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Ordinanza Ministeriale 4 maggio 2017, n. 257

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ordinanza Ministeriale 4 maggio 2017, n. 257

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – Disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole colpite da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Anno scolastico 2016/2017.


MODELLI DI VERBALE 2016-2017

Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 221

Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 221

Il Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca

 

VISTO            il D.l.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA            la Legge 23.10.1992, n. 421 recante la “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

VISTO            il D.l. 27.8.1993, n. 324, convertito dalla legge 27.10.1993, n.423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;

VISTA            la Legge 14.1.1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA            la Legge 23.12.1996, n. 662, recante“ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

VISTA            la Legge 15.03.1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA            la Legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, così come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO            l’ art. 64 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTA            la Legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico;

VISTO                       il D.l.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche;

VISTO            il D.l. 3.7.2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.8.2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;

VISTO            il D.p.r. 18 giugno 1998, n. 233, recante il Regolamento per la disciplina del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e della determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO            il D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO            il D.p.r. 8.3.1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15.3.1997, n. 59;

VISTO                       il Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l’articolo 4;

VISTO                       il Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e in particolare l’articolo 3;

VISTO                       il Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e in particolare l’articolo 37;

VISTO                       il Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l’articolo 19, comma 7”;

VISTO                       il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazione, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

VISTO                       il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO                      l’art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128;

VISTO                       il Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263, recante il Regolamento per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO           il D.P.C.M. 11/02/2014, n. 98, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca;

VISTA                       la legge 107/15 e in particolare i commi 73 e 108 dell’art. 1 che fissano nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità;

VISTO           il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 con il quale si è proceduto al riordino delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;

VISTA            la legge 232 del 11 dicembre 2016, pubblicata nella GU n. 297 del 21 dicembre 2016 (suppl. ord.) con Rettifica in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016 e in particolare l’art 1 comma 366

VISTO                       il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “scuola”, per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO            il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A. T .A. per l’ a. s. 2017/2018;

RITENUTO   di dover, ai sensi dell’art. 462 del D. l. vo n. 297/94, dettare per l’anno scolastico 2017/2018 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed a. t. a. con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche;

SENTITE       le organizzazioni sindacali del comparto scuola;

 

 

O R D I N A :

 

– ART. 1 –

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL’ORDINANZA

 

1.La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018. Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.

 

2.La presente ordinanza è pubblicata all’albo del MIUR.

– ART. 2 –

 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

 

1.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale docente è fissato al 13 aprile 2017 ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio 2017.

 

2.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale educativo è fissato al 13 aprile ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato al 4 maggio ed il termine ultimo è fissato al 24 maggio.

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2017/18 sono i seguenti:

 

  1. a) personale docente

 

scuola dell’infanzia

– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

22 maggio 2017

pubblicazione dei movimenti.

19 giugno 2017

 

scuola primaria

– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

22 maggio 2017

– pubblicazione dei movimenti

9 giugno 2017

 

scuola secondaria di I grado

– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

15 giugno 2017

pubblicazione dei movimenti

4 luglio 2017

 

scuola secondaria di II grado

-termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

3 luglio 2017

pubblicazione dei movimenti

20 luglio 2017

 

mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei musicali

-termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili

18 maggio 2017

pubblicazione dei movimenti

7 giugno movimenti ai sensi del comma 9 dell’art 4 del CCNI

12 giugno 2017 movimenti ai sensi del comma 10 dell’art 4 del CCNI

 

  1. b) personale educativo

 

termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili

1 giugno

pubblicazione dei movimenti

30 giugno

 

  1. c) personale A.T.A.

 

1.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ATA è fissato al  4 maggio 2017 ed il termine ultimo è fissato al 24 maggio 2017 .

 

-termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

3 luglio 2017

pubblicazione  dei movimenti

24 luglio 2017

 

3.Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M..

 

4.Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

 

– ART. 3 –

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

1.Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria. Il personale educativo e i docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali inviano le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione MOBILITA’ del sito. Tali domande vanno inviate all’Ufficio provinciale competente per il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle medesime. In caso di presentazione di più domande in relazione al comma 10 dell’art 4 del CCNI le medesime andranno inviate anche alla provincia alla quale è stata inviata la domanda ai sensi del comma 9.

 

2.Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvederà all’acquisizione della domanda a sistema ove previsto. Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilità professionale verso i licei musicali.

 

3.Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dal C.C.N.I. deve presentare domanda cartacea all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande a SIDI per il proprio ruolo ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

 

4.Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ufficio territoriale competente per la provincia di Torino che provvederà all’acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all’art 2.

 

 

5.Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato (1); la scuola o l’ambito di titolarità ed eventualmente la scuola presso la quale il richiedente presta servizio per incarico triennale nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Le domande del personale ATA devono contenere le seguente indicazioni: generalità dell’interessato (1); la scuola o il comune di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’art 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.

 

6.I docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.

 

7.I docenti che effettueranno la mobilità utilizzeranno, in caso di presentazione della domanda in formato cartaceo, gli appositi moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.

 

8.Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.

 

9.I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

10.In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all’art. 2.

 

11.Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:

– il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;

– i docenti che concludono i corsi di sostegno.

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a cinque giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M.

 

12.Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.

 

  1. Relativamente al personale ATA, le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale.

 

  1. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

 

  1. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.

 

  1. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’art. 4 della presente O.M.

 

17.Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, all’ambito territoriale corrispondente alla medesima.

 

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(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.

(2) I docenti titolari sui posti per l’istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all’unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.I docenti che non hanno ottenuto una titolarità su ambito a seguito dei movimenti dell’anno scolastico 16/17 (art. 2 comma 3 del CCNI) devono indicare la provincia di assunzione.

(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che verrà pubblicata nell’apposita sezione del sito MIUR MOBILITA’

– ART. 4 –

 

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

1.Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibile nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.

 

2.Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.

Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” di cui alle tabelle allegate al C.C.N.I. mobilità, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nella sezione ISTANZE ON LINE o nel nell’apposita sezione MOBILITA’ del sito MIUR, modello nella quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella note del C.C.N.I..

La valutazione delle esigenze di famiglia (1) e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI.

 

3.In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

 

  1. lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento;
  2. la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accerta­mento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;
  3. ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
  4. per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo;
  5. tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
  • per le persone disabili maggiorenni di cui all’art. 33, comma 6 della legge n. 104/92: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
  • per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge (2) e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;
  • per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

 

Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

 

  1. In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità si precisa quanto segue:

 

  1. il coniuge (2), il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI, dovranno documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le modalità appresso indicate:
    • il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
    • l’attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. la presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. l’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
  3. la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
  5. il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione (3).
  6. per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

 

  1. In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 si precisa quanto che per fruire della precedenza prevista al coniuge (2) convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge (2) trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

 

  1. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge (2), ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale lo stesso dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda (5).

 

7.Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.

 

8.Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (3).

 

9.Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle ASL o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

 

10.Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

 

11.Il ricovero permanente del figlio, del coniuge (2) o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.

 

12.La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura. L’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge (2) o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

 

13.Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

 

14.In caso di attestazione di invalidità personale l’Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente Commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all’insegnamento.

 

15.Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

 

16.A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime (3), l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (4), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti ed per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Quanto previsto all’art. 13 ed all’ art. 40 punto IV) del C.C.N.I come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l’unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.

 

17.I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

 

18.Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

 

19.In attuazione della relativa precedenza prevista dal C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

 

20.Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

 

21.Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presente articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

 

22.L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

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(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile

(3) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

(4) L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso superato, per quanto riguarda il concorso di cui al D.D.G. del 23 febbraio 2016 vengono considerati i soli docenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito ai sensi dell’art. 1 comma 109 della legge 107/15 punto a).

(5) Per i figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande si prescinde da tale requisito

– ART. 5 –

 

REVOCHE, RINUNCE E REGOLARIZZAZIONI DELLE DOMANDE

 

1.Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.

 

2.E’ consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

3.Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

4.L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

 

5.Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

 

6.Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

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(1) Fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

 

– ART. 6 –

 

ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI

PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

 

1.I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’amministrazione da quest’ultimo delegati entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all’albo dell’Ufficio territoriale di destinazione, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell’ambito di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, dell’Ufficio territoriale che ha valutato la domanda e dell’esito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

 

2.Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territorialmente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.

 

3.Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

– alla scuola o istituto di provenienza;

– alla scuola o istituto di destinazione;

– al locale dipartimento provinciale del tesoro.

 

4.I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

 

  1. Il personale che non ha ottenuto il trasferimento viene data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE e potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su ISTANZA ON LINE l’esito della propria domanda

 

6.L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione.

 

– ART. 7 –

 

FASCICOLO PERSONALE

 

1.I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

 

2.I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico.

