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Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179

Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179
(in SO n. 194 alla GU n. 245 del 19-10-2012)

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

(…)

Sezione III
AGENDA DIGITALE PER L’ISTRUZIONE

Art. 10.

Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all’estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a partire dall’immatricolazione o dall’avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.

2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.

3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale.

4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall’anno solare 2012, il fascicolo dello studente è alimentato, per i dati di competenza, dall’anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.

5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1- bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

6. All’attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All’articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per verificare la veridicità dei titoli autocertificati, in relazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle banche dati dell’Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente per l’università -ISEEU.».

8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell’ottica di limitare l’impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l’anagrafe nazionale degli alunni, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All’anagrafe de- gli studenti e dei laureati accedono anche le università. L’anagrafe nazionale degli alunni è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia.

9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.

10. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l’attuazione del comma 9, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Libri e centri scolastici digitali

1. All’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico 2013-2014 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall’anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;

2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;

3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.».

2. A decorrere dal 1° settembre 2013 è abrogato l’articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

3. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Re- pubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l’istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l’utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.».

4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 53 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituita dalla seguente:

«a) Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovono, d’intesa, con il Ministero dell’economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l’altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33- bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché le risorse a va- lere sui fondi di cui all’articolo 33, comma 3, della leg- ge 12 novembre 2011, n. 183, già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, pub- blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell’ente locale in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011, n. 115, anche nelle forme previste dall’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;».

 

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95
(in SO n. 141 alla GU 6 luglio 2012, n. 156)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0117)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell’ambito dell’azione del Governo volta all’analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l’invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l’incremento dell’imposta sul valore aggiunto, già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

EMANA

il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA, AD INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI

Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Articolo 1
Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

1. I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a
condizioni economiche più favorevoli.
2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie
imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri the fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso
connessi al fatturato aziendale. L’articolo 11, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 è
abrogato.
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
4. Al comma 3 bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il
seguente periodo: “In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso
gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi
comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
5. All’articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo è
soppresso.
6. Nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero
dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche
sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il
Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip S.p.A..
7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all’articolo 1, comma
449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 2, comma 574 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad
approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai
sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti
categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno
erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto
di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate,
tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della
relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato
ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all’articolo
1 del decreto-legge n. 52 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell’avvenuta stipula dei contratti quadro e
delle convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce
tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al
comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
12. L’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a
Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva
convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste
nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far
data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui
relativi portali previa verifica dell’effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di
servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce
automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso
l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni
anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Fermo restando quanto previsto all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip
S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatorie economici che
abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni
economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attributo
all’offerta presentata dall’aggiudicatario della relativa procedura.
15. Con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle
quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia
possibile ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31
dicembre 2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in
misura pari alla quantità ovvero all’importo originario, fatta salva la facoltà di recesso
dell’aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013,
ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L’aggiudicatario ha facoltà
di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15
17. Il Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la
gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell’economia e
delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l’effettuazione delle
procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche
amministrazioni.
19. Al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché
diminuirne i relativi costi, il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A.,
realizza un Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della
normativa vigente, anche mediante l’impiego di strumenti telematici.
20. Nell’ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma,
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di
finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le
modalità di versamento di dette somme all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno
l’80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell’amministrazione
che effettua la dismissione.
21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall’anno 2012 una riduzione
delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell’allegato 1 del presente decreto.
I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di
ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono
effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della
riduzione loro assegnata nell’ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 e 24.
24. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis)
sono aggiunte le seguenti: “l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per
l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva.”.
25. All’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, le parole: “Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato” sono sostituite
dalle seguenti: “Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi”.
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi
dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni
di euro per l’anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall’anno 2013, della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei
suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l’anno 2012 ed euro 70
milioni a decorrere dall’anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi
quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per
euro 5 milioni per l’anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013 I predetti risparmi
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’articolo 1.

Articolo 2
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca,
nonche’ degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5,
nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni
organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione,
al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni
organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni
organiche risultanti a seguito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le
amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le
dotazioni previsti dalla normativa vigente.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze
armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la
ripartizione dei volumi organici di cui all’articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al
personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente
articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in
aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione
dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste
a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive
dotazioni organiche di altra amministrazione.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il
31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma
5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data
di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità
nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla
riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante “Misure urgenti in materia di
efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione
dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle
imprese del settore bancario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148,
nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, 4 le amministrazioni
interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando
misure volte:
a) alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle
competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all’unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche
e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario delle
funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica e all’utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto
di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le
procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di
priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina
vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la
decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di
anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina
pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.
Si applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della
liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla
presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine
rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla
corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22
e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso
il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni
dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in
servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi
di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio
2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del
regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di
mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle
amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi
di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve
comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze..
Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente
alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l’inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello
previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un’apposita
tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro
trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono
definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a
qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante
personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le
amministrazioni dichiarano l’esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi
di cui al comma 8 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino
a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un
monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da
pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare
domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità
in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le
amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per
ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque
non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall’articolo 28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate
possono avviare percorsi di formazione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili
17. Nell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “fatta salva la
sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9” sono sostituite dalle
seguenti: “fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative
all’organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di
lavoro, ove previste nei contratti di cui all’articolo 9”.
18. Nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole “previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative” sono
sostituite dalle seguenti: “previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni
sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9 ”.
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Nei casi in cui processi di riorganizzazione
degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di
assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione,
ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad
avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i
processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di
criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla
messa in mobilità”.
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto
è comunque dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa
Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I
e II fascia conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1° ottobre 2012 e non sono rinnovabili,
mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza
dell’attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di
conferimento dell’incarico.

Articolo 3
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

1. In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014,
l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si
applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di
immobili per finalità istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 10, lett. b) le parole <<relativamente agli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo
21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;>> sono sostituite dalle seguenti <<nonché gli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili agli stessi in uso per
finalità istituzionali;>>
b) all’articolo 10, la lett. d) è abrogata
c) all’articolo 11, la lett. a) è abrogata
All’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole <<di enti locali territoriali e>> sono soppresse
b) dopo le parole <<immobili di proprietà degli stessi enti.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Le
Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alle
Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili
di loro proprietà.>>
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali
hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di
preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva
aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per
le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013
della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di
locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche
in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.
Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza
e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri
e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze allocative in relazione ai
fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già
definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste
dalle norme vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono
risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le
Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più
vantaggiose per l’Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale
prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese
nell’elenco di cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri
degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla
scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con
decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita
l’Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell’elenco di cui al primo periodo
del presente comma deve essere autorizzata dall’organo di vertice dell’Amministrazione e
l’autorizzazione è trasmessa all’Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed
economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l’autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi
alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di
terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei
fabbisogni espressi ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nell’ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via diretta alle regioni e province
autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare
già costituiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti
commi:
“222 bis. L’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al
precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle
risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri
quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei
parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani
devono essere comunicati all’Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli
indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di
ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è determinato dall’Agenzia del demanio entro il
31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle
singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede
di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno successivo a quello in cui è stata verificata
e accertata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di
spesa conseguiti, per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità
dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell’ambito
dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione
degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla
riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti
disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a
qualunque titolo, degli spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, le
Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In
assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere
destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente
comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all’Agenzia del
demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura di cui sopra, per consentire
di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli
archivi di deposito delle Amministrazioni”.
10. Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non
territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all’Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31
dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di
consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva
dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L’Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la
rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà
comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione, l’Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale
della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato
comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed
oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente
Commissione di congruità dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 1, comma 479, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
11. All’articolo 306 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
” 4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del
Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono
definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello
Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra
l’amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento
della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione”.
12. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge
15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “L’Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad
ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante
procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale
pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L’esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali
operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
della capacità operativa delle stesse strutture, dall’Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli
interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti
al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Gli atti relativi agli interventi gestiti dall’Agenzia del Demanio sono controllati secondo le
modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati
gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge
riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali.
Dell’avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e’ data immediata notizia sul
sito internet dell’Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura
un’adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando
all’interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate
dall’Agenzia del demanio e di quelle previste dall’articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del
2011, dotato di idonee professionalità.”
b) al comma 7, prima delle parole: “restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni
immobili riguardanti il Ministero della difesa“ sono aggiunte le parole “Salvo quanto previsto in
relazione all’obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5”.
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole “gli interventi di piccola manutenzione” sono aggiunte
le parole: “nonché quelli atti ad assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
13. L’Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri utili di esercizio all’acquisto di
immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle
stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente articolo. Gli acquisti
vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati
dall’articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: “per un periodo non superiore a
cinquanta anni”
b) al comma 2, dopo le parole “Ministero dell’economia e delle finanze” sono aggiunte
le seguenti “- Agenzia del demanio”
c) il comma 3 è così sostituito: “Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al
comma 2 è rimessa, per l’intera durata della concessione o della locazione,
un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente
previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di
costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l’esecuzione
delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è
corrisposto dal concessionario o dal locatario all’atto del rilascio o dell’efficacia del
titolo abilitativo edilizio.”
d) il comma 4 è così sostituito: “Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo
sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica ed hanno di regola durata non
superiore a cinquanta anni. L’Agenzia del demanio, al fine di assicurare il
perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
concessionario o del locatario, può stabilire una durata superiore a cinquanta anni
fino ad un massimo di novantanove anni, tenendo conto del rendimento della
concessione o della locazione, dell’importo totale degli interventi di riqualificazione
e riconversione previsti, nonché dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di
mercato.”
e) il comma 5 è così sostituito: “I criteri di assegnazione e le condizioni delle
concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi
predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del
piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per
sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei
casi previsti dal contratto;
b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di
subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma
1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto,
il divieto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.”
15. Al comma 1 dell’articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011 n. 111, dopo le parole “ o fondi immobiliari.” sono aggiunte le seguenti parole: “Alle
società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
16. Le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello
Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All’articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio
2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Nell’ambito della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal
Ministero dell’economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è
costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e
valutare a cura dell’Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, sono regolati i rapporti tra le parti interessate”.
18. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche
e integrazioni, le disposizioni di cui all’ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei
beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell’articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: “30 giugno 2012”, sono sostituite dalle
seguenti: “30 settembre 2012”

Articolo 4
Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano
conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche
amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
b) all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del
servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Ove l’amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere
dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di
servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle
società, ove non vengano prodotti nell’ambito dell’amministrazione, devono essere acquisiti nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano
servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi
dell’articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all’articolo 4,
commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in
relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all’esigenza di
assicurare l’efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più
di tre membri, di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di
indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione
diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della
società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il
terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell’amministrazione
titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare
i relativi compensi assembleari all’amministrazione e alla società di appartenenza. E’ comunque
consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica
con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono
essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle
attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è
determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione
composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa
tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri
scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o
di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della
stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di
Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal
Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e
supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l’obbligo di riversamento dei compensi
assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con
decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo,
anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile
esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile,
che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono
ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli
operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti
aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel
rispetto dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi
strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto
legislativo.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a
capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del
servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31
dicembre 2013.
9. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per
l’amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
quanto previsto dall’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l’applicazione della
disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi
l’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall’anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo
determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio,
non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in
caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della
società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei
contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro
controllate.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire
clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e
amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già
costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti,
ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

Articolo 5
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall’1 gennaio 2013, di un punto della
percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della
riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di
finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione
dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono
destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio.
Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque,
assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
2. A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società
dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo
anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione
non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti
nell’area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l’assenso del contraente
privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza
del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell’anno 2012 per la prestazione
del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011,
l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per
le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della
riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del
parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle
amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni
differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma
restando l’area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in
godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore
nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di
avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al
primo periodo per l’approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla
presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l’importo
contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università
statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi
derivanti dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i
fondi per la contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite
di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione,
oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
9. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire
incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in
quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
10. All’articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
“Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all’articolo 1, comma 447,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano
convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per
l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con
riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle
pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 446, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all’utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al
periodo precedente, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di
cui al comma 6.”;.
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
“ 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 9, del decretolegge
6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli
stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per
cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi,
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto
all’articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture
sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto
previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.”
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1
agosto 2011, n. 141, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per la valutazione
organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18
del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non si
applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la valutazione organizzativa ed
individuale dei dipendenti.
12. Dopo il comma 3 dell’articolo4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:
“3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli
stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in
bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima”.
13. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato
14. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
possesso di specifica professionalità.

Articolo 6
Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall’articolo 1 della Legge n. 296 del 27
dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento
della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita
dell’Unione europea si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie,
Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio,
controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell’elenco ISTAT ai
sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di
finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità
di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario
scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma
rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31
dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito l’Istat con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat”.
3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla
vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall’articolo 5,
commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della
gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le
società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la
Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in
corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale
applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli
investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento
in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell’acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti
pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.
6. Nelle more dell’attuazione della delega prevista dall’articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n.
196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la
rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l’acquisizione dei documenti contenenti le
informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali
dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo
SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le
predette scritture contabili saranno integrate, per l’acquisto di beni e servizi, con l’utilizzo delle
funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della
razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le modalità di cui all’articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi
contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all’attuazione delle finalità di cui al
comma 5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT, sono definite le
modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti
fino all’esercizio in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
l’Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni
relative alle opere d’importo più rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al periodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le
caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l’invio delle informazioni.
10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via
sperimentale per il triennio 2013 – 2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a
ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per
somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall’esercizio finanziario 2013, ha l’obbligo di
predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da
aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono
avviate le attività propedeutiche all’avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.
11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento
stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l’esatta individuazione
della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito,
nonché la data in cui viene a scadenza l’obbligazione.
12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i
provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture
regolarmente emesse.
13. Al fine di consentire la corretta imputazione all’esercizio finanziario di competenza economica
delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a
somministrazioni, forniture e appalti, mediante l’esatta individuazione della data di insorgenza degli
stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in
perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l’estinzione dei debiti
formatisi fuori bilancio, da inoltrare all’amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito
dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento
lavori e le fatture regolarmente emesse.
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i
pagamenti previsti dal piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente,
da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa,
possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i
pagamenti effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della
compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali,
totalmente non impegnate alla chiusura dell’esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse,
con l’esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono
reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale
dell’autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi
a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i
corrispondenti importi.
16. In via sperimentale, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio
gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio
pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle
corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi
del comma 10.
17. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’ entrata in vigore
dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti
non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi
anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi
dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di
riscuotibilità.
18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell’articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:
a) all’articolo 1, comma 4, il termine del “28 giugno 2012” è prorogato al “27 luglio 2012”;
b) all’articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del “31 luglio 2012” è prorogato al “30
agosto 2012” e, all’ultimo periodo, il termine del “31 agosto 2012” è prorogato al “28 settembre
2012”;
c) all’articolo 3, comma 5, il termine del “28 settembre 2012” è prorogato al “31 ottobre 2012”;
d) all’articolo 3, comma 7, il termine del “31 ottobre 2012” è prorogato al “30 novembre 2012;
e) all’articolo 4, il termine del “1° novembre 2012” è prorogato al “1° dicembre 2012” e quello del
“1° novembre 2016” è prorogato al “1° dicembre 2016”.
19. Le convenzioni, di cui all’articolo 1, comma 5-bis, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,
convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei
compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni
successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
20. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 2013 gli ambiti
territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da
almeno quattro istituzioni.”;
b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:
“616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi
di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni altra verifica e controllo richiesti dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e
delle finanze.”.

Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali

Articolo 7
Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:
a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da
comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e 10
milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Conseguentemente, l’autorizzazione
di spesa di cui al Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla
tabella C della Legge 12 novembre 2011, n.183, è ridotta di 5 milioni di euro per
l’anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli
stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e
Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro
per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri :
a) “Segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione” di cui
all’articolo 1, comma 22- bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della
predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30
per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
b) “Progetto Opportunità delle Regioni in Europa” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 dicembre 2011;
c) “Unità per 1’e-government e l’innovazione per lo sviluppo” di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove
necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 2.
5. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell’anno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell’anno 2012, euro 3.800.000 nell’anno 2013 e euro 3.000.000
nell’anno 2014»
b) all’articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente:
«403.330.620,21».
6. Per l’anno 2012, con il decreto di cui all’articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio
permanente e volontari in ferma prefissata dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare in servizio.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all’anno 2012 è
ridotta di 5,6 milioni di euro.
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai
sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell’importo
annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall’anno 2012.
9. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 613 del codice dell’ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell’importo di euro 8.700.000 per l’anno 2012 e
dell’importo di euro 7.900.000 a decorrere dall’anno 2013.
10. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole “Ministro della difesa” aggiungere le parole “di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
11. Gli importi di cui all’articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le
amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall’anno 2013, una riduzione della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi
indicati nell’allegato n. 2.
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell’ambito delle
spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato
nella tabella di cui al medesimo comma 12.
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità
per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui
al comma 12. Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al
medesimo comma.
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a
conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la
medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato,
a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.
16. Il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 94 milioni
di euro per l’anno 2012.
18. Il fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l’anno 2012.
19. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l’anno 2012.
20. La lettera c), dell’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 è soppressa.
21. Il Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 è alimentato per 1
miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa
previste dal presente decreto.
22. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’interno, di cui all’ articolo 8 della legge 1 aprile
1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al
registro delle imprese istituito dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti
ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di
Commercio, senza oneri per lo Stato.
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-
2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, è ridotto di
67.988.000 euro per l’anno 2012, di 91.217.000 euro per l’anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere
dall’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno.
24. E’ annullato l’Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria
avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell’ambito del Centro per
lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall’annullamento
dell’Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
26. Alla revisione della spesa nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si
provvede altresì con le risorse di seguito indicate:
a) al secondo periodo dell’articolo 2, comma 172, del Decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo le parole “a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, “ sono aggiunte le seguenti “pari a
ad euro 2.500.000 per l’anno 2012 e”;
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a
privati per attività dell’aviazione civile) di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
27. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la
dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e
dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la
pagella degli alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa
disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta
comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del
documento redatto in formato elettronico.
31. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri
on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge
29 ottobre 1984, n. 720.
34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali
provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi
alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto
infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere
effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l’ operatività
dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui
all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione,
entro la data del 15 ottobre 2012.
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati
nell’ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di
sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all’articolo 43, comma 2, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
37. All’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole “integrare i fondi stessi” sono aggiunte “nonché l’autorizzazione di spesa di cui
alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati
all’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003,
n. 53, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono abrogati l’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, il secondo periodo dell’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
38. All’articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “fatta eccezione per” sono sostituite
dalla seguente “compreso” e le parole da “, le cui competenze fisse” sino alla fine del comma sono
soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed
effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente
alta in riferimento al numero di posti d’organico dell’istituzione scolastica.
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all’articolo 5-ter del
decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015, la restante parte è versata nell’anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono
soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di
funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
40. In deroga all’articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30
milioni è versata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2012 a valere sulle contabilità
speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all’erario.
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che
accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all’anno scolastico che ha termine
nell’anno finanziario di riferimento.
42. All’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “contribuzione studentesca” sono inserite le seguenti “degli studenti italiani iscritti
entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello”;
b) le parole “del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” sono sostituite dalle
seguenti “dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. E’ fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al
finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.”.

Articolo 8
Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l’acquisto
di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni
iniziativa affinché:
a) in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2010, siano utilizzate
le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a
cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività
anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la
responsabilità organizzativa e funzionale di un’unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate
all’espletamento dell’attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l’anno 2013, delle
relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione
delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del
progressivo aumento dell’erogazione di servizi online,
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in
essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo
tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l’attivazione
immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull’intero territorio nazionale che
prevedano l’accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo
comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della
prossimità all’utenza e delle innovate modalità operative connesse all’aumento
dell’informatizzazione dei servizi,
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e
conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta
pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L’INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta
di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di servizio contenuti nelle convenzioni e nei
contratti con i Centri di Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e alla multicanalità di accesso ai
servizi con riduzione di almeno il 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;
c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio
patrimonio immobiliare da reddito, con l’obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa
ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel
rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al
fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello
Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria,
inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 30
dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di
ricerca di cui all’allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell’anno 2012 e al 10 per
cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. Nel
caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli
enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche
costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal
bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi
intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento avviene entro
il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
4. Per gli enti di ricerca indicati nell’allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal
bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta
riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente
comma 3.

Articolo 9
Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il
contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le
province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura
non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura
giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via
strumentale, funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera p), della
Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi
dell’articolo 118, della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al
comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle
agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante
intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio
di leale collaborazione, all’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione del presente
articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province
e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli
organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente
adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al
comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura,
che svolgono, ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle
medesime regioni.
6. E’ fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di
qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Articolo 10
Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio

1. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo assume la denominazione di Prefettura – Ufficio
territoriale dello Stato e assicura, nel rispetto dell’autonomia funzionale e operativa degli altri uffici
periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul
territorio.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture – Uffici
territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede
all’individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura – Ufficio territoriale dello Stato
connessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali
regolatrici della materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle
Prefetture – Uffici territoriali dello Stato e degli altri uffici periferici delle pubbliche
amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l’adeguamento dello stesso
ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali
esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché
alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità,
anche ulteriori a quelle di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l’ottimale
esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato;
d) realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture
periferiche dell’amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare
riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di
gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via
prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 10
per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni;
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse
che non risultano più adibite all’esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da
parte di altre strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre
funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-
bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli
uffici individuati per l’esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della
Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
Decorso il termine per l’espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al
fine di evitare soluzioni di continuità nell’integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, necessaria per l’azione di monitoraggio e controllo
delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture
informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane
attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli
adempimenti degli obblighi comunitari,

Articolo 11
Riordino delle Scuole pubbliche di formazione

1. Al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei
dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l’eccellenza e l’interdisciplinarietà, con uno o più
regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’interno,
anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di
coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture
competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari
pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica
all’ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e la formazione generica
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici,
previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente ;
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della
tendenziale concentrazione in un’unica struttura già esistente per singolo Ministero e
per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le
strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l’uso gratuito da parte di
altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione
permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la relativa
formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con
istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti
territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli
enti medesimi ;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del
corpo docente e l’eccellenza dell’insegnamento presso le scuole pubbliche di
formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e
finanziarie disponibili:
1) l’attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in
conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli
istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti
militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

Articolo 12
Soppressione di enti e società

1. L’INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati
all’INRAN ai sensi dell’articolo 11 decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all’Ente risi
le competenze dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni
dell’INRAN già svolte dall’ex INCA.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all’Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo
dell’INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del
comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti
rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge
le funzioni trasferite all’INRAN ai sensi dell’articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in mobilità ai
sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, il direttore generale
dell’INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese
le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente soppresso
che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l’efficienza e di migliorare la
qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di
coordinamento di cui all’articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio
del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello
Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e
al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.
9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e
fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente
è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il
personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto
organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400
del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione
organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento
previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposte al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico
risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole
alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella
titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso
Agea, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione
organica della stessa Agenzia.
13. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, sono:
a) il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore
agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti.
14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, è adottato lo statuto dell’Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del
collegio dei revisori.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni
del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata
in vigore del presente decreto l’articolo 9 del citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed
organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i
regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche
sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52
del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si
applicano i commi 635 e 638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche
amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività
svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell’ambito delle quali operano
21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l’organismo di indirizzo, istituito dall’articolo
2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è soppresso. Le relative funzioni sono
esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di specifica intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno
finanziario, rendicontano le somme erogate a favore dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo
degli accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero dell’economia e delle finanze in
applicazione dell’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670.
23. La Commissione scientifica CITES di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e
comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
24. La Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa, di seguito
denominata «Società», costituita ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come
sostituito dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive modificazioni, è posta in
liquidazione.
25. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è nominato un
commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a
conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell’articolo
60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già stati
individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono già stati contratti i relativi
mutui.
26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 e non è prorogabile. Per lo
svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale
della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa,
di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di
qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a
tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore
entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere
confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso,
rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2013,
all’estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la società.
27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Società sono trasferiti al Ministero per i beni e le
attività culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società.
Le disponibilità finanziarie residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi
già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da
realizzare secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta
beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono
utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la
procedura ivi prevista.
28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo si applicano, in quanto non derogate, le
disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali.
29. All’articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nell’ultimo periodo, dopo le parole: “Dall’anno 2012” sono
aggiunte le seguenti: “fino all’anno 2016”.
30. A decorrere dall’anno 2012, le risorse di cui all’articolo 32, comma 16, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate,
secondo le modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e destinate alla
realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di
attività culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture destinate alla
valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non
regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la
programmazione delle risorse di cui al presente comma.
31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui al decreto legislativo 18 novembre
1997, n. 426 e successive modificazioni, di seguito denominata: “Fondazione”, è soppressa. Al fine
di razionalizzare e rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle funzioni, di preminente
interesse generale nell’ambito della formazione specialistica avanzata del settore cinematografico,
nonché della tutela, salvaguardia, conservazione, valorizzazione e diffusione culturale del
patrimonio cinematografico e audiovisivo, già svolte dalla Fondazione, è istituito, presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, il Centro sperimentale di cinematografia, quale Istituto
centrale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, di seguito denominato: “Istituto”.
L’Istituto afferisce alla Direzione generale per il cinema ed è posto sotto la vigilanza della
medesima Direzione generale. Ad esso si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, successive modificazioni. L’incarico di
direzione dell’Istituto è conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e nelle more della costituzione degli organi dell’Istituto, il Direttore
generale per il cinema assicura la continuità della gestione amministrativa e della didattica ed a tal
fine svolge le funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione.
32. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233
e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera: “g-bis) il Centro sperimentale di
cinematografia.”.
33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di
lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura
giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato,
cessano di avere effetto ove non confermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dai
commi 34 e 35, l’Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla
Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti
a tempo indeterminato della Fondazione, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si
applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività
culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, sulla base di
apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede
ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente
trasferito. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio corrisposto al momento dell’inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative.
Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del
Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonché le inerenti risorse finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto previsto dal
comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà, di cui all’articolo 14, commi da 6 a 14, del decretolegge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
quale, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 35, si applicano le previsioni
dell’articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Presso la
medesima Società sono, altresì, trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione,
adibiti alla Cineteca nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali
appartenenti alla Cineteca Nazionale, nonché le partecipazioni societarie detenute dalla Fondazione,
da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale per il cinema,
l’Istituto e l’Istituto Luce Cinecittà s.r.l. definiscono le modalità con le quali è assicurato il pieno
utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle attività della Cineteca Nazionale, da parte
dell’Istituto nei propri programmi formativi, didattici e culturali.
36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente articolo sono esenti da qualunque
imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
37. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
abrogato il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni.
38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto centrale per i beni
sonori e audiovisivi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i
compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell’Istituto centrale per i beni
sonori e audiovisivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le
attività culturali. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, la lettera g) è soppressa.
39. All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “L’incarico del commissario non può
eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un
periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad
essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.”.
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario
sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e
l’amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione
delle residue attività liquidatorie.
41. L’Ente nazionale per il microcredito di cui all’articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.
42. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un
dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione
dell’ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività,
all’estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell’ente soppresso. Il dirigente
delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico
costituisce integrazione dell’oggetto dell’incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
43. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di
chiusura dell’ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente,
corredato dall’attestazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione
dell’ente medesimo e trasmesso per l’approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al
Ministero dell’economia e delle finanze. Il bilancio dà evidenza delle contabilità separate attivate
per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all’ente da altri soggetti pubblici o
privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti ai componenti degli organi dell’ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal
presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.
44. Le convenzioni in essere tra l’ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte
alla data dell’entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati
definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro
dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente
delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al
fine di garantire l’adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.
45. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in servizio presso l’ente alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, sono
trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione
occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
dell’ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del
presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l’efficacia, non oltre
l’originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.
47. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al
comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell’ente
soppresso sono versate all’ entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato.
Le risorse strumentali dell’ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo
economico.
48. È abrogato l’articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
49. L’Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” di cui all’articolo 10, comma 10,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un
dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione
dell’associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle
operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle
pendenze dell’ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello
sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell’oggetto dell’incarico di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di
chiusura dell’ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente,
corredato dall’attestazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione
dell’ente medesimo e trasmesso per l’approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al
Ministero dell’economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all’associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono
trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell’attualità dell’interesse
pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l’associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte
alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore
dell’associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da
istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla
prosecuzione delle attività di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l’ente nazionale per il
microcredito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per
l’inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17,
commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite
e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene
il trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione
occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
dell’ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del
presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l’efficacia non oltre
l’originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.
57. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al
comma 50 è versato all’entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell’associazione
sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 10, comma 10, della
legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma.
59. La Fondazione Valore Italia di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai
sensi dell’articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data
19 aprile 2012 ai sensi dell’articolo 25 del codice civile, esercita i poteri del presidente e del
consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della
fondazione soppressa entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per
essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme
impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli
operatori del mercato a subentrare nell’esecuzione del progetto per la realizzazione dell’Esposizione
permanente di cui all’articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza
previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e
attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 31
dicembre 2012 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia
dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l’estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione diretta del programma, oggetto di
specifica convenzione con la Fondazione, concernente la “Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica
dei disegni e modelli industriali”, utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e
depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all’entrate dello Stato
per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e destinate all’esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità
definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest’ultima e soggetti
terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il bilancio di
chiusura della fondazione soppressa è presentato dal commissario per l’approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze. ed è corredato
dall’attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata
attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione,
concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli
adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in servizio presso la fondazione alla data dell’entrata in vigore del presente decreto,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad
incrementare la propria dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, previo
espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, sulla base di una tabella di
equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto
delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in
parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi
60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione
occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del
presente decreto; entro tale data, il commissario può prorogarne l’efficacia non oltre l’originaria
scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.
69. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le
disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla
realizzazione dell’Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all’entrate del bilancio
dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il comma 61 nella parte in cui
dispone l’istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna
promozionale straordinaria a favore del ‘made in Italy’, il comma 68, 69 e 70 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al
comma 68 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 33 del decreto legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni
legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore
di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte
con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell’accordo
di cui al comma 73, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa – Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente
partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal
trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i
beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo
indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti
di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Invitalia stipula con
Promuovi Italia apposito accordo per l’individuazione della società conferitaria e delle attività, dei
beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la
regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla
preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio dei poteri di
vigilanza di cui all’art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole “Il Ministero delle attività produttive” e
“Il Ministro delle attività produttive” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “La Presidenza
del Consiglio dei Ministri ” e “Il Presidente del Consiglio dei Ministri”.
75. L’incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all’articolo 2545-
sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto
dell’autorità di cui all’articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle
società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del
codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di
specifiche operazioni, l’onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del
commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative
nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 71, l’ammontare del
compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi
criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, che individua modalità di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della
economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con
gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto
ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante “Regolamento concernente l’adeguamento dei
compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di
concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere
superiore a quella prevista all’entrata in vigore del presente decreto .”
78. All’articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: “31 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012” ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello
statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 5,
settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, l’Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima
sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che
rimane titolare delle risorse previste dall’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente
trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.”;
b) al comma 6, le parole: “31 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012”.
79. All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: “in servizio dalla data in vigore del presente decreto”,
sono sostituite dalle seguenti: “in servizio alla data del 31 maggio 2012”;
b) al comma 7, le parole: “31 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012”.
80. All’articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”A tale fine nella fattura viene indicata,
altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.”;
b) il comma 14, è sostituito dal seguente: ”14. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi
7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto
fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione
delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
dieci per cento dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.”;
c) il comma 15, é sostituito dal seguente: “15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli
organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate in occasione dei
controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.”.
81. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale
centro di costo nell’ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284.
83. All’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell’ambito di quelli
previsti dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, con
funzioni di Presidente”;
b) al comma 1, lettera b) le parole “dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i
componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite
dalle seguenti: “dei quali il primo, responsabile dell’attività amministrativa e contabile, con
incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell’ambito di quelli previsti
dall’articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211”;
c) al comma 1, lettera g) le parole “quattro rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “un
rappresentante per ciascuna”.
84. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori per le
iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 – piano di gestione 1 – del bilancio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in
particolare gli interventi necessari per l’attuazione dei controlli sull’autotrasporto previsti dalle
direttive dell’Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ed il Ministero dell’interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione
dell’INPDAP ed alla sua confluenza nell’INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti
dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP si provvede
mediante la nomina di un commissario ad acta.
88. All’articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: “30 giugno 2012”
sono sostituite dalle seguenti: “ 31 ottobre 2012”.
89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS
previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di
proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre
il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall’art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di
commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all’approvazione del nuovo Statuto, volto
a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2012.

Art. 13
Istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale

1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario,
assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la
vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
e sul risparmio previdenziale (IVARP).
2. L’IVARP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre
che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo
II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni
private) e quelli previsti dall’art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre
2005, art. 1, comma 68, nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà
previsto dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n. 124, nella misura prevista
dall’art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni.
4. L’IVARP e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non
sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L’IVARP può fornire dati al
Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell’economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
5. L’Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività .
6. L’IVARP svolge le funzioni già affidate all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell’art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della
vigilanza sulle assicurazioni) e dell’art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
7. Sono altresì attribuite all’IVARP le funzioni spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari).
8. Le competenze già affidate alla COVIP dall’art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono esercitate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
9. L’IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per
l’esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui
soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del
comma 8 del presente articolo.
10. Sono organi dell’IVARP:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) il Direttorio di cui all’art. 21 dello Statuto della Banca d’Italia, operante nella composizione
integrata di cui al comma 17.
11. Presidente dell’Istituto è il Direttore Generale della Banca d’Italia.
12. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Istituto e presiede il Consiglio.
13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa
moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o
previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio
dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca
d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato.
Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato su proposta del Governatore
della Banca d’Italia.
15. Al Consiglio spetta l’amministrazione generale dell’IVARP.
In particolare il Consiglio:
– adotta il regolamento organizzativo dell’IVARP;
– delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell’Istituto e
adotta il relativo regolamento;
– adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei
dipendenti;
– conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
– approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
– provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
– esamina ed approva il bilancio;
– esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio
integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.
16. Nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli
consiglieri o al personale dell’Istituto con qualifica dirigenziale per l’adozione di provvedimenti che
non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle
modalità previste dallo Statuto.
17. Ai soli fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all’IVARP in materia assicurativa
e previdenziale, il Direttorio della Banca d’Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma
13.
18. Al Direttorio integrato spetta l’attività di indirizzo e direzione strategica dell’IVARP e la
competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle
funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.
19. Nell’ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente,
a singoli consiglieri, a dipendenti dell’Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni
o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste
dallo Statuto medesimo.
20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l’approvazione della
relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l’adozione di provvedimenti a carattere
normativo.
21. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l’adozione nei confronti dei dirigenti
dell’IVARP di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la
nomina dei delegati presso l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (EIOPA).
22. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato
possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo
ratifica collegiale.
23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell’IVARP sui fatti rilevanti concernenti
l’amministrazione dell’Istituto.
24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell’IVARP è deliberato dal Direttorio della Banca
d’Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo
Statuto dell’IVARP, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.
25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all’assetto organizzativo dell’IVARP e in particolare:
– stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell’Istituto;
– prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di
ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;
– disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e
deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i
provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al
comma 13;
– definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;
– definisce le modalità dell’esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza;
– stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l’adozione di un codice etico sia per i
dipendenti che per i componenti degli organi;
– definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d’Italia
all’IVARP o dall’IVARP alla Banca d’Italia;
– definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell’Istituto.
26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell’Istituto, stabilisce criteri per l’ottimizzazione delle
risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.
27. Ai fini dell’esercizio delle sue funzioni l’IVARP può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche
della Banca d’Italia.
28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell’ISVAP e della COVIP
decadono e i Presidenti degli enti soppressi assumono le funzioni di Commissari per l’ordinaria e
straordinaria amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamento economico connesso
all’incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.
29. I Commissari straordinari riferiscono con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale
della Banca d’Italia in ordine all’attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall’ISVAP e dalla
COVIP. L’ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria, continuano ad avvalersi del patrocinio e
della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato.
30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri
di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d’Italia predispone lo Statuto dell’IVARP .
31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, i Commissari straordinari decadono
automaticamente dalle funzioni.
32. Alla medesima data l’ISVAP e la COVIP sono soppressi e l’IVARP succede in tutte le funzioni,
le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All’IVARP sono
trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il personale dei soppressi ISVAP e
COVIP passa alle dipendenze dell’IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico,
economico e previdenziale di provenienza. La dotazione organica dell’IVARP è determinata entro il
limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio
presso gli enti soppressi.
33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell’IVARP nelle funzioni di ISVAP e di COVIP il
Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento
giuridico, economico e previdenziale del personale dell’IVARP, fermo restando che tale operazione
di omogeneizzazione non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a
quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due enti.
34. Entro il medesimo termine il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga
conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il
piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dei due enti soppressi.
35. Alla data di subentro dell’IVARP nelle funzioni precedentemente attribuite all’ISVAP, è
trasferita alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti
assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra
competenza spettante all’ISVAP in materia.
36. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto
dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’IVARP, è stabilita la quota dei
contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a
copertura degli oneri sostenuti per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
38. Con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l’istituzione di
apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di
associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro
medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e
proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro.
L’organismo sarà soggetto alla vigilanza dell’IVARP. Il regolamento disciplinerà, altresì, il
procedimento di nomina dei componenti dell’Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni
e competenze attribuite in via transitoria all’IVARP con attribuzione dei necessari poteri
sanzionatori.
39. La contabilità dell’IVARP viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca
d’Italia dall’art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei
Conti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell’art. 4 della Legge 12 agosto1982, n. 576,
così come modificato dall’art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
dell’art. 18, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
40. A decorrere dalla data dell’entrata in vigore dello Statuto dell’IVARP sono abrogati gli artt. 9,
10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982 , n. 576, l’art 18 della legge 5 dicembre 2005, n.
252, fatta eccezione per il comma 2, per il comma 4, ultimo periodo, e per il comma 5, nonché l’art.
13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. All’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 52, le parole “In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e” sono soppresse.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.
41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente articolo, sono trasferite all’IVARP i
poteri normativi attribuiti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 4, comma 3, lett. a)
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché quelli attribuiti al medesimo Ministro
dall’art. 4, comma 3, lett. b), ad esclusione di quelli relativi ai requisiti di onorabilità e
professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile delle forme pensionistiche
complementari.
42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente
articolo, ogni riferimento all’ISVAP o alla COVIP contenuto in norme di legge o in altre
disposizioni normative è da intendersi effettuato all’IVARP. Per le norme che disciplinano la
gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all’ISVAP si
intende effettuato alla Consap Spa.
43. Le disposizioni adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dall’ISVAP e dalla
COVIP nell’esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all’IVARP restano in vigore fino
all’eventuale adozione, da parte dell’IVARP medesimo, di nuove disposizioni nelle materie
regolate.

