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Nota 22 aprile 2013, AOODGPER Prot.n. 3943

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali
LORO SEDI
e p.c. Ai dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Attivazione n. 3 nuove classi di concorso di lingua e civiltà straniera.

Si porta a conoscenza che sono state istituite n. 3 nuove classi di concorso di lingua e civiltà straniera così codificate:
1) A746 lingua e civiltà straniera Albanese/Sloveno
2) A846 lingua e civiltà straniera Arabo/Ebraico
3) A946 lingua e civiltà straniera Cinese/Giapponese.

Le predette classi di concorso potranno essere selezionate dal menù “a tendina” che prospetta le lingue straniere attivabili nell’istruzione secondaria di secondo grado.

Per la ristrettezza dei tempi e per evitare il mal funzionamento della procedura di definizione della cattedre delle lingue straniere, le stesse sono stata abbinate due a due per consentire, già in organico di diritto, di assegnare le ore di lingua straniera alle classi che le hanno prescelte, ricordando che le attuali disposizioni non consentono l’attivazione di classi formate con gruppi di ragazzi che studiano lingue diverse.

In organico di fatto verrà assegnata la nuova codifica ad ognuna delle citate lingue straniere.

Il Direttore Generale
F.to Luciano Chiappetta

Nota 22 aprile 2013, AOODGPFB Prot.n. 2589

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio 3
Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali
e, p.c.
Ai Revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO E-MAIL

Oggetto: rilevazione debiti ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.
Con riferimento alla rilevazione di cui all’oggetto e alla nota n. 2536 del 18 aprile 2013 recante indicazioni operative al riguardo, e viste le richieste di chiarimento pervenute da numerose istituzioni scolastiche, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni e prorogare il termine della rilevazione al giorno 24 aprile p.v.:
  • i debiti da segnalare sono tutti quelli maturati entro il 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali che siano fuori bilancio oppure che siano iscritti in bilancio e non siano pagabili con la cassa dell’istituzione o mediante la riscossione di residui attivi di competenza di soggetti diversi dal Ministero (Comuni, Province, Regioni, UE, privati, ecc…). Si tratta cioè di debiti appartenenti alle fattispecie indicate e coperti finanziariamente con residui attivi del Ministero;
  • non debbono essere inseriti debiti pagabili con la cassa già a disposizione delle scuole;
  • non debbono essere segnalati debiti già saldati, nemmeno se il saldo è avvenuto avvalendosi di fondi diversi da quelli che avrebbero ordinariamente finanziato l’attività;
  • non debbono essere inseriti residui attivi. Si raccomanda di non confondere il concetto di residuo attivo con quello di residuo passivo;
  • non debbono essere inseriti debiti coperti da residui attivi riferiti ad enti diversi dallo Stato, che si ritiene di poter riscuotere in futuro;
  • si ribadisce che è necessaria la validazione dei dati immessi a cura del dirigente scolastico;
  • non debbono essere segnalati debiti verso il personale;
  • non debbono essere inseriti debiti erariali o previdenziali;
  • non debbono essere inseriti debiti maturati successivamente al 31 dicembre 2012;
  • non debbono essere inseriti debiti coperti con residui attivi per PON, POR, FESR, FAS;
  • non debbono essere inseriti debiti per spese di lite (spese legali, ecc…); ai relativi debiti si dovrà far fronte con la relativa ordinaria procedura;
  • le fatture non ancora pagate per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico sino al 6 luglio 2012 (giorno precedente l’entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012) debbono essere segnalate purché non siano già pagate e se il relativo onere finanziario trova copertura non nella cassa bensì in residui attivi di competenza dello Stato;
  • le fatture per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico dal 7 luglio 2012 in poi (giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012) non debbono essere pagate, ai sensi del citato DL 95/2012, e se in bilancio è iscritto un residuo passivo per detta voce di spesa, dovrà essere radiato. Infatti dalla citata data la spesa per accertamenti medico legali non è più a carico delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Conseguentemente dette spese non debbono essere oggetto della rilevazione di cui trattasi;
  • nel caso in cui non vi siano debiti da segnalare e non ve ne siano nemmeno di precaricati, la scuola per poter chiudere la rilevazione, può inserire una fattura fittizia con i seguenti estremi:
    Tipo Contratto: Appalti Storici, Ditta: va ricercato il nominativo “ASSENZA RILEVAZIONE”, Data Fattura: 31/12/2012, Numero fattura : 9999, Anno competenza: 2012, Mese da: Dicembre, Mese a: Dicembre, Causale(libera) : ASSENZA RILEVAZIONE, Importo fattura: 1. Ciò consentirà di accedere alla maschera successiva, con cui sarà possibile validare la rilevazione tramite il tasto “SALVA E RILEVA”. Nella maschera successiva si potrà quindi selezionare la spunta “ASSENZA DI RILEVAZIONE” e terminare con successo la rilevazione.
Il Direttore Generale

Marco Ugo Filisetti

Nota 22 aprile 2013, Prot.n. 2568

Nota 22 aprile 2013, Prot.n. 2568

Oggetto: Bando di concorso per la partecipazione delle scuole alla manifestazione Smart Education & Technology Days – 3 Giorni per la Scuola 9, 10, 11 ottobre 2013 Napoli – Città della Scienza. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 10 giugno 2013

Sentenza Corte Costituzionale 22 aprile 2013, n. 76

Sentenza Corte Costituzionale 22 aprile 2013, n. 76

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Luigi MAZZELLA; Giudici : Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 giugno 2012, depositato in cancelleria il 22 giugno 2012 ed iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Cintioli per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso spedito per la notifica il 19 giugno 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 22 giugno 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere g), m) ed n), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione), che ha modificato in parte l’art. 3 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

Il testo della disposizione impugnata è il seguente:

«1. Alla L.R. 19/2007 è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Al fine di realizzare l’incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l’offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall’anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica.

2-ter. È ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

2-quater. Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell’intesa di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente”».

2.— Tale disposizione, consentendo alle istituzioni scolastiche, sia pure a titolo sperimentale, di procedere all’organizzazione di concorsi ed al reclutamento del personale docente «nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato», oltrepasserebbe i limiti della potestà normativa della Regione, ponendosi in evidente contrasto con una cospicua serie di norme statali, soprattutto nella parte in cui, con formulazione poco chiara, consente che tali concorsi si svolgano anche in assenza di un accordo tra lo Stato e la Regione.

In particolare, il censurato art. 8 sarebbe in contrasto con l’art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), secondo cui la determinazione delle dotazioni organiche della rete scolastica è di competenza esclusiva dello Stato; con gli artt. 399, 400 e 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), in base ai quali l’assunzione del personale docente avviene tramite concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione e gestiti dai singoli uffici scolatici regionali quali articolazioni periferiche del Ministero medesimo; nonché con l’art. 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il quale prevede, in caso di impossibilità di conferimento delle cattedre a personale di ruolo, l’obbligo di provvedere all’assegnazione di supplenze annuali o temporanee tramite le c.d. graduatorie permanenti (oggi graduatorie ad esaurimento).

La norma regionale oggetto di ricorso, quindi, oltre ad essere in contrasto con i principi fondamentali in tema di istruzione, inciderebbe sui livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché il reclutamento del personale rientra nell’assetto organizzativo della scuola, ascrivibile nella citata categoria. Essa sarebbe, altresì, in contrasto con le norme generali sull’istruzione previste dall’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., poiché, alla luce della sentenza n. 200 del 2009 di questa Corte, le norme sul reclutamento degli insegnanti fanno parte di quelle «strutture portanti» del sistema nazionale dell’istruzione che richiedono un’applicazione unitaria sull’intero territorio nazionale; e violerebbe, infine, anche il richiamato art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., perché il reclutamento dei docenti attiene all’accesso al pubblico impiego, di competenza esclusiva dello Stato anche alla luce della sentenza n. 279 del 2005 di questa Corte.

3.— Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

3.1.— Rileva la Regione, in via preliminare, che la norma impugnata subordina l’avvio della sperimentazione relativa al reclutamento del personale docente al preventivo consenso dello Stato, da manifestarsi nella conclusione di appositi accordi. Ciò significa che la previsione non è operativa fino a quando non sia intervenuto tale accordo; il che comporta che l’odierna questione è inammissibile per carenza di interesse, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha dichiarato inammissibili per mancanza di capacità lesiva alcune questioni di legittimità costituzionale di norme regionali, asseritamente lesive della competenza statale, in quanto le medesime prevedevano la necessità di una preventiva intesa con lo Stato (sentenze n. 134 del 2004, n. 429 del 2004 e n. 125 del 2010).

3.2.— Nel merito, la difesa regionale osserva che l’interpretazione della censurata disposizione compiuta nel ricorso introduttivo sarebbe errata; la norma regionale, infatti, richiama le norme generali sull’istruzione e gli accordi specifici che dovranno essere conclusi con lo Stato affinché il sistema di reclutamento possa diventare operativo (art. 8, comma 2-quater). Nella materia dell’istruzione si intrecciano tanto la competenza esclusiva dello Stato in tema di norme generali, quanto la competenza concorrente delle Regioni, da esercitare nell’ambito dei principi fondamentali dettati dalla legge statale; ne consegue che, data la complessità del riparto, lo strumento della leale collaborazione assume un ruolo fondamentale, per cui l’accordo previsto dalla disposizione impugnata «si pone come strumento di congiunzione e raccordo tra le competenze statali e regionali».

La giurisprudenza di questa Corte – osserva la Regione Lombardia – ha in più occasione tracciato il confine tra i rispettivi ambiti di competenza. Alla luce, in particolare, della sentenza n. 200 del 2009, le norme sul reclutamento dei docenti non coprono l’intero settore, lasciando aperti spazi all’autonomia regionale, da esercitare nell’ambito di specifici accordi. Tale pronuncia, infatti, ha ricompreso nella categoria delle norme generali sull’istruzione quelle disposizioni che sono destinate ad assicurare sull’intero territorio nazionale l’identità culturale del Paese; ne consegue che, se alle Regioni è attribuito il potere di stabilire la programmazione ed il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, dovrebbero rientrare nello stesso ambito anche le norme sull’assunzione dei docenti, facendo salvo il principio del pubblico concorso. D’altra parte, la sentenza n. 200 del 2009 ha sottolineato in più punti l’importanza di preservare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, la quale si espleta proprio attraverso norme come quella in esame, destinate a promuovere forme di sperimentazione. La possibilità di introdurre forme di sperimentazione era prevista già, nel precedente assetto costituzionale, dall’art. 11 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59); e va, del resto, considerato che il potere che la norma in esame conferisce alle istituzioni scolastiche è limitato dalla previsione per cui a tali procedure possono partecipare solo i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e solo in relazione ad incarichi annuali di insegnamento, in conformità con la previsione dell’art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999, che escludeva dalle attribuzioni delle istituzioni scolastiche le sole funzioni in tema di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato.

