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Decreto-Legge 23 gennaio 2014, n. 3

Decreto-Legge 23 gennaio 2014, n. 3

Disposizioni  temporanee  e  urgenti  in  materia  di  proroga  degli
automatismi stipendiali del personale della scuola. (14G00007)

(GU n.18 del 23-1-2014)

 Vigente al: 23-1-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  emanare,  nelle
more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente
interventi  in  materia  contrattuale  del  personale  della  scuola,
disposizioni  finalizzate  a   consentire   la   corresponsione   del
trattamento  economico  gia'  definito  nell'anno  2013  in   ragione
dell'acquisita  nuova  classe  stipendiale,  anche  per  evitare   il
recupero delle somme corrisposte nel predetto periodo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione; 

                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Posizioni  stipendiali  e   trattamenti   economici   del   personale
                             scolastico 

  1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale,
attivata ai sensi dell'articolo 8, comma  14,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilita'  dell'anno
2012  ai  fini  della  maturazione  dell'anzianita'  stipendiale,   e
comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre  2013,  n.  122,  non  sono  adottati  i
provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del
personale scolastico interessato dalla  predetta  sessione  negoziale
che ne  abbia  acquisita  una  superiore  nell'anno  2013  in  virtu'
dell'anzianita' economica attribuita nel  medesimo  anno.  Non  sono,
inoltre, adottati i provvedimenti  di  recupero  dei  pagamenti  gia'
effettuati  a   partire   dal   1°   gennaio   2013   in   esecuzione
dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. 
  2. In relazione alla mancata adozione per il  periodo  indicato  al
comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla  conclusione  della
sessione negoziale di cui al medesimo  comma  1,  e'  accantonata  la
somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme  iscritte  nel  conto
dei  residui  sul  Fondo  di  cui  all'articolo  64,  comma  9,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui  58,1  milioni  relativi  a
somme gia' corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva  la  facolta'  di
disporre delle predette somme con la sessione negoziale. 
  3. In caso di mancata conclusione entro il  30  giugno  2014  della
sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma  2  e'
conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta
acquisita all'erario. 
  4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco
della  maturazione  delle  posizioni  stipendiali  e   dei   relativi
incrementi  economici  di  cui  all'articolo   9,   comma   23,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato  dall'articolo  1,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2013, n. 122, per  il  personale  della  scuola  non  trova
applicazione per  l'anno  2014,  nell'ambito  degli  stanziamenti  di
bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in  relazione  alle
disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9,  comma  1,  del
predetto  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come   prorogato
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 2 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2014 

                             NAPOLITANO 

                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 

                            Carrozza,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 

                            Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e
                            delle finanze 

                            D'Alia,   Ministro   per   la    pubblica
                            amministrazione e la semplificazione 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151

Disposizioni di carattere  finanziario  indifferibili  finalizzate  a
garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure
in tema di infrastrutture, trasporti ed  opere  pubbliche  nonche'  a
consentire interventi in favore di popolazioni colpite  da  calamita'
naturali. (13G00198)

(GU n.304 del 30-12-2013)

 Vigente al: 31-12-2013
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato  che  l'eterogeneita'  delle  disposizioni   introdotte
nell'iter di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013,  n.  126,
non ha consentito, alla luce della giurisprudenza costituzionale,  di
portare a definizione il procedimento legislativo; 
  Ritenuto   che   sussistono   nuove   ed   aggravate   ragioni   di
indifferibilita', rispetto alla originaria  deliberazione  di  alcune
disposizioni; 
  Ritenuto  di  dover  adottare  misure  finanziarie  necessarie   ed
urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire  la
funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in  tema  di
infrastrutture, trasporti ed opere  pubbliche  nonche'  a  consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

          Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 

  1. L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' rinviata al 1° luglio 2014. 
  2. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 139, lettera d),  n.  3),  capoverso  2.  e'  soppresso
l'ultimo periodo; 
  b)  al  comma   434,   primo   periodo,   sopprimere   le   parole:
"dell'andamento della spesa primaria corrente e"; 
  c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: "ferma restando
la copertura" sono inserite  le  seguenti:  "a  carico  del  bilancio
regionale"; 
  d) al comma 573, le  parole:  "trenta  giorni  dalla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico,"  sono
sostituite dalle seguenti: "novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge" e le parole: "in pendenza del termine di trenta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in pendenza del  termine  di
novanta giorni"; 
  e) al comma 680, dopo le parole: "Alla stessa data del  24  gennaio
2014,", sono inserite le  seguenti:  "fermo  restando  l'accertamento
delle relative somme nel 2013,".
                               Art. 2 

            Disposizioni in materia di immobili pubblici 

  1. All' articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.  137,
le parole "31 dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "30
giugno 2014" e  le  parole  "trenta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti "180 giorni". 
  2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
sopprimere le seguenti  parole:  "comma  1  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al". 
  3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  sono  soppresse  le  parole:  «,  il   cui
espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni». 
  4. All'articolo 3, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo del  comma  18,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  b) al primo periodo del  comma  19,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122». 
  5. Nei  casi  delle  operazioni  immobiliari  di  cui  al  predetto
articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive  modifiche
ed integrazioni, nonche' all'articolo 11-quinquies del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  puo'
essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non  si
applica la disposizione di cui al comma 3-bis del  medesimo  articolo
6. 
  6. Al fine di  agevolare  le  operazioni  di  valorizzazione  degli
immobili dello Stato effettuate ai sensi  dell'articolo  11-quinquies
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche  attraverso
il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione  connessi  a  tali
operazioni, e' autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio
di 20 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016.  Al
relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 3 

           Misure in materia di infrastrutture e trasporti 

  1. All'articolo  16  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di  rientro
dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i  provvedimenti  piu'
idonei in tema di  rimodulazione  dei  servizi,  di  applicazione  di
misure di efficientamento coerenti  con  costi  standard  individuati
sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che  consentano
il confronto con le migliori  pratiche  gestionali  e  di  fissazione
delle tariffe che tengano  conto  della  tariffa  media  applicata  a
livello nazionale per passeggero/Km, e di  fissazione  delle  tariffe
aziendali, nonche'  di  definizione  della  dotazione  di  personale,
compatibili  con  il  perseguimento  dell'obiettivo   dell'equilibrio
economico.»; 
    b) il comma 6-quater e' sostituito dal seguente: 
      «6-quater. Per la celere realizzazione delle attivita'  di  cui
ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce  una  struttura  di
supporto, definendone i compiti e le modalita' operative, con oneri a
carico delle risorse individuate dal  comma  9  e  dall'articolo  11,
commi  da  13  a  16,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»; 
    c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al  comma
5, ed al fine di garantire la continuita' aziendale,  il  Commissario
puo' richiedere, con propri decreti,  anticipazioni  dell'erogazione,
anche integrale, delle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui al comma 9, nonche' di quelle previste  dall'articolo
1,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,   n.   174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213  e
successive  modificazioni,  finalizzate   alle   spese   strettamente
necessarie a garantire i livelli  essenziali  delle  prestazioni  del
servizio  di  trasporto  pubblico  locale  e  alla  prosecuzione  del
pagamento del debito pregresso». 
  2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
la parola: «2013» e' sostituita dalla seguente: «2014». 
  3. All'articolo 1  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: 
      «9-bis. Al fine  di  agevolare  la  rimozione  degli  squilibri
finanziari, nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con  una  dotazione
di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione  Campania
anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di  rientro  di
cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
134.»; 
    b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31
marzo  2013  sono  individuati  i  criteri  per   la   determinazione
dell'importo  massimo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma   9-bis
attribuibile  a  ciascuna  regione,  nonche'  le  modalita'  per   la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo  massimo
di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene
erogata   l'anticipazione.   I   criteri   per   la    determinazione
dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti  nei
limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante  e  della
disponibilita' annua del  Fondo.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono definite le modalita' per la concessione e per la  restituzione
dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di  10
anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui  viene  erogata
l'anticipazione stessa»; 
    c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla regione Campania»; 
    d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni  interessate»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»; 
    e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al  comma  9-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  14,  comma  22,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». 
  4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti,
sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  lavori,  in  relazione  a
interventi  conclusi  o  in  corso  di  realizzazione,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' trasferire in via di anticipazione
alla stessa Societa' le risorse finanziarie  disponibili  per  l'anno
2013 sul pertinente capitolo di bilancio. 
  5. Al fine di consentire la  prosecuzione  degli  interventi  sulla
rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi  programmi  di
investimento, fino alla conclusione della procedura  di  approvazione
del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare
entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo  Stato
e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, sulla base  di  quanto  stabilito  dal
contratto di programma 2007-2011. 
  6. Nelle  more  della  stipula  del  nuovo  contratto  di  servizio
pubblico per i servizi di trasporto  ferroviario  per  le  regioni  a
statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la societa' Trenitalia S.p.A., il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A.  le  somme
previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario
per  ferrovia  eserciti  nella   regione   Sicilia   e   ai   servizi
interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria. 
  7. Nelle more della piena attuazione dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo  1,  comma  160,
della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,   cosi'   come   previsto
dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre
2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel  triennio  2011-2013
attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A.  dell'importo  di
23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i  servizi  dell'anno  2014  e
seguenti la regione Valle d'Aosta puo' stipulare apposita convenzione
con Trenitalia S.p.A. per  l'individuazione  del  perimetro  e  delle
modalita' di erogazione dei servizi ferroviari nella  regione,  sulla
base delle esigenze di mobilita' della popolazione locale. Gli  oneri
sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni  2014  e  successivi
sono esclusi dal patto di stabilita' interno nel limite di 23 milioni
di euro annui. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  7,  pari  a  23
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede  con  riduzione  per  il
medesimo anno: 
    a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  9. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5,
comma  4,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  le
disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli
articoli 107, comma 2, e 109, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
annullate dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre  2013,  n.  280
nonche'  le  conseguenti  modifiche  all'Allegato  A   del   predetto
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  207
del 2010. Nelle more dell'adozione delle  disposizioni  regolamentari
sostitutive, continuano a trovare  applicazione,  in  ogni  caso  non
oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti
                               Art. 4 

               Disposizioni concernenti Roma Capitale 

  1. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il  medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un  importo
complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella  massa  passiva  di
cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  le  eventuali
ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od  oneri  del
comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla  cui  individuazione
si   procede   con   determinazioni   dirigenziali,    assunte    con
l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa  del
Segretario  comunale.  Roma  Capitale  puo'  riacquisire  l'esclusiva
titolarita' di  crediti,  inseriti  nella  massa  attiva  di  cui  al
documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma  13-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  verso  le  societa'  dalla
medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente  gli
stessi con partite a debito inserite nella massa passiva  di  cui  al
citato documento. Roma Capitale e' altresi' autorizzata ad  avvalersi
di appositi piani pluriennali per il rientro  dai  crediti  verso  le
proprie partecipate cosi' riacquisiti. Il  Commissario  straordinario
e' altresi' autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del
loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma  per  l'anno  2009
per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e trasferite alla  gestione  commissariale  nelle  more
dell'utilizzo del contributo di cui  all'ultimo  periodo  del  citato
comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto,  quinto,
sesto e settimo  periodo  possono  essere  utilizzati  per  garantire
l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per  gli
anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di  stabilita'  interno  per  i  medesimi
anni». 
  2. Al fine di contribuire al superamento della crisi  in  atto  nel
ciclo di gestione  integrata  dei  rifiuti  nel  territorio  di  Roma
capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi  previsti  dal
Protocollo d'intesa del 4  agosto  2012,  «Patto  per  Roma»,  previa
validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del programma  di  lavoro  triennale  «Raccolta
differenziata», ivi previsto, opportunamente  rimodulato  sulla  base
delle risorse rese disponibili, sono  finalizzate  nel  limite  di  6
milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il  2014  e  7,5
milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente  utilizzo  delle
risorse iscritte in bilancio,  per  i  medesimi  esercizi,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112. 
  3. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il  2013,
6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e successive modificazioni.
                               Art. 5 

                Disposizioni in materia di Expo 2015 

  1. Per l'anno 2013 e' attribuito al comune di Milano un  contributo
di 25 milioni di euro a titolo di  concorso  al  finanziamento  delle
spese per la realizzazione di Expo 2015.  Il  contributo  di  cui  al
primo periodo non  e'  considerato  tra  le  entrate  finali  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2013.  Al  relativo
onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede: 
    a)   quanto   9,4   milioni   di    euro    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma  97,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e  quanto  600.000  di  euro  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2,  comma
100, della medesima legge; 
    b)  quanto  ad  euro  15   milioni   mediante   riduzione   dello
stanziamento iscritto in bilancio per le finalita' di cui al comma  4
dell'articolo  15  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
                               Art. 6 

           Disposizioni finanziarie in materia di Province 

  1. Limitatamente all'anno 2013  sono  confermate  le  modalita'  di
riparto del fondo sperimentale di riequilibrio  delle  province  gia'
adottate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  4  maggio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno  2012.  Alla
ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno  2013  a  ciascuna
provincia si provvede con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni
previste dal comma 7 dell'articolo  16  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  sono  effettuate  secondo   gli   importi   indicati
nell'allegato 1 al presente decreto.  Per  il  2013  i  trasferimenti
erariali  non  oggetto  di  fiscalizzazione  da   corrispondere   dal
Ministero  dell'interno  direttamente  in   favore   delle   province
appartenenti alla regione Sicilia, ancorche' in via di  soppressione,
e alla regione Sardegna sono determinati in  base  alle  disposizioni
recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.
                               Art. 7 

                   Misure per la Regione Sardegna 

  1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai  sensi  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre  2013,  n.  283,  come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  20
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre  2013,
n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio  e  il  17  febbraio  2014,
senza applicazione di sanzioni e interessi. 
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui al comma  1,  i  soggetti  ricompresi
nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano
subito danni possono chiedere ai soggetti  autorizzati  all'esercizio
del  credito  operanti  nei  territori  di  cui  al   comma   1,   un
finanziamento assistito dalla  garanzia  dello  Stato,  della  durata
massima di due anni. A tale fine, i  predetti  soggetti  finanziatori
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti  con
apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti SpA  e
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato,  fino  ad  un  massimo  di  90  milioni  di  euro,  ai   sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni.  Nel  caso  di  titolari  di  reddito   d'impresa   il
finanziamento puo' essere richiesto limitatamente ai danni subiti  in
relazione  all'attivita'  d'impresa.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio  2014,
sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita'  delle  stesse.  Le
garanzie  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  sono   elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
  3. I soggetti di cui al comma  2,  per  accedere  al  finanziamento
presentano ai soggetti finanziatori di cui al  medesimo  comma  2  la
documentazione prevista dal comma 5. 
  4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione. 
  5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i  contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui  al  medesimo
comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  volta  a
attestare i danni subiti ed  il  nesso  di  causalita'  con  l'evento
alluvionale di novembre 2013, nonche' copia del  modello  di  cui  al
comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia  delle  entrate,  nel
quale sono indicati i versamenti sospesi di  cui  al  comma  2  e  la
ricevuta  che  ne  attesta  la  corretta  trasmissione.  Ai  soggetti
finanziatori deve essere altresi'  trasmessa  copia  dei  modelli  di
pagamento relativi ai versamenti effettuati. 
  6. Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa  di  cui
al comma 10, mediante un credito di  imposta  di  importo  pari,  per
ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi  e
alle spese dovuti. Il credito di imposta  e'  utilizzabile  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione di limiti di importo, ovvero puo' essere ceduto  secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio  2014  secondo
il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. 
  7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle  entrate  da
adottare entro il 15 gennaio 2014, e' approvato il  modello  indicato
al comma 5,  idoneo  altresi'  ad  esporre  distintamente  i  diversi
importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i  tempi
e  le   modalita'   della   relativa   presentazione.   Con   analogo
provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di
trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 3. 
  8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle  compensazioni
effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione  del  credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
  9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1,  le  dotazioni
finanziarie della Missione di spesa «Politiche  economico-finanziarie
e di bilancio» - Programma  «Regolazioni  contabili,  restituzioni  e
rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni  di  euro  per  l'anno
2013. Le predette dotazioni sono incrementate  di  pari  importo  per
l'anno 2014. 
  10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2  milioni  di  euro
per l'anno 2014 si provvede a valere  sulle  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
Ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile  20
novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata  del
bilancio dello Stato nel  medesimo  anno.  Alla  compensazione  degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto
derivanti dall'attuazione del presente comma,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189  e  successive
modificazioni. 
  11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono  concessi  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A  tal
fine, il Commissario delegato di cui  all'articolo  1  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione  Civile  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 122  del  20  novembre  2013,  verifica
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi alluvionali del  novembre  2013,  tenendo  anche  conto  degli
eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la  tenuta  e
l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a  ciascun
soggetto che eserciti attivita' economica per  la  compensazione  dei
danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
                               Art. 8 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 

                                  Saccomanni, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
                                         Allegato 1 (Art. 6, comma 1) 

          (Importo riduzioni alle province per l'anno 2013, 
     ai sensi articolo 16, comma 7 decreto legge n. 95 del 2012) 

---------------------------------------------------------------------
    Provincia                |         Anno 2013
-----------------------------|---------------------------------------
AGRIGENTO                    |         6.257.843
-----------------------------|---------------------------------------
ALESSANDRIA                  |        10.999.751
-----------------------------|---------------------------------------
ANCONA                       |        10.526.537
-----------------------------|---------------------------------------
AREZZO                       |         8.660.927
-----------------------------|---------------------------------------
ASCOLI PICENO                |         4.888.967
-----------------------------|---------------------------------------
ASTI                         |         5.326.273
-----------------------------|---------------------------------------
AVELLINO                     |         7.897.147
-----------------------------|---------------------------------------
BARI                         |        29.879.513
-----------------------------|---------------------------------------
BARLETTA-ANDRIA-TRANI        |         7.184.495
-----------------------------|---------------------------------------
BELLUNO                      |         5.118.168
-----------------------------|---------------------------------------
BENEVENTO                    |         6.910.365
-----------------------------|---------------------------------------
BERGAMO                      |        15.062.938
-----------------------------|---------------------------------------
BIELLA                       |         4.725.745
-----------------------------|---------------------------------------
BOLOGNA                      |        19.854.861
-----------------------------|---------------------------------------
BRESCIA                      |        21.055.285
-----------------------------|---------------------------------------
BRINDISI                     |         9.884.579
-----------------------------|---------------------------------------
CAGLIARI                     |        16.483.867
-----------------------------|---------------------------------------
CALTANISSETTA                |         5.372.161
-----------------------------|---------------------------------------
CAMPOBASSO                   |         8.123.062
-----------------------------|---------------------------------------
CARBONIA-IGLESIAS            |         3.829.794
-----------------------------|---------------------------------------
CASERTA                      |        17.537.826
-----------------------------|---------------------------------------
CATANIA                      |        26.388.165
-----------------------------|---------------------------------------
CATANZARO                    |        13.891.264
-----------------------------|---------------------------------------
CHIETI                       |         7.693.933
-----------------------------|---------------------------------------
COMO                         |        11.084.745
-----------------------------|---------------------------------------
COSENZA                      |        14.783.718
-----------------------------|---------------------------------------
CREMONA                      |         7.079.055
-----------------------------|---------------------------------------
CROTONE                      |         5.553.664
-----------------------------|---------------------------------------
CUNEO                        |        14.074.446
-----------------------------|---------------------------------------
ENNA                         |         3.285.417
-----------------------------|---------------------------------------
FERMO                        |         2.936.001
-----------------------------|---------------------------------------
FERRARA                      |         5.904.760
-----------------------------|---------------------------------------
FIRENZE                      |        23.822.267
-----------------------------|---------------------------------------
FOGGIA                       |        12.214.388
-----------------------------|---------------------------------------
FORLI'-CESENA                |         7.399.047
-----------------------------|---------------------------------------
FROSINONE                    |        16.859.046
-----------------------------|---------------------------------------
GENOVA                       |        20.092.057
-----------------------------|---------------------------------------
GROSSETO                     |         6.214.955
-----------------------------|---------------------------------------
IMPERIA                      |         4.864.179
-----------------------------|---------------------------------------
ISERNIA                      |         3.661.396
-----------------------------|---------------------------------------
LA SPEZIA                    |         5.076.230
-----------------------------|---------------------------------------
L'AQUILA                     |         9.812.589
-----------------------------|---------------------------------------
LATINA                       |        13.237.186
-----------------------------|---------------------------------------
LECCE                        |        15.355.596
-----------------------------|---------------------------------------
LECCO                        |         7.895.787
-----------------------------|---------------------------------------
LIVORNO                      |         7.514.003
-----------------------------|---------------------------------------
LODI                         |         5.319.327
-----------------------------|---------------------------------------
LUCCA                        |        10.691.985
-----------------------------|---------------------------------------
MACERATA                     |         7.105.100
-----------------------------|---------------------------------------
MANTOVA                      |         9.168.914
-----------------------------|---------------------------------------
MASSA                        |         4.879.473
-----------------------------|---------------------------------------
MATERA                       |         4.120.868
-----------------------------|---------------------------------------
MEDIO CAMPIDANO              |         3.583.937
-----------------------------|---------------------------------------
MESSINA                      |        10.343.543
-----------------------------|---------------------------------------
MILANO                       |        53.407.982
-----------------------------|---------------------------------------
MODENA                       |        10.978.577
-----------------------------|---------------------------------------
MONZA E DELLA BRIANZA        |         8.727.200
-----------------------------|---------------------------------------
NAPOLI                       |        43.375.323
-----------------------------|---------------------------------------
NOVARA                       |         8.478.756
-----------------------------|---------------------------------------
NUORO                        |         5.198.250
-----------------------------|---------------------------------------
OGLIASTRA                    |         2.413.838
-----------------------------|---------------------------------------
OLBIA-TEMPIO                 |         5.163.704
-----------------------------|---------------------------------------
ORISTANO                     |         5.310.538
-----------------------------|---------------------------------------
PADOVA                       |        14.150.109
-----------------------------|---------------------------------------
PALERMO                      |        25.649.559
-----------------------------|---------------------------------------
PARMA                        |         8.912.070
-----------------------------|---------------------------------------
PAVIA                        |        13.339.290
-----------------------------|---------------------------------------
PERUGIA                      |        12.833.216
-----------------------------|---------------------------------------
PESARO E URBINO              |        10.697.368
-----------------------------|---------------------------------------
PESCARA                      |         5.897.950
-----------------------------|---------------------------------------
PIACENZA                     |         8.406.884
-----------------------------|---------------------------------------
PISA                         |        12.579.231
-----------------------------|---------------------------------------
PISTOIA                      |         4.703.399
-----------------------------|---------------------------------------
POTENZA                      |        15.889.605
-----------------------------|---------------------------------------
PRATO                        |         6.329.219
-----------------------------|---------------------------------------
RAGUSA                       |         6.022.279
-----------------------------|---------------------------------------
RAVENNA                      |         6.231.355
-----------------------------|---------------------------------------
REGGIO CALABRIA              |        12.718.918
-----------------------------|---------------------------------------
REGGIO EMILIA                |         9.846.509
-----------------------------|---------------------------------------
RIETI                        |         6.520.175
-----------------------------|---------------------------------------
RIMINI                       |         6.678.312
-----------------------------|---------------------------------------
ROMA                         |        78.683.727
-----------------------------|---------------------------------------
ROVIGO                       |         4.000.506
-----------------------------|---------------------------------------
SALERNO                      |        28.052.515
-----------------------------|---------------------------------------
SASSARI                      |         8.953.350
-----------------------------|---------------------------------------
SAVONA                       |         6.800.364
-----------------------------|---------------------------------------
SIENA                        |        10.475.543
-----------------------------|---------------------------------------
SIRACUSA                     |        10.367.036
-----------------------------|---------------------------------------
SONDRIO                      |         4.334.377
-----------------------------|---------------------------------------
TARANTO                      |        12.002.399
-----------------------------|---------------------------------------
TERAMO                       |         5.595.270
-----------------------------|---------------------------------------
TERNI                        |         4.710.177
-----------------------------|---------------------------------------
TORINO                       |        39.069.867
-----------------------------|---------------------------------------
TRAPANI                      |         7.990.048
-----------------------------|---------------------------------------
TREVISO                      |        15.121.941
-----------------------------|---------------------------------------
VARESE                       |        15.307.174
-----------------------------|---------------------------------------
VENEZIA                      |        15.810.929
-----------------------------|---------------------------------------
VERBANO-CUSIO-OSSOLA         |         6.737.778
-----------------------------|---------------------------------------
VERCELLI                     |         6.051.654
-----------------------------|---------------------------------------
VERONA                       |        13.493.075
-----------------------------|---------------------------------------
VIBO VALENTIA                |         5.097.607
-----------------------------|---------------------------------------
VICENZA                      |        14.886.095
-----------------------------|---------------------------------------
VITERBO                      |         8.511.807
---------------------------------------------------------------------

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)

(GU n.304 del 30-12-2013)

 Vigente al: 31-12-2013
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Proroga  di  termini  in  materia  di  assunzioni,  organizzazione  e
  funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 
  1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20  giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, il termine "2013" e' sostituito dal seguente "2014". 
  2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: " 31 dicembre  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. Nelle more della definizione delle procedure  di  mobilita',  le
assegnazioni temporanee del  personale  non  dirigenziale  presso  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  fatta
eccezione per il personale appartenente al comparto  scuola,  possono
essere prorogate di un anno, in deroga al  limite  temporale  di  cui
all'articolo 30, comma 2-sexies, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,   e   successive   modificazioni,   ai   fini   della
predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del  personale
comandato. 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "  31  dicembre  2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "  2.  Il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di
cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e successive modificazioni,  e  all'articolo  66,  commi  9-bis,  13,
13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2014  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2014." 
  5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 
  6. Il termine del 31  dicembre  2013,  di  cui  all'ultimo  periodo
dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
si intende rispettato se entro la medesima  data  sono  trasmessi  al
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione  gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  I
decreti sono comunque adottati entro  il  28  febbraio  2014,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli  assetti  organizzativi
definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati
effetti di riduzione  di  spesa,  possono  derogare  alla  disciplina
legislativa vigente concernente le  strutture  di  primo  livello  di
ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni  generali  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per  i
Ministeri che  abbiano  provveduto  alla  suddetta  trasmissione,  il
termine  per  la  prosecuzione  degli  incarichi   scaduti   di   cui
all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e' fissato al 28 febbraio 2014. 
  7. All'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri",
sono inserite le seguenti: ", con i quali possono  essere  modificati
anche  i  regolamenti  di  organizzazione  degli  uffici  di  diretta
collaborazione dei rispettivi ministri,". 
  8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e  le
parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014". 
  9. Per la ridefinizione del  sistema  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato  al
30 giugno 2014. 
  10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "Sino al 31  dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014". 
  11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2016»; 
    b) all'articolo 52, comma 5, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2016». 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  13. E' prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo  6
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate  iscritte  al  CONI,  nel
limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo  onere  per  l'anno
2014 provvede il CONI mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato del corrispondente importo. 
  14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali  di
cui all'articolo 8, comma 24,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' prorogato al  31  dicembre  2014.  Nelle  more
possono essere prorogati solo gli incarichi gia' attribuiti ai  sensi
del secondo  periodo  del  medesimo  comma  24  dell'articolo  8  del
decreto-legge n. 16 del 2012.
                               Art. 2 

       Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali 

  1. Fino al  31  luglio  2014,  continuano  a  produrre  effetti  le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3998 del 20 gennaio  2012,  e  successive  modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012,  e  le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  14  giugno  2012,  relative   alle
operazioni di rimozione del relitto della nave  Costa  Concordia  dal
territorio   dell'isola   del   Giglio,   nonche'   i   provvedimenti
presupposti,  conseguenti  e  connessi  alle  medesime.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse gia' previste per la copertura finanziaria  delle  richiamate
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  2. All'articolo  49  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) al comma 3 le parole: "2012  e  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2012, 2013 e 2014". 
  3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata
"Particolari e straordinarie  esigenze,  anche  di  ordine  pubblico,
della citta' di  Palermo",  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
prorogato di sei mesi  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  40,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31  dicembre
2013, e' prorogato per un ulteriore  periodo  di  quattro  mesi,  non
rinnovabile. 
  4.  Al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole  "31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) all'articolo 19-bis, comma 1, le  parole  "31  dicembre  2013"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". 
  5. Per la conclusione  delle  attivita'  di  rendicontazione  delle
contabilita' speciali n. 5430 e n. 5281 gia' intestate  al  soppresso
ufficio del Commissario Delegato per la  Ricostruzione  -  Presidente
della Regione Abruzzo,  in  considerazione  dell'elevato  numero  dei
soggetti coinvolti, nonche' di mandati di  pagamento  effettuati,  il
termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e' prorogato al 31 marzo 2014. 
  6. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito
nel centro storico del Comune de L'Aquila colpito  dal  sisma  del  6
aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino  al  31  marzo
2014 e nei limiti  delle  risorse  complessivamente  individuate  nel
comma 7, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle
Forze  armate  per  la  prosecuzione  dei  servizi  di  vigilanza   e
protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n.  3754.  Il  Ministero  della
difesa e' altresi' autorizzato a impiegare  il  predetto  contingente
con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31  dicembre  2014,  nei
limiti delle risorse complessivamente individuate  nel  comma  7,  ai
fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de  L'Aquila.
A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  7-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento  economico
previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma  4,
del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo  23,  comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6,  si  provvede
nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e  comunque  nei  limiti
delle risorse effettivamente  disponibili  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7
e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai  sensi
dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  e
ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, la restituzione del debito  per  quota  capitale  al  1º
gennaio 2014, comprensivo della rata non  corrisposta  alla  scadenza
del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
e' prorogata di un anno rispetto alla durata massima  originariamente
prevista, assicurando la  compatibilita'  con  la  normativa  europea
sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto  conto  anche
degli indennizzi assicurativi, nonche' previa modifica dei  contratti
di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di  ammortamento,
con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da  parte  di
Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione  bancaria  italiana.  Ai
maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione  strettamente
necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e
dalla  connessa  rimodulazione  dei   piani   di   ammortamento   dei
finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede  nel  rispetto
dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213.  Restano  ferme,
senza ulteriori formalita', le garanzie  dello  Stato.  La  rata  per
capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013  e'  corrisposta
unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi
del presente comma.
                               Art. 3 

     Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno 

  1. E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  agosto  2011,  n.
130, al  secondo  periodo,  le  parole:  "  31  dicembre  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 2014". 
  4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2014".
                               Art. 4 

     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 

  1. All'articolo 15 del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
il comma 3-quinquies e' sostituito  dal  seguente:  "3-quinquies.  Al
fine di garantire e tutelare la sicurezza  e  la  salvaguardia  della
vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2014, del regolamento recante la  disciplina  dei  corsi  di
formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da  adottare  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione
e  concessione  brevetti  per  lo   svolgimento   dell'attivita'   di
salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.". 
  2. All'articolo 21-bis, comma  1,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole  :  "31
dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. L'entrata in vigore  dell'articolo  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  limitatamente  all'articolo  10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3,  comma
1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h),  i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014. 
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2014". 
  5. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo  357,  comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
  7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo,
per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del  decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un
periodo non superiore a sei mesi,  previa  verifica  da  parte  degli
organi  di  controllo  della  idoneita'  al  funzionamento  e   della
sicurezza degli impianti. 
  8. E' prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,  n.  158,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.  Agli  oneri
del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per  l'anno  2015,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 5 

Proroga di termini in materia  di  politiche  agricole  alimentari  e
                              forestali 

  1. All'articolo  4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  3  novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2008, n. 205, le parole  "1°  gennaio  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2015". 
  2. All'articolo 111, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive  modificazioni,  le  parole  "28  febbraio
2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e  le  parole:
"1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".
                               Art. 6 

 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
le parole: "1° gennaio 2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
giugno 2014". 
  2. All'articolo 7, comma 3,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2012, n. 18, le parole:  "1°  gennaio  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:  "Per  le
Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria  di  cui  al  comma
8-quater  sono  stati   sospesi   da   provvedimenti   dell'autorita'
giudiziaria, il termine del 28  febbraio  2014  e'  prorogato  al  30
giugno 2014.". 
  4.  Il  termine  di  conservazione   ai   fini   della   perenzione
amministrativa  delle  somme  iscritte  nel  conto  dei  residui  del
capitolo 7236 "Fondo ordinario per  gli  enti  e  le  istituzioni  di
ricerca" dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  relative  al  progetto  bandiera
denominato "Super B Factory" inserito nel Programma  nazionale  della
ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e' prorogato di  un
anno in relazione a ciascun esercizio di  provenienza  delle  stesse.
Dette somme sono mantenute in  bilancio  e  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014  e  per  euro
18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei  medesimi
anni, al Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  Universita'
statali dello stato di previsione dello stesso Ministero. 
  5. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma  4  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  per  euro
22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750  per  l'anno  2015  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 7 

               Proroga di termini in materia di salute 

  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2015".
                               Art. 8 

     Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali 

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le  seguenti  modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite  dalle
seguenti:  "entro  nove  mesi";  b)  al  comma  2-ter,   le   parole:
"novantesimo  giorno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "duecento
settantesimo giorno". 
  2.  L'intervento  di  cui  al  comma  16   dell'articolo   19   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il  quale  prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali
assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di  euro  quale
contribuito agli oneri  di  funzionamento  e  ai  costi  generali  di
struttura e' prorogato nella medesima  misura  per  l'anno  2014.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
                               Art. 9 

        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 

  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, e successive modificazioni,  le  parole:  "Fino  al  31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al  31  dicembre
2014". 
  2. All'articolo 3, comma 2-bis,  lettera  a),  terzo  periodo,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro  il  31  dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014". 
  3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, le parole: "31 dicembre 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2014". 
  4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono  sostituite
dalle seguenti "30 giugno 2014". 
  5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "1°gennaio  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "1° luglio 2014". 
  6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
giugno 2014". 
  7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo  4,
comma 3,  lettera  b),  e  all'articolo  18,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91,  sono  prorogati  al  31  dicembre
2014. 
  8. All'articolo 25, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a partire dal 2015». 
  9. Le risorse di cui all'articolo  74,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme  gia'  impegnate  sul
capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'esercizio  finanziario  2013,  possono  essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di  avvio  dei
Fondi   di   previdenza   complementare    dei    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche. 
  10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015». 
  11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le  parole:  «nel  corrente  esercizio  finanziario   e   in   quello
successivo»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «negli   esercizi
finanziari 2012, 2013 e 2014». 
  12. Nelle more del  completamento  della  riforma  della  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre  2009,
n. 196, la facolta' di cui all'articolo 30, comma  11,  della  citata
legge n. 196 del 2009 puo' essere esercitata anche per  gli  esercizi
finanziari 2013 e 2014. 
  13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle  strutture
organizzative disposta a  seguito  dell'attuazione  dell'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  al  fine  di
assicurare la continuita'  nella  gestione  le  amministrazioni  sono
autorizzate a gestire le  risorse  assegnate  secondo  la  precedente
struttura del bilancio dello Stato. 
  14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attivita' di
revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
fermo  restando  al  momento  della  presentazione  dell'istanza   il
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a),
b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  20
giugno 2012, n.  145,  l'ammissione  all'esame  per  l'iscrizione  al
Registro dei revisori ed  i  relativi  esoneri  restano  disciplinati
dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
88, e dalle relative disposizioni attuative. 
  15. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  del  programma  Carta
acquisti di cui all'articolo  81,  comma  32,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e l'avvio della  sperimentazione  del  programma
Carta acquisti di cui all'articolo 60 del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, nelle more  dell'espletamento  della  procedura  di  gara  per
l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle
carte  acquisti  e  dei  relativi  rapporti  amministrativi  di   cui
all'articolo 81, comma 35,  punto  b)  del  citato  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133,  il  contratto  per  la  gestione  del  predetto
servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, e'  prorogato
fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.  Al  fine
di prorogare il programma Carta acquisti  al  31  dicembre  2013,  il
fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno  2013,  di  35  milioni  di
euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo  del  comma  235
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
                               Art. 10 

              Proroga di termini in materia ambientale 

  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2014. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.
11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,
le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30  giugno
2014".
                               Art. 11 

       Proroga termini in materia di beni culturali e turismo 

  1.  Il  termine  stabilito   dall'articolo   15,   comma   7,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  per  completare
l'adeguamento  alle   disposizioni   di   prevenzione   incendi,   e'
ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2014  per  le   strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto,
esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
20 maggio 1994, n. 116, che  siano  in  possesso  dei  requisiti  per
l'ammissione  al  piano   straordinario   biennale   di   adeguamento
antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e
successive modificazioni.
                               Art. 12 

           Proroga termini nel settore delle comunicazioni 

  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: "31 dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
                               Art. 13 

            Termini in materia di servizi pubblici locali 

  1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma  21  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  al  fine  di  garantire  la
continuita' del servizio, laddove l'ente  di  governo  dell'ambito  o
bacino  territoriale  ottimale  e  omogeneo  abbia  gia'  avviato  le
procedure di affidamento, il servizio e' espletato dal gestore o  dai
gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2014. 
  2. La mancata  istituzione  o  designazione  dell'ente  di  governo
dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1  dell'articolo
3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  ovvero  la
mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno
2014, comportano l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  da  parte  del
Prefetto competente per  territorio,  le  cui  spese  sono  a  carico
dell'ente inadempiente, che provvede agli  adempimenti  necessari  al
completamento della procedura di affidamento  entro  il  31  dicembre
2014. 
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e  2  comporta
la cessazione degli affidamenti non conformi  ai  requisiti  previsti
dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. 
  4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai  servizi  di   cui
all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
                               Art. 14 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 

                                  Saccomanni, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145

Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia",  per  il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi  RC-auto,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo  e   la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)

(GU n.300 del 23-12-2013)

 Vigente al: 24-12-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  emanare  misure
per l'avvio del piano  «Destinazione  Italia»,  per  il  contenimento
delle tariffe elettriche e  del  gas,  per  la  riduzione  dei  premi
rc-auto,   per   l'internazionalizzazione,   lo   sviluppo    e    la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di  opere  pubbliche,  quali  fattori  essenziali  di   progresso   e
opportunita' di arricchimento economico, culturale e  civile  e,  nel
contempo, di rilancio della competitivita' delle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Vicepresidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del  Ministro   dello
sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministro degli affari  esteri,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 

                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Disposizioni per  la  riduzione  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
  elettriche, per gli indirizzi strategici  dell'energia  geotermica,
  in  materia  di  certificazione  energetica  degli  edifici  e   di
  condominio, e per lo  sviluppo  di  tecnologie  di  maggior  tutela
  ambientale 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri
per la determinazione dei prezzi  di  riferimento  per  le  forniture
destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei
prezzi dell'energia elettrica sul mercato. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  i  prezzi  minimi  garantiti,
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  ai  fini
dell'applicazione  dell'articolo  13,  commi  3  e  4,  del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo  1,  comma  41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun  impianto,
al prezzo zonale orario  nel  caso  in  cui  l'energia  ritirata  sia
prodotta da impianti che accedono a  incentivazioni  a  carico  delle
tariffe elettriche sull'energia prodotta. 
  3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi  e  sulle  tariffe
elettriche degli incentivi alle energie  rinnovabili  e  massimizzare
l'apporto  produttivo  nel  medio-lungo   termine   dagli   esistenti
impianti, i produttori di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la  forma  di
certificati verdi,  tariffe  omnicomprensive  ovvero  tariffe  premio
possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: 
    a) continuare a godere del regime incentivante spettante  per  il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito  non  hanno
diritto di  accesso  ad  ulteriori  strumenti  incentivanti,  incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a  carico  dei  prezzi  o  delle
tariffe dell'energia elettrica; 
    b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a
valorizzare  l'intera  vita  utile  dell'impianto.  In  tal  caso,  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di  cui  al
comma  5,  il  produttore  accede  a  un  incentivo  ridotto  di  una
percentuale specifica per ciascuna tipologia  di  impianto,  definita
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  entro  60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per
un periodo  rinnovato  di  incentivazione  pari  al  periodo  residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data  incrementato  di  7
anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata: 
      1) per  gli  impianti  a  certificati  verdi,  al  coefficiente
moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24  dicembre
2007, n. 244; 
      2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore  della
tariffa spettante  al  netto  del  prezzo  di  cessione  dell'energia
elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma  3,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente; 
      3) per gli impianti a tariffa  premio,  alla  medesima  tariffa
premio. 
  4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene  differenziata
in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo  di  fonte
rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e'  determinata  tenendo
conto  dei  costi  indotti  dall'operazione  di  rimodulazione  degli
incentivi,  incluso  un  premio  adeguatamente  maggiorato  per   gli
impianti per i quali non sono previsti, per il periodo  successivo  a
quello di diritto al regime  incentivante,  incentivi  diversi  dallo
scambio sul posto e dal ritiro  dedicato  per  interventi  realizzati
sullo stesso sito. 
  5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere  esercitata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 3, lettera  b),  mediante  richiesta  al  Gestore  dei
servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse
entro 15 giorni dalla medesima data. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: 
    a) agli impianti  incentivati  ai  sensi  del  provvedimento  del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; 
    b) agli impianti incentivati ai sensi del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio  2012,  supplemento
ordinario n. 143, fatta eccezione per  quelli  ricadenti  nel  regime
transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto. 
  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: 
  «3. Nei contratti  di  compravendita  immobiliare,  negli  atti  di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi  contratti  di
locazione di edifici o  di  singole  unita'  immobiliari  soggetti  a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver  ricevuto  le  informazioni  e  la
documentazione,   comprensiva   dell'attestato,   in   ordine    alla
attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici;   copia
dell'attestato  di  prestazione  energetica  deve   essere   altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di  locazione  di  singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in  solido  e  in  parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti  di
locazione di  singole  unita'  immobiliari  e,  se  la  durata  della
locazione non  eccede  i  tre  anni,  essa  e'  ridotta  alla  meta'.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti  dalla
Guardia di  Finanza  o,  all'atto  della  registrazione  di  uno  dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai
fini dell'ulteriore corso del  procedimento  sanzionatorio  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
  8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3  dell'articolo  6
del decreto legislativo n.  192  del  2005  si  applica  altresi'  ai
richiedenti,  in  luogo  di  quella  della  nullita'  del   contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma  3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in  vigore
del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia  gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 
  9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata: 
    a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
determinati i  requisiti  necessari  per  esercitare  l'attivita'  di
formazione degli amministratori di condominio nonche'  i  criteri,  i
contenuti e le modalita' di svolgimento dei  corsi  della  formazione
iniziale e periodica  prevista  dall'articolo  71-bis,  primo  comma,
lettera g), delle disposizioni per l'attuazione  del  Codice  civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
    b) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,  le  parole  «,
per il  contenimento  del  consumo  energetico  degli  edifici»  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
«nonche' ogni  dato  relativo  alle  condizioni  di  sicurezza»  sono
inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»; 
    d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere  eseguiti  in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in  funzione
del loro progressivo stato  di  avanzamento,  il  fondo  puo'  essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»; 
    e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre  2012,  n.  220,
dopo  le  parole:  «spese  ordinarie»  sono  aggiunte  le   seguenti:
«L'irrogazione della sanzione e'  deliberata  dall'assemblea  con  le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice». 
  10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1,  comma
7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57,
comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito
della  determinazione  degli  indirizzi  della  politica   energetica
nazionale,  al  fine  di  sostenere   lo   sviluppo   delle   risorse
geotermiche.». 
  11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, e' abrogato  e  cessa  l'efficacia  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  9  marzo  1994,  n.  56,  relativamente  alla   concessione
integrata per la gestione della  miniera  di  carbone  del  Sulcis  e
produzione di energia  elettrica  e  cogenerazione  di  fluidi  caldi
mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione. 
  12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha
la  facolta'  di  bandire  una  gara  per  realizzare  una   centrale
termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto  per
la cattura e  lo  stoccaggio  dell'anidride  carbonica  prodotta,  da
realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in  prossimita'  del
giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita'  delle  aree  e
delle  infrastrutture  necessarie.  Al  vincitore   della   gara   e'
assicurato l'acquisto da parte del  Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a.  dell'energia   elettrica   prodotta   e   immessa   in   rete
dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di
mercato maggiorato di un incentivo fino  a  30  Euro/MWh  sulla  base
della produzione di  energia  elettrica  con  funzionamento  a  piena
capacita' di cattura della  CO2  e  del  funzionamento  del  relativo
stoccaggio nonche' rivalutato sulla  base  dell'inflazione  calcolata
sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il  rapporto  tra
l'ammontare complessivo di  tale  incentivo  e  il  costo  totale  di
investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare  le
proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e
nessun incentivo puo' essere concesso  prima  della  approvazione  da
parte della Commissione  europea.  In  caso  di  funzionamento  della
centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2,
le emissioni di gas serra attribuite all'impianto  sono  incrementate
del 30%. 
  13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a  carico
del sistema  elettrico  italiano  e  ad  essi  si  provvede  mediante
corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche,  con  modalita'  di
esazione della relativa componente  tariffaria  basate  su  parametri
tecnici  rappresentanti  i  punti  di  connessione   alle   reti   di
distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
gas con provvedimento da adottare entro novanta  giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge. 
  14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per  la  valutazione
delle offerte della gara di cui al  comma  12  nonche'  le  modalita'
dell'audit esterno cui il vincitore della gara e'  tenuto  sottoporsi
per evitare sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui  al  comma
13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  a
copertura  del  fabbisogno  derivante  dal  pagamento  dell'incentivo
sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. 
  15. Al secondo periodo del comma 2  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «5%» e' sostituita  dalla
seguente: «4,5%». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo  33  del
decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  la  parola:  «2014»  e'
sostituita dalla  seguente:  «2020»  e  le  parole:  «e  puo'  essere
rideterminato  l'obiettivo  di  cui  al  periodo   precedente»   sono
soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la  quota  minima  di  cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,
come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' determinata in una quota  percentuale  di  tutto  il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello  stesso  anno
solare, calcolata sulla base del tenore energetico.  Entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto  di
natura non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentito  il  Comitato  tecnico  consultivo   biocarburanti   di   cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, si provvede ad  aggiornare  le  condizioni,  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma
368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Al  comma  5-ter
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  sono
apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco  le
parole: «condotta all'interno degli stabilimenti  di  produzione  del
biodiesel» sono soppresse; al  terzo  punto  dell'elenco  le  parole:
«durante il processo di produzione del biodiesel» sono soppresse;  al
quarto  punto  dell'elenco  le  parole:   «condotta   nelle   aziende
oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto  dell'elenco  dopo  le
parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e
di categoria 2». Al comma 5-quienquies dell'articolo 33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «A  decorrere  dall'anno  2014,  la  misura  massima  sopra
indicata e' pari al 40%. Con decreto di natura non regolamentare  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Comitato  tecnico
consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma  5-sexies  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il
valore della misura massima sopra indicata.». 
  16. All'articolo 15, comma 5, del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle  lettere  a  e  b
dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578»  sono
sostituite dalle seguenti:  «con  le  modalita'  di  calcolo  di  cui
all'articolo 14 comma 8. In ogni caso dal rimborso di cui al presente
comma sono detratti i  contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di
localita',  valutati  secondo  la   metodologia   della   regolazione
tariffaria vigente».
                               Art. 2 

Misure in materia di nuove imprese e di  riqualificazione  produttiva
  di aree di crisi industriale e fondo di investimento  nel  capitale
  di rischio delle PMI 

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo
0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della
produzione dei beni e servizi»; 
    b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 

                              «Art. 1. 