 

 

TITOLO II – PERSONALE DOCENTE

 

-ART. 8

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA

 

1.Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. A tal fine l’Ufficio territorialmente competente provvederà ad assegnare loro un ambito territoriale secondo le modalità previste dal CCNI; nel caso di personale in esubero tale assegnazione comporta l’obbligo di presentare domanda di mobilità, diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d’ufficio a punti 0. Il personale immesso in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipa alle operazioni solo tra province diverse. Pertanto tutte le preferenze espresse da questi docenti verranno considerate a partire del punto 24 dell’ordine delle operazioni. Tale condizione verrà comunicata a detto personale prima della presentazione della domande di mobilità per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.

 

2.I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate.

 

3.E’ consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia in possesso dell’abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena l’interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 425 del decreto legislativo n. 297/94. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena saranno convalidate dall’Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento, in caso di mancanza di requisiti il trasferimento verrà annullato.

 

4.Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità, la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente.

 

5.Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, dovranno avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all’art 2 e gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui l’esecuzione preveda l’attribuzione di una titolarità su ambito in soprannumero la mobilità sarà obbligatoria, e quindi attivata d’ufficio in caso di inerzia dell’interessato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento.

 

 

– ART. 9

 

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

1.Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.

 

2.Le preferenze possono essere del seguente tipo:

  1. a) scuola (1) (2);

b)ambito territoriale

c)provincia;

Possono essere espresse al massimo cinque preferenze per le singole scuole.

La preferenza per l’ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 17.

 

In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:

  1. a) istruzione degli adulti, che comprende:
  • corsi serali degli istituti di secondo grado
  • centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (2)
  1. b) sezioni carcerarie ove esprimibili
  2. c) sezioni ospedaliere
  3. d) licei europei

 

  1. L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

 

  1. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale preferenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.

 

  1. Quanti intendano rendersi disponibili per i posti di cui alle lettere a), b), c) dovranno inoltre indicare se in caso di assegnazione all’ambito territoriale per naturale ordine di graduatoria intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate. Nel caso si diano più disponibilità si segue l’ordine delle lettere.

 

  1. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza sintetica provincia, tutti gli ambiti ubicati rispettivamente nell’area territoriale della provincia. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 17.

 

8.Le preferenze devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’apposita sezione MOBILITA’. La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le scuole sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

 

  1. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente all’ambito di titolarità.

 

10.I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.

 

11.Nei trasferimenti quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del comune (3) per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l’ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune. Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

 

  1. Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, verrà movimentato d’ufficio secondo la catena di prossimità tra gli ambiti che sarà pubblicata sullo spazio MOBILITA’ del sito Miur partendo dall’ambito comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dall’ambito corrispondente alla precedente titolarità, per ciascun ambito in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. Il personale in esubero titolare nella provincia in caso di mancato ottenimento di una delle preferenze espresse viene movimentato d’ufficio su tutti gli ambiti della provincia a partire dall’ambito corrispondente alla prima preferenza espressa. In caso di mancata presentazione della domanda, la mobilità avviene d’ufficio con punti 0 a partire dall’ambito corrispondente all’ultima scuola di servizio se nella provincia o dall’ambito di attuale titolarità.

13 I docenti che intendano usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all’ ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo a domanda ad un ambito della medesima. In tal caso l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente viene considerato alla pari di un docente in esubero su ambito. Per mantenere la titolarità detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

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(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.

(2) I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex C.T.P.)

(3) Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicato per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità, nel caso quest’ultima sia in altro ambito, se si esprime una preferenza di ambito il primo ambito indicato dovrà essere quest’ultimo.

– ART 10 –

 

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI

AMMINISTRATIVI

 

1.Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’inserimento delle predette domande a SIDI.

 

2.L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all’indirizzo di posta elettronica inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE . L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell’inserimento a SIDI delle domande del rispettivo ordine di scuola, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi dandone notifica solo in tal caso all’interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

 

 

–       ART. 11

 

POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 

1.I posti in organico nella scuola dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (1) I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l’ indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

 

  1. Nelle preferenze per ambito o nelle preferenze sintetiche di provincia i posti delle scuole ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.

 

3.Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

 

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(1)Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.

 

– ART. 12 –

 

POSTI DELL’ORGANICO NELLA SCUOLA PRIMARIA

 

1.I posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico dell’autonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità (1), attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua inglese nell’ambito dell’organico dell’autonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico dell’autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico eventualmente vacanti e disponibili. L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’organico dell’autonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico dell’autonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalità previste dall’allegato 1 del contratto sulla mobilità anche per i titolari di incarico triennale nella stessa scuola.

 

2.L’organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – è richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (2) ovvero mediante l’indicazione della preferenza sintetica provincia, che comprenda tale plesso.

 

3.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico sede, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

 

4.Nelle preferenze per ambito o nella preferenza sintetica provinciali i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

 

5.I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi, il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.

 

6.I posti di insegnamento per adulti CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico (ex Ctp) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza di ambito o di provincia. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.

 

7.I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione all’albo della relativa graduatoria.

 

  1. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

————————————

  • Il docente che insegna la lingua inglese nell’ambito nel proprio modulo svolgendo attività di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell’organico di circolo.

(2) Tale plesso è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.

 

  • 13 –

 

POSTI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E OSPEDALIERI NELLE SCUOLE SECONDARIE

 

1.I posti relativi all’educazione degli adulti sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado che erogano l’offerta formativa prevista dal DPR 263/12 compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.

 

2.L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

 

3.Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.

 

4.Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze per ambito o provinciali i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune e posto di sostegno.

 

  1. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

 

– ART. 14

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO E DI CATTEDRA

 

1.Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. L’ottenimento del passaggio di ruolo o di cattedra nelle discipline specifiche dei licei musicali comporta l’annullamento di tutte le altre eventuali domande di mobilità territoriale o professionale presentate. L’ottenimento del passaggio ai sensi del comma 9 dell’art 4 del CCNI annulla la domanda presentata ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo viene formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine l’ottenimento del passaggio va comunicato dall’Ufficio competente all’Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.

 

2.Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

 

3.Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

 

4.I passaggi di ruolo o di cattedra verso i posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali vengono gestiti autonomamente dagli Uffici territoriali competenti per i singoli Licei.

 

  1. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra ai sensi dell’art. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) sulle discipline caratterizzante i licei musicali e sono attualmente utilizzati su più di una di tali discipline nello stesso liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuna di esse, indicando l’ordine di preferenza tra le due o più discipline.

 

  1. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra sulle discipline caratterizzante i licei musicali ai sensi dell’art. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) e sono attualmente utilizzati su più di un liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuno di essi, anche di diversa provincia, indicando l’ordine di preferenza tra le scuole e inviando le domande, in caso di licei collocati in diverse province, ad entrambe le province di competenza.

 

7.Ai fini del comma 9 dell’art 4 del CCNI il computo degli anni di servizio utili per il passaggio di ruolo o di cattedra in ciascun liceo musicale di attuale servizio viene calcolato per tutti gli anni prestati nel medesimo a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.

 

8.Ai fini del comma 10 dell’art 4 del CCNI sono calcolati tutti gli anni prestati nei licei musicali per ciascuna disciplina specifica nelle rispettive graduatorie a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.

 

  1. Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna della classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 93 del 23 febbraio 2016. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso alla data della presente O.M. dei titoli di cui al D.M. 92 del 23 febbraio 2016.

 

ART. 15

 

PASSAGGI DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO

 

1.Il personale docente può chiedere in caso di rientro dal fuori ruolo il passaggio di cattedra e di ruolo secondo le modalità previste dal CCNI purché sia in possesso dei prescritti requisiti.

 

– ART. 16

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.

 

1.Le domande, redatte attraverso il portale delle istanze on line in conformità con i moduli presenti nella sezione MOBILITA’ del sito Miur, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14. Le domande di passaggio verso i posti specifici dei licei musicali vanno inviate direttamente agli Uffici territoriali competenti per il Liceo richiesto

 

2.Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall’art. 3 comma 2.

 

3.Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

– ART. 17 –

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

 

  1. Ai soli fini dell’espressione delle preferenze il codice sintetico relativo alla provincia di Bolzano in lingua italiana è assimilato al codice di un ambito territoriale. È quindi possibile esprimere verso la scuola italiana della provincia di Bolzano un massimo di cinque preferenze puntuali relative a istituzioni scolastiche e/o il codice sintetico relativo alla provincia. Il docente che ottenga trasferimento o passaggio su quest’ultimo sarà destinatario di provvedimento annuale disposto dall’ufficio scolastico.

 

2 La mobilità verso la provincia di Trento si svolge solo su scuole. I docenti potranno esprimere fino a un massimo di 15 preferenze per sedi specifiche, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 6 del CCNI. I docenti che otterranno il trasferimento o il passaggio indicando il codice sintetico della provincia di Trento, saranno convocati successivamente all’esito della mobilità per la scelta di una sede di titolarità definitiva nell’ambito della provincia. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento o al passaggio ottenuto.