Articolo 14
Riduzione delle spese di personale

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall’articolo 16, comma 1,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo
dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “Per il quadriennio 2010-2013”
sono sostituite dalle seguenti “Per il quinquennio 2010-2014”;
b. all’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 9, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole: “Per l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “Per l’anno 2015”;
c. all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “A decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle
seguenti “A decorrere dall’anno 2016”.
2. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “A decorrere dall’anno 2010” sono
sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2010 e 2011”. In fine è aggiunto il seguente periodo “La
predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014,
del cinquanta per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016”
3. All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole
“Per il quadriennio 2009-2012” sono sostituite dalle seguenti “Per il triennio 2009-2011” e, dopo il
comma 13, è aggiunto il seguente: “13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università
statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno
precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna università del contingente
delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l’istituzione delle attività, sino al 31 dicembre
2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 2005.”
4. All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “Per il triennio 2011-2013” sono
sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 2011-2014” e all’ultimo periodo le parole “del 50 per
cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle
seguenti parole “del 50 per cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2016”.
5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, sino all’anno 2014; nel limite del 50 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per l’anno 2015; nel limite del 100
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, a decorrere dall’anno
2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All’articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole “ e 2012”.
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le
modalità di cui l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per
cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell’applicazione della
disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero
delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle
minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione
di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati
alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata
in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i
dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi
operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali
degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno,
di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14,
comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, del presente decreto.
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 626, comma 1, le parole “100 unità” sono sostituite dalle seguenti “70 unità”;
b) all’articolo 639, comma 3, le parole da “è stabilito” sino a “unità” sono sostituite dalle seguenti
“è stabilito entro il limite massimo di 624 unità”.
12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite
previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né
possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente
transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di
altra provincia a richiesta dell’interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della
commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico,
prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente
ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente
amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale
viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto
conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per
l’attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11,
comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria, del fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del
2008.
16. Ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo
4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre
straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità
e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui
presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia,
con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso
all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente
disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi
dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che
si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi
diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al
personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in
situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la
messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili
nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano
applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base
del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma
precedente percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora
superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata
dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo
dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di
disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle
istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all’applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso
che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni
vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo
459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito
esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica
istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al
personale scolastico.
23. Per l’anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del
contingente degli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 inviate all’estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l’anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si
sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25. Per l’anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti
rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto
1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
27 All’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
“5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
56
della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con
riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno
2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma
per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

Titolo III
Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria

Articolo 15
Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica

1. Ferma restando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi
sanitari di cui all’articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
l’efficienza nell’uso delle risorse destinante al settore sanitario e l’appropriatezza nell’erogazione
delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ulteriore sconto dovuto dalla
farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legge
31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è
rideterminato al valore del 3,65 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l’importo che le aziende farmaceutiche
devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell’ ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al
valore del 6,5 per cento. Per l’anno 2012 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è
rideterminato nella misura del 13,1 per cento.
3. A decorrere dall’anno 2013 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza
farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è
rideterminato nella misura dell’ 11,5 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per
l’acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall’AIFA in
base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all’articolo 5, del
decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222. A decorrere dall’anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono
assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole
regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della
quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.
4. A decorrere dall’anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e si applicano le disposizioni
dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in
distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i
medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie
ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai
sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della
riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n.227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il
medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di
rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte
in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell’articolo 48, comma 33,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall’anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per
cento dell’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all’articolo 5, comma
5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell’intero
disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto
registrare un equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le
disposizioni seguenti:
a) l’AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli
acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi
per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6
restituite dall’azienda al Servizio sanitario nazionale e di quelle restituite in
applicazione delle lettere g), h) e i); dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla
base dei dati dell’anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di
brevetti in possesso dell’azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle
decadenze di brevetto che avvengono nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione
del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all’anno precedente sono utilizzate dall’AIFA, nella misura percentuale
del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l’80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;
ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si
aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze
connesse all’ evoluzione del mercato farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme
utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all’onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale
previsto dalla normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza farmaceutica
ospedaliera si fa riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la
distribuzione diretta di medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della
spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell’ambito del nuovo
sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito
ospedaliero, e ai dati trasmessi dalla regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche
effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget
aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno
forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l’assistenza farmaceutica ospedaliera
rilevata nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del
Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2 ;
e) l’AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al
tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della
salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l’AIFA predispone le procedure di
recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province
autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del
Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale;
l’entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in
proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste
dal presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci
innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al
lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito all’azienda titolare di farmaci in possesso
della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 che non
abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota di superamento
riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non
innovativi coperti da brevetto;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende
farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l’adozione da parte
dell’AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell’azienda
interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l’importo corrispondente
alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche
amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della
definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l’anno 2013, fermo restando
quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta
una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione
al rispettivo fatturato relativo all’anno 2012, dell’ammontare del superamento, a livello
complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.
9. L’AIFA segnala al Ministro della salute l’imminente ingresso sul mercato di medicinali
innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della
numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio
sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l’appropriatezza amministrativa e l’appropriatezza d’uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23
marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire
l’attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l’attivazione delle
procedure per ottenere l’eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.
11. La disciplina del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente
quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti
alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come
riferimenti al presente articolo”.
12 . Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della
spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l’anno 2012. Per gli anni
2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 31 luglio 2012, del
Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo
restando l’importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede
al monitoraggio dell’attuazione delle misure finalizzate all’accelerazione del pagamento dei crediti
degli enti del servizio sanitario nazionale.
13.Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa
per acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi
e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei
contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al
31 dicembre 2012 ;
b) all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla
base dell’attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle
analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di
rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di
beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende
Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che
abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come
sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In
caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della
proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il
diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in
deroga all’articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze
significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al
prezzo di riferimento.»;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30
novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello
non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per
mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando
coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo
come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il
25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei
presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei
posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di
unità operative complesse. Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del
processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative
complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni. Nell’ambito del processo di riduzione, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e
gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se
funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati
in più sedi, e promuovono l’ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l’assistenza residenziale e domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento
approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi
relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente
lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa;
e) costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai
sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei
contratti di global service e facility management in termini tali da specificare
l’esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la
loro incidenza percentuale relativamente all’importo complessivo dell’appalto. Alla
verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di cui all’articolo 17, comma 2,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l’anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento;
g) all’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma
1 è inserito il seguente comma:
“1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni
caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.”.
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi
dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per
l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi
d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale
da ridurre la spesa complessiva annua , rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5
per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno
2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle
misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e
trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo
riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di
Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell’applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui
si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall’articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992 e successive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che erogano
assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le
regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all’articolo 8-
quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, sulla base dei
dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto
dell’esigenza di recuperare, anche tramite le determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide per gli anni 2012-2014, costituiscono riferimento
per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali
principi di coordinamento della finanza pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al presente
articolo restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle
regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’articolo 12
dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto
dell’equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente
previsto per le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali
le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell’articolo
1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
19. Al quinto periodo dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole:
“Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo” sono sostituite con le seguenti: “Con cadenza
triennale, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”.
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decretolegge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non
venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi
strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
21. Il comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:
3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3 – bis . Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si
provvede con le modalità previste dall’articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del
2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento di
tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è
considerata adempiente ove abbia conseguito l’equilibrio economico ed abbia altresì
assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non
inferiore a quello risultante dall’applicazione della percentuale di cui al medesimo
comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l’anno 2013 e di due
terzi per l’anno 2014.
3 – ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi
operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi
previsti in materia di personale.
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio
sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di
900 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l’anno 2013 e di 2.000 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2014. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di
espressione dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle
disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con
riferimento all’anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all’attribuzione del concorso
alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per
il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste
dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di
cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
23. A decorrere dall’anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla
vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento
delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall’esercizio 2013, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 68,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
25. L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di
limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche
amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore.

Titolo IV
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali

Articolo 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche
mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle
destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di
euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni da
imputare a ciascuna regione sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa
effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre
2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione
alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Gli obiettivi del
patto di stabilità interno delle predette Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di
cui al presente comma.
3 Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica
per l’importo complessivo di 600 milioni di euro per l’anno 2012, 1.200 milioni di euro per l’anno
2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Fino all’emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso complessivo di cui al primo periodo
del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre
2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’accantonamento è effettuato, con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle
spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Fino all’emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle
predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette
procedure.
4. Dopo il comma 12 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 , è aggiunto il seguente
comma: “12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati
applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all’articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.214;
c) all’articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall’articolo
4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.
5. L’ultimo periodo del comma 11 e l’ultimo periodo del comma 12 dell’articolo 32 della legge 12
novembre 2011, n 183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di
2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono
determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario
di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori
merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI, e recepite con decreto del Ministero
dell’interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Statocittà
ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15
ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal
Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti dei comuni interessati all’atto del pagamento agli stessi comuni dell’imposta municipale
propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato
contestualmente all’imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare
ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l’effettuazione del recupero
di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non
recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778
“Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” che è reintegrata con i successivi versamenti
dell’imposta municipale propria spettante ai comuni.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23 del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia
sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del
Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In
caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’ interno, l’Agenzia delle
entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere
sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito
alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino
incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il
versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità
presenti sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” che è
reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008
convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del
rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del
personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le
società di cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del
20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che
risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di
gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti.
9. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è
fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
10. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del
Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della
certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà
comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della
certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a
qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative
alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le
risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il
recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del
presente decreto.».
11. Il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel
senso che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento
reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell’anno di assunzione del nuovo
indebitamento
12. All’articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle parole: “10 settembre”;
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole “Entro lo stesso termine i comuni
possono variare le comunicazioni già trasmesse”
c) al comma 5, le parole “entro il 30 luglio” sono sostituite dalle parole “entro il 30 settembre”.

Articolo 17
Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi
europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o
accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri
determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell’interno e della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i criteri per la
riduzione e l’accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella
popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla
disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell’Istituto nazionale di
statistica relativi all’ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si
trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con
province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all’articolo 18,
comma 1.
3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di
ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all’organo regionale di raccordo tra regione ed enti
locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e
accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al
primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi
entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna
Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.
4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle
iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non
risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma è assunto
previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla
riduzione ed all’accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le
province autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di
indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di
cui all’articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del
2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello
Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato–
Città ed autonomie locali.
8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato–città ed autonomie locali, sulla base della
individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all’esercizio delle funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei
decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
9. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente
subordinata ed è contestuale all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e
strumentali necessarie all’esercizio delle medesime.
10. All’esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni
di area vasta, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonchè costruzione,
classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente.
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti
nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni
esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio
provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del citato decretolegge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente
all’attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

Articolo 18
Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio

1. A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione
degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma,
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono
soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero
della scadenza dell’incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate
le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente
soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi
dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi
del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.
3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il
quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al
primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51,
comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco
del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi
della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del
comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all’elezione del nuovo
sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente
comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all’articolo 51, commi 2 e 3,
nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune
capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del presidente della provincia;
c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle
disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano è composto da:
a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a
3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000
e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel
territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei
medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale e con
garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L’elezione del consiglio
metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune
capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro
quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco
metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla città metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilità e viabilità;
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
8. Alla città metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna
città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni
trasferiti ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio statale.
9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza
assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
a) regola l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di
assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione complessiva di governo del
territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di
organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la
città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata,
ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana
possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio
metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a
titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione,
indennità di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003,
n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti
speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i
propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica.

Articolo 19
Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 è sostituito dal seguente: “27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono
funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza
statale.”
b) il comma 28 è sostituito dal seguente: “28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i
comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di
Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).
Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i
comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente
articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di
infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software,
l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel
settore dell’informatica.”;
c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: “28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a),
dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148.”;
d) il comma 30 è sostituito dal seguente: “30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati
nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza
e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell’ambito della
normativa regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata
entro il termine indicato dalla stessa normativa.”;
e) il comma 31 è sostituito dai seguenti: “31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al
presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla
regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle
funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si
applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla
scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento
di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie
locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente
mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al
comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma
28.”.
2. I commi da 1 a 16 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a
condizione di non pregiudicarne l’applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante
un’unione di comuni cui si applica, in deroga all’articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.
2. Sono affidate all’unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione
economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267
del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella
patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione. I comuni
componenti l’unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’unione per
l’anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare
annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale
di indirizzo deliberato dall’unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di
vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun
comune e l’unione.
3. L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che
siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1
sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati,
nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno 2014, le unioni di
comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori,
determinata ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che
intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla
regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione.
Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento,
a sancire l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui
al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell’unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.
7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell’unione nonché, in
prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo
periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell’unione in tutti i comuni che
sono membri dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due
appartenga alle opposizioni. Fino all’elezione del presidente dell’unione ai sensi del comma 8, primo
periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri
dell’unione esercita tutte le funzioni di competenza dell’unione medesima. Al consiglio spettano le
competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio
comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell’unione, il consiglio è convocato di diritto ed
elegge il presidente dell’unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall’articolo 50 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di
ciascuno dei comuni che sono membri dell’unione le attribuzioni di cui all’articolo 54 del medesimo
testo unico, e successive modificazioni.
9. La giunta dell’unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal
medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i
comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all’articolo 48
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell’unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i
rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell’unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell’unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell’unione si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente
popolazione. Gli amministratori dell’unione, dalla data di assunzione della carica, non possono
continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già
attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. L’esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più
convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla
scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento
di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il
decreto di cui all’articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si
applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell’unione, nei
comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.”.
3. L’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
“Art. 32 (Unione di comuni) 1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di
norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in
prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può
esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in
attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori
montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare
apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere
attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è
scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni
associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni
associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari
a quella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove
possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status
degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.
5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie
all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede
di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di
razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con
le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le
funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad
esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell’interno per le finalità di cui all’articolo 6,
commi 5 e 6”.
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un’unione di comuni già
costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti,
per la disciplina di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal
presente decreto, ovvero per quella di cui all’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente
decreto.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di
individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 16, comma 4, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come modificato dal presente decreto.
6. Ai fini di cui all’articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel
termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al
citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza
dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16,
avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della
rispettiva unione.
7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies
dell’articolo 15 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.

Articolo 20
Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni
comunali

1. A decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di
cui all’articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli
stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012
e successivi.
3. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e
termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall’anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento
concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione
tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro
dell’interno del 1° settembre 2000, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.

Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario

Articolo 21
Riduzione dell’iva

1. All’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e
successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1)nel primo periodo, le parole: “1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012”, sono sostituite
dalle seguenti: “1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013”;
2) il secondo periodo è abrogato;
3) nel terzo periodo le parole “sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali”, sono
sostituite dalla seguenti: “sono rispettivamente rideterminate nella misura dell’11 e del 22 per
cento”;.
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole “, secondo e terzo periodo”;
2) le parole “30 settembre 2012”, sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2013”;
3) le parole da “a 13.119 milioni di euro” sino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti “a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013”.
2. Con la legge di stabilità per l’anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di
razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52
del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l’eliminazione o riduzione di regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale previste dall’articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal
primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, di cui all’articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare
l’aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall’articolo 40, comma 1-ter, del citato
decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.

Articolo 22
Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i
presupposi e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in
sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle
predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad
applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre
2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati
dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento
entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e
7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad
applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011,
con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall’articolo 6 del citato
decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non
erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all’accesso
ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza
nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
c) ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011
nonché di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012
che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di
entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20l, nel periodo compreso fra il
ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che
risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1.
L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato
decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non
prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti
dalla disposizione di cui al comma 1.

Articolo 23
Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

1. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al
settore dell’autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del
settore.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del
contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2013 con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si
applicano anche all’esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto
esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013
e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille
nell’anno 2013 sono quantificate nell’importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il
31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo.
3. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2013.
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e
l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.
147, è incrementata di 90 milioni di euro per l’anno 2013
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013.
6. Ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la
dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di
cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la
spesa di 72,8 milioni di euro per l’anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di
5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del
citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009
8. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 700
milioni di euro per l’anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
tra le finalità di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate
nell’allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai
sensi del presente articolo, nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre
malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. E’ autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l’anno 2012, per gli interventi connessi alle
eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio
2012;
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della
quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell’emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai
paesi del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, è autorizzata la spesa massima di 500 milioni di euro, per
l’anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere.
Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, è individuato l’ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell’interno e alle altre
Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell’esercizio possono esserlo in quello
successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1,
ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si
provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da
parte del Ministero dell’interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi
concernenti l’afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Art. 24
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, 5, comma 1, 7, comma 21, 21,
comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni
di euro per l’anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l’anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l’anno 2013, a
11.207,150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in
termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
2. I risparmi di spesa derivanti dall’applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati
per la copertura dello stesso sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.

Dato a Roma, addi’ 6 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze
Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

Decreto-Legge 7 maggio 2012 , n. 52

Decreto-Legge 7 maggio 2012 , n. 52
(in GU 8 maggio 2012, n. 106)

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della  spesa  pubblica.
(12G0074)

Capo I

Norme organizzative

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,   nell'ambito
dell'azione del Governo volta all'analisi  ed  alla  revisione  della
spesa pubblica, di  emanare  disposizioni  per  la  razionalizzazione
della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando  la  qualita'
delle  procedure  di  acquisto   centralizzato   ed   incrementandone
significativamente l'utilizzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti  con  il
Parlamento, di concerto con i Ministri  dello  sviluppo  economico  e
delle infrastrutture e dei trasporti; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

  Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica 

  1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche  volte
all'analisi e al riordino  della  spesa  pubblica,  e'  istituito  un
Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e composto dal Ministro delegato  per  il  programma  di
Governo,  dal  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze  o  vice
Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario  alla  Presidenza  del
Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei  Ministri.  Il
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  proprio  decreto  puo'
modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attivita'
di indirizzo e  di  coordinamento,  in  particolare,  in  materia  di
revisione dei programmi di  spesa  e  dei  trasferimenti  a  imprese,
razionalizzazione   delle   attivita'   e   dei   servizi    offerti,
ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto
di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso  degli  immobili  e  nelle
altre  materie  individuate  dalla  direttiva  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.

Capo I

Norme organizzative

                               Art. 2 

Commissario straordinario per la razionalizzazione  della  spesa  per
                     acquisti di beni e servizi 

  1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica  ed  ai
fini di coordinamento della finanza pubblica, di  perequazione  delle
risorse  finanziarie  e  di  riduzione  della  spesa  corrente  della
pubblica  amministrazione,  garantendo  altresi'  la   tutela   della
concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle  relative
procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti
con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare
un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di  definire
il livello di spesa per acquisti di  beni  e  servizi,  per  voci  di
costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario  svolge  anche
compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento  dell'attivita'
di approvvigionamento di beni e  servizi  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,   anche   in   considerazione   dei   processi    di
razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresi'  con  il
Ministro delegato per il programma  di  governo  per  l'attivita'  di
revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni. 
  2.  Tra  le  amministrazioni  pubbliche  sono  incluse   tutte   le
amministrazioni, autorita', anche  indipendenti,  organismi,  uffici,
agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e  gli  enti  locali,
nonche' le  societa'  a  totale  partecipazione  pubblica  diretta  e
indiretta  e  le  amministrazioni  regionali  commissariate  per   la
redazione  e  l'attuazione  del  piano  di  rientro   dal   disavanzo
sanitario. 
  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la
Presidenza della Repubblica, il Senato della  Repubblica,  la  Camera
dei deputati e la Corte costituzionale. 
  4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle
regioni, salvo quanto previsto  dal  comma  2,  il  Commissario,  nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e di  leale  collaborazione,
formula   proposte   al   Presidente   della   regione   interessata,
comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  le
disposizioni di cui al presente  decreto  costituiscono  principi  di
coordinamento della finanza pubblica.

Capo I

Norme organizzative

                               Art. 3 

                Organizzazione e programma di lavoro 

  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  nomina
del Commissario straordinario stabilisce: 
    a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo; 
    b)  l'indennita'  del  Commissario,  comunque  non  superiore  al
trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente
generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
    c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il
Commissario nell'esercizio delle sue  funzioni  e  prestano  la  loro
opera a titolo gratuito, fatto salvo il  solo  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute, a carico  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
    d) gli uffici, il  personale  e  i  mezzi  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle  finanze
dei quali il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni. 
  2.  Il  Commissario  presenta  entro  15  giorni  dalla  nomina  un
programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo
1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni  mensili  del
Commissario.

Capo I

Norme organizzative

                               Art. 4 

                       Relazione al Parlamento 

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  da  lui
delegato riferisce semestralmente  al  Parlamento  sull'attivita'  di
razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto. 
  2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alla Corte dei
conti.

Capo I

Norme organizzative

                               Art. 5 

                               Poteri 

  1.  Il  Commissario  ha  diritto  di  corrispondere  con  tutte  le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di  diritto  pubblico  e  di
chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la  collaborazione
per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il  Commissario
ha il potere  di  chiedere  informazioni  e  documenti  alle  singole
amministrazioni e alle societa'  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
nonche' di disporre che vengano svolte, nei confronti  delle  stesse,
ispezioni a cura dell'Ispettorato per  la  funzione  pubblica  e  del
Dipartimento   della   Ragioneria   generale    dello    Stato.    Le
amministrazioni pubbliche  e  le  societa'  a  totale  partecipazione
pubblica che  svolgono  compiti  di  centrale  di  committenza  hanno
l'obbligo di trasmettere i dati e  i  documenti  richiesti,  nonche',
comunque, di fornire la piu' ampia collaborazione al Commissario. 
  2. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  4,  il
Commissario ha il potere di definire, per voci di costo,  il  livello
di  spesa  per  acquisti  di  beni   e   servizi   da   parte   delle
amministrazioni pubbliche. 
  3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al  Consiglio
regionale interessato  le  norme  di  legge  o  di  regolamento  o  i
provvedimenti amministrativi di carattere generale,  che  determinano
spese o voci di costo  delle  singole  amministrazioni,  che  possono
essere oggetto  di  soppressione,  riduzione  o  razionalizzazione  e
propone  a  tale  fine  i  necessari  provvedimenti   amministrativi,
regolamentari e legislativi. 
  4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per
rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo' pubblicare i pareri
nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle
situazioni distorsive. 
  5. Su proposta del Commissario, il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o il Ministro da questi  delegato  o,  per  le  Regioni,  il
Presidente della Regione interessata  possono  adottare  le  seguenti
misure: 
    a)  sospensione,  revoca  o  annullamento  d'ufficio  di  singole
procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche  per  ragioni
di opportunita'; 
    b) introduzione di obblighi informativi a carico delle  pubbliche
amministrazioni  finalizzati  alla   trasparenza   ed   all'effettivo
esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al
Commissario ai sensi del comma 1. 
  6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai  fini
di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n.  15,
al Presidente della Corte dei conti, il quale , per  quanto  riguarda
le  regioni,  li  comunica  alla  competente  sezione  regionale   di
controllo della Corte medesima. 
  7.  Il  Commissario  segnala  alle  amministrazioni  le  misure  di
razionalizzazione  della  spesa   e   fissa   un   termine   per   il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del  termine
il  Consiglio   dei   Ministri   puo'   autorizzare,   nel   rispetto
dell'articolo  120  della   Costituzione,   l'esercizio   di   poteri
sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti. 
  8.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione   dei   compiti
previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo I

Norme organizzative

                               Art. 6 

                         Requisiti di nomina 

  1. Il Commissario opera in piena autonomia e  con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione ed e' scelto  tra  persone  provenienti  da
settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita',  di
notorie esperienza e capacita'.

Capo II

Norme sostanziali

                               Art. 7 

Parametri di prezzo qualita' per l'espletamento  delle  procedure  di
                              acquisto 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di  coordinamento  della
finanza  pubblica,  le  amministrazioni  pubbliche  nell'indizione  o
nell'effettuazione delle  proprie  procedure  di  acquisto  applicano
parametri  prezzo-qualita'  migliorativi  di   quelli   eventualmente
individuati in modo specifico nei  bandi  di  gara  pubblicati  dalla
Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili. 
  2. Per i bandi gia' pubblicati alla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  la  Consip  puo'  pubblicare  sul  sito  internet
individuato nei  bandi  medesimi  quale  profilo  del  committente  i
parametri applicabili ai sensi del comma 1. 
  3.  Le  acquisizioni  effettuate  dalle  amministrazioni  pubbliche
tramite  il  ricorso  ad  una  centrale  di  committenza   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e
la qualita' delle convenzioni stipulate da  Consip  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  nonche'  i
parametri di cui al comma 1.

Capo II

Norme sostanziali

                               Art. 8 

           Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi 

  1. Al fine di garantire  la  trasparenza  degli  appalti  pubblici,
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e  le
informazioni  comunicati   dalle   stazioni   appaltanti   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano  la  ricerca  delle
informazioni    anche    aggregate    relative    all'amministrazione
aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto
di fornitura. 
  2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio,  analisi  e  valutazione
della  spesa  pubblica,  nonche'  delle  attivita'   strumentali   al
Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica
amministrazione, l'Osservatorio dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture trasmette,  con  cadenza  semestrale,  al
Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip  S.p.A.
i dati di cui al comma 1.

Capo II

Norme sostanziali

                               Art. 9 

Attivita' della centrale di committenza nazionale attraverso  sistema
                             informatico 

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione,
a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione  in
modalita'  ASP  (Application  Service   Provider)   delle   pubbliche
amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si  avvalgono  di
Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

Capo II

Norme sostanziali

                               Art. 10 

Acquisizioni di  beni  e  servizi  relativi  ai  sistemi  informativi
    automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza 

  1.  Il  parere  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del   decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, e' facoltativo per le  centrali
di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per  le
acquisizioni di beni e servizi.

Capo II

Norme sostanziali

                               Art. 11 

         Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

  1.  All'articolo  11,  comma  10-bis,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  sono  aggiunte  in  fine,  le
seguenti parole: "e nel caso di  acquisto  effettuato  attraverso  il
mercato   elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 328  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207".

Capo II

Norme sostanziali

                               Art. 12 

Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente
                          piu' vantaggiosa 

  1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo:
"La commissione apre  in  seduta  pubblica  i  plichi  contenenti  le
offerte tecniche al fine di procedere alla  verifica  della  presenza
dei documenti prodotti.". 
  2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo:
"La commissione apre  in  seduta  pubblica  i  plichi  contenenti  le
offerte tecniche al fine di procedere alla  verifica  della  presenza
dei documenti prodotti". 
  3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per  le
quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi  contenenti
le offerte tecniche alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.

Capo II

Norme sostanziali

                               Art. 13 

     Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi 

  1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e  servizi  degli
enti  locali,  ove  i  beni  o  i  servizi  da  acquistare  risultino
disponibili mediante strumenti informatici  di  acquisto,  non  trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della  legge  8  giugno
1962, n. 604.

Capo II

Norme sostanziali

                               Art. 14 

Misure  in  tema  di  riduzione  dei  consumi   di   energia   e   di
            efficientamento degli usi finali dell'energia 

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sulla  base   delle
indicazioni  fornite  dall'Agenzia  del  demanio,   adottano   misure
finalizzate   al   contenimento   dei   consumi    di    energia    e
all'efficientamento degli usi finali della stessa,  anche  attraverso
il ricorso ai contratti di servizio energia di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  e  al  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Capo II

Norme sostanziali

                               Art. 15 

                        Copertura finanziaria 

  1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  del
presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012  e  a  euro  78
mila nell'anno 2013, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del
1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre  2011,
n. 183. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

Norme sostanziali

                               Art. 16 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 
  in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
  osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 maggio 2012 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Giarda, Ministro per i  rapporti  con
                                il Parlamento 

                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico e  delle  infrastrutture  e
                                dei trasporti 

Visto, il Guardasigilli: Severino

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5
(in SO n.27 alla GU 9 febbraio 2012, n.33)

Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.
(12G0019)

Titolo I
Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per  la  semplificazione  e  lo  sviluppo,  al  fine  di
assicurare,   nell'attuale   eccezionale    situazione    di    crisi
internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione
degli oneri  amministrativi  per  i  cittadini  e  le  imprese  e  la
crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali; 

                                Emana
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di  conclusione
                del procedimento e poteri sostitutivi 

  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e  9
sono sostituiti dai seguenti:
  "8. La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal codice  del  processo  amministrativo.  Le  sentenze
passate in giudicato che accolgono il  ricorso  proposto  avverso  il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono  trasmesse,  in  via
telematica, alla Corte dei conti.
  9. La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento  nei  termini
costituisce elemento di valutazione  della  performance  individuale,
nonche' di responsabilita'  disciplinare  e  amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente.
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione   previsti   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti  di  cui   all'articolo   2   e   quello   effettivamente
impiegato.".
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per  i  quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Titolo I
Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

                               Art. 2 

    Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA 

  1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma  1,
dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  nonche'"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,".

Titolo I
Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

                               Art. 3 

Riduzione degli  oneri  amministrativi  e  disposizioni  in  tema  di
         verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR 

  1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma  2
e' sostituito dai seguenti:
  "2. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  le  amministrazioni  statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una  relazione
sul bilancio complessivo degli  oneri  amministrativi,  a  carico  di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con  gli  atti  normativi
approvati  nel  corso  dell'anno  precedente,  come  valutati   nelle
relative  analisi  di  impatto  della  regolamentazione   (AIR),   in
conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per  gli  atti
normativi non sottoposti ad  AIR,  le  Amministrazioni  utilizzano  i
medesimi criteri per  la  stima  e  la  quantificazione  degli  oneri
amministrativi introdotti o eliminati. Per  oneri  amministrativi  si
intendono i costi degli adempimenti cui  cittadini  ed  imprese  sono
tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito  del
procedimento   amministrativo,   compreso    qualunque    adempimento
comportante raccolta,  elaborazione,  trasmissione,  conservazione  e
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per  gli  affari  giuridici  e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  il
Dipartimento  della  funzione   pubblica   predispone,   sentite   le
associazioni  imprenditoriali  e  le  associazioni  dei   consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo,  una  relazione
complessiva,   contenente   il   bilancio   annuale    degli    oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale  del  Governo  entro  il  31
marzo di ciascun anno.
  2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando  gli  oneri  introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini  del  relativo
pareggio, adotta,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  riduzione  di
oneri amministrativi di  competenza  statale  previsti  da  leggi.  I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni  di  cui
al  comma  2-bis,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
    a)  proporzionalita'  degli   adempimenti   amministrativi   alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai
diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa  e
al settore di attivita';
    b) eliminazione di dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
    c) utilizzo delle autocertificazioni  e,  ove  necessario,  delle
attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  nonche'
delle  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
imprese;
    d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
    e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di  evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
  2-quater. Per la riduzione  di  oneri  amministrativi  previsti  da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma  2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  competenti  e  sentite  le
associazioni di cui al comma 2-bis.
  2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi  previsti  da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  sulla  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  dei  Ministri  competenti  per  materia,   sentite   le
associazioni di cui al comma 2-bis.
  2-sexies.  Alle  attivita'  di  cui  al   presente   articolo,   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2-septies. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.".
  2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n.  246,
il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
  3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della  legge  12  novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole "dopo il comma 5" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dopo il comma 5- bis";
    b) le parole "5- bis." sono sostituite  dalle  seguenti:  "5-ter.
"."

Capo II
Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 4 

Semplificazioni in materia  di  documentazione  per  le  persone  con
         disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici 

  1.  I  verbali  delle  commissioni   mediche   integrate   di   cui
all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
l'esistenza dei requisiti sanitari  necessari  per  la  richiesta  di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al  comma  2  dell'articolo
381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni  fiscali
relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'.
  2.  Le  attestazioni  medico  legali  richieste  per  l'accesso  ai
benefici di cui al comma 1  possono  essere  sostituite  dal  verbale
della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
con  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   sulla
conformita' all'originale, resa dall'istante ai  sensi  dell'articolo
19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di  documentazione  amministrativa  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  che  dovra'
altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e'  stato  revocato,
sospeso o modificato.
  3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu'  regolamenti  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali  i
verbali delle commissioni mediche integrate di  cui  all'articolo  20
del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano  l'esistenza
dei requisiti sanitari,  nonche'  le  modalita'  per  l'aggiornamento
delle procedure informatiche e  per  lo  scambio  dei  dati  per  via
telematica.
  4. I regolamenti di cui al comma 3 sono  emanati  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   dei   Ministri
interessati, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e  con  il  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del  decreto  legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  sentito  l'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge  3  marzo
2009, n. 18.
  5. Al fine di dare continuita'  all'attivita'  di  preparazione  in
vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra  2012,  e'
autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
milioni di euro per  l'anno  2012.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativa al Fondo per  interventi  urgenti  ed  indifferibili,
come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12  novembre
2011, n. 183.

Capo II
Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 5 

                 Cambio di residenza in tempo reale 

  1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettere a), b) e c), del decreto del  Presidente  del  Repubblica  30
maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data
in cui  si  sono  verificati  i  fatti  utilizzando  una  modulistica
conforme a quella pubblicata sul  sito  istituzionale  del  Ministero
dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni
previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e  sottoscritte  di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le  modalita'  di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.
  3.  Fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  5  e  6  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe,  nei  due
giorni lavorativi successivi alla presentazione  delle  dichiarazioni
di cui al comma  1,  effettua,  previa  comunicazione  al  comune  di
provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti  giuridici  delle
iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
  4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove  nel  corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze  con  la  dichiarazione  resa,  l'ufficiale  di  anagrafe
segnala quanto  e'  emerso  alla  competente  autorita'  di  pubblica
sicurezza.
  5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con  il  presente  articolo,
anche  con  riferimento  al  ripristino  della  posizione  anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di  verificata  assenza
dei  requisiti,  prevedendo  altresi'  che,   se   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui  all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  l'indicazione  degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti  svolti  con  esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione  di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990.
  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
decorsi novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale del presente decreto.

Capo II
Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 6 

    Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni 

  1.  Sono  effettuate  esclusivamente  in  modalita'  telematica  in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni:
    a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni  di  atti  e  di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  nonche'  dal  testo  unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
    b)  le  comunicazioni  tra  comuni  e   questure   previste   dai
regolamenti di cui al regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
    c) le comunicazioni inviate ai comuni dai  notai  ai  fini  delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali  a  margine  dell'atto  di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
    d) le trasmissioni e l'accesso alle  liste  di  cui  all'articolo
1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per  l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c).
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro della difesa, da  emanare  entro  centottanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del  comma  1,
lettera d).

Capo II
Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 7 

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti  d'identita'  e  di
                           riconoscimento 

  1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati  con
validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di  nascita
del titolare, immediatamente successiva  alla  scadenza  che  sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo.
  2. La disposizione di cui  al  comma  1  si  applica  ai  documenti
rilasciati o  rinnovati  dopo  l'  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  3. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

Capo II
Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 8 

Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove  selettive,
  nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame  di
  avvocato 

  1. Le domande per la partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
l'assunzione  nelle  pubbliche  amministrazioni  centrali  banditi  a
decorrere dal 30 giugno 2012  sono  inviate  esclusivamente  per  via
telematica secondo le modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi  in
contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono
a  quanto  previsto  dal  presente  comma  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto  previsto  nel
comma 1.
  3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina  di  livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio  e  professionali
provvede la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica,  sentito  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Con eguale procedura si  stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.".
  4. All'articolo 22, comma 3, del regio  decreto-legge  27  novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio
1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono  professori
ordinari o associati  di  materie  giuridiche  presso  un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite
dalle  seguenti:  "un  titolare  ed  un  supplente  sono   professori
ordinari, professori associati o ricercatori  di  materie  giuridiche
presso un'universita' della  Repubblica  ovvero  presso  un  istituto
superiore.".

Capo II
Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 9 

      Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici 

  1. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce  i  modelli  di
cui agli allegati I e II del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  22  gennaio  2008,  n.  37,  e  la  dichiarazione  di  cui
all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. La  dichiarazione  unica  di  conformita'  e  la  documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed  esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per  i  relativi  controlli.  Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento  di  una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Capo II
Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 10 

                       Parcheggi pertinenziali 

  1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo  1989,  n.  122,  e'
sostituito dal seguente:
  "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  41-sexies,  della
legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,  e
l'immodificabilita'  dell'esclusiva  destinazione  a  parcheggio,  la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1  puo'  essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei  successivi  atti  convenzionali,
solo  con  contestuale  destinazione  del  parcheggio  trasferito   a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello  stesso  comune.  I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono  essere  ceduti
separatamente dall'unita'  immobiliare  alla  quale  sono  legati  da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.".

