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Nota 6 settembre 2013, Prot. n. AOODGPER.8722

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: D.D.G. 13.7.2011 e procedure concorsuali precedenti – Immissione in ruolo dirigenti scolastici – Presentazione documentazione di rito.

Pervengono quesiti in ordine alla prevista presentazione, fra i documenti di rito relativi all’immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego.

Si rammenta che l’obbligo dell’esibizione della suddetta certificazione è stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013, n, 69, convertito, con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013 n. 98.

IL DIRIGENTE
F.to Giacomo Molitierno

Nota MEF 12 agosto 2013 – RGS – Prot. 68642

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Al Ministero dell’Istruzione, dell’università, della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico – Uff. II
Viale Trastevere, 76/ A- 00153 Roma

p.c. Ministero della Pubblica Amministrazione e la semplificazione – UPPA
Corso Vittorio Emanuele II
00186 Roma

Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Autorizzazione ad assumere 564 dirigenti scolastici e al trattenimento in servizio di 115 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2013/2014, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Con note nn. 7090 e 7382, rispettivamente del 10 e del 17 luglio 2013, il Ministro dell’Istruzione ha chiesto il concerto di questa Amministrazione in merito all’autorizzazione all’ assunzione, per l’anno scolastico 2013/2014, di 564 dirigenti scolastici, vincitori del concorso ordinario per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 13 luglio 2011, oltre al trattenimento in servizio di 115 dirigenti scolastici, quindi complessivamente per 679 unità.

Al riguardo, questo Dipartimento ha richiesto dati ed elementi informativi al fine di verificare la disponibilità di posti, a fronte di cessazioni dal servizio nella qualifica interessata dalla fattispecie assunzionale, nonché di analoghe autorizzazioni precedentemente concesse.

La situazione comunicata dal MIUR successivamente evidenzia quanto segue:

La numerosità delle istituzioni scolastiche autonome sede di dirigenza per l’a.s. 2013/14 è pari a 8.047 unità, mentre i dirigenti attualmente in servizio (7.635) – al netto delle cessazioni che si perfezioneranno alla fine dell’anno scolastico (712) – sono pari a 6.923 unità, per cui risulterebbe una disponibilità, per le assunzioni richieste, di 1.124 posti vacanti al 1° settembre 2013 (8.047 – 6.923 = 1.124).

Calcolando la numerosità dei posti di che trattasi secondo i criteri rappresentati da questo Dipartimento nella richiesta istruttoria di cui sopra – tenendo cioè conto delle misure di contenimento della spesa relativa ai dirigenti scolastici previste dall’art. 4, comma 69, della legge n. 183/2011 e nella considerazione che parte dei benefici di tale razionalizzazione hanno alimentato il Fondo di cui al comma 82 della stessa legge – la disponibilità per le assunzioni sarebbe di 1.027 unità (7.950 – 6.923).

Atteso che la richiesta assunzionale è limitata a 564 posti, cui aggiungere 115 posti destinati a dirigenti scolastici trattenuti in servizio e tenuto conto che il MIUR potrebbe, però, essere obbligato a dare corso, ad assunzioni già autorizzate precedentemente ed oggetto di contenzioso, pari a 355, il totale dei posti complessivamente autorizzati sarebbe di 1.034, ovvero superiore di 7 posti rispetto ai 1.027 effettivamente disponibili. In relazione a quanto precede, dalla tabella trasmessa si rileva che nelle regioni Campania, Lazio, Molise e Sicilia vengono richieste assunzioni (considerando tali anche i trattenimenti in servizio) per un numero maggiore rispetto ai posti vacanti e disponibili.

Nel presupposto che codesta amministrazione abbia, in ogni caso, correttamente effettuato il bilanciamento fra l’interesse privato al trattenimento in servizio e l’interesse pubblico alla salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione scolastica (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2518 e 24 gennaio 20 Il, n. 479), tenuto anche conto dell’evidente finalità di contenimento dei costi di personale nel settore pubblico che caratterizzano i più recenti interventi normativi in materia (articolo 72 del d.l. 112 del 2008 ed articolo l, comma 17 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 20 Il, n. 148) si ritiene di poter, sotto l’ aspetto tecnico-finanziario, assentire all’ autorizzazione all’ assunzione di complessive 672 unità (679 – 7), ivi inclusi i trattenimenti in servizio.

Il Ragioniere Generale dello Stato

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24 luglio Concorso DS e Scuole paritarie alla Camera

Il 24 luglio, alla Camera, il ministro dell’Istruzione risponde ad interrogazioni a risposta immediata

(Iniziative d’urgenza per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, con particolare riferimento al contenzioso sviluppatosi in relazione alla procedura concorsuale in corso per il reclutamento di dirigenti scolastici – n. 3-00224)

PRESIDENTE. La deputata Rocchi ha facoltà di illustrare l’interrogazione Coscia n. 3-00224, concernente iniziative d’urgenza per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, con particolare riferimento al contenzioso sviluppatosi in relazione alla procedura concorsuale in corso per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui è cofirmataria.

MARIA GRAZIA ROCCHI. Signor Presidente, grazie al Ministro e ai colleghi.
Nel luglio 2011 veniva bandito, dopo sette anni dal precedente bando, il concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici. Tale procedura concorsuale ha rilevato forti elementi di criticità. Non è una coincidenza, infatti, che in diverse regioni gli uffici scolastici hanno dovuto affrontare ricorsi per presunte irregolarità, che hanno portato a pronunce avverse dei tribunali amministrativi. Tali sono i casi della regione Molise e ancora in Toscana, dove il TAR riconosce le ragioni dei ricorrenti che adducevano irregolarità nella sostituzione dei componenti delle commissioni giudicanti e vizi nella correzione delle prove scritte. Anche il TAR della Campania ha stabilito la sospensione cautelare degli esami orali.
Identica sorte ha subito il concorso nella regione Abruzzo. Ancora più grave appare la situazione del concorso svoltosi nella regione Lombardia, dove il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello promosso dal MIUR avverso la sentenza del TAR che aveva annullato il concorso per violazione del principio dell’anonimato.
Così, appare evidente il senso di incertezza e di preoccupazione che il mondo della scuola sta vivendo a causa di procedure apparse costellate di errori, dovuti anche a leggerezza e superficialità, ma spesso riconducibili a norme farraginose che, più che garantire trasparenza e correttezza, sono riuscite a far lievitare il contenzioso e a creare un grave vulnus. Concludo.
Pertanto, si richiede quali iniziative il Governo intenda adottare per predisporre con urgenza i necessari atti amministrativi o normativi anche in questa fase di contenziosi aperti, che possano garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, con una dirigenza stabile, adeguatamente coadiuvata dall’attività di vicari o collaboratori del dirigente.

PRESIDENTE. La Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, ha facoltà di rispondere.

MARIA CHIARA CARROZZA, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Signor Presidente, onorevole Rocchi, vorrei, innanzitutto, osservare che il concorso per dirigente scolastico, che ha coinvolto inizialmente circa 40 mila candidati, ha richiesto un notevole impegno per gli uffici scolastici regionali.
Nella maggior parte delle regioni, non vi sono stati contenziosi rilevanti e il concorso si è concluso regolarmente con l’immissione in servizio dei vincitori. Nelle cinque regioni indicate dagli interroganti, vi sono state effettivamente pronunce giurisdizionali di accoglimento contro gli atti della procedura, relative peraltro a diversi gradi e a diverse fasi del giudizio.
In Campania, vi è stata soltanto una pronunzia cautelare; in Abruzzo vi è stata la sentenza di primo grado; in Molise è pendente il giudizio d’appello; per la Toscana, il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero, ha sospeso la sentenza di primo grado; solo per la Lombardia vi è stata una pronuncia definitiva del Consiglio di Stato.
Aggiungo che, in alcune di queste regioni, il numero dei posti a concorso e di quelli disponibili in organico è molto limitato, sicché gli effetti del contenzioso descritto sono ridotti.
Come sottolineato dagli interroganti, la situazione più grave è quella della Lombardia, dove un errore nella scelta delle buste contenenti il cartoncino con le generalità dei candidati ha determinato l’annullamento di alcune fasi della procedura, che dovranno essere rinnovate. Di conseguenza, il concorso non si concluderà in tempo per dotare di nuovi dirigenti molte scuole attualmente scoperte. Ho disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei conti perché valuti le eventuali responsabilità per danno erariale.
Se vi sono state leggerezze e superficialità riconducibili a norme farraginose – come ipotizzato dagli interroganti –, si potrà chiarire solo quando i diversi contenziosi in atto saranno definiti. A parte il caso lombardo, infatti, essi vertono su regole organizzative e procedurali la cui esistenza e la cui interpretazione sono al momento all’esame dei giudici amministrativi. Solo sulla base delle loro decisioni, si potrà valutare l’eventuale opportunità di un intervento normativo che modifichi il delicato equilibrio tra le esigenze di trasparenza e garanzia e quella del raggiungimento del risultato.
È comunque mia intenzione – in questo, come in altri settori – adoperarmi per la semplificazione delle procedure inutilmente complesse.
Osservo, comunque, che il contenzioso amministrativo ha caratterizzato anche precedenti concorsi a dirigente scolastico, come peraltro numerosi concorsi pubblici di altro tipo.
Non mi sfugge certo l’esigenza di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, con particolare riferimento alle scuole della Lombardia. Per questa ragione, mi sono già fatta promotrice di un intervento normativo che contemperi il doveroso rispetto del giudicato con l’esigenza di dotare il più ampio numero di scuole della loro figura di vertice. Confido che la norma verrà inserita in un prossimo provvedimento urgente del Governo.

PRESIDENTE. La deputata Coscia ha facoltà di replicare.

MARIA COSCIA. Signor Presidente, signora Ministro, noi prendiamo atto della sua risposta molto puntuale e molto precisa. Non possiamo che rafforzare quello che lei ha detto, cioè di fare in modo che possa iniziare anche nella regione Lombardia, come in tutte le altre regioni, un anno scolastico sereno con i dirigenti al loro posto e che, quindi, questa soluzione normativa possa arrivare in tempo utile perché, altrimenti, soprattutto nella regione Lombardia, ma anche in altre regioni, è a rischio proprio la funzionalità delle scuole, di cui c’è assolutamente bisogno per tutelare i diritti dei bambini e delle loro famiglie.

(Iniziative per l’erogazione delle risorse previste per il 2013 a favore delle scuole paritarie e politiche di supporto ed implementazione del sistema nazionale integrato d’istruzione – n. 3-00225)

PRESIDENTE. La deputata Elena Centemero ha facoltà di illustrare per un minuto l’interrogazione Centemero e Baldelli n. 3-00225, concernente iniziative per l’erogazione delle risorse previste per il 2013 a favore delle scuole paritarie e politiche di supporto ed implementazione del sistema nazionale integrato d’istruzione

ELENA CENTEMERO. Signor Presidente, la nostra interrogazione verte sul sistema integrato d’istruzione così come è sancito all’interno della «legge Berlinguer», la legge n. 62 del 2000, che prevede un sistema composto da scuole, appunto, statali, gestite dallo Stato, e scuole paritarie, gestite da privati o da enti locali.
Queste scuole hanno ricevuto, in questi anni, un finanziamento per il funzionamento – non per la loro istituzione – che ha avuto una certa stabilità nel corso degli anni. Il finanziamento per il funzionamento di queste scuole, durante questo anno scolastico, non è ancora stato completamente assegnato alle scuole. In modo particolare, in base al decreto-legge n. 174 del 2012 risultano accantonati, proprio per il Fondo destinato ai trasferimenti alle regioni, 160 milioni.
Quindi, noi chiediamo al Ministro che cosa intenda attuare nell’immediato, anche se noi pensiamo non solo ad una politica emergenziale per la scuola, ma anche a una ad ampio raggio, per sostenere le istituzioni scolastiche paritarie, comunali e private, che rappresentano il 12 per cento delle scuole italiane.

PRESIDENTE. La Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, ha facoltà di rispondere.

MARIA CHIARA CARROZZA, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Signor Presidente, onorevole Centemero, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti riguardo all’erogazione di una parte dei finanziamenti destinati alle scuole paritarie, che risulta al momento accantonata. Sul punto segnalo, prima di tutto, che l’entità dell’accantonamento delle risorse assegnate al capitolo di bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1299 è di circa 80 milioni di euro e non di 160.
Come ho già avuto modo di riferire al Parlamento, l’accantonamento è stato operato dalla Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012, che sanziona, in questo modo, le regioni che non hanno operato le previste riduzioni dei costi della politica nel termine stabilito dalla legge statale. Il ritardo nell’erogazione, quindi, è da imputare a condotte di alcune regioni piuttosto che del Governo.
Nell’ambito del Governo, peraltro, è in corso un approfondimento sulla specifica natura dei finanziamenti in esame. Essi sono qualificati in bilancio come trasferimenti alle regioni, ma vengono direttamente erogati dallo Stato alle istituzioni scolastiche su delega delle regioni stesse. È ipotizzabile, quindi, che essi non siano considerati trasferimenti alle regioni e, quindi, non siano soggetti al meccanismo di salvaguardia previsto dal citato decreto-legge.
Su questa base è in corso, dallo scorso maggio, un confronto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in esito al quale conto di raggiungere una soluzione condivisa che permetta di ultimare l’iter di definizione del decreto interministeriale per la ripartizione dello stanziamento.
Sono, infatti, consapevole dell’importanza delle scuole paritarie in un sistema integrato di istruzione, che assicura la libertà di scelta da parte delle famiglie all’educazione scolastica dei propri figli, e del fatto che tali scuole, soprattutto in alcune zone del Paese, svolgono un ruolo fondamentale, sussidiario rispetto all’offerta della scuola. Sono altrettanto consapevole degli inconvenienti che un ritardo nell’erogazione dei finanziamenti potrebbe comportare nella gestione, considerando che l’assegnazione dei contributi è effettuata per anno scolastico e che il bilancio di previsione per l’anno 2012-2013 è stato predisposto facendo affidamento a tali risorse.
Quanto alla stabilizzazione dei finanziamenti a sostegno delle suddette scuole, condivido l’opportunità di raggiungere quanto prima questo risultato, conseguibile proprio attraverso un meccanismo di copertura permanente del citato capitolo di bilancio n. 1299, che attualmente impone ogni anno di trovare una nuova copertura. Il problema non si pone, invece, per le risorse presenti sul secondo canale di finanziamento, il capitolo n. 1477, che possiedono già una certa stabilità.

PRESIDENTE. La deputata Centemero ha facoltà di replicare.

ELENA CENTEMERO. Signor Presidente, grazie Ministro, grazie per la sensibilità, che aveva già dimostrato anche all’interno dell’audizione nelle Commissioni VII di Camera e Senato, a quello che è un sistema pluralistico di formazione e d’istruzione nel nostro Paese, che risulta, rispetto ai dati OCSE, un po’ indietro rispetto agli altri Paesi europei.Credo che, proprio perché siamo in una fase politica molto particolare per la storia del nostro Paese, che ci vede uniti in un lavoro di servizio per il bene del nostro Paese, sia di grande importanza dare una stabilità ai finanziamenti della scuola, in generale della scuola pubblica, che non significa gestita dallo Stato, ma significa la scuola di tutti, accessibile a tutti, con la garanzia del diritto allo studio, ma anche della possibilità costituzionale per i genitori di poter liberamente scegliere, all’interno di un sistema integrato di istruzione, dove far crescere, in un ambiente sereno e di qualità, i propri figli. Quindi, credo che, oltre alle emergenze che riguardano il mondo della scuola in toto, quello pubblico, statale e paritario, noi dovremmo pensare anche a finanziamenti collegati alla qualità del nostro sistema di istruzione, rendendolo realmente accessibile a tutti. Per questo noi abbiamo chiesto un’indagine conoscitiva all’interno della VII Commissione proprio sul sistema integrato di istruzione in Italia e in Europa, per vedere in una politica di lungo periodo, come ci aspettiamo da questo Governo, che sosteniamo con lealtà, come poter operare al meglio per un sistema integrato di istruzione europeo.

Avviso 16 luglio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

La Commissione, nominata con Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 50 del 15 luglio 2013 e costituita dalla dott.ssa Carmela Palumbo, dirigente di I fascia della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica di questo Ministero, e dalle dott.sse Antonella Tozza e Claudia Rosati, dirigenti di II fascia degli uffici di supporto al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, in esecuzione della sentenza n. 03747/2013 REG. PROV. COLL. del Consiglio di Stato (sezione sesta), comunica che in data 19 luglio 2013, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, sito in via Pola, n. Il, avranno luogo le operazioni di sostituzione delle buste oggetto di contestazione nel predetto giudizio e di ricostituzione dei plichi contenenti le prove scritte del concorso a n. 355 posti di dirigenti scolastici per la Regione Lombardia, di cui al Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13 luglio 2011 (G.U. – 4″ serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011). I lavori avranno inizio alle ore 8,30.
Si rende noto che alle suddette operazioni potranno assistere, se richiesto, un numero non superiore a dieci candidati. A tal fine, i candidati interessati potranno inviare espressa richiesta entro le ore 17 del giorno 18 luglio 2013 all’indirizzo di posta elettronica segreteriadirettore.ordinamenti@istruzione.it. L’accettazione delle richieste avverrà in stretto ordine cronologico di ricevimento delle stesse.

Dott.ssa Carmela Palumbo   Dott.ssa Claudia Rosati   Dott.ssa Antonella Tozza

Sentenza TAR Abruzzo 11 luglio 2013, n. 710

N. 00710/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: XXXX

contro
Ministero Dell’Istruzione Dell’Universita’ E Della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo -, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata 1n L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di XXXX

per l’annullamento
del decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale” del concorso per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, da cui risultano esclusi i riccorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Istruzione Dell’Universita’ E Della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo – e di XXXX
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del glOrno 26 giugno 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con determinazione dirigenziale del 13.7.2011, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto un concorso per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici (di cui 68 riservati alla Regione Abruzzo) per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e gli Istituti Educativi, ripartiti fra 18 Regioni.
A tale procedura hanno partecipato i ricorrenti nominati in epigrafe.
Lo svolgimento di tutte le fasi concorsuali ha avuto rilevanza regionale, in quanto ai diversi Uffici Scolastici Regionali è stata demandata l’intera organizzazione del concorso, con distinte graduatorie regionali approvate dal competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
All’esito delle prove, in data 16.7.2012, è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale.
Gli odierni ricorrenti -esclusi da tale elenco- hanno proposto il presente gravame deducendo articolate doglianze in ordine:
-alla variegata. composlzione della Commissione, a seguito dell’intenso avvicendarsi di Presidenti e Commissari;
-alla determinazione dei criteri di valutazione, ritenuti illogici, incoerenti e fittizi;
-alla discontinuità e non omogeneità dei tempi di correzione;
-alla non originalità delle tracce assegnate;
-alla mancanza del requisito di “tecnico esperto nelle materie oggetto del concorso” in capo al Presidente XXXX;
Con due successivi atti di motivi aggiunti è stata inoltre dedotta:
-la non originalità delle tracce assegnate;
-l’incompatibilità dei Presidenti XXXX.
Parimenti con motivi aggiunti è stata estesa l’impugnazione alla graduatoria defInitiva, medio tempore approvata.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Si sono poi costituiti i soggetti controinteressati nominati in epigrafe.
Le parti resistenti, a mezzo dei rispettivi patroni, hanno eccepito l’inammissibilità del gravame e dei motivi aggiunti, sostenendone comunque l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 284 del 25.10.12 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione, mentre alla pubblica udienza del 26.6.13 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
Va preliminarmente dato atto della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse al gravame da parte della ricorrente sig.ra XXXX, come da comunicazione del 13.3.13, depositata agli di causa.
Vanno poi respinte le eccezioni di inammissibilità del presente gravame collettivo, basate sul fatto che sussisterebbero rendimenti concorsuali necessariamente differenziati in capo ai vari candidati esclusi (rendimenti neanche illustrati in ricorso), che caratterizzerebbero comunque in modo conflittuale le stesse posizioni giuridiche dei vari concorrenti, coalizzati, per l’occasione, nell’unica impugnativa avverso le sfavorevoli risultanze concorsuali.
In realtà, il ricorrente patrono ha puntualizzato come tutte le censure dedotte afferiscono a profili di illegittimità che, se condivisi, determinerebbero la caducazione dell’intera procedura (composizione della Commissione, determinazione criteri di valutazione, discontinuità e non omogeneità dei tempi e modalità di correzione, non originalità delle tracce assegnate etc.), senza che pertanto rilevino doglianze basate sul merito valutativo delle singole prove sostenute dai vari concorrenti-ricorrenti, ai fini di un loro subentro fra i vincitori (doglianze che se interpretate in tal senso determinerebbero invece la loro fatale declaratoria di inammissibilità, in conformità ai principi di diritto rammentati dai patroni resistenti).
Parimenti infondata è l’eccezione di tardività collegata all’impugnativa della lex specialis di gara, trattandosi di disposizioni non escludenti, da poter pertanto contestare all’esito delle infruttuose procedure di gara, secondo i noti insegnamenti dell’adunanza plenaria del consiglio di Stato n. 1/2003 (senza sopravvenuti revirement, in disparte il pendente riesame rimesso alla stessa Adunanza con ord. 634/13 della VI sez. del Consiglio).
Per economia processuale ritiene poi il collegio di non esaminare le eccezioni di tardività sollevate dall’Avvocatura Distrettuale dello stato di L’Aquila unitamente ad alcuni controinteressati, a proposito dell’impugnativa mediante motivi aggiunti operata dai ricorrenti, circa la presunta incompatibilità del Prof. XXXX a presiedere la Commissione giudicatrice; come meglio potrà vedersi in seguito, trattasi infatti di una delle doglianze che, agli esiti del giudizio, risulteranno assorbite e quindi prive di rilievo ai fini della presente decisione.
Nel merito trova infatti assorbente rilievo l’accoglimento delle censure relative all’anomalo avvicendarsi dei Presidenti e dei commissari nella commissione giudicatrice.
Sul punto, va premesso che:
-in data 11.10.2011 l’Ufficio Scolastico Regionale costituiva la commissione esaminatrice così composta: XXXX (presidente) XXXX (componente dirigente scolastico), XXXX (componente dirigente tecnico MIUR);
-in data 12.10.2011 si svolgeva la prova preselettiva che i ricorrenti sostenevano e superavano;
-in data 25.11.2011 veniva costituita la commissione supplente ex art. 10 DPR 140/08, presieduta dal dott. XXXX;
-in data 8.12.2011 il Presidente della Commissione esaminatrice XXXX, rassegnava le proprie dimissioni (“per personali motivi di salute”), e veniva sostituito, in data 12,12.2011, dal Prof. XXXX;
-in data 14.12.2011 i ricorrenti sostenevano la prima prova, seguita in data 15.12.2011 dalla seconda prova scritta;
-in data 27.1.2012 il Presidente XXXX rassegnava le proprie dimissioni (“per gravissimi motivi di salute”); al suo posto veniva nominato il Prof. XXXX, inserito due giorni prima nella lista nell’elenco degli aspiranti Presidenti;
-il 14.2.2012 si dimetteva però anche il Prof. XXXX (“per sussistenza di incompatibilità con un candidato”), così che il 17.2.2012 la presidenza veniva assunta dal Prof. XXXX;
-a seguito di ennesime dimissioni -non pubblicizzate- del Presidente di turno (prof. XXXX), il 23.2.12 l’USR pubblicava altro avviso per la presentazione di nuove candidature al ruolo di Presidente;
-in data 1.3.2012 “vista la dichiarazione di disponibilità, pervenuta nei termini, da parte del Prof. XXXX”, l’USR conferiva la presidenza a quest’ultimo la quinta in cinque mesi e la quarta in poco più di due);
-in data 5.3.2012 iniziavano le operazioni di correzione degli elaborati;
-in data 10.5.2012 si dimetteva anche la commissarla Dott.ssa XXXX (“per gravi motivi di salute”), sostituita il 21.5.2012 dalla dott.ssa XXXX;
-in data 7.6.2012 si dimetteva anche il quinto Presidente, prof. XXXX (“per motivi sia di salute che istituzionali”), al quale succedeva in data 11.6.2012 il Prof. XXXX, ordinario di XXXX, presso la Facoltà di XXXX dell’università di XXXX;
-infine il 16.7.2012 veruva pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale.
Premesso in fatto quanto sopra, osserva in via generale il Collegio che l’interesse pubblico a che una commissione giudicatrice possa iniziare ed ultimare i suoi lavori con la medesima composizione resta logicamente connaturato all’esigenza di consentire che l’intera attività di giudizio si svolga con le migliori garanzie di continuità e di coerenza valutativa, evitando -per quanto possibile- sostituzioni e subentri in corsa di nuovi commissari, con i conseguenti adattamenti collegiali che ogni volta un nuovo innesto comporta all’interno della commissione stessa.
Ciò non di meno, le normative di settore (come quelle in rilievo nella vertenza) prevedono e pianificano a monte le ipotesi di supplenze, con la finalità di escludere che eventuali dipartite di singoli componenti, nel corso delle complesse procedure di valutazione, possano compromettere le fasi procedurali medio tempore ultimate, soprattutto quando tali fasi abbiano già riguardato lo svolgimento di verifiche ad opera dei candidati, il cui gravoso impegno finirebbe per essere vanificato nel caso di integrale riedizione del concorso.
Tale principio non può tuttavia essere applicato ad oltranza e senza alcun vaglio di proporzionalità, nei casi in cui circostanze del tutto anomale determinino l’uscita sistematica ed insistita -uno dopo l’altro- anche degli stessi supplenti che erano stati chiamati a sostituire il componente titolare, tanto da dover provvedere in corsa ad interpelli mirati a reperire disponibilità di altri soggetti disposti a subentrare, per aver esaurito tutte le alternative fra i membri supplenti (al di là della poca trasparenza con cui, come si vedrà meglio in seguito, i nuovi supplenti sono stati reclutati).
Detto discorso vale a – maggior ragione nel caso di specIe, ove l’impressionante sostituzione seriale ha direttamente riguardato la Presidenza del collegio, vale a dire la carica più delicata chiamata a regolamentare il modus operandi delle operazioni valutative (basti pensare all’approccio dei commissari alla correzione degli elaborati scritti, governato da sensibilità e priorità di metodo che possono variare in relazione alle direttive, che volta per volta il Presidente in carica può impartire).
Del resto, la funzione presidenziale qui in rilievo -pur non “specializzata” sulle discipline di esame (presidiate dagli altri commissari, con le rispettive competenze di settore)- attiene proprio all’indirizzo valutativo di metodo, mediante cui poter verificare la propensione del candidato alla direzione di uffici dirigenziali.
Ora, sembra al collegio che collida con principi logici prima ancora che giuridici l’ostinato modus operandi seguito dalla PA scolastica intimata, durante l’intera catena di “infortuni” che a vario titolo hanno visto succedersi in pochi mesi -in una surreale catena di dimissioni- sei presidenti all’interno della stessa procedura concorsuale, con una correzione “intermittente” degli scritti caratterizzata dalle continue new entry. Quanto sopra, senza neanche aver indagato o verificato (dando conto di averlo fatto) su eventuali ragioni di fondo anche di tipo ambientale, magari sottintese dai Presidenti dimissionari, e che potrebbero aver quantomeno concorso a determinare forti disagi nell’espletamento dei vari mandati.
Deve in proposito precisarsi che l’art. 9 del DPR 487/1994 esige in via generale che i commissari supplenti possono essere nominati titolari solo “nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi” .
Non vi è chi non veda come il ricorso a locuzioni telegrafiche sui motivi di salute (a prescindere dalla privacy sui dettagli clinici) non possa affatto formalizzare ex se il vaglio di documentata gravità, al quale l’amministrazione è invece tenuta prima di passare ad ogni surrogazione del componente effettivo, specie in un contesto -torna ad insistersi sul punto- via via caratterizzato dalla progressiva anomalia delle citate dimissioni a catena. Né l’autorità scolastica ha inteso dare un pur minimo cenno su interlocuzioni qualificate eventualmente intercorse sul punto, non ultimo al fine di dissuadere il Presidente di turno dall’abbandono dell’incarico. Anzi, nel censurato contesto di disinvolta “normalizzazione” degli avvicendamenti de quibus, l’amministrazione ha finanche omesso di formalizzare le dimissioni del Presidente XXXX, visto che con propria nota del 23.2.12 -senza aver allegato alcun atto a firma del Prof. XXXX- la PA stessa si è limitata ad una laconica premessa in tal senso, solo per spiegare la solita ricerca del sostituto (” … si informa che a seguito delle dimissioni del Presidente della commissione esaminatrice di cui in oggetto, la scrivente deve procedere alla sostituzione del Presidente stesso …. “).
Pertanto anche le dimissioni del Prof. XXXX (intervenute per motivi mai esplicitati o mai resi pubblici) sono state “recepite” dall’Ufficio Scolastico procedente, senza alcun sindacato di legge sulla gravità dell’impedimento, e stavolta senza neanche potersi basare sulla locuzione telegrafica relativa ai motivi di salute.
Ancor più grave è il comportamento di superficialità istruttoria tenuto dalla PA intimata in occasione delle dimissioni del prof. XXXX; queste ultime venivano infatti motivate anche da ragioni “istituzionali”, espressione quest’ultima che non avrebbe potuto e dovuto passare inosservata, specie per il fatto che in quel momento si stava consumando il sesto avvicendamento presidenziale in pochi mesi; eppure il prof. XXXX, con l’allegato motivo “istituzionale”, ha inteso dare un significativo segnale di discontinuità rispetto alle motivazioni rese dai predecessori, scegliendo così di non fermarsi al motivo di salute, parimenti allegato (come avrebbe potuto ben fare alla luce dei citati precedenti).
Ora, anche a voler concedere che l’amministrazione si sia ritenuta in precedenza vincolata alle laconiche dichiarazioni degli altri Presidenti uscenti (sul merito delle quali ovviamente il collegio non può e non intende esprimere alcuna riserva), resta il fatto che una volta allegata dall’ultimo Presidente dimissionario una motivazione diversa – seppur altamente criptica- in grado di far percepire come altamente probabile la compresenza di fattori ambientali e/o istituzionali di disturbo al buon andamento delle procedure in corso, sarebbe stata a quel punto una provvidenziale opportunità ln mano all’amministrazione stessa quella di indagare -flnalmente con doverosi approfondimenti istruttori- su di un indizio troppo generico, e nel contempo troppo importante, per essere lasciato cadere nel vuoto della solita acritica presa d’atto delle dimissioni di turno.
Ma anche in questa che poteva essere un’utile occasione per fare chiarezza su di un quadro progressivo di così spiccata anomalia, l’Ufficio Scolastico ha avuto invece la sola premura di procedere all’ennesimo reperimento dell’ennesimo supplente, tra l’altro con modalità irrituali estranee alle procedure previste dall’art. 10 del DPR 140/2008, secondo cui per ogni nomina di un effettivo avrebbe dovuto essere indicato il suo eventuale sostituto, a sua volta previamente incluso a domanda in un apposito elenco (nella specie sia il Prof. XXXX che il prof. XXXX sono stati invece immessi nella funzione, attraverso la frettolosa acquisizione di irrituali “disponibilità”, quando ormai il posto del predecessore era già diventato vacante).
Anche tale ultimo rilievo non appare secondario, nel delineato contesto di affollata successione di componenti dell’Organo valutativo; resta infatti evidente che, se ai continui strappi procedurali dovuti a tali avvicendamenti, si aggiunge l’irritualità con la quale volta per volta si è proceduto alle sistematiche sostituzioni, emerge uno scenario che conduce a ritenere compromesse anche le garanzie, per i candidati, di vedersi scrutinati da personale scelto in virtù di trasparenti procedure di nomina.
In buona sostanza, l’amministrazione scolastica, con il censurato modus operandi, è incorsa in un triplice ordine di illegittimità:
Non ha effettuato alcun controllo che pure la legge le imponeva (art. 9 DPR 487/94), per valutare l’ineluttabilità dei vari impedimenti che hanno portato i componenti in carica alle loro dimissioni seriali, ed alle conseguenti nomine dei supplenti; nelle vicende in cui venivano (tout court) rappresentati motivi di salute, è stata peraltro omessa qualsiasi interlocuzione mirata, quantomeno, a persuadere il componente dimissionario di ritornare suoi passi, almeno nel casi (tutti da verificare nella omessa sede istruttoria) in cui la prosecuzione dell’incarico avrebbe potuto affiancarsi, con opportuni adattamenti, alle terapie e cure mediche di riferimento, specie nei casi non aggettivati dalla gravità; ancor più evidenti appaiono poi le lacune di mancata verifica dell’impedimento grave e documentato, nel caso del Prof. XXXX, in cui non sono stati neanche resi pubblici l’atto di dimissioni ed i motivi che lo hanno sorretto, ovvero nel caso delle dimissioni del Prof. XXXX, ove sono stati da quest’ultimo denunciati motivi “istituzionali” senza aver indagato (dandone contezza pubblica) su cosa in concreto si sia inteso denunciare con tale grave ma ermetica espressione;
Nel corso dell’illustrata girandola di titolari dimissionari e di supplenti, a loro volta divenuti prima effettivi e poi dimissionari, si è violata anche la normativa di settore (art. 10 DPR 140/08), preordinata a dare garanzie procedurali nella nomina dei supplenti, mediante utilizzo di un elenco pubblico (procedura radicalmente omessa nel caso dei Professori XXXX e XXXX);
In stretta conseguenza di tali violazioni formali, l’Autorità scolastica è incorsa poi in ulteriori vizi logici nella conduzione delle fasi concorsuali, ostinatamente portate avanti nonostante le inquietanti defezioni all’interno della Commissione giudicatrice (con un unico componente originario rimasto in carica), senza aver mai ritenuto di operare -man mano che si sviluppavano le dimissioni a catena, e comunque al più tardi allorquando l’ennesimo Presidente dimissionario aveva delineato frizioni “istituzionali” – una motivata verifica di fondo in ordine alle possibili ricadute di tali dimissioni sull’attendibilità e sulla continuità valutativa delle procedure in atto.
Il tutto secondo criteri precauzionali mirati a stabilire l’eventuale superamento di ogni limite di tollerabilità e di proporzionalità entro il quale poter applicare il rimedio della supplenza ed il salvataggio dell’intero concorso.
Quanto appena detto postula pertanto l’illegittimità degli atti impugnati, a prescindere dallo specifico vaglio giudiziario (al quale comunque il patrono ricorrente non si è sottratto) sugli effetti distorsivi che in concreto il censurato modus operandi avrebbe determinato sull’andamento generale delle procedure de quibus e sulla discontinuità valutativa della Commissione.
Rilevano infatti in modo assorbente gli illustrati deficit istruttori (associati a violazioni frontali di leggi di settore) che impongono l’azzeramento della procedura concorsuale in esame, in virtù di una loro incidenza lesiva, capace “in astratto” di viziare le concludenze della selezione, minando in radice i legittimi affidamenti dei candidati non vincitori.
In conclusione, previa declaratoria di improcedibilità per la ricorrente sig.ra XXXX, il gravame trova accoglimento per gli altri ricorrenti sulla base dei profili censori sviluppati in motivazione, assorbita ogni altra doglianza proposta nello stesso gravame introduttivo e nei motivi aggiunti, con l’intesa che l’azzeramento delle procedure concorsuali determina comunque in via conseguenziale anche l’annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria defmitiva.

Sussistono ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Unica), defInitivamente pronunciandosi sul ricorso collettivo in epigrafe (come compendiato da motivi aggiunti):
-lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti della sig.ra XXXX;
lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, quanto ai restanti ricorrenti.

Compensa le spese, eccetto che per il rimborso (a carico della PA intimata) del contributo unificato,

Ordina che la presente sentenza Sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere

L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza Consiglio di Stato 4 luglio 2013, n. 3747

N. 03747/2013REG.PROV.COLL.

N. 05836/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto da:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

******

nei confronti di

******

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
*****

per la riforma

della sentenza in forma semplificata 18 luglio 2012, n. 2035 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione IV.

 

Visti i ricorsi in appello, principale e incidentale, e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Basilica, nonché gli avvocati Pafundi, Barboni, Resta, Angiolini, Ardizzi, per delega dell’avvocato Panariti, Masini, Bertone, Pugliano e Zenga.

 

FATTO

1.– Con decreto del direttore generale per il personale scolastico del 13 luglio 2011, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha bandito il «concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi».

La procedura concorsuale – che si è svolta, in tutte le sue fasi, a livello regionale – si articolava, una volta superata una prova preselettiva a carattere culturale e professionale, nella seguenti fasi: i) due prove scritte e una prova orale; ii) valutazione dei titoli; iii) periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (artt. 2, 8 e 9 del bando). In particolare, per quanto interessa in questa sede, la prima prova scritta è consistita nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le aree tematiche individuate. La seconda prova scritta è consistita nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica. Sono stati ammessi alla prova orale coloro che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta (art. 10 del bando).

In Lombardia sono stati messi a concorso 355 posti di dirigente scolastico.

Una volta espletate le prove preselettive, la commissione di concorso, suddivisa in due sottocommissioni, ha avviato la fase di correzione degli elaborati consegnati da 996 candidati. I candidati ammessi alla prova orale sono stati 476.

2.– Taluni concorrenti, che non avevano superato la prova scritta, hanno proposto tredici autonomi ricorsi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano. In particolare, sono stati fatti valere una serie di motivi, che possono essere suddivisi in tre gruppi, relativi: i) alle modalità di svolgimento delle prove; ii) alle modalità di correzione degli elaborati; iii) alla composizione della commissione.

In relazione al primo gruppo sono state dedotte le seguenti illegittimità: i) l’elaborazione delle tracce sarebbe di competenza dell’amministrazione statale e non di quella regionale; ii) i criteri di valutazione risultano redatti nella riunione del 9 gennaio 2012, successivamente all’effettuazione degli scritti; inoltre, nel predetto verbale si afferma che il documento di valutazione era stata già predisposto dalla commissione «e successivamente rielaborato» nel corso della predetta riunione; iii) i criteri di valutazione non sarebbero congrui nella parte in cui fanno riferimento, per la valutazione della prima traccia, alla «originalità critica» (che sarebbe sproporzionata rispetto alla finalità perseguita) e alla «competenza negoziale e relazionale» (che non sarebbe valutabile in sede di correzione di un elaborato scritto); iv) la prima traccia, oltre ad essere generica, prescriveva di elaborare una «offerta formativa» facendo riferimento ad un «grado e ordine di scuola più confacente alla propria esperienza», il che vanificherebbe le garanzie dell’anonimato.

In relazione al secondo gruppo, si è dedotta: i) la violazione del principio dell’anonimato, avendo l’amministrazione utilizzato buste, contenenti il cartoncino per l’indicazione dei dati anagrafici, non idonee, per la loro consistenza, a garantire il rispetto di tale principio; ii) l’inosservanza della regola del collegio perfetto, in quanto, nel verbale del 9 gennaio 2012, n. 16, era previsto che «ciascuna commissione correggerà le prove in modo indipendente dall’altra mentre il presidente sarà sempre presente nel momento della valutazione»; in particolare, si è stabilito che il presidente assiste alla correzione e valutazione degli elaborati nell’ambito di una sottocommissione mentre nell’altra, dopo avere letto le prove, le valuterà collegialmente (si cita la sentenza 29 maggio 2009, n. 477 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che, in relazione ad una fattispecie analoga alla presente relativa al concorso per dirigenti che si è espletato in Sicilia, ha affermato che viola le regole relative alla composizione dei collegio la circostanza che l’unico presidente si sposti dall’una all’altra delle commissioni); iii) il tempo dedicato alla correzione non è stato sufficientemente adeguato, anche in quanto quasi la metà degli elaborati complessivi risulterebbe corretto nelle ultime quattro settimane; iv) impossibilità di associare le schede valutative agli elaborati; v) l’apposizione «su ciascuna busta di un post-it indicante il numero corrispondente all’elenco alfabetico del candidato; successivamente i post.-it sono stati rimossi per essere sostituiti con un codice a barra buste contenente le due prove scritte a loro volto imbustate», il che consentirebbe «di identificare il nome del candidato semplicemente facendo riferimento a tale codice a barre, con meccanismi tecnici facilmente reperibili (dalle penne con lettore ottico ai moderni smartphone) »; vi) «la totale assenza di segni di valutazione», il che «implica, in concreto, l’impossibilità di comprendere le modalità adottate dalle commissioni esaminatrice nella valutazione delle prove».

In relazione al terzo gruppo, si è dedotta: i) l’incompatibilità di taluni membri della commissione in ragione di incarichi politici da essi rivestiti; ii) l’inosservanza delle prescrizioni che impongono che tra i componenti della commissione devono essere presenti «esperti di organizzazione pubblica» (in particolare privi di tale requisito sarebbero il dott. Agresta e il prof. Bianchi).

3.– Si è costituita nei detti giudizi l’Amministrazione statale rilevando, in via preliminare: i) l’inammissibilità di taluni ricorsi perché proposti in forma collettiva nonostante la presenza di posizioni confliggenti; ii) il mancato rispetto delle regole del contraddittorio, per l’omessa evocazione in giudizio di coloro che avevano superato la prova scritta, nonché di coloro che avevano superato anche la prova orale.

4.– Il Tribunale amministrativo ha disposto, con ordinanze istruttorie, l’acquisizione delle buste contenenti gli elaborati, che sono state depositate in data 10 luglio 2012.

Il primo giudice, con sentenza in forma semplificata, 18 luglio 2012, n. 2035, dopo avere riuniti i ricorsi, ha ritenuto prive di fondamento le eccezioni sopra indicate, in quanto: i) i ricorrenti sono titolari di posizioni omogenee, perseguendo il fine comune di ottenere, attraverso l’annullamento della procedura concorsuale, il rinnovo della relativa fase procedurale; ii) i candidati che hanno superato le prove, sopra indicate, non sono ancora controinteressati in senso processuale.

Nel merito, si è dedotto che «alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall’amministrazione resistente (…).Dall’esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all’interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall’assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale». Per queste ragioni il primo giudice ha annullato gli atti relativi allo svolgimento delle prove scritte.

Si è, inoltre, affermato quanto segue: «al fine di conformare la successiva azione dell’Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa – che è un collegio perfetto – dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell’elaborato».

5.– Ha proposto appello il Ministero, deducendo che le buste e i cartoncini «si presentano di conformazione tale da non essere, né far apparire, ictu oculi, alcuna possibile violazione del loro contenuto e quindi del principio di riservatezza e di anonimato delle prove». Ciò sarebbe confermato, da un lato, dal fatto che l’acquisito delle buste è avvenuto tramite la Consip, dall’altro, che «in sede di esame nessun commissario, nessun componente del comitato di vigilanza o addetto alla vigilanza d’aula e soprattutto nessun candidato (…)ha rilevato o contestato alcunché».

Infine, si assume che l’asserita irregolarità non avrebbe avuto «ricadute effettive sulla tutela dell’anonimato», in quanto dai verbali della commissione risulterebbe che «le buste piccole contenenti i cartoncini con i nominativi dei candidati sono state separate dalle buste con i compiti e numerate progressivamente in parallelo con queste ultime, per essere associate agli elaborati solo alla fine di tutte le sedute di correzione».

5.1.– Le parti qui indicate in epigrafe hanno proposto appello incidentale autonomo, rilevando, sul piano processuale, l’erroneità della sentenza in quanto: i) non è stato correttamente instaurato il contraddittorio, atteso che per uno dei ricorsi, recante il n. 1596 del 2012, non era stata depositata la cartolina di ricevimento con riferimento a tre dei controinteressati; ii) mancavano i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata essendo incompleto, per le ragioni indicate, sia il contraddittorio sia l’istruttoria; iii) è stata disposta, supplendo, tra l’altro ad una carenza istruttoria dei ricorrenti, una «verificazione domestica» e non invece una verificazione avente i requisiti indicati dall’art. 66 Cod. proc. amm., il che avrebbe consentito di individuare un autonomo organismo con possibilità di formulare i quesiti da sottoporgli; iv) non è stata proposta querela di falso.

Nel merito, oltre a contestare la trasparenza delle buste, si assume che: i) le stanze dove si è svolta la correzione sono «delle stanze prive di finestre e comunque dotate di una scarsa illuminazione naturale», essendo presenti solo «dei lucernai, peraltro di vetro opaco, di modestissime dimensioni che fanno da cornice alle porte, senza volere trascurare poi il fatto che le porte danno su un cortile interno buio»; ii) la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che l’accertamento deve essere svolto in concreto e non in astratto (si cita Cons. Stato, V, 1 ottobre 2002, n. 5132, relativo all’apposizione di segni di riconoscimento e Cons. Stato, IV, 6 luglio 2004, n. 5017, relativo allo “scollamento” di buste, ritenuto non invalidante per mancanza di intenzionalità del candidato di farsi riconoscere); iii) la leggibilità dei nominativi presupporre un comportamento «fraudolento» della commissione.

5.2.– Le parti indicate in epigrafe hanno proposto intervento ad adiuvandum, ribadendo le tesi difensive contenute nell’atto di appello.

5.3.– Le parti indicate in epigrafe hanno proposto opposizione di terzo, rilevando la tardività del ricorso di primo grado nella parte in cui è stata contestata la violazione del principio dell’anonimato, in quanto «l’astratta possibilità, foriera della lesione immediata ed attuale del principio dell’anonimato, esisteva già al momento della consegna delle buste ai candidati». Le stesse parti hanno anche dedotto la mancata impugnazione della graduatoria definitiva. Nel merito si ribadiscono le argomentazioni difensive contenute negli appelli e negli interventi proposti.

6.– Le parti ricorrenti in primo grado si sono costituite in giudizio.

In via preliminare, si assume l’inammissibilità dell’appello per non essere stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado. Nel merito si contesta la fondatezza degli appelli e delle opposizioni e si ripropongono i motivi, sopra indicati, non esaminati dal primo giudice.

7.– Con decreto cautelare monocratico 3 agosto 2012, n. 3218 il Presidente della Sezione ha affermato quanto segue: «stante l’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico, appaiono sussistere i presupposti della gravità e urgenza richiesti per la pronuncia del decreto decisorio, limitatamente all’effettuazione degli adempimenti preparatori delle nomine e con esclusione di queste ultime; l’Amministrazione provvederà a dare notizia agli interessati che detti adempimenti sono eseguiti in attuazione degli effetti cautelari del presente decreto e che l’eventuale adozione dei provvedimenti di nomina resta subordinata all’esito dell’esame collegiale della controversia da parte della Sezione».

8.– Con ordinanza 28 agosto 2012, n. 3295 la Sezione ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo, all’esito di una sommaria delibazione, che «le buste contenenti i nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi stessi» e che «tale circostanza risulta dalla verifica diretta delle buste prodotte agli atti del giudizio».

Con la stessa ordinanza è stata fissata, per la trattazione nel merito della controversia, l’udienza pubblica del 20 novembre 2012.

9.– In vista della predetta udienza il Ministero appellante ha depositato una relazione tecnica, redatta da una commissione perizia su carte valori presso l’Istituto poligrafico dello Stato. Nella relazione si conclude affermando che «in condizioni di luce riflessa le scritte compilate sui cartoncini racchiusi all’interno delle buste sono risultati non leggibili a colpo d’occhio». Si aggiunge che «in assenza di strumentazione l’unica possibilità per leggere le scritte risulta l’esposizione delle buste a luce solare direttamente sul retro della busta (luce trasmessa) nonché l’uso di una lampada da tavolo utilizzata come piano visore (luce trasmessa) ». La commissione ritiene che «queste due modalità non possono essere definite “ictu oculi ».

10.– All’esito della predetta udienza, la Sezione, anche al fine di verificare l’attendibilità delle conclusioni contenute nella predetta relazione, ha disposto, con ordinanza 26 novembre 2012, n. 5959, una verificazione tecnica volta: «a) ad accertare, mediante un’indagine tecnica sulla composizione e sulle caratteristiche materiali delle buste, la loro natura e consistenza; b) a verificare se e con quali modalità siano leggibili i nominativi dei canditati posti all’interno delle buste». A tale fine, è stato nominato «il Direttore del Dipartimento di scienze merceologiche dell’Università La Sapienza di Roma». La causa è stata rinviata al 15 gennaio 2013 ed è stato disposto che il verificatore dovesse depositare la relazione entro il 4 gennaio.

10.1.– Con atto depositato il 14 dicembre 2012 il verificatore ha rinunciato all’incarico, facendo presente di non avere «a disposizione le attrezzature necessarie per svolgere la verifica tecnica».

10.2.– All’esito dell’udienza del 15 gennaio 2013, pertanto, questa Sezione ha, con ordinanza depositata il successivo 21 gennaio, nominato, quale nuovo verificatore, il prof. Teodoro Valente, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Con questa ordinanza sono stati posti gli stessi quesiti della precedente ordinanza, assegnando al verificatore termine sino al 1° marzo 2013 per il deposito della relazione tecnica. La causa è stata, pertanto, rinviata all’udienza pubblica del 22 marzo 2013.

10.3.– Il verificatore ha, poi, depositato, il 21 febbraio 2013, una istanza volta ad ottenere una proroga di trenta giorni per il deposito della relazione che, con ordinanza 11 marzo 2013, è stata concessa, rinviando la causa al 30 aprile 2013.

10.4.– La relazione tecnica è stata depositata l’11 aprile 2013. Con istanza depositata in pari data la difesa dell’Amministrazione ha chiesto lo spostamento dell’udienza già fissata ad altra data, al fine di potere avere un tempo adeguato per esaminare il contenuto della relazione tecnica e depositare una memoria difensiva. All’udienza pubblica del 30 aprile la causa è stata, pertanto, differita al 4 giugno.

11.– All’udienza del 4 giugno la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.– La questione posta all’esame del Collegio attiene alla legittimità della procedura concorsuale, indetta con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13 luglio 2011 e descritta nella parte in fatto (punto 1), per il reclutamento di dirigenti scolastici nella Regione Lombardia.

2.– In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità e di (parziale) irricevibilità del ricorso di primo grado sollevate dagli appellanti e dagli opponenti.

2.1.– Con una prima eccezione è stata dedotta la violazione delle regole che presiedono all’instaurazione del contraddittorio, in quanto non è stata assicurata la partecipazione al giudizio di tutti coloro che, al momento della proposizione del ricorso, avevano già superato la prova scritta. Gli appellanti incidentali hanno aggiunto che, per uno dei ricorsi proposti, i ricorrenti non hanno dimostrato, in relazione a taluni controinteressati, il perfezionamento della notificazione.

Le eccezioni non sono fondate.

La qualifica di controinteressato in senso processuale richiede un requisito formale, costituito dalla presenza del nominativo nel provvedimento amministrativo, e un requisito sostanziale, costituito dalla sussistenza di un interesse contrario al mantenimento della situazione attuale, definita dal provvedimento stesso (v. art. 41 Cod. proc. amm.).

Nel caso delle procedure concorsuali, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, da cui non vi è motivo di discostarsi, ha affermato che quando sono in corso di espletamento, «non essendo ancora stata stilata la graduatoria definitiva, vi è ancora incertezza riguardo ai nominativi dei vincitori, non sono ravvisabili posizioni di controinteresse in senso tecnico giuridico in sede di impugnazione del provvedimento di esclusione di taluno dei candidati, posto che non risulta sufficientemente differenziata la posizione degli altri partecipanti, non ancora utilmente selezionati» (Cons. Stato, VI, 24 novembre 2011, n. 6206; 26 gennaio 2009, n. 348; 15 dicembre 2009, n. 7945; e Cons. giust. amm. sicil. 25 maggio 2009, n. 477, che ha affermato il principio sopra riportato con riferimento al concorso per dirigenti scolastici che si è espletato nel 2004 in Sicilia).

Da quanto esposto consegue che l’eventuale mancato perfezionamento della notificazione nei confronti di taluno dei controinteressati non costituisce causa di invalidità della sentenza adottata.

2.2.– Con una seconda eccezione è stata dedotta l’inammissibilità dei ricorsi collettivi, attesa la posizione disomogenea dei ricorrenti.

L’eccezione non è fondata.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso collettivo è ammissibile nel solo caso in cui, oltre a sussistere «una situazione di identità sostanziale e processuale in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive», manchi un conflitto di interessi tra le parti (ex multis, Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2011, n. 6990).

Nella fattispecie qui in esame, i ricorrenti di primo grado hanno fatto valere, tra l’altro, illegittimità derivanti dalle violazioni dei principi sull’anonimato, circostanza che esclude la presenza di situazioni confliggenti: l’accoglimento del ricorso, infatti, determinerebbe un’utilità per tutte le parti ricorrenti.

2.3.– Con una terza eccezione è stato dedotto che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per omessa impugnazione della graduatoria finale.

L’eccezione non è fondata.

Il ricorso di primo grado è stato proposto e la sentenza è stata adottata prima dell’approvazione della graduatoria. Il decreto monocratico di questa Sezione n. 3218 del 2012 ha espressamente autorizzato gli adempimenti preparatori alle nomine, puntualizzando che gli stessi sono eseguiti in attuazione degli effetti cautelari del decreto stesso e che l’eventuale adozione di provvedimenti di nomina restava subordinata all’esame collegiale della controversia da parte della Sezione. Non può, pertanto, ritenersi che sussista un atto di approvazione di graduatoria, dotato di propria autonomia precettiva, che occorresse impugnare.

2.4.– Con una quarta eccezione è stato affermato che non sussistevano i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata in ragione dell’incompletezza del contraddittorio e dell’istruttoria, con conseguente obbligo di annullare la sentenza e rinviare l’esame della controversia al primo giudice.

L’eccezione non è fondata.

I presupposti per l’adozione della sentenza impugnata, contemplati dall’art. 60 Cod. proc. amm., erano presenti, in quanto: i) il contraddittorio era completo per le ragioni sopra esposte in ordine alla ritualità delle notificazioni; ii) l’istruttoria, svolta nel modo già illustrato (punto 4 della parte in fatto) è stata ritenuta anch’essa completa dal primo giudice.

2.5.– Con una quinta eccezione gli appellanti incidentali deducono che l’accertamento in ordine alla natura delle buste avrebbe presupposto la proposizione della querela di falso.

L’eccezione non è fondata.

Le parti appellate non hanno contestato, in ragione della peculiare natura della violazione contestata, la verbalizzazione di determinate operazioni da parte dei commissari. Ne consegue che l’accertamento giudiziale, richiesto in questa sede, non è impedito da tale omessa proposizione di querela.

2.6.– Infine, gli opponenti hanno rilevato la tardività del ricorso di primo grado nella parte in cui è stata contestata la violazione del principio dell’anonimato, in quanto «l’astratta possibilità, foriera della lesione immediata ed attuale del principio dell’anonimato, esisteva già al momento della consegna delle buste ai candidati».

L’eccezione non è fondata.

Nelle procedure concorsuali l’interesse a ricorrere sorge nel momento in cui vengono adottati i provvedimenti finali di esclusione dal concorso per mancato superamento della prova scritta. Non esiste, pertanto, un onere di impugnazione immediata dei verbali della commissione e comunque degli atti aventi valenza endoprocedimentale.

3.– Gli appelli e le opposizioni di terzo proposte, a prescindere dalle questioni preliminari poste dalle parti appellate, non sono fondati.

4.– In via preliminare non è inutile rammentare, su un piano generale, le previsioni costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale, oltre che, sul piano specifico, le norme di legge e regolamentari poste a garanzia del principio dell’anonimato.

4.1.– In generale, va sottolineato che l’art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata «da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti» (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293).

La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost.

Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l’azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell’amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell’ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).

Da tutto quanto esposto è dato trarre la considerazione che la pratica effettiva dell’anonimato per le prove scritte d’esame dei concorsi pubblici – come in generale per tutti gli esami scritti a rilievo pubblico – realizza in termini pratici principi e regole di dignità costituzionale. Dal che la sua indefettibilità in concreto.

4.2.– Nello specifico poi, l’art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) disciplina gli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine della prova scritta (analoghe disposizioni sono contenute nel d.P.R, 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»).

In particolare, la commissione è tenuta a:

– consegnare al candidato in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco (comma 1);

– il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna (comma 2, ultimo inciso);

– al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato (comma 3);

– successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata; tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni (comma 4);

– i pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame (comma 5);

– il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti (comma 6).

Il candidato è tenuto:

– dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, a mettere il foglio o i fogli nella busta grande; a scrivere il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino, chiudendolo nella busta piccola; a porre, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e a consegnare il tutto al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci (comma 2, primo inciso).

Sul piano funzionale, va considerato il dato essenziale che l’ordinamento, con queste norme, intende assicurare il rispetto effettivo del principio dell’anonimato – vale a dire della non riconoscibilità, anche ipotetica, dell’autore – degli scritti concorsuali, che costituisce «garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico» (Cons. Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928) e rappresenta «il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni» (Cons. Stato, V, 5 dicembre 2006, n. 7116; Cons. Stato, V, 1 marzo 2000, n. 1071).

Sul piano strutturale, per perseguire nella realtà pratica un tale obiettivo, l’ordinamento prevede norme cogenti che, in rapporto ai suddetti principi costituzionali, configurano regole di condotte tipizzate, riconducibili all’amministrazione e ai candidati, che indefettibilmente vanno osservate nelle procedure concorsuali. La violazione di tali norme comporta un’illegittimità da pericolo astratto e presunto: solo con una siffatta rigorosa precauzione generale, infatti, è ragionevolmente garantita l’effettività dell’anonimato nei casi singoli. Con queste cautele, elevate a inderogabili norma di condotta, la soglia dell’illegittimità rilevante viene anticipata all’accertamento della sussistenza di una condotta concreta non riconducibile a quella tipizzata. L’ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso – oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità – si risolverebbe, con inversione dell’onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l’esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz’altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso.

4.2.1.– Riguardo alla casistica ad oggi formatasi sui comportamenti dei candidati, il caso più ricorrente riguarda l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti: a tale proposito, si è affermato che «ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato mediante un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione» (da ultimo, Cons. Stato, V, 11 gennaio 2013, n. 102; VI, 26 marzo 2012, n. 1740; si v. anche V, 29 settembre 1999, n. 1208). Più in dettaglio, la casistica stessa varia poi in relazione all’identificazione della nozione di “segno” astrattamente riconoscibile.

Con riferimento ai comportamenti dell’amministrazione, i casi indicati riguardano l’apposizione sui lembi di chiusura delle buste contenenti gli elaborati delle sigle dei membri della commissione. A tal proposito, si è affermato che è sufficiente che tali sigle «siano apposte in maniera macroscopicamente diversa da busta a busta ovvero che su alcune di esse sia stata marcata la data con la sola indicazione del giorno e del mese mentre su altre vi si legge il giorno, il mese e l’anno» per considerare leso il principio dell’anonimato. E’ stato ritenuto sufficiente, anche in questo caso, la violazione della regola di condotta tipica descritta dalle norme «senza che sia necessario (…)ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli» (Cons. Stato, VI, n. 1928 del 2010, cit.).

5.– Ciò rammentato, si può qui passare ad analizzare i motivi dedotti dagli appellanti e opponenti, che possono essere suddivisi in due gruppi.

Con un primo gruppo si assume che: i) i ricorrenti in primo grado non hanno dimostrato la trasparenza delle buste e, in ogni caso, esse avrebbero natura tale non fare risultare, ictu oculi, leggibili i nominativi, come sarebbe dimostrato dal fatto che i.1) tali buste sono state acquistate tramite la Consip e che i. 2) nessun candidato o commissario abbia mai contestato la natura delle buste.

5.1.– I motivi non sono fondati.

Viene qui in rilievo il comportamento dell’amministrazione che ha fornito ai singoli candidati le buste contenenti il cartoncino su cui apporre i propri dati anagrafici.

L’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994 prevede, come già sottolineato, che la commissione consegni ai singoli candidati una busta piccola contenente un cartoncino bianco su cui indicare i propri dati anagrafici.

Questa busta deve avere natura e consistenza tale da non consentire la lettura dei predetti dati.

Occorre allora qui accertare se la condotta concreta posta in essere dall’amministrazione sia o meno riconducibile alla condotta tipica voluta dall’ordinamento.

Questa verifica ha presupposto, in primo luogo, l’acquisizione, disposta dal primo giudice, della documentazione costituita dalle buste nella disponibilità dell’amministrazione. Sul punto non può, pertanto, ritenersi che i ricorrenti in primo grado non abbiamo fornito la prova dei fatti dedotti.

In secondo luogo, la verifica ha richiesto un accertamento tecnico che, anche per la varietà dei contesti ambientali nel cui ambito esso deve essere svolto, il Collegio ha demandato a un verificatore.

Il verificatore ha depositato la relazione tecnica in data 11 aprile 2013.

La relazione ha premesso che la tipologia di tecniche e strumenti potenzialmente utilizzabili per la lettura dei «dati identificativi» è assai ampia. In particolare, ha ritenuto che la modalità guida sulla base della quale selezionare le tecniche di indagine debba essere quella «ictu oculi» affiancata da determinazioni strumentali sul grado di bianco e da misure di opacità. Sono state, pertanto, escluse tecniche sofisticate da laboratorio, quale la video-comparazione, la digitalizzazione di immagini e la loro elaborazioni con software dedicati, l’uso di sistemi di microscopia equipaggiati con lenti di ingrandimento e software di analisi, gestione ed elaborazione di immagini. Il verificatore ha, inoltre, dichiarato di avere «provveduto alla eliminazione dello strato d’aria tra busta e cartoncino mediante pressione meccanica esercitata con le dita, simulando una operazione di stiraggio ancorata ai lembi laterali delle buste».

Il verificatore ha concluso ritenendo che la misura del grado di bianco è compatibile con i valori medi e la misura di opacità «è considerato congruo rispetto al segreto epistolare di tipo comune».

Per quanto attiene alle valutazioni ictu-oculi, ha effettuato una serie di accertamenti, valutando tutte le possibili condizioni ambientali nella fase di correzione degli elaborati.

In particolare, egli ha accertato quanto segue.

A) I nominati dei candidati sono leggibili in condizioni «di luce media con cielo privo di nubi e con irraggiamento indiretto all’interno di un locale non illuminato artificialmente» (pag. 12 rel.). Si è puntualizzato che «in base ai risultati ottenuto non si è ritenuto necessario procedere ad una valutazione nella condizione di luce solare trasmessa per irraggiamento diretto, con diffusione attraverso vetro, e nella condizione di luce solare trasmessa per irraggiamento diretto senza diffusione attraverso vetro (la cosiddetta condizione di “controluce”), in quanto la sola luce solare trasmessa e diffusa attraverso una finestra nelle condizioni di verifica già consente la lettura dei nominativi sui cartoncini» (pag. 19 rel.).

B) I nominativi dei candidati sono leggibili in «condizioni di luce media del giorno a cielo coperto all’interno di un locale non illuminato artificialmente» (pag. 20 rel.) in caso di «cartoncino inserito lato intestazione o lato chiusura busta con osservazione diretta sullo stesso lato» (pag. 22 rel.).

C) I nominati dei candidati sono leggibili mediante «impiego di lampada da tavolo da 28W in trasmissione come piano visore» (pag. 26 rel.).

I dati identificativi non sono leggibili mediante impiego: a) di lampada da tavolo in condizione di riflessione (pagg. 23-24 rel.); b) di lampada da soffitto in condizione di trasmissione e di riflessione (pagg. 25-28).

Il Collegio, ritiene, con riferimento alle valutazioni preliminari, che la scelta tecnica, basata sull’accertamento ictu oculi, effettuata dal verificatore sia corretta, in quanto risulta compatibile con la natura del procedimento e dell’accertamento giudiziale richiesto. Inoltre, l’eliminazione dello strato d’aria, essendo effettuata con le modalità sopra indicate, risponde al normale impiego manuale delle buste.

Con riferimento alle valutazioni finali, il Collegio ritiene che le stesse correttamente conducano a ritenere che non sono state rispettate le norme di disciplina del settore.

Le rammentate regole di condotta tipiche impongono infatti che le buste utilizzate non debbano consentire, in qualunque possibile condizione ambientale, che siano “leggibili” i nominativi.

Le pratiche di condotta rilevate in concreto hanno però dimostrato che, in presenza di una luce naturale o artificiale del tipo sopra indicato, era in realtà possibile leggere i nominativi dei candidati e così identificarli, in evidente lesione della inderogabile garanzia di anonimato e dunque di eguaglianza.

Una volta perciò dimostrato, come così è avvenuto, che le buste permettono di poter conoscere i dati identificativi, non assumono rilevanza la circostanza che il Ministero abbia acquisito le buste mediante una fornitura Consip e che in sede di prova d’esame nessuno abbia specificamente contestato la consistenza della buste.

6.– Con un secondo ordine di motivi, strettamente connessi, si assume che, anche qualora le buste abbiano una consistenza tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi, in ogni caso: i) le buste contenenti i nominativi non erano nella disponibilità della commissione; ii) i luoghi ove sono stati corretti gli elaborati non avevano, per mancanza di finestre, una luce naturale sufficiente; iii) è mancato l’accertamento in concreto della violazione delle regole dell’anonimato (come richiesto dalle decisioni 1 ottobre 2002, n. 5132 e 6 luglio 2004, n. 5017 della V e VI Sezione del Consiglio di Stato); iv) la violazione delle regole dell’anonimato presupporrebbe un comportamento “fraudolento” della commissione.

6.1.– I motivi non sono fondati.

In relazione al primo aspetto, dai verbali del concorso e, più in generale, dagli atti acquisiti al processo risulta che la busta piccola era nella “disponibilità” della commissione. Infatti, gli elaborati di ciascuna delle due prove scritte erano inseriti in una busta bianca unitamente alla busta piccola. Le due buste bianche sono state poi inserite in un’unica busta gialla. Al momento della correzione, la commissione ha proceduto ad assegnare un numero progressivo alla busta gialla e alle due buste bianche in quella contenute, per poi procedere all’apertura di una delle due buste bianche, assegnando un numero progressivo alla busta piccola e procedure alla correzione dell’elaborato. Appare evidente, pertanto che, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la busta piccola sia stata nella disponibilità della commissione al momento della valutazione dei temi.

In relazione al secondo aspetto: i) non è possibile individuare con certezza un luogo unico di correzione che abbia le caratteristiche indicate; ii) erano, comunque, presenti, come ammettono le parti stesse, dei “lucernai”; iii) la leggibilità poteva avvenire, come sopra rilevato, sia in assenza di luce solare sia mediante luce artificiale.

In relazione al terzo aspetto non è necessaria la prova dell’effettiva lettura dei nominativi. Come già sottolineato è sufficiente un accertamento astratto e non concreto della violazione (si v. punto 4.2.1.). La decisione n. 5132 del 2002, sopra richiamata, non si discosta da questo principio, essendosi limitata a disporre una verifica “concreta” con riguardo alla tipologia di segni di riconoscimento apposti dai candidati. La decisione n. 5017 del 2004, anch’essa richiamata, ha riguardato una fattispecie particolare relativa alla scollatura di alcune buste consegnate a un numero ridotto di candidati. In tale decisione si è affermato che non poteva farsi ricadere sui candidati un rischio non addebitabile a un loro condotta finalizzata a farsi riconoscere, specificando che questo caso è diverso da quello in cui vengono consegnati a tutti i candidati buste che consentono la leggibilità dei nominati. In tale ipotesi, si è disposto, l’intera procedura dovrà essere «ripetuta, con rispetto della par condicio».

Infine, si deve rilevare come non sia necessario, per la lettura dei nominativi, un comportamento effettivamente “fraudolento” della commissione, in quanto, come già sottolineato, è sufficiente un impiego “ordinario” delle buste affinché si possa venire a conoscenza dei nominativi dei candidati.

7.– Si può adesso passare ad esaminare i motivi, riproposti in sede di appello dalle parti resistenti.

In particolare, sono stati fatti valere motivi che possono essere inseriti in tre gruppi relativi: i) alle modalità di svolgimento delle prove; ii) alle modalità di correzione degli elaborati; iii) alla composizione della commissione.

8.– I motivi inclusi nel primo gruppo, a prescindere dalla loro ammissibilità perché dedotti con ricorsi cumulativi, non sono fondati.

8.1.– Con un primo motivo si assume che l’elaborazione delle tracce sarebbe di competenza dell’amministrazione statale e non di quella regionale.

Il motivo non è fondato.

L’articolo 2 del bando di concorso prevede che la procedura concorsuale si svolga, in tutte le sue fasi, a livello regionale. La formulazione ampia consente che siano le singole commissioni, istituite presso le sedi regionali, ad elaborare le tracce per coloro che intendono partecipare al concorso in quel determinato territorio. Il bando prevede che soltanto la prova preselettiva sia unica a livello nazionale (art. 8).

In definitiva, in presenza di una formulazione così ampia del bando e in assenza di violazioni di legge, deve ritenersi che questa fase della procedura sia esente dai vizi denunciati.

8.2.– Con un secondo motivo si assume che i criteri di valutazione risultano redatti nella riunione del 9 gennaio 2012, successivamente all’effettuazione degli scritti; inoltre, nel predetto verbale si afferma che il documento di valutazione era stata già predisposto dalla commissione «e successivamente rielaborato» nel corso della predetta riunione. In particolare, si assume che i candidati avrebbero dovuto sapere che l’elaborato avrebbe dovuto essere redatto «in modo conciso ma compiuto».

Il motivo non è fondato.

I criteri di valutazione vanno predeterminati prima dell’inizio delle correzioni degli elaborati in modo da potere assegnare a ciascun tema un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi. La loro funzione è, infatti, di consentire la comprensione dell’iter logico giuridico seguito dalla commissione nell’assegnazione di un determinato punteggio (es. Cons. Stato, II, 26 febbraio 2012, n. 5536).

La circostanza che, nella specie, i criteri siano stati definitivamente elaborati dopo le prove scritte, in assenza di deduzioni specifiche addotte in relazione al singolo elaborato, non può avere valenza invalidante.

8.3.– Con un terzo motivo si assume che i predetti criteri non sarebbero congrui nella parte in cui fanno riferimento, per la valutazione della prima traccia, alla «originalità critica» (che sarebbe sproporzionata rispetto alla finalità perseguita) e alla «competenza negoziale e relazionale» (che non sarebbe valutabile in sede di correzione di un elaborato scritto.

Il motivo non è fondato.

In via preliminare si deve rilevare che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è costante nel ritenere che «nei concorsi pubblici la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove si connota di un’ampia discrezionalità, sicché gli stessi sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità o irrazionalità» (da ultimo, Cons. Stato, IV, 28 maggio 2012, n. 3165).

Nella fattispecie in esame, la commissione, nel corso della riunione del 9 gennaio 2012, ha redatto i seguenti criteri con riferimento alla prima prova scritta: i) chiarezza espressiva e capacità di analisi; ii) pertinenza argomentativa; iii) attinenza alla traccia ed esaustività della trattazione; iv) originalità critica; v) uso corretto dei riferimenti normativi ed informativi; vi) competenza negoziale e relazionale.

Con riferimento alla seconda traccia sono stati individuati gli stessi criteri, con la sola sostituzione del criterio sub v) con il seguente: efficacia del riferimento al contesto professionale specifico.

Inseriti in tale contesto complessivo, i due criteri, oggetto di censure, sono immuni dai vizi denunciati in quanto la loro elaborazione rientra nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione, la quale, nella specie, la ha esercitata in modo conforme al principio di ragionevolezza. Un sindacato su tale aspetto implicherebbe una non consentita sostituzione del giudice all’amministrazione.

8.4.– Con un quarto motivo si assume che la prima traccia, oltre ad essere generica, prescriveva di elaborare una «offerta formativa» facendo riferimento ad un «grado e ordine di scuola più confacente alla propria esperienza», il che vanificherebbe le garanzie dell’anonimato.

Il motivo non è fondato.

La prima traccia ha il seguente contenuto «il candidato, dopo avere eseguito una disamina dei documenti europei degli ultimi anni e avere stabilito un collegamento con le normative inerenti le riforme del sistema scolastico italiano, scelga un grado e ordine di scuola più confacente alla propria esperienza ed elabori un’offerta formativa operando tutte le necessarie ipotesi legislative, amministrative, organizzative, gestionali, sindacali, ecc.e quelle relative al contesto territoriale in cui la scuola si trova».

La possibilità di fare riferimento ad una scuola, per la genericità del riferimento stesso, non è idonea di per sé a costituire un segno di riconoscimento degli elaborati, con violazione del principio dell’anonimato (si v. i precedenti di cui al punto 4.2.1.) L’elaborazione della traccia, sopra riportata, in assenza di deduzioni specifiche relative ai singoli elaborati, costituisce, pertanto, espressione di discrezionalità tecnica non irragionevole.

9.– Le censure relative al secondo e terzo gruppo (relative, rispettivamente, alle modalità di correzione degli elaborati e alla composizione della commissione) possono non essere esaminate, in quanto la fase della procedura, nel cui ambito le illegittimità lamentate sarebbero state commesse, deve essere rinnovata in ragione della violazione delle regole dell’anonimato.

10.– L’art. 34, lettera e), Cod. proc. amm. prevede che il giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato».

Nel caso in esame l’attuazione del giudicato deve avvenire in modo da preservare, in rispetto del principio di economicità, la validità degli atti della procedura che non sono stati inficiati dall’illegittimità qui riscontrata. In questa prospettiva, non è necessario che venga ripetuto lo svolgimento delle prove scritte, in quanto lo stesso è avvenuto, per le ragioni indicate, nel rispetto delle relative norme.

Il Ministero dell’istruzione, pertanto, dovrà affidare a un dirigente di prima fascia incardinato da almeno un anno presso gli uffici centrali ministeriali e ad altri due dirigenti di analoga collocazione, estranei alla vicenda amministrativa in esame, il compito di procedere alla sostituzione delle buste, oggetto di contestazione in questo giudizio, con buste che assicurino l’assoluto rispetto del principio dell’anonimato, nonché all’effettuazione delle altre necessarie operazioni materiali. I dirigenti incaricati daranno adeguata pubblicità delle attività poste in essere indicando luogo, giorno e ora in cui si effettueranno tali operazioni, consentendo, se richiesto, ad un numero non superiore a dieci candidati, di assistervi.

Il Ministero, inoltre, provvederà a nominare una nuova commissione composta da soggetti aventi i prescritti requisiti legali, con il compito di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati di tutti i candidati che hanno superato la prova preselettiva.

La commissione nominata procederà poi alla correzione degli elaborati nel rispetto di tutte le norme di legge e di quelle contenute nel bando di concorso.

