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18 giugno Prova scritta Esami Secondaria I Grado

Il 18 giugno, alle ore 8,30, si svolge su tutto il territorio nazionale la prova scritta degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di primo grado.

26 maggio – Commissioni Esami Stato

Il MIUR rende noti i nomi dei commissari e presidenti degli Esami di Stato 2008-2009.

Decreto Ministeriale 3 marzo 2009, n. 26

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

VISTA la legge 10 dicembre 1997 n. 425, avente ad oggetto “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;

VISTA la legge 11 gennaio 2007,n.1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l’università”; in particolare, l’art. 1, capoverso art. 3, comma 6 che ha sostituito l’art. 3, comma 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, relativamente alle modalità di attribuzione del punteggio alle diverse prove d’esame, compreso il credito scolastico; e, altresì, l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale i nuovi punteggi del credito scolastico si applicano ai candidati agli esami di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

VISTO il Regolamento applicativo della citata legge 10 dicembre 1997,n. 425, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007,n. 1;

VISTO, in particolare, l’art. 13 del richiamato DPR 23 luglio 1998,n. 323, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato;

CONSIDERATO che dette certificazioni, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del suddetto DPR 23 luglio 1998,n,323, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione Europea, devono attestare: l’indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonché le conoscenze, le competenze e le capacità anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d’esame;

VISTO l’art. 12 del sopra indicato D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, avente ad oggetto i crediti formativi;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l’art. 8, che prevede la definizione, da parte del Ministro della Pubblica Istruzione, degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni, e l’art. 10 che prevede l’adozione da parte del Ministro della Pubblica Istruzione di nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili;

VISTO il decreto ministeriale in data 26 gennaio 2006,n.8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare i modelli del diploma e delle relative certificazioni integrative, al fine di renderli conformi a quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; in particolare, a quanto previsto dall’art. 1, capoverso art. 3, comma 6 in materia di attribuzione del punteggio alle diverse prove d’esame e di attribuzione del credito scolastico;

DECRETAArt. 1

1. Le certificazioni di cui all’art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 attestano:
a) – l’indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;

b) – la votazione complessiva assegnata all’esame di Stato, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l’eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;

c) – le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.

2. I diplomi e le relative certificazioni integrative devono riportare anche la menzione della lode di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, di seguito all’indicazione del voto, qualora attribuita dalla Commissione di esame.

Art. 2

1. Gli elementi di cui all’art. 1, lettera a), del presente decreto, nonché, per i candidati interni, quelli relativi al credito scolastico e ai crediti formativi, sono forniti dall’Istituto sede di esami.

Art. 3

1. I modelli del diploma e delle certificazioni integrative del diploma sono conformi rispettivamente agli allegati A e B, facenti parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno carattere permanente.

IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI


Allegato

21 gennaio – Esami di Stato: Seconda prova scritta e Commissari esterni

Con Decreto Ministeriale 21 gennaio 2009, n. 7, il MIUR indica, per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2008/2009, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni delle commissioni.

15 settembre – Sessione straordinaria Esami di Stato

Il DM 66/08 stabilisce il seguente calendario per la sessione straordinaria degli Esami di Stato:
– 15 settembre: Insediamento delle commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria
– 16 settembre: Prima Prova Scritta
Terza Prova Scritta per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte
Colloquio per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta
– 17 settembre: Seconda Prova Scritta
Esame per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta
– 19 settembre: Terza Prova Scritta
Esame per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta
– Dopo la correzione delle prove scritte si svolge il colloquio

26 maggio – Commissioni Esami di Stato

Il MIUR rende noti i nomi dei commissari e presidenti degli Esami di Stato 2007-2008.

