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Avviso 23 febbraio 2012

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione,la Partecipazione e la Comunicazione Ufficio III

 

Si fa seguito alla nota protocollo n 0008295 del 26 ottobre 2011 con la quale è stato trasmesso il bando di concorso “Il doppio ruolo della donna – lavorare in famiglia e fuori” indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca”.
Al riguardo si comunica che la commissione di valutazione, riunitasi per esaminare gli elaborati dei partecipanti, ha individuato i vincitori che risultano essere i seguenti:

Per la scuola primaria

– Direzione Didattica 3° Circolo plesso “S. Giovanni Bosco” di Sassuolo (MO) – Direzione Didattica 3° Circolo di Bari
– Circolo Didattico “Via delle Grazie” di Recanati (MC)

Per la scuola secondaria di primo grado

  • –  Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico” di Camerano (AN)
  • –  Istituto Comprensivo “G. Salvemini” plesso Cristoforo Colombo di Saluzzo (CN)
  • –  Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Castelfidardo (AN)

Per la scuola secondaria di secondo grado

  • –  Liceo Artistico “G.
  • –  Istituto Istruzione
  • –  Liceo Artistico “A.
  • –  Liceo Artistico “R.
  • –  Liceo Classico “Q.

    Menzioni speciali

  • –  Liceo Artistico “D. ( Maternità 2012)
  • –  Liceo Artistico “D.

Argan” di Roma
Superiore Orfini” di Foligno (PG)

Valente” di Sora (FR) Cottini” di Torino Ennio” di Taranto

Colao” di Vibo Valentia

Colao” di Vibo Valentia ( DVD sulla vita quotidiana della donna)

  • –  IPSIA “Cavour – Marconi” di Perugia
  • –  Liceo Artistico “M. M. Lazzaro” di Catania

La Commissione

Nota 23 febbraio 2012, MIURAOODGOS prot. n. 1041 (GG/5) /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio VII –

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

OGGETTO: XX Olimpiade di Filosofia

Nota 22 febbraio 2012, MIURAOODGOS/prot. n.992

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e,p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Al Direttore Generale per il personale scolastico
SEDE
All’Ufficio Stampa
SEDE

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013. Termine

Com’è noto, la CM n.110 del 29 dicembre 2011 ha fissato, per l’anno scolastico 2012/2013, al 20 febbraio 2012 il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo.

Tuttavia, in varie aree del Paese è emersa un’ oggettiva difficoltà da parte di molte scuole a rispettare la scadenza del 20 febbraio a causa degli eventi atmosferici delle scorse settimane che hanno spesso costretto alla sospensione dell’attività didattica e amministrativa.

Al riguardo, è utile ricordare che il termine di scadenza delle iscrizioni non ha carattere perentorio, ma ordinatorio, in quanto è predisposto in funzione della successiva programmazione degli organici.

Pertanto, preso atto dell’eccezionalità della situazione, si ritiene che le istituzioni scolastiche interessate da prolungati periodi di sospensione delle attività, conseguenti alle ordinanze dei Sindaci di chiusura delle scuole, possano completare le procedure di iscrizione degli alunni nei prossimi giorni.

Tali scuole, avranno comunque, riguardo alla necessità di acquisire quanto prima i dati indispensabili alla formulazione delle proposte di organico, da presentare successivamente agli Uffici Scolastici Regionali secondo la tempistica che verrà a breve definita dalla Direzione generale per il personale della scuola.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Carmela Palumbo

Nota 22 febbraio 2012, MIURAOODGOS/prot. n.1000

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici

Regionali

LORO SEDI

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

e,p.c. Al Capo di Gabinetto

SEDE

 

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

 

All’Ufficio Stampa

SEDE

 

Oggetto: Eccezionali eventi atmosferici: – validità dell’anno scolastico – adeguamenti dei calendari scolastici regionali.

 

Come noto l’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, contiene alcune norme di carattere generale relative alla definizione del calendario scolastico, quali quelle che riguardano la fissazione dell’inizio e del termine dell’anno scolastico e del periodo di svolgimento delle attività didattiche.

 

In particolare, il comma 3, stabilisce che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.

 

Tali disposizioni e nello specifico la norma appena richiamata, rappresentano i limiti entro i quali si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98) e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dll’Offerta Formativa (art. 5 D.P.R. 275/99).

 

Si tratta, quindi, di norme che vanno osservate all’atto della determinazione dei calendari scolastici da parte delle Regioni e in sede di adeguamento dei medesimi da parte delle scuole. L’eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici.

 

Può tuttavia accadere , come è di fatto avvenuto nelle scorse settimane durante le quali alcune aree del nostro Paese sono state interessate da eccezionali nevicate, che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche.

 

Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

 

Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.

 

In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

 

Si rappresenta, infine, che l’eventuale riduzione dei giorni di sospensione dell’attività didattica andrà condivisa con gli enti locali interessati, considerato l’evidente riflesso che tale decisione ha sull’organizzazione dei trasporti e sul funzionamento degli edifici scolastici.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

 

Nota 22 febbraio 2012, Prot. n. AOODGPER 1293

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
– Uff. III –
Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. – Istruzioni e indicazioni operative –

Com’è noto, con lettera circolare prot. 1603 del 24 febbraio 2011 sono stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni operative concernenti le procedure concorsuali in oggetto indicate allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Il nuovo CCNL – scuola , per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 27.11.2007 , ha modificato i titoli di studio per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, per cui si è reso necessario riformulare l’attuale O.M. 21/09 che, rispetto alla precedente OM 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 .
Di conseguenza, non potendosi più applicare il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati
punti.

