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Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111

Attuazione della direttiva n. 90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” (1)

(Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1995, n.88)

(1) Il presente decreto è stato abrogato dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, cd. Codice del Consumo.

1. Ambito di applicazione.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all’art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.
Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

  1. Pacchetti turistici.

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico».
La fatturazione separata degli elementi di uno stesso “pacchetto turistico” non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.

  1. Organizzatore di viaggio.

Ai fini del presente decreto l’organizzatore di viaggio è:
a) colui che è in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui all’art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) l’associazione senza scopo di lucro di cui all’art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

  1. Venditore.

Ai fini del presente decreto il venditore è:
a) colui che, in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti tunstici realizzati ai sensi dell’art. 2 verso un corrispettivo forfettario;
b) l’associazione senza scopo di lucro di cui all’art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

  1. Consumatore.

Ai fini del presente decreto, consumatore è l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

  1. Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici.

Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore.

  1. Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici.

Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art. 21;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art. 12.

  1. Informazione del consumatore.

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiono;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

  1. Opuscolo informativo.

L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.
Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

  1. Cessione del contratto.

Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

  1. Revisione del prezzo.

La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

  1. Modifiche delle condizioni contrattuali.

Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell’art. 13.
Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

  1. Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio.

Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un’altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

  1. Mancato o inesatto adempimento.

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
L ‘organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

  1. Responsabilità per danni alla persona. (1)

Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963 n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento. (2)
ll diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’art. 2951 del codice civile.
È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1. (2)

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo 2012, n. 75, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo “nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio – CCV).”
(2) Questo comma è stato abrogato dal D. Lgs. 9 maggio 2006, n. 96.

  1. Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona.

Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall’art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall’art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084 e dall’art. 1783 e seguenti del codice civile.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

  1. Esonero di responsabilità.

L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

  1. Diritto di surrogazione.

L’organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

  1. Reclamo.

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

  1. Assicurazione.

L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

  1. Fondo di garanzia.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo – un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al 2% (1) dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 20 che è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 1.
Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del fondo.

(1) Le parole: “allo 0,5%” sono state così sostituite dalla L. 5 marzo 2001, n. 57.

  1. Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Decreto Presidente Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

(testo aggiornato con le modifiche apportate dal DPR 16 giugno 2023, n. 82)

Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(GU n.115 del 19-5-1994 – Suppl. Ordinario n. 79)

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, cosi' come modificata dalla
legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare  un
testo  unico  concernente  le  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, esclusa quella  universitaria,  relative  alle
scuole di ogni ordine e grado; 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Viste le preliminari deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993; 
   Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 marzo 1994; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1994; 
   Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
             E M A N A il seguente decreto-legislativo: 
                               Art. 1. 
   1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 aprile 1994 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                      JERVOLINO RUSSO, Ministro della 
                                  pubblica istruzione 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 

Parte I
NORME GENERALI

                   TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI 
            LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE 
             RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
                               Art. 1. 
Formazione della personalita' degli alunni e liberta' di insegnamento 
  1. Nel rispetto delle  norme  costituzionali  e  degli  ordinamenti
della scuola stabiliti  dal  presente  testo  unico,  ai  docenti  e'
garantita la liberta' di insegnamento intesa come autonomia didattica
e come libera espressione culturale del docente. 
  2. L'esercizio di tale liberta' e' diretto a promuovere, attraverso
un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della
personalita' degli alunni. 
  3.   Egarantita   l'autonomia   professionale   nello   svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 
                               Art. 2. 
Tutela della liberta' di coscienza degli alunni e diritto allo studio 
 
  1. L'azione di promozione di cui  all'articolo  1  e'  attuata  nel
rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. 
  2.  A  favore  degli  alunni  sono  attuate  iniziative  dirette  a
garantire il diritto allo studio. 
                               Art. 3. 
                        Comunita' scolastica 
 
  1. Al fine di realizzare,  nel  rispetto  degli  ordinamenti  della
scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' proprie
del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione  alla
gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che
interagisce  con  la  piu'  vasta  comunitasociale  e  civica,   sono
istituiti,  a  livello  di  circolo,   di   istituto,   distrettuale,
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo 1. 
  2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a
che non si sara' provveduto al riordinamento degli organi  collegiali
in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo  4
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
                               Art. 4. 
                          Comunita' Europea 
  1.  L'ordinamento   scolastico   italiano,   nel   rispetto   della
responsabilita' degli  Stati  membri  della  Comunita'  Europea,  per
quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del
sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri
per lo sviluppo di una istruzione di qualita' e della sua  dimensione
europea (( in conformita' a quanto  previsto  dall'articolo  126  del
trattato dellla Comunita' europea, quale sostituito  dall'articolo  G
n. 36 del trattato sull'Unione europea )) sottoscritto  a  Maastricht
il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454. 
  2. Ai sensi dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  26  novembre
1992 n. 470 e' riconosciuto il diritto di  soggiorno  nel  territorio
della Repubblica agli studenti cittadini di uno  Stato  membro  della
Comunita' europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a  titolo
principale, una formazione professionale. 

TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E
DEI
GENITORI
Capo I
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO
E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Sezione I: Organi
collegiali a livello di circolo e di istituto

                               Art. 5. 
        Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 
 
  1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il  consiglio
di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli
istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente  composti  dai
docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola  materna,  dai
docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo  o  dello
stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di  ogni  singola
classe  nella  scuola  secondaria.  Fanno  parte  del  consiglio   di
intersezione, di interclasse  e  del  consiglio  di  classe  anche  i
docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo  315,  comma  5,  sono
contitolari delle classi interessate. (64) 
  1-bis.  Gli  insegnanti  tecnico-pratici,  anche  quando  il   loro
insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo  e
con pienezza di  voto  deliberativo,  del  consiglio  di  classe.  Le
proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle
materie  il  cui  insegnamento  e'   svolto   in   compresenza   sono
autonomamente formulate, per  gli  ambiti  di  rispettiva  competenza
didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante.  Il  voto
unico viene assegnato  dal  consiglio  di  classe  sulla  base  delle
proposte formulate, nonche' degli elementi di  giudizio  forniti  dai
due docenti interessati. 
  2.  Fanno  parte,  altresi',  del  consiglio  di  intersezione,  di
interclasse o di classe. 
    a) nella scuola materna e nella scuola elementare,  per  ciascuna
delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai
genitori degli alunni iscritti; 
    b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori
degli alunni iscritti alla classe; 
    c) nella scuola secondaria superiore, due  rappresentanti  eletti
dai  genitori  degli  alunni  iscritti  alla  classe,   nonche'   due
rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe; 
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 29 OTTOBRE  2012,  N.  263  COME
MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 3/5/2013, N.102)). 
  3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di  classe
e di interclasse puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte  del
consiglio  stesso,  un  rappresentante  dei  genitori  degli   alunni
iscritti alla classe o alle classi interessate, figli  di  lavoratori
stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno  dei
Paesi membri della comunita' europea. 
  4. Del consiglio di classe fanno parte a  titolo  consultivo  anche
gli  assistenti  addetti  alle  esercitazioni  di   laboratorio   che
coadiuvano  i  docenti  delle  corrispondenti  materie   tecniche   e
scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali  e
nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
sono formulate  dai  docenti  di  materie  tecniche  e  scientifiche,
sentiti gli assistenti coadiutori. 
  5. Le funzioni di segretario  del  consiglio  sono  attribuite  dal
direttore didattico o dal  preside  a  uno  dei  docenti  membro  del
consiglio stesso. 
  6. Le competenze  relative  alla  realizzazione  del  coordinamento
didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al  consiglio  di
intersezione, di interclasse e di classe con  la  sola  presenza  dei
docenti. 
  7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria  superiore,  le
competenze relative alla valutazione periodica e finale degli  alunni
spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 
  8. I consigli di intersezione, di  interclasse  e  di  classe  sono
presieduti rispettivamente dal  direttore  didattico  e  dal  preside
oppure da  un  docente,  membro  del  consiglio,  loro  delegato;  si
riuniscono in ore non coincidenti con  l'orario  delle  lezioni,  col
compito di formulare al  collegio  dei  docenti  proposte  in  ordine
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e
con quello  di  agevolare  ed  estendere  i  rapporti  reciproci  tra
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le  competenze
in materia di programmazione valutazione e  sperimentazione  previste
dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo  unico,  dalle  leggi  e  dai
regolamenti alla loro competenza. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 ha disposto (con l'art. 11, comma
4) che "4. Sono abrogate le disposizioni  contenute  all'articolo  5,
comma  1,  lettera  d),  e  agli  articoli  137  e  169  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                               Art. 6. 
Consiglio di intersezione, di interclasse e di  classe  nelle  scuole
                      con particolari finalita' 
 
  1. Gli specialisti che  operano  in  modo  continuativo  sul  piano
medico,  socio-psico-pedagogico  e  dell'orientamento  partecipano  a
pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di  classe
costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti  statali  per
non vedenti e presso  gli  istituti  statali  per  sordomuti  nonche'
presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il  Ministero
della pubblica istruzione  per  speciali  compiti  di  istruzione  ed
educazione di minori portatori di handicap e di minori  in  stato  di
difficolta' e presso le  altre  scuole  indicate  nell'articolo  324,
limitatamente alle sezioni o classi a cui e' diretta l'attivita'  dei
predetti specialisti. 
                               Art. 7. 
                        Collegio dei docenti 
 
  1. Il collegio dei docenti e' composto  dal  personale  docente  di
ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto,  ed  e'
presieduto dal direttore didattico  o  dal  preside.  Fanno  altresi'
parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del
successivo articolo 315,  comma  5,  assumono  la  contitolarita'  di
classi del circolo o istituto.  Nelle  ipotesi  di  piu'  istituti  o
scuole di istruzione secondaria superiore di diverso  ordine  e  tipo
aggregati, ogni istituto  o  scuola  aggregata  mantiene  un  proprio
collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2. 
  2. Il collegio dei docenti: 
   a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo  o  dell'istituto.  In  particolare  cura  la  programmazione
dell'azione educativa anche al fine di  adeguare,  nell'ambito  degli
ordinamenti della  scuola  stabiliti  dallo  Stato,  i  programmi  di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali  e  di  favorire  il
coordinamento  interdisciplinare.  Esso  esercita  tale  potere   nel
rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun docente; 
    b) formula proposte al direttore didattico o al  preside  per  la
formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione  dell'orario  delle  lezioni  e  per  lo
svolgimento delle  altre  attivita'  scolastiche,  tenuto  conto  dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; 
    c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e  unitamente
per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico  in  due  o
tre periodi; 
    d) valuta periodicamente  l'andamento  complessivo  dell'  azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati,  proponendo,  ove  necessario,  opportune
misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica; 
    e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti  i  consigli
di interclasse  o  di  classe  e,  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie indicate dal consiglio di circolo  o  di  istituto,  alla
scelta dei sussidi didattici; 
    f)  adotta  o  promuove  nell'ambito  delle  proprie   competenze
iniziative di sperimentazione in conformita'  degli  articoli  276  e
seguenti; 
    g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto; 
    h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a  200  alunni,  di
due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole  fino  a  900
alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni,  i  docenti
incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside;  uno
degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso  di
assenza o impedimento. Nelle scuole di cui  all'articolo  6,  le  cui
sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione
di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli
alunni del circolo o istituto sia inferiore a  duecento  il  collegio
dei  docenti  elegge  due  docenti  incaricati  di  collaborare   col
direttore didattico o preside; 
    i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio  di  circolo  o  di
istituto; 
    l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte  del  comitato
per la valutazione del servizio del personale docente; 
    m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli  alunni
portatori di handicap; 
    n) nelle  scuole  dell'obbligo  che  accolgono  alunni  figli  di
lavoratori stranieri residenti in Italia  e  di  lavoratori  italiani
emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116; 
    o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni  possibile
recupero, i casi di scarso profitto  o  di  irregolare  comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti  della  rispettiva  classe  e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; 
    p) esprime al direttore didattico o al preside parere  in  ordine
alla sospensione  dal  servizio  e  alla  sospensione  cautelare  del
personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza  ai
sensi degli articoli 468 e 506; 
    q) esprime parere, per gli  aspetti  didattici,  in  ordine  alle
iniziative dirette alla educazione della salute  e  alla  prevenzione
delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990
n. 309; 
    r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito  dal  presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
  3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio  dei  docenti
tiene conto  delle  eventuali  proposte  e  pareri  dei  consigli  di
intersezione, di interclasse o di classe. 
  4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio  di  ciascun  anno
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico  o  il
preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno  un  terzo  dei
suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una  volta  per
ogni trimestre o quadrimestre. 
  5. Le  riunioni  del  collegio  hanno  luogo  durante  l'orario  di
servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 
  6. Le funzioni di  segretario  del  collegio  sono  attribuite  dal
direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto  a  norma
del precedente comma 2, lettera h). 
                               Art. 8. 
        Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva 
 
  1. Il  consiglio  di  circolo  o  di  istituto,  nelle  scuole  con
popolazione scolastica  fino  a  500  alunni,  e'  costituito  da  14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale  docente,  uno  del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori  degli
alunni, il  direttore  didattico  o  il  preside;  nelle  scuole  con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni  e'  costituito  da  19
componenti,  di  cui  8  rappresentanti  del  personale  docente,   2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8
rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il
preside. 
  2.  Negli   istituti   di   istruzione   secondaria   superiore   i
rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti,  in  relazione
alla popolazione scolastica, a tre e a  quattro;  in  tal  caso  sono
chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti  eletti
dagli studenti. 
  3. Gli studenti che non abbiano  raggiunto  la  maggiore  eta'  non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed  al  secondo
comma, lettera b), dell'articolo 10. 
  4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal  collegio
dei docenti nel proprio seno; quelli  del  personale  amministrativo,
tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non  di
ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto;  quelli  dei  genitori
degli alunni  sono  eletti  dai  genitori  stessi  o  da  chi  ne  fa
legalmente le  veci;  quelli  degli  studenti,  ove  previsti,  dagli
studenti dell'istituto. 
  5.  Possono  essere  chiamati  a  partecipare  alle  riunioni   del
consiglio  di  circolo  o  di  istituto,  a  titolo  consultivo,  gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, psico-pedagogici e di orientamento. 
  6. Il consiglio di circolo o di istituto e' presieduto da  uno  dei
membri, eletto, a maggioranza assoluta dei  suoi  componenti,  tra  i
rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora  non  si  raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente  e'  eletto  a
maggioranza relativa dei votanti. Puo' essere eletto  anche  un  vice
presidente. 
  7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel  suo  seno  una
giunta  esecutiva,  composta  di  un   docente,   di   un   impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta
fanno parte di diritto il direttore didattico o il  preside,  che  la
presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto,  ed  il
capo  dei  servizi  di  segreteria  che  svolge  anche  funzioni   di
segretario della giunta stessa. 
  8.  Negli  istituti   di   istruzione   secondaria   superiore   la
rappresentanza dei genitori e' ridotta di una unita'; in tal caso  e'
chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante  eletto
dagli studenti. 
  9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con
l'orario di lezione. 
  10. I consigli di circolo o  di  istituto  e  la  giunta  esecutiva
durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che  nel  corso  del
triennio perdono i requisiti per essere eletti in  consiglio  vengono
sostituiti dai primi  dei  non  eletti  nelle  rispettive  liste.  La
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 
  11. Le funzioni  di  segretario  del  consiglio  di  circolo  o  di
istituto sono affidate dal presidente  ad  un  membro  del  consiglio
stesso. 
                               Art. 9. 
Consiglio di circolo o  di  istituto  nelle  scuole  con  particolari
                              finalita' 
 
  1. Ai consigli di  circolo  o  di  istituto  delle  scuole  di  cui
all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e
il legale rappresentante della istituzione a cui  sono  affidati  gli
alunni che frequentano dette scuole. 
  2. Agli stessi partecipa un rappresentante  degli  specialisti  che
operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico
e dell'orientamento nel circolo o istituto. 
                              Art. 10. 
Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto  e  della  giunta
                              esecutiva 
 
  1. Il consiglio di circolo o  di  istituto  elabora  e  adotta  gli
indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 
  2. Esso delibera il bilancio preventivo e  il  conto  consuntivo  e
dispone  in  ordine  all'impiego  dei  mezzi  finanziari  per  quanto
concerne il funzionamento amministrativo e didattico  del  circolo  o
dell'istituto. 
  3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze
del  collegio  dei  docenti  e  dei  consigli  di  intersezione,   di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante,  su  proposta  della
giunta, per quanto  concerne  l'organizzazione  e  la  programmazione
della  vita  e  dell'attivita'  della  scuola,   nei   limiti   delle
disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie: 
    a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'  istituto
che deve fra l'altro, stabilire le  modalita'  per  il  funzionamento
della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche
e sportive, per la vigilanza degli alunni  durante  l'ingresso  e  la
permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita dalla medesima,  per
la partecipazione del pubblico alle sedute  del  consiglio  ai  sensi
dell'articolo 42; 
    b)  acquisto,  rinnovo   e   conservazione   delle   attrezzature
tecnico-scientifiche  e  dei  sussidi  didattici,   compresi   quelli
audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di
consumo occorrenti per le esercitazioni; 
    c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali; 
    d) criteri generali per la programmazione educativa; 
    e) criteri per la programmazione e l'attuazione  delle  attivita'
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con  particolare
riguardo ai corsi di recupero e di sostegno,  alle  libere  attivita'
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 
    f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine  di
realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di  intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione; 
    g)  partecipazione  del  circolo  o  dell'istituto  ad  attivita'
culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
    h)  forme  e  modalita'  per   lo   svolgimento   di   iniziative
assistenziali  che  possono  essere  assunte  dal  circolo  o   dall'
istituto. 
  4. Il consiglio di  circolo  o  di  istituto  indica,  altresi',  i
criteri  generali  relativi  alla  formazione  delle   classi,   all'
assegnazione ad  esse  dei  singoli  docenti,  all'adattamento  dell'
orario  delle  lezioni  e  delle  altre  attivita'  scolastiche  alle
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo  dei  consigli
di intersezione, di interclasse o di  classe;  esprime  parere  sull'
andamento  generale,  didattico  ed  amministrativo,  del  circolo  o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei  servizi
amministrativi. 
  5.  Esercita  le  funzioni  in  materia   di   sperimentazione   ed
aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti. 
  6. Esercita le competenze in materia di uso  delle  attrezzature  e
degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94. 
  7. Delibera, sentito per gli  aspetti  didattici  il  collegio  dei
docenti, le iniziative dirette alla educazione della  salute  e  alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste  dall'articolo  106  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990 n. 309. 
  8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
  9.  Sulle  materie  devolute  alla  sua  competenza,   esso   invia
annualmente una relazione al provveditore agli studi e  al  consiglio
scolastico provinciale. 
  10. La giunta esecutiva predispone  il  bilancio  preventivo  e  il
conto consuntivo; prepara i lavori del  consiglio  di  circolo  o  di
istituto, fermo restando  il  diritto  di  iniziativa  del  consiglio
stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 
  11. La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i  provvedimenti
disciplinari  a  carico  degli  alunni,  di  cui   all'ultimo   comma
dell'articolo 5. Le  deliberazioni  sono  adottate  su  proposta  del
rispettivo consiglio di classe. 
  12. Contro  le  decisioni  in  materia  disciplinare  della  giunta
esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in
via  definitiva  sentita  la   sezione   del   consiglio   scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene
l'alunno. 
                              Art. 11. 
          (( (Comitato per la valutazione dei docenti). )) 
 
  ((1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e'  istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per
la valutazione dei docenti. 
  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto  dal
dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: 
    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti  e
un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione,
scelti dal consiglio di istituto; 
    c) un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
  3. Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei
docenti sulla base: 
    a)  della  qualita'  dell'insegnamento  e   del   contributo   al
miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonche'  del   successo
formativo e scolastico degli studenti; 
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in
relazione  al  potenziamento  delle   competenze   degli   alunni   e
dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonche'    della
collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla
diffusione di buone pratiche didattiche; 
    c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento  organizzativo
e didattico e nella formazione del personale. 
  4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere  sul  superamento
del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed
educativo.  A  tal  fine  il  comitato  e'  composto  dal   dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma  2,  lettera
a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di
tutor. 
  5. Il comitato valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  su
richiesta   dell'interessato,   previa   relazione   del    dirigente
scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato  e  il
consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il
comitato esercita altresi' le competenze per  la  riabilitazione  del
personale docente, di cui all'articolo 501)). 
                                                               ((67)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma  129)
che la presente modifica ha effetto dall'inizio dell'anno  scolastico
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
legge 107/2015. 

Sezione II:
Assemblee degli studenti e dei genitori

                              Art. 12. 
                        Diritto di assemblea 
 
  1. Gli studenti della scuola  secondaria  superiore  e  i  genitori
degli alunni delle scuole di ogni ordine e  grado  hanno  diritto  di
riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo  le  modalita'
previste dai successivi articoli. 
                              Art. 13. 
                       Assemblee studentesche 
 
  1. Le assemblee  studentesche  nella  scuola  secondaria  superiore
costituiscono  occasione  di  partecipazione   democratica   per   l'
approfondimento  dei  problemi  della  scuola  e  della  societa'  in
funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 
  2.  Le  assemblee  studentesche  possono  essere  di  classe  o  di
istituto. 
  3. In relazione al numero degli alunni ed alla  disponibilita'  dei
locali l'assemblea di  istituto  puo'  articolarsi  in  assemblea  di
classi parallele. 
  4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di  classe  possono
esprimere un comitato studentesco di istituto. 
  5. Il  comitato  studentesco  puo'  esprimere  pareri  o  formulare
proposte direttamente al consiglio di istituto. 
  6. Econsentito lo svolgimento di una assemblea di istituto  ed  una
di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione  di  una
giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di  classe  non  puo'
essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante  l'anno
scolastico. Altra assemblea mensile puo' svolgersi fuori  dell'orario
delle lezioni, subordinatamente alla disponibilita' dei locali.  Alle
assemblee di istituto svolte durante l'orario delle  lezioni,  ed  in
numero  non  superiore  a   quattro,   puo'   essere   richiesta   la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e
scientifici, indicati dagli studenti  unitamente  agli  argomenti  da
inserire nell'ordine del giorno.  Detta  partecipazione  deve  essere
autorizzata dal consiglio d'istituto. 
  7. A richiesta degli studenti,  le  ore  destinate  alle  assemblee
possono essere utilizzate per lo svolgimento di attivita' di ricerca,
di seminario e per lavori di gruppo. 
  8. Non possono aver  luogo  assemblee  nel  mese  conclusivo  delle
lezioni. All'assemblea di classe o  di  istituto  possono  assistere,
oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. 
                              Art. 14. 
             Funzionamento delle assemblee studentesche 
 
  1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. 
  2.  L'assemblea  di  istituto  e'  convocata  su  richiesta   della
maggioranza del comitato studentesco di istituto o su  richiesta  del
10% degli studenti. 
  3. La data di convocazione e  l'ordine  del  giorno  dell'assemblea
devono essere preventivamente presentati al preside. 
  4. Il comitato studentesco, ove costituito,  ovvero  il  presidente
eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti
dei partecipanti. 
  5. Il preside ha potere di intervento nel caso  di  violazione  del
regolamento o  in  caso  di  constatata  impossibilita'  di  ordinato
svolgimento dell'assemblea. 
                              Art. 15. 
                       Assemblee dei genitori 
 
  1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o
di istituto. 
  2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di  intersezione,  di
interclasse o di classe possono esprimere un  comitato  dei  genitori
del circolo o dell'istituto. 
  3. Qualora le assemblee  si  svolgano  nei  locali  del  circolo  o
istituto, la data e l'orario  di  svolgimento  di  ciascuna  di  esse
debbono  essere  concordate  di  volta  in  volta  con  il  direttore
didattico o preside. 
  4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe
e' convocata  su  richiesta  dei  genitori  eletti  nei  consigli  di
intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto  e'
convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove  sia  stato
eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora
la  richiedano  cento  genitori  negli   istituti   con   popolazione
scolastica fino  a  500,  duecento  negli  istituti  con  popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri. 
  5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva
del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i
genitori promotori ne  danno  comunicazione  mediante  affissione  di
avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea
si svolge fuori dell'orario delle lezioni. 
  6. L'assemblea dei  genitori  deve  darsi  un  regolamento  per  il
proprio funzionamento che viene inviato in visione  al  consiglio  di
circolo o di istituto. 
  7. In relazione al numero dei partecipanti  e  alla  disponibilita'
dei locali, l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblee  di
classi parallele. 
  8. All'assemblea di  sezione,  di  classe  o  di  istituto  possono
partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside
e  i  docenti  rispettivamente  della   sezione,   della   classe   o
dell'istituto. 

Capo II
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DISTRETTUALE

                              Art. 16. 
             Istituzione e fini del distretto scolastico 
 
  1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e
gli organi dell'amministrazione scolastica periferica  competenti,  i
cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il  territorio
di ciascuna regione e' suddiviso,  con  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione  di
"distretti scolastici". I  decreti  dovranno  indicare  le  sedi  dei
distretti.  Con  la  stessa  procedura  si  provvede  alle  eventuali
variazioni. 
  2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono  ad  adeguare
la delimitazione dei distretti scolastici in  modo  che,  di  regola,
essa coincida con gli  ambiti  territoriali  dei  distretti  previsti
dall'articolo 3, comma 5,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n.  502  quali  articolazioni  dell'unita'  sanitaria
locale. 
  3. Il distretto scolastico realizza la  partecipazione  democratica
delle comunita' locali  e  delle  forze  sociali  alla  vita  e  alla
gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai  successivi
articoli. 
  4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle  istituzioni
scolastiche ed educative e delle attivita' connesse  e  per  la  loro
realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del  diritto  allo
studio, della crescita culturale e civile della  comunita'  locale  e
del migliore funzionamento dei servizi scolastici. 
  5. Il distretto scolastico ha autonomia  amministrativa  ed  ha  la
gestione dei fondi  necessari  per  il  proprio  funzionamento.  (26)
((26a)) 
    
---------------

    
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma  2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  concernenti  i  consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale  della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 7 del presente  decreto  legislativo;  sono  abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze  del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione,  dei  consigli  scolastici  provinciali  e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo". 
    
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre  2001,
n. 463 ha disposto (con  l'art.  8,comma  2)che  "Con  effetto  dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali  e  regionali  e  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli  contenuti
nei capi II, III e IV,  titolo  I  della  parte  I  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici  distrettuali  e  provinciali  e  il  Consiglio
nazionale   della   pubblica   istruzione   sono   sostituiti   dalle
disposizioni di cui agli articoli da  1  a  7  del  presente  decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  dei  consigli
scolastici provinciali  e  distrettuali  incompatibili  col  presente
decreto legislativo". 
                              Art. 17. 
                    Determinazione dei distretti 
 
  1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto  dei  seguenti
criteri: 
   a)  il  distretto  scolastico  deve  corrispondere  ad  un  ambito
territoriale subprovinciale e ad  una  popolazione  non  superiore  a
100.000 abitanti. Puo'  estendersi  fino  a  200.000  nelle  zone  di
intensa  urbanizzazione.  Nessun  distretto  scolastico  puo'   avere
estensione maggiore della  provincia.  In  casi  eccezionali,  di  un
distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti  parte
di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovra', di
regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi  di
scuola, ad eccezione delle universita', delle accademie di belle arti
e dei conservatori di musica; 
    b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento
alle caratteristiche  sociali,  economiche  e  culturali  della  zona
interessata, nonche'  alla  distribuzione  della  popolazione,  delle
infrastrutture,  di  altri  organismi  e  servizi,  con   particolare
riferimento  a  quelli  sanitari  e  di  medicina  preventiva,   alle
comunicazioni  e  ai  trasporti,  tenendo  conto   della   espansione
urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico; 
    c) si deve evitare lo smembramento  del  territorio  comunale  in
distretti  diversi,  a  meno  che  non  esistano  i  presupposti  per
l'istituzione nello stesso comune di piu' distretti. (26) ((26 a)) 
    
---------------

    
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma  2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  concernenti  i  consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale  della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 7 del presente  decreto  legislativo;  sono  abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze  del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione,  dei  consigli  scolastici  provinciali  e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo". 
    
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre  2001,
n. 463 ha disposto (con  l'art.  8,comma  2)che  "Con  effetto  dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali  e  regionali  e  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli  contenuti
nei capi II, III e IV,  titolo  I  della  parte  I  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici  distrettuali  e  provinciali  e  il  Consiglio
nazionale   della   pubblica   istruzione   sono   sostituiti   dalle
disposizioni di cui agli articoli da  1  a  7  del  presente  decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  dei  consigli
scolastici provinciali  e  distrettuali  incompatibili  col  presente
decreto legislativo". 
                              Art. 18. 
                        Organi del distretto 
 
  1. L'organo di governo del distretto  scolastico  e'  il  consiglio
scolastico distrettuale. 
  2. Esso e' composto come segue: 
    a) tre rappresentanti del personale direttivo in  servizio  nelle
scuole  ed  istituti  statali  compresi  nel  distretto,  eletti  dal
corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; 
    b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non  di
ruolo in servizio nelle  scuole  ed  istituti  statali  compresi  nel
distretto, eletti dal  corrispondente  personale  in  servizio  nelle
medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di
regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola  esistenti  nel
distretto; 
    c) un rappresentante del personale direttivo e uno del  personale
docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente
riconosciute  comprese  nel  distretto,  eletti  dal   corrispondente
personale in servizio nelle medesime scuole; 
    d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti
alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori  degli
alunni delle scuole non statali; 
    e)  tre  membri  non  appartenenti  al  personale  della  scuola,
residenti nel distretto,  designati  dalle  organizzazioni  sindacali
piu' rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori
dipendenti; 
    f) due rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi,  residenti  nel
distretto,  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; 
    g) tre  rappresentanti,  residenti  nel  distretto,  delle  forze
sociali rappresentative di interessi generali,  di  cui  1  designato
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  tra
gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio provinciale,
che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni  culturali,
i quali per  gli  scopi  perseguiti  e  i  risultati  ottenuti  siano
ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento  della
scuola; 
    h) sette rappresentanti eletti dagli  alunni  degli  istituti  di
istruzione secondaria superiore  statali,  pareggiati,  parificati  e
legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando  un  posto
agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti; 
    i) tre rappresentanti dell'amministrazione  provinciale,  di  cui
uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori  del  proprio
seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio  del  distretto
interessa piu' provincie, i rappresentanti vengono  eletti  nel  modo
seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri,  di  cui
uno  riservato  alla  minoranza,  che   congiuntamente   eleggono   i
rappresentanti delle provincie nel consiglio scolastico distrettuale,
anche al di fuori del proprio seno  e  garantendo  la  rappresentanza
della minoranza; 
    l) due rappresentanti del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle  scuole  statali
comprese  nel  distretto,  eletti  dal  corrispondente  personale  in
servizio nelle medesime scuole. 
  3. Del consiglio scolastico distrettuale  fanno  altresi'  parte  7
rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti,
anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale  del  comune  se
esso coincide col distretto. 
  4. Quando il territorio del distretto si estende su piu' comuni  il
numero dei rappresentanti e' elevato a 11, di cui  2  riservati  alla
minoranza. 
  5. Nei casi previsti  dal  precedente  comma  i  consigli  comunali
compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno  3
consiglieri, di cui 1 riservato alla  minoranza,  che  congiuntamente
eleggono  i  rappresentanti   comunali   del   consiglio   scolastico
distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza. 
  6. Se in un comune sono istituiti piu' distretti, esso avra'  sette
rappresentanti per ogni  distretto,  dei  quali  due  riservati  alla
minoranza. 
  7.  Qualora  nell'ambito  del   distretto   non   esistano   scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per
i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c) vanno ad aggiungersi a
quelli di cui alle lettere a) e b) e cade  la  riserva  di  cui  alla
lettera d) ultima parte. 
  8.  Il  consiglio  elegge  nel  proprio  ambito  il  presidente   a
maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora  non  si  raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente  e'  eletto  a
maggioranza relativa dei votanti. 
  9. Il  consiglio  puo'  eleggere  nel  proprio  ambito  una  giunta
esecutiva. Essa e' composta dal presidente del  consiglio  scolastico
distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto
limitato a due nomi, dal consiglio stesso. 
  10. I compiti di segreteria sono svolti da  impiegati  appartenenti
ai ruoli del personale amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle
scuole ed istituti aventi sede nel distretto. 
  11. Il consiglio scolastico distrettuale resta  in  carica  per  un
triennio. Esso  si  riunisce  almeno  ogni  tre  mesi;  si  riunisce,
altresi', ogni qualvolta almeno  un  terzo  dei  suoi  componenti  ne
faccia richiesta. 
  12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g)  nonche'
l'elezione  dei  rappresentanti  dei  comuni   sono   richieste   dal
provveditore agli studi alle organizzazioni e agli  enti  interessati
all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle
lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta  deve  indicare  la
data nella quale si svolgeranno tali elezioni. 
  13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta
il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune  interesse
con i  comuni,  la  provincia  e  la  regione  a  cui  appartiene  il
territorio del distretto, nonche' con gli organi dell'amministrazione
scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche  ed  educative
operanti nel territorio distrettuale. 
  14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso
comune o di una stessa provincia possono  riunirsi  per  esaminare  i
problemi di comune interesse. A tali riunioni possono  partecipare  i
competenti assessori comunali, provinciali  e  regionali,  nonche'  i
rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica. 
  15. La giunta esecutiva prepara i lavori del  consiglio  scolastico
distrettuale, fissa l'ordine del giorno  e  cura  l'esecuzione  delle
delibere del consiglio stesso. 
  16. Le funzioni di segretario del  consiglio  sono  attribuite  dal
presidente ad uno dei membri del consiglio stesso. (26) ((26a)) 
    
---------------

    
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma  2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  concernenti  i  consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale  della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 7 del presente  decreto  legislativo;  sono  abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze  del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione,  dei  consigli  scolastici  provinciali  e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
    
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre  2001,
n. 463 ha disposto (con l'art. 8,  comma  2)che  "Con  effetto  dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali  e  regionali  e  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli  contenuti
nei capi II, III e IV,  titolo  I  della  parte  I  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici  distrettuali  e  provinciali  e  il  Consiglio
nazionale   della   pubblica   istruzione   sono   sostituiti   dalle
disposizioni di cui agli articoli da  1  a  7  del  presente  decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  dei  consigli
scolastici provinciali  e  distrettuali  incompatibili  col  presente
decreto legislativo". 
                              Art. 19. 
           Funzioni del consiglio scolastico distrettuale 
 
  1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di
ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali  fissate  dal
Ministro della pubblica istruzione e previe opportune  intese,  anche
attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre
membri,  compreso  il  presidente,  dei  consigli  di  circolo  o  di
istituto, con gli organi  competenti  delle  istituzioni  scolastiche
interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive  competenze,  un  programma
per l'anno scolastico successivo attinente: 
    a)    allo    svolgimento    di    attivita'     parascolastiche,
extrascolastiche e interscolastiche; 
    b) ai servizi di orientamento scolastico  e  professionale,  e  a
quelli di assistenza scolastica ed educativa; 
    c)  ai  servizi  di   medicina   scolastica   e   di   assistenza
socio-psico-pedagogica; 
    d) ai corsi di  istruzione  degli  adulti  e  alle  attivita'  di
educazione permanente e di istruzione ricorrente; 
    e)  al  potenziamento  delle  attivita'  culturali   e   sportive
destinate agli alunni; 
    f) ad attivita' di sperimentazione; 
    g)     all'integrazione      specialistica,      al      servizio
socio-psico-pedagogico e a forme  particolari  di  sostegno  per  gli
alunni portatori di handicap nella scuole di ogni ordine e grado. 
  2. In attuazione del predetto  programma  il  consiglio  scolastico
distrettuale ha il potere di avanzare  concrete  specifiche  proposte
agli enti e organi competenti anche in ordine  alla  priorita'  delle
diverse iniziative. 
  3. Il consiglio  scolastico  distrettuale  predispone  altresi'  un
programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i
servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo
scolastico nelle scuole  speciali  o  nelle  classi  ordinarie  delle
pubbliche scuole elementari e medie. 
  4.  Il  consiglio  scolastico  distrettuale  stabilisce  i  criteri
generali per  il  coordinamento  dell'uso  delle  attrezzature  della
scuola da parte di altre scuole che  ne  facciano  richiesta  per  lo
svolgimento di attivita' della scuola e l'organizzazione dei  servizi
necessari. 
  5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte: 
   al provveditore agli studi, alla regione, agli  enti  locali,  per
quanto  di  rispettiva  competenza,  per  tutto  cio'   che   attiene
all'istituzione,  alla  localizzazione  e  al   potenziamento   delle
istituzioni scolastiche, nonche' all'organizzazione e  allo  sviluppo
dei servizi e delle strutture relative, anche al fine  di  costituire
unita' scolastiche territorialmente  e  socialmente  integrate  e  di
assicurare, di regola, la presenza  nel  distretto  di  scuole  dello
Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle  universita',  delle
accademie di belle arti e dei conservatori di musica; 
   al Ministro della pubblica  istruzione  ed  al  provveditore  agli
studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte
salve, le garanzie di legge per il personale stesso; 
   al Ministro  della  pubblica  istruzione,  per  l'inserimento  nei
programmi  scolastici  di  studi  e  ricerche  utili  alla   migliore
conoscenza delle realtalocali. 
  6.  Il  consiglio  scolastico  distrettuale  esprime  parere   ogni
qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione
o dagli enti locali, parere che e' obbligatorio quando si  tratti  di
interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del comma  1  ma
in esso non previsti. 
  7. Il consiglio scolastico  distrettuale  provvede  ai  compiti  di
assistenza scolastica che siano  affidati  o  delegati  al  distretto
dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento  e
l'integrazione delle attivita' assistenziali svolte nel distretto con
i restanti servizi scolastici, al fine  della  piena  attuazione  del
diritto allo studio. 
  8.  Il  consiglio   scolastico   distrettuale   promuove   altresi'
iniziative di orientamento scolastico. 
  9. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 le
regioni si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti
di consultazione e di programmazione in  materia  di  orientamento  e
formazione  professionale  e  per   l'attuazione   delle   iniziative
rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici. 
  10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una
relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti e la  invia
al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. 
  11. Il consiglio scolastico distrettuale  delibera  il  regolamento
interno, il bilancio  preventivo,  il  conto  consuntivo  nonche'  in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari. 
  12. Si pronuncia su ogni altro argomento  attribuito  dal  presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
  13. Gli studenti che non abbiano raggiunto  la  maggiore  eta'  non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti
il bilancio preventivo, il conto  consuntivo  nonche'  l'impiego  dei
mezzi finanziari. (26) ((26 a)) 
    
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma  2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  concernenti  i  consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale  della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 7 del presente  decreto  legislativo;  sono  abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze  del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione,  dei  consigli  scolastici  provinciali  e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo". 
    
-----------------

    
AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre  2001,
n. 463 ha disposto (con  l'art.  8,comma  2)che  "Con  effetto  dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali  e  regionali  e  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli  contenuti
nei capi II, III e IV,  titolo  I  della  parte  I  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici  distrettuali  e  provinciali  e  il  Consiglio
nazionale   della   pubblica   istruzione   sono   sostituiti   dalle
disposizioni di cui agli articoli da  1  a  7  del  presente  decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  dei  consigli
scolastici provinciali  e  distrettuali  incompatibili  col  presente
decreto legislativo". 

Capo III
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO PROVINCIALE

                              Art. 20. 
                  Consiglio scolastico provinciale 
  1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito  della
sua competenza le scuole  materne,  elementari,  medie  e  secondarie
superiori della provincia. 
  2. Il numero complessivo dei componenti  del  consiglio  scolastico
provinciale e' determinato come segue: 
    a) in proporzione alla popolazione  scolastica  della  provincia:
12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti  alle  scuole
statali, pareggiate, parificate e  legalmente  riconosciute  indicate
nel comma 1 sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso  fra
100.001 e 300.000, superiore a 300.000; 
    b) in proporzione al numero delle unita' scolastiche delle scuole
di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia:  12,  16,
20  seggi   quando   il   numero   delle   unita'   scolastiche   sia
rispettivamente  non  superiore  a  100,  compreso  fra  101  e  300,
superiore a 300; 
    c) in proporzione  al  numero  degli  appartenenti  al  personale
direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a)  e
al  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  scuole
medesime che siano statali: 12,  16,  20  seggi  quando  il  suddetto
personale sia rispettivamente  in  numero  non  superiore  a  10.000,
compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000; 
    d) 6 altri componenti. 
  3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale: 
    a) il provveditore agli studi; 
    b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo  e
non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma  1,  eletti  dal
corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole; 
    c) i rappresentanti  del  personale  amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate  nel
comma 1,  eletti  dal  corrispondente  personale  in  servizio  nelle
suddette scuole; 
    d)  i   rappresentanti   del   personale   degli   uffici   dell'
amministrazione scolastica periferica  funzionanti  nella  provincia,
eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici; 
    e) i rappresentanti  del  personale  direttivo  e  docente  delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate  nel
comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione; 
    f) i rappresentanti  dei  genitori  degli  alunni  iscritti  alle
scuole  statali  pareggiate,  parificate  e  legalmente  riconosciute
comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni; 
    g) tre rappresentanti dei comuni della  provincia,  eletti  dalle
rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia  in
cui sono indette le elezioni:  dei  tre  seggi  disponibili,  uno  e'
riservato alla minoranza; 
    h)  l'assessore  alla  pubblica  istruzione  dell'amministrazione
provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale; 
    i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la  regione
Trentino-Alto Adige; 
    l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro  di  cui
al comma 7. 
  4. La meta' dei seggi e' riservata ai rappresentanti del  personale
docente di ruolo e non di ruolo delle  scuole  statali  indicate  nel
comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo,  rispettivamente
in ragione del 90 per  cento  e  del  10  per  cento.  I  seggi  sono
ripartiti   fra   i   docenti   dei   diversi   ordini   di    scuola
proporzionalmente  alla   loro   consistenza   numerica   a   livello
provinciale. Le frazioni di unita' non inferiori a cinque  decimi  si
arrotondano all'unita' successiva. 
  5. Il residuo numero  dei  seggi,  detratto  il  numero  dei  seggi
riservato ai componenti di cui alle lettere a), g),  h),  ed  i)  del
comma 3, e' attribuito secondo le seguenti proporzioni: 
   a)  il  20  per  cento  ai  rappresentanti  eletti  del  personale
direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la  presenza
di un direttore didattico, di un preside di  scuola  media  e  di  un
preside di scuola secondaria superiore; 
    b) il  10  per  cento  ai  rappresentanti  eletti  del  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non  di  ruolo  delle
scuole statali; 
    c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti  del  personale  degli
uffici dell'amministrazione scolastica periferica  funzionanti  nella
provincia; 
    d) il 5 per cento  dei  rappresentanti  del  personale  dirigente
delle  scuole  pareggiate,  parificate  e   legalmente   riconosciute
comprese nella provincia; 
    e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti  dei  genitori  degli
alunni  iscritti  alle  scuole  statali,  pareggiate,  parificate   e
legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando  almeno
un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali; 
    f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell'  economia  e
del lavoro. 
  6. Nella determinazione del numero dei  quozienti  le  frazioni  di
unita' non  inferiori  a  cinque  decimi  si  arrotondano  all'unita'
successiva; e' comunque fatta salva la riserva di almeno  il  50  per
cento dei seggi a favore del personale docente. 
  7. I seggi di cui alla lettera f) del comma  5  sono  attribuiti  a
persone residenti nella provincia, in ragione  del  60  per  cento  a
rappresentanti, non appartenenti al  personale  della  scuola,  delle
organizzazioni sindacali piu'  rappresentative  che  organizzano  sul
piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per  cento
a   rappresentanti   dei   lavoratori   autonomi,   designati   dalle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti  del  mondo
dell'economia,  designati  dalla  camera  di  commercio,   industria,
artigianato e agricoltura. 
  8. Il consiglio scolastico provinciale  dura  in  carica  tre  anni
scolastici. Esso si  riunisce  almeno  ogni  tre  mesi;  si  riunisce
altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta. 
  9. Le elezioni dei  rappresentanti  delle  categorie  di  cui  alle
lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le  modalita'
di cui all'articolo 31. (26) ((26a)) 
    
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma  2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  concernenti  i  consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale  della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 7 del presente  decreto  legislativo;  sono  abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze  del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione,  dei  consigli  scolastici  provinciali  e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo". 
    
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre  2001,
n. 463 ha disposto (con  l'art.  8,comma  2)che  "Con  effetto  dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali  e  regionali  e  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli  contenuti
nei capi II, III e IV,  titolo  I  della  parte  I  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici  distrettuali  e  provinciali  e  il  Consiglio
nazionale   della   pubblica   istruzione   sono   sostituiti   dalle
disposizioni di cui agli articoli da  1  a  7  del  presente  decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  dei  consigli
scolastici provinciali  e  distrettuali  incompatibili  col  presente
decreto legislativo". 
                              Art. 21. 
             Organi del consiglio scolastico provinciale 
 
  1. Il consiglio scolastico provinciale  elegge  il  presidente,  la
giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale  docente
appartenente  ai  ruoli  provinciali  con  esclusione  del  personale
docente appartenente ai ruoli della scuola secondaria superiore. 
  2. Il presidente e' eletto a maggioranza  assoluta  dei  componenti
del consiglio nel  suo  seno;  parimenti  vengono  eletti  anche  due
vicepresidenti. Qualora non si raggiunga  nella  prima  votazione  la
maggioranza prescritta, il  presidente  e  il  vice  presidente  sono
eletti a maggioranza relativa dei votanti. 
  3. Le funzioni di segretario del consiglio  scolastico  provinciale
sono attribuite dal  presidente  ad  uno  dei  membri  del  consiglio
stesso. 
  4. La giunta esecutiva e' formata da otto membri e dal provveditore
agli studi, che ne e' presidente; gli otto membri sono eletti nel suo
seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti. 
  5.  Sono  formati  tre  distinti  consigli  di  disciplina  per  il
personale docente della scuola materna,  della  scuola  elementare  e
della scuola media. Ciascun consiglio e' formato  da  quattro  membri
effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito  del  consiglio
scolastico   provinciale,   dalle   corrispondenti   categorie    ivi
rappresentate  come  segue:  uno  effettivo  e   uno   supplente   in
rappresentanza  del  personale  direttivo  e  tre  effettivi  e   tre
supplenti in rappresentanza del  personale  docente,  rispettivamente
della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio  di
disciplina non sia possibile assicurare la presenza  di  uno  o  piu'
appartenenti alle categorie del predetto personale, i  rappresentanti
sono designati dal consiglio scolastico provinciale  che  li  sceglie
tra il personale di ruolo in servizio nella provincia. 
  6. I consigli di disciplina sono presieduti dal  provveditore  agli
studi. 
  7. Le funzioni di segretario sono esercitate  da  un  impiegato  di
qualifica  funzionale  non   inferiore   alla   sesta   in   servizio
nell'ufficio scolastico provinciale. (26) ((26a)) 
    
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma  2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  concernenti  i  consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale  della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 7 del presente  decreto  legislativo;  sono  abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze  del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione,  dei  consigli  scolastici  provinciali  e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
    
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre  2001,
n. 463 ha disposto (con  l'art.  8,comma  2)che  "Con  effetto  dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali  e  regionali  e  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli  contenuti
nei capi II, III e IV,  titolo  I  della  parte  I  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici  distrettuali  e  provinciali  e  il  Consiglio
nazionale   della   pubblica   istruzione   sono   sostituiti   dalle
disposizioni di cui agli articoli da  1  a  7  del  presente  decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  dei  consigli
scolastici provinciali  e  distrettuali  incompatibili  col  presente
decreto legislativo". 
                              Art. 22. 
            Funzioni del consiglio scolastico provinciale 
 
  1. Il consiglio scolastico provinciale: 
   a) esprime pareri al provveditore agli studi e  alla  regione  sui
piani  annuali  e  pluriennali  di  sviluppo   e   di   distribuzione
territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative,  indicandone
le priorita', tenendo conto delle proposte  dei  consigli  scolastici
distrettuali della provincia; tali  pareri  sono  vincolanti  per  le
materie demandate alla competenza del provveditore agli studi; 
    b) indica i criteri  generali  per  il  coordinamento  a  livello
provinciale dei  servizi  di  orientamento  scolastico,  di  medicina
scolastica  e  di  assistenza  psico-pedagogica,  tenuto  conto   dei
programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali; 
    c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione
ed educazione degli adulti; 
    d) formula al Ministro della pubblica istruzione e  alla  regione
proposte  per  il  coordinamento  delle  iniziative  in  materia   di
adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del  diritto  allo
studio, nonche' di educazione permanente; 
    e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica  per  la
formulazione dei relativi piani di finanziamento; 
    f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di  fuori
dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle  scuole
ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine  al  piano  di
utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili; 
    g) esprime al provveditore  agli  studi  pareri  obbligatori  sui
ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio,
sulla riammissione in servizio del  personale  docente  della  scuola
materna, elementare e media; 
    h) esprime al  provveditore  agli  studi  parere  vincolante  sui
trasferimenti d'ufficio del personale docente della  scuola  materna,
elementare e media per accertata situazione  di  incompatibilita'  di
permanenza nella scuola o nella sede; 
    i) esprime al provveditore agli studi parere  obbligatorio  sulle
proposte  di  ripartizione  dei  fondi  destinati   alle   spese   di
funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli
istituti; 
    l) formula  annualmente  una  relazione  sull'andamento  generale
dell'attivita' scolastica e dei servizi scolastici  della  provincia,
anche  sulla   base   delle   relazioni   dei   consigli   scolastici
distrettuali,   dei   consigli   di   circolo   e   di   istituto   e
dell'amministrazione scolastica periferica; 
    m) esprime parere sul piano  predisposto  dal  provveditore  agli
studi al fine di favorire  la  realizzazione  del  nuovo  ordinamento
della scuola elementare e di garantire la  necessaria  disponibilita'
di organico; 
    n) esercita le competenze previste dall'articolo  105  del  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990 n. 309 in ordine all'organizzazione dei corsi di  studio  per  i
docenti sull'educazione sanitaria e sui danni  derivanti  ai  giovani
dall'uso  delle  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  nonche'  sul
fenomeno criminoso nel suo insieme; 
    o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina  nelle
commissioni giudicatrici di concorsi  come  previsto  dall'  articolo
404, comma 4. 
   p) predispone programmi e  forme  di  integrazione  e  sostegno  a
favore degli alunni sordomuti come previsto dall'articolo 323,  comma
4. 
   q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai  ricorsi
proposti contro le decisioni in materia  disciplinare  degli  alunni,
adottate dai consigli  di  classe  e  dalla  giunta  esecutiva  degli
istituti; 
    r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua  competenza
in merito alla organizzazione e al funzionamento della  scuola  e  ad
ogni altra attivita' ad essa connessa e  si  pronunzia  su  tutte  le
questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;. 
    s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito  dal  presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
  2. Il consiglio scolastico provinciale funziona  unitariamente  per
le materie comuni a tutte le scuole e si  articola,  con  regolamento
interno, in sezioni verticali per singole materie e  orizzontali  per
gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei  ricorsi  relativi
alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni. 
  3. La giunta esecutiva prepara i lavori  del  consiglio  scolastico
provinciale, fissa l'ordine del  giorno  e  cura  l'esecuzione  delle
delibere del consiglio stesso. 
  4.  I  consigli  di  disciplina   hanno   competenza   in   materia
disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna,
elementare e media. 
  5.  Salvo  che  non  sia  diversamente  disposto,  sulle  questioni
attinenti allo stato giuridico del  personale  docente  il  consiglio
scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale  relativa  al
settore di scuola a cui appartiene il personale  interessato  con  la
sola presenza della componente direttiva e docente. (26) ((26a)) 
    
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma  2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  concernenti  i  consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale  della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 7 del presente  decreto  legislativo;  sono  abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze  del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione,  dei  consigli  scolastici  provinciali  e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
    
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre  2001,
n. 463 ha disposto (con  l'art.  8,comma  2)che  "Con  effetto  dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali  e  regionali  e  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli  contenuti
nei capi II, III e IV,  titolo  I  della  parte  I  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici  distrettuali  e  provinciali  e  il  Consiglio
nazionale   della   pubblica   istruzione   sono   sostituiti   dalle
disposizioni di cui agli articoli da  1  a  7  del  presente  decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  dei  consigli
scolastici provinciali  e  distrettuali  incompatibili  col  presente
decreto legislativo". 

Capo IV
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO NAZIONALE

                              Art. 23. 
            Consiglio nazionale della pubblica istruzione 
  1. Il Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,  istituito  a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.
416, sostituisce le sezioni seconda e terza del  consiglio  superiore
della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta  del  consiglio
superiore delle antichita'  e  belle  arti  per  quanto  concerne  le
materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'articolo
18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477. 
  2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e'  formato  da
74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo. 
  3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione: 
   a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali di ogni ordine e grado,  esclusa  l'universita',
eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, cosi'
ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola  elementare,  14
per la scuola media, 11 per gli  istituti  di  istruzione  secondaria
superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per  le  scuole
statali italiane all'estero; 
    b)  3  rappresentanti  del   personale   docente   delle   scuole
pareggiate,  parificate  e  legalmente  riconosciute,  designati  dal
Ministro della pubblica istruzione; 
    c)  3  rappresentanti  degli  ispettori   tecnici,   eletti   dal
corrispondente personale di ruolo; 
    d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di
istituto  di  istruzione  secondaria  superiore  e  1  di  scuole  di
istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo; 
    e)  2  rappresentanti  dei  direttori   didattici,   eletti   dal
corrispondente personale di ruolo; 
    f)  1  rappresentante  del  personale  dirigente   delle   scuole
pareggiate,  parificate  e  legalmente  riconosciute,  designato  dal
Ministro della pubblica istruzione; 
    g) 3  rappresentanti  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali,  eletti  dal
personale corrispondente in servizio nelle predette scuole; 
    h)  5  rappresentanti  del  mondo  dell'economia  e  del  lavoro,
designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 
    i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a
qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale
di ruolo in servizio nei predetti uffici; 
    l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti
nel suo seno; 
    m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente,  direttivo
ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di  lingua  tedesca,
uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della  Valle
d'Aosta, eletti dal medesimo personale  in  servizio  nelle  predette
scuole. 
  4. Il Consiglio nazionale e' integrato da un  rappresentante  della
provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9  del  testo  unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4
dicembre 1981 n. 761  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato  ad  esprimere
il parere sul progetto della Provincia di modifica dei  programmi  di
insegnamento e di esame. 
  5. Non  sono  eleggibili  nel  consiglio  nazionale  i  membri  del
Parlamento nazionale. I  membri  del  Consiglio  nazionale  non  sono
rieleggibili piu' di una volta. Il Consiglio  nazionale  si  riunisce
almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresi' ogni  qualvolta
almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. 
  6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni. 
  7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle  scuole  statali  che
sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e  nei  consigli  per  il
contenzioso puo' chiedere di essere esonerato  dal  servizio  per  la
durata del mandato. 
  8. Il relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, come servizio
di istituto nella scuola. 
  9. Le elezioni dei  rappresentanti  delle  categorie  di  cui  alle
lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate  con  le
modalita' di cui al successivo articolo 31. 
  10. Per le elezioni dei rappresentanti delle  scuole  di  cui  alla
lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalita' di
cui al successivo articolo 31 le relative liste  possono  comprendere
fino a tre candidati ciascuna. (26)((26a)) 
    
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma  2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  concernenti  i  consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale  della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 7 del presente  decreto  legislativo;  sono  abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze  del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione,  dei  consigli  scolastici  provinciali  e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
    
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre  2001,
n. 463 ha disposto (con  l'art.  8,comma  2)che  "Con  effetto  dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali  e  regionali  e  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli  contenuti
nei capi II, III e IV,  titolo  I  della  parte  I  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici  distrettuali  e  provinciali  e  il  Consiglio
nazionale   della   pubblica   istruzione   sono   sostituiti   dalle
disposizioni di cui agli articoli da  1  a  7  del  presente  decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  dei  consigli
scolastici provinciali  e  distrettuali  incompatibili  col  presente
decreto legislativo". 
                              Art. 24. 
      Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione 
  1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione  e'  presieduto
dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge  nel  suo
seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; 
qualora  nella  prima  votazione  non  si   raggiunga   la   predetta
maggioranza, il vicepresidente e' eletto a maggioranza  relativa  dei
votanti. 
  2. Il Consiglio nazionale elegge altresi': 
   a) l'ufficio di presidenza; 
    b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico; 
    c) il consiglio di disciplina per il  personale  direttivo  delle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado; 
    d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e
non di  ruolo  degli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore
statali e degli istituti di istruzione artistica statali. 
  3. L'ufficio di presidenza e' costituito da  7  consiglieri  eletti
dal consiglio nel suo seno. 
  4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e'
formato da 5  membri  effettivi  e  da  5  supplenti,  designati  dal
Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I
3  rappresentanti  del  predetto  personale  eletti   nel   consiglio
nazionale  sono  di  diritto  membri  effettivi  del   consiglio   di
disciplina. 
  5. Il consiglio di disciplina  per  il  personale  direttivo  delle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado  e'  formato  da  5
rappresentanti  del  personale  direttivo  componenti  del  Consiglio
nazionale in qualita' di membri effettivi e  da  5  membri  supplenti
designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo
in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d)  ed  e)
del comma 3 dell'articolo 23. 
  6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di  ruolo  e
non di  ruolo  degli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore
statali e degli istituti di istruzione artistica statali  e'  formato
da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti  eletti  dal  Consiglio
nazionale  nel  suo  seno  e  appartenenti  al  personale   medesimo,
assicurando in ogni caso  la  presenza  di  un  rappresentante  dell'
istruzione artistica in  qualita'  di  membro  effettivo  ed  uno  in
qualita' di supplente. 
  7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i  propri  membri  il
presidente. 
  8. Il presidente del consiglio di disciplina e' sostituito, in caso
di assenza o di impedimento, dal membro  effettivo  piu'  anziano  di
eta' di ciascun consiglio. 
  9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma  3  del
successivo articolo 25 elegge, nel suo  seno,  un  consiglio  per  il
contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo
e docente, di cui uno con funzione di presidente. 
  10.  Al  Consiglio  nazionale  sono  assegnati,  nei  limiti  delle
dotazioni  organiche,  un  funzionario  della  carriera  dirigenziale
dell'amministrazione  della  pubblica  istruzione  con  qualifica  di
dirigente  e  5  funzionari   dell'amministrazione   della   pubblica
istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le
funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e  per
sovrintendere ai servizi di segreteria. 
  11. Con decreto  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  sara'
determinato, nei limiti delle  dotazioni  organiche,  il  numero  del
personale delle altre  qualifiche  necessario  per  il  funzionamento
degli uffici. (26) ((26a)) 
    
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma  2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  concernenti  i  consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale  della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 7 del presente  decreto  legislativo;  sono  abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze  del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione,  dei  consigli  scolastici  provinciali  e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
    
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre  2001,
n. 463 ha disposto (con  l'art.  8,comma  2)che  "Con  effetto  dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali  e  regionali  e  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli  contenuti
nei capi II, III e IV,  titolo  I  della  parte  I  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici  distrettuali  e  provinciali  e  il  Consiglio
nazionale   della   pubblica   istruzione   sono   sostituiti   dalle
disposizioni di cui agli articoli da  1  a  7  del  presente  decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  dei  consigli
scolastici provinciali  e  distrettuali  incompatibili  col  presente
decreto legislativo". 
                              Art. 25. 
     Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione 
  1. Il Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a)  formula  annualmente,  sulla  base  delle   relazioni   dell'
amministrazione scolastica, una valutazione analitica  dell'andamento
generale dell'attivita' scolastica e dei relativi servizi; 
    b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine  alla
promozione  della  sperimentazione  e  della  innovazione  sul  piano
nazionale e locale, e ne valuta  i  risultati,  propone  al  Ministro
della pubblica istruzione  sei  nominativi  per  la  scelta  dei  tre
componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali
di  ricerca,  sperimentazione  ed  aggiornamento  educativi   e   del
consiglio direttivo di esperti  della  biblioteca  di  documentazione
pedagogica; 
    c) esprime, anche di propria iniziativa,  pareri  su  proposte  o
disegni di legge e in  genere  in  materia  legislativa  e  normativa
attinente alla pubblica istruzione; 
    d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di  promozione,  sulla
decadenza e  sulla  dispensa  dal  servizio,  sulla  riammissione  in
servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole  e
istituti di ogni ordine e grado e  del  personale  docente  di  ruolo
della scuola secondaria superiore;  sulla  utilizzazione  in  compiti
diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla
restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi
di incapacita' o di persistente  insufficiente  rendimento  attinente
alla funzione direttiva; 
  e)  esprime  parere  vincolante  sui  trasferimenti  d'ufficio  del
personale direttivo e del personale docente di ruolo  degli  istituti
di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici  e
gli istituti d'arte, per accertata situazione di incompatibilita'  di
permanenza nella scuola o nella sede; 
    f) esprime pareri obbligatori  in  ordine  alle  disposizioni  di
competenza del Ministro  della  pubblica  istruzione  in  materia  di
concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli
articoli 404, 416, 419, 422, 425 e 427 in materia di utilizzazioni di
cui all'articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi  di  cui
agli articoli 463 e 471 in materia di titoli  valutabili  e  punteggi
per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia
di  concorsi  e  conferimento  delle  supplenze  per   il   personale
amministrativo, tecnico e ausilario, di cui agli articoli 553 e 581; 
    g) esprime i pareri obbligatori previsti  dagli  articoli  119  e
seguenti in ordine all'ordinamento della scuola elementare; 
    h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo  74,  in
materia di calendario scolastico; 
    i)   esercita   le   ulteriori   funzioni   consultive   previste
dall'articolo  391  in  ordine  al  riconoscimento  del  diploma   di
baccelleriato internazionale; 
    l) esprime il parere obbligatorio sui  piani  e  i  programmi  di
formazione  e  le  modalita'  di  verifica  finale   dei   corsi   di
riconversione professionale del personale docente della scuola, anche
ai  fini  del  valore  abilitante  degli  stessi  corsi,   ai   sensi
dell'articolo 473; 
    m)  esprime  parere  obbligatorio  al  Ministro  della   pubblica
istruzione in materia di titoli valutabili e relativo  punteggio  per
gli incarichi e le supplenze  di  insegnamento  nei  conservatori  di
musica, nelle accademie di belle arti,  nell'accademia  nazionale  di
danza e nell'accademia nazionale  di  arte  drammatica,  esclusi  gli
insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri
per la  formazione  della  commissione  centrale  competente  per  la
decisione dei ricorsi; 
    n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito  dal  presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza; 
    o) si pronuncia sulle questioni che il  Ministro  della  pubblica
istruzione ritenga sottoporgli. 
  2. Nei casi di questioni  generali  in  materia  di  programmazione
dello sviluppo della scuola e  di  contenuti  culturali  e  didattici
nonche' di riforma di struttura di uno degli  ordini  scolastici,  il
parere e' obbligatorio. 
  3.  Il  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  funziona
attraverso  cinque  comitati   a   carattere   orizzontale   relativi
rispettivamente alla scuola materna,  alla  scuola  elementare,  alla
scuola media, alla scuola  secondaria  superiore,  agli  istituti  di
istruzione  artistica;  attraverso  appositi  comitati  a   carattere
verticale per materie e problemi specifici  relativi  a  due  o  piu'
degli indicati  settori;  come  corpo  unitario  per  le  materie  di
interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di  istruzione
artistica e' competente  anche  nelle  materie  concernenti  i  licei
artistici e gli istituti d'arte. 
  4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati
con regolamento interno. Ai comitati partecipano  a  pieno  titolo  i
rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di  lingua  slovena  e
della Valle d'Aosta, quando si trattino  argomenti  concernenti  tali
scuole. 
  5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione
presiede il Consiglio stesso,  ne  dispone  la  convocazione  e  puo'
presiedere i comitati previsti dal comma 3. 
  6. Il vice presidente sostituisce il  presidente  in  caso  di  sua
assenza o impedimento. 
  7. I consigli di disciplina  sono  competenti  per  i  procedimenti
disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una  sanzione
superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il  personale
ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e
il personale docente delle scuole secondarie superiori. 
  8. I consigli per  il  contenzioso,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, esprimono  parere  vincolante  sui  ricorsi  proposti  al
Ministro della pubblica  istruzione,  ove  previsti,  in  materia  di
trasferimenti e in materia disciplinare.  Esprimono  altresi'  pareri
sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente
articolo. (26) ((26a)) 
    
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma  2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  concernenti  i  consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale  della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 7 del presente  decreto  legislativo;  sono  abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze  del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione,  dei  consigli  scolastici  provinciali  e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
    
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre  2001,
n. 463 ha disposto (con  l'art.  8,comma  2)che  "Con  effetto  dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali  e  regionali  e  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli  contenuti
nei capi II, III e IV,  titolo  I  della  parte  I  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici  distrettuali  e  provinciali  e  il  Consiglio
nazionale   della   pubblica   istruzione   sono   sostituiti   dalle
disposizioni di cui agli articoli da  1  a  7  del  presente  decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni  contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  dei  consigli
scolastici provinciali  e  distrettuali  incompatibili  col  presente
decreto legislativo". 

Capo V
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA

                              Art. 26. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 27. 
                      Autonomia amministrativa 
  1. I consigli di circolo e di  istituto  e  i  consigli  scolastici
distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per  il  funzionamento
amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo. 
  2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con  l'anno
solare. Il  consiglio  di  circolo  o  di  istituto  e  il  consiglio
scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale. 
  3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  7.  Gli  ordini  di  pagamento  di  spese  disposte  dal  consiglio
scolastico distrettuale sono firmati  dal  presidente  del  consiglio
stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo. 
  8.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze
annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche  di
ogni ordine e grado con  imputazione  ai  rispettivi  bilanci  e  con
applicazione dell'articolo 27, comma 4. 
  10.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  11.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze  temporanee  di
breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
di istituto, utilizzando le apposite  risorse,  entro  i  limiti  dei
finanziamenti a tal fine previsti  e  nell'esercizio  dei  poteri  di
gestione  di  cui  sono  rispettivamente   responsabili   nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
che impongano il ricorso a tali supplenze. 
  13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi  a
favore delle istituzioni di cui al  precedente  primo  comma  possono
ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo. 
  14.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  15.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  16.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  17.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  18.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  19.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  20.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
                              Art. 28. 
                              Vigilanza 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  7. In caso di  persistenti  e  gravi  irregolarita'  o  di  mancato
funzionamento del consiglio di circolo o di istituto (( . .  .)),  il
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,
procede allo scioglimento del consiglio. 
  8. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  9. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
                              Art. 29. 
               Istituzioni con personalita' giuridica 
 
  1. Negli istituti  con  personalita'  giuridica,  le  funzioni  del
consiglio di amministrazione sono esercitate dalla  giunta  esecutiva
del consiglio di istituto, salve  le  competenze  proprie  di  quest'
ultimo. 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano  contributi  a
favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del
bilancio preventivo e del conto consuntivo. 

Capo VI
NORME COMUNI

                              Art. 30. 
        Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali 
 
  1. L'elettorato attivo e  passivo  per  le  singole  rappresentanze
negli  organi  collegiali  previste  dalla  presente   parte   spetta
esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie  partecipanti
a tali organismi. 
  2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei  rappresentanti
dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni,
o a chi ne fa legalmente le veci. 
  3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei  rappresentanti
degli  alunni  spetta  agli  studenti  delle  classi   della   scuola
secondaria superiore, qualunque sia la loro eta'. 
                              Art. 31. 
                              Elezioni 
  1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli  alunni  nei
consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo  per
ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente  tutti
gli elettori. Ciascun elettore puo' votare la  meta'  dei  membri  da
eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno. 
  2. Le elezioni dei  rappresentanti  da  eleggere  nei  consigli  di
circolo o di istituto,  nei  consigli  scolastici  distrettuali,  nei
consigli scolastici  provinciali  e  nel  Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione hanno luogo con il  sistema  proporzionale  sulla
base di liste di candidati per ciascuna componente. 
  (( 3. Le liste dei  candidati  sono  contrassegnate  da  un  numero
progressivo riflettente l'ordine di presentazione )). 
  4. (( IL D.L. 28 AGOSTO 1995, N. 361, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N.  437  HA  DISPOSTO  (CON  L'ART.  2)  LA
SOSTITUZIONE DEL PRESENTE COMMA CON L'ATTUALE COMMA 3 )). 
  5. (( IL D.L. 28 AGOSTO 1995, N. 361, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N.  437  HA  DISPOSTO  (CON  L'ART.  2)  LA
SOSTITUZIONE DEL PRESENTE COMMA CON L'ATTUALE COMMA 3 )). 
  6. Nessun elettore puo' concorrere alla presentazione  di  piu'  di
una lista; nessun candidato puo' essere incluso  in  piu'  liste  per
elezioni dello stesso livello ne puo' presentarne alcuna. 
  7. Ciascuna lista puo' comprendere un numero di candidati  sino  al
doppio  del  numero  dei  rappresentanti  da  eleggere  per  ciascuna
categoria. 
  8. Ogni elettore puo' esprimere il proprio voto di  preferenza  per
un solo candidato quando  il  numero  di  seggi  da  attribuire  alla
categoria sia non superiore a tre; puo' esprimere  non  piu'  di  due
preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore
a cinque; negli altri casi  puo'  esprimere  un  numero  di  voti  di
preferenza  non  superiori  a  un  terzo  del  numero  dei  seggi  da
attribuire. 
  9. Il voto e' personale, libero e segreto. 
                              Art. 32. 
       (( Liste dei candidati del personale docente e direttivo )) 
  1. Per i rappresentanti del personale docente di  ruolo  e  non  di
ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati
debbono essere distinte rispettivamente per  la  scuola  materna,  la
scuola elementare,  la  scuola  media,  gli  istituti  di  istruzione
secondaria superiore e gli istituti di  istruzione  artistica.  Sono,
pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti
al grado e ordine di scuola da rappresentare. 
  2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente  dei  licei
artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto  di  elettorato
unitamente  al  personale  docente  degli  istituti   di   istruzione
artistica. 
  3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione, i presidi  dei  licei  artistici  e  degli
istituti d'arte esercitano il diritto  di  elettorato  unitamente  al
personale direttivo degli istituti di istruzione artistica . 
                              Art. 33. 
                     Svolgimento delle elezioni 
  1. Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
stabilite le modalita' per lo  svolgimento  delle  elezioni,  per  la
proclamazione  degli  eletti  e  per  l'insediamento   degli   organi
collegiali elettivi  in  applicazione  del  presente  titolo,  e,  in
particolare per: 
    a) la formazione, a cura di  ogni  scuola,  degli  elenchi  degli
elettori divisi per categoria; 
    b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con  la
partecipazione di persone facenti parte di tutte le  categorie  degli
elettori; 
    c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti,  degli
scrutatori e dei rappresentanti  di  lista,  scelti  tra  le  persone
facenti parte di tutte le categorie degli elettori; 
    d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non
turbare l'attivita' didattica, va fatta al  di  fuori  delle  ore  di
lezione; 
    e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari  tipi
di schede; 
   (( e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione
delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della
scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione )); 
    f) lo svolgimento dello scrutinio che,  comunque,  deve  avvenire
immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto; 
    g) la proclamazione degli eletti; 
    h) la convocazione dell'organo; 
    i) la presentazione  di  ricorsi  con  indicazione  degli  organi
decidenti. 
  2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi  collegiali,
distinte  per  ciascuna  categoria  rappresentata,  sono  effettuate,
quando e' possibile, congiuntamente. 
  3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo  e
in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi  in  base  al
comma 1. 
                              Art. 34. 
      Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali 
 
  1.  Il  comitato  di  valutazione  dei  docenti,  il  consiglio  di
intersezione,  di  interclasse  e  di  classe   sono   nominati   con
provvedimento del direttore didattico o del preside. 
  2. Il consiglio di circolo o di istituto, il  consiglio  scolastico
distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati  con
decreto del provveditore agli studi. 
  3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione. 
                              Art. 35. 
                     Surroga dei membri cessati 
 
  1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi  collegiali
a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per
qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si
procede alla nomina di coloro che, in possesso dei  detti  requisiti,
risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di
esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 
  2. I rappresentanti delle  regioni  e  degli  enti  locali  possono
essere sostituiti dai rispettivi organi nel  caso  siano  intervenute
nuove elezioni. 
  3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla  carica
allo scadere del periodo di durata dell'organo. 
                              Art. 36. 
               Elezione e partecipazione dei genitori 
nelle scuole con particolari finalita' 
 
  1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o
istituzioni di cui all'articolo 6,  possono  esercitare  l'elettorato
attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza. 
  2. La commissione elettorale ha cura  di  assicurare  l'espressione
diretta e segreta  del  voto,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. 
                              Art. 37. 
      Costituzione degli organi e validita' delle deliberazioni 
 
  1. L'organo collegiale e' validamente costituito anche nel caso  in
cui  non  tutte   le   componenti   abbiano   espresso   la   propria
rappresentanza. 
  2. Per la validita' dell'adunanza del  collegio  dei  docenti,  del
consiglio  di  circolo  e  di  istituto,  del  consiglio   scolastico
distrettuale,  del  consiglio  scolastico  provinciale   e   relative
sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi
comitati, nonche' delle rispettive giunte, e' richiesta  la  presenza
di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica. 
  3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta  dei  voti
validamente espressi, salvo  che  disposizioni  speciali  prescrivano
diversamente. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 
  4. La votazione e' segreta  solo  quando  si  faccia  questione  di
persone. 
                              Art. 38. 
                              Decadenza 
 
  1. I membri eletti e quelli designati, i  quali  non  intervengono,
senza giusitificati motivi, a tre sedute consecutive  dell'organo  di
cui fanno parte, decadono dalla carica e  vengono  surrogati  con  le
modalita' previste dall'articolo 35. 
                              Art. 39. 
                  Adunanze degli organi collegiali 
 
  1. Le adunanze degli organi  collegiali  della  scuola  di  cui  al
presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni  di
lavoro dei componenti eletti o designati. 
                              Art. 40. 
                          Regolamenti tipo 
 
  1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo
gli  organi  collegiali  operano  sulla  base  di  regolamenti   tipo
predisposti dal Ministero della pubblica istruzione. 
                              Art. 41. 
        Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali 
 
  1. La partecipazione agli organi collegiali previsti  dal  presente
titolo e' gratuita. 
  2. Ai componenti degli organi collegiali a livello  distrettuale  e
provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio. 
  3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione
spetta il trattamento di missione nei casi  e  secondo  le  modalita'
previsti dalle vigenti disposizioni. 
                              Art. 42. 
Pubblicita' delle sedute del consiglio di circolo e  istituto  e  del
                  consiglio scolastico distrettuale 
 
  1. Alle sedute del consiglio  di  circolo  e  di  istituto  possono
assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e
i membri dei consigli circoscrizionali di cui  alla  legge  8  giugno
1990, n. 142. 
 2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche. 
  3. Il consiglio di circolo e di  istituto  stabilisce  nel  proprio
regolamento le modalita' di ammissione in relazione  all'accertamento
del titolo di elettore  e  alla  capienza  ed  idoneita'  dei  locali
disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la  tempestiva
informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni. 
  4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il  consiglio  scolastico
distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalita'  con
cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della
provincia, del comune o dei comuni interessati, dei  loro  organi  di
decentramento  democratico,  delle   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine  di
approfondire  l'esame  di  problemi,  riguardanti  la   vita   e   il
funzionamento della scuola, che interessino anche le comunita' locali
o componenti sociali e sindacali  operanti  nelle  comunita'  stesse.
Analogo  invito  puo'  essere  rivolto   dal   consiglio   scolastico
distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di  istituto
compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o  di  istituto  ai
rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale. 
  5. Per il  mantenimento  dell'ordine  il  presidente  esercita  gli
stessi poteri a tal fine conferiti dalla  legge  a  chi  presiede  le
riunioni del consiglio comunale. 
  6. Qualora il comportamento del pubblico  non  consenta  l'ordinato
svolgimento  dei  lavori  o  la  liberta'   di   discussione   e   di
deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la
sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 
  7.  Alle  sedute  del  consiglio  scolastico  distrettuale  e   del
consiglio di circolo e di istituto non e' ammesso il pubblico  quando
siano in discussione argomenti concernenti persone. 
                              Art. 43. 
                       Pubblicita' degli atti 
 
  1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono  pubblicati
in apposito albo della scuola. 
  2.  I  pareri  e  le   deliberazioni   del   consiglio   scolastico
distrettuale sono pubblicati in apposito  albo  presso  la  sede  del
distretto e negli albi del  comune  e  dei  comuni  e  delle  scuole,
compresi nel distretto; quelli del consiglio  scolastico  provinciale
sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli  albi
dei distretti e delle scuole della provincia;  quelli  del  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono  pubblicati  nel  bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. 
  3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti  concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 
  4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Capo VII
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA MATERNA

                              Art. 44. 
                Consigli di circolo di scuola materna 
 
  1. Presso ogni direzione didattica di  scuola  materna  statale  e'
costituito il consiglio  di  circolo.  Esso  e'  formato  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 8. 
  2. Il consiglio di circolo ha potere  deliberante,  oltre  che  per
quanto riguarda l'approvazione del  bilancio  preventivo,  del  conto
consuntivo e in  ordine  all'impiego  dei  mezzi  finanziari  per  il
funzionamento amministrativo e didattico del  circolo,  sui  seguenti
argomenti: 
    a) adozione del regolamento interno del circolo,  che  deve,  fra
l'altro, stabilire le modalita' per la vigilanza dei bambini  durante
l'ingresso e la permanenza  nella  scuola  nonche'  durante  l'uscita
dalla medesima; 
    b) determinazione dei criteri di  attuazione  degli  orientamenti
dell'attivita'  educativa  e  per   l'organizzazione   dell'attivita'
medesima; 
    c) acquisto, conservazione e rinnovo  delle  attrezzature  e  del
materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo; 
    d) le forme e le  modalita'  per  lo  svolgimento  di  iniziative
assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per l'opera  di
prevenzione sanitaria e per l'attivita' dell'assistenza sociale; 
    e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e di  intraprendere  eventuali
iniziative di collaborazione; 
    f) partecipazione del circolo ad attivita' ricreative  e  ludiche
di particolare interesse educativo. 
  3. Per quanto non e' previsto  nel  presente  articolo  si  applica
quanto disposto dall'articolo 10. 
                              Art. 45. 
Comitato per la  valutazione  del  servizio  dei  docenti  di  scuola
                               materna 
 
  1. Per la composizione e  il  funzionamento  del  comitato  per  la
valutazione del servizio dei docenti di  scuola  materna  si  applica
quanto disposto dall'articolo 11. 
                              Art. 46. 
               Collegio degi docenti di scuola materna 
  1. Presso ogni direzione didattica di  scuola  materna  statale  e'
istituito il collegio dei docenti. Esso e' composto  dai  docenti  di
ruolo e non di ruolo del  circolo  ed  e'  presieduto  dal  direttore
didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che,
ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari  delle  sezioni
interessate. 
  ((2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui  al  comma  2,
lettere b), h), i), l), dell'articolo 7. )) Inoltre: 
    a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine  di
adeguare  gli  orientamenti  educativi   alle   specifiche   esigenze
ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini; 
    b) provvede alla scelta delle attrezzature  e  del  materiale  di
gioco; 
    c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica  nel  quadro
della disciplina di cui all'articolo 277; 
    d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e
i rapporti di informazione e di collaborazione  con  i  genitori  dei
bambini. 
  3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica  quanto
disposto dall'articolo 7. 
                              Art. 47. 
   Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna 
 
  1. Fino a quando non siano costituite le  direzioni  didattiche  di
scuola materna: 
    a) si estendono in  quanto  applicabili  le  norme  del  presente
titolo sugli organi di gestione; 
    b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la
valutazione  del  servizio  vengono  istituiti  presso  la  direzione
didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza; 
    c) i docenti della scuola materna partecipano alle  elezioni  del
consiglio  di  circolo  della  scuola  elementare  in  cui   prestano
servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno
o due dei seggi da attribuire al personale docente a  seconda  che  i
componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19. 

