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Circolare Ministeriale 23 aprile 2012, n. 33

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio V
MIURAOODGOS prot. n. 2470/R.U./U

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici Statali
LORO SEDI
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma Valle d’Aosta
AOSTA
Alla Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario
S E D E

OGGETTO: Commissioni esami Stato abilitazione esercizio libere professioni Perito agrario, Perito industriale e Geometra – Sessione 2012 – Reperimento Presidenti (Professori universitari e Dirigenti scolastici) e Commissari (Docenti) – Istruzioni.

Sentenza TAR Calabria 20 aprile 2012, n. 631

N. 00631/2012 REG.PROV.COLL.

01022/2009  REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2009, proposto da:
……………………………, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Lo Polito, con domicilio eletto presso Demetrio Battaglia in Catanzaro, via G. Da Fiore;

contro

Ministero Pubblica Istruzione Direzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale Cosenza;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
……………………………………………………………., rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Lo Polito, con domicilio eletto presso Demetrio Battaglia in Catanzaro, via G. Da Fiore;

per l’annullamento

del decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza prot. N. 16008 in data 8 luglio 2009, nella parte in cui, per l’insegnamento della disciplina “Strumento Musicale”, non ha disposto l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione Direzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2012 il dott. …………….. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame i ricorrenti chiedono l’annullamento del decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza prot. N. 16008 in data 8 luglio 2009, pubblicato il 9.7.2009, nella parte in cui, per l’insegnamento della disciplina “Strumento Musicale”, non ha disposto l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo.

Nel ricorso si espone che: a) con legge n. 124/1999 l’insegnamento “Strumento Musicale”, nei corsi funzionanti a seguito dei decreti ministeriali in data 3 agosto 1979 e 13 febbraio 1996, è stato ricondotto ad ordinamento; b) con decreto ministeriale n. 201/1000 è stata prevista la dotazione organica di quattro cattedre per ciascun corso; c) l’art. 2 del decreto ministeriale n. 37/2009, nel definire il quadro orario per la composizione delle cattedre di scuola secondaria di primo grado, inserisce fra le materie anche lo “Strumento Musicale”; d) per l’istituzione della cattedra vengono individuate sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti, con l’istituzione di un posto per 18 ore settimanali; e) per la definizione dell’organico provinciale risulta applicabile il decreto ministeriale n. 201/1999 e la circolare n. 38/2009, secondo cui sono mantenuti in organico di diritto i corsi attivati ed eventuali corsi debbono essere istituiti sempre in organico di diritto; f) con l’approvazione dell’organico di diritto di cui al decreto impugnato non si è proceduto ad alcuna nuova costituzione di posti nell’organico di diritto.

Con unico e articolato motivo di gravame, i ricorrenti lamentano “violazione del decreto ministeriale n. 201/1999, della legge n. 124/1999, del d.lgs. n. 266/2005, contraddittorietà di provvedimenti normativi (decreto ministeriale n. 201/1999 e decreto interministeriale comunicato con Circolare n. 38/2009), illegittimità della mancata istituzione dei posti di strumento musicale per contrasto con la normativa in materia di obbligo scolastico e violazione del principio costituzionale del diritto allo studio”.

In particolare, i ricorrenti osservano che: a) il decreto ministeriale n. 201/1999 prevede un sistema di costituzione dei posti per la disciplina “Strumento Musicale” legata alla presenza di classi o gruppi di alunni tali sin dalla formazione dell’organico di diritto: b) con il provvedimento impugnato, pur in presenza di documentate richieste dei genitori, non sono stati istituiti nell’organico di diritto i posti corrispondenti; c) il decreto interministeriale, anche in violazione del diritto costituzionale allo studio, limita apoditticamente il numero dei posti per ogni Provincia.

L’Amministrazione statale, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso senza argomentare in ordine alle proprie conclusioni.