22 febbraio: Commissari interni Esami di Stato

La Circolare Ministeriale 4 febbraio 2008, n. 20 fissa al 22 febbraio il termine per

  • la designazione dei commissari interni agli Esami di Stato 2008 da parte dei Consigli di Classe
  • la definizione delle proposte di configurazione da parte dei Dirigenti Scolastici

30 novembre – Presentazione domande Esami di Stato

Il MPI, con la CM 90/07 fissa al 30 novembre, come previsto dall’art. 3, comma 11, del Regolamento emanato con DPR 323/98, il termine di presentazione, da parte dei candidati interni ed esterni, della domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore. Modifiche relative alla presentazione della domanda da parte dei candidati esterni sono state introdotte dalla Legge 176/07, che e’ intervenuta sulla Legge 425/97, come modificata dalla Legge 1/07.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
(in S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti

Decreto Ministeriale 6 marzo 1997, n. 176

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 6 marzo 1997, n. 176
(in GU n. 144 del 23.6.1997)

Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l’art.1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall’art. 1 della
legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della libera professione di agrotecnico;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e segnatamente l’articolo 3, il quale prevede che, mediante
decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano adottate norme regolamentari per disciplinare i
programmi e lo svolgimento degli esami per l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni;
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Sentito il Collegio nazionale degli agrotecnici;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1269/1994, espresso nella adunanza generale del 24 ottobre
1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3374 del 4 marzo 1997);

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1
Sessioni e sedi di esame
1. Gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico hanno
luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall’ordinanza
ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
3. Salvo quanto previsto nel successivo art. 10, gli esami si svolgono in sede regionale o
interregionale, a seconda del numero dei candidati che presentano la domanda, nelle città sedi degli
istituti professionali di Stato per l’agricoltura di volta in volta indicati nell’ordinanza di cui al
precedente comma 1.
4. I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto all’istituto
professionale di Stato per l’agricoltura sede regionale od interregionale di esame, di cui all’elenco
allegato all’ordinanza annuale indicata nel precedente comma 1. Detta domanda viene inoltrata
all’istituto prescelto per il tramite del Collegio nazionale degli agrotecnici, che attesterà altresì il
soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251 e
successive modificazioni.
5. Il contributo di lire 3.000 e la tassa di lire 10.000, previsti dall’articolo 4 della legge 8 dicembre
1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell’istituto
professionale di Stato per l’agricoltura prescelto come sede di esame.
6. L’ordinanza ministeriale di cui al comma 1 indicherà, per ciascuno degli istituti sedi di esame, i
numeri dei conti e le modalità di pagamento delle somme di cui al precedente comma 5.

Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Nell’ordinanza ministeriale di cui al comma 1 del precedente art. 1 saranno indicati i requisiti di
ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
agrotecnico ai sensi dell’art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.
2. A tal fine è considerato equipollente al requisito di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), della
predetta legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall’articolo 1 della legge 5 marzo 1991,
n. 91, il possesso del diploma universitario di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15
novembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 108 dell’11 maggio 1992) e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3
Domande di ammissione
1. Le domande di ammissione agli esami devono essere indirizzate all’istituto professionale di
Stato per l’agricoltura prescelto come sede di esame, redatte in carta legale e, unitamente ai
documenti di rito, inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
stabilito dall’ordinanza ministeriale, al Collegio nazionale degli agrotecnici. Le domande di
ammissione possono essere altresì, presentate direttamente al Collegio nazionale degli agrotecnici,
ottenendone apposita ricevuta.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato dall’ordinanza ministeriale che indice la relativa
sessione di esame; a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito la domanda con i documenti oltre
il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei
requisiti prescritti di cui all’articolo 2.
4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche
durante lo svolgimento degli esami.

Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
1. Nella domanda di ammissione agli esami, corredata della documentazione prevista dal
successivo art. 5, i candidati debbono indicare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza anagrafica e l’indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le
eventuali comunicazioni relative agli esami;
d) l’istituto professionale agrario presso il quale è stato conseguito il diploma di agrotecnico
e l’anno scolastico relativo;
e) il certificato comprovante il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera d), della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall’art. 1 della legge 5 marzo
1991, n. 91;
f) la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione in qualsiasi momento
dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa
sede in esame;
g) data e firma.
2. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere autenticata, a norma delle
vigenti disposizioni.