Capo VIII
NORME PARTICOLARI

                              Art. 48. 
    Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia 
 
  1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei  consigli  scolastici
provinciali delle province di Trieste e  di  Gorizia  un  quarto  dei
rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto
dei  rappresentanti  dei  genitori  degli   alunni   sono   riservati
rispettivamente ai docenti e ai genitori degli  alunni  delle  scuole
statali con lingua d'insegnamento slovena. 
  2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e
di Gorizia un quinto dei rappresentanti  degli  alunni  e'  riservato
agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena. 
  3. Nelle stesse province i consigli  scolastici  distrettuali  e  i
consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi
comunque riguardanti il funzionamento  delle  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena e i  piani  provinciali  relativi  ai  corsi  di
istruzione degli adulti e alle attivita' di educazione  permanente  e
di istruzione ricorrente degli adulti di lingua  materna  slovena,  a
richiedere il parere della commissione di cui all'articolo 624. 
  4.  Tali  consigli,  qualora  assumano,   nel   loro   compito   di
formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di  cui  al
comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito. 
  5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi  nelle
anzidette  materie  da  inviare  alle  competenti  autorita'  per  le
ulteriori determinazioni,  sono  allegati  i  pareri  espressi  dalla
commissione di cui al comma 3. 
                              Art. 49. 
    Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano 
 
  1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in  materia  di  organi
collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano. 
                              Art. 50. 
Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie  nazionali
   di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie
   artistiche. 
 
  1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di
musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale  d'arte
drammatica  all'Accademia  nazionale  di  danza  ed   agli   Istituti
superiori  per  le  industrie  artistiche,  salvo   quelle   che   si
riferiscono al comitato di valutazione di  cui  all'articolo  11;  al
Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione  e,  nell'ambito  di
questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso. 
  2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le  norme  della
parte II, titolo VI. 

TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

                              Art. 51. 
    Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica 
 
  1. Allo scopo di assicurare  il  graduale  ridimensionamento  delle
unita' scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce
i criteri, tempi e modalita' per la definizione e l'articolazione  di
un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica. 
  2. Il piano pluriennale e' definito ed approvato  con  decreto  del
Ministro della  pubblica  istruzione  ed  e'  aggiornato  annualmente
tenendo conto dei mutamenti intervenuti. 
  3. Il piano deve tener conto, per ciascuna  provincia,  del  numero
degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle  sue
prevedibili variazioni in  relazione  all'evoluzione  demografica  in
atto nell'ambito territoriale considerato, nonche'  delle  specifiche
esigenze socioeconomiche  in  esso  esistenti.  In  particolare,  con
effetto dalla data di entrata in vigore dei  decreti  legislativi  da
emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24  dicembre  1993,  n.
537 ed ai fini da essa previsti, esso terra' conto altresi' dell'eta'
degli alunni, del numero degli alunni portatori  di  handicap,  delle
esigenze delle zone definite  a  rischio  per  problemi  di  devianza
giovanile  e  minorile  e,  con   specifica   considerazione,   delle
necessita' e dei disagi  che  possono  determinarsi  in  relazioni  a
situazioni locali, soprattutto nelle comunita' e zone montane e nelle
piccole isole. 
  4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere  ad  un
graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche  sulla  base  dei
seguenti parametri: almeno 50 posti  di  insegnamento,  ivi  compresi
quelli relativi  alle  sezioni  di  scuola  materna,  per  i  circoli
didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per
gli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,  ivi
compresi   i   licei   artistici   e   gli   istituti   d'arte.    Il
ridimensionamento   deve   essere   effettuato   senza   pregiudicare
l'erogazione del servizio nel territorio. 
  5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni  necessarie
di unita' scolastiche, determinandone modalita' e  tempi  sulla  base
delle  previsioni  sulle  cessazioni  dal  servizio   del   personale
scolastico interessato. 
  6.  Il   Ministro   della   pubblica   istruzione   puo'   disporre
l'aggregazione anche di istituti di istruzione  secondaria  superiore
di diverso ordine e  tipo.  Nei  comuni  montani  con  meno  di  5000
abitanti possono essere costituiti  istituti  comprensivi  di  scuola
materna, elementare e media secondo criteri e modalita' stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. 
  7. Nell'ipotesi di cui al comma 6  gli  oneri  di  personale  e  di
funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni,  risultino  a
carico  di  piu'  enti  sono  ripartiti  sulla  base  di  un'apposita
convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e  gli  enti
interessati. 
                              Art. 52. 
Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle  istituzioni
                              educative 
 
  1. Il piano  di  razionalizzazione  di  cui  all'articolo  51  deve
prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali,  dei
convitti annessi  agli  istituti  tecnici  e  professionali  e  degli
educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30  convittori
o semiconvittori. 
  2. Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 51. 

Capo II
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA

                              Art. 53. 
Istituzione  delle  scuole  statali  e  delle  istituzioni  educative
                               statali 
 
  1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie  e
secondarie superiori viene effettuata dagli organi statali competenti
secondo le  norme  degli  articoli  successivi,  sentite  le  regioni
interessate sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita'  di
programmazione regionale. Restano ferme le  competenze  dei  consigli
scolastici provinciali. 
  2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono
istituiti con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro. 
                              Art. 54. 
                  Istituzione delle scuole materne 
 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  e'  determinato,  distintamente  per
ciascuna provincia, il  piano  annuale  delle  nuove  istituzioni  di
sezioni di scuola materna statali, su motivate proposte formulate dai
provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali  e
considerate le richieste dei comuni. 
  2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con  decreto
del   provveditore   agli   studi.   Ai   fini    della    precedenza
nell'istituzione delle scuole sara' tenuto conto delle  sedi  ove  si
accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno,  con  particolare
riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione. 
                              Art. 55. 
                 Istituzione delle scuole elementari 
 
  1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore
agli studi. 
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio
del provveditorato agli studi e' ripartito in  circoli  didattici  la
cui direzione ha sede in una delle scuole. 
  3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono  effettuati  tenendo
prioritariamente presenti  le  necessita'  derivanti  dallo  sviluppo
della popolazione scolastica, la situazione ambientale  e  l'esigenza
che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico. 
  4. Il Ministro della  pubblica  istruzione  adegua  annualmente  la
distribuzione sul territorio dei  circoli  didattici  esistenti,  nei
limiti del complessivo organico dei direttori  didattici  di  cui  al
comma 6 e in conformita' al piano pluriennale previsto  dall'articolo
51. 
  5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso  deve  essere
superiore a venti, ad eccezione  dei  plessi  ubicati  nelle  piccole
isole e nelle  zone  di  montagna,  nelle  quali  le  difficolta'  di
collegamento non consentano la  possibilita'  di  accorpamento  o  di
trasporto degli alunni in altre scuole. 
  6.  Il  ruolo  organico  del  personale  direttivo   della   scuola
elementare e' stabilito in 5000 posti. 
                              Art. 56. 
                   Istituzione delle scuole medie 
 
  1. Le scuole medie sono istituite con decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 
  2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi. 
  3. Possono funzionare classi collaterali, nonche'  corsi  e  classi
distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori. 
  4. Nelle localita' nelle quali,  per  ragioni  topografiche  e  per
mancanza di idonee comunicazioni,  non  possano  funzionare  corsi  o
classi distaccati, ne' possa organizzarsi il trasporto gratuito degli
alunni, il Ministro della pubblica istruzione,  d'intesa  con  quello
degli interni e con quello del tesoro,  promuove  iniziative  atte  a
consentire il compimento dell'istruzione  media  obbligatoria,  sulla
base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreche'
vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la  licenza
elementare. 
                              Art. 57. 
Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici,  degli
                         istituti magistrali 
 
  1. I ginnasi-licei classici,  i  licei  scientifici,  gli  istituti
magistrali sono istituiti con decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 
                              Art. 58. 
                 Istituzione delle scuole magistrali 
 
  1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto  con
il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali. 
                              Art. 59. 
                 Istituzione degli istituti tecnici 
 
  1. Gli istituti di istruzione tecnica sono  istituiti  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno e del tesoro e  con  gli  altri  Ministri  eventualmente
interessati. 
  2. Il decreto determina il contributo annuo a  carico  dello  Stato
per la istituzione e il funzionamento  degli  istituti  e  gli  oneri
assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli  stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto  puo'  inoltre  istituire,
sempre che non ne derivi maggior  onere  per  l'erario,  un  convitto
annesso   all'istituto    tecnico    e    determinarne    le    norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione. 
  3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalita' e ordinamenti
speciali determina altresi' la finalita' degli  istituti,  la  durata
dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione
degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati. 
                              Art. 60. 
              Istituzione degli istituti professionali 
  1. Gli  istituti  professionali  sono  istituiti  con  decreto  del
Ministro della pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro del tesoro e con  gli  altri  Ministri
eventualmente   interessati,   acquisita   l'indicazione   vincolante
dell'ordine di priorita' della regione competente. 
  2. Il decreto determina il contributo annuo a  carico  dello  Stato
per la istituzione e il funzionamento  degli  istituti  e  gli  oneri
assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli  stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto puo' inoltre istituire, ((
sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario )),  un  convitto
annesso  all'istituto   professionale   e   determinarne   le   norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione. 
  3. Il decreto istitutivo  determina  altresi'  la  finalita'  degli
istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento,  i
titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno  rilasciati.
Le successive modificazioni  all'ordinamento  didattico  dei  singoli
istituti, che non comportino maggiori oneri  per  il  bilancio  dello
Stato,  sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
istruzione. 
                              Art. 61. 
                  Istituzione degli istituti d'arte 
 
  1. Gli istituti d'arte sono  istituiti  con  decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle  sezioni
che  compongono  l'istituto,  il  numero  delle  ore  settimanali  di
insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo  annuo  a
carico  dello  Stato  per  l'istituzione  e  il  funzionamento  dell'
istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da  enti  e
privati. 
                              Art. 62. 
                   Istituzione dei licei artistici 
 
  1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro  della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 
  2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo  annuo  a  carico
dello  Stato  e  determina,  nell'ambito  dell'ordinamento  didattico
vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto. 
                              Art. 63. 
Istituzione dei conservatori di  musica,  delle  accademie  di  belle
   arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e  dell'accademia
   nazionale di danza; degli  istituti  superiori  per  le  industrie
   artistiche. 
 
  1. I conservatori  di  musica,  le  accademie  di  belle  arti,  l'
accademia nazionale d'arte  drammatica  e  l'accademia  nazionale  di
danza e gli istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche  sono
istituiti con decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalita'  possono
essere  istituite  in  comuni  diversi  da  quelli  in  cui  ha  sede
l'istituto,  sezioni  staccate  con  uno  o  piu'  corsi,  e,  per  i
conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per
gli istituti superiori per le industrie  artistiche  si  provvede  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 217. 
  2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo  annuo  a  carico
dello  Stato;  determina,  nell'ambito   dell'ordinamento   didattico
vigente, i corsi  che  costituiscono  l'istituto;  fissa  la  tabella
concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e  gli
insegnamenti da conferire per  incarico  nonche'  i  posti  di  ruolo
direttivo amministrativo e  del  restante  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario. 
  3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti  presso  gli
Istituti per ciechi "I. Cavazza"  di  Bologna,  "D.  Martuscelli"  di
Napoli, "S. Alessio"  di  Roma,  "Istituto  per  ciechi"  di  Milano,
"Configliachi" di Padova possono essere  trasformate  in  sezioni  di
conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune.  Il  decreto
istitutivo fissa  le  modalita'  di  funzionamento  di  tali  sezioni
speciali,  nonche'  le  norme  concernenti  il  numero  dei  corsi  e
l'inquadramento in ruolo  del  personale  docente  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario. La ripartizione  fra  i  singoli  Istituti  dei
posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni e' disposta
con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 

Capo III
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO
Sezione I: Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per
gli educatori dei minorati della vista.

                              Art. 64. 
           Istituto statale "Augusto Romagnoli". Finalita' 
 
  1. L'Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista e'  alle  dirette  dipendenze  del
Ministero della pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti: 
    a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti  e  per
le scuole dei minorati della vista; 
    b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti  e  per
le scuole per minorati psichici privi della vista; 
    c) effettua e promuove ricerche, studi  e  pubblicazioni  per  il
progresso educativo dei minorati della vista; 
    d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia  di
istruzione ed educazione speciale; 
    e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento
per gli educatori dei minorati della vista; 
    f) promuove la ricerca e lo studio di materiale  didattico  e  di
apparecchi ad uso dei minorati della vista. 
                              Art. 65. 
                Convitto - scuole annesse - strutture 
 
  1. All'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per
gli educatori dei minorati della vista e' annesso, in  forza  di  una
convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica  istruzione
e un  istituto  per  ciechi  dotato  di  personalita'  giuridica,  un
convitto di educandi minorati della vista. 
  2. Presso il predetto istituto  statale  funzionano,  ai  fini  del
tirocinio degli allievi: 
    a) la scuola materna; 
    b) la scuola  elementare  con  classi  speciali  per  ambliopi  e
tardivi; 
   c) una scuola media per il compimento dell'obbligo scolastico. 
  3. L'istituto dispone di: 
    a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune; 
    b) un gabinetto per gli studi di psicologia. 
                              Art. 66. 
                Funzionamento. Ammissione. Personale 
 
  1.  Le  norme  relative  al  funzionamento  dell'istituto   statale
"Augusto  Romagnoli"  di  specializzazione  per  gli  educatori   dei
minorati della vista  sono  stabilite  con  apposito  regolamento  da
emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  sentite
le  associazioni  e  gli  enti  interessati  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
400. 
  2.  I  ciechi  sono  ammessi  ai  corsi   aventi   i   compiti   di
specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo  64
senza limiti di numero. Il numero  dei  posti  riservati  ai  vedenti
viene stabilito dal Ministero della pubblica  istruzione  sulla  base
delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei
minorati  della  vista,  di  cui  al  comma  1,  lettere  a)   e   b)
dell'articolo 64 hanno la durata di almeno un anno. 
  4. Il ruolo organico del personale dell'istituto  statale  "Augusto
Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei  minorati  della
vista comprende le seguenti qualifiche: 
   preside; 
   docente di pedagogia; 
   docente di tirocinio; 
   assistente di tirocinio; 
   docente di didattica musicale; 
   istruttore tecnico pratico; 
   assistenti; 
   docenti di scuola materna; 
   personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 
  5. Il preside dell'istituto statale  di  specializzazione  per  gli
educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse  di
cui all'articolo 65, comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside,
di docente e di assistente si accede ai sensi degli  articoli  398  e
seguenti salvo quanto disposto dal presente capo. 
  6. Il posto di docente di didattica della musica  della  scuola  di
specializzazione e' conferito mediante concorso pubblico  per  titoli
ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di
magistero  di  pianoforte   e   del   diploma   di   specializzazione
dell'istituto "Augusto Romagnoli". 
  7. Al docente di didattica musicale si  applicano  le  norme  sullo
stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica
degli istituti magistrali. 
  8.  Gli  insegnamenti  della  psicologia,  della  pediatria,  dell'
educazione fisica, dell'oculistica, sono  affidati  per  incarico  su
proposta del preside dell'istituto. 
  9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti  o  per  supplire
titolari assenti  sono  conferite  ai  sensi  degli  articoli  520  e
seguenti. 
  10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante
concorso al quale possono partecipare coloro  che  sono  forniti  del
diploma dell'istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli"
e in possesso di un titolo di studio non inferiore  alla  licenza  di
scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si  applicano  le  norme
giuridiche  e  il  trattamento  economico  previsto  per  i   docenti
tecnico-pratici. 
  11. I posti del personale docente e del personale assistente  fanno
parte di distinti ruoli speciali provinciali. 
  12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai
ruoli provinciali. 

Sezione II: Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti

                              Art. 67. 
Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti  per  non
                               vedenti 
  1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti  di  Roma,  Milano  e
Palermo e' stabilito con regolamento governativo. 
  2. Per gli istituti per non vedenti si  applicano  le  disposizioni
richiamate nell'articolo 322. 
  3. L'accesso a posti di ruolo nelle  sezioni  e  classi  di  scuole
statali funzionanti negli istituti per non vedenti e  negli  istituti
per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali. 
  4. Detti concorsi si  svolgono  secondo  le  modalitastabilite  dal
presente  testo  unico,  rispettivamente,  per  il  reclutamento  del
personale direttivo e per il reclutamento del  personale  docente.  I
programmi di esame saranno adeguati alle  specifiche  caratteristiche
educative e didattiche delle predette istituzioni. 
  5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro  che,
in possesso dei requisiti di  cui  al  presente  testo  unico,  siano
forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al  termine
di un corso biennale teorico-pratico presso  l'istituto  statale  "A.
Romagnoli" di specializzazione per i  minorati  della  vista,  presso
l'istituto professionale  di  Stato  per  sordomuti  "A.  Magarotto",
nonche'  presso  altri  istituti  riconosciuti  dal  Ministero  della
pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono (( approvati
con decreto del Ministro della pubblica  istruzione  )),  sentito  il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
  6. L'accesso ai  ruoli  del  personale  assistente-educatore  degli
istituti statali per sordomuti e per non vedenti  ha  luogo  mediante
concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai
quali possono  partecipare  soltanto  coloro  che,  in  possesso  dei
requisiti di cui al presente testo unico e del diploma  di  maturita'
magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al
termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso  sono  approvati  con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione. 
  7. Per lo svolgimento  dei  concorsi  si  applicano  le  norme  del
presente testo unico. 
  8. Il servizio prestato dal  personale  assistente-educatore  negli
istituti di cui al comma 1 e' riconosciuto come titolo valutabile nei
concorsi magistrali. 

Sezione III: Scuola nazionale professionale di massofisioterapia.

                              Art. 68. 
         Scuola nazionale professionale di massofisioterapia 
                         Ammissione - Titoli 
 
  1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze
e' istituita una Scuola nazionale professionale di  massofisioterapia
riservata soltanto ai ciechi per  il  conseguimento  del  diploma  di
massofisioterapia. 
  2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione  e'  la  licenza  di
scuola media. 
  3. L'ammissione  e'  subordinata  al  superamento  da  parte  degli
aspiranti di un esame preliminare che si effettua  con  le  modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 69. 
  4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale
per  massofisioterapia  e'  di  tre  anni,  distinti  in  un  biennio
culturale  e  professionale  teorico-pratico  e  di  un  terzo   anno
riservato al perfezionamento con  tirocinio  di  pratica  giornaliera
effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o  enti
similari, indicati dal Ministero della sanita'. 
  5.  Al  termine  del  primo  corso  si  sostiene,  previo  giudizio
favorevole  di  scrutinio  finale,  in  unica  sessione,  l'esame  di
idoneita' per l'ammissione al secondo corso; al termine  del  secondo
corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole  di  scrutinio
finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza  con  i  quali  si
consegue titolo  equipollente  a  tutti  gli  effetti  a  diploma  di
qualifica professionale; 2) gli esami di idoneita'  per  l'ammissione
al terzo corso. 
  6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato  per  il
conseguimento  del   diploma   per   l'esercizio   professionale   di
massofisioterapia. 
                              Art. 69. 
                             Regolamento 
 
  1. Le norme relative al funzionamento della  scuola,  ai  programmi
culturali e professionali della medesima sono stabilite con  apposito
regolamento governativo da emanarsi su proposta  del  Ministro  della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanita'  e  del
tesoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988 n. 400. 
                              Art. 70. 
                              Organico 
 
  1. L'organico  della  scuola  e'  costituito  secondo  la  seguente
tabella: 
 Personale docente: 
   Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali. 
   Incaricato - 1 Cultura medica professionale 
   Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica 
   Incaricato - 1 Matematica, contabilita' e scienze 
   Incaricato - 1 Lingue straniere 
   Incaricato - 1 Educazione fisica 
   Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille 
   Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione. 
  Non si da' luogo all'incarico quando  non  sia  possibile  affidare
l'insegnamento per completamento di orario al  personale  docente  di
altra scuola o dell'istituto professionale. 
Personale amministrativo e tecnico: 
   Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo 
   Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto. 
  2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali
in generale. 
  3. L'insegnamento medico professionale e' conferito  anch'esso  per
incarico con retribuzione pari  a  quella  iniziale  dei  docenti  di
scuola media superiore. 
  4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti  sono  assunti
in  organico  per  concorso  per  titoli  ed  esami   fra   diplomati
massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi  per  completamento
d'orario  puoessere  affidato  -  a  giudizio  della   presidenza   -
l'insegnamento in parte di materie professionali. 
  5. Per l'accesso  ai  posti  di  ruolo  del  personale  docente  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti. 
                              Art. 71. 
                               Rinvio 
 
  1. Per quanto non previsto nella presente sezione si  applicano  le
disposizioni di cui alla parte III del presente testo  unico  nonche'
quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449,  sul  riordinamento
dell'istruzione professionale per i ciechi. 

Capo IV
FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI

                              Art. 72. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449 )) 
                              Art. 73. 
            Piano concernente il rapporto allievi-classi 
 
  1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal  piano  pluriennale  di
cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e'
ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95  e  1995-96,  in
conformita' al disposto dell'articolo 4, commi 10 e 11,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537. 

Capo V
CALENDARIO SCOLASTICO

                              Art. 74. 
     Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado 
  1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di 
istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 
settembre e termina il 31 agosto. 
  2. Le attivita' didattiche,  comprensive  anche  degli  scrutini  e
degli esami, e quelle  di  aggiornamento,  si  svolgono  nel  periodo
compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione
nel mese di luglio degli esami di maturita'. 
  3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
  4.  L'anno  scolastico  puo'  essere  suddiviso,  ai   fini   della
  valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del
  collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi. 
  5. Il Ministro della  pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio
nazionale  della  pubblica   istruzione,   determina,   con   propria
ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni,  le
scadenze  per  le  valutazioni  periodiche  ed  il  calendario  delle
festivita' e degli esami. 
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, n. 352 )). 
  7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i 
consigli scolastici provinciali, determina la data  di  inizio  delle
lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento,  nel  rispetto
del disposto dei precedenti commi. 
  (( 7-bis. La determinazione delle date di inizio e  di  conclusione
delle lezioni e il calendario delle festivita' di cui ai commi 5 e  7
devono essere tali da consentire, oltre allo  svolgimento  di  almeno
200 giorni di effettive lezioni, la  destinazione  aggiuntiva  di  un
congruo numero di giorni per  lo  svolgimento,  anche  antimeridiano,
degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1. )) 
                               Art. 75 
Calendario scolastico per i conservatori di musica, le  accademie  di
belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale  di
                        arte drammatica e gli 
istituti superiori per le industrie artistiche 
 
  1. Per i conservatori di musica, per le accademie  di  belle  arti,
per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte
drammatica e per gli istituti superiori per le industrie  artistiche,
le norme relative all'anno scolastico e alle prove  di  esame  per  i
corsi a carattere post-secondario  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle  disposizioni
relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze  di
detti istituti. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 

TITOLO III
REGIONI
Capo I
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE: INDICAZIONI NORMATIVE

                              Art. 76. 
Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di  istruzione
                  alle regioni a statuto ordinario 
 
  1.  Le  regioni  a  statuto  ordinario   esercitano   le   funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione  dei  decreti
del Presidente della Repubblica 14 gennaio  1972  n.  3,  14  gennaio
1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24  luglio
1977 n. 616. 
                              Art. 77. 
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione  Sicilia  in
                        materia di istruzione 
  1. La  regione  Sicilia  esercita  le  funzioni  amministrative  in
materia di istruzione in applicazione (( dei decreti  del  Presidente
della Repubblica 16 febbraio 1979 )) n. 143 e 14 maggio 1985 n. 246. 
                              Art. 78. 
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna  in
                        materia di istruzione 
 
  1. La regione  Sardegna  esercita  le  funzioni  amministrative  in
materia di istruzione in  applicazione  dei  decreti  del  Presidente
della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348. 
                              Art. 79. 
Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione  Valle
                  d'Aosta in materia di istruzione 
  1. La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative  in
materia di istruzione in applicazione  del  decreto  legislativo  del
Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946 n. 365, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861, (( della legge 16
maggio 1978 n. 196, )) del decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982 n. 182 e del decreto legislativo 28  dicembre  1989  n.
433. 
                              Art. 80. 
Norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
           Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione 
 
  1.  La  regione  Friuli-Venezia   Giulia   esercita   le   funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione  dei  decreti
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15  gennaio
1987 n. 469. 
  2. Le istituzioni scolastiche nella  provincia  di  Gorizia  e  nel
territorio di Trieste  sono  altresi'  disciplinate  dalla  legge  19
luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre  1973,  n.  932,  salvo
quanto  previsto  in  materia  di  personale  dagli  articoli  425  e
seguenti. 
                              Art. 81. 
Norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
            Trentino-Alto Adige in materia di istruzione 
 
  1.  La   regione   Trentino-Alto   Adige   esercita   le   funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione  dei  decreti
del Presidente della  Repubblica  1  novembre  1973,  n.  689,  e  19
novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266
e n. 267, fermo restando quanto previsto dai successivi commi. 
  2. La provincia di Bolzano esercita le funzioni  amministrative  in
materia di istruzione  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10  febbraio  1983,  n.  89,  di  approvazione  del  testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973
n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761, dai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 20 gennaio 1973 n. 115 e 15  luglio  1988  n.  301  e  dal
decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 265. 
  3. La provincia di Trento esercita le  funzioni  amministrative  in
materia  scolastica  previste  dai  decreti  del   Presidente   della
Repubblica 12 agosto 1976 n. 667, 15 luglio 1988 n. 405 e dal decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592. 

Capo II
FORMAZIONE PROFESSIONALE E SISTEMA SCOLASTICO

                              Art. 82. 
  Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico 
 
  1. A coloro che abbiano conseguito  una  qualifica  o  mediante  la
frequenza di uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla
legge 21 dicembre 1978, n. 845 o  direttamente  sul  lavoro  e'  data
facolta' di accesso  alle  diverse  classi  della  scuola  secondaria
superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento. Per
gli allievi che frequentano attivita'  di  formazione  professionale,
privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le  regioni
adottano, con il consenso dei medesimi, misure  atte  a  favorire  la
necessaria integrazione con  le  attivita'  didattiche  che  dovranno
essere attuate a cura della competente autorita'  scolastica,  a  cui
compete altresi' il conferimento del titolo. (42) ((42a)) 
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  rientranti  nelle  loro
attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le  attrezzature
degli istituti scolastici ai sensi  degli  articoli  95  e  96.  (42)
((42a)) 
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano nelle  materie  di  cui  al  presente  capo  le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e  delle
relative norme di attuazione. 
  4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
i  Ministri  della  difesa,  delle  finanze  e  del  lavoro  e  della
previdenza sociale,  e'  stabilita,  sulla  base  degli  insegnamenti
impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi
di  formazione  generale,   professionale   e   di   perfezionamento,
frequentati dagli arruolati  e  dai  sottoufficiali  in  applicazione
della legge 10 maggio  1983  n.  212,  con  quelli  rilasciati  dagli
istituti professionali,  ivi  compresi  quelli  conseguibili  con  la
frequenza dei corsi sperimentali di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione
agli esami di  maturita'  professionale.  In  relazione  al  suddetto
decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli. 
  5.  In  materia  di  interventi  di  formazione  professionale   si
applicano anche le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge  20
maggio 1993 n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. (42) ((42a)) 
 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31,  comma
2) che le disposizioni dei commi 1,  2  e  5  del  presente  articolo
continuano ad applicarsi limitatamente  alle  classi  di  istituti  e
scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti  secondo
il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi  iscritti,  e  sono
abrogate a decorrere  dall'anno  scolastico  successivo  al  completo
esaurimento delle predette classi.
 
    
-------------


    
AGGIORNAMENTO (42a) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2  del  D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma  8-ter)  che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali." 

TITOLO IV
EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

                              Art. 83. 
Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia  di  edilizia
                             scolastica 
 
  1.  Le  funzioni  amministrative  in  materia  di  lavori  pubblici
concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate,  per  il
rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario. 
  2. Tra le opere di edilizia scolastica  di  cui  al  comma  1  sono
comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d' arte. 
                              Art. 84. 
Competenze delle regioni a statuto speciale in  materia  di  edilizia
                             scolastica 
 
  1. A  norma  dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14  maggio  1985  n.  246  nel  territorio  della  regione
siciliana le attribuzioni degli organi centrali  e  periferici  dello
Stato   in   materia   di   edilizia   scolastica   sono   esercitate
dall'amministrazione regionale. 
  2. A  norma  dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19  giugno  1979  n.  348  nel  territorio  della  regione
Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica
sono esercitate dall'amministrazione regionale. 
  3.  A  norma  rispettivamente  dell'articolo  26  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell'articolo 1
della  legge  16  maggio  1978  n.  196  si  applicano  alla  regione
Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle  d'Aosta  le  disposizioni
contenute nell'articolo 83 in ordine al trasferimento delle  funzioni
amministrative in materia di edilizia scolastica. 
  4. A  norma  dell'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle  province  di
Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli
organi centrali e periferici  dello  Stato  in  materia  di  edilizia
scolastica. 
                              Art. 85. 
Competenze dei  comuni  e  delle  province  in  materia  di  edilizia
                             scolastica 
 
  1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica  i  compiti
attribuiti dalla legislazione statale e regionale che  sono  connessi
alla istruzione materna, elementare e media. 
  2. La provincia  esercita  in  materia  di  edilizia  scolastica  i
compiti attribuiti dalla legislazione statale e  regionale  che  sono
connessi alla  istruzione  secondaria  superiore  e  alla  formazione
professionale. 
  3. La materia dell'edilizia scolastica nella  scuola  elementare  e
media comprende  altresi'  gli  oneri  per  l'arredamento  e  per  le
attrezzature. 
  4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi
ad edifici per scuole elementari statali. 
                              Art. 86. 
Principi  fondamentali  per  l'esecuzione  delle  opere  di  edilizia
                             scolastica 
 
  1. Le regioni, comprese quelle a statuto  speciale,  emanano  norme
legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di  edilizia
scolastica, nei limiti dei principi fondamentali  che  seguono  e  di
quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici  11
febbraio 1994, n. 109: 
    a) dovra' essere previsto che per l'esecuzione  delle  opere  gli
enti obbligati, province e comuni  e  consorzi  costituiti  tra  tali
enti, operino, ove possibile con piani organici,  per  incentivare  i
processi di industrializzazione edilizia; 
    b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree
occorrenti da parte degli enti competenti e dovra'  essere  garantita
l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo  articolo  90,
comma 6; 
    c)  dovranno  essere  previsti  i  tempi  per  la  progettazione,
approvazione  ed  esecuzione  delle  opere,  nonche'   le   procedure
surrogatorie regionali per i casi di inadempienza. 
                              Art. 87. 
                      Patrimonio indisponibile 
 
  1. Le opere realizzate ai sensi dell'articolo  86  appartengono  al
patrimonio indisponibile degli enti competenti  con  destinazione  ad
uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione. 
                              Art. 88. 
                   Aree per l'edilizia scolastica 
 
  1.  Per  l'individuazione  di  aree   da   destinare   all'edilizia
scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  10  della  legge  5
agosto 1975, n. 412. 
  2. In ogni caso vanno osservate le  norme  tecniche  relative  alla
edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalita'  didattica,
edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  6
dell'articolo 90. 
                              Art. 89. 
          Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi 
 
  1. I  nuovi  edifici  scolastici,  comprensivi  di  palestre  e  di
impianti  sportivi,  devono  essere  distribuiti  sul  territorio   e
progettati  in  modo  da  realizzare  un  sistema  a   dimensioni   e
localizzazioni ottimali il quale: 
    a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita  in
un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti  gli  alunni
di formarsi nelle migliori  condizioni  ambientali  ed  educative  e,
compatibilmente con la preminente attivita' didattica  della  scuola,
consenta la fruibilita' dei servizi scolastici, educativi,  culturali
e  sportivi  da  parte   della   comunita',   secondo   il   concetto
dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della
partecipazione alla gestione della scuola; 
    b)  favorisca  l'integrazione  tra  piu'  scuole  di  uno  stesso
distretto scolastico, assicurando  il  coordinamento  e  la  migliore
utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei  servizi,  nonche'
la interrelazione tra le diverse esperienze educative; 
    c) consenta una facile accessibilita' alla scuola  per  le  varie
eta' scolari tenendo conto,  in  relazione  ad  esse,  delle  diverse
possibilita' di trasporto e permetta la scelta tra i  vari  indirizzi
di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali; 
    d) permetta la massima adattabilita' degli edifici scolastici per
l'attuazione  del  tempo  pieno  e  lo  svolgimento  delle  attivita'
integrative, in  relazione  al  rinnovamento  e  aggiornamento  delle
attivita' didattiche o di ogni altra attivita' di tempo prolungato. 
  2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area  per  le
esercitazioni all'aperto. 
  3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria  e
artistica devono essere dotati di una palestra  coperta,  quando  non
superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano  piu'
di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali  per  i  relativi
servizi. 
  4. Le aree e le palestre sono considerate  locali  scolastici  agli
effetti della  manutenzione,  della  illuminazione,  della  custodia,
della somministrazione del riscaldamento e della provvista  di  acqua
da parte degli enti locali. 
  5. Le attrezzature delle  palestre  fanno  parte  integrante  dell'
arredamento scolastico. 
  6.  Sono  privilegiati  i  progetti  volti  a  realizzare  impianti
sportivi polivalenti di uso  comune  a  piu'  scuole  e  aperti  alle
attivita' sportive delle comunita' locali e  delle  altre  formazioni
sociali operanti nel  territorio.  A  tal  fine  il  Ministero  della
pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo  spettacolo
della presidenza del Consiglio dei Ministri  definiscono  d'intesa  i
criteri tecnici a cui  devono  corrispondere  gli  impianti  sportivi
polivalenti, nonche' lo schema di convenzione  da  stipulare  tra  le
autorita' scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la
utilizzazione integrata degli impianti medesimi. 
  7. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104  gli
edifici scolastici, e relative palestre e impianti  sportivi,  devono
essere realizzati in conformita' alle norme dirette alla eliminazione
ed al superamento delle barriere architettoniche. 
                              Art. 90. 
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)) 
                              Art. 91. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)) 
                              Art. 92. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)) 
                              Art. 93. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)) 
                              Art. 94. 
Piano  di  utilizzazione  degli  edifici  scolastici  e   uso   delle
                            attrezzature 
  1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)). 
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)). 
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)). 
  4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)). 
  5. Il consiglio di circolo  o  di  istituto  consente  l'uso  delle
attrezzature della scuola da parte di altre scuole  che  ne  facciano
richiesta,  per  lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche   durante
l'orario scolastico,  sempreche'  non  si  pregiudichino  le  normali
attivita'  della  scuola.  Il   consiglio   scolastico   distrettuale
stabilisce  i  criteri  generali  per  il  coordinamento  dell'uso  e
dell'organizzazione dei servizi necessari. 
                              Art. 95. 
Uso delle sedi e delle  attrezzature  scolastiche  nei  rapporti  tra
                          scuola e regioni 
 
  1. Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale
le regioni possono utilizzare le sedi degli  istituti  di  istruzione
secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le
norme previste dai commi 4 e 5, dell'articolo 96. 
  2.  Le  regioni,   mediante   apposite   convenzioni,   mettono   a
disposizione del sistema scolastico attrezzature e  personale  idonei
allo svolgimento di attivita' di lavoro e di  formazione  tecnologica
nell'ambito della  scuola  dell'obbligo  e  della  scuola  secondaria
superiore. 
                              Art. 96. 
Uso delle attrezzature delle scuole per attivita' diverse  da  quelle
                             scolastiche 
 
  1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  rientranti  nelle  loro
attribuzioni,  e'  consentito  alle  regioni  ed  agli  enti   locali
territoriali l'uso dei locali e delle  attrezzature  delle  scuole  e
degli istituti scolastici dipendenti  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione,  secondo  i  criteri  generali  deliberati  dai  consigli
scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22. 
  2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni  e
gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. 
  3. In esse sono stabiliti  le  procedure  per  l'utilizzazione  dei
locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili  e  le  spese  a
carico della regione per il personale, le  pulizie,  il  consumo  del
materiale e l'impiego dei servizi strumentali. 
  4.  Gli  edifici  e  le  attrezzature  scolastiche  possono  essere
utilizzati fuori dell'orario del servizio  scolastico  per  attivita'
che realizzino la funzione della scuola  come  centro  di  promozione
culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno  facolta'
di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di
circolo o  di  istituto,  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal
consiglio scolastico provinciale. 
  5.  Le  autorizzazioni  sono  trasmesse  di  volta  in  volta,  per
iscritto, agli interessati che  hanno  inoltrato  formale  istanza  e
devono   stabilire   le   modalita'   dell'uso   e   le   conseguenti
responsabilita'  in  ordine  alla  sicurezza,  all'igiene   ed   alla
salvaguardia del patrimonio. 
  6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari  non  dedicati
all'attivita' istituzionale o  nel  periodo  estivo,  possono  essere
attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991  n.  216,
iniziative volte a tutelare e favorire la  crescita,  la  maturazione
individuale e la socializzazione della persona di eta' minore al fine
di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in  attivita'
criminose. 
                              Art. 97. 
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e  delle  spese  per
                      l'arredamento scolastico 
 
  1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e  delle
spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni  ordine  e
grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre  1991,  n.
430 nei limti dei  relativi  stanziamenti  e  con  le  modalita'  ivi
stabilite. 
                              Art. 98. 
                 Accesso dei fonogrammi nelle scuole 
 
  1. In applicazione dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992,  n.
93, il Ministro della  pubblica  istruzione  emana  disposizioni  per
incentivare l'accesso dei fonogrammi  anche  musicali  registrati  su
disco, nastro e  supporti  analoghi  nella  scuola,  quale  mezzo  di
diffusione della cultura  ed  ausilio  di  incentivazione  educativa,
determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio gia' autorizzati. 

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO I
LA SCUOLA MATERNA STATALE
Capo I
FINALITA’ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA

                              Art. 99. 
                        Finalita' e caratteri 
 
  1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) 
  2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) 
  3. L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza e' gratuita. 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 1 e 2 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo  il
precedente ordinamento ed  agli  alunni  ad  essi  iscritti,  e  sono
abrogate, a decorrere dall'anno  scolastico  successivo  al  completo
esaurimento delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 100. 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
  1. L'ammissione alla scuola materna e' subordinata al possesso  del
requisito  dell'eta'  ((  .  .  .  ))  e  alla  presentazione   della
certificazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 117. 
                              Art. 101. 
                      Formazione delle sezioni 
 
  1. La istituzione delle scuole  materne  e  la  composizione  delle
sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73. 
  2. Le scuole materne  statali  sono  composte  normalmente  di  tre
sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni  non  possono
comunque superare il numero di nove. 
  3. Sono consentite sezioni con  bambini  di  eta'  diverse  e,  nei
centri minori, scuole costituite di una sola sezione. 
  4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola
sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di  circolo  e
delle proposte del collegio dei docenti. 
                              Art. 102. 
         Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati 
 
  1. Ai bambini handicappati e' garantito il diritto alla  educazione
nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi  ed  in  conformita'
agli articoli 312 e seguenti. 
                              Art. 103. 
               Direzione della scuola materna statale 
 
  1. Fino a quando non sia costituito il ruolo  dei  direttori  della
scuola  materna,  la  direzione  delle  scuole  materne  statali   e'
affidata, nell'ambito del proprio  circolo,  al  direttore  didattico
della scuola elementare. 
                              Art. 104. 
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di  scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate,  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 105. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 106. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 107. 
Oneri relativi alla manutenzione  e  gestione  delle  scuole  materne
   statali, alle loro attrezzature ed edilizia 
  1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di  gestione
e la custodia degli edifici  delle  scuole  materne  statali  sono  a
carico del comune ove hanno sede le scuole. E'  ugualmente  a  carico
del comune il personale di custodia. 
  2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e  il  materiale  di
gioco delle scuole materne statali sono  a  carico  dello  Stato.  Le
attrezzature, l'arredamento  ed  il  materiale  forniti  dallo  Stato
restano in proprieta' dei comuni  per  essere  utilizzati  unicamente
secondo l'originaria destinazione. 
  3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16
settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza  dei
comuni previste dal comma 1. 
  4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni  ai  sensi  della
lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 (( della citata legge n. 1014,
del 1960, )) sara' preso in  considerazione  anche  il  numero  degli
alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio
di ciascun comune. 
                              Art. 108. 
                        Assistenza scolastica 
 
  1. L'assistenza, compresa quella  sanitaria  e  assicurativa,  agli
alunni della scuola materna statale e' regolata secondo le  norme  in
vigore per gli alunni della scuola elementare. 

TITOLO II
L’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Capo I
OBBLIGO SCOLASTICO

                              Art. 109. 
                        Istruzione obbligatoria 
 
  1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione,  l'istruzione
inferiore e' impartita nella scuola elementare e media.  Essa  ha  la
durata di almeno otto anni ed e' obbligatoria e gratuita. 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 2 e 3 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo  il
precedente ordinamento ed  agli  alunni  ad  essi  iscritti,  e  sono
abrogate, a decorrere dall'anno  scolastico  successivo  al  completo
esaurimento delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 110. 
                   Soggetti all'obbligo scolastico 
 
  1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli  dal  sesto  al
quattordicesimo anno di eta'. 
  2. Agli alunni handicappati e' consentito  il  completamento  della
scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di
eta'. 
  3.  L'individuazione  dell'alunno  come  persona  handicappata   va
effettuata con le modalitadi cui all'articolo 313. 
                              Art. 111. 
          Modalita' di adempimento dell'obbligo scolastico 
 
  1.  All'obbligo  scolastico  si  adempie  frequentando  le   scuole
elementari e medie statali o  le  scuole  non  statali  abilitate  al
rilascio di  titoli  di  studio  riconosciuti  dallo  Stato  o  anche
privatamente, secondo le norme del presente testo unico. 
  2. I genitori dell'obbligato o chi ne  fa  le  veci  che  intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione  dell'obbligato
devono dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne
comunicazione anno per anno alla competente autorita'. 
                              Art. 112. 
                 Adempimento dell'obbligo scolastico 
 
  1.  Ha  adempiuto  all'obbligo  scolastico   l'alunno   che   abbia
conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non  l'abbia
conseguito  e'  prosciolto  dall'obbligo  se,   al   compimento   del
quindicesimo anno di eta', dimostri di  avere  osservato  per  almeno
otto anni le norme sull'obbligo scolastico. 
                              Art. 113. 
        Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico 
 
  1.   Rispondono   dell'adempimento    dell'obbligo    i    genitori
dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci. 
                              Art. 114. 
         Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico 
 
  1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni  anno,  prima  della
riapertura  delle  scuole,  ai  direttori  didattici   l'elenco   dei
fanciulli  che  per  ragioni  di  eta'  sono   soggetti   all'obbligo
scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le
veci. 
  2.  Iniziato  l'anno  scolastico,  l'elenco  degli   obbligati   e'
confrontato con i registri dei fanciulli  iscritti  nelle  scuole  al
fine di accertare chi siano gli inadempienti. 
  3. L'elenco degli inadempienti viene, su  richiesta  dell'autorita'
scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese. 
  4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il  sindaco
ammonisce la persona  responsabile  dell'adempimento  invitandola  ad
ottemperare alla legge. 
  5. Ove essa non provi di procurare  altrimenti  l'istruzione  degli
obbligati o non  giustifichi  con  motivi  di  salute,  o  con  altri
impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola  pubblica,  o
non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione,  il  sindaco
procede ai sensi dell'articolo 331 del codice  di  procedura  penale.
Analoga procedura e'  adottata  in  caso  di  assenze  ingiustificate
durante il corso dell'anno scolastico  tali  da  costituire  elusione
dell'obbligo scolatico. 
  6. Si considerano giustificate  le  assenze  dalla  scuola  di  cui
all'articolo 17, comma 4, della legge 22  novembre  1988,  n.  516  e
all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101. 

Capo II
DISPOSIZIONI SULLA SCOLARITA’ DEI CITTADINI STRANIERI

                              Art. 115. 
Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti  in
                               Italia 
  1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio  1977,
gli alunni figli di stranieri residenti in Italia  ((che  abbiano  la
cittadinanza di uno dei  Paesi  membri  dell'Unione  Europea,))  sono
iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di
anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese  di
provenienza. 
  2. La domanda di iscrizione  va  presentata  al  provveditore  agli
studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in  cui
e' domiciliato l'alunno,  la  scuola  piu'  idonea  per  struttura  e
disponibilita' a garantire il migliore inserimento. 
  3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente  articolo  non  e'
soggetta a ratifica da parte del Ministero. 
  4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti  ai  sensi  del
presente articolo e' effettuata, ove possibile,  raggruppando  alunni
dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il
numero di cinque per ogni classe. 
  5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma
1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attivita' di
sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al  fine
di: 
   a) adattare l'insegnamento della lingua  italiana  e  delle  altre
materie di studio alle loro specifiche esigenze; 
    b) promuovere l'insegnamento della lingua  e  della  cultura  del
Paese  d'origine  coordinandolo  con  l'insegnamento  delle   materie
obbligatorie comprese nel piano di studi. 
  6. Per l'attuazione di quanto previsto  nel  precedente  comma,  si
provvede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455. 
  7. Alle riunioni del consiglio di classe  e  di  interclasse,  puo'
partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio  stesso,  un
rappresentante dei genitori degli alunni medesimi. 
  8.  Il  Ministero  della  pubblica   istruzione   adotta   apposite
iniziative  per  l'aggiornamento   dei   docenti   che   impartiscono
l'insegnamento nelle attivita' di cui al comma 5. 
  9.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  5,   lettera   b),   per
l'insegnamento della lingua e della cultura di  origine,  ove  queste
non  siano  oggetto  d'insegnamento  nella  provincia  di   residenza
dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i  Ministeri  degli
affari  esteri  e  della  pubblica  istruzione  e  la  rappresentanza
diplomatica  dello  Stato  di  cui   l'alunno   medesimo   abbia   la
cittadinanza. 
                              Art. 116. 
(( IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
                        PRESENTE ARTICOLO )) 

Capo III
CERTIFICAZIONI SANITARIE PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO

                              Art. 117. 
                           Certificazioni 
 
  1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o,  in  mancanza,
della prima ammissione ad esami  di  idoneita'  o  di  licenza  della
scuola dell'obbligo e' presentata certificazione  delle  vaccinazioni
antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno  1939  n.
891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomelitica  ai
sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51;  della  vaccinazione  contro
l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165. 

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo I
FINALITA’ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE

                              Art. 118. 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) 
 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad  applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di  scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate,  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 119. 
   (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad  applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di  scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate,  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 120. 
                    Circoli e direttori didattici 
 
  1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi  e'
divisa, a norma dell'articolo 55, in circoli didattici. 
  2. Al circolo didattico e'  preposto  il  direttore  didattico  che
svolge le funzioni previste dall'articolo 396. 
                              Art. 121. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 122. 
                       Formazione delle classi 
 
  1. Alla formazione delle classi  provvede  il  direttore  didattico
sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo  e
delle proposte del collegio dei docenti. 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
                              Art. 123. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 124. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 125. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 126. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 127. 
                         Docenti di sostegno 
 
  1. Al fine di realizzare interventi  atti  a  superare  particolari
situazioni di difficolta' di apprendimento determinate  da  handicap,
si utilizzano docenti di sostegno il cui organico  e'  determinato  a
norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed  i  cui  compiti
devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione
educativa, con l'attivita' didattica generale. 
  2. I docenti di sostegno fanno parte  integrante  dell'organico  di
circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni di
appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno,  possono  chiedere  il
trasferimento al ruolo comune, nel limite  dei  posti  disponibili  e
vacanti delle dotazioni  organiche  derivanti  dall'applicazione  dei
commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico. 
  3. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle classi in
cui operano; collaborano con i docenti del  modulo  organizzativo  di
cui all'articolo 121, con i genitori e,  con  gli  specialisti  delle
strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi
personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica
e alla elaborazione e verifica  delle  attivita'  di  competenza  dei
consigli di interclasse e dei collegi dei docenti. 
  4. L'utilizzazione in  posti  di  sostegno  di  docenti  privi  dei
prescritti  titoli  di  specializzazione  e'  consentito,  nei   modi
previsti dall'articolo 455, unicamente qualora  manchino  docenti  di
ruolo o non di ruolo specializzati. 
  5.  Nell'ambito  dell'organico  di  circolo  puo'  essere  prevista
l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un  docente,
fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico,
con il compito di  intervenire  nella  prevenzione  e  nel  recupero,
agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni  in  situazione
di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri
del territorio,  nel  rispetto  delle  funzioni  di  coordinamento  e
rappresentativita', del direttore didattico. A tal fine, il  collegio
dei  docenti,  in  sede  di  programmazione,  propone  al   direttore
didattico i necessari adattamenti  in  materia  di  costituzione  dei
moduli. 
  6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di  handicap
e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica
istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla  base  delle  stesse,
impartisce adeguate disposizioni. 
                          Art. 128. 
             Programmazione ed organizzazione didattica 
 
  1. La programmazione dell'attivita' didattica,  nella  salvaguardia
della liberta' di insegnamento, e' di competenza dei docenti  che  vi
provvedono sulla  base  della  programmazione  dell'azione  educativa
approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7. 
  2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
  3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 
  4.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 3 e 4 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo  il
precedente ordinamento ed  agli  alunni  ad  essi  iscritti,  e  sono
abrogate, a decorrere dall'anno  scolastico  successivo  al  completo
esaurimento delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 129. 
  (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
4)che  le  disposizioni  del  presente  articolo  sono  abrogate,   a
decorrere dall'anno scolastico successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto 59/2004. 
                              Art. 130. 
                  Progetti formativi di tempo lungo 
 
  2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'articolo 1  della  legge
24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire  ((  .  .  .  ))  alle
seguenti condizioni: 
    a)  che  esistano   le   strutture   necessarie   e   che   siano
effettivamente funzionanti; 
    b) che l'orario settimanale, ivi compreso il  "tempo-mensa",  sia
stabilito in quaranta ore; 
    c)  che  la  programmazione  didattica  e  l'articolazione  delle
discipline  siano  uniformate  ai  programmi   vigenti   e   che   l'
organizzazione didattica preveda  la  suddivisione  dei  docenti  per
ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128. (39) (( 46 )) 
    
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il  D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
4)che   le  disposizioni  del  presente  articolo  sono  abrogate,  a
decorrere  dall'anno  scolastico  successivo  alla data di entrata in
vigore del presente decreto 59/2004.
---------------


    
AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 7 settembre 2007,  n.  147,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
che "al fine di realizzare gli  obiettivi  formativi  del  curriculum
arricchito e' reintrodotta, nella scuola  primaria,  l'organizzazione
di classi funzionanti a tempo pieno, con  un  orario  settimanale  di
quaranta  ore,   comprensivo   del   tempo   dedicato   alla   mensa.
Conseguentemente e' richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". 
                              Art. 131. 
                       Orario di insegnamento 
  1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari e'  costituito
di ventiquattro  ore  settimanali  di  attivita'  didattica,  di  cui
ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate  alla  programmazione
didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti  di  ciascun
modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. 
  2. Nell'ambito delle ore di insegnamento,  una  quota  puo'  essere
destinata al recupero individualizzato  o  per  gruppi  ristretti  di
alunni  con  ritardo  nei  processi  di  apprendimento,   anche   con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da  paesi
extracomunitari. 
  3. L'orario settimanale di insegnamento  di  ciascun  docente  deve
essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana. 
  4. A partire dal 1 settembre e  fino  all'inizio  delle  lezioni  i
collegi dei docenti  si  riuniscono  per  la  definizione  del  piano
annuale di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative  di
aggiornamento. 
  5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )). 
  6. A tal fine si puo' provvedere anche mediante la  prestazione  di
ore  di  insegnamento  in  eccedenza   all'orario   obbligatorio   di
ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo  le  disposizioni
vigenti. 
  7. Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa
svolta nel tempo dedicato alla mensa. 
                              Art. 132. 
          Piano straordinario pluriennale di aggiornamento 
 
  1.  Ad  integrazione  dei  normali  programmi   di   attivita'   di
aggiornamento, di cui agli articoli 282,  283  e  284,  in  relazione
all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104  e  del  nuovo  ordinamento
previsto dal presente capo, il  Ministro  della  pubblica  istruzione
attua, con la  collaborazione  delle  Universita'  e  degli  Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento  educativi,  un
programma straordinario di  attivita'  di  aggiornamento  con  durata
pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da
realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. 
  2. A tal fine i provveditori agli studi,  avvalendosi  anche  degli
ispettori  tecnici  e  dei  direttori  didattici,  collaborano   alla
gestione dei piani di cui al comma  1  e  determinano  i  periodi  di
esonero dal servizio eventualmente necessari. 
  3. Le iniziative di aggiornamento,  opportunamente  articolate  per
ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a  quanto
stabilito  dall'articolo  128  devono   assicurare   la   complessiva
acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104,  ed
offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione  e
dello svolgimento dell'attivita' didattica. In  una  fase  successiva
del piano saranno  attivati  corsi  di  aggiornamento  sulle  singole
discipline per consentire ai docenti  approfondimenti  ulteriori,  in
base alle loro propensioni o attitudini professionali. 
  4. Ad  integrazione  di  quanto  previsto  nei  commi  1,  2  e  3,
universita',  associazioni  professionali  e  scientifiche,  enti   e
istituzioni a carattere  nazionale  e  che  abbiano,  fra  gli  scopi
statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare
convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione  e
aggiornamento educativi per la gestione di progetti di  aggiornamento
che  siano   riconosciuti   di   sicuro   interesse   scientifico   e
professionale e di specifica utilita' ai fini del piano  pluriennale.
Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  con  propria   ordinanza,
stabilisce le modalita' per la stipula delle  convenzioni  nonche'  i
requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti
dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni. 
  5. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze
di servizio, conseguenti  all'attuazione  del  piano  pluriennale  di
aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile  ai
sensi  dell'articolo  121,  si  procede  alla  nomina  di   supplenti
temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle  attivita'  di
aggiornamento. 
  6. Analogamente e' consentito procedere alla  nomina  di  supplenti
temporanei, verificandosi  le  condizioni  di  cui  al  comma  5,  in
sostituzione dei docenti  chiamati  a  prestare  la  loro  opera  per
l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento  in  qualita'  di
docenti, di esperti, di animatori, di conduttori  dei  gruppi  o  per
qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato. 
                              Art. 133. 
          Disposizioni per la gradualita' e la fattibilita' 
 
  1.  Al  fine   di   favorire   la   realizzazione   della   riforma
dell'ordinamento della scuola elementare operata con le  disposizioni
di cui al presente capo e di garantire la  necessaria  disponibilita'
di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli  scolastici
provinciali e presi gli  opportuni  contatti  con  gli  enti  locali,
curano  l'apprestamento  delle  condizioni  di   fattibilita'   della
riforma, predisponendo un apposito piano. 
  2. Il piano deve  fondarsi  sulla  preliminare  ricognizione  delle
risorse  disponibili  e  sulla   conseguente   individuazione   delle
esigenze; sulla valutazione dell'andamento  demografico  e  sui  suoi
effetti in ordine alla popolazione  scolastica  di  ciascun  circolo;
sullo stato delle strutture e dei servizi  e  sulle  possibilita'  di
provvedere da parte  degli  enti  locali  interessati  alle  relative
esigenze. 
  3.  Compatibilmente  con  le  capacita'  edilizie,   sono   operati
opportuni accorpamenti di  plessi  e  conseguente  concentrazione  di
alunni nelle classi. 
  4. Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria  di  organico
per l'attuazione del modulo organizzativo  di  cui  all'articolo  121
senza  ulteriori  oneri,  i  posti  comunque  attivati  in   ciascuna
provincia alla  data  del  30  giugno  1990,  sono  consolidati,  per
l'utilizzazione secondo quanto previsto dai  successivi  commi,  fino
alla completa introduzione, su tutto  il  territorio  nazionale,  dei
nuovi ordinamenti. 
  5. Il modulo organizzativo e didattico di cui  agli  articoli  121,
128 e 130, si realizza gradualmente, con  la  conversione  dei  posti
istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  6.  Soddisfatte  le  esigenze  di  cui  all'articolo  121  i  posti
eventualmente  residui  nell'organico  provinciale   possono   essere
redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province  nelle
quali sia necessaria ulteriore disponibilita' per  l'attivazione  del
nuovo modulo organizzativo. 
  7. Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
impartite disposizioni al fine  di  consentire  il  trasferimento,  a
domanda, di docenti elementari dalle  province  nelle  quali  risulti
coperto l'organico di cui all'articolo 121 alle province nelle  quali
sia necessaria ulteriore disponibilita' di personale. 
  8. L'attuazione degli  articoli  121,  125,  129  e  130  non  deve
comunque comportare incremento di posti rispetto a  quelli  esistenti
alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i  posti  delle  dotazioni
organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 e'  abrogata  ogni
altra disposizione per la determinazione delle  dotazioni  organiche,
ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della
scuola  elementare.  Efatto  comunque  divieto  di  assumere,   sotto
qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i  limiti  posti  dalla
consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5. 
  9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal  30  giugno  1990,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione  agli  andamenti
demografici  e  alla   distribuzione   territoriale   della   domanda
scolastica, nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo, la
quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio. 
                              Art. 134. 
           Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento 
 
  1. Entro il mese di marzo di  ciascun  anno,  i  provveditori  agli
studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte
dei conti una  relazione  finanziaria  sugli  oneri  sostenuti  nella
provincia di propria  competenza  nell'ultimo  anno  scolastico,  per
l'attuazione del nuovo ordinamento previsto  dal  presente  capo.  La
Corte dei conti, in sede di relazione al  Parlamento  sul  rendiconto
generale dello Stato,  riferisce  in  apposita  sezione  sui  profili
finanziari, a  livello  provinciale,  connessi  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente capo. 
  2. Entro quattro anni a partire  dall'inizio  dell'anno  scolastico
1990-91,  il  Ministro  della  pubblica   istruzione   riferisce   al
Parlamento  sui  risultati  conseguiti  nell'attuazione   del   nuovo
ordinamento della scuola  elementare,  anche  al  fine  di  apportare
eventuali modifiche. 

Capo II
CORSI DI ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI,SCARSAMENTE
ALFABETIZZATI E ANALFABETI DI RITORNO

                              Art. 135. 
  Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena 
 
  1. Ai sensi della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  negli  istituti
penitenziari, la  formazione  culturale  e  professionale  e'  curata
mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi
di addestramento professionale, secondo gli  orientamenti  vigenti  e
con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. 
  2.  Per  l'insegnamento  elementare  presso  le   carceri   e   gli
stabilimenti penitenziari e' istituito, un ruolo speciale,  al  quale
si accede mediante concorso per titoli ed esami  riservato  a  coloro
che,  essendo  in  possesso   dei   requisiti   prescritti   per   la
partecipazione al  concorso  per  posti  di  ruolo  normale,  abbiano
conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7. 
  3. I programmi e le modalita' delle prove di esame  sono  stabiliti
con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto  con
il Ministro di grazia e giustizia. 
  4. I docenti iscritti nel ruolo speciale  delle  scuole  elementari
carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e
possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai
posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta  il  trattamento
giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale. 
  5. I docenti medesimi,  dopo  10  anni  di  permanenza  nel  ruolo,
possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale. 
  6. All'eventuale aumento del numero dei posti del  ruolo  speciale,
quale risulta fissato in prima applicazione dalla  legge  3  febbraio
1963, n. 72,  si  provvede  in  conformita'  delle  disposizioni  che
regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari. 
  7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono  essere  forniti
dei titoli di specializzazione stabiliti  con  decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il  Ministro  di  grazia  e
giustizia. Per il rilascio dei predetti  titoli  il  Ministero  della
pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di grazia  e  giustizia
istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione. 
                              Art. 136. 
                         Scuole reggimentali 
 
  1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento
dell'obbligo  scolastico  o  per  i  quali  sia  accertato  che   non
conservino  l'istruzione  ricevuta  nelle  scuole   elementari   sono
obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale. 
  2.  L'autorita'  militare  stabilisce  dove  l'insegnamento   debba
tenersi. 
  3. Il corso elementare nelle  predette  scuole  e'  diviso  in  due
periodi della durata di cinque mesi ciascuno. 
  4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola  gli
esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari  che
hanno compiuto il corso elementare. 
  5. I provveditori agli  studi  sono  autorizzati  a  provvedere  al
funzionamento  delle  scuole  per   militari   assegnando   ad   esse
annualmente, sentite le autorita' militari e con  il  consenso  degli
interessati,  docenti  del  ruolo  nell'ambito  delle  disponibilita'
dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121. 
  6. Gli orari, i diari nonche' le altre modalita' di  organizzazione
e di funzionamento delle  scuole  per  militari  sono  stabiliti  con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto  con  il
Ministro della difesa. 
                              Art. 137. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263)) 
                              Art. 138. 
                 Riconoscimento del grado di cultura 
 
  1. Coloro che abbiano  superato  i  14  anni  possono  chiedere  il
riconoscimento  del  loro  grado  di  cultura  nelle  forme  e   alle
condizioni prescritte con regolamento. 

Capo III
SCUOLE ELEMENTARI ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUZIONI; SCUOLE SPECIALI; CLASSI AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO.

                              Art. 139. 
Scuole elementari annesse ai Convitti  nazionali  e  agli  educandati
                              femminili 
 
  1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei  convitti  nazionali
l'istruzione  obbligatoria  e'  impartita  all'interno  dei   singoli
istituti. 
  2.  Le  scuole  elementari  annesse  ai  convitti  nazionali   sono
istituite e funzionano nelle forme stabilite  dalle  disposizioni  in
vigore per le altre scuole elementari statali. 
  3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole  elementari  dei
convitti nazionali sono conferite con le modalita'  previste  per  le
corrispondenti scuole statali. 
  4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti
alle classi esistenti e provvedere  a  quanto  occorre  per  il  loro
funzionamento. 
  5.  Alle  scuole  annesse  possono  essere  iscritti  anche  alunni
esterni. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato. 
                              Art. 140. 
     Scuole elementari annesse all'Istituto "Augusto Romagnoli" 
  1.   Presso   l'Istituto    statale    "Augusto    Romagnoli"    di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funziona,
ai fini del tirocinio degli allievi,  ((  la  scuola  elementare  con
classi per ambliopi e tardivi. )) 
  2. Il preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare. 
                              Art. 141. 
              Scuole per alunni non vedenti e sordomuti 
 
  1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti  l'istruzione  elementare
e' impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli  articoli
322 e 323. 
                              Art. 142. 
        Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato 
 
  1. Le sezioni di scuola materna e le classi  di  scuola  elementare
gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate,
continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo  Montessori
e sono annesse ad un circolo didattico viciniore. 
  2. Gli arredi  e  le  attrezzature  didattiche  in  dotazione  alle
sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento. 
  3.  L'Opera  nazionale  Montessori  presta  la  propria  assistenza
tecnica  alla  sperimentazione  dell'insegnamento   con   il   metodo
Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle  classi
elementari statali, secondo quanto previsto in  apposita  convenzione
da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera,  e
in quelle gestite da enti pubblici e privati, da  associazioni  e  da
privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare
tra il gestore e l'Opera. 
  4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna
ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo  Montessori
deve essere in possesso dell'apposita specializzazione. 

Capo IV
ITINERARIO SCOLASTICO

                              Art. 143. 
                    Iscrizione alla prima classe 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
  3. All'atto della prima iscrizione e' presentata la  certificazione
sanitaria di cui all'articolo 117. 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
4)che  le  disposizioni  del  comma  1  del  presente  articolo  sono
abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto 59/2004. 
                              Art. 144. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 145. 
   (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad  applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di  scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate,  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 146. 
        Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione 
 
  1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione  e
quelli di seconda sessione. 
  2.  Gli  alunni  che,  per  assenze  determinate  da  malattia,  da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti  di  natura
oggettiva, non  abbiano  potuto  essere  valutati  al  termine  delle
lezioni, sono ammessi a sostenere, prima  dell'inizio  delle  lezioni
dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che  si  concludono
con il giudizio complessivo di ammissione o di  non  ammissione  alla
classe successiva. 
                              Art. 147. 
   (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate a decorrere
dall'anno scolastico successivo alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto 59/2004. 
                              Art. 148. 
  (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad  applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di  scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate,  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 149. 
  (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad  applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di  scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate,  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette sezioni e classi 
                              Art. 150. 
   (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad  applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di  scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate,  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette sezioni e classi. 

Capo V
LIBRI DI TESTO E BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

                              Art. 151. 
                       Adozione libri di testo 
 
  1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma  5,  del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275,)) I libri di testo ((possono essere)) adottati, secondo
modalita'  stabilite  dal  regolamento,  dal  collegio  dei  docenti,
sentiti i consigli d'interclasse. 
                              Art. 152. 
     Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica 
 
  1. I criteri per la scelta dei libri di  testo  per  l'insegnamento
della religione  cattolica  sono  determinati  con  l'intesa  tra  le
competenti autorita' scolastiche e la Conferenza episcopale italiana,
prevista al punto 5 del Protocollo  addizionale  annesso  all'accordo
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con  la  legge
25 marzo 1985, n. 121. 
                              Art. 153. 
           Determinazione del prezzo massimo di copertina 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  e'
stabilito il prezzo massimo di copertina  per  ciascun  ciclo  e  per
ciascun  volume,  in  relazione  alle  caratteristiche  tecniche  dei
singoli volumi. 
  2. Per gli  acquisti  effettuati  a  carico  delle  amministrazioni
pubbliche tenute alla fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo  sul
prezzo di copertina sara' effettuato uno sconto. 
  3. Il Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato
a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare  dei
costi, i prezzi di cui al primo comma nonche' a  stabilire  le  norme
per l'attuazione dello sconto. ((23)) 
    
---------------

    
AGGIORNAMENTO (23) 
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma  4)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631,  commi
3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo
fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del  quale  sono
abrogate." 
                              Art. 154. 
 Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
emanate le norme e le avvertenze per la  compilazione  dei  libri  di
testo per la scuola elementare. 
  2. Gli  editori  che  pubblicano  libri  di  testo  per  le  scuole
elementari, prima di iniziarne la diffusione  sul  mercato  librario,
devono  farne  denunzia  al  Ministero  della  pubblica   istruzione,
unendovi cinque esemplari di  ciascun  testo  pubblicato,  sul  quale
dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non  puo'  essere
modificato  durante  l'anno  scolastico  successivo  alla   data   di
presentazione del libro al Ministero. 
  3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta  delle  pubblicazioni,
con lettera raccomandata. ((23)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (23) 
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto  (con  l'art.  27,  comma
4)che "Le disposizioni di cui agli articoli  153,  154,  155  e  631,
commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia  dei  libri
di testo fino a tutto l'anno scolastico  1999-2000,  al  termine  del
quale sono abrogate." 
                              Art. 155. 
                 Divieto di adozione libri di testo 
  1. Il Ministro della pubblica istruzione  quando  accerti  che  sia
stato messo in commercio,  ed,  eventualmente,  gia'  adottato  nelle
scuole  un  testo,  per  il  quale  l'editore  non  abbia   osservato
compiutamente l'obbligo stabilito  dal  comma  2  dell'articolo  154,
dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche  scuole  per
un periodo non superiore a cinque anni. 
  2.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  ha  la  facolta'  di
disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme  parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con  provvedimento
motivato, il divieto di adozione dei libri di  testo,  nei  quali  il
contenuto  o  l'esposizione  della  materia  non  corrispondono  alle
prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative,  quali  risultano
dai programmi ufficiali. ((23)) 
    
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AGGIORNAMENTO (23) 
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma  4)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631,  commi
3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo
fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del  quale  sono
abrogate." 
                              Art. 156. 
                  Fornitura gratuita libri di testo 
  1. Agli alunni delle  scuole  elementari,  statali  o  abilitate  a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri  di  testo,
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai  comuni,
secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando  le
competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1. (6) 
  2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni
ai sensi degli articoli 277  e  278,  qualora  siano  previste  forme
alternative all'uso del libro di testo, e' consentita l'utilizzazione
della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da
parte del consiglio di circolo di altro materiale  librario,  secondo
le   indicazioni   bibliografiche   contenute   nel    progetto    di
sperimentazione. ((24)) 
    
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AGGIORNAMENTO (6)
La  Corte  costituzionale  con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 454
(in  G.U.  1a  s.s.  4/1/1995,  n. 1) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale  dell'art. 156, comma 1,
 del d.P.R. 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico  delle
 disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative
 alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclude dalla
 fornitura gratuita  dei  libri  di  testo  gli  alunni  delle  scuole
 elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla
 frequenza  presso  scuole  statali o abilitate a rilasciare titoli di
 studio aventi valore legale."
------------------


    
AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27,comma 4)
che il comma 2 del presente articolo, si intende riferito a tutta  la
scuola dell'obbligo. 
                              Art. 157. 
                  Divieto commercio libri di testo 
 
  1. E' fatto  divieto  ai  docenti,  ai  direttori  didattici,  agli
ispettori tecnici ed, in genere, a tutti  i  funzionari  preposti  ai
servizi dell'istruzione elementare di  esercitare  il  commercio  dei
libri di testo. 
 2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare. 
                              Art. 158. 
                       Biblioteche scolastiche 
 
  1. Ogni classe elementare, esclusa  la  prima,  ha  una  biblioteca
scolastica per uso degli alunni. 
  2. Le dotazioni librarie e  le  modalita'  per  la  gestione  delle
biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai
sensi dell'articolo 10. 
  3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe  si
provvede anche con: 
   a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali; 
    b) con eventuali donazioni e lasciti privati. 

Capo VI
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

                              Art. 159. 
                      Oneri a carico dei comuni 
 
  1.   Spetta   ai   comuni   provvedere   al   riscaldamento,   alla
illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole  e  alle  spese
necessarie per  l'acquisto,  la  manutenzione,  il  rinnovamento  del
materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi
o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi  ginnici  e
per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti  per  tutte
le scuole elementari, salvo che per le  scuole  annesse  ai  convitti
nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le  quali  si
provvede ai sensi dell'articolo 139. 
  2. Sono inoltre a carico dei comuni  le  spese  per  l'arredamento,
l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia  e  la  pulizia  delle
direzioni didattiche nonche' la fornitura alle stesse degli  stampati
e degli oggetti di cancelleria. 
                              Art. 160. 
                       Contributi dello Stato 
 
  1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con  i  criteri  di  cui  agli
articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960  n.  1014  e  successive
modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza  dei
comuni e delle province. 

TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo I
FINALITA’ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA

                              Art. 161. 
                Finalita' e durata della scuola media 
 
  1. L'istruzione obbligatoria  successiva  a  quella  elementare  e'
impartita gratuitamente nella scuola media. 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 
  3. Non e' ammessa abbreviazione alcuna della durata  triennale  del
corso. 
    
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo, comma  2  continuano  ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo  il
precedente ordinamento ed  agli  alunni  ad  essi  iscritti,  e  sono
abrogate, a decorrere dall'anno  scolastico  successivo  al  completo
esaurimento delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 162. 
           Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo 
 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie
per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo. 
  2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e  dei  posti  di
ruolo, nonche' gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto  con
quello del tesoro. 
  3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione  fisica  nelle
scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia
impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre
e per sesso. 
  4. Le dotazioni  organiche  dei  ruoli  provinciali  del  personale
docente della scuola media,  di  cui  all'articolo  444,  comprendono
anche i  posti  di  sostegno  a  favore  degli  alunni  portatori  di
handicap,  di  tempo  pieno,  di  attivita'  integrative,  di  libere
attivita' complementari e di attivita'  di  istruzione  degli  adulti
finalizzate al conseguimento del titolo di studio. 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
4)che  le  disposizioni  del  presente  articolo  sono  abrogate,   a
decorrere dall'anno scolastico successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto 59/2004. 
                              Art. 163. 
                      Direzione degli istituti 
 
  1. Ad ogni istituto e' preposto un preside che svolge  le  funzioni
previste dall'articolo 396. 
                              Art. 164. 
                       Formazione delle classi 
 
  1. Alla formazione delle classi e alla  assegnazione  ad  esse  dei
singoli docenti provvede il preside sulla base dei  criteri  generali
stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei
docenti. 
  2. In caso di presenza di alunni  stranieri  si  procede  ai  sensi
dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico. 
                              Art. 165. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 166. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 167. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 168. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 

Capo II
CORSI D’ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI, PRIVI DI TITOLO
DI STUDIO, ANALFABETI DI RITORNO

                              Art. 169. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263)) 
                              Art. 170. 
          Integrazione di corsi di formazione professionale 
 
  1. Per le  attivita'  didattiche  da  svolgere,  nell'ambito  della
scuola media, ad integrazione di corsi di  formazione  professionale,
si applica quanto disposto dall'articolo 82. 
                              Art. 171. 
  Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena 
 
  1. Per i corsi di istruzione media negli istituti  penitenziari  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6. 
                              Art. 172. 
              Recupero scolastico di tossicodipendenti 
 
  1. I corsi statali sperimentali  di  scuola  media  per  lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli  enti,  le  cooperative  di
solidarieta' sociale e  le  associazioni  iscritti  all'albo  di  cui
all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, entro i limiti numerici e con
le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. 

Capo III
SCUOLE MEDIE ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI

                              Art. 173. 
Scuole  medie  annesse  ai  Convitti  nazionali  e  agli   educandati
                              femminili 
 
  1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei  Convitti  nazionali
l'istruzione  obbligatoria  e'  impartita  all'interno  dei   singoli
istituti. 
  2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole
elementari di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali. 
  3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite  e
funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni  vigenti  per  le
altre scuole medie statali. 
  4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti  anche  alunni
esterni. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato. 
                              Art. 174. 
Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica 
 
  1.  Nelle  scuole  medie  annesse  agli  istituti   d'arte   e   ai
conservatori di musica la funzione di direzione e' svolta dal preside
dell'istituto o dal direttore del conservatorio. 
  2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle
predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro  della
pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati. 
                              Art. 175. 
              Scuole medie per non vedenti o sordomuti 
 
  1. Per gli alunni non vedenti o  sordomuti  l'istruzione  media  e'
impartita nelle classi comuni delle scuole medie o  nelle  scuole  di
cui agli articoli 322 e 323. 

Capo IV
ITINERARIO SCOLASTICO

                              Art. 176. 
  (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) 
    
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad  applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di  scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate,  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 177. 
  (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad  applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di  scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate,  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 178. 
              Accesso alle classi successive alla prima 
 
  1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 
  2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )).((39)) 
  3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 1 e 3 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo  il
precedente ordinamento ed  agli  alunni  ad  essi  iscritti,  e  sono
abrogate, a decorrere dall'anno  scolastico  successivo  al  completo
esaurimento delle predette sezioni e classi. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 4)  che  le  disposizioni
del comma 2 del presente articolo sono abrogate a decorrere dall'anno
scolastico successivo alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto 59/2004. 
                              Art. 179. 
     Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione 
 
  1. Sono aboliti nella scuola  media  gli  esami  di  riparazione  e
quelli di seconda sessione. 
  2.  Gli  alunni  che  per  assenze  determinate  da  malattia,   da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti  di  natura
oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni
in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio
delle  lezioni  dell'anno  scolastico,  prove   suppletive   che   si
concludono con  il  giudizio  complessivo  di  ammissione  o  di  non
ammissione alla classe successiva. 
                              Art. 180. 
                         Esami di idoneita' 
 
  1. Gli esami di idoneita' alla  frequenza  della  seconda  e  terza
classe si svolgono in un'unica sessione. 
  2. Per i candidati agli esami di idoneita' che siano stati  assenti
per gravi e comprovati motivi,  sono  ammesse  prove  suppletive  che
devono  concludersi  prima  dell'inizio   delle   lezioni   dell'anno
scolastico successivo. 
  3. Sono sedi di esami  di  idoneita'  tutte  le  scuole  statali  o
pareggiate o legalmente riconosciute. 
  4. La  commissione  per  gli  esami  di  idoneita'  e'  nominata  e
presieduta dal preside della scuola in cui l'esame  ha  luogo  ed  e'
composta di docenti della classe cui il  candidato  aspira  e  di  un
docente della classe immediatamente inferiore. 
                              Art. 181. 
                 Norme sullo svolgimento degli esami 
 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  sentito  il
Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,  sono  stabilite  le
prove e le modalita' di svolgimento degli esami  di  idoneita'  e  di
licenza. 
  2. Per le prove di esame di alunni  handicappati  sono  adottati  i
criteri stabiliti dall'articolo 318. 
                              Art. 182. 
                          R i p e t e n z a 
 
  1. Una stessa classe di  scuola  statale  pareggiata  o  legalmente
riconosciuta puo' essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei
casi in cui  sia  necessario  completare  il  periodo  di  istruzione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 112. 
  2. Agli  alunni  handicappati  puo'  essere  consentita  una  terza
ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316. 
                              Art. 183. 
                   Ammissione all'esame di licenza 
 
  1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza  al
quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei (( . . . )). 
  2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 
  3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza  e'  presentata
certificazione dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B. 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo  comma  2  continuano  ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo  il
precedente ordinamento ed  agli  alunni  ad  essi  iscritti,  e  sono
abrogate, a decorrere dall'anno  scolastico  successivo  al  completo
esaurimento delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 184. 
             Sede e sessione unica dell'esame di licenza 
 
  1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media  le  scuole  medie
statali e pareggiate nonche', per i soli alunni  interni,  le  scuole
medie legalmente riconosciute, salvo  quanto  previsto  dall'articolo
362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute  dipendenti
dall'autorita' ecclesiastica. 
  2. L'esame di licenza media si sostiene in  un'unica  sessione  con
possibilita' di prove suppletive per i candidati assenti per gravi  e
comprovati motivi. 
  3. Le prove suppletive devono concludersi prima  dell'inizio  delle
lezioni dell'anno scolastico successivo. 
                              Art. 185 
             Esame di licenza e commissione esaminatrice 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 
  3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta di
tutti i docenti delle terze classi  della  scuola  che  insegnino  le
materie di cui al primo comma; nonche' i docenti che realizzano forme
di integrazione  e  sostegno  a  favore  degli  alunni  portatori  di
handicap;  il  presidente   della   commissione   e'   nominato   dal
provveditore agli studi, il  quale  lo  sceglie  dalle  categorie  di
personale indicate dal regolamento. 
  (( 4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso  con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione
analitica dei traguardi  di  competenza  e  del  livello  globale  di
maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi)). 
  5. Il candidato privatista che non ottenga la  licenza  e  che  non
abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta',
a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe. 
                              Art. 186. 
                        Valore della licenza 
 
  1. L'esame di licenza media e' esame di Stato. 
  2. Il diploma di licenza media da' accesso a  tutte  le  scuole  ed
istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 
                              Art. 187. 
                    Rilascio diplomi e attestati 
 
  1. I diplomi  di  licenza  sono  rilasciati  dal  presidente  della
commissione esaminatrice. 
  2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono
essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi. 
  3. In caso di smarrimento, purche' l'interessato o,  se  questi  e'
minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda  dichiarando,
su carta legale, sotto la sua personale  responsabilita',  l'avvenuto
smarrimento, il diploma di licenza e' sostituito  da  un  certificato
rilasciato dal preside. 
  4. I certificati indicati nel comma 3  devono  contenere  esplicita
menzione del loro  valore  sostitutivo,  a  tutti  gli  effetti,  del
diploma originario smarrito. 
  5.  Sono  disposte  dai  provveditori  agli  studi   le   eventuali
rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui  diplomi  e
su tutti gli altri atti scolastici. 
  6. Nei diplomi di licenza della scuola media non e' fatta  menzione
delle  prove  differenziate  sostenute  dagli  alunni  portatori   di
handicap. 
  7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni
della scuola media e' gratuito. 
  8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie
pareggiate o legalmente riconosciute. 
  9. Ai candidati che  abbiano  superato  esami  di  idoneita'  o  di
licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole  previste
dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneita'
e del diploma di licenza, e' del pari gratuito. 
  10. I diplomi e  gli  attestati,  di  cui  sopra,  sono  esenti  da
qualsiasi imposta, tassa o contributo. 

Capo V
LIBRI DI TESTO

                              Art. 188. 
                     Adozione dei libri di testo 
 
  1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma  5,  del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275,)) I libri di testo ((possono essere)) adottati  secondo
modalita'  stabilite  da  apposito  regolamento,  dal  collegio   dei
docenti, sentiti i consigli di classe. 
                              Art. 189. 
     Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica 
 
  1. I criteri per la scelta dei libri di  testo  per  l'insegnamento
della religione cattolica sono determinati  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 152. 

Capo VI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

                              Art. 190. 
         Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato 
 
  1. I  comuni  sono  tenuti  a  fornire,  oltre  ai  locali  idonei,
l'arredamento,   l'acqua,   il    telefono,    l'illuminazione,    il
riscaldamento,  la  manutenzione  ordinaria  e  strordinaria,   e   a
provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi. 
  2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali  abbiano
sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma  4  dell'articolo
56. 
  3. Lo Stato contribuisce ai sensi e  con  i  criteri  di  cui  agli
articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960  n.  1014  e  successive
modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza  dei
comuni e delle province. 

TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Capo I
FINALITA’ ED ORDINAMENTO

                              Art. 191. 
     Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore 
 
  1. L'istruzione secondaria superiore  comprende  tutti  i  tipi  di
istituti e scuole immediatamente successivi  alla  scuola  media;  ad
essi si accede con la licenza di scuola media. (42) (42a) 
  2. Sono istituti e scuole di  istruzione  secondaria  superiore  il
ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti  tecnici,
il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale,  gli
istituti professionali e gli istituti d'arte. (42) (42a) 
  3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno  per  fine
precipuo quello di preparare agli studi universitari; ((. .  .));  il
liceo artistico  ha  per  fine  quello  di  impartire  l'insegnamento
dell'arte, indipendentemente dalle  sue  applicazioni  all'industria;
((. . .)); gli istituti d'arte hanno  per  fine  precipuo  quello  di
addestrare al lavoro ed alla produzione artistica,  a  seconda  delle
tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del  luogo.  Fino
all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n.  341,
concernente la  riforma  degli  ordinamenti  didattici  universitari,
l'istituto  magistrale  conserva,  quale  fine  precipuo,  quello  di
preparare i docenti della scuola elementare;  la  scuola  magistrale,
quello  di  preparare  i  docenti  della  scuola  materna.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 88)). (42) (42a) ((53)) 
  4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli  istituti
tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e  l'istituto
magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d'arte e  la
scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli  istituti  tecnici
agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno
la durata di sei anni. La  durata  degli  istituti  professionali  e'
stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici,  gli
istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte  sono
articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico
si articola in due sezioni: la prima ha  lo  scopo  di  avviare  allo
studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda
quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno
comune il primo biennio. (42) (42a) 
  5. I diplomati degli istituti e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o  di  diploma
universitario, ferme restando le condizioni e le  modalita'  previste
dal presente capo per gli istituti e scuole di  durata  inferiore  al
quinquennio. I diplomati  degli  istituti  magistrali  hanno  accesso
diretto alla Facolta' di magistero. I diplomati del  liceo  artistico
hanno accesso diretto all'Accademia di  belle  arti,  se  provenienti
dalla prima sezione, ed alla Facolta' di architettura, se provenienti
dalla seconda. (42) (42a) 
  6. Gli istituti magistrali ed i licei  artistici  sono  completati,
per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da
quelli di cui al  comma  5,  da  un  corso  annuale  integrativo,  da
organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la
responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base
di disposizioni impartite dal  Ministro  della  pubblica  istruzione.
Negli istituti professionali, nonche' negli istituti d'arte,  che  ne
facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone
la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti,
nominata e presieduta dal Ministro della pubblica  istruzione,  corsi
annuali, biennali o  triennali,  atti  a  consentire  una  formazione
corrispondente a  quella  degli  istituti  di  istruzione  secondaria
superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi,  che
per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700,
sono ammessi i licenziati degli  istituti  professionali  di  analogo
indirizzo e, rispettivamente,  i  licenziati  degli  istituti  d'arte
sempre di analogo indirizzo. Al  termine  dei  corsi  integrativi  si
consegue il diploma di maturita' professionale o, rispettivamente, di
maturita' d'arte applicata, i quali danno accesso a  qualsiasi  corso
di laurea o di  diploma  universitario.  I  corsi  integrativi  degli
istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi  di
istituti tecnici. Con le medesime modalita' sono istituiti presso gli
istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi  speciali
intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo  biennio.
(42) (42a) 
  7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria  superiore  sono
annessi, a seconda delle rispettive finalita' ed indirizzi, gabinetti
scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende. 
  8. Ad ogni istituto e' preposto un preside, che svolge le  funzioni
previste dall'articolo 396. (42) (42a) 
  9.  Gli  istituti  e  scuole  di  cui  al  presente  articolo  sono
complessivamente   indicati,    nei    successivi    articoli,    con
l'espressione:  "istituti   e   scuole   di   istruzione   secondaria
superiore". (42) (42a) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (42)
Il  D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le  disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente 
articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di 
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti 
secondo il  precedente  ordinamento,  ed agli alunni ad essi iscritti, 
e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento  delle  predette classi.



    
    
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AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2  del  D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma  8-ter)  che
""Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
   
    
    
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che: 
 "1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, all'articolo 191, comma 3, del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: "gli istituti professionali hanno
per  fine  precipuo  quello  di  fornire  la  specifica  preparazione
teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate  nei  settori
commerciale  e  dei  servizi,  industriale  e  artigiano,  agrario  e
nautico" sono soppresse; 
    b) l'ultimo periodo." 

Capo II
CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI

                              Art. 192. 
Norme  generali  sulla  carriera  scolastica  degli  alunni  e  sulle
           capacita' di scelte scolastiche e di iscrizione 
 
  1. Gli alunni  accedono  alle  classi  successive  alla  prima  per
scrutinio di promozione dalla classe  immediatamente  inferiore.  Per
coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati  o
legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla  prima
ha luogo per esame di idoneita'. (42) ((42a)) 
  2. Gli esami integrativi per gli alunni  promossi  ed  i  candidati
dichiarati idonei  ad  una  classe,  i  quali  vogliano  ottenere  il
passaggio ad una  classe  corrispondente  di  istituto  o  scuola  di
diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono  disciplinati,
anche per quanto riguarda le prove da sostenere,  dai  regolamenti  e
dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono  da  emanarsi  ai
sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si  provvede  per  gli
esami integrativi dei candidati privatisti che siano in  possesso  di
diploma di maturita', di abilitazione o di qualifica. (42) ((42a)) 
  3. Subordinatamente al requisito dell'eta',  che  non  puo'  essere
inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli  studi  negli
istituti e scuole statali del  territorio  nazionale  a  partire  dai
dieci anni, il consiglio di classe puo'  consentire  l'iscrizione  di
giovani provenienti dall'estero,  i  quali  provino,  anche  mediante
l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate  dallo  stesso
consiglio di classe, sulla base dei titoli di  studio  conseguiti  in
scuole estere aventi riconoscimento  legale,  di  possedere  adeguata
preparazione sull'intero programma prescritto  per  l'idoneita'  alla
classe cui aspirano. 
  4. Una stessa classe di istituto o  scuola  statale,  pareggiata  o
legalmente riconosciuta puo' frequentarsi soltanto per due  anni.  In
casi  assolutamente  eccezionali,  il  collegio  dei  docenti,  sulla
proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti,
ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo'  consentire,
con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo  anno.  Qualora
si tratti di alunni handicappati, il collegio dei  docenti  sente,  a
tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. 
  5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza  dell'intervallo
prescritto,  sostenere  nello  stesso  anno,  ma  non  nella   stessa
sessione, due diversi esami, anche in istituti  di  diverso  tipo.  A
tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non  si  considera
come sessione di esame. (42) ((42a)) 
  6. L'alunno d'istituto o scuola statale,  pareggiata  o  legalmente
riconosciuta puo' presentarsi ad  esami  di  idoneita'  solo  per  la
classe immediatamente superiore a quella successiva  alla  classe  da
lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la  classe
immediatamente successiva  a  quella  da  lui  frequentata,  purche',
nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da  questa  la  promozione
per effetto di scrutinio finale; egli conserva  la  sua  qualita'  di
alunno  di  istituto  o  scuola  statale,  pareggiata  o   legalmente
riconosciuta. (42) ((42a)) 
  7. Al termine di ciascun trimestre o  quadrimestre  ed  al  termine
delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di
condotta degli alunni. (42) ((42a)) 
  8. A  conclusione  degli  studi  si  sostengono,  a  seconda  degli
specifici  ordinamenti,  esami   di   qualifica,   di   licenza,   di
abilitazione o di maturita', secondo quanto previsto  dagli  articoli
successivi. (42) ((42a)) 
  9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e  ad  ogni  altra
attivita' culturale e formativa sono effettuate  personalmente  dallo
studente. 
  10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al  comma  4
dell'articolo 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione. 
  11. La domanda  di  iscrizione  a  tutte  le  classi  della  scuola
secondaria superiore  di  studenti  minori  di  eta',  contenente  la
specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte  di
cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo  310,
e' sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi
esercita  la   potesta',   nell'adempimento   della   responsabilita'
educativa di cui all'articolo 147 del codice civile. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31,  comma
2) che le disposizioni dei commi 1, 2, 5,  6,  7  e  8  del  presente
articolo  continuano  ad  applicarsi  limitatamente  alle  classi  di
istituti  e  scuole  di  istruzione   secondaria   superiore   ancora
funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi
iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo
al completo esaurimento delle predette classi.
    

    
    
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AGGIORNAMENTO (42a) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2  del  D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma  8-ter)  che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali." 
                              Art. 193. 
Scrutini  finali  di  promozione,  esami  di   idoneita'   ed   esami
                             integrativi 
 
  1. I voti di profitto e di condotta degli  alunni,  ai  fini  della
promozione alle classi successive alla  prima,  sono  deliberati  dal
consiglio di classe al termine delle lezioni, con  la  sola  presenza
dei docenti. La promozione  e'  conferita  agli  alunni  che  abbiano
ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in
ciascun gruppo di discipline. Gli  studenti  che,  al  termine  delle
lezioni, a giudizio  del  consiglio  di  classe  non  possono  essere
valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a
sostenere,  prima  dell'inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
successivo, prove suppletive che si concludono  con  un  giudizio  di
ammissione o non ammissione alla classe successiva. 
  2. L'ammissione agli esami di idoneita', di cui  all'articolo  192,
e' subordinata all'avvenuto conseguimento,  da  parte  dei  candidati
privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima  quanti
ne occorrono  per  il  corso  normale  degli  studi.  Ai  fini  della
partecipazione agli esami di idoneita' sono  equiparati  ai  suddetti
candidati privatisti, coloro che, prima del  15  marzo,  cessino  dal
frequentare l'istituto o  scuola  statale,  pareggiata  o  legalmente
riconosciuta. Supera gli esami di idoneita' chi abbia  conseguito  in
ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai
sei decimi. 
  3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo  dal  conseguimento
della licenza di scuola media i candidati  che  abbiano  compiuto  il
diciottesimo anno di eta' il  giorno  precedente  quello  dell'inizio
delle prove scritte degli esami di idoneita'; coloro  che,  nell'anno
in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno  di  eta'
sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi  titolo  di
studio inferiore. Tale eta' e' abbassata a ventun anni per gli  esami
di idoneita' nelle scuole magistrali. 
  4. Gli esami di idoneita' di cui  all'articolo  192,  comma  1,  si
svolgono in un'unica sessione estiva. 
  5. Gli esami integrativi, di cui  all'articolo  192,  comma  2,  si
svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver  termine  prima
dell'inizio delle lezioni. (42) ((42a)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31,  comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente  alle  classi  di  istituti  e  scuole  di   istruzione
secondaria  superiore  ancora  funzionanti  secondo   il   precedente
ordinamento, ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette classi.
    



    
    
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AGGIORNAMENTO (42a) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2  del  D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma  8-ter)  che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali." 
                            Art. 193-bis. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                            Art. 193-ter. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 

Capo III
ESAMI FINALI

                              Art. 194. 
                Esami finali nella scuola magistrale 
 
  1. Al termine  del  corso  di  studi  della  scuola  magistrale  si
sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di  abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne. PERIODO ABROGATO DAL  D.L.  28
GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.  8  AGOSTO
1995, n. 352 . 
  2. Possono sostenere gli esami gli alunni che  abbiano  frequentato
l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi
nel relativo scrutinio finale. 
  3. I privatisti che domandino  di  essere  ammessi  a  sostenere  i
predetti esami debbono aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'
entro il termine prescritto per la  presentazione  della  domanda  di
ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturita'. 
  4. Gli esami consistono in due prove scritte,  rispettivamente,  di
lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale  di
storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze  naturali,
di igiene e  puericultura,  di  religione,  di  musica  e  canto,  di
economia domestica, di plastica e di disegno, nonche'  in  una  prova
pratica costituita da un saggio di lezione. La prova  orale  relativa
all'insegnamento della  religione  cattolica  non  e'  sostenuta  dai
candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento. 
  5. I privatisti non possono essere ammessi alla  prova  pratica,  e
conseguentemente non potra' essere  loro  rilasciato  il  diploma  di
abilitazione, se, dopo aver superato le altre  prove  di  esame,  non
abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova
pratica deve essere sostenuta, al  termine  dell'anno,  nella  stessa
scuola magistrale nella quale si sostennero  gli  altri  esami.  (42)
((42a)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31,  comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente  alle  classi  di  istituti  e  scuole  di   istruzione
secondaria  superiore  ancora  funzionanti  secondo   il   precedente
ordinamento, ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette classi.


    
    
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AGGIORNAMENTO (42a) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2  del  D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma  8-ter)  che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali." 
                              Art. 195. 
                         Esami di qualifica 
 
  1. L'alunno che superi l'esame  finale  dei  corsi  degli  istituti
professionali consegue un diploma di qualifica, che  varra'  ai  fini
degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento  nel
lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque
non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta  nel  libretto
di lavoro. 
  2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste  per  i
vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1  e'
riconosciuto  nei  limiti  che,  in   relazione   ai   vari   profili
professionali, sono stabiliti in sede di  contrattazione  collettiva.
Esso da' diritto a particolare  valutazione  nei  concorsi  per  soli
titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli  di  carattere
tecnico ai quali si accede con  il  possesso  di  licenza  di  scuola
media. 
  3. Con apposito regolamento, da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo
205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le
relative prove di esame, i criteri di valutazione e  la  composizione
delle commissioni giudicatrici. 
  4. Le norme  regolamentari  si  attengono,  di  norma,  a  principi
analoghi a quelli cui e' conformata  la  disciplina  degli  esami  di
maturita', salvo che per la composizione delle  commissioni,  per  la
quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti  la  composizione
delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneita'. 
  5. Gli esami di qualifica si svolgono in  unica  sessione  annuale.
(42) ((42a)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31,  comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente  alle  classi  di  istituti  e  scuole  di   istruzione
secondaria  superiore  ancora  funzionanti  secondo   il   precedente
ordinamento, ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette classi.


    
    
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AGGIORNAMENTO (42a) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2  del  D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma  8-ter)  che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali." 
                              Art. 196. 
                 Esami di licenza di maestro d'arte 
 
  1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo  le  modalita',  i
principi ed i criteri indicati nell'articolo 195,  sono  stabiliti  i
requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro  d'arte,  le
relative prove di esame, i criteri di valutazione e  la  composizione
delle commissioni giudicatrici. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N.  253  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, n. 352. (42) ((42a)) 
 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31,  comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente  alle  classi  di  istituti  e  scuole  di   istruzione
secondaria  superiore  ancora  funzionanti  secondo   il   precedente
ordinamento, ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette classi.


    
    
---------------


    
AGGIORNAMENTO (42a) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2  del  D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma  8-ter)  che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali." 
                              Art. 197. 
                         Esami di maturita' 
  1. A conclusione degli studi svolti  nel  ginnasio-liceo  classico,
nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto  tecnico  e
nell'istituto magistrale si sostiene un esame di  maturita',  che  e'
esame di Stato e si svolge  in  unica  sessione  annuale.  Il  titolo
conseguito nell'esame di maturita' a conclusione dei corsi di  studio
dell'istituto   tecnico   e   dell'istituto    magistrale    abilita,
rispettivamente, all'esercizio della professione ed  all'insegnamento
nella scuola elementare; restano ferme  le  particolari  disposizioni
recate da leggi speciali. 
  2. Si sostiene altresi' un esame di Stato in unica sessione per  il
conseguimento del diploma di maturita' professionale e  di  maturita'
d' arte applicata al termine dei  corsi  integrativi  degli  istituti
professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte. 
  3. Il diploma di maturita' professionale e' equipollente  a  quello
che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.  Con
il decreto di cui all'articolo 205  e'  stabilita  la  validita'  dei
titoli  conseguiti  negli  istituti  professionali  che  non  abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini  dell'accesso  alle
qualifiche funzionali  previste  per  i  vari  comparti  dell'impiego
pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturita'  d'arte
applicata, e' riconosciuto nei  limiti  che,  in  relazione  ai  vari
profili professionali,  sono  stabiliti  in  sede  di  contrattazione
collettiva. 
  4. Possono sostenere  gli  esami  di  maturita'  gli  alunni  degli
istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore   statali,
pareggiati  o  legalmente  riconosciuti,  che   abbiano   frequentato
l'ultimo anno di corso ovvero l'anno  integrativo  o  l'ultimo  degli
anni integrativi istituiti presso gli istituti  professionali  o  gli
istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa
ammissione deliberata  motivatamente  dal  consiglio  di  classe  con
almeno la meta' dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a
valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie
di studio dell'ultimo anno  di  corso,  con  la  formulazione  di  un
giudizio analitico sul  profitto  conseguito  in  ciascuna  di  dette
materie. Agli alunni non ammessi e' comunicata, a loro richiesta,  la
motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio. 
  5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo  anno  di
eta' entro il termine prescritto per la presentazione  della  domanda
di ammissione e dimostri di avere  adempiuto  all'obbligo  scolastico
puo' chiedere di essere ammesso all'esame di maturita'.  I  candidati
non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le  materie  per  le
quali non e' prevista specifica prova negli  esami  di  maturita',  a
prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice,
tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e'  provvisto.
La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di eventuali  altre
maturita' o abilitazioni precedentemente conseguite. 
  6. L'esame di maturita' ha come fine la valutazione  globale  della
personalita' del candidato, considerata con riguardo  anche  ai  suoi
orientamenti culturali e professionali. 
  7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio. 
  8. La prima prova scritta consiste nella  trattazione  di  un  tema
scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende  ad
accertare le sue capacita' espressive e critiche;  la  seconda  prova
scritta, che per gli esami di maturita' tecnica, professionale  e  d'
arte applicata, puo' essere grafica o  scritto-grafica,  e'  indicata
dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su
materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico. 
I casi in cui gli esami possano constare di una  sola  prova  scritta
sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 205, comma 1. 
  9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in  lingua  diversa
da quella italiana, le prove sono  svolte  nella  rispettiva  lingua.
Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei
candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole  con
lingua  d'insegnamento  diversa  da  quella  italiana,  il  Ministero
provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d'
insegnamento. 
  10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora  essi  non  giungano
tempestivamente,  il  presidente   della   commissione   esaminatrice
provvede a  che  ciascun  commissario  presenti  una  terna  di  temi
mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a  sorte  quattro
per la prima prova ed uno per la seconda. 
  11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente. 
  12. Il colloquio,  nell'ambito  dei  programmi  svolti  nell'ultimo
anno,  verte  su  concetti  essenziali   di   due   materie,   scelte
rispettivamente  dal  candidato  e  dalla  commissione  fra   quattro
indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione
sugli  elaborati.  A  richiesta  del  candidato  il  colloquio   puo'
svolgersi anche su un'ulteriore materia di insegnamento: in tal caso,
il presidente puo' nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha
solamente voto consultivo. Il  colloquio,  che  e'  collegiale,  deve
svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione. 
  13. A conclusione dell'esame  di  maturita'  viene  formulato,  per
ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base  delle  risultanze
tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi  e  da  ogni
altro elemento posto a disposizione della commissione.  Il  candidato
lavoratore studente puo', a sua  discrezione,  porre  a  disposizione
della commissione copia del libretto di lavoro ed  una  dichiarazione
dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge,
la sua qualifica e l'orario di lavoro. 
  14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la  dichiarazione  di
maturita' espressa a maggioranza. A parita' di voti prevale  il  voto
del  presidente.  Il  giudizio  di  maturita'  e'  integrato  da  una
valutazione espressa da tutti i componenti la  commissione,  ciascuno
dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso  in  cui
della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo,  la
valutazione  complessiva   e'   rapportata   a   sessantesimi.   Tale
valutazione e' valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato
maturo  la  commissione  esprime   anche   la   propria   valutazione
relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta  degli
studi universitari e, per la maturita' artistica e di arte applicata,
ai fini della scelta degli studi nella  facolta'  di  architettura  o
nell'accademia  di  belle  arti.  Alla  formulazione  del   giudizio,
all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione  sull'orientamento
partecipa l'intera commissione. 
  15. I diplomi di maturita' recano il punteggio attribuito a ciascun
candidato; il giudizio e  la  valutazione  sull'orientamento  vengono
comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato. 
  16. I candidati non maturi  di  istituti  e  scuole  di  istruzione
secondaria superiore statali, pareggiati  o  legalmente  riconosciuti
sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di  altri  due
anni; gli  altri  candidati  non  maturi  possono  essere  ammessi  a
frequentare l'ultima classe, a giudizio  espresso  dalla  maggioranza
semplice della commissione. 
  17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare  con
visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto  tale
dalla  commissione,  si  trovino  nell'assoluta   impossibilita'   di
partecipare alle prove scritte, e'  data  facolta'  di  sostenere  le
prove  stesse  in  un  periodo  fissato  dal  Ministero  prima  della
conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalita'
di cui al comma 10. 
  18. La norma sul rinvio delle  prove  scritte  per  coloro  che  si
trovino  nell'assoluta  impossibilita'  di  parteciparvi  secondo  il
normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel
presente capo.((16)) 
    
--------------
AGGIORNAMENTO ((16))
  La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art.  8,comma  2)
che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di   cui
all'articolo 1 della legge 425/1997, sono abrogati: gli articoli 197,
198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1,
2 e 3, del testo unico approvato con decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297.

    

Capo IV
NORME COMUNI A VARI TIPI DI ESAME

                              Art. 198. 
                        Commissioni di esame 
 
  1. La commissione per gli  esami  di  idoneita'  e  per  gli  esami
integrativi e' nominata dal preside ed e' composta di  docenti  della
classe  cui  il  candidato  aspira  e  di  un  docente  della  classe
immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte  le  materie
comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere
proporzionato al numero presumibile dei  candidati  e  non  puo'  mai
essere inferiore a 3, compreso il presidente, che e' il preside od un
docente da lui delegato. Il preside provvede  alla  sostituzione  dei
commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare. 
  2. La commissione per gli esami finali della scuola  magistrale  e'
composta dai docenti della scuola ed e' presieduta da  un  preside  o
docente  scelto  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  tra  le
categorie  indicate   con   regolamento,   da   emanarsi   ai   sensi
dell'articolo 205, comma 1. 
  3. La commissione per  gli  esami  di  maturita'  e'  nominata  dal
Ministro della pubblica istruzione ed e' composta dal presidente e da
cinque  membri,  di  cui  uno   appartenente   alla   stessa   classe
dell'istituto statale, pareggiato o legalmente  riconosciuto  che  ha
curato la preparazione dei candidati. Il membro interno piu'  anziano
per servizio in ciascuna commissione e' anche membro effettivo per  i
privatisti. (16) 
  4. Il presidente della commissione di cui  al  comma  3  e'  scelto
nelle seguenti categorie: 
    a) docenti universitari di prima e seconda  fascia,  anche  fuori
ruolo; 
    b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati
o  assistenti  universitari  del   ruolo   ad   esaurimento   purche'
appartengano a settori scientifico-disciplinari cui  sono  riferibili
le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di
istituti e scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,  statali  o
pareggiati; 
    c)  provveditori  agli  studi  a   riposo   purche'   provenienti
dall'insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole  di
istruzione secondaria superiore; 
    d) presidi di ruolo  o  a  riposo  degli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria superiore statali o pareggiati; 
    e) docenti degli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore, statali o pareggiati, che da almeno un  anno  siano  stati
compresi in una graduatoria di  merito  nei  concorsi  a  preside  di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore  o  che  abbiano
conseguito l'ultima  classe  di  stipendio  o  che  abbiano  superato
l'esame per merito distinto ed il cui  insegnamento  di  cattedra  si
svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che  prepara  all'esame  di
maturita'. In caso di assoluta necessita', il Ministro puo'  derogare
alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l'utilizzazione  dei
liberi   docenti,   fermo   restando   il   criterio   del    settore
scientifico-disciplinare attinente all'esame. (16) 
  5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturita'
sono scelti tra i  docenti  di  ruolo  degli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano
insegnato negli stessi istituti  e  scuole  per  almeno  un  anno  le
materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti
requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i  docenti
della classe. Dall'anno scolastico  1994-95  e  fino  all'entrata  in
vigore della riforma dell'istruzione secondaria di  secondo  grado  e
degli esami di maturita', i membri  delle  commissioni  giudicatrici,
con esclusione del membro  interno,  sono  scelti  tra  il  personale
docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di
cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale  docente  che
abbia l'abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche
discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito
provinciale, tra il personale proveniente da provincia  limitrofa  e,
in  subordine,  da  altra   provincia   della   stessa   regione   o,
ulteriormente in  subordine,  di  altra  regione.  Delle  commissioni
giudicatrici non possono comunque far parte  i  docenti  appartenenti
alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione  del  membro  interno.
(16) 
  6. Il presidente delle commissioni degli  esami  di  maturita'  nei
licei artistici e' scelto, oltre che nella  categoria  indicata  alla
lettera  a)  del  comma  4,  anche  tra  i  ricercatori  universitari
confermati, i liberi docenti incaricati  od  assistenti  universitari
del   ruolo   ad   esaurimento   purche'   appartengano   a   settori
scientifico-disciplinari  attinenti  all'esame,  ovvero  siano  stati
docenti di ruolo dei licei artistici statali  o  pareggiati,  nonche'
tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i  docenti
di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno
l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito
distinto. I commissari per le materie artistiche sono  scelti  tra  i
docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle  arti
e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un  biennio
le materie  su  cui  verte  l'esame;  i  commissari  per  le  materie
culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei  licei  artistici  e
tra i docenti di cui al comma 5. (16) 
  7. Nelle commissioni  di  maturita'  per  gli  istituti  tecnici  e
professionali, un membro puo' essere scelto  dal  Ministero  tra  gli
estranei  all'insegnamento,  purche'  munito  del  titolo  di  studio
attinente all'indirizzo specifico cui  si  riferisce  l'esame  e  sia
fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico; 
nelle    medesime    commissioni,    limitatamente    alle    materie
tecnico-professionali, in caso di necessita' e di  urgenza,  si  puo'
prescindere dal requisito dell'abilitazione. (16) 
  8. In caso di necessita' e' data facolta' al presidente di nominare
membri aggregati, a pieno titolo, per le materie  per  le  quali  non
risultino nominati membri effettivi. (16) 
  9.  Nella  sua  prima  riunione  la  commissione  elegge  il   vice
presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di  esame  di  maturita'
sono assegnati, di regola, non piu' di ottanta candidati. (16) 
  10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti  e  dei  membri
delle commissioni  degli  esami  di  maturita',  il  Ministero  della
pubblica istruzione trasmette l'elenco  dei  docenti,  i  quali,  pur
avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina,  ai  vari
provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.  Nel  caso
in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i  provveditorati  agli
studi nominano i sostituti dei presidenti e  dei  commissari  che  ne
abbiano fatto domanda - ove possibili  -  nell'ambito  degli  elenchi
trasmessi. (16) (42) ((42a)) 
 
    
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
La  L.  10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo  1  della  suddetta  legge  425/1997, sono abrogati: gli
articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo
361,  commi  1,  2  e  3,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

-------------

    
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31,  comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente  alle  classi  di  istituti  e  scuole  di   istruzione
secondaria  superiore  ancora  funzionanti  secondo   il   precedente
ordinamento, ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette classi.
    

    
    
---------------


    
AGGIORNAMENTO (42a) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2  del  D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma  8-ter)  che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali." 
                              Art. 199. 
Norme comuni agli esami di maturita', di abilitazione, di qualifica e
                    di licenza di maestro d'arte 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323. 
  3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto
all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2. 
  4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al  comma  1  non
sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso
grado. 
  5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio  o
alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita' e quelli
di abilitazione all'insegnamento  nelle  scuole  materne,  oltre  che
negli istituti e scuole statali, negli istituti e  scuole  legalmente
riconosciuti dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, che siano  sedi
degli esami di Stato. 
  6. Ai fini del rilascio dei  diplomi  e  documenti  scolastici,  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  187.  Il  certificato
sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di  licenza  e
di maturitaerilasciato dal provveditore agli studi. (16) (42) ((42a)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (16)
La  L.  10  dicembre  1997,  n. 425 ha disposto (con l'art. 8,comma
2)che dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
1 della L. 425/1997, si intendono espunti i riferimenti agli esami di
maturita' di cui al presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31,  comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente  alle  classi  di  istituti  e  scuole  di   istruzione
secondaria  superiore  ancora  funzionanti  secondo   il   precedente
ordinamento, ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette classi.

    
    
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AGGIORNAMENTO (42a) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2  del  D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma  8-ter)  che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali." 

Capo V
NORME FINALI SUGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

                              Art. 200. 
                Tasse scolastiche e casi di dispensa 
 
  1. Negli istituti e scuole di istruzione  secondaria  superiore  le
tasse scolastiche sono: 
    a) tassa di iscrizione; 
    b) tassa di frequenza; 
    c) tassa per esami di  idoneita',  integrativi,  di  licenza,  di
qualifica, di maturita' e di abilitazione; 
    d) tassa di rilascio dei relativi diplomi. 
  2. Gli importi per esse determinati dalla tabella  E  annessa  alla
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati,
con decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro delle finanze, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. 
  3. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi da emanarsi ai  sensi  dell'articolo  4  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e  di  frequenza  negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi  i
licei artistici e gli istituti d'arte, e  le  tasse  di  esame  e  di
diploma sono annualmente determinate con decreto del  Ministro  delle
finanze, di concerto con i  Ministri  del  tesoro  e  della  pubblica
istruzione. I relativi  introiti  sono  acquisiti  ai  bilanci  delle
istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento,
amministrativo e didattico. 
  4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste
misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base  del
reddito del nucleo familiare, risultante  dall'annuale  dichiarazione
effettuata ai fini fiscali. 
  5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche: 
   gli studenti che abbiano conseguito  il  giudizio  complessivo  di
ottimo nella licenza media o una votazione non  inferiore  agli  otto
decimi di media negli scrutini finali; 
   gli  studenti  appartenenti  a  nuclei   familiari   con   redditi
complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma  4,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986),  limiti
che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11  marzo  1988,
n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno
1988, in ragione del  tasso  di  inflazione  annuo  programmato,  con
arrotondamento alle lire 1.000 superiori. 
  6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui  al  comma  5  si
tiene conto del solo reddito personale dello studente,  se  derivante
dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di  reddito  personale
da lavoro dipendente, si tiene  conto  del  reddito  complessivo  dei
familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento. 
  7.  Sono  dispensati  altresi'  dalle  tasse  scolastiche,  nonche'
dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati  che  appartengono  a
famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in  una  delle
seguenti categorie: 
    a) orfani di guerra, di caduti per la lotta  di  liberazione,  di
civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio  o
di lavoro; 
    b) figli di mutilati o invalidi di  guerra  o  per  la  lotta  di
liberazione, di  militari  dichiarati  dispersi,  di  mutilati  o  di
invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa
di servizio o di lavoro; 
    c) ciechi civili. 
  8. Alla stessa condizione la dispensa  e'  concessa  a  coloro  che
siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per  la  lotta  di
liberazione,  mutilati  od  invalidi  civili  per  fatti  di  guerra,
mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro. 
  9. Ai fini della dispensa e' condizione il  voto  in  condotta  non
inferiore ad otto decimi. 
  10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole
statali ed i figli di cittadini  italiani  residenti  all'estero  che
vengano a compiere  i  loro  studi  in  Italia  sono  dispensati  dal
pagamento delle tasse; per gli  studenti  stranieri  la  dispensa  e'
concessa a condizioni di reciprocita'. 
  11. I benefici previsti dal  presente  articolo  si  perdono  dagli
alunni che incorrano nella punizione disciplinare  della  sospensione
superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari piu' gravi.  I
benefici stessi sono sospesi per  i  ripetenti,  tranne  in  casi  di
comprovata infermita'. 
                              Art. 201. 
Competenze  della  provincia  in  materia  di  istruzione  secondaria
                              superiore 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i),  della  legge  8
giugno 1990, n. 142 recante  il  nuovo  ordinamento  delle  autonomie
locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti
i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi  compresa
quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo
le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale. 
                              Art. 202. 
                 Modelli viventi nei licei artistici 
 
  1. Per l'assunzione dei modelli  viventi  nei  licei  artistici  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 275. 

Capo VI
ISTITUZIONI EDUCATIVE

                              Art. 203. 
                         Convitti nazionali 
 
  1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e  lo
sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti. 
  2. I predetti istituti hanno personalita' giuridica pubblica e sono
sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati,
per l'approvazione, gli atti  e  le  deliberazioni  dei  consigli  di
amministrazione che sono indicati  dal  regolamento  da  emanarsi  ai
sensi dell'articolo 205. 
  3.  L'amministrazione  di  ciascun  convitto  e'  affidata  ad   un
consiglio di amministrazione, composto: 
    a) dal rettore, presidente; 
    b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal
consiglio comunale del luogo dove ha sede  il  convitto,  scelti  dai
consigli medesimi anche fuori del loro seno; 
    c)  da  due  persone  nominate  dal   Ministro   della   pubblica
istruzione, una delle quali fra  il  personale  direttivo  e  docente
delle scuole medie frequentate dai convittori; 
    d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria,  designato
dal direttore dell'ufficio corrispondente alle  soppresse  intendenze
di finanza secondo la tabella  allegata  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 
  4. Il consiglio di amministrazione del  convitto  e'  nominato  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura  in  carica
tre  anni  e  puo'  essere  confermato.  Il  consigliere  che   senza
giustificato motivo,  non  intervenga  a  tre  adunanze  consecutive,
decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente  e  di  consigliere
sono gratuite. 
  5. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro
della  pubblica  istruzione  quando,  richiamato  all'osservanza   di
obblighi imposti per legge, persista a violarli, o  per  altri  gravi
motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente  e'  affidata  dallo
stesso ministro ad un commissario  straordinario.  Le  indennita'  da
corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di
nomina e poste a carico del bilancio dell'ente. 
  6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio
di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a
stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte  nei  limiti
del bilancio stesso, delibera sui contratti e le  convenzioni,  sulla
misura  delle  rette  e  di  ogni  altra   contribuzione,   cura   la
conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul  personale  e
sul funzionamento dell'istituzione. 
  7. I componenti il consiglio di amministrazione  sono  responsabili
verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati  a  seguito  di
inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave. 
  8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi,
e quando non trattisi di contestazioni  con  lo  Stato,  l'assistenza
dell'Avvocatura dello Stato. 
  9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole  elementari,
scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 
Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole
ed istituti annessi. 
  10. Ad ogni convitto nazionale e' concesso il gratuito perpetuo uso
degli immobili dello Stato posti a servizio  dell'istituto  medesimo,
qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata  realizzata.  Le
opere di manutenzione ordinaria degli immobili  statali  concessi  in
uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici. 
  11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
di educazione sono equiparati ad ogni  effetto  alle  amministrazioni
dello Stato. 
  12.  Agli  istituti  tecnici  ed  agli  istituti  professionali   e
particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere  annessi
convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione  di
detti convitti e' affidata al  consiglio  di  istituto  ed  alla  sua
giunta esecutiva, secondo le  rispettive  attribuzioni.  Ai  convitti
predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture
e del personale in servizio, possono essere  ammessi  anche  studenti
provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria  superiore
diversi da quelli cui i convitti stessi sono  ammessi,  purche'  cio'
non comporti modifiche alla consistenza  organica  del  personale  in
servizio. 
                              Art. 204. 
Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici  di  educazione
                              femminile 
 
  1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per  fine  di  curare
l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle  giovani  che
vi sono accolte. 
  2.  Ai  predetti  istituti  e'  attribuita  personalita'  giuridica
pubblica; essi sono sottoposti  alla  tutela  dei  provveditori  agli
studi,  cui  sono  inviati  per  l'approvazione,  gli   atti   e   le
deliberazioni dei consigli di amministrazione, che  saranno  indicati
dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205. 
  3. L'amministrazione  di  ciascun  educandato  e'  affidata  ad  un
consiglio  di  amministrazione,  composto  da  un  presidente  e  due
consiglieri,  salvo  diversa  disposizione  dello  statuto  e   salvo
aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due  membri
designati da opere od enti di assistenza e  previdenza  che  assumano
l'obbligo di  affidare  all'educandato  un  ragguardevole  numero  di
giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la
direttrice dell'educandato, la cui presenza e'  prescritta,  ai  fini
della validita' della seduta, quando  si  tratti  dell'ordinamento  e
dell'andamento educativo e didattico dell'istituto; le proposte della
direttrice in  questa  materia,  qualora  non  siano  state  accolte,
saranno allegate,  insieme  alle  sue  osservazioni,  al  verbale  da
sottoporsi all'autorita' vigilante. 
  4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato e' nominato  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura  in  carica
tre anni e puo' essere confermato. Le funzioni  di  presidente  e  di
consigliere  sono  gratuite.  Quando  un  membro  del  consiglio   di
amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante  il
triennio,  si  procede  alla  sua  sostituzione,   limitatamente   al
rimanente periodo. 
  5. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro
della  pubblica  istruzione  quando,  richiamato  all'osservanza   di
obblighi imposti per legge, persista a violarli, o  per  altri  gravi
motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente  e'  affidata  dallo
stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un  commissario
straordinario. Le indennita' da corrispondere al predetto commissario
sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del  bilancio
dell'ente. 
  6. Il consiglio di amministrazione degli  educandati  delibera  uno
statuto che contiene  le  norme  relative  alla  costituzione  ed  al
funzionamento    del    consiglio    di    amministrazione    stesso,
all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione  delle  allieve,
ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie
tavole di  fondazione.  Lo  statuto  e'  approvato  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, sentito il Consiglio di Stato. 
  7.  Il  consiglio  di  amministrazione  delibera  sul  bilancio  di
previsione, sul conto consuntivo,  sui  contratti  e  convenzioni  di
qualsiasi  natura,  sulla  misura  delle  rette  e  di   ogni   altra
contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere  in  giudizio;
cura  la  conservazione  e  l'incremento   del   patrimonio;   vigila
direttamente sulla  direttrice  e,  per  suo  tramite,  sul  restante
personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del  convitto
e delle scuole, ed esercita tutte le altre  attribuzioni  affidategli
dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti. 
  8. Agli educandati femminili dello  Stato  possono  essere  annesse
scuole elementari, scuole medie ed istituti e  scuole  di  istruzione
secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le  funzioni
di direzione delle scuole ed istituti annessi. 
  9. Per  l'assistenza  da  parte  dell'Avvocatura  dello  Stato,  si
applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto  per  i
convitti nazionali. 
  10. Ad ogni educandato femminile statale e'  concesso  il  gratuito
perpetuo  uso  degli  immobili   dello   Stato   posti   a   servizio
dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in  cui  l'assegnazione
e'  stata  realizzata.  Le  opere  di  manutenzione  ordinaria  degli
immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori
pubblici. 
  11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
di educazione sono equiparati ad ogni  effetto  alle  amministrazioni
dello Stato. 
  12. Il presente articolo si  applica,  oltre  che  agli  educandati
femminili dello Stato, agli altri  istituti  pubblici  di  educazione
femminile di cui al  regio  decreto  1›  ottobre  1931,  n.  1312,  e
successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano
riferibili esclusivamente ad istituzioni statali. 
  13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli e'  affidata  ad
un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse. 

Capo VII
MATERIE DEMANDATE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

                              Art. 205. 
                             Regolamenti 
  1. Con propri decreti da adottarsi secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu'  regolamenti  per
l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. 
Il Ministro della  pubblica  istruzione  determina  annualmente,  con
propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami
stessi. 
  2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo  la  procedura
di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono  determinate
le  materie  di  insegnamento,  con  il  relativo  quadro  orario,  e
l'eventuale articolazione in indirizzi e  sezioni  di  quei  tipi  di
istituto  o  scuola  per  i  quali   essa   sia   prevista,   nonche'
l'istituzione di corsi di specializzazione di  durata  annuale  negli
istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi  di  perfezionamento
negli istituti  tecnici  ad  indirizzo  industriale,  sempreche'  sia
possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili  nei
bilanci  degli  istituti  stessi.  Con  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione sono definiti i  programmi  di  insegnamento.  E'
fatto  salvo,  per  gli  istituti  professionali,   quanto   previsto
dall'articolo 60, comma 3. 
((2-bis. Per ottimizzare le  risorse  disponibili  nell'ambito  della
programmazione  regionale  dell'offerta   formativa   integrata   fra
istruzione e formazione professionale di  cui  all'articolo  138  del
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   i   corsi   di
specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2  possono  essere
istituiti in tutti gli istituti di  istruzione  secondaria  superiore
nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio)). 
  3. Per gli istituti aventi finalita' ed  ordinamento  speciali  gli
indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con  il  relativo
quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro
istituzione. 
  4. Il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce,  con  proprio
decreto, la  validita'  dei  titoli  di  maturita'  conseguiti  negli
istituti  professionali  che  non  abbiano  analogo  indirizzo  negli
istituti tecnici. 
  5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di
cui al comma 1, con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono  dettate  norme  per  il
funzionamento dei  convitti  nazionali,  degli  educandati  femminili
dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche'  per
la definizione delle modalita' con  le  quali  il  personale  docente
delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo  svolgimento  di
particolari   attivita'   formative   da    realizzare    nell'ambito
dell'istituzione educativa. 
  6. Fino all'emanazione delle norme  di  cui  al  presente  articolo
restano ferme le disposizioni vigenti. 

TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA

                              Art. 206 
                  Istituti di istruzione artistica 
 
  1. L'istruzione artistica e' impartita: 
    a) negli istituti d'arte. 
    b) nei licei artistici. 
    c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi
in essi compresi le accademie di belle arti, gli  istituti  superiori
per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le  accademie
nazionali di arte drammatica e di danza. (41) 
  2.  Gli  istituti  ed  enti  che  hanno  il  fine   di   promuovere
l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza  del  Ministero
della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i  provveditori
agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a)  e
b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui
alla lettera c) del medesimo comma 1. 
  3. Gli istituti d'arte ed  i  licei  artistici  sono  disciplinati,
fatto salvo  quanto  previsto  nel  presente  titolo  per  tutti  gli
istituti di istruzione artistica,  dalle  norme  del  presente  testo
unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore  di
cui all'articolo 191. 
  4.  Gli  istituti  di  istruzione  artistica  non  statali  possono
ottenere il riconoscimento legale  o  il  pareggiamento,  secondo  le
disposizioni della parte seconda, titolo ottavo. (42) ((42a)) 
 
    
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per   ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento  didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di avere
efficacia  le  disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75,  206  comma  1,  lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle  Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
-------------

    
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31,  comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente  alle  classi  di  istituti  e  scuole  di   istruzione
secondaria  superiore  ancora  funzionanti  secondo   il   precedente
ordinamento, ed agli alunni ad  essi  iscritti,  e  sono  abrogate  a
decorrere dall'anno scolastico  successivo  al  completo  esaurimento
delle predette classi.

    
    
---------------


    
AGGIORNAMENTO (42a) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2  del  D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma  8-ter)  che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali." 

TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo I
ACCADEMIE DI BELLE ARTI

                              Art. 207 
                              Finalita' 
 
  1. Le Accademie di belle arti  hanno  il  fine  di  preparare  all'
esercizio dell'arte. 
  2. Nelle accademie  si  svolgono  i  corsi  di  pittura,  scultura,
decorazione e scenografia. 
  3. I corsi hanno durata di quattro anni. 
  4. All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione  e
con il possesso di un  titolo  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore. 
  5. Non sono sottoposti ad esame  di  ammissione  gli  aspiranti  in
possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturita' di
arte applicata o del diploma di maturita' artistica-prima sezione. 
  6. Allo stesso corso dell'accademia non si puo' essere iscritti per
piu' di cinque anni. 
  7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle
arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono  inoltre  titoli
validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento  negli
istituti  di   istruzione   secondaria,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 402. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 208 
                            Insegnamenti 
 
  1.  Nel  corso  di  pittura  si   impartiscono   gli   insegnamenti
fondamentali delle seguenti  materie:  figura  disegnata  e  dipinta,
tecniche  del  disegno  e  della  pittura,  tecniche  dell'incisione,
pittura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume. 
  2.  Nel  corso  di  scultura  si  impartiscono   gli   insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: figura  disegnata  e  modellata,
tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della
scultura applicata, scultura, anatomia artistica, storia dell'arte  e
del costume. 
  3. Nel  corso  di  decorazione  si  impartiscono  gli  insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: tecniche  del  disegno  e  della
composizione  decorativa,   tecniche   dell'incisione,   decorazione,
plastica ornamentale, anatomia  artistica,  anatomia  degli  animali,
storia dell'arte e del costume. 
  4. Nel  corso  di  scenografia  si  impartiscono  gli  insegnamenti
fondamentali di scenografia, stile, storia  dell'arte  e  storia  del
costume. 
  5. Oltre gli insegnamenti di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4  sono
impartiti gli insegnamenti complementari  di  cui  all'articolo  261,
comma 2, lettera a). ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 209 
                Insegnamento delle materie artistiche 
 
  1. L'insegnamento delle materie artistiche nei  corsi  di  pittura,
scultura, decorazione,  scenografia  e'  impartito,  nel  limite  del
numero degli alunni di cui all'articolo 265, comma 1, cumulativamente
a tutti gli alunni dal rispettivo docente. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 210 
                Insegnamento delle materie di cultura 
 
  1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti  sono  impartiti  di
regola separatamente agli alunni  di  ciascun  anno  di  corso.  Sono
riuniti in unica classe soltanto gli  alunni  di  quegli  anni  dello
stesso corso o di corsi diversi fra  i  quali  vi  sia  identita'  di
programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 211 
    Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica 
 
  1.  Gli  insegnamenti  della  storia  dell'arte   e   dell'anatomia
artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due
ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura,  decorazione.
La stessa disposizione si applica  per  l'insegnamento  della  storia
dell'arte nel corso di scenografia. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 212 
                              Direttore 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  3. L'incarico puo' essere conferito, in via eccezionale, anche a 
persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati,  sia  venuta
in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
                              Art. 213 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 214. 
                         A s s i s t e n t i 
 
  1.  In  corrispondenza  delle  singole   cattedre   relative   agli
insegnamenti fondamentali  presso  le  accademie  di  belle  arti  e'
previsto un posto di assistente. 
  2. L'assistente svolge attivita' didattica coadiuvando  il  docente
della cattedra in corrispondenza della quale e' istituito il posto. 
  (( 2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame)). 
  3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente e' di 16 ore. 
  4. L'assistente puo' essere  trasferito  ad  altra  cattedra  della
stessa materia o di materia affine, anche in altra sede,  su  domanda
dell'interessato. 
                              Art. 215. 
               Scuole operaie e scuole libere del nudo 
 
  1. Presso le accademie  di  belle  arti  possono  essere  istituite
scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo. 
  2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di
ruolo o, in mancanza, da supplenti. 
                              Art. 216 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 

Capo II
ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

                              Art. 217 
           Istituti superiori per le industrie artistiche 
 
  1. Con il concorso degli enti locali il  Ministero  della  pubblica
istruzione puo' promuovere l'istituzione di istituti superiori per le
industrie artistiche con il fine  di  raccogliere  ed  integrare  gli
insegnamenti e le esercitazioni relative alle  tecniche  delle  varie
arti, alle  nozioni  pratiche  e  teoriche  necessarie  per  il  buon
andamento di una  industria,  alle  cognizioni  di  cultura  generale
indispensabili per assumere funzioni  tecniche  e  direttive  in  una
industria artistica. 
  2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con
il  possesso  del  diploma  di  istituto  di  istruzione   secondaria
superiore con corso di studi di durata quinquennale. 
  3. Lo Stato puo'  assumere  a  suo  carico  la  meta'  della  spesa
occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti. 
  4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti
superiori per le industrie artistiche si  applicano  le  disposizioni
relative alle accademie di belle arti. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 

Capo III
ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA
Sezione I: Accademia nazionale di arte drammatica

                              Art. 218 
                              Finalita' 
 
  1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il
fine di formare attori e registi del teatro drammatico. 
  2. Il funzionamento dell'accademia e' disciplinato con  regolamento
governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23  agosto
1988, n. 400. 
  3.  Oltre  agli  insegnamenti  fondamentali   nell'Accademia   sono
impartiti gli insegnamenti complementari  di  cui  all'articolo  261,
comma 2, lettera a). ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 219 
                      Ammissione all'Accademia 
 
  1. Al primo anno di corso dell'Accademia si  accede  a  seguito  di
esame. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 220 
                              Direttore 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  5. Il Ministro puo' in via eccezionale, conferire senza concorso il
posto  di  direttore  a  persona  che,  per  opere  compiute  o   per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di  singolare  perizia
nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo  di  prova  la
persona cosi' nominata. 
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
                              Art. 221 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 222 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 223. 
                     Scritturazioni ed incarichi 
 
  1. Per l'insegnamento della regia e della recitazione, il direttore
provvede  a  scritturare,  previa  deliberazione  del  consiglio   di
amministrazione, artisti di riconosciuto valore,  mediante  contratto
di diritto privato. La  relativa  spesa  e'  a  carico  del  bilancio
dell'Accademia. 
  2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso. 
                              Art. 224. 
     Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato 
 
  1. Ogni  anno,  i  tre  allievi  che  conseguano  con  le  migliori
classificazioni  il  diploma  di  licenza  della   Accademia   d'arte
drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e
in compagnie sovvenzionate dallo Stato. 

Sezione II: Accademia nazionale di danza

                              Art. 225. 
                  Corsi e finalita' dell'Accademia 
 
  1. L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della
durata di otto anni, con il fine di formare danzatori  e  danzatrici,
un corso di  perfezionamento,  della  durata  di  tre  anni,  per  la
formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso  di
avviamento coreutico, della durata di tre anni. 
  2. Il corso normale e' diviso in tre periodi: periodo  inferiore  e
periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo  superiore,
della durata di due anni. 
  3. L'ammissione al  corso  di  avviamento  coreutico  e  gli  esami
relativi  al  corso  stesso   sono   disciplinati   con   regolamento
ministeriale. 
                              Art. 226. 
                         Ammissione ai corsi 
 
  1. Al primo anno del corso normale si accede a  seguito  di  esame,
con il possesso della licenza elementare. 
  2. Coloro che siano in possesso del diploma  di  danzatore  possono
iscriversi al corso di perfezionamento. 
                              Art. 227. 
                         Attestati e diplomi 
 
  1. A coloro che  abbiano  superato  tutti  gli  esami  del  secondo
periodo e' rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso. 
  2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo  periodo
e' rilasciato il diploma di danzatore. 
  3. A coloro che abbiano superato  tutti  gli  esami  del  corso  di
perfezionamento e' rilasciato il relativo diploma. 
  4. A coloro che abbiano superato l'esame al termine  del  corso  di
avviamento coreutico e' rilasciato il relativo attestato. 
  5. Il collegio docenti puo' proporre al  Ministero  della  pubblica
istruzione  il  rilascio,  in  via  eccezionale,   del   diploma   di
abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri  che
siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro  arte  in
campo internazionale. 
                              Art. 228 
                              Direttore 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  7. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire  senza  concorso
il posto di direttore  a  persona  che,  per  opere  compiute  o  per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di  singolare  perizia
nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo  di  prova  la
persona cosi' nominata. 
                              Art. 229 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 230 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 231 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 232. 
                       Materie di insegnamento 
 
  1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite  lezioni
delle seguenti materie artistiche e culturali: 
Corso normale (otto anni): 
  Inferiore (3 anni): 
   tecnica della danza; 
  Medio (3 anni): 
   tecnica della danza; 
   composizione della danza; 
   solfeggio; 
   storia dell'arte, 5› e 6› anno; 
   storia della musica, 5› e 6› anno. 
  Superiore (2 anni): 
   tecnica della danza; 
   composizione della danza; 
   teoria della danza; 
   storia dell'arte; 
   storia della musica; 
   solfeggio; 
Corso di perfezionamento (3 anni): 
   tecnica della danza; 
   composizione della danza; 
   teoria della danza; 
   storia dell'arte; 
   storia della musica; 
   storia della danza e del costume; 
   pianoforte (facoltativo). 
  2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite  con
regolamento ministeriale. 
  3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1  e  2,  nell'Accademia
sono impartiti gli insegnamenti  complementari  di  cui  all'articolo
261, comma 2, lettera a). 
                              Art. 233. 
                  Obblighi scolastici degli allievi 
  1.  E'  fatto  obbligo  a  tutti  gli  allievi  dei  corsi  normali
dell'Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un
istituto di istruzione secondaria superiore. 
  2. Coloro  che  gia'  frequentano  scuole  pubbliche  o  legalmente
riconosciute o  pareggiate,  o  che  studiano  privatamente,  possono
ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1  del  corso  normale  a
seconda degli anni di scuola secondaria gia' superati. 
  3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei  corsi
di educazione fisica e dai relativi esami. 
                              Art. 234. 
               Personale del corso di perfezionamento 
 
  1.  Il  personale  del  corso  di  perfezionamento  e'  scelto  dal
Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed e'
scritturato annualmente secondo  le  consuetudini  vigenti  per  tale
genere di contratti. Quando la scelta cada sul direttore o su docenti
dell'Accademia la nomina sara' fatta con incarico annuale. 
  2. In ogni caso la retribuzione e' fissata di volta  in  volta  dal
Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si  provvede  con
le sovvenzioni concesse annualmente dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento competente in materia di spettacolo. 
                              Art. 235. 
     Insegnamento della composizione e della tecnica della danza 
 
  1. Gli  orari  relativi  alle  materie  di  insegnamento  impartite
nell'Accademia sono stabiliti con i decreti concernenti le  modalita'
ed  i  criteri  per  la  determinazione  degli   organici,   di   cui
all'articolo 265. 
                              Art. 236. 
                       Pianisti accompagnatori 
  1.  I  pianisti   accompagnatori   coadiuvano   i   docenti   degli
insegnamenti in corrispondenza dei quali sono istituiti  i  posti  di
pianista, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive  date
dai docenti medesimi e dal direttore. 
                              Art. 237. 
                        S o v v e n z i o n i 
 
  1. Per le spese relative al saggio  annuale  ed  alle  assegnazioni
delle borse di studio stabilite in numero  complessivo  di  quindici,
per i tre anni di corso, nonche' per le retribuzioni degli insegnanti
nel corso di perfezionamento sara' provveduto, per ciascun  esercizio
finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  competente  in  materia  di
spettacolo. 
                              Art. 238. 
Obblighi particolari degli enti pubblici e degli  enti  sovvenzionati
                             dallo Stato 
 
  1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i  quali
promuovano e organizzino spettacoli di danza o  nei  quali  la  danza
abbia particolare rilievo, sono tenuti ad  impiegare,  nei  corpi  di
ballo  o  nei  gruppi  danzatori  o  danzatrici,  con  preferenza,  i
diplomati della Accademia nazionale di danza  o  di  scuole  ad  essa
pareggiate. 
  2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi,  con
facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti  del  diploma  di
istituto d'istruzione secondaria superiore,  agli  istituti  preposti
alla formazione dei docenti di educazione fisica  negli  istituti  di
istruzione secondaria. 
  3. Qualora una scuola per il conseguimento di  detto  titolo  venga
istituita  presso  l'Accademia  di  danza  essa  dovra'   uniformarsi
nell'ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti  di  cui  al
comma 2. 

Capo IV
CONSERVATORI DI MUSICA

                              Art. 239 
                              Finalita' 
 
  1. I Conservatori di musica hanno per fine  l'istruzione  musicale.
((41)) 
  2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione. 
  3. I  requisiti  necessari  per  l'ammissione  sono  stabiliti  con
regolamento. Fino all'emanazione  di  nuove  norme  regolamentari  al
riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11  dicembre
1930, n. 1945 e successive modificazioni. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124. 
  5. Presso i conservatori  di  musica  funzionano  le  scuole  medie
annesse di cui articolo 174, al fine  dell'assolvimento  dell'obbligo
scolastico. ((41)) 
  6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio  di
musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige. 
    
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 240. 
               Insegnamento nei conservatori di musica 
 
  1. L'insegnamento nei conservatori di musica  e'  disciplinato  con
regolamento. Fino  all'emanazione  di  nuove  norme  in  materia,  si
applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945
e successive modificazioni. 
  2. All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo  comma  del
regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945  e'  aggiunta  la  scuola  di
chitarra. 
  3. Oltre agli  insegnamenti  fondamentali,  nei  conservatori  sono
impartiti gli insegnamenti complementari  di  cui  all'articolo  261,
comma 2, lettera a). 
                              Art. 241 
                              Direttore 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso i
posti  di  direttore  a  persone  che,  per  opere  compiute  o   per
insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia
nella loro arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di  prova  il
personale cosi' nominato. 
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
                              Art. 242 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 243 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 244. 
                  Conservatori di musica statizzati 
  1. I rapporti conseguenti alla statizzazione  dei  conservatori  di
musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle
rispettive leggi di statizzazione: 
   "G. Tardini" di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248); 
   "Nicolo' Paganini" di Genova e "Francesco  Morlacchi"  di  Perugia
(legge 22 marzo 1974, n. 111); 
   "F. E. Dall'Abaco" di Verona, "L. Canepa" di Sassari, "A. Vivaldi"
di Alessandria, "U. Giordano" di Foggia, "L. D'Annunzio" di  Pescara,
"G. Frescobaldi" di Ferrara, "T. Schipa" di Lecce, "G.  Nicolini"  di
Piacenza, "A. Venturi" di Brescia, e "C. Pollini"  di  Padova,  liceo
musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina  trasformato  in  sezione
staccata del conservatorio di musica  di  Reggio  Calabria  (legge  8
agosto 1977, n. 663); 
   "V. Gianferri" di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473); 
   (( "S. Tomadini" di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).)) 
  ((2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori  di
Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle  convenzioni  previste
dalla legge 30 novembre  1930,  n.  1968.  Per  il  conservatorio  di
Bolzano resta salvo il disposto dell'art. 239, comma 6. )) 
                              Art. 245. 
          Disciplina della professione di maestro di canto 
 
  1.  Nessuno  puo'  assumere  il  titolo  di  maestro  di  canto  ed
esercitare la relativa professione se  non  abbia  conseguito  in  un
conservatorio di musica statale o in un istituto musicale  pareggiato
il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto  del  comma
2. 
  2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali  e  negli
istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari  delle
cattedre di canto in tali  istituti  hanno  diritto  di  assumere  il
titolo di maestro di canto e di esercitare  la  relativa  professione
ancorche' siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1. 
  3. E' istituito un albo professionale  dei  maestri  di  canto.  Le
norme  concernenti  la  formazione  dell'albo,  le  condizioni  e  le
modalita' per l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite  con  decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il  Ministro  del
tesoro. 
  4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano  a  coloro
che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale  ovvero
che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione  secondaria
oppure  si  trovino  in   possesso   del   titolo   di   abilitazione
all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie, purche'
esercitino  la  loro  attivita'  entro  i   limiti   del   rispettivo
insegnamento. 
                              Art. 246. 
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole
                     di musica e di orchestrale 
 
  1. Nessuno puo' esercitare la professione  di  docente  di  materie
musicali in istituti o scuole di musica, ne' fare parte di  orchestre
che si producono in luoghi pubblici o  aperti  al  pubblico,  se  non
abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto 
musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 
2 e 3. 
  2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali  in
istituti o scuole di musica e' prescritto  il  possesso  del  diploma
relativo allo strumento o agli strumenti che  formano  la  rispettiva
materia d'insegnamento. 
  3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede: 
    a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche
o liriche; 
    b) l'attestato di compimento del  periodo  medio  oppure,  se  il
corso regolare di studi consti di due soli  periodi,  l'attestato  di
compimento del periodo inferiore,  quando  si  voglia  far  parte  di
orchestre di operette. 
  4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono
comprese,  agli  effetti  della  presente  legge,  nel  novero  delle
orchestre sinfoniche o liriche. 
  5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma  del  presente
articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che
si vogliono suonare in orchestra. 
  6. Le disposizioni di cui al comma  1,  non  si  applicano  ne'  ai
luoghi di culto, e, in generale, agli istituti,  collegi  o  convitti
religiosi  o   che   siano   sotto   la   dipendenza   di   autorita'
ecclesiastiche, sempre  che  le  rispettive  attivita'  artistiche  e
didattiche siano dirette a scopo di culto,  ne'  ai  conservatori  di
musica e agli istituti pareggiati. 
  7. Le disposizioni di  cui  al  comma  3  non  si  applicano:  alle
orchestre dei caffe', cinematografi e delle sale  da  ballo,  con  un
numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite,  in
occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficienza di collegi o  convitti;  alle  orchestre
costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali. 
  8. Coloro che ai sensi  del  presente  articolo  possono  insegnare
materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti  in
appositi albi. Le norme concernenti  la  formazione  degli  albi,  le
condizioni  per  esservi  iscritto,  la  determinazione  dell'oggetto
professionale e la  disciplina  sugli  iscritti  sono  stabilite  con
decreto del Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  i
ministri del tesoro e della pubblica istruzione. 
                              Art. 247. 
  Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali 
 
  1.  Il  suono  di  riferimento  per  l'intonazione  di  base  degli
strumenti musicali e' la nota "La", la cui altezza deve corrispondere
alla frequenza di 440 Hertz (HZ), misurata alla temperatura  ambiente
di 20 gradi centigradi. 
  2. E' fatto obbligo agli  istituti  di  istruzione  musicale,  alle
istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da
enti  pubblici,  che  gestiscono  e  utilizzano  orchestre  o   altri
complessi  strumentali,  e  all'ente  concessionario   del   servizio
pubblico radiotelevisivo,  di  adottare  stabilmente  come  suono  di
riferimento per l'intonazione la nota "La", di cui al comma  1.  Sono
in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche,  quando
non vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici. 
  3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi  1  e  2,  e'  fatto
obbligo di utilizzare per la  intonazione  strumenti  di  riferimento
pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre,  generatori
elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di
relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza  prescritta.  E'
ammessa la tolleranza, in piu' o in meno, non superiore a 0,5 Hertz. 
  4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati
anche alla comprovata osservanza delle norme del presente articolo. 
  5. L'utilizzazione di strumenti di riferimento  non  conformi  alla
norma di cui al comma 3 e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione. 
  6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati
gli  istituti  specializzati  autorizzati  a  fornire  la   frequenza
campione  per  la  taratura  degli  strumenti  di  riferimento  e  ad
esercitare funzioni di controllo. 
  7. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede con
regolamento adottato  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                              Art. 248. 
                    Accompagnatori al pianoforte 
 
  1.  In  corrispondenza  delle  singole  cattedre   di   canto   nei
Conservatori di musica e' istituito un  posto  di  accompagnatore  al
pianoforte. 
  2.  Gli  accompagnatori  al  pianoforte  coadiuvano  i   rispettivi
docenti, svolgendo la propria opera nei limiti delle  direttive  date
dai titolari e dai direttori. 

Capo V
ALUNNI, ESAMI E TASSE

                              Art. 249. 
                             A l u n n i 
 
  1. Agli  alunni  degli  istituti  di  cui  al  presente  titolo  si
applicano, in materia disciplinare,  le  disposizioni  relative  agli
alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni
disciplinari adottate dagli  organi  competenti  sono  comunicate  al
Ministero. 
  2. Negli istituti di cui al  presente  titolo  gli  stranieri  sono
iscritti all'anno di corso per  il  quale  siano  ritenuti  idonei  a
giudizio del collegio dei docenti. 
                              Art. 250 
                             Privatisti 
 
  1. Non puo' presentarsi all'esame di  ammissione  all'accademia  di
belle arti chi non abbia conseguito  almeno  quattro  anni  prima  la
licenza di scuola media. 
  2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che  si
svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento. 
  3. Le limitazioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di eta'. 
  4. All'esame di licenza  dell'Accademia  di  belle  arti  non  sono
ammessi candidati privatisti. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 251. 
                          Orari e programmi 
 
  1. (( Gli orari di insegnamento e i programmi  ))  di  esame  negli
istituti di cui al presente titolo sono  approvati  con  decreto  del
ministro. 
                              Art. 252 
                                Esami 
 
  1. Nelle accademie  e  nei  conservatori  si  sostengono  esami  di
ammissione, di promozione, di idoneita', di licenza e di diploma. 
  2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei  corsi  di
studio. 
  3. Agli anni successivi si accede, per  gli  alunni  dell'istituto,
mediante esame di promozione e, per  i  candidati  esterni,  mediante
esami di idoneita'. 
  4. L'esame di diploma e'  sostenuto  al  compimento  dei  corsi  di
studio. 
  5. Presso l'Accademia nazionale di danza si  sostiene  un  esame  a
conclusione del corso di perfezionamento e del  corso  di  avviamento
coreutico. 
  6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame. 
  7. Il candidato che nella prima sessione non superi  o  non  compia
l'esame e' ammesso a sostenere o  a  ripetere  le  prove  solo  nella
seconda sessione dello stesso anno. 
  8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e,
per gli esami di compimento  dei  periodi  inferiore  e  medio  e  di
diploma nei Conservatori di musica,  sono  integrate  da  uno  o  due
membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono
presiedute dallo stesso direttore o da un  docente  di  ruolo  o,  in
mancanza, da un docente non di ruolo. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 253. 
                          Tasse scolastiche 
 
  1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le
seguenti: 
 A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse): 
   tassa di esame di ammissione; 
   tassa di immatricolazione; 
   tassa di frequenza di ciascuno anno; 
   tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze. 
 B. Accademie di belle arti (comprese le annesse  scuole  libere  del
nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza: 
   tassa di esame di ammissione alle varie scuole; 
   tassa di immatricolazione; 
   tassa di frequenza di ciascun anno; 
   tassa di diploma. 
  2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1  sono  determinati  ai
sensi e con le modalita' dell'articolo 7, comma 1 del  decreto  legge
27 aprile 1990, n. 90 convertito con  modificazione  dalla  legge  26
giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella  tabella  E
allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). 
  3. Le tasse di frequenza possono essere  pagate  in  due  rate:  la
prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio. 
  4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse: 
   gli studenti che abbiano  conseguito,  a  seconda  del  titolo  di
studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio
complessivo di ottimo nella licenza media o  una  media  di  sessanta
sessantesimi nell'esame di maturita'; 
   gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione  conclusiva
degli esami di corso, una votazione non inferiore  agli  otto  decimi
nei  conservatori  di  musica  ed  a  ventiquattro  trentesimi  nelle
accademie; 
   gli  studenti  appartenenti  a  nuclei   familiari   con   redditi
complessivi non superiori ai  limiti  stabiliti  con  l'articolo  28,
comma 4, della legge 28  febbraio  1986,  n.  41  (legge  finanziaria
1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge
11  marzo  1988,  n.  67  (legge  finanziaria  1988)   e   successive
modificazioni. 
  5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al  terzo  alinea
del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente,
se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito
personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo
dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento. 
  6. Sono altresi' dispensati dal  pagamento  delle  tasse,  comprese
quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per  ragioni  di
guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei  mutilati
o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o  di  dispersi  o
prigionieri di guerra,  coloro  che  siano  essi  stessi  mutilati  o
invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il
predetto beneficio e' sospeso per i ripetenti. 
  7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza,  gli  studenti  di
cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse. 

