Come stabilito dal Consiglio dei ministri del 26 settembre e dal DPR 27 settembre 2016, si svolge il 4 dicembre, dalle ore 7 alle ore 23, il referendum previsto dall’articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.
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Nota 10 novembre 2016, AOODGOSV 12611
D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.
AI Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Sua Sede
AI Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Sua Sede
AI Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Sua Sede
OGGETTO: Elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2016/2017. Differimento termine.
In riferimento alla circolare MIUR n. 7 del 21 settembre U.S., relativa all’oggetto, e in considerazione della situazione drammatica in cui operano le scuole nei territori delle regioni in indirizzo a causa dei recenti eventi sismici tristemente noti, si comunica che il termine per le votazioni finalizzate al rinnovo dei consigli di circolo/istituto, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, dovranno essere fissate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali dei Comuni interessati, non oltre il termine di domenica 11 dicembre e lunedì 12 dicembre 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016
Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016
Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. (16A07091)
(GU Serie Generale n.227 del 28-9-2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni; Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014); Visto il testo della legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016; Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, di cui una emessa il 6 maggio 2016, depositata e comunicata in pari data e un'altra pronunciata il 4 agosto 2016, depositata e comunicata l'8 agosto 2016, con le quali sono state dichiarate legittime e ammesse le richieste di referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del suddetto testo della legge costituzionale; Visto, in particolare, l'articolo 15 della citata legge 25 maggio 1970, n. 352, il quale prevede che il referendum sia indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso e che il medesimo si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 26 settembre 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; E m a n a il seguente decreto: E' indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?». I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 4 dicembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 settembre 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Alfano, Ministro dell'interno Orlando, Ministro della giustizia
Ordinanza Ministeriale 26 febbraio 2016 n. 100
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, “Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59“;
VISTO l’art. 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali“, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, che stabilisce, tra l’altro, in tre anni la durata del mandato dei componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;
VISTO in particolare l’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, ai sensi del quale il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno 6 mesi prima della data della scadenza del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, indice le elezioni per il rinnovo del predetto organo;
VISTO inoltre l’art.4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, che individua, ai fini dell’elezione dei ventotto componenti indicati dall’articolo 2, comma 1, i quattro distretti territoriali nei quali devono essere raggruppate le sedi universitarie;
VISTO l’art. 8 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, il quale prevede che, presso una delle istituzioni afferenti ai predetti distretti, sia istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale locale;
CONSIDERATA l’opportunità di confermare le seguenti sedi universitarie già individuate dalla C.R.U.I., con la nota del 3 novembre 2009, prot. 1140-09/P/rg : Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per il I Distretto, l’Università degli Studi di Milano per il II Distretto, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il III Distretto e l’Università degli Studi di “Napoli Federico II” per il IV Distretto, quali sedi universitarie presso cui dovranno essere istituite le Commissioni elettorali locali di cui al predetto art. 8 del d.P.R. 491/1997;
RITENUTA la necessità di procedere al rinnovo del C.N.S.U., il cui mandato scadrà il 9 luglio 2016;
O R D I N A:
Articolo 1
(Votazioni)
- Sono indette per i giorni 18 e 19 maggio 2016 le votazioni, presso ciascuna sede universitaria, per l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari:
a) 28 componenti eletti dagli studenti iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016, ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti;
b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento;
c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. - Le operazioni elettorali avranno inizio alle ore 9.00 e sono sospese alle ore 19.00 del giorno 18 maggio 2016, e riprendono alle ore 9.00 per concludersi alle ore 14.00 del giorno 19 maggio 2016.
Articolo 2
(Collegi ed elettorato)
- Per l’elezione dei ventotto componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lett. a), le istituzioni universitarie sono raggruppate, su base regionale, in quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi.
- I distretti e le relative istituzioni universitarie in essi comprese, sono i seguenti:
I distretto – Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche
Valle D’Aosta:
– Università degli Studi della VALLE D’AOSTA
Trentino-Alto Adige:
– Libera Università di BOLZANO
– Università degli studi di TRENTO
Veneto:
– Università degli studi di PADOVA
– Università degli studi Cà Foscari di VENEZIA
– Istituto di Architettura di VENEZIA (IUAV)
– Università degli studi di VERONA
Friuli – Venezia Giulia:
– Università degli studi di TRIESTE
– Università degli studi di UDINE
Emilia – Romagna:
– Università degli studi di BOLOGNA
– Università degli studi di FERRARA
– Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA
– Università degli studi di PARMA
Marche:
– Politecnica delle Marche di ANCONA
– Università degli studi di CAMERINO
– Università degli studi di MACERATA
– Università degli studi “Carlo Bo” di URBINO
II distretto – Piemonte, Lombardia, Liguria
Piemonte:
– Università degli studi di TORINO
– Politecnico di TORINO
– Università studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di VERCELLI
– Università studi “Scienze Gastronomiche” di BRA – fraz. Pollenza-CUNEO
Lombardia:
– Università degli studi di BERGAMO
– Università degli studi di BRESCIA
– Università degli studi di MILANO
– Politecnico di MILANO
– II Università degli studi di MILANO – BICOCCA
– Università degli studi “Cattolica S. Cuore” di MILANO
– Università commerciale “Luigi Bocconi” di MILANO
