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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2015

Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili volto a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi per agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abilitazione, nonche’ a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi. (16A00301)

(GU Serie Generale n.16 del 21-1-2016)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22  novembre   2010,   concernente   la   disciplina   dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 14  luglio  2008,  n.  121,  che  ha,  tra
l'altro, attribuito al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di  politiche
giovanili; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante "Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del  Consiglio  di  ministri"  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri il  Dipartimento
della Gioventu' e del Servizio civile nazionale; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  con
il  quale,  al  fine  di  promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla
formazione culturale e professionale  e  all'inserimento  nella  vita
sociale,  anche  attraverso  interventi   volti   ad   agevolare   la
realizzazione del  diritto  dei  giovani  all'abitazione,  nonche'  a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi,  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, il Fondo per le politiche giovanili (di seguito "Fondo"); 
  Visto il decreto legge 27 dicembre 2006,  n.  297,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  23  febbraio  2007,   n.   15,   recante
"Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive  comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
comunitario  relative  all'assistenza  a   terra   negli   aeroporti,
all'Agenzia nazionale per i giovani e  al  prelievo  venatorio"  che,
all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del  decreto  legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni  nella  legge  14
luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza
del Consiglio dei ministri  le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Visto il dPR 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti il 25
febbraio 2014 al n. 571, con il quale il  Sig.  Giuliano  Poletti  e'
stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 8  maggio  2014,
n. 1213, con il quale il predetto Ministro  e'  stato  delegato,  tra
l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi  quelli
di  indirizzo  e  coordinamento,  di  tutte  le   iniziative,   anche
normative, nella materie concernenti  le  politiche  giovanili  e  il
Servizio civile nazionale; 
  Vista l'Intesa in data 7 maggio 2015, come modificata  in  data  16
luglio 2015, sancita in sede  di  Conferenza  Unificata,  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  avente  ad  oggetto  la
ripartizione del "Fondo" per il 2015 tra lo  Stato,  le  Regioni,  le
Province Autonome e il sistema delle  Autonomie  locali  (di  seguito
solo Intesa); 
  Considerato, in particolare, che l'Intesa medesima, ai  fini  della
determinazione della quota-parte del "Fondo" destinata annualmente  a
cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle  Province  Autonome
di Trento e Bolzano (art. 2), nonche' degli Enti Locali (art. 4),  fa
espresso riferimento agli  stanziamenti  annuali,  come  quantificati
"dalla  legge  di  stabilita'  per  l'anno  2015  e  dagli  eventuali
aggiornamenti e  riallocazioni  disposti  da  successive  manovre  di
finanza pubblica"; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)" e, in particolare,  l'allegata  Tabella  C,  che
indica la quantificazione delle dotazioni da  iscrivere  nei  singoli
stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2015 e per il
triennio 2015 - 2017 in relazione a leggi di spesa permanente la  cui
quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita'; 
  Vista la legge  23  dicembre  2014,  n.  191  di  approvazione  del
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  per
il triennio 2015 - 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
18 dicembre 2014, recante "Approvazione del  bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2015", che ha assegnato al  capitolo  853  "Fondo  per  le  politiche
giovanili" del bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, nell'ambito del CdR n.  16  "Gioventu'  e  Servizio  civile
nazionale", una dotazione finanziaria di euro 5.761.589,00; 
  Visto l'art. 7, comma 1, lettera  b)  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri
debba operare "un  contenimento  delle  spese  per  le  strutture  di
missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei  singoli
Ministri senza portafoglio e Sottosegretari,  con  un  risparmio  non
inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  40  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2013"; 
  Visto l'art. 1, comma 291, della citata legge 23 dicembre 2014,  n.
190, che ha stabilito che "Ai fini  del  concorso  al  raggiungimento
degli obiettivi programmati di finanza pubblica,  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  assicura,  a  decorrere   dall'anno   2015,
un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio,  rispetto  a
quelle gia' previste a  legislazione  vigente,  non  inferiore  a  13
milioni di euro."; 
  Vista la nota prot. 8796 del  21.04.2015,  con  la  quale  l'UBRRAC
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  attuazione  delle
suddette norme di finanza pubblica, ha  proceduto  all'accantonamento
di euro 675.431,00 sull'ammontare del Fondo per l'anno 2015; 
  Vista la nota prot. n. DGSCN/4385 del 24.02.2015, con la  quale  il
Dipartimento della gioventu'  e  del  servizio  civile  nazionale  ha
richiesto la riassegnazione sul "Fondo per  le  politiche  giovanili"
delle economie derivanti da pregressi accordi con ANCI e UPI, per  un
importo complessivo di euro 2.692.463.38; 
  Considerato che, a seguito del  parere  favorevole  del  Segretario
Generale pro tempore della Presidenza del Consiglio dei ministri,  in
data 1° aprile 2015, con il dPCM n. 66/BIL,  una  prima  quota  delle
economie richieste, pari ad euro 1.354.194,41, e' stata  riassegnata,
nell'esercizio finanziario 2015,  sul  capitolo  853  "Fondo  per  le
politiche giovanili"; 
  Vista la nota prot. n. DGSCN/9930 del 16.04.2015, con la  quale  il
Dipartimento della gioventu'  e  del  servizio  civile  nazionale  ha
richiesto la riassegnazione della restante quota di economie, pari ad
euro 1.338.268,97; 
  Considerato che, in attuazione delle novita' introdotte dalla legge
7 aprile 2014, n. 56, l'Intesa ha stabilito che l'ANCI rappresentera'
complessivamente il sistema delle Autonomie locali nelle attivita' di
gestione del Fondo per le politiche giovanili; 
  Vista la nota prot. n. DGSCN/12380 datata 11.05.2015, con la  quale
il Dipartimento della gioventu' e del servizio  civile  nazionale  ha
rinnovato la richiesta  di  riassegnazione  della  suddetta  restante
quota di economie, pari ad euro 1.338.268,97, derivanti da  pregressi
accordi con ANCI e UPI; 
  Visto il dPCM 138/BIL in data 03.06.2015  con  il  quale  e'  stata
riassegnata sul pertinente  capitolo  853  "Fondo  per  le  politiche
giovanili" la somma di euro 1.338.268,97; 
  Visto il dPCM 37/BIL in data 09.03.2015 con il quale, nel  corrente
esercizio finanziario, e' stata riassegnata,  a  valere  sulla  quota
nazionale del "Fondo per le politiche giovanili", la  somma  di  euro
903.931,20, quali  economie  derivanti  da  pregresse  iniziative  di
rilevanza nazionale attuate dal Dipartimento; 
  Viste le note prot. n. DGSCN/8313 del 02.04.2015 e  DGSCN/9927  del
16.04.2015 con  le  quali  il  Dipartimento  della  gioventu'  e  del
servizio civile nazionale ha richiesto la  riassegnazione,  a  valere
sulla quota nazionale del "Fondo per le politiche  giovanili",  delle
economie, pari ad euro 1.150.143,96, derivanti da varie iniziative di
rilevanza nazionale a suo tempo attuate dal Dipartimento; 
  Visto il dPCM 134/BIL in data 27.05.2015  con  il  quale  e'  stata
riassegnata sul capitolo 853 "Fondo per le  politiche  giovanili"  la
suddetta somma di euro 1.150.143,96; 
  Visto il decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, e in particolare l'art. 14, comma 2, concernente "Patto di
stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali"; 
  Visto l'art. 12, comma 11-septies, del decreto legge 2 marzo  2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26  aprile  2012,  n.
44, che, con riferimento alla disposizione di cui al punto precedente
(gia'  autorizzativa  di  trasferimenti  compensativi,  a   finalita'
indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di
risorse statali), sancisce altresi' la finalizzazione di  quota-parte
delle medesime riduzioni di risorse statali "al  finanziamento  degli
interventi regionali in materia di edilizia  sanitaria",  sulla  base
dell'Accordo tra Governo e regioni del 21  dicembre  2011  e  secondo
criteri di riparto adottati  nell'Intesa,  sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, in data 18 novembre 2010; 
  Vista la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti  -
Sezione centrale di controllo sulla  gestione  delle  Amministrazioni
dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul  "Fondo  per  le
politiche giovanili", e, in particolare,  le  pagine  62  e  seguenti
della  relazione  approvata  con  la  Deliberazione  che,  al   primo
capoverso  del  paragrafo  10,  recitano  testualmente:  "Il   quadro
normativo di riferimento delle  risorse  regionali,  per  i  progetti
concernenti le politiche giovanili, deve  collocarsi  nella  corretta
applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che  prevedono  la
competenza regionale per detti  interventi  e  che  trovano  similari
esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale  si  e'
pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse  vadano
trasferite  tout  court,  alle  regioni,  tanto  da   aver   statuito
l'esigenza che non vi  sia  un'articolazione  del  Fondo  predefinita
dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le  modalita'
di trasferimento delle risorse  alle  regioni  sono  espressione  del
dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n.  3),  che
fa rientrare le  politiche  giovanili  nell'ambito  delle  competenze
concorrenti tra Stato e Regioni"; 
  Visto il decreto 22/BIL del Segretario  Generale  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  in  data  26  febbraio  2015  che,  in
attuazione dell'autonomia finanziaria e  contabile  di  cui  gode  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi   del   decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  ha  quantificato  in   euro
2.216.015,63 le variazioni in aumento del capitolo n. 853 CdR n.  16,
denominato «gioventu' e servizio civile nazionale»,  per  l'esercizio
finanziario  2015,  in  considerazione   dell'avanzo   di   esercizio
realizzatosi nel precedente esercizio finanziario 2014; 
  Visto l'art. 2,  comma  1,  dell'Intesa,  che  individua  la  quota
destinata  a  cofinanziare  gli  interventi  delle  regioni  e  delle
province autonome nella misura del 30% dello stanziamento annuale del
"Fondo" come determinato dalla  legge  di  stabilita'  2015  e  dagli
eventuali  aggiornamenti  e  riallocazioni  disposti  da   successive
manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad  euro  1.525.847,40),
come risultante dall'Allegato 1 dell'Intesa stessa; 
  Visto inoltre l'art. 4, comma  1,  dell'Intesa,  che  individua  la
quota destinata a cofinanziare gli interventi  a  favore  degli  Enti
Locali nella misura del 24% dello stanziamento  annuale  del  "Fondo"
come determinato dalla legge di stabilita'  2015  e  dagli  eventuali
aggiornamenti e  riallocazioni  disposti  da  successive  manovre  di
finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 1.220.677,92); 
  Visto l'art. 2, comma 109, della citata legge 23 dicembre 2009,  n.
191, che, a decorrere dal 1° gennaio  2010,  abroga  l'art.  5  della
legge 30 novembre 1989, n. 386, e sancisce,  tra  l'altro,  il  venir
meno di ogni erogazione a carico dello  Stato  in  favore  delle  due
Province Autonome prevista da leggi di settore -  ad  esclusione  dei
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di  mutui  o
prestiti  obbligazionari,  nonche'  dei   rapporti   giuridici   gia'
definiti; 
  Vista la Circolare n. 128699 del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, che, in attuazione del  predetto  art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  richiede  che
ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare  finanziamenti  alle
Autonomie speciali; 
  Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo
medesimo per l'anno 2015,  al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei
principi di imparzialita', buon andamento,  efficacia,  efficienza  e
trasparenza  dell'azione  amministrativa,  nonche'  il  principio  di
sussidiarieta': 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili 
 
  1. Il Fondo per  le  politiche  giovanili,  istituito  al  fine  di
promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche  attraverso
interventi volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto  dei
giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a  finanziare
le  azioni  ed  i  progetti   di   rilevante   interesse   nazionale,
specificamente indicati all'art. 2, nonche' le azioni ed  i  progetti
destinati  al  territorio,  individuati   d'intesa   con   gli   Enti
territoriali, secondo i criteri di riparto  indicati  negli  articoli
seguenti. 
                               Art. 2 
 
         Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 
 
  1. Per l'anno 2015, alle "Azioni e progetti di rilevante  interesse
nazionale"  e'  destinata  una  quota  del   Fondo   pari   ad   euro
2.339.632,68. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad azioni  ricadenti
nelle seguenti aree di intervento prioritarie: 
  a) compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa  vigente
(art. 2, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri in data 22 novembre 2010), da destinare al rimborso parziale
delle spese sostenute da soggetti  pubblici  o  privati,  non  aventi
finalita' di lucro, per la realizzazione di  progetti  culturali  e/o
sociali di alta rilevanza; 
  b) implementazione dell'iniziativa  "Campi  Giovani",  destinata  a
ragazzi e ragazze residenti in Italia, di eta' compresa tra i 14 ed i
22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad  attivita',
da realizzarsi in collaborazione con enti e corpi  militari  (Guardia
costiera;  Marina  militare;  Croce  rossa  italiana  e  altri)   che
manifesteranno  la  propria  disponibilita'  in  materia  di:  difesa
dell'ambiente, aiuto alla  popolazione,  prevenzione  dagli  incendi,
apprendimento  di  nozioni  di  primo  soccorso  e   gestione   delle
emergenze, sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del  mare
e alla  protezione  dell'ambiente  marino,  educazione  alla  salute,
servizio verso la comunita' e cooperazione, anche internazionale; 
  c)  iniziative  volte  alla  rimozione  degli  ostacoli  al   pieno
esercizio dei diritti dei giovani, anche in condizioni di disagio,  e
alla promozione di azioni positive per  il  rafforzamento  del  ruolo
attivo dei giovani nella vita sociale,  istituzionale,  culturale  ed
economica; 
  d) progetti volti alla promozione di attivita' di volontariato  dei
giovani nella  scuola  per  fornire  loro  un'occasione  di  crescita
personale, di sviluppo della capacita' di lavorare  in  gruppo  e  di
assumere responsabilita', promuovendo la cultura della partecipazione
e della solidarieta'; 
  e) iniziative finalizzate a sostenere il talento e  la  creativita'
dei giovani, attraverso iniziative che consentano di  valorizzare  le
loro  esperienze  e  competenze  anche  nel  campo   dell'innovazione
tecnologica; 
  f) somme da destinare al cofinanziamento di progetti in materia  di
politiche giovanili che  prevedono  contributi  finanziari  da  parte
dell'UE. 
  3.  Costituiscono,  altresi',  azioni  e  progetti   di   rilevante
interesse nazionale l'attivita' dell'Agenzia Nazionale per i Giovani,
l'organizzazione di eventi, convegni,  tavole  rotonde,  incontri  di
studio  ed  altre   iniziative   istituzionali   di   discussione   o
approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione  del  Ministro
delegato ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8,  del
decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con  enti
locali,  universita',   enti   pubblici   e   privati   di   ricerca,
organizzazioni  ed  associazioni  rappresentative  di  istanze  della
societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche'
tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul  territorio,
dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alla  conseguente
definizione, implementazione e  divulgazione  di  efficaci  azioni  e
modelli di  intervento.  Con  separato  successivo  decreto  possono,
inoltre, individuarsi ulteriori azioni da realizzare con  le  risorse
di cui al presente articolo. 
  4. In considerazione della precipua  finalizzazione  delle  risorse
del Fondo e dell'importanza  della  comunicazione  ai  giovani  delle
opportunita' loro offerte attraverso canali comunicativi  innovativi,
le attivita' informative realizzate mediante piattaforme  web,  anche
tecnicamente  gestite  da  terzi,  ma  comunque  riconducibili   alla
titolarita' del Dipartimento della gioventu' e  del  servizio  civile
nazionale, si intendono non rientranti  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 41 del decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  in
conformita' a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3,
ultimo capoverso, della direttiva approvata  con  dPCM  29  settembre
2009, recante "Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia  di
destinazione delle spese per  l'acquisto  di  spazi  pubblicitari  da
parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177". 
  5. Per la realizzazione delle azioni  e  dei  progetti  di  cui  ai
precedenti  commi  del  presente  articolo,  il  Dipartimento   della
gioventu'  e  del  servizio  civile  nazionale  puo'  stipulare   con
l'Agenzia nazionale per i  giovani  -  Agenzia  di  diritto  pubblico
vigilata  dal  Ministro  pro  tempore  con  delega   alle   politiche
giovanili, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre  2006,
n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio  2007,
n. 15, ed all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300 - specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  che  definiscano  analiticamente  gli  obiettivi  da
perseguire e i tempi  e  le  modalita'  di  attuazione,  a  tal  fine
trasferendo, in tutto o in parte, le risorse  finanziarie  necessarie
all'attuazione degli interventi concordati.  Accordi  possono  essere
stipulati anche con altre Pubbliche amministrazioni, ivi  incluse  le
regioni e le province autonome e gli enti  locali,  aventi  specifica
competenza nella materie in cui le azioni ed i  progetti,  volta  per
volta, intervengano. 
  6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e
delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse  finanziarie,
come  definite  dal   presente   articolo,   continuano   a   trovare
applicazione,  anche  per  gli  anni   successivi   al   2015,   fino
all'emanazione  del  successivo  decreto  ministeriale   recante   la
disciplina del Fondo per le politiche giovanili. 
  7. In considerazione dell'integrale assolvimento, con  l'emanazione
del presente decreto e, in particolare, ai sensi degli articoli  2  e
4, degli obblighi assunti dallo Stato con l'Intesa sancita in sede di
Conferenza unificata del 7 maggio 2015, come modificata  in  data  16
luglio 2015, nei confronti delle regioni e province autonome e  degli
enti  locali,  eventuali  incrementi  e/o  riduzioni  delle   risorse
iscritte sul  capitolo  n.  853  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  denominato  "Fondo  per  le
politiche  giovanili",  disposte,  nell'esercizio  finanziario  2015,
successivamente alla data  di  emanazione  del  presente  decreto  in
virtu' di successive manovre di finanza pubblica,  incideranno  sulla
quota del "Fondo" destinata  alle  azioni  e  progetti  di  rilevante
interesse nazionale di cui al presente articolo. 
                               Art. 3 
 
  Azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome 
 
  1. Per l'annualita' 2015 alle  regioni  e  alle  province  autonome
sara' attribuita una quota pari ad euro 1.525.847,40 ripartita fra le
regioni e le province autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa
e, in particolare, secondo la ripartizione stabilita nell'Allegato  1
alla stessa ("Quota FPG 2015"). 
  2. La quota, di cui al precedente comma 1, e' integrata dalle quote
derivanti  dalle  risorse  afferenti  il  FPG  2013   e   FPG   2014,
complessivamente pari ad euro 2.210.529,53, non erogate alle  regioni
che non hanno sottoscritto gli Accordi  previsti  nelle  Intese  rep.
114/CU del 17 ottobre 2013 e rep. 80/CU  del  10  luglio  2014.  Tali
quote sono ripartite fra tutte le  regioni  e  le  province  autonome
secondo  i  criteri   indicati   nell'Intesa   e,   in   particolare,
nell'Allegato 1 che ne costituisce  parte  integrante  ("Residui  FPG
2013" e "Residui FPG 2014"). Le  suddette  quote  saranno  trasferite
solo ad avvenuta riassegnazione delle stesse, da parte del competente
organo di controllo della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a
valere sul Fondo per le politiche giovanili. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, dell'Intesa, i finanziamenti alle
regioni e alle  province  autonome  saranno  erogati  entro  sessanta
giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione di cui al
comma 7,  e  comunque,  a  seguito  dell'approvazione  degli  Accordi
stessi, da parte degli organi di controllo. 
  4. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui ai commi 6, 7,  8
e 10 dell'art. 2 dell'Intesa. 
  5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191,  ed  in  applicazione  della  Circolare  n.
128699 del 5  febbraio  2010  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  le  somme  riferite  alle  province  autonome   sono   rese
indisponibili. 
                               Art. 4 
 
              Azioni e progetti destinati al territorio 
 
  1. A valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario
2015, quali risultanti dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge  di
stabilita' 2015)  e  dai  successivi  aggiornamenti  e  riallocazioni
disposti  da  successive  manovre  di  finanza  pubblica,  citati  in
premessa,  la  quota  parte  del  Fondo  destinata   a   cofinanziare
interventi proposti dagli enti  locali,  in  conformita'  all'art.  4
dell'Intesa, e' pari ad euro 1.220.677,92. 
  2. Per la quota 2015, ai fini dell'attuazione  e  del  monitoraggio
dei cofinanziamenti degli  interventi  proposti  dagli  enti  locali,
trova applicazione l'art. 4, comma 2, dell'Intesa. 
  3. La quota di  cui  al  comma  1  dell'art.  5  dell'Intesa,  come
indicato dal successivo comma 2 dello stesso  art.  5,  e'  integrata
dalle economie, pari a complessivi euro  2.692.463.38,  derivanti  da
pregressi accordi sottoscritti con gli  enti  locali  e  riassegnate,
nell'esercizio finanziario 2015, al Fondo per le politiche giovanili. 
  4. Per la quota 2014, ai fini dell'attuazione  e  del  monitoraggio
dei cofinanziamenti degli  interventi  proposti  dagli  enti  locali,
trova applicazione l'art. 5, comma 3, dell'Intesa. 
                               Art. 5 
LA  PUBBLICAZIONE  ORIGINALE  DEL  PRESENTE  DECRETO  NON   COMPRENDE
                            L'ARTICOLO 5 
                               Art. 6 
 
         Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014 
 
  1. In considerazione  dell'integrale  assolvimento,  nell'esercizio
finanziario 2014, degli obblighi assunti dallo  Stato  nei  confronti
delle regioni e delle province autonome e degli enti locali, mediante
puntuale assunzione di impegni contabili a favore dei  suddetti  Enti
nella misura prevista dal decreto ministeriale in data  30  settembre
2014, recante «Riparto delle  risorse  del  Fondo  per  le  politiche
giovanili per l'anno 2014», le risorse finanziarie costituenti avanzo
di esercizio, riportate in aggiunta alle disponibilita' di competenza
del capitolo 853, denominato «Fondo per le politiche  giovanili»  del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
E.F.  2015,  ammontanti  ad  euro  2.216.015,63,  devono   intendersi
integralmente  destinate  alla  realizzazione  delle  «Azioni  e  dei
progetti di interesse nazionale», di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto. 
                               Art. 7 
 
  Economie derivanti da pregresse iniziative di rilevanza nazionale 
 
  1. Le economie, pari a complessivi euro 2.054.075,16, derivanti  da
varie iniziative di rilevanza  nazionale  a  suo  tempo  attuate  dal
Dipartimento, riassegnate nell'esercizio finanziario 2015,  a  valere
sulla quota nazionale del  pertinente  capitolo  853  "Fondo  per  le
politiche   giovanili",   saranno   integralmente   destinate    alla
realizzazione delle «Azioni e dei progetti di  interesse  nazionale»,
di cui all'art. 2 del presente decreto. 
                               Art. 8 
 
                        Attivita' strumentali 
 
  1. Una quota, non superiore  al  10%  delle  risorse  di  interesse
nazionale di  cui  all'art.  2  del  presente  Decreto,  puo'  essere
destinata  alle  attivita'  strumentali  necessarie  per   l'efficace
realizzazione delle iniziative previste dal presente  decreto  e,  in
particolare, alle attivita' di  studio  e  ricerca  ed  a  quelle  di
supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti,  quando
non siano disponibili presso il Dipartimento della  gioventu'  e  del
servizio civile nazionale adeguate professionalita'. 
    Roma, 31 luglio 2015 
 
                     Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                                         Poletti                      

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2286 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015

Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale. (15A06888)

(GU Serie Generale n.216 del 17-9-2015)

