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Vademecum per viaggiare in sicurezza

Vademecum per viaggiare in sicurezza
Alcune regole importanti per organizzare in sicurezza i viaggi di istruzione

di Salvatore Amato

Riforma Scuola – XVII Legislatura (2013 – )

Riforma Scuola – XVII Legislatura (2013 – )
Il quadro della situazione

di Dario Cillo

cicli


XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013) – elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013


Il quadro delle riforme nel corso della XVII legislatura, perdurando la precaria congiuntura economica internazionale, continua ad essere vincolato alla razionalizzazione delle risorse ed al contenimento della spesa pubblica, anche se si presentano timidi spiragli di un rinnovato interesse per la centralità dell’istruzione.

Di particolare rilievo in tal senso la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca che rappresenta, ad oggi, il contributo normativo a più ampio spettro per il settore.

buonascuola_12315Il 3 settembre il Presidente del Consiglio presenta il Patto Formativo #labuonascuola: dal 15 settembre al 15 novembre 2014 il documento è aperto al dibattito sul sito labuonascuola.gov.it. L’art. 1, cc. 4 e 5, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede un «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, per il rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
Il 12 marzo il Consiglio dei ministri approva un Disegno di Legge di “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione”, che, dopo un lungo iter, diviene Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Il testo opera profonde trasformazioni in merito a:

  • Organico dell’Autonomia,
  • Assunzioni e Concorsi,
  • Offerta formativa,
  • Ruolo e funzioni del Dirigente scolastico,
  • Formazione e valorizzazione del personale Docente,
  • Alternanza Scuola-Lavoro,
  • Introduzione del digitale nella didattica,
  • Trasparenza,
  • Edilizia scolastica.

Inoltre il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge (16 luglio 2015), uno o più decreti legislativi, su:

  1. riordino delle disposizioni normative in materia di istruzione;
  2. riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso alla professione docente;
  3. promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
  4. revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, d’intesa con le Regioni;
  5. istituzione di un sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni;
  6. garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale;
  7. promozione e diffusione della cultura umanistica e delle espressioni artistiche;
  8. revisione della normativa in materia di scuole ed istituzioni italiane all’estero;
  9. adeguamento della normativa sulle certificazioni delle competenze e sugli esami di Stato.

vd. “Progettare la ‘Buona Scuola’


 

Analizziamo di seguito le principali novità normative introdotte nel corso della Legislatura.

 Principali novità normative

Alternanza scuola-lavoro: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 33-43 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (vd. Guida operativa).
Sul tema interviene inoltre l’art. 5, comma 4-ter, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, che stabilisce:

Ai fini dell’implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attivita’ di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e’ adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il regolamento ridefinisce altresi’ le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attivita’ di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresi’ all’individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Ambiti territoriali: l’art., c. 66 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede la costituzione di ambiti territoriali sub-provinciali (si veda la Nota 26 gennaio 2016, AOODPIT 726)

Apprendistato: sul tema interviene l’art. 8-bis  della Legge 8 novembre 2013, n. 128; si veda, in tal senso, il Decreto Interministeriale 5 giugno 2014;

Classi di concorso: Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, regolamenta la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008.
La Nota 27 febbraio 2015, AOODGPER 6753, trasmette lo schema di DI sulle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2015/2016, e, in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso – previsto dall’art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 – le tabelle relative alle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline dei cinque anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino, nonché alle Opzioni dei percorsi degli istituti Tecnici e Professionali;

CLIL: sulla materia interviene l’art. 1, c. 7 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Si veda inoltre la Nota 25 luglio 2014, MIURAOODGOS Prot. n. 4969, che detta le norme transitorie per l’avvio in ordinamento, dall’a.s. 2014/15, dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici;

CNPI – CSPI: Con Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2015, n. 7 (trasmessa con Nota 10 marzo 2015, AOODGOSV 2066), il MIUR, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 834/15 che ha ordinato di fissare le elezioni entro il 30 aprile 2015, fornisce indicazioni operative per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che si svolgono il 28 aprile 2015.
L’art. 23-quinquies (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico) della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, stabilisce che:

1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015 (prorogato al 31 dicembre 2015 dall’art. 6, c. 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in Legge 27 febbraio 2015, n. 11), non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014 (prorogato al 30 settembre 2015 dall’art. 6, c. 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in Legge 27 febbraio 2015, n. 11). In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l’ordinanza di cui all’art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2.

CPIA: come previsto dall’art. 11, c. 1, del DPR 263/12, “tutti i Centri territoriali per l’educazione degli adulti di cui all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all’ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015“, sostituiti dai Centri d’istruzione per gli adulti (CPIA) e dai percorsi di istruzione di secondo livello, relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali ed ai licei artistici.
Con Nota 3 febbraio 2015, Prot. n. 842 e con Nota 18 marzo 2015, AOODGOSV 2276, il MIUR avvia il Piano di attività per l’innovazione dell’Istruzione degli Adulti – P.A.I.D.E.I.A. – (misure nazionali di sistema art.11, comma 10, D.P.R 263/2012).
Prendono avvio, dall’a.s. 2014/2015 – in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto – i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) –  DPR 263/12  ed il Decreto Ministeriale 12 marzo 2015 che trasmette le Linee Guida (si vedano anche la Circolare Ministeriale 10 aprile 2014, n. 36 AOODPIT Prot. n. 1001 e la Nota 22 aprile 2014, AOODPIT Prot. n. 1137);

Codice di Comportamento: il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, stabilisce il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici; si veda anche il Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, Prot. n. 525, recante il codice di comportamento del MIUR;

Comandi: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 133-135 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. L’art. 1, cc. 330 – 331, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede l’abrogazione dei comandi presso le associazioni di prevenzione e recupero del disagio e della tossicodipendenza e dei comandi presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente a partire dall’a.s. 2016-17. A decorrere dal 1 settembre 2015 il comma 59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».

Concorso Docenti: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, autorizza il MIUR ad avviare le procedure di reclutamento a tempo indeterminato, per il triennio scolastico 2016/2018, di 63.712 docenti (vd. Concorso Docenti);

Contratto: la Sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2015, n. 178, interviene sul blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici. L’art. 1, cc. 254 – 256, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede il blocco dei contratti di lavoro e della progressione economica per tutto il 2015;

Dimensionamento istituzioni scolastiche: l’art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che dopo il comma 5-bis, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, sia inserito il seguente:

«5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche’ per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale e’ adottato l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».

Dirigenti scolastici: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 78-94 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
L’art. 11, c. 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, esclude dai ruoli unici della dirigenza pubblica, la dirigenza scolastica.
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che
– il comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma  3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma. 
Al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni.
E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale.
Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. 
Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico  didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei  partecipanti.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e  della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso». (art.1, c. 217)

  • all’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, siano apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 è abrogato;
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell’amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all’entrata del bilancio  dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e costituiscono limite di  spesa  per  l’organizzazione dei corsi-concorsi di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». (art.1, c. 218)

L’art. 17 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, così modifica l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 29. – (Reclutamento dei dirigenti scolastici). – 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero e’ comunicato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell’amministrazione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo. Al concorso per l’accesso al corso-concorso puo’ partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianita’ complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo’ comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu’ prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attivita’ didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’ di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».
1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell’indizione del nuovo corso-concorso di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. E’ fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall’ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva e’ prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’ art. 1, c. 2-ter della Legge 5 giugno 2014, n. 87, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, stabilisce che

“Entro il 31 dicembre 2014 (prorogato al 31 marzo 2015 dall’art. 6, c. 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in Legge 27 febbraio 2015, n. 11), e’ bandita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si e’ esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti gia’ vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti gia’ autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche’ ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l’aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.”

Dirigenti tecnici: l’ art. 18 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, autorizza l’assunzione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico, di cui al Decreto Direttore Generale 30 gennaio 2008 (si veda il Decreto Direttore Generale 17 aprile 2013 e l’art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98);

Disabilità: il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, definisce l’adozione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità;

Dispersione scolastica: sul tema interviene l’art. 5, comma 4-bis, e l’art. 7  della Legge 8 novembre 2013, n. 128; si veda anche il Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014, n. 87, Bando nazionale per il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica; il 21 ottobre 2014 la 7a Commissione della Camera approva il documento conclusivo relativo all’Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica (vd. Dispersione scolastica);

Edilizia e sicurezza scolastica: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 153-179 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il 7 agosto 2015 viene presentata l’Anagrafe dell’Edlizia scolastica prevista dall’art. 7 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Gli artt. 10, 10-bis e 10-ter della Legge 8 novembre 2013, n. 128, sono espressamente dedicati all’edilizia e sicurezza delle strutture che ospitano le istituzioni scolastiche (si veda anche il Decreto Interministeriale 11 aprile 2013, che contiene le linee guida con gli indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole, anche in linea con l’innovazione introdotta nell’organizzazione della didattica con la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2013, n. 267 ed il Decreto Ministeriale 5 novembre 2013, Prot. n. 906).
Si veda anche l’art. 9 (Interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa stradale) della Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
Dal luglio 2014 ha preso avvio il Piano per l’edilizia scolastica del governo, una proposta strutturata che prevede la costruzione di nuovi edifici scolastici o di rilevanti manutenzioni, grazie alla liberazione di risorse dei comuni dai vincoli del patto di stabilità per un valore di 244 milioni (#scuolenuove) ed il finanziamento per 510 milioni dal Fondo di sviluppo e coesione per interventi di messa in sicurezza (#scuolesicure), di decoro e piccola manutenzione (#scuolebelle). Si veda inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, che modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo nell’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale anche “la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili adibiti all’istruzione scolastica“;

Educazione Fisica: l’art. 1, c. 328, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede, dal 1 settembre 2015, la sostituzione dell’art. 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il seguente:

«Art. 307. – (Organizzazione e coordinamento periferico). –
1. L’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento».

Esami: sulla materia interviene l’art. 1, c. 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Con Nota 18 dicembre 2014, Prot. n. 8145, il MIUR trasmette la nuova tabella dei codici degli indirizzi di esame. Con la Nota 26 novembre 2014, AOODGOSV Prot. n. 7354 e col Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, il MIUR trasmette lo schema di Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015.
L’art. 1, c. 350, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede, che, “al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell’esigenza di valorizzare i princìpi dell’autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell’efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall’anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d’esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola»“.
Con la Circolare Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 1, il MIUR fornisce indicazioni sulla struttura e le materie caratterizzanti la seconda prova scritta, nonché sui titoli di studio del nuovo ordinamento dell’istruzione secondaria di secondo grado;

Esonero: l’art. 1, c. 329, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede, dal 1 settembre 2015, l’abrogazione dell’art. 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Formazione: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 121-125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Con la Nota 7 gennaio 2016, AOODPIT 35, il MIUR fornisce indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale.
Il Decreto del Ministero per i Beni Culturali 19 febbraio 2014, come previsto dall’art. 16, comma 3, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, definisce le modalità per l’accesso gratuito del personale docente, di ruolo e con contratto a termine, nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per il 2014.
La Nota 27 febbraio 2015, AOODGPER 6768, introduce un nuovo piano di formazione in ingresso per i docenti neoassunti 2014/2015;

Graduatorie: La Legge 13 luglio 2015, n. 107 stabilisce che:
– dal 1° settembre 2015, le graduatorie ad esaurimento, se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione (c. 105)
– la prima fascia graduatorie circolo e istituto del personale docente ed educativo è solo per i non assunti (c. 106)
– dall’A.S. 2016/2017 l’inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto avviene solo con abilitazione (c. 107)
– dal 1° settembre 2016 il contingente a TD annuale max 36 mesi (cc. 69, 131-132).
L’art. 10-bis della Legge 25 febbraio 2016, n. 21 prevede che:
– il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è prorogato all’a.s. 2018/2019
– le prime fasce delle graduatorie di istituto sono aggiornate a decorrere dall’a.s. 2019/2020.

IeFP: si svolgono i primi Esami di Qualifica triennale in regime di Istruzione e Formazione Professionale sulla scorta di quanto previsto dall‘accordo Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2014;

Istituti Professionali: sulla materia interviene l’art. 1, c. 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Decreto Interministeriale 13 novembre 2014, n. 836 integra l’elenco nazionale delle opzioni degli Istituti professionali;

Istituti Tecnici superiori (ITS): sulla materia interviene l’art. 1, cc. 45-51 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Libri scolastici: l’art. 6, della Legge 8 novembre 2013, n. 128 (si veda la Nota 9 aprile 2014, AOODGOS Prot. n. 2581), stabilisce:

  • lo sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013)
  • la facoltatività della scelta dei testi scolastici (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)
  • la realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)

AI fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, il MIUR emanerà, entro la fine dell’a.s. 2013-2014, le linee guida contenenti le indicazioni necessarie per l’elaborazione dei suddetti materiali.
Tutti i materiali didattici digitali, prodotti durante l’anno scolastico, dovranno essere inviati entro la fine dell’a. s. 2014/2015 – secondo le modalità previste nelle linee guida predette – al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

MIUR: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR, in vigore dal 29 luglio 2014 (nuovi Direttori generali), determina l’articolazione del Ministero in

  • 3 Dipartimenti (art. 3), ciascuno con 3 direzioni generali,
  • 18 Uffici scolastici regionali, di cui 14 di livello dirigenziale generale e 4 non generale,
  • il Corpo ispettivo (vd. Dirigenti Tecnici)

Precedente struttura MIUR

organigramma_130913

 

 Novità introdotte dal DPCM 98/14 alla struttura del MIUR
1. Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione Formazione (art. 5)

  • Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
  • Direzione generale per il Personale Scolastico
  • Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione
2. Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca (art. 6)

  • Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
  • Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore
  • Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
3. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (art. 7)

  • Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
  • Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
  • Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Uffici Scolastici Regionali (art. 8)- 14 di livello dirigenziale generale

  • Abruzzo
  • Calabria
  • Campania
  • Emilia Romagna
  • Lazio
  • Liguria
  • Lombardia
  • Marche
  • Piemonte
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia
  • Toscana
  • Veneto

– 4 di livello dirigenziale non generale

  • Basilicata
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Molise
  • Umbria
 Corpo ispettivo (art. 9)

Offerta formativa: sulla materia interviene l’art. 1, c. 7 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. L’art. 1, c. 14 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, modifica l’art. 3 del DPR 275/99, introducendo il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
L’art. 5 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce:

  • al comma 1, l’inserimento di un’ora di insegnamento di «Geografia generale ed economica» nei piani di studio degli indirizzi del settore tecnologico degli istituti tecnici e dei settori servizi e industria-artigianato degli istituti professionali (si vedano le Linee Guida, trasmesse con Decreto Ministeriale 11 settembre 2014);
  • al comma 4-quater, l’introduzione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell’infanzia;

Organico dell’Autonomia: sulla materia interviene l’art. 1, c. 63 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Orientamento: sulla materia interviene l’art. 1, cc. 7, 29 e 32 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
sul tema si veda l’art. 8 della Legge 8 novembre 2013, n. 128;

Personale: l’art. 15, comma 1, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che:

“Per garantire continuita’ nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l’invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell’ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, e’ definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo. Il piano e’ annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39,  commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni”

Si vedano la Nota 7 agosto 2014, AOODGPER Prot. n. 7955 e la Nota 7 agosto 2014, AOODGPER Prot. n. 7957;

Personale ATA: l’art. 1, cc. 332, 334 e 335, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede l’eliminazione delle supplenze brevi, un taglio di 2.020 posti, un investimento di 10 milioni di euro “per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente”;

Personale Docente: l’art. 1, cc. 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede, a decorrere dal 1 settembre 2015, che i dirigenti scolastici non possano conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza;

Personale Docente di Sostegno: sulla materia interviene l’art. 1, c. 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107. L’art. 15, commi dal 2 al 3-ter, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che:

2. Al fine di assicurare continuita’ al sostegno agli alunni con disabilita’, all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e’  inserito il seguente: «La predetta percentuale e’ rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e’ pari al 100 per cento a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016».
2-bis. Dall’anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 e’ assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall’applicazione del primo periodo non puo’ comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall’attuazione del comma 2.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-bis. Anche per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.

