Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(GU n.115 del 19-5-1994 – Suppl. Ordinario n. 79)
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, cosi' come modificata dalla
legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare un
testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
E M A N A il seguente decreto-legislativo:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro della
pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Parte I
NORME GENERALI
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Art. 1.
Formazione della personalita' degli alunni e liberta' di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti
della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti e'
garantita la liberta' di insegnamento intesa come autonomia didattica
e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale liberta' e' diretto a promuovere, attraverso
un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della
personalita' degli alunni.
3. Egarantita l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 2.
Tutela della liberta' di coscienza degli alunni e diritto allo studio
1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 e' attuata nel
rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a
garantire il diritto allo studio.
Art. 3.
Comunita' scolastica
1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della
scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' proprie
del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla
gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che
interagisce con la piu' vasta comunitasociale e civica, sono
istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale,
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo 1.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a
che non si sara' provveduto al riordinamento degli organi collegiali
in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 4.
Comunita' Europea
1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della
responsabilita' degli Stati membri della Comunita' Europea, per
quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del
sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri
per lo sviluppo di una istruzione di qualita' e della sua dimensione
europea (( in conformita' a quanto previsto dall'articolo 126 del
trattato dellla Comunita' europea, quale sostituito dall'articolo G
n. 36 del trattato sull'Unione europea )) sottoscritto a Maastricht
il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre
1992 n. 470 e' riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio
della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della
Comunita' europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo
principale, una formazione professionale.
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E
DEI
GENITORI
Capo I
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO
E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Sezione I: Organi
collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5.
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio
di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli
istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai
docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai
docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello
stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola
classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di
intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i
docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono
contitolari delle classi interessate. (64)
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro
insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e
con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le
proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle
materie il cui insegnamento e' svolto in compresenza sono
autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza
didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto
unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle
proposte formulate, nonche' degli elementi di giudizio forniti dai
due docenti interessati.
2. Fanno parte, altresi', del consiglio di intersezione, di
interclasse o di classe.
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna
delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai
genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori
degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti
dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonche' due
rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263 COME
MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 3/5/2013, N.102)).
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe
e di interclasse puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte del
consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni
iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori
stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei
Paesi membri della comunita' europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche
gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che
coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e
scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e
nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche,
sentiti gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal
direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del
consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento
didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di
intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei
docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le
competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni
spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono
presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside
oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si
riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col
compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e
con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze
in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste
dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti alla loro competenza.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 ha disposto (con l'art. 11, comma
4) che "4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5,
comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 6.
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole
con particolari finalita'
1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano
medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a
pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe
costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per
non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonche'
presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero
della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed
educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di
difficolta' e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324,
limitatamente alle sezioni o classi a cui e' diretta l'attivita' dei
predetti specialisti.
Art. 7.
Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti e' composto dal personale docente di
ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e'
presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresi'
parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del
successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarita' di
classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di piu' istituti o
scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo
aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio
collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel
rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la
formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo
svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente
per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o
tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell' azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune
misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli
di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla
scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze
iniziative di sperimentazione in conformita' degli articoli 276 e
seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di
due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900
alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i docenti
incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno
degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di
assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui
sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione
di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli
alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio
dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col
direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di
istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato
per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni
portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani
emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine
alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del
personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai
sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle
iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione
delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990
n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti
tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il
preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei
suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per
ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di
servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal
direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma
del precedente comma 2, lettera h).
Art. 8.
Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con
popolazione scolastica fino a 500 alunni, e' costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli
alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni e' costituito da 19
componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8
rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il
preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i
rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione
alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono
chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti
dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta' non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo
comma, lettera b), dell'articolo 10.
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio
dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di
ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori
degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa
legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli
studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del
consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto e' presieduto da uno dei
membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i
rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e' eletto a
maggioranza relativa dei votanti. Puo' essere eletto anche un vice
presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una
giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta
fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la
presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il
capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di
segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la
rappresentanza dei genitori e' ridotta di una unita'; in tal caso e'
chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto
dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con
l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva
durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del
triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di
istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio
stesso.
Art. 9.
Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari
finalita'
1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui
all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e
il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli
alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che
operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico
e dell'orientamento nel circolo o istituto.
Art. 10.
Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto
concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o
dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze
del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della
giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione
della vita e dell'attivita' della scuola, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell' istituto
che deve fra l'altro, stabilire le modalita' per il funzionamento
della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche
e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la
permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita dalla medesima, per
la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature
tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli
audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di
consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attivita'
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare
riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attivita'
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di
realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attivita'
culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalita' per lo svolgimento di iniziative
assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'
istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresi', i
criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'
assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'
orario delle lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli
di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'
andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed
aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e
degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei
docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia
annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio
scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il
conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di
istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio
stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i provvedimenti
disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma
dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del
rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta
esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in
via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene
l'alunno.
Art. 11.
(( (Comitato per la valutazione dei docenti). ))
((1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per
la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal
dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e
un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei
docenti sulla base:
a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del successo
formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo
e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul superamento
del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed
educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera
a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di
tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su
richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il
consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il
comitato esercita altresi' le competenze per la riabilitazione del
personale docente, di cui all'articolo 501)).
((67))
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 129)
che la presente modifica ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge 107/2015.
Sezione II:
Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12.
Diritto di assemblea
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori
degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di
riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalita'
previste dai successivi articoli.
Art. 13.
Assemblee studentesche
1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore
costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'
approfondimento dei problemi della scuola e della societa' in
funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di
istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilita' dei
locali l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblea di
classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono
esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco puo' esprimere pareri o formulare
proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. Econsentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una
di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una
giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non puo'
essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno
scolastico. Altra assemblea mensile puo' svolgersi fuori dell'orario
delle lezioni, subordinatamente alla disponibilita' dei locali. Alle
assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in
numero non superiore a quattro, puo' essere richiesta la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e
scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere
autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee
possono essere utilizzate per lo svolgimento di attivita' di ricerca,
di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle
lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere,
oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 14.
Funzionamento delle assemblee studentesche
1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto e' convocata su richiesta della
maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del
10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea
devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente
eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti
dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del
regolamento o in caso di constatata impossibilita' di ordinato
svolgimento dell'assemblea.
Art. 15.
Assemblee dei genitori
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o
di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori
del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o
istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse
debbono essere concordate di volta in volta con il direttore
didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe
e' convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto e'
convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato
eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora
la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione
scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva
del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i
genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di
avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea
si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il
proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di
circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilita'
dei locali, l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblee di
classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono
partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside
e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o
dell'istituto.
Capo II
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DISTRETTUALE
Art. 16.
Istituzione e fini del distretto scolastico
1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e
gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i
cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio
di ciascuna regione e' suddiviso, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di
"distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei
distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali
variazioni.
2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare
la delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola,
essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti
dall'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni dell'unita' sanitaria
locale.
3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica
delle comunita' locali e delle forze sociali alla vita e alla
gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi
articoli.
4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni
scolastiche ed educative e delle attivita' connesse e per la loro
realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo
studio, della crescita culturale e civile della comunita' locale e
del migliore funzionamento dei servizi scolastici.
5. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la
gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento. (26)
((26a))
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
-----------------
AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo".
Art. 17.
Determinazione dei distretti
1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti
criteri:
a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito
territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a
100.000 abitanti. Puo' estendersi fino a 200.000 nelle zone di
intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico puo' avere
estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un
distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte
di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovra', di
regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di
scuola, ad eccezione delle universita', delle accademie di belle arti
e dei conservatori di musica;
b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento
alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona
interessata, nonche' alla distribuzione della popolazione, delle
infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare
riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle
comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione
urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;
c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in
distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per
l'istituzione nello stesso comune di piu' distretti. (26) ((26 a))
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
-----------------
AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo".
Art. 18.
Organi del distretto
1. L'organo di governo del distretto scolastico e' il consiglio
scolastico distrettuale.
2. Esso e' composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle
scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel
distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di
regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel
distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale
docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente
riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle medesime scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti
alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli
alunni delle scuole non statali;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola,
residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori
dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel
distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze
sociali rappresentative di interessi generali, di cui 1 designato
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra
gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio provinciale,
che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali,
i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano
ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della
scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di
istruzione secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e
legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando un posto
agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui
uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio
seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto
interessa piu' provincie, i rappresentanti vengono eletti nel modo
seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui
uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i
rappresentanti delle provincie nel consiglio scolastico distrettuale,
anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza
della minoranza;
l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali
comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in
servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresi' parte 7
rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti,
anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se
esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto si estende su piu' comuni il
numero dei rappresentanti e' elevato a 11, di cui 2 riservati alla
minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali
compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3
consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente
eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico
distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
6. Se in un comune sono istituiti piu' distretti, esso avra' sette
rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla
minoranza.
7. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per
i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c) vanno ad aggiungersi a
quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla
lettera d) ultima parte.
8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a
maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e' eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
9. Il consiglio puo' eleggere nel proprio ambito una giunta
esecutiva. Essa e' composta dal presidente del consiglio scolastico
distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto
limitato a due nomi, dal consiglio stesso.
10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti
ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un
triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce,
altresi', ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne
faccia richiesta.
12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) nonche'
l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal
provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati
all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle
lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta deve indicare la
data nella quale si svolgeranno tali elezioni.
13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta
il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse
con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il
territorio del distretto, nonche' con gli organi dell'amministrazione
scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative
operanti nel territorio distrettuale.
14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso
comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i
problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i
competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonche' i
rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.
15. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico
distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle
delibere del consiglio stesso.
16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal
presidente ad uno dei membri del consiglio stesso. (26) ((26a))
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
-----------------
AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l'art. 8, comma 2)che "Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo".
Art. 19.
Funzioni del consiglio scolastico distrettuale
1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di
ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal
Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche
attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre
membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di
istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche
interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma
per l'anno scolastico successivo attinente:
a) allo svolgimento di attivita' parascolastiche,
extrascolastiche e interscolastiche;
b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a
quelli di assistenza scolastica ed educativa;
c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza
socio-psico-pedagogica;
d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attivita' di
educazione permanente e di istruzione ricorrente;
e) al potenziamento delle attivita' culturali e sportive
destinate agli alunni;
f) ad attivita' di sperimentazione;
g) all'integrazione specialistica, al servizio
socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli
alunni portatori di handicap nella scuole di ogni ordine e grado.
2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico
distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte
agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorita' delle
diverse iniziative.
3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresi' un
programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i
servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo
scolastico nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie delle
pubbliche scuole elementari e medie.
4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri
generali per il coordinamento dell'uso delle attrezzature della
scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo
svolgimento di attivita' della scuola e l'organizzazione dei servizi
necessari.
5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:
al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per
quanto di rispettiva competenza, per tutto cio' che attiene
all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle
istituzioni scolastiche, nonche' all'organizzazione e allo sviluppo
dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire
unita' scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di
assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello
Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle universita', delle
accademie di belle arti e dei conservatori di musica;
al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli
studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte
salve, le garanzie di legge per il personale stesso;
al Ministro della pubblica istruzione, per l'inserimento nei
programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore
conoscenza delle realtalocali.
6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni
qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione
o dagli enti locali, parere che e' obbligatorio quando si tratti di
interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del comma 1 ma
in esso non previsti.
7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di
assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto
dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento e
l'integrazione delle attivita' assistenziali svolte nel distretto con
i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del
diritto allo studio.
8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresi'
iniziative di orientamento scolastico.
9. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 le
regioni si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti
di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e
formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative
rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici.
10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una
relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti e la invia
al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento
interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonche' in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari.
12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta' non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti
il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonche' l'impiego dei
mezzi finanziari. (26) ((26 a))
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
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AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo".
Capo III
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO PROVINCIALE
Art. 20.
Consiglio scolastico provinciale
1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della
sua competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie
superiori della provincia.
2. Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico
provinciale e' determinato come segue:
a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia:
12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole
statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate
nel comma 1 sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso fra
100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b) in proporzione al numero delle unita' scolastiche delle scuole
di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16,
20 seggi quando il numero delle unita' scolastiche sia
rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300,
superiore a 300;
c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale
direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e
al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole
medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto
personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000,
compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;
d) 6 altri componenti.
3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:
a) il provveditore agli studi;
b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e
non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel
comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
suddette scuole;
d) i rappresentanti del personale degli uffici dell'
amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia,
eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;
e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel
comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle
scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle
rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in
cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno e'
riservato alla minoranza;
h) l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione
provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione
Trentino-Alto Adige;
l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui
al comma 7.
4. La meta' dei seggi e' riservata ai rappresentanti del personale
docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel
comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente
in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono
ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola
proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello
provinciale. Le frazioni di unita' non inferiori a cinque decimi si
arrotondano all'unita' successiva.
5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi
riservato ai componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i) del
comma 3, e' attribuito secondo le seguenti proporzioni:
a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale
direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza
di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un
preside di scuola secondaria superiore;
b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali;
c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli
uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella
provincia;
d) il 5 per cento dei rappresentanti del personale dirigente
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nella provincia;
e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli
alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno
un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell' economia e
del lavoro.
6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di
unita' non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unita'
successiva; e' comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per
cento dei seggi a favore del personale docente.
7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a
persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a
rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative che organizzano sul
piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per cento
a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo
dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni
scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce
altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle
lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalita'
di cui all'articolo 31. (26) ((26a))
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
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AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo".
Art. 21.
Organi del consiglio scolastico provinciale
1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la
giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente
appartenente ai ruoli provinciali con esclusione del personale
docente appartenente ai ruoli della scuola secondaria superiore.
2. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti
del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due
vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la
maggioranza prescritta, il presidente e il vice presidente sono
eletti a maggioranza relativa dei votanti.
3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale
sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio
stesso.
4. La giunta esecutiva e' formata da otto membri e dal provveditore
agli studi, che ne e' presidente; gli otto membri sono eletti nel suo
seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.
5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il
personale docente della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media. Ciascun consiglio e' formato da quattro membri
effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio
scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi
rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in
rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre
supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente
della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di
disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o piu'
appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti
sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie
tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.
6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli
studi.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di
qualifica funzionale non inferiore alla sesta in servizio
nell'ufficio scolastico provinciale. (26) ((26a))
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
-----------------
AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo".
Art. 22.
Funzioni del consiglio scolastico provinciale
1. Il consiglio scolastico provinciale:
a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui
piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione
territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone
le priorita', tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici
distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le
materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello
provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina
scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei
programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione
ed educazione degli adulti;
d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione
proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di
adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo
studio, nonche' di educazione permanente;
e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la
formulazione dei relativi piani di finanziamento;
f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori
dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole
ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di
utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili;
g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui
ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio,
sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola
materna, elementare e media;
h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui
trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna,
elementare e media per accertata situazione di incompatibilita' di
permanenza nella scuola o nella sede;
i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle
proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di
funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli
istituti;
l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale
dell'attivita' scolastica e dei servizi scolastici della provincia,
anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici
distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e
dell'amministrazione scolastica periferica;
m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli
studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento
della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilita'
di organico;
n) esercita le competenze previste dall'articolo 105 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990 n. 309 in ordine all'organizzazione dei corsi di studio per i
docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani
dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
fenomeno criminoso nel suo insieme;
o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle
commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall' articolo
404, comma 4.
p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a
favore degli alunni sordomuti come previsto dall'articolo 323, comma
4.
q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi
proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni,
adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli
istituti;
r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza
in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad
ogni altra attivita' ad essa connessa e si pronunzia su tutte le
questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;.
s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per
le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento
interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per
gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi
alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.
3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico
provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle
delibere del consiglio stesso.
4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia
disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna,
elementare e media.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni
attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio
scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al
settore di scuola a cui appartiene il personale interessato con la
sola presenza della componente direttiva e docente. (26) ((26a))
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
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AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo".
Capo IV
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 23.
Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore
della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio
superiore delle antichita' e belle arti per quanto concerne le
materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'articolo
18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' formato da
74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita',
eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, cosi'
ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14
per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione secondaria
superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole
statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal
Ministro della pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal
corrispondente personale di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di
istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di
istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal
corrispondente personale di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal
Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal
personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro,
designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a
qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale
di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti
nel suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo
ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca,
uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle
d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette
scuole.
4. Il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della
provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4
dicembre 1981 n. 761 approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato ad esprimere
il parere sul progetto della Provincia di modifica dei programmi di
insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del
Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono
rieleggibili piu' di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce
almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresi' ogni qualvolta
almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che
sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il
contenzioso puo' chiedere di essere esonerato dal servizio per la
durata del mandato.
8. Il relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, come servizio
di istituto nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle
lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le
modalita' di cui al successivo articolo 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla
lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalita' di
cui al successivo articolo 31 le relative liste possono comprendere
fino a tre candidati ciascuna. (26)((26a))
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
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AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo".
Art. 24.
Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' presieduto
dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo
seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente;
qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza, il vicepresidente e' eletto a maggioranza relativa dei
votanti.
2. Il Consiglio nazionale elegge altresi':
a) l'ufficio di presidenza;
b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;
c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;
d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e
non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore
statali e degli istituti di istruzione artistica statali.
3. L'ufficio di presidenza e' costituito da 7 consiglieri eletti
dal consiglio nel suo seno.
4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e'
formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal
Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I
3 rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio
nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di
disciplina.
5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado e' formato da 5
rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio
nazionale in qualita' di membri effettivi e da 5 membri supplenti
designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo
in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e)
del comma 3 dell'articolo 23.
6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e
non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore
statali e degli istituti di istruzione artistica statali e' formato
da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio
nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo,
assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell'
istruzione artistica in qualita' di membro effettivo ed uno in
qualita' di supplente.
7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il
presidente.
8. Il presidente del consiglio di disciplina e' sostituito, in caso
di assenza o di impedimento, dal membro effettivo piu' anziano di
eta' di ciascun consiglio.
9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del
successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il
contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo
e docente, di cui uno con funzione di presidente.
10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle
dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale
dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di
dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della pubblica
istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le
funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per
sovrintendere ai servizi di segreteria.
11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sara'
determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del
personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento
degli uffici. (26) ((26a))
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
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AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo".
Art. 25.
Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le
seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'
amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell'andamento
generale dell'attivita' scolastica e dei relativi servizi;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla
promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano
nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al Ministro
della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre
componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del
consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione
pedagogica;
c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o
disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa
attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla
decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in
servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e
istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo
della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti
diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla
restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi
di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento attinente
alla funzione direttiva;
e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del
personale direttivo e del personale docente di ruolo degli istituti
di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte, per accertata situazione di incompatibilita' di
permanenza nella scuola o nella sede;
f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di
competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di
concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli
articoli 404, 416, 419, 422, 425 e 427 in materia di utilizzazioni di
cui all'articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui
agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi
per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia
di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale
amministrativo, tecnico e ausilario, di cui agli articoli 553 e 581;
g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e
seguenti in ordine all'ordinamento della scuola elementare;
h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo 74, in
materia di calendario scolastico;
i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste
dall'articolo 391 in ordine al riconoscimento del diploma di
baccelleriato internazionale;
l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di
formazione e le modalita' di verifica finale dei corsi di
riconversione professionale del personale docente della scuola, anche
ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi
dell'articolo 473;
m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica
istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per
gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di
musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di
danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli
insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri
per la formazione della commissione centrale competente per la
decisione dei ricorsi;
n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica
istruzione ritenga sottoporgli.
2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione
dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici
nonche' di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il
parere e' obbligatorio.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona
attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi
rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla
scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di
istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere
verticale per materie e problemi specifici relativi a due o piu'
degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di
interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione
artistica e' competente anche nelle materie concernenti i licei
artistici e gli istituti d'arte.
4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati
con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i
rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e
della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali
scuole.
5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e puo'
presiedere i comitati previsti dal comma 3.
6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti
disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione
superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale
ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e
il personale docente delle scuole secondarie superiori.
8. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive
competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al
Ministro della pubblica istruzione, ove previsti, in materia di
trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresi' pareri
sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente
articolo. (26) ((26a))
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e
distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
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AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo".
Capo V
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA
Art. 26.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 27.
Autonomia amministrativa
1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici
distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento
amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno
solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio
scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio
scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio
stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.
8.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze
annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con
applicazione dell'articolo 27, comma 4.
10.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
11.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di
breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei
finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di
gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
che impongano il ricorso a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a
favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono
ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
14.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
15.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
16.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
17.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
18.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
19.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
20.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
Art. 28.
Vigilanza
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
7. In caso di persistenti e gravi irregolarita' o di mancato
funzionamento del consiglio di circolo o di istituto (( . . .)), il
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,
procede allo scioglimento del consiglio.
8. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
9. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
Art. 29.
Istituzioni con personalita' giuridica
1. Negli istituti con personalita' giuridica, le funzioni del
consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva
del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'
ultimo.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a
favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del
bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Capo VI
NORME COMUNI
Art. 30.
Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze
negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta
esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti
a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti
dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni,
o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti
degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola
secondaria superiore, qualunque sia la loro eta'.
Art. 31.
Elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei
consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per
ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti
gli elettori. Ciascun elettore puo' votare la meta' dei membri da
eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di
circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei
consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della
pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla
base di liste di candidati per ciascuna componente.
(( 3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero
progressivo riflettente l'ordine di presentazione )).
4. (( IL D.L. 28 AGOSTO 1995, N. 361, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 437 HA DISPOSTO (CON L'ART. 2) LA
SOSTITUZIONE DEL PRESENTE COMMA CON L'ATTUALE COMMA 3 )).
5. (( IL D.L. 28 AGOSTO 1995, N. 361, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 437 HA DISPOSTO (CON L'ART. 2) LA
SOSTITUZIONE DEL PRESENTE COMMA CON L'ATTUALE COMMA 3 )).
6. Nessun elettore puo' concorrere alla presentazione di piu' di
una lista; nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste per
elezioni dello stesso livello ne puo' presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista puo' comprendere un numero di candidati sino al
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna
categoria.
8. Ogni elettore puo' esprimere il proprio voto di preferenza per
un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla
categoria sia non superiore a tre; puo' esprimere non piu' di due
preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore
a cinque; negli altri casi puo' esprimere un numero di voti di
preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da
attribuire.
9. Il voto e' personale, libero e segreto.
Art. 32.
(( Liste dei candidati del personale docente e direttivo ))
1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di
ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati
debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la
scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione
secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono,
pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti
al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei
artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato
unitamente al personale docente degli istituti di istruzione
artistica.
3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli
istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al
personale direttivo degli istituti di istruzione artistica .
Art. 33.
Svolgimento delle elezioni
1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
stabilite le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, per la
proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi
collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in
particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli
elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la
partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli
elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli
scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone
facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non
turbare l'attivita' didattica, va fatta al di fuori delle ore di
lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi
di schede;
(( e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione
delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della
scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ));
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire
immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi
decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali,
distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate,
quando e' possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e
in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi in base al
comma 1.
Art. 34.
Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di
intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con
provvedimento del direttore didattico o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico
distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con
decreto del provveditore agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 35.
Surroga dei membri cessati
1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali
a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per
qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si
procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti,
risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di
esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono
essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute
nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica
allo scadere del periodo di durata dell'organo.
Art. 36.
Elezione e partecipazione dei genitori
nelle scuole con particolari finalita'
1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o
istituzioni di cui all'articolo 6, possono esercitare l'elettorato
attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione
diretta e segreta del voto, secondo le modalita' stabilite con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 37.
Costituzione degli organi e validita' delle deliberazioni
1. L'organo collegiale e' validamente costituito anche nel caso in
cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza.
2. Per la validita' dell'adunanza del collegio dei docenti, del
consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico
distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative
sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi
comitati, nonche' delle rispettive giunte, e' richiesta la presenza
di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano
diversamente. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
4. La votazione e' segreta solo quando si faccia questione di
persone.
Art. 38.
Decadenza
1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono,
senza giusitificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di
cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le
modalita' previste dall'articolo 35.
Art. 39.
Adunanze degli organi collegiali
1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al
presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di
lavoro dei componenti eletti o designati.
Art. 40.
Regolamenti tipo
1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo
gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo
predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 41.
Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente
titolo e' gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e
provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalita'
previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 42.
Pubblicita' delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del
consiglio scolastico distrettuale
1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono
assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e
i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio
regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento
del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali
disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva
informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico
distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalita' con
cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della
provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di
decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di
approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il
funzionamento della scuola, che interessino anche le comunita' locali
o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunita' stesse.
Analogo invito puo' essere rivolto dal consiglio scolastico
distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto
compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai
rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli
stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le
riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato
svolgimento dei lavori o la liberta' di discussione e di
deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la
sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del
consiglio di circolo e di istituto non e' ammesso il pubblico quando
siano in discussione argomenti concernenti persone.
Art. 43.
Pubblicita' degli atti
1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati
in apposito albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico
distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del
distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole,
compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale
sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi
dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai
documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Capo VII
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA MATERNA
Art. 44.
Consigli di circolo di scuola materna
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e'
costituito il consiglio di circolo. Esso e' formato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per
quanto riguarda l'approvazione del bilancio preventivo, del conto
consuntivo e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti
argomenti:
a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra
l'altro, stabilire le modalita' per la vigilanza dei bambini durante
l'ingresso e la permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita
dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti
dell'attivita' educativa e per l'organizzazione dell'attivita'
medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del
materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalita' per lo svolgimento di iniziative
assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per l'opera di
prevenzione sanitaria e per l'attivita' dell'assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali
iniziative di collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad attivita' ricreative e ludiche
di particolare interesse educativo.
3. Per quanto non e' previsto nel presente articolo si applica
quanto disposto dall'articolo 10.
Art. 45.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola
materna
1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la
valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica
quanto disposto dall'articolo 11.
Art. 46.
Collegio degi docenti di scuola materna
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e'
istituito il collegio dei docenti. Esso e' composto dai docenti di
ruolo e non di ruolo del circolo ed e' presieduto dal direttore
didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che,
ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni
interessate.
((2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2,
lettere b), h), i), l), dell'articolo 7. )) Inoltre:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di
adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze
ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di
gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro
della disciplina di cui all'articolo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e
i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei
bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto
disposto dall'articolo 7.
Art. 47.
Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna
1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di
scuola materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente
titolo sugli organi di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la
valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione
didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;
c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del
consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano
servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno
o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i
componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.
Capo VIII
NORME PARTICOLARI
Art. 48.
Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici
provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei
rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto
dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati
rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole
statali con lingua d'insegnamento slovena.
2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e
di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni e' riservato
agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i
consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi
comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di
insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di
istruzione degli adulti e alle attivita' di educazione permanente e
di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a
richiedere il parere della commissione di cui all'articolo 624.
4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di
formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al
comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle
anzidette materie da inviare alle competenti autorita' per le
ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla
commissione di cui al comma 3.
Art. 49.
Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi
collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.
Art. 50.
Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali
di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie
artistiche.
1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di
musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte
drammatica all'Accademia nazionale di danza ed agli Istituti
superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si
riferiscono al comitato di valutazione di cui all'articolo 11; al
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di
questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della
parte II, titolo VI.
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
Art. 51.
Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle
unita' scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce
i criteri, tempi e modalita' per la definizione e l'articolazione di
un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
2. Il piano pluriennale e' definito ed approvato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione ed e' aggiornato annualmente
tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero
degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue
prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in
atto nell'ambito territoriale considerato, nonche' delle specifiche
esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da
emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.
537 ed ai fini da essa previsti, esso terra' conto altresi' dell'eta'
degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle
esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza
giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle
necessita' e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a
situazioni locali, soprattutto nelle comunita' e zone montane e nelle
piccole isole.
4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un
graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche sulla base dei
seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi
quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli
didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per
gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il
ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare
l'erogazione del servizio nel territorio.
5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie
di unita' scolastiche, determinandone modalita' e tempi sulla base
delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale
scolastico interessato.
6. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre
l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore
di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000
abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola
materna, elementare e media secondo criteri e modalita' stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di
funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a
carico di piu' enti sono ripartiti sulla base di un'apposita
convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti
interessati.
Art. 52.
Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni
educative
1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve
prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli
educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori
o semiconvittori.
2. Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 51.
Capo II
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA
Art. 53.
Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative
statali
1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e
secondarie superiori viene effettuata dagli organi statali competenti
secondo le norme degli articoli successivi, sentite le regioni
interessate sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita' di
programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli
scolastici provinciali.
2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono
istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.
Art. 54.
Istituzione delle scuole materne
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, e' determinato, distintamente per
ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di
sezioni di scuola materna statali, su motivate proposte formulate dai
provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e
considerate le richieste dei comuni.
2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto
del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza
nell'istituzione delle scuole sara' tenuto conto delle sedi ove si
accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare
riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.
Art. 55.
Istituzione delle scuole elementari
1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore
agli studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio
del provveditorato agli studi e' ripartito in circoli didattici la
cui direzione ha sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo
prioritariamente presenti le necessita' derivanti dallo sviluppo
della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza
che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la
distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, nei
limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al
comma 6 e in conformita' al piano pluriennale previsto dall'articolo
51.
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere
superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole
isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficolta' di
collegamento non consentano la possibilita' di accorpamento o di
trasporto degli alunni in altre scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola
elementare e' stabilito in 5000 posti.
Art. 56.
Istituzione delle scuole medie
1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonche' corsi e classi
distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori.
4. Nelle localita' nelle quali, per ragioni topografiche e per
mancanza di idonee comunicazioni, non possano funzionare corsi o
classi distaccati, ne' possa organizzarsi il trasporto gratuito degli
alunni, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello
degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a
consentire il compimento dell'istruzione media obbligatoria, sulla
base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreche'
vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza
elementare.
Art. 57.
Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli
istituti magistrali
1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti
magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 58.
Istituzione delle scuole magistrali
1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.
Art. 59.
Istituzione degli istituti tecnici
1. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'interno e del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente
interessati.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato
per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri
assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto puo' inoltre istituire,
sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto
annesso all'istituto tecnico e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalita' e ordinamenti
speciali determina altresi' la finalita' degli istituti, la durata
dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione
degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
Art. 60.
Istituzione degli istituti professionali
1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, acquisita l'indicazione vincolante
dell'ordine di priorita' della regione competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato
per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri
assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto puo' inoltre istituire, ((
sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario )), un convitto
annesso all'istituto professionale e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3. Il decreto istitutivo determina altresi' la finalita' degli
istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i
titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
Le successive modificazioni all'ordinamento didattico dei singoli
istituti, che non comportino maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, sono disposte con decreto del Ministro della pubblica
istruzione.
Art. 61.
Istituzione degli istituti d'arte
1. Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni
che compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di
insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo annuo a
carico dello Stato per l'istituzione e il funzionamento dell'
istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e
privati.
Art. 62.
Istituzione dei licei artistici
1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico
dello Stato e determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico
vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.
Art. 63.
Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia
nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie
artistiche.
1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'
accademia nazionale d'arte drammatica e l'accademia nazionale di
danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono
istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalita' possono
essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede
l'istituto, sezioni staccate con uno o piu' corsi, e, per i
conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per
gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 217.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico
dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico
vigente, i corsi che costituiscono l'istituto; fissa la tabella
concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli
insegnamenti da conferire per incarico nonche' i posti di ruolo
direttivo amministrativo e del restante personale amministrativo,
tecnico e ausiliario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli
Istituti per ciechi "I. Cavazza" di Bologna, "D. Martuscelli" di
Napoli, "S. Alessio" di Roma, "Istituto per ciechi" di Milano,
"Configliachi" di Padova possono essere trasformate in sezioni di
conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto
istitutivo fissa le modalita' di funzionamento di tali sezioni
speciali, nonche' le norme concernenti il numero dei corsi e
l'inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei
posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni e' disposta
con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Capo III
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO
Sezione I: Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per
gli educatori dei minorati della vista.
Art. 64.
Istituto statale "Augusto Romagnoli". Finalita'
1. L'Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista e' alle dirette dipendenze del
Ministero della pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per
le scuole dei minorati della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per
le scuole per minorati psichici privi della vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il
progresso educativo dei minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di
istruzione ed educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento
per gli educatori dei minorati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di
apparecchi ad uso dei minorati della vista.
Art. 65.
Convitto - scuole annesse - strutture
1. All'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per
gli educatori dei minorati della vista e' annesso, in forza di una
convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione
e un istituto per ciechi dotato di personalita' giuridica, un
convitto di educandi minorati della vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del
tirocinio degli allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e
tardivi;
c) una scuola media per il compimento dell'obbligo scolastico.
3. L'istituto dispone di:
a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
b) un gabinetto per gli studi di psicologia.
Art. 66.
