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Ordinanza Consiglio di Stato 28 agosto 2012, n. 3295

N. 03295/2012 REG.PROV.CAU.

N. 05836/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

(…)

nei confronti di

(…)

e con l’intervento di

ad adiuvandum,

(…)

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione IV, 18 luglio 2012, n. 2035.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica, gli avvocati Pafundi, Barboni, per sè e per delega degli avvocati Angiolini e Nespor, Resta, Bertone, Pugliano e Zenga.

Considerato, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che in relazione alle questioni preliminari poste con l’atto di appello: a) i candidati che hanno superato le prove scritte non sono controinteressati ai quali deve essere notificato il ricorso introduttivo del giudizio; b) la proposizione del ricorso collettivo è ammissibile quando, come nella specie, viene dedotto un motivo (violazione delle regole dell’anonimato) il cui accoglimento determina un vantaggio per tutte le parti ricorrenti;

che, in relazione al merito della controversia, il rispetto del principio dell’anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) (tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2012, n. 1928);

che, nella specie, tale principio non è stato rispettato;
che, infatti, le buste contenenti i nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi stessi;
che tale circostanza risulta dalla verifica diretta delle buste prodotte agli atti del giudizio;
che, per le ragioni sin qui esposte, l’appello cautelare deve essere rigettato;

che fissa, per trattazione nel merito della controversia, l’udienza pubblica del 20 novembre 2012;
che le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’istanza cautelare e fissa per la trattazione nel merito della presente controversia l’udienza pubblica del 20 novembre 2012.
Le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Decreto Consiglio di Stato 3 agosto 2012, n. 3218

N. 03218/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05836/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto da:
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

(…);

nei confronti di

(…);

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 02035/2012, resa tra le parti, concernente concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione lombardia – ammissione alla prova orale – mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che, stante l’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico, appaiono sussistere i presupposti della gravità e urgenza richiesti per la pronuncia del decreto decisorio, limitatamente all’effettuazione degli adempimenti preparatori delle nomine e con esclusione di queste ultime; l’Amministrazione provvederà a dare notizia agli interessati che detti adempimenti sono eseguiti in attuazione degli effetti cautelari del presente decreto e che l’eventuale adozione dei provvedimenti di nomina resta subordinata all’esito dell’esame collegiale della controversia da parte della Sezione;

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in premessa e fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 28 agosto 2012.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 agosto 2012.

Il Presidente
Giorgio Giovannini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/08/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Lombardia 17 luglio 2012, n. 2035

N. 02035/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01489/2012 REG.RIC.
N. 01545/2012 REG.RIC.
N. 01546/2012 REG.RIC.
N. 01547/2012 REG.RIC.
N. 01584/2012 REG.RIC.
N. 01596/2012 REG.RIC.
N. 01607/2012 REG.RIC.
N. 01645/2012 REG.RIC.
N. 01658/2012 REG.RIC.
N. 01659/2012 REG.RIC.
N. 01699/2012 REG.RIC.
N. 01700/2012 REG.RIC.
N. 01760/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso …., proposto da:
– ….;

Contro
– il Ministero dell’Istruzione, dell’Univcrsità e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
– l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
– la Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;

nei confronti di:
– … non costituiti in giudizio;

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1489 del 2012:
– del decreto 19 aprile 2012 n. 113 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta la pubblicazione all’albo degli elenchi degli ammessi alla prova orale nella parte in cui tale decreto e tali elenchi non recano il nominativo dei ricorrenti;
– di tutti atti della procedura successivi al bando e alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione degli elenchi anzidetti e conseguenti, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni di svolgimento delle prove scritte, i verbali di elaborazione dei criteri di valutazione, di valutazione degli elaborati scritti.
quanto al ricorso n. 1545 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
– ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
– della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1546 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
– ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
– della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1547 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
– ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
– della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1584 del 2012:
– del decreto del :MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del :MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1596 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1607 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1645 del 2012:
– del Decreto n. 113 del 19 aprile 2012 del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato in pari data sul
sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il quale è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia, laddove nell’elenco allegato sub 1 esclude i ricorrenti dal novero degli ammessi;
– di tutti i DDG di istituzione della Commissione giudicatrice del concorso per Dirigenti scolastici, ivi compreso il decreto n. 765 del 16 dicembre 2011 del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di integrazione della Commissione giudicatrice ed il decreto n. 56 del 1 marzo 2011 del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di ulteriore integrazione della Commissione giudicatrice;
– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia con particolare riferimento ai verbali nn. 10, 11, 12 e 16 rispettivamente del 14 dicembre 2011, del 15 dicembre 2011, del 16 dicembre e del 9 gennaio 2012;
– del decreto n. 659 del 24 novembre 2011 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di fissazione delle date delle prove scritte del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;
– del verbale di correzione n. 31 del 30 marzo 2012 della prima Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia (quanto al candidato identificato al n. 365);
– dei verbali di correzione n. 35 del 3 aprile 2012 (quanto ai candidati identificati ai n. 845 ed 851) e n. 41 del 13 aprile 2012 (quanto al candidato identificato ai n. 947) della seconda Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;
– nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale e diretta comunque lesivo della posizione, con riserva di motivi aggiunti per gli
atti non potuti conoscere;
quanto al ricorso n. 1658 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1659 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1699 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1700 del 2012:
– del decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l’ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1760 del 2012:
– dell’ammissione/non ammissione alle prove orali di cui al decreto n. 113 del 19 aprile 2012, pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia in data 19 aprile 2012, relativo al superamento delle prove scritte, nel concorso per dirigenti scolastici ex DDG MIUR del 13 luglio 2011;
– nonché delle determinazioni assunte dalla commissione concorso in data 9 gennaio 2012, di cui al verbale n. 16 in pari data;
– nonché, in quanto occorrer possa, delle schede di sintesi del 20 marzo 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i verbali, allo stato non noti, delle operazioni di esame degli elaborati della ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 con cui con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione relativamente al presupposti ricorsi;
Visto l’atto di costituzione 1n giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con riferimento a tutti i ricorsi;
Viste le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 con cui sono stati disposti incombenti istruttori e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai presupposti ricorsi;
Vista la documentazione depositata in giudizio in data 10 luglio 2012, in esecuz10ne delle predette ordinanze da parte dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Preso atto degli esiti della verificazione effettuata alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell’udienza camerale;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;
Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti presenti in proposito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
Con una pluralità di ricorsi, specificamente indicati in epigrafe, ritualmente notificati e depositati, i ricorrenti hanno impugnato gli atti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (tra i quali il decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012) con cui è stato approvato l’elenco dei candidati da ammettere alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 – Regione Lombardia.
A sostegno dei ricorsi vengono dedotte svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili.
Con i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione relativamente ai ricorsi R.G. n. 1489/2012 e n. 1645/2012.
Si è costituito in giudizio, con riferimento a tutti i ricorsi, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanze istruttorie nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 è stata disposta l’acquisizione delle buste contenenti le prove di concorso dei ricorrenti e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai ricorsi R. G. n. 1545/2012, n. 1546/2012 e n. 1547/2012.
In data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze, l’Amministrazione resistente ha depositato la documentazione richiesta.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell’udienza camerale, è stata disposta, alla presenza dei difensori delle parti, una verificazione in ordine alla trasparenza delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei concorrenti.
I difensori delle parti di cui ai ricorsi R. G. n. 1489/2012 e n. 1584/2012 hanno rinunciato alla domanda di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., subordinatamente alla possibile adozione di una sentenza in forma semplificata.
Nella stessa camera di consiglio del 17 luglio 2012, fissata per la discussione delle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO
1. In via preliminare, vanno riuniti tutti i ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva – trattandosi dell’impugnazione degli atti relativi alla medesima procedura concorsuale – e parzialmente anche soggettiva.
2. Sempre in via preliminare, vanno affrontate le due eccezioni sollevate dall’Avvocatura erariale in ordine all’inammissibilità di alcuni dei ricorsi, in quanto proposti in forma collettiva, pur in presenza di asserite posizioni confliggenti tra i ricorrenti, e alla necessità di integrare comunque il contraddittorio nei confronti sia dei candidati già ammessi alla prova orale del concorso, che a quelli che abbiano positivamente superato anche quest’ultima.
2.1. Le eccezioni sono infondate.
Quanto alla dedotta inammissibilità di alcuni ricorsi, perché proposti in forma collettiva, va richiamata una recente giurisprudenza secondo cui è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all’interesse perseguito, avendo l’intento di ottenere, attraverso l’annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti (Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916).
Pertanto, tutti i ricorsi risultano perfettamente ammissibili, anche in ragione della circostanza che il numero dei posti messi a concorso è ben superiore a quello del numero dei ricorrenti.
2.2. Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza “di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso” (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467).
Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa.
3. Passando al merito della controversia, appare pregiudiziale lo scrutinio della prima doglianza contenuta nei ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012, con cui si assume la violazione del principi0 dell’anonimato nel concorso oggetto della presente controversia, atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l’elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile – anche prima della sua apertura e dell’estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente – quanto nella stessa contenuto.
3.1. La doglianza è fondata.
Va premesso che, in relazione alla presente censura ritenuta di carattere assorbente, al fine di verificarne la fondatezza, il Collegio ha disposto con le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 – l’acquisizione
delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall’Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell’udienza camerale.
Dall’esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all’interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall’assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell’Amministrazione in data 12 luglio 2012).
3.2. In tal senso appare violato il disposto di cui all’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui “il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizone, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi nefa le veci. Ilpresidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna.“Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che “il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti” (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).
Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l’anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d’accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).
Sulla scorta di ciò va ribadito “il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione” (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).
Nel caso di specie la possibilità astratta – non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l’ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell’anonimato – di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell’apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l’intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.
Appare, tra l’altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati.
3.3. In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previ0 assorbimento delle restanti censure, l’accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l’annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia.
4. Al fine di conformare la successiva azione dell’Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa – che è un collegio perfetto dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell’elaborato.
5. In relazione alle peculiarità anche fattuali della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti di causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati ln epigrafe, li accoglie secondo quanto specificato in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89,co.3,cod.proc.amm.)

Ordinanza TAR Lazio 16 luglio 2012, n. 2609

N. 02609/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02845/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2845 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX), rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Amoroso, Anna Maria Cardona, con domicilio eletto presso Alfonso Amoroso in Roma, via A. Davila, 89;

 

contro

Ministero Pubblica Istruzione, Istituto Comprensico C.A. Dalla Chiesa di Roma, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dei provvedimenti cautelari come richiesto nelle conclusioni dell’allegato atto reg. cert. 1183 con il quale il dirigente dell’istituto ha certificato e dichiarato che al minore viste le risorse interne sono state assegnate 12 ore di sostegno;

– di tutti gli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso.

per l’annullamento

(motivi aggiunti)

del verbale del consiglio di classe dell’11/6/2012 di non ammissione alla seconda classe dell’alunno XXXXXXX per il raggiungimento dei 19 anni;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione e di Istituto Comprensico C.A. Dalla Chiesa di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2012 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che sussistono i presupposti, di cui all’art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, , la insussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso le cui doglianze contenute nei motivi aggiunti appaiono assistite dal “fumus boni juris” sotto il profilo della inoperatività nella specie del limite di età di 18 anni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto ammette con riserva l’interessato alla classe successiva:

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Sentenza TAR Lazio 7 giugno 2012, n. 8141

N. 08141/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09513/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9513 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dai Prof.ri XXXXX tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Lioi , Michele Mirenghi, Stefano Viti, Avv. Marco Orlando, e presso il loro studio in Roma, Piazza Della Libertà 20, fax 06-32652774, elettivamente domiciliati giuste deleghe in calce al presente atto.

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Pr La Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Umbria, Ministero della Pubblica Amministrazione e L’Innovazione, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, in persona dei LR p.t.;

nei confronti di XXXX, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

per l’annullamento,

previa sospensione,

con il ricorso principale:
– del DPR 9 settembre 2008, n.140, recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici e, segnatamente, degli artt.5 (procedura di selezione) e 6 (procedura di selezione);
del bando di concorso per il reclutamento di n. 2386 Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con d.d. del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. n. 56 del 15 luglio 2011, IV^ s.s. e, segnatamente, dell’art.8 (prova preselettiva consistente nella somministrazione di un test di 100 domande articolato in quesiti a risposta multipla da risolvere in 100 minuti) e dell’allegato tecnico lett.I; ;
– dei provvedimenti recanti il giudizio di mancato superamento della prova preselettiva da parte dei ricorrenti;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anna Maria Simeone; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso principale in epigrafe, notificato in data 18.11.2011, i ricorrenti si sono opposti, deducendone l’illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento, alla procedura concorsuale sub specie di prove preselettive del concorso per il reclutamento di n. 2386 Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con d.d. del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. n. 56 del 15 luglio 2011, IV^) dalla quale sono stati esclusi per mancato raggiungimento del punteggio minimo (80/100) impugnando, contestualmente, la disciplina regolamentare con cui il Ministero ha disciplinato lo svolgimento delle prove preselettive in questione, tenutesi in data 12 ottobre 2011, affidando a consulenti esterni l’elaborazione del libro dei test della prova preselettiva (circa 6.000 domande).
I predetti docenti, inoltre, hanno impugnato il comunicato con cui in data 5 ottobre 2011 il Ministero ha eliminato oltre 900 quesiti senza, tuttavia, differire la data di svolgimento delle prove in questione.
L’amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso e con ordinanza n.4381/2011 del 24.11.2011 l’istanza di sospensione cautelare è stata respinta.
Si è costituita, altresì, la controinteressata Prof.ssa Anna Maria Simeone
Con motivi aggiunti notificati in data 16.01.2012, parte ricorrente – nel specificare il punteggio riportato da ciascun docente nei test preselettivi- ha sostanzialmente replicato alle deduzioni difensive svolte dal Ministero in occasione della Camera di Consiglio di trattazione dell’istanza cautelare. Nel chiarire e specificare i motivi di censura già proposti con il ricorso principale, i ricorrenti hanno ulteriormente argomentato che, ai sensi dell’art.5 del DPR n.140/2008 e art.8, comma 2, D.dg.13 luglio 2011, la prova preselettiva avrebbe dovuto essere diretta “all’accertamento del possesso delle conoscenze di base per l’espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate”, che l’amministrazione ha ritenuto fornita in caso del raggiungimento del punteggio di 80/100. Tuttavia, proprio in conseguenza dell’inesattezza, incongruità, equivocità ed eccessiva difficoltà dei test, i candidati non hanno potuto dimostrare il possesso del patrimonio culturale richiesto secondo le modalità e i tempi previsti dall’art.8 del Bando e, in sostanza, tale prova si sarebbe risolta in una mera prova “mnemonica” inidonea a comprovare l’effettiva preparazione dei candidati.

Nella pubblica udienza del 7 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la controversia possa essere decisa con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art.74 cpa, trattandosi di ricorso e di motivi aggiunti manifestamente infondati, come da recenti precedenti della Sezione dai quali non si ha motivo di discostarsi (Tar Lazio, Roma, sez.III bis n.1252/2012; TAR Lazio, Roma, sezione III bis, 15 marzo 2012, n. 2571; TAR Lazio, Roma, n. 33368 del 10 novembre 2011).

Innanzitutto, va rilevato che il Tribunale si è già pronunziato, in generale, sulla conformità dell’espletamento delle procedure preselettive basate su test di accesso ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione.

Ed invero “La previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte –con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez., n.603/2011; Cons.Stato, sez. IV, n. 2797/2004 cit.).

Più in particolare, con riferimento alle censure proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, va poi evidenziato che:
Sono infondate tutte le doglianze con cui si deduce, sotto vari profili, la violazione delle norme poste dal d.P.R. n. 487 del 1994 in ordine allo svolgimento delle procedure concorsuali che non si applicano al concorso per dirigente scolastico. Ed invero, in materia di procedura selettiva per il reclutamento dei dirigenti scolastici, l’art. 29 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, costituisce norma primaria di disciplina della materia; non è di conseguenza predicabile un’illegittimità del bando di concorso per violazione della generale normativa regolamentare sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 14 febbraio 2011, n. 1371; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 11 febbraio 2010, n.1982);

la censura con cui si lamenta l’illegittimità della determinazione del Ministero di procedere comunque all’espletamento della prova preselettiva nella data del 12 ottobre 2011 (malgrado in data 5 ottobre, ovvero ad appena sette giorni dallo svolgimento della stessa, l’amministrazione avesse reputato di annullare ben 900 quesiti, con effetto “depistante” sulla preparazione dei candidati) è stata già ritenuta infondata dalla Sezione. Ed invero, tale valutazione – che, comunque, appartiene al novero delle scelte discrezionali dell’amministrazione- non è stata ritenuta lesiva della par condicio dei candidati. Ed infatti “la parità di trattamento nel giorno dell’esame appare sussistere in quanto ai candidati presentatisi il giorno dell’esame è stata sottoposta la stessa banca dati di domande, nell’ambito della quale una procedura di sorteggio automatizzata ha individuato quelle di ciascuno;

sono stati cioè posti tutti nella stessa condizione, di affrontare col loro bagaglio culturale le domande estratte” (TAR LAZIO, Roma, sez.III bis n. 2571/2012); inoltre, anche la dedotta “erroneità o l’equivocità di alcuni quesiti è inconferente atteso che, quand’anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti bene o male confezionati . Sostanzialmente la disparità di trattamento non appare predicabile laddove, come sarebbe avvenuto nel caso in esame secondo la ricostruzione dei ricorrenti, pur essendo stati eliminati, prima della prova preselettiva, circa un migliaio di quesiti dalla banca dati in quanto la stessa amministrazione si è resa conto della loro erroneità o della erroneità delle risposte, tuttavia sarebbero rimaste ancora domande errate nel cd. “librone” dei test somministrato il giorno dell’esame” (Tar Lazio, sent.cit);

quanto alla censura inerente l’affidamento della elaborazione della batteria a gruppi di soggetti esterni (nel caso di specie, ANSAS) la Sezione, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, ha evidenziato che “la circostanza che l’amministrazione si sia affidata alla correzione della prova preselettiva mediante strumenti di lettura ottica delle risposte non rappresenta una scelta viziata in partenza, come sembrano sostenere gli interessati, ma è espressamente consentito dall’art. 7, comma 2 bis del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i stante il quale: “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”, come è esattamente accaduto nel caso in esame in cui la preselezione è stata affidata al FORMEZ” (TAR Lazio, sez.III bis. n.3176/2012); per quanto riguarda, invece, la mancata verbalizzazione dell’affidamento a soggetti esterni dell’attività di elaborazione e formalizzazione della batteria di quesiti e della scelta, nell’ambito della batteria medesima, dei 100 quesiti somministrati sulla base di una previa predisposizione dei relativi criteri, che non risultano valutati né approvati dal Ministero, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni fornite dall’amministrazione circa la peculiarità della fattispecie, che vede nell’ANSAS (ex IRRE) non una Commissione di concorso, bensì un mero organo tecnico di supporto per la predisposizione della batteria dei quesiti. Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, trova conforto nell’art.4 del DPR 140/2008, a mente del quale “Il concorso- cui si accede mediante preselezione – si articola in due prove scritte ed una prova orale”. La fase preselettiva, pertanto, conformemente alla ratio richiamata nell’incipit di tale pronunzia, in quanto estranea alla prova vera e propria ma semplicemente mirata alla “riduzione della complessità e dei tempi della procedura”, pur dovendo rispettare il principio della par condicio tra i candidati non può, viceversa, ritenersi soggetta alle regole specifiche riguardanti la verbalizzazione e la predisposizione dei criteri proprie delle commissioni di concorso. Tanto è vero che tale prova, dal successivo art.3, è definita “oggettiva” e comunque la votazione “tecnica” riportata non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. Date tali premesse, è conseguenza logica necessaria riteenre che quando per l’espletamento di tale selezione il Ministero si avvalga di soggetti terzi, questi debbano essere considerati un mero supporto tecnico e non una Commissione di esame;

quanto alla terza censura del ricorso principale, la Sezione si è già espressa ritenendola infondata, sulla considerazione che “ quanto al tempo, ritenuto estremamente esiguo, di 100 minuti assegnato per rispondere a 100 domande, va rilevato che, come osservato in altre analoghe circostanze dalla sezione, l’esiguità del tempo a disposizione fa sì che “il candidato, il quale disponga di un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda in via logica a rispondere prioritariamente a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici” (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652 cita TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 14 gennaio 2010, n. 87)”;
riguardo al motivo con cui si lamenta che l’amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal formulare quesiti particolarmente complessi (in materia comunitaria, autonomie locali, gestione dell’istituzione scolastica e dell’offerta formativa etc.), va rammentato che la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell’ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 giugno 2008, n.5986).

con riferimento censura con cui si lamenta la formulazione ambigua, generica o incongrua di taluni quesiti e la risposta inesatta, non pertinente o multipla di altri (650,151,1192,1263,1539,2551,2829,2831,3612,4336,4039,4336,4039,4176,3055,35 51,846,591,218,1397, 2104,1288,3419,4397,4175,112, 3500,3767,4339, nonché 2434,2804,4291) che ad avviso dei ricorrenti dimostrerebbe l’inaffidabilità e l’inidoneità della procedura preselettiva a selezionare i candidati secondo criteri di meritevolezza , va evidenziato che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (Tar Lazio, Roma, III Bis, n.5986/2008) è stata superata dalle successive pronunzie in materia sia di questa stessa Sezione che di altri Tribunali amministrativi (T.A.R. Campobasso Molise, 24 febbraio 2010, n. 135; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 14 gennaio 2010, n.87) e del Consiglio di Stato secondo cui a fronte anche dell’errata formulazione di taluni quiz in una procedura concorsuale, tutti i candidati, non solo i ricorrenti, si sarebbero trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati con conseguente sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio, sia pure nella comune difficoltà ingenerata dall’inconveniente occorso. Più in generale, poi, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime a quiz, è regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 14 gennaio 2010 n. 87).

quanto alla seconda parte della censura, secondo cui le domande di lingua straniera (ma anche spagnolo, tedesco etc) sarebbero state formulate in violazione dell’art.8, comma 9, lett.h del Bando – in quanto i quesiti avrebbero richiesto una conoscenza di livello superiore al B1 (preintermedio)- essa appare affetta da genericità, non essendo stati evidenziati i quesiti ritenuti colpiti dall’illegittimità denunziata; riguardo alla considerazione che i candidati avrebbero avuto a disposizione di un tempo particolarmente esiguo per rispondere ai 100 quesiti rispetto a quello previsto (100 minuti), dovendo di fatto ricorrere al “librone” e che, pertanto, tale circostanza li avrebbe privati della possibilità di dimostrare il possesso delle proprie cognizioni di base (da accertarsi con riferimento a ciascun candidato, senza alcuna comparazione tra gli stessi), ancora una volta il Collegio non può esimersi dal ritenere la doglianza infondata, in quanto comunque le condizioni di disagio ed il tempo assegnato per la soluzione dei quesiti sono stati analoghi per tutti i candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 5 aprile 2012, n. 3176 T.A.R.; TAR Lazio Roma sez. I, 16 aprile 2007, n. 3275).

con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all’esterno dei quesiti – ed invero, ai sensi dell’art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all’identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la “possibilità della comunicazione all’esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l’orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832). Analogamente, inammissibile in quanto formulata in termini di ipoteticità è la parte della censura con cui si assume che le Commissioni avrebbero abbinato il cartoncino anagrafico, la busta contenente il cartoncino e la scheda risposte solo in un momento successivo al momento della consegna della scheda.

Quanto, infine, al rilievo formulato con i motivi aggiunti secondo cui lo svolgimento della prova secondo i tempi e le modalità previste (in particolare, la batteria dei 6.000 quesiti veniva pubblicata in data 1 settembre e ad appena 7 giorni dallo svolgimento della prova ne venivano annullati circa 1.000, ritenuti erronei) avrebbe privilegiato le capacità mnemoniche dei candidati piuttosto che selezionare quelli dotati di un minimo livello culturale, va rilevato che, come affermato con riferimento alla preselezione informatica del concorso a posti di Notaio, ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso. I suoi contenuti risultano coerenti con la sua natura di prova e, quindi, con la funzione selettiva, cui essa adempie. Pertanto, non appare irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase alle attitudini mnemoniche dei candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 giugno 2008, n.5484; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 aprile 2007, n.3275).
In conclusione, stante la complessiva infondatezza, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite, nella misura di euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA come per legge, nei confronti di ciascuna amministrazione costituita nonché della controinteressata Anna Maria Simeone. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147

SENTENZA N. 147

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana, e dalle Regioni Puglia e Basilicata, con ricorsi notificati il 12-14 e il 13 settembre 2011, depositati in cancelleria il 14, il 21 e il 23 settembre 2011 e rispettivamente iscritti ai nn. 90, 98, 99, 101, 102, 104 e 105 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 18 aprile 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Paola Manuali per la Regione Umbria, Marina Valli e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni e Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Con sette diversi ricorsi le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno proposto questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La presente decisione ha oggetto unicamente l’impugnazione dell’art. 19, commi 4 e 5, del citato decreto-legge, essendo oggetto di separate decisioni la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalle sole Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria avverso altre disposizioni, con riferimento anche a differenti parametri.

Le Regioni menzionate hanno censurato l’art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 – e alcune di esse, e cioè le Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata, anche il successivo comma 5 – per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, del principio di leale collaborazione e, limitatamente alla Regione siciliana, anche per violazione, oltre che del già citato art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 14, lettera r), 17, lettera d), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), nonché degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione).

2.— Il testo dei due commi impugnati è il seguente:

«4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome».

3.— Le Regioni a statuto ordinario ricorrenti censurano le suindicate disposizioni con argomentazioni in larga misura coincidenti.

Esse osservano, innanzitutto, che tali norme comportano una significativa riduzione del numero delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado mediante la formazione di istituti comprensivi, imponendo un numero minimo di iscritti come condizione per ottenere l’autonomia e determinando una diminuzione del numero dei dirigenti scolastici; il tutto nel quadro di un complessivo contenimento della spesa in materia di istruzione, avviato già con l’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nella materia dell’istruzione – argomentano le ricorrenti – convivono diverse competenze, suddivise tra Stato e Regioni: al primo spetta la competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., in tema di «norme generali sull’istruzione», mentre è oggetto di competenza concorrente, secondo l’art. 117, terzo comma, Cost., la materia dell’istruzione in generale, nella quale allo Stato rimane soltanto la determinazione dei principi fondamentali.

Le Regioni ricorrenti rilevano che nel caso specifico, alla luce dei concetti espressi nella sentenza n. 200 del 2009 di questa Corte, non sembra che le disposizioni censurate possano rappresentare norme generali sull’istruzione, in quanto esse non fissano affatto gli standard minimi, non toccano i cicli dell’istruzione, non regolano le finalità ultime del sistema dell’istruzione, né hanno ad oggetto la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli o la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Allo stesso modo, però, neppure sembra che le norme censurate possano ritenersi espressione di principi fondamentali in materia di istruzione, poiché le stesse si risolvono nell’enunciazione di una serie di regole di dettaglio «che precludono l’esercizio di scelte che sono la ragione stessa dell’autonomia che la Costituzione riserva alle Regioni» (così, testualmente, le Regioni Emilia-Romagna e Liguria). Stabilire che non possono esservi scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado che non siano accorpate in istituti comprensivi (art. 19, comma 4) significa escludere in via assoluta la possibilità di dare risalto a specifiche particolarità locali, imponendo alle Regioni una mera attività di esecuzione. Analogamente, l’art. 19, comma 5, vietando di attribuire la dirigenza scolastica alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore ad una certa soglia fissata dallo Stato esclude, senza una plausibile ragione, qualunque possibilità di valutazione da parte delle Regioni, da compiere sulla base delle risorse disponibili. Non si tratta, quindi, di principi fondamentali, bensì, in modo evidente, di una normativa di dettaglio emessa in una materia di competenza concorrente.

Osservano poi le ricorrenti che una tipica competenza regionale – riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale intervenuta subito dopo la riforma del 2001 (sentenze n. 13 del 2004, n. 34 e n. 279 del 2005) e poi ribadita nella citata pronuncia n. 200 del 2009 – è proprio quella riguardante la programmazione della rete scolastica ed il dimensionamento degli istituti scolastici. Tale competenza era stata già conferita alle Regioni dall’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59); né è pensabile che una funzione attribuita alle Regioni nel quadro costituzionale antecedente la riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia stata poi alle stesse sottratta dopo tale riforma, che è orientata nel senso di una maggiore autonomia.

In particolare, la Regione Toscana sottolinea che le norme in esame rientrerebbero nel medesimo ambito di cui all’art. 64, comma 4, lettera f-bis), del d.l. n. 112 del 2008, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con citata la sentenza n. 200 del 2009.

La totale mancanza di ogni coinvolgimento delle Regioni nel processo di ristrutturazione degli istituti scolastici determinerebbe, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione – che la Regione Basilicata, in particolare, ricollega all’art. 120 Cost. – e dell’art. 118 Cost. (richiamato dalle Regioni Toscana e Umbria), poiché, anche invocando il principio di sussidiarietà in senso ascendente, si sarebbe dovuta comunque garantire un’adeguata concertazione con le Regioni. Il che è ancor più grave se si pensa che la modifica legislativa è intervenuta nel mese di luglio, ossia a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico, in tal modo alterando decisioni ed assetti organizzativi già assunti dalle Regioni. A questo proposito, le Regioni Toscana, Umbria e Puglia fanno presente di essersi già dotate, con proprie leggi regionali o provvedimenti aventi natura di decreti, di un piano concernente il dimensionamento degli istituti scolastici.

Il carattere di norme di dettaglio delle disposizioni sottoposte a scrutinio, inoltre, lederebbe anche l’art. 117, sesto comma, Cost., in base al quale la potestà regolamentare spetta alle Regioni in tutte le materie che non rientrano in quelle di competenza esclusiva dello Stato.

4.— Le Regioni ricorrenti rilevano, inoltre, che le disposizioni contenute nell’art. 19, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011 non possono trarre il loro fondamento giustificativo in altri titoli di competenza previsti dall’art. 117 della Costituzione.

Al riguardo, le Regioni Umbria e Puglia evidenziano che non può parlarsi, in questo caso, di disposizioni concernenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché la normativa impugnata non si preoccupa di imporre il raggiungimento di livelli qualitativamente minimi nel servizio istruzione – livelli che le Regioni possono certamente migliorare – ma detta, invece, una normativa specifica relativa alle dimensioni ed alla dirigenza degli istituti scolastici.

Tutte le Regioni ordinarie ricorrenti, infine, specificano che le disposizioni oggi sottoposte allo scrutinio della Corte, pur avendo un chiaro obiettivo di riduzione della spesa, non possono considerarsi principi fondamentali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha ribadito in più occasioni (si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 182 del 2011, n. 120 e n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007) che lo Stato può imporre legittimamente alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio; tuttavia, affinché non venga invasa la sfera di competenza regionale, occorre che tali limiti riguardino l’entità del disavanzo oppure, ma solo in via transitoria, la crescita della spesa corrente, fermo restando che lo Stato non può mai fissare limiti precisi per singole voci di spesa, ma soltanto un limite complessivo che lasci alle Regioni la libertà di allocare le risorse nei diversi ambiti. Nel caso specifico, invece, la normativa statale lede ulteriormente la competenza concorrente delle Regioni nella materia citata, perché non lascia alle stesse alcuna possibilità di scelta.

5.— La Regione siciliana, infine, nel proprio ricorso, svolge considerazioni analoghe a quelle delle Regioni a statuto ordinario, ma richiama, inoltre, specificamente i parametri costituiti dalle norme dello Statuto speciale e dalle relative disposizioni di attuazione.

A norma dell’art. 14, lettera r), e dell’art. 17, lettera d), del r.d.lgs. n. 455 del 1946, infatti, la Regione è titolare di una potestà normativa primaria in materia di istruzione elementare e di una potestà concorrente relativa all’istruzione media e universitaria; l’art. 20 dello Statuto, poi, attribuisce alla Regione le funzioni esecutive ed amministrative nelle materie di competenza regionale. Tale quadro è completato dagli artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 246 del 1985.

In attuazione di tali proprie competenze, la Regione siciliana precisa di essere intervenuta a regolare, fra l’altro, anche il dimensionamento degli istituti scolastici, con le proprie leggi regionali 24 febbraio 2000, n. 6, e 12 luglio 2011, n. 13. Scorrendo le disposizioni di queste ultime, si vede che la Regione ha fissato le condizioni numeriche che gli istituti scolastici sono tenuti a raggiungere per poter conseguire l’autonomia, per cui le indicazioni imposte dallo Stato vengono a confliggere con la normativa regionale. D’altra parte, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo riconosciuto (vengono citate le risalenti pronunce n. 18 del 1969 e n. 165 del 1973) che la disciplina statale ha, nelle materie di competenza primaria della Regione, una sorta di efficacia suppletiva, tale che, ove la Regione abbia dettato norme proprie, le stesse prevalgono su quelle statali.

Osserva poi la ricorrente che le norme impugnate, invece, pur non essendo esplicitamente destinate ad operare anche nelle Regioni a statuto speciale, devono, in assenza di espressa previsione di garanzie delle loro competenze, ritenersi applicabili anche alle medesime.

La giurisprudenza costituzionale ha stabilito (sentenza n. 177 del 2004) che alla Regione siciliana spettano le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, mentre allo Stato rimane la competenza relativa alla disciplina della natura giuridica e del riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali, secondo un assetto che è da ritenere confermato anche alla luce dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ne deriverebbe, pertanto, la sicura illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

Oltre alle citate lesioni, la Regione lamenta anche la violazione del principio di leale collaborazione, perché la normativa oggetto di ricorso è stata approvata senza alcuna previa concertazione con le Regioni.

6.— In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con singoli atti di identico contenuto, chiedendo che le prospettate questioni vengano dichiarate non fondate.

Osserva l’Avvocatura dello Stato che le norme impugnate impongono la formazione di istituti comprensivi per la scuola dell’infanzia, per quella primaria e per quella secondaria di primo grado.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, ha chiarito che, anche dopo la riforma del 2001, lo Stato mantiene una competenza esclusiva in materia di norme generali sull’istruzione; secondo tale pronuncia, deve ritenersi che «il sistema generale dell’istruzione, per sua stessa natura, rivesta carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni». Alla luce di questo criterio, va riconosciuto che le norme censurate, andando ad incidere sulla determinazione degli standard strutturali minimi che le istituzioni scolastiche devono possedere, «si possono annoverare tra quelle disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme su tutto il territorio nazionale»; in quanto tali, esse rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. Come già in precedenza avveniva con l’art. 2 del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), anche l’attuale art. 19 risponde alla necessità di fissare criteri omogenei su tutto il territorio al fine di far acquisire alle istituzioni scolastiche l’autonomia e di consentire l’attribuzione della personalità giuridica.

Ad analoghe conclusioni si perviene, secondo l’Avvocatura dello Stato, anche richiamando la competenza concorrente in tema di istruzione prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost.: infatti la natura di norma di principio emerge dal rilievo per cui le norme dell’impugnato art. 19, commi 4 e 5, contribuiscono a configurare la struttura portante del sistema nazionale di istruzione, al fine anche di consentire un’offerta formativa omogenea.

Rileva poi la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri che esiste, nella specie, anche un altro titolo di competenza statale, ossia quello del coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni in questione, infatti, in attuazione degli obiettivi finanziari già delineati dall’art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, determinano evidenti risparmi di spesa «derivanti dalla riduzione del numero di istituti scolastici di 1.130 unità e dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi». In base alla giurisprudenza costituzionale (si citano le pronunce n. 417 del 2005, n. 181 del 2006 e n. 237 del 2009), una norma statale di principio, adottata in materia di competenza concorrente, può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, il che comporterebbe la piena legittimità costituzionale delle disposizioni oggi in esame.

L’Avvocatura dello Stato rileva, infine, che la previsione di una soglia minima di alunni degli istituti scolastici costituirebbe uno degli standard per conseguire l’autonomia e che la relativa materia è di spettanza esclusiva dello Stato.

7.— In prossimità dell’udienza, hanno depositato memorie le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia e Basilicata, confutando le argomentazioni difensive dell’Avvocatura dello Stato, in particolare rispetto alla attinenza delle norme censurate alla materia dei principi generali sull’istruzione. Le difese delle Regioni hanno, altresì, ribadito la illegittimità di tali disposizioni anche sotto il profilo della materia del coordinamento della finanza pubblica, facendo riferimento all’orientamento della Corte per cui in tale materia la legge statale può porre gli obiettivi, lasciando alle Regioni la scelta circa gli strumenti concreti per la loro realizzazione.

Considerato in diritto

1.— Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno proposto, con separati ricorsi, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; nei ricorsi delle Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata le questioni sono state sollevate anche con riguardo al comma 5 del medesimo articolo.

Ad avviso delle ricorrenti, dette norme sarebbero in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto conterrebbero una normativa di dettaglio in una materia (l’istruzione) oggetto di competenza concorrente, posto che tali disposizioni non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. (norme generali sull’istruzione); con l’art. 117, sesto comma, Cost., secondo cui la potestà regolamentare spetta alle Regioni in tutte le materie che non rientrano in quelle di competenza esclusiva dello Stato; con l’art. 118 Cost., in quanto, anche invocando il principio di sussidiarietà in senso ascendente, si sarebbe dovuta comunque garantire un’adeguata concertazione con le Regioni; con l’art. 119 Cost., per lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni; con l’art. 120 Cost., per lesione del principio di leale collaborazione; ed infine, limitatamente alla sola Regione siciliana, le citate disposizioni sarebbero in contrasto con gli artt. 14, lettera r), 17, lettera d), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonché con gli artt. 1 e 6 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione), poiché la normativa statale interviene in un ambito nel quale alla Regione è riconosciuta competenza esclusiva e concorrente e, di conseguenza, anche esecutiva ed amministrativa.

2.— I giudizi vanno riuniti, avendo ad oggetto le medesime disposizioni, ancorché prospettate in riferimento a diversi parametri costituzionali.

Occorre preliminarmente rilevare che il testo dell’art. 19, comma 5, oggetto di censura ha subito, successivamente alla proposizione delle odierne questioni, una modifica ad opera dell’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il testo originario del comma 5, risultante dalla conversione del decreto-legge e vigente nel momento della proposizione dei ricorsi, era il seguente: «5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome». A seguito della suddetta modifica, le due soglie di 500 e 300 unità sono state innalzate, rispettivamente, a 600 e 400 unità; come si vede, si tratta di una modifica che non è in alcun modo satisfattiva delle pretese avanzate dalle Regioni ricorrenti, in quanto lascia praticamente inalterati i termini della lamentata lesione delle competenze, limitandosi a modificare le soglie numeriche necessarie per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato.

Ne consegue che, in considerazione della sostanziale identità di contenuto precettivo e del principio di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, si procederà allo scrutinio dell’art. 19, comma 5, nel testo risultante dalla modifica suindicata, benché la nuova disposizione non sia stata oggetto di ulteriore ricorso in via principale (v., tra le ultime, le sentenze n. 139 e n. 237 del 2009, nonché la sentenza n. 15 del 2010).

3.— Passando al merito delle questioni, occorre esaminare per prima quella relativa all’art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011.

È opportuno rilevare, ai fini del corretto inquadramento della questione, che il citato comma 4 è da ricondurre alla materia della «istruzione». La giurisprudenza di questa Corte, successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha individuato i criteri del riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia dell’istruzione, allo scopo di porre una chiara linea di confine tra i titoli di competenza esclusiva e concorrente che sono stati entrambi previsti nell’art. 117 della Costituzione.

In particolare, con le sentenze n. 200 del 2009 e n. 92 del 2011 è stata chiarita, alla luce delle precedenti pronunce sull’argomento (fra le quali, si vedano la sentenza n. 13 del 2004 e le sentenze n. 34 e n. 279 del 2005), la differenza esistente tra le norme generali sull’istruzione – riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. – e i principi fondamentali della materia istruzione, che l’art. 117, terzo comma, Cost. devolve alla competenza legislativa concorrente. Si è detto, a questo proposito, che rientrano tra le norme generali sull’istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell’istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d’istruzione che caratterizza le norme generali sull’istruzione, dall’altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell’intervento del legislatore regionale» (sentenza n. 92 del 2011 che richiama la precedente n. 200 del 2009).

L’art. 19, comma 4, oggi in esame contiene due previsioni, strettamente connesse: l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l’autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Si tratta, quindi, di una norma che regola la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti.

Va osservato che il legislatore, prima della citata riforma costituzionale del 2001, era intervenuto a regolare con apposite norme il riparto di competenze relative all’organizzazione della rete scolastica; l’art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), già disponeva che fossero delegate alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti la «programmazione, sul piano regionale, nei limiti della disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali»; subito dopo, il d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), ha disposto (art. 3) che le Regioni approvino il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base dei piani disposti dalle singole Province. Ne consegue che – come questa Corte ha avuto modo di rilevare fin dalle sentenze n. 13 del 2004 e n. 34 del 2005 – è del tutto implausibile che il legislatore costituzionale del 2001 abbia inteso sottrarre alle Regioni la competenza relativa al programma di dimensionamento delle istituzioni scolastiche che già era di loro spettanza in un quadro costituzionale segnato da una impostazione maggiormente centralizzata.

La legislazione degli anni più recenti è intervenuta con altre disposizioni in tale materia. L’art. 64, comma 4-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto – riconoscendo, ancora una volta, la competenza delle Regioni – che le medesime dovessero provvedere, per l’anno scolastico 2009/2010, ad assicurare il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall’art. 2 del citato d.P.R. n. 233 del 1998. Il successivo d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), mirava a modificare il quadro normativo, disponendo, all’art. 1, che alla definizione «dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata» tra lo Stato e le Regioni. Il medesimo art. 1, peraltro, stabilisce che, fino all’emanazione del menzionato decreto ministeriale, continui ad applicarsi la disciplina vigente, in particolare il d.P.R. n. 233 del 1998, ivi compreso il relativo art. 3 da considerarsi abrogato soltanto all’atto dell’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale (art. 24, comma 1, lettera d, del d.P.R. n. 81 del 2009).

Non risulta, comunque, che tale decreto sia mai intervenuto, tanto che alcune delle Regioni ricorrenti hanno fatto presente, negli odierni ricorsi, che l’art. 19, comma 4, in esame è stato emanato quando esse avevano già provveduto all’approvazione dei piani regionali di dimensionamento in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2011/2012, piani evidentemente formulati secondo lo schema di cui al d.P.R. n. 233 del 1998.

4.— Alla luce delle osservazioni che precedono, la questione avente ad oggetto l’art. 19, comma 4, è fondata.

La disposizione censurata mostra, anzitutto, un certo margine di ambiguità perché, mentre impone l’aggregazione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in istituti comprensivi, non esclude la possibilità di soppressioni pure e semplici, cioè di soppressioni che non prevedano contestuali aggregazioni. Ma, comunque, anche volendo disattendere questa possibile lettura, è indubbio che la disposizione in esame incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011), non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione; la sentenza n. 200 del 2009 rileva, in proposito, che «il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche» è «ambito che deve ritenersi di spettanza regionale». Trattandosi di ambito di competenza concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione.

L’art. 19, comma 4, infatti, pur richiamandosi ad una finalità di «continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione», in realtà non dispone sulla didattica: esso, anche con questa sua prima previsione, realizza un ridimensionamento della rete scolastica al fine di conseguire una riduzione della spesa, come, del resto, enunciato dalla rubrica dell’art. 19 («Razionalizzazione delle spese relative all’organizzazione scolastica. Concorso degli enti locali alla stabilizzazione finanziaria»), dalla rubrica del Capo III del decreto-legge («Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica»), nonché dal titolo del medesimo («Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»). L’aggregazione negli istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni, conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative scolastiche ed il personale operante all’interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio; ma, in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale.

Il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo interloquire. Va ribadito ancora una volta, invece, come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 200 del 2009, che «la preordinazione dei criteri volti all’attuazione del dimensionamento» delle istituzioni scolastiche «ha una diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell’offerta formativa e, dunque, sulla didattica».

Occorre rilevare, per completezza, che l’Avvocatura dello Stato ha invocato, nei propri scritti difensivi, oltre ai titoli di competenza esclusiva ed ai principi fondamentali in tema di competenza concorrente in materia di istruzione, anche quello di competenza concorrente relativo al coordinamento della finanza pubblica.

La Corte osserva, al riguardo, che, pur perseguendo la disposizione in esame – come si è detto – evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica, resta pur sempre il fatto che anche tale titolo consente allo Stato soltanto di dettare principi fondamentali, e non anche norme di dettaglio; e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 326 del 2010).

Sulla base delle precedenti considerazioni, va rilevato che la disposizione sottoposta a scrutinio non risponde alle condizioni necessarie per costituire un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

L’Avvocatura dello Stato ha altresì invocato, con riferimento alla seconda parte del comma 4 in esame, la competenza esclusiva statale in materia di requisiti minimi che le istituzioni scolastiche devono possedere per essere definite autonome. È indubbio che competa allo Stato la definizione dei requisiti che connotano l’autonomia scolastica, ma questi riguardano il grado della loro autonomia rispetto alle amministrazioni, statale e regionale, nonché le modalità che la regolano, ma certamente non il dimensionamento e la rete scolastica, riservati alle Regioni nell’ambito della competenza concorrente. Va ricordato che la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), che reca norme fondamentali sull’autonomia – invocata anche dall’Avvocatura dello Stato per motivare questa rivendicazione in competenza esclusiva – prevede, all’art. 21, che i «requisiti dimensionali ottimali» per l’autonomia vanno «individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali». Anche a motivo di questa esigenza, ancor prima del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 233 del 1998 – anche esso invocato dall’Avvocatura perché, in larga misura, tuttora in vigore – hanno previsto che i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsti dall’art. 21 in questione, al fine dell’attribuzione dell’autonomia, vadano definiti in conferenze provinciali, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni, cui è affidata anche l’approvazione del piano regionale.

L’art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente. Restano assorbiti gli ulteriori parametri richiamati nei ricorsi delle Regioni, ivi compresi quelli relativi allo Statuto speciale ed alle disposizioni di attuazione invocati dalla Regione siciliana.

5.— La questione avente ad oggetto l’art. 19, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, nel testo modificato dell’art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, non è fondata.

La disposizione censurata, come si è detto, prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato; tali istituzioni, invece, sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome.

È indubbio che questa previsione incide in modo significativo sulla condizione della rete scolastica, ma va rilevato che la norma in questione non sopprime i posti di dirigente, limitandosi a stabilirne un diverso modo di copertura e, tenendo presente che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali – come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico – è chiaro che il titolo di competenza esclusiva statale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente previsto in materia di istruzione dal medesimo art. 117, terzo comma. La disposizione in esame persegue l’evidente finalità di riduzione del numero dei dirigenti scolastici – al fine di contenimento della spesa pubblica – attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigenza e questa materia rientra nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato.

Ne consegue che la questione relativa al censurato art. 19, comma 5, va dichiarata non fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana e dalle Regioni Puglia e Basilicata;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Ordinanza TAR Toscana 30 maggio 2012, n. 347

N. 00347/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00694/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2012, proposto dai sig.ri [omissis] rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Marchi e Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso l’avv. Corrado Mauceri in Firenze, via Lamarmora 26;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., Istituto Comprensivo [omissis], in persona del legale rappresentante p.t., Collegio dei Docenti dell’Istituto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota – provvedimento n. 1521/B20 del 28.02.2012, pervenuta in data successiva, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo [omissis] di Firenze ha comunicato al Presidente del Consiglio di Istituto: “Il Dirigente Scolastico….ritiene che la delibera del C.d.I. n. 10 del 19.12.2011 sia illegittima e che la competenza in materia di adattamento del modello scolastico (sabato libero) sia del Dirigente Scolastico, sentiti gli OO.CC. e considerate le necessità degli EE.LL”;
nonchè per quanto occorrer possa, delle delibere del Collegio dei docenti di settore della scuola secondaria di II grado dell’11.10.2011 e del Collegio unitario del 5.12.2011 e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali intimate;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris poiché il dirigente scolastico, nell’impugnato provvedimento n. 1521/B20 del 28 febbraio 2012, non ha portato a termine il procedimento di fissazione dell’orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico, assumendo le determinazioni di sua spettanza, tenuto conto dei criteri generali fissati dal consiglio d’istituto e delle valutazioni del collegio dei docenti, limitandosi ad una statuizione di mera illegittimità della determinazione assunta dal consiglio d’istituto, che esula dai suoi poteri e determina un illegittimo arresto procedimentale;
Ritenuto conseguentemente di accogliere la proposta domanda incidentale di sospensione, ai fini del riesame da parte del dirigente scolastico, con adozione della determinazione conclusiva del procedimento di fissazione della distribuzione oraria delle lezioni per il prossimo anno scolastico entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento gravato, ai fini del riesame, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 25 maggio 2012, n. 194

N. 00194/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00139/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2012, proposto da: XXXXX, rappresentati e difesi dall’avv. Paola Ginaldi, con domicilio eletto presso Giovanni Loisi Avv. in Trieste, via Coroneo 16;

contro

Ufficio Scolastico Regionale Per il F.V.G. – Direzione Generale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

nei confronti di

XXXXX, non costituiti in giudizio;
XXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sbisa’, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa’ Avv. in Trieste, via Donota 3;
XXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ventura, con domicilio eletto presso Giovanni Ventura Avv. in Trieste, via Coroneo 17;

per l’annullamento

– del provvedimento di ammissione/non ammissione alle prove orali dd. 7.3.2012, verbale n. 19 della commissione esaminatrice dell’USR del F.V.G., pubblicato sul sito web in data 8.3.2012 per il concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. MIUR 13.7.2011-decreto dell’Uff.Scolastico Regionale per il F.V.G. dd. 14.7.2011 AOODRFR-9058;

– del decreto del Direttore Generale dell’Uff. Scolastico Regionale di nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per il F.V.G. dd. 39.9.2011 prot. n. AOODRFR-12151;

– del verbale dd. 16.11.2011 n. 4;

– del verbale dd. 6.3.2012 n. 17;

– del verbale dd. 7.3.2012 n. 19;

– del verbale dd. 9.1.2012 n. 8; ed elenco allegato;

– del verbale dd. 16.1.2012 n. 9 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 30.1.2012 n. 11 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 6.2.2012 n. 12 ed elenco allegato;

– del verbale dd 13.2.2012 n. 14 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 23.2.2012 n. 15 ed elenco allegato;

– del verbale dd. 1.3.2012 n. 16 ed elenco allegato;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Scolastico Regionale Per il F.V.G. – Direzione Generale e dei controinteressati XXXX e XXXX;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

I ricorrenti impugnano gli atti tutti in epigrafe riportati, contestando la loro non ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Con il primo motivo “Violazione dell’art. 10 DPR 140/2008 richiamato dall’art. 7 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e dall’art. 7 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011” i ricorrenti sostengono che il commissario prof. XXXX, docente di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Trieste nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l’impresa, le organizzazioni pubbliche e il lavoro e in Giurisprudenza non potrebbe ritenersi esperto «di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale…» siccome previsto dall’art. 10 in epigrafe.

Il secondo motivo “ Violazione dell’art. 10 del D.D.G. MIUR 13/7/2011 e dell’art. 10 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011 e dell’art. 6 DPR 140/2008 nella formulazione del quesito per la seconda prova scritta “ si incentra sulla asserita violazione del bando perchè la seconda prova scritta ( nella quale i ricorrenti hanno comunque conseguito un voto insufficiente) non sarebbe consistita nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica ma in un tema di carattere generale.

Il terzo motivo “Violazione dell’art. 12 DPR 9.5.1994 n. 487 e dell’art. 3 l. 241/90 e degli artt. 6 del DPR 140/2008 e gli artt. 10 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e del D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011 “ attiene all’asserita mancanza di criteri di valutazione delle prove scritte sufficientemente dettagliati, stringenti e puntuali, con la conseguenza che il giudizio della commissione risulterebbe viziato da difetto di motivazione.

Il quarto motivo “ eccesso di potere – difetto di istruttoria – illogicità “ denuncia che la correzione dei temi sarebbe avvenuta in un tempo eccessivamente ristretto e quindi sarebbe stata frettolosa e superficiale, affermando al riguardo che la media per compito sarebbe stata di 10 minuti.

Il quinto motivo denuncia la “violazione del principio cardine dell’anonimato” perché dei candidati, che poi sono stati ammessi agli orali, sono stati invitati a non continuare ad usare penne rosse onde non rendere i propri compiti riconoscibili.

Sia l’amministrazione intimata che due dei controinteressati notificati si sono costituiti in giudizio ed hanno controdedotto per il rigetto del ricorso.

La prima censura è sicuramente infondata, perché il Collegio ritiene incontestabile che chi si occupa a livello accademico di una materia che comprende la disciplina organizzativa delle più complesse organizzazioni pubbliche presenti nella nostra organizzazione statale non può non ritenersi esperto di organizzazioni pubbliche; infatti la norma non va interpretata nel senso di richiedere necessariamente una concreta esperienza in tale ambito ma unicamente una approfondita conoscenza delle metodiche di funzionamento di tali organizzazioni.( TAR Palermo, sez. II, 12.2.2009, n. 325, TAR Palermo, sez. II, 14.7.2008, n. 1042, TAR Lazio Roma, III bis, 12.1.2007, n. 149).

A prescindere dall’indubbia inammissibilità della seconda censura per carenza di interesse, derivante dal fatto che tutti i ricorrenti non hanno conseguito una votazione sufficiente neppure nella prima prova scritta e che l’ art. 10, comma 1, del bando del concorso dd. 14.7.2011 prevede l’ammissione alla prova orale solo per coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta, il Collegio ne rileva comunque l’infondatezza.

La seconda traccia “ Fare di più con meno; in un periodo di risorse decrescenti, con quali passaggi procedurali e con quali criteri, anche alla luce delle esigenze della comunità servita come emerse negli organi collegiali e segnalate dalle istituzioni territoriali, il Dirigente scolastico può proporre soluzioni condivise nell’adozione dei progetti finanziabili” appare tesa a far elaborare ai concorrenti un tema che evidenziasse con quali passaggi procedurali e con quali criteri potessero proporsi soluzioni condivise nell’adozione di progetti finanziabili con scarse risorse al fine di soddisfare le esigenze emerse dal territorio, lasciando evidentemente al candidato l’individuazione del caso concreto da sviluppare, il che permetteva l’utilizzo anche delle esperienze personali. Il Collegio ritiene pertanto evidente che la traccia risponda alle finalità dettate dall’art. 10 cit., cioè quelle di verificare le capacità dei candidati in ordine alla soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica; la previsione della possibilità di proporre soluzioni nell’adozione dei progetti ne rende infatti palese la differenza sostanziale rispetto ad un elaborato da svolgere sotto forma di saggio generale.

Con riferimento al terzo motivo il Collegio osserva che la commissione ha stabilito la seguente “griglia di valutazione”: “Nel valutare gli elaborati dei singoli candidati la Commissione terrà conto, innanzitutto, del corretto inquadramento del tema e della pertinenza dell’elaborato alla traccia proposta.

Verrà quindi preso in considerazione l’approfondimento teorico del tema desumibile, tra l’altro, dalla presenza di puntuali riferimenti normativi, dottrinali, scientifici e pedagogici. L’esposizione, che dovrà essere caratterizzata da correttezza formale e proprietà di linguaggio, dovrà essere supportata da un coerente apparato argomentativo che renda ragione delle tesi sostenute dal candidato.

La valutazione verrà compendiata da un giudizio numerico, che si intende ovviamente come espressione dei criteri appena enunciati. Verrà in ogni caso dato atto di eventuali difformità di valutazioni sugli elaborati da parte dei singoli commissari. “.

Appare ictu oculi evidente che si tratta di parametri di correzione che, oltre a corrispondere al minimo che si potesse pretendere in un tema di concorso per dirigenti, sono di applicazione ed interpretazione pressochè automatica. E’ infatti indisputabile che un tema che non centra l’argomento della traccia – ancorché forbitamente redatto – non può essere ritenuto sufficiente, alla stessa stregua di un tema pertinente alla traccia ma redatto in un italiano traballante.

Dai voti numerici attribuiti ai temi dei ricorrenti e dai giudizi che li hanno accompagnati, siccome evidenziati nei verbali della commissione, risulta di immediata percezione quali aspetti non positivi delle prove scritte siano stati di ostacolo alla ammissione alle prove orali, aspetti riconducibili o alla povertà del contenuto o alla povertà di linguaggio o alla povertà di entrambi.

Sfugge quindi al Collegio quali sottocriteri potessero realmente ritenersi necessari, non potendosi correggere degli elaborati di italiano relativi ad un concorso per dirigenti alla stregua di quiz in cui si attribuisca un punteggio ad ogni tipo di errore. Del resto i succinti giudizi, che vengono di seguito riportati, sono estremamente precisi nell’indicare gli elementi salienti del percorso valutativo che ha condotto all’attribuzione del voto insufficiente.

XXXX

Trattazione confusa e non coerente con la traccia. Poco accurato sotto il profilo formale. 16/30

Svolgimento connotato da errori ed omissioni. Del tutto insufficiente. 16/30

XXXX

Esposizione generica rispetto alla traccia. Nel complesso non sufficiente.19/30

Il tema non viene correttamente inquadrato. Insufficiente nel complesso. 18/30

XXXX

Povero nei contenuti rispetto alle indicazioni della traccia. Mancano indicazioni sulle strategie da mettere in atto. 17/30

Svolgimento generico. La traccia non sufficientemente sviluppata. 18/30

XXXX

Svolgimento poco coerente e a tratti caotico. 17/30

Confuso e disorganico. Del tutto insufficiente 16/30

XXXX

Tema generico nonostante la prolissità. Molte le lacune rispetto alla traccia. 19/30

Svolgimento superficiale e vago. Trattazione non esauriente 18/30

XXXX

Superficiale, lacunoso, con divagazioni non pertinenti. 18/30

Superficiale e disorganico: non sempre pertinente. 18/30

XXXX

Trattazione confusa e non coerente con la traccia. Poco accurato sotto il profilo formale. 16/30

Svolgimento connotato da errori ed omissioni. Del tutto insufficiente. 16/30

XXXX

Trattazione generico e superficiale. Insufficiente 17/30

Trattazione superficiale. Nonostante le ridondanze trascura aspetti essenziali della traccia. 16/30

XXXX

Dispersivo e generico.Manca l’indicazione delle strategie che il diriegente deve porre in essere. Insufficiente . 19/30

Troppo generico. Non c’entra del tutto l’argomento. 19/30

XXXX

Vi sono alcune lacune ed omissioni rispetto alla traccia . 20/30

Non del tutto rispondente al tema. Nel complesso non sufficiente . 19/30

XXXX

Molto sbilanciato tra divagazioni generiche la parte di svolgimento strettamente connessa alla traccia che appare insufficientemente sviluppata. 18/30

Generico e superficiale con ampie divagazioni esulanti dalla specifica traccia proposta. 18/30

XXXX

Formalmente corretto. Svolgimento tuttavia superficiale e lacunoso rispetto alle indicazioni della traccia. 17/30

Tema non centrato: svolgimento in parte non pertinente, in parte lacunoso. Nel complesso confuso. 17/30

XXXX

Superficiale con lacune e omissioni. 19/30

Povero di contenuti e di soluzioni. Inutilmente prolisso. Nel complesso non sufficiente. 18/30.

XXXX

Superficiale. Dispersivo. Lacunoso. 18/30

Manca un filo logico, oltre a non essere sempre pertinente alla traccia. Insufficiente. 17/30

XXXX

Pur corretto nella forma risulta povero nei contenuti e nell’indicazioni delle strategie. 18/30

Argomento trattato in modo corretto ma superficiale e generico 19/30

Il Collegio non vede come un elaborato che manca, ad esempio, della necessaria precisione in relazione ai passaggi procedurali necessari, sia lacunoso e/o superficiale o non proponga soluzioni efficaci per la soluzione del caso concreto ipotizzato dallo stesso candidato potrebbe mai essere ritenuto sufficiente e, in particolare, ritiene che da quanto sopra riportato risulti ictu oculi palese l’inesistenza di alcuno spazio di revisione in melius dei vari giudizi di insufficienza e la piena legittimità dell’operato della commissione anche quanto alla fissazione dei criteri, che va valutata con riferimento ai parametri di legge e non certo avendo riguardo ai diversi comportamenti di altre commissioni, stante la discrezionalità che la legge ha lasciato a ciascuna di esse.

Anche la censurata mancanza di sottolineature o segni grafici sugli elaborati risulta del tutto irrilevante, perché nessuna norma impone alla Commissione di apporre annotazioni o segni di correzione sugli elaborati (TAR L’Aquila, sez. I, 12.1.2012, n. 25) dato che «la commissione giudicatrice non svolge un’attività scolastica di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia; sicché, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio» (TAR Salerno, sez. I, 14.11.2011, n. 1669; nello stesso senso vedi anche C.d.S., sez. IV, 12.4.2011, n. 1612).

Il quarto motivo è del tutto privo di giuridico pregio, dal momento che «Nei ricorsi proposti avverso gli esiti delle procedure concorsuali è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi impiegati dalla competente commissione per l’esame degli elaborati scritti, atteso che non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo» ( giurisprudenza costante v. da ultimo: C.d.S., sez. IV, 23.2.2012, n. 970, come pure T.A.R. Salerno Campania sez. I 18.2. 2012, n. 282).

Non si vede poi perché dal fatto che i candidati che hanno conseguito un voto insufficiente nella prima prova e lo abbiano ottenuto anche nella seconda si possa trarre indizio «sintomatico di un grave difetto di istruttoria» da parte della commissione; in effetti l’unico sintomo che ciò evidenzia è un generale difetto di preparazione al concorso.

Il quinto e ultimo motivo è palesemente inammissibile, dal momento che comunque le circostanze riportate, anche ove avessero condotto a rendere riconoscili alcuni elaborati di candidati ammessi – del che comunque non forniscono alcuna prova, nemmeno indiziaria, – non assumerebbero comunque alcun rilievo rispetto alla posizione dei ricorrenti che lamentano la propria mancata ammissione alle prove orali e non trarrebbero – in quanto già esclusi dalle stesse- alcun beneficio dalla esclusione di qualcun altro.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese e competenze del giudizio in favore dell’amministrazione e dei controinteressata costituiti liquidandole in complessivi € 3000,00 + IVA e CPA in favore di ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Sentenza TAR Calabria 23 maggio 2012, n. 438

N. 00438/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00022/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2012, proposto da:

****** e ******** N.Q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore *********, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Tropiano, con domicilio eletto presso Lucio Strangio Avv. in Reggio Calabria, via F.G. Melacrino’, 47;

contro

Comune di Marina di Gioiosa Ionica, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Callipo, con domicilio eletto presso Luigi Tuccio Avv. in Reggio Calabria, via Palamolla,31;

per l’accertamento

a) dell’illegittimità del silenzio della P.A in ordine all’obbligo dell’Amministrazione a provvedere alla nomina dell’“educatore professionale” da assegnare a minore portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992 per dieci (10) ore settimanali e, per l’effetto, dichiarare illegittimo il silenzio avverso la diffida o comunque illegittimo silenzio inadempimento formatosi per decorso il termine di legge ex art. 2, comma 4-bis legge 241/90 (così come modificato dalla legge 15/2005);

b) dell’obbligo per la P.A. di provvedere e con nomina, in difetto, di un Commissario ad acta;

e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, alla cui quantificazione i ricorrenti si rimettono all’equo apprezzamento del Giudice.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio parte ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo per il Comune intimato di provvedere alla nomina di un educatore professionale per l’assistenza del minore in condizione di disabilità certificata dalla competente autorità sanitaria e per un totale di dieci ore settimanali.

Il Comune, ritualmente costituito, si oppone all’accoglimento della domanda, affermando di aver provveduto all’esecuzione di quanto necessario all’organizzazione del servizio, che risulta affidato ad organismo sociale appositamente selezionato con procedura di evidenza pubblica e dunque in regime di appalto.

Alla camera di consiglio del 23 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti limiti.

Tra le parti non è dubbio che la competenza a provvedere circa l’istituzione ed il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili sia dell’Ente locale, che è sancito dall’art.139, lett. “c” del dlgs 112/98 (e, quanto alla Calabria, con LR nr. 34 del 12.08.2002, art. 138, comma 4, lett. “d”).

Del resto, lo stesso Comune resistente non contesta la propria legittimazione passiva, avendo provveduto ad organizzare il servizio mediante una specifica convenzione stipulata con organismo terzo (vedasi oltre). Infine, nella nota dell’AS n. 9 di Locri, U.O. di Neuropsichiatria infantile, con la quale si attesta la condizione del minore dei ricorrenti (prot. nr. 304 del 29.03.2011), la nomina del personale educativo è espressamente affidata all’Ente locale, richiamandosi le “vigenti disposizioni (DPR 616/77; l. 142/90; l. 104/92)”, nel testo puntualmente riprodotto e fatto proprio dalla difesa dei ricorrenti nell’atto introduttivo.

Per mera completezza di giudizio, dunque, il Collegio richiama recente giurisprudenza, secondo la quale “le funzioni amministrative relative alla materia ” assistenza scolastica ” competono al Comune in conformità a quanto previsto già dall’art. 42, d.P.R. n. 616 del 1977: esse “concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi”. Mentre all’insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell’insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un’adeguata integrazione scolastica – che deve, pertanto, essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante – diversamente l’assistente educatore svolge un’attività di supporto materiale individualizzato, estranea all’attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative. Le competenze comunali non attengono al generale bisogno educativo – rientrante nella sfera di attribuzioni statali – ma riguardano gli interventi volti a facilitare il percorso formativo dei diversamente abili, e quindi sono strumentali e sussidiari rispetto al suddetto bisogno. Il diritto allo studio è garantito, a favore di tali soggetti, mediante l’affiancamento agli insegnanti “ordinari”, di insegnanti “specializzati” preposti all’attività didattica. Il Comune è, in aggiunta, tenuto ad organizzare e consentire ai propri cittadini che lo necessitano di usufruire dell’ulteriore attività dell’assistente, che garantisce un supporto materiale individualizzato diretto a rimuovere qualsiasi ostacolo che gli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali possono incontrare nell’accesso al servizio scolastico” (cfr. T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 04 febbraio 2010, n. 581).

Quanto alla domanda di accertamento dell’obbligo a provvedere, non v’è dubbio che l’attuale affidamento ad ente terzo rispetto al Comune del servizio di assistenza, avente ad oggetto “l’attivazione di specifici interventi per garantire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili ed in situazione di svantaggio frequentanti l’Istituto Comprensivo di Marina di Gioisa Jonica e di accompagnatore scuolabus”, non è sufficiente a ritenere assolto tale obbligo.

L’obbligo per la PA di assicurare un sostegno scolastico al minore in situazione di disabilità ha ad oggetto una prestazione tipica, che si concretizza nell’individuazione e reclutamento di un professionista a ciò abilitato, in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienza, da inserire nell’ambito scolastico e, più precisamente, nella formazione che viene impartita in aula, per il tempo stabilito dall’autorità sanitaria in relazione alle condizioni del minore (nel caso di specie, tale impegno è quantificato in dieci ore settimanali nella già richiamata attestazione dell’A.S. di Locri prot. 304/2011).

Nessun valore ha dunque, sotto questo profilo, l’avvenuto affidamento ad un organismo terzo di un servizio di assistenza genericamente modulato su diverse tipologie di prestazioni (la convenzione, depositata in giudizio prevede, all’art. 2, l’attività di assistenza scolastica verso 6 alunni con azioni di carattere educativo in raccordo con l’attività didattica svolta, senza riferimenti né alle tipologie di professionalità da impiegarsi, né alle ore di impegno), perché non è stata offerta alcuna dimostrazione dell’avvenuta presa in carico del minore da parte di uno specifico assistente per la durata delle ore previste.

Si deve precisare che l’Ente locale ben può avvalersi di strumenti negoziali tipici dell’ordinamento dei servizi alla persona (l. 328/2000) per organizzare il servizio (anzi, questo tipo di interventi, laddove inserisce l’assistenza scolastica in un contesto più ampio di servizio al minore che non si limiti solamente a specifici interessi compartimentati, ma ne abbracci tutta la tipologia dei diversi bisogni, è certamente auspicabile e corrisponde ad un ottimale utilizzo delle risorse pubbliche), ma nell’esercizio di tale autonomia è tenuto ad assicurare il risultato “oggettivo” della presenza di un educatore professionale per le ore considerate, condizione quest’ultima che nell’odierna fattispecie all’esame del Collegio non risulta in alcun modo assolta, né peraltro è contemplata dalla convenzione che – in quanto generica sotto quest’aspetto – non offre alcuna garanzia al riguardo.

In linea di principio, inoltre, l’assistenza va assicurata in ogni caso, senza che abbiano rilievo le eventuali condizioni di difficoltà economica dell’Ente (circostanza che non è dedotta nel presente giudizio), perché quest’ultima situazione può giustificare un impedimento solamente laddove conseguente alla dimostrata impossibilità assoluta di accedere a risorse anche esterne al finanziamento corrente della spesa comunale.

Il termine a provvedere scade ordinariamente in corrispondenza dell’inizio delle lezioni (dal momento che è esigibile secondo buona fede la tempestiva comunicazione da parte della Scuola dell’avvenuta iscrizione di un minore disabile, con conseguente possibilità-dovere in capo al Comune di provvedere per tempo), oppure entro il trentesimo giorno dalla richiesta della famiglia (corredata dall’apposita certificazione medico-legale), ove quest’ultima sia sopravvenuta rispetto al primo.

Ne deriva l’attuale sussistenza dell’obbligo da parte dell’Ente a provvedere al servizio, nelle modalità che riterrà opportune (selezione di un professionista in possesso delle necessarie caratteristiche e specializzazioni, oppure affidamento dello specifico servizio all’organismo già individuato o altro di simile, secondo le procedure di legge necessarie).

La sussistenza dell’obbligo va accertata anche se l’anno scolastico è di imminente chiusura, dal momento che il minore, iscritto alla II classe della scuola primaria per l’a.s. 2011/2012, dovrà comunque continuare il percorso formativo per la classe a seguire.

Parte ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile come danno esistenziale scaturente da lesioni ai valori della persona umana (nella specie individuabili nel danno all’apprendimento, che in un minore disabile è ancor più grave se si considera che la formazione scolastica deve tendere a colmare maggiori difficoltà e nel danno da disservizio derivante dalla mancanza di quella solidarietà pubblica attuativa nel concreto degli obblighi di intervento di cui all’art. 2 della Costituzione che il servizio è teso a garantire e manifestare).

Ai sensi dell’art. 117 comma 2 del c.p.a. la domanda di risarcimento va trattata con il rito ordinario, previa definizione del giudizio sul silenzio nell’apposito rito camerale. A tali fini, pertanto, le parti sono rinviate alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 per la trattazione della domanda di risarcimento.

Alla luce di quanto sin qui premesso, la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. è fondata e come tale va accolta, con obbligo per il Comune di provvedere sull’istanza in epigrafe entro il termine del 30 luglio 2012 e con l’espressa avvertenza che, in difetto, provvederà il Commissario ad acta che sin d’ora si nomina nella persona della dott.ssa Beatrice Modafferi, Funzionario del Settore delle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria, con funzione di Responsabile del Settore Programmazione (con facoltà di delega a personale in servizio presso il medesimo Settore delle Politiche Sociali in possesso di idonea qualifica ed esperienza che dovrà essere esercitata con atto formale entro il termine del 15 luglio 2012 con atto formale da comunicarsi alle parti ed al TAR).

Il predetto Commissario, in difetto di puntuale adempimento da parte dell’Ente, si insedierà il 1 agosto 2012 e provvederà a quanto necessario entro e non oltre il termine dell’inizio dell’anno scolastico 2012/2013, affinchè il minore interessato sia assistito dall’inizio delle lezioni, con oneri a carico dell’Amministrazione resistente.

Ai fini dell’espletamento del mandato, è fatto obbligo al Comune resistente:

a) di comunicare ogni atto o provvedimento che sarà adottato al funzionario designato quale Commissario ad acta, il quale, ove insediatosi, ne farà salvi gli effetti se ritenuti utili ai fini della ottimale e tempestiva esecuzione della sentenza;

b) di assicurare che gli uffici dell’Ente prestino ogni collaborazione in maniera tempestiva ed efficace al Commissario, ove insediatosi.

Il magistrato estensore della presente sentenza è delegato ad adottare i necessari provvedimenti per la risoluzione di eventuali incidenti di esecuzione proposti dalle parti o per il differimento dei termini per ragioni di necessità.

Il compenso ed i rimborsi spese del Commissario ad acta saranno, in caso di suo insediamento, a carico dell’Ente, e saranno liquidati a presentazione di parcella dopo l’avvenuto espletamento dell’incarico, ai sensi del DPR 115/2002, con decreto collegiale motivato.

E’ parte dell’incarico del Commissario ad acta l’obbligo di relazionare alla Procura regionale della Corte dei Conti di Catanzaro circa i fatti di causa, allo scopo di accertare eventuali responsabilità di amministratori o funzionari sotto il profilo amministrativo ed erariale.

La circostanza che il Comune abbia comunque offerto una sua organizzazione del servizio, sebbene insufficiente nel merito, costituisce giusta ragione per disporre la compensazione delle spese di lite nella presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda ex art. 31 e 117 del c.p.a. e per l’effetto condanna l’Ente a provvedere sull’istanza dei ricorrenti meglio descritta in epigrafe nei termini e nei modi di cui in parte motiva.

Rinvia le parti alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 per la trattazione della domanda risarcitoria.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti ed al Commissario ad acta designato presso il proprio ufficio (Comune di Reggio Calabria, Settore delle Politiche Sociali, via Magna Grecia nr. 13-15, PEC servizi_sociali@pec.reggiocal.it) utilizzando la PEC per la parte ricorrente e per il Commissario ad acta ed il FAX per il Comune;

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Sentenza TAR Lazio 17 maggio 2012, n. 6087

N. 06087/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07169/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7169 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
XXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Colarusso, con domicilio eletto presso Valentina Colarusso in Roma, viale delle Milizie, 34;

contro

Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marco Antonio Colonna” già Istituto Tecnico Nautico “Marco Antonio Colonna” ed Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio di classe dell’Istituto Tecnico resistente di cui al verbale n. 20 relativo alle operazioni di scrutinio finale della classe III – Sez. K dello stesso Istituto del 15 giugno 2011 con cui il ricorrente non è stato ammesso alla classe superiore (atto impugnato con il ricorso introduttivo)

e per l’annullamento

– del verbale n. 20/BIS del Consiglio di Classe della classe III K (a.s. 2010/2011) dell’Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marcantonio Colonna”, comunicato con nota prot. n. 274/B del 19.12.2011, pervenuto in data 22 dicembre;

– della nota affissa all’albo dell’Istituto in data 5 dicembre 2011, successivamente comunicata, recante i risultati degli scrutini finali relativi all’alunno Alessandro Fralleone;

– del provvedimento di estremi ignoti recante la riduzione del numero delle ore di sostegno concesse all’alunno XXXXXXXXXXX;

– di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque ad essi connessi (atti impugnati con i motivi aggiunti).

 

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico resistente nonché del M.I.U.R. e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Visti i motivi aggiunti al ricorso introduttivo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 17 maggio 2012 il Consigliere Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Riferisce il ricorrente [il quale impugna la deliberazione del Consiglio di classe dell’Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marcantonio Colonna” (già Istituto Tecnico Nautico) relativa alla sua non ammissione alla classe superiore (verbale n. 20 del 15 giugno 2011)] che:

– nell’a.s. 2010-2011 ha frequentato presso l’Istituto tecnico nautico “Marcantonio Colonna” di Roma, la classe III^, Sez. K con indirizzo trasporti marittimi e che è portatore di handicap per la quale ragione sin dalla frequenza della scuola dell’obbligo ha beneficiato dell’ausilio dei docenti di sostegno (per 16 ore);

– che per l’a.s. 2007-2008 ha ottenuto 12 ore di attività di sostegno, nell’anno 2008-2009 9 ore, ma per l’a.s. 2009-2010 ha subito una riduzione del numero di ore di sostegno da 12 a 4.

Riconduce la sua non ammissione alla classe superiore alla omessa formulazione del Programma Educativo Individualizzato (P.E.I.) e alla omessa attivazione del gruppo di lavoro operativo di Istituto (G.L.H.), previsto dalle specifiche norme che disciplinano la materia.

Deduce a motivi di gravame:

Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione artt. 312 e ss. Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Violazione e falsa applicazione D.P.R. 24 Febbraio 1994 recante atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 7 Legge n. 517/1977. Violazione Circolare Ministeriale 22 settembre 1983, n. 258. Violazione e falsa applicazione Legge n. 104/1992 e principi generali. Violazione e falsa applicazione art. 15 O.M. n. 90 del 21 maggio 2001. Violazione e falsa applicazione delle regole previste dal Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) di Istituto, predisposto per l’a.s. 2010-2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 97 Cost.

Ritiene che gli interventi previsti dalla suindicata normativa in favore degli alunni svantaggiati da handicap non sono stati attuati nella Scuola da lui frequentata ed, in particolare, neppure gli sarebbe stato assicurato il sostegno necessario al fine della propria integrazione, né la usufruizione di programmi scolastici agevolati, poiché per l’a.s. 2010-2011, ha usufruito di solo 4 ore di sostegno rilevatesi del tutto insufficienti.

Tanto, nonostante che sia stato contestato, nel corso dello stesso anno scolastico, da alcuni docenti che l’alunno non viene seguito dal docente di sostegno durante le sue ore e che anche i i docenti delle materie tecniche hanno rilevato la necessità dell’ausilio di sostegno per le loro materie.

Ritiene perciò di essere stato valutato al pari di qualsiasi altro allievo, nonostante le carenze dovute alla patologia dalla quale è affetto e ben nota alla scuola.

Ribadisce che il Consiglio dei docenti nella formulazione del giudizio di non promozione, ha omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la sua particolare condizione e tanto con riferimento al giudizio sulla mancata ammissione alla classe successiva basato sulla sola constatazione delle “…gravi e diffuse insufficienze in quasi tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo, nonostante sia stato valutato sulla conoscenza dei contenuti e dei saperi minimi, senza alcun riferimento al “deficit” dell’alunno”.

II) Violazione e falsa applicazione art. 5 Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Così come modificato ed integrato dalla Legge n. 124/1999. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione dei principi di buon andamento della P.A. atteso che in difformità dell’art. 5, del D.lgs. 16.04.1994, n. 297, (“…i consigli di classe… negli istituti di istruzione secondaria sono …composti … dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate”) e così anche “ …gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe …”.

Invece il consiglio di classe dell’Istituto Nautico Marcantonio Colonna di Roma (classe terza sez. K), nella seduta per lo scrutinio finale del 15 giugno u.s. ha deciso di non ammettere alla frequenza dell’anno successivo l’allievo Fralleone ma senza la presenza dei docenti tecnico-pratici, né di quelli di sostegno.

III) Violazione e falsa applicazione artt. 193 e 318 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Violazione del giusto procedimento per difetto di istruttoria. Illegittimità per carenza di motivazione e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità manifesta ed erroneità dei presupposti. Omessa comunicazione alla famiglia. Violazione art. 97 Cost..

Mentre l’O.M. n. 90/2011 prevede che nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe procede ad una valutazione che tenga conto della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate e di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo, nel caso di specie risulterebbe la pretermissione di tali rilevazioni e inoltre, la omessa correzione di alcuni dei compiti scritti dell’alunno.

Dopo la nuova valutazione (ai fini del riesame disposto in sede cautelare) di cui al verbale n. 20BIS del Consiglio di classe del 5/12/2011 in esito alla quale l’alunno è stato dichiarato non ammesso alla classe successiva, lo stesso con atto contenente motivi aggiunti impugna la stessa nuova valutazione deducendo:

I) Violazione e falsa applicazione Legge n. 104/1992 e principi generali. Violazione e falsa applicazione art. 15 O.M. n. 90 del 21 maggio 2001. Violazione e falsa applicazione delle regole previste dal Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) di Istituto, predisposto per l’a.s. 2010-2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione art. 314 Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 97 Cost. poiché (a confutazione di quanto sostenuto in tale verbale) allo studente avrebbero dovuto essere forniti adeguati mezzi mentre allo stesso non è stato garantito neanche il sostegno necessario ai fini della propria integrazione, né ha usufruito di programmi scolastici agevolati. Per l’a.s. 2010-2011, ha usufruito di solo 4 ore di sostegno, rilevatesi del tutto insufficienti sicchè il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi è dovuto ad una eccessiva riduzione delle ore di sostegno.

Viene anche contestata la affermazione contenuta nello stesso verbale sulla “non disponibilità della famiglia ad attivare un piano educativo individualizzato differenziato.

Ciò perché, al contrario di quanto asserito si riscontrerebbe un costante interessamento della famiglia ed uno scarso interessamento da parte della scuola a fornire un adeguato sostegno.

Viene ribadito che nonostante i docenti nel successivo GLH, tenutosi a fine anno, in data 3 maggio, fossero stati invitati a tener conto dei problemi di salute dell’alunno, in sostanza quest’ultimo è stato valutato al pari di qualsiasi altro allievo, senza tenere conto del fatto che nel corso dell’anno non è stato messo in condizione di poter progredire e colmare le carenze dovute alla patologia dalla quale è affetto e ben nota alla scuola.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti delle Amministrazioni della Istruzione (Istituto scolastico ricorrente, M.I.U.R. e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) costituitesi in giudizio.

Tanto premesso in fatto il Collegio ritiene utile, ai fini della definizione della presente controversia, richiamare le note disposizioni contenute nella legge n. 104/1992 ed, in particolare, nel primo comma dell’art. 16 della stessa legge come sostituito dall’art. 1 comma 2 della legge 28/1/1999 n. 17, relative alla valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti.

E’ previsto che in sede di valutazione sia indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolare criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Tanto si premette poiché il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, come già evidenziato in narrativa, si era limitato a rilevare che l’alunno denotava gravi e diffuse insufficienze in tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo, nonostante fosse stato valutato sulla conoscenza dei contenuti e dei saperi minimi.

Tale provvedimento è divenuto poi oggetto di esame in sede cautelare in cui è stato disposto l’accoglimento delle relative domande in considerazione che la condizione dello studente di portatore di “handicap” non era stata affatto valutata dal Consiglio di classe.

Con l’atto impugnato con i motivi aggiunti lo studente è stato nuovamente dichiarato Non ammesso alla classe successiva.

In tale provvedimento, in cui pur viene precisato che il Consiglio di classe ha tenuto conto della condizione di “handicap” dell’alunno e del “ …piano predisposto per obiettivi minimi …”, viene evidenziato che lo studente “…è rimasto lontano dal conseguimento degli obiettivi minimi nella generalità delle discipline”.

Tale constatazione, nonostante l’asserita considerazione della condizione di handicappato, riconduce alla stessa conclusione negativa che aveva formato oggetto del giudizio originario impugnato con il ricorso introduttivo.

Il Collegio è chiamato perciò a riscontrare la legittimità della nuova determinazione reiterativa della non ammissione dello studente alla classe superiore.

Tanto alla stregua:

a) “in primis” di quanto asserito dall’Amministrazione e di quanto invece contro dedotto dal ricorrente

b) ed inoltre alla luce delle disposizioni normative che impongono di attuare la integrazione scolastica delle persone handicappate nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 13 L. n. 104/1992) e che impongono altresì agli insegnanti in sede di valutazione degli stessi alunni handicappati particolari considerazioni ai fini della valutazione del loro rendimento scolastico.

Tali considerazioni sono quelle indicate nel già riportato attuale comma 1 (come risultante dalla sostituzione operata dalla L. n. 17/1999) dell’art. 16 della legge 5/2/1992 n. 104 il quale prevede testualmente che “nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte.

Va precisato che l’alunno risulta affetto da disabilità psichica e mentale diagnosticata come “stato di handicap grave” ex l. n. 104/1992.

L’esame della documentazione versata in atti consente di rilevare la esistenza di un “Piano educativo individualizzato” riferito all’anno scolastico 2010-2011 predisposto nel febbraio del 2011 in favore dello studente nella conclamata considerazione che lo stesso in base ad accertamenti diagnostici aggiornati all’11/9/2008, accusava disturbi di apprendimento e di attenzione con iperattività (ADHD).

Quanto ai mezzi da fornire all’alunno e ai metodi da seguire era previsto, tra l’altro:

– presenza di insegnante di sostegno tale da assicurare una “copertura” almeno sulle principali discipline comprese quelle di indirizzo;

– prove scritte di Inglese in forma di test da riproporre a livello orale per facilitare l’apprendimento … etc..

Tanto (e sulla base delle risultanze degli atti di causa) per quanto concerne la fase programmatoria degli interventi in favore dell’alunno.

Per quanto concerne la fase relativa alla valutazione dell’alunno handicappato da parte degli insegnanti va ancora una volta richiamata la disposizione di cui al 1° comma dell’art. 16 (nella attuale sostituzione) della legge n. 104/1992 che prevede la indicazione delle discipline per le quali erano stati previsti particolari criteri didattici e, in particolare, le attività integrative e di sostegno.

Tali indicazioni non risultano correttamente significate nel nuovo provvedimento di valutazione.

In particolare riguardo alla attività di sostegno che pure era prevista in favore dello studente il quale avrebbe dovuto giovarsi della presenza del docente di sostegno anche durante le ore di lezione, il ricorrente ha invece avuto scarsissime ore di sostegno rivelatesi del tutto insufficienti anche perché non in tutte le materie. Tanto nonostante che molti docenti avessero anche in precedenza appositamente segnalato che solo la presenza del docente di sostegno si rendeva proficua per lo studente, non in grado di seguire autonomamente le lezioni (vedasi quanto rilevato da alcuni docenti sin dal verbale n. 2 del 9/11/2010 e vedasi anche il verbale del consiglio di classe n. 3 del 23/2/2011).

Quanto alle contestazioni dallo stesso ricorrente rivolte avverso alcune asserzioni contenute nel sopraindicato verbale del consiglio di classe nella parte in cui si intenderebbe addebitare al comportamento dei genitori dell’alunno la mancata attivazione di iniziative pianificate di maggiore differenziazione, osserva il Collegio che in ogni caso in presenza di un Piano Educativo Individualizzato che risulta effettivamente predisposto sin dal febbraio del 2011 in cui si sottolineava la necessità delle ore di sostegno da intendersi come quelle indispensabili per garantire almeno un effettivo e concreto ausilio all’alunno diretto ad assicurargli adeguate condizioni in vista del conseguimento di proficuo rendimento scolastico e della sua valutazione, si rendeva necessaria in sede di tale valutazione, la considerazione delle previste attività dirette a facilitare l’apprendimento al portatore di handicap (come ad es. la riproposizione in forma orale delle prove scritte di lingua) ma principalmente quelle di sostegno che fossero state effettivamente svolte in favore dell’alunno.

Ciò perché da tutta la documentazione acquisita agli atti di causa si rende emergente la indispensabilità di adeguate ore di sostegno che era stata da più docenti auspicata in relazione ad uno stato patologico che rendeva estremamente difficoltoso il conseguimento di risultati derivanti dalla partecipazione alle attività dell’Istituto ed anche alle lezioni riferite alle materie (almeno principali) nello stesso impartite, senza l’ausilio in classe dell’insegnante di sostegno.

Della sottrazione o quantomeno della eccessiva riduzione al ricorrente di uno specifico ausilio che per essere effettivo in vista dei prefissati obiettivi di risultato avrebbe dovuto rimanere adeguato nella consistenza delle ore e delle materie in cui l’alunno handicappato avrebbe dovuto giovarsi del sostegno, non viene fatta la dovuta congrua e specifica considerazione nel provvedimento impugnato che si limita genericamente a rilevare “…un impegno limitato … (dello studente) … durante le ore di lezione, anche quanto sostenuto dagli insegnanti”.

Tale impegno parziale viene assunto, anche se unitamente ad altri elementi addebitati sempre in via diretta al ricorrente, a cause concorrenti del mancato raggiungimento di livelli accettabili di preparazione.

Unicamente sotto tale specifico profilo e ferme restando le ulteriori rilevazioni del Consiglio di classe che però non ovviano alla surrilevata carenza dello stesso Consiglio in sede di formulazione del giudizio espresso nei confronti dello studente, non appare paradossale né meramente assertiva la presupposizione del ricorrente espressa anche nell’atto contenente motivi aggiunti in cui lo stesso (in disparte la esistenza di articolate enunciazioni del Consiglio di classe sulle ragioni del giudizio di non ammissione alla classe successiva) evidenzia di essere stato in sostanza valutato alla stregua di un qualsiasi candidato cui siano state riscontrate carenze che hanno condotto al mancato raggiungimento di livelli di preparazione accettabili, senza cioè la precipua considerazione (stante il suo stato di handicappato) della effettiva consistenza della attività di sostegno che era stata ritenuta di indispensabile e precipua rilevanza nel Piano educativo individualizzato predisposto nel corso dell’anno scolastico che si sono ridotte solo alla usufruizione di un esiguo numero (quattro ore di sostegno nell’a.s. di cui trattasi).

Tale rilevabile inadeguatezza del mezzo fornito all’alunno portatore di handicap, che come noto si rende sicuramente sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa allorquando la stessa inadeguatezza risulti “ictu oculi” manifesta, consente l’accoglimento del ricorso e consente di ritenere anche i risultati delle prove svolte dallo stesso di cui il Consiglio di classe ha genericamente rilevato insufficienze nella generalità delle materie, parimenti collegabili alla stessa carenza della attività di sostegno.

La impugnativa proposta dal ricorrente viene a trovare possibilità di accoglimento per le considerazioni sopra svolte investenti la valutazione dello studente quale è stata effettuata dal Consiglio di classe anche con l’atto impugnato con i motivi aggiunti del quale si è dimostrata la illegittimità.

Quanto alle spese le stesse vanno poste a carico della soccombente Amministrazione nella misura nel dispositivo indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) con riferimento alla impugnativa proposta dal ricorrente avverso la mancata ammissione alla classe superiore dell’Istituto dallo stesso frequentato nell’a.s. 2010-2011 la accoglie nei sensi in motivazione indicati.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del ricorrente nella complessiva misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), omnicomprensive degli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ordinanza TAR Molise 11 maggio 2012, n. 90

N. 00077/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00090/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2012, proposto da:

XXXXX, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino, in Campobasso, via Berlinguer, n. 1,

 

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,

nei confronti di

XXXXX, controinteressati, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso Giuseppe Ruta, in Campobasso, corso Vittorio Emanuele, n. 23,

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del Decreto del Direttore Generale dell’USR Molise prot. 7419 del 30.09.2011 di nomina della Commissione esaminatrice del “Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”;

– di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, in particolare: verbale n. 1 del 06.10.2011; verbale n. 2 del 26.10.2011; verbale n. 3 del 17.11.2011; verbale n. 4 del 01.12.2011; verbale n. 5 del 14.12.2011; verbale n. 6 del 14.12.2011; verbale n. 7 del 15.12.2011; verbale n. 8 del 15.12.2011; verbale n. 9 del 19.01.2012; verbale n. 10 del 26.01.2012; verbale n. 11 del 22.02.2012; verbale n. 12 del 23.02.2012; verbale n. 13 del 27.02.2012; verbale n. 14 del 13.03.2012;

– dell’eventuale provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui si procedeva all’approvazione di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e della graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla prova orale di estremi sconosciuti;

– del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 1586 del 15.03.2012 con cui si procedeva alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale;

– di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, nonché dei controinteressati XXXX;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che, nella procedura concorsuale <<de qua>> – stando a una prima delibazione – si evidenziano talune delle irregolarità segnalate nel ricorso, essendo peraltro provato che uno dei membri della commissione d’esame ha ricoperto incarichi sindacali, incorrendo in una causa di incompatibilità che travolge la legittimità degli atti e della procedura;

Ritenuto che sussistono i presupposti della misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti e per l’effetto:

a)sospende l’efficacia degli atti impugnati;

b)fissa l’Udienza Pubblica del 22 novembre 2012, per la discussione del merito.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza TAR Calabria 20 aprile 2012, n. 631

N. 00631/2012 REG.PROV.COLL.

01022/2009  REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2009, proposto da:
……………………………, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Lo Polito, con domicilio eletto presso Demetrio Battaglia in Catanzaro, via G. Da Fiore;

contro

Ministero Pubblica Istruzione Direzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale Cosenza;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
……………………………………………………………., rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Lo Polito, con domicilio eletto presso Demetrio Battaglia in Catanzaro, via G. Da Fiore;

per l’annullamento

del decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza prot. N. 16008 in data 8 luglio 2009, nella parte in cui, per l’insegnamento della disciplina “Strumento Musicale”, non ha disposto l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione Direzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2012 il dott. …………….. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame i ricorrenti chiedono l’annullamento del decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza prot. N. 16008 in data 8 luglio 2009, pubblicato il 9.7.2009, nella parte in cui, per l’insegnamento della disciplina “Strumento Musicale”, non ha disposto l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo.

Nel ricorso si espone che: a) con legge n. 124/1999 l’insegnamento “Strumento Musicale”, nei corsi funzionanti a seguito dei decreti ministeriali in data 3 agosto 1979 e 13 febbraio 1996, è stato ricondotto ad ordinamento; b) con decreto ministeriale n. 201/1000 è stata prevista la dotazione organica di quattro cattedre per ciascun corso; c) l’art. 2 del decreto ministeriale n. 37/2009, nel definire il quadro orario per la composizione delle cattedre di scuola secondaria di primo grado, inserisce fra le materie anche lo “Strumento Musicale”; d) per l’istituzione della cattedra vengono individuate sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti, con l’istituzione di un posto per 18 ore settimanali; e) per la definizione dell’organico provinciale risulta applicabile il decreto ministeriale n. 201/1999 e la circolare n. 38/2009, secondo cui sono mantenuti in organico di diritto i corsi attivati ed eventuali corsi debbono essere istituiti sempre in organico di diritto; f) con l’approvazione dell’organico di diritto di cui al decreto impugnato non si è proceduto ad alcuna nuova costituzione di posti nell’organico di diritto.

Con unico e articolato motivo di gravame, i ricorrenti lamentano “violazione del decreto ministeriale n. 201/1999, della legge n. 124/1999, del d.lgs. n. 266/2005, contraddittorietà di provvedimenti normativi (decreto ministeriale n. 201/1999 e decreto interministeriale comunicato con Circolare n. 38/2009), illegittimità della mancata istituzione dei posti di strumento musicale per contrasto con la normativa in materia di obbligo scolastico e violazione del principio costituzionale del diritto allo studio”.

In particolare, i ricorrenti osservano che: a) il decreto ministeriale n. 201/1999 prevede un sistema di costituzione dei posti per la disciplina “Strumento Musicale” legata alla presenza di classi o gruppi di alunni tali sin dalla formazione dell’organico di diritto: b) con il provvedimento impugnato, pur in presenza di documentate richieste dei genitori, non sono stati istituiti nell’organico di diritto i posti corrispondenti; c) il decreto interministeriale, anche in violazione del diritto costituzionale allo studio, limita apoditticamente il numero dei posti per ogni Provincia.

L’Amministrazione statale, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso senza argomentare in ordine alle proprie conclusioni.

Con ordinanza n. 970/2011 in data 9 giugno 2011, sono stati richiesti all’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza documentati chiarimenti, forniti di adeguati richiami alla disciplina cui si è dato applicazione, in merito alla decisione di non disporre, per l’insegnamento della disciplina “Strumento Musicale”, l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo.

L’Ufficio Scolastico Provinciale non ha adempiuto all’ordine istruttorio del Tribunale che, pertanto, ha ritenuto necessario reiterare l’incombente istruttorio, ordinando all’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza di fornire i documentati chiarimenti di cui si è detto, con l’avvertenza che, in difetto, il Collegio potrà valutare il contegno processuale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.

Considerato che L’Ufficio Scolastico Provinciale non ha adempiuto neppure al secondo ordine istruttorio del Tribunale, e che il Collegio, ai sensi dell’art. 64, c. 4, c.p.a., può desumere argomenti di prova anche dal comportamento processuale delle parti, deve ritenersi sufficientemente provata la deduzione di parte ricorrente secondo cui l’amministrazione statale ha ingiustificatamente determinato l’organico controverso senza tener conto delle richieste degli alunni per la costituzione di corsi di insegnamento dello strumento musicale.

Ne deriva l’illegittimità, per eccesso di potere, dell’atto determinativo dell’organico, non essendo comprensibili le ragioni per cui l’Amministrazione scolastica ha disatteso le istanze degli studenti e non ha istituito un numero di cattedre di insegnamento di strumento musicale corrispondente alle richieste effettivamente presentate.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui, per l’insegnamento della disciplina di strumento musicale, non è stata disposta l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti l’insegnamento della disciplina.

Le spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il ministero resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 2000,00 (duemila) a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre rimborso del contributo unificato ed altri accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

…………………., Presidente FF

………………… , Referendario, Estensore

…………………., Referendario

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Sentenza TAR Toscana 18 aprile 2012, n.763

N. 00763/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01767/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2011, proposto da:
-OMISSIS- in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Bondi, con domicilio eletto presso Stefano Ceni in Firenze, via dei Servi 12;
contro
l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, il Quinto Circolo Didattico De Amicis-Livorno in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti; il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento del provvedimento redatto dal Dirigente Scolastico -OMISSIS- in data 28.09.2011 prot. n. 3903/B19, conosciuto dai ricorrenti in pari data, contenente assegnazione delle ore di sostegno nel numero di 8.50 nonché ogni altro atto dallo stesso presupposto e/o a questi conseguente ancorchè non conosciuto dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Vista la memoria difensiva dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti nella presente controversia sono esercenti la potestà genitoriale  su un alunno diversamente abile frequentante la Scuola dell’Infanzia “Pestalozzi” di Livorno. Con il presente ricorso, notificato il 5 ottobre 2011 e depositato in pari data, lamentano che siano state ridotte le ore di sostegno scolastico finalizzato alla sua integrazione. A sostegno del gravame deducono, con primo motivo, che sarebbe stato violato il diritto all’istruzione delle persone diversamente abili, garantito non solo dalla Costituzione e dalla legislazione italiana ma anche da fonti di diritto internazionale, in particolare dalla Carta dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Con secondo motivo lamentano che nell’assegnazione delle ore di sostegno scolastico non sarebbero state considerate le effettive esigenze dell’alunno.
Con terzo motivo deducono difetto di motivazione poiché i provvedimenti con cui sono state ridotte le ore di sostegno scolastico non risulterebbero coerenti con il loro quadro clinico.
Posto che dal quadro normativo emergerebbe la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo in capo agli alunni diversamente abili all’assegnazione delle ore di sostegno necessarie per la loro integrazione scolastica, i ricorrenti concludono chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la condanna delle Amministrazioni resistenti all’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza.
Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 10 novembre 2011, n,. 1666, sono stati disposti adempimenti istruttori.
Con ordinanza 23 novembre 2011, n. 1145, è stata accolta la domanda cautelare.
All’udienza del 28 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda in esame ha ad oggetto sia l’annullamento dei provvedimenti impugnati, che l’accertamento del diritto alla fruizione del sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate.
In via preliminare deve rilevarsi che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva di questo giudice, poiché concerne provvedimenti adottati dall’amministrazione pubblica nell’esercizio di poteri autoritativi e
discrezionali in materia di pubblici servizi. Il principio è stato affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 25 marzo 2009, n. 7103, in applicazione dell’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e resta valido anche nella vigenza del nuovo codice del processo amministrativo. Questo infatti, all’art. 133, comma 1, lett. c) prevede una generale competenza del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, per le controversie in materia di pubblici servizi che riguardino provvedimenti adottati dall’amministrazione (o dal gestore di un servizio pubblico) nell’ambito di un procedimento amministrativo. È stato quindi assunto il criterio, costituzionalmente corretto (Corte Cost. 204/04), secondo il quale la giurisdizione amministrativa insiste nelle situazioni in cui un soggetto dotato di pubblici poteri esplica le proprie potestà autoritative, conformemente a quanto statuito dall’art. 7 c.p.a. che ricomprende nella giurisdizione amministrativa le controversie riconducibili all’esercizio di detto potere.
Nell’ambito della materia in esame l’esercizio del potere pubblico inizia con l’individuazione dell’alunno come persona diversamente abile, compito che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 24 febbraio 1994, compete allo specialista o allo psicologo esperto dell’età evolutiva. Segue poi la diagnosi funzionale, ossia la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno cui provvede l’unità multidisciplinare (art. 3 del citato decreto).
Questa fase sfocia nel “profilo dinamico funzionale” che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104, e dell’art. 4 del decreto sopracitato, deve indicare il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno diversamente abile mostra di possedere nel tempo ed evidenzare le difficoltà che possono derivare nell’apprendimento in conseguenza della situazione di diversa abilità; le possibilità di recupero e quelle che devono essere sostenute e progressivamente rafforzate. Esso è finalizzato alla formulazione del piano educativo individualizzato (art. 5 del citato decreto) cui devono provvedere, insieme ai genitori dell’alunno interessato, gli operatori individuati delle unità sanitarie locali ed il personale insegnante (curriculare e di sostegno) della scuola. Il piano propone gli interventi concretamente finalizzati a realizzare il diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile e deve anche quantificare il sostegno scolastico ritenuto opportuno.
La determinazione delle ore di sostegno all’alunno diversamente abile avviene quindi al termine di un complesso procedimento, nel quale indubbiamente vi è esercizio di potere amministrativo e al cui interno si ritrovano diverse situazioni giuridiche soggettive, sia di interesse che di diritto.
Queste considerazioni giustificano la giurisdizione esclusiva in materia, e al tempo stesso portano a soluzione la controversia.
In linea generale non può non ritenersi che quello all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili sia un vero e proprio diritto soggettivo, e ciò è divenuto indubitabile dopo la sentenza della Corte  Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 80. Questo però non implica che ogni alunno diversamente abile abbia titolo a ricevere in via immediata e diretta il sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza. Le modalità concrete del diritto all’integrazione scolastica devono infatti essere definite, con riferimento alla situazione specifica di ciascun alunno, nel corso del procedimento sopra descritto che si conclude con la redazione del piano educativo individualizzato, il quale le specifica analiticamente.
La situazione soggettiva dell’alunno deve quindi essere qualificata come interesse legittimo o diritto soggettivo a secondo della fase in cui si trova il procedimento suddetto.
Quando gli organi competenti valutano quali siano gli interventi necessari a garantire l’integrazione, sussiste in capo all’alunno una situazione di interesse legittimo consistente nella pretesa a che l’istanza per il sostegno venga presa in esame e sia individuata la soluzione più idonea. In questa fase viene esplicata dalle Amministrazioni coinvolte un’attività di discrezionalità tecnica, tendente a rapportare il bisogno espresso dall’alunno con la miglior soluzione possibile.
La soluzione deve essere individuata in base alle effettive esigenze dell’alunno e non in riferimento ad altri elementi come situazioni di bilancio o comunque elementi estranei alle suddette esigenze dell’alunno. L’art. 12 della l. 104/1992 è infatti chiaro nel precisare che la discrezionalità amministrativa deve essere finalizzata e guidata verso l’obiettivo dell’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile in relazione alle caratteristiche della sua specifica situazione di handicap (art. 12, comma 5, l. 104/1992).
L’esito di questa procedura, ovvero l’indicazione dei mezzi necessari a garantire l’integrazione scolastica, può essere contestata nei limiti in cui è sindacabile la discrezionalità tecnica con un’azione di annullamento la quale, in caso di fondatezza, imporrà alle Amministrazioni di riesaminare il caso sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza. E’ importante però sottolineare, ai fini della soluzione della presente controversia, che non esiste un diritto soggettivo generale alla fruizione di specifiche misure di integrazione ed in particolare di un numero predeterminato di ore di sostegno scolastico. Spetta infatti alle Amministrazioni indicate dalla normativa, nel rispetto dei criteri di logica e ragionevolezza e con corretta applicazione di eventuali scienze tecniche rilevanti, individuare caso per caso le misure idonee a garantire l’integrazione scolastica avendo quale obiettivo anche la progressiva autonomizzazione della persona diversamente abile, nei limiti consentiti dalla sua situazione. Può quindi anche essere giustificata una riduzione delle ore di sostegno se ragionevolmente motivata dal, e finalizzata al, raggiungimento di tale obiettivo.
Una volta formato il piano educativo individualizzato, allora la pretesa all’integrazione in capo all’alunno diversamente abile assume concretezza di diritto soggettivo e si specifica nella fruizione degli interventi ivi rappresentati, e correlativamente nasce un’obbligazione in capo alle Amministrazioni competenti a renderli.
3. Venendo all’esame del ricorso, esso appare fondato poiché il provvedimento gravato é motivato in riferimento non alle reali esigenze dell’alunno ed al suo quadro clinico, bensì ad altre esigenze derivanti da scelte di bilancio. Deve quindi essere accolta la domanda di annullamento formulata dai ricorrenti.
La domanda di accertamento, in applicazione dei principi sopra esposti, è meritevole di accoglimento nei limiti di quanto stabilito dal piano educativo individualizzato dell’alunno interessato. Esso infatti, che non é oggetto di impugnativa, rappresenta le reali necessità di sostegno per i singoli alunni e in tali limiti è accertabile il diritto a fruire del sostegno scolastico. Le Amministrazioni intimate sono quindi condannate, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare all’alunno ricorrente le ore di sostegno stabilite nel
suo piano educativo individualizzato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a favore dei ricorrenti in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, a favore dei ricorrenti in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Ordinanza Consiglio di Stato 13 aprile 2012, n. 1390

N. 01390/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02063/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2012, proposto da:

XXXXX, XXXXXX in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ornella Zinni, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Troilo, con domicilio eletto presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Lanciano, Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Luigi Sigismondi;

per la riforma

ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO – SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00013/2012, resa tra le parti, concernente ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD UN SOGGETTO DISABILE

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo e di Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Lanciano e di Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli; sentito l’avvocato Sisto per delega dell’avv. Troilo.;

 

Ritenuto che la gravità della patologia oculare documentata dalla minore XXXXX giustifica, anche in considerazione della rilevanza che assume, a livello costituzionale e internazionale, il diritto all’istruzione del disabile, l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta;

Ritenuto, pertanto, che alla minore XXXXX debba essere assicurata un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza scolastica e che tale attività di sostegno debba essere svolta da insegnanti appartenenti all’area umanistica-lingistica letteraria e all’area scientifico-fisico matematica.

Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 2063/2012) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado. Ordina all’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo l’assegnazione in favore della minore XXXXX di un insegnante di sostegno per ogni ora di frequenza scolastica, con le modalità specificate in motivazione.

Condanna l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo al pagamento, a favore degli appellanti, delle spese processuali della presente fase cautelare che liquida in complessivi € 1.000, oltre agli accessori di legge.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)