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Nota 20 febbraio 2014, Prot. n. AOODGPER 1441

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III e IV

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Loro sedi

Oggetto: Assunzioni del personale docente su posti di sostegno (Legge n. 128/2013). Chiarimenti.

Si fa seguito alla nota del Dipartimento per l’Istruzione prot. n. 362 del 6 febbraio u.s., con cui sono state impartite le istruzioni per le operazioni di cui all’oggetto ed a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, si fa presente quanto segue:
1) La rinuncia alla nomina in ruolo su posto di sostegno non comporta, esclusivamente per l’anno in corso, il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento di posto comune da cui è derivata la posizione nell’elenco di sostegno, né da quella del concorso ordinario.
Al riguardo, si richiama quanto disposto ai punti A.13, A.19 e A.20 delle istruzioni operative (allegato A) trasmesse con CM 21/2013 e con la nota sopra citata.
Si evidenzia, in particolare, che i docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno tramite i corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del DM 21/2005, nonché il personale di cui all’art. 1 comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso DM sono obbligati a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.
2) Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l’anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.).
Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio:

“…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini…..”

Per il Direttore Generale
Il Dirigente Vicario
f.to. Gildo De Angelis

Nota 6 febbraio 2014, AOODPIT Prot. n. 362

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

Nota 6 febbraio 2014, AOODPIT Prot. n. 362

OGGETTO: Legge n. 128/2013 – Assunzioni a tempo indeterminato di docenti su posto di sostegno

Decreto Ministeriale 30 agosto 2013, n. 732

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 30 agosto 2013, n. 732

Circolare Ministeriale 21 agosto 2013, n. 21

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – UFF. Terzo

Circolare Ministeriale 21 agosto 2013, n. 21

Prot. n. AOOODGPER 8310

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER L’A.S. 2013/14 – ISTRUZIONI OPERATIVE.

 

Con il DM in corso di emanazione è stato assegnato un contingente, di 11.268 unità di personale docente ed educativo – da autorizzare con le procedure previste dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’ anno scolastico 2013/2014.

Si allegano, alla presente, le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno e per il personale educativo – del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A).
La tabella contiene, inoltre, la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di concorso del personale docente ed educativo.

Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2013/14, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle a tal fine disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico. Il numero di contratti a tempo indeterminato, invece, resta comunque subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale. La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2014/2015.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 9, comma 21 della legge 106/2011, il personale docente assunto a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2011/12, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio, a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo le deroghe previste dal CCNI concernente la mobilità.

Si richiama l’attenzione relativamente alla priorità di utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle nomine di cui all’oggetto, in applicazione dei criteri di cui al DL 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare dell’articolo 14, commi 17-20, ed all’art. 2 comma 3 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico.
Tale utilizzazione prioritaria deve essere esperita, verificando l’eventuale possesso di altro, idoneo titolo di studio, prima del previsto transito nei ruoli del personale ATA, anche nei riguardi del personale docente attualmente titolare nelle classi di concorso C999 e C555 di cui al comma 14 dell’art. 14 della sopracitata legge 135/2012;

Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.

Si richiama l’attenzione sull’urgenza delle attività soprarichiamate considerata la necessità di ultimare tutte le assunzioni entro il termine del 31 agosto 2013, previsto dall’art. 9, comma 19, della legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO. SS sia sulle modalità di convocazione degli aspiranti, sia sulle operazioni effettuate.

f.to      IL CAPO DIPARTIMENTO

Luciano Chiappetta

 

Allegati:

allegato A

tabella analitica docenti ed educativi

 

Allegato A

ISTRUZIONI OPERATIVE

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

A.1      La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici.
Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

A.2     I posti accantonati in virtù di ordinanze cautelari la cui esecuzione è stata disposta dal Commissario ad Acta,  sono disponibili per le immissioni in ruolo utilizzando le graduatorie ad esaurimento dell’a.s. 2010/11, nel caso in cui il docente destinatario dell’accantonamento abbia ottenuto il ruolo ad altro titolo o abbia optato per l’assunzione dalle attuali graduatorie.

