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Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (21.1.13)

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 21.1.2013 sulla progressione di carriera e la mobilità del personale docente transitato nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara a decorrere dall’a.s. 2012/2013

Atto Datoriale 21 dicembre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Atto Datoriale 21 dicembre 2012

concernente la formazione per il personale dell’Area V della dirigenza scoalstica per l’anno scolastico 2011-2012

Contrattatto Collettivo Nazionale Integrativo n. 2/2012

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Comparto Ministeri – Personale delle aree funzionali

Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa n. 2/2012

FUA – Fondo Unico di Amministrazione 2011

Sottoscritto definitivamente il 10 dicembre 2012

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (MIUR, 23.8.12)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/13.

L’anno 2012 il giorno 23 del mese di agosto, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 24 del 10 marzo 2010.

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F .L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. SCUOLA, U.I.L. SCUOLA e S.N.A.L.S. C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

PREMESSO

– che con il vigente CCNL 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale, ivi comprese le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale (art. 10);
– che lo stesso CCNL, al capo II – Relazioni sindacali, artt. 3,4,5 e 6, definisce le materie di competenza della contrattazione integrativa di secondo livello e gli ambiti territoriali della stessa;

– che in data 10.5.2012 il nuovo protocollo d’intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL vigente;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

il presente contratto sostituisce l’O.M. n. 64 del 21.7.2011 emanata in via eccezionale per l’a.s. 2011/12, ai sensi dell’art. 40 comma 3 del D.L.vo 165/2001 come novellato dal D.L.vo 150/2009, in assenza di sottoscrizione definitiva della pre-intesa del 12.5.2011, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A..

 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (31.7.12)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE DICHIARATO PERMANENTEMENTE INIDONEO, PER MOTIVI DI SALUTE, ALL’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DOCENTE, MA IDONEO AD ALTRI COMPITI AL FINE DELLA ATTRIBUZIONE DELLA SEDE DI TITOLARITA’ NEI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E DI ASSISTENTE TECNICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.) DEL COMPARTO SCUOLA PER L’A.S. 2012/2013, SOTTOSCRITTO IN ROMA, PRESSO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN SEDE DI NEGOZIAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO MINISTERIALE

TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con decreto ministeriale 18 dicembre 2007, n. 112
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007

PREMESSO:
– che con il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art. 10);
– che con il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 29 febbraio 2012 è stata disciplinata la mobilità per il personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013;
– che all’articolo 1, punto 4, è stata contemplata la riapertura del confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale A.T.A., in attuazione dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
– che in data 12 aprile 2012 è stata sottoscritta la ipotesi del presente contratto, che ha ottenuto la certificazione di legge come comunicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica – P.C.M. con protocollo DFP 28453 del 12 luglio 2012;

LE PARTI CONCORDANO
la seguente integrazione all’articolo 5 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per l’anno scolastico 2012-2013 sottoscritto il 29 febbraio 2012:

articolo 5
(…omissis…)
5. L’assegnazione di sede definitiva secondo i criteri e le modalità indicate ai commi 1 e 2 è disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 20Il, n. 111.
6. Il personale di cui al comma 5 può, altresì, partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta.
7. Al fine dell’attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi di cui all’allegato “E” del ccni sottoscritto il29 febbraio 2012, e note connesse, di cui in preambolo.
8. Il Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR definisce termini e modalità per la presentazione delle domande nonché per l’attuazione di quanto prescritto ai commi 5 e 6, in raccordo con quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, per il restante personale collocato fuori ruolo.

Roma, 31 luglio 2012

Per l’Amministrazione:

Chiappetta

Per le Organizzazioni Sindacali

F.L.C-C.G.I.L

C.I.S.L.Scuola

U.I.L.Scuola

S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.

GILDA–UNAMS

 

Integrazione CCNI Utlizzazioni (4.7.12)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI SOTTOSCRITTO IN DATA …

L’anno 2012 il giorno 4 del mese di luglio, in Roma presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti della delegazione sindacale, firmatari del C.C.N.I., ritenuta la necessità di integrare le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottoscritto in data ………….., con riguardo al trattamento del personale docente, educativo ed ATA coinvolto nelle operazioni che riguardano le province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo, per l’a.s. 2012/13

PREMESSO CHE

all’art. 1, comma 11, del C.C.N.I. sopracitato, le parti concordano di integrare lo stesso in merito alla disciplina delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria in presenza di specifiche esigenze emerse a causa dei recenti eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Criteri generali di utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