– Libera Università lingue e comunicazioni IULM di MILANO
– Libera Università “Vita Salute S. Raffaele” di MILANO
– Università degli studi di PAVIA
– Libero Istituto Universitario “Carlo Cattaneo” LIUC di CASTELLANZA -VA
– Università dell’ Insubria di VARESE- COMO
– Università telematica “e-Campus” – Novedrate (Como)
– Università Humanitas (Milano)
Liguria:
– Università degli studi di GENOVA
III distretto – Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo
Toscana:
– Università degli studi di FIRENZE
– Università degli studi di PISA
– Università degli studi di SIENA
– Università per Stranieri di SIENA
– Università telematica “Italian University Line” – IUL di FIRENZE
– Scuola Normale Superiore di PISA
– Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento “S. Anna” di PISA;
– Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA
– Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
Umbria:
– Università degli studi di PERUGIA
– Università per stranieri di PERUGIA
Lazio:
– Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
– Università degli studi “La Sapienza” di ROMA
– Università degli studi “Tor Vergata” di ROMA
– Università degli studi “Roma Tre” di ROMA
– Libera Università Internazionale Studi Sociali “Guido Carli” LUISS di ROMA
– Libera Università degli studi “Luspio” di ROMA
– Libera Università degli studi “Maria SS. Assunta” Lumsa” di ROMA
– Libera Università “Campus Bio-Medico” di ROMA
– Università Foro Italico – ROMA
– Università degli studi “Europea” di ROMA
– Università telematica “G. Marconi” di ROMA
– Università telematica “Unitelma Sapienza” di ROMA
– Università telematica “Internazionale Uninettuno” di ROMA
– Università telematica “Universitas Mercatorum” di ROMA
– Università telematica di Scienze Umane (UNISU) di ROMA
– Università degli studi della Tuscia di VITERBO
– Università Telematica Unicusano di “Niccolò Cusano” di ROMA
– Link Campus University di ROMA
– Università telematica S. Raffaele di ROMA
Abruzzo:
– Università degli studi “G. D’Annunzio” di CHIETI
– Università telematica “Leonardo da Vinci” di CHIETI
– Università degli studi di L’AQUILA
– Università degli studi di TERAMO
IV distretto – Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Molise:
– Università degli studi del Molise CAMBOBASSO
Campania:
– Università degli studi “Federico II” di NAPOLI
– II Università degli studi di NAPOLI (CESENA)
– Università degli Studi “Parthenope” di NAPOLI
– Università degli Studi “L’Orientale” di NAPOLI
– Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di NAPOLI
– Università telematica “Pegaso” di NAPOLI
– Università del Sannio BENEVENTO
– Università telematica “Giustino Fortunato” di BENEVENTO
– Università degli studi di SALERNO
Puglia:
– Libera Università Mediterranea “Jean Monnet” di BARI-CASAMASSIMA
– Università degli studi “Aldo Moro” di BARI
– Politecnico di BARI
– Università degli studi di FOGGIA
– Università degli studi del Salento (LECCE)
Basilicata:
– Università degli studi della Basilicata POTENZA
Calabria:
– Università degli studi della Calabria Arcavacata di Rende di COSENZA
– Università degli studi “Magna Graecia” di CATANZARO
– Università degli studi Mediterranea di REGGIO CALABRIA
– Università per stranieri “D. Alighieri” REGGIO CALABRIA
Sicilia:
– Università degli studi di CATANIA
– Università degli studi di MESSINA
– Università degli studi di PALERMO
– Libera Università della Sicilia Centrale “Kore” di ENNA
Sardegna:
– Università degli studi di CAGLIARI
– Università degli studi di SASSARI
3. Per l’elezione dei due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), agli atenei sopra indicati sono aggiunte le seguenti sedi :
– Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
– Scuola Normale Superiore di PISA
– Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento “S. Anna” di PISA
– Scuola IMT – Istituzioni, Mercati, Tecnologie – Alti Studi – LUCCA
– Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA
- L’elettorato attivo per l’elezione dei 28 componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2015 – 2016, a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.
- L’elettorato passivo per la componente di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a) è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2015 – 2016, a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di presentazione, alle Commissioni elettorali locali, delle candidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 18 aprile 2016.
- Per l’elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L’elettorato attivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, secondo le modalità previste dal precedente comma 4.
- L’elettorato passivo per le due componenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, secondo le modalità previste dal precedente comma 5.
- Ai fini della definizione dell’elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone distinti elenchi degli studenti iscritti ai corsi, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) da esse attivati. Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo sono resi disponibili presso l’albo ufficiale della sede legale dell’ateneo e delle sedi decentrate di ogni università; per facilitare la loro consultazione, gli Atenei possono utilizzare anche strumenti informatici, istituendo a tale scopo un apposito servizio. A cura dell’Ateneo sarà dato apposito avviso, affisso presso ogni dipartimento o struttura di raccordo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 240/2010, almeno 60 giorni prima della data delle votazioni, e comunque non oltre il giorno 18 marzo 2016, della pubblicazione degli elenchi stessi, nonché dei giorni e degli orari in cui è possibile procedere alla loro consultazione in via informatica. Gli interessati possono proporre, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro i successivi 15 giorni. Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo sono aggiornati, a cura degli atenei, alla scadenza del termine della raccolta delle sottoscrizioni, al fine di consentire, alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, di cui ai successivi articoli 7 e 8, di poter verificare la regolarità delle sottoscrizioni stesse e la regolarità delle candidature all’atto della loro presentazione. A tal fine, gli atenei forniscono alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, gli elenchi aggiornati degli studenti iscritti, anche avvalendosi di procedure informatiche. Le sottoscrizioni degli elettori che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono invalidate. Gli elettori che formalizzino la propria iscrizione in epoca successiva possono essere ammessi a votare previa verifica, da parte del presidente del seggio, dell’avvenuta iscrizione. La certificazione del presidente integra conseguentemente l’elenco dell’elettorato attivo. Relativamente all’elettorato passivo i candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non è sostituibile.