Con ordinanza n. 970/2011 in data 9 giugno 2011, sono stati richiesti all’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza documentati chiarimenti, forniti di adeguati richiami alla disciplina cui si è dato applicazione, in merito alla decisione di non disporre, per l’insegnamento della disciplina “Strumento Musicale”, l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo.

L’Ufficio Scolastico Provinciale non ha adempiuto all’ordine istruttorio del Tribunale che, pertanto, ha ritenuto necessario reiterare l’incombente istruttorio, ordinando all’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza di fornire i documentati chiarimenti di cui si è detto, con l’avvertenza che, in difetto, il Collegio potrà valutare il contegno processuale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.

Considerato che L’Ufficio Scolastico Provinciale non ha adempiuto neppure al secondo ordine istruttorio del Tribunale, e che il Collegio, ai sensi dell’art. 64, c. 4, c.p.a., può desumere argomenti di prova anche dal comportamento processuale delle parti, deve ritenersi sufficientemente provata la deduzione di parte ricorrente secondo cui l’amministrazione statale ha ingiustificatamente determinato l’organico controverso senza tener conto delle richieste degli alunni per la costituzione di corsi di insegnamento dello strumento musicale.

Ne deriva l’illegittimità, per eccesso di potere, dell’atto determinativo dell’organico, non essendo comprensibili le ragioni per cui l’Amministrazione scolastica ha disatteso le istanze degli studenti e non ha istituito un numero di cattedre di insegnamento di strumento musicale corrispondente alle richieste effettivamente presentate.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui, per l’insegnamento della disciplina di strumento musicale, non è stata disposta l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti l’insegnamento della disciplina.

Le spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il ministero resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 2000,00 (duemila) a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre rimborso del contributo unificato ed altri accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

…………………., Presidente FF

………………… , Referendario, Estensore

…………………., Referendario

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1

Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
(in GU 23 aprile 2012, n. 95)

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064)

 

approvata, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2011, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale (V. Stampati Camera nn. 4205, 4525, 4526, 4594, 4596, 4607 e 4646) e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 4620)

presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI) e con il Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)

approvata, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione dal Senato della Repubblica il 15 dicembre 2011 (V. Stampato Camera nn. 4205-4525-4526-4594-4596-4607-4620-4646-B)

approvata, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione dalla Camera dei deputati il 6 marzo 2012

approvata definitivamente dal Senato della Repubblica il 17 aprile 2012

 

Art. 1.

1. L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. – Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principî definiti con legge costituzionale».

 

Art. 2.

1. All’articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:

«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».

 

Art. 3.

1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;

b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.

 

Art. 4.

1. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea»;

b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio».

 

Art. 5.

1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico, all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

Monitoraggio Sezioni Primavera a.s. 2010-2011

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Coordinamento Gruppo Paritetico Nazionale Sezioni Primavera

Monitoraggio Sezioni Primavera a.s. 2010-2011

Circolare Ministeriale 20 aprile 2012, n.32

Prot.n.588

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Ufficio IV

 

Ai Direttori generali

degli Uffici Scolastici regionali

LORO SEDI

 

E, p.c.

Al Sovrintendente dell’Intendenza scolastica italiana per la Provincia di Bolzano

BOLZANO

 

Al Responsabile del Dipartimento istruzione della Provincia di Trento

TRENTO

 

All’Intendente scolastico per la scuola di lingua tedesca

BOLZANO

 

All’Intendente scolastico per la cultura e la scuola ladina

BOLZANO

 

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta

AOSTA

 

All’Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della funzione pubblica

ROMA

 

Al Capo di Gabinetto

 

Al Capo dell’Ufficio legislativo

 

Al Capo dipartimento per la programmazione

 

Ai Direttori generali dell’Amministrazione centrale

LORO SEDI

 

Oggetto: Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico – Ispettorato per la funzione pubblica – Comunicazioni e adempimenti obbligatori di cui al par. 6 della Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Monitoraggio.