Funzionamento. Ammissione. Personale
1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale
"Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da
emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite
le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di
specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64
senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti
viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base
delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b)
dell'articolo 64 hanno la durata di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale "Augusto
Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della
vista comprende le seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di
cui all'articolo 65, comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside,
di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e
seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di
specializzazione e' conferito mediante concorso pubblico per titoli
ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di
magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione
dell'istituto "Augusto Romagnoli".
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo
stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica
degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'
educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico su
proposta del preside dell'istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire
titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e
seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante
concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del
diploma dell'istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli"
e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di
scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme
giuridiche e il trattamento economico previsto per i docenti
tecnico-pratici.
11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno
parte di distinti ruoli speciali provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai
ruoli provinciali.
Sezione II: Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
Art. 67.
Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non
vedenti
1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e
Palermo e' stabilito con regolamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni
richiamate nell'articolo 322.
3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole
statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti
per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalitastabilite dal
presente testo unico, rispettivamente, per il reclutamento del
personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I
programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche
educative e didattiche delle predette istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che,
in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, siano
forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine
di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale "A.
Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso
l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto",
nonche' presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della
pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono (( approvati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione )), sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli
istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante
concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai
quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei
requisiti di cui al presente testo unico e del diploma di maturita'
magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al
termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del
presente testo unico.
8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli
istituti di cui al comma 1 e' riconosciuto come titolo valutabile nei
concorsi magistrali.
Sezione III: Scuola nazionale professionale di massofisioterapia.
Art. 68.
Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
Ammissione - Titoli
1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze
e' istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di
massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione e' la licenza di
scuola media.
3. L'ammissione e' subordinata al superamento da parte degli
aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 69.
4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale
per massofisioterapia e' di tre anni, distinti in un biennio
culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno
riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera
effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti
similari, indicati dal Ministero della sanita'.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio
favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di
idoneita' per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo
corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio
finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si
consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a diploma di
qualifica professionale; 2) gli esami di idoneita' per l'ammissione
al terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il
conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di
massofisioterapia.
Art. 69.
Regolamento
1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi
culturali e professionali della medesima sono stabilite con apposito
regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanita' e del
tesoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988 n. 400.
Art. 70.
Organico
1. L'organico della scuola e' costituito secondo la seguente
tabella:
Personale docente:
Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali.
Incaricato - 1 Cultura medica professionale
Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica
Incaricato - 1 Matematica, contabilita' e scienze
Incaricato - 1 Lingue straniere
Incaricato - 1 Educazione fisica
Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille
Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione.
Non si da' luogo all'incarico quando non sia possibile affidare
l'insegnamento per completamento di orario al personale docente di
altra scuola o dell'istituto professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo
Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.
2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali
in generale.
3. L'insegnamento medico professionale e' conferito anch'esso per
incarico con retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di
scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti
in organico per concorso per titoli ed esami fra diplomati
massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento
d'orario puoessere affidato - a giudizio della presidenza -
l'insegnamento in parte di materie professionali.
5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.
Art. 71.
Rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le
disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonche'
quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento
dell'istruzione professionale per i ciechi.
Capo IV
FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI
Art. 72.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449 ))
Art. 73.
Piano concernente il rapporto allievi-classi
1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di
cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e'
ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in
conformita' al disposto dell'articolo 4, commi 10 e 11, della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
Capo V
CALENDARIO SCOLASTICO
Art. 74.
Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di
istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1
settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attivita' didattiche, comprensive anche degli scrutini e
degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo
compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione
nel mese di luglio degli esami di maturita'.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini della
valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del
collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria
ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le
scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle
festivita' e degli esami.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, n. 352 )).
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i
consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle
lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto
del disposto dei precedenti commi.
(( 7-bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione
delle lezioni e il calendario delle festivita' di cui ai commi 5 e 7
devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno
200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un
congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano,
degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1. ))
Art. 75
Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di
belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di
arte drammatica e gli
istituti superiori per le industrie artistiche
1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti,
per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte
drammatica e per gli istituti superiori per le industrie artistiche,
le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i
corsi a carattere post-secondario sono stabilite con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni
relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di
detti istituti. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
TITOLO III
REGIONI
Capo I
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE: INDICAZIONI NORMATIVE
Art. 76.
Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione
alle regioni a statuto ordinario
1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio
1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio
1977 n. 616.
Art. 77.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in
materia di istruzione
1. La regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione (( dei decreti del Presidente
della Repubblica 16 febbraio 1979 )) n. 143 e 14 maggio 1985 n. 246.
Art. 78.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in
materia di istruzione
1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente
della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348.
Art. 79.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle
d'Aosta in materia di istruzione
1. La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946 n. 365, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861, (( della legge 16
maggio 1978 n. 196, )) del decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982 n. 182 e del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n.
433.
Art. 80.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione
1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio
1987 n. 469.
2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel
territorio di Trieste sono altresi' disciplinate dalla legge 19
luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo
quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e
seguenti.
Art. 81.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di istruzione
1. La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e 19
novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266
e n. 267, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. La provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, di approvazione del testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973
n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761, dai decreti del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973 n. 115 e 15 luglio 1988 n. 301 e dal
decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 265.
3. La provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in
materia scolastica previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1976 n. 667, 15 luglio 1988 n. 405 e dal decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Capo II
FORMAZIONE PROFESSIONALE E SISTEMA SCOLASTICO
Art. 82.
Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico
1. A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la
frequenza di uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla
legge 21 dicembre 1978, n. 845 o direttamente sul lavoro e' data
facolta' di accesso alle diverse classi della scuola secondaria
superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento. Per
gli allievi che frequentano attivita' di formazione professionale,
privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni
adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la
necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno
essere attuate a cura della competente autorita' scolastica, a cui
compete altresi' il conferimento del titolo. (42) ((42a))
2. Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro
attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature
degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96. (42)
((42a))
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della
previdenza sociale, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti
impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi
di formazione generale, professionale e di perfezionamento,
frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali in applicazione
della legge 10 maggio 1983 n. 212, con quelli rilasciati dagli
istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la
frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione
agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto
decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
5. In materia di interventi di formazione professionale si
applicano anche le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 20
maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. (42) ((42a))
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo
continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo
il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette classi.
-------------
AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
TITOLO IV
EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Art. 83.
Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia
scolastica
1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici
concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il
rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono
comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d' arte.
Art. 84.
Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia
scolastica
1. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985 n. 246 nel territorio della regione
siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate
dall'amministrazione regionale.
2. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979 n. 348 nel territorio della regione
Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica
sono esercitate dall'amministrazione regionale.
3. A norma rispettivamente dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell'articolo 1
della legge 16 maggio 1978 n. 196 si applicano alla regione
Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta le disposizioni
contenute nell'articolo 83 in ordine al trasferimento delle funzioni
amministrative in materia di edilizia scolastica.
4. A norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle province di
Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli
organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia
scolastica.
Art. 85.
Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia
scolastica
1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti
attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi
alla istruzione materna, elementare e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i
compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono
connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione
professionale.
3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e
media comprende altresi' gli oneri per l'arredamento e per le
attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi
ad edifici per scuole elementari statali.
Art. 86.
Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia
scolastica
1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme
legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia
scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di
quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109:
a) dovra' essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli
enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali
enti, operino, ove possibile con piani organici, per incentivare i
processi di industrializzazione edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree
occorrenti da parte degli enti competenti e dovra' essere garantita
l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 90,
comma 6;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione,
approvazione ed esecuzione delle opere, nonche' le procedure
surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.
Art. 87.
Patrimonio indisponibile
1. Le opere realizzate ai sensi dell'articolo 86 appartengono al
patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad
uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
Art. 88.
Aree per l'edilizia scolastica
1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia
scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5
agosto 1975, n. 412.
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla
edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalita' didattica,
edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6
dell'articolo 90.
Art. 89.
Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi
1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di
impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e
progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e
localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in
un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni
di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e,
compatibilmente con la preminente attivita' didattica della scuola,
consenta la fruibilita' dei servizi scolastici, educativi, culturali
e sportivi da parte della comunita', secondo il concetto
dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della
partecipazione alla gestione della scuola;
b) favorisca l'integrazione tra piu' scuole di uno stesso
distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore
utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonche'
la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilita' alla scuola per le varie
eta' scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse
possibilita' di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi
di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilita' degli edifici scolastici per
l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attivita'
integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle
attivita' didattiche o di ogni altra attivita' di tempo prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le
esercitazioni all'aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e
artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non
superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano piu'
di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi
servizi.
4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli
effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia,
della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua
da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'
arredamento scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti
sportivi polivalenti di uso comune a piu' scuole e aperti alle
attivita' sportive delle comunita' locali e delle altre formazioni
sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della
pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo spettacolo
della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono d'intesa i
criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi
polivalenti, nonche' lo schema di convenzione da stipulare tra le
autorita' scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la
utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
7. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli
edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono
essere realizzati in conformita' alle norme dirette alla eliminazione
ed al superamento delle barriere architettoniche.
Art. 90.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))
Art. 91.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))
Art. 92.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))
Art. 93.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))
Art. 94.
Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle
attrezzature
1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).
4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).
5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle
attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano
richiesta, per lo svolgimento di attivita' didattiche durante
l'orario scolastico, sempreche' non si pregiudichino le normali
attivita' della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale
stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e
dell'organizzazione dei servizi necessari.
Art. 95.
Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra
scuola e regioni
1. Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale
le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione
secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le
norme previste dai commi 4 e 5, dell'articolo 96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a
disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei
allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica
nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria
superiore.
Art. 96.
Uso delle attrezzature delle scuole per attivita' diverse da quelle
scolastiche
1. Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro
attribuzioni, e' consentito alle regioni ed agli enti locali
territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e
degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica
istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli
scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e
gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei
locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a
carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del
materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere
utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attivita'
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facolta'
di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di
circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per
iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e
devono stabilire le modalita' dell'uso e le conseguenti
responsabilita' in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla
salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati
all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo, possono essere
attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216,
iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione
individuale e la socializzazione della persona di eta' minore al fine
di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita'
criminose.
Art. 97.
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per
l'arredamento scolastico
1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle
spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e
grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n.
430 nei limti dei relativi stanziamenti e con le modalita' ivi
stabilite.
Art. 98.
Accesso dei fonogrammi nelle scuole
1. In applicazione dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n.
93, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per
incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su
disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di
diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa,
determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio gia' autorizzati.
Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO I
LA SCUOLA MATERNA STATALE
Capo I
FINALITA’ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA
Art. 99.
Finalita' e caratteri
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))
3. L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza e' gratuita.
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 1 e 2 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 100.
Requisiti per l'ammissione
1. L'ammissione alla scuola materna e' subordinata al possesso del
requisito dell'eta' (( . . . )) e alla presentazione della
certificazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 117.
Art. 101.
Formazione delle sezioni
1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle
sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre
sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono
comunque superare il numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei
centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola
sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e
delle proposte del collegio dei docenti.
Art. 102.
Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati
1. Ai bambini handicappati e' garantito il diritto alla educazione
nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformita'
agli articoli 312 e seguenti.
Art. 103.
Direzione della scuola materna statale
1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della
scuola materna, la direzione delle scuole materne statali e'
affidata, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico
della scuola elementare.
Art. 104.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 105.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 106.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 107.
Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne
statali, alle loro attrezzature ed edilizia
1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione
e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a
carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico
del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di
gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le
attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato
restano in proprieta' dei comuni per essere utilizzati unicamente
secondo l'originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16
settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei
comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della
lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 (( della citata legge n. 1014,
del 1960, )) sara' preso in considerazione anche il numero degli
alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio
di ciascun comune.
Art. 108.
Assistenza scolastica
1. L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli
alunni della scuola materna statale e' regolata secondo le norme in
vigore per gli alunni della scuola elementare.
TITOLO II
L’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Capo I
OBBLIGO SCOLASTICO
Art. 109.
Istruzione obbligatoria
1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione
inferiore e' impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la
durata di almeno otto anni ed e' obbligatoria e gratuita.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 2 e 3 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 110.
Soggetti all'obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al
quattordicesimo anno di eta'.
2. Agli alunni handicappati e' consentito il completamento della
scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di
eta'.
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va
effettuata con le modalitadi cui all'articolo 313.
Art. 111.
Modalita' di adempimento dell'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole
elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al
rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche
privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato
devono dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne
comunicazione anno per anno alla competente autorita'.
Art. 112.
Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia
conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia
conseguito e' prosciolto dall'obbligo se, al compimento del
quindicesimo anno di eta', dimostri di avere osservato per almeno
otto anni le norme sull'obbligo scolastico.
Art. 113.
Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori
dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
Art. 114.
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della
riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei
fanciulli che per ragioni di eta' sono soggetti all'obbligo
scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le
veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati e'
confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al
fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorita'
scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco
ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad
ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli
obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri
impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o
non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco
procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
Analoga procedura e' adottata in caso di assenze ingiustificate
durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione
dell'obbligo scolatico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui
all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e
all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.
Capo II
DISPOSIZIONI SULLA SCOLARITA’ DEI CITTADINI STRANIERI
Art. 115.
Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in
Italia
1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977,
gli alunni figli di stranieri residenti in Italia ((che abbiano la
cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea,)) sono
iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di
anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di
provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli
studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui
e' domiciliato l'alunno, la scuola piu' idonea per struttura e
disponibilita' a garantire il migliore inserimento.
3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non e'
soggetta a ratifica da parte del Ministero.
4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del
presente articolo e' effettuata, ove possibile, raggruppando alunni
dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il
numero di cinque per ogni classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma
1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attivita' di
sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine
di:
a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre
materie di studio alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del
Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie
obbligatorie comprese nel piano di studi.
6. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si
provvede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, puo'
partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio stesso, un
rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite
iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono
l'insegnamento nelle attivita' di cui al comma 5.
9. Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per
l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste
non siano oggetto d'insegnamento nella provincia di residenza
dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli
affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza
diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la
cittadinanza.
Art. 116.
(( IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO ))
Capo III
CERTIFICAZIONI SANITARIE PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
Art. 117.
Certificazioni
1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza,
della prima ammissione ad esami di idoneita' o di licenza della
scuola dell'obbligo e' presentata certificazione delle vaccinazioni
antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n.
891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomelitica ai
sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro
l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.
Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo I
FINALITA’ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Art. 118.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))
------------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 119.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 120.
Circoli e direttori didattici
1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi e'
divisa, a norma dell'articolo 55, in circoli didattici.
2. Al circolo didattico e' preposto il direttore didattico che
svolge le funzioni previste dall'articolo 396.
Art. 121.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 122.
Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico
sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e
delle proposte del collegio dei docenti.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
Art. 123.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 124.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 125.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 126.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 127.
Docenti di sostegno
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari
situazioni di difficolta' di apprendimento determinate da handicap,
si utilizzano docenti di sostegno il cui organico e' determinato a
norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti
devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione
educativa, con l'attivita' didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di
circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni di
appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il
trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e
vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei
commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.
3. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle classi in
cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di
cui all'articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle
strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi
personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica
e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei
consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione e' consentito, nei modi
previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di
ruolo o non di ruolo specializzati.
5. Nell'ambito dell'organico di circolo puo' essere prevista
l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente,
fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico,
con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero,
agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione
di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri
del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e
rappresentativita', del direttore didattico. A tal fine, il collegio
dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore
didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei
moduli.
6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap
e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica
istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse,
impartisce adeguate disposizioni.
Art. 128.
Programmazione ed organizzazione didattica
1. La programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia
della liberta' di insegnamento, e' di competenza dei docenti che vi
provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa
approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7.
2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 3 e 4 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 129.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto 59/2004.
Art. 130.
Progetti formativi di tempo lungo
2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge
24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire (( . . . )) alle
seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia
stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle
discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'
organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per
ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128. (39) (( 46 ))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto 59/2004.
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni
dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum
arricchito e' reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione
di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di
quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa.
Conseguentemente e' richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
Art. 131.
Orario di insegnamento
1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari e' costituito
di ventiquattro ore settimanali di attivita' didattica, di cui
ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione
didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun
modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota puo' essere
destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di
alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi
extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve
essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i
collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano
annuale di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative di
aggiornamento.
5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )).
6. A tal fine si puo' provvedere anche mediante la prestazione di
ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di
ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni
vigenti.
7. Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa
svolta nel tempo dedicato alla mensa.
Art. 132.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento
1. Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di
aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione
all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento
previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione
attua, con la collaborazione delle Universita' e degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un
programma straordinario di attivita' di aggiornamento con durata
pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da
realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli
ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla
gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di
esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per
ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto
stabilito dall'articolo 128 devono assicurare la complessiva
acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed
offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e
dello svolgimento dell'attivita' didattica. In una fase successiva
del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole
discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in
base alle loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3,
universita', associazioni professionali e scientifiche, enti e
istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi
statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare
convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi per la gestione di progetti di aggiornamento
che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e
professionale e di specifica utilita' ai fini del piano pluriennale.
Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
stabilisce le modalita' per la stipula delle convenzioni nonche' i
requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti
dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze
di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di
aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai
sensi dell'articolo 121, si procede alla nomina di supplenti
temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attivita' di
aggiornamento.
6. Analogamente e' consentito procedere alla nomina di supplenti
temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in
sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per
l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualita' di
docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per
qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.
Art. 133.
Disposizioni per la gradualita' e la fattibilita'
1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma
dell'ordinamento della scuola elementare operata con le disposizioni
di cui al presente capo e di garantire la necessaria disponibilita'
di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici
provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali,
curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilita' della
riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle
risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle
esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi
effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo;
sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilita' di
provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative
esigenze.
3. Compatibilmente con le capacita' edilizie, sono operati
opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di
alunni nelle classi.
4. Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria di organico
per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121
senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna
provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per
l'utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino
alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei
nuovi ordinamenti.
5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121,
128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti
istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti
eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere
redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle
quali sia necessaria ulteriore disponibilita' per l'attivazione del
nuovo modulo organizzativo.
7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a
domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti
coperto l'organico di cui all'articolo 121 alle province nelle quali
sia necessaria ulteriore disponibilita' di personale.
8. L'attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve
comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti
alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dotazioni
organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 e' abrogata ogni
altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche,
ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della
scuola elementare. Efatto comunque divieto di assumere, sotto
qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla
consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti
demografici e alla distribuzione territoriale della domanda
scolastica, nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo, la
quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.
Art. 134.
Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento
1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli
studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte
dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella
provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per
l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La
Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto
generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili
finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire dall'inizio dell'anno scolastico
1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al
Parlamento sui risultati conseguiti nell'attuazione del nuovo
ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare
eventuali modifiche.
Capo II
CORSI DI ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI,SCARSAMENTE
ALFABETIZZATI E ANALFABETI DI RITORNO
Art. 135.
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, negli istituti
penitenziari, la formazione culturale e professionale e' curata
mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi
di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e
con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
2. Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli
stabilimenti penitenziari e' istituito, un ruolo speciale, al quale
si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro
che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano
conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.
3. I programmi e le modalita' delle prove di esame sono stabiliti
con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia.
4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari
carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e
possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai
posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento
giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.
5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo,
possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.
6. All'eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale,
quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio
1963, n. 72, si provvede in conformita' delle disposizioni che
regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.
7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti
dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della
pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia
istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.
Art. 136.
Scuole reggimentali
1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento
dell'obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non
conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono
obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
2. L'autorita' militare stabilisce dove l'insegnamento debba
tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole e' diviso in due
periodi della durata di cinque mesi ciascuno.
4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli
esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che
hanno compiuto il corso elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al
funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse
annualmente, sentite le autorita' militari e con il consenso degli
interessati, docenti del ruolo nell'ambito delle disponibilita'
dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121.
6. Gli orari, i diari nonche' le altre modalita' di organizzazione
e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro della difesa.
Art. 137.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263))
Art. 138.
Riconoscimento del grado di cultura
1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il
riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle
condizioni prescritte con regolamento.
Capo III
SCUOLE ELEMENTARI ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUZIONI; SCUOLE SPECIALI; CLASSI AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO.
Art. 139.
Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati
femminili
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali
l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli
istituti.
2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono
istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in
vigore per le altre scuole elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei
convitti nazionali sono conferite con le modalita' previste per le
corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti
alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro
funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni
esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.
Art. 140.
Scuole elementari annesse all'Istituto "Augusto Romagnoli"
1. Presso l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funziona,
ai fini del tirocinio degli allievi, (( la scuola elementare con
classi per ambliopi e tardivi. ))
2. Il preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare.
Art. 141.
Scuole per alunni non vedenti e sordomuti
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare
e' impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli
322 e 323.
Art. 142.
Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato
1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare
gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate,
continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori
e sono annesse ad un circolo didattico viciniore.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle
sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.
3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza
tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo
Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi
elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione
da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e
in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da
privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare
tra il gestore e l'Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna
ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori
deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.
Capo IV
ITINERARIO SCOLASTICO
Art. 143.
Iscrizione alla prima classe
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
3. All'atto della prima iscrizione e' presentata la certificazione
sanitaria di cui all'articolo 117.
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
4)che le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono
abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto 59/2004.
Art. 144.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 145.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 146.
Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e
quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle
lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono
con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla
classe successiva.
Art. 147.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate a decorrere
dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto 59/2004.
Art. 148.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 149.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi
Art. 150.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Capo V
LIBRI DI TESTO E BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Art. 151.
Adozione libri di testo
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275,)) I libri di testo ((possono essere)) adottati, secondo
modalita' stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti,
sentiti i consigli d'interclasse.
Art. 152.
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento
della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le
competenti autorita' scolastiche e la Conferenza episcopale italiana,
prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge
25 marzo 1985, n. 121.
Art. 153.
Determinazione del prezzo massimo di copertina
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per
ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei
singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni
pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul
prezzo di copertina sara' effettuato uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato
a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei
costi, i prezzi di cui al primo comma nonche' a stabilire le norme
per l'attuazione dello sconto. ((23))
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma 4)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi
3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo
fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono
abrogate."
Art. 154.
Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di
testo per la scuola elementare.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole
elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario,
devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione,
unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale
dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non puo' essere
modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di
presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni,
con lettera raccomandata. ((23))
------------------
AGGIORNAMENTO (23)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma
4)che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631,
commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri
di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del
quale sono abrogate."
Art. 155.
Divieto di adozione libri di testo
1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia
stato messo in commercio, ed, eventualmente, gia' adottato nelle
scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato
compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell'articolo 154,
dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per
un periodo non superiore a cinque anni.
2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di
disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento
motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il
contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle
prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano
dai programmi ufficiali. ((23))
------------------
AGGIORNAMENTO (23)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma 4)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi
3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo
fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono
abrogate."
Art. 156.
Fornitura gratuita libri di testo
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo,
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni,
secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando le
competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1. (6)
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni
ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme
alternative all'uso del libro di testo, e' consentita l'utilizzazione
della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da
parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo
le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di
sperimentazione. ((24))
----------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 454
(in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n. 1) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 156, comma 1,
del d.P.R. 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclude dalla
fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole
elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla
frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale."
------------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27,comma 4)
che il comma 2 del presente articolo, si intende riferito a tutta la
scuola dell'obbligo.
Art. 157.
Divieto commercio libri di testo
1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli
ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai
servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei
libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
Art. 158.
Biblioteche scolastiche
1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca
scolastica per uso degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalita' per la gestione delle
biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai
sensi dell'articolo 10.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si
provvede anche con:
a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.
Capo VI
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Art. 159.
Oneri a carico dei comuni
1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla
illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese
necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del
materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi
o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e
per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte
le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti
nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si
provvede ai sensi dell'articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento,
l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle
direzioni didattiche nonche' la fornitura alle stesse degli stampati
e degli oggetti di cancelleria.
Art. 160.
Contributi dello Stato
1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive
modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei
comuni e delle province.
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo I
FINALITA’ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA
Art. 161.
Finalita' e durata della scuola media
1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e'
impartita gratuitamente nella scuola media.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
3. Non e' ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del
corso.
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo, comma 2 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 162.
Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie
per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di
ruolo, nonche' gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle
scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia
impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre
e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale
docente della scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono
anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap, di tempo pieno, di attivita' integrative, di libere
attivita' complementari e di attivita' di istruzione degli adulti
finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto 59/2004.
Art. 163.
Direzione degli istituti
1. Ad ogni istituto e' preposto un preside che svolge le funzioni
previste dall'articolo 396.
Art. 164.
Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei
singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali
stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei
docenti.
2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi
dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico.
Art. 165.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 166.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 167.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 168.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Capo II
CORSI D’ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI, PRIVI DI TITOLO
DI STUDIO, ANALFABETI DI RITORNO
Art. 169.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263))
Art. 170.
Integrazione di corsi di formazione professionale
1. Per le attivita' didattiche da svolgere, nell'ambito della
scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale,
si applica quanto disposto dall'articolo 82.
Art. 171.
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.
Art. 172.
Recupero scolastico di tossicodipendenti
1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di
solidarieta' sociale e le associazioni iscritti all'albo di cui
all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, entro i limiti numerici e con
le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.
Capo III
SCUOLE MEDIE ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI
Art. 173.
Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati
femminili
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali
l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli
istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole
elementari di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali.
3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e
funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le
altre scuole medie statali.
4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni
esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.
Art. 174.
Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica
1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai
conservatori di musica la funzione di direzione e' svolta dal preside
dell'istituto o dal direttore del conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle
predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati.
Art. 175.
Scuole medie per non vedenti o sordomuti
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media e'
impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di
cui agli articoli 322 e 323.
Capo IV
ITINERARIO SCOLASTICO
Art. 176.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 177.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 178.
Accesso alle classi successive alla prima
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )).((39))
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 1 e 3 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 4) che le disposizioni
del comma 2 del presente articolo sono abrogate a decorrere dall'anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto 59/2004.
Art. 179.
Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e
quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni
in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico, prove suppletive che si
concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non
ammissione alla classe successiva.
Art. 180.
Esami di idoneita'
1. Gli esami di idoneita' alla frequenza della seconda e terza
classe si svolgono in un'unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneita' che siano stati assenti
per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che
devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneita' tutte le scuole statali o
pareggiate o legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneita' e' nominata e
presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed e'
composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un
docente della classe immediatamente inferiore.
Art. 181.
Norme sullo svolgimento degli esami
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le
prove e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' e di
licenza.
2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i
criteri stabiliti dall'articolo 318.
Art. 182.
R i p e t e n z a
1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente
riconosciuta puo' essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei
casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 112.
2. Agli alunni handicappati puo' essere consentita una terza
ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.
Art. 183.
Ammissione all'esame di licenza
1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al
quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei (( . . . )).
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza e' presentata
certificazione dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo comma 2 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 184.
Sede e sessione unica dell'esame di licenza
1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie
statali e pareggiate nonche', per i soli alunni interni, le scuole
medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo
362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti
dall'autorita' ecclesiastica.
2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con
possibilita' di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e
comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo.
Art. 185
Esame di licenza e commissione esaminatrice
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta di
tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le
materie di cui al primo comma; nonche' i docenti che realizzano forme
di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap; il presidente della commissione e' nominato dal
provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di
personale indicate dal regolamento.
(( 4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione
analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di
maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi)).
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non
abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta',
a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.
Art. 186.
Valore della licenza
1. L'esame di licenza media e' esame di Stato.
2. Il diploma di licenza media da' accesso a tutte le scuole ed
istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Art. 187.
Rilascio diplomi e attestati
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della
commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono
essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purche' l'interessato o, se questi e'
minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando,
su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto
smarrimento, il diploma di licenza e' sostituito da un certificato
rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita
menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del
diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali
rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e
su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non e' fatta menzione
delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di
handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni
della scuola media e' gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie
pareggiate o legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneita' o di
licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste
dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneita'
e del diploma di licenza, e' del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da
qualsiasi imposta, tassa o contributo.
Capo V
LIBRI DI TESTO
Art. 188.
Adozione dei libri di testo
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275,)) I libri di testo ((possono essere)) adottati secondo
modalita' stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei
docenti, sentiti i consigli di classe.
Art. 189.
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento
della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto
dall'articolo 152.
Capo VI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Art. 190.
Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei,
l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il
riscaldamento, la manutenzione ordinaria e strordinaria, e a
provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano
sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo
56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive
modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei
comuni e delle province.
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Capo I
FINALITA’ ED ORDINAMENTO
Art. 191.
Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di
istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad
essi si accede con la licenza di scuola media. (42) (42a)
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il
ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici,
il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli
istituti professionali e gli istituti d'arte. (42) (42a)
3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine
precipuo quello di preparare agli studi universitari; ((. . .)); il
liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento
dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria;
((. . .)); gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di
addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle
tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino
all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari,
l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di
preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale,
quello di preparare i docenti della scuola materna. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 88)). (42) (42a) ((53))
4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti
tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto
magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d'arte e la
scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici
agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno
la durata di sei anni. La durata degli istituti professionali e'
stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli
istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono
articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico
si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo
studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda
quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno
comune il primo biennio. (42) (42a)
5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma
universitario, ferme restando le condizioni e le modalita' previste
dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al
quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso
diretto alla Facolta' di magistero. I diplomati del liceo artistico
hanno accesso diretto all'Accademia di belle arti, se provenienti
dalla prima sezione, ed alla Facolta' di architettura, se provenienti
dalla seconda. (42) (42a)
6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati,
per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da
quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da
organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la
responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base
di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione.
Negli istituti professionali, nonche' negli istituti d'arte, che ne
facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone
la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti,
nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi
annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione
corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria
superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che
per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700,
sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo
indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte
sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si
consegue il diploma di maturita' professionale o, rispettivamente, di
maturita' d'arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso
di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli
istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di
istituti tecnici. Con le medesime modalita' sono istituiti presso gli
istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali
intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio.
(42) (42a)
7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono
annessi, a seconda delle rispettive finalita' ed indirizzi, gabinetti
scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.
8. Ad ogni istituto e' preposto un preside, che svolge le funzioni
previste dall'articolo 396. (42) (42a)
9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono
complessivamente indicati, nei successivi articoli, con
l'espressione: "istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore". (42) (42a)
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente
articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti
secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti,
e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette classi.
---------------
AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che
""Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che:
"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "gli istituti professionali hanno
per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione
teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori
commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e
nautico" sono soppresse;
b) l'ultimo periodo."
Capo II
CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
Art. 192.
Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle
capacita' di scelte scolastiche e di iscrizione
1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per
scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per
coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o
legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima
ha luogo per esame di idoneita'. (42) ((42a))
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati
dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il
passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di
diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati,
anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e
dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai
sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli
esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di
diploma di maturita', di abilitazione o di qualifica. (42) ((42a))
3. Subordinatamente al requisito dell'eta', che non puo' essere
inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli
istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai
dieci anni, il consiglio di classe puo' consentire l'iscrizione di
giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante
l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso
consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in
scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata
preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneita' alla
classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o
legalmente riconosciuta puo' frequentarsi soltanto per due anni. In
casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla
proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti,
ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo' consentire,
con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora
si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a
tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.
5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo
prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa
sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A
tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera
come sessione di esame. (42) ((42a))
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta puo' presentarsi ad esami di idoneita' solo per la
classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da
lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe
immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purche',
nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione
per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualita' di
alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta. (42) ((42a))
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine
delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di
condotta degli alunni. (42) ((42a))
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli
specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di
abilitazione o di maturita', secondo quanto previsto dagli articoli
successivi. (42) ((42a))
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra
attivita' culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo
studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4
dell'articolo 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola
secondaria superiore di studenti minori di eta', contenente la
specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di
cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 310,
e' sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi
esercita la potesta', nell'adempimento della responsabilita'
educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente
articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora
funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi
iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo
al completo esaurimento delle predette classi.
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AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Art. 193.
Scrutini finali di promozione, esami di idoneita' ed esami
integrativi
1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della
promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal
consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza
dei docenti. La promozione e' conferita agli alunni che abbiano
ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in
ciascun gruppo di discipline. Gli studenti che, al termine delle
lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possono essere
valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a
sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di
ammissione o non ammissione alla classe successiva.
2. L'ammissione agli esami di idoneita', di cui all'articolo 192,
e' subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati
privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti
ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della
partecipazione agli esami di idoneita' sono equiparati ai suddetti
candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal
frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta. Supera gli esami di idoneita' chi abbia conseguito in
ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai
sei decimi.
3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento
della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' il giorno precedente quello dell'inizio
delle prove scritte degli esami di idoneita'; coloro che, nell'anno
in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta'
sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di
studio inferiore. Tale eta' e' abbassata a ventun anni per gli esami
di idoneita' nelle scuole magistrali.
4. Gli esami di idoneita' di cui all'articolo 192, comma 1, si
svolgono in un'unica sessione estiva.
5. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si
svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima
dell'inizio delle lezioni. (42) ((42a))
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette classi.