- Per la componente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) sono eletti sette studenti per ciascun distretto.
Articolo 3
(Candidature)
- Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero di nove studenti. Le liste sono contrassegnate da un simbolo e dalla relativa denominazione.
-
Le liste per l’elezione di detta componente, corredate dall’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dalle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alle Commissioni elettorali locali di cui all’articolo 7, insediate presso un ateneo di ciascuno dei quattro distretti, entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ovvero il 18 aprile 2016 All’atto di presentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni, l’elettore firmatario consegna alla Commissione elettorale locale, debitamente compilati, secondo gli schemi allegati alla presente Ordinanza, i seguenti moduli: schema di presentazione della lista dei candidati (allegato 1.1); denominazione della lista e relativo simbolo, elenco dei candidati, sottoscrizioni (allegato 1.A); accettazione autocertificata della candidatura per ogni studente candidato (allegato 1.4) corredata dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza, corso di studio e numero di matricola. Le Commissioni elettorali locali, di cui all’articolo7, verificano la regolarità delle candidature e l’inesistenza di cause di ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale locale lo esclude dall’elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è sostituibile; non è consentita la contemporanea candidatura in più liste.
-
Le liste sono sottoscritte da un minimo di 1.000 ad un massimo di 1.500 studenti, con firme raccolte, avvalendosi dell’autocertificazione di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto, e in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sede universitaria. Il superamento di tale limite massimo comporta l’inammissibilità delle candidature e la conseguente esclusione della lista dalla competizione elettorale. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza e numero di matricola. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste. All’atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni elettorali locali, entro le ore 17.00 del trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero il 18 aprile 2016, gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto. I rappresentanti di lista di ateneo, a loro volta, comunicano ai Rettori delle università in cui i seggi sono ubicati, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni, i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ai fini dell’emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al comma 6. Le Commissioni elettorali locali di cui all’articolo 7, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvedono ad effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine della definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva; tali elenchi sono rimessi alla Commissione elettorale centrale, di cui al successivo articolo 8.
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Per l’elezione dei due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono presentate, separatamente per ciascuna delle due componenti, candidature individuali corredate dell’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza ed eventuale numero di matricola. In caso di elezione della componente di cui alla lettera c), l’università di appartenenza coincide con la sede amministrativa del corso di dottorato, ove istituito tra più atenei consorziati. Le candidature e le relative autocertificazioni sono presentate alla Commissione elettorale centrale, di cui all’articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro le ore 17 del trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ovvero il 18 aprile 2016. La Commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle candidature. Le predette candidature sono sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei del collegio, con il limite massimo di 50 firme per ogni sede universitaria, secondo gli schemi allegati (1.2; 1.3; 1.B). I sottoscrittori sono identificati dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza, corso di studio ed eventuale numero di matricola. Le sottoscrizioni raccolte sono trasmesse, dagli uffici amministrativi degli atenei interessati, alla Commissione elettorale centrale che ne verifica la regolarità e procede al sorteggio per la definizione di un elenco progressivo dei candidati ammessi alla competizione elettorale.
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Le sottoscrizioni di cui ai commi precedenti non necessitano di essere apposte in presenza del funzionario preposto al servizio elettorale, né di essere supportate da fotocopie del documento del sottoscrittore.
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La Commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative alla elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, distinti per distretti, sulla base degli atti delle Commissioni elettorali locali e li trasmette alle stesse Commissioni, perché ne sia assicurata la pubblicità presso ciascuna sede universitaria, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La Commissione elettorale centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti dei corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e li trasmette alle singole sedi universitarie, affinché vengano resi pubblici entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Gli elenchi delle liste e dei candidati per le componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), così ordinati, sono affissi al di fuori dei seggi. Lo stesso ordine progressivo è riprodotto sulle schede elettorali. Al termine di queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che ciascuna lista e candidati ammessi alla competizione elettorale svolgono secondo le modalità previste per la elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli atenei. La campagna elettorale deve terminare 24 ore prima dell’inizio delle votazioni.
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Sulla base dei criteri organizzativi utilizzati da ciascun ateneo per l’elezione delle rappresentanze studentesche, entro il 13 maggio 2016 sono costituiti, con decreto del Rettore o del Direttore Generale, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati anche i rappresentanti di lista, di cui al comma 3.
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In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate: una per l’elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti e l’altra per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. Le urne per le componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono predisposte anche nel caso in cui nel seggio non siano presenti elettori, al fine di consentire di poter esprimere il proprio voto anche ad elettori iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato.
Articolo 4
(Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.)
- L’attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), avviene con il seguente criterio:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista.
- L’attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.
Articolo 5
(Schede elettorali)
- Le schede elettorali di diverso colore sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo i modelli tipo allegati alla presente Ordinanza, in relazione alle componenti da eleggere (allegati 2.1 ; 2.2 e 2.3). Le schede sono trasmesse tempestivamente ad ogni seggio elettorale.