Sul tema si veda la Nota 22 luglio 2014, Prot. n. AOODGPER 7328, che trasmette la Sequenza contrattuale art.30 CCNI mobilita 2014-15, sottoscritta in data 22.7.2014

Personale inidoneo: si veda la Nota 3 dicembre 2013, Prot. n . AOODGPER 13000, che trasmette il Decreto Interministeriale, relativo al Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013, n. 128; (si veda la Nota 1 agosto 2014, Prot. n . AOODGPER 7749);

Piano Nazionale Scuola Digitale: sulla materia si veda l’art. 1, cc. 56-59 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (PNSD). L’art. 11 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, autorizza “la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l’accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali“; si veda il Decreto Ministeriale 9 ottobre 2013, AOOUFGAB Prot. n. 804 ed il Decreto Direttore Generale 19 dicembre 2013, Prot.n. 3559;

Precariato: il 26 novembre 2014, dopo l’udienza di discussione del 27 marzo us, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea condanna l’Italia per la violazione della Direttiva 1999/70/CE e giudica illegittima la reiterazione, da parte della Pubblica amministrazione, dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi nella scuola pubblica in Italia. Sulla materia interviene l’art. 1, cc. 95-135 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Sul sistema della formazione iniziale e dell’acceso ai ruoli interviene l’art. 1, c. 181, lettera b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Primo Ciclo di Istruzione: con la CM 3/15 il MIUR ha fornito i nuovi modelli nazionali sperimentali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
Con le CC.MM. 22/13 e 49/14 il MIUR ha fornito orientamenti e misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni (DM 762/2014);

Professionalità docente: il MIUR ha costituito uno specifico gruppo di lavoro (Decreto Direttore Generale 8 aprile 2014, AOODPIT Prot. n. 111 e Decreto Direttore Generale 7 maggio 2014, AOODPIT Prot. n. 190) e due cantieri per la scuola (DocentiCompetenze per il Made in Italy);

Pubblica Amministrazione: sulla materia interviene la Legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Salute nelle scuole: sulla materia interviene l’art. 1, c. 7 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. L’art. 4 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, estende il divieto di fumo, previsto dall’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, anche alle sigarette elettroniche ed alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche;

Sindacato: l’articolo 7 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, prevede:

1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1º settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia’ attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ivi compreso quello dell’art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

In merito si veda anche la Circolare della Funzione Pubblica 20 agosto 2014, n. 5;

Sistema integrato 0 – 6 anni: sulla materia interviene l’art. 1, c. 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Testo unico: sulla materia interviene l’art. 1, c. 181, lettera a), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Valutazione: sulla valutazione dei dirigenti e dei docenti si vedano, rispettivamente l’art. 1, cc. 93-94 e cc. 126-130 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; nello specifico l’art. 1, c. 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituisce l’art. 11 del D.L.vo 297/94 (Comitato di Valutazione).
La Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, trasmessa con Circolare Ministeriale 21 ottobre 2014, n. 47, indica le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per il triennio 2014/2017, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (vd. Rapporto di Autovalutazione).
Come previsto dalla Nota 6 febbraio 2015, AOODGCASIS 429, dal 9 al 28 febbraio 2015 (prorogata al 7 marzo 2015 con Nota 27 febbraio 2015, AOODGCASIS 767) i Dirigenti scolastici/Coordinatori delle scuole statali e paritarie devono procedere alla compilazione del Questionario scuola predisposto dall’INVALSI. I dati raccolti vengono restituiti alla scuola entro la fine di aprile all’interno della Piattaforma operativa unitaria in cui deve essere prodotto il RAV, unitamente a valori di riferimento esterni (benchmark) e ad altre informazioni già disponibili nel sistema informativo del Ministero.
Con Nota 2 marzo 2015, AOODGOSV 1738, il MIUR trasmette gli Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione.

snv

 

Longhena e dintorni

LONGHENA E DINTORNI

di Dora Acri

 

Il seminario internazionale dell’ADI (http://www.adiscuola.it/home/) si è appena concluso a Bologna. Questo viaggio tra le scuole più creative del mondo ci ha lasciati una grande voglia di ricominciare subito a lavorare, condividendo e divulgando i nuovi stimoli, le  buone pratiche, le strategie di una scuola che vuole rinnovarsi e che vuole farlo a partire proprio da quello che l’esperienza dimostra che funziona.

Ho letto recentemente un articolo che mi è piaciuto molto: “Nelle scuole italiane che resistono e innovano”,(http://www.internazionale.it/reportage/2016/02/14/scuole-italia-innovazione) di Valentina Pigmei, che cita tra l’altro il libro fresco di stampa di Giacomo Stella Tutta un’altra scuola. Quella di oggi ha i giorni contati (Giunti) a  proposito della necessità di “rivoluzionare la nostra obsoleta, fatiscente, grigia, ma comunque essenziale, e nella stragrande parte dei casi, inevitabile, scuola pubblica”.

Io vivo e insegno a Bologna, e mi fa piacere trovare in questo articolo, felice nei contenuti e ottimista rispetto al dialogo che si può aprire tra scuola tradizionale e scuola “alternativa”, anche le scuole Longhena di Bologna,  citate come esempio di scuole da imitare!

L’entusiasmo si smorza subito, lasciando posto a un senso di spaesamento, quando mi imbatto in un articolo ( corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2016/28-febbraio-2016/caso-longhena–duello-provveditore-pd-240109106843.shtml) che riguarda  proprio le scuole Longhena nella città in cui vivo, Bologna, centro di una cultura pedagogica che ha fatto storia! Una storia che però fatica ad entrare nelle quotidiane pratiche scolastiche…

Riporto testualmente dall’articolo:

BOLOGNA – La battaglia sulla ricreazione delle Longhena non accenna a stemperarsi. La decisione della dirigente scolastica di ridurre le pause all’aperto alle scuole di via di Casaglia ha scatenato la reazione di genitori e insegnanti, schierati compatti nella difesa di quello che considerano un aspetto fondamentale dell’offerta formativa dello storico istituto sui colli. La preside Giovanna Facilla ha spiegato in un’intervista al Corriere di Bologna che incontrerà i genitori e si confronterà con loro ma difficilmente tornerà sui propri passi.

L’UFFICIO SCOLASTICO – Dalla sua parte si schiera senza tentennamenti il direttore dell’Ufficio scolastico provinciale Giovanni Schiavone: «La dirigente ha posto un problema legittimo. Il tempo è una variabile importante, per raggiungere i traguardi fissati dalle indicazioni nazionali è necessario dedicare del tempo ai processi di apprendimento. Le Longhena sono una buona scuola dove insegnano ottime maestre, ma la preoccupazione della preside è che non venga dedicato sufficiente spazio alla  attività didattica, mi sembra condivisibile».

Qualcosa non mi torna…

Ha ragione Norberto Bottani nell’affermare che “impera nel mondo scolastico una grande confusione rispetto al gioco”, eppure “imparare giocando non è una novità, già negli anni trenta il costruttivismo piagetiano aveva considerato ed analizzato la potenza formativa del gioco”.

Non solo: l’aspetto motivazionale-emotivo è fondamentale nel processo di apprendimento, si impara quando si ha voglia di imparare, l’esser disposti ad apprendere è tutt’altro che scontato…

Solitamente pensiamo che dopo mezz’ora di esercizi fisici/movimento, i ragazzi siano stanchi, la ricerca invece ha recentemente  dimostrato che le funzioni esecutive beneficiano dell’esercizio fisico (Kubesch, 2009): quell’attività mette in moto i neurotrasmettitori che servono per attivare il sistema dopaminergico. La dopamina è molto importante nello svolgimento di certe attività cognitive, quelle che sono maggiormente richieste dalla scuola. Questo aspetto, insieme alla considerazione dei tempi d’attenzione di ogni individuo, indagati dalle neuroscienze, dovrebbe far propendere gli specialisti dell’educazione e dell’istruzione verso i modelli scolastici che ne tengono conto.

Anche perché è ormai noto che il modello occidentale di trasmissione scolastica (esportato in tutto il mondo) con bambini seduti in un’aula, fermi sui banchi per ore con un’insegnante che fa lezione, è un modello che oggi non è più adeguato: il rendimento effettivo dell’insegnamento si rivela spesso incredibilmente debole.

Leggo ancora nell’articolo del Corriere:

Non può passare il concetto che il tempo pieno alle Longhena sia migliore o diverso da quello delle altre scuole, né che il gioco sia una necessità solo per i bambini che frequentano quella scuola — avverte il provveditore

Giusto. Tanto più che, si dice, c’è chi è disposto a fare carte false per avere il proprio figlio alle Longhena!

Qualcuno ha detto che la scuola ha bisogno di insegnanti coraggiosi, vorrei aggiungere che la scuola ha bisogno anche di dirigenti coraggiosi e provveditori coraggiosi.

Il tempo pieno alle Longhena è migliore e diverso da quello delle altre scuole. E il gioco è una necessità per tutti i bambini, non solo per quelli che frequentano le scuole Longhena.

Per questo auspico che la Dirigente Scolastica e il Provveditore non facciano un gioco al ribasso: di queste scuole ce ne vorrebbero di più, non distruggiamo quella che ha aperto la strada!

Non ho visto polemiche sui giornali intorno alla scelta di scuole in cui il collegio docenti  ha deliberato di dimezzare le due ore previste di educazione motoria (i miei figli frequentano il tempo pieno in una di queste scuole), né intorno alla pratica diffusa di far saltare l’intervallo a intere classi ritenendolo un efficace metodo educativo…

Non sono le Longhena che devono abbandonare il loro progetto educativo, sono le altre scuole che devono aprirsi a nuove riflessioni. Tutti i bambini e le bambine  hanno diritto a una scuola davvero inclusiva, e centrata sui bisogni  del loro essere bambini e bambine.

“Su questa questione sono molto coinvolta emotivamente, nella consapevolezza che basterebbe poco per modificare le cose. Non si parla qui di finanziamenti del ministero, né di tecnologia, si parla solo di categoria mentale degli insegnanti”  ma anche  delle altre persone che fanno la scuola. Non esclusi i genitori.

(cfr. Lucia Mason, Ordinario di Psicologia dell’educazione, Università di Padova, http://ospitiweb.indire.it/adi/SemFeb2015_Atti/2-1_Mason/sa15_21_frame_dir.htm )

Valutazione docenti

Valutazione docenti: il Miur sovverte l’ordinamento, nell’indifferenza generale

di Enrico Maranzana

 

Il Miur orienta le scuole nell’elaborazione dei criteri per valutare le prestazioni dei docenti [in rete – Sistema nazionale di valutazione > docenti > FAQ] rispondendo ai quesiti posti.

Domanda: 16 – Il collegio dei docenti e il consiglio d’Istituto hanno titolo a definire i criteri valutativi per il riconoscimento del merito?

Risposta. La legge 107/2015 non lascia dubbi interpretativi in proposito: è il comitato che individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di indicatori esplicitati dalla legge stessa.

Nell’adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza vincoli di sorta.

Ne discende: il PTOF è carta straccia così come la norma sull’autonomia scolastica che, a fondamento ha la progettazione educativa, la progettazione formativa e la progettazione dell’istruzione.

Un professionista avrebbe formulato la propria risposta elaborando i criteri indicati dalla legge che, per la loro genericità, sono da contestualizzare:

  1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti

Cosa s’intende per qualità?

Che rapporto intercorre tra l’insegnamento e progettazione?

Il miglioramento dell’istituzione implica la conoscenza dell’orientamento del sistema scolastico: quali sono le competenze generali da promuovere?

Il successo formativo deriva dal conseguimento dei traguardi che, per la loro natura, sono comuni a tutti gli insegnamenti. Quali sono i documenti guida per l’attività docente?

  1. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

Le competenza generali e le competenze specifiche sono interdipendenti?

Come misurare la validità delle innovazioni?

L’aggettivo buone è più idoneo dell’aggettivo efficaci?

  1. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

A quale struttura decisionale si riferiscono le responsabilità di coordinamento assunte?

Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti

Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti
Un esempio partendo dall’esperienza di una scuola

di Agata Scarafilo

da Scuola e Amministrazione, n. 3, Marzo 2016

 

A posteriori dell’entrata in vigore della Legge 107/2015, in questi mesi si è tanto parlato di premialità e valutazione nelle scuole, sia relativamente ai criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (L.107/2015 art. 1 comma 129 punto 3) sia in relazione a quella che si determinerà come valutazione esterna delle scuole, che si inserisce, invece, nel più ampio contesto normativo determinato dall’emanazione del “Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” (DPR n. 80/2013) e dai successivi provvedimenti attuativi.

Così, tralasciando in questo contributo di trattare di valutazione esterna, vorrei tentare di affrontare, dandogli un taglio pratico, il tema dei criteri per la valorizzazione dei docenti attraverso l’esperienza di un Istituto Scolastico, il Primo Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica, guidato dal Dirigente Scolastico Giulio Simoni.

Insomma, vorrei attraverso l’esperienza di questo Istituto arrivare a codificare un esempio concreto di criteri che, attenendosi agli ambiti fissati dalla legge, non solo possano trovare concreta applicazione, ma possano anche impiantare una base su cui è possibile porre in essere altri e più opportuni criteri in base ai diversi ordini e tipologie di scuole.

Nell’affrontare il tema, il primo passo che l’Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica ha fatto è stata quello di dar vita, attraverso risorse interne della scuola, a percorsi formativi finalizzati non solo alla conoscenza della Legge 107/2015, ma anche alla comprensione della ratio della stessa. Aspetto questo di non poco conto in considerazione del fatto che, come è ovvio immaginare, le idee, le opinioni possono essere tante, ma la cosa certa è che la Legge può e deve essere esattamente applicata solo se correttamente interpretata (un’attività volta a chiarire e stabilire il significato delle disposizioni, in vista della loro applicazione nei casi concreti). Al fine di attuare processi di compartecipazione e di vera rappresentatività ed in attesa che l’USR designi la componente esterna, il DS ha inteso, in pieno accordo con le componenti interne (già designate dagli organi collegiali preposti), sperimentare un processo di ricerca, con il coinvolgimento volontario dei docenti e dei genitori finalizzato a raccogliere una rosa di criteri che, se coerenti con quanto prescritto dalla norma, potrebbero essere presi in considerazione dal futuro Comitato di Valutazione ufficialmente costituito. Tuttavia, la raccolta delle idee intorno ai criteri e alla loro documentabilità è stata guidata entro uno schema di rilevazione dati suddiviso in 3 macro aree, che rispecchiano di pari passo i tre punti sanciti dal comma 129 dell’art. 1 della Legge107/2015.

Ciascuno di questi ambiti è stato a sua volta suddiviso in micro aree affinché fosse possibile, ad esempio, individuare indicatori più stringenti (vedasi esempio riportato di seguito).

Oltre alla documentabilità si è cercato di sondare anche il peso che i docenti e i genitori vorrebbero dare agli indicatori attraverso la richiesta di un’attribuzione di punteggio (da 1 a 10).

Tuttavia, è bene precisare che la richiesta di attribuzione del punteggio non ha avuto una finalità tesa a voler dar vita ad una sorte di graduatoria tra docenti, ma unico scopo è stato quello di consentire la realizzazione di indici che decodifichino,  in termini numerici, le azioni di miglioramento e, nello stesso tempo, possano offrire la possibilità di stabilire o la percentuale dei docenti che potranno rientrare nell’attribuzione del compenso del merito o il punteggio di sbarramento entro il quale un numero “X” di docenti potranno usufruire del beneficio. Infatti, si ricordi che comunque vi è il divieto di assegnare il bonus “a pioggia”.