A.3      Se in considerazione degli accantonamenti o per effetto delle utilizzazioni dei docenti in esubero, la disponibilità di posti in organico di diritto dovesse risultare inferiore al contingente di assunzione assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate su posti relativi ad altre graduatorie.

A.4      Il D.M. prevede la possibilità di destinare le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.

A.5      Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle Graduatorie ad Esaurimento negli anni precedenti.
Per le classi di concorso non bandite con il D.D.G. 82/2012, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi per titoli ed esami (banditi negli anni 1999 e nell’anno 1990), ai sensi dell’art. 1 comma 4, della legge 124/1999.

A.6 Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potranno essere utilizzate, per le immissioni in ruolo, se approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2013 nel limite massimo dei posti messi a concorso. Qualora i vincitori del concorso DM 82 siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, la differenza va assegnata alle Graduatorie ad esaurimento.
Le graduatorie di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, non rese definitive entro il 31 agosto 2013, verranno utilizzate per le immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

A.7      Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario..

A.8      Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L’assegnazione della sede provvisoria ai neo assunti può essere effettuata anche sui posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili al 31 agosto della medesima provincia.

A.9      Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.10    La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.11    Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.

A.12    Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare. La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all’interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.

A.13    Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.19 e A.20, 2° cpv..

A.14    Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso ordinario indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell’ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell’anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 82/2012  le cui graduatorie sono state rese definitive entro il 31 agosto p.v.

A.15    In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3 bis della legge n.143/04, si confermano le istruzioni impartite con nota prot. 11139 del 29 maggio 2007, limitatamente agli aspiranti appartenenti alle classi di concorso non bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 o le cui graduatorie di merito non siano state approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2013. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.14. Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

A.16    Anche per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento. Si procede alle nomine nei convitti ed educandati secondo le prescrizioni di cui all’art. 4 ter, comma 3, della legge 333 del 20 agosto 2001.

A.17    Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A – strumento musicale nella scuola media -, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell’ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.

A.18    Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2013, comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2013. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2013/2014 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo.

A.19    L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.13 e dal successivo A.20, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

A.20    L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero nell’altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province.
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

A 21    Si ricorda l’obbligo che, entro  tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte  dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

A.22    Secondo le disposizioni di cui all’art. 9 comma 21 del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge 12/07/2011 n. 106, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, salvo specifiche deroghe previste da norme speciali e regolamentate dagli annuali contratti sulla mobilità.

A.23    Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.24    E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dall’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

A.25    Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell’8aprile 2009).

A.26    Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

A.27    Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.
Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2013/2014

20 agosto Assunzioni Personale Docente e Educativo

Nel corso dell’incontro con le OO.SS. de 20 agosto il MIUR ha comunicato l’autorizzazione all’assunzione di 11.268 fra docenti e educatori, così ripartiti:

  • 68 educatori
  • 1.648 sostegno
  • 1.274 scuola dell’infanzia
  • 2.161 scuola primaria
  • 2.919 scuola secondaria di I grado
  • 3.136 scuola secondaria di II grado
  • 62 completamento statizzazione di alcune scuole

SCUOLA: IL MINISTERO INCONTRA I SINDACATI PER L’IMMISSIONE DI 11.200 NUOVI INSEGNANTI

Si è svolto oggi presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca l’incontro con le organizzazioni sindacali per l’informativa sull’immissione in ruolo di 11.200 docenti per l’anno scolastico 2013-2014.

Il Capo del Dipartimento istruzione Dr Luciano Chiappetta ha esposto i criteri di ripartizione territoriale sulle immissioni in ruolo e concordato le modalità operative. Nei prossimi giorni saranno gli uffici territoriali competenti a completare le operazioni amministrative di immissione. Il tutto avverrà in maniera da garantire l’ordinato avvio delle lezioni in tutte le scuole d’Italia.