1. Il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, titolare nelle scuole delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nell’ambito dei comuni di cui all’allegato 1 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, entrato in vigore l’ 8 giugno 2012, e successive integrazioni intervenute a seguito di provvedimenti del Commissario Delegato per la ricostruzione, presta servizio nella scuola di titolarità anche a disposizione, purché non ci siano posti vacanti e disponibili nello stesso comune, nella stessa tipologia di posto e/o classe di concorso di appartenenza.
2. Il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, che nei giorni del 20 e 29 maggio 2012 risiedeva e/o dinl0rava stabilmente nei comuni di cui all’allegato 1 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 e successive integrazioni intervenute a seguito di provvedimenti del Commissario Delegato per la ricostruzione, A ma attualmente dimorante in comuni diversi, della regione Emilia Romagna o di altre regioni, una volta determinato l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto e stabilito il quadro completo delle disponibilità, sia nelle scuole coinvolte sia in quelle sulle quali ricadono gli effetti dell’evento sismico, può essere utilizzato a domanda, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, su posto disponibile, o nel Comune/Provincia di attuale dimora o in una scuola o comune insistente nell’area sismica. Perché le soluzioni sopra indicate possano trovare applicazione in maniera da garantire il buon andamento delle attività didattiche e la tutela delle posizioni lavorative del personale, saranno posti in essere gli interventi più idonei, finalizzati ad adeguare le consistenze dell’organico di diritto alle situazioni di fatto; ciò tenendo conto sia del ritorno di alunni nelle scuole di provenienza, sia dell’ulteriore permanenza di quelli che eventualmente abbiano chiesto di rimanere nelle scuole insistenti nelle località di attuale, temporanea dimora.
3. Il personale di cui al comma 2 può presentare domanda di utilizzazione anche in altra provincia al pari dei docenti appartenenti a classe di concorso in esubero. La relativa domanda deve essere presentata entro il … da parte del personale docente ed entro il…  dal personale ATA.
4. Il termine per la presentazione delle domande di cui al C.C.N.I. sottoscritto il … per l’a.s. 2012/13, riguardanti esclusivamente le operazioni in entrata o all’interno delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, verrà fissato dalla contrattazione integrativa regionale.
5. Le presenti disposizioni si applicano, per .quanto compatibili, ai docenti di religione cattolica.
6. Le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottoscritto in data…., trovano applicazione anche per il personale scolastico delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, purché non incompatibili con il presente accordo integrativo.
7. E’ demandata alla contrattazione regionale la regolamentazione di ulteriori particolari disposizioni ad integrazione di quelle che hanno trovato disciplina nel presente contratto.

Per l’Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali
FLC-C.G.I.L.
CISL Scuola
U.I.L.Scuola
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.
GILDA-UNAMS

 

CCNI Dimensionamento e Mobilità Area V (5.6.12)

Contratto Integrativo Nazionale per il personale della Dirigenza Scolastica in attuazione dell’articolo 9 del C.C.N.L. – Area V – del 15.7.2010 e dell’articolo 11 del C.C.N.L. – Area – dell’11.4.2006

Tra la parte pubblica e le rappresentanze sindacali, a seguito dell’applicazione al personale Dirigente scolastico delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e della legge 12 novembre 2011, n. 183, si concorda, per l’anno scolastico 2012/13, quanto segue.

Art. 1
Istituzioni scolastiche dimensionate

Nelle ipotesi di fusioni e accorpamenti delle istituzioni scolastiche determinate dall’emanazione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, vengono individuati i criteri per il conferimento del nuovo incarico di cui tener conto nei confronti del predetto personale.
Nell’ordine:
a) accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
c) esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

Art. 2
Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Le istituzioni scolastiche sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 in alcuni casi particolari ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere più sede di dirigenza scolastica ma devono essere conferite in reggenza a Dirigenti scolastici in servizio presso altre istituzioni scolastiche autonome.
Pertanto, in ossequio al succitato disposto normativo, i Dirigenti scolastici in servizio sulle predette sedi avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale, sia nel caso di prossima scadenza del contratto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza, successivamente ai Dirigenti di cui all’art. 1.
L’assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. – Area V – del 11 aprile 2006.

Art. 3
Dirigenti scolastici in esubero

Nelle eccezionali ipotesi di esubero, qualora le disponibilità di sedi conferibili siano inferiori al numero dei Dirigenti scolastici in servizio nella regione, i Dirigenti scolastici, che ricoprono una sede divenuta sottodimensionata, esaurite le disponibilità assegnabili per norma (tra queste vanno ricomprese: le sedi vacanti e disponibili, le sedi già assegnate con incarico nominale ad altro Dirigente scolastico distaccato e utilizzato altrove ai sensi delle vigenti disposizioni, le sedi, comunque, disponibili per l’intero anno scolastico in virtù dell’assenza del titolare), saranno assegnati sulle sedi sottodimensionate con un incarico di durata annuale conferito sulla sede ricoperta nell’anno scolastico 2011/12.
Terminate le operazioni di cui sopra, qualora residuino ulteriori sedi sottodimensionate, le stesse verranno attribuite, a domanda o d’ufficio, prioritariamente ai Dirigenti scolastici cui sia stato conferito il predetto incarico annuale.
Al fine di stabilire quale ulteriore sede sottodimensionata debba essere assegnata al Dirigente scolastico si terrà conto dei seguenti criteri:
a) preferenza espressa dal Dirigente scolastico;
b) vicinanza tra le due sedi;
c) residenza del Dirigente scolastico.

Roma, 5 giugno 2012

F.to l’Amministrazione
F.to le Organizzazioni Sindacali

Dichiarazione a Verbale

Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal, maggiormente rappresentative della “V Area – Dirigenti Scolastici”, avendo fin dall’inizio del confronto con l’Amministrazione sostenuto la necessità di disciplinare la materia del conferimento e mutamento di incarico attraverso uno specifico Contratto Integrativo Nazionale, hanno sottoscritto il presente Accordo in quanto, pur tra le difficoltà derivanti dall’applicazione dei recenti provvedimenti legislativi di riorganizzazione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ne garantisce una gestione amministrativa ispirata a criteri oggettivi, trasparenti e omogenei sull’intero territorio nazionale.
Pienamente consapevoli della gravissima situazione retributiva e di lavoro dei dirigenti delle scuole pubbliche statali, le predette Organizzazioni Sindacali dichiarano che il presente Accordo mira esclusivamente a fronteggiare una situazione straordinaria ed eccezionale e lascia, pertanto, impregiudicati tutti gli istituti giuridici ed economici del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici come definiti dal CCNL 11.4.2006 e dal CCNL 15.7.2010 attualmente vigenti.
Le Organizzazioni Sindacali stesse si impegnano a vigilare, a tutti i livelli, affinché l’azione amministrativa risulti conforme ai criteri assunti nel presente Accordo e ribadiscono la comune volontà di tutelare – ove necessario – anche sul piano giudiziale, i dirigenti scolastici eventualmente destinatari di provvedimenti lesivi delle condizioni professionali contrattualmente disciplinate.

Roma, 5 giugno 2012

 

Ipotesi CCNI Formazione Area V 2011-2012 (5.6.12)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la formazione per il personale dell’area V della dirigenza scolastica per l’anno scolastico 2011 – 2012

 

CCNI Mobilità 2012-2013 (29.2.12)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Uff. IV e V

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

VERBALE DI STIPULA

Il giorno 29 febbraio 2012 alle ore .9,30 presso la sede della Direzione Generale,

VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 15 dicembre 2011;
CONSIDERATO l’art. 40 bis, comma 2, del D.L.vo 165/01 così come sostituito dall’ art. 55 del D.L.vo 150/09;
ACQUISITE la certificazione sulla compatibilità finanziaria e sulla relazione illustrativa rese dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIUR con note prot. n. 948 e prot. n. 947 del 25.1.2012;
ACQUISITO il parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell’accordo, rilasciato congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. DFP 0008444 P-4.17.1.14 del 27.2.2012.

VIENE STIPULATO

il Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità volontaria, d’ufficio e professionale del personale docente, educativo ed A.T.A..

PER LA PARTE PUBBLICA
Luciano Chiappetta
Maria Assunta Palermo

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
F.L.C-C.G.I.L
C.I.S.L.Scuola
U.I.L.Scuola
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.
GILDA–UNAMS

Roma, 29.2.2012

Ipotesi Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 15 dicembre 2011

Ipotesi Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/2013

Sottoscritto nell’anno 2011 il giorno 15 del mese di dicembre, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale

Ipotesi CCNI Aree a Rischio 27 luglio 2011

Ipotesi CCNI Aree a Rischio

Ipotesi di contratto collettivo integrativo nazionale sull’utilizzo delle risorse finanziarie per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica, di cui all’articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009