Così, grazie anche a questo atteggiamento dell’Istituto, propenso più all’apertura e alla condivisione che all’ imposizione, si sono superate diverse criticità iniziali e ci si è aperti alla collaborazione.

Il lavoro continuerà fino a quando il Comitato di valutazione si costituirà ufficialmente con la componente designata dall’USR e potrà ufficialmente individuare i criteri generali attraverso i quali i Dirigente Scolastico dovrà assegnare il bonus.

Al fine, però, di non lasciare il lettore senza un esempio concreto, ho pensato, anche sulla base di quelle che sono state le prime risultanze del Primo Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica di realizzarne uno. I criteri che andrò a codificare saranno declinati sulle caratteristiche ed attività che per sommi capi interessano un Istituto Comprensivo (S.I., S.P. e SMS), pertanto se il lettore vorrà prenderli in considerazione come modello base dovrà, poi, adattarli ai vari ordini di scuola e alle diverse caratteristiche ed attività che li caratterizzano. I punti che richiedono maggiore approfondimento saranno accompagnati da note a piè di pagina.

L’applicabilità dei criteri dovrebbe essere, a mio parere, preceduto da precondizioni di accesso alla valutazione quali ad esempio:

  1. assenza di provvedimenti disciplinari;
  2. percentuale di assenza dal lavoro che non superi, ad esempio, il 30% delle attività didattiche.

Si riporta di seguito un esempio dei criteri:

a) PRIMO PUNTO

“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT.
Attuazione di piani e programmi Misurazione del grado di attuazione dei piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello di assolvimento delle risorse Assenza di criticità formalmente denunciate o  rilevate  dal DS o dai genitori/tutor degli alunni 1
Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’insegnamento Innovazione educativa veicolata dall’integrazione di strumenti e metodi basati sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)Conoscenza ed uso delle Tecnologie Didattiche (TD) (1) Documentazione a cura del docente e progetti agli atti della scuola 4
Inclusione ed accoglienza Accoglienza ed inclusione alunni BES-DSA-STRANIERI –DISABILI e con problemi vari in attività progettuali che prevedono anche l’uso di strumentazione specifica (2) Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle attività progettuali finalizzate all’inclusione e all’accoglienza 1
Individualizzazione personalizzazionedurante le ore curriculari Attività di recupero o di potenziamento personalizzati in rapporto ai problemi o ai bisogni riscontrati  durante le ore curriculari Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle attività progettuali 2
Individualizzazione e/o personalizzazionedurante le ore extracurriculari Attività di recupero o di potenziamento personalizzati in rapporto ai problemi o ai bisogni riscontrati  durante le ore extracurriculari Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle attività progettuali 1
Contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico Adesione a progetti  MIUR- regionali  finalizzati a contrastare  la dispersione o l’abbandono scolastico (es. Area a Rischio) Documentazione agli atti della scuola delle attività progettuali 2
Relazioni con le famiglie e patto formativo Frequenza degli incontri, contenuto delle comunicazioni, condivisioni dei problemi Assenza di criticità formalmente denunciate o  rilevate  dal DS o dai genitori/tutor degli alunni 1
CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Partecipazione  e collaborazione elaborazione del POF /PTOF Accettazione da parte del docente di incarichi afferenti l’elaborazione del POF /PTOF Incarico ed espletamento dell’incarico su valutazione del DS 4
Partecipazione elaborazione del Piano di Miglioramento d’Istituto Accettazione da parte del docente di incarichi afferenti l’elaborazione del Piano di Miglioramento d’Istituto Incarico ed espletamento dell’incarico su valutazione del DS 4
Produzione di strumenti e modelli pedagogici e di apprendimento Elaborazione personale o in gruppo di modelli pedagogici e di apprendimento e strumenti funzionali all’Istituto ed adottati nell’ambito dello stesso (3) Documentazione a cura del docente 2
Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa documentata Proposta e realizzazione con esiti positivi di iniziative di ampliamento dell’offerta formativa rispondenti ai bisogni dell’Istituto e coerenti con il POF /PTOF Documentazione a cura del docente e su valutazione del DS 2
Partecipazione  a gare e concorsi Partecipazione  a gare e concorsi con il coinvolgimento di delegazioni di alunni o gruppo classi Documentazione agli atti della scuola 4
Disponibilità sostituzione colleghi assenti Disponibilità dichiarata supportata da supplenze svolte  con ore eccedenti Documentazione agli atti della scuola 2
SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
Esiti degli allievi alle prove Invalsi Posizionamento rispetto alla media nazionale- “No cheating” Raccolta dati da comunicazione Invalsi 2
Esiti degli allievi al 1° anno di tutti e tre gli  ordini di Scuola successivi Rilevazione degli esiti degli alunni in uscita (campionamento da eseguire su i più bravi –media del 9 o giudizio ottimo) Raccolta dati da ordine di scuola successivo 2
Mantenimento dell’andamento positivo  o miglioramento degli esiti degli allievi nel passaggio da una classe all’altra Rilevazione degli esiti degli alunni in entrata e confronto con gli esiti in itinere Raccolta dati nel passaggio da una classe all’altra 1
Totale massimo di punteggio per il punto a) 35

b) SECONDO PUNTO

“ Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche”

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT.
Uso di ambienti di apprendimento innovativi Costruzione /utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi  ed efficaci per la costruzione di curriculi personalizzati; utilizzo della didattica laboratoriale che impiega strumenti informatici Documentazione agli atti della scuola e a cura del docente 6
Uso di strumenti diversificati  nella valutazione Predisposizione di compiti secondo i diversi livelli di competenza degli studenti, elaborazione partecipata delle prove per classi parallele Documentazione a cura del docente e agli atti della scuola 5
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE
Partecipazione a gruppi di ricerca Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni all’istituto o in rete coerenti con la professionalità docente Attestazioni di partecipazione, documentazione agli atti della scuola 5
Apporto dato alla ricerca Personale apporto dato alla ricerca Pubblicazioni- Documentazione agli atti della scuola o a cura del docente 5
Impatto /ricaduta sull’azione professionale sperimentazione e ricerca Utilizzo documentato di quanto appreso nei gruppi di ricerca Documentazione agli atti della scuola o a cura del docente 4
Flessibilità nell’orario Sperimentazione di classi aperte, disponibilità al potenziamento delle eccellenze e al recupero delle difficoltà Documentazione a cura del docente e agli atti della scuola 5
Totale massimo di punteggio per il punto b) 30

c) TERZO PUNTO

“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”

REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT.
Responsabile di plesso scuola InfanziaCoordinatori plessi S.I.Coordinatori didattici nella scuola primari

Coordinatori consigli di classe nella SMS

Assunzione di compiti e responsabilità  nel coordinamento  in base all’ordine di scuola in cui si presta servizio Incarico 3
Collaborazione con il DS Supporto organizzativo al dirigente  scolastico Incarico 6
Componente commissione quadri orari/ Supporto organizzativo al dirigente  scolastico Incarico 1
Componente Comitato di valutazione Assunzione di incarichi Incarico 1
Tutor dei docente neoassunto Assunzione di incarichi Incarico 2
Funzioni strumentali Assunzione di incarichi Incarico 5
Funzione RLS Assunzione di incarichi Incarico 3
Preposti sicurezza Assunzione di incarichi Incarico 2
Esperti esterni  sia nell’Istituto che in altre scuole Assunzione di incarichi Incarico 2
Facilitatore – Valutatore e tutor PON Assunzione di incarichi nell’ambito di progetti FSE e FESR Incarico 3
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Organizzazione della formazione Assunzione di compiti e responsabilità nella formazione del personale della scuola e/0 reti di scuola Atti della scuola 3
Elaborazione e diffusione di  materiale o strumenti  didattici innovativi per la formazione del  personale Pubblicazioni relative a temi d’interesse professionale.Funzionalità dei materiali a bisogni formativi diffusi Documentazione prodotta dal docente 2
Formatore o esaminatore del personale Formatore in percorsi riservati ai docenti dell’istituto o rete scuola Documentazione agli atti della scuola o a cura del docente 2
Totale massimo di punteggio per il punto c) 35
Totale massimo di punteggio per il punto a)+b)+c) 100

Come si potrà notare il punteggio massimo attribuibile, se per assurdo un docente rispondesse a tutti i criteri, potrebbe essere 100. Come invece si può notare dall’esame dei criteri nessuno mai potrà ottenere il suddetto punteggio, in quanto già di per sé il possesso di alcuni criteri ne esclude altri; si pensi ad esempio all’attribuzione dell’incarico di collaboratore del DS che esclude la possibilità di ricoprire contestualmente l’incarico di funzione strumentale.

Da ciò se ne desume che, in base a quanto già detto in premessa, si renderà necessario stabilire o la quota massima di accesso al beneficio (ad esempio il 15% dei docenti) e di conseguenza, ad esempio, su un numero complessivo di docenti a tempo indeterminato di 100 otterrebbero il beneficio i primi 15 valutati più positivamente dal dirigente. Si potrebbe, invece, pensare ad un’altra alternativa, ossia stabilire che accedono al beneficio coloro che raggiungono un punteggio minimo ad esempio di 35 punti; di conseguenza la percentuale di beneficiari si determinerebbe da sé, in base a quanti docenti riescono a raggiungere almeno il punteggio minimo prestabilito.

 

Note

(1) Pertanto è necessario distinguere le TD (Tecnologie Didattiche) dalle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione). Le TD fanno riferimento ad un ambito interdisciplinare il cui focus è rappresentato dai processi didattici, metacognitivi e metacomunicativi che usano le TIC, ma non coincide con esse. Le TIC, infatti, in senso stretto riguardano le tecnologie utilizzate o utilizzabili nella didattica la cui connotazione è prevalentemente tecnologico-digitale. Attraverso le TD gli strumenti informatici sono usati come supporto per favorire la crescita di “comunità di apprendimento” anziché come veicolo per erogare contenuti.

(2) Progetti finalizzati, ad esempio, ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive e a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Non in altro modo sarebbe, infatti, possibile che gli alunni esercitino il proprio diritto allo studio inteso come successo formativo per tutti, tanto che la predisposizione di interventi didattici non differenziati evidenzia immediatamente una disparità di trattamento nel servizio di istruzione verso coloro che non sono compresi nelle prassi educative e didattiche concretamente realizzate. La progettualità didattica orientata all’inclusione  e all’accoglienza comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

(3) Per insegnare non basta raccontare infatti il linguaggio da solo non basta. Non a caso non si ha solo bisogno di libri, ma anche di insegnati. Il criterio in questione fa riferimento all’elaborazione di modelli e prototipi didattici, intesi come schemi e dispositivi teorico-pratici a supporto dell’azione formativa. Modelli, dunque, che si caratterizzano per il fatto di saper coniugare la dimensione di senso dell’impegno educativo con quella tecnico-operativa. Un modello didattico rappresenta un dispositivo utile nella costruzione di competenza nella gestione dell’insegnamento soprattutto in quanto favorisce la costruzione di schemi, la cui acquisizione rappresenta un passaggio fondamentale nei processi di professionalizzazione. Così, si ritiene debba essere presa in considerazione, ai fini della valutazione della qualità dell’insegnamento, anche la ricerca a sostegno delle pratiche didattiche a partire dall’evidente indisponibilità di un modello già di per sé adatto.

Comitati di valutazione: occasioni di crescita o motivo di frattura?

Comitati di valutazione: occasioni di crescita o motivo di frattura?

di Ariella Bertossi

 

Ho assistito a diversi incontri sui comitati di valutazione e letto altrettanti interventi per cui, dati anche i tempi prossimi, sento l’esigenza di fare il punto della situazione con delle brevi note. In merito al problema della definizione dei criteri che il comitato deve emanare per l’attribuzione della premialità docenti si assiste grosso modo a due prese di posizione dei dirigenti scolastici: quelli che potremmo definire “decisionisti” e quelli che provocatoriamente chiamerò “recessivi”. I dirigenti del primo caso, anche seguendo quanto alcune organizzazioni propongono, ritengono di dover indirizzare i comitati affinché i criteri emanati lascino la più ampia discrezionalità alla scelta del dirigente, che ha ben chiaro e già in mente quali siano i candidati all’attribuzione del premio. Essi conoscono a fondo il sistema che dirigono, ne valutano i punti di forza e le criticità e sono in grado di individuare le persone di cui il sistema ha bisogno e senza le quali non starebbe in piedi. Possono ricoprire diverse posizioni, già retribuite o meno, ma secondo i dirigenti vanno valorizzati in modo più incisivo. Non sono favorevoli pertanto a criteri che blindano troppo l’idea che hanno del proprio istituto e sono inoltre turbati dal fatto che, se troppo dettagliati e restrittivi, potrebbero creare il paradosso di individuare proprio il docente che, nell’universo del sistema, nessuno premierebbe.

I dirigenti “recessivi” invece preferiscono un ruolo incisivo del comitato che dia più indicazioni possibili: non solo criteri, ma anche descrittori, comportamenti e quant’altro, in modo che la discrezionalità del dirigente sia ridotta al minimo. Vedono infatti in questa nuova modalità di distribuzione del denaro e per la quale i sindacati sono già sul piede di guerra, una giungla in cui si scateneranno ricorsi, malcontenti e dissapori e pertanto preferiscono sia più oggettiva possibile la scelta dei docenti meritevoli.

Pongo alcune riflessioni quindi, riprendendomi a quanto normalmente dovrebbe accadere in una classe. Quando un docente, dopo aver impartito i contenuti di un determinato percorso, arriva al momento della verifica, normalmente esplicita i criteri di valutazione, a meno che non siano già noti e condivisi dalla classe: gli alunni sanno cosa verrà loro richiesto e su che parametri sarà la valutazione. Una volta consegnati gli elaborati ci sarà una misurazione di quanto prodotto e successivamente la valutazione. Con i docenti in questo momento non si sta realizzando nessuna di queste fasi: non solo in marzo non è stata ancora resa nota l’entità del premio, (come direbbe mio figlio: “devo sprecarmi per un 7 o per un 10?”), cioè i docenti non sanno se l’impegno profuso porterà ad un riconoscimento sostanzioso o ad una cifra simbolica, non sanno quali comportamenti o quali impegni saranno quelli presi in considerazione, ma nemmeno come verrà valutata la loro normale interazione scolastica. Stanno quindi lavorando come sempre ed apprenderanno, solo ad anno concluso, che quella modalità lavorativa è stata considerata virtuosa e pertanto valorizzata, mentre altre invece passeranno sotto sordina. Con tutti i limiti dovuti alla novità, trovo che ciò non sia corretto, soprattutto all’interno di un ambiente che con le modalità valutative dovrebbe avere dimestichezza. Non c’è stato materialmente tempo per dedicarsi ai comitati di valutazione nel marasma dell’anno scolastico in corso, ma è anche vero che spesso chi si da’ da fare per tempo poi trova il proprio lavoro da rifare causa indicazioni successive. Ora i comitati inizieranno ad incontrarsi, però con i sindacati in agitazione c’è molto scetticismo su quanto alla fine veramente dovranno decidere.