Art. 5
Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati
con l’osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:
a) diploma di maturità professionale di agrotecnico in originale o copia autentica;
b) un breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attitività
professionale ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di
maturità;
c) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
d) ricevute da cui risulti l’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella
misura di L. 96.000 dovuta all’erario e del contributo nella misura di L. 3.000 dovuto all’istituto
professionale di Stato per l’agricoltura sede di esame, a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378
e successive modificazioni;
e) un elenco sottoscritto su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo,
prodotti a corredo della domanda.

Art. 6
Adempimenti del Collegio nazionale degli agrotecnici
1. Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa
ordinanza ministeriale, il Collegio nazionale degli agrotecnici verifica la regolarità delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmette
al Ministero della pubblica istruzione, ai fini di una sollecita determinazione del numero delle
commissioni esaminatrici da nominare, un telegramma o un telefax con il numero dei candidati
ammessi a sostenere gli esami, facendolo seguire dall’elenco nominativo dei candidati stessi.
2. Le domande prodotte dai candidati, con allegata la relativa documentazione, e gli elenchi di cui
al paragrafo precedente vengono consegnati dallo stesso Collegio nazionale degli agrotecnici agli
istituti professionali di Stato per l’agricoltura sedi degli esami, prima dell’insediamento delle
commissioni esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall’ordinanza ministeriale che indice la
relativa sessione di esame.
3. Ciascuna domanda dovrà in ogni caso contenere la certificazione relativa al possesso di almeno
uno dei requisiti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.

Art. 7
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e
sono composte dal presidente e da quattro membri.
2. Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario;
b) professori universitari associati o fuori ruolo.
I professori universitari di cui alle lettere a) e b) possono essere scelti anche fra coloro che si
trovino in pensione.
3. Due dei membri della commissione vengono scelti tra i docenti laureati di ruolo di discipline
agrarie, che insegnino da almeno un quinquennio o abbiano insegnato per un pari periodo negli
istituti professionali di Stato per l’agricoltura. Tali membri vengono scelti nell’ambito di terne di
nominativi segnalate dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai
commissari da nominare.
4. Gli altri due componenti la commissione sono scelti tra gli agrotecnici iscritti nell’albo
professionale, nell’ambito, di terne di nominativi, segnalate dal Collegio nazionale degli
agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare.
5. Nelle sedi in cui l’ordinamento italiano riconosce il bilinguismo viene assicurata una
composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella
lingua materna.

Art. 8
Sostituzioni
1. Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione
designa per ciascuna commissione anche quattro membri supplenti nell’ambito di terne di
nominativi segnalati dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai
commissari da nominare, di cui due scelti nella categoria dei docenti aventi i requisiti indicati al
comma 3 del precedente articolo e due nella categoria degli agrotecnici iscritti all’albo
professionale di cui al comma 4 del precedente articolo.
2. In caso di assenza all’atto dell’insediamento della commissione o di successivo impedimento di
qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva
sostituzione, nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria
corrispondente.
3. Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro
della pubblica istruzione.
4. In caso di accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli
esami, il Ministro della pubblica istruzione – ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate
– può disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente art. 7.

Art. 9
Funzionamento delle commissioni
1. Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede regionale o interregionale, cui
vengono assegnati non meno di 25 e non più di 50 candidati.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore
o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire
commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella
medesima località.
3. Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le
funzioni di segretario.
4. Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e
deliberate a maggioranza.
5. A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale letto e sottoscritto dal
presidente e da tutti i commissari.
6. Ai componenti le commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8
dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di
missione previsto per i dipendenti statali. Ai componenti le commissioni esaminatrici residenti in
una località diversa da quella ove si tengano le riunioni compete, se dipendenti della pubblica
amministrazione, il normale trattamento di missione in base alla qualifica o livello funzionale di
appartenenza, mentre per gli estranei all’amministrazione statale e per il personale a riposo, diverso
dai professori universitari, tale trattamento va determinato con riferimento a quello goduto dal
personale in attività di servizio nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 28 della legge 18
dicembre 1973, n. 836.
7. Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda, l’eventuale
trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18.

Art. 10
Prove di esame – Valutazioni
1. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche, ed in una prova orale.
2. Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo art. 18.
3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un
massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o
scritto-grafiche e 60 alla prova orale.
4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno
12/20 in ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche.
5. L’abilitazione all’esercizio della libera professione è conseguita solo da parte dei candidati
ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60.
6. La valutazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l’abilitazione all’esercizio
della libera professione di agrotecnico è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove
scritte o scritto-grafiche e nella prova orale, ed è espressa in centesimi.

Art. 11
Svolgimento delle prove di esame
1. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche viene
indicato nell’ordinanza ministeriale con la quale è annualmente indetta la relativa sessione d’esame.
2. I temi, unici per ciascuna prova, vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.
3. La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno feriale successivo al termine della seconda
prova scritta o scritto-grafica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente
non meno di 10 elaborati.
4. Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di 5 candidati in
almeno 4 sedute settimanali, esclusi i giorni festivi.
5. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo
alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli
elaborati, mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami.
6. Le prove orali sono pubbliche ed hanno inizio non oltre il quindicesimo giorno dall’affissione
dell’elenco di cui al comma precedente.
7. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo
assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di
esami.
8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione
discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova
orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data.
9. La convocazione degli anzidetti candidati deve avvenire, di norma, nei giorni già stabiliti in
calendario. Al riguardo la commissione può eccezionalmente fissare – tenendo presenti sia le
esigenze prospettate dagli interessati, sia la necessità di una conclusione in tempi ragionevoli del
procedimento – eventuali sedute supplementari.

Art. 12
Annullamento di prove di esami
1. Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti
per l’ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.
2. Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti
indicati nel precedente art. 2 o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle
norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni
esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l’annullamento delle prove e l’esclusione
degli interessati dal proseguimento degli esami.
3. Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta al Ministro della
pubblica istruzione, il quale può anche disporre in qualsiasi momento l’annullamento collettivo di
parte o di tutte le prove di esame, qualora emergano motivi di irregolarità sostanziali o procedurali
verificatisi nello svolgimento delle stesse.
4. I casi di frodi o di comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo
svolgimento delle prove vengono segnalati al collegio locale degli agrotecnici che ha rilasciato
l’attestazione circa il possesso dei requisiti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive
modificazioni, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, che possono prevedere anche
l’eventuale esclusione degli autori da una o più sessioni di esami.

Art. 13
Pubblicazione dei risultati delle prove orali
1. La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun
candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.
2. I risultati delle prove orali vengono affissi al termine di ciascuna seduta giornaliera.

Art. 14
Candidati non abilitati
1. I candidati che non conseguono l’abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal
proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione,
tutte le prove previste dal presente regolamento e sono tenuti a pagare nuovamente per intero la
tassa ed il contributo indicati nel precedente art. 5, essendo comunque esclusa la possibilità di
chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli già versati.

Art. 15
Adempimenti conclusivi
1. Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo delle prove orali, la
commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d’esame e redige l’elenco dei candidati
dichiarati abilitati all’esercizio della libera professione di agrotecnico, con l’indicazione del voto
complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle prove
scritte o scritto-grafiche e nella prova orale.
2. Copie di tale elenco vengono affisse all’albo dell’istituto sede degli esami ed in quello dei
competenti collegi locali degli agrotecnici.
3. Gli atti relativi all’espletamento della sessione, dopo la sua chiusura, vengono consegnati dalla
commissione esaminatrice all’istituto sede d’esame, presso il quale sono conservati a disposizione
del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di tempo previsti dal secondo e terzo comma
dell’art. 101 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
4. Gli istituti di cui al precedente comma 3 provvedono tempestivamente a trasmettere al Ministero
della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio
della libera professione di agrotecnico ai fini degli adempimenti di competenza.

