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Decreto Ministeriale 5 maggio 2010, n. 43

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Uff. Sesto

Decreto Ministeriale 5 maggio 2010, n. 43

Decreto Ministeriale 5 maggio 2010, n. 41

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali e paritari

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Uff. Sesto

Decreto Ministeriale 5 maggio 2010, n. 41

Decreto Ministeriale 5 maggio 2010, n. 42

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Uff. Sesto

Decreto Ministeriale 5 maggio 2010, n. 42

Decreto Ministeriale 23 aprile 2010

Modalita’ effettuazione delle preiscrizioni anno accademico 2010 – 2011

Il Ministro

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 “Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’art.1, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n.17 “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245 “Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”, così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare l’articolo 3 ;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera d);

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare l’articolo 6, comma 6;

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del citato D.M. n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.21 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’art. 1 della legge 2 agosto 1999, n.264, a norma dell’art.2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1”;

VISTO il D.M. 10 gennaio 2002, n.38 “Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n.697, adottato in attuazione dell’art.17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n.127″;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104″ Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” ed in particolare l’articolo 154, commi 4 e 5;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n.268, recante “Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale” ed, in particolare l’articolo 7;

VISTA la banca dati dell’offerta formativa degli Atenei quale risulta dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse sedi universitarie, realizzata ai sensi dell’articolo 17, comma 95, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA l’offerta formativa delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica, dell’Accademia Nazionale di Danza, degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO l’elenco delle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi del regolamento adottato con il richiamato D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le Università;

RITENUTO opportuno che si sviluppino, da parte delle istituzioni formative, attività di orientamento a favore degli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria superiore per rendere matura e consapevole la scelta futura dei loro studi in relazione ad un proprio progetto personale;

RITENUTO necessario realizzare o potenziare iniziative sinergiche tra le varie istituzioni, finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;

RITENUTA la necessità di garantire, attraverso lo strumento delle preiscrizioni, una adeguata informazione sui corsi di studio presenti nelle varie sedi delle Istituzioni di istruzione superiore, nonché sui servizi offerti e di far conoscere i settori del lavoro anche emergenti ed il loro collegamento con le tipologie dei corsi di studio prescelti;

RITENUTA l’opportunità di acquisire indicazioni in ordine alle scelte effettuate dagli studenti in modo da sviluppare le opportune iniziative e attività di orientamento nel necessario raccordo tra la Scuola e le Istituzioni interessate;

RITENUTO opportuno acquisire, peraltro, indicazioni in ordine alle scelte degli studenti verso i percorsi formativi universitari delle Accademie Militari;

VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 22 gennaio 2010;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, espresso nell’adunanza del 5 febbraio 2010;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali , espresso in data 4 marzo 2010;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell’adunanza del 9 febbraio 2010;

RITENUTO necessario definire le modalità di effettuazione delle preiscrizioni per l’anno accademico 2010/2011;

DECRETA:

Art. 1

1. Gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati all’accesso ai corsi di laurea universitari, alle scuole superiori per mediatori linguistici, ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed ai percorsi formativi universitari delle accademie militari e navali, possono preiscriversi, dal 26 aprile 2010 al 26 maggio 2010, utilizzando l’apposito modulo ad accesso libero presente sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://universo.miur.it.

2.Il modulo può essere compilato presso la propria scuola, eventualmente avvalendosi dell’aiuto dei professori, ovvero presso le Istituzioni di Istruzione superiore o attraverso qualunque altra postazione collegata con la rete Internet.

3.Gli studenti possono indicare, in ordine di priorità, fino ad un massimo di tre corsi anche di Istituzioni superiori diverse.

4.La preiscrizione è finalizzata, prioritariamente, alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento, nonchè alla programmazione dell’offerta e dei servizi destinati agli studenti da parte delle Istituzioni formative interessate.

5.La procedura informatizzata, presente sul sito del MIUR, all’indirizzo indicato nel precedente comma 1, è realizzata anche per gli studenti non vedenti o ipovedenti secondo gli standard WAI di accessibilità dal MIUR. Essa contiene: una prima parte informativa di carattere generale, l’offerta formativa delle singole Istituzioni di istruzione superiore e la scheda di preiscrizione che lo studente può compilare inserendo:

– il codice fiscale e i propri dati anagrafici;

– l’indirizzo di posta elettronica;

– la scuola di provenienza e il relativo indirizzo postale;

– la o le sedi universitarie presso cui intende prescriversi;

– una delle quattro aree didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le classi di afferenza del o dei corsi universitari cui intende indirizzare la propria scelta;

– la denominazione e i relativi curricula dei corsi attivati in ogni sede universitaria;

– la o le sedi delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

– la o le sedi delle Scuole superiori per mediatori linguistici;

– la o le sedi dei vari corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

– l’interesse ad una formazione superiore presso le accademie militari e navali.

6. Lo studente ha la possibilità, avendone i requisiti, di segnalare l’interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio.

7.Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” viene predisposta l’informativa, di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Art. 2

1. Il MIUR predispone, entro il 10 giugno 2010, la banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l’accesso telematico alle università, alle scuole superiori per mediatori linguistici, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle accademie militari e navali, ai centri servizi amministrativi nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle scuole pubbliche collegate in rete. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le Istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia, in via telematica, dei soli moduli riguardanti gli studenti afferenti alle proprie strutture o a quelle di riferimento.

2. Le predette Istituzioni, in base ai dati acquisiti, promuovono, anche di comune intesa, idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire allo studente preiscritto la conoscenza degli obiettivi formativi specifici dei corsi, le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi a disposizione, la adeguata preparazione iniziale richiesta per il corso

prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore. Lo studente può, altresì, venire a conoscenza dei settori del lavoro emergenti ed il loro collegamento con le tipologie dei corsi di studio prescelti, nonché delle informazioni circa i percorsi formativi universitari delle accademie militari e navali.

3. Per il raggiungimento di tali finalità le Istituzioni interessate possono avvalersi anche della collaborazione di studenti delle Università e delle altre Istituzioni di Istruzione Superiore in forma singola o associata.

Roma, 23 aprile 2010

IL MINISTRO

f.to Mariastella Gelmini

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All.n. 1

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196

“Codice in materia di dati personali”

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali previsti dal presente decreto, ai sensi del Regolamento in materia di accessi e di connesse attività di orientamento, di cui all’art. 3 del D.M. 21 luglio 1997, n. 245 e successive modificazioni, è finalizzato all’acquisizione di indicazioni in ordine alle scelte effettuate dagli studenti allo scopo di poter programmare l’offerta formativa nelle istituzioni di istruzione superiore, di prevedere idonei servizi per gli studenti e sviluppare specifiche attività di orientamento secondo la scelta operata.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria relativamente ai campi della scheda che riguardano:

– i dati anagrafici;

– il codice fiscale;

– la scuola di provenienza ed il relativo indirizzo postale;

– la o le sedi universitarie dove intende preiscriversi;

– le aree didattico-scientifiche che riguardano i corsi universitari, ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o l’eventuale formazione superiore militare;

Hanno natura facoltativa i campi relativi:

– alla possibilità di segnalare l’interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio;

– all’indirizzo di posta elettronica;

– al questionario finale.

Modalità del trattamento e soggetti interessati

Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell’Italia nord orientale (CINECA), nella persona del Direttore e da due unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

Le istituzioni di istruzione superiore presso le quali gli studenti manifestano l’interesse all’immatricolazione, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, ricevono dal CINECA, in via telematica, esclusivamente i dati interessanti le proprie strutture: dati che non saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento dei dati

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il diritto allo Studio universitario

Piazzale Kennedy, 20

Roma

Responsabile del trattamento dei dati (art. 29 del “Codice in materia dei dati personali”)

 Direttore del Cineca, designato dal Titolare del trattamento dei dati;

 due unità di personale del Cineca, designati dal Direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali:

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2,

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale impedimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Decreto Ministeriale 22 aprile 2010, n. 39

Iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente iscritto con riserva – iscrizione negli elenchi del sostegno

Decreto Ministeriale 22 aprile 2010, n. 39

Decreto Ministeriale 11 marzo 2010, n. 26

Costituzione di una Commissione di studio con il compito di coordinare e orientare le Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo e dei Licei

Decreto Ministeriale 11 marzo 2010, n. 26

Decreto Ministero Difesa 26 febbraio 2010

Concorso a cattedre vacanti presso la Scuola Navale Militare “F. Morosini” di Venezia e la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, anno scolastico 2010/2011

Bando “Morosini”

Bando “Nunziatella”

Decreto Ministeriale 4 febbraio 2010, n. 20

Modalita’ di iscrizione all’Elenco Nazionale di Fornitori e Prestatori di servizi che offrano agevolazioni economiche ed attivita’ promozionali relative a beni e servizi culturali per gli studenti titolari della Carta dello Studente e frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie – corsi diurni

Decreto Ministeriale 4 febbraio 2010, n. 20

Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9

Certificazione delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella scuola secondaria superiore

Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9

Decreto Ministeriale 15 gennaio 2010, n. 6

Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2009-2010 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Ufficio Sesto –

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, in particolare, l’articolo 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448;

VISTO l’articolo 1, comma 2 del decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.176;

VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l’art.5, comma 2, e l’art.13;

VISTO l’art. 252, comma 8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell’Istituto e da uno o due membri esterni;

VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il quale, in applicazione dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale in data 26 giugno 2000, n. 234, regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale, in pari data, concernente l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2009-2010;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;

VISTO l’art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTO il Decreto Legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2009,n.167;

RAVVISATA l’esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell’art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal 1° comma dell’art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, per l’anno scolastico 2009-2010.

DECRETA

Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell’art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell’art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l’anno scolastico 2009-2010, come segue.

TITOLO I

SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1

Candidati esterni

1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame.

2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con Decreto Ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell’istituzione scolastica sede di esami.

3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica.

Art. 2

Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura

1. Con il D.M. che individua, per gli esami di Stato dell’anno scolastico 2009/2010, la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. II diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell’attestato di superamento del corso integrativo di cui all’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell’art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall’art. 1, primo comma, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

TITOLO II

SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 3

Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento “non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell’aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d’esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4

Documento del Consiglio di classe

Per l’elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5

Aree disciplinari

Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell’ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 – tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse – i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell’ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.

Art. 6

Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell’art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell’inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

* esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

* riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

* esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima dell’inizio delle prove scritte.

Art. 7

Prove d’esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell’istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.

3. Per l’anno scolastico 2009-2010, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l’anno scolastico 2009-2010, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d’arte e licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell’articolo 1, capoverso art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.

5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall’art. 252 – comma 8 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, citato nelle premesse.

6. Per l’effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.

7. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l’indirizzo musicale sede di esame.

8. L’esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all’art. 13 del Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

9. Per l’anno scolastico 2009/2010, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all’esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta nonché la terza prova scritta e il colloquio.

Art. 8

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini

Decreto Ministeriale 15 gennaio 2010, n. 5

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2009/2010

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Ufficio Sesto –

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo1997,n.59”;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, capoverso <<Art. 3, comma 3>> e capoverso <<Art.4, comma 1>> della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, secondo cui il Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, indica le materie che formano oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e sceglie le materie da affidare ai commissari esterni delle commissioni;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 1, capoverso <<Art. 4, comma 1>> della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, la commissione per gli esami di Stato è composta da non più di sei commissari;

TENUTO CONTO, altresì, che per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al presente decreto, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è nel numero pari immediatamente inferiore;

DECRETA

Per l’anno scolastico 2009/2010 le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e le materie affidate ai commissari esterni delle commissioni sono indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini

Allegati

Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, n. 100

Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, n. 100

Art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167 – precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99

Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l’art. 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge11-1-2007, n. 1;

VISTO IL D.M. 22 maggio 2007, n.42, concernente modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico;

VISTO IL D.M. 3 ottobre 2007, n. 80;

VISTA l’O.M. 5 novembre 2007, n. 92

VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l’articolo 6;

TENUTO CONTO che il DPR n.122 del 22 giugno 2009 è entrato in vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non è stato possibile dare esecuzione all’art. 14, comma 3, contenente le norme transitorie relative all’ammissione agli esami di Stato degli alunni per abbreviazione per merito, riferite agli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per evidente mancanza dei necessari tempi tecnici in relazione allo svolgimento dell’esame di Stato 2008/2009;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che l’applicazione della normativa transitoria di cui all’articolo 14, comma 3, del citato DPR n. 122/2009, si rende possibile solo a partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, previste nel medesimo comma 3, art. 14 DPR n. 122/2009, si devono intendere rispettivamente riferite agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;

RAVVISATA la necessità di modificare le tabelle A,B,C, allegate al citato DM n. 42/2007, già a suo tempo costituenti parte del DPR n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall’art. 11 del medesimo DPR n. 323/1998, modificate dal DM n. 42/2007, al fine di adeguarle alle previsioni del DPR 22 giugno 2009, n. 122 in materia di ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione nonché all’esigenza di recepire nelle medesime la finalità di eccellenza di cui all’introduzione della lode prevista dall’articolo 1, capoverso art. 3, comma 6, della legge 11 gennaio 2007,n. 1;

RAVVISATA altresì la necessità di stabilire criteri uniformi per l’attribuzione della lode da parte delle commissioni esaminatrici;

Decreta

Art. 1

Attribuzione del credito scolastico

1.Nell’anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.

2. Nell’anno scolastico 2010/2011, l’applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell’anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell’ultima classe.

Art.2

Attribuzione della lode

1. Con l’attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007,n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame.

Art. 3

Criteri per l’attribuzione della lode

1. La commissione, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

3. Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 7. Ai fini dell’attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

Art. 4

Norme transitorie

1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.

6. Ai fini dell’attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.

IL MINISTRO

MARIASTELLA GELMINI

Tabelle di attribuzione del credito scolastico

Decreto Ministeriale 15 dicembre 2009, n. 95

Decreto Ministeriale 15 dicembre 2009, n. 95

Cessazioni dal servizio – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative

Decreto Ministeriale 4 novembre 2009, n. 84

Decreto Ministeriale 4 novembre 2009, n. 84

Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2009/10, in applicazione dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (registrato alla Corte dei conti, reg. 7, Foglio n. 15 del 25 novembre 2009)