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Nota 23 giugno 2011, Prot. n. 5208

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

 

Nota 23 giugno 2011, Prot. n. 5208

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Dipartimento per l’Istruzione per la Provincia di

TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

All’ Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’ Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

AOSTA

e p.c. Forum Nazionale delle Associazioni Nazionali dei Genitori della Scuola

 

Oggetto: Vincitori del Bando di concorso progettuale in collaborazione con il Forum delle Associazioni Nazionali dei Genitori della Scuola

 

Si fa seguito alla circolare prot. n. 7769 del 02/12/2010 con la quale è stato inviato alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, il bando di concorso progettuale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con le Associazioni Nazioni dei Genitori della Scuola che, lo scorso 12 ottobre, hanno siglato un Protocollo d’Intesa al fine di realizzare iniziative progettuali che contribuiscano a sensibilizzare, informare e formare i soggetti della scuola sui temi che riguardano le varie e complesse forme di disagio dalle quali traggono spesso origine i fenomeni di violenza e discriminazione, di violenza giovanile fisica e psicologica, di intolleranza razziale, religiosa, di genere e ogni violenza sociale.

A conclusione dei lavori di selezione e analisi delle proposte progettuali si comunicano le Istituzioni scolastiche risultate vincitrici del concorso “Educare Insieme”:

Istituto: Scuola statale secondaria di primo grado “D. Vitrioli” – Reggio Calabria

Titolo del progetto: Come essere cittadini in società democratiche – Rete di scuole

Istituto: Scuola media statale “Bianchieri – Cavour” – Ventimiglia (IM)

Titolo del progetto: Conoscere per accogliere – Rete di scuole

Istituto: 1° Circolo “B. Croce” – Casavatore (NA)

Titolo del progetto: Educare Insieme – Rete di scuole

Istituto: Liceo Scientifico “Argonne” – Milano

Titolo del progetto: Paideia – Scuola Singola

Istituto: Scuola media statale “A. Meucci” – Torino

Titolo del progetto: Guarire dalla bullinite si può – Scuola Singola

Istituto: Istituto Comprensivo – Filiano (PZ)

Titolo del progetto: Comunità protagonista – Scuola Singola

Istituto: II Circolo Didattico – Acerra (NA)

Titolo del progetto: Percorsi di emozioni – Scuola Singola

Istituto: Istituto Comprensivo Statale Verona 12 – Golosine – Verona

Titolo del progetto: Dove stanno bene tutti sto bene anch’io – Scuola Singola

Istituto: Istituto Superiore Liceo “Elsa Morante” – Napoli

Titolo del progetto: Legali insieme – Scuola Singola

Istituto: Scuola dell’infanzia paritaria Madre Linda Lucotti – Reggio Calabria

Titolo del progetto: Noi…piccoli cittadini italiani – Scuola Singola

Istituto: I.P.S.I.A. “Umberto Pomilio” – Chieti

Titolo del progetto: Ri-conoscere la violenza – Scuola Singola

Istituto: D. D. Statale 1° Circolo “Magg. R. Perri”– Lamezia Terme (CZ)

Titolo del progetto: Ognuno la sua parte – Singola Scuola

Istituto: Scuola secondaria di I grado di “Via Sangone” – Nichelino (TO)

Titolo del progetto: Stop omofobia – Rete di scuole

Istituto: Istituto Comprensivo “W. A. Mozart” – Roma

Titolo del progetto: Diversi e uguali – Rete di scuole

Come specificato nel Bando alle Singole scuole verrà erogato un contributo di 5.000 euro, mentre alle Reti di scuole un contributo di 15.000 euro Le modalità di attribuzione del finanziamento prevedono:

1. lo stanziamento del 50% sul totale della somma assegnata, al momento della presentazione della comunicazione dell’avvio delle attività;

2. il restante 50%, alla verifica della conclusione del progetto e della relativa rendicontazione amministrativo-contabile.

Si comunica inoltre che il termine per la realizzazione del progetto viene prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012.

