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Avviso 3 gennaio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio
Ufficio VII

Oggetto: Attuazione art 7 commi 33-34 del Decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 /2012. Assoggettamento al sistema di Tesoreria Unica delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali ELENCO AGGIORNATO

Si rende noto l’elenco, aggiornato alla data odierna, dei conti di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali in aderenza alla circolare n. 32 del 31 ottobre 2012 prot. n. 88259 relativa all’oggetto, che sostituisce quello pubblicato con avviso del 9 novembre 2012 prot.n.7077. Eventuali modifiche sui codici fiscali dovranno essere sempre oggetto di immediata comunicazione da parte delle istituzioni stesse allo scrivente ufficio della Direzione Generale, per consentire le occorrenti integrazioni o correzioni da concordare con il MEF Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato I.G.E.P.A.

IL DIRIGENTE

Elisabetta Davoli

Elenco dei conti di tesoreria unica

Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 957/ric

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 957/ric

BANDO PRIN 2012

Il presente decreto viene pubblicato nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 -Suppl. Ordinario n. 11;
VISTO il D.M. n. 955/ric. del  27 dicembre 2012, emanato dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l’altro, € 39.443.190 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale secondo i criteri definiti con appositi bandi (comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.183.296, ai sensi dell’articolo 21 comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopra menzionata);
CONSIDERATO che appare fondamentale garantire il necessario sostegno economico alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte, anche con riferimento alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020;
CONSIDERATA pertanto l’opportunità di emanare, sulla base di quanto previsto dal sopracitato D.M.  n.  955/2ric.   del 27 dicembre 2012 il nuovo bando PRIN, per le disponibilità finanziarie relative all’anno 2012,  secondo le disposizioni attualmente vigenti;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA
ART. 1
Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) 2012, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell’Unione Europea.
  2. A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più docenti/ricercatori e di più organismi di ricerca, nazionali o internazionali, e le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni.
  3. Agli effetti del presente decreto si intendono:
  • per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
  • per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • per CdS i Comitati di Selezione di cui all’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall’art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • per ateneo/università, tutte le Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
  • per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero;
  • per docenti, i professori universitari di ruolo e gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
  • per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i ricercatori del ruolo degli enti pubblici di  ricerca vigilati dal Ministero;
  • per coordinatore scientifico (o “principal investigator” -PI), un docente o un ricercatore del ruolo universitario, o un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, avente il compito di coordinare più unità operative di un progetto, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell’intero progetto;
  • per responsabile locale, un docente o un ricercatore del ruolo universitario, o un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, o un ricercatore appartenente ai ruoli di un ente pubblico di ricerca afferente al MIUR, a capo di una unità operativa, di cui assume anche le responsabilità organizzative;
  • per unità operativa, l’insieme dei docenti o ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell’università o dell’ente cui afferisce;
  • per organismi di ricerca, tutti gli altri  soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, senza scopo di lucro, le cui finalità principali consistano nello svolgere anche attività di ricerca,  e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, e i cui eventuali  utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento;
  • per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

 

ART.2
Procedura di valutazione e selezione

  1. La procedura di valutazione e selezione delle proposte si svolge in due fasi: la prima (preselezione, sulla base di sintetiche proposte) è curata dalle singole università, la seconda (valutazione, sulla base di più dettagliati progetti) dal Ministero; in particolare, il Ministero opera mediante Comitati di Selezione (CdS), riferiti ai  settori ERC, nominati con decreto direttoriale, previa designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR).
  2. Ogni CdS  è formato da esperti appartenenti alla banca dati MIUR; il numero di esperti di ogni CdS è  definito dal CNGR, tenendo conto della necessità di copertura delle aree scientifiche interessate e della numerosità dei progetti di competenza; almeno un terzo dei componenti di ogni CdS deve essere costituito da esperti  operanti all’estero; ogni esperto deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati.
  3. I membri del CNGR e dei CdS non possono partecipare ai progetti di cui al presente bando, né prendere parte alla preselezione e/o alla valutazione dei progetti.
  4. La valutazione scientifica dei progetti (da effettuarsi secondo le usuali prassi  della “peer review”), è affidata, sia sulle proposte che sui progetti, ed  esperti scientifici, italiani o stranieri (revisori), chiamati a formulare, per ognuno dei criteri propri di ciascuna  fase, un giudizio analitico riassunto in una valutazione sintetica finale espressa secondo una “classe di giudizio” cui è associata una scala predefinita di valori numerici, come di seguito elencato:
    • A – Eccellente: pienamente convincente, senza alcuna debolezza (Excellent: fully convincing, without  weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel 5% più alto (quindi tra il 100° e il 95° percentile); punteggio 5
    • B – Ottimo: molto convincente con al più qualche debolezza minore (Very Good: extremely strong with at most some minor weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 5%  (quindi tra il 95° e il 90° percentile); punteggio 4
    • C – Buono: di buon livello complessivo, ma con alcune debolezze di importanza moderata (Good: Strong but with some moderate weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 10%  (quindi tra il 90° e l’80° percentile); punteggio 3
    • D – Discreto: con alcuni punti deboli non trascurabili (Fair: some important weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 30%  (quindi tra l’80° e il 50° percentile); punteggio 2
    • E – Mediocre: poco convincente con molte debolezze (Poor: not very convincing with numerous  weaknesses). Si riferisce a elementi di proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 50%  (quindi sotto il 50° percentile); punteggio 1
  5. Al fine di garantire la regolarità e la trasparenza del processo di valutazione e selezione, è fatto inoltre divieto a tutti i partecipanti ai progetti di contattare, direttamente o indirettamente, i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori coinvolti nelle procedure di “peer review”; i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori sono peraltro tenuti a riportare tempestivamente al CNGR ed al Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 3, ogni violazione di tale obbligo di cui siano venuti a conoscenza. Tale violazione, se accertata, comporta l’esclusione del progetto dalle procedure del presente bando, l’esclusione dei responsabili dai successivi bandi per un periodo di cinque anni e la loro esclusione definitiva dalla banca dati degli esperti MIUR (se in essa presenti).
  6. L’Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR e dei CdS.

ART. 3
Caratteristiche delle proposte e dei progetti

  1. Le proposte e i successivi progetti, di durata triennale e senza limiti di costo, possono essere relativi ad uno o più dei  tre settori ERC, con indicazione, nel caso di più settori, del settore ERC principale.
  2. Le proposte e i successivi progetti possono prevedere una o più unità operative  afferenti a diverse università,  coordinate da un unico “principal investigator” (PI), che deve  anche essere impegnato direttamente nella ricerca mediante una propria unità operativa. Può essere prevista, all’interno di ciascuna proposta o del successivo progetto, la partecipazione di una unità operativa appartenente a un Ente pubblico di ricerca afferente al Ministero.
  3. Qualora siano presenti più unità operative, la proposta deve comunque chiaramente spiegare in cosa consista, sulla base di una strategia organica, l’apporto scientifico assicurato da ogni singola unità, e perché l’articolazione in più unità sia indispensabile per l’ottimale svolgimento del progetto.
  4. La cessazione dal servizio del PI  prima della emanazione del decreto di cui al successivo articolo 7, comma 1, comporta la esclusione del progetto dalle procedure del presente bando.
  5. Ogni docente/ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa. Sono esclusi  dalla partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, i docenti/ricercatori responsabili di unità che nel bando PRIN 2008 non abbiano presentato la rendicontazione delle spese nei termini previsti, nonché quelli che risultino inseriti in gruppi di ricerca finanziati nel programma PRIN 2010-2011.
  6. Le proposte e i successivi progetti sono collocati nelle linee d’intervento sotto indicate:
    • a) “linea d’intervento A (PRIN starting – giovani ricercatori)” – riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da non più di sette anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in  assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da non più di dieci anni dalla data del presente bando;
    • b) “linea d’intervento B (PRIN consolidator)” –  riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da più di sette anni ma da non più di dodici anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in   assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da più di dieci anni ma da non più di quindici anni rispetto alla data del presente bando;
    • c) “linea d’intervento C (PRIN advanced)” – riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da più di dodici anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in  assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da più di quindici  anni rispetto alla data del presente bando. Per le linee di intervento A e B, tutti i responsabili di unità operative e i relativi partecipanti debbono essere in possesso dei requisiti richiesti per i PI della linea A o della linea B, indifferentemente, ma non quelli richiesti per la linea C; non sono invece previsti vincoli per i responsabili di unità operative e per i partecipanti alla linea di intervento C;
  7. I limiti temporali di sette e dieci anni per la linea d’intervento A, di dodici e quindici anni per la linea d’intervento B  e di dodici e quindici anni pe la linea d’intervento C possono essere aumentati di un anno per ogni figlio ovvero di un anno nel caso di effettivo svolgimento di leva obbligatoria o di servizio civile sostitutivo. Nel caso in cui i requisiti soggettivi  consentano la partecipazione a più linee d’intervento spetta al docente  o ricercatore scegliere la linea d’intervento cui partecipare.

ART.4
Preselezione

  • 1) Il PI presenta alla propria università, esclusivamente per via telematica entro le ore 14.00 dell’11 febbraio 2013, una sintetica proposta progettuale, redatta in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i e sottosettori ERC;
    • c) nome del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 6;
    • d) elenco delle principali pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) elenco dei docenti e dei ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, suddiviso per unità operative e con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 6;
    • f) parole chiave proposte;
    • g) descrizione sintetica del progetto di ricerca;
    • h) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere;
    • i) impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico, come definito all’articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • j) indicazione del costo complessivo del progetto, secondo le principali componenti di costo (spese di personale, spese generali, attrezzature e simili, servizi di consulenza e simili, altri costi di esercizio).
  • 2) Ogni università sottopone a preselezione, a proprie spese, al fine di valutarne la qualità scientifica, esclusivamente le proposte aventi un PI appartenente ai ruoli della stessa università; ciascuna università può preselezionare un numero di proposte: a) non superiore allo 0,75% del numero di docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando, con arrotondamento all’intero superiore; b) ovvero, se maggiore, un numero non superiore al doppio della media (con arrotondamento all’intero superiore) dei progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico, negli ultimi cinque bandi PRIN.
  • 3) L’esame della qualità scientifica di ogni proposta è volto ad accertare: a) l’innovatività e l’originalità della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 5; b) la qualificazione del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, anche con riferimento alla coerenza tra le tematiche del progetto e le loro competenze scientifiche: fino a punti 5. La valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA, per conto delle università, a tre revisori esterni anonimi, sorteggiati (mediante procedura informatica gestita dal CINECA) tra gli esperti appartenenti alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni proposta con quelli indicati da ogni esperto nella propria scheda della banca dati; in nessun caso possono essere utilizzati revisori che figurino tra i partecipanti al presente bando, né, per ogni singola proposta, revisori che appartengano ad università o enti coinvolti nella stessa proposta; i revisori operano esclusivamente mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici e nella totale indipendenza reciproca.
  • 4) Ogni revisore deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procede alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati.
  • 5) I revisori formulano (entro il 19 aprile 2013) un giudizio analitico, secondo i criteri di cui al precedente comma 3, sulle proposte di propria competenza; il giudizio è riassunto, per ogni criterio, in una valutazione sintetica finale espressa secondo le “classi di giudizio” di cui all’articolo 2, comma 4.
  • 6) Per ogni proposta, il punteggio medio è calcolato come media aritmetica dei punteggi assegnati dai tre revisori. Sono avviate alla fase di cui al successivo comma 7 solo le proposte con punteggio medio almeno pari a 8/10.
  • 7) Ogni università, tramite un proprio “comitato di preselezione” (nominato con decreto rettorale e costituito da docenti di ruolo della stessa università non partecipanti ai progetti del presente bando) assume la piena responsabilità di definire l’elenco delle proposte preselezionate, nei limiti di cui al precedente comma 2; a tale scopo, ogni università, entro l’11 febbraio 2013, provvede a predefinire e rendere pubblici i propri criteri di preselezione, tenendo conto sia degli aspetti di natura strategica (opportunità di assicurare una congrua ripartizione delle proposte preselezionate tra i tre settori ERC e/o tra le tre linee d’intervento di cui al precedente articolo 3; possibili ricadute in termini di visibilità, attrattività, competitività internazionale; potenzialità di attivazione di interazioni con soggetti imprenditoriali e/o con altri organismi di ricerca pubblici o privati, anche internazionali; ecc.), sia del punteggio medio conseguito da ogni proposta.
  • 8) Al termine della fase di preselezione ciascuna università comunica al MIUR, mediante apposita procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio del 10 maggio 2013 (pena l’esclusione dalla fase successiva) le proposte meritevoli di sviluppo a livello di progetto per la successiva fase di valutazione del MIUR, fornendo adeguata motivazione delle scelte effettuate, nel rispetto dei criteri di preselezione di cui al precedente comma; le proposte preselezionate sono elencate in ordine di graduatoria, con l’attestazione, per ciascuna di esse, dell’effettivo rispetto dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 6.

ART.5
Presentazione dei progetti

  1. Il  PI di una proposta preselezionata viene invitato dal MIUR a sviluppare con maggiore dettaglio la propria proposta ed a presentare,  esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 17.00 del 14 giugno 2013, un dettagliato progetto di ricerca, redatto in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i  e sottosettori ERC;
    • c) nome del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 6;
    • d) elenco delle principali pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) ove applicabile, idoneo indicatore bibliometrico del PI e dei responsabili delle unità operative (sempre relativo agli  ultimi 5 anni) ovvero di qualità e impatto delle pubblicazioni;
    • f) breve curriculum del PI, con evidenziazione del grado di successo in precedenti progetti italiani o internazionali;
    • g) elenco dei docenti e dei ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, suddiviso per unità operative e con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 6;
    • h) parole chiave proposte;
    • i) abstract del progetto di ricerca;
    • j) stato dell’arte;
    • k) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere, il loro interesse per l’avanzamento della conoscenza, le eventuali potenzialità applicative e l’impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico, come definito all’articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • l) criteri per la verifica dei risultati;
    • m) articolazione del progetto e tempi di realizzazione, con l’individuazione del ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e  relative   modalità di integrazione e collaborazione;
    • n) costo complessivo del progetto (con scostamento massimo del 10% rispetto ai costi indicati in sede di proposta), articolato per voci e per unità operativa:
      • spese di personale (quota parte dello stipendio del personale dipendente e costo del personale non dipendente appositamente da reclutare; i costi relativi al personale dipendente non possono superare il 30% del costo del progetto);
      • spese  generali  (quota  forfettaria  pari al 60% del costo totale del personale, comprensiva del costo delle pubblicazioni e delle missioni sul territorio nazionale);
      • attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
      • servizi di consulenza e simili, fermo restando il divieto dell’utilizzo di fondi PRIN per la corresponsione di compensi a docenti/ricercatori o ad organismi di ricerca stranieri;
      • altri costi di esercizio.

 

ART. 6
Valutazione scientifica dei progetti

  1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS (nominato dal MIUR, previa designazione da parte del CNGR, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2013), che opera mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici, attraverso revisori esterni anonimi (secondo le usuali prassi della “peer review) italiani o stranieri, in numero di tre per ogni progetto.  I revisori sono scelti dal CdS attingendo alla banca dati MIUR; in nessun caso i revisori possono figurare tra i partecipanti ai progetti di cui al presente bando. Almeno uno dei revisori deve essere scelto tra coloro che sono già stati assegnati allo stesso progetto nella fase di preselezione.
  2. Ogni revisore deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procede alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati MIUR.
  3. I revisori, cui è consentito l’accesso ai giudizi formulati in sede di preselezione, formulano (entro il 30 settembre 2013) un giudizio analitico sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa sulle stesse “classi di giudizio” e sulla stessa scala predefinita di valori numerici di cui all’articolo 2, comma 1, avendo a disposizione 15 punti, secondo i seguenti  criteri:
    • Criterio 1: validità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di vista internazionale, con particolare riguardo: a) alla rilevanza e alla originalità del progetto proposto (sulla base dello stato dell’arte nella specifica area scientifica e sul lavoro pregresso documentato dal gruppo proponente); b) alla metodologia adottata; c) all’incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri settori ad esso collegati con particolare riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o internazionale e alla coerenza e rilevanza del progetto con le linee di HORIZON2020 (quando applicabile); d) al contributo alla promozione e disseminazione della scienza. In specifici settori si terrà conto anche: e) del contributo alla promozione e alla disseminazione dell’innovazione tecnologica; f) della produzione di conoscenza che possa essere incorporata in (e/o applicata) a specifici settori commerciali.

      Criterio 2: qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del piano di lavoro e ragionevolezza delle richieste finanziarie. Il livello del team di ricercatori va giudicato con particolare riguardo: a) ai risultati scientifici ottenuti dal PI e dagli altri responsabili di unità (ad esempio indicatori bibliometrici legati al numero di pubblicazioni e di citazioni utilizzati nei settori LS e PE, qualità e impatto delle pubblicazioni in SH); b) alla capacità di svolgere il progetto proposto (qualificazione del PI, composizione e complementarietà dei membri della compagine proposta); c) alla capacità di coinvolgere e formare giovani ricercatori; d) al grado di successo del PI in precedenti progetti italiani o internazionali. La congruità delle risorse va definita con particolare riguardo: e) all’organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti e alle risorse richieste (durata, strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management); f) alla coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto con le richieste economiche  e alla non duplicazione degli obiettivi con altri progetti in corso.

      Criterio 3: impatto del progetto, fino a 5 punti
      Impatto del progetto. L’impatto può essere definito  in vari modi a seconda dell’ambito disciplinare. Può riferirsi, a seconda dei casi, all’influenza rispetto all’innovazione tecnologica, alle applicazioni industriali, alla crescita economica, all’avanzamento dei metodi  sia per singole discipline, sia per lo sviluppo interdisciplinare. Può esprimersi come contributo alla soluzione di problemi sociali, alla protezione dell’eredità culturale o dell’ambiente, alla diffusione sia della conoscenza nella società intesa nel senso più ampio, così come nella istruzione e nella cultura, sia in termini ancor più generali,  della consapevolezza comune  rispetto a  problemi contemporanei.

  4. Per ogni progetto, il punteggio complessivo è calcolato come media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori. Per i progetti con punteggio complessivo superiore o uguale a 12/15, ogni CdS, indica il costo ritenuto congruo e il relativo contributo proposto, che  non potranno comunque risultare inferiori, rispettivamente, all’80% del costo esposto in progetto e del relativo contributo richiesto.
  5. Entro e non oltre il 20 ottobre 2013, ogni CdS  trasmette al MIUR  la graduatoria dei progetti, coi relativi punteggi, costi congrui e contributi proposti, e relaziona il CNGR sulla qualità ed affidabilità del processo di valutazione, segnalando eventuali problematiche riscontrate e fornendo eventuali suggerimenti in merito al miglioramento del sistema in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
  6. In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d’intervento, stabiliti al comma 3 del successivo articolo 7, è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 1; in caso di ulteriore ex-aequo è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 2; in ogni caso, sempre al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d’intervento, il MIUR, nella formazione delle graduatorie finali di settore, può apportare ulteriori riduzioni ai costi ed ai contributi indicati dai competenti CdS.

 

ART. 7
Approvazione dei progetti ed entità del finanziamento

  1. Con apposito Decreto Direttoriale viene approvato e reso pubblico l’elenco dei progetti finanziati, suddiviso per settore ERC (e al suo interno, per linea d’intervento), fino all’esaurimento delle risorse disponibili, indicate al successivo comma 3; gli importi eventualmente non utilizzati nei singoli settori (o, al loro interno, nelle singole linee d’intervento) sono portati ad incremento delle risorse degli altri settori (o, al loro interno, delle altre linee d’intervento), secondo criteri di proporzionalità.
  2. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, ogni proponente può prendere visione, sul proprio “sito docente”, delle schede di valutazione relative al progetto presentato, fermo restando l’anonimato dei revisori.
  3. Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento pari al 70% dei costi riconosciuti congrui. Il finanziamento è assegnato ai progetti   garantendo, per ogni settore,  una quota di risorse così definita:

    SETTORE LS                                     euro 15.303.958
    SETTORE PE                                     euro 15.303.958
    SETTORE SH                                     euro   7.651.978

    • Nell’ambito di tale ripartizione, per ogni settore ERC, sono riservate le seguenti assegnazioni distinte per le linee d’intervento A e B:
      • “linea d’intervento A (PRIN starting)” – riserva di una quota minima di euro 1.500.000 per i settori LS e PE e di euro 750.000 per il settore SH;
      • “linea d’intervento B (PRIN consolidator)” –  riserva di una quota minima di euro 2.000.000 per i settori LS e PE e di euro 1.000.000 per il settore SH.
  4. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è comunicato dal Ministero al PI che provvede, nel termine di 10 giorni dal momento della richiesta, a rideterminare i costi delle singole unità operative, dandone comunicazione al Ministero.
  5. Dopo la rideterminazione, il Ministero emana il decreto di ammissione al finanziamento, specificando l’ammontare del contributo spettante ad ogni unità operativa.
  6. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente alle università e agli enti sedi delle unità operative.

ART. 8
Gestione e rendicontazione dei progetti

1.  Il PI ha la responsabilità scientifica del progetto ed è quindi responsabile dell’attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all’atto della presentazione della domanda, ferma restando la responsabilità delle singole unità operative, per quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.

2.   Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca, i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell’ambito del presente bando.

3.   E’ fatto esplicito divieto dell’utilizzo delle risorse PRIN per la corresponsione, anche mediante l’utilizzo delle risorse relative alla voce “spese generali”, di premi e/o indennità di qualsiasi tipo al personale dipendente partecipante al progetto; l’eventuale accertamento di situazioni in contrasto con la presente disposizione comporta  il recupero dell’intero contributo precedentemente versato a favore dell’unità operativa responsabile della mancata osservanza del divieto.