Circolare Ministeriale

Decreto Ministeriale

Tabella analitica

24 agosto Sistema Nazionale Valutazione e Assunzioni in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 24 agosto, approva in prima lettura uno schema di DPR relativo al “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione“, di cui aveva avviato l’esame nella seduta del 10 agosto.
Approvati anche tre decreti presidenziali recanti l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere dirigenti scolastici, personale docente, personale tecnico-amministrativo e direttori amministrativi.
Il MIUR annuncia inoltre che è prevista per il 24 settembre la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, su base regionale, finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado, risultanti vacanti e disponibili; altrettanti posti saranno messi a disposizione dal Miur attingendo dalle attuali graduatorie.

Di seguito i comunicati stampa del CdM e del MIUR:

Il Consiglio dei Ministri ha poi esaminato e approvato 4 decreti presidenziali in tema di pubblica istruzione.
Il primo decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, riguarda l’istituzione e la disciplina del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le scuole paritarie, definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento.
Il Sistema di valutazione si basa sull’attività di collaborazione di tre istituzioni: l’Invalsi (l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che assume il coordinamento funzionale dell’intera procedura di valutazione; l’Indire (l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che sostiene le scuole nei piani di miglioramento; gli Ispettori, che collaborano nella fase di valutazione esterna delle scuole.
Uno dei perni di questa riforma è costituito dall’autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, dall’Invalsi e dalle stesse scuole. Questa analisi sarà contenuta in un Rapporto di autovalutazione da cui successivamente l’Invalsi desumerà gli indicatori che consentiranno di individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla valutazione esterna, coordinata dagli ispettori.
In base ai risultati del Rapporto, la scuola definirà un piano di miglioramento avvalendosi anche del sostegno dell’Indire, o della collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Gli esiti del procedimento di valutazione non hanno l’obiettivo di sanzionare o premiare, ma intendono rendere pubblico il rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. Lo scopo è attivare un processo di miglioramento sistematico e complessivo dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, che deve essere mirato soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento degli studenti e a dotarli di conoscenze e competenze essenziali per operare scelte consapevoli per il loro futuro. Il sistema permetterà anche di comprendere il valore dell’azione di coordinamento dei dirigenti scolastici.
L’intervento normativo, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, completa il processo di decentramento dell’Amministrazione a favore delle autonomie scolastiche, divenute operative dal 2000, e permette di dotarle di uno strumento di validazione del loro operato, secondo le migliori esperienze internazionali. In quest’ottica, il Sistema di valutazione costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere un esercizio responsabile dell’autonomia da parte di tutte le istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, permette di colmare il ritardo che il nostro Paese ha accumulato, rispetto agli altri Paesi europei, perché fornisce una risposta all’impegno preciso richiesto dall’Europa di sostenere, con un programma di ristrutturazione, le scuole che hanno fatto registrare risultati insoddisfacenti.
Il decreto sarà successivamente sottoposto, per i prescritti pareri, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari. Contemporanemanete all’acquisizione dei pareri degli organi consultivi, si aprirà un percorso di consultazioni e confronto sul testo con gli operatori del mondo della scuola, con le realtà associative rappresentanti i genitori, gli studenti e la società civile, nonché con i sindacati del comparto e con le forze politiche.