Art. 16
Diplomi e certificazioni
1. I diplomi relativi al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di
agrotecnico sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati, in unico esemplare, dal
preside dell’istituto professionale di Stato per l’agricoltura presso il quale hanno avuto luogo gli
esami, su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato.
2. In caso di perdita del diploma originale può essere rilasciato dal preside dell’istituto soltanto un
certificato sostitutivo dello stesso, in conformità della procedura prevista dalle vigenti disposizioni
per i diplomi di maturità.
3. I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside, solo previa
presentazione di domanda in carta legale e di attestazione, da parte degli aventi diritto,
dell’avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell’erario e di L. 10.000 a favore
dell’istituto, a norma dell’art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e
del precedente art. 1.

Art. 17
Liquidazione dei compensi ai commissari
1. Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell’articolo 5
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, vengono liquidate dagli istituti
professionali di Stato per l’agricoltura di cui al precedente articolo 3, in conformità di quanto
previsto per gli esami di maturità dall’articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267,
convertito, con modificazioni , nella legge 23 luglio 1980, n. 383.
2. I fondi occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle
necessità e nel rispetto delle vigenti procedure di contabilità dello Stato.

Art. 18
Programma di esame
1. La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale,
o di trasformazione dei prodotti.
2. Potranno essere richiesti: l’illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali,
di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di
trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell’ottica della ottimizzazione dei
processi o degli interventi, il tutto in relazione ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di politica
agricola nazionale e comunitaria.
3. La seconda prova scritta o scritto-grafica riguarderà l’illustrazione e l’analisi di problemi relativi
ai miglioramenti fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure l’illustrazione e
l’analisi delle funzioni amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione
del bilancio, il diritto tributario e quello del lavoro.
4. Durante le prove è consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l’uso di strumenti di
calcolo non programmabili e non stampanti.
5. Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.
6. Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti,
l’illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che
saranno sottoposti all’analisi dei candidati.
7. Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

Art. 19
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, nella parte compatibile, le seguenti
norme:
1) decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1957, n. 271;
2) le modificazioni al suddetto decreto contenute nei seguenti provvedimenti:
decreto ministeriale 10 gennaio 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1958, n. 12;
decreto ministeriale 2 marzo 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1959, n. 57;
decreto ministeriale 3 dicembre 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1963, n. 46;
decreto ministeriale 6 gennaio 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1963, n. 273;
decreto ministeriale 10 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1967, n. 142;
decreto ministeriale 7 febbraio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1970, n. 191;
decreto ministeriale 1° febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1974, n. 179;
decreto ministeriale 27 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1977, n. 8;
decreto ministeriale 18 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1977, n. 331;
decreto ministeriale 26 settembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1979, n. 90;
articolo unico, decreto ministeriale 5 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto
1982, n. 214;
decreto ministeriale 14 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1982, n. 325;
3) decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119,
relativo al riordinamento degli esami di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 6 marzo 1997

Il Ministro

Decreto Ministeriale 1 febbraio 1975

Equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di II grado o di istruzione professionale

(S.O. alla G.U. 1 marzo 1975, n. 58)

Premessa

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
d’intesa con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto l’art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, concernente iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale, da attuare all’estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza, ai sensi del citato art. 5, dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani d’istruzione secondaria di secondo grado dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati, con titoli di studio italiani;

Ritenuta la necessità di determinare le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero; Udita la commissione prevista dal quarto comma del già citato art. 5;  Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Art. 1.- Domanda.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che aspirano ad ottenere la dichiarazione di equipollenza con titoli di studio italiani, ai sensi dell’art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, dei titoli finali di studio conseguiti all’estero nelle scuole straniere, corrispondenti agli istituti italiani d’istruzione secondaria di secondo grado, e che abbiano, secondo gli ordinamenti dei rispettivi paesi, il riconoscimento legale degli studi e degli esami, possono presentare domanda ad un provveditore agli studi di loro scelta.