Partiamo dal fatto che la norma parla chiaro e parla di valorizzazione del merito: se devo valorizzare qualcuno non posso per forza creare dei meccanismi che alla fine premiano tutti, un po’ come quando decido di dare una caramella al bambino “bravo”, ma poi la do a tutta la classe se no gli altri ci rimangono male. Credo che lo spirito della norma preveda l’inizio del concetto di distinzione tra i docenti, poiché non è stato possibile inserire dei meccanismi di valutazione più incisivi. In Italia infatti non saremo mai pronti a farci valutare, soprattutto finchè ci saranno dei sistemi di protezione dei nullafacenti, un modo morbido però per iniziare su tale strada è stata la scelta di premiare anziché penalizzare, per vedere il bicchiere mezzo pieno insomma. Mi domando però se c’era veramente bisogno di un comitato di valutazione e soprattutto di criteri da elaborare, manovra che sta creando non solo imbarazzo, ma vere e proprie difficoltà all’interno delle scuole, in un periodo in cui di difficoltà, soprattutto gestionali, ce ne sono già molte. Avrei visto tutto molto più semplice se al comitato competesse l’analisi di docenti autocandidati sulla base della presenza o meno delle prestazioni ben elencate nei comma 127 e segg della legge 107. Il comitato avrebbe avviato un’istruttoria e alla fine emanato il proprio verdetto. Ora invece non solo ci si debba inventare perché premiare e su che basi, nonchè prendere in considerazione tutta la rosa dei docenti presenti in un istituto. Personalmente dirigo un comprensivo con 53 docenti e ne reggo un altro con 150 circa. Mi domando se dovessi analizzare e valutare le prestazioni professionali con criteri oggettivi di ogni docente entro la fine di agosto dove troverei il tempo per svolgere tutto il resto della mia professione. Per l’anno in corso vedo nell’autocandidatura o nella segnalazione di colleghi, genitori o studenti l’unica modalità per individuare le persone, senza togliere tale prerogativa anche al Dirigente stesso.

Il fatto che la norma non indichi i criteri di valutazione del merito può essere interpretata come una possibilità a favore delle scuole, che su questi argomenti non vogliono generalizzazioni, ma può essere interpretata anche come un “ricerca- azione” dalla quale, in base a quanto emaneranno le scuole, nei prossimi anni usciranno linee guida più precise.

Analizziamo la composizione del comitato di valutazione del merito:

Presidente: Dirigente scolastico

Tre docenti

Due genitori (o 1 e 1 studente)

Componente esterno.

Bisognerebbe capire il ruolo del dirigente all’interno del comitato: paritario o indirizzatore? Ciò dipende dalla presa di posizione che il dirigente intende tenere, come ho detto in apertura di articolo. E’ vero che, essendo la materia nuova, è probabile che soprattutto i genitori attendano indicazioni dal DS e siano disponibili ad essere indirizzati, ma i docenti invece potrebbero aver già in mente dei criteri, magari condivisi con il collegio, forse in contrasto con quanto ha in mente il dirigente. Mi domando come agiranno i dirigenti che ho definiti “decisionisti” di fronte ad un comitato determinato e con le idee chiare. Sarebbe interessante anche capire quali meccanismi hanno portato i docenti a candidarsi: controllo, collaborazione, interesse? Come sono i rapporti nei confronti del ds? Perché se vi è conflittualità tra docenti e dirigente all’interno dei comitati stessi le cose non saranno semplici.

Per l’anno in corso mi troverò a presiedere due comitati e ad essere membro esterno in un terzo. Mi aspetto che i criteri siano diversi da scuola a scuola, proprio perché emanati da diversi organismi e su realtà proprie. L’atteggiamento che intendo assumere è quello dell’ascolto e del confronto positivo, sia perchè credo nella collaborazione, ma soprattutto perché intendo leggere nella premialità un intento positivo. Vorrei infatti condividere ed esplicitare i criteri che il comitato vorrà adottare come un valore e non come un mezzo di discrimine: non si deciderà chi è bravo diversamente da chi non lo è, ma si cercherà di delineare dei binari costruttivi per indicare al collegio intero la via da percorrere affinché non solo il docente migliori nelle sue prassi, ma perché tutto l’istituto possa crescere e migliorare. Sarà quindi strategico far comprendere perché quel dato docente è stato importante e cosa si può fare per contribuire al miglioramento del sistema di cui si è parte. Solo così credo si potranno superare i dissapori e le possibili fratture dovute all’incomprensione di una scelta ritenuta soggettiva.

Valutare il merito… senza farsi male

Valutare il merito… senza farsi male

di Stefano Stefanel

 

I Comitati di valutazione delle scuole si stanno insediando: i casi di rifiuto totale sono molto pochi, enfatizzati dai soggetti ostili alla legge 107, che hanno un’incidenza molto minima sul sistema dell’istruzione in quanto gli stessi soggetti tendono ad essere contrari proprio a tutto, sia a priori, sia a posteriori, sia “a prescindere”. L’attenzione sull’argomento si sta alzando, anche perché i sindacati che più e meglio rappresentano gli insegnanti chiedono che il “bonus” entri in contrattazione (in palese contraddizione con la legge che tutti dicono a parole di rispettare), mentre il maggior sindacato dei dirigenti scolastici (Anp) anche in questa occasione ha deciso di alzare “il livello dello scontro” parlando prima di “insegnanti contrastivi” e ora di bonus deciso in forma di fatto unilaterale dal dirigente scolastico. I modelli proposti da Anp nei suoi seminari e sul web tendono ad essere molto discrezionali e a ruotare attorno alla figura del dirigente, che assegna punteggi e dopo averli assegnati anche eroga il bonus: una vera e pericolosa assurdità. Pare incredibile ma anche la posizione “in negativo” (cioè contro la legge 107/2015) di Maurizio Tiriticco individua un modello criteriale in cui di fatto si danno punteggi e si forgiano classifiche. Personalmente ritengo che non ci dovrebbero essere classifiche nei cassetti, anche perché poi queste classifiche si dovrebbero tirare fuori, con buona pace delle motivazioni.

 

LE RAGIONI DEI DOCENTI

Le ragioni dei docenti, fortemente ostili a questo tipo di valutazione e forse alla valutazione in genere, poggiano su alcune motivazioni di tipo reale, ingigantite dalla polemica mediatica, ma nate sui obiettivi dati di fatto e non su semplici prese di posizione politiche. La prima e più evidente è che la legge 107 ha decontrattualizzato la valutazione dei docenti, lasciando invece contrattualizzata quella di noi dirigenti. Si sa che la protezione sindacale è la migliore arma per non essere valutati e questa diversità di trattamento non può ben disporre gli animi dei docenti verso questo passaggio della legge. E’ vero che i dirigenti devono essere valutati per legge e non hanno mai opposto resistenze in tal senso (lo hanno fatti i sindacati della categoria per loro), ma è altrettanto vero che in prima applicazione della legge i dirigenti valuteranno, ma non saranno ancora stati valutati. Questo non è un problema, perché è l’Amministrazione che decide tempi e modi della valutazione dirigenziale, ma uno degli elementi di criticità sì. E davanti alle criticità e alle accuse tutte denigratorie c’è poco da cavillare o richiamarsi a norme e commi.

Un altro problema che io vedo in giro è la poca fiducia dei docenti verso i dirigenti scolastici: troppi di noi si ergono a giudici, garanti, ispettori, controllori, persecutori, ecc. perché la categoria nel suo complesso non ne subisca le conseguenze in termini di immagine e di fiducia. Troppi comportamenti di troppi dirigenti sono vessatori perché vi sia fiducia nell’equilibrio del dirigente che erogherà un bonus sulla base di criteri che comunque debbono premiare un merito e non il lavoro aggiuntivo. Molti docenti contestano la competenza dei dirigenti ad applicare criteri nati da un’impostazione della valutazione da loro nel complesso fortemente osteggiata. Per loro conto molti dirigenti (spero non io, ma non sono certo io a poterlo dire) tendono a svolgere la propria funzione come poliziotti ostili, avvocati cavillosi, giudici forcaioli. Poiché la categoria è vista nel mondo come un soggetto unico non è facile distinguere gli equilibrati, dagli equilibristi e dagli squilibrati. Per cui servirebbe moderazione.

 

I CRITERI E LE PROSPETTIVE PER LA QUALITA’ DEL SISTEMA

Il comma 129 si presenta ad un’attenta lettura come una descrizione di dieci materie considerate utili per valutare il merito. Io penso sia necessario attenersi a quanto indicato e creare delle rubriche entro cui “far cadere” i docenti, che dunque potranno “cadere” in una categoria o in più categorie o anche in nessuna di queste. Alcune di queste categorie sono rendicontabili senza ulteriori passaggi, altre invece richiedono la creazione di delicati organismi verificativi e forse è meglio non inserirle nella valutazione del 2016. Nel 2016 potrebbe essere avviato il processo di verifica delle condizioni di monitoraggio e valutazione di queste categorie per procedere alla valutazione del merito attraverso queste voci nel 2017. Rubrico di seguito questo mio pensiero con alcune considerazioni e osservazioni.

Il contenuto della lettera a) del comma 129 indica a mio modo di vedere voci su cui è meglio avviare il processo di valutazione in quest’anno scolastico, ma non applicarlo già nel 2016. Infatti le tre voci richiedono una diversa impostazione nell’analisi dei dati, slegando l’individuazione del merito dal rapporto diretto tra studente/classe e docente/docenti. Accanto ad ogni voce individuo alcuni punti di forza o di debolezza ed indico una possibile soluzione

  1. Qualità dell’insegnamento. La qualità dell’insegnamento può essere verificata soprattutto in due modi, che presentano però anche alcune controindicazioni:
  • attraverso una valutazione Reputazionale (gradimento “didattico relazionale” di genitori, studenti, colleghi o solo di una di queste categorie). La valutazione reputazionale non è difficile da monitorare, ma presenta rischi di ritorsione, di pareri estemporanei, di valutazioni per simpatia o altro. Ovviamente richiede anche dei tempi (anno scolastico o più anni scolastici) decisi preventivamente per cui ritengo sia meglio non utilizzare questa voce per la retribuzione del 2016.
  • attraverso l’Osservazione diretta del dirigente scolastico in classe o sui documenti didattici del docente (compiti, registri, ecc.). Anche questa possibilità valutativa richiede molta attenzione, ma soprattutto tempi tecnici che permettano un’analisi di tutti i docenti, non solo di qualcuno. Non penso che nel 2016 ci sia il tempo per fare questo.
  1. Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica
  2. Successo formativo e scolastico degli alunni

Entrambe le voci chiedono venga misurato il valore aggiunto da un soggetto che non sia il docente di classe. L’autovalutazione qui non può aiutare. E’ fondamentale che la scuola attivi pratiche di misurazione attraverso strumenti autoprodotti e che decida come premiare il valore aggiunto (di classe, di gruppo di studenti, di individuo, ecc.). Laddove si verifica il valore aggiunto dell’istituzione scolastica o dello studente è importante stabilire dati di partenza e strumenti di monitoraggio trasparenti per tutto il percorso che si intende valutare. In questa prospettiva scuole in difficoltà o studenti/classi molto complesse o negative permetteranno di raggiungere un alto valore aggiunto molto più facilmente rispetto a scuole o classi già di alto livello. E questo premierebbe molti docenti in classi “di frontiera”. Anche per queste voci ritengo sia necessaria una tempistica almeno di anno scolastico, per cui credo sarebbe meglio non valutarle nel presente primo anno di applicazione della legge. Inoltre è fondamentale individuare chi è il soggetto che misura questo valore aggiunto (consiglio di classe, dipartimento, gruppi di docenti nominati e formati, soggetti esterni, ecc.). Non mi affiderei invece alle prove Invalsi o a quelle Ocse in quanto sono correlate da dati raccolti per altri scopi.

Più semplice intervenire invece sulle voci della lettera b) del comma 129. Le voci da poter premiare sono cinque e una sola ha rilevanza qualitativa (il potenziamento delle competenze degli alunni). Si parla infatti del “risultato ottenuto dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento” di varie voci che possono essere scorporate e rese autonome.

  1. delle competenze degli alunni

In questo caso come in relazione alle voci della lettera a) è necessario attivare un processo di certificazione e valutazione delle competenze degli studenti, individuando quali certificare, anche in rapporto alla specificità del corso degli studi della scuola e dell’età dell’alunno. E’ un lavoro che deve far prendere in mano il certificato delle competenze per renderlo protagonista di un processo valutativo/certificativo oggettivo. Se la competenza però c’è o non c’è non pare esserci molto di arbitrario in questo processo, se non la scelta di quali parametri inserire nei criteri premianti.

  1. dell’innovazione didattica e metodologica
  2. della collaborazione alla ricerca didattica
  3. della collaborazione alla documentazione
  4. della collaborazione alla diffusione delle buone pratiche didattiche

Tutte e quattro le voci sopra riportate chiedono solamente che si individuino protocolli semplici di validazione. La celebre frase “faccio queste cose da più di vent’anni” non può essere presa come indice di innovazione o ricerca. Quindi devono essere indicate anche tempistiche precise in cui sono avvenute queste azioni e documenti da presentare per la validazione. L’innovazione e la ricerca poi non possono essere legate a risultati positivi, perché se così fosse ricerca e innovazione non esisterebbero. I conservatori sono i maggiori tifosi del premio solo alla ricerca che ottiene risultati migliorativi. La realtà vuole che solo ricercando, innovando, documentando e diffondendo si può creare quel circolo virtuoso che permette un vero miglioramento del sistema capace di valorizzare le buone pratiche ed eliminare gli errori. E ricerca e innovazione devono poter anche fallire, ma veder premiato ugualmente il percorso effettuato, soprattutto se legato a parametri di grande scientificità.

Lettera c) – Responsabilità assunte:

  1. nel coordinamento organizzativo e didattico
  2. nella formazione del personale

Le due responsabilità si riferiscono ad un piano delle attività della scuola che già viene retribuito col Fondo dell’Istituzione Scolastica. Queste voci sono state contrattualizzate e quindi retribuite. Sono contrario ad una scelta automatica, che leghi a funzioni già contrattualizzate un semplice aumento retributivo. Trovo invece possibile una sorta di premio “a pioggia” per chi si impegna per la scuola, ma legato al gradimento dei soggetti che hanno “subito” coordinamento e formazione. Qui si tratta solo di stabilire qual è la soglia di gradimento (50%, 60%, 70%: in base a quanto si vuol premiare la buona conduzione delle attività o a quanto si vuol premiare il semplice impegno) e poi procedere. Ad esempio i coordinatori dei consigli di classe devono ricevere il gradimento dagli altri docenti, i coordinatori di dipartimento dai dipartimenti, i referenti di progetto dagli studenti impegnati nei progetti, ecc.

La metodologia che suggerisco permette dunque di differenziare il bonus tra i docenti, ma rende possibile anche dare la stessa cifra a tutti quelli che acquisiscono il diritto a stare in una categoria. Per il primo anno vedo poco problematico premiare il merito nei punti che io ho numerato dal 5 al 10, mentre ritengo meglio avviare il processo valutativo ma non premiare i punti dall’1 al 4.

Sarà però interessante vedere come le scuole lavoreranno su questa problematica, per dare poi una diversa interpretazione della norma con elementi chiari in mano. Il sistema dell’istruzione può avere delle modifiche sostanziali da questo passaggio valutativo e – ad esempio – il FIS in futuro potrebbe sparire dentro la lettera c) del comma 129 della legge, diventando semplice bonus attribuito in base a criteri, ma non a contrattazione. Si tratta di comprendere se la valutazione avrà un esito positivo o negativo nell’interesse del sistema scolastico italiano. Solo in base a questo è possibile capire quali sono le prospettive per la qualità del sistema scolastico italiano.

Comitato di Valutazione dei Docenti: maneggiare con cura…

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI: MANEGGIARE CON CURA…

di Antonio Luongo

 

PREMESSA

Penso, come molti, che tra i docenti sia generalmente condivisa l’idea di premiare, a seguito di una misurazione certa, le qualità professionali degli insegnanti al fine della loro valorizzazione dal punto di vista economico; affermare che ci sia un consenso massiccio al principio della valutazione e al conseguente riconoscimento del merito, sarebbe sbagliato perché non corrispondente al vero ma, certamente, un’adesione maggioritaria c’è: questo si può affermare.