I successivi tre decreti, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, e su richiesta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, autorizzano il MIUR ad assumere a tempo indeterminato, a partire dall’anno scolastico 2012-2013 dirigenti scolastici, personale docente, personale tecnico-amministrativo e direttori amministrativi.
Le autorizzazioni ad assumere sono il risultato di una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del servizio educativo e scolastico, nell’ottica dell’avvio di una regolare programmazione pluriennale, che dia più certezze e prospettive ai giovani che si affacciano sul mercato del lavoro in questo delicato settore. Le autorizzazioni mirano inoltre ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse del personale dirigenziale, docente e ATA per migliorare il funzionamento e contenere i costi di settore, anche alla luce delle nuove disposizioni di spending review (confronta DL 95/2012).
In particolare, per quanto riguarda il comparto Scuola, le assunzioni di dirigenti scolastici e di docenti e personale educativo – che dovranno essere effettuate entro il 31 agosto 2012, al fine di consentire un ordinato avvio dell’anno scolastico – rientrano nel programma triennale di assunzioni nel comparto scuola 2011-2013 e sono necessarie per garantire le esigenze di funzionalità del servizio scolastico. Le assunzioni riguardano:
– 1.213 unità di dirigenti scolastici;
– 134 trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici, solo per l’anno scolastico 2012/2013 (si ricorda che i trattenimenti in servizio sono da considerare, sotto l’aspetto finanziario, assimilabili a nuove assunzioni);
– 21.112 unità di personale docente ed educativo.
Per quanto concerne invece il comparto dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica le assunzioni garantiranno le esigenze di funzionalità delle Accademie e dei Conservatori di Musica. Si tratta di:
– 60 docenti di I e II fascia, per incarichi di insegnamento;
– 280 unità di personale tecnico-amministrativo (di cui 149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori);
– 3 unità di direttore amministrativo – EP/2 (mobilità intercompartimentale).

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Miur, approvati in CdM quattro decreti: Sistema nazionale di valutazione e nuove assunzioni
Nuovo concorso per 11.892 docenti, il primo dal 1999 

(Roma, 24 agosto 2012) Il Consiglio dei Ministri di oggi ha esaminato e approvato quattro decreti presidenziali in tema di pubblica istruzione, riguardanti il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione e l’autorizzazione al Miur ad effettuare assunzioni di: dirigenti scolastici, docenti e personale educativo; docenti per le Accademie e i Conservatori di Musica; personale tecnico-amministrativo e tre unità di direttore amministrativo per il settore AFAM.
Queste azioni rientrano nella più ampia e complessiva azione del Miur a favore dell’istruzione e della formazione. Un’azione che si articola anche in: procedure per l’abilitazione nazionale dei docenti universitari, un piano straordinario per l’assunzione di professori universitari associati, reclutamento di docenti della scuola tramite concorso.

DPR recante autorizzazione al Miur ad assumere a tempo indeterminato, per l’a.s. 2012 – 2013, 1213 dirigenti scolastici, a trattenere in servizio 134 dirigenti scolastici per l’a.s. 2012/2013, ad assumere 21.112 unità di personale docente ed educativo

Le assunzioni di dirigenti scolastici e di docenti e personale educativo autorizzate dal DPR per l’a.s. 2012/2013 rientrano nel programma triennale di assunzioni nel comparto scuola 2011-2013 per rispondere al fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del servizio scolastico. Tali assunzioni devono essere effettuate entro il 31 agosto 2012 al fine di consentire un ordinato avvio dell’anno scolastico. Con riferimento ai dirigenti scolastici, oltre all’assunzione di 1213 unità (risultati vincitori del recente concorso), sono stati autorizzati 134 trattenimenti in servizio di presidi con 65 anni di età per l’assoluta necessità di coprire i numerosi posti che risulteranno vacanti al 1° settembre 2012.

DPR recante l’autorizzazione al Miur ad assumere 60 docenti di I e II fascia per le Accademie e i Conservatori di Musica

Le assunzioni di docenti di I e II fascia autorizzate dal DPR per l’anno accademico 2012/2013 rispondono al fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Infatti, alla data del 1° novembre 2012 cesseranno dal servizio 214 docenti di prima e seconda fascia. Rispetto a queste nuove vacanze di organico 60 posti saranno ricoperti con l’assunzione autorizzata dal DPR dei docenti iscritti nelle graduatorie nazionali; le restanti cattedre vacanti saranno attribuite con incarichi a tempo determinato annuale.