1 – Domanda di aggiornamento ( Allegato B2 )
I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti  lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
d) non produrre alcuna domanda.
Ai fini di cui alla lettera a), nel caso di conseguimento di un nuovo titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso , e per il quale, eventualmente, si richieda l’aggiornamento del punteggio nessuna valutazione spetta per tale titolo attesa l’impossibilità di procedere alla rideterminazione del punteggio già assegnato in precedente tornata concorsuale. E’ il caso di coloro che, nella fase dell’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, abbiano ottenuto la valutazione di un titolo di studio (diploma di qualifica) , ieri previsto per l’accesso, e che abbiano poi conseguito un titolo di studio superiore che oggi è richiesto per l’accesso (diploma di maturità) e di cui oggi chiede la valutazione in quanto migliorativo rispetto al titolo di studio inferiore (diploma di qualifica) già utilizzato per l’accesso.
Tale criterio non si applica alla valutazione dei titoli di cultura espressamente previsti al punto 2 delle tabelle A/1, A/2, A/3 e A/5 , allegate alla O.M. 23.02.2009, n. 21 – fatto salvo quanto previsto al punto 2 della tabella A/2, ma con particolare riferimento al profilo professionale di “ Infermiere” –
Ai fini di cui alla lettera b), il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
Tali situazioni soggette a scadenza sono :
– titoli di riserva;
– le lettere M, N, O, R ed S dei titoli di preferenza;
– art. 21 della legge 104/92;
– art. 33, comma 6 della legge 104/92;
– art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92 .
Ai fini di cui alla lettera c), gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purchè compresi tra quelli indicati all’art. 2, comma 3 , lett. B della citata OM 21/09, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi di “maturità classica”, di “maturità magistrale” e di “ragioniere e perito commerciale” , in quanto titoli di studio non contemplati nella tabella di corrispondenza titolilaboratori, non consentono l’accesso ad alcun laboratorio e, conseguentemente, neppure al profilo di assistente tecnico.
Ai fini di cui alla lettera d), i candidati mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione nella graduatoria permanente.

2 – Domanda di inserimento ( Allegato B 1 )
Il principio dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ai profili professionale di cui all’OM 21/09 fa si che, rispetto alla precedente OM 91/04, l’attuale OM 21/09 non consente l’applicazione del criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso.
Pertanto il titolo di studio oggetto di valutazione è solo quello oggi previsto per l’accesso ed esplicitamente indicato, per ciascun profilo professionale, all’art. 2 , comma 3, lett. A,B,C,D,E e F dell’ O.M. 23.02.2009, n. 21.
Per il profilo professionale , invece, di collaboratore scolastico, ( lett. G ) si applica il criterio della valutazione del migliore titolo di studio , ma unicamente tra quelli oggi previsti per l’accesso.
Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico o negli elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere (DM 75/01) o di addetto alle aziende agrarie ( DM 35/04 ) oppure nelle graduatorie di 3 fascia di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59.
In estrema sintesi e per il caso più comune, si riferisce che al candidato che chieda l’inserimento nella graduatoria permanente di collaboratore scolastico viene valutato il titolo di studio oggi previsto per l’accesso, se dichiarato, e non il diploma di licenza della scuola media se altrettanto dichiarato, anche se quest’ultimo titolo abbia consentito l’accesso alle citate graduatorie o elenchi e sia anche migliorativo rispetto alla valutazione del titolo di studio oggi richiesto.
Si richiama all’attenzione che nelle tabelle di valutazione dei titoli, allegate all’O.M. 21/09, con particolare riferimento alle tabelle A/3 ,A/4 e A/5, la dizione – per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 – qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 – va intesa nel senso che tale rapporto determina poi la media dei voti in base alla quale sarà attribuito un punteggio previsto per il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di interesse.
Nel caso specifico un punteggio di 76/100, rappresentativo di una maturità conseguita, rapportato a decimi riprodurrà in diversa scala un punteggio di 7,6 /10 ; una volta conclusa l’operazione così descritta, tale punteggio, cioè 7,6/10, rappresenterà la media dei voti , ovvero media del 7 e ad essa saranno attribuiti punti 2,50 così come espressamente previsto dalle citate tabelle.
E’ superfluo sottolineare che nella media del 9 è compresa anche la media del 10 e, pertanto, a tale media dei voti vanno attribuiti punti 3,5 non essendo in tabella previsti ulteriori punteggi per quest’ultima tipologia di media di voto.
Tali modifiche concernano solo la valutazione del titolo di studio di accesso, nulla innovando nel prosieguo dei titoli culturali, nonchè di servizio.
Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.

A – Diploma di maturità
Si richiama l’attenzione sui diplomi di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell’elenco alfabetico” titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma di maturità “programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, è corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e programmatore”, codificato quest’ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all’area AR21, prevista per il citato diploma codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà inserito nella graduatoria permanente con il codice riportato nella citata tabella “elenco alfabetico titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico”, di cui all’allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto dalla precedente normativa.

B – Diploma di qualifica professionale
I diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti professionali dello Stato, sono validi per l’accesso alle qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo anche i profili dell’area B del personale della scuola, in osservanza di quanto disposto dal D.M. 14.4.1997.
Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno scolastico 1997/98.
Nell’ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato “C” del bando di concorso, gli stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le attuali qualifiche professionali, così come individuate dal citato D.M./97.
Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 22.5.1997.

C – Diploma di licenza della scuola media
Si sottolinea che in assenza del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ,ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione .
Fatto salvo quanto innanzi riferito, si richiama l’attenzione sulla casistica sottoindicata:
– candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità.
-candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma di scuola media : si valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica dove rispettivamente tale titolo è richiesto per l’accesso al profilo professionale richiesto.
– candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media in quanto titolo di studio di accesso previsto dalla precedente normativa di cui all’art. 2 comma 3 della O.M. 30.12.2004, n. 91;
– l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1 delle tabelle e pertanto non può essere oggetto di valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il titolo in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78, condizione questa, in mancanza di altri titoli di studio previsti per l’accesso, richiesta solo ai fini dell’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Con particolare riferimento al profilo professionale di “ collaboratore scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media” , ai fini della valutazione, non può essere considerato come titolo più favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso al citato profilo professionale.

D – Attestato di qualifica professionale
La normativa concernente l’accesso ai profili professionali del personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78.
Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l’accesso al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui la necessità, da parte dell’aspirante, di fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso.
Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all’art. 14 delle legge 845/78, provvede all’attribuzione di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori.
Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.
Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnicoscientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
Con l’occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è, altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia. Nessuna valutazione dovrà essere effettuata per il conferimento delle supplenze temporanee disposte utilizzando la prima e/o la seconda fascia delle citate graduatorie.

E – Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 5 della tabella A/1 allegata all’ O.M. 21/09, in quanto tali concorsi sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione.
Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall’art. 480 del D.Lvo 297/94 non ha validità per la procedura di cui trattasi, in quanto utile solo per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali del personale docente a tempo indeterminato, transitato nei ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione.
In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.

F – Attestati di addestramento professionale
Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nella procedura concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1) .
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS
Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass , ICL e PEKIT.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati, , che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

3 – Criteri generali di calcolo della durata dei servizi
Preliminarmente va precisato che l’espressione letterale “ as…./…..” del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio e del termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento.
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del servizio per coloro che , già inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già espressamente riportato all’art. 3 punto 2 della O.M. 21/09.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di servizio (intero, parttime) previste dal CCNL.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, esse sono considerate mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, solo quest’ultima viene considerata mese intero; all’altra non viene invece attribuito alcun punteggio in quanto pari o inferiore a giorni 15.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese inferiore a giorni 15, i periodi di servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque prestati nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica e nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto dell’aspirante eventualmente escluso.

4- Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94.
Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia stata erogata una remunerazione anche parziale ai sensi del citato CCNL.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel caso in cui al personale che si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti disposizioni, l’assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei confronti del medesimo, nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non interrompono l’anzianità di servizio e quindi sono computabili ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Inoltre, sono computabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti disposizioni:
– legge 24 novembre 2009, n. 167 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 , purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 e del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009;
– DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla richiamata legge 167/2009 anche per l’a.s. 2010-2011” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 e del D.M. n. 80 del 15 settembre 2010;
– Art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del DM 12 ottobre 2011, n. 92 .
Per quanto concerne, invece, il personale che non si avvale della normativa sopra citata, allo scopo di assicurare parità di trattamento e ai fini del computo nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94, si fa rinvio a quanto già ulteriormente chiarito con nota 4549 del 29 aprile 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2009/2010 e con nota 8491 del 20 settembre 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2010/2011 , nonché alla nota prot. 19212 del 17/12/2009 per lo svolgimento delle attività progettuali finanziate dalle Regioni. Si fa rinvio, altresì, alle citate note per i servizi prestati nell’a.s. 2011/2012.
Sono, infine, computabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

5 – Criteri generali di valutazione del servizio
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonchè quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007 –
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Inoltre, sono valutabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti disposizioni:
– legge 24 novembre 2009, n. 167, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 , purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale , predisposti ai sensi del D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 e del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009;
– DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla richiamata legge 167/2009 anche per l’a.s. 2010-2011” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 e del D.M. n. 80 del 15 settembre 2010;
– Art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del DM 12 ottobre 2011, n. 92 .
Per quanto concerne, invece, il personale che non si avvale della normativa riferita, allo scopo di assicurare parità di trattamento e ai fini della valutazione, si fa rinvio a quanto già ulteriormente chiarito con nota 4549 del 29 aprile 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2009/2010 e con nota 8491 del 20 settembre 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2010/2011, nonché alla nota prot. 19212 del 17/12/2009 per lo svolgimento delle attività progettuali finanziate dalle Regioni. Si fa rinvio, altresì, alle citate note per i servizi prestati nell’a.s. 2011/2012.
Sono, infine, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.

G – Servizi prestati nelle scuole paritarie
Nel rammentare che i requisiti di ammissione alle procedure di reclutamento del personale ATA sono stabiliti da disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla parità scolastica ( legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non consente di estendere la presente procedura al personale delle scuole paritarie.
Infatti il servizio richiesto per l’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto d’impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli Enti locali.
Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che l’attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi non costituisce titolo per l’ammissione ai citati concorsi.
Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o (legge 124/99) degli Enti locali.

H – Servizi prestati con contratto d’opera –
I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività , sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti .
Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato.” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate alla OM 21/09 .

I – Servizi prestati in qualità di LSU e LPU –
Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e , eventualmente, oggi a carico dello Stato ( legge 124/99 ).
In tale ultimo caso, deve , inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.
Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro ( art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81 ) .
Le prestazioni , pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007 .

L – Servizi prestati EE.LL.
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.
Non sono , pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.
Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socioassistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

M – Servizio Militare di leva
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

N – Servizio Civile
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.
Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.
In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.
Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.
L’attivita’ , infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro…….(art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA , con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.

O – Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici – I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato;
Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 ( Poste e telecomunicazioni) , 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato) , 13.12.1992 ( Azienda di Stato Servizi Telefonici ) .

P – Conservatori ed accademie
Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale valutato.
Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Q – Riserve
Il punto 4 dell’allegato E alla O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 è integralmente sostituito cone segue :
“ 4 -Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata , congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando.
A decorrere dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l’art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l’art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:
– volontari in ferma breve 3 o piu’ anni;
– volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
– ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.”

Conclusioni
Nel rammentare che sia l’inserimento che l’aggiornamento delle citate graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione, si fa presente che nei soli casi in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie, oppure dati di dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver contattato l’interessato, svolgerà la necessaria attività di rettifica o di integrazione, al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione.
A far data dalla pubblicazione della presente nota nel sito Internet del Ministero Istruzione è soppressa la nota 1603 del 24 febbraio 2011.
Tutti i riferimenti alla nota 1603 del 24 febbraio 2011 sono modificati con riferimento alla presente nota.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota tra tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Nota 21 febbraio 2012, Prot. n. AOODGPER 1256

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli U.S.R.
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2011/2012 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA

Pervengono a questo Ufficio quesiti in ordine alla possibilità di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs 297/94 da parte di candidati che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3 del D.M. 10.11.2011, n. 104, in assenza di graduatorie definitive formulate ai sensi del citato D.M. 104/11.
Nel merito della questione si precisa che l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento delle stesse avviene tramite procedura concorsuale i cui termini di presentazione della domanda sono stabiliti dal relativo bando.
Per quanto sopra, i candidati, già inseriti nella citata graduatoria permanente di una provincia che, previo depennamento dalla stessa, abbiano poi presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di 3 fascia di altra provincia, sono invitati a produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente della provincia di interesse entro i termini stabiliti dal relativo bando, anche in assenza di graduatorie definitive formulate ai sensi del citato D.M. 104/11, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura concorsuale.
Con riferimento, poi, alla nota 9319 del 14 .11.2011 , in particolare alla voce “ Domanda di depennamento” si precisa che la frase “…………fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia.” va intesa “…………fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Nota 20 febbraio 2012, Prot. MIURDGOS n. 930

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA
UFFICIO II

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

 

Oggetto: Certamen Classicum Hirpinum – Quarta edizione.

 

Nell’ambito delle iniziative intese ad incentivare le eccellenze come leva strategica fondamentale per innalzare il livello di apprendimento degli studenti, il Liceo Classico P. Colletta di Avellino in collaborazione con l’Associazione Italiana di cultura classica – delegazione Irpina, indice la quarta edizione del Certamen Classicum Hirpinum.

Il Certamen si svolgerà presso il liceo-ginnasio P. Colletta di Avellino il giorno 13 aprile 2011 ed avrà la durata di cinque ore, con inizio alle ore 8.30.

La prova consisterà in un saggio di traduzione di un brano di Appiano, integrato da un commento di carattere linguistico e storico-letterario.

Potranno partecipare alla prova, per ogni liceo, non più di tre studenti della III classe Liceale, promossi negli scrutini dell’anno precedente e che abbiano conseguito la votazione di almeno 8/10 in Greco. Nel caso di Licei con Sezione Staccata i partecipanti potranno essere tre per ogni sede.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Liceo promotore dell’iniziativa entro e non oltre il 10 marzo 2012.

Si allegano il Bando, il Regolamento del Concorso e le schede di partecipazione.

Il Dirigente

Antonio Lo Bello

Nota 20 febbraio 2012, Prot. n. 1231

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico

AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI
LORO SEDI

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2011/2012, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA – Errata corrige

Con riferimento alla nota prot. n. 763 del 1 febbraio 2012, di pari oggetto, si riferisce che, per mero errore materiale, non è stato riportato ” Visto il D.M. 10.11.2011, n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di 3 fascia per il triennio scolastico 2011/14 “.
Tutti i riferimenti, pertanto, al D.M. 26.06.2008, n. 59, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di 3 fascia per il triennio scolastico 2008/11 devono essere letti con riferimento al D.M. 10.11.2011, n. 104.
Confidando in un puntuale adempimento, si invitano le SS.LL. di tener conto della modifica sopraindicata.

p. IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
Il DIRIGENTE
F.to Bianca Artigliere

Nota 16 febbraio 2012, Prot. AOODGAI/1953

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio V – Autorità di Certificazione fondi strutturali e Cooperazione bilaterale Paesi UE

 

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente agli Studi della Provincia Autonoma di

TRENTO

Al Sovrintendente agli Studi della Provincia Autonoma di

BOLZANO

e, p.c. All’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania

Via S. Martino della Battaglia, 4

00185 – ROMA

 

Oggetto: Viaggio Premio nella Repubblica Federale di Germania 2012: Viaggio-soggiorno di studio offerto dalla Repubblica Federale di Germania a 43 studenti italiani

 

Con nota del 6 febbraio 2012, l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ha comunicato che, anche per l’anno in corso, il governo tedesco invita 43 studenti italiani a partecipare ad un soggiorno in Germania, nel periodo che va dal 26 giugno al 21 luglio 2012, allo scopo di approfondire la conoscenza della lingua tedesca.

Al fine di individuare i nominativi degli studenti che saranno chiamati a partecipare al viaggio-soggiorno, si chiede agli USR e Sovrintendenze in indirizzo di avviare nel territorio di competenza una procedura concorsuale per la selezione di due studenti ed una riserva (solo uno studente ed una riserva, rispettivamente, per le Sovrintendenze Scolastiche della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano) e cinque studenti e tre riserve per la Provincia Autonoma di Trento (su richiesta dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania alla Provincia Autonoma di Trento sono espressamente riservati cinque posti), nominando un’apposita commissione a cui dovrebbero partecipare anche insegnanti italiani di lingua tedesca.

I candidati devono essere sottoposti ad un colloquio che miri ad accertare, oltre alla buona conoscenza della lingua e cultura tedesca, anche le specifiche attitudini caratteriali, adeguate ad un viaggio-soggiorno di studio della durata di quattro settimane. Le commissioni sono invitate a valutare il “curriculum” scolastico dello studente, che dovrà essere accompagnato da una lettera di presentazione della scuola di appartenenza.

I partecipanti al concorso devono avere i seguenti requisiti:

  • frequentare le scuole secondarie superiori;
  • avere un’età compresa tra i 15 e i 17 anni;
  • possedere la cittadinanza italiana;
  • godere di buona salute;
  • avere studiato la lingua tedesca a scuola per almeno due anni;
  • essersi particolarmente distinti nello studio della lingua tedesca;
  • avere una buona cultura generale;
  • sapersi integrare nei gruppi internazionali, nonché nella vita scolastica e familiare tedesca.

Non sono ammessi al concorso:

  • gli studenti che abbiano già partecipato negli scorsi anni ad un viaggio in Germania organizzato dalla Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder;
  • gli studenti che abbiano partecipato oppure parteciperanno nel 2012 ad un altro programma di scambio ufficiale con la Germania;
  • gli studenti di madrelingua tedesca;
  • gli studenti che sono nati, cresciuti ed hanno frequentato le scuole in Germania;
  • gli studenti che frequentano l’ultima classe del rispettivo corso di studi.

Si ritiene opportuno sottolineare che, nella selezione dei candidati, è necessario assicurare la maggiore omogeneità possibile nei requisiti relativi alla conoscenza della lingua tedesca.

Alla luce di quanto sopra indicato si chiede pertanto di far pervenire all’indirizzo e-mail: patrizia.giangregorio@istruzione.it oppure al fax 06.58492276, prima possibile e comunque entro il 17 marzo 2012 (per ragioni organizzative concordate con l’ambasciata tedesca, tale termine non potrà essere superato in alcun modo), i nominativi degli studenti prescelti e delle riserve, corredati dei rispettivi dati anagrafici e scolastici (cognome e nome, data di nascita, comune di residenza, indirizzo privato, recapito telefonico, indirizzo e-mail, istituto scolastico di provenienza e classe frequentata).

Si invita inoltre, su richiesta dell’ambasciata tedesca e a fini statistici, di comunicare il numero complessivo dei ragazzi che partecipano alla selezione.

Per ciascun nominativo dovrà inoltre essere inviata entro e non oltre il termine del 17 marzo 2012 allo scrivente ufficio (Ministero Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio V – Viale Trastevere, n. 76/A – 00153 ROMA) la seguente documentazione in originale:

  • 4 questionari personali (personalbogen,) debitamente compilati, possibilmente in stampatello;
  • 4 fotografie recenti formato tessera;
  • 4 dichiarazioni di assenso dei genitori in tedesco e 4 in italiano;
  • un giudizio della scuola sulla conoscenza della lingua tedesca, la personalità e la condotta dell’alunno (in quadruplice copia);
  • un certificato medico (in quadruplice copia) rilasciato dalla competente autorità sanitaria che deve attestare in primo luogo l’insussistenza di malattie contagiose dello studente;
  • copia di un valido documento di identità dello studente

Gli studenti prescelti dovranno essere in possesso di:

  • un documento di viaggio valido;
  • un certificato medico rilasciato dalla competente Autorità sanitaria (analogo a quello già trasmesso allo scrivente Ufficio). Si ritiene opportuno ribadire al riguardo quanto fatto presente nella citata nota dell’Ambasciata Tedesca, e cioè che “durante il soggiorno in Germania saranno curate soltanto malattie acute. Si fa presente che in nessun caso potranno essere accettati studenti con problemi di salute manifestatisi solo poco prima della partenza e non menzionati nel certificato medici. Questi casi non sono coperti dall’assicurazione. Gli studenti verrebbero immediatamente rimpatriati. Sarebbe, comunque, opportuno che gli studenti portassero con sé la Tessera Sanitaria (Tessera europea di Assicurazione Malattia).

Notizie dettagliate sul viaggio e sul soggiorno saranno successivamente comunicate a ciascun partecipante dagli uffici tedeschi di competenza.

Le spese di viaggio dall’aeroporto internazionale più vicino al luogo di residenza verso la Germania e ritorno, così come quelle per il soggiorno saranno a carico della Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder della Repubblica Federale di Germania.

Non è ammessa alcuna proroga del soggiorno nella Repubblica Federale di Germania.

Si precisa che gli studenti, durante la permanenza in Germania, saranno accompagnati da due docenti, individuati e nominati da questo Ministero congiuntamente con le Autorità tedesche.

Al fine di superare alcuni dubbi interpretativi, che si sono manifestati negli anni precedenti, si ritiene utile evidenziare quanto segue:

  • in nessun caso gli USR dovranno inviare allo scrivente ufficio più di due nominativi di studenti prescelti ed una riserva;
  • è necessario che i requisiti richiesti (in particolare, l’età compresa tra i 15 ed i 17 anni e lo studio della lingua tedesca per almeno 2 anni) siano posseduti alla data di partenza per il viaggio-soggiorno;
  • si esclude, in modo assoluto, che le scuole possano trasmettere direttamente i nominativi degli studenti (le eventuali domande che pervenissero direttamente all’ufficio non saranno prese in esame né restituite);
  • ogni eventuale quesito relativo all’interpretazione della presente circolare potrà essere rivolto allo scrivente ufficio unicamente dagli USR e dalle Sovrintendenze Scolastiche.

La seguente documentazione è disponibile in formato elettronico sulla intranet del Ministero dell’Istruzione, sezione “news”. Coloro che non dovessero riuscire ad accedervi potranno farne richiesta all’indirizzo email patrizia.giangregorio@istruzione.it:

  • nota verbale dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
  • questionario relativo alle informazioni personali,
  • dichiarazione di assenso dei genitori (in italiano ed in tedesco)
  • un foglio informativo

Ogni informazione relativa alla presente circolare può essere chiesta dagli Uffici in indirizzo allo scrivente Ufficio (MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. V – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA) a:

Sig.ra Patrizia Giangregorio tel. 06/ 5849 3379 e-mail: patrizia.giangregorio@istruzione.it

Nel segnalare la massima urgenza, si ringrazia della collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Marcello Limina

 

Allegati

  • Nota verbale dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
  • Questionario relativo alle informazioni personali Dichiarazione di assenso dei genitori (italiano)
  • Dichiarazione di assenso dei genitori (tedesco)
  • Foglio informativo

Nota 16 febbraio 2012, Prot. n. AOODGPER 1132

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Agli Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: Presentazione via web delle domande di mobilità per la scuola primaria e secondaria di I e II grado ed estensione di tale modalità alle domande per la scuola dell’infanzia.