 

L’Ispettorato per la funzione pubblica, con nota n. 6006 del 13/2/2012, ha rilevato l’inottemperanza, da parte di questa amministrazione, degli obblighi di comunicazione previsti dalla Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (All. n. 1), in particolare per la parte che riguarda la trasmissione dei dati relativi ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale della scuola.

Si rammenta che la citata Direttiva, al paragrafo 6, secondo capoverso, impone a tutte le pubbliche amministrazioni di «inviare all’indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i dati relativi all’avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti degli stessi»,in particolare quelli attinenti alle«contestazioni mosse al dipendente, con specifico riferimento alla violazione imputata al medesimo, nonché il successivo esito del procedimento», i quali devono essere comunicati «entro 5 giorni» dalla loro adozione.

I suddetti adempimenti, precisa sempre la direttiva in esame, sono indispensabili anche ai fini della stesura della “Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione” a cura del Dipartimento per la funzione pubblica, che deve contenere, fra l’altro, una sezione dedicata alla materia di cui trattasi.

È necessario, inoltre, tenere presente che, ai sensi del comma 6, dell’art. 60 del decreto legislativo 165 del 2001, come modificato dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 150 del 2009, «presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato». Detto organo vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, operando, fra l’altro, il controllo sul corretto esercizio dei poteri disciplinari, anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza.

A tale specifico riguardo, questo Dipartimento, con la Circolare n. 88 dell’8 novembre 2010, ultimo capoverso, aveva richiamato l’attenzione di tutti gli organi disciplinari, come ha rilevato lo stesso Ispettorato nella citata nota n. 6006 del 13/2/2012, richiamo che è comunque utile e necessario rinnovare in considerazione dell’importanza delle funzioni svolte da detto organo, anche ai fini della corretta ed omogenea applicazione da parte di codesti Uffici delle nuove disposizioni in materia di procedimenti e responsabilità disciplinari.

Pertanto, nel rispetto delle competenze del Dipartimento per la funzione pubblica e del succitato Ispettorato, da ora in poi le SS.LL. dovranno assicurare tutti gli adempimenti prescritti nella direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007, seguendo le istruzioni operative di seguito indicate.

 

A – Procedimenti disciplinari attivati, o ancora pendenti , dopo il 1° gennaio 2012

 

Le comunicazioni, anche qualora si tratti di atti procedimentali per i quali sia già trascorso il termine di 5 giorni previsto dalla direttiva, vanno comunque effettuate direttamente all’Ispettorato per la funzione pubblica. In particolare, i dirigenti scolastici, per le infrazioni di minore gravità, e gli Uffici per i procedimenti disciplinari, per le infrazioni di maggiore gravità, devono inviare all’indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it la documentazione relativa a:

 

contestazione degli addebiti;

eventuale provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale;

provvedimento di archiviazione ovvero di applicazione della sanzione;

qualifica rivestita dal dipendente (dirigente scolastico, insegnante, dsga, assistente amm.vo, collaboratore scolastico, ecc.);

grado od ordine di scuola in cui presta servizio;

natura giuridica del rapporto (a tempo determinato o indeterminato).

 

Come espressamente previsto dalla Direttiva n. 8 a tutela del diritto alla riservatezza, le informazioni di cui sopra devono essere inviate senza alcun riferimento ai dati personali dei dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare, o di terzi eventualmente coinvolti (nome, cognome o qualsiasi altro dato che consente di identificare la persona, ivi compresa la denominazione dell’istituzione scolastica), che saranno all’uopo debitamente oscurati, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003. Al riguardo, le SS.LL. impartiranno opportune istruzioni ai propri Uffici e ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche dei rispettivi ambiti territoriali.

 

B – Procedimenti disciplinari attivati a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2011

 

Le relative comunicazioni, finora non effettuate, all’Ispettorato per la funzione pubblica, che legge per conoscenza, avverranno a cura di questo Dipartimento. A tal fine codesti Uffici compileranno la scheda allegata che raccoglie il riepilogo dei dati mancanti relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011. Detta scheda è stata predisposta sulla base dei criteri di rilevazione inseriti nella “Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica Amministrazione 2010-2011”, curata dal Dipartimento per la funzione pubblica, di cui si allega uno stralcio (All. n. 2).

