Archivi tag: Studenti

Nota 25 gennaio 2012, Prot. n. 326

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

 

Ai Dirigenti/Coordinatori

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

 

e p.c.

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

 

Ai Dirigenti

degli Uffici Scolastici Territoriali

 

Al Sovrintendente Scolastico

per la Regione Valle d’Aosta

 

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia di Trento

 

Al Sovrintendente Scolastico

per la scuola in lingua italiana di Bolzano

 

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

 

All’Intendente Scolastico

per la scuola delle località ladine di Bolzano

 

Oggetto: Anagrafe Nazionale Studenti: Iscrizioni a.s. 2012/2013.

 

Il progetto “Scuola in chiaro”, che ha introdotto l’importante novità delle iscrizioni degli alunni mediante procedura on line, è stato articolato in modo tale da realizzare il necessario raccordo con l’Anagrafe Nazionale degli Alunni.

 

Il collegamento tra le due procedure consente, relativamente alle iscrizioni on line, l’immediata visibilità nel SIDI delle istanze di iscrizione ricevute, senza alcuna immissione di dati, per il successivo invio alle scuole di destinazione.

 

Le altre domande, che le scuole ricevono in formato cartaceo, vanno immesse nel SIDI secondo la procedura già utilizzata lo scorso anno.

 

Si precisa che per quanto riguarda le domande di iscrizione cartacee, non è previsto l’invio dei flussi al SIDI, a partire dai pacchetti locali, ad eccezione delle iscrizioni al primo anno delle scuole primarie. Solo in tale caso, infatti, le segreterie possono caricare i dati sui pacchetti locali e, successivamente, inviare il flusso al SIDI utilizzando il tracciato record dello scorso anno.

 

La gestione delle iscrizioni sia on line sia cartacee si effettua attraverso l’applicazione SIDI “Gestione iscrizioni”, selezionando l’anno scolastico 2011/2012, con una tempistica differenziata in base ai diversi attori del processo.

 

Si precisa che, prima di procedere all’inserimento delle domande, è indispensabile aver concluso le attività di aggiornamento delle frequenze 2011/2012, che, se non ancora effettuata, si realizza con l’apposita funzione “Chiusura attività”. L’operazione di chiusura delle attività rende visibile nel menu “Gestione Alunni”, la voce “Gestione iscrizioni”.

 

Prima di procedere alla descrizione del processo (che segue lo stesso iter già collaudato lo scorso anno), è opportuno segnalare che ogni fase di gestione operativa delle domande di iscrizione pervenute on line è accompagnata da messaggi (e-mail, SMS) che vengono inviati alle famiglie (conferma di inoltro, presa in carico/validazione, inoltro alla scuola richiesta e accettazione) attraverso una funzione che facilmente la scuola potrà attivare dal sistema SIDI (alcuni messaggi saranno standard, altri potranno essere personalizzati nel testo da parte della scuola).

 

Anche la scuola che riceve l’iscrizione on line viene avvertita tramite comunicazione di servizio.

 

Descrizione del processo

 

Il processo prevede un primo step per la presa in carico e la validazione delle domande pervenute on line e per l’inserimento al SIDI delle domande presentate in formato cartaceo, ed un secondo step relativo all’inoltro, da parte della scuola di partenza, delle domande ricevute alla scuola di destinazione. Relativamente al primo step si specifica che:

 

Per le iscrizioni cartacee:

A partire dal 1 febbraio 2012 le iscrizioni alla scuola secondaria di primo e secondo grado devono essere inserite nell’area SIDI, selezionando l’a.s. 2011/12, al percorso:

Alunni -> Gestione Alunni -> Gestione Iscrizioni -> Inserimento domande

Le domande di iscrizione al primo anno della scuola primaria, invece, vanno immesse nell’area SIDI, sempre prendendo a riferimento l’a.s. 2011/12, come segue:

tramite flussi dai pacchetti locali

oppure, tramite inserimento di ogni singola iscrizione attraverso il percorso:

Alunni -> Gestione Alunni -> Gestione Iscrizioni -> Iscrizione diretta

Per le Iscrizioni on line:

A partire dal 26 gennaio, le domande di iscrizione pervenute on line, che sono evidenziate dalla specifica dicitura “on line”, devono essere trattate singolarmente dalla scuola, nelle stesse aree previste per le domande cartacee, attraverso il pulsante “Presa in carico” che consente di effettuare la validazione della domanda.

 

Dopo questo primo step, come si è anticipato, il processo della Gestione iscrizioni prevede l’inoltro delle domande presenti al SIDI, sia on line sia cartacee, da un ordine all’altro.

 

Tale inoltro è possibile a partire dal 20 febbraio 2012

 

A partire dal 23 febbraio anche le scuole secondarie di primo e secondo grado, destinatarie dell’iscrizione, potranno inserire i nuovi iscritti, non comunicati dalle scuole primarie o secondarie di primo grado, utilizzando la funzione “Iscrizione diretta”.

 

Non è prevista la comunicazione al SIDI delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia.

 

In attesa della definizione dell’Accordo Stato-Regioni per la realizzazione del raccordo tra Anagrafe Nazionale degli Studenti e anagrafi regionali, per le scuole secondarie di primo grado della Lombardia valgono le seguenti istruzioni:

 

nel caso in cui la famiglia si avvalga del sistema “scuola in chiaro”, la scuola secondaria di primo grado acquisirà dal sistema informativo del Ministero il modulo compilato dalla famiglia e procederà nella gestione della domanda di iscrizione on line secondo la procedura di “Gestione alunni/Gestione iscrizioni” del sistema informativo del MIUR.

nel caso di domande di iscrizione pervenute alla scuola in formato cartaceo, si procederà, invece, al loro inserimento nell’anagrafe regionale degli studenti (entro le scadenze temporali indicate nella circolare ministeriale n. 108/2011). Sarà cura dell’Amministrazione regionale e del MIUR integrare le rispettive banche dati con le informazioni trasmesse.

 

Pertanto, le iscrizioni pervenute attraverso il sistema “Scuola in chiaro” saranno trasmesse al sistema regionale a cura dello scrivente Ufficio; mentre la Regione Lombardia trasmetterà al sistema ministeriale le iscrizioni effettuate attraverso l’anagrafe regionale degli studenti.

 

Una sintesi del processo viene fornita con l’allegato documento; inoltre, nell’Area procedimenti amministrativi/Anagrafe Nazionale degli Studenti, sarà presto disponibile la Guida operativa.

 

Si ricorda che per ogni chiarimento inerente la comunicazione dei dati è possibile contattare il Servizio di Statistica.

 

Per problemi tecnici, invece, è disponibile il numero verde del gestore del servizio informativo (8000903080).

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

Nota 5 ottobre 2011, Prot. n. AOODGSC/0007344

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Trento

All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All’ Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine

Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta

Aosta

E p.c.

Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti presso gli UU.SS.RR.

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti

Ai Dirigenti scolastici

LORO SEDI

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali – biennio 2011-2013

 

Si fa seguito alla Circolare n. 78 prot. n. 5825 del 8 settembre 2011, relativa alle Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2011/12, per fornire ulteriori delucidazioni.

Si ricorda che il D.P.R. 29 novembre 2007 n. 268 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 567/96, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, eleva a due anni la durata in carica dei rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche. Ciò significa che i rappresentanti eletti nelle prossime elezioni, che si svolgeranno nell’anno scolastico 2011-2012, rimarranno in carica anche per l’anno scolastico 2012-2013.

I Dirigenti Scolastici dovranno adoperarsi, come di consueto, perché le elezioni si svolgano secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e nei termini suddetti.

Si sottolinea pertanto che è necessario procedere all’elezione dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti, entro e non oltre il 31 ottobre, come stabilito dal citato art. 6 del D.P.R. n. 567.

Pertanto, per consentire una piena partecipazione alla vita della comunità scolastica, si segnala l’urgenza di avviare le procedure necessarie per fornire agli studenti tutte le informazioni utili e indispensabili per prendere parte alle elezioni, anche attraverso la lettura del D.P.R. n. 567 e altro materiale informativo, reperibile sul sito www.istruzione.it/studenti.

In particolare, si fa opportuno riferimento alla nota di questa Direzione Generale del 1 febbraio 2011, prot. n. 000949, intesa a richiamare il ruolo istituzionale delle Consulte Provinciali degli Studenti nella partecipazione attiva e consapevole.

Infatti, l’esperienza oramai più che decennale delle Consulte suggerisce lo sviluppo di questi organismi come luoghi di confronto, di proposta e di sostegno per motivare la partecipazione studentesca alla vita della classe nelle singole istituzioni scolastiche, e di varie altre realtà sociali del territorio che spesso cercano il dialogo e la collaborazione degli studenti.

Ciò appare del tutto coerente anche con il processo educativo introdotto con l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” e per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche indispensabili per condurre il giovane di oggi al pieno esercizio della cittadinanza.

Si ricorda inoltre agli UU.SS.RR., di monitorare le elezioni in oggetto, affinché la prima assemblea degli eletti si riunisca per nominare il Presidente della Consulta Provinciale “entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali” (Art. 6 D.P.R. n. 567). Potrà, infine, facilitare questo percorso il sostegno del Coordinamento Regionale delle Consulte.

Il nominativo, i dati anagrafici, l’indirizzo e-mail ed il numero di cellulare del Presidente eletto e del docente referente di supporto alla Consulta stessa, dovranno essere comunicati allo scrivente Ufficio all’indirizzo e-mail: consulte@istruzione.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici:

06.58493673/ 3657/ 2973.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Massimo ZENNARO

Nota 3 ottobre 2011, Prot. 5009

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

 

Nota 3 ottobre 2011, Prot. 5009

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche

statali e paritarie

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici

Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Al Sovrintendente Scolastico per la

Regione

Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la

Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola

in lingua

italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in

lingua

tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle

località

ladine di Bolzano

Loro Sedi

 

Oggetto: Anagrafe nazionale alunni – aggiornamento frequenze 2011/2012

Nota 23 maggio 2011, MIURAOODGSSSI Prot. n. 2800/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi – Uff VII

 

Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici delle scuole statali e paritarie

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Ai Referenti Regionali dell’Anagrafe degli studenti

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano Loro Sedi

 

Oggetto: Anagrafe Nazionale Alunni – Nuove funzionalità.

 

Con riferimento alla nota prot. 2505 del 9 maggio 2011 si precisa che sarà possibile effettuare il controllo dei dati presenti in Anagrafe Nazionale Alunni entro il 9 giugno p.v.

Si ricorda inoltre che, a partire dalla data odierna, è possibile:

 

censire gli alunni che frequentano la classe di appartenenza con 2 anni di anticipo rispetto all’età “regolare”;

cancellare classi vuote che in precedenza non era possibile eliminare per la presenza di alunni trasferiti o di abbandoni;

visualizzare la distribuzione degli alunni per classe e sezione utilizzando la funzione “Riepilogo dati”. Tale funzione permette di verificare la distribuzione degli alunni ed intervenire nei casi in cui questa non risulti corretta (es:classi con un numero eccessivo di alunni).

 

Nel caso in cui fosse necessario modificare dati anagrafici degli alunni con Stato Agenzia delle Entrate (AgE) “Dati esatti” occorrerà contattare il Servizio di statistica che provvederà a sbloccare la posizione così da consentire alla scuola di apportare le variazioni necessarie.

 

Per ogni ulteriore chiarimento può essere contattato il Servizio di Statistica mentre per problemi tecnici dell’applicazione è disponibile il numero verde del gestore del sistema informativo 800903080.

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

Nota 9 maggio 2011, MIURAOODGSSSI Prot. n. 2505/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi- Uff VII

 

Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici delle scuole statali e paritarie

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Ai Referenti Regionali dell’Anagrafe degli studenti

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Loro Sedi

 

Oggetto: Anagrafe nazionale studenti – Consolidamento dati

 

L’Anagrafe Nazionale degli Studenti, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005 per essere un valido strumento di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, deve essere, per assolvere a tale importante funzione, periodicamente aggiornata.

Pertanto, approssimandosi la chiusura dell’anno scolastico, si rende indispensabile, da parte delle scuole, statali e paritarie, un completo controllo delle informazioni già acquisite.

Tale attività è propedeutica anche alla prossima rilevazione analitica degli esiti degli esami di Stato per le scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie.

Inoltre, da quest’anno, prende avvio una nuova rilevazione rivolta alle scuole secondarie di II grado, per conoscere gli esiti finali degli alunni al termine del primo anno dei nuovi percorsi di studio.

La verifica della correttezza dei dati relativi agli alunni frequentanti l’anno scolastico 2010/2011, avrà svolgimento in due distinti periodi.

Dal 9 al 20 maggio p.v. le istituzioni scolastiche avranno cura di effettuare, accedendo al portale SIDI – Area Alunni – Gestione Alunni – Anagrafe Nazionale – Gestione Dati Alunno, verifiche e/o aggiornamenti relativamente a:

 

stato dell’alunno: nuovi ingressi, trasferimenti in uscita avvenuti nel corso dell’anno e eventuali abbandoni;

codici fiscali non validati dall’Agenzia delle Entrate (contrassegnati da un pallino rosso alla voce” Stato Agenzia delle Entrate”);

codici fiscali “fittizi”: si ricorda che un alunno può essere censito con un codice fiscale fittizio solo nel caso in cui si tratti di cittadino straniero in attesa di ottenere il codice fiscale italiano;

dati anagrafici inesatti (contrassegnati da un pallino rosso alla voce” Stato Errore”).

 

Dal 23 maggio al 9 giugno p.v., saranno disponibili, all’interno del portale SIDI – Anagrafe Nazionale degli Alunni, nuove funzionalità che consentiranno di:

 

inserire gli alunni che frequentano la classe di appartenenza con 2 anni di anticipo rispetto all’età “regolare”

cancellare classi in cui siano presenti solo alunni caratterizzati dallo stato “trasferito” o “abbandono”;

visualizzare la distribuzione degli alunni per classe e sezione al fine di ottenere un quadro di sintesi della scuola.

 

Tali ultime, nuove funzionalità verranno illustrate nel dettaglio con una successiva nota.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato il Servizio di Statistica mentre per problemi tecnici dell’applicazione è disponibile il numero verde del gestore del sistema informativo 800903080.

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

 

Sentenza Tribunale di Trieste 21 ottobre 2010

TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
Ordinanza 21 ottobre 2010

(Omissis)

Il giudice designato, sciogliendo la riserva che precede osserva quanto segue.
S.G. e S.B., quali genitori esercenti la patria potestà del minore A.G. di anni 10, allievo della scuola elementare (omissis), facente parte dell’Istituto comprensivo di (omissis), hanno chiesto al Tribunale di Trieste di disporre, in via cautelare, “I provvedimenti necessari e urgenti affinché il minore A.G. possa rincasare da solo all’uscita di scuola”.
La domanda è priva di qualsiasi fondamento.
È principio acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che “L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente immissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto la obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso” (Cass. Sez. Un. 27-VI-2002 n° 9346; Cass. 11-XI-2003 n° 16947; Cass. 18-XI-2005 n° 24456).
La Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 11-XI-2008 n° 26973) qualifica quello che intercorre tra istituto scolastico ed allievo come contratto di protezione avente ad oggetto, tra l’altro, – come già detto – la salvaguardia dell’incolumità degli alunni.
Con riguardo al contenuto dell’obbligo di vigilanza la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che esso permane a carico dell’istituto scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni gli sono affidati “E quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricate” (Cass. 30-3-1999 n° 3074).
Il rango costituzionale del diritto all’integrità fisica dell’alunno suscettivo di lesione dall’inadempimento dell’obbligo di vigilanza rende nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 1229, 2° co. c.c. (v. Cass. Sez. Un. 11-XI-2008 n° 26973; ad analoga conclusione, anche se con motivazione diversa, in precedenza, Cass. 5-XI-1986 n° 5424 secondo la quale “Non possono costituire esimente della responsabilità dell’istituto, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo che possa trovarsi in situazione di pericolo: l’istituto o il suo incaricato, ha il dovere di sorveglianza al fine di tutelare l’incolumità del minore, perciò, non può essere esentato da questo dovere di disposizioni impartite dai genitori che siano potenzialmente pregiudizievoli per quella incolumità (…) non potendo i genitori disporre dell’incolumità, eventualmente pregiudicabile, del figlio minore”.
Orbene, anche se il dovere di vigilanza in esame va qualificato non assoluto, ma relativo, dovendosi commisurare all’età e perciò al grado di maturazione del soggetto sorvegliato, deve ritenersi dettato sicuramente da necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l’integrità fisica del minore, il rifiuto dell’istituto scolastico di consentire al minore A. di rincasare da solo all’uscita da scuola ove si consideri che non ha ancora compiuto dieci anni, che la casa dista circa 550 metri e la strada è priva di marciapiedi.
In definitiva, la domanda di giustizia avanzata a questo Tribunale dai ricorrenti genitori non è volta ad ottenere una tutela dell’integrità fisica del figlio minore, sebbene a veder riconosciuta e garantita la pretesa a non esser distolti da quelle occupazioni ritenute prioritarie rispetto all’incolumità fisica del figlio.
La madre S.B., all’udienza del 12-X-2010, a domanda di questo giudice che si attivava per trovare una soluzione condivisa che salvaguardasse l’interesse del minore e le esigenze dei genitori e i profili di responsabilità dell’istituto, ha dichiarato che “Il lavoro (presso l’azienda del marito di cui tiene la contabilità) non le consente di disporre del tempo necessario per accompagnare A. dalla scuola a casa (…) in quanto il tempo richiesto di circa trenta minuti comporterebbe e sarebbe fonte di disagio (…) non essendo più conveniente ritornare al lavoro” mentre il fratello maggiore “studente alla scuola superiore ha i suoi impegni sportivi e di studio e non gli consentono né gli lasciano alcuno spazio di tempo per andare a ritirare a scuola ed accompagnare a casa il fratello minore A.”.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il giudice designato, rigetta il ricorso proposto da S.B. quale genitore esercente la patria potestà del minore A.G. contro l’Istituto Comprensivo (omissis) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; condanna i ricorrenti alla rifusione a favore dei resistenti delle spese di lite che liquida d’Ufficio in complessivi € 5.000,00 di cui € 1.500,00 per diritti ed € 3.500,00 per onorari.

Trieste, 21/10/2010.

Nota 6 ottobre 2010, Prot. AOODGSSSI 2010 n. 3714

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi- Uff VII

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione

Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua

italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua

tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località

ladine di Bolzano

Loro Sedi

Oggetto: Anagrafe nazionale alunni – aggiornamento frequenze 2010/2011

Il decreto ministeriale 5 agosto 2010, n. 74, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, definisce criteri, modalità e strumenti per la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale degli Alunni.

Tale decreto consente oggi di costruire, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, uno strumento in grado di rispondere puntualmente alle finalità volute dal decreto n. 76/2005.

Fino ad oggi l’Anagrafe Alunni ha rappresentato un mezzo di rilevazione dati ad esclusivi fini statistici e quindi utilizzabile per sole analisi di tipo quantitativo.

Con il prossimo aggiornamento i dati acquisiti nell’Anagrafe Alunni rappresentano il necessario presupposto per la successiva integrazione con le Anagrafi Regionali degli Alunni, anagrafi queste che, a loro volta, vengono integrate con le anagrafi comunali della popolazione.

A tale ultimo fine, questo Ministero ha avviato le opportune intese per definire l’accordo quadro in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Pertanto, avendo definito i presupposti di tipo normativo, nel corrente anno scolastico le attività di rilevazione, per tutte le scuole statali e paritarie, a partire dalla scuola primaria, si avviano il 13 ottobre p.v., secondo le modalità di seguito specificate e devono essere improrogabilmente completate entro e non oltre il 30 ottobre.

Da quest’anno la comunicazione al SIDI delle frequenze degli alunni prevede, oltre alle informazioni trasmesse negli anni scorsi (dati anagrafici dell’alunno, classe e sezione), anche l’indicazione del tempo scuola – per la primaria e la secondaria di I grado – e dell’indirizzo di studio per le secondarie di II grado.

In particolare, per quanto riguarda la secondaria di secondo grado, una volta trasmessi gli indirizzi di studio, le scuole dovranno, direttamente sul portale SIDI, associare tali indirizzi a uno di quelli presenti nelle due classificazioni proposte: una per le sole classi prime interessate dalla riforma e l’altra per le restanti classi del previgente ordinamento.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato il Servizio di Statistica e in caso di problemi tecnici dell’applicazione è disponibile il numero verde curato dal gestore del sistema informativo 800903080.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Emanuele Fidora

Allegati

Decreto Ministeriale 5 agosto 2010, n. 74

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe nazionale dello studente

IL MINISTRO

VISTO l’articolo 117 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione;

CONSIDERATA la necessità di definire finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe dello studente di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni;

SENTITO il Garante per la Protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere in data 1 luglio 2010;

DECRETA

Articolo 1

Anagrafe nazionale degli studenti

L’anagrafe nazionale degli studenti, di seguito denominata “Anagrafe”, prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

L’Anagrafe è strumento di supporto alla realizzazione del successo scolastico e formativo degli studenti e di sostegno alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione.

L’Anagrafe, unitamente alle anagrafi regionali degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione, è parte integrante del Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 76/2005 ed è creata al fine di favorire, insieme alle altre, la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e alla vigilanza sull’assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi, e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 76/2005.

L’Anagrafe, costituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente si avvale delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.

L’Anagrafe, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione, dati relativi alla valutazione degli studenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili, così come individuati dal successivo articolo 2.

L’allegato tecnico al presente decreto individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dei dati personali degli studenti contenuti nell’Anagrafe avvenga esclusivamente in forma anonima o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell’interessato. Nel medesimo allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati personali dell’Anagrafe da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti all’Anagrafe sono conservati fino al termine dell’anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico.

Articolo 2

Comunicazioni all’Anagrafe nazionale degli studenti

Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione comunicano all’Anagrafe i seguenti dati personali, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all’intero percorso scolastico e formativo degli alunni:

dati anagrafici;

codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente, di cui l’Anagrafe si avvale in attesa di individuare uno specifico strumento per la rilevazione dei dati di cui al presente comma;

dati relativi al percorso scolastico individuati nell’allegato tecnico, nei termini e nelle modalità ivi indicati, che costituisce parte integrante del presente decreto;

gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti dei diversi settori scolastici, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo e agli esami di qualifica.

I soggetti, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a fornire all’Anagrafe i dati di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) degli studenti che si avvalgono dell’istruzione parentale, di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in caso di frequenza di scuole non paritarie, ovvero di strutture scolastiche organizzate.

Per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 95 del decreto legislativo n. 196/2003, l’Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l’obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.). I tipi di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche sono individuati, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, in un atto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura regolamentare.

I soggetti che comunicano i dati personali all’Anagrafe di cui ai precedenti commi rispondono della loro veridicità e autenticità.

Articolo 3

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

L’Anagrafe è utilizzata in forma anonima dal Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca e dalle istituzioni scolastiche, al fine di monitorare l’evasione dell’obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza e ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre opportune azioni di prevenzione.

I soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni accedono ai dati personali contenuti nell’Anagrafe alle condizioni di cui all’allegato tecnico, previsto dall’articolo 1 del presente decreto, per accertare il percorso di istruzione e formazione degli studenti, rilevando la regolarità, la frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e internazionale e il successo scolastico conseguito.

Articolo 4

Monitoraggio e analisi statistica

Gli Uffici di statistica del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca utilizzano le anagrafi nazionali degli studenti previste dal decreto legislativo n.76/2005 e successive modifiche e integrazioni, per il settore istruzione, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per il settore università e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni per il settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989, del decreto legislativo n.196/2003 e dell’allegato Codice deontologico A.3.

Articolo 5

Interoperabilità dell’Anagrafe

La presente anagrafe sarà integrata con le anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 76/2005.

Il MINISTRO

F.to Mariastella Gelmini

Allegato

Nota 12 maggio 2010, Prot. AAOODGSSSI 2010 n.1734

Oggetto: Anagrafe studenti – Verifica posizioni anagrafiche

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Ufficio VII – Servizio di Statistica

L’Ufficio di Statistica del Ministero ha da tempo intrapreso azioni volte a rendere l’Anagrafe Nazionale degli Alunni una banca dati contenente informazioni il più possibile corrette e complete.

Per tale motivo sono state fornite all’Agenzia delle Entrate le posizioni anagrafiche trasmesse dalle scuole nel periodo ottobre – dicembre 2009 per la consueta verifica dei codici fiscali degli alunni.

A seguito di tale verifica i codici fiscali presenti nel SIDI sono stati aggiornati, riportando l’indicazione di “non validato” quando l’Agenzia delle Entrate ne ha riscontrato l’inesattezza; in questo caso le istituzioni scolastiche avranno cura di apportare le necessarie modifiche entro il 31 maggio p.v..

Ai fini della completezza dell’Anagrafe, oltre al controllo sulle posizioni anagrafiche di ciascun alunno censito nel SIDI, dovrà anche essere effettuato l’aggiornamento dello “stato alunno”, nel caso di trasferimenti o abbandoni, oppure l’inserimento dei dati anagrafici per gli alunni entrati in corso d’anno, immettendo la nuova posizione direttamente nel SIDI.

In vista dell’attività di Rilevazione analitica degli Esiti degli Esami di Stato, prevista da quest’anno per tutte le scuole di I e II grado, statali e paritarie, particolare attenzione dovrà essere riservata al controllo delle posizioni degli alunni frequentanti l’ultimo anno di corso.

Per le scuole secondarie di II grado statali la trasmissione dei dati avverrà con le stesse modalità utilizzate lo scorso anno.

Per le scuole secondarie di II grado paritarie e per le scuole secondarie di I grado la rilevazione analitica degli esiti degli esami finali verrà effettuata quest’anno per la prima volta. Per tale motivo, con successiva nota saranno fornite specifiche indicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Domenica Testa

Nota 9 aprile 2010, Prot. 0002693

Oggetto: Riunione Ufficio di Coordinamento del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti – 26 aprile 2010

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio 3

Si comunica che il giorno 26 aprile 2010 i membri dell’Ufficio di coordinamento, previsto dall’art. 4 del Regolamento del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti, sono convocati dalle ore 12.00 alle ore 17.00 presso la Sala del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione al II piano di Viale Trastevere, 76/A. Sono invitati a partecipare i Presidenti delle Consulte Provinciali degli studenti designati quali rappresentanti della propria Regione e i Docenti Referenti Regionali alle Consulte.

Le spese di missione dei presidenti saranno a carico dei fondi delle CPS di appartenenza, mentre per i docenti referenti saranno a carico dei rispettivi Uffici scolastici Provinciali e Regionali. Nell’eventualità dell’indisponibilità di fondi presso i rispettivi Uffici scolastici Provinciali e Regionali, le spese di missione dei docenti referenti potranno essere a carico delle Consulte Provinciali di riferimento. In caso di indisponibilità dei fondi presso le Consulte Provinciali di appartenenza, le spese potranno essere rimborsate dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione –Ufficio III. Per chiarimenti e ulteriori informazioni le SS.LL. possono rivolgersi alla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – Ufficio III dott.ssa Giovanna Boda tel. 06.58495902/5901.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si resta in attesa della conferma della partecipazione alla riunione in oggetto all’indirizzo mail giovanna.boda@istruzione.it.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

f.to Sergio SCALA

Nota 17 marzo 2010, Prot. 0002011

Oggetto: Integrazione alla circolare prot. 1888 dell’11/03/2010 relativa alla riunione Ufficio di Coordinamento del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli studenti

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

Facendo seguito alla circolare prot. n. 1888 dell’11 marzo 2010 relativa alla riunione dell’Ufficio di Coordinamento del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli studenti, si precisa che sono invitati a partecipare anche i Docenti referenti regionali alle Consulte, i moderatori e il segretario del Consiglio Nazionale.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni le SS.LL. possono rivolgersi alla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – Ufficio III dott.ssa Giovanna Boda tel. 06.58495901-02.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

f.to Sergio Scala

Nota 11 marzo 2010, Prot. 0001888

Oggetto: Riunione Ufficio di coordinamento del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte – 23 marzo 2010

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

Si comunica che la prima riunione dell’Ufficio di coordinamento, previsto dall’art. 4 del Regolamento del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti, si terrà il 23 marzo 2010 alle ore 12.00 presso la Sala del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione al II piano di Viale Trastevere, 76/A.

Sono invitati a partecipare i Presidenti delle Consulte Provinciali degli studenti designati quali rappresentanti della propria Regione e i docenti Referenti degli stessi.