 

Una buona parte dei docenti – è ampiamente noto – non concorda sul fatto di misurare le competenze e con il suo conseguente riconoscimento, per diverse ragioni che non è qui il caso di indagare: l’obiettivo di queste note è esaminare e discutere del funzionamento del “Comitato per la valutazione dei docenti” (d’ora in avanti CVD) recentemente istituto con la legge n. 107/2015, che dovrà elaborare criteri, in base ai quali, il dirigente scolastico assegnerà – con motivata valutazione – un “bonus” ai docenti meritevoli. Il CVD – anche questo è noto – comincia a muovere i primi passi, tra incertezze e mille difficoltà, molte delle quali insite nel meccanismo ideato. L’obiettivo di queste note è di esaminare le imprecisioni, le incongruenze, le oscurità, le contraddizioni insite nelle disposizioni della legge, considerare le difficoltà di ordine generale e avanzare delle proposte.

 

Allo scopo, quindi, di svolgere una discussione basata su dati di fatto e di fondare le valutazioni, le considerazioni, le proposte su dati certi, di seguito e, nell’ordine, si trova:

1) una descrizione delle disposizioni che regolano la procedura, corredata di note legislative; 2) un’illustrazione delle parti considerate poco chiare, concernenti il funzionamento del CVD); 3) una disamina degli aspetti della legge – relativi il funzionamento del CVD – ritenuti contradditori; 4) una nota che discute gli ipotetici “criteri per la valorizzazione dei docenti”; 5) una nota conclusiva di considerazioni, valutazioni e proposte.

 

Alla fine vi è un’Appendice che riporta: 1) una tabella con gli aspetti dell’attività del docente da prendere in esame per la valutazione, con l’indicazione di indicatori possibili; 2) una tabella che propone “Ipotetici, possibili, criteri per la valorizzazione dei docenti”.

 

 

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

 

La legge n. 107/2015 stabilisce di costituire in ogni istituzione scolastica un “Comitato per la valutazione dei docenti”. (Vedi Nota 1.)

Il CVD ha durata di tre anni e sarà composto dal dirigente scolastico che lo presiede, da tre docenti, due genitori (un genitore e uno studente negli istituti superiori) e un componente esterno. Il collegio dei docenti sceglie due dei tre docenti del CVD, mentre il consiglio d’istituto sceglie il terzo docente e i due genitori (o uno studente negli istituti superiori); l’Ufficio Scolastico Regionale – d’ora in avanti USR – individua il componente esterno (tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici). (Vedi Nota 2.)

I criteri che il CVD deve definire riguardano tre aree dell’attività professionale dei docenti; la prima è articolata in tre aspetti che compongono il profilo professionale e didattico individuale:

a1. la qualità dell’insegnamento;

a2. il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;

a3. il successo formativo e scolastico degli studenti.

La seconda considerare tre aspetti che riguardano, prevalentemente, il profilo professionale e didattico che si manifesta nella dimensione collettiva o di gruppo:

b1. i risultati ottenuti riguardo al potenziamento delle competenze degli alunni;

b2. i risultati ottenuti riguardo al potenziamento dell’innovazione didattica e metodologica;

b3. la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.

La terza, infine, considera l’attività e le competenze, prevalentemente, di natura organizzativa ed è articolato in:

c1. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico;

c2. impegno nella formazione del personale.

(Vedi Nota 3).

 

Il dirigente scolastico assegna ogni anno il “bonus” a una quota di docenti sulla base dei criteri individuati dal CVD. L’assegnazione del “bonus” deve essere sostenuta da adeguata motivazione. (Vedi Nota 4).

 

IL CVD esprime, inoltre, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente e educativo. Per svolgere tale funzione il CVD si riunisce con la sola presenza del dirigente scolastico, che lo presiede, e dei due docenti eletti dal collegio e s’integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria. (Vedi Nota 5).

 

IL CVD, inoltre, valuta – su richiesta dell’interessato – il servizio prestato – previa relazione del dirigente scolastico; in questo caso il CVD opera nella sua interezza salvo che la valutazione riguardi un suo membro che, in tal caso, verrà sostituto dall’organismo che l’ha scelto. Il CVD, infine, nella sua interezza si pronunzia sulla riabilitazione del personale docente. (Vedi Nota 6).

 

Al termine del primo triennio di applicazione della normativa sulla valutazione degli insegnanti, ogni USR invia al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per la valutazione del merito degli insegnanti. (Vedi Nota 7).

 

Dopo il primo triennio di applicazione del nuovo sistema di valutazione, un “Comitato tecnico-scientifico”, nominato dal Ministro, predisporrà “linee guida” per la valutazione, a livello nazionale, previo confronto con le rappresentanze di categoria. (Vedi Nota 8).

 

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. (Vedi Nota 9).

 

Il beneficio definito “bonus” è destinato al solo personale di ruolo ed ha carattere aggiuntivo alla progressione per anzianità ed ha natura accessoria. (Vedi Nota 10).

 

NOTE

 

Nota 1. Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

(Comma 129 – primo periodo – art. 1, legge n. 107/2015).

Nota 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

  1. a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio d’istituto;
  2. b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo d’istruzione, scelti dal consiglio d’istituto;
  3. c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

(Comma 2, art. 11, del D. lgs. n. 294/97)

Nota 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

  1. a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  2. b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  3. c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

(Comma 3, art. 11, del D. lgs. n. 294/97)

Nota 4. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

(Comma 127, art. 1, legge n. 107/2015).

Nota 5. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

(Comma 4, art. 11, del D. lgs. n. 294/97)

Nota 6. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio d’istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501.

Comma 5, art.11 del D. lgs. n. 294/97

Nota 7. Al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 129.

(Comma 130, art. 1, della legge n. 107/2015).

Nota 8. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli Uffici scolastici regionali.

(Comma 130, art. 1, della legge n. 107/2015).

Nota 9. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

(Ultimo periodo comma 130 dell’art. 1, della legge 107/2015).

Nota 10. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

(Comma 128, art. 1, della legge n. 107/2015).

 

 

 

FUNZIONAMENTO DEL “COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI”: ASPETTI POCO CHIARI.

 

Il testo della legge è avaro d’indicazioni, innanzitutto, sul funzionamento del CVD; è questa l’opinione quasi unanime di tutti i commentatori. Sarà necessario, pertanto, che gli elettori – collegio dei docenti e consiglio d’istituto (in primis) – i componenti del CVD (in seguito) definiscano – se lo vorranno – indirizzi e regole da desumere, magari per analogia, da altri contesti simili per operare in maniera condivisa.

 

Gli aspetti che il testo di legge lascia indeterminati sono molteplici e non marginali e, francamente, non si avvertiva la necessità, soprattutto nella fase di avvio, di doversi confrontare con rilevanti problematiche che, comunque, dovranno avere una soluzione che – dobbiamo esserne consapevoli – potrà essere diversa da istituto a istituto. E’ facile prevedere che questo fatto potrà alimentare un consistente contenzioso destinato a mettere in mora – forse – tutta la procedura valutativa!

Non sfugge a nessuno che la valutazione dei docenti, al fine della corresponsione del “bonus”, che già sconta alla nascita perplessità, preoccupazioni e timori, anche per gli aspetti non chiariti rischia di deragliare definitivamente.

Vediamo, di seguito, alcune delle problematiche cui bisognerà dare soluzioni.

 

Il segretario verbalizzante

Il comma 5 dell’articolo 11 del D. lgs. n. 297/94 prevedeva che il Dirigente scolastico attribuisse a un docente le funzioni di segretario del “Comitato per la valutazione del servizio”. Le modifiche apportate al testo non prevedono più questa possibilità; si dovrebbe dedurre che i lavori dell’organo non debbano essere soggetti a verbalizzazione, come accade, invece, negli altri organi a livello di circolo o d’istituto. In tal caso, ci si domanda, come si censirà la volontà espressa dall’organo e, quindi, come si renderà conto delle determinazioni adottate?

 

Il segretario – com’è evidente – è indispensabile perché senza non ci potrà essere traccia delle deliberazioni adottate; allora come procedere, sapendo che non c’è alcuna norma che consenta al presidente di obbligare un membro (tra la componente docente, per non parlare di chi è estraneo all’amministrazione scolastica) a svolgere le funzioni di segretario (per altro a titolo gratuito!).

 

Se nessuno accettasse di farlo, a titolo gratuito, le possibili alternative sono:

 

1) Il dirigente scolastico chiede a un docente membro del comitato di farlo con compenso a carico del fondo d’istituto; qualora anche a questa condizione non si trovasse una disponibilità, il dirigente scolastico potrebbe chiedere a un assistente amministrativo (anche in questo caso trattandosi di attività aggiuntiva e, quindi, non obbligatoria, il compenso dovrebbe essere a carico del fondo d’istituto) in mancanza di disponibilità anche a questa condizione potrebbe egli stesso verbalizzare. Si può osservare, solo per il piacere della precisione, che il fondo d’istituto dovrebbe farsi carico di riconoscere attività non previste per una dimenticanza del legislatore.

Come si vede la verbalizzazione della discussione e della decisione, che è indispensabile, è affidata alla disponibilità individuale perché il legislatore non è stato sufficientemente preciso.

 

Chi è valutato?

La disposizione che regola l’assegnazione del bonus è chiara solo su un aspetto: il personale non di ruolo non accede al bonus e, quindi, non è valutato, mentre, tutti gli altri – si dovrebbe desumere, stando alla lettera della norma – sono oggetto di valutazione.

Se si accoglie questa interpretazione della norma, ne consegue che qualcuno – anzi più di qualcuno (ma chi?) – dovrà censire ed esaminare l’attività e le funzioni svolte da tutti i docenti dell’istituto per individuare (graduare?) i meritevoli!

 

Se si riflette su cosa comporta in termini di lavoro tale ipotesi viene subito alla mente che è necessaria l’attività di molti soggetti (Assistenti amministrativi? Membri del comitato? Commissione di docenti?) che dovranno essere impegnati a esaminare, misurare, comparare l’attività e le funzioni svolte da tutti i docenti dell’istituto al fine di consentire al dirigente scolastico di assegnare “motivatamente” il bonus.

Questa strada, come si vede, appare poco praticabile perché postula di mettere a carico del fondo d’istituto – come nell’esempio precedente – attività non previste. E’ giusto il caso di osservare che se il tavolo negoziale (Dirigente scolastico da una parte e RSU e organizzazioni sindacali dall’altro – non raggiungessero un’intesa a questo riguardo non ci sarebbe nessun disponibile a svolgere una quantità notevole di lavoro.

 

E possibile – chiediamoci – argomentare diversamente? Certamente si; infatti … se il bonus ha carattere di retribuzione accessoria e, io, docente dell’istituto, non sono interessato a questa retribuzione perché devo partecipare alla procedura valutativa? Sembrerebbe logico ritenere che chi non fosse interessato possa esprimere la volontà di non partecipare alla procedura valutativa, anzi, meglio ancora sarebbe (oltre che più semplice per tutti) prevedere che solo gli interessati al bonus debbano esprimere la volontà di partecipare alla procedura valutativa; in questo modo la platea (in teoria) si restringe e, di conseguenza, anche la quantità di lavoro.

 

Il CVD ha tre possibilità:

  1. stabilire che chi intende concorrere al bonus debba farne esplicita richiesta, mentre chi non lo chiede, oppure non fornisce la documentazione richiesta è automaticamente escluso dalla valutazione per l’attribuzione del bonus;
  2. stabilire che chi non è interessato al bonus lo dichiari e conseguentemente tutti gli altri sono valutati;
  3. stabilire che sono tutti considerati ai fini del bonus e tra tutti s’individuano i meritevoli.

 

E’ ragionevole ritenere che l’accesso al bonus debba conseguire a un’esplicita dichiarazione d’interesse. Questa interpretazione ha il pregio della semplificazione della procedura ed ha il merito di non prevedere una graduatoria di meritevoli tra tutti i docenti ma, solo tra gli interessati al bonus.

 

Bisogna però riconoscere che in questo modo – forse – si vanifica lo spirito della legge che mira a premiare i meritevoli tra tutti i docenti dell’istituto non solo fra chi concorre per ottenere il beneficio economico.

 

Elenco o graduatoria di chi riceverà il bonus?

Anche a questo riguardo, nella legge non si trova alcuna risposta. In assenza d’indicazioni qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di decidere. Sembra opportuno, oltre che necessario, che sia il CVD a definire una modalità operativa; infatti, Il collegio dei docenti non può decidere perché il CVD non è un organismo di sua emanazione (esprime solamente due componenti su 7) e, quindi, può solo, legittimamente, impegnare i componenti scelti a pronunziarsi in un determinato modo. Lo stesso si può dire per il consiglio d’istituto che sceglie altri due componenti, come pure per l’USR che designa un componente. Fare l’elenco dei percettori del bonus sembra la soluzione più semplice e quella che crea meno problemi.

 

Non sfugge a nessuno che c’è, ancora, un’altra possibilità: graduare tutti i docenti in base ai criteri adottati dal CVD con l’indicazione di chi ha ricevuto il bonus!

 

Il numero dei docenti cui riconoscere il bonus.

La legge non prevede una percentuale di docenti cui assegnare il bonus; allora cosa fare? Possiamo ricordare che il disegno di legge prevedeva una percentuale del 5% di docenti dell’istituto cui assegnare il bonus, ma di questo non c’è più traccia nel testo licenziato dal Parlamento. In assenza di altre indicazioni vincolanti sarebbe assurdo imbarcarsi in una discussione su quale debba essere questa percentuale. Meglio definire l’importo del bonus perché, poiché il CVD conosce la somma a disposizione dell’istituto, una volta che si è stabilito l’importo del bonus, la percentuale di beneficiari è una conseguenza meno significativa (ma non insignificante!). Definito l’uno, l’altra segue.

 

L’importo del bonus

La legge non definisce l’importo del bonus. E’ del tutto evidente che la questione non può restare indefinita e, quindi, chi altri se non il CVD dovrà definirne l’importo? E’ chiaro a tutti che la misura individuale del bonus determina la quantità dei beneficiari. È di tutta evidenza che più è consistente il bonus, minore sarà il numero dei beneficiari, meno consistente è l’importo del bonus, maggiore sarà il numero dei beneficiari. Bisognerà trovare un equilibrio ragionevole. Se l’istituzione scolastica è un istituto comprensivo, è opportuno ripartire la somma tra i tre settori (infanzia, primaria, secondaria di I grado) in proporzione al numero dei docenti addetti.

 

E’ evidente che nel definire l’importo – di conseguenza la percentuale di beneficiari – si gioca una parte della credibilità dell’istituto della valutazione del merito; se l’importo fosse insignificante è chiaro che non sarebbe interessante e perderebbe ogni valore. D’altronde, in questo contesto d’incertezza e di confusione, chi potrebbe dar torto a chi operasse – con determinazione – per assegnare il bonus – almeno in questa prima fase – a una vasta percentuale di docenti?

 

Sarebbe del tutto fuori luogo che il ministerro intervenisse nel dare indicazioni a questo riguardo mentre non sarebbe da considerare inopportuno, anzi tutto il contrario, che i soggetti che designano i componenti all’interno del CVD, al momento della scelta, impegnassero i designati a operare in un determinato modo. Ritengo che dare indicazioni e, quindi, assumersi la responsabilità di definire un orientamento sia – in questa fase – più importante del merito della decisione; in questo modo i designati avrebbero un mandato preciso cui attenersi e di cui rispondere.

 

Riconoscimento dell’attività dei componenti il CVD.