Capo VI
DISPOSIZIONI COMUNI AI CONSERVATORI DI MUSICA, ALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E ALLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA.

                              Art. 254 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 255 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 256 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 257 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 258. 
                        Esercizio finanziario 
 
  1. L'esercizio finanziario  degli  istituti  ha  durata  annuale  e
coincide con l'anno solare. 
  2.  Per  la  gestione  autonoma  degli  istituti,  il  servizio  di
tesoreria e'  affidato,  in  base  ad  apposita  convenzione,  ad  un
istituto di credito di notoria solidita' che lo  disimpegna  mediante
conto corrente bancario fruttifero. 
  3.  Tutte  le  entrate  e  tutti  i   pagamenti   sono   effettuati
dall'istituto  bancario  che  disimpegna  il  servizio  di  tesoreria
mediante reversali d'entrata e  mandati  di  pagamento  emessi  dagli
istituti e firmati nei modi di cui all'articolo 259, comma 1. 
  4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente  incaricato
del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone  abilitate
alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e  di  pagamento.  Le
somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel  bilancio
dell'esercizio successivo alla loro maturazione. 
  5. A decorrere dal 1› gennaio 1994 il servizio di cassa e' affidato
all'Ente poste italiane. Per il predetto  servizio  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5. 
                              Art. 259. 
          Servizi amministrativi, di segreteria e contabili 
 
  1. Ad ogni istituto sono assegnati non piu' di due impiegati  della
VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei
quali l'impiegato con maggiore anzianita' di  qualifica  sovraintende
ai  servizi  di  segreteria,  amministrativi  e   contabili   ed   e'
responsabile   della   osservanza   delle   norme    legislative    e
regolamentari.  Questi   provvede   anche   alla   esecuzione   delle
deliberazioni   del   consiglio   di   amministrazione    e    firma,
congiuntamente al presidente del consiglio medesimo  e,  in  caso  di
assenza o impedimento di  quest'ultimo,  al  consigliere  incaricato,
tutti  i  documenti  contabili  concernenti  la   gestione   autonoma
dell'istituto; ha inoltre le  mansioni  di  funzionario  delegato  ai
termini  degli  articoli  325  e   seguenti   del   regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato  con  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e
successive modificazioni, ed e' sottoposto alle disposizioni  vigenti
in materia. Egli risponde al direttore dell'istituto dei  servizi  di
segreteria  e  di  quelli   connessi   all'attuazione   delle   norme
legislative e regolamentari. 
  2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria,
amministrativi e contabili e' compilato dal direttore  dell'istituto,
sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il
dirigente  preposto  all'istruzione  artistica  esprime  il  giudizio
complessivo. 
  3.  L'impiegato  del  ruolo  dei   direttori   amministrativi   che
sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili puo'
essere incaricato di mansioni  di  carattere  ispettivo  sui  servizi
amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella
provincia dove ha sede l'istituto  in  cui  egli  e'  titolare  e  in
province limitrofe. 
  4. Possono essere comandati  presso  il  Ministero  della  pubblica
istruzione   non   piu'   di   due   direttori   amministrativi   per
l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi  degli
istituti di istruzione artistica e sul personale addetto  ai  servizi
stessi. 
                              Art. 260. 
                 Servizi di economato e di archivio 
 
  1. Ad ogni istituto e' assegnato un coordinatore amministrativo con
il compito di coadiuvare il  direttore  dei  servizi  di  segreteria,
amministrativi e contabili, e di  provvedere  ai  pagamenti  relativi
alle piccole  spese  d'ufficio  con  l'apposito  fondo  posto  a  sua
disposizione dal presidente del consiglio  di  amministrazione;  egli
inoltre    attende    alla    compilazione    ed    all'aggiornamento
dell'inventario dei beni mobili di proprieta' dell'istituto,  di  cui
assume la responsabilita' in qualita' di consegnatario. 
  2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e  di
copia e per mansioni di collaborazione contabile  ed  amministrativa,
ad  ogni  istituto  possono  essere  assegnati  non  piu'  di  cinque
impiegati della quarta qualifica funzionale. 

Capo VII
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

                              Art. 261. 
                      Iniziative di promozione 
 
  1.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  ha  la  facolta'  di
promuovere  presso  gli  istituti  di   istruzione   artistica   ogni
iniziativa che sia riconosciuta utile  all'incremento  delle  arti  e
delle industrie collegate. 
  2. Al fine anzidetto il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto, ove occorra, con altri  Ministri  competenti,  ed  entro  i
limiti dei fondi stanziati in bilancio, e' autorizzato: 
    a)   ad   istituire   insegnamenti   complementari    permanenti,
facoltativi ed obbligatori,  per  discipline  che,  pur  non  essendo
comprese nei programmi ordinari,  siano  riconosciute  necessarie  ai
fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche; 
    b) a  favorire  l'organizzazione  di  esposizioni  artistiche  ed
industriali presso istituti di istruzione  artistica  od  altri  enti
disposti a tale organizzazione; 
    c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o  permanenti  per
particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche. 
  3. I posti di insegnamento di cui al comma 2,  lettera  a),  aventi
carattere permanente sono determinati, ai fini della  loro  copertura
con  le  procedure  concorsuali  di  cui  all'articolo  270,   previa
definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. 
  4. Gli istituti di istruzione artistica  possono  contribuire  alle
attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi  forniti
dal proprio bilancio. 
                              Art. 262. 
                        Locali e arredamento 
 
  1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero  della
pubblica  istruzione  per  spese  di  uffici  e  di   locali   e   di
rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e
didattico e per le altre esigenze  di  funzionamento  sono  ripartiti
annualmente tra gli istituti. 
  2.  I  progetti  dei  lavori  e  forniture  per   la   costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a
sede di accademie, istituti superiori per  le  industrie  artistiche,
conservatori e licei artistici e per i quali  sono  contratti  mutui,
sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando
l'osservanza  delle  disposizioni  vigenti  in  materia   di   tutela
storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo. 
  3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a  dichiarazione
di pubblica utilita'. 
                              Art. 263. 
    Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine 
 
  1. Il consiglio di amministrazione e'  autorizzato  a  concedere  a
privati l'uso di locali dell'istituto  per  fini  analoghi  a  quelli
dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio. 
  2. Gli eventuali proventi di tali concessioni  sono  inscritti  nel
bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente. 
  3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti  d'arte  possono
essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto. 

Capo VIII
PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI
Sezione I: Ruoli e organici

                              Art. 264. 
Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle  accademie  e
                          dei conservatori 
 
  1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono  i
seguenti: 
   ruoli dei direttori dei conservatori di musica e  delle  accademie
nazionali di arte drammatica e di danza; 
   ruoli del personale docente  dei  conservatori  di  musica,  delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica
e di danza; 
   ruoli degli  assistenti  delle  accademie  di  belle  arti,  degli
accompagnatori  al  pianoforte   dei   conservatori   di   musica   e
dell'accademia   nazionale   d'arte    drammatica,    dei    pianisti
accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale
di danza; 
   ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
  2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree  funzionali  del
personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' disciplinata con
i procedimenti e i  contratti  previsti  dal  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 
  3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali. 
  4.  Salvo  quanto  previsto  nel  presente  titolo  in  materia  di
reclutamento e di orario di  servizio,  al  personale  direttivo  dei
conservatori  di  musica,  dell'accademia  nazionale   di   danza   e
dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al  personale  docente
delle predette  istituzioni  e  delle  accademie  di  belle  arti  si
applicano le norme contenute  nella  parte  III  del  presente  testo
unico, relative al personale direttivo e  docente  delle  istituzioni
scolastiche. 
  5.  Agli  assistenti  delle   accademie   di   belle   arti,   agli
accompagnatori   al   pianoforte   dei   conservatori   di    musica,
dell'accademia  nazionale  d'  arte   drammatica   e   dell'accademia
nazionale di  danza  ed  ai  pianisti  accompagnatori  dell'accademia
nazionale di danza si applicano le norme contenute  nella  parte  III
del presente testo unico, relative al personale docente. 
  6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza  si
applicano le  disposizioni  concernenti  lo  stato  giuridico  ed  il
trattamento economico del personale educativo dei convitti  nazionali
e degli educandati. 
  7. Salvo quanto ivi previsto in ordine  ai  ruoli  provinciali,  al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme
contenute nella parte III  del  presente  testo  unico,  relative  al
personale amministrativo, tecnico  ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche.  Al  personale  appartenente  al  ruolo  dei   direttori
amministrativi si applicano, fino a quando  non  saranno  efficaci  i
contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e
relativi al personale del comparto della scuola, le  norme  di  stato
giuridico e sul trattamento economico  del  corrispondente  personale
del comparto "Ministeri". 
                              Art. 265. 
                              Organici 
 
  1. Le modalita' ed i criteri per la determinazione delle  dotazioni
organiche relative agli insegnamenti delle accademie di  belle  arti,
dei conservatori di  musica  e  delle  accademie  nazionali  di  arte
drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del  Ministro  della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sulla
base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di
musica, delle norme di cui  all'articolo  15  del  regio  decreto  11
dicembre 1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme
del presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non
puo' essere superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento  di
ciascun corso. 
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con il Ministro del tesoro sono altresi' determinati i posti relativi
agli insegnamenti di cui all'articolo 261, comma 3. 
  3.  Con  la  medesima  modalita'  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
determinate, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le  dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 
  4. L'organico del personale appartenente al ruolo delle  assistenti
educatrici dell'Accademia nazionale di danza e'  determinato  in  una
unita' per ogni 100 allievi. 
  5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995,  gli  organici  sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni  dal  servizio
e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento dei
vari insegnamenti. I criteri e le modalita' per  la  rideterminazione
degli organici e la programmazione delle nuove nomine in  ruolo  sono
stabiliti con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 
                              Art. 266. 
                         Orario di servizio 
 
  1. L'orario di servizio e'  stabilito  in  sede  di  contrattazione
collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e
successive modificazioni. 
  2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui
al comma 1, si applicano le norme vigenti. 
                              Art. 267. 
                         Cumulo di impieghi 
 
  1. Il divieto di cumulo di impieghi di  cui  all'articolo  508  del
presente  testo  unico  non  si  applica  al  personale  docente  dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di
quanto previsto nell'articolo 273. 
  2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori  di
musica e di altre attivita'  presso  enti  lirici  o  istituzioni  di
produzione musicale e' regolato dagli articoli 273 e 274. 
                              Art. 268. 
       Competenze in materia di stato giuridico del personale 
 
  1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di
belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di
arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore  dell'accademia
o del conservatorio la competenza a provvedere: a)  alla  concessione
dei congedi straordinari e delle aspettative,  per  qualsiasi  motivo
essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni  disciplinari
dell'avvertimento scritto e  della  censura;  c)  alle  ricostruzioni
della  carriera  ed  agli   inquadramenti   retributivi,   anche   in
conseguenza degli accordi contrattuali, nonche' ai riscatti,  computi
e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza. 
  2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede: a) alla
nomina  e  conferma  in  ruolo;  b)  alla  concessione  dei   congedi
straordinari  e  delle  aspettative  ai  direttori  ed  ai  direttori
amministrativi delle istituzioni di cui al  comma  1,  per  qualsiasi
motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla  concessione  del
prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle
sanzioni  disciplinari  nei  riguardi  dei  direttori  e  di   quelle
superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale. 
  3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad
esso assimilato previsto dal presente articolo, non si  applicano  le
disposizioni del presente testo  unico  che  disciplinano  l'anno  di
formazione. 

Sezione II: Reclutamento

                              Art. 269. 
           Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi 
 
  1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei  conservatori  di
musica e delle accademie nazionali di  arte  drammatica  e  di  danza
avviene mediante concorsi per titoli ed esami. 
  2. I concorsi constano di una prova scritta e di  una  prova  orale
dirette ad accertare la preparazione  culturale  e  l'attitudine  del
candidato all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori  di
musica e nelle predette accademie. 
  3. Coloro i quali superano il concorso e sono  utilmente  collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso  sono  nominati  in
ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei
limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad
eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni  caso,  effettuate  su
posti dei quali  si  preveda  la  soppressione  nell'anno  scolastico
successivo. 
  4. Per la partecipazione al concorso per  direttore  dell'Accademia
nazionale di danza e' richiesto il requisito di cui all'articolo 228,
comma 5. 
  5. Per quanto riguarda le modalita' di  svolgimento  dei  concorsi,
gli orientamenti programmatici per le  prove  di  esame  e  i  titoli
valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo
I, capo II, sezione III del presente testo unico. 
  6. Le  commissioni  giudicatrici  sono  presiedute  da  un  docente
universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali
o da un ispettore tecnico ovvero  da  un  direttore  di  ruolo  delle
predette istituzioni e composte da due direttori di  ruolo  e  da  un
funzionario  dell'Amministrazione  della  pubblica   istruzione   con
qualifica non inferiore a dirigente. 
  7. Il presidente e' scelto per  sorteggio  dal  dirigente  preposto
all'istruzione  artistica  tra  coloro  i  quali  siano  compresi  in
appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio
universitario nazionale e, per il personale direttivo  ed  ispettivo,
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di
ruolo, componenti della commissione, sono scelti  per  sorteggio  tra
coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato  dal  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. 
  8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni  dettate  per
le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  di   reclutamento   del
personale docente delle altre istituzioni scolastiche. 
  9. Ai componenti delle  commissioni  sono  corrisposti  i  compensi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. 
                              Art. 270. 
Accesso ai ruoli  del  personale  docente,  degli  assistenti,  degli
   accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori 
  1. (( L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle
assistenti educatrici,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei
pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica,  delle  Accademie
di belle arti e delle Accademie nazionali di  arte  drammatica  e  di
danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine  annualmente
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante
50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. )) 
  2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con  decreto
del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito   il   Consiglio
nazionale della  pubblica  istruzione,  per  aree  disciplinari,  nel
rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione. 
  3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si  applicano
le stesse norme che regolano  i  concorsi  per  l'insegnamento  delle
materie artistiche. Per i concorsi a posti di  assistente  di  storia
dell'arte e' necessario altresi' essere in  possesso  del  titolo  di
studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento
della stessa materia nei licei classici. 
  4.  ((  I  concorsi  sono  indetti  a   livello   nazionale,   ogni
quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione  e'
subordinata alla  previsione  del  verificarsi,  nel  quinquennio  di
riferimento,  di  una  effettiva  disponibilita'  di  cattedre  e  di
posti.)) Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso  ai  predetti
ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e  professionali
precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro  che  hanno
riportato un punteggio superiore a 15/30. 
  5. I concorsi per titoli ed esami constano  di  una  o  piu'  prove
scritte, scrittografiche o  pratiche,  in  relazione  agli  specifici
insegnamenti e di una prova orale. 
  6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, e' finalizzata
all'accertamento  della  preparazione  culturale  e  delle  capacita'
professionali. 
  7.  La  prova   orale   e'   finalizzata   all'accertamento   della
preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche,  sui
contenuti   degli   specifici   programmi   d'insegnamento    nonche'
sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del  personale  cui
si  riferiscono  i  posti  e  le  cattedre  oggetto  del  concorso  e
sull'ordinamento di cui  alla  parte  II,  titolo  VII,  capo  I  del
presente testo unico. 
  8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi  per  titoli  ed  esami
dispongono di 100  punti,  dei  quali  30  per  le  prove  scritte  o
pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le  prove
scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle  prove
scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale. 
  9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il  Ministro
della pubblica istruzione provvede, di concerto con il  Ministro  del
tesoro,  a  stipulare  convenzioni  per  l'utilizzazione  di   idonee
strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna
prova scritta, scrittografica e pratica, non puo'  superare  in  ogni
caso le 12 ore. 
  10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente  collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso  sono  nominati  in
ruolo e sono ammessi ad un anno di  formazione  didattico-musicale  o
didattico-artistica, le cui modalita' sono stabilite con decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, sentito  il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione. Le nomine sono  disposte  nei  limiti  dei
posti  vacanti  dopo  la  riduzione  di  organico  attuata  ai  sensi
dell'articolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni  caso,  effettuate
su posti dei quali si preveda la  soppressione  nell'anno  scolastico
successivo. 
  (( 10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore
della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. )) 
  11. L'anno di formazione e' valido come periodo di prova. 
  12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al 
  presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di 
formazione dettate per il personale docente delle  altre  istituzioni
scolastiche. 
  13. (( Per quanto non previsto nel presente articolo  si  applicano
le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e  per  le
graduatorie permanenti relative  al  personale  docente  delle  altre
istituzioni scolastiche)). 
  14. Il Ministro puo', in via  eccezionale,  conferire  i  posti  di
docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, 
  siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte.
Il Ministro puoesonerare dal periodo  di  prova  il  personale  cosi'
nominato. (4) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Si riporta in nota  il  testo  dell'avviso  di  rettifica  in  G.U.
21/11/1994, n. 272 :" Alla pag. 86, all'art.  270,  il  comma  14  si
compone di due  periodi,  che  devono  intendersi  conseguenti  l'uno
all'altro". 
                              Art. 271. 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un  direttore  di
ruolo o da un docente di ruolo  che  abbia  espletato  l'incarico  di
direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della  materia
cui si riferisce il concorso con un'anzianita' giuridica nel ruolo di
almeno dieci anni e composte da  due  docenti  di  ruolo  con  almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti  cui
si riferisce il concorso. 
  2. I presidenti delle  commissioni  giudicatrici  sono  scelti  per
sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra  coloro
i quali siano compresi in appositi elenchi  compilati  dal  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. I  componenti  sono  scelti  per
sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente  delle  predette
commissioni giudicatrici non puo' essere,  di  regola,  conferita  al
medesimo docente per piu'  di  due  volte  immediatamente  successive
nella medesima sede. 
  3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni
quando il  numero  dei  concorrenti  sia  superiore  a  duecento.  Il
presidente della commissione assicura il coordinamento  di  tutte  le
sottocommissioni cosi' costituite. 
  4. Per i concorsi relativi a particolari  discipline,  in  caso  di
mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere
conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline
affini, ovvero,  ove  cio'  non  sia  possibile,  a  persone  esperte
estranee alla scuola. 
  5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il
personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla
quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli  sono  costituite
secondo modalita' definite con ordinanza del Ministro della  pubblica
istruzione. 
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo  si  applicano  le
disposizioni dettate per i concorsi per il  personale  docente  delle
altre istituzioni scolastiche. 
                           Art. 272. 
                    Conferimento delle supplenze 
  1. Per il conferimento delle  supplenze  annuali  e  temporanee  si
applicano,  per  quanto  non  previsto  diversamente   dal   presente
articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521. 
  2.  Le  nomine  di  supplenza  sono  conferite  dal  direttore  del
Conservatorio  o  dell'Accademia,  che  le  firma  congiuntamente  al
direttore  amministrativo,  sulla  base  di   graduatorie   nazionali
compilate da commissioni nominate dal Ministero. 
  3. Le  commissioni  sono  costituite  dal  presidente,  scelto  dal
dirigente  preposto  all'istruzione  artistica  tra  i  direttori  di
conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia
per la quale si deve compilare la  graduatoria  per  il  conferimento
delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni. 
  4. Le graduatorie hanno carattere permanente. 
  5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con
propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui  al  comma
2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse
con la valutazione di nuovi titoli. 
  6. Qualora il numero  degli  aspiranti  sia  superiore  a  500,  le
commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con  un
numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle
sottocommissioni  e'  preposto  il   presidente   della   commissione
originaria, la quale a sua volta e' integrata da un altro  componente
e si trasforma in sottocommissione, in modo che il  presidente  possa
assicurare  il  coordinamento  di  tutte  le  sottocommissioni  cosi'
costituite. 
  7. Le commissioni possono  funzionare  anche  presso  alcune  delle
istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione
artistica; alle commissioni  costituite  in  sottocommissioni,  sara'
assegnata comunque una unica sede. 
  8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o
accademie presso cui aspira alle supplenze, fermo restando il diritto
al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie,
sulla base della posizione in graduatoria. 
  9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per
la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato
di avere validita', secondo le disposizioni vigenti,  le  graduatorie
compilate secondo le disposizioni dell'articolo  67  della  legge  11
luglio 1980, n. 312. 
  10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per
soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta  nel  conferimento
delle supplenze annuali e temporanee in uno degli  istituti  indicati
nella domanda di supplenza. 
  11. La precedenza assoluta di cui al comma  10  opera  dopo  quella
prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n. 
140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a
favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie  ad  esaurimento
compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste
dal medesimo decreto legge. 
  12. Il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce  con  proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  i
titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio  e  di
servizio possono essere assegnati non piu' di  15  punti;  ai  titoli
artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non piu'
di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a  24
per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie. 
  13.  Avverso  i  provvedimenti   di   esclusione   ed   avverso   i
provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso da parte dei  singoli
interessati,  entro  il  termine  di  15   giorni   dalla   data   di
pubblicazione  all'albo  delle  graduatorie   e   dei   provvedimenti
conseguenti, ad una commissione centrale presso  il  Ministero  della
pubblica istruzione, formata secondo criteri  stabiliti  con  decreto
del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito   il   Consiglio
nazionale della pubblica Istruzione. 
  14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e  di
incarichi, dall'articolo 223  per  l'Accademia  d'arte  drammatica  e
dall'articolo 234 in materia di incarichi per  l'Accademia  nazionale
di danza. 
  15.   Per   il   conferimento   delle   supplenze   al    personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle   accademie   e   dei
conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte
III, titolo III, del presente testo unico; le competenze  in  materia
dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si
intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio. 
  16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio  di  musica
di Bolzano, le norme particolari in  materia  di  conferimento  delle
supplenze adottate  in  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige. ((25)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523,  524,  525,  581,
582, 585 e 586 del testo unico." 
                              Art. 273. 
                     Contratti di collaborazione 
  1. I conservatori  di  musica,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
didattiche ed artistiche per le quali non  sia  possibile  provvedere
con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione
con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni  di
produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi  competenti
organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale
docente  dipendente  dai  conservatori,  previa  autorizzazione   del
competente organo di amministrazione del conservatorio. 
  2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai  conservatori
di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite  graduatorie
compilate  in  base  alle  norme  relative  al   conferimento   delle
supplenze. I  contratti  medesimi  possono  riferirsi  esclusivamente
all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica
esercitata. 
  3.  I  contratti  di  collaborazione  hanno  durata  annuale  e  si
intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il  posto  non  venga
occupato da un docente di ruolo. 
  4. I  titolari  dei  contratti  assumono  gli  stessi  obblighi  di
servizio dei docenti. 
  5.  Il  compenso  per  le  attivita'  previste  nel  contratto   di
collaborazione  ha  carattere  onnicomprensivo  e  deve  essere  pari
all'entita' del trattamento economico complessivo che compete  ad  un
docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione  della
tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni
altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo. 
  6.  Dopo  un  quinquennio  anche  non  consecutivo   di   attivita'
contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di  cui  al
precedente comma sulla base della seconda  classe  di  stipendio  del
personale di ruolo. 
  7.  Gli  enti  possono  stipulare  con  il  personale  docente  dei
conservatori di musica e delle  accademie  di  belle  arti  contratti
annuali o  biennali,  rinnovabili  per  le  attivita'  di  rispettiva
competenza. 
  8.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero   della   pubblica
istruzione eiscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per  far
fronte  all'onere  derivante  ai  conservatori  per  la  stipula  dei
contratti di collaborazione. 
  (( 9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede )) ogni  anno
alla  ripartizione  di  tale  stanziamento  tra  i  conservatori   in
relazione alle esigenze accertate. 
                              Art. 274. 
Contratti di collaborazione per il personale in  servizio  alla  data
                         del 13 luglio 1980 
 
  1. I docenti dei conservatori di  musica  che,  alla  data  del  13
luglio 1980,  abbiano  esercitato,  oltre  l'insegnamento,  attivita'
presso enti lirici  o  istituzioni  di  produzione  musicale  e  che,
avvalendosi della facolta'  di  scelta  del  rapporto  di  dipendenza
organica per l'una o l'altra attivita', abbiano optato, entro  il  31
ottobre 1993, per la  dipendenza  dagli  enti  lirici  o  istituzioni
predette, perdendo  conseguentemente  la  qualita'  di  titolari  nei
conservatori di musica,  hanno  la  precedenza  assoluta  rispetto  a
qualsiasi altro aspirante, ai fini della  stipula  del  contratto  di
collaborazione con il conservatorio dal  quale  dipendevano  all'atto
dell'opzione. 
  2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e puo' essere
rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque  non  oltre
il compimento del 60› anno di eta'. 
  3. In tali casi i posti restano indisponibili per  l'intera  durata
del contratto. 
  4.  Il  compenso  per  le  attivita'  previste  nel  contratto   di
collaborazione  relativo  al  personale  contemplato   nel   presente
articolo ha carattere onnicomprensivo  ed  e'  pari  all'entita'  del
trattamento economico complessivo in godimento da parte  dei  singoli
interessati  all'atto  dell'opzione  con   le   esclusioni   indicate
nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attivita'  contrattuale  il
compenso  e'  rivalutato  secondo  quanto   previsto   al   comma   6
dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore  allo
stipendio della seconda classe. 
  5. Per le situazioni di cumulo verificatesi  prima  del  13  luglio
1980,  non  si  daluogo  alla  riduzione  dello  stipendio   di   cui
all'articolo 99 del  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  2960  e
successive modificazioni, sino  alla  scadenza  del  termine  del  31
ottobre 1993. 
  6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano  anche  di
trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i  contratti
sono ridotti  di  un  quinto  e  comunque  in  misura  non  superiore
all'importo della pensione in  godimento,  salvo  diversa  disciplina
derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici. 
                              Art. 275. 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124)) 

TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione I: Sperimentazione e ricerca educativa

                              Art. 276. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 277. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 278. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 279. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 280. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 281. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 

Sezione II: Aggiornamento culturale del personale ispettivo,
direttivo e docente

                              Art. 282. 
                          Criteri generali 
 
  1. L'aggiornamento e' un diritto-dovere fondamentale del  personale
ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle
conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle
connessioni    interdisciplinari;    come    approfondimento    della
preparazione didattica;  come  partecipazione  alla  ricerca  e  alla
innovazione didattico-pedagogica. 
  2.  L'aggiornamento  si  attua  sulla  base  di  programmi  annuali
nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con
iniziative promosse sul  piano  regionale  e  nazionale  anche  dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287. 
  3. I circoli didattici e  gli  istituti,  anche  sulla  base  delle
proposte dei distretti, favoriscono con  l'organizzazione  di  idonee
attrezzature e di  servizi,  l'autoaggiornamento  e  l'aggiornamento,
anche  in  relazione  alle  esigenze  risultanti  dalla   valutazione
dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e  di  eventuali
iniziative di sperimentazione. 
                              Art. 283. 
      Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche 
 
  1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento  e  nei  limiti
degli stanziamenti annuali  di  bilancio,  possono  essere  assegnati
fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed  educative  di  ogni
ordine e grado, per la realizzazione di  attivita'  di  aggiornamento
destinate  al  personale  della   medesima   istituzione   scolastica
destinataria e di altre istituzioni scolastiche. 
  2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1
provvedono  le  istituzioni   scolastiche   interessate,   ai   sensi
dell'articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili  emanate
ai sensi del medesimo articolo 27. 
  3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si  provvede
mediante ordinativi diretti intestati  alle  istituzioni  scolastiche
oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a  disposizione  dei
provveditori agli studi con aperture di credito dal  Ministero  della
pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le  modalita'
stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui  al  comma
2. 
                              Art. 284. 
               Specifiche iniziative di aggiornamento 
 
  1.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  adotta   ai   sensi
dell'articolo 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti
che impartiscono l'insegnamento nelle  attivita'  di  sostegno  e  di
integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli  di
lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la  cittadinanza
di uno dei Paesi membri della Comunita' europea. 
  2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola e' data priorita' alle iniziative  in  materia
di educazione alla salute, e di prevenzione  delle  tossicodipendenze
come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e
culturali all'estero  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  di
concerto   con   il   Ministero   degli   affari   esteri,   promuove
l'organizzazione di corsi di aggiornamento. 
                              Art. 285. 
Consulenza  tecnico-scientifica  in  materia   di   aggiornamento   e
   collaborazione con universita' ed istituti di ricerca 
 
  1. Alle  attivita'  di  aggiornamento  del  personale  direttivo  e
docente  nell'ambito  del  circolo  didattico,   dell'istituto,   del
distretto, regionale e nazionale, prestano la  propria  assistenza  e
collaborazione gli ispettori tecnici. 
  2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e
docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti  delle
scuole con lingua  d'insegnamento  diversa  da  quella  italiana.  L'
utilizzazione  del  predetto  personale  e'  regolata  con   apposito
disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro. 
  3.  Gli  istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente  iniziative
di aggiornamento previo accordo con i consigli dei  circoli  o  degli
istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso  fine,  opera  di
collaborazione tecnico-scientifica. 
  4. Ai fini del coordinamento  con  l'istruzione  universitaria,  il
Ministro della pubblica istruzione,  come  previsto  dall'articolo  4
della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro  dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sulle  iniziative  di
aggiornamento e  di  specializzazione  per  il  personale  ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado,  attuate  in
collaborazione con le universita' ed eventualmente con  gli  istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e  aggiornamento  educativi,  i
cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione. 
  5. Le universita', ai sensi dell'articolo 8, comma 2,  della  legge
19 novembre 1990 n. 341, possono partecipare  alla  progettazione  ed
alla realizzazione di attivita' culturali  e  formative  promosse  da
terzi,  con  specifico  riferimento  alle  iniziative  di  formazione
organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti  di
istruzione secondaria, attraverso apposite  convenzioni  e  consorzi,
anche di diritto privato. 
                              Art. 286. 
Piano  straordinario  pluriennale  di  aggiornamento  per  la  scuola
   elementare 
 
  1.  Ad  integrazione  dei  normali  programmi   di   attivita'   di
aggiornamento, in relazione all'attuazione del  nuovo  ordinamento  e
dei nuovi programmi per  la  scuola  elementare,  il  Ministro  della
pubblica istruzione  attua  un  piano  straordinario  pluriennale  di
aggiornamento ai sensi dell'articolo 132. 

Sezione III : Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi

                              Art. 287. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 )) 
                              Art. 288. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 )) 
                              Art. 289. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 )) 
                              Art. 290. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 )) 
                              Art. 291. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 )) 
                              Art. 292. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 )) 
                              Art. 293. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 )) 
                              Art. 294. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 )) 
                              Art. 295. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 )) 

Sezione IV: Disposizioni per le regioni a statuto speciale

                              Art. 296. 
          Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige 
 
  1. Le disposizioni del  presente  capo  si  applicano  anche  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve  le  competenze
in  materia  loro  attribuite   dallo   statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
  2. Ai sensi dell'articolo 28  del  testo  unificato  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983  n.  89,  la
Provincia di Bolzano istituisce  uno  o  piu'  istituti  di  ricerca,
sperimentazione  ed  aggiornamento   educativi,   in   relazione   al
particolare ordinamento scolastico vigente  nella  provincia  stessa.
Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti  di  cui
al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi
2, 3, 4 e 6, per un numero di  unita'  di  comando  da  stabilire  d'
intesa con la provincia ai sensi dell'articolo  4  del  citato  testo
unificato. 
  3. Ai sensi dell'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  luglio  1988  n.  405,  la   provincia   di   Trento,
nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce  un  istituto  di
ricerca,   sperimentazione   ed    aggiornamento    educativi.    Per
l'utilizzazione di personale della scuola  nell'istituto  di  cui  al
presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'articolo  294,  commi
2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa
con la provincia ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unificato. 
                              Art. 297. 
             Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196, con
legge regionale, emanata ai  sensi  e  nei  limiti  dell'articolo  3,
lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,  puo'
essere istituito,  sentito  il  consiglio  scolastico  regionale,  un
istituto  regionale  di  ricerca,  sperimentazione  ed  aggiornamento
educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti. 
  2. L'istituto di cui al comma  1  svolge  le  funzioni  di  cui  al
presente  capo  con  particolare  riguardo  alle  esigenze   connesse
all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge  costituzionale  26
febbraio 1948 n. 4. 
 3. Il consiglio direttivo dell'istituto e' nominato dalla regione. 
  4. I cinque rappresentanti del personale direttivo  e  docente,  di
cui al primo alinea, dell'articolo 289, comma 1, sono eletti,  al  di
fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti  gli  appartenenti
alle corrispondenti categorie in servizio nella regione. 
  5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1,
sono scelti dalla regione su sei nominativi  proposti  dal  consiglio
scolastico regionale al di fuori dei propri membri. 
  6. I quattro membri, di cui al  quarto  alinea  dell'articolo  289,
comma  1,  sono  scelti  d'intesa  fra  il  Ministro  della  pubblica
istruzione e la regione, su otto nominativi  proposti  dal  Consiglio
universitario nazionale. 
  7. Il presidente e' eletto dal consiglio  direttivo  tra  i  membri
scelti dal consiglio regionale. 
  8. La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo  tra
le categorie di cui all'articolo 294, comma 1. 
  9.  La  regione  provvede   all'espletamento   dei   concorsi   per
l'assegnazione di personale  comandato  presso  l'istituto,  a  norma
dell'articolo  294,  commi  2  e  seguenti.  L'assegnazione  di  tale
personale  e'  comunque  subordinata  all'accertamento  della   piena
conoscenza della lingua francese. 
  10. Qualora il personale da assegnare  non  presti  servizio  nelle
scuole del territorio regionale, la regione inoltra la  richiesta  di
assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale  adotta
il provvedimento di comando. 
  11. I contributi di cui all'articolo 295, comma 1,  lettera  a),  e
comma 2, nonche' gli oneri per il personale comandato, sono a  carico
del bilancio della regione. 
  12. Le competenze amministrative in materia di  sperimentazione  ed
innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale  e
professionale del personale direttivo e  docente  della  scuola  sono
esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla  regione,  a
seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero  di
interesse regionale. 
                              Art. 298. 
                Disposizioni speciali per la Sicilia 
 
  1. Nelle materie previste dal  presente  capo  la  regione  Sicilia
svolge  le  funzioni  amministrative  contemplate  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 

Sezione V : Norme finali

                              Art. 299. 
                         Sede degli istituti 
 
  1. Gli istituti regionali di cui al presente capo,  fino  a  quando
non avranno la disponibilita' di propri locali, hanno sede presso gli
uffici scolastici regionali, e nelle province  di  Trento  e  Bolzano
presso gli uffici scolastici provinciali. 
                              Art. 300. 
                   Norme transitorie sul personale 
 
  1. Il personale assunto dal soppresso  Centro  didattico  nazionale
denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, e' assunto, con
decreto del Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  qualita'  di
diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al  regio
decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e  successive  modificazioni,  tenuto
conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate. 
  2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione
centrale e periferica del  Ministero  della  pubblica  istruzione  si
applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e  i  periodi
di anzianita' richiesti dalla legge stessa sono  ridotti  a  meta'  a
decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2. 
  3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso  i
soppressi centri didattici e'  valido,  a  tutti  gli  effetti,  come
servizio di istituto nella scuola. 
                              Art. 301. 
                       Statuti e norme finali 
 
  1. I  consigli  direttivi  degli  Istituti  regionali  di  ricerca,
sperimentazione  ed  aggiornamento  educativi,  del  Centro   europeo
dell'educazione  e  della  Biblioteca  di  documentazione  pedagogica
deliberano  lo  statuto  per   il   funzionamento   e   la   gestione
amministrativo-contabile  dell'ente.  Lo  statuto  e'  approvato  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito  il
Consiglio di Stato. 
  2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma  1  si  provvede
con i decreti legislativi da  emanarsi  in  attuazione  della  delega
recata dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

Capo II
ORDINAMENTO DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE FISICA

                              Art. 302. 
                  Organizzazione dell'insegnamento 
  1. L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio  in  tutte
le scuole ed istituti di istruzione secondaria. 
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )). 
                              Art. 303. 
                Esoneri dalle esercitazioni pratiche 
 
  1. Il capo d'istituto  concede  esoneri  temporanei  o  permanenti,
parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con  lo
stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli
opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi  da
effettuarsi tramite la competente unita' sanitaria locale. 
  2. L'esonero e' concesso anche ai candidati privatisti  agli  esami
da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea  certificazione
rilasciata agli interessati dalla competente unita' sanitaria locale. 
                              Art. 304 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 122 )) 
                              Art. 305. 
                               Sussidi 
 
  1. Il Ministero della pubblica istruzione  puo'  concedere  sussidi
per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati  a
palestre. 
  2.  La  corresponsione  dei  sussidi  prevista  dal  comma   1   e'
subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi
o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che  e'
controllata dal provveditore agli studi. 
                              Art. 306. 
        Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI 
 
  1.  Il  Ministro  della  pubblica   istruzione   puo'   mettere   a
disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per
una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi,  ai
campionati del mondo ovvero a manifestazioni  internazionali  a  essi
comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che
siano atleti o preparatori tecnici di  livello  nazionale  in  quanto
facenti parte di rappresentative nazionali,  al  fine  di  consentire
loro la preparazione atletica e la preparazione alle  gare  sportive.
Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e'
a carico del C.O.N.I. 
  2. Il periodo trascorso nella posizione prevista  nel  comma  1  e'
valido a tutti gli effetti, come servizio  d'istituto  nella  scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e  del  diritto
al congedo ordinario. 
  3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il  disposto  di
cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina. 
  4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del  presente
articolo  possono  essere  conferiti  soltanto   mediante   supplenze
temporanee. 
                              Art. 307. 
          (( (Organizzazione e coordinamento periferico) )) 
  ((1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di
educazione  fisica  sono  di  competenza  degli   uffici   scolastici
regionali e del dirigente ad essi preposto, che puo' avvalersi  della
collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di
educazione fisica, il quale puo' essere  dispensato  in  tutto  o  in
parte dall'insegnamento)). ((67)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
328) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 2015. 
                              Art. 308. 
                      Ruoli organici e cattedre 
 
  1. I docenti di educazione fisica  appartengono  a  distinti  ruoli
provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore. 
  2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche  quando
essa abbia un numero settimanale di ore di lezione  inferiore  a  18,
solo nel caso in  cui  sia  possibile  il  completamento  dell'orario
presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo
distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la
cattedra e' istituita presso la scuola  o  istituto  avente  l'orario
piu' elevato. 
  3. Per le esercitazioni complementari di  avviamento  alla  pratica
sportiva, il docente puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo,
altre sei ore. 

Capo III
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DIRITTI
DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE
Sezione I: Insegnamento della religione cattolica

                              Art. 309. 
               Insegnamento della religione cattolica 
 
  1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e  grado
l'insegnamento della religione cattolica e' disciplinato dall'accordo
tra la Repubblica Italiana e la  Santa  Sede  e  relativo  protocollo
addizionale, ratificato con legge 25  marzo  1985  n.  121,  e  dalle
intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera
b). 
  2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto
conferisce  incarichi  annuali  d'intesa  con  l'ordinario  diocesano
secondo le disposizioni richiamate nel comma 1. 
  3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica
fanno parte della componente docente negli organi scolastici con  gli
stessi diritti e doveri degli  altri  docenti,  ma  partecipano  alle
valutazioni periodiche e finali solo  per  gli  alunni  che  si  sono
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. 
  4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e
di esami,  viene  redatta  a  cura  del  docente  e  comunicata  alla
famiglia, per gli alunni che di esso si sono  avvalsi,  una  speciale
nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica,
riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento  e
il profitto che ne ritrae. 
                              Art. 310. 
Diritto degli studenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  di
   scegliere se avvalersi o  non  avvalersi  dell'insegnamento  della
   religione cattolica. 
  1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana
e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.  121,  nel
rispetto  della  liberta'  di  coscienza  e   della   responsabilita'
educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni
ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non  avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica. 
  2.  All'atto  dell'iscrizione  gli  studenti  o  i  loro   genitori
esercitano tale  diritto,  su  richiesta  dell'autorita'  scolastica,
senza che  la  loro  scelta  possa  dar  luogo  ad  alcuna  forma  di
discriminazione. 
  3. Il diritto di avvalersi o  di  non  avvalersi  dell'insegnamento
della religione cattolica nella scuola materna,  elementare  e  media
((e' esercitato, per ogni anno scolastico,  all'atto  dell'iscrizione
non d'ufficio  ,  dai  genitori))  o  da  chi  esercita  la  potesta'
nell'adempimento della responsabilita' educativa di cui  all'articolo
147 del codice civile. 
  4.  Gli  studenti  della  scuola  secondaria  superiore  esercitano
personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno  scolastico,  a
richiesta dell'autorita'  scolastica,  il  diritto  di  scegliere  se
avvalersi  o  non   avvalersi   dell'insegnamento   della   religione
cattolica. 
 Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla 
cattolica 

Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse
dalla cattolica.

                              Art. 311. 
  Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica 
 
  1. La Repubblica Italiana, nel garantire la liberta'  di  coscienza
di  tutti,  riconosce  agli  alunni  delle   scuole   pubbliche   non
universitarie,  il  diritto  di  avvalersi  o  di  non  avvalersi  di
insegnamenti religiosi. 
  2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi
o di non avvalersi di  insegnamenti  religiosi,  si  provvede  a  che
l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica  religiosa,  nelle
classi in cui sono  presenti  alunni  che  hanno  dichiarato  di  non
avvalersene, non abbiano  luogo  in  occasione  dell'insegnamento  di
altre materie, ne' secondo orari  che  abbiano  per  i  detti  alunni
effetti comunque discriminanti. 
  3.  Per  le  confessioni  religiose  diverse  dalla  cattolica   si
osservano le disposizioni della legge 24 giugno  1929,  n.  1159,  in
quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di  intese
tra lo Stato e singole confessioni religiose. 
  4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto  1984,
n. 449. 
  5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste  del  7›
giorno si osservano le disposizioni di cui  agli  articoli  11  e  12
della legge 22 novembre 1988, n. 516. 
  6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano  le  disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517. 
  7. Per l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane si  osservano  le
disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8  marzo  1989,
n. 101. 

Capo IV
ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
Sezione I: Alunni handicappati
Paragrafo I: Diritto all’educazione, all’istruzione e alla
integrazione dell’alunno handicappato

                              Art. 312. 
                          Principi generali 
 
  1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti  delle  persone
handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992  n.
104,  le  cui  disposizioni,   per   quanto   concerne   il   diritto
all'educazione, all'istruzione  e  all'integrazione  scolastica  sono
richiamate nel presente paragrafo. 
                              Art. 313. 
                       Soggetti aventi diritto 
 
  1. Epersona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che  e'  causa  di
difficolta'  di  apprendimento,  di  relazione  o   di   integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale  o
di emarginazione. 
  2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai  fini
dell'esercizio  dei  diritti  previsti  dalla  presente  sezione,  e'
effettuata secondo i  criteri  stabiliti  nell'atto  di  indirizzo  e
coordinamento  di  cui  al  comma  6  dell'articolo  314.  In  attesa
dell'adozione dell'atto di indirizzo  e  coordinamento,  al  fine  di
garantire i  necessari  interventi  di  sostegno,  all'individuazione
provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno  psicologo  o
un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio  presso
l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno. 
                              Art. 314. 
              Diritto all'educazione ed all'istruzione 
 
  1. Egarantito il  diritto  all'educazione  e  all'istruzione  della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e  nelle  classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
  2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo  lo  sviluppo  delle
potenzialita' della persona  handicappata  nell'apprendimento,  nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
  3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo'
essere  impedito  da  difficolta'  di  apprendimento  ne'  da   altre
difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap. 
  4. All'individuazione  dell'alunno  come  persona  handicappata  ed
all'acquisizione  della  documentazione  risultante  dalla   diagnosi
funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai  fini  della
formulazione  di  un  piano  educativo  individualizzato,  alla   cui
definizione provvedono  congiuntamente,  con  la  collaborazione  dei
genitori della  persona  handicappata,  gli  operatori  delle  unita'
sanitarie locali e, per ciascun grado di  scuola,  personale  docente
specializzato  della  scuola  con  la  partecipazione   del   docente
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti  dal
Ministro  della   pubblica   istruzione.   Il   profilo   indica   le
caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive  dell'alunno
e pone in rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita'  di  recupero,  sia  le
capacita'  possedute  che  devono  essere  sostenute,  sollecitate  e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel  rispetto  delle  scelte
culturali della persona handicappata. 
  5.  Alla  elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale  iniziale
seguono, con il  concorso  degli  operatori  delle  unita'  sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare  gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico. 
  6. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai commi 4  e
5 sono svolti secondo le modalita'  indicate  con  apposito  atto  di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma  1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  7. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della
scuola materna, della  scuola  elementare  e  della  scuola  media  e
durante il corso di istruzione secondaria superiore. 
  8.  Ai  minori  handicappati   soggetti   all'obbligo   scolastico,
temporaneamente impediti  per  motivi  di  salute  a  frequentare  la
scuola,  sono  comunque   garantite   l'educazione   e   l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,  d'intesa  con  le
unita' sanitarie locali e i centri di recupero e  di  riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione,  per  i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni  staccate  della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche  i  minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino  in  situazioni  di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza
della scuola dell'obbligo per  un  periodo  non  inferiore  a  trenta
giorni  di  lezione.  La  frequenza   di   tali   classi,   attestata
dall'autorita' scolastica  mediante  una  relazione  sulle  attivita'
svolte dai docenti in  servizio  presso  il  centro  di  degenza,  e'
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle  quali  i
minori sono iscritti. 
  9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante  l'utilizzazione  di  personale  in  possesso  di  specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la  guida
di personale esperto. 
                              Art. 315. 
                       Integrazione scolastica 
  1.  L'integrazione  scolastica  della  persona  handicappata  nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado  si
realizza,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  322  e
seguenti anche attraverso: 
     a) la  programmazione  coordinata  dei  servizi  scolastici  con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi
e con altre attivita' sul  territorio  gestite  da  enti  pubblici  o
privati. A tale scopo gli enti locali, gli  organi  scolastici  e  le
unita' sanitarie locali,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142. (4) 
  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con  i
Ministri per gli affari sociali e della  sanita',  sono  fissati  gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi  di
programma  sono  finalizzati  alla  predisposizione,   attuazione   e
verifica  congiunta  di  progetti  educativi,  riabilitativi   e   di
socializzazione individualizzati, nonche' a forme di integrazione tra
attivita' scolastiche e attivita' integrative extrascolastiche. Negli
accordi  sono  altresi'  previsti  i  requisiti  che  devono   essere
posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della  partecipazione
alle attivita' di collaborazione coordinate; 
    b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici nonche' di ogni  altra  forma  di  ausilio  tecnico,  ferma
restando la dotazione individuale  di  ausili  e  presidi  funzionali
all'effettivo esercizio  del  diritto  allo  studio,  anche  mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione  di  consulenza
pedagogica,  di  produzione  e  adattamento  di  specifico  materiale
didattico; 
    c) la sperimentazione di cui agli  articoli  276  e  seguenti  da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 
  2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo  restando,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti  locali  di  fornire
l'assistenza per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). 
  4. Nella scuola media e  nella  scuola  secondaria  superiore  sono
garantite attivita' didattiche di  sostegno,  con  priorita'  per  le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con
docenti  di   sostegno   specializzati,   nelle   aree   disciplinari
individuate  sulla  base  del  profilo  dinamico-funzionale   e   del
conseguente piano educativo individualizzato. 
  5. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle sezioni e
delle  classi  in  cui  operano,  partecipano   alla   programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle  attivita'
di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe
e dei collegi dei docenti. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Si riporta in nota  il  testo  dell'avviso  di  rettifica  in  G.U.
21/11/1994, n. 272 :" Alla pag.  97,  all'art.315,  al  comma  1,  la
lettera  a)  si  compone  di  due  periodi,  che  devono   intendersi
conseguenti l'uno all'altro". 
                              Art. 316. 
        Modalita' di attuazione dell'integrazione scolastica 
 
  1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla  formazione
e all'aggiornamento  del  personale  docente  per  l'acquisizione  di
conoscenze in  materia  di  integrazione  scolastica  degli  studenti
handicappati ai sensi dell'articolo 26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle  modalita'
di coordinamento con il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9  maggio
1989,  n.  168.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  provvede
altresi': 
    a)  all'attivazione  di  forme  sistematiche   di   orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata,  con  inizio
almeno dalla prima classe della scuola media; 
    b)  all'organizzazione  dell'attivita'  educativa   e   didattica
secondo il  criterio  della  flessibilita'  nell'articolazione  delle
sezioni  e  delle   classi,   anche   aperte,   in   relazione   alla
programmazione scolastica individualizzata; 
    c) a garantire la continuita' educativa fra i  diversi  gradi  di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di
scuole di grado diverso in modo da  promuovere  il  massimo  sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata  in  tutti  gli
ordini e gradi di scuola consentendo il  completamento  della  scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di  eta';
nell'interesse  dell'alunno,  con  deliberazione  del  collegio   dei
docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta
del consiglio di classe, puo' essere consentita una  terza  ripetenza
in singole classi. 
  2. Fino alla prima applicazione  dell'articolo  9  della  legge  19
novembre 1990 n. 341, relativamente alle scuole di  specializzazione,
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 325. 
  3. L'utilizzazione in  posti  di  sostegno  di  docenti  privi  dei
prescritti  titoli  di  specializzazione  e'  consentita   unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta
salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12. 
  4. Gli accordi di  programma  di  cui  all'articolo  315  comma  1,
lettera  a),  possono  prevedere   lo   svolgimento   di   corsi   di
aggiornamento comuni per il  personale  delle  scuole,  delle  unita'
sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi  e
di recupero individualizzati. Resta salvo il  disposto  dell'articolo
479, comma 10. 
                              Art. 317. 
           Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica 
 
  1. Presso ogni  ufficio  scolastico  provinciale  e'  istituito  un
gruppo di lavoro composto  da:  un  ispettore  tecnico  nominato  dal
provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai  sensi
dell'articolo 455, due  esperti  designati  dagli  enti  locali,  due
esperti delle unita' sanitarie locali, tre  esperti  designati  dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente  rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro  della  pubblica  istruzione  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 
  2. Presso ogni circolo  didattico,  scuola  media  ed  istituto  di
istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di
lavoro composti  da  docenti,  operatori  dei  servizi,  familiari  e
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo. 
  3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
e proposta al provveditore agli studi,  di  consulenza  alle  singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le  unita'  sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39  e  40  della
legge 5 febbraio 1992 n. 104, per  l'impostazione  e  attuazione  dei
piani  educativi  individualizzati,  nonche'  per   qualsiasi   altra
attivita' inerente all'integrazione degli alunni  in  difficolta'  di
apprendimento. 
  4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente  una  relazione  da
inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente  della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale puo' avvalersi
della relazione ai fini della  verifica  dello  stato  di  attuazione
degli accordi di programma di cui alle  disposizioni  richiamate  nel
comma 3. 
                              Art. 318. 
             Valutazione del rendimento e prove d'esame 
 
  1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti
e' indicato, sulla base del  piano  educativo  individualizzato,  per
quali discipline siano stati adottati particolari criteri  didattici,
quali attivita' integrative e di sostegno siano state  svolte,  anche
in  sostituzione  parziale  dei  contenuti  programmatici  di  alcune
discipline. 
  2. Nella scuola dell'obbligo sono  predisposte,  sulla  base  degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame  corrispondenti
agli  insegnamenti  impartiti  e  idonee  a  valutare  il   progresso
dell'allievo in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai  livelli  di
apprendimento iniziali. 
  3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore,  per  gli  alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi  piu'  lunghi
per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la  presenza  di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 
  4. Gli alunni handicappati sostengono  le  prove  finalizzate  alla
valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame,  con
l'uso degli ausili loro necessari. 

Paragrafo II: Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

                              Art. 319. 
                          Posti di sostegno 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). 
  4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei  posti  di  sostegno  i
docenti devono essere forniti di apposito titolo di  specializzazione
rilasciato ai sensi dell'articolo 325. 
  5. L'utilizzazione nei posti di  sostegno  dei  docenti  privi  dei
prescritti  titoli  e'  consentita,  a   norma   dell'articolo   315,
unicamente  qualora  manchino  docenti  di  ruolo  o  non  di   ruolo
specializzati; trovano applicazione,  al  riguardo,  le  disposizioni
contenute nell'articolo 455, comma 12. 
                              Art. 320. 
Interventi a favore di alunni  portatori  di  handicap  nella  scuola
                             elementare 
 
  1. Per  quanto  concerne  gli  interventi  a  favore  degli  alunni
portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'articolo 127. 
  2. Sulla base del programma predisposto  dal  consiglio  scolastico
distrettuale   possono   essere   assicurate   ulteriori   forme   di
integrazione  specialistica  e  di   sostegno,   nonche'   interventi
socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato
e dagli enti locali, nei limiti delle  rispettive  disponibilita'  di
bilancio. 
                              Art. 321. 
             Programmazione educativa nella scuola media 
 
  1. Nell'ambito  delle  attivita'  rientranti  nella  programmazione
educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione
e di  sostegno  a  favore  degli  alunni  portatori  di  handicap  da
realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno. 
  2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di  handicap  devono
essere  assicurati  la  necessaria  integrazione  specialistica,   il
servizio  socio-psico-pedagogico  e  forme  particolari  di  sostegno
secondo le rispettive competenze, dallo Stato  e  dagli  enti  locali
preposti, nei limiti delle rispettive disponibilita'  di  bilancio  e
sulla  base  del  programma  predisposto  dal  consiglio   scolastico
distrettuale. 

Paragrafo III: Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed
altre scuole con particolari finalita’

                              Art. 322. 
            Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti 
 
  1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle
classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle  scuole
speciali di cui ai commi successivi. 
  2.  Scuole  elementari  statali  speciali  funzionano  presso   gli
istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla  legge  26
ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere
istituite - con le modalita' di cui all'articolo 55  -  presso  altri
istituti  per  non   vedenti   che   siano   riconosciuti   ai   fini
dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con  decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione. 
  3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano,  il
personale docente e'  iscritto  in  ruoli  speciali  provinciali.  Il
personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale. 
  4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i
locali occorrenti e  a  provvedere,  oltreche'  ad  ogni  arredamento
scolastico,  ai  vari  servizi,  alle  spese  di  manutenzione  e  al
funzionamento dei relativi internati, a  tal  fine  obbligandosi  con
apposita convenzione da stipularsi  con  il  competente  provveditore
agli studi.  Le  convenzioni  sopra  indicate  sono  sottoposte  alla
approvazione del Ministero della pubblica istruzione. 
  5. Gli alunni, nelle scuole elementari per non vedenti, non possono
superare il numero di 15 per ciascuna classe. 
  6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi
preparatori per coloro che, pur avendo  conoscenze  scolastiche  gia'
acquisite  da  vedenti,  abbiano  bisogno  di  apprendere  i   metodi
tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi. 
  7. Oltre alle scuole medie  derivanti  dalla  trasformazione  delle
scuole secondarie di avviamento  professionale  per  ciechi,  possono
essere istituite, con le modalita' di  cui  all'articolo  56,  scuole
medie speciali per non vedenti. 
  8. I programmi e gli orari delle  scuole  medie  speciali  per  non
vedenti sono determinati con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione  anche  in  relazione  alle  esigenze  degli  insegnamenti
speciali in atto presso le scuole gia' esistenti. 
                              Art. 323. 
             Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti 
 
  1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni  sordomuti  nelle
classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle  scuole
speciali di cui ai commi successivi. 
  2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per  sordomuti,
oltre a quelle statizzate gia' gestite dall'Ente nazionale protezione
e assistenza sordomuti (E.N.S.),  possono  essere  istituite  con  le
modalita' di cui agli articoli 55 e 56. 
  3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono  assicurati  la
necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo
le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in
attuazione di un programma che deve essere predisposto dal  consiglio
scolastico distrettuale. 
  4. I consigli scolastici provinciali,  in  accordo,  con  gli  enti
locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base
dei  programmi  di  cui  al  comma  3,   predispongono,   a   livello
provinciale, i programmi e le forme  di  integrazione  e  sostegno  a
favore degli alunni sordomuti. 
  5. Allo stesso fine gli enti  locali  favoriscono  il  processo  di
integrazione  sociale  dei   ragazzi   sordomuti   anche   attraverso
l'istituzione di servizi sociali aperti al di fuori delle  scuole  di
cui al comma 2. 
  6. Fino all'entrata in vigore della legge  sulla  nuova  disciplina
dei convitti dipendenti dal Ministero della  pubblica  istruzione,  i
convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di  cui  al
comma  2,  sono  posti,  in  via  transitoria,  alle  dipendenze  del
Ministero medesimo. 
  7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e  6
fanno parte un rappresentante  dei  non  udenti,  nominato  dall'Ente
nazionale  protezione  e   assistenza   sordomuti   (E.N.S.)   e   un
rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione. 
  8.  Gli  immobili  di  proprieta'  dell'E.N.S.   adibiti   a   sedi
scolastiche e convittuali,  nonche'  gli  arredi  e  le  attrezzature
didattiche  e  scientifiche  assegnati  in   proprieta'   ai   comuni
conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel  caso  di
loro  trasformazione  patrimoniale,  devono   essere   destinati   ad
istituzioni scolastiche o a servizi sociali. 
                              Art. 324. 
                  Scuole con particolari finalita' 
 
  1.  Sono  scuole  con  particolari  finalita',   ai   sensi   delle
disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole  funzionanti
presso gli istituti statali per non vedenti e  gli  istituti  statali
per sordomuti anche le scuole funzionanti  presso  altre  istituzioni
statali o convenzionate con il Ministero  della  pubblica  istruzione
per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori  portatori
di handicap e di minori in stato di difficolta', nonche' le scuole  e
gli  istituti  statali  che  si  avvalgono,  agli  stessi  fini,   di
interventi specializzati a carattere continuativo. 

Paragrafo IV: Titoli di specializzazione per l’insegnamento agli
alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti.

                              Art. 325. 
Istituzioni abilitate in  via  transitoria  a  rilasciare  titoli  di
   specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati,  non
   vedenti e sordomuti. 
 
  1. Il personale direttivo e docente preposto alle  scuole  per  non
vedenti e per sordomuti, alle scuole  con  particolari  finalita'  ed
alle sezioni e  classi  delle  scuole  comuni  che  accolgono  alunni
portatori di handicap deve essere  fornito  -  fino  all'applicazione
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n.  341  -  di  apposito
titolo di specializzazione da  conseguire  al  termine  di  un  corso
teorico-pratico  di  durata  biennale  presso   scuole   o   istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
  2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso  dei
requisiti prescritti per  l'accesso  ai  posti  di  ruolo  a  cui  si
riferisce la specializzazione. 
  3. Sono validi altresi' quali titoli di specializzazione  i  titoli
conseguiti in base a norme vigenti prima della  data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 
970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data,
purche' a seguito di corsi indetti prima della data medesima. 

Sezione II: Alunni in particolari situazioni di disagio

                              Art. 326. 
Interventi a favore di  alunni  a  rischio  e  di  prevenzione  delle
                          tossicodipendenze 
  1. A favore dei minori indicati  nell'articolo  1  della  legge  19
luglio  1991  n.  216  sono  attuati,  nell'ambito  delle   strutture
scolastiche e con le modalita' ivi previste,  interventi  finalizzati
ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli  articoli  104,
105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, concernenti interventi  in  materia
di educazione  alla  salute,  di  informazione  sui  danni  derivanti
dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' dalle  patologie  correlate,  si  applicano,  nel
settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti. 
  2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove  e  coordina  le
attivita' di educazione alla  salute  e  di  informazione  sui  danni
derivanti dall'alcoolismo, dal  tabagismo,  dall'uso  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate. 
  3. Le attivita' di cui al comma 2 si inquadrano  nello  svolgimento
ordinario   dell'attivita'   educativa   e   didattica,    attraverso
l'approfondimento   di   specifiche   tematiche   nell'ambito   delle
discipline curricolari. 
  4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi  annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative  metodologie  di
applicazione, per la promozione di  attivita'  da  realizzarsi  nelle
scuole, sulla base delle proposte formulate da un  apposito  comitato
tecnico-scientifico  da  lui  costituito  con  decreto,  composto  da
venticinque  membri,  di  cui  diciotto  esperti  nel   campo   della
prevenzione, compreso almeno un esperto  di  mezzi  di  comunicazione
sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano
di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al  comma
2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori. 
  5. Il comitato,  che  funziona  sia  unitariamente  sia  attraverso
gruppi  di  lavoro   individuati   nel   decreto   istitutivo,   deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche: 
    a) della pedagogia preventiva; 
    b)  dell'impiego  degli  strumenti  didattici,  con   particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi,  ai  mezzi  di
comunicazione di massa; 
    c)  dell'incentivazione  di  attivita'  culturali,  ricreative  e
sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola; 
    d) del coordinamento con le  iniziative  promosse  o  attuate  da
altre  amministrazioni  pubbliche  con  particolare   riguardo   alla
prevenzione primaria. 
  6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni,
delle province autonome e dei comuni. 
  7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola e' data priorita' alle iniziative  in  materia
di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze. 
  8. Il provveditore agli  studi  promuove  e  coordina,  nell'ambito
provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali e di quelle che possono essere deliberate  dalle  istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia. 
  9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale  di  un
comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze  emergenti
nell'ambito   distrettuale   o   interdistrettuale,    di    comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto,  i  cui
membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla  salute
e della prevenzione e recupero dalle  tossicodipendenze  nonche'  tra
rappresentanti di associazioni  di  familiari.  Detti  comitati  sono
composti da sette membri. 
  10.  Alle  riunioni  dei  comitati  possono   essere   invitati   a
partecipare rappresentanti delle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,
degli enti locali  territoriali  e  delle  unita'  sanitarie  locali,
nonche' esponenti di associazioni giovanili. 
  11.  All'attuazione  delle   iniziative   concorrono   gli   organi
collegiali  della  scuola,  nel  rispetto  dell'autonomia   ad   essi
riconosciuta.  Le   istituzioni   scolastiche   interessate   possono
avvalersi anche dell' assistenza del servizio ispettivo tecnico. 
  12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico
provinciale, e sentito il  comitato  tecnico  provinciale,  organizza
corsi di studio per i docenti delle scuole di  ogni  ordine  e  grado
sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani  dall'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso
nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.  A
tal fine puo' stipulare, con i fondi  a  sua  disposizione,  apposite
convenzioni con enti locali,  universita',  istituti  di  ricerca  ed
enti, cooperative di solidarieta'  sociale  e  associazioni  iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma  dall'articolo
116 del testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (( Ai fini delle  assegnazioni  di
cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai  predetti
corsi di studio sono equiparate le  altre  iniziative  di  formazione
sulla  stessa  materia  promosse  dall'amministrazione  scolastica  a
livello  nazionale  e   periferico   o   da   enti   e   associazioni
professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima)). 
  13. I corsi statali sperimentali di  scuola  media  per  lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli  enti,  le  cooperative  di
solidarieta' sociale e le  associazioni  iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i  limiti  numerici  e
con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti  disposizioni.  I
corsi saranno finalizzati anche all'inserimento  o  al  reinserimento
nell'attivita' lavorativa. 
  14.  Le  utilizzazioni  del  personale  docente  di  ruolo  di  cui
all'articolo 456, possono essere  disposte,  nel  limite  massimo  di
cento unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione  di
esperienze  educative,  anche  presso  gli  enti  e  le  associazioni
iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a
condizione che tale personale abbia  documentatamente  frequentato  i
corsi di cui al comma 12. 
  15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna  annualmente  ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica
di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla  salute  e  di
prevenzione delle  tossicodipendenze  da  ripartire  tra  le  singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17. 
  16.  L'onere  derivante  dal  funzionamento  del  comitato  tecnico
-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al  comma  9  e'
valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere
dall'anno 1990. Il Ministro della  pubblica  istruzione  con  proprio
decreto disciplina l'istituzione  e  il  funzionamento  del  comitato
tecnico-scientifico  e  dei  comitati  provinciali,  distrettuali   e
interdistrettuali e l'attribuzione dei  compensi  ai  componenti  dei
comitati stessi. 
  17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto
e  con  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  socio-sanitaria   ai
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione  e  consulenza
rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori. 
  18. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e
di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola  con  i
servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le  consulenze  sono  erogate  nell'assoluto  rispetto
dell'anomimato di chi si rivolge al servizio. 
  19. Gruppi di almeno venti studenti anche  di  classi  e  di  corsi
diversi, allo scopo  di  far  fronte  alle  esigenze  di  formazione,
approfondimento   ed   orientamento    sulle    tematiche    relative
all'educazione   alla    salute    ed    alla    prevenzione    delle
tossicodipendenze,  possono   proporre   iniziative   da   realizzare
nell'ambito  dell'istituto  con  la  collaborazione   del   personale
docente,  che  abbia  dichiarato  la  propria   disponibilita'.   Nel
formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro  preferenze  in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative. 
  20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle  previste
dall'articolo 10 comma 2, lettera e), del  presente  testo  unico,  e
sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito,  per  gli  aspetti
didattici, il collegio dei docenti. 
  21. La  partecipazione  degli  studenti  alle  iniziative,  che  si
svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari,  e'
volontaria. 
  22. Ai fini dell'accesso  ai  finanziamenti  da  valere  sul  fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari
sociali,   il   Ministero   della   pubblica    istruzione    propone
all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti  mirati
alla  prevenzione  e  al  recupero  dalle  tossicodipendenze,  previa
predisposizione di studi  di  fattibilita',  indicanti  i  tempi,  le
modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire. 

Capo V
NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO

                              Art. 327. 
                             Interventi 
 
  1. Le funzioni amministrative  trasferite  alle  regioni  ai  sensi
degli  articoli  42,  43  e  45  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in materia di  diritto  allo  studio
concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita'  destinate  a
facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in  denaro  o  mediante
servizi  individuali  o  collettivi,  a  favore   degli   alunni   di
istituzioni scolastiche pubbliche o  private,  anche  se  adulti,  l'
assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci
e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione  degli  studi.
Le funzioni  suddette  concernono  fra  l'altro:  gli  interventi  di
assistenza medico-psichica; l'assistenza  ai  minorati  pisco-fisici;
l'erogazione gratuita dei libri di testo  agli  alunni  delle  scuole
elementari. 
  2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono  attribuite
ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste  dalla  legge
regionale. La regione promuove le opportune forme  di  collaborazione
tra i comuni interessati. 
  3. Restano ferme le competenze degli organi  scolastici  in  merito
alla scelta dei libri di testo e le competenze degli  organi  statali
concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi. 
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano nelle  materie  di  cui  al  presente  capo  le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e  delle
relative norme di attuazione. 

Capo VI
DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

                              Art. 328. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie  e
delle scuole e  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore,  ivi
compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono
stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti. 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 
  7.  Le  norme  disciplinari  relative  agli  alunni  delle   scuole
elementari sono stabilite con regolamento. 
  8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano,  secondo
il relativo ordine di scuola, agli alunni  delle  scuole  annesse  ai
convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato. 
  9.  Le  norme  disciplinari  relative  agli  alunni  dei   convitti
nazionali e  degli  educandati  femminili  dello  Stato,  concernenti
infrazioni  da  essi   compiute   in   qualita'   di   convittori   o
semiconvittori, sono stabilite con regolamento. 

Capo VII
NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI PROGRAMMI

                              Art. 329. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 330. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 

((Capo VIII))

                            Art. 330-bis 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 )) 

TITOLO VIII
ISTRUZIONE NON STATALE
Capo I
SCUOLA MATERNA

                              Art. 331 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 332 
 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 333 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 334 
           Titolo di studio prescritto per l'insegnamento 
 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
       MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43)) 
    
---------------

    
AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni  dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma  7)che
"l'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente  agli
effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis,  secondo  periodo,  della
legge 10 marzo 2000, n. 62". 
                              Art. 335 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 336 
        Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea 
 
  1. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria  sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per  quanto  attiene  l'
apertura e la gestione delle scuole private  e  l'esercizio  in  esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti  degli  stati  membri  dell'
Unione Europea. ((40)) 
    
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. 
                              Art. 337 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 338 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 339. 
               Sussidi alle scuole materne non statali 
  1. Alle scuole materne  non  statali  che  accolgono  gratuitamente
alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi
la  refezione  scolastica  gratuita,  il  Ministero  della   pubblica
istruzione, tenendo conto del numero degli  alunni  accolti  e  delle
condizioni  economiche  e  sociali  della  zona,  puo'  corrispondere
assegni,  premi,  sussidi  e  contributi  entro   il   limite   dello
stanziamento iscritto a  tal  fine  nello  stato  di  previsione  del
medesimo Ministero.(( 40 )) 
    
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. 
                              Art. 340 
             Ripartizione dello stanziamento di bilancio 
 
  1. Le domande presentate  dalle  scuole  materne  per  ottenere  l'
erogazione  degli  assegni,  premi,  sussidi  e  contributi   debbono
pervenire al Ministero della pubblica  istruzione,  entro  i  termini
stabiliti dal Ministro, per il tramite dei  provveditori  agli  studi
che su di esse esprimono il loro motivato avviso,  sentiti  i  pareri
del consiglio scolastico provinciale e del  comitato  provinciale  di
assistenza e beneficienza. 
  2. Il Ministro, in base alle domande pervenute,  compila  il  piano
annuale di ripartizione delle  somme  di  cui  al  comma  1,  tenendo
soprattutto  presenti  le   esigenze   delle   scuole   materne   del
Mezzogiorno, delle isole e delle localita' dichiarate  economicamente
depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218. ((40)) 
    
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. 
                              Art. 341 
        Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti 
 
  1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi  si
tiene conto delle  provvidenze  eventualmente  disposte  allo  stesso
titolo da parte di altre amministrazioni o enti. ((40)) 
    
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. 
                              Art. 342 
    Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi 
 
  1.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  339  si  applica  il  disposto
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ((40)) 
    
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. 

Capo II
ISTRUZIONE ELEMENTARE

                              Art. 343 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
         MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 344 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
       MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43)) 
    
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni  dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 6)  che
"nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita' di cui alla citata legge n. 62 del  2000,  i  corsi  di
studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  sulla  base  di  provvedimenti  di
parificazione, riconoscimento  legale  e  pareggiamento  adottati  ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato  testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano  a  funzionare
fino al loro completamento. Le convenzioni in  corso  con  le  scuole
parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del  medesimo  testo
unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico
in cui si completano i corsi funzionanti in  base  alle  convenzioni;
conseguentemente,  i  contributi  statali  previsti  dalle   predette
convenzioni sono progressivamente ridotti  in  ragione  delle  classi
funzionanti in ciascun anno scolastico e degli  alunni  frequentanti,
fino al completamento dei corsi. " 
                              Art. 345 
                             Convenzioni 
 
  1. Le condizioni e le modalita' per la stipula della convenzione ed
i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti  sono  stabiliti
con regolamento governativo. 
  2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria  sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto  concerne  l'
apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in  esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti  degli  Stati  membri  dell'
Unione Europea. ((43)) 
    
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali  straniere  in  Italia;  inoltre
l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. 
                              Art. 346 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 347 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 348 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 349 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 350 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 351 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 

Capo III
ISTRUZIONE SECONDARIA

                              Art. 352 
                           Scuole e corsi 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario
in ordine  alle  istituzioni  formative  che  operano  nelle  materie
spettanti alle regioni stesse ai sensi  delle  disposizioni  vigenti.
Sono fatte salve altresi' le competenze  attribuite  alle  regioni  a
statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi  statuti  e
relative norme di attuazione. ((43)) 
    
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali  straniere  in  Italia;  inoltre
l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. 
                              Art. 353 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352  possono
essere aperti al pubblico e gestiti soltanto  da  cittadini  italiani
che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e siano  in  possesso
dei necessari requisiti professionali  e  morali.  A  tal  fine  sono
equiparati ai cittadini dello Stato  gli  italiani  non  appartenenti
alla Repubblica. 
  2. La stessa facolta' di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuta  alle
persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati
per le persone fisiche devono  essere  posseduti  dal  rappresentante
legale dell'ente. 
  3. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria  sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto  concerne  l'
apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei  cittadini  ed
enti degli Stati membri dell'Unione Europea. 
  4. Non sono considerati stranieri agli effetti di  quanto  previsto
dall'articolo 366 e sono quindi  sottoposti  all'esclusiva  vigilanza
del Ministero della pubblica  istruzione,  in  conformita'  a  quanto
previsto nel presente titolo, le scuole,  i  corsi  e  gli  organismi
culturali mantenuti da  enti  religiosi  stranieri  dipendenti  dalla
Santa Sede che abbiano ottenuto la personalita' giuridica in Italia. 
  5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3  e  4  l'apertura  e  il
funzionamento  di  scuole  e  corsi  gestiti  da  cittadini  ed  enti
stranieri sono disciplinati dall'articolo 366. ((43)) 
    
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali  straniere  in  Italia;  inoltre
l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. 
                              Art. 354 
 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO  CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 355 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
       MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43)) 
    
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha  disposto  (con  l'art.  1-bis,comma  6)
"nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita' di cui alla citata legge n. 62 del  2000,  i  corsi  di
studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  sulla  base  di  provvedimenti  di
parificazione, riconoscimento  legale  e  pareggiamento  adottati  ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato  testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano  a  funzionare
fino al loro completamento." 
                              Art. 356 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
       MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43)) 
    
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha  disposto  (con  l'art.  1-bis,comma  6)
"nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita' di cui alla citata legge n. 62 del  2000,  i  corsi  di
studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  sulla  base  di  provvedimenti  di
parificazione, riconoscimento  legale  e  pareggiamento  adottati  ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato  testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano  a  funzionare
fino al loro completamento." 
                              Art. 357 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
       MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43)) 
    
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha  disposto  (con  l'art.  1-bis,comma  6)
"nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita' di cui alla citata legge n. 62 del  2000,  i  corsi  di
studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  sulla  base  di  provvedimenti  di
parificazione, riconoscimento  legale  e  pareggiamento  adottati  ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato  testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano  a  funzionare
fino al loro completamento." 
                              Art. 358. 
                 Oneri a carico del soggetto gestore 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  2.(( IL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006,  N.  27  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA)). 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi  agli
alunni delle scuole medie, ai sensi dell'articolo 187. ((43)) 
    
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. 
                              Art. 359 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                              Art. 360 
        Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
  6. Ai docenti di scuole  secondarie  pareggiate  che  passino,  per
effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello  Stato,
sono applicabili, per quanto si riferisce al  periodo  di  prova,  le
norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e  ai  presidi
e' riconosciuto utile, agli effetti della progressione  di  carriera,
il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate. ((43)) 
  7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE  2005,  N.  250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 
    
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni  dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione  del  presente  decreto   250/2005   sono   abrogate   le
disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994,  fatto
salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad
applicarsi nei confronti del personale dirigente e  docente  gia'  di
ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con  rapporto  a  tempo
indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni
vigenti. 
                              Art. 361 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                               Art. 362 
           Scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche 
 
    



1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del 
  pareggiamento o riconoscimento  legale  di  una  scuola  dipendente
  dall'  autorita'  ecclesiastica,   il   Ministro   della   pubblica
  istruzione ne da' preventiva notificazione motivata  alla  medesima
  autorita'. 
    2. I laureati in sacra teologia, di cui all'articolo 10 
  dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato
  con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in  altre  discipline
  ecclesiastiche  sono  ammessi   a   partecipare   agli   esami   di
  abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o
  dell'  idoneita',  ai  soli  fini  dell'insegnamento  nelle  scuole
  dipendenti  dalle  autorita'  ecclesiastiche   relativamente   alle
  discipline per cui  sono  richieste  le  lauree  in  lettere  o  in
  filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto  canonico  e  in
  utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di  abilitazione
  o di  concorso  per  il  conseguimento  dell'abilitazione  o  della
  idoneita', relativamente alle discipline giuridiche. 
    3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio 
  o alla vita religiosa possono  sostenere,  in  qualita'  di  alunni
  esterni, esami di ammissione, d'idoneita' e di licenza,  con  piena
  validita',  a  tutti   gli   effetti,   nelle   scuole   legalmente
  riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. Essi  possono
  altresi' sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione,  oltre
  che nelle scuole statali, nelle  scuole  dipendenti  dall'anzidetta
  autorita' che siano sede degli esami di Stato. ((43))


    
    
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  AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. 
                               Art. 363 
                           Licei linguistici 
 
    



1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento 
  legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici: 
      a) Civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di 
  Milano; 
      b) Civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" gia' 
  "Regina Margherita" di Genova; 
      c) Istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano; 
      d) Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di 
  Venezia-Mestre; 
      e) Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina 
  d'Ampezzo. 
    2. Il corso di studi dei licei linguistici e' di durata 
  quinquennale. I programmi sono approvati con decreto  del  Ministro
  della pubblica istruzione. 
    3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza 
  linguistica.  Gli  esami  di  licenza  hanno   luogo   davanti   ad
  un'apposita commissione giudicatrice, costituita in  analogia  alle
  norme che regolano gli esami di maturita' a conclusione degli studi
  nelle scuole secondarie superiori. 
    4. La licenza linguistica e' titolo d'istruzione secondaria 
  superiore e da' accesso alle facolta' universitarie. ((43))
  
    
    
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  AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. 
                               Art. 364 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                               Art. 365 
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) 
                               Art. 366 
          Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli  Stati
membri dell'Unione Europea  e  quanto  stabilito  nell'articolo  353,
comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire  o
gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque  ordine
e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo,  quali  accademie,
corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola,  convitti,
collegi, pensionati, corsi di  conferenze  e  simili,  devono  essere
muniti di una speciale autorizzazione. Le domande  di  autorizzazione
devono  essere  presentate  al  prefetto  della  provincia,  che   le
trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale  le  inoltra  al
Ministero della pubblica istruzione, che delibera  sulla  concessione
dell'autorizzazione. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  a  quelle
scuole e  a  quegli  organismi  culturali  di  proprieta'  o  diretta
emanazione di persone od enti italiani,  indirettamente  promossi  da
enti o persone straniere o che  siano  controllati  da  tali  enti  o
persone o che comunque con essi abbiano  rapporti  amministrativi,  a
meno che non si versi nelle ipotesi di cui  ai  commi  3  e  4  dell'
articolo 353. 
  3. La vigilanza ed il controllo  sulle  scuole  e  sugli  organismi
culturali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal  Ministero  della
pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi. Per  l'esercizio
di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri. 
  4. Il Ministro della pubblica istruzione puo', con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, ordinare  la
soppressione di quegli organismi culturali e la  chiusura  di  quelle
scuole straniere che, a suo giudizio, non  siano  ritenute  idonee  a
continuare  la  propria  attivita'.   In   casi,   pero',   d'urgenza
determinata da particolari contingenze, il  prefetto  competente  per
territorio  puo'  ordinare  la  chiusura  provvisoria  di  scuole  od
organismi culturali stranieri, informandone i competenti Ministeri. 
  5. Le scuole  e  gli  organismi  culturali  stranieri  istituiti  a
seguito di accordi internazionali, svolgono la propria attivita'  nel
modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti  a  fornire  al
Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie  che  da  questo
siano ad essi eventualmente richieste.((43)) 
    
  ---------------


    
  AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7)  che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339,  340,  341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,  comma  5,  e  degli
articoli 362 e 363, che si  applicano  con  riferimento  alle  scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. 

Capo IV
ISTITUTI MUSICALI E SCUOLA DI MUSICA

                               Art. 367 
                     Istituti musicali pareggiati 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )). 
  3. Il trattamento  giuridico  ed  economico  dei  direttori  e  dei
docenti  di  ruolo,  nonche'  del  personale  direttivo   e   docente
incaricato e' quello stabilito per il  corrispondente  personale  dei
conservatori di musica. 
  4. Lo svolgimento della carriera dei direttori  e  dei  docenti  di
ruolo degli Istituti musicali pareggiati e' corrispondente  a  quello
stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica. 
                              Art. 368 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 369 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 

Capo V
SCUOLE DI DANZA

                              Art. 370 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 371 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )) 
                              Art. 372 
           Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati 
 
  1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un
commissario di nomina ministeriale. 
  2. I diplomi e gli  attestati  rilasciati  dalle  scuole  di  danza
pareggiate sono parificati a  tutti  gli  effetti  ai  corrispondenti
titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 373. 
                 Denominazione delle scuole di danza 
 
  1. Nessuna scuola di danza o di ballo,  all'infuori  dell'Accademia
nazionale di danza, puo' assumere o conservare  la  denominazione  di
Accademia. 
                              Art. 374 
                                Spese 
 
  1. Le spese di viaggio e le indennita' per i commissari  e  per  il
funzionario amministrativo di cui all'articolo  371,  determinate  in
base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si  reca
presso gli istituti musicali pareggiati, gravano a  carico  dell'ente
che provvede al mantenimento della scuola. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 
                              Art. 375. 
           Impiego di personale negli spettacoli di danza 
 
  1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato  i  quali
promuovano e organizzino spettacoli di danza o  nei  quali  la  danza
abbia particolare rilievo, sono tenuti  ad  impiegare  nei  corpi  di
ballo  o  nei  gruppi  di  danzatrici  con  preferenza  le  diplomate
dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate. 

Capo VI
ACCADEMIE DI BELLE ARTI

                              Art. 376 
                           Riconoscimento 
 
  1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni  o  da  enti
forniti di personalita' giuridica possono ottenere  il  pareggiamento
delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale.  Le
relative  condizioni  e  modalita'  sono  stabilite  con  regolamento
governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23  agosto
1988, n. 400. ((41)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che  "  per  ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,  208,  209  limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250,  252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297." 

TITOLO IX
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
E SCAMBI CULTURALI
Capo I
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

                              Art. 377. 
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole  italiane
                             all'estero 
 
  1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole  italiane  all'estero
sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629,  634  e
635. 
                              Art. 378. 
 
Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate 
o aventi riconoscimento legale 
  1. I titoli di studio conseguiti  nelle  scuole  italiane  medie  e
negli istituti e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore  all'
estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la
iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo  diverso,  secondo
le modalita' previste dall'articolo 192, comma 3. 
  2. Per  l'ammissione  alla  prima  classe  della  scuola  media  si
prescinde  dal  giudizio  sull'equipollenza  del  titolo   presentato
purche' risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un
corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie. 
                              Art. 379 
Riconoscimento  dei  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero   dai
            lavoratori italiani e loro congiunti emigrati 
 
  1. I (( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli  Stati
aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico   europeo   e   della
Confederazione elvetica )) che abbiano conseguito  ((  in  uno  Stato
diverso dall'Italia )) un titolo di  studio  nelle  scuole  straniere
corrispondenti  alle  scuole  italiane  elementare  e  media  possono
ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli  di
studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa  di
lingua e cultura generale italiana secondo le  norme  e  i  programmi
stabiliti con provvedimento del Ministro della  pubblica  istruzione,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 
  2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro  che  producano  l'
attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti ((
in uno Stato diverso dall'Italia )) dal Ministero degli affari esteri
ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in
possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana  tra
le materie classificate. 
  3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste  nei
commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla
base di tabelle stabilite con decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
di concerto con il Ministro degli affari esteri. 
  4. I (( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli  Stati
aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico   europeo   e   della
Confederazione elvetica )) che abbiano conseguito  ((  in  uno  Stato
diverso  dall'Italia))  un  titolo  finale  di  studio  nelle  scuole
straniere  corrispondenti  agli  istituti  italiani   di   istruzione
secondaria superiore o di istruzione professionale  possono  ottenere
l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i  titoli  di  studio
finali italiani a condizione  che  sostengano  le  prove  integrative
eventualmente ritenute necessarie  per  ciascun  tipo  di  titolo  di
studio straniero da una apposita commissione  nominata  dal  Ministro
della pubblica istruzione,  composta  di  7  membri,  uno  dei  quali
designato dal Ministero degli affari esteri. 
  5. Le prove sono sostenute nella sede  stabilita  dal  provveditore
agli studi al quale e' stata presentata la domanda dell'interessato. 
  6. I programmi e le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove  sono
stabiliti con provvedimento del Ministro della  pubblica  istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,  d'intesa
con il Ministro degli affari esteri. 
  7.  Il  documento  comprovante  l'equipollenza  e'  rilasciato  dal
provveditore agli studi. 
  8. La validita' in Italia di attestati di  qualifica  professionale
acquisiti (( in uno Stato diverso dall'Italia )) da ((  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea, degli  Stati  aderenti  all'Accordo
sullo Spazio economico europeo e della  Confederazione  elvetica  )),
diversi da quelli considerati nel terzo comma dell' articolo 4  della
legge 3 marzo 1971, n. 153, e' concessa  sulla  base  di  tabelle  di
equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro  degli
affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove  si
tratti  di  questioni  rientranti  anche  nella  sua  competenza.  Il
documento comprovante  l'estensione  della  validita'  e'  rilasciato
dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 
  9. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29 )). 
                              Art. 380 
       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29 )) 
                              Art. 381. 
Riconoscimento dei  titoli  di  studio  conseguiti  all'  estero  dai
   cittadini  che  hanno  acquisito  la  cittadinanza  italiana   per
   matrimonio o naturalizzazione. 
 
  1. Coloro  che  abbiano  acquisito  la  cittadinanza  italiana  per
matrimonio  o  per   naturalizzazione   possono   beneficiare   delle
disposizioni   di   cui   all'articolo   379,   relativamente    alle
dichiarazioni di equipollenza dei titoli di  studio  conseguiti  all'
estero nelle scuole straniere  corrispondenti  alle  scuole  italiane
elementari e medie e dei titoli finali  di  studio  conseguiti  nelle
scuole  straniere  corrispondenti  ai  titoli  di  studio  finali  di
istruzione secondaria superiore. 
  2. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli  studi,  a
cui inoltrano la prescritta domanda di  equipollenza,  documentazione
idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero. 
  3. Le prove di  cui  all'articolo  379,  comma  1,  possono  essere
sostenute dai soggetti di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo
soltanto dopo  un  soggiorno  in  Italia  di  almeno  sei  mesi.  Gli
interessati possono comprovare il requisito di cui al presente  comma
con qualunque documento proveniente  dalla  pubblica  amministrazione
che sia idoneo a provarlo. 
                              Art. 382. 
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in
   Italia da cittadini italiani residenti  o  che  abbiano  risieduto
   all'estero  per  motivi  di  lavoro  o  professionali  o  da  loro
   congiunti. 
 
  1. I cittadini italiani residenti  o  che  abbiano  risieduto  all'
estero per motivi di  lavoro  o  professionali  e  i  loro  congiunti
possono beneficiare  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  379,
relativamente  alle  dichiarazioni  di  equipollenza  dei  titoli  di
studio, conseguiti nelle scuole straniere in  Italia,  corrispondenti
alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio
dell'istruzione secondaria superiore, a condizione  che  l'iscrizione
presso dette scuole straniere sia avvenuta per  l'esigenza  didattica
di concludere il ciclo di  studi  presso  una  scuola  straniera  del
medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della  scuola
frequentata all'estero. 
  2. A tal fine il Ministero della  pubblica  istruzione,  verificato
che la domanda di iscrizione e' conforme a quanto disposto nel  comma
1 ed accertato che la scuola  straniera  in  Italia  e'  riconosciuta
dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'articolo  366
rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi  presso  la  scuola
straniera. 
  3. La  dichiarazione  di  equipollenza  del  titolo  di  studio  e'
rilasciata dal  provveditorato  agli  studi  a  cui  gli  interessati
inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla  osta  di  cui  al
comma 2, nonche' da un attestato rilasciato dall'autorita'  consolare
comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia
risieduto all'estero per motivi di lavoro o  professionali  propri  o
dei propri congiunti. 
                              Art. 383. 
Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi 
 
  1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche  se  di
cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo  di  cui  all'
articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n.  763  e  dall'articolo  1
della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali  di
studio, possono ottenerne l'equipollenza con i corrispondenti  titoli
finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli
di studio intermedi possono ottenerne l'equipollenza  coi  titoli  di
studio finali italiani di grado immediatamente inferiore. 
  2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza,  e'
emanato dal provveditore agli studi della provincia nella  quale  gli
interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro  residenza.
Le modalita', le condizioni e  i  presupposti  per  l'emanazione  del
suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro  della
pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri. 
  3. Sono fatte salve le  disposizioni  in  materia  di  prosecuzione
degli  studi  presso  le  scuole  italiane  statali,   pareggiate   o
legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378. 
                              Art. 384. 
Riconoscimento  dei  titoli  di  studio  conseguiti   dai   cittadini
   jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana 
 
  1. Ai cittadini della ex  Jugoslavia  appartenenti  alla  minoranza
italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per
motivi  di  guerra  civile,  che   abbiano   ottenuto   il   permesso
straordinario di soggiorno ai sensi dell'articolo 1  della  legge  23
dicembre 1991 n. 423 e  successive  modificazioni,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 383. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1,  provenienti  da  scuole  aventi
riconoscimento  legale  secondo  l'ordinamento  scolastico  della  ex
Jugoslavia, che chiedono l'iscrizione  ad  una  classe  della  scuola
dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'eta', alla classe
a cui si viene iscritti nella scuola italiana  dell'obbligo  dopo  un
numero di anni di  scolarita'  corrispondente  a  quelli  frequentati
all'estero con esito positivo. Il carattere legale  della  scuola  di
provenienza e' attestato dalla  competente  autorita'  diplomatica  o
consolare italiana. La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si
applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare  la
ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra civile. 
  3. Ai fini dell'iscrizione  a  classi  di  istituti  di  istruzione
secondaria superiore si applica l'articolo 378. 
                              Art. 385. 
Riconoscimento dei titoli di studio  conseguiti  nell'area  culturale
   tedesca dai cittadini italiani di madre lingua  tedesca  residenti
   nella provincia di Bolzano. 
 
  1. A norma dell'articolo  29  del  testo  unificato  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,  n.  89  le
disposizioni  contenute  nell'articolo  379  si  applicano  anche  ai
cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia  di
Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell'area culturale  tedesca
un titolo finale  di  studio  in  scuole  corrispondenti  a  istituti
italiani  di  istruzione  secondaria  superiore  non   esistenti   in
provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca. 
  2.  La  provincia,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  citato  testo
unificato, puo' adeguare le prove integrative e i  programmi  d'esame
previsti dall'articolo 379, nonche' le modalita' di svolgimento delle
prove  stesse,  al   particolare   ordinamento   delle   scuole   con
insegnamento in lingua tedesca. Le  competenze  spettanti,  ai  sensi
dell'articolo  379,  al  provveditore  agli  studi  sono   esercitate
dall'intendente per la scuola in lingua tedesca. 
  3. Su  richiesta  della  provincia,  il  ministero  della  pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
dichiara la equipollenza dei  titoli  rilasciati  all'estero  per  la
specializzazione all'insegnamento  nelle  scuole  aventi  particolare
finalita' di cui all'articolo 324, ivi comprese  le  scuole  per  non
vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano. 
                              Art. 386. 
 
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da 
cittadini italiani residenti a Campione d'Italia 
  1.  I  benefici  previsti  dai  precedenti  articoli  379  e   382,
relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti  nelle
scuole elvetiche corrispondenti alle scuole  italiane  di  istruzione
secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei  titoli  di
studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli  di
studio finali d'istruzione secondaria superiore italiani, sono estesi
ai cittadini residenti a Campione d'Italia. 
                              Art. 387. 
Riconoscimento  dei  titoli  di  studio  e  professionali   e   delle
   qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei
   paesi di origine. 
 
  1.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della pubblica istruzione, e' disciplinato,  in  conformita'  con  la
normativa comunitaria, il  riconoscimento  dei  titoli  di  studio  e
professionali, nonche' delle qualifiche  di  mestiere  acquisite  dai
cittadini extracomunitari nei paesi  di  origine,  e  sono  istituiti
altresi' gli eventuali corsi di  adeguamento  e  di  integrazione  da
svolgersi presso istituti scolastici italiani. 
                              Art. 388. 
Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia  e
                   nella Repubblica di San Marino 
 
  1. A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la  Repubblica
di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la  legge  18  ottobre
1984 n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due  Stati
sono  riconosciuti  nell'altro  Stato  secondo  le  disposizioni  ivi
previste. 
                              Art. 389. 
 Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari 
 
  1. In materia di formazione scolastica  dei  figli  dei  lavoratori
migranti comunitari si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
115. 
                              Art. 390. 
Scuole europee. Riconoscimento dei titoli  di  studio  post-secondari
   rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea. 
 
  1. Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli  di  studio
rilasciati  dalla  scuola   europea   di   Lussemburgo   e   per   il
riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le  disposizioni
statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3  gennaio  1960  n.
102 e le loro successive modificazioni. 
  2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi  della  Comunita'
si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile  1962
reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965 n.  577  e  loro
successive modificazioni. 
  3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  115,  il
Ministro della pubblica istruzione, si pronuncia con le modalita' ivi
previste, sul riconoscimento dei titoli di  formazione  professionale
che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali
di istruzione secondaria e artistica, compresi i  conservatori  e  le
accademie. 
  4. Nei casi in cui non sia intervenuta  una  disciplina  a  livello
comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e  professionali
si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  3,  del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                              Art. 391. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1996, N. 777 )) 
                              Art. 392. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 777 )) 
                              Art. 393. 
Riconoscimento dei titoli  di  studio  rilasciati  dall'International
                          School of Trieste 
 
  1. Sono riconosciuti  a  tutti  gli  effetti  i  titoli  di  studio
rilasciati dall'International School of  Trieste.  Il  riconoscimento
dei titoli di studio e' subordinato all'accertamento della conoscenza
della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame. 

Capo II
SCAMBI CULTURALI

                              Art. 394. 
                          Scambi culturali 
 
  1. Gli scambi di classi,  gli  scambi  di  alunni,  gli  scambi  di
docenti e le  altre  iniziative  dirette  a  costituire  rapporti  in
collaborazione tra le istituzioni scolastiche  italiane  e  di  altri
Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano  e  i
Paesi  interessati,  o  sulla  base  di  programmi  predisposti   dai
competenti   organi   della   Comunita'   Europea   o   delle   altre
organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa. 
  2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457. 

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo I
FUNZIONE DOCENTE, DIRETTIVA E ISPETTIVA

                              Art. 395. 
                          Funzione docente 
 
  1. La funzione  docente  e'  intesa  come  esplicazione  essenziale
dell'attivita' di trasmissione  della  cultura,  di  contributo  alla
elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei  giovani  a
tale  processo  e  alla  formazione  umana  e  critica   della   loro
personalita'. 
  2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a  svolgere
il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre  attivita'
connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti  inerenti
alla  natura  dell'attivita'  didattica  e  della  partecipazione  al
governo della comunita' scolastica. 
  In particolare essi: 
    a) curano il proprio  aggiornamento  culturale  e  professionale,
anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi; 
    b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno
parte; 
    c) partecipano  alla  realizzazione  delle  iniziative  educative
della scuola, deliberate dai competenti organi; 
    d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive
classi; 
    e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso
di cui siano stati nominati componenti. 
                              Art. 396. 
                         Funzione direttiva 
 
  1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e  di
coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto;  a  tal  fine
presiede  alla  gestione  unitaria  di  dette  istituzioni,  assicura
l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed  esercita
le  specifiche  funzioni  di  ordine   amministrativo,   escluse   le
competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato,  che
non implichino assunzione di responsabilita' proprie  delle  funzioni
di ordine amministrativo. 
  2. In particolare, al personale direttivo spetta: 
    a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto; 
    b) presiedere  il  collegio  dei  docenti,  il  comitato  per  la
valutazione del servizio dei docenti,  i  consigli  di  intersezione,
interclasse, o di  classe,  la  giunta  esecutiva  del  consiglio  di
circolo o di istituto; 
    c) curare l'esecuzione delle  deliberazioni  prese  dai  predetti
organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto; 
    d) procedere alla formazione delle  classi,  all'assegnazione  ad
esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario,  sulla  base
dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o  d'istituto
e delle proposte del collegio dei docenti; 
    e) promuovere  e  coordinare,  nel  rispetto  della  liberta'  di
insegnamento, insieme con  il  collegio  dei  docenti,  le  attivita'
didattiche, di sperimentazione e  di  aggiornamento  nell'ambito  del
circolo o dell'istituto; 
    f) adottare o proporre, nell'ambito della propria  competenza,  i
provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del  personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario; 
    g)  coordinare  il  calendario  delle  assemblee  nel  circolo  o
nell'istituto; 
    h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica  nelle  sue
articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali  che  hanno
competenze relative al circolo e all'istituto e con  gli  organi  del
distretto scolastico; 
    i) curare i rapporti con gli specialisti che  operano  sul  piano
medico e socio-psico-pedagogico; 
    l) curare l'attivita' di esecuzione delle normative giuridiche  e
amministrative riguardanti gli alunni e i docenti,  ivi  compresi  la
vigilanza  sull'adempimento  dell'obbligo  scolastico,   l'ammissione
degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario  e
del calendario, la  disciplina  delle  assenze,  la  concessione  dei
congedi  e  delle  aspettative,  l'assunzione  dei  provvedimenti  di
emergenza e di quelli richiesti  per  garantire  la  sicurezza  della
scuola. 
  3. Il direttore didattico, sulla base  di  quanto  stabilito  dalla
programmazione  dell'azione  educativa,  dispone  l'assegnazione  dei
docenti alle classi di  ciascuno  dei  moduli  organizzativi  di  cui
all'articolo 121 del presente  testo  unico  e  l'assegnazione  degli
ambiti  disciplinari  ai  docenti,  avendo  cura  di   garantire   le
condizioni  per  la  continuita'  didattica,  nonche'   la   migliore
utilizzazione delle  competenze  e  delle  esperienze  professionali,
assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo. 
  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai
rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed  alle  direttrici  e
vicedirettrici  degli  educandati  femminili  dello  Stato,  con  gli
adattamenti resi  necessari  dall'organizzazione  e  dalle  finalita'
proprie di dette istituzioni. 
  5. In caso di assenza o di impedimento del  titolare,  la  funzione
direttiva e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico  o
dal preside tra  i  docenti  eletti  ai  sensi  dell'articolo  7  del
presente testo unico. 
                              Art. 397. 
                         Funzione ispettiva 
  1.  La  funzione  ispettiva  concorre,  secondo  le  direttive  del
Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme  generali
sull'istruzione, alla realizzazione delle finalita' di  istruzione  e
di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. 
  2. Essa e' esercitata da ispettori tecnici  che  operano  in  campo
nazionale, in campo regionale e provinciale. 
  3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere  e  coordinare
le attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in  merito
ai programmi di insegnamento  e  di  esame  e  al  loro  adeguamento,
all'impiego   dei   sussidi   didattici   e   delle   tecnologie   di
apprendimento, nonche' alle  iniziative  di  sperimentazione  di  cui
curano  il  coordinamento;  possono  essere  sentiti   dai   consigli
scolastici provinciali in  relazione  alla  loro  funzione;  svolgono
attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore delle  istituzioni
scolastiche (( ed attendono alle  ispezioni  disposte  dal  Ministero
della pubblica istruzione, )) dal sovrintendente scolastico regionale
o dal provveditore agli  studi;  prestano  la  propria  assistenza  e
collaborazione  nelle  attivita'  di  aggiornamento   del   personale
direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto,
del distretto, regionale e nazionale. 
  4. Gli ispettori tecnici svolgono altresi' attivita' di studio,  di
ricerca  e  di  consulenza  tecnica  per  il  Ministro,  i  direttori
generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici  e
i provveditori agli studi. 
  5. Al termine di ogni anno scolastico, il  corpo  ispettivo  redige
una relazione sull'andamento generale dell'attivita' scolastica e dei
servizi. 

Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione I: Norme generali

                              Art. 398. 
 
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 
grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte 
  1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali. 
  2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono,  altresi',
provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le
disposizioni  concernenti  lo  stato  giuridico  ed  il   trattamento
economico dei docenti elementari. 
  3.  I  ruoli   nazionali   e   provinciali   sono   rispettivamente
amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e  dagli  uffici
scolastici provinciali. 

Sezione II: Reclutamento del personale docente ed educativo

                              Art. 399 
                          Accesso ai ruoli 
 
  1. L'accesso ai ruoli del personale docente della  scuola  materna,
elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i  licei  artistici  e  gli
istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a  tal  fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per
il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di
cui all'articolo 401. 
  2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per  titoli  ed
esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi  vanno
ad aggiungersi a quelli  assegnati  alla  corrispondente  graduatoria
permanente.  Detti  posti  vanno  reintegrati  in   occasione   della
procedura concorsuale successiva. 
  3. I docenti destinatari di nomina a  tempo  indeterminato  possono
chiedere   il    trasferimento,    l'assegnazione    provvisoria    o
l'utilizzazione  in  altra  provincia  dopo  tre  anni  di  effettivo
servizio nella provincia di titolarita'. La disposizione del presente
comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della  legge
5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33,  comma
5, della medesima legge. ((67)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma  108)
che  "Per  l'anno  scolastico   2016/2017   e'   avviato   un   piano
straordinario di mobilita' territoriale e professionale  su  tutti  i
posti  vacanti  dell'organico  dell'autonomia,  rivolto  ai   docenti
assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale
personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti  gli  ambiti
territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo  triennale  di
permanenza nella provincia, di cui all'articolo  399,  comma  3,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni, per tutti i  posti  vacanti  e  disponibili
inclusi quelli assegnati  in  via  provvisoria  nell'anno  scolastico
2015/2016 ai soggetti di cui al comma  96,  lettera  b),  assunti  ai
sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente,  i  docenti  di
cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a  seguito
del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98,  lettere
b) e c), e  assegnati  su  sede  provvisoria  per  l'anno  scolastico
2015/2016,  partecipano  per   l'anno   scolastico   2016/2017   alle
operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti  territoriali  a  livello
nazionale,  ai  fini   dell'attribuzione   dell'incarico   triennale.
Limitatamente all'anno scolastico  2015/2016,  i  docenti  assunti  a
tempo indeterminato  entro  l'anno  scolastico  2014/2015,  anche  in
deroga  al  vincolo  triennale  sopra  citato,   possono   richiedere
l'assegnazione provvisoria interprovinciale". 
                              Art. 400. 
                    Concorsi per titoli ed esami 
 
  01. ((I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono  indetti
su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e
disponibili,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie   disponibili,
nonche' per i posti che si rendano tali  nel  triennio.  Le  relative
graduatorie  hanno  validita'   triennale   a   decorrere   dall'anno
scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono
efficacia  con  la  pubblicazione  delle  graduatorie  del   concorso
successivo  e  comunque  alla  scadenza  del   predetto   triennio)).
L'indizione  dei  concorsi  e'  subordinata   alla   previsione   del
verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio  di  riferimento,
di un'effettiva ((vacanza e)) disponibilita' di cattedre o  di  posti
di insegnamento, tenuto conto di quanto  previsto  dall'articolo  442
per le nuove nomine e dalle  disposizioni  in  materia  di  mobilita'
professionale del personale docente recate dagli specifici  contratti
collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei  passaggi  di
cattedra o di ruolo attuati a  seguito  dei  corsi  di  riconversione
professionale. Per la scuola secondaria resta fermo  quanto  disposto
dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  02. ((All'indizione dei concorsi di cui al comma 01))  provvede  il
Ministero della pubblica istruzione, che determina altresi' l'ufficio
dell'amministrazione   scolastica   periferica   responsabile   dello
svolgimento dell'intera procedura concorsuale  e  della  approvazione
della  relativa  graduatoria   regionale.   Qualora,   ((in   ragione
dell'esiguo numero dei posti conferibili)), si  ponga  l'esigenza  di
contenere gli  oneri  relativi  al  funzionamento  delle  commissioni
giudicatrici, il Ministero dispone  l'aggregazione  territoriale  dei
concorsi,   indicando   l'ufficio   dell'amministrazione   scolastica
periferica  che  deve  curare  l'espletamento  dei   concorsi   cosi'
accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono
inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra  quelli  ((messi  a
concorso)) nella regione. 
  03.  I  bandi  relativi  al  personale  educativo,  nonche'  quelli
relativi al personale docente della scuola  materna  e  della  scuola
elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i  posti  delle
scuole e  sezioni  speciali  da  conferire  agli  aspiranti  che,  in
possesso  dei  titoli  di  specializzazione  richiesti,  ne  facciano
domanda. 
  1. I concorsi constano di una o  piu'  prove  scritte,  grafiche  o
pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione  dei
titoli di studio e degli eventuali titoli accademici,  scientifici  e
professionali,   nonche',   per   gli    insegnamenti    di    natura
artistico-professionale,  anche  dei  titoli  artistico-professionali
((...)). 
  2. E' stabilita piu'  di  una  prova  scritta,  grafica  o  pratica
soltanto quando si tratti di concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale docente della scuola  secondaria,  dei  licei  artistici  e
degli  istituti  d'arte  e  la  classe  di  concorso  comprenda  piu'
insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento. 
  3. Nel concorso per esami e titoli per  l'accesso  all'insegnamento
nella scuola elementare, oltre alle  prove  di  cui  al  comma  1,  i
candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta  e  orale,
di accertamento della conoscenza di una o  piu'  lingue  straniere  e
della specifica capacita' didattica in relazione  alle  capacita'  di
apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti. Detta  prova
e' integrata da una valutazione di titoli  specifici;  ad  essa  sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito  la  votazione  di  almeno
ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale. 
  4. Per  la  valutazione  della  prova  facoltativa  le  commissioni
giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti
dal comma 9. 
  5. Il Ministero  della  pubblica  istruzione  determina  le  lingue
straniere  oggetto  della  prova,  nonche',  sentito   il   Consiglio
nazionale  della  pubblica  istruzione,  i  relativi  programmi,   il
punteggio  minimo  necessario  per   il   superamento   della   prova
facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo  di
cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli.  E'  attribuita  specifica
rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno  due  esami  in
una delle lingue straniere come sopra determinate. 
  6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa  di  cui
al  comma  3,  ciascuna  prova  scritta  consiste  nella  trattazione
articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale  e'
finalizzata all'accertamento della preparazione  sulle  problematiche
educative e  didattiche,  sui  contenuti  degli  specifici  programmi
d'insegnamento e sugli ordinamenti. 
  7. Per  il  personale  educativo  le  prove  vertono  su  argomenti
attinenti ai compiti di istituto. 
  8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i
criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti  dal
Ministero della pubblica istruzione, sentito il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione. 
  9. Le commissioni giudicatrici dispongono di  cento  punti  di  cui
quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta  per  la
prova orale e venti per i titoli. 
  10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale
i candidati che abbiano  riportato  una  votazione  non  inferiore  a
ventotto quarantesimi. 
  11.  La  valutazione  delle  prove  scritte  e  grafiche  ha  luogo
congiuntamente  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  10  marzo  1989,  n.  116.   Peraltro,
l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a  decimi,
sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. 
  12.  Fino  al  termine  dell'ultimo  anno  dei  corsi   di   studio
universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4
della legge 19  novembre  1990,  n.  341,  i  candidati  che  abbiano
superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la  prova
orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa  sia
prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati  che  siano  gia'
abilitati  possono  avvalersi   dell'eventuale   migliore   punteggio
conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e  per  gli
altri fini consentiti dalla legge. 
  13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la
prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei
soli candidati che hanno superato dette prove. 
  14. Nei concorsi per titoli ed esami ((puo' essere)) attribuito  un
particolare  punteggio  anche  all'inclusione  nelle  graduatorie  di
precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa  classe
di concorso o al medesimo posto. 
  15. La graduatoria di merito e' compilata sulla  base  della  somma
dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche  o
pratiche, nella prova orale e  nella  valutazione  dei  titoli.  ((La
predetta graduatoria e' composta da un numero di  soggetti  pari,  al
massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento)). 
  15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria puo' essere  attribuito  un
punteggio aggiuntivo per il  superamento  di  una  prova  facoltativa
sulle tecnologie informatiche. 
  16.  L'ufficio  che  ha  curato  lo  svolgimento  delle   procedure
concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie. 
  17. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107)). 
  18. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124. 
  19. Conseguono la nomina i candidati ((dichiarati  vincitori))  che
si collocano in una posizione utile  in  relazione  al  numero  delle
cattedre o posti ((messi a concorso)). 
  20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal  provveditore  agli
studi territorialmente competente.  I  titoli  di  abilitazione  sono
invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. 
  21. La rinuncia alla nomina ((...))  comporta  la  decadenza  dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 
                              Art. 401 
                       Graduatorie permanenti 
 
  1.  Le  graduatorie  relative  ai  concorsi  per  soli  titoli  del
personale docente della scuola materna, elementare e secondaria,  ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in
graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in  ruolo  di
cui all'articolo 399, comma 1. 
  2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono  periodicamente
integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno  superato  le  prove
dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per  la  medesima
classe di concorso e il medesimo  posto,  e  dei  docenti  che  hanno
chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria  permanente
di altra  provincia.  Contemporaneamente  all'inserimento  dei  nuovi
aspiranti  e'   effettuato   l'aggiornamento   delle   posizioni   di
graduatoria di  coloro  che  sono  gia'  compresi  nella  graduatoria
permanente. 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2004, N. 97, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 )). 
  4. La collocazione nella  graduatoria  permanente  non  costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 
  5.  Le  graduatorie  permanenti  sono  utilizzabili  soltanto  dopo
l'esaurimento delle corrispondenti  graduatorie  compilate  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246,  e  trasformate
in graduatorie nazionali  dall'articolo  8-bis  del  decreto-legge  6
agosto 1988, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie  provinciali  di  cui
agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 
  6.   La   nomina   in   ruolo    e'    disposta    dal    dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente competente. 
  7.  Le  disposizioni  concernenti  l'anno  di  formazione  di   cui
all'articolo 440 si applicano anche al personale docente  assunto  in
ruolo ai sensi del presente articolo. 
  8. La rinuncia alla nomina in ruolo  comporta  la  decadenza  dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 
  9. Le norme di  cui  al  presente  articolo  si  applicano,  con  i
necessari adattamenti, anche  al  personale  educativo  dei  convitti
nazionali, degli educandati  femminili  dello  Stato  e  delle  altre
istituzioni educative. (32) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Si riporta in nota  il  testo  dell'avviso  di  rettifica  in  G.U.
21/11/1994, n. 272 :" Alla pag. 117,  all'art.401,  il  comma  3,  si
compone di due  periodi,  che  devono  intendersi  conseguenti  l'uno
all'altro". 
    
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AGGIORNAMENTO (33)
Il  D.L.  3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla
L. 20 agosto 2001, n. 333, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che il
presente  articolo  si  interpreta  nel  senso  che  l'integrazione e
l'aggiornamento   delle   graduatorie  si  realizza  sulla  base  del
punteggio  spettante  a  ciascun  candidato  con  la salvaguardia, in
posizione di parita', dell'anzianita' di iscrizione in graduatoria.
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                              Art. 402. 
                  Requisiti generali di ammissione 
  1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari
per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della  legge
19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti
e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti  d'arte,  e'  richiesto  il
possesso dei seguenti titoli di studio: 
    a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o (( presso gli
istituti magistrali, od abilitazione valida,  ))  per  i  concorsi  a
posti di docente di scuola materna; 
    b) diploma  conseguito  presso  gli  istituti  magistrali  per  i
concorsi a posti di docente elementare; 
    c) laurea conformemente a quanto stabilito  ((  con  decreto  del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  od  abilitazione  valida  per
l'insegnamento )) della disciplina o  gruppo  di  discipline  cui  il
concorso si riferisce, per  i  concorsi  a  cattedre  e  a  posti  di
insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti
per i quali  e'  sufficiente  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore. 
  2. Per le classi di concorso per le quali e' prevista  l'ammissione
sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici,  si  tiene
conto  dei  titoli  medesimi  in  luogo   del   titolo   di   studio.
L'accertamento dei titoli, qualora non sia gia' avvenuto, e'  operato
dalla  medesima  commissione   giudicatrice   del   concorso,   prima
dell'inizio delle prove di esame. 
  3.  Per  l'ammissione  agli  esami  di  concorso  a   cattedre   di
insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati
finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di  studi
non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di  musica  e
gli  istituti  musicali  pareggiati.  Gli  attestati  rilasciati,   a
decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti  all'esito  di
corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale. 
  4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda
e', altresi', richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai
concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato. 
  5. Si applicano le deroghe e  le  elevazioni  del  limite  di  eta'
previste dalle norme vigenti. 
  6. Non si applica alcun limite di eta'  per  la  partecipazione  ai
concorsi  per  titoli  ed  esami  al  solo  fine  del   conseguimento
dell'abilitazione. Non  si  applica  alcun  limite  di  eta'  per  la
partecipazione ai concorsi per soli titoli. 
                              Art. 403. 
                  Requisito specifico di ammissione 
 
  1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole
aventi particolari finalita', in aggiunta ai titoli di studio di  cui
all'articolo 402 e' richiesto il titolo di specializzazione. 
                              Art. 404. 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi  per  titoli  ed  esami
sono presiedute da un professore universitario  o  da  un  preside  o
direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da  due
docenti di ruolo con almeno cinque  anni  di  anzianita'  nel  ruolo,
titolari degli insegnamenti  cui  si  riferisce  il  concorso  ed  in
possesso  dei  requisiti  stabiliti  dal  Ministro   della   pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
A ciascuna commissione e' assegnato  un  segretario,  scelto  tra  il
personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore  alla
quarta. 
  2. Il presidente ed i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici
sono nominati, a seconda della competenza a  curarne  l'espletamento,
dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore  agli
studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione  deve  essere
di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 
  3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono  i
concorsi stessi. 
  4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti  a  seconda
che trattasi  di  personale  direttivo  e  docente  della  scuola  in
quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda  di
inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla
facolta' di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale
esonero non  intenda  rinunciare;  i  nominativi  sono  tratti  dagli
elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed  al
secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il
settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio del concorso. Per il
personale ispettivo e  direttivo,  gli  elenchi  sono  compilati  dal
Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione;  per  il  personale
docente, dai consigli scolastici provinciali. 
  5. Per i professori universitari gli  elenchi  sono  compilati  dal
Consiglio universitario nazionale. 
  6. Ai fini di cui all'articolo 400,  comma  3,  il  Ministro  della
pubblica  istruzione  determina,  con  proprio  decreto,  sentito  il
Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,  criteri  integrativi
per la nomina delle commissioni  giudicatrici,  nonche'  i  requisiti
professionali e culturali dei relativi componenti.  Nella  formazione
delle predette commissioni e' assicurata la  presenza  di  almeno  un
componente idoneo ai fini dell'accertamento  della  conoscenza  della
lingua straniera oggetto della  prova  facoltativa,  ricorrendo,  ove
necessario,  alla  nomina  di  membri  aggregati,  in  possesso   dei
requisiti stabiliti con il predetto decreto. 
  7. Ove non sia possibile reperire  tra  gli  insegnanti  elementari
componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui  al
comma 6, sono nominati membri  aggregati  insegnanti  appartenenti  a
diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati  dal  decreto  di
cui al medesimo comma 6. 
  8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono  le  proprie
funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova. 
  9. Il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce,  con  propria
ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
le modalita' di formazione degli  elenchi  e  di  costituzione  delle
commissioni giudicatrici. 
  10. Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le
commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  il  reclutamento   del
personale educativo delle istituzioni educative  statali.  Esse  sono
presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti  nazionali,  da
una  direttrice  degli  educandati  femminili  dello  Stato,  da   un
direttore delle scuole speciali statali, ovvero  dal  preside  di  un
istituto  tecnico  o  professionale  con  annesso  convitto,  e  sono
composte da due istitutori o istitutrici o assistenti  educatori  con
almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo. 
  11. Qualora il numero dei  concorrenti  sia  superiore  a  500,  le
commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta,
con tre altri componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi
e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500  o  frazione  di  500
concorrenti. 
  12. In tal caso essi si  costituiscono  in  sottocommissioni,  alle
quali e' preposto il presidente della commissione originaria,  che  a
sua volta e' integrata da un  altro  componente  e  si  trasforma  in
sottocommissione, in modo  che  il  presidente  possa  assicurare  il
coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 
  13.  Alla  sostituzione  dei  presidenti  e   dei   componenti   le
commissioni  e  le  sottocommissioni  giudicatrici,  rinunciatari   o
decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio  scolastico  preposto  allo
svolgimento delle procedure concorsuali. 
  14. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124. 
  15. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)). 
  16.  Qualora  il  concorso  si  concluda  oltre  il  tempo  massimo
assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato
in base al totale delle giornate in cui  vi  sono  state  sedute,  e'
ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti  che  si
dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti
loro  attribuibili  e'  operata  un'uguale   riduzione   sull'importo
calcolato in  base  al  numero  delle  giornate  in  cui  essi  hanno
effettivamente partecipato alle sedute. 
                              Art. 405. 
 Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente 
 
  1. Il Ministro della pubblica  istruzione,  provvede,  con  proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione,
alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per
l'accesso ai ruoli del personale docente,  ivi  compresi  quelli  dei
conservatori  di  musica  e  delle  accademie,  in  modo   che   esse
corrispondano  ad  ampie  aree  disciplinari,  pur  nel  rispetto  di
un'adeguata specializzazione. 
                              Art. 406. 
                             Esclusione 
 
  1. L'esclusione dal concorso e' disposta per difetto dei  requisiti
o  per  intempestivita'  della  domanda  o  di   documenti   la   cui
presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza. 
  2. L'esclusione e' disposta dall'organo che cura lo svolgimento del
concorso con provvedimento motivato  di  cui  e'  data  comunicazione
all'interessato. 

Sezione III: Reclutamento del personale direttivo

                              Art. 407. 
                              Concorsi 
 
  1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale
direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per
tipi di istituzioni educative, ogni tre anni. 
  2. Le graduatorie dei concorsi hanno validita' triennale. 
  3. I posti da mettere a concorso sono determinati in  relazione  al
numero  dei  posti  che  si  prevede  siano  vacanti  e   disponibili
all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati  nel  bando.  Le  nomine
sono disposte nei limiti dei  posti  vacanti  dopo  le  riduzioni  di
organico conseguenti ad eventuali soppressioni;  esse  non  sono,  in
ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda  la  soppressione
nell'anno scolastico successivo. 
                              Art. 408. 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. Ai concorsi  possono  partecipare  i  docenti  ed  il  personale
educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli  del  tipo  e
grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto  direttivo
e che abbiano maturato, dopo la nomina  nei  ruoli,  un  servizio  di
almeno cinque anni effettivamente prestato. 
  2.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  concorsi  direttivi,   sono   da
considerare equiparati  agli  appartenenti  ai  ruoli  del  personale
docente del tipo di scuola cui si riferiscono  i  concorsi  medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino  titolo
alla restituzione a detti ruoli. 
  3. Fermo restando il  requisito  dell'anzianita'  di  servizio,  si
osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo  e  grado
di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui  ai
successivi articoli. 
                              Art. 409. 
                 Scuola materna e scuola elementare 
 
  1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola  elementare
sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti  di
una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di  diploma  di
abilitazione alla vigilanza scolastica. 
                              Art. 410. 
                            Scuola media 
 
 1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi: 
    a) i docenti di ruolo della scuola  media  forniti  di  qualsiasi
laurea, nonche' i docenti di ruolo di educazione fisica laureati; 
    b) i docenti laureati  di  ruolo  nelle  scuole  ed  istituti  di
istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici  e  negli
istituti d'arte,  nonche'  i  vice  rettori  aggiunti  del  ruolo  ad
esaurimento, che nelle prove d'esame di un  concorso  a  cattedre  di
scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi. 
                              Art. 411. 
                     Scuole secondarie superiori 
 
  1. Ai concorsi a posti di  preside  di  liceo  classico,  di  liceo
scientifico,  di  istituto  magistrale,  di  istituti  tecnici  e  di
istituti professionali, esclusi  quelli  di  cui  al  comma  3,  sono
ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o
di istituto cui si riferisce il posto direttivo,  nonche'  i  docenti
laureati che  abbiano  titolo  al  trasferimento  o  al  passaggio  a
cattedre di insegnamento  del  tipo  di  scuola  o  istituto  cui  si
riferisce il posto direttivo. 
  2. Ai medesimi concorsi sono altresi' ammessi i  presidi  di  ruolo
della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e  le  vice
direttrici degli educandati femminili dello Stato,  che  nelle  prove
d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola,  cui
si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di
almeno 7 decimi. 
  3. Ai concorsi a posti di preside degli  istituti  tecnici  agrari,
industriali  e   nautici   e   degli   istituti   professionali   per
l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato  e  per  le  attivita'
marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei  rispettivi
tipi  di  istituto  forniti  di  una  delle  lauree   richieste   per
l'ammissione  ai  concorsi  a  cattedre  di  materie  tecniche  degli
istituti stessi. 
  4. I docenti di materie non  tecniche  degli  istituti  di  cui  al
precedente comma, sono ammessi  a  concorsi  indicati  nel  comma  1,
purche' abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento  degli
istituti e scuole ivi indicate. 
                              Art. 412. 
                 Licei artistici ed istituti d'arte 
 
  1. Ai concorsi a posti di  preside  dei  licei  artistici  e  degli
istituti d'arte sono ammessi  i  docenti  appartenenti  ai  ruoli  di
materie artistiche, professionali, di storia dell'arte  o  di  storia
dell'arte  applicata,  delle  accademie  di  belle  arti,  dei  licei
artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di
accademia di belle arti. 
  2. Si prescinde dal possesso dei  titoli  di  studio  indicati  nel
comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali  e  di  arte
applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici  e  degli  istituti
d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali  titoli
e nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento  non  sia  richiesto
alcun titolo di studio ai sensi dell'articolo 402. 
                              Art. 413. 
                       Istituti di educazione 
 
  1. Ai concorsi a posti di vice rettore  dei  convitti  nazionali  e
vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi,
rispettivamente, gli  istitutori  e  le  istitutrici  delle  predette
istituzioni, forniti di laurea  e  di  abilitazione  all'insegnamento
negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria,  che  abbiano
maturato, dopo la nomina nei ruoli, un  servizio  di  almeno  5  anni
effettivamente prestato, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato. 
Partecipano inoltre  i  docenti  di  ruolo  nelle  scuole  elementari
forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e
scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di
effettivo servizio di ruolo, nonche' i docenti di ruolo,  forniti  di
laurea, che abbiano prestato almeno  5  anni  di  servizio  effettivo
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria  ed  artistica.  Ai
predetti concorsi sono altresi' ammessi anche  gli  istitutori  e  le
istitutrici  dei   convitti   annessi   agli   istituti   tecnici   e
professionali che abbiano maturato, dopo  la  nomina  nei  ruoli,  un
servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di
laurea e abilitazione all'insegnamento negli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria. 
  2. Ai concorsi a posti di  rettore  dei  convitti  nazionali  e  di
direttrice  degli  educandati  femminili  dello  Stato  sono  ammessi
rispettivamente i vice rettori e le vice  direttrici  con  anzianita'
nel relativo ruolo  di  almeno  2  anni  di  servizio  effettivamente
prestato. 
  3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui  al
presente articolo si applicano le norme generali che disciplinano  il
reclutamento del personale direttivo della scuola. 
                              Art. 414. 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni dei concorsi per il  reclutamento  del  personale
direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del
servizio centrale competente e sono composte da: 
    a) un docente universitario, con funzione di presidente; 
    b) un ispettore tecnico del contingente relativo  al  settore  di
scuola cui si riferisce il concorso; 
    c) due direttori didattici, presidi, rettori o  direttrici  delle
scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso; 
    d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica  istruzione
con qualifica di dirigente. 
  2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra  i  docenti
universitari ed il personale direttivo che abbia superato il  periodo
di prova, compresi in appositi elenchi. 
  3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere  di
sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 
  4. Gli elenchi sono compilati,  per  i  docenti  universitari,  dal
Consiglio universitario nazionale; per il  personale  direttivo,  dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
  5. L'inclusione negli elenchi e' effettuata a domanda sulla base di
specifici  requisiti  culturali,   professionali   e   di   servizio,
determinati  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  nel  comparto.
Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati
a riposo da non piu' di tre anni. 
  6. Gli elenchi proposti  sono  aggiornati  ogni  quattro  anni.  Le
persone che abbiano  fatto  parte  di  commissioni  giudicatrici  non
possono essere nominate nel quadriennio successivo. 
  7.  Qualora  manchino  le  proposte  e  non   si   sia   provveduto
tempestivamente  alle  integrazioni,   l'organo   competente   nomina
direttamente i componenti le commissioni medesime. 
  8. Qualora il numero  dei  concorrenti  sia  superiore  a  500,  le
commissioni di cui al comma 1 sono  integrate,  secondo  le  medesime
modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni  gruppo  di
500 o frazione di 500 concorrenti. 
  9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai  componenti
le commissioni  giudicatrici  previste  dal  presente  articolo  sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del  Presidente
della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il
compenso al presidente e' determinato con  riferimento  ad  una  sola
sottocommissione con il maggior numero di candidati. 
                              Art. 415. 
                    Prove di esame e valutazione 
 
  1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo  constano
di una prova scritta e  di  una  prova  orale  dirette  ad  accertare
l'attitudine  e  la  capacita'  del  candidato  all'esercizio   della
funzione direttiva. 
  2. Le  commissioni  dispongono  di  100  punti,  dei  quali  40  da
assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale  e  20  ai  titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
28 su 40 assegnati alla prova scritta. 
  3. Nei concorsi a posti di preside  dei  licei  artistici  e  degli
istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25
da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai  titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
17,50 su 25 assegnati alla prova scritta. 
  4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti  che  hanno  riportato
almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con  non  meno
di punti 28 su 40 in ciascuna prova,  e,  nei  concorsi  a  posti  di
preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50
punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova. 
  5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalita'
formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di
scuola o istituzione educativa cui si riferisce  il  concorso,  e  ai
mezzi  per  perseguirle;  la  prova  orale  verte  sugli  aspetti  di
carattere socio-culturale e pedagogico  dell'azione  direttiva  nella
scuola,   nonche'   sull'ordinamento   scolastico   e   la   relativa
legislazione. 
  6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i  candidati
che abbiano superato la prova scritta e la prova orale. 
  7. Il disposto di cui al comma 6 si applica  anche  alle  procedure
concorsuali in atto alla data del 1› febbraio 1994, per le quali  non
si sia provveduto alla valutazione dei titoli. 
  8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto  del  numero
di domande di partecipazione, puo' disporre, con  propria  ordinanza,
lo  svolgimento  della  prova   scritta   in   ambito   regionale   o
interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della  sede
ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle  operazioni
relative allo svolgimento di tale prova. 
                              Art. 416. 
Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di
               ripartizione dei punteggi per i titoli 
 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  sentito  il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti  per  i
concorsi per il reclutamento del personale direttivo: 
    a) gli orientamenti programmatici  per  le  prove  di  esame  dei
concorsi  relativi  a  ciascun  tipo  di  scuola  e  di   istituzione
educativa,  nell'ambito  degli  argomenti  indicati  nel   precedente
articolo 415; 
    b) i titoli valutabili, con  particolare  riguardo  ad  incarichi
direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione. 
                              Art. 417. 
                             Graduatorie 
 
  1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono
compilate  sulla  base  del   punteggio   risultante,   per   ciascun
concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove  di  esame  e
dei punti assegnati per i titoli. 
  2. Nei casi di parita' di  punteggio  si  applicano  i  criteri  di
preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  3.  Oltre  al  punteggio  complessivo  deve  essere   distintamente
indicata per ogni concorrente la votazione di esame. 
  4.  Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  del  competente
direttore generale o capo del servizio centrale e sono  utilizzabili,
nell'ordine in  cui  i  concorrenti  vi  risultino  inclusi,  per  il
conferimento dei soli  posti  messi  a  concorso,  esclusa  qualsiasi
riserva a favore di particolari categorie. 
                              Art. 418. 
                             Esclusioni 
 
  1. Nei  limiti  del  successivo  articolo  497,  sono  esclusi  dai
concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento  motivato
del direttore generale  o  capo  del  servizio  centrale  competente,
coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del  personale
docente  ed  educativo,  una  sanzione  disciplinare  superiore  alla
censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 

Sezione IV: Reclutamento del personale ispettivo

                              Art. 419. 
                    Ruolo degli ispettori tecnici 
 
  1. Il Ministro della  pubblica  istruzione  provvede,  con  proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione,
alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli  ispettori  tecnici
tra  la  scuola  materna,  elementare   e   secondaria,   nell'ambito
dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente
alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari. 
  2. Agli ispettori tecnici si applicano  le  disposizioni  di  stato
giuridico e di trattamento economico gia' previste per gli  ispettori
tecnici centrali dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni. 
                              Art. 420. 
                Concorsi a posti di ispettore tecnico 
 
  1. L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico  si  consegue
mediante concorsi  per  titoli  ed  esami,  distinti  a  seconda  dei
contingenti  risultanti  dalla  ripartizione  di  cui  al   comma   1
dell'articolo 419. 
  2. Ai predetti concorsi sono ammessi: 
    a) per il contingente relativo alla scuola materna, i  direttori,
i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo  della  scuola
elementare; 
    b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i  docenti
elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di
scuola elementare; 
    c) per i contingenti relativi alla scuola media e  agli  istituti
di istruzione secondaria superiore, nonche' agli istituti  d'arte  ed
ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e  degli
istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori  aggiunti
del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e  i  rettori  dei  convitti
nazionali, le  vice  direttrici  e  le  direttrici  degli  educandati
femminili dello Stato, nonche'  i  presidi  e  i  docenti  dei  licei
artistici e degli istituti d'arte,  i  docenti  dei  conservatori  di
musica e delle accademie di belle arti. 
  3. Per l'ammissione ai concorsi di  cui  al  presente  articolo  e'
richiesto  il  possesso  della  laurea,  salvo   i   casi   in   cui,
limitatamente     all'istruzione     artistica,     per     l'accesso
all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista. 
  4. Il personale docente ed  educativo  deve  avere  una  anzianita'
complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni. 
  5.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  concorsi  ispettivi,   sono   da
considerare equiparati  agli  appartenenti  ai  ruoli  del  personale
docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i  concorsi  medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino  titolo
alla restituzione ai detti ruoli. 
  6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono  indetti  ogni  due
anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei  limiti  dei  posti
disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di  scuola,
e tenuto conto dei settori d'insegnamento. 
  7. I bandi stabiliscono altresi' le modalita' di partecipazione, il
termine di presentazione delle domande, i titoli di  ammissione  e  i
titoli valutabili, nonche' il calendario delle prove scritte. 
                              Art. 421. 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1. Le commissioni dei concorsi a posti di  ispettore  tecnico  sono
nominate con decreto del  direttore  generale  o  capo  del  servizio
centrale competente e sono composte da: 
    a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che  professino
un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi; 
    b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica  istruzione
con qualifica di dirigente; 
    c) un ispettore tecnico. 
  2. Almeno un terzo dei componenti  della  commissione  esaminatrice
deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 
  3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e
i licei artistici, i membri di cui alla lettera  a)  sono  scelti,  a
seconda del tipo di concorso, anche tra  i  direttori  ed  i  docenti
delle  accademie  di  belle  arti,  dei   conservatori   di   musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia  nazionale  d'arte
drammatica. 
  4. Il presidente e' nominato tra i membri di cui  alla  lettera  a)
del comma 1. 
  5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai  componenti
le commissioni  giudicatrici  previste  dal  presente  articolo  sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del  Presidente
della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. 
                              Art. 422. 
                            Prove d'esame 
 
  1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano  di
tre prove scritte e di una prova orale. 
  2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di  cui  45
da attribuire alle prove scritte, 25  alla  prova  orale  e  30  alla
valutazione dei titoli. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti  36  su
45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse.  La  prova
orale si intende superata dai candidati  che  abbiano  riportato  una
votazione non inferiore a punti 20 su 25. 
  4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la  scuola  materna  ed
elementare,   la   prima   prova   scritta    verte    su    problemi
pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di  scuola;  la
seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la  terza
sugli ordinamenti scolastici  italiani  ed  esteri,  con  particolare
riguardo a quelli dei Paesi della Comunita' europea. 
  5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media  e  per
gli istituti di  istruzione  secondaria  superiore,  la  prima  prova
scritta  verte  su  problemi  pedagogico-didattici;  la  seconda   su
argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei  relativi  settori
disciplinari; la  terza  sugli  ordinamenti  scolastici  italiani  ed
esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi  della  Comunita'
europea. 
  6.  La  prova  orale  e'  intesa  ad  accertare  la  capacita'   di
elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati,  anche
mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte,  nonche'
sulla legislazione scolastica italiana. 
  7. La valutazione dei titoli e' effettuata  soltanto  nei  riguardi
dei candidati che abbiano superato la prova orale. 
  8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  sentito  il
Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione,  sono  stabiliti  i
programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili. 
                              Art. 423. 
                             Graduatorie 
 
  1. Le graduatorie dei concorsi a posti di  ispettore  tecnico  sono
approvate con decreto del direttore generale competente. 
  2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove  di
esame ed il colloquio con la valutazione prescritta,  sono  collocati
in base al punteggio risultante dalla  somma  dei  voti  delle  prove
anzidette e dei punti assegnati per i titoli. 
  3. A parita' di punteggio si  applicano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  4. I candidati collocati in graduatoria in posizione  eccedente  il
numero dei posti messi a concorso  hanno  titolo,  nell'ordine  della
graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina  o  ne
siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data  di  approvazione
della graduatoria stessa. 
                              Art. 424. 
                             Esclusioni 
 
  1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono  esclusi  dai
concorsi a posti del personale ispettivo tecnico,  con  provvedimento
motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino  sforniti
dei requisiti prescritti,  coloro  che  abbiano  riportato,  dopo  la
nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare
superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 

Sezione V: Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo
delle scuole con lingua d’insegnamento diversa dall’italiano.
Paragrafo I: Scuole con lingua d’insegnamento slovena di Trieste e
Gorizia.

                              Art. 425. 
                 Reclutamento del personale docente 
 
  1. Per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
materna,  della  scuola  elementare,  degli  istituti  e  scuole   di
istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei  licei  artistici
con lingua di  insegnamento  slovena  nelle  province  di  Trieste  e
Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli
titoli a norma del presente testo unico. 
  2. A tali concorsi sono ammessi  i  cittadini  italiani  di  lingua
materna slovena in possesso dei requisiti prescritti  dai  precedenti
articoli. 
  3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e  di
lingua e lettere italiane negli  istituti  e  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena e' richiesta adeguata  conoscenza  della  lingua
slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi  per  titoli
ed esami sia per l'ammissione ai concorsi  per  soli  titoli  con  un
colloquio dinanzi ad una  commissione  di  tre  membri  nominata  dal
sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. 
  4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che
abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre  anni  nelle  scuole
con lingua di insegnamento slovena. 
  5. Nei concorsi a posti di docente della  scuola  materna  e  della
scuola elementare e a cattedre di istituti  o  scuole  di  istruzione
secondaria e degli istituti  d'arte  e  licei  artistici  diverse  da
quelle di lingua italiana e di lingua e lettere  italiane,  le  prove
dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in  lingua  slovena;  ai
concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno
maturato  l'anzianita'  di  servizio   di   cui   alla   lettera   b)
dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. 
  6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con  lingua  di
insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in  possesso
di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato  equipollente
dal  Ministero  della  pubblica  istruzione,  sentito  il   Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione  ai
predetti concorsi. 
  7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e  481  il  Ministero  della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione, puo' dichiarare equipollenti titoli  di  specializzazione
conseguiti all'estero a seguito della frequenza di  corsi  in  lingua
slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi. 
                              Art. 426. 
            Bandi di concorso e commissioni esaminatrici 
 
  1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare  con
lingua di insegnamento slovena sono provinciali e  sono  indetti  dai
provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i  concorsi  per  la
scuola media e per gli istituti e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore con lingua di insegnamento slovena sono  regionali  e  sono
indetti dal sovrintendente scolastico  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia. 
  2. Con propria ordinanza, il  Ministro  della  pubblica  istruzione
impartisce  le  disposizioni  generali   per   l'organizzazione   dei
concorsi. L'ufficio che ha  curato  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali provvede, con atto  avente  carattere  definitivo,  anche
all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione  della
sede  ai  vincitori.  I  conseguenti  provvedimenti  di  nomina  sono
comunque  adottati  dal  provveditore  agli  studi   territorialmente
competente.  I   titoli   di   abilitazione   sono   rilasciati   dal
sovrintendente scolastico regionale. 
  3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi
per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane,
sono formate da personale che abbia  piena  conoscenza  della  lingua
slovena. 
  4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma  3,
sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio  nelle  scuole
con lingua d'insegnamento slovena  o  che  abbiano  conoscenza  della
lingua slovena. 
  5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare  nelle
commissioni giudicatrici  sono  compilati,  ogni  quadriennio,  dalla
commissione di cui all'articolo 624, che  assiste  il  sovrintendente
scolastico  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  per  i   problemi
riguardanti il funzionamento delle scuole con  lingua  d'insegnamento
slovena. 
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo  si  applicano  le
disposizioni dettate dall'articolo 404 e, in particolare,  quella  di
cui al comma 3. 

Paragrafo II: Scuole con lingua d’insegnamento tedesca, scuole delle
localita’ ladine della provincia di Bolzano e scuole delle localita’
ladine della provincia di Trento.

                              Art. 427. 
                 Reclutamento del personale docente 
 
  1. Per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
elementare, degli istituti e scuole di istruzione  secondaria,  degli
istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e
delle scuole elementari,  secondarie  e  artistiche  delle  localita'
ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per
titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico. 
  2. A tali concorsi sono ammessi  i  cittadini  italiani  di  lingua
materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle localita'  ladine,
i  cittadini  dei  gruppi  linguistici  previsti  dal   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. 
  3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo,
ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove  si
svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono  ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio  di
cui alla lettera b) dell'articolo 401  nelle  scuole  con  lingua  di
insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita' ladine. 
  4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento
tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di  insegnamento  delle
classi di concorso di tedesco nella scuola media in  lingua  italiana
della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di  istruzione
secondaria superiore in lingua italiana della provincia  di  Bolzano,
possono accedere anche coloro che siano in possesso di un  titolo  di
studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente  dal  Ministero
della pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della
pubblica  istruzione  ai  soli  fini   dell'insegnamento.   ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107)). 
  5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della  provincia
di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua
diversa da quella italiana  si  svolgono  nella  predetta  lingua  di
insegnamento. 
  6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o  tedesca,  a
seconda che si tratti di scuole in lingua  tedesca  o  di  scuole  in
lingua italiana, e' richiesta una adeguata  conoscenza  della  lingua
d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da  accertarsi
a norma del titolo I del decreto del Presidente della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752 e successive  modificazioni.  Nei  confronti  del
personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre
il  sesto  anno  dalla  data  del  conseguimento,   anche   ai   fini
dell'accesso  al  ruolo,  sempreche'  gli  interessati  continuino  a
prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo  o  si  trovino
inclusi nelle relative graduatorie. 
  7. Per il reclutamento del personale  docente  delle  scuole  delle
localita'  ladine  della  provincia  di  Trento   si   applicano   le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592. 
                              Art. 428. 
            Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici 
 
  1. I concorsi di cui  all'articolo  427  sono  provinciali  e  sono
indetti dai competenti intendenti scolastici. 
  2. Le graduatorie sono approvate dagli  intendenti  scolastici  con
provvedimenti aventi carattere definitivo. 
  3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento
nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle  dei  concorsi
per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle  scuole  elementari
in lingua tedesca e di quelle  dei  concorsi  per  l'insegnamento  di
lingua italiana e di lingua  e  lettere  italiane  negli  istituti  e
scuole di istruzione secondaria  e  negli  istituti  d'arte  e  licei
artistici, sono formate, di norma, da  personale  di  lingua  materna
tedesca. 
  4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
delle localita' ladine sono formate  da  personale  di  madre  lingua
corrispondente a quella nella quale e' impartito  l'insegnamento  cui
si riferisce il concorso. 

Paragrafo III: Disposizioni comuni al personale delle scuole in
lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle localita’ ladine.

                              Art. 429. 
                Reclutamento del personale direttivo 
 
  1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di  ogni
tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento
slovena, o con lingua  di  insegnamento  tedesca  o  delle  localita'
ladine sono ammessi i docenti ed  il  personale  educativo  di  ruolo
delle rispettive scuole ed  istituzioni  in  possesso  dei  requisiti
prescritti dal presente testo unico. 
  2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in  lingua  slovena,
sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia; per le  scuole  o  istituzioni  in  lingua
tedesca o delle localita' ladine sono provinciali e sono indetti  dai
competenti intendenti scolastici. 
  3. Gli organi predetti approvano le graduatorie  con  provvedimenti
aventi carattere definitivo. 
  4. Per il reclutamento del personale direttivo delle  scuole  delle
localita'  ladine  della  provincia  di  Trento   si   applicano   le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592. 
                              Art. 430. 
                Reclutamento del personale ispettivo 
 
  1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico e' riservato  apposito
contingente da destinare alle scuole di cui al presente capo. 
  2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale  docente
e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e  delle  istituzioni
educative con lingua di insegnamento diversa  dall'italiano,  purche'
in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico. 
                              Art. 431. 
               Prove d'esame e valutazione dei titoli 
 
  1. Il Ministro per la pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i  concorsi  per
titoli ed esami del personale docente e per i concorsi  a  posti  del
personale direttivo delle scuole ed istituzioni di  cui  al  presente
capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili. 
  2. Con lo stesso  decreto  sono  stabilite  le  valutazioni  per  i
concorsi per soli titoli a posti del personale docente. 
                              Art. 432. 
                               Rinvio 
 
  1. Per quanto non e' previsto dal presente  capo  si  applicano  le
norme di carattere  generale  che  disciplinano  i  concorsi  per  il
reclutamento del personale ispettivo  tecnico,  direttivo  e  docente
della scuola. 
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nello  statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  e  nelle  relative  norme  di
attuazione in materia  di  ordinamento  scolastico  in  provincia  di
Bolzano. 

Sezione VI: Norme sulle commissioni di concorso

                              Art. 433. 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso
coloro che abbiano relazioni di parentela o affinita' entro il quarto
grado con uno o piu' concorrenti. 
                              Art. 434. 
                      Esonero dall'insegnamento 
 
  1.  Il  personale  direttivo  e  docente  nominato   presidente   o
componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli  ed
esami o per soli titoli, puo'  essere  esonerato,  a  domanda,  dagli
obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori
delle commissioni. 
  2. Se detti lavori si concludono dopo il  31  marzo,  il  personale
docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno  scolastico
abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il
suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori  della
commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene  utilizzato  nella
scuola in supplenze o in attivita' parascolastiche  o  nei  corsi  di
recupero e di sostegno. 
  3. Il posto occupato dal  personale  esonerato  e'  conferito  come
supplenza di durata pari al periodo dell'esonero. 
  4.  Il  periodo  di  partecipazione  ai  lavori  delle  commissioni
esaminatrici e' valido a tutti gli effetti come servizio di  istituto
nella scuola. 
                              Art. 435. 
              Norma comune sulle procedure concorsuali 
 
  1. Al fine di assicurare l'ordinato  svolgimento  delle  prove  dei
concorsi per titoli ed esami, puo'  essere  chiamato  a  svolgere  le
funzioni di vigilanza, in caso di necessita', il personale direttivo,
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed   ausiliario,   in
servizio nelle scuole prescelte  quali  sede  d'esame.  Le  procedure
attuative sono oggetto di  specifica  ordinanza  del  Ministro  della
pubblica istruzione,  emanata  sentite  le  organizzazioni  sindacali
della scuola maggiormente rappresentative. 

Sezione VII: Nomine in ruolo

                              Art. 436. 
                  Nomina ed assegnazione della sede 
 
  1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti  di
cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione  della  sede  e'
disposta,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,  tenuto  conto   delle
preferenze espresse dagli aventi diritto  con  riferimento  sia  alle
cattedre e posti disponibili negli istituti e  scuole  sia  ai  posti
delle dotazioni organiche aggiuntive. 
  2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro  il  termine
stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla
nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza  dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 
  3. Il personale, che ha  accettato  la  nomina  con  l'assegnazione
della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo
e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del
servizio.  La  cattedra  o  il  posto  precedentemente  occupato   e'
immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora  trattasi  di
personale contemplato dal presente testo unico. 
  4. Decade parimenti dalla nomina il personale,  che,  pur  avendola
accettata, non assume servizio senza  giustificato  motivo  entro  il
termine stabilito. 
  5. Il personale scolastico di  ruolo  in  servizio  all'estero,  il
quale a seguito del superamento di  un  concorso  possa  accedere  ad
altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in  servizio  e
dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo  non
superiore a tre anni.  I  relativi  effetti  giuridici  ed  economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio. 
                              Art. 437. 
              Nomina in prova e decorrenza della nomina 
  (( 1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola )) e
delle istituzioni educative e' nominato in prova. 
  2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. 
  3. Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e' ammesso  ai
sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che e' valido come
periodo di prova. 
                              Art. 438. 
                              P r o v a 
 
  1. La prova ha la durata di un  anno  scolastico.  A  tal  fine  il
servizio effettivamente prestato deve  essere  non  inferiore  a  180
giorni nell'anno scolastico. 
  2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il
periodo di prova del personale docente e' valido  anche  se  prestato
per un orario inferiore a quello di cattedra. 
  3. Durante il periodo di prova il personale deve  essere  impiegato
sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale  la  nomina  e'
stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo
di  frequenza  di  corsi  di  formazione  o   aggiornamento   indetti
dall'amministrazione scolastica. 
  4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e' disposta  con
decreto  del  direttore  generale  o  capo  del   servizio   centrale
competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli
studi  e  di  elementi  acquisiti  a  seguito  di  eventuale   visita
ispettiva. 
  5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni
di effettivo servizio, la prova e' prorogata di un  anno  scolastico,
con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in
ruolo. 
  6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi. 
                              Art. 439. 
                    Esito sfavorevole della prova 
 
  1. In caso di esito sfavorevole della prova, il  provveditore  agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,  se  trattasi  di
personale docente della scuola materna, elementare e media o  sentito
il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,  se  trattasi  di
personale docente degli istituti o scuole  di  istruzione  secondaria
superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
se trattasi  di  altro  personale  appartenente  a  ruoli  nazionali,
provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale  proviene  da
altro ruolo docente  o  direttivo,  alla  restituzione  al  ruolo  di
provenienza, nel quale il personale interessato assume  la  posizione
giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza  nel
ruolo stesso; ovvero,  a  concedere  la  proroga  di  un  altro  anno
scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. 
                              Art. 440. 
                         Anno di formazione 
 
  1.  Durante  l'anno  di  formazione  il  Ministero  della  pubblica
istruzione  assicura,  promuovendo  opportune  intese   a   carattere
nazionale con gli istituti regionali di  ricerca,  sperimentazione  e
aggiornamento educativi e le universita', e tramite i  provveditorati
agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione. 
  2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico  dal  quale
decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per  la  sua
validita' e' richiesto un servizio minimo di 180 giorni. 
  3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti nominati  in
relazione  a  disponibilita'  risultanti  dalle  dotazioni  organiche
aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo  di  quelle
cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti  sono  addetti
all'espletamento delle attivita' istituzionali, ivi  comprese  quelle
relative all'utilizzazione  dei  docenti  delle  dotazioni  organiche
aggiuntive previste dall'articolo 455. 
  4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine  dell'anno
di formazione, discutono con  il  comitato  per  la  valutazione  del
servizio una relazione sulle esperienze  e  sulle  attivita'  svolte.
Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti  dal
capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio  esprime
il parere per la conferma in ruolo. 
  5. Il disposto di cui al  comma  4  non  si  applica  al  personale
educativo dei convitti nazionali, degli  educandati  femminili  dello
Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e  professionali  e
dell'Accademia nazionale di danza. 
  6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente  consegue  la
conferma in ruolo con decreto  del  provveditore  agli  studi  tenuto
conto del parere del comitato per la  valutazione  del  servizio.  Il
provvedimento e' definitivo. 

Sezione VIII: Organici

                              Art. 441. 
              Istituzione delle cattedre e posti orario 
  1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono
istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili  nelle
classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo,
purche' nel complesso le ore di insegnamento non  siano  inferiori  a
quelle previste  per  l'istituzione  di  una  cattedra  della  stessa
materia. 
  2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni
staccate o nelle scuole coordinate o in corsi (( e  classi  di  altri
istituti funzionanti )) sia nella stessa sede  sia  in  sede  diversa
della medesima provincia sempre  che  sia  facilmente  raggiungibile,
nonche' le ore disponibili dei corsi serali. 
                              Art. 442. 
  (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art.  19,comma
3)che le  disposizioni  del  presente  articolo  sono  continuano  ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo  il
precedente ordinamento ed  agli  alunni  ad  essi  iscritti,  e  sono
abrogate, a decorrere dall'anno  scolastico  successivo  al  completo
esaurimento delle predette sezioni e classi. 
                              Art. 443. 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)) 
                              Art. 444. 
Criteri di determinazione delle  dotazioni  dei  ruoli  organici  del
   personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
   ed artistica. 
 
  1. Le dotazioni dei ruoli  organici  del  personale  docente  degli
istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  ed  artistica   sono
determinate  sulla  base  dell'accertamento  di  tutti  i  posti   di
insegnamento,  corrispondenti  a  cattedre  o   posti   orario,   che
funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo,  tenuto  conto
del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso. 
  2.  I  posti  orario  di  cui  all'articolo  441  sono   costituiti
prioritariamente  nell'ambito  di  ciascun  istituto  o   scuola   e,
successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni
di ore ai fini dell'istituzione  di  posti  di  ruolo  organico,  tra
istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e
comunque in numero non superiore a tre, per mezzo  di  raggruppamenti
fissi tali da assicurare stabilita' al ruolo organico medesimo. 
  3. Le dotazioni organiche sono determinate,  su  base  provinciale,
dal provveditore agli studi, secondo modalita'  e  criteri  che,  nel
rispetto delle norme del presente testo  unico,  sono  stabiliti  dal
Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da  emanare
d'intesa con il Ministro del tesoro. 
                              Art. 445. 
        (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )) 
                              Art. 446 
                  Organici del personale educativo 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81 )). 
  2. A decorrere dall'anno scolastico  1994-1995  gli  organici  sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni  dal  servizio
e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste  dal  piano
di cui all'articolo 52. 
  3. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli  organici
medesimi e  la  programmazione  delle  nuove  nomine  in  ruolo  sono
stabiliti con la procedura di cui all'articolo 442, comma 4. 
  4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le
dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate. 
  5. La determinazione degli organici e' effettuata in relazione alle
sedi di funzionamento del convitto. 
  6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai
sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto  con
il Ministro del tesoro. 

Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione I: Congedi e aspettative

                              Art. 447. 
                       Disciplina contrattuale 
 
  1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi  cui  il
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie  relative  al
rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della
sua riconduzione alla disciplina del rapporto di  lavoro  subordinato
nell'impresa, i diritti e doveri  del  personale  della  scuola  sono
definiti dagli articoli che seguono. 
  2. Resta comunque ferma la garanzia della liberta' di  insegnamento
e  dell'autonomia  professionale  nello  svolgimento   dell'attivita'
didattica. 
                              Art. 448. 
           Valutazione del servizio del personale docente 
 
  1. Il personale docente puo' chiedere la valutazione  del  servizio
prestato per un periodo non superiore all'ultimo trennio. 
  2. Alla valutazione  del  servizio  provvede  il  comitato  per  la
valutazione del servizio  di  cui  all'articolo  11,  sulla  base  di
apposita relazione del direttore didattico o  del  preside  che,  nel
caso in cui il docente  abbia  prestato  servizio  in  altra  scuola,
acquisisce gli opportuni elementi di informazione. 
  3.  La  valutazione  e'  motivata  tenendo  conto  delle   qualita'
intellettuali, della preparazione culturale  e  professionale,  anche
con riferimento  a  eventuali  pubblicazioni,  della  diligenza,  del
comportamento nella scuola, dell'efficacia  dell'azione  educativa  e
didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari,  dell'attivita'  di
aggiornamento, della partecipazione ad attivita' di  sperimentazione,
della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola,
dei rapporti con le  famiglie  degli  alunni,  nonche'  di  attivita'
speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga  a
delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in  relazione
alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo,
ne' analitico, ne' sintetico e non e' traducibile in punteggio. 
  4. Avverso la  valutazione  del  servizio  e'  ammesso  ricorso  al
provveditore agli  studi  che,  sentita  la  competente  sezione  per
settore scolastico del consiglio scolastico  provinciale,  decide  in
via definitiva. 
                              Art. 449. 
                          Congedo ordinario 
  1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di  lavoro,  di
cui  all'articolo  447,  rimane  fermo  il  diritto   del   personale
direttivo, docente ed educativo ((  a  trenta  giorni  lavorativi  di
congedo ordinario nell'anno scolastico.)) 
  2. Il diritto al congedo ordinario e' irrinunciabile. 
  3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con  le
esigenze  di  servizio,  durante  i  periodi  di  sospensione   delle
attivita'  didattiche;  durante  la  rimanente  parte  dell'anno,  la
fruizione del congedo medesimo  e'  consentita  per  un  periodo  non
superiore a sei giornate lavorative.  Per  il  personale  docente  ed
educativo,  l'esercizio  di  tale  facolta'   e'   subordinato   alla
possibilita' di sostituire il personale che se ne  avvale  con  altro
personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla  condizione
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti. 
  4. La ricorrenza  del  Santo  Patrono,  se  ricadente  in  giornata
lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario. 
  5. Al personale della scuola e' attribuito, in aggiunta ai  periodi
di congedo, sei giornate complessive di riposo da  fruire  nel  corso
dell'anno solare come segue: 
    a) due giornate aggiunte al congedo ordinario; 
    b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto
dell'esigenza di servizio. 
  6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del  comma
5, devono essere fruite dal personale  docente  nel  corso  dell'anno
solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante  il
periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e  l'inizio  delle
lezioni dell'anno scolastico successivo,  ovvero  durante  i  periodi
intrannuali di sospensione dell'attivita' didattica. 
                              Art. 450. 
                 Congedi straordinari e aspettative 
 
  1. Per i congedi straordinari e  le  aspettative  si  applicano  le
disposizioni del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo
3 della legge 24 dicembre 1993, n.  537.  L'aspettativa  per  mandato
parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. 
  2. Il periodo massimo stabilito per  il  congedo  straordinario  e'
computato per anno scolastico. 
  3. Resta salvo quanto previsto  dall'articolo  454  in  materia  di
congedi straordinari per attivita' artistiche e sportive. 
  4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa  per
infermita' o per motivi di famiglia, per un periodo non  inferiore  a
centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il  30
aprile, e' impiegato nella scuola di titolarita' per supplenze o  per
lo svolgimento di altri compiti connessi con il  funzionamento  della
scuola medesima. Quando il rientro in servizio  coinvolga  le  classi
terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per
aspettativa e' ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni. 
                              Art. 451. 
         Organi competenti a disporre congedi e aspettative 
 
  1. I congedi straordinari e le  aspettative,  a  qualunque  titolo,
sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; 
dal direttore didattico o dal preside per il personale docente. 
  2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si
applica il disposto dell'articolo 268. 
                              Art. 452. 
                Proroga eccezionale dell'aspettativa 
 
  1.   L'organo   competente   a   concedere    l'aspettativa    puo'
eccezionalmente  consentire,  a  domanda,  ove  ricorrano  motivi  di
particolare gravita', una  proroga,  senza  assegni,  di  durata  non
superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito  il
periodo massimo fruibile di  cui  all'articolo  70  del  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. 
  2. Il periodo di proroga eccezionale non  e'  valido  ne'  ai  fini
della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza. 
  3. Per la  determinazione  dell'organo  competente  a  disporre  la
concessione  del  prolungamento  eccezionale  delle  aspettative  nei
riguardi del personale dei conservatori di musica e  delle  accademie
si applica il disposto dell'articolo 268. 

Sezione II: Utilizzazione ed esoneri

                              Art. 453. 
                     Incarichi e borse di studio 
  1. Il personale docente, direttivo e  ispettivo-tecnico  che  abbia
conseguito  la  conferma  in  ruolo,  puo'  essere  autorizzato   dal
Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le  esigenze
di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto  dell'esigenza  di
continuita' dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei  per
la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e
per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati  o  enti
stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per  non
piu' di  cinque  giorni,  a  convegni  e  congressi  di  associazioni
professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. 
((2. Per la pertecipazione alle commissioni giudicatrici di  concorso
e di esami e ai convegni e congressi di cui al  comma  1  e  per  gli
incarichi di cui al comma 4 il personale puo'  essere  esonerato  dai
normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico)). 
  3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 
  4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attivita'  di
studio,  di  ricerca   e   di   consulenza   tecnica   presso   altre
amministrazioni statali,  enti  pubblici,  Stati  o  enti  stranieri,
organismi  ed  enti  internazionali,  gli  assegni  sono   a   carico
dell'amministrazione  o  dell'ente  presso  cui  vengono  svolti  gli
incarichi stessi. 
  5. Non possono essere autorizzati  nuovi  incarichi  se  non  siano
trascorsi almeno tre anni  scolastici  dalla  cessazione  dell'ultimo
incarico conferito. 
  6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita'  previste
dal presente articolo e' valido, a tutti gli effetti,  come  servizio
d'istituto nella scuola. 
  7.  Le  stesse  disposizioni  trovano  applicazione  allorche'   il
personale risulti  assegnatario  di  borse  di  studio  da  parte  di
amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri,
di organismi o enti internazionali. 
  8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi  l'autorizzazione
di cui al comma 1 e'  disposta  di  concerto  con  il  Ministero  del
tesoro, qualora al personale interessato sia concesso  l'esonero  dai
normali obblighi di servizio. 
  9.((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N.  448)).  Possono
essere autorizzati altresi' incarichi presso enti pubblici,  Stati  o
enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico
dell'ente  presso  cui  vengono  svolti  gli  incarichi  stessi.   Al
personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni
statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed
enti internazionali si applica il  disposto  di  cui  all'articolo  2
della legge 13 agosto 1984, n. 476. 
                              Art. 454. 
                   Attivita' artistiche e sportive 
  1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile,
nel rispetto del criterio di continuita'  dell'insegnamento,  possono
essere concessi congedi straordinari con diritto alla  corresponsione
degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente  di
materie artistiche degli istituti  di  istruzione  artistica  per  lo
svolgimento di  attivita'  artistiche  e  ai  docenti  di  educazione
fisica, su  richiesta  del  C.O.N.I.,  per  particolari  esigenze  di
attivita' tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni
anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi  sono
cumulabili con i congedi straordinari. 
  (( 2. Il Ministero della pubblica  istruzione  ))  puo'  mettere  a
disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad  un  anno,
in relazione  alle  Olimpiadi,  ai  Campionati  del  mondo  ovvero  a
manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e
non di ruolo di educazione fisica  che  siano  atleti  e  preparatori
tecnici  di  livello   nazionale   in   quanto   facenti   parte   di
rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione
atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo
la retribuzione  spettante  ai  predetti  docenti  e'  a  carico  del
C.O.N.I. 
  3. Il periodo trascorso nella posizione prevista  nel  comma  2  e'
valido a tutti gli effetti, come servizio  d'istituto  nella  scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e  del  diritto
al congedo ordinario. 
  4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il  disposto  di
cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina. 
  5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del  presente
articolo  possono  essere  conferiti  soltanto   mediante   supplenze
temporanee. 
                              Art. 455. 
Utilizzazione  del  personale  docente  delle   dotazioni   organiche
          aggiuntive e di altro personale docente di ruolo 
 
  1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive
e' finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire  alle
supplenze annuali, nonche' di posti comunque disponibili per l'intero
anno scolastico, in misura  prevalente  rispetto  a  tutte  le  altre
attivita' previste dai successivi commi. Relativamente alle attivita'
previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione e' consentita  nel  limite
del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime. 
  2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione  dei
docenti delle predette dotazioni  organiche  aggiuntive  assicura  il
soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze: 
    a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere
a costituire cattedre o posti orario; 
    b)  copertura  dei  posti  di  insegnamento  comunque  vacanti  e
disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi  nell'ambito  del
distretto o dei distretti viciniori; 
    c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al  comma
7; 
    d) sostituzione dei docenti impegnati nella  realizzazione  delle
scuole a tempo pieno; 
    e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi
di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei  titoli  di
studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali  di  scuola  media
per lavoratori; 
    f) sostituzione dei docenti  utilizzati  ai  sensi  dell'articolo
456, comma 1; 
    g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile,
nella  scuola  materna,  alla  realizzazione   della   programmazione
educativa. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi  definisce
il contingente su base distrettuale ed assegna a  ciascun  circolo  o
scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di  docenti  della
dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media. 
  4.  In  caso   di   eccedenza   detto   personale   e'   utilizzato
prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne  e  scuole
medie dello stesso distretto o del distretto viciniore. 
  5. Negli istituti e scuole di  istruzione  secondaria  superiore  i
docenti della dotazione aggiuntiva sono  assegnati  dal  provveditore
agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b),  c)  e  f)
del comma 2. 
  6. Il personale docente della dotazione  aggiuntiva  dipende  dalle
scuole cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. 
  7. Il personale docente di ruolo, incluso  quello  delle  dotazioni
organiche aggiuntive - nel  rispetto  delle  priorita'  indicate  nei
commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere
utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o  parte
del normale orario di servizio, in attivita'  didattiche-educative  e
psico-pedagogiche previste dalla programmazione  di  ciascun  circolo
didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante
apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  con   particolare
riferimento all'attivita' di sostegno, di recupero e di  integrazione
degli alunni  portatori  di  handicap  e  di  quelli  che  presentano
specifiche difficolta' di  apprendimento,  nonche'  per  insegnamenti
speciali e attivita' integrative o complementari. 
  8. I docenti di ruolo, a domanda o con il  loro  consenso,  possono
essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli  adulti
finalizzati al conseguimento di titoli di studio. 
  9. Per tali attivita', ivi compresi i corsi sperimentali di  scuola
media per lavoratori, si provvede esclusivamente  mediante  personale
docente di ruolo, purche' nell'ambito della  provincia  sia  comunque
disponibile personale docente di ruolo in  soprannumero  o  personale
docente delle dotazioni organiche aggiuntive. 
  10. Il numero massimo dei corsi che  possono  essere  istituiti  in
ciascuna  provincia  e'  determinato  nei  limiti   delle   dotazioni
organiche di cui all'articolo 162. 
  11. L'utilizzazione del personale docente secondo  quanto  previsto
nei commi 7 e 8 e' disposta dal capo d'istituto, nei limiti  numerici
risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato  alla
scuola,  purche'  il   personale   docente   cosi'   utilizzato   sia
sostituibile con altro  personale  di  ruolo  assegnato  alla  scuola
stessa. Nei limiti predetti e' possibile concedere esoneri parziali o
totali dal servizio per i docenti di ruolo  che  siano  impegnati  in
attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per
il conseguimento di titoli di specializzazione e  di  perfezionamento
attinenti la loro utilizzazione  e  richiesti  dalle  leggi  e  dagli
ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 325,
purche' organizzati,  nell'ambito  delle  disponibilita'  finanziarie
previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero
della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine  da
questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con  gli
istituti universitari  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'
articolo 66 del decreto del Presidente  della  Repubblica  11  luglio
1980, n. 382. 
  12. E' fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni
organiche aggiuntive, dopo  il  ventesimo  giorno  dall'inizio  delle
lezioni, dalla sede cui e' stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo
i posti relativi al  sostegno  degli  alunni  portatori  di  handicap
vengono  coperti  prioritariamente   con   personale   specializzato,
secondariamente con  personale  di  ruolo,  compresi  i  titolari  di
dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine  con
personale eventualmente in soprannumero. 
  13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole  di  istruzione
secondaria superiore, per  i  licei  artistici  e  per  gli  istituti
d'arte, la ripartizione delle  dotazioni  aggiuntive  tra  i  singoli
insegnamenti  e'  effettuata  dai  provveditori  agli  studi  secondo
modalita'  stabilite  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  con
proprio decreto, tenuto conto delle  esigenze  di  utilizzazione  del
personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base
anche delle consistenze di personale in servizio. 
                              Art. 456. 
           Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola 
  1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  6.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  7.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  8.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  9.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  10.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  11.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni  che
prevedono comandi,  con  riguardo  alla  generalita'  dei  dipendenti
civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico
riferimento allo stesso personale della scuola;  fanno  eccezione  le
disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella  legge
9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n.  1100  e
nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti
comandi di personale della  scuola  presso  l'Istituto  superiore  di
educazione  fisica  (I.S.E.F.)  di  Roma  e   presso   gli   I.S.E.F.
pareggiati, purche' con oneri a loro carico. 
  13. Restano  ferme  le  norme  che  l'articolo  294  detta  per  la
dotazione di personale necessaria  al  funzionamento  degli  istituti
regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del
Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca  di  documentazione
pedagogica, nonche' le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3,
alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre  1967,  n.
1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare
e di direttori didattici non superiore a duecento  unita'.  E'  fatto
altresi'  salvo  quanto   disposto   dall'articolo   458   circa   il
mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti  attualmente
svolti dal personale della scuola che trovasi  nelle  condizioni  ivi
previste. 
  14. Il presente articolo non si applica  ai  comandi,  disposti  in
base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od
internazionali. Non si applica  altresi'  ai  comandi  relativi  allo
svolgimento di compiti di insegnamento che  le  vigenti  disposizioni
pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione. 
  15.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  16.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
  17.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 
                              Art. 457. 
                 Scambio di docenti con altri paesi 
 
  1. Econsentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo
scambio di docenti con altri Paesi  e,  in  particolare,  con  quelli
della Comunita' europea. 
  2. L'attuazione dello scambio e' disciplinata con regolamento. 
                              Art. 458. 
                     Mantenimento ad esaurimento 
 
  1. Il  personale  direttivo  e  docente  della  scuola  elementare,
assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982,
n. 270,  ad  attivita'  parascolastiche  di  assistenza  e  vigilanza
sanitaria, ad attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita'
connesse  alla  rieducazione  dei  minorenni  alle   dipendenze   del
Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge
2   dicembre   1967,   n.   1213,   e'   mantenuto   ad   esaurimento
nell'assegnazione ai compiti svolti. 
  2.  Dalla  data  del  1›  gennaio  1994,  i  docenti  mantenuti  ad
esaurimento  nell'assegnazione  a  compiti  diversi  da   quelli   di
istituto,  sono  restituiti  in  via  temporanea  all'insegnamento  e
utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della
sede di attuale servizio in supplenze  temporanee  di  breve  durata,
salvo che i docenti interessati chiedano  di  essere  inquadrati  nei
ruoli  dell'amministrazione  in   cui   prestano   servizio   o   che
l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere. 
                              Art. 459. 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)) 
 

Sezione III: Mobilita’ del personale direttivo e docente
Paragrafo I: Norme generali

                              Art. 460. 
                 Trasferimenti a domanda e d'ufficio 
 
  1. I trasferimenti del personale direttivo,  docente  ed  educativo
sono disposti a domanda o d'ufficio. 
                              Art. 461. 
                          Norme procedurali 
 
  1. Non si da' luogo a spostamenti di personale  dopo  il  ventesimo
giorno  dall'inizio  dell'anno  scolastico,   anche   se   riguardano
movimenti  limitati  all'anno  scolastico   medesimo   e   anche   se
concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. 
  2. I provvedimenti che comportino movimenti di  personale  gia'  in
attivita'  di  insegnamento,  adottati  dopo  il   ventesimo   giorno
dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti  giuridici,  sono
eseguiti, per quanto riguarda il  raggiungimento  della  nuova  sede,
dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo. 

Paragrafo II: Mobilita’ a domanda

                              Art. 462. 
                            Trasferimenti 
 
  1. I trasferimenti a domanda hanno luogo  annualmente  con  effetto
dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 
  2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli  provinciali
sono disposti dal provveditore agli  studi  e  quelli  del  personale
appartenente ai ruoli nazionali dal direttore  generale  o  capo  del
servizio centrale competente. 
  3. I docenti appartenenti ai ruoli  provinciali  debbono  inoltrare
domanda  ai  provveditori  agli  studi  competenti  territorialmente,
indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. 
  4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti  al
trasferimento appartengono. 
  5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento
formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della  tabella  di
valutazione  di  cui  all'articolo  463,   con   l'osservanza   delle
precedenze previste per particolari categorie di docenti. 
  6. Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle  domande,
i documenti che  gli  aspiranti  debbono  produrre  a  corredo  delle
domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi. 
  7. Le modifiche e le  integrazioni  alle  ordinanze  relative  alla
mobilita' e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in
sede di contrattazione. 
                              Art. 463. 
                       Tabella di valutazione 
 
  1.  I  trasferimenti  a  domanda   sono   disposti   tenuto   conto
dell'anzianita' di servizio di ruolo, delle esigenze  di  famiglia  e
dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito  il  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. Per il  personale  direttivo  e'
valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza. 
  2.  Nella  tabella  di  valutazione  e'   previsto   un   punteggio
particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia
rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni. 
  3. L'anzianita' di servizio di ruolo e' valutata  in  modo  che  il
servizio prestato dopo  la  nomina  nel  ruolo  di  appartenenza  sia
computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto  o
valutato. E' altresi' attribuito  un  punteggio  per  il  superamento
delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di
appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore. 
  4. Ai soli fini dei trasferimenti  e  dei  passaggi  del  personale
docente ed educativo,  la  valutazione  dell'anzianita'  relativa  ai
servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del  periodo
di prova. 
                              Art. 464. 
            Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune 
 
  1. I trasferimenti nell'ambito dello stesso  comune  sono  disposti
con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso. 
                              Art. 465 
            Trasferimenti provinciali e interprovinciali 
 
  1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470,  comma
1, i trasferimenti nell'ambito  della  provincia  sono  disposti  con
precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia. 
  2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50  per
cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili,  sia
per compensazione. 
  3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed  i
posti di insegnamento la cui disponibilita', nella misura fissata dal
comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno. 
  4. Le cattedre ed  i  posti  di  insegnamento  che  risultino,  per
qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo  tale  data  sono  invece
assegnati, nella misura intera,  alle  nuove  nomine  in  ruolo,  che
saranno disposte su sedi provvisorie. 
  ((5. Le disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
altresi'  per  i  trasferimenti  e  le  nuove  nomine  del  personale
direttivo e del personale educativo.)) 
                              Art. 466. 
                        Trasferimenti annuali 
 
  1. I trasferimenti a domanda del personale  direttivo,  docente  ed
educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del
collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei
titolari, purche' tali posizioni di stato siano di durata  annuale  e
siano  note  all'inizio  dello  svolgimento   delle   operazioni   di
trasferimento. 
  2. I trasferimenti sui posti  di  cui  al  comma  1  sono  disposti
limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la  vacanza.  Essi
sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a  protrarsi
anche all'anno scolastico successivo. 
  3. Il trasferimento, ai sensi del presente  articolo,  puo'  essere
chiesto dagli interessati in  via  subordinata  al  non  accoglimento
della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale  proroga  puo'
essere disposta soltanto se l'interessato non chieda  ed  ottenga  il
trasferimento definitivo. 
  4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo
i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi. 
  5. I docenti trasferiti ai sensi del  presente  articolo  rimangono
titolari delle  rispettive  sedi  di  provenienza,  alle  quali  sono
restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilita' dei posti  in
cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza  possono
essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo. 

Paragrafo III: Mobilita’ d’ufficio

                              Art. 467. 
                       Trasferimenti d'ufficio 
 
  1. Si fa luogo al  trasferimento  d'ufficio  soltanto  in  caso  di
soppressione di posto o di cattedre ovvero per  accertata  situazione
di incompatibilita' di permanenza del personale nella scuola o  nella
sede. 
  2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si  tiene  conto,
ai fini della scelta del personale da trasferire, ove piu' siano  gli
interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianita' di servizio
di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463. 
  3. Ai fini dei trasferimenti  d'ufficio  del  personale  direttivo,
docente ed educativo per soppressione di posto o di  cattedra,  nella
tabella di cui all'articolo 463 e' previsto un punteggio  particolare
per  il  servizio  di  ruolo   nella   scuola   di   titolarita'   e,
subordinatamente, nella sede. 
  4. Ai fini della scelta del personale  da  trasferire  in  caso  di
soppressione di posto o di cattedra, si  tiene  conto  di  tutti  gli
elementi previsti dalla tabella di valutazione. 
  5. I  trasferimenti  d'ufficio  per  soppressione  di  posto  o  di
cattedra sono disposti con precedenza  rispetto  ai  trasferimenti  a
domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza,  da
altro distretto. 
                              Art. 468. 
         (( (Trasferimento per incompatibilita' ambientale) 
 
  1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il  trasferimento  d'ufficio
per accertata situazione  di  incompatibilita'  di  permanenza  nella
scuola o  nella  sede  puo'  essere  disposto  anche  durante  l'anno
scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo'  essere
nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte  del
dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di
personale docente ed educativo, o da  parte  del  dirigente  preposto
all'ufficio  scolastico   regionale,   se   trattasi   di   dirigente
scolastico. Il provvedimento deve  essere  immediatamente  comunicato
per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico  regionale,  se
disposto nei confronti di personale docente ed educativo,  ovvero  al
capo  del  competente  dipartimento  del  Ministero  della   pubblica
istruzione,  se  riguarda  dirigenti  scolastici.  In   mancanza   di
convalida,  e  in  ogni  caso  in  mancanza  di  presentazione  della
richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di
dieci  giorni  dall'adozione,  il  provvedimento  di  sospensione  e'
revocato di diritto. 
  2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla
sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente
scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica
e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti  di
uno o piu' docenti, lesivi della dignita' delle persone  che  operano
nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica,
tali  da  risultare  incompatibili  con  la  funzione  educativa,  il
dirigente  scolastico,  nella  garanzia  del  rispetto  dei  principi
costituzionali e del principio  di  parita'  di  trattamento  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio  2003,  n.
216,  attuativo  della  direttiva  2000/78/CE,   puo'   adottare   il
provvedimento di sospensione senza sentire il collegio  dei  docenti,
con le modalita' previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui
al primo periodo del presente comma siano riferibili a  comportamenti
di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione e'  adottato
dal  dirigente  preposto  all'ufficio  scolastico  regionale   e   la
convalida e' operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo  del
competente dipartimento  del  Ministero  della  pubblica  istruzione.
Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento  di
sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono
produrre proprie memorie difensive all'organo competente  a  disporre
la  convalida.  In  mancanza  di  convalida,  il   provvedimento   di
sospensione e' revocato di diritto)). 
                              Art. 469. 
                          Organi competenti 
 
  (( 1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione  di  posto  o  di
cattedra e' disposto dal dirigente  preposto  all'ufficio  scolastico
regionale.  Il  trasferimento  d'ufficio  del  personale  docente  ed
educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilita' di
permanenza nella scuola o  nella  sede,  e'  disposto  dal  dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere  del  competente
consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale  per  il
personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  ovvero  su  parere  del
corrispondente consiglio per il contenzioso del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione per il personale docente degli  istituti  e
scuole di istruzione secondaria superiore  e  artistica.  I  suddetti
pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al
ricevimento  della  richiesta,  prorogabile  di  trenta  giorni   per
l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti  istruttori  che
si   rendano   necessari.   Decorso   inutilmente    tale    termine,
l'amministrazione puo' procedere all'adozione del provvedimento.)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 SETTEMBRE 2007, N.  147  CONVERTITO,
CON 
MODIFICAZIONI, DALLA L. 25 OTTOBRE 2007, N. 176)). 
  ((3. Qualora, per mancanza di sedi  disponibili,  il  trasferimento
d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa  da  quella  in  cui
l'interessato presta servizio, la sede e'  stabilita  sulla  base  di
criteri di viciniorita' e raggiungibilita'. )) 

Paragrafo IV: Passaggi

                              Art. 470. 
                       Mobilita' professionale 
 
  1. Specifici accordi contrattuali tra le  organizzazioni  sindacali
ed  il  Ministero  della  pubblica  istruzione  definiscono  tempi  e
modalita'  per  il  conseguimento  dell'equiparazione  tra  mobilita'
professionale  (passaggi  di  cattedra   e   di   ruolo)   e   quella
territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti
riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli  riservati  alle
immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano  effettuate  sui
posti  residui  che  rimangono  vacanti   e   disponibili   dopo   il
completamento delle operazioni relative alla mobilita'  professionale
e territoriale in ciascun anno scolastico. 
  2. Con gli accordi di cui al comma  1  sono  parimenti  determinati
l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri
e le modalita' di formazione delle relative  graduatorie,  nonche'  i
criteri per  finalizzare  le  utilizzazioni,  di  cui  al  successivo
articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando  che
i passaggi a posti di  sostegno  sono  subordinati  al  possesso  del
prescritto titolo  di  specializzazione.  Per  i  passaggi  di  ruolo
previsti  dal  presente   articolo   si   prescinde   dal   requisito
dell'anzianita'. 
  3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi  siano  posti  di
sostegno vacanti e disponibili, si  da'  precedenza,  ai  fini  della
copertura  dei  posti  stessi,  a  coloro  che,  avendo  i  requisiti
richiesti per i  passaggi  medesimi,  siano  forniti  del  prescritto
titolo di specializzazione. 
                              Art. 471. 
                Passaggi di cattedra e di presidenza 
 
  1. I passaggi di cattedra e di presidenza  sono  effettuati  con  i
criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi. 
  2. La  percentuale  delle  cattedre  e  dei  posti  disponibili  da
applicare annualmente per i  passaggi  di  cattedra  e  di  ruolo  e'
stabilita in sede di contrattazione. 
  3. I passaggi di cattedra e di  presidenza  sono  disposti  secondo
quanto  previsto  da  apposite  tabelle  approvate  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, sentito  il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione. 
                              Art. 472. 
                          Passaggi di ruolo 
 
  1. I passaggi di ruolo del  personale  docente  ed  educativo  sono
disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra. 
  2. Possono essere disposti passaggi del  personale  docente  da  un
ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo  quanto  previsto
dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico. 
  3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i  criteri  previsti
per  i  trasferimenti,  esclusa  la  valutazione  delle  esigenze  di
famiglia. 
  4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad  un
altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in
cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. 
  5. I passaggi sono consentiti altresi' al personale  educativo,  al
personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche  ed
al personale docente delle  scuole  materne,  con  le  modalita'  del
presente articolo. 
  6. L'assegnazione  della  sede  e'  disposta  secondo  l'ordine  di
graduatoria  e  tenuto  conto   delle   preferenze   espresse   dagli
interessati. 
                              Art. 473. 
                Corsi di riconversione professionale 
 
  1.  Al  fine  di   rendere   possibile   una   maggiore   mobilita'
professionale all'interno del comparto della scuola, in  relazione  a
fenomeni di diminuzione della  popolazione  scolastica  e  quindi  di
emergenza di situazioni di soprannumerarieta' del personale  docente,
ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei
programmi di insegnamento, sono  effettuati  corsi  di  riconversione
professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante. 
  2. I corsi sono organizzati dai  provveditori  agli  studi  e  sono
programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici,  che
possono prevedere forme di convenzioni con  universita'  ed  enti  di
ricerca, nonche' con enti  ed  organizzazioni  esterni  ed  organismi
aventi  strutture  e  tecnologie  avanzate.  Nei  corsi  con   valore
abilitante e' comunque garantita la  presenza  di  personale  docente
universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini
della valutazione finale. I  coordinatori  e  i  docenti  chiamati  a
curare l'attivita' didattica e formativa sono nominati  dagli  stessi
provveditori  agli  studi;  i  corsi  medesimi  si  svolgono  secondo
modalita' che ne rendono compatibile  la  frequenza  con  la  normale
prestazione del servizio  da  parte  dei  partecipanti,  nonche'  del
coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano  stati  scelti
tra il personale della scuola. Per le iniziative  che  riguardano  un
numero  limitato  di  partecipanti  o  che   richiedono   particolari
qualificazioni  tecnico-professionali,  i  piani  periodici   possono
prevedere corsi a carattere nazionale,  interregionale  o  regionale,
con modalita' organizzative  che  escludono  comunque  la  nomina  di
personale supplente in sostituzione del personale  che  partecipa  ai
corsi. ((25)) 
  3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali
vi  sia  disponibilita'  di  posti  o  cattedre  e   sono   destinati
prioritariamente ai docenti  utilizzati  per  l'insegnamento  cui  si
riferiscono i corsi stessi. 
  4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al  presente  articolo,
e' il possesso del titolo di studio previsto per  l'insegnamento  cui
si riferiscono i corsi stessi. 
  5. Gli specifici  accordi  contrattuali  di  cui  all'articolo  470
definiscono criteri di programmazione e modalita' di svolgimento  dei
corsi di riconversione professionale, con riguardo  anche  alla  loro
distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le
modalita' di verifica finale dei corsi,  anche  ai  fini  del  valore
abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro  della  pubblica
istruzione, con decreto da emanarsi sentito  il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terra'
conto  della  nuova  tipologia  delle  classi  di  concorso  di   cui
all'articolo 405. 
  6. I compensi dovuti ai  coordinatori  ed  ai  docenti,  che  hanno
svolto attivita' didattica e formativa, sono determinati,  fino  alla
sottoscrizione dei contratti collettivi di cui  all'articolo  45  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da
emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sulla base di  parametri  analoghi  a  quelli  relativi  ai  compensi
previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento.  I  relativi  oneri
gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione  fino  all'attivazione  della
predetta contrattazione collettiva. 
    
---------------

    
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con  l'art.  11,comma  13)
che "l'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo  unico  deve
intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la  presenza
di personale docente universitario e  di  personale  direttivo  della
scuola e' garantita in modo cumulativo o alternativo." 
                              Art. 474. 
                          Organi competenti 
 
  1. I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi
competenti a disporre i trasferimenti a domanda. 

Paragrafo V: Assegnazioni provvisorie

                              Art. 475. 
                  Assegnazioni provvisorie di sede 
  1. Il personale direttivo e docente  delle  scuole  materne,  delle
scuole elementari, della scuola media, degli  istituti  o  scuole  di
istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto  il
trasferimento, puo', a domanda, essere provvisoriamente assegnato  ad
una delle sedi richieste per trasferimento. 
  2.  Puo'  essere  altresi'  presentata  domanda   di   assegnazione
provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di  coloro
i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento  nei  termini
stabiliti. 
  3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o
posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico. 
  4.  Non  sono  consentite  assegnazioni  provvisorie  di  sede  nei
confronti di personale di prima nomina. 
  ((5. La concessione  delle  assegnazioni  provvisorie  di  sede  e'
limitata alle sole ipotesi di  ricongiungimento  al  coniuge  o  alla
famiglia)) per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai
genitori anziani o per  gravi  esigenze  di  salute.  Hanno  altresi'
titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede  gli  insegnanti
trasferiti d'ufficio per soppressione di posto. 
  6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al  personale
delle istituzioni educative statali. 
  7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per
posti ai quali non sia possibile destinare ne' personale  docente  di
ruolo, anche delle  dotazioni  aggiuntive,  ne'  eventuale  personale
docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia. 
                              Art. 476. 
                          Organo competente 
 
  1. L'assegnazione provvisoria e'  disposta  dal  provveditore  agli
studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo,
ed ha durata di un anno scolastico. 
  2. Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione
in base ai quali il provveditore agli studi dispone  le  assegnazioni
provvisorie  di  sede,  nonche'  le  modalita'   e   i   termini   di
presentazione delle domande. 

Paragrafo VI: Disposizioni particolari

                              Art. 477. 
                       Incarichi di presidenza 
 
  1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli  istituti  e
nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei  artistici  e  negli
istituti  d'arte  sono  conferiti,  a   domanda,   ogni   anno,   dal
provveditore agli studi in base ad apposite  graduatorie  provinciali
di merito distintamente formate per i  vari  tipi  di  presidenza  da
conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella
italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito. 
  2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore  agli
studi compila due distinte graduatorie: 
    a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi  nelle
graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli  istituti
del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano; 
    b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che
abbiano i requisiti richiesti per la  partecipazione  ai  concorsi  a
posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo  tipo  di
quello al  cui  incarico  di  presidenza  aspirano.  La  domanda  per
l'iscrizione nelle suddette graduatorie  puo'  essere  presentata  al
solo  provveditorato  agli  studi   della   provincia   nella   quale
l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di  cui  alla  lettera  a)
sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto
conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di piu' di una
partecipazione, con il punteggio piu' favorevole, cui e' aggiunta una
adeguata valutazione per  ciascuna  delle  idoneita'  conseguite  nei
concorsi a posti di preside  negli  istituti  del  medesimo  tipo  di
quello  al  cui  incarico  di  presidenza  aspirano.   La   votazione
conseguita al  concorso  e'  rapportata  a  100.  Con  ordinanza  del
Ministro  della  pubblica  istruzione  sono   determinati,   per   la
fissazione  del  punteggio  complessivo,  gli  altri   titoli   degli
aspiranti  di  cui  alla  suddetta  lettera  a),  maturati  dopo   la
partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di  preside,
nonche' la tabella di valutazione  dei  titoli  stessi.  La  medesima
ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di  cui  alla
lettera b), nonche' la tabella di valutazione  dei  titoli  stessi  e
fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata  della
compilazione delle graduatorie. 
  3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si
da' luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del  comma  2,
se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui
alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza  si  verifichi
nel corso dell'anno scolastico, l'incarico e' conferito a un  docente
scelto tra quelli in servizio  nella  scuola  interessata,  dando  la
precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma
2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non  si
da' luogo a conferimento  di  incarico  di  presidenza  ad  aspiranti
trasferiti per incompatibilita' ambientale o  che  abbiano  riportato
una sanzione disciplinare superiore alla censura e  non  siano  stati
riabilitati. 
                              Art. 478. 
                    Sostituzione docenti assenti 
 
  1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora  non  sia  possibile
sostituire  i  docenti  temporaneamente  assenti  con  personale   in
servizio  nel  circolo  didattico,  i  direttori   didattici   devono
utilizzare personale di altri circoli viciniori,  che  sono  indicati
dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli
altri  ordini  di  scuola  limitatamente  agli   istituti   esistenti
nell'ambito del medesimo distretto. 
  2. Nelle  scuole  elementari,  nell'ambito  del  piano  annuale  di
attivita', si procede ai sensi dell'articolo 131, commi 5 e 6. 
                              Art. 479. 
                       Docenti in soprannumero 
 
  1.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sulla  base   degli
specifici accordi contrattuali di cui  all'articolo  470,  determina,
con propria ordinanza,  i  criteri  di  utilizzazione  del  personale
esuberante, nel rispetto di quanto stabilito  dagli  articoli  461  e
seguenti, nonche' delle  norme  recate,  in  materia,  dai  contratti
collettivi. 
  2. Con la medesima  ordinanza  sono  impartite  disposizioni  volte
espressamente    a    disporre    l'utilizzazione    del    personale
soprannumerario di educazione tecnica e di  educazione  fisica  nelle
scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei  docenti  di
discipline diverse assenti sino a dieci giorni. 
  3. Il personale docente delle scuole materne,  qualora  si  abbiano
situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza,  e'  utilizzato
nei limiti del soprannumero, purche'  sia  provvisto  di  diploma  di
istituto  magistrale,  in  posti   di   insegnamento   nelle   scuole
elementari. Il predetto personale, se fornito del  prescritto  titolo
di studio, e' utilizzato, sempre nel limite del  soprannumero,  nelle
scuole medie e negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti  d'arte,  in
cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui  da'  accesso  il
titolo di studio posseduto. Per il personale docente  soprannumerario
l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio. 
  4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora,  dopo  la
completa attuazione del  nuovo  ordinamento,  con  riferimento  anche
all'introduzione da esso prevista  dell'insegnamento  di  una  lingua
straniera,  si  abbiano  situazioni  di  soprannumero  nel  ruolo  di
appartenenza, e' utilizzato nei limiti del soprannumero nelle  scuole
medie e negli istituti e scuole di istruzione  secondaria  superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli  istituti  d'arte,  in  cattedre
corrispondenti alle classi di  concorso  per  le  quali  il  predetto
personale sia provvisto del  prescritto  titolo  di  studio.  Per  il
personale docente soprannumerario l'utilizzazione e'  disposta  anche
d'ufficio. 
  5. Nell'ambito della scuola media e  degli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano  situazioni
di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato, nei  limiti
del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine  e  grado,
in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle  di
titolarita', purche' sia provvisto del prescritto titolo  di  studio.
Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore puo' essere  utilizzato  anche  nella
scuola   media.   Per   il    personale    docente    soprannumerario
l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio. 
  6. Le utilizzazioni in scuole di  grado  inferiore  possono  essere
disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui  al  comma
5. Parimenti a  domanda  possono  essere  disposte  utilizzazioni  in
provincia diversa da quella di titolarita'. 
  7.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione   sono
individuati     gli     insegnamenti     tecnico-professionali      o
artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per  i
quali non e' possibile disporre utilizzazioni di  titolari  di  altri
insegnamenti. 
  8. Le utilizzazioni  disposte  nell'anno  precedente,  su  posti  e
cattedre che rimangano  vacanti  e  disponibili  dopo  le  operazioni
relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono
prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purche'
permanga la  situazione  di  soprannumerarieta'  che  ha  dato  luogo
all'utilizzazione  e  sempre  che  non  possa  procedersi   a   nuova
utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti  e  cattedre  non
sono disponibili per nuove nomine in ruolo. 
  9. Per le utilizzazioni del personale docente  in  soprannumero  si
applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 455. 
                              Art. 480. 
        Inquadramenti in profili professionali amministrativi 
 
  1. Il personale docente, appartenente a ruoli  in  cui  si  abbiano
situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed  i  passaggi  di
cui  all'articolo  479,  puo'  essere  inquadrato,   a   domanda   da
presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarita',
nelle qualifiche funzionali e nei  profili  professionali  dei  ruoli
dell'amministrazione  centrale  e   dell'amministrazione   scolastica
periferica della pubblica istruzione. 
  2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 e' tenuto a
frequentare un corso di formazione avente  ad  oggetto  l'ordinamento
dei servizi dell'amministrazione scolastica. 
  3. Il personale amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  di  ruolo
nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia  utilizzato,  alla  data
del 15 novembre 1992, data  di  entrata  in  vigore  della  legge  23
ottobre 1992, n. 421,  presso  gli  uffici  regionali  e  provinciali
dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione,
puo' essere inquadrato, a domanda,  da  presentarsi  al  provveditore
agli  studi  della  provincia  di   titolarita',   nelle   qualifiche
funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1. 
  4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su
posti disponibili nei limiti  delle  dotazioni  organiche  costituite
cumulativamente  dalle  tabelle  A  e  B  allegate  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33  dell'8  febbraio
1991, e successive  modificazioni,  e  per  le  sedi  che  presentino
disponibilita' di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla
predetta tabella B e' comunque reso  indisponibile  per  gli  accessi
tramite   concorsi   fino   a   quando   permarranno   le   posizioni
soprannumerarie di cui al comma 1. 
  5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine  di  graduatorie
risultanti  dalla  valutazione  dell'intera  anzianita'  di  servizio
riconosciuta nella qualifica  di  provenienza.  Le  graduatorie  sono
compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza  del  Ministro
della pubblica istruzione. 
  6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 e' inquadrato  in  qualifiche
funzionali in corrispondenza di quanto  previsto  dalla  tabella  che
segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici,  dell'anzianita'
maturata  nella  qualifica  di  provenienza;  viene  fatta  salva  la
posizione economica gia' acquisita per  stipendio  ed  indennita'  di
funzione, attribuendosi all'interessato, oltre  allo  stipendio  base
della  qualifica  funzionale   nella   quale   e'   inquadrato,   una
retribuzione individuale di anzianita' di importo corrispondente alla
differenza  fra  lo  stipendio  in  godimento  e  quello   di   nuova
attribuzione. 
 
                                        Qualifica Qualifica 
                                        funzionale funzionale 
                                       nella scuola nei Ministeri --- 
                                          --- 
  Personale appartenente al ruolo dei 
  docenti laureati . . . . . . . . . . . VII VII 
Personale appartenente al ruolo dei 
  docenti diplomati. . . . . . . . . . . VI VI 
Personale amministrativo, tecnico ed 
  ausiliario . . . . . . . . . . . . . . V VI 
                                          IV IV 
                                          III III 
 
  7. Agli inquadramenti di  cui  al  presente  articolo  si  provvede
prioritariamente  rispetto  a  quelli   effettuati   in   base   alle
disposizioni di  carattere  generale  in  materia  di  mobilita'  dei
dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29, e successive modificazioni, che  comunque  restano  confermate
per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3. 
                              Art. 481. 
                           S o s t e g n o 
 
  1. Ai fini della copertura  dei  posti  di  sostegno  nella  scuola
dell'obbligo, dopo  le  operazioni  di  utilizzazione  del  personale
docente di ruolo fornito del prescritto titolo  di  specializzazione,
si procede all'accantonamento di un numero di  posti  pari  a  quello
necessario per le nomine del personale docente non di  ruolo  fornito
del prescritto titolo di specializzazione. 
  2. Effettuato  l'accantonamento  dei  posti  di  cui  al  comma  1,
nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di
ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione. 
  3.  Dopo  le  operazioni   di   cui   al   comma   2   si   procede
all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per
il quale e' stato disposto l'accantonamento di posti di cui al  comma
1. 
                              Art. 482. 
          Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento 
 
  1. Nei  casi  di  modifica  di  ordinamenti  scolastici  ovvero  di
programmi di insegnamento, i docenti di materie non piu'  previste  e
comunque diversamente denominate o raggruppate,  sono  assegnati  dal
Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, a materia o  gruppo  di  materie
affini, conservando  a  tutti  gli  effetti  lo  stato  giuridico  ed
economico in godimento. 
  2. Su proposta del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,
il Ministro della pubblica  istruzione  puo'  disporre  la  frequenza
obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione. 
                              Art. 483. 
    Mobilita' del personale direttivo e docente privo della vista 
 
  1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle  scuole
di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e
assegnazioni  provvisorie,  relativi  al  movimento   interregionale,
interprovinciale ed intercomunale. 
  2. Al personale docente di ruolo non vedente  delle  scuole  aventi
particolari finalita', il quale si sia trovato  o  venga  a  trovarsi
nelle condizioni di soprannumerarieta', e' consentito, a domanda,  il
trasferimento presso i  provveditorati  agli  studi  di  appartenenza
secondo i criteri stabiliti per la mobilita' volontaria dei  pubblici
dipendenti. 
  3. Detto personale e' impiegato per consulenze e  docenze  ai  fini
della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e  metodologico
dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva. 
  4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una
sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati. 

Paragrafo VII: Contenzioso amministrativo

                              Art. 484. 
                            R i c o r s o 
 
  1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a
domanda e' ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che
decide su conforme parere  del  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione. 

Sezione IV: Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

                              Art. 485. 
                          Personale docente 
 
  1. Al personale docente delle scuole di  istruzione  secondaria  ed
artistica, il servizio prestato presso le predette scuole  statali  e
pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di
ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini  giuridici  ed
economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi  del
periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini  economici  per
il  rimanente  terzo.  I  diritti  economici   derivanti   da   detto
riconoscimento sono conservati e  valutati  in  tutte  le  classi  di
stipendio   successive   a   quella   attribuita   al   momento   del
riconoscimento medesimo. 
  2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1,  e'
riconosciuto, al personale  ivi  contemplato,  il  servizio  prestato
presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato
in qualita' di docente elementare di  ruolo  e  non  di  ruolo  nelle
scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti
educandati  e  quelle  all'estero,  nonche'  nelle  scuole  popolari,
sussidiate o sussidiarie. 
  3. Al personale docente delle scuole  elementari  e'  riconosciuto,
agli stessi fini e negli  stessi  limiti  fissati  dal  comma  1,  il
servizio prestato in qualita' di docente non di  ruolo  nelle  scuole
elementari  statali  o  degli   educandati   femminili   statali,   o
parificate,  nelle  scuole  secondarie  ed   artistiche   statali   o
pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie,  nonche'
i servizi di ruolo e non  di  ruolo  prestati  nelle  scuole  materne
statali o comunali. 
  4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al
personale docente delle scuole elementari statali  o  parificate  per
ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per
intero ai fini giuridici ed economici. 
  5. Al  personale  docente  contemplato  nel  presente  articolo  e'
riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti  precedentemente
indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di
assistente incaricato o straordinario nelle universita'. 
  6. I servizi di cui ai precedenti commi sono  riconosciuti  purche'
prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del  titolo
di studio prescritto o comunque riconosciuto valido  per  effetto  di
apposito provvedimento legislativo. 
  7. Il periodo di servizio militare di leva  o  per  richiamo  e  il
servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a  tutti  gli
effetti. 
                              Art. 486. 
                         Personale direttivo 
 
  1. Al personale direttivo delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,
compreso quello appartenente alle istituzioni educative  statali,  e'
riconosciuto, ai fini giuridici ed economici  e  nella  misura  della
meta', soltanto il servizio di ruolo  effettivamente  prestato  nella
carriera di provenienza. 
  2.  Al  personale  direttivo  delle  scuole  elementari  statali  o
parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque  prestato  e'
riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. 
  3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti
da altre leggi per il  riconoscimento  del  servizio  ai  fini  della
carriera. 
  4. I provvedimenti relativi  al  riconoscimento  dei  servizi  sono
adottati dal provveditore agli studi sia per  i  presidi  sia  per  i
direttori didattici. 
                              Art. 487. 
                      Passaggio ad altro ruolo 
 
  1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale
direttivo  e  docente  delle  scuole  di  istruzione  secondaria   ed
artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato
nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo. 
                              Art. 488. 
Riconoscimento del servizio prestato  per  opera  di  assistenza  nei
   paesi in via di sviluppo 
 
  1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,  resa
con il possesso del titolo di studio  richiesto  per  l'accesso  alla
carriera di appartenenza, e' valutabile nella  stessa  carriera  agli
effetti di cui all'articolo 485, come servizio non di ruolo, solo  se
prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo. 
                              Art. 489. 
             Periodi di servizio utili al riconoscimento 
 
  1. Ai fini del riconoscimento di  cui  ai  precedenti  articoli  il
servizio di insegnamento e'  da  considerarsi  come  anno  scolastico
intero se ha avuto la durata prevista agli  effetti  della  validita'
dell'anno  dall'ordinamento  scolastico  vigente  al  momento   della
prestazione.((25)) 
  2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti  e  quelli  per
gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del
periodo richiesto per il riconoscimento. 
    
---------------

    
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 11,  comma  14)
che "il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel
senso che il  servizio  di  insegnamento  non  di  ruolo  prestato  a
decorrere dall'anno scolastico 1974-1975  e'  considerato  come  anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180  giorni  oppure
se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal  1o  febbraio
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale." 
                              Art. 490. 
         Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici 
 
  1. Il riconoscimento dei servizi non e' disposto per i servizi  non
di ruolo compresi in periodi che risultino gia' considerati  servizio
di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da
leggi speciali. 
  2. I benefici  di  cui  ai  precedenti  articoli  assorbono  quelli
previsti da altre leggi. 
  3. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in  applicazione  di
norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili  con  quelli
previsti  dal  presente   testo   unico   se   relativi   a   periodi
precedentemente non riconoscibili. 
  4. I riconoscimenti di servizi  previsti  dai  precedenti  articoli
sono disposti all'atto della conferma in ruolo. 
  5. Le nuove misure per  il  riconoscimento  dei  servizi,  previsti
dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore  al  1›
luglio 1975. 

Sezione V: Doveri

                              Art. 491. 
                   Orario di servizio dei docenti 
 
  1. Fino al perfezionamento dei  contratti  collettivi,  di  cui  al
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni, l'orario  obbligatorio  di  servizio  dei  docenti  e'
determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti. 
  2. L'orario di servizio per i docenti e' costituito: 
    a) dalle ore da destinare all'insegnamento; 
    b)  dalle  ore  riguardanti  le   attivita'   connesse   con   il
funzionamento della scuola. 
  3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola
materna  e'  stabilito  in  25  ore  settimanali  per  le   attivita'
educative. 
  4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola
elementare  e'  costituito  di  24  ore  settimanali   di   attivita'
didattica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 131. 
  5. L'orario  obbligatorio  di  insegnamento  per  i  docenti  degli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e' di 18  ore
settimanali. 
  6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e'  regolato  sulla  base
delle disposizioni contenute negli articoli 7  e  8  della  legge  29
dicembre 1988, n. 554. 

Capo IV
DISCIPLINA
Sezione I: Sanzioni disciplinari

                              Art. 492. 
                              Sanzioni 
  1. Fino al riordinamento degli organi collegiali ((.  .  .  )),  le
sanzioni disciplinari e le relative  procedure  di  irrogazione  sono
regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo
e dagli articoli seguenti. 
  2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,
possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 
    a) la censura; 
    b) la sospensione dall'insegnamento  o  dall'ufficio  fino  a  un
mese; 
    c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio  da  oltre  un
mese a sei mesi; 
    d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo
di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per
lo svolgimento di compiti diversi da quelli  inerenti  alla  funzione
docente o direttiva; 
    e) la destituzione. 
  3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare
e' costituito dall'avvertimento  scritto,  consistente  nel  richiamo
all'osservanza dei propri doveri. 
                              Art. 493. 
                            C e n s u r a 
 
  1. La censura consiste in una dichiarazione di  biasimo  scritta  e
motivata, che viene inflitta per mancanze  non  gravi  riguardanti  i
doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio. 
                              Art. 494. 
                    Sospensione dall'insegnamento 
o dall'ufficio fino a un mese 
 
  1. La sospensione dall'insegnamento  o  dall'ufficio  consiste  nel
divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita
del  trattamento   economico   ordinario,   salvo   quanto   disposto
dall'articolo 497. La sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio
fino a un mese viene inflitta: 
    a) per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri  e  alla
correttezza  inerenti  alla  funzione  o  per  gravi  negligenze   in
servizio; 
    b) per violazione  del  segreto  d'ufficio  inerente  ad  atti  o
attivita' non soggetti a pubblicita'; 
    c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in  relazione  ai
doveri di vigilanza. 
                              Art. 495. 
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese  a  sei
                                mesi 
 
  1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese
a sei mesi e' inflitta: 
    a) nei casi previsti  dall'articolo  494  qualora  le  infrazioni
abbiano carattere di particolare gravita'; 
    b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; 
    c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il 
    regolare funzionamento della scuola e per concorso  negli  stessi
    atti; d) per abuso di autorita'. 
                              Art. 496. 
 
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei 
mesi e utilizzazione in compiti diversi 
  1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento  o  dall'ufficio
per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia  trascorso
il tempo di sospensione, nello  svolgimento  di  compiti  diversi  da
quelli inerenti alla funzione docente o a quella  direttiva  connessa
al rapporto educativo, e' inflitta per il compimento di  uno  o  piu'
atti  di  particolare  gravita'  integranti  reati  puniti  con  pena
detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile  di  condanna  ovvero  sentenza  di
condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di  appello,
e in ogni altro caso in cui sia stata  inflitta  la  pena  accessoria
dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della  sospensione
dall' esercizio della potesta' dei genitori. In ogni  caso  gli  atti
per i quali e' inflitta la sanzione devono  essere  non  conformi  ai
doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilita'
del   soggetto   a   svolgere   i   compiti   del   proprio   ufficio
nell'esplicazione del rapporto educativo. 
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti
i compiti diversi, di  corrispondente  qualifica  funzionale,  presso
l'Amministrazione  centrale  o  gli  uffici  scolastici  regionali  e
provinciali, ai quali e' assegnato  il  personale  che  ha  riportato
detta sanzione. 
  3.  In  corrispondenza  del  numero  delle  unita'   di   personale
utilizzate in compiti diversi ai sensi del  presente  articolo,  sono
lasciati  vacanti  altrettanti   posti   nel   contingente   previsto
dall'articolo 456, comma 1. 
                              Art. 497. 
     Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio 
 
  1.  La  sospensione  dall'insegnamento  o   dall'ufficio   di   cui
all'articolo 494 comporta il ritardo  di  un  anno  nell'attribuzione
dell'aumento periodico dello stipendio. 
  2.  La  sospensione  dall'insegnamento  o   dall'ufficio   di   cui
all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di
due anni nell'aumento periodico  dello  stipendio;  tale  ritardo  e'
elevato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi. 
  3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data
in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla  punizione
inflitta. 
  4. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la  sospensione  da
uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione  e'  superiore  a
tre mesi, il personale direttivo  e  docente  non  puo'  ottenere  il
passaggio anticipato  a  classi  superiori  di  stipendio;  non  puo'
altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a  carriera  superiore,
ai quali va ammesso con riserva se e'  pendente  ricorso  avverso  il
provvedimento che ha inflitto la sanzione. 
  5. Il tempo di  sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio  e'
detratto dal computo dell'anzianita' di carriera. 
  6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini  della
progressione economica e dell'anzianita' richiesta  per  l'ammissione
ai concorsi direttivo e ispettivo nei  confronti  del  personale  che
abbia riportato in quell'anno  una  sanzione  disciplinare  superiore
alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata. 
                              Art. 498. 
                       D e s t i t u z i o n e 
 
  1. La destituzione, che  consiste  nella  cessazione  dal  rapporto
d'impiego, e' inflitta: 
    a) per atti che siano in grave contrasto con  i  doveri  inerenti
alla funzione; 
    b) per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio  alla
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; 
    c) per illecito uso o distrazione dei  beni  della  scuola  o  di
somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli  stessi
fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della
medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione,  si
abbiano compiti di vigilanza; 
    d) per gravi atti  di  inottemperanza  a  disposizioni  legittime
commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per  concorso
negli stessi; 
    e) per  richieste  o  accettazione  di  compensi  o  benefici  in
relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; 
    f) per gravi abusi di autorita'. 
                              Art. 499. 
                              Recidiva 
  1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della  stessa
specie  di  quella  per  cui   sia   stata   inflitta   la   sanzione
dell'avvertimento o della censura,  va  inflitta  rispettivamente  la
sanzione  immediatamente  piu'   grave   di   quella   prevista   per
l'infrazione commessa. In caso di recidiva in  una  infrazione  della
stessa specie di quella  per  la  quale  sia  stata  inflitta  ((  la
sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o  alla  lettera  d)
del comma 2 dell'articolo 492, )) va  inflitta,  rispettivamente,  la
sanzione prevista per la infrazione commessa  nella  misura  massima;
nel caso in cui tale misura  massima  sia  stata  gia'  irrogata,  la
sanzione prevista per l'infrazione  commessa  puo'  essere  aumentata
sino a un terzo. 
                              Art. 500. 
                         Assegno alimentare 
 
  1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio e' concesso  un  assegno
alimentare in misura pari alla  meta'  dello  stipendio,  oltre  agli
assegni per carichi di famiglia. 
  2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla  stessa
autorita' competente ad infliggere la sanzione. 
                              Art. 501. 
                           Riabilitazione 
 
  1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu  inflitta  la
sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per
la valutazione del servizio,  abbia  mantenuto  condotta  meritevole,
puo' chiedere che  siano  resi  nulli  gli  effetti  della  sanzione,
esclusa ogni efficacia retroattiva. 
  2. Il termine di cui al comma 1 e' fissato in cinque  anni  per  il
personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma
2, lettera d). 

Sezione II: Competenze, provvedimenti cautelari e procedure.

                              Art. 502 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) 
                              Art. 503 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) 
                              Art. 504 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) 
                              Art. 505 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) 
                              Art. 506 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) 
                              Art. 507 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) 
                              Art. 508. 
                   I n c o m p a t i b i l i t a' 
 
  1. Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private
ad alunni del proprio istituto. 
  2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e'  tenuto  ad
informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi'
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 
  3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano,  il
direttore didattico o il  preside  possono  vietare  l'assunzione  di
lezioni private o interdirne la continuazione, sentito  il  consiglio
di circolo o di istituto. 
  4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o  del  preside
e' ammesso ricorso al provveditore agli  studi,  che  decide  in  via
definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 
  5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal quale  abbia
ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 
  6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire
lezioni private. 
  7. L'ufficio di docente, di direttore  didattico,  di  preside,  di
ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal
presente titolo non e'  cumulabile  con  altro  rapporto  di  impiego
pubblico. 
  8. Il predetto personale  che  assuma  altro  impiego  pubblico  e'
tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. 
  9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di  diritto
dall'impiego precedente, salva  la  concessione  del  trattamento  di
quiescenza eventualmente spettante ai  sensi  delle  disposizioni  in
vigore. 
  10. Il personale di cui al  presente  titolo  non  puo'  esercitare
attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere
o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o  accettare  cariche
in societa' costituite a fine di  lucro,  tranne  che  si  tratti  di
cariche in societa' od enti per i quali la nomina e'  riservata  allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica
istruzione. 
  11. Il divieto, di cui al comma10,  non  si  applica  nei  casi  si
societa' cooperative. 
  12. Il personale che contravvenga ai divieti  posti  nel  comma  10
viene diffidato dal direttore generale o capo del  servizio  centrale
competente  ovvero  dal  provveditore  agli  studi  a  cessare  dalla
situazione di incompatibilita'. 
  13. L'ottemperenza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
  14.   Decorsi   quindici   giorni   dalla   diffida    senza    che
  l'incompatibilita' sia cessata, viene  disposta  la  decadenza  con
  provvedimento del direttore generale o capo del  servizio  centrale
  competente,  sentito  il   Consiglio   nazionale   della   pubblica
  istruzione, per il personale appartenente ai ruoli  nazionali;  con
  provvedimento del provveditore agli  studi,  sentito  il  consiglio
  scolastico provinciale,  per  il  personale  docente  della  scuola
  materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione, per il  personale  docente  degli  istituti  e
  scuole di istruzione secondaria superiore. 
  15. Al personale docente e' consentito, previa  autorizzazione  del
direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere  professioni
che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte  le  attivita'
inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'  orario  di
insegnamento e di servizio. 
  16. Avverso il diniego di  autorizzazione  e'  ammesso  ricorso  al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva. 

Capo V
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO, UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE
Sezione I: Cessazioni

                              Art. 509. 
          Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta' 
  1.(( COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  28  APRILE  1998,  N.  351  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 2001, N. 101 )). 
  2. Il personale in servizio al 1 ottobre  1974,  che  debba  essere
collocato a riposo per limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero
di anni di servizio richiesto per il  massimo  della  pensione,  puo'
essere trattenuto in servizio fino al  conseguimento  della  pensione
nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di eta'. 
  3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno  di
eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il
minimo della pensione, puo' essere trattenuto  in  servizio  fino  al
conseguimento di tale anzianita' minima e,  comunque,  non  oltre  il
settantesimo anno di eta'. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351. 
  5. Al personale di cui al presente titolo e' attribuita, come  alla
generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli  enti  pubblici
non economici, la facolta' di  permanere  in  servizio,  con  effetto
dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di  eta'  per  il
collocamento a riposto per essi previsti. 
  6. Ai soli fini  del  computo  del  trattamento  di  quiescenza  la
decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane  fissata
al 1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che  il  personale  stesso
sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4
agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima. 
                              Art. 510. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 )) 
                              Art. 511. 
                          D e c a d e n z a 
 
  1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in  materia
di decadenza dall'impiego, le disposizioni  di  cui  al  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni. 
                              Art. 512. 
                        Dispensa dal servizio 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per  l'utilizzazione  in
altri  compiti,  il  personale  di  cui  al  presente  titolo,   ((e'
dispensato dal servizio per  inidoneita'  fisica  o  incapacita'))  o
persistente insufficiente rendimento. 
                              Art. 513. 
                          Organi competenti 
 
  1. I provvedimenti di  collocamento  a  riposo  sono  adottati  dal
provveditore agli studi sia per il  personale  appartenente  a  ruoli
provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali. 
  2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni  sono  adottati
dal provveditore agli studi per il  personale  appartenente  a  ruoli
provinciali e dal direttore generale o  capo  del  servizio  centrale
competente per il personale appartenente a ruoli nazionali. 
  3. I provvedimenti di decadenza e di  dispensa  sono  adottati  dal
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,
se trattasi di personale docente della scuola materna,  elementare  e
media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi
di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore. Per il  personale  appartenente  ai  ruoli  nazionali,  il
provvedimento di decadenza e di dispensa e'  adottato  dal  Ministero
della pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione. 

Sezione II: Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni

                              Art. 514. 
Utilizzazione in compiti diversi del  personale  dichiarato  inidoneo
                        per motivi di salute 
 
  1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di
salute puo' a domanda essere collocato fuori ruolo ed  utilizzato  in
altri  compiti  tenuto  conto  della  sua  preparazione  culturale  e
professionale. 
  2. L'utilizzazione di cui al comma 1 e' disposta dal Ministero  per
la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. 
  3. Dal 1› gennaio 1994, i docenti collocati fuori  ruolo  ai  sensi
del  comma  1,  sono  utilizzati,   in   ambito   distrettuale,   dal
provveditore agli studi dell'attuale sede di  servizio  in  supplenze
temporanee di breve durata, salvo che il provveditore  stesso,  sulla
base di accertamento medico nei confronti del docente da parte  della
unita' sanitaria locale e  sentito  anche  il  capo  d'istituto,  non
ritenga   sussistenti   motivi   ostativi   al   temporaneo   ritorno
all'insegnamento. 
                              Art. 515. 
                Restituzione ai ruoli di provenienza 
 
  1. Il personale gia' appartenente  ad  altro  ruolo  del  personale
ispettivo, direttivo e docente puo' a domanda  essere  restituito  al
ruolo di provenienza con  effetto  dall'inizio  dell'anno  scolastico
successivo alla data del provvedimento di restituzione. 
  2. Il provvedimento  di  restituzione  e'  disposto  dal  direttore
generale o capo del servizio centrale  competente  per  il  personale
appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale  appartenente  ai
ruoli provinciali, dal provveditore agli studi. 
  3. Il personale direttivo puo' essere restituito  all'insegnamento,
nei casi di incapacita' o  di  persistente  insufficiente  rendimento
nello svolgimento delle funzioni,  con  provvedimento  del  direttore
generale  o  capo  del  servizio  centrale  competente,  sentito   il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
  4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume  in  esso
la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso
di permanenza nel ruolo stesso. 
                              Art. 516. 
                      Riammissione in servizio 
 
  1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per  quanto
concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
  2. La riammissione in servizio e' subordinata  alla  disponibilita'
del posto o della cattedra e non puo' aver luogo se la cessazione dal
servizio sia avvenuta in applicazione di  disposizioni  di  carattere
transitorio o speciali. 
  3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione
giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione  dal
rapporto di servizio. 
  4. Il provvedimento di riammissione in  servizio  e'  adottato  dal
direttore generale o capo del servizio centrale  competente,  sentito
il Consiglio nazionale della pubblica  istruzione  per  il  personale
appartenente ai  ruoli  nazionali  e  dal  provveditore  agli  studi,
sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il  personale  della
scuola materna, elementare e media o sentito il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore. 
  5. La riammissione in  servizio  ha  effetto  dall'anno  scolastico
successivo alla data del relativo provvedimento. 

Sezione III: Norme finali

                              Art. 517. 
                     A p p l i c a b i l i t a' 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo si  applicano  al  personale
ispettivo, direttivo e docente  di  ruolo  degli  istituti  e  scuole
statali di ogni ordine e grado, escluse le  universita',  compresi  i
docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e  degli  istituti
tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle  accademie
di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale  di
danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti  accompagnatori,
nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali  e
degli educandati femminili dello Stato,  dei  convitti  annessi  agli
istituti  di  istruzione  tecnica  e  professionale.   Si   applicano
altresi', in quanto compatibili, al personale  non  di  ruolo,  salva
diversa particolare disposizione della disciplina del  personale  non
di ruolo statale. 
                              Art. 518. 
                      Collocamento fuori ruolo 
 
  1. I collocamenti fuori ruolo del  personale  di  cui  al  presente
titolo, nei casi in  cui  siano  previsti,  possono  essere  disposti
soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la  conferma
in ruolo. 
                              Art. 519. 
                     Regioni a statuto speciale 
 
  1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve
le disposizioni contenute  negli  statuti  delle  regioni  a  statuto
speciale e nelle relative norme di attuazione. 

Capo VI
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NON DI RUOLO
Sezione I: Supplenze

                              Art. 520. 
                          Supplenze annuali 
 
 1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che 
  risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre, e che rimangano  prevedibilmente  tali  per  l'intero  anno
scolastico,  qualora  non  sia  possibile  provvedere   mediante   il
personale docente di ruolo delle  dotazioni  organiche  aggiuntive  o
mediante   l'utilizzazione   di   personale   in   soprannumero,   il
provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali,
in  attesa  dell'espletamento   delle   procedure   concorsuali   per
l'assunzione di personale docente di ruolo,  e  sempreche'  ai  posti
medesimi non sia stato gia' assegnato, a qualsiasi titolo,  personale
di ruolo. Sono altresi' conferite supplenze annuali per la  copertura
dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell'articolo 481, per le
nomine del personale non di ruolo fornito del  prescritto  titolo  di
specializzazione. A tal  fine  sono  compilate  apposite  graduatorie
provinciali. 
  2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono  essere
coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo. 
  3. In deroga al divieto di cui  al  comma  2,  nelle  scuole  della
provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti,  e'
consentita l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per
cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo svolgimento  delle
attivita' previste nel comma 7 dell'articolo 455. 
  4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti  con
l'ordinanza  del  Ministro  della   pubblica   istruzione,   di   cui
all'articolo 522. 
  5. Le operazioni di  conferimento  delle  supplenze  annuali  nella
scuola media e negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore sono precedute dal  raggruppamento  di  tutte  le  frazioni
d'orario. Le cattedre o posti orario  cosi'  formati  debbono  essere
assegnati ad un unico docente. 
  6.  Il  provveditore  agli   studi   cura   la   compilazione,   la
pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi  delle  cattedre,
dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di
insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i
posti e le  ore  di  insegnamento  tecnico-pratico  e  di  educazione
fisica. 
  7. Ogni capo di istituto da' al provveditore agli  studi  immediata
notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle  cattedre,
dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle
ore di insegnamento della religione cattolica. ((25)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523,  524,  525,  581,
582, 585 e 586 del testo unico." 
                              Art. 521. 
                        Supplenze temporanee 
 
  1. Alla copertura delle ore di insegnamento che  non  concorrono  a
costituire  cattedre  o  posti  orario  si   provvede   mediante   il
conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attivita'
didattiche. 
  2. Le supplenze temporanee sono  conferite  dal  provveditore  agli
studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilita' non superiori
a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo  di  istituto
sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre
che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in  tempo  utile,
ai provveditori  agli  studi,  ai  fini  degli  accorpamenti  per  la
costituzione dei  posti-orario  e  dopo  aver  effettuato  a  livello
provinciale  tutti  gli  accorpamenti  necessari  e  possibili.  Sono
altresi'  conferite  dal  provveditore  agli   studi   le   supplenze
temporanee  su  posti  di  insegnamento  nella  scuola   materna   ed
elementare  non  conferibili   per   supplenza   annuale   ai   sensi
dell'articolo 520. 
  3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto,  con  il  rispetto
delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte  le  supplenze
temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1. 
  4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti  con
l'ordinanza  del  Ministro  della   pubblica   istruzione,   di   cui
all'articolo 522. 
  5.  Il  conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'   consentito
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle  esigenze
di  servizio.  La  retribuzione  spetta  limitatamente  alla   durata
effettiva delle supplenze medesime. ((25)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523,  524,  525,  581,
582, 585 e 586 del testo unico." 
                              Art. 522. 
             Compilazione delle graduatorie provinciali 
 
  1. La formazione delle graduatorie provinciali per il  conferimento
delle supplenze annuali al personale docente  della  scuola  materna,
elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione  secondaria
superiore e' curata dal provveditore agli studi secondo le  modalita'
e  nei  termini  che  sono  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti  i  rappresentanti
delle   organizzazioni   sindacali    di    categoria    maggiormente
rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i  relativi
punteggi sono stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
con specifico riferimento al titolo di studio e, ove  prescritto,  di
abilitazione e di specializzazionee al servizio  prestato,  attinenti
al tipo di insegnamento per il quale  si  chiede  l'inclusione  nella
graduatoria provinciale. 
  2. Per ciascun insegnamento o  gruppo  di  insegnamenti,  impartiti
nella scuola materna e media, nonche'  negli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria superiore, vengono compilate  due  graduatorie,
da utilizzarsi nel seguente ordine di successione: 
    a)  graduatoria  degli  aspiranti  forniti  di   un   titolo   di
abilitazione  valido  per  l'insegnamento  o   per   il   gruppo   di
insegnamenti richiesto; 
    b) graduatoria degli aspiranti forniti di  un  titolo  di  studio
dichiarato  valido  per  l'ammissione  a  concorsi   per   posti   di
insegnamento od a concorsi a cattedre. 
  3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente.  Il
Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria
ordinanza, l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi
aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi
titoli. 
  4. La compilazione delle predette graduatorie  e'  effettuata  alla
scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite. 
  5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per  l'immissione
in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno  diritto  alla
precedenza  assoluta  nel  conferimento  delle  supplenze  annuali  e
temporanee nella  provincia  in  cui  hanno  presentato  le  relative
domande di supplenza. 
  6.  Entro  cinque  giorni  dalla  data   di   pubblicazione   delle
graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare  ricorso
in opposizione al provveditore agli studi per motivi  attinenti  alla
posizione  in  graduatoria  dei  singoli  aspiranti  alla   supplenza
annuale. 
  7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio
scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono  di
per se' impugnabili. 
  8. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli
aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali  le  vigenti
disposizioni non  richiedono  titoli  di  studio  o  di  abilitazione
specifici sono compilate da commissioni provinciali  formate  secondo
criteri che sono stabiliti con decreto del  Ministro  della  pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; 
le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere  delegate,
per le predette graduatorie, ad  un  capo  d'istituto  di  istruzione
artistica. 
  9. I candidati che nei concorsi per esami e  titoli  per  l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare siano  stati  inclusi  nella
graduatoria di merito ed abbiano superato  la  prova  facoltativa  di
accertamento della conoscenza di una o piu' lingue  straniere,  hanno
titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui  posti  i
cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua
straniera. Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  determina,  con
propria ordinanza, i criteri  e  le  modalita'  per  l'attuazione  di
quanto sopra disposto. ((25)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523,  524,  525,  581,
582, 585 e 586 del testo unico." 
                              Art. 523. 
                       Valutazione dei servizi 
 
  1.  L'ordinanza  del  Ministro  della  pubblica   istruzione,   che
stabilisce  le  modalita'  ed  i  termini  per  la  formazione  delle
graduatorie provinciali per il conferimento delle  supplenze  annuali
al personale  docente  ed  educativo,  prevede  una  valutazione  del
servizio militare secondo criteri  uniformi  sia  nei  confronti  del
personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei  confronti
del personale educativo. 
  2. Ai fini della valutazione dei titoli di  servizio,  il  servizio
militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza  tecnica  in
Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e  successive  modificazioni,  prestati  senza  demerito,   dopo   il
conseguimento del titolo di studio  che  da'  diritto  all'iscrizione
nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico. 
  3. Analogamente e' valutata l'attivita' svolta senza demerito  come
titolare di borse di studio per giovani laureati o  di  addestramento
didattico e scientifico conferite a norma di legge, come  lettore  di
lingua italiana in universita' straniere,  ovvero,  dopo  la  laurea,
come  ricercatore  retribuito   presso   universita',   istituti   di
istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed  istituti  di
ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio  nazionale  delle
ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare. 
  4. Il mandato politico  o  amministrativo  che  comporti  l'esonero
dall'insegnamento e' valutato per  il  periodo  di  tempo  successivo
all'interruzione dell'insegnamento, conseguente al  conferimento  del
mandato, e per tutta la durata  del  mandato  stesso,  come  servizio
scolastico. ((25)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523,  524,  525,  581,
582, 585 e 586 del testo unico." 

Sezione II: Contenzioso amministrativo

                              Art. 524. 
                               Ricorsi 
 
  1. Avverso i provvedimenti adottati sulla  base  delle  graduatorie
definitive, di  cui  all'articolo  522,  per  il  conferimento  delle
supplenze annuali nella scuola materna,  elementare,  media  e  negli
istituti e scuole  di  istruzione  secondaria  superiore  e'  ammesso
ricorso da  parte  dei  singoli  interessati,  entro  il  termine  di
quindici giorni dalla  data  della  pubblicazione  dei  provvedimenti
stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni
di cui all'articolo 525. 
  2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi
attinenti alla  legittimita'  delle  graduatorie,  deducibili  e  non
dedotti in sede di ricorso  in  opposizione  avverso  le  graduatorie
provvisorie. 
  3. Per la notifica dei  ricorsi  ai  controinteressati  si  applica
l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre
1971, n. 1199. Il termine  di  cui  al  secondo  comma  del  medesimo
articolo 4 e' ridotto a dieci giorni. 
  4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta  giorni
dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto  infruttuosamente
tale termine, i ricorsi si intendono respinti. 
  5. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale  docente
non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo  di  istituto
per scarso rendimento.  Contro  la  decisione  delle  commissioni  e'
ammesso ricorso al Ministero  della  pubblica  istruzione,  il  quale
decide entro sessanta  giorni,  su  conforme  parere  del  competente
consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale  della  pubblica
istruzione. 
  6. Avverso i provvedimenti adottati sulla  base  delle  graduatorie
definitive  per  il  conferimento  delle  supplenze   relative   alle
discipline degli istituti di istruzione artistica, e' ammesso ricorso
da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni
dalla data della  pubblicazione  dei  provvedimenti  stessi  all'albo
degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della
pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti  dal  decreto
previsto nell'articolo 272. ((25)) 
    
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523,  524,  525,  581,
582, 585 e 586 del testo unico." 
                              Art. 525. 
                      Commissione per i ricorsi 
 
  1. Presso ogni provveditorato agli studi  sono  istituite  apposite
commissioni competenti a decidere sui  ricorsi  di  cui  all'articolo
524, esclusi quelli previsti nel comma  6  di  detto  articolo.  Tali
commissioni sono composte: 
    a) per la scuola materna ed  elementare,  dal  provveditore  agli
studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale  non
inferiore alla settima, da lui  delegato,  che  la  presiede,  da  un
direttore didattico, da un impiegato  con  qualifica  funzionale  non
inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica  funzionale  non
inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna  e  da  due
docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna
ed  uno  dei  docenti  elementari  debbono  essere,  ove   possibile,
supplenti annuali.  Il  direttore  didattico  e  gli  impiegati  sono
nominati dal provveditore agli studi, il quale  nomina  altresi'  gli
altri componenti  della  commissione,  fra  i  docenti  proposti  dai
rappresentanti provinciali dei sindacati  di  categoria  maggiormente
rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati
inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale
non inferiore alla settima od alla sesta,  un  docente  della  scuola
materna ed un docente della scuola elementare, per supplire eventuali
assenti; 
    b) per la scuola media e gli  istituti  e  scuole  di  istruzione
secondaria superiore, dal provveditore agli studi, che  la  presiede,
da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato  del  provveditorato
stesso con qualifica funzionale non inferiore alla  settima,  da  due
docenti di ruolo, da un docente supplente annuale  e  da  un  docente
tecnico-pratico.  Il  provveditore  agli  studi,  puo'   delegare   a
presiedere la Commissione l'impiegato con  qualifica  funzionale  non
inferiore alla settima. Il capo di  istituto  e  gli  impiegati  sono
nominati dal provveditore agli  studi,  il  quale  nomina  gli  altri
componenti della commissione fra i  docenti  di  ruolo,  i  supplenti
annuali e  i  docenti  tecnico-pratici  proposti  dai  rappresentanti
provinciali dei sindacati di categoria  maggiormente  rappresentativi
su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo
di istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla
settima del provveditorato agli studi  e  due  docenti  per  supplire
eventuali assenti. 
  2. La proposta da parte dei sindacati di  categoria,  prevista  dal
comma  1,  ha  luogo  sino  all'emanazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ferma
restando la composizione delle commissioni per i ricorsi. 
  3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno. 
  4. Le commissioni possono essere consultate dal  Provveditore  agli
studi su ogni altra questione relativa al personale  docente  non  di
ruolo. ((25)) 
    
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523,  524,  525,  581,
582, 585 e 586 del testo unico." 