                          Principi generali 

  1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette  a  sostenere  in
tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese
a prevalente o  totale  partecipazione  giovanile  o  femminile  e  a
sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni  per  l'accesso
al credito. 

                               Art. 2. 

                              Benefici 

  1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui  al  presente  Capo
sono concedibili mutui agevolati per gli  investimenti,  a  un  tasso
pari a zero, della  durata  massima  di  8  anni  e  di  importo  non
superiore al 75 per cento della spesa ammissibile,  ai  sensi  e  nei
limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
trattato agli  aiuti  d'importanza  minore  ("de  minimis")  e  delle
eventuali    successive    disposizioni    comunitarie    applicabili
modificative del predetto regolamento. 
  2. I mutui di  cui  al  comma  1  possono  essere  assistiti  dalle
garanzie  previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio  speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 

                               Art. 3. 

                        Soggetti beneficiari 

  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al  presente  Capo
le imprese: 
    a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di  presentazione
della domanda di agevolazione; 
    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nell'Allegato 1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008; 
    c) costituite in forma societaria; 
    d) in cui la compagine societaria  sia  composta,  per  oltre  la
meta' numerica dei soci e di quote  partecipazione,  da  soggetti  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. 

                               Art. 4. 

                        Progetti finanziabili 

  1. Possono essere finanziate, secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti con il decreto di cui all'articolo  24  e  fatti  salvi  le
esclusioni e i limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative
disposizioni  modificative  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro,
relative  alla  produzione  di  beni  nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti  agricoli  ovvero
alla  fornitura  di  servizi  alle  imprese,  nonche'  le  iniziative
relative agli ulteriori  settori  di  particolare  rilevanza  per  lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile  individuati  con  il  predetto
decreto. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

                             Art. 4-bis. 

                   Risorse finanziarie disponibili 

  1. La concessione delle agevolazioni di cui  al  presente  Capo  e'
disposta a valere sulle disponibilita' del  Fondo  rotativo  previsto
dall'articolo 4  del  decreto  30  novembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  19  gennaio  2005,   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  derivanti  dai  rientri  dei  mutui
concessi ai sensi del presente decreto.  Le  predette  disponibilita'
possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse  derivanti
dalla programmazione nazionale e comunitaria.». 
    c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I; 
    d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»; 
      2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al  comma
01»; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi  del  presente  Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui  a
tasso agevolato.»; 
      e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono  inserite  le  seguenti:  «Fatto  salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»; 
      f)  al  comma  2  dell'articolo  23  dopo  le  parole:   «della
programmazione economica» sono inserite le  seguenti:  «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito il  Ministro  della  coesione  territoriale  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»; 
      g) all'articolo  23,  dopo  il  comma  4-bis,  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «4-ter. Per l'attuazione degli interventi di  cui  al  Titolo  I,
Capo III si applica il decreto 28  dicembre  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 5  dell'8  gennaio  2007,  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»; 
      h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   relativamente   alle
disposizioni di cui al Capo 0I del  Titolo  I,  nonche'  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui  al
titolo II, fissano con uno o  piu'  regolamenti,  da  emanarsi  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e  modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.  Per
gli interventi  di  cui  al  Capo  III  del  Titolo  I,  il  predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi  termini,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  2. All'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico  anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse; 
    b) al comma 2, ultimo periodo,  la  parola:  «esclusivamente»  e'
sostituita dalla seguente: «anche»; 
    c) al comma 5, le parole da:  «La  concessione  di  finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  concessione  di  agevolazioni  per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989,  n.  181,  ivi  incluse  quelle   concesse   sotto   forma   di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui  al
comma 8-bis,»; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione,  disciplina  le   condizioni   e   le   modalita'   per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli  articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   15   maggio   1989,   n.   181,   come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di  crisi  industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui
al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».
                               Art. 3 

        Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 

  1.  A  valere  sulla  proposta  nazionale  relativa  alla  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta
l'istituzione di un credito di imposta a  favore  delle  imprese  che
investono in attivita' di ricerca  e  sviluppo,  nel  limite  massimo
complessivo di euro 600 milioni per il  triennio  2014-2016,  le  cui
modalita' operative e la cui decorrenza  sono  definite,  nell'ambito
del programma operativo di  riferimento,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi del comma 12. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino  ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo  di  spesa  delle  risorse  individuate  per
ciascun  anno  ai  sensi  del  comma   1,   a   tutte   le   imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni  aziendali,
dal settore economico in cui operano, nonche'  dal  regime  contabile
adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi  annuali  di
spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati  in  ciascuno
dei  periodi  d'imposta  con  decorrenza  dal  periodo   di   imposta
determinato con il decreto di cui al comma 12 e  fino  alla  chiusura
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che
siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari
a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. 
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di
ricerca e sviluppo: 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi  quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
  4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche
ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 
  5.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili le spese relative a: 
    a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo; 
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988,  recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati   nell'esercizio   di   attivita'   commerciali,   arti   e
professioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla  misura  e  al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e  comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva; 
    c)  costi  della  ricerca  svolta  in   collaborazione   con   le
universita' e gli  organismi  di  ricerca,  quella  contrattuale,  le
competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza  da
fonti esterne. 
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Per fruire  del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte  dal  Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo  comma
12. 
  8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di  cui  al
presente articolo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di  societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Agli  oneri  della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per  cento  delle
risorse di cui al successivo comma 14. 
  9. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 12 del presente articolo. 
  10. I controlli sono svolti sulla base di  apposita  documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del  2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non  soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale  devono
comunque avvalersi della certificazione di  un  revisore  legale  dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti  quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile  della
revisione,  nell'assunzione  dell'incarico,  osserva  i  principi  di
indipendenza  elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10   del   decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e,  in  attesa  della   loro
emanazione, dal  codice  etico  dell'IFAC.  Le  spese  sostenute  per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro  il  limite  massimo  di
euro 5.000. 
  11. Nei confronti del revisore legale  dei  conti  che  incorre  in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per  il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro  30
giorni  dall'adozione  dell'intervento  all'interno   del   programma
operativo nazionale di riferimento,  sono  adottate  le  disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese  in  bilancio,   le   modalita'   di   verifica   e   controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4  e  5,  nonche'  le
cause  di  decadenza  e  revoca  del  beneficio,  le   modalita'   di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente  e
le eventuali relative  maggiorazioni.  La  procedura  telematica  per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica  ex  ante  sulla
conformita'  delle  spese  di  ricerca  e  sviluppo  che  le  imprese
sostengono  ed  una  ex  post  sull'effettiva  entita'  delle   spese
sostenute.  Qualora  le  spese  effettivamente  sostenute   risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle  dichiarate,  la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per  cento  al  40  per
cento sempre che permanga la spesa incrementale. 
  13. Le risorse  individuate  nell'ambito  del  Programma  Operativo
Nazionale di  riferimento  per  il  cofinanziamento  del  credito  di
imposta del presente articolo sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette  finalita'
di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. A  tal  fine,  il  Ministero
dello sviluppo economico  comunica  al  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  gli  importi
comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da
versare all'entrata del bilancio dello Stato.
                               Art. 4 

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  di
  interesse nazionale  e  misure  particolari  per  l'area  di  crisi
  complessa del porto di Trieste 

  1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' sostituito dal seguente: 

                           «Art. 252-bis. 

Siti inquinati nazionali di  preminente  interesse  pubblico  per  la
                      riconversione industriale 

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la  regione
territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con  il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  per  gli
aspetti di competenza in relazione agli eventuali  specifici  vincoli
di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili,  possono  stipulare
accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa  in
sicurezza o bonifica,  e  di  riconversione  industriale  e  sviluppo
economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro
il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,  al
fine di promuovere il  riutilizzo  di  tali  siti  in  condizioni  di
sicurezza  sanitaria  e  ambientale,  e  di  preservare  le   matrici
ambientali non contaminate. Sono escluse le  aree  interessate  dalle
misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  89,  e  successive
modificazioni. 
  2. Gli accordi di  programma  di  cui  al  comma  1  assicurano  il
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita',  il
finanziamento e ogni altro  connesso  e  funzionale  adempimento  per
l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: 
    a) l'individuazione degli interventi  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione
validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; 
    b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale
e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e  ricerche
appositamente  condotti   da   universita'   ed   enti   di   ricerca
specializzati; 
    c) il piano economico finanziario dell'investimento e  la  durata
del relativo programma; 
    d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; 
    e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno  economico
finanziario disponibili e attribuiti; 
    f) la causa di revoca dei contributi  e  delle  altre  misure  di
sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
    g) l'individuazione del soggetto attuatore  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di  monitoraggio,
controllo e gestione degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  che
restano a carico del soggetto interessato; 
    h) i tempi di presentazione e approvazione  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica; 
    i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione  e
aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi
da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai  medesimi  accordi
di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati
a livello nazionale e regionale. 
  3. La stipula dell'accordo di programma costituisce  riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione  degli  impianti,
delle opere e di ogni altro intervento  connesso  e  funzionale  agli
obiettivi  di  risanamento  e  di  sviluppo  economico  produttivo  e
dichiarazione di pubblica utilita'. 
  4.  Ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  5,  i  soggetti
interessati di cui al comma 1 non devono  essere  responsabili  della
contaminazione  del  sito  oggetto  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza  e  bonifica,  riconversione  industriale  e  di   sviluppo
economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e
di cariche direttive ricoperte nelle societa' interessate o  ad  esse
collegate. A tal fine sono soggetti interessati  non  responsabili  i
proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato  la
contaminazione  del  sito  e  hanno  assolto  gli  obblighi   imposti
dall'articolo 245, comma 2. 
  5. Gli Accordi di Programma  di  cui  al  comma  1  possono  essere
stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni: 
    a)  i  fatti  che  hanno  causato  l'inquinamento  devono  essere
antecedenti al 30 aprile 2007; 
    b) oltre alle misure di messa in  sicurezza  e  bonifica,  devono
essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale
disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; 
    c) termine  finale  per  il  completamento  degli  interventi  di
riparazione del danno  ambientale  e'  determinato  in  base  ad  uno
specifico  piano  finanziario  presentato  dal  soggetto  interessato
tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita'  economica
di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. 
  6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni  di
messa in sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,  controllo  e  relativa
gestione, e di riparazione,  individuati  dall'accordo  di  programma
esclude  per  tali  soggetti  ogni  altro  obbligo  di   bonifica   e
riparazione ambientale e fa venir meno  l'onere  reale  per  tutti  i
fatti antecedenti all'accordo medesimo. 
  7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del
comma 5, la pubblica amministrazione  puo'  agire  autonomamente  nei
confronti del responsabile della contaminazione  per  la  ripetizione
delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza  e  di
bonifica  individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti dalla legge. 
  8. Gli interventi per  l'attuazione  del  progetto  integrato  sono
autorizzati e approvati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo
economico sulla base delle determinazioni assunte  in  Conferenza  di
Servizi indetta  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai sensi  dell'articolo  14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di  Servizi  partecipano
tutti i soggetti  pubblici  firmatari  dell'accordo  di  programma  o
titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione,  comunque
denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita'
previste  dall'accordo  medesimo,  nonche'  i  soggetti   interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli  enti  locali
sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti,
sostituisce ogni atto di competenza di detti enti. 
  9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di impatto ambientale e di  autorizzazione  ambientale  integrata,  i
decreti di cui al comma 8 autorizzano  gli  interventi  di  messa  in
sicurezza e di bonifica nonche' la costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti e delle opere connesse. 
  10.   All'attuazione   dei   progetti   integrati   di    bonifica,
riconversione industriale e sviluppo economico in siti  inquinati  di
interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri  posti
a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una  o  piu'
societa' "in house" individuate nell'accordo di programma, di  intesa
tra  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   ed   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  vi
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e  Province  Autonome,
adotta misure volte a favorire  la  formazione  di  nuove  competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici  superiori,  in
materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse
stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della
programmazione  2014-2020,  previamente  incluse  negli  Accordi   di
programma di cui al comma 1 del presente articolo.». 
  2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di  cui
all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali  nuovi  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino  alla  chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del  31  dicembre  2015,  e'
attribuito un credito  d'imposta  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma  14,
a condizione che: 
    a) siano costituite a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto; 
    b) abbiano  ad  oggetto  l'esercizio  esclusivo  delle  attivita'
risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; 
    c) i nuovi beni strumentali  siano  acquisiti  dai  soggetti  che
hanno sottoscritto l'accordo; 
    d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unita'
produttive  comprese  in  siti  inquinati  di   interesse   nazionale
localizzati   nelle   aree   ammissibili   alle   deroghe    previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e  c),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti  aree
qualora riferibili a piccole e medie imprese. 
  3. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nella  misura  massima
consentita  in  applicazione   delle   intensita'   di   aiuto   agli
investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita' regionale,
di quelle previste dalla  Carta  italiana  degli  aiuti  a  finalita'
regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di  vigenza  della
stessa  e,  successivamente,  nella  misura  massima  consentita   in
applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta  italiana
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il   periodo   2014-2020,
subordinatamente  all'approvazione  della  stessa  da   parte   della
Commissione europea. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i  medesimi  costi  ammissibili
anche a titolo di «de minimis»  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1998/06. 
  4. Ai fini del comma  2,  si  considerano  agevolabili  l'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria,  e,  limitatamente
ai beni di cui alla lettera a) del presente comma,  la  realizzazione
di: 
    a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voce  B.II.1  dell'articolo  2424  del  codice
civile, nell'ambito di strutture produttive  localizzate  nelle  aree
territoriali di cui al comma 2; 
    b) macchinari, impianti  ed  attrezzature  varie,  classificabili
nell'attivo dello stato patrimoniale di  cui  al  primo  comma,  voci
B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice  civile,  destinati  a
strutture produttive localizzate nelle aree territoriali  di  cui  al
comma 2; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali   dell'impresa,   utilizzati   per   l'attivita'    svolta
nell'unita' produttiva e brevetti  concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui  sono  utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese,
come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli  investimenti
in tali beni sono  agevolabili  nel  limite  del  50  per  cento  del
complesso  degli  investimenti  agevolati  per  il  medesimo  periodo
d'imposta. 
  5. Il  credito  d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli  ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime  categorie  dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad  esclusione
degli ammortamenti dei beni  che  formano  oggetto  dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo  d'imposta  della  loro  entrata  in
funzione. Per  gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto dei beni. 
  6. Il credito d'imposta e' determinato  con  riferimento  ai  nuovi
investimenti eseguiti in ciascun  periodo  d'imposta  e  deve  essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non  concorre
alla formazione del reddito ne' della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il
modello di  pagamento  F24  da  presentare  unicamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia  delle  Entrate,
pena lo scarto della operazione di versamento,  secondo  modalita'  e
termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia. 
  7. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le disposizioni per l'attuazione dei commi  da  2  a  6  al  fine  di
individuare tra l'altro modalita' e termini per  la  concessione  del
credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al
Ministero dello  sviluppo  economico.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico determina, nel rispetto del limite di  spesa  rappresentato
dalle  risorse   annue   stanziate,   l'ammontare   dell'agevolazione
spettante  a  ciascun  beneficiario  e  trasmette  all'Agenzia  delle
Entrate, in via  telematica,  l'elenco  dei  soggetti  beneficiari  e
l'importo del credito  spettante  a  ciascuno  di  essi,  nonche'  le
eventuali revoche, anche parziali. 
  8. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 7 del presente articolo. 
  9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti  che
operano nei settori della produzione di prodotti di cui  all'allegato
I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come
definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a  finalita'
regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalita' regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche' ai
settori  della   pesca,   dell'industria   carbonifera,   creditizio,
finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di  imprese
o  attivita'  che  riguardano  prodotti  o  appartengono  ai  settori
soggetti  a  discipline  comunitarie  specifiche,  ivi   inclusa   la
disciplina dei grandi progetti di investimento, e'  riconosciuto  nel
rispetto delle condizioni sostanziali e  procedurali  definite  dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione,  ove
prescritta, della Commissione europea. 
  10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente  articolo  e'
subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione  europea
per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi. 
  11. Al fine di assicurare l'attuazione  dell'accordo  di  programma
quadro nonche' la realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma
7-ter dell'articolo 1  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Presidente
della Regione Friuli-Venezia Giulia e'  nominato,  senza  diritto  ad
alcun compenso, indennita', rimborso  spese  ed  emolumento  comunque
denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza   pubblica,   Commissario   straordinario,   autorizzato   ad
esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni.  Il  Commissario  resta  in
carica per  la  durata  di  un  anno,  prorogabile  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare  e  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo per gli aspetti  di  competenza  in
relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle
aree e sugli immobili. 
  12. Il  Commissario,  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione
dell'accordo di programma quadro di cui  al  comma  11,  assicura  la
realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni
adempimento propedeutico o comunque connesso,  puo'  avvalersi  degli
uffici e delle  strutture  di  amministrazioni  pubbliche,  centrali,
regionali e locali, nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Sulle  aree   demaniali
marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui  al
comma  11,  nella  circoscrizione  dell'Autorita'  portuale   restano
impregiudicate  le  attribuzioni  e  le   competenze   della   stessa
Autorita', come individuate dalla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  e
successive modificazioni. 
  13. Ai fini dell'attuazione dei commi  11  e  12  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e  2-octies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  e  successive
modificazioni. 
  14.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2,   pari
complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a  20  milioni  di  euro
annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20  milioni  di
euro  per  l'anno  2014  e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni
di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 5 

Misure per favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese  ed  in
  materia di facilitazione dell'ingresso e del  soggiorno  in  Italia
  per start-up innovative, ricerca e studio 

  1.    Al    fine    di    potenziare     l'azione     in     favore
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane  e  la  promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del  «Fondo
per la  promozione  degli  scambi  e  l'internazionalizzazione  delle
imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite
utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la  Banca  del
Mezzogiorno-Mediocredito  Centrale  rivenienti  dalla  chiusura   del
Programma   Operativo   Multiregionale    «Industria    e    Servizi»
1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata  dello
Stato per essere riassegnate all'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione della spesa per  il  medesimo  anno  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, dopo le  parole:  «di  transito.»  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  Dogane
e  dei  Monopoli  sono  individuati  gli  uffici  doganali   in   cui
l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata  anche  per
l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che
circolano  in  regimi  diversi  dal  transito,   a   condizione   che
nell'ufficio doganale la consistenza del personale  in  servizio  sia
superiore a quella dell'anno precedente in misura tale  da  garantire
la copertura dell'orario prolungato.». 
  3.  All'articolo  42  del  decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente misure urgenti per la crescita del Paese  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle
seguenti: «, agroalimentari e agricole»; 
    b) al comma 6  dopo  le  parole:  «del  15  dicembre  2006»  sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni»; 
    c) al comma 6 dopo le parole: «piu' favorevoli.» e'  inserito  il
seguente periodo: «Nel caso in cui al  progetto  partecipino  imprese
agricole,  a  queste  ultime  ai  fini  del  contributo  si  applica,
nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e
successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che
rientrano nella regola de minimis  in  favore  delle  imprese  attive
nella produzione primaria dei prodotti  di  cui  all'allegato  I  del
trattato CE». 
  4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta  delle
imprese  i  certificati  camerali  anche  in  lingua   inglese   che,
esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti
dall'imposta di bollo. 
  5. All'articolo 2, comma 2, lettera l),  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, come modificata dal  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci»  sono  aggiunte
le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge
ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio  di  attestazioni  di
libera vendita e  commercializzazione  dei  prodotti  sul  territorio
italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri  di  firma,  su
atti e  dichiarazioni,  a  valere  all'estero,  in  conformita'  alle
informazioni contenute nel registro delle imprese». Con  decreto  del
Ministero dello sviluppo  economico  sono  approvati  i  modelli  dei
certificati rilasciati  dalle  camere  di  commercio.  All'attuazione
delle disposizioni di cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno,  a
far data dall'entrata in vigore del presente  decreto,  con  salvezza
degli  effetti  giuridici  degli  atti  eventualmente  adottati   dai
soggetti titolari di  incarichi  negli  organi  statutari  dichiarati
decaduti ai sensi della predetta disposizione. 
  7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale  ed  europea,  il
Ministero  degli  affari  esteri,  il  Ministero  dell'interno  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano  forme  di
agevolazione nella trattazione delle domande di visto di  ingresso  e
di permesso  di  soggiorno  connesse  con  start-up  innovative,  con
iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di  ricerca  o  di
mecenatismo,  da  realizzare  anche  in  partenariato  con   imprese,
universita', enti di ricerca ed altri  soggetti  pubblici  o  privati
italiani. 
  8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma  3  e'
accertata e  dichiarata  da  parte  dell'istituto  di  ricerca  nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui  la  partecipazione
del  ricercatore  al  progetto  di  ricerca  benefici  del   sostegno
finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale,
di altro istituto  di  ricerca  o  di  un  soggetto  estero  ad  esso
assimilabile.»; 
    c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al  primo  periodo,  dopo  le
parole: «previste  dall'articolo  29»  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla  lettera  a)  del
comma 3 del medesimo articolo»; 
    d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della
relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»; 
    e) all'articolo  27-quater,  comma  5,  lettera  b),  la  parola:
«relativa» e' soppressa; 
    f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato. 
  9. Dall'attuazione dei commi  7  e  8  non  devono  derivare  oneri
aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica.  All'attuazione  del
presente articolo le  amministrazioni  provvedono  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente.
                               Art. 6 

Misure per favorire la  digitalizzazione  e  la  connettivita'  delle
  piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
  televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria 
  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole  e  medie  imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed  a  seguito  dell'approvazione  della  Commissione  europea,  sono
adottati interventi per il finanziamento  a  fondo  perduto,  tramite
Voucher di importo non superiore  a  10.000  euro,  conformemente  al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), concessi  ad  imprese  per  l'acquisto  di  software,
hardware o servizi che consentano  il  miglioramento  dell'efficienza
aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a
banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresi'  finanziare  la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale  delle  suddette
piccole e medie imprese. 
  2. Previa verifica  della  coerenza  con  le  linee  di  intervento
previste   nella   proposta   nazionale   relativa   alla    prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da  parte  della  Commissione  europea  del
Programma  Operativo  Nazionale  relativo  alla   Competitivita'   di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo  economico,
e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di  100
milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La  somma
cosi' individuata dal CIPE e' ripartita  tra  le  Regioni  in  misura
proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere  di
commercio operanti nelle singole Regioni. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei  contributi
di cui al presente articolo. 
  4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    b) al comma 1, lettera a), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»; 
    c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:  «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    d) al comma 1, lettera b), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti». 
  5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1° gennaio 2013», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014». 
  6. All'articolo 6  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano  a  fare  data
dal 30 giugno 2014  per  i  contratti  stipulati  in  forma  pubblica
amministrativa e a far data dal  1°  gennaio  2015  per  i  contratti
stipulati mediante scrittura privata.». 
  7. Sono validi gli accordi di cui  all'articolo  15,  comma  2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui  all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio  2013  e
fino alle date in cui la stipula in modalita' non elettronica diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 179 del 2012. 
  8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per  il  servizio  televisivo   digitale   terrestre   le   frequenze
riconosciute  a  livello  internazionale  ed  utilizzate  dai   Paesi
confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete  televisivi
in Italia ed oggetto  di  accertate  situazioni  interferenziali.  La
liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere  luogo
entro e non oltre il 31 dicembre 2014.  Alla  scadenza  del  predetto
termine, in caso di mancata  liberazione  delle  suddette  frequenze,
l'Amministrazione competente procede senza ulteriore  preavviso  alla
disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della
polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo  98  del
Codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione,  entro  il
31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media  audiovisivi,  di  misure  economiche  di  natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei
contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella  misura
massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a.  in
via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30
dicembre 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio 2004, finalizzate  al  volontario  rilascio  di  porzioni  di
spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui  al  comma
8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse  di  cui
al primo periodo che residuino successivamente  all'erogazione  delle
misure economiche di natura compensativa di cui al  medesimo  periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per  l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti. 
  10. Nell'ambito di apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione  della  Commissione  europea,
sono adottati interventi per  il  riconoscimento  di  un  credito  di
imposta per le spese documentate  e  sostenute  da  piccole  e  medie
imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese,
e relative ad interventi  di  rete  fissa  e  mobile  che  consentano
l'attivazione dei servizi di  connettivita'  digitale  con  capacita'
uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto a
decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11  e
fino al 2016, nella percentuale  del  65%  degli  importi  rimasti  a
carico del contribuente, fino a un valore massimo di  20.000  euro  e
nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla
proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020. 
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da emanare entro 30 giorni  dall'adozione  dell'intervento
all'interno del programma operativo nazionale di riferimento  ,  sono
definite,  conformemente  al  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
Commissione del 15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea
agli aiuti di importanza minore  («de  minimis»),  le  modalita'  per
usufruire del credito d'imposta  di  cui  al  comma  10,  inclusa  la
certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale  e
le modalita' di comunicazione delle spese effettuate, ai  fini  delle
verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei
controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria  per
il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del  limite  massimo
di risorse stanziate. 
  12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile  con
l'agevolazione prevista dal comma 1. 
  13. Il credito d'imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  14. Le risorse individuate ai sensi  del  comma  11,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10  a  13,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.
                               Art. 7 

Misura di razionalizzazione  dell'istituto  del  ruling  di  standard
                           internazionale 

  1. All'articolo 8 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le imprese con attivita' internazionale hanno  accesso  ad  una
procedura  di  ruling  di  standard  internazionale,  con  principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento,  degli  interessi,
dei dividendi, delle royalties e alla  valutazione  preventiva  della
sussistenza  o  meno  dei  requisiti  che  configurano  una   stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti  i
criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   nonche'   dalle   vigenti
Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»; 
    b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti:  «per  i  quattro  periodi  d'imposta
successivi»; 
    c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.
                               Art. 8 

         Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto 

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e  successive
modificazioni, recante il Codice delle  assicurazioni  private,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b)  e'  inserita
la seguente: 
      «c) per i veicoli a motore  adibiti  al  trasporto  di  persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi  dell'articolo  47  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, recante  il  Nuovo  codice  della
strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori
a dieci milioni di euro  per  sinistro  per  i  danni  alla  persona,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a un  milione  di  euro
per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero  dei
danneggiati.»; 
    b) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad  accettare,  secondo
le condizioni  di  polizza  e  le  tariffe  che  hanno  l'obbligo  di
stabilire  preventivamente   per   ogni   rischio   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  le  proposte  per
l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la
necessaria   verifica   della   correttezza   dei   dati   risultanti
dall'attestato di rischio, nonche' dell'identita'  del  contraente  e
dell'intestatario  del  veicolo,  se  persona  diversa.  Le   imprese
richiedono ai soggetti che presentano  proposte  per  l'assicurazione
obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo  ad  ispezione,
prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai
sensi  del  secondo  periodo,  le  imprese  praticano  una  riduzione
rispetto alle tariffe  stabilite  ai  sensi  del  primo  periodo.  Le
imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che
prevedono l'installazione di meccanismi  elettronici  che  registrano
l'attivita' del veicolo, denominati scatola  nera  o  equivalenti,  o
ulteriori dispositivi, individuati con decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il  Ministero  dello
sviluppo economico del  25  gennaio  2013,  n.  5,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  30  del  5  febbraio  2013.  Se  l'assicurato
acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo,
i  costi   di   installazione,   disinstallazione,   sostituzione   e
portabilita' sono a carico dell'impresa che deve applicare,  all'atto
della stipulazione del contratto,  una  riduzione  significativa  del
premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo  periodo.  Tale
riduzione, in caso di contratto stipulato con  un  nuovo  assicurato,
non e' inferiore al sette per  cento  dell'importo  risultante  dalla
somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima  compagnia
nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli  assicurati  nella
stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di  stipula  di
un nuovo contratto di assicurazione tra le  stesse  parti,  l'entita'
della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta
in cui si realizzano le condizioni previste dal presente  comma,  non
puo', comunque, essere  inferiore  al  sette  per  cento  del  premio
applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo  l'obbligo
di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. 
  1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti  in  un  incidente  risulta
dotato di un dispositivo elettronico che presenta le  caratteristiche
tecniche e funzionali stabilite  a  norma  del  presente  articolo  e
dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27,  le  risultanze  del  dispositivo  formano  piena  prova,  nei
procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che  la
parte contro  la  quale  sono  state  prodotte  dimostri  il  mancato
funzionamento del predetto dispositivo. 
  1-ter.   L'interoperabilita'   dei   meccanismi   elettronici   che
registrano l'attivita' del veicolo di cui all'articolo 32,  comma  1,
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e'  garantita  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  attraverso   un
servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato  in  concessione,
da  costituirsi  presso  le  strutture   tecniche   del   centro   di
coordinamento delle informazioni sul  traffico,  sulla  viabilita'  e
sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495.  A  tal  fine,  a  decorrere  dal  1°  ottobre  2014,   i   dati
sull'attivita' del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi
elettronici di bordo  al  suddetto  centro,  che  ne  e'  titolare  e
responsabile ai fini  dell'interoperabilita'.  Le  informazioni  sono
successivamente trasmesse dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti alle compagnie  di  assicurazioni  competenti  per  ciascun
veicolo  assicurato.  I  dati  sono   trattati   dalla   impresa   di
assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione  e'  titolare  del
trattamento dei dati ai sensi dell'articolo  28  del  citato  decreto
legislativo n. 196 del 2003. E' fatto  divieto  per  l'assicurato  di
disinstallare, manomettere o  comunque  rendere  non  funzionante  il
dispositivo   installato.   In   caso   di   violazione   da    parte
dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione  del
premio di cui al presente articolo non e'  applicata  per  la  durata
residua  del  contratto.  Con  provvedimento   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla
entrata in vigore  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,
sentito l'IVASS, sono disciplinate le  caratteristiche  tecniche,  le
modalita' e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al
presente comma.». 
    c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. L'identificazione  di  eventuali  testimoni  sul  luogo  di
accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di  sinistro
prevista dall'articolo 143, nonche' dalla richiesta  di  risarcimento
presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e
149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali  delle  autorita'
di polizia intervenute sul  luogo  dell'incidente,  l'identificazione
dei  testimoni   avvenuta   in   un   momento   successivo   comporta
l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta. 
  3-ter.  In  caso  di  giudizio,  il  giudice,  sulla   base   della
documentazione  prodotta,  non  ammette  le  testimonianze  che   non
risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti  comprovata
l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva identificazione. 
  3-quater.  Nei   processi   attivati   per   l'accertamento   della
responsabilita' e la quantificazione dei danni, il  giudice  verifica
la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia' chiamati in altre
cause nel settore  dell'infortunistica  stradale  e,  ove  riscontri,
anche  avvalendosi  dell'archivio  integrato   informatico   di   cui
all'articolo  21  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
la ricorrenza dei medesimi nominativi in  piu'  di  tre  cause  negli
ultimi  cinque  anni,  trasmette  l'informativa  alla  Procura  della
Repubblica competente per gli  ulteriori  accertamenti.  Il  presente
comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita'  di
polizia che sono chiamati a testimoniare.». 
    d) dopo l'articolo 147 e' inserito il seguente: 

                           «Art. 147-bis. 

                   Risarcimento in forma specifica 

  1. In alternativa al  risarcimento  per  equivalente,  e'  facolta'
delle  imprese  di  assicurazione,  in  assenza  di   responsabilita'
concorsuale, risarcire in forma  specifica  danni  a  cose,  fornendo
idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una  validita'  non
inferiore a due  anni  per  tutte  le  parti  non  soggette  a  usura
ordinaria. L'impresa di assicurazione  che  intende  avvalersi  della
facolta' di cui al primo  periodo  comunica  all'IVASS  entro  il  20
dicembre di ogni anno e,  per  l'anno  2014,  entro  il  30  gennaio,
l'entita' della riduzione del premio prevista in misura non inferiore
al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA
incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente
divisa per il numero  degli  assicurati  nella  stessa  Regione.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare  entro  il
20  gennaio  2014,  sentito  l'IVASS,  sono   individuate   le   aree
territoriali nelle quali sono  applicate  riduzioni  del  premio  non
inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel  secondo
periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla  base
dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno  precedente:  numero
dei sinistri  denunciati,  entita'  dei  rimborsi,  numero  dei  casi
fraudolenti  riscontrati  dall'autorita'  giudiziaria.  I  dati  sono
desumibili  anche  dall'archivio   integrato   informatico   di   cui
all'articolo  21  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  si  applicano  le  riduzioni  del
cinque  per  cento.  Nei  casi  di  cui  al  presente   articolo   il
danneggiato,  anche  se  diverso   dall'assicurato,   puo'   comunque
rifiutare il risarcimento in forma specifica  da  parte  dell'impresa
convenzionata con  l'impresa  di  assicurazione,  individuandone  una
diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non  puo'
comunque superare il costo che  l'impresa  di  assicurazione  avrebbe
sostenuto  provvedendo  alla  riparazione  delle   cose   danneggiate
mediante impresa convenzionata, e' versata  direttamente  all'impresa
che  ha  svolto  l'attivita'  di   autoriparazione,   ovvero   previa
presentazione  di  fattura.  Resta  comunque  fermo  il  diritto  del
danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi  in  cui  il
costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del
bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo  di  risarcimento
non puo' comunque superare il medesimo valore di mercato. 
  2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre
e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la  comunicazione  prevista  nel
comma 1 non puo' esercitare la facolta' nell'anno successivo.». 
    e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  al  primo  periodo  la  parola:  «cinque»  e'
sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo e' soppresso. 
      2)  al  comma  2-bis,  il  quinto  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: 
  «La medesima procedura  si  applica  anche  in  presenza  di  altri
indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico  di
cui all'articolo 21  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
definiti  dall'IVASS  con  apposito  provvedimento,  dai  dispositivi
elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o  emersi  in  sede  di
perizia  da  cui  risulti  documentata   l'incongruenza   del   danno
dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione  in  giudizio
prevista dall'articolo 145 e'  proponibile  solo  dopo  la  ricezione
delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo
spirare  del  termine  di  novanta  giorni   di   sospensione   della
procedura.»; 
    f) dopo l'articolo 150-bis e' inserito il seguente: 

                           «Art. 150-ter. 

