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DL Super Green Pass in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 24 novembre, approva un Decreto-Legge contenente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  1. obbligo vaccinale e terza dose;
  2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; 
  3. istituzione del Green Pass rafforzato;
  4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

1. Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

2. Obbligo nuove categorie 

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre. 

Le nuove categorie coinvolte saranno:

  • personale amministrativo della sanità
  • docenti e personale amministrativo della scuola
  • militari
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

3. Green Pass

Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti

  • Spettacoli
  • Spettatori di eventi sportivi
  • Ristorazione al chiuso
  • Feste e discoteche
  • Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Altre misure 

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

  • è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
  • aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
  • se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

Legge 19 novembre 2021, n. 165

Legge 19 novembre 2021, n. 165

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 277 del 20 novembre 2021). (21A07254)

(GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00182)

(GU Serie Generale n.277 del 20-11-2021)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga La seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute


Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139)

(GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)

ERRATA-CORRIGE  

Comunicato relativo al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 226 del 21 settembre 2021). (21A05644)

(GU Serie Generale n.228 del 23-09-2021)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 226 del 21 settembre 2021, nella formula terminativa finale a pagina 5, seconda colonna, dove e’ scritto: «…sara’ inserito nella Raccolta degli atti normativi…», leggasi: «…sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi…».

Gestione contatti infezione da SARS-CoV-2

La nota è stata elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. Le misure introdotte dal documento, attraverso la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi COVID–19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione.

Nota 6 novembre 2021, AOODPPR 1218

Ministero dell’Istruzione
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali
Agli Uffici Scolastici Regionali
Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il tramite degli USR territorialmente competenti
e p.c. Al Ministero della Salute seggen@postacert.sanita.it
Al Gabinetto del Ministero della Salute gab@postacert.sanita.it
Al Gabinetto del Ministero dell’Istruzione uffgabinetto@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Nota 15 ottobre 2021, AOODPIT 1534

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento

Oggetto: Certificazone verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. (21A06125)

(GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″». (21A06126)

(GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

Nota 29 settembre 2021, AOODPPR 1060

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative
Ai Coordinatori delle scuole paritarie
E, p.c. Ai Direttori generali e ai dirigenti titolari degli UU.SS.RR.

OGGETTO: COVID-19 – Rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole.

Nota 29 settembre 2021, AOODPPR 1072

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali LORO EMAIL

OGGETTO: Iniziative degli istituti scolastici e del personale docente, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del visus Sars Cov 2, volte a conoscere lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie.

Infortunio SARS-CoV-2: Responsabilità dirigenziali

Responsabilità dirigenziali in materia penale e civile da infortunio “SARS-CoV-2”
Stato dell’Arte e ricognizione normativa

di Dario Angelo Tumminelli, Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Leon Zingales

Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022, con il ritorno alla didattica in presenza e con il perdurare dell’epidemia “SARS-CoV-2” le preoccupazioni, del tutto giustificate del mondo della scuola sono chiaramente ritornate alla carica, nonostante i contagi non siano così diffusi come nei due anni precedenti. Il tema della sicurezza specifica in ordine all’emergenza epidemiologica rimane ancora oggi scottante e al centro della discussione. È, in effetti, un tema di grande rilevanza e di attualità. È innegabile che, con l’imperativo categorico “ritornare in presenza” rispetto allo scorso anno il cui cavallo di battaglia era “DDI – didattica digitale integrata”, rappresenta un momento particolarmente delicato e critico, in merito agli obblighi giuridici di vigilanza dell’Amministrazione scolastica sugli alunni e sul personale stesso. L’appello è arrivato all’unisono da chi rappresenta i Dirigenti scolastici con il quale è stato chiesto di rivedere e di rivalutare la responsabilità civile e, soprattutto, quella penale imputabile agli stessi in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro, configurabile in caso di infezione da “Covid-19” all’interno delle mura degli istituti scolastici. Molte sono state le proposte emendative, note come “scudo penale” in particolare volte alla modifica degli articolo 589 e 590 del Codice Penale, ideate e proposte dalle organizzazioni sindacali di categoria, nei diversi disegni di legge per alleggerire, in parte o del tutto, il Dirigente da responsabilità spesso considerate improprie e trascendenti il ruolo proprio del capo di istituto, assalito spesso da timori conseguenti ad una molteplicità di fattori non sempre calcolabili e misurabili primo fra tutti l’effettiva certezza che il contagio sia avvenuto a scuola e a causa della scuola. Una situazione, dunque, estremamente volatile che ha alimentato anche il proliferare delle «diffide», come riporta la nota ministeriale del 20 agosto 2020 che esamineremo nel dettaglio in seguito. Ed infine, molte indagini e fascicoli sono stati aperti nelle Procure della Repubblica in occasione di eventi certamente drammatici e dolorosi che hanno avuto esiti nefasti tra i dipendenti dell’amministrazione. È noto all’opinione pubblica il caso di un’insegnante Toscana Lucia Cosimi[1], maestra elementare di 55 anni, in servizio in una scuola primaria di Reggello in provincia di Firenze, che ha contratto il virus nel mese di settembre 2020 e, successivamente all’infezione, purtroppo è deceduta. La notizia, riportata da diverse testate giornalistiche di rilievo nazionale, poneva l’accento sulla responsabilità del Dirigente scolastico accusato di omicidio colposo. Altro caso tristemente noto di una collaboratrice scolastica morta a causa dell’infezione da Covid-19, contratta sul luogo di lavoro proprio nella scuola dell’infanzia in cui prestava servizio.  Il nipote della donna presentò formale denuncia poiché, secondo la ricostruzione, la donna avrebbe contratto l’infezione per mancato rispetto del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19”. Secondo la denuncia la Dirigente avrebbe disposto la chiusura di una sezione di scuola dell’infanzia ma non avrebbe disposto alcun provvedimento nei confronti del personale ATA. La presunta responsabilità del Dirigente scolastico ricade nella fattispecie della “Culpa in organizzando” che si sostanzia nella mancata assunzione dei necessari provvedimenti per garantire la sicurezza nella struttura scolastica, predisponendo le idonee misure organizzative.

Il presente lavoro ha, dunque, come scopo quello di approfondire il quadro normativo delle responsabilità che investono la figura del Dirigente scolastico nella direzione responsabile e autonoma dell’istituti scolastici. Certamente un intricato e complicato groviglio di responsabilità e relative sanzioni. Ma prima di inoltrarci in questo intreccio, cosi spinoso, fatto di leggi, norme e regolamenti, è necessario approfondire la normativa fin dalle sue fondamenta.

Riferimenti normativi

Un’analisi ricognitiva del regime delle responsabilità poste in capo al dirigente scolastico non può prescindere da alcune preliminari riflessioni, ancorché veloci ed essenziali, sulle responsabilità in generale che incombono sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che traggono supremo fondamento normativo negli articoli della Costituzione Italiana. Dall’analisi ricognitiva del regime delle responsabilità poste in capo al Dirigente scolastico non si può prescindere da un richiamo alla Costituzione.

La responsabilità penale è connessa ad un fatto illecito che la legge qualifica come “reato” ed in base al primo comma dell’art. 27 della Costituzione essa è sempre ed esclusivamente “personale”. In proposito è opportuno ricordare che il nostro ordinamento giuridico in materia penale si conforma al principio espressamente sancito dal secondo comma del predetto art. 27, secondo il quale “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, vale a dire fino all’esperimento di tutti i gradi di giudizio, all’esito dei quali la sentenza si qualifica come “passata in giudicato”.

Ma ancora prima, in ordine cronologico, è intervenuto il Codice Civile italiano del 1942 che sul piano giuridico stabilisce: qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno. Tale principio “neminem laedere” è enunciato nell’art. 2043 del codice civile. Pertanto dal dettato costituzionale emerge chiaramente che qualora un pubblico dipendente nello svolgimento del servizio (e nell’ambito dei suoi cosiddetti “doveri d’ufficio”) mette in atto comportamenti, anche omissivi, lesivi di diritti di “terzi”, è passibile di imputazione di responsabilità di cui è chiamato a rispondere, in relazione alla specificità del caso, penalmente, o civilmente, o amministrativamente.

Non può mancare, in questa trattazione, un breve cenno al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, noto come “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 25 gennaio 1957 – Suppl. Ordinario n. 220, nella parte che tuttora ha retto alle “irruzioni” normative ha recepito il dettato costituzionale con il seguente articolo 18 che si riporta:

Art. 18 d.P.R. 10.1.1957, n. 3 << (Responsabilità dell’impiegato verso l’Amministrazione). L’impiegato delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l’ordine. L’impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore>>

Si ricorda che la responsabilità dirigenziale nasce per la prima volta negli anni ‘70 precisamente nel 1972. Viene disciplinata nell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, “Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 320 del 11 dicembre 1972

Art. 19 d.PR 748/72 <<Responsabilità per l’esercizio delle funzioni dirigenziali) Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell’esercizio   delle   rispettive funzioni, del buon andamento, dell’imparzialità e della legittimità dell’azione degli uffici cui sono preposti. I   dirigenti   medesimi   sono   specialmente responsabili sia dell’osservanza degli indirizzi generali dell’azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell’azione degli uffici cui sono preposti…>>

Successivamente l’art. 19 del D.P.R. 748/1972 ha trovato il suo pieno riconoscimento nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.119 del 25 maggio 1998 – Suppl. Ordinario n. 98. Il D.lgs. 29/1993, infine, è interamente confluito nell’art. 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” il cosiddetto “Testo Unico del pubblico Impiego”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09 maggio 2001 – Suppl. Ordinario n. 112. Il succitato decreto, attualmente vigente, attribuisce con estrema chiarezza le dimensioni di responsabilità del Dirigente della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la Dirigenza scolastica viene dedicato un intero articolo, il 25. Essa si ritrova nell’art. 25 bis della D.lgs. 59/98, riguardante la qualifica di Dirigente scolastico attribuita agli ex capi di istituto, successivamente integralmente confluito nell’art. 25 della D.lgs. 165/2001, e nel primo CCNL della dirigenza scolastica del 2001.

Per completezza della trattazione viene riportata la lettura integrale dell’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980 – Suppl. Ordinario n. 1, e gli articoli 589,

Art. 61 Legge 312/80 <<Art. 61 (Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente) La responsabilità patrimoniale di personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.>>

590 e 591 del Codice Penale, Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398 “Abbandono di persone minori o incapaci” tratto dal Libro secondo – Titolo XII – “Dei delitti contro la persona” – Capo I – “Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale”.

Art. 589 Codice Penale <<Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni>>   Art. 590 Codice Penale <<Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.>>   Art. 591 Codice Penale <<Chiunque abbandonauna persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.>>

Infine, è necessario un ultimo passaggio cruciale con la lettura integrale di quattro importantissimi articoli del Codice Civile: 2043, 2047 e 2048 tratti dal Libro Quarto “Delle obbligazioni” – Titolo IX “Dei Fatti Illeciti”, dell’art. 2087 tratto dal Libro Quinto “Del lavoro” – Titolo II “Del lavoro e dell’impresa” del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262.

Articoli Codice Civile <<Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.   Art. 2047. (Danno cagionato dall’incapace). In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.   Art. 2048. (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte). Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. >>   Art. 2087. (Tutela delle condizioni di lavoro). L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Fatta questa necessaria premessa,

ci addentriamo nel merito del caso proposto, riportando in ordine cronologico l’avvicendarsi della normativa in esame.

È  noto che sui Dirigenti scolastici gravano gli obblighi e i compiti organizzativi e gestionali individuati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pilastro normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108, testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, cosiddetto decreto integrativo e correttivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L. Sugli stessi obblighi organizzativi il Decreto Ministeriale n. 292 del 21 giugno 1996 rubricato “Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96” chiarisce la posizione dei dirigenti. È proprio su queste responsabilità organizzative e gestionali in materia di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, individuata chiaramente nel Testo Unico, che “inchiodano” il Dirigente scolastico davanti al Giudice.

Un recentissimo pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, Civile sezione Lavoro, con ordinanza n. 3282 dell’11 febbraio 2020 ha chiarito che:

<<l’articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile […]; non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto”>>

Anche in precedenza, nel 2018, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 16026/2018 aveva chiarito che:

<< non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento» «Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo»>>

Ulteriori chiarimenti sono giunti, dal Ministero dell’Istruzione che, con propria nota del 20 agosto 2020, prot. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE(U).0001466.20-08-2020, a firma del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, dott. Marco Bruschi, ha affermato che:

<<“…L’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ha introdotto una disposizione che limita la responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati (scil., dirigenti scolastici) adempiono l’obbligo di tutela della salute e sicurezza di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020”, nonché delle eventuali successive modificazioni, “e degli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano, in ogni caso, le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale” ;>>

conseguentemente ha chiarito che:  “…dirigenti scolastici possono veder escludere ogni timore di una semplicistica, ma errata, automatica corrispondenza tra malattia da Covid-19, infortunio sul lavoro, riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro applicando quanto previsto dal protocollo generale sulla sicurezza siglato in data 6 agosto 2020 e dallo specifico protocollo per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia in via di pubblicazione; dal complesso delle disposizioni emanate e raccolte nella pagina https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html; dalle eventuali ulteriori disposizioni che il Ministero trasmetterà prontamente e ufficialmente, volte anche a considerare le specificità delle singole istituzioni scolastiche, opportunamente valutate e ponderate dai dirigenti medesimi;

ed infine ha ricordato che, “…a ulteriore tutela dell’azione dirigenziale, va sottolineato come l’articolo 51 del codice penale esclude la punibilità laddove “l’esercizio del diritto o l’adempimento di un dovere” sia “imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità”.

dunque “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.”

È utile richiamare il comunicato dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro – INAIL del 15 maggio 2020:

<< Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa”. “In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”.>>

Sempre l’INAIL, con circolare successiva n. 22 del 20 maggio 2020, a firma del Direttore generale dott. Giuseppe Lucibello, in premessa ricorda che “l’art. 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione” e chiarisce la necessità di non confondere:

<< il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio…   …i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”;   che il riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’INAIL: “…non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero   pertanto la “…responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33”   che “…il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.>>

Ulteriore FAQ Coronavirus dell’INAIL consultabili dal link https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-tutela-infortunio-coronavirus.pdf l’istituto precisa che:

<< “la presunzione semplice che ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque l’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro In tale contesto, l’Istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento denunciato. Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”>>

Per completezza della trattazione si riporta la nota dell’INAIL del Veneto, prot. n. 393 del 15 gennaio 2021

<< “In riscontro a quanto richiesto da Codesta Direzione con nota del 18 gennaio 2021, si rappresenta quanto segue. L’art. 42, comma 2, del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha riconosciuto, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, la tutela prevista dalla legge in caso di infortunio. Le circolari INAIL n. 13 del 03 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020 hanno chiarito che, per tutti i soggetti assicurati all’INAIL di cui agli artt. 1 e 4 DPR 1124/1965, una volta acquisita la certificazione medica idonea ad attestare l’avvenuto contagio, l’origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, può fondarsi su presunzioni semplici, così come avviene per la generalità delle malattie infettive e parassitare. In linea con quanto stabilito dall’art 53 del DPR cit., il datore di lavoro in presenza di un certificato medico che attesta l’avvenuto contagio in azienda, con conseguente periodo di astensione assoluta dal lavoro, ha l’obbligo di denunciare all’Istituto l’infortunio da Covid-19 del proprio dipendente. Si è preso atto che, la situazione emergenziale in atto e le difficoltà di inquadramento della fattispecie, condizionano l’attività del medico che non sempre redige il certificato su modulistica INAIL. Anche in questi casi, il datore di lavoro, sulla base del certificato attestante l’astensione dal lavoro conseguente al contagio da coronavirus pur se redatto su modulistica INPS o su altro tipo di modulistica, deve denunciare l’infortunio all’INAIL sempreché sussistano elementi che consentano di far ricondurre l’infezione all’attività lavorativa”. “Compete poi all’INAIL la valutazione definitiva dell’occasione di lavoro del contagio. Per questo motivo nella denuncia d’infortunio il datore di lavoro dovrà riportare nel modo più dettagliato le cause e circostanze dell’evento così da consentire all’INAIL di valutare se il lavoratore sia rimasto effettivamente esposto a contagio nello svolgimento delle attività lavorativa. Si ribadisce che l’origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, si fonderà su presunzioni semplici e comunque sull’accertamento rigoroso dei fatti e sulla verifica di indizi gravi, precisi e concordanti. Dunque, qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio sul lavoro. Tale certificazione, unitamente agli elementi che potranno essere forniti dal lavoratore e prodotti dal datore di lavoro in sede di invio della denuncia d’infortunio, nonché agli ulteriori elementi che l’INAIL riterrà di acquisire d’ufficio, sarà oggetto di valutazione ai fini della tutela assicurativa”. “Per rendere più agevole l’istruttoria delle denunce d’infortunio trasmesse all’Inail, sarà utile che il datore di lavoro alleghi, tramite i consueti canali telematici, l’esito del tampone attestante la positività al coronavirus. Nella denuncia, sarà anche utile specificare la data esatta di abbandono del lavoro e il periodo di assenza causata dal contagio. Si ricorda, infine, che le prestazioni INAIL possono essere riconosciute, in caso di accertata positività, anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro. La tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato da certificazione medica per avvenuto contagio o dal giorno coincidente con l’inizio della quarantena (il contagio può essere accertato anche successivamente all’inizio di tale misura precauzionale obbligatoria)”.>>

Infine a conclusione del presente lavoro, si riporta la recente nota del Ministero dell’Istruzione n. 688 del 05 maggio 2021, a firma del Capo di Dipartimento dott. Stefano Versari, avente ad oggetto: “Denuncia di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19 – Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza – Chiarimenti Inail”, a cui si rimanda a una lettura integrale.

Con la sopracitata nota,il Ministero ha reso noti i chiarimenti forniti dall’ dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro di interesse delle Istituzioni scolastiche, concernenti due punti fondamentali:

  • gli obblighi di denuncia cui sono tenuti i dirigenti scolastici in ipotesi di contagio da COVID-19 del personale scolastico
  • la copertura assicurativa di studenti ed insegnanti in ipotesi di infortunio accaduto durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza.

Nella nota stessa si evincono i chiarimenti in merito alla responsabilità del datore di lavoro, alle attività lavorative ad elevato rischio di contagio (criterio della “presunzione semplice”), all’obbligo di denuncia ed agli infortuni durante la didattica a distanza. Si precisa che il cosiddetto criterio della “presunzione semplice”, affrontato nello specifico nella Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, è finalizzato ad individuare o meglio superare l’indeterminatezza del momento in cui avviene il contagio. Infatti, proprio quest’ultimo evento è di difficile determinazione e di conseguenza non tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio (quali i lavoratori del comparto scuola) sono automaticamente coperti, tutelati e indennizzati dall’Inail.

Conclusioni

Alla luce della normativa esposta, di indubbia complessità, la responsabilità del Dirigente scolastico ricade nella fattispecie della “Culpa in organizzandoex art. 2043 Codice Civile che si sostanzia nell’assunzione dei necessari provvedimenti per garantire la sicurezza nella struttura scolastica, predisponendo tutte le misure organizzative idonee a prevenire situazioni di pericolo e/o rischio, si precisa che tra l’altro: “non è possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero” (Cfr. Circolare INAL n. 22 del 20 maggio 2020). Viene dunque in rilievo il profilo di responsabilità sulla corretta gestione e organizzazione dei servizi scolastici e delle conseguenti disposizioni impartite al fine di assicurarne un’accurata vigilanza, nella previsione dei rischi per la salute dei minorenni affidati alla scuola e del personale scolastico a lui sottoposto, dettati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nonché il controllo della loro puntuale attuazione. Al Dirigente scolastico tocca, dunque, eliminare o ridurre tutte le fonti di rischio e/o pericolo per essere sollevato dalle responsabilità, dando prova della corretta gestione. A conclusione si riporta: un capoverso della nota MI del 20 agosto 2020 sulla azione dirigenziale: “A ulteriore tutela dell’azione dirigenziale, va sottolineato come l’articolo 51 del codice penale esclude la punibilità laddove “l’esercizio del diritto o l’adempimento di un dovere” sia “imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità”. Ancora oggi il personale della scuola, ed in primis il Dirigente scolastico, è chiamato ad operare nelle condizioni imposte dall’emergenza sanitaria pandemica. Benché, in qualche modo e in qualche misura rassicurante, la normativa vigente tutt’oggi non esonera il dirigente scolastico e il personale scolastico dalle loro responsabilità, in particolar modo dagli art. 589 e 590 del codice penale, nei confronti della tutela degli alunni e, di quella sulla salute del personale scolastico a lui sottoposto.

Bibliografia

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 27 e 28
  • CODICE CIVILE art. 2043, 2047, 2048 e 2087 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
  • CODICE PENALE art. 51, 589, 590 e 591 Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748, “Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29, recante: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “correttivo
  • LEGGE 11 luglio 1980, n. 312 “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
  • DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
  • CORTE DI CASSAZIONE, sez. Lavoro, con ordinanza n. 3282, 11 febbraio 2020
  • CORTE DI CASSAZIONE, sez. lavoro, ordinanza n. 27742, 8 Ottobre 2018
  • MI, nota AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001466.20-08-2020.
  • INAIL, circolare n. 13, del 3 aprile 2020
  • INAIL, circolare n. 22, 20 Maggio 2020.
  • INAIL Veneto, prot. n. 393 del 15 gennaio 2021
  • FAQ INAL Coronavirus https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-tutela-infortunio-coronavirus.pdf
  • MI, nota 688 del 5 maggio 2021 – “Denuncia infortunio personale scolastico positivo al Covid-19. Copertura assicurativa per studenti e insegnanti in DAD. Chiarimenti Inail

[1] Si riportano i link per una consultazione integrale della notizia:

https://www.lanazione.it/cronaca/insegnante-morta-per-covid-l-inail-ha-indagato-1.6464196

https://www.lastampa.it/cronaca/2021/06/09/news/l-insegnante-muore-di-covid-preside-indagato-di-omicidio-colposo-la-cisl-scuola-accusa-impensabile-1.40369910

Sondaggio Docenti: Ritorno a scuola 2021/22

Ritorno a scuola 2021/22

Un insegnante italiano su due ha paura di essere contagiato dal Covid-19

Risultati emersi da un sondaggio su 300 docenti italiani “Back to School 2021” condotto da Twinkl Educational Publishing.

Da Febbraio 2020 la scuola e l’apprendimento hanno subito cambiamenti drastici. La sospensione delle attività didattiche in presenza ha richiesto il ripensamento della didattica e la ridefinizione delle modalità di insegnamento a distanza, e ha anche stravolto le routine funzionali ai percorsi di crescita di ragazzi e bambini. A distanza di circa due settimane dal ritorno a scuola, Twinkl Educational Publishing (www.twinkl.it), casa editrice e piattaforma didattica internazionale, ha condotto un’indagine su 300 docenti di ogni ordine e grado, provenienti da tutta Italia.

Il report analizza le ripercussioni del periodo di emergenza sanitaria sul benessere psicologico dei docenti e i principali fattori di stress che influiscono sul rientro a scuola a Settembre 2021.

Dallo studio risulta che:

  • 7 docenti su 10 (67.9%) sostengono che avere scarsa possibilità di movimento in classe e attività didattiche limitate siano la principale fonte di stress quando si pensa ad affrontare il nuovo anno scolastico.
  • Essere contagiati dal Covid-19 resta tuttora una delle principali cause di ansia per gli insegnanti. Il 57.5% dei partecipanti ha posizionato questo fattore tra “molto stressante” ed “estremamente stressante” sulla scala proposta nel questionario.
  • C’è però una forte fiducia dei docenti nelle proprie competenze digitali, necessarie alla didattica a distanza (DAD). Il 43.8% ritiene che questa sia la preoccupazione minore quando si pensa al ritorno a scuola di settembre 2021.

“Quest’anno si percepisce una maggiore preparazione e consapevolezza digitale da parte di tutti i docenti rispetto all’anno scorso.”

Laura, docente di Scuola Primaria, Team digitale

Inoltre, Il 44.9% degli insegnanti sostiene che l’adozione di pratiche burocratiche più leggere possa rendere il rientro a scuola più sereno.

Le cinque soluzioni più votate dai docenti italiani per il rientro a scuola 2021/22:

  1. Procedure burocratiche più leggere (44.9%)
  1. Materiale didattico e risorse facili da trovare e organizzare (23.5%)
  1. Potenziamento delle competenze digitali (11.3%)
  1. Precauzioni e supporto per il contenimento del Covid-19 (5.4%)
  1. Supporto psicologico da parte del dirigente e dei colleghi (14.9%)

Fonte: www.twinkl.it/blog/sondaggio-nazionale-insegnanti-rientro-a-scuola-back-to-school-2021

Tutti d’accordo invece quando si tratta dei fattori che potrebbero essere in grado di rassicurare gli insegnanti che affrontano il rientro a scuola.

  • Il 71.8% della popolazione esaminata ritiene che i due fattori più importanti per affrontare al meglio la scuola post Covid-19 siano la collaborazione tra colleghi di scuole di diverso ordine e grado e il più facile accesso a buone risorse didattiche digitali.
  • L’augurio più ricorrente per il ritorno a scuola 2021 è: “SERENITÀ”.

John Seaton, Co-fondatore di Twinkl Educational Publishing (www.twinkl.it), ha commentato i risultati del sondaggio dicendo:

“Pur avendo vissuto uno dei periodi più difficili e precari dei nostri anni, l’ottimismo che ci è stato trasmesso dagli insegnanti è veramente travolgente! I messaggi di speranza arrivano forti e determinati, c’è sicuramente tanta voglia di “normalità”. Che sia proprio questo l’anno della serenità e della spensieratezza, per chi insegna e per chi impara!

Il report completo è scaricabile qui.

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Cos’è Twinkl?

La piattaforma Twinkl è stata fondata nel 2010 a Sheffield, Regno Unito, da marito e moglie Jonathan e Susie Seaton, con la missione di “essere al fianco di chi insegna”.

L’azienda offre materiale e risorse didattiche digitali di alta qualità, tutti creati e approvati da insegnanti certificati.

Twinkl comprende oltre 750.000 risorse, in quasi tutte le lingue, con materiale in continuo aggiornamento. Da schede didattiche, comprensione del testo e libri digitali, a giochi e app con la realtà aumentata e molto altro ancora.

Twinkl viene utilizzato e apprezzato da scuole ed educatori di ogni tipo in oltre 200 paesi e regioni, inclusi insegnanti di scuola primaria e secondaria, operatori di asili nido e genitori.

Con oltre 900 membri, il team di Twinkl è sparso in tutto il mondo, ma conservando la sede nei suoi due uffici di Sheffield.

Maggiori informazioni le trovate visitando: www.twinkl.it

La nostra storia:

L’idea di fondare Twinkl è venuta a Jonathan e Susie Seaton quando Susie lavorava come insegnante di scuola materna e non riusciva a trovare materiali interessanti per le lezioni. Perciò, Susie si trovava lavorare la sera e nei fine settimana per creare risorse didattiche da zero.

Parlando con colleghi e amici, la coppia ha scoperto che anche altri docenti si trovavano nella stessa situazione. Quindi, per aiutare anche altri insegnanti, hanno iniziato insieme a creare e pubblicare risorse educative online. La richiesta di materiali didattici è cresciuta rapidamente, così come anche il team di Twinkl, anche a livello internazionale!

Circolare Ministero Salute 25 settembre 2021, DGPRE 43366

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARI

OGGETTO: Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE e prot. n° 35444-05/08/2021- DGPRE, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Rezza

Legge 24 settembre 2021, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00143)

(GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 24 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Bianchi, Ministro dell’istruzione
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia


Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125)

(GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 

Disposizioni in materia di modalitaà ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. (21A06102)

(GU Serie Generale n.244 del 12-10-2021)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell’art. 3, commi 6-bis e 6-ter, e dell’art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanita’ pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l’art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l’art. 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e’ una delle modalita’ ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto altresi’, il comma 4, del citato art. 87, che prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche’ le autorita’ amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al medesimo articolo;

Considerato che l’estensione della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico gia’ adottate dalle amministrazioni pubbliche;

Considerato, altresi’, che occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attivita’ connesse allo sviluppo delle attivita’ produttive e all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacita’;

Ritenuto che a questo scopo sia necessario superare la modalita’ di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale come una delle modalita’ ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa per consentire alle pubbliche amministrazioni di dare il massimo supporto alla ripresa delle attivita’ produttive e alle famiglie, attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalita’ ordinaria della prestazione lavorativa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1 Misure in materia di pubblico impiego

1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalita’ ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ quella svolta in presenza.

2. Nell’attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorita’.

3. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Roma, 23 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2021 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2513