Sezione III: Retribuzione ed assenze

                              Art. 526. 
                       R e t r i b u z i o n e 
 
  1. Al personale  docente  ed  educativo  non  di  ruolo  spetta  il
trattamento  economico  iniziale  previsto  per   il   corrispondente
personale docente di ruolo. 
  2. Quando  il  docente  abbia  un  numero  di  ore  settimanali  d'
insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di  servizio  previsto
dall'articolo 491, il trattamento economico e' dovuto in proporzione. 
Parimenti e' dovuta in proporzione l'indennita' integrativa speciale,
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti
norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai  soli  fini
giuridici, e non a quelli  economici,  nei  limiti  di  durata  della
nomina stessa. 
                              Art. 527. 
                   Retribuzione supplenze annuali 
 
  1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 e'  corrisposto
mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato. 
  2. Al supplente annuale il cui servizio  sia  cominciato  non  piu'
tardi del 1› febbraio e sia durato fino al termine  delle  operazioni
di scrutinio finale, e a  quello  che  abbia  prestato  servizio  per
almeno 180 giorni, anche se non  continuativi,  e  che  si  trovi  in
servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto
trattamento economico e' dovuto fino al termine dell'anno scolastico. 
  3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il  1›
febbraio e  che  partecipi  agli  esami  della  sessione  estiva,  il
trattamento economico e' corrisposto fino  al  termine  dei  relativi
lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il
trattamento  economico  e'  corrisposto  per  l'intera  durata  della
sessione medesima. 
                              Art. 528. 
                  Retribuzione supplenze temporanee 
  1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi  titolo
conferite e quale sia la loro durata ((. . .)), spetta  limitatamente
al servizio effettivamente prestato. 
  2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'
anno scolastico, il trattamento economico di cui  al  comma  1  dell'
articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai  giorni  di
servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni. 
                              Art. 529. 
Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio 
 
  1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di  servizio  possono
essere accordati congedi per gravi e comprovati  motivi  di  famiglia
fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto
ad alcun trattamento economico. 
  2. Nei casi di assenza dal servizio per  malattia  accertata  dall'
amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti  annuali
al primo anno di servizio e' mantenuto per 30 giorni con  trattamento
economico ridotto alla meta'. 
                              Art. 530. 
Congedi ed  assenze  del  personale  supplente  al  secondo  anno  di
                              servizio 
 
  1. Le assenze  per  gravi  motivi,  ivi  comprese  le  assenze  per
accertata  malattia,  ed  il  relativo  trattamento   economico   del
personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e  grado  che
si trovi almeno al secondo anno di servizio  scolastico  continuativo
sono  disciplinate  dai  contratti  collettivi  di  cui  al   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 
                              Art. 531. 
                Mandato parlamentare e amministrativo 
 
  1. I supplenti annuali, cui e' conferito un mandato parlamentare od
amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine
dell'anno scolastico durante  il  quale  scade  il  loro  mandato,  i
diritti inerenti alla  loro  appartenenza  alla  graduatoria  per  il
conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio  gli
anni del mandato. 
                              Art. 532. 
                            Altri congedi 
 
  1. I congedi per matrimonio  o  per  gravidanza  e  puerperio  sono
regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le  norme
in  vigore  per  il  personale  non  di  ruolo  in   servizio   nelle
Amministrazioni dello Stato. 
                              Art. 533. 
                      Computo congedi e assenze 
 
  1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno  in  cui  il
docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende
servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo. 
  2. Entro cinque  giorni  dall'assenza  il  capo  di  istituto  deve
accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente
e' licenziato. 
  3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del  termine
massimo di congedo o di assenza o che  dal  servizio  si  allontanino
dopo aver gia' raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati. 
                              Art. 534. 
                          Organo competente 
 
  1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal  capo
di istituto. 
  2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti
alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale  e  comunque
per disposizioni dell'autorita' militare, sono collocati in  congedo,
secondo le norme in vigore, dal capo di istituto. 

Sezione IV: Disciplina

                              Art. 535. 
                           S a n z i o n i 
 
  1. Ai docenti non di ruolo, a  qualsiasi  titolo  assunti,  possono
essere inflitte, secondo la  gravita'  della  mancanza,  le  seguenti
sanzioni disciplinari: 
   1) l'ammonizione; 
   2) la censura; 
   3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese; 
   4) la sospensione della retribuzione  e  dall'insegnamento  da  un
mese ad un anno; 
   5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni; 
   6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento. 
  2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1  sono  inflitte
dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal
provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4),  5)  e
6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina. 
                              Art. 536. 
                     Applicazione delle sanzioni 
 
  1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali  da
compromettere  l'onore  e  la  dignita'  e  non  costituiscano  grave
insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai
numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535. 
  2.  Per  la  recidiva  nei  fatti  che  abbiano  dato  luogo   all'
ammonizione si applica la censura; per  la  recidiva  nei  fatti  che
abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui  al  n.
3) dell'articolo 535. 
  3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali  irregolarita'  di
condotta e per i fatti che compromettono l'onore  e  la  dignita'  si
applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre
sanzioni disciplinari. 
                              Art. 537. 
                       Effetti delle sanzioni 
 
  1. Le  sanzioni  di  cui  ai  numeri  4)  e  5)  dell'articolo  535
comportano  l'esclusione  dall'insegnamento  nelle  scuole  e   negli
istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati  ed
autorizzati, nonche' l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a  posti
di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali  e  pareggiati,
per la durata della sanzione inflitta. 
  2.  L'esclusione  definitiva   dall'insegnamento   comporta   anche
l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento. 
                              Art. 538. 
                          P r o c e d u r e 
 
  1. L'applicazione delle  sanzioni  previste  dall'articolo  535  e'
disposta, previa  contestazione  degli  addebiti,  con  facolta'  del
docente non di ruolo di presentare le sue  controdeduzioni  entro  il
termine massimo di dieci giorni che puo' essere ridotto a due per  le
sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 535. 
  2. Le sanzioni si applicano  mediante  comunicazione  scritta  all'
interessato. 
  3. Qualora la gravita' dei fatti lo esiga,  l'autorita'  scolastica
puo' sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il
docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. 
  La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione.  L'
autorita'  scolastica  dispone  la   corresponsione   degli   assegni
alimentari, entro i limiti della durata della nomina. 
  4.  Se  alla  sospensione  segue  la  sanzione  disciplinare  della
esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui  e'
stata disposta la sospensione. 
  5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento
dell'incolpato, la sospensione e' revocata ed il docente non di ruolo
riacquista il diritto agli assegni  non  percepiti,  entro  i  limiti
della durata della nomina. 
                              Art. 539. 
                         Procedimenti penali 
 
  1. Il docente non di ruolo sottoposto  a  procedimento  penale  per
delitto puo' essere sospeso dal servizio dal  capo  di  istituto.  La
sospensione deve essere disposta  immediatamente  quando  sia  emesso
contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare. 
  2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione
perche' il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha  commesso  ovvero
perche' il fatto non costituisce reato, la sospensione e' revocata ed
il docente non di  ruolo  riacquista  il  diritto  agli  assegni  non
percepiti, entro i limiti della durata della supplenza. 
  3.  Tuttavia  l'autorita'  scolastica  quando   ritenga   che   dal
procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che  rendano  il
docente  non  di  ruolo  passibile  di  sanzione  disciplinare   puo'
provvedere ai sensi del precedente articolo 535. 
  4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per  remissione
di querela o di non procedibilita' per mancanza  o  irregolarita'  di
querela. 
  5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1  segue  la
sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento,  questa  ha
effetto dalla data in cui e' stata  disposta  la  sospensione.  Dalla
stessa data ha effetto l'esclusione definitiva  dall'insegnamento  di
cui all'articolo 535. 
  6. Il supplente temporaneo sottoposto  a  procedimento  penale  per
delitto puo' essere licenziato dal capo di istituto. 
  7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente
temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia
cautelare. 
  8. Il docente non di ruolo che  riporti  condanna  definitiva  alla
reclusione, senza  beneficio  della  sospensione  condizionale  dalla
pena, cessa dal servizio  e  il  rapporto  d'impiego  e'  risolto  di
diritto. 
  9. In ogni caso,  e'  fatta  salva  l'applicazione  delle  sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 535. 
  10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al  comma
8. 
                              Art. 540. 
                            R i c o r s i 
  1. Contro le sanzioni inflitte dal  capo  di  istituto  e'  ammesso
ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli  studi,  il  quale
decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e' ammesso ricorso
((al Ministero )) della pubblica istruzione. 
  2. Il termine del ricorso ((al Ministero )) e' di 30 giorni. 

Sezione V: Norma finale e di rinvio

                              Art. 541. 
                      Norma finale e di rinvio 
 
  1. Per l'insegnamento di materie  professionali  e  di  lavorazioni
richiedenti particolare perizia  e  specializzazione  negli  istituti
professionali, il Ministero della pubblica  istruzione,  su  proposta
della giunta esecutiva dell'istituto, puo' consentire l'assunzione di
personale esperto per periodi determinati di tempo, che non  eccedano
la durata dell'anno scolastico,  mediante  contratti  di  prestazione
d'opera professionale. 
  2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale  docente
non di ruolo si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  del
presente testo unico riferite ai docenti di ruolo. 
  3.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  capo  si  applicano
altresi' al personale educativo non di ruolo. 

TITOLO II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
Capo I
AREE FUNZIONALI – RUOLI

                              Art. 542. 
                     Rinvio alla contrattazione 
 
  1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario (A.T.A.) delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle
istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di  danza
e'  disciplinato  dai  contratti  collettivi  di   cui   al   decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. 
  2. Fino alla stipulazione  dei  predetti  contratti  collettivi  si
applicano le norme di cui agli articoli che seguono. 
                              Art. 543. 
                           Aree funzionali 
 
  1. Il  personale  statale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
(A.T.A.) delle scuole di ogni ordine  e  grado  e  delle  istituzioni
educative, delle accademie  di  belle  arti  e  dei  conservatori  di
musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di  danza,  e'
collocato  nell'area  funzionale  dei  servizi  tecnici  e  nell'area
funzionale dei servizi amministrativi. 
                              Art. 544. 
                              R u o l i 
 
  1. I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono  provinciali,
ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di  belle  arti,
dei  conservatori  di  musica,  delle  accademie  nazionali  di  arte
drammatica e di danza, che sono  nazionali.  Essi  sono  amministrati
dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al  reclutamento,
a tutti gli atti di  carriera  ed  al  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza. 
                              Art. 545. 
                        Qualifiche funzionali 
 
  1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del  personale  A.T.A.
sono le seguenti: 
  Terza  qualifica:  attivita'  tecnico-manuali  con  conoscenze  non
specialistiche.  Attivita'   tecniche   manuali   che   presuppongono
conoscenze   tecniche   non   specializzate;   o,   se   di    natura
amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative,  tecniche,
o contabili elementari. Puo' essere richiesta  anche  l'utilizzazione
di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. 
  Quarta  qualifica:  attivita'   amministrative   o   tecniche   con
conoscenze  specialistiche  e  responsabilita'  personali.  Attivita'
amministrative-contabili,    tecniche,    o    tecnico-manuali    che
presuppongono  conoscenze  specifiche  nel  ramo   amministrativo   e
contabile  e  preparazione  specializzata   in   quello   tecnico   e
tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi o  strumenti
complessi o di  dati  nell'ambito  di  procedure  predeterminate.  Le
prestazioni lavorative  sono  caratterizzate  da  margini  valutativi
nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 
  Quinta  qualifica:  attivita'  con   conoscenza   specialistica   e
responsabilita'  di  gruppo.  Attivita'   professionali   richiedenti
preparazione tecnica o particolari conoscenze  nella  tecnologia  del
lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di  disegni  o  di
grafici   e   relative   elaborazioni.   Possono   comportare   anche
responsabilita' di guida e  di  controllo  tecnico-pratico  di  altre
persone. 
  Ottava qualifica: attivita' con  specializzazione  professionale  o
con  eventuale  responsabilita'  esterna.   Attivita'   professionali
comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna,  a
stabilimenti od opifici;  ovvero  attivita'  di  coordinamento  e  di
promozione,   nonche'   di   verifica   dei   risultati   conseguiti,
relativamente a piu' unita' organiche non  aventi  rilevanza  esterna
operanti nello stesso  settore;  oppure  attivita'  di  studio  e  di
elaborazione  di  piani  e  di  programmi  richiedenti   preparazione
professionale di livello universitario, con  autonoma  determinazione
dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi  e  agli
indirizzi impartiti. Vi e'  connessa  responsabilita'  organizzativa,
nonche' responsabilita' esterna per i risultati conseguiti. 
                              Art. 546. 
                        Profili professionali 
 
  1. Ogni qualifica funzionale comprende piu'  profili  professionali
fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per
il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali,  al  grado  di
responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta,  al  grado  di
mobilita' ed ai requisiti di accesso alla qualifica. 
  2. I profili professionali delle qualifiche  del  personale  A.T.A.
sono inseriti nelle seguenti aree funzionali: 
    a) l'area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende  il
profilo professionale degli ausiliari; 
    b) l'area funzionale dei  servizi  tecnici  comprende  i  profili
professionali dei guardarobieri, degli aiutanti cuochi,  dei  cuochi,
degli infermieri e dei collaboratori tecnici; 
    c) l'area  funzionale  dei  servizi  amministrativi  comprende  i
profili   professionali   dei   collaboratori   amministrativi,   dei
coordinatori amministrativi e  dei  coordinatori  amministrativi  dei
conservatori di  musica,  delle  accademie  di  belle  arti  e  delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Alla  stessa  area
appartiene   anche   il   profilo   professionale    dei    direttori
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie  di  belle
arti e delle accademie nazionali di arte drammatica  e  di  danza.  A
questi ultimi, si applicano le norme riguardanti lo  stato  giuridico
ed economico dei dipendenti civili dello Stato. 
  3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
modificazioni. 
                              Art. 547. 
 Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali 
 
  1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi  di  lavoro,  la
collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali e'
la seguente. 
  2.  Appartengono  alla  terza  qualifica   funzionale   i   profili
professionali degli ausiliari, dei  guardarobieri  e  degli  aiutanti
cuochi. 
  3.  Appartengono  alla  quarta  qualifica  funzionale   i   profili
professionali dei  collaboratori  amministrativi,  dei  collaboratori
tecnici, dei cuochi e degli infermieri. 
  4.  Appartengono  alla  quinta  qualifica  funzionale   i   profili
professionali   dei   coordinatori   amministrativi,    compresi    i
coordinatori  amministrativi  dei  conservatori  di   musica,   delle
accademie  di  belle  arti  e  delle  accademie  nazionali  di   arte
drammatica e di danza. 
  5.  Appartengono  all'ottava   qualifica   funzionale   i   profili
professionali  dei  direttori  amministrativi  dei  conservatori   di
musica, delle accademie di belle  arti  e  delle  accademie  di  arte
drammatica e di danza. 
                              Art. 548 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 119 )) 
                              Art. 549. 
              Consiglio di amministrazione provinciale 
 
  1. Presso ogni ufficio scolastico  e'  istituito  un  consiglio  di
amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli  studi,
composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli
di ruolo  della  provincia.  Ad  esso  sono  attribuite  le  funzioni
stabilite in materia di personale A.T.A. dal  presente  testo  unico,
dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
  2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da  un
impiegato  con  qualifica  non  inferiore  alla  sesta   dell'ufficio
scolastico provinciale. 
  3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano  in
carica per un triennio e sono nominati con decreto  del  provveditore
agli studi. 

Capo II
RECLUTAMENTO

                              Art. 550. 
                      Disciplina regolamentare 
 
  1. Con regolamento  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo  41  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni, sono disciplinati: 
    a) i requisiti generali di  accesso  all'impiego  e  la  relativa
documentazione; 
    b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali, anche  con  riguardo  agli  adempimenti  dei
partecipanti; 
    c)  le  categorie  riservatarie  ed  i  titoli  di  precedenza  e
preferenza per l'ammissione all'impiego; 
    d)  le  procedure  di  reclutamento  tramite  apposite  liste  di
collocamento per le qualifiche previste dalla legge; 
    e)  la  composizione  e   gli   adempimenti   delle   commissioni
esaminatrici. 
  2. In  attesa  dell'emanazione  del  regolamento  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque  portate
a compimento le procedure concorsuali attivate alla data  di  entrata
in vigore del regolamento stesso. 
  3. Le nomine, da conferire a seguito delle  procedure  concorsuali,
sono disposte nei limiti dei  posti  vacanti  dopo  la  riduzione  di
organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non  sono,
in  ogni  caso,  effettuate  su  posti  dei  quali  si   preveda   la
soppressione nell'anno scolastico successivo. 
                              Art. 551. 
      (( (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi).)) 
  ((1. L'accesso al ruolo dei responsabili  amministrativi  ha  luogo
mediante concorso per titoli ed esami e attingendo  alla  graduatoria
permanente di cui all'articolo 553. 
  2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per  titoli  ed
esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi  vanno
ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente.  Detti
posti vanno reintegrati  in  occasione  della  procedura  concorsuale
successiva. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai responsabili amministrativi  dei  Conservatori  di  musica,  delle
Accademie  di  belle  arti  e  delle  Accademie  nazionali  di   arte
drammatica e di danza. 
  4. I  posti  disponibili  e  vacanti  per  l'accesso  ai  ruoli  di
responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare  ai
corrispondenti concorsi riservati per  il  passaggio  alla  qualifica
funzionale superiore di  cui  al  comma  1  dell'articolo  557,  sono
ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per  titoli
ed esami e la graduatoria permanente. )) 
                              Art. 552. 
                    Concorsi per titoli ed esami 
 
  (( 01. I concorsi per titoli ed esami sono  indetti  con  frequenza
triennale, subordinatamente alla disponibilita' di posti. 
  02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico  emanato
dal Ministero della pubblica istruzione. 
  03. Spetta agli uffici dell'amministrazione  scolastica  periferica
determinare con loro decreti, all'inizio di  ciascuno  dei  tre  anni
scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da
conferire  all'inizio  di  ciascun  anno  scolastico   ai   candidati
utilmente   collocati   nelle   graduatorie   compilate   a   seguito
dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane  ferma  la  competenza
degli  stessi  uffici  dell'amministrazione   scolastica   periferica
riguardo a tutti gli adempimenti  attinenti  allo  svolgimento  delle
procedure dei concorsi medesimi,  nonche'  riguardo  all'approvazione
degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti. )) 
  1. (( Le graduatorie relative  ai  concorsi  per  titoli  ed  esami
restano valide fino alla data  da  cui  decorre  la  validita'  della
graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. )) 
  2. Nei concorsi per titoli ed esami e'  attribuito  un  particolare
punteggio  anche  all'inclusione  nelle  graduatorie  di   precedenti
concorsi per titoli ed esami. 
  3. Le prove di esame consistono in  due  prove  scritte  ed  in  un
colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi  di  diritto
pubblico; l'altra e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni
tecniche necessarie all'assolvimento  delle  funzioni  proprie  della
qualifica da conferire. Il  colloquio  verte  sulle  materie  oggetto
delle prove scritte  e  sull'ordinamento  dell'amministrazione  della
pubblica istruzione. Il programma di esame e' determinato  dal  bando
di cui al comma 3 dell'articolo 551. 
  4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione  ai  concorsi  e'
stabilito con regolamento. 
  5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  sentito  il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la  tabella
di valutazione dei titoli. 
  (( 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
anche ai responsabili  amministrativi  dei  Conservatori  di  musica,
delle Accademie di belle arti e delle  Accademie  nazionali  di  arte
drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero
della  pubblica  istruzione  e   svolti   a   livello   regionale   o
interregionale,   affidandone   l'organizzazione   ad   un    ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che  ha  curato
lo   svolgimento   delle   procedure   concorsuali   provvede   anche
all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione  della
sede ai vincitori. I conseguenti  contratti  di  assunzione  a  tempo
indeterminato sono stipulati dal  dirigente  dell'ufficio  scolastico
periferico della provincia nella  quale  ha  sede  l'Accademia  o  il
Conservatorio di assegnazione. )) 
                              Art. 553. 
                   (( (Graduatorie permanenti). )) 
  ((1. Le graduatorie  relative  ai  concorsi  per  soli  titoli  dei
responsabili   amministrativi   sono   trasformate   in   graduatorie
permanenti,  da  utilizzare  per  le  assunzioni  in  ruolo  di   cui
all'articolo 551, comma 4. 
  2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono  periodicamente
integrate con l'inserimento di coloro che  hanno  superato  le  prove
dell'ultimo concorso per titoli  ed  esami  e  di  coloro  che  hanno
chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria  permanente
di altra  provincia.  Contemporaneamente  all'inserimento  dei  nuovi
aspiranti  e'   effettuato   l'aggiornamento   delle   posizioni   di
graduatoria di  coloro  che  sono  gia'  compresi  nella  graduatoria
permanente. 
  3. Le operazioni di cui al  comma  2  sono  effettuate  secondo  le
modalita' definite dal regolamento di cui al  comma  3  dell'articolo
401. 
  4. La collocazione nella  graduatoria  permanente  non  costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 
  5.  Le  graduatorie  permanenti  sono  utilizzabili  soltanto  dopo
l'esaurimento delle corrispondenti  graduatorie  compilate  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246,  e  trasformate
in graduatorie nazionali  dall'articolo  8-bis  del  decreto-legge  6
agosto 1988, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
ottobre 1988, n. 426. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai responsabili amministrativi  dei  Conservatori  di  musica,  delle
Accademie  di  belle  arti  e  delle  Accademie  nazionali  di   arte
drammatica e di danza. 
  7.  Ai  fini  dell'inserimento  nelle  graduatorie  permanenti  del
personale di cui al comma  6,  le  graduatorie  concorsuali  previste
dall'articolo  552,  comma  5-bis,  sono  ripartite  in   graduatorie
provinciali. )) 
                              Art. 554. 
     Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale 
  1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica  sono  effettuate
mediante concorsi provinciali per  titoli,  indetti  annualmente  nei
limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla
base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale
indichera', fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. 
  2. Ai predetti concorsi e'  ammesso  il  personale  A.T.A.  non  di
ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito,  con
qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali  i  concorsi
sono indetti.  E'  consentita  la  partecipazione  al  solo  concorso
indetto nella provincia in  cui  si  presta  servizio  alla  data  di
pubblicazione del bando. 
  3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno  due
anni di servizio, in tutto o in  parte,  in  qualifiche  superiori  a
quelle per le quali i  concorsi  sono  stati  indetti,  ha  titolo  a
partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore. 
  4. Ai fini della partecipazione ai  concorsi  di  cui  al  presente
articolo si prescinde dal  limite  massimo  di  eta'  previsto  dalle
vigenti disposizioni. 
  5. Le assunzioni nei ruoli della terza  qualifica  sono  effettuate
tramite le apposite  liste  di  collocamento  previste  dalla  legge,
previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle  supplenze
annuali gia' compilate alla data del 5 luglio  1988  ((,))  ((  salvo
quanto previsto dall'art. 587.)) 
  6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per
l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore
tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica
istruzione,  con  propria  ordinanza,   sentite   le   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di  studio
da  ritenere  equivalenti  al  diploma  di  qualifica   professionale
richiesto per l' ammissione al concorso. 
  7. Le graduatorie relative ai concorsi di  cui  al  comma  1  hanno
carattere permanente e sono  integrate  a  seguito  di  ciascuno  dei
successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda  per
la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al  punteggio
complessivo riportato e i concorrenti gia' compresi  in  graduatoria,
ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e
ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei  nuovi
titoli, purche' abbiano presentato apposita  domanda  di  permanenza,
corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso. 
  8. Le nomine sono  disposte,  nei  limiti  dei  posti  disponibili,
secondo  l'ordine  delle   graduatorie   permanenti,   integrate   ed
aggiornate con i criteri sopra indicati. 
                              Art. 555. 
                             Commissioni 
 
  1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono cosi' composte: 
    a) per la quinta qualifica:  di  un  presidente  scelto  tra  gli
impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due  membri  di  cui
uno  preside,  direttore  didattico  o  rettore  e  l'altro   docente
d'istituto di istruzione secondaria  superiore  delle  materie  sulle
quali vertono le prove di esame; 
    b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra  i  presidi,
direttori didattici o rettori e di  altri  due  membri,  di  cui  uno
impiegato    con    qualifica    non    inferiore     alla     ottava
dell'amministrazione  scolastica  centrale  e  periferica  e  l'altro
appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A.,  con
almeno cinque anni di anzianita'. 
  2. Quando trattasi di concorsi per  il  conferimento  di  posti  di
infermiere il componente della commissione appartenente al  personale
A.T.A. e' sostituito  da  un  sanitario  designato  dalle  competenti
autorita' sanitarie. 
  3. Le funzioni di segretario delle  commissioni  esaminatrici  sono
espletate da un impiegato con  qualifica  non  inferiore  alla  sesta
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica. 
  4. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere  di
sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 
  5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le
disposizioni vigenti  in  materia  di  concorsi  di  ammissione  agli
impieghi statali. 
                              Art. 556. 
                    Norme particolari di accesso 
  1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni.  Il  personale  della  quarta  e
della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali,  e'
nominato in ruolo nell'ordine delle graduatorie provinciali compilate
per  il  conferimento  delle  supplenze  annuali,  nei  limiti  delle
aliquote previste. 
  2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine
a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli  impiegati  civili
dello Stato. 
  3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle  graduatorie  per
il  conferimento  delle  supplenze   relative   all'anno   scolastico
1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi  ordinari,  ((  di  cui
agli articoli 551, 552, 553 e 554, per  l'accesso  ai  ruoli  cui  si
riferiscono le singole graduatorie, ))sulla base dei titoli di studio
a suo tempo richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse. 
  4. Il personale A.T.A. puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'
accesso alla qualifica funzionale  immediatamente  superiore,  se  in
servizio in  quella  inferiore  da  almeno  5  anni  senza  demerito,
indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per  l'
accesso alla qualifica funzionale superiore, purche' detto titolo non
sia  specificamente  richiesto  dal  particolare  tipo  di  attivita'
tecnica o specialistica. 
                              Art. 557. 
                     (( (Concorsi riservati) )) 
  ((1. Una quota del 30 per cento  e,  rispettivamente,  del  40  per
cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda
e terza qualifica di cui all'articolo  51  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento
ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995,
e' conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche  immediatamente
inferiori,   che   siano   inseriti   in   graduatorie    permanenti,
periodicamente integrabili previo conseguimento di una  idoneita'  in
appositi concorsi riservati. 
  2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare  gli
impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se
privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla  qualifica
cui aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto  per
la qualifica di appartenenza e di una  anzianita'  di  almeno  cinque
anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianita', se  in
possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  per  la  qualifica  cui
accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per
particolari attivita' tecniche o specialistiche. 
  3. I concorsi riservati per la seconda qualifica  sono  per  esami.
Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti
dall'articolo 552 per i concorsi pubblici. 
  4. Il concorso riservato per la  terza  qualifica  e'  per  titoli,
integrato da una  o  piu'  prove  pratiche  attinenti  alle  mansioni
proprie del profilo professionale e del ruolo  per  cui  il  concorso
viene indetto. 
  5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui  al  comma  1
avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti  risultati  idonei
nei concorsi riservati. 
  6.   I   concorsi   riservati    sono    banditi    dagli    uffici
dell'amministrazione  scolastica  periferica  sulla   base   di   una
ordinanza del Ministro della pubblica  istruzione,  con  periodicita'
quadriennale  ovvero  in  caso  di  esaurimento   delle   graduatorie
permanenti di cui al comma 1. )) 
                              Art. 558. 
                        Concorsi per l'estero 
 
  1. Per  la  selezione  del  personale  amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario da destinare all'estero, si applica quanto disposto  dagli
articoli 640 e seguenti. 
                              Art. 559. 
                           Nomina in ruolo 
  (( 1. La  nomina  in  ruolo,  ai  fini  giuridici,  ha  effetto  ))
dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla  nomina  in  ruolo
comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' stata conferita. 
                              Art. 560. 
                 Adempimenti degli immessi in ruolo 
 
  1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in  ruolo
e  gli   adempimenti   connessi   con   la   nomina,   al   personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario si  applicano  le  disposizioni
che, per la generalita'  dei  dipendenti  civili  dello  Stato,  sono
recate dal testo unico approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7  della  legge  22
agosto 1985 n. 444. 
  2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito
di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo,  puo'
chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell' effettuazione
del relativo periodo di prova, per un periodo  non  superiore  a  due
anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla  data
di effettiva assunzione in servizio. 
  3. Sono aboliti i rapporti informativi  ed  i  giudizi  complessivi
annuali. 

Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione I: Congedi e aspettative

                              Art. 561. 
                     Rinvio alla contrattazione 
 
  1. In materia di diritti e doveri e  di  disciplina  del  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario,  per  quanto  non  diversamente
disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e  successive  modificazioni,  si
applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono. 
                              Art. 562. 
                          Congedo ordinario 
  (( 1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi  di
congedo ordinario nell'anno solare. )) 
  2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai  periodi  di
congedo, sei giornate  complessive  di  riposo  da  fruire  nell'anno
solare come segue: 
    a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario; 
    b) quattro giornate a richiesta degli interessati  tenendo  conto
delle esigenze di servizio. 
  3. Il  congedo  ordinario  deve  essere  fruito  su  richiesta  del
dipendente   e   previa   autorizzazione   del    capo    d'istituto,
compatibilmente alle esigenze  di  servizio,  irrinunciabilmente  nel
corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non
inferiore a quindici giorni. 
  4. La ricorrenza  del  Santo  Patrono,  se  ricadente  in  giornata
lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario. 
                              Art. 563. 
                 Congedi straordinari e aspettative 
 
  1. Per i congedi straordinari e  le  aspettative  si  applicano  le
disposizioni del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate  dall'articolo
3 della legge 24 dicembre 1993, n.  537.  L'aspettativa  per  mandato
parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. 
  2. I congedi straordinari e le  aspettative,  a  qualunque  titolo,
sono concesse dal direttore didattico o dal preside. 
                              Art. 564. 
                Proroga eccezionale dell'aspettativa 
 
  1. Il  Consiglio  provinciale  di  amministrazione,  ove  ricorrano
motivi di particolare gravita' e risulti esaurito il periodo  massimo
fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, puo' consentire
all'impiegato che lo richieda un ulteriore  periodo  di  aspettativa,
senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi. 
  2. Il periodo di proroga eccezionale non  e'  valido  ne'  ai  fini
della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza. 

Sezione II: Mobilita’

                              Art. 565. 
                Mobilita' professionale nel comparto 
 
  1. La mobilita' professionale  nel  comparto  e'  disciplinata  dai
contratti collettivi a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 
                              Art. 566. 
                            Trasferimenti 
 
  1.  I  trasferimenti  del  personale  amministrativo,  tecnico   ed
ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal  provveditore  agli
studi in base ai criteri di  cui  all'articolo  32  del  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione. 
  2. I trasferimenti nell'ambito della provincia  sono  disposti  con
precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia. 
  3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo
profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50%
dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il  31  marzo  di
ogni anno, sia per compensazione. 
  4. I posti  che  risultino,  per  qualsiasi  causa,  disponibili  e
vacanti dopo il 31 marzo sono  assegnati  nella  misura  intera  alle
nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie. 
  5. Ai  fini  del  trasferimento  gli  aspiranti  debbono  inoltrare
domanda al provveditore agli  studi  competente  territorialmente  in
relazione al ruolo cui aspirano ad essere  trasferiti,  indicando  le
sedi desiderate in ordine di preferenza. 
  6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
provveditore agli studi che amministra il  ruolo  cui  gli  aspiranti
appartengono. 
  7. Il provveditore agli  studi  competente  forma  una  graduatoria
degli aspiranti  sulla  base  dell'anzianita'  di  servizio  e  delle
condizioni di famiglia degli aspiranti stessi. 
  8. I trasferimenti sono disposti a favore degli  impiegati  che  si
siano utilmente collocati nella graduatoria in  relazione  al  numero
dei posti da attribuire ed alla disponibilita' delle sedi richieste. 
  9. Il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce,  con  propria
ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti
che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse,  i
criteri di valutazione  dei  titoli  relativi  al  servizio  ed  alle
condizioni  di  famiglia,  nonche'   gli   adempimenti   propri   del
provveditore agli studi.  L'ordinanza  deve  prevedere  un  punteggio
particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola  per
almeno 3 anni. 
                              Art. 567. 
                       Trasferimento d'ufficio 
 
  1.   Ai   fini   dei   trasferimenti   d'ufficio   del    personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario,  per  soppressione  di  posto,
nella tabella di valutazione dei  titoli  e'  previsto  un  punteggio
particolare per il servizio di ruolo nella scuola di  titolarita'  e,
subordinatamente, nella sede. 
  2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita' e'  disciplinato
dall'articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e  dai  contratti
collettivi in materia di mobilita'. 
                              Art. 568. 
                      Assegnazione provvisoria 
 
  1. Il personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario,  che  abbia
chiesto e non  ottenuto  il  trasferimento,  puo'  a  domanda  essere
provvisoriamente  assegnato  ad  una   delle   sedi   richieste   per
trasferimento. 
  2.  La  concessione  delle  assegnazioni  provvisorie  di  sede  e'
limitata alle sole  ipotesi  di  ricongiungimento  al  coniuge  o  di
ricongiungimento alla famiglia per esigenze di  assistenza  ai  figli
minori o inabili ed ai genitori, o  per  gravi  esigenze  di  salute.
Hanno altresi' titolo a chiedere  l'assegnazione  provvisoria  coloro
che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto. 
  3. La domanda di  assegnazione  provvisoria  di  sede  puo'  essere
inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i
quali non abbiano  presentato  domanda  di  trasferimento  nei  tempi
stabiliti. 
  4. Le assegnazioni provvisorie di  sede  sono  disposte  per  posti
comunque  disponibili  per  l'intero  anno  scolastico  e  non   sono
consentite nei confronti del personale di prima nomina. 
  5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo  i
trasferimenti, i passaggi e le  utilizzazioni  sui  posti  vacanti  e
disponibili all'inizio di  ogni  anno  scolastico,  ad  eccezione  di
quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio, il quale ritrovi
nell'organico di fatto posto disponibile nella scuola  di  precedente
titolarita'. 
  6. Con la stessa ordinanza di  cui  all'articolo  566  il  Ministro
della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri
di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le
assegnazioni provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di
presentazione delle domande. 

Sezione III: Riconoscimento dei servizi

                              Art. 569. 
       Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera 
  1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il  servizio
non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e'
riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed
economici e, per la restante parte, nella misura  di  due  terzi,  ai
soli fini economici. (( sono fatte salve  le  eventuali  disposizioni
piu' favorevoli contenute nei  contratti  collettivi  gia'  stipulati
ovvero in quelli da stipulare ai  sensi  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29. )) 
  2. Il servizio di  ruolo  prestato  nella  carriera  immediatamente
inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione
della meta'. 
  3. Il periodo di servizio militare di leva  o  per  richiamo  o  il
servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a  tutti  gli
effetti. 
  4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in  applicazione  di
norme piu' favorevoli sono fatti salvi e  sono  cumulati  con  quelli
previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente
non riconoscibili. 
                              Art. 570. 
             Periodi di servizio utili al riconoscimento 
 
  1. Ai fini del riconoscimento di cui  all'articolo  569,  e'  utile
soltanto  il  servizio,  effettivamente  prestato  nelle   scuole   e
istituzioni educative statali che sia stato regolarmente  retribuito.
Eventuali  interruzioni  dovute  alla  fruizione  di  congedo  e   di
aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per  gravidanza  e
puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per  il  computo
dei periodi richiesti per il riconoscimento. 
  2. Il riconoscimento dei servizi e' disposto all'atto della  nomina
in ruolo. 

Sezione IV: Orario

                              Art. 571. 
                         Orario di servizio 
 
  1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi  di  lavoro  di
cui al decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni, l'orario di  servizio  del  personale  amministrativo,
tecnico ed ausiliario e' determinato in 36 ore settimanali. 
  2.  Tale  orario  puo'  essere  articolato  anche  con  criteri  di
flessibilita', con turnazioni e recuperi, sulla base  delle  esigenze
di servizio e delle necessita' degli utenti. 
  3. L'articolazione dell'orario e' disposta sulla base  delle  norme
stabilite nella contrattazione. 
  4. Il consiglio d'istituto stabilisce i  criteri  generali  per  la
fissazione dei turni di servizio,  che  devono  essere  continuativi,
salvo quanto previsto dal comma 2,  in  relazione  alle  esigenze  di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche,  di
tutte le attivita' parascolastiche ed interscolastiche  comprese  nei
programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2,  lettera
e). 
                              Art. 572. 
                           Tempo parziale 
 
  1.  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo   parziale   del   personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario e' regolato  sulla  base  delle
disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge  29  dicembre
1988 n. 554. 

Sezione V: Disposizioni particolari

                              Art. 573. 
Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale 
 
  1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio  di
amministrazione provinciale, predispone annualmente un  programma  di
attivita'  di  aggiornamento  e   di   qualificazione   culturale   e
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
  2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire,  ove
possibile, la continuita' del servizio  nelle  scuole  o  istituzioni
educative. 
  3. Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
stabiliti i criteri  generali  per  un  uniforme  orientamento  dell'
attivita'  di  aggiornamento  e   di   qualificazione,   nonche'   la
ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali. 
  4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori  definizioni
in sede di contrattazione. 
                              Art. 574. 
                    Responsabilita' patrimoniale 
 
  1. La responsabilita' patrimoniale  del  personale  amministrativo,
tecnico  ed  ausiliario  per   danni   arrecati   direttamente   all'
Amministrazione  in  connessione  a  comportamenti  degli  alunni  e'
limitata ai soli casi di dolo  o  colpa  grave  nell'esercizio  della
vigilanza sugli alunni stessi. 
  2. La  limitazione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alla
responsabilita' del predetto personale  verso  l'Amministrazione  che
risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti  degli  alunni
sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi  di  dolo  o  colpa
grave, l'Amministrazione  si  surroga  al  personale  medesimo  nelle
responsabilita' civili derivanti da azioni  giudiziarie  promosse  da
terzi. 

Capo IV
DISCIPLINA

                              Art. 575. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. In materia  di  responsabilita'  disciplinare  si  applica,  nei
confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto
disposto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, e successive modificazioni. 
  2. La tipologia e  l'entita'  delle  infrazioni  e  delle  relative
sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro. 
                              Art. 576. 
                      Procedimento disciplinare 
 
  1. Fino all'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  575,  si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 
  2. La censura e' inflitta dal provveditore agli studi. 
  3. Il  procedimento  per  l'irrogazione  della  censura  e'  quello
previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  4. Il preside o il direttore didattico e' competente a compiere gli
accertamenti preliminari del caso e, ove e' necessario,  rimette  gli
atti al provveditore agli studi. 
  5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque  notizia  di  una
infrazione   disciplinare,   svolge   gli   opportuni    accertamenti
preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato  invitandolo
a presentare le giustificazioni. 
  6. Il  provveditore  agli  studi,  quando  in  base  alle  indagini
preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga  che  non
vi sia luogo a  procedere  disciplinarmente,  ordina  l'archiviazione
degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che
l'infrazione sia punibile con la censura  provvede  all'  irrogazione
della sanzione. Negli altri casi, sempre che non  ritenga  necessarie
ulteriori  indagini,  trasmette  gli   atti   alla   commissione   di
disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno  da
quello in cui sono pervenute  le  giustificazioni.  Qualora,  infine,
ritenga  necessarie  ulteriori  indagini,  nomina,  entro  lo  stesso
termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati  aventi
qualifica superiore a quella dell'incolpato. 
  7. Il provveditore agli studi  provvede,  in  via  definitiva,  con
decreto  motivato,  a  dichiarare   prosciolto   da   ogni   addebito
l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni  disciplinari  di  cui
agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformita'
della deliberazione  della  commissione  di  disciplina  provinciale,
salvo  che  egli  ritenga  di  disporre  in  modo   piu'   favorevole
all'impiegato. 
  8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini  della
progressione economica e dell'anzianita' richiesta per  il  passaggio
alla qualifica funzionale superiore nei confronti del  personale  che
abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui
all'articolo 575, superiore alla censura, salvo  i  maggiori  effetti
della sanzione irrogata. 
                              Art. 577. 
                Commissione di disciplina provinciale 
 
  1. Fino all'attuazione delle norme sul  procedimento  disciplinare,
di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio  arbitrale
di disciplina previsto dalle  disposizioni  ivi  richiamate,  ovvero,
all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione  da  definire
con  i  contratti  collettivi  di  lavoro,  continua  ad  operare  la
commissione   di   disciplina   provinciale    per    il    personale
amministrativo,  tecnico   ed   ausiliario,   costituita   ai   sensi
dell'articolo 578. 
                              Art. 578. 
      Composizione della commissione di disciplina provinciale 
 
  1. All'inizio di ogni  triennio  e'  costituita,  con  decreto  del
provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale. 
  2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 e' presieduta  da
un preside ed e' composta di un direttore didattico di scuola materna
o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di
qualifica funzionale superiore alla  sesta  dell'ufficio  scolastico,
che  non  sia  il  capo  dell'ufficio  stesso,  e  di  due  impiegati
appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario. 
  3. Per la validita' delle riunioni e'  necessaria  la  presenza  di
tutti i componenti. 
  4. Le funzioni di segretario sono  esercitate  da  impiegati  della
sesta qualifica dell'ufficio scolastico. 
  5. Per ciascuno dei membri e  per  il  segretario  e'  nominato  un
supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In  caso
di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le  veci  il
membro piu' anziano,  il  quale  e',  a  sua  volta,  sostituito  dal
rispettivo membro supplente. 
  6. Qualora durante il triennio il presidente o  taluno  dei  membri
effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga  a
cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che
rimane al compimento del triennio,  con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo. 

Capo V
UTILIZZAZIONE E DIMISSIONI

                              Art. 579. 
              Utilizzazione in altri compiti o funzioni 
 
  1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo,  tecnico
ed  ausiliario,  se  riconosciuti  permanentemente  non  idonei  agli
specifici  compiti  del  ruolo  di   appartenenza,   possono   essere
trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore  agli  studi,  su
parere  favorevole  del  consiglio  di  amministrazione  provinciale,
sempre  che  vi  sia  disponibilita'  di  posti,  in  altro   profilo
professionale della medesima qualifica funzionale per i  cui  compiti
sia loro riconosciuta la necessaria idoneita'. 
  2. L'inidoneita' permanente ai compiti del  ruolo  di  appartenenza
deve essere accertata in conformita' a quanto previsto dagli articoli
71 e 130 del testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio  medico  accerta  anche
l'idoneita' a nuovi compiti. 
  3. Gli impiegati trasferiti  conservano  l'anzianita'  di  carriera
acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante  secondo
tale anzianita'. 
                              Art. 580. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 )) 

TITOLO III
PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO

                              Art. 581. 
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 )) 
                              Art. 582. 
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 )) 
                              Art. 583. 
     Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali 
 
  1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo,
che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad
assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non  anche  ai
fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa. 
  2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali  e  temporanee  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10,  11  e
12. 
                              Art. 584. 
                    Requisiti culturali e deroghe 
 
  1. I titoli di studio richiesti per il  conferimento  di  supplenze
per posti della III, IV e V qualifica sono quelli prescritti  per  l'
ammissione ai concorsi di accesso al ruolo. 
  2.  Ai  soli  fini  del  conferimento  delle  supplenze   e   della
partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili
professionali   di   collaboratore   tecnico   e   di   collaboratore
amministrativo, il Ministro della pubblica  istruzione,  con  propria
ordinanza,   sentite   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti
al diploma di qualifica  professionale  richiesto  per  l'accesso  ai
ruoli. 
                              Art. 585. 
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 )) 
                              Art. 586. 
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 )) 
                              Art. 587. 
       Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge  28  febbraio
1987, n. 56  e  successive  modificazioni,  nel  caso  si  tratti  di
assunzioni per qualifiche funzionali per cui  non  sia  richiesto  un
titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano  al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
  2.  Il  comma  1  si  applica  soltanto  dopo  l'esaurimento  delle
graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle  supplenze
annuali di cui al precedente articolo 581. 
                              Art. 588. 
Assenze del personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  non  di
   ruolo 
 
  1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico  ed  ausiliario
non di ruolo sono  disciplinate  dal  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4. 
                              Art. 589. 
                           Modelli viventi 
 
  1. Ai modelli viventi si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
275. 

Titolo IV
NORME COMUNI AL PERSONALE
Capo I
DIRITTI SINDACALI

                              Art. 590. 
                         Liberta' sindacali 
  1. Le liberta' sindacali sono disciplinate dagli articoli 54  e  55
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e   successive
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata,  e
dalle disposizioni dei contratti collettivi di  cui  all'articolo  45
del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  2. Fino alla  stipulazione  dell'apposito  accordo  previsto  dall'
articolo 54 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  si
osservano,  in  materia  di  aspettative  e  permessi  sindacali,  le
disposizioni degli articoli 591 e 592.((7)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma
8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,[.  .  .]
cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e  592  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
                              Art. 591. 
            Aspettative sindacali e trattamento economico 
  1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative sono, a domanda da presentare tramite  la  competente
organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. 
  2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del  comma  12,  il
numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e'  fissato
in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in  attivita'  di
servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita'  da  collocare
in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello
Stato e per la scuola. 
  3. Alla ripartizione tra  le  varie  organizzazioni  sindacali,  in
relazione alla rappresentativa delle  medesime,  provvede,  entro  il
primo trimestre di ogni triennio, la  Presidenza  del  consiglio  dei
ministri, sentite le organizzazioni interessate. 
  4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco  dei
destinatari delle aspettative sindacali di cui al  presente  articolo
viene pubblicato ogni anno nel  bollettino  ufficiale  del  Ministero
della pubblica istruzione. 
  5. Sono altresi' annualmente pubblicati  nel  bollettino  ufficiale
del Ministero della pubblica istruzione, con  decreti  del  Ministero
della pubblica istruzione, gli elenchi  del  personale  della  scuola
comunque in servizio e destinato  a  compiti  diversi  da  quelli  di
istituto. 
  6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare,  oltre  all'
indicazione delle sedi di titolarita', anche quella degli enti, degli
uffici   o   delle   organizzazioni    beneficiari    del    comando,
dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo. 
  7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico
dell'amministrazione da cui  dipende,  tutti  gli  assegni  spettanti
nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le  indennita'  che
retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di  natura
speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. 
  8. Dagli assegni  predetti  sono  detratti,  in  base  ad  apposita
dichiarazione  rilasciata  dall'interessato,   quelli   eventualmente
percepiti  a  carico  delle  organizzazioni  sindacali  a  titolo  di
retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese. 
  9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti
gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova  e
del diritto al congedo ordinario. 
  10. L'aspettativa ha  termine  con  la  cessazione,  per  qualsiasi
causa, del mandato sindacale. 
  11.   Contestualmente   alla   definizione,    nell'ambito    della
contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi  dell'articolo
54 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative  e  dei
permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme  recate  dai  commi
precedenti. 
  12. Le aspettative ed i  permessi  sindacali  retribuiti,  previsti
dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio
1994, stipulati ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e
successive modificazioni, sono complessivamente ridotti  del  50  per
cento. ((7)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma
8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,[.  .  .]
cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e  592  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
                              Art. 592. 
                         Permessi sindacali 
  1. Fino  alla  definizione  degli  accordi  di  cui  al  comma  11,
dell'articolo 591, si applicano, in  materia  di  permessi  sindacali
annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11  agosto  1991
n. 262. 
  2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi
annuali retribuiti si applicano in materia di  trattamento  economico
le disposizioni contenute nell'articolo 591. 
  3. L'effettiva utilizzazione dei  permessi  sindacali  deve  essere
certificata   al   capo   del   personale   dell'amministrazione   di
appartenenza da parte della struttura sindacale presso  la  quale  e'
stato utilizzato il permesso.  E'  vietato  il  cumulo  dei  permessi
sindacali giornalieri ed orari. ((7)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma
8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,[.  .  .]
cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e  592  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
                              Art. 593. 
                            Spazi e sedi 
 
  1. Nelle  sedi  delle  istituzioni  scolastiche  e'  concesso  alle
organizzazioni sindacali l'uso gratuito  di  appositi  spazi  per  l'
affissione di giornali murali,  notiziari,  circolari,  manifesti  ed
altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni  generali  sulla
stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale. 
  2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere  nazionale
maggiormente  rappresentative  e',  altresi',  concesso  nella   sede
centrale dei  singoli  Ministeri  e  delle  aziende  autonome,  l'uso
gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale,  tenuto  conto
delle disponibilita' obiettive e secondo  le  modalita'  che  saranno
determinate   dalle   amministrazioni   interessate,    sentite    le
organizzazioni sindacali. 
                              Art. 594. 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A  SEGUITO  DEL
                       REFERENDUM POPOLARE)). 
                              Art. 595. 
                    Trattenute per scioperi brevi 
 
  1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le
relative trattenute sulle retribuzioni possono essere  limitate  all'
effettiva  durata  dell'astensione  dal  lavoro.  In  tal   caso   la
trattenuta per  ogni  ora  e'  pari  alla  misura  oraria,  senza  le
maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del  compenso  per
il lavoro straordinario, aumentata della  quota  corrispondente  agli
emolumenti  a  qualsiasi  titolo  dovuti  e  non  valutati   per   la
determinazione della tariffa predetta. 
  2. Il comma 1 non puo' trovare applicazione qualora, trattandosi di
lavoro basato sull'interdipendenza funzionale  di  settori,  reparti,
servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attivita' integrate, lo
sciopero limitato ad  una  o  piu'  ore  lavorative  produca  effetti
superiori  o  piu'  prolungati  rispetto  a  quelli  derivanti  dalla
limitata interruzione del lavoro. 
  3.   Con   decreto   ministeriale,   sentito   il   Consiglio    di
amministrazione, possono preventivamente stabilirsi i casi in cui  la
trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base  di
quanto previsto dal comma 1. 
  4.   Con   decreto   ministeriale,   sentito   il   Consiglio    di
amministrazione, nonche'  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in  cui  la
trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base  di
quanto previsto dal comma 2. 
                              Art. 596. 
   Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 
 
  1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20  maggio  1970,
n. 300, secondo le modalita'  stabilite  dal  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 
  2.  In  materia  di  esercizio  del  diritto  di  sciopero   e   di
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati si
applicano le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146. 
                              Art. 597. 
                 Commissioni provinciali e regionali 
 
  1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce  una  commissione
sindacale  di  cui  fa  parte  un  rappresentante  per  ciascuno  dei
sindacati piu' rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le
categorie   del   personale   direttivo,   docente,    educativo    e
amministrativo  tecnico   ed   ausiliario   delle   scuole   materne,
elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative. 
  2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in  ordine
alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di  cui  al
comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi  concernenti
la situazione degli organici e i criteri generali  ai  quali  intende
attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in  ruolo  del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per  la  mobilita'  di  detto  personale,  per  la  formazione  delle
graduatorie   provinciali   del   personale    docente,    educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per  le  procedure
di conferimento delle supplenze. 
  3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi  forniti
dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e  proposte
entro il termine massimo di sei giorni. 
  4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli
atti utili alla  determinazione  degli  elementi  conoscitivi  e  dei
criteri generali di cui al secondo comma. 
  5. Le graduatorie provinciali compilate per il  conferimento  delle
supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi
in tutte le scuole sede  di  distretto  o  in  scuole  opportunamente
scelte ed in tempo utile indicate. 
  6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si  costituisce  una
commissione  sindacale  con  i   criteri   di   composizione   e   di
funzionamento previsti  dal  presente  articolo,  in  relazione  alle
attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici. 
  7. Ai sensi dell'articolo 48 del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la contrattazione collettiva
definisce nuove forme  di  partecipazione  delle  rappresentanze  del
personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti. 

Capo II
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

                              Art. 598 
                      Trattamento di quiescenza 
 
  1. Ai fini della  determinazione  del  trattamento  di  quiescenza,
nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si
applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni
recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza  del
personale civile e militare dello Stato, approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2.  Sono  riscattabili  anche  i  servizi  prestati  nelle   scuole
legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi  siano
stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto e' fissato nella
misura del 18 per cento. 
                              Art. 599. 
                      Trattamento di previdenza 
 
  1. Ai fini della  determinazione  del  trattamento  di  previdenza,
nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si
applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni
recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza  del
personale civile e militare dello Stato, approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti
nel  comma  2  dell'articolo  485,  salvo  il  servizio  di   docente
elementare di ruolo, che e' di per seutile a tali fini. 
                              Art. 600. 
                 Competenze in materia di quiescenza 
 
  1. La ripartizione delle  competenze  tra  gli  uffici  centrali  e
periferici in materia di trattamento di quiescenza, di  riscatto,  di
riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili  in  quiescenza,
nonche' in materia di trattamento di  previdenza,  e'  stabilita  con
regolamento da emanarsi con decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. 
                              Art. 601. 
              Tutela dei soggetti portatori di handicap 
 
  1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e  i  diritti  delle
persone handicappate si applicano al personale  di  cui  al  presente
testo unico. 
  2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina
in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilita'. 

Capo III
TRATTAMENTO DI SERVIZIO

                              Art. 602. 
                        Trattamento economico 
 
  1.  Il  trattamento  economico  del  personale  ispettivo  tecnico,
direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario
e' disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore
del  presente  testo  unico  e  dalle   loro   eventuali   successive
modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di
cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 

TITOLO V
VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E
NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO.
Capo I
NORMA FINALE

                              Art. 603. 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) 
                              Art. 604. 
                             R i n v i o 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente testo  unico  al  personale
della scuola si applicano le norme concernenti gli  impiegati  civili
dello Stato. 

Parte Quarta
ORDINAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE.
TITOLO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE

                              Art. 605. 
         Competenze del Ministero della pubblica istruzione 
 
  1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi
uffici centrali e  periferici,  ai  servizi  relativi  all'istruzione
materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica. 
  2. Il  Ministero  esercita  la  vigilanza  o  la  sorveglianza  sui
seguenti enti: 
    a) vigilanza sull'Ente per  le  scuole  materne  della  Sardegna,
secondo le modalita' stabilite dalla legge 1› giugno  1942,  n.  901,
istitutiva dell'ente; 
    b)  vigilanza  sull'Ente  nazionale  di  assistenza   magistrale,
secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo  provvisorio
dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,  ratificato  con  la  legge  21
marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni  e  secondo  le  norme
dello  statuto  dell'ente;  sono  iscritti  d'ufficio   all'Ente,   e
sottoposti alla ritenuta di cui all'articolo  3  del  citato  decreto
legislativo  del  Capo   provvisorio   dello   Stato   e   successive
modificazioni,  gli  insegnanti  di  ruolo  delle  scuole  elementari
statali, i docenti  di  ruolo  delle  scuole  elementari  statali,  i
docenti  di  ruolo  delle  scuole  materne  statali  e  i   direttori
didattici; 
    c)  sorveglianza  sull'Unione  nazionale  per  la  lotta   contro
l'analfabetismo nei limiti conseguenti al  disposto  dell'articolo  2
della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello  statuto
dell'ente; nel potere di sorveglianza  e'  compresa  la  facolta'  di
disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte
dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 
milioni, previsto dall'articolo 1 della predetta 
legge; 
    d) vigilanza  sull'Opera  nazionale  Montessori,  secondo  quanto
previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46; 
    e) vigilanza sull'Ente per il museo  nazionale  della  scienza  e
della tecnica "Leonardo da Vinci", ai  sensi  dell'articolo  1  della
legge 2 aprile 1958, n. 332. 
  3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando
sia previsto dal rispettivo ordinamento. 
                              Art. 606. 
             Attribuzioni dell'Amministrazione centrale 
  (( 1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 605,  ))  spetta
all'amministrazione centrale: 
    a) coordinare l'attivita' delle scuole di ogni ordine e grado nel
quadro degli obiettivi di educazione  e  formazione  dell'infanzia  e
della gioventu'; 
    b) collaborare con le amministrazioni interessate all'ordinamento
delle scuole all'estero; 
    c)  promuovere  la  diffusione  delle  tematiche  attinenti  alla
formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura
e   della   scienza   mediante   congressi,   mostre,    esposizioni,
incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche; 
    d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza  previste
dal presente testo unico in ordine alle scuole non  statali  di  ogni
ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle  scuole  ed
istituzioni culturali straniere in Italia. 
                              Art. 607. 
                           M i n i s t r o 
 
  1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e
verifica la rispondenza dei risultati della  gestione  amministrativa
alle direttive generali impartite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo  3  febbraio  1993  n.  29,  come  modificato
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470,  ed
in particolare esercita  i  compiti  indicati  nell'articolo  14  del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come   sostituito
dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 
  2. Il Ministro esercita altresi' i compiti  allo  stesso  demandati
dalle disposizioni del presente testo unico e da  altre  disposizioni
di legge. 
                              Art. 608. 
                       Sottosegretari di Stato 
 
  1. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i
compiti ad essi delegati  con  decreto  ministeriale  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 10, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                              Art. 609. 
           Gabinetto del Ministro e segreterie particolari 
 
  1. Per  la  costituzione  e  il  funzionamento  del  gabinetto  del
Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e
per il personale  addetto  a  tali  uffici  trovano  applicazione  le
disposizioni contenute nel  decreto  legislativo  luogotenenziale  27
marzo 1944 n. 335, nel regio decreto legge 10 luglio  1924  n.  1100,
nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre
1946 n.  112,  nell'articolo  1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 22 luglio 1947 n.  735  e  nell'articolo  158
della legge 11 luglio 1980 n. 312. 
                              Art. 610. 
                          D i r i g e n t i 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, ai dirigenti  spetta
la  gestione  finanziaria,   tecnica   e   amministrativa,   compresa
l'adozione di tutti gli atti che  impegnano  l'amministrazione  verso
l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane e strumentali e di controllo.  Essi  sono  responsabili
della gestione e dei relativi risultati. 
  2. Ai dirigenti, in relazione alla  qualifica,  all'ufficio  a  cui
sono  preposti  o  ai  compiti  loro  assegnati,  si   applicano   le
disposizioni  contenute  nel  capo  II  del  titolo  II  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e  le
disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
1972 n. 748 compatibili con  le  disposizioni  dei  predetti  decreti
legislativi. 
  3. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e
delle   relative   funzioni   e   l'individuazione    degli    uffici
corrispondenti  ad  altro  livello  dirigenziale  e  delle   relative
funzioni  sono  disposte  ai  sensi  dell'articolo  6   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 
                              Art. 611 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 )) 
                              Art. 612. 
Consiglio  di  amministrazione  -  organi   competenti   in   materia
                            disciplinare 
 
  1. Ai sensi del testo unico approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957 n.  3  e  successive  modificazioni,
presso  l'Amministrazione  centrale  della  pubblica  istruzione   e'
costituito il consiglio di amministrazione. 
  2. La composizione del consiglio di amministrazione  e'  modificata
secondo quanto disposto dall'articolo 48 del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che ha abrogato  le
norme che prevedono forme  di  rappresentanza,  anche  elettiva,  del
personale nei consigli di amministrazione. 
  3. Per gli organi competenti in materia disciplinare  si  osservano
le disposizioni dell'articolo 59 del decreto legislativo  3  febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni. 
                              Art. 613 
                    Ufficio scolastico regionale 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347. 
  3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e  per
la  fornitura   dell'arredamento   e   degli   impianti   dell'acqua,
dell'illuminazione,  del  riscaldamento  e  dei  telefoni,   provvede
l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico
regionale. Il relativo onere e' ripartito fra tutte le province della
circoscrizione regionale in  misura  proporzionale  al  numero  degli
alunni  delle  scuole  medie  statali  funzionanti  in  ciascuna   di
esse.(29) (37)((47)) 
    
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AGGIORNAMENTO (29)
Il  D.P.R.  6 novembre 2000, n. 347 ha disposto (con l'art. 6,comma
1)  che  "In  ciascun  capoluogo  di  regione  e' istituito l'ufficio
scolastico   regionale,   di   livello   dirigenziale  generale,  che
costituisce  un autonomo centro di responsabilita' amministrativa, al
quale  sono  assegnate  tutte  le funzioni gia' spettanti agli uffici
periferici  dell'amministrazione  della  pubblica  istruzione a norma
della  vigente  legislazione.  Esso  assorbe  gli  uffici  scolastici
regionali  di  cui  all'articolo  613  del  testo unico approvato con
decreto  legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi alla data di
entrata  in  vigore del presente regolamento, ed esercita le funzioni
non   trasferite   alle   istituzioni  scolastiche  o  non  riservate
all'amministrazione   centrale   dal   presente  regolamento,  o  non
conferite  alle  regioni e agli enti locali"; ha inoltre disposto (con
l'art.  9,comma  1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma
3,  e  614,  comma  4, del medesimo testo unico si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione".





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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 ha disposto (con l'art. 11,  comma
1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614,  comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in  materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione."
    
-------------


    
AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260 ha disposto ( con l'art. 10,comma
1) che "Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614,  comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in  materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione". 
                              Art. 614 
                      Provveditorato agli studi 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347. 
  4. L'Amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i  locali  per
il provveditorato agli studi e a provvedere  all'arredamento  e  alla
manutenzione dei medesimi. (29) (37)((47)) 
    
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AGGIORNAMENTO (29)
Il  D.P.R.  6 novembre 2000, n. 347 ha disposto (con l'art. 9,comma
1)  che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del medesimo testo unico si intendono riferiti alle sedi dei nuovi
uffici periferici dell'amministrazione".


    
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 ha disposto (con l'art. 11,  comma
1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614,  comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in  materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione." 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260 ha disposto ( con l'art. 10,comma
1) che "Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614,  comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in  materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione". 
                              Art. 615 
                              Personale 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 )). 
  2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. 
                              Art. 616 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 )) 
                              Art. 617. 
                        Regione Valle d'Aosta 
 
  1. Ai sensi del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 11 novembre 1946, n. 365, i servizi dalla legge  attribuiti  al
provveditorato  agli  studi  sono  demandati,  nella  Regione   Valle
d'Aosta, alla Sovrintendenza agli studi  per  la  Valle  d'Aosta.  Ai
relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed
eventualmente  con  funzionari  dello  Stato,   comandati,   su   sua
richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione. 
  2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre
1975 n. 861 le competenze  attribuite  al  sovrintendente  scolastico
regionale nei confronti del personale della  scuola  sono  esercitate
dal Sovrintendente agli studi per  la  Valle  d'Aosta,  il  quale  e'
funzionario della regione. 
                              Art. 618. 
                         Provincia di Trento 
  1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento esercita  le
attribuzioni demandate ad organi centrali e  periferici  dello  Stato
nelle materie  indicate  dal  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. 
  2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma  1,
in materia di amministrazione scolastica nella  provincia  di  Trento
trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6. 
  3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta  della
giunta provinciale di Trento, un  sovrintendente  scolastico,  scelto
tra  i  dirigenti  dell'amministrazione   centrale   della   pubblica
istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica
non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera  direttiva
dell'amministrazione  provinciale  con  qualifica  non  inferiore   a
dirigente o equiparata e tra il personale  docente  universitario  di
ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo,  fornito
di laurea, in servizio nelle scuole della provincia. 
  4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia
di istruzione elementare e secondaria, che  le  vigenti  disposizioni
conferiscono  ai  provveditori  agli  studi  ed   ai   sovrintendenti
scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al  sovrintendente
scolastico  funzioni  rientranti  in   altre   materie   di   propria
competenza. 
  5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo,  il
sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni  che  sono  deferite
dalle  leggi  dello  Stato  ai  provveditori   agli   studi   ed   ai
sovrintendenti scolastici regionali. 
  (( 6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 ))
avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono
decisi dal (( Ministero della pubblica istruzione. )) 
  7. Il sovrintendente scolastico esercita  inoltre  le  attribuzioni
previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592. 
                              Art. 619. 
                        Provincia di Bolzano 
 
  1. A norma dell'articolo 1 del  testo  unificato  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,  n.  116  e  4  dicembre
1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni  dell'amministrazione  dello
Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media,
secondaria superiore e artistica esercitate  sia  direttamente  dagli
organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite  di  enti
ed istituti pubblici a carattere  nazionale  o  pluriregionale,  sono
esercitate, nell'ambito del proprio territorio,  dalla  provincia  di
Bolzano, ai  sensi  e  nei  limiti  dell'articolo  16  dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige. 
  2. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e  per  la
vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle  localita'
ladine il Ministero della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere
della  giunta  provinciale  di  Bolzano,  nomina  un   sovrintendente
scolastico. 
  3.  Per  l'amministrazione  delle  scuole  materne,  elementari   e
secondarie in lingua  tedesca,  la  giunta  provinciale  di  Bolzano,
sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione,  nomina  un
intendente scolastico, su una terna formata  dai  rappresentanti  del
gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale. 
  4. Per l'amministrazione delle scuole delle  localita'  ladine,  il
Ministero della pubblica istruzione nomina un  intendente  scolastico
su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino
nel consiglio scolastico provinciale. 
                              Art. 620. 
                          Regione siciliana 
 
  1. Nel territorio  della  regione  siciliana  l'ufficio  scolastico
regionale e i provveditorati  agli  studi,  nello  svolgimento  delle
funzioni attribuite alla regione, si attengono alle  disposizioni  di
cui all'articolo 9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 1985 n. 246. 
                              Art. 621 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 )) 
                              Art. 622 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 )) 

TITOLO II
ORGANI COLLEGIALI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

                              Art. 623. 
      Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale 
 
  1. Salvo quanto previsto  dall'articolo  612,  nell'Amministrazione
centrale operano i seguenti organi collegiali: 
    a) il  Consiglio  di  amministrazione,  secondo  le  disposizioni
previste dall'articolo 146 del testo unico approvato con decreto  del
Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957  n.  3  e  successive
modificazioni; 
    b) il  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  di  cui
all'articolo 23; 
    c) la Consulta presso il centro studi per l'edilizia  scolastica,
di cui all'articolo 90; 
    d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di  supplenze
di insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie  di  cui
all'articolo 272; 
    e)  il  Comitato  tecnico  scientifico  per  la  formulazione  di
proposte in materia di interventi a favore di alunni  in  particolari
condizioni di disagio, di cui all'articolo 326; 
    f) la Commissione per i  pareri  in  materia  di  insegnamenti  a
titolo privato nelle accademie di belle  arti,  di  cui  all'articolo
211, comma 1; 
    g) la Commissione per i pareri  in  materia  di  conferimento  di
diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura o dell'arte, di cui
all'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093; 
    h) la Commissione per i  ricorsi  in  materia  di  supplenze  per
l'insegnamento di specifiche discipline negli istituti d'arte  e  nei
licei artistici di cui all'articolo 524. 
                              Art. 624. 
     Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto   dagli   articoli   575   e   seguenti
nell'amministrazioneperiferica operano i seguenti organi collegiali: 
 A - presso gli uffici scolastici regionali: 
  1 - la Commissione sindacale di cui all'articolo 597; 
  2 - per i problemi riguardanti il funzionamento  delle  scuole  con
lingua d'insegnamento  slovena  il  sovrintendente  scolastico  della
regione Friuli-Venezia Giulia e' assistito da una commissione da  lui
nominata e composta: 
    a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia  o  dai  loro
rispettivi delegati; 
    b) da due presidi, di cui  uno  di  scuola  media,  un  direttore
didattico e tre docenti, di cui  uno  della  scuola  elementare,  uno
della scuola media e  uno  degli  istituti  e  scuole  di  istruzione
secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente
e direttivo delle rispettive scuole; 
    c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali  tre
designati dal consiglio provinciale di Trieste e  due  da  quello  di
Gorizia, con voto limitato. La Commissione e' altresi' competente  in
materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente
da nominare  nelle  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale  docente  delle  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena ai sensi dell'articolo 426. 
 B - Presso i provveditorati agli studi: 
   1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 20; 
   2) il  Consiglio  di  amministrazione  provinciale  del  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 549; 
   3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale
di cui all'articolo 577; 
   4)  la  Commissione  delle  graduatorie  per  gli   incarichi   di
presidenza di cui all'articolo 477, comma 2; 
   5) le Commissioni  per  i  ricorsi  in  materia  di  supplenze  di
insegnamento di cui all'articolo 525; 
   6) la Commissione per  i  ricorsi  in  materia  di  supplenze  del
personale amministrativo tecnico e ausiliario,  di  cui  all'articolo
586; 
   7) la Commissione sindacale di cui all'articolo 597; 
   8) la Commissione per il parere in  materia  di  conti  consuntivi
delle scuole di cui all'articolo 28. 

Parte V
SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
TITOLO I
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 625. 
 
Istituzioni scolastiche  ed  educative  -  Iniziative  a  favore  dei
                lavoratori italiani e loro congiunti 
 
  1. Il Governo della Repubblica ha facolta' di istituire,  mantenere
e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative. 
  2. L'azione dello Stato nei riguardi delle  scuole  e  delle  altre
istituzioni educative di cui al comma 1 e' esercitata  dal  Ministero
degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari. 
  3. Il Ministero degli  affari  esteri  inoltre  promuove  ed  attua
all'estero  iniziative  scolastiche   e   attivita'   di   assistenza
scolastica  a  favore  dei  lavoratori  italiani  e  loro   congiunti
emigrati. 
                              Art. 626. 
             Amministrazione, coordinamento e vigilanza 
  1.  Per  amministrare,  coordinare  e  vigilare   le   scuole,   le
istituzioni educative e le altre iniziative di cui  all'articolo  625
e'  messo  a  disposizione  del  Ministero  degli  affari  esteri  un
contingente di personale con qualifica dirigenziale o  con  qualifica
funzionale  non  inferiore  alla  settima,  appartenente   ai   ruoli
dell'amministrazione   centrale   e   periferica    della    pubblica
istruzione,dell'amministrazione   universitaria   e   di    personale
ispettivo tecnico, direttivo  e  docente  della  scuola,  nel  limite
complessivo di ((70 unita')). 
  2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali e'  affidata
l'amministrazione di  istituzioni  scolastiche  italiane  funzionanti
all'estero,  e'  assegnato  un  contingente  di  personale  ispettivo
tecnico  e  direttivo  per   lo   svolgimento   delle   funzioni   di
coordinamento  e  di  assistenza  tecnica.   Detto   contingente   e'
determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il  Ministro  della  pubblica  istruzione  e  con  il
Ministro del tesoro. 
  3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 e' collocato fuori ruolo, con
provvedimenti  adottati  dall'amministrazione  di  appartenenza,   di
concerto con il Ministero  degli  affari  esteri  e  con  quello  del
tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla  qualifica
ed al profilo professionale di appartenenza. 
  4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido  a
tutti  gli  effetti  come  servizio  di   istituto   nel   ruolo   di
appartenenza. 

Capo II
SCUOLE ED ISTITUZIONI EDUCATIVE STATALI

                              Art. 627. 
   Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali 
 
  1. All'istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione  delle
scuole statali si provvede con  decreto  del  Ministro  degli  affari
esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 
                              Art. 628. 
                Acquisto o costruzione degli edifici 
 
  1. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a  uso
delle scuole italiane all'estero la  cassa  depositi  e  prestiti  e'
autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante  rate
d'ammortamento da pagarsi con i relativi  interessi  a  carico  dello
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. 
  2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 e' limitato in modo  che
le quote d'ammortamento comprensive degli interessi  siano  contenute
nei limiti della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio. 
  3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1
si applicano le norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato
e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto cio' sia  possibile
e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo. 
                              Art. 629. 
                             Ordinamento 
 
  1. Con provvedimenti adottati di concerto  con  il  Ministro  della
pubblica  istruzione  le  scuole  italiane  statali  all'estero  sono
conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da
particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole  statali  del
territorio nazionale. Ai titoli  di  studio  in  esse  conseguiti  e'
riconosciuto valore legale. 
  2. I programmi didattici delle predette scuole sono  approvati  con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il  Ministro
della pubblica istruzione. 
                              Art. 630. 
                       Insegnamento religioso 
 
  1.  L'insegnamento  della  religione  cattolica  e'  impartito   in
conformita' delle disposizioni  richiamate  dall'articolo  309.  Puo'
essere consentito l'insegnamento di altre religioni, in relazione  ad
esigenze locali. 
                              Art. 631. 
                           Libri di testo 
  1. Salvo quanto previsto nel presente  articolo  si  applicano,  in
materia di libri di testo, le disposizioni  di  cui  alla  parte  II,
titolo III, capo V del presente testo unico. 
  2.  Agli  alunni  delle  scuole  elementari  italiane   funzionanti
all'estero, statali e  autorizzate  a  rilasciare  titoli  di  studio
riconosciuti dallo Stato italiano e agli iscritti e  frequentanti  le
altre istituzioni educative  o  partecipanti  alle  altre  iniziative
scolastiche dell'istruzione elementare i libri di testo sono  forniti
gratuitamente dal Ministero degli affari esteri.((23)) 
  3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle
scuole e nelle istituzioni di cui al comma 2 e'  quello  stabilito  a
termini dell'articolo 153. 
  4. Per i libri di testo che  siano  difformi,  per  le  particolari
caratteristiche delle anzidette  scuole  ed  istituzioni  funzionanti
all'estero, dai libri adottati nel territorio  nazionale,  il  prezzo
massimo  di  copertina  e'  stabilito  annualmente  con  decreto  del
Ministro per gli affari esteri, di concerto  con  il  Ministro  della
pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria e commercio. 
  5. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'articolo 153, comma
2 e' praticato  anche  per  gli  acquisti  effettuati  a  carico  del
Ministero degli affari esteri. 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (23) 
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art.  27,  comma
4) che " Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154,  155  e  631,
commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia  dei  libri
di testo fino a tutto l'anno scolastico  1999-2000,  al  termine  del
quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2, e l'articolo 631, comma
2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta  la  scuola
dell'obbligo". 
                              Art. 632. 
                       Contributi degli alunni 
 
  1. Gli alunni degli istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore sono tenuti al pagamento  di  contributi  annuali,  la  cui
misura e' determinata dal Ministro degli affari esteri, con  riguardo
alla sede e al tipo di scuola, in modo che non  superi  i  due  terzi
dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati  gli  alunni  dei
corrispondenti istituti e scuole statali del territorio nazionale. 
  2. Gli alunni delle scuole materne  e  delle  scuole  elementari  e
medie sono di norma esentati dal pagamento di tasse e contributi. 

Capo III
SCUOLE NON STATALI

                              Art. 633. 
          Concorso al mantenimento delle scuole non statali 
 
  1. Al mantenimento delle scuole italiane all'estero  che  dipendono
da enti, da associazioni o  da  privati  il  Ministero  degli  affari
esteri  puo'  contribuire  sia  concedendo  sussidi  in  denaro,  sia
dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi docenti
statali secondo quanto previsto dal presente testo unico. 
                              Art. 634. 
               Riconoscimento delle scuole non statali 
 
  1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che
dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente  conformi
alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere
pareggiate a queste ultime oppure possono ottenere il  riconoscimento
del valore legale degli esami finali, secondo le modalita'  stabilite
dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo  finale
di studio conseguito nelle  seconde  e'  riconosciuto  valore  legale
dallo Stato italiano. 
                              Art. 635. 
      Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali 
 
  1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, a titoli di studio rilasciati  da
scuole secondarie italiane all'estero che non  siano  sostanzialmente
conformi alle corrispondenti  scuole  statali  italiane  puo'  essere
concesso il riconoscimento legale, previo  superamento  di  un  esame
integrativo da svolgersi  presso  scuole  secondarie  del  territorio
nazionale, con modalita' e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo. 

Capo IV
INIZIATIVE E ATTIVITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI ITALIANI E LORO CONGIUNTI

                              Art. 636. 
     Iniziative scolastiche e attivita' di assistenza scolastica 
 
  1. Il Ministero degli affari  esteri,  per  attuare  le  iniziative
scolastiche  e  le  attivita'  di  assistenza   scolastica   previste
dall'articolo 625, comma 3, istituisce: 
    a) classi o  corsi  preparatori  aventi  lo  scopo  di  agevolare
l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole  dei
paesi di immigrazione; 
    b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per  i
congiunti  di  lavoratori  italiani  che  frequentino  nei  paesi  di
immigrazione le scuole locali  corrispondenti  alle  scuole  italiane
elementare e media; 
    c) corsi speciali annuali  per  la  preparazione  dei  lavoratori
italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneita' e di licenza di
scuola italiana elementare e media; 
    d) scuole materne e nidi di infanzia; 
    e)  corsi  di  scuola  popolare  per  lavoratori   italiani   non
finalizzati al rilascio di titoli di studio. 
  2. I lavoratori  italiani  ed  i  loro  congiunti  possono  fruire,
all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative  della  scuola,
per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione
vigente in Italia, anche per quanto riguarda  refezioni  scolastiche,
borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola. 
                              Art. 637. 
                 Programmi, esami, titoli di studio 
 
  1. I programmi di insegnamento, le norme per lo  svolgimento  degli
esami e per il rilascio dei titoli di studio delle  classi,  corsi  e
scuole  di  cui  all'articolo  636  e  ogni  altra  disposizione  per
l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con  decreto  del
Ministro per gli affari esteri, di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica istruzione. 
  2. Salvo varianti  rese  necessarie  da  particolari  esigenze,  le
disposizioni emanate in base al comma 1 devono conformarsi  a  quelle
vigenti nel territorio della Repubblica. 
                              Art. 638. 
Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli affari esteri 
 
  1.  A  favore  delle  iniziative  scolastiche   e   di   assistenza
scolastica, nonche' di formazione  e  perfezionamento  professionali,
assunte  da  enti,  associazioni,  comitati  e  scuole   locali   che
perseguano gli stessi fini di quelle di cui all'articolo 625, comma 3
ed integrino in modo idoneo  l'azione  diretta  del  Ministero  degli
affari  esteri,  il  Ministero  stesso  ha  facolta'   di   concedere
contributi in denaro,  libri,  materiale  didattico  e  di  assegnare
personale di ruolo e non di ruolo, ai  sensi  degli  articoli  639  e
seguenti. 

TITOLO II
PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE
Capo I DESTINAZIONE ALL’ESTERO

                              Art. 639. 
          Contingenti del personale da destinare all'estero 
 
  1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro e con i Ministri  rispettivamente  competenti  in
rapporto alle categorie di personale da  destinare  all'estero,  sono
stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo  640,  comma
2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle
iniziative ed istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero  di  cui
all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni  scolastiche
ed universitarie estere,  tenendo  conto  delle  indicazioni  fornite
dalle autorita' diplomatiche e  consolari  anche  in  riferimento  ad
osservazioni e proposte di apposite commissioni  sindacali  istituite
presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto  dall'articolo
597. Nel medesimo decreto e' fissato altresi' il  limite  massimo  di
spesa. 
  2. I contingenti di cui  al  comma  1  sono  soggetti  a  revisione
annuale. 
  3. Il contingente  del  personale  di  ruolo  di  cui  al  presente
articolo, escluso quello da destinare  senza  oneri  a  carico  dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ((e' stabilito
entro il limite massimo di 624 unita')). ((62)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (62) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 12)  che  "A
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al
raggiungimento del limite previsto dal  comma  11,  lettera  b),  non
possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare
all'estero ai sensi dell'articolo  639  del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, ne' possono essere rinnovati i relativi  comandi
o fuori ruolo". 
                              Art. 640. 
          Selezione e destinazione all'estero del personale 
 
  1. Il personale dipendente dalle  Amministrazioni  dello  Stato  da
assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero,  comprese
quelle di cui all'articolo 636 alle scuole europee e alle istituzioni
scolastiche ed universitarie estere, e' scelto esclusivamente tra  il
personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o
di prova nel ruolo di  appartenenza  e  che  abbia  conoscenza  delle
lingue straniere richieste per il paese a cui e' destinato. 
  2.  La  destinazione  alle  istituzioni  di  cui  al  comma  1  per
l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di  appartenenza,  fatto
salvo quanto previsto dal  comma  16  per  i  compiti  di  lettore  e
dall'articolo 673, comma 3, e' disposta, annualmente, nei limiti  dei
contingenti stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  639,  secondo  piani
triennali  che  sono  definiti,  in  relazione  alle  esigenze  delle
istituzioni medesime, dal Ministro degli affari  esteri  di  concerto
con i Ministri competenti in rapporto  alle  categorie  di  personale
richiesto,  sulla  base  degli  elementi  conoscitivi  forniti  dalle
competenti autorita'  consolari  e  diplomatiche.  I  predetti  piani
possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali
esigenze sopravvenute. 
  3. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei
requisiti professionali e culturali con  riferimento  specifico  alla
preparazione  necessaria  per  l'espletamento  delle   funzioni   che
dovranno essere svolte all'estero. 
  4. L'accertamento di cui al comma 3 e' effettuato  mediante  esami,
integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali. 
  5. Gli esami comprendono una o piu' prove scritte ed un colloquio e
consistono nella trattazione  articolata  di  argomenti  culturali  e
professionali, con particolare riferimento alle funzioni da  svolgere
all'estero,  e  nell'accertamento  della  conoscenza   delle   lingue
straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione. 
  6. Gli esami sono indetti ogni triennio con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti
in rapporto alle categorie di personale richiesto. 
  7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di  cui  80
per le prove di esame e 20 per titoli professionali e culturali. 
  8. Superano le prove di esame gli aspiranti che  abbiano  riportato
una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al  colloquio
gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove  scritte  una
votazione non inferiore a quella minima determinata  dai  decreti  di
cui ai commi 14 e 15. 
  9. Terminate le prove di esame si da' luogo  alla  valutazione  dei
titoli nei riguardi dei  soli  aspiranti  che  hanno  superato  detti
esami. 
  10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della  somma
dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella  valutazione  dei
titoli. 
  11. Sono destinati all'estero gli aspiranti  che  si  collocano  in
posizione utile in relazione al numero dei posti per  il  quale  sono
stati indetti gli esami. 
  12. Le graduatorie  hanno  validita'  nei  tre  anni  indicati  nel
provvedimento  con  cui  gli  esami  sono  indetti.   Nei   casi   di
sopravvenuta urgente necessita' di assegnare personale a posti per  i
quali non sia possibile provvedere  mediante  ricorso  alle  predette
graduatorie  per  esaurimento  delle  stesse  o   per   mancanza   di
graduatorie specifiche, i relativi esami  sono  indetti  anche  prima
della scadenza triennale. 
  13. Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo
le  operazioni  di  trasferimento  del  personale  gia'  in  servizio
all'estero sono pubblicati negli  albi  del  Ministero  degli  affari
esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale
richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  14. Il Ministro degli  affari  esteri  determina,  con  decreto  da
emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole  categorie
di personale di  ruolo  dello  Stato  che  possono  essere  destinate
all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalita'
di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste
per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del
punteggio tra le  singole  prove,  con  la  fissazione  altresi'  dei
criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detta  inoltre
le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione
per il personale destinato all'estero che dovranno  essere  orientati
particolarmente alla conoscenza della realta' culturale e sociale  in
cui il personale stesso e' chiamato ad operare. 
  15.  Per  il  personale  direttivo  e  docente  da  destinare  alle
istituzioni ed  iniziative  di  cui  all'articoli  625,  alle  scuole
europee e alle istituzioni scolastiche  ed  universitarie  estere,  i
programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio
tra le singole prove e la fissazione dei criteri di  valutazione  dei
titoli,  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione da emanarsi di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri. 
  16.  Come  docenti  o  lettori  presso  universita'  e  istituzioni
scolastiche straniere all'estero sono destinati docenti  universitari
e docenti  delle  scuole  secondarie.  Alle  istituzioni  scolastiche
straniere all'estero puo' essere assegnato  anche  personale  docente
della scuola elementare. 
                              Art. 641. 
             Composizione delle commissioni giudicatrici 
 
  1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui  al  comma
15 dell'articolo 640, le commissioni giudicatrici  degli  esami  sono
presiedute da un docente universitario di ruolo  o  da  un  ispettore
tecnico o, tranne che  trattasi  di  destinare  all'estero  personale
ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio. 
  2. Esse sono costituite da altri quattro  membri,  di  cui  due  in
rappresentanza del Ministero degli affari  esteri,  uno  appartenente
alla categoria di personale cui le prove di esame  sono  riservate  e
che abbia preferibilmente esperienza di servizio  all'estero,  ed  un
esperto per materie  specifiche.  Dette  commissioni  possono  essere
integrate  con  eventuali  membri  aggregati  per  l'accertamento  di
specifici  requisiti  professionali  e  linguistici,  ai  fini  dell'
espletamento delle funzioni all'estero. 
  3. In relazione al numero degli aspiranti  le  commissioni  possono
essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto
dei criteri di composizione delle commissioni. 
  4. I componenti delle commissioni  che  appartengono  al  personale
docente universitario o al personale ispettivo-tecnico,  direttivo  o
docente della scuola materna,  elementare,  secondaria  ed  artistica
sono designati,  rispettivamente,  dal  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della pubblica
istruzione a seguito  di  sorteggio  tra  i  nominativi  compresi  in
appositi elenchi formati dal Consiglio universitario nazionale o  dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
  5. Le Commissioni sono nominate  con  decreto  del  Ministro  degli
affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a  seconda  del
personale cui si riferisce la destinazione all'estero. 
                              Art. 642. 
         Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo 
 
  1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono  assegnati
alla sede di servizio con decreto del Ministro  degli  affari  esteri
previo nulla osta del  Ministero  della  pubblica  istruzione  o  del
Ministero da cui dipendono. 
  2. Il predetto personale e' collocato fuori ruolo  per  il  periodo
durante  il  quale  esercita  le  funzioni  con  provvedimento  dell'
amministrazione di appartenenza di concerto con  il  Ministero  degli
affari esteri e con quello del tesoro. 
  3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico,  direttivo
e docente destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione
ha facolta' di provvedere di  anno  in  anno  con  l'assegnazione  di
personale di ruolo. 
  4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e  di  scuola
materna e' disposto con decreto del Ministro degli affari esteri,  di
concerto con il Ministro del tesoro,  previa  emanazione  di  analogo
provvedimento da parte del competente provveditore agli studi. 
                              Art. 643. 
               Durata massima di permanenza all'estero 
 
  1. La permanenza all'estero non puo' essere superiore ad un periodo
complessivo di 7 anni scolastici. 
  2. E' fatta salva la possibilita' di essere ulteriormente impiegato
nelle istituzioni scolastiche previo superamento delle  procedure  di
selezione di cui all'articolo 640. 
  3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi  compresa  la
Scuola europea di Varese, si applicano le  norme  dello  statuto  del
personale docente di dette scuole. 
  4. Sono fatte salve le disposizioni di  cui  alla  legge  7  giugno
1988, n. 213 e all'articolo 5, comma  5  del  decretolegge  3  maggio
1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio  1988,
n. 246. 
  5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge
25  agosto  1982,  n.  604  e  successive  modificazioni,  in  quanto
applicabili. 
                              Art. 644. 
               Periodi minimi di permanenza all'estero 
 
  1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di  risiedere
all'estero per una durata non inferiore a tre anni. 
  2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza  del  primo
triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a  carico
dell'interessato, salvo che  la  domanda  sia  determinata  da  gravi
motivi di carattere personale o familiare. 
  3. La destinazione da una ad altra sede all'estero  non  puo'  aver
luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il  caso
di gravi motivi o di ragioni di servizio. 
                              Art. 645. 
                        Rapporti informativi 
 
  1. Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 11  luglio  1980,  n.  312,  i  rapporti
informativi ed  i  giudizi  complessivi  annuali,  la  redazione  dei
rapporti e l'attribuzione dei giudizi spettano al capo della missione
diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria. 
                              Art. 646. 
                  Richiamo per ragioni di servizio 
 
  1. La destinazione all'estero puo' cessare  in  qualunque  momento,
con decreto del Ministro  per  gli  affari  esteri,  per  ragioni  di
servizio. 
  2. Qualora le ragioni di  servizio  siano  attinenti  all'attivita'
tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il  Ministro
per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente. 
                              Art. 647. 
                Assegnazione alle sedi metropolitane 
  1. All'atto della restituzione ai ruoli di  provenienza  i  docenti
universitari riacquistano la cattedra nella  Universita'  alla  quale
appartengono. (( Gli ispettori  tecnici,  i  capi  di  istituto  e  i
docenti )) riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento
della loro destinazione all'estero, se il  loro  servizio  all'estero
non sia durato oltre un triennio e non  sia  cessato  per  motivi  di
demerito. 
  (( 2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio
)) sia durato oltre tre anni, hanno  la  facolta'  di  richiedere  di
essere destinati con diritto di priorita', qualora  vi  sia  vacanza,
alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella quale
erano titolari all'atto della loro destinazione all'estero, ovvero ad
una sede, ascelta dell'amministrazione scolastica, fra  tre  da  essi
indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facolta'  per  i  capi  di
istituto o per i docenti i scuole secondarie e' limitata alle sedi in
cui vi siano gli stessi tipi di scuola o di  istituto  di  quelle  di
provenienza. 
                              Art. 648. 
             Divieto di assunzione di personale precario 
 
  1. Alle istituzioni scolastiche statali all'estero e' fatto divieto
di assumere personale precario anche con rapporto di diritto privato. 
  2. Le eventuali assunzioni di personale  effettuate  in  violazione
del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di
effetti, ferma restando la responsabilita'  dei  funzionari  e  degli
organi delle istituzioni che le abbiano disposte. 
                              Art. 649. 
           Sostituzione di docenti temporaneamente assenti 
 
  1. I docenti temporaneamente assenti per non  piu'  di  sei  giorni
nelle   scuole   italiane   all'estero   sono   sostituiti   mediante
ripartizione delle relative ore di  insegnamento  fra  i  docenti  di
ruolo gia'  in  servizio.  Le  ore,  cosi'  ripartite,  eventualmente
eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento  previsto
dall'articolo  491  sono  retribuite  come  ore  soprannumerarie   in
conformita' alle  disposizioni  vigenti  in  materia  nel  territorio
nazionale. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, di norma,  anche
alla  sostituzione  dei   docenti   temporaneamente   assenti   nelle
istituzioni di cui all'articolo 636. 
                              Art. 650. 
Insegnamento  di  materie  obbligatorie  che  comportano  un   orario
             settimanale inferiore a quello di cattedra 
 
  1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni
ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non
vengono a costituire cattedra o posto-orario  sono  ripartite  fra  i
docenti di ruolo gia'  in  servizio  con  abilitazione  specifica  od
affine, secondo i criteri indicati dall'articolo 649. 
  2.  Le  ore,  cosi'  ripartite,  eventualmente  eccedenti  l'orario
settimanale obbligatorio  di  insegnamento  sono  retribuite  con  le
modalita' di cui allo stesso articolo 649. 
                              Art. 651. 
                 (( (Supplenze di insegnamento). )) 
((1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 
  e 650, i presidi e i  direttori  didattici  possono  conferire  con
motivato provvedimento supplenze  temporanee  a  norma  del  presente
articolo. 
  2. I capi d'istituto compilano apposite  graduatorie  di  personale
abilitato  e  non  abilitato,  in  possesso  del  titolo  di   studio
prescritto  per  impartire  l'insegnamento   secondo   la   normativa
italiana, vistate dall'autorita' consolare, relativamente a: 
    a) personale residente nel Paese ospite; 
    b) personale non residente nel Paese ospite. 
  3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di  cui  al
comma 2, lettera a). Tale conferimento e'  disciplinato  dalla  legge
italiana. Tuttavia, qualora  non  sia  possibile  nominare  personale
residente, o qualora nel Paese ospite sia obbligatorio  applicare  la
legge locale in materia, le supplenze  possono  essere  conferite  al
personale di cui al comma 2, lettera b). 
  4. La retribuzione dei supplenti e' determinata in  relazione  alle
ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di  cui  al
comma 2, lettera a), essa e' equivalente a quella che percepirebbe in
territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se piu' favorevole,
alla retribuzione corrisposta localmente per analoga  attivita'.  Per
il  personale  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  essa  e'  invece
determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive  integrazioni  e
modificazioni, con riferimento alla  tabella  prevista  dall'articolo
658. 
  5. Il personale supplente, residente o non residente,  e'  nominato
per  il  tempo  strettamente  necessario  ad  assicurare  l'attivita'
didattica. 
  6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti  nel  caso  di
posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiori a
undici, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.))((19)) 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con  l'art.  47,comma
1)  che  "le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]." 

Capo II
SITUAZIONI PARTICOLARI

                              Art. 652. 
                               Comando 
  1. Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all'  estero  ((
che non si siano potuti conferire a termine dell'articolo 640, ))  si
provvede mediante comando, per un periodo non  superiore  a  un  anno
scolastico, del personale di ruolo  dipendente  dal  Ministero  della
pubblica istruzione. 
  2. L'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'  del  personale  da
comandare e' effettuato dalla  commissione  di  cui  all'articolo  1,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio  1967,
n. 215, come modificato dall'articolo unico della legge  13  novembre
1980, n. 789. 
  3. Durante il detto periodo il personale cosi'  comandato  conserva
il diritto alla sede che occupava nel territorio nazionale. 
  4. L'onere della relativa spesa  e'  assunto  dal  Ministero  degli
affari esteri. 
                              Art. 653. 
Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e
          non previste dall'ordinamento scolastico italiano 
 
  1. In mancanza di personale di  ruolo  possono  essere  affidati  a
personale straniero,  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dalle
relative   disposizioni   locali,   gli   insegnamenti   di   materie
obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla  normativa
dei  paesi  dove  hanno  sede  le  scuole  stesse  e   non   previste
nell'ordinamento scolastico italiano. 
  2. Al personale di cui al comma 1 e' corrisposta  una  retribuzione
annua determinata secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  157  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella
di cui all'articolo 658. 
                              Art. 654. 
       Personale non docente da assumere per speciali esigenze 
 
  1.    Per    speciali    esigenze    connesse     a     difficolta'
linguistico-ambientali in particolari aree  geografiche,  determinate
con decreto del Ministro  degli  affari  esteri  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione,  e  in  mancanza  di
specifiche  graduatorie,  le  scuole   statali   all'estero   possono
assumere, previa autorizzazione del Ministero  degli  affari  esteri,
impiegati locali a  contratto  aventi  una  conoscenza  della  lingua
italiana adeguata ai rispettivi compiti, da utilizzare  per  mansioni
di concetto,  esecutive  ed  ausiliarie.  Dette  assunzioni  dovranno
essere disposte nel limite di  un  contingente,  da  determinare  col
suindicato decreto  interministeriale,  nell'ambito  del  quale  sono
fissate le aliquote  di  personale  da  adibire,  rispettivamente,  a
mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. 
  2. Il personale non docente comunque assunto e in  servizio  al  10
settembre 1980 con  mansioni  ausiliarie,  esecutive  e  di  concetto
presso le istituzioni statali scolastiche  italiane  all'estero  puo'
essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al  quale  e'
stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i commi  5  e  6
dell'articolo 673. 
  3. Al  personale  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'  corrisposta  una
retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui  all'articolo
157 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, e successive integrazioni e modificazioni, con  riferimento  alla
tabella di cui all'articolo 658. 
  4. Al personale assunto sul posto e addetto  alle  scuole  italiane
con funzioni di medico scolastico  e  vicedirettore  di  nazionalita'
straniera e' corrisposta  una  retribuzione  complessiva  mensile  in
valuta locale  da  determinarsi  col  provvedimento  ministeriale  di
assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura
non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe  prestazioni
nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi
con decreto del Ministro per gli affari esteri, di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro. 
                              Art. 655. 
                   Legge regolatrice dei contratti 
 
  1. Il  contratto  di  assunzione  ed  il  rapporto  di  lavoro  del
personale di cui agli articoli 653 e 654 sono  regolati  dalla  legge
locale, fatto salvo quanto previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 3
dei predetti articoli. 
                              Art. 656. 
                Norme applicabili al personale A.T.A. 
 
  1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si  estendono
le norme dettate, nel presente titolo, per il personale docente,  con
esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee. 
  2. Ai fini della disciplina dei congedi  si  applica  al  personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario l'articolo 143 del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 

Capo III
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

                              Art. 657. 
           Corresponsione della retribuzione metropolitana 
 
  1.  Le  spese  per  il  trattamento  economico  metropolitano   del
personale ispettivo tecnico,  direttivo,  docente  e  amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado,  collocato
fuori ruolo a disposizione del  Ministero  degli  affari  esteri,  in
servizio  presso  il  Ministero  stesso  o  presso   le   istituzioni
scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private
e   sussidiate,   rimangono   a   carico   dell'amministrazione    di
appartenenza.  Detto  trattamento  economico   continua   ad   essere
corrisposto  dagli  uffici   che   vi   provvedevano   all'atto   del
collocamento fuori ruolo. 
                              Art. 658. 
                         (Assegni di sede). 
  1.  Al  personale  in   servzio   nelle   istituzioni   scolastiche
all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso  e
continuativo previsti per il territorio  nazionale,  tranne  che  per
tali assegni  sia  diversamente  disposto,  compete,  dal  giorno  di
assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni  in  sede,  uno
speciale assegno di  sede,  non  avente  carattere  retributivo,  per
sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale  assegno
e' costituito: 
    a) dall'assegno base  previsto  per  le  diverse  funzioni  dalla
tabella di cui al comma 9; 
    b) dalle maggiorazioni relative  alle  singole  sedi  determinate
secondo coefficienti da fissarsi con decreto  del  Ministro  per  gli
affari esteri, di  concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione  di
cui all'articolo 172 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18. 
  2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo  della  vita  e
delle  sue  variazioni  risultanti  dalle  periodiche   pubblicazioni
statistiche  dell'O.N.U.,  del  Fondo  monetario   internazionale   e
dell'Unione  europea,   nonche'   dalle   relazioni   dei   capi   di
rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi  di
ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli
uffici all'estero, come pure da ogni  altro  elemento  utile,  tenuto
conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e  dei  servizi,  nonche'
del corso dei cambi. 
  3. Agli assegni di sede si applicano le  stesse  maggiorazioni  per
situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale  di  ruolo
del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede. 
  4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati  vengano  destinati  a
prestare servizio nello stesso  ufficio  all'estero  o  nella  stessa
citta' seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 
  5. Al personale cui venga integralmente sospesa  la  corresponsione
dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero
compete l'intero trattamento previsto per  il  territorio  nazionale,
escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale. 
  6. L'assegno di sede e' conservato per intero  durante  il  periodo
delle ferie annuali  stabilito  dalle  disposizioni  vigenti  per  il
personale della scuola in  servizio  all'estero  per  un  massimo  di
cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi
compresi i giorni di viaggio e le 4  giornate  di  riposo  da  fruire
nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977,  n.  937.  Ai
fini del relativo computo il sabato e' considerato giorno lavorativo. 
  7.  L'assegno  di  sede  non  compete  al  personale  in   servizio
all'estero che usufruisca del periodo di ferie in  Italia  prima  che
siano trascorsi sei mesi dalla  data  di  assunzione  delle  funzioni
all'estero. 
  8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato  cui  venga
corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero una retribuzione
per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello
corrisposto da detta autorita' o ente. 
  9. Gli  assegni  base  per  il  personale  in  servizio  presso  le
istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre  iniziative
e attivita' previste nel titolo I sono cosi determinati: 
 
    

 Assegno
                                                        mensile lordo
                                                             lire
                                                              --
  A)  Personale ispettivo,  direttivo  e  docente
      in servizio  presso istituzioni scolastiche
      italiane e presso istituzioni scolastiche e
      universitarie straniere:
  1) Ispettore tecnico ...............................    1.700.000
  2) Direttore didattico con funzioni ispettive ......    1.560.000
  3) Preside di istituto di istruzione su periore ....    1.534.000
  4) Preside di scuola media .........................    1.534.000
  5) Direttore didattico .............................    1.534.000
  6) Docente chiamato  a ricoprire  una cattedra
     presso universita' istituti superiori e con-
     servatori stranieri ............................     1.400.000
  7) Docente  incaricato della  presidenza di is-
     tituto  di istruzione secondaria superiore......     1.311.000
  8) Docente nelle  scuole  secondarie superiori
     o presso  istituti stranieri di istruzione
     secondaria di secondo grado .....................    1.260.000
  9) Lettore incaricato anche di attivita' extra
     accademiche .....................................    1.260.000
 10) Docente incaricato della presidenza di scuola
     media ...........................................    1.219.000
 11) Insegnante  elementare  o  di  scuola  materna
     incaricato  di funzioni direttive ...............    1.165.000
 12) Lettore .........................................    1.160.000
 13) Docente nelle  scuole  medie o  presso istituti
     stranieri di istruzione secondaria di primo grado    1.151.000
 14) Docenti  diplomati  degli istituti  di istruzione
     secondaria superiore ............................    1.105.000
 15) Insegnante  elementare o  di scuola  materna o
     presso istituti stranieri di istruzione primaria.    1.105.000
  B)  Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
      (A.T.A.)  in servizio presso istituzioni
      scolastiche italiane:
 16) Responsabile amministrativo .....................    1.105.000
 17) Assistente amministrativo .......................      949.000
 18) Collaboratore scolastico ........................      805.000
    
10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere 
periodicamente aggiornati  con  decreto  del  Ministro  degli  affari
esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,   per   tener   conto   della   variazione
percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei   prezzi   rilevato
dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base  non  potra'  comunque
comportare un  aumento  automatico  dell'ammontare  in  valuta  degli
assegni  corrisposti  all'estero.  Qualora  la   base   contributiva,
determinata ai sensi delle disposizioni  vigenti,  dovesse  risultare
inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno,
il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla  base
di tale indennita'. (19) ((63)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con  l'art.  47,comma
1)  che  "le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (63) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 38)
che "A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di  spesa  relativa
agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successive
modificazioni, e' ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui". 
                              Art. 659. 
             (( (Aumenti per situazione di famiglia).)) 
  ((1. L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20 per cento a 
  favore  del  personale  coniugato,  il  cui  coniuge  non  eserciti
attivita' lavorativa retribuita ovvero non goda di redditi di impresa
o da lavoro autonomo in misura superiore  a  quella  stabilita  dalle
disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico. Nel
caso  in  cui  il  coniuge  fruisca  di   trattamento   pensionistico
costituito con contributi versati, in ottemperanza a disposizioni  di
legge e con oneri a  carico  dell'erario  o  di  enti  previdenziali,
l'importo della pensione viene detratto dall'aumento  per  situazione
di famiglia. 
  2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei  casi  di  nullita',
annullamento, divorzio, separazione legale o  consensuale  omologata,
nonche' nei casi di provvedimenti di separazione  o  scioglimento  di
matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati. 
  3. All'impiegato avente figli a carico spetta per  ogni  figlio  un
aumento dell'assegno di sede commisurato al 5 per cento  dell'assegno
di sede che nello stesso Paese e' previsto per il  posto  di  docente
nelle  scuole  medie  o  presso  istituti  stranieri  di   istruzione
secondaria di primo grado. 
  4. Agli  effetti  delle  presenti  disposizioni  si  intendono  per
familiari a carico: il  coniuge  e,  sempreche'  minorenni,  i  figli
legittimi,  i  figli  legittimati,  i   figli   naturali   legalmente
riconosciuti, i figli  adottivi,  gli  affiliati,  i  figli  nati  da
precedente  matrimonio  del  coniuge,  nonche'  i  figli  maggiorenni
inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano  nelle
condizioni previste dall'articolo 7, comma 3, della legge  31  luglio
1975, n. 364. 
  5. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per "assegno  di
sede" quello previsto dal comma 1 dell'articolo 658  e  per  "assegno
personale" quello risultante dall'eventuale  cumulo  dell'assegno  di
sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia,  di
cui al presente articolo. 
  6. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 173,
al comma 4  dell'articolo  174,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)).((19)) 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con  l'art.  47,comma
1)  che  "le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]." 
                              Art. 660. 
                    Alloggi demaniali all'estero 
 
  1. Al personale che usufruisca di alloggio demaniale  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 84  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
                              Art. 661. 
                    (Indennita' di sistemazione). 
  1.  All'atto  dell'assunzione  del  servizio   in   ciascuna   sede
all'estero,  il  personale  ha   diritto   ad   una   indennita'   di
sistemazione, nella misura di una mensilita'  dell'assegno  personale
spettante per  il  posto  di  destinazione.  L'indennita'  stessa  e'
ridotta del 20 per cento per coloro  che  fruiscono  di  alloggio  in
locazione da parte dell'amministrazione. 
  2. Nel caso di destinazione o trasferimento nella stessa citta'  di
dipendenti tra loro coniugati e sempre che il divario fra le date  di
assunzione di  servizio  nella  sede  sia  inferiore  a  360  giorni,
l'indennita' di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne  ha
diritto nella misura piu' elevata. (19) ((56)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con  l'art.  47,comma
1)  che  "le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 1999" 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 6,
lettera b)) che "Ai medesimi fini di cui al  comma  2,  si  applicano
altresi', limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi,  le
seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di  trattamento
economico del personale  all'estero  di  cui  alla  parte  terza  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 
    b) l'indennita' di sistemazione prevista  dall'articolo  175  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967,
nonche'  dall'articolo  661  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo  29
del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta,  per
i casi di trasferimento del personale da sede estera  ad  altra  sede
estera, nella misura del 15 per cento rispetto  all'importo  attuale;
inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del
40 per cento limitatamente a coloro che  fruiscono  di  residenze  di
servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967". 
                              Art. 662. 
               (( (Contributo spese per abitazione).)) 
((1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una 
spesa superiore al 21 per  cento  dell'assegno  personale  spetta  un
contributo da parte dello Stato. 
  2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della  differenza
fra il canone di locazione e  un  ammontare  pari  al  21  per  cento
dell'assegno personale. Esso e' concesso  per  la  parte  del  canone
compresa tra il 21 per cento ed il 30 pe cento del predetto  assegno.
Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento  dell'assegno
personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e  il  35  per
cento, il contributo puo'  essere  concesso  sentito  il  parere  del
consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri. 
  3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai commi 1  e
2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni. 
  4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto  di  locazione
nel periodo compreso tra la assunzione  di  funzioni  in  sede  e  la
cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso  viene  corrisposto
anche durante le ferie e nei periodi in cui e'  sospeso  o  diminuito
l'assegno personale. 
  5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le
condizioni e le modalita' per la concessione e la corresponsione  del
contributo,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  279  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18.  La
competenza ad esprimere il  parere  sulla  rispondenza  dell'alloggio
spetta  al  capo  dell'ufficio  diplomatico  o  consolare,  cui  sono
devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2 e quelle di cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200.)) ((19)) 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con  l'art.  47,comma
1)  che  "le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]." ;  ha  inoltre  disposto  (con
l'art. 37, comma 1) che le disposizioni che  modificano  il  presente
articolo si applicano a coloro che assumono servizio all'estero  dopo
il 1 gennaio 1999. Per il  personale  che  alla  data  predetta  gia'
beneficia di  un  contributo  spese  per  abitazione,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa. 
                              Art. 663. 
                   (( (Provvidenze scolastiche).)) 
((1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello 
  iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in
Italia o frequentino all'estero, in localita' diversa dalla  sede  di
servizio, una scuola italiana statale o legalmente  riconosciuta,  e'
accordato, a domanda, un contributo mensile di quarantamila lire  per
ogni figlio in eta' compresa tra i dieci  e  i  diciotto  anni  e  di
sessantamila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i diciannove e
i ventisei anni. 
  2. Il contributo e' accordato senza la limitazione di cui al  comma
1 al personale in servizio nelle sedi  particolarmente  disagiate  di
cui all'articolo 144 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18. 
  3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse  nei
limiti   della   durata   effettiva   degli   studi,   seguiti    con
continuita'.))((19)) 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con  l'art.  47,comma
1)  che  "le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]." 
                              Art. 664. 
                 (( (Spese di viaggio per ferie).)) 
 ((1. Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione di ferie, 
  purche' usufruito di norma durante  le  ferie  scolastiche  locali,
sono rimborsate ogni 18 mesi nella misura del 90 per cento. Le  spese
predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino
ad una destinazione in Italia e ritorno in sede. Esse sono rimborsate
anche per i familiari a carico. 
  2. Il  pagamento  ha  luogo  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione  delle  spese
per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il  rimborso
delle spese relative alla classe immediatamente  superiore  a  quella
economica spetta solo al personale con qualifica dirigenziale  ed  al
coniuge a carico. 
  3. Il diritto al rimborso delle spese e' acquisito dopo lo  scadere
di 12 mesi di servizio  in  sede,  ancorche'  i  viaggi  siano  stati
effettuati prima. 
  4. Fermo il disposto di cui al  comma  3  i  viaggi  dei  familiari
possono aver luogo anche in periodo di  tempo  non  corrispondente  a
quello del congedo del dipendente. 
  5. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa  da
quella di servizio del dipendente, sono  corrisposte  a  domanda,  in
luogo delle spese di cui al presente articolo e nei limiti e  con  le
modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio
del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio )).((19)) 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con  l'art.  47,comma
1)  che  "le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]." 
                              Art. 665. 
                       Viaggi di trasferimento 
  1. Per i viaggi di trasferimento all'estero  o  dall'estero  o  fra
sedi all'estero spetta: 
   a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle  spese  relative
alla prima  classe  con  eventuale  supplemento  rapido  a  tutto  il
personale nonche' di quelle relative al vagone letto in compartimento
singolo  ai  presidi,  docenti  di  scuola   secondaria,   ispettori,
direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e  lettori  presso
istituzioni scolastiche e  culturali  straniere.  Il  Ministero  puo'
autorizzare,  in  considerazione  dei  disagi  del   viaggio   o   di
particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al  vagone
letto in  compartimento  doppio  o,  in  mancanza,  in  compartimento
singolo a favore di altro  personale.  Per  i  tratti  in  territorio
nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese  di
viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa; 
   b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive
del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe singola  al
personale, specificatamente elencato al punto a), avente  diritto  al
vagone letto in compartimento singolo, e per un posto di prima classe
al restante personale; 
 ((c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la classe
immediatamente superiore a quella turistica ai dirigenti scolastici e
per la classe turistica al restante personale.))((19)) 
  2. Per i tragitti  effettuati  con  altri  mezzi  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo  194  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta
il trattamento di cui all'articolo 195  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  4. Ai  viaggi  di  trasferimento  del  personale  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 202 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  5. I trattamenti di cui sopra si estendono,  con  l'osservanza  dei
criteri  previsti  dall'articolo  196,  comma  2,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  ai  familiari  a
carico, di cui all'articolo 659. 
((6. Il personale che cessi dalle  funzioni  all'estero  per  ragioni
diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra  sede  ha  diritto
per se' e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente
capo, delle spese di viaggio e di una  indennita'  per  il  trasporto
degli effetti per trasferirsi al  luogo  di  residenza  prescelto  in
Italia o, nei limiti di tali spese,  in  altro  paese.  Il  personale
cessato dalle funzioni che non si trasferisca  entro  un  anno  dalla
data di cessazione decade dal diritto.))((19)) 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con  l'art.  47,comma
1)  che  "le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]." 
                              Art. 666. 
                       Trasporto degli effetti 
  1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio,  mobili
e masserizie, spetta al personale che  si  trasferisce  il  pagamento
delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg  300  per  ciascun
familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli  istituti
di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria
superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico. 
  2. I quantitativi indicati nel comma 1 si  intendono  al  netto  di
imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre  quarti  del  peso
netto degli  oggetti  spediti.  Qualora  i  documenti  di  spedizione
indichino, invece del peso, il volume, un  metro  cubo  si  considera
equivalente a kg 150. 
  3.  Nelle  spese  di  trasporto  sono  comprese  anche  quelle   di
imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la  resa
a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e  lo  scarico  lungo
l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione,  il
trasporto e  il  recapito  degli  effetti,  nonche'  per  l'eventuale
magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni. 
  4. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti  per  i
tragitti fuori  del  territorio  nazionale  secondo  i  massimali  da
stabilirsi periodicamente con decreto del  Ministro  per  gli  affari
esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. 
  5. Per quanto riguarda  le  spedizioni  da  e  per  l'Italia,  ((la
spedizione   puo'   essere   effettuata)),   nei   limiti   di   peso
sopraindicati, da qualunque localita' sita in  Italia  alla  sede  di
servizio e viceversa. 
  5-bis. Il Ministero puo' predisporre secondo condizioni e modalita'
da stabilire con apposito decreto una lista di societa' di  trasporti
internazionali  da  abilitare  ai  fini  della  ammissibilita'  della
richiesta di rimborso di cui al comma 1. 
  5-ter. Qualora dipendenti fra  loro  coniugati  vengano  trasferiti
allo stesso ufficio all'estero  o  ad  uffici  ubicati  nella  stessa
citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio
nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle  indennita'
di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto ad uno  di  essi,  con  gli
aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.(19) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con  l'art.  47,comma
1)  che  "le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 1999" 
                              Art. 667. 
                   Trasporto per aereo o automezzo 
 
  1. Qualora i trasporti di cui all'articolo 666 avvengano per  aereo
o per automezzo la spesa relativa e'  pagata  nei  limiti  di  quella
occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo.  In
mancanza di mezzo ferroviario  o  marittimo,  la  spesa  relativa  ai
trasporti per aereo o  automezzo  e'  pagata  nei  limiti  di  quella
occorrente per il mezzo meno costoso esistente. 
  2. L'Amministrazione puo' autorizzare il pagamento delle  spese  di
trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari  che
viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per il dipendente e di
10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio  trasportato  in
franchigia. 
                              Art. 668. 
            Trattamento del personale con comando annuale 
 
  1. Al personale con comando  di  cui  all'articolo  652  spetta  il
trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663. 
  2. L'indennita' di cui all'articolo 661 e' ridotta alla meta' e non
spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede. 
  3. Spettano inoltre le spese  per  il  trasporto  personale  ed  il
trasporto degli effetti a norma degli articoli 665,  666  e  667  con
esclusione di quanto riguarda i familiari a carico. 
  4. Resta salva la corresponsione delle  aggiunte  di  famiglia  sul
trattamento economico metropolitano. 
                              Art. 669. 
                         Viaggi di servizio 
 
  1. Coloro che, per  ragioni  di  servizio,  dalle  sedi  all'estero
vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per un periodo
massimo di dieci  giorni  oltre  quelli  necessari  per  il  viaggio,
l'intero assegno personale. L'intero assegno  personale  e'  altresi'
mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano
trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o  allo  scadere
del congedo ordinario. 
  2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o  in  altri
paesi esteri, oltre all'assegno personale in godimento, spetta: 
   a) nei  casi  di  viaggi  nel  paese  in  cui  prestano  servizio,
un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede
mensile; 
    b) nei casi di viaggi dalla sede  di  servizio  in  altri  paesi,
un'indennita' giornaliera pari a un  sessantesimo  dell'assegno  base
mensile maggiorato del coefficiente previsto per il  personale  delle
istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella  sede  dove  si
svolge la missione. In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente
da applicarsi e' stabilito con decreto del Ministro  per  gli  affari
esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo  172  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  3. Per i viaggi  compiuti  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
corrisposte, oltre alle spese di cui all'articolo 665, anche le spese
per la spedizione del bagaglio-presso fino a un  peso  di  50  kg.  I
viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri. 
                              Art. 670. 
               Modalita' di pagamento delle competenze 
 
  1. Per il pagamento  delle  competenze  al  personale  in  servizio
presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 209 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
                              Art. 671. 
     (( (Trattamento economico durante l'assenza dal sevizio).)) 
((1. Il limite  massimo  di  assenza  dal  servizio  all'estero,  con
escluzione dei periodi di ferie, e' fissato in complessivi 60  giorni
in ragione d'anno, durante i quali  spetta  il  seguente  trattamento
economico: 
     a) in caso di assenza per infermita' l'indennita'  personale  e'
corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed  e'  sospesa  per  il
restante periodo; 
     b) in  caso  di  altre  assenze  consentite  dalle  disposizioni
applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da  quelli  di
salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa. 
  2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai  sensi  della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi
della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente  trattamento
economico: 
     a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale  e'
corrisposta per intero; 
     b) in caso di astensione facoltativa l'indennita'  personale  e'
sospesa. 
Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli  previsti
dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori
assenze del dipendente, pur se consentite  dall'attuale  ordinamento,
comportano la restituzione ai ruoli di provenienza.))((19)) 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con  l'art.  47,comma
1)  che  "le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]." 
                              Art. 672. 
                             R i n v i o 
 
  1.  Sono  estese  al  personale  in  servizio   nelle   istituzioni
scolastiche all'estero, nei limiti delle  disposizioni  del  presente
decreto, le provvidenze di cui agli  articoli  207,  208  e  211  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18
concernenti  i  casi  di  decesso  durante  il  servizio  all'estero,
l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria,  limitatamente,  per
questa  ultima,  agli  aventi   diritto   all'assistenza   da   parte
dell'Istituto   nazionale   di   previdenza    per    i    dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP). 
                              Art. 673. 
            Valutazione del servizio prestato all'estero 
 
  1. Il servizio di ruolo  prestato  all'estero  e'  calcolato,  agli
effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni
il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo. 
  2. Il servizio stesso  e'  valutato  ai  fini  del  trattamento  di
quiescenza con la maggiorazione della meta' per i primi  due  anni  e
d'un terzo per gli anni successivi. 
  3. Per esigenze di servizio  le  funzioni  di  direttore  didattico
possono essere affidate a docenti elementari, che abbiano superato il
periodo di prova, di ruolo normale. Tale servizio costituisce  titolo
da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico. 
  4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni  biennio  di
servizio prestato  all'estero  presso  gli  istituti  di  cultura  e'
valutato come un  anno  di  insegnamento  effettivo;  ai  fini  della
valutazione dei  titoli,  il  servizio  prestato  come  direttore  di
istituto di cultura e' considerato come servizio prestato da  preside
incaricato. 
  5. Il servizio prestato all'estero  dal  personale  amministrativo,
tecnico ed ausiliario  comunque  assunto  con  mansioni  di  concetto
presso le istituzioni  statali  scolastiche  italiane  all'estero  e'
equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli  fini
della valutazione nei concorsi per l'accesso ai  ruoli  della  quinta
qualifica funzionale del personale predetto. 
  6. Il servizio prestato all'estero  dal  personale  amministrativo,
tecnico ed ausiliario comunque  assunto  con  mansioni  esecutive  od
ausiliarie  presso  le  istituzioni  statali   scolastiche   italiane
all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti
autorita', e' valido ai fini del computo dei  due  anni  di  servizio
richiesti dall'articolo 554 per l'ammissione ai concorsi  di  accesso
ai ruoli della terza e  quarta  qualifica  funzionale  del  personale
predetto. 
                              Art. 674. 
     Personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee" 
 
  1. Salvo quanto per esso previsto  nel  presente  testo  unico,  al
personale in  servizio  all'estero  presso  le  "Scuole  europee"  si
applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali. 
                              Art. 675. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. Ai docenti  e  impiegati  di  ruolo  destinati  all'estero  sono
inflitte le sanzioni disciplinari stabilite per  le  loro  rispettive
categorie. 
  2. La punizione di primo grado  e'  inflitta:  dal  preside  se  si
tratta di docenti, dal direttore didattico se si  tratta  di  docenti
elementari, dall'agente diplomatico  e  consolare  se  si  tratta  di
presidi o direttori, ovvero se si tratta  di  lettori  o  di  docenti
destinati agl'istituti di cui all'articolo 633  e  all'articolo  640,
comma 16. 
  3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino  a
un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli  affari  esteri
dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato. 
  4. Il docente o impiegato in destinazione all'estero  incolpato  di
una mancanza per la quale e' comminata una punizione  piu'  grave  di
quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio  all'estero
ed e' restituito al ruolo d'appartenenza. 
  5. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza
sono  comunicati,   per   l'adozione   dei   relativi   provvedimenti
disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero  da  cui
dipende il ruolo d'appartenenza. 
  6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un  docente
di scuola secondaria l'accusa e' sostenuta dinanzi  al  consiglio  di
disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri. 
                              Art. 676. 
                        Norma di abrogazione 
 
  1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico  vigono  nella
formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad
eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il  testo
unico stesso, che sono abrogate. 
 
            VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione 
                           RUSSO JERVOLINO 
    



                                 Tabella n. 1 (articolo 197, comma 8) 
                             TESTO UNICO 
                     SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
Materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, 
grafica o scritto-grafica 
Maturita'classica 
1) Latino sc. (versione dal latino) 2) Greco sc. (versione dal greco) 
Maturita'scientifica 
1) Latino sc. (versione dal latino) 
2) Matematica sc. 
3) Lingua straniera sc. 
Maturita'magistrale 
1) Latino sc. (versione dal latino) 
2) Matematica sc. 
Maturita'artistica 
1) Composizione e sviluppo di un tema 
   architettonico gr. 
2) Saggio di figura dal vero gr. 
Maturita' tecnica 
Istituti tecnici agrari 
1) Agronomia e coltivazioni sc. 
2) Estimo sc. 
3) Elementi di costruzioni gr. 
Specializzazione: Viticoltura ed enologia 
1) Viticoltura sc. 
2) Enologia, legislazione e commercio 
   viticolo-enologico sc. 
3) Elementi di costruzioni enologiche 
   rurali gr. 
4) Estimo rurale con applicazioni 
   viticolo-enologiche sc. 
Istituti tecnici commerciali amministrativi e a indirizzo mercantile 
1) Ragioneria sc. 
2) Tecnica commerciale sc. 
3) Lingua straniera sc. 
Specializzazione: Commercio con l'estero 
1) Ragioneria sc. 
2) Tecnica commerciale sc. 
3) Seconda lingua straniera sc. 
4) Terza lingua straniera sc. 
Specializzazione: Amministrazione industriale 
1) Ragioneria sc. 
2) Tecnica Commerciale sc. 
3) Lingua straniera sc. 
4) Ragioneria e tecnica amministrativa 
   delle aziende industriali sc. 
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue 
estere 
1) Tecnica professionale, amministrativa, 
   organizzativa e operativa sc. 
2) Prima lingua straniera sc. 
3) Seconda lingua straniera sc. 
4) Stenografia gr. 
Istituti tecnici per geometri 
1) Costruzioni e disegno di costruzione gr. 
2) Topografia e disegno topografico sc. gr. 
3) Estimo sc. 
Istituti tecnici femminili 
Indirizzo generale 
1) Economia domestica sc. 
2) Disegno gr. 
3) Lingua straniera sc. 
4) Esercitazioni pratiche di lavori 
   femminili gr. 
Indirizzo: Econome-dietiste 
1) Contabilita', matematica finanziaria 
   e statistica sc. 
2) Lingua straniera sc. 
Indirizzo: Dirigenti di comunita' 
1) Psicologia e pedagogia sc. 
2) Lingua straniera sc. 
Istituti tecnici nautici 
Indirizzo: capitani 
1) Navigazione sc. 
2) Lingua inglese sc. 
Indirizzo: Macchinisti 
1) Macchine sc. 
2) Disegno di macchine gr. 
3) Lingua inglese sc. 
Indirizzo: Costruttori 
1) Teoria della nave sc. 
2) Costruzioni navali e disegno di 
   costruzioni navali gr. 
3) Lingua inglese sc. 
Istituti tecnici per il turismo 
1) Tecnica turistica sc. 
2) Seconda lingua straniera sc. 
3) Terza lingua straniera sc. 
Istituti tecnici industriali 
Indirizzo: Arti fotografiche: 
1) Disegno applicato all'arte fotografica gr. 
2) Tecnologia fotografica e cinematografica sc. 
Indirizzo: Arti grafiche 
1) Disegno applicato alle arti grafiche gr. 
2) Impianti grafici e disegno gr. 
3) Tecnologia grafica sc. 
Indirizzo: Chimico conciaria 
1) Impianti di conceria e disegno sc.gr. 
Indirizzo: Chimica industriale 
1) Impianti chimici e disegno sc.gr. 
Indirizzo: Costruzioni areonautiche 
1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche sc. 
2) Disegno di costruzioni aeronautiche 
   e studi di fabbricazione sc. gr. 
Indirizzo: Cronometria 
1) Meccanica applicata all'orologeria e 
   disegno sc. gr. 
Indirizzo: disegnatori di tessuti 
1) Disegno tessile gr. 
2) Disegno artistico per tessuti gr. 
3) Analisi, composizione e fabbricazione 
   dei tessuti sc. 
Indirizzo: Edilizia 
1) Costruzioni edili, stradali, idrauliche sc. gr. 
2) Disegno di costruzioni gr. 
3) Disegno tecnico gr. 
4) Topografia e disegno gr. 
Indirizzo: Elettronica industriale 
1) Elettronica generale e misure elettriche sc. gr. 
2) Disegno tecnico gr. 
Indirizzo: Elettrotecnica 
1) Elettrotecnica generale sc. 
2) Impianti elettrici e disegno gr. 
3) Costruzioni elettromeccaniche, 
   tecnologia e disegno gr. 
Indirizzo: Energia nucleare 
1) Disegno tecnico gr. 
2) Elettronica generale e nucleare, 
   misure elettriche sc. 
Indirizzo: Fisica industriale 
1) Impianti industriali e disegno sc. gr. 
2) Elettrotecnica sc. 
Indirizzo: Industrie alimentari 
1) Tecnologie, impianti e disegno sc. gr. 
Indirizzo: Industria cartaria 
1) Impianti di cartiere e disegno sc. gr. 
Indirizzo: Industrie cerealicole 
1) Industrie cerealicole sc. 
2) Disegno tecnico sc. gr. 
3) Meccanica e macchine sc. 
Indirizzo: Industrie metalmeccaniche 
1) Studi di fabbricazione e disegno gr. 
2) Tecnologia meccanica sc. 
Indirizzo: Industria mineraria 
1) Arte mineraria sc. 
2) Arricchimento dei minerali sc. 
3) Topografia e disegno sc. gr. 
Indirizzo: Industria navalmeccanica 
1) Teoria della nave sc. 
2) Costruzioni navali, disegno e studi 
   di fabbricazione sc. gr. 
Indirizzo: Industria ottica 
1) Ottica sc. 
2) Disegno tecnico gr. 
Indirizzo: Industria tessile 
1) Analisi, composizione e fabbricazione 
   dei tessuti sc. 
2) Disegno tessile gr. 
Indirizzo: Maglieria 
1) Analisi, composizione e fabbricazione 
   delle maglie sc. 
2) Disegno tecnico gr. 
Indirizzo: Materie plastiche 
1) Impianti di materie plastiche e disegno gr. 
Indirizzo: Meccanica 
1) Meccanica applicata alle macchine sc. 
2) Disegno di costruzioni meccaniche 
   e studi di fabbricazione gr. 
Indirizzo: Meccanica di precisione 
1) Disegno di costruzioni meccaniche di 
   precisione e relativi studi di 
   fabbricazione sc. gr. 
2) Tecnologia della meccanica fine e di 
   precisione sc. 
Indirizzo: Metallurgia 
1) Metallurgia, siderurgia sc. 
2) Impianti metallurgici e disegno gr. 
3) Lavorazione dei metalli sc. 
Indirizzo: Telecomunicazioni 
1) Radioelettronica sc. 
2) Disegno tecnico gr. 
Indirizzo: Termotecnica 
1) Termotecnica, macchine a fluido sc. 
2) Impianti termotecnici e disegno gr. 
                                          Tabella n. 2 (articolo 472) 
       TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE 
 
 TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE
 
! Ruolo e cattedra da  | Ruolo e cattedra a cui  | Condizioni       |
! cui e' ammesso il    | e' ammesso il passaggio |                  |
! passaggio            |                         |                  |
!                      |                         |                  |
!                      |                         |                  |
! 1) Insegnanti di     | Scuola media: tutte le  | Possesso del     |
! scuola elementare;   | cattedre                | titolo di studio |
!                      |                         | prescritto e     |
!                      |                         | della specifica  |
!                      |                         | abilitazione;    |
!                      |                         |                  |
!                      | Istituti di istruzione  | Id.              |
!                      | secondaria di 2o grado: |                  |
!                      | tutte le cattedre;      |                  |
!                      |                         |                  |
! 2) Insegnanti di     | Istituti di istruzione  | Id.              |
! scuola media.        | secondaria di 2o grado: |                  |
!                      | tutte le cattedre.      |                  |
!                      |                         |                  |
I passaggi  di  ruolo  possono  essere
disposti anche da un ruolo ad altro inferiore nei  medesimi  casi  in
cui sono consentiti i correlativi passaggi  inversi.  Detti  passaggi
sono  consentiti  altresi'  al  personale  educativo,  al   personale
insegnante diplomato delle scuole  secondarie  ed  artistiche  ed  al
personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti
previsti dalla presente tabella. 

      Tabella n. 3 (articolo 548)
       ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CONVITTI NAZIONALI E
    DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO, DEI CONVITTI ANNESSI
   AGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI E SCUOLE
                          SPECIALI STATALI
Numero del           Coordinatori       Collaboratori     Ausiliari
convittori           amministrativi     amministrativi    (a) (b)
e semiconvittori     (a)                (a)
fino a  25                 1                  2               11
"       50                 1                  2               14
"       75                 1                  2               16
"      100                 1                  3               20
"      125                 1                  3               21
"      150                 1                  3               23
"      175                 1                  4               24
"      200                 1                  4               27
Numero dei          Guardarobieri    Cuochi     Aiutanti   Infermieri
convittori e                                    cuochi
semiconvittori
fino a  25                2            1           2           1
"       50                2            1           2           1
"       75                2            1           2           1
"      100                3            1           2           1
"      125                3            1           2           1
"      150                3            1           2           1
"      175                3            1           3           1
"      200                3            1           3           1
Nei  convitti  con  numero di convittori e semiconvittori superiore a
200 il numero dei collaboratori amministrativi, degli ausiliari e dei
guardarobieri aumenta di una unita' per ogni gruppo di 50  convittori
e  semiconvittori. Negli istituti e scuole speciali statali il numero
degli infermieri e' aumentato di una unita'. Negli istituti e  scuole
speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo
le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o
scuola in relazione alle specifiche esigenze.
(a)  Solo  nei  convitti  nazionali, negli educandati femminili dello
Stato e negli istituti e scuole speciali statali.
(b) Nei convitti una unita' di personale  in  piu'  per  ogni  spazio
scoperto  di  200 mq. oltre i 500, comunque non oltre sei unita'; una
unita' ulteriore in piu' per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100.
      ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CIRCOLI DIDATTICI DELLE
                    SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI
Numero delle         Coordinatori       Collaboratori     Ausiliari
classi o delle                                            (a)
sezioni
  fino a  10                 1                  -
  "       15                 1                  -
  "       20                 1                  -
  "       25                 1                  1
  "       30                 1                  1
(("       35                 1                  1))
  "       40                 1                  2
  "       45                 1                  2
  "       50                 1                  2
Nei  circoli  didattici con numero di classi o sezioni superiori a 50
il numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita'  per
ogni  gruppo  di  otto  classi, a partire dalla quinta classe di ogni
gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita'  per  ogni
gruppo  di  quattro  classi,  a  partire  dalla  prima classe di ogni
gruppo. Fino a quando non saranno istituiti i circoli per  le  scuole
materne,  il  numero  delle sezioni si aggiunge a quello delle classi
del circolo didattico in cui  funzionano  le  stesse.  Le  classi  di
doposcuola  o  a  funzionamento serale concorrono a formare il numero
complessivo di classi in  rapporto  al  quale  sono  determinati  gli
organici.   Qualora   nella   scuola   funzionino  corsi  integrativi
sperimentali, nonche'  di  attivita'  di  educazione  permanente,  il
numero dei collaboratori e degli ausiliari e' aumentato di una unita'
rispettiva.
a) a carico dei comuni.
          ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE MEDIE
Numero delle         Coordinatori       Collaboratori     Ausiliari
classi                                  Amministrativi
fino a  3                  1                  -                2
"       5                  1                  -                2
"       8                  1                  -                3
"       12                 1                  1                4
"       16                 1                  1                5
"       20                 1                  2                6
"       24                 1                  2                7
Qualora  la  scuola  funzioni con numero di classi superiori a 24, il
numero dei collaboratori amministrativi aumenta  di  una  unita'  per
ogni  gruppo  di  8  classi,  a  partire  dalla quinta classe di ogni
gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita'  per  ogni
gruppo  di  quattro  classi,  a  partire  dalla  prima classe di ogni
gruppo. Le classi di doposcuola o a funzionamento serale concorrono a
formare il numero complessivo di classi in  rapporto  al  quale  sono
determinati  gli  organici.  Qualora  nella  scuola  funzionino corsi
integrativi,  sperimentali,  nonche'  di  attivita'   di   educazione
permanente,  il  numero  dei  collaboratori  amministrativi  e  degli
ausiliari e' aumentato di una unita' rispettiva.  Qualora  la  scuola
funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli
ausiliari  aumenta  di  una  unita'  per  ogni  succursale  e sezione
staccata. Nelle scuole fornite di palestra il numero degli  ausiliari
e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi siano almeno 9 classi o
che  ve  ne  siano  piu'  di  22. Quando la palestra e' comune a piu'
scuole le rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono assegnati
alla scuola che amministra la palestra.
      ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI
                           ISTITUTI D'ARTE
Numero   Coordinatori     Collaboratori    Ausiliari   Collaboratori
delle    Amministrativi   amministrativi                Tecnici
classi
fino a 3       1              2                2             1
"      5       1              2                2             1
"      8       1              2                3             1
"     12       1              2                4             1
"     16       1              3                5             1
"     20       1              3                6             1
"     24       1              3                7             1
"     28       1              4                8             1
"     32       1              4                9             1
"     36       1              5                9             1
"     40       1              5               10             1
"     44       1              6               11             1
"     48       1              6               12             1
"     50       1              7               13             1
Negli  istituti  con  numero  di classi superiori a 50, il numero dei
collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di
8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il  numero
degli  ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a
partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a  funzionamento
serale  concorrono  a  formare  il numero complessivo delle classi in
rapporto al quale sono determinati gli organici.  Qualora  l'istituto
funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli
ausiliari  aumenta  di  una  unita'  per  ogni  succursale  e sezione
staccata.  Negli  istituti  forniti  di  palestra  il  numero   degli
ausiliari  e'  aumentato  di  una o due unita' a seconda che vi siano
almeno 9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la  palestra  e'
comune  a  piu'  istituti  le  rispettive  classi  si  sommano  e gli
ausiliari sono assegnati all'istituto  che  amministra  la  palestra.
Qualora  nell'istituto  funzionino  corsi  integrativi, sperimentali,
nonche'  di  attivita'  di  educazione  permanente,  il  numero   dei
collaboratori  amministrativi  e  degli ausiliari e' aumentato di una
unita' rispettiva. Negli istituti d'arte il numero dei  collaboratori
amministrativi aumenta ulteriormente di una unita' per ogni gruppo di
2  sezioni;  il  numero  degli ausiliari aumenta ulteriormente di una
unita' per ogni sezione; il numero dei  collaboratori  amministrativi
aumenta  ulteriormente  di  una unita' per ogni gruppo di 10 classi a
partire da 20 classi. Nei licei artistici il numero dei collaboratori
amministrativi e quello degli ausiliari aumenta  di  una  unita'  per
ogni corso completo.
      ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. A CARICO DELLO STATO DEGLI
                  ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Numero   Coordinatori     Collaboratori    Ausiliari   Collaboratori
delle    Amministrativi   Amministrativi                tecnici (a)
classi
fino a 3       1              2                2
"      5       1              2                2
"      8       1              2                3
"     12       1              2                4
"     16       1              3                5
"     20       1              3                6
"     24       1              3                7
"     28       1              4                8
"     32       1              4                9
"     36       1              6                9
"     40       1              6               10
"     44       1              7               11
"     48       1              7               12
"     50       1              8               13
Negli  istituti  con  numero  di classi superiori a 50, il numero dei
collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di
8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il  numero
degli  ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a
partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a  funzionamento
serale  concorrono  a  formare  il numero complessivo delle classi in
rapporto al quale sono determinati gli organici.
Qualora l'istituto  funzioni  in  piu'  sedi  (succursali  e  sezioni
staccate)  il  numero  degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni
succursale e sezione staccata. Negli istituti forniti di palestra  il
numero  degli ausiliari e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi
siano almeno 9 classi o che  ve  ne  siano  piu'  di  22.  Quando  la
palestra  e' comune a piu' istituti le rispettive classi si sommano e
gli ausiliari sono assegnati all'istituto che amministra la palestra.
Qualora nell'istituto  funzionino  corsi  integrativi,  sperimentali,
nonche'   di  attivita'  di  educazione  permanente,  il  numero  dei
collaboratori amministrativi e degli ausiliari e'  aumentato  di  una
unita' rispettiva.
Limitatamente  agli  istituti tecnici industriali, agrari, nautici ed
aeronautici  e  negli  istituti  professionali  per   l'industria   e
l'artigianato,  per  l'agricoltura  e  per  le  attivita' marinare il
numero dei  collaboratori  amministrativi  aumenta  -  rispetto  alla
tabella  - di una unita' per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla
quinta classe di ogni gruppo. Dopo la ventesima classe essi aumentano
di una ulteriore unita' per ogni gruppo di 10 classi a partire  dalla
prima di ogni gruppo. Il numero degli ausiliari aumenta ulteriormente
di  una  unita'  per  ogni  gruppo  di 5 classi a partire dalla prima
classe di  ogni  gruppo.  Negli  istituti  tecnici  femminili,  negli
istituti   tecnici   commerciali   e  per  geometri,  negli  istituti
professionali di Stato per "i  servizi  sociali"  e  per  "i  servizi
commerciali   turistici   e   della   pubblicita'",   il  numero  dei
collaboratori amministrativi e degli ausiliari aumenta di una  unita'
per  ogni  gruppo  di 10 classi a partire dalla quinta classe di ogni
gruppo,  ma  in  ogni  caso  fino  al  massimo  di  6   collaboratori
amministrativi e 13 ausiliari.
Agli  istituti  tecnici  per  il  turismo  si  applicano  le  tabelle
organiche  previste  per  gli  istituti  tecnici  commerciali;   agli
istituti  professionali  di  Stato per i "servizi alberghieri e della
ristorazione" si applicano le tabelle organiche previste per istituti
professionali per  l'industria  e  l'artigianato,  purche'  cio'  non
determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.
(a)  Secondo  le  indicazioni  contenute  nella  tabella  organica di
ciascun istituto, in  relazione  alle  specifiche  esigenze,  con  le
modalita' di cui all'art. 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.
    ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. A CARICO DELLO STATO DEI LICEI
      CLASSICI E SCIENTIFICI, DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DELLE
                          SCUOLE MAGISTRALI
Numero   Coordinatori     Collaboratori    Ausiliari   Collaboratori
delle    Amministrativi   Amministrativi                tecnici
classi
fino a 3       1              -                2             1
"      5       1              -                2             1
"      8       1              -                3             1
"     12       1              1                4             1
"     16       1              1                5             1
"     20       1              2                6             1
"     24       1              2                7             1
"     28       1              2                8             1
"     32       1              2                9             1
"     36       1              3                9             1
"     40       1              3               10             1
"     44       1              3               11             1
"     48       1              3               12             1
"     50       1              4               13             1
Negli  istituti  con  numero  di classi superiore a 50, il numero dei
collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di
8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il  numero
degli  ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a
partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a  funzionamento
serale  concorrono  a  formare  il numero complessivo delle classi in
rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora l'istituto o
la scuola funzioni in piu' sedi (succursali e  sezioni  staccate)  il
numero  degli  ausiliari  aumenta di una unita' per ogni succursale e
sezione staccata. Negli istituti forniti di palestra, il numero degli
ausiliari e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi siano  almeno
9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la palestra e' comune a
piu'  istituti  le  rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono
assegnati  all'istituto   che   amministra   la   palestra.   Qualora
nell'istituto  e  scuola  funzionino corsi integrativi, sperimentali,
nonche'  di  attivita'  di  educazione  permanente,  il  numero   dei
collaboratori  amministrativi  e  degli ausiliari e' aumentato di una
unita' rispettiva.


    


Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1994, n. 27720/1749

Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1994, n. 27720/1749

Pagamento dell’imposta di bollo sull’istanza di accesso sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi delle leggi 241/90 e 142/90.

Sono pervenuti a questa Commissione alcuni quesiti in cui si chiede se sia dovuta l’imposta di bollo sull’istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciati in accoglimento della stessa.
Ritiene questa Commissione che la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludano che sia dovuta l’imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l’assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell’art. 6 della tariffa.
A tale conclusione deve pervenirsi, in particolare, attraverso l’esame dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, letto in combinato disposto con l’art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
Tale normativa, infatti, equipara a quella scritta la richiesta verbale, ovviamente non assoggettabile ad imposta di bollo; equipara l’estrazione di copia all’esame nell’individuazione delle modalità attraverso le quali si estrinseca l’accesso (e, come ovvio, l’esame di un documento non è assoggettabile ad imposta di bollo) e, da ultimo, fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo soltanto con riferimento al rilascio di copia. Il che sembra condurre all’univoca conclusione che l’imposta di bollo sia dovuta soltanto quando la copia sia spedita -su richiesta dell’interessato – in forma autentica.
Si invitano le amministrazioni in indirizzo ad uniformarsi alla presente direttiva.

Sentenza TAR Emilia-Romagna 17 giugno 1993, n. 250

Sentenza TAR Emilia-Romagna 17 giugno 1993, n. 250

Presidente ed Estensore Sinagra

Chiesa Evangelica metodista di Bologna e altri (avvocato Virgilio) contro Circolo di Vergato ed altri (avvoc. Stato Zito) e Nicosia e altri (avvocati Chirco, Dani, Fanzini, Mazzone, Solazzi, Valgimigli e Virgilio).

DIRITTO

La fattispecie, nella sua apparente complessità poiché per qualche ambito riguardante i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, si risolve tuttavia rapidamente con la lettura e la corretta applicazione dell’art. 6 secondo comma lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 sulla istituzione di organi collegiali nelle scuole statali.
Questa norma della legge delegata affida alla competenza dei consigli di circolo o di istituto di deliberare sulla programmazione e sulla attuazione di attività extrascolastiche, facendo specifico e sostanzialmente escludente riferimento ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
Nonché alle attività culturali, sportive e ricreative, riconosciute di particolare interesse educativo.
Deve riuscire evidente, se non si vogliano fare forzature al dettato della legge, che in nessuna delle indicate attività potrebbero mai rientrare concettualmente la celebrazione di liturgie o riti religiosi o il compimento di atti di culto o comunque le pratiche religiose.
Non è necessario alcun altro commento, tanto sono chiari la significazione lessicale delle attività menzionate dalla legge e il concetto di atto di culto o di pratica religiosa.
Lo Stato italiano, pur se non indifferente rispetto al fenomeno religioso, riafferma la propria laicità nell’art. 7 della Costituzione laddove «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani».
I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, cioè da accordi internazionali che, come tali, entrano a far parte dell’ordinamento interno italiano solo in virtù di leggi di esecuzione.
Leggi quindi ordinarie che come tali non possono porsi in contrasto con i principî e i precetti della Costituzione dello Stato.
La legge ordinaria che ratifica e dà esecuzione alle modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, concordate il 18 febbraio 1984, è la legge 25 marzo 1985 n. 121 che, all’art. 9, riafferma il principio fondamentale della libertà della scuola e l’esigenza del rispetto delle previsioni costituzionali.
Assicura poi l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, muovendo dal riconoscimento del valore della cultura religiosa e dalla considerazione che i principî della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.
Questa disposizione di legge giova sicuramente alla comprensione delle relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e perciò delle loro reciproche posizioni.
Intanto, se certamente l’insegnamento della religione è cultura religiosa (e soltanto esso lo è), altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di riti e le pratiche religiose non sono “cultura religiosa”, ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità, un fatto di fede individuale quindi e non un fatto culturale.
E infatti lo Stato italiano assicura l’insegnamento scolastico della religione cattolica, proprio perché riconosce il valore della cultura religiosa e insieme che i principî in particolare della regione cattolica sono parte del patrimonio storico del popolo italiano.
Al di là però dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato, non è consentito andare: pertanto, ogni altra attività, squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche e meno ancora in orario di lezione e in luogo dell’insegnamento delle materie di programma.
Immaginare che il compimento di atti di culto possa rientrare nella categoria e nel quadro delle attività extrascolastiche, oltre a configurare una evidente violazione della legge, significa voler fare entrare dalla finestra ciò che non si può fare entrare dalla porta.
Del resto, la norma concordataria sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, divenuta norma del diritto nazionale in virtù della legge di esecuzione, deve ritenersi norma di carattere eccezionale rispetto al principio della laicità dello Stato italiano enunciato dal primo comma dell’art. 7, della Costituzione. E perciò deve ritenersi norma di stretta interpretazione.
Così da non consentire, per una pretesa analogia, di ricomprendervi attività assolutamente a esso non attinenti, quali il compimento di atti di culto o la celebrazione di riti religiosi.
Gli atti di culto e le celebrazioni religiose si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templî e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 della legge n. 121) e alla attività educativa di essa.
Diversamente ragionando, assisteremmo a una vera interferenza della Chiesa nell’attività dell’istituzione statale, esclusa e non consentita dalla Costituzione.
Un’interferenza che addirittura elimina l’insegnamento della materia curriculare e la normale ora di lezione, a essa sostituendo un atto di culto o la celebrazione di un rito religioso o una visita pastorale, che nulla hanno a che fare con la formazione scolastica dello studente e con la didattica scolastica e che nulla hanno a che fare neanche con l’insegnamento della religione.
La Chiesa è libera di svolgere queste attività nelle scuole che essa stessa istituisce; non può però svolgerle nelle scuole dello Stato e nell’ambito di esse, e gli organi pubblici che questo consentano commettono senza dubbio una illegittimità.
Ma il fatto più notevole e più antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto, a torto ritenuti attività extrascolastiche (ma la erronea qualificazione è chiaramente strumentale) abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico, cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all’insegnamento cioè delle materie oggetto dei programmi della scuola statale. E vengano perciò previsti in luogo e in sostituzione delle normali ore di lezione.
Questo soprattutto è l’aspetto di illegittimità per violazione e falsa interpretazione e applicazione della legge (art. 6 secondo comma lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 [1] n. 416) delle impugnate deliberazioni dei consigli di circolo di Vergato e di Bologna.
Il Tribunale così perviene alla decisione di merito, negando validità alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Avvocatura dello Stato; per riconoscere nei ricorrenti l’interesse all’impugnazione basterà considerare che in una situazione di adesione, anche di un solo studente o anche di un solo docente alla celebrazione del rito religioso o al compimento dell’atto di culto o alla visita pastorale, durante le normali ore di lezione, avverrebbe che lo studente aderente rinuncerebbe all’insegnamento di una materia curriculare – e non potrebbe neanche farlo – oppure, nel caso di allontanamento dalla classe del docente, si avrebbe lo stesso effetto per tutti gli studenti della classe, i quali verrebbero così privati dell’insegnamento della materia per quell’orario prevista nel calendario scolastico.
E quand’anche il docente venga da altro docente non aderente sostituito, ne deriverebbe la lezione di una diversa disciplina e in ogni caso un fatto interruttivo del metodo normale di insegnamento o non in armonia con lo stato di svolgimento del programma quale tenuto dal docente della classe.
In ogni caso un turbamento e un disordinamento, un intralcio e un pregiudizio all’ordinato e normale andamento dell’attività scolastica, formativa ed educativa, con ovvio, evidente danno per la formazione culturale degli studenti, che è la primaria finalità della scuola.
E non può certo dubitarsi che i genitori degli studenti abbiano interesse a che i giovani, per questo fine appunto mandati a scuola, ricevano dagli insegnanti, cioè dalle loro fonti istituzionali di istruzione, quella istruzione e quel bagaglio culturale che servirà loro nella vita e nelle realizzazioni future. E non ne siano invece distratti da attività e pratiche in nessun modo attinenti alla vita e alle attività della scuola, anzi a esse del tutto estranee.
Certamente anche il Comitato bolognese “Scuola e Costituzione”, le cui finalità si colgono immediatamente dalla stessa sua denominazione, ha, come associazione al fine specifico diretta, effettivo e innegabile interesse alla impugnazione, per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli dei genitori degli studenti.
Qui non si tratta di garantire agli studenti o ai professori la facoltà di non partecipare al compimento degli atti di culto e alle pratiche religiose – facoltà dalle impugnate delibere assicurata – il problema è a monte ed è un altro: l’illegittimità delle deliberazioni dei consigli di circolo sta, esattamente e fondamentalmente, nell’avere consentito l’inserimento, al posto delle normali ore di lezione, di attività del tutto estranee alla scuola e alle sue finalità istituzionali. Un fatto oggettivo che resta, ovviamente, tale nella sua antigiuridicità, anche se si prevede la facoltà di studenti e docenti di non partecipazione.
L’assicurazione di questa facoltà non elimina, come è evidente, il fatto obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento del normale e ordinato andamento della vita e dell’attività scolastica conseguente e consistente nella soppressione, non importa se anche limitata a una sola unità, dell’ora di ordinario insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di un’attività affatto estranea alle finalità e alla vita della scuola statale. Di un atto di fede che si compie nei templî a ciò destinati e nel foro interno della propria coscienza e non certo nelle sedi e negli ambiti scolastici.
Un’alterazione e un sovvertimento del normale e previsto andamento scolastico e del funzionamento della scuola con reale nocumento per lo studio e la formazione degli studenti, nel che appunto sta la illegittimità delle impugnate deliberazioni.
I ricorsi, infine, non andavano notificati alla Chiesa cattolica la quale nella fattispecie processuale non è presente quale istituzione, bensì quale Entità spirituale, come tale priva di una sua soggettività giuridica e di un non riconoscibile controinteresse.
Per quanto detto, le deliberazioni dei consigli di circolo impugnate coi ricorsi giurisdizionali, sono illegittime per violazione della legge e vanno per conseguenza annullate.
Dall’annullamento va esclusa la impugnata circolare ministeriale la quale, presentandosi come un atto dal contenuto e dalla finalità soltanto interpretativi; non ha attitudine lesiva delle posizioni soggettive dei ricorrenti.
I ricorsi giurisdizionali vanno dunque accolti, con l’annullamento delle impugnate deliberazioni dei consigli di circolo di Vergato e di Bologna, siccome affette da illegittimità per violazione e falsa interpretazione e applicazione della legge, precisamente dell’art. 6 secondo comma lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416.
Stima il Collegio che le spese di giudizio vadano compensate tra le parti.