           Divieto di cessione del diritto al risarcimento 

  1. L'impresa di assicurazione  ha  la  facolta'  di  prevedere,  in
deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo  I,  capo  V,
del  codice  civile,  all'atto  della  stipula   del   contratto   di
assicurazione e  in  occasione  delle  scadenze  successive,  che  il
diritto al risarcimento dei danni derivanti  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore e dei natanti non sia  cedibile  a  terzi  senza  il
consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al
presente   articolo,   l'impresa   di   assicurazione   applica   una
significativa riduzione del premio a  beneficio  dell'assicurato,  in
misura comunque non  inferiore  al  quattro  per  cento  dell'importo
risultante dalla somma dei premi RCA incassati  nella  Regione  dalla
medesima compagnia nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli
assicurati nella stessa Regione.». 
  2. Le imprese di assicurazione  sono  tenute  a  proporre  clausole
contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni
di servizi  medico-sanitari  resi  da  professionisti  individuati  e
remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano  i  nominativi  sul
proprio sito  internet.  Nel  caso  in  cui  l'assicurato  acconsente
all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa
riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura  comunque
non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla  somma
dei premi  RCA  incassati  nella  Regione  dalla  medesima  compagnia
nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli  assicurati  nella
stessa Regione. 
  3. All'articolo 32, comma 3-quater, del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse. 
  4.  Il  mancato  rispetto  da  parte   dell'impresa   assicuratrice
dell'obbligo di riduzione del premio nei casi  di  cui  al  comma  1,
lettere b), d) ed f), ed al comma  2,  comporta  l'applicazione  alla
medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica  del
premio di assicurazione relativo al contratto in essere. 
  5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle  facolta'
di cui al comma 1, lettere b), d)  ed  f),  hanno  obbligo  di  darne
comunicazione  all'assicurato   all'atto   della   stipulazione   del
contratto  con  apposita  dichiarazione  da  allegare   al   medesimo
contratto. In caso di inadempimento, si applica da  parte  dell'IVASS
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 
  6. Il  secondo  comma  dell'articolo  2947  del  Codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
    «Per il risarcimento del danno prodotto  dalla  circolazione  dei
veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.  In  ogni
caso il danneggiato  decade  dal  diritto  qualora  la  richiesta  di
risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal  fatto  dannoso,
salvo i casi di forza maggiore.». 
  7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito
all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in
specie  quelle  relative  alla  riduzione  dei  premi  delle  polizze
assicurative e  al  rispetto  degli  obblighi  di  pubblicita'  e  di
comunicazione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  8.  Nella  relazione  al
Parlamento, di cui all'articolo 13,  comma  5,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  viene  dato   specifico   conto   dell'esito
dell'attivita' svolta. 
  8. Al fine del conseguimento della massima  trasparenza,  l'impresa
di assicurazione pubblica sul proprio sito internet  l'entita'  della
riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere  b),  d)
ed f), ed al comma 2, secondo forme di  pubblicita'  che  ne  rendano
efficace e  chiara  l'applicazione.  L'impresa  comunica  altresi'  i
medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e  all'IVASS,  ai
fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet. 
  9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma  8
comporta  l'applicazione  da  parte  dell'IVASS   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 
  10.  Gli  introiti  derivanti  dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono  destinati
ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada,  di
cui all'articolo 285 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209. 
  11. L'articolo 14 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18
luglio 2006, n. 254, e' abrogato. 
  12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore  a
decorrere dal 1° gennaio 2014. 
  13.  All'attuazione  del  presente  articolo   le   amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente.
                               Art. 9 

           Misure per favorire la diffusione della lettura 

  1. Nell'ambito di  apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e'
disposta l'istituzione di un credito di  imposta  sui  redditi  delle
persone fisiche e giuridiche con  decorrenza  dal  periodo  d'imposta
determinato con il decreto di cui  al  comma  5  e  fino  al  periodo
d'imposta in corso al 31  dicembre  2016,  per  l'acquisto  di  libri
muniti di codice ISBN. 
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il  rispetto  dei
limiti  delle  risorse  complessive  effettivamente  individuate  per
ciascun  anno  nell'ambito  del  Programma  operativo  nazionale   di
riferimento, e' pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso
dell'anno solare per un importo massimo,  per  ciascun  soggetto,  di
euro 2000, di cui euro 1000  per  i  libri  di  testo  scolastici  ed
universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni. 
  3. L'acquisto deve essere documentato  fiscalmente  dal  venditore.
Sono esclusi gli acquisti di libri in formato  digitale,  o  comunque
gia'  deducibili  nella  determinazione  dei  singoli   redditi   che
concorrono a formare il reddito complessivo. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  30
giorni  dall'adozione  dell'intervento  all'interno   del   programma
operativo nazionale di riferimento, sono definite,  conformemente  al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), le modalita' per usufruire del  credito  d'imposta  e
per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di
capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale
che deve essere rilasciata dal venditore,  il  regime  dei  controlli
sulle  spese  nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il
monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite  massimo  di
risorse stanziate. 
  5. Previa verifica della coerenza con le  linee  di  intervento  in
essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione  da  parte  della
Commissione europea del Programma Operativo Nazionale  relativo  alla
Competitivita'  di  responsabilita'  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione  territoriale,  il  Ministro
per gli affari regionali e le  autonomie  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, e' stabilito  l'ammontare  dell'intervento  nella
misura massima  di  50  milioni  di  euro  a  valere  sulla  proposta
nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020  dei  fondi
strutturali comunitari. 
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Le risorse individuate  ai  sensi  del  comma  5,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui al presente  articolo,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.
                               Art. 10 

            Tribunale delle societa' con sede all'estero 

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno  2003  n.  168,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  prima  delle  parole  «Le  controversie  di  cui
all'articolo 3» sono  inserite  le  seguenti  parole:  «Fermo  quanto
previsto dal comma 1-bis,»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per  le
controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e'  parte,  anche  nel
caso di piu' convenuti  ai  sensi  dell'articolo  33  del  codice  di
procedura civile, una societa', in qualunque  forma  costituita,  con
sede all'estero, anche  avente  sedi  secondarie  con  rappresentanza
stabile nel territorio dello  Stato,  e  che,  secondo  gli  ordinari
criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle  disposizioni
normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate
dagli uffici giudiziari di seguito  elencati,  sono  inderogabilmente
competenti: 
      1) la sezione specializzata in materia di impresa di  Bari  per
gli uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Bari,  Lecce,
Taranto (sezione distaccata), Potenza; 
      2) la sezione specializzata in materia di impresa  di  Cagliari
per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti  di  Cagliari  e
Sassari (sezione distaccata); 
      3) la sezione specializzata in materia di  impresa  di  Catania
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di  Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria; 
      4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova; 
      5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano; 
      6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello  di
Campobasso, Napoli, Salerno; 
      7) la sezione specializzata in materia di impresa di  Roma  per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di  Ancona,  Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma; 
      8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per
gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino; 
      9) la sezione specializzata in materia di  impresa  di  Venezia
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano
(sezione distaccata), Trieste, Venezia.». 
  2. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  ai  giudizi
instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione  del
presente articolo le  amministrazioni  provvedono  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente.
                               Art. 11 

Misure per favorire la risoluzione di  crisi  aziendali  e  difendere
                            l'occupazione 

  1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti integrazioni: 
    a)  all'articolo  9,  dopo  le  parole:  «Ai  finanziamenti   del
Foncooper» sono aggiunte le  seguenti:  «e  a  quelli  erogati  dalle
societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5»; 
    b)  all'articolo  17,  comma  5,  dopo   le   parole:   «per   la
realizzazione di progetti di impresa.» sono aggiunte le seguenti: «In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2522  del  codice  civile,  le
societa' finanziarie possono intervenire nelle  societa'  cooperative
costituite da meno di nove soci.». 
  2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende,  rami  d'azienda  o
complessi di beni e contratti di  imprese  sottoposte  a  fallimento,
concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno  diritto
di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le societa'  cooperative
costituite da  lavoratori  dipendenti  dell'impresa  sottoposta  alla
procedura. 
  3. L'atto di  aggiudicazione  dell'affitto  o  della  vendita  alle
societa' cooperative di cui al comma 1, costituisce  titolo  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5,  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
delle vigenti  norme  in  materia  di  integrazione  del  trattamento
salariale in favore dei lavoratori che non  passano  alle  dipendenze
della societa' cooperativa.
                               Art. 12 

     Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa 

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La presente legge si applica altresi'  alle  operazioni  di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e  l'acquisto
di  obbligazioni  e  titoli   similari,   esclusi   comunque   titoli
rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi  e  convertibili,
da  parte  della  societa'  per  la  cartolarizzazione  dei   crediti
emittente i titoli.»; 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nel caso in  cui  i  titoli  oggetto  delle  operazioni  di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.». 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Le societa' di cui al comma 1 possono aprire conti correnti
segregati presso i soggetti all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove
vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti  nonche'
ogni altra somma pagata o comunque di  spettanza  della  societa'  ai
sensi delle operazioni accessorie condotte  nell'ambito  di  ciascuna
operazione di cartolarizzazione o comunque  ai  sensi  dei  contratti
dell'operazione.  Le  somme  accreditate  su  tali  conti   segregati
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da  quello  del
depositario e da quello degli altri depositanti. Su  tali  somme  non
sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui  al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per  il
soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma  2  e
dalle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli  ceduti,  nonche'  per  il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In  caso  di  avvio  nei
confronti del depositario di procedimenti di cui  al  titolo  IV  del
testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o  di  accordi
di ristrutturazione, le somme accreditate  su  tali  conti  non  sono
considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto  e  non  sono
soggette a sospensione dei pagamenti. 
  2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera  c),  nell'ambito  di  operazioni  di  cartolarizzazione  dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti  segregati  dove
vengano accreditate le  somme  incassate  per  conto  della  societa'
cessionaria o della societa' emittente  dai  debitori  ceduti.  Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori dei soggetti  che  svolgono  i  servizi  indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alla societa' cessionaria  o  emittente.  In
caso  di  avvio  di  procedimenti  concorsuali  o   di   accordi   di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti  segregati,  per  un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa'  cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti  nel  patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma  3,
lettera c).»; 
    d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Alle cessioni dei  crediti  poste  in  essere  ai  sensi  della
presente legge si applicano le disposizioni  contenute  nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.  Alle  cessioni,  anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1  della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, puo' altresi' applicarsi, su  espressa
volonta' delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1,  1-bis  e
2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
  2. Dalla  data  della  pubblicazione  della  notizia  dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla  data  certa  dell'avvenuto
pagamento, anche in parte,  del  corrispettivo  della  cessione,  sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non  e'
esercitabile dai relativi debitori  ceduti  la  compensazione  tra  i
crediti acquistati e i crediti  sorti  posteriormente  a  tale  data.
Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile: 
    a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; 
    b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il  credito
prima della pubblicazione della cessione.»; 
      2) al comma 3, le parole:  «non  si  applica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»; 
      3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Alle  cessioni  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69  e  70  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni  che
richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a  quelle  di  cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle  funzioni
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi  dalla
banca cedente e' dato avviso mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»; 
    e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.   I   titoli   emessi   nell'ambito   di   operazioni    di
cartolarizzazione di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  anche  non
destinati ad essere  negoziati  in  un  mercato  regolamentato  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche  privi  di  valutazione
del merito di credito da  parte  di  operatori  terzi,  costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche  delle  imprese  di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro  30  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio  per  la  copertura
delle  riserve  tecniche  tramite  gli   attivi   sopra   menzionati.
L'investimento nei titoli  di  cui  al  presente  comma  e'  altresi'
compatibile con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  limiti  di
investimento di fondi pensione.»; 
    f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante  cessione  a  un
fondo comune di investimento, i  servizi  indicati  nell'articolo  2,
comma 3,  lettera  c),  possono  essere  svolti,  in  alternativa  ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa'  di  gestione
del risparmio che  gestisce  il  fondo.  Alle  cessioni  dei  crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente  legge,  nonche'  le  restanti  disposizioni  della
presente legge, in quanto compatibili. 
  2-ter. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  2-bis,  si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese  ed  ai  soggetti  ivi
menzionati ai fini dell'investimento nelle quote  dei  fondi  di  cui
all'articolo 7, comma 2-bis.»; 
    g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole:  «all'articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»; 
    h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente: 

                           «Art. 7-quater. 

               Cessione di ulteriori crediti e titoli 

  1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e
le disposizioni ivi richiamate si applicano  anche  alle  operazioni,
ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e  titoli  similari,
crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole
e medie imprese, crediti derivanti  da  contratti  di  leasing  o  di
factoring, nonche' di titoli  emessi  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. 
  2. Il regolamento di cui al  comma  5  dell'articolo  7-bis  adotta
anche  disposizioni  di  attuazione   del   presente   articolo   con
riferimento  ai  medesimi  profili  ivi   menzionati.   Il   medesimo
regolamento individua le categorie di crediti  o  titoli  di  cui  al
comma 1,  cui  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.». 
  2. All'articolo  32  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente: 
  «26-bis. Le obbligazioni e i titoli similari  di  cui  al  presente
articolo,  le  quote  di  fondi   di   investimento   che   investono
prevalentemente  negli  anzidetti  strumenti  finanziari,  nonche'  i
titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione  aventi  ad
oggetto gli anzidetti strumenti finanziari  costituiscono,  anche  se
non destinati ad essere negoziati in un mercato  regolamentato  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi  ammessi  a
copertura delle riserve tecniche delle imprese  di  assicurazione  di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e successive modificazioni. Entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  l'IVASS  adotta  un  regolamento  che
disciplini le misure di dettaglio  per  la  copertura  delle  riserve
tecniche tramite gli  attivi  sopra  menzionati.  L'investimento  nei
titoli e nelle quote di fondi di cui al presente  comma  e'  altresi'
compatibile con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  limiti  di
investimento di fondi pensione.». 
  3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio  1991,  n.  52,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa  del  pagamento
e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del
cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge  24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le  quali  e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»; 
    b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  a  seguito  di  specifica  opzione,
possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»; 
    c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 

                            «Art. 20-bis. 

               Operazioni di finanziamento strutturate 

  1. Gli articoli da 15 a 20 si  applicano  anche  alle  garanzie  di
qualunque tipo, da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate  in
relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni
di  obbligazioni  o  titoli  similari  alle   obbligazioni   di   cui
all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  da  chiunque  sottoscritte,  alle  loro
eventuali  surroghe,  sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese  le  cessioni  di  credito
stipulate in relazione  alle  stesse,  nonche'  ai  trasferimenti  di
garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni,
nonche' alla modificazione o estinzione di tali operazioni. 
  2. L'opzione di cui all'articolo 17,  primo  comma,  e'  esercitata
nella deliberazione di emissione. 
  3. L'imposta sostitutiva e' dovuta  dagli  intermediari  finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di  cui
al  comma  1,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali   intermediari   non
intervengano, dalle societa' che emettono le  obbligazioni  o  titoli
similari con riferimento ai quali e' stata esercitata  l'opzione.  Il
soggetto finanziato risponde in solido con  i  predetti  intermediari
per il pagamento dell'imposta. 
  4. Gli intermediari finanziari e le societa'  emittenti  tenute  al
pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 20 del presente  decreto  e  dall'articolo  8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare  delle
obbligazioni collocate. 
  5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi   3   e   3-bis,   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.». 
  5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' inserito il seguente: 
    «9-bis. La ritenuta del 20 per  cento  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, non si applica sugli interessi  e  gli  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e delle  cambiali  finanziarie,
corrisposti  a  organismi  di  investimento  collettivo   in   valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente  da  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e   il   cui   patrimonio   sia   investito
prevalentemente   in   tali   obbligazioni,   titoli    o    cambiali
finanziarie.». 
  6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il privilegio previsto dal presente  articolo  puo'  essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari  emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile,  aventi  una  scadenza  a  medio  o  lungo  termine,  la  cui
sottoscrizione e circolazione e' riservata a investitori  qualificati
ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58.»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  le  parole:  «banca  creditrice»  sono  inserite   le
seguenti: «o, nel caso di obbligazioni  o  titoli  di  cui  al  comma
1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un
loro rappresentante»; 
      2) dopo le parole: «e le  condizioni  del  finanziamento»  sono
inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al
comma 1-bis,  gli  elementi  di  cui  ai  numeri  1),  3),  4)  e  6)
dell'articolo 2414 del codice civile  o  di  cui  all'articolo  2483,
comma 3, del codice civile». 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'esercizio   2014,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui
all'articolo 2, comma 616, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
relativo allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico.
                               Art. 13 

Disposizioni urgenti per EXPO 2015,  per  i  lavori  pubblici  ed  in
  materia di trasporto aereo 

  1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del  17
novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera  CIPE  n.  33
del 13 maggio 2010 sono revocate. Le  quote  annuali  dei  contributi
revocati,  iscritte  in  bilancio,  affluiscono  al  Fondo   di   cui
all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in  conto  residui,
ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi  dell'articolo
30 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  dovranno  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013,  per
essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri
di finanza pubblica, sul Fondo  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
risorse revocate sono  destinate,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  relazione   alle   annualita'
disponibili: 
    a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro,  alla
realizzazione  dei  progetti  cantierabili  relativi   a   opere   di
connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo  2015,
gia' individuate dal  tavolo  Lombardia,  riguardanti  il  parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31  milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di
17,2  milioni  di  euro  e  le  connesse  opere  di  collegamento   e
accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite  di  5
milioni di euro; 
    b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere  necessarie  per
l'accessibilita' ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2; 
    c) per l'importo di 42,8 milioni di euro,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano. 
  2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato  dal
CIPE nella seduta  del  9  settembre  2013  a  valere  sulle  risorse
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  a
favore della linea M4 della metropolitana di Milano e'  assegnato  al
Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di  cui  alla  lettera  a)  del
comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il
contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
del citato  decreto-legge  n.  69  del  2013,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni  di
euro, e' revocato, in  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  di
finanziamento entro il 30 giugno 2014. Con apposita delibera del CIPE
vengono definiti il cronoprogramma  dei  lavori  e  le  modalita'  di
monitoraggio. 
  3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b),
i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad avviare le procedure per  l'affidamento  dei
lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a  condizione  che  le  erogazioni  avvengano
compatibilmente con le risorse  iscritte  sull'apposito  capitolo  di
bilancio.  Il  Commissario  Unico   di   cui   all'articolo   5   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale  per  il
governo complessivo degli  interventi  regionali  e  sovra  regionali
vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario,  il
Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere
e per la loro tempestiva realizzazione. 
  4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1  non
utilizzate  per  le  finalita'  ivi  previste  sono  destinate   alla
realizzazione di interventi immediatamente  cantierabili  finalizzati
al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a  rendere
piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei
sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici  con  i
Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre  al  CIPE  entro  60  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentite  le  Regioni
interessate. Per le medesime finalita' sono revocati i fondi  statali
trasferiti  o  assegnati  alle  Autorita'  portuali,  anche  mediante
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di  ammortamento  a  carico
dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte
dei quali, essendo trascorsi almeno  due  anni  dal  trasferimento  o
dall'assegnazione, non sia stato pubblicato  il  bando  di  gara  per
l'assegnazione dei lavori. Le disponibilita' derivanti dalle  revoche
di cui  al  precedente  periodo  sono  individuate  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  e  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo,
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Nel caso in cui  la  revoca  riguardi  finanziamenti  realizzati
mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento  a
carico dello Stato, con il decreto  di  cui  al  comma  4  e  per  le
medesime  finalita'  e'  disposta  la  cessione  ad  altra  Autorita'
portuale della parte di finanziamento ancora  disponibile  presso  il
soggetto  finanziatore,  fermo  restando  che  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti continua a  corrispondere  alla  banca
mutuante, fino alla scadenza,  la  quota  del  contributo  dovuta  in
relazione  all'ammontare  del  finanziamento   erogato.   L'eventuale
risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri  per  la
finanza pubblica. 
  6. Una quota pari a 20 milioni di euro  delle  risorse  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e'
assegnata  a  decorrere  dall'anno  2014  alla  realizzazione   degli
interventi immediatamente cantierabili finalizzati  al  miglioramento
della competitivita' dei porti italiani e a rendere  piu'  efficiente
il  trasferimento  ferroviario  e  modale  all'interno  dei   sistemi
portuali previsti al comma 4. 
  7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro  il  30  giugno
2014 assegna le risorse di cui ai commi  4,  5  e  6  contestualmente
all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di
mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo
precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Presidente della Regione interessata, e' nominato, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario  delegato  del
Governo per l'attuazione dell'intervento. 
  8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010». 
  9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9,
lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n.  267,
il comune di Napoli e' autorizzato a contrarre mutui necessari per il
perfezionamento  dei  finanziamenti  di  propria  competenza  per  la
realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli. 
  10. All'articolo 118 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo il terzo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
«Ove  ricorrano  condizioni  di  particolare  urgenza   inerenti   al
completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla  stazione
appaltante, per i contratti di appalto  in  corso  puo'  provvedersi,
anche in deroga alle previsione  del  bando  di  gara,  al  pagamento
diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per  le
prestazioni dagli stessi eseguiti.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per  i
contratti di  appalto  in  corso,  nella  pendenza  di  procedura  di
concordato  preventivo,  provvedere  ai  pagamenti  dovuti   per   le
prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e
cottimisti, presso il  Tribunale  competente  per  l'ammissione  alla
predetta procedura.». 
  11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di  buona
esecuzione relative alle  opere  in  esercizio  di  cui  all'articolo
237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  applicano
a tutti i contratti di appalto aventi  ad  oggetto  opere  pubbliche,
anche se stipulati anteriormente rispetto alla  data  di  entrata  in
vigore  del  richiamato  decreto  legislativo  n.  163/2006.  Per  le
societa' o enti  comunque  denominati  di  proprieta'  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e sottoposti alla  vigilanza  di  altri
Ministeri e che stipulano con lo Stato  contratti  di  programma  che
abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo di
rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare
complessivo della liquidita' liberata  e  l'oggetto  di  destinazione
della stessa. 
  12. All'articolo 114 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni, dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-bis. Le prescrizioni di cui al  comma  2  non  si  applicano  ai
carrelli di  cui  all'articolo  58,  comma  2,  lettera  c),  qualora
circolino su strada per brevi e saltuari  spostamenti  a  vuoto  o  a
carico.  Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  sono  stabilite  le  relative  prescrizioni  tecniche  per
l'immissione in circolazione.». 
  13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite
le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il  gas»
sono soppresse. 
  14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi  o  ogni
altra  forma   di   emolumento   ai   vettori   aerei   in   funzione
dell'avviamento  e  sviluppo  di  rotte  destinate  a  soddisfare   e
promuovere  la  domanda  nei  rispettivi  bacini  di  utenza,  devono
esperire   procedure   di   scelta   del   beneficiario   che   siano
concorrenziali,  trasparenti  e  tali  da  garantire  la  piu'  ampia
partecipazione  dei  vettori  potenzialmente   interessati,   secondo
modalita' da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  15.  I  gestori  aeroportuali  comunicano  all'Ente  Nazionale  per
l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14,  ai
fini della verifica del rispetto delle condizioni  di  trasparenza  e
competitivita'. 
  16. L'addizionale comunale istituita  dall'articolo  2,  comma  11,
della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ed  i  successivi  incrementi
disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del  decreto-legge  28  agosto
2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma  75,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri  in  transito  negli  scali
aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici. 
  17.  L'addizionale  Commissariale  per   Roma   Capitale   di   cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e  in
transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino,  ad  eccezione  di
quelli in transito aventi origine e destinazione domestica. 
  18. Alle minori entrate derivanti dai commi  16  e  17,  pari  a  9
milioni dei euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti correnti da parte dello  Stato  all'Ente  Nazionale
per  l'Aviazione  Civile,   di   cui   all'articolo   11-decies   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro  delle
predette  minori  entrate  a  favore  dei  soggetti  interessati,  si
provvede  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero  dell'interno,  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno  di  ciascun  anno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei   Ministeri
interessati, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste  dalla  legge  o
dal contratto collettivo non concorrono alla formazione  del  reddito
ai fini contributivi.  Le  medesime  indennita'  di  cui  al  periodo
precedente  concorrono   alla   determinazione   della   retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
  20. Alla copertura dell'onere  recato  dal  comma  19,  pari  a  28
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere  sulle  risorse
riscosse dall'ENAV per lo  svolgimento  dei  servizi  di  navigazione
aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che  a  tal
fine,  per  il  medesimo  importo  sono  versate   dall'ENAV   stesso
all'entrata del bilancio dello  Stato  nell'anno  2014.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
occorrenti variazioni di bilancio. 
  21.  All'articolo  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 47, le parole:  «1°  gennaio  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2019»; 
    b) al comma 48, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 
  22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la
lettera c) e' abrogata. 
  23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, si provvede
mediante il corrispondente incremento dell'addizionale  comunale  sui
diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11,  della  legge  24
dicembre 2003, n.  350,  e  successive  modificazioni,  da  destinare
all'INPS. La misura  dell'incremento  dell'addizionale  comunale  sui
diritti  d'imbarco  e'  fissata  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre  2015,
alla cui adozione e' subordinata l'efficacia  della  disposizione  di
cui al comma 21. 
  24. Anche in  vista  dell'Expo  2015,  al  fine  di  promuovere  la
valorizzazione di specifiche aree territoriali e per  migliorarne  la
capacita' di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e
ambientali, nonche' di servizi per  l'attrattivita'  turistica,  sono
finanziati progetti che individuino uno o piu'  interventi  tra  loro
coordinati. I  progetti  possono  essere  presentati  da  comuni  con
popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato
potra'  presentare  un  solo  progetto  articolato,  in  uno  o  piu'
interventi fra loro coordinati, con una  richiesta  di  finanziamento
che non potra' essere inferiore a 1 milione e superiore a  5  milioni
di euro e purche' in ordine agli interventi previsti  sia  assumibile
l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne  sia
possibile la conclusione entro 15 mesi da quest'ultima data. Nel caso
in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di
euro, il soggetto interessato dovra' indicare la copertura economica,
a proprie spese, per la parte eccedente. 
  25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con
apposita convenzione tra il Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie e l'ANCI da approvare con  decreto  del  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie,  sono  disciplinati  i  criteri  per
l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24. 
  26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti
complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro. 
  27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede  con  le  risorse
derivanti  dalla  riprogrammazione  del  Piano  di  Azione  Coesione,
secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo   4,   comma   3,   del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' con  le  risorse  derivanti
dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con  le  Amministrazioni
responsabili della loro attuazione,  dei  Programmi  Operativi  della
programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria. 
  28.  Eventuali  ulteriori  risorse   che   si   dovessero   rendere
disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27,
potranno essere  utilizzate  per  elevare,  fino  a  concorrenza  dei
relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto  al  comma  26
destinabili all'intervento di cui al comma 24.
                               Art. 14 

         Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare 

  1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al  fenomeno  del
lavoro sommerso ed irregolare  e  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  sono   introdotte   le   seguenti
disposizioni: 
    a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  3
del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.   12,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonche' delle somme
aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c),  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e'  aumentato  del  30%.  Per  la
violazione prevista  dal  citato  articolo  3  del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73, non e' ammessa alla procedura di diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 
    b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3  e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, sono decuplicate; 
    c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle  sanzioni
di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure
anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia
della vigilanza in  materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale  ad
iniziative  di  contrasto  al  lavoro  sommerso  e  irregolare  e  di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei  luoghi
di lavoro  effettuate  da  parte  delle  Direzioni  territoriali  del
lavoro, nonche' alle spese di  missione  del  personale  ispettivo  e
quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A
tal fine le predette risorse sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere  riassegnate  sugli  appositi  capitoli  dello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
    d) ferme restando le competenze  della  Commissione  centrale  di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo  3  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare  la
migliore e piu' razionale impiego del personale ispettivo degli  Enti
Pubblici che  gestiscono  forme  di  assicurazioni  obbligatorie,  la
programmazione delle verifiche ispettive, sia  livello  centrale  che
territoriale,   da   parte   dei   predetti   Enti   e'    sottoposta
all'approvazione delle rispettive strutture centrali  e  territoriali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    e)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e'
autorizzato ad  implementare  la  dotazione  organica  del  personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita'  di  cui  duecento
nel profilo di ispettore del  lavoro  di  area  III  e  cinquanta  di
ispettore  tecnico  di  area  III  da  destinare  nelle  regioni  del
centro-nord ed a  procedere  in  modo  progressivo  alle  conseguenti
assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma  2.  Il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali  comunica  annualmente
al Dipartimento della Funzione  Pubblica  ed  al  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita' assunte  e  la
relativa spesa; 
    f) con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione  del  presente
decreto,   sono    individuate    forme    di    implementazione    e
razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo  proprio  in  un'ottica  di
economicita' complessiva finalizzata all'ottimizzazione del  servizio
reso da parte del personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  2. Ai maggiori oneri  derivanti  dalla  disposizione  di  cui  alla
lettera e) si provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di
euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni  per  l'anno  2015  e  10,2
milioni a decorrere dall'anno 2016.
                               Art. 15 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 

                            Alfano, Vicepresidente del Consiglio  dei
                            ministri 

                            Zanonato,   Ministro    dello    sviluppo
                            economico 

                            Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
                            trasporti 

                            Bonino, Ministro degli affari esteri 

                            Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e
                            delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Decreto-Legge 15 ottobre 2013, n. 120

Decreto-Legge 15 ottobre 2013, n. 120

Misure urgenti di riequilibrio  della  finanza  pubblica  nonche'  in
materia di immigrazione. (13G00164)

(GU n.242 del 15-10-2013 – Suppl. Ordinario n. 70)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  considerata  la
particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate  al
riequilibrio della  finanza  pubblica  in  conformita'  ai  parametri
fissati dall'Unione europea, nonche' di introdurre  ulteriori  misure
in materia di finanza locale; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
intervenire in materia di immigrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 ottobre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

               Disposizioni in materia di immigrazione 

  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11,  quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata  di
20 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Al fine  di  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri  sul  territorio  nazionale  e'
istituito per le esigenze del  Ministero  dell'interno  nel  relativo
stato di previsione un Fondo, con la dotazione  finanziaria  di  euro
190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione  e'  effettuata  con
decreto del Ministro dell'interno,  previa  intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,  non  utilizzate  nell'esercizio
possono esserlo in quello successivo. 
  4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di  euro
nell'anno 2013, si provvede: 
    a) quanto a  90  milioni  di  euro  mediante  quota  parte  degli
introiti di cui  all'articolo  14-bis,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del  bilancio  dello  Stato,
che resta acquisita al bilancio medesimo; 
    b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle  somme  incassate
in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del  16  luglio
2012, n. 109; 
    c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione
del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  2011,  n.  10,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno.
                               Art. 2 

       Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali 

  1. Per l'anno 2013,  ad  integrazione  del  fondo  di  solidarieta'
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, spettante a ciascun comune in  attuazione  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b)  del
medesimo comma 380, e' riconosciuto  un  contributo  per  un  importo
complessivo di 120 milioni di euro,  ripartito  tra  i  comuni  nella
misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto. 
  2. Il contributo attribuito a ciascun comune  in  applicazione  del
comma 1 non e' considerato tra le entrate finali di cui  all'articolo
31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai  fini
del patto di stabilita' interno 2013. 
  3. Alla copertura dell'onere derivante dal  comma  1,  pari  a  120
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2013  della   "Sezione   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  per
la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in  termini  di
minori interessi attivi per il bilancio  dello  Stato,  pari  a  euro
1.000.000  a  decorrere   dall'anno   2014   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. All'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno  2013
le  percentuali  da  applicare  alla  media  della   spesa   corrente
registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta  dai  certificati
di conto consuntivo, sono pari, per le province a  19,61  per  cento,
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a  15,61  per
cento e per i comuni con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti a 12,81 per cento. 
    2-ter.  Nell'ambito  della  manovra  di  finanza  pubblica  e  in
coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti  locali  potranno
essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere  sul  patto  di
stabilita' interno, per incentivare gli investimenti.»; 
    b) al comma 5 le parole "Per l'anno 2014" sono  sostituite  dalle
seguenti "Per gli anni 2013 e 2014". 
  6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013
alle regioni che  presentano,  in  ciascuno  degli  anni  dell'ultimo
biennio di esecuzione del Piano  di  rientro,  ovvero  del  programma
operativo di prosecuzione dello  stesso,  verificato  dai  competenti
Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005,  un  disavanzo  sanitario,  di  competenza  del  singolo
esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione del relativo  gettito  a  finalita'  extrasanitarie,  in
misura tale da garantire  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
regionale un  gettito  pari  al  valore  medio  annuo  del  disavanzo
sanitario  registrato  nel  medesimo  biennio.   Alle   regioni   che
presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo
sanitario,  di  competenza  del  singolo  esercizio  e  prima   delle
coperture,  inferiore,  ma  non  decrescente,  rispetto  al   gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione del relativo  gettito  a  finalita'  extrasanitarie,  in
misura tale da garantire  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
regionale un gettito pari  al  valore  massimo  annuo  del  disavanzo
sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette  riduzioni  o
destinazione  a  finalita'  extrasanitarie  sono  consentite   previa
verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di  un  Programma
operativo 2013-2015  approvato  dai  citati  Tavoli,  ferma  restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo  le  vigenti
disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in  caso
di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto  dal  comma
86 in caso di determinazione di un disavanzo  sanitario  maggiore  di
quello programmato e coperto.». 
  7.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: 
    "La dotazione per il 2014 della Sezione di  cui  all'articolo  2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data
del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo  2014,  con  le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di  liquidita'  per
il pagamento dei debiti di  cui  all'articolo  2  richieste  in  data
successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,  comma  1,  e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014."; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
    "10-bis.  Ai  fini  dell'assegnazione  delle   anticipazioni   di
liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi  8  e
9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e sulla dotazione per il
2014  della  Sezione  di  cui  all'articolo  2,   nonche'   ai   fini
dell'erogazione  delle  risorse  gia'  assegnate  con   decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei  debiti  fuori
bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data
del 31 dicembre 2012, anche  se  riconosciuti  in  bilancio  in  data
successiva."; 
    c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti
i seguenti: 
    "All'atto dell'estinzione  da  parte  della  Regione  dei  debiti
elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o  di
altre   pubbliche   amministrazioni,   ciascun    ente    locale    o
amministrazione   pubblica   interessata    provvede    all'immediata
estinzione dei propri debiti. Il responsabile  finanziario  dell'ente
locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce  formale
certificazione alla Regione dell'avvenuto  pagamento  dei  rispettivi
debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili  ,
entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti gia'  estinti  dalla
Regione alla data del 30  settembre  2013,  ovvero  entro  30  giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei  restanti  casi
Sulla  base  delle  certificazioni  di  cui  al  periodo  precedente,
ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro  i  successivi  15
giorni,  al  Tavolo  di  cui  al  comma  4   un'unica   comunicazione
dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche
amministrazioni  interessate,  dei  propri  debiti   a   fronte   dei
corrispondenti crediti verso la Regione. Il  mancato  adempimento  da
parte delle Regioni,  degli  enti  locali  e  delle  altre  pubbliche
amministrazioni alle disposizioni  di  cui  al  quarto  e  al  quinto
periodo rileva ai fini della misurazione e  della  valutazione  della
performance  individuale  dei  dirigenti  responsabili   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive
modificazioni.". 
  8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
102, il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre  2013
e il termine di  15  giorni  entro  il  quale  la  sezione  d'appello
delibera in camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni.
                               Art. 3 

                      Disposizioni finanziarie 

  1. Al  fine  di  consentire  il  rientro  dallo  scostamento  dagli
obiettivi di contenimento dell'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per  l'anno
2013 le disponibilita' di competenza e di cassa relative  alle  spese
del bilancio dello Stato sono accantonate e  rese  indisponibili  per
ciascun Ministero secondo quanto  indicato  nell'allegata  tabella  B
tali    da    assicurare    complessivamente     un     miglioramento
dell'indebitamento  netto  delle  Pubbliche  Amministrazioni  di  590
milioni di euro per il medesimo anno. 
  2. Le quote di risorse accantonate  relative  alle  spese  correnti
costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano
escluse dalle citate limitazioni le spese  iscritte  negli  stati  di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e  innovazione"
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed
alla realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'  connesse  allo
svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano  2015.  Per  effettive,
motivate e documentate esigenze, su  proposta  delle  Amministrazioni
interessate, possono essere disposte variazioni degli  accantonamenti
di   cui   al   primo   periodo,   con   invarianza   degli   effetti
sull'indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni,  restando
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
finanziare spese correnti. 
  3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al  comma
1 e' sospesa per l'anno 2013 la facolta' di cui all'articolo 6, comma
14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249  milioni
di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. Le somme iscritte nel conto dei  residui  per  l'anno  2013  sul
fondo per la concessione dei contributi per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato per l'anno medesimo. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio  in
attuazione del presente decreto.
                               Art. 4 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2013 

                             NAPOLITANO 

                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 

                            Alfano, Ministro dell'interno 

                            Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e
                            delle finanze 

                            Delrio, Ministro per gli affari regionali
                            e le autonomie 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
                                               Tabella A - articolo 2
 
                                    Tabella B - (Articolo 3, comma 1)

Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104

Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in  materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca.
(13G00147)

(GU n.214 del 12-9-2013)

 Vigente al: 12-9-2013

CAPO I
Disposizioni per gli studenti e per le famiglie

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,  per  l'avvio
dell'anno  scolastico,  di  emanare  disposizioni  a   favore   degli
studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche,  dirette  a
rendere effettivo il diritto allo studio,  ad  assicurare  la  tutela
della salute nelle scuole, a ridurre le spese  per  l'istruzione,  ad
arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare
il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione  artistica  e
musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti
di ricerca; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 settembre 2013; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                                EMANA 

                     il seguente decreto-legge: 

                               ART. 1 

                      (Welfare dello studente) 

  1. Al fine di favorire il  raggiungimento  dei  piu'  alti  livelli
negli studi nonche' il conseguimento del  pieno  successo  formativo,
incrementando l'offerta di servizi  per  facilitare  l'accesso  e  la
frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la
spesa di euro 15  milioni  per  l'anno  2014  per  l'attribuzione  di
contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi  al  beneficio  sulla
base di requisiti inerenti a: 
a) merito negli studi risultante  dalla  valutazione  scolastica  del
   profitto conseguito nel percorso formativo; 
b) esigenza di servizi di ristorazione o  trasporto  non  soddisfatta
   con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; 
c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della
   situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31
   marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono ripartite tra le  regioni,  sulla  base  del  numero
degli studenti, le risorse di cui al  comma  1  e  sono  definiti  la
tipologia dei benefici e  i  requisiti  per  l'accesso  agli  stessi.
nonche' le modalita' di  monitoraggio  dei  risultati  ottenuti.  Nei
successivi  30  giorni  ciascuna  Regione  pubblica  un   bando   per
l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono  indicati  la
natura e l'entita' dei benefici, le modalita'  per  la  presentazione
delle domande, anche in via telematica,  nonche'  i  criteri  per  la
formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite  sulla  base
delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse. 
  4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti  del  patto  di
stabilita' interno delle regioni.
                               Art. 2 

                        (Diritto allo studio) 

  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per  il
diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo  integrativo
statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui. 
  2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti degli importi previsti per  ciascun  anno,  sono  esclusi  dai
limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.
                               Art. 3 

(Borse  di  studio  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale   e
                             coreutica) 

  1.  Al  fine  di  sostenere  la  formazione  artistica  presso   le
Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  21  dicembre
1999,   n.   508,   promuovendone    l'eccellenza,    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  bandisce,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
borse  di  studio  a  favore  degli  studenti   iscritti,   nell'anno
accademico  2013-2014,  presso  le  suddette  Istituzioni.  Il  bando
stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei  limiti  delle
risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione  delle
domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni
e per la valutazione dei candidati. 
  2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla
base dei seguenti criteri: 
a) per i residenti in Italia, condizioni  economiche  dello  studente
   individuate sulla base dell'Indicatore della situazione  economica
   equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,
   e successive modificazioni; 
b) per i non residenti in Italia,  condizioni  economiche  comprovate
   mediante autocertificazione; 
  c) valutazione del merito artistico mediante audizioni  e  verifica
della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte. 
  3. Le borse di studio sono  attribuite  fino  a  esaurimento  delle
risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della  graduatoria
e l'individuazione dei destinatari delle borse  sono  effettuate  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  il
30 novembre 2013. 
  4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro  6
milioni per l'anno 2014.
                               Art. 4 

                 (Tutela della salute nelle scuole) 

  1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al  comma  1  e'
esteso anche alle aree all'aperto  di  pertinenza  delle  istituzioni
scolastiche statali e paritarie.". 
  2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette  elettroniche  nei  locali
chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le
sezioni di scuole operanti presso le  comunita'  di  recupero  e  gli
istituti  penali  per  i  minorenni,  nonche'  presso  i  centri  per
l'impiego e i centri di formazione professionale. 
  3.  Chiunque  violi  il  divieto  di   utilizzo   delle   sigarette
elettroniche  di  cui  al  comma  2   e'   soggetto   alle   sanzioni
amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  7  della  legge  11
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 
  4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
comma 3 del presente  articolo,  inflitte  da  organi  statali,  sono
versati  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   per   essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero  della  salute,
per il potenziamento dell'attivita'  di  monitoraggio  sugli  effetti
derivanti  dall'uso  di  sigarette  elettroniche,  nonche'   per   la
realizzazione di attivita' informative finalizzate  alla  prevenzione
del rischio di induzione al tabagismo. 
  5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,
al  fine  di   favorire   il   consumo   consapevole   dei   prodotti
ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione
alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  del
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  sono
definite le  modalita'  per  l'attuazione  del  presente  comma.  Dal
presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica.
                               Art. 5 

               (Potenziamento dell'offerta formativa) 

  1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento  dell'offerta  formativa
negli istituti tecnici e professionali, per consentire il  tempestivo
adeguamento  dei  programmi,   a   decorrere   dall'anno   scolastico
2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti
del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87  e  n.  88,
relativi al riordino degli istituti  tecnici  e  professionali,  sono
integrati, in una delle due classi del primo biennio,  da  un'ora  di
insegnamento di "geografia generale ed  economica"  laddove  non  sia
gia' previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine e' autorizzata
la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014  e  di  euro  9,9
milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  2. Al fine di promuovere la formazione continua dei  docenti  della
scuola e la  consapevole  fruizione  del  patrimonio  culturale,  con
particolare riferimento agli  studenti  delle  scuole,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  fermo  restando
quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22  gennaio
2004,  n.  42,  e  ferma  restando   la   possibilita-di   concludere
convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in
materia, bandisce  un  concorso  per  la  realizzazione  di  progetti
didattici nei musei, nei siti di interesse  archeologico,  storico  e
culturale  o  nelle  fondazioni  culturali.   Al   concorso   possono
partecipare  le  universita',  le  accademie  di  belle  arti  e   le
istituzioni scolastiche, le quali  elaborano  i  progetti  acquisendo
l'assenso dei musei interessati, che partecipano  alla  progettazione
mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti
da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o
privati. Gli enti e le istituzioni  che  ricevono  finanziamenti  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
diffusione della cultura possono cofinanziare i  progetti.  Non  puo'
essere finanziato piu' di un progetto per ogni museo. I criteri e  le
modalita' di selezione, tali da assicurare  il  finanziamento  di  un
congruo numero di progetti  e  la  loro  adeguata  distribuzione  sul
territorio  nazionale,  sono  definiti  con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il concorso e'  bandito
entro il 30 ottobre 2013. I  progetti  sono  realizzati  dai  docenti
delle universita', delle accademie di belle arti o delle  istituzioni
scolastiche,  con  la  partecipazione  degli  studenti,   e   possono
riguardare  l'organizzazione  di  mostre   all'interno   dei   musei,
l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione
di aule o laboratori  multimediali,  l'elaborazione  di  libri  o  di
materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere
tutte le spese per la  loro  realizzazione  senza  determinare  oneri
diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi. 
  3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma
2, la spesa di euro 3 milioni. 
  4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,  n.  440,  dopo  il
comma 1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  A  decorrere  dall'anno
scolastico  2013/2014  parte  del  Fondo  di  cui  al  comma   1   e'
espressamente destinata  al  finanziamento  di  progetti  volti  alla
costituzione o all'aggiornamento, presso le  istituzioni  scolastiche
statali,  di  laboratori   scientifico-tecnologici   che   utilizzano
materiali innovativi, necessari  a  connotare  l'attivita'  didattica
laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  individua  con
proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i  quali
e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la  parte
di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».
                               Art. 6 

             (Riduzione del costo dei libri scolastici) 

  1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici  da  parte  degli
studenti, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere"; 
b) al  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate
   le seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo  15,  comma  1,  le  parole:  "nell'adozione"  sono
sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione"; 
  2) all'articolo 15, comma i, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "I testi consigliati possono essere  indicati  dal  collegio
dei  docenti  solo  se   hanno   carattere   di   approfondimento   o
monografico."; 
  3) all'articolo 15, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di  delibere
del collegio dei docenti che determinino il superamento dei  predetti
tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.". 
  2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri  scolastici
e  consentire  alle  istituzioni  scolastiche  statali   di   dotarsi
tempestivamente di libri  per  l'uso  da  parte  degli  studenti,  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  assegna
direttamente  alle  medesime   istituzioni   scolastiche   la   somma
complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed  euro  5,3  milioni
nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri  di
testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da
concedere in comodato d'uso a studenti  delle  scuole  secondarie  di
primo e di secondo  grado,  individuati  sulla  base  dell'Indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109.  Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  7  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  assegnate  le
risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri
per la concessione dei libri agli stessi. 
  3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da
parte dei  singoli  studenti  di  libri  nelle  edizioni  precedenti,
purche' conformi alle Indicazioni nazionali.
                               Art. 7 

 (Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica) 

  1. Al  fine  di  evitare  i  fenomeni  di  dispersione  scolastica,
particolarmente  nelle   aree   a   maggior   rischio   di   evasione
dell'obbligo,  nell'anno  scolastico  2013-2014  e'  avviato  in  via
sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla  tra
l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario  scolastico  per
gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
vengono indicati  gli  obiettivi,  compreso  il  rafforzamento  delle
competenze di base, i metodi  didattici,  che  contemplano  soluzioni
innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti
al rischio di abbandono scolastico, nonche' i  criteri  di  selezione
delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il
medesimo decreto sono defmite altresi' le modalita'  di  assegnazione
delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi  di
associazioni e fondazioni private senza scopo di-lucro- tra  -le  cui
finalita-statutarie-rientrino  l'aiuto  allo  studio,  l'aggregazione
giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo  abilitate
dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
nonche' le modalita' di monitoraggio sull'attuazione e sui  risultati
del Programma. 
  3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per  quelle  di  cui
all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'
autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013  e  di  euro
11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito
di finanziamenti di programmi europei e internazionali per  finalita'
coerenti.
                               Art. 8 

(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di
                           secondo grado) 

  1. Al fine di facilitare una scelta  consapevole  del  percorso  di
studio e di favorire la conoscenza delle opportunita' e degli sbocchi
occupazionali per gli studenti iscritti  alle  scuole  secondarie  di
secondo grado, anche allo scopo  di  realizzare  le  azioni  previste
dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014,
al decreto legislativo 14 gennaio 2008,  n.  21,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
Le attivita' inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra
le attivita' funzionali all'insegnamento non aggiuntive e  riguardano
l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attivita' ulteriori, che
eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con  il
Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina  in
materia di contrattazione collettiva."; 
b) all'articolo 2, comma 3, le parole  da:  "che  intendano  fornire"
   fino alla fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:  "camere
   di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro
   apporto  ai  fini  predetti  nell'ambito  degli  stanziamenti   di
   bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di
   pluralismo; concorrenza e trasparenza."; 
c) all'articolo 3,  comma  2,  le  parole:  "nell'ultimo  anno"  sono
   sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due anni"; 
  d) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.
Nel Piano dell'offerta  formativa  e  sul  sito  istituzionale  delle
istituzioni   scolastiche   vengono   indicate   le   iniziative   di
orientamento poste in essere.". 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
14 gennaio 2008, n. 21, e' autorizzata la spesa di euro  1,6  milioni
per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale
contributo per le spese  di  organizzazione  e  programmazione  delle
attivita', oltre alle risorse agli stessi fini  previste  nell'ambito
di  finanziamenti  di  programmi  regionali,  nazionali,  europei   e
internazionali,  le  quali  potranno  essere  utilizzate  anche   per
iniziative di orientamento per gli studenti delle  scuole  secondarie
di  primo  grado.  Le  risorse  sono  assegnate   direttamente   alle
istituzioni  scolastiche,  sulla  base   del   numero   di   studenti
interessati.
                               Art. 9 

(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di  studio
                          o per formazione) 

  1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998.
n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  "c) inferiore al periodo di frequenza,  anche  pluriennale,  di  un
corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva
la verifica annuale di profitto;". 
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si  provvede  all'adeguamento  del  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si  applica
a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in  vigore
delle predette norme regolamentari di adeguamento. 
  3. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II
Disposizioni per le scuole

                               Art. 10 

       (Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali) 

