Equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di II grado o di istruzione professionale
(S.O. alla G.U. 1 marzo 1975, n. 58)
Premessa
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
d’intesa con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
Veduto l’art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, concernente iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale, da attuare all’estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;
Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza, ai sensi del citato art. 5, dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani d’istruzione secondaria di secondo grado dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati, con titoli di studio italiani;
Ritenuta la necessità di determinare le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero; Udita la commissione prevista dal quarto comma del già citato art. 5; Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Art. 1.- Domanda.
I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che aspirano ad ottenere la dichiarazione di equipollenza con titoli di studio italiani, ai sensi dell’art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, dei titoli finali di studio conseguiti all’estero nelle scuole straniere, corrispondenti agli istituti italiani d’istruzione secondaria di secondo grado, e che abbiano, secondo gli ordinamenti dei rispettivi paesi, il riconoscimento legale degli studi e degli esami, possono presentare domanda ad un provveditore agli studi di loro scelta.
Art. 2.- Contenuto della domanda.
La domanda redatta secondo il modello allegato, deve contenere: cognome, nome, luogo e data di nascita del richiedente;
l’indicazione precisa del titolo di studio finale italiano (d’istruzione secondaria di secondo grado), con la specificazione – per i titoli di istruzione tecnica e professionale – del tipo o indirizzo o specializzazione o qualifica prescelta, rispetto al quale si chiede la equipollenza;
l’indicazione del titolo finale di studio straniero del quale l’interessato chiede l’equipollenza, con la precisazione dell’istituto legalmente riconosciuto, località e preciso indirizzo, e dell’anno scolastico di conseguimento;
la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, che, in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è stata già conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, ne è stata o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro provveditorato agli studi. Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati; il possesso della cittadinanza italiana; la condizione di lavoratore emigrato o suo congiunto: il periodo (o i periodi), con date precise, di permanenza all’estero in qualità di lavoratore italiano o suo congiunto;
l’attuale residenza e il preciso recapito, al quale l’interessato desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda. L’amministrazione non risponde dei disguidi dovuti all’omessa comunicazione dei cambiamenti eventualmente intervenuti nel predetto recapito.
La domanda deve essere datata e recherà la firma del richiedente; nel caso che l’interessato sia minorenne e non emancipato, la domanda deve essere controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci.
Art. 3.- Documenti.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale (ai sensi dell’art. 17, comma secondo e terzo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15); la firma del capo di istituto che ha rilasciato il titolo suddetto sarà legalizzata dalla predetta autorità diplomatica o consolare;
b) dichiarazione della predetta autorità indicante, oltre alla precisazione sulla posizione giuridica dell’istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta con la chiara indicazione del gestore), l’ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce secondo l’ordinamento vigente nel paese in cui è stato conseguito. Potranno, altresì, essere indicati, ai fini di una più esauriente conoscenza, gli effetti per il proseguimento degli studi o per l’assunzione a posti di lavoro o di impiego che vengono riconosciuti al titolo del quale si chiede l’equipollenza dalla normativa vigente nel paese in cui esso è stato conseguito;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) attestazione dell’ufficio consolare, dal quale risulti lo stato di lavoratore italiano, o suo congiunto emigrato;
e) per i congiunti di lavoratori italiani: stato di famiglia, dal quale emerga chiaramente la sussistenza di tale rapporto;
f) curriculum degli studi seguiti dal richiedente, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie, per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all’estero, sia eventualmente, in Italia. Detto curriculum, redatto e firmato dall’interessato, indicherà, oltre agli studi svolti, l’esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro da lui maturate in connessione col titolo del quale si chiede la equipollenza.
Per quanto riguarda il corso di studi del titolo finale del quale si richiede l’equipollenza, l’interessato dovrà, inoltre, allegare il programma delle materie oggetto del corso stesso (1).
Detto programma, rilasciato dalla scuola ove il candidato ha seguito gli studi o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere, dovrà essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana certificata conforme come sub a). Qualora i succitati uffici stranieri non rilasciassero certificazione al riguardo le autorità diplomatiche o consolari italiane potranno desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi Stati esteri (1);
g) ogni altro titolo o documento, anche in copia fotostatica, che il richiedente ritenga, nel proprio interesse, di produrre a prova dei dati riportati nel curriculum di cui alla precedente lettera f), accompagnati da relativa traduzione in lingua italiana, certificata come sub a);
h) eventuali atti (anche in copia fotostatica) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (quali: attestazione di frequenza di corsi con insegnamento in lingua italiana, o di corsi di lingua italiana, oppure partecipazione ad attività culturali italiane, oppure prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane, ecc.) per i fini di cui al successivo art. 7;
i) elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.
Art. 4.- Rinvio della presentazione di alcuni documenti.
L’aspirante può rinviare la presentazione del certificato di cittadinanza italiana, o, per i congiunti di lavoratori, dello stato di famiglia, al momento dell’eventuale rilascio della dichiarazione di equipollenza, rilascio che viene, pertanto, condizionato alla presentazione degli atti medesimi.
Art. 5.- Accertamenti.
Circa i dati contenuti nella domanda di ammissione e nella documentazione annessa, potranno, agli effetti della dichiarazione di equipollenza, essere disposti eventuali accertamenti, e richieste integrazioni oppure la regolarizzazione formale degli atti presentati.
Il candidato che non risulti in possesso dei prescritti requisiti decade da ogni diritto.
Art. 6.- Corrispondenza dei corsi e titoli di studio.
L’equipollenza con un diploma italiano di maturità classica, scientifica, magistrale, linguistica, tecnica, professionale e di arte applicata può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studio stranieri dell’istruzione secondaria superiore. Alla data del riconoscimento dell’equipollenza l’aspirante dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni. L’equipollenza per i titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.
Non potrà essere richiesta l’equipollenza per i titoli inerenti alle arti ed alle professioni ausiliarie delle professioni sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.
Ciascun aspirante non potrà ottenere più di una equipollenza (1).
Art. 7.- Presupposti per la dichiarazione di equipollenza.
Il provveditore agli studi: esamina la domanda e la documentazione allegata ai sensi dei precedenti articoli;
verificata l’esistenza dei prescritti requisiti (condizione di lavoratore emigrato o suo congiunto, possesso della cittadinanza, possesso del titolo finale di studio secondario);
accertata, specie per quanto attiene alle materie caratterizzanti, la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti, fra il corso di studio compiuto all’estero e quello relativo al titolo finale italiano rispetto al quale è stata richiesta l’equipollenza; analogo accertamento dovrà essere effettuato quando si tratti di privatisti;
tenuto conto dei necessari livelli formativi, anche alla luce di attività pratiche svolte dal richiedente;
riscontrata, infine, dagli atti (come da precedente art. 3) una adeguata conoscenza della lingua italiana, rilascia la dichiarazione di equipollenza, secondo il modello allegato al presente decreto (1).
Nelle valutazioni di cui al precedente comma, il provveditore agli studi può avvalersi della consulenza di capi di istituto e di insegnanti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado per le materie di pertinenza del titolo in esame, nonché delle organizzazioni professionali di categoria, di camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonché delle autorità diplomatiche o consolari.
Il provveditore agli studi esprimerà un giudizio o votazione finale corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base dei giudizi e votazioni conseguiti nel Paese a cui il titolo si riferisce e dei risultati delle eventuali prove integrative, di cui al successivo art. 9, superate. Le dichiarazioni di equipollenza già rilasciate dovranno, su richiesta degli interessati, essere integrate dal giudizio o votazione finale (2).
Art. 8.- Istruttorie.
Il provveditore agli studi, ove, attraverso l’esame degli atti di cui ai precedenti articoli, accerti il sussistere dei presupposti per l’equipollenza non già per il titolo italiano indicato nella domanda ma per altro affine, può proporre all’aspirante una rettifica della propria istanza, con l’obbligo, per quest’ultimo di far pervenire la propria adesione entro un mese dalla data di recensione della proposta, pena la decadenza.
Ove, viceversa, accerti in maniera inequivocabile la assoluta insussistenza dei necessari presupposti, a norma dell’art. 7 del presente decreto, per la dichiarazione di equipollenza sia rispetto al titolo italiano indicato nella domanda sia per altro affine, comunica all’aspirante l’esito negativo della domanda.
Resta ferma, naturalmente, in tal caso, la validità del titolo straniero per quegli effetti, per i quali la legge o accordi internazionali abbiano già previsto una utilizzazione ai fini delle ammissioni alle università.