Le spese di missione dei presidenti saranno a carico dei fondi delle CPS di appartenenza, mentre per i docenti referenti saranno a carico dei rispettivi Uffici scolastici Provinciali e Regionali. Nell’eventualità dell’indisponibilità di fondi presso i rispettivi Uffici scolastici Provinciali e Regionali, le spese di missione dei docenti referenti potranno essere a carico delle Consulte Provinciali di riferimento. In caso di indisponibilità dei fondi presso le Consulte Provinciali di appartenenza, le spese potranno essere rimborsate dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – Ufficio III.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni le SS.LL. possono rivolgersi alla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – Ufficio III dott.ssa Giovanna Boda tel. 06.58495902/5901.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si resta in attesa della conferma della partecipazione alla riunione in oggetto all’indirizzo mail giovanna.boda@istruzione.it.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

f.to Sergio SCALA

Nota 10 marzo 2010, Prot.AOODGSSSIn.853

Oggetto: Anagrafe degli studenti – Iscrizioni a.s. 2010/2011

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Ufficio VII

A partire dal 15 marzo p.v. sarà possibile, all’interno dell’area “Alunni-Gestione alunni” del portale SIDI, aggiornare l’anagrafe degli studenti con i dati relativi a tutti gli alunni iscritti alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie per l’anno scolastico 2010/2011.

L’attuale fase di rilevazione costituisce il primo momento di aggiornamento della presenza degli alunni nel sistema nazionale di istruzione e rappresenta il necessario presupposto di tutte le complessive attività di politica scolastica, necessarie per il regolare avvio del successivo anno scolastico. Le scuole avranno cura di trasmettere i dati degli alunni secondo le modalità descritte nelle linee guida disponibili nel portale SIDI nell’area “Procedimenti amministrativi”.

L’applicazione “Anagrafe Nazionale” nel SIDI consente la trasmissione dei dati sia attraverso l’invio dei flussi provenienti da applicativi locali, sia mediante la funzionalità di inserimento dati per ogni singolo alunno. A tal fine, si sottolinea l’opportunità di verificare, con il relativo fornitore del software in uso presso la scuola, l’aggiornamento delle tabelle di codifica degli stati stranieri.

Nel caso di inserimento on-line, la funzionalità aggiornata “inserimento alunno” permette, digitando il relativo codice fiscale, di ottenere le informazioni sull’alunno nel caso in cui lo studente sia già presente in anagrafe; qualora lo studente non risulti presente in anagrafe, è necessario procedere all’inserimento di tutte le informazioni riguardanti l’alunno stesso.

Dopo l’invio dei flussi dagli applicativi locali, occorre riscontrare la correttezza dei dati trasmessi, procedendo alle necessarie modifiche e/o integrazioni in caso di discordanza con i dati presenti nell’anagrafe centrale, secondo quanto segnalato nel file di log. La trasmissione dei dati deve essere completata entro il 20 aprile p.v., anche per consentire alle scuole secondarie di secondo grado il completamento delle attività di iscrizione secondo i tempi previsti dalla circolare n. 17 del 18 febbraio 2010.

La presente rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010 (codice PUI00009). I dati trattati dall’Ufficio di Statistica, nell’ambito della presente rilevazione, sono tutelati dal segreto statistico (art.9 d.lgs. n.322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

Il Servizio Statistico è disponibile per fornire ogni eventuale chiarimento a riguardo. In caso di problemi tecnici dell’applicazione è possibile contattare il numero verde del gestore del sistema informativo 800903080.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Domenica Testa

—————

Informativa per il trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali della presente rilevazione è il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca; responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore

Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi al quale è possibile rivolgersi per

l’esercizio dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

inviando apposita richiesta a: MIUR – Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi

Informativi vialeTrastevere, 76/a 00153 Roma. I dati trattati nell’ambito della presente rilevazione,

tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali,

potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai

soggetti del Sistema Statistico Nazionale e potranno, altresì, essere comunicati per finalità di

ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di

deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.

I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai

soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono.

L’obbligo di fornire dati statistici per la presente rilevazione è previsto dall’ art.7 del D.Lgs. 6

settembre 1989, n.322.

Riferimenti normativi sul segreto statistico e sulla protezione dei dati personali

– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni – “Norme sul Sistema

statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica “, art. 6-bis (trattamenti dei

dati personali); art. 7 (obbligo di fornire i dati statistici); art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di

statistica); art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico); art. 13 (Programma statistico nazionale);

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2

(finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che

effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);

– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca

scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di

protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009 – “Approvazione del Programma statistico

Nazionale triennio 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 “(09A11947) (GU n. 238 del 13-10-2009 –

Suppl. Ordinario n.186)

– D.P.R. 15 novembre 2009 Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale

2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 (Gazzetta Ufficiale 14.12.2009 – serie generale – n. 290 )