  1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
messa  in  sicurezza,  efficientamento  energetico  di  immobili   di
proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione   scolastica,   nonche'
costruzione  di   nuovi   edifici   scolastici   pubblici,   per   la
programmazione triennale 2013-2015, le  Regioni  interessate  possono
essere autorizzate dal Ministero dell'economia  e  finanze,  d'intesa
con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  stipulare  appositi  mutui
trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato,  con  la
Banca  europea  per  gli  investimenti,  la  Banca  di  Sviluppo  del
Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e  con  i  soggetti
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria,  ai  sensi  del
decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.  385.  A  tal  fine  sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40  milioni  annui  per  la
durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno  2015.  Le
modalita' di attuazione della presente disposizione e del  successivo
comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con-il Ministro- dell'istruzione e della  ricerca
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. I  pagamenti  di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle  Regioni,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono
esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni  per
l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 
  3. Al fine di promuovere iniziative di  sostegno  alle  istituzioni
scolastiche,  alle  istituzioni   dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica e alle universita', fermo restando  quanto  gia'
previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera  i-octies),  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  alla
medesima   lettera   i-octies),   dopo   le    parole:    "successive
modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a  favore  delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
delle universita'", e  dopo  le  parole  "edilizia  scolastica"  sono
inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente
comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
                               Art. 11 

                       (Wireless nelle scuole) 

  1. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno  2013  e  di
euro 10  milioni  nell'anno  2014  per  assicurare  alle  istituzioni
scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la
realizzazione  e  la  fruizione  della  connettivita'  wireless   per
l'accesso  degli  studenti  a  materiali  didattici  e  a   contenuti
digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni  scolastiche  in
proporzione al numero di edifici scolastici.
                               Art. 12 

           (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche) 

  1.  Al  fine  di  consentire   l'ottimale   dimensionamento   delle
istituzioni  scolastiche  e   la   programmazione   degli   organici,
all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5  la  parola  "Alle"  e'  sostituita  da  "Negli  anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle"; 
b) al  comma  5-bis  le  parole  "A  decorrere  dall'anno  scolastico
   2012-2013" sono sostituite dalle  parole  "Negli  anni  scolastici
   2012-2013 e 2013-2014"; 
  dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: "5-ter. I criteri  per
l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative  sede  di
dirigenza  scolastica  e  di  direttore  dei   servizi   generali   e
amministrativi sono  definiti  con  accordo  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi
5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n.  183,  su
proposta del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze.
Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e'  adottato
l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di  cui
ai commi 5 e 5-bis.". 
  2. Dall'attuazione  del  comma  1  non  possono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma  1,
della legge 3 agosto 2009, n.  115  rientra  tra  le  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
                               Art. 13 

            (Integrazione delle anagrafi degli studenti) 

  1. Al fine di  realizzare  la  piena  e  immediata  operativita'  e
l'integrazione  delle  anagrafi  di  cui  all'art.  3   del   decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico  2013/2014
le anagrafi regionali degli studenti  e  l'anagrafe  nazionale  degli
studenti sono integrate nel sistema nazionale  delle  anagrafi  degli
studenti. 
  2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1  e
di accesso alle stesse  sono  definite,  prevedendo  la  funzione  di
coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art.  3  comma  4,  del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  76,  sentito  il  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali. 
  3. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 14 

                    (Istituti tecnici superiori) 

  1. All'articolo 52,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione"
fino alla fine del periodo. 
  2. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per  la  finanza  pubblica  inerenti  alla  costituzione  o  al
funzionamento degli istituti tecnici superiori.
                               Art. 15 

                       (Personale scolastico) 

  1.  Per  garantire   continuita'   nell'erogazione   del   servizio
scolastico ed educativo e conferire il  maggior  grado  possibile  di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza
finanziaria,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, nel  rispetto  degli  obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle  risorse
rese disponibili per effetto della predetta  sessione  negoziale,  e'
definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA, per gli  anni  2014-2016,  tenuto
conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo  2,  comma
414. della legge 24 dicembre 2007, n 244.  Il  piano  e'  annualmente
verificato dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  ai  fini  di  eventuali  rimodulazioni  che   si
dovessero rendere necessarie. fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
  2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno  agli  alunni  con
disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  "La  predetta
percentuale e'  rideterminata,  negli  anni  scolastici  2013/2014  e
2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento
e al novanta per cento ed e' pari al  cento  per  cento  a  decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016". 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e'  autorizzato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014,  ad
assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti  i  posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  ferma  restando  la
procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) all'articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
  1) il comma 13 e' abrogato; 
  2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei  commi  13  e  14"
sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14"; 
  3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai  predetti  commi
13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14"; 
  N il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e' abrogato. 
  5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente
della  scuola  alla  propria  funzione  per  motivi  di  salute,   le
commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali  sono
integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  da
un rappresentante del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale. 
  6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al
1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si  applica,  anche  in
corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo  19,  commi
da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  con  conseguente
assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30  giorni  dalla
dichiarazione  di  inidoneita',   della   qualifica   di   assistente
amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o  in  ipotesi
di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione
obbligatoria   della   mobilita'   intercompartimentale   in   ambito
provinciale  verso  le  amministrazioni  che  presentino  vacanze  di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione  vigente  con  mantenimento  del   maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge  e'  gia'
stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto  a  nuova
visita da  parte  delle  commissioni  mediche  competenti,  integrate
secondo le previsioni di cui al comma 5, per  una  nuova  valutazione
dell'inidoneita'. In esito a detta visita. ove  la  dichiarazione  di
inidoneita' non sia confermata,  il  personale  interessato  torna  a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata
la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6  del
presente articolo. In tal  caso  i  30  giorni  di  cui  al  comma  6
decorrono dalla data  di  conferma  della  inidoneita'.  Il  suddetto
personale puo' comunque chiedere, senza  essere  sottoposto  a  nuova
visita, l'applicazione del comma 6. 
  8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo  di  cui  ai
commi 6 e 7,  operati  in  deroga  alle  facolta'  assunzionali,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  trasferite
alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca
comunica, con cadenza trimestrale. al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica le unita' trasferite e le relative  risorse  anche  ai  fini
dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma  14,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  anche  nell'anno  scolastico
2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su  altra
classe di concorso docente per la quale sia abilitato o  in  possesso
di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero  nella
relativa provincia. 
  10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  verifica  gli   effetti   finanziari   delle
disposizioni del presente articolo ai fini della  determinazione  del
Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
                               Art. 16 

                (Formazione del personale scolastico) 

  1.  Al  fine  di  migliorare   il   rendimento   della   didattica,
particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione
sono meno soddisfacenti ed e' maggiore il rischio socio-educativo,  e
potenziare le capacita' organizzative del personale  scolastico,  per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di euro 10  milioni,  oltre  alle
risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei  e
internazionali,  per  attivita'  di   formazione   obbligatoria   del
personale scolastico con particolare riferimento: 
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle  competenze  di  ciascun
   alunno, necessario per aumentare l'attesa di  successo  formativo,
   in particolare nelle regioni ove  i  risultati  delle  valutazioni
   sugli apprendimenti  effettuate  dall'Istituto  nazionale  per  la
   valutazione del sistema educativo di istruzione  e  di  formazione
   (Invalsi),  anche  in  relazione   alle   rilevazioni   OCSE-Pisa,
   risultano inferiori alla media nazionale; 
b) al potenziamento delle  competenze  nelle  aree  ad  alto  rischio
   socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati: 
  c) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione  dei
sistemi scolastici; 
d) all'aumento  delle  competenze  relativamente   ai   processi   di
   digitalizzazione e di innovazione tecnologica; 
e) all'aumento  delle  competenze  dei  docenti   degli   istituzioni
   scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione
delle attivita'  formative  di  cui  al  comma  1,  anche  attraverso
convenzioni con le universita' statali e non statali, da  individuare
nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. 
  3. Al fine di promuovere  la  formazione  culturale  del  personale
docente della scuola, con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definite  le  modalita'  per  l'accesso  gratuito  del  suddetto
personale ai musei statali  e  ai  siti  di  interesse  archeologico,
storico e culturale gestiti  dallo  Stato  in  via  sperimentale  per
l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal
fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali  un  Fondo  per  il  recupero  delle  minori
entrate per l'ingresso gratuito al personale  docente  della  scuola,
con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per  l'anno  2014,  a
titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo.
Con il medesimo decreto di cui al  primo  periodo  sono  definite  le
modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti  e  dei  conseguenti
oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.
                               Art. 17 

                       (Dirigenti scolastici) 

  1. Al  fine  di  garantire  continuita'  e  uniformita'  a  livello
nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 
  Reclutamento dei dirigenti scolastici 
  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici  si  realizza  mediante
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per
tutti i posti vacanti, il cui  numero  e'  comunicato  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e  alla
Scuola   nazionale   dell'amministrazione,   sentito   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   e   fermo   restando   il   regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,   n.   449   e   successive
modificazioni. Al corso concorso-possono essere ammessi candidati  in
numero- superiore-a quello dei posti, secondo una percentuale massima
del venti per  cento,  determinata  dal  decreto  di  cui  all'ultimo
periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare
il personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso del relativo diploma  di  laurea,  che
abbia maturato dopo  la  nomina  in  ruolo  un  periodo  di  servizio
effettivo di almeno cinque anni.  E'  previsto  il  pagamento  di  un
contributo, da parte dei candidati,  per  le  spese  della  procedura
concorsuale. Il concorso puo' comprendere una  prova  preselettiva  e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
superano  la  preselezione,  e  una  prova  orale,  a  cui  segue  la
valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la  Scuola
nazionale dell'amministrazione,  in  giorni  e  orari  e  con  metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica dei partecipanti, con
eventuale riduzione del carico  didattico.  Le  spese  di  viaggio  e
alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'   di
svolgimento delle procedure concorsuali. la durata  del  corso  e  le
forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.". 
  2. Il  decreto  di  cui  all'articolo  29.  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal  precedente
comma 1, e' adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento
e la formazione iniziale dei  dirigenti  scolastici  sono  trasferite
alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite  di
spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1. 
  4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 e' abrogato.  Ai  concorsi  per  il  reclutamento  dei  dirigenti
scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  comma  618
dell'articolo 1 della citata legge. 
  5. In deroga a quanto previsto dai parametri  di  cui  all'articolo
459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  a
far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  per
il solo armo scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno  dei
concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente  con
decreto direttoriale 22  novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 94  del  26  novembre  2004,  e  con
decreto  direttoriale  13  luglio  2011.  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio  2011,  non  si  e'
ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per
un numero non superiore a quello dei posti banditi  con  il  suddetto
decreto direttoriale, vacanti e disponibili,  con  priorita'  per  le
istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e  per  quelle
situate nelle aree caratterizzate  da  specificita'  linguistiche,  i
docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano  la
propria  attivita'  d'insegnamento  presso  istituzioni   scolastiche
autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico  a  tempo
indeterminato o alla conferma degli incarichi di  presidenza  di  cui
all'art.  1-sexies  del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  ma
conferite in  reggenza  a  dirigenti  aventi  incarico  presso  altra
istituzione scolastica autonoma,  possono  ottenere  l'autorizzazione
all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti
dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto. 
  6. Gli incarichi  di  reggenza  ai  dirigenti  scolastici  titolari
presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,
conferiti  nelle  scuole  individuate  al  comma  5,   cessano   alla
conclusione, nella relativa regione della procedura  concorsuale  per
i1  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  indetta   con   decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale,
4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o  di  quella  indetta
con decreto direttoriale 13 luglio 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale. n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina
in corso d'anno, ove possibile. dei vincitori di concorso, nel limite
delle assunzioni gia' autorizzate,  ovvero  alla  assegnazione,  alle
predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico  a
tempo indeterminato. 
  7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si
procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata  e'
individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma  6.  Alla
relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta'  assunzionali
relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni gia'
autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte
sul Fondo unico nazionale per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei dirigenti  scolastici.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto,  ad  apportare  le
necessarie variazioni di bilancio. 
  8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per  il
reclutamento dei dirigenti  scolastici  in  seguito  ad  annullamento
giurisdizionale, al fine  di  assicurare  la  tempestiva  conclusione
delle operazioni, qualora il numero  dei  concorrenti  sia  superiore
alle 300 unita', la composizione  della  commissione  puo'  prevedere
l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300,  con  altri
componenti in numero sufficiente  a  costituire  sottocommissioni,  a
ciascuna delle  quali  e'  preposto  un  presidente  aggiunto  ed  e'
assegnato un segretario aggiunto.  Il  presidente  della  commissione
cura il coordinamento  delle  sottocommissioni.  Anche  nel  caso  di
rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non  puo'
comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e  di
euro 400.000 nel 2014.
                               Art. 18 

     (Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione) 

  1. Per le necessita' di cui  all'articolo  2,  comma  4-undevicies,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato  ad
assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale  a  145
posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del  5
febbraio 2008, n. 10 - 4a Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami",  in
aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'articolo 3. comma 102,
della legge 24 dicembre 2007.  n.  244,  a  decorrere  dal  2014.  Al
relativo onere, pari ad euro 8.1 milioni a decorrere dall'anno  2014,
si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui  al  comma
2. 
  2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997.  n.  425,
le parole da ", provinciale" fino a "interregionale." sono sostituite
da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  e'
ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.
                               Art. 19 

          (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) 

  1. Al fine di garantire  il  regolare  avvio  dell'anno  accademico
2013-2014, fermi restando il limite percentuale di  cui  all'articolo
270, comma 1, del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  il
ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma  6,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  e  il  regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, le  graduatorie  nazionali  di  cui  all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono  trasformate  in  graduatorie
nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi  di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
  2. I contratti a tempo determinato in essere  nell'anno  accademico
2012-2013, stipulati  con  il  personale  docente  delle  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia
maturato almeno 3  anni  accademici  in  incarichi  di  insegnamento,
possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle
more dell'adozione del regolamento di  cui  all'articolo  2,  comma-7
lettera e). della legge -21 dicembre 1999, n. 508, per  la  copertura
di posti che risultino  vacanti  e  disponibili.  in  subordine  agli
incarichi di cui al comma 1. 
  3. Al fine di  dare  attuazione  alle  linee  programmatiche  degli
organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo  di
cui all'articolo 13,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono  attribuite.  con  incarico
deliberato dal Consiglio di amministrazione,  a  personale  dell'area
"Elevata professionalita'" del comparto Afam in  possesso  di  laurea
magistrale nello  specifico  ambito  professionale  dell'incarico  da
ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale  con  profilo
equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione
di comando o in aspettativa, a valere sulle facolta' assunzionali  di
cui  all'articolo  39  della  legge  27  dicembre   1997,   n.   449.
Dall'applicazione del presente comma non  possono  derivare  maggiori
oneri a carico della fmanza pubblica. 
  4. Nelle more di un processo di  razionalizzazione  degli  Istituti
superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del
sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine
di rimediare alle gravi  difficolta'  finanziarie  degli  stessi,  e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la  spesa  di  3  milioni  di
euro. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al  comma  4,
sulla base di criteri, definiti con lo stesso  decreto,  che  tengono
conto della spesa storica di ciascun istituto.

CAPO III
Altre disposizioni

                               Art. 20 

              (Corsi di laurea ad accesso programmato) 

  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.  21  e'
abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4  del  2008
non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari  gia'
indetti e non ancora conclusi alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
                               Art. 21 

                (Formazione specialistica dei medici) 

  1. All'articolo 36, comma 1,  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle
seguenti: «della commissione»; 
  b) la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «all'esito  delle
prove e' formata una graduatoria  nazionale  in  base  alla  quale  i
vincitori  sono  destinati  alle  sedi  prescelte,   in   ordine   di
graduatoria. Sono fatte salve le  disposizioni  di  cui  all'articolo
757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 
  2. All'articolo 39, comma 3,  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999,  n.  368,  e  successive  modificazioni,  le  parole   "ed   e'
determinato  annualmente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e,  a
partire dall'anno  accademico  2013-2014,  e'  determinato  ogni  tre
anni,".
                               Art. 22 

         (Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca) 

  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al  primo  periodo  sono  premessi  i  seguenti:  «I  componenti
dell'organo  direttivo  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR)  sono  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  formulata  sulla
base di un elenco di persone, definito da un comitato  di  selezione,
che rimane valido per un anno. La durata  del  mandato  dei  suddetti
componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di
componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni.»; 
  b) alla lettera b) le parole "la nomina e la durata in carica" sono
sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le modalita' di nomina". 
  2. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  la
nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca  (ANVUR),  fino
alla nomina del nuovo comitato di selezione e' utilizzato l'elenco di
persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.  76,  esistente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti  del
Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo
6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  76
del 2010. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo  31  dicembre  2009,  n.
213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  "2-bis.  I  nominativi
proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno
dalla formulazione della proposta". 
  4. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  le
nomine di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo  31  dicembre
2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di  un
nuovo comitato di selezione.
                               Art. 23 

                (Finanziamento degli enti di ricerca) 

  1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola "anche" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero  di  progetti
finalizzati al miglioramento  di  servizi  anche  didattici  per  gli
studenti,  i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei  bilanci  di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento  degli  enti  o
del  Fondo  di  finanziamento  ordinario  delle  universita',   fatta
eccezione per quelli". 
  2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009,  n.  213,
e' sostituito dal seguente: 
                               "Art. 4 

                 Finanziamento degli enti di ricerca 

  1. La ripartizione del fondo ordinario  per  gli  enti  di  ricerca
finanziati  dal  Ministero.  di  cui  all'articolo  7   del   decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e'  effettuata  sulla  base  della
programmazione  strategica  preventiva  di  cui  all'articolo  5,   e
considerando la specifica missione dell'ente nonche'  tenendo  conto,
per la ripartizione di una quota non inferiore al  7  per  cento  del
fondo e soggetta  ad  incrementi  annuali,  della  valutazione  della
qualita' della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante,  e  di
specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.
I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota  sono
disciplinati  con  decreto  avente  natura  non   regolamentare   del
Ministro. 
  1-bis. Salvo quanto previsto  dal  comma  1,  le  quote  del  fondo
ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche  finalita'  e
che non  possono  essere  piu'  utilizzate  per  tali  scopi,  previa
motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere  destinate  ad  altre  attivita'  o  progetti  attinenti  alla
programmazione degli enti.".
                               Art. 24 

                  (Personale degli enti di ricerca) 

  1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di
protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica  e
la manutenzione delle reti strumentali  di  monitoraggio,  l'Istituto
nazionale di  geofisica  e  vulcanologia  (INGV)  e'  autorizzato  ad
assumere,  nel  quinquennio  20142018,  complessive  200  unita'   di
personale ricercatore, tecnologo  e  di  supporto  alla  ricerca,  in
scaglioni annuali di 40  unita'  di  personale,  nel  limite  di  una
maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno  2014,  4
milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno
2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018. 
  2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le
variazioni dell'organico strettamente  necessarie  sono  disposti  ai
sensi dell'articolo 5. comma 4, del decreto legislativo  31  dicembre
2009,  n.   213,   con   decreto   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  favorevole  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione. entro sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Per il periodo dal  2014  al  2018,  il  fabbisogno  finanziario
annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e  vulcanologia  (INGV),
determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  articolo
1, comma 116, e' incrementato degli oneri derivanti dal comma 1. 
  4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo  comma  1,  del  decreto
legislativo  31  dicembre  2009,  n.   213   possono   procedere   al
reclutamento per i profili di ricercatore  e  tecnologo,  nei  limiti
delle facolta'  assunzionali,  senza  il  previo  espletamento  delle
procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001. n. 165.
                               Art. 25 

           (Disposizioni tributarie in materia di accisa) 

  1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione  e  sui  consumi  e  le   relative   sanzioni   penali   e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai
prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: 
a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; 
b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; 
c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. 
  2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di
accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al  comma  3
del presente articolo. 
  3. Nell'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e  le  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le
aliquote di accisa relative ai  prodotti  di  seguito  elencati  sono
determinate nelle seguenti misure: 
  a) a decorrere dal l° gennaio 2014: 
  birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; 
  prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro; 
  alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro. 
  b) a decorrere dal 1° gennaio 2015: 
  birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; 
  prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; 
  alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."
                               Art. 26 

    (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) 

  1. Il comma 3 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3.  Gli  atti  assoggettati
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti  e  le  formalita'
direttamente  conseguenti  posti  in  essere   per   effettuare   gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari  sono  esenti
dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e  dalle  tasse
ipotecarie e sono soggetti a  ciascuna  delle  imposte  ipotecaria  e
catastale nella misura fissa di euro cinquanta.". 
  2. L'importo di ciascuna delle imposte di  registro,  ipotecaria  e
catastale stabilito in misura  fissa  di  euro  168  da  disposizioni
vigenti anteriormente al l ° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200. 
  3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e,
in particolare, hanno effetto per gli atti  giudiziari  pubblicati  o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e  per
le scritture private autenticate a  partire  da  tale  data,  per  le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per  la
registrazione dalla medesima  data,  nonche'  per  le  formalita'  di
trascrizione, di  iscrizione,  di  rinnovazione  eseguite  e  per  le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
                               Art. 27 

                         (Norme finanziarie) 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307  e'  incrementata
di 3 milioni di curo per l'anno 2014,  di  50  milioni  di  curo  per
l'anno 2015 e di 15 milioni di euro decorrere dall'anno 2016. 
  2, Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1
e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16,
commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e  25  e  dal
comma 1 deI presente articolo, pari a 13 milioni di curo  per  l'anno
2013, a 326,256 milioni di curo per l'anno 2014, a 450,094 milioni di
curo per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di curo per l'anno  2016,  a
473,545 milioni di curo per l'anno 2017 e 475,545 milioni di  curo  a
decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
a) quanto a 13 milioni di curo per l'anno 2013, a 315,539 milioni  di
   curo per l'anno 2014, a 411,226 milioni di curo per l'anno 2015  e
   a 413,243 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante
   corrispondente utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate
   derivanti dagli articoli 25 e 26; 
  b) quanto a 8,717 milioni di curo per l'anno 2014, a 34,868 milioni
di curo per l'anno 2015 e  a  52,302  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.  o)
quanto a 1 milione di  curo  a  decorrere  dall'anno  2014,  mediante
corrispondente riduzione degli  stanziamenti  rimodulabili  di  parte
corrente  iscritti  nel  bilancio  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  programma  "Iniziative  per  lo
sviluppo del sistema istruzione scolastica  e  per  il  diritto  allo
studio" della missione "Istruzione scolastica"; 
d) quanto a euro i milione curo a decorrere dall'anno  2014  mediante
   corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia
   e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui  all'articolo
   1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n, 311,  iscritti  nel
   programma "Istituti di alta cultura"  della  missione  "Istruzione
   universitaria"; 
  e) quanto a curo 1,4 milioni a decorrere dall'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione degli  stanziamenti  rimodulabili  di  parte
corrente  iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, programma "Sistema
universitario  e  formazione   post-universitaria"   della   missione
"Istruzione universitaria"; 
f) quanto a 0,6 milioni di curo per l'anno 2015,  a  2,6  milioni  di
   curo per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno  2017  e  a
   6,6 milioni di euro a decorrere dal  2018  mediante  corrispondete
   riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
   e tecnologica di cui all'articolo 1, comma  870,  della  legge  27
   dicembre 2006, n. 296. 
  3, Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,
Art. 28 

                         (Entrata in vigore) 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Carrozza,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
recante: «Misure urgenti in  materia  di  istruzione,  universita'  e
ricerca.». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 214 del 12 settembre 2013). (13A07601)

(GU n.217 del 16-9-2013)

    Nel decreto citato in epigrafe,  pubblicato  nella  sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pagina 19, all'articolo 20, comma 1, dove e'
scritto: «L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4  del  2008
non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari  gia'
indetti e non ancora conclusi alla data di...», leggasi:  «L'articolo
4 del citato decreto legislativo  non  e'  applicato  alle  procedure
relative agli esami di ammissione ai corsi universitari gia'  indette
e non ancora concluse alla data di...».

Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101

Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)

(GU n.204 del 31-8-2013)

 Vigente al: 1-9-2013

CAPO I
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle
societa’ partecipate

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare
e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire  la  mobilita',
nonche' di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
ed efficacia dell'attivita' svolta dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e in altri settori della pubblica amministrazione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  ottimizzare  le
attivita'   volte   ad   assicurare   la   trasparenza    dell'azione
amministrativa e la  prevenzione  della  corruzione  nelle  pubbliche
amministrazioni nonche'  una  razionalizzazione  delle  attivita'  di
misurazione e valutazione della performance del personale  attraverso
una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione  per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche  e  dall'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche amministrazioni ; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
introdurre disposizioni che, in linea con  le  raccomandazioni  della
Commissione europea, consentano di rendere piu' efficace  l'utilizzo,
quantitativo  e  qualitativo,  dei  fondi  europei,  potenziando   il
coordinamento e il controllo  sull'uso  degli  stessi  e  rafforzando
l'azione di programmazione, coordinamento,  sorveglianza  e  sostegno
della  politica  di  coesione,  gia'  spettante  al  Presidente   del
Consiglio dei Ministri; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
semplificare  e  razionalizzare  il  sistema   di   controllo   della
tracciabilita'  dei  rifiuti,   nonche'   di   prevedere   interventi
finalizzati ad accelerare l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui  all'autorizzazione
integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 agosto 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo, per la coesione territoriale,  degli  affari
esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, dell'interno,  dello  sviluppo  economico,
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e della salute; 

                              E M A N A 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

(Disposizioni per l'ulteriore  riduzione  della  spesa  per  auto  di
                             servizio e 
             consulenze nella pubblica amministrazione) 

  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo  di  vigenza  del  divieto
previsto dal citato articolo 1, comma 143, della  legge  n.  228  del
2012, il limite di spesa  previsto  dall'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al  netto  delle  spese
sostenute per l'acquisto di autovetture. 
  2. Ferme restando le vigenti  disposizioni  di  contenimento  della
spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a  decorrere  dall'anno  2014,  le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini  del  censimento
permanente   delle   autovetture   di   servizio,   all'obbligo    di
comunicazione  previsto  dal  provvedimento  adottato  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal  comma  1,
spese di ammontare superiore all'80 per cento  del  limite  di  spesa
previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi.
Si applicano altresi'  le  sanzioni  previste  dall'articolo  46  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  3. Gli atti adottati in violazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di  servizio
e  i  relativi   contratti   sono   nulli,   costituiscono   illecito
disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria, a carico del responsabile della violazione,  da  mille  a
cinquemila  euro,   alla   cui   irrogazione   provvede   l'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24
novembre  1981,   n.   689,   salva   l'azione   di   responsabilita'
amministrativa per danno erariale. 
  4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  dettati  criteri  attuativi
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3,  al  fine  di  disporre
modalita'  e  limiti  ulteriori  di  utilizzo  delle  autovetture  di
servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  nell'ambito  delle  quali  sono
comprese le autovetture utilizzate per  le  attivita'  di  protezione
civile dalle amministrazioni di cui all'articolo  6  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  5. La spesa annua per studi  e  incarichi  di  consulenza,  inclusa
quella relativa  a  studi  e  incarichi  di  consulenza  conferiti  a
pubblici  dipendenti,  sostenuta  dalle   amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti  e  dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le
universita', gli enti e le fondazioni  di  ricerca  e  gli  organismi
equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di  studio
e  consulenza  connessi  ai  processi  di  privatizzazione   e   alla
regolamentazione del settore finanziario, non puo'  essere  superiore
all'90 per cento del limite di  spesa  per  l'anno  2013  cosi'  come
determinato dall'applicazione della disposizione di cui  al  comma  7
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Si  applicano
le deroghe previste dall'articolo 6, comma  7,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o
strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli  di
bilancio in coerenza con la struttura di bilancio  adottata,  per  il
conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente
salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni  di
legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il  piano  dei
conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio
2011 n. 91. 
  7. Gli atti adottati in violazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi
in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce
illecito disciplinare  ed  e',  altresi',  punito  con  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria,   a   carico   del   responsabile   della
violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689,  salva  l'azione  di  responsabilita'
amministrativa per danno erariale. 
  8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato  possono  disporre
visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica  e
dei servizi ispettivi di  finanza  del  medesimo  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato, al fine di  verificare  il  rispetto
dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di  cui
al  presente  articolo,  denunciando  alla   Corte   dei   conti   le
irregolarita' riscontrate. 
  9. Le disposizioni del presente  articolo  costituiscono  norme  di
diretta  attuazione  dell'articolo  97  della  Costituzione,  nonche'
principi  di  coordinamento   della   finanza   pubblica   ai   sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
                               Art. 2 

  (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, 
   di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione 
             della spesa anche in materia di personale) 

  1.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 11, il  primo  periodo,  e'  sostituito  dal  seguente:
"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle  qualifiche  o  nelle
aree interessate da posizioni soprannumerarie,  nuove  assunzioni  di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree,  da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente  dal  punto  di
vista finanziario al complesso delle unita'  soprannumerarie  di  cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
anche  sul  piano  degli  equilibri  di   finanza   pubblica,   della
compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui  al  comma  12  e
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  14,  comma  7,  del
presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal  comma  1,  le
amministrazioni avviano le  procedure  di  cui  all'articolo  33  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  adottando,  ai  fini  di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso  articolo  33,  le  seguenti
procedure e misure in ordine di priorita':"; 
  2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre  2014"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015"; 
  3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre  2012"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2013"; 
  4) al comma 11, lettera  c),  le  parole:  "entro  due  anni"  sono
sostituite dalla seguenti: "entro tre anni"; 
  5) al comma 12 le parole: "30 giugno 2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2013"; 
  b) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal  seguente  "7.  Le
cessazioni dal servizio per processi  di  mobilita',  nonche'  quelle
disposte  a  seguito  dell'applicazione  della  disposizione  di  cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a),  limitatamente  al  periodo  di
tempo   necessario   al   raggiungimento   dei   requisiti   previsti
dall'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre   2011   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
non possono  essere  calcolate  come  risparmio  utile  per  definire
l'ammontare  delle  disponibilita'  finanziarie  da  destinare   alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili  in  relazione  alle
limitazioni del turn over." 
  2.  Gli   ordini   e   i   collegi   professionali   sono   esclusi
dall'applicazione dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni,  resta  fermo,  per  i
predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge
27 dicembre 2006, n. 296. 
  3. Nei casi di dichiarazione di  eccedenza  di  personale  previsti
dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le
disposizioni previste dall'articolo 2,  comma  11,  lettera  a),  del
medesimo decreto-legge,  si  applicano  a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non  possono
essere   ripristinate   nella   dotazione   organica   di    ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   convertito   con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato  dal
presente articolo. 
  4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito in  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  si
interpreta nel senso che il conseguimento da parte di  un  lavoratore
dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto  a
pensione  entro  il  31  dicembre  2011  comporta   obbligatoriamente
l'applicazione del regime di accesso e  delle  decorrenze  previgente
rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24. 
  5. L'articolo 24, comma 4, secondo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si interpreta  nel  senso  che  per  i  lavoratori  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni  il  limite  ordinamentale,  previsto  dai
singoli  settori  di  appartenenza  per  il  collocamento  a   riposo
d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
stesso, non e' modificato dall'elevazione  dei  requisiti  anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia e  costituisce  il  limite  non
superabile, se non per il trattenimento in servizio o per  consentire
all'interessato  di  conseguire  la  prima  decorrenza  utile   della
pensione ove essa non sia  immediata,  al  raggiungimento  del  quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego
se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i  requisiti  per
il diritto a pensione. 
  6. L'articolo 2, comma 11, lett. a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, si interpreta  nel  senso  che  l'amministrazione,  nei
limiti del soprannumero, procede  alla  risoluzione  unilaterale  del
rapporto di lavoro nei  confronti  dei  dipendenti  in  possesso  dei
requisiti indicati nella disposizione. 
  7.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare
le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo
2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine  massimo
del 31 dicembre  2013  i  regolamenti  di  organizzazione  secondo  i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione  non  possono,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e  con  qualsiasi  contratto.  Per  i  Ministeri  il
termine di cui al primo periodo si intende  comunque  rispettato  con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei  ministri  degli  schemi
dei regolamenti di riordino. Il  termine  previsto  dall'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  gia'  prorogato
dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e'
differito al 31 dicembre 2013. 
  8.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'esito  degli  interventi  di
riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento  degli
incarichi dirigenziali per le  strutture  riorganizzate  seguendo  le
modalita', le procedure ed i criteri previsti  dall'articolo  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono  salvaguardati,  fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in  essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la  disciplina
del presente comma. Per  un  numero  corrispondente  alle  unita'  di
personale risultante in soprannumero  all'esito  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi  dirigenziali,  e'  costituito,  in  via
transitoria e non oltre  il  31  dicembre  2014,  un  contingente  ad
esaurimento  di  incarichi  dirigenziali  da   conferire   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali   previste
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il  contingente  di
tali incarichi, che non  puo'  superare  il  valore  degli  effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per  qualsiasi
causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in  applicazione
dell'articolo 2, comma 11, lettera a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza  degli  incarichi  dirigenziali
non rinnovati del personale non appartenente  ai  ruoli  dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma
e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali  strettamente
necessarie e adeguatamente  motivate,  di  proseguire  gli  incarichi
conferiti a  dirigenti  di  seconda  fascia  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  fino
alla data di adozione dei regolamenti organizzativi  e  comunque  non
oltre  il  31   dicembre   2013.   Nelle   more   dei   processi   di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti
dal comma 6 del medesimo articolo  19  determini  come  risultato  un
numero con  decimali,  si  procedera'  all'arrotondamento  all'unita'
superiore. 
  9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi
ai Capi dei Dipartimenti e degli  Uffici  autonomi,  concorrono  alla
determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti  di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo
del rispetto  dei  limiti  percentuali  di  incarichi  conferibili  a
soggetti esterni  ai  ruoli  dei  dirigenti  di  prima  fascia  della
Presidenza" 
  10. A decorrere dal  1°  gennaio  2014,  tutte  le  amministrazioni
pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  degli   organi
costituzionali,   sono   soggette   alle    disposizioni    contenute
nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60,  comma  3,  del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Gli enti pubblici economici, le aziende che  producono  servizi
di  pubblica  utilita',   le   societa'   non   quotate   partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque  titolo,  dalle  pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  diverse  da  quelle  emittenti   strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e  dalle  societa'  dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale  comunque
utilizzato, in conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto  Dipartimento
della funzione pubblica.". 
  12. Al Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, in deroga all'articolo 2,  comma  11,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto  di  effettuare  nelle
qualifiche o nelle  aree  interessate  da  posizioni  soprannumerarie
assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno  2013  e
per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8,  del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  13. Al fine di consentire all'organismo pagatore  dell'Agenzia  per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative
al Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  il
rafforzamento della  struttura  preposta  alla  attuazione  operativa
delle misure previste dalla riforma della  politica  agricola  comune
(PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad  assumere  3
unita' dirigenziali nell'ambito  della  attuale  dotazione  organica,
anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,
pari ad euro 137.000,00, per l'anno  2013  e  ad  euro  410.000,00  a
regime,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del
decreto-legge   9   settembre   2005,   n.   182,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
                               Art. 3 

   (Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego e 
                     nelle societa' partecipate) 

  1. Per sopperire alle  gravi  carenze  di  personale  degli  uffici
giudiziari,  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  delle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  che  presentano  situazioni  di
soprannumerarieta'  o  di  eccedenza  rispetto  alle  loro  dotazioni
organiche ridotte, e'  consentito,  sino  al  31  dicembre  2014,  il
passaggio diretto a domanda presso il Ministero della  giustizia  per
ricoprire i  posti  vacanti  del  personale  amministrativo  operante
presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica
corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del  contratto
di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo  stesso
Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale  trasferito
si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo
del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
  2. Le societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente  dalla
medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o  dai  suoi  enti  strumentali,
anche al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  dall'articolo  31  del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione  di
quelle   emittenti   strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e delle societa'  dalle  stesse  controllate,  possono,
sulla base di un accordo tra di esse e senza necessita' del  consenso
del lavoratore, realizzare processi di mobilita' di personale,  anche
in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legge, in relazione al proprio fabbisogno  e  per  le  finalita'  dei
commi  3  e  4,  previa  informativa  alle  rappresentanze  sindacali
operanti  presso  la  societa'  ed  alle   organizzazioni   sindacali
firmatarie  del  contratto  collettivo  dalla  stessa  applicato  ,in
coerenza con il rispettivo ordinamento professionale  e  senza  oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si  applicano  i  commi  primo  e
terzo dell'articolo 2112 del codice civile.  La  mobilita'  non  puo'
comunque avvenire tra le societa' di  cui  al  presente  comma  e  le
pubbliche amministrazioni. 
  3. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 2 adottano,
in relazione ad esigenze di riorganizzazione  delle  funzioni  e  dei
servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e di
risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali,
atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove  procedure
di reclutamento di risorse umane da parte  delle  medesime  societa',
l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita' di cui
al comma 2. 
  4. Le societa'  di  cui  al  comma  2  che  rilevino  eccedenze  di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui  al
comma 3, nonche' nell'ipotesi  in  cui  l'incidenza  delle  spese  di
personale e' pari o superiore al 50 per cento delle  spese  correnti,
inviano  un'informativa  preventiva  alle  rappresentanze   sindacali
operanti  presso  la  societa'  ed  alle   organizzazioni   sindacali
firmatarie del contratto collettivo dalla  stessa  applicato  in  cui
viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed  i  profili
professionali del personale  in  eccedenza.  Tali  informazioni  sono
comunicate  anche  al  Dipartimento  della  funzione   pubblica.   Le
posizioni dichiarate eccedentarie  non  possono  essere  ripristinate
nella dotazione di personale neanche mediante  nuove  assunzioni.  Si
applicano  le   disposizioni   dell'articolo   14,   comma   7,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  come  modificato  dal  presente
decreto. 
  5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa  di  cui  al
comma  4,  si  procede,   a   cura   dell'ente   controllante,   alla
riallocazione  totale  o  parziale   del   personale   in   eccedenza
nell'ambito  della  stessa  societa'  mediante  il  ricorso  a  forme
flessibili di gestione del  tempo  di  lavoro,  ovvero  presso  altre
societa' controllate dal medesimo ente con le modalita' previste  dal
comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali,  la  ricollocazione  e'
consentita anche in societa' controllate  da  enti  diversi  comprese
nell'ambito regionale, previo accordo tra  gli  enti  e  le  medesime
societa', ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo  3,  comma  19,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  6. Per la gestione delle eccedenze di  cui  al  comma  5  gli  enti
controllanti e le societa' del comma  2  possono  concludere  accordi
collettivi con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2,
di forme di trasferimenti in  mobilita'  dei  dipendenti  in  esubero
presso altre societa' dello stesso tipo operanti anche  al  di  fuori
del territorio regionale ove hanno sede le  societa'  interessate  da
eccedenze di personale. 
  7. Al fine di favorire le forme di mobilita' le societa' di cui  al
comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di  tre  anni  di
una quota parte non superiore al trenta  per  cento  del  trattamento
economico del  personale  interessato  dalla  mobilita',  nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio e  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  somme  a  tal   fine
corrisposte dalla societa'  cedente  alla  societa'  cessionaria  non
concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive.
                               Art. 4 

 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e 
            vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni 
       a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile 
                        nel pubblico impiego) 

  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze  temporanee  ed
   eccezionali" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  rispondere  ad
   esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o  eccezionale"  e
   le parole "di cui alla lettera d),  del  comma  1,  dell'articolo"
   sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"; 
  b) dopo il  comma  5-bis  sono  aggiunti  i  seguenti:  "5-ter.  Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi  restando  per
tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1,  la  facolta'  di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo  determinato  esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui  al  comma  2  e  il  divieto  di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato  a  tempo
indeterminato. 
  5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in  violazione  del  presente  articolo  sono  nulli  e   determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono,  altresi',  responsabili  ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente  responsabile  di  irregolarita'
nell'utilizzo del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la
retribuzione di risultato."; 
  c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
  2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive  modificazioni,  le  parole:  "Si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,  del   presente
decreto."  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Si   applicano   le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  articolo
36, comma 5-quater.". 
  3. Fino al 31 dicembre 2015, per le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le  agenzie,  gli  enti  pubblici  non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di  nuove
procedure concorsuali,  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e'   subordinata
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri da  adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, verificata l'assenza di  graduatorie  vigenti,  per  ciascun
soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative
alle  professionalita'  necessarie  anche  secondo  un  criterio   di
equivalenza. 
  4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  di  approvazione
del  presente  decreto,  relative  alle   amministrazioni   pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2015. 
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, al fine di individuare  quantitativamente,  tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i  vincitori  e
gli  idonei  collocati  in  graduatorie   concorsuali   vigenti   per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di  contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato,  hanno  maturato  i  requisiti  di
anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma
8,  avvia,  entro  il  30  settembre  2013,   apposito   monitoraggio
telematico  con  obbligo,  per  le  pubbliche   amministrazioni   che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e  8,
di fornire le informazioni richieste. Al fine di  ridurre  presso  le
medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro
a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure  concorsuali
e l'assunzione di coloro che sono collocati  in  posizione  utile  in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato,  in  coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e  dei
principi  costituzionali  sull'adeguato  accesso  dall'esterno,   con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista
dal presente articolo, sono  definiti,  per  il  perseguimento  delle
predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle  risorse
finanziarie connesse con le  facolta'  assunzionali  delle  pubbliche
amministrazioni. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore  e  piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita  dal  personale
con contratto di lavoro a tempo determinato e, al  contempo,  ridurre
il numero dei  contratti  a  termine,  le  amministrazioni  pubbliche
possono  bandire,  nel  rispetto  del  limite   finanziario   fissato
dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei
vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente  e,  per  le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma  90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto hanno maturato,  negli  ultimi
cinque anni, almeno tre anni di  servizio  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze  dell'amministrazione
che emana il  bando,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei  servizi
prestati  presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli   organi
politici. Le procedure selettive di cui  al  presente  comma  possono
essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli
anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura
non superiore al 50  per  cento,  in  alternativa  a  quelle  di  cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel triennio  2013-2015  a  valere  sulle
predette risorse. Resta ferma per il comparto  scuola  la  disciplina
specifica di settore. 
  7. Per meglio realizzare le finalita' del comma  6  possono  essere
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti  di
lavoro a tempo parziale, tenuto conto  dell'effettivo  fabbisogno  di
personale e delle risorse finanziarie dedicate. 
  8. Al fine di  favorire  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1,  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita'  volti
a favorire l'anzianita' anagrafica. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015,  gli  enti
territoriali  che  hanno  vuoti  in   organico   relativamente   alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.
56, e successive modificazioni, nel rispetto del  loro  fabbisogno  e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,  procedono,  in
deroga a quanto disposto  dall'articolo  12,  comma  4,  del  decreto
legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,  all'assunzione  a   tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  dei
soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando  una  specifica
richiesta alla Regione competente. 
  9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione  triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39,  comma  1,  della
legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  relativa  al  periodo  2013-2015,
prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi  dell'articolo
35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente
in materia, i contratti di lavoro a tempo  determinato  dei  soggetti
che hanno maturato, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle  proprie  dipendenze.
La proroga puo' essere disposta, in relazione  al  proprio  effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i
requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da  assumere  a
tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale  di  cui
al  precedente  periodo,  fino  al  completamento   delle   procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. 
  10. Le regioni, le province autonome  e  gli  enti  locali,  tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9  nel  rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma  5.
Per gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  tenuto  conto  dei
vincoli assunzionali previsti dalla  normativa  vigente,  si  procede
all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e  9,  anche  con  riferimento  alle
professionalita' mediche e  del  ruolo  sanitario,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da  adottare  entro  tre  mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione,  di  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Resta comunque salvo quanto  previsto  dall'articolo  10,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 
  11.  All'articolo  10,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2001,  n.  368,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Per
assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le  deroghe  di  cui  al
presente comma si applicano, nel rispetto del patto di  stabilita'  e
dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa  per
il  personale  e  il  regime  delle  assunzioni,  anche  al  relativo
personale educativo e scolastico". 
  12. All'articolo 114,  comma  5-bis,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole  "ed  educativi,"
sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,". 
  13. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga  o  il  rinnovo  dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7,  comma
6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del  sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le  risorse  finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in  materia  di
contenimento della spesa complessiva di personale. 
  14. Per le finalita' di cui al comma 1, il comune dell'Aquila  puo'
prorogare o rinnovare i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
previsti  dall'articolo  2,  comma  3-sexies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del  sistema  derogatorio  previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite  massimo  di  spesa  di  1
milione di euro per ciascun anno a  valere  sulle  disponibilita'  in
bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita'  interno
e della vigente normativa in  materia  di  contenimento  della  spesa
complessiva di personale. 
  15. La disposizione dell'articolo  4,  comma  45,  della  legge  12
novembre  2011  n.  183,  si  applica  anche  ai  concorsi   per   il
reclutamento del personale  di  magistratura.  Le  entrate  derivanti
dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai  concorsi  per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  della
giustizia. 
  16. Per gli  enti  di  ricerca,  l'autorizzazione  all'avvio  delle
procedure concorsuali  e'  concessa  in  sede  di  approvazione,  con
decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
del piano triennale del fabbisogno del personale e della  consistenza
dell'organico.

