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Nota 11 aprile 2012, Prot.n. 2390

Ministero dell ‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio
Ufficio 7

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
e,p.c.
AI REVISORI DEI CONTI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
AL CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AL CAPO DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
LORO SEDI
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
– Dip.to Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. Via XX Settembre, 97 . 00187 Roma

OGGETTO: Conto Consuntivo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’anno finanziario 2011

Il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” adottato con D.I. 1° febbraio 2001, all’art.18 comma 5, stabilisce che il conto consuntivo “corredato della relazione dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile all’approvazione del Consiglio di Istituto”.

Ciò premesso, in considerazione delle richieste di differimento dei termini già formulate dalle stesse istituzioni scolastiche attualmente impegnate nelle attività di rinnovo decennale inventariale e tenuto anche conto del posticipo dei tempi per l’approvazione del programma annuale 2012 , si comunica che il termine per l’approvazione del conto consuntivo 2011 da parte del Consiglio di Istituto viene differito alla data del 31 maggio 2012.

Pertanto, con riferimento a quanto stabilito al comma 6 del citato articolo 18, la data del 15 maggio è fissata, per il corrente anno, al 15 giugno 2012.

La presente nota viene diramata anche via intranet e internet.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Nota 11 aprile 2012, Prot. n. 2209

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Viaggi di istruzione e visite guidate

Pervengono a questa Direzione Generale quesiti, da parte delle istituzioni scolastiche, relativi alle modalità di organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate.

Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

Nota 10 aprile 2012, Prot. AOOUFGAB n. 6308/PF

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio di Gabinetto

 

Ai Capi Dipartimento
Ai Direttori Generali
LORO SEDI
e, p.c.: All’Organismo Interno di Valutazione
Al Capo dell’Ufficio Legislativo
Ai Direttori Generali Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Atto di Indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2012. Diramazione.

Si comunica, per il seguito di rispettiva competenza di codesti Uffici, che il Ministro ha emanato un nuovo atto di indirizzo per l’anno 2012 che attualizza quello n. 10227/GM dell’8 novembre 2011, già inviato a codesti uffici con nota dello scrivente n. 10248/GM pure dell’8 novembre 2011.

Con detto documento, che contestualmente alla presente viene inviato in formato elettronico alle SS.LL. medesime, vengono fissate le priorità politiche e dettate le linee di indirizzo per la programmazione delle attività di questo Ministero per l’anno 2012.

La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione è pregata di voler cortesemente provvedere alla sua pubblicazione sui siti WEB e INTRANET di questo Ministero dando una visibilità all’importanza del documento in oggetto.

Il Capo di Gabinetto
Dott. Luigi Fiorentino

Interpello MLPS 10 aprile 2012, n. 11

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Direzione generale per l’Attività Ispettiva

Prot. 37/0006869

Al NURSIND
Sindacato delle Professioni Infermieristiche

Interpello 10 aprile 2012, n. 11

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilità art. 7, commi 6 e 7; L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico.

Nota 6 aprile 2012, Prot. n. 1893

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

 

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana di

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca di

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina di

BOLZANO

Alla Provincia di Trento Servizio Istruzione

TRENTO

Alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione Autonoma della Valle D’Aosta

AOSTA

Ai Referenti Regionali e Provinciali per l’Educazione Stradale

LORO SEDI

 

Oggetto: XIX CONCORSO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL POSTER “COPPA PRIMAVELA 2012”

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito della proficua collaborazione con la Federazione Italiana Vela volta alla diffusione tra i giovani di una cultura del mare, degli sport marini e del sentimento positivo derivante dalla condivisione di esperienze, in occasione della “Coppa Primavela 2012”, che si svolgerà a Cagliari nel periodo 6-8 settembre 2012, bandisce un concorso riservato agli alunni delle classi III – IV – V della Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado per la realizzazione grafica di elaborati aventi per oggetto una delle due Classi veliche (barca a vela Optimist – tavola a vela Techno 293) ammesse alla competizione di cui sopra.

La Coppa Primavela è da oltre vent’anni una grande festa della vela riservata ai giovani e giovanissimi, un evento che esprime al massimo la passione per questo sport e quello che rappresenta.

L’iniziativa è unica in Italia essendo un format di successo che i numeri confermano: oltre 600 concorrenti nati tra il 2000 ed il 2002 e almeno altrettanti tra genitori, allenatori, accompagnatori, giudici di regata, stazzatori, assistenti e organizzatori. Un giro complessivo di oltre 1000 persone per un unico evento velico.

La documentazione illustrativa sulla Coppa Primavela e gli elaborati vincitori delle edizioni precedenti sono consultabili su www.federvela.it/coppaprimavela

In considerazione dell’importanza di tale evento, il MIUR e la FIV, con l’obiettivo di avvicinare quanti più ragazzi a tale iniziativa ed esperienza formativa, invitano gli studenti interessati a far pervenire tramite la propria Scuola, gli elaborati realizzati su fogli da disegno del formato cm 35 x 50 (pena l’esclusione) alla Federazione Italiana Vela – Segreteria Generale – Corte Lambruschini – Piazza Borgo Pila 40 – 16129 Genova – entro il 19 Maggio 2012.

Gli elaborati in formati diversi non saranno presi in considerazione.

Gli elaborati non dovranno contenere scritte riportanti denominazioni e/o segni grafici riferibili a marchi di qualunque tipo.

Sul retro di ogni disegno dovrà essere riportato:

1. nome e cognome dell’alunno

2. indirizzo completo e telefono dell’alunno

3. denominazione e indirizzo della Scuola di appartenenza

4. classe di frequenza

5. indicazione dell’eventuale Circolo Velico Affiliato FIV che ha promosso e seguito l’iniziativa.

Un’apposita Commissione paritetica MIUR-F.I.V. composta di 4 membri, di cui 2 nominati dal Dirigente Ufficio IV Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione e 2 nominati dal Presidente F.I.V., sceglierà i 2 elaborati (1 per la Classe Optimist ed 1 per la Classe Techno 293) che, opportunamente impaginati, saranno adottati come Poster ufficiale della manifestazione “Coppa Primavela 2012” .

A ciascuno dei 2 vincitori, oltre alla menzione sul Poster del loro nome e cognome e della Scuola di appartenenza, verranno offerti dalla FIV i seguenti premi:

il viaggio e soggiorno a Cagliari nei giorni 6-8 Settembre 2012 per l’alunno e la sua famiglia (massimo 4 persone compreso l’alunno) e per un rappresentante della Scuola, presso l’albergo indicato dalla FIV, durante lo svolgimento della “Coppa Primavela 2012”. Si comunica che per il rimborso delle spese di viaggio è previsto un tetto massimo di spesa di 700,00 euro per la famiglia di ciascun alunno vincitore e un tetto di spesa massimo di 300 euro per il rappresentante della Scuola; i rimborsi avverranno a seguito di presentazione in originale alla FIV – Corte Lambruschini – Piazza Borgo Pila 40 – 16129 Genova – della documentazione fiscalmente conforme delle spese sostenute;

una coppa o targa premio.

Alla Scuola dell’alunno premiato sarà consegnata una Targa ricordo.

Considerando l’alto valore formativo delle tematiche in parola, rientranti a pieno titolo tra le competenze dell’Ufficio IV della Direzione Generale per lo Studente e all’interno di “Cittadinanza e Costituzione” si prega di voler dare massima diffusione alla presente.

 

IL DIRIGENTE

f.to dott.ssa Michela Corsi

 

Disegno di Legge (5.4.12)

Disegno di legge

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Capo I
Disposizioni generali

Capo II
Tipologie contrattuali

Capo III
Disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

Sezione I – Disposizioni in materia di licenziamenti individuali
Sezione II – Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi
Sezione III – Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti

Capo IV
Ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori
anziani

Sezione I – Ammortizzatori sociali
Sezione II – Tutele in costanza di rapporto di lavoro
Sezione III – Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all’occupazione

Capo V
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

Capo VI
Politiche attive e servizi per l’impiego

Capo VII
Apprendimento permanente

Capo VIII
Copertura finanziaria

Nota 5 aprile 2012, Prot. AOODGSC n. 1793

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

 

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Al Sovrintendente Scolastico

per la Regione Valle d’Aosta

AOSTA

 

Al Sovrintendente Scolastico

per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

 

All’ Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

 

All’ Intendente Scolastico

per la scuola delle località ladine

BOLZANO

 

Al Dipartimento per l’Istruzione

per la Provincia di

TRENTO

 

Ai Dirigenti scolastici

delle scuole di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

Oggetto: Prosecuzione delle attività didattiche relative alla mostra “Fare gli italiani”

 

A seguito del grande successo riscosso nel 2011, con oltre 120.000 studenti che hanno usufruito dei laboratori e delle attività didattiche proposte, la mostra “Fare gli italiani” – organizzata presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino dal Comitato Italia150 – prosegue fino al 4 novembre 2012 arricchita di una nuova sezione – LA FORZA DELL’UNITÀ – e da nuovi laboratori.

 

La mostra Fare gli italiani. 150 anni di storia nazionale, è un’ulteriore occasione per proseguire le celebrazioni dei centocinquanta anni dell’Unità d’Italia, grazie ad un allestimento multimediale che segue le tappe fondamentali della nostra Storia e racconta la storia di ognuno di noi e di come siamo diventanti italiani lungo i 150 di vita del nostro Paese.

 

Su uno spazio di più di 10.000 mq., attraverso l’unione di diversi strumenti e linguaggi e grazie al supporto delle nuove tecnologie, gli studenti potranno seguire il percorso della nostra unificazione come comunità nazionale. La nuova sezione della mostra – dal titolo La Forza dell’unità – indaga il cammino che ha portato l’Italia ad essere una realtà politica ed economica importante secondo quattro assi cronologici: l’economia, la partecipazione politica, la vita quotidiana e la cultura.

 

Si ritiene utile inoltre segnalare il progetto 150digit, nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e il Comitato Italia 150 per la scuola del Web 2.0 che si concretizza in una piattaforma digitale che contiene i materiali delle esposizioni del 150° e in particolare della mostra Fare gli italiani. In questo ambiente le scuole e gli studenti possono intervenire, contribuendo allo sviluppo dei temi trattati e attingendo materiali (tra cui foto e video) per i propri approfondimenti. Per la sua struttura, 150Digit (a cui si accede attraverso il sito www.150digit.it) valorizza le lavagne interattive, progetto al quale il Ministero ha dedicato negli ultimi anni moltissima attenzione.

 

Data l’importanza delle tematiche trattate si invitano le SS.LL., nel rispetto dell’autonomia didattica ed organizzativa, a prendere visione delle diverse possibilità di partecipazione offerte alle scuole sul sito www.officinegrandiriparazioni.it/scuole/ e www.150digit.it.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Giovanna BODA

 

Sentenza Consiglio di Stato 5 aprile 2012, n. 2032

N. 02032/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2012, proposto dai signori [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Rossi, con domicilio eletto presso [omissis];
contro il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 4286/2011, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. I ricorrenti in epigrafe, tutti docenti supplenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle Province di Enna e Catania, hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 3299 del 2010, con cui è stato respinto il ricorso, da essi proposto, avverso i decreti con cui il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha in più momenti atteso alla determinazione del contingente nazionale di immissione in ruolo del personale docente e alla successiva distribuzione dello stesso per province e regioni.
2. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4286 del 2011, ha accolto l’appello “nei limiti di cui in motivazione” e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio liquidate nel complesso in euro 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Con il ricorso in epigrafe si deduce la mancata esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4286 del 2011 da parte delle Amministrazioni soccombenti.
4. Nella camera di consiglio del 20 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
1. Nella sentenza di questo Consiglio di Stato, n. 4286 del 2011, rigettate le censure proposte dagli appellanti avverso i decreti ministeriali impugnati quanto al sottodimensionamento del numero delle assunzioni disposto a livello nazionale (25.000 per l’anno scolastico 2008 – 2009), si giudicano invece fondate le censure dedotte sulla “assenza di un’adeguata motivazione, e a monte di una congrua istruttoria a sostegno della disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province di Catania ed Enna e tra le province, meridionali e quelle del centro-nord”.
Al riguardo si afferma: a) che l’Amministrazione ha eseguito una prima ordinanza istruttoria del Collegio, indicando quale criterio adottato, per la ripartizione del personale tra le diverse regioni e province, quello “della proporzionalità al numero dei posti disponibili…dopo l’espletamento delle operazioni di mobilità del personale della scuola, tenendo conto dell’esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio scolastico 2007-2009”, non ha invece dato seguito ad una seconda ordinanza istruttoria volta in particolare a conoscere “le modalità aritmetiche o logiche con cui si è provveduto alla concreta applicazione” del detto criterio; b) cosicché, assegnato il dovuto rilievo probatorio al comportamento processuale serbato dall’Amministrazione, il Collegio è indotto “ad apprezzare favorevolmente le censure di difetto di istruttoria e motivazione dedotte dai ricorrenti riguardo alla disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province di Catania ed Enna e tra le province meridionali e quelle del centro-nord”, per cui “alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l’appello nei limiti illustrati con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento degli atti impugnati in primo grado, limitatamente alla ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le varie regioni e province italiane.”.
2. Con il ricorso in epigrafe si deduce che:
– a seguito della pronuncia caducatoria di un provvedimento amministrativo in sede giurisdizionale, affinché il ricorrente vittorioso ottenga il bene della vita che gli è stato sottratto dall’esercizio illegittimo del potere amministrativo, sorge l’obbligo per l’Amministrazione di ripristinare la situazione di fatto o di diritto preesistente al provvedimento impugnato, essendo volto a questo fine il giudizio di ottemperanza;
– nella specie, pur essendo stati annullati i decreti impugnati di immissione in ruolo, l’Amministrazione ha omesso di rinnovare la relativa attività amministrativa con cui avrebbe dovuto: individuare i posti vacanti in ciascuna provincia, per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010, rinnovare i decreti di immissione in ruolo per tali anni con la esplicitazione della metodologia adottata e disporre in via retroattiva le assunzioni a tempo indeterminato eventualmente mancanti nelle province di Catania ed Enna.
Si conclude quindi chiedendo sia ordinato alle Amministrazioni soccombenti di eseguire la detta sentenza, con la nomina contestuale di un commissario ad acta e la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, di una somma di denaro a carico delle Amministrazioni e a favore dei ricorrenti per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Si chiede anche che le spese legali al cui pagamento sia condannata l’Amministrazione, se soccombente ad esito del presente ricorso per ottemperanza, vengano distratte a favore del difensore dei ricorrenti “che dichiara di averle anticipate”.
3. Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
3.1. L’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire il giudicato (art. 112, comma 2, lett. a) del Codice del processo amministrativo) al fine della piena garanzia della effettività della tutela giurisdizionale, e vi deve provvedere secondo quanto nel giudicato sia statuito, poiché la sentenza di annullamento di provvedimenti amministrativi produce, con l’effetto caducatorio della eliminazione dell’atto impugnato, anche quello conformativo, vincolante “la successiva attività dell’Amministrazione di riesercizio del potere perché il giudice, quando accerta l’invalidità dell’atto e le ragioni che la provocano, stabilisce (in maniera più o meno piena a seconda del tipo di potere che viene esercitato e del vizio riscontrato) quale è il corretto modo di esercizio del potere e fissa quindi la regola alla quale l’amministrazione si deve attenere nella sua attività futura” (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4563), essendo perciò definita, tale regola, in relazione ai motivi esaminati e ritenuti fondati.
3.2. Nella specie: i provvedimenti annullati con la sentenza n. 4286 del 2011 sono attuativi della normativa di legge con cui è stata disposta la definizione di un piano triennale di assunzioni nella scuola (art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006); l’Amministrazione deve, di conseguenza, nuovamente provvedere con la riemanazione dei detti decreti poiché resterebbe altrimenti inattuata la disposizione legislativa per quanto attiene alla ripartizione del contingente nazionale fra le varie province italiane al fine delle immissioni in ruolo; nel riemanare i provvedimenti l’Amministrazione è vincolata a conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n. 4286 del 2011 in relazione al vizio di inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione riconosciuto proprio dei provvedimenti annullati.
3.3. Non vi è luogo invece per il dispiegamento dell’ulteriore effetto riconducibile al giudicato di annullamento, vale a dire quello rispristinatorio, che “trova ragione nell’esigenza di riequilibrare gli effetti prodotti dal provvedimento prima del suo annullamento” e “implica la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell’atto annullato e cioè l’adeguamento dell’assetto di interessi esistente prima della pronuncia giurisdizionale e venuto in vita sulla base dell’atto impugnato, alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa” (Sez. VI, n. 4563 del 2008, cit.).
Nel patrimonio giuridico dei ricorrenti preesistente alla emanazione dei provvedimenti annullati non sussiste infatti una situazione lesa da tale emanazione, come è proprio degli interessi oppositivi, essendo essi all’epoca titolari del solo interesse pretensivo al corretto esercizio del potere della programmazione e ripartizione delle assunzioni, essendo stata accertata la illegittimità di tale esercizio per i vizi riscontrati con la sentenza n. 4286 del 2011 ed avendo perciò essi in atto titolo a che il potere sia nuovamente esercitato con modalità esente dai detti vizi.
4. Da tutto ciò consegue che, nei termini esposti, il ricorso in epigrafe deve essere accolto.
4.1. Il Collegio ordina pertanto al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di provvedere, in ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4286 del 2011, a che siano emanati nuovamente, ora per allora, i decreti annullati con tale sentenza “limitatamente alla ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le varie regioni e province italiane”e, in questo ambito “tra le province di Catania ed Enna e tra le province, meridionali e quelle del centro-nord”, in riferimento all’anno o gli anni scolastici oggetto dei decreti stessi, esplicitando compiutamente nella motivazione dei provvedimenti il metodo adottato nella istruttoria per la determinazione delle assegnazioni di personale nelle regioni e nelle province in relazione al procedimento aritmetico o logico che sia stato applicato.
I detti provvedimenti dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se antecedente, della presente sentenza.
In caso di inadempimento il Collegio dispone sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Capo del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che provvederà per l’emanazione dei detti decreti entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
4.2. Il Collegio non rinviene, allo stato, i presupposti per l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, potendosi eventualmente esaminare la relativa domanda in caso di accertato ritardo nell’esecuzione del giudicato, ciò che, nella specie, è ipotizzabile soltanto alla scadenza del termine ultimo fissato nel precedente punto 4.1.
5. Le spese seguono, come di regola la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per ottemperanza in epigrafe, n. 488 del 2012, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4286 del 2011 con le modalità e nei termini precisati in motivazione.
Nomina il Capo del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, da corrispondere direttamente al’avvocato difensore dei ricorrenti in epigrafe, distrattario, che liquida nel complesso in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012, con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nota 5 aprile 2012, Prot. A00DGPER 2560

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
Ufficio VII

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c. All’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica
Via Michelangelo Buonarroti, 10
50122 – FIRENZE

Oggetto: Personale ATA – Procedure per l’attribuzione delle posizioni economiche – Seconda posizione economica – Attività preliminari connesse all’organizzazione della prova selettiva 2012.

Si fa riferimento alle note nn. 193 del 12 gennaio 2012 e 2206 del 26 marzo 2012.
Come è noto, le prove sono realizzate con la collaborazione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e sono organizzate, su base provinciale, dagli Uffici Scolastici Regionali. Esse dovranno essere somministrate prioritariamente presso i laboratori scolastici già individuati per lo svolgimento delle prove selettive erogate nel 2011, in occasione delle procedure relative all’attribuzione della seconda posizione economica, e nel 2010, durante la mobilità professionale ATA.
La prova selettiva, che si svolgerà esclusivamente in un’unica sessione, potrà essere erogata anche in più giorni a decorrere dal giorno 26 aprile e comunque entro e non oltre le ore 12 del giorno 4 maggio 2012. Si raccomanda di programmare le prove concentrandole nel minor numero di giorni possibile garantendo la formazione di edizioni di prova per categoria omogenea di richiedenti. Detta indicazione vale come avviso di convocazione del personale interessato.
Per l’effettuazione delle prove selettive in ogni laboratorio deve essere prevista la presenza di un apposito Comitato di Sorveglianza composto, di norma, dal Dirigente Scolastico della scuola ospitante o da un suo delegato, da un operatore esperto del laboratorio (docente o ATA) e da un rappresentante dell’U.S.R. L’operatore esperto potrà essere individuato anche tra gli assistenti tecnici addetti al laboratorio sede di esame, purché non rientri tra i richiedenti il beneficio economico. Data l’importanza della prova in questione, il personale della scuola  interessato alle attività di sorveglianza è da considerare in servizio a tutti gli effetti. Qualora il tempo dello svolgimento delle attività di sorveglianza dovesse eccedere il consueto orario di servizio, le maggiori ore prestate dal personale potranno essere da ciascuno recuperate o retribuite secondo quanto stabilito dal CCNL vigente e le modalità definite in sede di Contrattazione di Istituto.
Per consentire l’organizzazione delle prove selettive, come di consueto, l’ANSAS ex Indire (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica), metterà a disposizione delle articolazioni provinciali degli Uffici Scolastici Regionali un’apposita procedura al fine di costituire le sessioni di prova a cui associare i nominativi di ciascun aspirante.
Di seguito vengono ricordate le indicazioni utili all’individuazioni dei laboratori scolastici da utilizzare come sedi di svolgimento della prova selettiva.
Ogni sede di erogazione di prova deve essere univocamente individuata tenendo conto che la sede di esame può essere diversa da quella sede principale dell’Istituzione scolastica e che per ogni sede scolastica potrebbero insistere più sedi di esame. Pertanto per ogni laboratorio dovranno essere indicate le seguenti informazioni:
· Codice Meccanografico e Denominazione della scuola ove è presente il laboratorio
· Identificativo descrittivo del laboratorio (es: lab. informatica, lab. multimediale …… )
· Nome del Dirigente Scolastico
· Nominativo dell’operatore esperto del laboratorio che assisterà allo svolgimento delle operazioni in qualità di componente del Comitato di Sorveglianza
· Indirizzo della scuola completo di telefono – fax – e-mail
· Numero di postazioni del laboratorio utili allo svolgimento delle prove selettive
· Riferimenti completi della scuola sede principale se diversa da quella ove è ubicato il laboratorio
I laboratori selezionati, inoltre, dovranno:
· rispondere ai requisiti delle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro
· rispondere ai requisiti di accessibilità da parte di tutti i candidati
· garantire l’adeguata separazione delle postazioni adibite alle prove
I PC, in particolare, dovranno essere stabilmente distanziati fra i monitor di almeno un metro, oppure separati a mezzo di opportuni pannelli divisori. La prescritta distanza tra le postazioni deve essere intesa come lo spazio libero che intercorre fra il fianco di un monitor ed il fianco del monitor più vicino posto sulla medesima fila. Nel caso di impiego di divisori questi devono essere posti in modo tale da garantire un confortevole svolgimento degli esami. Lo spazio libero a disposizione del candidato fra una parete divisoria e l’altra non può essere inferiore a 80 cm.
L’altezza dei divisori dal piano del tavolo deve essere minimo uguale a quella del monitor.
Il laboratorio e la disposizione delle postazioni devono consentire le operazioni di sorveglianza, cioè non devono presentare ostacoli alla completa visibilità di tutti i PC dedicati agli esami, dalla postazione occupata dagli addetti alla sorveglianza.
I laboratori, che dovranno consentire un veloce ed affidabile collegamento alla rete Internet delle varie postazioni, dovranno essere muniti di PC dotati di:
· Sistema operativo Windows (98 o succ.)
· Browser in cui sia prevista la disattivazione del Blocco Popup (sono sicuramente supportati Internet Explorer ver. 7 o superiore e Mozilla Firefox ver. 2 o superiore)
· Reader PDF (è sicuramente supportato Acrobat Reader ver. 6.0 o superiore)
· Monitor con risoluzione minima 1024×768
· Inoltre su ogni PC dovranno essere disabilitati tutti gli eventuali blocchi pop-up
Durante lo svolgimento della prova, alle postazioni dei corsisti dovrà essere garantito il collegamento al solo sito ubicato all’indirizzo che verrà successivamente comunicato.
Deve inoltre essere garantito che durante la prova di esame tutti i PC coinvolti mantengano costante l’indirizzo pubblico IP. In caso di configurazioni particolari quali bilanciatori di carico, proxy, ecc, queste dovranno essere segnalate all’ANSAS al fine di concordare gli interventi eventualmente necessari. Con l’occasione si anticipa che sarà comunque reso disponibile il software per l’erogazione della prova in modalità “stand-alone” a cui si potrà ricorrere qualora, per qualsiasi motivo, si rendesse impossibile l’utilizzo della procedura centralizzata via web.
Il laboratorio dovrà inoltre consentire la stampa di ogni prova di esame effettuata.
Nel sottolineare la tempistica programmata entro la quale devono essere portate a compimento le varie fasi operative, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’estrema delicatezza delle procedure in questione. Seguiranno successive note per la definizione degli ulteriori aspetti della procedura.
Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le Istituzioni Scolastiche e agli Ambiti Territoriali di competenza ove saranno attivate le presenti procedure. La stessa nota viene diffusa mediante apposita pubblicazione nelle news dei siti Intranet ed Internet di questo Ministero.

Il Direttore Generale
F.to Luciano Chiappetta

Sentenza TAR Lazio 5 aprile 2012, n. 5551

N. 05551/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01568/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2012, proposto da:
XXXXX e XXXXX in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore XXXXX rappresentati e difesi dall’Avv. Gianluca Loreti presso il cui studio in Roma, Via Innocenzo XI, n. 8 sono elettivamente domiciliati;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., la Scuola Primaria Statale “Brembio” in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano;

per la revocazione della sentenza in forma semplificata del TAR Lazio, sezione III bis in data 19 gennaio 2012, n. 638/2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Scuola Primaria Statale “Brembio” di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato all’Amministrazione dell’istruzione in data 14 febbraio 2012 e depositato il successivo 2 marzo 2012, i ricorrenti espongono di avere presentato ricorso per l’annullamento dell’atto n. 36 del 28 ottobre 2011 con il quale il dirigente dell’Istituto in epigrafe indicato ha certificato che per l’a.s. 2011/2012 al loro figlio erano assegnate 5 ore di sostegno. Riprendono che, nel ricorso, veniva rappresentato che per la patologia da cui è affetto il bambino tale limitata erogazione del sostegno era gravemente lesiva e contrastante con la Costituzione e con i diritti riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., della Carta Sociale Europea e della Convenzione O.N.U, del 2007.
Nel ricorso originario essi concludevano per l’annullamento dell’atto impugnato e la condanna dei resistenti a concedere al piccolo l’apporto completo di 25 ore settimanali, chiedendo la condanna al risarcimento del
danno quantificato in Euro 8.000,00 e la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato.
Rappresentano ancora che a seguito di tale istanza in data 25 novembre 2011 veniva adottato il decreto presidenziale cautelare di accoglimento e con contestuale fissazione della Camera di Consiglio per il 6 dicembre 2011. In essa i ricorrenti insistevano per la richiesta di annullamento dell’atto limitativo delle ore di sostegno per il figliolo e rinunciavano alla domanda di risarcimento del danno.
E tale dichiarazione risulta dal verbale di udienza.
In data 19 gennaio 2012 veniva depositata la sentenza in forma semplificata n. 638/2012 con la quale il ricorso veniva dichiarato improcedibile, sostenendosi che parte ricorrente non avesse più interesse al ricorso come risultante dal verbale di udienza.
Col ricorso in esame, dunque, i ricorrenti chiedono la revocazione della sentenza affetta palesemente da errore materiale in quanto non corrispondente con la dichiarazione risultante dal verbale di udienza.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 5 aprile 2012.

DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Come esposto in narrativa con esso i ricorrenti chiedono la revocazione della sentenza breve n. 638/2012 depositata il 19 gennaio 2012 con la quale la sezione ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il proposto gravame n. reg. 9724/2011, avverso di essa opponendo l’errore materiale.
2. La richiesta revocazione va accolta.
Infatti da apposita annotazione recata dal verbale della Camera di Consiglio in data 6 dicembre 2011, alla quale è stato portato il citato ricorso n. 9724/2011, risulta che: “A seguito di istanza preliminare avanzata dall’Avv. Loreti che rinuncia alla domanda risarcitoria e dell’Avvocato dello Stato (segue il nome dell’Avv. Dello Stato), che dichiarano di volersi riportare agli scritti, la causa viene trattenuta in decisione. Il Collegio si riserva la sentenza in forma semplificata.”.
La parte motiva della sentenza semplificata e il relativo “PQM” recano invece rispettivamente, la prima: “Rilevato che è stato dichiarato a verbale che parte ricorrente non ha più interesse al ricorso, per cui il ricorso va dichiarato improcedibile;”; ed il secondo: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III bis) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.”
E’ evidente il contrasto tra gli esiti della Camera di Consiglio per come verbalizzati e dalla cui apposita annotazione risulta che la difesa di parte ricorrente rinuncia alla domanda risarcitoria e soltanto ad essa e la sentenza breve adottata in esito all’udienza camerale, con la conseguenza che l’improcedibilità riguardava unicamente la domanda risarcitoria alla quale le parti avevano dichiarato di rinunciare, mentre doveva essere trattata la domanda principale di annullamento dell’atto recante la riduzione delle ore di sostegno imposta al bimbo dei ricorrenti.
Al riguardo va dunque data applicazione all’art. 106 del c.p.a stante il quale “Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del c.p.c.”.
E’ bene precisare che nel caso in esame non ricorrono le ragioni indicate al successivo comma 3 della medesima norma, il quale recita: “Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello”.
Nel caso in esame a ben vedere più che di motivi veri e propri, a non essere stata trattata è una intera domanda, quella di annullamento dell’atto di mancata assegnazione delle ore di sostegno, sicché la sua trattazione in appello avverrebbe per la prima volta e poiché il giudizio di secondo grado ha mantenuto, anche dopo la riforma del processo amministrativo, la sua configurazione di revisio prioris istantiae, la ridetta domanda dovrebbe essere analizzata per la prima volta in grado di appello andando perciò a collidere col principio secondo il quale in tale secondo grado di giudizio non possono essere proposte domande nuove (art. 104 del c.p.a.).
La richiesta revocazione della sentenza in epigrafe va, pertanto, accolta proprio perché i motivi dedotti con la domanda principale ed essa stessa, non essendo stati trattati in primo grado, non possono essere revisionati nel grado di appello, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 106, primo comma e 104 c.p.a.
3. Tale osservazione introduce un’altra problematica e cioè se il richiesto annullamento dell’atto principalmente impugnato col ricorso n. 9724/2011 possa essere trattato nella stessa sede della revocazione oppure se il detto gravame debba essere rimesso a ruolo per la residua domanda sulla quale il giudice non si è pronunciato, nulla al riguardo disponendo l’art. 106 c.p.a. il cui unico rinvio alle norme del codice di procedura civile è recato per gli articoli 395 e 396, che disciplinano le ipotesi di revocazione.
Nel caso in esame, tuttavia, è consentito far riferimento all’art. 402 c.p.c. in virtù del rinvio dinamico contenuto nel codice del processo amministrativo all’art. 39 stante il quale: “Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili o espressione di principi generali.”.
La norma testè citata per prima consente che con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa, che, nel caso in esame va pure esso accolto.
4. Nel ricorso n. reg. 9724/2011, parte ricorrente ha dedotto con un’unica articolata doglianza la violazione di legge, l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ingiustizia manifesta, la violazione dei principi costituzionali e della carta dei diritti fondamentali dell’U.E., della carta sociale europea e della convenzione O.N.U. del 2007 e ratificata con legge n. 7 del 3 marzo 2009.
I ricorrenti osservano che l’art. 38, comma 3° Cost, disponendo che “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale” dà concretezza ai principi generalissimi che esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla pari dignità sociale esprime l’art. 3 Cost.; inoltre il diritto all’inserimento sociale dei disabili è garantito dall’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dall’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. Anche gli articoli 15 e 17 della Carta sociale, ratificata con legge n. 30 del 1999 riconoscono il diritto delle persone portatrici di handicap all’educazione ed all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita di comunità ed il diritto dei bambini a crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità.
Rappresentano che con la legge n. 104/1992 è stato riconosciuto il diritto soggettivo del disabile all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università e che la violazione di un diritto incomprimibile costituisce una reale e concreta situazione di rischio, danno e di illegittimità delle richiamate norme.
Le 5 ore di sostegno attribuite al loro figliolo sono quindi da considerarsi gravemente inadeguate a fronte delle 40 ore settimanali frequentate. Rilevano che la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato  costituzionalmente illegittimo l’art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che fissavano rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti – alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi.
5. Le doglianze vanno accolte.
Come oramai rilevato in numerose pronunce dal Tribunale (TAR Lazio, sezione III bis, 17 febbraio 2012, n. 1669, 15 marzo 2012, n. 2573 soltanto per citare alcune delle più recenti) le prospettazioni dei ricorrenti vanno condivise, con particolare riferimento a quelle che pongono in rilievo come, avendo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 “eliminato dall’ordinamento le disposizioni limitative contenute nei commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007, torna, per così dire, in auge il disposto dell’art. 40 della L. n. 449 del 1997 stante il quale “In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi,”.(cfr. TAR Lazio, sezione III bis, n. 1669/2012 cit.).
A tale conclusione non può peraltro non pervenirsi se si tiene conto che la Corte Costituzionale, con la menzionata decisione, ha rilevato che: “la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità…(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua…”.
Ancorché il figliolo dei ricorrenti non rientri nella situazione di handicap qualificato come grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104 del 1992 quanto piuttosto in quella di cui all’art. 3, comma 1 della medesima legge, tuttavia la eliminazione dal mondo giuridico dei due commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007 impone all’amministrazione di valutare in relazione alla situazione di gravità dell’handicap da cui sia affetto il fanciullo la possibilità di completare il suo percorso formativo con il sostegno di un insegnante ad hoc, nella considerazione che egli è iscritto alla seconda elementare e quindi si trova all’inizio del percorso di apprendimento scolastico.
5. Per le superiori considerazioni, ai sensi degli articoli 402 c.p.c. e 39 c.p.a. il ricorso n. 9724/2011 va accolto e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti in epigrafe indicati dai quali risulta a favore dei figli dei ricorrenti un numero di ore di sostegno minore rispetto a quelle possibili in deroga per l’a.s. 2011/2012.
In relazione alla domanda risarcitoria gli interessati hanno dichiarato di rinunciare ad essa, sicchè tale parte del ricorso può essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
6. La novità delle questioni trattate consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe indicato così dispone:
– accoglie il ricorso n. 1568/2012 e per l’effetto dispone la revocazione della sentenza TAR Lazio, sezione III bis in data 19 gennaio 2012, n. 638/2012;
– accoglie il ricorso n. 9724/2011 e per l’effetto annulla l’atto n. 36 del 28 ottobre 2011 della Scuola Primaria Statale “Brembio” in Roma e per il resto lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza Tribunale Lagonegro 4 aprile 2012, n. 309

