Sentenza TAR Emilia-Romagna 17 giugno 1993, n. 250
Presidente ed Estensore Sinagra
Chiesa Evangelica metodista di Bologna e altri (avvocato Virgilio) contro Circolo di Vergato ed altri (avvoc. Stato Zito) e Nicosia e altri (avvocati Chirco, Dani, Fanzini, Mazzone, Solazzi, Valgimigli e Virgilio).
DIRITTO
La fattispecie, nella sua apparente complessità poiché per qualche ambito riguardante i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, si risolve tuttavia rapidamente con la lettura e la corretta applicazione dell’art. 6 secondo comma lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 sulla istituzione di organi collegiali nelle scuole statali.
Questa norma della legge delegata affida alla competenza dei consigli di circolo o di istituto di deliberare sulla programmazione e sulla attuazione di attività extrascolastiche, facendo specifico e sostanzialmente escludente riferimento ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
Nonché alle attività culturali, sportive e ricreative, riconosciute di particolare interesse educativo.
Deve riuscire evidente, se non si vogliano fare forzature al dettato della legge, che in nessuna delle indicate attività potrebbero mai rientrare concettualmente la celebrazione di liturgie o riti religiosi o il compimento di atti di culto o comunque le pratiche religiose.
Non è necessario alcun altro commento, tanto sono chiari la significazione lessicale delle attività menzionate dalla legge e il concetto di atto di culto o di pratica religiosa.
Lo Stato italiano, pur se non indifferente rispetto al fenomeno religioso, riafferma la propria laicità nell’art. 7 della Costituzione laddove «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani».
I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, cioè da accordi internazionali che, come tali, entrano a far parte dell’ordinamento interno italiano solo in virtù di leggi di esecuzione.
Leggi quindi ordinarie che come tali non possono porsi in contrasto con i principî e i precetti della Costituzione dello Stato.
La legge ordinaria che ratifica e dà esecuzione alle modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, concordate il 18 febbraio 1984, è la legge 25 marzo 1985 n. 121 che, all’art. 9, riafferma il principio fondamentale della libertà della scuola e l’esigenza del rispetto delle previsioni costituzionali.
Assicura poi l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, muovendo dal riconoscimento del valore della cultura religiosa e dalla considerazione che i principî della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.
Questa disposizione di legge giova sicuramente alla comprensione delle relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e perciò delle loro reciproche posizioni.
Intanto, se certamente l’insegnamento della religione è cultura religiosa (e soltanto esso lo è), altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di riti e le pratiche religiose non sono “cultura religiosa”, ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità, un fatto di fede individuale quindi e non un fatto culturale.
E infatti lo Stato italiano assicura l’insegnamento scolastico della religione cattolica, proprio perché riconosce il valore della cultura religiosa e insieme che i principî in particolare della regione cattolica sono parte del patrimonio storico del popolo italiano.
Al di là però dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato, non è consentito andare: pertanto, ogni altra attività, squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche e meno ancora in orario di lezione e in luogo dell’insegnamento delle materie di programma.
Immaginare che il compimento di atti di culto possa rientrare nella categoria e nel quadro delle attività extrascolastiche, oltre a configurare una evidente violazione della legge, significa voler fare entrare dalla finestra ciò che non si può fare entrare dalla porta.
Del resto, la norma concordataria sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, divenuta norma del diritto nazionale in virtù della legge di esecuzione, deve ritenersi norma di carattere eccezionale rispetto al principio della laicità dello Stato italiano enunciato dal primo comma dell’art. 7, della Costituzione. E perciò deve ritenersi norma di stretta interpretazione.
Così da non consentire, per una pretesa analogia, di ricomprendervi attività assolutamente a esso non attinenti, quali il compimento di atti di culto o la celebrazione di riti religiosi.
Gli atti di culto e le celebrazioni religiose si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templî e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 della legge n. 121) e alla attività educativa di essa.
Diversamente ragionando, assisteremmo a una vera interferenza della Chiesa nell’attività dell’istituzione statale, esclusa e non consentita dalla Costituzione.
Un’interferenza che addirittura elimina l’insegnamento della materia curriculare e la normale ora di lezione, a essa sostituendo un atto di culto o la celebrazione di un rito religioso o una visita pastorale, che nulla hanno a che fare con la formazione scolastica dello studente e con la didattica scolastica e che nulla hanno a che fare neanche con l’insegnamento della religione.
La Chiesa è libera di svolgere queste attività nelle scuole che essa stessa istituisce; non può però svolgerle nelle scuole dello Stato e nell’ambito di esse, e gli organi pubblici che questo consentano commettono senza dubbio una illegittimità.