Le informazioni da inserire comprendono anche i dati relativi ai procedimenti disciplinari eventualmente attivati dai dirigenti scolastici, che le SS.LL. avranno cura di acquisire presso le istituzioni scolastiche dei territori di rispettiva competenza.

La scheda (All. n.3) deve essere compilata esclusivamente in formato elettronico e inviata, entro il 31 maggio p.v., all’indirizzo procedimentidisciplinari.scuola@istruzione.it,seguendo le istruzioni contenute nel file in formato word che accompagna la medesima (All. n. 4).

 

C – Monitoraggio a regime dei procedimenti disciplinari

 

Fermo restando quanto previsto al punto A, per il futuro le SS.LL. assicureranno che tutti gli organi disciplinari sottoposti alla vigilanza di codesti Uffici adempiano, entro il prescritto termine di 5 giorni dall’adozione dei provvedimenti ivi indicati, agli obblighi di comunicazioni previsti dalla direttiva in parola. Per i procedimenti disciplinari di competenza dei dirigenti scolastici, le SS.LL impartiranno specifiche disposizioni affinché una copia della comunicazione che questi ultimi invieranno all’Ispettorato per la funzione pubblica, sia trasmessa sempre anche a codesti UU.SS.RR..

Inoltre, per finalità di coordinamento e monitoraggio nazionali, nonché di eventuale referto agli organi di controllo (Corte dei Conti, Parlamento), con cadenza semestrale, ossia entro il 30 di giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, deve essere inviato a questo Dipartimento, al citato indirizzo di posta elettronica procedimentidisciplinari.scuola@istruzione.it, il riepilogo, sempre e solo in formato elettronico, dei dati comunicati all’Ispettorato dagli uffici di codeste Direzioni generali e dai dirigenti delle istituzioni scolastiche dei territori di rispettiva competenza.

A tale scopo, le SS.LL compileranno l’apposita scheda di rilevazione, analoga all’altra già citata, che pure si allega (All. n. 5).

 

E’ doveroso, infine, richiamare ulteriormente l’attenzione delle SS.LL. in merito alle responsabilità connesse non solo alla mancata attivazione dei poteri di vigilanza e controllo sul corretto esercizio dell’azione disciplinare (cfr., l’art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dal D.Lgs. 150 del 2009, nonché la circolare n. 88 del 2010), ma anche all’inadempimento degli obblighi di comunicazione oggetto della direttiva di cui trattasi, in quanto preordinate a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa.

 

Si confida nel puntuale e tempestivo riscontro degli adempimenti richiesti.

 

Firmato IL CAPO DIPARTIMENTO

Lucrezia STELLACCI

 

Di seguito l’elenco degli allegati.

Allegati :

 

Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Stralcio, relativo alla parte che qui interessa, della “Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica Amministrazione 2010-2011”, curata dal Dipartimento per la funzione pubblica;

Scheda di rilevazione dei dati sui Procedimenti disciplinari attivati a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2011 (formato file: excel, non modificabile);

Istruzioni sulla compilazione delle schede (formato file: word);

Scheda di rilevazione semestrale per il Monitoraggio a regime dei procedimenti disciplinari (formato: excel, non modificabile).

 

Per eventuale non corretta ricezione via mail dei suddetti allegati o per chiarimenti in ordine agli adempimenti di cui alla presente circolare, ivi compresi quelli relativi alla compilazione delle schede allegate, si può contattare il funzionario referente di questo Dipartimento, Ufficio IV, Nucleo di assistenza nazionale per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale della scuola:

 

sig. ra Claudia Catullo

tel. 0658492410

e-mail claudia.catullo@istruzione.it

 

Nota 19 aprile 2012, Prot. A00DGPER 3016

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c. All’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica

Via Michelangelo Buonarroti, 10 50122 – FIRENZE

Oggetto: Personale ATA – Procedure per l’attribuzione delle posizioni economiche – Seconda posizione economica – Effettuazione della prova selettiva – Organizzazione e modalità di svolgimento della prova.