Art. 2.- Contenuto della domanda.

La domanda redatta secondo il modello allegato, deve contenere: cognome, nome, luogo e data di nascita del richiedente; 

l’indicazione precisa del titolo di studio finale italiano (d’istruzione secondaria di secondo grado), con la specificazione – per i titoli di istruzione tecnica e professionale – del tipo o indirizzo o specializzazione o qualifica prescelta, rispetto al quale si chiede la equipollenza;

l’indicazione del titolo finale di studio straniero del quale l’interessato chiede l’equipollenza, con la precisazione dell’istituto legalmente riconosciuto, località e preciso indirizzo, e dell’anno scolastico di conseguimento;

la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, che, in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è stata già conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, ne è stata o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro provveditorato agli studi. Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati; il possesso della cittadinanza italiana; la condizione di lavoratore emigrato o suo congiunto: il periodo (o i periodi), con date precise, di permanenza all’estero in qualità di  lavoratore italiano o suo congiunto;

l’attuale residenza e il preciso recapito, al quale l’interessato desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda. L’amministrazione non risponde dei disguidi dovuti all’omessa comunicazione dei cambiamenti eventualmente intervenuti nel predetto recapito.

La domanda deve essere datata e recherà la firma del richiedente; nel caso che l’interessato sia minorenne e non emancipato, la domanda deve essere controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci.

Art. 3.- Documenti.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale (ai sensi dell’art. 17, comma secondo e terzo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15); la firma del capo di istituto che ha rilasciato il titolo suddetto sarà legalizzata dalla predetta autorità diplomatica o consolare;

b) dichiarazione della predetta autorità indicante, oltre alla precisazione sulla posizione giuridica dell’istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta con la chiara indicazione del gestore), l’ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce secondo l’ordinamento vigente nel paese in cui è stato conseguito. Potranno, altresì, essere indicati, ai fini di una più esauriente conoscenza, gli effetti per il proseguimento degli studi o per l’assunzione a posti di lavoro o di impiego che vengono riconosciuti al titolo del quale si chiede l’equipollenza dalla normativa vigente nel paese in cui esso è stato conseguito;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestazione dell’ufficio consolare, dal quale risulti lo stato di lavoratore italiano, o suo congiunto emigrato;

e) per i congiunti di lavoratori italiani: stato di famiglia, dal quale emerga chiaramente la sussistenza di tale rapporto;

f) curriculum degli studi seguiti dal richiedente, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie, per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all’estero, sia eventualmente, in Italia. Detto curriculum, redatto e firmato dall’interessato, indicherà, oltre agli studi svolti, l’esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro da lui maturate in connessione col titolo del quale si chiede la equipollenza.
Per quanto riguarda il corso di studi del titolo finale del quale si richiede l’equipollenza, l’interessato dovrà, inoltre, allegare il programma delle materie oggetto del corso stesso (1).
Detto programma, rilasciato dalla scuola ove il candidato ha seguito gli studi o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere, dovrà essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana certificata conforme come sub a). Qualora i succitati uffici stranieri non rilasciassero certificazione al riguardo le autorità diplomatiche o consolari italiane potranno desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi Stati esteri (1);

g) ogni altro titolo o documento, anche in copia fotostatica, che il richiedente ritenga, nel proprio interesse, di produrre a prova dei dati riportati nel curriculum di cui alla precedente lettera f), accompagnati da relativa traduzione in lingua italiana, certificata come sub a);

h) eventuali atti (anche in copia fotostatica) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (quali: attestazione di frequenza di corsi con insegnamento in lingua italiana, o di corsi di lingua italiana, oppure partecipazione ad attività culturali italiane, oppure prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane, ecc.) per i fini di cui al successivo art. 7;

i) elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.- Rinvio della presentazione di alcuni documenti.