Ma il fatto più notevole e più antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto, a torto ritenuti attività extrascolastiche (ma la erronea qualificazione è chiaramente strumentale) abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico, cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all’insegnamento cioè delle materie oggetto dei programmi della scuola statale. E vengano perciò previsti in luogo e in sostituzione delle normali ore di lezione.
Questo soprattutto è l’aspetto di illegittimità per violazione e falsa interpretazione e applicazione della legge (art. 6 secondo comma lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 [1] n. 416) delle impugnate deliberazioni dei consigli di circolo di Vergato e di Bologna.
Il Tribunale così perviene alla decisione di merito, negando validità alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Avvocatura dello Stato; per riconoscere nei ricorrenti l’interesse all’impugnazione basterà considerare che in una situazione di adesione, anche di un solo studente o anche di un solo docente alla celebrazione del rito religioso o al compimento dell’atto di culto o alla visita pastorale, durante le normali ore di lezione, avverrebbe che lo studente aderente rinuncerebbe all’insegnamento di una materia curriculare – e non potrebbe neanche farlo – oppure, nel caso di allontanamento dalla classe del docente, si avrebbe lo stesso effetto per tutti gli studenti della classe, i quali verrebbero così privati dell’insegnamento della materia per quell’orario prevista nel calendario scolastico.
E quand’anche il docente venga da altro docente non aderente sostituito, ne deriverebbe la lezione di una diversa disciplina e in ogni caso un fatto interruttivo del metodo normale di insegnamento o non in armonia con lo stato di svolgimento del programma quale tenuto dal docente della classe.
In ogni caso un turbamento e un disordinamento, un intralcio e un pregiudizio all’ordinato e normale andamento dell’attività scolastica, formativa ed educativa, con ovvio, evidente danno per la formazione culturale degli studenti, che è la primaria finalità della scuola.
E non può certo dubitarsi che i genitori degli studenti abbiano interesse a che i giovani, per questo fine appunto mandati a scuola, ricevano dagli insegnanti, cioè dalle loro fonti istituzionali di istruzione, quella istruzione e quel bagaglio culturale che servirà loro nella vita e nelle realizzazioni future. E non ne siano invece distratti da attività e pratiche in nessun modo attinenti alla vita e alle attività della scuola, anzi a esse del tutto estranee.
Certamente anche il Comitato bolognese “Scuola e Costituzione”, le cui finalità si colgono immediatamente dalla stessa sua denominazione, ha, come associazione al fine specifico diretta, effettivo e innegabile interesse alla impugnazione, per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli dei genitori degli studenti.
Qui non si tratta di garantire agli studenti o ai professori la facoltà di non partecipare al compimento degli atti di culto e alle pratiche religiose – facoltà dalle impugnate delibere assicurata – il problema è a monte ed è un altro: l’illegittimità delle deliberazioni dei consigli di circolo sta, esattamente e fondamentalmente, nell’avere consentito l’inserimento, al posto delle normali ore di lezione, di attività del tutto estranee alla scuola e alle sue finalità istituzionali. Un fatto oggettivo che resta, ovviamente, tale nella sua antigiuridicità, anche se si prevede la facoltà di studenti e docenti di non partecipazione.
L’assicurazione di questa facoltà non elimina, come è evidente, il fatto obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento del normale e ordinato andamento della vita e dell’attività scolastica conseguente e consistente nella soppressione, non importa se anche limitata a una sola unità, dell’ora di ordinario insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di un’attività affatto estranea alle finalità e alla vita della scuola statale. Di un atto di fede che si compie nei templî a ciò destinati e nel foro interno della propria coscienza e non certo nelle sedi e negli ambiti scolastici.
Un’alterazione e un sovvertimento del normale e previsto andamento scolastico e del funzionamento della scuola con reale nocumento per lo studio e la formazione degli studenti, nel che appunto sta la illegittimità delle impugnate deliberazioni.
I ricorsi, infine, non andavano notificati alla Chiesa cattolica la quale nella fattispecie processuale non è presente quale istituzione, bensì quale Entità spirituale, come tale priva di una sua soggettività giuridica e di un non riconoscibile controinteresse.
Per quanto detto, le deliberazioni dei consigli di circolo impugnate coi ricorsi giurisdizionali, sono illegittime per violazione della legge e vanno per conseguenza annullate.
Dall’annullamento va esclusa la impugnata circolare ministeriale la quale, presentandosi come un atto dal contenuto e dalla finalità soltanto interpretativi; non ha attitudine lesiva delle posizioni soggettive dei ricorrenti.
I ricorsi giurisdizionali vanno dunque accolti, con l’annullamento delle impugnate deliberazioni dei consigli di circolo di Vergato e di Bologna, siccome affette da illegittimità per violazione e falsa interpretazione e applicazione della legge, precisamente dell’art. 6 secondo comma lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416.
Stima il Collegio che le spese di giudizio vadano compensate tra le parti.
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