                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
che al fine di favorire i processi di mobilita'  fra  i  comparti  di
contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede
l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su  proposta  del  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del decreto legislativo n. 281 del 1997,  sentite  le  Organizzazioni
sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi  ai  diversi  comparti  di
contrattazione del personale non dirigenziale; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale prevede che il decreto  di  cui  all'art.  29-bis  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' adottato,  secondo  la  procedura  ivi
indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il  suddetto
termine, la tabella di equiparazione ivi  prevista  e'  adottata  con
decreto del Ministro delegato per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis; 
  Visto l'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165  del  2001,
cosi' come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 che disciplina la «mobilita'  volontaria»
che  consente  alle  amministrazioni  pubbliche  di  ricoprire  posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di  cui
all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
appartenenti a una qualifica  corrispondente  e  in  servizio  presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza; 
  Visto, altresi', il comma 2  del  medesimo  art.  30  del  predetto
decreto legislativo n. 165 del  2001  secondo  cui,  nell'ambito  dei
rapporti di lavoro dell'art. 2, comma 2, i dipendenti possono  essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi
collocate nel territorio dello stesso comune ovvero  a  distanza  non
superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini
del medesimo comma non si applica il terzo periodo  del  primo  comma
dell'art.  2103  del  codice  civile,  configurandosi   la   predetta
fattispecie come «mobilita' obbligatoria» tra amministrazioni; 
  Visto lo stesso comma 2 del medesimo art. 30 del  predetto  decreto
legislativo n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro  per
la   semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione,    previa
consultazione  con  le  confederazioni  sindacali  rappresentative  e
previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  possono
essere fissati criteri per realizzare i processi di cui  al  presente
comma, anche, mediante «mobilita' funzionale» con passaggi diretti di
personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio   delle   funzioni   istituzionali   da    parte    delle
amministrazioni che presentano carenze di organico; 
  Visto il comma 2.3  del  medesimo  art.  30  del  predetto  decreto
legislativo n. 165 del 2001, che al fine di favorire  i  processi  di
cui ai commi 1 e 2, ha  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
miglioramento dell'allocazione  del  personale  presso  le  pubbliche
amministrazioni, e ha  previsto  che  i  criteri  di  utilizzo  e  le
modalita' di gestione delle risorse  del  fondo  sono  stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
dicembre 2014,  recante:  «Definizione  dei  criteri  di  utilizzo  e
modalita'  di  gestione  delle  risorse  del   fondo   destinato   al
miglioramento dell'allocazione  del  personale  presso  le  pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma  2.3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»,  e,  in  particolare,  l'art.  1,
nella parte in cui definisce  le  fattispecie  sopra  indicate  della
«mobilita'   volontaria»,   della   «mobilita'   obbligatoria»    tra
amministrazioni e della «mobilita' funzionale»; 
  Visti i commi 2-bis e 2-quinquies del predetto art. 30 del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui stabiliscono  che  il
passaggio  in  altra  amministrazione  del  dipendente  e'   disposto
nell'area funzionale e posizione economica  corrispondente  a  quella
posseduta  presso  l'amministrazione  di  provenienza  e  che,  salvo
diversa   previsione,   a   seguito   dell'iscrizione    nel    ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al  dipendente  trasferito  per
mobilita' si  applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed
economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto   nei   contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione; 
  Visti gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo  n.  165
del 2001 in materia di eccedenze, mobilita' collettiva e gestione del
personale in disponibilita'; 
  Ritenuto che le  tabelle  previste  dall'art.  29-bis  del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001  possano   agevolare   la   mobilita'
volontaria,  quella  obbligatoria  e   quella   funzionale,   nonche'
l'attuazione  dei  processi  in  atto  di   riordino   di   enti   ed
amministrazioni pubbliche  e  garantire  l'esercizio  delle  funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che  presentano  carenze
di organico; 
  Ritenuto che l'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,
nel prevedere quale contenuto del  decreto  la  definizione  di  «una
tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti  dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione»,
non consente di innovare,  modificare  o  integrare  gli  ordinamenti
professionali dei Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  vigenti
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto  che  la  «tabella  di  equiparazione  fra  i  livelli  di
inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi  ai  diversi
comparti di  contrattazione»,  in  attuazione  dell'art.  29-bis  del
decreto legislativo n. 165 del 2001,  rappresenta  uno  strumento  di
corrispondenza tra livelli economici di  inquadramento,  utilizzando,
tra  gli  altri  criteri  di  armonizzazione,  anche  l'importo   del
trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale dai
contratti collettivi  relativi  al  biennio  economico  2008-2009,  e
consente   di   favorire   i   predetti   processi    di    mobilita'
intercompartimentale; 
  Rilevato  che  per  individuare  la  corrispondenza   dei   livelli
economici previsti dai  vigenti  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione  del  personale
non dirigenziale e'  necessario  stabilire,  in  termini  generali  e
preventivi, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie  di
inquadramento del  personale  appartenente  ai  diversi  comparti  di
contrattazione; 
  Considerato che per definire l'equiparazione tra le aree funzionali
e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi
comparti  di  contrattazione  occorre  confrontare  gli   ordinamenti
professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo
conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilita' e dei titoli
di accesso relativi  alle  qualifiche  ed  ai  profili  professionali
indicati  nelle  declaratorie  delle  medesime  aree   funzionali   e
categorie; 
  Considerato  che  l'equiparazione  tra  le  aree  funzionali  e  le
categorie di inquadramento  del  personale  appartenente  ai  diversi
comparti di contrattazione, definita astrattamente dalle  tabelle  di
corrispondenza dei livelli economici allegate  al  presente  decreto,
deve  essere   comunque   accertata   dall'amministrazione   all'atto
dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla  base
dei  rispettivi  ordinamenti  professionali,  nonche'   dei   criteri
definiti dal presente decreto; 
  Ritenuto  che  le  determinazioni  per  l'effettiva  posizione   di
inquadramento  giuridico  del  dipendente  trasferito  in   mobilita'
intercompartimentale devono tenere conto anche  delle  specifiche  ed
eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e  di
destinazione,  fermo   restando   il   rispetto   dei   criteri   per
l'individuazione del livello economico di inquadramento; 
  Stabilito che la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai
diversi comparti di contrattazione sia individuata anche  sulla  base
del  criterio  della  prossimita'  degli  importi   del   trattamento
tabellare del comparto di provenienza; 
  Precisato  che  la  fascia  economica  derivante  da   progressione
economica nel profilo di appartenenza non puo' dare luogo all'accesso
a profili professionali con superiore contenuto professionale; 
  Rilevato altresi' che  le  corrispondenze  stabilite  dal  presente
decreto non modificano la disciplina prevista per l'inquadramento  in
posizioni professionali il  cui  accesso  e'  riservato  al  pubblico
concorso   ovvero   escluso   tramite    procedure    di    mobilita'
intercompartimentale; 
  Visto l'art. 52 del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  comma
1-bis, nella parte in cui stabilisce che i dipendenti  pubblici,  con
esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,  delle
accademie, conservatori e istituti  assimilati,  sono  inquadrati  in
almeno tre distinte aree funzionali e che le progressioni all'interno
della stessa area avvengono  secondo  principi  di  selettivita',  in
funzione delle qualita'  culturali  e  professionali,  dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce
di merito; 
  Visto il CCNQ dell'11 febbraio 2007 per la definizione dei comparti
di contrattazione per il quadriennio 2006-2009; 
  Visti i  vigenti  contratti  collettivi  nazionale  di  lavoro  del
personale non dirigente dei comparti di contrattazione collettiva e i
vigenti ordinamenti professionali del personale non dirigente, tenuto
conto dell'orario di lavoro settimanale pari a 36 ore; 
  Visto l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
cosi' come sostituito dall'art. 54, comma 1, del decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui  prevede  la  stipula  di
appositi accordi tra  l'ARAN  e  le  Confederazioni  rappresentative,
secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5,  e  47,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per definire  fino  a
un  massimo  di  quattro  comparti   di   contrattazione   collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la
dirigenza; 
  Visti i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al
personale non dirigenziale dei comparti dei ministeri, delle  agenzie
fiscali, della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  degli  enti
pubblici non economici,  compresi  quelli  di  cui  all'art.  70  del
decreto legislativo n. 165 del  2001,  delle  regioni  e  degli  enti
locali, del servizio  sanitario  nazionale,  dell'universita',  delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione,  delle  istituzioni
di alta formazione  e  specializzazione  artistica  e  musicale,  del
personale   della   scuola,   ed   in   particolare   la   disciplina
dell'ordinamento professionale e del tabellare; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  ai
segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001, stipulato il
16 maggio  2001,  e,  in  particolare,  l'art.  32,  che  prevede  le
corrispondenze professionali in caso di mobilita'; 
  Ritenuto che il presente decreto tiene conto dei vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro con la  conseguenza  che  in  caso  di
rinnovo  occorrera'  procedere  all'eventuale   aggiornamento   dello
stesso; 
  Ritenuto di non declinare nei quadri di corrispondenza del presente
decreto le posizioni stipendiali del personale docente e non  docente
appartenente al comparto scuola e al comparto  delle  istituzioni  di
alta formazione e specializzazione artistica e  musicale,  in  quanto
definite per fasce di anzianita'; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della specificita'  dell'ordinamento
professionale, escludere dai quadri di  corrispondenza  del  presente
decreto i professionisti disciplinati nell'ordinamento  professionale
di alcuni contratti collettivi, nonche' i  profili  professionali  di
ricercatore e tecnologo, fermi  restando  la  disciplina  vigente  in
materia di mobilita' e,  ove  compatibili,  i  criteri  del  presente
decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna  Madia  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2014,  con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2014 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
onorevole dottoressa Maria Anna Madia per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione»; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta  del  7
maggio 2015; 
  Sentite  in  data  2  aprile  2015  le   confederazioni   sindacali
rappresentative; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Le tabelle del presente decreto hanno la finalita' di favorire i
processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del  personale
non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni  e  individuano  la
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti  dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di  contrattazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano fermi i
criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra  aree  o
categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti  professionali  e  dal
presente decreto. 
  2. Le tabelle di corrispondenza di cui agli allegati da 1 a 10, che
fanno  parte  integrante  del  presente  decreto,  non  hanno  valore
innovativo,   integrativo   o    modificativo    degli    ordinamenti
professionali vigenti. 
  3. Le allegate tabelle da 1 a 8 (Tab. 1: Ministeri, Tab. 2: Agenzie
fiscali, Tab. 3: Presidenza del Consiglio dei ministri, Tab. 4:  Enti
pubblici non economici, Tab. 5:  Regioni  ed  enti  locali,  Tab.  6:
Servizio  sanitario  nazionale,  Tab.   7:   Universita',   Tab.   8:
Istituzioni ed enti di ricerca)  definiscono  le  corrispondenze  dei
livelli economici del personale del  comparto  indicato  nella  prima
colonna con gli  altri  comparti  di  contrattazione  indicati  nelle
successive colonne sulla base del criterio di cui all'art.  2,  comma
3. I livelli economici del personale degli enti  di  ricerca  di  cui
alla Tab. 8 si intendono riferiti  anche  al  personale  dell'Agenzia
spaziale italiana (A.S.I.). Lo stesso criterio vale  per  le  colonne
finali titolate «Ricerca» delle Tab. da 1 a 7. 
  4. La Tab. 9 definisce la corrispondenza del  personale  docente  e
non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri
e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1. Per  la  Tab.  9
non sono declinate le posizioni stipendiali del personale  docente  e
non docente appartenente ai relativi comparti. 
  5. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale  «C»
viene equiparato alla categoria o  area  professionale  piu'  elevata
prevista   dal   sistema   di    classificazione    vigente    presso
l'amministrazione di  destinazione  con  inquadramento  nella  fascia
economica secondo i criteri del presente decreto. 
  6.  La  Tab.  10  definisce   la   corrispondenza   del   personale
Unioncamere, Cnel  ed  Enac  rispetto  al  comparto  Ministeri  e  si
integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1. 
                               Art. 2 
                      Criteri di inquadramento 
 
  1.    Le    amministrazioni     pubbliche     operano,     all'atto
dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le
aree  funzionali  e  le  categorie  di  inquadramento  del  personale
appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto
degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro, tenendo  conto  delle  mansioni,  dei
compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi  alle
qualifiche ed ai profili professionali  indicati  nelle  declaratorie
delle medesime  aree  funzionali  e  categorie,  senza  pregiudicare,
rispetto al requisito  del  titolo  di  studio,  le  progressioni  di
carriera legittimamente acquisite. La fascia economica  derivante  da
progressione economica nel profilo di appartenenza non puo'  comunque
dare  luogo  all'accesso  a  profili  professionali   con   superiore
contenuto professionale per i  quali  e'  previsto  un  piu'  elevato
livello di inquadramento giuridico iniziale. 
  2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico  del
dipendente trasferito in mobilita' intercompartimentale  deve  tenere
conto anche delle specifiche ed eventuali  abilitazioni  del  profilo
professionale di provenienza e di destinazione. 
  3. La corrispondenza tra i livelli economici  relativi  ai  diversi
comparti di  contrattazione  e'  individuata  anche  sulla  base  del
criterio della prossimita' degli importi  del  trattamento  tabellare
del comparto di provenienza secondo le  corrispondenze  di  cui  alle
tabelle allegate al presente decreto, fermo  restando,  comunque,  il
prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2  del  presente
articolo. 
                               Art. 3 
                Trattamento economico e previdenziale 
 
  1. Nel caso di mobilita' volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1,
del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  si  applica  il  comma
2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n.  165  del
2001. 
  2. Nei casi di mobilita' diversa da quella volontaria, fatta  salva
l'eventuale disciplina speciale  prevista,  i  dipendenti  trasferiti
mantengono: 
    a) il trattamento economico fondamentale e  accessorio  ove  piu'
favorevole - limitatamente alle voci con carattere di  generalita'  e
natura fissa e continuativa, non  correlate  allo  specifico  profilo
d'impiego nell'ente di provenienza, previste  dai  vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione  di
provenienza  al  momento  dell'inquadramento,  mediante  assegno   ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti  nei  casi  in  cui  sia  individuata  la
relativa  copertura  finanziaria  ovvero  a  valere  sulle   facolta'
assunzionali; 
    b) la facolta' di optare per  l'inquadramento  e  il  trattamento
previdenziale di provenienza. 
                               Art. 4 
                              Efficacia 
 
  1. Il presente decreto  e'  da  riferire  alla  vigente  disciplina
contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate  secondo
la procedura di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
  2. Le corrispondenze  fra  i  livelli  economici  di  inquadramento
stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle
procedure di mobilita' avviate successivamente all'entrata in  vigore
del presente decreto. 
  3. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla
materia, sia gli ordinamenti professionali previsti  dalla  normativa
vigente. 
                               Art. 5 
           Regioni a statuto speciale e Province autonome 
                         di Trento e Bolzano 
 
  Le disposizioni di cui al presente decreto si  applicano  anche  ai
processi di mobilita' che coinvolgono, ove  previsti,  gli  specifici
comparti delle regioni a statuto speciale e delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme  dei  rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 26 giugno 2015 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Il Ministro per la semplificazione     
                                 e la pubblica amministrazione        
                                            Madia                     
    
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri 
reg.ne prev. n. 2105 
Allegato 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2015

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2015

Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilita’ e dei trasporti, di gestione del territorio e dell’ambiente e nel settore sociale. (15A04238)

(GU Serie Generale n.132 del 10-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 27)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard di  Comuni,  citta'  metropolitane  e
Province,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta   nella
predetta legge n. 42 del 2009; 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216  del  2010,
che prevede che, fermo restando quanto previsto  dall'art.  27  della
legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto  non  si  applica  agli  enti
locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  n.  216  del
2010, il quale dispone che, al  fine  di  assicurare  un  graduale  e
definitivo superamento del criterio della spesa storica nei  riguardi
di Comuni e Province, i fabbisogni standard  determinati  secondo  le
modalita' dello  stesso  decreto  costituiscono  il  riferimento  cui
rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente
a regime,  il  finanziamento  integrale  della  spesa  relativa  alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo  n.  216
del 2010, il quale prevede che,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  1,
lettera  d),  della  citata  legge  n.  42  del  2009,  ai  fini  del
finanziamento  integrale   della   spesa   relativa   alle   funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il  complesso
delle maggiori entrate devolute e  dei  fondi  perequativi  non  puo'
eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che,  fino  a  nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge  statale,
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione
statale vigente; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.  216
del 2010, il quale dispone che, fermi restando  i  vincoli  stabiliti
con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato  oltre  a
quelli stabiliti dalla legislazione vigente; 
  Visto l'art. 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che
individua, al comma 4,  il  2013  quale  anno  di  avvio  della  fase
transitoria comportante  il  superamento  del  criterio  della  spesa
storica e disciplina, al comma 5, le modalita' e la tempistica  della
fase transitoria; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del  decreto  legislativo
n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  statale  di  individuazione  delle
funzioni fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane e Province,  le
funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi  in  considerazione
ai fini del medesimo decreto legislativo; 
  Visto,  altresi',  l'art.  3,  comma  1-bis,  del  citato   decreto
legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso,  ai  fini
della determinazione dei  fabbisogni  standard  di  cui  al  medesimo
decreto, le modifiche nell'elenco delle  funzioni  fondamentali  sono
prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei
certificati di conto  consuntivo  alle  suddette  nuove  elencazioni,
tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione  degli  schemi  di
bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010,  che
disciplina  la  metodologia  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010,  che
disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard,
affidando alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. (gia'
Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.A.; di  seguito,  SOSE),
con la collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e  per
l'economia locale - IFEL  e  con  la  collaborazione  dell'ISTAT,  il
compito di predisporre le metodologie occorrenti alla  individuazione
dei fabbisogni standard e  di  determinarne  i  valori  con  tecniche
statistiche che diano rilievo alle  caratteristiche  individuali  dei
singoli Comuni e Province, secondo le  modalita'  ed  i  criteri  ivi
indicati; 
  Visto l'art. 6, che disciplina il procedimento  di  adozione  della
nota  metodologica  relativa  alla  procedura  di  calcolo   per   la
determinazione dei fabbisogni standard di Comuni  e  Province  e  del
fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia; 
  Visto il comma 3 del predetto  art.  6,  che  dispone  che  ciascun
Comune  e  Provincia  dia  adeguata  pubblicita'  sul  proprio   sito
istituzionale del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di adozione della nota metodologica e  del  fabbisogno  standard  per
ciascun Comune e Provincia, nonche' attraverso le ulteriori forme  di
comunicazione del proprio bilancio; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010 che  prevede
che, al fine di garantire continuita' ed  efficacia  al  processo  di
efficientamento  dei  servizi  locali,  i  fabbisogni  standard  sono
sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre  il  terzo  anno
successivo alla loro prece dente adozione; 
  Visto l'art. 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, e  successive  modificazioni,  che  disciplina  il  Fondo  di
solidarieta'  comunale,  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno; 
  Visto, in particolare, il  comma  380-quater,  dell'art.  1,  della
legge n. 228 del 2012, che stabilisce che con riferimento  ai  comuni
delle regioni a statuto  ordinario,  il  20  per  cento  dell'importo
attribuito ai comuni interessati a titolo di  Fondo  di  solidarieta'
comunale  e'  accantonato  per  essere  redistribuito  tra  i  comuni
medesimi sulla base delle capacita' fiscali  nonche'  dei  fabbisogni
standard  approvati  dalla   Commissione   tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge  5
maggio 2009, n. 42, entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento; 
  Considerato che la SOSE ha somministrato ai Comuni ed alle Province
delle Regioni a Statuto  ordinario  appositi  questionari  funzionali
alla determinazione dei fabbisogni standard  relativi  alle  funzioni
fondamentali di cui al citato art. 3 del decreto legislativo  n.  216
del 2010 ed, in particolare,  ha  somministrato  ai  Comuni  appositi
questionari relativi alle funzioni di  istruzione  pubblica  (FC03U),
alle funzioni nel campo della viabilita'  e  dei  trasporti  (FC04U),
alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e  dell'ambiente
(FC05U) ed alle funzioni nel settore sociale (FC06U); 
  Considerato  che,  a  fronte  della   somministrazione   di   unico
questionario, tre delle predette funzioni sono  state  suddivise,  ai
fini   della   elaborazione   delle   note   metodologiche   per   la
determinazione dei fabbisogni standard nonche'  per  il  calcolo  dei
rispettivi fabbisogni standard, in distinte sotto-funzioni o servizi,
in modo da poter adattare la metodologia generale  alle  specificita'
dei servizi offerti  e  raggiungere  elevati  livelli  di  precisione
nell'individuazione   del   fabbisogno    delle    diverse    realta'
territoriali; 
  Rilevato,  in  particolare,  che  le  funzioni  nel   campo   della
viabilita' e dei trasporti sono state segmentate in due  servizi  ed,
in specie, in quella nel campo della viabilita' (FC04A) ed in  quella
dei trasporti (FC04B), che le funzioni riguardanti  la  gestione  del
territorio  e  dell'ambiente  sono  state  distinte  in  due  servizi
relativi,   rispettivamente,   alla   gestione   del   territorio   e
dell'ambiente al  netto  dello  smaltimento  rifiuti  (FC05A)  ed  al
servizio smaltimento rifiuti (FC05B), ed infine che le  funzioni  del
settore sociale sono state articolate nei due servizi  relativi  alle
funzioni nel settore sociale al netto  del  servizio  di  asili  nido
(FC06A) ed a quelle relative al servizio di asili nido (FC06B); 
  Rilevato che la SOSE ha provveduto a  sottoporre  alla  Commissione
tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo,  ai   sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera e), del menzionato decreto  legislativo
n. 216 del 2010, le  metodologie  relative  alla  determinazione  dei
fabbisogni standard inerenti le predette funzioni fondamentali e  che
i risultati predisposti con le menzionate metodologie di elaborazione
sono  stati  sottoposti  al  Dipartimento   delle   finanze   ed   al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  alla  stessa  Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; 
  Vista  la  delibera  della  Commissione  tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale, adottata nella  seduta  del  23
dicembre 2013, con la quale la menzionata Commissione ha approvato le
note  metodologiche  relative  alla  determinazione  dei   fabbisogni
standard inerenti le menzionate funzioni fondamentali dei Comuni; 
  Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  in
ordine alla verifica ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  cui  al
citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella seduta del 23 luglio 2014; 
  Sentita la Conferenza Stato - citta' e autonomie  locali  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010,  nella
seduta del 16 ottobre 2014; 
  Visti i pareri  della  Commissione  V  Bilancio  della  Camera  dei
deputati  e  della  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione  del
federalismo fiscale espressi, ai sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 216 del  2010,  rispettivamente  nelle  sedute
dell'11 e del 18 dicembre 2014; 
  Considerate  le  condizioni   ed   osservazioni   formulate   dalla
Commissione parlamentare per l'attuazione  del  federalismo  fiscale,
volte a sollecitare il costante monitoraggio dei fabbisogni  standard
anche al fine di stimolare la produzione  efficiente  di  servizi  da
parte degli enti comunali e per favorire, inoltre,  un  miglioramento
delle procedure di costruzione dei fabbisogni stessi; 
  Valutata l'opportunita'  di  avviare  anticipatamente  la  fase  di
monitoraggio  e  rideterminazione  dei   fabbisogni   standard,   con
particolare riferimento a quelli relativi al servizio di  asili  nodo
nell'ambito delle funzioni nel settore sociale ed  alla  funzione  di
istruzione pubblica, prevedendo che la stessa avvenga, di norma,  con
scadenza annuale e, stante il vincolo di invarianza, con  riguardo  a
tutte le funzioni fondamentali dei comuni; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella seduta del 27 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono adottate le note metodologiche relative alla  procedura  di
calcolo  per  la  determinazione  dei  fabbisogni  standard   ed   il
fabbisogno standard  per  ciascun  Comune  delle  Regioni  a  Statuto
ordinario  relativi  alle  funzioni  di  istruzione  pubblica,   alle
funzioni nel campo della viabilita' e dei  trasporti,  alle  funzioni
riguardanti la  gestione  del  territorio  e  dell'ambiente  ed  alle
funzioni nel  settore  sociale,  allegati  al  presente  decreto,  di
seguito indicati: 
  a) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC03U - Funzioni di istruzione  pubblica,  e  relativi
allegati; 
  b) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni -  FC04A  -  Funzioni  nel  campo  della  viabilita',  e
relativi allegati; 
  c) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC04B - Funzioni nel campo dei trasporti,  e  relativi
allegati; 
  d) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per  i  Comuni  -  FC05A  -  Funzioni  riguardanti  la  gestione  del
territorio e dell'ambiente al  netto  dello  smaltimento  rifiuti,  e
relativi allegati; 
  e) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per  i  Comuni  -  FC05B  -  Funzioni  riguardanti  la  gestione  del
territorio e dell'ambiente - Servizio smaltimento rifiuti, e relativi
allegati; 
  f) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC06A - Funzioni nel  settore  sociale  al  netto  del
servizio di asili nido, e relativi allegati; 
  g) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC06B - Funzioni nel settore  sociale  -  Servizio  di
asili nido, e relativi allegati. 
                               Art. 2 
 
  1. Al fine di stimolare la  produzione  efficiente  di  servizi  da
parte degli enti locali,  i  fabbisogni  standard  dei  Comuni  delle
Regioni a statuto ordinario, con  particolare  riferimento  a  quelli
riferiti alla funzione di istruzione pubblica ed al servizio di asili
nido nell'ambito delle funzioni nel settore sociale, di cui  all'art.
1, comma 1, lettera  a)  e  g),  sono  sottoposti  a  monitoraggio  e
rideterminazione, di norma con cadenza annuale, tenendo  conto  delle
variazioni intervenute nell'erogazione dei  servizi  da  parte  degli
enti medesimi. 
  2. In attesa della messa a regime  dei  livelli  essenziali,  nella
rideterminazione di cui al comma 1, per quanto concerne  le  funzioni
del settore sociale, quelle relative al servizio degli asili nido  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera g) (FC06B), si  dovra'  tener  conto
degli obiettivi  di  servizio  introdotti  con  il  QSN  2007-2013  e
disciplinati dalle delibere CIPE n. 82 e n. 166 del 2007 e n. 79  del
2012, nonche' delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di
attuazione. 
                               Art. 3 
 
  1. I Comuni  delle  Regioni  a  Statuto  ordinario  danno  adeguata
pubblicita' del presente  decreto  sul  proprio  sito  istituzionale,
nonche' attraverso le ulteriori forme di  comunicazione  del  proprio
bilancio. 
  Il Presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 marzo 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne - prev. n. 1297

Allegati

Decreto Presidente Consiglio Ministri 12 febbraio 2015

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2015

Riparto parziale del Fondo  per  le  esigenze  indifferibili  di  cui
all'articolo 1, comma 199, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015), in favore del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. (15A03646) 

(GU n.113 del 18-5-2015)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'art. 1, comma 199, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge di  stabilita'  2015),  che  stabilisce  che  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo per il  finanziamento  di  esigenze  indifferibili  con  una
dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017 e di 100  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dal  2018,  da
ripartire tra le finalita' di  cui  all'elenco  n.  1  allegato  alla
medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio di ministri,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge stessa; 
  Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
192,  concernente  "Proroga  di  termini  previsti  da   disposizioni
legislative", con il quale si provvede  alla  riduzione,  per  l'anno
2015,  per  l'importo  di  10  milioni   di   euro   della   predetta
autorizzazione di spesa di cui al richiamato art. 1, comma 199, della
legge  n.  190  del  2014,  con  riferimento  alla  quota  destinata,
dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso
delle forze armate alle operazioni di sicurezza e  di  controllo  del
territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti  di  criminalita'
organizzata e ambientale nelle province della  regione  Campania  per
l'anno 2015; 
  Visto in particolare il citato elenco n. 1 allegato alla  legge  n.
190 del 2014, che destina per l'anno 2015 l'importo di 100 milioni di
euro per interventi di carattere sociale volti alla  stipulazione  di
convenzioni  con  i  comuni  interessati  alla  stabilizzazione   dei
lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale
nonche' alla prosecuzione del finanziamento di progetti  per  servizi
socialmente utili; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 30 dicembre 2014, nella  quale  si  rappresenta  la
necessita' di destinare una quota pari a 20 milioni di  euro  per  il
2015 del fondo di cui al citato art. 1, comma  199,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),  alla  prosecuzione
del finanziamento destinato all'acquisto di servizi ausiliari  presso
le scuole della provincia  di  Palermo,  attraverso  convenzioni  con
imprese che impiegano personale gia' lavoratore socialmente utile; 
  Considerato che, nella predetta nota, si precisa che si  tratta  di
contratti che assicurano  servizi  di  pulizia,  di  vigilanza  e  di
sorveglianza presso circa 300 scuole della  provincia  di  Palermo  e
che, in assenza di tale stanziamento,  non  potendo  tali  contratti,
scaduti in data 31 dicembre 2014, essere ulteriormente prorogati,  le
scuole rimarrebbero senza il servizio di pulizia, con la  conseguenza
del  venir  meno  delle  condizioni  di  igiene  necessarie  per   la
continuita' del servizio di istruzione; 
  Considerato  che  tali  finalita'  rientrano  in  quelle   indicate
nell'elenco 1 allegato all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015); 
  Ritenuto pertanto, considerati  i  profili  di  ordine  pubblico  e
l'urgenza segnalata,  di  procedere,  nelle  more  dell'adozione  del
riparto  operato  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, di cui al citato art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilita'  2015),  ad  un  parziale  utilizzo
delle risorse del  predetto  Fondo,  attribuendo,  per  le  finalita'
indicate  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, una quota pari a 10 milioni di euro per il 2015; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  dott.  Graziano
Delrio e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza
del Presidente del Consiglio di ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e' destinata una quota pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2015,
delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge  23
dicembre 2014, n. 190 (legge  di  stabilita'  2015),  destinata  alla
proroga, in deroga all'art. 1, comma 449,  della  legge  27  dicembre
2006,  n.  296,  dei  rapporti  convenzionali  in  essere,   attivati
dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo, per l'espletamento di
funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici,  a  seguito  del
subentro dello Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, nei compiti degli enti locali. 
                               Art. 2 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato,  con
proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di  competenza  e  sara'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 febbraio 2015 
 