CAPO II
MISURE PER L’EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

                               Art. 5 

              (Disposizioni in materia di trasparenza, 
           anticorruzione e valutazione della performance) 

  1. Al fine di concentrare  l'attivita'  della  Commissione  per  la
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27  ottobre
2009, n. 150, sui compiti  di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione   nelle   pubbliche   amministrazioni,   sono   trasferite
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 46  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia
di misurazione e valutazione della performance di cui  agli  articoli
7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 
  2. Il collegio di indirizzo e controllo  di  cui  all'articolo  46,
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e'  integrato,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla
pubblica  amministrazione,  esperti  in  tema  di  servizi  pubblici,
management,  misurazione  della   performance   e   valutazione   del
personale. 
  3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n.  165
del  2001,  con   regolamento,   organizza   la   propria   attivita'
distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo
da quello relativo alla contrattazione. 
  4. Sono trasferite  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  le
funzioni della  predetta  Commissione  in  materia  di  qualita'  dei
servizi pubblici. 
  5. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 e' sostituito dal  seguente:  "3.  La  Commissione  e'  organo
collegiale composto dal Presidente e da  due  componenti  scelti  tra
esperti    di     elevata     professionalita'     anche     estranei
all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata  esperienza
in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti
sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunita'  di
genere,  con  decreto  del  Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,  previo  parere  favorevole
delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza  dei
due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro  per
la  pubblica  amministrazione,  i  due  componenti  su  proposta  del
Ministro   dell'interno   e   del   Ministro    per    la    pubblica
amministrazione.". 
  6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, sono abrogati. 
  7.  Il  Presidente  e  i  componenti  della  Commissione   di   cui
all'articolo 13  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  gia'
insediati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e  dei  nuovi
componenti. Le proposte di nomina del  Presidente  e  dei  componenti
devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  8. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente, senza oneri a carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 6 

        (Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e 
                 sulle concessionarie autostradali) 

  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.  217,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
  "4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere  altresi'
affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC: 
a) il servizio  di  controllo  del  personale  aeroportuale  e  degli
   equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il  possesso  delle
   previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da  quelli
   interni alle aerostazioni, accedono alle aree  sterili  attraverso
   le aerostazioni passeggeri; 
  b) il controllo del personale aeroportuale, e  di  qualunque  altro
soggetto, compresi gli  oggetti  trasportati  ed  il  possesso  delle
previste autorizzazioni, che, attraverso  varchi  diversi  da  quelli
interni alle aerostazioni, accedono alle  aree  sterili,  nonche'  il
controllo dei veicoli  che,  muniti  delle  previste  autorizzazioni,
debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui
accesso e' richiesta l'effettuazione di specifici controlli. 
  4-quater. I servizi di cui al comma 4 ter sono  svolti  secondo  le
procedure  indicate  dal  Programma  nazionale   per   la   sicurezza
dell'aviazione civile, con la supervisione  della  forza  di  polizia
prevista dal locale dispositivo di sicurezza. 
  4-quinquies. La supervisione sui servizi di  controllo  di  cui  al
comma 4 ter puo' essere svolta, secondo le esigenze locali e  con  le
modalita' stabilite dai Comitati di Sicurezza  Aeroportuali,  con  il
concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo
di sicurezza.". 
  2. Dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. All'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.
122, dopo il nono periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Al  fine  di
assicurare   la   continuita'   dell'attivita'   di   vigilanza   sui
concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente  comma
non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente  per
lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del  relativo
onere  si  provvede  mediante  l'attivazione  della   procedura   per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma  2,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.". 
  4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni,  la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente: "a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'  e
dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro  per
l'anno 2013 e 2,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante per la  concorrenza
ed il mercato  anticipa,  nei  limiti  di  stanziamento  del  proprio
bilancio,  le  risorse  necessarie  per  la  copertura  degli   oneri
derivanti  dall'istituzione   dell'Autorita'   di   regolazione   dei
trasporti e del suo finanziamento, nella misura  di  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro  per  l'anno  2014.  Le
somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante  per   la
concorrenza ed il mercato a valere sulle  risorse  di  cui  al  primo
periodo della presente lettera. Fino all'attivazione  del  contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante per la concorrenza ed  il
mercato, nell'ambito delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  assicura
all'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti,   tramite   apposita
convenzione, il necessario supporto economico e  finanziario  per  lo
svolgimento delle  attivita'  strumentali  all'implementazione  della
struttura   organizzativa   dell'Autorita'   di    regolazione    dei
trasporti;".
                               Art. 7 

       (Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, 
di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, 
     di lavoro carcerario, nonche' di interpretazione autentica) 

  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  «e-bis) ad accedere a un programma di assunzione  in  una  pubblica
amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di
studio ed alle professionalita' possedute,  fatte  salve  quelle  che
richiedono il possesso di specifici requisiti;"; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Alle assunzioni di cui  al  comma  1,  lettera  e-bis),  si
provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei  posti
vacanti nelle piante organiche delle  Amministrazioni  interessate  e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di  assunzioni,
sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le
Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai  testimoni  di
giustizia il diritto  al  collocamento  obbligatorio  con  precedenza
previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23  novembre  1998  n.
407, in materia  di  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai  sensi
dell'articolo 17-bis, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentita la commissione centrale di cui  all'articolo
10, comma 2, sono stabilite  le  relative  modalita'  di  attuazione,
anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.». 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Al fine di assicurare la funzionalita'  e  la  razionalizzazione
della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero
dell'interno e' autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter,  comma  1,
del  decreto-legge  31   marzo   2005,   n.   45,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,  n.  89,  a  stipulare,  a
condizioni di reciprocita', uno  o  piu'  convenzioni  anche  con  il
Ministero della  difesa  per  l'espletamento  delle  attivita'  delle
commissioni mediche ivi previste anche nei  confronti  del  personale
militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, all'articolo  1-ter
del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge  n.  89  del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per la composizione e
le per le modalita' di funzionamento  delle  commissioni  di  cui  al
comma 1, di prima e di  seconda  istanza,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V
del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  ferme  restando  le  funzioni  di
presidente della Commissione assunte  da  un  appartenente  ai  ruoli
professionali  dei  sanitari  della  Polizia   di   Stato,   di   cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334.  Ai
fini dell'applicazione del  presente  articolo,  i  riferimenti  alle
commissioni mediche interforze e alle commissioni  mediche  contenute
nei predetti  decreti,  nonche'  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  si  intendono  riferiti  alle
commissioni sanitarie di cui al comma 1  del  presente  articolo.  La
competenza territoriale delle commissioni,  nonche'  l'organizzazione
delle stesse  e  le  modalita'  per  l'avvio  delle  attivita',  sono
definite con decreto del capo  della  polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza,  anche  in  relazione  ai  contenuti  delle
convenzioni di cui al comma 1."; 
b) al comma 3, le parole: "Fino all'emanazione del regolamento di cui
   comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione  del
   decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,". 
  5. All'attuazione dei commi 3 e 4  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse  umane,  strutturali  e  finanziarie  delle   Amministrazioni
interessate, disponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero
delle assunzioni obbligatorie delle  categorie  protette  sulla  base
delle  quote  e  dei  criteri  di  computo  previsti  dalla normativa
vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come
rideterminata  secondo  la  legislazione  vigente.  All'esito   della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui  sopra,  ciascuna
amministrazione e' obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari
alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo  stato
esistente. La disposizione del presente comma deroga  ai  divieti  di
nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel  caso
in  cui  l'amministrazione   interessata   sia   in   situazione   di
soprannumerarieta'. 
  7. Il Dipartimento per la funzione  pubblica  e  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per   quanto   di   rispettiva
competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6. 
  8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "1. Alle imprese
che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni,
lavoratori detenuti o  internati,  anche  quelli  ammessi  al  lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354,  e  successive  modificazioni,  o  che  svolgono  effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e'  concesso  un  credito  di
imposta mensile nella misura massima  di  settecento  euro  per  ogni
lavoratore assunto.". 
  9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si
interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni  di  avvocati  dello
Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto  dei  limiti  di
spesa  di  €.  272.000,00  e  della  vigente  dotazione  organica,  a
decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di
avvocato dello Stato ai procuratori dello  Stato  con  anzianita'  di
servizio  di  otto  anni  nella   qualifica,   previo   giudizio   di
promovibilita' e secondo l'ordine  di  merito,  anche  in  deroga  al
limite di accantonamento e conferimento fissato  dall'art.  5,  primo
comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
                               Art. 8 

      (Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale 
                        dei vigili del fuoco) 

  1. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di  efficienza
ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  la  dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco del  predetto  Corpo  e'
incrementata di 1.000 unita'. 
  2. In prima applicazione, per la copertura  dei  posti  portati  in
aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1,  e'
autorizzata  l'assunzione  di  un  corrispondente  numero  di  unita'
mediante  il  ricorso  in  parti  uguali  alle  graduatorie  di   cui
all'articolo  4-ter  del  decreto-legge  20  giugno  2012,   n.   79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
sono determinati nel limite della misura massima complessiva di  euro
5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno  2014  e  di
euro 39.798.173 a decorrere dall'anno  2015.  Ai  predetti  oneri  si
provvede mediante la corrispondente riduzione degli  stanziamenti  di
spesa  per  la  retribuzione  del  personale  volontario  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione  "Soccorso
civile". 
  4. Ai fini delle  assunzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle
assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  da
effettuarsi con la medesima  ripartizione  di  cui  al  comma  2,  e'
prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate
a partire  dal  1°  gennaio  2008,  di  cui  all'articolo  4-ter  del
decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione annuale di spesa,  pari  a  euro  84.105.233  per
l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015. 
  6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso  sanitario,  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in   contesti   di   particolare
difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle  persone,
puo' realizzare interventi di  soccorso  pubblico  integrato  con  le
regioni e le province  autonome  utilizzando  la  propria  componente
aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale  attivita'
sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della  difesa  civile  del  Ministero  dell'interno  e  le
regioni e le province autonome che vi abbiano interesse.  I  relativi
oneri finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle  province
autonome. 
  6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di  cui  al
comma 6-bis, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  744,
comma 1, e 748 del codice della navigazione.". 
  7. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.151,  si
applicano anche agli stabilimenti  soggetti  alla  presentazione  del
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  sono   adeguate   le   procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui al  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma
2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
                               Art. 9 

          (Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e 
                   culturali italiane all'estero) 

  1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono inseriti i seguenti: 
  "12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche
ed insopprimibili  esigenze  didattiche  o  amministrative,  che  non
trovino  gradatamente  idonea  soluzione  attraverso  il  ricorso  al
personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo  653  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, o  con  le  operazioni  di
mobilita'  del  personale  scolastico  a  tempo  indeterminato   gia'
collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo'  essere
conservato, ad invarianza di  spesa,  un  limitato  numero  di  posti
vacanti e disponibili nel contingente di  cui  all'articolo  639  del
medesimo decreto legislativo,  sui  quali  possono  essere  assegnate
unita' di personale, da individuare tra  coloro  utilmente  collocati
nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto  legislativo
16 aprile 1994, n.297, riformulate  sulla  base  di  prove  selettive
antecedenti  al  6  luglio  2012,  nonche'  i  dirigenti   scolastici
individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima  del  6
luglio 2012, ai  sensi  dell'articolo  46  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  per   il   quadriennio   2002-2005   dell'area
dirigenziale V. Con il provvedimento  di  cui  all'articolo  639  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli  affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua
il numero di posti  di  cui  al  primo  periodo,  fermo  restando  il
raggiungimento del livello medio  annuo  dei  risparmi  scontati  nei
saldi di finanza pubblica in relazione al comma  12.  Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la  finanza
pubblica.". 
  2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Insegnamento  di
materie obbligatorie secondo la legislazione locale  o  l'ordinamento
scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale"; 
b) al comma 1 dopo la parola: "straniero" sono inserite le  seguenti:
   "o italiano a contratto locale, residente nel paese  ospitante  da
   almeno un anno"; 
  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente art.  639,
gli insegnamenti di materie  obbligatorie  previste  nell'ordinamento
scolastico  italiano,  individuate  con  provvedimenti  adottati   di
concerto  tra  il  Ministro  degli  affari  esteri  e   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  possono  essere
affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale
italiano o straniero, avente una  conoscenza  della  lingua  italiana
adeguata ai compiti lavorativi e residente  nel  paese  ospitante  da
almeno un anno, in possesso dei requisiti  previsti  dalla  normativa
italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri  e  le
procedure di assunzione di detto personale."; 
d) al comma 2, le parole: "comma 1" sono sostituite  dalle  seguenti:
   "commi 1 e 1 bis". 
  3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per  la
finanza pubblica.

CAPO III
Misure per il potenziamento delle politiche di coesione

                               Art. 10 

  (Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione) 

  1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione  di  cui
all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine  di  assicurare
il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo  119,  comma  5,
della  Costituzione  e   rafforzare   l'azione   di   programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,   di   seguito
denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni  relative
alla politica di  coesione  sono  ripartite  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui  ai
seguenti commi. 
  2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni  titolari  di
programmi e delle relative autorita' di gestione, la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, in particolare: 
  a)   nell'attivita'   istruttoria   cura   il   raccordo   con   le
amministrazioni  statali  e  regionali  competenti  ai   fini   della
predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria
e di  destinazione  territoriale  delle  risorse  della  politica  di
coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non  finanziaria
miranti  ad  accrescere  la  coesione  territoriale,  anche  ai  fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e  di  programmazione  relativi
all'impiego dei fondi a finalita'  strutturale  dell'Unione  Europea,
nonche' all'impiego del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  da
realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo  sviluppo
regionale; 
  b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati  dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle  politiche  di
coesione; 
  c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con  le  amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e  dati  sull'attuazione
dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure  di  accelerazione
degli interventi necessari ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con  le
   istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di  definizione
   delle politiche di sviluppo regionale e  di  verifica  della  loro
   realizzazione,  predisponendo,   ove   necessario,   proposte   di
   riprogrammazione; 
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi  in  materia  di
   sviluppo regionale; 
f) cura  l'istruttoria  relativa  all'esercizio  dei  poteri  di  cui
   all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88  del  2011,
   al fine di assicurare l'efficace utilizzo  delle  risorse  per  la
   politica di coesione. 
  3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli  atti  di
indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al
Fondo per lo sviluppo e la coesione: 
  a)  opera  in  raccordo  con  le  amministrazioni   competenti   il
monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi  e  degli
interventi della politica di coesione,  anche  attraverso  specifiche
attivita' di verifica, ferme restando  le  funzioni  di  controllo  e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; 
b) esercita  funzioni  di  sostegno  e  di  assistenza  tecnica  alle
   amministrazioni che gestiscono programmi europei o  nazionali  con
   obiettivi  di  rafforzamento  della  coesione   territoriale   sia
   attraverso apposite iniziative di formazione del  personale  delle
   amministrazioni interessate, che con  l'intervento  di  specifiche
   strutture di sostegno per l'accelerazione e la  realizzazione  dei
   programmi, anche con  riferimento  alle  procedure  relative  alla
   stesura e gestione di bandi pubblici; 
  c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita'  di  gestione  di
programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a  carattere
sperimentale; 
  d) da' esecuzione  alle  determinazioni  adottate  ai  sensi  degli
articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  delegato,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, da adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato  lo
statuto   dell'Agenzia.   Lo   statuto   disciplina   l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita' di nomina
degli organi di direzione e del collegio dei revisori,  stabilisce  i
principi e le modalita' di adozione dei  regolamenti  e  degli  altri
atti generali che disciplinano l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia,  prevedendo  altresi'  forme  di  rappresentanza  delle
amministrazioni,  anche  territoriali,   coinvolte   nei   programmi.
L'Agenzia  dispone  di  una  dotazione  organica  di  200  unita'  di
personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.
Sono  organi  dell'Agenzia:  il  direttore  generale;   il   comitato
direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La  partecipazione  al
Comitato  direttivo  dell'Agenzia  non  comporta  alcuna   forma   di
compenso.  L'Agenzia  assicura   lo   svolgimento   delle   attivita'
strumentali  e  di  controllo  interno  nell'ambito   delle   risorse
disponibili o per il tramite della  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di  lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  per  il  comparto  Ministeri.  Con  contestuale  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato, e' nominato il direttore generale scelto  tra  personalita'
di comprovata esperienza nella materia delle politiche  di  coesione,
con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per
i Capi dipartimento del segretariato generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  delegato,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,  per  la
pubblica  amministrazione,  sono  trasferite  alla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri  e  all'Agenzia,  sulla  base  delle  funzioni
rispettivamente attribuite, le unita'  di  personale  di  ruolo  e  i
rapporti di lavoro a tempo determinato per la  loro  residua  durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per  lo
sviluppo  e  la  coesione  economica  del  Ministero  dello  sviluppo
economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti
alla  Direzione  generale  per   l'incentivazione   delle   attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da  esercitare
entro  30  giorni   dalla   conversione   in   legge   del   presente
decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente  ridotte  le  dotazioni   organiche,   le   relative
strutture  e  le  risorse  finanziarie  e  strumentali  del  medesimo
ministero.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono   l'inquadramento
previdenziale  di   provenienza.   Al   personale   dell'Agenzia   e'
riconosciuto il trattamento economico complessivo gia'  in  godimento
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  senza  che  da
cio' derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di  cui
al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero  nei  ruoli  dell'Agenzia  e
gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in  servizio  a
qualunque titolo. Al fine di consentire il piu' efficace  svolgimento
dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con  le
istituzioni nazionali  ed  europee,  con  il  medesimo  decreto  sono
stabilite le procedure selettive per l'assegnazione  alla  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  di  un  numero  massimo  di  50  unita'
nell'ambito del personale  oggetto  di  trasferimento  ai  sensi  del
presente comma, e, comunque, per  un  onere  non  superiore  ad  euro
1.100.000 annuo, con conseguente  aumento  della  relativa  dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale  assegnate  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sono  organizzate  in  una
struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo  7,  comma  3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303.  Nelle  more  della
definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture
del Ministero dello sviluppo  economico,  gli  incarichi  di  livello
dirigenziale  conferiti  ai  sensi  dell'articolo  19   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento  sono
mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque  fino  all'effettiva
operativita' dell'Agenzia e, relativamente ai  contratti  di  cui  ai
commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla  normativa
vigente, previa indisponibilita' della medesima quota utilizzabile  a
valere sulla dotazione organica dei  dirigenti  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e  5  pari  ad  euro  1.450.000
annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  1.450.000  euro
per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero  degli  affari
esteri e quanto a 950.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,
l'accantonamento    relativo    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000  euro annui a  decorrere
dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero  degli  affari
esteri. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui  all'articolo  61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le  relative  risorse
finanziarie sono trasferite allo stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro  delegato  per  la  politica  di
coesione territoriale,  sono  definite  le  procedure  di  spesa,  le
modalita'  di   gestione   delle   risorse   e   la   rendicontazione
dell'utilizzo  delle  risorse  in  attuazione  dei  programmi   delle
delibere CIPE. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  5  dicembre
1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  10. Fino alla effettiva operativita'  dell'Agenzia,  come  definita
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione  economica
assicura la continuita' della  gestione  amministrativa,  nonche'  la
tempestiva ed efficace attuazione  degli  adempimenti  connessi  alla
fine  del  ciclo  di  programmazione  2007-2013  e  all'avvio   della
programmazione 2014-2020. 
  11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri e  dell'Agenzia  preposte,  per
quanto  di  competenza,  a  funzioni  di   coordinamento,   gestione,
monitoraggio e controllo  degli  interventi  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali europei anche per il periodo  2014-2020,  e'  autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel
numero massimo di 120  unita'  altamente  qualificate,  eventualmente
anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa  vigente,
per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico,  appartenente
all'Area  terza.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalita' di
attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del
personale mediante la  Scuola  nazionale  dell'Amministrazione  e  la
ripartizione del personale tra  le  amministrazioni  interessate.  Il
personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le  funzioni
per le quali  e'  stato  assunto  e  non  puo'  essere  destinato  ad
attivita' diverse da quelle direttamente riferibili  all'impiego  dei
Fondi  strutturali  europei  e  al  monitoraggio   degli   interventi
cofinanziati dai Fondi europei. 
  12. Agli oneri derivanti dal  comma  11,  pari  ad  euro  5.520.000
annui, si  provvede,  per  il  periodo  di  validita'  dei  programmi
2014-2020,  per  euro  4.195.680  annui  a   carico   delle   risorse
finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito  dei
programmi  operativi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali   europei
2014-2020 a titolarita' delle Amministrazioni presso cui il  predetto
personale viene assegnato, nonche' a carico delle risorse finanziarie
del Programma operativo Governance ed assistenza  tecnica  2014-2020,
per euro 1.324.320 annui, mediante le  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  13. Sulla base di specifica comunicazione  del  Dipartimento  della
funzione   pubblica    sull'assegnazione    dei    funzionari    alle
Amministrazioni di cui al comma  11,  il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  provvede  a  versare,  annualmente,  all'entrata  del
bilancio dello Stato le risorse di  cui  al  comma  12  del  presente
articolo,  imputandole,  per  la  parte  di  pertinenza  dei  singoli
programmi operativi, nelle more  della  rendicontazione  comunitaria,
alle disponibilita' di tesoreria del Fondo di rotazione di  cui  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalita' di  cui  al  comma  11
sono iscritte corrispondenti risorse sui  pertinenti  capitoli  degli
stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il
Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate  ai  sensi  del
presente  comma  sui  corrispondenti  rimborsi  disposti  dall'Unione
europea a fronte delle spese rendicontate. 
  14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si  provvede
mediante la programmazione di  indisponibilita'  di  posti  a  valere
sulle facolta' assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11,
previa autorizzazione e verifica della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato.

CAPO IV
Misure in materia ambientale.

                               Art. 11 

    (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo 
      della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia) 

  1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: 
  "1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lettera a), i produttori iniziali di  rifiuti  pericolosi  e
gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi
a titolo professionale, o che effettuano operazioni  di  trattamento,
recupero,  smaltimento,  commercio  e  intermediazione   di   rifiuti
pericolosi, inclusi i nuovi produttori. 
  2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su
base volontaria i produttori e  i  gestori  dei  rifiuti  diversi  da
quelli di cui al comma 1. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio  e  del  mare,  sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
specificate le categorie di soggetti  di  cui  al  comma  1,  e  sono
individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il
trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della  direttiva
2008/98/CE, ulteriori categorie  di  soggetti  a  cui  e'  necessario
estendere  il  sistema  di  tracciabilita'   dei   rifiuti   di   cui
all'articolo 188-bis.". 
  2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o  trasportano  rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o  che  effettuano  operazioni  di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio  e  intermediazione  di
rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il  termine  iniziale
di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. 
  3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche'  per  i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti  urbani  del  territorio
della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo  188-ter,  del
d.lgs. n. 152 del  2006,  il  termine  iniziale  di  operativita'  e'
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8. 
  4. Entro il 3 marzo  2014  e'  adottato  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  previsto
dall'articolo  188-ter,  comma  3,  d.lgs.  n.  152  del  2006,  come
modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuino il trattamento  dei  rifiuti,  di
cui agli articoli 23  e  35  della  direttiva  2008/98/CE,  ulteriori
categorie di soggetti a cui e' necessario  estendere  il  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs.  n.
152 del 2006. 
  5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3  e  4  possono  comunque
utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere  dal  1°  ottobre
2013. 
  6. Sono abrogati: 
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006; 
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
   del territorio e del mare del 20 marzo 2013  recante  "Termini  di
   riavvio  progressivo  del  SISTRI",  pubblicato   nella   Gazzetta
   Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. 
  7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4
e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare  si  procede  periodicamente,   sulla   base
dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della  disciplina
comunitaria, alla semplificazione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti, anche  alla  luce  delle  proposte  delle
associazioni rappresentative degli utenti,  ovvero  delle  risultanze
delle rilevazioni di soddisfazione  dell'utenza;  le  semplificazioni
sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi
costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni
sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione  dei  costi
di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante  integrazioni
con altri sistemi che trattano dati di logistica  e  mobilita'  delle
merci e delle persone ed innovazioni di processo  che  consentano  la
delega  della  gestione  operativa  alle  associazioni   di   utenti,
debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare sulla base  dei  requisiti  tecnologici  ed
organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma,  e
ad assicurare la  modifica,  la  sostituzione  o  l'evoluzione  degli
apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici
per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione  dei
costi e del miglioramento dei processi produttivi  degli  utenti,  il
concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante,
puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, previo parere del Garante per la  privacy,
a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti
pubblici o societa' interamente a capitale  pubblico,  opportunamente
elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai  regolamenti
attuativi della direttiva 2007/2/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi  agli  utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate
la sicurezza e  l'integrita'  dei  dati  di  tracciabilita'.  Con  il
decreto di cui al presente  comma  sono,  altresi',  rideterminati  i
contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione
dei  costi  conseguita,   con   decorrenza   dall'esercizio   fiscale
successivo a quello di  emanazione  del  decreto,  o  determinate  le
remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi" 
  8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni  di  cui  al
comma 7 si procede entro il 3  marzo  2014;  tale  data  puo'  essere
differita,  per  non  oltre  sei  mesi,  con  decreto  del   Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del  mare  se  cio'  si
renda necessario al fine  di  rendere  operative  le  semplificazioni
introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per
oggetto la verifica di conformita' del SISTRI alle norme e  finalita'
vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e
che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di
costituzione della commissione di collaudo  e,  per  quanto  riguarda
l'operativita' del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La  commissione
di collaudo si compone  di  tre  membri  di  cui  uno  scelto  tra  i
dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a  e
due  tra  professori  universitari  di   comprovata   competenza   ed
esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi  oneri
si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis  del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  9.  All'esito  dell'approvazione  delle  semplificazioni  e   delle
operazioni di collaudo di cui al comma 8 e  in  considerazione  delle
modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di  cui
al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service
management s.p.a. e  il  relativo  piano  economico-finanziario  sono
modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo  188-bis  del
d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle  risorse  derivanti
dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis. 
  10. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  SISTRI  senza
soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare  provvede,  sulla  base  dell'attivita'  di
audit dei costi, eseguita da  una  societa'  specializzata  terza,  e
della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del  SISTRI  dei
contributi   riassegnati   ai   sensi   dell'articolo   14-bis    del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il  trenta  per
cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno  2013
e sino alla concorrenza delle  risorse  riassegnate  sullo  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, al netto di quanto gia' versato  dal  Ministero
sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione  del  sistema.
Il pagamento e' subordinato  alla  prestazione  di  fideiussione  che
viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'  di
cui al comma 8. 
  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo  260-bis  del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma
3 quanto alle condotte  di  informazioni  incomplete  o  inesatte,  a
quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo  periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI  e'
obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al  30  settembre  2014  dai
soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono
irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel  medesimo  rispettivo
arco temporale. 
  12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs.  n.  152  del
2006,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole   :   "(nuovo
produttore)". 
  13.  E'  abrogato  l'articolo   27   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  18
febbraio 2011, n.  52,  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente,  e'
soppresso il Comitato di vigilanza e controllo  di  cui  al  medesimo
articolo. Con decreto, di  natura  non  regolamentare,  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di  Gabinetto  del  Ministro
medesimo, un Tavolo  tecnico  di  monitoraggio  e  concertazione  del
SISTRI, senza compensi o indennizzi  per  i  partecipanti  ne'  altri
oneri per il bilancio dello  Stato,  che  assolve  alle  funzioni  di
monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. 
  14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge  25  giugno  2008,
n.112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,
n.133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "La vigilanza dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas si svolge mediante accertamenti a  campione  e  si  esercita  nei
confronti  dei  soli  soggetti  il  cui  fatturato  e'  superiore  al
fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1,  prima  ipotesi,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".
                               Art. 12 

(Disposizioni  in  materia  di  imprese   di   interesse   strategico
                             nazionale) 

  1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di  tutela  ambientale  e  sanitaria  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  necessarie  per
assicurare   il   rispetto   delle   prescrizioni    di    legge    e
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento
ILVA  di  Taranto,  in  considerazione  dell'urgente  necessita'   di
provvedere  e  di  evitare  ulteriori  ritardi,  e'  autorizzata   la
costruzione e la  gestione  delle  discariche  per  rifiuti  speciali
pericolosi e non pericolosi localizzate nel  perimetro  dell'impianto
produttivo dell'ILVA di Taranto, sentita l'ARPA della regione Puglia,
che hanno ottenuto parere di compatibilita' ambientale e  valutazione
d'impatto ambientale positivi alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al  conferimento
dei rifiuti prodotti dall'attivita'  dell'ILVA  di  Taranto  e  dagli
interventi necessari per il risanamento ambientale. 
  2. Le modalita' di costruzione e di gestione  delle  discariche  di
cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata  protezione
ambientale e sanitaria, con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su  proposta  del  sub
commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61
del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la  protezione  e  ricerca
ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale  (ARPA)
della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di
Statte, sono definite anche le misure di compensazione ambientali. 
  3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo  1,  comma  1,
del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi dai contratti  con
parti correlate in corso  d'esecuzione  alla  data  del  decreto  che
dispone  il   commissariamento   dell'impresa,   ove   questi   siano
incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di  cui
ai commi 5 e 6 del predetto  articolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano ai  rapporti  di  lavoro  subordinato
nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter  e
80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  4. La disciplina  della  responsabilita'  per  il  commissario,  il
sub-commissario e gli esperti del comitato, di  cui  all'articolo  1,
comma 9 del decreto-legge n. 61  del  2013,  deve  intendersi  estesa
anche ai soggetti da questi funzionalmente  delegati  che  curino  la
predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5  e  6  del
medesimo articolo. 
  5. I finanziamenti  a  favore  dell'impresa  commissariata  di  cui
all'articolo 1, comma 1  del  decreto-  legge  n.  61  del  2013,  in
qualsiasi forma effettuati, anche da parte di societa' controllanti o
sottoposte a comune  controllo,  funzionali  alla  predisposizione  e
all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto  articolo
sono prededucibili ai  sensi  e  agli  effetti  di  cui  all'articolo
182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario  di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza  con
le prescrizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  (AIA)  ivi
richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le  modalita'
di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo  dell'Ilva
di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della  regione  Puglia,
prevedendo anche misure di compensazione  ambientale  per  il  Comuni
interessati. 
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6,  sono  a
carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere  a  carico  della  finanza
pubblica.
Art. 13. 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 agosto 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                D'Alia,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione e la semplificazione 

                                Cancellieri, Ministro della giustizia 

                                Carrozza, Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

                                Bray,  Ministro  dei  beni  e   delle
                                attivita' culturali e del turismo 

                                Trigilia, Ministro  per  la  coesione
                                territoriale 

                                Bonino, Ministro degli affari esteri 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Orlando,  Ministro  dell'ambiente   e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare 

                                Alfano, Ministro dell'interno 

                                Zanonato,  Ministro  dello   sviluppo
                                economico 

                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti 

                                De Girolamo, Ministro delle politiche
                                agricole alimentari e forestali 

                                Lorenzin, Ministro della salute 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante:
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle  pubbliche  amministrazioni."  (Decreto-legge
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 204 del  31
agosto 2013). (13A07339)

(GU n.206 del 3-9-2013)

Nel decreto-legge citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella  sopra
indicata Gazzetta Ufficiale, devono intendersi apportate le  seguenti
correzioni: 
      - alla pag. 23, quinto rigo, all'art.  11,  comma  8,  dove  e'
scritto: "dipendenti  dell'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  o  della
Consip  s.p.a.  e  due  tra  professori  universitari...",   leggasi:
"dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e
due tra professori universitari...". 
      - alla pag. 24, all'art. 12, comma 2, penultimo rigo,  dove  e'
scritto: "Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte sono
definite...", leggasi: "Con la medesima procedura, sentito il  comune
di  Statte  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
definite...". 
      - Inoltre, sempre a pag. 24, all'art. 12,  comma  6,  penultimo
rigo, dove e' scritto: "sentite la  regione  Puglia  e  l'ARPA  della
regione Puglia, prevedendo anche misure di...", leggasi: "sentite  la
regione Puglia e l'ARPA della  regione  Puglia,  nonche'  per  quanto
concerne le misure di...".

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante:
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche  amministrazioni.".  (Decreto-legge
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 204 del  31
agosto 2013). (13A07364)

(GU n.207 del 4-9-2013)

Nel decreto citato in epigrafe,  pubblicato  nella  sopraindicata
Gazzetta Ufficiale: 
      alla pagina 13, articolo 6, comma 1, capoverso  4-ter,  lettera
a), anziche': «...autorizzazioni, che, attraverso varchi  diversi  da
quelli interni alle aerostazioni, accedono alle  aree...»  leggasi  :
«...autorizzazioni, che accedono alle aree...».

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'errata-corrige concernente  il  decreto-legge
31 agosto  2013,  n.  101,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per  il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni.".   (Errata-corrige   pubblicato   nella    Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 206 del 3 settembre 2013). (13A07369)

(GU n.207 del 4-9-2013)

    Nell'errata-corrige citato in epigrafe,  pubblicato  nella  sopra
indicata  Gazzetta  Ufficiale,  l'ultimo  capoverso  deve  intendersi
sostituito dal seguente: 
      «- Inoltre, sempre a pag. 24, all'art. 12, comma  6,  penultimo
rigo, dove e' scritto: "sentite la  regione  Puglia  e  l'ARPA  della
regione Puglia, prevedendo anche misure di  compensazione  ambientale
per il Comuni interessati.", leggasi: "sentite la  regione  Puglia  e
l'ARPA della regione Puglia, nonche', per quanto concerne  le  misure
di compensazione ambientale per il Comuni  interessati,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.".».

Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102

Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102
(GU Serie Generale n.204 del 31-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 66)

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00145)

Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93

Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province. (13G00141)

(GU n.191 del 16-8-2013)

Capo I

Prevenzione e contrasto della violenza di genere

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza  in
danno di donne e il conseguente allarme sociale che  ne  e'  derivato
rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita'
dissuasive, il trattamento  punitivo  degli  autori  di  tali  fatti,
introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione  finalizzate
alla anticipata tutela delle donne e  di  ogni  vittima  di  violenza
domestica; 
  Considerato,  altresi',  necessario  affiancare  con   urgenza   ai
predetti interventi misure  di  carattere  preventivo  da  realizzare
mediante la predisposizione  di  un  piano  di  azione  straordinario
contro  la  violenza  sessuale  e  di  genere,  che  contenga  azioni
strutturate e condivise, in ambito sociale,  educativo,  formativo  e
informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime; 
  Ravvisata la necessita' di intervenire con ulteriori misure urgenti
per alimentare  il  circuito  virtuoso  tra  sicurezza,  legalita'  e
sviluppo a sostegno del  tessuto  economico-produttivo,  nonche'  per
sostenere adeguati livelli di efficienza  del  comparto  sicurezza  e
difesa; 
  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  di  introdurre  disposizioni
urgenti in materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  a  tutela  di
attivita' di particolare rilievo strategico,  nonche'  per  garantire
soggetti deboli, quali anziani e  minori,  e  in  particolare  questi
ultimi per quanto attiene all'accesso agli  strumenti  informatici  e
telematici, in  modo  che  ne  possano  usufruire  in  condizione  di
maggiore  sicurezza  e  senza  pregiudizio  della   loro   integrita'
psico-fisica; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   apportare
ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24  febbraio  1992,  n.
225,  in  materia  di   protezione   civile,   anche   sulla   scorta
dell'esperienza  acquisita  nel  periodo  successivo  all'entrata  in
vigore del decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  nonche'  di
introdurre disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, potenziandone l'operativita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni   per   assicurare    legittimazione    alle    gestioni
commissariali delle  amministrazioni  provinciali  interessate  dagli
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio
2013, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo
23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche' per garantire  la  continuita'  amministrativa  degli  organi
provinciali  ordinari  e  straordinari,  nelle  more  della   riforma
organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del giorno 8 agosto 2013; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  con
delega alle pari  opportunita',  del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

                 Norme in materia di maltrattamenti, 
                violenza sessuale e atti persecutori 

  1. All'articolo 572, secondo comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni  quattordici"
sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore  degli  anni
diciotto". 
  2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice  penale,  dopo  il
numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: 
    "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
    5-quater) nei confronti di persona della quale il  colpevole  sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e' o e' stato legato  da  relazione  affettiva,  anche  senza
convivenza.". 
  3. All'articolo  612-bis  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato"
sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e  dopo
le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le  seguenti:  "ovvero
se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti   informatici   o
telematici"; 
    b) al quarto comma,  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: "La querela proposta e' irrevocabile.". 
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
le  parole:  "valuta  l'eventuale  adozione  di  provvedimenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".
                               Art. 2 

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti  i
  procedimenti penali per i  delitti  di  cui  all'articolo  572  del
  codice penale 

  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 282-bis,  comma  6,  dopo  la  parola  "571,"  e'
inserita  la  seguente:  "582,"  e  le  parole  "e  609-octies"  sono
sostituite dalle seguenti: "609-octies e 612, secondo comma"; 
    b) all'articolo 299: 
      1) dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2  relativi  alle  misure  previste
dagli  articoli  282-bis  e  282-ter  devono  essere   immediatamente
comunicati al difensore  della  persona  offesa  o,  in  mancanza  di
questo, alla persona offesa  e  ai  servizi  socio-assistenziali  del
territorio."; 
      2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata,  a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'." 
      3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata,  a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'.". 
    c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e'  aggiunta
la seguente: "l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
conviventi e  di  atti  persecutori,  previsti  dall'articolo  572  e
dall'articolo 612-bis del codice penale;"; 
    d) dopo l'articolo 384, e' inserito il  seguente:  "Art.  384-bis
(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria  hanno  facolta'  di  disporre,  previa
autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla
casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai  luoghi  abitualmente
frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi  e'  colto  in
flagranza dei delitti di  cui  all'articolo  282-bis,  comma  6,  ove
sussistano fondati motivi per  ritenere  che  le  condotte  criminose
possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita
o l'integrita' fisica della persona offesa. 
    2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli
articoli 385 e seguenti del presente titolo."; 
    e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "agli  articoli"
sono inserite le seguenti: "572,"; 
    f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le  parole  "di  cui  agli
articoli" sono inserite le seguenti "572,"; 
    g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente:
"3-bis. Per il reato di  cui  all'articolo  572  del  codice  penale,
l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato,
a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il  termine  di
cui al comma 3 e' elevato a venti giorni."; 
    h)  all'articolo  415-bis,  comma  1,  dopo  le  parole   "e   al
difensore", sono aggiunte le seguenti: "nonche',  quando  si  procede
per il reato di cui all'articolo 572  del  codice  penale,  anche  al
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa"; 
    i) all'articolo 498: 
      1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" sono inserite
le seguenti: "572,"; 
      2) dopo il comma 4-ter  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona
offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga  condotto
anche tenendo conto della  particolare  vulnerabilita'  della  stessa
persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e
ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona  offesa  o
del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.". 
  2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera  a),  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  e'
inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli  572
e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;". 
  3.  Al  comma  4-ter  dell'articolo  76  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai  reati  di
cui  agli  articoli"  sono  inserite  le  seguenti:  "572,   583-bis,
612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno  2013
e a 2,7 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2014  si  provvede,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per  l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi  anni,  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro
per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e quanto a  400.000  euro  per  l'anno  2014,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e  quanto
a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e  a  2,7  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012,
n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra  in  vigore
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.
                               Art. 3 

      Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 

  1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia  segnalato  un  fatto
che debba ritenersi riconducibile al reato di cui  all'articolo  582,
secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di
violenza domestica, il questore, anche in assenza  di  querela,  puo'
procedere, assunte le informazioni necessarie da parte  degli  organi
investigativi   e   sentite   le   persone   informate   dei   fatti,
all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente  articolo
si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si  verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare  o  tra  attuali  o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto  che  l'autore  di  tali  atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 
  2.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo  di  residenza  del
destinatario  dell'ammonimento  l'applicazione  della  misura   della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre  mesi.
Il prefetto dispone la sospensione della patente di  guida  ai  sensi
dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Il
prefetto non da'  luogo  alla  sospensione  della  patente  di  guida
qualora,  tenuto  conto  delle  condizioni  economiche   del   nucleo
familiare, risulti che le esigenze  lavorative  dell'interessato  non
possono  essere  garantite  con  il  rilascio  del  permesso  di  cui
all'articolo 218, secondo comma, del citato  decreto  legislativo  n.
285 del 1992. 
  3.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro  elaborazione
dati di cui all'articolo 8  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,
elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere
che  costituisce  un'autonoma  sezione  della  relazione  annuale  al
Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge  n.  121  del
1981. 
  4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di
cui al comma 1 devono essere  omesse  le  generalita'  dell'eventuale
segnalante. 
  5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11  del  decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in  cui
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le  istituzioni  pubbliche
ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli  572  o
609-bis del codice penale.
                               Art. 4 

       Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica 

  1.  Dopo  l'articolo  18  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 18-bis 
    (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) 
    "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o  di
un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli  articoli  572,
582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno
dei delitti  previsti  dall'articolo  380  del  codice  di  procedura
penale, commessi sul  territorio  nazionale  in  ambito  di  violenza
domestica,  siano  accertate  situazioni  di  violenza  o  abuso  nei
confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale  pericolo
per la sua incolumita', come conseguenza della  scelta  di  sottrarsi
alla medesima violenza o per effetto  delle  dichiarazioni  rese  nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il  questore,  anche
su proposta  del  procuratore  della  Repubblica,  o  con  il  parere
favorevole della stessa autorita', rilascia un permesso di  soggiorno
ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per  consentire  alla  vittima  di
sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si  intendono
per violenza domestica tutti gli atti,  non  episodici,  di  violenza
fisica,  sessuale,  psicologica  o  economica   che   si   verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare  o  tra  attuali  o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto  che  l'autore  di  tali  atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 
    2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale. 
    3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere  rilasciato  dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel  corso
di  interventi  assistenziali  dei  servizi   sociali   specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'  valutata  dal
questore sulla base della  relazione  redatta  dai  medesimi  servizi
sociali. 
    4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato  in
caso  di  condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
segnalata  dal  procuratore  della  Repubblica  o,  per   quanto   di
competenza, dai  servizi  sociali  di  cui  al  coma  3,  o  comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni  che
ne hanno giustificato il rilascio. 
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in  quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.".
                               Art. 5 

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 

  1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi
del  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle   pari
opportunita' di cui all'articolo 19, comma  3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, e adotta, previa acquisizione  del  parere  in  sede  di
Conferenza Unificata, un  "Piano  d'azione  straordinario  contro  la
violenza sessuale e di genere", di seguito  denominato  "Piano",  che
deve essere predisposto  in  sinergia  con  la  nuova  programmazione
comunitaria per il periodo 2014-2020. 
  2. Il Piano persegue le seguenti finalita': 
    a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro   le   donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo  di
eliminazione della violenza contro le donne; 
    b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza  e
la discriminazione di genere  nell'ambito  dei  programmi  scolastici
delle scuole di ogni ordine  e  grado,  al  fine  di  sensibilizzare,
informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti
delle  donne  e  la  discriminazione  di  genere,  anche   attraverso
un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; 
    c) potenziare le  forme  di  assistenza  e  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della
rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei  servizi
di assistenza alle donne vittime di violenza; 
    d) garantire la  formazione  di  tutte  le  professionalita'  che
entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking; 
    e)  accrescere  la  protezione  delle   vittime   attraverso   un
rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le   istituzioni
coinvolte; 
    f) prevedere una raccolta  strutturata  dei  dati  del  fenomeno,
anche attraverso il coordinamento delle banche dati gia' esistenti; 
    g) prevedere specifiche azioni positive che tengano  anche  conto
delle competenze delle Amministrazioni impegnate  nella  prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
stalking; 
    h) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i
livelli di governo, che si basi  anche  sulle  diverse  esperienze  e
sulle  buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle  reti  locali  e  sul
territorio. 
  3.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di
fenomeni di particolare allarme sociale

                               Art. 6 

Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi
  del PON  Sicurezza  nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  il  comparto
  sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa 

  1.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse
comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Sicurezza  per
lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", il Fondo di rotazione
di cui  alla  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e'  autorizzato  ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili,  su  richiesta  del
Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari  e  statali
previste per il periodo  2007-2013.  Per  il  reintegro  delle  somme
anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si  provvede,  per
la  parte  comunitaria,  con  imputazione  agli  accrediti   disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle  spese  effettivamente
sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli  stanziamenti
autorizzati  in  favore  del  medesimo  programma  nell'ambito  delle
procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza  e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si  applica  alle
Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando  per  le  stesse
Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con riferimento anche al  medesimo  articolo  9,  comma
2-bis. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,  pari  ad  euro
6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro  4  milioni,
mediante corrispondente utilizzo delle  somme  disponibili  in  conto
residui dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma
155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  che  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  del  bilancio  dello  Stato  per  le
finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00,
mediante corrispondente riduzione  per  l'anno  2013  della  medesima
autorizzazione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
di bilancio. 
  4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,
eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite  dalle
seguenti: "il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,  essere
inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,"; 
    b) le parole "di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro"  sono
sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione". 
  5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo  23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate  per
l'anno  per  l'anno  2013  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro  e
la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione  civile,
per le spese  sostenute  in  conseguenza  dello  stato  di  emergenza
umanitaria  verificatosi  nel  territorio  nazionale   in   relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del  nord
Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui.
                               Art. 7 

Disposizioni in materia di  arresto  in  flagranza  in  occasione  di
  manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche'  in
  materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio 

  1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 2016.". 
  2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 3-bis),  dopo  le  parole  "articolo  624-bis"  sono
aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la  pubblica  o
privata difesa"; 
    b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti: 
      "3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di  persona
ultrasessantacinquenne; 
      3-sexies) se il fatto e' commesso in presenza di un minore.". 
  3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
la parola "interamente" e' sostituita dalla seguente: "anche". 
  4. All'articolo 682 del codice  penale,  dopo  il  primo  comma  e'
aggiunto il seguente:  "Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano, altresi', agli immobili adibiti  a  sedi  di  ufficio,  di
reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, il  cui  accesso  e'  vietato  per  ragioni  di  sicurezza
pubblica.".
                               Art. 8 

              Contrasto al fenomeno dei furti in danno 
          di infrastrutture energetiche e di comunicazione 

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7)  e'  aggiunto
il seguente: 
      "7-bis) se il fatto e'  commesso  su  componenti  metalliche  o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate  all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di  altri
servizi pubblici e gestite da  soggetti  pubblici  o  da  privati  in
regime di concessione pubblica;"; 
    b) all'articolo 648,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La pena e'  aumentata  quando  il  fatto  riguarda
denaro o cose provenienti da delitti di  rapina  aggravata  ai  sensi
dell'articolo 628, terzo comma,  di  estorsione  aggravata  ai  sensi
dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai  sensi
dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).". 
  2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice  di  procedura
penale, dopo le parole "numeri 2),  prima  ipotesi,  3)  e  5)"  sono
inserite le seguenti: ", nonche' 7-bis)" e  dopo  la  lettera  f)  e'
inserita la seguente: "f-bis) delitto di  ricettazione,  nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;".
                               Art. 9 

  Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale 

  1. All'articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: 
      "La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 600 a euro 3.000  se  il  fatto  e'  commesso  con  sostituzione
dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti."; 
    b) all'ultimo comma, dopo le parole  "di  cui  al  secondo"  sono
inserite le seguenti: "e terzo". 
  2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231, le  parole  "e  635-quinquies"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole:
"codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  dei  delitti  di
cui agli articoli 55, comma 9, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e di cui alla  Parte  III,  Titolo  III,  Capo  II  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.". 
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  7,  nell'ambito
dello svolgimento della propria  specifica  attivita',  gli  aderenti
possono   inviare   all'ente   gestore    richieste    di    verifica
dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base
della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l'identita'
delle medesime."; 
    b) all'articolo 30-sexies,  dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
      "3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro, puo' essere rideterminata  la
misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.".

Capo III

Norme in tema di protezione civile

                               Art. 10 

            Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 

  1. All'articolo 5, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      "1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua
delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del  Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata
e comunque  acquisitane  l'intesa,  delibera  lo  stato  d'emergenza,
fissandone la durata e determinandone l'estensione  territoriale  con
specifico riferimento alla natura e alla qualita'  degli  eventi.  La
delibera  individua  le  risorse  finanziarie  destinate   ai   primi
interventi di soccorso e di assistenza nelle more della  ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni  da  parte  del
Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell'  apposito
stanziamento sul Fondo di protezione  civile  destinato  allo  scopo,
individuando  nell'ambito  dello  stanziamento   complessivo   quelle
finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove
il Capo del Dipartimento della protezione  civile  verifichi  che  le
risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma  2,
risultino o siano in procinto  di  risultare  insufficienti  rispetto
agli interventi da porre  in  essere,  presenta  tempestivamente  una
relazione motivata al Consiglio  dei  Ministri,  per  la  conseguente
determinazione  in  ordine  alla  necessita'  di  integrazione  delle
risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza  per  venir  meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto  della  procedura
dettata per la delibera dello stato d'emergenza."; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      "1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di  emergenza
non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di  ulteriori
180 giorni."; 
    c) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
      "Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
        a) all'organizzazione ed  all'effettuazione  dei  servizi  di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
        b) al ripristino della funzionalita' dei servizi  pubblici  e
delle infrastrutture  di  reti  strategiche,  entro  i  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili; 
        c) alla realizzazione di interventi, anche  strutturali,  per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita'; 
        d) alla ricognizione dei fabbisogni per il  ripristino  delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e  private,  danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai
beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre  in  essere  sulla
base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
        e) all'avvio  dell'attuazione  delle  prime  misure  per  far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro  i  limiti
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive  dettate
con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita   la   Regione
interessata."; 
    d) al comma 5-quinquies le parole da "del Fondo Nazionale" a  "n.
196." sono sostituite dalle seguenti: "del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione  civile.  Per  il  finanziamento  delle
prime esigenze del suddetto  Fondo  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del  Fondo  nazionale
di  protezione  civile  di  cui  all'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla  tabella  C
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere   dall'anno
finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le  emergenze  nazionali
e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine  di  ciascun  anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".". 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della  legge
24 febbraio 1992,  n.  225,  svolgono  direttamente  le  funzioni  di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui  all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.". 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  30  novembre  2005,  n.  245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21,  e
successive modificazioni, e' abrogato il comma 8.
                               Art. 11 

Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili  del
                                fuoco 

  1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile"
- Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso  pubblico"  un  fondo
per l'anticipazione  delle  immediate  e  indifferibili  esigenze  di
spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di  euro  per  l'anno
2013. A decorrere  dall'anno  2014,  lo  stanziamento  del  fondo  e'
determinato annualmente con la legge di bilancio. 
  2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari  a  euro  15
milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per  le  finalita'  di  cui  al
comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate  a  valere  sul
fondo di cui al comma 1,  restano  acquisite  all'erario,  in  misura
corrispondente, le risorse rimborsate a  qualsiasi  titolo  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per le spese  sostenute  in  occasione
delle emergenze. 
  4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma  1  in
favore degli stanziamenti della stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  -  Missione  "Soccorso  Civile",  ivi  compresi  quelli
relativi al trattamento economico accessorio spettante  al  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze  informatiche
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite   l'Ufficio
centrale del bilancio. 
  5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 4, le parole "e  le  forze  di  polizia"
sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di  polizia  e  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco"; 
    b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente: 
      "13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  puo'  effettuare
direttamente  le  verifiche  periodiche   di   cui   al   comma   11,
relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato  VII  di  cui
dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco provvede  a  tali  adempimenti  con  le  risorse
umane,  strumentali  e   finanziarie   disponibili   a   legislazione
vigente."; 
    c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      "5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza  dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, la formazione  e  l'abilitazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui
al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale
medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.".

Capo IV

Norme in tema di gestioni commissariali delle province

                               Art. 12 

                Gestioni commissariali delle province 

  1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi  e
di  nomina  dei   commissari   straordinari   delle   amministrazioni
provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo  23,  comma  20,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  ai  sensi
dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  2. Sono, altresi', fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  dai  commissari
straordinari di cui al comma 1. 
  3. Le gestioni commissariali di cui  al  comma  1,  nonche'  quelle
disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115,  terzo  periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo,
della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento  si
applicano ai casi di scadenza naturale del mandato  o  di  cessazione
anticipata degli organi provinciali  che  intervengano  in  una  data
compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. 
  5.  Fino  al  30  giugno  2014  e'  sospesa  l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori
entrate ne' nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 13 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 agosto 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Alfano, Ministro dell'interno 

                                Giovannini,  Ministro  del  lavoro  e
                                delle politiche sociali 

                                Cancellieri, Ministro della giustizia 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Legge 9 agosto 2013, n. 99

Legge 9 agosto 2013, n. 99

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00142)

Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 150 del 28  giugno  2013),  coordinato  con  la
legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in Gazzetta Ufficiale - 
Serie generale - n. 150 del 28 giugno 2013), recante: «Primi  interventi
urgenti  per  la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, 
della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore
aggiunto  (IVA)  e altre misure finanziarie urgenti». (13A07089)

(GU n.196 del 22-8-2013)

 Vigente al: 22-8-2013

Titolo I

Misure straordinarie per la promozione dell’occupazione, in
particolare giovanile, e della coesione sociale

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

Incentivi per nuove assunzioni a tempo  indeterminato  di  lavoratori
                               giovani 

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione  stabile  di  giovani
fino a 29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori  misure
da realizzare anche attraverso il ricorso alle  risorse  della  nuova
programmazione   comunitaria   2014-2020,   e'   istituito   in   via
sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12  e  16,  un
incentivo per i datori di  lavoro  che  assumano,  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al
comma 2, nel  rispetto  dell'articolo  40  del  Regolamento  (CE)  n.
800/2008. 
  (( 1-bis.  L'incentivo  di  cui  al  comma  1  non  spetta  per  le
assunzioni con contratti di lavoro domestico. )) 
  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve  riguardare  lavoratori,  di
eta' compresa tra i 18 ed i 29  anni,  che  rientrino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da  almeno  sei
mesi; 
    b) siano  privi  di  un  diploma  di  scuola  media  superiore  o
professionale; 
    (( c) (soppressa). )) 
  (( 3. Le  assunzioni  di  cui  al  comma  1  devono  comportare  un
incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere
dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il  30
giugno 2015. )) 
  4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile  lorda
imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18  mesi,  ed  e'
corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio  nelle
denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte  salve
le diverse  regole  vigenti  per  il  versamento  dei  contributi  in
agricoltura. Il  valore  mensile  dell'incentivo  non  puo'  comunque
superare l'importo di seicentocinquanta euro per  lavoratore  assunto
ai sensi del presente articolo. 
  5. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo  di
12 mesi, ed entro i limiti  di  seicentocinquanta  euro  mensili  per
lavoratore,  nel  caso  di  trasformazione  con  contratto  a   tempo
indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e
3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori  di
lavoro hanno comunque gia' beneficiato dell'incentivo di cui al comma
4. Alla  trasformazione  di  cui  al  presente  comma  deve  comunque
corrispondere (( entro un mese un'ulteriore assunzione di  lavoratore
con contratto di lavoro dipendente, )) prescindendo in tal caso,  per
la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di  cui  al
comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3. 
  6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato  sulla
base della differenza  tra  il  numero  dei  lavoratori  rilevato  in
ciascun mese e il  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  nei
dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto  di
lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di  lavoro  ((  dei  lavoratori  a  tempo
pieno. )) 
  7. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  8. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92. 
  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e
di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro  il  medesimo
termine  l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le  modalita'
attuative del presente incentivo. 
  10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a  decorrere
dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di  cui  al
comma 12. (( Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30
giugno 2015. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
fornisce  comunicazione  della  data  di  decorrenza   dell'incentivo
mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale. )) 
  11. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 10. 
  12. Le risorse di  cui  al  comma  1,  destinate  al  finanziamento
dell'incentivo  straordinario  di  cui  al   medesimo   comma,   sono
determinate: 
    a) nella misura di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  150
milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno  2015
e 100 milioni di euro per l'anno 2016, ((  per  le  regioni  Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna  e  Sicilia,
)) a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle  risorse  del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16  aprile  1987,  n.  183  gia'
destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche',  per  garantirne
il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle  risorse  del  medesimo
Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della  Commissione
europea. Le predette risorse sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al  presente
articolo ai sensi del comma 13; 
    b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni
di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  50
milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti  regioni,  ripartiti
tra  le  Regioni  sulla  base  dei  criteri  di  riparto  dei   Fondi
strutturali. 
  13. Le  predette  risorse  sono  destinate  al  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli  importi
destinati per singola Regione. 
  (( 14. L'incentivo di cui  al  presente  articolo  e'  riconosciuto
dall'INPS con le modalita'  di  cui  al  presente  comma.  L'Istituto
provvede, entro tre  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di
ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a  fornire
una  specifica  comunicazione  in  ordine  alla  sussistenza  di  una
effettiva  disponibilita'  di  risorse  per  l'accesso  al  beneficio
medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo,
in  favore  del  richiedente  opera  una  riserva   di   somme   pari
all'ammontare previsto  del  beneficio  spettante  sulla  base  della
documentazione allegata alla domanda e  allo  stesso  richiedente  e'
assegnato un  termine  perentorio  di  sette  giorni  lavorativi  per
provvedere alla stipula  del  contratto  di  lavoro  che  da'  titolo
all'agevolazione. Entro il termine perentorio  dei  successivi  sette
giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare  al
competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che da'
titolo all'agevolazione. In caso  di  mancato  rispetto  dei  termini
perentori di cui ai periodi  che  precedono,  il  richiedente  decade
dalla  riserva  di  somme  operata  in  suo   favore,   che   vengono
conseguentemente  rimesse  a  disposizione  di  ulteriori  potenziali
beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e'  riconosciuto
dall'INPS in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che
da' titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse
indicate, valutata anche su base  pluriennale  con  riferimento  alla
durata dell'incentivo,  l'INPS  non  prende  piu'  in  considerazione
ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale e'  stata
verificata  tale  insufficienza  di   risorse,   fornendo   immediata
comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet
istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate
valutate  con  riferimento  alla  durata   dell'incentivo,   inviando
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze. )) 
  15. A valere sulle risorse programmate  nell'ambito  dei  Programmi
operativi  regionali  2007-2013,  le  Regioni  e  Province  autonome,
possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui  al
presente articolo. 
  16. La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al
presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse
dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base  delle  predette
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le  risorse  individuate
nell'ambito dei programmi regionali  imputandole,  nelle  more  della
rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del
Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le
predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di  spesa
al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione  degli
importi destinati per singola Regione anche ai  fini  dell'attuazione
della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14. 
  17. (( (Soppresso) )) 
  18. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 15. 
  19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di  cui  al
comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare  l'incentivo,
l'Inps ne da' apposita diffusione. 
  20.  L'Inps  fornisce  alle  Regioni  le  informazioni  dettagliate
necessarie alla certificazione alla Commissione europea  delle  spese
connesse all'attuazione dell'incentivo. 
  21. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
provvedera' ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 9  del
Regolamento (CE) n. 800/2008. 
  22. In relazione alla prossima scadenza  del  Regolamento  (CE)  n.
800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  verifica
la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo alle
nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di  adozione
e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento. 
  (( 22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono
oggetto di monitoraggio ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31  dicembre  2015,
si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi  di  cui
al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n.  92
del 2012. ))
                               Art. 2 

Interventi straordinari per favorire  l'occupazione,  in  particolare
                              giovanile 

  1. Le disposizioni di cui al presente  articolo  contengono  misure
volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che  coinvolge
in particolare i soggetti giovani. 
  2. In considerazione della situazione occupazionale  richiamata  al
comma 1,  che  richiede  l'adozione  di  misure  volte  a  restituire
all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di entrata dei giovani
nel mercato del lavoro, entro il  30  settembre  2013  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a  disciplinare
il contratto di  apprendistato  professionalizzante  o  contratto  di
mestiere, anche in vista  di  una  disciplina  maggiormente  uniforme
sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa  pubblica  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente  periodo,  possono
in particolare essere adottate le seguenti  disposizioni  derogatorie
dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: 
    a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  a)  e'  obbligatorio  esclusivamente   in   relazione   alla
formazione per l'acquisizione delle competenze  tecnico-professionali
e specialistiche; 
    b)  la  registrazione  della   formazione   e   della   qualifica
professionale  a  fini  contrattuali   eventualmente   acquisita   e'
effettuata in un documento avente i contenuti minimi del  modello  di
libretto formativo del cittadino di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  del  10  ottobre  2005,  recante
«Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»; 
    c) in caso di imprese multi localizzate,  la  formazione  avviene
nel rispetto della disciplina  della  regione  ove  l'impresa  ha  la
propria sede legale. 
  3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee  guida
di cui al comma 2, in relazione  alle  assunzioni  con  contratto  di
apprendistato professionalizzante o  contratto  di  mestiere  trovano
diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere (( a), b) e c)
)) del medesimo comma 2.  ((  Nelle  ipotesi  di  cui  al  precedente
periodo, resta comunque salva  ))  la  possibilita'  di  una  diversa
disciplina in  seguito  all'adozione  delle  richiamate  linee  guida
ovvero in seguito all'adozione di disposizioni  di  specie  da  parte
delle singole regioni. 
  4. - 5. (( (Soppressi) )) 
  (( 5-bis. Al fine di sostenere  la  tutela  del  settore  dei  beni
culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario  con
stanziamento pari a  1  milione  di  euro,  denominato  «Fondo  mille
giovani per  la  cultura»,  destinato  alla  promozione  di  tirocini
formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi
per cultura rivolti a giovani fino a  ventinove  anni  di  eta'.  Con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui  al
presente comma. 
  5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee
guida di cui all'Accordo sancito  il  24  gennaio  2013  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro  pubblici
e privati con sedi in piu' regioni possono fare riferimento alla sola
normativa della regione dove e' ubicata  la  sede  legale  e  possono
altresi' accentrare le comunicazioni di  cui  all'articolo  1,  commi
1180 e seguenti, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  presso  il
Servizio informatico nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  sede
legale. )) 
  6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con
dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni  2013,
2014, 2015, volto a  consentire  alle  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennita' per  la
partecipazione  ai  tirocini  formativi  e  di  orientamento  di  cui
all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno  2012,  n.
92, per le ipotesi in cui il soggetto  ospitante  del  tirocinio  sia
un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento  autonomo  e  non
sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al  relativo  onere
attingendo ai fondi gia' destinati alle esigenze  formative  di  tale
amministrazione. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono adottate le modalita' attuative del comma 6. 
  8. Gli interventi straordinari di  cui  ai  commi  da  1  a  7  del
presente articolo costituiscono  oggetto  di  monitoraggio  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.  92.  A  tal
fine, entro il 31  dicembre  2015,  si  provvede  ad  effettuare  una
specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo  periodo  del
medesimo articolo 1. 
  9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole: «entro  due  anni  dalla  data  di  assunzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2015». 
  10. Al fine di promuovere  l'alternanza  tra  studio  e  lavoro  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di
euro per l'anno 2014 da destinare  al  sostegno  delle  attivita'  di
tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti  ai  corsi  di
laurea nell'anno accademico 2013-2014. 
  11. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  della  ricerca,
con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le
modalita' per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui
al comma 10 tra le universita' statali che  attivano  tirocini  della
durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. 
  12. Le universita' provvedono all'attribuzione agli studenti  delle
risorse assegnate ai sensi del comma 11 , sulla base  di  graduatorie
formate secondo i seguenti criteri di premialita': 
    a) regolarita' del percorso di studi; 
    b) votazione media degli esami; 
    c) condizioni economiche dello studente  individuate  sulla  base
dell'Indicatore della situazione economica  equivalente,  di  cui  al
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   109,   e   successive
modificazioni. 
  13. Ciascuna universita' assegna le risorse agli studenti utilmente
collocati in graduatoria fino  all'esaurimento  delle  stesse,  dando
priorita' agli studenti che hanno concluso gli  esami  del  corso  di
laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. ((  Tale
importo e'  assegnato  allo  studente  quale  cofinanziamento,  nella
misura del 50 per cento, del  rimborso  spese  corrisposto  da  altro
soggetto pubblico o privato. Per i soli  tirocini  all'estero  presso
soggetti pubblici l'importo puo' essere corrisposto anche in forma di
benefici o facilitazioni non monetari. )) 
  14. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  decreto
da adottare entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge fissa i criteri e le  modalita'  per  definire
piani di intervento, di durata triennale,  per  la  realizzazione  di
tirocini formativi in orario extracurricolare presso  imprese,  altre
strutture produttive di beni e servizi  o  enti  pubblici,  destinati
agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di  secondo
grado, con priorita'  per  quelli  degli  istituti  tecnici  e  degli
istituti  professionali,  sulla  base  di  criteri  che  ne   premino
l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati  anche  i
criteri per l'attribuzione di crediti  formativi  agli  studenti  che
svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui  al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.
                               Art. 3 

Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la  poverta'  nel
                Mezzogiorno - Carta per l'inclusione 

  1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al  fine  di
favorire l'occupazione  giovanile  e  l'attivazione  dei  giovani,  a
valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del  Fondo
di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate
ai  Programmi  operativi  2007/2013,  nonche',  per   garantirne   il
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo
di rotazione gia' destinate  agli  interventi  del  Piano  di  Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della  Commissione
europea, si attiveranno le seguenti ulteriori  misure  nei  territori
del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello
Stato (( quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a  68  milioni
di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per  l'anno  2015  ))
per essere riassegnate alle finalita' di cui alle successive lettere: 
    a) per  le  misure  per  l'autoimpiego  e  autoimprenditorialita'
previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,  nel  limite
di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per  l'anno
2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015; 
    b) per  l'azione  del  Piano  di  Azione  Coesione  rivolta  alla
promozione e realizzazione di progetti promossi (( da  giovani  e  da
soggetti delle categorie svantaggiate e  molto  svantaggiate  ))  per
l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione  di  beni  pubblici
nel Mezzogiorno, (( con  particolare  riferimento  ai  beni  immobili
confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, )) nel limite di 26 milioni  di
euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni
di euro per l'anno 2015; 
    c) per le borse di tirocinio formativo a favore  di  giovani  che
non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna  attivita'  di
formazione, di eta' compresa fra i 18 e  i  29  anni,  residenti  e/o
domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali  tirocini  comportano
la percezione di una indennita' di  partecipazione,  conformemente  a
quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56
milioni di euro per l'anno 2013, (( 16 milioni  di  euro  per  l'anno
2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015. )) 
  (( 1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere  a)  e
b) del comma 1 dovranno essere  finanziati,  in  via  prioritaria,  i
bandi che prevedano il sostegno  di  nuovi  progetti  o  imprese  che
possano avvalersi di un'azione di accompagnamento  e  tutoraggio  per
l'avvio e il consolidamento dell'attivita' imprenditoriale  da  parte
di altra impresa gia' operante da tempo, con successo, in altro luogo
e nella medesima attivita'. La remunerazione dell'impresa che  svolge
attivita' di  tutoraggio,  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1, e' definita  con  apposito  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello
sviluppo economico  e  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  La  remunerazione  e'
corrisposta solo  a  fronte  di  successo  dell'impresa  oggetto  del
tutoraggio. L'impresa che svolge attivita'  di  tutoraggio  non  deve
vantare alcuna forma di partecipazione  o  controllo  societario  nei
confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio. )) 
  2. Tenuto conto della particolare incidenza della poverta' assoluta
nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle
risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.
183 gia' destinate ai Programmi  operativi  2007/2013,  nonche',  per
garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse  del
medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del  Piano
di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra,  della
Commissione europea, la sperimentazione di cui  all'articolo  60  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' estesa, nei  limiti  di  ((  140
milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di  euro  per  l'anno
2015, )) ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne  siano
gia' coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del  programma
«Promozione dell'inclusione sociale». 
  3. Le risorse  di  cui  al  comma  2  sono  versate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Le  risorse  sono  ripartite  con
provvedimento del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la coesione territoriale tra  gli  ambiti  territoriali,  di  cui
all'articolo 8, comma 3, lettera (( a), ))  della  legge  8  novembre
2000, n.  328,  in  maniera  che,  ai  residenti  di  ciascun  ambito
territoriale destinatario  della  sperimentazione,  siano  attribuiti
contributi per un valore complessivo di  risorse  proporzionale  alla
stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in
ciascun  ambito.  Le  regioni   interessate   dalla   sperimentazione
comunicano  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. L'estensione della sperimentazione e' realizzata nelle  forme  e
secondo le modalita'  stabilite  in  applicazione  dell'articolo  60,
comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  fatti  salvi
requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni  interessate,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli  ambiti
territoriali di competenza. 
  5. Ulteriori  finanziamenti  della  sperimentazione  o  ampliamenti
dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere  disposti
da  Regioni  e  Province  autonome,  anche  se  non  rientranti   nel
Mezzogiorno.
                               Art. 4 

Misure  per  la  velocizzazione  delle  procedure   in   materia   di
  riprogrammazione dei programmi  nazionali  cofinanziati  dai  Fondi
  strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione. 
  1. Al fine  di  rendere  disponibili  le  risorse  derivanti  dalla
riprogrammazione  dei  programmi  nazionali  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali 2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12,  lettera  a),
all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni
titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla  base  della
vigente normativa comunitaria. 
  2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse  derivanti
dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione
Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione  territoriale
del 1° agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto
2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del
monitoraggio sull'attuazione delle  predette  misure,  le  occorrenti
rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione
Coesione. Dell'ammontare  della  rimodulazione  di  cui  al  presente
comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere
sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020. 
  3. Al fine di assicurare  il  pieno  e  tempestivo  utilizzo  delle
risorse  allocate  sul  Piano  di  Azione  e   Coesione   secondo   i
cronoprogrammi  approvati,  il  predetto  Gruppo  di  Azione  procede
periodicamente, in partenariato con le  amministrazioni  interessate,
alla verifica dello stato di avanzamento  dei  singoli  interventi  e
alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione  Coesione  che  si
rendessero necessarie anche a seguito dell'attivita' di  monitoraggio
anche al fine di eventuali riprogrammazioni. 
  4. L'operativita' delle misure di cui  all'articolo  1,  comma  12,
lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre
dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
                               Art. 5 

Misure  per  l'attuazione  della  «Garanzia  per  i  Giovani»  e   la
  ricollocazione   dei   lavoratori   destinatari   dei    cosiddetti
  «ammortizzatori sociali in deroga». 
  1.  In  considerazione  della  necessita'  di  dare  tempestiva  ed
efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta
«Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee), nonche' di promuovere  la
ricollocazione  dei   lavoratori   beneficiari   di   interventi   di
integrazione salariale relativi, in  particolare,  al  sistema  degli
ammortizzatori  sociali  cosiddetti  «in  deroga»  alla  legislazione
vigente,  e'  istituita  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali un'apposita struttura di missione  ((  con  compiti
propositivi e istruttori. )) La struttura opera in via  sperimentale,
in attesa della definizione del processo di riordino  sul  territorio
nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al  31  dicembre
2015. 
  2. Al fine di realizzare  le  attivita'  di  cui  al  comma  1,  la
struttura di missione, in particolare: 
    a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce
con i diversi livelli di Governo preposti  alla  realizzazione  delle
relative  politiche  occupazionali,  ((   raccogliendo   dati   sulla
situazione dei servizi all'impiego delle regioni, che sono  tenute  a
comunicarli almeno ogni due mesi; )) 
    b) definisce le  linee-guida  nazionali,  da  adottarsi  anche  a
livello locale, per la programmazione degli  interventi  di  politica
attiva mirati alle finalita' di cui al medesimo comma 1, (( nonche' i
criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche; )) 
    c) ) (( (soppressa) )) 
    d) promuove, indirizza e coordina gli  interventi  di  competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia  Lavoro
S.p.A. e dell'ISFOL; 
    e) individua le migliori prassi, promuovendone  la  diffusione  e
l'adozione fra i diversi  soggetti  operanti  per  realizzazione  dei
medesimi obiettivi; 
    f) promuove la stipula di convenzioni e accordi  con  istituzioni
pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare,
in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni; 
    g) valuta gli interventi e le attivita' espletate in  termini  di
efficacia ed efficienza  e  di  impatto  e  definisce  meccanismi  di
premialita' in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti; 
    h) propone ogni  opportuna  iniziativa,  anche  progettuale,  per
integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior  utilizzo
dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1,  definendo  a
tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8; 
    i)  in  esito  al  monitoraggio  degli   interventi,   predispone
periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa. 
    (( i-bis) avvia l'organizzazione della rilevazione sistematica  e
la pubblicazione in rete, per la formazione professionale  finanziata
in tutto o in parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza  tra
formazione  impartita  e  sbocchi  occupazionali   effettivi,   anche
utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri  per  l'impiego,
di Italia Lavoro S.p.A. o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica; 
    i-ter)  promuove  l'accessibilita'  da  parte  di  ogni   persona
interessata, nonche' da parte del mandatario  della  persona  stessa,
alle  banche  dati,  da  chiunque  detenute  e  gestite,   contenenti
informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa  o  sulle  sue
esperienze lavorative o formative. )) 
  3. La struttura di missione e' coordinata dal  Segretario  Generale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un  Dirigente
Generale  a  tal  fine  designato  ed  e'  composta  dal   Presidente
dell'ISFOL, dal Presidente di Italia  Lavoro  S.p.A.,  dal  Direttore
Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle  Direzioni  Generali  ((  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   ))   aventi
competenza nelle materie di cui al comma  1,  da  tre  rappresentanti
designati  dalla  Conferenza  Stato-Regioni,  da  due  rappresentanti
designati  dall'Unione  Province  Italiane  e  da  un  rappresentante
designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura.  La  partecipazione  alla  struttura  di
missione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti  o
indennita' di alcun tipo, ma soltanto  al  rimborso  di  eventuali  e
documentate spese di missione. 
  (( 4. Gli oneri derivanti  dal  funzionamento  della  struttura  di
missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di euro 20.000 per l'anno 2013, ed euro 70.000 per ciascuno
degli anni 2014 e  2015,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e
tecnico  per  l'indirizzo  dei  metodi  e  delle  procedure  per   il
monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero, sono posti  a
carico  di  un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una  dotazione  di
euro 20.000 per l'anno 2013 ed euro 30.000 per  ciascuno  degli  anni
2014 e 2015, cui si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
citato Fondo sociale per occupazione e formazione. 
  4-bis. In considerazione delle attivita'  affidate  all'ISFOL,  con
riferimento alle previsioni di cui al presente articolo  e,  piu'  in
generale, a supporto dell'attuazione della «Garanzia per i  Giovani»,
nonche' di quelle connesse al monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinato l'importo di
6 milioni di euro per l'anno 2014, per la proroga  dei  contratti  di
lavoro stipulati dall'ISFOL ai sensi  dell'articolo  118,  comma  14,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2014.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a  6  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione
in termini di indebitamento netto e  fabbisogno,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10  milioni  di
euro per l'anno 2014. 
  4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale dell'ISFOL
proveniente  dal  soppresso  Istituto  per  gli  affari  sociali   il
trattamento  fondamentale  e  accessorio  in  godimento   presso   il
soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti  equiparato  a
quello riconosciuto al personale dell'ISFOL, fermo  restando  che  il
medesimo personale conserva sino al  31  dicembre  2011  il  suddetto
trattamento in godimento presso l'Istituto per gli affari sociali. ))
                               Art. 6 

         Disposizioni in materia di istruzione e formazione 

  (( (Soppresso) ))

Titolo II

Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di
previdenza sociale

                               Art. 7 

(( Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28  giugno  2012,
                              n. 92 )) 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato
in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto: 
      a) nell'ipotesi del primo  rapporto  a  tempo  determinato,  di
durata non superiore  a  dodici  mesi  ((  comprensiva  di  eventuale
proroga, )) concluso fra un datore di  lavoro  o  utilizzatore  e  un
lavoratore per lo svolgimento di  qualunque  tipo  di  mansione,  sia
nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di  prima
missione  di  un  lavoratore   nell'ambito   di   un   contratto   di
somministrazione  a  tempo  determinato  ai   sensi   del   comma   4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
      b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti  collettivi,
anche  aziendali,  stipulati  dalle  organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale.»; 
    b) all'articolo 4, il comma 2-bis e' abrogato; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro»,  sono
inserite le seguenti «, instaurato anche ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1-bis,»; 
      2) il comma 2-bis e' abrogato; 
      3) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente  «3.  Qualora  il
lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro
un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto  di
durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di
un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
comma, (( nonche' di cui al comma 4, )) non trovano applicazione  nei
confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali di  cui
al comma 4-ter nonche' in  relazione  alle  ipotesi  individuate  dai
contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.»; 
    d) all'articolo 10: 
      1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), e' inserita la seguente:
(( «c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,
)) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo  8,  comma  2,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223»; 
      2) il comma 6 e' abrogato; 
      3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo  1,
comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «stipulato  ai   sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis». 
  2.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come
modificato in particolare dalla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 30,  dopo  il  comma  4-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga  tra  aziende  che
abbiano sottoscritto un  contratto  di  rete  di  impresa  che  abbia
validita'  ai  sensi  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
l'interesse della parte distaccante sorge  automaticamente  in  forza
dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre
per le stesse imprese e' ammessa  la  codatorialita'  dei  dipendenti
ingaggiati con regole  stabilite  attraverso  il  contratto  di  rete
stesso»; )) 
    a) all'articolo 34, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  ((
«2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti  di  instaurazione
del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei  pubblici
esercizi e dello spettacolo, )) il contratto di lavoro  intermittente
e' ammesso, per ciascun lavoratore  ((  con  il  medesimo  datore  di
lavoro,  ))  per  un  periodo  complessivamente  non  superiore  alle
quattrocento giornate di  effettivo  lavoro  nell'arco  di  tre  anni
solari. In caso di  superamento  del  predetto  periodo  il  relativo
rapporto si trasforma in un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
indeterminato.»; 
    b) (( (soppressa) )) 
    c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o  ripetitivi»
sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»; 
    (( c-bis) all'articolo  61,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-bis. Se il contratto ha  per  oggetto  un'attivita'  di  ricerca
scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel
tempo, il progetto prosegue automaticamente»; 
    d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: «, ai fini  della
prova» sono soppresse; )) 
    e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le  seguenti  parole:
«di natura meramente occasionale»; 
    f) all'articolo 72, il comma 4-bis e'  sostituito  dal  seguente:
«In considerazione delle particolari e oggettive  condizioni  sociali
di  specifiche  categorie  di  soggetti  correlate  allo   stato   di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o  di  fruizione  di
ammortizzatori sociali per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione
figurativa,  utilizzati   nell'ambito   di   progetti   promossi   da
amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, con proprio decreto, puo' stabilire  specifiche  condizioni,
modalita' e importi dei buoni orari». 
  (( 2-bis. L'espressione «vendita diretta di  beni  e  di  servizi»,
contenuta nell'articolo 61,  comma  1,  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere  sia
le attivita' di vendita diretta di beni, sia le attivita' di servizi.
)) 
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),   si   computano
esclusivamente   le   giornate   di   effettivo    lavoro    prestate
successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione. 
  4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «6. La procedura
di cui al  presente  articolo  non  trova  applicazione  in  caso  di
licenziamento  per  superamento  del  periodo  di  comporto  di   cui
all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i licenziamenti e le
interruzioni del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  di  cui
all'articolo 2, comma 34, della legge  28  giugno  2012,  n.  92.  La
stessa procedura, durante la quale le parti,  con  la  partecipazione
attiva della commissione di cui al comma 3,  procedono  ad  esaminare
anche soluzioni alternative  al  recesso,  si  conclude  entro  venti
giorni dal momento in cui la Direzione  territoriale  del  lavoro  ha
trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta  salva  l'ipotesi  in
cui le parti, di  comune  avviso,  non  ritengano  di  proseguire  la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se  fallisce
il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di  cui
al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il  licenziamento  al
lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe  le  parti  al
tentativo  di  conciliazione  e'  valutata  dal  giudice   ai   sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.». 
  5. Alla legge 28 giugno 2012, n.  92  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 3, al secondo periodo, in  fine,  dopo  la  parola:
«trattamento» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  sugli  effetti
determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»; 
      2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge» e' sostituito  dal  seguente:
«al 1° gennaio 2014»; 
      (( 2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, e' aggiunto  il
seguente comma: 
  «Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  non  si  applicano,
limitatamente alle  imprese  a  scopo  mutualistico,  agli  associati
individuati  mediante  elezione  dall'organo   assembleare   di   cui
all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato  dagli  organismi
di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276, e successive modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione
di registrazioni sonore, audiovisive o di  sequenze  di  immagini  in
movimento»; )) 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 10,  e'  inserito  il  seguente:
«10-bis. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto,  assuma  a
tempo   pieno    e    indeterminato    lavoratori    che    fruiscono
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1  e'
concesso,  per  ogni  mensilita'  di  retribuzione   corrisposta   al
lavoratore,  un  contributo  mensile  pari  al  cinquanta  per  cento
dell'indennita' mensile residua  che  sarebbe  stata  corrisposta  al
lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma
e'  escluso  con  riferimento  a  quei  lavoratori  che  siano  stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
o diverso settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli
dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in  rapporto
di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto  la
propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,  che
non ricorrono le menzionate condizioni ostative». 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 4, le parole: «entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  sostituite   dalle
seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»; 
      2) al medesimo comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Decorso  inutilmente  il  termine  di   cui   al   periodo
precedente, al fine di  assicurare  adeguate  forme  di  sostegno  ai
lavoratori interessati dalla presente disposizione, a  decorrere  dal
1° gennaio 2014 si provvede mediante  la  attivazione  del  fondo  di
solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»; 
      3) al comma 14, al primo periodo, le parole:  «nel  termine  di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»; 
      4) al comma 19, le parole:  «entro  il  31  marzo  2013,»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»; 
      5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il  30  giugno  2013»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013». 
      (( 5-bis) ai commi 5, 42, 44 e  45,  le  parole:  «decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite  dalle
seguenti: «decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali»; )) 
    d) all'articolo 4: 
      1) dopo il comma 23,  e'  inserito  il  seguente:  «23-bis.  Le
disposizioni di cui ai commi da 16  a  23  trovano  applicazione,  in
quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori  impegnati
con contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  anche  a
progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre  2003,  n.  276  e  con  contratti   di   associazione   in
partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo  comma,  del  codice
civile»; 
      2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 e' abrogato. 
  6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42,
della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  della  disciplina  dei  fondi
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6,  comma
2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  prorogato  al
31 dicembre 2013. 
  7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,  all'articolo  4,
dopo l'alinea, e' inserita la  seguente  lettera:  «a)  conservazione
dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento  di  attivita'
lavorativa tale da assicurare un reddito  annuale  non  superiore  al
reddito minimo personale  escluso  da  imposizione.  Tale  soglia  di
reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi  2  e
3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.». 
  ((  7-bis.  All'articolo  4,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo  4,
comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92,  le  parole:
«inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  a  sei
mesi». ))
                             Art. 7-bis 

(( Stabilizzazione di associati  in  partecipazione  con  apporto  di
                              lavoro )) 

  (( 1. Al fine di  promuovere  la  stabilizzazione  dell'occupazione
mediante il  ricorso  a  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei contratti
di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel  periodo
compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre  2013,  le  aziende,
anche assistite dalla  propria  associazione  di  categoria,  possono
stipulare con le associazioni dei  lavoratori  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale  specifici  contratti  collettivi
che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2,  rendono  applicabili
le disposizioni di cui ai commi successivi. 
  2. I contratti  di  cui  al  comma  1  prevedono  l'assunzione  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi
dalla  loro  stipulazione,  di  soggetti  gia'  parti,  in  veste  di
associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto
di lavoro. Per le assunzioni sono  applicabili  i  benefici  previsti
dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le
assunzioni a tempo  indeterminato  possono  essere  realizzate  anche
mediante contratti di apprendistato. I  lavoratori  interessati  alle
assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto  riguardante
i pregressi rapporti di associazione,  atti  di  conciliazione  nelle
sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e  seguenti  del
codice di procedura civile. 
  3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui  al  comma  2,  i
datori di lavoro possono recedere dal rapporto  di  lavoro  solo  per
giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 
  4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui  al  comma  2  e'
risolutivamente condizionata  all'adempimento  dell'obbligo,  per  il
solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo
di contributo straordinario integrativo finalizzato al  miglioramento
del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della
quota di contribuzione a carico degli  associati  per  i  periodi  di
vigenza dei contratti di associazione in  partecipazione  e  comunque
per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  riferito  a  ciascun
lavoratore assunto a tempo indeterminato. 
  5. I  datori  di  lavoro  depositano,  presso  le  competenti  sedi
dell'INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di  conciliazione
di cui al comma 2, unitamente ai contratti di  lavoro  subordinato  a
tempo   indeterminato   stipulati   con    ciascun    lavoratore    e
all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro  il
31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa  la  correttezza  degli
adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche  per  quanto  riguarda
l'effettivita'  dell'assunzione,  sono  comunicati  alle   competenti
Direzioni territoriali del  lavoro  individuate  in  base  alla  sede
legale dell'azienda. 
  6.  L'accesso  alla  normativa  di  cui  al  presente  articolo  e'
consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti
amministrativi  o  giurisdizionali  non  definitivi  concernenti   la
qualificazione  dei  pregressi  rapporti.   Gli   effetti   di   tali
provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica  di  cui  al
comma 5. 
  7. Il buon esito  della  verifica  di  cui  al  comma  5  comporta,
relativamente ai  pregressi  rapporti  di  associazione  o  forme  di
tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti  dalle  disposizioni
in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali,  anche
connessi ad attivita' ispettiva gia' compiuta alla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  con
riferimento  alle  forme   di   tirocinio   avviate   dalle   aziende
sottoscrittrici dei contratti di cui  al  comma  1.  Subordinatamente
alla  predetta  verifica  viene   altresi'   meno   l'efficacia   dei
provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di  contestazioni
riguardanti i medesimi rapporti anche se gia' oggetto di accertamento
giudiziale non definitivo. L'estinzione  riguarda  anche  le  pretese
contributive, assicurative e  le  sanzioni  amministrative  e  civili
conseguenti  alle  contestazioni  connesse  ai  rapporti  di  cui  al
presente comma. ))
                               Art. 8 