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Gli atenei predispongono la stampa delle relative schede elettorali solo successivamente alla effettuazione del sorteggio da parte delle Commissioni elettorali locali per la definizione del numero progressivo di lista per la componente di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a) e da parte della Commissione elettorale centrale dell’ordine dei candidati relativo alle altre due componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Tanto le liste per la elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, quanto i nominativi dei candidati in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento sono riportati nelle schede nello stesso ordine progressivo comunicato.
Articolo 6
(Operazioni di voto)
- Nel giorno fissato e nell’orario stabilito per le votazioni di cui all’articolo 1, l’elettore, munito di idoneo documento di identità provvisto di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, dopo aver apposto la propria firma nell’ elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, che la introduce nell’apposita urna. Per la componente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) non è possibile esercitare il diritto di voto in seggi diversi da quello di appartenenza. Per le componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) è possibile esercitare il diritto di voto anche da parte di studenti iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato; in tal caso l’elettore è tenuto ad attestare la propria condizione di iscritto, anche mediante autocertificazione. Il presidente del seggio riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato, oltre al loro nominativo, anche l’ateneo di appartenenza ed il corso di studio.
-
Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite copiative messe a disposizione dalla commissione, esprime un solo voto di preferenza. Il voto per i 28 componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a) può essere espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente indicando, a fianco della stessa, la propria preferenza, anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato. È valido il voto espresso per la sola lista. È nullo il voto espresso sulla sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella in cui è ricompreso il candidato. È nullo il voto, in caso di omonimia, quando non sia espressa chiaramente l’indicazione della lista. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell’elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate. Per le altre due componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere b) e c), il voto è espresso esclusivamente contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.
-
All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni e procede ai seguenti adempimenti sia per l’elezione dei componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a), sia per l’elezione dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c):
a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
b) viene verificato, in base agli elenchi appositamente predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
c) si procede, in via prioritaria, allo scrutinio delle schede votate per la componente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e successivamente a quelle votate per le due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, l’ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni. -
Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti: uno relativo alla elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, uno relativo all’ elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento ed uno relativo all’elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. In ciascuno dei tre plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicati:
a) i nomi dei componenti l’ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l’ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;
b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;
c) il numero ed i nominativi degli eventuali elettori che abbiano esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché i rispettivi atenei di appartenenza, con esclusivo riferimento alle componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c);
d) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;
e) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate;
f) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell’ufficio di seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati. - Il plico relativo alla elezione degli iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti è inviato, entro il giorno 6 giugno 2016 alla Commissione elettorale locale, di cui all’articolo 7, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria. I plichi relativi alla elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento sono inviati, entro il giorno 6 giugno 2016 alla Commissione centrale, di cui all’articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi dell’Università.
Articolo 7
(Commissioni elettorali locali)
- Le Università sede delle commissioni elettorali locali sono: I distretto: Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna
II distretto: Università degli Studi di Milano
III distretto: Università degli Studi di Roma – Tor Vergata
IV distretto: Università degli Studi di Napoli – Federico II -
Presso ciascuna Università è istituita, con decreto del Ministro, una Commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari di categoria non inferiore all’ area D, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto.
-
La Commissione effettua le operazioni di cui all’articolo 3 e, verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, di cui all’articolo 6, relative all’elezione degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, formula le relative graduatorie distinte per distretto. La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate, perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
-
I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso, entro il 6 giugno 2016, alla Commissione elettorale centrale a cura degli uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto dall’articolo 9.
-
Le operazioni delle Commissioni elettorali locali, sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento, è data tempestiva comunicazione.
Articolo 8
(Commissione elettorale centrale)
- Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una Commissione elettorale centrale. La Commissione è composta da un dirigente, che la presiede, e da cinque funzionari dell’area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.
-
La Commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall’Amministrazione stessa.
-
La Commissione effettua le operazioni di cui agli articoli 3 e 9.
Articolo 9
(Formazione delle graduatorie finali. Proclamazione degli eletti)
-
Le operazioni sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.
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La Commissione elettorale centrale, constatata l’integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle Commissioni elettorali locali, la Commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto, relative all’elezione degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti.
-
Per l’elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, la Commissione elettorale centrale, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie, e previa verifica che gli eventuali elettori fuori sede non abbiano esercitato il diritto di voto anche presso il loro ateneo di appartenenza, ovvero presso altri atenei, formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 2.<
-
Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la Commissione proclama gli eletti.
Nota 29 settembre 2015, AOODGSIP 5898
Nota 29 settembre 2015, AOODGSIP 5898
Oggetto: Chiarimenti modalità e tempistiche elezioni del rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti – biennio 2015 – 2017.
Nota 21 settembre 2015, AOODGSIP 5714
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento
All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’ Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta
Aosta
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti presso gli UU.SS.RR. e gli ATP
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
Nota 21 settembre 2015, AOODGSIP 5714
Oggetto: Piano di attuazione legge 107/2015: Costituzione “Gruppi di coordinamento regionale per la Partecipazione”. Elezioni dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti – biennio 2015 -2017
Circolare Ministeriale 7 settembre 2015, n. 18
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.
Prot. AOODGOSV 8032
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2015/2016.
Con la presente nota si confermano, anche per l’anno scolastico 2015/2016, le istruzioni già impartite, nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.
Infatti dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.
A riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2015 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.
Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale di ciascun ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12.00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30, non oltre il termine di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2015.
Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
18 giugno Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Il 18 giugno la Commissione elettorale centrale comunica i risultati definitivi delle elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e proclama i candidati eletti.
Il 28 aprile 2015, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, si svolgono le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale (art. 1, c. 3, lettera q, Legge 15 marzo 1997, n. 59).
Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
- sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell’istruzione;
- sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- sull’organizzazione generale dell’istruzione.
Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.
Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all’istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell’istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da 36 componenti:
- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole:
– 1 per la scuola dell’infanzia;
– 4 per la scuola primaria;
– 4 per la scuola secondaria di primo grado;
– 3 per la scuola secondaria di secondo grado. - 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole.
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole.
- 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e ATA, rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
- 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi dei mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL.
- 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
- Il Consiglio è integrato da 1 rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della provincia di Trento, quando è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.
(Roma, 5 giugno 2015) La Commissione elettorale centrale comunica ai rappresentanti di lista presso la stessa C.E.C. che, in data 10 giugno 2015, dalle ore 9:00 alle ore 16:30, presso la Sala Conferenze del MIUR, sita al piano terra della sede di Viale Trastevere 76/A, si svolgeranno le operazioni di cui agli artt. 34 e ss. dell’O. M. del 9 marzo 2015, n. 7, con eventuale prosecuzione dei lavori il giorno successivo con lo stesso orario.
(Roma, 22 maggio 2015) La Commissione elettorale centrale comunica che a è ancora in atto l’invio, da parte dei Nuclei elettorali regionali, dei verbali contenenti le tabelle riassuntive dei voti attribuiti ai candidati alle elezioni del CSPI. Pertanto, le attività di competenza della CEC, finalizzate all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti, si svolgeranno non appena la Commissione sarà in possesso dei suddetti dati. La CEC comunicherà tempestivamente il calendario delle adunanze necessarie a ultimare le predette operazioni attraverso avviso pubblicato nella sezione “in evidenza” della home page del sito istituzionale del MIUR.
La scuola al voto per eleggere 18 membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione
Il 28 aprile 2015 sono in programma le votazioni per le componenti elettive del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), disciplinato con decreto legislativo numero 233 del 1999. Il CSPI formula proposte, esprime pareri in materia di istruzione e si pronuncia sulle materie che il Ministro ritiene di sottoporre al vaglio dei suoi componenti.
E’ composto, in totale, da 36 membri di cui 18 elettivi: uno per la scuola d’infanzia, quattro per la primaria, quattro per la secondaria di primo grado, tre per la secondaria di secondo grado, due per i dirigenti scolastici, uno per il personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), oltre a tre rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e ATA (rispettivamente: uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena e uno per le scuole della Val d’Aosta).
Ad eleggere i 18 componenti del CSPI è l’intero personale in servizio nelle scuole. Le liste in corsa sono 92. I risultati della competizione elettorale si avranno a fine maggio.
- Gli Organi Collegiali Territoriali – il CSPI
- Elezioni degli Organi Collegiali Territoriali – il CSPI
a cura di Cinzia Olivieri
- Elezioni CSPI – Appello al voto
di Dario Cillo
- Dario Cillo candidato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
di Maddalena Mongiò
- Dario Cillo
Sintesi CV
- Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (in GU 22 luglio 1999, n. 170)
Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
- Decreto CEC 18 giugno 2015, Prot. 5687
Risultati elezioni CSPI: proclamazione definitiva eletti - Decreto CEC 10 giugno 2015, AOODGOSV 5268
Risultati delle elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e proclamazione dei candidati eletti
- Nota 29 aprile 2015, AOODGOSV 3718
Elezioni del CSPI – Trasmissione dei verbali contenenti le tabelle riassuntive di cui agli artt. 32 e 33 dell’OM 7/2015
- Nota 27 aprile 2015, AOODGOSV 3657
Indicazioni operative – Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
- Comunicato 27 aprile 2015
Elezioni CSPI – Data Elezioni
- Elezioni CSPI – fac-simile delle schede elettorali
- Avviso 21 aprile 2015, AOODGOSV 3523
Elezioni CSPI – Pubblicazione delle liste definitive dei candidati alle elezioni delle componenti elettive
- Nota 17 aprile 2015, AOODGOSV 3441
Elezioni CSPI – Regolarizzazione liste
- Avviso 17 aprile 2015, AOODGOSV 3440
Elezioni CSPI – Ammissione lista
- Nota 14 aprile 2015, AOODGOSV 3215
Chiarimenti – Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
- Avviso 10 aprile 2015, AOODGOSV 3090
Elezioni CSPI – Regolarizzazioni delle liste
- Avviso 2 aprile 2015, AOODGSV 2853
Elezioni CSPI – Irregolarità riscontrate nelle liste o nella loro presentazione
- Avviso 27 marzo 2015, AOOOGOSV 2662
Pubblicazione delle liste dei candidati alle elezioni per la costituzione del CSPI
- Nota 26 marzo 2015, AOODGOSV 2577
Elezione CSPI – Avvio della procedura elettorale
- Nota 20 marzo 2015, AOODGOSV 2366
Indicazioni operative – Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
- Nota 10 marzo 2015, AOODGOSV 2066
Indicazioni operative – Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Trasmissione dell’Ordinanaza Ministeriale 9 marzo 2015, n. 7
- Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2015, n. 7
Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indizione delle elezioni
- Sentenza Consiglio di Stato 18 febbraio 2015, n. 834
Obbligo di emanazione dell’ordinanza con la quale sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni e le nomine dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
- Sentenza Consiglio di Stato 18 febbraio 2014, n. 866
Emanazione dell’ordinanza con la quale sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni e le nomine dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
- Sentenza TAR Lazio 3 ottobre 2013, n. 8843
Illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel procedimento per le elezioni, le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Decreto CEC 18 giugno 2015, Prot. 5687
Decreto CEC 18 giugno 2015, Prot. 5687
Risultati elezioni CSPI: proclamazione definitiva eletti
Decreto CEC 10 giugno 2015, AOODGOSV 5268
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
La Commissione elettorale centrale
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’art 23 quinquies, comma 2, recante norme sulle elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, come modificato dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 00363/2015 REG. RIC. E n. 834/2015 REG. Prov. COLL. in data 18 febbraio 2015 in attuazione della quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha fissato le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in data 28 aprile 2015;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 9 marzo 2015, n. 7, recante termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti;
VISTO l’atto prot. 3523 del 21 aprile 2015 con il quale la Commissione elettorale centrale ha pubblicato le liste definitive dei candidati alle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
VISTI i verbali contenenti le tabelle riassuntive dei risultati elettorali inviati dai Nuclei elettorali regionali, ai sensi dell’art. 33 della citata Ordinanza Ministeriale;
VISTI i termini previsti dall’articolo 35 della citata O.M. 7 del 2015 per la proclamazione degli eletti:
DECRETA
Art. 1
Proclamazione degli eletti
Sono proclamati eletti i seguenti candidati:
Componente elettiva personale docente per la scuola dell’infanzia:
- SERENA ASSAIANTE nata a Formia il 26.10.1978 (CGIL – VALORE SCUOLA).