11.– In sintesi dunque, le considerazioni di principio che qui vanno affermate sono le seguenti.

A) Nelle procedure concorsuali l’esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale del pubblico concorso e la regola fondamentale dell’anonimato ad esso sottesa costituiscono la base di un dovere indefettibile per l’amministrazione che le impone di utilizzare, in conformità alla condotta tipica definita a livello normativo, buste, all’interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi, materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione o altri possano, in qualunque condizione ambientale, leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all’apertura delle buste.

B) L’attuazione della sentenza che dichiara l’illegittimità di una fase della procedura concorsuale deve avvenire, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa, in modo da preservare, ove possibile, le fasi della procedura stessa immuni dai vizi denunciati.

12.– La natura della controversia, che impone la rinnovazione della procedura concorsuale nel rispetto delle regole indicate, giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio. Le spese della verificazione, che si stimano in euro 8.000,00 sono poste a carico del Ministero.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) rigetta gli appelli, principale e incidentali, e le opposizioni di terzo proposti con i ricorsi indicati in epigrafe;

b) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio, ponendo a carico del Ministero appellante soltanto il compenso da corrispondere al verificatore, che viene determinato in euro 8.000,00 (ottomila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

4 luglio Nomine Dirigenti Scolastici A.S. 2013-2014

Sono 564 i posti disponibili per le nomine, con decorrenza 1° settembre 2013, degli idonei nelle graduatorie del concorso a dirigente scolastico, richiesti dal MIUR al MEF per il prossimo anno scolastico.

Di seguito la tabella provvisoria:

REGIONE

Totale istituzioni scolastiche

Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Totale Istituzioni scolastiche autonome (normodimensionate)
(B-C)

Richiesta autorizzazione
(posti
effettivamente vacanti e disponibili)

A

B

C

D

L

ABRUZZO

206

21

185

43

BASILICATA

141

38

103

16

CALABRIA

394

67

327

32

CAMPANIA

1.026

49

977

36

EMILIA ROMAGNA

539

26

513

0

FRIULI V.GIULIA

172

20

152

11

LAZIO

768

82

686

64

LIGURIA

191

12

179

3

LOMBARDIA

1.151

33

1.118

0

MARCHE

245

26

219

14

MOLISE

82

40

42

0

PIEMONTE

589

19

570

0

PUGLIA

690

29

661

89

SARDEGNA

309

40

269

22

SICILIA

888

21

867

181

TOSCANA

483

23

460

6

UMBRIA

150

14

136

7

VENETO

612

29

583

40

TOTALE

8.636

589

8.047

564

 

 

Ordinanza Consiglio di Stato 2 luglio 2013, n. 2452

N. 02452/2013 REG.PROV.CAU.

N. 04141/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4141 del 2013, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per a Toscana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

 

contro

XXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Pettini, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

nei confronti di

XXXX;

e con l’intervento di

ad opponendum:
XXXX, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE I n. 646/2013

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Maria Cristina Caglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica, nonché l’avvocato Mattioli per delega dell’avvocato Pettini e l’avvocato Pugliano

 

Considerato che, in disparte restando ogni valutazione in ordine alla fondatezza nel merito degli appelli proposti in via principale e in via incidentale, nel bilanciamento fra i diversi interessi che nel caso di specie vengono in considerazione va data prevalenza alle esigenze di continuità dell’azione amministrativa, visto anche che l’anno scolastico non è ancora concluso e che l’esecuzione della sentenza di annullamento qui impugnata non determinerebbe comunque un vantaggio immediato e diretto per i ricorrenti in primo grado, bensì la sola ripetizione delle operazioni concorsuali;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 4141/2013) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.

Rinvia per il merito alla pubblica udienza del 5 novembre 2013.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Toscana 19 aprile 2013, n. 641

N. 00641/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00872/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 872 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra ***, rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Brocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Fiume 11;

contro

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

*** non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

A) con l’atto introduttivo del giudizio:

– del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 38 prot. 5154 del 15.05.2012 con il quale sono stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13.07.2011, nella parte in cui la ricorrente ne è esclusa;

– dei provvedimenti con i quali sono state determinate le tracce da assegnare per lo svolgimento delle prove scritte e in parte qua del decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13.07.2011 con il quale è stato indetto un “concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi” e comunque di ogni atto con cui sono stati adottati e selezionati i quesiti sottoposti ai candidati per le prove scritte;

– del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 27 del 2.04.2012 con il quale è stata modificata e integrata la Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del 13.07.2011, nonchè della valutazione degli elaborati della ricorrente effettuata da tale Commissione;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente;

B) con i motivi aggiunti depositati in data 24 luglio 2012:

del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 38 prot. 5154 del 15.05.2012, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compresi:

in parte qua, i verbali della Commissione giudicatrice relativi alle operazioni di esame ed alle deliberazioni prese dalla Commissione stessa anche nel giudicare i singoli lavori e in particolare: il verbale n. 1 del 28.12.2011 e le griglie di valutazione ad esso allegate; il verbale n. 4 del 15.12.2011; il verbale n. 33 del 02.05.2012 nella parte relativa alla valutazione delle prove scritte della ricorrente (identificata dal n. 426) e relative griglie;

– la graduatoria finale della procedura che sarà emanata all’esito della stessa e gli atti di nomina dei vincitori che saranno emanati all’esito della procedura ed i relativi atti attuativi (ivi compresi i contratti da stipulare con i suddetti vincitori);

con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla procedura concorsuale de qua;

C) con i motivi aggiunti depositati in data 17 ottobre 2012:

– del decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 109 del 22 agosto 2012 di approvazione della graduatoria finale della procedura;

– degli atti di nomina dei vincitori e dei contratti stipulati con i suddetti vincitori;

– di ogni altro atto presupposto e connesso, con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Con l’atto introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti successivamente depositati la prof.ssa Sandra Orrù ha impugnato gli atti indicati in epigrafe formulando molteplici censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, che hanno chiesto la reiezione delle domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate.

La causa è stata trattata in sede cautelare nella camera di consiglio dell’11 luglio 2012: con ordinanza n. 470 il Tribunale ha fissato per la trattazione della controversia nel merito la pubblica udienza del 5 dicembre 2012.

In quell’occasione la discussione della causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 6 marzo 2013, in cui è passata in decisione.

2) Preliminarmente, per quanto riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, si osserva che il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che in relazione ad un procedimento concorsuale non sono configurabili controinteressati quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione del provvedimento conclusivo, ossia della graduatoria, mentre al contrario, nell’ipotesi in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, cioè ad ogni soggetto utilmente collocato nella graduatoria stessa (tra le più recenti cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 settembre 2012 n. 5084 e 27 aprile 2012 n. 2467). Ne discende che correttamente l’odierna ricorrente, una volta intervenuta – e impugnata – la graduatoria di merito, ha provveduto all’integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nei confronti dei vincitori del concorso.

In ogni caso, anche a ritenere che occorresse notificare sin dall’origine l’atto introduttivo del giudizio ad almeno un controinteressato, intendendosi per tali i concorrenti ammessi alla prova orale, si rileva quanto segue:

– il ricorso originario, proposto contro il decreto del 15/5/2012 con cui sono stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di cui si discute, è stato notificato (oltre che all’Amministrazione scolastica) alla sig.ra Lucia Evangelisti in data 12/6/2012; quest’ultima ha fatto pervenire una dichiarazione relativa alla sua totale estraneità al ricorso notificato; il difensore della parte ricorrente ha quindi proceduto a notificare il gravame ad altro destinatario (sig. Marco Menicatti) che ha ricevuto l’atto in data 18/6/2012;

– in data 24/7/2012 la ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti (recante censure contro gli atti della Commissione giudicatrice), che è stato notificato all’Amministrazione scolastica nella medesima data ed è stato ricevuto dal sig. Marco Menicatti il 30/7/2012;

– in data 17/10/2012 la ricorrente ha depositato un secondo atto di motivi aggiunti (con cui ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti di approvazione della graduatoria finale della procedura e di nomina dei vincitori), che è stato notificato all’Amministrazione scolastica il 12/10/2012 ed è stato ricevuto dal controinteressato sig. Marco Menicatti il 18/10/2012; nell’atto qui depositato la ricorrente ha altresì formulato richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami onde integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva in numero di 137; con decreto presidenziale del 22/10/2012 è stata rilasciata l’autorizzazione richiesta e sono state prescritte le modalità della notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti; in data 20/11/2012 la ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’avvenuta notifica con le modalità prescritte.

3.1) Nel ricorso originario sono formulate, in sintesi, le seguenti censure:

a) l’art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140 prevede, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale; ciò significa che l’organizzazione del concorso è affidata agli Uffici scolastici regionali, ma che identico deve essere il contenuto delle prove da sottoporre ai candidati; in caso contrario viene meno l’unicità del concorso e ciò si è verificato nel caso in esame, in violazione anche del principio di imparzialità e di parità di accesso ai pubblici uffici;

b) la composizione della Commissione giudicatrice del concorso, come modificata con decreto del Direttore generale dell’U.S.R. per la Toscana n. 27 del 2/4/2012, non è conforme alla previsione dell’art. 10 del D.P.R. n. 140/2008, posto che il Presidente non possiede la qualifica richiesta e che gli altri due componenti rappresentano una sola delle due categorie contemplate dalla norma (sono entrambi infatti dirigenti scolastici).

3.2) La censura sub a) è inammissibile e infondata .

E’ inammissibile perché investe l’intero concorso a livello nazionale, senza che sia stato impugnato alcun atto relativo agli altri concorsi regionali – neppure i provvedimenti di approvazione delle graduatorie e di nomina dei vincitori – e senza che sia stato evocato nel presente giudizio alcun partecipante a quei concorsi.

È infondata perché la disciplina dettata in materia dall’art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dal D.P.R. n. 140/2008 lascia ampio spazio alla gestione del concorso in ambito regionale, ferma restando l’unicità dell’indizione e della disciplina (contenuta nel decreto del 13/7/2011 del Direttore generale per il personale scolastico del M.I.U.R.) per i tre settori formativi della dirigenza scolastica. In tale quadro non è affatto illogico che le prove siano state definite a livello regionale, visto che la partecipazione era consentita per una sola regione (la presentazione di domande per più regioni era espressamente qualificata come causa di esclusione dal concorso) e che dunque si concorreva esclusivamente per i posti della regione prescelta. Come affermato dal TAR Lazio, sez. III, nella sentenza 23 giugno 2010 n. 20257 “l’ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento dei concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello regionale“; la censura in esame si fonda in realtà “su un erroneo presupposto che sarebbe quello di individuare una parità di posizioni tra candidati espletanti la prova concorsuale in Regioni differenziate; in un concorso che si svolge in sede regionale il principio di paritario trattamento tra i concorrenti ha come suo perimetro l’ambito regionale, mentre solo per un concorso che si svolga su scala nazionale sarà necessario rispettare il paritario trattamento per tutti i concorrenti, quale che sia la sede di provenienza“.

3.3) A diverse conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda la censura sub b).

Va innanzitutto premesso che con decreto n. 128 del 26/9/2011 il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha nominato la Commissione giudicatrice del concorso di cui si controverte nelle persone del prof. Giuseppe Parlato (docente universitario, presidente), della prof.ssa Elisabetta Bonalumi (dirigente scolastico) e del dott. Sesto Vigiani (dirigente tecnico).

A seguito delle dimissioni del presidente si è successivamente reso necessario modificare la composizione della predetta Commissione; con decreto n. 27 del 2/4/2012 il Direttore generale dell’U.S.R. ha nominato presidente il dott. Sesto Vigiani, integrando il collegio con la nomina a componente del prof. Paolo Calusi (dirigente scolastico).

Gli elaborati della ricorrente sono stati corretti dalla Commissione, nella nuova composizione, in data 2/5/2012.

L’art. 10 del D.P.R. n. 140/2008 (“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”) stabilisce ai commi dal terzo al quinto, per quanto qui interessa, che il presidente delle commissioni esaminatrici è scelto tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, tra i magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, ovvero tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; e che, in carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e’ esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi.

Le disposizioni dianzi richiamate rivelano l’esigenza che nella composizione della commissione sia riflessa la compresenza di professionalità differenziate quanto complementari, nel senso di affiancare al presidente – scelto fra soggetti non necessariamente muniti di specifiche conoscenze nel campo della dirigenza e dell’organizzazione scolastica, ma qualificati per assumere il ruolo di coordinamento e guida richiesto dalla funzione – due componenti di estrazione non omogenea, in modo da veder rappresentate in seno all’organo sia le competenze specifiche dell’ambito scolastico, sia quelle tecnico-gestionali e amministrative di carattere generale. Le medesime disposizioni disegnano, peraltro, un’alternativa residuale per l’ipotesi in cui la carenza di aspiranti al ruolo di presidente costringa ad attingere a personale estraneo alle categorie indicate in via principale: in tale evenienza, peraltro, il dato di rilievo non risiede tanto nella diversa estrazione professionale della figura investita della funzione presidenziale, quanto nel fatto che l’estrazione del presidente può – beninteso, fisiologicamente – finire per coincidere con quella di uno dei due commissari rimanenti, fatta salva la diversa anzianità minima di servizio (dieci anni per i dirigenti chiamati alla funzione di presidente, cinque per quelli chiamati alla funzione di commissario). Il chiaro tenore letterale del citato art. 10, sintomatico del favor riservato dal regolamento all’opzione indicata come primaria, rende in ogni caso evidente l’assenza di discrezionalità nella scelta dei componenti la commissione e, segnatamente, del presidente, il cui nominativo può essere attinto tra i dirigenti con anzianità di servizio decennale soltanto laddove si verifichi l’indisponibilità di aspiranti tra i professori universitari, i magistrati e i dirigenti generali.

Se così è, non può che concludersi per l’illegittimità della sostituzione del dimissionario presidente della Commissione esaminatrice, prof. Parlato, effettuata dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana con l’impugnato decreto del 2 aprile 2012. La decisione di procedere alla sostituzione con altro componente la commissione “al fine di garantire, ad un lato, la maggiore speditezza nelle operazioni concorsuali e il rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa per la conclusione della procedura concorsuale e, dall’altro, in ossequio al principio di par condicio, tenuto anche conto dello stato di avanzamento dei lavori della commissione medesima” non risponde, invero, agli unici criteri dettati dalla disciplina regolamentare per la nomina del presidente di commissione e, in particolare, non dà alcun conto della sussistenza nel caso concreto dei presupposti legittimanti la scelta di un dirigente con anzianità decennale, vale a dire l’assenza di aspiranti disponibili nelle categorie di dipendenti pubblici al cui interno la ricerca del nuovo presidente avrebbe dovuto essere condotta in via privilegiata (così come era stato fatto per il presidente originario). L’Amministrazione resistente non ha, del resto, fornito neppure in giudizio adeguata dimostrazione della inevitabilità della scelta ricaduta sul dott. Vigiani, né quest’ultima può considerarsi giustificata in virtù degli obiettivi posti dall’Amministrazione a sostegno del proprio operato, non vedendosi per quale ragione la speditezza dei lavori della commissione e la par condicio avrebbero dovuto essere meglio assicurate dalla nomina di un presidente “interno” alla commissione: si tratta di obiettivi rispetto ai quali è la continuità di due componenti su tre della commissione a rilevare, piuttosto che non il loro ruolo all’interno della commissione stessa; e, in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, non vi è alcuna evidenza del fatto che l’unica condizione per assicurare il raggiungimento di quegli obiettivi fosse l’integrale sacrificio delle garanzie e delle esigenze che, lo si è visto, sono sottese alla previsione regolamentare in materia di scelta del presidente di commissione (garanzie ed esigenze delle quali l’Amministrazione procedente mostra – in realtà – di non essersi affatto curata).

Le censure formulate dalla ricorrente sotto il profilo esaminato sono dunque fondate. E sono fondate anche sotto l’ulteriore profilo della violazione del comma 4 dell’art. 10, che impone di selezionare i componenti tra diverse categorie di aspiranti, mentre con il decreto del 2/4/2012 sono stati nominati componenti due dirigenti scolastici. È vero che nell’elenco degli aspiranti più sopra citato figurava un solo dirigente tecnico (il dott. Sesto Vigiani) mentre tutti gli altri avevano qualifica di dirigente scolastico; ma proprio per questo il dott. Vigiani avrebbe dovuto essere mantenuto nell’incarico originariamente assegnatogli.

3.4) Dalla riconosciuta fondatezza delle censure esaminate al punto precedente deriva l’accoglimento del ricorso originariamente proposto, nonché l’annullamento del decreto n. 27 del 2/4/2012 e conseguentemente delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice nominata con detto decreto e del decreto n. 38 del 15/5/2012, che ha recepito gli esiti di tali operazioni.

4.1) Quanto ai motivi aggiunti depositati il 24/7/2012, le censure ivi formulate possono essere così sintetizzate:

c) alla luce di quanto stabilito dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 28/12/2011 (verbale n. 1) circa le modalità di correzione degli elaborati, risulta violato il principio del collegio perfetto;

d) è stato violato il principio dell’anonimato, posto che era possibile riconoscere gli autori degli elaborati prima dell’apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati;

e) le griglie di valutazione degli elaborati sono per più aspetti affette da illogicità, contraddittorietà, perplessità e comportano disparità di trattamento; inoltre, le prove della ricorrente sono state penalizzate rispetto ad altri elaborati valutati più favorevolmente.

4.2) La censura sub c) è fondata.

Com’è noto, la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggino quali collegi perfetti, in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti, ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte; di modo che non potrebbe reputarsi rispettosa di tale regola l’attribuzione dei giudizi/punteggi operata individualmente dai commissari, ma neppure l’attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell’elaborato da parte di uno soltanto dei commissari, il quale, per così dire, riferisca agli altri. Occorre, in altri termini, che la valutazione collegiale della prova sia preceduta dalla lettura dell’elaborato da parte del collegio in ciascuno dei suoi componenti.

Tanto premesso, la Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa, nella sua composizione originaria (presidente il prof. Parlato), risulta aver stabilito di procedere alla correzione secondo le modalità così descritte nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011: “la Commissione decide che, dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale”. Per ciascuna delle successive sedute di correzione degli scritti il verbale attesta che “la Commissione procede alla valutazione come descritto nel verbale n. 1 del 28.12.2011”, e lo stesso vale per la commissione nella mutata composizione (presidente il dott. Vigiani), nei cui verbali viene unicamente aggiunto il riferimento al proprio verbale di insediamento n. 23 del 3 aprile 2012.

In prima battuta, osserva il Collegio come la verbalizzazione possa lasciar intendere che la commissione abbia voluto riservarsi la possibilità di procedere alla valutazione collegiale sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario; astrattamente, peraltro, essa si presta altresì – come sostenuto dall’Amministrazione resistente e dai controinteressati – ad essere letta nel senso di sottintendere che la “lettura individuale” sia stata comunque effettuata da ciascuno dei commissari; e il sottinteso sarebbe addirittura necessitato dal rilievo secondo cui, diversamente opinando, dovrebbe concludersi che la commissione abbia inteso “confessare” di non essersi attenuta alle regole che ne disciplinano il funzionamento.

L’argomento, tuttavia, non convince. Anche ammesso, infatti, che la lettura individuale da parte di ciascuno dei commissari costituisca un legittimo equipollente della lettura collegiale dell’elaborato, non possono trovare applicazione nella fattispecie i principi interpretativi dettati dal codice civile per i contratti e implicitamente invocati dalle difese resistenti, nella misura in cui se ne ritiene l’estensibilità anche ai fini dell’interpretazione dei provvedimenti amministrativi (interpretazione secondo buona fede, principio di conservazione, interpretazione nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto). Quel che rileva, nelle procedure concorsuali, è il rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l’amministrazione deve conformare la propria immagine prima ancora che la propria azione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744), e il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame – le quali, è appena il caso di sottolinearlo, non hanno natura provvedimentale, ma documentativa degli atti compiuti dalla commissione, e per ciò solo vanno interpretati privilegiandone il tenore letterale – è tale da rendere di per sé opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di qualsivoglia elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non abbia mai fatto ricorso alla facoltà di procedere alla “lettura individuale”, ovvero che la “lettura individuale”, ove avvenuta, sia stata realmente eseguita da ciascuno dei commissari.

4.3) La censura sub d) è infondata.

Il verbale n. 4 del 15/12/2011 riporta lo svolgimento delle operazioni successive alla conclusione delle prove scritte (abbinamento delle buste contenenti gli elaborati e loro inserimento in una busta grande anonima sigillata e siglata dal Presidente della Commissione). Nel verbale si fa riferimento alla linguetta presente sulle buste e portante il numero identificativo del candidato, di cui non viene però verbalizzato il distacco prima della chiusura della busta grande; in questo caso tuttavia, a differenza di quanto vale per il punto precedente, dalla mancata verbalizzazione non consegue l’accoglimento della censura, posto che la correttezza delle operazioni di imbustamento può ragionevolmente desumersi dalla circostanza che quattro candidati erano presenti alle operazioni stesse e non hanno sollevato obiezioni.

4.4) Le censure sub e) non meritano accoglimento; in sintesi:

– posto che il bando di concorso richiede per l’ammissione alla prova orale (art.10 comma 1) “un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta“, non è affatto contraddittoria la scelta della Commissione di giudicare sufficiente un elaborato che abbia ottenuto un punteggio di 18/30, atteso che l’Amministrazione può legittimamente decidere di subordinare il superamento di un concorso ad un giudizio superiore alla mera sufficienza (giudizio che nel caso in esame corrisponde, in termini numerici, al voto 7), in conformità peraltro con quanto espressamente previsto dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. n 487/1994;

– l’asserita inutilità della prima voce della griglia di valutazione relativa alla seconda prova (“individuazione delle criticità e dei processi formativi“) non comporta un’apprezzabile lesività per la ricorrente (che infatti ha ottenuto, per tale voce, un punteggio di 4 corrispondente a “buono”, cioè il punteggio migliore tra quelli conseguiti nella prova in questione); la censura risulta dunque inammissibile perché priva di interesse;

– va superata anche la censura relativa ai punti 7 e 8 della griglia; in nessuna delle due prove la ricorrente ha subito le penalizzazioni di cui al punto 7 e dunque non c’è ragione di lamentarsi delle relative previsioni; quanto al punteggio aggiuntivo di cui al punto 8, la censura è relativa alla sua mancata attribuzione alla ricorrente, sotto il profilo del difetto di motivazione e della disparità di trattamento: si tratta però di censure che investono il merito dell’azione amministrativa e che si fondano sulla pretesa eccellenza degli elaborati della predetta, non suscettibile di valutazione in sede giurisdizionale;

– la censura relativa alla prospettata disparità di trattamento rispetto alle valutazioni riservate agli elaborati di altri candidati impinge, a sua volta, nelle scelte di merito riservate alla Commissione esaminatrice ed è perciò inammissibile.

5) In conclusione, l’azione impugnatoria proposta con il ricorso originario va accolta perché risultano fondate le censure esaminate ai precedenti punti 3.3) e 4.2). Va accolto anche il ricorso per motivi aggiunti depositato il 17/10/2012, proposto contro i provvedimenti di approvazione della graduatoria finale della procedura e di nomina dei vincitori; questi ultimi atti risultano affetti da illegittimità derivata dai vizi rilevati a carico dei provvedimenti presupposti (impugnati con l’atto introduttivo del giudizio) e vanno, insieme a questi, annullati.

Va invece respinta la domanda risarcitoria, formulata dalla ricorrente in termini del tutto generici.

6) Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate nel dispositivo; con compensazione nei rapporti tra la ricorrente e i controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti successivamente proposti nei sensi e con gli effetti precisati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e i controinteressati.

Ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 6 marzo 2013 e 20 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Toscana 19 aprile 2013, n. 645

N. 00645/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01030/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora ****, rappresentata e difesa dall’avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora, n. 26;

contro

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Commissione Esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici della Scuola Primaria e Secondaria e degli Istituti educativi presso l’Ufficio scolastico regionale della Toscana, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

nei confronti di

*****

per l’annullamento

– del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 128 del 26.9.2011, di nomina della Commissione giudicatrice;

– del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 27 del 2.4.2012, di modifica e integrazione della Commissione giudicatrice;

– dei verbali della Commissione esaminatrice relativi all’esito della valutazione delle prove scritte dei candidati partecipanti e del verbale relativo alla correzione delle prove effettuate dalla ricorrente;

– del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 38 del 15.5.2012, di pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo;

– dei verbali, in parte de qua, relativi alle operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori e in particolare:

– verbale n. 1 del 14.12.2011, nella parte in cui la traccia n. 1 è fuorviante;

– verbale n. 4 del 15.12.2011, nella parte in cui le buste contenenti gli elaborati risultano essere state inserite in busta grande anonima senza aver staccato le linguette numerate di identificazione;

– verbale n. 1 del 28.12.2011, nella parte in cui la Commissione delibera la possibilità di lettura individuale degli elaborati e nella parte in cui sono approvate le griglie di valutazione;

– tutti i verbali in cui la segretaria è stata assente e non sostituita da un segretario supplente ma da un commissario (n. 4 del 30.12.2011, n. 5 del 3.1.2012, n. 7 del 7.1.2012, n. 15 del 29.2.2012, n. 18 del 14.3.2012, n. 19 del 16.3.2012, n. 22 del 26.3.2012, n. 25 del 11.4.2012) ;

– i verbali dal n. 2 del 28.12.11 al n. 34 dell’8.5.2012 (ed in particolare il verbale che si riferisce alla valutazione della prova della ricorrente – busta n. 203) nella parte in cui non risulta avvenuta l’apertura collegiale dei pieghi contenenti gli elaborati e risulta la lettura individuale degli elaborati;

nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente;

e per la condanna

al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla procedura concorsuale de qua;

nonché (quanto ai motivi aggiunti depositati in giudizio in data 17/9/2012) per l’annullamento

– del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 105 del 7.8.2012, di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

– della graduatoria di merito ad esso allegata nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

– del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 109 del 22.8.2012, di rettifica della graduatoria di merito già pubblicata in data 7/8/2012;

– della graduatoria di merito ad esso allegata nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

– dell’elenco nominativo ad esso allegato contenente il nominativo della ricorrente tra quelli ammessi con riserva alle prove orali e superate con esito favorevole;

– dell’avviso pubblicato in data 31.8.2012 con cui l’Ufficio scolastico regionale pubblica l’elenco dei nominativi degli inclusi nella graduatoria a cui è stato conferito un incarico di Dirigente Scolastico a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2012;

nonchè di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

previa declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere incluso nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, pleno jure ed ad essere quindi individuato, per effetto di detto inserimento, destinatario di un contratto a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Scolastico.

con condanna

al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla procedura concorsuale de qua.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Commissione esaminatrice di concorso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 13.7.2011 è stato emanato il bando di concorso per esami e titoli relativo al reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

La ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva in data 12.10.2011, cosicchè ha potuto sostenere le prove scritte (identificate col plico n. 203), senza però ottenere il punteggio idoneo a consentire il passaggio alla successiva fase concorsuale delle prove orali (come risulta dagli esiti pubblicati il 15 maggio 2012).

Avverso il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, gli atti relativi alla valutazione delle prove scritte e all’ammissione alla prova orale la ricorrente è insorta deducendo:

1) Violazione dell’art. 10 del d.p.r. n. 140/2008, degli artt. 9 e 12 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di collegialità.

La ricorrente articola il motivo di gravame nelle seguenti censure:

a) nel decreto di costituzione della commissione giudicatrice non sono nominati i membri supplenti, indicati soltanto in un momento successivo nel professor De Puri e nella dottoressa Biagioni (ovvero in data 3.4.2012, con la pubblicazione del decreto di modifica e integrazione della commissione esaminatrice, in relazione alle dimissioni del Presidente Prof. Parlato), in contrasto con la regola della contestualità di nomina di commissari titolari e supplenti sancita dall’art. 10, comma 10, del d.p.r. n. 140/2008;

b) nel decreto di modifica della composizione della commissione la sostituzione, con un non aspirante alla funzione di presidente (cioè con il componente della commissione dott. Vigiani), del Presidente dimissionario, reca una motivazione illogica (incentrata su ragioni di speditezza delle operazioni concorsuali e su esigenze di uniformità di valutazione, che sarebbero ad avviso della ricorrente rimaste soddisfatte anche in caso di sostituzione del Presidente con soggetto esterno alla commissione, lasciando al suo posto il dott. Vigiani);

c) per effetto del decreto datato 2.4.2012 figura nell’elenco dei supplenti, quale aspirante Presidente, il dottor Pellecchia, privo però dei requisiti necessari a ricoprire tale carica, al pari del dott. Vigiani; né sussiste la carenza di personale in tale ruolo, che sola potrebbe giustificare la deroga all’obbligo di possedere detti requisiti;

d) il professor Calusi, sostituto del dottor Vigiani nella posizione di componente, non ha la qualificazione di esperto in organizzazioni pubbliche o private, né è dirigente tecnico o amministrativo, con la conseguenza che la commissione risultava composta da un dirigente tecnico in funzione di Presidente e da due dirigenti scolastici (prof. Calusi e Bonalumi) quali componenti, in contrasto con l’art. 10, comma 4, del d.p.r. n. 140/2008;

e) il prof. Calusi ha fatto parte, quale membro del Collegio dei revisori, degli organi statutari dell’Associazione nazionale Presidi (ANPI), mentre il commissario supplente prof. De Puri è dirigente di detta Associazione e svolge ancora attività sindacale (tuttavia quest’ultimo si è dimesso prima di svolgere attività in seno alla commissione);

f) sono stati nominati in ritardo anche gli esperti nelle materie linguistica e informatica;

g) la lettura degli elaborati è avvenuta individualmente, mentre solo la valutazione è stata effettuata collegialmente, come risulta dal verbale sottoscritto dai commissari.

2) Violazione degli artt. 12, 14 e 15, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994; violazione dell’art. 27 del r.d. n. 1953/26; violazione dei principi in materia concorsuale e del principio della par condicio.

Il suddetto motivo di impugnativa è articolato nelle seguenti doglianze:

a) la commissione esaminatrice solo con verbale del 28.12.2011 (e cioè dopo l’espletamento delle prove scritte da parte dei candidati, avvenuto il 15.12.2011 – allegato n. 7 depositato in giudizio il 31.8.2012–) ha stabilito i criteri di valutazione delle prove scritte ed ha approvato le schede riportanti criteri ed indicatori, in violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, che inserisce l’approvazione dei criteri di valutazione nella prima riunione della commissione;

b) dal verbale n. 4 del 15.12.2011 (allegato n. 7) non risulta che l’abbinamento delle buste contenenti rispettivamente il primo e il secondo elaborato scritto sia avvenuto dopo avere staccato la linguetta numerata, cosicchè non è stata data contezza del rispetto della formalità prescritta dall’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994;

c) manca la verbalizzazione della fase di apertura dei pieghi contenenti gli elaborati, che in base al citato art. 14 deve avvenire alla presenza della commissione al completo (i verbali danno contezza della collegialità della valutazione degli elaborati, ma non anche della collegialità dell’apertura dei pieghi); al contrario, risulta che la lettura degli elaborati è stata effettuata dal singolo commissario, il che sembra presupporre un’apertura parimenti individuale;

d) le deliberazioni assunte nel giudicare i singoli lavori (allegati di cui al documento n. 5 depositato in giudizio il 5.7.2012) non sono state sottoscritte dal segretario della commissione, mentre in alcuni verbali si dà atto dell’assenza del segretario e dello svolgimento delle sue funzioni da parte della dottoressa Bonalumi, componente della commissione, in contrasto con l’art. 15 del d.p.r. n. 487/1994.

3) Violazione dell’art. 10 del bando concorsuale; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità, difetto dei presupposti e travisamento delle circostanze di fatto.

Il suddetto motivo è articolato nei seguenti rilievi:

a) la ricorrente ha conseguito “18” nella prima prova, e “19” nella seconda, inferiore al minimo previsto (“21”) ai fini dell’ammissione alla prova orale, e tuttavia la commissione aveva prestabilito che la votazione 18 corrispondesse ad una valutazione sufficiente;

b) le griglie di valutazione sono strutturate in segmenti di tracce che in gran parte non seguono le consegne della traccia (è il caso ad esempio dei due segmenti sugli enti locali, n. 4 e 5, relativamente alla prima traccia, i quali sono illogici ed hanno danneggiato la ricorrente, il cui compito scritto non si è soffermato sui “rapporti con gli enti locali”): la traccia non prevedeva la trattazione dei rapporti con le Regioni, mentre la griglia di valutazione sopravvalutava i “rapporti con gli enti locali”; inoltre gli indicatori contenuti nella griglia di valutazione corrispondono al titolo della prova e non recano parametri oggettivi di attribuzione dei punteggi;

c) il punteggio previsto nella griglia per ciascun livello non è motivato (ad esempio, al giudizio scarso non corrisponde l’indicazione delle caratteristiche dell’elaborato meritevoli del giudizio stesso);

d) il descrittore n. 7 (“correttezza ortografica, sintattica, lessicale, ecc.”), avente una inaccettabile applicazione discrezionale, è illogico, in quanto non fa riferimento alle competenze linguistico espressive;

e) arbitraria la scelta di attribuire da 1 a 3 punti all’elaborato che non raggiunga il massimo punteggio.

4) Violazione dell’art. 27 del R.D. n. 1953/26; eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto, difetto dei presupposti, disparità, contraddittorietà manifesta.

In vari casi la commissione ha corretto i voti senza apporre alcuna postilla, violando l’art. 27 del R.D. n. 1953 del 1926, ed è incorsa più volte in errore nel correggere gli elaborati.

Ad esito di decreto presidenziale n. 466 del 9.7.2012, di accoglimento della domanda cautelare, la ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove orali, ottenendo come votazione “22”. Tuttavia la stessa non è stata inserita nella graduatoria finale

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, l’elenco dei destinatari dell’incarico di dirigente scolastico e gli atti connessi l’esponente è insorta con motivi aggiunti depositati in giudizio il 17.9.2012, deducendo profili di illegittimità derivata dagli atti impugnati col ricorso introduttivo.

Si sono costituiti in giudizio il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e la Commissione giudicatrice.

Ad esito dell’ordinanza presidenziale del 24.9.2012 è stata effettuata la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, tramite pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale in data 16.10.2012.

All’udienza del 6 marzo 2013 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con varie censure articolate nell’ambito del primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della regola di contestualità della nomina dei commissari titolari e supplenti, l’illogica motivazione dell’atto di sostituzione del Presidente dimissionario della commissione di concorso, la mancanza dei necessari requisiti di nomina da parte del dott. Vigiani (sostituto del Presidente dimissionario), del dottor Pellecchia (inserito nell’elenco dei supplenti quale aspirante Presidente) e del professor Calusi (sostituto del dott. Vigiani quale componente della commissione); la parte istante deduce altresì l’incompatibilità del prof. Calusi e del commissario supplente prof. De Puri (in quanto il primo è membro del Collegio dei revisori dell’Associazione nazione Presidi, mentre il secondo è dirigente dell’Associazione stessa e attivista sindacale) ed evidenzia infine, quale ulteriore ragione di illegittimità la lettura individuale, anziché collegiale, degli elaborati, come indicato in uno dei verbali della commissione giudicatrice.

Occorre precisare che la ricorrente non ha interesse a dolersi della composizione della commissione esaminatrice, come modificata a seguito delle dimissioni del professor Parlato, in quanto la correzione delle prove scritte della ricorrente stessa è stata eseguita dalla commissione presieduta da quest’ultimo (si veda il verbale n. 17 dell’8.3.2012); altrettanto dicasi per la censura riferita alla qualificazione del professor Calusi, che, quale sostituto del dottor Vigiani, non ha partecipato alla correzione delle prove scritte della deducente (la Commissione che ha valutato gli elaborati dell’interessata era composta dal professor Parlato quale Presidente e dai dottori Vigiani e Bonalumi quali commissari titolari); quanto ai restanti rilievi espressi con il primo motivo di gravame, il Collegio osserva quanto segue.

Non rappresentano vizi del procedimento, ma semmai irregolarità formali, la mancata nomina iniziale dei membri supplenti (i quali peraltro non hanno partecipato alla correzione delle prove della ricorrente) e la ritardata nomina degli esperti in lingue e informatica

Del pari non meritano accoglimento i profili di gravame che investono la nomina a commissario effettivo del professor Calusi ed a commissario supplente del prof. De Puri: quanto al primo, il rilievo oltre che inammissibile è infondato, giacchè l’appartenenza al collegio dei revisori di un’associazione di categoria non costituisce causa di incompatibilità, in quanto l’art. 35, comma 3, lett. e, del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 487/1994 riconducono l’incompatibilità all’attività sindacale in senso stretto, e non a prestazioni professionali svolte all’interno dell’organizzazione sindacale; quanto al secondo, egli si è dimesso dall’incarico di commissario supplente in data 22.5.2012, senza prendere parte ai lavori della commissione, talchè la censura che lo riguarda è manifestamente inammissibile.

Coglie invece nel segno la censura riguardante il metodo seguito nella lettura e valutazione degli scritti.

Invero, la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte, cosicchè collide con tale regola sia l’attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia l’attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell’elaborato da parte di uno soltanto dei commissari il quale riferisca agli altri. Occorre cioè che la valutazione collegiale sia preceduta dalla lettura dell’elaborato da parte di tutti i commissari.

Tanto premesso, la commissione esaminatrice del concorso de quo ha stabilito di procedere alla correzione come precisato nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011 (documento n. 5 depositato in giudizio dall’esponente): “la commissione decide che, dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale”; coerentemente, in ciascuna delle successive sedute di correzione degli scritti, il verbale attesta che “la commissione procede alla valutazione come descritto nel verbale n. 1 del 28.12.2011”.

Pertanto, la verbalizzazione lascia intendere che la commissione si è riservata la possibilità di procedere alla valutazione collegiale sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario.

Né potrebbe opporsi che il predetto verbale n. 1 vada letto nel senso che la lettura individuale sia stata comunque effettuata da ogni commissario.

Infatti nelle procedure concorsuali rileva l’osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l’Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicchè il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame (aventi natura documentativa degli atti compiuti dalla commissione e quindi da interpretare privilegiando il tenore letterale) è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai ricorsa alla facoltà di procedere alla lettura individuale, oppure che la lettura individuale sia stata effettuata da ciascun commissario.

Con il secondo motivo l’istante lamenta che la commissione ha stabilito i criteri di valutazione delle prove scritte dopo lo svolgimento delle stesse, che dal verbale n. 4 del 15.12.2011 non risulta che l’abbinamento delle buste contenenti il primo e il secondo elaborato sia avvenuto dopo avere staccato la linguetta numerata, che manca la verbalizzazione della fase di apertura dei plichi contenenti gli elaborati, e che alcune delle deliberazioni assunte dalla commissione ai fini della valutazione delle prove non sono state sottoscritte dal segretario della commissione, mentre nei verbali relativi ad altre deliberazioni si dà atto dell’assenza del segretario e dello svolgimento delle relative funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.

Le censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.

Per giurisprudenza pacifica, il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali, che ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994 devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione, deve essere inquadrato e interpretato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti: ne consegue che è perfettamente legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione avvenuta, come nella specie (verbale n. 1 del 28.12.2011), in un momento successivo all’effettuazione delle prove scritte, ma prima della loro concreta valutazione (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062).

Allo stesso modo, nessuna illegittimità è ravvisabile con riferimento alle operazioni di apertura delle buste contenenti gli elaborati scritti, posto che dai verbali delle sedute della commissione risulta con certezza che tutte le operazioni si sono svolte alla presenza della commissione medesima, in conformità all’art. 14, comma 5, del d.p.r. n. 487/1994.

Quanto all’abbinamento delle buste, il Collegio rileva che il verbale n. 4 del 15.12.2011, pur non specificando l’operazione di distacco della linguetta numerata, dà contezza del fatto che le operazioni di abbinamento si sono svolte alla presenza di 4 candidati e di 2 rappresentanti dell’Ufficio scolastico, i quali nulla hanno eccepito in ordine alle operazioni di abbinamento.

Pertanto, alla luce di ciò ed in assenza di elementi oggettivi che depongano per l’effettiva violazione dell’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994, l’omessa verbalizzazione denunciata dalla ricorrente costituisce una irregolarità formale.

Quanto alla mancata sottoscrizione di alcuni verbali da parte del segretario o alla sostituzione del medesimo da parte di un componente della commissione, il Collegio ritiene che la ricorrente non ha interesse a dolersi di tale irregolarità, visto che le operazioni di correzione delle sue prove scritte si sono svolte alla presenza del segretario, il quale ha sottoscritto il relativo verbale.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’illogicità ed irragionevolezza dei criteri valutativi apprestati dalla commissione per le prove scritte; secondo l’esponente, in particolare, da un lato sarebbe illogico e contraddittorio che il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove scritte, pari a 21/30, non corrisponda al giudizio di sufficienza che la stessa griglia-base predisposta dalla commissione individua nel punteggio di 18/30, per altro verso i “descrittori” che formano le “griglie” valutative adottate dalla commissione sarebbero fuorviati e fuorvianti rispetto alle tracce assegnate per le prove scritte, viziando i giudizi espressi nei confronti dei candidati; le griglie di valutazione, illogicamente strutturate in segmenti di traccia, sarebbero prive di un contenuto significativo e misurabile e non consentirebbero una valutazione completa delle prove, risultando altresì illogica la mancata valorizzazione delle competenze linguistico-espressive dei candidati e arbitraria la riserva di tre punti aggiuntivi per il caso in cui gli elaborati non avessero già raggiunto il punteggio massimo; secondo la ricorrente, inoltre, il descrittore n. 7 non fa riferimento alle competenze linguistico espressive ed è quindi illogico.

Il motivo è infondato sotto ciascuno dei profili considerati.

Nella seduta del 28 dicembre 2011, la commissione esaminatrice ha elaborato due “griglie” per la valutazione delle due prove scritte concorsuali, individuando per ciascuna prova sei parametri di stampo contenutistico (“punti di vista”) cui riferire il giudizio di maggiore o minore “concordanza” dell’elaborato, risultando chiaro che, al di là di una certa approssimazione delle espressioni utilizzate, la commissione avesse inteso collegare il proprio giudizio al grado di maggiore o minore adeguatezza dell’elaborato rispetto ai parametri, espresso in termini descrittivi secondo una scala di valore da “scarso” a “ottimo”, corrispondente all’assegnazione di un punteggio numerico da 1 a 5. Dunque, il giudizio tecnico-discrezionale della commissione si identifica con l’espressione del grado di concordanza, ottenuta attraverso il raffronto fra il contenuto dell’elaborato e i singoli parametri di valutazione, di fatto ricavati dalla scomposizione delle tracce in segmenti, in relazione a ciascuno dei quali la commissione ha verificato la completezza delle prove presentate dai candidati. Lo stampo prettamente contenutistico delle griglie utilizzate dalla commissione non vizia di per sé la valutazione, posto che la rispondenza dell’elaborato a quanto richiesto dalla traccia (e dai singoli segmenti logico-argomentativi nei quali la stessa risulti scomponibile) costituisce un dato certamente suscettibile di riscontro oggettivo.

A questo si aggiunga che il giudizio della commissione risulta integrato sia dalla considerazione degli aspetti formali della prova, con l’assegnazione delle penalizzazioni (-1) previste per le eventuali scorrettezze ortografiche, sintattiche e lessicali, la cui rilevanza ai fini del giudizio complessivo su ciascun candidato è innegabile, avuto riguardo alla professionalità richiesta dai posti messi a concorso; sia dall’ulteriore considerazione degli elementi compendiati nella “significatività” dell’apporto del candidato e nella validità stilistica dell’esposizione, in relazione ai quali il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo vale proprio a colmare la lacuna stigmatizzata dalla ricorrente con riguardo alla valorizzazione autonoma delle competenze linguistiche ed espressive dei candidati. In altri termini, penalizzazioni e punteggio aggiuntivo rappresentano il mezzo per consentire alla commissione, con scelta del tutto ragionevole, di personalizzare ulteriormente la valutazione di quelle prove che, pur non ottenendo il massimo dei voti per la concordanza contenutistica (nel qual caso, l’ulteriore personalizzazione sarebbe risultata superflua), meritassero comunque di essere premiate in virtù delle particolari competenze espositive, piuttosto che di una preparazione eccellente, sebbene non estesa all’intero contenuto della traccia, dimostrate dal candidato.

Sul piano della coerenza degli indicatori valutativi adoperati dalla commissione, vanno respinte le critiche specificamente rivolte dalla ricorrente ai descrittori n. 4 e n. 5 relativi alla prima prova scritta e perfettamente in linea con la traccia che richiedeva espressamente di riferire la trattazione del tema principale, riguardante il ruolo del dirigente scolastico nei nuovi assetti ordinamentali e l’analisi degli specifici aspetti organizzativi e didattici, al rapporto con gli enti locali interessati. Né può parlarsi di traccia fuorviante, giacché lo stabilire se i “nuovi assetti ordinamentali” abbiano o meno inciso sui rapporti degli istituti scolastici con Province e Comuni attiene appunto al merito della prova, rientrando fra le competenze legittimamente richieste al candidato, al pari dei rapporti con le Regioni; e il fatto che la traccia non facesse espressa menzione di queste ultime non impediva certo ai candidati di affrontare il problema, magari proprio in contrapposizione alla asserita irrilevanza delle novità ordinamentali nei rapporti con gli enti locali.

Infine, assodato che la misura del giudizio espresso dalla commissione è data dal grado di concordanza contenutistica dell’elaborato rispetto alla traccia, diminuito o aumentato in ragione dei punteggi correttivi individuati dalla commissione, nessuna contraddittorietà è rinvenibile nella determinazione, risalente al bando di concorso, di stabilire per l’accesso alle prove orali la soglia dei 21/30, pedissequamente mutuata dall’art. 7, comma 1 del d.p.r. n. 487/1994, che generalizza il principio invalso in forza del quale nelle procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico la soglia di idoneità per l’ammissione alla prova orale deve essere superiore alla semplice sufficienza.

Con il quarto motivo sono dedotti la violazione dell’art. 27 del r.d. n. 1953/1926 e l’eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti, disparità si trattamento e contraddittorietà manifesta, relativamente alla mancata postillatura, in vari casi, delle correzioni apportate a verbale dalla commissione, ed alla mancata rilevazione degli errori ortografici o lessicali commessi da alcuni concorrenti ammessi agli orali, dalla quale dovrebbe desumersi l’inaffidabilità dell’intero operato della commissione.

La censura è inammissibile per genericità nella parte inerente l’assenza delle postille, non avendo la ricorrente precisato a quali verbali abbia inteso fare concreto riferimento (la locuzione “in vari casi” non soccorre, evidentemente, al fine di isolare le condotte asseritamente illegittime, che è onere dell’interessato rappresentare al giudice nella loro concretezza), e infondata per il resto, giacché, anche a voler accedere alla prospettazione, si tratterebbe pur sempre di errori isolati, inidonei a rappresentare un quadro di manifesta implausibilità delle valutazioni operate dalla commissione.

Alla luce e nei limiti delle considerazioni esposte, il ricorso ed i motivi aggiunti (incentrati sull’illegittimità derivata dagli atti impugnati in via principale) possono dunque trovare accoglimento.

L’accertato profilo di illegittimità inficia l’intero operato della commissione sia nella composizione iniziale, sia in quella modificata a seguito delle dimissioni del prof. Parlato, e conduce perciò all’annullamento di tutte le operazioni concorsuali a partire dalla correzione delle prove scritte, con salvezza della sola prova preselettiva, e venendone altresì travolta la graduatoria finale e gli atti di nomina dei vincitori. L’annullamento così pronunciato soddisfa in forma specifica le pretese della ricorrente, restandone assorbita la proposta domanda di risarcimento per equivalente.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione e sono liquidate come in dispositivo, la natura della controversia giustificandone peraltro la compensazione nei rapporti fra la ricorrente ed i controinteressati.

La presente sentenza sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali determinazioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, e con l’aggiunta degli accessori di legge. Spese compensate nei confronti dei controinteressati.

Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 6 e 20 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Toscana 19 aprile 2013, n. 643

N. 00643/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00926/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 926 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra ***, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Tortorelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Serristori 25;

contro

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca in persona del Ministro p.t. e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

A) ***rappresentati e difesi dagli avv. Gian Luca Conti e Alessandro Nepi, con domicilio eletto presso l’avv. Gian Luca Conti in Firenze, piazza della Repubblica 2;
B)  *** non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

A) con l’atto introduttivo del giudizio:

– del decreto n. 128 del 26.09.2011 del Direttore generale dell’USR Toscana, con il quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice del “concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi” bandito con d.d.g. 13.07.2011;

– del decreto n. 27 del 2.04.2012 del Direttore generale dell’USR Toscana, con il quale si è proceduto alla modifica e all’integrazione della commissione giudicatrice del concorso in esame;

– del decreto n. 39 del 15.06.2012, prot. 5156, Ufficio VI, del Direttore generale dell’USR Toscana, con il quale si è proceduto all’integrazione della commissione giudicatrice individuata con decreto n. 27 con gli esperti delle quattro lingue straniere e di informatica;

– del decreto n. 45 del 29.05.2012 di modifica e integrazione della commissione di concorso (sostituzione membro supplente);

– del provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale, decreto n. 38, prot. 5154, Ufficio VI, del 15.5.2012 con cui si procedeva alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale;

– di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, comunque lesivo della posizione della prof.ssa Anna Giulia Sulis e segnatamente di tutti i verbali della commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, in particolare del verbale n. 1 del 28/12/2011 con allegate le griglie di valutazione della prima e seconda prova scritta, del verbale n. 23 del 3/4/2012, del verbale n. 32 del 30/4/2012, dei verbali nn. 1 e 2 del 14/12/2011, dei verbali nn. 3 e 4 del 15/12/2011 lesivi della posizione della ricorrente e della griglia di valutazione della ricorrente relativa alla seconda prova scritta;

B) con i motivi aggiunti depositati il 23/8/2012:

– del decreto n. 85 del 19.7.2012 del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana con il quale si procedeva alla modifica della commissione giudicatrice del concorso;

– del decreto n. 105 del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale pubblicato in data 7 agosto 2012 con il quale veniva pubblicata la graduatoria provvisoria di merito;

C) con i motivi aggiunti depositati il 31/10/2012:

– del decreto dell’Ufficio scolastico regionale n. 109 del 22.08.2012, con cui si procedeva alla rettifica della graduatoria generale di merito;

– del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale del 31.08.2012 con cui si procedeva alla nomina in prova a tempo indeterminato, dei candidati risultanti in posizione utile in graduatoria;

– dei provvedimenti individuali di immissione in ruolo;

– di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, nonché dei controinteressati indicati in epigrafe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Con l’atto introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti successivamente depositati la prof.ssa Anna Giulia Sulis ha impugnato gli atti indicati in epigrafe formulando molteplici censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, che hanno chiesto la reiezione delle domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate.

La causa è stata trattata in sede cautelare nella camera di consiglio dell’11 luglio 2012: con ordinanza n. 476 il Tribunale ha fissato per la trattazione della controversia nel merito la pubblica udienza del 5 dicembre 2012.

Con atti depositati il 24 e il 25/10/2012 si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, numerosi controinteressati.

All’udienza del 5 dicembre 2012 la discussione della causa è stata rinviata alla successiva udienza del 6 marzo 2013, in cui è passata in decisione.

2) Preliminarmente, per quanto riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, si osserva che il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che in relazione ad un procedimento concorsuale non sono configurabili controinteressati quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione del provvedimento conclusivo, ossia della graduatoria, mentre al contrario, nell’ipotesi in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, cioè ad ogni soggetto utilmente collocato nella graduatoria stessa (tra le più recenti cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 settembre 2012 n. 5084 e 27 aprile 2012 n. 2467). Ne discende che correttamente l’odierna ricorrente, una volta intervenuta – e impugnata – la graduatoria di merito, ha provveduto all’integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nei confronti dei vincitori del concorso.

In ogni caso, anche a ritenere che occorresse notificare sin dall’origine l’atto introduttivo del giudizio ad almeno un controinteressato, intendendosi per tali i concorrenti ammessi alla prova orale, si rileva quanto segue:

– il ricorso originario, proposto tra l’altro contro il decreto del 15/5/2012 con cui sono stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di cui si discute, è stato notificato (oltre che all’Amministrazione scolastica) al sig. Davide Capperucci in data 14/6/2012;

– in data 23/8/2012 la ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti che è stato notificato all’Amministrazione scolastica, nonché ai sig. Davide Capperucci e sig.ra Alessandra Valsega, che si sono poi costituiti in giudizio con atto depositato il 24/10/2012;

– in data 31/10/2012 la ricorrente ha depositato un secondo atto di motivi aggiunti (con cui ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti conclusivi della procedura concorsuale), presentando contestualmente una richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami onde integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei concorrenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso; con decreto presidenziale datato 5/11/2012 è stata rilasciata l’autorizzazione richiesta e sono state prescritte le modalità della notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti; in data 31/11/2012 la ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’avvenuta notifica con le modalità prescritte.

In relazione a quanto sopra si deve concludere che il contraddittorio è stato correttamente instaurato (mediante notifica dell’originario ricorso e dei motivi aggiunti) nei confronti degli effettivi controinteressati, dovendosi intendere per tali esclusivamente i soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva di merito; per quanto riguarda invece coloro che, pur ammessi al colloquio, non l’hanno poi superato, se anche fossero stati qualificabili come controinteressati rispetto all’atto introduttivo del giudizio (notificato ad almeno uno di essi, come prescritto dall’art. 41 comma 2 c.p.a.), hanno comunque perso tale qualità dopo l’esito negativo della prova orale (avendo semmai assunto la posizione di cointeressati); è dunque irrilevante la circostanza che l’atto introduttivo del giudizio non sia stato notificato a tutti i predetti: risulta conseguentemente infondata l’eccezione di improcedibilità formulata in proposito dai controinteressati costituitisi in giudizio.

3) Sempre con riferimento a questioni sollevate dalla difesa dei controinteressati, appare opportuno evidenziare sin da ora l’infondatezza del richiamo all’art. 1 comma 4-quinquiesdecies del D.L. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167 (e relativo alla salvezza delle posizioni giuridiche acquisite in concorsi a posti di dirigente scolastico successivamente annullati); il richiamo non è pertinente, posto che la norma in questione è stata abrogata dall’art. 1 comma 1 del D.L. 27 novembre 2009 n. 170, convertito dalla legge 21 dicembre 2009 n. 190.

4) Nel ricorso originario e nei motivi aggiunti sono formulate, in sintesi, le seguenti censure:

a) alla luce di quanto stabilito dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 28/12/2011 (verbale n. 1) circa le modalità di correzione degli elaborati, risulta violato il principio del collegio perfetto;

b) le griglie di valutazione elaborate dalla Commissione giudicatrice sono affette da illogicità e contraddittorietà laddove associano il livello di sufficienza degli elaborati al punteggio di 18/30, in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 140/2008, che subordina l’ammissione alla prova orale all’ottenimento di un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta;

c) un ulteriore profilo di illegittimità delle griglie consegue alla presenza di un 7° indicatore, viziato da illogicità;

d) non risulta che i commissari abbiano reso la dichiarazione di incompatibilità prescritta dall’art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 487/1994;

e) è stato violato il principio dell’anonimato, posto che era possibile riconoscere gli autori degli elaborati prima dell’apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati;

f) la nomina quale componente della Commissione giudicatrice del prof. Paolo Calusi contrasta con le previsioni degli artt. 35 punto 3) ultimo comma e 53 comma 1 bis del T.U. n. 165/2001 in quanto il predetto è rappresentante di un’organizzazione sindacale della scuola.

5.1) La censura sub a) è fondata.

Com’è noto, la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggino quali collegi perfetti, in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti, ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte; di modo che non potrebbe reputarsi rispettosa di tale regola l’attribuzione dei giudizi/punteggi operata individualmente dai commissari, ma neppure l’attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell’elaborato da parte di uno soltanto dei commissari, il quale, per così dire, riferisca agli altri. Occorre, in altri termini, che la valutazione collegiale della prova sia preceduta dalla lettura dell’elaborato da parte del collegio in ciascuno dei suoi componenti.

Tanto premesso, la Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa, nella sua composizione originaria (presidente il prof. Parlato), risulta aver stabilito di procedere alla correzione secondo le modalità così descritte nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011: “la Commissione decide che, dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale”. Per ciascuna delle successive sedute di correzione degli scritti il verbale attesta che “la Commissione procede alla valutazione come descritto nel verbale n. 1 del 28.12.2011”, e lo stesso vale per la commissione nella mutata composizione (presidente il dott. Vigiani), nei cui verbali viene unicamente aggiunto il riferimento al proprio verbale di insediamento n. 23 del 3 aprile 2012.

In prima battuta, osserva il Collegio come la verbalizzazione possa lasciar intendere che la commissione abbia voluto riservarsi la possibilità di procedere alla valutazione collegiale sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario; astrattamente, peraltro, essa si presta altresì – come sostenuto dall’Amministrazione resistente e dai controinteressati – ad essere letta nel senso di sottintendere che la “lettura individuale” sia stata comunque effettuata da ciascuno dei commissari; e il sottinteso sarebbe addirittura necessitato dal rilievo secondo cui, diversamente opinando, dovrebbe concludersi che la commissione abbia inteso “confessare” di non essersi attenuta alle regole che ne disciplinano il funzionamento.

L’argomento, tuttavia, non convince. Anche ammesso, infatti, che la lettura individuale da parte di ciascuno dei commissari costituisca un legittimo equipollente della lettura collegiale dell’elaborato, non possono trovare applicazione nella fattispecie i principi interpretativi dettati dal codice civile per i contratti e implicitamente invocati dalle difese resistenti, nella misura in cui se ne ritiene l’estensibilità anche ai fini dell’interpretazione dei provvedimenti amministrativi (interpretazione secondo buona fede, principio di conservazione, interpretazione nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto). Quel che rileva, nelle procedure concorsuali, è il rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l’amministrazione deve conformare la propria immagine prima ancora che la propria azione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744), e il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame – le quali, è appena il caso di sottolinearlo, non hanno natura provvedimentale, ma documentativa degli atti compiuti dalla commissione, e per ciò solo vanno interpretati privilegiandone il tenore letterale – è tale da rendere di per sé opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di qualsivoglia elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non abbia mai fatto ricorso alla facoltà di procedere alla “lettura individuale”, ovvero che la “lettura individuale”, ove avvenuta, sia stata realmente eseguita da ciascuno dei commissari.

Tanto basta per accogliere il ricorso e annullare tutti i provvedimenti impugnati; appare però opportuno, per completezza, esaminare sinteticamente anche le ulteriori censure formulate dalla ricorrente.

5.2) La censura sub b) è infondata.

Posto che il bando di concorso richiede per l’ammissione alla prova orale (art.10 comma 1) “un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta“, non è affatto contraddittoria la scelta della Commissione di giudicare sufficiente un elaborato che abbia ottenuto un punteggio di 18/30, atteso che l’Amministrazione può legittimamente decidere di subordinare il superamento di un concorso ad un giudizio superiore alla mera sufficienza (giudizio che nel caso in esame corrisponde, in termini numerici, al voto 7), in conformità peraltro con quanto espressamente previsto dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. n 487/1994.

5.3) La censura sub c) è infondata.

La scelta dalla Commissione giudicatrice di inserire nelle griglie di valutazione degli elaborati (punto 7) un indicatore/descrittore relativo alla correttezza ortografica, sintattica, lessicale ecc., prevedendo penalizzazioni in caso di valutazione negativa dei profili in questione, è espressiva dell’ampia discrezionalità affidata al predetto organo collegiale e non risulta manifestamente irragionevole, dunque illegittima. Né tale scelta è censurabile per il solo fatto che a detto indicatore negativo non corrisponda un indicatore positivo in caso di particolare apprezzabilità degli elaborati per i medesimi profili. D’altra parte, la ricorrente non ha subito le penalizzazioni di cui al punto 7 e non può dimostrare che avrebbe avuto titolo ad ottenere un punteggio aggiuntivo (se fosse stato previsto): dunque appare quantomeno dubbio lo stesso interesse a formulare la censura.

5.4) La censura sub d) è infondata.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che la violazione dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 487/1994 non incide di per sé sulla legittimità del procedimento concorsuale se non si accompagna all’esistenza di un’effettiva situazione di incompatibilità all’esercizio della funzione di commissario da parte di un componente la commissione d’esame: circostanza non provata nella presente fattispecie (cfr. TAR Lazio, sez. II, 14 settembre 2011 n. 7267; TAR Palermo, sez. II, 8 maggio 2008 n. 592; TAR Marche 14 novembre 2007 n. 1882).

5.5) La censura sub e) è infondata.

Il verbale n. 4 del 15/12/2011 riporta lo svolgimento delle operazioni successive alla conclusione delle prove scritte (abbinamento delle buste contenenti gli elaborati e loro inserimento in una busta grande anonima sigillata e siglata dal Presidente della Commissione). Nel verbale si fa riferimento alla linguetta presente sulle buste e portante il numero identificativo del candidato, di cui non viene però verbalizzato il distacco prima della chiusura della busta grande; dalla mancata verbalizzazione non consegue tuttavia l’accoglimento della censura, posto che la correttezza delle operazioni di imbustamento può ragionevolmente desumersi dalla circostanza che quattro candidati erano presenti alle operazioni stesse e non hanno sollevato obiezioni.

5.6) La censura sub f) è infondata.

L’art. 35 comma 3 del T.U. n. 165/2001 in materia di pubblico impiego richiede, ai fini della composizione delle commissioni di concorso, che i prescelti “non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali“. Il successivo art. 53 comma 1bis dispone: “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni“.

La nomina a componente della Commissione giudicatrice del prof. Paolo Calusi non comporta la violazione di nessuna delle due norme citate, in relazione all’incarico affidato al predetto di componente del collegio dei revisori dei conti dell’A.N.P. (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola) Toscana; ciò in quanto:

– la nomina a commissario d’esame non consegue a una designazione del predetto da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza, né egli può essere qualificato come rappresentante sindacale della predetta organizzazione, posto che la funzione del revisore dei conti non è di rappresentanza, bensì di controllo interno dell’organizzazione stessa;

– il divieto di conferimento di incarichi previsto dal citato art. 53 riguarda la direzione di strutture di gestione del personale, cioè di articolazioni strutturate interne all’ente pubblico; tale non è una commissione di concorso, che non si occupa della gestione del personale, bensì (in relazione a una singola procedura) del reclutamento.

6) In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti in relazione alla riconosciuta fondatezza della censura esaminata al precedente punto 5.1); gli atti impugnati vanno conseguentemente annullati.

7) Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate nel dispositivo; con compensazione nei rapporti tra la ricorrente e i controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti successivamente proposti nei sensi e nei limiti precisati in motivazione e conseguentemente annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e i controinteressati.

Ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 6 marzo 2013 e 20 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

     
     

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Calabria 6 febbraio 2013, n. 139

N. 00139/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00520/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
XXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Morcavallo, Achille Morcavallo, con domicilio presso TAR Catanzaro;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

nei confronti di

XXXXX, rappresentati e difesi dall’avv. Rocco Licastro, con domicilio eletto presso Anselmo Torchia in Catanzaro, via Crispi, 37; Brunetti Maria, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Valentino, con domicilio presso segreteria Tar Catanzaro;

per l’annullamento dei seguenti atti:

• provvedimento della commissione giudicatrice costituita per il concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 2.386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, bandito con d.d.g. del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 13 luglio 2011 (pubblicato su g.u. n. 56 del 15 luglio 2011), contenente l’elenco degli ammessi alla prova orale, in esito alla valutazione delle prove scritte, e da cui risulta il mancato inserimento di parte ricorrente fra i candidati ammessi a sostenerla – comunicato con nota del dirigente vicario dell’ufficio scolastico regionale per la calabria prot. n. aoodrcal4925 del 30 marzo 2012, pubblicata sul sito internet dell’usr calabria in pari data;

• nonché dell’elenco suddetto, della nota stessa e di ogni atto con cui l’amministrazione l’abbia eventualmente approvato od adottato come presupposto;

• verbale n. 31 del 22 marzo 2012 contenente l’errata valutazione degli elaborati di parte ricorrente, compreso l’allegato contenente la scheda di valutazione ed il giudizio della prima prova;

• provvedimento del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale (prot. n. 18004) del 28 settembre 2011 di nomina dei componenti della commissione esaminatrice;

• verbale n. 6 del 19 gennaio 2012 con cui la commissione suddetta ha adottato i criteri di valutazione delle prove scritte, approvando apposita scheda di valutazione allegata al verbale stesso (e pure qui impugnata), ed ha interpretato il bando concorsuale nei sensi della non correzione della seconda prova in caso di esito negativo della prima;

nonché della graduatoria definitiva e ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di XXXX;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con decreto del dirigente generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011, veniva bandito concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2.386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi e che per la regione Calabria individuava n. 108 posti.

Parte ricorrente presentava domanda di partecipazione, concorrendo per i posti attribuibili in ambito regionale.

Espletate le prove preselettive in sede nazionale, a norma dell’art.7 del bando di concorso, l’U.S.R. per la Calabria, con d.d.g. prot. n. 18004 del 28.9.2011, nominava la commissione esaminatrice, composta dal prof. XXXXX, in qualità di presidente, dalla dott.ssa XXXXXX e dal dott. XXXXXX, in qualità di componenti, e dalla dott.ssa XXXXX, come segretario.

Risultata ammessa a seguito del superamento della prova preselettiva, parte ricorrente sosteneva in Lametia Terme le due prove scritte.

In data 30 marzo 2012 veniva pubblicata sul sito web della direzione generale dell’ufficio scolastico regionale per la Calabria la nota (prot. n. AOODRCAL 4925) contenente l’elenco dei partecipanti ammessi alla prova orale dal quale parte ricorrente risultava esclusa.

Con apposita istanza la ricorrente domandava accesso agli atti (e specificamente copia dei verbali di adozione dei criteri e dei propri elaborati con le relative valutazioni, nonché degli elaborati degli altri concorrenti).

Da essi emergeva che la ricorrente aveva superato la prima prova scritta ma non la seconda.

Avverso gli atti della procedura concorsuale insorgeva la ricorrente chiedendone l’annullamento previa sospensiva.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente e i controinteressati indicati in epigrafe chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22 giugno 2012 il Collegio respingeva la domanda incidentale di sospensione.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, veniva gravata la graduatoria definitiva e gli eventuali atti di nomina dei vincitori.

All’udienza dell’11 gennaio 2013, previa ampia discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

1.- Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle numerose eccezioni preliminari sollevate dai controinteressati, stante l’infondatezza del ricorso.

1.1.- Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’illegittimità della procedura per violazione dell’art. 11 d.p.r. 487/1994; violazione dei principi di imparzialità e disparità di trattamento.

Sostiene che l’ufficio scolastico regionale per la Calabria organizzava nell’anno 2011 (con inizio il 3 marzo) un corso di formazione per dirigenti scolastici espressamente esteso alla partecipazione dei docenti incaricati di funzioni vicarie, affidandone il ruolo di responsabile scientifico al docente poi nominato presidente della commissione di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con bando del 13.7.2011.

Lo stesso presidente è stato, poi incaricato dall’U.S.R. per la Calabria come unico relatore anche di alcuni seminari di formazione per dirigenti scolastici in servizio nelle cinque province calabresi, da svolgersi nell’anno 2012, e nei quali risultano nominati referenti due docenti in servizio presso l’U.S.R. (XXXXX) candidate al concorso de quo e incluse nell’elenco degli ammessi alla prova orale dello stesso.

Le gravi illegittimità che la ricorrente riscontra concernono, da un lato, la maggiore opportunità concessa ai docenti vicari rispetto agli altri partecipanti alla procedura selettiva, e che si sarebbe tradotta in vulnus sotto molteplici profili; dall’altro lato, la palese incompatibilità dell’organo di valutazione il cui componente primario non apparirebbe in posizione di assoluta terzietà; dall’altro ancora, la mancanza di obiettività nella operata valutazione.

Ad avviso della ricorrente, essendo stata la traccia delle prove scritte del concorso elaborata dalla commissione stessa, ai sensi dell’art.11, comma 2, d.p.r. n. 487/94, i soggetti formati attraverso il corso indetto dall’U.S.R., risulterebbero avvantaggiati sia nella individuazione degli argomenti oggetto delle prove (già oggetto delle lezioni del corso), sia nella preventiva conoscenza dell’impostazione degli argomenti più gradita al presidente della commissione, sia nella possibilità di utilizzare negli elaborati esemplificazioni, forme d’espressione, richiami, collegamenti, ecc., già noti come certamente condivisi in quanto specificamente adoperati nelle lezioni e nel materiale di studio fornito dal corso (se non addirittura come elementi caratterizzanti la partecipazione al corso e, dunque, forse anche come segni di riconoscimento del candidato).

Sotto altro aspetto, la partecipazione consentita ai docenti con funzioni vicarie al corso di preparazione indetto dall’U.S.R. inficerebbe la procedura concorsuale, con possibile configurazione del vizio di disparità trattamento, oltre alla rilevata violazione dei canoni di trasparenza, imparzialità e correttezza. Secondo la ricorrente, infatti, la traccia delle prove scritte del concorso che è stata predisposta dalla commissione presieduta dal prof. XXXXX, corrisponde ad argomenti ampiamente trattati nel predetto corso.

In sintesi, viene stigmatizzata l’incompatibilità del nominato presidente (prof. XXXXXX) della commissione esaminatrice del concorso, discendente direttamente – secondo la prospettazione fatta da parte ricorrente – dall’avere egli ricoperto: 1) dapprima il ruolo di direttore scientifico di un corso di perfezionamento per dirigenti scolastici a cui sono stati ammessi a partecipare anche docenti con funzioni vicarie, e poi il ruolo di presidente della commissione esaminatrice del concorso a cui hanno partecipato – tra gli altri – anche i docenti con funzioni vicarie che avevano partecipato al predetto corso di perfezionamento per dirigenti scolastici; 2) dapprima la funzione docente (relatore) nei micro corsi/seminari di aggiornamento/formazione per dirigenti scolastici di ruolo, organizzati dall’ufficio III dell’U.S.R. della Calabria e la cui gestione amministrativa (raccolta delle domande di partecipazione a mezzo e-mail) è stata affidata dal medesimo ufficio alle prof.sse XXXXXX, e poi il ruolo di presidente della commissione esaminatrice del concorso a cui hanno partecipato – tra gli altri – anche le predette prof.sse XXXXXX.

1.2.- Il Collegio ritiene di poter prescindere altresì dall’eccezione di improcedibilità sollevata dai controintereressati per la mancata proposizione dell’istanza di ricusazione del presidente della commissione da parte dei ricorrenti, stante l’infondatezza della censura.

1.3.- Venendo al merito della censura, giova rammentare che la vigente legislazione ordinaria non contempla alcuna specifica disciplina sulle cause di incompatibilità nei pubblici concorsi, rinviando alle cause di incompatibilità previste dal codice di procedura civile.

Il riferimento è all’art. 11 co. 1 d.p.r. n. 487/1994 (“Adempimenti della commissione”) che così recita: “Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.

Il puntuale richiamo delle guarentigie processualcivilistiche induce a ritenere che nei concorsi a pubblici impieghi le cause di incompatibilità dei componenti della commissione esaminatrice siano tipiche e quindi di stretta interpretazione e non estensibili in via analogica.

In tale senso si è espressa in modo uniforme la giurisprudenza ritenendo che le cause di incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale, rivestono carattere tassativo, come tali refrattarie a possibili tentativi di manipolazione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (Cons. Stato, sez VI, 27 novembre 2012 n. 4858).

L’art. 51 c.p.c. sancisce che il giudice ha il dovere di astenersi nei seguenti casi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se e’ tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e’ amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa’ o stabilimento che ha interesse nella causa.

Con formula di chiusura stabilisce infine che, in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice ha facoltà di richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi, rimettendo quindi, in capo allo stesso soggetto, la valutazione in ordine a quella gravità.

Dunque, nei pubblici concorsi, i componenti della commissione esaminatrice hanno l’obbligo di astenersi solo – ed esclusivamente – se ricorre una delle condizioni tassativamente prevista dall’art. 51 del codice di procedura civile, con il solo margine di apertura rappresentato dalla laboriosa opera di ermeneutica giurisprudenziale, che si è andata delineando nel tempo.

Cosicché non sussiste l’obbligo di astensione dall’esercizio delle funzioni di componente della Commissione giudicatrice di una procedura concorsuale se la situazione di fatto in concreto verificatasi non sia riconducibile in alcuno dei casi di astensione o di incompatibilità previsti espressamente dalla legge

Le situazioni di presunta incompatibilità prospettate dalla ricorrente (che nel ricorso non fa richiamo di alcuna delle ipotesi tassative menzionate nell’art. 51 c.p.c.) non rientrano in nessuna delle cause d’astensione previste dall’art. 51 c.p.c., né in quelle ulteriori ipotesi che sono state delineate dalla giurisprudenza al fine di meglio adattare la norma processualcivilistica allo specifico segmento concorsuale.

Del resto, in svariate situazioni afferenti alla materia concorsuale e non riferibili alle ipotesi specificatamente disciplinate dalla richiamata norma processuale, l’elaborazione giurisprudenziale è coralmente orientata nel senso dell’insussistenza di un dovere di astensione da parte del componente della commissione giudicatrice (Cons. Stato, sez. V 16 agosto 2011 n.4782; Cons. Stato, sez VI, 18 agosto 2010 n.5885; Cons. Stato sez VI 13 luglio 2011 n.2996; Cons. Stato sez. V 17 febbraio 2010 n.927; Cons. Stato, sez. VI 26 gennaio 2009 n.354).

In particolare il Consiglio di Stato ha escluso l’incompatibilità tra presidente della commissione e candidato, ritenendo ad esempio che non comporti l’obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso, la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere (C.S. Sez. V, 16 agosto 2011 n. 4782), o nel caso in cui il presidente abbia diretto il dottorato di ricerca espletato dal candidato poi risultato vincitore (C.S., Sez. VI, 24 maggio 2006 n. 3087); la collaborazione tra commissario e candidato comporta l’obbligo di astensione, in applicazione dell’art. 51 c.p.c., soltanto se essa implichi comunanza di interessi economici o di vita d’intensità tale da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della procedura (Cons. Stato sez. VI 8 maggio 2011 n.2589).

In proposito, deve evidenziarsi che di recente (cfr. TAR Basilicata, 20 settembre 2012 n.431), in una vicenda analoga, si è ritenuto che il componente della commissione esaminatrice che aveva partecipato a due incontri, tenutesi prima dell’indizione del concorso (precisamente, tre mesi prima della nomina a componente della commissione esaminatrice e sei mesi prima dell’espletamento delle due prove scritte) nell’ambito corso di preparazione al medesimo concorso per reclutamento di dirigenti scolastici, al quale avevano partecipato, oltre agli iscritti al corso, anche altre persone, limitandosi a svolgere una mera conversazione su argomenti di ordine generale, non vertente su specifici argomenti, non poteva per ciò solo assumere la veste di docente nei predetti incontri.

Alla luce dei casi in concreto esaminati dalla giurisprudenza, è agevole ricavare i criteri in presenza dei quali una relazione, intercorrente tra candidato e commissario, è suscettibile di generare il «sospetto» che lo stesso concorrente sia stato favorito nell’espletamento delle prove concorsuali e, pertanto (in applicazione del criterio sintomatico utilizzato dal Consiglio di Stato), quando essa sia idonea a radicare l’incompatibilità dell’organo giudicante. Se deve escludersi che rilevino rapporti professionali occasionali, non caratterizzati dal requisito della stabilità, sembrano, invece, integrare l’obbligo di astensione i legami professionali o di vita stabili, idonei a configurare la fattispecie del iudex suspectus se valutati nella loro unitarietà ed interdipendenza.

Come ribadito di recente dal Cons. Stato n.4858/2012 “la stessa collaborazione professionale, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario e tale situazione si ritiene verificata solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuatività ed intensità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale(cfr. Cons. Stato, VI, 8 maggio 2001, n. 2589; VI, 29 luglio 2008, n. 3797, 17 marzo 2010, n. 1567; nonché, da ultimo, Cons. Stato, VI, 31 maggio 2012, n. 3276)”.

La stabilità (e/o la sistematicità) del legame, l’esistenza di una cointeressenza economica, dunque, si pongono come requisiti necessari affinché possa operare il criterio sintomatico di incompatibilità.

Questi requisiti sono totalmente assenti in entrambe le situazioni che, secondo l’assunto della ricorrente, avrebbero imposto al presidente della commissione l’obbligo di astenersi.

Quanto alla coesistenza del ruolo di direttore scientifico del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici cui sono stati ammessi a partecipare anche docenti con funzioni vicarie, con il ruolo di presidente della commissione esaminatrice del concorso cui hanno partecipato – tra gli altri – anche i docenti con funzioni vicarie che erano stati ammessi al predetto corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, dalla produzione versata in atti dall’amministrazione resistente, dalla ricorrente e dai contro interessati, emerge quanto segue:

– il corso di perfezionamento per dirigenti scolastici in questione è stato istituto ex art. 1 del d.p.r.. n. 162/1982 ed è stato definito sulla base di un’intesa del 16 dicembre 2010 tra U.S.R. per la Calabria e l’Università Magna Graecia di Catanzaro;

– il protocollo d’intesa e il bando prevedevano che “alle medesime condizioni sono iscritti i docenti che, alla data di presentazione della domanda, siano incaricati di funzioni vicarie in istituzioni scolastiche affidate in reggenza”;

– in data 5 gennaio 2011 veniva bandito il corso di perfezionamento con durata complessiva di trentasei ore di didattica frontale, articolate in dodici unità didattiche di tre ore ciascuna;

– il corso è diretto del prof. XXXXX, coadiuvato da un comitato tecnico scientifico

e composto dai dott.ri XXXXXXX designati dall’ufficio scolastico

regionale e dai dott.ri XXXXXX designati dall’ ateneo di Catanzaro;

– il primo ciclo di perfezionamento aveva inizio il 3 marzo 2011; il secondo ciclo aveva inizio il 14 aprile 2011 e terminava il 1 giugno 2011;

– il corso in questione avendo avuto una durata di appena 36 ore – non ha raggiunto la soglia di 1500 ore richiesta dalla legge per essere valutato a fini concorsuali, ad ulteriore conferma che si è trattato di un corso universitario di perfezionamento e non di un corso privato di formazione per la preparazione al concorso per dirigenti scolastici;

– tale corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, bandito a gennaio 2011, è terminato il 1 giugno 2011; il concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici è stato bandito a luglio 2011;

– con la predetta intesa tra U.S.R. per la Calabria e l’Università Magna Graecia di Catanzaro sono stati puntualmente definiti all’art. 6 gli argomenti delle lezioni nonché le ore di durata (36) del corso e, inoltre, è stata individuata nel dipartimento di diritto dell’organizzazione pubblica, economia e società dell’ l’Università Magna Graecia di Catanzaro la struttura incaricata della gestione amministrativa, contabile e didattica e nella persona del prof. XXXXXX, direttore p.t. del dipartimento universitario de quo per effetto della formale nomina/incarico da parte del rettore dell’università (Decreto del Rettore R.G. n. 568 del 16.06.2010), il responsabile scientifico del corso stesso;

– il prof. XXXXX non ha svolto alcuna delle lezioni del corso (cfr. prospetto ufficiale delle lezioni, calendari didattici) ma si è limitato al coordinamento scientifico nel rispetto del proprio ruolo di direttore del dipartimento e direttore del corso, e sempre in tale ruolo ha rilasciato ai partecipanti gli attestati finali;

– la quota di iscrizione (pari ad €. 400,00 per ogni partecipante) al corso universitario di perfezionamento in questione – è stato versato sul conto corrente postale n. 855882 intestato a Università Magna Graecia di Catanzaro con la causale “Iscrizione CPDS 2010” (come specificato nel bando);

– con decreto del dirigente generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 veniva bandito concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2.386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi e che per la regione Calabria ha individuato n. 108 posti;

– l’U.S.R. per la Calabria, con d.d.g. prot. n. 18004 del 28.9.2011, nominava la commissione esaminatrice, composta dal prof. XXXXXX, in qualità di presidente, dai dott. XXXXXXXX, in qualità di componenti, e dalla dott.ssa XXXXXX, come segretario.

Giova ulteriormente osservare che i corsi di perfezionamento sono previsti dall’art. 1 d.p.r. 10 marzo 1982 n.162 rubricato “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento “; fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università quali modalità per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente. L’art. 16 del d.p.r. n.162/1982 16 e l’art. 6 l. n.341/1990 prevedono che le Università possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall’art. 92, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati. Le facoltà interessate, nell’ambito dei compiti di programmazione didattica di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e di utilizzazione dei professori e dei ricercatori rispettivamente ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 32, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, designano i professori ed i ricercatori addetti al corso.

L’istituzione del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici si inquadra dunque in un contesto normativo ben preciso ed è frutto dell’intesa tra l’università e l’ufficio scolastico provinciale.

La scelta, che si rinviene nella stessa intesa, di ammettere al corso di perfezionamento i vicari dei dirigenti scolastici, risponde all’obiettivo delle istituzioni scolastiche, di fornire un’adeguata formazione in servizio anche ai vicari dei dirigenti, ossia a quelle figure professionali chiamate a sostituire il dirigente scolastico (con le relative responsabilità) in caso di sua assenza o impedimento, tanto più nell’attuale processo normativo di dimensionamento e/o di accorpamento degli istituti scolastici. Il peculiare status goduto dai vicari dei dirigenti, emerge altresì dalla normativa vigente (art. 459 del d.lgs. n. 297/1994) che, al raggiungimento di particolari requisiti dimensionali dell’istituto scolastico, prevede l’esonero o il semiesonero del docente vicario dalle attività di insegnamento al fine di consentirgli di meglio coadiuvare il dirigente scolastico nello svolgimento delle sue funzioni organizzative ed amministrative, ai sensi dell’art. 25, c. 5 del d.lgs. n. 165/2001.

Emerge dal calendario didattico del corso di perfezionamento che il professor XXXXX non ha svolto alcuna lezione; non ha determinato il programma didattico che era stato definitivo dall’intesa istitutiva del corso prima della sua nomina a direttore scientifico; ha, invero, ricoperto l’incarico di direttore scientifico del corso, in quanto direttore p.t. del dipartimento di diritto dell’organizzazione pubblica, economia e società della facoltà di giurisprudenza di Catanzaro; in breve, l’unica attività che il prof. XXXXXX ha svolto in seno al corso di perfezionamento è stata quella di firmare le relative attestazioni di frequenza al corso che, non prevedendo un esame finale, non ha richiesto neanche l’incontro de visu con i partecipanti.

In conclusione, nella fattispecie in esame non ricorre il rapporto docente- allievo che, peraltro, di per sé, alla luce della giurisprudenza citata, non sarebbe comunque sufficiente ad integrare un’ipotesi di incompatibilità (ex plurimis Cons. Stato sez. VI 26 gennaio 2009 n.354); è totalmente carente un qualsivoglia legame tra presidente e docenti vicari che, per assurgere a criterio sintomatico dello iudex suspectus, deve avere i caratteri della stabilità e sistematicità; è assente una qualsiasi forma di cointeressenza economica tra presidente della commissione e docenti vicari; ancora più in radice dalla documentazione versata in atti non emerge alcun elemento da cui poter desumere anche un semplice contatto occasionale tra il prof. XXXXXX e i docenti vicari che hanno partecipato al corso di perfezionamento.

Non è ipotizzabile alcuna delle cause di astensione previste dal c.p.c., né del criterio sintomatico d’incompatibilità elaborato dalla giurisprudenza, destinato ad operare quando i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali, quali, ad esempio, un sodalizio professionale con reciproci interessi di carattere patrimoniale ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo.

Con riferimento, invece, alla seconda situazione di presunta incompatibilità del XXXXXX rappresentata dalla coesistenza della funzione di docente (relatore) nei micro corsi/seminari di aggiornamento/formazione per dirigenti scolastici di ruolo, organizzati dall’ufficio III dell’U.S.R. Calabria e la cui gestione amministrativa (raccolta delle domande di partecipazione a mezzo e-mail) è stata affidata dal medesimo U.S.R. alle prof.sse XXXXXX, con il ruolo di presidente della commissione esaminatrice del concorso a cui hanno partecipato – tra gli altri – anche le predette prof.sse XXXXX, dagli atti è emerso che:

– i micro corsi/seminari di aggiornamento/formazione in questione erano riservati ai soli dirigenti di ruolo e non aperti al personale docente; dunque a nessuno di tali micro corsi/seminari ha partecipato personale diverso dai dirigenti di ruolo e, in particolare, le prof.sse XXXXXX – non essendo dirigenti scolastici di ruolo – non vi hanno partecipato;

– le prof.sse XXXXXX – non essendo in possesso dei requisiti richiesti (dirigente scolastico di ruolo o docente con funzioni vicarie) – non hanno partecipato neanche al corso di perfezionamento per dirigenti scolastici di cui all’intesa tra U.S.R. per la Calabria e Università Magna Graecia di Catanzaro;

– le prof.sse XXXXXX sono state individuate ed incaricate – dall’U.S.R. per la Calabria – come referenti organizzative preposte alla raccolta delle domande di partecipazione; dunque entrambe, in quanto affidatarie di ruoli amministrativi, hanno avuto contatti, peraltro mediante e-mail, esclusivamente con il personale scolastico.

In conclusione: non si è in presenza del rapporto docente- alunno; i microseminari non hanno generato alcun legame tra presidente della commissione e le due referenti organizzative, occupandosi il primo della parte didattica e quest’ultime della mera recezione via e-mail delle domande di ammissione; non emerge un elemento da cui poter desumere anche un semplice contatto occasionale tra il prof. XXXXX e le due referenti organizzative.

Infine, l’ipotesi prevista dall’art. 51 co. 2 c.p.c., ovvero la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, neanche a livello teorico è da prendere in considerazione atteso che l’astensione è in tali casi rimessa alla discrezionalità insindacabile del commissario, fermo restando, si ribadisce ulteriormente, la carenza delle “gravi ragioni di convenienza” in entrambe le situazioni esaminate.

1.4. -La ricorrente deduce altresì la disparità di trattamento tra i docenti vicari che hanno partecipato al corso di perfezionamento per dirigenti scolastici e successivamente partecipato al corso di reclutamento di dirigenti scolastici e tutti gli altri docenti.

Il vantaggio che i vicari avrebbero ottenuto sarebbe consistito, secondo la ricorrente, nella individuazione degli argomenti oggetto delle prove (già oggetto delle lezioni del corso), sia nella preventiva conoscenza degli argomenti oggetto delle prove, dell’impostazione degli argomenti più gradita al presidente della commissione, sia nella possibilità di ricorrere negli elaborati ad esempi, forme d’espressione, richiami, collegamenti, ecc., già noti come certamente condivisi in quanto specificamente adoperati nelle lezioni e nel materiale di studio fornito dal corso (se non addirittura come elementi caratterizzanti la partecipazione al corso e, dunque, forse anche come segni di riconoscimento del candidato). Secondo la ricorrente, infatti, la traccia delle prove scritte del concorso che è stata predisposta dalla commissione presieduta dal prof. XXXXX, corrisponde ad argomenti ampiamente trattati nel predetto corso (emerge anzi dall’allegato programma del corso l’ampio spazio assegnato nello stesso all’argomento risultato come prima traccia della prova scritta).

L’apertura del corso formativo ai docenti esplicanti le funzioni vicarie, dunque, ad avviso della ricorrente, avrebbe realizzato un ingiusto vantaggio in favore degli stessi, alterando la par condicio dei partecipanti al concorso.

1.5.- Il Collegio osserva preliminarmente che la figura sintomatica di eccesso di potere per disparità di trattamento ricorre in caso di trattamento diverso di due o più soggetti in situazione identica o analoga ed in caso di trattamento uguale di due o più soggetti in situazione differenziata.

Il presupposto indeclinabile perché ricorra in concreto la figura della disparità di trattamento e’ l’esistenza di un atto amministrativo di carattere discriminatorio,cioè di un provvedimento che tratta alcuni soggetti in modo divergente senza che tale divergenza risulti giustificata.

E’ di lapalissiana evidenza che, nella ricostruzione difensiva della ricorrente, l’atto che avrebbe dato luogo alla disparità di trattamento deve essere identificato nell’intesa tra l’Università degli studi di Magna Grecia e U.S.R. della Calabria, istitutiva del corso di perfezionamento che ha consentito la partecipazione al medesimo corso dei vicari dei dirigenti scolastici.

Ciò posto, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell’operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (in tal senso Tar Napoli Campania sez. II 26 ottobre 2012 n.4283; TAR Roma Lazio sez. II 9 maggio 2012 n.4177; Cons. Stato sez IV 22 novembre 2010 n.8117).

In buona sostanza l’assunta illegittimità che avrebbe inficiato il corso di perfezionamento per dirigenti scolatici per l’apertura ai docenti vicari non è strumentalizzabile per invalidare la procedura concorsuale di reclutamento dei dirigenti scolastici, la cui legittimità, circa l’ ammissione dei docenti vicari che avevano partecipato precedentemente al corso di perfezionamento, non è contestata dalla ricorrente né alcuna contestazione è in tal senso ipotizzabile.

Le censure, dunque, sono inammissibili.

1.6. -A prescindere da tale profilo preliminare, al Collegio preme osservare che, anche in punto di fatto, è destituita di qualsiasi fondamento l’assunto di fondo della ricorrente secondo cui i docenti vicari avrebbero tratto un vantaggio dalla partecipazione al corso di perfezionamento.

In primo luogo, come già ribadito più volte, il prof. XXXXXX nel corso di perfezionamento per dirigenti scolastici non ha tenuto lezioni né ha deciso il programma didattico del corso.

In secondo luogo, la commissione concorsuale presieduta dal prof. XXXXXX nell’individuazione delle materie oggetto degli elaborati era vincolata dal bando che all’art. 8 indicava gli ambiti istituzionali da quali trarre le prove. L’argomento sorteggiato nella prima prova scritta, infatti, riprende fedelmente l’art. 8 (c. 9 lett. f) del bando che indicava la seguente area tematica: “modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione dell’istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione”.

1.7.-E’ priva di qualsiasi fondamento anche la presunta omogeneità della prima prova scritta con l’unità didattica trattata al corso di perfezionamento.

In primis, in nessuna delle unità didattiche del corso di perfezionamento, ricorre mai il termine “governance” per come è agevolmente riscontrabile.

Sotto altro riguardo, la prova scritta ha previsto solo una premessa sugli attori della governance scolastica e sulle loro competenze, ed ha avuto quale oggetto primario le situazioni di conflitto all’interno della scuola e le tecniche di gestione idonee a ridurle nella prospettiva del prossimo di-mensionamento scolastico imposto dall’art. 19 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111; dunque, ha riguardato in via principale una materia di estrema attualità quale il dimensionamento scolastico, imposto da un provvedimento normativo pubblicato nella Gazz. Uff. del 6 luglio 2011, n. 155 ovvero oltre un mese dopo la conclusione del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici.

Occorre, infine, rammentare che le tracce delle prove scritte, in tutte le procedure concorsuali, vengono preparate non dal singolo presidente bensì dalla commissione che è un collegio perfetto e la scelta della traccia di esame è oggetto di sorteggio pubblico.

D’altronde, anche sul piano strettamente valutativo, i singoli componenti della commissione, in quanto tali, non esercitano alcuna attività decisionale di tipo valutativo, essendo quest’ultima, infatti, rimessa in toto alla commissione che, una volta acquisiti i singoli giudizi, nella fase dialettica dell’esame collegiale su questi ultimi, li trascende nella valutazione comparativa conclusiva assunta in conformità a criteri predeterminati.

Anche tale doglianza, dunque, non può trovare accoglimento.

2.-Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SELETTIVI E DEI CRITERI FISSATI DAL BANDO; ILLOGICITA’,CONTRADDITTORIETA’,TRAVISAMENTO; – DIFETTO DI MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA; – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Ad avviso della ricorrente la commissione avrebbe proceduto alla individuazione dei criteri senza mai renderli noti ai candidati, se non a seguito di accesso e dopo la conclusione della correzione delle prove scritte da parte degli esclusi. Tanto non avrebbe consentito ai candidati di conoscere preventivamente l’orientamento della commissione giudicante nella valutazione e di individuare delle priorità nello svolgimento degli elaborati in relazione alla rilevanza dei parametri individuati.

La doglianza è infondata.

2.1.- Il Collegio osserva che la mancata conoscenza preventiva dei criteri da parte dei candidati è la conseguenza della decisione della commissione di fissare i criteri successivamente allo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione.

In ordine alla problematica della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che, ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice nella sua prima riunione, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che tale principio deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è da ritenersi legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (TAR Calabria Catanzaro sez. II 15 dicembre 2011 n.1561; Cons. Stato sez. V 4 marzo 2011 n.1398).

2.2.- La ricorrente deduce altresì che la commissione avrebbe determinato i criteri di correzione (quattro) eguali per le due prove che pure erano dal bando previste come strutturalmente diverse: la prima, consistente in un elaborato, volta a verificare le competenze del candidato sul piano teorico e, dunque, la conoscenza delle aree tematiche individuate dal bando stesso; la seconda, consistente nella risoluzione di un caso concreto, volta alla valutazione delle concrete capacità operative e, dunque, l’attitudine alla gestione dell’istituzione scolastica ed ai compiti direttivi.

Esse per la loro specifica finalità avrebbero richiesto criteri valutativi differenti.

Il sistema individuato dalla commissione, assume la ricorrente, urterebbe contro i principi generali fissati dal d.p.r. n. 140/2008, attesa l’eccessiva frammentazione dei giudizi formulabili posta a scapito dei generali cardini della chiarezza, della logica e della coerenza della motivazione.

La caoticità dei criteri, inoltre, priverebbe di ogni valido riferimento il voto numerico che la commissione ha espresso per ciascun candidato.

Infine, assume la ricorrente, l’applicazione di parametri di valutazione inadeguati rileverebbe anche sotto il differente profilo della illogicità e della contraddittorietà ed è sintomatico del difetto di istruttoria che ha portato all’erronea individuazione dei candidati da condurre fino alla fase della prova orale.

Le censure sono tutte infondate.

Con tali doglianze si chiede in sostanza al Tribunale di sindacare i criteri di valutazione delle prove scritte elaborati dalla commissione.

Ciò precisato, occorre richiamare il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale è frutto dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita la commissione per lo svolgimento della propria funzione, conseguentemente escludendosi che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo impingendo esse nel merito dell’azione amministrativa salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamenti dei fatti; pertanto, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dalle censure proposte (ex multis Cons. Stato Sez. IV 28 maggio 2012 n.3165; T.A.R. Roma Lazio sez.I 12 aprile 2012 n. 3339).

Si soggiunga che nel concorso in esame il tasso di discrezionalità della commissione nella elaborazione dei criteri si presentava molto ampio atteso che il bando di concorso si limitava all’art. 10 ad indicare genericamente le finalità del reclutamento (“accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico”) ma non indicava gli obiettivi specifici della singola prova.

La commissione, nelle sedute del 28.12.2011 e del 19.01.2012, ha proceduto alla definizione dei criteri di valutazione delle prove, individuandone quattro per la prima prova e quattro per la seconda, assegnando a ciascuno dei criteri un peso differente. In presenza di valori numerici differenti, al fine di assicurare una omogeneità di valutazione, la commissione ha provveduto a distribuire il peso di ciascun criterio lungo una unica scala di valutazione espressa in trentesimi, così come previsto dal bando.

L’adozione di una scala unica di valutazione ha reso comparabili i pesi di ciascun criterio.

Per ogni criterio, dunque, la commissione ha espresso una valutazione alla quale corrisponde un peso specifico del singolo criterio interessato; la somma dei pesi specifici di ciascun criterio ha determinato il voto finale espresso in trentesimi.

L’introduzione di una pluralità dei descrittori e la loro articolazione su una scala in trentesimi, non solo non appare irragionevole e arbitraria come sostenuto dalla ricorrente ma, ad avviso del Collegio, persegue due finalità virtuose: da una parte autolimita il potere discrezionale della stessa commissione nella successiva valutazione degli elaborati, dall’altra rende più compiutamente conoscibile il percorso seguito dalla commissione esaminatrice nell’attribuzione del voto, in omaggio al principio di trasparenza.

Il motivo di ricorso dunque non può trovare accoglimento.

3.- Con terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’, FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In particolare, la ricorrente in primo luogo deduce l’esiguità dei tempi di correzione dell’elaborato.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, cui questo Collegio aderisce, nei concorsi pubblici, la stringatezza dei tempi di correzione degli elaborati costituisce vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità; la relativa censura deve essere ritenuta inammissibile, ove sia prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma ad un dato relativo (tempi medi di correzione), facendo risaltare l’assenza di alcuna prova o indizio dell’asserita incongruità del tempo occorso alla correzione delle prove della parte interessata, risultando dai verbali solo l’indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati (TAR Calabria Catanzaro,II 22 settembre 2012 n.973; II 22 novembre 2011 n. 1393; Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2010 n. 5165).

La censura dunque deve essere disattesa.

3.1.- Sotto altro verso, la ricorrente deduce la contraddittoria ed illogica valutazione del secondo elaborato se si considera quella espressa dalla stessa commissione su prove giudicate positivamente e alla luce del parere pro veritate positivo allegato.

Riguardo all’intensità del sindacato del giudice amministrativo sugli elaborati, la giurisprudenza, alla quale questo Tribunale aderisce, afferma “la valutazione delle prove scritte (…) è frutto di discrezionalità tecnica, che non può essere sindacata in sede di giudizio di legitti-mità, se non per violazione delle norme che regolano l’espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contrad-dittorietà oppure per l’aver omesso di considerare taluni determinanti elementi” (Cons. St. sez. II, 04 aprile 2011, n. 4707).

Nella fattispecie la valutazione dell’elaborato della ricorrente è esente da vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà poiché assolutamente pertinenti e rispondenti ai criteri fissati dalla commissione esaminatrice.

3.2.- Con riferimento infine al parere pro veritate, secondo la giurisprudenza elaborata da questo stesso Tribunale, i c.d. pareri pro veritate prodotti dagli interessati al fine di confutare il giudizio di una commissione esaminatrice (nella specie: per gli esami di avvocato) sono, infatti, irrilevanti, non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni dalla stessa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quali che siano la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie oggetto di esame ( T.A.R. Calabria- Catanzaro sez II 22 luglio 2011 n. 1052).

4.- Con ulteriore censura, la ricorrente deduce la mancata correzione della seconda prova scritta per quei candidati – tra i quali la ricorrente – che non hanno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza (pari a 21/30) nella prima prova.

Tale modus procedendi della Commissione, oltre ad essere in linea con quanto stabilito dall’art. 10 c. 4 del bando di concorso, secondo cui : “sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta”, è ritenuto legittimo dalla giurisprudenza secondo cui “la mancata correzione della seconda prova scritta non dà luogo ad alcuna illegittimità atteso che, in materia di concorsi pubblici, la regola della valutazione complessiva delle prove scritte è prevista espressamente solo per talune particolari procedure (quelle per l’accesso alle magistrature e all’Avvocatura dello Stato), dal che consegue che al di fuori di tali tassative previsioni la commissione esaminatrice può legittimamente determinarsi nel senso di non procedere alla correzione della seconda prova scritta di un concorrente in caso di valutazione negativa della prima (in tal senso: Tar Lazio, I, 22 dicembre 2004, n. 17139)”.

Il motivo, dunque, non può trovare accoglimento.

5.- Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione del giudicato in quanto l’elenco degli ammessi alle prove orali include quei candidati (XXXXXX), che inizialmente ammessi con riserva alle prove, a seguito della revoca della misura cautelare, non avrebbero titolo per proseguire la partecipazione alle fasi successive della procedura concorsuale.

Il motivo oltre ad essere generico e non provato è comunque inammissibile in quanto da un eventuale annullamento della graduatoria limitatamente alla posizione dei citati candidati, la ricorrente, esclusa dall’ammissione agli orali e, dunque non idonea, non ricaverebbe alcun vantaggio.

6.-In definitiva, e alla stregua di tutte le considerazioni svolte, il ricorso va respinto.

7.- La complessità delle problematiche trattate giustifica però la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Molise 7 dicembre 2012, n. 90

N. 00745/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00090/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da XXX rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Iacovino, con elezione di domicilio in Campobasso, via Berlinguer n. 1,

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., e Ufficio scolastico regionale per il Molise – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati,

nei confronti di

– XXX controinteressati, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Ruta, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23;
– XXX, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ruta, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23;

e con l’intervento di

– XXX, <<ad opponendum>>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Margherita Zezza e Michele Marone, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23;

– XXX, <<ad opponendum>>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Colalillo e Massimo Di Nezza, con domicilio eletto in Campobasso,corso Umberto I, n. 43,

per l’annullamento

dei seguenti atti: 1)il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Molise prot. n. 7419 del 30.9.2011 di nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 2)tutti i verbali della commissione esaminatrice, in particolare il verbale n. 1 del 6.10.2011, il verbale n. 2 del 26.10.2011, il verbale n. 3 del 17.11.2011, il verbale n. 4 del 1.12.2011, il verbale n. 5 del 14.12.2011, il verbale n. 6 del 14.12.2011, il verbale n. 7 del 15.12.2011, il verbale n. 8 del 15.12.2011, il verbale n. 9 del 19.1.2012, il verbale n. 10 del 26.1.2012, il verbale n. 11 del 22.2.2012, il verbale n. 12 del 23.2.2012, il verbale n. 13 del 27.2.2012, il verbale n. 14 del 13.2.2012; 3)il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale con il quale si è proceduto all’approvazione di tutti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla prova orale; 4)il provvedimento dell’U.S.R. prot. n. 1586 del 15.3.2012, con cui si è proceduto alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale; 5)ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti; quanto ai motivi aggiunti del 2.11.2012, dei seguenti atti: 1) 1)il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Molise prot. n. 4996 del 2.8.2012, con il quale si è proceduto all’approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 2) tutti i verbali predisposti dalla commissione esaminatrice propedeutici all’approvazione della graduatoria stessa; 3)ogni atto preordinato, consequenziale o connesso, in quanto lesivo;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti e la memoria di replica dei ricorrenti;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, le due memoria e le note di deposito dell’Amministrazione statale intimata;
Viste le due memorie di costituzione delle parti controinteressate, nonché le due memorie ulteriori della controinteressata XXX e i due atti di intervento <<ad opponendum>>, con successiva memoria degli interventori XXX;
Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – I ricorrenti, tutti partecipanti in Molise al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, non essendo stati ammessi alla prova orale, insorgono per impugnare i seguenti atti: 1)il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Molise prot. n. 7419 del 30.9.2011 di nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 2)tutti i verbali della commissione esaminatrice, in particolare il verbale n. 1 del 6.10.2011, il verbale n. 2 del 26.10.2011, il verbale n. 3 del 17.11.2011, il verbale n. 4 del 1.12.2011, il verbale n. 5 del 14.12.2011, il verbale n. 6 del 14.12.2011, il verbale n. 7 del 15.12.2011, il verbale n. 8 del 15.12.2011, il verbale n. 9 del 19.1.2012, il verbale n. 10 del 26.1.2012, il verbale n. 11 del 22.2.2012, il verbale n. 12 del 23.2.2012, il verbale n. 13 del 27.2.2012, il verbale n. 14 del 13.2.2012; 3)il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale con il quale si è proceduto all’approvazione di tutti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla prova orale; 4)il provvedimento dell’U.S.R. prot. n. 1586 del 15.3.2012, con cui si è proceduto alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale; 5)ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: violazione del D.Lgs. n. 165/2001 art. 35, violazione del D.P.R. n. 487/1994, violazione della legge n. 241/1990, violazione del decreto D.G. M.i.u.r. 13.7.2011, eccesso di potere sotto diversi profili, difetto di istruttoria.

Con i motivi aggiunti del 2.11.2012, i ricorrenti impugnano, altresì, i seguenti atti: 1) 1)il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Molise prot. n. 4996 del 2.8.2012, con il quale si è proceduto all’approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 2)tutti i verbali predisposti dalla commissione esaminatrice propedeutici all’approvazione della graduatoria stessa; 3)ogni atto preordinato, consequenziale o connesso, in quanto lesivo. I ricorrenti, a tal riguardo, deducono le seguenti censure: violazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, violazioni procedurali e sostanziali nella correzione degli elaborati e nella griglia di valutazione.

Con successiva memoria, i ricorrenti ribadiscono e precisano le loro deduzioni e conclusioni.
Si costituisce l’Amministrazione statale intimata, deducendo – anche con due successive memorie e con note di deposito – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Conclude per la reiezione.

Si costituiscono – con due distinte memorie di costituzione – le parti controinteressate evocate in giudizio, per chiedere la reiezione del ricorso. Con due memorie ulteriori, la controinteressata XXX ribadisce le proprie eccezioni e deduzioni al ricorso e ai motivi aggiunti. Con due distinti atti di intervento <<ad opponendum>>, si costituiscono altri contraddittori. Con successiva memoria, gli intervenienti XXX ribadiscono e precisano le loro eccezioni e deduzioni.
Con decreto presidenziale n. 60/2012, viene respinta l’istanza cautelare provvisoria.
Con ordinanza collegiale n. 77/2012, questa Sezione accoglie la domanda cautelare delle parti ricorrenti.
Con ordinanza presidenziale n. 538 del 2012, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione resistente dà esecuzione. All’udienza del 22 novembre 2012, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III – La commissione esaminatrice è l’organo preposto, in via esclusiva, alle operazioni relative all’espletamento delle prove concorsuali e alla valutazione dei candidati partecipanti al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, come per qualsiasi altro pubblico concorso. Le regole relative alla composizione delle commissioni esaminatrici hanno significativa importanza, tanto da trovare collocazione nell’ambito dei principi fondamentali di cui all’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. A tenore della norma di cui al citato art. 35, comma terzo la lett. e), la composizione delle dette commissioni di concorso pubblico deve avvenire <<esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali>>. Ciò, all’evidente scopo di evitare che siano deputati alla scelta, in sede di pubblico concorso, soggetti che, in qualche modo, potrebbero non garantire una posizione d’imparzialità, per la loro connotazione politica, associativa o sindacale (cfr.: T.a.r. Sardegna I, 15.10.2002 n. 1367).

Nel caso di specie, una componente della commissione nominata con l’impugnato provvedimento dell’Ufficio Scolastico regionale del Molise n. 7419 del 30.9.2011, precisamente il dirigente scolastico XXX, risulta essere rappresentante sindacale della Flc-Cgil e, in tale veste, risulta persino aver sottoscritto il contratto integrativo 2010 – 2011 per l’area V (dirigenza). Su tale punto vi è prova documentale, versata in atti dai ricorrenti. Quand’anche la detta dirigente scolastica avesse partecipato alla contrattazione collettiva nella veste di “esperto”, è evidente che la medesima lo abbia fatto su mandato della sua organizzazione sindacale: essa, dunque, ha rivestito l’incarico di “rappresentante” del sindacato, con la conseguenza che in capo ad essa si è determinata l’incompatibilità, senza possibilità di eccezioni o deroghe (cfr.: Cons. Stato V, 3.10.2002 n. 5202). Nessun rilievo assume la circostanza che, dopo la detta contrattazione, la d.ssa XXX non abbia svolto altre attività per conto del sindacato, se si considera che essa è attualmente ancora iscritta all’organizzazione e potenzialmente potrebbe svolgere altre attività di rappresentanza sindacale. E’ evidente che la norma in esame si presterebbe a una facile elusione, se bastasse dimettersi dalla rappresentanza sindacale prima del concorso pubblico, per poi riprendere l’attività sindacale subito dopo aver ricoperto l’incarico di membro di una commissione concorsuale.
Ne discende che la sussistenza di una causa d’incompatibilità riguardante un componente rende illegittima la composizione dell’intera commissione concorsuale, essendo essa un collegio perfetto (cfr.: Cons. Stato IV, 12.3.2007 n. 1218) e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute.

Non può valere a far salvi gli atti concorsuali posti in essere dalla commissione priva della piena legittimazione, il principio del <<funzionario di fatto>>, a mente del quale, se la nomina di un soggetto a organo dell’Amministrazione, si appalesi illegittima e venga pertanto annullata, gli atti “medio tempore” adottati da detto soggetto resterebbero efficaci, a tutela della buona fede dei terzi, risultando di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra l’Amministrazione e la persona fisica dell’organo che agisce (cfr.: Cons. Stato IV, 27.6.2012 n. 3812; idem VI, 8.8.2008 n. 3915; T.a.r. Calabria Catanzaro II, 21.11.2011 n. 1380; Cons. Stato V, 17.2.2003 n. 821). Per costante orientamento giurisprudenziale, allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo monocratico o collegiale, l’accertata invalidità dell’atto di investitura ha conseguenze sugli atti emessi prima dell’accertamento d’invalidità, quando l’organo non sia investito di funzioni di carattere generale, bensì di una specifica e determinata funzione (quale è lo svolgimento del concorso pubblico). Invero, in tale ipotesi, il procedimento di nomina viziato non ha piena autonomia rispetto al procedimento concorsuale, anzi costituisce una fase endoprocedimentale di esso, di guisa che i vizi della nomina si riverberano sugli atti del concorso, determinandone la caducazione (cfr.: T.a.r. Lombardia Milano II, 08.02.2011, n. 402; T.a.r. Valle d’Aosta I, 6.5.1995 n. 53; T.a.r. Friuli V. G., 20.3.1991 n. 79).

Pertanto, il discrimine tra una fattispecie definibile di “danno contenuto” derivante dal vizio d’investitura, da un lato, e una fattispecie di “effetto domino” dell’annullamento della nomina dall’altro, è sicuramente segnato dall’aspetto procedimentale: se vi è netta distinzione e autonomia tra il procedimento di nomina del <<funzionario di fatto>> e quello degli atti che esso pone in essere, questi ultimi sono posti al riparo dalle conseguenza della destituzione del funzionario. Viceversa, se la nomina del funzionario rientra nello stesso procedimento amministrativo di cui fanno parte gli atti che esso pone in essere, questi ultimi sono travolti dall’annullamento della nomina. Ed è appunto il caso dell’illegittima nomina di una commissione di concorso pubblico che, facendo parte integrante dello stesso procedimento concorsuale, produce la conseguenza per la quale l’annullamento dell’atto presupposto travolge tutti gli atti del pubblico concorso posti in essere, compresa la graduatoria finale.

IV – Ritenuto, pertanto fondato il motivo della violazione dell’art. 35 comma terzo lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con assorbimento degli ulteriori motivi. Si ravvisano ragioni per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto annulla tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2012, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

L’ESTENSORE                   IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/12/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Sentenza Tribunale Lavoro di Lecce 28 settembre 2012, n. 8915

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro ed in persona della dott.ssa Maria Grazia Corbascio, ha pronunciato la presente

SENTENZA
con motivazione contestuale
nella causa n.14018\2010 R.g.
tra
XXXXX, rappresentata e difesa dalI’Avv. Giuliano Giannini
Ricorrente
e
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del relativo Direttore Generale, rappresentati e difesi dal funzionario Dott. Luciano Lega
CILLO DARIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Cillo
Resistenti

Oggetto: assegnazione di posto di dirigente scolastico

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.11.2010 XXXX, premesso di essere in servizio nella qualità di Dirigente scolastico presso l’Istituto XXXX, deduceva:
-che ella era stata assunta in tale qualità nel mese di agosto 2009;
-che, vincitrice del concorso ordinario indetto nel 2004 per il secondo settore formativo (istituti superiori di secondo grado), era stata inizialmente nominata presso l’Istituto XXXX in base alle leggi sull’intersettorialità;
-che, tuttavia, la procedura di nomina era stata effettuata in violazione delle leggi e delle circolari in materia, ossia dell’art. 1, commi 605 e 619, legge n.296\2006, come modificato dalla l.n. 17\2007, della Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 26.4.2007, dell’art.24 quinquies l.n.31\2008;
-che, se fosse stato seguito il criterio delle priorità delle immissioni in ruolo stabilito da tali norme, i candidati risultati idonei nella procedura concorsuale di cui al DDG 22.11.2004 avrebbero dovuto avere precedenza rispetto ai candidati dei diversi concorsi riservati banditi nel 2002 e nel 2006;
-che, più specificamente, a lei, collocata al posto n.XX della graduatoria del concorso ordinario indetto con DDG 22.11.2004, sarebbe spettato il secondo turno di scelta della sede nella Provincia di Lecce e quindi, stante il disinteresse del candidato che la precedeva, il posto di Dirigente presso l’Istituto Professionale Superiore “Scarambone” di Lecce.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la declaratoria di illegittimità della nota del 3.8.2009 prot.n.AOODGPER n.12068 del Ministero dell’Istruzione, dei decreti prot.AOODRPUG n.6925 del 5.8.2009 e n.7101 dell’11.8.2009 e del proprio diritto ad essere nominata quale Dirigente presso l’I.P.S. “Scarambone” di Lecce.
Costituitisi in giudizio con unica memoria, il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia contestavano le avverse deduzioni e chiedevano il rigetto del ricorso. In particolare eccepivano il difetto di integrità del contraddittorio con riferimento a Cillo Dario, assegnatario del posto di Dirigente presso l’Istituto Professionale “Scarambone” di Lecce; nel merito deducevano che l’ordine di priorità stabilito dalle stesse norme richiamate dalla ricorrente comportava che, una volta completate le immissioni in ruolo con decorrenza 1.9.2007 dei vincitori del concorso ordinario indetto il 22.11.2004 e dei concorsi riservati indetti il 7.12.2002 e il 3.10.2006, la successiva immissione in ruolo dei candidati risultati idonei ma in posizione non utile nelle rispettive graduatorie, sarebbe dovuta avvenire dapprima sui posti vacanti e disponibili per i soli anni scolastici 2007-8 e 2008-9 in favore degli idonei del concorso ordinario del 2004, e,  successivamente, per i posti vacanti e disponibili per l’anno 2009-2010 in favore degli idonei del concorso riservato del 2006. Precisavano che tanto era stato esplicitato nella Circolare prot.n.12068 del 3.8.2009, che, nello scandire la sequenza delle categorie degli idonei da assumere con decorrenza 1.9.2009, aveva stabilito che i candidati dei concorsi riservati del 2006 e del 2002 precedevano i candidati del’ concorso ordinario del 2004.
Evidenziavano, infine, che erano stati seguiti tali criteri e che, tenuto conto del numero dei posti disponibili nella Regione Puglia per il primo settore (scuola primaria e secondaria di primo grado) e per il secondo settore (scuola secondaria di secondo grado), una volta che i posti del secondo settore si erano esauriti mediante assegnazione agli idonei del concorso riservato del 2006, alla ricorrente era stato assegnato con decorrenza dal 1.09.2009 uno dei posti residui del primo settore, ovvero la Direzione Didattica di XXXX, in ragione della richiesta di avvalersi dell”‘intersettorialità” presentata dalla stessa ricorrente XXXX in base all’art.24 quinquies l.n.31\2008.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di Cillo Dario, il quale, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio in relazione a tutti gli altri dirigenti scolastici nominati per l’anno scolastico 2009-2010, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa era istruita con produzioni documentali.
All’odierna udienza di discussione essa viene decisa con la presente sentenza.

*******

La domanda non risulta fondata.
Giova premettere che la giurisdizione del giudice ordinario nell’ambito del pubblico impiego ha ad oggetto i diritti afferenti ai singoli rapporti di lavoro e non anche la legittimità degli atti amministrativi posti a base dei rapporti medesimi, con la conseguenza che nel presente giudizio l’eventuale illegittimità dei decreti ministeriali e degli atti amministrativi denunciati dalla ricorrente può avere solo rilevanza incidentale ai fini della verifica del preteso diritto della stessa ricorrente all’assegnazione del posto di Dirigente presso l’Istituto Professionale Scarambone per l’anno scolastico 2009-2010.
Per le stesse ragioni è ravvisabile un litisconsorzio necessario solo con riferimento a Cillo Dario, ossia al soggetto al quale in concreto è stato assegnato il posto rivendicato dalla ricorrente.
Passando al merito, dalla documentazione in atti si rileva che la ricorrente rientra tra i candidati risultati idonei nella procedura concorsuale indetta con D.D.G. del 22.11.2004, alla quale ella aveva partecipato per la Dirigenza nel secondo settore formativo (scuole secondarie superiori) e, in particolare, tra i candidati ammessi al corso di formazione intensivo ex art. 1 comma 619 l.n.296\2006.
Ciò posto, è opportuno richiamare le norme che regolano la fattispecie.
L’art. 1, comma 619, l.n.296\2006, come modificato dall’ art.1, comma 6 sezies, D.L. n.300\2006, prevede che “Il regalamento di cui al comma 618 e’ emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perchè non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito“.
Lo stesso art. 1 l.n.296\2006, al comma 605, stabilisce inoltre che “Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effitto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza“.
Poi è intervenuto l’art.24 quinquies D.L. n.248\2007, convertito con modifiche nella legge n.31\2008, che ha introdotto la cd. intersettorialità, ossia la possibilità, per i candidati idonei rimasti privi di nomina per carenza di posti di dirigenti scolastici nel settore formativo per il quale avevano partecipato al concorso, di chiedere l’assegnazione di un posto di dirigente tra quelli rimasti vacanti e disponibili in un diverso settore formativo (ed anche in altra regione). Tale norma ha stabilito, infatti, che “Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Mnistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 76 del 6 ottobre 2006, nonchè dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sluccessive modifÏcazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell’ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.“.
Si evidenzia che, secondo l’esposto ordine di priorità nelle assunzioni, ai candidati del concorso indetto nel 2004 spettava la precedenza soltanto sui posti specificamente banditi col medesimo concorso e su quelli che si fossero resi disponibili per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 (v. art.1 comma 619 cit); mentre, dopo il completamente delle nomine secondo l’art.l comma 619 cit., gli eventuali posti residui vacanti e disponibili per gli stessi anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, e quelli ulteriori per l’anno scolastico 2009-2010, erano destinati ai concorrenti risultati idonei nei concorsi riservati indetti nel 2006 e nel 2002.
In altri termini, considerato che nel comma 619 (che stabilisce una priorità a favore dei concorrenti del 2004) si disciplina l’assegnazione dei posti solo per gli anni 2007-2008 e 2008-2009, deve concludersi che per i posti vacanti e disponibili del successivo anno scolastico 2009-20 10 non risulta esservi quello stesso ordine di priorità nelle assunzioni, poichè l’assegnazione di tali posti è dal comma 605 espressamente prevista a favore degli idonei dei concorsi riservati del 2006 e del 2002.
In tale contesto normativo, a favore di coloro che, dopo l’assegnazione dei posti disponibili ai vincitori del concorso ordinario del 2004 e agli idonei dello stesso concorso e dei concorsi riservati del 2006 e del 2002, effettuata secondo i criteri stabiliti dall’art. l , commi 605 e 619, erano rimasti senza posto nel settore formativo al quale aspiravano, è stato introdotto l’art. 24 quinquies d.l. 248\2007, convertito in l.n.31\2008, il quale ha previsto la possibilità di domandare l’assegnazione di posti vacanti in settori formativi diversi, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il richiamo all’art.1 commi 605 e 619 Ln.296\2006, contenuto nel predetto art.24 quinquies, ha la funzione di individuare i candidati residuati alle assegnazioni dei posti effettuate secondo l’ordine e i criteri stabiliti negli stessi commi 605 e 619, e non anche quella di prorogare o di estendere tali criteri ad operazioni di nomina per posti ed anni scolastici diversi da quelli rispettivamente indicati in ciascuno dei predetti commi.
Pertanto la nota del Ministero dell’Istruzione n.12068 del 3.8.2009, che si limita ad esplicitare i contenuti delle predette norme di rango legislativo evidenziando la sequenza da imprimere alle concrete operazioni di nomina per l’anno scolastico 2009-2010, non risulta affetta dall’illegittimità denunciata dalla ricorrente, la quale, conseguentemente, non è ravvisabiÏe neppure nelle note dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia n.6925 del 5.8.2009 e n.7101 dell’11.8.2009 che, dando applicazione alla predetta nota MIUR n..12068/2009, dispongono in merito alle assegnazioni dei posti in sede regionale.
Deve, quindi, ritenersi che l’ordine di assegnazione dei posti dei dirigenti scolastici seguito dal Ministero e dal relativo Ufficio Scolastico Regionale pugliese non abbia comportato la violazione di priorità o la lesione di diritti a scapito della ricorrente.
Da ultimo non si può fare a meno di rilevare che, come risulta dall’apposito documento prodotto in copia dal Ministero (allegato n.8), nel presentare in data 7.8.2009 all’Ufficio Scolastico regionale l’istanza ex art.24 quinquies l.n.31 \2008 per l’assegnazione di posti di dirigenza appartenenti ad un settore formativo diverso da quello per il quale ella aveva partecipato al concorso del 2004, XXXX non ha espresso alcuna condizione o riserva, così implicitamente significando che ella considerava pacifico e legittimo il presupposto di fatto per accedere all’intersettorialità, ossia l’espletamento della procedura di assegnazione dei posti secondo l’art. 1, commi 605 e 619, l.n.296\2006.
In conclusione, alla luce degli argomenti fin qui esposti, il ricorso tendente ad ottenere l’assegnazione di un posto diverso da quello ottenuto dalla ricorrente per effetto di tale istanza non può trovare accoglimento.

Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza nel rapporto processuale tra la ricorrente e Cillo Dario, con distrazione in favore del procuratore di quest’ultimo, che ne ha fatto richiesta. Si ravvisano, invece, giusti motivi di compensazione con riferimento al rapporto tra la stessa ricorrente e l’amministrazione datrice di lavoro, in ragione delle difficoltà di interpretazione delle norme secondarie di settore, provenienti dalla stessa amministrazione. Le stesse difficoltà escludono la sussistenza della mala fede o della colpa grave, ossia delle condizioni necessarie per una condanna della ricorrente ai sensi dell’art.96 c.p.c.

p.q.m.

Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 30.11.2010 da XXXX nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di CILLO DARIO,
così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna XXXX alla rifusione, in favore di Cillo Dario, delle spese processuali liquidate in Euro 1.000,00 (di cui Euro 500,00 per onorario) oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Claudio Cillo;  dichiara compensate le spese processuali tra le altre parti.

Lecce, 28.9.2012

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio

Ordinanza Consiglio di Stato 28 agosto 2012, n. 3295

N. 03295/2012 REG.PROV.CAU.

N. 05836/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

(…)

nei confronti di

(…)

e con l’intervento di

ad adiuvandum,

(…)

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione IV, 18 luglio 2012, n. 2035.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica, gli avvocati Pafundi, Barboni, per sè e per delega degli avvocati Angiolini e Nespor, Resta, Bertone, Pugliano e Zenga.

Considerato, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che in relazione alle questioni preliminari poste con l’atto di appello: a) i candidati che hanno superato le prove scritte non sono controinteressati ai quali deve essere notificato il ricorso introduttivo del giudizio; b) la proposizione del ricorso collettivo è ammissibile quando, come nella specie, viene dedotto un motivo (violazione delle regole dell’anonimato) il cui accoglimento determina un vantaggio per tutte le parti ricorrenti;

che, in relazione al merito della controversia, il rispetto del principio dell’anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) (tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2012, n. 1928);

che, nella specie, tale principio non è stato rispettato;
che, infatti, le buste contenenti i nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi stessi;
che tale circostanza risulta dalla verifica diretta delle buste prodotte agli atti del giudizio;
che, per le ragioni sin qui esposte, l’appello cautelare deve essere rigettato;

che fissa, per trattazione nel merito della controversia, l’udienza pubblica del 20 novembre 2012;
che le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’istanza cautelare e fissa per la trattazione nel merito della presente controversia l’udienza pubblica del 20 novembre 2012.
Le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)