Per qualsiasi ulteriore informazione le SS. LL. possono rivolgersi all’Ufficio III della scrivente Direzione Generale al numero 06 5849 3337.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Massimo Zennaro

Nota 2 dicembre 2010, Prot.n. 7769

Nota 2 dicembre 2010, Prot.n. 7769

Bando di concorso progettuale in collaborazione con il Forum delle Associazioni nazionali dei Genitori della Scuola

12 ottobre IX Giornata Europea dei Genitori e della Scuola

Il 12 ottobre 2010 il MIUR celebra, a Roma, presso la Sala della Comunicazione, la nona Giornata Europea dei Genitori e della Scuola, iniziativa, promossa dall Associazione Europea dei Genitori (EPA) e sostenuta dal Forum nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS)

Nota 5 ottobre 2010, Prot. n. 0006076

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia di

T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per

la scuola in lingua italiana

B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico per la

scuola delle località ladine

B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico

per la Regione Valle d’Aosta

A O S T A

Ai Dirigenti degli

Ambiti Territoriali

LORO SEDI

E p.c. Al Forum Nazionale delle

Associazioni dei Genitori a Scuola

Ai Forum Regionali delle

Associazioni dei Genitori a Scuola

Ai Forum Provinciali delle

Associazioni dei Genitori a Scuola

OGGETTO: 12 ottobre 2010 – IX Giornata Europea dei Genitori e della Scuola Famiglia e Scuola: un patto per la cittadinanza.

Il Ministero dell’Istruzione, dell Università e della Ricerca, in accordo con le Associazioni Nazionali dei Genitori componenti il FONAGS, celebrerà il giorno 12 ottobre 2010 a Roma, presso la Sala della Comunicazione la nona Giornata Europea dei Genitori e della Scuola. Nel corso dell iniziativa, promossa dall Associazione Europea dei Genitori (EPA) e sostenuta dal Forum nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS) nonché da questo Ministero, avrà luogo un incontro dal titolo Famiglia e Scuola: un patto per la cittadinanza .

Come ogni anno tale iniziativa è l’occasione per confermare la collaborazione che lega la Scuola alle famiglie nella formazione delle giovani generazioni come cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri, alleanza che viene sancita con la firma del Patto di Corresponsabilità. Sarà inoltre un momento di riflessione e di valorizzazione delle migliori pratiche messe in campo dalle Istituzioni scolastiche in tema di partecipazione delle famiglie alla vita scolastica.

Per il secondo anno la Giornata si inserisce nell’ambito delle iniziative previste in occasione della Settimana contro la violenza (11 – 17 ottobre) istituita con Protocollo d Intesa tra questo Dicastero e il Dipartimento per le Pari Opportunità.

Gli atti dell’incontro saranno disponibili sul sito: http://www.istruzione.it .

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Massimo ZENNARO

Nota 8 ottobre 2009, Prot. n. 0005014

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di

T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

A O S T A

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali

LORO SEDI

E p.c. Al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori a Scuola

Ai Forum Regionali delle Associazioni dei Genitori a Scuola

Ai Forum Provinciali delle Associazioni dei Genitori a Scuola

Nota 8 ottobre 2009, Prot. n. 0005014

OGGETTO: “Educare insieme: la Scuola che fa bene”. VIII Giornata Europea dei Genitori e della Scuola (13 ottobre 2009)

Nota 12 febbraio 2009, Prot. AOODGSC/Regg. Uff./0000913

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Trento

All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All’ Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine

Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta

Aosta

E p.c.

Al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori a Scuola

Al Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche

Al Forum Nazionale delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti della scuola

Nota 12 febbraio 2009, Prot. AOODGSC/Regg. Uff./0000913

OGGETTO: “Per una nuova alleanza educativa Scuola – Famiglia”. VII Giornata Europea dei Genitori e della Scuola (17 febbraio 2009)

Ordinanza TAR Lazio 6 novembre 2008, n. 5208

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 

SEZIONE TERZA BIS 

 

Registro Ordinanze: 5208/2008

                                                                         Registro Generale:          6149/2008

 

nelle persone dei Signori:

 

SAVERIO CORASANITI Presidente

MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons. , relatore

FRANCESCO ARZILLO Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 06 Novembre 2008

 

Visto il ricorso 6149/2008  proposto da:

CODACONS

 

rappresentato e difeso da:

RIENZI AVV. CARLO

GIULIANO AVV. GINO

con domicilio eletto in ROMA

V.LE MAZZINI, 73

presso

CODACONS UFF.LEGALE NAZ.LE 

contro

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

e con l’intervento ad adiuvandum di

BISSON GIOVANNI ED ALTRI

rappresentato e difeso da:

RUSSO AVV. GIOVANNI

OLIVIERI AVV. CINZIA

con domicilio eletto in ROMA

VIA FLAMINIA, 189

presso

SEGRETERIA TAR LAZIO

per l’annullamento

– della nota del 07.04.2008 avente ad oggetto: elezioni dei consigli scolastici provinciali e distrettuali;