La norma, a questo riguardo, così dispone “Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato”. Con tutto il rispetto per il legislatore credo che se fosse stato aggiunto il seguente inciso … “comunque a essi va il sentito ringraziamento del governo e del parlamento” ritengo che sarebbe stato grandemente apprezzato e sarebbe stato considerato sufficiente, anzi sarebbe stato un titolo d’onore quello di lavorare senza compenso.

 

Si può pacatamente osservare che:

  1. Il tempo che i docenti eletti/designati impiegano nel CVD non rientra tra i loro obblighi di servizio; non rientra tra gli obblighi dei designati dal collegio dei docenti e men che meno in quello designato dal consiglio d’istituto. Com’è noto, in quest’ultimo organismo la partecipazione è volontaria e da quella non conseguono altri obblighi che quelli che uno liberamente accetta di assumere. Su questo non c’è alcun dubbio.
  2. Non c’è dubbio sul fatto che quella norma non possa obbligare il genitore e lo studente ad accettare la designazione a partecipare alle riunioni e magari a verbalizzare.
  3. Non c’è dubbio sul fatto che il dirigente scolastico debba presiedere e partecipare a tutte le riunioni del CDV perché rientra negli obblighi di servizio.

 

Allo stato delle cose neppure il parlamento può obbligare i docenti, studenti e genitori a prestare gratuitamente la loro opera nel CVD. A questo punto o c’è un riconoscimento del tempo impiegato e un compenso oppure nessuno potrà obbligare alcuno a partecipare ai lavori del comitato. Tertium non datur.

Il volontariato obbligatorio è una contraddizione in termine e per fortuna non esiste ….ancora.

 

Il consiglio d’istituto sceglie….

Si fa presto a dire che il consiglio d’istituto sceglie “due rappresentanti dei genitori … un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo d’istruzione” come fa il comma 2 dell’articolo 11 del D. lgs. n. 294/97.

Chiaro e semplice, ma… se la componente “Genitori” non c’è, che cosa si fa? Se, invece, dovesse mancare la componente “studenti” o quella “docente”. Che cosa succede? Si può “scegliere” all’esterno del consiglio d’istituto?

La domanda è legittima. La risposta potrebbe essere anche un sì.

Infatti, l’amministrazione scolastica regionale – su indicazione del MIUR – ha nominato – quale membro del comitato – un esterno all’amministrazione scolastica, vale a dire dirigenti scolastici in quiescenza (questa possibilità non è indicata nel testo di legge).

 

 

QUESTIONI CONTROVERSE E CONTRADDITTORIE

 

IL RUOLO DEL MEMBRO ESTERNO

La legge prevede che il membro esterno sia nominato dal direttore scolastico regionale che potrà scegliere tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici”. Il MIUR con la nota del 5 dicembre 2015 ha dato, invece, le seguenti indicazioni ai direttori scolastici regionali che, ovviamente, non le hanno disattese “In una logica di sistema, si rende opportuno ……. la determinazione di una linea operativa comune…. a cominciare dall’individuazione di un target di riferimento (?) A tal proposito, si ritiene che, all’interno delle tre tipologie individuate dalla norma, nell’ambito di una procedura di rapida attuazione, la scelta potrebbe ricadere preferibilmente tra i dirigenti scolastici, e comprendendo, se necessario, anche il personale collocato in quiescenza da non più di tre anni.”.

Detto e fatto: diversi direttori regionali hanno nominano solamente dirigenti scolastici in servizio e in quiescenza; di docenti pare ce ne siano pochissimi. Si può disattendere così una disposizione di legge? Evidentemente sì.

 

Il compito del membro esterno va messo in relazione con la disposizione di cui al comma 130, dell’art. 1, della legge n. 107/2015Al termine del triennio gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche” e quindi dovrebbe ascoltare, registrare e riportare i risultati della discussione all’USR.

 

CVD e RSU. E’ possibile che un docente acceda al fondo d’istituto e riceva il “bonus” per le stesse attività svolte?

Il CVD e la RSU d’istituto sono due organismi che concorrono, nel loro ambito, a definire criteri per l’erogazione di compensi al personale docente della scuola; lo fanno in momenti diversi, utilizzando risorse diverse che retribuiscono, per molti versi, le stesse attività, pur con motivazioni diverse: in un caso perché l’attività è stata svolta in un altro perché è stata svolta bene (con qualità!).

 

Vediamo perché potrebbe accadere quanto ipotizzato poco sopra considerando, ad esempio, alcune prestazioni aggiuntive dei docenti: l’attività di collaborazione col dirigente, l’attività di coordinatore del consiglio di classe e di dipartimento, la responsabilità di sede staccata o coordinata e, in genere tutte le funzioni organizzative. Queste attività sono indicate al punto c) del comma 3 dell’art. 11 D. lgs. n. 294/97 tra quelle da considerare per valutare il merito “le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.

 

E’ possibile far convivere due autorità salariali all’interno dell’istituto che, oltretutto, s’ignorano pur dovendo riconoscere, dal punto di vista economico, l’attività e la professionalità degli stessi soggetti? Il fatto che il dirigente scolastico sia presidente del comitato di valutazione e controparte negoziale della RSU non è di alcuna garanzia che non accada il fatto di riconoscere le stesse prestazioni.

 

I due organismi sono – come due rette parallele destinate a non incontrarsi mai; infatti, operano per riconoscere chi l’attività svolta chi la qualità della prestazione considerando quasi le medesime attività e devono farlo… ignorandosi. Se, invece, almeno in questa fase, s’incontrassero e si coordinassero? Non sarebbe proprio fuori luogo, anzi.

 

Non sfugge a nessuno – si spera – che il dirigente scolastico che, in un caso, è controparte negoziale, mentre, nell’altra è presidente del CVD tenterà di raccordare e coordinare le determinazioni dell’uno e dell’altro organismo – com’è ovvio – secondo una sua personale valutazione e considerazione e di questo – però – non è tenuto a informare e neppure rendere conto ad alcuno.

 

Incompatibilità e inopportunità della designazione – da parte del collegio dei docenti e del consiglio d’istituto – di docenti che ricoprono determinati ruoli o funzioni.

La legge non fissa alcuna incompatibilità per ricoprire il ruolo di membro del CVD; quindi nel CVD ci potrebbero essere e forse ci saranno in qualche caso, docenti a tempo determinato, studenti minorenni! Quanto alla “inopportunità” della designazione – da parte del collegio dei docenti e del consiglio d’istituto – di docenti che ricoprono determinati ruoli o funzioni è questione molto delicata e da valutare caso per caso. Ricoprire certi ruoli o funzioni all’interno dell’istituto – vicario, collaboratore del dirigente, componente la RSU (per citarne solo alcuni) – se non crea incompatibilità, forse limita – o potrebbe limitare o condizionare – l’autonomia operativa.

 

La “motivata” valutazione.

Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, …. Assegna, annualmente, al personale docente una somma ……… sulla base di motivata valutazione”. Così afferma il comma 127 dell’art. 1 della legge n. 107/2015).

Ci si chiede quale sia il significato della precedente proposizione, in particolare della parte in cui si parla di “motivata valutazione”. Innanzitutto è chiaro che serve un provvedimento formale (complessivo o individuale) con cui, in applicazione dei criteri e considerando gli atti (la documentazione) è assegnato il “bonus”.

 

La tesi – sostenuta da alcuni – secondo cui il dirigente assegna il “bonus” in base ad una sua “valutazione motivata” che potrebbe anche prescindere dai criteri, nel senso che potrebbe discostarsene “motivatamente”, non regge alla prova della logica e del buon senso e perfino delle disposizioni vigenti.

 

Trasparenza e l’accesso agli atti.

L’elenco o la graduatoria di coloro cui sarà stato assegnato il “bonus” – non c’è dubbio a questo riguardo – deve essere resa nota al personale docente dell’istituto e deve essere consentito l’accesso agli atti da parte di chi ne facesse richiesta, avendone un legittimo interesse.

 

Relazioni e rapporti all’interno del CVD

Il CVD è composto di 7 membri che in moltissimi casi sono: 2 dirigenti scolastici, uno studente, 1 genitore, 3 docenti.

I due dirigenti hanno un “potere” di condizionamento, di vario grado, su tutti o su alcuni degli altri membri: questo vale, in parte, anche per i docenti rispetto allo studente e al genitore; vediamo: 1) Il dirigente membro esterno è – rispetto ai docenti – colui che un domani potrebbe o non potrebbe chiamarmi nel suo istituto per offrirmi un incarico triennale; 2) Il dirigente scolastico è il superiore gerarchico e da lui dipende: a) l’assegnazione o meno di un incarico, l’assegnazione delle classi, l’assegnazione del “bonus” e molto altro ancora; 3) lo studente ha, o potrebbe avere negli anni successivi, un rapporto di subordinazione con uno dei docenti componenti il CVD; infatti, potrebbe essere (o divenire) allievo di uno dei tre docenti componenti il CVD; 4) vale per il genitore quanto detto per lo studente: suo figlio potrebbe essere o divenire allievo di uno dei tre docenti componenti il comitato. Il dirigente scolastico, membro esterno, neppure è completamente “libero”; infatti, il dirigente dell’istituto in cui sta operando potrebbe essere o diventare membro esterno del CDV del suo istituto.

 

E’ possibile immaginare quale sia il suo grado di autonomia operativa di docenti, genitore e studente, soprattutto in assenza di un mandato forte da parte di chi li ha eletti/designati. A un siffatto comitato – non completamente “libero”- è affidata la “individuazione” dei criteri per la valorizzazione dei docenti!

 

 

I FAMOSI “CRITERI” PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS”

 

Criteri: cosa sono?

“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti”; così afferma il comma 3, dell’articolo 11, del D. lgs. n. 294/97.

Vediamo come fare per individuare questi leggendari criteri in base ai quali il dirigente scolastico assegnerà il “bonus” ai docenti del suo istituto “motivatamente” e, quali potrebbero essere.

Il vocabolario della lingua italiana spiega che per “criteri” deve intendersi “Norma per distinguere, discernere, giudicare”.

Prima di cimentarci con la definizione di “norme che servano per distinguere, discernere, giudicare” proviamo a fare chiarezza su cosa premiare, cosa considerare, come misurare la prestazione.

 

Che cosa riconoscere con il “bonus”?

La norma specifica che bisogna valorizzare con il “bonus” i seguenti aspetti dell’attività professionale del docente:

1) la qualità dell‘insegnamento; 2) il contributo dato al miglioramento della scuola; 3) il contributo dato al successo formativo e scolastico degli studenti; 4) i risultati ottenuti – singolarmente o in gruppo – per il potenziamento delle competenze degli alunni; 5) la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche; 6) le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico; 7) l’attività svolta nella formazione del personale.

Il testo è abbastanza pasticciato e confuso, ma questo passa il convento, nel senso che con questo bisogna fare i conti.

 

Qual è il peso da dare a ogni area/settore?

La risposta alla domanda del titolo di questo paragrafo potrebbe essere: “Ognuno faccia come gli pare”; infatti, si potrebbe dividere la somma in tre parti (uguali o diseguali), tante quante sono le aree da considerare, oppure in 7 parti, spacchettando le aree da considerare ma, anche no.

Si può pensare di dare un peso maggiore alle attività, prioritariamente, connesse alla realizzazione del POF o individuare altre priorità o anche nessuna. C’è vasta autonomia a questo riguardo: nessun ostacolo a fare come conviene.

 

Valutare solo l’attività dell’anno in corso?

La risposta a questa domanda potrebbe essere: ovviamente sì, sia perché l’assegnazione del bonus è annuale, sia perché altrimenti il compito diventa troppo complicato.

L’applicazione rigida di questo criterio potrebbe creare qualche spiacevole inconveniente.

Esempio 1. Il docente Mario Rossi l’anno scorso ha pubblicato diversi articoli – su riviste scolastiche – relativi alla didattica della matematica; se bisogna considerare solo l’attività dell’anno in corso non dobbiamo considerare quest’attività.

Esempio 2. Il docente Mario Rossi ha subito, 3 anni fa, una sanzione disciplinare della sospensione dello stipendio fino a 5 giorni; in applicazione del criterio secondo cui si considera solo l’anno in corso, di questo fatto, non se ne deve tener conto! Come si vede individuare i “criteri” non è poi così semplice.

 

Un piccolo problema!

Stabiliti i criteri per la valorizzazione dei docenti, poi bisognerà – per consentire al dirigente di fare una “motivata valutazione” – censire e analizzare l’attività svolta dai partecipanti alla procedura (questo significa creare un fascicolo personale per ogni partecipante, valutare e misurare i risultati ottenuti dal docente in tutte le attività che si prevede di considerare). Il fascicolo serve anche per documentare, nel caso di richiesta di accesso agli atti da parte di chi fosse interessato, la motivazione dell’assegnazione del bonus.

 

Facciamo un esempio, ipotizzando che l’istituto x abbia adottato questo criterio: “Assegnare il bonus ai primi 2 docenti che in ogni disciplina hanno migliorato, nel secondo quadrimestre, le competenze degli alunni del biennio”.

Vogliamo riflettere su quanto lavoro è necessario per esaminare e misurare i risultati ottenuti? Bisognerà considerare i voti del 1° quadrimestre e rapportarli a quelli del secondo, di ogni docente, per ogni classe. Per far questo bisognerà predisporre una griglia per raccogliere i dati, forse bisognerà approntare strumenti di misurazione: così per ogni aspetto che si deciderà di censire e misurare.

 

Chi farà questo lavoro? Il personale di segreteria? Una commissione di docenti? I docenti del CVD?

Qualsiasi risposta è accettabile; più difficile è rispondere alle successive e conseguenti domande: chi paga l’attività di chi svolgerà il lavoro? Da dove si prelevano le risorse? Quanto è pagata l’attività? Chi lo stabilisce?

 

Non sono questioni insignificanti; ogni domanda esige una risposta precisa. Non sarà facile cavarsi d’impiccio se non utilizzano quel “buon senso” che da altre parti è mancato.

 

Considerazioni, osservazioni, valutazioni, proposte.

 

Se si conviene che la descrizione dei problemi concernenti, il funzionamento del “Comitato di valutazione dei docenti” per il modo in cui è stato impostato, corrisponde sostanzialmente al vero, si deve anche convenire che siamo di fronte a un pasticcio.

 

In una situazione caratterizzata dall’assenza di una cultura valutativa diffusa e da ostilità e pregiudizi diffusi, sarebbe stato sommamente auspicabile chiarezza di criteri e strumenti, trasparenza e condivisione almeno da parte della maggioranza dei docenti e delle loro associazioni professionali e sindacali.

 

Niente di tutto questo; allo scopo di mostrare di essere “decisionista” il governo ha messo in scena una sfida contro tutti, anche contro il buon senso e la logica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: a) risorse modeste; b) premi che per essere significativi devono riguardare meno del 10% del personale; c) membri di un comitato di valutazione che devono prestare la loro opera gratuitamente, d) una procedura complessa, complicata, farraginosa e variabile da scuola a scuola che non garantisce niente e nessuno (neanche il dirigente scolastico.)

 

Siamo di fronte a un pasticcio, voluto fortemente dal governo con la complicità del legislatore e il consenso interessato di alcune (poche) associazioni professionali e parasindacali. Insomma se si voleva fare qualcosa per dimostrare che la valutazione della professionalità docente è impossibile (mentre è solo complessa!) il Governo e il Parlamento, mettendo in piedi questo caravanserraglio di norme, l’hanno fatto.

A questo punto, solo a prezzo di forzature e contorsioni inaudite il Governo e il Ministro competente possono pensare di procedere come se niente fosse; di fronte alla situazione che si è venuta a determinare, anche il più testardo, direbbe:

 

  1. abbiamo sbagliato, scusate, sospendiamo tutto;
  2. le risorse disponibili sono utilizzate per implementare quelle destinate alla contrattazione d’istituto.
  3. impieghiamo i prossimi mesi per raccogliere proposte e suggerimenti, per riscrivere la norma e ricominciare.