Parere Conferenza Regioni e Province Autonome 19 aprile 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/64/CR12B/C9

PROPOSTA DI LEGGE
NORME PER L’AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E LA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE, NONCHÉ PER LA RIFORMA DELLO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminato il testo attualmente all’esame della Commissione VII della Camera in sede legislativa, ne condivide sostanzialmente obiettivi e principi ispiratori.

Con specifico riferimento all’articolo 11 della proposta di legge, che coinvolge più strettamente le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza chiede di apportare le seguenti modifiche:
– al comma 4 sostituire le parole “Le Regioni possono…” con “Ciascuna Regione può….”
– al comma 5 modificare la frase: “…di competenza delle Regioni o su richiesta di queste” con “ …di competenza della Regione o su richiesta di questa”
–  riformulare il comma 6 nel seguente modo: “Le Regioni d’intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali, all’interno dei quali possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio”
– cassare i commi 7 e 8.
La Conferenza propone infine di inserire il seguente articolo 12 ter:
(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Roma, 19 aprile 2012

Nota 19 aprile 2012, Prot. A00DGPER 3015

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c. All’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica

Via Michelangelo Buonarroti, 10 50122 – FIRENZE

Oggetto: Personale ATA – Procedure per l’attribuzione delle posizioni economiche – Seconda posizione economica – Effettuazione della prova selettiva mediante l’utilizzo del software aggiuntivo.

 

Accordo Stato – Regioni 19 aprile 2012, n. 96

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Repertorio atti n. 96 del 19 aprile 2012