Capo II
Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 11 

Semplificazioni in materia  di  circolazione  stradale,  abilitazioni
  alla guida, affidamento del  servizio  informazioni  sul  traffico,
  "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita' 

  1. Al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, recante "Nuovo Codice  della  strada",  e  di  seguito
denominato  "Codice  della  strada",  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 115,  l'abrogazione  del  comma  2-bis,  disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
    b)  all'articolo  119,  comma  4,  l'alinea  e'  sostituito   dal
seguente: "4. L'accertamento  dei  requisiti  psichici  e  fisici  e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite  dai  competenti
organi regionali ovvero  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  che  provvedono  altresi'   alla   nomina   dei   rispettivi
presidenti, nei riguardi:";
    c)  all'articolo  119,  comma  4,  la  lettera  b-bis),  inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
soppressa;
    d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
    e)  all'articolo  126,  comma  6,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  le  parole:  ",  previa  verifica
della  sussistenza  dei  requisiti  fisici  e  psichici  presso   una
commissione medica locale,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,
lettera b-bis " sono soppresse.
  2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  28  del  decreto
legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  la   disposizione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo
entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.
  3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 115, comma  2,  del  Codice  della  strada,  i
titolari di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento  dell'ottantesimo  anno  di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni.
  4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  330  del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495, in conformita' alle modifiche introdotte dalla  lettera  a)  del
comma 1.
  5. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta  a  quelli  festivi;"
sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta  a  quelli  festivi,  da
individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di  sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla  attivita'  di  autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ;
    b) la lettera c) e' soppressa.".
  6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione
preliminare per l'esame di idoneita'  professionale  le  persone  che
hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di
istruzione secondaria di secondo grado;  sono  dispensate  dall'esame
per la dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le  persone  che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attivita'  in
una o piu' imprese di trasporto  italiane  o  comunitarie  da  almeno
dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano  in  attivita'  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi
di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009.
  7. Il centro di  coordinamento  delle  informazioni  sul  traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di  cui  all'articolo  73
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30,
del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  i  servizi  di
produzione, distribuzione e trasmissione, sul  canale  radiofonico  e
televisivo, delle  informazioni  sul  traffico  e  sulla  viabilita',
nonche' ogni altro servizio utile al proprio  funzionamento,  qualora
da detto affidamento derivi un minor  onere  per  il  bilancio  dello
Stato.
  8.  A  decorrere  dall'anno  2012  il  controllo  obbligatorio  dei
dispositivi  di  combustione  e  scarico  degli  autoveicoli  e   dei
motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento  della  revisione
obbligatoria periodica del mezzo.
  9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto  su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n.  3821/85,  e  successive
modificazioni,  sono  controllati  ogni  due  anni   dalle   officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.  L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
  10. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,  n.  132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
    b) al comma 2, dopo le parole: "Le  officine"  sono  inserite  le
seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le  parole:
"di cui al comma 1" sono soppresse.

Capo III
Semplificazioni per le imprese

Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle
attivita’ economiche e di controlli sulle imprese

                               Art. 12 

Semplificazione   procedimentale   per   l'esercizio   di   attivita'
                             economiche 

  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri  amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati  del  monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  le  Regioni,  le  Camere  di
commercio industria agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro
associazioni, le agenzie per le  imprese  ove  costituite,  le  altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le  associazioni  di
categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  per
lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato  regioni
ed  autonomie  locali,  per   attivare   percorsi   sperimentali   di
semplificazione amministrativa  per  gli  impianti  produttivi  e  le
iniziative ed attivita'  delle  imprese  sul  territorio,  in  ambiti
delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle
procedure ed ai termini  per  l'esercizio  delle  competenze  facenti
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone  preventiva  ed
adeguata informazione pubblica.
  2.  Nel  rispetto  del   principio   costituzionale   di   liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena  concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i  soggetti,  presenti  e  futuri,  che
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili  danni  alla  salute,  all'ambiente,   al   paesaggio,   al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'  sociale,  con
l'ordine pubblico, con il  sistema  tributario  e  con  gli  obblighi
comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta  uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  al  fine  di  semplificare  i   procedimenti
amministrativi concernenti l'attivita' di impresa secondo i  seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)   semplificazione   e   razionalizzazione   delle    procedure
amministrative, anche mediante  la  previsione  della  conferenza  di
servizi telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  e  anche  con
modalita' asincrona;
    b)  previsione  di  forme  di  coordinamento,  anche  telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa  in  un  giorno,  in
modo che  sia  possibile  conoscere  contestualmente  gli  oneri,  le
prescrizioni  ed  i  vantaggi  per  ogni  intervento,  iniziativa  ed
attivita' sul territorio;
    c)  individuazione  delle   norme   da   abrogare   a   decorrere
dall'entrata in  vigore  dei  regolamenti  e  di  quelle  tacitamente
abrogate  ai  sensi   della   vigente   normativa   in   materia   di
liberalizzazione delle attivita'  economiche  e  di  riduzione  degli
oneri amministrativi sulle imprese.
  3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il  31  dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della  sperimentazione  di  cui  al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  su  proposta  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta  giorni  dalla
richiesta.
  4.  Con  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  sono  altresi'  individuate  le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio  di  attivita'  (SCIA)  con  asseverazioni  o  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni  ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
  5.  Le  Regioni,  nell'esercizio  della  loro  potesta'  normativa,
disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto  1990  n.  241,
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.   148   e
dall'articolo  34  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori  pratiche  e
delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo  1997,  n.
59.
  6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4  del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari  e
in  materia  di  giochi  pubblici  per  i  quali  restano  ferme   le
particolari norme che li disciplinano.

Capo III
Semplificazioni per le imprese

Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle
attivita’ economiche e di controlli sulle imprese

                               Art. 13 

                       Modifiche al T.U.L.P.S. 

  1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,  computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
    b) all'articolo  42,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";
    c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano  fino  al  31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";
    d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
    e) all'articolo 99, primo comma, le parole:  "agli  otto  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
    f) all'articolo 115:
      1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
      2) al secondo e  al  quarto  comma,  la  parola:  "licenza"  e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione";
      3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita'  di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette
alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le
prescrizioni  di  legge  o   di   regolamento   e   quelle   disposte
dall'autorita'.";
    g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,
terzo comma, sono abrogati.
  2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

Capo III
Semplificazioni per le imprese

Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle
attivita’ economiche e di controlli sulle imprese

                               Art. 14 

             Semplificazione dei controlli sulle imprese 

  1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese  le  aziende
agricole,  e'  ispirata,  fermo  quanto  previsto   dalla   normativa
comunitaria, ai principi della  semplicita',  della  proporzionalita'
dei controlli stessi e  dei  relativi  adempimenti  burocratici  alla
effettiva tutela del rischio, nonche' del  coordinamento  dell'azione
svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute  a  pubblicare
sul     proprio     sito      istituzionale      e      sul      sito
www.impresainungiorno.gov.it  la  lista  dei  controlli  a  cui  sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore  di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'.
  3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo  e  la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,  anche
sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri  di  cui
all'articolo  25,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,   semplificare   e
coordinare i controlli sulle imprese.
  4. I regolamenti sono emanati  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite  le
associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi  e  criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20,  20-bis
e  20-ter,  della  legge  15  marzo  1997,  n.   59,   e   successive
modificazioni:
    a) proporzionalita' dei  controlli  e  dei  connessi  adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
    b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici;
    c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle
amministrazioni  in  modo  da  assicurare  la  tutela  dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  da  recare  il
minore intralcio al normale esercizio delle  attivita'  dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle  verifiche  e
delle ispezioni gia' effettuate;
    d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati  al  fine
di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
    e)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
    f) soppressione  o  riduzione  dei  controlli  sulle  imprese  in
possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita'
(UNI EN ISO-9001),  o  altra  appropriata  certificazione  emessa,  a
fronte di  norme  armonizzate,  da  un  organismo  di  certificazione
accreditato da un ente  di  accreditamento  designato  da  uno  Stato
membro dell'Unione europea ai sensi del  Regolamento  2008/765/CE,  o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento  (IAF
MLA).
  5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,   nell'ambito   dei   propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro  competenza
ai principi  di  cui  al  comma  4.  A  tale  fine,  entro  sei  mesi
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa  in  sede
di Conferenza unificata.
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali  continuano  a
trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi  in
materia.

Sezione II
Semplificazioni in materia di lavoro

                               Art. 15 

Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata  dal
               lavoro delle lavoratrici in gravidanza 

  1. A decorrere dal 1° aprile  2012,  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto  previsto
dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla  lettera  a),
comma 1, dell'articolo 16 o fino ai  periodi  di  astensione  di  cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno  o  piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel  caso  di  gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme  morbose  che  si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano  ritenute  pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la  lavoratrice  non
possa essere spostata ad  altre  mansioni,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 7 e 12.";
    b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  disposta
dall'azienda sanitaria locale, con  modalita'  definite  con  Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";
    c) al comma 4, le parole:  "puo'  essere  disposta  dal  servizio
ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite  dalle  seguenti:
"e' disposta dalla Direzione territoriale del  lavoro".  Al  medesimo
comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga";
    d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.

Sezione II
Semplificazioni in materia di lavoro

                               Art. 16 

Misure per la semplificazione dei flussi informativi  in  materia  di
  interventi e servizi sociali,  del  controllo  della  fruizione  di
  prestazioni  sociali  agevolate,  per  lo  scambio  dei  dati   tra
  Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale 

  1. Al fine di semplificare e  razionalizzare  lo  scambio  di  dati
volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e  la  gestione
delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi  e  servizi
sociali  inviano   unitariamente   all'INPS   le   informazioni   sui
beneficiari  e  sulle  prestazioni  concesse,  raccordando  i  flussi
informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre  2000,  n.
328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle  disposizioni  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo  modalita'  definite  con
provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Le comunicazioni di  cui  al  comma  1,  integrate  con  i  dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con  gli
altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui  al  periodo  precedente,
unitamente alle altre informazioni  sulle  prestazioni  assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e  scambiate,  nel  rispetto
delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  con
le amministrazioni competenti per fini di  gestione,  programmazione,
monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche', con riferimento al  proprio  ambito
territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri
enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni  e  di
servizi sociali e  socio-sanitari,  ai  fini  dell'alimentazione  del
Sistema informativo dei servizi  sociali,  di  cui  all'articolo  21,
della legge 8 novembre 2000, n.  328.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine  di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad  analisi  e
studi mirati  alla  elaborazione  e  programmazione  integrata  delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa  spesa  e   la   presa   in   carico   della   persona   non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche  sensibili,
trasmesse dagli enti pubblici responsabili  dell'erogazione  e  della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali  e  socio-sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  integrate  e  coordinate
dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi  del  presente  comma  sono  trasmesse  dall'INPS  in  forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero della  salute,  nonche',  con  riferimento  al
proprio ambito  territoriale  di  azione,  alle  regioni  e  province
autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione
di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro della salute, sono disciplinate le modalita'  di  attuazione
dei commi da 1 a 3.
  5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo  periodo  la  parola  "INPS"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "ente erogatore";
    b) il terzo periodo e' soppresso;
    c) al quarto periodo,  le  parole  "discordanza  tra  il  reddito
dichiarato ai fini fiscali  e  quello  indicato  nella  dichiarazione
sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti:  "discordanza  tra
il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre  componenti  dell'ISEE,
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria  e  quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica";
    d) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "In  caso  di
discordanza rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle  verifiche
all'ente che ha  erogato  la  prestazione,  nonche'  il  valore  ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi  acquisiti  dall'Agenzia  delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze  della
verifica effettuata, il beneficiario  non  avrebbe  potuto  fruire  o
avrebbe fruito  in  misura  inferiore  della  prestazione.  Nei  casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva,  per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile,  l'ente  erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire  i  motivi  della  rilevata
discordanza,  ai  sensi  della  normativa  vigente.  In  assenza   di
osservazioni  da  parte  dell'interessato  o  in  caso   di   mancato
accoglimento  delle  stesse,  la  sanzione  e'  irrogata  in   misura
proporzionale  al  vantaggio  economico  indebitamente  conseguito  e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.".
  6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono  inserite  le
seguenti:"nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi  2
e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,"  e,  alla
medesima lettera,  dopo  le  parole:  "informazioni  personali"  sono
inserite le seguenti: ", anche sensibili".
  7. Al fine di favorire  la  modernizzazione  e  l'efficienza  degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del  denaro  contante  e  degli  assegni,  a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i  pagamenti  effettuati  presso  le
sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  si  utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o  postali,
ivi comprese le carte di  pagamento  prepagate  e  le  carte  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con  decreto  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le  fattispecie  e  i
termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS  motivata
da obiettive ragioni di carattere organizzativo  e  funzionale  anche
relative   alla   tempistica   di   acquisizione   delle   necessarie
informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria,  il  termine
del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non  oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica.";
    b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono  inseriti
i seguenti:"Le domande, gli  atti  e  ogni  altra  documentazione  da
allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma  sono  inviate
all'Ente mediante l'utilizzo dei  sistemi  di  cui  all'articolo  38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le  medesime
modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei  procedimenti  nei
confronti dei richiedenti ovvero degli  intermediari  abilitati  alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di  tutto
quanto  sopra  previsto,  nonche'  di  quanto  stabilito  dal  citato
articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in  originale
resta  in  capo  ai  beneficiari  della  prestazione   di   carattere
previdenziale o assistenziale.".
  9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo
grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione  del  giudizio
di cassazione".
  10. Dall'attuazione  del  comma  9  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II
Semplificazioni in materia di lavoro

                               Art. 17 

   Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE 

  1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-bis,  comma
2, del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della
stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  subordinato  concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso
di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che  abiliti  allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato  di  cui  all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione,  decorsi  i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) la richiesta riguardi uno straniero  gia'  autorizzato  l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di
lavoro richiedente;
    b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente  sia  stato
regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al  comma  3,
l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il
permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro
datore di lavoro.».
  3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo  38  e
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del  testo  unico,  anche  a
piu' datori di lavoro,  oltre  al  primo,  che  impiegano  lo  stesso
lavoratore  straniero  per  periodi  di  lavoro  successivi   ed   e'
rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal
secondo rapporto di lavoro,  si  trovi  legittimamente  presente  nel
territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo
rapporto di lavoro stagionale. In  tale  ipotesi,  il  lavoratore  e'
esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza  per  il
rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita'  consolare  e  il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale  deve  essere  rinnovato,
nel  rispetto  dei  limiti  temporali  minimi  e   massimi   di   cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico,  fino  alla  scadenza  del
nuovo rapporto di lavoro stagionale.
  4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il  seguente:  "La  richiesta  di  assunzione,  per   le   annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di  lavoro
anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  ottenuto  il  nullaosta
triennale al lavoro stagionale.".

Sezione II
Semplificazioni in materia di lavoro

                               Art. 18 

Semplificazione  in  materia  di   assunzioni   e   di   collocamento
                            obbligatorio 

  1. All'articolo 9-bis, comma 2,  terzo  periodo,  decreto-legge  1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore  turistico"  sono
inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".
  2. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso.
  3. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "al   competente   servizio
provinciale" sono inserite le  seguenti:  "ovvero  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate
in piu' province";
    b) al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "al  servizio
provinciale  competente"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero   al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
    c) al comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  "il  servizio"
sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".

Sezione II
Semplificazioni in materia di lavoro

                               Art. 19 

        Semplificazione in materia di libro unico del lavoro 

  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:  "Ai  fini  del
primo periodo, la nozione di omessa registrazione si  riferisce  alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
manchi la registrazione e la nozione  di  infedele  registrazione  si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2  diverse
rispetto alla  qualita'  o  quantita'  della  prestazione  lavorativa
effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.".

Sezione III
Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                               Art. 20 

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al  decreto
                   legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
  "Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal
1° gennaio  2013,  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei
requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed
economico-finanziario   per   la   partecipazione   alle    procedure
disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso  la  Banca  dati
nazionale  dei  contratti  pubblici,  istituita  presso   l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del  presente
codice.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita'  stabilisce  con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e'  obbligatoria
l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
e  le  regole  tecniche  per  l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
  3. Le stazioni appaltanti e gli enti  aggiudicatori  verificano  il
possesso dei requisiti di cui al comma 1  esclusivamente  tramite  la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  Ove  la  disciplina  di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso  di  tali  requisiti  e'
verificato dalle stazioni appaltanti  mediante  l'applicazione  delle
disposizioni previste dal presente codice e dal  regolamento  di  cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
  4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i  dati  di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
pubblici.
  5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti  e  gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei  requisiti  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente.
  6. Per i dati scambiati a fini  istituzionali  con  la  banca  dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita  dall'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si  applica  l'articolo  6,
comma 10, del presente decreto.";
    b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  "spese  dello  sponsor"  sono
inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro";
      2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Ai
contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e  forniture  aventi
ad oggetto beni  culturali  si  applicano  altresi'  le  disposizioni
dell'articolo 199-bis del presente codice.";
    c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "L'affidamento  dei  contratti  di  finanziamento,  comunque
stipulati,  dai   concessionari   di   lavori   pubblici   che   sono
amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori  avviene  nel
rispetto dei  principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.";
    d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno";
    e)  all'articolo  42,  al  comma  3-bis,  le  parole:   «prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
    f) all'articolo 48, comma 1, le parole:  «prevista  dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti:  «di
cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
    g) all'articolo  189,  comma  3,  nono  periodo,  le  parole:  "i
certificati  sono  redatti  in  conformita'   al   modello   di   cui
all'allegato XXII" sono sostituite  dalle  seguenti:  "i  certificati
sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.";
    h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:
  "Art. 199-bis (Disciplina  delle  procedure  per  la  selezione  di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,
trasparenza,   proporzionalita',   di   cui   all'articolo   27,   le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione  degli
interventi  relativi  ai  beni  culturali  integrano   il   programma
triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione  ai  quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o  la  realizzazione
degli interventi. A tal fine  provvedono  a  predisporre  i  relativi
studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti  preliminari.
In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi  per
i quali siano pervenute dichiarazioni  spontanee  di  interesse  alla
sponsorizzazione. La ricerca dello  sponsor  avviene  mediante  bando
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  28,  nella   Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea.  L'avviso  contiene   una   sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione  del  valore  di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte  in
aumento sull'importo del finanziamento minimo  indicato.  Nell'avviso
e' altresi' specificato se si intende acquisire una  sponsorizzazione
di  puro  finanziamento,  anche  mediante  accollo,  da  parte  dello
sponsor,  delle   obbligazioni   di   pagamento   dei   corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica,  consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di  sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione  delle
offerte. Nel bando e  negli  avvisi  e'  stabilito  il  termine,  non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati
possono far pervenire offerte  impegnative  di  sponsorizzazione.  Le
offerte pervenute sono  esaminate  direttamente  dall'amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi  il  cui  valore  stimato  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di
euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
giudicatrice. L'amministrazione  procede  a  stilare  la  graduatoria
delle  offerte  e  puo'  indire  una  successiva   fase   finalizzata
all'acquisizione di ulteriori  offerte  migliorative,  stabilendo  il
termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione  con  il  soggetto  che  ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione  pura,
o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in  caso  di
sponsorizzazione tecnica.
  2. Nel caso in cui non sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in  ordine  a  quanto  disposto  dal
presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti  e  delle
offerte,  o  non  siano  rispondenti  ai  requisiti   formali   della
procedura, la stazione appaltante  puo',  nei  successivi  sei  mesi,
ricercare di propria iniziativa  lo  sponsor  con  cui  negoziare  il
contratto  di  sponsorizzazione,  ferme  restando  la  natura  e   le
condizioni   essenziali    delle    prestazioni    richieste    nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali  non  sono  pervenute
offerte utili,  ai  sensi  del  precedente  periodo,  possono  essere
nuovamente  pubblicati  nell'allegato  del  programma  triennale  dei
lavori dell'anno successivo.
  3. Restano fermi i presupposti  e  i  requisiti  di  compatibilita'
stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42,  e  successive  modificazioni,  recante  il  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di  partecipazione  di
ordine generale  dei  partecipanti  stabiliti  nell'articolo  38  del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati  di  tutta  o  di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di  idoneita'
professionale, di qualificazione per  eseguire  lavori  pubblici,  di
capacita'  economica  e  finanziaria,  tecnica  e  professionale  dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.".
  2. In materia di contratti  di  sponsorizzazione,  resta  fermo  il
disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  marzo  2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 73, comma 3, alinea,  del  dopo  le  parole:  "In
aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite  le  seguenti:  "in
caso  di  violazioni   commesse,   secondo   valutazione   da   parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave,";
    b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 84 (Criteri di  accertamento  e  di  valutazione  dei  lavori
eseguiti all'estero). -  1.  Per  i  lavori  eseguiti  all'estero  da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata  dalla  copia  del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo.
  2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta  dell'interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero  degli  affari
esteri, con spese a carico  del  medesimo  interessato,  dalla  quale
risultano i lavori eseguiti secondo le  diverse  categorie,  il  loro
ammontare,  i  tempi  di  esecuzione,  indicazioni   utili   relative
all'incidenza  dei  subappalti  per  ciascuna  categoria  nonche'  la
dichiarazione che i lavori sono stati  eseguiti  regolarmente  e  con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato  con  le
indicazioni necessarie per la  completa  individuazione  dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di  esecuzione  e  della  categoria  dei
lavori eseguiti. La  certificazione  e'  rilasciata  secondo  modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito  il  Ministero  per
gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e'  soggetta,  ove
necessario, a  legalizzazione  da  parte  delle  autorita'  consolari
italiane all'estero.
  3.  Per  i  soli  lavori  subappaltati  ad  imprese   italiane,   i
subappaltatori,  ai  fini  del  conseguimento  della  qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato  all'esecutore  italiano
ai  sensi  del  comma  2  e,  qualora   non   sia   stato   richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
  4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero,  se  in
lingua  diversa  dall'italiano,  e'  corredata  da   una   traduzione
certificata   conforme   in   lingua   italiana   rilasciata    dalla
rappresentanza diplomatica  o  consolare  ovvero  una  traduzione  in
lingua italiana eseguita da un  traduttore  ufficiale.  Il  consolato
italiano all'estero,  una  volta  conseguita  la  certificazione,  la
trasmette alla competente  struttura  centrale  del  Ministero  degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
i modelli semplificati sopra citati.
  5. Qualora l'interessato abbia ultimato i  lavori  e  non  disponga
piu'  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di  esecuzione  o   la
rappresentanza non sia in  grado  di  svolgere  a  pieno  le  proprie
funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo'  fare
riferimento alla struttura  competente  del  Ministero  degli  affari
esteri.".
  4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
163 del 2006, introdotto  dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le  risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sezione III
Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                               Art. 21 

               Responsabilita' solidale negli appalti 

  1. L'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
  "2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le
quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo
di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile
dell'inadempimento.".

Sezione III
Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                               Art. 22 

Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE  e  norme
  di salvaguardia  delle  procedure  in  corso  per  la  stipula  dei
  contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali 

  1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole:  "delle  opere  pubbliche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico";
    b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono
soppresse;
    c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti"
sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente,  sentito  il
Segretario del CIPE,".
  2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di  diritti
aeroportuali,  di  cui  al  Capo  II,  articoli  da  71  a  82,   del
decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  fa   comunque   salvo   il
completamento  delle  procedure  in  corso  volte  alla  stipula  dei
contratti di programma con le societa' di gestione  aeroportuali,  ai
sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre  il  31  dicembre
2012 e, comunque, la durata  dei  contratti  di  programma  stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo  e'  fissata  nel  rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e  dei  rispettivi
modelli tariffari.
  3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita  nei  contratti  di
programma  stipulati  anteriormente   all'entrata   in   vigore   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata  secondo
le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi.

Sezione IV
Semplificazioni in materia ambientale

                               Art. 23 

Autorizzazione unica in materia ambientale per  le  piccole  e  medie
                               imprese 

  1. Ferme restando le  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure  e  ridurre
gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle  attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad
emanare un regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'ambiente
e della tutela territorio e del mare, del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   volto   a   disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a  semplificare  gli  adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese,  in  base  ai  seguenti
principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni:
    a)  l'autorizzazione  sostituisce  ogni  atto  di  comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto  dalla  legislazione  vigente  in
materia ambientale;
    b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata  da  un  unico
ente;
    c)  il  procedimento  deve  essere  improntato  al  principio  di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in  relazione  alla
dimensione  dell'impresa  e  al   settore   di   attivita',   nonche'
all'esigenza  di  tutela  degli  interessi  pubblici  e  non   dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  dalla  data  di
entrata in vigore  del  medesimo  regolamento  sono  identificate  le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Sezione IV
Semplificazioni in materia ambientale

                               Art. 24 

Modifiche  alle  norme  in  materia  ambientale  di  cui  al  decreto
                  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma  17,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:
"titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data"  sono  inserite
le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe";
    b)  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,   la   parola
"richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata";
    c) all'articolo 29-decies, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in  mare,  l'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  esegue  i
controlli di  cui  al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.";
    d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 2, le parole da: "e'  rilasciata"  a:  "smaltimento
alternativo" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  rilasciata  dalla
regione,  fatta  eccezione  per  gli  interventi  ricadenti  in  aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,  n.  979  e  6
dicembre 1991, n. 394,  per  i  quali  e'  rilasciata  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
      2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e'  inserita  la
seguente "regionale";
    e) all'articolo 216-bis,  comma  7,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui
al primo periodo, le autorita' competenti  possono  autorizzare,  nel
rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di  rigenerazione
degli oli usati anche  in  deroga  all'allegato  A,  tabella  3,  del
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i  limiti
stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.";
    f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
"3-bis . I produttori e gli  importatori  di  pneumatici  o  le  loro
eventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto
per l'anno solare in corso.";
    g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: "per  le
piattaforme  off-shore,  l'autorita'  competente  e'   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e  alla
lettera p) le parole  da:  "per  le  piattaforme"  alle  parole  "gas
naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse;
    h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e'  inserito  il  seguente:
"5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  norme  in
materia di tutela dell'aria e  della  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di  concerto
con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
    i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il  punto  1.4  e'  inserito  il  seguente:
"1.4-bis terminali di rigassificazione e altri  impianti  localizzati
in mare su piattaforme off-shore;".

Sezione V
Semplificazioni in materia di agricoltura

                               Art. 25 

          Misure di semplificazione per le imprese agricole 

  1.  Al  fine  di   semplificare   e   accelerare   i   procedimenti
amministrativi per  l'erogazione  agli  aventi  diritto  di  aiuti  o
contributi previsti dalla normativa dell'Unione  europea  nell'ambito
della Politica  agricola  comune,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza senza oneri, secondo  i  protocolli  standard  previsti  nel
sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati  informatiche
dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita'  di  applicazione
delle misure di semplificazione  previste  dal  presente  comma  sono
definite con apposite convenzioni tra  l'AGEA  e  le  amministrazioni
sopra indicate entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  2. I dati relativi alla azienda agricola  contenuti  nel  fascicolo
aziendale  elettronico  di  cui  all'articolo  9  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e  all'articolo
13, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  fanno  fede  nei
confronti delle pubbliche  amministrazioni  per  i  rapporti  che  il
titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse.  Le
modalita' operative per  la  consultazione  del  fascicolo  aziendale
elettronico da parte delle pubbliche  amministrazioni  sono  definite
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  la   semplificazione,   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2005, n.  231,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Gli  organismi
pagatori, al fine  della  compiuta  attuazione  del  presente  comma,
predispongono e mettono a disposizione  degli  utenti  le  procedure,
anche informatiche, e le circolari applicative correlate.".

Sezione V
Semplificazioni in materia di agricoltura

                               Art. 26 

          Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  227,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera c), dopo le parole:  "la  continuita'  del
bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili  come
pascoli, prati e pascoli arborati";
    b) al comma 6,  dopo  le  parole:  "i  castagneti  da  frutto  in
attualita'  di  coltura   e   gli   impianti   di   frutticoltura   e
d'arboricoltura da  legno  di  cui  al  comma  5"  sono  inserite  le
seguenti:  "ivi  comprese,  le  formazioni   forestali   di   origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione  a
misure  agro  ambientali  promosse  nell'ambito  delle  politiche  di
sviluppo rurale dell'Unione europea  una  volta  scaduti  i  relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di  interesse
storico  coinvolti  da   processi   di   forestazione,   naturale   o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine,  sono
aggiunte le seguenti:  "non  identificabili  come  pascoli,  prati  o
pascoli arborati.".

Sezione V
Semplificazioni in materia di agricoltura

                               Art. 27 

             Esercizio dell'attivita' di vendita diretta 

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della medesima comunicazione.".

Sezione V
Semplificazioni in materia di agricoltura

                               Art. 28 

Modifiche relative alla movimentazione aziendale  dei  rifiuti  e  al
                         deposito temporaneo 

  1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  «9-bis.  La  movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda  agricola,
ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato  da
elementi oggettivi ed  univoci  che  sia  finalizzata  unicamente  al
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito
temporaneo e la distanza fra  i  fondi  non  sia  superiore  a  dieci
chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto  la  movimentazione
dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo
2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al  sito  che  sia  nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e'  socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
  2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui  gli  stessi
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o,  per  gli  imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso  il  sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola  di
cui gli stessi sono soci».

Sezione V
Semplificazioni in materia di agricoltura

                               Art. 29 

       Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero 

  1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo  saccarifero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
81,  e  successivamente  approvati  dal  Comitato   interministeriale
istituito in base all'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse  nazionale  anche  ai
fini  della  definizione   e   del   perfezionamento   dei   processi
autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1  dispone  le
norme idonee nel quadro  delle  competenze  amministrative  regionali
atte a garantire l'esecutivita' dei progetti  suddetti,  nomina,  nei
casi di  particolare  necessita',  ai  sensi   dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad
acta per l'attuazione degli accordi definiti in  sede  regionale  con
coordinamento del  Comitato  interministeriale.  Al  Commissario  non
spettano compensi e  ad  eventuali  rimborsi  di  spese  si  provvede
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

Sezione VI
Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                               Art. 30 

Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale  e  di
                         ricerca industriale 

  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  "3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e  di
gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
possono individuare tra di loro un soggetto capofila.  Il  ricorso  a
tale soluzione  organizzativa  e'  incentivato  secondo  modalita'  e
criteri fissati ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2.  Il  soggetto
capofila assolve i seguenti compiti:
    a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei  rapporti  con
l'amministrazione  che  concede  le  agevolazioni,  anche   ai   fini
dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
    b) ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni,  presenta  in  nome
proprio e per conto delle altre  imprese  ed  enti  partecipanti,  la
proposta o progetto  di  ricerca  e  le  eventuali  variazioni  degli
stessi;
    c) richiede, in nome proprio e per conto delle  imprese  ed  enti
che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni  per  stato
di avanzamento, attestando la  regolare  esecuzione  dei  progetti  e
degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni;
    d) effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento  del
programma.
  3-ter. E' consentita la variazione non rilevante  dei  progetti  di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del  venti  per
cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa  fino  al
limite del venti per cento  del  valore  del  progetto,  in  fase  di
valutazione  preventiva  degli  stessi  ai  fini  dell'ammissione  al
finanziamento, nel caso  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto  rinunciatario  o
escluso per  motivazioni  di  carattere  economico-finanziario  senza
alterare  la  qualita'  e  il  valore  del  progetto,  garantendo  il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
  3-quater.  Nella  fase  attuativa   del   progetto,   il   comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo   7   puo'   valutare   la
rimodulazione  del  progetto  medesimo  per   variazioni   rilevanti,
superiori al predetto limite del venti per cento e non  eccedenti  il
cinquanta  per  cento,  in  caso  di   sussistenza   di   motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario.
  3-quinquies.  Sulle  richieste  di  rimodulazione  di  elementi   o
contenuti progettuali di secondaria  entita',  non  rientranti  nelle
ipotesi  di  cui  ai   commi   3-ter   e   3-quater,   il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca    provvede
direttamente, acquisito il parere dell'esperto  incaricato  nei  casi
piu' complessi.
  3-sexies. La domanda di rimodulazione del  progetto,  nel  caso  di
indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al  soggetto
rinunciatario  o  escluso,  e'  presentata  dai  partecipanti  o  dal
soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento  formale,  da
parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per  motivazioni  di
carattere economico-finanziario.
  3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente  alle
attivita' svolte nel quadro di programmi  dell'Unione  europea  o  di
accordi internazionali.
  3-octies.  Le  variazioni  del  progetto  senza  aumento  di  spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
recepite in ambito nazionale.";
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
in fine,  le  seguenti  parole:",  nonche'  sulla  base  di  progetti
cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
ricerca industriale";
    c) all'articolo 6:
      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  "spese  ammissibili,"  sono
inserite le seguenti: "ivi  comprese,  con  riferimento  ai  progetti
svolti nel quadro di  programmi  dell'Unione  europea  o  di  accordi
internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
per il coordinamento generale del progetto,";
      2) al comma 4 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita'  complessive
del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali.";
    d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  "4-bis. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici
dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere  di
cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali  di
ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al  finanziamento   fino   alla
concorrenza delle risorse disponibili  nell'ambito  del  riparto  del
Fondo agevolazioni ricerca.
  4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti  di
ricerca  industriale  presentati  ai  sensi  del   presente   decreto
legislativo e di snellire le procedure di controllo e  di  spesa,  le
imprese industriali, anche nelle forme associate di cui  all'articolo
4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie  e  con  oneri  a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei  requisiti  di
affidabilita'    economico-finanziaria,    ovvero     la     regolare
rendicontazione  amministrativo-contabile  delle  attivita'   svolte,
attraverso  una  relazione  tecnica  e  un'attestazione   di   merito
rilasciata in  forma  giurata  e  sotto  esplicita  dichiarazione  di
responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010,  n.  39.  Su  tali  relazioni  e  attestazioni  sono
effettuate verifiche a campione.
  4-quater. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  progetti  e
attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso  di
insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
parte delle imprese proponenti, l'ammissibilita' alle agevolazioni e'
comunque possibile sulla base della  produzione  di  una  polizza  di
garanzia a copertura dell'intero  ammontare  dell'agevolazione  e  di
specifici accordi con una o piu'  imprese  utilizzatrici  finale  dei
risultati del progetto ovvero nelle forme  dell'avvalimento  concesso
da  altro  soggetto  partecipante  alla  compagine  in  possesso  dei
necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza
deve  riguardare  le  sole  imprese  indicate  per  lo   sfruttamento
industriale dei risultati della ricerca.
  4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma  4-quater,  la  relazione
tecnica   contiene   una   compiuta    analisi    delle    principali
caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti  dedicati
alle prospettive industriali dello stesso e degli  accordi  stipulati
tra il soggetto proponente e gli utilizzatori  finali  del  risultato
della ricerca.
  4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi  e'
anche  subordinata  al  positivo  esito  di  sopralluoghi  presso  il
soggetto richiedente, detto  adempimento  puo'  avvenire  nella  fase
successiva  all'ammissione  alle  agevolazioni,  ed  ai  fini   della
procedura  valutativa  l'amministrazione   si   avvale   delle   sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni  siano  coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione  risolutiva  del  rapporto  e  di  revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
  4-septies.    Con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  sono   definite   modalita'   di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.".

Sezione VI
Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                               Art. 31 

       Misure di semplificazione in materia di ricerca di base 

  1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al  fine  di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione  delle  procedure  di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche  scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli  stessi.  Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post  grava  per  intero  sui
fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono abrogati.
  3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine  del  comma  e'
sostituito dal seguente: "Una percentuale del  dieci  per  cento  del
Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di  ricercatori  di
eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.".

Sezione VI
Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                               Art. 32 

Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
           spesa e di controllo nel settore della ricerca 

  1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma  non
ammessi al  relativo  finanziamento,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande  di  finanziamento  e  fino  alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita',  prende  atto
dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate  e  delle  graduatorie
adottate in sede  comunitaria.  Nel  predetto  avviso  pubblico  puo'
essere definita la priorita' degli  interventi,  anche  in  relazione
alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.
  2. Al fine di consentire  la  semplificazione  delle  procedure  di
utilizzazione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica, all'articolo 1  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:
  "872. In coerenza con gli indirizzi del Programma  nazionale  della
ricerca,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al  comma
870 tra gli strumenti previsti nel  decreto  di  cui  al  comma  873,
destinando  una  quota  non  inferiore  al   15   per   cento   delle
disponibilita'  complessive  del   fondo   al   finanziamento   degli
interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione  europea  o  di
accordi internazionali.";
    b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:
  "873.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri
di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione  del  fondo  cui  al
comma 870 per la concessione delle agevolazioni  per  la  ricerca  di
competenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, al fine di garantire  la  massima  efficacia  e  omogeneita'
degli interventi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica".
  3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali
di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul  Fondo
medesimo  o  nell'ambito  delle  risorse  impegnate  per  gli  stessi
progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione VI
Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                               Art. 33 

Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o  internazionali  e
                   semplificazioni per la ricerca 

  1. Il personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita'  che,  in  seguito
all'attribuzione di grant  comunitari  o  internazionali,  svolga  la
relativa attivita' di  ricerca  presso  l'ente  di  appartenenza,  e'
collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per  il  periodo
massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
inerente  il  grant  e  la  relativa  retribuzione  vengono  regolati
dall'ente mediante un contratto di lavoro  a  tempo  determinato.  La
retribuzione massima spettante al ricercatore  rimane  a  carico  del
grant  comunitario  o  internazionale  e  non  puo'  eccedere  quella
prevista  per  il  livello  apicale,  appartenente  alla  fascia   di
ricercatore piu'  elevata  del  profilo  di  ricercatore  degli  enti
pubblici di ricerca.
  2. Al personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita'  che,  in  seguito
all'attribuzione di grant  comunitari  o  internazionali,  svolga  la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici  o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni.

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 34 

Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
  installazione, ampliamento  e  manutenzione  degli  impianti  negli
  edifici 

  1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del  decreto
del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 35 

Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento  e
           conferimento di funzioni ai magistrati ordinari 

  1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice  civile  e'  sostituito
dal seguente:
  "Se  lo  statuto  non  dispone  diversamente  e  se  ricorrono   le
condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell'articolo 2435-bis,  le  funzioni  del  collegio  sindacale  sono
esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio
sindacale, entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio  dal
quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del
bilancio  in  forma  abbreviata.  Scaduto  il  termine,  provvede  il
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.".
  2. All'articolo 2477 del codice civile:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo
puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri,  ivi  compresa
la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o
di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo  di
controllo e' costituito da un solo membro effettivo.";
    b) al secondo, terzo, quarto  e  sesto  comma,  le  parole:  "del
sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo  o
del revisore";
    c) il quinto comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano  le
disposizioni sul collegio sindacale  previste  per  le  societa'  per
azioni.".
  3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle  funzioni  direttive
apicali  di  legittimita',  la  disposizione  dell'articolo  194  del
medesimo regio decreto si interpreta nel senso che  il  rispetto  del
termine ivi  previsto  e'  richiesto  per  tutti  i  trasferimenti  o
conferimenti di funzioni,  anche  superiori  o  comunque  diverse  da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
  4. L'articolo 195 del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e'
sostituito dal  seguente:  "Art.195  -  (Disposizioni  speciali).  Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al  presidente
aggiunto della corte  di  cassazione,  al  presidente  del  tribunale
superiore delle acque pubbliche,  al  procuratore  generale  aggiunto
presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione  della  corte
di cassazione, agli avvocati generali della corte di  cassazione,  ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.".

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 36 

            Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana 

  1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
5) e' sostituito dal seguente:
  "5) i crediti  dell'impresa  artigiana,  definita  ai  sensi  delle
disposizioni legislative vigenti,  nonche'  delle  societa'  ed  enti
cooperativi di produzione e lavoro per i  corrispettivi  dei  servizi
prestati e della vendita dei manufatti;" .

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 37 

Comunicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al
                       registro delle imprese 

  1. Le imprese costituite in forma  societaria  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato  il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro  delle
imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi  dell'articolo  16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30  giugno
2012.

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 38 

 Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali 

  1. All'articolo 101, comma 2, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile  di  cui  alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministero
della  salute,  sentita  l'AIFA,  possono  essere  stabilite,  per  i
depositi che  trattano  esclusivamente  gas  medicinali,  deroghe  al
disposto di cui al primo periodo.».
  2. All'articolo 101, del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di  depositi  che  trattano  esclusivamente  gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti:
    a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui  al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle  classi  di
seguito specificate:
      I. classe  LM-8  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie industriali;
      II. classe LM-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
      III. classe LM-21 Classe dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
ingegneria chimica;
    b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  e   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22   ottobre   2004,   n.   270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a  condizione
che siano stati superati gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di
legislazione farmaceutica:
      I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
      II. classe  L-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  ingegneria
industriale;
      III. classe L-27 Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie chimiche;
      IV. classe L-29  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie farmaceutiche;
    c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non  continuativi,
successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino  di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
  2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  in
mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal  comma
2-bis).".

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 39 

Soppressione  del  requisito  di   idoneita'   fisica   per   avviare
            l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione 

  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' soppressa.

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 40 

Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e  festiva
  per le imprese di panificazione di natura produttiva 

  1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma  13,  della  legge  3
agosto 1999, n. 265, e' soppresso.

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 41 

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
                              e bevande 

  1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali
e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'   avviata   previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva  di  dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241,  e  non  e'  soggetta  al  possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 42 

Razionalizzazione  delle  misure  di  sostegno  finanziario  per  gli
             interventi conservativi sui beni culturali 

  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  L'ammissione
dell'intervento autorizzato  ai  contributi  statali  previsti  dagli
articoli 35 e 37 e' disposta  dagli  organi  del  Ministero  in  base
all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente  con
decreto  ministeriale,  adottato  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze.".

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 43 

Semplificazioni  in  materia  di  verifica  dell'interesse  culturale
  nell'ambito  delle  procedure   di   dismissione   del   patrimonio
  immobiliare pubblico 

  1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
12 novembre 2011,  n.  183,  all'articolo  66  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, all'articolo  27  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e agli articoli  307,  comma  10,  e  314  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  nel  rispetto  delle  esigenze  di
tutela del  patrimonio  culturale,  con  decreto  non  avente  natura
regolamentare del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,
sono  definite  modalita'  tecniche  operative,  anche  informatiche,
idonee  ad  accelerare  le  procedure  di   verifica   dell'interesse
culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio.
  2.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 44 

      Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita' 

  1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  per
i  beni  e  le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  la   Conferenza
unificata,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare  e  ampliare
le ipotesi di interventi di lieve  entita',  nonche'  allo  scopo  di
operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e  20,  comma  4,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  2. All'articolo  181,  comma  1-ter,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la  disposizione
di cui al comma 1» sono aggiunte le  seguenti:  «e  al  comma  1-bis,
lettera a)».

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 45 

            Semplificazioni in materia di dati personali 

  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»;
    b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
    c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
abrogato il comma 1-bis;
    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
19.8 e 26.

Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 46 

Disposizioni in materia di enti pubblici non economici  vigilati  dal
  Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei  consumatori  e
  degli utenti 

  1. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione  e  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
organizzazioni  sindacali  in   relazione   alla   destinazione   del
personale, si puo'  procedere  alla  trasformazione  in  soggetti  di
diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2,  comma  634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  degli  enti
pubblici non economici vigilati dal  Ministero  della  difesa,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Anche al fine di assicurare il  necessario  coordinamento  delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale  e  documentale  nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma  4,  lettera
h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  al  Consiglio
Nazionale  dei  Consumatori  e  degli  Utenti,  di  cui  al  medesimo
articolo,  non  si  applicano  le  vigenti  norme   in   materia   di
soppressione degli organi collegiali  e  di  riduzione  dei  relativi
componenti, fatti salvi i risparmi di spesa  gia'  conseguiti  ed  il
carattere gratuito dei relativi incarichi.

Titolo II
Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche

Sezione I

Innovazione tecnologica

                               Art. 47 

                      Agenda digitale italiana 

  1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda  digitale  europea,  di
cui alla comunicazione  della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
definitivo/2 del 26 agosto  2010,  il  Governo  persegue  l'obiettivo
prioritario  della  modernizzazione   dei   rapporti   tra   pubblica
amministrazione, cittadini e imprese,  attraverso  azioni  coordinate
dirette a favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a  larga
banda, a incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il   Ministro   per   la   coesione   territoriale,    il    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  una  cabina  di  regia  per
l'attuazione   dell'agenda   digitale   italiana,   coordinando   gli
interventi  pubblici  volti  alle  medesime  finalita'  da  parte  di
regioni, province autonome ed enti locali.

Sezione II
Disposizioni in materia di universita’

                               Art. 48 

     Dematerializzazione di procedure in materia di universita' 

  1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito
il seguente:
  "Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione  alle  universita'  sono
effettuate  esclusivamente   per   via   telematica.   Il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   cura   la
costituzione  e  l'aggiornamento  di  un  portale  unico,  almeno  in
italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
  2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto  e  di  laurea,
sostenuti dagli  studenti  universitari  avviene  esclusivamente  con
modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente  i  propri
regolamenti.".
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II
Disposizioni in materia di universita’

                               Art. 49 

 Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita' 

  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2:
      1) al comma 1, lettera m),  secondo  periodo,  tra  la  parola:
"durata"  e  la  parola:  "quadriennale"  e'  inserita  la  seguente:
"massima";
      2) al comma 1, lettera p), le  parole:  "uno  effettivo  e  uno
supplente  scelti  dal  Ministero  tra  dirigenti  e  funzionari  del
Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti:  "uno  effettivo  e
uno    supplente    designati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca";
      3) al comma  9:  al  primo  periodo,  tra  le  parole:  "organi
collegiali" e: "delle universita'"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
quelli monocratici elettivi";
    b) all'articolo 6:
      1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di  tutorato  e  di
didattica integrativa" sono soppresse;
      2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso;
    c) all'articolo 7:
      1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso;
      2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea" sono soppresse;
    d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli  atti
al consiglio di  amministrazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"avvio del procedimento stesso";
    e) all'articolo 12, comma 3, le  parole  da:  "individuate"  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  "che  sono  gia'
inserite tra le  universita'  non  statali  legalmente  riconosciute,
subordinatamente  al  mantenimento   dei   requisiti   previsti   dai
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)";
    f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli
articoli" e' inserita la seguente: "16,";
    g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo  18"  sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6";
    h) all'articolo 18:
      1) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  "procedimento  di
chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
      2) al comma 1, lettera b), dopo  le  parole:  "per  il  settore
concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno  dei  settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le
seguenti parole: "alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge";
      3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo  non  inferiore  al
costo  quindicennale  per  i  posti  di  professore  di  ruolo  e  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b),  ovvero  di
importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)";
      4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole:  "a  tempo
indeterminato" e dopo  la  parola:  "universita'"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e a soggetti esterni";
      5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche'" sono soppresse;
    i) all'articolo 21:
      1) al comma 2  le  parole:  "valutazione  dei  risultati"  sono
sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei  progetti  di
ricerca";
      2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
purche' nell'elenco predetto sia  comunque  possibile  ottemperare  a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In  caso  contrario  si
procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
1.  L'elenco  ha  validita'  biennale  e  scaduto  tale  termine   e'
ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.";
      3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano  in  carica
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che  durano
in carica quattro anni";
    l) all'articolo 23, comma 1:
      1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le
seguenti: "di importo, coerente con i  parametri  stabiliti,  con  il
decreto  di  cui  al  comma  2",  dopo  le  parole:   "attivita'   di
insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta  qualificazione"  e
le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del  periodo  sono
soppresse;
      2) il terzo periodo e' soppresso;
    m) all'articolo 24:
      1) al comma 2, lettera a), dopo  le  parole:  "pubblicita'  dei
bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
      2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  "9-bis. Per tutto il periodo di durata  dei  contratti  di  cui  al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche  sono
collocati,  senza  assegni  ne'   contribuzioni   previdenziali,   in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in  cui  tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.";
    n) all'articolo 29:
      1) al comma 9, dopo le  parole:  "della  presente  legge"  sono
inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge
4 novembre 2005, n. 230";
      2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e'  inserita
la seguente: "7,".
  2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio  e"  sono
soppresse.
  3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione III
Disposizioni per l’istruzione

                               Art. 50 

                      Attuazione dell'autonomia 

  1.  Allo  scopo  di  consolidare  e  sviluppare  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilita'  e  valorizzando  la  responsabilita'  e  la
professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
rispetto dei principi e degli obiettivi di cui  all'articolo  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,  linee
guida per conseguire le seguenti finalita':
    a) potenziamento dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,
anche  attraverso  l'eventuale  ridefinizione  nel   rispetto   della
vigente normativa contabile degli aspetti connessi  ai  trasferimenti
delle risorse  alle  medesime,  previo  avvio  di  apposito  progetto
sperimentale;
    b)  definizione,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  di  un
organico   dell'autonomia,   funzionale    all'ordinaria    attivita'
didattica, educativa,  amministrativa,  tecnica  e  ausiliaria,  alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni  di
personale scolastico;
    c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  di
reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di  conseguire
la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
    d) definizione di un organico di rete per  le  finalita'  di  cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni  diversamente
abili, la prevenzione dell'abbandono e il  contrasto  dell'insuccesso
scolastico e formativo, specie per le aree di massima  corrispondenza
tra poverta' e dispersione scolastica;
    e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e  d),  nei
limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei  posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole  e  sugli  ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve  le  esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale.
  2.  Gli  organici   di   cui   al   comma   1   sono   determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e  fatto  salvo
anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza  di
esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.

Sezione III
Disposizioni per l’istruzione

                               Art. 51 

         Potenziamento del sistema nazionale di valutazione 

  1. Nelle more della definizione di un sistema organico e  integrato
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
l'INVALSI  assicura,  oltre  allo  svolgimento  dei  compiti  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di  cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale,  l'Invalsi  si  avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie  per  l'innovazione.  Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle  rilevazioni  nazionali  degli  apprendimenti  degli
studenti, di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176.

Sezione III
Disposizioni per l’istruzione

                               Art. 52 

Misure    di    semplificazione    e    promozione    dell'istruzione
   tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS 

  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida
per conseguire i seguenti obiettivi:
    a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale,  tra
i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e  di
quelli di istruzione e formazione professionale di  competenza  delle
regioni;
    b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
    c) promuovere la  realizzazione  di  percorsi  in  apprendistato,
anche per il rientro in formazione dei giovani.
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  adottato  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
definite linee guida per:
    a) realizzare un'offerta coordinata di  percorsi  degli  istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo  da  valorizzare
la collaborazione multiregionale e  facilitare  l'integrazione  delle
risorse disponibili con la costituzione di non piu'  di  un  istituto
tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;
    b)   semplificare   gli   organi   di   indirizzo,   gestione   e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.
  3.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.

Sezione III
Disposizioni per l’istruzione

                               Art. 53 

Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
  consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia 

  1.  Al  fine  di  garantire  su  tutto  il   territorio   nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare
scolastico, anche in modo da  conseguire  una  riduzione  strutturale
delle spese correnti di  funzionamento,  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva  un  Piano  nazionale  di
edilizia  scolastica.  La  proposta  di  Piano  e'   trasmessa   alla
Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e il Piano e' approvato entro  i  successivi  60
giorni.
  2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad  oggetto  la  realizzazione  di
interventi di ammodernamento e  recupero  del  patrimonio  scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione  e  completamento  di  nuovi   edifici   scolastici,   da
realizzare, in un'ottica di razionalizzazione  e  contenimento  delle
spese  correnti  di  funzionamento,  nel  rispetto  dei  criteri   di
efficienza energetica e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,
favorendo il coinvolgimento di  capitali  pubblici  e  privati  anche
attraverso i seguenti interventi:
    a)  la  ricognizione   del   patrimonio   immobiliare   pubblico,
costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere
destinati alla realizzazione degli interventi previsti  dal  presente
articolo, sulla base di accordi  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero  della  difesa  in
caso di aree ed edifici non  piu'  utilizzati  a  fini  militari,  le
regioni e gli enti locali;
    b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione  e  razionalizzazione   del   patrimonio   immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in  un  sistema  integrato  nazionale  e
locale,  per  l'acquisizione  e  la  realizzazione  di  immobili  per
l'edilizia scolastica;
    c) la  messa  a  disposizione  di  beni  immobili  di  proprieta'
pubblica  a  uso  scolastico   suscettibili   di   valorizzazione   e
dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuove scuole;
    d) le  modalita'  di  compartecipazione  facoltativa  degli  enti
locali.
  3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  promuovono,  congiuntamente  la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
dei medesimi Ministri, al fine di concentrare  gli  interventi  sulle
esigenze  dei  singoli  contesti  territoriali  e  sviluppare   utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
pubblici e privati.
  4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre  disciplinate
le modalita' e i termini per la  verifica  periodica  delle  fasi  di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato  e  alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle   risorse   finanziarie
pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti.
  5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano,  al  fine
di  assicurare  il  tempestivo  avvio  di  interventi  prioritari   e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti  con  gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
    a)  il  CIPE,   su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici   esistenti   e   di
costruzione di nuovi edifici scolastici, anche  favorendo  interventi
diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni  a
carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  dall'articolo  33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a  cento  milioni
di euro per l'anno 2012.
    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio  2012/2014,
con estensione dell'ambito di applicazione  alle  scuole  primarie  e
dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica.
  6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
e' acquisito automaticamente per i  nuovi  edifici  con  il  collaudo
dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta  con
l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
sede;
  7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente  agli  standard
europei e alle piu' moderne concezioni  di  realizzazione  e  impiego
degli  edifici  scolastici,  perseguendo  altresi',  ove   possibile,
soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  emanare
entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici  minimi
e  massimi  di  funzionalita'  urbanistica,   edilizia,   anche   con
riferimento alle tecnologie in  materia  di  efficienza  e  risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
indispensabili  a  garantire  indirizzi  progettuali  di  riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  9.  Gli  enti  proprietari  di  edifici   adibiti   a   istituzioni
scolastiche, le universita'  e  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
misure  di  gestione,  conduzione  e  manutenzione   degli   immobili
finalizzate al contenimento dei consumi di energia  e  alla  migliore
efficienza  degli  usi  finali  della  stessa,  anche  attraverso  il
ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, ai contratti  di  servizio  energia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412  e  al  decreto
legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  secondo  le   linee   guida
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo  economico
e il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione IV
Altre disposizioni in materia di universita’

                               Art. 54 

                    Tecnologi a tempo determinato 

  1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche
nello svolgimento  di  progetti  di  ricerca  finanziati  dall'Unione
europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
  "Art. 24-bis (Tecnologi  a  tempo  determinato).  - 1.  Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di  svolgere
attivita' di supporto tecnico  e  amministrativo  alle  attivita'  di
ricerca,  le  universita'  possono  stipulare  contratti  di   lavoro
subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso  almeno  del
titolo di laurea ed eventualmente di una  particolare  qualificazione
professionale in relazione alla tipologia di attivita'  prevista.  Il
contratto stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette.
  2. I destinatari  dei  contratti  sono  scelti  mediante  procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano  e  in  inglese,  sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.  Il
bando  deve  contenere  informazioni  dettagliate  sulle   specifiche
funzioni,  i  diritti  e  i  doveri  e  il  trattamento  economico  e
previdenziale, nonche' sui requisiti di  qualificazione  richiesti  e
sulle modalita' di valutazione delle candidature.
  3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi  e  sono  prorogabili
per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La  durata
complessiva degli stessi non puo' in ogni  caso  essere  superiore  a
cinque  anni  con  la  medesima   universita'.   Restano   ferme   le
disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  e
successive modificazioni.
  4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei  contratti
di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio  e  all'eventuale
qualificazione   professionale   richiesta,   e'   stabilito    dalle
universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
importo  minimo  e  massimo  pari  rispettivamente   al   trattamento
complessivo attribuito  al  personale  della  categoria  D  posizione
economica 3 ed EP posizione  economica  3  dei  ruoli  del  personale
tecnico-amministrativo delle  universita'.  L'onere  del  trattamento
economico e' posto  a  carico  dei  fondi  relativi  ai  progetti  di
ricerca.
  5. I contratti di cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli  del  personale  accademico  o
tecnico-amministrativo delle universita'.".

Sezione IV
Altre disposizioni in materia di universita’

                               Art. 55 

    Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria 

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge  30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi,  fermo  restando  il
trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli
enti di ricerca stessi.

Sezione V
Disposizioni per il turismo

                               Art. 56 

         Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO 

  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "e della promozione  di  forme  di  turismo
accessibile, mediante accordi con le  principali  imprese  turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a  condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone  con  disabilita'
senza oneri per la finanza pubblica";
    b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' soppressa.
  2.  I  beni  immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,
individuati  dall'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali  da  consentirne  un  uso
agevole per scopi turistici possono essere  dati  in  concessione,  a
titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta' non superiore  a  35
anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e  il  Ministro
dell'interno,  sono  definite  le  modalita'  di  costituzione  delle
cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle
domande. Per l'avvio e per  la  ristrutturazione  a  scopi  turistici
dell'immobile possono essere promossi dal  Ministro  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche  ed
istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose  senza
oneri per la finanza pubblica.
  3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11".

Sezione VI
Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

                               Art. 57 

Disposizioni  per  le  infrastrutture  energetiche  strategiche,   la
       metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio 

  1. Al fine di garantire il contenimento dei costi  e  la  sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore  petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti  strategici  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004,  n. 239:
    a) gli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli
minerali;
    b)  i  depositi  costieri   di   oli   minerali   come   definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
    c) i depositi di carburante per aviazione  siti  all'interno  del
sedime aeroportuale;
    d)  i  depositi  di  stoccaggio  di  prodotti   petroliferi,   ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
cubi 10.000;
    e) i depositi di stoccaggio di G.P.L.  di  capacita'  autorizzata
non inferiore a tonnellate 200;
    f) gli oleodotti di cui all'articolo  1,  comma  8,  lettera  c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
  2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  normative  in
materia ambientale, per le infrastrutture e  insediamenti  strategici
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo  1,  comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge  7  agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati.
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  autorizzazioni,  concessioni,
concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente  previsti
per le modifiche di cui all'articolo 1,  comma  58,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di  centottanta
giorni.
  5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto  e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  all'articolo  52  del
codice   della   navigazione   e   delle   opere    necessarie    per
l'approvvigionamento degli stessi,  dichiarati  strategici  ai  sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale."
  6. La disposizione di cui al comma 5 non  trova  applicazione  alle
concessioni gia' rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  7. Al fine di ridurre gli oneri  sulle  imprese  e  migliorarne  la
competitivita'   economica    sui    mercati    internazionali,    la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei  vincoli  e  delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  promuove  accordi  di  programma  con   le
amministrazioni competenti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, per  la  realizzazione  delle  modifiche  degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e  ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita'  produttiva  degli  impianti   industriali   e   degli
stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di   oli   minerali
strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.
  8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione  e  di
stoccaggio  di  oli  minerali  in  depositi  di  oli   minerali,   le
autorizzazioni  ambientali  gia'  in  essere  in  capo  ai   suddetti
stabilimenti,  in  quanto  necessarie  per  l'attivita'   autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza.
  9. Nel caso di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti  di
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa  gia'  in  atto
possono continuare a essere eserciti senza  necessita'  di  procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  10.  La  durata  delle  nuove  concessioni  per  le  attivita'   di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di  cui  all'articolo  66  del  Codice
della navigazione e  all'articolo  60  del  relativo  Regolamento  di
esecuzione e' fissata in almeno dieci anni.
  11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo  1997  recante
"Disposizioni in materia di sostituzione del  tracciante  acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde".
  12. Per gli interventi di metanizzazione di  cui  all'articolo  23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  i  quali  siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati  decorsi  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma  4  decorrono  dalla  entrata  in  esercizio
dell'impianto.
  13. Sono fatte salve  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa.
  14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' consentito:
    a) la detenzione promiscua di piu' parti  del  medesimo  prodotto
destinato per distinte operazioni di rifornimento;
    b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile  che  riepiloga  le
operazioni di bunkeraggio;
    c) di effettuare le operazioni di  rifornimento  nell'arco  delle
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.
  15. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Sezione VI
Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

                               Art. 58 

       Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 

  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 45,  comma  6,  dopo  le  parole:  "comma  3  del
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i  casi  in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di  avvio  del
procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.";
    b) all'articolo 45, dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:
"6-bis. Nei casi di particolare  urgenza  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,  con  atto  motivato,
l'adozione  di  misure  cautelari,   anche   prima   dell'avvio   del
procedimento sanzionatorio.".

Capo II
Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

                               Art. 59 

            Disposizioni in materia di credito d'imposta 

  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.70,
convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'assunzione deve essere operata nei  ventiquattro  mesi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto";
    b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto";
    c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti:"alla data di assunzione.";
    d)  al  comma  6  le  parole:  "entro  tre  anni  dalla  data  di
assunzione" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  due  anni  dalla
data di assunzione";
    e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione";
    f)  dopo  il  comma  8   e'   inserito   il   seguente:   "8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite  massimo
delle  risorse  come  individuate  ai  sensi   del   comma   9;   con
provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  sono  dettati  termini  e
modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto
del previsto limite di spesa.";
    g) al comma 9, al primo periodo  le  parole:  "comma  precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi
tre periodi.
  2. Le modifiche introdotte con il comma  1  hanno  effetto  dal  14
maggio 2011, data di entrata in vigore del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106.
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Capo II
Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

                               Art. 60 

Sperimentazione  finalizzata  alla  proroga  del   programma   "carta
                              acquisti" 

  1.  Al  fine  di  favorire  la  diffusione  della  carta  acquisti,
istituita dall'articolo 81, comma 32,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione  di  maggiore
bisogno, anche al fine di  valutarne  la  possibile  generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta' assoluta,  e'  avviata  una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.
  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti:
    a) i nuovi criteri di  identificazione  dei  beneficiari  per  il
tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai
cittadini stranieri in possesso del  permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo;
    b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,
in funzione del nucleo familiare;
    c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti  come
strumento all'interno del sistema integrato di interventi  e  servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
    d) le caratteristiche del progetto  personalizzato  di  presa  in
carico, volto al reinserimento lavorativo e  all'inclusione  sociale,
anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio  alla
partecipazione al progetto;
    e) la decorrenza della sperimentazione, la cui  durata  non  puo'
superare i dodici mesi;
    f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'
attivata  la  sperimentazione,  anche  con  riferimento  ai  soggetti
individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione  della
sperimentazione stessa.
  3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede,  nel
limite massimo di 50 milioni di euro,  a  valere  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto.
  4. I commi 46,  47  e  48  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

Titolo III
Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                               Art. 61 

Norme transitorie e disposizioni in materia  di  atti  amministrativi
                         sottoposti a intesa 

  1. Il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  approva,  con
proprio decreto da adottarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee  guida
applicative delle disposizioni contenute  nell'articolo  199-bis  del
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  nonche'  di  quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento
rispetto a fattispecie analoghe  o  collegate  di  partecipazione  di
privati  al  finanziamento  o  alla  realizzazione  degli  interventi
conservativi su beni culturali, in particolare mediante  l'affissione
di  messaggi  promozionali  sui  ponteggi  e  sulle  altre  strutture
provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
pubblicitari.
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle   disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo  articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  di  definire,  con
provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori,  servizi  e  forniture  d'intesa  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, modelli per  la  predisposizione  dei
certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo, e'  abrogato  l'allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva  delle  Regioni,
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa  richiesta  con  una  o
piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte  dello
Stato, il Consiglio dei Ministri, ove  ricorrano  gravi  esigenze  di
tutela della  sicurezza,  della  salute,  dell'ambiente  o  dei  beni
culturali ovvero per evitare un  grave  danno  all'Erario  puo',  nel
rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione,   deliberare
motivatamente l'atto medesimo, anche senza  l'assenso  delle  Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da  parte  dell'organo  competente.  Qualora  nel
medesimo termine e' comunque raggiunta  l'intesa,  il  Consiglio  dei
Ministri  delibera  l'atto  motivando  con  esclusivo  riguardo  alla
permanenza dell'interesse pubblico.
  4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  alle  intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto  speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo III
Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                               Art. 62 

                             Abrogazioni 

  1. A far data dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
sono  o  restano  abrogate  le  disposizioni  elencate  nell'allegata
Tabella A.

Titolo III
Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                               Art. 63 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012 

                             NAPOLITANO 

                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri  e  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 

                              Patroni   Griffi,   Ministro   per   la
                              pubblica    amministrazione    e     la
                              semplificazione 

                              Passera,   Ministro   dello    sviluppo
                              economico e delle infrastrutture e  dei
                              trasporti 

                              Profumo,   Ministro    dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca 

                              Cancellieri, Ministro dell'interno 

                              Clini, Ministro dell'ambiente  e  della
                              tutela del territorio e del mare 

                              Fornero, Ministro del  lavoro  e  delle
                              politiche sociali 

                              Catania,   Ministro   delle   politiche
                              agricole alimentari e forestali 

                              Ornaghi,  Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali 

Visto, il Guardasigilli: Severino

Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1

Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1
(in SO n. 18 alla GU 24 gennaio 2012, n. 19)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009)

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine
di  allinearla  a   quella   dei   maggiori   partners   europei   ed
internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte  alla
modernizzazione ed  allo  sviluppo  delle  infrastrutture  nazionali,
all'implementazione  della  concorrenza  dei  mercati,  nonche'  alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2012;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

             Liberalizzazione delle attivita' economiche
        e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.
148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa  economica
sancito dall'articolo  41  della  Costituzione  e  del  principio  di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono  abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui  al  comma  3  del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio
di proporzionalita';
    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche
perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e
programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente
finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici
ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'
presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e
servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori
economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori
nei loro confronti.
  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni
caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse
pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti
e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla
liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
  3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i
criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo   34   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che  specifichi,  periodi  ed  ambiti  di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per  individuare  le
attivita'  per  le  quali  permane  l'atto  preventivo   di   assenso
dell'amministrazione, e  disciplinare  i  requisiti  per  l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i  termini  e  le  modalita'  per
l'esercizio   dei   poteri   di    controllo    dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge  e  regolamentari  dello  Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel  termine  di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del  principio  di  proporzionalita'.  In
mancanza del parere nel termine,  lo  stesso  si  intende  rilasciato
positivamente.
  4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai  principi  e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120
della  Costituzione.  A  decorrere  dall'anno   2013,   il   predetto
adeguamento costituisce elemento  di  valutazione  della  virtuosita'
degli  stessi  enti  ai  sensi  dell'articolo  20,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio
2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo  4,  comunica,  entro  il
termine perentorio del 31  gennaio  di  ciascun  anno,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  gli  enti  che   hanno   provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente  articolo.  In
caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al  periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di  valutazione  della
virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni  dei
rispettivi statuti.
  5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi  finanziari  come  definiti  dall'articolo  4   del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi  di  comunicazione  come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE  relativa  ai  servizi
nel mercato interno,  e  le  attivita'  specificamente  sottoposte  a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                               Art. 2 

                       Tribunale delle imprese 

  1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) agli articoli 1 e  2  le  parole:  «sezioni  specializzate  in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono  sostituite,
ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in  materia
di impresa»;
    b)  all'articolo  2,  le  parole:  «in  materia   di   proprieta'
industriale ed intellettuale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
materia di impresa»;
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
  1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
    a) controversie di cui all'articolo 134 del  decreto  legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
    b) controversie in materia di diritto d'autore;
    c) azioni di classe  di  cui  all'articolo  140-bis  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice
civile  ovvero  alle  societa'  da  queste  controllate  o   che   le
controllano, per le cause:
    a) tra soci delle societa', inclusi coloro  la  cui  qualita'  di
socio e' oggetto di controversia;
    b) relative al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i
diritti inerenti;
    c)  di  impugnazione  di  deliberazioni  e  decisioni  di  organi
sociali;
    d) tra soci e societa';
    e) in materia di patti parasociali;
    f)  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi   o   di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
    g) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai
creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le
controllano;
    h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma,  n.
3,  all'articolo  2497-septies  e  all'articolo  2545-septies  codice
civile;
    i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una  societa'  di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice  civile,  quando
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
  2. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e'  inserito  il  seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni  specializzate  di
cui al decreto legislativo 26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
  3.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 2 e' versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnato  al  fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4. Il comma 4  dell'articolo  140-bis  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
  «4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita  la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in  vigore
del presente decreto.
  6. L'amministrazione  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita'
relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri e con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente".

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                               Art. 3 

                Accesso dei giovani alla costituzione
               di societa' a responsabilita' limitata 

  1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il  seguente
articolo:
  "  Articolo  2463-bis  (Societa'  semplificata  a   responsabilita'
limitata)
  La societa' semplificata a  responsabilita'  limitata  puo'  essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione.
  L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve
indicare:
    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa'
semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
    3) l'ammontare del capitale sociale  non  inferiore  ad  un  euro
sottoscritto e interamente versato alla data della  costituzione.  Il
conferimento deve farsi in denaro;
    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6),  7),  8)  del  secondo
comma dell'articolo 2463;
    5) luogo e data di sottoscrizione.
  L'atto  costitutivo   deve   essere   depositato   a   cura   degli
amministratori entro quindici giorni presso  l'ufficio  del  registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede  sociale,
allegando i documenti comprovanti  la  sussistenza  delle  condizioni
previste dall'articolo 2329. L'iscrizione  e'  effettuata  con  unica
comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella  quale
si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
  L'ufficiale  del  registro  deve  accertare  la   sussistenza   dei
requisiti richiesti  e  procedere  all'iscrizione  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni. Si applica  l'articolo  2189.  Decorso
inutilmente il termine indicato  per  l'iscrizione,  il  giudice  del
registro,  su   richiesta   degli   amministratori,   verificata   la
sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
  Il verbale recante modificazioni dell'atto  costitutivo  deliberate
dall'assemblea dei  soci  e'  redatto  per  scrittura  privata  e  si
applicano i commi terzo  e  quarto.  L'atto  di  trasferimento  delle
partecipazioni e' redatto per  scrittura  privata  ed  e'  depositato
entro quindici giorni a cura degli  amministratori  presso  l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la
sede sociale.
  Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui  al  primo
comma, se l'assemblea convocata senza  indugio  dagli  amministratori
non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di  diritto
e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno
il requisito di eta' in  capo  a  tutti  i  soci  gli  amministratori
devono,  senza  indugio,  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la
trasformazione della societa',  in  mancanza  si  applica  l'articolo
2484.
  La  denominazione  di  societa'  semplificata   a   responsabilita'
limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e  versato,  la  sede
della societa' e l'ufficio del  registro  delle  imprese  presso  cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico.
  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla
societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni  di
questo capo in quanto compatibili.".
  Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile,  e'  inserito
il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata  si
scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per  il  venir
meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis,  in  capo  a
tutti i soci.".
  2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  e  con  il
Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  viene
tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                               Art. 4 

            Norme a tutela e promozione della concorrenza
                  nelle Regioni e negli enti locali 

  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in   attuazione
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il  rispetto
della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica
e  dell'unita'  economica  dell'ordinamento,  svolgendo  le  seguenti
funzioni:
    a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su
segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato,
le disposizioni contrastanti con la  tutela  o  la  promozione  della
concorrenza;
    b) assegna all'ente interessato un congruo termine per  rimuovere
i limiti alla concorrenza;
    c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone
al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi  di  cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  precedente,  la
Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di  informazioni  a
privati e enti pubblici.
  3. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente.

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 5 

                        Tutela amministrativa
                    contro le clausole vessatorie 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo  l'articolo
37 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
  1. L'Autorita' Garante della  Concorrenza  e  del  Mercato,  previo
accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei
consumatori interessati, ai soli fini di  cui  ai  commi  successivi,
dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei  contratti  tra
professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,
modelli o formulari.
  2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola  e'
diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito  internet
istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che  adotta  la
clausola ritenuta vessatoria e mediante  ogni  altro  mezzo  ritenuto
opportuno in relazione  all'esigenza  di  informare  compiutamente  i
consumatori.
  3.  Le  imprese  interessate   hanno   facolta'   di   interpellare
preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alle  vessatorieta'   delle
clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i
consumatori.  Le  clausole  non  ritenute  vessatorie  a  seguito  di
interpello,   non    possono    essere    successivamente    valutate
dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni  caso
ferma  la  responsabilita'  dei  professionisti  nei  confronti   dei
consumatori.
  4.  In  materia  di  tutela  giurisdizionale,   contro   gli   atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.".
  5. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente."

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 6 

                     Norme per rendere efficace
                         l'azione di classe 

  1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2:
      - alla lettera a), la parola  "identica"  e'  sostituita  dalle
seguenti "del tutto omogenea";
      - la lettera b),  la  parola  "identici"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "del tutto omogenei";
      - alla lettera c) la  parola  "identici"  e'  sostituita  dalle
seguenti "del tutto omogenei".
    b) al comma 6:
      - al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalle
seguenti: "l'evidente omogeneita'".

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 7 

                Tutela delle microimprese da pratiche
                commerciali ingannevoli e aggressive 

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, dopo  la  lettera  d)  inserire  la  seguente:  "d-bis)
«microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni,  che,  a
prescindere dalla forma giuridica esercitano  un'attivita'  economica
artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare.";
  2. All'articolo 19,  comma  1,  dopo  le  parole:  "relativa  a  un
prodotto"  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti:  ",  nonche'  alle
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per
le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e  di
pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via  esclusiva  dal
decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 8 

                  Contenuto delle carte di servizio 

  1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono  tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di  un'infrastruttura
necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per  l'esercizio
di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in
modo specifico i diritti,  anche  di  natura  risarcitoria,  che  gli
utenti possono esigere nei  confronti  dei  gestori  del  servizio  e
dell'infrastruttura.
  2. Le Autorita' indipendenti  di  regolazione  e  ogni  altro  ente
pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui
servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti  di
cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie  che  le  imprese
che   gestiscono   il   servizio   o   l'infrastruttura   definiscono
autonomamente.

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 9 

            Disposizioni sulle professioni regolamentate 

  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico.
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto  del  Ministro  della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente  basati  sulle  tariffe.
L'utilizzazione  dei  parametri   nei   contratti   individuali   tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo  alla  nullita'
della clausola relativa alla determinazione  del  compenso  ai  sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Il compenso per le  prestazioni  professionali  e'  pattuito  al
momento   del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di  complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri
ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione
dell'incarico  e  deve  altresi'  indicare  i  dati   della   polizza
assicurativa per  i  danni  provocati  nell'esercizio  dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente  resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi  richiesta,  deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di  spese,
oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel  presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
  4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la  determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1.
  5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni
regolamentate non potra' essere superiore a diciotto  mesi  e  per  i
primi sei mesi, potra' essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e
il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca,  in  concomitanza
col corso di studio  per  il  conseguimento  della  laurea  di  primo
livello  o  della  laurea  magistrale   o   specialistica.   Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli  nazionali  degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
tecnologica  per  lo  svolgimento  del  tirocinio  presso   pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano alle  professioni  sanitarie  per  le
quali resta confermata la normativa vigente.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
soppressi;
    b) la lettera d) e' soppressa.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 10 

       Estensione ai liberi professionisti della possibilita'
              di partecipare al patrimonio dei confidi 

  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:
"le piccole e medie imprese socie" inserire le parole:  "e  i  liberi
professionisti soci".

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 11 

Potenziamento del servizio  di  distribuzione  farmaceutica,  accesso
  alla titolarita' delle farmacie e modifica  alla  disciplina  della
  somministrazione dei farmaci 

  1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti,  aventi  i  requisiti  di
legge,  garantendo  al  contempo  una  piu'  capillare  presenza  sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo  e  il  terzo  comma
dell'articolo 1 della legge 2  aprile  1968,  n.  475,  e  successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
  "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti.
  La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui  al  secondo
comma, consente l'apertura di una  ulteriore  farmacia,  qualora  sia
superiore  a  500  abitanti;  nei  comuni  fino  a  9.000   abitanti,
l'ulteriore farmacia puo'  essere  autorizzata  soltanto  qualora  la
popolazione eccedente rispetto al  parametro  sia  superiore  a  1500
abitanti".
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche  delle  farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a  quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del  comma  1  o  comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso  straordinario
per titoli ed esami per la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche  di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve  quelle  per  le  quali  sia
stata  gia'  espletata  la  procedura  concorsuale,   riservando   la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di  farmacia  e
ai  titolari  di   farmacia   rurale   sussidiata.   L'adozione   dei
provvedimenti previsti dai  precedenti  periodi  del  presente  comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da  parte  del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del  Servizio
sanitario  nazionale.  Al  concorso  straordinario  si  applicano  le
disposizioni  vigenti  sui  concorsi  per  la  copertura  delle  sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori  disposizioni
regionali  dirette  ad  accelerare  la  definizione  delle  procedure
concorsuali.
  3. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentiti  l'unita'  sanitaria  locale  e  l'ordine   provinciale   dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio
autostradali ad alta  intensita'  di  traffico,  servite  da  servizi
alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una
farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
  4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del  comma  3
sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
  5. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale  caso  la
titolarita' della sede  farmaceutica  assegnata  e'  condizionata  al
mantenimento  della  gestione  associata  da   parte   degli   stessi
vincitori,  su  base  paritaria,  fatta  salva   la   premorienza   o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini  della  valutazione  dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,
per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  sono  assegnati
punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno  per  i
secondi 10 anni.
  6. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono  l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le  farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti  i  tipi  di  farmaci  e
prodotti venduti pagati direttamente dai  clienti,  dandone  adeguata
informazione alla clientela.
  7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti  previsti  dal
comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri  sostitutivi  di
cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
  8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite  dalle
parole "sei mesi".
  9. Il medico, nel prescrivere un farmaco,  e'  tenuto,  sulla  base
della  sua  specifica  competenza  professionale,  ad  informare   il
paziente dell'eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio  e  dosaggio  unitario
uguali. Il  medico  aggiunge  ad  ogni  prescrizione  di  farmaco  le
seguenti parole: "sostituibile  con  equivalente  generico",  ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non  risulti
apposta  dal  medico  l'indicazione  della  non  sostituibilita'  del
farmaco prescritto, e' tenuto a  fornire  il  medicinale  equivalente
generico avente il prezzo piu' basso,  salvo  diversa  richiesta  del
cliente. Ai fini del confronto il  prezzo  e'  calcolato  per  unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nel  secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite  le  seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e".
  10. L'inaccessibilita' ai farmaci  da  parte  del  pubblico  e  del
personale non addetto prevista  dal  comma  2  dell'articolo  32  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  deve  intendersi  riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera  c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  che  potranno  essere  venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
  11.  E'  istituito,  presso  l'Ente  nazionale  di   previdenza   e
assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale
per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille  abitanti.
Il  fondo  e'  finanziato  dalle  farmacie  urbane,   attraverso   il
versamento,  a  favore  dell'ENPAF,  di  una  quota  percentuale  del
fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente
ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei  centri  abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito  netto  non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,
in  base  al  contratto  collettivo  nazionale,  da   un   farmacista
collaboratore di primo livello con  due  anni  di  servizio.  L'ENPAF
provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente
il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente  periodo.
Le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma sono stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze.
  12. Con decreto del Ministro della salute,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentita  la  Federazione
degli ordini dei farmacisti  italiani,  sono  fissati  i  livelli  di
fatturato delle  farmacie  aperte  al  pubblico  il  cui  superamento
comporta,  per  i  titolari  delle  farmacie  stesse,  l'obbligo   di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 12 

                   Incremento del numero dei notai
                     e concorrenza nei distretti 

  1. La tabella notarile che determina il numero e la  residenza  dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio  1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti  del  Ministro  della
giustizia  in  data  23  dicembre  2009,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10  novembre  2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292,  e'
aumentata di cinquecento posti.
  2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del  presente  decreto-legge,  i  posti  di  cui  al  comma  1   sono
distribuiti nei distretti e nei  singoli  comuni  in  essi  compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma  1,  della  legge  6
febbraio 1913, n. 89.
  3. Entro il 31  dicembre  2012  sono  espletate  le  procedure  del
concorso per la nomina a 200 posti  di  notaio  bandito  con  decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per  complessivi  550  nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e'  bandito  un  ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro  il
31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore  concorso  pubblico  per  la
nomina fino a 500 posti di  notaio.  All'esito  della  copertura  dei
posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che  determina
il numero e la residenza dei notai, udite  le  Corti  d'appello  e  i
Consigli  notarili,  viene  rivista  ogni  tre  anni.  Per  gli  anni
successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti
i posti che si rendono disponibili.
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,  n.
89, sono sostituiti dai seguenti:
  "Per assicurare il funzionamento regolare e continuo  dell'ufficio,
il  notaro  deve  tenere  nel  Comune  o  nella  frazione  di  Comune
assegnatagli studio aperto con il deposito  degli  atti,  registri  e
repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso
almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici  giorni  per
ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
  Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la  sua
sede notarile, ed aprire un ufficio  secondario  nel  territorio  del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
  5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente:
  "Egli  non  puo'  esercitarlo  fuori  del  territorio  della  Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
  6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  dopo  le
parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".
  7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge  16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo  39  del  decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
    "a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale  nel  cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e' stato commesso;
    b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto  nel  cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale  il  fatto
per il quale  si  procede  e'  stato  commesso.  Se  l'infrazione  e'
addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le  veci,
previa  delibera  dello  stesso  consiglio.  La  stessa  delibera  e'
necessaria in caso di intervento  ai  sensi  dell'articolo  156  bis,
comma 5.".
  8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16  febbraio  1913,  n.
89, come modificato  dall'articolo  41  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2006, n. 249, le parole "di cui  all'articolo  153,  comma  1,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:  "in  cui  il  notaio  ha
sede".
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 13 

                 Misure per la riduzione del prezzo
             del gas naturale per i clienti vulnerabili 

  1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas  naturale  per  i
clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  1°
giugno 2011, n. 93,  ai  valori  europei,  nella  determinazione  dei
corrispettivi variabili a copertura dei costi  di  approvvigionamento
di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri  in  base
ai quali e' disposto l'aggiornamento anche  il  riferimento  per  una
quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul  mercato.
In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo
30, comma 1, della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  i  mercati  di
riferimento da considerare sono  i  mercati  europei  individuati  ai
sensi dell'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n.130.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 14 

          Misure per ridurre i costi di approvvigionamento
                   di gas naturale per le imprese 

  1. Le capacita' di  stoccaggio  di  gas  naturale  che  si  rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico di  cui  all'articolo  12,  comma  11-  ter,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove  modalita'  di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in  base  ai  criteri
determinati  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo  23  maggio  2000,
n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per  l'offerta  alle  imprese  di
servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo  gasdotti  esteri  e   di
rigassificazione,  comprensivi  dello  stoccaggio  di  gas  naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento  diretto  di  gas
naturale   dall'estero,   secondo   criteri   di   sicurezza    degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.
  2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle  imprese
di rigassificazione e di trasporto  in  regime  regolato  in  base  a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
  3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di  gas  naturale
disponibili non assegnate  ai  sensi  del  comma  1,  sono  assegnate
secondo le modalita' di cui all'articolo 12,  comma  7,  lettera  a),
ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.164,  come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
  4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel  volume  di
stoccaggio strategico  che  si  rende  disponibile  a  seguito  delle
rideterminazioni di cui al  comma  1,  e'  ceduto  dalle  imprese  di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 15 

                       Disposizioni in materia
                     di separazione proprietaria 

  1. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui
all'articolo 1, comma 905, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
relativamente alla partecipazione azionaria attualmente  detenuta  in
Snam S.p.A., e' emanato entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 16 

                   Sviluppo di risorse energetiche
                  e minerarie nazionali strategiche 

  1. Al fine di favorire nuovi investimenti  di  ricerca  e  sviluppo
delle  risorse  energetiche  nazionali  strategiche  di  idrocarburi,
garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da emanare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   per
individuare  le  maggiori  entrate  effettivamente  realizzate  e  le
modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori  entrate  per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di  crescita
dei  territori  di  insediamento  degli  impianti  produttivi  e  dei
territori  limitrofi  nonche'  ogni  altra   disposizione   attuativa
occorrente all'attuazione del presente articolo.
  2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 17 

                Liberalizzazione della distribuzione
                           dei carburanti 

  1. I gestori degli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  che
siano  anche  titolari  della  relativa  autorizzazione   petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o  rivenditore
nel  rispetto  della  vigente  normativa  nazionale  ed  europea.   A
decorrere dal 30 giugno  2012  eventuali  clausole  contrattuali  che
prevedano  per  gli  stessi  gestori  titolari  forme  di   esclusiva
nell'approvvigionamento  cessano  di  avere  effetto  per  la   parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto  vendita.  Nei  casi  previsti  dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni  economiche
e l'uso  del  marchio.  Nel  rispetto  delle  normative  nazionali  e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di  distribuzione
di  carburante  al  fine  di  sviluppare  la  capacita'  di  acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e  di  trasporto
dei medesimi sono consentite anche in deroga  ad  eventuali  clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione.
  2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza  del
mercato  anche  attraverso  una  diversificazione   nelle   relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori
degli impianti di distribuzione  carburanti,  i  commi  da  12  a  14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   sono
sostituiti dai seguenti:
  "12. Fermo restando quanto disposto con il decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  in  aggiunta  agli
attuali contratti di comodato  e  fornitura  ovvero  somministrazione
possono essere  adottate,  alla  scadenza  dei  contratti  esistenti,
differenti    tipologie    contrattuali    per    l'affidamento     e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel
rispetto  delle  normative  nazionali   e   comunitarie,   e   previa
definizione  negoziale  di  ciascuna   tipologia   mediante   accordi
sottoscritti tra organizzazioni di  rappresentanza  dei  titolari  di
autorizzazione o concessione e  dei  gestori,  depositati  presso  il
Ministero dello sviluppo economico.
  13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per
l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia'
pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
  14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al
gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per
competere nel mercato di riferimento."
  3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto  o  tramite
previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
  4.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie dell'impianto e l'esercizio della  rivendita  di  tabacchi
presso gli impianti di distribuzione carburanti  con  una  superficie
minima di 1.500 mq;
    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  "10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso sono  fatti  salvi  i  vincoli
connessi  con  procedure  competitive   in   aree   autostradali   in
concessione espletate al 30 giugno 2012";
    c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I  Comuni  non
rilasciano ulteriori  autorizzazioni  o  proroghe  di  autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili."
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  "6.  L'adeguamento  di
cui al  comma  5  e'  consentito  a  condizione  che  l'impianto  sia
compatibile sulla base dei  criteri  di  cui  al  comma  3.  Per  gli
impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.
Il mancato adeguamento  entro  tale  termine  comporta  una  sanzione
amministrativa pecuniaria  da  determinare  in  rapporto  all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille  euro  a  un  massimo  di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per  gli
impianti    incompatibili,    costituisce    causa    di    decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo  11  febbraio   1998,   n.32,   dichiarata   dal   Comune
competente.".
  5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte  in
fondo le seguenti  parole:  "o  che  prevedano  obbligatoriamente  la
presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso  il
metano per autotrazione, se tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli
tecnici  o  oneri  economici  eccessivi  e  non  proporzionali   alle
finalita' dell'obbligo" .
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per  la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto adotta  misure  affinche'  nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i  tempi
di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione  di  metano  per
uso autotrazione alla rete di trasporto o di  distribuzione  di  gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per  le
aree dove tali impianti siano presenti in  misura  limitata,  nonche'
per la riduzione delle penali per i  superi  di  capacita'  impegnata
previste per gli stessi impianti.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 18 

Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei
                           centri abitati 

  1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  dopo  la  parola  "dipendenti"  sono  aggiunte  le  parole   "o
collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
  "Nel rispetto delle norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di  fuori  dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o
degli  strumenti  urbanistici  comunali,  non  possono  essere  posti
vincoli  o  limitazioni  all'utilizzo   continuativo,   anche   senza
assistenza, delle apparecchiature per la  modalita'  di  rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.".

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 19 

Miglioramento  delle  informazioni  al  consumatore  sui  prezzi  dei
                             carburanti 

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  adottare
entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea  ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999  e
della successiva  Decisione  della  Commissione  1999/566/CE  del  26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con  la  modalita'
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia  di  carburante
per autotrazione.
  2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  definite  le   modalita'
attuative della disposizione di cui al secondo periodo  dell'articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in
ordine alla cartellonistica di  pubblicizzazione  dei  prezzi  presso
ogni punto vendita di  carburanti,  in  modo  da  assicurare  che  le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi  in  modalita'  non
servito, ove presente,  senza  indicazioni  sotto  forma  di  sconti,
secondo  il  seguente  ordine  dall'alto  verso  il  basso:  gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i  prezzi  delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di
rifornimento con servizio  debbano  essere  riportati  su  cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come  differenza  in  aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
  3. Con il decreto di cui al comma  2  si  prevedono,  altresi',  le
modalita'    di    evidenziazione,    nella    cartellonistica     di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di  carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza,  dopo  il  numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
  4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi  2  e  3
sono adottate con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai  sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 20 

Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei
                             carburanti 

  1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n.  98  del  6
luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il  venticinque
per  cento   dell'ammontare   complessivo   del   fondo   annualmente
consolidato" sono abrogate, le parole  "due  esercizi  annuali"  sono
sostituite dalle parole "tre  esercizi  annuali"  e  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, da  emanare  entro  il  30  giugno  2012,  e'  determinata
l'entita' sia dei contributi di cui  al  comma  1,  sia  della  nuova
contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non
superiore a tre anni,  articolandola  in  una  componente  fissa  per
ciascuna tipologia di impianto e in una  variabile  in  funzione  dei
litri erogati, tenendo altresi'  conto  della  densita'  territoriale
degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 21 

Disposizioni  per  accrescere  la  sicurezza,   l'efficienza   e   la
           concorrenza nel mercato dell'energia elettrica 

  1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo  ed
ai cambiamenti  in  corso  nel  sistema  elettrico,  con  particolare
riferimento  alla  crescente  produzione  da  fonte  rinnovabile,  il
Ministro dello sviluppo economico, entro 120  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia  elettrica  ed  il  gas,  emana  indirizzi  e  modifica  la
disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma
10, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  allo  scopo  di
contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di
energia elettrica,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di
mercato.
  2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto  legislativo
3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima
volta entro il 28 febbraio 2012 e  successivamente"  e  nel  medesimo
comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In  esito  alla
predetta analisi, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le  misure
sui  sistemi  di  protezione  e  di  difesa  delle  reti   elettriche
necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche'  definisce
le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi  di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad  elevata
concentrazione di potenza non programmabile."
  3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di  incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  di  cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28, allo scopo di conferire maggiore  flessibilita'  e  sicurezza  al
sistema  elettrico,  puo'  essere  rideterminata  la  data   per   la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle  attrezzature
utilizzate  in  impianti  fotovoltaici,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante "Normalizzazione  delle  reti  di  distribuzione  di  energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a  tensione  compresa
fra 100 e 1000 volt".
  5. Dalla medesima  data  di  cui  al  comma  4,  si  intende  quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali  di  tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  in  forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186.
  6. Al fine di  facilitare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle
infrastrutture  di  rete  di  interesse  nazionale,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, entro 90  giorni  dalla  richiesta  dei
Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici  asset
regolati esistenti alla data della  richiesta,  senza  alcun  aumento
della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto
alla regolazione in corso.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

Art. 22 

Disposizioni per accrescere la trasparenza sui  mercati  dell'energia
                         elettrica e del gas 

  1. Al fine di promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia
elettrica e del gas,  il  Sistema  informatico  Integrato,  istituito
presso  l'Acquirente  Unico  ai   sensi   dell'articolo   1-bis   del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione  delle  informazioni
relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti  finali
e la banca dati di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo  1-bis
raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed  ai  dati
identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure
dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per  l'energia
elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti  in  materia  entro
due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in  modo
da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa'  di
vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
  2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori  e'  sanzionato  da  parte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  Gas   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 23 

Semplificazione delle  procedure  per  l'approvazione  del  piano  di
            sviluppo della rete di trasmissione nazionale 

  1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un  Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e  le  procedure  di
valutazione,  consultazione   pubblica   ed   approvazione   previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla  verifica  di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  ed  e'  comunque  sottoposto  a
procedura VAS ogni tre anni.
  2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura  VAS  di
cui al comma precedente,  il  piano  di  sviluppo  della  rete  e  il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di
dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 24 

Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento  dei
                            siti nucleari 

  1. I pareri riguardanti i progetti di  disattivazione  di  impianti
nucleari, per i quali sia stata  richiesta  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni  competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione  interessata,  il
termine  di  cui  al  periodo  precedente   puo'   essere   prorogato
dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
  2. Qualora le Amministrazioni competenti  non  rilascino  i  pareri
entro il termine previsto al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
concludere la procedura di valutazione  entro  i  successivi  novanta
giorni.
  3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella  realizzazione  delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e  di  garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per  la  realizzazione  del
Deposito  Nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  al  decreto
legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto  al  Ministero  dello
sviluppo economico e alle  Autorita'  competenti,  nell'ambito  delle
attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31  dicembre
1962,  n.  1860  e  dell'articolo  148,  comma  1-bis,  del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per
i   quali   risulta   prioritaria   l'acquisizione   delle   relative
autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla
disattivazione. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  convoca  la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al
fine di concludere la procedura di  valutazione  entro  i  successivi
novanta giorni.
  4.  Fatte  salve  le   specifiche   procedure   previste   per   la
realizzazione  del  Deposito  Nazionale  e  del   Parco   Tecnologico
richiamate  al  comma  3,  l'autorizzazione  alla  realizzazione  dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo  55  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche'  le  autorizzazioni
di cui all'articolo 6  della  legge  31  dicembre  1962  n.  1860,  e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  valgono  anche  quale  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e  urgenza,  costituiscono  varianti  agli
strumenti   urbanistici   e    sostituiscono    ogni    provvedimento
amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,  nulla  osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,  previsti
dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione  delle  opere.
Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il
parere motivato  del  comune  e  della  Regione  nel  cui  territorio
ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva  l'esecuzione
della Valutazione  d'impatto  ambientale  ove  prevista.  La  regione
competente puo' promuovere accordi  tra  il  proponente  e  gli  enti
locali interessati dagli interventi di cui  al  presente  comma,  per
individuare misure di compensazione e riequilibrio  ambientale  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e
integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),
del  decreto  legge  18  febbraio  2003,  n.  25,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.  Le  disponibilita'
correlate a detta  componente  tariffaria,  sono  impiegate,  per  il
finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e
delle strutture tecnologiche di supporto  e  correlate  limitatamente
alle  attivita'  funzionali  allo   smantellamento   delle   centrali
elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del
ciclo  del  combustibile  nucleare  ed  alle  attivita'  connesse   e
conseguenti e alle altre attivita' previste  a  legislazione  vigente
che devono essere individuate  con  apposito  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  del
presente  decreto.  Le  entrate  derivanti  dal   corrispettivo   per
l'utilizzo delle strutture  del  Parco  Tecnologico  e  del  Deposito
Nazionale, secondo modalita' stabilite dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas, sono destinate a riduzione  della  tariffa  elettrica  a  carico
degli utenti.
  6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n.  239  e'  sostituito
dal seguente comma:
  "104. I soggetti produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale  e  comunitaria,
anche in relazione agli sviluppi della  tecnica  e  alle  indicazioni
dell'Unione europea, tali rifiuti per la  messa  in  sicurezza  e  lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e
le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche
avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".

Capo V

Servizi pubblici locali

                               Art. 25 

      Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali 

  1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito  nella  legge
14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:
    A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
  "Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali)
  1. A tutela della concorrenza e  dell'ambiente,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento  dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini  territoriali  ottimali  e
omogenei  individuati  in  riferimento  a  dimensioni  comunque   non
inferiori alla  dimensione  del  territorio  provinciale  e  tali  da
consentire  economie  di  scala  e  di  differenziazione   idonee   a
massimizzare l'efficienza del  servizio,  entro  il  termine  del  30
giugno 2012. Decorso inutilmente il termine  indicato,  il  Consiglio
dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i
poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n.
131, per organizzare lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  in  riferimento  a
dimensioni comunque non  inferiori  alla  dimensione  del  territorio
provinciale  e  tali  da  consentire   economie   di   scala   e   di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
  2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica  da  parte  di  Regioni,  Province  e
Comuni o degli enti  di  governo  locali  dell'ambito  o  del  bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  A  tal  fine,  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nell'ambito  dei  compiti  di
tutela e promozione della concorrenza  nelle  Regioni  e  negli  enti
locali comunica, entro  il  termine  perentorio  del  31  gennaio  di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che
hanno  provveduto  all'applicazione  delle  procedure  previste   dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il  termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto  elemento  di
valutazione della virtuosita'.
  3. Fatti salvi i finanziamenti  ai  progetti  relativi  ai  servizi
pubblici  locali  di  rilevanza  economica  cofinanziati  con   fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a  valere  su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,  quinto  comma,
della Costituzione sono  prioritariamente  attribuiti  agli  enti  di
governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai
relativi  gestori  del  servizio  selezionati  tramite  procedura  ad
evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di  regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorita'
stessa.
  4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al  patto  di
stabilita'  interno  secondo  le  modalita'  definite   dal   decreto
ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge
25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. L'ente locale o l'ente  di  governo  locale
dell'ambito o  del  bacino  vigila  sull'osservanza  da  parte  delle
societa' di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto
di stabilita' interno.
  5. Le societa' affidatarie in house  sono  tenute  all'acquisto  di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006,  n.  163  e  successive  modificazioni.  Le  medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita'  per
il reclutamento del personale e per il conferimento  degli  incarichi
nel rispetto dei principi di cui al  comma  3  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' delle  disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti  locali  divieti  o  limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di  natura  retributiva  o  indennitarie  e  per  le
consulenze anche degli amministratori.".
  2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis. A decorrere  dall'anno  2013,  le  aziende  speciali  e  le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo
le modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con  i  Ministri  dell'interno  e  degli  affari
regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta' ed  autonomie  locali,
da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende  speciali
e le istituzioni si  iscrivono  e  depositano  i  propri  bilanci  al
registro   delle   imprese   o   nel   repertorio    delle    notizie
economico-amministrative  della  Camera  di  commercio  del   proprio
territorio  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno.   L'Unioncamere
trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  il  30
giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni  ed  i
relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle  istituzioni
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n.163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli  enti
locali:  divieti  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura
retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenze   anche   degli
amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria
degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del
presente  comma  da  parte   dei   soggetti   indicati   ai   periodi
precedenti.";
    b) al comma 8 dopo le parole "seguenti  atti"  sono  inserite  le
seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.".
    B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione  dei  servizi,"  e
prima  delle  parole  "verificano  la  realizzabilita'"  inserire  le
parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici  degli  obblighi
di servizio pubblico e universale".
  2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000
abitanti, la delibera di cui al comma precedente e'  adottata  previo
parere obbligatorio dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,   sulla   base
dell'istruttoria svolta dall' ente di governo  locale  dell'ambito  o
del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza
di ragioni  idonee  e  sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di
esclusiva e alla correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere
all'affidamento simultaneo con gara  di  una  pluralita'  di  servizi
pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul  sito
internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee".
  3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto  e  poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La
delibera quadro di cui al comma  2  e'  comunque  adottata  prima  di
procedere al conferimento e al rinnovo della  gestione  dei  servizi,
entro  trenta  giorni  dal  parere   dell'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,  l'ente  locale
non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai  sensi
del presente articolo.".
  4. Al comma 11, dopo  la  lettera  b),  e'  inserita  la  seguente:
"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire  economie
di   gestione   con   riferimento   all'intera   durata   programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di
efficientamento relativi al personale;".
  5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui"
sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva  di  200.000  euro
annui".
  6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a) in fine le parole  "alla  data  del  31  marzo
2012" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  data  del  31  dicembre
2012. In deroga,  l'affidamento  per  la  gestione  «in  house»  puo'
avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa,
perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012,  di  preesistenti
gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore  del
servizio a livello di ambito o di  bacino  territoriale  ottimale  ai
sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso  il  contratto  di  servizio
dovra' prevedere  indicazioni  puntuali  riguardanti  il  livello  di
qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati  e  obiettivi  di  performance
(redditivita', qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza  della  gestione  e  il  rispetto  delle   condizioni
previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale
da  parte  dell'Autorita'  di  regolazione  di  settore.  La   durata
dell'affidamento in house  all'azienda  risultante  dall'integrazione
non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni";
    b) alla lettera b) in fine le parole "alla  data  del  30  giugno
2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".
  7. Dopo il comma 32-bis e' inserito  il  seguente:  "32-ter.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non  pregiudicare
la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, i soggetti pubblici  e  privati  esercenti  a
qualsiasi titolo attivita' di gestione dei  servizi  pubblici  locali
assicurano  l'integrale  e  regolare  prosecuzione  delle   attivita'
medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in  particolare  il
rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard  minimi
del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2,  comma  3,  lett.
e), del presente  decreto,  alle  condizioni  di  cui  ai  rispettivi
contratti di servizio e dagli altri atti che  regolano  il  rapporto,
fino  al  subentro  del  nuovo  gestore  e  comunque,  in   caso   di
liberalizzazione del settore,  fino  all'apertura  del  mercato  alla
concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo'  essere  ad
alcun titolo preteso in relazione  a  quanto  previsto  nel  presente
articolo.".
  8. Al comma 33-ter, le parole  "Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e la coesione territoriale, adottato,  entro  il  31  gennaio
2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro  per  gli  Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012".
  9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  sono  soppresse  le  parole:  "il   servizio   di   trasporto
ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422";
    b) in fine e' inserito il  seguente  periodo:  "Con  riguardo  al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino  alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti  e
i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in  conformita'  all'articolo
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.".
  2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  4,  lettera  a)  sono  soppresse  le  parole   "la
realizzazione",  sono  sostituite  le  parole  "dell'intero"  con  la
seguente: "del"  e  dopo  le  parole  "servizio,"  sono  inserite  le
seguenti: "che puo' essere";
    b) al  comma  4,  lettera  b)  le  parole  "e  smaltimento"  sono
sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonche',
ricorrendo  le  ipotesi  di   cui   alla   precedente   lettera   a),
smaltimento";
    c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  "4-bis. Nel caso in  cui  gli  impianti  siano  di  titolarita'  di
soggetti diversi dagli enti locali  di  riferimento,  all'affidatario
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  devono  essere
garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate
e la disponibilita' delle  potenzialita'  e  capacita'  necessarie  a
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.".
  3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre  2011,  n.
214, le parole "svolto  in  regime  di  privativa  dai  comuni"  sono
sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al  comma  1  dell'articolo  4  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito,  con  modificazioni,
in legge 14 settembre 2011, n. 148".
  4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici  locali,  a
seguito di specifica richiesta,  sono  tenuti  a  fornire  agli  enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio  i  dati  concernenti  le  caratteristiche  tecniche   degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile  di  inizio
esercizio, secondo parametri  di  mercato,  le  rivalutazioni  e  gli
ammortamenti e ogni altra  informazione  necessaria  per  definire  i
bandi.
  5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita  richiesta  e  la  comunicazione  di
informazioni false integrano illecito per il quale  il  prefetto,  su
richiesta  dell'ente  locale,  irroga  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Capo V
Servizi pubblici locali

                               Art. 26 

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi  e
dei rifiuti da  imballaggio  e  per  l'incremento  della  raccolta  e
                      recupero degli imballaggi 

  1. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 221,
      1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio››;
      2) al comma 5,
        2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base  dei››,  sono
sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››
        2.2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  ‹‹  Alle
domande disciplinate dal  presente  comma  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'   private
sottoposte alla disciplina degli articoli  19  e  20  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni,
le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi  del
presente articolo, le attivita' di cui al comma 3  lettere  a)  e  c)
possono essere intraprese decorsi novanta giorni  dallo  scadere  del
termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come  indicato
nella presente norma. ››
      3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le  parole‹‹  comma  3,
lettera h) ››, sono inserite le  seguenti:  ‹‹  in  proporzione  alla
quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati  a  riciclo,
quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti  percentuali  rispetto
agli obiettivi di cui all'art. 220››
    b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso
    c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le  somme  dovute
al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 27 

Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di  conto
                        di pagamento di base 

  1. All'articolo 12 del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 7 e' soppresso;
    b)  il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'Associazione
bancaria italiana, le  associazioni  dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio  Bancomat,
le imprese che gestiscono circuiti di  pagamento  e  le  associazioni
delle  imprese  maggiormente  significative   a   livello   nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro  i  tre  mesi
successivi, le regole generali per  assicurare  una  riduzione  delle
commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione  alle
transazioni effettuate mediante  carte  di  pagamento,  tenuto  conto
della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,
nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle
regole di concorrenza";
    c) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  "Entro  i  sei  mesi
successivi all'applicazione delle  misure  di  cui  al  comma  9,  il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentite la  Banca  d'Italia  e  l'Autorita'
garante della concorrenza e del  mercato,  valuta  l'efficacia  delle
misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata  definizione
e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca  d'Italia
e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";
    d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione
di  efficacia  di  cui  al  comma  10,  l'applicazione  del  comma  7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In
caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge
12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel  caso  di  valutazione  non
positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata  dal  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".
  2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso
sono  adeguati  entro  novanta  giorni  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, introdotto dalla  legge  di  conversione  del  decreto  legge  6
dicembre 2011, n. 201.
  3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sono
abrogati.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 28 

     Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari 

  1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari  finanziari
se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di  un  contratto
di assicurazione sulla vita  sono  tenuti  a  sottoporre  al  cliente
almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 29 

Efficienza produttiva del  risarcimento  diretto  e  risarcimento  in
                           forma specifica 

  1. Nell'ambito del sistema  di  risarcimento  diretto  disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209,  i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali
vengono  definite  le  compensazioni  tra  compagnie  sono  calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l'individuazione delle frodi.
  2. In alternativa ai  risarcimenti  per  equivalente,  e'  facolta'
delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in
forma specifica. In questo caso, se il risarcimento  e'  accompagnato
da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non  inferiore  ai
due anni per tutte le  parti  non  soggette  a  usura  ordinaria,  il
risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 30 

                       Repressione delle frodi 

  1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad  esercitare  il
ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui
al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209, e'  tenuta  a
trasmettere  all'ISVAP,   con   cadenza   annuale,   una   relazione,
predisposta  secondo  un  modello  stabilito  dall'ISVAP  stesso  con
provvedimento da emanare entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La  relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per  i
quali si e' ritenuto di  svolgere  approfondimenti  in  relazione  al
rischio di frodi,  il  numero  delle  querele  o  denunce  presentate
all'autorita'  giudiziaria,  l'esito  dei  conseguenti   procedimenti
penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne  adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla  base  dei  predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza  di  cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui
al  citato  decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  e   successive
modificazioni,    al     fine     di     assicurare     l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale  e  dei  sistemi  di  liquidazione  dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
  2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad  esercitare  il  ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui  all'articolo  2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea  forma  di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per  i  sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

 

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 31 

Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
di assicurazione per la responsabilita' civile verso i  terzi  per  i
  danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada 

  1. Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione  dei  contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione  dei  veicoli  a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
legge, definisce le modalita' per la progressiva  dematerializzazione
dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione  con
sistemi elettronici o telematici, anche in  collegamento  con  banche
dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei  relativi  controlli,  dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo  e  rilevamento  a  distanza
delle violazioni delle norme del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui  al
primo periodo definisce le caratteristiche  e  i  requisiti  di  tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del  relativo  processo  di
dematerializzazione.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi
dei dati forniti  gratuitamente  dalle  compagnie  di  assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall'assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i
terzi prevista  dall'articolo  122  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209.  Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi
proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco  di  cui  al  primo
periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel
caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di
uso pubblico o su aree a queste equiparate.  Il  predetto  elenco  e'
messo a disposizione  delle  forze  di  polizia  e  delle  prefetture
competenti in ragione del luogo di  residenza  del  proprietario  del
veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo
del presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3.   La   violazione   dell'obbligo    di    assicurazione    della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi  tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a  distanza  delle
violazioni delle norme di  circolazione,  approvati  o  omologati  ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature  per  il
controllo a distanza dell'accesso nelle  zone  a  traffico  limitato,
nonche' attraverso altri sistemi per la  registrazione  del  transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione  deve  essere  documentata  con  sistemi  fotografici,  di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle  esigenze  correlate
alla tutela della riservatezza personale,  consentano  di  accertare,
anche in momenti successivi, lo  svolgimento  dei  fatti  costituenti
illecito amministrativo,  nonche'  i  dati  di  immatricolazione  del
veicolo ovvero il  responsabile  della  circolazione.  Qualora  siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi e' l'obbligo  di  contestazione  immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono  definite  le  caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di  attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche  protocolli  d'intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 32 

Ispezione  del  veicolo,  scatola   nera,   attestato   di   rischio,
                       liquidazione dei danni 

  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione  obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima  della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto  alle
tariffe stabilite ai  sensi  del  primo  periodo.  Nel  caso  in  cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione  di  meccanismi  elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo,  denominati  scatola  nera  o
equivalenti, i costi sono a  carico  delle  compagnie  che  praticano
inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite  ai  sensi  del
primo periodo.".
  2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma
1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni
contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono
comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e  1-
bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al  comma  1,
e' effettuata anche per via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle
banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di
cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole:  «puo'  prevedere  »
sono sostituite  dalla  seguente:  «prevede  »;  d)  il  comma  4  e'
sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del  rischio,
all'atto della stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo
al  quale  si  riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente
dall'impresa assicuratrice in via  telematica  attraverso  le  banche
dati di cui al comma 2 del presente articolo e  di  cui  all'articolo
135».
  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,  presentata  secondo
le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata  della
denuncia  secondo  il  modulo  di  cui  all'articolo  143  e   recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  di  tale   documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e  motivata
offerta per  il  risarcimento,  ovvero  comunica  specificatamente  i
motivi per i quali  non  ritiene  di  fare  offerta.  Il  termine  di
sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia  sia
stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine  di
consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del  danno,  le
cose   danneggiate   devono   essere   messe   a   disposizione   per
l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo
dal giorno di ricevimento della richiesta di  risarcimento  da  parte
dell'assicuratore. Il danneggiato  puo'  procedere  alla  riparazione
delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine  indicato  al
periodo precedente, entro il quale devono essere comunque  completate
le operazioni di accertamento del danno da  parte  dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione  per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero  siano
state  riparate  prima  dell'ispezione  stessa,  l'impresa,  ai  fini
dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'   le   proprie   valutazioni
sull'entita` del danno  solo  previa  presentazione  di  fattura  che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di  non
procedere alla riparazione»;
    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni
fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significativita',  come  definiti  dall'articolo  4  del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  209  del  7  settembre  2010,  l'impresa  puo'
decidere, entro i termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo,  di  non  fare  offerta  di  risarcimento,  motivando  tale
decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti  in
relazione  al  sinistro.  La  relativa  comunicazione  e`   trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche  trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.  Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive  in
merito   alla   richiesta   di    risarcimento.    All'esito    degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,  l'impresa  puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il  termine  di
cui al terzo periodo, presenti  querela,  nelle  ipotesi  in  cui  e`
prevista,    informandone    contestualmente    l'assicurato    nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue
determinazioni conclusive.
    Restano  salvi  i  diritti  del  danneggiato   in   merito   alla
proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il
caso di presentazione di querela o denuncia»;
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in
pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto
stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti
strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei
termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte
dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi».

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 33 

Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita'  derivanti  da
                              incidenti 

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente:
«invalidita'»;
      2) le parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
    «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente
danni a cose  conseguenti  a  sinistri  stradali  da  cui  derivi  il
risarcimento a carico della  societa'  assicuratrice  si  applica  la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
    c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono  sostituite
dalla seguente: «invalidita'».

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 34 

            Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 

  1.  Gli  intermediari  che  distribuiscono   servizi   e   prodotti
assicurativi  del  ramo  assicurativo  di   danni   derivanti   dalla
circolazione  di  veicoli  e  natanti  sono   tenuti,   prima   della
sottoscrizione  del  contratto,  a  informare  il  cliente,  in  modo
corretto, trasparente ed  esaustivo,  sulla  tariffa  e  sulle  altre
condizioni contrattuali proposte  da  almeno  tre  diverse  compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi  gruppi,  anche  avvalendosi
delle informazioni  obbligatoriamente  pubblicate  dalle  imprese  di
assicurazione sui propri siti internet.
  2. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di
aver ricevuto le informazioni  di  cui  al  comma  1  e'  affetto  da
nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato.
  3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma  1  comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia  che  ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido  con  questo,
in una misura non inferiore a euro 50.000  e  non  superiore  a  euro
100.000.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 35 

Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei
debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche'  disposizioni
                    in materia di tesoreria unica 

  1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti  commerciali
esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione  di  servizi  e
forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,  corrispondente  a  residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
  a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti
di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo  27  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente  degli
importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di
crediti di imposta, esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte
con utilizzo delle somme di cui  al  periodo  precedente  non  devono
comportare,   secondo   i   criteri   di   contabilita'    nazionale,
peggioramento    dell'indebitamento     netto     delle     pubbliche
amministrazioni;
  b) i crediti di cui al presente comma maturati  alla  data  del  31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,  possono  essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie
di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo  di  cui
alla presente lettera puo'  essere  incrementato  con  corrispondente
riduzione degli importi di cui  alla  lettera  a).  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente  e  sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di
assegnazione  nonche'  le  modalita'  di  versamento  al  titolo   IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore  dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della  medesima  contabilita'
di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei  titoli  di  cui  alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni  nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
  2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese  relative  a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012,  di
un importo di  euro  1.000  milioni  mediante  riassegnazione  previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro  740  milioni
delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di  euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
  3. All'onere per interessi  derivante  dal  comma  1,  pari  a  235
milioni di euro annui a  decorrere  dal  2012,  si  provvede  con  la
disposizione di cui al comma 4.
  4. In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa
sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro
dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle
Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario  dai  decreti
di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.
  5. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
  6.   Al   fine   di   assicurare   alle    agenzie    fiscali    ed
all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la   massima
flessibilita' organizzativa, le  stesse  possono  derogare  a  quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, a condizione  che  sia  comunque  assicurata  la
neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la  relativa
compensazione, anche a  carico  del  fondo  per  la  retribuzione  di
posizione e di risultato o di altri fondi  analoghi;  resta  comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo  periodo,
del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Per   assicurare   la
flessibilita' organizzativa e la  continuita'  delle  funzioni  delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto  conto
dei criteri previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  per  un  periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello  dirigenziale
generale  compresi  nelle  strutture.  Resta  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  7. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
  8. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in
conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
  9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli  enti  ed
organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il  50  per
cento delle disponibilita' liquide esigibili  depositate  presso  gli
stessi alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sulle
rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,   aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve
essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti
finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012,
sono  smobilizzati,  ad  eccezione  di  quelli  in  titoli  di  Stato
italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle
contabilita' speciali aperte presso la tesoreria  statale.  Gli  enti
provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle  somme
depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o  cassieri
entro il 15 marzo 2012.
  10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle  contabilita'
speciali di cui al comma 9, per  far  fronte  ai  pagamenti  disposti
dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma  8,  i  tesorieri  o
cassieri  degli  stessi  utilizzano   prioritariamente   le   risorse
esigibili depositate presso  gli  stessi  trasferendo  gli  eventuali
vincoli di destinazione sulle somme depositate  presso  la  tesoreria
statale.
  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23  dicembre
1998, n. 448 e fino  all'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo  ai
dipartimenti e ai  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni  di  cui  ai
commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
  12. A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le
risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale  e  amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata.
  13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice  civile,
per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno
diritto di recedere dal contratto.

Capo VII
Trasporti

                               Art. 36 

          Regolazione indipendente in materia di trasporti 

  1.  In  attesa  dell'istituzione   di   una   specifica   autorita'
indipendente di regolazione dei trasporti, per la  quale  il  Governo
presenta entro tre  mesi  dalla  data  di  conversione  del  presente
decreto un apposito disegno di legge,  all'articolo  37  del  decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19,
a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita' per l'energia  elettrica
ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14  novembre  1995,
n. 481, sono attribuite,  sino  all'istituzione  della  Autorita'  di
regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione
economica dei diritti  e  delle  tariffe  aeroportuali,  le  funzioni
previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste
dalla vigente normativa.
  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
    1)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese  e  consumatori,  condizioni  di
accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,
portuali,  alle  reti  autostradali,  fatte   salve   le   competenze
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali  e  autostradali  di  cui
all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla  mobilita'  urbana  collegata  a
stazioni, aeroporti e porti;
    2)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle
condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per
la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei
canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica  estensione
degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita' di finanziamento
dei  relativi  oneri,  tenendo  conto  dell'esigenza  di   assicurare
l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le  imprese  e  i  consumatori,  anche  alla  luce  delle   eventuali
sovvenzioni pubbliche concesse;
    3) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio  pubblico
o sovvenzionati;
    4) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,
anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei
confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la
protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
    5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime  gare;  con  riferimento  al  trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di
gara la disponibilita' del materiale rotabile gia' al  momento  della
gara non costituisce un requisito per  la  partecipazione  ovvero  un
fattore di discriminazione tra le  imprese  partecipanti.  In  questi
casi, all'impresa aggiudicataria e'  concesso  un  tempo  massimo  di
diciotto  mesi,  decorrenti   dall'aggiudicazione   definitiva,   per
l'acquisizione  del  materiale   rotabile   indispensabile   per   lo
svolgimento del servizio;
    6)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a
stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi
basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i  concessionari  autostradali;  a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle  tratte  autostradali,
allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte  e
stimolare la concorrenza per confronto;
    7) con  particolare  riferimento  all'accesso  all'infrastruttura
ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi  da
parte del gestore dell'infrastruttura e  i  criteri  di  assegnazione
delle  tracce  e  della  capacita';  vigilare  sulla  loro   corretta
applicazione da parte del gestore  dell'infrastruttura;  svolgere  le
funzioni di cui al successivo articolo 39;
    8) con particolare riferimento al servizio taxi,  ad  adeguare  i
livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della  qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani,  secondo
i  criteri  di  ragionevolezza  e  proporzionalita',  allo  scopo  di
garantire il diritto di  mobilita'  degli  utenti  nel  rispetto  dei
seguenti principi:
      a)  l'incremento  del  numero  delle  licenze,   ove   ritenuto
necessario anche in base a un'analisi per  confronto  nell'ambito  di
realta'  comunitarie  comparabili,  a  seguito  di  istruttoria   sui
costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e'  accompagnato
da adeguate compensazioni da corrispondere una  tantum  a  favore  di
coloro che gia' sono titolari di licenza o utilizzando  gli  introiti
derivanti  dalla  messa  all'asta   delle   nuove   licenze,   oppure
attribuendole a chi gia'  le  detiene,  con  facolta'  di  vendita  o
affitto, in un  termine  congruo  oppure  attraverso  altre  adeguate
modalita';
      b) consentire ai titolari di licenza la possibilita' di  essere
sostituiti  alla   guida   da   chiunque   abbia   i   requisiti   di
professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente;
      c) prevedere la possibilita' di rilasciare licenze part- time e
di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilita' nella
determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia  di
un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
      d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria
attivita' anche al  di  fuori  dell'area  per  la  quale  sono  state
originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a
seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
      e) consentire una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
servizio cosi' da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come,  a
esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
      f) consentire una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle
tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente
pubblicizzazione, fermo restando la  determinazione  autoritativa  di
quelle massime a tutela dei consumatori";
    b) al  comma  3,  dopo  la  virgola,  sono  soppresse  le  parole
"individuata ai sensi del medesimo comma";
    c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del
comma 2";
    d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole  "individuata
dal comma 2";
    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente :
  "6-bis) L'Autorita' puo' avvalersi di un contingente aggiuntivo  di
personale,  complessivamente  non  superiore  alle   ottanta   unita'
comandate da altre pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a  carico
delle amministrazioni di provenienza. ".
  2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i  criteri  e
le metodologie stabiliti dalla competente Autorita'  di  regolazione,
alla quale e' demandata la loro successiva approvazione".

Capo VII
Trasporti

                               Art. 37 

                 Misure per il trasporto ferroviario 

  1. L'Autorita' di cui all' articolo 37 nel  settore  del  trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero  delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati,  gli  ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e le modalita'  di  finanziamento.
L'Autorita' dopo un congruo periodo di osservazione  delle  dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza  dei  diversi
gradi di separazione tra l'impresa che  gestisce  l'infrastruttura  e
l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri
Stati membri dell'Unione Europea. In esito  all'analisi,  l'Autorita'
predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
  2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.
188, come modificato dall'articolo  8  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  sono
apportate le seguenti modifiche:
  a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore"  sono
soppresse;
  b) la lettera b-bis) e' soppressa.

Capo VIII
Altre liberalizzazioni

                               Art. 38 

           Liberalizzazione delle pertinenze delle strade 

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
e successive modificazioni, al comma  5-bis,  dopo  le  parole  "sono
previste"  inserire  le  parole  ",  secondo  le  modalita'   fissate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti".

Capo VIII
Altre liberalizzazioni

                               Art. 39 

Liberalizzazione del sistema di vendita  della  stampa  quotidiana  e
periodica e disposizioni in materia di diritti  connessi  al  diritto
                              d'autore 

  1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
    e) gli edicolanti possono  rifiutare  le  forniture  di  prodotti
complementari forniti dagli editori  e  dai  distributori  e  possono
altresi' vendere presso la  propria  sede  qualunque  altro  prodotto
secondo la vigente normativa;
    f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta  e
defalcare  il  valore  del  materiale  fornito  in  conto  vendita  e
restituito  a  compensazione  delle   successive   anticipazioni   al
distributore;
    g) fermi restando gli obblighi  previsti  per  gli  edicolanti  a
garanzia  del  pluralismo  informativo,  la  ingiustificata   mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o  difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini  dell'applicazione  delle  vigenti
disposizioni in materia.
    f) le  clausole  contrattuali  fra  distributori  ed  edicolanti,
contrarie alle disposizioni del presente  articolo,  sono  nulle  per
contrasto con norma imperativa di legge e non  viziano  il  contratto
cui accedono.
  2. Al fine di favorire la creazione di nuove  imprese  nel  settore
della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori,
mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione
e controllo  da  parte  dei  titolari  dei  diritti,  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque  forma
attuata, e' libera;
  3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e
previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
sono individuati,  nell'interesse  dei  titolari  aventi  diritto,  i
requisiti minimi necessari ad un razionale e  corretto  sviluppo  del
mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
  4. Restano fatte  salve  le  funzioni  assegnate  in  materia  alla
Societa' Italiana Autori ed Editori  (SIAE).  Tutte  le  disposizioni
incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Capo VIII
Altre liberalizzazioni

                               Art. 40 

Disposizioni in materia  di  carta  di  identita'  e  in  materia  di
anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione  del
                codice fiscale ai cittadini iscritti 

  1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  ",  e
definito un piano per il graduale  rilascio,  a  partire  dai  comuni
identificati  con  il  medesimo  decreto,  della  carta   d'identita'
elettronica sul territorio nazionale".
  2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio  2011,  n.  106
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
    "rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011  devono  essere  munite
della  fotografia  e"  sono   sostituite   dalle   seguenti:"di   cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito con modificazioni dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  4  e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche"
    b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori
di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a  richiesta,
il nome dei genitori o di chi  ne  fa  le  veci.  L'uso  della  carta
d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni  quattordici  e'
subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci,  o  che  venga  menzionato,  in  una
dichiarazione   rilasciata   da   chi   puo'   dare    l'assenso    o
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della  compagnia
di  trasporto  a  cui  i  minori   medesimi   sono   affidati.   Tale
dichiarazione  e'  convalidata  dalla  questura  o  dalle   autorita'
consolari in caso di rilascio all'estero."
  3.All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  come
modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito nella legge  30  luglio  2010,  n.  122,  il  comma  6  e'
sostituito dal seguente:
  "6.  L'Indice  nazionale   delle   anagrafi   (INA)   promuove   la
circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al  fine  di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la  disponibilita',  in  tempo  reale,   dei   dati   relativi   alle
generalita',   alla   cittadinanza,   alla    famiglia    anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone  residenti  in  Italia  e  dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe  della
popolazione italiana residente  all'estero  (AIRE),  certificati  dai
comuni  e,  limitatamente  al  codice  fiscale,  dall'Agenzia   delle
Entrate."
  4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  sono  apportate  le  necessarie  modifiche  finalizzate   ad
armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13
ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  50  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al  fine  di  soddisfare  eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i  dati  contenuti
nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art.  1  della
legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  ovvero  nei  casi  in  cui  venga
richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la  certificazione
dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari Interni  e
Territoriali puo' stipulare  convenzioni  con  enti,  istituzioni  ed
altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni
  6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare  nell'ambito  dei  processi  di  interoperabilita'  e   di
cooperazione applicativa  che  definiscono  il  sistema  pubblico  di
connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio  il  codice  fiscale  ai  cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)  ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
  7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai  fini  dell'attribuzione
del codice fiscale,  i  comuni  competenti  trasmettono  all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione  del
domicilio fiscale, in luogo  del  quale  e'  indicato  il  comune  di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita'  i  comuni  trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
  8.   La   rappresentanza   diplomatico-consolare   competente   per
territorio comunica  ai  cittadini  residenti  all'estero  l'avvenuta
attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
  9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia'  disponibili  a
legislazione vigente.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 41 

Emissioni di obbligazioni da  parte  delle  societa'  di  progetto  -
                            project bond 

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 157 (Emissione di obbligazioni da  parte  delle  societa'  di
progetto) (art. 37-sexies,  legge  n.  109/1994)  -  1.  Le  societa'
costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura
o un nuovo servizio di pubblica  utilita'  possono  emettere,  previa
autorizzazione degli organi  di  vigilanza,  obbligazioni,  anche  in
deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile,  purche'
destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori  qualificati
come definiti ai sensi del  regolamento  di  attuazione  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58;  dette  obbligazioni   sono
nominative e non possono essere trasferite a soggetti che  non  siano
investitori qualificati come sopra definiti.
  2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono
riportare chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
  3.    Le    obbligazioni,    sino    all'avvio    della    gestione
dell'infrastruttura  da  parte  del  concessionario,  possono  essere
garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi  privati,
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 42 

Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore  per  le
                     infrastrutture strategiche 

  1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "14.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono
presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla
realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  non
accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senza
oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cui
al settimo periodo  del  presente  comma.  La  proposta  contiene  il
progetto preliminare redatto ai sensi del comma  5,  lettera  a),  lo
studio di impatto ambientale,  la  bozza  di  convenzione,  il  piano
economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  del
contributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  del
progetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di
cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento.  La  proposta
e'  corredata  delle  autodichiarazioni  relative  al  possesso   dei
requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della  cauzione  di  cui
all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella  misura
dell'importo di cui all'articolo 153, comma  9,  terzo  periodo,  nel
caso di indizione di gara. Il soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove
necessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   di
localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  viene
rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   cura
l'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progetto
preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano
economico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di
richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.
Se  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui  partecipa  il  promotore
con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara.
Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si
applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo  e
quindicesimo periodo.  Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo
periodo.".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 43 

 Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie 

  1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la
grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo  affollamento
delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando  quanto
previsto  in  materia  di  permuta,  previa  analisi  di  convenienza
economica e verifica di assenza di  effetti  negativi  sulla  finanza
pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo
di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di  progetto,
previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   disciplinati
condizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto  previsto  dal
periodo  precedente,  in  coerenza   con   le   specificita',   anche
ordinamentali, del settore carcerario.
  2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico
- finanziario dell'investimento al concessionario e' riconosciuta,  a
titolo di prezzo, una tariffa per la gestione  dell'infrastruttura  e
dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le  cui  modalita'
sono  definite  al  momento  dell'approvazione  del  progetto  e   da
corrispondersi    successivamente    alla    messa    in    esercizio
dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E'  a  esclusivo
rischio  del  concessionario   l'alea   economico-finanziaria   della
costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non
superiore a venti anni.
  3.  Se  il  concessionario  non  e'  una   societa'   integralmente
partecipata dal Ministero dell'Economia,  il  concessionario  prevede
che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri  enti  pubblici  o
con  fini  non  lucrativa  contribuiscono  alla  realizzazione  delle
infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di  almeno  il
venti per cento del costo di investimento.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 44 

                     Contratto di disponibilita' 

  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente:
  "15-bis.1.  Il  "contratto  di  disponibilita'"  e'  il   contratto
mediante  il   quale   sono   affidate,   a   rischio   e   a   spesa
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione  a  favore
dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata
destinata all'esercizio di un  pubblico  servizio,  a  fronte  di  un
corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto  a
proprio rischio dall'affidatario  di  assicurare  all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel  rispetto  dei
parametri di funzionalita' previsti dal  contratto,  garantendo  allo
scopo  la  perfetta  manutenzione  e  la  risoluzione  di  tutti  gli
eventuali vizi, anche sopravvenuti.";
    b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole:
"la locazione finanziaria," sono inserite le seguenti: "il  contratto
di disponibilita',";
    c) alla rubrica del capo III, della parte  II,  del  titolo  III,
dopo le parole: "della  locazione  finanziaria  per  i  lavori"  sono
aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilita'";
    d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente:
  "Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). 1.  L'affidatario  del
contratto  di   disponibilita'   e'   retribuito   con   i   seguenti
corrispettivi,  soggetti  ad   adeguamento   monetario   secondo   le
previsioni del contratto:
    a)  un  canone  di  disponibilita',  da   versare   soltanto   in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o  nulla
disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non  rientrante  tra   i   rischi   a   carico   dell'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
    b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso  d'opera,
comunque  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   di
costruzione dell'opera, in caso  di  trasferimento  della  proprieta'
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
    c)  un  eventuale  prezzo  di  trasferimento,   parametrato,   in
relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in  corso
d'opera di cui alla precedente  lettera  b),  al  valore  di  mercato
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine  del  contratto,  in
caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice.
  2. L'affidatario  assume  il  rischio  della  costruzione  e  della
gestione tecnica dell'opera per il periodo di  messa  a  disposizione
dell'amministrazione aggiudicatrice.
  3. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del
contratto, ponendo  a  base  di  gara  un  capitolato  prestazionale,
predisposto  dall'amministrazione  aggiudicatrice,  che  indica,   in
dettaglio,  le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali   che   deve
assicurare l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare  la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6.
Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente  alle
caratteristiche  indicate  nel  capitolato   prestazionale   e   sono
corredate  dalla  garanzia  di  cui  all'articolo  75;  il   soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la  cauzione  definitiva  di  cui
all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione  da
parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
contrattuali  relativi  alla  messa  a  disposizione  dell'opera,  da
prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo  operativo
di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113;  la  mancata
presentazione  di  tale  cauzione  costituisce  grave   inadempimento
contrattuale.  L'amministrazione  aggiudicatrice  valuta  le  offerte
presentate  con  il   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa di cui  all'articolo  83.  Il  bando  indica  i  criteri,
secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai  quali  si
procede alla valutazione comparativa  tra  le  diverse  offerte.  Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono  considerati  nel  quadro
economico degli investimenti e finanziati nell'ambito  del  contratto
di disponibilita'.
  4. Al contratto di  disponibilita'  si  applicano  le  disposizioni
previste dal presente codice in  materia  di  requisiti  generali  di
partecipazione alle procedure  di  affidamento  e  di  qualificazione
degli operatori economici.
  5. Il progetto definitivo, il progetto  esecutivo  e  le  eventuali
varianti in corso  d'opera  sono  redatti  a  cura  dell'affidatario;
l'affidatario ha la facolta'  di  introdurre  le  eventuali  varianti
finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione  o  gestione,
nel  rispetto  del  capitolato  prestazionale   e   delle   norme   e
provvedimenti di  pubbliche  autorita'  vigenti  e  sopravvenuti;  il
progetto definitivo, il progetto esecutivo e  le  varianti  in  corso
d'opera sono  ad  ogni  effetto  approvati  dall'affidatario,  previa
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e,  ove  prescritto,
alle terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione  da  parte   di   terze   autorita'   competenti   della
progettazione   e   delle   eventuali   varianti    e'    a    carico
dell'affidatario.
  6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,
verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale
rispetto del capitolato prestazionale e delle  norme  e  disposizioni
cogenti e  puo'  prescrivere,  a  questi  soli  fini,  modificazioni,
varianti e rifacimento di lavori eseguiti  ovvero,  sempreche'  siano
assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del
canone  di  disponibilita'.   Il   contratto   individua,   anche   a
salvaguardia degli enti finanziatori,  il  limite  di  riduzione  del
canone di disponibilita' superato il quale il contratto  e'  risolto.
L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta
in ogni caso condizionato al positivo controllo  della  realizzazione
dell'opera ed alla messa  a  disposizione  della  stessa  secondo  le
modalita' previste dal contratto di disponibilita'.
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso
l'approvazione dei progetti avviene  secondo  le  procedure  previste
agli articoli 165 e seguenti".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 45 

Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico 

  1. Al fine di consentire di  pervenire  con  la  massima  celerita'
all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per  i
progetti  delle  infrastrutture  di  interesse  strategico   di   cui
all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  il
piano  economico  e  finanziario  che  accompagna  la  richiesta   di
assegnazione  delle   risorse,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre  2003,  n.
350, e' integrato dai seguenti elementi:
  a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono  indicate
le stime di domanda servite dalla realizzazione delle  infrastruttura
realizzate con il finanziamento autorizzato;
  b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo
il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE,  ma  anche,
ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
  c) l'erogazione prevista deve dare conto del  consumo  di  tutti  i
finanziamenti assegnati  al  progetto  in  maniera  coerente  con  il
cronoprogramma  di  attivita';  le  erogazioni  annuali  devono  dare
distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private
individuate nel cronoprogramma;
  d) le  indicazioni  relative  ai  ricavi,  sono  integrate  con  le
indicazioni dei costi, articolati  in  costi  di  costruzione,  costi
dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti
ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale,
costi  relativi  alla  manutenzione   ordinaria   dell'infrastruttura
articolati  per   il   periodo   utile   dell'infrastruttura,   costi
fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario,  si
intende con l'applicazione delle variazioni del tasso  di  inflazione
al solo anno di inizio delle attivita' e non puo' essere cumulato;
  e)  per  i  soggetti  aggiudicatori  dei  finanziamenti  che  siano
organizzati in forma  di  societa'  per  azioni,  e'  indicato  anche
l'impatto  sui  bilanci  aziendali  dell'incremento   di   patrimonio
derivante  dalla  realizzazione   dell'infrastruttura   e,   per   le
infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come la
cattura del valore immobiliare, su altri investimenti;  tale  impatto
e' rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa'  vigilata
comunica all'ente vigilante.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui
al comma 1.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 46 

           Disposizioni attuative del dialogo competitivo 

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e successive modificazioni, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
  "18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita'  attuative
della disciplina prevista dal presente articolo".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 47 

Riduzione importo "opere d'arte" per i  grandi  edifici  -  modifiche
                       alla legge n. 717/1949 

  1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le Amministrazioni dello Stato, anche  con  ordinamento  autonomo,
nonche' le Regioni, le Province, i Comuni  e  tutti  gli  altri  Enti
pubblici, che  provvedano  all'esecuzione  di  nuove  costruzioni  di
edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi,  mediante
opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto  non
inferiore alle seguenti percentuali:
  - due per cento per gli importi pari o superiori ad un  milione  di
euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
  - un per cento per gli importi pari o superiori ad  cinque  milioni
di euro ed inferiore a venti milioni;
  - 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di
euro."
  b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Sono escluse da tale obbligo le  costruzioni  e  ricostruzioni  di
edifici destinati ad  uso  industriale  o  di  edilizia  residenziale
pubblica, sia di uso civile  che  militare,  nonche'  gli  edifici  a
qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore  a  un
milione di euro."
  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  agli  edifici
pubblici per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sia stato  pubblicato  il  bando  per  la  realizzazione
dell'opera d'arte relativa all'edificio.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 48 

                    Norme in materia di dragaggi 

  1. Dopo l'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)
  1.  Nei  siti  oggetto  di  interventi  di  bonifica  di  interesse
nazionale, ai sensi  dell'articolo  252  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e  successive  modificazioni,  le  operazioni  di
dragaggio  possono   essere   svolte   anche   contestualmente   alla
predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica.  Al
fine di evitare che tali operazioni possano  pregiudicare  la  futura
bonifica del sito, il  progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche
idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale
progetto relativo  alle  casse  di  colmata,  vasche  di  raccolta  o
strutture  di  contenimento  di  cui  al  comma  3,   e'   presentato
dall'autorita'  portuale  o,   laddove   non   istituita,   dall'ente
competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  con  proprio  decreto,  approva  il
progetto entro trenta giorni sotto  il  profilo  tecnico-economico  e
trasmette il relativo  provvedimento  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.
Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del  mare  deve  intervenire,  previo  parere  della
Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3  aprile  2006
n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di
impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta  trasmissione.
Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6
e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006  n.
152  e,  allo  stesso,  deve  essere  garantita   idonea   forma   di
pubblicita'.
  2. I materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio  possono
essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di
dragaggio possono essere utilizzati anche per il  ripascimento  degli
arenili e  per  formare  terreni  costieri  su  autorizzazione  della
regione territorialmente  competente.  I  materiali  derivanti  dalle
attivita' di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita' di dragaggio
da  realizzare  nell'ambito  di  procedimenti  di  bonifica  di   cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e
successive modificazioni ed integrazioni, che presentino  all'origine
o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento  non  superiori  a
quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna
A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV,
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  risultino  conformi  al  test  di
cessione da compiersi con il metodo ed in base ai  parametri  di  cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e  del  mare  del  5  febbraio  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana del  16  aprile  1998,  n.88,  e  successive  modificazioni,
possono essere impiegati a terra, secondo le modalita'  previste  dal
decreto interministeriale di cui al successivo comma  6.  Considerata
la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da  ambiente  marino,
ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto
ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono  considerati  i  parametri
cloruri e solfati a  condizione  che  le  relative  operazioni  siano
autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a
recupero dei materiali anzidetti dovra' essere indicata nel  progetto
di dragaggio di cui al comma  1  o  in  quello  di  bonifica  di  cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e
successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di  approvazione
dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento
e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali  di
sostituzione  in  luogo  dei  corrispondenti  materiali  naturali   e
costituisce autorizzazione al recupero.
  3. I materiali derivanti dalle attivita' di  dragaggio  di  cui  al
comma 1, o da attivita' di dragaggio  da  realizzare  nell'ambito  di
procedimenti  di  bonifica  di  cui  all'articolo  252  del   decreto
legislativo n. 152  del  2006,  ovvero  ogni  loro  singola  frazione
ottenuta  a  seguito  di  separazione  granulometrica  o   ad   altri
trattamenti finalizzati a  minimizzare  i  quantitativi  da  smaltire
inclusa l'ottimizzazione  dello  stadio  di  disidratazione,  se  non
pericolosi  all'origine  o  a  seguito  di  trattamenti   finalizzati
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione  quindi
dei  processi  finalizzati  all'immobilizzazione   degli   inquinanti
stessi, come quelli di  solidificazione  o  stabilizzazione,  possono
essere refluiti, su  autorizzazione  della  regione  territorialmente
competente, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 2,  comma  3,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e  fatte  salve
le disposizioni in materia tutela di immobili  ed  aree  di  notevole
interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, all'interno di  casse  di  colmata,  di  vasche  di  raccolta,  o
comunque di strutture di contenimento poste in  ambito  costiero,  il
cui progetto e' approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Le   stesse   strutture   devono    presentare    un    sistema    di
impermeabilizzazione  naturale  o   completato   artificialmente   al
perimetro  e  sul  fondo,  in  grado  di  assicurare   requisiti   di
permeabilita' almeno equivalenti quelli di uno  strato  di  materiale
naturale dello spessore  di  cento  centimetri  con  coefficiente  di
permeabilita' pari a 1,0 x  10-9  m/s.  Nel  caso  di  opere  il  cui
progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, tali requisiti  sono  certificati  dalle
amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel  caso  in  cui  al
termine delle attivita' di refluimento,  i  materiali  di  cui  sopra
presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di  cui
alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati  della  parte  quarta,
del decreto legislativo n. 152  del  2006  deve  essere  attivata  la
procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attivita' di colmata in
relazione alla destinazione  d'uso.  E'  fatta  salva  l'applicazione
delle norme vigenti in materia di autorizzazione  paesaggistica.  Nel
caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti
eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure  di
sicurezza  che  garantiscono  comunque  la  tutela  della  salute   e
dell'ambiente. L'accettabilita' delle  concentrazioni  residue  degli
inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso
una  metodologia  di  analisi  di  rischio  con   procedura   diretta
riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la  parte  di
interesse  il   soddisfacimento   dei   "Criteri   metodologici   per
l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati"
elaborati dall'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita' e  dalle  Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente. I  principali  criteri  di
riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono  riportati
nell'allegato B del decreto ministeriale  7  novembre  2008.  Per  la
verifica della presenza di  valori  di  concentrazione  superiori  ai
limiti  fissati  dalla  vigente  normativa  e  per   la   valutazione
dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti  si
tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 1.
  4. I materiali di cui al  comma  3  destinati  ad  essere  refluiti
all'interno  di  strutture  di  contenimento  nell'ambito  di   porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di  cui  all'articolo  193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita'  delle
navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle
norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo  e
garantiscono  l'idoneita'  dell'impresa.   Le   Autorita'   Marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante  vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell'ambito  delle  attivita'  di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. L'idoneita' del materiale  dragato  ad  essere  gestito  secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3  viene  verificata  mediante  apposite
analisi da effettuare nel sito prima  del  dragaggio  sulla  base  di
metodologie e criteri  stabiliti  dal  citato  decreto  del  Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre
2008. Le modifiche al decreto  di  cui  al  periodo  precedente  sono
apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare.  In  caso  di  realizzazione,   nell'ambito
dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture  adibite  a   deposito
temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio
nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta  mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il  non  trasferimento
degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano  le   previsioni   della   vigente   normativa   ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra  dei
materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.
  6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili
alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.
  7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 e successive modifiche, per i  porti  di  categoria  II,
classe III, la regione disciplina il  procedimento  di  adozione  del
Piano  Regolatore  Portuale,  garantendo  la   partecipazione   delle
province e dei comuni interessati.
  8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e  sia
necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui
al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero  dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
  9. I progetti  di  scavo  dei  fondali  delle  aree  portuali  sono
approvati con le modalita' di cui al comma 7.
  10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi  dell'articolo  252
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive
modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  I  suddetti  materiali  possono
essere diversamente utilizzati a  fini  di  ripascimento,  anche  con
sversamento  nel  tratto  di  spiaggia  sommersa  attiva,  o  per  la
realizzazione di casse di colmata o altre strutture  di  contenimento
nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il
litorale  per   la   ricostruzione   della   fascia   costiera,   con
autorizzazione della regione  territorialmente  competente  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a  11-sexies,  dell'articolo
5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 49 

                   Utilizzo terre e rocce da scavo 

  1. L'utilizzo delle terre e rocce da  scavo  e'  regolamentato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore
del presente decreto.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 50 

Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e  gestione  di
                           opere pubbliche 

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 144, dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
"3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi,  a  seconda  dei
casi, lo schema di contratto e il piano economico  finanziario,  sono
definiti in modo  da  assicurare  adeguati  livelli  di  bancabilita'
dell'opera.";
  b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: "equivalenti a
quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento  della
concessione" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle
previste nel bando di gara  o  negli  atti  in  forza  dei  quali  la
concessione  e'  stata  affidata,  avendo  comunque   riguardo   alla
situazione concreta del progetto ed allo stato di  avanzamento  dello
stesso alla data del subentro".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 51 

  Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni 

  1. All'articolo 253, comma 25, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono  sostituite  dalle
seguenti: "cinquanta per cento".
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal  1°
gennaio 2015.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 52 

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei
                              progetti 

  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 93, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "E' consentita altresi' l'omissione di  uno  dei  primi  due
livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il  livello  omesso  e  siano  garantiti  i
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";
  b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Le stazioni appaltanti  hanno  facolta'  di  sottoporre  al
procedimento di approvazione dei progetti un livello  progettuale  di
maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa  di  cui
al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni  proprie  delle
precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di
pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto  del
Presidente della Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive
modificazioni,  puo'  essere  disposta   anche   quando   l'autorita'
espropriante approva a tal  fine  il  progetto  esecutivo  dell'opera
pubblica o di pubblica utilita'";
  c) all'articolo 128, comma 6,  dopo  le  parole:  "inferiore  a  un
milione di  euro,  previa  approvazione"  e'  inserita  la  seguente:
"almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro,  previa
approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno della".
  2. All'articolo 15, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole:  "Il  progetto  e'
redatto,"  sono  inserite  le  seguenti:   "salvo   quanto   previsto
dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 53 

Allineamento alle norme europee della regolazione  progettuale  delle
infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni  in  materia  di
                          gallerie stradali 

  1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad  alta
velocita'  avviene  secondo  le  relative  specifiche  tecniche;   le
specifiche tecniche previste per  l'alta  capacita'  sono  utilizzate
esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime
delle caratteristiche della domanda.
  2. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle  nuove  infrastrutture  ferroviarie  nazionali   nonche'   agli
adeguamenti di quelle  esistenti,  parametri  e  standard  tecnici  e
funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e
dalle norme dell'Unione Europea.
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.  162,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
  "4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono  essere  accompagnate
da una stima dei sovraccosti necessari per  garantire  i  livelli  di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi
di sostenibilita'  economica  e  finanziaria  per  il  gestore  della
infrastruttura  e  le  imprese  ferroviarie,   corredata   da   stime
ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro
efficacia e' subordinata all'individuazione delle  risorse  pubbliche
necessarie per coprire tali sovraccosti.".
  4. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti
di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e  funzionali  piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli  accordi  e  dalle  norme
dell'Unione Europea.
  5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 4,  comma  5,  le  parole:  "ed  i  collaudi"  sono
sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";
  b) all'articolo  11,  comma  1,  le  parole:  "dei  collaudi"  sono
sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 54 

Emissione di  obbligazioni  di  scopo  da  parte  degli  enti  locali
garantite da beni immobili patrimoniali ai fini  della  realizzazione
                         di opere pubbliche 

  1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente:
  "1.bis. I comuni, le province, le citta'  metropolitane  e,  previa
autorizzazione di ciascun  partecipante,  le  unioni  di  comuni,  le
comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il  finanziamento
di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti  obbligazionari
di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti  da
un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da  beni
immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al  primo
periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria,  ed
e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.
Su tale patrimonio non sono ammesse  azioni  da  parte  di  qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi  dall'ente  locale.
Con apposito regolamento, da  emanare,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con  i  Ministri  dell'interno  e  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti,   determina   le   modalita'   di
costituzione e  di  gestione  del  predetto  patrimonio  destinato  a
garantire  le  obbligazioni  per   il   finanziamento   delle   opere
pubbliche.".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 55 

Affidamento concessioni relative a infrastrutture  strategiche  sulla
                 base anche del progetto definitivo 

  1.  All'articolo  177,  comma  2,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   dopo   le   parole:   "Per
l'affidamento delle concessioni si pone a base di  gara  il  progetto
preliminare"  sono  inserite  le   seguenti   "ovvero   il   progetto
definitivo".

Capo II
Misure per l’edilizia

                               Art. 56 

                     Norma nel settore edilizio 

  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  "9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo  0,38
per  cento  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e
non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Capo II
Misure per l’edilizia

                               Art. 57 

                 Ripristino IVA per housing sociale 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 10, comma  1,  il  numero  8  e'  sostituito  dal
seguente:
  "8) le locazioni e gli affitti, relative  cessioni,  risoluzioni  e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi, di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,
effettuate   in   attuazione   di   piani   di   edilizia   abitativa
convenzionata,  di  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed  il  Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008
ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali  che  per  le  loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza
radicali  trasformazioni  effettuate  nei  confronti   dei   soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per  le  quali
nel  relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente   manifestato
l'opzione per l'imposizione;"
    b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis  e'  sostituito  dal
seguente:
  "8-bis) le cessioni di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5
agosto 1978, n. 457, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e cessioni,  per  le  quali  nel
relativo atto il cedente abbia  espressamente  manifestato  l'opzione
per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati  per  un
periodo non inferiore a quattro  anni  in  attuazione  dei  piani  di
edilizia  residenziale  convenzionata  ovvero  destinati  ad  alloggi
sociali come definite dal decreto del Ministro delle  infrastrutture,
di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale,  il  Ministro
delle politiche per la famiglia  ed  il  Ministro  per  le  politiche
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;"
  all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole  "che
effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e
dopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le
seguenti: "o cessioni";
    c)  alla  tabella  A,  parte  terza,  il  n.  127-duodevicies  e'
sostituito dal seguente:
  "127-duodevicies)  locazioni  di  immobili  di  civile   abitazione
effettuate  in  esecuzione  di  programmi   di   edilizia   abitativa
convenzionata  e  locazioni  di  fabbricati  di   civile   abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto  del  Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro
per le politiche giovanili e le attivita'  sportive,  del  22  aprile
2008"

Capo II
Misure per l’edilizia

                               Art. 58 

   Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa 

  1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  "Tale intesa va  resa  nella  seduta  del  Cipe  nella  quale  sono
approvati gli accordi di  programma.  Eventuali  rimodulazioni  degli
interventi contenuti negli accordi di programma  sono  approvate  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali
atti aggiuntivi agli  accordi  di  programma,  da  sottoscrivere  per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove  risorse  finanziarie  che  si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze.".
  2. All'articolo  4,  comma  2,  del  Piano  nazionale  di  edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:
  "Tale intesa va  resa  nella  seduta  del  Cipe  nella  quale  sono
approvati gli accordi di  programma.  Eventuali  rimodulazioni  degli
interventi contenuti negli accordi di programma  sono  approvate  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali
atti aggiuntivi agli  accordi  di  programma,  da  sottoscrivere  per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove  risorse  finanziarie  che  si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze.".
  3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4,  comma  2,  del
Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 59 

 Extragettito IVA per le societa' di progetto per le opere portuali 

  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sono
inserite le seguenti  parole:  "nonche',  limitatamente  alle  grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni,  il
25% dell'incremento  del  gettito  di  imposta  sul  valore  aggiunto
relativa    alle    operazioni    di    importazione    riconducibili
all'infrastruttura oggetto dell'intervento";
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  " 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma  1,  lettera
b) su cui calcolare la quota del 25 per  cento,  e'  determinato  per
ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
    a) in relazione a progetti di  nuove  infrastrutture,  in  misura
pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo
anno;
    b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di
infrastrutture  esistenti,  in  misura  pari  alla   differenza   tra
l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e
la media delle riscossioni  conseguite  nel  triennio  immediatamente
precedente  l'entrata  in   esercizio   dell'infrastruttura   oggetto
dell'intervento.
  2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al  comma  1,  lettera  b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati  devono  essere
stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento
all'intero sistema portuale.
  2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono stabilite le modalita'  di  accertamento,  calcolo  e
determinazione dell'incremento di gettito di cui  ai  commi  2-bis  e
2-ter, di corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche'  ogni  altra  disposizione
attuativa della  disposizione  di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e
2-ter.".

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 60 

               Regime doganale delle unita' da diporto 

  1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente:  "Le
navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili  costruiti
all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al
consumo  nel  territorio  doganale  quando  vengono  iscritti   nelle
matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli  146  e
753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da
diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti  nelle
matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al  consumo
fuori  del  territorio  doganale  quando  vengono  cancellati   dalle
matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo
comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762  del
codice medesimo."
  2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite  le  seguenti:
"o extraeuropei".

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 61 

           Anticipo recupero accise per autotrasportatori 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  9  giugno  2000,  n.
277, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 3:
      1) al comma 1, le parole "entro il 30  giugno  successivo  alla
scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle  seguenti:  "a
pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di  ciascun
trimestre solare";
      2) al comma 6, le  parole  "dell'anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del periodo";
    b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui
e' sorto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  31  dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto".
  2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con
le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica  il  limite  previsto
dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal  comma  1
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  33,  comma  10  della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e'  ridotta
di 26,4 milioni di euro.
  4. In tutti i casi nei  quali  disposizioni  di  legge  determinano
aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante  il
maggior onere conseguente all'aumento  dell'aliquota  di  accisa  sul
gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le  modalita'
previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima
complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  16.  Coerentemente,
all'articolo 33  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nel comma 30 le  parole  "sulla  benzina  senza  piombo"  sono
sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"
    b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
  "30-bis) All'aumento  di  accisa  sulle  benzine  disposto  con  il
provvedimento di cui al comma precedente, non si  applica  l'articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto  con  il
provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio
usato come  carburante  e'  rimborsato,  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16."