 

Non c’è dubbio che in quanto a testardaggine (che non può essere confusa con la determinazione1) il Governo ha fornito ampia prova nei mesi scorsi, per cui non è prevedibile un ravvedimento a questo riguardo.

 

Ci si augura – se così non sarà – che le organizzazioni sindacali siano capaci, unitariamente, di rappresentare le preoccupazioni dei docenti che – in maggioranza – non rifiutano la valutazione ma, contestano – nel merito – questa valutazione.

 

Ci sarebbe un’altra via d’uscita da questo pasticcio: lasciare le risorse alle scuole per destinarle allo stesso fine (la valorizzazione dei docenti) e consentire un’ampia e articolata sperimentazione (quella indicata dalla legge non è, infatti, una sperimentazione!). Un Governo e un Ministro capaci di fare questa proposta al mondo della scuola, che sicuramente sarebbe accolta – riguadagnerebbero il rispetto perduto.

 

Una descrizione sintetica della situazione.

In estrema sintesi la situazione si può descrivere così. Un comitato formato di 7 persone di cui 5 dovranno prestare la loro opera gratuitamente (e non sono obbligate a farlo) si riuniscono per “individuare criteri” da dare al dirigente scolastico per riconoscere la qualità della prestazione dei docenti di ruolo del suo istituto. Questi criteri hanno validità triennale. Il CVD è un organismo che una volta che ha individuato i criteri non ha più alcun potere, neppure di controllare o essere informato. Non si tratta di negare il ruolo del dirigente scolastico che nella valutazione dei docenti deve essere sicuramente determinante, ma non assoluto e sciolto da regole: anche quella della trasparenza!

 

Questo meccanismo sicuramente non è quello che voleva la gran parte dei dirigenti scolastici e non consente neppure la “valutazione” dei docenti! E’ uno stupidario che non merita di essere discusso seriamente, infatti….

 

Se il vero obiettivo fosse un altro?

Il sospetto che l’obiettivo di tutta questa discussione fosse di eliminare la contrattazione d’istituto e assegnare solamente e interamente al dirigente scolastico tutto il processo della valutazione e della sua valorizzazione, si fonda su diversi indizi; se fosse vero il sospetto, sarebbe stato meglio esplicitare l’obiettivo con chiarezza: non avremmo perso tempo inutilmente.

 

Siamo in Italia e… una soluzione si trova sempre!

In molti istituti – anche senza riunire il CVD – si è vicini alla soluzione del problema!

Siccome le risorse del fondo d’istituto sono state ridotte e sono insufficienti a riconoscere tutte le prestazioni aggiuntive che sono svolte, mentre le risorse destinate al “bonus” sono anch’esse modeste – stante la confusione e le difficoltà – si è convenuto… – informalmente, s’intende – di gestirle con un’ottica unitaria: le risorse del “bonus” per riconoscere le funzioni organizzative mentre le risorse del fondo d’istituto per compensare l’attività progettuale, o viceversa; i criteri seguiranno…. fantastico!


COSA E’ VALUTATO, QUALI SONO GLI INDICATORI DEL GRADO DI PROFESSIONALITA, QUAL’E’ IL GRADO DI COMPLESSITA’ PER DEFINIRE GLI STRUMENTI DI MISURAZIONE.

 

La legge stabilisce quali sono gli aspetti della professionalità del docente che posseduti a un certo grado – non in valore assoluto ma rispetto ai colleghi dell’istituto che partecipano alla procedura valutativa – danno diritto al bonus. Nella tabella sottostante sono riportati: a) a sinistra, gli aspetti da considerare così come definiti dalla legge; b) nella colonna centrale alcuni indicatori che, singolarmente o unitamente ad altri, potrebbero indicare il grado di professionalità del singolo docente; c) nella colonna a destra un giudizio sintetico – ovviamente personale e fondato su dati empirici che valuta il grado di complessità insito nella strumentazione da approntare per misurare i singoli aspetti della professionalità.

 

Il punto a) del comma 3 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 294/97 prevede di valutare, in particolare, gli aspetti della professionalità che si manifestano nella dimensione individuale.

 

  Aspetti da considerare ai fini della valutazione. Indicatori ipotetici. Grado di complessità della rilevazione e misurazione.
 
A1 Qualità dell’insegnamento Pareri di alunni, famiglie, colleghi. Altissimo
A2 Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica Ideazione di progetti. Partecipazione a progetti. Basso
A3 Successo formativo e scolastico degli studenti Media finale della classe nella disciplina insegnata. Incremento della media rispetto al 1° periodo. Risultati delle prove Invalsi. Alto.

 

Il punto b) del comma 3 dell’art. 11 del D.   Lgs. n. 294/97 prevede di valutare, in particolare, aspetti della professionalità che si manifestano nella dimensione collegiale o di gruppo.

 

  Settori da considerare ai fini della valutazione. Indicatori ipotetici. Grado di complessità della rilevazione e misurazione.
   
B1 Potenziamento delle competenze degli alunni Esiti misurabili di attività finalizzate al potenziamento. Alto
B2 Risultati ottenuti riguardo al potenziamento dell’innovazione didattica e metodologica. Attività di ricercatore, pubblicazioni. Basso
B3 Collaborazione nella ricerca didattica, nella documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. Attività di partecipazione ai relativi progetti. Alto

 

Il punto c) del comma 3 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 294/97 prevede di valutare, in particolare, aspetti della professionalità che si manifestano in competenze organizzative e relazionali.

 

  Settori da considerare ai fini della valutazione. Indicatori ipotetici. Grado di complessità della rilevazione e misurazione.
 
C1 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico. Attività di: collaboratore, vicario, segretario collegio docenti, segretario di dipartimento, segretario del consiglio di classe, coordinatore di dipartimento, coordinatore di classe. Organizzatore di visite d’istruzione. Responsabile di laboratorio. Responsabile di rapporti con l’università ed enti esterni. Basso
C2 Responsabilità assunte nella formazione del personale. Attività di: tutor, formatore. Attività di accoglienza dei nuovi docenti. Basso

IPOTETICI, POSSIBILI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI.

 

Abbiamo ipotizzato che in tre istituti scolastici – l’istituto comprensivo A, l’istituto comprensivo B, l’istituto superiore C – siano già stati adottati i criteri per la “valorizzazione dei docenti”; sono quelli indicati nelle seguenti rispettive tabelle. In tutte e tre i casi si tratta di criteri …. verosimili.

I criteri deliberati dall’istituto A sono diversi da quelli definiti dall’istituto B e da quelli dell’istituto C. I criteri sono numerati anche per consentire un facile confronto. Le tabelle – com’è evidente – non hanno il pregio dell’organicità e prendono in esame solo alcuni aspetti delle attività che possono essere considerate per la valutazione dei docenti.

Lo scopo dell’esercitazione (quasi un gioco!) è solamente quello di mostrare l’estrema variabilità con cui ogni istituto può declinare i criteri per la valorizzazione dei docenti: tutto è lecito, tutto è legittimo.

 

 

I CRITERI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A

 

Art. 1 – Destinatari.

E’ oggetto della procedura valutativa tutto il personale di ruolo in servizio nell’istituto, a qualsiasi titolo, sia titolare, sia in assegnazione provvisoria, sia utilizzato. Il personale per essere considerato al fine dell’assegnazione del bonus deve aver prestato servizio, anche a part-time, per almeno 150 giorni di lezione.

 

Art. 2 – Esclusioni

Il personale che è incorso in sanzioni disciplinari nell’anno corrente non potrà chiedere di partecipare alla procedura di assegnazione del “bonus”.

 

Art. 3 – Partecipazione alla procedura valutativa.

Il docente che intende partecipare all’attribuzione del “bonus” ne farà esplicita richiesta entro il termine che sarà stabilito dal dirigente scolastico.

 

Art. 4 – Ripartizione della somma in quote individuali.

La somma di 20 mila euro disponibili per l’assegnazione del “bonus” è ripartita in 66 quote individuali da 303,03, euro.

 

Art. 5 – Ripartizione delle quote individuali.

Le 66 quote sono ripartite, in proporzione alla consistenza dell’organico, tra docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

 

Art. – 5a – Assegnazione delle quote individuali alle aree.

Le quote individuali spettanti a ogni settore saranno ripartite tra le aree di cui ai punti a), b), c) del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/07 come segue: area A, 10 quote, area B, 10 quote, area C, 46 quote.

 

Art. 6 – Pubblicità degli atti e trasparenza

L’elenco alfabetico dei beneficiari, distinto tra docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e articolato nelle tre aree di attività è comunicato ai docenti con nota interna.

 

Art. 7 – Arco temporale da considerare.

Sono, valutate ai fini dell’attribuzione del “bonus”, solamente le attività svolte nell’ultimo triennio.

 

Art. 8. Valutazione delle attività di cui al punto A de comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti al punto A del comma 3 “Successo formativo e scolastico degli studenti si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

Per avere operato, in una o più classi/sezioni in cui erano presenti uno o più alunni BES per i quali sono stati accertati significativi miglioramenti sul piano dell’inclusione scolastica e sociale e della maturazione cognitiva e socio-relazionale sono attribuiti punti10.

 

Art. 9 – Valutazione delle attività di cui al punto B del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine graduare i docenti in base alle attività svolte e relative a quante previste dal punto B del comma 3; in particolare “Potenziamento delle competenze degli alunnisi considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

Per ogni anno di attività in classi/sezioni con la presenza di alunni stranieri in percentuale superiore al 5% punti 10.

 

Art. 10 – Valutazione delle attività di cui al punto C del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti tra le “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

L’incarico di relatore in iniziative di formazione organizzate da scuole o reti di scuole è valutato punti 5 per ciascun’iniziativa di formazione.

L’incarico di tutor ai docenti in anno di formazione è valutato 5 punti, per anno e per allievo.

L’assistenza ai tirocinanti nella scuola dell’infanzia è valutato 7 punti per anno.

L’incarico di vicario è valutato 5 punti per anno, quello di collaboratore 1 punto per anno, l’incarico di segretario (collegio, consiglio) è valutato 1 punto per anno. L’incarico di responsabile di plesso è valutato 3 punti per anno.

 

 

 

 

I CRITERI DELL’ISTITUTO COMPORENSIVO B

 

Art. 1. Condizioni di accesso al bonus

E’ oggetto della procedura valutativa tutto il personale di ruolo in servizio nell’istituto, a qualsiasi titolo, sia titolare, sia in assegnazione provvisoria, sia utilizzato. Il personale per essere considerato al fine dell’assegnazione del bonus deve aver prestato servizio, anche a part-time, per almeno 200 giorni.

 

Art. 2 – Esclusioni

2 Il personale che è incorso in sanzioni disciplinari della sospensione dello stipendio fino a 5 giorni nell’ultimo quadriennio non sarà oggetto di valutazione ai fini della corresponsione del beneficio.

 

Art. 3. Esclusione dalla procedura valutativa.

Il docente che non intende partecipare alla procedura valutativa al fine dell’attribuzione del bonus ne farà esplicita richiesta entro il termine che sarà fissato dal dirigente scolastico.

 

Art. 4 Ripartizione della somma in quote individuali

La somma di 20 mila euro disponibili per l’assegnazione del bonus è ripartita in 28 quote individuali da 714,29 euro.

 

Art. 5. Ripartizione delle quote individuale.

Le 28 quote individuali saranno ripartite in proporzione alla consistenza dell’organico, tra docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

 

Art. 5a. Assegnazione delle quote individuali alle aree di attività.

Le 28 quote individuali saranno ripartite tra le aree di cui ai punti a), b), c) del comma 3 dell’articolo 11 del D. Lgs. n.294/07 come segue: area A, 8 quote, area B, 10 quote, area C, 10 quote.

 

Art. 6 Pubblicità degli e trasparenza

Il dirigente scolastico rende noto ai docenti l’elenco dei beneficiari distinto nelle tre aree di attività e graduato secondo l’ordine di assegnazione del “bonus”.

 

Art. 7 – Arco temporale da considerare.

Sono valutate ai fini dell’attribuzione del bonus, solamente le attività svolte nell’anno scolastico in corso e quello precedente.

 

Art. 8 – Valutazione delle attività di cui al punto A del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti al punto A del comma 3 “Successo formativo e scolastico degli studenti si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

Per avere operato, in una o più classi/sezioni in cui erano presenti uno o più alunni BES per i quali sono stati accertati significativi miglioramenti sul piano dell’inclusione scolastica e sociale e della maturazione cognitiva e socio-relazionale sono attribuiti punti 5.

 

Art. 9 – Valutazione delle attività di cui al punto B del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte e rientranti tra quelle previste al punto B dell’articolo 3 citato, in particolare, “Potenziamento delle competenze degli alunni si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

Per ogni anno di attività in classi/sezioni con presenza di alunni stranieri superiore al 20% punti 10.

 

Art. 10 – Valutazione delle attività di cui al punto C del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di quantificare e graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti tra le “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

L’incarico di relatore in iniziative di formazione organizzate da scuole o reti di scuole è valutato punti 5 per ciascun’iniziativa di formazione.

L’incarico di tutor ai docenti in anno di formazione è valutato 5 punti, per anno e per allievo.

L’assistenza ai tirocinanti nella scuola dell’infanzia è valutato 7 punti per anno.

L’incarico di vicario è valutato 5 punti per anno, quello di collaboratore 1 punto per anno, l’incarico di segretario (collegio, consiglio) è valutato 1 punto per anno. L’incarico di responsabile di plesso è valutato 3 punti per anno.

 

 

I CRITERI DELL’ISTITUTO SECONDARIO DI II° GRADO C

 

Art. 1. Condizioni di accesso al bonus

E’ oggetto della procedura valutativa tutto il personale di ruolo in servizio nell’istituto, a qualsiasi titolo, sia titolare, sia in assegnazione provvisoria, sia utilizzato. Il personale per essere considerato al fine dell’assegnazione del bonus deve aver prestato servizio, anche a part-time, per almeno 300 giorni, di cui 180 di lezione.

 

Art. 2 – Esclusioni

2 Il personale che è in corso in sanzioni disciplinari nei due anni precedenti – non sarà oggetto di valutazione – ai fini della corresponsione del beneficio.

 

Art. 3. Partecipazione alla procedura valutativa.

Tutto il personale di ruolo che rientra nelle condizioni fissate ai precedenti articoli 1 e 2 è considerato al fine dell’attribuzione del bonus.

 

Art. 4 Ripartizione della somma in quote individuali

La somma di 20 mila euro disponibili per l’assegnazione del bonus è ripartita in 20 quote da 1.000 euro.

 

Art. 5. Assegnazione delle quote individuali alle aree.

Le 20 quote individuali saranno ripartite tra le aree di cui ai punti a), b), c) del comma 3 dell’articolo 11 del D. Lgs. n.294/07 come segue: area A, 5 quote, area B, 5 quote, area C, 10 quote.

 

Art. 6 Pubblicità degli e trasparenza

Il dirigente scolastico informa i docenti dell’esito della procedura valutativa con nota interna fornendo l’elenco alfabetico dei beneficiari distinto nelle tre aree di attività.

 

Art. 7 – Arco temporale considerato da considerare.

Sono valutate, ai fini dell’attribuzione del bonus, solamente le attività svolte nell’anno in corso.

 

Art. 8. Valutazione delle attività di cui al punto A de comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti al punto A del comma 3 “Successo formativo e scolastico degli studenti si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

Per avere operato, in una o più classi/sezioni in cui erano presenti uno o più alunni BES per i quali sono stati accertati significativi miglioramenti sul piano dell’inclusione scolastica e sociale e della maturazione cognitiva e socio-relazionale sono attribuiti punti 2.