 

  1. Nella provincia di Trento i docenti che ottengono il trasferimento su posti per l’insegnamento della lingua tedesca e inglese nella scuola primaria potranno essere impiegati per l’insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (con metodologia CLIL).

 

  1. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo quinquennale di permanenza nella provincia, previsto dall’articolo 94 della Legge provinciale 5/2006.

 

  1. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derivanti dalla rispettiva contrattazione collettiva e dalle norme adottate dalle province autonome di Bolzano e Trento, comprese quelle relative al calcolo delle aliquote destinate alla complessiva mobilità.

 

 

TITOLO III – PERSONALE EDUCATIVO

 

– ART. 18 –

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

1.Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall’art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

2.Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso i modelli disponibili nella sezione MOBILITA’ del sito Miur

 

3.Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia.

 

4.L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

 

5.Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.

 

6.Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell’apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.

 

7.Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

 

– ART. 19 –

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

1.Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, salvo quanto successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, entro gli stessi termini, con plico a parte.

 

2.Gli Uffici territorialmente competenti procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

 

3.I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell’ambito della provincia di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di movimento in provincia diversa.

 

4.L’Ufficio territorialmente competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’istituto di servizio del personale educativo, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire agli Uffici territorialmente competenti, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In caso di accoglimento l’Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.

 

5.Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, dispongono gli eventuali accessi agli atti salvaguardando tempestivo svolgimento delle operazioni.

 

– ART. 20 –

 

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE

 

1.I singoli Uffici provinciali, entro il termine perentorio del 15 giugno, assegnano i posti vacanti e disponibili per la mobilità interprovinciale nel limite previsto dal CCNI al personale richiedente tenendo conto delle precedenze, del punteggio e dell’anzianità anagrafica in caso di parità di punteggio e ne danno comunicazione agli altri Uffici provinciali presso i quali il personale che ha ottenuto il movimento aveva fatto eventualmente domanda di mobilità interprovinciale. Nel caso la provincia ottenuta risulti la prima in ordine di preferenza, l’Ufficio competente comunicherà a tutti gli altri Uffici di cancellare il posto eventualmente assegnato al medesimo aspirante. Nel caso la preferenza soddisfatta risulti in ordine diverso dalla prima, l’Ufficio che ha soddisfatto la precedenza comunica unicamente agli Uffici competenti per le successive l’eventuale cancellazione delle restanti preferenze soddisfatte.

 

2.Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, l’Ufficio territorialmente competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche vacanti e disponibili assegna la sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l’Ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell’inizio delle operazioni di movimento.

 

3.Terminate le operazioni ciascun ufficio territoriale comunica mediante SIDI il numero dei trasferimenti interprovinciali in ingresso e il numero dei passaggi di ruolo avvenuti entro il termine perentorio del 30 giugno del corrente anno ai fini della determinazione dei posti destinati alle immissioni in ruolo e della pubblicazione degli esiti del movimento.

 

TITOLO IV – PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

 

 

 

– ART. 21

 

AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ

 

  1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

  1. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta vengono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

 

  1. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell’aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 – RRG7 – RRG8 – RRG9 – RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell’area:

“imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di “conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro” (codice RRGA).

Ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici”(codice H07) e “termotecnica e macchine a fluido” (codice I60) appartenenti all’area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Al laboratorio “conduzione e manutenzione di autoveicoli” (codice I32),appartenente all’area “meccanica” (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida “D”, accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l’ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell’attestato, sentita la commissione di cui all’ art. 597 del D.L.vo n. 297/94.

Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

 

– ART. 22 –

 

DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO

 

 

  1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area è presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l’apposito modulo di domanda. In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l’individuazione della seconda provincia deve coincidere.

 

  1. Non si tiene conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l’istituto di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.

 

  1. Il personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l’interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell’apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l’ordine di priorità che s’intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d’indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l’ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

 

– ART 23

 

POSTI RICHIEDIBILI

 

 

  1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell’infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado.

 

  1. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
  • prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
  • successivamente tutti gli istituti comprensivi.

 

 

– ART. 24

 

PREFERENZE

 

 

  1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell’apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
  2. a) scuola;
  3. b) distretto;
  4. c) comune;
  5. d) provincia;
  6. e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

 

  1. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l’ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l’aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall’esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

 

  1. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

 

4.Tale punteggio viene attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.

 

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(1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato richiesto il movimento.

(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.

– ART. 25

 

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ

 

 

  1. Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.

 

  1. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

 

  1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 devono essere indicate trascrivendo l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell’ordine espresso dall’aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.

 

  1. Per le indicazioni del tipo sintetico – comune, distretto, provincia – è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia.

 

  1. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità dell’aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l’esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo “distretto” all’ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l’istituto di titolarità.

 

  1. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del secondo comma dell’art.45 del contratto sulla mobilità, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l’avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.

 

  1. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale.

 

  1. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).

 

9.Il personale ATA che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia da provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all’ ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo alla provincia medesima. In tal caso l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il  personale ATA viene considerato alla pari di un  soprannumerario. Per mantenere la titolarità detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

 

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(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.

(2) Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

 

– ART. 26 –

 

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

Per quanto concerne il personale A.T.A. le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art.42 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all’art. 25 ,3° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

 

  1. Il personale in servizio presso sezioni associate ( ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

 

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(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

 

 

 

Il Ministro

                                                                                                         Sen. Valeria Fedeli

 

 

Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 220

Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 220

Il Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca

 

VISTA   la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

VISTA   la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

VISTO   il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;

VISTA   la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA   la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

VISTA   la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA   la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA   la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO   il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;

VISTO   il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA   la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016-2017, sottoscritto il

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale della scuola;

RITENUTO ai sensi dell’articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di dover dettare per l’anno scolastico 2017-2018 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche,

CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,

RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale,

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola,

 

ORDINA

 

Articolo 1 – Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali

 

  1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2017-2018 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola.
  2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell’individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
  3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
  4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2016-2017 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
  5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2016-2017 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
  6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente.
  7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell’allegato 2 al CCNI in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda[1], il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall’a.s. 2013-2014, mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani[2], di cui all’articolo 10, comma 4 della presente Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall’a.s. 2009- 2010 per la graduatoria relativa all’individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l’insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità. Per l’anno scolastico 2017-2018 quest’ultimo ha diritto di precedenza nel caso in cui richieda l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2013-2014 o 2014-2015, 2015-2016, ferma restando l’intesa tra l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.
  8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell’infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell’infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d’intesa con l’autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell’infanzia.
  9. Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
  10. La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle Istituzioni scolastiche.

 

Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità

  1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 13 aprile 2017 al 16 maggio 2017.
  2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall’articolo 34 del CCNI, è fissato al 30 giugno 2017.
  3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 18 giugno 2017.

 

Articolo 3 – Presentazione delle domande

  1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
  2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
  3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
  4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato[3], regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l’insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
  5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

– scuole dell’infanzia e primarie

– scuole secondarie di I e II grado

  1. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
  2. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
  3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l’indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell’Ordinario Diocesano competente.
  4. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.
  5. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’articolo 4 dell’O.M. /2017, concernente la mobilità del personale della scuola.
  6. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

 

Art. 4 – Documentazione delle domande

  1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.
  2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza.
  3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti[4].
  4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e ai fini della mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all’anzianità di servizio. Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della Tabella A e lettera C) della Tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della Tabella A e lettera D) della Tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della Tabella A e lettera E) della Tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tra i titoli previsti alla lettera E) della Tabella A e lettera F) della Tabella B) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’Allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della Tabella A e lettera G) della Tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della Tabella A e lettera I) della Tabella B. Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.

In relazione alla Tabella B) per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai Titoli Generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

  1. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell’allegato D del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
  2. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l’accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
  3. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
  4. Relativamente alla lettera C) del punto A2 – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (Allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto A2 – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9    Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L’effettiva assegnazione dell’insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall’intesa che l’Ufficio scolastico regionale raggiunge con l’Ordinario Diocesano per l’utilizzazione dell’insegnante.

  1. A norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime[5], l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami[6], i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto B2 – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.
  2. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all’insegnamento della religione cattolica nell’ordine e grado richiesto, rilasciato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio.
  3. In attuazione dell’articolo 13, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
  4. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. I responsabili dell’Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate[7].
  6. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

 

Art. 5 – Rettifiche, revoche e rinunce

  1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
  2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 18 giugno 2017.
  3. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
  4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
  5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

 

Art. 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.

Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

 

  1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico regionale, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
  3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
  4. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall’Ufficio scolastico regionale all’Ordinario Diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l’intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
  5. L’intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro l’8 luglio 2017 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l’avvenuta assunzione di servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico all’Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.