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AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Art. 193-bis.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 193-ter.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Capo III
ESAMI FINALI
Art. 194.
Esami finali nella scuola magistrale
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si
sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28
GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO
1995, n. 352 .
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato
l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi
nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i
predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'
entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di
ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturita'.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di
lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di
storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali,
di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di
economia domestica, di plastica e di disegno, nonche' in una prova
pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa
all'insegnamento della religione cattolica non e' sostenuta dai
candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e
conseguentemente non potra' essere loro rilasciato il diploma di
abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non
abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova
pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa
scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami. (42)
((42a))
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette classi.
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AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Art. 195.
Esami di qualifica
1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti
professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' ai fini
degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel
lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque
non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto
di lavoro.
2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i
vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 e'
riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili
professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Esso da' diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli
titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere
tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola
media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo
205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le
relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione
delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi
analoghi a quelli cui e' conformata la disciplina degli esami di
maturita', salvo che per la composizione delle commissioni, per la
quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione
delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneita'.
5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.
(42) ((42a))
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette classi.
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AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Art. 196.
Esami di licenza di maestro d'arte
1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalita', i
principi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i
requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le
relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione
delle commissioni giudicatrici.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, n. 352. (42) ((42a))
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette classi.
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AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Art. 197.
Esami di maturita'
1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico,
nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e
nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita', che e'
esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo
conseguito nell'esame di maturita' a conclusione dei corsi di studio
dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita,
rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento
nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni
recate da leggi speciali.
2. Si sostiene altresi' un esame di Stato in unica sessione per il
conseguimento del diploma di maturita' professionale e di maturita'
d' arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti
professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte.
3. Il diploma di maturita' professionale e' equipollente a quello
che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con
il decreto di cui all'articolo 205 e' stabilita la validita' dei
titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle
qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego
pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturita' d'arte
applicata, e' riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari
profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
4. Possono sostenere gli esami di maturita' gli alunni degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali,
pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o l'ultimo degli
anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli
istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa
ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con
almeno la meta' dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a
valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie
di studio dell'ultimo anno di corso, con la formulazione di un
giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette
materie. Agli alunni non ammessi e' comunicata, a loro richiesta, la
motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.
5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di
eta' entro il termine prescritto per la presentazione della domanda
di ammissione e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico
puo' chiedere di essere ammesso all'esame di maturita'. I candidati
non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le
quali non e' prevista specifica prova negli esami di maturita', a
prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice,
tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e' provvisto.
La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di eventuali altre
maturita' o abilitazioni precedentemente conseguite.
6. L'esame di maturita' ha come fine la valutazione globale della
personalita' del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi
orientamenti culturali e professionali.
7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema
scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad
accertare le sue capacita' espressive e critiche; la seconda prova
scritta, che per gli esami di maturita' tecnica, professionale e d'
arte applicata, puo' essere grafica o scritto-grafica, e' indicata
dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su
materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico.
I casi in cui gli esami possano constare di una sola prova scritta
sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 205, comma 1.
9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa
da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua.
Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei
candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con
lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero
provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d'
insegnamento.
10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano
tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice
provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi
mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a sorte quattro
per la prima prova ed uno per la seconda.
11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.
12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo
anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte
rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro
indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione
sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio puo'
svolgersi anche su un'ulteriore materia di insegnamento: in tal caso,
il presidente puo' nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha
solamente voto consultivo. Il colloquio, che e' collegiale, deve
svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.
13. A conclusione dell'esame di maturita' viene formulato, per
ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze
tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni
altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato
lavoratore studente puo', a sua discrezione, porre a disposizione
della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione
dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge,
la sua qualifica e l'orario di lavoro.
14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di
maturita' espressa a maggioranza. A parita' di voti prevale il voto
del presidente. Il giudizio di maturita' e' integrato da una
valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno
dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui
della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo, la
valutazione complessiva e' rapportata a sessantesimi. Tale
valutazione e' valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato
maturo la commissione esprime anche la propria valutazione
relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli
studi universitari e, per la maturita' artistica e di arte applicata,
ai fini della scelta degli studi nella facolta' di architettura o
nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio,
all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull'orientamento
partecipa l'intera commissione.
15. I diplomi di maturita' recano il punteggio attribuito a ciascun
candidato; il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono
comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.
16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti
sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due
anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a
frequentare l'ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza
semplice della commissione.
17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con
visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale
dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di
partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le
prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della
conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalita'
di cui al comma 10.
18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si
trovino nell'assoluta impossibilita' di parteciparvi secondo il
normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel
presente capo.((16))
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AGGIORNAMENTO ((16))
La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 1 della legge 425/1997, sono abrogati: gli articoli 197,
198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1,
2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
Capo IV
NORME COMUNI A VARI TIPI DI ESAME
Art. 198.
Commissioni di esame
1. La commissione per gli esami di idoneita' e per gli esami
integrativi e' nominata dal preside ed e' composta di docenti della
classe cui il candidato aspira e di un docente della classe
immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie
comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere
proporzionato al numero presumibile dei candidati e non puo' mai
essere inferiore a 3, compreso il presidente, che e' il preside od un
docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei
commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale e'
composta dai docenti della scuola ed e' presieduta da un preside o
docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le
categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 205, comma 1.
3. La commissione per gli esami di maturita' e' nominata dal
Ministro della pubblica istruzione ed e' composta dal presidente e da
cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe
dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha
curato la preparazione dei candidati. Il membro interno piu' anziano
per servizio in ciascuna commissione e' anche membro effettivo per i
privatisti. (16)
4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 e' scelto
nelle seguenti categorie:
a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori
ruolo;
b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati
o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purche'
appartengano a settori scientifico-disciplinari cui sono riferibili
le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o
pareggiati;
c) provveditori agli studi a riposo purche' provenienti
dall'insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore;
d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore statali o pareggiati;
e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, statali o pareggiati, che da almeno un anno siano stati
compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a preside di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano
conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato
l'esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si
svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che prepara all'esame di
maturita'. In caso di assoluta necessita', il Ministro puo' derogare
alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l'utilizzazione dei
liberi docenti, fermo restando il criterio del settore
scientifico-disciplinare attinente all'esame. (16)
5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturita'
sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano
insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le
materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti
requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti
della classe. Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in
vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e
degli esami di maturita', i membri delle commissioni giudicatrici,
con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale
docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di
cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che
abbia l'abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche
discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito
provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e,
in subordine, da altra provincia della stessa regione o,
ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni
giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti
alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno.
(16)
6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturita' nei
licei artistici e' scelto, oltre che nella categoria indicata alla
lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori universitari
confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari
del ruolo ad esaurimento purche' appartengano a settori
scientifico-disciplinari attinenti all'esame, ovvero siano stati
docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonche'
tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i docenti
di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno
l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito
distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i
docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti
e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio
le materie su cui verte l'esame; i commissari per le materie
culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e
tra i docenti di cui al comma 5. (16)
7. Nelle commissioni di maturita' per gli istituti tecnici e
professionali, un membro puo' essere scelto dal Ministero tra gli
estranei all'insegnamento, purche' munito del titolo di studio
attinente all'indirizzo specifico cui si riferisce l'esame e sia
fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico;
nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie
tecnico-professionali, in caso di necessita' e di urgenza, si puo'
prescindere dal requisito dell'abilitazione. (16)
8. In caso di necessita' e' data facolta' al presidente di nominare
membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non
risultino nominati membri effettivi. (16)
9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice
presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di maturita'
sono assegnati, di regola, non piu' di ottanta candidati. (16)
10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri
delle commissioni degli esami di maturita', il Ministero della
pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti, i quali, pur
avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari
provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso
in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditorati agli
studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne
abbiano fatto domanda - ove possibili - nell'ambito degli elenchi
trasmessi. (16) (42) ((42a))
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 1 della suddetta legge 425/1997, sono abrogati: gli
articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo
361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette classi.
---------------
AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Art. 199.
Norme comuni agli esami di maturita', di abilitazione, di qualifica e
di licenza di maestro d'arte
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323.
3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto
all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non
sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso
grado.
5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o
alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita' e quelli
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che
negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente
riconosciuti dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, che siano sedi
degli esami di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato
sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e
di maturitaerilasciato dal provveditore agli studi. (16) (42) ((42a))
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art. 8,comma
2)che dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
1 della L. 425/1997, si intendono espunti i riferimenti agli esami di
maturita' di cui al presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette classi.
---------------
AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Capo V
NORME FINALI SUGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Art. 200.
Tasse scolastiche e casi di dispensa
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le
tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneita', integrativi, di licenza, di
qualifica, di maturita' e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di
diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento,
amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste
misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del
reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione
effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di
ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto
decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi
complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti
che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno
1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con
arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si
tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante
dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale
da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei
familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresi' dalle tasse scolastiche, nonche'
dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a
famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle
seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di
civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o
di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di
liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di
invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa
di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa e' concessa a coloro che
siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di
liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra,
mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa e' condizione il voto in condotta non
inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole
statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che
vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal
pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa e'
concessa a condizioni di reciprocita'.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli
alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione
superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari piu' gravi. I
benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di
comprovata infermita'.
Art. 201.
Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria
superiore
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie
locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti
i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa
quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo
le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale.
Art. 202.
Modelli viventi nei licei artistici
1. Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 275.
Capo VI
ISTITUZIONI EDUCATIVE
Art. 203.
Convitti nazionali
1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo
sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2. I predetti istituti hanno personalita' giuridica pubblica e sono
sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati,
per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di
amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun convitto e' affidata ad un
consiglio di amministrazione, composto:
a) dal rettore, presidente;
b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal
consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai
consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica
istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente
delle scuole medie frequentate dai convittori;
d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato
dal direttore dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze
di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
4. Il consiglio di amministrazione del convitto e' nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica
tre anni e puo' essere confermato. Il consigliere che senza
giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive,
decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere
sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro
della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di
obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi
motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente e' affidata dallo
stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennita' da
corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di
nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio
di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a
stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti
del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla
misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la
conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul personale e
sul funzionamento dell'istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili
verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di
inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave.
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi,
e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza
dell'Avvocatura dello Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari,
scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole
ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale e' concesso il gratuito perpetuo uso
degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo,
qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata realizzata. Le
opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in
uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni
dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e
particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi
convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione di
detti convitti e' affidata al consiglio di istituto ed alla sua
giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti
predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture
e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti
provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore
diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purche' cio'
non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in
servizio.
Art. 204.
Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione
femminile
1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare
l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che
vi sono accolte.
2. Ai predetti istituti e' attribuita personalita' giuridica
pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli
studi, cui sono inviati per l'approvazione, gli atti e le
deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati
dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun educandato e' affidata ad un
consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due
consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo
aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri
designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano
l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole numero di
giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la
direttrice dell'educandato, la cui presenza e' prescritta, ai fini
della validita' della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e
dell'andamento educativo e didattico dell'istituto; le proposte della
direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte,
saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da
sottoporsi all'autorita' vigilante.
4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato e' nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica
tre anni e puo' essere confermato. Le funzioni di presidente e di
consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di
amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il
triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al
rimanente periodo.
5. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro
della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di
obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi
motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente e' affidata dallo
stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario
straordinario. Le indennita' da corrispondere al predetto commissario
sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio
dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno
statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al
funzionamento del consiglio di amministrazione stesso,
all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve,
ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie
tavole di fondazione. Lo statuto e' approvato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio di Stato.
7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di
previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di
qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra
contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila
direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante
personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto
e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli
dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.
8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse
scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni
di direzione delle scuole ed istituti annessi.
9. Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si
applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto per i
convitti nazionali.
10. Ad ogni educandato femminile statale e' concesso il gratuito
perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio
dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione
e' stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli
immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori
pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni
dello Stato.
12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati
femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione
femminile di cui al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, e
successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano
riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli e' affidata ad
un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse.
Capo VII
MATERIE DEMANDATE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE
Art. 205.
Regolamenti
1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per
l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami.
Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con
propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami
stessi.
2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura
di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate
le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e
l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di
istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonche'
l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli
istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento
negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia
possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei
bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E'
fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto
dall'articolo 60, comma 3.
((2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della
programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra
istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di
specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere
istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore
nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio)).
3. Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento speciali gli
indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo
quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro
istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio
decreto, la validita' dei titoli di maturita' conseguiti negli
istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli
istituti tecnici.
5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di
cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il
funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili
dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per
la definizione delle modalita' con le quali il personale docente
delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di
particolari attivita' formative da realizzare nell'ambito
dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo
restano ferme le disposizioni vigenti.
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Art. 206
Istituti di istruzione artistica
1. L'istruzione artistica e' impartita:
a) negli istituti d'arte.
b) nei licei artistici.
c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi
in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori
per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie
nazionali di arte drammatica e di danza. (41)
2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere
l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori
agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui
alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati,
fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli
istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo
unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di
cui all'articolo 191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono
ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le
disposizioni della parte seconda, titolo ottavo. (42) ((42a))
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette classi.
---------------
AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che
"Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo I
ACCADEMIE DI BELLE ARTI
Art. 207
Finalita'
1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all'
esercizio dell'arte.
2. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura,
decorazione e scenografia.
3. I corsi hanno durata di quattro anni.
4. All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e
con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria
superiore.
5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in
possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturita' di
arte applicata o del diploma di maturita' artistica-prima sezione.
6. Allo stesso corso dell'accademia non si puo' essere iscritti per
piu' di cinque anni.
7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle
arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli
validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli
istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 402. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 208
Insegnamenti
1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta,
tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell'incisione,
pittura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.
2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e modellata,
tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della
scultura applicata, scultura, anatomia artistica, storia dell'arte e
del costume.
3. Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: tecniche del disegno e della
composizione decorativa, tecniche dell'incisione, decorazione,
plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia degli animali,
storia dell'arte e del costume.
4. Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali di scenografia, stile, storia dell'arte e storia del
costume.
5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261,
comma 2, lettera a). ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 209
Insegnamento delle materie artistiche
1. L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura,
scultura, decorazione, scenografia e' impartito, nel limite del
numero degli alunni di cui all'articolo 265, comma 1, cumulativamente
a tutti gli alunni dal rispettivo docente. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 210
Insegnamento delle materie di cultura
1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di
regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono
riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello
stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identita' di
programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 211
Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica
1. Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia
artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due
ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione.
La stessa disposizione si applica per l'insegnamento della storia
dell'arte nel corso di scenografia. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 212
Direttore
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
3. L'incarico puo' essere conferito, in via eccezionale, anche a
persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta
in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
Art. 213
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 214.
A s s i s t e n t i
1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli
insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti e'
previsto un posto di assistente.
2. L'assistente svolge attivita' didattica coadiuvando il docente
della cattedra in corrispondenza della quale e' istituito il posto.
(( 2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame)).
3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente e' di 16 ore.
4. L'assistente puo' essere trasferito ad altra cattedra della
stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda
dell'interessato.
Art. 215.
Scuole operaie e scuole libere del nudo
1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite
scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.
2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di
ruolo o, in mancanza, da supplenti.
Art. 216
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Capo II
ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE
Art. 217
Istituti superiori per le industrie artistiche
1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica
istruzione puo' promuovere l'istituzione di istituti superiori per le
industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli
insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie
arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon
andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale
indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una
industria artistica.
2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con
il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria
superiore con corso di studi di durata quinquennale.
3. Lo Stato puo' assumere a suo carico la meta' della spesa
occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti.
4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti
superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni
relative alle accademie di belle arti. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Capo III
ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA
Sezione I: Accademia nazionale di arte drammatica
Art. 218
Finalita'
1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il
fine di formare attori e registi del teatro drammatico.
2. Il funzionamento dell'accademia e' disciplinato con regolamento
governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono
impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261,
comma 2, lettera a). ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 219
Ammissione all'Accademia
1. Al primo anno di corso dell'Accademia si accede a seguito di
esame. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 220
Direttore
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
5. Il Ministro puo' in via eccezionale, conferire senza concorso il
posto di direttore a persona che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia
nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la
persona cosi' nominata.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
Art. 221
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 222
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 223.
Scritturazioni ed incarichi
1. Per l'insegnamento della regia e della recitazione, il direttore
provvede a scritturare, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante contratto
di diritto privato. La relativa spesa e' a carico del bilancio
dell'Accademia.
2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.
Art. 224.
Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato
1. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori
classificazioni il diploma di licenza della Accademia d'arte
drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e
in compagnie sovvenzionate dallo Stato.
Sezione II: Accademia nazionale di danza
Art. 225.
Corsi e finalita' dell'Accademia
1. L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della
durata di otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici,
un corso di perfezionamento, della durata di tre anni, per la
formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso di
avviamento coreutico, della durata di tre anni.
2. Il corso normale e' diviso in tre periodi: periodo inferiore e
periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore,
della durata di due anni.
3. L'ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami
relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento
ministeriale.
Art. 226.
Ammissione ai corsi
1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame,
con il possesso della licenza elementare.
2. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono
iscriversi al corso di perfezionamento.
Art. 227.
Attestati e diplomi
1. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo
periodo e' rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.
2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo
e' rilasciato il diploma di danzatore.
3. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di
perfezionamento e' rilasciato il relativo diploma.
4. A coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso di
avviamento coreutico e' rilasciato il relativo attestato.
5. Il collegio docenti puo' proporre al Ministero della pubblica
istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di
abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che
siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in
campo internazionale.
Art. 228
Direttore
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
7. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso
il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia
nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la
persona cosi' nominata.
Art. 229
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 230
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 231
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 232.
Materie di insegnamento
1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni
delle seguenti materie artistiche e culturali:
Corso normale (otto anni):
Inferiore (3 anni):
tecnica della danza;
Medio (3 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
solfeggio;
storia dell'arte, 5 e 6 anno;
storia della musica, 5 e 6 anno.
Superiore (2 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
teoria della danza;
storia dell'arte;
storia della musica;
solfeggio;
Corso di perfezionamento (3 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
teoria della danza;
storia dell'arte;
storia della musica;
storia della danza e del costume;
pianoforte (facoltativo).
2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con
regolamento ministeriale.
3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell'Accademia
sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo
261, comma 2, lettera a).
Art. 233.
Obblighi scolastici degli allievi
1. E' fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali
dell'Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un
istituto di istruzione secondaria superiore.
2. Coloro che gia' frequentano scuole pubbliche o legalmente
riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono
ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1 del corso normale a
seconda degli anni di scuola secondaria gia' superati.
3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi
di educazione fisica e dai relativi esami.
Art. 234.
Personale del corso di perfezionamento
1. Il personale del corso di perfezionamento e' scelto dal
Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed e'
scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tale
genere di contratti. Quando la scelta cada sul direttore o su docenti
dell'Accademia la nomina sara' fatta con incarico annuale.
2. In ogni caso la retribuzione e' fissata di volta in volta dal
Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con
le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento competente in materia di spettacolo.
Art. 235.
Insegnamento della composizione e della tecnica della danza
1. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite
nell'Accademia sono stabiliti con i decreti concernenti le modalita'
ed i criteri per la determinazione degli organici, di cui
all'articolo 265.
Art. 236.
Pianisti accompagnatori
1. I pianisti accompagnatori coadiuvano i docenti degli
insegnamenti in corrispondenza dei quali sono istituiti i posti di
pianista, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date
dai docenti medesimi e dal direttore.
Art. 237.
S o v v e n z i o n i
1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni
delle borse di studio stabilite in numero complessivo di quindici,
per i tre anni di corso, nonche' per le retribuzioni degli insegnanti
nel corso di perfezionamento sara' provveduto, per ciascun esercizio
finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di
spettacolo.
Art. 238.
Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati
dallo Stato
1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali
promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza
abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di
ballo o nei gruppi danzatori o danzatrici, con preferenza, i
diplomati della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa
pareggiate.
2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con
facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti del diploma di
istituto d'istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti
alla formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di
istruzione secondaria.
3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga
istituita presso l'Accademia di danza essa dovra' uniformarsi
nell'ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui al
comma 2.
Capo IV
CONSERVATORI DI MUSICA
Art. 239
Finalita'
1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.
((41))
2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con
regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al
riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre
1930, n. 1945 e successive modificazioni.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie
annesse di cui articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo
scolastico. ((41))
6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di
musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige.
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 240.
Insegnamento nei conservatori di musica
1. L'insegnamento nei conservatori di musica e' disciplinato con
regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme in materia, si
applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945
e successive modificazioni.
2. All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del
regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e' aggiunta la scuola di
chitarra.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono
impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261,
comma 2, lettera a).
Art. 241
Direttore
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso i
posti di direttore a persone che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia
nella loro arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova il
personale cosi' nominato.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
Art. 242
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 243
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 244.
Conservatori di musica statizzati
1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di
musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle
rispettive leggi di statizzazione:
"G. Tardini" di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);
"Nicolo' Paganini" di Genova e "Francesco Morlacchi" di Perugia
(legge 22 marzo 1974, n. 111);
"F. E. Dall'Abaco" di Verona, "L. Canepa" di Sassari, "A. Vivaldi"
di Alessandria, "U. Giordano" di Foggia, "L. D'Annunzio" di Pescara,
"G. Frescobaldi" di Ferrara, "T. Schipa" di Lecce, "G. Nicolini" di
Piacenza, "A. Venturi" di Brescia, e "C. Pollini" di Padova, liceo
musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina trasformato in sezione
staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8
agosto 1977, n. 663);
"V. Gianferri" di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);
(( "S. Tomadini" di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).))
((2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di
Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste
dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di
Bolzano resta salvo il disposto dell'art. 239, comma 6. ))
Art. 245.
Disciplina della professione di maestro di canto
1. Nessuno puo' assumere il titolo di maestro di canto ed
esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un
conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato
il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto del comma
2.
2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli
istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle
cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il
titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione
ancorche' siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.
3. E' istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le
norme concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le
modalita' per l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro
che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero
che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria
oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione
all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie, purche'
esercitino la loro attivita' entro i limiti del rispettivo
insegnamento.
Art. 246.
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole
di musica e di orchestrale
1. Nessuno puo' esercitare la professione di docente di materie
musicali in istituti o scuole di musica, ne' fare parte di orchestre
che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non
abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto
musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi
2 e 3.
2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in
istituti o scuole di musica e' prescritto il possesso del diploma
relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva
materia d'insegnamento.
3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:
a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche
o liriche;
b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il
corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di
compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di
orchestre di operette.
4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono
comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle
orchestre sinfoniche o liriche.
5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente
articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che
si vogliono suonare in orchestra.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ne' ai
luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti
religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorita'
ecclesiastiche, sempre che le rispettive attivita' artistiche e
didattiche siano dirette a scopo di culto, ne' ai conservatori di
musica e agli istituti pareggiati.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle
orchestre dei caffe', cinematografi e delle sale da ballo, con un
numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite, in
occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficienza di collegi o convitti; alle orchestre
costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.
8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare
materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in
appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le
condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto
professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
ministri del tesoro e della pubblica istruzione.
Art. 247.
Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali
1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli
strumenti musicali e' la nota "La", la cui altezza deve corrispondere
alla frequenza di 440 Hertz (HZ), misurata alla temperatura ambiente
di 20 gradi centigradi.
2. E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle
istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da
enti pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri
complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio
pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di
riferimento per l'intonazione la nota "La", di cui al comma 1. Sono
in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando
non vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.
3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, e' fatto
obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento
pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori
elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di
relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E'
ammessa la tolleranza, in piu' o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.
4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati
anche alla comprovata osservanza delle norme del presente articolo.
5. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla
norma di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati
gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza
campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad
esercitare funzioni di controllo.
7. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede con
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 248.
Accompagnatori al pianoforte
1. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei
Conservatori di musica e' istituito un posto di accompagnatore al
pianoforte.
2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi
docenti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date
dai titolari e dai direttori.
Capo V
ALUNNI, ESAMI E TASSE
Art. 249.
A l u n n i
1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si
applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli
alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni
disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al
Ministero.
2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono
iscritti all'anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a
giudizio del collegio dei docenti.
Art. 250
Privatisti
1. Non puo' presentarsi all'esame di ammissione all'accademia di
belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la
licenza di scuola media.
2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si
svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di eta'.
4. All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non sono
ammessi candidati privatisti. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 251.
Orari e programmi
1. (( Gli orari di insegnamento e i programmi )) di esame negli
istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del
ministro.
Art. 252
Esami
1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di
ammissione, di promozione, di idoneita', di licenza e di diploma.
2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di
studio.
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto,
mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante
esami di idoneita'.
4. L'esame di diploma e' sostenuto al compimento dei corsi di
studio.
5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a
conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento
coreutico.
6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia
l'esame e' ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella
seconda sessione dello stesso anno.
8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e,
per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di
diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due
membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono
presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in
mancanza, da un docente non di ruolo. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 253.
Tasse scolastiche
1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le
seguenti:
A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):
tassa di esame di ammissione;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascuno anno;
tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.
B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del
nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:
tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascun anno;
tassa di diploma.
2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai
sensi e con le modalita' dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge
27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E
allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).
3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la
prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di
studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio
complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta
sessantesimi nell'esame di maturita';
gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva
degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi
nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle
accademie;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi
complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'articolo 28,
comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria
1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea
del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente,
se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito
personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo
dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
6. Sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse, comprese
quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di
guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati
o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o
prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o
invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il
predetto beneficio e' sospeso per i ripetenti.
7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di
cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.
Capo VI
DISPOSIZIONI COMUNI AI CONSERVATORI DI MUSICA, ALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E ALLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA.
Art. 254
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 255
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 256
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 257
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 258.
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e
coincide con l'anno solare.
2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di
tesoreria e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un
istituto di credito di notoria solidita' che lo disimpegna mediante
conto corrente bancario fruttifero.
3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati
dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria
mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli
istituti e firmati nei modi di cui all'articolo 259, comma 1.
4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente incaricato
del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate
alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le
somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio
dell'esercizio successivo alla loro maturazione.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa e' affidato
all'Ente poste italiane. Per il predetto servizio si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5.
Art. 259.
Servizi amministrativi, di segreteria e contabili
1. Ad ogni istituto sono assegnati non piu' di due impiegati della
VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei
quali l'impiegato con maggiore anzianita' di qualifica sovraintende
ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed e'
responsabile della osservanza delle norme legislative e
regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma,
congiuntamente al presidente del consiglio medesimo e, in caso di
assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato,
tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma
dell'istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai
termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni, ed e' sottoposto alle disposizioni vigenti
in materia. Egli risponde al direttore dell'istituto dei servizi di
segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme
legislative e regolamentari.
2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria,
amministrativi e contabili e' compilato dal direttore dell'istituto,
sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il
dirigente preposto all'istruzione artistica esprime il giudizio
complessivo.
3. L'impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che
sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili puo'
essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi
amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella
provincia dove ha sede l'istituto in cui egli e' titolare e in
province limitrofe.
4. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica
istruzione non piu' di due direttori amministrativi per
l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli
istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi
stessi.
Art. 260.
Servizi di economato e di archivio
1. Ad ogni istituto e' assegnato un coordinatore amministrativo con
il compito di coadiuvare il direttore dei servizi di segreteria,
amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi
alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua
disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione; egli
inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento
dell'inventario dei beni mobili di proprieta' dell'istituto, di cui
assume la responsabilita' in qualita' di consegnatario.
2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di
copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa,
ad ogni istituto possono essere assegnati non piu' di cinque
impiegati della quarta qualifica funzionale.
Capo VII
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA
Art. 261.
Iniziative di promozione
1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di
promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni
iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e
delle industrie collegate.
2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di
concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i
limiti dei fondi stanziati in bilancio, e' autorizzato:
a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti,
facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo
comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai
fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche;
b) a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed
industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti
disposti a tale organizzazione;
c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per
particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche.
3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi
carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura
con le procedure concorsuali di cui all'articolo 270, previa
definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle
attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti
dal proprio bilancio.
Art. 262.
Locali e arredamento
1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di
rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e
didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti
annualmente tra gli istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a
sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche,
conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui,
sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela
storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione
di pubblica utilita'.
Art. 263.
Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
1. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a concedere a
privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli
dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel
bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono
essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.
Capo VIII
PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI
Sezione I: Ruoli e organici
Art. 264.
Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e
dei conservatori
1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i
seguenti:
ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza;
ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica
e di danza;
ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e
dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti
accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale
di danza;
ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del
personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' disciplinata con
i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.
4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di
reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei
conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e
dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente
delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti si
applicano le norme contenute nella parte III del presente testo
unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni
scolastiche.
5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica,
dell'accademia nazionale d' arte drammatica e dell'accademia
nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori dell'accademia
nazionale di danza si applicano le norme contenute nella parte III
del presente testo unico, relative al personale docente.
6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza si
applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali
e degli educandati.
7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme
contenute nella parte III del presente testo unico, relative al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Al personale appartenente al ruolo dei direttori
amministrativi si applicano, fino a quando non saranno efficaci i
contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato
giuridico e sul trattamento economico del corrispondente personale
del comparto "Ministeri".
Art. 265.
Organici
1. Le modalita' ed i criteri per la determinazione delle dotazioni
organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti,
dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla
base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di
musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11
dicembre 1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme
del presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non
puo' essere superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di
ciascun corso.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro sono altresi' determinati i posti relativi
agli insegnamenti di cui all'articolo 261, comma 3.
3. Con la medesima modalita' di cui ai commi 1 e 2 sono
determinate, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
4. L'organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti
educatrici dell'Accademia nazionale di danza e' determinato in una
unita' per ogni 100 allievi.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio
e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento dei
vari insegnamenti. I criteri e le modalita' per la rideterminazione
degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Art. 266.
Orario di servizio
1. L'orario di servizio e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni.
2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui
al comma 1, si applicano le norme vigenti.
Art. 267.
Cumulo di impieghi
1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del
presente testo unico non si applica al personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di
quanto previsto nell'articolo 273.
2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di
musica e di altre attivita' presso enti lirici o istituzioni di
produzione musicale e' regolato dagli articoli 273 e 274.
Art. 268.
Competenze in materia di stato giuridico del personale
1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed
ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di
belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di
arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia
o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione
dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo
essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari
dell'avvertimento scritto e della censura; c) alle ricostruzioni
della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in
conseguenza degli accordi contrattuali, nonche' ai riscatti, computi
e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede: a) alla
nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi
straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori
amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi
motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del
prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle
sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle
superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad
esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le
disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di
formazione.
Sezione II: Reclutamento
Art. 269.
Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi
1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di
musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
2. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale
dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del
candidato all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori di
musica e nelle predette accademie.
3. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in
ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei
limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad
eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su
posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico
successivo.
4. Per la partecipazione al concorso per direttore dell'Accademia
nazionale di danza e' richiesto il requisito di cui all'articolo 228,
comma 5.
5. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento dei concorsi,
gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli
valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo
I, capo II, sezione III del presente testo unico.
6. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente
universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali
o da un ispettore tecnico ovvero da un direttore di ruolo delle
predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un
funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con
qualifica non inferiore a dirigente.
7. Il presidente e' scelto per sorteggio dal dirigente preposto
all'istruzione artistica tra coloro i quali siano compresi in
appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio
universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo,
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di
ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra
coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per
le commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del
personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
9. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata.
Art. 270.
Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
1. (( L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle
assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie
di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante
50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. ))
2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel
rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano
le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle
materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia
dell'arte e' necessario altresi' essere in possesso del titolo di
studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento
della stessa materia nei licei classici.
4. (( I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni
quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione e'
subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di
riferimento, di una effettiva disponibilita' di cattedre e di
posti.)) Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti
ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali
precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno
riportato un punteggio superiore a 15/30.
5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o piu' prove
scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici
insegnamenti e di una prova orale.
6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, e' finalizzata
all'accertamento della preparazione culturale e delle capacita'
professionali.
7. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della
preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui
contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonche'
sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui
si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e
sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del
presente testo unico.
8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o
pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove
scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove
scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.
9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro
della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del
tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee
strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna
prova scritta, scrittografica e pratica, non puo' superare in ogni
caso le 12 ore.
10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in
ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o
didattico-artistica, le cui modalita' sono stabilite con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei
posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi
dell'articolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate
su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico
successivo.
(( 10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore
della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. ))
11. L'anno di formazione e' valido come periodo di prova.
12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al
presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di
formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni
scolastiche.
13. (( Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano
le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le
graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre
istituzioni scolastiche)).
14. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire i posti di
docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati,
siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte.
Il Ministro puoesonerare dal periodo di prova il personale cosi'
nominato. (4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Si riporta in nota il testo dell'avviso di rettifica in G.U.
21/11/1994, n. 272 :" Alla pag. 86, all'art. 270, il comma 14 si
compone di due periodi, che devono intendersi conseguenti l'uno
all'altro".
Art. 271.
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di
ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di
direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia
cui si riferisce il concorso con un'anzianita' giuridica nel ruolo di
almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui
si riferisce il concorso.
2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per
sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro
i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per
sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette
commissioni giudicatrici non puo' essere, di regola, conferita al
medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive
nella medesima sede.
3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni
quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il
presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le
sottocommissioni cosi' costituite.
4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di
mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere
conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline
affini, ovvero, ove cio' non sia possibile, a persone esperte
estranee alla scuola.
5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il
personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla
quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite
secondo modalita' definite con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente delle
altre istituzioni scolastiche.
Art. 272.
Conferimento delle supplenze
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si
applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente
articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del
Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al
direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali
compilate da commissioni nominate dal Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal
dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di
conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia
per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento
delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con
propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma
2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse
con la valutazione di nuovi titoli.
6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le
commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un
numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle
sottocommissioni e' preposto il presidente della commissione
originaria, la quale a sua volta e' integrata da un altro componente
e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa
assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi'
costituite.
7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle
istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione
artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sara'
assegnata comunque una unica sede.
8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o
accademie presso cui aspira alle supplenze, fermo restando il diritto
al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie,
sulla base della posizione in graduatoria.
9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per
la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato
di avere validita', secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie
compilate secondo le disposizioni dell'articolo 67 della legge 11
luglio 1980, n. 312.
10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per
soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati
nella domanda di supplenza.
11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella
prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n.
140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a
favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento
compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste
dal medesimo decreto legge.
12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i
titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di
servizio possono essere assegnati non piu' di 15 punti; ai titoli
artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non piu'
di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24
per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie.
13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i
provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso da parte dei singoli
interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei provvedimenti
conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della
pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica Istruzione.
14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di
incarichi, dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte drammatica e
dall'articolo 234 in materia di incarichi per l'Accademia nazionale
di danza.
15. Per il conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei
conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte
III, titolo III, del presente testo unico; le competenze in materia
dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si
intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio.
16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica
di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle
supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico."
Art. 273.
Contratti di collaborazione
1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita'
didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere
con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione
con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di
produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti
organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale
docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del
competente organo di amministrazione del conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori
di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie
compilate in base alle norme relative al conferimento delle
supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente
all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica
esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si
intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga
occupato da un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di
servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di
collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari
all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un
docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della
tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni
altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita'
contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al
precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del
personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti
annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva
competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione eiscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far
fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei
contratti di collaborazione.
(( 9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede )) ogni anno
alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in
relazione alle esigenze accertate.
Art. 274.
Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data
del 13 luglio 1980
1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13
luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attivita'
presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che,
avvalendosi della facolta' di scelta del rapporto di dipendenza
organica per l'una o l'altra attivita', abbiano optato, entro il 31
ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni
predette, perdendo conseguentemente la qualita' di titolari nei
conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a
qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di
collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto
dell'opzione.
2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e puo' essere
rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre
il compimento del 60 anno di eta'.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata
del contratto.
4. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di
collaborazione relativo al personale contemplato nel presente
articolo ha carattere onnicomprensivo ed e' pari all'entita' del
trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli
interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate
nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attivita' contrattuale il
compenso e' rivalutato secondo quanto previsto al comma 6
dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo
stipendio della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio
1980, non si daluogo alla riduzione dello stipendio di cui
all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e
successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31
ottobre 1993.
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di
trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti
sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore
all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina
derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
Art. 275.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124))
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione I: Sperimentazione e ricerca educativa
Art. 276.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 277.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 278.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 279.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 280.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 281.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Sezione II: Aggiornamento culturale del personale ispettivo,
direttivo e docente
Art. 282.
Criteri generali
1. L'aggiornamento e' un diritto-dovere fondamentale del personale
ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle
conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle
connessioni interdisciplinari; come approfondimento della
preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla
innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali
nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con
iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle
proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee
attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione
dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali
iniziative di sperimentazione.
Art. 283.
Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche
1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti
degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati
fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni
ordine e grado, per la realizzazione di attivita' di aggiornamento
destinate al personale della medesima istituzione scolastica
destinataria e di altre istituzioni scolastiche.
2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1
provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi
dell'articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate
ai sensi del medesimo articolo 27.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede
mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche
oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei
provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della
pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita'
stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma
2.
Art. 284.
Specifiche iniziative di aggiornamento
1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi
dell'articolo 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti
che impartiscono l'insegnamento nelle attivita' di sostegno e di
integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza
di uno dei Paesi membri della Comunita' europea.
2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola e' data priorita' alle iniziative in materia
di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze
come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e
culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove
l'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Art. 285.
Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e
collaborazione con universita' ed istituti di ricerca
1. Alle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e
docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del
distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e
collaborazione gli ispettori tecnici.
2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e
docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle
scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L'
utilizzazione del predetto personale e' regolata con apposito
disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro.
3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente iniziative
di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli
istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di
collaborazione tecnico-scientifica.
4. Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il
Ministro della pubblica istruzione, come previsto dall'articolo 4
della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di
aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in
collaborazione con le universita' ed eventualmente con gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i
cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.
5. Le universita', ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge
19 novembre 1990 n. 341, possono partecipare alla progettazione ed
alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da
terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione
organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di
istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi,
anche di diritto privato.
Art. 286.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola
elementare
1. Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di
aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e
dei nuovi programmi per la scuola elementare, il Ministro della
pubblica istruzione attua un piano straordinario pluriennale di
aggiornamento ai sensi dell'articolo 132.
Sezione III : Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi
Art. 287.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 288.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 289.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 290.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 291.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 292.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 293.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 294.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 295.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Sezione IV: Disposizioni per le regioni a statuto speciale
Art. 296.
Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze
in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2. Ai sensi dell'articolo 28 del testo unificato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89, la
Provincia di Bolzano istituisce uno o piu' istituti di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al
particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa.
Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui
al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi
2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d'
intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 4 del citato testo
unificato.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento,
nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di
ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per
l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al
presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi
2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa
con la provincia ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unificato.
Art. 297.
Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta
1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196, con
legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3,
lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, puo'
essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un
istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.
2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al
presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse
all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26
febbraio 1948 n. 4.
3. Il consiglio direttivo dell'istituto e' nominato dalla regione.
4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di
cui al primo alinea, dell'articolo 289, comma 1, sono eletti, al di
fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti
alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1,
sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio
scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 289,
comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica
istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio
universitario nazionale.
7. Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri
scelti dal consiglio regionale.
8. La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra
le categorie di cui all'articolo 294, comma 1.
9. La regione provvede all'espletamento dei concorsi per
l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma
dell'articolo 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale
personale e' comunque subordinata all'accertamento della piena
conoscenza della lingua francese.
10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle
scuole del territorio regionale, la regione inoltra la richiesta di
assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta
il provvedimento di comando.
11. I contributi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera a), e
comma 2, nonche' gli oneri per il personale comandato, sono a carico
del bilancio della regione.
12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed
innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e
professionale del personale direttivo e docente della scuola sono
esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a
seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di
interesse regionale.
Art. 298.
Disposizioni speciali per la Sicilia
1. Nelle materie previste dal presente capo la regione Sicilia
svolge le funzioni amministrative contemplate dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
Sezione V : Norme finali
Art. 299.
Sede degli istituti
1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando
non avranno la disponibilita' di propri locali, hanno sede presso gli
uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano
presso gli uffici scolastici provinciali.
Art. 300.
Norme transitorie sul personale
1. Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale
denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, e' assunto, con
decreto del Ministero della pubblica istruzione, in qualita' di
diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio
decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, tenuto
conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate.
2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione
centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione si
applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi
di anzianita' richiesti dalla legge stessa sono ridotti a meta' a
decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2.
3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i
soppressi centri didattici e' valido, a tutti gli effetti, come
servizio di istituto nella scuola.
Art. 301.
Statuti e norme finali
1. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo
dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica
deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione
amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto e' approvato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il
Consiglio di Stato.
2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede
con i decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega
recata dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Capo II
ORDINAMENTO DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE FISICA
Art. 302.
Organizzazione dell'insegnamento
1. L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte
le scuole ed istituti di istruzione secondaria.
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )).
Art. 303.
Esoneri dalle esercitazioni pratiche
1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti,
parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo
stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli
opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da
effettuarsi tramite la competente unita' sanitaria locale.
2. L'esonero e' concesso anche ai candidati privatisti agli esami
da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione
rilasciata agli interessati dalla competente unita' sanitaria locale.
Art. 304
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 122 ))
Art. 305.
Sussidi
1. Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi
per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a
palestre.
2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 e'
subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi
o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che e'
controllata dal provveditore agli studi.
Art. 306.
Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI
1. Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a
disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per
una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai
campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali a essi
comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che
siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto
facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire
loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive.
Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e'
a carico del C.O.N.I.
2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 e'
valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto
al congedo ordinario.
3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di
cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina.
4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente
articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze
temporanee.
Art. 307.
(( (Organizzazione e coordinamento periferico) ))
((1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di
educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici
regionali e del dirigente ad essi preposto, che puo' avvalersi della
collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di
educazione fisica, il quale puo' essere dispensato in tutto o in
parte dall'insegnamento)). ((67))
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma
328) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 2015.
Art. 308.
Ruoli organici e cattedre
1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli
provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.
2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando
essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18,
solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario
presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo
distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la
cattedra e' istituita presso la scuola o istituto avente l'orario
piu' elevato.
3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica
sportiva, il docente puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo,
altre sei ore.
Capo III
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DIRITTI
DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE
Sezione I: Insegnamento della religione cattolica
Art. 309.
Insegnamento della religione cattolica
1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado
l'insegnamento della religione cattolica e' disciplinato dall'accordo
tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo
addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle
intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera
b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto
conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano
secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica
fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli
stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e
di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla
famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale
nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica,
riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e
il profitto che ne ritrae.
Art. 310.
Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica.
1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana
e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel
rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita'
educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni
ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori
esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media
((e' esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione
non d'ufficio , dai genitori)) o da chi esercita la potesta'
nell'adempimento della responsabilita' educativa di cui all'articolo
147 del codice civile.
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano
personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a
richiesta dell'autorita' scolastica, il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica.
Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla
cattolica
Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse
dalla cattolica.
Art. 311.
Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
1. La Repubblica Italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non
universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di
insegnamenti religiosi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi
o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che
l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle
classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non
avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di
altre materie, ne' secondo orari che abbiano per i detti alunni
effetti comunque discriminanti.
3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si
osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in
quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese
tra lo Stato e singole confessioni religiose.
4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984,
n. 449.
5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7
giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12
della legge 22 novembre 1988, n. 516.
6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
7. Per l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989,
n. 101.
Capo IV
ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
Sezione I: Alunni handicappati
Paragrafo I: Diritto all’educazione, all’istruzione e alla
integrazione dell’alunno handicappato
Art. 312.
Principi generali
1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n.
104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto
all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono
richiamate nel presente paragrafo.
Art. 313.
Soggetti aventi diritto
1. Epersona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di
difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione.
2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini
dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, e'
effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa
dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di
garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione
provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o
un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno.
Art. 314.
Diritto all'educazione ed all'istruzione
1. Egarantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo'
essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' da altre
difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unita'
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente
specializzato della scuola con la partecipazione del docente
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno
e pone in rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero, sia le
capacita' possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte
culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unita' sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai commi 4 e
5 sono svolti secondo le modalita' indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e
durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le
unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza
della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita'
svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e'
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i
minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
di personale esperto.
Art. 315.
Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si
realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e
seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi
e con altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o
privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le
unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142. (4)
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i
Ministri per gli affari sociali e della sanita', sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di
programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonche' a forme di integrazione tra
attivita' scolastiche e attivita' integrative extrascolastiche. Negli
accordi sono altresi' previsti i requisiti che devono essere
posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attivita' di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma
restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono
garantite attivita' didattiche di sostegno, con priorita' per le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle sezioni e
delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita'
di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe
e dei collegi dei docenti.
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AGGIORNAMENTO (4)
Si riporta in nota il testo dell'avviso di rettifica in G.U.
21/11/1994, n. 272 :" Alla pag. 97, all'art.315, al comma 1, la
lettera a) si compone di due periodi, che devono intendersi
conseguenti l'uno all'altro".
Art. 316.
Modalita' di attuazione dell'integrazione scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione
e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di
conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalita'
di coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede
altresi':
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilita' nell'articolazione delle
sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla
programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuita' educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di
scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli
ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di eta';
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei
docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta
del consiglio di classe, puo' essere consentita una terza ripetenza
in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19
novembre 1990 n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione,
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione e' consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta
salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1,
lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unita'
sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e
di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo
479, comma 10.
Art. 317.
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale e' istituito un
gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal
provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi
dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due
esperti delle unita' sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di
istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di
lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unita' sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della
legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei
piani educativi individualizzati, nonche' per qualsiasi altra
attivita' inerente all'integrazione degli alunni in difficolta' di
apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da
inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale puo' avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel
comma 3.
Art. 318.
Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti
e' indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per
quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici,
quali attivita' integrative e di sostegno siano state svolte, anche
in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune
discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi piu' lunghi
per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con
l'uso degli ausili loro necessari.
Paragrafo II: Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno
Art. 319.
Posti di sostegno
1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i
docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione
rilasciato ai sensi dell'articolo 325.
5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei
prescritti titoli e' consentita, a norma dell'articolo 315,
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati; trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni
contenute nell'articolo 455, comma 12.
Art. 320.
Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola
elementare
1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni
portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'articolo 127.
2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di
integrazione specialistica e di sostegno, nonche' interventi
socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato
e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilita' di
bilancio.
Art. 321.
Programmazione educativa nella scuola media
1. Nell'ambito delle attivita' rientranti nella programmazione
educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione
e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da
realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno.
2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono
essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il
servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno
secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali
preposti, nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio e
sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale.
Paragrafo III: Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed
altre scuole con particolari finalita’
Art. 322.
Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti
1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle
classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole
speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli
istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26
ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere
istituite - con le modalita' di cui all'articolo 55 - presso altri
istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il
personale docente e' iscritto in ruoli speciali provinciali. Il
personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.
4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i
locali occorrenti e a provvedere, oltreche' ad ogni arredamento
scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al
funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con
apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore
agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla
approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
5. Gli alunni, nelle scuole elementari per non vedenti, non possono
superare il numero di 15 per ciascuna classe.
6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi
preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche gia'
acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi
tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.
7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle
scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono
essere istituite, con le modalita' di cui all'articolo 56, scuole
medie speciali per non vedenti.
8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non
vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti
speciali in atto presso le scuole gia' esistenti.
Art. 323.
Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti
1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle
classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole
speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti,
oltre a quelle statizzate gia' gestite dall'Ente nazionale protezione
e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le
modalita' di cui agli articoli 55 e 56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la
necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo
le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in
attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio
scolastico distrettuale.
4. I consigli scolastici provinciali, in accordo, con gli enti
locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base
dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello
provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a
favore degli alunni sordomuti.
5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di
integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso
l'istituzione di servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di
cui al comma 2.
6. Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina
dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i
convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di cui al
comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del
Ministero medesimo.
7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6
fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente
nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un
rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.
8. Gli immobili di proprieta' dell'E.N.S. adibiti a sedi
scolastiche e convittuali, nonche' gli arredi e le attrezzature
didattiche e scientifiche assegnati in proprieta' ai comuni
conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di
loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad
istituzioni scolastiche o a servizi sociali.
Art. 324.
Scuole con particolari finalita'
1. Sono scuole con particolari finalita', ai sensi delle
disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti
presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali
per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni
statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione
per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori
di handicap e di minori in stato di difficolta', nonche' le scuole e
gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di
interventi specializzati a carattere continuativo.
Paragrafo IV: Titoli di specializzazione per l’insegnamento agli
alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti.
Art. 325.
Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di
specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non
vedenti e sordomuti.
1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non
vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalita' ed
alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni
portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito
titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso
teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei
requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si
riferisce la specializzazione.
3. Sono validi altresi' quali titoli di specializzazione i titoli
conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n.
970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data,
purche' a seguito di corsi indetti prima della data medesima.
Sezione II: Alunni in particolari situazioni di disagio
Art. 326.
Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle
tossicodipendenze
1. A favore dei minori indicati nell'articolo 1 della legge 19
luglio 1991 n. 216 sono attuati, nell'ambito delle strutture
scolastiche e con le modalita' ivi previste, interventi finalizzati
ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104,
105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, concernenti interventi in materia
di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti
dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' dalle patologie correlate, si applicano, nel
settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le
attivita' di educazione alla salute e di informazione sui danni
derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
3. Le attivita' di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento
ordinario dell'attivita' educativa e didattica, attraverso
l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle
discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di
applicazione, per la promozione di attivita' da realizzarsi nelle
scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da
venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della
prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione
sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano
di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma
2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso
gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di
comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attivita' culturali, ricreative e
sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da
altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla
prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni,
delle province autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola e' data priorita' alle iniziative in materia
di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito
provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un
comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti
nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui
membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute
e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra
rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono
composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a
partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica sicurezza,
degli enti locali territoriali e delle unita' sanitarie locali,
nonche' esponenti di associazioni giovanili.
11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi
collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi
riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono
avvalersi anche dell' assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico
provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza
corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado
sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso
nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A
tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite
convenzioni con enti locali, universita', istituti di ricerca ed
enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'articolo
116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (( Ai fini delle assegnazioni di
cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti
corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione
sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a
livello nazionale e periferico o da enti e associazioni
professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima)).
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di
solidarieta' sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui
all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e
con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I
corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento
nell'attivita' lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui
all'articolo 456, possono essere disposte, nel limite massimo di
cento unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di
esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a
condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i
corsi di cui al comma 12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica
di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla salute e di
prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico
-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 e'
valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere
dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio
decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato
tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e
interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei
comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto
e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza
rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e
di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i
servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anomimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi
diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione,
approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative
all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare
nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale
docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita'. Nel
formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste
dall'articolo 10 comma 2, lettera e), del presente testo unico, e
sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti
didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si
svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e'
volontaria.
22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone
all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati
alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa
predisposizione di studi di fattibilita', indicanti i tempi, le
modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire.
Capo V
NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 327.
Interventi
1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi
degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in materia di diritto allo studio
concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a
facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante
servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di
istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'
assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci
e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di
assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati pisco-fisici;
l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
elementari.
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite
ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge
regionale. La regione promuove le opportune forme di collaborazione
tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito
alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali
concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Capo VI
DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
Art. 328.
Sanzioni disciplinari
1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e
delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono
stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole
elementari sono stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo
il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai
convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti
nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti
infrazioni da essi compiute in qualita' di convittori o
semiconvittori, sono stabilite con regolamento.
Capo VII
NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI PROGRAMMI
Art. 329.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 330.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
((Capo VIII))
Art. 330-bis
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
TITOLO VIII
ISTRUZIONE NON STATALE
Capo I
SCUOLA MATERNA
Art. 331
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 332
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 333
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 334
Titolo di studio prescritto per l'insegnamento
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43))
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 7)che
"l'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli
effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della
legge 10 marzo 2000, n. 62".
Art. 335
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 336
Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea
1. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'
apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri dell'
Unione Europea. ((40))
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 337
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 338
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 339.
Sussidi alle scuole materne non statali
1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente
alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi
la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica
istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle
condizioni economiche e sociali della zona, puo' corrispondere
assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello
stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del
medesimo Ministero.(( 40 ))
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 340
Ripartizione dello stanziamento di bilancio
1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'
erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono
pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini
stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi
che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri
del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di
assistenza e beneficienza.
2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano
annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1, tenendo
soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del
Mezzogiorno, delle isole e delle localita' dichiarate economicamente
depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218. ((40))
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 341
Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti
1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si
tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso
titolo da parte di altre amministrazioni o enti. ((40))
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 342
Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi
1. Ai fini di cui all'articolo 339 si applica il disposto
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ((40))
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Capo II
ISTRUZIONE ELEMENTARE
Art. 343
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 344
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43))
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 6) che
"nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di
parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare
fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole
parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo
unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico
in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni;
conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette
convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi
funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti,
fino al completamento dei corsi. "
Art. 345
Convenzioni
1. Le condizioni e le modalita' per la stipula della convenzione ed
i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti
con regolamento governativo.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'
apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'
Unione Europea. ((43))
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre
l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.
Art. 346
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 347
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 348
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 349
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 350
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 351
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Capo III
ISTRUZIONE SECONDARIA
Art. 352
Scuole e corsi
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario
in ordine alle istituzioni formative che operano nelle materie
spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni vigenti.
Sono fatte salve altresi' le competenze attribuite alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione. ((43))
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre
l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.
Art. 353
Soggetto gestore
1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono
essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani
che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e siano in possesso
dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono
equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
2. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta alle
persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati
per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante
legale dell'ente.
3. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'
apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed
enti degli Stati membri dell'Unione Europea.
4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza
del Ministero della pubblica istruzione, in conformita' a quanto
previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi
culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla
Santa Sede che abbiano ottenuto la personalita' giuridica in Italia.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il
funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti
stranieri sono disciplinati dall'articolo 366. ((43))
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre
l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.
Art. 354
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 355
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43))
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 6)
"nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di
parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare
fino al loro completamento."
Art. 356
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43))
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 6)
"nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di
parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare
fino al loro completamento."
Art. 357
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43))
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 6)
"nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di
parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare
fino al loro completamento."
Art. 358.
Oneri a carico del soggetto gestore
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
2.(( IL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli
alunni delle scuole medie, ai sensi dell'articolo 187. ((43))
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 359
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 360
Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per
effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato,
sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le
norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi
e' riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera,
il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate. ((43))
7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto 250/2005 sono abrogate le
disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto
salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad
applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente gia' di
ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo
indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni
vigenti.
Art. 361
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 362
Scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche
1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del
pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola dipendente
dall' autorita' ecclesiastica, il Ministro della pubblica
istruzione ne da' preventiva notificazione motivata alla medesima
autorita'.
2. I laureati in sacra teologia, di cui all'articolo 10
dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato
con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline
ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di
abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o
dell' idoneita', ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole
dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche relativamente alle
discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in
filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in
utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione
o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della
idoneita', relativamente alle discipline giuridiche.
3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio
o alla vita religiosa possono sostenere, in qualita' di alunni
esterni, esami di ammissione, d'idoneita' e di licenza, con piena
validita', a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente
riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. Essi possono
altresi' sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione, oltre
che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall'anzidetta
autorita' che siano sede degli esami di Stato. ((43))
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 363
Licei linguistici
1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento
legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:
a) Civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di
Milano;
b) Civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" gia'
"Regina Margherita" di Genova;
c) Istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;
d) Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di
Venezia-Mestre;
e) Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina
d'Ampezzo.
2. Il corso di studi dei licei linguistici e' di durata
quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza
linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad
un'apposita commissione giudicatrice, costituita in analogia alle
norme che regolano gli esami di maturita' a conclusione degli studi
nelle scuole secondarie superiori.
4. La licenza linguistica e' titolo d'istruzione secondaria
superiore e da' accesso alle facolta' universitarie. ((43))
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 364
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 365
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 366
Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati
membri dell'Unione Europea e quanto stabilito nell'articolo 353,
comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o
gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque ordine
e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie,
corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti,
collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere
muniti di una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione
devono essere presentate al prefetto della provincia, che le
trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al
Ministero della pubblica istruzione, che delibera sulla concessione
dell'autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle
scuole e a quegli organismi culturali di proprieta' o diretta
emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da
enti o persone straniere o che siano controllati da tali enti o
persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi, a
meno che non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'
articolo 353.
3. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi
culturali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal Ministero della
pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi. Per l'esercizio
di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Il Ministro della pubblica istruzione puo', con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, ordinare la
soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle
scuole straniere che, a suo giudizio, non siano ritenute idonee a
continuare la propria attivita'. In casi, pero', d'urgenza
determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per
territorio puo' ordinare la chiusura provvisoria di scuole od
organismi culturali stranieri, informandone i competenti Ministeri.
5. Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a
seguito di accordi internazionali, svolgono la propria attivita' nel
modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al
Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie che da questo
siano ad essi eventualmente richieste.((43))
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Capo IV
ISTITUTI MUSICALI E SCUOLA DI MUSICA
Art. 367
Istituti musicali pareggiati
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei
docenti di ruolo, nonche' del personale direttivo e docente
incaricato e' quello stabilito per il corrispondente personale dei
conservatori di musica.
4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di
ruolo degli Istituti musicali pareggiati e' corrispondente a quello
stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.
Art. 368
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 369
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Capo V
SCUOLE DI DANZA
Art. 370
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 371
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 372
Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati
1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un
commissario di nomina ministeriale.
2. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza
pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti
titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 373.
Denominazione delle scuole di danza
1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori dell'Accademia
nazionale di danza, puo' assumere o conservare la denominazione di
Accademia.
Art. 374
Spese
1. Le spese di viaggio e le indennita' per i commissari e per il
funzionario amministrativo di cui all'articolo 371, determinate in
base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca
presso gli istituti musicali pareggiati, gravano a carico dell'ente
che provvede al mantenimento della scuola. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 375.
Impiego di personale negli spettacoli di danza
1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali
promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza
abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di
ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate
dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
Capo VI
ACCADEMIE DI BELLE ARTI
Art. 376
Riconoscimento
1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti
forniti di personalita' giuridica possono ottenere il pareggiamento
delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le
relative condizioni e modalita' sono stabilite con regolamento
governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400. ((41))
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1)
che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
TITOLO IX
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
E SCAMBI CULTURALI
Capo I
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
Art. 377.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane
all'estero
1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero
sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629, 634 e
635.
Art. 378.
Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate
o aventi riconoscimento legale
1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e
negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'
estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la
iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo diverso, secondo
le modalita' previste dall'articolo 192, comma 3.
2. Per l'ammissione alla prima classe della scuola media si
prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato
purche' risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un
corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.
Art. 379
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai
lavoratori italiani e loro congiunti emigrati
1. I (( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della
Confederazione elvetica )) che abbiano conseguito (( in uno Stato
diverso dall'Italia )) un titolo di studio nelle scuole straniere
corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono
ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di
lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi
stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'
attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti ((
in uno Stato diverso dall'Italia )) dal Ministero degli affari esteri
ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in
possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra
le materie classificate.
3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei
commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla
base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. I (( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della
Confederazione elvetica )) che abbiano conseguito (( in uno Stato
diverso dall'Italia)) un titolo finale di studio nelle scuole
straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione
secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere
l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio
finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative
eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di
studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro
della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali
designato dal Ministero degli affari esteri.
5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore
agli studi al quale e' stata presentata la domanda dell'interessato.
6. I programmi e le modalita' di svolgimento delle prove sono
stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa
con il Ministro degli affari esteri.
7. Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato dal
provveditore agli studi.
8. La validita' in Italia di attestati di qualifica professionale
acquisiti (( in uno Stato diverso dall'Italia )) da (( cittadini di
Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica )),
diversi da quelli considerati nel terzo comma dell' articolo 4 della
legge 3 marzo 1971, n. 153, e' concessa sulla base di tabelle di
equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli
affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si
tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il
documento comprovante l'estensione della validita' e' rilasciato
dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
9. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29 )).
Art. 380
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29 ))
Art. 381.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all' estero dai
cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per
matrimonio o naturalizzazione.
1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per
matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle
disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle
dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'
estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane
elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle
scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di
istruzione secondaria superiore.
2. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a
cui inoltrano la prescritta domanda di equipollenza, documentazione
idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.
3. Le prove di cui all'articolo 379, comma 1, possono essere
sostenute dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli
interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma
con qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione
che sia idoneo a provarlo.
Art. 382.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in
Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto
all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro
congiunti.
1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'
estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti
possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379,
relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di
studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti
alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio
dell'istruzione secondaria superiore, a condizione che l'iscrizione
presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica
di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del
medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola
frequentata all'estero.
2. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato
che la domanda di iscrizione e' conforme a quanto disposto nel comma
1 ed accertato che la scuola straniera in Italia e' riconosciuta
dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'articolo 366
rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola
straniera.
3. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio e'
rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati
inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al
comma 2, nonche' da un attestato rilasciato dall'autorita' consolare
comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia
risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o
dei propri congiunti.
Art. 383.
Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi
1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di
cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo di cui all'
articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e dall'articolo 1
della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali di
studio, possono ottenerne l'equipollenza con i corrispondenti titoli
finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli
di studio intermedi possono ottenerne l'equipollenza coi titoli di
studio finali italiani di grado immediatamente inferiore.
2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, e'
emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli
interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza.
Le modalita', le condizioni e i presupposti per l'emanazione del
suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione
degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378.
Art. 384.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini
jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana
1. Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza
italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per
motivi di guerra civile, che abbiano ottenuto il permesso
straordinario di soggiorno ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1991 n. 423 e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 383.
2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi
riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico della ex
Jugoslavia, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola
dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'eta', alla classe
a cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un
numero di anni di scolarita' corrispondente a quelli frequentati
all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di
provenienza e' attestato dalla competente autorita' diplomatica o
consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la
ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra civile.
3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione
secondaria superiore si applica l'articolo 378.
Art. 385.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale
tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti
nella provincia di Bolzano.
1. A norma dell'articolo 29 del testo unificato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 le
disposizioni contenute nell'articolo 379 si applicano anche ai
cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di
Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell'area culturale tedesca
un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti
italiani di istruzione secondaria superiore non esistenti in
provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.
2. La provincia, ai sensi dell'articolo 9 del citato testo
unificato, puo' adeguare le prove integrative e i programmi d'esame
previsti dall'articolo 379, nonche' le modalita' di svolgimento delle
prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con
insegnamento in lingua tedesca. Le competenze spettanti, ai sensi
dell'articolo 379, al provveditore agli studi sono esercitate
dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.
3. Su richiesta della provincia, il ministero della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la
specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolare
finalita' di cui all'articolo 324, ivi comprese le scuole per non
vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.
Art. 386.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da
cittadini italiani residenti a Campione d'Italia
1. I benefici previsti dai precedenti articoli 379 e 382,
relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle
scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di istruzione
secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei titoli di
studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di
studio finali d'istruzione secondaria superiore italiani, sono estesi
ai cittadini residenti a Campione d'Italia.
Art. 387.
Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle
qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei
paesi di origine.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, e' disciplinato, in conformita' con la
normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e
professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite dai
cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti
altresi' gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da
svolgersi presso istituti scolastici italiani.
Art. 388.
Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e
nella Repubblica di San Marino
1. A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre
1984 n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati
sono riconosciuti nell'altro Stato secondo le disposizioni ivi
previste.
Art. 389.
Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari
1. In materia di formazione scolastica dei figli dei lavoratori
migranti comunitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo
115.
Art. 390.
Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari
rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea.
1. Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio
rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il
riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni
statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960 n.
102 e le loro successive modificazioni.
2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunita'
si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962
reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965 n. 577 e loro
successive modificazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il
Ministro della pubblica istruzione, si pronuncia con le modalita' ivi
previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale
che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali
di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le
accademie.
4. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello
comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e professionali
si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 391.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1996, N. 777 ))
Art. 392.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 777 ))
Art. 393.
Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall'International
School of Trieste
1. Sono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli di studio
rilasciati dall'International School of Trieste. Il riconoscimento
dei titoli di studio e' subordinato all'accertamento della conoscenza
della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame.
Capo II
SCAMBI CULTURALI
Art. 394.
Scambi culturali
1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di
docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in
collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri
Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i
Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai
competenti organi della Comunita' Europea o delle altre
organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa.
2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.
Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo I
FUNZIONE DOCENTE, DIRETTIVA E ISPETTIVA
Art. 395.
Funzione docente
1. La funzione docente e' intesa come esplicazione essenziale
dell'attivita' di trasmissione della cultura, di contributo alla
elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a
tale processo e alla formazione umana e critica della loro
personalita'.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere
il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivita'
connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti
alla natura dell'attivita' didattica e della partecipazione al
governo della comunita' scolastica.
In particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale,
anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno
parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative
della scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive
classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso
di cui siano stati nominati componenti.
Art. 396.
Funzione direttiva
1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di
coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto; a tal fine
presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura
l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita
le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le
competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che
non implichino assunzione di responsabilita' proprie delle funzioni
di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la
valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione,
interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di
circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti
organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad
esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base
dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto
e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attivita'
didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del
circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i
provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o
nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue
articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno
competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del
distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano
medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attivita' di esecuzione delle normative giuridiche e
amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la
vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione
degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e
del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei
congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di
emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della
scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla
programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei
docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli
ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le
condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore
utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali,
assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai
rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e
vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli
adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalita'
proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione
direttiva e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o
dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del
presente testo unico.
Art. 397.
Funzione ispettiva
1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del
Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali
sull'istruzione, alla realizzazione delle finalita' di istruzione e
di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
2. Essa e' esercitata da ispettori tecnici che operano in campo
nazionale, in campo regionale e provinciale.
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare
le attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito
ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento,
all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di
apprendimento, nonche' alle iniziative di sperimentazione di cui
curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli
scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono
attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni
scolastiche (( ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero
della pubblica istruzione, )) dal sovrintendente scolastico regionale
o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e
collaborazione nelle attivita' di aggiornamento del personale
direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto,
del distretto, regionale e nazionale.
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresi' attivita' di studio, di
ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori
generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e
i provveditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige
una relazione sull'andamento generale dell'attivita' scolastica e dei
servizi.
Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione I: Norme generali
Art. 398.
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresi',
provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le
disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento
economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente
amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici
scolastici provinciali.
Sezione II: Reclutamento del personale docente ed educativo
Art. 399
Accesso ai ruoli
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna,
elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per
il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di
cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed
esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno
ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria
permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della
procedura concorsuale successiva.
3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo
servizio nella provincia di titolarita'. La disposizione del presente
comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma
5, della medesima legge. ((67))
-------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 108)
che "Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano
straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i
posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti
assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale
personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti
territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di
permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili
inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico
2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai
sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di
cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito
del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere
b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico
2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle
operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello
nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a
tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in
deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere
l'assegnazione provvisoria interprovinciale".
Art. 400.
Concorsi per titoli ed esami
01. ((I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti
su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e
disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative
graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dall'anno
scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono
efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso
successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio)).
L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del
verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento,
di un'effettiva ((vacanza e)) disponibilita' di cattedre o di posti
di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442
per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita'
professionale del personale docente recate dagli specifici contratti
collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di
cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione
professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto
dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. ((All'indizione dei concorsi di cui al comma 01)) provvede il
Ministero della pubblica istruzione, che determina altresi' l'ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello
svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione
della relativa graduatoria regionale. Qualora, ((in ragione
dell'esiguo numero dei posti conferibili)), si ponga l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni
giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei
concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica
periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi'
accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono
inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli ((messi a
concorso)) nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonche' quelli
relativi al personale docente della scuola materna e della scuola
elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle
scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in
possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano
domanda.
1. I concorsi constano di una o piu' prove scritte, grafiche o
pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei
titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e
professionali, nonche', per gli insegnamenti di natura
artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali
((...)).
2. E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o pratica
soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e
degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda piu'
insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento
nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i
candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale,
di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e
della specifica capacita' didattica in relazione alle capacita' di
apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti. Detta prova
e' integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno
ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni
giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti
dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue
straniere oggetto della prova, nonche', sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il
punteggio minimo necessario per il superamento della prova
facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di
cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica
rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in
una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui
al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione
articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e'
finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche
educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi
d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti
attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i
criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal
Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui
quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la
prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale
i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a
ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo
congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro,
l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi,
sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio
universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano
superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova
orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia
prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano gia'
abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio
conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli
altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la
prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei
soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami ((puo' essere)) attribuito un
particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di
precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe
di concorso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base della somma
dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o
pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. ((La
predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari, al
massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento)).
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria puo' essere attribuito un
punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa
sulle tecnologie informatiche.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
17. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107)).
18. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
19. Conseguono la nomina i candidati ((dichiarati vincitori)) che
si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle
cattedre o posti ((messi a concorso)).
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli
studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono
invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina ((...)) comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.
Art. 401
Graduatorie permanenti
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del
personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in
graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di
cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente
integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove
dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima
classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno
chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi
aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di
graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria
permanente.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2004, N. 97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 )).
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate
in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6
agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie provinciali di cui
agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui
all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in
ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i
necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative. (32)
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AGGIORNAMENTO (4)
Si riporta in nota il testo dell'avviso di rettifica in G.U.
21/11/1994, n. 272 :" Alla pag. 117, all'art.401, il comma 3, si
compone di due periodi, che devono intendersi conseguenti l'uno
all'altro".
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla
L. 20 agosto 2001, n. 333, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che il
presente articolo si interpreta nel senso che l'integrazione e
l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del
punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in
posizione di parita', dell'anzianita' di iscrizione in graduatoria.
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Art. 402.
Requisiti generali di ammissione
1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari
per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti
e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' richiesto il
possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o (( presso gli
istituti magistrali, od abilitazione valida, )) per i concorsi a
posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i
concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito (( con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per
l'insegnamento )) della disciplina o gruppo di discipline cui il
concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti
per i quali e' sufficiente il diploma di istruzione secondaria
superiore.
2. Per le classi di concorso per le quali e' prevista l'ammissione
sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene
conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio.
L'accertamento dei titoli, qualora non sia gia' avvenuto, e' operato
dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima
dell'inizio delle prove di esame.
3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di
insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati
finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi
non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e
gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a
decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di
corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale.
4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda
e', altresi', richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai
concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di eta'
previste dalle norme vigenti.
6. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai
concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento
dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di eta' per la
partecipazione ai concorsi per soli titoli.
Art. 403.
Requisito specifico di ammissione
1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole
aventi particolari finalita', in aggiunta ai titoli di studio di cui
all'articolo 402 e' richiesto il titolo di specializzazione.
Art. 404.
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
sono presiedute da un professore universitario o da un preside o
direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due
docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo,
titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in
possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il
personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla
quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici
sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento,
dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli
studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere
di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i
concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda
che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in
quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di
inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla
facolta' di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale
esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli
elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al
secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il
settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio del concorso. Per il
personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale
docente, dai consigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal
Consiglio universitario nazionale.
6. Ai fini di cui all'articolo 400, comma 3, il Ministro della
pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi
per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonche' i requisiti
professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione
delle predette commissioni e' assicurata la presenza di almeno un
componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della
lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove
necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei
requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari
componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al
comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a
diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di
cui al medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie
funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria
ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
le modalita' di formazione degli elenchi e di costituzione delle
commissioni giudicatrici.
10. Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le
commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del
personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono
presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da
una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un
direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un
istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono
composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con
almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le
commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta,
con tre altri componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi
e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500
concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle
quali e' preposto il presidente della commissione originaria, che a
sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in
sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il
coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le
commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o
decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo
svolgimento delle procedure concorsuali.
14. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
15. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)).
16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo
assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato
in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, e'
ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si
dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti
loro attribuibili e' operata un'uguale riduzione sull'importo
calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno
effettivamente partecipato alle sedute.
Art. 405.
Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente
1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per
l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei
conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse
corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di
un'adeguata specializzazione.
Art. 406.
Esclusione
1. L'esclusione dal concorso e' disposta per difetto dei requisiti
o per intempestivita' della domanda o di documenti la cui
presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
2. L'esclusione e' disposta dall'organo che cura lo svolgimento del
concorso con provvedimento motivato di cui e' data comunicazione
all'interessato.
Sezione III: Reclutamento del personale direttivo
Art. 407.
Concorsi
1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale
direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per
tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.
2. Le graduatorie dei concorsi hanno validita' triennale.
3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al
numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili
all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine
sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di
organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in
ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione
nell'anno scolastico successivo.
Art. 408.
Requisiti di ammissione
1. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale
educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e
grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo
e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di
almeno cinque anni effettivamente prestato.
2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da
considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale
docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo
alla restituzione a detti ruoli.
3. Fermo restando il requisito dell'anzianita' di servizio, si
osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado
di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai
successivi articoli.
Art. 409.
Scuola materna e scuola elementare
1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare
sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di
una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di
abilitazione alla vigilanza scolastica.
Art. 410.
Scuola media
1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi
laurea, nonche' i docenti di ruolo di educazione fisica laureati;
b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli
istituti d'arte, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di
scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.
Art. 411.
Scuole secondarie superiori
1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo
scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di
istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono
ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o
di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonche' i docenti
laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a
cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si
riferisce il posto direttivo.
2. Ai medesimi concorsi sono altresi' ammessi i presidi di ruolo
della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le vice
direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove
d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui
si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di
almeno 7 decimi.
3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari,
industriali e nautici e degli istituti professionali per
l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attivita'
marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi
tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per
l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli
istituti stessi.
4. I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al
precedente comma, sono ammessi a concorsi indicati nel comma 1,
purche' abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli
istituti e scuole ivi indicate.
Art. 412.
Licei artistici ed istituti d'arte
1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli
istituti d'arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di
materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia
dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei
artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di
accademia di belle arti.
2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel
comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di arte
applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti
d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli
e nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto
alcun titolo di studio ai sensi dell'articolo 402.
Art. 413.
Istituti di educazione
1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e
vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi,
rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette
istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento
negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano
maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni
effettivamente prestato, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato.
Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari
forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e
scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di
effettivo servizio di ruolo, nonche' i docenti di ruolo, forniti di
laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio effettivo
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai
predetti concorsi sono altresi' ammessi anche gli istitutori e le
istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un
servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di
laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di
istruzione secondaria.
2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di
direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi
rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianita'
nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente
prestato.
3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al
presente articolo si applicano le norme generali che disciplinano il
reclutamento del personale direttivo della scuola.
Art. 414.
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale
direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del
servizio centrale competente e sono composte da:
a) un docente universitario, con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di
scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle
scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione
con qualifica di dirigente.
2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti
universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo
di prova, compresi in appositi elenchi.
3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di
sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal
Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo, dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. L'inclusione negli elenchi e' effettuata a domanda sulla base di
specifici requisiti culturali, professionali e di servizio,
determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto.
Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati
a riposo da non piu' di tre anni.
6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le
persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non
possono essere nominate nel quadriennio successivo.
7. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto
tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina
direttamente i componenti le commissioni medesime.
8. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le
commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le medesime
modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di
500 o frazione di 500 concorrenti.
9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti
le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente
della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il
compenso al presidente e' determinato con riferimento ad una sola
sottocommissione con il maggior numero di candidati.
Art. 415.
Prove di esame e valutazione
1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano
di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare
l'attitudine e la capacita' del candidato all'esercizio della
funzione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da
assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli
istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25
da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato
almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno
di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di
preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50
punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalita'
formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di
scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai
mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di
carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella
scuola, nonche' sull'ordinamento scolastico e la relativa
legislazione.
6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati
che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure
concorsuali in atto alla data del 1 febbraio 1994, per le quali non
si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero
di domande di partecipazione, puo' disporre, con propria ordinanza,
lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o
interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede
ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni
relative allo svolgimento di tale prova.
Art. 416.
Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di
ripartizione dei punteggi per i titoli
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i
concorsi per il reclutamento del personale direttivo:
a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei
concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione
educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente
articolo 415;
b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi
direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.
Art. 417.
Graduatorie
1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono
compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun
concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e
dei punti assegnati per i titoli.
2. Nei casi di parita' di punteggio si applicano i criteri di
preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente
indicata per ogni concorrente la votazione di esame.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente
direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili,
nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il
conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi
riserva a favore di particolari categorie.
Art. 418.
Esclusioni
1. Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai
concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato
del direttore generale o capo del servizio centrale competente,
coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale
docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla
censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Sezione IV: Reclutamento del personale ispettivo
Art. 419.
Ruolo degli ispettori tecnici
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici
tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito
dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente
alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.
2. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato
giuridico e di trattamento economico gia' previste per gli ispettori
tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 420.
Concorsi a posti di ispettore tecnico
1. L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue
mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei
contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1
dell'articolo 419.
2. Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori,
i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo della scuola
elementare;
b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti
elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di
scuola elementare;
c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti
di istruzione secondaria superiore, nonche' agli istituti d'arte ed
ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli
istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti
del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti
nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati
femminili dello Stato, nonche' i presidi e i docenti dei licei
artistici e degli istituti d'arte, i docenti dei conservatori di
musica e delle accademie di belle arti.
3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo e'
richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui,
limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso
all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.
4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianita'
complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.
5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da
considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale
docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo
alla restituzione ai detti ruoli.
6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due
anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti
disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola,
e tenuto conto dei settori d'insegnamento.
7. I bandi stabiliscono altresi' le modalita' di partecipazione, il
termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i
titoli valutabili, nonche' il calendario delle prove scritte.
Art. 421.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono
nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio
centrale competente e sono composte da:
a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino
un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi;
b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione
con qualifica di dirigente;
c) un ispettore tecnico.
2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice
deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e
i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a
seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti
delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte
drammatica.
4. Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla lettera a)
del comma 1.
5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti
le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente
della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.
Art. 422.
Prove d'esame
1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano di
tre prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45
da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla
valutazione dei titoli.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su
45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova
orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una
votazione non inferiore a punti 20 su 25.
4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola materna ed
elementare, la prima prova scritta verte su problemi
pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la
seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza
sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare
riguardo a quelli dei Paesi della Comunita' europea.
5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media e per
gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova
scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su
argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori
disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed
esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunita'
europea.
6. La prova orale e' intesa ad accertare la capacita' di
elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche
mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonche'
sulla legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei riguardi
dei candidati che abbiano superato la prova orale.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i
programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.
Art. 423.
Graduatorie
1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono
approvate con decreto del direttore generale competente.
2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di
esame ed il colloquio con la valutazione prescritta, sono collocati
in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove
anzidette e dei punti assegnati per i titoli.
3. A parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza
stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il
numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della
graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne
siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione
della graduatoria stessa.
Art. 424.
Esclusioni
1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono esclusi dai
concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento
motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino sforniti
dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la
nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare
superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Sezione V: Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo
delle scuole con lingua d’insegnamento diversa dall’italiano.
Paragrafo I: Scuole con lingua d’insegnamento slovena di Trieste e
Gorizia.
Art. 425.
Reclutamento del personale docente
1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di
istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici
con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e
Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli
titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua
materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti
articoli.
3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di
lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di
insegnamento slovena e' richiesta adeguata conoscenza della lingua
slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli
ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un
colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal
sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che
abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole
con lingua di insegnamento slovena.
5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della
scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione
secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da
quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove
dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai
concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno
maturato l'anzianita' di servizio di cui alla lettera b)
dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di
insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso
di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente
dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai
predetti concorsi.
7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, puo' dichiarare equipollenti titoli di specializzazione
conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua
slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.
Art. 426.
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con
lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai
provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la
scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono
indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia.
2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione
impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei
concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche
all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della
sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono
comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente
competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal
sovrintendente scolastico regionale.
3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi
per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane,
sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua
slovena.
4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3,
sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole
con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della
lingua slovena.
5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle
commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla
commissione di cui all'articolo 624, che assiste il sovrintendente
scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi
riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento
slovena.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dettate dall'articolo 404 e, in particolare, quella di
cui al comma 3.
Paragrafo II: Scuole con lingua d’insegnamento tedesca, scuole delle
localita’ ladine della provincia di Bolzano e scuole delle localita’
ladine della provincia di Trento.
Art. 427.
Reclutamento del personale docente
1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli
istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e
delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle localita'
ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per
titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua
materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle localita' ladine,
i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo,
ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si
svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio di
cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di
insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita' ladine.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento
tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle
classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana
della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione
secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano,
possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di
studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento. ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107)).
5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia
di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua
diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di
insegnamento.
6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a
seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in
lingua italiana, e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua
d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi
a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del
personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre
il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini
dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a
prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino
inclusi nelle relative graduatorie.
7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle
localita' ladine della provincia di Trento si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 428.
Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici
1. I concorsi di cui all'articolo 427 sono provinciali e sono
indetti dai competenti intendenti scolastici.
2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con
provvedimenti aventi carattere definitivo.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento
nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi
per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari
in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e
scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei
artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna
tedesca.
4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
delle localita' ladine sono formate da personale di madre lingua
corrispondente a quella nella quale e' impartito l'insegnamento cui
si riferisce il concorso.
Paragrafo III: Disposizioni comuni al personale delle scuole in
lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle localita’ ladine.
Art. 429.
Reclutamento del personale direttivo
1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni
tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento
slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle localita'
ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo
delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti
prescritti dal presente testo unico.
2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena,
sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua
tedesca o delle localita' ladine sono provinciali e sono indetti dai
competenti intendenti scolastici.
3. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti
aventi carattere definitivo.
4. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle
localita' ladine della provincia di Trento si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 430.
Reclutamento del personale ispettivo
1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico e' riservato apposito
contingente da destinare alle scuole di cui al presente capo.
2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente
e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purche'
in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.
Art. 431.
Prove d'esame e valutazione dei titoli
1. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i concorsi per
titoli ed esami del personale docente e per i concorsi a posti del
personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente
capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.
2. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i
concorsi per soli titoli a posti del personale docente.
Art. 432.
Rinvio
1. Per quanto non e' previsto dal presente capo si applicano le
norme di carattere generale che disciplinano i concorsi per il
reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente
della scuola.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di
attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano.
Sezione VI: Norme sulle commissioni di concorso
Art. 433.
Incompatibilita'
1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso
coloro che abbiano relazioni di parentela o affinita' entro il quarto
grado con uno o piu' concorrenti.
Art. 434.
Esonero dall'insegnamento
1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o
componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
esami o per soli titoli, puo' essere esonerato, a domanda, dagli
obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori
delle commissioni.
2. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale
docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico
abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il
suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della
commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella
scuola in supplenze o in attivita' parascolastiche o nei corsi di
recupero e di sostegno.
3. Il posto occupato dal personale esonerato e' conferito come
supplenza di durata pari al periodo dell'esonero.
4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni
esaminatrici e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto
nella scuola.
Art. 435.
Norma comune sulle procedure concorsuali
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei
concorsi per titoli ed esami, puo' essere chiamato a svolgere le
funzioni di vigilanza, in caso di necessita', il personale direttivo,
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in
servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure
attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali
della scuola maggiormente rappresentative.
Sezione VII: Nomine in ruolo
Art. 436.
Nomina ed assegnazione della sede
1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di
cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede e'
disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle
preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle
cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti
delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine
stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla
nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.
3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione
della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo
e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del
servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato e'
immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di
personale contemplato dal presente testo unico.
4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola
accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il
termine stabilito.
5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il
quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad
altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e
dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non
superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.
Art. 437.
Nomina in prova e decorrenza della nomina
(( 1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola )) e
delle istituzioni educative e' nominato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.
3. Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e' ammesso ai
sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che e' valido come
periodo di prova.
Art. 438.
P r o v a
1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il
servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180
giorni nell'anno scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il
periodo di prova del personale docente e' valido anche se prestato
per un orario inferiore a quello di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato
sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina e'
stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo
di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti
dall'amministrazione scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e' disposta con
decreto del direttore generale o capo del servizio centrale
competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli
studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita
ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni
di effettivo servizio, la prova e' prorogata di un anno scolastico,
con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in
ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.
Art. 439.
Esito sfavorevole della prova
1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di
personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di
personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria
superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali,
provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da
altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di
provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione
giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel
ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno
scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
Art. 440.
Anno di formazione
1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica
istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere
nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi e le universita', e tramite i provveditorati
agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale
decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua
validita' e' richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti nominati in
relazione a disponibilita' risultanti dalle dotazioni organiche
aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle
cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti
all'espletamento delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle
relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche
aggiuntive previste dall'articolo 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno
di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del
servizio una relazione sulle esperienze e sulle attivita' svolte.
Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal
capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime
il parere per la conferma in ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale
educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e
dell'Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la
conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto
conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il
provvedimento e' definitivo.
Sezione VIII: Organici
Art. 441.
Istituzione delle cattedre e posti orario
1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono
istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle
classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo,
purche' nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a
quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa
materia.
2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni
staccate o nelle scuole coordinate o in corsi (( e classi di altri
istituti funzionanti )) sia nella stessa sede sia in sede diversa
della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile,
nonche' le ore disponibili dei corsi serali.
Art. 442.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo sono continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 443.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449))
Art. 444.
Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del
personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica.
1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono
determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di
insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che
funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto
del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.
2. I posti orario di cui all'articolo 441 sono costituiti
prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e,
successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni
di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra
istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e
comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti
fissi tali da assicurare stabilita' al ruolo organico medesimo.
3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale,
dal provveditore agli studi, secondo modalita' e criteri che, nel
rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare
d'intesa con il Ministro del tesoro.
Art. 445.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 ))
Art. 446
Organici del personale educativo
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81 )).
2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio
e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano
di cui all'articolo 52.
3. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici
medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono
stabiliti con la procedura di cui all'articolo 442, comma 4.
4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le
dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.
5. La determinazione degli organici e' effettuata in relazione alle
sedi di funzionamento del convitto.
6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai
sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del tesoro.
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione I: Congedi e aspettative
Art. 447.
Disciplina contrattuale
1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al
rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della
sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato
nell'impresa, i diritti e doveri del personale della scuola sono
definiti dagli articoli che seguono.
2. Resta comunque ferma la garanzia della liberta' di insegnamento
e dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita'
didattica.
Art. 448.
Valutazione del servizio del personale docente
1. Il personale docente puo' chiedere la valutazione del servizio
prestato per un periodo non superiore all'ultimo trennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la
valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di
apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel
caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola,
acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3. La valutazione e' motivata tenendo conto delle qualita'
intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche
con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del
comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e
didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attivita' di
aggiornamento, della partecipazione ad attivita' di sperimentazione,
della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola,
dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonche' di attivita'
speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a
delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione
alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo,
ne' analitico, ne' sintetico e non e' traducibile in punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio e' ammesso ricorso al
provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per
settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in
via definitiva.
Art. 449.
Congedo ordinario
1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di
cui all'articolo 447, rimane fermo il diritto del personale
direttivo, docente ed educativo (( a trenta giorni lavorativi di
congedo ordinario nell'anno scolastico.))
2. Il diritto al congedo ordinario e' irrinunciabile.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le
esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle
attivita' didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la
fruizione del congedo medesimo e' consentita per un periodo non
superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed
educativo, l'esercizio di tale facolta' e' subordinato alla
possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale con altro
personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti.
4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata
lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario.
5. Al personale della scuola e' attribuito, in aggiunta ai periodi
di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso
dell'anno solare come segue:
a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto
dell'esigenza di servizio.
6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma
5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno
solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il
periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi
intrannuali di sospensione dell'attivita' didattica.
Art. 450.
Congedi straordinari e aspettative
1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le
disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo
3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato
parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario e'
computato per anno scolastico.
3. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 454 in materia di
congedi straordinari per attivita' artistiche e sportive.
4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per
infermita' o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a
centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30
aprile, e' impiegato nella scuola di titolarita' per supplenze o per
lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della
scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi
terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per
aspettativa e' ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.
Art. 451.
Organi competenti a disporre congedi e aspettative
1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo,
sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo;
dal direttore didattico o dal preside per il personale docente.
2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si
applica il disposto dell'articolo 268.
Art. 452.
Proroga eccezionale dell'aspettativa
1. L'organo competente a concedere l'aspettativa puo'
eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di
particolare gravita', una proroga, senza assegni, di durata non
superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il
periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
2. Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini
della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza.
3. Per la determinazione dell'organo competente a disporre la
concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei
riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie
si applica il disposto dell'articolo 268.
Sezione II: Utilizzazione ed esoneri
Art. 453.
Incarichi e borse di studio
1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia
conseguito la conferma in ruolo, puo' essere autorizzato dal
Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di
continuita' dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per
la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e
per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti
stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non
piu' di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni
professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
((2. Per la pertecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso
e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli
incarichi di cui al comma 4 il personale puo' essere esonerato dai
normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico)).
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)).
4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attivita' di
studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre
amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri,
organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico
dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli
incarichi stessi.
5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano
trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo
incarico conferito.
6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita' previste
dal presente articolo e' valido, a tutti gli effetti, come servizio
d'istituto nella scuola.
7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche' il
personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di
amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri,
di organismi o enti internazionali.
8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione
di cui al comma 1 e' disposta di concerto con il Ministero del
tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai
normali obblighi di servizio.
9.((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). Possono
essere autorizzati altresi' incarichi presso enti pubblici, Stati o
enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico
dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al
personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni
statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed
enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Art. 454.
Attivita' artistiche e sportive
1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile,
nel rispetto del criterio di continuita' dell'insegnamento, possono
essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione
degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di
materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo
svolgimento di attivita' artistiche e ai docenti di educazione
fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di
attivita' tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni
anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono
cumulabili con i congedi straordinari.
(( 2. Il Ministero della pubblica istruzione )) puo' mettere a
disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno,
in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a
manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e
non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori
tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di
rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione
atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo
la retribuzione spettante ai predetti docenti e' a carico del
C.O.N.I.
3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 e'
valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto
al congedo ordinario.
4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di
cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina.
5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente
articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze
temporanee.
Art. 455.
Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche
aggiuntive e di altro personale docente di ruolo
1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive
e' finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle
supplenze annuali, nonche' di posti comunque disponibili per l'intero
anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre
attivita' previste dai successivi commi. Relativamente alle attivita'
previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione e' consentita nel limite
del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei
docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il
soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere
a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e
disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del
distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma
7;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle
scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi
di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di
studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media
per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'articolo
456, comma 1;
g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile,
nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione
educativa.
3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce
il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o
scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della
dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media.
4. In caso di eccedenza detto personale e' utilizzato
prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole
medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.
5. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i
docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore
agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f)
del comma 2.
6. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle
scuole cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
7. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni
organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorita' indicate nei
commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere
utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte
del normale orario di servizio, in attivita' didattiche-educative e
psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo
didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante
apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare
riferimento all'attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione
degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano
specifiche difficolta' di apprendimento, nonche' per insegnamenti
speciali e attivita' integrative o complementari.
8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono
essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti
finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
9. Per tali attivita', ivi compresi i corsi sperimentali di scuola
media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale
docente di ruolo, purche' nell'ambito della provincia sia comunque
disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale
docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
10. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in
ciascuna provincia e' determinato nei limiti delle dotazioni
organiche di cui all'articolo 162.
11. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto
nei commi 7 e 8 e' disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici
risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato alla
scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia
sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola
stessa. Nei limiti predetti e' possibile concedere esoneri parziali o
totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in
attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per
il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento
attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli
ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 325,
purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero
della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da
questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli
istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
12. E' fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni
organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle
lezioni, dalla sede cui e' stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo
i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap
vengono coperti prioritariamente con personale specializzato,
secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di
dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con
personale eventualmente in soprannumero.
13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti
d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli
insegnamenti e' effettuata dai provveditori agli studi secondo
modalita' stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con
proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del
personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base
anche delle consistenze di personale in servizio.
Art. 456.
Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola
1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
6.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
7.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
8.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
9.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
10.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
11.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che
prevedono comandi, con riguardo alla generalita' dei dipendenti
civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico
riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le
disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge
9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e
nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti
comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di
educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F.
pareggiati, purche' con oneri a loro carico.
13. Restano ferme le norme che l'articolo 294 detta per la
dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del
Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione
pedagogica, nonche' le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3,
alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n.
1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare
e di direttori didattici non superiore a duecento unita'. E' fatto
altresi' salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il
mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente
svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi
previste.
14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in
base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od
internazionali. Non si applica altresi' ai comandi relativi allo
svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni
pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.
15.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
16.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
17.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
Art. 457.
Scambio di docenti con altri paesi
1. Econsentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo
scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli
della Comunita' europea.
2. L'attuazione dello scambio e' disciplinata con regolamento.
Art. 458.
Mantenimento ad esaurimento
1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare,
assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982,
n. 270, ad attivita' parascolastiche di assistenza e vigilanza
sanitaria, ad attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita'
connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del
Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge
2 dicembre 1967, n. 1213, e' mantenuto ad esaurimento
nell'assegnazione ai compiti svolti.
2. Dalla data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad
esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di
istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e
utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della
sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata,
salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei
ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che
l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.
Art. 459.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
Sezione III: Mobilita’ del personale direttivo e docente
Paragrafo I: Norme generali
Art. 460.
Trasferimenti a domanda e d'ufficio
1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo
sono disposti a domanda o d'ufficio.
Art. 461.
Norme procedurali
1. Non si da' luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo
giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano
movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se
concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale gia' in
attivita' di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno
dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono
eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede,
dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.
Paragrafo II: Mobilita’ a domanda
Art. 462.
Trasferimenti
1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto
dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali
sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale
appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente.
3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare
domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente,
indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al
trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento
formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di
valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle
precedenze previste per particolari categorie di docenti.
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande,
i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle
domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla
mobilita' e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in
sede di contrattazione.
Art. 463.
Tabella di valutazione
1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto
dell'anzianita' di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e
dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo e'
valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Nella tabella di valutazione e' previsto un punteggio
particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia
rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
3. L'anzianita' di servizio di ruolo e' valutata in modo che il
servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia
computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o
valutato. E' altresi' attribuito un punteggio per il superamento
delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di
appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore.
4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale
docente ed educativo, la valutazione dell'anzianita' relativa ai
servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo
di prova.
Art. 464.
Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
1. I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti
con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.
Art. 465
Trasferimenti provinciali e interprovinciali
1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma
1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per
cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia
per compensazione.
3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i
posti di insegnamento la cui disponibilita', nella misura fissata dal
comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per
qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece
assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che
saranno disposte su sedi provvisorie.
((5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
altresi' per i trasferimenti e le nuove nomine del personale
direttivo e del personale educativo.))
Art. 466.
Trasferimenti annuali
1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed
educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del
collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei
titolari, purche' tali posizioni di stato siano di durata annuale e
siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di
trasferimento.
2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti
limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi
sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi
anche all'anno scolastico successivo.
3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, puo' essere
chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento
della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga puo'
essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il
trasferimento definitivo.
4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo
i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.
5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono
titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono
restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilita' dei posti in
cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono
essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.
Paragrafo III: Mobilita’ d’ufficio
Art. 467.
Trasferimenti d'ufficio
1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di
soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione
di incompatibilita' di permanenza del personale nella scuola o nella
sede.
2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto,
ai fini della scelta del personale da trasferire, ove piu' siano gli
interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianita' di servizio
di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463.
3. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo,
docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella
tabella di cui all'articolo 463 e' previsto un punteggio particolare
per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e,
subordinatamente, nella sede.
4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di
soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli
elementi previsti dalla tabella di valutazione.
5. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di
cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a
domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da
altro distretto.
Art. 468.
(( (Trasferimento per incompatibilita' ambientale)
1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio
per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella
scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno
scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo' essere
nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del
dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di
personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente
scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato
per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se
disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al
capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica
istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di
convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della
richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di
dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e'
revocato di diritto.
2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla
sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente
scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica
e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di
uno o piu' docenti, lesivi della dignita' delle persone che operano
nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica,
tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il
dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi
costituzionali e del principio di parita' di trattamento di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, puo' adottare il
provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti,
con le modalita' previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui
al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti
di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione e' adottato
dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la
convalida e' operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del
competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione.
Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di
sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono
produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre
la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di
sospensione e' revocato di diritto)).
Art. 469.
Organi competenti
(( 1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di
cattedra e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed
educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilita' di
permanenza nella scuola o nella sede, e' disposto dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente
consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il
personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del
corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti
pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al
ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per
l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che
si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine,
l'amministrazione puo' procedere all'adozione del provvedimento.))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 SETTEMBRE 2007, N. 147 CONVERTITO,
CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 25 OTTOBRE 2007, N. 176)).
((3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento
d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui
l'interessato presta servizio, la sede e' stabilita sulla base di
criteri di viciniorita' e raggiungibilita'. ))
Paragrafo IV: Passaggi
Art. 470.
Mobilita' professionale
1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali
ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e
modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita'
professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella
territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti
riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle
immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui
posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il
completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale
e territoriale in ciascun anno scolastico.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati
l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri
e le modalita' di formazione delle relative graduatorie, nonche' i
criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo
articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che
i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del
prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo
previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito
dell'anzianita'.
3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di
sostegno vacanti e disponibili, si da' precedenza, ai fini della
copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti
richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto
titolo di specializzazione.
Art. 471.
Passaggi di cattedra e di presidenza
1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i
criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.
2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da
applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo e'
stabilita in sede di contrattazione.
3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo
quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Art. 472.
Passaggi di ruolo
1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono
disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.
2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un
ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto
dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.
3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti
per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di
famiglia.
4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un
altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in
cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
5. I passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al
personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed
al personale docente delle scuole materne, con le modalita' del
presente articolo.
6. L'assegnazione della sede e' disposta secondo l'ordine di
graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli
interessati.
Art. 473.
Corsi di riconversione professionale
1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilita'
professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a
fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di
emergenza di situazioni di soprannumerarieta' del personale docente,
ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei
programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione
professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono
programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che
possono prevedere forme di convenzioni con universita' ed enti di
ricerca, nonche' con enti ed organizzazioni esterni ed organismi
aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore
abilitante e' comunque garantita la presenza di personale docente
universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini
della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a
curare l'attivita' didattica e formativa sono nominati dagli stessi
provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo
modalita' che ne rendono compatibile la frequenza con la normale
prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonche' del
coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti
tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un
numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari
qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono
prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale,
con modalita' organizzative che escludono comunque la nomina di
personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai
corsi. ((25))
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali
vi sia disponibilita' di posti o cattedre e sono destinati
prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si
riferiscono i corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo,
e' il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui
si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470
definiscono criteri di programmazione e modalita' di svolgimento dei
corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro
distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le
modalita' di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore
abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica
istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terra'
conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui
all'articolo 405.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno
svolto attivita' didattica e formativa, sono determinati, fino alla
sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da
emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi
previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri
gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della
predetta contrattazione collettiva.
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 11,comma 13)
che "l'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve
intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza
di personale docente universitario e di personale direttivo della
scuola e' garantita in modo cumulativo o alternativo."
Art. 474.
Organi competenti
1. I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi
competenti a disporre i trasferimenti a domanda.
Paragrafo V: Assegnazioni provvisorie
Art. 475.
Assegnazioni provvisorie di sede
1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle
scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di
istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il
trasferimento, puo', a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad
una delle sedi richieste per trasferimento.
2. Puo' essere altresi' presentata domanda di assegnazione
provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro
i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini
stabiliti.
3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o
posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.
4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei
confronti di personale di prima nomina.
((5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede e'
limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla
famiglia)) per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai
genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresi'
titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti
trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale
delle istituzioni educative statali.
7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per
posti ai quali non sia possibile destinare ne' personale docente di
ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, ne' eventuale personale
docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
Art. 476.
Organo competente
1. L'assegnazione provvisoria e' disposta dal provveditore agli
studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo,
ed ha durata di un anno scolastico.
2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione
in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni
provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di
presentazione delle domande.
Paragrafo VI: Disposizioni particolari
Art. 477.
Incarichi di presidenza
1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e
nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli
istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal
provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali
di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da
conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella
italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.
2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli
studi compila due distinte graduatorie:
a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle
graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti
del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;
b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che
abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a
posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di
quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per
l'iscrizione nelle suddette graduatorie puo' essere presentata al
solo provveditorato agli studi della provincia nella quale
l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a)
sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto
conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di piu' di una
partecipazione, con il punteggio piu' favorevole, cui e' aggiunta una
adeguata valutazione per ciascuna delle idoneita' conseguite nei
concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di
quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione
conseguita al concorso e' rapportata a 100. Con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la
fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli
aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la
partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside,
nonche' la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima
ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla
lettera b), nonche' la tabella di valutazione dei titoli stessi e
fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della
compilazione delle graduatorie.
3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si
da' luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2,
se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui
alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi
nel corso dell'anno scolastico, l'incarico e' conferito a un docente
scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la
precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma
2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si
da' luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti
trasferiti per incompatibilita' ambientale o che abbiano riportato
una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati
riabilitati.
Art. 478.
Sostituzione docenti assenti
1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile
sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in
servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono
utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati
dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli
altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti
nell'ambito del medesimo distretto.
2. Nelle scuole elementari, nell'ambito del piano annuale di
attivita', si procede ai sensi dell'articolo 131, commi 5 e 6.
Art. 479.
Docenti in soprannumero
1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli
specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470, determina,
con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale
esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e
seguenti, nonche' delle norme recate, in materia, dai contratti
collettivi.
2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte
espressamente a disporre l'utilizzazione del personale
soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle
scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di
discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano
situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato
nei limiti del soprannumero, purche' sia provvisto di diploma di
istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole
elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo
di studio, e' utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle
scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in
cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui da' accesso il
titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario
l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la
completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche
all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua
straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di
appartenenza, e' utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole
medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre
corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto
personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il
personale docente soprannumerario l'utilizzazione e' disposta anche
d'ufficio.
5. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni
di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato, nei limiti
del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado,
in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di
titolarita', purche' sia provvisto del prescritto titolo di studio.
Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore puo' essere utilizzato anche nella
scuola media. Per il personale docente soprannumerario
l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere
disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma
5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in
provincia diversa da quella di titolarita'.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o
artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i
quali non e' possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri
insegnamenti.
8. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e
cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni
relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono
prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purche'
permanga la situazione di soprannumerarieta' che ha dato luogo
all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova
utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non
sono disponibili per nuove nomine in ruolo.
9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si
applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 455.
Art. 480.
Inquadramenti in profili professionali amministrativi
1. Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano
situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di
cui all'articolo 479, puo' essere inquadrato, a domanda da
presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarita',
nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica
periferica della pubblica istruzione.
2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 e' tenuto a
frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento
dei servizi dell'amministrazione scolastica.
3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo
nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data
del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali
dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione,
puo' essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore
agli studi della provincia di titolarita', nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.
4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su
posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite
cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
1991, e successive modificazioni, e per le sedi che presentino
disponibilita' di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla
predetta tabella B e' comunque reso indisponibile per gli accessi
tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni
soprannumerarie di cui al comma 1.
5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie
risultanti dalla valutazione dell'intera anzianita' di servizio
riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono
compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione.
6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 e' inquadrato in qualifiche
funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che
segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianita'
maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la
posizione economica gia' acquisita per stipendio ed indennita' di
funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base
della qualifica funzionale nella quale e' inquadrato, una
retribuzione individuale di anzianita' di importo corrispondente alla
differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova
attribuzione.
Qualifica Qualifica
funzionale funzionale
nella scuola nei Ministeri ---
---
Personale appartenente al ruolo dei
docenti laureati . . . . . . . . . . . VII VII
Personale appartenente al ruolo dei
docenti diplomati. . . . . . . . . . . VI VI
Personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario . . . . . . . . . . . . . . V VI
IV IV
III III
7. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede
prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle
disposizioni di carattere generale in materia di mobilita' dei
dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, che comunque restano confermate
per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.
Art. 481.
S o s t e g n o
1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola
dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale
docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione,
si procede all'accantonamento di un numero di posti pari a quello
necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito
del prescritto titolo di specializzazione.
2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1,
nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di
ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede
all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per
il quale e' stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma
1.
Art. 482.
Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento
1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di
programmi di insegnamento, i docenti di materie non piu' previste e
comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal
Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie
affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed
economico in godimento.
2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre la frequenza
obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.
Art. 483.
Mobilita' del personale direttivo e docente privo della vista
1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole
di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e
assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale,
interprovinciale ed intercomunale.
2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi
particolari finalita', il quale si sia trovato o venga a trovarsi
nelle condizioni di soprannumerarieta', e' consentito, a domanda, il
trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza
secondo i criteri stabiliti per la mobilita' volontaria dei pubblici
dipendenti.
3. Detto personale e' impiegato per consulenze e docenze ai fini
della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico
dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva.
4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una
sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.
Paragrafo VII: Contenzioso amministrativo
Art. 484.
R i c o r s o
1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a
domanda e' ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che
decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Sezione IV: Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
Art. 485.
Personale docente
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed
artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e
pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di
ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed
economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del
periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per
il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto
riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di
stipendio successive a quella attribuita al momento del
riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e'
riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato
presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato
in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle
scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti
educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari,
sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto,
agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il
servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole
elementari statali o degli educandati femminili statali, o
parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o
pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche'
i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne
statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al
personale docente delle scuole elementari statali o parificate per
ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per
intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e'
riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente
indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di
assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche'
prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo
di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di
apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il
servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli
effetti.
Art. 486.
Personale direttivo
1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado,
compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, e'
riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della
meta', soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella
carriera di provenienza.
2. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o
parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e'
riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti
da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della
carriera.
4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono
adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i
direttori didattici.
Art. 487.
Passaggio ad altro ruolo
1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale
direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed
artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato
nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.
Art. 488.
Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei
paesi in via di sviluppo
1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa
con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
carriera di appartenenza, e' valutabile nella stessa carriera agli
effetti di cui all'articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se
prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Art. 489.
Periodi di servizio utili al riconoscimento
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il
servizio di insegnamento e' da considerarsi come anno scolastico
intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita'
dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della
prestazione.((25))
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per
gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del
periodo richiesto per il riconoscimento.
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 11, comma 14)
che "il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel
senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a
decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure
se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."
Art. 490.
Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici
1. Il riconoscimento dei servizi non e' disposto per i servizi non
di ruolo compresi in periodi che risultino gia' considerati servizio
di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da
leggi speciali.
2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli
previsti da altre leggi.
3. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di
norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli
previsti dal presente testo unico se relativi a periodi
precedentemente non riconoscibili.
4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli
sono disposti all'atto della conferma in ruolo.
5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti
dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1
luglio 1975.
Sezione V: Doveri
Art. 491.
Orario di servizio dei docenti
1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti e'
determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. L'orario di servizio per i docenti e' costituito:
a) dalle ore da destinare all'insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le attivita' connesse con il
funzionamento della scuola.
3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola
materna e' stabilito in 25 ore settimanali per le attivita'
educative.
4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola
elementare e' costituito di 24 ore settimanali di attivita'
didattica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 131.
5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e' di 18 ore
settimanali.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato sulla base
delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29
dicembre 1988, n. 554.
Capo IV
DISCIPLINA
Sezione I: Sanzioni disciplinari
Art. 492.
Sanzioni
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali ((. . . )), le
sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono
regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo
e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,
possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un
mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un
mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo
di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per
lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione
docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare
e' costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo
all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493.
C e n s u r a
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e
motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i
doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494.
Sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel
divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita
del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto
dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla
correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in
servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o
attivita' non soggetti a pubblicita';
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai
doveri di vigilanza.
Art. 495.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei
mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese
a sei mesi e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni
abbiano carattere di particolare gravita';
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il
regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi
atti; d) per abuso di autorita'.
Art. 496.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei
mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso
il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da
quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa
al rapporto educativo, e' inflitta per il compimento di uno o piu'
atti di particolare gravita' integranti reati puniti con pena
detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di
condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello,
e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria
dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione
dall' esercizio della potesta' dei genitori. In ogni caso gli atti
per i quali e' inflitta la sanzione devono essere non conformi ai
doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilita'
del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio
nell'esplicazione del rapporto educativo.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti
i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso
l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e
provinciali, ai quali e' assegnato il personale che ha riportato
detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unita' di personale
utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono
lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto
dall'articolo 456, comma 1.
Art. 497.
Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui
all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione
dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui
all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di
due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e'
elevato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data
in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione
inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da
uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a
tre mesi, il personale direttivo e docente non puo' ottenere il
passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo'
altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore,
ai quali va ammesso con riserva se e' pendente ricorso avverso il
provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e'
detratto dal computo dell'anzianita' di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della
progressione economica e dell'anzianita' richiesta per l'ammissione
ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che
abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore
alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498.
D e s t i t u z i o n e
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto
d'impiego, e' inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti
alla funzione;
b) per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di
somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi
fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della
medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si
abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime
commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso
negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in
relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorita'.
Art. 499.
Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa
specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione
dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la
sanzione immediatamente piu' grave di quella prevista per
l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della
stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta (( la
sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d)
del comma 2 dell'articolo 492, )) va inflitta, rispettivamente, la
sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima;
nel caso in cui tale misura massima sia stata gia' irrogata, la
sanzione prevista per l'infrazione commessa puo' essere aumentata
sino a un terzo.
Art. 500.
Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio e' concesso un assegno
alimentare in misura pari alla meta' dello stipendio, oltre agli
assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa
autorita' competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501.
Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la
sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per
la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole,
puo' chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione,
esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 e' fissato in cinque anni per il
personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma
2, lettera d).
Sezione II: Competenze, provvedimenti cautelari e procedure.
Art. 502
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 503
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 504
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 505
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 506
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 507
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 508.
I n c o m p a t i b i l i t a'
1. Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private
ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e' tenuto ad
informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi'
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il
direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di
lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio
di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside
e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal quale abbia
ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire
lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di
ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal
presente titolo non e' cumulabile con altro rapporto di impiego
pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e'
tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto
dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di
quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in
vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non puo' esercitare
attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere
o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche
in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di
cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica
istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi si
societa' cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10
viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale
competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla
situazione di incompatibilita'.
13. L'ottemperenza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con
provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con
provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, per il personale docente della scuola
materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del
direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni
che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita'
inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l' orario di
insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
Capo V
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO, UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE
Sezione I: Cessazioni
Art. 509.
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta'
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 2001, N. 101 )).
2. Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere
collocato a riposo per limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero
di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, puo'
essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione
nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di eta'.
3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il
minimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al
conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il
settantesimo anno di eta'.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351.
5. Al personale di cui al presente titolo e' attribuita, come alla
generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici
non economici, la facolta' di permanere in servizio, con effetto
dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il
collocamento a riposto per essi previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la
decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata
al 1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso
sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4
agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.
Art. 510.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 ))
Art. 511.
D e c a d e n z a
1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia
di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 512.
Dispensa dal servizio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in
altri compiti, il personale di cui al presente titolo, ((e'
dispensato dal servizio per inidoneita' fisica o incapacita')) o
persistente insufficiente rendimento.
Art. 513.
Organi competenti
1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal
provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli
provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.
2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati
dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli
provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale
competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.
3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,
se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e
media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi
di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il
provvedimento di decadenza e di dispensa e' adottato dal Ministero
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Sezione II: Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni
Art. 514.
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo
per motivi di salute
1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di
salute puo' a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in
altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e
professionale.
2. L'utilizzazione di cui al comma 1 e' disposta dal Ministero per
la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
3. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi
del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze
temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla
base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della
unita' sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non
ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno
all'insegnamento.
Art. 515.
Restituzione ai ruoli di provenienza
1. Il personale gia' appartenente ad altro ruolo del personale
ispettivo, direttivo e docente puo' a domanda essere restituito al
ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico
successivo alla data del provvedimento di restituzione.
2. Il provvedimento di restituzione e' disposto dal direttore
generale o capo del servizio centrale competente per il personale
appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai
ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.
3. Il personale direttivo puo' essere restituito all'insegnamento,
nei casi di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento
nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore
generale o capo del servizio centrale competente, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso
la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso
di permanenza nel ruolo stesso.
Art. 516.
Riammissione in servizio
1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto
concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
2. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita'
del posto o della cattedra e non puo' aver luogo se la cessazione dal
servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciali.
3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione
giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal
rapporto di servizio.
4. Il provvedimento di riammissione in servizio e' adottato dal
direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale
appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi,
sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della
scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore.
5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico
successivo alla data del relativo provvedimento.
Sezione III: Norme finali
Art. 517.
A p p l i c a b i l i t a'
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale
ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole
statali di ogni ordine e grado, escluse le universita', compresi i
docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti
tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie
di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di
danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori,
nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e
degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli
istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano
altresi', in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva
diversa particolare disposizione della disciplina del personale non
di ruolo statale.
Art. 518.
Collocamento fuori ruolo
1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente
titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti
soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma
in ruolo.
Art. 519.
Regioni a statuto speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve
le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto
speciale e nelle relative norme di attuazione.
Capo VI
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NON DI RUOLO
Sezione I: Supplenze
Art. 520.
Supplenze annuali
1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il
personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o
mediante l'utilizzazione di personale in soprannumero, il
provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali,
in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo, e sempreche' ai posti
medesimi non sia stato gia' assegnato, a qualsiasi titolo, personale
di ruolo. Sono altresi' conferite supplenze annuali per la copertura
dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell'articolo 481, per le
nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di
specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie
provinciali.
2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere
coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.
3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della
provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti, e'
consentita l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per
cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo svolgimento delle
attivita' previste nel comma 7 dell'articolo 455.
4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con
l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui
all'articolo 522.
5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali nella
scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni
d'orario. Le cattedre o posti orario cosi' formati debbono essere
assegnati ad un unico docente.
6. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la
pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre,
dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di
insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i
posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione
fisica.
7. Ogni capo di istituto da' al provveditore agli studi immediata
notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre,
dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle
ore di insegnamento della religione cattolica. ((25))
------------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico."
Art. 521.
Supplenze temporanee
1. Alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a
costituire cattedre o posti orario si provvede mediante il
conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attivita'
didattiche.
2. Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli
studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilita' non superiori
a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto
sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre
che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile,
ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la
costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello
provinciale tutti gli accorpamenti necessari e possibili. Sono
altresi' conferite dal provveditore agli studi le supplenze
temporanee su posti di insegnamento nella scuola materna ed
elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi
dell'articolo 520.
3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto, con il rispetto
delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte le supplenze
temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1.
4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con
l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui
all'articolo 522.
5. Il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio. La retribuzione spetta limitatamente alla durata
effettiva delle supplenze medesime. ((25))
------------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico."
Art. 522.
Compilazione delle graduatorie provinciali
1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento
delle supplenze annuali al personale docente della scuola materna,
elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore e' curata dal provveditore agli studi secondo le modalita'
e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di
abilitazione e di specializzazionee al servizio prestato, attinenti
al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella
graduatoria provinciale.
2. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, impartiti
nella scuola materna e media, nonche' negli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, vengono compilate due graduatorie,
da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:
a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di
abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di
insegnamenti richiesto;
b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio
dichiarato valido per l'ammissione a concorsi per posti di
insegnamento od a concorsi a cattedre.
3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il
Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria
ordinanza, l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi
aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi
titoli.
4. La compilazione delle predette graduatorie e' effettuata alla
scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.
5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l'immissione
in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e
temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative
domande di supplenza.
6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare ricorso
in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla
posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza
annuale.
7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio
scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di
per se' impugnabili.
8. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli
aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali le vigenti
disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione
specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo
criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate,
per le predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione
artistica.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella
graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di
accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere, hanno
titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i
cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua
straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con
propria ordinanza, i criteri e le modalita' per l'attuazione di
quanto sopra disposto. ((25))
------------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico."
Art. 523.
Valutazione dei servizi
1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che
stabilisce le modalita' ed i termini per la formazione delle
graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali
al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del
servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del
personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti
del personale educativo.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio
militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in
Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il
conseguimento del titolo di studio che da' diritto all'iscrizione
nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico.
3. Analogamente e' valutata l'attivita' svolta senza demerito come
titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento
didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di
lingua italiana in universita' straniere, ovvero, dopo la laurea,
come ricercatore retribuito presso universita', istituti di
istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed istituti di
ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle
ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.
4. Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero
dall'insegnamento e' valutato per il periodo di tempo successivo
all'interruzione dell'insegnamento, conseguente al conferimento del
mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio
scolastico. ((25))
------------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico."
Sezione II: Contenzioso amministrativo
Art. 524.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie
definitive, di cui all'articolo 522, per il conferimento delle
supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e' ammesso
ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di
quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti
stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni
di cui all'articolo 525.
2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi
attinenti alla legittimita' delle graduatorie, deducibili e non
dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie
provvisorie.
3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica
l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo
articolo 4 e' ridotto a dieci giorni.
4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni
dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente
tale termine, i ricorsi si intendono respinti.
5. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale docente
non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto
per scarso rendimento. Contro la decisione delle commissioni e'
ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale
decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente
consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
6. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie
definitive per il conferimento delle supplenze relative alle
discipline degli istituti di istruzione artistica, e' ammesso ricorso
da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni
dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo
degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della
pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto
previsto nell'articolo 272. ((25))
------------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico."
Art. 525.
Commissione per i ricorsi
1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite
commissioni competenti a decidere sui ricorsi di cui all'articolo
524, esclusi quelli previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali
commissioni sono composte:
a) per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli
studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale non
inferiore alla settima, da lui delegato, che la presiede, da un
direttore didattico, da un impiegato con qualifica funzionale non
inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica funzionale non
inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna e da due
docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna
ed uno dei docenti elementari debbono essere, ove possibile,
supplenti annuali. Il direttore didattico e gli impiegati sono
nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresi' gli
altri componenti della commissione, fra i docenti proposti dai
rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente
rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati
inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale
non inferiore alla settima od alla sesta, un docente della scuola
materna ed un docente della scuola elementare, per supplire eventuali
assenti;
b) per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, dal provveditore agli studi, che la presiede,
da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato del provveditorato
stesso con qualifica funzionale non inferiore alla settima, da due
docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente
tecnico-pratico. Il provveditore agli studi, puo' delegare a
presiedere la Commissione l'impiegato con qualifica funzionale non
inferiore alla settima. Il capo di istituto e gli impiegati sono
nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina gli altri
componenti della commissione fra i docenti di ruolo, i supplenti
annuali e i docenti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti
provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi
su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo
di istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla
settima del provveditorato agli studi e due docenti per supplire
eventuali assenti.
2. La proposta da parte dei sindacati di categoria, prevista dal
comma 1, ha luogo sino all'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ferma
restando la composizione delle commissioni per i ricorsi.
3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno.
4. Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli
studi su ogni altra questione relativa al personale docente non di
ruolo. ((25))
------------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 4, comma 14)che
"dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico."
Sezione III: Retribuzione ed assenze
Art. 526.
R e t r i b u z i o n e
1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il
trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente
personale docente di ruolo.
2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d'
insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto
dall'articolo 491, il trattamento economico e' dovuto in proporzione.
Parimenti e' dovuta in proporzione l'indennita' integrativa speciale,
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti
norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini
giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della
nomina stessa.
Art. 527.
Retribuzione supplenze annuali
1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 e' corrisposto
mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.
2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non piu'
tardi del 1 febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni
di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per
almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in
servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto
trattamento economico e' dovuto fino al termine dell'anno scolastico.
3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1
febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il
trattamento economico e' corrisposto fino al termine dei relativi
lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il
trattamento economico e' corrisposto per l'intera durata della
sessione medesima.
Art. 528.
Retribuzione supplenze temporanee
1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo
conferite e quale sia la loro durata ((. . .)), spetta limitatamente
al servizio effettivamente prestato.
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'
anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell'
articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di
servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.
Art. 529.
Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio
1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono
essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia
fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto
ad alcun trattamento economico.
2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'
amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali
al primo anno di servizio e' mantenuto per 30 giorni con trattamento
economico ridotto alla meta'.
Art. 530.
Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di
servizio
1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per
accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del
personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che
si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo
sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 531.
Mandato parlamentare e amministrativo
1. I supplenti annuali, cui e' conferito un mandato parlamentare od
amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine
dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i
diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il
conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli
anni del mandato.
Art. 532.
Altri congedi
1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono
regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme
in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle
Amministrazioni dello Stato.
Art. 533.
Computo congedi e assenze
1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il
docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende
servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo.
2. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve
accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente
e' licenziato.
3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine
massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino
dopo aver gia' raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.
Art. 534.
Organo competente
1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo
di istituto.
2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti
alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque
per disposizioni dell'autorita' militare, sono collocati in congedo,
secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.
Sezione IV: Disciplina
Art. 535.
S a n z i o n i
1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono
essere inflitte, secondo la gravita' della mancanza, le seguenti
sanzioni disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un
mese ad un anno;
5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.
2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte
dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal
provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e
6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.
Art. 536.
Applicazione delle sanzioni
1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da
compromettere l'onore e la dignita' e non costituiscano grave
insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai
numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535.
2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'
ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che
abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n.
3) dell'articolo 535.
3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di
condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignita' si
applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre
sanzioni disciplinari.
Art. 537.
Effetti delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535
comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli
istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed
autorizzati, nonche' l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti
di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati,
per la durata della sanzione inflitta.
2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche
l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.
Art. 538.
P r o c e d u r e
1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 535 e'
disposta, previa contestazione degli addebiti, con facolta' del
docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il
termine massimo di dieci giorni che puo' essere ridotto a due per le
sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 535.
2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'
interessato.
3. Qualora la gravita' dei fatti lo esiga, l'autorita' scolastica
puo' sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il
docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti.
La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'
autorita' scolastica dispone la corresponsione degli assegni
alimentari, entro i limiti della durata della nomina.
4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della
esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui e'
stata disposta la sospensione.
5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento
dell'incolpato, la sospensione e' revocata ed il docente non di ruolo
riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti
della durata della nomina.
Art. 539.
Procedimenti penali
1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per
delitto puo' essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La
sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso
contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare.
2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione
perche' il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero
perche' il fatto non costituisce reato, la sospensione e' revocata ed
il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non
percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.
3. Tuttavia l'autorita' scolastica quando ritenga che dal
procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il
docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare puo'
provvedere ai sensi del precedente articolo 535.
4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione
di querela o di non procedibilita' per mancanza o irregolarita' di
querela.
5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la
sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha
effetto dalla data in cui e' stata disposta la sospensione. Dalla
stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di
cui all'articolo 535.
6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per
delitto puo' essere licenziato dal capo di istituto.
7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente
temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia
cautelare.
8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla
reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla
pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego e' risolto di
diritto.
9. In ogni caso, e' fatta salva l'applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 535.
10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma
8.
Art. 540.
R i c o r s i
1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale
decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e' ammesso ricorso
((al Ministero )) della pubblica istruzione.
2. Il termine del ricorso ((al Ministero )) e' di 30 giorni.
Sezione V: Norma finale e di rinvio
Art. 541.
Norma finale e di rinvio
1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni
richiedenti particolare perizia e specializzazione negli istituti
professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta
della giunta esecutiva dell'istituto, puo' consentire l'assunzione di
personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano
la durata dell'anno scolastico, mediante contratti di prestazione
d'opera professionale.
2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente
non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del
presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.
3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano
altresi' al personale educativo non di ruolo.
TITOLO II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
Capo I
AREE FUNZIONALI – RUOLI
Art. 542.
Rinvio alla contrattazione
1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
e' disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si
applicano le norme di cui agli articoli che seguono.
Art. 543.
Aree funzionali
1. Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative, delle accademie di belle arti e dei conservatori di
musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e'
collocato nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area
funzionale dei servizi amministrativi.
Art. 544.
R u o l i
1. I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono provinciali,
ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti,
dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati
dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento,
a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e
previdenza.
Art. 545.
Qualifiche funzionali
1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A.
sono le seguenti:
Terza qualifica: attivita' tecnico-manuali con conoscenze non
specialistiche. Attivita' tecniche manuali che presuppongono
conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura
amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche,
o contabili elementari. Puo' essere richiesta anche l'utilizzazione
di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche con
conoscenze specialistiche e responsabilita' personali. Attivita'
amministrative-contabili, tecniche, o tecnico-manuali che
presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e
contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e
tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti
complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le
prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi
nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attivita' con conoscenza specialistica e
responsabilita' di gruppo. Attivita' professionali richiedenti
preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del
lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di
grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche
responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altre
persone.
Ottava qualifica: attivita' con specializzazione professionale o
con eventuale responsabilita' esterna. Attivita' professionali
comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a
stabilimenti od opifici; ovvero attivita' di coordinamento e di
promozione, nonche' di verifica dei risultati conseguiti,
relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna
operanti nello stesso settore; oppure attivita' di studio e di
elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione
professionale di livello universitario, con autonoma determinazione
dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli
indirizzi impartiti. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa,
nonche' responsabilita' esterna per i risultati conseguiti.
Art. 546.
Profili professionali
1. Ogni qualifica funzionale comprende piu' profili professionali
fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per
il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di
responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di
mobilita' ed ai requisiti di accesso alla qualifica.
2. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A.
sono inseriti nelle seguenti aree funzionali:
a) l'area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende il
profilo professionale degli ausiliari;
b) l'area funzionale dei servizi tecnici comprende i profili
professionali dei guardarobieri, degli aiutanti cuochi, dei cuochi,
degli infermieri e dei collaboratori tecnici;
c) l'area funzionale dei servizi amministrativi comprende i
profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei
coordinatori amministrativi e dei coordinatori amministrativi dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Alla stessa area
appartiene anche il profilo professionale dei direttori
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A
questi ultimi, si applicano le norme riguardanti lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti civili dello Stato.
3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.
Art. 547.
Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali
1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la
collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali e'
la seguente.
2. Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili
professionali degli ausiliari, dei guardarobieri e degli aiutanti
cuochi.
3. Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili
professionali dei collaboratori amministrativi, dei collaboratori
tecnici, dei cuochi e degli infermieri.
4. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili
professionali dei coordinatori amministrativi, compresi i
coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
5. Appartengono all'ottava qualifica funzionale i profili
professionali dei direttori amministrativi dei conservatori di
musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte
drammatica e di danza.
Art. 548
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 119 ))
Art. 549.
Consiglio di amministrazione provinciale
1. Presso ogni ufficio scolastico e' istituito un consiglio di
amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi,
composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli
di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni
stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico,
dai regolamenti e dai contratti collettivi.
2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un
impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'ufficio
scolastico provinciale.
3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in
carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore
agli studi.
Capo II
RECLUTAMENTO
Art. 550.
Disciplina regolamentare
1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa
documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei
partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e
preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di
collocamento per le qualifiche previste dalla legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni
esaminatrici.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le
disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate
a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata
in vigore del regolamento stesso.
3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali,
sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di
organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono,
in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell'anno scolastico successivo.
Art. 551.
(( (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi).))
((1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo
mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria
permanente di cui all'articolo 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed
esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno
ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti
posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di
responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai
corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica
funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono
ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli
ed esami e la graduatoria permanente. ))
Art. 552.
Concorsi per titoli ed esami
(( 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza
triennale, subordinatamente alla disponibilita' di posti.
02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato
dal Ministero della pubblica istruzione.
03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica
determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni
scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da
conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati
utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito
dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza
degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica
riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle
procedure dei concorsi medesimi, nonche' riguardo all'approvazione
degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti. ))
1. (( Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami
restano valide fino alla data da cui decorre la validita' della
graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. ))
2. Nei concorsi per titoli ed esami e' attribuito un particolare
punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti
concorsi per titoli ed esami.
3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un
colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto
pubblico; l'altra e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni
tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della
qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto
delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica istruzione. Il programma di esame e' determinato dal bando
di cui al comma 3 dell'articolo 551.
4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi e'
stabilito con regolamento.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la tabella
di valutazione dei titoli.
(( 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica,
delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero
della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o
interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato
lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche
all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della
sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo
indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico
periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il
Conservatorio di assegnazione. ))
Art. 553.
(( (Graduatorie permanenti). ))
((1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei
responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui
all'articolo 551, comma 4.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente
integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove
dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno
chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi
aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di
graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria
permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo
401.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate
in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6
agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
ottobre 1988, n. 426.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del
personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste
dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie
provinciali. ))
Art. 554.
Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale
1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate
mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei
limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla
base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale
indichera', fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi e' ammesso il personale A.T.A. non di
ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con
qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi
sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso
indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di
pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due
anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a
quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a
partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente
articolo si prescinde dal limite massimo di eta' previsto dalle
vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate
tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge,
previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze
annuali gia' compilate alla data del 5 luglio 1988 ((,)) (( salvo
quanto previsto dall'art. 587.))
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per
l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore
tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica
istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio
da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale
richiesto per l' ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno
carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei
successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per
la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio
complessivo riportato e i concorrenti gia' compresi in graduatoria,
ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e
ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi
titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza,
corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili,
secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed
aggiornate con i criteri sopra indicati.
Art. 555.
Commissioni
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono cosi' composte:
a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli
impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui
uno preside, direttore didattico o rettore e l'altro docente
d'istituto di istruzione secondaria superiore delle materie sulle
quali vertono le prove di esame;
b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi,
direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno
impiegato con qualifica non inferiore alla ottava
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e l'altro
appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con
almeno cinque anni di anzianita'.
2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di
infermiere il componente della commissione appartenente al personale
A.T.A. e' sostituito da un sanitario designato dalle competenti
autorita' sanitarie.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono
espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.
4. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di
sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le
disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli
impieghi statali.
Art. 556.
Norme particolari di accesso
1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni. Il personale della quarta e
della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali, e'
nominato in ruolo nell'ordine delle graduatorie provinciali compilate
per il conferimento delle supplenze annuali, nei limiti delle
aliquote previste.
2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine
a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili
dello Stato.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per
il conferimento delle supplenze relative all'anno scolastico
1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, (( di cui
agli articoli 551, 552, 553 e 554, per l'accesso ai ruoli cui si
riferiscono le singole graduatorie, ))sulla base dei titoli di studio
a suo tempo richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse.
4. Il personale A.T.A. puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'
accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in
servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito,
indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'
accesso alla qualifica funzionale superiore, purche' detto titolo non
sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attivita'
tecnica o specialistica.
Art. 557.
(( (Concorsi riservati) ))
((1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per
cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda
e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento
ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995,
e' conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente
inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti,
periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneita' in
appositi concorsi riservati.