 

Art. 9. Valutazione delle attività di cui al punto B de comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti al punto A del comma 3 “Potenziamento delle competenze degli alunni si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi. Per ogni anno di attività in corsi di recupero punti 5.

 

Art. 10 – Valutazione delle attività di cui al punto C del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di quantificare e graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti tra quelle previste al punto C del comma 3 “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

L’incarico di relatore in iniziative di formazione organizzate da istituti scolastici è valutato punti 5 per ciascun’iniziativa di formazione.

L’incarico di tutor ai docenti in anno di formazione è valutato 5 punti, per anno e per allievo.

L’incarico di vicario è valutato 5 punti per anno, quello di collaboratore 1 punto per anno, l’incarico di segretario (collegio, consiglio) è valutato 1 punto per anno. L’incarico di responsabile di sede staccata o coordinata è valutato 3 punti per anno.

Panopticon: il RAV colpirà anche l’infanzia

Panopticon: il RAV colpirà anche l’infanzia

di Gabriele Boselli

 

RAV/infanzia: non è un nuovo virus prodotto dalle multinazionali del farmaco per allargare il mercato. Nemmeno un batterio ingegnerizzato sfuggito a qualche laboratorio militare. E’ la versione infantile, forse ancor più perniciosa, del Rapporto di AutoValutazione che da alcuni mesi infastidisce la scuola primaria e secondaria. Dopo uno sviluppo colturale in ambiente 3-6 nei laboratori INVALSI, questa ultima mutazione è ora individuabile sul sito di questo Istituto (Rapporto di Autovalutazione Scuola dell’Infanzia) e dovrebbe essere applicata anche alla sinora incontaminata prima scuola.

Qualcuno sarà contento che anche questa abbia il suo RAV, ritenendo che ciò costituisca una necessaria specie di patente per essere considerata vera scuola. Ma scuola e scuola di Stato lo siamo dall’inizio, nel 1968 e sul piano pedagogico lo siamo comunque; lo resteremo anche se l’incombente sistema Zero-sei cercherà di assimilarci più al mondo dei servizi sociali che a quello scolastico.

L’ideologia del benthamiano, tardo-moderno, positivistico, incurante panopticon (niente deve sfuggire all’occhio del sistema, tutto è misurabile, tutto è rendicontabile, valutabile e controllabile come in un immenso carcere) non ammetterebbe zone franche. Per fortuna il corpus della scuola dell’infanzia ha ottime difese nelle sue insegnanti e in non poca parte dei suoi dirigenti e ispettori, quei pochi che ci sono; del resto le lesioni funzionali non sono state gravi nemmeno negli ordini di scuola dove è stato già diffuso.

 

  1. A) Il valore della traccia

Gran parte delle libere scuole di Stato dell’infanzia ha sempre percorso sentieri di auto-valutazione del proprio operare in rapporto alle proprie scelte culturali, alle proprie opzioni pedagogiche, alle richieste esplicite ed implicite del territorio, alle esigenze espresse dai genitori dei bambini. Nelle bozze circolanti di RAV per l’infanzia si tenta ora, per fortuna velleitariamente, di schiacciare tradizioni di autovalutazione autonoma con impulsi esogeni rischiando di sacrificare il ben-essere dei bambino e la serenità dell’insegnante. Ma non praevalebunt.

Penso infatti che le scuole condurranno comunque il loro lavoro valutativo e autovalutativo nell’avvertenza della massima responsabilità morale. Certo, il romano tentativo c’è, dato che un’auto-valutazione eticamente e culturalmente meditata e scientificamente condotta è la pratica in cui meglio si può esprimere la pericolosa autonomia vera, ovvero la capacità di una scuola di delineare e costruirsi un orizzonte di valore e di senso e confrontarsi periodicamente con l’attualità dell’agire. Ci si domanda da sempre: quanto vale quel che si è fatto oggi? Quale il valore della traccia che resterà? Queste le questioni che le scuole da sempre si pongono, sinora senza questionari. E continueranno a porsi nonostante il RAV.

Domande essenziali e che il RAV mortificherebbe nella loro complessità e addomesticherebbe con i suoi riti. Alcuni elementi del valutare sono oggettivamente riscontrabili e annettibili al RAV (il bambino sa mettersi il cappotto, ha il pieno controllo degli sfinteri….oppure: quante volte la scuola ha riunito i genitori, quanti hanno smesso di frequentare….) ma altri, i più importanti dal punto di vista dell’educazione e dell’istruzione, sfuggono a ogni ipotesi di “oggettiva” osservazione e valutazione sistemica.

Come in altri ordini di scuola, si possono cogliere al momento solo alcuni risultati; quelli più importanti si potranno guardare (non constatare) dopo molti anni.

 

  1. B) Possibili principi di autovalutazione

Molte scuole dell’infanzia hanno visto nel tentativo in atto di estensione anche nel loro territorio del RAV una disconferma del loro operare ma anche una occasione per difendersi attraverso una diligente ma ancor più riflessiva ed epistemologicamente rigorosa autovalutazione .

Occorre –è convinzione diffusa nelle scuole dell’infanzia di Stato e in molte a gestione privata- una vera autovalutazione, ovvero un processo di autentica interazione della scuola (collegi dei docenti e per certi aspetti consiglio di istituto) con la comunità dei ricercatori o almeno con riferimento agli studi scientifici più avanzati in proposito. Non si studia tanti anni per fare gli applicati compilando moduli. A partire da una fondazione ideale (dunque non ideologica), si cerca con rigore e passione insieme la via per portare a processi valutativi intersoggettuali e non oggettivistici, paradigmatici e non sintagmatici, narrativi e non acronici, ermeneutici e senza pretesa di rispecchiamento incontrovertibile del reale, conseguenti a una scelta condotta in autonomia fra costellazioni di valore sedimentate non tanto nella cronaca, che ogni giorno svanisce, quanto nella storia. E’ in questa scuola forse ancor più che in altre estesa consapevolezza che sia necessario aprirsi al vedere intersoggettivamente, nell’onesto concorso delle singolarità individuali o di categoria.

Un’operazione altamente dinamica, nel senso che particolarmente dai tre ai sei anni l’”oggetto” in sé muta di continuo, oppone alla fissità degli strumenti di inquadramento la fluidità del suo evolversi in forme sempre nuove; non è coglibile per ciò che è importante per il sistema ma per il suo essere-nel-campo e nel tempo, in un contesto in cui il gioco dei valori è innestato nell’insieme vivente degli attori e dei valutatori.

 

  1. Un possibile percorso autovalutativo

C.1 Profili metodologici

Auto-valutare seriamente è per me convenire a un addensamento di esperienza attraverso

Dismissione dei pre-giudizi_ Cercare di mettere tra parentesi (non: ignorare, rimuovere) ogni pre-giudizio sulla propria scuola e sul contesto e, fin dove possibile date le circostanze operative, ogni convenzione. Dirigerci con levità verso la qualità (il “qual essere”) e l’attualità di ciò che è nella direzione del nostro (che sia proprio nostro) guardare.

Immersione nell’esperienza – il racconto è autentico se il narratore non è un corpo estraneo, ha davvero con-vissuto l’esperienza di cui tratta e non si limita a compilare dei questionari; è onesto se aperto a riferire tutto quel che gli risulta e non solo quel che gli viene richiesto da uno schema;

Attenzione alla cura, al modo in cui ci si prende cura (non carico) dell’altro cercando di comprenderlo e di aiutarlo nella pienezza del suo essere-al-mondo; bilancio critico dei comportamenti incuranti,

Distanziamento distanziarsi non significa indossare il camice dell’osservatore asettico, come si trattasse di valutare dei semplici reperti biologici ma decentrarsi, connettersi con più ampi mondi vitali e istituzionali;

Concettualizzazione degli approcci e nelle metodologie elaborative singolari: per permettere la comunicazione forme e metodi devono essere oltre che reinventati, riconcettualizzati ovvero teoricamente rifondati e chiaramente esplicitati;

Discussione allargata in ogni fase, con ritorni regolari nell’esperienza;

Revisione, ripartenze frequenti verso mete non prepensate, trasparentemente individuate e perseguite.

Tutto il trasferibile sta nel soggetto della ricerca ma quando una manifestazione dell’esterno prodotta dall’ io/noi si fa ricorrente nel suo offrirsi, ci può donare qualche motivo di affidabilità.

 

  1. 2 In pratica

Le scuole potrebbero esercitarsi, facendo comunque tesoro dalle conclusioni dei loro eventuali precedenti lavori sulla valutazione, variamente declinando i seguenti criteri.

 

Elementi poco rilevanti ma obiettivabili e spendibili per far bello il nostro RAV:

1 a tempo speso in attività di formazione in servizio

2 a tempo effettivamente prestato in attività collegiali

3 a tempo speso in attività preparatorie delle lezioni, svolte a scuola

4 a tempo speso in attività con i genitori (assemblee…..)

5 a tempo speso in attività di verifica del proseguimento degli studi o di lavoro dei propri allievi

6 a numero delle pubblicazioni, con moltiplicatore a seconda della classificazione delle riviste o dei siti

 

Alcuni dei fattori importanti per la valutazione intersoggettiva su cui interrogarsi tra docenti:

1b Soggettualità del pensare

2b Autenticità della vocazione all’educare

3b Continuità di un percorso culturale personale e collettivo

4b Preparazione disciplinare sui campi di esperienza

5b Concezione e organizzazione del prendersi cura

6b Capacità e soddisfazione nelle relazioni educanti

7b Felicità dei bambini

8b Risultanze (non risultati) emergenti nel loro percorrere loro sentieri nei campi dell’esperienza,

 

  1. D) Conclusione

Nonostante il RAV, nonostante la riduzione del tempo che la sua onerosissima compilazione lascerà disponibile, l’autovalutazione delle scuole dell’infanzia potrà continuare a essere atto:

-non rassegnata al dominio di strumenti “tecnici”;

-consolidante la natura e l’immagine della scuola dell’infanzia come scuola ma come scuola con un proprio volto;

-non mortificante, non amministrativo del dato secondo regole standardizzate; sarà una ricerca che si confronta con il vivente, l’esistente concreto;

-non avrà come suo scopo principale lo stilar classifiche, l’archiviare e il giudizioso amministrare eventi tramite corresponsione di premi, ma conoscere una regione del mondo della vita sociale e aiutare chi vi si avventura;

-avrà come meta la valutazione dell’esperienza (unicità di ciò per cui si è passati attraverso, non la massa di serializzabile conferma dei giudizi/pregiudizi );

-sarà una valutazione narrativa, consapevole delle propria storicità, concreta;

-si sforzerà di essere pratica, “utile” ai protagonisti del servizio scolastico, in particolare ai bambini.

La cultura informatica a servizio del PTOF

cultura informatica

La cultura informatica a servizio del PTOF

di Enrico Maranzana

La codifica (coding) è la fase conclusiva dell’approccio informatico alla realtà. Inizialmente si esplora il caso per individuarne le problematiche, successivamente si definisce il problema attraverso la specificazione dei risultati attesi, si passa poi all’analisi dei dati disponibili e al reperimento di quelli necessari e, formulata la strategia risolutiva, ci si rapporta al computer.

Quest’ultima fase è molto delicata in quanto, vista la rigidità dello strumento, non si può prescindere dalla sua sintassi: un formalismo faciliterà la comunicazione verso l’esecutore.

Le diapositive del programma allegato esplorano il campo scolastico e lo rappresentano con tale metodologia: ne modellano gli aspetti qualificanti.

Urge tappare i Fori

Urge tappare i Fori

di Luigi Manfrecola

 

Farfuglianti ed indistinti clamori si levano alti e raggiungono le nostre povere orecchie , confuse e smarrite dal chiacchiericcio incessante e dall’analfabetismo montante.

Ma tant’è! Occorre rassegnarsi allo spirito ciarliero dei Tempi che non può certo evitare d’esibirsi sempre e comunque, magari sfoggiando propositi di rigenerazione palingenetica dei Costumi e dell’Etica, sempre più declinante.

Così apprendiamo che “L’Agorà degli Ordini forensi ha varato una proposta di legge per promuovere – a cura della classe forense – insegnamenti di legalità, cittadinanza, diritto nelle scuole per combattere bullismo e discriminazioni tra i minori”.

Lodevole proposito, quest’ultimo, che fa il paio con altre singolari proposte avanzate recentemente da altri presunti esperti di cose scolastiche che hanno inteso suggerire vie nuove anche per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, dovendosi – a loro avveduto giudizio – ammettersi alle prove d’esame soltanto i laureati in Diritto e/o in Economia in considerazione della specialità del ruolo professionale che richiederebbe competenze giuridiche per la contrattualistica e/o economiche per la managerialità che dovrebbe corredare le doti imprenditoriali dei Capi d’Istituto.

Solo questo! Perché parlare ancor oggi di Didattica, Pedagogia, Cultura, Metodologia, Sociologia ed altre singolari amenità è fuori dal tempo e dalle mode…

Andrebbe ricordato a questi lodevoli benpensanti principi del Foro:

– che l’Educazione alla Cittadinanza è, ormai da tempo, al primo posto nell’Agenda Europea e internazionale (OCSE) delle emergenze formative mondiali;

– che esistono numerosi interventi, anche a livello ministeriale, relativi a tale questione, già sollevata sia in chiave normativa – con speciali Linee di Indirizzo – sia a livello d’una copiosa e puntuale letteratura psicosociologica di contrasto ai lamentati fenomeni della sempre più diffusa violenza giovanile;

– che la questione non può risolversi con semplici “lezioncine” che favoriscano la conoscenza dei principi giuridici , al punto che perfino le ingenue Raccomandazioni metodologiche ,ufficialmente coniate a tal fine in sede ministeriale, raccomandano soprattutto pratiche concrete di vita scolastica da ispirare alla socialità ed alla collaborazione (specificamente invitando i docenti a dar vita a costanti e reali “Situazioni di Compito”);

– che perfino l’ambizioso e rabberciato comma 7 della Legge 107/2015 (Renzi) ha recentemente impegnato le Istituzioni scolastiche ad utilizzate i docenti in Organico Potenziato in percorsi di Educazione alla legalità;

– che un discorso serio che voglia affrontare le cause remote della violenza giovanile , del bullismo e del cyberbullismo richiede un’analisi complessa e sistematica delle cause originarie e dei rimedi approntabili a vari e distinti livelli, ponendosi determinati interrogativi ai quali darò spazio in miei futuri interventi.

In sintesi, occorrerebbe chiedersi:

A) In quale società ed in quale cultura sono immersi questi nostri ragazzi?

B) Quali modelli stiamo proponendo alla loro attenzione?

C) Quale personalità alimentiamo nei nostri figli con gli atteggiamenti prevalenti e/o tollerati?

Ed allora ne ricaveremmo materiale per focalizzare, nel medesimo ordine espositivo, i fenomeni incalzanti della “de-realizzazione” (come meccanismo di fuga dal vissuto esistenziale),della “de-istituzionalizzazione” (come crisi della Autorità e rifiuto della Regola), della de-strutturazione (come come alterazione e squilibrio della personalità individuale, che sempre più si accompagna alla dominanza della sfera affettiva ed emotiva).

A queste tematiche dedicheremo ampio e puntuale spazio in più occasioni successive.

Per adesso mi si consenta un’ultima esclamazione di viva sorpresa.

Rintraccio su FB l’autocompiacimento di un Dirigente che si gloria per avere avuto, personalmente LUI di persona (Tatarella docet), la felice intuizione di chiamare in soccorso gli Avvocati per un Corso di educazione alla legalità, prima ancora che l’Ordine partorisse questa brillante Idea collaborativa.

Probabilmente con la medesima lungimiranza acquisterà tanti libri di diritto in maniera da sconfiggere per sempre la piaga della delinquenza giovanile in questo nostro povero e martoriato territorio…