 

 

Art.7 – Fascicolo personale

 

  1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Istituzione scolastica di provenienza all’Istituzione scolastica di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico.

 

 

 

Art. 8 – Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio

 

  1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
  2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica e finché non sia modificata l’intesa tra l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l’insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l’Ordinario Diocesano competente e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.
  3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
  4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell’idoneità concorsuale relativa all’altro settore formativo e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata dall’Ordinario Diocesano competente per l’ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
  5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell’apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
  6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d’insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l’aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l’intesa con l’Ordinario Diocesano competente.

 

 

Art. 9 – Indicazione delle preferenze

  1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e sono relative agli ambiti territoriali della regione e della diocesi.
  2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall’Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l’attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l’insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario Diocesano competente per territorio.
  3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi richiesta.
  4. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’art. 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
  5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
  6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l’insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
  7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

 

 

Art. 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 16 maggio 2016.
  2. L’Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 3 giugno 2016 alla scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. L’Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
  3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d’istituto, ma si procede ugualmente all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all’Ufficio scolastico regionale entro il 29 maggio 2017.
  4. L’Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 15 giugno 2017, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo A2 Allegato 2 Tabella A al CCNI mobilità e non è valutabile l’anno scolastico in corso. La predisposizione della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all’individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

 

Art. 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

  1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
  2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall’Ordinario Diocesano competente per l’ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo, l’insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
  3. Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all’interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.
  4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi richiesta.
  5. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’articolo 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
  6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

 

Art.12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

  1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
  2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
  3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

 

Il Ministro

                                                                                                        

Sen. Valeria Fedeli

[1] Nota (5) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI

[2] Nota (5 bis) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI

[3] Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.

[4] Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

[5] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

[6] L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

[7] Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2017 n. 196

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO           il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO            il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla  Corte dei Conti in data 15 dicembre 2016, reg. prev. 3245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2016, n. 293, concernente “Nomina dei Ministri”, con il quale la sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO            il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

VISTO            il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori” e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

VISTA            la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTO            il decreto ministriale 3 dicembre 1985 recante “Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra” e, in particolare, l’articolo 4;

VISTA            la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante “Ordinamento della professione di tecnologo alimentare”;

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, recante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare” e, in particolare, l’articolo 4;

VISTO            il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO            il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”;

VISTO            il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO            il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155,  recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;

VISTO          il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”;

UDITI            i pareri del Consiglio Universitario Nazionale espressi nelle adunanze del 18 ottobre 2016 e del 30 novembre 2016;

 

O R D I N A:

ART. 1

 

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2017 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare e per l’abilitazione nelle discipline statistiche.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

 

ART. 2

I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2017 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2017 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2017, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a)      diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente, indicato nelle norme delle singole professioni citate in  premessa ed equiparate ex DI 9 luglio 2009 , ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle competenti università.

Detta dichirazione è inserita nel fascicolo del candidato a cura dell’ufficio competente.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista devono presentare una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

Il tirocinio deve essere completato massimo entro la data di inzio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.

La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di esame cui si è chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi..

 

ART. 4

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.

ART. 5

 

I candidati cittadini italiani residenti nella Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione all’esercizio delle professioni sotto elencate presso le seguenti sedi:

 

Odontoiatra Milano
Farmacista Bologna
Veterinario Bologna
Discipline Statistiche Roma
Tecnologo alimentare Udine

ART. 6

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 15 giugno 2017 e per la seconda sessione il giorno 15 novembre 2017. Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, nel rispetto dell’ordine di svolgimento delle stesse indicato nel regolamento di ciascuna professione, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

IL MINISTRO
F.to Valeria Fedeli


Allegato

Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2017, n. 195

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO            il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO                       il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla  Corte dei conti in data 15 dicembre 2016, reg. prev. 3245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2016, n. 293, concernente “Nomina dei Ministri”, con il quale la sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO         il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

VISTO            il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori” e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

VISTA            la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTO            il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo”;

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente “Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l’abolizione del tirocinio ai fini dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di biologo”;

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n.981, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di geologo”;

VISTI             i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” e “Regolamento recante norme sull’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”;

VISTO           il Decreto Legge 9 maggio 2003, n.105 che  introduce i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità» al posto del titolo di psicologo iunior;

VISTA            la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”;

VISTO            il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante “Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale”;

VISTA            la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”;

VISTO            il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente “Regolamento recante norme sull’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale”;

VISTO            il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO            il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245 – supplemento ordinario n. 170, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;

VISTO            il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”;

VISTO            il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO            il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 153, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;

VISTO            il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;

VISTO        il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”;

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

VISTA            la richiesta congiunta delle Università La Sapienza e Roma Tre, trasmessa con nota prot. n. 4115/2014 ed approvata con parere CUN del 28.01.2015, volta ad istituire un’unica sede amministrativa e di svolgimento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di geologo, da attribuirsi ad anni alterni ai due atenei;

UDITO           il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell’adunanza del 18 ottobre 2016;

 

O R D I N A:

 

ART. 1

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2017 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

ART. 2

I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2017 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2017 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2017 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • a) laurea, laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente, come indicato nel DPR 328/2001 per le singole professioni citate all’art.1, o equiparate ex DI 9 luglio 2009 , ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
  • b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di €.49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.        La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I laureati in psicologia secondo l’ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM 51 e i laureati della classe 34 e della classe L 24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami
devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.

 

ART. 4

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.

ART. 5

I candidati cittadini italiani residenti nella Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione all’esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

Attuario
Chimico
Roma
Bologna
Ingegnere Trento
Architetto Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale Bolzano
Biologo Bologna
Geologo Bologna
Psicologo Trieste
Assistente sociale Trento

ART. 6

I candidati all’esame di abilitazione all’esercizio di una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede la ripartizione in settori nell’ambito delle sezioni devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

ART. 7

I  possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui  all’art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

 

ART. 8

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di diploma di  laurea conseguito secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 15 giugno 2017 e per la seconda sessione il giorno 15 novembre 2017. Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 22 giugno 2017 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2017.
Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, nel rispetto dell’ordine di svolgimento delle stesse indicato nel regolamento di ciascuna professione, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

IL MINISTRO
F.to Valeria Fedeli


Allegato

Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2017, n. 135

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO                        il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO                       il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO                       il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla  Corte dei Conti in data 15 dicembre 2016, reg. prev. 3245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2016, n. 293, concernente “Nomina dei Ministri”, con il quale la sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO           il regio decreto 31 agosto 1933,  n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore” e, in particolare, il Capo II, Sezione III del Titolo I relativo a “Titoli accademici ed Esami di Stato”;

VISTO                       il regio decreto 4 giugno 1938, n.1269, recante “Approvazione del regolamento sugli
studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori” e, in particolare, gli artt. 51 e 52;

VISTA                       la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTO                        il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTO            il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO                        il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO                        il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante “Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al d.m. 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni”;

RAVVISATA            la necessità di indire gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per l’anno 2017;

 

O R D I N A:

ART. 1

Sono indette per l’anno 2017 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo.
Alle predette sessioni possono partecipare i candidati che, entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea, hanno conseguito il diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ovvero diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S ovvero diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM- 41, ovvero analogo titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

ART. 2

I candidati possono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.
L’indicazione di più di una sede è causa di esclusione.
La domanda di ammissione alla prima sessione, deve essere presentata non oltre il 20 marzo 2017 e alla seconda sessione non oltre il 3 ottobre 2017 presso la segreteria dell’università presso cui i candidati intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 3 ottobre 2017 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data e del luogo di nascita, della residenza o domicilio e del codice fiscale, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea, da attestare con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conseguito ai sensi dell’ art. 1. Per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato, la documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università competente.

b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

c) ricevuta del versamento del contributo versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, che saranno indicati nei singoli bandi.

ART. 3

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei, sono tenuti a produrre la domanda di ammissione nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

ART. 4

L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova scritta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445.

ART. 5

Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi, svolto presso le strutture di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 secondo le modalità previste dai successivi commi del predetto art. 2.
La data di inizio del predetto tirocinio è fissata al 10 aprile 2017 per la prima sessione e al 6  novembre 2017 per la seconda sessione.

ART. 6

Alla prova scritta si accede previo superamento del tirocinio pratico di cui all’art. 6.
La prova scritta si svolge il giorno 18 luglio 2017 per la prima sessione e il 15 febbraio 2018 per la seconda sessione presso le Università di cui al prospetto allegato, secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 445 del 2001.
La prova scritta consta di due parti che si svolgono, in sequenza, in un’unica giornata. Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla estratti dall’archivio di cui al comma 4 dell’art.4 del D.M. n. 445 del 2001. Il predetto archivio contenente almeno cinquemila quesiti è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (esame.miur.it) almeno 60 giorni prima della data fissata per la prova scritta.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si avvale del CINECA per la stampa e la riproduzione dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei.