2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli
impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se
privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica
cui aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per
la qualifica di appartenenza e di una anzianita' di almeno cinque
anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianita', se in
possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui
accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per
particolari attivita' tecniche o specialistiche.
3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami.
Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti
dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.
4. Il concorso riservato per la terza qualifica e' per titoli,
integrato da una o piu' prove pratiche attinenti alle mansioni
proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso
viene indetto.
5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1
avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei
nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicita'
quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1. ))
Art. 558.
Concorsi per l'estero
1. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario da destinare all'estero, si applica quanto disposto dagli
articoli 640 e seguenti.
Art. 559.
Nomina in ruolo
(( 1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto ))
dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo
comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' stata conferita.
Art. 560.
Adempimenti degli immessi in ruolo
1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo
e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni
che, per la generalita' dei dipendenti civili dello Stato, sono
recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22
agosto 1985 n. 444.
2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito
di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, puo'
chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell' effettuazione
del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due
anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data
di effettiva assunzione in servizio.
3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi
annuali.
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione I: Congedi e aspettative
Art. 561.
Rinvio alla contrattazione
1. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, per quanto non diversamente
disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono.
Art. 562.
Congedo ordinario
(( 1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di
congedo ordinario nell'anno solare. ))
2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di
congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nell'anno
solare come segue:
a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;
b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto
delle esigenze di servizio.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del
dipendente e previa autorizzazione del capo d'istituto,
compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel
corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non
inferiore a quindici giorni.
4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata
lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario.
Art. 563.
Congedi straordinari e aspettative
1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le
disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dall'articolo
3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato
parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo,
sono concesse dal direttore didattico o dal preside.
Art. 564.
Proroga eccezionale dell'aspettativa
1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano
motivi di particolare gravita' e risulti esaurito il periodo massimo
fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, puo' consentire
all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa,
senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.
2. Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini
della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza.
Sezione II: Mobilita’
Art. 565.
Mobilita' professionale nel comparto
1. La mobilita' professionale nel comparto e' disciplinata dai
contratti collettivi a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 566.
Trasferimenti
1. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal provveditore agli
studi in base ai criteri di cui all'articolo 32 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione.
2. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo
profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50%
dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di
ogni anno, sia per compensazione.
4. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e
vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati nella misura intera alle
nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie.
5. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare
domanda al provveditore agli studi competente territorialmente in
relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le
sedi desiderate in ordine di preferenza.
6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti
appartengono.
7. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria
degli aspiranti sulla base dell'anzianita' di servizio e delle
condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.
8. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si
siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al numero
dei posti da attribuire ed alla disponibilita' delle sedi richieste.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria
ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti
che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i
criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle
condizioni di famiglia, nonche' gli adempimenti propri del
provveditore agli studi. L'ordinanza deve prevedere un punteggio
particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per
almeno 3 anni.
Art. 567.
Trasferimento d'ufficio
1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto,
nella tabella di valutazione dei titoli e' previsto un punteggio
particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e,
subordinatamente, nella sede.
2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita' e' disciplinato
dall'articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dai contratti
collettivi in materia di mobilita'.
Art. 568.
Assegnazione provvisoria
1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia
chiesto e non ottenuto il trasferimento, puo' a domanda essere
provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per
trasferimento.
2. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede e'
limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di
ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli
minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di salute.
Hanno altresi' titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria coloro
che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.
3. La domanda di assegnazione provvisoria di sede puo' essere
inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i
quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei tempi
stabiliti.
4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti
comunque disponibili per l'intero anno scolastico e non sono
consentite nei confronti del personale di prima nomina.
5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i
trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e
disponibili all'inizio di ogni anno scolastico, ad eccezione di
quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio, il quale ritrovi
nell'organico di fatto posto disponibile nella scuola di precedente
titolarita'.
6. Con la stessa ordinanza di cui all'articolo 566 il Ministro
della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri
di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le
assegnazioni provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di
presentazione delle domande.
Sezione III: Riconoscimento dei servizi
Art. 569.
Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio
non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e'
riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed
economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai
soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni
piu' favorevoli contenute nei contratti collettivi gia' stipulati
ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. ))
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente
inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione
della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il
servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli
effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di
norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli
previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente
non riconoscibili.
Art. 570.
Periodi di servizio utili al riconoscimento
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, e' utile
soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e
istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di
aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e
puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo
dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi e' disposto all'atto della nomina
in ruolo.
Sezione IV: Orario
Art. 571.
Orario di servizio
1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario e' determinato in 36 ore settimanali.
2. Tale orario puo' essere articolato anche con criteri di
flessibilita', con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze
di servizio e delle necessita' degli utenti.
3. L'articolazione dell'orario e' disposta sulla base delle norme
stabilite nella contrattazione.
4. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la
fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi,
salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di
tutte le attivita' parascolastiche ed interscolastiche comprese nei
programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera
e).
Art. 572.
Tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario e' regolato sulla base delle
disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre
1988 n. 554.
Sezione V: Disposizioni particolari
Art. 573.
Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di
amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di
attivita' di aggiornamento e di qualificazione culturale e
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove
possibile, la continuita' del servizio nelle scuole o istituzioni
educative.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell'
attivita' di aggiornamento e di qualificazione, nonche' la
ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni
in sede di contrattazione.
Art. 574.
Responsabilita' patrimoniale
1. La responsabilita' patrimoniale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all'
Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni e'
limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della
vigilanza sugli alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla
responsabilita' del predetto personale verso l'Amministrazione che
risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni
sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa
grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle
responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da
terzi.
Capo IV
DISCIPLINA
Art. 575.
Sanzioni disciplinari
1. In materia di responsabilita' disciplinare si applica, nei
confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto
disposto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
2. La tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative
sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 576.
Procedimento disciplinare
1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La censura e' inflitta dal provveditore agli studi.
3. Il procedimento per l'irrogazione della censura e' quello
previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il preside o il direttore didattico e' competente a compiere gli
accertamenti preliminari del caso e, ove e' necessario, rimette gli
atti al provveditore agli studi.
5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una
infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti
preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo
a presentare le giustificazioni.
6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini
preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non
vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione
degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che
l'infrazione sia punibile con la censura provvede all' irrogazione
della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie
ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di
disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno da
quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine,
ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso
termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi
qualifica superiore a quella dell'incolpato.
7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con
decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito
l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui
agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformita'
della deliberazione della commissione di disciplina provinciale,
salvo che egli ritenga di disporre in modo piu' favorevole
all'impiegato.
8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della
progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio
alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che
abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui
all'articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti
della sanzione irrogata.
Art. 577.
Commissione di disciplina provinciale
1. Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare,
di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale
di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero,
all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire
con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la
commissione di disciplina provinciale per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi
dell'articolo 578.
Art. 578.
Composizione della commissione di disciplina provinciale
1. All'inizio di ogni triennio e' costituita, con decreto del
provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.
2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 e' presieduta da
un preside ed e' composta di un direttore didattico di scuola materna
o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di
qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico,
che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati
appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario.
3. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di
tutti i componenti.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della
sesta qualifica dell'ufficio scolastico.
5. Per ciascuno dei membri e per il segretario e' nominato un
supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso
di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il
membro piu' anziano, il quale e', a sua volta, sostituito dal
rispettivo membro supplente.
6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri
effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a
cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che
rimane al compimento del triennio, con le modalita' previste dal
presente articolo.
Capo V
UTILIZZAZIONE E DIMISSIONI
Art. 579.
Utilizzazione in altri compiti o funzioni
1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli
specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere
trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su
parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale,
sempre che vi sia disponibilita' di posti, in altro profilo
professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti
sia loro riconosciuta la necessaria idoneita'.
2. L'inidoneita' permanente ai compiti del ruolo di appartenenza
deve essere accertata in conformita' a quanto previsto dagli articoli
71 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche
l'idoneita' a nuovi compiti.
3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera
acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo
tale anzianita'.
Art. 580.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 ))
TITOLO III
PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO
Art. 581.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))
Art. 582.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))
Art. 583.
Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali
1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo,
che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad
assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai
fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa.
2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10, 11 e
12.
Art. 584.
Requisiti culturali e deroghe
1. I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze
per posti della III, IV e V qualifica sono quelli prescritti per l'
ammissione ai concorsi di accesso al ruolo.
2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della
partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili
professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore
amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria
ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti
al diploma di qualifica professionale richiesto per l'accesso ai
ruoli.
Art. 585.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))
Art. 586.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))
Art. 587.
Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di
assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un
titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle
graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze
annuali di cui al precedente articolo 581.
Art. 588.
Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di
ruolo
1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
non di ruolo sono disciplinate dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4.
Art. 589.
Modelli viventi
1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell'articolo
275.
Titolo IV
NORME COMUNI AL PERSONALE
Capo I
DIRITTI SINDACALI
Art. 590.
Liberta' sindacali
1. Le liberta' sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e
dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 45
del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'
articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si
osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le
disposizioni degli articoli 591 e 592.((7))
----------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma
8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[. . .]
cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 591.
Aspettative sindacali e trattamento economico
1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente
organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il
numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato
in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di
servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare
in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello
Stato e per la scuola.
3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in
relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il
primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del consiglio dei
ministri, sentite le organizzazioni interessate.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei
destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo
viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione.
5. Sono altresi' annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale
del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministero
della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola
comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di
istituto.
6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all'
indicazione delle sedi di titolarita', anche quella degli enti, degli
uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando,
dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.
7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico
dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti
nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che
retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura
speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
8. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita
dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente
percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di
retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.
9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti
gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e
del diritto al congedo ordinario.
10. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi
causa, del mandato sindacale.
11. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della
contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'articolo
54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei
permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi
precedenti.
12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti
dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio
1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per
cento. ((7))
----------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma
8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[. . .]
cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 592.
Permessi sindacali
1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11,
dell'articolo 591, si applicano, in materia di permessi sindacali
annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991
n. 262.
2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi
annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico
le disposizioni contenute nell'articolo 591.
3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere
certificata al capo del personale dell'amministrazione di
appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e'
stato utilizzato il permesso. E' vietato il cumulo dei permessi
sindacali giornalieri ed orari. ((7))
----------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma
8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[. . .]
cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 593.
Spazi e sedi
1. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche e' concesso alle
organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'
affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed
altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla
stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative e', altresi', concesso nella sede
centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso
gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto
delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' che saranno
determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le
organizzazioni sindacali.
Art. 594.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DEL
REFERENDUM POPOLARE)).
Art. 595.
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le
relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'
effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la
trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria, senza le
maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per
il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli
emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la
determinazione della tariffa predetta.
2. Il comma 1 non puo' trovare applicazione qualora, trattandosi di
lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti,
servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attivita' integrate, lo
sciopero limitato ad una o piu' ore lavorative produca effetti
superiori o piu' prolungati rispetto a quelli derivanti dalla
limitata interruzione del lavoro.
3. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di
amministrazione, possono preventivamente stabilirsi i casi in cui la
trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di
quanto previsto dal comma 1.
4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di
amministrazione, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in cui la
trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di
quanto previsto dal comma 2.
Art. 596.
Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970,
n. 300, secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati si
applicano le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 597.
Commissioni provinciali e regionali
1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione
sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei
sindacati piu' rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le
categorie del personale direttivo, docente, educativo e
amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne,
elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.
2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine
alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al
comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti
la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende
attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per la mobilita' di detto personale, per la formazione delle
graduatorie provinciali del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per le procedure
di conferimento delle supplenze.
3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti
dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte
entro il termine massimo di sei giorni.
4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli
atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei
criteri generali di cui al secondo comma.
5. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle
supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi
in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente
scelte ed in tempo utile indicate.
6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una
commissione sindacale con i criteri di composizione e di
funzionamento previsti dal presente articolo, in relazione alle
attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.
7. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la contrattazione collettiva
definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del
personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti.
Capo II
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
Art. 598
Trattamento di quiescenza
1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza,
nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si
applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni
recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del
personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole
legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano
stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto e' fissato nella
misura del 18 per cento.
Art. 599.
Trattamento di previdenza
1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza,
nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si
applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni
recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del
personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti
nel comma 2 dell'articolo 485, salvo il servizio di docente
elementare di ruolo, che e' di per seutile a tali fini.
Art. 600.
Competenze in materia di quiescenza
1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e
periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di
riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza,
nonche' in materia di trattamento di previdenza, e' stabilita con
regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 601.
Tutela dei soggetti portatori di handicap
1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate si applicano al personale di cui al presente
testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina
in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilita'.
Capo III
TRATTAMENTO DI SERVIZIO
Art. 602.
Trattamento economico
1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
e' disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore
del presente testo unico e dalle loro eventuali successive
modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di
cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
TITOLO V
VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E
NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO.
Capo I
NORMA FINALE
Art. 603.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 604.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale
della scuola si applicano le norme concernenti gli impiegati civili
dello Stato.
Parte Quarta
ORDINAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE.
TITOLO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE
Art. 605.
Competenze del Ministero della pubblica istruzione
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi
uffici centrali e periferici, ai servizi relativi all'istruzione
materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica.
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui
seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna,
secondo le modalita' stabilite dalla legge 1 giugno 1942, n. 901,
istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale,
secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21
marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme
dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e
sottoposti alla ritenuta di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive
modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari
statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i
docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori
didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro
l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'articolo 2
della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto
dell'ente; nel potere di sorveglianza e' compresa la facolta' di
disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte
dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150
milioni, previsto dall'articolo 1 della predetta
legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto
previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e
della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi dell'articolo 1 della
legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando
sia previsto dal rispettivo ordinamento.
Art. 606.
Attribuzioni dell'Amministrazione centrale
(( 1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 605, )) spetta
all'amministrazione centrale:
a) coordinare l'attivita' delle scuole di ogni ordine e grado nel
quadro degli obiettivi di educazione e formazione dell'infanzia e
della gioventu';
b) collaborare con le amministrazioni interessate all'ordinamento
delle scuole all'estero;
c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla
formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura
e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni,
incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche;
d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste
dal presente testo unico in ordine alle scuole non statali di ogni
ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuole ed
istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 607.
M i n i s t r o
1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e
verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali impartite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed
in particolare esercita i compiti indicati nell'articolo 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. Il Ministro esercita altresi' i compiti allo stesso demandati
dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni
di legge.
Art. 608.
Sottosegretari di Stato
1. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i
compiti ad essi delegati con decreto ministeriale da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 609.
Gabinetto del Ministro e segreterie particolari
1. Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del
Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e
per il personale addetto a tali uffici trovano applicazione le
disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 27
marzo 1944 n. 335, nel regio decreto legge 10 luglio 1924 n. 1100,
nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre
1946 n. 112, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 22 luglio 1947 n. 735 e nell'articolo 158
della legge 11 luglio 1980 n. 312.
Art. 610.
D i r i g e n t i
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, ai dirigenti spetta
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
della gestione e dei relativi risultati.
2. Ai dirigenti, in relazione alla qualifica, all'ufficio a cui
sono preposti o ai compiti loro assegnati, si applicano le
disposizioni contenute nel capo II del titolo II del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972 n. 748 compatibili con le disposizioni dei predetti decreti
legislativi.
3. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e
delle relative funzioni e l'individuazione degli uffici
corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative
funzioni sono disposte ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 611
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
Art. 612.
Consiglio di amministrazione - organi competenti in materia
disciplinare
1. Ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni,
presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e'
costituito il consiglio di amministrazione.
2. La composizione del consiglio di amministrazione e' modificata
secondo quanto disposto dall'articolo 48 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che ha abrogato le
norme che prevedono forme di rappresentanza, anche elettiva, del
personale nei consigli di amministrazione.
3. Per gli organi competenti in materia disciplinare si osservano
le disposizioni dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 613
Ufficio scolastico regionale
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per
la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua,
dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede
l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico
regionale. Il relativo onere e' ripartito fra tutte le province della
circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli
alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di
esse.(29) (37)((47))
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 ha disposto (con l'art. 6,comma
1) che "In ciascun capoluogo di regione e' istituito l'ufficio
scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che
costituisce un autonomo centro di responsabilita' amministrativa, al
quale sono assegnate tutte le funzioni gia' spettanti agli uffici
periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma
della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici
regionali di cui all'articolo 613 del testo unico approvato con
decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, ed esercita le funzioni
non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate
all'amministrazione centrale dal presente regolamento, o non
conferite alle regioni e agli enti locali"; ha inoltre disposto (con
l'art. 9,comma 1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma
3, e 614, comma 4, del medesimo testo unico si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione".
---------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione."
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260 ha disposto ( con l'art. 10,comma
1) che "Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione".
Art. 614
Provveditorato agli studi
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
4. L'Amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i locali per
il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla
manutenzione dei medesimi. (29) (37)((47))
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 ha disposto (con l'art. 9,comma
1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del medesimo testo unico si intendono riferiti alle sedi dei nuovi
uffici periferici dell'amministrazione".
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione."
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260 ha disposto ( con l'art. 10,comma
1) che "Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione".
Art. 615
Personale
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 )).
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
Art. 616
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
Art. 617.
Regione Valle d'Aosta
1. Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 11 novembre 1946, n. 365, i servizi dalla legge attribuiti al
provveditorato agli studi sono demandati, nella Regione Valle
d'Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la Valle d'Aosta. Ai
relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed
eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua
richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975 n. 861 le competenze attribuite al sovrintendente scolastico
regionale nei confronti del personale della scuola sono esercitate
dal Sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta, il quale e'
funzionario della regione.
Art. 618.
Provincia di Trento
1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento esercita le
attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato
nelle materie indicate dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.
2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1,
in materia di amministrazione scolastica nella provincia di Trento
trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6.
3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della
giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto
tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica
istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica
non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva
dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a
dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di
ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito
di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia
di istruzione elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni
conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti
scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al sovrintendente
scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria
competenza.
5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il
sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite
dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai
sovrintendenti scolastici regionali.
(( 6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 ))
avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono
decisi dal (( Ministero della pubblica istruzione. ))
7. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni
previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 619.
Provincia di Bolzano
1. A norma dell'articolo 1 del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre
1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni dell'amministrazione dello
Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media,
secondaria superiore e artistica esercitate sia direttamente dagli
organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti
ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono
esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di
Bolzano, ai sensi e nei limiti dell'articolo 16 dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige.
2. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la
vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita'
ladine il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere
della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente
scolastico.
3. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e
secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano,
sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione, nomina un
intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del
gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
4. Per l'amministrazione delle scuole delle localita' ladine, il
Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico
su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino
nel consiglio scolastico provinciale.
Art. 620.
Regione siciliana
1. Nel territorio della regione siciliana l'ufficio scolastico
regionale e i provveditorati agli studi, nello svolgimento delle
funzioni attribuite alla regione, si attengono alle disposizioni di
cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 1985 n. 246.
Art. 621
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
Art. 622
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
TITOLO II
ORGANI COLLEGIALI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Art. 623.
Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 612, nell'Amministrazione
centrale operano i seguenti organi collegiali:
a) il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni
previste dall'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive
modificazioni;
b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui
all'articolo 23;
c) la Consulta presso il centro studi per l'edilizia scolastica,
di cui all'articolo 90;
d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze
di insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie di cui
all'articolo 272;
e) il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di
proposte in materia di interventi a favore di alunni in particolari
condizioni di disagio, di cui all'articolo 326;
f) la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a
titolo privato nelle accademie di belle arti, di cui all'articolo
211, comma 1;
g) la Commissione per i pareri in materia di conferimento di
diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura o dell'arte, di cui
all'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;
h) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per
l'insegnamento di specifiche discipline negli istituti d'arte e nei
licei artistici di cui all'articolo 524.
Art. 624.
Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti
nell'amministrazioneperiferica operano i seguenti organi collegiali:
A - presso gli uffici scolastici regionali:
1 - la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
2 - per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con
lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della
regione Friuli-Venezia Giulia e' assistito da una commissione da lui
nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro
rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore
didattico e tre docenti, di cui uno della scuola elementare, uno
della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente
e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre
designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di
Gorizia, con voto limitato. La Commissione e' altresi' competente in
materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente
da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il
reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di
insegnamento slovena ai sensi dell'articolo 426.
B - Presso i provveditorati agli studi:
1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 20;
2) il Consiglio di amministrazione provinciale del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 549;
3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale
di cui all'articolo 577;
4) la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di
presidenza di cui all'articolo 477, comma 2;
5) le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di
insegnamento di cui all'articolo 525;
6) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del
personale amministrativo tecnico e ausiliario, di cui all'articolo
586;
7) la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
8) la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi
delle scuole di cui all'articolo 28.
Parte V
SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
TITOLO I
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 625.
Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei
lavoratori italiani e loro congiunti
1. Il Governo della Repubblica ha facolta' di istituire, mantenere
e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative.
2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre
istituzioni educative di cui al comma 1 e' esercitata dal Ministero
degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari.
3. Il Ministero degli affari esteri inoltre promuove ed attua
all'estero iniziative scolastiche e attivita' di assistenza
scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
emigrati.
Art. 626.
Amministrazione, coordinamento e vigilanza
1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le
istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 625
e' messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un
contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica
funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione,dell'amministrazione universitaria e di personale
ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite
complessivo di ((70 unita')).
2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali e' affidata
l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti
all'estero, e' assegnato un contingente di personale ispettivo
tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di
coordinamento e di assistenza tecnica. Detto contingente e'
determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il
Ministro del tesoro.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 e' collocato fuori ruolo, con
provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di
concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del
tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica
ed al profilo professionale di appartenenza.
4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido a
tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di
appartenenza.
Capo II
SCUOLE ED ISTITUZIONI EDUCATIVE STATALI
Art. 627.
Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali
1. All'istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle
scuole statali si provvede con decreto del Ministro degli affari
esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 628.
Acquisto o costruzione degli edifici
1. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso
delle scuole italiane all'estero la cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate
d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 e' limitato in modo che
le quote d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute
nei limiti della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1
si applicano le norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato
e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto cio' sia possibile
e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.
Art. 629.
Ordinamento
1. Con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione le scuole italiane statali all'estero sono
conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da
particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del
territorio nazionale. Ai titoli di studio in esse conseguiti e'
riconosciuto valore legale.
2. I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione.
Art. 630.
Insegnamento religioso
1. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito in
conformita' delle disposizioni richiamate dall'articolo 309. Puo'
essere consentito l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad
esigenze locali.
Art. 631.
Libri di testo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano, in
materia di libri di testo, le disposizioni di cui alla parte II,
titolo III, capo V del presente testo unico.
2. Agli alunni delle scuole elementari italiane funzionanti
all'estero, statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato italiano e agli iscritti e frequentanti le
altre istituzioni educative o partecipanti alle altre iniziative
scolastiche dell'istruzione elementare i libri di testo sono forniti
gratuitamente dal Ministero degli affari esteri.((23))
3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle
scuole e nelle istituzioni di cui al comma 2 e' quello stabilito a
termini dell'articolo 153.
4. Per i libri di testo che siano difformi, per le particolari
caratteristiche delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti
all'estero, dai libri adottati nel territorio nazionale, il prezzo
massimo di copertina e' stabilito annualmente con decreto del
Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria e commercio.
5. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'articolo 153, comma
2 e' praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del
Ministero degli affari esteri.
------------------
AGGIORNAMENTO (23)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma
4) che " Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631,
commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri
di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del
quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2, e l'articolo 631, comma
2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola
dell'obbligo".
Art. 632.
Contributi degli alunni
1. Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore sono tenuti al pagamento di contributi annuali, la cui
misura e' determinata dal Ministro degli affari esteri, con riguardo
alla sede e al tipo di scuola, in modo che non superi i due terzi
dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni dei
corrispondenti istituti e scuole statali del territorio nazionale.
2. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e
medie sono di norma esentati dal pagamento di tasse e contributi.
Capo III
SCUOLE NON STATALI
Art. 633.
Concorso al mantenimento delle scuole non statali
1. Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono
da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari
esteri puo' contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia
dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi docenti
statali secondo quanto previsto dal presente testo unico.
Art. 634.
Riconoscimento delle scuole non statali
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che
dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi
alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere
pareggiate a queste ultime oppure possono ottenere il riconoscimento
del valore legale degli esami finali, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale
di studio conseguito nelle seconde e' riconosciuto valore legale
dallo Stato italiano.
Art. 635.
Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, a titoli di studio rilasciati da
scuole secondarie italiane all'estero che non siano sostanzialmente
conformi alle corrispondenti scuole statali italiane puo' essere
concesso il riconoscimento legale, previo superamento di un esame
integrativo da svolgersi presso scuole secondarie del territorio
nazionale, con modalita' e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.
Capo IV
INIZIATIVE E ATTIVITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI ITALIANI E LORO CONGIUNTI
Art. 636.
Iniziative scolastiche e attivita' di assistenza scolastica
1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative
scolastiche e le attivita' di assistenza scolastica previste
dall'articolo 625, comma 3, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare
l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei
paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i
congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di
immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane
elementare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori
italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneita' e di licenza di
scuola italiana elementare e media;
d) scuole materne e nidi di infanzia;
e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non
finalizzati al rilascio di titoli di studio.
2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire,
all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della scuola,
per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione
vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche,
borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.
Art. 637.
Programmi, esami, titoli di studio
1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli
esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e
scuole di cui all'articolo 636 e ogni altra disposizione per
l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del
Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione.
2. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le
disposizioni emanate in base al comma 1 devono conformarsi a quelle
vigenti nel territorio della Repubblica.
Art. 638.
Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli affari esteri
1. A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza
scolastica, nonche' di formazione e perfezionamento professionali,
assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali che
perseguano gli stessi fini di quelle di cui all'articolo 625, comma 3
ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli
affari esteri, il Ministero stesso ha facolta' di concedere
contributi in denaro, libri, materiale didattico e di assegnare
personale di ruolo e non di ruolo, ai sensi degli articoli 639 e
seguenti.
TITOLO II
PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE
Capo I DESTINAZIONE ALL’ESTERO
Art. 639.
Contingenti del personale da destinare all'estero
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in
rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono
stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo 640, comma
2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle
iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui
all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche
ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite
dalle autorita' diplomatiche e consolari anche in riferimento ad
osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite
presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo
597. Nel medesimo decreto e' fissato altresi' il limite massimo di
spesa.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione
annuale.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente
articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ((e' stabilito
entro il limite massimo di 624 unita')). ((62))
---------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 12) che "A
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al
raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non
possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare
all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, ne' possono essere rinnovati i relativi comandi
o fuori ruolo".
Art. 640.
Selezione e destinazione all'estero del personale
1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da
assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese
quelle di cui all'articolo 636 alle scuole europee e alle istituzioni
scolastiche ed universitarie estere, e' scelto esclusivamente tra il
personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o
di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle
lingue straniere richieste per il paese a cui e' destinato.
2. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per
l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, fatto
salvo quanto previsto dal comma 16 per i compiti di lettore e
dall'articolo 673, comma 3, e' disposta, annualmente, nei limiti dei
contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 639, secondo piani
triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle
istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto
con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale
richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle
competenti autorita' consolari e diplomatiche. I predetti piani
possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali
esigenze sopravvenute.
3. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei
requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla
preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che
dovranno essere svolte all'estero.
4. L'accertamento di cui al comma 3 e' effettuato mediante esami,
integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.
5. Gli esami comprendono una o piu' prove scritte ed un colloquio e
consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e
professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere
all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.
6. Gli esami sono indetti ogni triennio con decreto del Ministro
degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti
in rapporto alle categorie di personale richiesto.
7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 80
per le prove di esame e 20 per titoli professionali e culturali.
8. Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato
una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio
gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una
votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di
cui ai commi 14 e 15.
9. Terminate le prove di esame si da' luogo alla valutazione dei
titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti
esami.
10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma
dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei
titoli.
11. Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in
posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono
stati indetti gli esami.
12. Le graduatorie hanno validita' nei tre anni indicati nel
provvedimento con cui gli esami sono indetti. Nei casi di
sopravvenuta urgente necessita' di assegnare personale a posti per i
quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette
graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di
graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima
della scadenza triennale.
13. Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo
le operazioni di trasferimento del personale gia' in servizio
all'estero sono pubblicati negli albi del Ministero degli affari
esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale
richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
14. Il Ministro degli affari esteri determina, con decreto da
emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie
di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate
all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalita'
di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste
per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del
punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresi' dei
criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detta inoltre
le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione
per il personale destinato all'estero che dovranno essere orientati
particolarmente alla conoscenza della realta' culturale e sociale in
cui il personale stesso e' chiamato ad operare.
15. Per il personale direttivo e docente da destinare alle
istituzioni ed iniziative di cui all'articoli 625, alle scuole
europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i
programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio
tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei
titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari
esteri.
16. Come docenti o lettori presso universita' e istituzioni
scolastiche straniere all'estero sono destinati docenti universitari
e docenti delle scuole secondarie. Alle istituzioni scolastiche
straniere all'estero puo' essere assegnato anche personale docente
della scuola elementare.
Art. 641.
Composizione delle commissioni giudicatrici
1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui al comma
15 dell'articolo 640, le commissioni giudicatrici degli esami sono
presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore
tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale
ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio.
2. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in
rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente
alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e
che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un
esperto per materie specifiche. Dette commissioni possono essere
integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di
specifici requisiti professionali e linguistici, ai fini dell'
espletamento delle funzioni all'estero.
3. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni possono
essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto
dei criteri di composizione delle commissioni.
4. I componenti delle commissioni che appartengono al personale
docente universitario o al personale ispettivo-tecnico, direttivo o
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della pubblica
istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi compresi in
appositi elenchi formati dal Consiglio universitario nazionale o dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del
personale cui si riferisce la destinazione all'estero.
Art. 642.
Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo
1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati
alla sede di servizio con decreto del Ministro degli affari esteri
previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del
Ministero da cui dipendono.
2. Il predetto personale e' collocato fuori ruolo per il periodo
durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell'
amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli
affari esteri e con quello del tesoro.
3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo
e docente destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione
ha facolta' di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di
personale di ruolo.
4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola
materna e' disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo
provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.
Art. 643.
Durata massima di permanenza all'estero
1. La permanenza all'estero non puo' essere superiore ad un periodo
complessivo di 7 anni scolastici.
2. E' fatta salva la possibilita' di essere ulteriormente impiegato
nelle istituzioni scolastiche previo superamento delle procedure di
selezione di cui all'articolo 640.
3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la
Scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del
personale docente di dette scuole.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno
1988, n. 213 e all'articolo 5, comma 5 del decretolegge 3 maggio
1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988,
n. 246.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge
25 agosto 1982, n. 604 e successive modificazioni, in quanto
applicabili.
Art. 644.
Periodi minimi di permanenza all'estero
1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere
all'estero per una durata non inferiore a tre anni.
2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo
triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico
dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi
motivi di carattere personale o familiare.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non puo' aver
luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso
di gravi motivi o di ragioni di servizio.
Art. 645.
Rapporti informativi
1. Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i rapporti
informativi ed i giudizi complessivi annuali, la redazione dei
rapporti e l'attribuzione dei giudizi spettano al capo della missione
diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria.
Art. 646.
Richiamo per ragioni di servizio
1. La destinazione all'estero puo' cessare in qualunque momento,
con decreto del Ministro per gli affari esteri, per ragioni di
servizio.
2. Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attivita'
tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro
per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente.
Art. 647.
Assegnazione alle sedi metropolitane
1. All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti
universitari riacquistano la cattedra nella Universita' alla quale
appartengono. (( Gli ispettori tecnici, i capi di istituto e i
docenti )) riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento
della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero
non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di
demerito.
(( 2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio
)) sia durato oltre tre anni, hanno la facolta' di richiedere di
essere destinati con diritto di priorita', qualora vi sia vacanza,
alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella quale
erano titolari all'atto della loro destinazione all'estero, ovvero ad
una sede, ascelta dell'amministrazione scolastica, fra tre da essi
indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facolta' per i capi di
istituto o per i docenti i scuole secondarie e' limitata alle sedi in
cui vi siano gli stessi tipi di scuola o di istituto di quelle di
provenienza.
Art. 648.
Divieto di assunzione di personale precario
1. Alle istituzioni scolastiche statali all'estero e' fatto divieto
di assumere personale precario anche con rapporto di diritto privato.
2. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione
del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di
effetti, ferma restando la responsabilita' dei funzionari e degli
organi delle istituzioni che le abbiano disposte.
Art. 649.
Sostituzione di docenti temporaneamente assenti
1. I docenti temporaneamente assenti per non piu' di sei giorni
nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante
ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti di
ruolo gia' in servizio. Le ore, cosi' ripartite, eventualmente
eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto
dall'articolo 491 sono retribuite come ore soprannumerarie in
conformita' alle disposizioni vigenti in materia nel territorio
nazionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, di norma, anche
alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle
istituzioni di cui all'articolo 636.
Art. 650.
Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario
settimanale inferiore a quello di cattedra
1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni
ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non
vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra i
docenti di ruolo gia' in servizio con abilitazione specifica od
affine, secondo i criteri indicati dall'articolo 649.