Non vi sarebbe, pertanto, alcuna lesione della competenza esclusiva dello Stato in tema di norme generali sull’istruzione.

Non sussiste neppure, secondo la Regione, una lesione della competenza concorrente in materia di istruzione (art. 117, terzo comma, Cost.), perché l’art. 8 della legge reg. Lombardia n. 7 del 2012 «rispetta il principio di merito e opera all’interno delle norme generali sull’istruzione che valorizzano l’autonomia scolastica».

3.3.— La Regione Lombardia osserva, inoltre, che sarebbe da respingere anche la censura prospettata nel ricorso per presunta lesione dei livelli essenziali delle prestazioni, i quali riguardano «il versante strettamente “contenutistico” della materia» e non attengono alla «definizione dell’assetto organizzativo e gestorio del servizio». Sotto questo aspetto, anzi, la norma regionale non lede i livelli essenziali «ma anzi contribuisce a migliorare il livello di offerta, in quanto consente di selezionare i migliori docenti e di garantire la continuità didattica, elemento fondamentale di qualità dell’offerta formativa».

Infondata sarebbe infine la questione, secondo la Regione, anche sotto il profilo della lesione della competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.; nella memoria si richiama, al riguardo, la sentenza n. 279 del 2005 di questa Corte, la quale non avrebbe stabilito che il reclutamento dei docenti sia di competenza statale, limitandosi ad affermare, invece, che la definizione dei compiti e dell’orario di lavoro del personale docente rientra in tale materia in quanto attinente al rapporto di lavoro del personale statale. La disciplina del reclutamento – rileva la Regione Lombardia – è strettamente connessa con la disciplina dell’organizzazione scolastica, che rientra proprio nella competenza regionale sull’istruzione, sicché la norma impugnata non avrebbe fatto altro che seguire la linea indicata da questa Corte, subordinando l’operatività della disposizione alla preventiva conclusione di intese con lo Stato e valorizzando l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere g), m) ed n), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione), che ha modificato in parte l’art. 3 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

Secondo il ricorrente la censurata disposizione – nella parte in cui consente alle istituzioni scolastiche, nell’ambito delle norme generali sull’istruzione o di specifici accordi con lo Stato, di organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali – sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere g), m) ed n), e terzo comma, della Costituzione.

Ciò quanto all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., perché il reclutamento del personale docente rientrerebbe tra le norme generali sull’istruzione, di competenza esclusiva dello Stato, facendo parte di quelle «strutture portanti» del sistema nazionale dell’istruzione che richiedono un’applicazione unitaria sull’intero territorio nazionale; risulterebbe violato, inoltre, l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., perché il reclutamento dei docenti attiene all’accesso al pubblico impiego, di competenza esclusiva dello Stato anche alla luce della sentenza n. 279 del 2005 di questa Corte; e sarebbero in tal modo lesi, infine, i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché il reclutamento del personale rientra nell’assetto organizzativo della scuola, da inserire nella menzionata categoria.

2.— La Regione Lombardia ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione.

Secondo tale difesa, infatti, la censurata disposizione sarebbe strutturata in modo tale da prevedere necessariamente un’intesa tra lo Stato e la Regione, senza della quale il sistema ivi delineato non potrebbe funzionare. A questa conclusione la Regione perviene osservando che – in base al comma 2-quater della norma in esame – le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell’intesa di cui al comma 2-bis. Simile previsione toglierebbe ogni sostanziale interesse alla questione, perché allo Stato sarebbe sufficiente non dare corso all’intesa per bloccare ogni iniziativa della Regione.

2.1.— L’eccezione non è fondata.

Rileva questa Corte che il testo della disposizione in esame presenta un certo margine di ambiguità. Infatti, mentre nel comma 2-bis dell’art. 3 della legge reg. Lombardia n. 19 del 2007, modificato dall’impugnato art. 8 della legge reg. Lombardia n. 7 del 2012, la possibilità di istituire i concorsi si colloca «nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato», il successivo comma 2-quater del medesimo art. 3 afferma che le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite «con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell’intesa di cui al comma 2-bis»; non è ben chiaro, quindi, se l’intesa sia prevista come assolutamente necessaria o meno, perché la congiunzione disgiuntiva “o” di cui al comma 2-bis non permette un’interpretazione chiara in un senso o nell’altro.

Anche indipendentemente da simile ambiguità lessicale, tuttavia, l’eccezione è da ritenere comunque priva di fondamento per il fatto che – come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte – le forme di collaborazione e coordinamento, pure auspicabili, tra apparati statali, regionali e di enti locali, che coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, non possono essere «disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa», ma devono «trovare il loro fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (sentenza n. 104 del 2010). Ne consegue che una Regione non può invocare a salvezza di una propria normativa il fatto che la medesima necessiti, per la concreta operatività, di forme di collaborazione con lo Stato che non siano state oggetto di precedenti forme di accordo, e tanto in conformità al principio della leale collaborazione che deve animare l’intero quadro dei rapporti Stato-Regioni.

3.— Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata consente alle istituzioni scolastiche – secondo quanto riportato in precedenza – di «organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica»; a tali selezioni è ammesso a partecipare – in base al comma 2-ter dell’art. 3 della legge reg. Lombardia n. 19 del 2007, modificato dalla norma oggi in esame – soltanto «il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento». In base al sistema così creato, quindi, ciascun istituto scolastico statale ha la possibilità, alle condizioni indicate, di bandire i concorsi per il reclutamento dei docenti precari con incarico annuale.

È evidente, però, che in tal modo la Regione dispone in merito all’assunzione di una categoria di personale, appunto quello docente, che è inserito nel pubblico impiego statale. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, infatti, con le sentenze n. 37 del 2005 e n. 147 del 2012 – l’una in riferimento al c.d. personale ATA e l’altra in rapporto alla diversa posizione dei dirigenti scolastici – nell’attuale quadro normativo il personale scolastico è alle dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni. Ne consegue che ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.

La disposizione in esame si inserisce nel corpo dell’art. 3 della legge reg. Lombardia n. 19 del 2007, norma titolata «Valorizzazione dell’autonomia scolastica». Ora, il fatto che la previsione di concorsi per l’assunzione del personale docente sia inserita in tale ambito non muta i termini della questione, perché la valorizzazione dell’autonomia non può spingersi fino al punto di consentire ai singoli istituti scolastici di scegliere il proprio personale docente con concorsi locali. Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la legge regionale in esame limita la possibilità di assunzione del personale docente – scelto nell’ambito delle graduatorie provinciali ad esaurimento – ai soli incarichi annuali, avendo come obiettivo quello di favorire la continuità didattica; anche il personale docente assunto con contratto a tempo determinato fa ugualmente parte del pubblico impiego.

La previsione della possibilità di reclutare tale personale con modalità stabilite da una legge regionale, quindi, oltre ad essere del tutto eccentrica rispetto all’ordinamento nel suo complesso, è in evidente contrasto con il menzionato parametro costituzionale.

4.— Va, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Gli ulteriori parametri costituzionali richiamati rimangono assorbiti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Nota 22 aprile 2013, Prot. n. 2567

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Loro Sedi

Oggetto: presentazione della manifestazione Smart Education & Technology Days – 3 Giorni per la Scuola (Napoli – Città della Scienza, 9-11 ottobre 2013) e del progetto Logicamente

Si informano le SS.LL. che, martedì 14 maggio a partire dalle 9,30 presso la Fondazione Tardini (Villa Nazareth) a Roma, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Città della Scienza di Napoli presenteranno l’edizione 2013 di Smart Education & Tecnology Days – 3 Giorni per la Scuola, Convention Nazionale dedicata al mondo della scuola e della didattica in programma a Città della Scienza nei giorni 9, 10 e 11 ottobre p.v.
La manifestazione rivolta alle scuole d’Italia di ogni ordine e grado, alle aziende che producono prodotti e servizi per la scuola e la formazione, alle associazioni degli insegnanti e alle istituzioni pubbliche, è un luogo di confronto tra le buone pratiche realizzate e una occasione per innovare e potenziare il nostro sistema educativo.
Come è ben noto, la convention si articola in conferenze, seminari, workshop, laboratori, animazioni scientifiche e prevede l’allestimento di un’area espositiva con la presenza di aziende, associazioni e istituzioni.

Nell’ambito dell’evento – di cui si allega il programma – verrà anche lanciato il Bando di concorso che invita le scuole, che hanno sviluppato progetti e prodotti innovativi per la scuola 2.0, a candidarsi per la presentazione dei risultati nel corso dell’evento a Napoli.

Durante l’incontro verrà inoltre presentato il programma LogicaMente, che prevede attività di sostegno al mondo della scuola per l’innalzamento delle abilità logico-matematiche.

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti si potrà fare riferimento all’Ufficio Scuola di Città della Scienza – 081 7352255 e all’indirizzo e-mail:
3giorniperlascuola@cittadellascienza.it

Si invitano le SS.LL. a promuovere la partecipazione all’evento e a favorire la partecipazione dei docenti alla manifestazione, nell’assoluto rispetto dell’autonomia decisionale delle Istituzioni scolastiche.

Firmato
Giovanna BODA

14513

Ordinanza Ministeriale 19 aprile 2013, Prot.n. 0002080/R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ordinanza Ministeriale 19 aprile 2013, Prot.n. 0002080/R.U./U

Sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico – Anno 2013

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico: calendario adempimenti

Nota 19 aprile 2013, Prot. n. 3889

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – UFF. Terzo

Nota 19 aprile 2013, Prot. n. 3889

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Concorso docenti –DDG. n. 82 del 24 settembre 2012 – Indicazioni relative allo svolgimento delle prove orali. Integrazione alla nota n. 3833 del 17/4/2012

Ad integrazione dei riferimenti normativi forniti nella nota di cui in oggetto in relazione alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, si riassumono di seguito i riferimenti normativi completi:

ISTITUTI TECNICI:
– Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 (Primo biennio);
– Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 (Secondo biennio e quinto anno);
– Direttiva n. 69 del 1 agosto 20912 (Ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (opzioni))

ISTITUTI PROFESSIONALI:
– Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 (Primo biennio);
– Direttiva n. 5 del 16 gennaio 2012 (Secondo biennio e quinto anno)
– Direttiva n. 70 del 1 agosto 2012 (Ulteriori articolazioni della aree di indirizzo (opzioni))
– Intesa in Conferenza Unificata del 16 ottobre 2010 – Allegato A (Raccordi tra istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale).

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

Avviso 19 aprile 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Il giorno 23 aprile p.v. si terrà presso la Sala della Comunicazione del MIUR il terzo seminario di formazione del Progetto “READ ON! for eCLIL”, attivato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica, nell’ambito del Protocollo di Intesa con il British Council, Italia.
Il seminario rappresenta l’ultimo momento formativo di questo anno scolastico per i docenti referenti delle 51 Istituzioni scolastiche della Rete nazionale “READ ON! for eCLIL”.
Una specifica sessione sarà dedicata alla metodologia CLIL, durante la quale verranno offerti spunti di riflessione, suggerimenti e materiali utili alla progettazione e realizzazione di una lezione CLIL.
L’evento costituirà anche l’occasione per rilevare lo stato dell’arte del Progetto nelle varie Istituzioni scolastiche coinvolte. In allegato il programma della giornata.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela PALUMBO

Sentenza TAR Toscana 19 aprile 2013, n. 641

N. 00641/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00872/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 872 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra ***, rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Brocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Fiume 11;

contro

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

*** non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

A) con l’atto introduttivo del giudizio:

– del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 38 prot. 5154 del 15.05.2012 con il quale sono stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13.07.2011, nella parte in cui la ricorrente ne è esclusa;

– dei provvedimenti con i quali sono state determinate le tracce da assegnare per lo svolgimento delle prove scritte e in parte qua del decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13.07.2011 con il quale è stato indetto un “concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi” e comunque di ogni atto con cui sono stati adottati e selezionati i quesiti sottoposti ai candidati per le prove scritte;

– del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 27 del 2.04.2012 con il quale è stata modificata e integrata la Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13.07.2011, nonchè della valutazione degli elaborati della ricorrente effettuata da tale Commissione;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente;

B) con i motivi aggiunti depositati in data 24 luglio 2012:

del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 38 prot. 5154 del 15.05.2012, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compresi:

in parte qua, i verbali della Commissione giudicatrice relativi alle operazioni di esame ed alle deliberazioni prese dalla Commissione stessa anche nel giudicare i singoli lavori e in particolare: il verbale n. 1 del 28.12.2011 e le griglie di valutazione ad esso allegate; il verbale n. 4 del 15.12.2011; il verbale n. 33 del 02.05.2012 nella parte relativa alla valutazione delle prove scritte della ricorrente (identificata dal n. 426) e relative griglie;

– la graduatoria finale della procedura che sarà emanata all’esito della stessa e gli atti di nomina dei vincitori che saranno emanati all’esito della procedura ed i relativi atti attuativi (ivi compresi i contratti da stipulare con i suddetti vincitori);

con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla procedura concorsuale de qua;

C) con i motivi aggiunti depositati in data 17 ottobre 2012:

– del decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 109 del 22 agosto 2012 di approvazione della graduatoria finale della procedura;

– degli atti di nomina dei vincitori e dei contratti stipulati con i suddetti vincitori;

– di ogni altro atto presupposto e connesso, con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Con l’atto introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti successivamente depositati la prof.ssa Sandra Orrù ha impugnato gli atti indicati in epigrafe formulando molteplici censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, che hanno chiesto la reiezione delle domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate.

La causa è stata trattata in sede cautelare nella camera di consiglio dell’11 luglio 2012: con ordinanza n. 470 il Tribunale ha fissato per la trattazione della controversia nel merito la pubblica udienza del 5 dicembre 2012.

In quell’occasione la discussione della causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 6 marzo 2013, in cui è passata in decisione.

2) Preliminarmente, per quanto riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, si osserva che il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che in relazione ad un procedimento concorsuale non sono configurabili controinteressati quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione del provvedimento conclusivo, ossia della graduatoria, mentre al contrario, nell’ipotesi in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, cioè ad ogni soggetto utilmente collocato nella graduatoria stessa (tra le più recenti cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 settembre 2012 n. 5084 e 27 aprile 2012 n. 2467). Ne discende che correttamente l’odierna ricorrente, una volta intervenuta – e impugnata – la graduatoria di merito, ha provveduto all’integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nei confronti dei vincitori del concorso.

In ogni caso, anche a ritenere che occorresse notificare sin dall’origine l’atto introduttivo del giudizio ad almeno un controinteressato, intendendosi per tali i concorrenti ammessi alla prova orale, si rileva quanto segue:

– il ricorso originario, proposto contro il decreto del 15/5/2012 con cui sono stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di cui si discute, è stato notificato (oltre che all’Amministrazione scolastica) alla sig.ra Lucia Evangelisti in data 12/6/2012; quest’ultima ha fatto pervenire una dichiarazione relativa alla sua totale estraneità al ricorso notificato; il difensore della parte ricorrente ha quindi proceduto a notificare il gravame ad altro destinatario (sig. Marco Menicatti) che ha ricevuto l’atto in data 18/6/2012;

– in data 24/7/2012 la ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti (recante censure contro gli atti della Commissione giudicatrice), che è stato notificato all’Amministrazione scolastica nella medesima data ed è stato ricevuto dal sig. Marco Menicatti il 30/7/2012;

– in data 17/10/2012 la ricorrente ha depositato un secondo atto di motivi aggiunti (con cui ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti di approvazione della graduatoria finale della procedura e di nomina dei vincitori), che è stato notificato all’Amministrazione scolastica il 12/10/2012 ed è stato ricevuto dal controinteressato sig. Marco Menicatti il 18/10/2012; nell’atto qui depositato la ricorrente ha altresì formulato richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami onde integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva in numero di 137; con decreto presidenziale del 22/10/2012 è stata rilasciata l’autorizzazione richiesta e sono state prescritte le modalità della notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti; in data 20/11/2012 la ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’avvenuta notifica con le modalità prescritte.

3.1) Nel ricorso originario sono formulate, in sintesi, le seguenti censure:

a) l’art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140 prevede, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale; ciò significa che l’organizzazione del concorso è affidata agli Uffici scolastici regionali, ma che identico deve essere il contenuto delle prove da sottoporre ai candidati; in caso contrario viene meno l’unicità del concorso e ciò si è verificato nel caso in esame, in violazione anche del principio di imparzialità e di parità di accesso ai pubblici uffici;

b) la composizione della Commissione giudicatrice del concorso, come modificata con decreto del Direttore generale dell’U.S.R. per la Toscana n. 27 del 2/4/2012, non è conforme alla previsione dell’art. 10 del D.P.R. n. 140/2008, posto che il Presidente non possiede la qualifica richiesta e che gli altri due componenti rappresentano una sola delle due categorie contemplate dalla norma (sono entrambi infatti dirigenti scolastici).

3.2) La censura sub a) è inammissibile e infondata .

E’ inammissibile perché investe l’intero concorso a livello nazionale, senza che sia stato impugnato alcun atto relativo agli altri concorsi regionali – neppure i provvedimenti di approvazione delle graduatorie e di nomina dei vincitori – e senza che sia stato evocato nel presente giudizio alcun partecipante a quei concorsi.

È infondata perché la disciplina dettata in materia dall’art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dal D.P.R. n. 140/2008 lascia ampio spazio alla gestione del concorso in ambito regionale, ferma restando l’unicità dell’indizione e della disciplina (contenuta nel decreto del 13/7/2011 del Direttore generale per il personale scolastico del M.I.U.R.) per i tre settori formativi della dirigenza scolastica. In tale quadro non è affatto illogico che le prove siano state definite a livello regionale, visto che la partecipazione era consentita per una sola regione (la presentazione di domande per più regioni era espressamente qualificata come causa di esclusione dal concorso) e che dunque si concorreva esclusivamente per i posti della regione prescelta. Come affermato dal TAR Lazio, sez. III, nella sentenza 23 giugno 2010 n. 20257 “l’ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento dei concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello regionale“; la censura in esame si fonda in realtà “su un erroneo presupposto che sarebbe quello di individuare una parità di posizioni tra candidati espletanti la prova concorsuale in Regioni differenziate; in un concorso che si svolge in sede regionale il principio di paritario trattamento tra i concorrenti ha come suo perimetro l’ambito regionale, mentre solo per un concorso che si svolga su scala nazionale sarà necessario rispettare il paritario trattamento per tutti i concorrenti, quale che sia la sede di provenienza“.

3.3) A diverse conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda la censura sub b).

Va innanzitutto premesso che con decreto n. 128 del 26/9/2011 il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha nominato la Commissione giudicatrice del concorso di cui si controverte nelle persone del prof. Giuseppe Parlato (docente universitario, presidente), della prof.ssa Elisabetta Bonalumi (dirigente scolastico) e del dott. Sesto Vigiani (dirigente tecnico).

A seguito delle dimissioni del presidente si è successivamente reso necessario modificare la composizione della predetta Commissione; con decreto n. 27 del 2/4/2012 il Direttore generale dell’U.S.R. ha nominato presidente il dott. Sesto Vigiani, integrando il collegio con la nomina a componente del prof. Paolo Calusi (dirigente scolastico).

Gli elaborati della ricorrente sono stati corretti dalla Commissione, nella nuova composizione, in data 2/5/2012.

L’art. 10 del D.P.R. n. 140/2008 (“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”) stabilisce ai commi dal terzo al quinto, per quanto qui interessa, che il presidente delle commissioni esaminatrici è scelto tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, tra i magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, ovvero tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; e che, in carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e’ esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi.