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO
Sentenza n. 309/2012 del 04.04.2012

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c., e depositato il 24.3.2007, parte ricorrente, insegnante presso (…) riferiva che in data 3.11.2009″ previa domanda, fruiva, ai sensi dell’art. 15, co. 2, del CCNL, di un giorno di permesso retribuito; che alla richiesta del Dirigente di produrre idonea documentazione giustificativa, rispondeva dichiarando di aver fruito del permesso per presiedere ed assistere ai lavori di riparazione della linea telefonica ADSL presso la propria abitazione; che ad ulteriore richiesta di integrazione il ricorrente comunicava il numero di telefono della linea oggetto di riparazione, nonché indicando le imprese di riferimento i cui tecnici avevano effettuato i lavori; alla ulteriore richiesta di comunicazione dei dati identificativi dei tecnici che avevano effettuato le riparazioni, il ricorrente opponeva la sufficienza della documentazione sino ad allora esibita; che in data 16.12.2009 il Dirigente, con decreto, dichiarava l’assenza dal lavoro del ricorrente ingiustificata, disponeva la trattenuta di una giornata lavorativa e l’addebito “…del costo pari alle ore di servizio, n. 4 per Euro 26,29 (quota oraria) da rimborsare alla scuola, tramite versamento con c.p.p. allegato alla presente per ore retribuite come eccedenti per la sostituzione effettuata dai docenti nella giornata del 3.11.2009”; che il ricorrente effettuava il versamento.
Sosteneva che la fruizione del permesso, in quanto esercizio di una situazione attiva a contenuto potestativo, non dipende da un atto discrezionale del datore di lavoro; è un diritto soggettivo perfetto e l’onere documentale dell’istante è limitato alla mera rappresentazione del fatto.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, di annullare il decreto del Dirigente del 16.12.2009, qualificandolo come provvedimento disciplinare, di essere reintegrato nei propri diritti retributivi, e di condannare parte convenuta alla restituzione della somma di Euro 105,16, illegittimamente pretesa, ed a risarcimento del danno morale subito, spese rifuse.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la legittimità del proprio operato.
All’udienza del 4.4.2012, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori alla discussione e decideva la causa come da sentenza pubblicamente letta all’esito della camera di consiglio.
E’ pacifico che parte ricorrente si sia assentata nel giorno 3.11.2009, avendo richiesto un giorno di permesso retribuito per motivi personali, e non sono contestate le circostanze relative alle successive richieste di integrazione da parte del Dirigente scolastico.
Sul tema si è di recente pronunciato il Tribunale di Monza, sent. N. 288/2011, alle cui motivazioni si rinvia essendo pienamente condivisibili; tale pronuncia ha seguito una nota dell’ARAN che si è attestata sulle stesse posizioni.
L’art. 15, co. 2, del CCNL 2006-2009 prevede che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’ar1. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma”. Per il personale è prevista la possibilità di richiedere tre giorni di permesso retribuito per motivi personali oppure familiari. Questo istituto contrattuale, con l’accordo sottoscritto il 29.11.2001, è diventato un diritto (nel
precedente contratto si diceva invece: “sono attribuiti”). Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari. Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse. Il CCNL scuola 2006-2009 distingue il diritto del dipendente alle ferie (di cui all’art. 13) dal diritto al permesso retribuito. L’art. 15 attribuisce al dipendente a tempo indeterminato il diritto ad un permesso retribuito in alcuni casi specifici e per numero di giorni limitati. Il 2° comma, in particolare dispone, come visto, che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma”.
Quest’ultima norma, nel circoscrivere il diritto alla fruizione delle ferie nel periodo di sospensione dell’attività didattica, prevede quale deroga: “durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, co. 2”.
Le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione nel senso che al personale docente spettano, per motivi familiari o personali documentati tre giorni di permesso retribuito e possono per gli stessi motivi, usufruire anche di sei giorni di ferie durante il periodo di attività didattica. Il richiamo, poi, dell’art. 15, co. 2, contenuto nell’ad. 13, co. 9, va interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documentati, l’autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione in periodo di attività didattica, ma è soggetto al trattamento di cui al successivo art. 15, co. 2, come peraltro chiaramente enunciato in tale ultima norma.
Va sottolineato, inoltre, che, mentre l’art. 13, co. 9, subordina l’autorizzazione alle ferie in periodo di attività didattica “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”, uguale restrizione non è contenuta nell’ad. 15, co. 2, che richiede per la fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari (e per la fruizione di ferie per le stesse ragioni), la presentazione della domanda corredata dalla documentazione (anche autocertificazione) attestante la sussistenza di detti motivi.
Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né tanto meno, è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.
Tanto è condiviso anche dall’ARAN che, con suo parere, ha ritenuto che “il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, è subordinato ad una richiesta (…a domanda…) del dipendente documentata ‘anche mediante autocertificazione”. Il parere continua sostenendo che “la previsione contrattuale generica ed ampia di ‘motivi personali o familiari’ e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione “[…] esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione […] è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.
Ciò premesso, nel caso di specie risulta che parte ricorrente ha tempestivamente proposto domanda per assentarsi ed ha documentato idoneamente, autocertificandoli, i motivi personali e familiari per cui intendeva assentarsi. Quindi il Dirigente Scolastico ha illegittimamente dichiarato che l’assenza fosse ingiustificata. Conseguentemente risultano illegittimi la trattenuta di una giornata lavorativa e l’addebito del costo pari alle ore di servizio.
La domanda di parte ricorrente, pertanto, va accolta.
Va respinta, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno morale in quanto carente sotto il profilo delle allegazioni prima ancora che della prova. Le spese, previsa (così nel testo n.d.r.) compensazione per un quarto alla luce dell’accoglimento solo parziale della domanda e della natura controversa della questione sottoposta all’ attenzione del giudicante, si liquidano come da dispositivo con riferimento al d.m. 8.4.2004 n. 121″ considerando che, in attesa dell’emanazione del d.m. previsto dall’art. 9 dl 1 del 2012, le pur abrogate tariffe professionali mantengono comunque valenza di criterio di orientamento per la liquidazione equitativa.
P Q.M
Il dott. Arturo Avolio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara l’ illegittimità della trattenuta di un giorno di retribuzione operata sullo stipendio di parte ricorrente con riferimento all’assenza del giorno 3.11.2009;
b) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente l’importo corrispondente a detta trattenuta;
c) Dichiara l’illegittimità dell’addebito del costo pari alle ore di servizio con riferimento all’assenza del giorno 3. 11.2009;
d) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente l’importo corrispondente a detto addebito;
e) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
Condanna le parti resistenti, previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €. 498,66, oltre I.V.A. e cpa, con distrazione.

Nota 4 aprile 2012, Prot. MIURAOODGSSSI n. 1624/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

e

Direzione generale per il personale scolastico

 

Ai docenti a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

Oggetto: Professionalità docenti a tempo indeterminato – Aggiornamento anagrafe

 

Nel corso dell’anno scolastico 2010/2011, è stata realizzata un’importante attività di aggiornamento dell’anagrafe della professionalità docente, grazie al particolare impegno delle istituzioni scolastiche che hanno verificato ed integrato, nell’area “Fascicolo personale” del SIDI, le informazioni concernenti ciascun docente a tempo indeterminato in servizio presso la propria istituzione. In questo modo è stato possibile dare nuovo impulso a questa particolare area del SIDI, necessaria all’Amministrazione per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Data la natura evolutiva e dinamica della professionalità dei docenti, soggetta a continui arricchimenti, si è ritenuto opportuno consentire ai docenti stessi di inserire direttamente, con cadenza annuale, gli aggiornamenti che riguardano la loro formazione, dichiarando gli ulteriori titoli culturali e professionali via via conseguiti.

Pertanto, a partire dal 5 aprile e fino al 30 aprile, è possibile per i docenti a tempo indeterminato aggiornare la propria scheda professionale.

La scheda, che già contiene le informazioni inserite dalle scuole in occasione della precedente rilevazione, può essere integrata ed eventualmente rettificata nelle parti inesatte o incomplete.

In particolare, il singolo docente può inserire i propri dati attraverso il sistema della “Presentazione On Line delle Istanze” (POLIS), raggiungibile dal link http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml, all’interno del quale viene resa disponibile l’apposita sezione: “Scheda Professionalità Docente”.

 

Per l’utilizzo della funzionalità web, sono previste due fasi:

1) registrazione a sistema “Istanze On Line”;

2) compilazione della “Scheda professionalità docente”.

 

Per quanto riguarda la fase della registrazione si precisa che è necessario utilizzare la casella di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@istruzione.it).

Tenuto conto che il sistema POLIS viene già utilizzato in forma diffusa dai docenti per la presentazione di istanze di vario genere (mobilità, commissioni degli esami di Stato, concorsi) è da presumere che esista già il possesso delle credenziali per l’accesso al sistema. In caso contrario è indispensabile provvedere tempestivamente alla registrazione accedendo, dalla pagina Istruzione, alla funzione “Istanze on line” (procedura guidata). Per quanto riguarda, invece, la fase di compilazione della “Scheda professionalità docente”, vengono messe a disposizione dei docenti una guida smart, che descrive sinteticamente i contenuti della rilevazione ed i passaggi da seguire, ed un manuale di dettaglio sulla procedura, entrambi scaricabili nell’area dedicata.

Il Servizio statistico si fa carico di pubblicare tempestivamente, per doverosa informazione, le risposte alle domande più frequenti (FAQ), formulate eventualmente dai docenti interessati.

Per le richieste di chiarimento, inerenti i dati da comunicare è possibile utilizzare la casella di posta elettronica istituzionale:

 

professionalita.docente@istruzione.it

oppure è possibile rivolgersi alla propria istituzione scolastica che provvederà a contattare i numeri telefonici dei referenti per l’Anagrafe Professionalità Docente del Servizio Statistico.

 

 

 

Il Direttore Generale

Luciano Chiappetta

 

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

 

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Legge 4 aprile 2012, n. 35
(SO n.69 alla GU 6 aprile 2012, n. 82)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1

1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 4 aprile 2012

 

NAPOLITANO

 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Profumo, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4940):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e semplificazione (Patroni Griffi), Ministro per lo sviluppo economico (Passera), delle infrastrutture e trasporti (Passera), Ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca (Profumo). Assegnato alle Commissioni I (Affari Costituzionali) e X (Attivita’ Produttive), in sede referente, il 9 febbraio 2012 con pareri delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni I e X riunite, in sede referente, il 16, 21, 24, 29 febbraio; 1, 6 e 7 marzo 2012. Esaminato in Aula il 7 e 8 marzo 2012 ed approvato il 13 marzo 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3194):
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), in sede referente, il con pareri delle Commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e per le Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 14 marzo 2012. Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 14, 20, 22, 26 e 27 marzo 2012. Esaminato in Aula il 20 e 28 marzo 2012 ed approvato, con modificazioni, il 29 marzo 2012.

Camera dei deputati (atto n. 4940-B):
Assegnato alle Commissioni I (Affari Costituzionali) e X (Attivita’ Produttive), in sede referente, il 29 marzo 2012 con pareri delle Commissioni II, V, VI, VII, IX, XII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni I e X riunite, in sede referente, il 29 marzo 2012. Esaminato in Aula il 2 e 3 aprile 2012 e approvato il 4 aprile 2012.

Avvertenza:

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e’ stato pubblicato nel S.O. n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 33 del 9 febbraio 2012.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e’ pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 50.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5

        All’articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «dal codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;
al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previsto»;
al capoverso 9-quinquies, le parole: «è espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all’articolo 2» sono soppresse.

        All’articolo 3:

al comma 1:
al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell’anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell’Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;
al capoverso 2-ter:
alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell’amministrazione digitale, di cui al»;

alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell’individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell’elaborazione delle conseguenti proposte. Per l’attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l’attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell’Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l’attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell’anno precedente, con particolare riguardo all’attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo».

        All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «dell’articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell’autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;

alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».

        All’articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente del Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dall’articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l’ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

        All’articolo 6:

al comma 1:
all’alinea, dopo le parole: «alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
alla lettera d), dopo le parole: «all’articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All’articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Fino all’adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d’ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia“».

Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis.(Disposizioni per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica). – 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di un’istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.

Art. 6-ter.(Modifica all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche). – 1. All’articolo 5, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell’utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento“.

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

            All’articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

        All’articolo 8:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi allegati» e dopo le parole: «all’articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 3, capoverso:
al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell’Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita».