Componente elettiva personale docente per la scuola primaria:
- FEDELI ANNA nata a Roma il 7.9.1952 (CGIL – VALORE SCUOLA);
- MONGILLO ROSA nata a Giffoni Valle Piana (SA) il 29.05.1953 (CISL SCUOLA – AIMC: IN PRIMA PERSONA AL PLURALE);
- MARGIOTTA DANIELA nata a Pompei (NA) il 6.11.1986 (SNALS – CONFSAL: LA FORZA DELLE TUE IDEE);
- OLIVIERI LOREDANA nata a Foggia il 19.5.1965 (CGIL – VALORE SCUOLA).
Componente elettiva personale docente per la scuola secondaria di I grado:
- MIGLIETTA RAFFAELE nato a Capua (CE) il 3.2.1963 (CGIL – VALORE SCUOLA);
- BIGELLI LAURA nata a Ostra (AN) l’11.8.1964 (SNALS – CONFSAL: LA FORZA DELLE TUE IDEE);
- CURTI STEFANO nato a Roma il 23.7.1954 (CISL SCUOLA – AIMC: IN PRIMA PERSONA AL PLURALE);
- PISANO PAOLA nata a Firenze il 9.12.1966 (CGIL – VALORE SCUOLA).
Componente elettiva personale docente per la scuola secondaria di II° grado:
- CAMPANARI AMERICO nato a Pieve Torina (MC) l’1.8.1953 (CGIL – VALORE SCUOLA);
- ALBANO ANTONIO nato a Poggiomarino (NA) il 29.9.1960 (SNALS – CONFSAL: LA FORZA DELLE TUE IDEE);
- BAGNI GIUSEPPE nato a Lastra a Signa (FI) il 13.5.1953 (CGIL – VALORE SCUOLA).
Componente elettiva personale dirigente:
- CIANFRIGLIA LICIA nata a Roma il 13.8.1963 (ANP PER L’AUTONOMIA E PER LA DIRIGENZA);
- MONTANARI LAMBERTO nato a Imola (BO) il 2.9.1955 (ANP PER L’AUTONOMIA E PER LA DIRIGENZA).
Componente elettiva personale A.T.A.:
- SANTORO ANNAMARIA nata a Martina Franca (TA) il 10.10.1959 (CGIL – VALORE SCUOLA).
Componente elettiva personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole della Valle d’Aosta:
- FOLETTO KATYA nata ad Aosta il 30.5.1973 (CGIL – VALORE SCUOLA).
Componente elettiva personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua tedesca:
- KAINZ HUBERT nato a Merano (BZ) il 27.1.1967 (FÜR MEHR MITBESTIMMUNG – DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE).
Componente elettiva personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua slovena:
- ČERNIC PETER nato a Gorizia il 19.11.1972 (SKUPAJ ZA SLOVENSKO ŠOLO).
Art. 2
Ricorsi
Ai sensi dell’articolo 36 dell’O.M. n. 7 del 2015, avverso le presenti determinazioni sono ammessi ricorsi alla C.E.C. da parte dei rappresentanti delle liste dei candidati e dei singoli candidati che ne abbiano interesse.
I ricorsi potranno essere presentati esclusivamente a mani alla segreteria della C.E.C. entro tre giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo il seguente calendario:
- 11 e 12 giugno 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso il MIUR – Viale Trastevere, 76/a – 2° piano, stanza n. 311;
- 13 giugno 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso il MIUR – Viale Trastevere, 76/a – 1° piano, stanza n. 236.
I ricorsi potranno essere presentati da persona munita di delega da parte degli interessati.
Il Presidente della C.E.C.
f.to Teresa Pasciucco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs. n.39 del 1993
31 maggio Elezioni
Come segnalato dalla Nota 27 aprile 2015, AOOUFGAB 12118, domenica 31 maggio 2015 si svolgono:
- il turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna
- le elezioni amministrative in Sicilia (anche lunedì 1° giugno 2015)
- le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia.