Le disposizioni dianzi richiamate rivelano l’esigenza che nella composizione della commissione sia riflessa la compresenza di professionalità differenziate quanto complementari, nel senso di affiancare al presidente – scelto fra soggetti non necessariamente muniti di specifiche conoscenze nel campo della dirigenza e dell’organizzazione scolastica, ma qualificati per assumere il ruolo di coordinamento e guida richiesto dalla funzione – due componenti di estrazione non omogenea, in modo da veder rappresentate in seno all’organo sia le competenze specifiche dell’ambito scolastico, sia quelle tecnico-gestionali e amministrative di carattere generale. Le medesime disposizioni disegnano, peraltro, un’alternativa residuale per l’ipotesi in cui la carenza di aspiranti al ruolo di presidente costringa ad attingere a personale estraneo alle categorie indicate in via principale: in tale evenienza, peraltro, il dato di rilievo non risiede tanto nella diversa estrazione professionale della figura investita della funzione presidenziale, quanto nel fatto che l’estrazione del presidente può – beninteso, fisiologicamente – finire per coincidere con quella di uno dei due commissari rimanenti, fatta salva la diversa anzianità minima di servizio (dieci anni per i dirigenti chiamati alla funzione di presidente, cinque per quelli chiamati alla funzione di commissario). Il chiaro tenore letterale del citato art. 10, sintomatico del favor riservato dal regolamento all’opzione indicata come primaria, rende in ogni caso evidente l’assenza di discrezionalità nella scelta dei componenti la commissione e, segnatamente, del presidente, il cui nominativo può essere attinto tra i dirigenti con anzianità di servizio decennale soltanto laddove si verifichi l’indisponibilità di aspiranti tra i professori universitari, i magistrati e i dirigenti generali.

Se così è, non può che concludersi per l’illegittimità della sostituzione del dimissionario presidente della Commissione esaminatrice, prof. Parlato, effettuata dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana con l’impugnato decreto del 2 aprile 2012. La decisione di procedere alla sostituzione con altro componente la commissione “al fine di garantire, ad un lato, la maggiore speditezza nelle operazioni concorsuali e il rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa per la conclusione della procedura concorsuale e, dall’altro, in ossequio al principio di par condicio, tenuto anche conto dello stato di avanzamento dei lavori della commissione medesima” non risponde, invero, agli unici criteri dettati dalla disciplina regolamentare per la nomina del presidente di commissione e, in particolare, non dà alcun conto della sussistenza nel caso concreto dei presupposti legittimanti la scelta di un dirigente con anzianità decennale, vale a dire l’assenza di aspiranti disponibili nelle categorie di dipendenti pubblici al cui interno la ricerca del nuovo presidente avrebbe dovuto essere condotta in via privilegiata (così come era stato fatto per il presidente originario). L’Amministrazione resistente non ha, del resto, fornito neppure in giudizio adeguata dimostrazione della inevitabilità della scelta ricaduta sul dott. Vigiani, né quest’ultima può considerarsi giustificata in virtù degli obiettivi posti dall’Amministrazione a sostegno del proprio operato, non vedendosi per quale ragione la speditezza dei lavori della commissione e la par condicio avrebbero dovuto essere meglio assicurate dalla nomina di un presidente “interno” alla commissione: si tratta di obiettivi rispetto ai quali è la continuità di due componenti su tre della commissione a rilevare, piuttosto che non il loro ruolo all’interno della commissione stessa; e, in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, non vi è alcuna evidenza del fatto che l’unica condizione per assicurare il raggiungimento di quegli obiettivi fosse l’integrale sacrificio delle garanzie e delle esigenze che, lo si è visto, sono sottese alla previsione regolamentare in materia di scelta del presidente di commissione (garanzie ed esigenze delle quali l’Amministrazione procedente mostra – in realtà – di non essersi affatto curata).

Le censure formulate dalla ricorrente sotto il profilo esaminato sono dunque fondate. E sono fondate anche sotto l’ulteriore profilo della violazione del comma 4 dell’art. 10, che impone di selezionare i componenti tra diverse categorie di aspiranti, mentre con il decreto del 2/4/2012 sono stati nominati componenti due dirigenti scolastici. È vero che nell’elenco degli aspiranti più sopra citato figurava un solo dirigente tecnico (il dott. Sesto Vigiani) mentre tutti gli altri avevano qualifica di dirigente scolastico; ma proprio per questo il dott. Vigiani avrebbe dovuto essere mantenuto nell’incarico originariamente assegnatogli.

3.4) Dalla riconosciuta fondatezza delle censure esaminate al punto precedente deriva l’accoglimento del ricorso originariamente proposto, nonché l’annullamento del decreto n. 27 del 2/4/2012 e conseguentemente delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice nominata con detto decreto e del decreto n. 38 del 15/5/2012, che ha recepito gli esiti di tali operazioni.

4.1) Quanto ai motivi aggiunti depositati il 24/7/2012, le censure ivi formulate possono essere così sintetizzate:

c) alla luce di quanto stabilito dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 28/12/2011 (verbale n. 1) circa le modalità di correzione degli elaborati, risulta violato il principio del collegio perfetto;

d) è stato violato il principio dell’anonimato, posto che era possibile riconoscere gli autori degli elaborati prima dell’apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati;

e) le griglie di valutazione degli elaborati sono per più aspetti affette da illogicità, contraddittorietà, perplessità e comportano disparità di trattamento; inoltre, le prove della ricorrente sono state penalizzate rispetto ad altri elaborati valutati più favorevolmente.

4.2) La censura sub c) è fondata.

Com’è noto, la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggino quali collegi perfetti, in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti, ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte; di modo che non potrebbe reputarsi rispettosa di tale regola l’attribuzione dei giudizi/punteggi operata individualmente dai commissari, ma neppure l’attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell’elaborato da parte di uno soltanto dei commissari, il quale, per così dire, riferisca agli altri. Occorre, in altri termini, che la valutazione collegiale della prova sia preceduta dalla lettura dell’elaborato da parte del collegio in ciascuno dei suoi componenti.

Tanto premesso, la Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa, nella sua composizione originaria (presidente il prof. Parlato), risulta aver stabilito di procedere alla correzione secondo le modalità così descritte nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011: “la Commissione decide che, dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale”. Per ciascuna delle successive sedute di correzione degli scritti il verbale attesta che “la Commissione procede alla valutazione come descritto nel verbale n. 1 del 28.12.2011”, e lo stesso vale per la commissione nella mutata composizione (presidente il dott. Vigiani), nei cui verbali viene unicamente aggiunto il riferimento al proprio verbale di insediamento n. 23 del 3 aprile 2012.

In prima battuta, osserva il Collegio come la verbalizzazione possa lasciar intendere che la commissione abbia voluto riservarsi la possibilità di procedere alla valutazione collegiale sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario; astrattamente, peraltro, essa si presta altresì – come sostenuto dall’Amministrazione resistente e dai controinteressati – ad essere letta nel senso di sottintendere che la “lettura individuale” sia stata comunque effettuata da ciascuno dei commissari; e il sottinteso sarebbe addirittura necessitato dal rilievo secondo cui, diversamente opinando, dovrebbe concludersi che la commissione abbia inteso “confessare” di non essersi attenuta alle regole che ne disciplinano il funzionamento.

L’argomento, tuttavia, non convince. Anche ammesso, infatti, che la lettura individuale da parte di ciascuno dei commissari costituisca un legittimo equipollente della lettura collegiale dell’elaborato, non possono trovare applicazione nella fattispecie i principi interpretativi dettati dal codice civile per i contratti e implicitamente invocati dalle difese resistenti, nella misura in cui se ne ritiene l’estensibilità anche ai fini dell’interpretazione dei provvedimenti amministrativi (interpretazione secondo buona fede, principio di conservazione, interpretazione nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto). Quel che rileva, nelle procedure concorsuali, è il rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l’amministrazione deve conformare la propria immagine prima ancora che la propria azione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744), e il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame – le quali, è appena il caso di sottolinearlo, non hanno natura provvedimentale, ma documentativa degli atti compiuti dalla commissione, e per ciò solo vanno interpretati privilegiandone il tenore letterale – è tale da rendere di per sé opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di qualsivoglia elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non abbia mai fatto ricorso alla facoltà di procedere alla “lettura individuale”, ovvero che la “lettura individuale”, ove avvenuta, sia stata realmente eseguita da ciascuno dei commissari.

4.3) La censura sub d) è infondata.

Il verbale n. 4 del 15/12/2011 riporta lo svolgimento delle operazioni successive alla conclusione delle prove scritte (abbinamento delle buste contenenti gli elaborati e loro inserimento in una busta grande anonima sigillata e siglata dal Presidente della Commissione). Nel verbale si fa riferimento alla linguetta presente sulle buste e portante il numero identificativo del candidato, di cui non viene però verbalizzato il distacco prima della chiusura della busta grande; in questo caso tuttavia, a differenza di quanto vale per il punto precedente, dalla mancata verbalizzazione non consegue l’accoglimento della censura, posto che la correttezza delle operazioni di imbustamento può ragionevolmente desumersi dalla circostanza che quattro candidati erano presenti alle operazioni stesse e non hanno sollevato obiezioni.

4.4) Le censure sub e) non meritano accoglimento; in sintesi:

– posto che il bando di concorso richiede per l’ammissione alla prova orale (art.10 comma 1) “un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta“, non è affatto contraddittoria la scelta della Commissione di giudicare sufficiente un elaborato che abbia ottenuto un punteggio di 18/30, atteso che l’Amministrazione può legittimamente decidere di subordinare il superamento di un concorso ad un giudizio superiore alla mera sufficienza (giudizio che nel caso in esame corrisponde, in termini numerici, al voto 7), in conformità peraltro con quanto espressamente previsto dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. n 487/1994;

– l’asserita inutilità della prima voce della griglia di valutazione relativa alla seconda prova (“individuazione delle criticità e dei processi formativi“) non comporta un’apprezzabile lesività per la ricorrente (che infatti ha ottenuto, per tale voce, un punteggio di 4 corrispondente a “buono”, cioè il punteggio migliore tra quelli conseguiti nella prova in questione); la censura risulta dunque inammissibile perché priva di interesse;

– va superata anche la censura relativa ai punti 7 e 8 della griglia; in nessuna delle due prove la ricorrente ha subito le penalizzazioni di cui al punto 7 e dunque non c’è ragione di lamentarsi delle relative previsioni; quanto al punteggio aggiuntivo di cui al punto 8, la censura è relativa alla sua mancata attribuzione alla ricorrente, sotto il profilo del difetto di motivazione e della disparità di trattamento: si tratta però di censure che investono il merito dell’azione amministrativa e che si fondano sulla pretesa eccellenza degli elaborati della predetta, non suscettibile di valutazione in sede giurisdizionale;

– la censura relativa alla prospettata disparità di trattamento rispetto alle valutazioni riservate agli elaborati di altri candidati impinge, a sua volta, nelle scelte di merito riservate alla Commissione esaminatrice ed è perciò inammissibile.

5) In conclusione, l’azione impugnatoria proposta con il ricorso originario va accolta perché risultano fondate le censure esaminate ai precedenti punti 3.3) e 4.2). Va accolto anche il ricorso per motivi aggiunti depositato il 17/10/2012, proposto contro i provvedimenti di approvazione della graduatoria finale della procedura e di nomina dei vincitori; questi ultimi atti risultano affetti da illegittimità derivata dai vizi rilevati a carico dei provvedimenti presupposti (impugnati con l’atto introduttivo del giudizio) e vanno, insieme a questi, annullati.