        All’articolo 9:

al comma 1, le parole: «e la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui»;
nella rubrica, la parola: «termici» è soppressa.

        All’articolo 10:

al comma 1, al capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione».

        All’articolo 11:

il comma 2 è soppresso;
al comma 4, le parole: «dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;
al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 6:

    al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell’Unione europea»;

    al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Sono incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all’esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l’accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l’accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All’articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Euro 3“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Euro 5“»;

al comma 7, dopo le parole: «all’articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell’articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 30 del codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;
al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

        Nel capo II del titolo I, dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali). – 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all’articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un’autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni».

        All’articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;
al comma 2:
all’alinea, le parole: «, presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l’attività di impresa» sono inserite le seguenti: «,  compresa quella agricola,»;

alla lettera b), dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) definizione delle modalità operative per l’integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, dopo le parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali».

        Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). – 1. Al fine di semplificare l’attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all’utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 13:

al comma 1:
alla lettera b), le parole: «La licenza ha validità annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;
alla lettera c), le parole: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

        All’articolo 14:

al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
al comma 4:
all’alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale,»;

alla lettera d), la parola: «amichevole» è soppressa;
alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001),» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, le parole: «in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

        All’articolo 16:

al comma 1, primo periodo, le parole: «unitariamente all’INPS le informazioni sui beneficiari e» sono sostituite dalle seguenti: «all’INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;
al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell’assistenza nonchè sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.»;
al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’INPS rende note le informazioni così raccolte all’interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all’assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all’anno precedente»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo»;
al comma 5, lettera c), le parole: «dell’ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All’articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: “relative“ sono inserite le seguenti: “alle cancellazioni dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,“».

        All’articolo 17:

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all’articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All’articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: “ , fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero“ sono soppresse.

4-ter. All’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: “, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti“ sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1º gennaio 2013.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per gli immigrati».

        All’articolo 18:

al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» è inserita la seguente: «del»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l’obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale“»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La comunicazione dell’assunzione deve essere effettuata al centro per l’impiego entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro“»;

al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) al comma 1, le parole: “al competente servizio provinciale“ sono sostituite dalle seguenti: “al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa“;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di unità produttive ubicate in più province, l’ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d’ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell’impresa procedente“;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: “al servizio provinciale competente“ sono sostituite dalle seguenti: “al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa“».

        All’articolo 19:

al comma 1, le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente».

        All’articolo 20:

al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall’articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell’amministrazione digitale, di cui al»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;
alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;
alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

        All’articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
        All’articolo 23:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale», le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e della tutela del territorio» e dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

        All’articolo 24:

al comma 1:
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza“»;
alla lettera e), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all’articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nell’ambito dell’articolazione temporale potrà essere valutata l’adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore“»;
alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: “per le piattaforme off-shore, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;“ sono soppresse, e» sono soppresse;
alla lettera h), l’alinea è sostituito dal seguente: «all’articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente:» e il capoverso «5-bis» è numerato come capoverso «5».

        All’articolo 25:

al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l’aggiornamento».

        All’articolo 26:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «come pascoli, prati o pascoli arborati» sono inserite le seguenti: «o come tartufaie coltivate».

        All’articolo 28:

al comma 1, capoverso, primo periodo, la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

        All’articolo 30:

al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l’ammissibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l’ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

        All’articolo 31:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

        Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. – (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI). – 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell’Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l’attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La scuola ha come soggetto attivatore l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’anno accademico 2013-2014. L’INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l’obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell’intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell’innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell’Abruzzo di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All’articolo 32:

al comma 2:
alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.“» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.». Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 33:

al comma 1:
al primo periodo, le parole: «in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;

al secondo periodo, le parole: «Lo svolgimento dell’attività di ricerca inerente il grant» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell’attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al terzo periodo, le parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell’Unione europea o internazionale»;

al comma 2, le parole: «in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aspettativa per l’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca».

        All’articolo 35:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il terzo comma dell’articolo 2397 del codice civile è abrogato»;
al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».

        All’articolo 37:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata“».

        All’articolo 38:

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione».

        All’articolo 39:

al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

        All’articolo 41:

al comma 1, le parole: «dall’articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell’articolo 71».

        All’articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: «All’articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

        All’articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: «e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

        All’articolo 44:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e le parole: «al fine di rideterminare e ampliare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di precisare»;
il comma 2 è soppresso.

        All’articolo 45:

al comma 1:
all’alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».

        All’articolo 46:

al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

        All’articolo 47:

al comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell’attuare l’agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall’agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle “comunità intelligenti“ (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un’amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l’accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
h) consentire l’utilizzo dell’infrastruttura di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative.

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l’offerta disaggregata dei prezzi relativi all’accesso all’ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all’ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell’affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall’Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete».

        Nella sezione I del capo I del titolo II, dopo l’articolo 47 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 47-bis. – (Semplificazione in materia di sanità digitale). – 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-ter. – (Digitalizzazione e riorganizzazione). – 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di seguito denominate ‘funzioni ICT’, nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d’Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all’interno della gestione associata, i comuni individuano un’unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“.

Art. 47-quater. – (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). – 1. Il comma 3 dell’articolo 57-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

“3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili“.

Art. 47-quinquies. – (Organizzazione e finalità dei servizi in rete). – 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 63 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l’elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.

Art. 47-sexies. – (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). – 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;“».

        All’articolo 48:

al comma 1:
al capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati»;
al capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l’assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».

        All’articolo 49:

al comma 1:
alla lettera a), numero 2), le parole: «dell’istruzione, dell’università e della ricerca» sono soppresse;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all’articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata»;
alla lettera c), numero 2), dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «o»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all’articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: “, anche“ è soppressa»;
alla lettera l), numero 1), le parole: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse previste dall’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all’anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge».

        L’articolo 50 è sostituito dal seguente:

–«Art. 50. – (Attuazione dell’autonomia). – 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
            a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

            b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
            c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
            d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
            e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 52:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali».

        All’articolo 53:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate»;
al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall’articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

        All’articolo 54:

al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».

        All’articolo 55:

al comma 1, le parole: «personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

        All’articolo 56:

al comma 1:
all’alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri»;
alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dall’articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni», il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri».

        All’articolo 57:

            al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;
            al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;
al comma 7, le parole: «per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza pubblica», le parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;
al comma 8, le parole: «già in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;
al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l’esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;
al comma 15, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        Dopo l’articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell’elettricità e del gas naturale). – 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l’estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

2. L’individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93».

        All’articolo 60:

al comma 2:
alla lettera a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell’Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri»;
alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l’integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I comuni, anche attraverso l’utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».

        All’articolo 62:

al comma 1, la tabella A di cui all’allegato è sostituita dalla seguente:

[…]

Dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».