Come è noto il nuovo sistema POLIS (Presentazione On Line IStanze) realizzato da questo Ministero, consente la presentazione e l’invio delle istanze rivolte all’Amministrazione “on line”, eliminando la necessità di gestire la versione cartacea dell’istanza medesima con notevoli vantaggi operativi per gli uffici competenti al trattamento delle domande e di maggiore trasparenza per il personale utente.
A partire dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2012/13, anche il personale docente di scuola dell’infanzia, come già quello di scuola primaria e secondaria di I e II grado, inoltrerà le domande di mobilità utilizzando tale modalità.
Accedendo alla sezione “Istanze on line”, inserendo direttamente la propria domanda ed utilizzando la modalità guidata di compilazione, si otterrà una riduzione degli errori formali di compilazione e si potranno seguire i vari stati della domanda stessa, ricevendo via email/sms la notifica delle operazioni disposte dai vari uffici su di essa.
Le scuole, con una semplice operazione di presa in carico, consulteranno le domande acquisite, verificheranno la congruenza tra i  dati inseriti e la documentazione presentata, invieranno contestualmente la lettera di notifica via e-mail, e spediranno tutta la documentazione all’Ufficio scolastico competente.
Ai fini dunque della graduale estensione di tale modalità di presentazione a tutte le istanze trattate nei procedimenti amministrativi concernenti il personale scolastico, per l’a.s. 2012/13 l’inoltro delle domande di mobilità per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado avverrà esclusivamente mediante l’accesso a POLIS.
L’operazione sarà effettuata tramite apposite funzionalità messe a disposizione nell’area Istanze On Line (Presentazione delle Istanze via Web) presente sul sito internet dell’amministrazione all’indirizzo www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.
Per l’utilizzo della funzionalità web, sono state previste due fasi: quella della registrazione nel servizio “Istanze On Line” da parte del personale interessato e quella della presentazione della domanda via Web.
Si precisa che la registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica  @istruzione.it.
Ciò premesso, tenuto conto che le funzioni per consentire la compilazione della domanda via web saranno disponibili secondo la tempistica prevista dalla normativa, si propone di suggerire ai docenti interessati di iniziare anzitempo la procedura di registrazione, in modo da ottenere le credenziali complete in tempo utile per le operazioni di presentazione delle domande.
Si rende noto, al riguardo, che le funzioni di registrazione sono sempre disponibili nella suddetta area delle Istanze On Line, all’interno della quale sarà possibile consultare tutta la documentazione utente di supporto al procedimento.
E’ utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze non hanno perduto la registrazione, purché non siano trascorsi più di 15 mesi dall’ultimo accesso ai servizi effettuato dagli interessati nell’area Istanze On Line.
Il successo dell’operazione è subordinato alla messa in atto di procedure e modalità organizzative che supportino gli utenti nello svolgimento delle fasi più critiche. La numerosità dell’utenza e il periodo di svolgimento dell’operazione impongono un coinvolgimento diretto delle scuole, che a loro volta potranno avvalersi di referenti provinciali e regionali, individuati dai rispettivi Direttori Regionali, quali referenti dei nuclei di supporto alle scuole.
Tali nuclei, composti da personale amministrativo qualificato, dovranno mettere a disposizione delle segreterie scolastiche la propria competenza soprattutto su tematiche tecniche e amministrative. Ciascun Direttore Generale potrà, in alternativa, individuare direttamente personale delle segreterie scolastiche laddove, per i carichi di lavoro degli Uffici territorialmente competenti, risulti impossibile attivare il suddetto nucleo di supporto presso gi Uffici medesimi.
I nuclei di supporto disporranno di strumenti e materiale per poter organizzare eventuali conferenze di servizio destinate in particolare al personale delle segreterie delle istituzioni scolastiche del proprio territorio e anche agli attori interessati alla corretta applicazione della nuova procedura, ivi comprese le dovute informative alle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola.
Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione della presente nota agli interessati.

Il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico:
Luciano Chiappetta
Il Direttore Generale della Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi:
Emanuele Fidora

Nota 15 febbraio 2012, Prot. n. 729

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio VI

 

 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione per la Provincia di TRENTO

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana

BOLZANO

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua ladina

BOLZANO

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO

 

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma

Valle d’Aosta

 

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche

 

Oggetto: Protocollo d’intesa MIUR-“SOS Il Telefono Azzurro ONLUS”. Concorso AZZURROYOUNG. A.S. 2011/2012.

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa stipulato nel 2010 con il MIUR, l’ente morale “SOS Il Telefono Azzurro ONLUS” bandisce il concorso AZZURROYOUNG riservato agli studenti delle Consulte Provinciali Studentesche.

 

L’accordo citato ha, tra l’altro, il fine di promuovere congiuntamente la progettazione di efficaci modalità di educazione peer to peer.

In tal senso, l’iniziativa concorsuale vuole dare impulso alla comunicazione tra gli studenti del secondo ciclo d’istruzione, facilitando lo scambio proficuo di valori, esperienze e conoscenze sulle questioni di maggior interesse per la popolazione giovanile.

Il concorso prevede l’ideazione originale di un modello di sito web dove poter accedere ad informazioni e spazi di dialogo sulle tematiche nonché sulle problematiche più diffuse in adolescenza. I concorrenti dovranno trasmettere i propri elaborati su apposito supporto multimediale – entro e non oltre le ore 24.00 del 30 aprile 2012 – alla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, Ufficio VI – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.

La valutazione delle proposte pervenute e la selezione delle tre opere vincitrici sarà effettuata dai componenti del gruppo nazionale paritetico MIUR-TA istituito presso l’Ufficio VI della medesima Direzione, da esperti della comunicazione video televisiva e da giornalisti professionisti.

Tutte le indicazioni riguardanti le modalità di partecipazione – gratuita – al concorso sono riportate nel regolamento allegato e disponibili sia sul sito www.istruzione.it/web/istruzione/concorsi che sul sito www.azzurro.it.

Il Telefono Azzurro potrà offrire la necessaria collaborazione per favorire la partecipazione all’iniziativa concorsuale.

In considerazione del significato culturale del concorso, si invitano le SS. LL. a voler diffondere nelle scuole del secondo ciclo d’istruzione la presente nota.

Si confida nella consueta collaborazione.

 

Firmato IL DIRIGENTE

Antonio CUTOLO

———————————

AZZURROYOUNG
BANDO DI CONCORSO
A.S. 2011-12

Nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa stipulato il 13 ottobre 2010 con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ente morale “SOS Il Telefono Azzurro
ONLUS” bandisce il concorso “AZZURROYOUNG”.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art. 1
Finalità
L’iniziativa vuole promuovere la comunicazione tra pari per realizzare efficaci interventi di
educazione attraverso Internet, facilitando lo scambio proficuo di valori, esperienze e conoscenze
sulle tematiche di maggior interesse per la popolazione giovanile studentesca.

Art. 2
Destinatari
Il concorso è riservato agli studenti delle Consulte Provinciali Studentesche.
Sono candidati al premio finale tutti gli studenti che – singolarmente o in gruppi di massimo cinque
componenti – abbiano elaborato in maniera originale e significativa un progetto di sito web
(struttura e articolazione delle aree e dei temi e realizzazione del Logo dello stesso), riservato agli
alunni del secondo ciclo di Istruzione.
L’ipotesi progettuale valutata come la migliore, tra quelle esaminate, sarà proclamata vincitrice e i
suoi autori riceveranno da Telefono Azzurro il necessario supporto per renderla operativa ed
accessibile.

Art. 3
Caratteristiche del sito
Il concorso richiede lo studio e la progettazione di un sito web educativo per ragazzi, dove si
possano trovare informazioni e spazi di dialogo sulle tematiche nonché sulle problematiche più
diffuse in adolescenza.
In merito ai contenuti, si potrà scegliere di affrontare uno o più dei seguenti temi:
1. famiglia
2. scuola nell’era digitale
3. emozioni e sentimenti, sessualità
4. giovani e disagio
5. bullismo
6. razzismo e discriminazione
7. partecipazione alla società civile
8. giovani e futuro
9. Internet e nuove tecnologie
Resta inteso che saranno particolarmente apprezzati quei modelli di sito web che favoriscano, con
ogni strumento o soluzione possibile, l’interazione con i giovani visitatori del portale nonché la
trasmissione di messaggi educativi coerenti con le finalità istituzionali dell’Associazione
proponente.

Art. 4
Indicazioni tecniche
Allo scopo di facilitare la migliore integrazione con il sito dell’associazione “Telefono Azzurro”, il
materiale multimediale da pubblicare dovrà soddisfare i requisiti di seguito elencati.
– Per la realizzazione del sito web i software da utilizzare dovranno essere:
1. open source Joomla (www.joomla.it) ultima versione
2. plugin open source (no commerciali) joomla compatibile
– Per le immagini:
1. dimensione max 60Kb
2. formati accettati: jpeg, png, gif
3. dichiarazione di libero utilizzo e/o liberatoria
– Per i video:
1. formato MPEG4
2. compresso con Divx o Xvid
3. dimensione 640×480
– Per i prodotti audio:
1. mp3 max 128kbps
Il modello di sito andrà creato in “locale” (nel proprio computer) utilizzando WordPress, Joomla o
altro applicativo come CMS di lavoro e seguendo le linee guida scaricabili dal sito www.azzurro.it
e relative all’installazione e all’uso del programma indicato.

Art. 5
Criteri per l’ammissione delle proposte di portale
I progetti di sito dovranno essere frutto dell’originalità e dell’autonomia creativa dei loro autori.
I modelli pervenuti potranno essere ammessi alla fase di valutazione nazionale se in possesso dei
seguenti requisiti:
– essere ispirati ai criteri redazionali previsti dal concorso;
– costituire un’opera non coperta da diritto di autore;
– non violare le leggi italiane relative alla pubblicazione di immagini;
– non veicolare valori lesivi della sensibilità e dei diritti altrui;
– non avere ad oggetto contenuti offensivi, in particolare nei confronti di tematiche religiose,
razziali, sessuali, sociali o politiche;
– riportare la citazione delle fonti delle notizie nel caso in cui il modello contenga immagini,
filmati e testi di carattere storico e/o documentale.

Art. 6
Articolazione del concorso e modalità di partecipazione
Il concorso si svolgerà in un’unica fase nazionale.
La partecipazione è gratuita e riservata ai componenti delle Consulte Provinciali Studentesche.
Tutta la documentazione relativa all’iniziativa concorsuale sarà scaricabile anche dai siti
http://www.istruzione.it/web/istruzione/concorsi www.azzurro.it.
Coloro che intendano partecipare all’iniziativa dovranno inviare i materiali prodotti e la scheda di
adesione (una per ogni modello proposto), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Presidente e
dal docente referente della Consulta di appartenenza.
È richiesto, altresì, che i nomi dei file degli elaborati riportino le seguenti informazioni: Consulta
Provinciale di appartenenza, nominativo del Presidente e del docente referente, nominativo degli
autori.
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore ed
utilizzati per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o
rettificati.
Le opere dovranno essere trasmesse su apposito supporto multimediale, entro e non oltre le ore
24.00 del 30 aprile 2012, alla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione
e la Comunicazione, Ufficio VI – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.
La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente istituita presso l’Ufficio VI della
medesima Direzione Generale e costituita dai componenti del gruppo nazionale paritetico MIURTA,
da esperti della comunicazione video televisiva e da giornalisti professionisti.
Saranno selezionati n. 3 modelli di siti web.
Il giudizio della commissione è insindacabile e terrà conto, indipendentemente dal numero delle
tematiche prescelte, dell’attinenza ai temi oggetto del concorso, della creatività, dell’originalità e
del superamento degli stereotipi nell’approccio ai temi proposti, oltre che della qualità estetica del
prodotto finale.

Art. 7
Proclamazione e premiazione dei vincitori
La commissione giudicatrice nazionale proclamerà vincitrici le migliori n.3 proposte di redazione
web realizzate.
I premi in palio sono:
1° classificato: Videocamera (per un massimo di 5 premiati)
2° classificato: Itunes Gift Card del valore di 50 € cadauna (per un massimo di 5 premiati)
3° classificato: Itunes Gift Card del valore di 15 € cadauna (per un massimo di 5 premiati).
La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà nell’ambito di un evento ufficiale organizzato
entro il corrente anno scolastico presso la Sala Comunicazione del MIUR, Viale Trastevere 76/A,
Roma.

Art. 8
Disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme
contenute nel presente regolamento; il mancato rispetto anche di un solo punto di esso sarà motivo
di esclusione.

———————————-

CONCORSO
AZZURROYOUNG
A.S. 2011/12
Scheda di partecipazione
Il/I sottoscritto/i ( max 5 concorrenti )
1)
Nato/a a il
Residente in: CAP
Via:
Telefono (fisso o cellulare)
E-mail
Consulta provinciale di
appartenenza
Nominativo Presidente
Consulta
Nominativo docente
referente
2)
Nato/a a il
Residente in: CAP
Via:
Telefono (fisso o cellulare)
E-mail
Consulta provinciale di
appartenenza
Nominativo Presidente
Consulta
Nominativo docente
referente
3)
Nato/a a il
Residente in: CAP
Via:
Telefono (fisso o cellulare)
E-mail
Consulta provinciale di
appartenenza
Nominativo Presidente
Consulta
Nominativo docente
referente
4)
Nato/a a il
Residente in: CAP
Via:
Telefono (fisso o cellulare)
E-mail
Consulta provinciale di
appartenenza
Nominativo Presidente
Consulta
Nominativo docente
referente
5)
Nato/a a il
Residente in: CAP
Via:
Telefono (fisso o cellulare)
E-mail
Consulta provinciale di
appartenenza
Nominativo Presidente
Consulta
Nominativo docente
referente
dichiara/no
di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso
Descrizione sintetica del progetto di portale
(max 20 righe)
INFORMATIVA E CONSENSO PER LA PRIVACY
I dati raccolti verranno trattati in base alla vigente normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) ai soli fini del Concorso e delle attività correlate. Titolare del
trattamento è il MIUR.
Acconsento al trattamento dei dati personali presenti in questa scheda.
L’autore/gli autori
1)___________________________________________________________
2)___________________________________________________________
3)___________________________________________________________
4)___________________________________________________________
5)___________________________________________________________
Il Presidente della Consulta di ___________________________
_____________________________________________________________
Il docente referente della Consulta di ____________________
_____________________________________________________________

Nota 14 febbraio 2012, Prot. n. AOODGPER.1012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Ai DIRETTORI GENERALI

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c.: Al DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, e la GESTIONE delle RISORSE UMANE, FINANZIARIE e STRUMENTALI

Alla DIREZIONE GENERALE per gli STUDI, la STATISTICA e i SISTEMI INFORMATIVI

S E D E

 

Oggetto: DD.DD.GG. 13.7.2011 e 14.7.2011 – Concorso Dirigenti Scolastici – Termine finale dichiarazione possesso titoli

 

In riferimento alla nota prot. n. AOODGPER.10314 del 14 dicembre 2011, concernente la dichiarazione del possesso dei titoli degli aspiranti, ammessi oppure ammessi con sospensiva alle prove scritte, alle procedure concorsuali per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici in oggetto, si comunica quanto segue.

La funzionalità, disponibile dal 20 Dicembre 2011 nell’ambito dell’applicativo Istanze On Line, verrà chiusa il 16 marzo 2012.

Dopo la data di scadenza del termine fissato codesti Uffici Scolastici Regionali, nell’ambito dell’applicazione di gestione dei Dirigenti Scolastici, potranno accedere ai dati inseriti dai candidati nella dichiarazione, operare le valutazioni di propria competenza e registrare i riscontri effettuati.

Il sistema supporterà gli utenti nel calcolo del punteggio maturato da ciascun candidato e consentirà, inoltre, la produzione della relativa reportistica riepilogativa.

Per la massima diffusione la presente nota sarà pubblicata sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Avviso 13 febbraio 2012

Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica
Ufficio II

Avviso 13 febbraio 2012

Oggetto: Manifestazione Bacco e Minerva 2011 – 2012

Per l’anno scolastico 2011-2012, nell’ambito della convenzione tra il Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Direzione per gli Ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica – e la Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini Italiani (FEDERDOC), sono indetti tre concorsi per promuovere e valorizzare la conoscenza e l’educazione ai vini e ai prodotti tipici italiani. La manifestazione avrà luogo nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2012, presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Stato “V. Dandolo” Corzano (BS), risultato vincitore nell’edizione del 2011.

Concorso “Bacco e Minerva”: Un confronto tra i vini prodotti dagli Istituti Tecnici e Professionali per l’agricoltura.
La manifestazione ha il fine di promuovere e valorizzare attivamente la conoscenza e l’educazione ai vini italiani, stimolando gli studenti dell’ultimo anno degli istituti agrari ad un’applicazione sempre più attenta delle tecniche enologiche mirata al miglioramento della qualità del prodotto.

Concorso “Bacco Giovani”: Commissione di studenti di assaggio e valutazione dei vini in concorso.
Rappresenta un’occasione per i futuri diplomati degli istituti, con specializzazione in viticoltura ed enologia, di mettere pratica le competenze acquisite nella conoscenza delle qualità organolettiche e nella tecnica di valutazione dei vini.

Concorso Premio Minerva “Ispettore Gaetano Cannizzaro” per una ricerca originale in agraria.
Il Premio è riservato agli studenti per il miglior lavoro di ricerca che tratti gli aspetti culturali, tecnici e scientifici legati alle produzione tipiche dei loro territori.

Il Dirigente
f.to Antonio LO BELLO

Nota 13 febbraio 2012, Prot. n. 665

Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio IV

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di
BOLZANO
Al Dipartimento Istruzione per la Provincia autonoma di Trento
TRENTO
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per la Scuola delle Località Ladine
BOLZANO
Alla Sovrintendenza agli Studi pèr la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

Oggetto: Proroga scadenza Concorso “Scuola Semi di Futuro”

Si comunica che il termine di consegna dei lavori del Concorso in oggetto, inizialmente previsto per il 15 febbraio c.a, è stato prorogato al 25 febbraio 2012.

Si pregano pertanto gli Uffici in indirizzo di voler diffondere, presso le Istituzioni Scolastiche del territorio di competenza, il nuovo termine di scadenza.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Michela Corsi