L’aspirante può rinviare la presentazione del certificato di cittadinanza italiana, o, per i congiunti di lavoratori, dello stato di famiglia, al momento dell’eventuale rilascio della dichiarazione di equipollenza, rilascio che viene, pertanto, condizionato alla presentazione degli atti medesimi.

Art. 5.- Accertamenti.

Circa i dati contenuti nella domanda di ammissione e nella documentazione annessa, potranno, agli effetti della dichiarazione di equipollenza, essere disposti eventuali accertamenti, e richieste integrazioni oppure la regolarizzazione formale degli atti presentati.

Il candidato che non risulti in possesso dei prescritti requisiti decade da ogni diritto.

Art. 6.- Corrispondenza dei corsi e titoli di studio.

L’equipollenza con un diploma italiano di maturità classica, scientifica, magistrale, linguistica, tecnica, professionale e di arte applicata può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studio stranieri dell’istruzione secondaria superiore. Alla data del riconoscimento dell’equipollenza l’aspirante dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni. L’equipollenza per i titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.

Non potrà essere richiesta l’equipollenza per i titoli inerenti alle arti ed alle professioni ausiliarie delle professioni sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

Ciascun aspirante non potrà ottenere più di una equipollenza (1).

Art. 7.- Presupposti per la dichiarazione di equipollenza.

Il provveditore agli studi: esamina la domanda e la documentazione allegata ai sensi dei precedenti articoli; 

verificata l’esistenza dei prescritti requisiti (condizione di lavoratore emigrato o suo congiunto, possesso della cittadinanza, possesso del titolo finale di studio secondario);

accertata, specie per quanto attiene alle materie caratterizzanti, la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti, fra il corso di studio compiuto all’estero e quello relativo al titolo finale italiano rispetto al quale è stata richiesta l’equipollenza; analogo accertamento dovrà essere effettuato quando si tratti di privatisti;

tenuto conto dei necessari livelli formativi, anche alla luce di attività pratiche svolte dal richiedente;

riscontrata, infine, dagli atti (come da precedente art. 3) una adeguata conoscenza della lingua italiana, rilascia la dichiarazione di equipollenza, secondo il modello allegato al presente decreto (1).

Nelle valutazioni di cui al precedente comma, il provveditore agli studi può avvalersi della consulenza di capi di istituto e di insegnanti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado per le materie di pertinenza del titolo in esame, nonché delle organizzazioni professionali di categoria, di camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonché delle autorità diplomatiche o consolari.

Il provveditore agli studi esprimerà un giudizio o votazione finale corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base dei giudizi e votazioni conseguiti nel Paese a cui il titolo si riferisce e dei risultati delle eventuali prove integrative, di cui al successivo art. 9, superate. Le dichiarazioni di equipollenza già rilasciate dovranno, su richiesta degli interessati, essere integrate dal giudizio o votazione finale (2).

Art. 8.- Istruttorie.

Il provveditore agli studi, ove, attraverso l’esame degli atti di cui ai precedenti articoli, accerti il sussistere dei presupposti per l’equipollenza non già per il titolo italiano indicato nella domanda ma per altro affine, può proporre all’aspirante una rettifica della propria istanza, con l’obbligo, per quest’ultimo di far pervenire la propria adesione entro un mese dalla data di recensione della proposta, pena la decadenza. 

Ove, viceversa, accerti in maniera inequivocabile la assoluta insussistenza dei necessari presupposti, a norma dell’art. 7 del presente decreto, per la dichiarazione di equipollenza sia rispetto al titolo italiano indicato nella domanda sia per altro affine, comunica all’aspirante l’esito negativo della domanda.

Resta ferma, naturalmente, in tal caso, la validità del titolo straniero per quegli effetti, per i quali la legge o accordi internazionali abbiano già previsto una utilizzazione ai fini delle ammissioni alle università.

Ove, peraltro, sempre sulla base degli elementi in suo possesso, ritenga che l’equipollenza possa essere rilasciata previo superamento di una o due prove integrative, dà notizia di tale condizione al candidato, con le indicazioni di cui ai successivi articoli: art. 9 e art. 10.