A tal fine le Università comunicano al Ministero e al CINECA entro il 19 maggio 2017, per la prima sessione, ed entro il 4 dicembre 2017, per la seconda sessione, il numero delle domande di ammissione agli esami pervenute.
La comunicazione al CINECA del numero di domande, ed altre informazioni di carattere amministrativo, avverranno all’interno della piattaforma WEB di supporto alla gestione della prova scritta, le cui credenziali verranno comunicate direttamente agli uffici interessati.
Per ogni candidato sono predisposti due plichi, ciascuno relativo ad una delle due parti della prova di esame.
I responsabili del procedimento per ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare il materiale per la prova presso il CINECA il giorno 17 luglio 2017 per la prima sessione e il giorno 14 febbraio 2018 per la seconda sessione. A decorrere dall’avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure e iniziative per la corretta e diligente custodia e la garanzia dell’integrità del materiale consegnato, costituto da scatole contenenti i plichi della prova, che devono risultare integri all’atto della consegna ad ogni candidato, al fine di evitare alterazioni, manipolazioni e sottrazioni.

Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta un codice a barre di identificazione e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica parte delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali  presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo “anagrafica”; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido.

I bandi predisposti dagli Atenei devono indicare che il candidato deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera; che ha la possibilità di correggere una sola risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito.
L’inserimento nella busta del modulo “anagrafica” costituisce elemento di annullamento della prova. Tale previsione deve essere prevista nei bandi.

A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata né dal candidato, né dal presidente della commissione a pena della nullità della prova, e di trattenere sia il secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il modulo per i dati anagrafici.

Al termine della prova di esame i presidenti delle commissioni redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che hanno effettivamente partecipato alle prove a fronte delle domande presentate; il numero dei plichi non utilizzati, che devono essere restituiti al Ministero ancora sigillati e accompagnati dai predetti verbali. Ogni Università provvede, a cura del responsabile amministrativo, all’immediata consegna al CINECA esclusivamente delle buste contenenti le prove valide. Il CINECA assicura la determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la comunicazione degli stessi ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale n. 445 del 2001 da parte della Commissione di cui all’articolo 3 dello stesso decreto.

Roma, 8 marzo 2017

IL MINISTRO
F.to Valeria Fedeli


Tabella sedi Esami

Ordinanza Ministeriale 14 luglio 2016, AOOUFGAB 573

Ministero dell ‘lstruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto del MIUR

Calendario delle festività e degli esami per l’a.s. 2016/2017

 

Il Ministro dell’lstruzione dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e, in particolare gli artt. 74, comma 2, e 184, commi 2 e 3, recanti disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e del primo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e in particolare l’art. 138, comma 1, lettera d), che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e, in particolare, l’art. 11, comma 4 (er, recante disposizioni sulla prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti;
VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione frnanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e, in particolare, l’art. 1, comma 24, contenente disposizioni sulle celebrazioni nazionali e le festività, riguardanti anche la determinazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n.263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133);
VISTA l’ordinanza ministeri aie 20 luglio 2015, n. 15 (Calendario delle festività e degli esami per l’anno 2015/2016);
VISTO il decreto interrninisteriale 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) registrato dalla Corte dei Conti al n. 1833 del 5 maggio 2015;
RITENUTO che, ferma restando la delega alle regioni sopra richiamata, è propria del Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca la competenza relativa:
– alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
– alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
– alla determinazione del calendari Q delle festività a rilevanza nazionale;
CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività di cui al citato art. 1, comma 24, del decreto legge n.138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.148 del 2011, sono attuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
ATTESO che il d.P.C.M. di cui trattasi non è stato ancora emanato;
RITENUTO che, fino all’emanazione del predetto d.P.C.M., sono confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate secondo la normativa precedente all’articolo 1, comma 24, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.148 del 2011;
ATTESA l’esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l’anno scolastico 2016/2017;

ORDINA

Art. 1
La prova scritta a carattere nazionale nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2016/2017, per l’intero territorio nazionale e in sessione ordinaria il giorno 15 giugno 2017 con inizio alle ore 8:30; in prima e seconda sessione suppletiva può essere espletata rispettivamente il giorno 22 giugno 2017 e il giorno 4 settembre 2017.

Art.2
L’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell’ anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, con esonero, per l’anno scolastico 2016/2017, dallo svolgimento della specifica prova scritta a carattere nazionale di cui all’art.6, comma 3, lettera b) del d.P .R. 263 del 2012.
Per i candidati per i quali il patto formativo individuale di cui al suddetto d.P.R. 263 del 2011 prevede un percorso di studio personalizzato tale da concludersi entro il mese di febbraio 2017, è prevista la possibilità di svolgere l’esame di Stato entro il 31 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti e tenuto conto delle indicazioni dell’Ufficio scolastico regionale competente; a tal fine, il suddetto patto formativo individuale va trasmesso all’USR competente contestualmente alla richiesta di attivazione della sessione straordinaria.

Art.3
L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2016/2017- ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 21 giugno 2017 alle ore 8:30.
La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 5 luglio 2017 alle ore 8:30.

Art.4
Il calendario delle festività, in confonnità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico 2016/2017 è il seguente:

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO
Stefania GIANNINI


CALENDARI SCOLASTICI REGIONALI A.S. 2016-2017

L’inizio e termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni sono determinate dalle singole Regioni, secondo il prospetto specificato:

REGIONI INIZIO LEZIONI TERMINE LEZIONI FESTIVITA’ NATALIZIE FESTIVITA’ PASQUALI VARIE
ABRUZZO 12.09.16 07.06.17 * 24.12.16-07.01.17 13-18.04.17 31.10.2016; 24.4.17
BASILICATA 14.09.16 10.06.17 * 24.12.16-07.01.17 13-18.04.17 02.11.16;
CALABRIA 14.09.16 10.06.17 * 23.12.16-07.01.17 13-18.04.17 31.10.16; 2.11.16; 24.4.17; 3.6.17
CAMPANIA 15.09.16 09.06.17 * 23.12.16-07.01.17 13-18.04.17 31.10.16, 02.11.16; 06-07.03.17
EMILIA ROMAGNA 15.09.16 07.06.17 * 24.12.16-07.01.17 13-18.04.17 02.11.16
FRIULI VENEZIA G. 12.09.16 14.06.17 * 23.12.16-07.01.17 14-18.04.17 09-10.12.16; 27.2-1.3.17; 24.4.17; 3.6.17;
LAZIO 15.09.16 08.06.17 * 23.12.16-06.01.17 13-18.04.17
LIGURIA 14.09.16 10.06.17 * 23.12.16-07.01.17 13-18.04.17 31.10.16; 24.4.17
LOMBARDIA 12.09.16 ^ 08.06.17 * 23.12.16-06.01.17 13-18.04.17 27-28.2.17
MARCHE 15.09.16 08.06.17 * 24.12.16-06.01.17 13-18.04.17 02.11.16
MOLISE 12.09.16 09.06.17 * 23.12.16-07.01.17 13-18.04.17 02.11.16; 24.04.17
PIEMONTE 12.09.16 10.06.17 * 24.12.16-07.01.17 13-18.04.17 31.10.16; 27.2-1.3.17; 24.4.17; 3.6.17
PUGLIA 15.09.16 10.06.17 * 23.12.16-07.01.17 13-18.04.17 31.10.16; 24.4:17; 3.6.17
SARDEGNA 14.09.16 10.06.17 * 23.12.16-07.01.17 13-18.04.17 28.04.17
SICILIA 14.09.16 09.06.17 * 22.12.16-06.01.17 13-18.04.17 15.05.17
TOSCANA 15.09.16 10.06.17 * 24.12.16-06.01.17 13-18.04.17
UMBRIA 12.09.16 10.06.17 * 23.12.16-07.01.17 13-18.04.17 31.10.16; 02.11.16; 24.04.17
VALLE D’ AOSTA 12.09.16 10.06.17 * 24.12.16-07.01.17 13-18.04.17 30-31.01.17; 27.2-01.03.17
VENETO 12.09.16 10.06.17 * 24.12.16-07.01.17 13-18.04.17 9-10.12.16; 27.2-1.3.17
PROV. BOLZANO 05.09.16 16.06.17 24.12.16-07.01.17 13-18.04.17 31.10-5.11.2016; 27.2-4.3.17; 3-5.06.17;                         § 31.10-4.11.2016; 09.12.16; 27.2-3.3.17; 05.06.17
PROV. TRENTO 12.09.16 °° 09.06.17 * 24.12.16-07.01.17 13-18.04.17 31.10.16; 9.12.16; 27-28.2.17

* la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno
^ la scuola dell’infanzia inizia il 5 settembre
§ solo per le classi con orario su cinque giorni
°° primo settembre per la scuola dell’infanzia

Ordinanza Ministeriale 19 aprile 2016, AOOUFGAB 252

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ordinanza Ministeriale 19 aprile 2016, AOOUFGAB 252

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – Anno scolastico 2015/2016.


ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO – Anno scolastico 2015-2016

MODELLI DI VERBALE
(allegato all’O.M. n.252 del 19 aprile 2016)

Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016, AOOUFGAB 241

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016, AOOUFGAB 241

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017

 

VISTO            il d.l.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA            la legge 23.10.1992, n. 421 recante la “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita’, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

VISTO            il d.l. 27.8.1993, n. 324, convertito dalla legge 27.10.1993, n.423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita’ sanitarie locali, nonche’ norme per le attestazioni da parte delle unita’ sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;

VISTA            la legge 14.1.1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA            la legge 23.12.1996, n. 662, recante“ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

VISTA            la legge 15.03.1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della .pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA            la legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, così come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO            l’ art. 64 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTA            la legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico;

VISTO                       il d.l.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche;

VISTO            il d.l. 3.7.2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.8.2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;

VISTO                       il d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233, recante il Regolamento per la disciplina del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e della determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO            il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO            il d.p.r. 8.3.1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15.3.1997, n. 59;

VISTO                       il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l’articolo 4;

VISTO                       il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e in particolare l’articolo 3;

VISTO                       il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e in particolare l’articolo 37;

VISTO                       il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l’articolo 19, comma 7”;

VISTO                       il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazione, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

VISTO                       il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO                       l’art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128;

VISTO                       il decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263, recante il Regolamento per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO            il D.P.C.M. 11/02/2014, n. 98, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca;

VISTA                       la legge 107/15 e in particolare i commi 73 e 108 dell’art. 1 che fissano nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità;

VISTO            il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 con il quale si è proceduto al riordino delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;

VISTO                       il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “scuola”, per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO            il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a. t .a. per l’ a. s. 2016/2017;

RITENUTO   di dover, ai sensi dell’art. 462 del D. l. vo n. 297/94, dettare per l’anno scolastico 2015/2016 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed a. t. a. con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche;

SENTITE       le organizzazioni sindacali del comparto scuola;

 

O R D I N A :

 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

– ART. 1 –

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL’ORDINANZA

 

  1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017. Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.

 

  1. La presente ordinanza è diramata a mezzo della rete INTRANET ed INTERNET e pubblicata agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle Istituzioni scolastiche.

– ART. 2 –

 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

 

  1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente per la prima fase dei movimenti (art. 6 lettera A) è fissato al 11/4 ed il termine ultimo è fissato al 23/4.

 

  1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente per le ulteriori fasi dei movimenti (art. 6 lettere B, C e D) è fissato al 9/5 ed il termine ultimo è fissato al 30/5.
  2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ed educativo è fissato al 11/4 ed il termine ultimo è fissato al 25/4.

 

  1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato 26/4 ed il termine ultimo è fissato al 16/5.

 

  1. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2016/17 sono i seguenti:

 

Prima fase dei movimenti (punto A dell’art. 6)

  1. a) personale docente

 

scuola dell’infanzia

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili. 30/4

2 – pubblicazione dei movimenti. 13/5

 

scuola primaria

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 12/5

2 – pubblicazione dei movimenti 26/5

 

scuola secondaria di I grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 25/5

2 – pubblicazione dei movimenti 9/6

 

scuola secondaria di II grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 8/6

2 – pubblicazione dei movimenti 24/6

 

I docenti che intendano avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI presentano la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento.

 

Seconda fase dei movimenti personale docente

(punti B, C e D dell’art. 6)

 

scuola dell’infanzia

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità  24/6

2 – pubblicazione dei movimenti.       18/7

 

scuola primaria

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità 24/6

2 – pubblicazione  dei movimenti      18/7

 

scuola secondaria di I grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità 24/6

2 – pubblicazione  dei movimenti      28/7

 

scuola secondaria di II grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità  24/6

2 – pubblicazione dei movimenti 9/8

 

  1. b) personale educativo

 

1 – termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 30 maggio

2 – pubblicazione dei movimenti 30 giugno

 

  1. c) personale A.T.A.

 

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 28/6.

2 – pubblicazione dei trasferimenti 22/7

 

 

  1. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M..

 

  1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

 

  1. Tutto il personale docente in entrata nelle province autonome di Trento e Bolzano seguirà la tempistica della prima fase.

 

  1. I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province della regione Sardegna che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza sono disposti immediatamente dopo i movimenti territoriali in ambito provinciale e prima dei movimenti successivi, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dal CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero. I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le suddette modalità.

 

 

 

 

– ART. 3 –

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

  1. Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ 16/17 saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria. Il personale educativo invia le domande allegate alla presente Ordinanza in forma cartacea.

 

  1. Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine del 23/4 relativo al personale docente e del 16/5 relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.

 

  1. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell’istituto di titolarità.

 

  1. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dagli art. 7 e 45 del C.C.N.I. deve presentare domanda all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il termine fissato del 16 aprile per i docenti e per la prima fase dei movimenti di ciascuna altra categoria, ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento. Analoghi termini e modalità sono previsti per il personale della dotazione provinciale di sostegno che intende essere confermato nell’attuale sede di utilizzazione nella provincia di titolarità.

 

  1. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

 

  1. Per l’anno scolastico 2016/2017 può presentare domanda di mobilità territoriale/professionale  interprovinciale verso la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano  il personale  docente assunto entro l’anno scolastico 2014/15,  il personale docente nominato in ruolo nell’anno scolastico 2015/16 secondo le procedure ordinarie di assunzione (fase zero del piano nazionale assunzionale 2015/16)  e il personale docente nominato in ruolo nell’anno scolastico 2015/16  ai sensi dell’art. 1 del comma 98, lettera a) della legge 107/2015 (fase A del piano nazionale assunzionale 2015/16.). La mobilità territoriale/professionale verso la provincia di Trento è consentita ai soli docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/15. Tali  domande di mobilità vanno presentate secondo le modalità di cui alla presente ordinanza entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 2 e seguiranno l’iter previsto per le domande presentate entro il suddetto termine.

 

  1. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato (1); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l’ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.

 

  1. I docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17.

 

  1. I docenti che effettueranno la mobilità utilizzeranno per ciascuna delle fasi previste dall’art. 6 del CCNI gli appositi moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17.

 

  1. Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità degli allegati A) e B) .

 

  • I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare per ciascuna delle fasi di riferimento una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

  • In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande della prima fase (23 aprile).

 

  • Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:

– il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;

– i docenti che concludono i corsi di sostegno.

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M.

 

  • Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17.

 

15.Le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale.

 

  1. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

 

  1. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale analoga a quella predisposta nell’apposita sezione del sito MIUR MOBILITA’ 16/17 e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.

 

  1. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’art. 4 della presente O.M..

 

  1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

 

 

 

—————

 

(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.

 

(2) ) Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su provincia o dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono indicare, nello spazio riservato all’istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione provinciale o di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti devono indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta devono indicare nello spazio riservato all’unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998 e successive integrazioni.

– ART. 4 –

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

 

  1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.

 

  1. Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17.

Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” (allegato D, tabella A, lett. D); allegato D, tabella B, lett. D); allegato E, tabella A, lett. F) del C.C.N.I. mobilità, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nella sezione ISTANZE ON LINE o nel nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17 del sito MIUR, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella nota 5 ter del C.C.N.I..

 

4  La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti (1).

 

Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione.

 

In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

 

  1. a) Certificazioni mediche.

 

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.

La commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accerta­mento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

– per le persone disabili maggiorenni di cui all’art. 33, comma 6 della legge n. 104/92: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

– per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

– per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

 

 

 

  1. b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità.

 

Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista all’art. 13 e all’art.47 del CCNI, dovranno documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le modalità appresso indicate:

– il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

– l’attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

– il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

– il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella presente ordinanza ministeriale.

Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

 

  1. c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86.

 

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

 

  1. d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.

 

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale lo stesso dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.

 

  1. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.

 

  1. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

 

  1. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.

 

  1. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle ASL o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

 

  1. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

 

  • Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.

 

  • La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato   rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.

 

  • Dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura.

 

  • L’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

 

  • Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

 

  • Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presente articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

 

  • L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento e all’avvio del conseguente provvedimento disciplinare.

 

  • In caso di attestazione di invalidità personale l’Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente Commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all’insegnamento.

 

  • Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

 

  • A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime (2), l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera d) della tabella titoli generali per i trasferimenti ed e) per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.

Quanto previsto all’art. 13 ed all’ art. 47 c. 1 punto V) del C.C.N.I come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l’unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico.

 

  • Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.

 

  • I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

 

  • Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

 

  • In attuazione dell’art. 13 ed all’art. 47 comma 1 punto VIII) del C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

 

  • Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

 

  • I responsabili degli Uffici territorialmente competenti potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive relative all’elezione del domicilio dei familiari.(4)

 

  • Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

————–

(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

       Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

(3) L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

(4) Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

– ART. 5 –

RETTIFICHE, REVOCHE E RINUNCE

 

 

  1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

 

  1. E’ consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

  1. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

  1. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

 

  1. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

 

  1. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

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(1) Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente.

 

 

 

– ART. 6 –

 

ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI

 

PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

 

  1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico Regionale e dell’Ufficio territorialmente competente, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell’ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

 

  1. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l’Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.

 

  1. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

– alla scuola o istituto di provenienza;

– alla scuola o istituto di destinazione;

– al locale dipartimento provinciale del tesoro.

 

  1. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

 

 

– ART. 7 –

 

FASCICOLO PERSONALE

 

  1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

 

  1. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.

 

 

TITOLO II – PERSONALE DOCENTE

 

 

-ART. 8

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA

 

 

  1. I docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare due diverse domande secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

 

  1. Non si tiene conto della domanda di trasferimento o di passaggio relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

 

  1. Il trasferimento o il passaggio in altra provincia di un docente appartenente alle categorie di cui al comma 1, ottenuto nel corso della FASE   B o della FASE D della mobilità,  annulla l’eventuale trasferimento o passaggio provinciale ottenuto dal medesimo docente nel corso della FASE A della mobilità.  La sede  ottenuta dal medesimo in esito alla fase A, non è disponibile per le operazioni di mobilità interprovinciali.

 

  1. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità.

 

  1. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l’ordine di elencazione delle classi di concorso. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità.

 

  1. E’ consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia in possesso dell’abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena l’interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.

 

 

– ART. 9

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

  1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.

 

  1. Le preferenze nella fase A possono essere del seguente tipo:
  2. scuola
  3. circolo (1);
  4. distretto;
  5. comune;
  6. provincia;
  7. centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).(2)

 

  1. Nelle fasi B, C e D del movimento possono essere espressi i codici sintetici di ambiti e province; possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:
  2. Istruzione degli adulti, che comprende:

Corsi serali degli istituti di secondo grado

Centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).

Sezioni carcerarie

  1. Sezioni ospedaliere

 

L’indicazione delle disponibilità valgono per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità (3).

 

Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti.

 

Quanti intendano rendersi disponibili per i posti di cui alle lettere A) e B) dovranno inoltre indicare se in caso di assegnazione all’ambito territoriale per naturale ordine di graduatoria intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate

Nel caso si diano entrambe le disponibilità la A precede la B.

 

  1. Gli insegnanti aspiranti al movimento nella fase A hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune, o della provincia. Gli insegnanti aspiranti al movimento nelle fasi B, C e D hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza tutti gli ambiti di una sola provincia o, nel caso del primo indicato nella fase B1 tutte le scuole dell’ambito (3).

 

  1. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d), e) comportano, pertanto, nella fase A che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune, o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole presente a sistema. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio è richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile é assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

 

  1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello di distretto, comune, ambito, provincia, devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, presenti a sistema nonché sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (4). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo quanto riportato nel successivo art. 10, comma 2. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami.

 

  1. Le preferenze esprimibili nella fase A, sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e primarie ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria nei trasferimenti provinciali.

 

  1. Nella Fase B per il personale assunto sino all’a.s. 14/15 è possibile esprimere la preferenza per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i trasferimenti interprovinciali (5) ed indicare inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.

 

  1. Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell’art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.

 

  • Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all’interno delle quali l’ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.

 

  • Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi nella fase A sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale. Indicando il codice provincia ci si rende automaticamente disponibili anche per le isole.

 

  • Qualora un distretto nella fase A comprenda una parte del territorio di un grande comune ed altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti intercomunali.

 

  • Nella fase A per l’attribuzione di posti di scuola primaria e secondaria di I grado per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, l’interessato deve farne esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le preferenze puntuali, i relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle scuole, nelle fasi successive andrà indicata la sola disponibilità.

 

  • Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l’interessato può, invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto – se compreso nel comune medesimo – relativo alla scuola o plesso di titolarità.

 

  • I docenti neo-assunti che partecipano al movimento per l’assegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.

 

  • Il personale del comma 96 dell’art 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell’assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall’Ufficio scolastico regionale di competenza.

 

  • Il personale del comma 96 dell’art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell’assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall’Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.

 

  • Nella sola fase A i docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed indicare, nell’elenco delle preferenze, il codice puntuale e la denominazione dell’istituto ove si effettua la sperimentazione. Nelle fasi successive l’assegnazione alle sezioni di liceo europeo verrà disciplinata dalla sequenza contrattuale prevista dall’art. 1 del CCNI.

 

  • Qualsiasi richiesta formulata in difformità delle disposizioni contenute nel presente articolo é da ritenersi nulla e non produttiva di effetti.

 

  • Nei trasferimenti della fase interprovinciale e nella fase B 2 del CCNI del personale assunto sino all’ a.s. 14/15 quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla modalità, dovranno prioritariamente indicare, all’interno del primo ambito indicato, le scuole dei comuni (6) per i quali hanno diritto alla precedenza oppure come primo ambito quello contenente il comune di assistenza.

 

  • Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 3 per le province autonome di Bolzano e Trento.

 

 

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(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso. I docenti di scuola dell’infanzia similarmente devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.

(2) Esprimibili attraverso i codici delle sedi di organico.

(3) Per i movimenti interprovinciali del personale immesso in ruolo sino all’ a.s. 14/15 tale disponibilità verrà manifestata anche attraverso l’ordine delle sedi del primo ambito indicato nella domanda di trasferimento, quanti non intendano dare tale disponibilità non considereranno dette sedi nell’ordine indicato.

(4) Ai fini dei movimenti effettuati ai sensi delle presenti disposizioni si tiene conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.

(5) In questo caso il richiedente dovrà riordinare tramite sistema le sedi del primo ambito salvo quelle relative alle disponibilità A e B se non intende rendersi disponibile.

(6) Qualora tra le sedi dell’ambito non sia presente il comune di assistenza andrà indicato per prima la sede del comune viciniore secondo le attuali prossimità, nel caso quest’ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest’ultimo.

 

– ART 10 –

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’interessato presso la scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 17 del C.C.N.I. sulla mobilità. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

 

  1. Per quanto riguarda i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni l’esame delle domande verrà effettuato dall’ufficio territorialmente competente dell’ufficio scolastico regionale che ha disposto la nomina.

 

 

–       ART. 11

 

POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 

  1. I posti in organico nella scuola dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili nella fase provinciale mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (1) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola. Nella fase inter provinciale i posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l’ indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

 

  1. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico, o scuole ospedaliere così come previsto dal contratto sulla mobilità. Nella fase inter provinciale questi posti sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti.

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(1)Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.

 

 

– ART. 12 –

 

POSTI DELL’ORGANICO DI CIRCOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA

 

  1. I posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico di circolo sono richiedibili nella fase provinciale dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità (1), attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. Il docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua inglese nell’ambito dell’organico del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico eventualmente vacanti e disponibili.

L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’organico del proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice del plesso sede della propria direzione didattica di titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico di circolo (comune, lingua inglese) nell’ambito del proprio circolo avviene con le modalità previste dall’allegato 1 del contratto sulla mobilità. Nella fase inter provinciale e nella fase B 3 del CCNI i posti di lingua inglese presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune e posto di lingua.

 

  1. L’organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – è richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo(2) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.

 

  1. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico di circolo, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

 

Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di sede ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nel contratto sulla mobilità, si prescinde dall’organico di circolo, in quanto la dotazione organica è assegnata al singolo plesso. Nella fase inter provinciale i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

 

  1. I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi, il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti.

 

  1. I posti di insegnamento annessi ai CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale nella fase provinciale (3) e mediante indicazione di disponibilità nella fase interprovinciale e nella fase B 3 del CCNI.

 

  1. I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione all’albo della relativa graduatoria.

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  • Il docente che insegna la lingua inglese nell’ambito nel proprio modulo svolgendo attività di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell’organico di circolo.

 

(2) Tale plesso è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.

(3) Per i movimenti interprovinciali del personale immesso in ruolo sino all’ a.s. 14/15 tale disponibilità verrà manifestata anche attraverso l’ordine delle sedi del primo ambito indicato nella domanda di trasferimento, quanti non intendano dare tale disponibilità non considereranno dette sedi nell’ordine indicato.

 

 

 

 

 

  • 13 –

 

POSTI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E OSPEDALIERI NELLE SCUOLE SECONDARIE

 

  1. I posti relativi all’educazione degli adulti sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado che erogano l’offerta formativa prevista dal DPR 263/12 compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali nella fase provinciale (1) o mediante esplicita disponibilità nella fase interprovinciale e nella fase B 3 del CCNI.

 

  1. L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

 

  1. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti.

 

  1. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nella fase interprovinciale i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune e posto di sostegno.

——————–

(1) Per i movimenti interprovinciali del personale immesso in ruolo sino all’ a.s. 14/15 tale disponibilità verrà manifestata anche attraverso l’ordine delle sedi del primo ambito indicato nella domanda di trasferimento, quanti non intendano dare tale disponibilità non considereranno dette sedi nell’ordine indicato

 

 

– ART. 14

 

POSTI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI

 

  1. L’insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole primarie di stato, annesse ai convitti nazionali, deve indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.

 

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell’organico di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l’insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 12.

 

– ART. 15

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO

 

1.In considerazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 193, della legge 13 luglio 2015, n. 107 la mobilità professionale dell’ a.s. 2016/17 avviene ancora sulla base delle classi di concorso delle scuole secondarie definite dal D.M. n. 354 del 10.8.1998, integrato dal D.M. n. 448 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso.

 

2.Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

 

3.Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

 

4..Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

 

 

ART. 16

 

PASSAGGI DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO

 

  1. Il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, nonché il personale docente di cui all’art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), possono chiedere il passaggio di cattedra e di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti e che alla data di presentazione della domanda di mobilità abbiano presentato domanda di restituzione ai ruoli metropolitani.

 

– ART. 17

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.

 

 

  1. Le domande, redatte attraverso il portale delle istanze on line in conformità con i moduli presenti nella sezione MOBILITA’ 16/17 del sito Miur, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14.

 

  1. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall’art. 3 comma 2.

 

  1. Per le eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

 

ART. 18

 

AGGREGAZIONI DI CLASSI DI CONCORSO

 

  1. Nelle more dell’aggiornamento dei piani di studio delle scuole secondarie di secondo grado alla luce del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 di revisione della classi di concorso, la mobilità professionale avviene ancora sulla base delle classi di concorso definite dal D.M. n. 39 del 10.8.1998, integrato dal D.M. n. 354 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso.
  2. Ai fini della mobilità professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti in possesso di abilitazione per una delle classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare possono partecipare alla mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione.

 

  1. In base alle disposizioni citate al comma 2 del presente articolo, per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, è prevista una corrispondenza automatica:

 

Ambito 1

25/A Disegno e storia dell’arte;

28/A Educazione artistica.

 

Ambito 2

29/A Educazione fisica II grado;

30/A Educazione fisica I grado.

 

Ambito 3

31/A Educazione musicale II grado;

32/A Educazione musicale I grado.

 

Ambito 4

43/A Italiano, storia, educazione civica nella media;

50/A Materie letterarie negli istituti II grado.

 

Ambito 5

45/A Lingua straniera;

46/A Lingue e civiltà straniere.

 

Ambito 8:

per i docenti in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso 49/A è previsto il passaggio alle classi di concorso 38/A fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.

 

In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione professionale. Fino all’espletamento dei suddetti corsi di riconversione nell’ambito provinciale conservano validità, ai soli fini dei passaggi di cattedra, i titoli di studio che danno accesso alle classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti della tabella C:

 

Ambito 10

4/C esercitazioni aeronautiche;

8/C esercitazioni di circolazione aerea.

 

Ambito 11

6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni;

12/C esercitazioni di modellismo;

16/C esercitazioni di tecnologia ceramica;

34/C laboratorio di programmazione Tecnica per la ceramica;

40/C laboratorio per le industrie ceramiche.

 

Ambito 12

5/C esercitazioni agrarie;

14/C esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole.

 

Ambito 13

7/C esercitazioni di abbigliamento e moda;

10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti;

22/C laboratori di tecnologie tessili e dell’abbigliamento.

 

Ambito 14

17/C esercitazioni di teoria della nave e costruzioni navali;

23/C lab. di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche..

 

Ambito 15

24/C lab. di chimica e chimica industriale.;

35/C lab. di tecnica microbiologica.

 

Ambito 16

26/C lab. di elettronica;

27/C lab. di elettrotecnica.

 

Ambito 17

28/C lab. di fisica atomica e nucleare.;

29/C lab. di fisica e fisica applicata.

 

Ambito 18

30/C lab. di informatica gestionale;

31/C lab. di informatica industriale.

 

Ambito 19

41/C lab. tecnologia. per il marmo, reparti di architettura;

42/C lab. tecnologia. per il marmo, rep. scultura e modellato.

 

Ambito 20

50/C tecnica dei servizi, esercitazioni pratiche di cucina;

51/C tecnica dei servizi, esercitazioni pratiche di sala e bar;

52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.

 

Ambito 6:

per i docenti titolari della classe di concorso 75/A “Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati” è previsto il passaggio di cattedra alla classe di concorso 76/A “Trattamento testi”. I docenti inseriti nelle graduatorie, definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla 76/A possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell’istituto di precedente titolarità del titolare della classe 76/A che ha perso posto nel quinquennio precedente.

 

TITOLO III – PERSONALE EDUCATIVO

 

 

– ART. 19 –

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

 

  1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall’art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

  1. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati A) e B).

 

  1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposito spazio del modulo-domanda.

 

  1. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del comune o della provincia.

 

  1. L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

 

  1. Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.

 

  1. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell’apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.

 

– ART. 20

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, salvo quanto successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, entro gli stessi termini, con plico a parte.

 

  1. Gli Uffici territorialmente competenti procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

 

  1. I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell’ambito della provincia di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di movimento in provincia diversa.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’istituto di servizio del personale educativo, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire agli Uffici territorialmente competenti, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 37 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso l’Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.

 

  1. Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della legge 241/90, dispongono i relativi accessi agli atti avendo cura di non ostacolare il tempestivo svolgimento delle operazioni.

 

– ART. 21

 

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE

 

  1. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, l’Ufficio territorialmente competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l’Ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell’inizio delle operazioni di movimento.

 

  1. Terminate le operazioni ciascun ufficio territoriale comunica mediante SIDI il numero dei trasferimenti interprovinciali in ingresso e il numero dei passaggi di ruolo avvenuti entro il termine perentorio del 15 luglio del corrente anno ai fini della determinazione dei posti destinati alle immissioni in ruolo

 

TITOLO IV – PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

 

 

– ART. 22

 

AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ

 

  1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

  1. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta vengono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

 

  1. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell’aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 – RRG7 – RRG8 – RRG9 – RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell’area:

“imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di “conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro” (codice RRGA).

Ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici”(codice H07) e “termotecnica e macchine a fluido” (codice I60) appartenenti all’area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Al laboratorio “conduzione e manutenzione di autoveicoli” (codice I32),appartenente all’area “meccanica” (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida “D”, accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l’ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell’attestato, sentita la commissione di cui all’ art. 597 del D.L.vo n. 297/94.

Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

 

– ART. 23 –

 

DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO

 

 

  1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area é presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l’apposito modulo di domanda. In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l’individuazione della seconda provincia deve coincidere.

 

  1. Non si tiene conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l’istituto di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.

 

  1. Il personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l’interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell’apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l’ordine di priorità che s’intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d’indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l’ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

 

– ART 24

 

POSTI RICHIEDIBILI

 

 

  1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell’infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado.

 

  1. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
  • prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
  • successivamente tutti gli istituti comprensivi.

 

 

– ART. 25

 

PREFERENZE

 

 

  1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell’apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
  2. a) scuola;
  3. b) distretto;
  4. c) comune;
  5. d) provincia;
  6. e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

 

  1. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l’ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l’aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall’esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

 

  1. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

 

  1. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.

 

 

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(1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato richiesto il movimento.

(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.

– ART. 26

 

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ

 

 

  1. Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.

 

  1. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

 

  1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 devono essere indicate trascrivendo l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell’ordine espresso dall’aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.

 

  1. Per le indicazioni del tipo sintetico – comune, distretto, provincia – è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia.

 

  1. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità dell’aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l’esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo “distretto” all’ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l’istituto di titolarità.

 

  1. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del secondo comma dell’art. 52 del contratto sulla mobilità, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l’avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.

 

  1. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale.

 

  1. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).

 

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(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.

(2) Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

 

– ART. 27 –

 

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

Per quanto concerne il personale A.T.A. le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 49 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all’art.26, 3° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

 

  1. Il personale in servizio presso sezioni associate ( ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

 

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(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

 

 

 

IL MINISTRO

Stefania Giannini