4.   La rendicontazione è effettuata dai responsabili di unità, nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell’adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

5.    In particolare, l’accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando  le responsabilità civili e penali, comporta l’automatica esclusione dai successivi bandi PRIN (per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento) del responsabile di unità; l’accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo ente di ricerca,  comporta l’esclusione  dell’università o dell’ente di ricerca dai successivi bandi PRIN per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento.

6.    Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle università o degli enti di ricerca possono essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università o Ente anche in base ad altro titolo.

ART. 9
Relazioni scientifiche

1.  Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI  redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca ottenuti o prevedibili,  con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del PI o dei responsabili di unità, e la trasmette con modalità telematica al Ministero.

2.   La relazione deve contenere altresì l’elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca con l’indicazione di provenienza del finanziamento.

3.   Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati.

ART. 10
Copertura finanziaria

  1. Per le finalità indicate all’art.1, il MIUR cofinanzia i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, nel limite massimo complessivo di € 38.259.894, al netto della quota per il funzionamento del CNGR e dei CdS, per i compensi dei revisori operanti nella fase di valutazione di competenza MIUR,  e per gli oneri relativi agli accertamenti finali di spesa, pari ad euro 1.183.296.
  2. Le procedure del presente bando sono curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca – Ufficio V.
  3. Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Massulli – Dirigente dell’Ufficio V della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca – ufficioprin@miur.it.

 

ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica

  1. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V – Settore PRIN.
  2. Sul sito http://prin.miur.it/ sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione delle domande di cui al presente bando.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero all’indirizzo http://prin.miur.it/ .

Roma, 28 dicembre 2012

IL MINISTRO

Istruzioni Bando PRIN

Nota 28 dicembre 2012, MIURA00DG0S prot. 8438

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Segreteria del Direttore

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione

Secondaria di II Grado Statali e Paritari

LORO SEDI

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici

Regionali LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in

lingua italiana della Provincia di BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della

Provincia di TRENTO

All’ Intendente Scolastico per la scuola in

lingua tedesca BOLZANO

All’ Intendente Scolastico per la scuola delle

località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi della Regione

Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

 

Oggetto: Olimpiadi di Matematica A.S. 2012-2013

 

L’UMI – Unione Matematica Italiana – organizza la più importante competizione matematica per i ragazzi degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Secondo Grado, le “Olimpiadi di Matematica”, manifestazione annuale nata nel 1959.

La competizione ha l’intento di aumentare fra i giovani l’interesse per la Matematica, dando loro l’opportunità di affrontare problemi un pò diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado di aumentare la loro attenzione anche per ciò che si fa nella scuola.

L’iniziativa è rivolta agli studenti di tutti gli indirizzi della Scuola Secondaria di II grado. Per ulteriori informazioni si allega un breve comunicato per l’edizione 2012-2013 che si terrà a Cesenatico dal 9 al 12 Maggio, rimandando al sito http://umi.dm.unibo.it per ulteriori informazioni.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

————-

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Direttore

OLIMPIADI DI MATEMATICA 2013

Le Olimpiadi Italiane di Matematica sono curate ed organizzate da una commissione dell’Unione Matematica Italiana (UMI) su promozione e finanziamento del MIUR – Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici ed Autonomia Scolastica.
Le Olimpiadi si svolgono in varie fasi, tutte curate dalla commissione dell’UMI, in accordo con la Direzione Generale degli Ordinamenti, che provvede a fornire un testo unico di gara per tutte le fasi.

La prima fase si svolge nelle singole scuole (le scuole iscritte sono circa 1800) e si basa su un test a risposta multipla. La partecipazione è di circa 300.000 studenti. La seconda fase, a cui sono qualificati coloro che hanno ottenuto i risultati migliori nella prima fase, si svolge a livello distrettuale (grosso modo, un distretto è l’equivalente di una provincia); la prova, che consiste sia di quesiti a risposta multipla che esercizi dimostrativi, coinvolge circa 12.000 studenti. La terza fase, quella finale, coinvolge i migliori 300 studenti della seconda fase e si svolge da molti anni a Cesenatico. Nella fase finale i quesiti sono esclusivamente a carattere dimostrativo.

Nel 2013 la manifestazione di Cesenatico è prevista dal 9 al 12 maggio.
Affiancheranno la gara principale alcune conferenze divulgative tenute da professori di rilievo internazionale ed anche una gara a squadre, che da qualche anno è diventata un fiore all’occhiello della manifestazione.
Saranno inoltre invitate anche alcune delegazioni straniere.
Per quanto riguarda le competizioni internazionali, ogni anno vengono organizzati vari stages a cui vengono invitati gli studenti migliori, per permettere loro di acquisire una cultura matematica di livello superiore. Per la più importante di queste competizioni, le Olimpiadi Internazionali di Matematica, sono selezionati ogni anno sei studenti.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 956/ric

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 956/ric

BANDO PER GIOVANI RICERCATORI 2013

Il presente decreto viene pubblicato nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti

VISTO il Decreto-Legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);

VISTO l’art. 1 comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11;
VISTO il D.M. n. 955/Ric. del 27 dicembre 2012, emanato dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l’altro, € 30.440.000 a valere sulle risorse FIRST per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale in favore di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni (comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 913.200, ai sensi dell’art. 21, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopra menzionata);
CONSIDERATA la necessità di favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, (destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni) privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte, anche con riferimento, alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA
ART. 1
Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del Programma “Futuro in Ricerca 2013” volto a favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell’Unione Europea, destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori.
  2. Agli effetti del presente decreto si intendono:
  • per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
  • per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • per CdS i Comitati di Selezione di cui all’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall’art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • per ateneo/università, tutte le Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
  • per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero;
  • per giovani ricercatori, i ricercatori (in possesso di dottorato o specializzazione conseguita presso una scuola di Specializzazione Universitaria) che non siano già presenti, a tempo indeterminato, nei ruoli delle università e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero, e di età non superiore a 40 anni alla data del presente bando;
  • per docenti, i professori universitari di ruolo e gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
  • per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i ricercatori del ruolo degli enti pubblici di  ricerca vigilati dal Ministero;
  • per coordinatore scientifico (o “principal investigator” -PI), un giovane ricercatore avente il compito di coordinare più unità operative di un progetto, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell’intero progetto;
  • per responsabile locale, un giovane ricercatore a capo di una unità operativa, di cui assume anche le responsabilità organizzative;
  • per unità operativa, l’insieme dei giovani ricercatori, dei docenti o dei ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell’università o dell’ente cui afferisce;
  • per organismi di ricerca, tutti gli altri  soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, senza scopo di lucro, le cui finalità principali consistano nello svolgere anche attività di ricerca,  e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, e i cui eventuali  utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento;
  • per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

ART.2
Procedura di valutazione e selezione

  1. La procedura di valutazione e selezione delle proposte si svolge in tre fasi: a) preselezione, sulla base di sintetiche proposte;  b) valutazione, sulla base di più dettagliati progetti; c) audizioni; tutta la procedura è curata  dal Ministero, che opera mediante Comitati di Selezione (CdS), riferiti ai  settori ERC, nominati con decreto direttoriale, previa designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR).
  2. Ogni CdS  è formato da esperti appartenenti alla banca dati MIUR; il numero di esperti di ogni CdS è  definito dal CNGR, tenendo conto della necessità di copertura delle aree scientifiche interessate e della numerosità dei progetti di competenza; almeno un terzo dei componenti di ogni CdS deve essere costituito da esperti operanti all’estero; nell’ambito di ogni CdS deve essere prevista altresì una adeguata rappresentanza di soggetti che siano già risultati vincitori di uno dei precedenti bandi “Futuro in Ricerca”; ogni esperto deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati.
  3. I membri del CNGR e dei CdS non possono partecipare ai progetti di cui al presente bando, né prendere parte alla preselezione e/o alla valutazione dei progetti.
  4. La valutazione scientifica dei progetti (da effettuarsi secondo le usuali prassi  della “peer review”), è affidata, sia sulle proposte che sui progetti, ed  esperti scientifici, italiani o stranieri (revisori), chiamati a formulare, per ognuno dei criteri propri di ciascuna  fase, un giudizio analitico riassunto in una valutazione sintetica finale espressa secondo una “classe di giudizio” cui è associata una scala predefinita di valori numerici, come di seguito elencato:
    • A – Eccellente: pienamente convincente, senza alcuna debolezza (Excellent: fully convincing, without  weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel 5% più alto (quindi tra il 100° e il 95° percentile); punteggio 5
    • B – Ottimo: molto convincente con al più qualche debolezza minore (Very Good: extremely strong with at most some minor weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 5%  (quindi tra il 95° e il 90° percentile); punteggio 4
    • C – Buono: di buon livello complessivo, ma con alcune debolezze di importanza moderata (Good: Strong but with some moderate weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 10%  (quindi tra il 90° e l’80° percentile); punteggio 3
    • D – Discreto: con alcuni punti deboli non trascurabili (Fair: some important weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 30%  (quindi tra l’80° e il 50° percentile); punteggio 2
    • E – Mediocre: poco convincente con molte debolezze (Poor: not very convincing with numerous  weaknesses). Si riferisce a elementi di proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 50%  (quindi sotto il 50° percentile); punteggio 1
  5. Al fine di garantire la regolarità e la trasparenza del processo di valutazione e selezione, è fatto inoltre divieto a tutti i partecipanti ai progetti di contattare, direttamente o indirettamente, i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori coinvolti nelle procedure di “peer review”; i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori sono peraltro tenuti a riportare tempestivamente al CNGR ed al Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 3, ogni violazione di tale obbligo di cui siano venuti a conoscenza. Tale violazione, se accertata, comporta l’esclusione del progetto dalle procedure del presente bando, l’esclusione dei responsabili dai successivi bandi per un periodo di cinque anni e la loro esclusione definitiva dalla banca dati degli esperti MIUR (se in essa presenti).
  6. L’Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR e dei CdS.

 

ART. 3
Caratteristiche delle proposte e dei progetti

  1. Le proposte e i successivi progetti, di durata triennale e senza limiti di costo, possono essere relativi ad uno o più dei  tre settori ERC, con indicazione, nel caso di più settori, del settore ERC principale.
  2. Le proposte e i successivi progetti possono prevedere una o più unità operative,  afferenti a diverse università e/o enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, coordinate da un unico “principal investigator” (PI), che deve  anche essere impegnato direttamente nella ricerca mediante una propria unità operativa.  Può essere prevista, all’interno di ciascuna proposta o del successivo progetto, la partecipazione di una unità operativa appartenente a un consorzio interuniversitario.
  3. Qualora siano presenti più unità operative, la proposta deve comunque chiaramente spiegare in cosa consista, sulla base di una strategia organica, l’apporto scientifico assicurato da ogni singola unità, e perché l’articolazione in più unità sia indispensabile per l’ottimale svolgimento del progetto.
  4. Ogni giovane ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, tutti coloro che risultino inseriti in gruppi di ricerca finanziati nei due precedenti bandi “Futuro in Ricerca”.
  5. Le proposte e i successivi progetti sono collocati nelle linee d’intervento sotto indicate:
    • a) “linea d’intervento 1 (starting)” – riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito il dottorato o la specializzazione  presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se antecedente al dottorato), da più di due anni ma da non più di sette anni rispetto alla data del presente bando;
    • b) “linea d’intervento 2 (consolidator)” –  riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito il dottorato o la specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se antecedente al dottorato), da più di cinque anni ma da non più di dieci anni rispetto alla data del presente bando, e che, alla stessa data, abbiano già maturato un’esperienza almeno triennale di post-doc. Sono ammissibili proposte di tipo misto (cioè con coordinatori di linea  1 e responsabili di linea 2 e viceversa), fermo restando che la riserva delle risorse di cui al successivo articolo 7, si intende riferita alla linea d’intervento del coordinatore di progetto.
  6. I limiti temporali di sette anni per la linea d’intervento 1 e di dieci anni per la linea d’intervento 2 possono essere aumentati di un anno per ogni figlio ovvero di un anno nel caso di effettivo svolgimento di leva obbligatoria o di servizio civile sostitutivo, fermo restando il limite dell’età anagrafica di 40 anni non ancora compiuti alla data del presente bando. Nel caso in cui i requisiti soggettivi  consentano la partecipazione a più linee d’intervento spetta al docente  o ricercatore scegliere la linea d’intervento cui partecipare.

ART.4
Preselezione

  1. Il  PI presenta al MIUR, esclusivamente per via telematica  entro le ore 14.00 del 4  febbraio 2013, una sintetica proposta progettuale, redatta in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i e sottosettori ERC;
    • c) nome del coordinatore scientifico e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, con indicazione sia dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 5 sia dell’università o ente pubblico di ricerca afferente al MIUR sede di ogni singola unità di ricerca;
    • d) elenco delle pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) descrizione sintetica del progetto di ricerca;
    • f) parole chiave proposte;
    • g) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere;
    • h) impatto scientifico e/o tecnologico  e/o socio-economico, come definito all’articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • i) indicazione del costo complessivo del progetto, secondo le principali componenti di costo (spese di personale, spese generali, attrezzature e simili, servizi di consulenza e simili, altri costi di esercizio); per quanto riguarda le spese di personale, può essere valorizzato, ai fini del cofinanziamento interno, anche il tempo  prevedibilmente dedicato al progetto da docenti e ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, ma senza indicazione dei relativi nominativi.
  2. L’esame della qualità scientifica di ogni proposta è volto ad accertare: a) l’innovatività e l’originalità  della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 5; b) la qualificazione  del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, anche con riferimento alla coerenza tra le tematiche del progetto e le loro competenze scientifiche: fino a punti 5. La valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA a tre revisori esterni anonimi, sorteggiati (mediante procedura informatica) tra gli esperti appartenenti  alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni proposta con quelli indicati  da ogni esperto nella propria scheda della banca dati;  in nessun caso possono essere utilizzati revisori  che figurino  tra i partecipanti al presente bando, né, per ogni singola proposta, revisori che appartengano ad università o enti coinvolti nella stessa proposta; i revisori  operano  esclusivamente mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici e nella totale indipendenza reciproca.
  3. Ogni revisore deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati.
  4. I revisori formulano (entro il 12 aprile 2013) un giudizio analitico, secondo i  criteri di cui al precedente comma 3, sulle proposte di propria competenza; il giudizio è riassunto, per ogni criterio, in una valutazione sintetica finale espressa secondo le “classi di giudizio” di cui all’articolo 2, comma 4.
  5. Per ogni proposta, il punteggio medio è calcolato come media aritmetica dei punteggi assegnati dai tre revisori. Sono avviate alla fase di cui al successivo comma 6 solo le proposte con punteggio medio almeno pari a 8/10.
  6. Sulla base dei punteggi medi relativi alle singole proposte, il MIUR formula tre graduatorie complessive, una per ogni settore ERC. Per ogni settore, con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 19 aprile 2013, è ammesso alla fase presentazione dei progetti, di cui al successivo articolo 5, secondo l’ordine decrescente di punteggio, un numero di proposte tale da raggiungere (tenendo conto dei contributi richiesti nelle proposte presentate al MIUR e degli eventuali ex aequo) un ammontare di risorse pari almeno al triplo delle quote stabilite al successivo articolo 7.

ART.5
Presentazione dei progetti

  1. Il  PI di una proposta preselezionata viene invitato dal MIUR a sviluppare con maggiore dettaglio la propria proposta ed a presentare,  esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 17.00 del 7 giugno 2013, un dettagliato progetto di ricerca, redatto in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i e sottosettori ERC;
    • c) nome del PI e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, con indicazione sia dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 5 sia dell’università o ente pubblico di ricerca afferente al MIUR sede di ogni singola unità di ricerca;
    • d) elenco delle pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) ove applicabile, idoneo indicatore bibliometrico del PI e dei responsabili delle unità operative (sempre relativo agli  ultimi 5 anni) ovvero di qualità e impatto delle pubblicazioni;
    • f) breve curriculum del PI, con evidenziazione del grado di successo in precedenti progetti italiani o internazionali;
    • g) parole chiave proposte;
    • h) abstract del progetto di ricerca;
    • i) stato dell’arte;
    • j) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere, il loro interesse per l’avanzamento della conoscenza, le eventuali potenzialità applicative e l’impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico, come definito all’articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • k) criteri per la verifica dei risultati;
    • l) articolazione del progetto e tempi di realizzazione, con l’individuazione del ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e  relative   modalità di integrazione e collaborazione;
    • m) costo complessivo del progetto (con scostamento massimo del 10% rispetto ai costi indicati in sede di proposta), articolato per voci e per unità operativa:
      • spese di personale (in particolare, costo del contratto per i giovani ricercatori e di altro eventuale personale non dipendente appositamente da reclutare; può essere valorizzato, entro i limiti del cofinanziamento interno, anche il tempo  che sarà prevedibilmente dedicato al progetto da docenti e ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, senza indicazione dei relativi nominativi);
      • spese  generali  (quota  forfettaria  pari al 60% del costo totale del personale, comprensiva del costo delle pubblicazioni e delle missioni sul territorio nazionale);
      • attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
      • servizi di consulenza e simili, fermo restando il divieto dell’utilizzo di fondi per la corresponsione di compensi a docenti/ricercatori o ad organismi di ricerca stranieri;
      • altri costi di esercizio.
  2. Sulla base dei progetti presentati, il MIUR provvede ad acquisire, mediante procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il 21 giugno 2013, attestazione di disponibilità (rilasciata dal legale rappresentante di ogni università e di ogni ente pubblico di ricerca afferente al MIUR) alla stipula per chiamata diretta, in caso di successo nel presente bando, di apposito contratto coi PI o coi responsabili di unità di  ricerca che abbiano individuato la stessa università o lo stesso ente pubblico di ricerca come istituzione presso la quale svolgere il progetto di ricerca.

ART. 6
Valutazione scientifica dei progetti e audizioni

  1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS (nominato dal MIUR, previa designazione da parte del CNGR, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2013), che opera mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici, attraverso revisori esterni anonimi (secondo le usuali prassi della “peer review) italiani o stranieri, in numero di tre per ogni progetto.  I revisori sono scelti dal CdS attingendo alla banca dati MIUR; in nessun caso i revisori possono figurare tra i partecipanti ai progetti di cui al presente bando. Almeno uno dei revisori deve essere scelto tra coloro che sono già stati assegnati allo stesso progetto nella fase di preselezione
  2. Ogni revisore deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati MIUR.
  3. I revisori, cui è consentito l’accesso ai giudizi formulati in sede di preselezione, formulano (entro il 15 settembre 2013) un giudizio analitico sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa sulle stesse “classi di giudizio” e sulla stessa scala predefinita di valori numerici di cui all’articolo 4, comma 5, avendo a disposizione 15 punti, secondo i seguenti  criteri:
    • Criterio 1: validità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di vista internazionale, con particolare riguardo: a) alla rilevanza e alla originalità del progetto proposto (sulla base dello stato dell’arte nella specifica area scientifica e sul lavoro pregresso documentato dal gruppo proponente); b) alla metodologia adottata; c) all’incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri settori ad esso collegati con particolare riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o internazionale e alla coerenza e rilevanza del progetto con le linee di HORIZON2020 (quando applicabile); d) al contributo alla promozione e disseminazione della scienza. In specifici settori si terrà conto anche: e) del contributo alla promozione e alla disseminazione dell’innovazione tecnologica; f) della produzione di conoscenza che possa essere incorporata in (e/o applicata) a specifici settori commerciali.Criterio 2: qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del piano di lavoro e ragionevolezza delle richieste finanziarie. Il livello del team di ricercatori va giudicato con particolare riguardo: a) ai risultati scientifici ottenuti dal PI e dagli altri responsabili di unità (ad esempio indicatori bibliometrici legati al numero di pubblicazioni e di citazioni utilizzati nei settori LS e PE, qualità e impatto delle pubblicazioni in SH); b) alla capacità di svolgere il progetto proposto (qualificazione del PI, composizione e complementarietà dei membri della compagine proposta); c) alla capacità di coinvolgere e formare giovani ricercatori; d) al grado di successo del PI in precedenti progetti italiani o internazionali. La congruità delle risorse va definita con particolare riguardo: e) all’organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti e alle risorse richieste (durata, strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management); f) alla coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto con le richieste economiche  e alla non duplicazione degli obiettivi con altri progetti in corso.

      Criterio 3: impatto del progetto, fino a 5 punti
      Impatto del progetto. L’impatto può essere definito  in vari modi a seconda dell’ambito disciplinare. Può riferirsi, a seconda dei casi, all’influenza rispetto all’innovazione tecnologica, alle applicazioni industriali, alla crescita economica, all’avanzamento dei metodi  sia per singole discipline, sia per lo sviluppo interdisciplinare. Può esprimersi come contributo alla soluzione di problemi sociali, alla protezione dell’eredità culturale o dell’ambiente, alla diffusione sia della conoscenza nella società intesa nel senso più ampio, così come nella istruzione e nella cultura, sia in termini ancor più generali,  della consapevolezza comune  rispetto a  problemi contemporanei.

  4. Per ogni progetto, il punteggio complessivo è calcolato come media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori. Sulla base dei punteggi complessivi relativi ai singoli progetti, il MIUR formula tre graduatorie, una per ogni settore ERC. Per ogni settore, con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 22 settembre  2013, è ammesso alla fase delle audizioni, secondo l’ordine decrescente di punteggio, un numero di progetti tale da raggiungere (tenendo conto dei contributi richiesti nei progetti presentati al MIUR e degli eventuali ex aequo) un ammontare di risorse pari almeno al doppio delle quote stabilite al successivo articolo 7.
  5. Le audizioni, riservate ai PI, e per le quali sono a disposizione fino a 3 punti aggiuntivi, sono condotte dai competenti CdS di settore (anche mediante sottocommissioni costituite da almeno tre componenti), e sono volte, in particolare: a) all’accertamento della reale attitudine del proponente alla gestione scientifica del progetto e al coordinamento delle unità di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti di carattere temporale e finanziario; b) all’accertamento della conoscenza della lingua inglese; c) all’accertamento  della conoscenza delle tematiche di progetto.
  6. Spetta inoltre ai CdS definire, per ogni progetto, il costo ritenuto congruo e il relativo contributo proposto, che   non potranno comunque risultare inferiori, rispettivamente, all’80% del costo esposto in progetto e del relativo contributo richiesto.
  7. Entro e non oltre il 27 ottobre 2013, ogni CdS  trasmette al MIUR  la graduatoria dei progetti, coi relativi punteggi, costi congrui e contributi proposti, e relaziona il CNGR sulla qualità ed affidabilità del processo di valutazione, segnalando eventuali problematiche riscontrate e fornendo eventuali suggerimenti in merito al miglioramento del sistema in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
  8. In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per
  9. linea d’intervento, stabiliti al comma 3 del successivo articolo 7, è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 1; in caso di ulteriore ex-aequo è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 2; in ogni caso, sempre al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d’intervento, il MIUR, nella formazione delle graduatorie finali di settore, può apportare ulteriori riduzioni ai costi ed ai contributi indicati dai competenti CdS.

ART. 7
Approvazione dei progetti ed entità del finanziamento

  1. Con apposito Decreto Direttoriale viene approvato e reso pubblico l’elenco dei progetti finanziati, suddiviso per settore ERC (e al suo interno, per linea d’intervento), fino all’esaurimento delle risorse disponibili, indicate al successivo comma 3; gli importi eventualmente non utilizzati nei singoli settori (o, al loro interno, nelle singole linee d’intervento) sono portati ad incremento delle risorse degli altri settori (o, al loro interno, delle altre linee d’intervento), secondo criteri di proporzionalità.
  2. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, ogni proponente potrà prendere visione, sulla propria pagina riservata del sito CINECA, delle schede di valutazione relative al progetto presentato, fermo restando l’anonimato dei revisori.
  3. Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento pari al 70% dei costi riconosciuti congrui, ad eccezione dei costi relativi ai contratti dei responsabili di unità, finanziati al 100%. Il finanziamento è assegnato ai progetti garantendo, per ogni settore,  una quota di risorse così definita:

    SETTORE LS                                      euro 11.810.720
    SETTORE PE                                      euro 11.810.720
    SETTORE SH                                     euro   5.905.360

    Nell’ambito di tale ripartizione, per ogni settore ERC, sono riservate le seguenti assegnazioni distinte per linea d’intervento:

    • “linea d’intervento 1 (starting)” – riserva di una quota minima di euro 2.500.000 per i settori LS e PE e di euro 1.250.000 per il settore SH;
    • “linea d’intervento 2 (consolidator)” –  riserva di una quota minima di euro 5.000.000 per i settori LS e PE e di euro 2.500.000 per il settore SH.
  4. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è comunicato dal Ministero al PI che provvede, nel termine di 10 giorni dal momento della richiesta, a rideterminare i costi delle singole unità operative, dandone comunicazione al Ministero.
  5. Dopo la rideterminazione, il Ministero emana il decreto di ammissione al finanziamento, specificando l’ammontare spettante ad ogni unità operativa.
  6. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente alle università e agli enti sedi delle unità operative.

 

ART. 8
Gestione e rendicontazione dei progetti

  1. Il PI ha la responsabilità scientifica del progetto ed è quindi responsabile dell’attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all’atto della presentazione della domanda, ferma restando la responsabilità delle singole unità di ricerca, per quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.
  2. Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca, i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell’ambito del presente bando.
  3. E’ fatto esplicito divieto dell’utilizzo delle risorse di progetto per la corresponsione, anche mediante l’utilizzo delle “spese generali”, di premi e/o indennità di qualsiasi tipo al personale dipendente partecipante al progetto; l’eventuale accertamento di situazioni in contrasto con la presente disposizione comporterà  il recupero dell’intero contributo precedentemente versato a favore dell’unità di ricerca responsabile della mancata osservanza del divieto.
  4. La rendicontazione è effettuata dai responsabili di unità, nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell’adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
  5. In particolare, l’accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando  le responsabilità civili e penali, comporta l’automatica esclusione dai successivi bandi MIUR (per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento) del responsabile di unità; l’accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo ente di ricerca,  comporta l’esclusione  dell’università o dell’ente di ricerca dai successivi bandi per giovani ricercatori per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento.
  6. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle università o degli enti di ricerca potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università o Ente anche in base ad altro titolo.

ART. 9
Relazioni scientifiche

  1. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI  redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca ottenuti o prevedibili,  con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del PI o dei responsabili di unità, e la trasmette con modalità telematica al Ministero.
  2. La relazione deve contenere altresì l’elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca con l’indicazione di provenienza del finanziamento.
  3. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati.

 

ART. 10
Copertura finanziaria

  1. Per le finalità indicate all’art.1, il MIUR cofinanzia il programma “Futuro in ricerca”, nel limite massimo complessivo di € 29.526.800, al netto della quota per il funzionamento del CNGR e dei CdS,  per i compensi dei revisori operanti nella fase di valutazione di competenza MIUR, e per gli oneri relativi agli accertamenti finali di spesa, pari ad euro 913.200.
  2. Le procedure del presente bando sono curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca – Ufficio V.
  3. Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Massulli – Dirigente dell’Ufficio V della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.

 

ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica

  1. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V.
  2. Sul sito http://futuroinricerca.miur.it/ sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione delle domande di cui al presente bando.
  3. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni. Lo stesso decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito MIUR.
Roma, 28 dicembre 2012

Direttiva 27 dicembre 2012

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Premessa

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica – assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo – hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.

Forte di questa esperienza, il nostro Paese è ora in grado, passati più di trent’anni dalla legge n.517 del 1977, che diede avvio all’integrazione scolastica, di considerare le criticità emerse e di valutare, con maggiore cognizione, la necessità di ripensare alcuni aspetti dell’intero sistema.
Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale – alunni con disabilità / alunni senza disabilità – non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.

In tale ottica, assumono un valore strategico i Centri Territoriali di Supporto, che rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai Bisogni Educativi Speciali. Essi pertanto integrano le proprie funzioni – come già chiarito dal D.M. 12 luglio 2011 per quanto concerne i disturbi specifici di apprendimento – e collaborano con le altre risorse territoriali nella definizione di una rete di supporto al processo di integrazione, con particolare riferimento, secondo la loro originaria vocazione, al potenziamento del contesto scolastico mediante le nuove tecnologie, ma anche offrendo un ausilio ai docenti secondo un modello cooperativo di intervento.

Considerato, pertanto, il ruolo che nel nuovo modello organizzativo dell’integrazione è dato ai Centri Territoriali di Supporto, la presente direttiva definisce nella seconda parte le modalità di organizzazione degli stessi, le loro funzioni, nonché la composizione del personale che vi opera.
Nella prima parte sono fornite indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali.

1. Bisogni Educativi Speciali (BES)

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Per molti di questi profili i relativi codici nosografici sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-10, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici italiani.

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.
La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno.

 

1.2 Alunni con disturbi specifici

Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi – possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio.

Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale – di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

Un approccio educativo, non meramente clinico – secondo quanto si è accennato in premessa – dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo.

Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi.

 

1.3 Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.

L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l’1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S),

Con notevole frequenza l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc.
Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo.

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo.

Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.

 

1.4 Funzionamento cognitivo limite

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni – qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 – richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell’intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni.

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale.

 

1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.

 

1.6 Formazione

Si è detto che vi è una sempre maggiore complessità nelle nostre classi, dove si intrecciano i temi della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli alunni stranieri. Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale.
Al fine di corrispondere alle esigenze formative che emergono dai nuovi contesti della scuola italiana, alle richieste di approfondimento e accrescimento delle competenze degli stessi docenti e dirigenti scolastici, il MIUR ha sottoscritto un accordo quadro con le Università presso le quali sono attivati corsi di scienze della formazione finalizzato all’attivazione di corsi di perfezionamento professionale e/o master rivolti al personale della scuola.
A partire dall’anno accademico 2011/2012 sono stati attivati 35 corsi/master in “Didattica e psicopedagogia dei disturbi specifici di apprendimento” in tutto il territorio nazionale.
A seguito dei positivi riscontri relativi alla suddetta azione, la Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione d’intesa con la Direzione Generale per il Personale scolastico – con la quale ha sottoscritto un’apposita convenzione con alcune università italiane mirata alla costituzione di una rete delle facoltà/dipartimenti di scienze della formazione – ha predisposto una ulteriore offerta formativa che si attiverà sin dal corrente anno scolastico su alcune specifiche tematiche emergenti in tema di disabilità, con corsi/master dedicati alla didattica e psicopedagogia per l’autismo, l’ADHD, le disabilità intellettive e i funzionamenti intellettivi limite, l’educazione psicomotoria inclusiva e le disabilità sensoriali.

L’attivazione dei percorsi di alta formazione dovrà contemperare l’esigenza di rispondere al fabbisogno rilevato ed a requisiti di carattere tecnico-scientifico da parte delle università che si renderanno disponibili a tenere i corsi.

 

2. Organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica

2.1 I CTS – Centri Territoriali di Supporto: distribuzione sul territorio

I Centri Territoriali di Supporto (CTS) sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. I Centri sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell’istituzione scolastica che li accoglie.
È pertanto facoltà degli Uffici Scolastici Regionali integrare o riorganizzare la rete regionale dei CTS, secondo eventuali nuove necessità emerse in ordine alla qualità e alla distribuzione del servizio.

Si ritiene, a questo riguardo, opportuna la presenza di un CTS almeno su un territorio corrispondente ad ogni provincia della Regione, fatte salve le aree metropolitane che, per densità di popolazione, possono necessitare di uno o più CTS dedicati.
Un’equa distribuzione sul territorio facilita il fatto che i CTS divengano punti di riferimento per le scuole e coordinino le proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione, anche istituiti dalle predette associazioni, nel rispetto di strategie generali eventualmente definite a livello di Ufficio Scolastico Regionale e di Ministero centrale. Il coordinamento con il territorio assicura infatti ai CTS una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e aumenta la capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati. Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali operare il raccordo tra i CTS e i GLIR, oltre che raccordare i GLIP con i nuovi organismi previsti nella presente Direttiva.
Ad un livello territoriale meno esteso, che può coincidere ad esempio con il distretto socio-sanitario, è risultato utile individuare altre scuole polo facenti parte di una rete per l’inclusione scolastica.
Tale esperienza è stata già sperimentata con successo in alcune regioni in cui ai CTS, di livello provinciale, sono stati affiancati i CTI-Centri Territoriali per l’Inclusione, di livello distrettuale.
La creazione di una rete diffusa e ben strutturata tra tutte le scuole ed omogenea nella sua articolazione rende concreta la possibilità per i docenti di avere punti di contatto e di riferimento per tutte le problematiche inerenti i Bisogni Educativi Speciali.
A livello di singole scuole, è auspicabile una riflessione interna che, tenendo conto delle risorse presenti, individui possibili modelli di relazione con la rete dei CTS e dei CTI, al fine di assicurare la massima ricaduta possibile delle azioni di consulenza, formazione, monitoraggio e raccolta di buone pratiche, perseguendo l’obiettivo di un sempre maggior coinvolgimento degli insegnanti curricolari, attraverso – ad esempio – la costituzione di gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica. Occorre in buona sostanza pervenire ad un reale coinvolgimento dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Istituto che porti all’adozione di una politica (nel senso di “policy”) interna delle scuole per l’inclusione, che assuma una reale trasversalità e centralità rispetto al complesso dell’offerta formativa.
L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede quindi:

  • i GLH a livello di singola scuola, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l’Inclusione; i GLH di rete o distrettuali,
  • i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario e
  • almeno un CTS a livello provinciale.

Al fine di consentire un’adeguata comunicazione, a livello regionale, delle funzioni, delle attività e della collocazione geografica dei CTS, ogni Centro o rete di Centri predispone e aggiorna un proprio sito web, il cui link sarà selezionabile anche dal portale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Tali link sono inseriti nel Portale MIUR dei Centri Territoriali di Supporto: www.istruzione.cts.itSul sito dei CTS si possono prevedere pagine web per ciascun CTI ed eventualmente uno spazio per i GLH di rete per favorire lo scambio aggiornato e la conoscenza delle attività del territorio.

 

2.1.2 L’équipe di docenti specializzati (docenti curricolari e di sostegno)

Ferme restando la formazione e le competenze di carattere generale in merito all’inclusione, tanto dei docenti per le attività di sostegno quanto per i docenti curricolari, possono essere necessari interventi di esperti che offrano soluzioni rapide e concrete per determinate problematiche funzionali. Si fa riferimento anzitutto a risorse interne ossia a docenti che nell’ambito della propria esperienza professionale e dei propri studi abbiano maturato competenze su tematiche specifiche della disabilità o dei disturbi evolutivi specifici. Possono pertanto fare capo ai CTS équipe di docenti specializzati – sia curricolari sia per il sostegno – che offrono alle scuole, in ambito provinciale, supporto e consulenza specifica sulla didattica dell’inclusione. La presenza di docenti curricolari nell’equipe, così come nei GLH di istituto e di rete costituisce un elemento importante nell’ottica di una vera inclusione scolastica.

Può essere preso ad esempio di tale modello lo Sportello Provinciale Autismo attivato in alcuni CTS, che, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, con i Centri Territoriali per l’Integrazione e le Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, valorizzando la professionalità di un gruppo di insegnanti esperti e formati, offre ai docenti di quella provincia una serie di servizi di consulenza – da realizzarsi anche presso la scuola richiedente – per garantire l’efficacia dell’integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con autismo.
2.2. Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto

L’effettiva capacità delle nuove tecnologie di raggiungere obiettivi di miglioramento nel processo di apprendimento – insegnamento, sviluppo e socializzazione dipende da una serie di fattori strategici che costituiscono alcune funzioni basilari dei Centri Territoriali di Supporto.
2.2.1 Informazione e formazione

I CTS informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali. Per tale scopo, organizzano incontri di presentazione di nuovi ausili, ne danno notizia sul sito web oppure direttamente agli insegnanti o alle famiglie che manifestino interesse alle novità in materia.

I CTS organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES, nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie, nei modi e nei tempi che ritengano opportuni.
Al fine di una maggiore efficienza della spesa, i CTS organizzano le iniziative di formazione anche in rete con altri Centri Territoriali di Supporto, in collaborazione con altri organismi.

I CTS valutano e propongono ai propri utenti soluzioni di software freeware a partire da quelli realizzati mediante l’Azione 6 del Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”
2.2.2 Consulenza

Oltre ad una formazione generale sull’uso delle tecnologie per l’integrazione rivolta agli insegnanti, è necessario, per realizzare a pieno le potenzialità offerte dalle tecnologie stesse, il contributo di un esperto che individui quale sia l’ausilio più appropriato da acquisire, soprattutto per le situazioni più complesse. I CTS offrono pertanto consulenza in tale ambito, coadiuvando le scuole nella scelta dell’ausilio e accompagnando gli insegnanti nell’acquisizione di competenze o pratiche didattiche che ne rendano efficace l’uso.
La consulenza offerta dai Centri non riguarda solo l’individuazione dell’ausilio più appropriato per l’alunno, ma anche le modalità didattiche da attuare per inserire il percorso di apprendimento dello studente che utilizza le tecnologie per l’integrazione nel più ampio ambito delle attività di classe e le modalità di collaborazione con la famiglia per facilitare le attività di studio a casa.

La consulenza si estende gradualmente a tutto l’ambito della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non soltanto alle tematiche connesse all’uso delle nuove tecnologie.
2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d’uso

I CTS acquistano ausili adeguati alle esigenze territoriali per svolgere le azioni previste nei punti 2.1. e 2.2 e per avviare il servizio di comodato d’uso dietro presentazione di un progetto da parte delle scuole. Grazie alla loro dotazione, possono consentire, prima dell’acquisto definitivo da parte della scuola o della richiesta dell’ausilio al CTS, di provare e di verificare l’efficacia, per un determinato alunno, dell’ausilio stesso.

Nel caso del comodato d’uso di ausilio di proprietà del CTS, questo deve seguire l’alunno anche se cambia scuola nell’ambito della stessa provincia, soprattutto nel passaggio di ciclo. In alcune province, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, alcuni CTS gestiscono l’acquisto degli ausili e la loro distribuzione agli alunni sul territorio di riferimento, anche assegnandoli in comodato d’uso.

I CTS possono definire accordi con le Ausilioteche e/o Centri Ausili presenti sul territorio al fine di una condivisa gestione degli ausili in questione, sulla base dell’Accordo quadro con la rete nazionale dei centri di consulenza sugli ausili.
2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione

I CTS raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e, opportunamente documentate, le condividono con le scuole del territorio di riferimento, sia mediante l’ attività di informazione, anche attraverso il sito internet, sia nella fase di formazione o consulenza. Promuovono inoltre ogni iniziativa atta a stimolare la realizzazione di buone pratiche nelle scuole di riferimento, curandone la validazione e la successiva diffusione.

I CTS sono inoltre Centri di attività di ricerca didattica e di sperimentazione di nuovi ausili, hardware o software, da realizzare anche mediante la collaborazione con altre scuole o CTS, Università e Centri di Ricerca e, in particolare, con l’ITD-CNR di Genova, sulla base di apposita convenzione.
2.2.5 Piano annuale di intervento

Per ogni anno scolastico, i CTS, autonomamente o in rete, definiscono il piano annuale di intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione. Nel piano, quindi, sono indicati gli acquisti degli ausili necessari, nei limiti delle risorse disponibili e a ciò destinate, su richiesta della scuola e assegnati tramite comodato d’uso. È opportuno che l’ausilio da acquistare sia individuato da un esperto operatore del CTS, con l’eventuale supporto – se necessario – di esperti esterni indipendenti. Periodicamente, insieme ai docenti dell’alunno, è verificata l’efficacia dell’ausilio medesimo.

Sono pianificati anche gli interventi formativi, tenendo conto dei bisogni emergenti dal territorio e delle strategie e priorità generali individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e dal MIUR.
2.2.6 Risorse economiche

Ogni anno il CTS riceve i fondi dal MIUR per le azioni previste ai punti 2.2.1 e 2.2.2 (informazione e formazione condotta direttamente dagli operatori e/o esperti), 2.2.3 (acquisti ausili) e per il funzionamento del CTS (spese di missione, spese per attività di formazione/autoformazione degli operatori). Altre risorse possono essere messe a disposizione dagli Uffici Scolastici Regionali.
2.2.7 Promozione di intese territoriali per l’inclusione

I CTS potranno farsi promotori, in rete con le Istituzioni scolastiche, di intese e accordi territoriali con i servizi sociosanitari del territorio finalizzati all’elaborazione condivisa di procedure per l’integrazione dei servizi in ambito scolastico, l’utilizzo concordato e condiviso di risorse professionali e/o finanziarie e l’avvio di progetti finalizzati al miglioramento del livello di inclusività delle scuole e alla prevenzione/contrasto del disagio in ambito scolastico

 

2.3 Regolamento dei CTS

Ogni CTS si dota di un proprio regolamento in linea con la presente direttiva.
2.4 Organizzazione interna dei CTS

2.4.1 Il Dirigente Scolastico

I CTS sono incardinati in istituzioni scolastiche, pertanto il Dirigente della scuola ha la responsabilità amministrativa per quanto concerne la gestione e l’organizzazione del Centro. Coerentemente con il suo profilo professionale il Dirigente ha il compito – possibilmente previa formazione sulle risorse normative, materiali ed umane in riferimento ai bisogni educativi speciali – di promuovere i rapporti del CTS con il territorio e di garantirne il miglior funzionamento, l’efficienza e l’efficacia.
2.4.2 Gli Operatori. Équipe di docenti curricolari e di sostegno specializzati

In ogni CTS dovrebbero essere presenti tre operatori, di cui almeno uno specializzato sui Disturbi Specifici di Apprendimento, come previsto dall’art. 8 del Decreto 5669/2011. Si porrà attenzione a che le competenze sulle disabilità siano approfondite ed ampie, dalle disabilità intellettive a quelle sensoriali.
È opportuno individuare gli operatori fra i docenti curricolari e di sostegno, che possono garantire continuità di servizio, almeno per tre anni consecutivi.

Gli operatori possono essere in servizio nelle scuole sede di CTS o in altre scuole, tuttavia anche in questo secondo caso deve essere assicurato il regolare funzionamento della struttura.
Gli operatori sono tenuti a partecipare a momenti formativi in presenza (tale formazione viene riconosciuta a tutti gli effetti come servizio) in occasione di eventi organizzati dagli stessi CTS o di iniziative a carattere regionale e nazionale rilevanti in tema di inclusione, ma anche on line attraverso il portale nazionale di cui al punto 2.4.6.

Inoltre, sempre nell’ottica di formare e dare strumenti operativi adeguati alle diverse problematiche nonché di specializzare i docenti dell’équipe, gli USR provvedono a riservare un adeguato numero di posti per gli operatori dei CTS nei corsi/master promossi dal MIUR.
Nel momento in cui un operatore formato ed esperto modifichi la sede di servizio e non possa pertanto svolgere la propria attività nel CTS, verrà sostituito da un altro docente che sarà formato dagli operatori presenti e da appositi corsi di formazione, anche in modalità e-learning, che saranno resi disponibili dal MIUR e dagli Uffici Scolastici Regionali. La procedura per la sostituzione degli operatori avviene con le stesse modalità della selezione del personale comandato. Si istituisce presso ogni Ufficio Scolastico Regionale una commissione, all’interno della quale devono essere presenti alcuni operatori CTS.
2.4.3 Il Comitato Tecnico Scientifico

I CTS possono dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico al fine di definire le linee generali di intervento – nel rispetto delle eventuali priorità assegnate a livello di Ministero e Ufficio Scolastico Regionale – e le iniziative da realizzare sul territorio a breve e medio termine.
Il Comitato Tecnico Scientifico redige il Piano Annuale di Intervento di cui al punto 2.4.

Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico il Dirigente Scolastico, un rappresentante degli operatori del CTS, un rappresentante designato dall’U.S.R., e, ove possibile, un rappresentante dei Servizi Sanitari. È auspicabile che partecipino alle riunioni o facciano parte del Comitato anche i referenti CTI, i rappresentanti degli Enti Locali, delle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché esperti in specifiche tematiche connesse con le tecnologie per l’integrazione.
2.4.4 Referente regionale dei CTS

Per ogni regione gli operatori del CTS individuano un referente rappresentante dei CTS a livello regionale. Tale rappresentante resta in carica due anni.

I referenti regionali dei CTS, in collaborazione con il referente per la Disabilità /DSA dell’Ufficio Scolastico Regionale – possibilmente individuato tra personale dirigente e ispettivo – hanno compiti di raccordo, consulenza e coordinamento delle attività, nonché hanno la funzione di proporre nuove iniziative da attuare a livello regionale o da presentare al Coordinamento nazionale di cui al punto successivo.

 

2.4.5 Coordinamento nazionale dei CTS

Presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR è costituito il Coordinamento nazionale dei CTS.
Lo scopo di tale organismo è garantire il migliore funzionamento della rete nazionale dei CTS. Esso ha compiti di consulenza, programmazione e monitoraggio, nel rispetto delle prerogative dell’Amministrazione centrale e degli Uffici Scolastici Regionali, comunque rappresentati nel Coordinamento stesso.

Fanno parte del Coordinamento nazionale:

  • –  Un rappresentante del MIUR
  • –  I referenti per la Disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali
  • –  I referenti regionali CTS
  • –  Un rappresentante del Ministero della Salute
  • –  Un rappresentante del Ministero delle politiche sociali e del lavoro
  • –  Eventuali rappresentanti della FISH e della FAND
  • –  Docenti universitari o esperti nelle tecnologie per l’integrazione.

Il Coordinamento nazionale si rinnova ogni due anni.
Il Comitato tecnico è costituito dal rappresentante del MIUR, che lo presiede, e da una rappresentanza di 4 referenti CTS e 4 referenti per la disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali.
2.4.6 Portale

Viene predisposto un portale come ambiente di apprendimento–insegnamento e scambio di informazioni e consulenza.
All’interno del portale sono ricompresi i siti Handytecno ed Essediquadro, rispettivamente dedicati agli ausili ed al servizio di documentazione dei software didattici.

È inoltre presente una mappa completa dei CTS e dei CTI, con eventuali siti ad essi collegati.
Una pagina web è dedicata alle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, completa di indirizzi e link ai vari siti, oltre ai link diretti alle sezioni del sito MIUR relative a disabilità e DSA.
Infine, sono previste le seguenti aree:
– formazione, con percorsi dedicati alle famiglie ed al personale della scuola, dove trovare video lezioni e web conference oltre che materiale didattico in formato digitale;
– forum per scambi di informazioni tra operatori, famiglie, associazioni, operatori degli altri enti;
– News per le novità di tutto il territorio nazionale ed europeo, anche in collaborazione con la European Agency for special needs education;
– un’Area Riservata per scambi di consulenze, confronti su problematiche, su modalità operative dove trovarsi periodicamente.
Il portale rispetta i requisiti previsti dalla Legge n. 4/2004 sull’accessibilità dei siti web.

 

IL MINISTRO
f.to FrancescoProfumo

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Legge 24 dicembre 2012, n. 228
(in SO n. 212 alla GU n. 302 del 29-12-2012)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013). (12G0252)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5534-bis): Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall’Aula il 18 ottobre 2012, degli articoli 1 e 2, art. 3, commi 1-8, art. 3, comma 9, lettera a), art. 3, comma 10, secondo per., art. 3, comma 14, art. 13, commi 17-27, art. 3, commi 29-31, art. 3, commi 37 e 38, art. 3, commi 42-76, articoli 4, 5, 6, art. 7, commi 1-11, art. 7, commi 14-21, art. 7, commi 25 e 26, art. 7, commi 35-39, art. 8, commi 1-14, art. 8, commi 17 e 18, art. 8, commi 20-23, art. 9, comma 1, cpv. «Art. 16-bis, comma 1, 2, 4-6», art. 9, comma 2, articoli 12, 13 e 14 del C.5534 d’iniziativa del Ministro dell’economia e delle finanze (Grilli).
Assegnato dalla V Commissione (Bilancio), in sede referente il 18 ottobre 2012, con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 23, 24, 25, 29 ottobre; 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 novembre 2012.
Esaminato in Aula il 15, 20, 21 novembre 2012 ed approvato il 22 novembre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3584): Assegnato alla 5ª Commissione, in sede referente, il 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 dicembre 2012.
Esaminato in Aula il 29 novembre; 11, 18, 19 dicembre 2012 ed approvato il 20 dicembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5534-bis-B): Assegnato alla V Commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 dicembre 2012.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 20 dicembre 2012.
Esaminato in Aula ed approvato il 21 dicembre 2012.


Norme specifiche relative al settore Istruzione:

ART. 1.

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni).

(…)

43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.

44. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

45. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.

46. Il comma 15 dell’articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.

47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

48. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

49. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2013.

50. Nell’esercizio finanziario 2013 è versata all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.

51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.

52. Il Fondo di cui all’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell’anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell’anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche mediante l’attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono di- sapplicate dal 1o settembre 2013.

57. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta unità »;

b) al terzo periodo, le parole: « cento unità » sono sostituite dalle seguenti: « cin- quanta unità».

58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l’anno scolastico 2012/2013.

59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell’amministrazione richiedente.

60. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 ».

(…)

98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto‐ legge 29 ottobre 2012 n. 185, sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. All’onere di 1 milione di euro per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto‐legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto‐legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.

101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

103. Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di « Progettazione artistica per l’impresa », di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di « Scenografia » e di « Nuove tecnologie del- l’arte », di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordi- namento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza de- terminata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(…)

149. Al comma 450 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

150. All’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie».

(…)

 

Nota 21 dicembre 2012, Prot. n. 0008120

Ministero dell’Istruzione de11’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo studente, lintegrazione, la partecipazione e la comunicazione

Ufficio V

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO

AIl’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO

Al1’Intendente Scolastico per le Località Ladine BOLZANO

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta AOSTA

Comitato Italiano Sport contro Droga ROMA

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano Stadio Olimpico – Tribuna Tevere ROMA

Al Comitato Italiano Paralimpico Via Flaminia Nuova ROMA

Ai Coordinatori territoriali di Educazione Fisica LORO SEDI

Oggetto: Concorso per le scuole Scrivi una storia

Nel quadro della collaborazione instaurata tra M.I.U.R. e C.O.N.I. e nell’ambito delle iniziative finalizzate alla trasmissione alla promozione della legalità e alla diffusione di stili di vita corretti, la scrivente Amministrazione supporta la seconda edizione del concorso Scrivi una storia.

L’iniziativa promossa dal Comitato Italiano Sport contro Droga, Associazione benemerita del C.O.N.I., ha come obiettivo quello di fare prevenzione in maniera efficace attraverso iniziative che consentano ai ragazzi di riconoscere e sperimentare i valori etici che lo sport trasmette.

L’Edizione 2012/2013, riservata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, recepisce i numerosi stimoli ed input positivi ricevuti dalle scuole coinvolte nel precedente anno scolastico. Ai partecipanti viene richiesto di realizzare la produzione creativa di Video Virali (60 secondi max.) e articoli giornalistici, facendo riferimento alle regole e dai valori proposti per il concorso dalle Organizzazioni che aderiscono all’iniziativa:

Comitato Italiano Paralimpico

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Federazione Italiana Nuoto

Federazione Italiana Pallacanestro

Federazione Italiana Pallavolo

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Sport Equestri

Federazione Italiana Tennis  Federazione Italiana Vela

I dettagli del concorso e le modalità di partecipazione sono pubblicate sul sito web www.scriviunastoria.com.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Comitato Italiano Sport contro Droga, largo Lauro De Bosis 15, 00194 Roma
Help desk 3313046205 e-mail: segreteria@scriviunastoria.com

Si ringrazia per la collaborazione

 

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanna Boda

BANDO DI CONCORSO 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Uff.II

 

 

BANDO DI CONCORSO 2013

 

Europa cambia la scuola

 

Label

 

 

 

Presentazione

 

L’iniziativa del LABEL parte dal presupposto che le attività di cooperazione europea, rafforzano i processi di autonomia e costituiscono importanti opportunità di miglioramento per la qualità dell’offerta formativa della scuola attraverso la loro capacità di innescare “cambiamenti”.

Il LABEL ha come riferimento il Programma “Istruzione e Formazione 2020”, la strategia europea per apprendimento permanente (Lifelong Learning) e la cooperazione europea in senso lato. Attraverso il concorso “L’Europa cambia la scuola”, si intende promuovere in seno alle scuole coinvolte nella cooperazione europea un percorso di riflessione e consapevolezza che aiuti gli istituti a sostenere i processi attivati.

Il Label per il riconoscimento della qualità della progettualità europea nella scuola italiana, si propone di dare la giusta evidenza all’impatto che le attività in dimensione europea hanno avuto sugli istituti scolastici nelle loro diverse componenti: alunni, personale della scuola, famiglie, comunità locale, partenariato europeo.

 

Obiettivi

Il Concorso intende:

 

evidenziare la presa di coscienza dei cambiamenti avvenuti nelle dinamiche organizzative, relazionali, gestionali, della scuola e dei processi di apprendimento al suo interno, attraverso le attività in dimensione europea che sono state realizzate;

identificare quali pratiche legate alla cooperazione europea hanno portato a miglioramenti qualitativi con riferimento:

al POF

alle competenze degli alunni

alle competenze del personale scolastico ed alle relazioni con i genitori

alla scuola come organizzazione

ai rapporti con il territorio di riferimento dell’istituto

favorire lo scambio, la valorizzazione e lo sviluppo negli Istituti di tali pratiche, dando impulso al loro radicamento.

 

Destinatari del concorso e premi

Il bando è rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che abbiano realizzato iniziative di cooperazione europea in collaborazione attiva con realtà scolastiche di altri paesi europei e che non abbiano già ricevuto il “Label” nelle precedenti edizioni del concorso.

Pertanto si precisa che possono partecipare al concorso 2013 anche le scuole che, pur avendo presentato la propria candidatura negli anni passati, non siano state selezionate per il Label.

Un attestato nazionale di qualità “LABEL” valido per un anno verrà attribuito ad un massimo di 12 istituti che riceveranno anche un premio di 4.000,00 euro ciascuno, da destinare al sostegno dei processi di internazionalizzazione avviati, non escludendo il supporto ad esperienze di mobilità in altri Paesi europei del personale docente.

 

Modalità di partecipazione

Si chiede agli Istituti scolastici impegnati in attività in dimensione europea di “raccontare” con un testo di un minimo 300 e un massimo di 1000 parole il percorso realizzato, facendo emergere il valore aggiunto che l’esperienza di cooperazione ha apportato alle finalità della scuola espresse dal Piano dell’offerta formativa, alla sua organizzazione didattica e gestionale, ai suoi processi di apprendimento-insegnamento e al clima stesso dell’Istituto.

Il “racconto” dovrebbe rispondere alla seguente domanda generale:

Cosa abbiamo appreso, come siamo cambiati e come possiamo consolidare il cambiamento?

Il racconto potrà essere accompagnato da materiale rappresentativo del percorso educativo raccontato e del processo di cambiamento realizzato o in corso. Il materiale dovrà essere costituito da alcune immagini, non più di 10, o da un filmato di max. 3 minuti (caricati su CD/DVD), e da diari di bordo/portfolio in formato cartaceo o su supporto elettronico che aiutino ad illustrare i contenuti del racconto.

Il racconto dovrà essere redatto sul modulo di candidatura on-line reso disponibile sul sito MIUR-Direzione Generale Affari Internazionali.

Il modulo compilato in ogni sua parte, firmato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto partecipante, dovrà essere fatto pervenire entro e non oltre il 12 aprile 2013 agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza via PEC (si allega per comodità l’elenco degli indirizzi di Posta certificata degli Uffici scolastici Regionali). Entro la medesima data le scuole potranno inviare ai rispettivi Uffici Scolastici Regionali l’eventuale materiale a supporto del racconto.

Gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a nominare una Commissione di valutazione che, nel rispetto dei criteri definiti a livello nazionale, avrà il compito di selezionare le esperienze maggiormente significative del loro territorio. I progetti selezionati, elencati in ordine di priorità, saranno trasmessi, entro il 10 maggio 2013 alla Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIUR – Uff II che provvederà, poi, ad individuare le 12 Scuole alle quali assegnare i Label di “Europa cambia la scuola”.

Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali preselezionare, in sede regionale, salvo particolari e motivate eccezioni, progetti a titolarità di coordinamento italiano.

Per la selezione finale il MIUR – D.G. Affari Internazionali si avvarrà di una Commissione di valutazione centrale composta da: esperti, insegnanti, dirigenti scolastici e tecnici.

 

Liberatorie

L’istituto, con l’invio del racconto e di altro materiale di documentazione, garantisce che lo stesso è materiale originale e libera gli USR e il MIUR da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che a qualsiasi titolo avessero da eccepire in ordine alle utilizzazioni previste dal presente Bando.

L’istituto, inoltre, autorizza la diffusione attraverso stampa, radio e televisione dei “Racconti” e altro materiale inviato per il Label “L’Europa cambia la scuola” nonché la distribuzione dello stesso in formato cartaceo o digitale.

 

Raccomandazioni per le scuole che intendono concorrere, pena esclusione dal Concorso:

Si raccomanda di verificare che:

 

la domanda di partecipazione sia predisposta sul modulo messo a disposizione sul sito del MIUR;

il modulo di candidatura sia debitamente firmato dal Dirigente Scolastico;

il racconto non contenga meno di 300 parole o più di 1000.

sia rispettata la data di invio agli Uffici Scolastici Regionali.

 

La Direzione Generale per gli Affari Internazionali avrà cura di fornire agli istituti tempestiva comunicazione in merito agli esiti della selezione finale.

 

Per informazioni potranno essere contattati i Referenti regionali di “Europa dell’Istruzione”.

 

Allegati:

  • Modulo di candidatura
  • Criteri di valutazione
  • Indirizzi PEC
  • Indirizzi USR
  • Nominativi per informazioni

 

Il Direttore Generale

F.to Marcello Limina

 

 

 

Avviso 21 dicembre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Possono partire le attività di “Testimoni dei diritti” per l’anno 2012-13.
Sette scuole secondarie di primo grado rappresentanti le varie aree del Paese parteciperanno all’iniziativa.

Ecco i nomi dei vincitori con accanto il numero dell’articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani sviluppato:

-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” di Bolzano (Bz) (art. 2)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “V. Vivaldi” di Catanzaro Lido (Cz) (art. 3)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Aurelio Covotta” di Ariano Irpino (Av) (art. 2)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Padre David Maria Turoldo” di Montereale Valcellina (Pn) (art. 29)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “S.M.S. Corrado Melone” di Ladispoli (Rm) (art. 13)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Convitto Umberto I” di Torino (To) (art. 28)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Norbello” di Abbasanta (Or) (art. 26)

Le sette scuole riceveranno nelle prossime settimane la visita di un senatore della Commissione per i Diritti umani e inizieranno i lavori sulla piattaforma didattica E-workshop nella sezione “Parliamo di… ” (http://eworkshop.senatoperiragazzi.it/cms/tracce).
Il percorso formativo dei ragazzi culminerà, in primavera, in una seduta straordinaria nell’Aula di Palazzo Madama.

In considerazione dei numerosi progetti pervenuti e dell’elevata qualità delle proposte sono state altresì individuate quattro scuole a cui va una menzione particolare e a cui si offre loro uno spazio sulla piattaforma didattica del Senato per proseguire, comunque , nella realizzazione del progetto on line.

Si tratta di:
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Michele Ferrajolo” di Acerra (Na) (art. 26)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “P. Tacchi Venturi” di San Severino Marche (Mc) (art. 24)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “IC Polo 3” di Gallipoli (Le) (art. 23)
-Istituto di istruzione secondaria di I grado “Filippo Puglisi” di Serradifalco (Cl) (art. 1)

Decreto Ministeriale 21 dicembre 2012, n. 5

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Decreto Ministeriale 21 dicembre 2012, n. 5
(GU n.41 del 18-2-2013)

Statuto dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) composto di 21 articoli, adottato dal Commissario straordinario con delibera n. 14 dell’11 dicembre 2012

Avviso 21 dicembre 2012, Prot.n. 8214

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio
Ufficio VII

AI REVISORI DEI CONTI in carica su ambiti scolastici

OGGETTO: Decadenza e nuova nomina revisori dei conti rappresentanti MIUR presso le Istituzioni scolastiche.

Il Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, all°art. 6 comma 20 lettera a) ha previsto che gli ambiti territoriali scolastici, a partire dal 1 gennaio 2013, non debbano superare il numero di 2.000 raggruppando in ognuno di essi un numero di scuole non inferiore a quattro.

In ottemperanza a tale disposizione gli UU.SS.RR., ciascuno per la propria regione di competenza, hanno provveduto a rimodulare gli ambiti territoriali scolastici con necessaria ed inevitabile riduzione del loro numero.

Da tale riordino ne consegue che le nomine dei funzionari nominati nel triennio 2011-2013 sono revocate alla data del 31/12/2012.

L’ufficio scrivente ha già predisposto un decreto di nuove nomine da sottoporre alla firma del Ministro.

Con successiva comunicazione, saranno pertanto resi noti i nominativi dei nuovi funzionari nominati sugli ambiti territoriali scolastici per il triemiio 2012-2015.

IL DIRIGENTE

ElisabettaDavoli

Nota 21 dicembre 2012, Prot. AODGSSSI n.5503

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Ufficio III

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali

 

p.c.

Alla Direzione Generale Personale Scolastico

Dipartimento per l’Istruzione – MIUR

 

Oggetto: “Istanze On Line” – presentazione delle domande di cessazione dal servizio

 

Si comunica che anche quest’anno verrà attivata, nella sezione “Istanze On Line” del sito internet del MIUR, la procedura web per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio.

 

In attesa della disponibilità della suddetta funzionalità web, che sarà comunicata con apposito avviso, si invita il personale interessato ad effettuare la registrazione, operazione preliminare all’inserimento della domanda.

 

E’ utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze non hanno perduto la registrazione, per cui possono utilizzare le medesime credenziali.

 

Si ricorda a proposito che per accedere al portale si deve far uso di “UserName” e “Password”, mentre per inoltrare l’istanza si deve avere a disposizione il “Codice Personale”.

 

L’operazione di registrazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso l’istituzione scolastica di servizio, viene effettuata, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Presentazione Istanze on line – registrazione”, presente nel suddetto sito internet di questo Ministero all’indirizzo http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.

 

IL DIRIGENTE

F.to Paolo De Santis

 

Circolare Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 98

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il  Personale scolastico

 

Circolare Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 98

Prot. n. AOODGPER 9733

 

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI

LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di

TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in Lingua Tedesca

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine

BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Ass. Istruzione e Cultura

Direzione Personale Scolastico

AOSTA

 

Oggetto: D.M. n 97 del 20 dicembre 2012.- Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative.

 

Si trasmette il D.M. di cui all’ oggetto con cui viene stabilita la data entro la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio.

 

Si ricordano i requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione:

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011:

 

In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007,  i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere  ottenuto sommando ulteriori  frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì , indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1 settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti  entro il 31 dicembre 2012. Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti,  della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della L. 148/2011

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 –seconda parte- e 14 dell’art.24 della legge 22.12.2011 n.214  e specificato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”),  e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 dovrà  essere collocato a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in  servizio).

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 2013 le regole da applicarsi sono:

 

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù della disposizione prevista dall’art. 59, c.9 della L.449/97, siaper gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi , a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma  prevede  una penalizzazione.

 

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013.

 

A) Cessazioni dal servizio personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.

 

Il predetto D.M. n. fissa, all’art. 1, il termine finale del 25 gennaio 2013 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 25 gennaio 2013 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2013.

Sempre entro la medesima data del 25 gennaio 2013 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 25 gennaio 2013 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età  chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

– Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;

–   il personale della province di Trento Bolzano ed  Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto.

 

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata entro il 30 marzo e ,comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o dalle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge 183/2011.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisitidi cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l’ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS – gestione ex INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente  all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

 

1)   presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.

2)   Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)

3)   Presentazione telematica  della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

 

Applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)

 

L’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha  equiparato i trattenimenti in servizio  previsti dall’art. 509, comma 5, del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazione di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica devono essere  applicati in maniera  puntuale e motivata.

Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.

Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell’a.s. 2012-2013, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2013/2014.

Parimenti, per i Dirigenti scolastici le istanze di trattenimento devono essere valutate sia  in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo  di dimensionamento della rete scolastica che   all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le  immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali ..

Al fine della concessione della proroga della permanenza in servizio, accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 negli altri casi.

Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre il 30 aprile 2013, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile

La normativa sopra richiamata ha modificato l’art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. In particolare, nel 2013 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2013 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Con la riforma viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, sono inapplicabili dal 1.1.2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994).

 

Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008. (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)

 

Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011. L’Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2013, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini. In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.

In merito si deve in ogni caso tenere presente che l’art. 6 comma 2 quater del d.l. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2012 ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 72 c.11 è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

 

 

B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2013

 

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici del 28 febbraio è previsto dall’art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza.

 

– recesso dei dirigenti:

 

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

 

 

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’INPS – gestione ex INPDAP – Direzione Centrale Previdenza.

 

Si ringrazia per la collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to  Luciano Chiappetta