– di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

BISSON GIOVANNI ED ALTRI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

            Nominato relatore il Consigliere Massimo Luciano CALVERI  e uditi alla Camera di Consiglio del 6 novembre 2008 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma,  6 novembre 2008

 

Il Presidente: Saverio Corasaniti

L’Estensore: Massimo Luciano Calveri

Ordinanza Corte Cassazione 5 febbraio 2008, n. 2656

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Ordinanza 5 febbraio 2008, n. 2656

Rilevato in fatto
Con atto di citazione notificato il 22 aprile 2002 A. M., esercente la potestà genitoriale sul figlio minore W., alunno della quinta classe della scuola elementare di K., afferente all’ Istituto Comprensivo Scolastico di lingua tedesca di Laives, conveniva in giudizio dinanzi
al Tribunale di Bolzano detto Istituto, la direttrice ***, l’ insegnante **** e l’intendente scolastico di Bolzano *****, chiedendo che si dichiarasse che i medesimi non avevano il diritto di svolgere lezioni di educazione sessuale in classe senza il consenso dei genitori di detto alunno e che quindi si vietasse lo svolgimento di tali lezioni durante l’ orario dell’obbligo, con condanna al risarcimento del danno nel caso di avvenuta effettuazione.
Si costituivano in giudizio i convenuti e la Provincia autonoma di Bolzano, intervenuta spontaneamente, i quali deducevano tra  l’altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di attività tipicamente discrezionale dell’Amministrazione scolastica relativa alla organizzazione del servizio.
Il M. proponeva quindi ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
Resisteva con controricorso illustrato da successiva memoria la Provincia autonoma di Bolzano. Le altre parti intimate non svolgevano attività difensiva.
Il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto in diritto
Va in primo luogo rilevata l’ infondatezza dell’eccezione proposta dalla Provincia di Bolzano di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura.
Ed invero detta procura risulta ritualmente apposta in calce all’ originale del ricorso depositato dal ricorrente, notificato alle parti del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Bolzano. Peraltro la prova della sua anteriorità rispetto alla notificazione è agevolmente desumibile dalla dichiarazione dell’ ufficiale giudiziario attestante la provenienza della richiesta di notifica dalla parte e dal suo difensore avvocato ****** di Bolzano.
Per quanto attiene alla questione di giurisdizione, va osservato che, come risulta dalla esposizione in fatto che precede, il M. ha chiesto in via principale una statuizione di carattere inibitorio, consistente nel divieto di impartire lezioni di educazione sessuale al figlio durante l’orario dell’obbligo, a tutela del proprio diritto, cui attribuisce il carattere della esclusività, alla educazione della prole, ed in via subordinata, per l’ ipotesi di avvenuta effettuazione di dette lezioni, la condanna al risarcimento del danno.
La domanda così proposta investe in via diretta ed immediata il potere dell’Amministrazione in ordine all’organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico, nel cui ambito trova esplicazione la decisione della direttrice dell’istituto e dei docenti di inserire l’educazione sessuale nel programma di insegnamento delle scienze naturali, e quindi attiene ad una scelta riconducibile, pur nella complessità delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi coinvolti, alla potestà organizzatoria della istituzione scolastica, esercitata con disposizioni riconducibili alla pubblica amministrazione autorità.
Trova pertanto applicazione ai fini della giurisdizione 1′ art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sostituito dall’ art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale ( e con le puntualizzazioni contenute nella successiva sentenza n. 191 del 2006), che nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo, ovvero si avvale della facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo. Nell’alternativa tra 1’esercizio di un potere inesistente da parte della pubblica amministrazione quale fonte di lesione di un diritto del privato ed oggetto della giurisdizione ordinaria e l’erroneo esercizio del potere quale oggetto di giurisdizione amministrativa ove fonte di pregiudizio, la situazione dedotta in controversia si colloca nella seconda sfera, non potendo contestarsi il potere dell’ amministrazione scolastica di interferire con la sfera giuridica dell’ attore, in relazione alla funzione essenziale della scuola non solo di istruire, ma anche di formare ed educare i fanciulli, in una prospettiva non antagonista, ma complementare a quella della famiglia.
A fronte dei provvedimenti adottati dall’istituto il ricorrente invoca principi costituzionali correlati a diritti fondamentali del cittadino, ed in particolare al diritto – dovere dei genitori, sancito dagli artt. 29 e 30 Cost, di provvedere all’educazione dei figli, così assumendo che una regola giuridica di ordine costituzionale imponga di escludere la sussistenza di un potere dell’amministrazione in grado di incidere sul bene protetto, secondo una prospettiva volta a configurare il fatto in sé dell’educazione sessuale come espressione di immoralità ed ateismo, ossia di valori antitetici a quelli coltivati nell’ambito familiare, e prima ancora ad attribuire al nucleo familiare una funzione esclusiva e totalizzante nel processo di crescita, educazione e maturazione dei figli.
Tale tesi difensiva non solo muove dall’erroneo presupposto che esista nell’ordinamento un principio o una norma che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti, ma soprattutto non considera che il diritto fondamentale dei genitori di provvedere alla educazione ed alla formazione dei figli trova il necessario componimento con il principio di libertà dell’insegnamento dettato dall’ art. 33 Cost. e con quello di obbligatorietà dell’istruzione inferiore affermato dall’art. 34 Cost. Il quadro costituzionale di riferimento pone con chiarezza, in relazione al processo formativo degli alunni della scuola pubblica, una esigenza di bilanciamento e coordinamento tra i diritti e doveri della famiglia e quelli della scuola, i quali peraltro trovano esplicazione nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che F art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sulla semplificazione amministrativa inserisce al primo comma nel processo di realizzazione dell’ autonomia e della riorganizzazione dell’ intero sistema formativo e che al nono comma identifica nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità dì opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale.
E’ pertanto certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell’approccio alla materia sessuale, ma anche nell’insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, F educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori.
Peraltro la verifica in concreto della legittimità delle determinazioni operate dalla istituzione scolastica nell’articolazione dei programmi e nella assunzione di metodi didattici, nel quadro dei principi costituzionali richiamati ed in attuazione del principio generale di autonomia affermato dalla legge statale, nonché, in relazione alla fattispecie in esame, nel rispetto dei limiti della libertà di insegnamento riaffermata dall’art. 18 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12 e delle direttive specificamente attinenti alla materia sessuale contenute nella successiva legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64, di approvazione dei programmi didattici per la scuola primaria della Provincia di Bolzano, inerendo alla materia della organizzazione del servizio pubblico, appartiene – come già osservato-alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale giurisdizione si estende alla consequenziale domanda risarcitoria proposta, secondo il disposto del primo comma dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000. Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia ed alla peculiarità degli interessi coinvolti, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali di questo giudizio di cassazione e di quello pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili il 15 gennaio 2008.