Le decisioni adottate dal provveditore agli studi sono impugnabili per motivi di legittimità.

Art. 9.- Eventuali prove integrative.

La prova, o le prove integrative ritenute eventualmente necessarie ai fini della dichiarazione di equipollenza sono per ciascun tipo di titolo di studio, indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Non possono, comunque, essere richieste prove in ordine a materie o gruppi di materie per le quali tali prove non sono previste dalle norme che disciplinano l’esame di Stato per il conseguimento del titolo italiano rispetto al quale è richiesta l’equipollenza.

Qualora il provveditore agli studi ritenga di non avere sufficienti elementi per decidere sull’equipollenza richiesta o sulle prove integrative da stabilire, sottopone la questione al Ministero della pubblica istruzione, il quale, compiuto un ulteriore esame degli atti e sentito, ove occorra, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, fornisce le indicazioni necessarie.

Sulla base di tali indicazione il provveditore adotta i provvedimenti conseguenti.

Per i fini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente decreto, il provveditore agli studi può avvalersi della consulenza di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Art. 10.- Modalità per lo svolgimento delle eventuali prove.

Il provveditore agli studi, caso per caso, dà notizia agli interessati della prova o delle prove integrative da sostenere, nonché della prova e del luogo di svolgimento delle prove stesse.

Fra la comunicazione e la data di svolgimento deve intercorrere un periodo di almeno un mese; è in facoltà dell’aspirante chiedere un intervallo maggiore purché la durata non sia superiore ai quattro mesi.

Le prove saranno organizzate in modo da non interferire col normale andamento della vita scolastica e in particolare con le operazioni di scrutinio e di esami.

Art. 11.- Commissioni.

Il provveditore agli studi nomina, per la prova o le prove integrative di cui al precedente art. 9, una commissione esaminatrice per ciascun tipo di titolo di studio italiano rispetto al quale sia stata richiesta la equipollenza. 

Può nominare una sola commissione per prove integrative, diverse, anche se queste siano riferite a diversi tipi di titoli di studio.

Le commissioni devono essere presiedute da un preside di scuola secondaria ed essere composte da due professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, docenti delle materie oggetto delle prove o di materie affini. Se necessario, possono essere nominati membri aggiunti in relazione allo specifico contenuto tecnico della materia.

La eventuale spesa graverà sui fondi messi a disposizione per gli esami di maturità.

Art. 12.- Ripetizione delle prove.

Nel caso di esito negativo, l’aspirante può, nel termine di un mese dalla comunicazione di tale esito, chiedere di ripetere la prova o le prove ritenute necessarie ai fini dell’equipollenza, da svolgersi con le stesse modalità previste nei precedenti articoli: art. 8 e art. 9.

Nel caso di esito nuovamente negativo, la dichiarazione di equipollenza non potrà essere più rilasciata, né potrà in alcun modo essere rinnovata la domanda.

Art. 13.- Rilascio delle dichiarazioni.

Il documento comprovante l’equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi a norma del settimo comma dell’art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153. Delle dichiarazioni di equipollenza rilasciate, il provveditore tiene apposito registro, con la osservanza delle cautele inerenti alle attestazioni dei titoli di studio, e dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 14.- Restituzione documenti.

Nel caso di esito negativo della domanda di equipollenza o delle eventuali prove integrative, il candidato può ottenere la restituzione dei documenti presentati, salvo che l’amministrazione debba trattenerli in rapporto all’istruttoria di eventuali ricorsi.

Art. 15.- Istruzione artistica.

Nei riguardi di coloro che hanno conseguito all’estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani d’istruzione artistica si applicano le norme della legge 12 dicembre 1951, n. 1563, fatta eccezione per la maturità di arte applicata, di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, per la quale si applicano le disposizioni del presente decreto.

Il Ministro per la pubblica Istruzione
MALFATTI

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR