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Decreto Direttore Generale 17 luglio 2015, AOODPIT 767

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Direttore Generale 17 luglio 2015, AOODPIT 767

Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell’art. 1 comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

Nota 10 luglio 2015, AOODGPER 20299

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2015/16. Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo ai sensi dell’ art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per effetto delle cessazioni del personale docente (Turn-over).

Con il D.M. n. 470 del 7 luglio 2015 in corso di registrazione, è assegnato un contingente di nomine in ruolo pari a 36.627 unità di personale docente, di cui 14.747 riservato alla copertura dei posti di sostegno agli alunni con disabilità, da autorizzare con le procedure previste dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2015/2016.
Si allegano, alla presente nota, le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno – del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A).
La tabella contiene, inoltre, la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ ambito delle province per le singole classi di concorso e, relativamente ai posti di sostegno, la ripartizione tra i diversi ordini di scuola nonché, per la scuola secondaria di secondo grado, tra le diverse aree disciplinari del personale docente.
Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2015/16, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle a tal fine disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico. Il numero di contratti a tempo indeterminato, invece, resta, comunque, subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’ organico di diritto provinciale. La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2016/2017.
Si rammenta la prioritaria utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle nomine di cui all’ oggetto, in applicazione dei criteri di cui al Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare di quanto disposto dall’ ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico.
Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.
In linea con quanto previsto nel D.M., anche nelle istruzioni operative non è piu contemplata la possibilità di effettuare eventuali compensazioni tra le classi di concorso, in quanto i posti non utilizzati saranno destinati alle operazioni di nomina delle successive fasi.
Si richiama l’attenzione sull’urgenza delle operazioni soprarichiamate.
Relativamente alle nomine in ruolo per il personale educativo, con successiva nota saranno fomite apposite istruzioni operative.
Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni ed adeguata informativa alle OO.SS.

Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli


 

Allegati:
– Allegato A (Istruzioni operative – Personale docente)
Tabella analitica dei contingenti del personale docente
Decreto Ministeriale 7 luglio 2015, n. 470


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Allegato A

ISTRUZIONI OPERATIVE

finalizzate alle nomine in ruolo ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per effetto delle cessazioni del personale docente (Turn-over).

 

PERSONALE DOCENTE

A.1      La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici.
Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso ed aree disciplinari, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili.
Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

A.2      Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e, per le classi di concorso non bandite, quelle relative alle graduatorie dei concorsi precedenti, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti.

A.3 Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo.
Si ricorda il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo.

A.4      Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’a.s. 2014/2015, ovviamente nei soli casi in cui i tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario.

A.5 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L’assegnazione della sede provvisoria ai neo assunti può essere effettuata anche sui posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili al 31 agosto della medesima provincia.

A.6      Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.7      La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.8      Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.

A.9      Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine . Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare.

A.10    Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.13 e A.14, 2° cpv..

A.11    Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell’ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell’anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82.

A.12    Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A – strumento musicale nella scuola media – dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell’ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.

A.13    L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.10 e dal successivo A.14, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

A.14    L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero in altra provincia anche per lo stesso insegnamento per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province. (es: presenza di candidati sia in GAE di una provincia, che in graduatoria di concorso di altra provincia)
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.13, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

A. 15    Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

A.16    Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.17    E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .

A.18    Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell’8 aprile 2009).

A.19    Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

A.20    Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.
Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2015/16.

Decreto Ministeriale 7 luglio 2015, n. 470

Decreto Ministeriale 7 luglio 2015, n. 470

Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2015/16

Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2014

Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2014

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per l’anno scolastico 2014/2015, all’assunzione di 15.439 unita’ di personale docente ed educativo, 4.599 unita’ di personale ATA, comprensive delle unita’ di personale interessato alla procedura di statalizzazione dell’Istituto tecnico «Aldini Valeriani Siriani» di Bologna e del Liceo linguistico «A. Lincoln» di Enna, 13.342 unita’ di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilita’ e 620 dirigenti scolastici. (15A00132) (GU Serie Generale n.9 del 13-1-2015)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante misure per la stabilizzazione  della  finanza  pubblica,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari e,  in  particolare,  l'art.  3,
comma  1,  che  nell'ambito  della  disciplina  delle   facolta'   di
assunzione   da   parte   di   alcune   amministrazioni,    ribadisce
l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria,  e  in  particolare  l'art.  64,  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria   e   in
particolare l'art. 19, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
che reca disposizioni in materia  di  razionalizzazione  della  spesa
relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Visto l'art. 15, comma 1, del predetto  decreto-legge  n.  104  del
2013 che prevede, in esito a specifica sessione negoziale in  materia
contrattuale  del  personale  scuola,  la  definizione  di  un  piano
triennale  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di   personale
docente, educativo e ATA per gli anni  2014/2016,  tenuto  conto  dei
posti  vacanti  e  disponibili  in  ciascun  anno,   delle   relative
cessazioni e degli effetti  del  processo  di  riforma  previsto  dal
richiamato art. 64 del decreto-legge n. 112  del  2008,  fatto  salvo
quanto previsto in relazione all'art. 2, comma 414, della  menzionata
legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 414, della richiamata legge n. 244 del  2007,
come modificato dall'art. 15, comma 2, del  citato  decreto-legge  n.
104  del  2013,  che  prevede  la  rideterminazione  della  dotazione
organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la
percentuale della  consistenza,  rispetto  al  numero  dei  posti  di
sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, in
misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al 90% per l'anno
scolastico 2014/2015 e  al  100%  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2015/2016; 
  Visto l'art. 15, comma 3, del medesimo  decreto-legge  n.  104  del
2013 che prevede l'autorizzazione, a decorrere  dall'anno  scolastico
2013/2104, ad assumere a tempo indeterminato docenti  di  sostegno  a
copertura di tutti i posti vacanti  e  disponibili  nell'organico  di
diritto di cui al citato art. 2, comma 414, della legge  24  dicembre
2007, n. 244, ferma  restando  la  procedura  autorizzatoria  di  cui
all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, e in particolare  il  comma  14,
che prevede che  il  personale  docente  attualmente  titolare  delle
classi di concorso C999 e C555  (docenti  tecnico-pratici)  transiti,
con decreto del direttore generale del competente ufficio  scolastico
regionale, nei ruoli del personale non docente con  la  qualifica  di
assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base
al titolo di studio posseduto; 
  Visto l'art. 19, commi 12, 13 e  14,  del  citato  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98 e  l'art.  15,  commi  6,  7  e  8,  del  predetto
decreto-legge n. 104 del 2013, che dettano una  specifica  disciplina
in tema di mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo; 
  Visto l'art. 17,  relativo  ai  dirigenti  scolastici,  del  citato
decreto-legge n. 104 del 2013 e, in particolare, il comma 1-bis,  che
ha trasformato in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito
regionali del concorso indetto con decreto del Direttore generale del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
2011, disciplinando la permanenza della validita' delle  stesse  fino
all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse  inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi  3
e  3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto-legge n.  90  del  2014  che,  al
comma 1, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto-legge, abroga: l'art. 16, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503; l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e al comma 3-bis,  prevede  che  al  fine  di  salvaguardare  la
continuita' didattica, i  trattenimenti  in  servizio  del  personale
della scuola sono fatti salvi fino al 31  agosto  2014  o  fino  alla
scadenza se prevista in data anteriore; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del  testo  unico
delle disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, del 19 giugno 2014, n. AOOUFGAB15991,  concernente  la
richiesta di autorizzazione, per l'anno  scolastico  2014/2015,  alle
nomine in ruolo di personale della scuola, per un contingente  totale
di 52.010, composto da: a) 43.094  unita'  di  personale  docente  ed
educativo, di cui 15.439 corrispondenti alle cessazioni dal  servizio
a decorrere dal 1° settembre 2014, 14.313 riferite ai posti vacanti e
disponibili dopo le nomine in ruolo dell'anno scolastico 2013/2014  e
13.342 unita' di personale docente da  destinare  al  sostegno  degli
alunni con disabilita'; b) 8.916 unita' di personale ATA, delle quali
4.599 corrispondenti alle cessazioni dal servizio a decorrere dal  1°
settembre 2014 e 4.317 ai posti vacanti e disponibili dopo le  nomine
in ruolo dell'anno scolastico 2013/2014; 
  Vista  la  sopra  richiamata  nota  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 19 giugno 2014, con la quale si
comunica che nel contingente dei posti  vacanti  e  disponibili  sono
comprese le posizioni di esubero, in quanto solo in minima parte tali
posizioni (che risultano essere n. 8.191 per il personale docente  ed
educativo e n. 655 per il personale ATA) possono  essere  riassorbite
dalle classi  di  concorso  per  le  quali  esistono  disponibilita',
essendo l'esubero riferito, nella quasi  totalita',  agli  Insegnanti
Tecnico Pratici; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 20
giugno  2014,  n.   AOODGPER6279,   concernente   la   procedura   di
statalizzazione del personale dell'Istituto tecnico «Aldini Valeriani
Siriani» di Bologna e del Liceo linguistico «Lincoln» di Enna,  nella
quale il Ministero precisa che, nelle more  della  definizione  della
sessione negoziale di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge  n.
104 del 2013  e  dell'adozione  del  piano  triennale  di  assunzione
riferito a tutti i posti vacanti e disponibili, al fine di consentire
il corretto avvio dell'anno scolastico, il  medesimo  Ministero  puo'
essere autorizzato, per l'anno scolastico  2014/2015,  all'assunzione
di un numero di posti corrispondente alle cessazioni  definitive  dal
servizio del personale docente  ed  educativo  e  del  personale  ATA
relative all'anno  scolastico  precedente,  unitamente  al  personale
docente da destinare al sostegno. Con la predetta nota si richiede di
comprendere nel contingente  relativo  alle  facolta'  di  assunzione
relative all'anno scolastico  2014/2015  il  personale  dei  predetti
Istituti scolastici interessati alla procedura di statalizzazione; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica del 25 luglio  2014,  n.  41912,
con la quale, nel segnalare che in assenza dell'esito della specifica
sessione   negoziale   e   dell'adozione   del   prescritto   decreto
interministeriale relativo al  piano  triennale  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato di personale docente, educativo  e  ATA  per  gli
anni  2014-2016,  non  ricorrono  i   presupposti   per   autorizzare
assunzioni a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per  il
corrente  anno,  si  specifica  che  nulla  osta   all'adozione   del
provvedimento di autorizzazione ad assumere per n. 15.439 unita'  di'
personale docente ed educativo, n. 13.342 unita' di personale docente
da destinare al sostegno  degli  alunni  con  disabilita',  n.  4.599
unita' di personale ATA; 
  Viste le  note  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica del 25 luglio 2014, n.  41920  e
del Gabinetto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  del  12
agosto 2014, n. 17994, entrambe aventi ad oggetto la bozza di accordo
finalizzata  alla  statalizzazione  dell'Istituto   tecnico   «Aldini
Valeriani Siriani» di Bologna e del Liceo  linguistico  «Lincoln»  di
Enna; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 12 agosto 2014, n. 17994, con la quale  si  trasmette  la
nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale  dello  Stato  del  17  luglio  2014,  n.  60192,
contenente il parere favorevole all'immissione in ruolo di n.  15.439
unita' di' personale  docente  ed  educativo,  n.  13.342  unita'  di
personale  docente  da  destinare  al  sostegno  degli   alunni   con
disabilita', n. 4.599 unita' di personale ATA; 
  Considerato che, come esplicitato  nella  richiamata  nota  del  17
luglio 2014, il Ministero dell'economia e  finanze,  nell'ambito  del
computo dei posti vacanti e disponibili,  ha  invitato  il  Ministero
dell'istruzione,  universita'   e   ricerca   a   tener   conto   dei
provvedimenti,   in   corso   di   definizione,   di    riallocazione
professionale degli insegnanti Tecnico Pratici e i docenti inidonei; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 1° agosto 2014, n. 21553, concernente la  richiesta
di autorizzazione per l'anno  scolastico  2014/2015  alle  nomine  in
ruolo di 620 dirigenti scolastici a fronte di un numero di  posti  di
dirigente scolastico vacanti  al  1°  settembre  2014  pari  a  1.027
unita', tenuto conto dei trattenimenti  in  servizio  precedentemente
concessi e terminati ai sensi del richiamato art. 1, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 90 del 2014; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 26 agosto 2014, n. 18345, con la quale  si  trasmette  la
nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale  dello  Stato  dell'11  agosto  2014,  n.  66931,
contenente il parere favorevole all'immissione in ruolo di 620 unita'
di dirigente scolastico; 
  Ritenuto    di    accordare    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione  ad  assumere,  per
l'anno scolastico 2014/2015, 15.439 unita' di  personale  docente  ed
educativo,  13.342  unita'  di  personale  docente  da  destinare  al
sostegno degli alunni con disabilita', 4.599 unita' di personale  ATA
e  620  unita'   di   dirigente   scolastico,   ferma   restando   la
disponibilita' in organico dei posti interessati alle  immissioni  in
ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni di sovrannumero; 
  Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 settembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2014/2015,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente  vacanti  e  disponibili,  un
numero di unita' pari a: 
    a) 15.439 per il personale docente ed educativo e  4.599  per  il
personale ATA. Il contingente di cui alla presente lettera  comprende
le unita' di personale interessato alla procedura di  statalizzazione
dell'Istituto tecnico «Aldini Valeriani Siriani»  di  Bologna  e  del
Liceo linguistico «A. Lincoln» di Enna; 
    b) 13.342 per il personale docente da destinare al sostegno degli
alunni con disabilita'; 
    c) 620 dirigenti scolastici. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 12 novembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne Prev. n. 3208 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2014

Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2014

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2013/2014, 23 unita’ di direttore di ragioneria e di biblioteca – EP1 e di 3 unita’ di collaboratore, nonche’ al trattenimento in servizio di 3 coadiutori e di 1 assistente amministrativo nonche’, per l’anno accademico 2014/2015, ad assumere 10 unita’ di direttore di ragioneria e di biblioteca- EP1 e di 3 unita’ di collaboratore. (15A00131) (GU Serie Generale n.9 del 13-1-2015)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6, che
contiene disposizioni sul rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
Istituzioni AFAM; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica e, in  particolare,  l'art.  9  che  reca  disposizioni  in
materia di contenimento delle spese di impiego pubblico; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari  e,  in  particolare  l'art.  3,
comma  1  che,  nell'ambito  della  disciplina  delle   facolta'   di
assunzione   da   parte   di   alcune   amministrazioni,    ribadisce
l'applicazione della normativa di settore per il  comparto  scuola  e
universita'  e,  per  analogia,  agli  Istituti  di  alta  formazione
artistica e musicale e coreutica,  e  l'art.  1,  comma  2,  che,  in
materia di ricambio generazionale  nelle  pubbliche  amministrazioni,
prevede espressamente che "i trattenimenti in servizio in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi  fino
al 31 ottobre 2014 o fino alla loro  scadenza  se  prevista  in  data
anteriore"; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede  la  disciplina  autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione  della  citata
legge n. 508  del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e  coreutica  (AFAM)  si  applica,  in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato
art. 39, comma 3-bis, della legge  n.  449  del  1997,  e  successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del  22  febbraio
2011, n. 11786, del Dipartimento della  funzione  pubblica,  adottata
d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005,  n.  250,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  febbraio  2006,  n.  27,  recante,  tra
l'altro, misure urgenti in materia di  scuola  e  universita',  e  in
particolare, l'art. 1-quater, in base al quale  per  il  reclutamento
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni
di alta formazione artistica e musicale, in  attesa  dell'entrata  in
vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e),  della
citata legge n. 508 del 1999, si applicano le disposizioni del  testo
unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2013,  n.   128,   e,   in
particolare,  l'art.  19,  comma  1,  il  quale  stabilisce  che   il
regolamento di cui all'art. 2, comma  7,  lettera  e),  della  citata
legge n. 508 del 1999, e' emanato entro  180  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione,  e  comma  3-bis,  che
prevede  la  possibilita'  di  assumere   con   contratto   a   tempo
indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale  che
abbia superato un concorso pubblico per  l'accesso  all'Area  elevata
professionalita' EP/1 o all'Area terza di cui all'Allegato A del CCNL
4 agosto 2010; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica e, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la nota  del  13  novembre  2013,  n.  23232,  con  la  quale
l'Ufficio    di    Gabinetto    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ha richiesto, per l'anno  accademico
2013/2014, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n.  560
docenti di I e II fascia, nonche' a  trattenere  in  servizio  n.  23
docenti, n. 4 unita' di personale tecnico amministrativo, di cui n. 3
coadiutori e n. 1 assistente amministrativo; 
  Visto il d.P.R. 22 agosto 2014,  in  corso  di  registrazione  alla
Corte dei conti, con il quale sono state autorizzate le immissioni in
servizio del solo contingente di docenti AFAM di  cui  alla  predetta
nota del 13 novembre 2013 per  un  numero  pari  a  299,  compresi  i
trattenimenti in servizio del personale docente; 
  Vista la nota del 24  gennaio  2014,  n.  1777,  con  la  quale  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   -
Direzione  generale  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica richiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato
un contingente di complessive 39 unita', di cui n.  23  direttori  di
ragioneria e di biblioteca - EP/1 e n. 3 collaboratori con decorrenza
1° novembre  2013,  nonche'  n.  10  direttori  di  ragioneria  e  di
biblioteca - EP/1 e n. 3 collaboratori  con  decorrenza  1°  novembre
2014; 
  Vista la nota dell'11 agosto  2014,  n.  17909  del  Gabinetto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si trasmette la
nota del 23 maggio 2014, n. 46268, del Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - IGOP, recante parere favorevole all'assunzione
a tempo indeterminato di  n.  33  unita'  di  personale  del  profilo
direttore di ragioneria e di biblioteca - EP/1, di n.  6  unita'  nel
profilo di collaboratore, nonche' al trattenimento in servizio di  n.
3 coadiutori e di n. 1 assistente amministrativo; 
  Considerato che i 4 trattenimenti in servizio richiesti con la nota
del 13 novembre 2013, n. 23232, sono da riferirsi all'anno accademico
2013/2014 e rientrano nel  contingente  relativo  al  medesimo  anno,
fermo  restando  il  rispetto  del  citato  art.  1,  comma  2,   del
decreto-legge n. 90 del 2014; 
  Considerato che nella richiamata nota del 23 maggio 2014, n. 46268,
il Capo di Gabinetto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
facendo proprio il parere del Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato - IGOP, ha subordinato l'autorizzazione delle  assunzioni
sia alla maturazione dei requisiti di anzianita' previsti dal  citato
art. 19,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  n.  104  del  2013,  sia
all'espressa previsione di "indisponibilita' dei 17 posti,  derivanti
dalla rinuncia all'assunzione, con contratto a tempo  determinato  di
supplenza annuale, di n. 16 unita' con profilo di coadiutore e  n.  1
unita' con profilo  di  direttore  amministrativo  -  EP2,  su  posti
vacanti e disponibili"; 
  Ritenuto di poter autorizzare, in  conformita'  anche  al  predetto
parere  espresso  dal  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
l'assunzione a tempo indeterminato, previa maturazione dei prescritti
requisiti di anzianita', di n. 33 unita' di direttore di Ragioneria e
di biblioteca - EP1,  di  6  unita'  nel  profilo  di  collaboratore,
nonche' il  trattenimento  in  servizio  di  3  coadiutori  e  di  un
assistente amministrativo, ferma restando  l'indisponibilita'  di  16
posti di coadiutori e 1 posto di direttore amministrativo - EP2; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 2014; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
per le esigenze  delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica (AFAM), e' autorizzato: 
    per  l'anno  accademico   2013/2014,   all'assunzione   a   tempo
indeterminato di 23 unita' di direttore di ragioneria e di biblioteca
- EP1 e  di  3  unita'  nel  profilo  di  collaboratore,  nonche'  al
trattenimento  in  servizio  di  3  coadiutori  e  di  1   assistente
amministrativo; 
    per  l'anno  accademico   2014/2015,   all'assunzione   a   tempo
indeterminato di 10 unita' di direttore di ragioneria e di biblioteca
- EP1 e di 3 unita' nel profilo di collaboratore. 
  2.  Rimangono  fermi  l'inquadramento  a  tempo  indeterminato  del
predetto personale a decorrere dalla  maturazione  dei  requisiti  di
anzianita' previsti dall'art. 19, comma 3-bis, del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013,  n.  128,  nonche'  l'indisponibilita'  dei  17  posti
derivanti  dalla  rinuncia  all'assunzione,  con  contratto  a  tempo
determinato di supplenza annuale, di n.  16  unita'  con  profilo  di
coadiutore e n. 1 unita' con profilo di  direttore  amministrativo  -
EP2, su posti vacanti e disponibili. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne Prev. n. 3206

10 settembre Assunzioni in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 10 settembre, autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di

  • 15.439 unità di personale docente ed educativo,
  • 4.599 di personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA),
  • 13.342 unità di personale docente di sostegno,
  • 620 dirigenti scolastici.

Viene inoltre avviata la procedura per conferire l’incarico di direttore dell’Agenzia del demanio al sottosegretario all’Istruzione Roberto Reggi.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA SCUOLA

Su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio ha autorizzato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ad assumere a tempo indeterminato, su posti effettivamente vacanti e disponibili, n.15.439 unità di personale docente ed educativo e n. 4.599 di personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA). Il contingente comprende le unità di personale interessato alla procedura di statalizzazione dell’Istituto tecnico “Aldini Valeriani Siriani” di Bologna e del liceo linguistico “A. Lincoln” di Enna; analoga autorizzazione è stata data per l’assunzione di 13.342 unità di personale docente da destinare al sostegno di alunni con disabilità e di n. 620 dirigenti scolastici.

NOMINE

(…) Su proposta del Ministro dell’economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, viene dato avvio alla procedura per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia del demanio a Roberto REGGI, ai fini dell’acquisizione del parere della Conferenza Unificata.

Nota 28 agosto 2014, AOODPIT Prot.n. 2694

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2014/2015. Precisazioni

Si forniscono alcune prccisazioni in merito a quesiti relativi ad alcune procedure da seguire relativamente alle assunzioni a.s. 2014/2015.
1) Gli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre se già di ruolo per classe di concorso u posto di tipo comune, possono accettare una nuova nomina in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1.09.2014, per altra classe di concorso o posto di tipo comune o per tipologia sostegno.
2) Sempre per gli inclusi nelle graduatorie di merito (vincitori e idonei) dei concorsi a cattedre, tale possibilità vale anche se già di ruolo su posti di sostegno.

Infatti, le disposizioni di cui all’art. 1, conuna 4 quinquies, della legge 24 novembre 2009, n.167 (cd. depennamenti) si riferiscono esclusivamente a coloro che sono inclusi nelle GAE.
Otre ai casi sopra prospettati non vi è dubbio che un docente già di ruolo su sostegno, che non abbia completato il quinquennio, possa accettare altra nomina su posto di sostegno di altro ordine e grado di istruzione.
Si ricorda, secondo quanto indicato dal punto A.3 delle istruzioni operative, le eccedenze dei posti di sostegno, dovute alla assenza di candidati, vanno assegnate esclusivamente al sostegno di altre aree o di altro ordine o grado di iShuzione, trattandosi di un contingente ad hoc finalizzato al1a stabilizzazione dei docenti di sostegno. Solo in ipotesi residuale tali posti potranno essere assegnati ad altre graduatorie.

Il Capo Dipartimento
Luciano Chiappetta

Nota 28 agosto 2014, AOODPIT Prot.n. 2700

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2014/2015. Precisazioni

Facendo seguito alla nota n. 2694 in data odierna si fa presente che, per mero errore di compìlazione, la stessa è risultata mancante di alcune parti. Si ripropone, pertanto, il testo della citata nota con riportato in grassetto le parti mancanti:
1) Gli aspiran1i utilmente inclusi nelle graduatorie di merito dci concorsi a cattedre se già di ruolo per classe di concorso o posto di tipo comune, possono accettare una nuova nomina in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1.09.2014, per altra classe di concorso o posto di tipo comune o per tipologia sostegno o altra
provincia anche per lo stesso tipo di posto.
2) Sempre per gli inclusi nelle graduatorie di merito (vincitori c idonei) dei concorsi a cattedre, tale possibilità vale anche se già di ruolo su posti di sostegno con nomina tratta dalle GAE o da elenchi tratti da altra classe di concorso nell’ambito delle graduatorie di merito.
Infatti, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4 quinquies, della legge 24 novembre 2009, n.167 (cd. depennamenti) si riferiscono esclusivamente a coloro che sono inclusi nelle GAE.
Si precisa che per l’accettazione e la rinuncia di una proposta di assunzione nel medesimo anno scolalstico si deve fare riferimento al punto A.18 dell’ allegato del DM 7 agosto 2014.
Si ricorda, secondo quanto indicato dal punto A.3 delle istruzioni operative, le eccedenze dei posti di sostegno, dovute alla assenza di candidati, vanno assegnate esclusivamente al sostegno di altre aree o di altro ordine o grado di istruzione, trattandosi di un contingente ad hoc finalizzato alla stabilizzazione dei docenti di sostegno. Solo in ipotesi residuale tali posti potranno essere assegnati ad altre graduatorie.

Il Capo Dipartimento
Luciano Chiappetta

Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014

Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  -  Direzione  generale  per  l'alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica ad assumere, per l'anno accademico 2013/2014, n.
276 docenti di I e II  fascia  e  a  trattenere  in  servizio  n.  23
docenti,  per  incarichi  di  insegnamento  nelle  Accademie  e   nei
Conservatori di Musica. (14A07808) 

(GU n.239 del 14-10-2014)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica e, in  particolare,  l'art.  9  che  reca  disposizioni  in
materia di contenimento delle spese di impiego pubblico; 
  Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del  2006,  e
successive  modificazioni,  che,  nell'elencare  le   amministrazioni
statali sottoposte ad un regime di  limitazione  delle  assunzioni  a
tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola  e
gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  concernenti  misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari,  e  in  particolare  l'art.  1,
recante disposizioni per il ricambio  generazionale  nelle  pubbliche
amministrazioni,  il  cui  comma  2  prevede  espressamente  che   "i
trattenimenti in servizio in essere alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore"; 
  Considerato che, come gia' previsto in  applicazione  dell'art.  1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola  e,
per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e
coreutica continuano a non applicarsi i limiti  assunzionali  di  cui
alle  disposizioni  di  legge  richiamate,  fermo  restando  il  loro
assoggettamento  alla  specifica  disciplina  di  settore  e  ad  una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive  esigenze
di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse  per  il  migliore
funzionamento dei  servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica perseguiti; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede  la  disciplina  autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta
legge n. 508  del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e  coreutica  (AFAM)  si  applica,  in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato
art. 39, comma 3-bis, della legge  n.  449  del  1997,  e  successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del  22  febbraio
2011, n. 11786, del Dipartimento della  funzione  pubblica,  adottata
d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l'art. 19, comma 01, il quale stabilisce che il  regolamento  di  cui
all'art. 2, comma 7, lettera e), della  suddetta  legge  n.  508  del
1999, e' emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della  legge
di conversione, nonche' il comma 1 dello stesso art. 19  secondo  cui
le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, sono  trasformate  in  graduatorie  nazionali  a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato; 
  Visto l'art. 270 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,
che disciplina l'accesso  nei  ruoli  del  personale  docente,  degli
assistenti,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei   pianisti
accompagnatori; 
  Vista la nota  del  13  novembre  2013,  n.  23232,  con  la  quale
l'Ufficio    di    Gabinetto    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  ha  richiesto  l'autorizzazione  ad
assumere a tempo indeterminato, per l'anno accademico  2013/2014,  n.
560 docenti di I e II fascia, nonche' a trattenere in servizio n.  23
docenti, n. 3 coadiutori e di n. 1 assistente amministrativo; 
  Vista la nota dell'11 febbraio 2014, n.  3579,  del  Gabinetto  del
Ministero dell'economia e delle finanze; con la quale si trasmette la
nota del 31 gennaio 2014, n. 9143, del Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato- IGOP,  contenente  la  richiesta  di  ulteriori
chiarimenti al MIUR, segnatamente in merito alla ripartizione tra I e
II  fascia  dei  docenti  cessati  dal  servizio,   all'inquadramento
iniziale del personale docente  da  assumere,  ai  presumibili  oneri
connessi alle ricostruzioni di carriera,  alla  differenza,  per  gli
ultimi  cinque  anni,  tra  assunzioni   autorizzate   ed   effettive
immissioni in ruolo, nonche' alla  ripartizione  territoriale  e  per
materia di insegnamento delle predette assunzioni, ai fini di evitare
eventuali soprannumero; 
  Vista la nota del 25 febbraio 2014, n. 11815 della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  funzione   pubblica   che,
nell'esprimere considerazioni in merito ad  alcune  delle  criticita'
del sistema di reclutamento del  comparto  AFAM,  invita  il  MIUR  a
fornire dimostrazione in termini di pianificazione, del rispetto  dei
limiti di legge previsti dal doppio canale di reclutamento; 
  Vista la nota del 14 maggio 2014, n. 12623, con la  quale l'Ufficio
di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca  nel  fornire,  tra  l'altro,  precisazioni  in  merito  alla
sostenibilita' finanziaria della richiesta  assunzionale  presentata,
nonche' sulla impossibilita' di creazione di  esuberi  ha  comunicato
che le attuali cattedre vacanti ammontano  a  1.400,  che  i  docenti
cessati dal servizio dal 1° novembre 2013 risultano essere 139 e  che
la differenza fra assunzioni consentite secondo la normativa  vigente
nel periodo 2008-2013 e le  effettive  immissioni  in  ruolo  risulta
essere di n. 160 unita'; 
  Vista la nota del 21 maggio  2014,  n.  11842,  del  Gabinetto  del
Ministro dell'economia e delle finanze con la quale si  trasmette  il
parere favorevole del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
Stato, espresso con nota del 16 maggio 2014, n. 44191, all'assunzione
a tempo indeterminato  di  n.  276  docenti  e  al  trattenimento  in
servizio di n. 23  docenti,  attesa  la  valutazione  positiva  della
sostenibilita' finanziaria delle predette assunzioni, ferma  restando
la necessita', condivisa dal Dipartimento  della  funzione  pubblica,
che il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
adotti tempestivamente il regolamento in materia di reclutamento  del
personale docente AFAM; 
  Ritenuto  di  aderire  al  citato  parere  espresso  dal  Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  di  poter  concedere,  per  l'anno
accademico 2013-2014, l'autorizzazione ad assumere un contingente  di
n. 276 docenti e al trattenimento in servizio di n. 23 docenti; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica e, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2014; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  -
Direzione  generale  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica  e'  autorizzato,  per  l'anno  accademico  2013/2014,   ad
assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente  vacanti  e
disponibili, n. 276 docenti di I  e  II  fascia  e  a  trattenere  in
servizio n. 23 docenti, per incarichi di insegnamento nelle Accademie
e nei Conservatori di Musica. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 22 agosto 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne - Prev. n. 2617 

Nota 19 agosto 2014, Prot. n. 8162

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2014/2015 – ulteriori chiarimenti allegato A.

Facendo seguito alle note n. 8004 dell’8.8. u.s. e n.2595 del 12/8/14 si precisa che i posti da recuperare a favore del concorso ordinario bandito con DDG n.82/2012 , qualora le relative graduatorie non fossero state pubblicate entro il 31 agosto 2013, riguardano esclusivamente quelli assegnati nel 2013/2014 alle GAE delle corrispondenti classi di concorso/ posti per mancanza di graduatorie concorsuali vigenti ( concorso 1990 o 1999) e nel limite di tutti i posti banditi con il DDG n. 82/2012.
Lo scorrimento delle graduatorie del concorso del citato DDG n.82/2012 oltre il numero dei vincitori, introdotto dal D.M DM n. 356 del 23 maggio 2014, opera a partire dal nuovo contingente 2014/2015.
I medesimi criteri sono da applicare anche per le assunzioni sui posti di sostegno.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I
f.to Gildo De Angelis

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2014

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2014

Autorizzazione ad assumere e  a  trattenere  in  servizio  unita'  di
personale  a  tempo  indeterminato   per   le   esigenze   di   varie
amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della  legge  n.
244 del 2007, dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78  del
2010 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 e dell'articolo 3, commi  1  e  3
del decreto-legge n. 90  del  2014,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114. (14A06863) 

(GU n.209 del 9-9-2014)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005),  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,  che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011); 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli  uffici  giudiziari»,  non  ancora  convertito  in
legge; 
  Visto l'art. 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il
quale prevede che all'art. 3, comma  102,  della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244,  le  parole  «per  il  quinquennio  2010-2014»   sono
sostituite dalle seguenti «per il quadriennio 2010-2013»; 
  Visto l'art. 66 del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008  che
disciplina il turnover di alcune amministrazioni  pubbliche  tra  cui
quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006; 
  Visto il succitato art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni che individua, i
seguenti  destinatari:  amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad
ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi  di  polizia  ed  il  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  le  agenzie,  incluse  le  agenzie
fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici  di  cui
all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che,  per
il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, secondo cui le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  dello
stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.
35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il comma 12, dell'art. 9 del citato decreto-legge n.  78  del
2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6,  7,  8  e  9
trova applicazione quanto previsto dal comma  10  dell'art.  66,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 90  del  2014,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014,  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al  personale  di  ruolo  cessato  nell'anno
precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 90 del  2014
in forza del quale le assunzioni di  cui  al  citato  comma  1  dello
stesso art. 3, sono autorizzate con il decreto e con le procedure  di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, previa richiesta delle amministrazioni interessate,  predisposta
sulla  base  della  programmazione  del  fabbisogno,   corredata   da
analitica   dimostrazione   delle   cessazioni   avvenute   nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e  dall'individuazione  delle
unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno  2014
e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle  assunzioni  per
un arco temporale non  superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del  2001
recante disposizioni in materia di mobilita' del personale; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  come  modificato  dall'art.   3,   comma   10,   del
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali
e le relative assunzioni del personale  delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti
pubblici non economici; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2013,  n.  150,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  27
febbraio 2014, n. 15 avente ad oggetto proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, in particolare il comma 4,  lettera  b)  il
quale dispone che: «Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di  cui  all'art.  3,  comma  102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e
all'art. 66, commi 9-bis, 13,  13-bis  e  14,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato  al  31
dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.»; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78  del  2010
il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni,  «fermo  il  rispetto  delle  condizioni   e   delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  i  trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle
predette  disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative  procedure  autorizzatorie.».  A   tal   fine   le   risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni  sono
ridotte  in  misura  pari  all'importo  del  trattamento  retributivo
derivante dai trattenimenti in servizio; 
  Visto l'art. 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 che abroga,
a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   dello   stesso
decreto-legge, l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
prevedendo, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso  articolo,
che i trattenimenti in servizio in essere alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre  2014  o  fino
alla  loro  scadenza  se  prevista  in  data  anteriore   e   che   i
trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche  e
non ancora efficaci sono revocati; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare l'art. 4; 
  Visto, in particolare, l'art.  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge n. 101 del 2013 secondo cui a decorrere dal 1°  gennaio
2014, il reclutamento dei  dirigenti  e  delle  figure  professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni, di cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio  1994,  previa   ricognizione   del   fabbisogno   presso   le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli  finanziari  in
materia di assunzioni a tempo indeterminato; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio  2013,  concernente  la  rideterminazione   delle   dotazioni
organiche del  personale  di  alcuni  Ministeri,  enti  pubblici  non
economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art.  2  del  citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012,n. 135; 
  Vista la circolare n. 5 del 2013 con la quale il Dipartimento della
funzione pubblica ha  fornito  indirizzi  volti  al  superamento  del
precariato ai  sensi  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Visto l'art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del  2012,
cosi' come modificato dal citato decreto-legge n. 101  del  2013,  in
forza del quale le amministrazioni,  fermo  restando  il  divieto  di
effettuare assunzioni nelle qualifiche e nelle  aree  interessate  da
posizioni sovrannumerarie, possono effettuare assunzioni per  coprire
i posti vacanti nelle altre aree, rendendo indisponibile una quota di
budget   assunzionale   equivalente   al   costo   delle    posizioni
soprannumerarie,  fino   al   completo   smaltimento   dello   stesso
sovrannumero; 
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione  organica,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
citato art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Viste le richieste di assunzione pervenute dalle amministrazioni di
cui al presente decreto tra  cui  sono  ricomprese  alcune  richieste
relative  all'assunzione  dei  vincitori  del  V  corso-concorso   da
dirigente della  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  documentate
secondo la normativa vigente; 
  Visto l'esito dell'istruttoria svolta sulle predette richieste; 
  Vista la nota n. 18870 del 16 gennaio 2014 dell'Avvocatura Generale
dello Stato con la quale si richiede il trattenimento in servizio  di
2  unita'  di  personale  appartenenti  all'area   terza,   posizione
economica F5, a decorrere rispettivamente dal 1° maggio 2014 e dal 1°
agosto 2014,  per  un  biennio  e  considerato  assentibile  solo  un
trattenimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.  90
del 2014; 
  Viste le note rispettivamente n. 10253 del  16  aprile  2014  e  n.
14419 del 4 giugno 2014 del Ministero dello sviluppo economico con le
quali si richiede l'assunzione di 5 dirigenti di seconda  fascia,  di
cui  3  vincitori  e  2  idonei;  la  predetta  assunzione   verrebbe
effettuata a titolo provvisorio e nelle more dell'esito del  giudizio
di appello nel merito in mera esecuzione  della  sentenza  13002/2013
del 21 novembre 2013 emessa dal  Tribunale  civile  di  Roma  -  Sez.
lavoro, nonche' il trattenimento in  servizio  di  due  dirigenti  di
seconda fascia e di due funzionari,  terza  area  F4  con  decorrenza
dall'anno 2011 gia' inserite in un procedente  provvedimento  il  cui
iter non si era concluso anche in relazione ai cambi di Governo; 
  Vista la nota n. 9481 del 19 marzo 2014 del Ministero della  Salute
con la quale si richiede  l'assunzione  di  3  dirigenti  di  seconda
fascia,  di  cui  2  vincitori  del  V  corso-concorso  della  Scuola
nazionale dell'amministrazione e 1 dirigente, settore  ingegneristico
idoneo e ritenuto di poter  assecondare  la  relativa  assunzione  in
quanto la  situazione  di  sovrannumero,  derivante  dalle  riduzioni
operate con il  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 22 gennaio 2013, riguarda  solo  la  dotazione  organica
delle aree funzionali e quella dei dirigenti  delle  professionalita'
sanitarie, entrambe da considerare distintamente  rispetto  a  quella
della dirigenza amministrativa; 
  Vista la nota n. 8947 del 26 luglio 2013 con  la  quale  l'Istituto
Nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
richiede  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  57  unita'   con
professionalita' sanitario con qualifiche varie; 
  Visto l'art. 1, comma 111, della citata legge n. 228  del  2012  il
quale dispone che per il citato Istituto si  procede  alla  riduzione
della dotazione  organica  del  personale  non  dirigenziale  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
esclusione delle professionalita' sanitarie; 
  Vista la dichiarazione fornita  dalle  amministrazioni  interessate
alle assunzioni sul rispetto dell'art. 4, comma 3, lettere a) e b)  e
comma 3-quater del suddetto decreto-legge n. 101 del 2013; 
  Considerato che le autorizzazioni si considerano concesse  soltanto
nel rispetto del principio del divieto di  soprannumerarieta',  anche
tenuto conto delle riduzioni previste dal citato decreto-legge n.  95
del 2012, ferme restando le specificita' definite nelle premesse  del
presente provvedimento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  on.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget  2012,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' procedere alle  assunzioni
di cui alla Tabella 1 allegata, che e' parte integrante del  presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi',  per  la
Presidenza del Consiglio dei ministri il limite massimo delle  unita'
di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  riguardanti  l'anno  2012,  sulla   base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011. 
  2. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget  2013,  la
Corte dei conti puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella  2
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per la  Corte  dei  conti  il
limite massimo delle unita' di personale assumibile e  dell'ammontare
delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno  2013,
sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012. 
  3. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
l'Avvocatura generale dello stato puo' procedere alle  assunzioni  di
cui alla Tabella 3 allegata, che e'  parte  integrante  del  presente
provvedimento. Nella predetta  Tabella  e'  indicato,  altresi',  per
l'Avvocatura  generale  dello   Stato   l'ammontare   delle   risorse
disponibili per le assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base
delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013. 
  4. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget  2013,  il
Ministero degli affari esteri puo' procedere alle assunzioni  di  cui
alla Tabella  4  allegata,  che  e'  parte  integrante  del  presente
provvedimento dove e' indicato il  limite  massimo  delle  unita'  di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse  disponibili.  Ai
sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, sui risparmi da cessazioni  dell'anno  2013  -  budget  2014,  il
Ministero  degli  affari  esteri  puo'  procedere   alle   assunzioni
individuate  nella  stessa  Tabella  dove  e'   indicato,   altresi',
l'ammontare delle risorse disponibili  per  le  assunzioni  a  valere
sull'anno 2014, sulla base delle  cessazioni  verificatesi  nell'anno
2013. 
  5. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero dell'interno puo' procedere alle assunzioni di cui  alla
Tabella  5  allegata,  che   e'   parte   integrante   del   presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi',  per  il
Ministero dell'interno l'ammontare delle risorse disponibili  per  le
assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2013. 
  6. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget  2012,  il
Ministero della giustizia  -  Dipartimento  giustizia  minorile  puo'
procedere alle assunzioni di cui alla  Tabella  6  allegata,  che  e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella  predetta  Tabella
e'  indicato,  altresi',  per  il   Ministero   della   Giustizia   -
Dipartimento giustizia minorile il limite  massimo  delle  unita'  di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse  disponibili  per
le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2011. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  sui  risparmi  da  cessazioni
dell'anno  2013  -  budget  2014,  il  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,  del  Personale  e  dei
Servizi - puo' procedere alle assunzioni di cui  alla  Tabella  6-bis
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella 6-bis e' indicato, altresi', per il Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento   dell'Organizzazione   Giudiziaria,   del
Personale e dei Servizi l'ammontare delle risorse disponibili per  le
assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2013. 
  7. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, nonche' dell'art. 9, comma 31, decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.
122, sui risparmi da cessazioni dell'anno  2010  -  budget  2011,  il
Ministero dello sviluppo economico puo' procedere alle  assunzioni  e
ai trattenimenti in servizio di cui alla Tabella 7 allegata,  che  e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella  predetta  Tabella
e' indicato, altresi', per il Ministero dello sviluppo  economico  il
limite massimo delle unita' di personale assumibile e  dell'ammontare
delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno  2011,
sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. 
  8. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero dell'istruzione, universita' e  ricerca  puo'  procedere
alle assunzioni  di  cui  alla  Tabella  8  allegata,  che  e'  parte
integrante del presente  provvedimento.  Nella  predetta  Tabella  e'
indicato, altresi', per il Ministero dell'istruzione,  universita'  e
ricerca l'ammontare delle risorse disponibili  per  le  assunzioni  a
valere sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni  verificatesi
nell'anno 2013. 
  9. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero della salute puo' procedere alle assunzioni di cui  alla
Tabella  9  allegata,  che   e'   parte   integrante   del   presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi',  per  il
Ministero della salute l'ammontare delle risorse disponibili  per  le
assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2013. 
  10. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da  cessazioni  dell'anno  2011  -  budget  2012
(relativi alla ex Agenzia del territorio) e 2012 budget 2013 ai sensi
dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 -  budget  2014,  l'Agenzia
delle Entrate puo' procedere alle assunzioni di cui alla  Tabella  10
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Agenzia  delle  Entrate
il  limite  massimo  delle   unita'   di   personale   assumibile   e
dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni  a  valere
sugli anni 2012 e 2013,  sulla  base  delle  cessazioni  verificatesi
rispettivamente negli anni 2011 e 2012,  nonche'  il  limite  massimo
dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni  a  valere
sull'anno 2014, sulla base delle  cessazioni  verificatesi  nell'anno
2013. 
  11. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni  dell'anno  2011  -  budget  2012,
l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli puo' procedere alle  assunzioni
di cui alla Tabella 11 allegata, che e' parte integrante del presente
provvedimento. Nella predetta  Tabella  e'  indicato,  altresi',  per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli il limite massimo delle  unita'
di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  a  valere  sull'anno  2012,  sulla  base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011. 
  12. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, e dell'art. 1, comma 111 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sui  risparmi  da  cessazioni  dell'anno  2011  -  budget  2012,
l'Istituto Nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro  puo'  procedere  alle  assunzioni  di  cui  alla  Tabella  12
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Istituto Nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  il  limite  massimo
delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse
disponibili per le assunzioni a valere  sull'anno  2012,  sulla  base
delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011. 
  13. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni degli anni 2011 e  2012  -  budget
2012 e 2013,  nonche'  ai  sensi  dell'art.  3,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  sui  risparmi  da  cessazioni
dell'anno 2013 - budget 2014,  l'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  -  puo'
procedere alle assunzioni di cui alla Tabella  13  allegata,  che  e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella  predetta  Tabella
e' indicato, altresi', per l'ICE il limite massimo  delle  unita'  di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse  disponibili  per
le assunzioni a valere sugli anni  2012  e  2013,  sulla  base  delle
cessazioni verificatesi  rispettivamente  negli  anni  2011  e  2012,
nonche' il limite massimo dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  a  valere  sull'anno  2014,  sulla  base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2013. 
  14. Le Amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono  tenute  a
trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2015, per  le  necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per  la  funzione  pubblica,   Ufficio   per   l'organizzazione,   il
reclutamento,  le  condizioni  di  lavoro  ed  il  contenzioso  nelle
pubbliche amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto. 
  15. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai precedenti commi
si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei  rispettivi  bilanci
delle amministrazioni. 
  16. Le assunzioni di cui al presente articolo sono  consentite  nel
limite dei posti disponibili nella dotazione organica o  a  decorrere
dalla data in  cui  i  predetti  posti  si  rendono  disponibili.  Le
amministrazioni  che  intendano  avviare  assunzioni  per  unita'  di
personale  appartenenti  a  categorie  e   professionalita'   diverse
rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermi restando
i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare  richiesta
di rimodulazione indirizzata sia alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per la  funzione  pubblica,  Ufficio  per  il
personale  delle  pubbliche  amministrazioni,   sia   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, IGOP. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 luglio 2014 
 
                                            p. Il Presidente          
                                       del Consiglio dei ministri     
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                     e la pubblica amministrazione    
                                                  Madia               
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2014 
Ufficio controllo Atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne Prev. n. 2330 
                                                             Allegato

Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2014

Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2014

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ad assumere a  tempo  indeterminato,  per  l'anno  scolastico
2012/2013, n. 5.336 unita' di personale ATA e, per l'anno  scolastico
2013/2014, n. 3.730 unita' di personale ATA  e  n.  4.447  unita'  di
personale  docente  da  destinare  al  sostegno  degli   alunni   con
disabilita'. (14A06842) 

(GU n.205 del 4-9-2014)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e,  in   particolare,   la
disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-bis; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)» e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  101,  che
prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni,
da cui deriva,  per  il  medesimo  comparto,  l'assoggettamento  alla
specifica disciplina di settore e alla programmazione del  fabbisogno
corrispondente  alle  effettive  esigenze  di  funzionalita'   e   di
ottimizzazione  delle  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei
servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica
perseguiti; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 523, il  quale,
nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un  regime  di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende  il
comparto scuola; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e,  in  particolare,  l'art.  64,  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in  particolare,  l'art.  9,
che reca disposizioni in  materia  di  contenimento  della  spesa  di
impiego pubblico; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e,   in
particolare, l'art. 19, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
che reca disposizioni in materia  di  razionalizzazione  della  spesa
relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  7,  del  citato  art.  19  del
decreto-legge n. 98 del 2011,  secondo  cui  «A  decorrere  dall'anno
scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche  del  personale  docente,
educativo ed ATA della scuola  non  devono  superare  la  consistenza
delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012,  in  applicazione  dell'art.  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni  caso,  in
ragione di anno, la quota delle economie lorde di  spesa  che  devono
derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012,  ai
sensi del combinato disposto di cui ai  commi  6  e  9  dell'art.  64
citato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e' stata  definita,
ai sensi dell'art. 9 comma 17 del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  la  programmazione   triennale   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per  gli  anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo, per  ciascuno
degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero
massimo di 22.000 unita' di personale docente ed educativo e di 7.000
unita' di personale ATA,  previa  verifica  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilita'
del piano nel rispetto  degli  obiettivi  programmati  dei  saldi  di
finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di  cui  all'art.  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale  e'  stato  approvato  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante  disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e, in particolare, l'art.  58,
comma 5, riguardante, tra  l'altro,  l'accantonamento  dei  posti  di
collaboratore scolastico e, in particolare, la previsione secondo  la
quale, a decorrere dall'anno  scolastico  2013/2014,  il  numero  dei
posti accantonati  non  puo'  essere  inferiore  a  quello  dell'anno
scolastico 2012/2013; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, e,  in  particolare,  l'art.  2,
riguardante la riduzione delle dotazioni  organiche  delle  pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il  comparto  scuola
continuano  a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline   di
settore; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l'art. 15, comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  abroga  il
comma 13 dell'art. 14 del decreto-legge n. 95 del 2012,  che  dettava
la disciplina di transito, nei ruoli  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo  o
tecnico, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo; 
  Visto l'art. 14, comma 14, del medesimo decreto-legge 95 del  2012,
che prevede che  il  personale  docente  attualmente  titolare  delle
classi di concorso C999 e C555  (docenti  tecnico-pratici)  transiti,
con decreto del direttore generale del competente ufficio  scolastico
regionale, nei ruoli del personale non docente con  la  qualifica  di
assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base
al titolo di studio posseduto; 
  Visto il citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare,
l'art. 19, commi da 12 a 14, che detta una  specifica  disciplina  in
tema di mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo; 
  Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104  e,  in
particolare, l'art. 15,  commi  6,  7  e  8,  sempre  in  materia  di
mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo; 
  Visto l'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
come modificato dall'art. 15, comma 2, del  citato  decreto-legge  12
settembre  2013,  n.  104,  che  prevede  la  rideterminazione  della
dotazione organica  di  diritto  relativa  ai  docenti  di  sostegno,
incrementando la percentuale della consistenza,  rispetto  al  numero
dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno  scolastico
2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014,  al
90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a  decorrere  dall'anno
scolastico 2015/2016; 
  Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104  e,  in
particolare, l'art. 15, comma  3,  che  prevede  l'autorizzazione,  a
decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2104,  ad  assumere  a   tempo
indeterminato docenti di  sostegno  a  copertura  di  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui al citato  art.
2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la
procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del  2
luglio  2012,  n.   AOODGPER5026,   concernente   la   richiesta   di
autorizzazione per l'anno scolastico 2012/2013 alle nomine  in  ruolo
di personale della scuola, per 21.112 unita' di personale  docente  e
5.336 posti di personale ATA; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  30  agosto  2012,
con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e' stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 21.112  unita'
di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e' dato atto
dell'opportunita' di rinviare a data successiva  ogni  interlocuzione
relativa al personale ATA, atteso che il quadro definitivo dei  posti
vacanti e disponibili sul relativo organico di diritto sarebbe  stato
noto dopo il 13 agosto 2012, a conclusione dei previsti trasferimenti
del medesimo personale ATA; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18
settembre 2012, n. AOODGPER6800, con la quale, tra l'altro, e'  stata
confermata la consistenza del turn over effettivo del personale  ATA,
quantificata in 5.336 unita'; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18
dicembre  2012,  n.  AOODGPER9678,   concernente   la   comunicazione
dettagliata, ai fini delle relative assunzioni, dei posti  vacanti  e
disponibili del personale ATA, quantificati in  5.622  totali,  nella
quale si rappresentava che non sarebbero state effettuate  nomine  in
ruolo nei profili di assistente amministrativo e assistente  tecnico,
attese le criticita'  relative  al  transito  del  personale  docente
inidoneo, e nei profili di DSGA, attese le problematiche legate  alle
istituzioni scolastiche sottodimensionate; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze dell'8 maggio 2013, n. 10733, con la quale  si  trasmette  la
nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale  dello  Stato  del  29  aprile  2013,  n.  37445,
contenente  la  richiesta  di  ulteriori  chiarimenti  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  segnatamente  in
merito alle cessazioni dal servizio al 1° settembre 2013 e  a  quelle
prevedibili al 1° settembre 2014, nonche' ai  riflessi  delle  misure
riduttive adottate ai sensi della normativa vigente; 
  Vista  la  nota  del  Gabinetto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 24 maggio 2013, n. 10565, con la
quale  si  trasmette   la   nota   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - DG per il personale scolastico del
23  maggio  2013,  n.   AOODGPER51000,   contenente,   tra   l'altro,
precisazioni in merito alle cessazioni avvenute nell'anno  scolastico
2012/2013 e alle previsioni relative all'anno  scolastico  2013/2014,
nonche' sulla impossibilita' di creazione di esuberi; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17
luglio 2013, n. 7360,  concernente  la  richiesta  di  autorizzazione
all'assunzione, per l'anno scolastico 2013/2014, di 11.268 unita'  di
personale docente ed educativo e di 3.730 unita'  di  personale  ATA,
corrispondenti alle reali cessazioni dal servizio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  7  ottobre  2013,
con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e' stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 11.268  unita'
di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e' dato atto
che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha espresso parere
favorevole in merito alla richiesta di assunzione del  personale  ATA
per  l'anno  scolastico  2013/2014,  richiedendo  ulteriori  elementi
informativi  circa  la  disponibilita'  effettiva,  al  netto   degli
esuberi,  dei  posti  e  della  loro  distribuzione  territoriale   e
professionale; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica del 10 ottobre 2013,  n.  45963,
con  la  quale  vengono  richieste   integrazioni   documentali   con
riferimento alle richieste di autorizzazione  per  le  immissioni  in
ruolo del personale ATA relative agli  anni  scolastici  2012/2013  e
2013/2014; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10
ottobre 2013, n. AOODGPER10647,  con  la  quale  viene  trasmessa  la
distribuzione per l'anno scolastico 2013/2014, distinta per provincia
e profilo, del contingente di personale ATA richiesto; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 26
novembre 2013, n. AOODGPER12723, con  la  quale  viene  trasmessa  la
distribuzione per l'anno scolastico 2012/2013, distinta per provincia
e profilo, del  contingente  di  personale  ATA  richiesto,  e  viene
altresi' trasmessa  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del  2
luglio 2013, n. 56575, con la quale si esprime parere favorevole alla
richiesta  di  autorizzazione  alle  nomine  in  ruolo   per   l'anno
scolastico 2012/2013 per 5.336 unita'; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 27 gennaio 2014, n. 1933,  con  la  quale,  acquisite  le
valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
si esprime parere favorevole alla nomina in ruolo di 3.730 unita'  di
personale ATA per l'anno scolastico 2013/2014,  nel  presupposto  che
nelle operazioni di riparto del contingente si suddividano le  nomine
sulla base  delle  effettive  esigenze  risultanti  dalle  cessazioni
verificatesi, in relazione al profilo professionale e alla  provincia
interessati; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 19 dicembre 2013, n.  26102,  con  la  quale  viene
richiesta  l'autorizzazione  all'immissione  in  ruolo,  per   l'anno
scolastico 2013/2014,  ad  integrazione  delle  unita'  di  personale
docente ed educativo autorizzate con il citato decreto del Presidente
della Repubblica  7  ottobre  2013,  di  ulteriori  4.447  unita'  di
personale  docente  da  destinare  al  sostegno  degli   alunni   con
disabilita', ai sensi di quanto previsto dal citato art. 15, comma 3,
del decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero  dell'economia
e delle finanze del 10 gennaio 2014,  n.  388,  con  la  quale  viene
trasmesso il decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014,  in
corso di registrazione alla  Corte  dei  conti,  di  rideterminazione
delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l'anno scolastico
2013/2014; 
  Ritenuto    di    accordare    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione  ad  assumere,  per
l'anno scolastico 2012/2013, 5.336 unita' di  personale  ATA  e,  per
l'anno scolastico 2013/2014, 3.730 unita'  di  personale  ATA,  ferma
restando la disponibilita' in organico  dei  posti  interessati  alle
immissioni in ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni  di
sovrannumero; 
  Ritenuto, altresi',  di  accordare  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione  ad  assumere,  per
l'anno scolastico 2013/2014, 4.447 unita'  di  personale  docente  da
destinare al sostegno degli alunni con disabilita'; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica», e, in particolare, l'art. 1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Ritenuto  di  aderire  ai  citati  pareri  espressi  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 aprile 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2012/2013,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili,  5.336
unita' di personale ATA. 
                               Art. 2 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili,  3.730
unita' di personale ATA. 
                               Art. 3 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili,  4.447
unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con
disabilita'. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 27 giugno 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari  esterni,
Reg.ne - Succ. n. 2326 

Nota 6 maggio 2014, Prot. n. AOODGPER 4355

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

Nota 6 maggio 2014, Prot. n. AOODGPER 4355

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2013/2014, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia ( All. G ) a. s. 2014/2015: – Istanze on-line –

4 aprile Assunzioni in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 4 aprile, autorizza l’assunzione di personale ATA, AFAM e di docenti per il sostegno

Assunzioni a tempo indeterminato per personale ATA, docenti e amministrativi
Su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Maria Anna Madia  e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili, le seguenti assunzioni tempo indeterminato:

  • 5.336 e 3.730 unità di personale ATA, rispettivamente, per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014;

  • 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno di alunni con disabilità per l’anno scolastico 2013/2014;

  • 43 assistenti amministrativi, 19 coadiutori, 2 direttori ed 1 collaboratore per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Nota 14 marzo 2014, Prot. n. AOOODGPER 2420

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio Terzo

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

OGGETTO:  ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE ATA PER L’A.S. 2013/2014.

Si informano le SS.LL che, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, sono state autorizzate  n. 3.730 unità di  personale A.T.A la cui nomina avrà decorrenza giuridica dall’ a.s. 2013/14  e decorrenza economica dal 1° settembre 2014. Si informa inoltre che il relativo DM è in corso di emanazione.

Si allega la tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione  del numero massimo di assunzioni da effettuare (allegato 1).

Si ricorda che prima di effettuare le nomine in oggetto le SS.LL. dovranno provvedere a dar corso alle richieste di assegnazione nei profili del personale ATA (assistente amministrativo e assistente tecnico) del personale inidoneo che ha prodotto domanda ai sensi della Legge 128/2013 art. 15 comma 4 e seguenti, i cui posti sono ricompresi nell’assegnazione del contingente provinciale.

Successivamente, si darà corso alle nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato, utilizzando esclusivamente  le graduatorie vigenti nell’a.s. 2013/2014. 

Sia il personale docente inidoneo transitato nei profili ATA, che il personale nominato attingendo dalle graduatorie otterrà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2014/15.

Di conseguenza, sarà cura delle SS.LL. fare in modo che le operazioni di nomina si concludano in tempo utile per permettere a tutti i neo immessi in ruolo di presentare la domanda di mobilità secondo il vigente contratto sulla mobilità.

Il numero di contratti a tempo indeterminato resta comunque subordinato alla  disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale per l’anno scolastico 2013/14, dopo l’effettuazione dei movimenti relativi a tale anno e al termine delle operazioni di nomina in ruolo previste per il 2013/14 dal DM n. 703 del 8 agosto 2013 e dalla nota n. 8004 del 2 agosto 2013 .

Per permettere l’utilizzo di eventuali aspiranti ancora presenti nelle graduatorie per responsabile amministrativo, previste dalla legge 124 del 2009, o in altre graduatorie ancora non esaurite o per sanare eventuali contenziosi in essere,  è  stato assegnato, solo nelle regioni dove il numero delle disponibilità è complessivamente superiore a quello dell’esubero, un apposito contingente per la nomina dei DSGA (1). In caso di assenza di aspiranti in graduatoria, i posti assegnati per il profilo dei DSGA non dovranno essere in alcun modo utilizzati in attesa di indicazioni sulla loro futura destinazione.

Si fa presente, inoltre, che possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali della medesima area professionale o in subordine in altra area professionale, nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità.

Per il personale neo nominato, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, il periodo di prova decorre dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, trattandosi di nomina con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2013.

E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai sensi dell’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

Con l’occasione si ricorda, che le nomine a tempo determinato disposte ai sensi dell’art. 40, cioè fino alla nomina dell’avente diritto, devono essere trasformate in contratti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine della attività didattiche, considerato che contestualmente si procede alle immissioni in ruolo del personale inidoneo che ha fatto richiesta di transitare nei ruoli ATA.

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO. SS. sulle operazioni effettuate.

per  IL DIRETTORE GENERALE
f.to    IL DIRIGENTE VICARIO
Gildo De Angelis

Allegato

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Nota:

(1)  Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate, prioritariamente, in base alle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi della O.M. 10.7.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’ art. 6 , comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, – successivamente , secondo le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel D.M. 14 dicembre 1992, concernente i concorsi per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo.