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13 dicembre DdL DigItalia alla Camera

Il 13 dicembre La Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

L’11 dicembre la 7a Commissione della Camera esprime un parere favorevole con condizioni sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 5626 Governo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dal Senato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
1. sostituisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, la lettera a) con la seguente: «a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per l’anno scolastico 2013-2014, il collegio dei docenti degli istituti scolastici selezionati per partecipare al piano ‘Scuola digitale – Classi 2.0’ adotta, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado e nella prima classe della scuola secondaria di secondo grado, libri nelle versioni digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto. Per l’anno scolastico 2014-2015 l’adozione dei libri nelle predette versioni digitale o mista è applicata alle medesime classi di tutte le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Per gli anni scolastici successivi, il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado adotta progressivamente per tutte le classi esclusivamente libri nelle predette versioni digitale o mista”»;
2. inserisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera a), la seguente: «a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione, nella fase transitoria e a regime, dell’adozione dei libri nelle versioni digitale o mista.”»;
3. sostituisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, lettera b), il punto 2) con il seguente: «2) alla lettera b), le parole: “nelle versioni on line e mista” sono sostituite dalle seguenti: “nella versione digitale e dei contenuti digitali integrativi ad essi funzionalmente connessi, anche al fine di un’effettiva integrazione tra gli stessi”»;
4. sopprima la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), le parole «della riduzione»;
5. sostituisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, lettera c), capoversi 3-bis e 3-ter, le parole «lo specifico limite» con le seguenti: «il limite»;
6. al fine di far fronte alle urgenti esigenze delle residenze degli studenti universitari, inserisca la Commissione di merito una disposizione che aggiunga all’articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le condizioni e le modalità per la revoca e la riduzione del cofinanziamento a carico dello Stato, in ogni caso improntate a criteri di gradualità e al fine comunque di conservare l’utilità delle opere realizzate. Per gli interventi cofinanziati e non ancora completati alla data del 30 giugno 2013, il termine di conclusione dei lavori indicato nel decreto di finanziamento, come eventualmente prorogato con provvedimento della commissione di cui all’articolo 1, comma 5, è da considerarsi inderogabile. Qualora alla data prevista per il termine dei lavori gli stessi non siano completati, la commissione può proporre motivatamente la revoca o la riduzione del finanziamento con le procedure ed i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 3, ponendo comunque a carico del soggetto proponente l’obbligo del completamento dell’opera per lotti funzionali e funzionanti nel rispetto degli standard previsti dai decreti attuativi regolamentari dell’opera.».

Il 6 dicembre l’Aula del Senato approva, con 127 voti favorevoli, 17 contrari e 23 astensioni, il maxiemendamento 1.800, sul quale il Governo ha posto la questone di fiducia, interamente sostitutivo del ddl n. 3533 di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Il 4 e 5 dicembre l’Aula del Senato esamina il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (ddl n. 3533)

Il 22 novembre la 7a Commissione Senato esprime parere favorevole, con osservazioni e condizioni, sul DdL di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3533

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che esso mira a rafforzare le misure sull’innovazione, recependo anche l’Agenda digitale europea, ritenuta una priorità dell’azione del Governo e ad accelerare le procedure amministrative attraverso un più diffuso ricorso alle nuove tecnologie;

valutati in generale positivamente:
1. l’articolo 10, che intende velocizzare il processo di dematerializzazione dei documenti relativi alla scuola e all’università attraverso:
1.1 l’istituzione del fascicolo elettronico dello studente,
1.2 l’accesso in modalità telematica da parte degli atenei alle informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università nonché alle banche dati dell’Istituto per la previdenza sociale per la consultazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
1.3 lo svolgimento con modalità informatiche e telematiche dei procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola;

2. l’articolo 19, che assegna all’Agenzia per l’Italia digitale (AID) la promozione di progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale e in conformità al programma europeo Orizzonte 2020, con lo scopo di promuovere, fra l’altro, la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e la presenza sul territorio di significative competenze di ricerca;

3. l’articolo 25 che, tra i requisiti richiesti per la costituzione di start-up innovative, include le seguenti caratteristiche:
3.1 le spese per ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione,
3.2 i dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a un terzo, devono essere dottori di ricerca, dottorandi o laureati che abbiano svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso enti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

4. l’articolo 25, comma 5, relativo all’incubatore certificato di start up innovative, che può svolgere una valida attività di supporto a tali società, atteso che esse sono strutture ad alto grado di fallimento meritorie tuttavia di un cospicuo apprezzamento sociale proprio per il coraggio di investimento;

5. l’articolo 32, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico, promuove una campagna di sensibilizzazione nelle scuole superiori, negli istituti tecnici superiori e nelle università per diffondere una maggiore consapevolezza sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative;

6. l’articolo 34, comma 20, secondo cui a decorrere dal 2013 gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al sistema museale sito nell’isola di Caprera dedicato a Garibaldi, nonchè quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori panoramici del Vittoriano a Roma sono versati nel bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini di una migliore valorizzazione e fruizione di dette opere;

considerato che l’adozione dei libri di testo digitali, nei termini previsti dall’articolo 11:
rappresenta una importante novità rispetto a quanto a suo tempo già disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 sotto il profilo dei contenuti. Secondo il suddetto articolo 15, la versione on line dei libri di testo poteva infatti consistere in un mero formato PDF del testo cartaceo, scaricabile da internet, mentre l’articolo 11 del decreto-legge in esame dispone che essa contenga contenuti digitali integrativi, atti a sfruttare appieno le potenzialità interattive delle nuove tecnologie;
non può prescindere dalla considerazione che già l’adozione della versione scaricabile da internet, prevista dall’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, non ha conosciuto molta diffusione, a testimonianza della difficoltà di assicurare un agevole passaggio al digitale per l’impossibilità di molte case editrici di effettuare i necessari investimenti nell’attuale congiuntura economica;
richiede anche un massiccio investimento di risorse pubbliche nella scuola, affinché tutte le istituzioni scolastiche siano messe nelle condizioni di usufruire delle medesime possibilità;
impone un forte cambiamento nell’approccio all’insegnamento e all’apprendimento e la conseguente adozione di metodologie didattiche innovative, idonee a trarre il massimo beneficio dall’uso delle nuove tecnologie;
comporta l’esigenza di una diffusa alfabetizzazione digitale in particolare dei docenti anche attraverso corsi di formazione preventivi, onde scongiurare i rischi di un cultural divide nella scuola, già fortemente in difficoltà;
esige particolare attenzione affinché non si determini la necessità di stampare tutti i materiali didattici digitali e l’incremento delle spese connesso all’innalzamento della foliazione reale non si scarichi sulle famiglie;
impone dunque un’attenta valutazione sui tempi dell’operazione, anche considerata la delicatezza della fase transitoria ai fini di transitare con successo all’era digitale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto all’articolo 10, commi 4 e 8, si reputa necessario uniformare il riferimento all’Anagrafe nazionale degli studenti – e non degli alunni, come erroneamente riportato nel testo – delle scuole superiori, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
2. circa il comma 7 dell’articolo 10 che novella l’articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, si ritiene che la collocazione del nuovo comma 1-bis possa determinare dubbi applicativi, per cui occorre chiarire se la disposizione si riferisce ai soli studenti universitari che accedono a corsi di laurea a numero programmato o alla totalità degli studenti universitari interessati alla riduzione dei contributi; in tale ultimo caso si giudicherebbe più opportuna una diversa collocazione normativa (ad esempio, nell’articolo 5-bis della medesima legge, che peraltro contempla già un comma 1-bis riguardante l’accesso delle università all’Anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati);

e con le seguenti condizioni in ordine all’articolo 11, riguardante i libri scolastici in versione digitale:
a) si ritiene necessario che il passaggio ai nuovi contenuti digitali previsti dall’articolo 11 avvenga a partire dall’anno scolastico 2014-2015, contestualmente ad una opportuna e specifica azione formativa dei docenti, e sia progressivo;
b) si chiede alla Commissione di merito di sollecitare il Governo affinché l’aliquota IVA su tutti i prodotti digitali ad uso scolastico sia agevolata al 4 per cento.

Il 24 ottobre, il 7, 13, 14 e 21 novembre la 7a Commissione Senato esamina il DdL di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

Il 13 novembre si svolge l’Audizione informale di esperti sull’Agenda digitale per l’istruzione

(7a Senato, 24 ottobre 2012) Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (PdL), il quale osserva in premessa che il disegno di legge in titolo mira a rafforzare le misure sull’innovazione, recependo anche l’Agenda digitale europea, ritenuta una priorità dell’azione del Governo. Ricorda infatti che i principi dell’Agenda digitale, pienamente condivisi dall’Esecutivo, hanno già portato alla costituzione lo scorso marzo di una cabina di regia a cui hanno partecipato i ministri Grilli, Profumo, Passera, Barca e Patroni Griffi. Fa presente quindi che lo scopo del testo è quello di incidere nella vita dei cittadini in tutti i settori (pubblica amministrazione, istruzione, sanità, giustizia, impresa) accelerando le procedure attraverso le nuove tecnologie.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione, riferisce che l’articolo 10 intende velocizzare il processo di dematerializzazione dei documenti attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico dello studente. In particolare, i commi da 1 a 4dispongono che detto fascicolo sarà predisposto a decorrere dall’anno accademico 2013-2014 da parte di tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute. Esso conterrà tutti i documenti e i dati inerenti la carriera dello studente, sarà alimentato – quanto ai dati di competenza – anche dall’Anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori, istituita dal 2005 presso il Ministero, e favorirà la mobilità sia nazionale che internazionale dello studente. Circa il riferimento dall’anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori contenuta in questo comma, il relatore rileva che il successivo comma 8 richiama (nel primo e nell’ultimo periodo) l’anagrafe nazionale degli alunni citando tuttavia lo stesso decreto legislativo n. 76 del 2005. Presupponendo che si tratti del medesimo soggetto, suggerisce perciò di uniformare la dizione di cui ai commi 4 e 8, sostituendola con quella corretta di “Anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76”.

Osserva inoltre che, ai sensi del comma 5, gli atenei possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, istituita nel 2003. Comunica quindi che secondo la relazione tecnica dai commi descritti possono derivare risparmi di spesa, non quantificabili, nella misura in cui si favorisce l’efficienza degli scambi di informazioni per via telematica.

Illustra in seguito il comma 7 che, novellando l’articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede che le università possano accedere in modalità telematica alle banche dati dell’Istituto per la previdenza sociale per la consultazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente per l’università (ISEEU). Rammenta in proposito che la legge n. 264 del 1999 reca norme in materia di accessi ai corsi universitari; l’articolo 5 – in cui è inserito il nuovo comma 1-bis – detta disposizioni relative agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi dell’iscrizione ai corsi con accesso a numero programmato: una collocazione normativa in tale contesto parrebbe presupporre a suo avviso un’applicazione della disposizione solo a tali studenti. Invita pertanto di chiarire se la disposizione si riferisce ai soli studenti universitari che accedono a corsi di laurea a numero programmato o alla totalità degli studenti universitari interessati alla riduzione dei contributi; in tale ultimo caso riterrebbe più opportuna una diversa collocazione normativa (ad esempio, nell’articolo 5-bis della medesima legge, che peraltro contempla già un comma 1-bis riguardante l’accesso delle università all’Anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati).

Dà altresì conto del comma 8, che contiene, come già ricordato, un errato riferimento all’Anagrafe nazionale degli alunni. Esso dispone comunque che quest’ultimaalimentata anche dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia – nonché quella degli studenti e dei laureati delle università sono banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali, ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati accedono anche le università.

Si sofferma indi sul comma 9, in base al quale, a decorrere dal 1° marzo 2013, i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi inclusi la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi. Le modalità attuative del comma saranno definite con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Descrive poi l’articolo 11, che al comma 1 novella l’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014 (o dall’anno scolastico 2014-2015 per le scuole del primo ciclo), nelle scuole sarà possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione cartacea. Fa presente dunque che la norma dispone un passaggio graduale ai contenuti digitali puntando però sulla scelta di questi ultimi attraverso il cosiddetto “libro misto” (cartaceo più digitale). Data questa modifica, precisa il relatore, si interviene anche sul decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con cui sono definiti il contenuto e la struttura dei libri di testo, in modo da considerare: le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista; le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi; il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici messi a disposizione dalla scuola, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico di queste ultime. A questo proposito, rimarca che secondo la relazione introduttiva la riduzione della foliazione cartacea determina un abbassamento del costo del libro misto di circa il 40 per cento, permettendo conseguentemente una diminuzione dei tetti di spesa (stimata pari al 20 per cento) in misura tale da permettere sia un risparmio per le famiglie, sia l’investimento degli editori nella produzione dei contenuti digitali. Puntualizza tuttavia che resta a carico delle famiglie l’onere per l’acquisto dei contenuti digitali integrativi e dei supporti tecnologici necessari.

Comunica indi che il comma 2 abroga l’articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008 dal 1° settembre 2013, inerente il blocco quinquennale a carico degli editori per la modifica del contenuto dei libri di testo, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Rammenta in merito che la norma da abrogare dispone che il ricambio dei libri avvenga ogni 5 anni per la scuola primaria e ogni 6 anni per quella secondaria di primo e secondo grado. L’abrogazione di queste disposizioni pare connessa con la modifica riguardante i libri digitali, che – a detta della relazione introduttiva – saranno incentivati anche dalla rimozione dei limiti temporali.

Riferisce quindi sul comma 3, in virtù del quale in situazioni particolarmente svantaggiate (ad esempio, piccole isole e comuni montani, zone abitate da minoranze linguistiche, aree a rischio di devianza minorile o con alunni aventi difficoltà di apprendimento), le regioni e gli enti locali, tramite apposite convenzioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, potranno istituire centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento.

Evidenzia altresì che il successivo comma 4 novella l’articolo 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 5 del 2012, stabilendo che il Ministero dell’istruzione, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovono d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l’altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari. Ritiene in proposito che la ratio sia quella di consentire l’impiego di nuove modalità tecniche per la costruzione di scuole e per la messa a norma di quelle esistenti e di snellire le procedure attuali per l’utilizzo delle risorse, anche mediante la creazione di fondi immobiliari che permettono di convogliare risorse pubbliche e private.

Il relatore rileva inoltre che incide indirettamente sulle competenze della Commissione anche l’articolo 19, secondo cui l’Agenzia per l’Italia digitale (AID) promuove lo sviluppo di progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale e in conformità al programma europeo Orizzonte 2020, con lo scopo di favorire, fra l’altro, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici e la presenza sul territorio di significative competenze di ricerca. Specifica peraltro che i temi di ricerca, le aree tecnologiche e i requisiti di domanda pubblica sono indicati di intesa tra i Ministri dello sviluppo economico e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Dicastero dell’istruzione è inoltre coinvolto nella stipula di un accordo quadro per l’implementazione del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RSFID). Per queste iniziative, puntualizza il relatore, è riservata una quota non superiore a 70 milioni di euro del Fondo per la crescita sostenibile e non superiore a 100 milioni di euro del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Il Ministero dell’istruzione partecipa altresì alla definizione tanto di linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali, quanto delle modalità relative all’accesso ai fondi per i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato, volte a rispondere ad una domanda pubblica.

Si sofferma successivamente sull’articolo 25, relativo alla costituzione di start-up innovative. Tra i requisiti richiesti, menziona le seguenti caratteristiche: le spese per ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; i dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a un terzo, devono essere dottori di ricerca, dottorandi o laureati che abbiano svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso enti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.

In questo ambito, prosegue il relatore, l’articolo 32, comma 1, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico, promuova una campagna di sensibilizzazione nelle scuole superiori, negli istituti tecnici superiori e nelle università per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

Avviandosi alla conclusione dà conto dell’articolo 34, comma 20, secondo cui a decorrere dal 2013 gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al sistema museale sito nell’isola di Caprera dedicato a Garibaldi, nonchè quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori panoramici del Vittoriano a Roma sono versati nel bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini di una migliore valorizzazione e fruizione di dette opere. Richiama in merito la relazione introduttiva, nella quale si enfatizza la necessità di consentire all’Amministrazione una maggiore autonomia di gestione, con una conseguente più marcata responsabilità. Considerando l’ammontare degli introiti incassati nell’ultimo triennio, riferisce infine che l’onere è stimato in 1.770.000 euro annui, cui si provvede ai sensi dell’articolo 38, comma 3.

Alcune note su “Editoria digitale e scuola”

Alcune note su “Editoria digitale e scuola” *

Dott.ssa Rosa Bottino
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le Tecnologie Didattiche

Nel seguito, riporto alcune note redatte sullo stimolo dalla convocazione e che possono essere un supporto alla discussione. Tali note affrontano, senza alcuna pretesa di completezza e organicità, i seguenti aspetti:

  • il contesto di riferimento (la società della conoscenza, le nuove competenze, il miglioramento dei sistemi di apprendimento);
  • i libri di testo digitali e le Open Educational Resources;
  • considerazioni sui costi.

Il contesto di riferimento

Parlare di editoria digitale e scuola significa prima di tutto inserirsi nella più ampia riflessione sul ruolo e sulla natura della conoscenza e sulle nuove competenze necessarie per vivere pienamente in una società che le tecnologie hanno profondamente cambiato. Quindi è opportuno considerare le trasformazioni che l’introduzione delle nuove tecnologie a scuola possono indurre. Alcuni aspetti cruciali saltano all’occhio:

Ruolo e natura del sapere – L’accelerazione e la globalizzazione dei processi che attraversano la società richiedono nuovi modelli di sviluppo, rendono il sapere una risorsa sempre più strategica e ne accentuano la natura evolutiva, dinamica e interdisciplinare. La capacità degli individui e delle organizzazioni di rapportarsi a queste nuove caratteristiche della conoscenza è condizione necessaria sia per il progresso sociale che per quello economico [1].

Innovazione dei sistemi educativi – I sistemi educativi devono sia rapportarsi a nuovi bisogni promuovendo le competenze per affrontare una realtà profondamente cambiata, sia affrontare difficoltà, non nuove di per sé, che richiedono nuove strategie e nuovi strumenti. Basti pensare, per esempio, al tasso di abbandono ed evasione scolastica o ai deficit messi in luce da studi internazionali quali quelli OCSE PISA (Programme for International Student Assessment), IEA TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) o PIRLS (Progress in Reading Literacy Study). Questi studi mostrano, in modo quantitativo, i problemi rilevanti che la scuola si trova a dover affrontare in settori fondamentali per la preparazione di tutti gli individui quali la matematica; le scienze; la lingua. In particolare evidenziano i problemi che emergono quando si va oltre la richiesta di conoscenza fattuale e si richiedono anche capacità di risoluzione di problemi, interpretazione di testi, ragionamento logico, ecc.

Le nuove generazioni e i nuovi modi di apprendere – Non va sottovalutato il divario generazionale che vede gli studenti sempre connessi e protagonisti del web 2.0 e gli insegnanti che, nonostante usino sempre di più le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), fanno fatica ad integrarle nella didattica. Le nuove generazioni hanno aspettative, stili di vita e risorse cognitive che si sono formate in una società pervasa dalle tecnologie digitali e che i sistemi educativi, spesso, non tengono in sufficiente considerazione [2]. Gli sviluppi tecnologici e la rete internet rendono possibile accedere a una grande mole di informazioni e conoscenza, stringere e mantenere contatti al di la di vincoli di spazio e di tempo. Saper utilizzare queste risorse è cruciale nella prospettiva di life long learning. Come è stato messo in evidenza a livello comunitario nell’Agenda Digitale per l’Europa [3], uno dei sette “pilastri” della strategia di Europa 2020, è necessario sviluppare capacità e competenze che: possano essere applicate in situazioni e discipline diverse; siano legate alla capacità di continuare ad imparare lungo tutto il corso dell’esistenza.

Internet e la lettura su carta e su schermo – Leggere e scrivere sullo schermo di un computer non sostituisce leggere e scrivere su carta, ma li affianca. Si finisce per leggere e scrivere di più, ma questo non implica migliore qualità. Il carico cognitivo aumenta e bisogna stare attenti a non esagerare. Il passaggio ad una percentuale maggioritaria del tempo di lettura e scrittura su Internet produce cambiamenti e va attentamente studiata [4]. I rischi veri, però, sono in un approfondimento delle differenze tra chi sviluppa le competenze per affrontare una lettura concentrata e sostenuta per periodi di tempo significativi e chi invece non le sviluppa e resta a livello di “zapping” anche nella lettura (di libri su carta o su schermo).

La scuola e la sua evoluzione

La scuola deve, quindi, rispondere a nuovi bisogni e confrontarsi con una realtà in continuo mutamento. La ricerca in tecnologie didattiche (in Europa spesso identificate col termine “Technology Enhanced Learning”) ha messo in luce che la tecnologia può costituire una importante risorsa per la qualità dei processi di apprendimento/insegnamento. Questo sia per quanto riguarda gli specifici apprendimenti concettuali che l’acquisizione di competenze cognitive di tipo trasversale. La ricerca, però, ha messo anche in luce come sia di scarso valore pedagogico rendere disponibile la tecnologia se le strategie educative, gli obiettivi, le attività didattiche e i ruoli che in esse hanno docenti e studenti, così come i contenuti stessi, non cambiano [5, 6]; se, cioè, la tecnologia è introdotta come un’aggiunta in classi e contesti scolastici sostanzialmente immutati [7]. Questo vale a maggior ragione quando si richiedono cambiamenti a livello dell’intero sistema educativo. Infatti, anche se si hanno risposte incoraggianti da ricerche innovative, quando si scala a livello di sistema questi risultati non sempre si ripetono. L’innovazione su larga scala può avvenire solo se il cambiamento tocca l’intero sistema educativo. Quindi, la tecnologia digitale potrà portare a miglioramenti nei processi di insegnamento/apprendimento solo a patto che in parallelo evolva tutta la scuola. Recentemente, Alan Collins [8] ha sostenuto che la rivoluzione informatica ha inciso poco finora sulla scuola nel suo complesso perché il sistema educativo – come lo conosciamo – si è sviluppato in risposta alle esigenze di un’altra rivoluzione, quella industriale.

Cultura informatica e cultura scolastica

A sostegno della sua tesi Collins analizza una serie di contrapposizioni tra cultura scolastica e cultura informatica.

Docente come esperto versus pluralità delle fonti di conoscenza – La scuola è costruita sull’idea che il sapere è fisso e che il lavoro del docente è quello di presentare agli studenti ciò che è noto. Il libro stampato è il cardine di questa costruzione. Gli insegnanti fungono da esperti il cui compito è quello di trasmettere le loro competenze agli studenti. Quindi alla maggior parte degli insegnanti non piace vedere la loro autorità contestata da studenti che trovano informazioni che li contraddicono o che fanno domande al di là della loro competenza. Al contrario, le tecnologie dell’informazione consentono di accedere a diverse fonti di conoscenza. È facile trovare attività, come le comunità web o forum di discussione online, dove gli studenti stessi possono avere il ruolo di esperti o possono sviluppare conoscenze per sfidare le opinioni prevalenti. Le scuole hanno difficoltà a separare in modo simile la competenza dall’autorità.

La conoscenza nella propria testa versus conoscenza distribuita tra persone e risorse esterne – C’è una convinzione profonda tra insegnanti e genitori: per imparare veramente qualcosa è fondamentale interiorizzarla senza alcun ricorso a risorse esterne. Pertanto, ad esempio, agli esami gli studenti non sono autorizzati a utilizzare libri, calcolatrici, computer e tanto meno il web. Nel mondo della tecnologia dell’informazione, la misura della conoscenza è piuttosto su come e dove trovare risorse rilevanti e sul come integrarle e organizzarle. Del resto, anche sul posto di lavoro, si è spesso giudicati da come si sanno mobilitare risorse per compiere alcune operazioni. Le tecnologie dell’informazione, quali i social network, Google o i navigatori satellitari, forniscono un chiaro esempio di come la cognizione sia distribuita tra le persone e le risorse a loro disposizione.

Cambiamenti nei processi di insegnamento/apprendimento

È necessario prendere atto che l’integrazione delle nuove tecnologie nella scuola porterà a cambiamenti profondi poiché:

  • L’apprendimento reso possibile dallo sviluppo delle TIC diventerà sempre più personalizzato, collaborativo e informale; i metodi di insegnamento tradizionali, basati su modelli trasmissivi e standardizzati, lasceranno spazio a forme di insegnamento più flessibili, basate sulla sperimentazione e orientate a supportare lo studente nello sviluppo di competenze trasversali.
  • All’interno di nuovi paradigmi di apprendimento centrati sullo studente e resi possibili dallo sviluppo delle tecnologie, gli insegnanti dovranno svolgere un ruolo di guida, predisponendo un ambiente in cui lo studente può apprendere (con e dagli altri) secondo modalità che meglio si adattano alle sue personali esigenze, preferenze e strategie.
  • Mentre, concettualmente, lo studente assumerà una posizione centrale nel processo di apprendimento, spetterà agli insegnanti promuovere l’individualità, la personalizzazione e ‘l’auto-creazione’ del processo di apprendimento. Cioè, fornendo agli studenti i mezzi, le indicazioni e il supporto necessario per accrescere e sviluppare le proprie capacità.

Per sostenere questo cambiamento, è necessario adottare approcci didattici, sia all’interno delle singole discipline che attraverso attività interdisciplinari, basati sull’apprendimento attivo ed esperienziale e volti allo sviluppo anche di competenze e attitudini trasversali che non appartengono alle singole discipline. Queste “competenze per il 21° secolo” (collaborazione, comunicazione, pensiero critico, problem solving, autonomia, flessibilità, …) sono necessarie per continuare ad apprendere lungo tutto l’arco della vita.

Un’indagine svolta dalla Commissione Europea [9] raccomanda, che gli insegnanti sappiano promuovere, ad esempio:

  • attività di apprendimento basate su progetti che impegnano gli studenti in questioni o problemiaperti e a lungo termine (una settimana o più);
  • attività di apprendimento basate sull’indagine e la scoperta;
  • l’apprendimento personalizzato in cui gli studenti possano imparare con modalità consone alloro background, alle loro esperienze o ai loro interessi;
  • l’apprendimento individualizzato, grazie al quale gli studenti possano lavorare al proprio ritmo e in cui l’insegnamento sia adattato al livello di abilità e alle esigenze di apprendimento di ogni singolo studente.

Naturalmente gli insegnanti devono essere preparati a questo tipo di attività, attraverso una formazione e costruzione di competenze professionale che trascende il livello di aggiornamento personale e deve evolvere verso la costruzione di comunità di pratica anche nella scuola.

I libri di testo digitali

Lo scenario delineato pone prepotentemente il problema della necessità di cambiare le modalità di apprendimento, uno degli snodi chiave per accompagnare questo cambiamento sono i libri di testo. Il libro di testo si è sviluppato quando la conoscenza era sufficientemente stabile e quindi permetteva la sua codifica in unità autosufficienti [10]. La forma narrativa e l’organizzazione sequenziale del testo ha sicuramente una valenza importante anche oggi. Tuttavia, occorre considerare che la disponibilità di contenuti in formato digitale e gli strumenti del web, da un lato semplificano operazioni di consultazione, annotazione e riorganizzazione dell’informazione, dall’altro velocizzano i processi di continua creazione ed evoluzione dei saperi e delle conoscenze. Quindi, il web caratterizza una modalità di formazione e creazione di conoscenza da cui non si può prescindere. Governare questo cambiamento richiede un approccio flessibile in cui una pluralità di informazioni e di supporti è usata e riorganizzata in funzione degli obiettivi di apprendimento. L’introduzione delle tecnologie digitali dovrebbe accompagnare i processi di apprendimento basati sull’esperienza e, quindi, permettere attività di simulazione, sperimentazione, indagine, esplorazione, ecc. e di riorganizzazione, incremento, annotazione, ecc. dei contenuti digitali per attività collaborative e condivise.
Tutte queste esigenze sono ben rappresentate dal movimento delle Open Educational Resources (OER), nato in ambito universitario, e riconosciuto sia a livello internazionale [11] che dell’Unione Europea (vedi, per esempio, la recente iniziativa “Opening up Education – a proposal for a European Initiative to enhance education and skills development through new technologies” [12]). Questo processo ormai investe anche la scuola. Ad esempio, si stanno creando network online di insegnanti per creare e condividere OER (1).
Un discorso specifico richiede poi il problema dell’accessibilità dei libri di testo per studenti con disabilità o difficoltà specifiche di apprendimento. Questo problema deve essere affrontato sia in termini normativi sia in termini tecnici (ad esempio, si dovrebbero aver a disposizione testi accessibili agli screen reader, ci dovrebbero essere funzionalità che permettano di ingrandire i caratteri, di reimpostare la pagina, di scorrere il testo in modo alternativo al mouse e al touch screen, di integrare lettura visiva e sintesi vocale, ecc.). Inoltre, oltre che tecnicamente accessibile un libro di testo in formato digitale dovrebbe essere realmente fruibile da parte di ogni alunno; non solo accessibilità, quindi, ma anche usabilità, comprensibilità, semplicità di navigazione. Ciò significa che il testo dovrebbe essere adattato in modo da consentirne l’uso autonomo ed efficiente. Concludendo, il digitale va sfruttato per il valore aggiunto che può dare: contenuti, attività interattive, possibilità di organizzazione e ri-organizzazione individuale, condivisione, arricchimento, ecc. È però necessario seguire e monitorare con molta attenzione il processo che porterà alla creazione dei libri digitali, che non possono essere semplici versioni elettroniche dei libri in forma cartacea e soprattutto dei contenuti digitali integrativi. In questo processo dovrebbero partecipare anche gli insegnanti con un ruolo fondamentale.

Alcune considerazioni su costi

Un computer per alunno è stato lo scenario di riferimento di molti governi in tema di politiche per la scuola. La difficoltà a raggiungere questo obiettivo, spesso visto come prerequisito di un cambiamento radicale del modo di fare scuola, ha anche fatto da giustificazione ai problemi incontrati nell’introduzione della tecnologia dell’informazione e della comunicazione a scuola. La difficoltà più evidente è di natura economica, i computer costano. Inoltre, l’investimento fatto va ripetuto ciclicamente. Ad esempio, per i personal computer questo ciclo è stato al più di cinque anni. Anche se l’hardware dura più a lungo l’evoluzione del software lo rende inutilizzabile. L’arrivo dei tablet ha fatto intravedere una possibile soluzione. I tablet sono più economici dei PC e più adatti a diventare lo strumento per la lettura di libri digitali. I libri di testo sono una voce di spesa ricorrente, quindi, se il passaggio al digitale abbattesse i costi avremmo allo stesso tempo risolto anche il problema di come dare un computer ad ogni studente e tenerlo aggiornato nel tempo riqualificando questo capitolo di spesa. Considerazioni simili si possono trovare in un recente documento del governo USA “Digital Textbook Playbook” [13]. Il documento descrive gli scenari per la costruzione di ambienti d’apprendimento digitali che prevedono una diffusione di connessioni internet veloci alle scuole e il passaggio a libri di testo elettronici entro il 2017. Un altro piano della Corea del Sud, varato nel 2011, prevede il passaggio a libri di testo elettronici nel 2015 con un investimento di 1850 milioni di Euro [14].

Come mostrano questi due esempi il passaggio ai libri digitali richiede un investimento complessivo in infrastruttura ed un piano di riqualificazione professionale degli insegnanti che vada nella direzione degli obiettivi esposti precedentemente [15].
Per quanto riguarda il mercato dell’editoria digitale per la scuola, una recente indagine della Federation of European Publishers (FEP) ha stimato che il suo ritorno economico nel 2010 (in EU e EEA) è stato circa il 17,9% del totale. Il problema è se il business model tradizionale si applichi anche a questo tipo di editoria. Anche se, ovviamente, la situazione è in forte divenire, modelli alternativi misti sono stati sperimentati. Un esempio è quello adottato da Flat World Knowledge editore commerciale di libri per college che coniuga la licenza aperta con la vendita di prodotti aggiuntivi (copie stampate, guide allo studio, formati scaricabili ePub, .Mobi (Kindle), PDF, ecc.).

(1) TES è la più grande di queste reti con oltre 2 milioni di utenti registrati in 197 paesi e circa 500.000 risorse realizzate dagli insegnanti per gli insegnanti. (http://www.tes.co.uk/)

* Audizione informale di esperti sull’Agenda digitale per l’istruzione
Sed. n. 290, 13 Novembre 2012, 7a Commissione Senato

Riferimenti

[1] Hanushek, E. A. & Woessmann, L. (2007), The role of education quality for economic growth, World Bank Policy Research Working Paper, WPS4122 2007. http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/29/000016406_20070129113447/Ren dered/PDF/wps4122.pdf

[2] Pedro, P. (2006). The New Millennium Learners: Challenging our Views on ICT and Learning, OECD, http://www.oecd.org/edu/ceri/moreaboutthenewmilleniumlearnersproject.htm

[3] European Commission (2010), Digital Agenda for Europe. Retrieved from http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/si0016_en.htm

[4] Cull, B., W. (2011) Reading revolutions: Online digital text and implications for reading in academe. First Monday, Volume 16, Number 6 http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/3340/2985

[5] Venezky, R. L., Davis, C., 2002, Quo vademus? The transformation of schooling in a networked world, OECD/CERI, Version 8c, March 06. Available at: http://peabody.vanderbilt.edu/index.html.

[6] Bottino R.M. (2004). The evolution of ICT-based learning environments: which perspectives for the school of the future?. British Journal of Educational Technology, 35 (5), pp. 553-567.

[7] Grasha A.F., Yangarber-Hicks N. (2000). Integrating teaching styles and learning styles with instructional technology. College Teaching, 48 (1), pp. 2-10.

[8] Collins, A. and Halverson, R., 2009. Rethinking education in the age of technology: The digital revolution and schooling in America. Teachers College Press, New York, NY, USA

[9] Eurydice, Commissione Europea, (2011). Cifre chiave sull’utilizzo delle TIC per l’apprendimento e l’innovazione nelle scuole in Europa http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129IT.pdf

[10] Weinberger, D. (2012). Too Big To Know: Rethinking Knowledge Now That Facts Aren’t Fact, Experts Are Everywhere, and the Smartest Person in the Room is the Room. New York: Basic Books Weinberger

[11] 2012 Paris OER Declaration http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/English_Paris_OE R_Declaration.pdf

[12] European Commission (13 August 2012 – 13 November 2012). Consultation on “Opening up Education – a proposal for a European Initiative to enhance education and skills development through new technologies” http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/open_en.htm

[13] Federal Communications Commission (2012). Digital textbook playbook http://www.fcc.gov/encyclopedia/digital-textbook-playbook

[14] Schools Face Transition to Digital Textbooks, The Chosunlibo, 30 Giugno 2011 http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/06/30/2011063001176.html

[15] Taisiya Kim, Ji Yeon Cho, Bong Gyou Lee (2012) Evolution to Smart Learning in Public Education A Case Study of Korean Public Education. Proceedings of OST’12: Open and Social Technologies for Networked Learning, 30.July – 3.August 2012, Tallinn University, Estonia http://ifip-ost12.tlu.ee/wp- content/uploads/2012/06/kim_final.pdf

 

Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179

Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179
(in SO n. 194 alla GU n. 245 del 19-10-2012)

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

(…)

Sezione III
AGENDA DIGITALE PER L’ISTRUZIONE

Art. 10.

Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all’estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a partire dall’immatricolazione o dall’avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.

2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.

3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale.

4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall’anno solare 2012, il fascicolo dello studente è alimentato, per i dati di competenza, dall’anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.

5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1- bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

6. All’attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All’articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per verificare la veridicità dei titoli autocertificati, in relazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle banche dati dell’Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente per l’università -ISEEU.».

8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell’ottica di limitare l’impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l’anagrafe nazionale degli alunni, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All’anagrafe de- gli studenti e dei laureati accedono anche le università. L’anagrafe nazionale degli alunni è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia.

9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.

10. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l’attuazione del comma 9, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Libri e centri scolastici digitali

1. All’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico 2013-2014 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall’anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;

2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;

3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.».

2. A decorrere dal 1° settembre 2013 è abrogato l’articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

3. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Re- pubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l’istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l’utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.».

4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 53 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituita dalla seguente:

«a) Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovono, d’intesa, con il Ministero dell’economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l’altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33- bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché le risorse a va- lere sui fondi di cui all’articolo 33, comma 3, della leg- ge 12 novembre 2011, n. 183, già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, pub- blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell’ente locale in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011, n. 115, anche nelle forme previste dall’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;».