Ove, peraltro, sempre sulla base degli elementi in suo possesso, ritenga che l’equipollenza possa essere rilasciata previo superamento di una o due prove integrative, dà notizia di tale condizione al candidato, con le indicazioni di cui ai successivi articoli: art. 9 e art. 10.
Le decisioni adottate dal provveditore agli studi sono impugnabili per motivi di legittimità.
Art. 9.- Eventuali prove integrative.
La prova, o le prove integrative ritenute eventualmente necessarie ai fini della dichiarazione di equipollenza sono per ciascun tipo di titolo di studio, indicate nella tabella annessa al presente decreto.
Non possono, comunque, essere richieste prove in ordine a materie o gruppi di materie per le quali tali prove non sono previste dalle norme che disciplinano l’esame di Stato per il conseguimento del titolo italiano rispetto al quale è richiesta l’equipollenza.
Qualora il provveditore agli studi ritenga di non avere sufficienti elementi per decidere sull’equipollenza richiesta o sulle prove integrative da stabilire, sottopone la questione al Ministero della pubblica istruzione, il quale, compiuto un ulteriore esame degli atti e sentito, ove occorra, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, fornisce le indicazioni necessarie.
Sulla base di tali indicazione il provveditore adotta i provvedimenti conseguenti.
Per i fini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente decreto, il provveditore agli studi può avvalersi della consulenza di cui al secondo comma del precedente art. 7.
Art. 10.- Modalità per lo svolgimento delle eventuali prove.
Il provveditore agli studi, caso per caso, dà notizia agli interessati della prova o delle prove integrative da sostenere, nonché della prova e del luogo di svolgimento delle prove stesse.
Fra la comunicazione e la data di svolgimento deve intercorrere un periodo di almeno un mese; è in facoltà dell’aspirante chiedere un intervallo maggiore purché la durata non sia superiore ai quattro mesi.
Le prove saranno organizzate in modo da non interferire col normale andamento della vita scolastica e in particolare con le operazioni di scrutinio e di esami.
Art. 11.- Commissioni.
Il provveditore agli studi nomina, per la prova o le prove integrative di cui al precedente art. 9, una commissione esaminatrice per ciascun tipo di titolo di studio italiano rispetto al quale sia stata richiesta la equipollenza.
Può nominare una sola commissione per prove integrative, diverse, anche se queste siano riferite a diversi tipi di titoli di studio.
Le commissioni devono essere presiedute da un preside di scuola secondaria ed essere composte da due professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, docenti delle materie oggetto delle prove o di materie affini. Se necessario, possono essere nominati membri aggiunti in relazione allo specifico contenuto tecnico della materia.
La eventuale spesa graverà sui fondi messi a disposizione per gli esami di maturità.
Art. 12.- Ripetizione delle prove.
Nel caso di esito negativo, l’aspirante può, nel termine di un mese dalla comunicazione di tale esito, chiedere di ripetere la prova o le prove ritenute necessarie ai fini dell’equipollenza, da svolgersi con le stesse modalità previste nei precedenti articoli: art. 8 e art. 9.
Nel caso di esito nuovamente negativo, la dichiarazione di equipollenza non potrà essere più rilasciata, né potrà in alcun modo essere rinnovata la domanda.
Art. 13.- Rilascio delle dichiarazioni.
Il documento comprovante l’equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi a norma del settimo comma dell’art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153. Delle dichiarazioni di equipollenza rilasciate, il provveditore tiene apposito registro, con la osservanza delle cautele inerenti alle attestazioni dei titoli di studio, e dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
Art. 14.- Restituzione documenti.
Nel caso di esito negativo della domanda di equipollenza o delle eventuali prove integrative, il candidato può ottenere la restituzione dei documenti presentati, salvo che l’amministrazione debba trattenerli in rapporto all’istruttoria di eventuali ricorsi.
Art. 15.- Istruzione artistica.
Nei riguardi di coloro che hanno conseguito all’estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani d’istruzione artistica si applicano le norme della legge 12 dicembre 1951, n. 1563, fatta eccezione per la maturità di arte applicata, di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, per la quale si applicano le disposizioni del presente decreto.
Il Ministro per la pubblica Istruzione
MALFATTI
Il Ministro per gli affari esteri
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