Va invece respinta la domanda risarcitoria, formulata dalla ricorrente in termini del tutto generici.

6) Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate nel dispositivo; con compensazione nei rapporti tra la ricorrente e i controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti successivamente proposti nei sensi e con gli effetti precisati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e i controinteressati.

Ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 6 marzo 2013 e 20 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Toscana 19 aprile 2013, n. 645

N. 00645/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01030/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora ****, rappresentata e difesa dall’avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora, n. 26;

contro

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Commissione Esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici della Scuola Primaria e Secondaria e degli Istituti educativi presso l’Ufficio scolastico regionale della Toscana, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

nei confronti di

*****

per l’annullamento

– del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 128 del 26.9.2011, di nomina della Commissione giudicatrice;

– del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 27 del 2.4.2012, di modifica e integrazione della Commissione giudicatrice;

– dei verbali della Commissione esaminatrice relativi all’esito della valutazione delle prove scritte dei candidati partecipanti e del verbale relativo alla correzione delle prove effettuate dalla ricorrente;

– del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 38 del 15.5.2012, di pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo;

– dei verbali, in parte de qua, relativi alle operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori e in particolare:

– verbale n. 1 del 14.12.2011, nella parte in cui la traccia n. 1 è fuorviante;

– verbale n. 4 del 15.12.2011, nella parte in cui le buste contenenti gli elaborati risultano essere state inserite in busta grande anonima senza aver staccato le linguette numerate di identificazione;

– verbale n. 1 del 28.12.2011, nella parte in cui la Commissione delibera la possibilità di lettura individuale degli elaborati e nella parte in cui sono approvate le griglie di valutazione;

– tutti i verbali in cui la segretaria è stata assente e non sostituita da un segretario supplente ma da un commissario (n. 4 del 30.12.2011, n. 5 del 3.1.2012, n. 7 del 7.1.2012, n. 15 del 29.2.2012, n. 18 del 14.3.2012, n. 19 del 16.3.2012, n. 22 del 26.3.2012, n. 25 del 11.4.2012) ;

– i verbali dal n. 2 del 28.12.11 al n. 34 dell’8.5.2012 (ed in particolare il verbale che si riferisce alla valutazione della prova della ricorrente – busta n. 203) nella parte in cui non risulta avvenuta l’apertura collegiale dei pieghi contenenti gli elaborati e risulta la lettura individuale degli elaborati;

nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente;

e per la condanna

al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla procedura concorsuale de qua;

nonché (quanto ai motivi aggiunti depositati in giudizio in data 17/9/2012) per l’annullamento

– del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 105 del 7.8.2012, di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

– della graduatoria di merito ad esso allegata nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

– del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 109 del 22.8.2012, di rettifica della graduatoria di merito già pubblicata in data 7/8/2012;

– della graduatoria di merito ad esso allegata nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

– dell’elenco nominativo ad esso allegato contenente il nominativo della ricorrente tra quelli ammessi con riserva alle prove orali e superate con esito favorevole;

– dell’avviso pubblicato in data 31.8.2012 con cui l’Ufficio scolastico regionale pubblica l’elenco dei nominativi degli inclusi nella graduatoria a cui è stato conferito un incarico di Dirigente Scolastico a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2012;

nonchè di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

previa declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere incluso nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, pleno jure ed ad essere quindi individuato, per effetto di detto inserimento, destinatario di un contratto a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Scolastico.

con condanna

al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla procedura concorsuale de qua.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Commissione esaminatrice di concorso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 13.7.2011 è stato emanato il bando di concorso per esami e titoli relativo al reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

La ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva in data 12.10.2011, cosicchè ha potuto sostenere le prove scritte (identificate col plico n. 203), senza però ottenere il punteggio idoneo a consentire il passaggio alla successiva fase concorsuale delle prove orali (come risulta dagli esiti pubblicati il 15 maggio 2012).

Avverso il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, gli atti relativi alla valutazione delle prove scritte e all’ammissione alla prova orale la ricorrente è insorta deducendo:

1) Violazione dell’art. 10 del d.p.r. n. 140/2008, degli artt. 9 e 12 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di collegialità.

La ricorrente articola il motivo di gravame nelle seguenti censure:

a) nel decreto di costituzione della commissione giudicatrice non sono nominati i membri supplenti, indicati soltanto in un momento successivo nel professor De Puri e nella dottoressa Biagioni (ovvero in data 3.4.2012, con la pubblicazione del decreto di modifica e integrazione della commissione esaminatrice, in relazione alle dimissioni del Presidente Prof. Parlato), in contrasto con la regola della contestualità di nomina di commissari titolari e supplenti sancita dall’art. 10, comma 10, del d.p.r. n. 140/2008;

b) nel decreto di modifica della composizione della commissione la sostituzione, con un non aspirante alla funzione di presidente (cioè con il componente della commissione dott. Vigiani), del Presidente dimissionario, reca una motivazione illogica (incentrata su ragioni di speditezza delle operazioni concorsuali e su esigenze di uniformità di valutazione, che sarebbero ad avviso della ricorrente rimaste soddisfatte anche in caso di sostituzione del Presidente con soggetto esterno alla commissione, lasciando al suo posto il dott. Vigiani);

c) per effetto del decreto datato 2.4.2012 figura nell’elenco dei supplenti, quale aspirante Presidente, il dottor Pellecchia, privo però dei requisiti necessari a ricoprire tale carica, al pari del dott. Vigiani; né sussiste la carenza di personale in tale ruolo, che sola potrebbe giustificare la deroga all’obbligo di possedere detti requisiti;

d) il professor Calusi, sostituto del dottor Vigiani nella posizione di componente, non ha la qualificazione di esperto in organizzazioni pubbliche o private, né è dirigente tecnico o amministrativo, con la conseguenza che la commissione risultava composta da un dirigente tecnico in funzione di Presidente e da due dirigenti scolastici (prof. Calusi e Bonalumi) quali componenti, in contrasto con l’art. 10, comma 4, del d.p.r. n. 140/2008;

e) il prof. Calusi ha fatto parte, quale membro del Collegio dei revisori, degli organi statutari dell’Associazione nazionale Presidi (ANPI), mentre il commissario supplente prof. De Puri è dirigente di detta Associazione e svolge ancora attività sindacale (tuttavia quest’ultimo si è dimesso prima di svolgere attività in seno alla commissione);

f) sono stati nominati in ritardo anche gli esperti nelle materie linguistica e informatica;

g) la lettura degli elaborati è avvenuta individualmente, mentre solo la valutazione è stata effettuata collegialmente, come risulta dal verbale sottoscritto dai commissari.

2) Violazione degli artt. 12, 14 e 15, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994; violazione dell’art. 27 del r.d. n. 1953/26; violazione dei principi in materia concorsuale e del principio della par condicio.

Il suddetto motivo di impugnativa è articolato nelle seguenti doglianze:

a) la commissione esaminatrice solo con verbale del 28.12.2011 (e cioè dopo l’espletamento delle prove scritte da parte dei candidati, avvenuto il 15.12.2011 – allegato n. 7 depositato in giudizio il 31.8.2012–) ha stabilito i criteri di valutazione delle prove scritte ed ha approvato le schede riportanti criteri ed indicatori, in violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, che inserisce l’approvazione dei criteri di valutazione nella prima riunione della commissione;

b) dal verbale n. 4 del 15.12.2011 (allegato n. 7) non risulta che l’abbinamento delle buste contenenti rispettivamente il primo e il secondo elaborato scritto sia avvenuto dopo avere staccato la linguetta numerata, cosicchè non è stata data contezza del rispetto della formalità prescritta dall’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994;

c) manca la verbalizzazione della fase di apertura dei pieghi contenenti gli elaborati, che in base al citato art. 14 deve avvenire alla presenza della commissione al completo (i verbali danno contezza della collegialità della valutazione degli elaborati, ma non anche della collegialità dell’apertura dei pieghi); al contrario, risulta che la lettura degli elaborati è stata effettuata dal singolo commissario, il che sembra presupporre un’apertura parimenti individuale;

d) le deliberazioni assunte nel giudicare i singoli lavori (allegati di cui al documento n. 5 depositato in giudizio il 5.7.2012) non sono state sottoscritte dal segretario della commissione, mentre in alcuni verbali si dà atto dell’assenza del segretario e dello svolgimento delle sue funzioni da parte della dottoressa Bonalumi, componente della commissione, in contrasto con l’art. 15 del d.p.r. n. 487/1994.

3) Violazione dell’art. 10 del bando concorsuale; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità, difetto dei presupposti e travisamento delle circostanze di fatto.

Il suddetto motivo è articolato nei seguenti rilievi:

a) la ricorrente ha conseguito “18” nella prima prova, e “19” nella seconda, inferiore al minimo previsto (“21”) ai fini dell’ammissione alla prova orale, e tuttavia la commissione aveva prestabilito che la votazione 18 corrispondesse ad una valutazione sufficiente;

b) le griglie di valutazione sono strutturate in segmenti di tracce che in gran parte non seguono le consegne della traccia (è il caso ad esempio dei due segmenti sugli enti locali, n. 4 e 5, relativamente alla prima traccia, i quali sono illogici ed hanno danneggiato la ricorrente, il cui compito scritto non si è soffermato sui “rapporti con gli enti locali”): la traccia non prevedeva la trattazione dei rapporti con le Regioni, mentre la griglia di valutazione sopravvalutava i “rapporti con gli enti locali”; inoltre gli indicatori contenuti nella griglia di valutazione corrispondono al titolo della prova e non recano parametri oggettivi di attribuzione dei punteggi;

c) il punteggio previsto nella griglia per ciascun livello non è motivato (ad esempio, al giudizio scarso non corrisponde l’indicazione delle caratteristiche dell’elaborato meritevoli del giudizio stesso);

d) il descrittore n. 7 (“correttezza ortografica, sintattica, lessicale, ecc.”), avente una inaccettabile applicazione discrezionale, è illogico, in quanto non fa riferimento alle competenze linguistico espressive;

e) arbitraria la scelta di attribuire da 1 a 3 punti all’elaborato che non raggiunga il massimo punteggio.

4) Violazione dell’art. 27 del R.D. n. 1953/26; eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto, difetto dei presupposti, disparità, contraddittorietà manifesta.

In vari casi la commissione ha corretto i voti senza apporre alcuna postilla, violando l’art. 27 del R.D. n. 1953 del 1926, ed è incorsa più volte in errore nel correggere gli elaborati.

Ad esito di decreto presidenziale n. 466 del 9.7.2012, di accoglimento della domanda cautelare, la ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove orali, ottenendo come votazione “22”. Tuttavia la stessa non è stata inserita nella graduatoria finale

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, l’elenco dei destinatari dell’incarico di dirigente scolastico e gli atti connessi l’esponente è insorta con motivi aggiunti depositati in giudizio il 17.9.2012, deducendo profili di illegittimità derivata dagli atti impugnati col ricorso introduttivo.

Si sono costituiti in giudizio il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e la Commissione giudicatrice.

Ad esito dell’ordinanza presidenziale del 24.9.2012 è stata effettuata la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, tramite pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale in data 16.10.2012.

All’udienza del 6 marzo 2013 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con varie censure articolate nell’ambito del primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della regola di contestualità della nomina dei commissari titolari e supplenti, l’illogica motivazione dell’atto di sostituzione del Presidente dimissionario della commissione di concorso, la mancanza dei necessari requisiti di nomina da parte del dott. Vigiani (sostituto del Presidente dimissionario), del dottor Pellecchia (inserito nell’elenco dei supplenti quale aspirante Presidente) e del professor Calusi (sostituto del dott. Vigiani quale componente della commissione); la parte istante deduce altresì l’incompatibilità del prof. Calusi e del commissario supplente prof. De Puri (in quanto il primo è membro del Collegio dei revisori dell’Associazione nazione Presidi, mentre il secondo è dirigente dell’Associazione stessa e attivista sindacale) ed evidenzia infine, quale ulteriore ragione di illegittimità la lettura individuale, anziché collegiale, degli elaborati, come indicato in uno dei verbali della commissione giudicatrice.

Occorre precisare che la ricorrente non ha interesse a dolersi della composizione della commissione esaminatrice, come modificata a seguito delle dimissioni del professor Parlato, in quanto la correzione delle prove scritte della ricorrente stessa è stata eseguita dalla commissione presieduta da quest’ultimo (si veda il verbale n. 17 dell’8.3.2012); altrettanto dicasi per la censura riferita alla qualificazione del professor Calusi, che, quale sostituto del dottor Vigiani, non ha partecipato alla correzione delle prove scritte della deducente (la Commissione che ha valutato gli elaborati dell’interessata era composta dal professor Parlato quale Presidente e dai dottori Vigiani e Bonalumi quali commissari titolari); quanto ai restanti rilievi espressi con il primo motivo di gravame, il Collegio osserva quanto segue.

Non rappresentano vizi del procedimento, ma semmai irregolarità formali, la mancata nomina iniziale dei membri supplenti (i quali peraltro non hanno partecipato alla correzione delle prove della ricorrente) e la ritardata nomina degli esperti in lingue e informatica

Del pari non meritano accoglimento i profili di gravame che investono la nomina a commissario effettivo del professor Calusi ed a commissario supplente del prof. De Puri: quanto al primo, il rilievo oltre che inammissibile è infondato, giacchè l’appartenenza al collegio dei revisori di un’associazione di categoria non costituisce causa di incompatibilità, in quanto l’art. 35, comma 3, lett. e, del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 487/1994 riconducono l’incompatibilità all’attività sindacale in senso stretto, e non a prestazioni professionali svolte all’interno dell’organizzazione sindacale; quanto al secondo, egli si è dimesso dall’incarico di commissario supplente in data 22.5.2012, senza prendere parte ai lavori della commissione, talchè la censura che lo riguarda è manifestamente inammissibile.

Coglie invece nel segno la censura riguardante il metodo seguito nella lettura e valutazione degli scritti.

Invero, la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte, cosicchè collide con tale regola sia l’attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia l’attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell’elaborato da parte di uno soltanto dei commissari il quale riferisca agli altri. Occorre cioè che la valutazione collegiale sia preceduta dalla lettura dell’elaborato da parte di tutti i commissari.

Tanto premesso, la commissione esaminatrice del concorso de quo ha stabilito di procedere alla correzione come precisato nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011 (documento n. 5 depositato in giudizio dall’esponente): “la commissione decide che, dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale”; coerentemente, in ciascuna delle successive sedute di correzione degli scritti, il verbale attesta che “la commissione procede alla valutazione come descritto nel verbale n. 1 del 28.12.2011”.

Pertanto, la verbalizzazione lascia intendere che la commissione si è riservata la possibilità di procedere alla valutazione collegiale sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario.

Né potrebbe opporsi che il predetto verbale n. 1 vada letto nel senso che la lettura individuale sia stata comunque effettuata da ogni commissario.

Infatti nelle procedure concorsuali rileva l’osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l’Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicchè il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame (aventi natura documentativa degli atti compiuti dalla commissione e quindi da interpretare privilegiando il tenore letterale) è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai ricorsa alla facoltà di procedere alla lettura individuale, oppure che la lettura individuale sia stata effettuata da ciascun commissario.

Con il secondo motivo l’istante lamenta che la commissione ha stabilito i criteri di valutazione delle prove scritte dopo lo svolgimento delle stesse, che dal verbale n. 4 del 15.12.2011 non risulta che l’abbinamento delle buste contenenti il primo e il secondo elaborato sia avvenuto dopo avere staccato la linguetta numerata, che manca la verbalizzazione della fase di apertura dei plichi contenenti gli elaborati, e che alcune delle deliberazioni assunte dalla commissione ai fini della valutazione delle prove non sono state sottoscritte dal segretario della commissione, mentre nei verbali relativi ad altre deliberazioni si dà atto dell’assenza del segretario e dello svolgimento delle relative funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.

Le censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.

Per giurisprudenza pacifica, il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali, che ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994 devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione, deve essere inquadrato e interpretato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti: ne consegue che è perfettamente legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione avvenuta, come nella specie (verbale n. 1 del 28.12.2011), in un momento successivo all’effettuazione delle prove scritte, ma prima della loro concreta valutazione (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062).

Allo stesso modo, nessuna illegittimità è ravvisabile con riferimento alle operazioni di apertura delle buste contenenti gli elaborati scritti, posto che dai verbali delle sedute della commissione risulta con certezza che tutte le operazioni si sono svolte alla presenza della commissione medesima, in conformità all’art. 14, comma 5, del d.p.r. n. 487/1994.

Quanto all’abbinamento delle buste, il Collegio rileva che il verbale n. 4 del 15.12.2011, pur non specificando l’operazione di distacco della linguetta numerata, dà contezza del fatto che le operazioni di abbinamento si sono svolte alla presenza di 4 candidati e di 2 rappresentanti dell’Ufficio scolastico, i quali nulla hanno eccepito in ordine alle operazioni di abbinamento.

Pertanto, alla luce di ciò ed in assenza di elementi oggettivi che depongano per l’effettiva violazione dell’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994, l’omessa verbalizzazione denunciata dalla ricorrente costituisce una irregolarità formale.

Quanto alla mancata sottoscrizione di alcuni verbali da parte del segretario o alla sostituzione del medesimo da parte di un componente della commissione, il Collegio ritiene che la ricorrente non ha interesse a dolersi di tale irregolarità, visto che le operazioni di correzione delle sue prove scritte si sono svolte alla presenza del segretario, il quale ha sottoscritto il relativo verbale.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’illogicità ed irragionevolezza dei criteri valutativi apprestati dalla commissione per le prove scritte; secondo l’esponente, in particolare, da un lato sarebbe illogico e contraddittorio che il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove scritte, pari a 21/30, non corrisponda al giudizio di sufficienza che la stessa griglia-base predisposta dalla commissione individua nel punteggio di 18/30, per altro verso i “descrittori” che formano le “griglie” valutative adottate dalla commissione sarebbero fuorviati e fuorvianti rispetto alle tracce assegnate per le prove scritte, viziando i giudizi espressi nei confronti dei candidati; le griglie di valutazione, illogicamente strutturate in segmenti di traccia, sarebbero prive di un contenuto significativo e misurabile e non consentirebbero una valutazione completa delle prove, risultando altresì illogica la mancata valorizzazione delle competenze linguistico-espressive dei candidati e arbitraria la riserva di tre punti aggiuntivi per il caso in cui gli elaborati non avessero già raggiunto il punteggio massimo; secondo la ricorrente, inoltre, il descrittore n. 7 non fa riferimento alle competenze linguistico espressive ed è quindi illogico.

Il motivo è infondato sotto ciascuno dei profili considerati.

Nella seduta del 28 dicembre 2011, la commissione esaminatrice ha elaborato due “griglie” per la valutazione delle due prove scritte concorsuali, individuando per ciascuna prova sei parametri di stampo contenutistico (“punti di vista”) cui riferire il giudizio di maggiore o minore “concordanza” dell’elaborato, risultando chiaro che, al di là di una certa approssimazione delle espressioni utilizzate, la commissione avesse inteso collegare il proprio giudizio al grado di maggiore o minore adeguatezza dell’elaborato rispetto ai parametri, espresso in termini descrittivi secondo una scala di valore da “scarso” a “ottimo”, corrispondente all’assegnazione di un punteggio numerico da 1 a 5. Dunque, il giudizio tecnico-discrezionale della commissione si identifica con l’espressione del grado di concordanza, ottenuta attraverso il raffronto fra il contenuto dell’elaborato e i singoli parametri di valutazione, di fatto ricavati dalla scomposizione delle tracce in segmenti, in relazione a ciascuno dei quali la commissione ha verificato la completezza delle prove presentate dai candidati. Lo stampo prettamente contenutistico delle griglie utilizzate dalla commissione non vizia di per sé la valutazione, posto che la rispondenza dell’elaborato a quanto richiesto dalla traccia (e dai singoli segmenti logico-argomentativi nei quali la stessa risulti scomponibile) costituisce un dato certamente suscettibile di riscontro oggettivo.

A questo si aggiunga che il giudizio della commissione risulta integrato sia dalla considerazione degli aspetti formali della prova, con l’assegnazione delle penalizzazioni (-1) previste per le eventuali scorrettezze ortografiche, sintattiche e lessicali, la cui rilevanza ai fini del giudizio complessivo su ciascun candidato è innegabile, avuto riguardo alla professionalità richiesta dai posti messi a concorso; sia dall’ulteriore considerazione degli elementi compendiati nella “significatività” dell’apporto del candidato e nella validità stilistica dell’esposizione, in relazione ai quali il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo vale proprio a colmare la lacuna stigmatizzata dalla ricorrente con riguardo alla valorizzazione autonoma delle competenze linguistiche ed espressive dei candidati. In altri termini, penalizzazioni e punteggio aggiuntivo rappresentano il mezzo per consentire alla commissione, con scelta del tutto ragionevole, di personalizzare ulteriormente la valutazione di quelle prove che, pur non ottenendo il massimo dei voti per la concordanza contenutistica (nel qual caso, l’ulteriore personalizzazione sarebbe risultata superflua), meritassero comunque di essere premiate in virtù delle particolari competenze espositive, piuttosto che di una preparazione eccellente, sebbene non estesa all’intero contenuto della traccia, dimostrate dal candidato.

Sul piano della coerenza degli indicatori valutativi adoperati dalla commissione, vanno respinte le critiche specificamente rivolte dalla ricorrente ai descrittori n. 4 e n. 5 relativi alla prima prova scritta e perfettamente in linea con la traccia che richiedeva espressamente di riferire la trattazione del tema principale, riguardante il ruolo del dirigente scolastico nei nuovi assetti ordinamentali e l’analisi degli specifici aspetti organizzativi e didattici, al rapporto con gli enti locali interessati. Né può parlarsi di traccia fuorviante, giacché lo stabilire se i “nuovi assetti ordinamentali” abbiano o meno inciso sui rapporti degli istituti scolastici con Province e Comuni attiene appunto al merito della prova, rientrando fra le competenze legittimamente richieste al candidato, al pari dei rapporti con le Regioni; e il fatto che la traccia non facesse espressa menzione di queste ultime non impediva certo ai candidati di affrontare il problema, magari proprio in contrapposizione alla asserita irrilevanza delle novità ordinamentali nei rapporti con gli enti locali.

Infine, assodato che la misura del giudizio espresso dalla commissione è data dal grado di concordanza contenutistica dell’elaborato rispetto alla traccia, diminuito o aumentato in ragione dei punteggi correttivi individuati dalla commissione, nessuna contraddittorietà è rinvenibile nella determinazione, risalente al bando di concorso, di stabilire per l’accesso alle prove orali la soglia dei 21/30, pedissequamente mutuata dall’art. 7, comma 1 del d.p.r. n. 487/1994, che generalizza il principio invalso in forza del quale nelle procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico la soglia di idoneità per l’ammissione alla prova orale deve essere superiore alla semplice sufficienza.

Con il quarto motivo sono dedotti la violazione dell’art. 27 del r.d. n. 1953/1926 e l’eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti, disparità si trattamento e contraddittorietà manifesta, relativamente alla mancata postillatura, in vari casi, delle correzioni apportate a verbale dalla commissione, ed alla mancata rilevazione degli errori ortografici o lessicali commessi da alcuni concorrenti ammessi agli orali, dalla quale dovrebbe desumersi l’inaffidabilità dell’intero operato della commissione.

La censura è inammissibile per genericità nella parte inerente l’assenza delle postille, non avendo la ricorrente precisato a quali verbali abbia inteso fare concreto riferimento (la locuzione “in vari casi” non soccorre, evidentemente, al fine di isolare le condotte asseritamente illegittime, che è onere dell’interessato rappresentare al giudice nella loro concretezza), e infondata per il resto, giacché, anche a voler accedere alla prospettazione, si tratterebbe pur sempre di errori isolati, inidonei a rappresentare un quadro di manifesta implausibilità delle valutazioni operate dalla commissione.

Alla luce e nei limiti delle considerazioni esposte, il ricorso ed i motivi aggiunti (incentrati sull’illegittimità derivata dagli atti impugnati in via principale) possono dunque trovare accoglimento.

L’accertato profilo di illegittimità inficia l’intero operato della commissione sia nella composizione iniziale, sia in quella modificata a seguito delle dimissioni del prof. Parlato, e conduce perciò all’annullamento di tutte le operazioni concorsuali a partire dalla correzione delle prove scritte, con salvezza della sola prova preselettiva, e venendone altresì travolta la graduatoria finale e gli atti di nomina dei vincitori. L’annullamento così pronunciato soddisfa in forma specifica le pretese della ricorrente, restandone assorbita la proposta domanda di risarcimento per equivalente.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione e sono liquidate come in dispositivo, la natura della controversia giustificandone peraltro la compensazione nei rapporti fra la ricorrente ed i controinteressati.

La presente sentenza sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali determinazioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, e con l’aggiunta degli accessori di legge. Spese compensate nei confronti dei controinteressati.

Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 6 e 20 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Avviso 19 aprile 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITÀ, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA  E  LA  RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA

Ufficio II

Avviso 19 aprile 2013

Oggetto: Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri l’Avviso di incarico di esperto ex art. 168 D.P.R. 18/67   con funzioni di Addetto Scientifico presso Ambasciata d’Italia in Tel Aviv.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro il 17 maggio 2013 attraverso il  seguente link:
https://web.esteri.it/addettionline

Sentenza TAR Toscana 19 aprile 2013, n. 643

N. 00643/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00926/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 926 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra ***, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Tortorelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Serristori 25;

contro

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca in persona del Ministro p.t. e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

A) ***rappresentati e difesi dagli avv. Gian Luca Conti e Alessandro Nepi, con domicilio eletto presso l’avv. Gian Luca Conti in Firenze, piazza della Repubblica 2;
B)  *** non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

A) con l’atto introduttivo del giudizio:

– del decreto n. 128 del 26.09.2011 del Direttore generale dell’USR Toscana, con il quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice del “concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi” bandito con d.d.g. 13.07.2011;

– del decreto n. 27 del 2.04.2012 del Direttore generale dell’USR Toscana, con il quale si è proceduto alla modifica e all’integrazione della commissione giudicatrice del concorso in esame;

– del decreto n. 39 del 15.06.2012, prot. 5156, Ufficio VI, del Direttore generale dell’USR Toscana, con il quale si è proceduto all’integrazione della commissione giudicatrice individuata con decreto n. 27 con gli esperti delle quattro lingue straniere e di informatica;

– del decreto n. 45 del 29.05.2012 di modifica e integrazione della commissione di concorso (sostituzione membro supplente);

– del provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale, decreto n. 38, prot. 5154, Ufficio VI, del 15.5.2012 con cui si procedeva alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale;

– di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, comunque lesivo della posizione della prof.ssa Anna Giulia Sulis e segnatamente di tutti i verbali della commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, in particolare del verbale n. 1 del 28/12/2011 con allegate le griglie di valutazione della prima e seconda prova scritta, del verbale n. 23 del 3/4/2012, del verbale n. 32 del 30/4/2012, dei verbali nn. 1 e 2 del 14/12/2011, dei verbali nn. 3 e 4 del 15/12/2011 lesivi della posizione della ricorrente e della griglia di valutazione della ricorrente relativa alla seconda prova scritta;

B) con i motivi aggiunti depositati il 23/8/2012:

– del decreto n. 85 del 19.7.2012 del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana con il quale si procedeva alla modifica della commissione giudicatrice del concorso;

– del decreto n. 105 del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale pubblicato in data 7 agosto 2012 con il quale veniva pubblicata la graduatoria provvisoria di merito;

C) con i motivi aggiunti depositati il 31/10/2012:

– del decreto dell’Ufficio scolastico regionale n. 109 del 22.08.2012, con cui si procedeva alla rettifica della graduatoria generale di merito;

– del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale del 31.08.2012 con cui si procedeva alla nomina in prova a tempo indeterminato, dei candidati risultanti in posizione utile in graduatoria;

– dei provvedimenti individuali di immissione in ruolo;

– di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, nonché dei controinteressati indicati in epigrafe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Con l’atto introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti successivamente depositati la prof.ssa Anna Giulia Sulis ha impugnato gli atti indicati in epigrafe formulando molteplici censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, che hanno chiesto la reiezione delle domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate.

La causa è stata trattata in sede cautelare nella camera di consiglio dell’11 luglio 2012: con ordinanza n. 476 il Tribunale ha fissato per la trattazione della controversia nel merito la pubblica udienza del 5 dicembre 2012.

Con atti depositati il 24 e il 25/10/2012 si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, numerosi controinteressati.

All’udienza del 5 dicembre 2012 la discussione della causa è stata rinviata alla successiva udienza del 6 marzo 2013, in cui è passata in decisione.

2) Preliminarmente, per quanto riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, si osserva che il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che in relazione ad un procedimento concorsuale non sono configurabili controinteressati quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione del provvedimento conclusivo, ossia della graduatoria, mentre al contrario, nell’ipotesi in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, cioè ad ogni soggetto utilmente collocato nella graduatoria stessa (tra le più recenti cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 settembre 2012 n. 5084 e 27 aprile 2012 n. 2467). Ne discende che correttamente l’odierna ricorrente, una volta intervenuta – e impugnata – la graduatoria di merito, ha provveduto all’integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nei confronti dei vincitori del concorso.

In ogni caso, anche a ritenere che occorresse notificare sin dall’origine l’atto introduttivo del giudizio ad almeno un controinteressato, intendendosi per tali i concorrenti ammessi alla prova orale, si rileva quanto segue:

– il ricorso originario, proposto tra l’altro contro il decreto del 15/5/2012 con cui sono stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di cui si discute, è stato notificato (oltre che all’Amministrazione scolastica) al sig. Davide Capperucci in data 14/6/2012;

– in data 23/8/2012 la ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti che è stato notificato all’Amministrazione scolastica, nonché ai sig. Davide Capperucci e sig.ra Alessandra Valsega, che si sono poi costituiti in giudizio con atto depositato il 24/10/2012;

– in data 31/10/2012 la ricorrente ha depositato un secondo atto di motivi aggiunti (con cui ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti conclusivi della procedura concorsuale), presentando contestualmente una richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami onde integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei concorrenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso; con decreto presidenziale datato 5/11/2012 è stata rilasciata l’autorizzazione richiesta e sono state prescritte le modalità della notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti; in data 31/11/2012 la ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’avvenuta notifica con le modalità prescritte.

In relazione a quanto sopra si deve concludere che il contraddittorio è stato correttamente instaurato (mediante notifica dell’originario ricorso e dei motivi aggiunti) nei confronti degli effettivi controinteressati, dovendosi intendere per tali esclusivamente i soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva di merito; per quanto riguarda invece coloro che, pur ammessi al colloquio, non l’hanno poi superato, se anche fossero stati qualificabili come controinteressati rispetto all’atto introduttivo del giudizio (notificato ad almeno uno di essi, come prescritto dall’art. 41 comma 2 c.p.a.), hanno comunque perso tale qualità dopo l’esito negativo della prova orale (avendo semmai assunto la posizione di cointeressati); è dunque irrilevante la circostanza che l’atto introduttivo del giudizio non sia stato notificato a tutti i predetti: risulta conseguentemente infondata l’eccezione di improcedibilità formulata in proposito dai controinteressati costituitisi in giudizio.

3) Sempre con riferimento a questioni sollevate dalla difesa dei controinteressati, appare opportuno evidenziare sin da ora l’infondatezza del richiamo all’art. 1 comma 4-quinquiesdecies del D.L. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167 (e relativo alla salvezza delle posizioni giuridiche acquisite in concorsi a posti di dirigente scolastico successivamente annullati); il richiamo non è pertinente, posto che la norma in questione è stata abrogata dall’art. 1 comma 1 del D.L. 27 novembre 2009 n. 170, convertito dalla legge 21 dicembre 2009 n. 190.

4) Nel ricorso originario e nei motivi aggiunti sono formulate, in sintesi, le seguenti censure:

a) alla luce di quanto stabilito dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 28/12/2011 (verbale n. 1) circa le modalità di correzione degli elaborati, risulta violato il principio del collegio perfetto;

b) le griglie di valutazione elaborate dalla Commissione giudicatrice sono affette da illogicità e contraddittorietà laddove associano il livello di sufficienza degli elaborati al punteggio di 18/30, in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 140/2008, che subordina l’ammissione alla prova orale all’ottenimento di un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta;

c) un ulteriore profilo di illegittimità delle griglie consegue alla presenza di un 7° indicatore, viziato da illogicità;

d) non risulta che i commissari abbiano reso la dichiarazione di incompatibilità prescritta dall’art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 487/1994;

e) è stato violato il principio dell’anonimato, posto che era possibile riconoscere gli autori degli elaborati prima dell’apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati;

f) la nomina quale componente della Commissione giudicatrice del prof. Paolo Calusi contrasta con le previsioni degli artt. 35 punto 3) ultimo comma e 53 comma 1 bis del T.U. n. 165/2001 in quanto il predetto è rappresentante di un’organizzazione sindacale della scuola.

5.1) La censura sub a) è fondata.

Com’è noto, la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggino quali collegi perfetti, in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti, ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte; di modo che non potrebbe reputarsi rispettosa di tale regola l’attribuzione dei giudizi/punteggi operata individualmente dai commissari, ma neppure l’attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell’elaborato da parte di uno soltanto dei commissari, il quale, per così dire, riferisca agli altri. Occorre, in altri termini, che la valutazione collegiale della prova sia preceduta dalla lettura dell’elaborato da parte del collegio in ciascuno dei suoi componenti.

Tanto premesso, la Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa, nella sua composizione originaria (presidente il prof. Parlato), risulta aver stabilito di procedere alla correzione secondo le modalità così descritte nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011: “la Commissione decide che, dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale”. Per ciascuna delle successive sedute di correzione degli scritti il verbale attesta che “la Commissione procede alla valutazione come descritto nel verbale n. 1 del 28.12.2011”, e lo stesso vale per la commissione nella mutata composizione (presidente il dott. Vigiani), nei cui verbali viene unicamente aggiunto il riferimento al proprio verbale di insediamento n. 23 del 3 aprile 2012.

In prima battuta, osserva il Collegio come la verbalizzazione possa lasciar intendere che la commissione abbia voluto riservarsi la possibilità di procedere alla valutazione collegiale sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario; astrattamente, peraltro, essa si presta altresì – come sostenuto dall’Amministrazione resistente e dai controinteressati – ad essere letta nel senso di sottintendere che la “lettura individuale” sia stata comunque effettuata da ciascuno dei commissari; e il sottinteso sarebbe addirittura necessitato dal rilievo secondo cui, diversamente opinando, dovrebbe concludersi che la commissione abbia inteso “confessare” di non essersi attenuta alle regole che ne disciplinano il funzionamento.

L’argomento, tuttavia, non convince. Anche ammesso, infatti, che la lettura individuale da parte di ciascuno dei commissari costituisca un legittimo equipollente della lettura collegiale dell’elaborato, non possono trovare applicazione nella fattispecie i principi interpretativi dettati dal codice civile per i contratti e implicitamente invocati dalle difese resistenti, nella misura in cui se ne ritiene l’estensibilità anche ai fini dell’interpretazione dei provvedimenti amministrativi (interpretazione secondo buona fede, principio di conservazione, interpretazione nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto). Quel che rileva, nelle procedure concorsuali, è il rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l’amministrazione deve conformare la propria immagine prima ancora che la propria azione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744), e il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame – le quali, è appena il caso di sottolinearlo, non hanno natura provvedimentale, ma documentativa degli atti compiuti dalla commissione, e per ciò solo vanno interpretati privilegiandone il tenore letterale – è tale da rendere di per sé opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di qualsivoglia elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non abbia mai fatto ricorso alla facoltà di procedere alla “lettura individuale”, ovvero che la “lettura individuale”, ove avvenuta, sia stata realmente eseguita da ciascuno dei commissari.

Tanto basta per accogliere il ricorso e annullare tutti i provvedimenti impugnati; appare però opportuno, per completezza, esaminare sinteticamente anche le ulteriori censure formulate dalla ricorrente.

5.2) La censura sub b) è infondata.

Posto che il bando di concorso richiede per l’ammissione alla prova orale (art.10 comma 1) “un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta“, non è affatto contraddittoria la scelta della Commissione di giudicare sufficiente un elaborato che abbia ottenuto un punteggio di 18/30, atteso che l’Amministrazione può legittimamente decidere di subordinare il superamento di un concorso ad un giudizio superiore alla mera sufficienza (giudizio che nel caso in esame corrisponde, in termini numerici, al voto 7), in conformità peraltro con quanto espressamente previsto dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. n 487/1994.

5.3) La censura sub c) è infondata.

La scelta dalla Commissione giudicatrice di inserire nelle griglie di valutazione degli elaborati (punto 7) un indicatore/descrittore relativo alla correttezza ortografica, sintattica, lessicale ecc., prevedendo penalizzazioni in caso di valutazione negativa dei profili in questione, è espressiva dell’ampia discrezionalità affidata al predetto organo collegiale e non risulta manifestamente irragionevole, dunque illegittima. Né tale scelta è censurabile per il solo fatto che a detto indicatore negativo non corrisponda un indicatore positivo in caso di particolare apprezzabilità degli elaborati per i medesimi profili. D’altra parte, la ricorrente non ha subito le penalizzazioni di cui al punto 7 e non può dimostrare che avrebbe avuto titolo ad ottenere un punteggio aggiuntivo (se fosse stato previsto): dunque appare quantomeno dubbio lo stesso interesse a formulare la censura.

5.4) La censura sub d) è infondata.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che la violazione dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 487/1994 non incide di per sé sulla legittimità del procedimento concorsuale se non si accompagna all’esistenza di un’effettiva situazione di incompatibilità all’esercizio della funzione di commissario da parte di un componente la commissione d’esame: circostanza non provata nella presente fattispecie (cfr. TAR Lazio, sez. II, 14 settembre 2011 n. 7267; TAR Palermo, sez. II, 8 maggio 2008 n. 592; TAR Marche 14 novembre 2007 n. 1882).

5.5) La censura sub e) è infondata.

Il verbale n. 4 del 15/12/2011 riporta lo svolgimento delle operazioni successive alla conclusione delle prove scritte (abbinamento delle buste contenenti gli elaborati e loro inserimento in una busta grande anonima sigillata e siglata dal Presidente della Commissione). Nel verbale si fa riferimento alla linguetta presente sulle buste e portante il numero identificativo del candidato, di cui non viene però verbalizzato il distacco prima della chiusura della busta grande; dalla mancata verbalizzazione non consegue tuttavia l’accoglimento della censura, posto che la correttezza delle operazioni di imbustamento può ragionevolmente desumersi dalla circostanza che quattro candidati erano presenti alle operazioni stesse e non hanno sollevato obiezioni.

5.6) La censura sub f) è infondata.

L’art. 35 comma 3 del T.U. n. 165/2001 in materia di pubblico impiego richiede, ai fini della composizione delle commissioni di concorso, che i prescelti “non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali“. Il successivo art. 53 comma 1bis dispone: “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni“.

La nomina a componente della Commissione giudicatrice del prof. Paolo Calusi non comporta la violazione di nessuna delle due norme citate, in relazione all’incarico affidato al predetto di componente del collegio dei revisori dei conti dell’A.N.P. (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola) Toscana; ciò in quanto:

– la nomina a commissario d’esame non consegue a una designazione del predetto da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza, né egli può essere qualificato come rappresentante sindacale della predetta organizzazione, posto che la funzione del revisore dei conti non è di rappresentanza, bensì di controllo interno dell’organizzazione stessa;

– il divieto di conferimento di incarichi previsto dal citato art. 53 riguarda la direzione di strutture di gestione del personale, cioè di articolazioni strutturate interne all’ente pubblico; tale non è una commissione di concorso, che non si occupa della gestione del personale, bensì (in relazione a una singola procedura) del reclutamento.

6) In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti in relazione alla riconosciuta fondatezza della censura esaminata al precedente punto 5.1); gli atti impugnati vanno conseguentemente annullati.

7) Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate nel dispositivo; con compensazione nei rapporti tra la ricorrente e i controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti successivamente proposti nei sensi e nei limiti precisati in motivazione e conseguentemente annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e i controinteressati.

Ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 6 marzo 2013 e 20 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

     
     

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Avviso 19 aprile 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITÀ, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA  E  LA  RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA

Avviso 19 aprile 2013

Oggetto: Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri l’Avviso di incarico di esperto ex art. 168 D.P.R. 18/67 con funzioni di Addetto Scientifico  presso la Rappresentanza Permanente Ocse a Parigi

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro il 17 maggio 2013.

L”avviso di incarico è disponibile anche al seguente indirizzo:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm

19/04/2013 – Piano Integrato 2013/14 Obiettivo/Azione D1 – Errata corrige

Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo”   –  PON “Competenze per lo Sviluppo” Allegato III “Schede dei progetti del Piano Integrato 2013/14” della Circolare Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013. Obiettivo/Azione D1 – Errata corrige.

Nota n. 4505 del 19 aprile 2013