Nota 18 aprile 2012, Prot. MIURAOODGOS n. 2418

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio II –

Nota 18 aprile 2012, Prot. MIURAOODGOS n. 2418

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

OGGETTO: Premio Creatività 2012

Sentenza TAR Toscana 18 aprile 2012, n.763

N. 00763/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01767/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2011, proposto da:
-OMISSIS- in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Bondi, con domicilio eletto presso Stefano Ceni in Firenze, via dei Servi 12;
contro
l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, il Quinto Circolo Didattico De Amicis-Livorno in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti; il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento del provvedimento redatto dal Dirigente Scolastico -OMISSIS- in data 28.09.2011 prot. n. 3903/B19, conosciuto dai ricorrenti in pari data, contenente assegnazione delle ore di sostegno nel numero di 8.50 nonché ogni altro atto dallo stesso presupposto e/o a questi conseguente ancorchè non conosciuto dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Vista la memoria difensiva dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti nella presente controversia sono esercenti la potestà genitoriale  su un alunno diversamente abile frequentante la Scuola dell’Infanzia “Pestalozzi” di Livorno. Con il presente ricorso, notificato il 5 ottobre 2011 e depositato in pari data, lamentano che siano state ridotte le ore di sostegno scolastico finalizzato alla sua integrazione. A sostegno del gravame deducono, con primo motivo, che sarebbe stato violato il diritto all’istruzione delle persone diversamente abili, garantito non solo dalla Costituzione e dalla legislazione italiana ma anche da fonti di diritto internazionale, in particolare dalla Carta dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Con secondo motivo lamentano che nell’assegnazione delle ore di sostegno scolastico non sarebbero state considerate le effettive esigenze dell’alunno.
Con terzo motivo deducono difetto di motivazione poiché i provvedimenti con cui sono state ridotte le ore di sostegno scolastico non risulterebbero coerenti con il loro quadro clinico.
Posto che dal quadro normativo emergerebbe la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo in capo agli alunni diversamente abili all’assegnazione delle ore di sostegno necessarie per la loro integrazione scolastica, i ricorrenti concludono chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la condanna delle Amministrazioni resistenti all’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza.
Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 10 novembre 2011, n,. 1666, sono stati disposti adempimenti istruttori.
Con ordinanza 23 novembre 2011, n. 1145, è stata accolta la domanda cautelare.
All’udienza del 28 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda in esame ha ad oggetto sia l’annullamento dei provvedimenti impugnati, che l’accertamento del diritto alla fruizione del sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate.
In via preliminare deve rilevarsi che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva di questo giudice, poiché concerne provvedimenti adottati dall’amministrazione pubblica nell’esercizio di poteri autoritativi e
discrezionali in materia di pubblici servizi. Il principio è stato affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 25 marzo 2009, n. 7103, in applicazione dell’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e resta valido anche nella vigenza del nuovo codice del processo amministrativo. Questo infatti, all’art. 133, comma 1, lett. c) prevede una generale competenza del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, per le controversie in materia di pubblici servizi che riguardino provvedimenti adottati dall’amministrazione (o dal gestore di un servizio pubblico) nell’ambito di un procedimento amministrativo. È stato quindi assunto il criterio, costituzionalmente corretto (Corte Cost. 204/04), secondo il quale la giurisdizione amministrativa insiste nelle situazioni in cui un soggetto dotato di pubblici poteri esplica le proprie potestà autoritative, conformemente a quanto statuito dall’art. 7 c.p.a. che ricomprende nella giurisdizione amministrativa le controversie riconducibili all’esercizio di detto potere.
Nell’ambito della materia in esame l’esercizio del potere pubblico inizia con l’individuazione dell’alunno come persona diversamente abile, compito che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 24 febbraio 1994, compete allo specialista o allo psicologo esperto dell’età evolutiva. Segue poi la diagnosi funzionale, ossia la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno cui provvede l’unità multidisciplinare (art. 3 del citato decreto).
Questa fase sfocia nel “profilo dinamico funzionale” che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104, e dell’art. 4 del decreto sopracitato, deve indicare il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno diversamente abile mostra di possedere nel tempo ed evidenzare le difficoltà che possono derivare nell’apprendimento in conseguenza della situazione di diversa abilità; le possibilità di recupero e quelle che devono essere sostenute e progressivamente rafforzate. Esso è finalizzato alla formulazione del piano educativo individualizzato (art. 5 del citato decreto) cui devono provvedere, insieme ai genitori dell’alunno interessato, gli operatori individuati delle unità sanitarie locali ed il personale insegnante (curriculare e di sostegno) della scuola. Il piano propone gli interventi concretamente finalizzati a realizzare il diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile e deve anche quantificare il sostegno scolastico ritenuto opportuno.