2. Le ore, cosi' ripartite, eventualmente eccedenti l'orario
settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite con le
modalita' di cui allo stesso articolo 649.
Art. 651.
(( (Supplenze di insegnamento). ))
((1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649
e 650, i presidi e i direttori didattici possono conferire con
motivato provvedimento supplenze temporanee a norma del presente
articolo.
2. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di personale
abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio
prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa
italiana, vistate dall'autorita' consolare, relativamente a:
a) personale residente nel Paese ospite;
b) personale non residente nel Paese ospite.
3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al
comma 2, lettera a). Tale conferimento e' disciplinato dalla legge
italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale
residente, o qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la
legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al
personale di cui al comma 2, lettera b).
4. La retribuzione dei supplenti e' determinata in relazione alle
ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di cui al
comma 2, lettera a), essa e' equivalente a quella che percepirebbe in
territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se piu' favorevole,
alla retribuzione corrisposta localmente per analoga attivita'. Per
il personale di cui al comma 2, lettera b), essa e' invece
determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e
modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo
658.
5. Il personale supplente, residente o non residente, e' nominato
per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attivita'
didattica.
6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di
posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiori a
undici, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.))((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma
1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]."
Capo II
SITUAZIONI PARTICOLARI
Art. 652.
Comando
1. Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all' estero ((
che non si siano potuti conferire a termine dell'articolo 640, )) si
provvede mediante comando, per un periodo non superiore a un anno
scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero della
pubblica istruzione.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' del personale da
comandare e' effettuato dalla commissione di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967,
n. 215, come modificato dall'articolo unico della legge 13 novembre
1980, n. 789.
3. Durante il detto periodo il personale cosi' comandato conserva
il diritto alla sede che occupava nel territorio nazionale.
4. L'onere della relativa spesa e' assunto dal Ministero degli
affari esteri.
Art. 653.
Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e
non previste dall'ordinamento scolastico italiano
1. In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a
personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle
relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie
obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa
dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste
nell'ordinamento scolastico italiano.
2. Al personale di cui al comma 1 e' corrisposta una retribuzione
annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella
di cui all'articolo 658.
Art. 654.
Personale non docente da assumere per speciali esigenze
1. Per speciali esigenze connesse a difficolta'
linguistico-ambientali in particolari aree geografiche, determinate
con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, e in mancanza di
specifiche graduatorie, le scuole statali all'estero possono
assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri,
impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua
italiana adeguata ai rispettivi compiti, da utilizzare per mansioni
di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno
essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col
suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale sono
fissate le aliquote di personale da adibire, rispettivamente, a
mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.
2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10
settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto
presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero puo'
essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale e'
stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i commi 5 e 6
dell'articolo 673.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta una
retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo
157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla
tabella di cui all'articolo 658.
4. Al personale assunto sul posto e addetto alle scuole italiane
con funzioni di medico scolastico e vicedirettore di nazionalita'
straniera e' corrisposta una retribuzione complessiva mensile in
valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di
assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura
non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni
nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi
con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il
Ministro per il tesoro.
Art. 655.
Legge regolatrice dei contratti
1. Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del
personale di cui agli articoli 653 e 654 sono regolati dalla legge
locale, fatto salvo quanto previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 3
dei predetti articoli.
Art. 656.
Norme applicabili al personale A.T.A.
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si estendono
le norme dettate, nel presente titolo, per il personale docente, con
esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.
2. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario l'articolo 143 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Capo III
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Art. 657.
Corresponsione della retribuzione metropolitana
1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del
personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato
fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in
servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni
scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private
e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di
appartenenza. Detto trattamento economico continua ad essere
corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del
collocamento fuori ruolo.
Art. 658.
(Assegni di sede).
1. Al personale in servzio nelle istituzioni scolastiche
all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per
tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di
assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno
speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per
sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno
e' costituito:
a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla
tabella di cui al comma 9;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate
secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli
affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di
cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e
delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni
statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e
dell'Unione europea, nonche' dalle relazioni dei capi di
rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di
ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli
uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto
conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonche'
del corso dei cambi.
3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per
situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo
del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.
4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a
prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa
citta' seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
5. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione
dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero
compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale,
escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale.
6. L'assegno di sede e' conservato per intero durante il periodo
delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per il
personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di
cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi
compresi i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai
fini del relativo computo il sabato e' considerato giorno lavorativo.
7. L'assegno di sede non compete al personale in servizio
all'estero che usufruisca del periodo di ferie in Italia prima che
siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni
all'estero.
8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga
corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero una retribuzione
per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello
corrisposto da detta autorita' o ente.
9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le
istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative
e attivita' previste nel titolo I sono cosi determinati:
Assegno
mensile lordo
lire
--
A) Personale ispettivo, direttivo e docente
in servizio presso istituzioni scolastiche
italiane e presso istituzioni scolastiche e
universitarie straniere:
1) Ispettore tecnico ............................... 1.700.000
2) Direttore didattico con funzioni ispettive ...... 1.560.000
3) Preside di istituto di istruzione su periore .... 1.534.000
4) Preside di scuola media ......................... 1.534.000
5) Direttore didattico ............................. 1.534.000
6) Docente chiamato a ricoprire una cattedra
presso universita' istituti superiori e con-
servatori stranieri ............................ 1.400.000
7) Docente incaricato della presidenza di is-
tituto di istruzione secondaria superiore...... 1.311.000
8) Docente nelle scuole secondarie superiori
o presso istituti stranieri di istruzione
secondaria di secondo grado ..................... 1.260.000
9) Lettore incaricato anche di attivita' extra
accademiche ..................................... 1.260.000
10) Docente incaricato della presidenza di scuola
media ........................................... 1.219.000
11) Insegnante elementare o di scuola materna
incaricato di funzioni direttive ............... 1.165.000
12) Lettore ......................................... 1.160.000
13) Docente nelle scuole medie o presso istituti
stranieri di istruzione secondaria di primo grado 1.151.000
14) Docenti diplomati degli istituti di istruzione
secondaria superiore ............................ 1.105.000
15) Insegnante elementare o di scuola materna o
presso istituti stranieri di istruzione primaria. 1.105.000
B) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(A.T.A.) in servizio presso istituzioni
scolastiche italiane:
16) Responsabile amministrativo ..................... 1.105.000
17) Assistente amministrativo ....................... 949.000
18) Collaboratore scolastico ........................ 805.000
10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere
periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari
esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per tener conto della variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato
dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque
comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli
assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva,
determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare
inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno,
il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base
di tale indennita'. (19) ((63))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma
1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]."
-------------
AGGIORNAMENTO (63)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 38)
che "A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa
agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, e' ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui".
Art. 659.
(( (Aumenti per situazione di famiglia).))
((1. L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20 per cento a
favore del personale coniugato, il cui coniuge non eserciti
attivita' lavorativa retribuita ovvero non goda di redditi di impresa
o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle
disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico. Nel
caso in cui il coniuge fruisca di trattamento pensionistico
costituito con contributi versati, in ottemperanza a disposizioni di
legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali,
l'importo della pensione viene detratto dall'aumento per situazione
di famiglia.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita',
annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata,
nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di
matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un
aumento dell'assegno di sede commisurato al 5 per cento dell'assegno
di sede che nello stesso Paese e' previsto per il posto di docente
nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione
secondaria di primo grado.
4. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per
familiari a carico: il coniuge e, sempreche' minorenni, i figli
legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente
riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da
precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni
inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 31 luglio
1975, n. 364.
5. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per "assegno di
sede" quello previsto dal comma 1 dell'articolo 658 e per "assegno
personale" quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di
sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di
cui al presente articolo.
6. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 173,
al comma 4 dell'articolo 174, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)).((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma
1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]."
Art. 660.
Alloggi demaniali all'estero
1. Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 661.
(Indennita' di sistemazione).
1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede
all'estero, il personale ha diritto ad una indennita' di
sistemazione, nella misura di una mensilita' dell'assegno personale
spettante per il posto di destinazione. L'indennita' stessa e'
ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in
locazione da parte dell'amministrazione.
2. Nel caso di destinazione o trasferimento nella stessa citta' di
dipendenti tra loro coniugati e sempre che il divario fra le date di
assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni,
l'indennita' di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha
diritto nella misura piu' elevata. (19) ((56))
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma
1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1999"
--------------
AGGIORNAMENTO (56)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 6,
lettera b)) che "Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano
altresi', limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le
seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento
economico del personale all'estero di cui alla parte terza del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
b) l'indennita' di sistemazione prevista dall'articolo 175 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
nonche' dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29
del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta, per
i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede
estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale;
inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del
40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di
servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967".
Art. 662.
(( (Contributo spese per abitazione).))
((1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una
spesa superiore al 21 per cento dell'assegno personale spetta un
contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza
fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento
dell'assegno personale. Esso e' concesso per la parte del canone
compresa tra il 21 per cento ed il 30 pe cento del predetto assegno.
Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno
personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per
cento, il contributo puo' essere concesso sentito il parere del
consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai commi 1 e
2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni.
4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione
nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la
cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto
anche durante le ferie e nei periodi in cui e' sospeso o diminuito
l'assegno personale.
5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le
condizioni e le modalita' per la concessione e la corresponsione del
contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 279 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La
competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio
spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono
devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2 e quelle di cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200.)) ((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma
1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]." ; ha inoltre disposto (con
l'art. 37, comma 1) che le disposizioni che modificano il presente
articolo si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo
il 1 gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta gia'
beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa.
Art. 663.
(( (Provvidenze scolastiche).))
((1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello
iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in
Italia o frequentino all'estero, in localita' diversa dalla sede di
servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, e'
accordato, a domanda, un contributo mensile di quarantamila lire per
ogni figlio in eta' compresa tra i dieci e i diciotto anni e di
sessantamila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i diciannove e
i ventisei anni.
2. Il contributo e' accordato senza la limitazione di cui al comma
1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di
cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei
limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con
continuita'.))((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma
1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]."
Art. 664.
(( (Spese di viaggio per ferie).))
((1. Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione di ferie,
purche' usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali,
sono rimborsate ogni 18 mesi nella misura del 90 per cento. Le spese
predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino
ad una destinazione in Italia e ritorno in sede. Esse sono rimborsate
anche per i familiari a carico.
2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalita'
stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese
per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso
delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella
economica spetta solo al personale con qualifica dirigenziale ed al
coniuge a carico.
3. Il diritto al rimborso delle spese e' acquisito dopo lo scadere
di 12 mesi di servizio in sede, ancorche' i viaggi siano stati
effettuati prima.
4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari
possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a
quello del congedo del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa da
quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in
luogo delle spese di cui al presente articolo e nei limiti e con le
modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio
del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio )).((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma
1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]."
Art. 665.
Viaggi di trasferimento
1. Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra
sedi all'estero spetta:
a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative
alla prima classe con eventuale supplemento rapido a tutto il
personale nonche' di quelle relative al vagone letto in compartimento
singolo ai presidi, docenti di scuola secondaria, ispettori,
direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso
istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero puo'
autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di
particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone
letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento
singolo a favore di altro personale. Per i tratti in territorio
nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di
viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;
b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive
del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe singola al
personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al
vagone letto in compartimento singolo, e per un posto di prima classe
al restante personale;
((c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la classe
immediatamente superiore a quella turistica ai dirigenti scolastici e
per la classe turistica al restante personale.))((19))
2. Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le
disposizioni dell'articolo 194 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta
il trattamento di cui all'articolo 195 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 202 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5. I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei
criteri previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari a
carico, di cui all'articolo 659.
((6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni
diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto
per se' e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente
capo, delle spese di viaggio e di una indennita' per il trasporto
degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in
Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale
cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla
data di cessazione decade dal diritto.))((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma
1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]."
Art. 666.
Trasporto degli effetti
1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili
e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il pagamento
delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun
familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti
di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria
superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico.
2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di
imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre quarti del peso
netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione
indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera
equivalente a kg 150.
3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di
imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa
a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo
l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il
trasporto e il recapito degli effetti, nonche' per l'eventuale
magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
4. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i
tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da
stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari
esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, ((la
spedizione puo' essere effettuata)), nei limiti di peso
sopraindicati, da qualunque localita' sita in Italia alla sede di
servizio e viceversa.
5-bis. Il Ministero puo' predisporre secondo condizioni e modalita'
da stabilire con apposito decreto una lista di societa' di trasporti
internazionali da abilitare ai fini della ammissibilita' della
richiesta di rimborso di cui al comma 1.
5-ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti
allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa
citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio
nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle indennita'
di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli
aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.(19)
------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma
1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1999"
Art. 667.
Trasporto per aereo o automezzo
1. Qualora i trasporti di cui all'articolo 666 avvengano per aereo
o per automezzo la spesa relativa e' pagata nei limiti di quella
occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In
mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai
trasporti per aereo o automezzo e' pagata nei limiti di quella
occorrente per il mezzo meno costoso esistente.
2. L'Amministrazione puo' autorizzare il pagamento delle spese di
trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che
viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per il dipendente e di
10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in
franchigia.
Art. 668.
Trattamento del personale con comando annuale
1. Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il
trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663.
2. L'indennita' di cui all'articolo 661 e' ridotta alla meta' e non
spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede.
3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il
trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con
esclusione di quanto riguarda i familiari a carico.
4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul
trattamento economico metropolitano.
Art. 669.
Viaggi di servizio
1. Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero
vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per un periodo
massimo di dieci giorni oltre quelli necessari per il viaggio,
l'intero assegno personale. L'intero assegno personale e' altresi'
mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano
trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o allo scadere
del congedo ordinario.
2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri
paesi esteri, oltre all'assegno personale in godimento, spetta:
a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio,
un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede
mensile;
b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi,
un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno base
mensile maggiorato del coefficiente previsto per il personale delle
istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella sede dove si
svolge la missione. In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente
da applicarsi e' stabilito con decreto del Ministro per gli affari
esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono
corrisposte, oltre alle spese di cui all'articolo 665, anche le spese
per la spedizione del bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg. I
viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri.
Art. 670.
Modalita' di pagamento delle competenze
1. Per il pagamento delle competenze al personale in servizio
presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 209 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 671.
(( (Trattamento economico durante l'assenza dal sevizio).))
((1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con
escluzione dei periodi di ferie, e' fissato in complessivi 60 giorni
in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento
economico:
a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e'
corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed e' sospesa per il
restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni
applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di
salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.
2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi
della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento
economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e'
corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e'
sospesa.
Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli previsti
dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori
assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento,
comportano la restituzione ai ruoli di provenienza.))((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma
1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1999 [. . .]."
Art. 672.
R i n v i o
1. Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche all'estero, nei limiti delle disposizioni del presente
decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
concernenti i casi di decesso durante il servizio all'estero,
l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per
questa ultima, agli aventi diritto all'assistenza da parte
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
Art. 673.
Valutazione del servizio prestato all'estero
1. Il servizio di ruolo prestato all'estero e' calcolato, agli
effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni
il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.
2. Il servizio stesso e' valutato ai fini del trattamento di
quiescenza con la maggiorazione della meta' per i primi due anni e
d'un terzo per gli anni successivi.
3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico
possono essere affidate a docenti elementari, che abbiano superato il
periodo di prova, di ruolo normale. Tale servizio costituisce titolo
da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico.
4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di
servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura e'
valutato come un anno di insegnamento effettivo; ai fini della
valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore di
istituto di cultura e' considerato come servizio prestato da preside
incaricato.
5. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni di concetto
presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e'
equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini
della valutazione nei concorsi per l'accesso ai ruoli della quinta
qualifica funzionale del personale predetto.
6. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni esecutive od
ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche italiane
all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti
autorita', e' valido ai fini del computo dei due anni di servizio
richiesti dall'articolo 554 per l'ammissione ai concorsi di accesso
ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale
predetto.
Art. 674.
Personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee"
1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al
personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee" si
applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.
Art. 675.
Sanzioni disciplinari
1. Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono
inflitte le sanzioni disciplinari stabilite per le loro rispettive
categorie.
2. La punizione di primo grado e' inflitta: dal preside se si
tratta di docenti, dal direttore didattico se si tratta di docenti
elementari, dall'agente diplomatico e consolare se si tratta di
presidi o direttori, ovvero se si tratta di lettori o di docenti
destinati agl'istituti di cui all'articolo 633 e all'articolo 640,
comma 16.
3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a
un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri
dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato.
4. Il docente o impiegato in destinazione all'estero incolpato di
una mancanza per la quale e' comminata una punizione piu' grave di
quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio all'estero
ed e' restituito al ruolo d'appartenenza.
5. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza
sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti
disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui
dipende il ruolo d'appartenenza.
6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente
di scuola secondaria l'accusa e' sostenuta dinanzi al consiglio di
disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.
Art. 676.
Norma di abrogazione
1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella
formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad
eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo
unico stesso, che sono abrogate.
VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione
RUSSO JERVOLINO
Tabella n. 1 (articolo 197, comma 8)
TESTO UNICO
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta,
grafica o scritto-grafica
Maturita'classica
1) Latino sc. (versione dal latino) 2) Greco sc. (versione dal greco)
Maturita'scientifica
1) Latino sc. (versione dal latino)
2) Matematica sc.
3) Lingua straniera sc.
Maturita'magistrale
1) Latino sc. (versione dal latino)
2) Matematica sc.
Maturita'artistica
1) Composizione e sviluppo di un tema
architettonico gr.
2) Saggio di figura dal vero gr.
Maturita' tecnica
Istituti tecnici agrari
1) Agronomia e coltivazioni sc.
2) Estimo sc.
3) Elementi di costruzioni gr.
Specializzazione: Viticoltura ed enologia
1) Viticoltura sc.
2) Enologia, legislazione e commercio
viticolo-enologico sc.
3) Elementi di costruzioni enologiche
rurali gr.
4) Estimo rurale con applicazioni
viticolo-enologiche sc.
Istituti tecnici commerciali amministrativi e a indirizzo mercantile
1) Ragioneria sc.
2) Tecnica commerciale sc.
3) Lingua straniera sc.
Specializzazione: Commercio con l'estero
1) Ragioneria sc.
2) Tecnica commerciale sc.
3) Seconda lingua straniera sc.
4) Terza lingua straniera sc.
Specializzazione: Amministrazione industriale
1) Ragioneria sc.
2) Tecnica Commerciale sc.
3) Lingua straniera sc.
4) Ragioneria e tecnica amministrativa
delle aziende industriali sc.
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue
estere
1) Tecnica professionale, amministrativa,
organizzativa e operativa sc.
2) Prima lingua straniera sc.
3) Seconda lingua straniera sc.
4) Stenografia gr.
Istituti tecnici per geometri
1) Costruzioni e disegno di costruzione gr.
2) Topografia e disegno topografico sc. gr.
3) Estimo sc.
Istituti tecnici femminili
Indirizzo generale
1) Economia domestica sc.
2) Disegno gr.
3) Lingua straniera sc.
4) Esercitazioni pratiche di lavori
femminili gr.
Indirizzo: Econome-dietiste
1) Contabilita', matematica finanziaria
e statistica sc.
2) Lingua straniera sc.
Indirizzo: Dirigenti di comunita'
1) Psicologia e pedagogia sc.
2) Lingua straniera sc.
Istituti tecnici nautici
Indirizzo: capitani
1) Navigazione sc.
2) Lingua inglese sc.
Indirizzo: Macchinisti
1) Macchine sc.
2) Disegno di macchine gr.
3) Lingua inglese sc.
Indirizzo: Costruttori
1) Teoria della nave sc.
2) Costruzioni navali e disegno di
costruzioni navali gr.
3) Lingua inglese sc.
Istituti tecnici per il turismo
1) Tecnica turistica sc.
2) Seconda lingua straniera sc.
3) Terza lingua straniera sc.
Istituti tecnici industriali
Indirizzo: Arti fotografiche:
1) Disegno applicato all'arte fotografica gr.
2) Tecnologia fotografica e cinematografica sc.
Indirizzo: Arti grafiche
1) Disegno applicato alle arti grafiche gr.
2) Impianti grafici e disegno gr.
3) Tecnologia grafica sc.
Indirizzo: Chimico conciaria
1) Impianti di conceria e disegno sc.gr.
Indirizzo: Chimica industriale
1) Impianti chimici e disegno sc.gr.
Indirizzo: Costruzioni areonautiche
1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche sc.
2) Disegno di costruzioni aeronautiche
e studi di fabbricazione sc. gr.
Indirizzo: Cronometria
1) Meccanica applicata all'orologeria e
disegno sc. gr.
Indirizzo: disegnatori di tessuti
1) Disegno tessile gr.
2) Disegno artistico per tessuti gr.
3) Analisi, composizione e fabbricazione
dei tessuti sc.
Indirizzo: Edilizia
1) Costruzioni edili, stradali, idrauliche sc. gr.
2) Disegno di costruzioni gr.
3) Disegno tecnico gr.
4) Topografia e disegno gr.
Indirizzo: Elettronica industriale
1) Elettronica generale e misure elettriche sc. gr.
2) Disegno tecnico gr.
Indirizzo: Elettrotecnica
1) Elettrotecnica generale sc.
2) Impianti elettrici e disegno gr.
3) Costruzioni elettromeccaniche,
tecnologia e disegno gr.
Indirizzo: Energia nucleare
1) Disegno tecnico gr.
2) Elettronica generale e nucleare,
misure elettriche sc.
Indirizzo: Fisica industriale
1) Impianti industriali e disegno sc. gr.
2) Elettrotecnica sc.
Indirizzo: Industrie alimentari
1) Tecnologie, impianti e disegno sc. gr.
Indirizzo: Industria cartaria
1) Impianti di cartiere e disegno sc. gr.
Indirizzo: Industrie cerealicole
1) Industrie cerealicole sc.
2) Disegno tecnico sc. gr.
3) Meccanica e macchine sc.
Indirizzo: Industrie metalmeccaniche
1) Studi di fabbricazione e disegno gr.
2) Tecnologia meccanica sc.
Indirizzo: Industria mineraria
1) Arte mineraria sc.
2) Arricchimento dei minerali sc.
3) Topografia e disegno sc. gr.
Indirizzo: Industria navalmeccanica
1) Teoria della nave sc.
2) Costruzioni navali, disegno e studi
di fabbricazione sc. gr.
Indirizzo: Industria ottica
1) Ottica sc.
2) Disegno tecnico gr.
Indirizzo: Industria tessile
1) Analisi, composizione e fabbricazione
dei tessuti sc.
2) Disegno tessile gr.
Indirizzo: Maglieria
1) Analisi, composizione e fabbricazione
delle maglie sc.
2) Disegno tecnico gr.
Indirizzo: Materie plastiche
1) Impianti di materie plastiche e disegno gr.
Indirizzo: Meccanica
1) Meccanica applicata alle macchine sc.
2) Disegno di costruzioni meccaniche
e studi di fabbricazione gr.
Indirizzo: Meccanica di precisione
1) Disegno di costruzioni meccaniche di
precisione e relativi studi di
fabbricazione sc. gr.
2) Tecnologia della meccanica fine e di
precisione sc.
Indirizzo: Metallurgia
1) Metallurgia, siderurgia sc.
2) Impianti metallurgici e disegno gr.
3) Lavorazione dei metalli sc.
Indirizzo: Telecomunicazioni
1) Radioelettronica sc.
2) Disegno tecnico gr.
Indirizzo: Termotecnica
1) Termotecnica, macchine a fluido sc.
2) Impianti termotecnici e disegno gr.
Tabella n. 2 (articolo 472)
TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE
TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE
! Ruolo e cattedra da | Ruolo e cattedra a cui | Condizioni |
! cui e' ammesso il | e' ammesso il passaggio | |
! passaggio | | |
! | | |
! | | |
! 1) Insegnanti di | Scuola media: tutte le | Possesso del |
! scuola elementare; | cattedre | titolo di studio |
! | | prescritto e |
! | | della specifica |
! | | abilitazione; |
! | | |
! | Istituti di istruzione | Id. |
! | secondaria di 2o grado: | |
! | tutte le cattedre; | |
! | | |
! 2) Insegnanti di | Istituti di istruzione | Id. |
! scuola media. | secondaria di 2o grado: | |
! | tutte le cattedre. | |
! | | |
I passaggi di ruolo possono essere
disposti anche da un ruolo ad altro inferiore nei medesimi casi in
cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi
sono consentiti altresi' al personale educativo, al personale
insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al
personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti
previsti dalla presente tabella.
Tabella n. 3 (articolo 548)
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CONVITTI NAZIONALI E
DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO, DEI CONVITTI ANNESSI
AGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI E SCUOLE
SPECIALI STATALI
Numero del Coordinatori Collaboratori Ausiliari
convittori amministrativi amministrativi (a) (b)
e semiconvittori (a) (a)
fino a 25 1 2 11
" 50 1 2 14
" 75 1 2 16
" 100 1 3 20
" 125 1 3 21
" 150 1 3 23
" 175 1 4 24
" 200 1 4 27
Numero dei Guardarobieri Cuochi Aiutanti Infermieri
convittori e cuochi
semiconvittori
fino a 25 2 1 2 1
" 50 2 1 2 1
" 75 2 1 2 1
" 100 3 1 2 1
" 125 3 1 2 1
" 150 3 1 2 1
" 175 3 1 3 1
" 200 3 1 3 1
Nei convitti con numero di convittori e semiconvittori superiore a
200 il numero dei collaboratori amministrativi, degli ausiliari e dei
guardarobieri aumenta di una unita' per ogni gruppo di 50 convittori
e semiconvittori. Negli istituti e scuole speciali statali il numero
degli infermieri e' aumentato di una unita'. Negli istituti e scuole
speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo
le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o
scuola in relazione alle specifiche esigenze.
(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato e negli istituti e scuole speciali statali.
(b) Nei convitti una unita' di personale in piu' per ogni spazio
scoperto di 200 mq. oltre i 500, comunque non oltre sei unita'; una
unita' ulteriore in piu' per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100.
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CIRCOLI DIDATTICI DELLE
SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI
Numero delle Coordinatori Collaboratori Ausiliari
classi o delle (a)
sezioni
fino a 10 1 -
" 15 1 -
" 20 1 -
" 25 1 1
" 30 1 1
((" 35 1 1))
" 40 1 2
" 45 1 2
" 50 1 2
Nei circoli didattici con numero di classi o sezioni superiori a 50
il numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per
ogni gruppo di otto classi, a partire dalla quinta classe di ogni
gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni
gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ogni
gruppo. Fino a quando non saranno istituiti i circoli per le scuole
materne, il numero delle sezioni si aggiunge a quello delle classi
del circolo didattico in cui funzionano le stesse. Le classi di
doposcuola o a funzionamento serale concorrono a formare il numero
complessivo di classi in rapporto al quale sono determinati gli
organici. Qualora nella scuola funzionino corsi integrativi
sperimentali, nonche' di attivita' di educazione permanente, il
numero dei collaboratori e degli ausiliari e' aumentato di una unita'
rispettiva.
a) a carico dei comuni.
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE MEDIE
Numero delle Coordinatori Collaboratori Ausiliari
classi Amministrativi
fino a 3 1 - 2
" 5 1 - 2
" 8 1 - 3
" 12 1 1 4
" 16 1 1 5
" 20 1 2 6
" 24 1 2 7
Qualora la scuola funzioni con numero di classi superiori a 24, il
numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per
ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni
gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni
gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ogni
gruppo. Le classi di doposcuola o a funzionamento serale concorrono a
formare il numero complessivo di classi in rapporto al quale sono
determinati gli organici. Qualora nella scuola funzionino corsi
integrativi, sperimentali, nonche' di attivita' di educazione
permanente, il numero dei collaboratori amministrativi e degli
ausiliari e' aumentato di una unita' rispettiva. Qualora la scuola
funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli
ausiliari aumenta di una unita' per ogni succursale e sezione
staccata. Nelle scuole fornite di palestra il numero degli ausiliari
e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi siano almeno 9 classi o
che ve ne siano piu' di 22. Quando la palestra e' comune a piu'
scuole le rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono assegnati
alla scuola che amministra la palestra.
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI
ISTITUTI D'ARTE
Numero Coordinatori Collaboratori Ausiliari Collaboratori
delle Amministrativi amministrativi Tecnici
classi
fino a 3 1 2 2 1
" 5 1 2 2 1
" 8 1 2 3 1
" 12 1 2 4 1
" 16 1 3 5 1
" 20 1 3 6 1
" 24 1 3 7 1
" 28 1 4 8 1
" 32 1 4 9 1
" 36 1 5 9 1
" 40 1 5 10 1
" 44 1 6 11 1
" 48 1 6 12 1
" 50 1 7 13 1
Negli istituti con numero di classi superiori a 50, il numero dei
collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di
8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero
degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a
partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento
serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in
rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora l'istituto
funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli
ausiliari aumenta di una unita' per ogni succursale e sezione
staccata. Negli istituti forniti di palestra il numero degli
ausiliari e' aumentato di una o due unita' a seconda che vi siano
almeno 9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la palestra e'
comune a piu' istituti le rispettive classi si sommano e gli
ausiliari sono assegnati all'istituto che amministra la palestra.
Qualora nell'istituto funzionino corsi integrativi, sperimentali,
nonche' di attivita' di educazione permanente, il numero dei
collaboratori amministrativi e degli ausiliari e' aumentato di una
unita' rispettiva. Negli istituti d'arte il numero dei collaboratori
amministrativi aumenta ulteriormente di una unita' per ogni gruppo di
2 sezioni; il numero degli ausiliari aumenta ulteriormente di una
unita' per ogni sezione; il numero dei collaboratori amministrativi
aumenta ulteriormente di una unita' per ogni gruppo di 10 classi a
partire da 20 classi. Nei licei artistici il numero dei collaboratori
amministrativi e quello degli ausiliari aumenta di una unita' per
ogni corso completo.
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. A CARICO DELLO STATO DEGLI
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Numero Coordinatori Collaboratori Ausiliari Collaboratori
delle Amministrativi Amministrativi tecnici (a)
classi
fino a 3 1 2 2
" 5 1 2 2
" 8 1 2 3
" 12 1 2 4
" 16 1 3 5
" 20 1 3 6
" 24 1 3 7
" 28 1 4 8
" 32 1 4 9
" 36 1 6 9
" 40 1 6 10
" 44 1 7 11
" 48 1 7 12
" 50 1 8 13
Negli istituti con numero di classi superiori a 50, il numero dei
collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di
8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero
degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a
partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento
serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in
rapporto al quale sono determinati gli organici.
Qualora l'istituto funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni
staccate) il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni
succursale e sezione staccata. Negli istituti forniti di palestra il
numero degli ausiliari e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi
siano almeno 9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la
palestra e' comune a piu' istituti le rispettive classi si sommano e
gli ausiliari sono assegnati all'istituto che amministra la palestra.
Qualora nell'istituto funzionino corsi integrativi, sperimentali,
nonche' di attivita' di educazione permanente, il numero dei
collaboratori amministrativi e degli ausiliari e' aumentato di una
unita' rispettiva.
Limitatamente agli istituti tecnici industriali, agrari, nautici ed
aeronautici e negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato, per l'agricoltura e per le attivita' marinare il
numero dei collaboratori amministrativi aumenta - rispetto alla
tabella - di una unita' per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla
quinta classe di ogni gruppo. Dopo la ventesima classe essi aumentano
di una ulteriore unita' per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla
prima di ogni gruppo. Il numero degli ausiliari aumenta ulteriormente
di una unita' per ogni gruppo di 5 classi a partire dalla prima
classe di ogni gruppo. Negli istituti tecnici femminili, negli
istituti tecnici commerciali e per geometri, negli istituti
professionali di Stato per "i servizi sociali" e per "i servizi
commerciali turistici e della pubblicita'", il numero dei
collaboratori amministrativi e degli ausiliari aumenta di una unita'
per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla quinta classe di ogni
gruppo, ma in ogni caso fino al massimo di 6 collaboratori
amministrativi e 13 ausiliari.
Agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle
organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli
istituti professionali di Stato per i "servizi alberghieri e della
ristorazione" si applicano le tabelle organiche previste per istituti
professionali per l'industria e l'artigianato, purche' cio' non
determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.
(a) Secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di
ciascun istituto, in relazione alle specifiche esigenze, con le
modalita' di cui all'art. 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. A CARICO DELLO STATO DEI LICEI
CLASSICI E SCIENTIFICI, DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DELLE
SCUOLE MAGISTRALI
Numero Coordinatori Collaboratori Ausiliari Collaboratori
delle Amministrativi Amministrativi tecnici
classi
fino a 3 1 - 2 1
" 5 1 - 2 1
" 8 1 - 3 1
" 12 1 1 4 1
" 16 1 1 5 1
" 20 1 2 6 1
" 24 1 2 7 1
" 28 1 2 8 1
" 32 1 2 9 1
" 36 1 3 9 1
" 40 1 3 10 1
" 44 1 3 11 1
" 48 1 3 12 1
" 50 1 4 13 1
Negli istituti con numero di classi superiore a 50, il numero dei
collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di
8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero
degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a
partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento
serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in
rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora l'istituto o
la scuola funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il
numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni succursale e
sezione staccata. Negli istituti forniti di palestra, il numero degli
ausiliari e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi siano almeno
9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la palestra e' comune a
piu' istituti le rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono
assegnati all'istituto che amministra la palestra. Qualora
nell'istituto e scuola funzionino corsi integrativi, sperimentali,
nonche' di attivita' di educazione permanente, il numero dei
collaboratori amministrativi e degli ausiliari e' aumentato di una
unita' rispettiva.
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