                Banca dati politiche attive e passive 

  1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica  attiva  di
tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di  garantire
una immediata  attivazione  della  Garanzia  per  i  Giovani  di  cui
all'articolo 5, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi
a carico della finanza  pubblica,  nell'ambito  delle  strutture  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed  avvalendosi  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e
passive». 
  2. La Banca dati di  cui  al  comma  1  raccoglie  le  informazioni
concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi
erogati per una loro migliore collocazione nel mercato  stesso  e  le
opportunita' di impiego. 
  3. Alla costituzione della Banca  dati  delle  politiche  attive  e
passive, che  costituisce  una  componente  del  sistema  informativo
lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo (( 23  dicembre
1997, )) n. 469 e della borsa continua nazionale del  lavoro  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276
reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le  Regioni  e  le
Province autonome, (( le province, l'ISFOL, ))  l'Istituto  Nazionale
di  Previdenza  sociale,  Italia  Lavoro  s.p.a.,  ((  il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministero
dell'interno,  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   ))   le
Universita' pubbliche e private e le Camere di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. 
  4. Secondo le regole tecniche in  materia  di  interoperabilita'  e
scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
confluiscono alla Banca dati  di  cui  al  comma  1:  la  Banca  dati
percettori di cui all'articolo 19,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2;  l'Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  dei
laureati  delle   universita'   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa  di
cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  5. Per una migliore organizzazione dei servizi e  degli  interventi
di cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati (( in particolare per far confluire i dati in loro
possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre
banche  dati  costituite  con  la  stessa   finalita'   nonche'   per
determinare le modalita' piu' opportune di raccolta  ed  elaborazione
dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori  tecniche
ed esperienze. ))
                               Art. 9 

          Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,
trovano applicazione anche in relazione ai compensi e  agli  obblighi
di natura previdenziale e assicurativa nei confronti  dei  lavoratori
con contratto  di  lavoro  autonomo.  Le  medesime  disposizioni  non
trovano applicazione in relazione ai contratti di  appalto  stipulati
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Le  disposizioni  dei
contratti collettivi di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,
hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti  retributivi
dovuti  ai  lavoratori  impiegati  nell'appalto  con  esclusione   di
qualsiasi  effetto  in  relazione  ai  contributi   previdenziali   e
assicurativi. 
  2. Il comma 4-bis, dell'articolo  306  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal  seguente:  «4-bis.  Le  ammende
previste con riferimento alle contravvenzioni in materia  di  igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto nonche' da atti aventi forza  di  legge
sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del  direttore  generale
della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei
prezzi al consumo  previo  arrotondamento  delle  cifre  al  decimale
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene,  a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% (( e  si  applica
esclusivamente alle sanzioni  irrogate  per  le  violazioni  commesse
successivamente alla suddetta data.  ))  Le  maggiorazioni  derivanti
dalla applicazione del presente comma sono destinate,  per  la  meta'
del loro ammontare,  al  finanziamento  di  iniziative  di  vigilanza
nonche' di prevenzione e promozione in materia di salute e  sicurezza
del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A  tal
fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate su  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.
167, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o  diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.
226, allo scopo di conseguire  la  qualifica  professionale  ai  fini
contrattuali,  e'  possibile  la  trasformazione  del  contratto   in
apprendistato professionalizzante o contratto  di  mestiere;  in  tal
caso la durata massima complessiva dei due periodi  di  apprendistato
non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione  collettiva
di cui al presente decreto legislativo». 
  4. (( (Soppresso). )) 
  (( 4-bis. La dotazione del fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili di cui al comma 4 dell'articolo  13  della  legge  12  marzo
1999, n. 68, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013  e
di 20 milioni di euro per  l'anno  2014.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per  l'anno  2013  e  a  20
milioni di euro per l'anno  2014,  si  provvede,  anche  al  fine  di
garantire la  compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
confluita nel Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro  per  l'anno  2013  e  per  33,3
milioni di euro per l'anno 2014. 
  4-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.
216, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al fine  di  garantire  il  rispetto  del  principio  della
parita' di trattamento delle persone con  disabilita',  i  datori  di
lavoro pubblici e  privati  sono  tenuti  ad  adottare  accomodamenti
ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite  sui
diritti delle persone con  disabilita',  ratificata  ai  sensi  della
legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per  garantire  alle
persone  con  disabilita'  la  piena  eguaglianza   con   gli   altri
lavoratori.  I  datori   di   lavoro   pubblici   devono   provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente». )) 
  5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso  che  le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi
previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli  obblighi
di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei
lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro,  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altre   forme   previdenziali
sostitutive o esclusive, nonche' nei  confronti  della  Prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo e delle Province. 
  6.  ((  All'articolo  23,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ))
dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le  seguenti:
«e ferma restando l'integrale applicabilita'  delle  disposizioni  in
materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  di  cui  al   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81». 
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le
seguenti:  «,  previa  verifica,  presso  il  centro  per   l'impiego
competente, della indisponibilita'  di  un  lavoratore  presente  sul
territorio nazionale, idoneamente documentata,»; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
  8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i
corsi di  formazione  professionale  ovvero  a  svolgere  i  tirocini
formativi (( ai sensi dell'articolo 44-bis, )) comma 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e' determinato
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome (( di Trento e di Bolzano, )) da emanarsi ogni  tre
anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede  di
prima applicazione della  presente  disposizione,  le  rappresentanze
diplomatiche e consolari,  nelle  more  dell'emanazione  del  decreto
triennale di cui al presente comma  e,  comunque,  non  oltre  il  30
giugno di ciascun anno non  ancora  coperto  dal  decreto  triennale,
rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5,  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  previa
verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5.  Il  numero  di
tali visti viene portato in detrazione dal contingente  indicato  nel
decreto triennale successivamente adottato.  Qualora  il  decreto  di
programmazione  triennale  non  venga  adottato  entro  la   scadenza
stabilita, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'
provvedere, in via  transitoria,  con  proprio  decreto  annuale  nel
limite  delle  quote  stabilite  nell'ultimo  decreto   emanato.   Lo
straniero in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del
visto  di  studio  che  intende  frequentare  corsi   di   formazione
professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394  puo'  essere
autorizzato all'ingresso nel territorio  nazionale,  nell'ambito  del
contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente
disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  (( 8-bis. All'articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le  parole:  «master
universitario di secondo livello» sono inserite le seguenti:  «ovvero
la laurea triennale o la laurea specialistica». )) 
  9.  Le  risorse  residue  derivanti  dalle   procedure   di   spesa
autorizzate ai sensi dell'articolo 5  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3933  del  13  aprile  2011,  all'esito
delle attivita' solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d),
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma  11,
((  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge )) 7 agosto  2012,  n.  135.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.  109,
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi: 
  «11-bis.  Nei  casi  in  cui  la  dichiarazione  di  emersione  sia
rigettata per cause imputabili esclusivamente al  datore  di  lavoro,
previa verifica da parte dello  sportello  unico  per  l'immigrazione
della sussistenza del rapporto di lavoro,  dimostrata  dal  pagamento
delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza  al  31
dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore  viene  rilasciato  un
permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e
amministrativi di cui al comma  6,  a  carico  del  lavoratore,  sono
archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10
del presente articolo. 
  11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di  lavoro  oggetto  di
una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore
sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre  2011  di
cui al comma 1, la procedura di emersione si  considera  conclusa  in
relazione al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa
occupazione ovvero, in presenza  della  richiesta  di  assunzione  da
parte di un nuovo datore di lavoro,  un  permesso  di  soggiorno  per
lavoro subordinato, con contestuale  estinzione  dei  reati  e  degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. 
  11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma  11-ter,  il  datore  di
lavoro  che  ha  presentato  la  dichiarazione  di  emersione   resta
responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla
data di comunicazione della cessazione del rapporto  di  lavoro;  gli
uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti  per
legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la  dichiarazione
di emersione, ai fini dell'applicazione del  comma  10  del  presente
articolo». 
  (( 10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile
nella sua disponibilita' il datore di lavoro  assolve  agli  obblighi
previsti  dall'articolo  7  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso  la  comunicazione  di
cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608. 
  10-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare di concerto con il Ministro  dell'interno  e  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  apportate  le   modifiche
necessarie al decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  299
del 27 dicembre 2007. )) 
  11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, e successive modificazioni, dopo il  comma  3  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «3-bis. Le imprese agricole,  ivi  comprese  quelle  costituite  in
forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1,
ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo  grado,
possono  procedere  congiuntamente   all'assunzione   di   lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di  prestazioni  lavorative  presso  le
relative aziende. 
  3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo'
essere effettuata anche da imprese legate da un  contratto  di  rete,
quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. 
  3-quater. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sono definite le modalita'  con  le  quali  si  procede  alle
assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 
  3-quinquies.  I  datori  di  lavoro  rispondono  in  solido   delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che  scaturiscono
dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita'  disciplinate  dai
commi 3-bis e 3-ter». 
  12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito in legge con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, dopo le parole:  «settore  sociale»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' per le  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  di
attivita'  sociali  mediante  forme  di  lavoro  accessorio  di   cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276». 
  13. All'articolo 2463-bis del  codice  civile,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «che  non  abbiano   compiuto   i
trentacinque  anni  di  eta'  alla  data  della  costituzione»   sono
soppresse; 
    b) al comma 2, punto 6), le parole:  «,  i  quali  devono  essere
scelti tra i soci» sono soppresse; 
    (( b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
  «Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili»; )) 
    c) il comma 4 e' soppresso. 
  14. All'articolo 44  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi; 
    b) al comma 4-bis le parole: «societa' a responsabilita' limitata
a capitale ridotto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «societa'  a
responsabilita' limitata semplificata». 
  15. Le societa'  a  responsabilita'  limitata  a  capitale  ridotto
iscritte al registro delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  44  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  qualificate  societa'   a   responsabilita'
limitata semplificata. 
  (( 15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del codice civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «presso  una  banca»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'organo   amministrativo   nominato
nell'atto costitutivo»; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «I  mezzi  di
pagamento sono indicati nell'atto». 
  15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo  il  terzo  comma
sono aggiunti i seguenti: 
  «L'ammontare  del  capitale  puo'  essere  determinato  in   misura
inferiore a euro diecimila, pari almeno a un  euro.  In  tal  caso  i
conferimenti devono farsi in  denaro  e  devono  essere  versati  per
intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione. 
  La somma da dedurre  dagli  utili  netti  risultanti  dal  bilancio
regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo
2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale,  l'ammontare  di
diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata  solo
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa
deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita
per qualsiasi ragione». )) 
  16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' soppressa; 
    b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole  «uguali
o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali
o superiori al 15 per cento»; 
    c) alla  lettera  h)  punto  2)  dopo  le  parole  «in  Italia  o
all'estero» sono aggiunte le  seguenti:  «,  ovvero,  in  percentuale
uguale o superiore a due terzi della  forza  lavoro  complessiva,  di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi  dell'articolo  3
(( del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270»; )) 
    d) alla lettera h) punto 3) dopo le  parole  «varieta'  vegetale»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti  relativi
ad un programma  per  elaboratore  originario  registrato  presso  il
Registro pubblico speciale per i programmi per  elaboratore,  purche'
tali privative siano». 
  (( 16-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: «entro  60  giorni  dalla
stessa data» sono soppresse. 
  16-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
al comma 1 e al  comma  4,  le  parole:  «2013,  2014  e  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «2013, 2014, 2015 e 2016». 
  16-quater. Gli importi  dei  versamenti  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  effettuati  dalla  Cassa  conguaglio  per  il   settore
elettrico ai sensi del comma 3,  lettera  d),  dell'articolo  38  del
predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in  145,02
milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di  euro  per  l'anno
2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970.000  euro
per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
  16-quinquies. Il comma 188 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: 
  «188. Per gli enti di  ricerca,  l'Istituto  superiore  di  sanita'
(ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro  (INAIL),  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali  (AGE.  NA.S),  l'Agenzia  italiana  del  farmaco   (AIFA),
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per le universita'  e
le scuole superiori  ad  ordinamento  speciale  e  per  gli  istituti
zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e  la  stipula  di  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di  ricerca  e
di innovazione tecnologica anche finanziati con le  risorse  premiali
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre
2009, n. 213». 
  16-sexies. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n.  142,  dopo
il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis  non  si  applica  ai
soci lavoratori delle cooperative della piccola  pesca  di  cui  alla
legge 13 marzo 1958, n. 250, in  presenza  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31».
))
                               Art. 10 

    Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali 

  1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la
vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo  18,  comma  3,  del
decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  nella  composizione
ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  ((
22 dicembre 2011, )) n. 214, il componente in  carica  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  continua  ad  assicurare  lo
svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme  di  legge  e  di
regolamento alla predetta Commissione. 
  2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.
252, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora i fondi
pensione di cui al comma 1  che  procedono  alla  erogazione  diretta
delle rendite  non  dispongano  di  mezzi  patrimoniali  adeguati  in
relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti,  le  fonti
istitutive  possono  rideterminare  la  disciplina,  oltre  che   del
finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in
corso di pagamento sia a  quelle  future.  Tali  determinazioni  sono
inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta  ferma  la
possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli  organi
interni  specifiche  competenze  in  materia  di  riequilibrio  delle
gestioni.» 
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  attivita'   di   cui
all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.
663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33,  sono  gestite
direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza  Sociale,  che
subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il  30  giugno
2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al
31 dicembre 2013 delle gestioni  delle  relative  attivita'  ai  fini
delle conseguenti regolazioni contabili. 
  4. L'INPS provvede alle attivita' di cui al comma 3 con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.
33, dopo il sesto comma, e'  inserito  il  seguente:  «Il  limite  di
reddito per il diritto alla pensione  di  inabilita'  in  favore  dei
mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della  legge
30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al  reddito  agli
effetti dell'IRPEF con esclusione  del  reddito  percepito  da  altri
componenti del nucleo familiare di cui  il  soggetto  interessato  fa
parte». 
  6. La disposizione del settimo comma dell'articolo  14-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.  33,  introdotta  dal
comma 5, si applica anche alle domande di pensione di  inabilita'  in
relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento  definitivo  e
ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza  definitiva
alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,
limitatamente al riconoscimento del diritto a  pensione  a  decorrere
dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non  si
fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della  data
di entrata in vigore della presente  disposizione,  laddove  conformi
con i criteri di cui al comma 5. 
  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, dopo le parole: «diversi da quelli  destinati  al  finanziamento
del servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, delle
politiche sociali e per le non autosufficienze». 
  (( 7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 5,5 milioni di
euro a decorrere  dall'anno  2014.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
                             Art. 10-bis 

        Disposizioni concernenti gli enti di diritto privato 

  (( 1. Ferme restando le misure di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalla  legislazione  vigente,  gli  enti  di  previdenza  di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare  risorse  aggiuntive
all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro  delle
professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di
crisi  economica,  realizzano  ulteriori  e  aggiuntivi  risparmi  di
gestione  attraverso  forme  associative  destinando   le   ulteriori
economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri
iscritti e  per  le  finalita'  di  assistenza  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  e
successive modificazioni. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  i  risparmi  aggiuntivi
rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di  razionalizzazione
per la riduzione della spesa  sostenuta  per  consumi  intermedi  nel
rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente  possono  essere
destinati ad interventi di  promozione  e  sostegno  al  reddito  dei
professionisti e  agli  interventi  di  assistenza  in  favore  degli
iscritti. 
  3. Gli enti di previdenza di diritto  privato  di  cui  ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509,  e  10  febbraio  1996,  n.  103,
singolarmente   oppure   attraverso   l'Associazione    degli    enti
previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare  l'ingresso  dei
giovani professionisti nel mercato del  lavoro  svolgono,  attraverso
ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno  dell'attivita'
professionale anche nelle forme societarie previste  dall'ordinamento
vigente. ))

Titolo III

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre
misure urgenti

                               Art. 11 

Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali  e  altre
                           misure urgenti 

  1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter le parole  «1°  luglio  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti «1° ottobre 2013»; 
    b) il comma 1-quater e' abrogato. 
  2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre  2012
la Banca d'Italia, all'atto del versamento al  bilancio  dello  Stato
degli  utili  di  gestione,   comunica   annualmente   al   Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del  tesoro  la  quota  di
tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato  greci
presenti nel portafoglio Securities  Markets  Programme  attribuibili
all'Italia. La quota  degli  utili  di  cui  al  periodo  precedente,
relativa ai  redditi  provenienti  dai  titoli  greci  detenuti  come
investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del
21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, e' pari a 4,1  milioni  di
euro. 
  3. Le predette quote sono  riassegnate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa  per  far
fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2. 
  4. Nelle more della procedura di cui al comma 3,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  essere  autorizzato  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con  emissione
di ordini di pagamento sul pertinente  capitolo  di  spesa  entro  il
termine di novanta giorni dal pagamento. 
  5. E' autorizzato un contributo in  favore  del  Chernobyl  Shelter
Fund istituito presso la Banca Europea  per  la  Ricostruzione  e  lo
Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il  contributo
e' versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno  2013,
di 2.000.000 euro, e le successive di  5.775.000  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2014 al 2017. 
  6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge  24  dicembre
2012 n. 228, le parole:  «per  euro  58.000.000,00»  sono  sostituite
dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00». 
  (( 6-bis. Lo stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  il  servizio
civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.  230,  e'
incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di  10  milioni
di euro per l'anno 2014. )) 
  7. L'articolo 12-bis  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
abrogato. 
  8. L'articolo 6-novies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
sostituito dal seguente: 
  ((  «Art.  6-novies  (Detassazione  di  contributi,  indennizzi   e
risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). )) - 1.
Per i soggetti che hanno sede o  unita'  locali  nel  territorio  dei
comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e
di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto
degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi  e
i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi  natura  e
indipendentemente dalle modalita' di  fruizione  e  contabilizzazione
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive. 
  2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto,
in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto  legge  6  giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  verificano
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto  anche  degli
eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e  la  cura
del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1,  comma  373,
della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modifiche.
L'agevolazione e' concessa nei  limiti  e  alle  condizioni  previste
dalle decisioni della Commissione europea  C(2012)  9853  final  e  C
(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012». 
  (( 8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  parole:  «nonche'  degli  altri  soggetti
pubblici  competenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  degli  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20  maggio
1985, n. 222»; 
    b) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: 
  «5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione  delle
opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici
del maggio 2012 i soggetti  attuatori,  in  deroga  all'articolo  91,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, possono affidare gli incarichi di servizi  tecnici,  per  quanto
attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori  e  direzione
dei lavori,  di  importo  compreso  tra  euro  100.000  e  la  soglia
comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando  l'obbligo  di
gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6,  del  medesimo  codice,  fra
almeno dieci concorrenti scelti da  un  elenco  di  professionisti  e
sulla base del principio di rotazione degli incarichi». )) 
  9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i  gestori  dei
servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati  dagli  eventi
sismici  del  20  e  29  maggio   2012,   cosi'   come   identificati
dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012,  n.  122  e
successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare  e
quantificare la presenza di  macerie  a  terra  miste  ad  amianto  e
pianificare le attivita' di rimozione delle stesse per: 
    a) le aree interessate anche dalla tromba  d'aria  del  3  maggio
2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni  gia'  interessati
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  con  riferimento  alle
conseguenze della citata tromba d'aria; 
    b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto  derivanti
dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato
dagli  eventi  sismici,  per  quelli  derivanti  dalle  attivita'  di
demolizione e abbattimento degli  edifici  pericolanti  disposti  dai
comuni interessati, nonche' da altri soggetti competenti, o  comunque
svolti sui incarico dei medesimi comuni. 
  10. Sulla  base  della  quantificazione  delle  macerie  contenenti
amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente  della
Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario delegato, provvede,
anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento  delle
procedure di  gara  per  l'aggiudicazione  dei  contratti  aventi  ad
oggetto rispettivamente: 
    a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo  256
del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  recante  «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  n.  123,  in  materia  di
tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»,  la
rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il
loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento; 
    b) lo smaltimento dei  materiali  di  cui  al  comma  9,  con  la
previsione  che  l'aggiudicatario  si  impegnera'  ad  applicare   le
medesime condizioni  economiche  alle  attivita'  di  smaltimento  di
materiale contenente amianto commissionate  da  soggetti  privati  in
conseguenza degli eventi di cui al comma 9. 
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10  provvede
il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario
delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per  gli  eventi  sismici
del maggio 2012 nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili
rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122  ((
e dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
0083 )) del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza. 
  (( 11-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori  (SAL)
degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal  direttore  dei
lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati,  dal  presidente
del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario
beneficiario nel caso in cui l'unita' immobiliare non sia  ricompresa
in  un  consorzio  o   in   un   condominio,   solo   a   fronte   di
autocertificazione ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  rilasciata
dall'impresa affidataria dei lavori con  cui  si  attesti  l'avvenuto
pagamento  di  tutte  le  fatture  scadute  dei   fornitori   e   dei
subappaltatori relativi ai  lavori  effettuati  nel  precedente  SAL.
L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento. 
  11-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare  definisce  un  programma  di  interventi   finalizzato   a
provvedere  alle  bonifiche  ambientali  connesse  allo   smaltimento
dell'amianto  e  dell'eternit   derivanti   dalla   dismissione   dei
baraccamenti costruiti nei comuni della  Valle  del  Belice  indicati
all'articolo  26  della  legge  5  febbraio   1970,   n.   21.   Alla
realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede, nel
limite di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2013,  nell'ambito  delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate  alla  Regione
siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno  2009,  anche  mediante
una rimodulazione degli  interventi  e  delle  relative  risorse.  Il
riparto delle relative somme e' stabilito nel  rispetto  delle  quote
percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture
2 agosto 2007. 
  11-quater. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A  tal
fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito  operanti  nei
territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge  n.  74  del
2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con  apposita  convenzione  con  l'Associazione  bancaria   italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, al fine di concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da
garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi  sismici,
nel limite massimo di 6.000 milioni di euro». 
  11-quinquies.  Agli  interventi  di  ricostruzione,  riparazione  e
miglioramento sismico di  immobili  compresi  all'interno  del  piano
integrato di recupero del  borgo  storico  di  Spina  del  comune  di
Marsciano di cui  al  comma  3  dell'articolo  1  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3853  del  3  marzo  2010,
danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione
Umbria,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al   comma   1-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. )) 
  12.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013  n.  35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-bis
e' aggiunto il seguente articolo: 
  (( «Art. 3-ter (Disposizioni in materia  di  addizionale  regionale
all'IRPEF  nelle  Regioni  a  statuto   speciale).   ))   -   1.   ((
Esclusivamente al fine ))  di  consentire  la  predisposizione  delle
misure di copertura finanziaria degli oneri  derivanti  dal  rimborso
delle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2,  comma  3,
lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  deroga   alle
disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma  1,  del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  a  decorrere  dall'anno
2014, possono maggiorare fino ad un massimo di  1  punto  percentuale
l'aliquota base dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, stabilita nella  misura  dell'1,23  per  cento
dall'articolo  28  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» 
  (( 12-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai  disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo  1,  comma  180,  della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e
commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto,  i
pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre  che
in applicazione  dei  criteri  indicati  nel  comma  1  del  presente
articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati  su  titoli
esecutivi per i quali non sono piu' esperibili rimedi giurisdizionali
volti ad ottenere la sospensione dell'esecutivita'. Restano  fermi  i
suindicati piani di rientro, ivi  compresi  gli  eventuali  piani  di
pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi  piani,  in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi  da  76  a
91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191». 
  12-ter. I debiti di parte corrente delle pubbliche  amministrazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni  di  cui  al
comma 6 dell'articolo 7 del medesimo  decreto-legge,  sono  assistiti
dalla garanzia dello Stato. 
  12-quater.  Per  i  debiti  in  conto  capitale   delle   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 12-ter continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresi' ferma
la validita' delle  operazioni  di  pagamento  per  debiti  di  parte
corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e
gia'  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
  12-quinquies.  I  soggetti  creditori  possono  cedere  il  credito
certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma
12-ter ad una banca o ad un intermediario  finanziario,  anche  sulla
base di apposite convenzioni quadro. Per i  crediti  assistiti  dalla
garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al
2 per cento dell'ammontare del  credito.  Avvenuta  la  cessione  del
credito,  l'amministrazione  debitrice  diversa  dallo   Stato   puo'
richiedere la ristrutturazione del debito con piano di  ammortamento,
comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a  un
massimo di cinque anni, rilasciando delegazione di pagamento o  altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello
Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della  ristrutturazione
di  cui  al  presente   comma.   L'amministrazione   debitrice   puo'
contrattare  con  una  banca  o  un  intermediario   finanziario   la
ristrutturazione del debito, a condizioni  piu'  vantaggiose,  previo
contestuale rimborso del primo cessionario. 
  12-sexies. Per le finalita' di cui al comma  12-ter,  e'  istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze apposito Fondo  per
la copertura degli oneri  determinati  dal  rilascio  della  garanzia
dello  Stato,  nell'ambito  di  quanto  previsto  dal   comma   9-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti termini  e  modalita'  di  attuazione
della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi
di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato  e  ceduti
ai sensi del presente comma, nonche' le modalita' di escussione della
garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La garanzia dello Stato di
cui  ai  commi  12-ter  e  seguenti   acquista   efficacia   all'atto
dell'individuazione delle risorse da destinare al  Fondo  di  cui  al
presente comma. 
  12-septies. In caso di escussione  della  garanzia,  e'  attribuito
allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La  rivalsa  e'
esercitata  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo   spettanti   all'ente
debitore. Con il decreto di cui al comma 12-sexies sono  disciplinate
le modalita' per  l'esercizio  del  diritto  di  rivalsa  di  cui  al
presente comma. )) 
  13. La quota dell'anticipazione di euro  1.452.600.000,  attribuita
alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 14 maggio 2013, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133
del 16 maggio 2013, )) non utilizzata per il pagamento dei debiti  di
cui  all'articolo  2  del  decreto  legge  8  aprile  2013,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'
destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della  parte
del  piano  di  rientro,  di  cui  all'articolo  16,  comma  5,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le  risorse  di
cui al primo periodo  del  comma  9  dell'articolo  16  del  medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo  1
del  decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  destinate  alla
regione Campania. 
  14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di
cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n.  83  del  2012  e'
erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruita'  della
copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata  degli
interessi,  da  parte  del  Tavolo  tecnico  di  cui   al   comma   8
dell'articolo 16 del decreto-legge  n.  83  del  2012,  nonche'  alla
sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania. 
  15. Per la regione Campania, a  decorrere  dal  2014,  e'  disposta
l'applicazione delle maggiorazioni fiscali  di  cui  all'articolo  2,
comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito
fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via
residuale, all'ammortamento del corrispondente  prestito  di  cui  al
comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16,  comma
5,  del  decreto-legge  n.  83  del   2012,   per   l'intera   durata
dell'ammortamento dei medesimi prestiti. 
  16. Al comma 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge  n.  174  del
2012 sono aggiunte infine le seguenti parole «ovvero per  la  regione
Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134». 
  17. Al fine di fronteggiare lo stato di  crisi  del  settore  e  di
salvaguardare i lavoratori  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,  il
Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e'
autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte  le  somme  residue  a
valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge  30  aprile
1985, n. 163 e successive  modificazioni,  a  favore  delle  medesime
fondazioni. 
  18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e' fissata al 100 per cento. 
  19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui  al  comma  18  produce
effetti  esclusivamente  sulla  seconda  o  unica  rata  di   acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  effettuando  il
versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l'acconto
complessivamente dovuto e  l'importo  dell'eventuale  prima  rata  di
acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza  fiscale,  i
sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica  rata  di  acconto
tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma. 
  20. Per il periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2013,  la
misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e'
aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione  produce  effetti
esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando  il
versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l'acconto
complessivamente dovuto e  l'importo  dell'eventuale  prima  rata  di
acconto. 
  21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2013  e  per
quello successivo, il versamento di acconto di cui  all'articolo  35,
comma 1, del decreto-legge 18  marzo  1976  n.  46,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e'  fissato  nella
misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in  corso  al  31
dicembre 2013, la  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  produce
effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando
il versamento in misura corrispondente alla differenza fra  l'acconto
complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza. 
  (( 22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo  l'articolo
62-ter e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 62-quater (Imposta di consumo  sui  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo). )) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire  il  consumo
dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne  consentono  il  consumo,  sono
assoggettati ad imposta di consumo nella  misura  pari  al  58,5  per
cento del prezzo di vendita al pubblico. 
  2. La commercializzazione dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,  e'
assoggettata alla preventiva  autorizzazione  da  parte  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti  che  siano  in
possesso dei  medesimi  requisiti  stabiliti,  per  la  gestione  dei
depositi  fiscali  di  tabacchi  lavorati,  dall'articolo  3  ((  del
regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  ))  22
febbraio 1999, n. 67. 
  3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla  preventiva
prestazione di cauzione, in uno dei modi  stabiliti  dalla  legge  10
giugno 1982, n. 348,  a  garanzia  dell'imposta  dovuta  per  ciascun
periodo di imposta. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e  le
modalita' di presentazione dell'istanza ai  fini  dell'autorizzazione
di cui al comma 2, le procedure  per  la  variazione  dei  prezzi  di
vendita al pubblico dei prodotti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di  tenuta
dei registri e documenti  contabili,  di  liquidazione  e  versamento
dell'imposta di consumo, anche in caso  di  vendita  a  distanza,  di
comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita  al  pubblico,
in conformita', per  quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i
tabacchi lavorati. 
  5. In attesa di una disciplina  organica  della  produzione  e  del
commercio dei prodotti di cui al comma 1,  la  vendita  dei  prodotti
medesimi e' consentita, in deroga all'articolo  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il
tramite delle  rivendite  di  cui  all'articolo  16  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293, (( ferme le disposizioni del  regolamento  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio
2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma  42,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia
di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
)) 
  6. La commercializzazione  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1  e'
soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
delle disposizioni, per  quanto  applicabili,  dell'articolo  18.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 
  7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in  caso  di
perdita di uno o piu' requisiti soggettivi  di  cui  al  comma  2,  o
qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma  3.  In  caso  di
violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento
dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul  valore  aggiunto
e' disposta la revoca dell'autorizzazione». 
  23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per  i
profili di competenza, sugli  effetti  dei  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo, al fine  di  promuovere  le  necessarie  iniziative
anche normative a tutela della salute.  ((  Ai  prodotti  di  cui  al
presente comma si applicano le disposizioni vigenti  per  i  tabacchi
lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale,  nonche'
di tutela della salute dei non fumatori.». ))
                             Art. 11-bis 

(( Limite di indebitamento degli enti  locali  e  Fondo  svalutazione
                             crediti )) 

  (( 1. Al comma 1 dell'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «l'8 per cento
per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4  per  cento  a
decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'8  per
cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno
2014». 
  2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello  in
cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari  almeno  al  50
per cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relativo  ai  cinque
esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e'  stata  concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in  vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  bilancio
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' pari  almeno
al 30 per cento». ))
                               Art. 12 

                        Copertura finanziaria 

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b),  2,
commi 5-bis, 6 e 10, 7, 7-bis, comma 7 e 11, commi 1, 5, 6-bis, 20  e
21, pari a (( 1.122,15 milioni di euro per  l'anno  2013,  a  576,525
milioni di euro per l'anno 2014, a 321,925 milioni di euro per l'anno
2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925  milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 7 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2018, )) si provvede: 
    a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77  milioni  di
euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997,  n.
59; 
    b) quanto  a  98  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117  milioni
di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a  51
milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22; 
    (( d) quanto a 91,05 milioni di euro per l'anno  2013,  a  209,15
milioni di euro per l'anno 2014, a 6,15 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017 e  a  6  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno    2018,    ))    mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a  120  milioni
di euro per l'anno  2015,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge  24
dicembre 2012 n. 228; 
    f) quanto a  7,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente riduzione del (( fondo per il finanziamento  ordinario
)) delle Universita'; 
    g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a  5,775  milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2014  al  2017,   mediante
corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    (( g-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno  2013  e  a  10
milioni di euro per l'anno 2014  mediante  corrispondente  riduzione,
per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,  relativamente
alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche. )) 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 13 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91

Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il  rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135)

(GU n.186 del 9-8-2013)

 Vigente al: 10-8-2013

Capo I

Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione
del patrimonio culturale italiano

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il  rilancio
dei beni e delle attivita'  culturali,  con  particolare  riferimento
alla  necessita'  indifferibile  di  garantire  misure  immediate  di
tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale  italiano,
in particolare per  il  sito  Unesco  delle  "Aree  archeologiche  di
Pompei, Ercolano e  Torre  Annunziata",  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  inventariazione  e  digitalizzazione  del   patrimonio
culturale italiano, per l'attuazione del progetto  "Nuovi  Uffizi"  e
per la realizzazione del Museo  Nazionale  dell'Ebraismo  Italiano  e
della Shoah; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
emanare disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  cinema,  delle
attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare
il   settore,   ponendo   rimedio   a   condizione   di   difficolta'
economico-finanziaria  e  patrimoniale  di  taluni  enti   lirici   e
ripristinando immediatamente condizioni minime  di  programmazione  e
attrattivita' nel territorio italiano per l'industria  di  produzione
cinematografica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Disposizioni urgenti  per  accelerare  la  realizzazione  del  grande
  progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la  riqualificazione
  ambientale   e   la   valorizzazione   delle    aree    interessate
  dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,
  nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
  del Polo Museale  di  Napoli  e  per  la  promozione  del  percorso
  turistico-culturale delle residenze borboniche 
  1. Al fine  di  potenziare  ulteriormente  le  funzioni  di  tutela
dell'area archeologica di Pompei,  di  rafforzare  l'efficacia  delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e  di  valorizzazione
del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n.  C(2012)  2154  del  29
marzo 2012, nel quadro  del  programma  straordinario  e  urgente  di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione  e  restauro  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2011,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nomina  con  proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  un  responsabile  unico  della  realizzazione  del
Grande Progetto e del programma straordinario, denominato  "direttore
generale di progetto". Con  successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  viene  definito  il  compenso   da
corrispondersi al  "direttore  generale  di  progetto"  nel  rispetto
dell'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Ferme  restando  le
funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente
in ordine alla gestione  ordinaria  del  sito  e  quale  beneficiario
finale degli interventi ordinari e straordinari  attuati  nell'ambito
del sito medesimo, e in stretto  raccordo  con  essa,  il  "direttore
generale di progetto": 
    a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del "Grande Progetto Pompei"; 
    b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento  delle  procedure
di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei  servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del  "Grande  Progetto
Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo  a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad  accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione  ed  esecuzione  dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e  la  coesione  economica,  del  supporto  fornito  alla
progettazione  e   all'attuazione   degli   interventi   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli  investimenti  per  lo  sviluppo  di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove  necessario  per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera,  alle
sue funzioni di centrale di committenza di  cui  all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  di  altri
soggetti terzi; 
    c) assicura la piu' efficace gestione del  servizio  di  pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti; 
    d) assume direttive atte a migliorare l'efficace  conduzione  del
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del  personale  della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento  delle  condizioni  di
fruizione e valorizzazione del sito; 
    e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita' di  tutela  e  di  valorizzazione  di
competenza della Soprintendenza; 
    f) svolge le funzioni di cui lettere  a),  b)  e  c)  sentito  il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al  fine  di  garantire  la
coerenza con le  funzioni  di  coordinamento  istituzionale,  impulso
all'attuazione e riferimento  unitario  per  i  collegamenti  con  la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione  Europea  di
detto Comitato; 
  2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  si
provvede alla costituzione di una apposita struttura di  supporto  al
direttore generale di progetto, con sede  nell'area  archeologica  di
Pompei. La struttura e' composta  da  un  contingente  di  personale,
anche dirigenziale, in posizione di comando, non  superiore  a  venti
unita', proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni
statali,   appartenente   ai   profili   professionali   tecnico    e
amministrativo, nonche'  da  cinque  esperti  in  materia  giuridica,
economica,  architettonica,  urbanistica   e   infrastrutturale.   Il
personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il  trattamento
economico  fondamentale   ed   accessorio   dell'amministrazione   di
provenienza,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  della  Struttura
medesima, ad esclusione del  trattamento  economico  fondamentale  ed
accessorio avente carattere fisso e  continuativo.  Con  il  medesimo
decreto  sono  ulteriormente  specificati  i  compiti  del  direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al  comma  1,  le
dotazioni  di  mezzi  e  di  personale  e  la  durata  dell'incarico.
L'incarico di "direttore generale  di  progetto",  non  determina  un
incremento della dotazione organica del  personale  dirigenziale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo.  Nelle
more  dell'effettiva  operativita'   dell'assetto   organizzativo   e
funzionale previsto dal presente decreto il  Comitato  di  pilotaggio
del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto  interministeriale  19
dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici  di  Pompei
assicurano,  in  continuita'   con   l'azione   finora   svolta,   il
proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le  decisioni  di
accelerazione gia' assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e
degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e
in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le  funzioni
rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte  del  "direttore
generale di progetto". 
  3. Il direttore generale di progetto e  la  struttura  di  supporto
operano nel rispetto delle competenze della  soprintendenza  speciale
per i beni archeologici  di  Pompei,  con  la  sola  eccezione  delle
funzioni e delle competenze indicate al comma 1. 
  4. Al  fine  di  consentire  il  rilancio  economico-sociale  e  la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  Unesco  "Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di  potenziare  l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita'  "Grande  Pompei".
L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei  piani,
dei progetti e degli interventi strumentali  al  conseguimento  degli
obiettivi sopra indicati. 
  5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e'  preposto
all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza  legale.  La
stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile.  Con
il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al
comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione  con  il
compito di pervenire, entro 12 mesi dalla  data  di  conversione  del
presente decreto, sulla base della proposta presentata dal  direttore
generale di progetto, di cui  al  comma  6,  all'approvazione  di  un
"Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel  piano  di
gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge  anche  le
funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed e' composto, anche
eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e del turismo, dal Ministro  per  la  coesione
territoriale, dal Presidente della Regione Campania,  dal  Presidente
della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati  e  dai
legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.  Nella
Conferenza di servizi  sono  assunte  le  determinazioni  di  ciascun
soggetto   partecipante,   che   sono   obbligatoriamente    espresse
all'interno della Conferenza, ai sensi e  con  gli  effetti  previsti
dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma  203,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno
della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento  e  ogni  altro
parere,  nulla  osta,  autorizzazione  o  atto  di  assenso  comunque
denominato  necessario  per   la   realizzazione   degli   interventi
approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla
progettazione  e  alla  realizzazione  e  gestione  degli  interventi
inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il  medesimo  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  detta  la  disciplina
organizzativa   e   contabile   dell'Unita',    le    modalita'    di
rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi  e
risorse umane nel limite massimo di dieci  unita',  in  posizione  di
comando dalle amministrazioni da  cui  provengono  i  componenti  del
Comitato di gestione. Il  personale  di  cui  al  periodo  precedente
mantiene  il  trattamento  economico   fondamentale   ed   accessorio
dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a  carico
dell'Unita'  medesima,  ad  esclusione  del   trattamento   economico
fondamentale ed accessorio avente  carattere  fisso  e  continuativo.
L'Unita' si avvale altresi' della struttura di cui al comma 2. 
  6. L'Unita',  su  proposta  del  direttore  generale  di  progetto,
approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di  fattibilita'
istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo  complesso;
il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione  del
piano e degli  interventi  individuati;  la  valutazione  delle  loro
condizioni  di  fattibilita'  con  riferimento  al  loro  avanzamento
progettuale; gli adempimenti di  ciascun  soggetto  partecipante;  le
fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano
prevede, in  particolare,  gli  interventi  infrastrutturali  urgenti
necessari a migliorare le vie di accesso  e  le  interconnessioni  ai
siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati
e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e  il  riuso  di
aree industriali dismesse, e  interventi  di  riqualificazione  e  di
rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di
territorio e della priorita' del recupero. Il piano prevede  altresi'
azioni e interventi di  promozione  e  sollecitazione  di  erogazioni
liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di  partenariato
pubblico-privato, nonche' il coinvolgimento di  cooperative  sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale. Il piano puo'  prevedere,  inoltre,  l'utilizzo
dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la  cultura".
L'Unita' predispone altresi' un accordo di valorizzazione,  ai  sensi
dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e
successive modificazioni, con il  coinvolgimento  di  altri  soggetti
pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del  sito  Unesco
"Aree  archeologiche  di  Pompei,  Ercolano  e   Torre   Annunziata",
promuovendo l'integrazione, nel  processo  di  valorizzazione,  delle
infrastrutture  e  dei  settori  produttivi  collegati.   All'accordo
partecipano, altresi', i Prefetti  delle  Province  di  Napoli  e  di
Caserta, nonche'  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Il  direttore  generale  di  progetto,  in  qualita'  di  legale
rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a  ricevere  donazioni  ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati,  finalizzati  agli
interventi  conservativi,  di  manutenzione  e   restauro   dell'area
archeologica di Pompei. 
  8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7  del  presente  articolo,
pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e  800.000,  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  9. All'articolo 15, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "a)   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia"; 
    b)  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "d)   la
soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  delle  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta". 
  10.  Fino  all'adeguamento  della  disciplina  organizzativa  degli
Istituti di cui al comma 9,  agli  stessi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni   concernenti,   rispettivamente,   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei  e
la soprintendenza speciale per il patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di  Napoli.  Per
rafforzare  le  attivita'  di   accoglienza   del   pubblico   e   di
valorizzazione delle soprintendenze  di  cui  al  presente  articolo,
possono essere impiegati i  giovani  tirocinanti  nei  settori  delle
attivita' e dei servizi per la cultura  di  cui  al  progetto  "Mille
giovani per la cultura". 
  11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei  dirigenti  di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E'  fatta  salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 1, commi  5  e  6,  della  legge  24
giugno 2013, n. 71. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
11, pari a euro 109.500,00 annui,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un  apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  un  piano  strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato  delle  residenze
borboniche,   promuovendo    l'integrazione,    nel    processo    di
valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei   settori   produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e  interventi  di
promozione   e    sollecitazione    di    erogazioni    liberali    e
sponsorizzazioni,   la   creazione   di   forme    di    partenariato
pubblico-privato,   il   coinvolgimento   di   cooperative   sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale. Il piano puo'  prevedere,  inoltre,  l'utilizzo
dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per
la cultura, di cui  al  progetto  "Mille  giovani  per  la  cultura".
All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui  al  Titolo  II  del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive
modificazioni, al fine di verificare la possibilita' di  un  proficuo
utilizzo e impiego, per la realizzazione delle  finalita'  perseguite
dall'accordo  di  valorizzazione  del  percorso   turistico-culturale
integrato di  cui  al  presente  articolo,  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata.
                               Art. 2 

Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione
  e  digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  italiano   e   per
  l'attuazione del progetto "500 giovani per la cultura". 
  1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
d'ora  innanzi  "Ministero",   attua   un   programma   straordinario
finalizzato alla prosecuzione e  allo  sviluppo  delle  attivita'  di
inventariazione,  catalogazione  e  digitalizzazione  del  patrimonio
culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e  la
fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto e'
autorizzata la  spesa  di  2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,
alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si
conforma ai criteri  e  alle  linee  direttive  elaborati,  anche  in
attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42,  recante  il  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
dall'Istituto  centrale  per  il  catalogo   e   la   documentazione,
dall'Istituto  centrale  per  il  catalogo  unico  delle  biblioteche
italiane  e  per  le  informazioni  bibliografiche  e   dall'Istituto
centrale  per  gli  archivi  del  Ministero.  Il  programma   prevede
l'implementazione di sistemi integrati di  conoscenza  attraverso  la
produzione di  risorse  digitali  basate  sulla  digitalizzazione  di
immagini e riproduzioni del patrimonio  medesimo  nelle  sue  diverse
componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel
Sistema archivistico nazionale, nel Sistema  generale  del  catalogo,
nel Portale della cultura italiana,  anche  tramite  accordi  con  le
Regioni, le Universita', gli Istituti culturali e gli  altri  enti  e
istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce  nel
quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea,  di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010)  245  definitivo/2
del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette  a  favorire
lo sviluppo di domanda e offerta di servizi  digitali  innovativi,  a
incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e  a
promuovere la crescita di capacita' elaborative adeguate a  sostenere
lo sviluppo  di  prodotti  e  servizi  innovativi.  Per  il  supporto
tecnologico  e   strumentale   finalizzato   alla   progettazione   e
all'attuazione del programma il Ministero  puo'  avvalersi,  mediante
apposita convenzione,  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  che  svolgera'
tali  funzioni  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente, nonche' di altri soggetti pubblici o
privati  in  possesso  delle   idonee   qualificazioni   tecniche   e
organizzative. 
  2. Il programma e' attuato presso gli istituti  e  i  luoghi  della
cultura statali  sotto  la  direzione  dei  titolari  degli  istituti
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione  di
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  laureati  nelle
discipline afferenti al programma,  da  formare,  per  la  durata  di
dodici mesi, nelle attivita' di inventariazione e di digitalizzazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. 
  3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo  si
adeguano agli standard dei dati  aperti  e  accessibili,  cosi'  come
definiti in base alla legge 9  gennaio  2004,  n.  4,  e  al  decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  e
conseguenti  disposizioni  attuative,  nonche'  in  base  agli   atti
dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione  e  accessibilita'
in rete  dei  materiali  culturali  e  in  materia  di  conservazione
digitale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi  dell'articolo
15.
                               Art. 3 

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la  regolare  apertura
         al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura 

  1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al  pubblico  e  il
corretto funzionamento  degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cultura,
nell'elenco 1, recante  "Disposizioni  legislative  autorizzative  di
riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007,  n.
244, al numero 14, rubricato "Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali", sono soppresse le seguenti parole:  "Decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all'articolo
110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono  riassegnati
a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in
corso del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  2. All'articolo 110, comma 3, del codice  dei  beni  culturali,  le
parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura  appartenenti
o in consegna allo Stato". 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  19,2  milioni
di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a  12,8  milioni  di
euro ai sensi dell'articolo  15  e  quanto  a  6,4  milioni  di  euro
mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24  dicembre
2007, n. 244.
                               Art. 4 

Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  delle  biblioteche  e
  degli archivi  e  per  la  promozione  della  recitazione  e  della
  lettura. 
  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Non sono
considerate  pubbliche  l'esecuzione,  la   rappresentazione   o   la
recitazione   dell'opera   effettuate,   senza   scopo   di    lucro,
alternativamente: 
    a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell'istituto di ricovero; 
    b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di  promozione
culturale e di valorizzazione delle opere stesse." 
  2.  Le  pubblicazioni  che  documentano  i  risultati  di  ricerche
finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento  con
fondi   pubblici,   indipendentemente   dal   formato   della   prima
pubblicazione e dalle modalita' della sua  distribuzione  o  messa  a
disposizione del pubblico, devono essere depositate,  non  oltre  sei
mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali  o  di
settore, predisposti in modo  tale  da  garantire  l'accesso  aperto,
libero e gratuito, dal luogo e nel  momento  scelti  individualmente,
l'interoperabilita' all'interno e all'esterno dell'Unione  Europea  e
la conservazione a lungo termine in formato elettronico.  I  soggetti
preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le
misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto  ai  risultati
della ricerca finanziata con fondi pubblici. 
  3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l'uso dell'informazione  culturale  e  scientifica,  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ed  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  adottano
strategie coordinate per la piena integrazione,  interoperabilita'  e
non duplicazione delle banche  dati  rispettivamente  gestite,  quali
quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della  ricerca,  il  deposito
legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. 
  4. Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente".
                               Art. 5 

Disposizioni urgenti per l'attuazione del  progetto  "Nuovi  Uffizi",
  per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo  Italiano  e
  della Shoah e per ulteriori interventi di tutela. 
  1. E' autorizzata la spesa di otto  milioni  di  euro,  di  cui  un
milione per l'anno 2013 e sette  milioni  per  l'anno  2014,  per  la
prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto  "Nuovi
Uffizi". 
  2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro,  di  cui  un
milione per  l'anno  2013  e  tre  milioni  per  l'anno  2014,  quale
contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede
del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla
legge 17 aprile 2003, n. 91. 
  3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un  milione
per l'anno 2013 e un milione per  l'anno  2014,  per  fare  fronte  a
interventi indifferibili e urgenti di tutela di  beni  culturali  che
presentano gravi rischi di deterioramento, individuati  con  apposito
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per  l'anno  2014,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 15.
                               Art. 6 

Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione  di
                         arte contemporanea 

  1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di
spazi di creazione e produzione di arte contemporanea,  entro  il  30
giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, su  indicazione  dell'Agenzia
del  Demanio,  anche  sulla  base  di   segnalazione   dei   soggetti
interessati,  individua,  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dalle
disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione
e al trasferimento dei beni immobili pubblici,  i  beni  immobili  di
proprieta'  dello  Stato,  non  utilizzabili  per   altre   finalita'
istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi  del
decreto legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,  che  possono  essere
destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani
e stranieri. 
  2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati  o  concessi
al canone di mercato  abbattuto  del  10  per  cento,  con  oneri  di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario  o  del
concessionario, in favore di cooperative di  artisti  e  associazioni
tra artisti, di eta' compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri,
a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con  evidenziazione
dei criteri di  aggiudicazione.  I  soggetti  collettivi  beneficiari
della misura devono dimostrare il possesso in capo  ai  soci  o  agli
associati  di   riconosciute   competenze   artistiche.   L'eventuale
sub-concessione   o   sub-locazione   deve   essere   preventivamente
autorizzata dall'ente gestore. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni  di  cui  al
comma  1  per  finalita'   artistiche   nonche'   le   modalita'   di
sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,
al fine di sostenere, in tutto o in  parte,  i  costi  connessi  alla
locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso. 
  4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti  di
cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con  le
modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'. 
  5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione
di cui ai commi 2 e 3 sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito
pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse
rivenienti dalle operazioni di cui al  comma  4  alla  riduzione  del
proprio debito.

Capo II

Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attivita’
musicali e dello spettacolo dal vivo

                               Art. 7 

Misure urgenti per la promozione della musica di  giovani  artisti  e
                        compositori emergenti 

  1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale  italiano,
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui  e  fino  ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle  imprese  produttrici  di
fonogrammi e di videogrammi musicali di  cui  all'articolo  78  della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,  esistenti
almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito imposta  nella
misura del  30  per  cento  dei  costi  sostenuti  per  attivita'  di
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di  registrazioni
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al
comma 5 del presente articolo, fino all'importo  massimo  di  200.000
euro nei tre anni d'imposta. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per opere prime o seconde di  nuovi  talenti  definiti
come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. 
  3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le  imprese
hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per
cento del beneficio concesso nel territorio nazionale,  privilegiando
la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
  4. Le imprese di  cui  al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto  dei  limiti  di  cui  al  regolamento  CE  n.
1998/2006 della Commissione europea del 15  dicembre  2006,  relativo
agli aiuti di importanza minore ("de minimis").  Esse,  inoltre,  non
devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto,  da  parte
di un editore di servizi media audiovisivi. 
  5. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle
imposte  sui   redditi   ed   e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  6.  Le  disposizioni  applicative  del   presente   articolo,   con
riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle
procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di
spesa   eleggibile   per   singola   registrazione   fonografica    o
videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'
delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono
dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico,  da  adottarsi
entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli  anni
2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono abrogati.
                               Art. 8 

     Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico 

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a  337,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244  e  successive  modificazioni,   sono   rese
permanenti. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno
2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai  sensi
dell'articolo 15. 
  3.  L'efficacia  dei  commi  1  e  2  e'  subordinata,   ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  provvede  a  richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea.
                               Art. 9 

Disposizioni   urgenti   per   assicurare    la    trasparenza,    la
  semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica
  allo spettacolo dal vivo e al cinema. 
  1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  3,  della
legge 15 novembre 2005, n. 239, e con  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014, i criteri  per  l'erogazione  e  le  modalita'  per  la
liquidazione e l'anticipazione dei  contributi  allo  spettacolo  dal
vivo.  I  criteri  di  assegnazione  tengono  conto   dell'importanza
culturale della produzione svolta, dei  livelli  quantitativi,  degli
indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale
degli organismi. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo  stabilisce,
inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio  a
fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate.  L'articolo  1  della
legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato. 
  2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati  a  valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive
modificazioni,  pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di  incarichi  amministrativi  ed  artistici  di
vertice e di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,
nonche' di collaborazione o consulenza: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
lavoro, di consulenza o di collaborazione. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti  ed
organismi entro il 31 gennaio di  ogni  anno  e  comunque  aggiornate
anche  successivamente.  Ai  predetti  soggetti  non  possono  essere
erogate  a   qualsiasi   titolo   somme   sino   alla   comunicazione
dell'avvenuto adempimento o aggiornamento. 
  4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e),  della  legge
30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo  2,  comma  4,  della  legge  10
maggio 1983,  n.  182.  Di  conseguenza,  i  fondi  speciali  per  la
concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per
l'adeguamento delle strutture e per il  rinnovo  degli  arredi  delle
sale  teatrali  e  musicali,  di  cui  ai  predetti  articoli,   sono
soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al  comma  4  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del  compenso  dovuto,
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  al  soggetto
gestore dei fondi medesimi. 
  6. Sono tenute esenti dall'imposta  di  bollo,  come  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e
successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto  presso  le  competenti
direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: 
    a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione  del  Fondo
unico per lo spettacolo"; 
    b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261,  e
del Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  12  luglio  2005
recanti  "Vigilanza  antincendio   nei   luoghi   di   spettacolo   e
intrattenimento"; 
    c) decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni, recante "Riforma delle attivita' cinematografiche"; 
    d) legge 21 aprile 1962,  n.  161,  e  successive  modificazioni,
recante "Revisione dei film"; 
    e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di  agevolazioni
fiscali per le attivita' cinematografiche. 
  7.   Alla   copertura    finanziaria    degli    oneri    derivanti
dall'applicazione del comma  6  pari  ad  euro  216.000  a  decorrere
dall'anno 2014 si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento annuale  previsto  a  favore  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  a  effettuare,  con  appositi   decreti,   le   relative
variazioni di bilancio.
                               Art. 10 

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento
  dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei
  beni e delle attivita' culturali. 
  1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita'  giuridica
di diritto  privato,  che  operano  nel  settore  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  ivi  inclusi  i
teatri stabili  di  iniziativa  pubblica  e  i  relativi  circuiti  e
associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  la  misura
della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  a  decorrere
dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a  4  milioni
di  euro,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 15.
                               Art. 11 

Disposizioni   urgenti   per   il   risanamento   delle    fondazioni
  lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale  musicale  di
  eccellenza. 
  1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del  settore  e
di pervenire al  risanamento  delle  gestioni  e  al  rilancio  delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche,  gli  enti  di  cui  al
decreto  legislativo  29  giugno   1996,   n.   367,   e   successive
modificazioni, e di cui  alla  legge  11  novembre  2003,  n.  310  e
successive modificazioni, di  seguito  denominati  "fondazioni",  che
versino  nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  21   del   decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte  ai
debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano  stati
in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la  ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario  di
cui al comma 3, un piano di  risanamento  idoneo  ad  assicurare  gli
equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale
che  economico-finanziario,   entro   i   tre   successivi   esercizi
finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono: 
    a)  la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del   debito   della
fondazione che preveda uno stralcio del valore  nominale  complessivo
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi
maturati  e  degli  eventuali  interessi  di   mora,   nella   misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre  misure  di  cui  al
presente comma, la sostenibilita' del piano di  risanamento,  nonche'
gli  equilibri  strutturali  del  bilancio,  sia  sotto  il   profilo
patrimoniale che economico-finanziario della fondazione; 
    b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti  diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
    c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico  e
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al  31
dicembre 2012; 
    d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il  periodo
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di  cui  al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel  piano  devono
essere  indicate  misure  di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il
rimborso del finanziamento; 
    e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma  6,  per  contribuire  all'ammortamento  del  debito,  a
seguito  della   definizione   degli   atti   di   rinegoziazione   e
ristrutturazione di cui alla precedente lettera a),  e  nella  misura
strettamente  necessaria  a   rendere   sostenibile   il   piano   di
risanamento; 
    f)  l'individuazione  di  soluzioni   idonee   a   riportare   la
fondazione,  entro  i  tre  esercizi  finanziari  successivi,   nelle
condizioni di attivo patrimoniale e almeno di  equilibrio  del  conto
economico; 
    g)  la  cessazione  dell'efficacia  dei   contratti   integrativi
aziendali  in  vigore,  l'applicazione   esclusiva   degli   istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  e  la  previsione  che  i  contratti  collettivi
dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli  finanziari
stabiliti dal piano. 
  2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari  a
dare dimostrazione della loro attendibilita',  della  fattibilita'  e
appropriatezza  delle   scelte   effettuate,   nonche'   dell'accordo
raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente  rappresentative
in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c)  e  g),  sono
approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di  cui
al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro  trenta
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il
finanziamento  erogabile  ai  sensi  del  comma   6.   Le   eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani  conseguenti  all'applicazione
del comma 3, lettera c), sono approvate,  su  proposta  motivata  del
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che  svolge,  con  i  poteri  previsti  dal
presente articolo, le seguenti funzioni: 
    a) riceve i piani di risanamento presentati dalle  fondazioni  ai
sensi del  comma  1,  ne  valuta,  d'intesa  con  le  fondazioni,  le
eventuali  modifiche  e  integrazioni,  anche  definendo  criteri   e
modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del  debito  di
cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica  della  loro
adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del Ministro dei  beni
e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    b)  sovrintende  all'attuazione  dei  piani  di  risanamento   ed
effettua un monitoraggio semestrale dello stato di  attuazione  degli
stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla competente sezione  della  Corte
dei conti; 
    c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche  necessarie  al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al  presente  articolo,
tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei  piani  di  risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi; 
    d) assicura  il  rispetto  del  cronoprogramma  delle  azioni  di
risanamento previsto dai piani approvati; 
    e)  puo'  adottare,  sentiti  i  Ministeri  interessati,  atti  e
provvedimenti anche in via sostitutiva  per  assicurare  la  coerenza
delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa  diffida  a
provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni. 
  4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
assicura, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali   necessarie   per   lo
svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 
  5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  a  valere  sulle
risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
  6.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  di  rotazione  con  dotazione
pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino  a
un massimo di trenta anni. 
  7. Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui  al  comma  6,  il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,
indicati il tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le  misure  di
copertura annuale del rimborso del  finanziamento,  le  modalita'  di
erogazione  e  di  restituzione  delle  predette  somme,  prevedendo,
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme,  sia  l'applicazione  di  interessi
moratori.   L'erogazione   delle   somme    e'    subordinata    alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma
1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti  dal
presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,
si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al  comma
6, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della  "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali". 
  9. Nelle more del perfezionamento del  piano  di  risanamento,  per
l'anno 2013  una  quota  fino  a  25  milioni  di  euro  puo'  essere
anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere  sulle
disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135,  e  successive
modificazioni, per la gestione dei fondi  assegnati  in  applicazione
dei  piani  di  spesa  approvati  ai  sensi   dell'articolo   7   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli  Istituti
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
nonche' a valere sulle somme giacenti presso  i  conti  di  tesoreria
unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e  successive  modificazioni,  a
favore delle fondazioni  di  cui  al  comma  1  che  versano  in  una
situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la  gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: 
    a) che la fondazione interessata, entro 30  giorni  dalla  nomina
del Commissario straordinario, comunichi  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero  dell'economia
e delle finanze l'avvio della negoziazione  per  la  ristrutturazione
del debito della fondazione  che  prevede  uno  stralcio  del  valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo  degli  interessi
maturati e  degli  eventuali  interessi  di  mora,  esistente  al  31
dicembre 2012, nella misura  sufficiente  ad  assicurare,  unitamente
alle altre misure di cui al comma 1,  la  sostenibilita'  finanziaria
del piano di risanamento,  gli  equilibri  strutturali  del  bilancio
della   fondazione,   sia   sotto   il   profilo   patrimoniale   che
economico-finanziario,  nonche'  l'avvio  delle  procedure   per   la
riduzione  della  dotazione  organica   del   personale   tecnico   e
amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
    b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione  di  cui  alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al  comma  1,
entro il termine previsto da tale  comma  per  la  presentazione  del
piano. 
  10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal  comma  9,
lettere a)  e  b),  determina  l'effetto  di  cui  al  comma  14.  Le
anticipazioni  finanziarie  concesse  ai  sensi  del  comma  9   sono
rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 
  11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei  beni
e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al  comma
9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi
pari a 3,5 milioni  di  euro  per  gli  anni  2013  e  2014,  per  la
successiva riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. 
  12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei  versamenti  di  cui
all'articolo 4, comma 85, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 
  13. Per  il  personale  risultante  in  eccedenza  all'esito  della
rideterminazione delle dotazioni organiche di  cui  al  comma  1,  le
fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del
soprannumero  il  divieto  di  assunzioni  di  personale,   applicano
l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  In
caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni
sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita'  e
il successivo trasferimento del personale  amministrativo  e  tecnico
dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto  nella  societa'  Ales  S.p.A.,  nell'ambito  delle
vacanze di organico e nei limiti delle facolta' assunzionali di  tale
societa'. 
  14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non  sia  stato
presentato o non sia approvato  un  piano  di  risanamento  entro  il
termine di cui ai commi 1 e  2,  ovvero  che  non  raggiungano  entro
l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale  del  bilancio,
sia sotto il  profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,  del
conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
  15. Al  fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema  nazionale
musicale di eccellenza, le  fondazioni  adeguano  i  propri  statuti,
entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni: 
    a) previsione  di  una  struttura  organizzativa  articolata  nei
seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui  compenso  e'
stabilito  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 
      1) il presidente, nella persona  del  sindaco  del  comune  nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona  da  lui  nominata,
con funzioni  di  rappresentanza  giuridica  dell'ente;  la  presente
disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia  nazionale
di Santa Cecilia, che e'  presieduta  dal  presidente  dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
      2) il consiglio di indirizzo, composto  dal  presidente  e  dai
membri designati da  ciascuno  dei  fondatori  pubblici  e  dai  soci
privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato
dallo Stato; 
      3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,  nominato
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  su
proposta del consiglio di indirizzo; il  sovrintendente  puo'  essere
coadiuvato  da   un   direttore   artistico   e   da   un   direttore
amministrativo; 
      4) l'organo monocratico di  monitoraggio  degli  atti  adottati
dall'organo di gestione, rinnovabile per non  piu'  di  due  mandati,
nominato  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  con  il   compito   di   verificare   la
sostenibilita' economico-finanziaria e la corrispondenza  degli  atti
adottati  dall'organo  di  gestione  con  le  indicazioni   formulate
dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione
al Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
sull'attivita' di validazione svolta, secondo un  prospetto  definito
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo; 
      5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre  membri,
rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni  di
presidente, designato dal Presidente della  Corte  dei  conti  fra  i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    b)  previsione  della  partecipazione   dei   soci   privati   in
proporzione agli apporti finanziari alla  gestione  o  al  patrimonio
della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; 
    c) previsione che il patrimonio sia articolato  in  un  fondo  di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese  correnti
di gestione dell'ente. 
  16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini
di cui al comma 15  determina  l'applicazione  dell'articolo  21  del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 
  17.  L'organo  di  indirizzo  esercita  le  proprie  funzioni   con
l'obbligo di assicurare  il  pareggio  del  bilancio.  La  violazione
dell'obbligo comporta l'applicazione  dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista
dal  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni.    Le    spese    per    eventuali    rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da  imputare  in  bilancio
con copertura finanziaria specificamente deliberata. 
  18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo  in
materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione  delle
fondazioni   lirico-sinfoniche   coordinano   i   programmi   e    la
realizzazione  delle  attivita',  sia  all'interno   della   gestione
dell'ente  sia  rispetto  alle  altre  fondazioni  lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di  economie  di  scala  nella  gestione
delle risorse di settore e una  maggiore  offerta  di  spettacoli,  e
possono a tal fine  essere  riuniti  in  conferenza,  presieduta  dal
direttore generale competente,  che  la  convoca,  anche  per  gruppi
individuati per zone geografiche  o  specifici  progetti  comuni.  La
conferenza deve garantire  la  maggiore  diffusione  in  ogni  ambito
territoriale  degli  spettacoli,  nonche'  la  maggiore  offerta   al
pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con  ogni
idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento  e  la  riduzione  del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli
o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici  e  di
materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni al settore, anche con  riferimento  alla  nuova
produzione musicale. 
  19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a  mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione,  le
conseguenti  verifiche  e  le  relative  riduzioni  del   trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego.  Il
contratto aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del
contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'  sottoscritto  da   ciascuna
fondazione   con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di  accordo  da
inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei  costi  contrattuali.  La  Sezione
Regionale di controllo della Corte  dei  conti  competente  certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita'  con
gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro  trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si  intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione e'  comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Se  la
certificazione  e'  positiva,  la   fondazione   e'   autorizzata   a
sottoscrivere definitivamente l'accordo. In  caso  di  certificazione
non positiva della Sezione Regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente, le parti  contraenti  non  possono  procedere  alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di  accordo  e  la  fondazione
riapre le trattative per la sottoscrizione di una  nuova  ipotesi  di
accordo,  comunque  sottoposta  alla  procedura   di   certificazione
prevista dal  presente  comma.  Avverso  le  delibere  delle  Sezioni
regionali di controllo le parti interessate  possono  ricorrere  alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti  in  speciale  composizione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo  di  indirizzo,
procedono  a  rideterminare   l'organico   necessario   all'attivita'
effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di  controllo.
La delibera deve garantire l'equilibrio  economico-finanziario  e  la
copertura degli oneri della dotazione  organica  con  risorse  aventi
carattere di certezza e stabilita'.  L'articolo  3,  comma  6,  primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010,  n.  64,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta  nel
senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in  soggetti
di diritto privato, non si applicano le  disposizioni  di  legge  che
prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come  conseguenza
della violazione delle norme in materia di stipulazione di  contratti
di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi
contratti. 
  20. La quota del fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente  determinata,  sentita
la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo,  e'  attribuita  a  ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita  la
competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) il 50 per cento della quota di cui al  periodo  precedente  e'
ripartita in considerazione dei costi  di  produzione  derivanti  dai
programmi di attivita' realizzati da  ciascuna  fondazione  nell'anno
precedente quello cui si riferisce la  ripartizione,  sulla  base  di
indicatori di rilevazione della produzione; 
    b) il 25 per cento  della  quota  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartita in considerazione del  miglioramento  dei  risultati  della
gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
    c) il 25 per cento  della  quota  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi. 
  21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo,  sentita  la  competente  commissione  consultiva,  sono
predeterminati gli indicatori  di  rilevazione  della  produzione,  i
parametri per la rilevazione del miglioramento  dei  risultati  della
gestione, i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini  della  attribuzione
del contributo di cui al comma 20.

Capo III

Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei
beni, delle attivita’ culturali

                               Art. 12 

Disposizioni urgenti per agevolare  la  diffusione  di  donazioni  di
  modico valore in favore  della  cultura  e  il  coinvolgimento  dei
  privati. 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le modalita' di acquisizione  delle  donazioni
di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila)  destinate  ai
beni e alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: 
    a) massima  semplificazione  ed  esclusione  di  qualsiasi  onere
amministrativo a carico del privato; 
    b) garanzia  della  destinazione  della  liberalita'  allo  scopo
indicato dal donante; 
    c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego,
mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli  organi  di
controllo; 
    d) previsione della possibilita'  di  effettuare  le  liberalita'
mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'
interamente  tracciabili  idonee  a  consentire  lo  svolgimento   di
controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 
  2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della
Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle
indicazioni fornite  dalla  commissione  di  studio  gia'  costituita
presso il  Ministero,  forme  di  coinvolgimento  dei  privati  nella
valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a  beni
individuati con decreto del medesimo Ministro.
                               Art. 13 

Disposizioni  urgenti  per   assicurare   l'efficace   e   tempestivo
  svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura  e
  per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso
  il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 
  1. Allo scopo di assicurare  il  regolare,  efficace  e  tempestivo
svolgimento delle attivita' di  valutazione  tecnica  previste  dalla
normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per le finanze dello  Stato,  del  Consiglio  superiore  per  i  beni
culturali   e    paesaggistici,    nonche'    di    altri    Comitati
tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e  nominati  con
decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 operano  senza  oneri  a  carico
della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali  spese
di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni  previste  a
legislazione vigente per tali  categorie  di  spese  e  comunque  nei
limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per  le  medesime  spese.  Ai  componenti  dei   suddetti   organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.
                               Art. 14 

                 Oli lubrificanti e accisa su alcool 

  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  l'aliquota  dell'imposta  di
consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  e'  fissata  in  euro  787,81  per  mille
chilogrammi. 
  2. Nell'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e  le  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le
aliquote di accisa relative ai  prodotti  di  seguito  elencati  sono
determinate nelle seguenti misure: 
    a) per l'anno 2014 
      Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; 
      Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; 
      Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro; 
    b) a decorrere dall'anno 2015 
      Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; 
      Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; 
      Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro. 
  3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale  sui  prodotti  da
fumo in misura tale  da  assicurare  maggiori  entrate  pari  a  euro
50.000.000 annui a partire dal medesimo anno. 
  Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette  al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  30
novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali
correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo.  In
caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede  ad
adeguare la misura del prelievo fiscale, al  fine  di  assicurare  le
predette maggiori entrate.
                               Art. 15 

                          Norme finanziarie 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica   economica,   e'
incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013,  11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. 
  2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari  a  200.000
euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno  2017,  all'articolo  2,
pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014,  all'articolo  3  pari  a
12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014,
all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il  2014  e
90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10,  pari  a  4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma  7
pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a
3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e  a  1,93  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni
di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro  per  il  2015  e  a  7,8
milioni di euro a decorrere dal  2016  e  al  comma  1  del  presente
articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede: 

    a)  quanto  a   euro   3.000.000   per   l'anno   2013   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  conto   capitale
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze allo scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
    b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000,  per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di  cui
all'articolo 11, comma 12; 
    c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a
decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 14 comma 2; 
    d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014,  a  euro  47.609.500
per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500
per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  di  cui  all'articolo
14, comma 3; 
    e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 16 

                          Entrata in vigore 

   1. Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Bray,  Ministro  dei  beni  e   delle
                                attivita' culturali e del turismo 

                                D'Alia,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione e la semplificazione 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Carrozza,   Ministro dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

                                Delrio,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Decreto-Legge 5 novembre 2012, n. 188

Decreto-Legge 5 novembre 2012, n. 188
(in GU n. 259 del 6-11-2012)

Disposizioni urgenti in materia di Province e  Citta'  metropolitane.
(12G0210) 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo  17  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il
quale e' stato previsto il riordino delle  province,  disciplinandone
il relativo procedimento che si conclude con un atto  legislativo  di
iniziativa governativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio
2012, recante: "Determinazione dei  criteri  per  il  riordino  delle
province a norma dell'articolo  17,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95",  che  determina,  in  particolare,  i  requisiti
minimi che devono possedere le province, stabiliti in una  dimensione
territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e
in una popolazione residente non  inferiore  a  trecentocinquantamila
abitanti; 
  Atteso  che,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente e' determinata
in base  ai  dati  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  relativi
all'ultimo censimento ufficiale, ma che e'  comunque  opportuno  fare
salvi i  casi  in  cui  il  requisito  minimo  della  popolazione  si
raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della  popolazione
residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto  nazionale
di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012; 
  Rilevato che e' opportuno preservare la specificita' delle province
il  cui  territorio  e'  integralmente  montano,  in   virtu'   della
peculiarita' dei relativi territori; 
  Atteso che ai fini del riordino si  tiene  conto  delle  iniziative
comunali assunte ai  sensi  dell'articolo  133,  primo  comma,  della
Costituzione,  volte  a  modificare  le  circoscrizioni   provinciali
esistenti alla data del  20  luglio  2012,  per  le  quali  e'  stato
espresso il parere della Regione; 
  Viste  le  proposte  delle  Regioni  Piemonte,  Lombardia,  Veneto,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,  Marche,  Abruzzo,  Molise,
Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse  al  Governo  ai  sensi  del
citato articolo 17, comma 3; 
  Considerato che le Regioni  Lazio  e  Calabria  non  hanno  inviato
alcuna proposta di  riordino  e  che  nei  confronti  delle  province
ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma
4, secondo  periodo,  del  citato  articolo  17,  in  base  al  quale
sull'atto  di  riordino  e'  acquisito  il  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
  Visto l'articolo 2, comma 5,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza,  ai  fini  del
contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione
della  pubblica  amministrazione,  di  attuare   quanto   prefigurato
dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge n.  95  del  2012  in
ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare
a quanto previsto dagli impegni  assunti  in  sede  europea,  il  cui
rispetto e' indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della
spesa pubblica,  per  il  conseguimento  dei  connessi  obiettivi  di
stabilita' e crescita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  del
Ministro dell'interno; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

                   Requisiti minimi delle Province 

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti
con legge dello Stato  o,  su  espressa  previsione  di  questa,  con
deliberazione del Consiglio dei Ministri.»; 
    b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri
ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo  quanto  stabilito
al comma 3-bis»; 
    c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) e' abrogata. 
  2. Ai fini del riordino delle province ai  sensi  dell'articolo  17
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  si  applicano  i
requisiti minimi stabiliti con la  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri nella riunione in data  20  luglio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  171  del  24  luglio
2012.
                               Art. 2 

      Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario 

  1. In attuazione dell'articolo 17 del citato  decreto-legge  n.  95
del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a
statuto ordinario sono le seguenti: 
    a) Provincia di  Biella-Vercelli,  in  luogo  delle  province  di
Biella e di Vercelli; Provincia di  Novara-  Verbano-Cusio-Ossola  in
luogo delle province di Novara e di  Verbano-Cusio-Ossola;  Provincia
di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti;
Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province  di  Como,  di
Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in  luogo  delle
Province  di  Cremona,  di  Lodi   e   di   Mantova;   Provincia   di
Padova-Treviso in luogo  delle  Province  di  Padova  e  di  Treviso;
Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province  di  Rovigo  e  di
Verona; Provincia  di  Imperia-Savona  in  luogo  delle  Province  di
Imperia e di Savona;  Provincia  di  Parma-Piacenza  in  luogo  delle
Province  di  Parma  e  di  Piacenza;  Provincia   di   Modena-Reggio
nell'Emilia  in  luogo  delle  Province  di  Modena   e   di   Reggio
nell'Emilia;  Provincia  di  Romagna  in  luogo  delle  Province   di
Forli-Cesena,   di   Ravenna    e    di    Rimini;    Provincia    di
Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di  Livorno,
di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena  in
luogo  delle  Province  di  Grosseto  e  di   Siena;   Provincia   di
Perugia-Terni  in  luogo  delle  Province  di  Perugia  e  di  Terni;
Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province  di
Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo  in
luogo  delle  Province  di  Rieti  e   di   Viterbo;   Provincia   di
Frosinone-Latina in luogo delle Province di Frosinone  e  di  Latina;
Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di
Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti
e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province
di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in  luogo
delle  Province  di   Avellino   e   di   Benevento;   Provincia   di
Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi  e  di  Taranto;
Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province  di
Barletta-Andria-Trani e di Foggia;  Provincia  di  Lucania  in  luogo
delle   Province   di   Matera   e   di   Potenza;    Provincia    di
Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro,
di Crotone e di Vibo Valentia; 
    b)  Provincia  di  Cuneo,  Provincia  di  Bergamo,  Provincia  di
Brescia, Provincia di  Pavia,  Provincia  di  Sondrio,  Provincia  di
Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia,  Provincia  di
Ferrara, Provincia di  Arezzo,  Provincia  di  Ancona,  Provincia  di
Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno,  Provincia
di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria. 
  2. Dalla data di cui al  comma  1  si  determina  il  mutamento  di
circoscrizione provinciale di  appartenenza  per  i  Comuni  indicati
nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato.
La tabella costituisce parte integrante del presente decreto.
                               Art. 3 

Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle
                              Province 

  1. In esito al riordino  di  cui  all'articolo  2,  nelle  Province
istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo
2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione
nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni gia' capoluogo  di
una delle Province oggetto di  riordino;  negli  altri  casi  diviene
capoluogo di Provincia  il  Comune,  tra  quelli  gia'  capoluogo  di
Provincia, avente maggior popolazione residente,  salvo  il  caso  di
diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai  fini
di quanto previsto nel primo periodo,  la  popolazione  residente  e'
determinata  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma   2,   del   citato
decreto-legge n. 95 del 2012. 
  2. Gli organi di governo delle province hanno  sede  esclusivamente
nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi
decentrate. 
  3. La denominazione  delle  Province  puo'  essere  modificata  con
decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei  Ministri,  da  adottarsi  su  proposta  del  Consiglio
provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e
sentita la Regione. 
  4. Ai Comuni gia' capoluogo di Provincia continuano ad  applicarsi,
limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le  disposizioni
relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti
alla predetta data.
                               Art. 4 

Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello  Stato  sul
                             territorio 

  1. All'articolo 17 del citato decreto-legge n.  95  del  2012  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo  restando
quanto  previsto  dall'articolo  10,  ai  fini  di   una   funzionale
allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali  lo
Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti  locali
interessati.»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Nelle materie di cui all'articolo  117,  commi  terzo  e
quarto,  della   Costituzione,   le   Regioni   con   propria   legge
trasferiscono ai Comuni le  funzioni  gia'  conferite  alle  Province
dalla  normativa  vigente  salvo  che,  per  assicurarne  l'esercizio
unitario, tali funzioni siano acquisite dalle  Regioni  medesime.  In
caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono
altresi' trasferite le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali.
Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le  funzioni  restano
conferite alle Province.»; 
    c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    « 12-bis. Ai sindaci e  ai  consiglieri  comunali  che  rivestano
altresi' la carica  di  presidente  di  provincia  o  di  consigliere
provinciale non puo' essere corrisposto  alcun  emolumento  ulteriore
rispetto a quello loro spettante  per  la  carica  di  sindaco  e  di
consigliere comunale.». 
  2. Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2,  del  citato
decreto-legge  n.  95  del   2012   sono   definiti,   in   relazione
all'istituzione dei presidi previsti dal medesimo  comma  2,  lettera
b), i poteri e i compiti spettanti ai  responsabili  delle  strutture
presidiarie in relazione alle specifiche  finalita'  ivi  previste  e
conseguentemente  sono  introdotte  le   necessarie   previsioni   di
coordinamento  e  raccordo  ordinamentale  anche   in   deroga   alle
disposizioni  di  legge  vigenti.  Con  il  medesimo  regolamento  e'
altresi' disciplinata la possibilita' di  prevedere  che,  presso  la
prefettura-ufficio  territoriale  del  governo  operante  nell'ambito
territoriale corrispondente  a  quello  della  citta'  metropolitana,
vengano delegate ad un  prefetto,  con  le  modalita'  e  nei  limiti
previsti  dalle  stesse  disposizioni   regolamentari,   e   comunque
congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia
di  protezione  civile,  difesa  civile  e  soccorso   pubblico,   di
immigrazione ed asilo, di enti locali.
                               Art. 5 

           Disposizioni relative alle Citta' metropolitane 

  1. All'articolo 18 del citato decreto-legge n.  95  del  2012  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «A
garanzia  dell'efficace  ed  efficiente  svolgimento  delle  funzioni
amministrative, in attuazione  degli  articoli  114  e  117,  secondo
comma, lettera p), della Costituzione, le Province di  Roma,  Torino,
Milano,  Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Bari  e  Napoli  sono
soppresse,  con  contestuale  istituzione   delle   relative   Citta'
metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Citta' metropolitana di Milano
comprende altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia  di
Monza e della Brianza; la Citta' metropolitana di  Firenze  comprende
altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia  di  Prato  e
alla Provincia  di  Pistoia.  La  Provincia  di  Reggio  Calabria  e'
soppressa,  con  contestuale  istituzione   della   relativa   Citta'
metropolitana, a  decorrere  dal  novantesimo  giorno  successivo  al
rinnovo degli organi del Comune di Reggio  Calabria  a  completamento
della procedura di commissariamento ai sensi  dell'articolo  143  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni.»; 
    b) al comma 2-bis, nel quinto periodo,  le  parole:  «le  regioni
provvedono con proprie leggi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
regione provvede con legge» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non  si  applicano
al Comune di Roma Capitale.»; 
    c) al comma 3-bis,  nel  primo  periodo,  le  parole:  «entro  il
novantesimo  giorno  antecedente  alla  scadenza  del   mandato   del
Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al  2014,
ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al
1° gennaio 2014, entro il 31  ottobre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 2013»; 
    d) il comma 3-ter e' abrogato; 
    e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1°  novembre
2013» sono sostituite dalle  seguenti:  «o  comunque  il  1°  ottobre
2013»; 
    f) al comma 4, lettera c), prima  delle  parole:  «nel  caso»  e'
inserita la parola: «solo» e  dopo  le  parole:  «comma  2-bis»  sono
inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai  sensi  del  predetto
comma, tramite il referendum e la legge  regionale  ovvero  nel  caso
della Citta' metropolitana di Roma Capitale,»; 
    g) il comma 5 e' sostituito con il seguente: 
    «5. Il consiglio metropolitano e' composto da non piu'  di  dieci
componenti.»; 
    h) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
    «6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti: 
      a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e
i consiglieri comunali dei Comuni  ricompresi  nel  territorio  della
Citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo  le
modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale; 
      b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo  il
sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1
del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla  legge  8  marzo
1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
    6-bis. L'elezione del  Consiglio  metropolitano  ha  luogo  entro
cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo
nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui  al  comma
4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici
giorni   dalla   proclamazione   dei   consiglieri    della    Citta'
metropolitana,  il  Sindaco  metropolitano   convoca   il   consiglio
metropolitano per il suo insediamento.»; 
    i) al comma 7, dopo la  lettera  b)  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente: 
    «b-bis) le funzioni diverse da quelle di  cui  alla  lettera  a),
comunque spettanti alle Province alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.»; 
    l) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. In caso di  mancata  adozione  dello  statuto  definitivo
entro il termine di cui al comma 9,  il  Consiglio  metropolitano  e'
sciolto e viene nominato un Commissario,  che  provvede  all'adozione
dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione
degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro  sei  mesi
dallo scioglimento, secondo le  modalita'  stabilite,  ai  sensi  dei
commi 4 e 6, dallo statuto medesimo,  che  resta  in  vigore  fino  a
diversa  determinazione  del  nuovo   Consiglio   metropolitano.   Si
applicano le disposizioni dell'articolo 141 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»; 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012,
n. 61, il secondo periodo e' soppresso.
                               Art. 6 

                     Successione delle Province 

  1. Ogni Provincia istituita ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettera a), succede  a  quelle  ad  essa  pre-esistenti  in  tutti  i
rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI)  e  previa  intesa  in
sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
possono essere fissati criteri e modalita' operative uniformi per  la
regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di
cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali. 
  3.  Il  passaggio  dei   dipendenti   di   ruolo   delle   Province
pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
lettera  a),  avviene  nel   rispetto   della   disciplina   prevista
dall'articolo 31 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.
Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio  dell'esame  congiunto   con   le
organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato,  in
assenza dell'individuazione di  criteri  e  modalita'  condivisi,  le
Province istituite ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),
adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti.
Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo  conto
dell'effettivo fabbisogno. Resta ferma  l'applicazione  dell'articolo
16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i  restanti
rapporti di lavoro in essere nelle Province  pre-esistenti  le  nuove
Province istituite subentrano nella  titolarita'  dei  rapporti  fino
alla prevista scadenza. 
  4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3  si  applicano
anche   in   relazione   ai   processi   di   mobilita'   conseguenti
all'applicazione dell'articolo 17,  commi  8  e  10-bis,  del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto.
                               Art. 7 

                     Norme transitorie e finali 

  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato  degli  organi  di
governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il  31
dicembre 2013. Nelle medesime Province a  decorrere  dal  1°  gennaio
2013 la giunta e' soppressa e le relative competenze sono svolte  dal
Presidente della Provincia, il quale puo' delegarle ad un  numero  di
consiglieri provinciali non superiore a tre. 
  2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si  verifichino  la
scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure  la
scadenza dell'incarico di Commissario  straordinario  delle  Province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri  casi  di
cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali  ai  sensi
della legislazione vigente, e' nominato un Commissario straordinario,
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, per la  provvisoria  gestione  dell'ente
fino al 31 dicembre 2013. 
  3. La data delle elezioni per la costituzione  degli  organi  delle
Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a),  e
delle Citta' metropolitane di cui all'articolo  18,  comma  1,  primo
periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal
presente decreto, nonche' per il rinnovo degli organi delle  Province
di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), e' fissata dal  Ministro
dell'interno in una domenica compresa tra il  1°  e  il  30  novembre
dell'anno 2013. 
  4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),   le   Province   le   cui
circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  in
attuazione  dell'articolo  133,  primo  comma,  della   Costituzione,
nonche' le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e  di
Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati  contabili
ed  economico-finanziari,  del  patrimonio  mobiliare,   incluse   le
partecipazioni,  e  immobiliare,  delle  dotazioni   organiche,   dei
rapporti  di  lavoro  e  di   ogni   altro   dato   utile   ai   fini
dell'amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province
istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi  dell'articolo
2, nonche' delle Citta' metropolitane  di  Firenze  e  di  Milano.  I
risultati di tali  adempimenti  sono  trasmessi,  entro  il  medesimo
termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia  in  cui
ha sede il  Comune  capoluogo  di  Regione.  Decorso  inutilmente  il
predetto termine,  il  prefetto,  previa  diffida  ad  adempiere  nel
termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina
un proprio commissario che provvede in via sostitutiva. 
  5. Limitatamente  all'anno  2013,  in  deroga  al  termine  di  cui
all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4  approvano
il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e
per le medesime non trova applicazione il differimento  eventualmente
disposto ai  sensi  dello  stesso  articolo  151,  comma  1.  Decorso
inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo
comma 4, previa diffida ad adempiere  nel  termine  di  venti  giorni
dalla notifica, nomina un proprio commissario  che  provvede  in  via
sostitutiva. 
  6. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi  organi  le  Province
istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), adottano  il
bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operativita' con
riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite. 
  7. Le prime elezioni del  Consiglio  metropolitano  nonche',  salva
l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 18 del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano  si  svolgono
secondo le modalita' stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del
medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione  dello
statuto provvisorio entro il  termine  di  cui  al  comma  3-bis  del
predetto articolo 18, come modificato dal  presente  decreto,  e'  di
diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo  ed  il
Consiglio metropolitano e' eletto secondo  le  modalita'  di  cui  al
comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18,  come  modificato  dal
presente  decreto;  in  tali  casi  entro  tre  mesi  dalla  data  di
approvazione dello statuto definitivo della Citta' metropolitana, ove
lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di  cui
al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede  a  nuove
elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani.
                               Art. 8 

                      Disposizione finanziaria 

  1. Dal presente decreto non  devono  derivare  minori  entrate  ne'
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 9 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno successivo  a
quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 novembre 2012 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 

                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 

                                Cancellieri, Ministro dell'interno 

Visto, il Guardasigilli: Severino
Tabella 
                                                    (Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune

Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013

Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014

Fasano

Brindisi

Bari

Cellino San Marco

Brindisi

Lecce

Erchie

Brindisi

Lecce

Mesagne

Brindisi

Lecce

San Donaci

Brindisi

Lecce

San Pancrazio Salentino

Brindisi

Lecce

San Pietro Vernotico

Brindisi

Lecce

Torchiarolo

Brindisi

Lecce

Torre Santa Susanna

Brindisi

Lecce

Avetrana

Taranto

Lecce