                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                   Il Sottosegretario di Stato        
                                             Delrio                   
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
           Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
1197 

Decreto Presidente Consiglio Ministri 13 novembre 2014

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2014

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2014

Autorizzazione ad assumere e  a  trattenere  in  servizio  unita'  di
personale  a  tempo  indeterminato   per   le   esigenze   di   varie
amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della  legge  n.
244 del 2007, dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78  del
2010 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 e dell'articolo 3, commi  1  e  3
del decreto-legge n. 90  del  2014,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114. (14A06863) 

(GU n.209 del 9-9-2014)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005),  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,  che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011); 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli  uffici  giudiziari»,  non  ancora  convertito  in
legge; 
  Visto l'art. 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il
quale prevede che all'art. 3, comma  102,  della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244,  le  parole  «per  il  quinquennio  2010-2014»   sono
sostituite dalle seguenti «per il quadriennio 2010-2013»; 
  Visto l'art. 66 del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008  che
disciplina il turnover di alcune amministrazioni  pubbliche  tra  cui
quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006; 
  Visto il succitato art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni che individua, i
seguenti  destinatari:  amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad
ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi  di  polizia  ed  il  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  le  agenzie,  incluse  le  agenzie
fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici  di  cui
all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che,  per
il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, secondo cui le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  dello
stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.
35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il comma 12, dell'art. 9 del citato decreto-legge n.  78  del
2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6,  7,  8  e  9
trova applicazione quanto previsto dal comma  10  dell'art.  66,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 90  del  2014,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014,  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al  personale  di  ruolo  cessato  nell'anno
precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 90 del  2014
in forza del quale le assunzioni di  cui  al  citato  comma  1  dello
stesso art. 3, sono autorizzate con il decreto e con le procedure  di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, previa richiesta delle amministrazioni interessate,  predisposta
sulla  base  della  programmazione  del  fabbisogno,   corredata   da
analitica   dimostrazione   delle   cessazioni   avvenute   nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e  dall'individuazione  delle
unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno  2014
e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle  assunzioni  per
un arco temporale non  superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del  2001
recante disposizioni in materia di mobilita' del personale; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  come  modificato  dall'art.   3,   comma   10,   del
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali
e le relative assunzioni del personale  delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti
pubblici non economici; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2013,  n.  150,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  27
febbraio 2014, n. 15 avente ad oggetto proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, in particolare il comma 4,  lettera  b)  il
quale dispone che: «Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di  cui  all'art.  3,  comma  102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e
all'art. 66, commi 9-bis, 13,  13-bis  e  14,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato  al  31
dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.»; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78  del  2010
il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni,  «fermo  il  rispetto  delle  condizioni   e   delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  i  trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle
predette  disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative  procedure  autorizzatorie.».  A   tal   fine   le   risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni  sono
ridotte  in  misura  pari  all'importo  del  trattamento  retributivo
derivante dai trattenimenti in servizio; 
  Visto l'art. 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 che abroga,
a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   dello   stesso
decreto-legge, l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
prevedendo, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso  articolo,
che i trattenimenti in servizio in essere alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre  2014  o  fino
alla  loro  scadenza  se  prevista  in  data  anteriore   e   che   i
trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche  e
non ancora efficaci sono revocati; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare l'art. 4; 
  Visto, in particolare, l'art.  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge n. 101 del 2013 secondo cui a decorrere dal 1°  gennaio
2014, il reclutamento dei  dirigenti  e  delle  figure  professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni, di cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio  1994,  previa   ricognizione   del   fabbisogno   presso   le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli  finanziari  in
materia di assunzioni a tempo indeterminato; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio  2013,  concernente  la  rideterminazione   delle   dotazioni
organiche del  personale  di  alcuni  Ministeri,  enti  pubblici  non
economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art.  2  del  citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012,n. 135; 
  Vista la circolare n. 5 del 2013 con la quale il Dipartimento della
funzione pubblica ha  fornito  indirizzi  volti  al  superamento  del
precariato ai  sensi  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Visto l'art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del  2012,
cosi' come modificato dal citato decreto-legge n. 101  del  2013,  in
forza del quale le amministrazioni,  fermo  restando  il  divieto  di
effettuare assunzioni nelle qualifiche e nelle  aree  interessate  da
posizioni sovrannumerarie, possono effettuare assunzioni per  coprire
i posti vacanti nelle altre aree, rendendo indisponibile una quota di
budget   assunzionale   equivalente   al   costo   delle    posizioni
soprannumerarie,  fino   al   completo   smaltimento   dello   stesso
sovrannumero; 
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione  organica,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
citato art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Viste le richieste di assunzione pervenute dalle amministrazioni di
cui al presente decreto tra  cui  sono  ricomprese  alcune  richieste
relative  all'assunzione  dei  vincitori  del  V  corso-concorso   da
dirigente della  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  documentate
secondo la normativa vigente; 
  Visto l'esito dell'istruttoria svolta sulle predette richieste; 
  Vista la nota n. 18870 del 16 gennaio 2014 dell'Avvocatura Generale
dello Stato con la quale si richiede il trattenimento in servizio  di
2  unita'  di  personale  appartenenti  all'area   terza,   posizione
economica F5, a decorrere rispettivamente dal 1° maggio 2014 e dal 1°
agosto 2014,  per  un  biennio  e  considerato  assentibile  solo  un
trattenimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.  90
del 2014; 
  Viste le note rispettivamente n. 10253 del  16  aprile  2014  e  n.
14419 del 4 giugno 2014 del Ministero dello sviluppo economico con le
quali si richiede l'assunzione di 5 dirigenti di seconda  fascia,  di
cui  3  vincitori  e  2  idonei;  la  predetta  assunzione   verrebbe
effettuata a titolo provvisorio e nelle more dell'esito del  giudizio
di appello nel merito in mera esecuzione  della  sentenza  13002/2013
del 21 novembre 2013 emessa dal  Tribunale  civile  di  Roma  -  Sez.
lavoro, nonche' il trattenimento in  servizio  di  due  dirigenti  di
seconda fascia e di due funzionari,  terza  area  F4  con  decorrenza
dall'anno 2011 gia' inserite in un procedente  provvedimento  il  cui
iter non si era concluso anche in relazione ai cambi di Governo; 
  Vista la nota n. 9481 del 19 marzo 2014 del Ministero della  Salute
con la quale si richiede  l'assunzione  di  3  dirigenti  di  seconda
fascia,  di  cui  2  vincitori  del  V  corso-concorso  della  Scuola
nazionale dell'amministrazione e 1 dirigente, settore  ingegneristico
idoneo e ritenuto di poter  assecondare  la  relativa  assunzione  in
quanto la  situazione  di  sovrannumero,  derivante  dalle  riduzioni
operate con il  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 22 gennaio 2013, riguarda  solo  la  dotazione  organica
delle aree funzionali e quella dei dirigenti  delle  professionalita'
sanitarie, entrambe da considerare distintamente  rispetto  a  quella
della dirigenza amministrativa; 
  Vista la nota n. 8947 del 26 luglio 2013 con  la  quale  l'Istituto
Nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
richiede  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  57  unita'   con
professionalita' sanitario con qualifiche varie; 
  Visto l'art. 1, comma 111, della citata legge n. 228  del  2012  il
quale dispone che per il citato Istituto si  procede  alla  riduzione
della dotazione  organica  del  personale  non  dirigenziale  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
esclusione delle professionalita' sanitarie; 
  Vista la dichiarazione fornita  dalle  amministrazioni  interessate
alle assunzioni sul rispetto dell'art. 4, comma 3, lettere a) e b)  e
comma 3-quater del suddetto decreto-legge n. 101 del 2013; 
  Considerato che le autorizzazioni si considerano concesse  soltanto
nel rispetto del principio del divieto di  soprannumerarieta',  anche
tenuto conto delle riduzioni previste dal citato decreto-legge n.  95
del 2012, ferme restando le specificita' definite nelle premesse  del
presente provvedimento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  on.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget  2012,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' procedere alle  assunzioni
di cui alla Tabella 1 allegata, che e' parte integrante del  presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi',  per  la
Presidenza del Consiglio dei ministri il limite massimo delle  unita'
di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  riguardanti  l'anno  2012,  sulla   base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011. 
  2. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget  2013,  la
Corte dei conti puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella  2
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per la  Corte  dei  conti  il
limite massimo delle unita' di personale assumibile e  dell'ammontare
delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno  2013,
sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012. 
  3. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
l'Avvocatura generale dello stato puo' procedere alle  assunzioni  di
cui alla Tabella 3 allegata, che e'  parte  integrante  del  presente
provvedimento. Nella predetta  Tabella  e'  indicato,  altresi',  per
l'Avvocatura  generale  dello   Stato   l'ammontare   delle   risorse
disponibili per le assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base
delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013. 
  4. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget  2013,  il
Ministero degli affari esteri puo' procedere alle assunzioni  di  cui
alla Tabella  4  allegata,  che  e'  parte  integrante  del  presente
provvedimento dove e' indicato il  limite  massimo  delle  unita'  di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse  disponibili.  Ai
sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, sui risparmi da cessazioni  dell'anno  2013  -  budget  2014,  il
Ministero  degli  affari  esteri  puo'  procedere   alle   assunzioni
individuate  nella  stessa  Tabella  dove  e'   indicato,   altresi',
l'ammontare delle risorse disponibili  per  le  assunzioni  a  valere
sull'anno 2014, sulla base delle  cessazioni  verificatesi  nell'anno
2013. 
  5. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero dell'interno puo' procedere alle assunzioni di cui  alla
Tabella  5  allegata,  che   e'   parte   integrante   del   presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi',  per  il
Ministero dell'interno l'ammontare delle risorse disponibili  per  le
assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2013. 
  6. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget  2012,  il
Ministero della giustizia  -  Dipartimento  giustizia  minorile  puo'
procedere alle assunzioni di cui alla  Tabella  6  allegata,  che  e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella  predetta  Tabella
e'  indicato,  altresi',  per  il   Ministero   della   Giustizia   -
Dipartimento giustizia minorile il limite  massimo  delle  unita'  di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse  disponibili  per
le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2011. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  sui  risparmi  da  cessazioni
dell'anno  2013  -  budget  2014,  il  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,  del  Personale  e  dei
Servizi - puo' procedere alle assunzioni di cui  alla  Tabella  6-bis
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella 6-bis e' indicato, altresi', per il Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento   dell'Organizzazione   Giudiziaria,   del
Personale e dei Servizi l'ammontare delle risorse disponibili per  le
assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2013. 
  7. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, nonche' dell'art. 9, comma 31, decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.
122, sui risparmi da cessazioni dell'anno  2010  -  budget  2011,  il
Ministero dello sviluppo economico puo' procedere alle  assunzioni  e
ai trattenimenti in servizio di cui alla Tabella 7 allegata,  che  e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella  predetta  Tabella
e' indicato, altresi', per il Ministero dello sviluppo  economico  il
limite massimo delle unita' di personale assumibile e  dell'ammontare
delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno  2011,
sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. 
  8. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero dell'istruzione, universita' e  ricerca  puo'  procedere
alle assunzioni  di  cui  alla  Tabella  8  allegata,  che  e'  parte
integrante del presente  provvedimento.  Nella  predetta  Tabella  e'
indicato, altresi', per il Ministero dell'istruzione,  universita'  e
ricerca l'ammontare delle risorse disponibili  per  le  assunzioni  a
valere sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni  verificatesi
nell'anno 2013. 
  9. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014,
il Ministero della salute puo' procedere alle assunzioni di cui  alla
Tabella  9  allegata,  che   e'   parte   integrante   del   presente
provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi',  per  il
Ministero della salute l'ammontare delle risorse disponibili  per  le
assunzioni a valere  sull'anno  2014,  sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2013. 
  10. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da  cessazioni  dell'anno  2011  -  budget  2012
(relativi alla ex Agenzia del territorio) e 2012 budget 2013 ai sensi
dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 -  budget  2014,  l'Agenzia
delle Entrate puo' procedere alle assunzioni di cui alla  Tabella  10
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Agenzia  delle  Entrate
il  limite  massimo  delle   unita'   di   personale   assumibile   e
dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni  a  valere
sugli anni 2012 e 2013,  sulla  base  delle  cessazioni  verificatesi
rispettivamente negli anni 2011 e 2012,  nonche'  il  limite  massimo
dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni  a  valere
sull'anno 2014, sulla base delle  cessazioni  verificatesi  nell'anno
2013. 
  11. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni  dell'anno  2011  -  budget  2012,
l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli puo' procedere alle  assunzioni
di cui alla Tabella 11 allegata, che e' parte integrante del presente
provvedimento. Nella predetta  Tabella  e'  indicato,  altresi',  per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli il limite massimo delle  unita'
di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  a  valere  sull'anno  2012,  sulla  base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011. 
  12. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, e dell'art. 1, comma 111 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sui  risparmi  da  cessazioni  dell'anno  2011  -  budget  2012,
l'Istituto Nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro  puo'  procedere  alle  assunzioni  di  cui  alla  Tabella  12
allegata, che e' parte integrante del presente  provvedimento.  Nella
predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Istituto Nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  il  limite  massimo
delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse
disponibili per le assunzioni a valere  sull'anno  2012,  sulla  base
delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011. 
  13. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, sui risparmi da cessazioni degli anni 2011 e  2012  -  budget
2012 e 2013,  nonche'  ai  sensi  dell'art.  3,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  sui  risparmi  da  cessazioni
dell'anno 2013 - budget 2014,  l'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  -  puo'
procedere alle assunzioni di cui alla Tabella  13  allegata,  che  e'
parte integrante del presente provvedimento. Nella  predetta  Tabella
e' indicato, altresi', per l'ICE il limite massimo  delle  unita'  di
personale assumibile e dell'ammontare delle risorse  disponibili  per
le assunzioni a valere sugli anni  2012  e  2013,  sulla  base  delle
cessazioni verificatesi  rispettivamente  negli  anni  2011  e  2012,
nonche' il limite massimo dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  a  valere  sull'anno  2014,  sulla  base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2013. 
  14. Le Amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono  tenute  a
trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2015, per  le  necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per  la  funzione  pubblica,   Ufficio   per   l'organizzazione,   il
reclutamento,  le  condizioni  di  lavoro  ed  il  contenzioso  nelle
pubbliche amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto. 
  15. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai precedenti commi
si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei  rispettivi  bilanci
delle amministrazioni. 
  16. Le assunzioni di cui al presente articolo sono  consentite  nel
limite dei posti disponibili nella dotazione organica o  a  decorrere
dalla data in  cui  i  predetti  posti  si  rendono  disponibili.  Le
amministrazioni  che  intendano  avviare  assunzioni  per  unita'  di
personale  appartenenti  a  categorie  e   professionalita'   diverse
rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermi restando
i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare  richiesta
di rimodulazione indirizzata sia alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per la  funzione  pubblica,  Ufficio  per  il
personale  delle  pubbliche  amministrazioni,   sia   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, IGOP. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 luglio 2014 
 
                                            p. Il Presidente          
                                       del Consiglio dei ministri     
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                     e la pubblica amministrazione    
                                                  Madia               
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2014 
Ufficio controllo Atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne Prev. n. 2330 
                                                             Allegato

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98

Regolamento  di   organizzazione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. (14G00109) 

(GU n.161 del 14-7-2014)

 

 Vigente al: 29-7-2014

 

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed,  in
particolare,  il  comma  3,   dell'articolo   75,   come   modificato
dall'articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014); 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto
decreto-legge  n.  95  del  2012  secondo  il  quale  «Al   fine   di
semplificare ed accelerare  il  riordino  previsto  dal  comma  10  e
dall'articolo 23-quinquies, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2012, i regolamenti di  organizzazione  dei  Ministeri  sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente  comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti
decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il
regolamento di organizzazione vigente»; 
  Visto l'articolo 1, comma 406, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) che, tra  l'altro,
dispone  la  proroga  al  28  febbraio  2013  del  termine   di   cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
secondo il quale «Il termine del 31 dicembre 2013, di cui  all'ultimo
periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125,  si  intende  rispettato  se  entro  la  medesima  data  sono
trasmessi  al  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione gli schemi di decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque  adottati  entro  il  28
febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ed  in  particolare
l'articolo 2, comma 7, che dispone il  differimento  al  31  dicembre
2013  del  termine  previsto  dall'articolo  2,  comma  10-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2009,
n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di
diretta   collaborazione   presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011,  n.
132, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, la Tabella  7,  allegata  al
predetto decreto,  contenente  la  rideterminazione  della  dotazione
organica del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Vista  la  proposta  formulata,   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con nota n. 24232 del  26  novembre
2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione  del  decreto
del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   contenente   la
riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione  dell'articolo
2, comma 10-ter, del citato decreto-legge 95 del 2012; 
  Preso atto che sulla proposta  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  l'Amministrazione
ha informato le Organizzazioni sindacali in data 11, 15 e 18 novembre
2013; 
  Visto il  parere  del  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca reso con nota n. 16053 del 20 novembre 2013; 
  Visto l'articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del
2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio  di
Stato sugli schemi di decreti da adottare  ai  sensi  della  medesima
norma; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con: 
    i compiti e le funzioni attribuite al Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente; 
    i  contingenti  di  organico  delle  qualifiche  dirigenziali  di
livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di seguito denominato «Ministero», si articola  nei  dipartimenti  di
cui all'articolo 2. 
                               Art. 2 
 
 
                     Articolazione del Ministero 
 
  1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei  seguenti  tre
Dipartimenti: 
  a)  Dipartimento  per  il  sistema  educativo   di   istruzione   e
formazione; 
  b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; 
  c) Dipartimento per la programmazione e la gestione  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali. 
  2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono  individuati
gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6
e 7. 
  3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico,  negli  uffici
scolastici, su base regionale. 
                               Art. 3 
 
 
               Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti 
 
  1. I  capi  dei  Dipartimenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
assicurano  l'esercizio  organico,  coordinato  ed  integrato   delle
funzioni del Ministero. 
  2. I capi  dei  Dipartimenti  svolgono  compiti  di  coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello  dirigenziale  generale
compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma  dell'articolo
5, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei
risultati complessivamente raggiunti in  attuazione  degli  indirizzi
del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma
5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e  provvedono,  in
particolare, all'assegnazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale  generale
compresi nel Dipartimento. 
  3. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel  Dipartimento  stesso.  Il
capo del Dipartimento puo' promuovere  progetti  che  coinvolgono  le
competenze  di  piu'  uffici  dirigenziali  generali   compresi   nel
Dipartimento, affidandone  il  coordinamento  ad  uno  dei  dirigenti
preposti a tali  uffici.  Gli  uffici  scolastici  regionali  di  cui
all'articolo 8 dipendono  funzionalmente  dai  capi  Dipartimento  in
relazione alle specifiche materie da trattare. 
  4. I capi dei Dipartimenti possono promuovere la  realizzazione  di
progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture. 
                               Art. 4 
 
 
             Conferenza permanente dei capi Dipartimento 
                      e dei direttori generali 
 
  1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti  preposti  agli  uffici  di
livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti
titolari  degli  uffici  scolastici  regionali   si   riuniscono   in
conferenza per  trattare  le  questioni  attinenti  al  coordinamento
dell'attivita' dei rispettivi uffici  e  per  formulare  al  Ministro
proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare  il
raccordo operativo fra i dipartimenti  e  lo  svolgimento  coordinato
delle relative funzioni. La  conferenza  e'  presieduta,  in  ragione
delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla
periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale. 
  2. Il  capo  del  Dipartimento,  o  i  capi  dei  Dipartimenti,  in
relazione alla specificita' dei  temi  da  trattare,  possono  indire
adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza. 
  3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve  essere
preventivamente trasmesso al Ministro e  al  capo  di  Gabinetto.  Il
Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno. 
  4. Il  servizio  di  segreteria,  necessario  per  i  lavori  della
conferenza,  e'  assicurato   dalla   direzione   generale   di   cui
all'articolo 7, comma 4. 
                               Art. 5 
 
 
         Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
                           e di formazione 
 
  1. Il Dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione  degli
obiettivi formativi nei diversi  gradi  e  tipologie  di  istruzione;
organizzazione  generale  dell'istruzione  scolastica,   ordinamenti,
curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della
scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del  personale  docente,
educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  della
scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei  servizi
nel territorio al fine di garantire livelli di  prestazioni  uniformi
su  tutto  il  territorio  nazionale;   valutazione   dell'efficienza
dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e
parametri  per  l'attuazione  di  interventi  sociali  nella  scuola;
definizione di interventi a  sostegno  delle  aree  depresse  per  il
riequilibrio territoriale della qualita' del servizio  scolastico  ed
educativo; ricerca e  sperimentazione  delle  innovazioni  funzionali
alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e  delle
certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed  attuazione  di
politiche  dell'educazione  comuni  ai  Paesi  dell'Unione   europea;
assetto  complessivo  e  indirizzi  per  la  valutazione  dell'intero
sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard  e
percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione
tecnica superiore anche in  raccordo,  per  le  parti  relative  alla
formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca; cura dei rapporti con  i  sistemi  formativi  delle
regioni;  consulenza  e  supporto  all'attivita'  delle   istituzioni
scolastiche autonome;  definizione  degli  indirizzi  in  materia  di
scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;  cura
delle attivita' relative all'associazionismo  degli  studenti  e  dei
genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo
con il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca;
diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello  status
dello studente  della  scuola  e  della  sua  condizione;  competenze
riservate   all'amministrazione   scolastica    relativamente    alle
istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano e con la Conferenza  unificata  per  le  materie  di  propria
competenza;  convenzioni  editoriali;  promozione  di  eventi,  nelle
materia di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di  diretta
collaborazione;  cura  delle  relazioni  internazionali,  in   ambito
bilaterale e multilaterale, in materia  di  istruzione  scolastica  e
collaborazione alla definizione dei protocolli  culturali  bilaterali
in     materia     di     istruzione      scolastica;      promozione
dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e  di
formazione; promozione dell'attivita' di comunicazione  istituzionale
per la parte di rispettiva competenza. 
  2. Nell'ambito del Dipartimento operano il Comitato  nazionale  per
l'apprendimento pratico della musica e il Comitato  per  lo  sviluppo
della cultura scientifica e tecnologica. 
  3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali e n. 30  posizioni
dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva. 
  4. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale: 
  a)  direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici   e   la
valutazione del sistema nazionale di istruzione; 
  b) direzione generale per il personale scolastico; 
  c)  direzione  generale  per  lo  studente,  l'integrazione  e   la
partecipazione. 
  5. La direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si  articola  in
n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti
di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; 
  b) ordinamenti dei percorsi liceali; 
  c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, ivi compresi  gli  aspetti  riguardanti  l'innovazione
degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze  del  mondo  del
lavoro e delle professioni; 
  d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione,  nonche'
dei programmi delle prove concorsuali  del  personale  docente  della
scuola; 
  e)   ordinamento   dell'istruzione   degli    adulti    nell'ambito
dell'apprendimento permanente; 
  f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori  (ITS)
e indirizzi  per  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali; 
  g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; 
  h) ricerca, innovazione e misure  di  sostegno  allo  sviluppo  nei
diversi gradi e settori dell'istruzione,  anche  avvalendosi  a  tale
fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di  documentazione,
innovazione e ricerca educativa; 
  i) indirizzi in materia di libri  di  testo,  in  raccordo  con  la
direzione  generale  per  gli  interventi  in  materia  di   edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l'innovazione
digitale; 
  l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di  II  grado  con
riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli
esami stessi; 
  m) cura delle  relazioni  internazionali  e  dei  rapporti  con  le
organizzazioni internazionali in materia  di  istruzione  scolastica,
anche  al  fine  della  promozione  dell'internazionalizzazione   del
sistema educativo di istruzione e di formazione; 
  n)  collaborazione  alla  definizione  dei   protocolli   culturali
bilaterali in materia di istruzione scolastica; 
  o) certificazione delle competenze e riconoscimento dei  titoli  di
studio nel quadro dell'attuazione dei dispositivi comunitari; 
  p)  riconoscimento  dei  titoli   di   abilitazione   professionale
all'insegnamento conseguiti all'estero; 
  q) organizzazione e cura  degli  scambi  di  assistenti  di  lingua
straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; 
  r) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione,
il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero; 
  s)  alternanza  scuola-lavoro  e  orientamento  al  lavoro  e  alle
professioni, fatte salve le competenze delle  regioni  e  degli  enti
locali in materia; 
  t) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle  prestazioni
in materia di istruzione e  formazione  professionale,  ivi  compreso
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio,  e
cura dei rapporti con le Regioni; 
  u)  adempimenti  ministeriali  relativi  alle   abilitazioni   alle
professioni  di  agrotecnico,  geometra,  perito  agrario  e   perito
industriale; 
  v) indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'Istituto nazionale  per
la valutazione del sistema educativo di istruzione  e  di  formazione
(INVALSI) e sull'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca educativa (INDIRE) e, in raccordo con la  direzione  generale
per  il  coordinamento,  la  promozione  e  la  valorizzazione  della
ricerca, la gestione degli adempimenti finalizzati alla  attribuzione
della quota di competenza di INVALSI e INDIRE nel riparto  del  Fondo
di finanziamento degli enti di  ricerca;  indirizzi  al  processo  di
autovalutazione  delle  istituzioni  scolastiche   ed   educative   e
valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione  secondo
quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80; 
  z) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo  da  Vinci»  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza  sugli
enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n.  297,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado; 
  aa)  svolge  le  funzioni  di  segreteria  dell'Organo   collegiale
nazionale   con   funzioni    di    consulenza    e    di    supporto
tecnico-scientifico   in   materia   di   istruzione   e   formazione
professionale. 
  6. La direzione  generale  per  il  personale  scolastico,  che  si
articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) definizione degli indirizzi generali  della  organizzazione  del
lavoro; 
  b) disciplina giuridica ed  economica  del  rapporto  di  lavoro  e
relativa contrattazione; 
  c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni  in  materia
di quiescenza e previdenza; 
  d) indirizzi in materia di reclutamento dei  dirigenti  scolastici,
del personale docente,  educativo  e  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola; 
  e) definizione delle dotazioni organiche  nazionali  del  personale
docente ed  educativo  e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello
regionale; 
  f) coordinamento  della  formazione  iniziale  e  in  servizio  dei
dirigenti  scolastici,  del  personale  docente,  educativo   e   del
personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  della  scuola,  ivi
compresa la formazione a distanza, e programmazione  delle  politiche
formative a livello nazionale; 
  g) programmazione dei percorsi di tirocinio  formativo  attivo  del
personale docente e gestione della prova di accesso, programmazione e
gestione dei percorsi abilitanti speciali; 
  h) indirizzi in materia di  riconversione  e  riqualificazione  del
personale docente ed educativo; 
  i) rapporti con il Ministero degli  affari  esteri  in  materia  di
organici e di procedure per  la  copertura  dei  posti  nelle  scuole
italiane all'estero; 
  l)  gestione  del  contenzioso  del  personale  scolastico  e   dei
dirigenti scolastici per provvedimenti aventi  carattere  generale  e
definizione delle linee di indirizzo per la gestione del  contenzioso
di competenza delle articolazioni territoriali. 
  7. La direzione generale  per  lo  studente,  l'integrazione  e  la
partecipazione, che si articola  in  n.  5  uffici  dirigenziali  non
generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza  del  Ministero
nei seguenti ambiti: 
  a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione
delle nuove tecnologie e rapporti con  le  Regioni  e  disciplina  ed
indirizzo in materia di status dello studente; 
  b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione
di disabilita', in situazioni di  ospedalizzazione  e  di  assistenza
domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; 
  c) cura dei servizi di accoglienza e  integrazione  degli  studenti
immigrati e delle famiglie; 
  d) elaborazione degli indirizzi  e  delle  strategie  nazionali  in
materia di rapporti delle scuole con lo sport; 
  e)  elaborazione  di   strategie   nazionali   a   supporto   della
partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito
della comunita' scolastica, cura dei  rapporti  con  le  associazioni
degli  studenti  e  supporto  alla  loro  attivita',  supporto   alle
attivita' del  Consiglio  nazionale  dei  presidenti  delle  consulte
provinciali degli studenti; 
  f) cura  delle  politiche  sociali  a  favore  dei  giovani  e,  in
particolare, delle azioni di  prevenzione  e  contrasto  del  disagio
giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, anche  attraverso
la promozione di manifestazioni, eventi  ed  azioni  a  favore  degli
studenti,  nonche'  delle  azioni  di  contrasto  della   dispersione
scolastica, favorendo il coinvolgimento  e  la  partecipazione  delle
famiglie; 
  g)  orientamento  allo  studio  e  professionale,  promozione   del
successo formativo e raccordo con il sistema di formazione  superiore
e con il mondo  del  lavoro,  anche  in  raccordo  con  la  direzione
generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi  e
la statistica; 
  h) cura dei rapporti con le associazioni dei  genitori  e  supporto
della loro attivita'; 
  i)  promozione  e  realizzazione  sul   territorio   nazionale   di
iniziative progettuali nelle materie di  competenza  della  direzione
generale,  mediante  il  coinvolgimento  diretto  delle   istituzioni
scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione  e  del  supporto
tecnico-gestionale delle reti di scuole; 
  l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano
politiche e azioni a favore degli studenti; 
  m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale  della  'carta
dello studente' mediante soluzioni  innovative,  anche  di  carattere
digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio
al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso  agevolato  al
patrimonio culturale italiano; 
  n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale  di  educazione
alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute; 
  o) attuazione, nelle  materie  di  competenza,  dei  Protocolli  di
intesa, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati al  fine
di realizzare azioni efficaci di intervento; 
  p)  promozione,  nelle  materie  di   competenza,   di   iniziative
istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali in raccordo con gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli altri  Uffici
coinvolti per materia. 
                               Art. 6 
 
 
              Dipartimento per la formazione superiore 
                          e per la ricerca 
 
  1. Il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca
svolge  funzioni  di  coordinamento,  direzione  e  controllo   nelle
seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione  artistica,
musicale e coreutica, programmazione  degli  interventi  sul  sistema
universitario; funzioni  di  indirizzo,  vigilanza  e  coordinamento,
monitoraggio sulle attivita', normazione generale e finanziamento  di
universita' e istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica; disciplina l'orientamento degli studenti  universitari  ex
ante  ed  ex  post  e  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, i sistemi di accesso e  i  percorsi  formativi  nonche'  i
servizi di  job-placement;  si  raccorda  in  modo  costante  con  il
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  formazione,  per
favorire la connessione tra il mondo dell'istruzione e  quello  della
formazione superiore;  cura  l'armonizzazione  e  l'integrazione  del
sistema  della  formazione  superiore  nello  spazio  europeo   della
formazione, l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali  in
materia   di   formazione   superiore,   con   particolare   riguardo
all'articolo 5, comma 5, lettera q);  partecipazione  alle  attivita'
relative all'accesso alle  amministrazioni  e  alle  professioni,  al
raccordo dell'istruzione superiore con l'istruzione scolastica e  con
la formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti  con  le
Amministrazioni regionali; cura  dei  rapporti  tra  il  Ministero  e
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
ricerca  (ANVUR),  assicurando  quanto  previsto  dal   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 in tema di  programmazione
e vigilanza sull'ANVUR;  indirizzo,  programmazione  e  coordinamento
della ricerca  in  ambito  nazionale  e  internazionale,  inclusa  la
definizione  del  Programma  nazionale  per  la  ricerca  (PNR),  con
speciale riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli  obiettivi
europei  in  materia  di   ricerca;   indirizzo,   programmazione   e
coordinamento, normativa  generale  e  finanziamento  degli  Enti  di
ricerca non strumentali  e  relativo  monitoraggio  delle  attivita';
integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;  coordinamento
della partecipazione italiana a programmi nazionali e  internazionali
di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e  al  finanziamento  di
grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con  le
Amministrazioni regionali; analisi, elaborazione e  diffusione  della
normativa comunitaria  e  delle  modalita'  di  interazione  con  gli
organismi comunitari e relativa assistenza alle imprese; cooperazione
scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale,  anche
mediante specifici raccordi  fra  universita'  ed  enti  di  ricerca;
promozione e sostegno della  ricerca  delle  imprese  anche  mediante
l'utilizzo di specifici Fondi di agevolazione;  valorizzazione  delle
carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro  accesso  a
specifici programmi di finanziamento  nazionali  e  internazionali  e
della  loro  mobilita'  in  sede  internazionale;   definizione   dei
fabbisogni informativi, nei  settori  della  formazione  superiore  e
della ricerca, e,  in  raccordo  con  la  direzione  generale  per  i
contratti, gli acquisti, per i sistemi informativi e  la  statistica,
progettazione delle banche dati e delle operazioni  di  acquisizione,
rilascio,  controllo  ed  elaborazione  dei  dati   anche   ai   fini
dell'inserimento degli stessi nelle anagrafi  degli  studenti,  della
ricerca, della  valutazione;  promozione  dell'internazionalizzazione
della formazione superiore e della ricerca; promozione dell'attivita'
di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza. 
  2. Nell'ambito del Dipartimento operano la  segreteria  tecnica  di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  giugno  1998,
n. 204,  gli  Uffici  di  supporto  degli  Organismi  previsti  dalla
normativa in materia di universita', alta formazione e ricerca. 
  3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali. 
  4. Il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca
comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: 
  a) direzione generale per la programmazione, il coordinamento e  il
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore; 
  b)  direzione   generale   per   lo   studente,   lo   sviluppo   e
l'internazionalizzazione della formazione superiore; 
  c) direzione generale per il  coordinamento,  la  promozione  e  la
valorizzazione della ricerca. 
  5. La direzione generale per la programmazione, il coordinamento  e
il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, che si
articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a)  programmazione  degli   obiettivi   pluriennali   del   sistema
universitario; 
  b) finanziamento del sistema universitario; 
  c) finanziamento e programmazione dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica; 
  d) finanziamento degli interventi per  l'edilizia  universitaria  e
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
e per le residenze; 
  e) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le Regioni e  con
il  mondo  imprenditoriale  in  materia  di   formazione   superiore,
assicurandone il coordinamento; 
  f)  istituzione  e  accreditamento  delle   universita'   e   delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  g)  controllo  sugli  statuti  e  sui  regolamenti  adottati  dalle
universita' e dai  soggetti  sottoposti  al  controllo  ministeriale,
nonche'  sui  regolamenti  delle  istituzioni  dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
  h) programmazione e  gestione  delle  procedure  nazionali  per  il
reclutamento dei docenti universitari; 
  i) gestione delle procedure  di  reclutamento  dei  docenti  e  del
personale  tecnico-amministrativo  delle   Istituzioni   per   l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; 
  l)   monitoraggio   dei   bilanci   degli   atenei,   coordinamento
nell'implementazione   della   contabilita'   economico-patrimoniale,
coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti  ministeriali  presso
gli organi di controllo degli atenei; 
  m) predisposizione e attuazione dei programmi  operativi  nazionali
per l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal  fondo
aree sottoutilizzate. 
  6.  La  direzione  generale  per  lo  studente,   lo   sviluppo   e
l'internazionalizzazione della formazione superiore si articola in n.
7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia  di
diritto allo studio, con monitoraggio sui  livelli  essenziali  delle
prestazioni,  e  valorizzazione  del  merito  degli  studenti   nelle
universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica; 
  b) procedure di accreditamento dei corsi di studio e  dottorato  di
ricerca; 
  c) programmazione  degli  accessi  e  definizione  delle  procedure
nazionali per l'iscrizione ai corsi di  studio  universitari  e  alle
scuole di specializzazione a numero programmato; 
  d)   accreditamento   dei   collegi   universitari   e    residenze
universitarie; 
  e) indirizzi e strategie in materia di rapporti  delle  universita'
con lo sport; 
  f)  coordinamento,  promozione   e   sostegno   dell'attivita'   di
formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita'; 
  g) servizi di orientamento, tutorato e job  placement  in  raccordo
con il tessuto imprenditoriale; 
  h) raccordo con la direzione generale per il  personale  scolastico
in materia di formazione  continua,  permanente  e  ricorrente  degli
insegnanti; 
  i) valutazione e certificazione delle  equivalenze  dei  titoli  di
studio e delle carriere degli studenti; 
  l) programmazione e gestione degli esami di  stato  per  iscrizione
agli  ordini  e   collegi   professionali;   procedure   di   accesso
all'esercizio professionale, riconoscimento  abilitazioni  conseguite
all'estero; 
  m) internazionalizzazione del sistema della formazione superiore  e
monitoraggio della normazione europea a riguardo; integrazione  delle
autonomie universitarie  e  delle  Istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo  dell'educazione
superiore; 
  n) promozione, coordinamento  e  incentivazione  dei  programmi  di
mobilita' internazionale degli studenti; 
  o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle  attivita'  del
Consiglio universitario  nazionale,  del  Consiglio  nazionale  degli
studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica  e
musicale. 
  7. La direzione generale per il coordinamento, la promozione  e  la
valorizzazione  della  ricerca,  che  si  articola  in  n.  8  uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) promozione, programmazione  e  coordinamento  della  ricerca  in
ambito nazionale, europeo e internazionale; 
  b) valorizzazione delle carriere  dei  giovani  ricercatori,  della
loro  autonomia  e  del  loro  accesso  a  specifici   programmi   di
finanziamento nazionali e  internazionali  nell'ambito  dello  Spazio
europeo della ricerca; 
  c) indirizzo, vigilanza  e  coordinamento,  normazione  generale  e
finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; 
  d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca; 
  e) promozione  della  ricerca  finanziata  con  fondi  nazionali  e
comunitari; 
  f) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; 
  g) predisposizione e attuazione dei programmi  operativi  nazionali
per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali
e dal fondo aree sottoutilizzate; 
  h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; 
  i) rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia  di
ricerca, assicurandone il coordinamento; 
  l) promozione della cultura scientifica; 
  m) cura e gestione del Fondo unico per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del   relativo
regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali dell'Unione
europea; 
  n) incentivazione e agevolazione  della  ricerca  nelle  imprese  e
negli altri soggetti pubblici  e  privati  e  gestione  dei  relativi
fondi; 
  o) cura delle relazioni  internazionali,  in  ambito  bilaterale  e
multilaterale, in  materia  di  ricerca  scientifica  e  cooperazione
interuniversitaria e collaborazione alla definizione  dei  protocolli
bilaterali di cooperazione scientifico-tecnologica; 
  p) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati
al  sistema   della   ricerca   e   cura   delle   attivita'   legate
all'individuazione e rinnovo degli  esperti  ed  addetti  scientifici
presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero; 
  q) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle  attivita'  del
Comitato di esperti per la politica  della  ricerca  e  del  Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca. 
                               Art. 7 
 
 
          Dipartimento per la programmazione e la gestione 
           delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
  1. Il Dipartimento  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  svolge  funzioni  nelle
seguenti  aree:  studi  e   programmazione   ministeriale;   politica
finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno  finanziario  del
Ministero;  definizione  degli  indirizzi  generali  in  materia   di
gestione delle risorse umane del Ministero, di  disciplina  giuridica
ed economica del relativo  rapporto  di  lavoro,  di  reclutamento  e
formazione, di relazioni sindacali e di  contrattazione;  acquisti  e
affari generali; gestione e  sviluppo  dei  sistemi  informativi  del
Ministero  e  connessione  con  i  sistemi  informativi  dei  settori
universita',  ricerca  e  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica;  innovazione   digitale   nell'amministrazione   e   nelle
istituzioni  scolastiche;  elaborazioni  statistiche  in  materia  di
istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica
e musicale; promozione  di  elaborazioni  e  di  analisi  comparative
rispetto a modelli e sistemi comunitari e  internazionali.  Cura  dei
rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia  di
istruzione scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e  di  formazione,  al  fine  di  favorire  i
processi di internazionalizzazione dell'istruzione. Cura dei rapporti
con  le  agenzie  nazionali  designate  alle  funzioni  di   supporto
gestionale  dei  programmi  comunitari  in  materia   di   istruzione
scolastica. Cura dei  rapporti  per  le  materie  di  competenza  del
Ministero con l'Agenzia per l'Italia digitale. Predisposizione  della
programmazione e cura della gestione dei  Fondi  strutturali  europei
finalizzati  allo  sviluppo  ed  all'attuazione  delle  politiche  di
coesione sociale relative al settore  dell'istruzione;  attivita'  di
coordinamento connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e  all'edilizia
scolastica,  in  raccordo  con  le  competenze  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  delle  regioni  ed  enti  locali.
Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli  obblighi  di
trasparenza dell'Amministrazione di cui  al  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, e  successive  modificazioni.  Coordinamento  e
monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico  a
livello centrale, indirizzando l'attivita' degli uffici relazioni con
il  pubblico  a  livello  periferico;  promozione  dell'attivita'  di
comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza. 
  2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali, di  cui  uno  con
funzioni di autorita' di audit, in conformita' con i regolamenti  sui
fondi strutturali europei destinati al settore istruzione. 
  3. Il Dipartimento  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti  uffici
di livello dirigenziale generale: 
  a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 
  b) direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica; 
  c)  direzione  generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e
per l'innovazione digitale. 
  4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si
articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di  politiche
del  personale  amministrativo  e  tecnico,  dirigente  e  non,   del
Ministero; 
  b) reclutamento e formazione generale del personale Ministero; 
  c) amministrazione del personale del Ministero; 
  d) relazioni sindacali e contrattazione; 
  e)  emanazione  di   indirizzi   alle   direzioni   regionali   per
l'applicazione dei contratti  collettivi  e  la  stipula  di  accordi
decentrati; 
  f) mobilita' generale del personale del Ministero; 
  g) trattamento di quiescenza e  previdenza  relativo  al  personale
dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del  Ministero  e  al
personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale; 
  h) pianificazione e allocazione delle risorse umane; 
  i) servizi generali per l'amministrazione centrale, ivi compresa la
gestione delle biblioteche; 
  l)  cura  dell'adozione  di  misure  finalizzate  a  promuovere  il
benessere organizzativo dei lavoratori  del  Ministero  e  a  fornire
consulenza agli uffici scolastici regionali  per  lo  svolgimento  di
analoghe  azioni  con  riferimento  al   contesto   territoriale   di
competenza; 
  m) gestione del  contenzioso  per  provvedimenti  aventi  carattere
generale e definizione delle linee di indirizzo per la  gestione  del
contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; 
  n)   trattazione   del   contenzioso   concernente   il   personale
amministrativo dirigente di seconda fascia e  il  personale  iscritto
nelle aree  funzionali  assegnato  agli  Uffici  dell'Amministrazione
centrale, nonche' del  contenzioso  relativo  sia  al  personale  con
qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima
Amministrazione centrale e presso gli  Uffici  scolastici  regionali,
sia ai dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita'  di
Uffici scolastici regionali; 
  o)   gestione   delle   attivita'   rientranti   nella   competenza
dell'Ufficio   per   i    procedimenti    disciplinari    concernenti
l'applicazione delle sanzioni disciplinari  di  maggiore  gravita'  a
carico del personale appartenente alle aree  funzionali  in  servizio
presso l'amministrazione centrale e  del  personale  dirigenziale  di
seconda fascia, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari  a  carico
del personale dirigenziale di prima fascia; 
  p)   cura   delle   attivita'   connesse   ai   procedimenti    per
responsabilita' penale,  amministrativo-contabile  e  disciplinare  a
carico del personale amministrativo dirigente  di  seconda  fascia  e
delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione  centrale,
del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in  servizio
presso la medesima Amministrazione centrale e gli  Uffici  scolastici
regionali, nonche' dei dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la
titolarita' degli Uffici scolastici regionali; 
  q) funzione di coordinamento e monitoraggio delle  azioni  connesse
agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui  al  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; 
  r) adozione delle misure di attuazione del programma triennale  per
la  trasparenza  e  l'integrita'  del  Ministero   e   delle   azioni
finalizzate  alla  realizzazione   degli   obiettivi   in   tema   di
trasparenza, valutazione e merito; 
  s)  attivita'  di  supporto   alla   definizione   della   politica
finanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  per
il documento di decisione di finanza pubblica; 
  t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei  dati  forniti  dai  dipartimenti  e  dagli   uffici   scolastici
regionali; 
  u)  coordinamento  dell'attivita'  di  predisposizione  del  budget
economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; 
  v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa
del Ministero, delle operazioni di variazione e  assestamento,  della
redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la  legge  di
stabilita', dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli
organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro  e  in
coordinamento con i dipartimenti; 
  z) definizione, sviluppo e gestione del  modello  di  controllo  di
gestione  per  garantire  la   coerenza   dell'utilizzo   dei   fondi
finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche  relative
ai settori di competenza del Ministero; 
  aa) raccordo con i sistemi di controllo di  gestione  adottati  dai
soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero; 
  bb) predisposizione  delle  relazioni  tecniche  sui  provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; 
  cc) predisposizione dei programmi  di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazione
alle destinazioni per essi previste; 
  dd) predisposizione degli atti connessi  con  l'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri  di
costo; 
  ee) coordinamento, organizzazione,  formazione  della  funzione  di
revisione contabile nelle istituzioni scolastiche  e  predisposizione
del  piano  annuale  di  conferimento  delle  funzioni  di  revisione
contabile; 
  ff) coordinamento  dei  programmi  di  acquisizione  delle  risorse
finanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   di
finanziamento; 
  gg)  analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,  dei   flussi
finanziari e dell'andamento della spesa; 
  hh)  assegnazione  delle  risorse  finanziarie   alle   istituzioni
scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati  alla  sua
gestione; 
  ii)  elaborazione  delle  istruzioni  generali  per   la   gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
  ll)    attivita'    di    assistenza    tecnica    sulle    materie
giuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  e
periferici; 
  mm)  verifiche  amministrativo-contabili  presso   le   istituzioni
scolastiche ed educative, anche  per  il  tramite  dei  revisori  dei
conti. 
  5. La direzione generale per i contratti,  gli  acquisti  e  per  i
sistemi informativi e la statistica, che si articola in n.  6  uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) cura della gestione amministrativa e contabile  delle  attivita'
strumentali, contrattuali  e  convenzionali  di  carattere  generale,
comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; 
  b)   consulenza   all'amministrazione   periferica    in    materia
contrattuale; 
  c)  gestione  contrattuale  dei  servizi,   strutture   e   compiti
strumentali dell'amministrazione centrale; 
  d)  consulenza  alle  strutture  dipartimentali  e  alle  direzioni
generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; 
  e) elaborazione del piano acquisti annuale; 
  f) pianificazione, gestione  e  sviluppo  del  sistema  informativo
dell'istruzione; 
  g) gestione dei contratti che afferiscono al sistema informativo  e
alle infrastrutture di rete; 
  h) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione,  ai  sensi
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  i) svolgimento dei compiti  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo  7   marzo   2005,   n.   82,   concernente   il   codice
dell'amministrazione digitale, in raccordo con la direzione  generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale; 
  l) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa'
dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni; 
  m) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto
attiene i sistemi informativi automatizzati; 
  n) gestione della rete di comunicazione del Ministero,  definizione
di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i
servizi di interconnessione con altre amministrazioni; 
  o) attuazione delle linee strategiche  per  la  riorganizzazione  e
digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai
processi  connessi  all'utilizzo  del  protocollo  informatico,  alla
gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; 
  p) indirizzo, pianificazione e  monitoraggio  della  sicurezza  del
sistema informativo; 
  q)  progettazione  e  sviluppo  di  nuovi  servizi  e  applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a  supporto
del sistema scolastico; 
  r)  gestione  dell'Anagrafe  degli  alunni,   dell'Anagrafe   degli
studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della  ricerca,  in  raccordo
con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso
ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti  esterni,  nel  rispetto
della tutela della privacy; 
  s) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione
di  dati  riguardanti  il  settore  dell'istruzione,  universita'   e
ricerca; 
  t) concorso, in collaborazione  con  l'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema educativo  di  istruzione  e  di  formazione,
all'implementazione di banche dati finalizzate alla  valutazione  del
sistema  dell'istruzione  e  al  processo  di  autovalutazione  delle
istituzioni scolastiche ed educative; 
  u) elaborazione di studi ed analisi  funzionali  all'attivita'  dei
dipartimenti e delle direzioni  generali,  relativamente  ad  aspetti
inerenti le tematiche di rispettiva competenza; 
  v) pianificazione e  realizzazione  degli  interventi  del  sistema
informativo per il settore della formazione  superiore,  in  raccordo
con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; 
  z)  coordinamento  della  comunicazione  istituzionale,  anche  con
riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; 
  aa)  elaborazione  e  gestione  del  piano  di   comunicazione   in
coordinamento  con  gli  Uffici  di  diretta   collaborazione   e   i
Dipartimenti del Ministero; 
  bb) gestione dell'infrastruttura del sito web dell'Amministrazione; 
  cc) analisi  delle  domande  di  servizi  e  prestazioni  attinenti
all'informazione e alla relativa divulgazione; 
  dd) gestione dell'ufficio  relazioni  con  il  pubblico  a  livello
centrale e indirizzo dell'attivita' degli  uffici  relazioni  con  il
pubblico a livello periferico. 
  6. Nell'ambito  della  direzione  generale  per  i  contratti,  gli
acquisti e per  i  sistemi  informativi  e  la  statistica  opera  il
servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio  per
tutte le articolazioni organizzative,  centrali  e  periferiche,  del
Ministero. 
  7. La direzione generale per  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e
per  l'innovazione  digitale,  che  si  articola  in  n.   6   uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) programmazione degli interventi strutturali  e  non  strutturali
nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e
all'edilizia scolastica; 
  b) individuazione delle  priorita'  in  materia  di  valutazione  e
promozione di appositi progetti; 
  c) attuazione  delle  normative  di  competenza  del  Ministero  in
materia di edilizia scolastica; 
  d) studio di soluzioni innovative per la messa in  sicurezza  e  la
rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico; 
  e) individuazione di un nuovo modello architettonico di scuola, con
particolare attenzione  al  risparmio  energetico,  alle  innovazioni
digitali e alle correlate attivita' didattiche ed  organizzative  dei
plessi scolastici; 
  f) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati  alla  criminalita'
organizzata; 
  g) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica; 
  h) predisposizione della programmazione e cura della  gestione  dei
Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione
delle   politiche   di   coesione   sociale   relative   al   settore
dell'istruzione; 
  i)  partecipazione  ad  iniziative  europee  finanziate  con  fondi
finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle  politiche
di coesione sociale relative al settore istruzione; 
  l) opportunita' di finanziamento a valere sui fondi  internazionali
e comunitari, pubblici e privati; 
  m)  programmazione,  monitoraggio  e  attuazione  di  programmi   e
iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con  i  fondi
per le politiche di coesione in materia di istruzione; 
  n)  raccordi  con  le  altre  istituzioni  europee,   nazionali   e
territoriali per il coordinamento dei programmi; 
  o) autorita' di gestione  del  programma  operativo  nazionale  del
Fondo sociale europeo 'Competenze per lo sviluppo'  e  del  Programma
operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 'Ambienti
per l'Apprendimento' nelle  regioni  dell'obiettivo  'Convergenza'  -
Programmazione e gestione delle  risorse  nazionali  del  Fondo  aree
sottoutilizzate; 
  p) autorita' di certificazione del  Programma  operativo  nazionale
del  Fondo  sociale  europeo  'Competenze  per  lo  sviluppo'  e  del
Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale
'Ambienti   per   l'apprendimento'   nelle   regioni   dell'obiettivo
'Convergenza'; 
  q) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle
istituzioni scolastiche; 
  r) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi  e  applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi a  supporto  del  sistema
scolastico; 
  s) cura dei rapporti  con  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  per
quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica; 
  t) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi,
di innovazione  digitale  nelle  scuole  e  delle  azioni  del  Piano
nazionale scuola digitale; 
  u) editoria digitale, in raccordo con la Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la  valutazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione; 
  v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche  volte  a  favorire  e
supportare i processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso
la collaborazione  con  aziende,  organizzazioni  e  associazioni  di
settore. 
                               Art. 8 
 
 
                     Uffici scolastici regionali 
 
  1. Gli  uffici  scolastici  sono  uffici  di  livello  dirigenziale
generale o, in relazione alla popolazione studentesca della  relativa
Regione, di livello non generale,  cui  sono  assegnate  le  funzioni
individuate nel comma  2.  Gli  uffici  scolastici  hanno  dimensione
regionale, secondo le indicazioni  di  cui  al  comma  7.  Il  numero
complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18, di cui 14  di
livello dirigenziale generale. 
  2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni,
sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di
efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.
233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico  regionale  adotta,
per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e  stipula  i
contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici  regionali
in cui e' preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente
di livello generale della direzione generale per le risorse  umane  e
finanziarie adotta,  su  proposta  del  predetto  dirigente  titolare
dell'ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e  stipula  i
contratti individuali di lavoro per i dirigenti  di  seconda  fascia.
Provvede alla gestione amministrativa  e  contabile  delle  attivita'
strumentali, contrattuali  e  convenzionali  di  carattere  generale,
comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella  prospettiva
della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera
m), della Costituzione  ed  al  fine  di  assicurare  la  continuita'
istituzionale del servizio  scolastico  a  salvaguardia  dei  diritti
fondamentali dei cittadini, attiva la politica  scolastica  nazionale
sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa,  didattica
e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con
quella dei comuni, delle  province  e  della  regione  nell'esercizio
delle competenze loro attribuite dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e  lo
sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione  con
la regione e gli enti locali; cura i rapporti  con  l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto  di  competenza  statale,
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'
l'istruzione  e   formazione   tecnica   superiore   e   i   rapporti
scuola-lavoro;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  non   statali
paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in  Italia;
svolge attivita' di verifica e  di  vigilanza  al  fine  di  rilevare
l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta  il
grado di realizzazione del piano  per  l'offerta  formativa;  assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale  ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali,
non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate
all'Amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle
informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola,  nonche'  del  personale  amministrativo  in  servizio;
supporto  alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali,  in
raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie,
in merito alla assegnazione  dei  fondi  alle  medesime  istituzioni.
L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le  attivita'  connesse
ai procedimenti per responsabilita' penale,  amministrativo-contabile
e disciplinare a carico  del  personale  amministrativo  in  servizio
nell'Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia
e fatte salve le competenze di cui all'articolo 7, comma  4,  lettere
m) e o). 
  3.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e
di  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generali
competenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzioni
relative  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto,  agli
istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e
amministrativo-contabili in coordinamento con la  direzione  generale
per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e
alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e Ata ai
fini  dell'assegnazione  delle  risorse  umane  ai  singoli  istituti
scolastici autonomi; al supporto  e  alla  consulenza  agli  istituti
scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa
e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto  e  allo
sviluppo  delle  reti  di  scuole;  al   monitoraggio   dell'edilizia
scolastica  e  della  sicurezza  degli   edifici;   allo   stato   di
integrazione degli alunni  immigrati;  all'utilizzo  da  parte  delle
scuole dei fondi europei in coordinamento con le  direzioni  generali
competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la
migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei  diversamente
abili,  alla  promozione  ed  incentivazione   della   partecipazione
studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza
dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU  e  con
le organizzazioni sindacali territoriali. 
  4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nei  confronti  di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici  regionali  sono  formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  sentito  il  capo  del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. 
  6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne
l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di
pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 
  7. Gli Uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: 
  a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  5  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  6  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  b) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Basilicata,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in  n.  4
uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  c) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Calabria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  d) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Campania,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10
uffici dirigenziali non generali e in n.  14  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  11
uffici dirigenziali non generali e in n.  12  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,  di
cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in
n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n.  1  ufficio  per  la
trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in  lingua  slovena
ex articolo 13 della legge 23  febbraio  2001,  n.  38,  e  in  n.  7
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; 
  g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e'  titolare
un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  n.  10  uffici
dirigenziali non generali e  in  n.  13  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  h) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Liguria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  6  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  i) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Lombardia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  14
uffici dirigenziali non generali e in n.  16  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  6  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  5  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e' titolare
un dirigente di livello non generale, si  articola  in  n.  4  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  3  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  n) l'Ufficio scolastico  regionale  per  il  Piemonte,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10
uffici dirigenziali non generali e in n.  10  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  7  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  p) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Sardegna,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  7  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  q) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Sicilia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  11
uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  r) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Toscana,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  12
uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui e'  titolare
un dirigente di livello non generale, si  articola  in  n.  4  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  4  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  8  uffici
dirigenziali non generali, e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 
  8.  Su  proposta  avanzata  dal  titolare  dell'Ufficio  scolastico
regionale,  previa  informativa  alle  organizzazioni  sindacali   di
categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
aventi titolo a partecipare alla contrattazione,  adotta  il  decreto
ministeriale  di  natura  non  regolamentare   per   la   definizione
organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale  non
generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale. 
                               Art. 9 
 
 
                           Corpo ispettivo 
 
  1. Il corpo ispettivo,  composto  dai  dirigenti  che  svolgono  la
funzione   ispettiva   tecnica,   e'   collocato,   a   livello    di
amministrazione centrale, in posizione di dipendenza  funzionale  dal
capo del Dipartimento per il sistema educativo  di  istruzione  e  di
formazione, e, a  livello  periferico,  in  posizione  di  dipendenza
funzionale dai dirigenti preposti agli uffici  scolastici  regionali.
Le modalita' di  esercizio  della  funzione  ispettiva  tecnica  sono
determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro. 
                               Art. 10 
 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si  provvede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento, su proposta dei capi Dipartimento  interessati,  sentite
le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di  natura  non
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma  4,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                               Art. 11 
 
 
        Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche 
                   del personale non dirigenziale 
 
  1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica
dirigenziale e delle  aree  prima,  seconda  e  terza  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  sono  individuate
nell'allegata  Tabella  A,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto. 
  2. Nell'ambito della dotazione  organica  dei  dirigenti  di  prima
fascia, di cui alla Tabella A allegata al  presente  regolamento,  e'
compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
  3. Nell'ambito della dotazione organica dei  dirigenti  di  seconda
fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi dieci posti  di
funzione dirigenziale di livello non generale presso  gli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro  e  l'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance-OIV. 
  4. Il personale dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del
Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  5. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. 
  6. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze  operative,  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio
successivo decreto, effettuera' la ripartizione  dei  contingenti  di
personale dirigenziale e non dirigenziale,  come  sopra  determinati,
nelle  strutture  in  cui  si  articola  l'Amministrazione,  nonche',
nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e
profili  professionali.  Detto  provvedimento  sara'  tempestivamente
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
                               Art. 12 
 
 
                  Disposizioni sull'organizzazione 
 
  1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n.  300,  al  fine  di  accertarne  funzionalita'  ed
efficienza e di adeguarne  le  funzioni  ai  processi  di  attuazione
dell'articolo 117 della Costituzione. 
                               Art. 13 
 
 
                  Disposizioni finali e abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio  2009,
n. 17, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 2011, n. 132. 
  2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dopo 15 giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 11 febbraio 2014 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 
 
 
    Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
                              Carrozza 
 
 
  Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
                               D'Alia 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 2390 
 
                                                            Tabella A 
                                                        (Articolo 11) 
 
                  Dotazione organica del personale 
 
      
 
            =============================================
            |   Personale dirigenziale:   |             |
            +=============================+=============+
            |Dirigenti di prima fascia    |27*          |
            +-----------------------------+-------------+
            |Dirigenti di seconda fascia, |             |
            |amministrativi               |222**        |
            +-----------------------------+-------------+
            |Dirigenti di seconda fascia, |             |
            |tecnici                      |191          |
            +-----------------------------+-------------+
            |Totale dirigenti             |440          |
            +-----------------------------+-------------+
 
    * Compreso un posto dirigenziale di livello generale  presso  gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
    ** Compresi 10 posti dirigenziali di livello non generale  presso
gli uffici di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  l'Organismo
indipendente di valutazione. 
 
 
      
 
              =========================================
              |Personale non dirigenziale:|           |
              +===========================+===========+
              |Area III                   |n. 2.490   |
              +---------------------------+-----------+
              |Area II                    |n. 3.144   |
              +---------------------------+-----------+
              |Area I                     |n. 344     |
              +---------------------------+-----------+
              |Totale Aree                |n. 5.978   |
              +---------------------------+-----------+
 
 
    Totale complessivo n. 6.418 

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014

Definizione di poteri derogatori ai sindaci  e  ai  presidenti  delle
province  interessati  che  operano   in   qualita'   di   commissari
governativi per l'attuazione  delle  misure  urgenti  in  materia  di
riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni
scolastiche statali. (14A02228)

(GU n.64 del 18-3-2014)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Visti gli articoli 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e  in  particolare  l'articolo
18, comma 8-ter, che prevede  l'attribuzione  di  poteri  derogatori,
fino al 31 dicembre 2014, ai sindaci e ai presidenti  delle  province
interessate per gli interventi e le  finalita'  di  cui  al  medesimo
articolo 18, commi 8 e 8-ter; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 5 novembre 2013, prot. n.  906,  con  il  quale  la
somma complessiva di  euro  150.000.000,00,  gia'  ripartita  tra  le
regioni dalla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 69 del 2013,  e'
stata  assegnata  agli  enti  locali  sulla  base  delle  graduatorie
predisposte e  approvate  dalle  regioni  competenti  in  virtu'  dei
progetti esecutivi immediatamente cantierabili trasmessi alle  stesse
entro il 15 settembre; 
  Considerata l'urgenza di intervenire in materia di riqualificazione
e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche,  con  particolare
riferimento a quelle in cui e' stata censita la presenza di  amianto,
e  di  garantire  pertanto  il  regolare  svolgimento  del   servizio
scolastico; 
  Considerato che per i suddetti fini e' stata  prevista  dal  citato
articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, una procedura piu'  snella  e
immediata che consente di assegnare in tempi rapidi agli enti  locali
le risorse disponibili e di procedere celermente all'affidamento  dei
lavori, proprio al fine di realizzare tutti gli interventi  nell'anno
2014; 
  Considerato che il richiamato articolo 18,  comma  8-ter,  prevede,
per le suddette finalita' e per gli interventi previsti dai commi 8 e
8-ter, che i  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  operino  in
qualita' di commissari governativi, con  poteri  derogatori  rispetto
alla normativa vigente, in  modo  da  poter  rispettare  i  tempi  di
affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, pena la revoca  dei
finanziamenti nonche' quelli di trasferimento delle risorse agli enti
locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,  secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati; 
  Ritenuto pertanto indispensabile  procedere  alla  definizione  dei
poteri derogatori rispetto alla normativa vigente  da  attribuire  ai
sindaci e ai presidenti delle province interessati  dagli  interventi
di   cui   al   citato   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  5  novembre  2013,  prot.  n.  906,
nonche' per gli interventi di cui al comma 8  del  medesimo  articolo
18; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

             Ambito di applicazione e poteri derogatori 

  1. I sindaci e  i  presidenti  delle  province,  interessati  dagli
interventi  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, e  di
cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
operano in qualita' di commissari governativi  fino  al  31  dicembre
2014  al  fine  di  attuare  le  misure   urgenti   in   materia   di
riqualificazione e messa in sicurezza delle  istituzioni  scolastiche
di cui all'articolo 18, commi 8 e 8-ter del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. 
  2. Per i  suddetti  interventi  i  sindaci  e  i  presidenti  delle
province di cui al comma 1 sono autorizzati a derogare, nel  rispetto
dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario,  alle  seguenti  disposizioni
normative: 
    a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
  1) articolo 11, commi 10 e 12; 
  2) articolo 12, comma 1, terzo periodo; 
  3) articolo 12, comma 2, terzo periodo; 
  4) articolo 12, comma 3, terzo periodo; 
  5) articolo 48, commi 1 e 1-bis; 
  6) articolo 70, nei  limiti  in  cui  ciascun  termine  minimo  ivi
previsto sia ridotto a non meno della meta'; 
  7) articolo 71; 
  8) articolo 122, comma 5, secondo periodo; 
  9) articolo 122, comma 6, nei limiti in cui ciascun termine  minimo
ivi previsto sia ridotto a non meno della meta'; 
  10) articolo 123, limitatamente ai termini di scadenza  di  cui  ai
commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni; 
  11) articolo 125, comma 6; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207:  tutte  le  disposizioni  strettamente  connesse  agli  articoli
derogabili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  indicati
alla lettera a); 
    c) articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) articolo 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, salvo che l'intervento comporti mutamenti  della
destinazione  d'uso  o  modificazioni  della   sagoma   di   immobili
sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
  3. I poteri derogatori di cui al comma 2 si  applicano  anche  agli
interventi cofinanziati con i fondi di cui all'articolo 18, commi 8 e
8-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella misura  minima
di euro 20.000,00 e per una percentuale minima del  venti  per  cento
dell'importo progettuale. 
  4. Le risorse assegnate agli interventi  di  cui  all'articolo  18,
comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono  trasferite  sulle
contabilita' di Tesoreria unica  degli  enti  locali  e  gestite  con
separata contabilizzazione e rendicontazione. 
    Roma, 22 gennaio 2014 

              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 

                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Carrozza 

                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 

                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                             Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2014, n. 622

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013

Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005

(SO n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n. 59 del 12-3-2014)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Bozza)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Bozza)

Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

miur

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013

Modalità  per  la   pubblicazione   dello   scadenzario   contenente
l'indicazione  delle   date   di   efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (13A10299)

(GU n.298 del 20-12-2013)

 

                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Visto l'art. 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, recante «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  in
materia   di   decorrenza   dell'efficacia   dei    nuovi    obblighi
amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese; 
  Visto il comma 1-bis dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.  33  recante  «Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni», aggiunto dall'art. 29,  comma
3, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  che  dispone  la
pubblicazione,   sui   siti   istituzionali   delle   amministrazioni
competenti,  di  scadenzari  contenenti  l'indicazione   delle   date
relative  alla   decorrenza   dell'efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi introdotti; 
  Visto, in particolare, l'art. 29, comma  4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, che demanda ad uno o piu' decreti del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la  pubblica
amministrazione  e  la  semplificazione,  la   determinazione   delle
modalita' di applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  12,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con
cui l'on. avv. Gianpiero D'Alia  e'  stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2013 con cui al Ministro senza portafoglio on. avv.  Gianpiero
D'Alia e' stato conferito l'incarico per la pubblica  amministrazione
e la semplificazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
maggio 2013 recante «Delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  al  Ministro  senza  portafoglio   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione on. avv. Gianpiero D'Alia; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29,  comma  4,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  disciplina  le  modalita'  di
pubblicazione, a cura del  responsabile  della  trasparenza,  di  uno
scadenzario sul sito istituzionale delle amministrazioni  competenti,
ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33, con l'indicazione delle  date  di  efficacia  dei  nuovi
obblighi amministrativi introdotti. Il presente  decreto  disciplina,
altresi', le modalita' di comunicazione del predetto  scadenzario  al
Dipartimento della funzione pubblica,  ai  fini  della  pubblicazione
riepilogativa  degli  stessi  in   un'apposita   sezione   del   sito
istituzionale. 
  2. Fermo restando, per le amministrazioni dello Stato, per gli enti
pubblici nazionali e per le agenzie di cui al decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300, l'obbligo  di  fissare  la  data  di  decorrenza
dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi ai  sensi  dell'art.
29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69  del  2013,  il  presente
decreto, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto  legislativo
14 marzo 2013, n. 33, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 
  3. Ai sensi dell'art. 29, comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno
2013,  n.  69,  per  obbligo  amministrativo  si  intende   qualunque
adempimento,  comportante   raccolta,   elaborazione,   trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini
e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
                               Art. 2 

       Criteri e modalita' di pubblicazione dello scadenzario 

  1. Il responsabile della trasparenza pubblica  le  informazioni  di
cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti,
sul sito web istituzionale in apposita area  denominata  «Scadenzario
dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno  della  sotto-sezione
di secondo livello  «Oneri  informativi  per  cittadini  e  imprese»,
nell'ambito  della  sotto-sezione  di  primo  livello   «Disposizioni
generali»  della  sezione  «Amministrazione  trasparente»,   di   cui
all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  2.  Per  facilitare  l'accesso  ai  contenuti  dei  nuovi  obblighi
amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono  distinte  tra
quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno  come
destinatari  le  imprese,  e  organizzate  in  successione  temporale
secondo la data d'inizio dell'efficacia  degli  obblighi  stessi.  Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie
di cui al decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  tenute  a
fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza dell'efficacia
dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1° luglio  o  del  1°
gennaio, pubblicano le  informazioni  dello  scadenzario  rispettando
l'ordine temporale del 1° luglio, del 1° gennaio e delle  altre  date
eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013. 
  3.  Per  ciascun  nuovo  obbligo  amministrativo  sono  indicati  i
seguenti dati: 
  a) denominazione; 
  b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto; 
  c) riferimento normativo; 
  d) collegamento alla pagina del  sito  contenente  le  informazioni
sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento. 
  4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto  legislativo  n.  33
del  2013,   le   amministrazioni   aggiornano   tempestivamente   lo
scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento  che
introduce un nuovo obbligo.
                               Art. 3 

                        Trasmissione dei dati 
               al Dipartimento della funzione pubblica 

  1. Le amministrazioni di cui  all'art.  29,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 69  del  2013,  comunicano  tempestivamente  i  dati
relativi ai nuovi obblighi inseriti  nello  scadenzario,  incluso  il
link diretto alla pagina web, al Dipartimento della funzione pubblica
via pec all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it,  oppure  via
e-mail all'indirizzo scadenzarioPA@funzionepubblica.it.  Nel  secondo
caso,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  invia   riscontro
dell'avvenuta  ricezione  con  lo  stesso  mezzo.  Sulla  base  delle
comunicazioni ricevute, il  medesimo  Dipartimento  pubblica  in  una
apposita sezione del  sito  istituzionale,  facilmente  raggiungibile
dalla  homepage,  un  riepilogo,  in  successione  temporale,   degli
scadenzari,  distinti   per   destinatari   e   per   amministrazione
competente. 
  2. Per le amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del  decreto
legislativo n. 33 del 2013, diverse da quelle indicate al comma 1,  i
collegamenti agli scadenzari  pubblicati  sui  rispettivi  siti  sono
acquisiti e resi accessibili attraverso  il  portale  «Bussola  della
trasparenza»,   operativo   presso    il    medesimo    Dipartimento,
all'indirizzo web www.magellanopa.it/bussola.
                               Art. 4 

                     Fase di prima applicazione 

  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, creano sul  proprio  sito  web  istituzionale  l'apposita
sezione di cui all'art. 2, comma 1. 
  2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma  1,  contestualmente
alla  pubblicazione  degli  scadenzari,  comunicano  gli  stessi   al
Dipartimento della funzione pubblica  con  le  modalita'  di  cui  al
medesimo art. 3. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 novembre 2013 

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione             
                                            D'Alia                    

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 171

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2013

Delega  di  funzioni  e  dei  poteri  attribuiti  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  relativi  all'attuazione  del  diritto  di
sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri  competenti  per
materia. (13A06933)

(GU n.189 del 13-8-2013)

 

                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990,
il quale prevede che, quando  sussista  il  fondato  pericolo  di  un
pregiudizio   grave   e   imminente   ai   diritti   della    persona
costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  o  un  Ministro  da  lui  delegato,  ove  il
conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti
a desistere  dai  comportamenti  che  determinano  la  situazione  di
pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il  tentativo
non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire  il
pregiudizio grave e imminente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  aprile  2013,
con il quale l'on. Enrico Letta  e'  stato  nominato  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2013 recante  conferimento  di  incarichi  ai  Ministri  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
maggio 2013, art. 1, comma 4, lettera g), con il  quale  il  Ministro
senza   portafoglio   per   la   pubblica   amministrazione   e    la
semplificazione e' stato delegato, tra l'altro, all'attuazione  della
legge  12  giugno  1990,  n.  146,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni,  limitatamente  ai  dipendenti  delle   amministrazioni
pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle  autonome
aree  di  contrattazione  della  dirigenza,  di  cui   ai   contratti
collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007  e  del  1°  febbraio
2008, della carriera  prefettizia  o  diplomatica,  ai  professori  e
ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti  che  svolgono  la
loro attivita' nelle materie contemplate dalle leggi 4  giugno  1985,
n. 281, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e  10  ottobre
1990,  n.  287,   al   personale   delle   autorita'   amministrative
indipendenti, nonche' al  personale  dipendente  dagli  enti  di  cui
all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite  al
Presidente del Consiglio dei ministri  dalla  legge  n.  146/1990,  e
successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per  i
casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni
dal lavoro regolamentate dalla citata legge 12 giugno 1990,  n.  146,
per quanto non compreso nella  riportata  delega  al  Ministro  senza
portafoglio in materia di pubblica amministrazione e semplificazione; 

                              Decreta: 

                           Articolo unico 

  A decorrere dalla data  del  presente  decreto,  l'esercizio  delle
funzioni e dei poteri attribuiti  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  dalla  legge  12  giugno  1990,  n.   146,   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' delegato, per  quanto  non  compreso
nella delega in premessa e per i settori e gli ambiti  di  rispettiva
competenza al: 
  Ministro dell'interno; 
  Ministro della giustizia; 
  Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Ministro dello sviluppo economico; 
  Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Ministro della salute; 
  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 maggio 2013 

                                                 Il Presidente: Letta 

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 291

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013
(GU n.117 del 21-5-2013)

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71. (13A04284)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale e,  in
particolare, gli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28, comma  3,  32,
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
2009,  recante  le  regole  tecniche  in  materia   di   generazione,
apposizione e verifica delle firme digitali e  validazione  temporale
dei documenti informatici,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
giugno 2009, n. 129; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, recante «Misure urgenti per la crescita del  Paese»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  con  cui  e'
stato soppresso  DigitPA,  le  cui  funzioni  sono  state  attribuite
all'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  29
novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni  Griffi  e'
stato nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  al  Ministro  senza  portafoglio,  Presidente  Filippo
Patroni  Griffi,   in   materia   di   pubblica   amministrazione   e
semplificazione, tra cui, in raccordo con il  Ministro  delegato  per
l'innovazione   tecnologica   e   lo    sviluppo    della    societa'
dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di
disciplina  delle  innovazioni  connesse  all'uso  delle   tecnologie
dell'informazione   e    della    comunicazione    nelle    pubbliche
amministrazioni   e   nei   relativi   sistemi   informatici   e   di
telecomunicazione, nonche' di  adeguamento,  per  amministrazioni  ed
enti pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione  e
alle procedure in ragione dell'uso delle predette tecnologie; 
  Rilevata  la  necessita'  di  sostituire  il  citato  decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  30  marzo  2009,   in
considerazione delle modifiche apportate alla disciplina delle  firme
elettroniche contenuta nel Codice  dell'amministrazione  dal  decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; 
  Acquisito  il  parere  tecnico  di  DigitPA  di  cui   al   decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e successive modificazioni; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 19 gennaio 2012; 
  Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20  luglio  1998,  attuata  con  decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
  Di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                             Definizioni 

  1.  Ai  fini  delle  presenti  regole  tecniche  si  applicano   le
definizioni contenute nell'art. 1 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Si intende, inoltre, per: 
  a) Codice: il  Codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; 
  b) chiavi: la coppia di chiavi asimmetriche come definite  all'art.
1, comma 1, lettere h) e i), del Codice; 
  c) Agenzia: l'Agenzia per l'Italia Digitale, di cui gli articoli da
19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; 
  d) compromissione della chiave privata: la sopravvenuta assenza  di
affidabilita'  nelle  caratteristiche  di  sicurezza   della   chiave
crittografica privata; 
  e) dati per la creazione  della  firma  elettronica  qualificata  o
digitale: l'insieme dei codici personali e delle altre  quantita'  di
sicurezza, quali le chiavi  crittografiche  private,  utilizzate  dal
firmatario per creare una firma elettronica qualificata o  una  firma
digitale; 
  f) evidenza informatica: una sequenza di simboli binari  (bit)  che
puo' essere elaborata da una procedura informatica; 
  g) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a  partire
da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di
fatto  impossibile,  a  partire  da  questa,  ricostruire  l'evidenza
informatica originaria  e  generare  impronte  uguali  a  partire  da
evidenze informatiche differenti; 
  h) impronta di una sequenza di simboli binari (bit): la sequenza di
simboli binari  (bit)  di  lunghezza  predefinita  generata  mediante
l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash; 
  i) marca  temporale:  il  riferimento  temporale  che  consente  la
validazione temporale  e  che  dimostra  l'esistenza  di  un'evidenza
informatica in un tempo certo; 
  l) registro dei certificati: la combinazione di uno o piu'  archivi
informatici, tenuto dal certificatore, contenente tutti i certificati
emessi; 
  m) riferimento temporale: evidenza informatica, contenente la  data
e l'ora, che viene associata ad uno o piu' documenti informatici; 
  n) dispositivi sicuri per la generazione  della  firma  elettronica
qualificata:  mezzi  sui  quali  il  firmatario  puo'  conservare  un
controllo  esclusivo  la  cui  conformita'  e'  accertata  ai   sensi
dell'art. 12; 
  o) dispositivi sicuri per  la  generazione  della  firma  digitale:
mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo  esclusivo
la cui conformita' e' accertata ai sensi dell'art. 13; 
  p) HSM: insieme di hardware e  software  che  realizza  dispositivi
sicuri per la generazione delle firme in grado  di  gestire  in  modo
sicuro una o piu' coppie di chiavi crittografiche; 
  q)  firma  remota:  particolare  procedura  di  firma   elettronica
qualificata o di firma digitale, generata su  HSM,  che  consente  di
garantire il controllo esclusivo delle chiavi private  da  parte  dei
titolari delle stesse; 
  r) firma automatica: particolare  procedura  informatica  di  firma
elettronica  qualificata  o  di  firma   digitale   eseguita   previa
autorizzazione del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo
delle proprie chiavi di firma, in  assenza  di  presidio  puntuale  e
continuo da parte di questo; 
  s) certificato di attributo: certificato elettronico contenente  le
qualifiche di cui all'art.  28,  comma  3,  lettera  a)  del  Codice,
possedute da un soggetto; 
  t) soluzioni di firma elettronica avanzata:  soluzioni  strumentali
alla generazione e alla verifica della firma elettronica avanzata  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Codice.
                               Art. 2 

                       Ambito di applicazione 

  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi degli articoli 20,  24,
comma 4, 27, 28, 29, 32, 33, 35, comma 2, e 36,  le  regole  tecniche
per la generazione, apposizione e verifica  della  firma  elettronica
avanzata, qualificata  e  digitale,  per  la  validazione  temporale,
nonche'  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   dei   certificatori
qualificati. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  Titolo  II   si   applicano   ai
certificatori che rilasciano al pubblico certificati  qualificati  in
conformita' al Codice. 
  3. Ai certificatori accreditati o  che  intendono  accreditarsi  ai
sensi del Codice, si applicano, oltre a quanto previsto dal comma  2,
anche le disposizioni di cui al Titolo III. 
  4.  I  certificatori  accreditati  rendono  disponibile  ai  propri
titolari  un  sistema  di   validazione   temporale   conforme   alle
disposizioni di cui al Titolo IV. 
  5. Le disposizioni di cui al Titolo V si applicano ai soggetti  che
intendono realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Codice. Non  si  applicano  a
soluzioni di firma elettronica qualificata e digitale. 
  6. Ai prodotti sviluppati o commercializzati  in  uno  degli  Stati
membri dell'Unione  europea  e  dello  spazio  economico  europeo  in
conformita' alle  norme  nazionali  di  recepimento  della  direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 13 del 19 gennaio
2000, e' consentito di circolare liberamente nel mercato interno.
                               Art. 3 

                        Disposizioni generali 

  1. La firma elettronica qualificata e' generata esclusivamente  con
i dispositivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere n) e p). 
  2. La firma digitale e' generata con i dispositivi di cui  all'art.
1, comma 1, lettere o) e p). 
  3. Le  presenti  regole  tecniche  definiscono  le  caratteristiche
oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'  del
documento informatico sottoscritto con  firma  elettronica  avanzata,
qualificata o digitale ai fini e per gli effetti di cui all'art.  20,
comma 1-bis, e 21, comma 2, del Codice. 
  4. La firma remota di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  q),  e'
generata su un HSM custodito e gestito, sotto la responsabilita', dal
certificatore accreditato ovvero dall'organizzazione di  appartenenza
dei titolari dei certificati che ha richiesto i certificati  medesimi
ovvero dall'organizzazione che richiede al certificatore  di  fornire
certificati qualificati ad altri soggetti al fine di dematerializzare
lo scambio documentale con gli stessi. Il certificatore  deve  essere
in grado, dato un certificato qualificato, di individuare agevolmente
il dispositivo afferente la corrispondente chiave privata. 
  5. Nel caso in cui il  dispositivo  di  cui  al  comma  4  non  sia
custodito dal certificatore, egli deve: 
  a) indicare al soggetto che custodisce il dispositivo le  procedure
operative, gestionali e le misure di sicurezza fisica  e  logica  che
tale soggetto e' obbligato ad applicare; 
  b) effettuare  verifiche  periodiche  sulla  corretta  applicazione
delle indicazioni di  cui  alla  lettera  a),  che  il  soggetto  che
custodisce il dispositivo ha l'obbligo di consentire ed agevolare; 
  c) redigere i  verbali  dell'attivita'  di  verifica  di  cui  alla
lettera b) che potranno essere richiesti  in  copia  dall'Agenzia  ai
fini dell'attivita' di cui all'art. 31 del Codice; 
  d) comunicare all'Agenzia il luogo in cui  i  medesimi  dispositivi
sono custoditi; 
  e)  effettuare  ulteriori  verifiche  su   richiesta   dell'Agenzia
consentendo di partecipare anche ad incaricati dello stesso ente; 
  f) assicurare che il soggetto  che  custodisce  il  dispositivo  si
impegni a consentire le verifiche di cui alle lettere b) ed e). 
  6.  Nel  caso  in  cui  il   certificatore   venga   a   conoscenza
dell'inosservanza di quanto previsto al comma 5, procede alla  revoca
dei certificati afferenti le chiavi private custodite sui dispositivi
oggetto dell'inadempienza. 
  7. La firma remota di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  q),  e'
realizzata  con  misure  tecniche  ed  organizzative,  esplicitamente
approvate, per le rispettive  competenze,  dall'Agenzia,  nell'ambito
delle attivita' di cui agli articoli 29 e 31 del Codice, e  da  OCSI,
per quanto concerne la sicurezza del dispositivo ai  sensi  dell'art.
35 del Codice, tali da garantire al titolare il  controllo  esclusivo
della chiave privata.

Titolo II

FIRME ELETTRONICHE QUALIFICATE
E DIGITALI

                               Art. 4 

                    Norme tecniche di riferimento 

  1. Le  regole  tecniche  relative  ai  dispositivi  sicuri  per  la
generazione delle firme di cui all'art. 35 del Codice  sono  conformi
alle norme generalmente riconosciute a livello internazionale. 
  2. Gli algoritmi di generazione e verifica della firma  elettronica
qualificata e della firma digitale, le caratteristiche  delle  chiavi
utilizzate, le funzioni di hash, i formati e le  caratteristiche  dei
certificati qualificati e dei certificati di attributo, i  formati  e
le caratteristiche della firma elettronica qualificata e della  firma
digitale,  delle   marche   temporali,   le   caratteristiche   delle
applicazioni di verifica di cui all'art. 14, il  formato  dell'elenco
di cui all'art. 43 del presente decreto, le modalita' con cui rendere
disponibili  le  informazioni  sullo  stato  dei  certificati,   sono
definiti, anche ai fini  del  riconoscimento  e  della  verifica  del
documento informatico, con provvedimenti  dell'Agenzia  e  pubblicati
sul sito internet dello stesso ente. Nelle  more  dell'emanazione  di
tali provvedimenti continua ad applicarsi la deliberazione del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 45  del
21 maggio 2009 e successive modificazioni. 
  3. Il documento informatico,  sottoscritto  con  firma  elettronica
qualificata  o  firma  digitale,  non  soddisfa   il   requisito   di
immodificabilita' del documento previsto dall'art. 21, comma  2,  del
Codice,  se  contiene  macroistruzioni,  codici  eseguibili  o  altri
elementi, tali da attivare funzionalita' che possano  modificare  gli
atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
                               Art. 5 

                Caratteristiche generali delle chiavi 

  1. Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della  firma
elettronica qualificata o della firma digitale puo' essere attribuita
ad un solo titolare. 
  2. Se il soggetto appone la sua  firma  elettronica  qualificata  o
firma digitale  per  mezzo  di  una  procedura  automatica  ai  sensi
dell'art. 35, comma 3 del  Codice,  deve  utilizzare  una  coppia  di
chiavi destinata a tale scopo, diversa  da  tutte  le  altre  in  suo
possesso.  L'utilizzo  di  tale  procedura   deve   essere   indicato
esplicitamente nel certificato qualificato. 
  3. Se la procedura automatica di cui  al  comma  2  fa  uso  di  un
insieme  di  dispositivi  sicuri  per  la  generazione  della   firma
elettronica qualificata o firma digitale del medesimo soggetto,  deve
essere  utilizzata  una  coppia  di  chiavi   diversa   per   ciascun
dispositivo utilizzato dalla procedura automatica. 
  4. Ai fini del presente decreto, le chiavi afferenti i  certificati
qualificati  ed  i  correlati  servizi,  si  distinguono  secondo  le
seguenti tipologie: 
  a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e  verifica
della firma elettronica qualificata o della firma digitale apposta  o
associata ai documenti; 
  b) chiavi di certificazione,  utilizzabili  per  la  generazione  e
verifica delle firme apposte o associate ai certificati  qualificati,
per la sottoscrizione delle informazioni sullo stato di validita' dei
certificati, per la sottoscrizione dei certificati relativi a  chiavi
di marcatura temporale; 
  c) chiavi di marcatura  temporale,  destinate  alla  generazione  e
verifica delle marche temporali; 
  d) chiavi dedicate alla  sottoscrizione  delle  informazioni  sullo
stato di validita' dei certificati; 
  e) chiavi destinate alla sottoscrizione del separato certificato di
attributo. 
  5. Non e' consentito l'uso di una coppia  di  chiavi  per  funzioni
diverse da quelle previste per ciascuna tipologia dal comma 4,  salvo
che, con riferimento esclusivo alle chiavi di cui al  medesimo  comma
4, lettera b), l'Agenzia non ne autorizzi l'utilizzo per altri scopi. 
  6. Le caratteristiche quantitative e qualitative delle chiavi  sono
tali da garantire un adeguato livello di sicurezza in  rapporto  allo
stato delle conoscenze scientifiche e  tecnologiche,  in  conformita'
con quanto indicato nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2. 
  7. L'uso delle chiavi di cui al comma 4, lettera d), e  il  profilo
del  certificato  alle  stesse  associato  sono   definiti   con   il
provvedimento di cui all'art. 4, comma 2. A tali chiavi dovra' essere
associato  un  certificato  sottoscritto  con  le  stesse  chiavi  di
certificazione con cui sono sottoscritti  i  certificati  di  cui  si
forniscono informazioni sullo stato di validita'.
                               Art. 6 

                      Generazione delle chiavi 

  1. La generazione della coppia di  chiavi  e'  effettuata  mediante
dispositivi e procedure che assicurano, in rapporto allo stato  delle
conoscenze scientifiche e  tecnologiche,  l'unicita'  e  un  adeguato
livello di sicurezza della coppia  generata,  nonche'  la  segretezza
della chiave privata. 
  2. Il sistema  di  generazione  della  coppia  di  chiavi  comunque
assicura: 
  a) la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi
di generazione e di verifica utilizzati; 
  b) l'utilizzo di algoritmi  che  consentano  l'equiprobabilita'  di
generazione di tutte le coppie possibili; 
  c)  l'autenticazione  informatica  del  soggetto  che   attiva   la
procedura di generazione.
                               Art. 7 

                Modalita' di generazione delle chiavi 

  1. Le chiavi di cui all'art. 5, comma 4, lettere b)  e  d)  possono
essere generate  esclusivamente  in  presenza  del  responsabile  del
servizio. 
  2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare
o dal certificatore. 
  3.  La  generazione  delle  chiavi  di  sottoscrizione   effettuata
autonomamente  dal  titolare,  avviene  all'interno  del  dispositivo
sicuro per la generazione delle firme, che e' rilasciato  o  indicato
dal certificatore, con modalita' atte ad  impedire  che  la  medesima
chiave possa essere associata a piu' certificati. 
  4. Il certificatore e' tenuto ad  assicurarsi  che  il  dispositivo
sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata, da lui
fornito o indicato, presenti le  caratteristiche  e  i  requisiti  di
sicurezza di cui all'art. 35 del Codice e agli articoli 11 e  12  del
presente decreto e a fornire all'Agenzia gli  elementi  necessari  ai
fini delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice. 
  5. Il certificatore e' tenuto ad  assicurarsi  che  il  dispositivo
sicuro per la generazione della firma  digitale,  da  lui  fornito  o
indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di  sicurezza  di
cui all'art. 35 del Codice e agli  articoli  11  e  13  del  presente
decreto e a fornire all'Agenzia gli elementi necessari ai fini  delle
verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice. 
  6.  Il  titolare  e'  tenuto  ad   utilizzare   esclusivamente   il
dispositivo  sicuro  per  la  generazione  delle  firme  fornito  dal
certificatore, ovvero un dispositivo scelto tra quelli  indicati  dal
certificatore stesso.
                               Art. 8 

Conservazione delle chiavi e dei dati per la  creazione  della  firma
                 elettronica qualificata o digitale 

  1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e  4,  e'  vietata  la
duplicazione  della  chiave  privata  e  dei   dispositivi   che   la
contengono. 
  2. Per fini particolari di sicurezza, e' consentito che  le  chiavi
di  certificazione  vengano  esportate,  purche'  cio'  avvenga   con
modalita'  tali  da  non  ridurre  il  livello  di  sicurezza  e   di
riservatezza delle chiavi stesse. 
  3. Per la firma remota, e' consentita l'esportazione  sicura  delle
chiavi private di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) presenti su HSM
al di fuori del dispositivo  stesso,  esclusivamente  per  motivi  di
ripristino in caso di guasto o di aggiornamento  del  dispositivo  in
uso, purche' protette con algoritmi crittografici  ritenuti  adeguati
ai fini della certificazione e purche' le operazioni di  esportazione
e importazione delle chiavi siano effettuate  mediante  funzionalita'
di sicurezza  certificate  implementate  dai  dispositivi  sicuri  di
firma.  La  conservazione  delle  chiavi  esportate   deve   avvenire
nell'ambiente operativo del dispositivo sicuro di firma, sottoposta a
opportune misure di  sicurezza  di  tipo  fisico  e  procedurale  che
debbono essere  descritte,  in  forma  di  obiettivi  o  ipotesi  per
l'ambiente, nel relativo traguardo di sicurezza. 
  4. Per la firma remota, e' consentita la replicazione in  sicurezza
delle chiavi private di cui all'art. 5, comma 4, lettera a)  presenti
su  HSM,  al  fine  di  realizzare   una   configurazione   ad   alta
affidabilita' del dispositivo sicuro di firma, a condizione che  tale
configurazione rientri tra  quelle  sottoposte  a  certificazione  ai
sensi degli articoli 12  o  13.  L'operazione  di  replicazione  deve
prevedere la protezione  delle  chiavi  con  algoritmi  crittografici
ritenuti adeguati ai fini della certificazione ed  essere  effettuata
mediante funzionalita'  di  sicurezza  certificate  implementate  dal
dispositivo sicuro di  firma.  Le  chiavi  replicate  debbono  essere
conservate all'interno  di  dispositivi  certificati  con  le  stesse
caratteristiche  di   sicurezza   e   controllati   dal   dispositivo
certificato di origine, collocati nello stesso ambiente  operativo  o
in altro ambiente con equivalente livello di sicurezza. Solo uno  dei
dispositivi fisici in questa configurazione deve essere abilitato  ad
effettuare le operazioni di firma. 
  5. Il titolare della coppia di chiavi: 
  a) assicura la custodia del dispositivo sicuro per  la  generazione
della firma in suo possesso e adotta le misure di  sicurezza  fornite
dal certificatore al fine di adempiere agli obblighi di cui  all'art.
32, comma 1, del Codice; 
  b) conserva le informazioni di abilitazione  all'uso  della  chiave
privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave e segue le
indicazioni fornite dal certificatore; 
  c) richiede immediatamente la revoca  dei  certificati  qualificati
relativi  alle  chiavi  contenute  in  dispositivi  sicuri   per   la
generazione  della  firma  elettronica  qualificata  o  della   firma
digitale inutilizzabili o di cui  abbia  perduto  il  possesso  o  il
controllo esclusivo; 
  d) salvo quanto  previsto  dai  commi  3  e  4,  mantiene  in  modo
esclusivo la conoscenza o la disponibilita' di almeno  uno  dei  dati
per la creazione della firma elettronica qualificata o digitale; 
  e) richiede immediatamente la revoca  dei  certificati  qualificati
relativi  alle  chiavi  contenute  in  dispositivi  sicuri   per   la
generazione  della  firma  elettronica  qualificata  o  della   firma
digitale qualora abbia il ragionevole dubbio che essi possano  essere
usati da altri.
                               Art. 9 

             Generazione delle chiavi di sottoscrizione 
                al di fuori del dispositivo di firma 

  1. Il certificatore, se la certificazione del dispositivo di  firma
lo consente, puo' utilizzare un sistema diverso da  quello  destinato
all'uso della chiave privata  per  la  generazione  delle  chiavi  di
sottoscrizione. 
  2. Il certificatore descrive dettagliatamente il sistema di cui  al
comma 1 nel piano della sicurezza, di cui all'art. 35.
                               Art. 10 

          Sicurezza del sistema di generazione delle chiavi 
                  diverso dal dispositivo di firma 

  1. Se la generazione delle chiavi di sottoscrizione avviene  su  un
sistema di cui all'art. 9, il sistema di generazione assicura: 
  a) l'impossibilita' di  intercettazione  o  recupero  di  qualsiasi
informazione, anche temporanea, prodotta durante  l'esecuzione  della
procedura; 
  b) il trasferimento della chiave privata, in condizioni di  massima
sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verra' utilizzata. 
  2. Il sistema di generazione e' isolato, dedicato esclusivamente  a
questa attivita' ed adeguatamente protetto. 
  3.  L'accesso  al  sistema  e'  controllato  e  ciascun  utente  e'
preventivamente identificato per l'accesso fisico e  autenticato  per
l'accesso logico. Ogni sessione di lavoro e' registrata nel  giornale
di controllo. 
  4. Il sistema e' dotato di strumenti  di  controllo  della  propria
configurazione  che  consentono  di   verificare   l'autenticita'   e
l'integrita' del software installato e  l'assenza  di  programmi  non
previsti dalla  procedura  e  di  dati  residuali  provenienti  dalla
generazione di coppie di  chiavi  precedenti  che  possano  inficiare
l'equiprobabilita' della generazione di quelle successive.
                               Art. 11 

          Dispositivi sicuri e procedure per la generazione 
     delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali 

  1. La generazione delle  firme  elettroniche  qualificate  e  delle
firme digitali avviene all'interno di un dispositivo  sicuro  per  la
generazione delle firme,  in  maniera  tale  che  non  sia  possibile
l'intercettazione della chiave privata utilizzata. 
  2. Il dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica
qualificata  o  della  firma  digitale  deve  poter  essere  attivato
esclusivamente  dal  titolare  mediante  sistemi  di   autenticazione
ritenuti adeguati, secondo  le  rispettive  competenze,  dall'OCSI  e
dall'Agenzia, prima di procedere alla generazione della firma. 
  3. L'Agenzia, nell'ambito dell'attivita' di cui agli articoli 29  e
31 del  Codice,  valuta  l'adeguatezza  tecnologica  dei  sistemi  di
autenticazione per quanto concerne l'interazione fra il titolare e il
dispositivo sicuro per la generazione della firma, tenuto  conto  del
traguardo di sicurezza di cui al DPCM 30 ottobre 2003 e del  contesto
di utilizzo. 
  4. La personalizzazione del dispositivo sicuro per  la  generazione
della firma elettronica qualificata o della firma digitale garantisce
almeno: 
  a)   l'acquisizione   da   parte   del   certificatore   dei   dati
identificativi del dispositivo sicuro per la generazione della  firma
elettronica qualificata o della firma digitale utilizzato e  la  loro
associazione al titolare; 
  b) la registrazione nel dispositivo sicuro per la generazione della
firma elettronica qualificata o della firma digitale del  certificato
qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare. 
  5. La personalizzazione del dispositivo sicuro per  la  generazione
delle firme elettroniche qualificate o digitali puo'  prevedere,  per
l'utilizzo  nelle  procedure  di   firma,   la   registrazione,   nel
dispositivo  medesimo,  del  certificato  elettronico  relativo  alla
chiave pubblica del certificatore la cui  corrispondente  privata  e'
stata  utilizzata  per  sottoscrivere  il   certificato   qualificato
relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare. 
  6. La personalizzazione del dispositivo sicuro per  la  generazione
delle firme elettroniche qualificate o  digitali  e'  registrata  nel
giornale di controllo di cui all'art. 36. 
  7. Il certificatore adotta, nel processo di  personalizzazione  del
dispositivo  sicuro  per  la  generazione  delle  firme  elettroniche
qualificate e digitali, procedure atte ad  identificare  il  titolare
del dispositivo medesimo e dei certificati in esso contenuti. 
  8.  I  certificatori   che   rilasciano   certificati   qualificati
forniscono almeno un sistema che consenta la generazione delle  firme
elettroniche qualificate e digitali.
                               Art. 12 

          Ulteriori requisiti per i dispositivi sicuri per 
         la generazione della firma elettronica qualificata 

  1. La certificazione di sicurezza dei  dispositivi  sicuri  per  la
creazione di  una  firma  elettronica  qualificata,  anche  remota  o
automatica, prevista dall'art. 35 del Codice  e'  effettuata  secondo
criteri non inferiori a quelli previsti: 
  a) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformita'  ai
profili di protezione  indicati  nella  decisione  della  Commissione
europea 14 luglio 2003 e successive modificazioni; 
  b) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformita'  ai
profili di protezione o traguardi di sicurezza giudicati adeguati  ai
sensi  dell'art.  35,  commi  5  e  6   del   Codice   e   successive
modificazioni.
                               Art. 13 

          Ulteriori requisiti per i dispositivi sicuri per 
                 la generazione della firma digitale 

  1. Salvo quanto disposto al comma 2, la certificazione di sicurezza
dei dispositivi sicuri per la creazione  di  una  firma  digitale  e'
effettuata ai sensi dell'art. 12. 
  2. L'organismo di certificazione della sicurezza  informatica  puo'
individuare ulteriori modalita'  di  verifica  della  conformita'  ai
requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una
firma digitale remota ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2 del Codice. 
  3. I certificati qualificati afferenti chiavi private custodite nei
dispositivi di cui al comma  2,  non  devono  contenere  l'estensione
qcStatements id-etsi-qcs-QcSSCD.
                               Art. 14 

      Verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali 

  1.  I  certificatori   che   rilasciano   certificati   qualificati
forniscono  ovvero  indicano  almeno  un  sistema  che  consenta   di
effettuare la verifica delle firme elettroniche qualificate  e  delle
firme digitali, conforme a quanto stabilito con  i  provvedimenti  di
cui all'art. 4, comma 2. 
  2. Il sistema di verifica delle firme  elettroniche  qualificate  e
digitali deve quantomeno: 
  a) presentare, almeno sinteticamente,  lo  stato  di  aggiornamento
delle informazioni di validita'  dei  certificati  di  certificazione
presenti nell'elenco pubblico; 
  b)  visualizzare   le   informazioni   presenti   nel   certificato
qualificato, in attuazione di quanto stabilito nell'art. 28, comma 3,
del  Codice,  nonche'  le  estensioni  obbligatorie  nel  certificato
qualificato  (qcStatements),  indicate  nei  provvedimenti   di   cui
all'art. 4, comma 2; 
  c)  consentire   l'aggiornamento,   per   via   telematica,   delle
informazioni pubblicate nell'elenco pubblico dei certificatori; 
  d) in caso di firme multiple, visualizzare  l'eventuale  dipendenza
tra queste; 
  e) visualizzare chiaramente l'esito della verifica dello stato  dei
certificati qualificati  e  di  eventuali  certificati  di  attributo
secondo le modalita' indicate nei provvedimenti di  cui  all'art.  4,
comma 2; 
  f) evidenziare l'eventuale modifica del documento informatico  dopo
la sottoscrizione dello stesso; 
  g) consentire di salvare il risultato dell'operazione  di  verifica
su un documento informatico 
  h) rendere evidente la circostanza di cui all'art. 19, comma 7. 
  3.  L'Agenzia,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  accerta  la
conformita' dei sistemi di verifica di cui al comma 1 alle norme  del
Codice e alle presenti regole tecniche. 
  4. L'Agenzia, al fine di fornire garanzie di  attendibilita'  nelle
operazioni di verifica e di rendere effettivamente interoperabili  le
firme elettroniche qualificate e le firme  digitali,  anche  in  base
all'evoluzione  delle  normative  europee  ed  all'evoluzione   degli
standard tecnici, puo' elaborare Linee Guida utili  per  la  verifica
della firma elettronica qualificata e della firma digitale apposte  a
documenti informatici cui i certificatori accreditati hanno l'obbligo
di attenersi.
                               Art. 15 

              Informazioni riguardanti i certificatori 

  1.  I  certificatori  che  rilasciano   al   pubblico   certificati
qualificati ai sensi del Codice forniscono  all'Agenzia  le  seguenti
informazioni e documenti a loro relativi: 
  a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale; 
  b) residenza ovvero sede legale; 
  c) sedi operative; 
  d) rappresentante legale; 
  e) certificati delle chiavi di certificazione; 
  f) piano per la sicurezza di cui all'art. 35; 
  g) manuale operativo di cui all'art. 40; 
  h) relazione sulla struttura organizzativa; 
  i) copia  di  una  polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi
dell'attivita' e dei danni causati a terzi. 
  2. L'Agenzia rende accessibili, in via telematica, le  informazioni
di cui al comma 1,  lettere  a),  b),  e),  g)  al  fine  di  rendere
pubbliche  le   informazioni   che   individuano   il   certificatore
qualificato. Tali informazioni sono utilizzate, da chi  le  consulta,
solo per le finalita' consentite dalla legge.
                               Art. 16 

             Comunicazione tra certificatore e l'Agenzia 

  1.  I  certificatori  che  rilasciano   al   pubblico   certificati
qualificati comunicano all'Agenzia la casella  di  posta  elettronica
certificata da utilizzare per realizzare un sistema di  comunicazione
attraverso il quale scambiare le informazioni previste  dal  presente
decreto. 
  2.  L'Agenzia  rende  disponibile   sul   proprio   sito   internet
l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata.
                               Art. 17 