La determinazione delle ore di sostegno all’alunno diversamente abile avviene quindi al termine di un complesso procedimento, nel quale indubbiamente vi è esercizio di potere amministrativo e al cui interno si ritrovano diverse situazioni giuridiche soggettive, sia di interesse che di diritto.
Queste considerazioni giustificano la giurisdizione esclusiva in materia, e al tempo stesso portano a soluzione la controversia.
In linea generale non può non ritenersi che quello all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili sia un vero e proprio diritto soggettivo, e ciò è divenuto indubitabile dopo la sentenza della Corte  Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 80. Questo però non implica che ogni alunno diversamente abile abbia titolo a ricevere in via immediata e diretta il sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza. Le modalità concrete del diritto all’integrazione scolastica devono infatti essere definite, con riferimento alla situazione specifica di ciascun alunno, nel corso del procedimento sopra descritto che si conclude con la redazione del piano educativo individualizzato, il quale le specifica analiticamente.
La situazione soggettiva dell’alunno deve quindi essere qualificata come interesse legittimo o diritto soggettivo a secondo della fase in cui si trova il procedimento suddetto.
Quando gli organi competenti valutano quali siano gli interventi necessari a garantire l’integrazione, sussiste in capo all’alunno una situazione di interesse legittimo consistente nella pretesa a che l’istanza per il sostegno venga presa in esame e sia individuata la soluzione più idonea. In questa fase viene esplicata dalle Amministrazioni coinvolte un’attività di discrezionalità tecnica, tendente a rapportare il bisogno espresso dall’alunno con la miglior soluzione possibile.
La soluzione deve essere individuata in base alle effettive esigenze dell’alunno e non in riferimento ad altri elementi come situazioni di bilancio o comunque elementi estranei alle suddette esigenze dell’alunno. L’art. 12 della l. 104/1992 è infatti chiaro nel precisare che la discrezionalità amministrativa deve essere finalizzata e guidata verso l’obiettivo dell’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile in relazione alle caratteristiche della sua specifica situazione di handicap (art. 12, comma 5, l. 104/1992).
L’esito di questa procedura, ovvero l’indicazione dei mezzi necessari a garantire l’integrazione scolastica, può essere contestata nei limiti in cui è sindacabile la discrezionalità tecnica con un’azione di annullamento la quale, in caso di fondatezza, imporrà alle Amministrazioni di riesaminare il caso sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza. E’ importante però sottolineare, ai fini della soluzione della presente controversia, che non esiste un diritto soggettivo generale alla fruizione di specifiche misure di integrazione ed in particolare di un numero predeterminato di ore di sostegno scolastico. Spetta infatti alle Amministrazioni indicate dalla normativa, nel rispetto dei criteri di logica e ragionevolezza e con corretta applicazione di eventuali scienze tecniche rilevanti, individuare caso per caso le misure idonee a garantire l’integrazione scolastica avendo quale obiettivo anche la progressiva autonomizzazione della persona diversamente abile, nei limiti consentiti dalla sua situazione. Può quindi anche essere giustificata una riduzione delle ore di sostegno se ragionevolmente motivata dal, e finalizzata al, raggiungimento di tale obiettivo.
Una volta formato il piano educativo individualizzato, allora la pretesa all’integrazione in capo all’alunno diversamente abile assume concretezza di diritto soggettivo e si specifica nella fruizione degli interventi ivi rappresentati, e correlativamente nasce un’obbligazione in capo alle Amministrazioni competenti a renderli.
3. Venendo all’esame del ricorso, esso appare fondato poiché il provvedimento gravato é motivato in riferimento non alle reali esigenze dell’alunno ed al suo quadro clinico, bensì ad altre esigenze derivanti da scelte di bilancio. Deve quindi essere accolta la domanda di annullamento formulata dai ricorrenti.
La domanda di accertamento, in applicazione dei principi sopra esposti, è meritevole di accoglimento nei limiti di quanto stabilito dal piano educativo individualizzato dell’alunno interessato. Esso infatti, che non é oggetto di impugnativa, rappresenta le reali necessità di sostegno per i singoli alunni e in tali limiti è accertabile il diritto a fruire del sostegno scolastico. Le Amministrazioni intimate sono quindi condannate, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare all’alunno ricorrente le ore di sostegno stabilite nel
suo piano educativo individualizzato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a favore dei ricorrenti in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, a favore dei ricorrenti in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Circolare Ministeriale 18 aprile 2012, n. 31

MIURAOODG prot.n. 2403

Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ai Dirigenti Generali Degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
Del primo ciclo di istruzione, statali e paritarie
Loro sedi

Oggetto: Revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione

Come è noto l’articolo 1 del DPR 20 marzo 2009, n. 89 prevede l’eventuale revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, “sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche durante il triennio 2009/2010 – 2011/2012”.

La stessa norma prevede inoltre un periodo non superiore a tre anni scolastici durante il quale le scuole applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “come aggiornate” dalle Indicazioni nazionali per il curricolo di cui al decreto ministeriale del 31 luglio 2007.

Con C.M. n. 101 del 4 novembre 2011, la Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici ha avviato il monitoraggio previsto dalla legge con la collaborazione tecnico-scientifica dell’ANSAS. A tale rilevazione ha partecipato la stragrande maggioranza degli istituti scolastici statali e paritari e i suoi esiti sono in corso di pubblicazione.

I risultati del monitoraggio, e i numerosi contributi che sono emersi dalle attività di ricerca e documentazione sviluppate sul territorio direttamente dalle scuole anche con il sostegno degli Uffici scolastici regionali, inducono questa Amministrazione ad assumere le seguenti determinazioni: a) procedere alla revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione per pervenire, entro il termine del 31 agosto 2012, ad un testo definitivo; b) assumere il documento “Indicazioni per il curricolo” di cui al D.M. 31 luglio 2007 come base per un lavoro di revisione e consolidamento; c) imperniare il processo di revisione su un intenso, anche se necessariamente breve, processo di consultazione delle scuole.

Sulla base di tali determinazioni si intendono esplicitare i criteri e le modalità di lavoro che verranno adottati per predisporre il testo delle Indicazioni nazionali entro la scadenza su indicata.

Criteri di revisione delle Indicazioni nazionali
– Il nuovo documento non sarà rielaborato ex novo ma dovrà essere il frutto della revisione del testo allegato al D.M. 31 luglio 2007 e a suo tempo consegnato a tutte le istituzioni scolastiche.
– Le eventuali criticità che siano emerse nel triennio di adozione sperimentale, andranno affrontate consultando esperti dei diversi settori.
– La definizione dei profili di competenze dovrà essere chiara e priva di ambiguità, anche al fine di consentire una coerente definizione del modello nazionale di certificazione delle competenze previsto dall’art. 8, comma 6, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, anch’esso in via di emanazione.
– Il testo dovrà richiamare, nelle forme più opportune, le competenze sociali e civiche inerenti l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione introdotto dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
– Il testo dovrà tener conto del ruolo sempre più rilevante delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
– La struttura e la forma linguistica del testo andranno curati con particolare attenzione affinché lo stesso sia leggibile e comprensibile anche da parte di cittadini non esperti del settore scolastico.

Modalità di lavoro
Il processo di revisione delle Indicazioni e di consultazione delle scuole seguirà le seguenti fasi.
– FASE 1. Restituzione alle scuole degli esiti del monitoraggio svolto secondo le indicazioni date con C.M. n. 101/2011.
– FASE 2. Predisposizione di una prima bozza del documento sulla base degli esiti del monitoraggio, della consultazione diretta delle scuole e dei contributi degli esperti. Si terrà conto, inoltre, delle memorie inviate dalle società scientifiche, dalle associazioni disciplinari e professionali e dalle organizzazioni sindacali già audite in occasione della elaborazione delle Indicazioni nazionali del 2007.
– FASE 3. Consultazione telematica delle scuole sui nodi principali della bozza del nuovo testo.
– FASE 4. Il testo definitivo, integrato con le modifiche suggerite dalla consultazione, dopo un’ultima revisione linguistica e grafica, verrà adottato mediante regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400.

Il Capo dipartimento per l’istruzione, valuterà tempi e modalità per l’organizzazione di incontri di carattere nazionale o regionale per raccogliere le esperienze più significative che sono state realizzate negli ultimi tre anni scolastici e per acquisire utili suggerimenti non solo sui contenuti specifici del documento nazionale ma anche sugli strumenti, normativi ed organizzativi, che potranno favorire l’autonoma progettazione curriculare delle istituzioni scolastiche.

IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo

Avviso 18 aprile 2012, AOODGSSSI prot. n. 1831/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie

 

Oggetto: Applicativo “commissioni web” a supporto attività esami di Stato

Con avviso del 29 marzo u.s. pubblicato nella rete Intranet del Ministero, è stato comunicato che dalla prossima sessione degli esami di Stato è disponibile il software “Commissione web”, destinato a sostituire il precedente pacchetto Conchiglia, con una serie di funzioni a supporto di tutte le attività delle commissioni di esame.

Per opportuna informazione, si fa presente che alla fine del corrente mese di aprile sarà disponibile, nell’area tematica “Esami di Stato”, la nota tecnica con le informazioni sulle modalità operative di utilizzo delle applicazioni riservate alle segreterie scolastiche e alle commissioni d’esame.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Emanuele Fidora