Elezioni CSPI
Elezioni Consiglio superiore della pubblica istruzione
Il 22 maggio la Commissione elettorale centrale comunica che a è ancora in atto l’invio, da parte dei Nuclei elettorali regionali, dei verbali contenenti le tabelle riassuntive dei voti attribuiti ai candidati alle elezioni del CSPI. Pertanto, le attività di competenza della CEC, finalizzate all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti, si svolgeranno non appena la Commissione sarà in possesso dei suddetti dati. La CEC comunicherà tempestivamente il calendario delle adunanze necessarie a ultimare le predette operazioni attraverso avviso pubblicato nella sezione “in evidenza” della home page del sito istituzionale del MIUR.
Legge 6 maggio 2015, n. 52
Legge 6 maggio 2015, n. 52
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. (15G00066)
(GU n.105 del 8-5-2015)
Vigente al: 23-5-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Elezione della Camera dei deputati 1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce: a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari; b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno puo' essere candidato in piu' collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi; c) l'elettore puo' esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista; d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei piu' alti resti; e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a); f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione; g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge; i) la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.
Art. 2 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali. 2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale e' effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83». 2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione e' attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico». 3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi. 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 e' determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali e' assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove». 4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Puo' altresi' esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullita' della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo». 5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovra' tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi». 6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: «Art. 13. - 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo della regione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale». 7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinominali»; b) dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e»; c) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali». 8. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: «Art. 14-bis. - 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma». 9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione». 10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»; b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista e' formata da un numero di candidati pari almeno alla meta' del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilita', nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilita' della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non puo' esservi piu' del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unita' piu' prossima»; d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile». 11. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A pena di nullita' dell'elezione nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o piu' circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali». 12. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle se-guenti: «del capoluogo della regione». 13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «della lista dei candidati presentata» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate». 14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma»; b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti: «6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarita' agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; 6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis». 15. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), primo periodo, le parole da: «alle coalizioni e alle liste non collegate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alle liste e ai relativi contrassegni»; b) al numero 2), secondo periodo, le parole: «e sui manifesti» sono sostituite dalle seguenti: «e, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti»; c) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione»; d) al numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni inclusi nei collegi plurinominali». 16. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «liste dei candidati della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «liste dei candidati del collegio plurinominale». 17. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono in fac simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sulle schede l'ordine delle liste e' stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresi' riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio e' stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale». 18. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: «Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale». 19. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «sezione elettorale nella cui circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «sezione elettorale nel cui collegio plurinominale». 20. All'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Puo' anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali». 21. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e' inserito il seguente: «Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa. 2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa. 3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa. 4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o piu' candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto e' nullo. 5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto e' nullo. 6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullita' nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto». 22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, nel terzo periodo, dopo le parole: «a cui e' stato attribuito il voto» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del candidato o dei candidati cui e' attribuita la preferenza» e, nel quarto periodo, dopo le parole: «dei voti di ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di preferenza»; b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «i voti di lista» sono aggiunte le seguenti: «e i voti di preferenza». 23. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 2), dopo le parole: «dei voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»; b) al secondo comma, dopo le parole: «per le singole liste» sono inserite le seguenti: «e per i singoli candidati». 24. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: «1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; 2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa; 3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; 4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio; 5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista; 6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3)». 25. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dai seguenti: «Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; 2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; 3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; 4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; 5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi; 6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi; 7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4); 8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. 2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi cosi' determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. 3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. 4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste. 5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. 6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. 7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. Art. 83-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste: 1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato; 2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio; 3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario; 4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita' di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie; 5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalita' stabilite al numero 4) per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza. 2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione». 26. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: «Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. 2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. 3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. 4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parita' della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. 5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico». 27. All'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola: «circoscrizioni» e' sostituita dalle seguenti: «collegi plurinominali» e la parola: «circoscrizione» e' sostituita dalle seguenti: «collegio plurinominale». 28. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze»; b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive. 3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio e' attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista». 29. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol». 30. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista e' collegata al candidato proclamato eletto»; b) al primo comma, dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) le liste di cui all'articolo 14 presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonche' le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo»; c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo 93-ter, comma 1»; d) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: «L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o di una delle liste cui e' collegato il candidato nel collegio uninominale e' espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale e' un voto espresso anche in favore della lista cui questi e' collegato quando il candidato e' collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a piu' liste e' voto valido in favore del candidato medesimo ma non e' attribuito ad alcuna delle liste cui questi e' collegato». 31. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «Ufficio centrale elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale circoscrizionale»; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni; b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali; c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi e' collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali e' collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio nonche' i seggi provvisoriamente assegnati con le modalita' di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale »; c) al secondo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)». 32. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti: «Art. 93-bis. - 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalita' di cui all'articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista e' collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto. 2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei collegi uninominali. 3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o piu' liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli e' collegato. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli e' collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora piu' liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o piu' collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale o in piu' di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio uninominale o in piu' di una lista circoscrizionale e' nulla. E' nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale. 4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal contrassegno di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. 6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi ne' in altra circoscrizione. 7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o piu' collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonche' il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista e' collegata. Nessuna lista puo' essere collegata a piu' di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista e' ridotto della meta'. 8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali e' effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento. Art. 93-ter. - 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora piu' liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato. 2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui e' collegato il candidato nel collegio uninominale e' espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale e' un voto espresso anche in favore della lista cui questi e' collegato, quando il candidato e' collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a piu' liste circoscrizionali e' voto valido in favore del candidato medesimo ma non e' attribuito ad alcuna delle liste cui questi e' collegato. 3. La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Art. 93-quater. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali; c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalita' di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis; d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato e' collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate. 2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'. 3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2. 4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale e' fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformita' con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio. 5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra e' data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui e' stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unita', e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. 6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente, il seggio e' attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono. 7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalita' di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale». 33. La tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e' sostituita dalla tabella A di cui all'Allegato 1 alla presente legge. 34. Le tabelle A-bis e A-ter, allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'Allegato 2 alla presente legge. 35. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016. 36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014. 37. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis. - 1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalita' possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo. 2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identita', deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta e' revocabile entro il medesimo termine ed e' valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1. 3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalita' e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalita' previste dalla presente legge. 4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2. 5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis. 6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalita' definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno»; b) all'articolo 12: 1) al comma 3, le parole: «che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»; 2) al comma 5, le parole: «, all'elettore che si presenti personalmente,» sono soppresse; 3) al comma 7, le parole: «alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»; c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»; d) all'articolo 14, comma 2, le parole: «dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7»; e) l'articolo 19 e' abrogato; f) all'articolo 20: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-bis, non e' ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonche' negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente legge»; 2) al comma 2, le parole da: «in cui non vi sono» fino a: «all'articolo 19, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis». 38. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera g), e l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
Art. 3 Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 42, primo comma, le parole: «, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato alle donne» sono soppresse; b) all'articolo 58, secondo comma, le parole: «inumidendone la parte gommata» sono soppresse; c) all'articolo 67, primo comma, numero 2), le parole: «al Pretore del mandamento, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che»; d) all'articolo 67, primo comma, numero 3), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta».
Art. 4 Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise e' costituita in un unico collegio plurinominale; b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei piu' alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio puo' scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto; c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneita' economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o e' determinato per accorpamento di province diverse, purche' contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia: e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuita' territoriale di cui alla lettera c), il territorio del collegio puo' essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito all'estensione territoriale della provincia; f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in piu' di una circoscrizione provinciale; g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione e' chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi. 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. 4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini assegnati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 maggio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato 1 (articolo 2, comma 33) « TABELLA A (articolo 1, comma 2) CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI Sede dell'Ufficio Circoscrizione centrale circoscrizionale 1) Piemonte Torino 2) Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste Aosta 3) Lombardia Milano 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol Trento 5) Veneto Venezia 6) Friuli Venezia Giulia Trieste 7) Liguria Genova 8) Emilia-Romagna Bologna 9) Toscana Firenze 10) Umbria Perugia 11) Marche Ancona 12) Lazio Roma 13) Abruzzo L'Aquila 14) Molise Campobasso 15) Campania Napoli 16) Puglia Bari 17) Basilicata Potenza 18) Calabria Catanzaro 19) Sicilia Palermo 20) Sardegna Cagliari ».
Allegato 2
4 maggio Riforma elettorale alla Camera
Il 4 maggio la Camera approva il Disegno di Legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati
Il 29 e 30 aprile la Camera esprime il voto sulla questione di fiducia posto dal Governo sul Disegno di Legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati
Il 27 gennaio l’Aula del Senato approva con modifiche, con 184 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astenuti, il ddl n. 1385, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.
Il 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 26 gennaio l’Aula del Senato esamina la proposta di riforma elettorale.
Nota 29 aprile 2015, AOODGOSV 3718
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Segreteria del Direttore
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Oggetto: Elezioni del CSPI – Trasmissione dei verbali contenenti le tabelle riassuntive di cui agli artt. 32 e 33 dell’OM 7/2015
Al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura elettorale per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, indette dall’allegata OM 7/2015, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
In data 28 aprile u.s. (o nel successivo giorno non festivo, in caso di scuole chiuse per qualsiasi causa) si sono tenute le operazioni di voto per le suddette elezioni. Al termine dello scrutinio, le Commissioni elettorali di istituto redigono i verbali di cui all’allegato 1 alla predetta ordinanza, le cui istruzioni si raccomanda di seguire scrupolosamente.
I verbali delle Commissioni elettorali di istituto vanno inviati, entro il giorno successivo a quello delle votazioni o a quello di chiusura delle operazioni di scrutinio, a mezzo PEC con oggetto “Elezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione – Trasmissione del verbale delle operazioni di seggio”, dagli uffici amministrativi di ciascun istituto scolastico in cui è insediata la relativa Commissione elettorale di istituto al Nucleo elettorale provinciale costituito presso l’ Ambito territoriale provinciale competente .
I Nuclei elettorali provinciali, a loro volta, trasmetteranno i verbali di cui all’art. 33, comma 1, dell’OM 7/2015 ai competenti Nuclei elettorali regionali, che invieranno i propri verbali alla Commissione elettorale centrale costituita presso la sede centrale del MIUR.
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto, da parte delle Commissioni elettorali di istituto, dei Nuclei elettorali provinciali e dei Nuclei elettorali regionali, dei termini previsti dagli artt. 32 e 33 dell’OM 7/2015 al fine di consentire la conclusione del procedimento de quo nei tempi stabiliti dalla predetta ordinanza.
Il DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
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