DPR recante l’autorizzazione al Miur – Direzione generale per l’Alta formaziona artistica, musicale e coreutica, ad assumere 280 unità di personale tecnico –amministrativo (149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e 3 unità di direttore amministrativo – EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentale

Le assunzioni del personale tecnico – amministrativo e delle unità di direttore amministrativo autorizzate dal DPR per l’anno accademico 2012/2013 rispondono all’esigenza di garantire un corretto avvio dell’anno accademico per le Accademie e i Conservatori. Infatti, le assunzioni autorizzate servono a coprire quota parte delle vacanze di organico che si determineranno a seguito di cessazioni dal servizio del personale al 1° novembre 2012.

DPR recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione

Questo DPR, proposto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, riguarda l’istituzione e la disciplina del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le scuole paritarie, definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento, in linea con le migliori prassi internazionali.
Il Sistema di valutazione si basa sull’attività di collaborazione di tre istituzioni: l’Invalsi (l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che assume il coordinamento funzionale dell’intera procedura di valutazione; l’Indire (l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che sostiene le scuole nei piani di miglioramento; gli Ispettori, che collaborano nella fase di valutazione esterna delle scuole.
Uno dei perni di questa riforma è costituito dall’autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, dall’Invalsi e dalle stesse scuole. Questa analisi sarà contenuta in un Rapporto di autovalutazione da cui successivamente l’Invalsi desumerà gli indicatori che consentiranno di individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla valutazione esterna, coordinata dagli ispettori.
In base ai risultati del Rapporto, la scuola definirà un piano di miglioramento avvalendosi anche del sostegno dell’Indire, o della collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Gli esiti del procedimento di valutazione non hanno l’obiettivo di sanzionare o premiare ma intendono rendere pubblico il rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. Lo scopo è attivare un processo di miglioramento sistematico e complessivo dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, che deve essere mirato soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento degli studenti e a dotarli di conoscenze e competenze essenziali per operare scelte consapevoli per il loro futuro. Il sistema permetterà anche di comprendere il valore dell’azione di coordinamento dei dirigenti scolastici.
L’intervento normativo, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, completa il processo di decentramento dell’Amministrazione a favore delle autonomie scolastiche, divenute operative dal 2000, e permette di dotarle di uno strumento di validazione del loro operato. In quest’ottica, il Sistema di valutazione costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere un esercizio responsabile dell’autonomia da parte di tutte le istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, permette di colmare il ritardo che il nostro Paese ha accumulato rispetto agli altri Paesi europei, perché fornisce una risposta all’impegno preciso richiesto dall’Europa di sostenere, con un programma di ristrutturazione, le scuole che hanno fatto registrare risultati insoddisfacenti.
Il decreto sarà successivamente sottoposto, per i prescritti pareri, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari. Contemporaneamente all’acquisizione dei pareri degli organi consultivi, si aprirà un percorso di consultazioni e confronto sul testo con gli operatori del mondo della scuola, con le realtà associative rappresentanti i genitori, gli studenti e la società civile, nonché con i sindacati del comparto e con le forze politiche.

Procedure abilitazione nazionale docenti universitari

Dopo l’emanazione dei due bandi per la formazione delle commissioni nazionali per l’abilitazione al ruolo di professore di I e II fascia e per i candidati, si avvicinano le prime scadenze per l’avvio dell’operatività delle procedure: 1) il 28 agosto scadranno i termini per la presentazione da parte dei professori ordinari in servizio presso le Università italiane delle candidature a far parte delle commissioni nazionali; 2) il 3 settembre scadranno i termini per l’eventuale ritiro della candidatura. Si tratta complessivamente di 184 commissioni nazionali che saranno formate a seguito dell’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari da parte dell’ANVUR e successivo sorteggio nell’ambito delle liste di idonei formate per ciascun settore concorsuale. Per quanto riguarda i candidati sarà possibile presentare la domanda entro il 20 novembre attraverso la procedura telematica predisposta dal Ministero e accessibile dal sito dedicato all’abilitazione nazionale.

Piano straordinario di assunzione professori universitari associati

Per l’anno in corso si prevede l’assegnazione agli atenei della seconda tranche di risorse destinate alla chiamata di professori di II fascia per un importo di 15 milioni di euro relativo al 2012 pari ad una spesa annua a regime di 90 milioni di euro. Tali risorse consentiranno l’assunzione di un numero di professori di II fascia compreso tra 2.500 e 3.000. Si ricorda che l’assegnazione della tranche 2012 sarà ripartita tra tutte le università statali con perequazione per quelle che sono state escluse dal riparto dell’anno 2011. Il Decreto di riparto terrà inoltre conto dei risultati della didattica e della ricerca di ogni università e del grado di virtuosità relativo alla spesa del personale. Il decreto di assegnazione delle risorse predisposto dal Miur di concerto con il Mef sarà sottoposto per il previsto parere delle competenti commissioni parlamentari agli inizi del mese di settembre.

Reclutamento docenti della scuola tramite procedura concorsuale

E’ prevista per il 24 settembre la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, su base regionale, finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado, risultanti vacanti e disponibili; altrettanti posti saranno messi a disposizione dal Miur attingendo dalle attuali graduatorie. La procedura concorsuale avverrà secondo modalità innovative per favorire l’ingresso nella scuola di insegnanti giovani, capaci e meritevoli. Visto l’elevato numero di potenziali candidati, vi sarà una prova selettiva da svolgersi alla fine di ottobre, su una batteria di test uguale per tutte le classi di concorso. A gennaio sarà svolta la prova scritta (consistente anche in una prova strutturata di verifica delle competenze disciplinari), in modo da avere i tempi per svolgere la prova orale (con l’inserimento di una simulazione di una lezione per verificare l’abilità didattica) e pubblicare le graduatorie in tempo utile per l’immissione in ruolo per l’a.s. 2013/2014. A questo primo bando seguirà un secondo entro maggio 2013, disciplinato dalle nuove regole di reclutamento, attualmente in fase di preparazione.

Nota 17 agosto 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito provinciale
Loro Sedi

OGGETTO: D.M. 74 del 10 agosto 2012 – Chiarimenti.

A seguito di segnalazioni pervenute per le vie brevi da parte di taluni Uffici scolastici regionali  in merito all’ articolo 2 comma 4 del DM 74 del 10 Agosto 2012, si precisa che le operazioni di assunzione a tempo indeterminato devono essere disposte sull’intero contingente assegnato  per l’anno scolastico 2012/13 e che conseguentemente rimangono accantonati sul contingente dell’anno scolastico 2010/11 i posti che verranno attribuiti a seguito della definizione dei contenziosi concernenti i docenti inseriti “ a pettine “nelle graduatorie ad esaurimento.

Resta inteso che ciascun ufficio provvederà a verificare la  effettiva disponibilità dei posti in organico di diritto tenendo conto dei sopra citati accantonamenti. Nel caso in cui la disponibilità risulti inferiore al contingente assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate ai sensi dell’ articolo 2 comma 5 (ad esempio disponibilità 10, contingente 6 ,accantonamenti 5, si effettuano 5 nomine sul nuovo contingente, ma la sesta nomina non si perde e si recupera nel limite del contingente provinciale).

Si ringrazia per la collaborazione

per IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

f.to IL DIRIGENTE
Maria Assunta Palermo

Nota 31 agosto 2011, Prot. n. AOOODGPER 6705/bis

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Ufficio III

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: Precisazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato: personale docente ed educativo

 

Si fa seguito alla circolare n.73 del 10 agosto u.s., relativa alle assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per l’a.s. 2010/2011 e 2011/2012 ed alla nota prot.. 6705 del 24 agosto 2011 con la quale sono state fornite precisazioni sull’argomento, per dare, con la presente, ulteriori indicazioni.

 

Ai posti eventualmente lasciati liberi, per rinuncia, da personale nominato in ruolo entro il 31 di agosto, sui contingenti relativi agli aa.ss. 2010/11 e 2011/12, si applica quanto previsto dal Punto 14 -Allegato A alla C.M. n.73 del 10 agosto c.a..

 

I posti accantonati per i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, in posizione utile per l’assunzione in ruolo, in virtù di Ordinanze cautelari la cui esecuzione è stata disposta dal Commissario ad acta, sono resi alle assunzioni nel caso in cui il docente destinatario dell’accantonamento abbia ottenuto il ruolo ad altro titolo o abbia optato per l’assunzione dalle Graduatorie 2011/12.

 

Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L’assegnazione della sede provvisoria dei neo assunti può essere effettuata anche su posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacante e disponibili.

 

Fermo restando, il rispetto del numero complessivo di assunzioni stabilito a livello provinciale dal D.M. n.74/2011, qualora residuino delle disponibilità per mancanza di aspiranti in talune graduatorie, le stesse devono essere assegnate ad altre graduatorie in cui siano presenti aspiranti ed ovviamente posti vacanti e disponibili.

 

PER IL DIRETTORE GENERALE

f.to Bianca Artigliere

 

Nota 24 agosto 2011, Prot. n. AOOODGPER 6705

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico – UFF. Terzo

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

Oggetto: Precisazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato: personale docente ed educativo

 

Facendo seguito alla circolare n.73 del 10 agosto u.s., con la quale è stato trasmesso il D.M. n. 74 in pari data, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per l’a.s. 2010/2011 e 2011/2012,con la presente si forniscono ulteriori precisazioni a seguito di numerosi quesiti pervenuti.

 

Rinuncia all’assunzione in ruolo dal contingente 2010/2011

 

Graduatorie concorsi: La rinuncia alla nomina dal contingente 2010/11 consente di rimanere in posizione utile per le assunzioni da effettuare con il contingente 2011/12.

Graduatorie ad esaurimento

Ad integrazione del punto c) della C.M. 73 del 10 agosto 2011 si chiarisce che la rinuncia alla nomina dal contingente per le assunzioni 2010/11, effettuata in base alle graduatorie ad esaurimento valide per il citato anno, lascia impregiudicata la posizione dell’aspirante inserito nelle GAE compilate per l’a.s. 2011/2012, consentendo in tal modo l’immissione in ruolo anche per gli anni successivi alla tornata relativa all’anno scolastico 2011/12.

 

Posti da utilizzare

 

Le immissioni in ruolo, comprese quelle del contingente relativo all’a.s. 2010/2011, devono essere effettuate utilizzando i posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, residuati dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dall’O.M. n. 64 del 21 luglio 2011, ovviamente nel limite di dette disponibilità.

Scuola primaria

Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Ne consegue che non si procede comunque alla immissione in ruolo qualora il profilo di insegnate di scuola primaria risulti in esubero a livello provinciale.

 

ART. 9, comma 21 del D.L. n.70/2011 convertito in legge 12.7.2011, n.106

 

Il comma 21 prevede che “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”.

La suddetta disposizione si applica anche ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento, in quanto anche nei confronti di tale personale l’assunzione è effettuata nell’anno scolastico 2011/12, a valere sul contingente programmato per gli anni 2011-2013: il comma 17 del citato D.L. n. 70/2011 stabilisce, infatti, che “è definito un piano triennale per gli anni 2011-2013… il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall’a.s. 2010/2011 di quota parte delle assunzioni…”

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

 

Nota 23 agosto 2011, Prot. n. AOOODGPER 6680

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico – UFF. Terzo

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

Oggetto: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE ATA – TABELLA ALLEGATA ALLA C.M. N. 73 DEL 10 AGOSTO 2011 – ERRATA CORRIGE

 

Si comunica che per mero errore materiale la tabella analitica del personale ATA, allegata alla Circolare ministeriale n. 73 del 10 agosto 2011, non riporta nella colonna “S” (totale contingente nomine 2011/12) il valore della colonna “O” (cuoco).

 

Di conseguenza, si è provveduto ad elaborare nuovamente il prospetto in questione, che viene allegato alla presente nota, rideterminando solo i dati del contingente dei collaboratori scolastici (colonna N).

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Allegati Circolare Ministeriale 10 agosto 2011, n. 73

Nota 11 agosto 2011, Prot. n. AOOODGPER 6643

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

Oggetto: Assunzioni del personale docente, educativo ed ATA. – Trasmissione Decreto Ministeriale n. 74 del 10 agosto 2011.

 

Facendo seguito alla C.M. n. 73 del 10 agosto 2011, con la quale sono state trasmesse le tabelle di ripartizione dei posti da conferire per le nomine del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2011/2012 e le connesse istruzioni operative, si trasmette, in allegato, il relativo DM n. 74 del 10 agosto 2011.

 

per IL DIRETTORE GENERALE

f.to Giacomo Molitierno

 

Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 74

 

Circolare Ministeriale 10 agosto 2011, n. 73

Prot. n. AOOODGPER 6633

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico – UFF. Terzo

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

Oggetto: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L’A.S. 2010/2011 e 2011/2012 – ISTRUZIONI OPERATIVE

 

Si informa che è in corso di emanazione il provvedimento ministeriale, che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito Internet e sulla rete Intranet, con il quale sono stati assegnati due contingenti, rispettivamente, di 30.300 unità per il personale docente ed educativo – di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l’anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno ed utilizzando per le assunzioni, per la quota parte del 50%, le graduatorie ad esaurimento vigenti nell’anno scolastico 2010/2011 – e di 36.000 unità di personale A.T.A., da autorizzare con le procedure previste dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’ anno scolastico 2011/2012.

Al fine del necessario anticipo dei tempi operativi si allegano, alla presente, le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno, per il personale educativo e per il personale ATA – del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A) e le istruzioni relative al personale A.T.A. (allegato B), con l’avvertenza che non è possibile disporre le relative operazioni prima della data di effettiva emanazione del decreto in questione.

 

Viene inviata , inoltre, la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di concorso del personale docente. Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2011/12, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico, Il numero di contratti a tempo indeterminato, invece, resta comunque subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale. La sede definitiva viene attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità, relativo all’anno scolastico 2012/2013.

 

Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.

La suddivisione della dotazione di nomine del personale docente ed educativo in due contingenti, riferiti rispettivamente all’anno scolastico 2010/2011 ed all’anno scolastico 2011/2012, comporta che codesti Uffici, dovranno adottare, al riguardo, le seguenti direttive:

 

la confluenza di unità di personale assegnate per l’anno scolastico 2010/2011, alla dotazione relativa all’anno scolastico 2011/2012, potrà avvenire esclusivamente nei casi di assoluta mancanza di aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di competenza dell’anno scolastico 2010/2011;

l’accettazione da parte di un aspirante di posto relativo al contingente per l’anno scolastico 2010/2011, rende il medesimo aspirante non idoneo a conseguire ulteriori nomine, per lo stesso posto o classe di concorso, relativamente alla dotazione per l’anno scolastico 2011/2012, sia nella medesima che per altra provincia;

è consentito, in via eccezionale, che in caso di rinuncia a nomina sulla dotazione per l’a.s. 2010/2011, l’aspirante rimanga in posizione utile per il conseguimento di nomina per il medesimo posto o classe di concorso, relativamente alla dotazione per l’anno scolastico 2011/2012, sia per la medesima che per altra provincia.

 

Per il personale ATA per quanto concerne la mobilità professionale e in particolare per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e DSGA, i cui contingenti sono individuati rispettivamente dalla colonna B, F e I , saranno tempestivamente comunicate modalità operative per la stipula di contratti a tempo indeterminato, come già anticipato dalla nota 6583 del 5 agosto 2011 di questa Direzione generale.

Analogamente, con riferimento ai profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico, saranno diramate specifiche istruzioni per quanto concerne gli accantonamenti previsti per il personale inidoneo.

 

Si richiama l’attenzione sull’urgenza di ultimare tutte le assunzioni entro il termine del 31 agosto 2011, previsto dall’art. 9, comma 19, della legge n. 106 del 12 luglio 2011.

 

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO. SS. sulle operazioni effettuate.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Allegati