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 62 

Disciplina delle relazioni commerciali  in  materia  di  cessione  di
                 prodotti agricoli e agroalimentari 

  1. I contratti che  hanno  ad  oggetto  la  cessione  dei  prodotti
agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli  conclusi  con  il
consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta
e  indicano  a  pena  di  nullita'  la  durata,  le  quantita'  e  le
caratteristiche del prodotto venduto,  il  prezzo,  le  modalita'  di
consegna e di  pagamento.  I  contratti  devono  essere  informati  a
principi di trasparenza, correttezza,  proporzionalita'  e  reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni  forniti.
La nullita' del contratto puo' anche essere  rilevata  d'ufficio  dal
giudice.
  2.  Nelle  relazioni  commerciali  tra  operatori  economici,   ivi
compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui
al comma 1, e' vietato:
    a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di  acquisto,
di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali   ingiustificatamente
gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive;
    b) applicare condizioni oggettivamente  diverse  per  prestazioni
equivalenti;
    c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei  contratti  e  la
continuita' e regolarita' delle medesime relazioni  commerciali  alla
esecuzione di prestazioni da  parte  dei  contraenti  che,  per  loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna  connessione
con l'oggetto degli uni e delle altre;
    d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non  giustificate
dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
    e)  adottare  ogni  ulteriore  condotta  commerciale  sleale  che
risulti tale  anche  tenendo  conto  del  complesso  delle  relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
  3.  Per  i  contratti  di  cui  al  comma  1,  il   pagamento   del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro
il termine legale di trenta giorni dalla consegna o  dal  ritiro  dei
prodotti medesimi o delle relative fatture ed  entro  il  termine  di
sessanta giorni per tutte le altre  merci.  Gli  interessi  decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del  termine.  In
questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori  due
punti percentuali ed e' inderogabile.
  4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i  prodotti
che rientrano in una delle seguenti categorie:
    a) prodotti agricoli, ittici  e  alimentari  preconfezionati  che
riportano una data di scadenza o un termine minimo  di  conservazione
non superiore a sessanta giorni;
    b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe  e
piante  aromatiche,  anche  se  posti  in  involucro   protettivo   o
refrigerati, non  sottoposti  a  trattamenti  atti  a  prolungare  la
durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
    c)  prodotti  a  base  di  carne  che  presentino   le   seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
      aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
    oppure
      aW superiore a 0,91
    oppure
      pH uguale o superiore a 4,5;
    d) tutti i tipi di latte.
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di
cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da  euro  516,00  a  euro  20.000,00.  L'entita'  della  sanzione  e'
determinata  facendo  riferimento  al  valore  dei  beni  oggetto  di
cessione.
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di
cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e'  determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto  che  non  ha
rispettato i divieti di cui al comma 2.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il  mancato  rispetto,  da
parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3  e'
punito con sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  euro  a  euro
500.000. L'entita' della sanzione viene determinata  in  ragione  del
fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
  8.  L'Autorita'  Garante  per  la  Concorrenza  ed  il  Mercato  e'
incaricata   della   vigilanza   sull'applicazione   delle   presenti
disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai  sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal  fine,  l'Autorita'  puo'
avvalersi del supporto operativo  della  Guardia  di  Finanza,  fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri  di  accertamento  degli
ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  del  presente
articolo  l'Autorita'  provvede  d'ufficio  o  su   segnalazione   di
qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma
sono svolte con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
disponibili a legislazione vigente.
  9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  al  Fondo   derivante   dalle   sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e  Mercato
da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di
informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e  per
finanziare  attivita'  di  ricerca,  studio  e  analisi  in   materia
alimentare  nell'ambito  dell'Osservatorio  unico   delle   Attivita'
produttive, nonche' nello stato di previsione del  Ministero  per  le
Politiche agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di
iniziative in materia agroalimentare.
  10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento  del
danno derivante dalle violazioni della presente  disposizione,  anche
ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti  al  CNCU  e
delle categorie  imprenditoriali  presenti  nel  Consiglio  Nazionale
dell'Economia e del Lavoro.  Le  stesse  associazioni  sono  altresi'
legittimate  ad  agire,  a   tutela   degli   interessi   collettivi,
richiedendo  l'inibitoria  ai  comportamenti  in   violazione   della
presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti  del
codice di procedura civile.
  11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto  legislativo
9 ottobre 2002, n. 231 e il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive del 13 maggio 2003.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 63 

              Attivazione nuovi "contratti di filiera" 

  1. I rientri di capitale e interessi dei mutui  erogati  per  conto
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
dall'Istituto   Sviluppo   Agroalimentare   (ISA)   S.p.A.   per   il
finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo  66  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,  sono
utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e  di
distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio  2011,  n.  4,
secondo le  modalita'  stabilite  dal  decreto  interministeriale  22
novembre 2007.
  2.  ISA  S.p.A.,  su  indicazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  e'  autorizzata  a   mettere   a
disposizione per finanziamenti agevolati le risorse  finanziarie  per
la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto  di  cui  al
comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro  annui  per
un triennio e  comunque  nel  limite  delle  risorse  rivenienti  dai
rientri di capitale di cui al  comma  1,  secondo  le  modalita'  che
verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
  3. Restano fermi i versamenti  all'entrata  di  ISA,  ai  fini  del
raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Capo III

Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 64 

  Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 

  1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102,  dopo  la  parola  'regionale'  sono  aggiunte  le  seguenti:
"nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo  credito  di
cui alla decisione della Commissione  Europea  C(2011)  2929  del  13
maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul
fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102.
  3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102 dopo le parole 'la propria attivita', sono  aggiunte  le
seguenti: 'di assunzione di rischio per garanzie'.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 65 

              Impianti fotovoltaici in ambito agricolo 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree
agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali  di  cui
al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici  con
moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il
titolo abilitativo entro la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il
conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Detti  impianti  debbono
comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
serre cosi' come definite  dall'articolo  20,  comma  5  del  decreto
ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa  prevista  per  gli
impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire  la
coltivazione sottostante, le serre  -  a  seguito  dell'intervento  -
devono presentare un  rapporto  tra  la  proiezione  al  suolo  della
superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la
superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
50%.
  4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  3
marzo  2011,  n.  28  sono  abrogati,  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'ultimo periodo del comma 2.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 66 

  Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola 

  1. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche sulla base dei  dati  forniti  dall'Agenzia  del
demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i
terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre
finalita' istituzionali, di proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi
negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28  maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da
alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata
senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore  a
100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli  di  valore  pari  o
superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne  determina  il
trasferimento  al  patrimonio  disponibile  dello  Stato.  Ai  citati
decreti  di  individuazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410. Il prezzo dei terreni da porre  a  base  delle  procedure  di
vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di  valori
agricoli medi di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
  2. I  beni  di  cui  al  comma  1  possono  formare  oggetto  delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441.
  3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al
fine  di  favorire  lo  sviluppo   dell'imprenditorialita'   agricola
giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai  giovani
imprenditori agricoli, cosi'  come  definiti  ai  sensi  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
  4. Ai contratti di alienazione del presente articolo  si  applicano
le agevolazioni previste  dall'articolo  5-bis,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono  accedere  ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
  6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita da parte  degli  enti  gestori
delle medesime aree.
  7. Le regioni, le  province,  i  comuni,  anche  su  richiesta  dei
soggetti interessati possono vendere,  per  le  finalita'  e  con  le
modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli  e  a
vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n.  85;  a  tal  fine  possono  conferire
all'Agenzia del demanio mandato  irrevocabile  a  vendere.  L'Agenzia
provvede al versamento agli enti territoriali  gia'  proprietari  dei
proventi derivanti dalla vendita  al  netto  dei  costi  sostenuti  e
documentati.
  8. Ai terreni alienati ai sensi  del  presente  articolo  non  puo'
essere attribuita una  destinazione  urbanistica  diversa  da  quella
agricola prima del decorso  di  venti  anni  dalla  trascrizione  dei
relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
  9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di  cui  ai
commi precedenti  al  netto  dei  costi  sostenuti  dall'Agenzia  del
demanio per le attivita' svolte, sono destinate  alla  riduzione  del
debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette  risorse
alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o  per  la
parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei  titoli
di Stato.
  10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e  successive
modificazioni e' abrogato.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 67 

           Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca 

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 5
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero  con
Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per  lo  svolgimento  di
una o piu' delle seguenti attivita':
    a)  promozione  delle  attivita'  produttive  nell'ambito   degli
ecosistemi   acquatici   attraverso    l'utilizzo    di    tecnologie
ecosostenibili;
    b) promozione di azioni  finalizzate  alla  tutela  dell'ambiente
marino e costiero;
    c) tutela e valorizzazione delle  tradizioni  alimentari  locali,
dei prodotti  tipici,  biologici  e  di  qualita',  anche  attraverso
l'istituzione di consorzi  volontari  per  la  tutela  del  pesce  di
qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;
    d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita'  delle
filiere agroalimentare ittiche;
    e) agevolazioni per l'accesso al credito  per  le  imprese  della
pesca e dell'acquacoltura;
    f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita'  documentali
nel quadro della semplificazione amministrativa e  del  miglioramento
dei  rapporti  fra  gli  operatori  del   settore   e   la   pubblica
amministrazione,  in  conformita'  ai  principi  della   legislazione
vigente in materia;
    g) assistenza tecnica alle imprese  di  pesca  nel  quadro  delle
azioni previste dalla politica  comune  della  pesca  (PCP)  e  degli
affari marittimi.
  2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e  nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo  93,  comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."

Titolo III
EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell’ordinamento interno

                               Art. 68 

             Repertorio nazionale dei dispositivi medici 

  1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) alla lettera d), le parole: «contributo pari  al  5  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
  b)  alla  lettera  e),  le  parole  da:  «Per  l'inserimento  delle
informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio  generale  di  cui
alla lettera a)» sono soppresse.

Titolo III
EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell’ordinamento interno

                               Art. 69 

Dichiarazione preventiva in caso di  spostamento  del  prestatore  di
                               servizi 

  1. All'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi  di  urgenza»,
sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

Titolo III
EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell’ordinamento interno

                               Art. 70 

Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese  in  particolari
                                aree 

  1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma  1-bis,
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, puo'  anche  essere
destinata al finanziamento degli aiuti  de  minimis  a  favore  delle
piccole e  medie  imprese,  come  individuate  dalla  raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio  2003,  localizzate  nelle
aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10,  comma  1-bis,  e
degli aiuti a  finalita'  regionale,  nel  rispetto  del  regolamento
1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 71 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

  1.  Il  presente  Capo  stabilisce  i  principi   comuni   per   la
determinazione  e  la  riscossione  dei  diritti  aeroportuali  negli
aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
  2. Fatte salve le funzioni  di  vigilanza  che  il  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  continua  ad  esercitare  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250,  e'  istituita  l'Autorita'  nazionale  di  vigilanza,  di   cui
all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica  nonche'
di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei  sistemi
di tariffazione e  dell'ammontare  dei  diritti,  inclusi  metodi  di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
  3. I  modelli  di  tariffazione,  approvati  dall'Autorita'  previo
parere del Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi,  a  obiettivi  di  efficienza  nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'  aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione
tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi.
  4. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
istruttoria dell'Autorita'  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  73,
trasmette annualmente alla Commissione europea  una  relazione  sullo
stato di attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  Capo  e
della normativa comunitaria.
  5. Le disposizioni di cui al presente  Capo  non  si  applicano  ai
diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea
di rotta e di terminale, di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1794/2006
della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne'  ai  diritti  riscossi  a
compenso dei servizi di assistenza a terra  di  cui  all'allegato  al
decreto legislativo 13 gennaio  1999,  n.  18,  di  attuazione  della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre  2006,  relativa  al
libero accesso al mercato dei servizi di  assistenza  a  terra  negli
aeroporti della Comunita', ne' ai  diritti  riscossi  per  finanziare
l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e  alle  persone  a
mobilita' ridotta  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 72 

                             Definizioni 

  1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
  a)  aeroporto:  qualsiasi  terreno  appositamente  predisposto  per
l'atterraggio, il decollo e le manovre  di  aeromobili,  inclusi  gli
impianti annessi  che  esso  puo'  comportare  per  le  esigenze  del
traffico e per il servizio  degli  aeromobili  nonche'  gli  impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
  b) gestore aeroportuale:  il  soggetto  al  quale  le  disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre
attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le  infrastrutture  aeroportuali  o  della  rete  aeroportuale  e  di
coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori  presenti
negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
  c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica  che
trasporti  per  via  aerea  passeggeri,  posta  e  merci,  da  e  per
l'aeroporto di base;
  d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore  del  gestore
aeroportuale e pagati  dagli  utenti  dell'aeroporto  per  l'utilizzo
delle infrastrutture e dei servizi che  sono  forniti  esclusivamente
dal gestore aeroportuale e  che  sono  connessi  all'atterraggio,  al
decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli  aeromobili  e  alle
operazioni  relative  ai  passeggeri  e  alle   merci,   nonche'   ai
corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate  dei  beni
di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
  e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato
come  tale  da  uno  Stato  membro,  gestiti  dallo  stesso   gestore
aeroportuale.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 73 

                  Autorita' nazionale di vigilanza 

  1.  Nelle  more  dell'istituzione  dell'autorita'  indipendente  di
regolazione dei trasporti  di  cui  all'articolo  36,  comma  1,  del
presente decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono  svolte
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  2. Al fine dello svolgimento delle funzioni,  di  cui  all'articolo
71, comma  3,  attribuite  all'Autorita'  di  vigilanza,  nell'ambito
dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali»,  apposita
struttura  nei  limiti  della  dotazione  organica,   finanziaria   e
strumentale disponibile all'entrata in vigore del  presente  decreto,
che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
  3.  Al   fine   di   garantire   l'autonomia,   l'imparzialita'   e
l'indipendenza  dell'Autorita'  di   vigilanza,   l'attivita'   della
Direzione, di cui al comma  2,  e'  separata  dalle  altre  attivita'
svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e  contabili
e, in ogni caso, da efficaci barriere allo  scambio  di  informazioni
sensibili  che  potrebbero  avere   significativi   effetti   tra   i
responsabili del trattamento di dati privilegiati.
  4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un  dirigente
e da un massimo di  dodici  esperti  in  materia  giuridico-economica
nonche'  da  cinque  unita'  di  personale   tecnico   amministrativo
inquadrati rispettivamente nel ruolo  dirigenziale,  professionale  e
tecnico amministrativo del  vigente  contratto  di  lavoro  ENAC.  Il
Direttore  generale   dell'ENAC   provvede   all'individuazione   del
personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente
all'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   prioritariamente
nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.
  5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione  ed
al  funzionamento  dell'Autorita'  di  vigilanza,  con  decreto   del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC,
e' fissata  la  misura  dei  diritti  a  carico  degli  utenti  degli
aeroporti e dei gestori aeroportuali,  di  cui  all'articolo  71,  da
utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
  6.  Il  decreto,  di  cui  al  comma  5,  dispone  in  ordine  alla
corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e
con le modalita' previste per il versamento del canone di concessione
aeroportuale nonche' all'eventuale adeguamento della misura.  Con  lo
stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al  funzionamento
dell'ENAC,  per  un  importo  corrispondente  alle  spese  non   piu'
sostenute  dall'Ente,  correlate  al  funzionamento  della  Direzione
trasformata in Autorita' ai sensi del presente Capo.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 74 

                          Reti aeroportuali 

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previo
parere  della  Conferenza   Unificata,   sono   designate   le   reti
aeroportuali sul territorio italiano.
  2.  L'Autorita'  di   vigilanza   puo'   autorizzare   il   gestore
aeroportuale di una rete aeroportuale ad  introdurre  un  sistema  di
tariffazione  aeroportuale  comune   e   trasparente   da   applicare
all'intera rete, fermi restando  i  principi  di  cui  al  successivo
articolo 80, comma 1.
  3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa  europea,
informandone   la   Commissione   europea,   il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, puo' consentire al  gestore  aeroportuale  di  applicare  un
sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che
servono la  stessa  citta'  o  agglomerato  urbano,  purche'  ciascun
aeroporto rispetti gli obblighi in  materia  di  trasparenza  di  cui
all'articolo 77.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 75 

                         Non discriminazione 

  1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni  tra  gli  utenti  dell'aeroporto.   L'Autorita'   di
vigilanza  puo',  comunque,  operare  una  modulazione  degli  stessi
diritti aeroportuali per motivi di  interesse  pubblico  e  generale,
compresi i motivi ambientali, con impatto  economico  neutro  per  il
gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai  principi
di pertinenza, obiettivita' e trasparenza.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 76 

         Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione 

  1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti  aeroportuali,
l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri  di
cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del
traffico  annuo  di  movimenti  passeggeri  registrato,  al  fine  di
assicurare che  i  diritti  applicati  agli  utenti  degli  aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
  2.  Il  gestore,  individuato  il  modello  tariffario  tra  quelli
predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1, previa consultazione
degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza
che verifica la  corretta  applicazione  del  modello  tariffario  in
coerenza anche agli obblighi di concessione.
  3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra  il
gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono  essere
rappresentati  da  referenti  con  delega  o  dalle  associazioni  di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce
lo svolgimento di  una  consultazione  periodica,  almeno  una  volta
all'anno, dell'utenza aeroportuale.
  4.  L'Autorita'  di  vigilanza  puo'  motivatamente  richiedere  lo
svolgimento  di  consultazioni  tra  le  parti  interessate   e,   in
particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli  utenti
dell'aeroporto prima che siano finalizzati  piani  relativi  a  nuovi
progetti  di  infrastrutture  aeroportuali  approvati   dall'ENAC   -
Direzione centrale infrastrutture  aeroporti  -  che  incidono  sulla
determinazione della misura tariffaria.
  5.  L'Autorita'  di  vigilanza  pubblica  una   relazione   annuale
sull'attivita' svolta fornendo,  su  richiesta  dei  Ministeri  delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte
le informazioni, in particolare, sulle  procedure  di  determinazione
dei diritti aeroportuali.
  6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore
al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro
sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati
di aggiornamento, anche annuale, dei  diritti  ancorati  al  criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 77 

                             Trasparenza 

  1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni  qual  volta  si  procede
alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali
forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega  o
alle  associazioni  di  riferimento,  adeguate   informazioni   sugli
elementi   utilizzati   per   la   determinazione   del   sistema   o
dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
  2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le  integrazioni
richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono:
    a)  l'elenco  dei  servizi  e  delle  infrastrutture  forniti   a
corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
    b)  la  metodologia  utilizzata  per  il  calcolo   dei   diritti
aeroportuali che include metodi di  tariffazione  pluriennale,  anche
accorpata per servizi personalizzati,  che  garantiscono  annualmente
gli incrementi inflattivi;
    c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi
delle  infrastrutture  e  dei  servizi,  a  obiettivi  di  efficienza
nonche', nell'ambito  di  una  crescita  bilanciata  della  capacita'
aeroportuale,   all'incentivazione   degli   investimenti   correlati
all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla  qualita'
dei servizi;
    d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e  ai
servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
    e) gli introiti dei diritti e il costo  dei  servizi  forniti  in
cambio;
    f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per  le
infrastrutture e per i servizi ai quali  i  diritti  aeroportuali  si
riferiscono;
    g) le previsioni riguardanti  la  situazione  dell'aeroporto  per
quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche'  agli
investimenti previsti;
    h)  l'utilizzazione  effettiva  delle  infrastrutture   e   delle
installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
    i) i  risultati  attesi  dai  grandi  investimenti  proposti  con
riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto.
  3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli  utenti  dell'aeroporto
comunichino al gestore aeroportuale,  prima  di  ogni  consultazione,
informazioni, in particolare, riguardanti:
    a) le previsioni del traffico;
    b)  le  previsioni  relative  alla  composizione  e  all'utilizzo
previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
    c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
    d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.
  4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo  sono,
a  norma  della  legislazione  di  riferimento,  da   trattare   come
informazioni riservate ed economicamente sensibili  e,  nel  caso  di
gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati  gli  specifici
regolamenti di riferimento.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 78 

                          Norme di qualita' 

  1. Ai  fini  del  funzionamento  degli  aeroporti,  l'Autorita'  di
vigilanza adotta le  misure  necessarie  per  consentire  al  gestore
aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto  interessati,  che  possono
essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni  di
riferimento, di procedere a negoziati allo  scopo  di  concludere  un
accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'
dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal  gestore
con la stipula della convenzione di concessione.
  2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio
che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti
aeroportuali riscossi.
  3. I negoziati di cui al comma 1, possono  essere  organizzati  nel
quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 79 

                    Differenziazione dei servizi 

  1. L'Autorita' di vigilanza autorizza  il  gestore  aeroportuale  a
variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi,  terminali
o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire  servizi
personalizzati  ovvero  un  terminale  o  una  parte   di   terminale
specializzato.
  2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo'  essere  differenziato
in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di  cui  al
comma 1, e dei  relativi  costi  o  di  qualsiasi  altra  motivazione
oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
  3. Qualora il numero degli  utenti  dell'aeroporto  che  desiderano
accedere ai servizi personalizzati,  di  cui  al  comma  1,  o  a  un
terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero  di
utenti che e' possibile accogliere a causa di  vincoli  di  capacita'
dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri  pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore  ed
approvati dall'Autorita' di vigilanza.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 80 

Vigilanza  sulla  determinazione   dei   diritti   aeroportuali   per
l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva 

  1. L'Autorita' di  vigilanza  controlla  che  nella  determinazione
della  misura  dei  diritti  aeroportuali,  richiesti   agli   utenti
aeroportuali  per  l'utilizzo  delle  infrastrutture  e  dei  servizi
forniti dal gestore in regime di  esclusiva  negli  aeroporti,  siano
applicati i seguenti principi di:
  a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
  b) consultazione degli utenti aeroportuali;
  c) non discriminazione;
  d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera  a),
alla media europea dei diritti aeroportuali praticati  in  scali  con
analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard  di
servizio reso.
  2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi  di
cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica  e
tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime
tariffario istituito.
  3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di
vigilanza dispone l'applicazione dei livelli  tariffari  preesistenti
al nuovo regime.
  4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione  scritta  informa  il
gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al  comma  2,  che  gli
contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni  per  adottare  i
provvedimenti dovuti.
  5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, di cui al comma  4,  presentare  controdeduzioni
scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano  venute
meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per  scritto
al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
  6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui
al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai  fini  della
determinazione dei diritti aeroportuali.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 81 

            Aeroporti militari aperti al traffico civile 

  1. Nella determinazione  dei  diritti  aeroportuali  da  applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile,  si  tiene  conto
anche delle infrastrutture e  dei  servizi  forniti  dall'Aeronautica
militare,  che  stipula   apposita   convenzione   con   il   gestore
aeroportuale, per la  definizione  degli  stessi  e  l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 82 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

  1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 83 

      Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 

  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
il comma 1-bis e' soppresso.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 84 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio  2009,
                               n. 107 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio  2009,  n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 1,  comma  2,  le  parole  "provenienti  o  dirette
all'estero" sono sostituite  dalle  seguenti:  "in  provenienza  o  a
destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".
  b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  "3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti  fra  porti
nazionali e porti di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  sono
assoggettati   al   medesimo   trattamento   per   quanto    concerne
l'applicazione della tassa di ancoraggio e della  tassa  portuale  di
cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";
    c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole
"Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti:
"Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 85 

       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole  "comitato  etico"  e'
inserita la seguente: "coordinatore";
  b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico"  e'
inserita la seguente: "coordinatore";
  c) al comma 3, le parole "Il parere  favorevole  puo'  essere  solo
accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli
altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa"  sono
sostituite dalle seguenti:  "I  comitati  etici  degli  altri  centri
italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare
la  fattibilita'  locale  della  sperimentazione  e  si  limitano  ad
accettare o a rifiutare nel suo complesso il  parere  favorevole  del
comitato etico di coordinamento";
  d)  al  comma  3,  le  parole  da  "I  comitati  etici  dei  centri
partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;
  e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato  etico"  e'
inserita la seguente: "coordinatore";
  f) al comma 4, dopo le  parole  "comitato  etico"  e'  inserita  la
seguente: "coordinatore".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 86 

Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei  corrispettivi
              dovuti per le pratiche di motorizzazione 

  1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso.
  2. La convenzione per la gestione automatizzata dei  pagamenti  dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche  automobilistiche  e
dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti -  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  e  per  i
sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22  marzo
2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo  di  nove  anni
previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
  3. Alla scadenza del contratto di cui  al  comma  2,  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  affida  l'espletamento  del
servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 nel rispetto della normativa  dell'Unione  europea.  Nel
caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara
pubblica, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da'
adeguata pubblicita'  alla  scelta,  motivandola  anche  in  base  ad
un'analisi del mercato  e  contestualmente  trasmette  una  relazione
contenente gli esiti della predetta  verifica  all'Autorita'  garante
della concorrenza e  del  mercato  per  l'espressione  di  un  parere
preventivo, da rendere entro sessanta giorni  dalla  ricezione  della
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se  non  reso,  si
intende espresso in senso favorevole.
  4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero  delle  infrastrutture
dei trasporti effettua, entro il 30 settembre  2012,  un'indagine  di
mercato volta a  verificare  l'interesse  degli  operatori  economici
all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze  tecniche  e
organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.
  5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  senza  nuovi  oneri  per  la  finanza
pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 87 

Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei  consulenti  in
                         materia di brevetti 

  1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30, dopo il comma 4, e' aggiunto il  seguente:  "4-bis.  I  cittadini
dell'Unione   europea   abilitati   all'esercizio   della    medesima
professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6  novembre  2007,
n. 206.".
  2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono  esercitare  l'attivita'
di rappresentanza in Italia a  titolo  occasionale  e  temporaneo  si
considerano  automaticamente  iscritti  all'albo  dei  consulenti  in
proprieta' industriale, previa trasmissione da  parte  dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione  rileva  ai
soli fini dell'applicazione delle norme professionali,  di  carattere
professionale, legale o amministrativo,  direttamente  connesse  alla
qualifica professionale.".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 88 

Applicazione del regime ordinario di  deducibilita'  degli  interessi
  passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici
  di  acqua,  energia  e  teleriscaldamento,   nonche'   servizi   di
  smaltimento e depurazione 

  1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo  96  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole  da  ",  nonche'  alle
societa' il cui capitale sociale" fino alla  fine  del  periodo  sono
soppresse.
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la
disposizione di cui al comma 1 si applica  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013  e  milioni  2,5  a
decorrere  dal   2014,   e'   corrispondentemente   incrementato   lo
stanziamento relativo al  Fondo  ammortamento  dei  titoli  di  Stato
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 89 

Esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
            europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09 

  1. Entro il giorno successivo a quello di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  l'INPS  provvede  ad   effettuare   il   pagamento
dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE  sul
conto «Risorse proprie  dell'Unione  europea»,  in  esecuzione  della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011,  della  Corte  Europea  di
Giustizia.
  2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre
penalita' inflitte  dalle  Istituzioni  comunitarie  per  il  mancato
recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di  cui  alla  citata
sentenza della Corte di giustizia n.  C-496/09,  fanno  carico  sulle
risorse  recuperate  dall'INPS   a   fronte   dei   medesimi   sgravi
contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 90 

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di  rischio  verso  le
                            nuove imprese 

  1. All'articolo  31  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;
  b) al comma 3:
  1) la lettera b)  e'  sostituita  dalla  seguente  "b)  avere  sede
operativa in Italia;";
  2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote
od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente,  da
persone fisiche;";
    c) al comma 5:
  1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti  "attuative
e";
  2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo  "Le  quote  di
investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo  devono
essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola  e  media  impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 91 

Modifiche  alla  disciplina  del   trasferimento   all'estero   della
  residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese  commerciali.
  Procedura d'infrazione n. 2010/4141 

  1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2-ter, sono  aggiunti  i  seguenti:  "2-quater.  I
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini  delle  imposte  sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero  in  Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i
quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca  assistenza
in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a  quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del  Consiglio,  del  16  marzo
2010,  in  alternativa  a  quanto  stabilito  al  comma  1,   possono
richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto  in
conformita' ai principi sanciti  dalla  sentenza  29  novembre  2011,
causa C-371-10, National Grid Indus BV.
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di  natura  non  regolamentare  sono  adottate  le  disposizioni   di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare,  tra  l'altro,
le fattispecie che determinano  la  decadenza  della  sospensione,  i
criteri di determinazione  dell'imposta  dovuta  e  le  modalita'  di
versamento.".
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  trasferimenti
effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  3.  Il  decreto  da  adottare  ai  sensi  del   comma   2-quinquies
dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e'  emanato  entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 92 

Tutela procedimentale dell'operatore in caso  di  controlli  eseguiti
     successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale 

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis.  Nel  rispetto  del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della  legge  27
luglio 2000, n. 212,  dopo  la  notifica  all'operatore  interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio,  o  nel  caso  di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al  medesimo  della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono  essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a  base
delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi  agli
elementi  dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di  avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale  prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".
  2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli  accertamenti  e  le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio
1973, n. 43,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  11  del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".
  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate  e,  in  particolare,   gli   uffici   incaricati   degli
accertamenti doganali e della revisione dei  medesimi,  provvederanno
agli   adempimenti   derivanti   dall'attuazione    delle    predette
disposizioni  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 93 

Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o  committente
   dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica 

  1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e'  sostituito  dal  seguente:
"Il  contribuente  ha  diritto  di  rivalersi  dell'imposta  o  della
maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o  rettifica  nei
confronti dei cessionari dei  beni  o  dei  committenti  dei  servizi
soltanto a  seguito  del  pagamento  dell'imposta  o  della  maggiore
imposta,  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  In  tal   caso,   il
cessionario  o  il  committente  puo'  esercitare  il  diritto   alla
detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa  al  secondo
anno successivo a  quello  in  cui  ha  corrisposto  l'imposta  o  la
maggiore imposta addebitata in via  di  rivalsa  ed  alle  condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 94 

               Domanda di sgravio dei diritti doganali 

  1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o  di
non  contabilizzazione  a  posteriori  dei  dazi  doganali   adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e  905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio  1993,  n.  2454
resta  sempre  ammesso  ricorso  giurisdizionale   alla   Commissione
Tributaria competente.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 95 

 Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie 

  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale  e  sui
redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;
  b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo  27,"  inserire
le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";
  c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operano
sui predetti proventi una ritenuta con aliquota  del  20  per  cento"
sono inserite le seguenti: "ovvero con la  minore  aliquota  prevista
per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo  2
del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";
  d)  dopo  il  comma  18  e'  aggiunto  il  seguente:  "18-bis.  Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il  comma  9  dell'articolo  7  e'
abrogato.
  2. Alle minori entrate derivanti  dal  comma  1,  valutate  in  5,5
milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte
del maggior gettito di  spettanza  erariale  derivante  dal  comma  4
dell'articolo 35 del presente decreto.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 96 

                           Residenza OICR 

  1.  L'articolo  73  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' cosi' modificato:
  a) al comma 1 la lettera c) e' cosi'  sostituita.  "  c)  gli  enti
pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno  per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di  attivita'  commerciale
nonche' gli  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio,
residenti nel territorio dello Stato";
  b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si  considerano
altresi' residenti nel  territorio  dello  Stato"  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  "gli  organismi  di  investimento  collettivo   del
risparmio istituiti in Italia e";
  c) il  comma  5-quinquies  e'  cosi'  sostituito:  "5-quinquies.  I
redditi degli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede
in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti  dalle  imposte
sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della  gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute  operate
sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3  dell'articolo  26  del  d.P.R.  29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e  le  ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter  della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 97 

Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  nonche'  al
  decreto-legge   3   ottobre   2006,   n.   262,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 

  1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE)  n.  44/2009  del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento  (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001  che  definisce  talune
misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,
alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16  settembre
2010  relativa  ai  controlli  di  autenticita'  ed  idoneita'  delle
banconote denominate  in  euro  ed  al  loro  ricircolo,  nonche'  al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre  2010,  relativo  alla  autenticazione  delle  monete
metalliche in euro e al trattamento  delle  monete  non  adatte  alla
circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a  quello
dell'Unione europea, al decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  409,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 8 - (Gestione e distribuzione  al  pubblico  di  banconote  e
monete metalliche in euro).
  1.  I  gestori  del  contante  si  assicurano  dell'autenticita'  e
dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete  metalliche
in  euro  che  intendono  rimettere  in  circolazione  e   provvedono
affinche' siano individuate  quelle  false  e  quelle  inidonee  alla
circolazione.
  2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si
intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di  pagamento,
le  Poste  Italiane  S.p.A.,  gli  altri  intermediari  finanziari  e
prestatori di servizi di pagamento nonche'  gli  operatori  economici
che partecipano alla gestione e alla  distribuzione  al  pubblico  di
banconote e monete metalliche, compresi:
  a) i soggetti la cui attivita' consiste nel  cambiare  banconote  o
monete metalliche di altre valute;
  b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o  trasporto  di
denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del  Decreto
legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  limitatamente  all'esercizio
dell'attivita' di trattamento del denaro contante;
  c) gli operatori economici, quali i commercianti e i  casino',  che
partecipano a titolo accessorio  alla  gestione  e  distribuzione  al
pubblico di banconote mediante distributori automatici  di  banconote
nei limiti di dette attivita' accessorie.
  3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1,  sono
svolte conformemente alla  Decisione  della  Banca  Centrale  Europea
(ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni
relativa ai controlli di autenticita' ed  idoneita'  delle  banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le  verifiche  sulle  monete
metalliche in euro, previste al comma 1,  sono  svolte  conformemente
alla normativa europea e, in  particolare,  al  Regolamento  (CE)  n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento  (CE)  n.  44/2009  e  dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010.
  4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le  banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo  alle  quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano  false  e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia  e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
  5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita'  indicate  al
comma 2,  ritirano  dalla  circolazione  le  banconote  e  le  monete
metalliche in euro da  essi  ricevute  che  risultano  inidonee  alla
circolazione  ma  che  non  risultano  sospette  di  falsita'  e   ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le  monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e  al
Centro nazionale di analisi delle monete -  CNAC,  presso  l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
  La corresponsione del controvalore delle  banconote  che  risultano
inidonee alla  circolazione  in  quanto  danneggiate  o  mutilate  e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione  della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
  La corresponsione del  controvalore  delle  monete  metalliche  che
risultano  inidonee  alla  circolazione  in  quanto  danneggiate   e'
subordinata  al  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea e, in particolare, al  Regolamento  (UE),  n.  1210/2010.  In
relazione  a  quanto  previsto  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del
Regolamento (UE) n. 1210/2010,  le  monete  metalliche  in  euro  non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente  alterate  o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di  alterarle
non possono essere rimborsate.
  6. Al "Centro nazionale di analisi  delle  monete  -  CNAC"  presso
l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  di  cui  all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002
C 173/02,  sono  attribuiti  i  compiti  e  le  funzioni  di  cui  al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
  - ricezione delle monete metalliche  in  euro  sospette  di  essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
  - effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento  delle  monete
metalliche in euro;
  - effettuazione  dei  controlli  annuali  di  cui  all'articolo  6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
    - formazione del personale in conformita' alle modalita' definite
dagli Stati membri.
  7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto  degli  obblighi  previsti
dalla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal  presente  articolo  e
dalle disposizioni  attuative  del  medesimo,  con  riferimento  alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai  sensi  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive  modificazioni,  la
Banca  d'Italia  puo'  avvalersi,  anche  sulla  base   di   appositi
protocolli d'intesa  all'uopo  stipulati,  della  collaborazione  del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle  imposte  sui  redditi,  nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione  vigente.  Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli  atti  che
ritengono  necessari,  nonche'  prelevare  esemplari   di   banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare  un
proprio rappresentante alla verifica.
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,
il "Centro nazionale di analisi delle  monete  -  CNAC"  e  le  altre
autorita' nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre  2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale,  n.  271  del  19  novembre  2002,  stipuleranno   appositi
protocolli d'intesa al fine di coordinare le attivita'  di  cui  agli
articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.409,
come modificati e integrati dal presente articolo.
  9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle  finanze,
nell'ambito delle rispettive  competenze  sulle  banconote  e  monete
metalliche in  euro,  emanano  disposizioni  attuative  del  presente
articolo,  anche  con  riguardo  alle  procedure,  all'organizzazione
occorrente  per  il  trattamento  del  contante,  ai  dati   e   alle
informazioni che i gestori del contante sono  tenuti  a  trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in  euro,  alle  misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente  comma  sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  Regolamento  (CE)  n.   44/2009   del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del  15  dicembre  2010,  al
presente articolo, nonche' delle disposizione  attuative  di  cui  al
comma 9, la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze  sulle  banconote  e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei  gestori  del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,
in quanto compatibile, l'articolo  145  del  Decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
  11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al comma 9,  richiede  al  gestore  del
contante di  adottare  misure  correttive  entro  un  arco  di  tempo
specificato. Finche' non sia  stato  posto  rimedio  all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto  in  questione
di rimettere in  circolazione  il  taglio  o  i  tagli  di  banconote
interessati. In ogni caso, il  comportamento  non  collaborativo  del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in  relazione
a un'ispezione costituisce di  per  se'  inosservanza  ai  sensi  del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative.  Nel  caso
in  cui  la  violazione  sia  dovuta  a  un  difetto  del   tipo   di
apparecchiatura  per  il  trattamento  delle  banconote,  cio'   puo'
comportare la sua  cancellazione  dall'elenco  delle  apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato  sul  sito  della  Banca  Centrale
Europea.
  12. Le violazioni delle disposizioni di cui  alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte  di  banche  o  di
altri intermediari finanziari e prestatori di  servizi  di  pagamento
sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che  esse
possono avere per l'attivita' di vigilanza.
  13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di  gestori  del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia  e
il  Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze,  nell'ambito   delle
rispettive competenze sulle banconote e monete  metalliche  in  euro,
informano  l'autorita'  di  controllo   competente   perche'   valuti
l'adozione delle misure e delle  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente.
  14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti  commi,  la  Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del  contante  per  l'inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."
    b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  8-bis.  -  (Disposizioni  concernenti  la   custodia   delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').
  1. La Banca d'Italia mantiene in  custodia  le  banconote  in  euro
sospette di falsita' ritirate dalla circolazione  ovvero  oggetto  di
sequestro ai sensi delle norme di procedura  penale  fino  alla  loro
trasmissione all'Autorita' competente.
  2. In deroga a quanto  previsto  al  comma  1,  la  Banca  d'Italia
trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n.  1338/2001  come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote  di  cui  al
comma 1 alle altre Banche Centrali  Nazionali,  alla  Banca  Centrale
Europea e ad  altre  istituzioni  ed  organi  competenti  dell'Unione
europea.
  3.  La   Banca   d'Italia   informa   preventivamente   l'Autorita'
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del  comma  2
quando la  trasmissione  concerne  tutte  le  banconote  in  euro  in
custodia  nonche'  quando  le  verifiche  cui  la   trasmissione   e'
finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le  banconote
custodite   che   presentano   le   medesime    caratteristiche    di
falsificazione.
  4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai  commi
2 e 3, con riferimento alle banconote  trasmesse,  non  si  applicano
alla Banca  d'Italia  le  disposizioni  nazionali  che  obbligano  il
custode a conservare presso di se' le cose e  a  presentarle  a  ogni
richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la  restituzione
agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi  2
e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita'  in  giudizio,
la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo
equivalente.
  5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia
delle banconote in euro sospette di falsita' e  la  medesima  non  e'
tenuta a versare cauzione per la custodia  di  banconote  oggetto  di
sequestro penale.
  6. Le competenze e le  funzioni  svolte  dalla  Banca  d'Italia  in
relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a
5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto
gia' previsto dall'articolo 1 della legge  20  aprile  1978  n.154  e
dall'articolo 8 della presente legge.
  7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere  emanate
disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e  per  il  loro
coordinamento con le vigenti norme in materia  penale  e  processuale
penale, sentita la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'Economia  e
delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle  banconote  e  alle
monete metalliche in euro. Il decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).
  1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita'
pubbliche  in  ragione  dell'esercizio  dei  poteri  previsti   nella
presente  sezione  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
confronti della pubblica amministrazione e possono essere  utilizzati
dalle predette autorita' soltanto per le finalita'  istituzionali  ad
esse assegnate dalla  legge.  Il  segreto  non  puo'  essere  opposto
all'autorita' giudiziaria  quando  le  informazioni  richieste  siano
necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente.".
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  come
modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
  "152. I gestori del contante trasmettono, per  via  telematica,  al
Ministero dell'Economia e delle finanze  i  dati  e  le  informazioni
relativi al ritiro  dalla  circolazione  di  banconote  e  di  monete
metalliche in euro sospette  di  falsita',  secondo  le  disposizioni
applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.".
    b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:
  "153. In caso di violazione del comma 152 del presente  articolo  o
delle disposizioni applicative del medesimo  comma,  al  gestore  del
contante  responsabile  e'  applicabile  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione
spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
Tesoro.".
    c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
  "153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative
di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle  finanze  di
dati e informazioni.".
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni
competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 98 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella    Raccolta    ufficiale    degli    atti    normativi    della
 Repubblica italiana. E'  fatto  obbligo   a   chiunque   spetti   di
osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico e  delle  infrastrutture  e
                                dei trasporti 

Visto, il Guardasigilli: Severino

Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216

Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216
(in GU 29 dicembre 2011, n. 302)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni

 

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

 

3. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “Per il triennio 2009-2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio 2009-2012”. Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.

 

4. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all’anno 2011, previste dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.

 

6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

 

Art. 2 Proroga Commissario straordinario C.R.I.

 

1. L’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

 

Art. 3 Proroghe in materia di verifiche sismiche

 

1. Il termine, di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.

 

Art. 4 Proroga termini per le spese di funzionamento dell’ODI

 

1. All’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “Per l’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano”.

 

Art. 5 Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra

 

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2012”.

 

Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro

 

1. All’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, lettera c), le parole: “per il triennio 2009-2011” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni”;

 

b) al comma 1-ter, le parole “biennio 2009-2010” sono sostituite dalle seguenti: “quadriennio 2009-2012”;

 

c) al comma 2, le parole: “per il biennio 2010-2011” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni”.

 

2. I termini di cui all’articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

 

Art. 7 Proroghe in materia di politica estera

 

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero, le parole: “Fino al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2012”.

 

Art. 8 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa

 

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 2214, comma 1, le parole: “per gli anni dal 2001 al 2011” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2001 al 2012”;

 

b) all’articolo 2223, comma 1, le parole: “dal 2012” e “Fino al 2011” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “dal 2013” e “Fino al 2012”;

 

c) all’articolo 2243, comma 1, le parole: “sino al 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2013”.

 

2. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: “2011-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2013-2014”.

 

3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

 

Art. 9 Programma triennale della pesca

 

1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell’articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

Art. 10 Proroga di termini in materia sanitaria

 

1. All’articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole “dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “dal 3 luglio 2013”.

 

2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 31 dicembre 2012.

 

3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall’articolo 1-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014.

 

4. Il termine di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

5. La disposizione di cui all’articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

 

Art. 11 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

 

1. All’articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 7-undecies, le parole: “1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti parole “1° gennaio 2013”;

 

b) al comma 7-duodecies, le parole: “per gli anni 2010 e 2011” sono sostituite dalle seguenti parole “per gli anni 2010, 2011 e 2012”.

 

2. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”.

 

3. All’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.

 

4. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “entro e non oltre il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 30 giugno 2012”.

 

5. Fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l’Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.

 

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all’articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “A decorrere dalla data di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Entro la data del 31 marzo 2012”.

 

Art. 12 Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis

 

1. All’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

 

Art. 13 Proroga di termini in materia ambientale

 

1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

3. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “9 febbraio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “2 aprile 2012.”

 

4. All’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “2 luglio 2012”.

 

5. Il termine di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

6. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

7. Il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

Art. 14 Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale

 

1. Il termine di cui all’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

2. Il termine di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

Art. 15 Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno

 

1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell’interno.

 

2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

 

3. Sono prorogate, per l’anno 2012, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

 

4. Il termine di cui all’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all’apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

5. Il termine di cui all’articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: “sino al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2012”.

 

7. Il termine stabilito dall’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

 

Art. 16 Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo

 

1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l’anno 2012 gli investimenti previsti dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell’ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

Art. 17 Infrastrutture carcerarie

 

1. La gestione commissariale di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell’amministrazione penitenziaria, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.

 

Art. 18 Funzionalità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA

 

1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell’Agenzia.

 

Art. 19 Proroga dei termini per l’emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili

 

1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 4, comma 3, le parole: “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

b) all’articolo 8, comma 7, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

c) all’articolo 11, comma 3, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

d) all’articolo 11, comma 4, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

e) all’articolo 12, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

f) all’articolo 14, comma 2, le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”;

 

g) all’articolo 16, comma 2, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

h) all’articolo 18, comma 1, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

i) all’articolo 23, comma 1, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012”;

 

l) all’articolo 25, comma 1, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2012” e le parole: “a partire dal 2012” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal 2013”.

 

Art. 20 Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF

 

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell’esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l’anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

 

Art. 21 Proroga di norme nel settore postale

 

1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.

 

2. Il termine di cui al comma 1-bis dell’articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.

 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d’arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

 

Art. 22 Continuità degli interventi a favore delle imprese

 

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell’articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all’articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

 

Art. 23 Esercizio dell’attività di consulenza finanziaria

 

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell’articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

Art. 24 Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato

 

1. All’articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “31 gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2012” e all’articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio”.

 

Art. 25 Proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale

 

1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Area Euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell’Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all’estensione della linea di credito già esistente.

 

2. In attuazione del comma 1, la Banca d’Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L’accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

 

4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.

 

5. È altresì autorizzata l’eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.

 

6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l’eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 26 Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica

 

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall’articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee”.

 

Art. 27 Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni

 

1. All’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: “Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull’attuazione dell’intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”.

 

2. All’articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l’indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L’istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale.”.

 

Art. 28 Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.

 

1. Al fine di consentire la proroga per l’intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l’anno 2012.

 

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 29 Proroghe di termini in materia fiscale

 

1. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: “nel 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2012”.

 

2. L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:

 

a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;

 

b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

 

3. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.

 

4. All’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

 

5. All’articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».

 

6. All’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2012».

 

7. All’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2011» e «dall’anno 2010» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «gennaio 2014» e «dall’anno 2013».

 

8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

 

9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio.

 

10. Al primo periodo del comma 196-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.

 

11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.

 

12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

13. All’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

 

a) al comma 34, le parole: “entro il 30 novembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2012”;

 

b) al comma 37, le parole: “entro il 30 ottobre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2012”.

 

14. Per l’anno di imposta 2011 il termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l’aumento o la diminuzione si applicano sull’aliquota di base dell’1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell’1,23 per cento.

 

15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l’elenco dei soggetti beneficiari dell’agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l’anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.

 

16. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall’articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l’anno 2013, all’importo di euro 8.620.000.».

 

Art. 30 Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201

(in SO n. 251 alla GU 6 dicembre 2011, n. 284)

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici. (11G0247)

Titolo I
Sviluppo ed equita’

                               Art. 1 

                 Aiuto alla crescita economica (Ace) 

 1. In  considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  una
riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento
con capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  del
trattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivo
italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  netto
dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al
rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   le
disposizioni dei commi  da  2  a  8.  Per  le  societa'  e  gli  enti
commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),  del  citato
testo unico  le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 
 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale  proprio  e'  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale  individuata  con  il
provvedimento di cui al  comma  3  alla  variazione  in  aumento  del
capitale  proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
 3. Dal quarto periodo  di  imposta  l'aliquota  percentuale  per  il
calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei
rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari   pubblici,
aumentabili  di  ulteriori  tre  punti  percentuali   a   titolo   di
compensazione del maggior rischio.In via transitoria,  per  il  primo
triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento. 
 4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il   reddito
complessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importo
deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. 
 5. Il capitale proprio esistente  alla  chiusura  dell'esercizio  in
corso nel primo anno di applicazione della disposizione e' costituito
dal patrimonio netto risultante dal relativo  bilancio,  senza  tener
conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni  in
aumento i conferimenti in denaro  nonche'  gli  utili  accantonati  a
riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non  disponibili;
come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto
con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b)  gli
acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquisti
di aziende o di rami di aziende. 
 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro  rilevano  a
partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziende
e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  il
patrimonio conferito. 
 7. Il presente articolo si applica anche  al  reddito  d'impresa  di
persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  le  modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
di cui al comma 8 in modo  da  assicurare  un  beneficio  conforme  a
quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. 
 8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono  emanate
con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   essere
stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica. 
 9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Titolo I
Sviluppo ed equita’

                               Art. 2 

          Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro 
                     nonche' per donne e giovani 

 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e'
ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma  1,  del  testo
unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quota
imponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997. 
 2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al numero 2),  dopo  le  parole  "periodo  di  imposta"  sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni"; 
     b) al numero 3),  dopo  le  parole  "Sardegna  e  Sicilia"  sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni". 
 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

Titolo I
Sviluppo ed equita’

                               Art. 3 

      Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e 
                  rifinanziamento fondo di garanzia 

 1.   In   considerazione   della   eccezionale    crisi    economica
internazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, al  fine  di  accelerare  la
spesa dei programmi  regionali  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), e' aggiunta la  seguente:
"o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate  a  valere
sulle risorse dei cofinanziamenti  nazionali  dei  fondi  strutturali
comunitari. Per le Regioni ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e
nel regime di phasing in nell'Obiettivo  Competitivita',  di  cui  al
Regolamento del Consiglio  (CE)  n.  1083/2006,  tale  esclusione  e'
subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione  Coesione
del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei  limiti  complessivi  di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,  2013  e  2014.".
L'esclusione delle spese di  cui  al  periodo  precedente  opera  per
ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2. 
 2. Per  compensare  gli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione  per
gli interventi volti  a  favorire  lo  sviluppo",  ripartito  tra  le
singole  Regioni  sulla  base  della  chiave  di  riparto  dei  fondi
strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi'  come
stabilita dal Quadro Strategico  Nazionale  2007-2013,  adottato  con
Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo  del  Fondo
si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da  comunicare
al   Parlamento   e   alla   Corte   dei    conti,    su    richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine  cronologico
delle richieste e entro i limiti della dotazione  assegnata  ad  ogni
singola Regione. 
 3. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  del
predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento. 
 4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
incrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni
2012, 2013 e 2014. 
 5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni,  la  somma  di  300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1988, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150  milioni
nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura  del  titolare  del  medesimo
conto, per essere riassegnata al fondo di cui  all'articolo  3  della
legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse  alle
attivita'  di  credito  all'esportazione.  All'onere  derivante   dal
presente comma in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  e  delle
minori spese recate dal presente decreto.

Titolo I
Sviluppo ed equita’

                               Art. 4 

           Detrazioni per interventi di ristrutturazione, 
                   di efficientamento energetico e 
             per spese conseguenti a calamita' naturali 

 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) nell'articolo 11,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 
     b) nell'articolo 12,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 
     c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto  il  seguente:  "Art.  16-bis
(Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) 
 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al  36  per  cento
delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono
effettuati gli interventi: 
     a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,
n. 1), del codice civile; 
     b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 
     c) necessari alla ricostruzione o  al  ripristino  dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti
nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 
     d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto
pertinenziali anche a proprieta' comune; 
     e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni
altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
di handicap in situazioni di  gravita',  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
     f) relativi all'adozione di misure finalizzate  a  prevenire  il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 
     g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere  finalizzate   alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
     h)  relativi  alla  realizzazione  di   opere   finalizzate   al
conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo
all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate
anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo
idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 
     i) relativi all'adozione di misure antisismiche con  particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,
in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della
documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica
del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli
interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli
interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e
all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; 
 l) di bonifica dall'amianto  e  di  esecuzione  di  opere  volte  ad
evitare gli infortuni domestici. 
 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle  di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi
della legislazione vigente in materia. 
 3. La detrazione di  cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di
interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di
ristrutturazione  edilizia  di  cui  di  cui  alle  lett.  c)  e   d)
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da  imprese  di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei  lavori  alla
successiva alienazione o assegnazione  dell'immobile.  La  detrazione
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle  singole  unita'
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per  cento  del  valore
degli interventi eseguiti, che si assume in misura  pari  al  25  per
cento  del  prezzo  dell'unita'  immobiliare   risultante   nell'atto
pubblico di  compravendita  o  di  assegnazione  e,  comunque,  entro
l'importo massimo di 48.000 euro. 
 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma  1  realizzati  in
ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche
delle spese sostenute negli stessi anni. 
 5. Se gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati  su  unita'
immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio
dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
 6. La detrazione e' cumulabile con  le  agevolazioni  gia'  previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 
 7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti  e  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. 
 8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi  di  cui  al  comma  1  la  detrazione  non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e
diretta del bene. 
 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici  18  febbraio
1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  marzo  1998,  n.
60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante  norme  di
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia  di  detrazioni  per  le  spese  di
ristrutturazione edilizia". 
 10. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo."; 
     d) nell'articolo 24, comma  3  dopo  le  parole:  "e  i)",  sono
aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis)". 
 2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 »  sono  sostituite
dalle seguenti: «2010 e 2011»; 
     b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»; 
     c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»  e  le  parole:  «giugno  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012». 
 3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
le parole "31 dicembre 2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma  1,
lettera h), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come  modificato  dal  presente  articolo,  si  applica  alle   spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
 5. Le disposizioni del presente articolo entrano  in  vigore  il  1°
gennaio 2012.

Titolo I
Sviluppo ed equita’

                               Art. 5 

              Introduzione dell'ISEE per la concessione 
          di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, 
   con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie 

 1. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da emanare previo  parere  delle  commissioni
parlamentari competenti entro il 31  maggio  2012,  sono  riviste  le
modalita' di determinazione dell'ISEE  (Indicatore  della  situazione
economica equivalente) al  fine  di  rafforzare  la  rilevanza  degli
elementi di ricchezza  patrimoniale  della  famiglia,  nonche'  della
percezione di somme anche se esenti da imposizione  fiscale.  Con  il
medesimo  decreto  sono  individuate  le   agevolazioni   fiscali   e
tariffarie, nonche' le provvidenze di  natura  assistenziale  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere  piu'  riconosciute
ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia  individuata
con il decreto stesso. Restano, comunque,  fermi  anche  i  requisiti
reddituali gia' previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore
del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di  previdenza  e  di
assistenza  derivanti  dall'applicazione  del  presente  comma   sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad  interventi
in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

Titolo I
Sviluppo ed equita’

                               Art. 6 

               Equo indennizzo e pensioni privilegiate 

 1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria  contro
gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica  nei
confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa  e
soccorso pubblico. La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   nonche'   ai
procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora  scaduto
il termine di presentazione della domanda,  nonche'  ai  procedimenti
instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Titolo II
Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

                               Art. 7 

              Partecipazione italiana a banche e fondi 

 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  ad  accettare  gli
emendamenti  all'Accordo  istitutivo  della  Banca  Europea  per   la
Ricostruzione e  lo  Sviluppo  (BERS),  adottati  dal  Consiglio  dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e  n.  138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle  Finanze  e'
incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti
da  mantenere  con  l'amministrazione  della  Banca  Europea  per  la
Ricostruzione e lo Sviluppo,  conseguenti  ai  predetti  emendamenti.
Piena ed intera  esecuzione  e'  data  agli  emendamenti  di  cui  al
presente  comma  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in   vigore,   in
conformita'  a  quanto   disposto   dall'articolo   56   dell'Accordo
istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e  successive
modificazioni. 
 2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano  derivanti
dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali  e'  autorizzata
la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni
di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  gli  anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
 3.  Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli  aumenti  di
capitale nelle Banche Multilaterali di  Sviluppo,  la  somma  di  226
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31  marzo  1998,
n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata
del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012,  45
milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel  2016
e 29,5 milioni  di  euro  nel  2017,  per  essere  riassegnata  nella
pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Titolo II
Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

                               Art. 8 

           Misure per la stabilita' del sistema creditizio 

 1.  Ai  sensi  della   Comunicazione   della   Commissione   europea
C(2011)8744 concernente l'applicazione  delle  norme  in  materia  di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della
crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al
30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la  garanzia  dello  Stato
sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino
a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette  anni  per  le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge  30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto.  Con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto  termine
in conformita' alla normativa europea in materia. 
 2. La concessione della garanzia di cui al  comma  1  e'  effettuata
sulla  base  della  valutazione  da  parte   della   Banca   d'Italia
dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e
della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte. 
 3. La garanzia dello Stato di cui  al  comma  1  e'  incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta. 
 4. La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  1  sara'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa  di  200  milioni  di
euro  annui  per  il  periodo  2012-2016.  I  predetti  importi  sono
annualmente versati su apposita  contabilita'  speciale,  per  essere
destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle  suddette
garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori  oneri,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  con
imputazione nell'ambito dell'unita' di voto parlamentare  25.2  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane  si  intendono
le banche aventi sede legale in Italia. 
 6. L'ammontare delle garanzie concesse  ai  sensi  del  comma  1  e'
limitata  a  quanto  strettamente  necessario  per  ripristinare   la
capacita'  di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle   banche
beneficiarie.  L'insieme  delle   operazioni   e   i   loro   effetti
sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della  Banca
d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di  mantenere  in
vigore l'operativita' di cui al comma 1  e  l'esigenza  di  eventuali
modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla
Commissione europea; le eventuali necessita' di prolungare la vigenza
delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto e le eventuali modifiche operative ritenute  necessarie  sono
notificate alla Commissione europea.  Il  Ministero  dell'Economia  e
delle  Finanze,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dalla   Banca
d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico  sul
funzionamento dello schema di garanzia di cui  al  comma  1  e  sulle
emissioni garantite e non garantite delle banche. 
 7. Le banche che ricorrono agli  interventi  previsti  dal  presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare
del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per  il  tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte
al pubblico. 
 8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al  comma  7,
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  segnalazione  della
Banca d'Italia, puo' escludere la banca  interessata  dall'ammissione
alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le  operazioni  gia'  in
essere. Di tale esclusione e'  data  comunicazione  alla  Commissione
europea. 
 9.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo   complessivo   delle
operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere,  di  norma,
il patrimonio di  vigilanza,  ivi  incluso  il  patrimonio  di  terzo
livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto  dei
suddetti  limiti  e  ne  comunica  tempestivamente   gli   esiti   al
Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento  del  Tesoro  comunica  alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio. 
 10. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti
finanziari di debito emessi da banche che  presentino  congiuntamente
le seguenti caratteristiche: 
     a)  sono  emessi  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
presente  decreto,  anche  nell'ambito  di  programmi  di   emissione
preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  non
superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette  anni
per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis  della
legge 30 aprile 1999, n. 130; 
     b) prevedono il rimborso del capitale in  un'unica  soluzione  a
scadenza; 
     c) sono a tasso fisso; 
     d) sono denominati in euro; 
     e) rappresentano un debito  non  subordinato  nel  rimborso  del
capitale e nel pagamento degli interessi; 
     f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti  complessi   ne'
incorporano una componente derivata. A tal  fine  si  fa  riferimento
alle definizioni contenute  nelle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229  del  21  aprile  1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.); 
 11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale  e  gli
interessi. 
 12. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello
Stato le passivita' computabili nel  patrimonio  di  vigilanza,  come
individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per  le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27  dicembre  2006,
Titolo I, Capitolo 2). 
 13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10
emessi dalle banche con durata superiore ai 3  anni  sui  quali  puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo'  eccedere  un
terzo del valore nominale totale dei  debiti  garantiti  dallo  Stato
emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del  comma
1. 
 14. Gli oneri economici a carico  delle  banche  beneficiarie  della
garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1° gennaio  2012,
sono cosi' determinati: 
     a) per passivita' con durata originaria di almeno  12  mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
     (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 
     (ii) una commissione basata sul rischio eguale  al  prodotto  di
0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come
segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi  alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente
la data di emissione della garanzia e la mediana  dell'indice  iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo  di  tre  anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui  contratti
CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione  Europea  e
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia
nel medesimo periodo di tre anni. 
     b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.  7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta'; 
     c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
     (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 
     (ii) una commissione basata sul  rischio  eguale  a  0,20  punti
percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di
rating. 
 15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o
comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana  degli
spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolata
nel modo seguente: 
     a)  per  banche  che  abbiano  un  rating  rilasciato  da   ECAI
riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS  a  cinque
anni nei tre anni  che  terminano  il  mese  precedente  la  data  di
emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche,
definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro
appartenenti  alla  medesima  classe  di  rating  del  debito  senior
unsecured; 
     b) per banche prive di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui
contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  di
rating disponibile. 
 16. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. 
 17. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al
momento della concessione della garanzia. 
 18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al  comma  1  sia
concessa  sulle  passivita'  emesse  nel  periodo  intercorrente  tra
l'entrata in vigore del presente decreto e il 31  dicembre  2011,  le
commissioni  sono   determinate   secondo   quanto   previsto   dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea  del  20  ottobre  2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far  data  dal  1  luglio
2010. 
 19. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare
nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni  dovute  dalle
banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Le
relative  quietanze  sono  trasmesse  dalla  banca   interessata   al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 
 20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, puo' variare  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle
commissioni del presente articolo in conformita' delle  Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di  mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere. 
 21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1  sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca
d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
 22.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un   modello   uniforme
predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento  del  Tesoro  che
deve indicare,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  liquidita',  anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'
stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta   di
ammissione. 
 23. Ai fini  dell'ammissione  alle  operazioni,  la  Banca  d'Italia
valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte  alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri: 
     a)   i   coefficienti   patrimoniali   alla   data   dell'ultima
segnalazione di vigilanza disponibile non siano  inferiori  a  quelli
obbligatori; 
     b) la capacita' reddituale della  banca  sia  adeguata  per  far
fronte agli oneri delle passivita' garantite. 
 24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della  richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di  valutazione  positiva
la Banca d'Italia comunica inoltre: 
     a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi
dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce  delle  dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione; 
     b)  l'ammontare  del  patrimonio  di   vigilanza,   incluso   il
patrimonio di terzo livello; 
     c) l'ammontare della garanzia; 
     d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al
comma 14. 
 25. Sulla base degli elementi comunicati dalla  Banca  d'Italia,  il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro
cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Banca
d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine
tiene conto del complesso delle richieste  provenienti  dal  sistema,
dell'andamento  del  mercato  finanziario   e   delle   esigenze   di
stabilizzazione  dello  stesso,  della   rilevanza   dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il  Dipartimento  del  Tesoro  comunica  la  decisione   alla   banca
richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita'  che  assicurano  la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
 26. La banca che non sia  in  grado  di  adempiere  all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia  al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la  relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l'intervento e i  relativi  importi
dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni  prima
della scadenza della passivita' garantita,  salvo  casi  di  motivata
urgenza. 
 27.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle
valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita'  della  richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente  la
scadenza dell'operazione.  Qualora  non  sia  possibile  disporre  il
pagamento  con  procedure  ordinarie,  sulla  base   della   predetta
autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore  dei
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo.  Il
pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni. 
 28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato,  la  banca
e' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Stato
maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del
rimborso. La banca e'  altresi'  tenuta  a  presentare  un  piano  di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione
europea  del  25  ottobre   2008   e   successive   modificazioni   e
integrazioni. Tale piano viene  trasmesso  alla  Commissione  europea
entro e non oltre sei mesi. 
 29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV  del  Testo  unico
bancario, sia stato adottato in conseguenza  della  escussione  della
garanzia  ai  sensi  del  presente  articolo,  il  provvedimento   e'
trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi. 
 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto  esigenze
di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento
o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o  cessione  di
credito, la garanzia ha effetto nei  confronti  del  debitore  e  dei
terzi all'atto della sua prestazione,  ai  sensi  degli  articoli  1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265  e  2800
del  codice  civile  e  all'articolo  3,  comma  1-bis  del   decreto
legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita  da
crediti  ipotecari,   non   e'   richiesta   l'annotazione   prevista
dall'articolo 2843 del codice civile.  Alle  medesime  operazioni  si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia
finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del
31 dicembre 2012. 
 31. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione
europea  una  relazione  (viability  review)   per   ciascuna   banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1  nel  caso  in  cui  il
totale delle passivita' garantite ecceda sia il  5  per  cento  delle
passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e  la  capacita'  di  raccolta
della banca  interessata,  e'  redatto  in  conformita'  dei  criteri
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea  entro  3  mesi  dal  rilascio
della garanzia. 
 32. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  comunica  alla  Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di  strumenti
garantiti  ai  sensi  del  comma  1,  l'ammontare  della  commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione. 
 33.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono
essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e  modalita'
di attuazione del presente articolo. 
 34. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato, il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  puo'  rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti  erogati
discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche  italiane  e  alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri  si
provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma
4 del presente articolo.

Titolo II
Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

                               Art. 9 

                      Imposte Differite Attive 

 1. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2011,  n.  10,
sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al comma 56: 
 1) dopo le parole "dei soci" sono aggiunte le  seguenti:  "-  o  dei
diversi organi competenti per legge -"; 
 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Con  decorrenza
dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  approvazione  del
bilancio, non sono deducibili i  componenti  negativi  corrispondenti
alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito
d'imposta ai sensi del presente comma;" 
     b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti: 
 "56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in
bilancio relative alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione  dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per
intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data  di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui  viene  rilevata
la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
e'  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei  periodi  d'imposta
successivi per un ammontare pari alla perdita del  periodo  d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo  alla
quota di attivita' per  imposte  anticipate  trasformata  in  crediti
d'imposta ai sensi del presente comma. 
 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56  e  56-bis  si  applica
anche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  a
societa' sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione  straordinaria
e  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altri
intermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d'Italia.  Qualora  il
bilancio finale per cessazione di attivita',  dovuta  a  liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi
un patrimonio netto positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta
l'intero ammontare di attivita' per  imposte  anticipate  di  cui  ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  al
presente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600." 
     c) al comma 57: 
 1) nel primo periodo, le parole "al comma 55" sono sostituite  dalle
parole "ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter" e le  parole  "rimborsabile
ne'" sono soppresse; 
 2) nel secondo periodo, le parole "puo' essere ceduto  ovvero"  sono
soppresse; 
 3) nel secondo periodo, dopo le parole "n.  241"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", ovvero puo' essere ceduto  al  valore  nominale  secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."; 
 4) dopo il terzo periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "L'eventuale
credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di  cui  al
secondo periodo del presente comma e' rimborsabile."; 
 5) l'ultimo periodo e' soppresso. 
     d) nel comma 58 dopo le parole "modalita'  di  attuazione"  sono
aggiunte le parole "dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57".

Titolo III
Consolidamento dei conti pubblici

Capo I

Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

                               Art. 10 

             Regime premiale per favorire la trasparenza 

 1. Al fine di  promuovere  la  trasparenza  e  l'emersione  di  base
imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attivita' artistica o professionale ovvero attivita'  di  impresa  in
forma individuale o con le forme associative di  cui  all'articolo  5
del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma  2,  i
seguenti benefici: 
     a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; 
     b)  assistenza  negli  adempimenti   amministrativi   da   parte
dell'Amministrazione finanziaria; 
     c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei  crediti
IVA; 
     d) per i contribuenti non soggetti  al  regime  di  accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e  all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633; 
     e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a  condizione  che
il contribuente: 
     a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria
dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze
degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; 
     b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari
relativi  all'attivita'  artistica,  professionale   o   di   impresa
esercitata. 
 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  sono
individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  con
particolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l'imposta  sul
valore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta.  In
particolare, col provvedimento potra' essere previsto: 
     a)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle
entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di  versamento
e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio  telematico  da
parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; 
     b)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle
entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e  dei  modelli
di versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli  esiti
dell'assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  da
parte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni
necessarie; 
     c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale; 
     d) anticipazione del termine di compensazione del  credito  IVA,
abolizione del visto di conformita'  per  compensazioni  superiori  a
15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i
rimborsi IVA. 
 4. Ai soggetti di cui  al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di
contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici: 
     a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa
e predisposizione in forma automatica  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; 
     b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili  rilevanti  ai
fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP  e  dalla  tenuta  del
registro dei beni ammortizzabili; 
     c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti  periodici  e  dal
versamento dell'acconto ai fini IVA. 
 5. Con uno o piu' provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   di
attuazione. 
 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione
da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel  periodo
d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. 
 7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma 2
o direttamente o per il tramite  di  un  intermediario  abilitato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
 8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui  al  precedente
comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  del
2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi
precedenti  e  sono  soggetti  all'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempiono
agli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  non
superiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  per
la  quale  e'  possibile  avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.  18  dicembre
1997, n. 472. 
 9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge
8  maggio  1998,  n.  146,  che   dichiarano,   anche   per   effetto
dell'adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari  o  superiori  a  quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: 
     a) sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo
periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
     b)  sono  ridotti  di  un  anno  i  termini  di  decadenza   per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la  disposizione  non  si
applica in caso di violazione che comporta  obbligo  di  denuncia  ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 
     c) la determinazione sintetica del reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  e'  ammessa  a  condizione  che  il  reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. 
 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che: 
     a) il contribuente abbia regolarmente assolto  gli  obblighi  di
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 
     b) sulla base dei dati di cui alla  precedente  lettera  a),  la
posizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specifici
indicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  di
settore o degli studi di settore applicabili. 
 11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di  accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la
disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardia
di  Finanza  destinano   parte   della   capacita'   operativa   alla
effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il
territorio in modo proporzionato alla  numerosita'  dei  contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasione
che tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi
inferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di
settore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamente
con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  del
primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  del
secondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
 12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della  legge
8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita'  svolta
dal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  le
relative disposizioni di attuazione. 
 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10  si  applicano
con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed  a
quelle successive. Per le attivita'  di  accertamento  effettuate  in
relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad  applicarsi
quanto  previsto  dal  previgente  comma  4-bis  dell'articolo  10  e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Titolo III
Consolidamento dei conti pubblici

Capo I

Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

                               Art. 11 

                    Emersione di base imponibile 

 1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli  51  e  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1972,  n.  633,
esibisce o trasmette atti o documenti  falsi  in  tutto  o  in  parte
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'  punito  ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
 2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli  operatori  finanziari  sono
obbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'  l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. 
 3. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono
stabilite le modalita'  della  comunicazione  di  cui  al  precedente
periodo, estendendo l'obbligo di  comunicazione  anche  ad  ulteriori
informazioni relative ai rapporti necessarie ai  fini  dei  controlli
fiscali. 
 4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,  sesto  comma,  del
predetto  decreto  e  del  precedente   comma   2   sono   utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei  contribuenti  a
maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. 
 5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011  n.  148,
il comma 36-undevicies e' abrogato. 
 6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo  83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto  Nazionale  della  previdenza
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza
i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni
socio-assistenziali  affinche'  vengano  considerati  ai  fini  della
effettuazione di controlli sulla  fedelta'  dei  redditi  dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione. 
 7.  All'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.   70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "  a)
esclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di
qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di  programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  di
Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese;" 
     b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi. 
 8. All'articolo 44 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al secondo comma le parole "e dei consigli  tributari"  e  le
parole "nonche' ai relativi consigli tributari" sono  soppresse,  nel
terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso partecipa,
ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola "segnalano"  e'
sostituita dalla seguente: "segnala",  e  le  parole  "Ufficio  delle
imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"Agenzia   delle
entrate"; 
     b) al quarto comma, le parole:",  ed  il  consiglio  tributario"
sono  soppresse,  la  parola:  "  comunicano"  e'  sostituita   dalla
seguente:"comunica"; 
     c) all'ottavo comma  le  parole:  "ed  il  consiglio  tributario
possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'"; 
     d) al nono comma, secondo periodo, le parole:  "e  dei  consigli
tributari" sono soppresse. 
 9.  All'articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 
 10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato.

Titolo III
Consolidamento dei conti pubblici

Capo I

Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

                               Art. 12 

             Riduzione del limite per la tracciabilita' 
               dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto 
                        all'uso del contante 

 1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di
cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo  di  euro  mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:
"30 settembre 2011" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2011". 
 2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: 
 "4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza  degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante: 
     a) le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E'  fatto  obbligo  alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; 
     b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si  effettuano  in
via ordinaria mediante accreditamento sui conti  correnti  bancari  o
postali dei creditori ovvero con le  modalita'  offerte  dai  servizi
elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,  comunque,   superare
l'importo di 500 euro; 
     c) lo stipendio, la pensione, i  compensi  comunque  corrisposti
dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti,  in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque  destinato,  di  importo  superiore  a  cinquecento  euro,
debbono essere erogati con  strumenti  diversi  dal  denaro  contante
ovvero mediante l'utilizzo  di  strumenti  di  pagamento  elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento  prepagate.  Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
     d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e  tutelare  i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall'imposta di  bollo.  Per  tali  rapporti,
alle banche e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto  di
addebitare alcun costo; 
     e) per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante,  fatte  salve  le  attivita'  di  riscossione  dei  tributi
regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e  delle
finanze promuove la  stipula  di  una  o  piu'  convenzioni  con  gli
intermediari  finanziari,  per  il  tramite  delle  associazioni   di
categoria, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi  di  POS
(Point of Sale) a  condizioni  agevolate,  che  tengano  conto  delle
economie  realizzate  dagli  intermediari  per  effetto  delle  norme
introdotte dal  presente  articolo.  Relativamente  ai  Comuni,  alla
stipula  della  Convenzione  provvede  l'ANCI.  Analoghe  Convenzioni
possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma  la
possibilita' per gli intermediari di offrire condizioni  migliorative
di quelle stabilite con le convenzioni.". 
 3. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da  stipulare
entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
caratteristiche di un conto corrente di base. 
 4. Le banche sono tenute ad offrire il  conto  corrente  di  cui  al
comma 3. 
 5. La convenzione individua  le  caratteristiche  del  conto  avendo
riguardo ai seguenti criteri: 
     a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di  servizi  ed
operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito; 
     b)  struttura  dei  costi  semplice,   trasparente,   facilmente
comparabile; 
     c) livello  dei  costi  coerente  con  finalita'  di  inclusione
finanziaria e conforme a quanto  stabilito  dalla  sezione  IV  della
Raccomandazione  della  Commissione  europea  del  18   luglio   2011
sull'accesso al conto corrente di base; 
     d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali  il
conto corrente e' offerto senza spese. 
 6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e'
esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d). 
 7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le  caratteristiche
del  conto  corrente  sono  individuate  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 
 8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di
conto corrente ai sensi del Titolo  VI  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. 
 9. L'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle  imprese
rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  le  regole  generali
per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni  a  carico
dei  beneficiari  delle  transazioni  effettuate  mediante  carte  di
pagamento. 
 10.  Entro  i  sei  mesi  successivi  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   verifica   l'efficacia   delle   misure   definite   dalle
rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal
primo giorno  del  mese  successivo,  le  regole  cosi'  definite  si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7  dell'articolo  34
della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
 11. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  per  la
immediata comunicazione della infrazione  anche  alla  Agenzia  delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale".

Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate

                               Art. 13 

     Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 

 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'  anticipata,  in
via sperimentale, a decorrere dall'anno  2012,  ed  e'  applicata  in
tutti i comuni del territorio nazionale fino al  2014  in  base  agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in
quanto   compatibili,   ed    alle    disposizioni    che    seguono.
Conseguentemente  l'applicazione  a  regime  dell'imposta  municipale
propria e' fissata al 2015. 
 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto  il  possesso  di
immobili di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale  e  le  pertinenze
della  stessa.  Per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
anagraficamente.  Per  pertinenze   dell'abitazione   principale   si
intendono  esclusivamente   quelle   classificate   nelle   categorie
catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 
 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e'  costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,  commi
1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  dei
commi 4 e 5 del presente articolo. 
 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito  da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti  in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate
del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
     a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  A  e
nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della
categoria catastale A/10; 
     b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  B  e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
     c. 80 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale
A/10; 
     d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 
     e. 55 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale
C/1. 
 5. Per i  terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante
in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell'anno   di   imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120. 
 6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76  per  cento.  I
comuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base
sino a 0,3 punti percentuali. 
 7. L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti
percentuali. 
 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati  rurali
ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma   3-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base  fino  allo  0,4  per
cento nel caso di immobili non produttivi  di  reddito  fondiario  ai
sensi dell'articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  caso  di
immobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. 
 10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima si verifica. I comuni possono  stabilire  che  l'importo  di
euro 200 puo' essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il  comune  che
ha  adottato  detta  deliberazione  non  puo'  stabilire  un'aliquota
superiore a quella ordinaria  per  le  unita'  immobiliari  tenute  a
disposizione.  La  suddetta  detrazione  si   applica   alle   unita'
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504.  L'aliquota  ridotta  per  l'abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si  applicano
anche alle fattispecie  di  cui  all'articolo  6,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e  i  comuni  possono
prevedere  che  queste  si  applichino  anche  ai  soggetti  di   cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 11. E' riservata allo Stato la quota  di  imposta  pari  alla  meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati  rurali  ad  uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata  allo  Stato
contestualmente  all'imposta  municipale   propria.   Le   detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le  riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non  si  applicano  alla  quota  di
imposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Per
l'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni  vigenti  in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 12. Il  versamento  dell'imposta,  in  deroga  all'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'  effettuato  secondo
le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. 
 13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo  9  e  dell'articolo
14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2012".  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma
31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole
"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura  stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del  codice  civile
il  riferimento  alla  "legge  per  la  finanza  locale"  si  intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
emanato, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
 14. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
     a. l'articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; 
     b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed  h)  del
comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446; 
     c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8  e  il  comma  4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
     d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14. 
 15. A decorrere dall'anno d'imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle
finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e
comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancato
invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo
periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo
dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno,  di  natura  non
regolamentare  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione,  anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.
446 del 1997. 
 16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole "31  dicembre"  sono  sostituite
dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1,  comma  11,  del  decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembre
2011, n. 148, le parole da "differenziate"  a  "legge  statale"  sono
sostituite dalle seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
scaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   del
principio  di  progressivita'".  L'Agenzia  delle  Entrate   provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o  con
istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, senza far  valere  l'eventuale  prescrizione  decennale  del
diritto dei contribuenti. 
 17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito  ad
aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni  recate  dal
presente  articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme  residue.  Con  le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province
autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio
statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito
di cui al precedente periodo. 
 18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono  aggiunte
le seguenti:  "nonche',  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dalla
compartecipazione di cui al comma 4"; 
 19. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  non  trovano  applicazione  le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. 
 20.  La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
 21. All'articolo  7  del  decreto  legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al comma 2-bis, secondo  periodo,  le  parole  "30  settembre
2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012"; 
     b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011",
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
     c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012",
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013". 
 Restano salve le domande  presentate  e  gli  effetti  che  si  sono
prodotti  dopo  la  scadenza  dei   termini   originariamente   posti
dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.

Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate

                               Art. 14 

     Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in  tutti  i  comuni
del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei
rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai
servizi indivisibili dei comuni. 
 2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui
territorio insiste,  interamente  o  prevalentemente,  la  superficie
degli immobili assoggettabili al tributo. 
 3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda,  occupi  o  detenga  a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 4. Sono escluse dalla tassazione le aree  scoperte  pertinenziali  o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva. 
 5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i  locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta'
tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in
comune i locali o le aree stesse. 
 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto,
uso, abitazione, superficie. 
 7. Nel caso di locali in multiproprieta'  e  di  centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di
uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata  ad  anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
 9. La  tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita'
immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e'
pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta
percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore
della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie
catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del
comune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e'
costituita da quella calpestabile. 
 10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al  tributo
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola
rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri
l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. 
 11. La tariffa e' composta da una  quota  determinata  in  relazione
alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
 12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno
successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino
alla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per
metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi
indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del
consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 
 13-bis.  A  decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  sperimentale   di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  come
determinato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotti
in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione
standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato
le somme residue. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle
d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior
gettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedente
periodo. 
 14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio  di
gestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il
costo  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
 15. Il comune con regolamento puo' prevedere  riduzioni  tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: 
     a) abitazioni con unico occupante; 
     b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro
uso limitato e discontinuo; 
     c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
     d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano  o  abbiano  la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
     e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
 16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il  tributo  e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita. 
 17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
 18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente   di   riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il  produttore
dimostri di aver avviato al recupero. 
 19. Il consiglio comunale puo'  deliberare  ulteriori  riduzioni  ed
esenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   come
autorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e'  assicurata  da
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