 

4 ottobre Crescita 2.0 in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 4 ottobre 2012, ha approvato un Decreto Legge contenente “Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: agenzia digitale e startup”

Per quanto riguarda l’Istruzione Digitale il DL prevede:

  • Dall’anno accademico 2013/2014 introduzione del fascicolo elettronico dello studente per una gestione più efficiente dell’intera carriera universitaria e favorendo la mobilità tra diversi atenei
  • Adozione progressiva di testi scolastici in versione digitale dall’anno scolastico 2013/2014
  • Creazione dei centri scolastici digitali utilizzando le nuove tecnologie per il collegamento degli studenti in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio piccole isole e comunità montane). Tali centri saranno istituiti con apposite convenzioni dal MIUR

Dl Crescita 2.0

Infrastrutture e servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (startup), strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto.

Sono questi i capisaldi del secondo “Decreto Crescita” approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, un provvedimento che costituisce un ulteriore e significativo passo in avanti dell’Agenda per la crescita sostenibile del Governo, rappresentando la naturale prosecuzione di quanto fatto nei mesi scorsi.

Le norme del secondo Decreto Crescita puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese un luogo nel quale l’innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Con l’applicazione dell’Agenda Digitale, aumentano fortemente i servizi digitali per i cittadini, che potranno avere un unico documento elettronico, valido anche come tessera sanitaria, attraverso il quale rapportarsi con la pubblica amministrazione. Via libera anche alle ricette mediche digitali, al fascicolo universitario elettronico, all’obbligo per la PA di comunicare attraverso la posta elettronica certificata e di pubblicare online i dati in formato aperto e riutilizzabile da tutti. Significativi risparmi di spesa e maggiore efficienza arriveranno dalla digitalizzazione delle notifiche e delle comunicazioni giudiziarie, che assicureranno il mantenimento del principio di prossimità del servizio giustizia nei confronti di cittadini e imprese. Viene inoltre integrato il piano finanziario necessario all’azzeramento del divario digitale per quanto riguarda la banda larga (150 milioni stanziati per il centro nord, che vanno ad aggiungersi alle risorse già disponibili per il Mezzogiorno per banda larga e ultralarga, per un totale di 750 milioni di euro) e si introducono significative semplificazioni per la posa della fibra ottica necessaria alla banda ultralarga.

Per la prima volta, nell’ordinamento del nostro Paese viene introdotta la definizione di impresa innovativa (startup): le nuove misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una startup – dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura – ponendo l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. Tali norme danno anche seguito a quanto indicato nel Programma Nazionale di Riforma e rispondono a raccomandazioni specifiche dell’Unione Europea che individuano nelle startup una leva di crescita e di creazione di occupazione per l’Italia. La dotazione complessiva subito disponibile è di circa 200 milioni di euro. Una volta a regime, la norma impegnerà 110 milioni di euro ogni anno.

Ulteriori importanti misure vengono assunte sul fronte della defiscalizzazione delle opere infrastrutturali strategiche (tramite l’introduzione di un credito di imposta a valere su Irap e Ires fino al 50%), sull’attrazione degli investimenti diretti esteri (con la costituzione dello sportello unico Desk Italia a cui potranno rivolgersi gli imprenditori stranieri), col rafforzamento del sistema dei Confidi per migliorare l’accesso al credito delle Pmi e con significative liberalizzazioni nel settore assicurativo (introduzione di un “contratto base” comune a tutte le compagnie).

1) Agenda Digitale Italiana

Vengono recepiti nel nostro ordinamento i princìpi dell’Agenda Digitale Europea. L’Italia si dota in questo modo di uno strumento normativo che costituirà una efficace leva per la crescita occupazionale, di maggiore produttività e competitività, ma anche di risparmio e coesione sociale, spinta strutturale per la realizzazione delle strategie, delle politiche e dei servizi di infrastrutturazione e innovazione tecnologica dell’intero Paese.

Ogni anno, il Governo presenterà al Parlamento una relazione aggiornata sull’attuazione dell’agenda digitale italiana.

1.1 Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini

• Documento digitale unificato – Carta di identità elettronica e tessera sanitaria (art. 1).

Addio vecchia carta di identità e tessera sanitaria. Al loro posto, i cittadini potranno dotarsi gratuitamente di un unico documento elettronico, che consentirà di accedere più facilmente a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Il documento, che sostituirà progressivamente quelli attualmente circolanti, costituirà il punto di riferimento unitario attraverso cui il cittadino viene registrato e riconosciuto dalle amministrazioni dello Stato.

• Anagrafe unificata, censimento annuale della popolazione e Archivio delle strade (artt. 2, 3).

Per accelerare il processo di informatizzazione della PA e la messa a sistema delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini, viene istituita l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), un centro unico di gestione dati che subentrerà all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE). Grazie a queste nuove procedure digitali, l’ISTAT inoltre potrà effettuare con cadenza annuale il censimento generale della popolazione e delle abitazioni, realizzando anche l’Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici, utilizzando il conferimento degli indirizzari e degli stradari comunali.

• Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese (artt. 4,5).

Dal 1 gennaio 2013, ogni cittadino potrà scegliere di comunicare con la pubblica amministrazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale indirizzo costituirà il domicilio digitale del cittadino e sarà in seguito inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, in modo che possa essere utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche.

Sullo stesso fronte, le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare un proprio indirizzo PEC, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici.

1.2 Amministrazione digitale

• Pubblicazione dati e informazioni in formato aperto (art. 9).

I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto (cd. open data). In questo modo sarà possibile ampliare fortemente l’accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone il riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale. Tali dati avranno una licenza d’uso aperta e saranno dunque utilizzabili – in primis da persone affette da forme di disabilità sensoriali – senza alcun tipo di restrizione.

• Biglietti di viaggio elettronici e sistemi di trasporto intelligente (art. 8).

Le amministrazioni titolari di servizi di Trasporto Pubblico Locale promuovono l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili, così da ridurre i costi connessi all’emissione dei titoli di viaggio.

Sul fronte della mobilità sostenibile, viene dato un forte impulso ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per consentire la diffusione di nuovi servizi informativi su traffico e viabilità, sulla prenotazione di aree di parcheggio sicure, sui servizi di emergenza su strada.

• Procedure digitali per acquisto di beni e servizi (art. 6).

Tutte le procedure per l’acquisto di beni e servizi da parte delle PA dovranno essere svolte esclusivamente per via telematica, così da garantire maggiore trasparenza e tempistiche più celeri. Viene inoltre fortemente incentivato il riuso dei programmi informatici da parte delle amministrazioni, consentendo significativi risparmi di spesa.

• Trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica (artt. 6,7)

Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. L’inadempienza della norma comporterà una responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al personale pubblico inadempiente.

Allo stesso modo, nel settore pubblico, tutte le certificazioni di malattia e di congedo parentale dovranno essere rilasciate e trasmesse per via telematica.

• Pubblicizzazione dei dati della PA (art. 9).

Con l’approvazione dell’art.9 del decreto si introduce un elemento di innovazione strutturale nella gestione del patrimonio informativo pubblico che diventa accessibile e utilizzabile dai cittadini e dalle imprese per promuovere la crescita economica, la partecipazione e la trasparenza amministrativa. Da oggi le amministrazioni italiane rendono disponibili i propri dati in formato digitale, si impegnano a condividere le informazioni che gestiscono e possono, grazie alle tecnologie digitali, coinvolgere, i cittadini, la società civile e il sistema produttivo in un gestione più efficace ed efficiente della cosa pubblica.

1.3 Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale

• Fascicolo elettronico per gli studenti universitari e semplificazione di procedure in materia di università (art. 10).

Dall’anno accademico 2013-2014, verrà introdotto il fascicolo elettronico dello studente, uno strumento che, raccogliendo tutti i documenti, gli atti e i dati relativi al percorso di studi, consentirà la gestione informatizzata dell’intera carriera universitaria. Viene inoltre fortemente favorita la dematerializzazione dei flussi informativi tra gli atenei, facilitando e semplificando la mobilità degli studenti.

• Libri e centri scolastici digitali (art. 11).

A partire dall’anno scolastico 2013-2014, nelle scuole sarà progressivamente possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione cartacea.

Dall’anno scolastico 2012-2013, in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la formazione di classi) sarà possibile istituire centri scolastici digitali tramite apposite convenzioni con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che consentano il collegamento multimediale e da remoto degli studenti alle classi scolastiche.

1.4 Misure per la Sanità digitale

• Fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali (artt. 12,13).

Al via il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e sociosanitario del cittadino, raccogliendone di fatto l’intera storia clinica. Il fascicolo verrà aggiornato da diversi soggetti che, nell’ambito del servizio sanitario pubblico, prendono in cura gli assistiti.

In questo senso, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate potranno conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale, realizzando così significativi risparmi e semplificazioni. Viene accelerato anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni mediche, definendo tempi certi e uguali su tutto il territorio nazionale.

Si prevede inoltre di estendere la spendibilità delle prescrizioni di farmaceutica (attualmente limitata alla singola regione) a tutto il territorio nazionale.

1.5 Forte impulso per la banda larga e ultralarga

• Azzeramento del divario digitale, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali (art. 14).

Viene confermato l’obbiettivo di azzerare il divario digitale, portando la connessione a almeno 2 mbps nelle zone non ancora coperte e nelle aree a fallimento d’impresa. Alle risorse rese già disponibili per il Mezzogiorno (circa 600 milioni) si aggiungono ora ulteriori 150 milioni di euro per finanziare gli interventi nelle aree del centro-nord.

Vengono fortemente semplificate alcune procedure e adempimenti autorizzatori per favorire la diffusione della banda ultralarga, anche tramite wireless, e delle nuove tecnologie di connessione. Per quanto riguarda gli scavi per la posa della fibra ottica, è prevista l’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo e del sottosuolo. Gli operatori di tlc avranno assicurato l’accesso alle parti comuni degli edifici per le operazioni di posa della fibra.

1.6 Moneta e fatturazione elettronica

• Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni (art. 15).

E’ introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, così come per gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, di accettare pagamenti in formato elettronico, a prescindere dall’importo della singola transazione. Le stesse amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali e nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.

• Utilizzo della moneta elettronica (art. 15).

I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti, dal 1 gennaio 2014, ad accettare pagamenti con carta di debito (ad esempio, bancomat). Con decreti ministeriali (ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze) verranno disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati dall’attuazione della disposizione. I pagamenti elettronici potranno essere eventualmente effettuati anche tramite tecnologie mobili.

1.7 Giustizia digitale

• Biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 16).

Vengono introdotte disposizioni per snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni in modo da rendere più efficienti i servizi in ambito giudiziario tra cittadini e imprese.

In particolare, nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari verranno effettuate esclusivamente per via telematica, quando il destinatario è munito di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero quando la parte costituita in giudizio personalmente abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

La stessa procedura è prevista per le notificazioni a persona diversa dall’imputato, nell’ambito dei processi penali.

• Modifiche alla legge fallimentare (art. 17).

Attraverso l’uso della posta elettronica certificata e di tecnologie online, le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura fallimentare avverranno per via telematica. Tra questi: a) la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento; b) le comunicazioni ai creditori da parte del curatore; c) la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori.

Per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la disposizione concernerà il flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa).

Infine, viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte di ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo.

• Sinergia con l’VIII PQ Horizon 2020 (art. 19)

L’art. 19 promuove la definizione di grandi progetti di ricerca e innovazione su temi strategici e in linea con il programma europeo Horizon2020, con l’obiettivo di promuovere sinergie tra sistema produttivo, di ricerca ed esigenze sociali.

Lo scopo e’ di spostare in avanti la frontiera dell’innovazione attraverso appalti innovativi e precommerciali per servizi di ricerca in modo da sviluppare soluzioni industriali innovative non ancora presenti sul mercato e che rispondono alle esigenze espresse da pubbliche amministrazioni.

• Comunità intelligenti (art. 20)

L’art 20 disegna l’architettura tecnica, di governo e di processo per la gestione delle comunita’ intelligenti e dei servizi e dati da queste prodotte. Le comunita’ intelligenti sono partecipative, promuovono l’emersione di esigenze reali dal basso, l’innovazione sociale e prevedono meccanismi di partecipazione, inclusione sociale e efficienza delle risorse – attraverso il riuso e la circolazione delle migliori pratiche. Un sistema di valutazione e monitoraggio garantisce che le comunita’ rispettino gli impegni presi attraverso uno statuto periodicamente rivisto, allo scopo di verificare e massimizzare l’impatto del progresso tecnologico sul territorio.

2) Norme per favorire la nascita e la gestione di imprese innovative (startup).

Le misure introducono per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). Tali norme sono coerenti con gli obiettivi previsti dal programma Nazionale di Riforma 2012 e con le strategie di sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo definite a livello europeo. Si intende in tal modo contribuire alla diffusione di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito, alla creazione di occupazione qualificata, soprattutto giovanile. La Per le startup vengono messi subito a disposizione circa 200 milioni di euro, tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di incentivi e fondi per investimento messi a disposizione dalla Fondo Italiano Investimenti della Cassa Depositi e Prestiti. Nelle prossime settimane, con un apposito decreto ministeriale, saranno stanziate ulteriori risorse per nuove imprese presenti nel Mezzogiorno. La norma, a regime, impegnerà 110 milioni di euro ogni anno per incentivare le imprese startup.

• Startup innovativa e incubatore certificato: cosa sono e a cosa servono (art.25).

Per la prima volta nell’ordinamento italiano vengono introdotti la definizione e gli specifici requisiti della nuova impresa innovativa (startup).

In particolare, queste le caratteristiche della startup innovativa:

o la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche;

o la società deve essere costituita e operare da non più di quarantotto mesi;

o deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

o il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;

o non deve distribuire o aver distribuito utili;

o deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

o non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre la startup deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.

La norma definisce anche l’incubatore certificato di imprese startup innovative, qualificandolo come una società di capitali di diritto italiano, o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. I requisiti che gli incubatori devono possedere sono legati alla disponibilità di risorse materiali e professionali per svolgere tale attività.

Viene infine istituita un’apposita sezione del Registro delle Imprese con l’iscrizione obbligatoria per le startup innovative e gli incubatori certificati così da garantirne la massima pubblicità e trasparenza.

• Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26).

Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle startup, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:

o Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo. Durante i primi anni di attività, ci possono essere frequenti episodi in cui le perdite intaccano il capitale per oltre un terzo a causa dei costi di avvio e degli investimenti iniziali, una più flessibile gestione degli obblighi di ricapitalizzazione può essere molto utile.

o Facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.r.l. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi.

o Facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.r.l., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

o Facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity).

Vengono anche ridotti gli oneri per l’avvio della startup innovativa e dell’incubatore certificato, attraverso l’esonero dai diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

• Remunerazione con strumenti finanziari della startup innovativa e dell’incubatore certificato (art. 27).

Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa startup.

• Rapporto di lavoro subordinato nelle startup innovative (art. 28).

Le startup usufruiranno di apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato che abbiamo maggiore flessibilità operativa, soprattutto nella fase di avvio dell’attività di impresa. Nello specifico, sarà possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi, con possibilità di rinnovi senza soluzione di continuità, prorogabili ulteriormente una sola volta fino al termine di applicazione della normativa specifica per le startup (ossia, 48 mesi). Una volta decorsi i termini previsti, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa continuare in altre fattispecie di lavoro subordinato o in modo “fittiziamente” autonomo.

• Incentivi all’investimento in startup innovative (art. 29).

Per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese startup innovative, è fondamentale cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale. Si è stabilito pertanto che per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.

• Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online (art. 30).

Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). La vigilanza viene affidata alla Consob, che è delegata ad emanare la disciplina secondaria al fine di tutelare gli investitori diversi da quelli professionali. In particolare, la disciplina dovrà assicurare che una parte dell’offerta debba essere sottoscritta da investitori professionali o da altri investitori specializzati nel venture capital, nonché prevedere un meccanismo di tutela degli investitori non professionali nel caso in cui i soci di controllo della startup cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.

Per quanto riguarda l’accesso al credito, le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

• Sostegno all’internazionalizzazione (art. 30).

Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia.

La disposizione individua puntualmente tali servizi: l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

• Gestione della crisi nell’impresa startup innovativa e attività di controllo (art. 31).

L’intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. Dato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Per facilitare l’avvio di startup si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.

Per vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina dettata dal decreto in materia di startup innovative, il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale della spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza.

• Pubblicità e valutazione dell’impatto delle misure (art. 32).

Il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero dello Sviluppo Economico, promuoverà una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alle materie disciplinate dal decreto.

L’ISTAT provvederà alla raccolta e all’aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell’impatto – in particolare sui temi della crescita, dell’occupazione e dell’innovazione – delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di startup innovative.

Il ministro dello Sviluppo economico dovrà presentare entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di startup innovative, mettendo in rilievo soprattutto l’impatto di tali norme sulla crescita e l’occupazione.

La prima relazione successiva all’entrata in vigore del presente decreto dovrà essere presentata entro il primo marzo 2014.

3) Ulteriori misure per la crescita.

3.1. Credito di imposta al 50% per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33).

Viene introdotto un credito di imposta come contributo pubblico alla realizzazione di opere strategiche e di importo superiore a 500 milioni di euro, che potranno in questo modo raggiungere l’equilibrio finanziario altrimenti non conseguibile.

Il credito potrà arrivare fino al limite massimo del 50% a valere sull’Ires e sull’Irap in relazione alla costruzione e gestione dell’opera. La disposizione è valida fino al 31 dicembre 2015.

In questo modo sarà possibile favorire la realizzazione di un considerevole numero di grandi infrastrutture, senza incidere sulle entrate erariali e per di più stimolando un indotto positivo anche per le entrate pubbliche.

3.2 Sportello Unico per l’Attrazione di Investimenti Esteri (art. 35).

Viene costituito un unico punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace per i soggetti imprenditoriali a cui potranno far riferimento i soggetti imprenditoriali che abbiano intenzione di realizzare investimenti di tipo produttivo e industriale sul territorio italiano.

Lo sportello farà capo al ministero dello Sviluppo economico e coordinerà tutti gli altri soggetti che operano nel settore, avvalendosi anche del supporto di personale proveniente dall’ICE e dall’Agenzia INVITALIA, senza generare così ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La promozione del made in Italy sui mercati internazionali sarà rafforzata grazie al fatto che Simest potrà partecipare al capitale di apposite società commerciali aventi sede anche in Italia.

3.3 Misure per il rafforzamento dei confidi (art. 36).

La norma proposta – che non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato – è volta a consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese, divenuto fondamentale nel corso della crisi.

Viene riconosciuto ai confidi la possibilità di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo provvedimento. Sono introdotte misure per rendere più facilmente applicabile il nuovo regime a supporto dell’accesso al mercato dei capitali da parte di società non quotate, regime introdotto dal primo decreto crescita.

3.4 Proroga per progetto “carbone pulito” e per “superinterrompibilità” elettrica (art.34)

Proroga di un anno (dal 31-12-2012 al 31-12-2013) per la realizzazione del progetto cosiddetto “carbone pulito” (Carbosulcis). E proroga di tre anni (fino al 31-12-2015) del servizio per la cosiddetta “superinterrompibilità” elettrica per la Sicilia e la Sardegna.

4) Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario

4.1. Misure per l’individuazione e il contrasto delle frodi assicurative (art. 21).

La norma, riprendendo varie proposte di iniziativa parlamentare, affida all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) la cura della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relative alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

L’IVASS realizzerà un archivio informatico integrato attraverso il quale sarà più facile individuare indici di anomalia e di possibili frodi. Lo stesso Istituto potrà segnalare tali anomalie alle Autorità giudiziarie e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa.

4.2 Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo (art. 22).

Vengono abolite nel Codice delle Assicurazioni Private le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto.

Si riporta da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti”, ridotto nel 2008 a soli due anni, termine che si è rivelato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario.

Verrà inoltre definito, attraverso un decreto del ministro delle Sviluppo Economico, uno schema di “contratto base” di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell’offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi.

La norma prevede anche l’introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a predisporre sui propri siti aree riservate attraverso le quali consentire ai propri clienti di verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking.

Al fine di favorire la concorrenza nel settore si consente agli intermediari di poter collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori e sancendo la nullità di ogni patto contrario tra compagnia assicurativa ed intermediario.

4.3 Misure per l’iscrizione al registro delle Imprese ulteriori misure di semplificazione per le società di mutuo soccorso (art. 23).

La disposizione si propone di aggiornare una normativa piuttosto datata (le Società di Mutuo Soccorso sono ancora disciplinate da una legge del 1886) e lacunosa in molte sue parti, per consentire a tali particolari società di svolgere con maggiore efficacia i propri compiti nel campo socio-sanitario e previdenziale, garantendo procedure pubblicitarie più certe oltre che il definitivo avvio di un sistema di vigilanza efficace.

In attesa di una riforma organica della disciplina, viene risolta un’importante questione interpretativa prescrivendo in termini univoci e chiari la necessità di previa iscrizione delle Società di mutuo soccorso al registro delle imprese. Oltre a semplificare questa iscrizione viene inoltre resa automatica l’ iscrizione presso l’Albo nazionale delle società cooperative, in una sezione che si istituirà espressamente dedicata alle SMS.

Una delle novità della proposta è poi quella relativa alla cosiddetta “mutualità mediata”, in virtù della quale si rende possibile anche ad una Società di mutuo soccorso di aderire in qualità di socio ad un’altra analoga società a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri, persone fisiche di tali enti giuridici, siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso. In tal modo si consentirà alle S.M.S. di minori dimensioni (e per tali motivi in condizioni di non poter erogare i servizi istituzionali) di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario.

Nota 3 ottobre 2012, Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Dirigenti/Coordinatori delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

e p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Oggetto: Registri on line – Dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche

 

Negli ultimi tempi sono state introdotte diverse disposizioni che, sostanzialmente, mirano a limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione.
Con il decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, viene dato un ulteriore impulso a questo processo di dematerializzazione che, in particolare, nel settore della scuola riguarda:

  • le iscrizioni da effettuare con modalità on-line;
  • la pagella in formato elettronico, che ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale;
  • i registri on line;
  • l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

L’anno scolastico appena iniziato rappresenta un periodo di transizione durante il quale le scuole dovranno attivarsi per realizzare al meglio il cambiamento.
Per garantire la trasferibilità dei dati, generati dalle applicazioni che gestiscono i vari processi soggetti a dematerializzazione, verso il sistema informativo centrale, il MIUR ha formalizzato un accordo aperto a tutti i fornitori di software che volessero aderirvi, per la gestione delle attività delle segreterie amministrative e didattiche delle scuole.
L’obiettivo dell’accordo è quello di garantire l’aggiornamento continuo e la compatibilità delle soluzioni software in uso presso le scuole con il sistema informativo del MIUR. A questo proposito si ribadisce il fatto che, nel rispetto della tutela del mercato e della libera concorrenza, nessun soggetto privato può vantare un accreditamento in esclusiva con questo Ministero. Sono stati segnalati all’Amministrazione comportamenti di alcuni fornitori che si sono presentati alle scuole come unici abilitati dall’accordo del Ministero a proporre applicativi.
Si tratta di affermazioni prive di ogni fondamento che stravolgono l’accordo che va,  invece, nella direzione opposta. L’accordo è infatti aperto a tutti i fornitori , a condizione che garantiscano le due principali condizioni:
–  tenere sempre aggiornate le applicazioni ;
–  mantenere gli standard tecnici necessari per il trasferimento dei dati verso il sistema informativo del MIUR.
Poiché l’obiettivo è quello di abbandonare la carta, anche eventuali proposte commerciali che obblighino le istituzioni scolastiche all’acquisto di registri cartacei per fornire, gratuitamente, quelli elettronici vanno nella direzione opposta a quella auspicata.
A questo riguardo, sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’esercizio della  loro autonomia, valutino al meglio, sia dal punto di vista della funzionalità dei pacchetti sia, soprattutto, dal punto di vista della convenienza economica, le proposte disponibili, utilizzando a tal fine ogni possibile modalità di coordinamento e di scambio di informazioni con altre scuole aventi esigenze simili.
Nell’ambito dell’accordo, la principale associazione di fornitori si è impegnata ad offrire le applicazioni dei registri elettronici nei pacchetti di gestione senza sostanziali  aumenti di spesa.
A breve, le scuole secondarie di primo e secondo grado interessate, per le aule dove non sia presente un personal computer, potranno farne richiesta a questo Ministero attraverso una procedura on line le cui modalità saranno definite con successiva nota.
È inoltre in fase di definizione e sviluppo la gestione dematerializzata di tutta la documentazione delle segreterie scolastiche e a tal fine si stanno approntando delle applicazioni che consentiranno la completa dematerializzazione della documentazione amministrativa sia presso le segreterie scolastiche, sia presso l’Amministrazione Centrale e periferica del Ministero.
Nel corso del prossimo anno scolastico, il processo di dematerializzazione verrà ulteriormente incrementato, attraverso una nuova procedura informatica per le iscrizioni on line, determinando così un’accelerazione della digitalizzazione di tutti i processi amministrativi.
La disponibilità delle diverse applicazioni permetterà una migliore utilizzazione delle risorse e il miglioramento dei processi di comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’Amministrazione.

Il CAPO DIPARTIMENTO
f.to Giovanni Biondi

Decreto Direttore Generale 28 settembre 2012, Prot. 585/RIC

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Decreto Direttore Generale 28 settembre 2012, Prot. 585/RIC

Smart Cities and Communities and Social Innovation

Nota 20 settembre 2012, Prot. MIURDGOS n. 5956

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA

UFFICIO II

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma

di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole

delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

di Bolzano

 

Oggetto: FIRST LEGO League ITALIA.

 

FIRST LEGO League è un campionato a squadre di scienza e robotica tra i ragazzi dai 10 ai 16 anni (dalla quarta elementare alla seconda superiore) che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative.

L’attività si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa tra il MIUR e il Museo Civico di Rovereto recentemente sottoscritto per favorire attività laboratoriali basate sulla robotica educativa.

Per coloro che fossero interessati a queste innovative competizioni l’invito a visitare il sito web specifico: http:/www.museocivico.rovereto.tn.it/fll_italia.jsp all’interno del quale si potranno acquisire tutte le informazioni relativamente alle modalità di partecipazione e al calendario di svolgimento delle stesse.

 

Il Dirigente

Antonio Lo Bello

 

Nota 17 settembre 2012, Prot. AOODPPR 1602/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI

OGGETTO: Prova preselettiva procedura concorsuale per reclutamento docenti nella scuola – Messa a disposizione delle aule informatizzate

Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 agosto u.s. in materia di autorizzazione ad assumere personale docente a tempo indeterminato, si rende noto alle SS.LL. che è prevista a breve la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado, risultanti vacanti e disponibili.

Visto l’elevato numero di potenziali candidati, la procedura concorsuale prevederà lo svolgimento di una prova nazionale di preselezione che si svolgerà con l’ausilio di sistemi informatizzati.
Per lo svolgimento di tale prova questo Ministero ha intenzione di utilizzare, come sedi d’esame, le aule informatizzate delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Si invitano, pertanto, le SS.LL a voler compilare un questionario on-line finalizzato a raccogliere informazioni sulla capienza, sulle dotazioni e sulle caratteristiche tecniche delle predette aule, al fine di valutarne la conformità agli standard previsti.

Il suddetto questionario sarà disponibile on-line a paliire dal 17 settembre p.v. e rimarrà compilabile fino al 28 settembre p.v., accedendo al seguente link
http://scuolainchiaro.cineca.it/istituti/

A tal fine, le SS.LL. riceveranno presso la casella di posta elettronica istituzionale una e-mail dal Consorzio interuniversitario CINECA, contenente le credenziali per effettuare la suddetta compilazione.

Le procedure relative alla preselezione coìnpOlieranno per le istituzioni scolastiche coinvolte l’esigenza di fornire un supporto tecnico adeguato durante l’espletamento della suddetta prova.

Considerata la ristrettezza dei tempi, si invitano le SS.LL. a far pervenire quanto prima la compilazione del questionario.

Il Capo Dipartimento
Giovanni Biondi

Comunicato Presidenza Consiglio Ministri 11 settembre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, 11 settembre 2012

AVVISO PUBBLICO
(in GU 17 settembre 2012, n. 217; rettificato in GU 18 settembre 2012, n. 218)

per la selezione del Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, istituita con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione (12A09845)

 

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è indetta una selezione, mediante avviso pubblico, per la nomina del Direttore generale della predetta Agenzia.

Il presente avviso è finalizzato, ferma restando la discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta del candidato più idoneo allo svolgimento dell’incarico, a garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e, in conformità all’art. 97 Cost., ad assicurare l’elevata e qualificata professionalità del soggetto cui verrà conferito l’incarico, individuato nell’ambito della più ampia rosa di candidature.

Coloro che intendono candidarsi ai fini dell’attribuzione dell’incarico sono tenuti ad inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

agenziaitaliadigitale@pec.governo.it

il proprio curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, completo di clausola di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti e corredato da una dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico, debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di un valido documento d’identità.

Saranno presi in considerazione, ai fini della nomina, i curricula pervenuti entro e non oltre la mezzanotte del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Direttore generale dell’Agenzia, nel rispetto dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà nominato tra i candidati per i quali risulti una particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una comprovata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione, tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, al fine del più efficace raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia digitale italiana, tra cui:

  • la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel quadro delle indicazioni dell’Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
  • la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l’innovazione e la crescita economica, anche mediante l’accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);
  • l’elaborazione di indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica aministrazioe trauesti e i sstemi dell’Unione Europea;
  • l’assicurazione dell’uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché della piena integrazione a livello europeo;
  • il supporto e la diffusione delle iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici che si frappongono alla realizzazione dell’amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del Codice dell’amministrazione digitale;
  • la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa, anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l’accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa;
  • la promozione e diffusione delle iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative;
  • il monitoraggio dell’attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo dell’efficacia ed economicità proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi.

Al Direttore dell’Agenzia sarà corrisposto il trattamento economico spettante ai Direttori delle Agenzie fiscali.

Per quanto non espressamente citato nel presente bando, si rinvia alla norma istitutiva dell’Agenzia per l’Italia Digitale (decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134).

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in virtù della delega conferita al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il D.P.C.M. 13 dicembre 2011, svolge le funzioni di supporto alla procedura.

Il presente Avviso viene pubblicato sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
F.to Mario Monti

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
F.to Filippo Patroni Griffi

Il Ministro dello sviluppo economico
F.to Corrado Passera

Il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
F.to Francesco Profumo

Il Ministro dell’economia e finanze
F.to Vittorio Grilli

Nota 10 maggio 2012, Prot. n. 2168

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi- Uff V

Oggetto: Gli Interventi del MIUR a DIDAMATICA 2012

DIDAMATICA 2012, il Convegno promosso dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) che si propone di fornire un quadro ampio ed approfondito delle ricerche, degli sviluppi innovativi e delle esperienze in atto nel settore dell’Informatica applicata alla Didattica, offre quest’anno due importanti spazi alle attività del MIUR. Nella mattinata d’apertura, lunedì 14 maggio alle ore 12.00, interverrà la Dott.ssa Rossella Schietroma, Dirigente dell’Uffico V della DGSSSI, sul tema “Agenda Digitale Italia: la scuola protagonista del cambiamento”; nella giornata di chiusura, mercoledì 16 maggio dalle ore 14.30 alle 16.00, nell’ambito del workshop “Può un e-book fare un’edizione digitale scolastica?”, gestito da rappresentanti dell’Ufficio V – DGSSSI, verrà presentata la visione del Ministero sul futuro dell’Editoria Digitale Scolastica.

DIDAMATICA 2012 si svolge a Taranto il 14 maggio presso la II Facoltà di Giurisprudenza Palazzo Rossaroll – Via Duomo; il 15 e 16 maggio presso la II Facoltà di Scienze MM.FF.NN V.le A. de Gasperi (Q.re Paolo VI)

Il Direttore Generale
Emanuele Fidora

Avviso 4 maggio 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

 

Studenti protagonisti. Premiate il lavoro migliore, votate!

Siamo in piena fase finale del concorso scolastico nazionale “Parlawiki – costruisci il vocabolario delle democrazia” destinato alle classi quinte della scuola primaria e al triennio della scuola secondaria di primo grado. Invitiamo gli studenti di tutte le scuole a collegarsi alla sezione del sito “Il Parlamento dei bambini” – curato dalla Camera dei deputati – al seguente indirizzo internet http://bambini.camera.it/concorso/#mainmenu da cui potranno scaricare gli elaborati selezionati e dare un voto a quello che ritengono più valido.

Ricordiamo che gli elaborati finalisti sono cinque per la categoria “Scuola primaria” e altri cinque per la categoria “Scuola secondaria di I grado”. Non è ammesso votare più di un lavoro per ogni categoria e si potrà votare fino al 15 maggio 2012.

Nota 16 aprile 2012, AOODGSSSI prot. n. 1774/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

 

Alle scuole di ogni ordine e grado

statali e paritarie

e p.c.

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico

per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di

Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

 

Oggetto: Scuola in chiaro – Localizzazione geografica

 

Pervengono a questa direzione numerose segnalazioni di posizionamenti non corretti dei plessi delle istituzioni scolastiche.

La situazione è dovuta in parte ad una non completa valorizzazione dell’indirizzo dei plessi nell’applicazione SIDI Rete scolastica ed in parte a dei limiti della funzione di localizzazione.

Per rispondere alle esigenze di vari enti pubblici preposti alla sicurezza degli edifici scolastici è estremamente importante per l’amministrazione MIUR di disporre della corretta localizzazione geografica delle istituzioni scolastiche statali.

A tal fine è indispensabile che ogni istituzione provveda a controllare, per ogni plesso dell’istituzione, se il segnaposto impostato da “google” è posizionato correttamente e poi, in caso non corrisponda, utilizzare la funzione “Gestione localizzazione geografica” nell’applicazione SIDI “Scuola in chiaro” come di seguito descritto.

La funzione SIDI di Localizzazione geografica

La funzione “Gestione localizzazione geografica” consente di controllare ed eventualmente correggere il posizionamento della scuola associando alla scuola stesse le corrette coordinate geografiche.

 

Localizzazione – In questa sezione è possibile effettuare il riposizionamento in due modi

Digitazione dell’indirizzo completo (via, numero civico, cap, comune, provincia, nazione) e premendo il tasto “VAI” e poi premendo il tasto “SALVA”.

Trascinando il segnaposto nella posizione corretta e poi premendo il tasto “SALVA”.

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

 

20 marzo Progetto “Plico telematico”

Con la circolare 20 marzo 2012, prot.n. 1281, il MIUR avvia il progetto “Plico telematico”, operativo sin dalla sessione ordinaria dei prossimi esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di II grado, che prevede la trasmissione telematica delle tracce delle prove scritte anziché l’invio dei fascicoli cartacei.

Di seguito il comunicato del MIUR:

Scuola, Esami di Stato 2012: al via il progetto “Plico telematico”

(Roma, 23 marzo 2012) Anche la maturità diventerà telematica. A partire dalla prossima sessione ordinaria degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di II grado, l’invio delle tracce delle prove scritte avverrà per via telematica e non attraverso i fascicoli cartacei. L’iniziativa, dal nome “Plico telematico”, rientra nel progetto di semplificazione e modernizzazione della Scuola promosso dal Ministro Profumo. Finora questo progetto ha visto la digitalizzazione della rassegna stampa, inviata anche a tutti i presidi, la partecipazione del Miur alla cabina di regia sull’Agenda digitale, il lancio della consultazione pubblica sul valore legale del titolo di studio, l’iscrizione online a scuola per gli studenti e, infine, il primo progetto di open data del Miur con i dati de “La scuola in chiaro”.
In una lettera inviata ieri alle scuole il Ministro ha annunciato le novità previste, ribadendo che ciascuna traccia non sarà più consegnata manualmente e in busta chiusa alla sede d’esame, ma sarà criptata e inviata telematicamente a ciascuna istituto. Le scuole successivamente provvederanno a stampare il testo nella quantità necessaria.
I testi rimarranno segreti – e adeguatamente protetti da ogni tentativo di accesso – fino all’inizio delle prime due prove scritte, che quest’anno si svolgeranno rispettivamente il 20 e 21 giugno.
Nel mese di maggio, il Miur prevede di avviare una significativa sperimentazione nelle scuole e, almeno per il primo anno di applicazione, essa conterrà adeguate misure cautelative e alternative per garantire in ogni caso il regolare svolgimento degli esami.
Ogni scuola dovrà garantire per ciascuna sede in cui si svolgeranno le prove la presenza della dotazione tecnica indispensabile e di almeno un referente che segua la nuova procedura e assista i componenti della commissione d’esame nella riproduzione cartacea dei testi.
Nelle prossime settimane verrà inviata una circolare per spiegare tutte le modalità organizzative e i dettagli per un corretto svolgimento delle operazioni.