          Generazione e uso delle chiavi del certificatore 

  1. La generazione delle chiavi di certificazione  avviene  in  modo
conforme a quanto previsto dalle presenti regole tecniche. 
  2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore genera un
certificato sottoscritto con la chiave privata della  coppia  cui  il
certificato si riferisce. 
  3. I valori contenuti  nei  singoli  campi  del  certificato  delle
chiavi di certificazione sono codificati  in  modo  da  non  generare
equivoci relativi  al  nome,  ragione  o  denominazione  sociale  del
certificatore. 
  4. La certificazione di sicurezza dei  dispositivi  sicuri  per  la
creazione di una firma utilizzati per le chiavi di  cui  all'art.  5,
comma 4, lettere b), c) e  d),  e'  effettuata  secondo  criteri  non
inferiori a quelli previsti: 
  a) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408 in  conformita'  ai
profili di protezione  indicati  nella  decisione  della  Commissione
europea 14 luglio 2003 e successive modificazioni; 
  b) dal livello di certificazione e in  conformita'  ai  profili  di
protezione  o  traguardi  di  sicurezza  giudicati   adeguati   dagli
organismi di cui all'art. 11, comma 1,  lettera  b)  della  Direttiva
europea 1999/93/EU. 
  5. La certificazione di sicurezza di cui al comma  4  puo'  inoltre
essere  effettuata  secondo  i  criteri  previsti  dal   livello   di
valutazione E3 e robustezza HIGH  dell'ITSEC,  o  superiori,  con  un
traguardo di sicurezza giudicato  adeguato  dall'Agenzia  nell'ambito
dell'attivita' di cui agli articoli 29 e 31 del Codice.
                               Art. 18 

               Generazione dei certificati qualificati 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del Codice, all'atto
dell'emissione del certificato qualificato, il certificatore: 
  a) accerta l'autenticita' della richiesta; 
  b) nel caso di chiavi generate dallo stesso certificatore, assicura
la consegna al legittimo titolare ovvero,  nel  caso  di  chiavi  non
generate dallo  stesso  certificatore,  verifica  il  possesso  della
chiave privata da parte del  titolare  e  il  corretto  funzionamento
della coppia di chiavi. 
  2. Il certificato qualificato e' generato con un sistema conforme a
quanto previsto dall'art. 33. 
  3. Il termine del periodo di validita' del certificato  qualificato
precede di almeno due anni il termine del periodo  di  validita'  del
certificato delle chiavi di certificazione utilizzato per verificarne
l'autenticita'. 
  4.  L'emissione  dei  certificati  qualificati  e'  registrata  nel
giornale di controllo specificando il riferimento temporale  relativo
alla registrazione.
                               Art. 19 

               Informazioni contenute nei certificati 

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  28  del  Codice,   i
certificati  qualificati  contengono  almeno  le  seguenti  ulteriori
informazioni: 
  a) Codice identificativo del titolare presso il certificatore; 
  b) tipologia della coppia  di  chiavi  in  base  all'uso  cui  sono
destinate. 
  2. Le informazioni personali contenute nel certificato  qualificato
ai sensi di quanto previsto nell'art. 28 del Codice sono utilizzabili
unicamente per  identificare  il  titolare  della  firma  elettronica
qualificata o della firma  digitale,  per  verificare  la  firma  del
documento informatico,  nonche'  per  indicare  eventuali  qualifiche
specifiche del titolare. 
  3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato
sono codificati in modo da non generare equivoci  relativi  al  nome,
ragione o denominazione sociale del certificatore. 
  4. Le informazioni e le qualifiche di cui  all'art.  28,  comma  3,
lettera a) del Codice, codificate secondo le modalita'  indicate  dai
provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto,  sono
inserite dal certificatore su richiesta del titolare: 
  a)    nel    certificato    qualificato     senza     l'indicazione
dell'organizzazione di appartenenza. A  tal  fine,  il  titolare  del
certificato fornisce al certificatore una  dichiarazione  sostitutiva
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
  b)  ovvero,  nel  certificato  di  attributo  o   nel   certificato
qualificato con l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza.  A
tal fine, il titolare del certificato richiede all'organizzazione  di
appartenenza  una  autorizzazione  all'emissione   del   certificato,
qualificato  o  di   attributo   che   consegna   al   certificatore.
L'organizzazione, che ha l'obbligo di  fornire  tale  autorizzazione,
assume  l'impegno  di  richiedere  al  certificatore  la  revoca  del
certificato qualificato qualora venga a conoscenza  della  variazione
delle informazioni o delle  qualifiche  contenute  nello  stesso.  Il
titolare, nel richiedere l'autorizzazione, ha l'obbligo di comunicare
all'organizzazione  di  appartenenza  il  certificatore  cui  intende
rivolgersi. 
  5. Il certificatore, salvo quanto disposto al comma 6, determina il
periodo di validita' dei certificati qualificati  anche  in  funzione
della robustezza crittografica delle chiavi impiegate. 
  6. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, determina  il  periodo
massimo di validita' del certificato qualificato  in  funzione  degli
algoritmi e delle caratteristiche delle chiavi. 
  7. Il certificato  qualificato  puo'  contenere  l'indicazione  che
l'utilizzo della chiave privata per la  generazione  della  firma  e'
subordinato alla verifica da parte del certificatore della  validita'
del  certificato  qualificato   e   dell'eventuale   certificato   di
attributo. All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  con  le
modalita' stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.
                               Art. 20 

          Revoca e sospensione del certificato qualificato 

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  36  del  Codice,  il
certificato qualificato e' revocato o sospeso dal certificatore,  ove
quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave  privata
o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme  elettroniche
qualificate o digitali. 
  2. Il certificatore conserva le richieste di revoca  e  sospensione
per lo stesso periodo previsto all'art. 32, comma 3, lettera  j)  del
Codice.
                               Art. 21 

                         Codice di emergenza 

  1. Per ciascun  certificato  qualificato  emesso  il  certificatore
fornisce al titolare almeno un Codice riservato,  da  utilizzare  per
richiedere la sospensione  del  certificato  nei  casi  di  emergenza
indicati nel manuale operativo di cui all'art.  40  e  comunicati  al
titolare. 
  2. La richiesta di cui al comma  1  e'  successivamente  confermata
utilizzando una delle modalita' previste dal certificatore. 
  3. Il certificatore  adotta  specifiche  misure  di  sicurezza  per
assicurare la segretezza del Codice di emergenza.
                               Art. 22 

        Revoca dei certificati qualificati relativi a chiavi 
                          di sottoscrizione 

  1. La revoca del  certificato  qualificato  relativo  a  chiavi  di
sottoscrizione   viene   effettuata   dal   certificatore    mediante
l'inserimento del suo Codice identificativo in  una  delle  liste  di
certificati revocati e sospesi (CRL). 
  2. Se la revoca avviene  a  causa  della  possibile  compromissione
della chiave privata, il certificatore deve procedere tempestivamente
alla pubblicazione dell'aggiornamento della lista di revoca. 
  3. La revoca dei certificati e' annotata nel giornale di  controllo
con la specificazione della data e dell'ora della pubblicazione della
CRL. 
  4. Il certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta  revoca  al
titolare e all'eventuale terzo interessato  specificando  la  data  e
l'ora a  partire  dalla  quale  il  certificato  qualificato  risulta
revocato.
                               Art. 23 

         Revoca di un certificato qualificato su iniziativa 
                          del certificatore 

  1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore  che  intende
revocare un certificato qualificato ne da'  preventiva  comunicazione
al titolare, specificando i motivi della revoca  nonche'  la  data  e
l'ora a partire dalla quale la revoca e' efficace.
                               Art. 24 

    Revoca del certificato qualificato su richiesta del titolare 

  1. La richiesta di revoca  e'  inoltrata  al  certificatore  munita
della sottoscrizione del titolare e con la specificazione  della  sua
decorrenza. 
  2. Le modalita'  di  inoltro  della  richiesta  sono  indicate  dal
certificatore nel manuale operativo di cui all'art. 40. 
  3. Il  certificatore  verifica  l'autenticita'  della  richiesta  e
procede alla revoca entro  il  termine  richiesto.  Sono  considerate
autentiche le richieste inoltrate con le modalita' previste dal comma
2. 
  4. Se il certificatore non ha la possibilita' di accertare in tempo
utile l'autenticita' della richiesta, procede  alla  sospensione  del
certificato.
                               Art. 25 

              Revoca su richiesta del terzo interessato 

  1. La richiesta di revoca da parte del  terzo  interessato  da  cui
derivano i poteri di firma del titolare e' inoltrata al certificatore
munita  di  sottoscrizione  e  con  la   specificazione   della   sua
decorrenza. 
  2. In caso di cessazione o modifica delle qualifiche o  del  titolo
inserite nel certificato  su  richiesta  del  terzo  interessato,  la
richiesta di revoca di cui al comma 1  e'  inoltrata  non  appena  il
terzo venga a conoscenza della variazione di stato. 
  3. Se il certificatore non ha la possibilita' di accertare in tempo
utile l'autenticita' della richiesta, procede  alla  sospensione  del
certificato.
                               Art. 26 

               Sospensione dei certificati qualificati 

  1. La sospensione del certificato  qualificato  e'  effettuata  dal
certificatore mediante l'inserimento del suo Codice identificativo in
una delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL). 
  2. Il certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta sospensione
al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data  e
l'ora a  partire  dalla  quale  il  certificato  qualificato  risulta
sospeso. 
  3.  Il  certificatore  indica  nel  manuale  operativo,  ai   sensi
dell'art. 40, comma 3, lettera l), la durata massima del  periodo  di
sospensione e le azioni intraprese al termine dello stesso in assenza
di diverse indicazioni da parte del  soggetto  che  ha  richiesto  la
sospensione. 
  4. In caso di revoca di un certificato qualificato sospeso, la data
della stessa decorre dalla data di inizio del periodo di sospensione. 
  5. La sospensione e la cessazione della stessa  sono  annotate  nel
giornale di controllo con l'indicazione  della  data  e  dell'ora  di
esecuzione dell'operazione. 
  6. La cessazione dello stato di sospensione  del  certificato,  che
sara' considerato come mai sospeso, e' tempestivamente comunicata  al
titolare e all'eventuale terzo interessato  specificando  la  data  e
l'ora a partire dalla quale il certificato ha cambiato stato.
                               Art. 27 

        Sospensione del certificato qualificato su iniziativa 
                          del certificatore 

  1. Salvo casi d'urgenza che il certificatore e' tenuto  a  motivare
contestualmente alla comunicazione conseguente  alla  sospensione  di
cui  al  comma  2,  il  certificatore  che  intende   sospendere   un
certificato qualificato ne da' preventiva comunicazione al titolare e
all'eventuale  terzo  interessato   specificando   i   motivi   della
sospensione e la sua durata. 
  2. Se la sospensione e' causata da una richiesta di revoca motivata
dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore
procede tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.
                               Art. 28 

        Sospensione del certificato qualificato su richiesta 
                            del titolare 

  1. La richiesta di sospensione del certificato qualificato, con  la
specificazione della  sua  durata,  e'  inoltrata  al  certificatore,
secondo  le  modalita'  indicate  nel  manuale  operativo   approvato
dall'Agenzia. 
  2. Il  certificatore  verifica  l'autenticita'  della  richiesta  e
procede alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate
autentiche le richieste  inoltrate  con  le  modalita'  previste  dal
precedente comma 1.
                               Art. 29 

           Sospensione su richiesta del terzo interessato 

  1. La richiesta di sospensione del certificato qualificato da parte
del terzo  interessato,  da  cui  derivano  i  poteri  di  firma  del
titolare, e' inoltrata al certificatore munita  di  sottoscrizione  e
con la specificazione della sua durata.
                               Art. 30 

             Sostituzione delle chiavi di certificazione 

  1.  La  procedura  di  sostituzione  delle  chiavi,  generate   dal
certificatore in conformita' all'art. 17, assicura  il  rispetto  del
termine di cui all'art. 18, comma 3. 
  2. I certificati generati a seguito della sostituzione delle chiavi
di certificazione sono inviati all'Agenzia.
                               Art. 31 

     Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione 

  1. La revoca del certificato relativo ad una coppia  di  chiavi  di
certificazione e' consentita solo nei seguenti casi: 
  a) compromissione della chiave privata; 
  b) malfunzionamento irrecuperabile del dispositivo  sicuro  per  la
generazione delle firme; 
  c) cessazione dell'attivita'. 
  2. La revoca e' comunicata entro  ventiquattro  ore  all'Agenzia  e
resa nota a tutti i titolari di certificati qualificati  sottoscritti
con la chiave  privata  la  cui  corrispondente  chiave  pubblica  e'
contenuta nel certificato revocato. 
  3.  La  revoca  di  certificati  di  cui  al  comma  1,  pubblicati
dall'Agenzia nell'elenco pubblico dei certificatori di  cui  all'art.
43, e' resa nota attraverso il medesimo elenco.
                               Art. 32 

            Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi 

  1. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle
attivita' di certificazione  per  la  generazione  delle  chiavi,  la
generazione dei certificati qualificati e la  gestione  del  registro
dei certificati qualificati, devono essere stati oggetto di opportune
personalizzazioni  atte  a  innalzarne  il   livello   di   sicurezza
(hardening) a cura del certificatore. 
  2. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Agenzia verifica l'idoneita'
delle personalizzazioni di cui al comma 1 e indica  al  certificatore
eventuali azioni correttive. 
  3. Il comma 1 non si applica al sistema operativo  dei  dispositivi
di firma.
                               Art. 33 

         Sistema di generazione dei certificati qualificati 

  1. La generazione dei certificati qualificati avviene su un sistema
utilizzato esclusivamente per la generazione di certificati,  situato
in locali adeguatamente protetti. 
  2. L'entrata e l'uscita  dai  locali  protetti  e'  registrata  sul
giornale di controllo. 
  3.  L'accesso   ai   sistemi   di   elaborazione   e'   consentito,
limitatamente alle funzioni assegnate,  esclusivamente  al  personale
autorizzato,  identificato  attraverso  un'opportuna   procedura   di
riconoscimento da  parte  del  sistema  al  momento  di  apertura  di
ciascuna sessione. 
  4. L'inizio e la fine di  ciascuna  sessione  sono  registrati  sul
giornale di controllo.
                               Art. 34 

                 Accesso del pubblico ai certificati 

  1. Le liste dei certificati revocati e sospesi sono rese pubbliche. 
  2. I certificati qualificati, su richiesta  del  titolare,  possono
essere accessibili alla consultazione del pubblico nonche' comunicati
a terzi, al fine di verificare le firme digitali, esclusivamente  nei
casi consentiti dal titolare  del  certificato  e  nel  rispetto  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi,  nonche'
i  certificati  qualificati  eventualmente  resi   accessibili   alla
consultazione del pubblico, sono utilizzabili da chi li consulta  per
le sole finalita' di applicazione delle  norme  che  disciplinano  la
verifica e  la  validita'  delle  firme  elettroniche  qualificate  e
digitali. 
  4. Chiunque ha diritto di conoscere se a  proprio  nome  sia  stato
rilasciato un certificato  qualificato.  Le  modalita'  per  ottenere
l'informazione  di  cui  al  primo  periodo  sono  definite  con   il
provvedimento di cui all'art. 42, comma 10, del presente decreto.
                               Art. 35 

                       Piano per la sicurezza 

  1. Il certificatore definisce un piano per la sicurezza  nel  quale
sono contenuti almeno i seguenti elementi: 
  a) struttura generale, modalita' operativa e struttura logistica; 
  b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza fisica rilevante ai
fini dell'attivita' di certificatore; 
  c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili  rilevanti
ai fini dell'attivita' di certificatore; 
  d) descrizione delle funzioni del personale e  sua  allocazione  ai
fini dell'attivita' di certificatore; 
  e) attribuzione delle responsabilita'; 
  f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati; 
  g)  descrizione  delle  procedure  utilizzate   nell'attivita'   di
certificatore; 
  h) descrizione dei dispositivi installati; 
  i) descrizione dei flussi di dati; 
  l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati; 
  m) procedura di continuita' operativa del servizio di pubblicazione
delle liste di revoca e sospensione; 
  n) analisi dei rischi; 
  o) descrizione delle contromisure; 
  p) descrizione delle verifiche e delle ispezioni; 
  q) descrizione delle misure adottate ai sensi  degli  articoli  32,
comma 1, e 47, comma 2; 
  r) procedura di gestione dei disastri; 
  s) descrizione della procedura di cui all'art. 8, comma 3,  ponendo
in rilievo le modalita' di conservazione e  protezione  dei  supporti
contenenti le chiavi esportate; 
  t) misure di sicurezza per la protezione dei dispositivi  di  firma
remota, ivi comprese le modalita' di custodia; 
  u) limitatamente a quanto previsto all'art. 11, comma 3,  modalita'
con cui e' assicurato il controllo  esclusivo  delle  chiavi  private
custodite sui dispositivi di firma remota; 
  v) le misure procedurali e tecniche applicate  per  la  distruzione
dei dispositivi HSM e delle chiavi che contengono  incaso  di  guasto
del  dispositivo  HSM   che   non   consente   l'applicazione   delle
funzionalita' di sicurezza certificate implementate  dai  dispositivi
medesimi. 
  2. Quanto previsto dalle lettere t) e u) del comma  1  puo'  essere
oggetto di dichiarazioni separate  da  parte  del  certificatore,  ad
integrazione del piano per la sicurezza. 
  3. L'Agenzia, a seguito  dell'analisi  di  quanto  dichiarato  alle
lettere t) e u)  del  comma  1,  puo'  imporre  al  certificatore  di
inserire  nei  certificati  qualificati  afferenti  la  firma  remota
limitazioni d'uso e di valore. 
  4.  Il  piano   per   la   sicurezza,   sottoscritto   dal   legale
rappresentante  del  certificatore,  ovvero  dal  responsabile  della
sicurezza da questo delegato,  e'  consegnato  all'Agenzia  in  busta
sigillata o cifrato, al fine di garantirne la riservatezza,  in  base
alle indicazioni fornite dall'Agenzia. 
  5. Il piano per la sicurezza si attiene alle  misure  di  sicurezza
previste dal Titolo V della Parte I del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
                               Art. 36 

                        Giornale di controllo 

  1. Il  giornale  di  controllo  e'  costituito  dall'insieme  delle
registrazioni  effettuate  anche  automaticamente   dai   dispositivi
installati  presso  il  certificatore,  allorche'  si  verificano  le
condizioni previste dal presente decreto. 
  2. Le registrazioni  possono  essere  effettuate  indipendentemente
anche su supporti distinti e di tipo diverso. 
  3. A ciascuna registrazione e' apposto un riferimento temporale. 
  4. Il  giornale  di  controllo  e'  tenuto  in  modo  da  garantire
l'autenticita' delle annotazioni e consentire la  ricostruzione,  con
la necessaria accuratezza, di tutti  gli  eventi  rilevanti  ai  fini
della sicurezza. 
  5.  L'integrita'  del  giornale  di  controllo  e'  verificata  con
frequenza almeno mensile. 
  6. Le  registrazioni  contenute  nel  giornale  di  controllo  sono
conservate per un periodo pari a venti anni,  salvo  quanto  previsto
dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
                               Art. 37 

                Sistema di qualita' del certificatore 

  1. Entro un anno dall'avvio dell'attivita'  di  certificazione,  il
certificatore dichiara la conformita' del proprio sistema di qualita'
alle norme ISO 9000, successive modifiche o a norme equivalenti. 
  2. Il manuale della qualita' e' depositato presso l'Agenzia e  reso
disponibile presso il certificatore.
                               Art. 38 

          Organizzazione del personale addetto al servizio 
                          di certificazione 

  1. Fatto salvo quanto previsto al  comma  3,  l'organizzazione  del
certificatore prevede almeno le seguenti figure professionali: 
  a) responsabile della sicurezza; 
  b)  responsabile  del  servizio  di  certificazione  e  validazione
temporale; 
  c) responsabile della conduzione tecnica dei sistemi; 
  d) responsabile dei servizi tecnici e logistici; 
  e) responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing). 
  2. Non e' possibile attribuire al medesimo soggetto  piu'  funzioni
tra quelle previste dal comma 1. 
  3.   Ferma   restando   la   responsabilita'   del   certificatore,
l'organizzazione  dello  stesso  puo'  prevedere  che  alcune   delle
suddette responsabilita' siano affidate ad altre  organizzazioni.  In
questo caso  il  responsabile  della  sicurezza  o  altro  dipendente
appositamente  designato  gestisce  i  rapporti   con   tali   figure
professionali. 
  4. In nessun caso quanto previsto al comma  3  si  applica  per  le
figure professionali di cui al comma 1, lettere a) ed e).
                               Art. 39 

         Requisiti di competenza ed esperienza del personale 

  1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste  dall'art.
38 deve aver maturato una esperienza professionale  nelle  tecnologie
informatiche e delle telecomunicazioni almeno quinquennale. 
  2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione e'
previsto un apposito addestramento.
                               Art. 40 

                          Manuale operativo 

  1. Il  manuale  operativo  definisce  le  procedure  applicate  dal
certificatore che rilascia certificati qualificati nello  svolgimento
della sua attivita'. 
  2. Il manuale operativo e' depositato presso l'Agenzia e pubblicato
a cura del certificatore in  modo  da  essere  consultabile  per  via
telematica. 
  3. Il manuale contiene almeno le seguenti informazioni: 
  a) dati identificativi del certificatore; 
  b) dati identificativi della versione del manuale operativo; 
  c) responsabile del manuale operativo; 
  d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e dei
richiedenti le informazioni per la verifica delle firme; 
  e) definizione delle responsabilita' e delle eventuali  limitazioni
agli indennizzi; 
  f) indirizzo del sito web del certificatore ove sono pubblicate  le
tariffe; 
  g) modalita' di identificazione e registrazione degli utenti; 
  h) modalita' di generazione delle chiavi  per  la  creazione  e  la
verifica della firma; 
  i) modalita' di emissione dei certificati; 
  l) modalita'  di  inoltro  delle  richieste  e  della  gestione  di
sospensione e revoca dei certificati; 
  m) modalita' di sostituzione delle chiavi; 
  n) modalita' di gestione del registro dei certificati; 
  o) modalita' di accesso al registro dei certificati; 
  p) modalita' per l'apposizione e  la  definizione  del  riferimento
temporale; 
  q) modalita' di protezione dei dati personali; 
  r) modalita' operative per l'utilizzo del sistema di verifica delle
firme di cui all'art. 14, comma 1; 
  s) modalita' operative per la generazione della  firma  elettronica
qualificata e della firma digitale.
                               Art. 41 

              Riferimenti temporali opponibili ai terzi 

  1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati
in conformita' con quanto disposto dal titolo IV sono  opponibili  ai
terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice. 
  2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da  un
certificatore  accreditato,  secondo  quanto  indicato  nel   proprio
manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai  sensi  dell'art.  20,
comma 3, del Codice. 
  3. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma  2  del
presente articolo, deve corrispondere alla scala di  tempo  UTC(IEN),
di cui al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591,  con  una  differenza  non
superiore ad un minuto primo. 
  4. Costituiscono inoltre validazione temporale: 
  a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo
di cui all'art. 9  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
novembre 2000, n. 272; 
  b) il riferimento temporale ottenuto  attraverso  la  procedura  di
conservazione dei documenti in conformita'  alle  norme  vigenti,  ad
opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione; 
  c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice; 
  d) il riferimento temporale ottenuto  attraverso  l'utilizzo  della
marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14, comma  1,  punto
1.4 della  Convenzione  postale  universale,  come  modificata  dalle
decisioni  adottate   dal   XXIII   Congresso   dell'Unione   postale
universale, recepite dal Regolamento di  esecuzione  emanato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18.

Titolo III

CERTIFICATORI ACCREDITATI

                               Art. 42 

              Obblighi per i certificatori accreditati 

  1. Il certificatore accreditato genera un certificato per  ciascuna
delle chiavi di firma utilizzate dall'Agenzia per  la  sottoscrizione
dell'elenco pubblico  dei  certificatori,  lo  pubblica  nel  proprio
registro dei certificati e lo rende accessibile per via telematica al
fine di verificare la validita' delle chiavi utilizzate dall'Agenzia.
Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta,  solo  per  le
finalita' consentite dalla legge. 
  2. Il certificatore accreditato garantisce l'interoperabilita'  del
prodotto di verifica di cui all'art. 14 del presente  decreto  con  i
documenti  informatici  sottoscritti  mediante   firme   elettroniche
qualificate e  digitali  ad  opera  dell'Agenzia,  nell'ambito  delle
attivita' di cui all'art. 31 del Codice. 
  3.  Il  certificatore  accreditato  mantiene  copia  della   lista,
sottoscritta dall'Agenzia, dei certificati relativi  alle  chiavi  di
certificazione di cui all'art. 43, comma 1, lettera e)  del  presente
decreto, che rende accessibile per via telematica  per  la  specifica
finalita' della  verifica  delle  firme  elettroniche  qualificate  e
digitali. 
  4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere  il
riconoscimento di cui all'art. 29, comma 1 del  Codice,  svolgono  la
propria  attivita'   in   conformita'   con   quanto   previsto   dai
provvedimenti emanati dall'Agenzia ai sensi  dell'art.  4,  comma  2.
Fino all'emanazione di tali provvedimenti continua ad  applicarsi  la
deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n.  45,  recante  regole  per  il
riconoscimento e la verifica del documento informatico  e  successive
modificazioni. 
  5. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere  il
riconoscimento di cui all'art. 29, comma 1, del Codice assicurano  la
valorizzazione   dell'estensione   qcStatements    id-etsi-qcs-QcSSCD
esclusivamente nei  certificati  qualificati  la  cui  corrispondente
chiave privata sia custodita nei dispositivi di cui all'art. 12. 
  6. I sistemi di generazione e  verifica  delle  firme  elettroniche
qualificate  e  delle  firme  digitali,  forniti   o   indicati   dal
certificatore accreditato ai sensi degli articoli 11, comma 8  e  14,
comma 1, non devono consentire a quest'ultimo di conoscere gli atti o
fatti rappresentati nel documento informatico oggetto del processo di
sottoscrizione o verifica. 
  7. Al fine  dell'attivita'  di  cui  all'art.  31  del  Codice,  il
certificatore  deve   consegnare   all'Agenzia   un   esemplare   dei
dispositivi di firma elettronica  qualificata  e  di  firma  digitale
forniti ai titolari. Il primo periodo non si applica in relazione  ai
dispositivi di firma HSM. 
  8. Al fine  dell'attivita'  di  cui  all'art.  31  del  Codice,  il
certificatore deve consegnare all'Agenzia copia delle applicazioni di
generazione e verifica delle firme elettroniche qualificate  o  delle
firme digitali fornite ai titolari per uso personale. 
  9. Al fine del mantenimento dell'accreditamento di cui all'art.  29
del Codice, il certificatore e' obbligato a partecipare alle sessioni
di test di interoperabilita' indicate dall'Agenzia. 
  10. I certificatori rendono disponibile all'Agenzia un servizio che
consenta, ai fini dell'art. 34, comma 4,  di  conoscere  se,  per  un
determinato  codice  fiscale,  sia  stato   emesso   un   certificato
qualificato e, in  caso  affermativo,  la  sua  scadenza.  L'Agenzia,
sentite le associazioni di categoria e il Garante per  la  protezione
dei  dati  personali,  indica  in   un   proprio   provvedimento   le
caratteristiche del servizio, le modalita' e i  vincoli  per  la  sua
fruizione.
                               Art. 43 

            Elenco pubblico dei certificatori accreditati 

  1.  L'elenco  pubblico   dei   certificatori   accreditati   tenuto
dall'Agenzia ai sensi dell'art.  29,  comma  6,  del  Codice,  e  del
decreto legislativo 1  dicembre  2009,  n.  177,  contiene  per  ogni
certificatore accreditato almeno le seguenti informazioni: 
  a) denominazione; 
  b) sede legale; 
  c) indirizzo della sede legale; 
  d) indirizzi internet  ove  il  certificatore  pubblica  in  lingua
italiana e lingua inglese informazioni inerenti all'attivita' svolta; 
  e) lista dei certificati delle chiavi di certificazione; 
  f) indirizzo di posta elettronica; 
  g) data di accreditamento volontario; 
  h) eventuale data di cessazione; 
  i) eventuale certificatore sostitutivo. 
  2. L'elenco pubblico e' sottoscritto e  reso  disponibile  per  via
telematica dall'Agenzia al fine di verificare le  firme  elettroniche
qualificate  e  digitali  e  diffondere  i  dati  dei   certificatori
accreditati. Tali informazioni sono utilizzate, da chi  le  consulta,
solo per le finalita' consentite dalla legge. L'Agenzia stabilisce il
formato dell'elenco pubblico attraverso propria deliberazione. 
  3.  L'elenco  pubblico   e'   sottoscritto   elettronicamente   dal
Presidente dell'Agenzia o dai soggetti da lui designati. 
  4. L'Agenzia pubblica sul  proprio  sito  istituzionale  i  manuali
operativi di cui all'art. 40, sottoscritti ai sensi del comma 3. 
  5. Nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e'  dato
avviso: 
  a)  dell'indicazione  dei  soggetti  preposti  alla  sottoscrizione
dell'elenco pubblico di cui al comma 3; 
  b) del valore dei codici identificativi  del  certificato  relativo
alle chiavi utilizzate per la  sottoscrizione  dell'elenco  pubblico,
generati attraverso gli algoritmi di cui all'art. 4; 
  c) con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto  alla  scadenza
del certificato, della sostituzione delle chiavi  utilizzate  per  la
sottoscrizione dell'elenco pubblico; 
  d) della revoca dei certificati utilizzati  per  la  sottoscrizione
dell'elenco pubblico sopravvenuta per ragioni di sicurezza.
                               Art. 44 

             Rappresentazione del documento informatico 

  1. Il certificatore indica nel  manuale  operativo  i  formati  del
documento informatico e le modalita' operative a cui il titolare deve
attenersi per evitare le conseguenze previste dall'art. 4, comma 3.
                               Art. 45 

                          Limitazioni d'uso 

  1.  Il  certificatore,  su  richiesta  del  titolare,   del   terzo
interessato o dell'Agenzia, e'  tenuto  a  inserire  nel  certificato
qualificato eventuali limitazioni d'uso. 
  2. La modalita' di rappresentazione dei limiti d'uso e di valore di
cui all'art. 28, comma 3, del Codice e' definita dall'Agenzia con uno
dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2. 
  3. Il certificatore e' tenuto ad indicare,  in  lingua  italiana  e
lingua inglese, la limitazione d'uso dei certificati  utilizzati  per
la verifica delle firme di cui all'art. 35, comma 3, del Codice.
                               Art. 46 

                   Verifica delle marche temporali 

  1. I certificatori accreditati forniscono ovvero indicano almeno un
sistema, conforme al successivo comma 2, che consenta  di  effettuare
la verifica delle marche temporali. 
  2. L'Agenzia con i  provvedimenti  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
stabilisce le regole di interoperabilita' per la verifica della marca
temporale, anche associata al documento informatico cui si riferisce.

Titolo IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE MEDIANTE MARCA TEMPORALE

                               Art. 47 

              Validazione temporale con marca temporale 

  1. Una evidenza informatica e' sottoposta a  validazione  temporale
mediante generazione e  applicazione  di  una  marca  temporale  alla
relativa impronta. 
  2. Le marche temporali sono generate  da  un  apposito  sistema  di
validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte
a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di: 
  a) garantire l'esattezza del riferimento temporale conformemente  a
quanto richiesto dal presente decreto; 
  b)  generare  la  struttura  dei  dati  temporali  secondo   quanto
specificato negli articoli 48 e 51; 
  c) sottoscrivere elettronicamente la struttura di dati di cui  alla
lettera b). 
  3. L'evidenza informatica da  sottoporre  a  validazione  temporale
puo' essere costituita da un insieme di impronte.
                               Art. 48 

            Informazioni contenute nella marca temporale 

  1. Una marca temporale contiene almeno le seguenti informazioni: 
  a) identificativo dell'emittente; 
  b) numero di serie della marca temporale; 
  c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale; 
  d) certificato relativo alla  chiave  utilizzata  per  la  verifica
della marca temporale; 
  e) riferimento temporale della generazione della marca temporale; 
  f) identificativo della funzione di hash  utilizzata  per  generare
l'impronta  dell'evidenza  informatica   sottoposta   a   validazione
temporale; 
  g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica. 
  2.  La  marca  temporale   puo'   inoltre   contenere   un   Codice
identificativo dell'oggetto a cui appartiene  l'impronta  di  cui  al
comma 1, lettera g).
                               Art. 49 

                    Chiavi di marcatura temporale 

  1. Dal certificato relativo alla coppia di chiavi utilizzate per la
validazione temporale deve essere possibile individuare il sistema di
validazione temporale. 
  2. Al fine di limitare il numero di marche temporali  generate  con
la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale sono  sostituite
ed un nuovo certificato e' emesso, in relazione alla robustezza delle
chiavi crittografiche utilizzate,  dopo  non  piu'  di  tre  mesi  di
utilizzazione, indipendentemente dalla durata  del  loro  periodo  di
validita' e senza revocare il certificato corrispondente alla  chiave
precedentemente  in  uso.  Detto  periodo  e'  indicato  nel  manuale
operativo e, previa valutazione, ritenuto congruente dall'Agenzia. 
  3. Per la sottoscrizione  dei  certificati  relativi  a  chiavi  di
marcatura  temporale  sono  utilizzate   chiavi   di   certificazione
appositamente generate. 
  4. Le chiavi di certificazione e  di  marcatura  temporale  possono
essere generate  esclusivamente  in  presenza  dei  responsabili  dei
rispettivi servizi.
                               Art. 50 

               Gestione dei certificati e delle chiavi 

  1. Alle chiavi di certificazione utilizzate, ai sensi dell'art. 49,
comma 3,  per  sottoscrivere  i  certificati  relativi  a  chiavi  di
marcatura temporale, si applica quanto  previsto  per  le  chiavi  di
certificazione utilizzate per sottoscrivere  certificati  relativi  a
chiavi di sottoscrizione. 
  2. I certificati relativi ad una  coppia  di  chiavi  di  marcatura
temporale, oltre ad essere  conformi  a  quanto  stabilito  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2,  contengono  l'identificativo  del  sistema  di
marcatura temporale che utilizza le chiavi.
                               Art. 51 

           Precisione dei sistemi di validazione temporale 

  1. Il  riferimento  temporale  assegnato  ad  una  marca  temporale
coincide con il momento della sua generazione, con una differenza non
superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN),
di cui al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. 
  2. Il riferimento temporale  contenuto  nella  marca  temporale  e'
specificato con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).
                               Art. 52 

           Sicurezza dei sistemi di validazione temporale 

  1.  Qualsiasi  anomalia  o  tentativo  di  manomissione  che  possa
modificare il funzionamento del sistema di validazione  temporale  in
modo da renderlo incompatibile con i requisiti previsti dal  presente
decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 51, comma 1, e'
annotato sul giornale di controllo e  causa  il  blocco  del  sistema
medesimo. 
  2. Il blocco del  sistema  di  validazione  temporale  puo'  essere
rimosso esclusivamente con l'intervento  di  personale  espressamente
autorizzato. 
  3. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle
attivita' di validazione temporale devono  essere  stati  oggetto  di
opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza
(hardening). 
  4. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Agenzia verifica l'idoneita'
delle personalizzazioni, di cui al comma 3, e indica al certificatore
eventuali azioni correttive.
                               Art. 53 

                 Registrazione delle marche generate 

  1. Tutte le marche temporali emesse da un  sistema  di  validazione
sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per
un  periodo  non  inferiore  a  venti  anni  ovvero,   su   richiesta
dell'interessato, per un periodo maggiore, alle  condizioni  previste
dal certificatore. 
  2. La marca temporale e' valida per il  periodo  di  conservazione,
stabilito o concordato con il certificatore, di cui al comma 1.
                               Art. 54 

                    Richiesta di marca temporale 

  1.  Il  certificatore   stabilisce,   pubblicandole   nel   manuale
operativo,  le  procedure  per  l'invio  della  richiesta  di   marca
temporale. 
  2.  La  richiesta  contiene  l'evidenza  informatica   alla   quale
applicare la marca temporale. 
  3. L'evidenza informatica puo' essere  sostituita  da  una  o  piu'
impronte, calcolate con funzioni di hash scelte dal certificatore tra
quelle stabilite ai sensi dell'art. 4, comma 2. 
  4. La generazione delle marche temporali  garantisce  un  tempo  di
risposta, misurato come differenza tra  il  momento  della  ricezione
della  richiesta  e  l'ora  riportata  nella  marca  temporale,   non
superiore al minuto primo.

Titolo V

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

                               Art. 55 

                        Disposizioni generali 

  1. La realizzazione di soluzioni di firma elettronica  avanzata  e'
libera e non e' soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva. 
  2.  I  soggetti  che  erogano  o  realizzano  soluzioni  di   firma
elettronica avanzata si distinguono in: 
  a) coloro che erogano soluzioni di firma  elettronica  avanzata  al
fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi  per
motivi  istituzionali,  societari  o  commerciali,  realizzandole  in
proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai  soggetti  di
cui alla lettera b); 
  b) coloro che, quale oggetto dell'attivita' di impresa,  realizzano
soluzioni di firma elettronica avanzata a favore dei soggetti di  cui
alla lettera a).
                               Art. 56 

                   Caratteristiche delle soluzioni 
                    di firma elettronica avanzata 

  1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono: 
  a) l'identificazione del firmatario del documento; 
  b) la connessione univoca della firma al firmatario; 
  c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione
della firma, ivi inclusi i dati biometrici  eventualmente  utilizzati
per la generazione della firma medesima; 
  d) la possibilita'  di  verificare  che  il  documento  informatico
sottoscritto non abbia  subito  modifiche  dopo  l'apposizione  della
firma; 
  e) la possibilita' per il firmatario di ottenere evidenza di quanto
sottoscritto; 
  f) l'individuazione del soggetto  di  cui  all'art.  55,  comma  2,
lettera a); 
  g)   l'assenza   di   qualunque   elemento    nell'oggetto    della
sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso
rappresentati; 
  h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. 
  2. La firma elettronica avanzata generata in violazione  di  quanto
disposto da una o piu' disposizioni di cui alle lettere a),  b),  c),
d), e), g), h) del comma 1, non soddisfa i requisiti  previsti  dagli
articoli 20, comma 1-bis, e 21, comma 2, del Codice.
                               Art. 57 

        Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni 
                    di firma elettronica avanzata 

  1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a) devono: 
  a) identificare in modo certo l'utente tramite un valido  documento
di  riconoscimento,  informarlo  in  merito  agli  esatti  termini  e
condizioni relative all'uso del  servizio,  compresa  ogni  eventuale
limitazione dell'uso, subordinare  l'attivazione  del  servizio  alla
sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle  condizioni
del servizio da parte dell'utente; 
  b)  conservare  per  almeno  venti  anni  copia  del  documento  di
riconoscimento e la dichiarazione di cui  alla  lettera  a)  ed  ogni
altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto
all'art. 56, comma 1,  garantendone  la  disponibilita',  integrita',
leggibilita' e autenticita'; 
  c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione  e
le informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di
questo; 
  d) rendere note le modalita' con cui effettuare la richiesta di cui
al punto c), pubblicandole anche sul proprio sito internet; 
  e) rendere note le caratteristiche del sistema  realizzato  atte  a
garantire quanto prescritto dall'art. 56, comma 1; 
  f) specificare le caratteristiche  delle  tecnologie  utilizzate  e
come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto; 
  g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed  f)  sul
proprio sito internet; 
  h) assicurare, ove possibile, la disponibilita' di un  servizio  di
revoca del consenso all'utilizzo della soluzione di firma elettronica
avanzata e un servizio di assistenza. 
  2. Al  fine  di  proteggere  i  titolari  della  firma  elettronica
avanzata e  i  terzi  da  eventuali  danni  cagionati  da  inadeguate
soluzioni tecniche, i soggetti di cui all'art. 55, comma  2,  lettera
a), si dotano di una copertura assicurativa  per  la  responsabilita'
civile rilasciata da  una  societa'  di  assicurazione  abilitata  ad
esercitare nel campo dei rischi  industriali  per  un  ammontare  non
inferiore ad euro cinquecentomila. 
  3. Le modalita' scelte per ottemperare a quanto disposto al comma 2
devono essere rese note ai soggetti interessati, pubblicandole  anche
sul proprio sito internet. 
  4. Il comma 2 del presente articolo non  si  applica  alle  persone
giuridiche pubbliche  che  erogano  soluzioni  di  firma  elettronica
avanzata per conto di pubbliche amministrazioni. 
  5.  Nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  e   in   quello
sanitario limitatamente alla categoria di  utenti  rappresentata  dai
cittadini fruitori di  prestazioni  sanitarie,  la  dichiarazione  di
accettazione delle condizioni  del  servizio  prevista  al  comma  1,
lettera a) puo' essere fornita oralmente dall'utente  al  funzionario
pubblico o  all'esercente  la  professione  sanitaria,  il  quale  la
raccoglie in un  documento  informatico  che  sottoscrive  con  firma
elettronica qualificata o firma digitale. 
  6. I commi 1 e 2 non si applicano alle soluzioni  di  cui  all'art.
61, commi 1 e 2, alle quali si applicano le norme vigenti in materia.
                               Art. 58 

                  Soggetti che realizzano soluzioni 
           di firma elettronica avanzata a favore di terzi 

  1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b)  che  offrono
una  soluzione  di  firma   elettronica   avanzata   alle   pubbliche
amministrazioni,devono essere in  possesso  della  certificazione  di
conformita' del proprio sistema di gestione per  la  sicurezza  delle
informazioniad essi relative, alla normaISO/IEC 27001, rilasciata  da
un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti
in materia. 
  2. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b)  che  offrono
soluzioni   di   firma   elettronica    avanzata    alle    pubbliche
amministrazioni, ovvero le societa' che li controllano, devono essere
in possesso della certificazione di conformita' del  proprio  sistema
di qualita' alla norma ISO 9001 e  successive  modifiche  o  a  norme
equivalenti. 
  3. I commi 1 e 2 non si applicano alle persone  giuridiche  private
partecipate, in tutto o  in  parte,  dalla  pubblica  amministrazione
qualora realizzino per  la  stessa  soluzioni  di  firma  elettronica
avanzata. 
  4. I commi 1 e 2  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
persone giuridiche pubbliche che  rendono  disponibili  soluzioni  di
firma elettronica avanzata a pubbliche amministrazioni. 
  5. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), al  fine  di
dare evidenza del grado  di  conformita'  della  soluzione  di  firma
elettronica  avanzata  a  quanto  previsto  dalle   presenti   regole
tecniche, possono far certificare la  propria  soluzione  secondo  la
norma  ISO/IEC  15408,  livello  EAL  1  o  superiore,  da  un  terzo
indipendente a tal fine  autorizzato  secondo  le  norme  vigenti  in
materia.
                               Art. 59 

     Affidabilita' delle soluzioni di firma elettronica avanzata 

  1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), al  fine  di
dare evidenza del grado  di  conformita'  alla  norma  ISO/IEC  27001
delproprio sistema di gestione per la sicurezza  delle  informazionia
supporto della soluzione  di  firma  elettronica  avanzata  proposta,
possono richiederne la certificazione aduna terza parte  indipendente
autorizzata allo scopo secondo le norme vigenti in materia. 
  2. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), al  fine  di
dare evidenza del grado  di  conformita'  della  soluzione  di  firma
elettronica  avanzata  a  quanto  previsto  dalle   presenti   regole
tecniche, su base volontaria,  possono  far  certificare  la  propria
soluzione secondo la norma ISO/IEC 15408, livello EAL 1  o  superiore
da un terzo indipendente a tal  fine  autorizzato  secondo  le  norme
vigenti in materia.
                               Art. 60 

            Limiti d'uso della firma elettronica avanzata 

  1. La firma elettronica avanzata realizzata in conformita'  con  le
disposizioni  delle  presenti  regole   tecniche,   e'   utilizzabile
limitatamente   ai   rapporti   giuridici   intercorrenti   tra    il
sottoscrittore e il soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a).
                               Art. 61 

               Soluzioni di firma elettronica avanzata 

  1. L'invio tramite posta elettronica certificata  di  cui  all'art.
65, comma 1, lettera c-bis) del  Codice,  effettuato  richiedendo  la
ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del  decreto
2 novembre 2005  recante  «Regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione  e  la  validazione,  anche   temporale,   della   posta
elettronica certificata» sostituisce, nei  confronti  della  pubblica
amministrazione,  la  firma  elettronica  avanzata  ai  sensi   delle
presenti regole tecniche. 
  2. L'utilizzo della  Carta  d'Identita'  Elettronica,  della  Carta
Nazionale  dei  Servizi,  del  documento  d'identita'  dei   pubblici
dipendenti (Mod. ATe),  del  passaporto  elettronico  e  degli  altri
strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della  pubblica
amministrazione,la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti
regole tecniche per i servizi e le attivita' di cui agli articoli  64
e 65 del codice. 
  3. I formati della firma di cui al comma 2 sono gli stessi previsti
ai sensi dell'art. 4, comma 2. 
  4. Le applicazioni di verifica della firma generata  ai  sensi  del
comma 2 devono accertare che il certificato digitale  utilizzato  nel
processo di verifica corrisponda ad uno degli  strumenti  di  cui  al
medesimo comma. 
  5. I certificatori accreditati che  emettono  certificati  per  gli
strumenti di cui al comma 2 rendono disponibili strumenti di verifica
della firma. 
  6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 55, comma 1, al fine di
favorire la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata,
l'Agenzia elabora Linee  guida  sulla  base  delle  quali  realizzare
soluzioni di firma elettronica avanzata conformi alle presenti regole
tecniche.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 62 

             Valore delle firme elettroniche qualificate 
                        e digitali nel tempo 

  1. Le firme elettroniche  qualificate  e  digitali,  ancorche'  sia
scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato  qualificato  del
sottoscrittore,  sono  valide  se  alle  stesse  e'  associabile   un
riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione
di  dette  firme  rispettivamente  in  un  momento  precedente   alla
scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.
                               Art. 63 

                  Disposizioni finali e transitorie 

  1. Il presente decreto sostituisce il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009,  recante  «Regole  tecniche  in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e
validazione temporale dei documenti informatici.»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129. 
  2. I certificatori accreditati ai sensi  dell'art.  29  del  Codice
aggiornano la documentazione prevista  per  lo  svolgimento  di  tale
attivita' entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. 
  3. Eventuali difformita' nella generazione  delle  firme  digitali,
delle firme elettroniche qualificate, dei certificati  qualificati  e
delle marche temporali, alle regole tecnologiche di cui al Titolo II,
che non ne mettano a  rischio  la  sicurezza,  non  ne  inficiano  la
validita'. L'Agenzia valuta tali difformita' e rende note le  proprie
decisioni sul proprio sito internet. 
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 22 febbraio 2013 

                      p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri     
                 Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione 
                                 e la semplificazione                 
                                    Patroni Griffi                    

  Il Ministro dell'istruzione,  
dell'universita' e della ricerca 
            Profumo             

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 376

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2012

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2012
(in GU n. 291 del 14-12-2012)

Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12A13054)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011); 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2012); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,
n. 135 recante disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto l'art. 66 del citato  decreto  legge  n.  112  del  2008  che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche  tra  cui
quelle elencate nell'art. l'art. 1, comma 523, della  predetta  legge
n. 296 del 2006; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che,  per
il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei  Corpi  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per gli
anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una  spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal  servizio  nel  corso
dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle
cessate dal servizio nel  corso  dell'anno  precedente.  La  predetta
facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per
il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015  e  del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016; 
  Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il
quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo  di  riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche  amministrazioni,  «fermo
il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi  da
7 a 10 dell'art.  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  i
trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle  predette   disposizioni
possono essere disposti  esclusivamente  nell'ambito  delle  facolta'
assunzionali consentite  dalla  legislazione  vigente  in  base  alle
cessazioni del personale e con il rispetto delle  relative  procedure
autorizzatorie.» A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni
in  base  alle  predette  cessazioni  sono  ridotte  in  misura  pari
all'importo del trattamento retributivo derivante  dai  trattenimenti
in servizio; 
  Visto il comma 11 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui qualora per ciascun ente le  assunzioni  effettuabili  in
riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita'; 
  Visto il comma 12 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8  e  9  trova
applicazione  quanto  previsto  dal  comma  10  dell'art.   66,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011  n.  148   recante:
«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo»; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 138 del 2011
il quale prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74,  comma
1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi
prevista dal predetto  art.  74  e  dall'art.  2,  comma  8-bis,  del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad  apportare,  entro
il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di
livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore  al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a  seguito
dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge
n. 194 del 2009, nonche' a rideterminare le dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di
ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al  10  per
cento della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del
predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
  Visti il  successivo  comma  4  del  citato  art.  1  del  predetto
decreto-legge  n.  138  del  2011  da  cui  si  evince  che  per   le
amministrazioni che non abbiano adempiuto alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale, nei termini previsti dal comma  3,
e' fatto comunque  divieto,  a  decorrere  dalla  predetta  data,  di
procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsiasi contratto; 
  Visto il citato decreto-legge n. 95 del  2012,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma  1,  che  dispone:  «Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»; 
  Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  95  del
2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e  alle  dotazioni  organiche  risultanti  a
seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; 
  Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del  2012
secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  adottare
entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che l'art. 2, comma 6 del succitato decreto prevede che
«Le  amministrazioni  per  le  quali  non  siano  stati   emanati   i
provvedimenti di cui al  comma  5  entro  il  31  ottobre  2012,  non
possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni  di
personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi  contratto.   Fino
all'emanazione dei provvedimenti di  cui  al  comma  5  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  commi  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi»; 
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad  assumere  per
l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013; 
  Vista la direttiva del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la  semplificazione  n.  10  del  24  settembre  2012,  in  corso  di
registrazione alla Corte dei conti, con la quale sono  state  fornite
le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle  riduzioni  delle
dotazioni  organiche   delle   pubbliche   amministrazioni   previste
dall'art. 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Viste le note con le  quali  ciascuna  amministrazione,  chiede  le
relative  assunzioni,  nonche'  i  trattenimenti  in  servizio,   con
specifica degli oneri da  sostenere,  dando  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse  finanziarie
che si rendono disponibili; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ed  in  particolare
l'art. 1 che proroga al 31  dicembre  2012  la  possibilita'  per  le
amministrazioni  interessate  di  effettuare  le  assunzioni  di  cui
all'art. 3, comma 102,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Considerato che  per  le  amministrazioni  che  non  hanno  fornito
informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto  e  sui
presenti in servizio, in relazione all'iter procedurale in  corso  di
definizione delle loro  dotazioni  organiche,  le  autorizzazioni  si
considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del  divieto
di soprannumerarieta', anche tenuto conto  delle  riduzioni  previste
dal citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente  di  Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1. Le amministrazioni indicate nella Tabella allegata, che e' parte
integrante   del   presente    provvedimento,    possono    procedere
all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in  servizio,
delle unita' di personale per  ciascuna  indicate,  per  un  onere  a
regime  corrispondente  all'importo  accanto  specificato,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 9,  comma
31,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122.  Per  ciascuna
amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita'
di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  riguardanti  l'anno  2012,  sulla   base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011. 
  2. Resta, fermo che, in caso di mancata adozione dei  provvedimenti
di cui all'art. 2,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  entro  il  31  ottobre
2012, le Amministrazioni non potranno,  a  decorrere  dalla  predetta
data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo  e  con
qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei  provvedimenti  indicati
le dotazioni organiche sono provvisoriamente  individuate  in  misura
pari ai posti coperti alla data del 7  luglio  2012,  di  entrata  in
vigore del decreto legge  95/2012;  sono  fatte  salve  le  procedure
concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai
sensi dell'art. 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n.  165  del
2001 e le procedure per il  rinnovo  degli  incarichi,  avviate  alla
predetta data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del  2012.
Non sono consentite assunzioni in soprannumero  anche  tenendo  conto
delle  riduzioni  delle  dotazioni  organiche  prescritte  da  ultimo
dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012. 
  3. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata  sono  tenute  a
trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2013, per  le  necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per  la  funzione  pubblica,   Ufficio   per   l'organizzazione,   il
reclutamento,  le  condizioni  di  lavoro  ed  il  contenzioso  nelle
pubbliche amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto. 
  4. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa dei  singoli  Ministeri  e  dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 ottobre 2012 

                                             p. Il Presidente del     
                                            Consiglio dei Ministri    
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                             e la semplificazione     
                                                 Patroni Griffi       
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 382

trattenimenti_2012