10 ottobre – VI Giornata Europea dei Genitori e della Scuola

Il 10 ottobre si celebra a Roma, presso la Sala della Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione, la VI Giornata Europea dei Genitori e della Scuola, iniziativa promossa dall’Associazione Europea dei Genitori (EPA) e sostenuta dal Forum nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative (FoNAGS) e dal MPI.

Nota 20 giugno 2005, Prot. n. 5693

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio primo

A tutti i Direttori Generali Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva.

Pervengono da parte di numerose scuole del primo ciclo di istruzione ed in particolare da scuole del segmento primario, quesiti intesi a conoscere se alunni in età di scolarizzazione obbligatoria i cui genitori si avvalgono del diritto costituzionalmente garantito di impartire l’istruzione paterna, sia pure avvalendosi di insegnamenti erogati in strutture private non paritarie, siano tenuti al termine di ciascun anno scolastico a sostenere esami di idoneità ai fini della prosecuzione dell’iter scolastico anche in presenza di una dichiarata volontà di proseguire gli studi presso una scuola non appartenente al sistema nazionale di istruzione.
Al riguardo si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 concernente “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
La norma citata, alla cui luce deve oggi essere esaminato e risolto il problema segnalato, stabilisce che “i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.
Una lettura sistemica della disposizione evidenzia che:
• i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all’istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta “una tantum” ma confermarla anno per anno;
• tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente;
• la capacità tecnica da accertare mira a garantire l’interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati.
Ne deriva che vanno determinate le modalità attraverso le quali possono essere effettuati “gli opportuni controlli”. Poiché non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi.
Ciò può avvenire soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione: Tale linea realizza anche, rafforzando la tesi, la possibilità di fornire al giovane interessato, una documentazione storica e periodica del percorso formativo seguito coerentemente con i principi generali che si traggono dal sistema complessivo vigente in materia di valutazione.
Le SS.LL. sono pregate di curare la diffusione della presente nota fra le dipendenti istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli