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Nota 26 marzo 2010, Prot. N. 0002387

Oggetto: BANDO DI CONCORSO “PRIMAVERA DELL’EUROPA” – elenco vincitori

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

Facendo seguito alla nota prot. AOODGSC/Regg.Uff./0002087 del 08/04/2009 con la quale è stato trasmesso il bando di concorso “Primavera dell’Europa” indetto dalla scrivente Direzione Generale e l’Unione Italiana contro l’analfabetismo si trasmette l’elenco dei vincitori del concorso in oggetto.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

f.to Sergio Scala

Allegato

Nota 26 marzo 2010, Prot. 0002386

Oggetto: BANDO DI CONCORSO “PRIMAVERA DELL’EUROPA”

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Unione Nazionale per la Lotta contro l’ Analfabetismo indicono la seconda edizione del concorso “Primavera dell’ Europa”, allegato alla presente.

Il concorso è rivolto a tutte le scuole primarie e alle scuole secondarie di I grado con lo scopo di stimolare il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti in un processo creativo di interpretazione, rielaborazione e riflessione. Il concorso verterà sui concetti fondamentali della convivenza civile a livello nazionale e comunitario, nonché sul rapporto genitori-figli in riferimento alle responsabilità educative degli adulti sia come insegnanti che genitori.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio III – dott.ssa Giovanna Boda tel. 06.58495902/5901

Data la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di darne massima diffusione

IL VICEDIRETTORE GENERALE

f.to Sergio Scala

Allegati

EUROPA 2020

COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.3.2010
COM(2010) 2020 definitivo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

EUROPA 2020
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Europa 2020: strategia per la crescita nell’Unione europea

La Commissione propone una nuova strategia politica «Europa 2020» a sostegno dell’occupazione, della produttività e della coesione sociale in Europa. Oggi infatti l’Unione europea (UE) sta vivendo una fase di trasformazione, soprattutto a causa della globalizzazione, del cambiamento climatico e dell’invecchiamento della popolazione. Inoltre, la crisi finanziaria del 2008 ha rimesso in discussione i progressi sociali ed economici compiuti dai paesi dell’UE. La ripresa economica avviata nel 2010 deve quindi accompagnarsi ad una serie di riforme per assicurare lo sviluppo sostenibile dell’UE nel prossimo decennio.

La Commissione presenta la strategia che consentirà all’Unione europea (UE) di raggiungere una crescita:

  • intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell’innovazione;
  • sostenibile, basata su un’economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più competitiva;
  • inclusiva, volta a promuovere l’occupazione, la coesione sociale e territoriale.

Inoltre la Commissione propone una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2020:

  • portare al 75 % il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni;
  • investire il 3 % del prodotto interno lordo (PIL) in ricerca e sviluppo;
  • ridurre le emissioni di carbonio al 20 % (e al 30 % se le condizioni lo permettono), aumentare del 20 % la quota di energie rinnovabili e aumentare l’efficienza energetica del 20 %;
  • ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10 % e portare al 40 % il tasso dei giovani laureati;
  • ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà.

Il programma UE 2020

La Commissione presenta sette iniziative faro da mettere in atto a livello europeo e nei paesi dell’Unione europea:

  • l’Unione dell’innovazione, che sosterrà la produzione di prodotti e servizi innovativi, in particolare quelli connessi ai cambiamenti climatici, all’efficienza energetica, alla salute e all’invecchiamento della popolazione;
  • l’iniziativa Youth on the move, per migliorare soprattutto l’efficienza dei sistemi d’istruzione, l’apprendimento non formale e informale, la mobilità degli studenti e dei ricercatori, ma anche l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
  • l’agenda europea del digitale, per favorire la creazione di un mercato unico del digitale, caratterizzato da un elevato livello di sicurezza e da un quadro giuridico chiaro. Inoltre Internet ad alta e altissima velocità deve essere accessibile a tutta la popolazione;
  • l’iniziativa per un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, per sostenere la gestione sostenibile delle risorse e ridurre le emissioni di carbonio, sostenendo la competitività dell’economia europea e la sua sicurezza energetica;
  • l’iniziativa per una politica industriale per l’era della globalizzazione, per aiutare le imprese del settore a superare la crisi economica, a inserirsi nel commercio mondiale e ad adottare metodi di produzione più rispettosi dell’ambiente;
  • un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro, che dovrebbe permettere di migliorare l’occupazione e la sostenibilità dei sistemi sociali. L’obiettivo è soprattutto quello di incoraggiare strategie di flessicurezza, la formazione di lavoratori e studenti, ma anche la parità tra donne e uomini e l’occupazione dei lavoratori più anziani;
  • la Piattaforma europea contro la povertà, per rafforzare la cooperazione tra i paesi dell’UE e fare seguito al metodo di coordinamento aperto in materia di esclusione e di protezione sociale. L’obiettivo della piattaforma deve essere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione europea e l’inclusione sociale delle persone che vivono in povertà.

Attuazione della strategia

La strategia si esplica attraverso 10 orientamenti integrati «Europa 2020», adottati dal Consiglio europeo nel giugno 2010. Essi andranno a sostituire i 24 orientamenti esistenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

Il Consiglio potrà inoltre rivolgere raccomandazioni politiche ai paesi dell’UE, in materia di questioni economiche e finanziarie, oltre che in tutte le aree tematiche affrontate dalla strategia.

Una parte importante della strategia deve essere attuata dalle autorità nazionali, regionali e locali dei paesi dell’UE, coinvolgendo i parlamenti nazionali, le parti sociali e la società civile. Campagne di sensibilizzazione devono essere condotte tra i cittadini europei.

La Commissione è responsabile per la valutazione dei progressi. Essa presenta delle relazioni annuali anche in merito alla realizzazione dei programmi di stabilità e di convergenza.

Avviso 11 novembre 2009

Oggetto: Commissione Europea – Consultazione pubblica su “Promuovere la mobilita’ dei giovani per l’apprendimento”

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Uff.III

Nel giugno 2009 la Commissione europea ha pubblicato il Libro verde “Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento” avviando una consultazione pubblica che scade il 15 dicembre 2009.

La consultazione intende aprire un dibattito su come offrire ai giovani le migliori opportunità per trascorrere in un altro paese un periodo di studio e di formazione o anche di lavoro e attività di volontariato. Recarsi all’estero dovrebbe essere sentito come una possibilità privilegiata di sviluppo personale utile alla creazione di una occupabilità futura. In realtà , oggi, per i giovani europei andare all’estero rimane ancora l’eccezione piuttosto che la regola.

Attraverso questa iniziativa tutte le parti interessate possono contribuire al dibattito e proporre delle soluzioni per il futuro partecipando alla consultazione attraverso l’apposito sito della Commissione europea.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206

“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania “

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 – Supplemento ordinario n. 228


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l’allegato B;

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, recante attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

Vista la legge 13 giugno 1985, n. 296, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, relativo all’attuazione delle direttive 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e altri titoli nel settore dell’architettura;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, relativa alla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 750, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, relativo alla attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca, della salute e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

 

 

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.
O g g e t t o

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell’esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell’accesso al pubblico impiego.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta professione.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l’Unione europea.

Art. 3.
Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.

2. Ai fini dell’articolo 1, comma 1, la professione che l’interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale e’ qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività sono comparabili.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all’uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio e’ stato conseguito. L’uso di detta denominazione o dell’abbreviazione non e’ tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l’interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall’autorità competente di cui all’articolo 5.

Art. 4.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «professione regolamentata»:
1) l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio e’ consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e’ subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l’accesso ai medesimi e’ subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
3) l’attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso e’ riservato a chi possiede una qualifica professionale;
4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e’ condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all’Allegato I.
b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un’esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;
c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell’effettivo svolgimento dell’attività professionale, un’esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;
d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonche’ a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;
e) «formazione regolamentata»: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche’ qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e’ specificamente orientata all’esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;
f) «esperienza professionale»: l’esercizio effettivo e legittimo della professione;
g) «tirocinio di adattamento»: l’esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio e’ oggetto di una valutazione da parte dell’autorità competente;
h) «prova attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti allo scopo di valutare l’idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata.
i) «dirigente d’azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un’impresa del settore professionale corrispondente:
1) la funzione di direttore d’azienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore d’azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell’imprenditore o del direttore d’azienda rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell’azienda, con mansioni commerciali o tecniche;
l) «Stato membro di stabilimento»: lo stato membro dell’Unione europea nel quale il prestatore e’ legalmente stabilito per esercitarvi una professione;
m) «Stato membro d’origine»: lo Stato membro in cui il cittadino dell’Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;
n) «piattaforma comune»: l’insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.

Art. 5.
Autorità competente

1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell’iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
g) il Ministero dell’università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
h) il Ministero dell’università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e’ in possesso di qualifiche professionali di cui all’articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e’ in possesso di qualifiche professionali di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l’autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

3. Fino all’individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all’allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all’allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all’allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

Art. 6.
Punto di contatto

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l’assistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.

2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:
a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all’articolo 5;
b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l’applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate.

3. Le autorità di cui all’articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull’applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):
a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini dell’applicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche ;
b) assiste, se del caso, i cittadini per l’ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorità competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dell’assistenza prestata;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. L’Autorità competente di cui all’articolo 5 può istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).

6. Della attivazione del punto di contatto l’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 5 informa il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dell’esercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.

Art. 7.
Conoscenze linguistiche

1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

Capo II
RAPPORTI CON AUTORITà NON NAZIONALI

Art. 8.
Cooperazione amministrativa

1. Ogni autorità di cui all’articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall’autorità dello Stato membro d’origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni può avvenire anche per via telematica secondo modalità definite con l’Unione europea.

2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.

3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all’autorità di cui all’articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull’esercizio della professione.

4. Nell’ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l’autorità di cui all’articolo 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine conferma sull’autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.

5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente di cui all’articolo 5 assicura l’ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello stato membro d’origine, che:
a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall’autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall’autorità competente dello stato membro d’origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d’origine;
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d’accesso e di esercizio della relativa professione.

Titolo II
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 9.
Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea

1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e’ legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e’ regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e’ valutato, dall’autorità di cui all’art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

4. In caso di spostamento, il prestatore e’ soggetto alle norme che disciplinano l’esercizio della professione che e’ ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l’uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonche’ alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.

Capo II
ADEMPIMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI TEMPORANEA E OCCASIONALE

Art. 10.
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

1. Il prestatore che ai sensi dell’articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi e’ tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l’autorità di cui all’articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonche’ sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l’anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una certificazione dell’autorità competente che attesti che il titolare e’ legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli e’ vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell’attestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;
d) nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l’attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.

3. Per i cittadini dell’Unione europea stabiliti legalmente in Italia l’attestato di cui al comma 2, lettera b) e’ rilasciato, a richiesta dell’interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall’autorità competente di cui all’articolo 5.

4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell’esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l’ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

Art. 11.
Verifica preliminare

1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, all’atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all’articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

2. La verifica preliminare e’ esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l’autorità di cui all’articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l’esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell’interessato secondo quanto previsto dall’articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. In mancanza di determinazioni da parte dell’autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Art. 12.
Titolo professionale

1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell’articolo 11, la prestazione di servizi e’ effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa italiana.

2. In tutti gli altri casi la prestazione e’ effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche’ un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l’attività professionale di cui trattasi.

3. Il titolo di cui al comma 2 e’ indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.

4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

Art. 13.
Iscrizione automatica

1. Copia delle dichiarazioni di cui all’articolo 10, comma 1, e’ trasmessa dall’autorità competente di cui all’articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell’Ordine o Collegio stessi.

2. Nel caso di professioni di cui all’articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e’ trasmessa copia della documentazione di cui all’articolo 10, comma 2.

3. L’iscrizione di cui al comma 1 e’ assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all’articolo 10, comma 1.

4. L’iscrizione all’ordine non comporta l’iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.

Art. 14.
Cooperazione tra autorità competenti

1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche’ l’assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorità di cui all’articolo 5.

2. Le autorità di cui all’articolo 5 provvedono affinche’ lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell’esito del reclamo.

Art. 15.
Informazioni al destinatario della prestazione

1. Nei casi in cui la prestazione e’ effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore e’ tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
a) se il prestatore e’ iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui e’ iscritto, il suo numero d’iscrizione o un mezzo d’identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
b) se l’attività e’ sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;
c) l’ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore e’ iscritto;
d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui e’ stato conseguito;
e) se il prestatore esercita un’attività soggetta all’IVA, il numero d’identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

Titolo III
LIBERTà DI STABILIMENTO

Capo I
NORME PROCEDURALI

Art. 16.
Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento

1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all’articolo 2 presenta apposita domanda all’autorità competente di cui all’articolo 5.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

3. Fuori dai casi previsti dall’articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l’autorità indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:
a) delle amministrazioni di cui all’articolo 5;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri.

4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell’Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e’ stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.

6. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato. Il decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e’ di quattro mesi.

7. Nei casi di cui all’articolo 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l’ente o organo competente a norma dell’articolo 24.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all’articolo 5, comma 2, individuano le modalità procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorità interessate. Le autorità di cui all’articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Se l’esercizio della professione in questione e’ condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato e’ proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.

Art. 17.
Domanda per il riconoscimento

1. La domanda di cui all’articolo 16 e’ corredata dei seguenti documenti:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell’esperienza professionale dell’interessato;
c) nei casi di cui all’articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell’attività, rilasciato dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all’articolo 2, comma 1.

2. Le autorità competenti di cui all’articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all’articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all’autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.

3. Qualora l’accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell’onorabilità e della moralità o all’assenza di dichiarazione di fallimento, o l’esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all’articolo 2, comma 1.

4. Nei casi in cui l’ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l’interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e’ contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall’interessato dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l’interessato.

5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorità degli Stati membri richiedenti entro due mesi.

6. Qualora l’accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l’interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui all’articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un’autorità competente di detti Stati.

7. Qualora l’esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato membro.

8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.

9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e’ corredata da un certificato dell’autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

Capo II
REGIME GENERALE DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI FORMAZIONE

Art. 18.
Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:
a) alle attività elencate all’allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;
b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell’assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.
c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all’allegato V, punto 5.7;
d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;
e) agli infermieri responsabili dell’assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale;
f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell’assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2;
g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti all’articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.

Art. 19.
Livelli di qualifica

1. Ai soli fini dell’applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all’articolo 21, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:
a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro d’origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell’esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
2) o di una formazione generale a livello d’insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) diploma: diploma che attesta il compimento:
1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso e’, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all’insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonche’ la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
2) o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa nell’allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni;
d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonche’ la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Art. 20.
Titoli di formazione assimilati

1. E’ assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all’articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d’accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.

2. E’ altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d’origine per l’accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d’origine eleva il livello di formazione richiesto per l’ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente e’ considerata, ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.

Art. 21.
Condizioni per il riconoscimento

1.Al fine dell’applicazione dell’articolo 18, comma 1, per l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento soddisfano le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un’autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle normative nazionali.

2. L’accesso e l’esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un’autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali;
c) attestare la preparazione del titolare all’esercizio della professione interessata.

3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente attestano una formazione regolamentata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), dei livelli di cui all’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c), quelle di cui all’allegato III.

4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il riconoscimento di cui al comma 1 e’ assicurato nel caso in cui l’accesso a detta professione e’ subordinato al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c).

Art. 22.
Misure compensative

1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell’articolo 21, comma 1 e 2, e’ inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d’origine del richiedente, e se la differenza e’ caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l’accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonche’ per l’accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e’ subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con decreto dell’autorità competente di cui all’articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e’ subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica l’articolo 18, lettere b) e c), l’articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l’articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2 e l’articolo 18, comma 1, lettera g);
b) riguarda casi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l’applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

5. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza e’ essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L’applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull’eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e’ richiesta la prova attitudinale.

8. Il decreto di cui al comma 7 e’ efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall’adottare la deroga.

Art. 23.
Tirocinio di adattamento e prova attitudinale

1. Nei casi di cui all’articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all’articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all’articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza e’ una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e’ stabilito dalla normativa vigente.

Art. 24.
Esecuzione delle misure compensative

1. Con riferimento all’articolo 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l’esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.

Art. 25.
Disposizioni finanziarie

1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell’interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.
Piattaforma comune

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti di cui all’articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall’autorità competente di cui all’articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.

2. All’elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti di cui all’articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.

3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:
a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l’ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione;
c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
d) di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) della previsione dell’obbligo della formazione permanente;
f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima.

4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non può prevedere l’applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all’articolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.

5. Se successivamente all’adozione da parte dell’Unione europea le autorità competenti di cui all’articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all’articolo 6 che cura la trasmissione dell’informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.

Capo III
RICONOSCIMENTO SULLA BASE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE

Art. 27.
Requisiti in materia di esperienza professionale

1. Per le attività elencate nell’allegato IV il cui accesso o esercizio e’ subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale e’ subordinato alla dimostrazione dell’esercizio effettivo dell’attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.

Art. 28.
Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista I dell’allegato IV

1. In caso di attività di cui alla Lista I dell’allegato IV, l’attività deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure
b)
per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c)
per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
d)
per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l’attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e)
per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell’interessato alle autorità competenti di cui all’articolo 5.

3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

Art. 29.
Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell’Allegato IV

1. In caso di attività di cui alla Lista II dell’allegato IV, l’attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure
b)
per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c)
per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
d)
per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l’attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e)
per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
f)
per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell’interessato alle autorità competenti di cui all’articolo 5.

Art. 30.
Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell’allegato IV

1. In caso di attività di cui alla Lista III dell’allegato IV, l’attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure
b)
per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
c)
per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l’attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure
d)
per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell’interessato alle autorità competenti di cui all’articolo 5.

Capo IV
RICONOSCIMENTO SULLA BASE DEL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI FORMAZIONE

SEZIONE I
Disposizioni comuni

Art. 31.
Principio di riconoscimento automatico

1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all’articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l’accesso, rispettivamente, all’attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.

2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 55.

4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all’articolo 36 ed elencati nell’allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l’accesso all’attività di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all’articolo 37.

5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nell’allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all’articolo 46 e rispondenti alle modalità di cui all’articolo 47, sono riconosciuti dall’Autorità di cui all’articolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l’accesso all’attività di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all’articolo 49.

6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al più presto nel corso dell’anno accademico indicato nell’allegato V, punto 5.7.1.

7. L’accesso e l’esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

8. Il Ministero della salute e il Ministero dell’università e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell’architettura di cui al presente Capo, notificano alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell’architettura, questa notifica e’ inviata anche agli altri Stati membri.

9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea attraverso una comunicazione della Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, l’organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell’allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

10. Gli elenchi di cui all’allegato V sono aggiornati e modificati, in conformità alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero dell’università e della ricerca.

11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.

12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile dell’assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell’ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000.

Art. 32.
Diritti acquisiti

1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista in possesso dei cittadini di cui all’articolo 2, comma 1 e che non soddisfano l’insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date indicate nell’allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica l’esercizio effettivo e lecito dell’attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato stesso.

2. Il riconoscimento e’ altresì assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata:
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabile dell’assistenza generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;
b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono l’esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all’allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.

4. Sono altresì riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell’ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione e’ iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell’uno o dell’altro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l’accesso e l’esercizio delle attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui all’articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

5. Sono altresì riconosciuti ai sensi dell’articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell’ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e’ iniziata: a) per l’Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all’11 marzo 1990, qualora le autorità di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’articolo 46, e di architetto, relativamente alle attività di cui all’articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

6. Sono altresì ammessi al riconoscimento di cui all’articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all’articolo 1 e che sono stati rilasciati nell’ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione e’ iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all’allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui all’articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato all’allegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono nell’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

SEZIONE II
Medico chirurgo

Art. 33.
Formazione dei medici chirurghi

1. L’ammissione alla formazione di medico chirurgo e’ subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. La formazione di medico chirurgo garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle seguenti conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l’arte medica, nonche’ una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonche’ dei rapporti tra l’ambiente fisico e sociale dell’uomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonche’ della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

3. La formazione di cui al comma l comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università

4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

5. Fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e l’aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l’arco della vita professionale.

Art. 34.
Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica

1. L’ammissione alla formazione medica specializzata e’ subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all’articolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.

2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell’allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:
a) presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all’articolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;
b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti.

3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e’ subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui all’allegato V, punto 5.1.1.

4. Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell’allegato V, punto 5.1.3.

5. I titoli di formazione di medico specialista di cui all’articolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorità od organi competenti di cui all’allegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri così come riportato all’allegato V, 5.1.3.

Art. 35.
Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti

1. I cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui all’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica, svolta secondo le modalità del tempo parziale, era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo di medico specialista, purche’ detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro presso cui e’ stato conseguito il titolo che certifichi l’effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dell’attività specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell’attestato.

2. E’ riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1° gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che gli interessati hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, all’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti, e’ riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese dell’Unione il diritto di beneficiare delle stesse misure, purche’ i titoli di formazione specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale l’Italia ha cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all’allegato V. 5.1.3.

Art. 36.
Formazione specifica in medicina generale

1. L’ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui all’articolo 33.

2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni e’ riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale.

3. Al termine del suddetto corso e’ rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.

4. Fatto salvo quanto indicato dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il corso di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.

5. La durata del corso di cui al comma 2, può essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui all’articolo 33, se detta formazione e’ stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. All’inizio di ogni anno accademico, le università notificano l’attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell’università e della ricerca.

6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, e’ di natura più pratica che teorica.

Art. 37.
Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale

1. Hanno altresì diritto ad esercitare l’attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all’esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.

2. Detto diritto e’ esteso ai medici, cittadini di un altro Stato membro già iscritti all’albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l’attività di medico in medicina generale.

3. Ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di formazione di cui all’articolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed indicato nell’allegato V, punto 5.1.4, e’ riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l’attività di medico di medicina generale senza il titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4.

4. I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una certificazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato l’attività di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4.

5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l’attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i diritti acquisiti.

6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti autorità dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l’ammissione all’esercizio dell’attività specifica in medicina generale nei Paesi dell’Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

SEZIONE III
Infermiere responsabile dell’assistenza generale

Art. 38.
Formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale

1. L’ammissione alla formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale e’ subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d’ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.

2. La formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all’allegato V, punto 5.2.1.

3. La formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d’insegnamento teorico e clinico. L’insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

4. L’insegnamento teorico e’ la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione e’ impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d’insegnamento scelti dall’ente di formazione.

5. L’insegnamento clinico e’ la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell’ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l’educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all’istituzione sanitaria o alla collettività. L’istituzione incaricata della formazione d’infermiere e’ responsabile del coordinamento tra l’insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L’attività d’insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l’assistenza di altri infermieri qualificati. All’attività dell’insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.

6. La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
a) un’adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell’assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell’organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonche’ delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano;
b) una sufficiente conoscenza della natura e dell’etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l’assistenza infermieristica;
c) un’adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l’attrezzatura siano adeguati all’assistenza infermieristica dei pazienti;
d) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un’esperienza di collaborazione con tale personale;
e) un’esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un’attività nel settore sanitario.

Art. 39.
Esercizio delle attività professionali d’infermiere responsabile dell’assistenza generale

1. Le attività professionali d’infermiere responsabile dell’assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell’allegato V, punto 5.2.2.

Art. 40.
Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell’assistenza generale

1. Se agli infermieri responsabili dell’assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività da essi svolte devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e’ iniziata in Polonia anteriormente al 1° maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 38 vengono riconosciuti come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale per il periodo di seguito specificato: a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielêgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato, b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielêgniarki albo pielêgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dell’istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato. Le suddette attività devono aver incluso l’assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l’organizzazione e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

3. Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 32, sancita dal titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale – maturita) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell’allegato V, 5.2.2.

4. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dell’assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e’ iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 38, e’ riconosciuto il titolo di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale (certificat de competente professionale de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da una scoala postliceala come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dell’attestato. Le suddette attività devono aver incluso l’assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

SEZIONE IV
Odontoiatra

Art. 41.
Formazione dell’odontoiatra

1. L’ammissione alla formazione di odontoiatra e’ subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. La formazione dell’odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui all’allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso un’università o sotto il controllo di un’università.

3. La formazione dell’odontoiatra garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l’odontoiatria, nonche’ una buona comprensione dei metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche’ del modo in cui l’ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell’uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all’odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche’ dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche’ dell’odontoiatria sotto l’aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

5. Le attività professionali dell’odontoiatra sono stabilite dall’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Art. 42.
Formazione di odontoiatra specialista

1. L’ammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione all’esercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell’ambito del ciclo di formazione di cui all’articolo 41.

2. Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43.

3. La formazione dell’odontoiatra specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una università, una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle università.

4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello specializzando alle attività e responsabilità proprie della disciplina.

Art. 43.
Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di odontoiatra di cui all’allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati nell’allegato V, punto 5.3.2, e’ riconosciuto il titolo di formazione di medico purche’ accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorità competente dello Stato di provenienza.

2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni:
a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza l’attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell’attestato;
b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nell’allegato V, punto 5.3.2.

3. E’ dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato di provenienza dell’interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all’articolo 41.

4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell’ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

5. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. L’attestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni:
a) che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per l’Italia all’allegato V, punto 5.3.2;
b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l’attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell’attestato;
c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività professionale di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l’Italia all’allegato V, punto 5.3.2.

6. E’ dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi gli opportuni accertamenti presso il Ministero dell’università e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui all’articolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purche’ i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

SEZIONE V
Veterinario

Art. 44.
Formazione del medico veterinario

1. L’ammissione alla formazione del medico veterinario e’ subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Università.

2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, effettuati presso un’università o sotto il controllo di un’università.

3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nell’allegato V, punto 5.4.1.

4. La formazione di medico veterinario garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di medico veterinario;
b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;
c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;
d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell’evoluzione,degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente;fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all’uomo;
e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;
f) adeguate conoscenze dell’igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;
g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;
h) un’adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

Art. 45.
Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari

1. Fatto salvo l’articolo 32, ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e’ iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 e’ riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dall’autorità competente dell’Estonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l’attività professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.

SEZIONE VI
Ostetrica

Art. 46.
Formazione di ostetrica

1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all’allegato V, punto 5.5.1.; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all’allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale. L’ente incaricato della formazione delle ostetriche e’ responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

2. L’accesso alla formazione di ostetrica e’ subordinato a una delle condizioni che seguono:
a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilità I, o b) possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, 5.5.1, per la possibilità II.

3. La formazione di ostetrica garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
a) un’adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo dell’ostetricia e della ginecologia;
b) un’adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;
c) un’approfondita conoscenza delle funzioni biologiche, dell’anatomia e della fisiologia nei settori dell’ostetricia e del neonato, nonche’ una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano e del suo comportamento;
d) un’adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;
e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un’esperienza di collaborazione con tale personale.

Art. 47.
Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica

1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all’allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell’articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni:
1) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure
2) seguita da una pratica professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2;
b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2;
c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, 5.22 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.

2. L’attestato di cui al comma 1 e’ rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e certifica che il titolare, dopo l’acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

Art. 48.
Esercizio delle attività professionali di ostetrica

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all’allegato V, punto 5.5.2.

2. Le ostetriche sono autorizzate all’esercizio delle seguenti attività:
a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;
b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo dell’evoluzione della gravidanza normale;
c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;
d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;
e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell’utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l’episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l’intervento di un medico e assistere quest’ultimo in caso d’intervento; prendere i provvedimenti d’urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l’estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;
h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s’imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;
i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinche’ possa allevare il neonato nel modo migliore;
l) praticare le cure prescritte da un medico;
m) redigere i necessari rapporti scritti.

Art. 49.
Diritti acquisiti specifici alle ostetriche

1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea, i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 46 ma, ai sensi dell’articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall’attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all’allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l’effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell’attestato.

2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 46, ma, ai sensi dell’articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall’attestato di pratica professionale di cui all’articolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

3. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e’ iniziata in Polonia anteriormente al 1 maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 41, i seguenti titoli di formazione in ostetricia sono riconosciuti come prova sufficiente se corredati da un certificato il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati delle attività di ostetrica per il periodo di seguito specificato:
a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato;
b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom polonej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Vengono riconosciuti i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1 maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 41, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale – maturita) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell’allegato V, 5.5.2.

5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetricã-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione all’Unione europea e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova sufficiente ai fini dell’esercizio delle attività di ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati, nel territorio della Romania, delle attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

SEZIONE VII
Farmacista

Art. 50.
Formazione di farmacista

1. L’ammissione alla formazione di farmacista e’ subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno: a) quattro anni d’insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una università; b) sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest’ultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all’allegato V, punto 5.6.1.

3. La formazione di farmacista garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
a) un’adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un’adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un’adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche’ dell’azione delle sostanze tossiche e dell’utilizzazione dei medicinali stessi;
d) un’adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un’adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l’esercizio delle attività farmaceutiche.

Art. 51.
Esercizio delle attività professionali di farmacista

1. I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui all’articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attività, fermo restando le disposizioni che prevedono, nell’ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l’esercizio delle stesse:
a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;
e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

SEZIONE VIII
Architetto

Art. 52.
Formazione di architetto

1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario. Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale e’ l’architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:
a) capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell’architettura nonche’ delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;
c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonche’ la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell’uomo;
f) capacità di capire l’importanza della professione e delle funzioni dell’architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
g) conoscenza dei metodi d’indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie, nonche’ della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
l) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l’integrazione dei piani nella pianificazione generale.

Art. 53.
Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

1. In deroga all’articolo 52, e’ riconosciuta soddisfare l’articolo 31 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che dà accesso alle attività di cui all’articolo 54 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purche’ la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall’ordine professionale cui e’ iscritto l’architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente sezione.

2. L’ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall’architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all’articolo 52, comma 1. Il certificato e’ rilasciato con la stessa procedura che si applica all’iscrizione all’ordine professionale.

3. In deroga all’articolo 52, e’ riconosciuta soddisfare l’articolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche’ la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell’architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L’esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all’articolo 52, comma 1.

Art. 54.
Esercizio dell’attività

1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l’accesso all’attività nel settore dell’architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

Art. 55.
Diritti acquisiti specifici degli architetti

1. I titoli di formazione di architetto, di cui all’allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l’anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all’articolo 47, attribuendo loro ai fini dell’accesso e dell’esercizio delle attività professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell’8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato.

Art. 56.
Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell’Unione europea o negli altri Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell’università e della ricerca certifica il valore abilitante all’esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.

Art. 57.
Servizi di informazione

1. I Consigli dell’ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.

2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio dell’attività professionale.

Art. 58.
Regolamento

1. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all’albo od al registro e sulla tenuta di questo.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59.
Libera prestazione di servizi per l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell’articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

Art. 60.
Abrogazioni

1. A fare data dall’entrata in vigore del presente decreto, e’ abrogato il comma 5 dell’articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale.

2. A fare data dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.

3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell’articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all’autorità competente di cui all’articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.

4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Art. 61.
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alle attività previste dal presente decreto i soggetti interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Allegati

Direttiva 7 settembre 2005, n. 36/CE

Direttiva 7 settembre 2005, n. 36/CE
(Gazzetta ufficiale n. L 255 del 30/09/2005)

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Testo rilevante ai fini del SEE

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 40, l’articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l’articolo 55,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l’altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l’articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l’approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.

(2) In seguito al Consiglio europeo di Lisbona ( 23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione “Una strategia per il mercato interno dei servizi” col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all’interno della Comunità altrettanto facile che all’interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione “Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti”, il Consiglio europeo di Stoccolma ( 23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche.

(3) La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.

(4) Per agevolare la libera prestazione di servizi, dovrebbero essere introdotte norme specifiche al fine di estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell’informazione prestati a distanza, si dovrebbero applicare anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno [4].

(5) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasionale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante.

(6) L’agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea o occasionale.

(7) Gli Stati membri ospitanti possono, se necessario e conformemente al diritto comunitario, prevedere requisiti in materia di dichiarazione. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libertà di prestazione di servizi. La necessità di siffatti requisiti dovrebbe essere verificata periodicamente alla luce dei progressi compiuti nella realizzazione di un quadro comunitario per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

(8) Il prestatore di servizi dovrebbe essere soggetto all’applicazione delle norme disciplinari dello Stato membro ospitante aventi un legame diretto e specifico con le qualifiche professionali quali la definizione delle professioni, la gamma delle attività coperte da una professione o riservate alla stessa, l’uso di titoli e i gravi errori professionali direttamente e specificamente connessi con la tutela e sicurezza dei consumatori.

(9) Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme di tali regimi alla luce dell’esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte e le loro disposizioni dovrebbero essere riorganizzate e razionalizzate, uniformando i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE [5] e 92/51/CEE [6] del Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE [7] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio 77/452/CEE [8], 77/453/CEE [9], 78/686/CEE [10], 78/687/CEE [11], 78/1026/CEE [12], 78/1027/CEE [13], 80/154/CEE [14], 80/155/CEE [15], 85/384/CEE [16], 85/432/CEE [17], 85/433/CEE [18] e 93/16/CEE [19] concernenti le professioni d’infermiere, responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, raggruppandole in un testo unico.

(10) La presente direttiva non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell’Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni.

(11) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato “il regime generale”, gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d’insegnamento, mentre l’interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. Tuttavia, tale regime generale di riconoscimento non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall’applicazione delle norme professionali giustificate dall’interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano, ad esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità. Infine, la presente direttiva non ha l’obiettivo di interferire nell’interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all’applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

(12) La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva. Pertanto, i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della presente direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante.

(13) Allo scopo di definire il meccanismo del riconoscimento in base al regime generale, è necessario raggruppare i vari regimi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, che sono stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del regime generale, non hanno effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione, né sulle competenze degli Stati membri in questo ambito.

(14) Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato. Di conseguenza, il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno dovrebbe avere accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l’accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. Al contrario, laddove l’accesso a una professione regolamentata è subordinato al compimento di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale accesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di almeno tre anni.

(15) In mancanza di un’armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, lo Stato membro ospite dovrebbe avere la possibilità di imporre misure compensatrici proporzionate e, in particolare, tener conto dell’esperienza professionale del richiedente. L’esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d’adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest’ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrebbe essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d’interesse generale.

(16) Per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l’esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l’organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

(17) Per contemplare tutte le situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale andrebbe esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia nel caso in cui la professione interessata non sia disciplinata da uno di tali regimi sia nel caso in cui, pur essendo la professione disciplinata da un regime specifico, il richiedente per una ragione particolare ed eccezionale non soddisfi le condizioni per beneficiarne.

(18) È opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, mantenendo, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull’esperienza professionale.

(19) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l’accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l’interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. Tale regime dovrebbe essere completato da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni.

(20) Nell’intento di tener conto delle caratteristiche del regime di qualifiche dei medici e dei dentisti e del corrispondente acquis comunitario in materia di reciproco riconoscimento, si dovrebbe continuare ad applicare a tutte le specializzazioni riconosciute alla data di adozione della presente direttiva il principio del riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e dentistiche comuni ad almeno due Stati membri. Tuttavia, per semplificare il regime, dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva il riconoscimento automatico dovrebbe applicarsi soltanto a quelle nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri. Inoltre, la presente direttiva non impedisce che gli Stati membri concordino tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni ma non automaticamente riconosciute ai sensi della presente direttiva, un riconoscimento automatico secondo norme proprie.

(21) Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico con formazione di base non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri di richiedere o no che questi titoli siano accompagnati da attività professionali.

(22) Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di dentista come professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri dovrebbero far sì che la formazione di dentista conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui. L’attività professionale di dentista dovrebbe essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva.

(23) Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell’organizzazione della formazione.

(24) Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di “farmacista” per delimitare l’ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

(25) Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, dovrebbe poter accedere in tutti gli Stati membri a un campo minimo d’attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non dovrebbe limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né creare un monopolio a profitto di questi professionisti, in quanto questo continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti dovrebbe poter dunque imporre tali requisiti ai cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva.

(26) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e all’esercizio di tale attività. In particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali dovrebbe continuare ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l’esercizio di talune attività di farmacista o sottopongono tale esercizio a talune condizioni.

(27) La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell’ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali.

(28) Le norme nazionali nel settore dell’architettura per l’accesso e l’esercizio delle attività professionali d’architetto hanno ambiti di applicazione molto diversi. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell’architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone aventi il titolo di architetto, solo o insieme a un’altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell’esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell’arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di “architetto” per delimitare l’ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione nel settore dell’architettura, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

(29) Nel caso in cui un’organizzazione o associazione professionale nazionale e a livello europeo di una professione regolamentata presenta una richiesta motivata concernente disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento di condizioni di formazione minime, la Commissione valuta l’opportunità di adottare una proposta di modifica della presente direttiva.

(30) Per assicurare l’efficacia del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorrerebbe definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d’esercizio della professione.

(31) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l’entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorrerebbe dunque organizzarne le modalità.

(32) L’introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. Tale tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri. Tali tessere potrebbero contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali dei professionisti (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute in relazione alla sua professione e i particolari della pertinente autorità competente.

(33) La realizzazione di una rete di punti di contatto incaricati d’informare e di assistere i cittadini degli Stati membri consentirà di assicurare la trasparenza del sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comunicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commissione tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la procedura di riconoscimento. La designazione di un unico punto di contatto da parte di ciascuno Stato membro nell’ambito di tale rete non pregiudica l’organizzazione di competenze a livello nazionale. In particolare, non osta alla designazione a livello nazionale di vari uffici; il punto di contatto designato nell’ambito della suddetta rete è incaricato del coordinamento con gli altri uffici e di informare i cittadini, se necessario, dei particolari riguardanti l’ufficio competente pertinente.

(34) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la gestione e l’aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali, garantendo un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, anche a livello europeo.

(35) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [20].

(36) L’elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull’attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l’impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

(37) Dovrebbe essere introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l’applicazione di una disposizione della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.

(38) Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all’organizzazione del loro regime nazionale di previdenza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime.

(39) Data la rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.

(40) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41) La presente direttiva non pregiudica l’applicazione dell’articolo 39, paragrafo 4 e dell’articolo 45 del trattato concernenti in particolare i notai.

(42) In materia di diritto di stabilimento e prestazione di servizi, la presente direttiva si applica senza pregiudicare altre disposizioni giuridiche specifiche relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, quali quelle esistenti in materia di trasporti, intermediari di assicurazione e revisori dei conti legalmente riconosciuti. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati [21], o della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica [22]. Il riconoscimento delle qualifiche professionali degli avvocati ai fini dello stabilimento immediato in base al titolo professionale dello Stato membro ospitante dovrebbe rientrare nella presente direttiva.

(43) Nella misura in cui si tratta di professioni regolamentate, la presente direttiva riguarda anche le professioni liberali che sono, secondo la presente direttiva, quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell’interesse dei clienti e del pubblico. L’esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del trattato, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge stabilite autonomamente, nell’ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti.

(44) La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati “Stati membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

2. Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l’esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) “professione regolamentata”: attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l’impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;

b) “qualifiche professionali”: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza – di cui all’articolo 11, lettera a), punto i) – e/o un’esperienza professionale;

c) “titolo di formazione”: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;

d) “autorità competente”: qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;

e) “formazione regolamentata”: qualsiasi formazione specificamente orientata all’esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell’autorità designata a tal fine;

f) “esperienza professionale”: l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;

g) “tirocinio di adattamento”: l’esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile;

h) “prova attitudinale”: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l’idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire che sia effettuato tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di formazione del richiedente.

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività interessate nello Stato membro ospitante.

Le modalità della prova attitudinale e lo status, nello Stato membro ospitante, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato sono stabiliti dalle autorità competenti di detto Stato membro;

i) “dirigente d’azienda”: qualsiasi persona che abbia svolto in un’impresa del settore professionale corrispondente:

i) la funzione di direttore d’azienda o di filiale, o

ii) la funzione di institore o vice direttore d’azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell’imprenditore o del direttore d’azienda rappresentato, o

iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell’azienda.

2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all’allegato I.

Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un’abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.

Quando uno Stato membro riconosce un’associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che pubblica un’adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.

Articolo 4

Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l’interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività coperte sono comparabili.

TITOLO II

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 5

Principio di libera prestazione di servizi

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato “Stato membro di stabilimento”), e

b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione nello Stato membro di stabilimento per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se in tale Stato membro la professione non è regolamentata. La condizione che esige due anni di pratica non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l’uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.

Articolo 6

Esenzioni

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

a) l’autorizzazione, l’iscrizione o l’adesione a un’organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l’applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un’iscrizione temporanea e automatica o un’adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 o riconosciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di una copia dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è inviata dall’autorità competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e questa costituisce un’iscrizione temporanea e automatica o un’adesione pro forma a tal fine,

b) l’iscrizione a un ente di previdenza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Tuttavia il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente, l’ente di cui alla lettera b), della sua prestazione di servizi.

Articolo 7

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all’altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l’autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l’anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.

2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti:

a) una prova della nazionalità del prestatore,

b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell’attestato,

c) una prova dei titoli di qualifiche professionali,

d) nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l’attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni,

e) per le professioni nel settore della sicurezza, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, la prova di assenza di condanne penali.

3. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l’attività professionale di cui trattasi. Questo titolo è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III.

4. All’atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo III, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l’autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un ritardo, l’autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo e il calendario da adottare ai fini di una decisione, che deve essere presa in maniera definitiva entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le conoscenze o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma precedente.

In mancanza di reazioni da parte dell’autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Articolo 8

Cooperazione amministrativa

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, per ciascuna prestazione, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l’assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 56.

2. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell’esito del reclamo.

Articolo 9

Informazione ai destinatari del servizio

Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere al prestatore di fornire al destinatario del servizio alcune o tutte le seguenti informazioni:

a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d’iscrizione o un mezzo d’identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b) se l’attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

c) l’ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

e) se il prestatore esercita un’attività soggetta all’IVA, il numero d’identificazione IVA di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari. Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [23];

f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

TITOLO III

LIBERTÀ DI STABILIMENTO

CAPO I

Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

Articolo 10

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi:

a) per le attività elencate all’allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18 e 19;

b) per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell’assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 e 49;

c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all’allegato V, punto 5.7;

d) fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e) per gli infermieri responsabili dell’assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale;

f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell’assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2;

g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 11

Livelli di qualifica

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:

a) un attestato di competenza rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro d’origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell’esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

ii) o di una formazione generale a livello d’insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) un diploma che attesta il compimento di

i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all’insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

ii) o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell’allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni. L’elenco nell’allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la formazione che soddisfi i requisiti previsti nella frase precedente;

d) un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Articolo 12

Titioli di formazione assimilati

È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all’articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d’accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.

È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d’origine per l’accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d’origine eleva il livello di formazione richiesto per l’ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, corrispondente al livello della nuova formazione.

Articolo 13

Condizioni del riconoscimento

1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un’autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all’articolo 11.

2. L’accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un’autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all’articolo 11;

c) attestare la preparazione del titolare all’esercizio della professione interessata.

Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) dei livelli di qualifiche di cui all’articolo 11, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all’articolo 11, lettera c) quelle di cui all’allegato III. L’elenco di cui all’allegato III può essere modificato, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro ospitante autorizza l’accesso ad una professione regolamentata e l’esercizio della stessa se l’accesso a questa professione è subordinato sul suo territorio al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all’articolo 11, lettera c).

Articolo 14

Provvedimenti di compensazione

1. L’articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d’origine del richiedente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro tre mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga può essere applicata.

3. Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell’attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.

Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall’articolo 10, lettere b) e c), dall’articolo 10, lettera d) per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall’articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell’assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2 e dall’articolo 10, lettera g).

Nei casi di cui all’articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l’applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l’applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante anche per l’accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.

4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), per “materie sostanzialmente diverse” si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione e che in termini di durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

5. Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest’ultimo nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al paragrafo 4, o parte di essa.

Articolo 15

Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni

1. Ai fini del presente articolo, per “piattaforme comuni” si intende l’insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.

2. Le piattaforme comuni definite nel paragrafo 1 possono essere sottoposte alla Commissione dagli Stati membri o da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo. Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

3. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottato conformemente al paragrafo 2, lo Stato membro ospitante dispensa dall’applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all’articolo 14.

4. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l’esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l’organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.

5. Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in un provvedimento adottato a norma del paragrafo 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa la Commissione che, se del caso, presenta un progetto di provvedimento secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

6. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 20 ottobre 2010, una relazione sul funzionamento del presente articolo e, se necessario, proposte adeguate di modifica dello stesso articolo.

CAPO II

Riconoscimento dell’esperienza professionale

Articolo 16

Requisiti in materia di esperienza professionale

Se, in uno Stato membro, l’accesso a una delle attività elencate all’allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l’aver esercitato l’attività considerata in un altro Stato membro. L’attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.

Articolo 17

Attività di cui all’elenco I dell’allegato IV

1. In caso di attività di cui all’elenco I dell’allegato IV, l’attività deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l’attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell’interessato all’autorità competente di cui all’articolo 56.

3. Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

Articolo 18

Attività di cui all’elenco II dell’allegato IV

1. In caso di attività di cui all’elenco II dell’allegato IV, l’attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l’attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d), l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell’interessato all’autorità competente di cui all’articolo 56.

Articolo 19

Attività di cui all’elenco III dell’allegato IV

1. In caso di attività di cui all’elenco III dell’allegato IV, l’attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l’attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c), l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell’interessato all’autorità competente di cui all’articolo 56.

Articolo 20

Modifica delle liste di attività di cui all’allegato IV

Le liste delle attività di cui all’allegato IV, oggetto del riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi dell’articolo 16, possono essere modificate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie.

CAPO III

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Principio di riconoscimento automatico

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 33, 37, 39 e 49.

2. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell’esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all’articolo 28.

La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all’articolo 30.

3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all’allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all’articolo 40 e rispondenti alle modalità di cui all’articolo 41, e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 43.

4. Tuttavia gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l’applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni.

5. I titoli di formazione di architetto di cui all’allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell’anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.

6. Ogni Stato membro subordina l’accesso e l’esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 che garantisce che l’interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3 e all’articolo 44, paragrafo 3.

Le conoscenze e le competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3 e all’articolo 44, paragrafo 3, possono essere modificate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore di cui alla sezione 8, questa notifica è inviata agli altri Stati membri.

La Commissione pubblica un’adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l’organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell’allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Articolo 22

Disposizioni comuni sulla formazione

Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46:

a) gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno;

b) secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l’istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci.

Articolo 23

Diritti acquisiti

1. Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l’insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un attestato che certifica l’effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell’attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell’attestato.

2. Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata:

a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabili dell’assistenza generale, dentisti, dentisti specialisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l’esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

3. Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell’ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1o gennaio 1993, qualora le autorità dell’uno o dell’altro Stato membro summenzionato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all’articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell’ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:

a) per l’Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991,

b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991,

c) per la Lituania, anteriormente all’ 11 marzo 1990,

qualora le autorità di uno dei tre Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all’articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

Per i titoli di formazione di veterinario rilasciati nell’ex Unione Sovietica o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per l’Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, l’attestato di cui al precedente comma deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle autorità estoni, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

5. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell’ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro summenzionato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all’allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all’articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

6. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini dello Stato membro i cui titoli di formazione di medico, d’infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di veterinario, d’ostetrica e di farmacista non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.

Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi rispettivamente degli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

Sezione 2

Medico

Articolo 24

Formazione medica di base

1. L’ammissione alla formazione medica di base è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari.

2. La formazione medica di base comprende almeno sei anni di studi o 5500 ore d’insegnamento teorico e pratico dispensate in un’università o sotto la sorveglianza di un’università.

Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1 gennaio 1972, la formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

3. La formazione medica di base garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda la medicina, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l’ambiente fisico e sociale dell’uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) un’adeguata esperienza clinica acquisita in ospedale sotto opportuno controllo.

Articolo 25

Formazione medica specializzata

1. L’ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all’articolo 24 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medicina di base.

2. La formazione medica specializzata comprende un insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti.

Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della formazione medica specializzata di cui all’allegato V, punto 5.1.3, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto. La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all’attività e alle responsabilità dei servizi in questione.

3. La formazione avviene a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l’anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza i posti vanno adeguatamente retribuiti.

4. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all’allegato V, punto 5.1.1.

5. Le durate minime di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.3 possono essere modificate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2 per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 26

Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

I titoli di formazione di medico specialista di cui all’articolo 21 sono quelli che, rilasciati da autorità od organi competenti di cui all’allegato V, punto 5.1.2, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all’allegato V, punto 5.1.3.

L’introduzione nell’allegato V, punto 5.1.3, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri può essere decisa secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell’aggiornamento della presente direttiva alla luce dell’evoluzione delle legislazioni nazionali.

Articolo 27

Diritti acquisiti, specifici ai medici specialisti

1. Ogni Stato membro ospitante può chiedere ai medici specialisti, la cui formazione medica specializzata a tempo parziale era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975 e che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, che i loro titoli di formazione siano accompagnati da un attestato che certifichi l’effettivo e lecito esercizio da parte loro dell’attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell’attestato.

2. Ogni Stato membro riconosce il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici che hanno completato una formazione specializzata prima del 1 gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 25, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che l’interessato ha superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99 al fine di verificare se l’interessato possiede un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista definiti, per la Spagna, all’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

3. Ogni Stato membro che ha abrogato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché siffatti titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all’allegato V, punto 5.1.3.

Articolo 28

Formazione specifica in medicina generale

1. L’ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento e la convalida di sei anni di studio nel quadro del ciclo di formazione di cui all’articolo 24.

2. La formazione specifica in medicina generale che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro il 1o gennaio 2006 dura almeno due anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno tre anni a tempo pieno.

Se il ciclo di formazione di cui all’articolo 24 implica una formazione pratica dispensata in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina generale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dal 1o gennaio 2006.

È possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo negli Stati membri in cui la durata della formazione specifica in medicina generale era di due anni alla data del 1o gennaio 2001.

3. La formazione specifica in medicina generale avviene a tempo pieno sotto il controllo delle autorità od organi competenti ed è di natura più pratica che teorica.

La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno sei mesi in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati e, dall’altro, per almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie.

Essa è collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occupano di medicina generale. Tuttavia, fatti salvi i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di sei mesi al massimo in altri istituti o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale.

La formazione implica la partecipazione personale del candidato all’attività professionale e alle responsabilità delle persone con cui lavora.

4. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all’allegato V, punto 5.1.1.

5. Gli Stati membri possono rilasciare i titoli di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4 a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo ma ha completato un’altra formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tuttavia, si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono tra l’altro in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono rilasciare il titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4 solo se il richiedente ha acquisito un’esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie di cui al paragrafo 3.

Articolo 29

Esercizio delle attività professionali di medico di medicina generale

Nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale al possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4.

Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.

Articolo 30

Diritti acquisiti, specifici ai medici di medicina generale

1. Ogni Stato membro stabilisce i diritti acquisiti ma, nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, deve ritenere acquisito il diritto di esercitare l’attività di medico di medicina generale, senza il titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4, a tutti i medici che godono di questo diritto alla data di riferimento indicata al punto sopraindicato in virtù delle norme applicabili alla professione di medico che consentono l’esercizio dell’attività professionale di medico con formazione di base, e che a tale data sono stabiliti sul suo territorio, avendo beneficiato delle disposizioni dell’articolo 21 o dell’articolo 23.

Le autorità competenti di ogni Stato membro rilasciano, su richiesta, un certificato attestante il diritto di esercitare l’attività di medico di medicina generale nel quadro del loro regime nazionale di previdenza sociale, senza il titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4, ai medici che sono titolari di diritti acquisiti ai sensi del primo comma.

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui al paragrafo 1, secondo comma, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia e che permettono l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale.

Sezione 3

Infermiere responsabile dell’assistenza generale

Articolo 31

Formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale

1. L’ammissione alla formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d’ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.

2. La formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all’allegato V, punto 5.2.1.

Gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.2.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4600 ore d’insegnamento teorico e clinico. L’insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

Gli Stati membri fanno sì che l’istituzione incaricata della formazione d’infermiere sia responsabile del coordinamento tra l’insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.

4. L’insegnamento teorico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d’insegnamento scelti dall’ente di formazione.

5. L’insegnamento clinico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell’ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l’educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all’istituzione sanitaria o alla collettività.

L’insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l’assistenza di altri infermieri qualificati. All’attività dell’insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato.

I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.

6. La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un’adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell’assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell’organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano;

b) una sufficiente conoscenza della natura e dell’etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l’assistenza infermieristica;

c) un’adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l’attrezzatura siano adeguati all’assistenza infermieristica dei pazienti;

d) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un’esperienza di collaborazione con tale personale;

e) un’esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un’attività nel settore sanitario.

Articolo 32

Esercizio delle attività professionali d’infermiere responsabile dell’assistenza generale

Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d’infermiere responsabile dell’assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell’allegato V, punto 5.2.2.

Articolo 33

Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell’assistenza generale

1. Se agli infermieri responsabili dell’assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività di cui all’articolo 23 devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1o maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale per il periodo di seguito specificato:

a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielęgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,

b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dell’istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

Le suddette attività devono aver incluso l’assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l’organizzazione e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 31, sancita dal titolo di “licenza di infermiere” ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell’ 11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale – maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell’allegato V, punto 5.2.2.

Sezione 4

Dentista

Articolo 34

Formazione di dentista di base

1. L’ammissione alla formazione di dentista di base presuppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

2. La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all’allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un’università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università.

Gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.3.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione di dentista di base garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l’odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l’ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell’uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l’odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell’odontoiatria sotto l’aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

La formazione di dentista di base conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

Articolo 35

Formazione di dentista specialista

1. L’ammissione alla formazione di dentista specialista presuppone il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell’ambito del ciclo di formazione di cui all’articolo 34, oppure il possesso dei documenti di cui agli articoli 23 e 37.

2. La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico dispensato in un centro universitario, in un centro di cura, di insegnamento e di ricerca o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità od organi competenti.

La formazione di dentista specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione all’attività e alle responsabilità dell’istituto in questione.

Il periodo minimo di formazione di cui al secondo comma può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2 per essere adeguato al progresso scientifico e tecnico.

3. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di dentista specialista al possesso di un titolo di formazione odontoiatrica di base di cui all’allegato V, punto 5.3.2.

Articolo 36

Esercizio delle attività professionali di dentista

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all’allegato V, punto 5.3.2.

2. La professione di dentista si basa sulla formazione dentistica di cui all’articolo 34 ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no. L’esercizio dell’attività professionale di dentista presuppone il possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.2. I titolari di tale titolo di formazione sono assimilati a coloro ai quali si applicano gli articoli 23 o 37.

3. Gli Stati membri garantiscono che, in generale, ai dentisti sia consentito accedere alle attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui ed esercitare le stesse nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle regole deontologiche che disciplinano la professione alle date di riferimento di cui all’allegato V, punto 5.3.2.

Articolo 37

Diritti acquisiti, specifici dei dentisti

1. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di dentista con i titoli di cui all’allegato V, punto 5.3.2, i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca e Slovacchia a chi ha iniziato la formazione in medicina entro la data di riferimento di cui al suddetto allegato per lo Stato membro interessato, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato membro.

L’attestato deve certificare il rispetto delle due condizioni che seguono:

a) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nel suddetto Stato membro l’attività di cui all’articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell’attestato;

b) tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per questo Stato nell’allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all’articolo 34.

Per quanto riguarda la Repubblica ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell’ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

2. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane.

L’attestato deve certificare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a) tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se possiedono conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato all’allegato V, punto 5.3.2 per l’Italia;

b) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l’attività di cui all’articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell’attestato;

c) tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività di cui all’articolo 36 alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l’Italia all’allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti certificano equivalenti alla formazione di cui all’articolo 34.

Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

Sezione 5

Veterinario

Articolo 38

Formazione di veterinario

1. La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno presso un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università, che vertano almeno sul programma che compare all’allegato V, punto 5.4.1.

Gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.4.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l’aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

2. L’ammissione alla formazione di veterinario è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori riconosciuti da uno Stato membro come di livello equivalente ai fini dello studio in questione.

3. La formazione di veterinario garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario;

b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;

d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell’evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all’uomo;

e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;

f) adeguate conoscenze dell’igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;

g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

h) un’adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

Articolo 39

Diritti acquisiti, specifici ai veterinari

Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 4, per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1o maggio 2004, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione di veterinario se sono corredati di un certificato che dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

Sezione 6

Ostetrica

Articolo 40

Formazione di ostetrica

1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono:

a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all’allegato V, punto 5.5.1,

b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all’allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale.

Gli Stati membri fanno sì che l’ente incaricato della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

Gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.5.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per essere adeguati al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l’aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

2. L’accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:

a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilità I, o

b) possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2, per la possibilità II.

3. La formazione di ostetrica garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un’adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo dell’ostetricia e della ginecologia;

b) un’adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

c) un’approfondita conoscenza delle funzioni biologiche, dell’anatomia e della fisiologia nei settori dell’ostetricia e del neonato, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano e del suo comportamento;

d) un’adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;

e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un’esperienza di collaborazione con tale personale.

Articolo 41

Modalità del riconoscimento dei titoli di formazione di ostetrica

1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all’allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell’articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni:

i) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure

ii) seguita da una pratica professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2;

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.

2. L’attestato di cui al paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e certifica che il titolare, dopo l’acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

Articolo 42

Esercizio delle attività professionali di ostetrica

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite da ciascun Stato membro, fatto salvo il paragrafo 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all’allegato V, punto 5.5.2.

2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all’accesso ed all’esercizio delle seguenti attività.

a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell’evoluzione della gravidanza normale;

c) prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;

d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell’utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l’episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l’intervento di un medico e assistere quest’ultimo in caso d’intervento; prendere i provvedimenti d’urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l’estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s’imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;

j) praticare le cure prescritte da un medico;

k) redigere i necessari rapporti scritti.

Articolo 43

Diritti acquisiti, specifici alle ostetriche

1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40 ma, ai sensi dell’articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall’attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 41, paragrafo 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all’allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l’effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell’attestato.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40 ma, ai sensi dell’articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall’attestato di pratica professionale di cui all’articolo 41, paragrafo 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

3. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione in ostetricia, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti.

Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1o maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40, gli Stati membri riconoscono i seguenti titoli di formazione in ostetricia se corredati di un certificato il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro delle attività di ostetrica per il periodo di seguito specificato:

a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata położnictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,

b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom położnej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1o maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40, sancita dal titolo di “licenza di ostetrica” ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell’ 11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale – maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell’allegato V, punto 5.5.2.

Sezione 7

Farmacista

Articolo 44

Formazione di farmacista

1. L’ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno:

a) quattro anni d’insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università,

b) sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest’ultimo.

Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all’allegato V, punto 5.6.1.

Gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.6.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. In nessuno Stato membro l’aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione di farmacista garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un’adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b) un’adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c) un’adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell’azione delle sostanze tossiche e dell’utilizzazione dei medicinali stessi;

d) un’adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e) un’adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche.

Articolo 45

Esercizio delle attività professionali di farmacista

1. Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e che sono aperte ai titolari di uno dei titoli di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2.

2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, a livello universitario o a livello considerato equivalente, che soddisfi le condizioni dell’articolo 44, siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le seguenti attività, con l’eventuale riserva di un’esperienza professionale complementare:

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;

e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

3. Se, in uno Stato membro, l’accesso all’attività di farmacista o il suo esercizio è subordinato al requisito di un’esperienza professionale complementare, oltre al possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente al riguardo un attestato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d’origine che certifica che l’interessato ha esercitato la suddetta attività nello Stato membro d’origine per un periodo di tempo equivalente.

4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 3 non interviene per quanto concerne l’esperienza professionale di due anni richiesta dal Granducato del Lussemburgo per il rilascio di una concessione statale di farmacia aperta al pubblico.

5. Se, alla data del 16 settembre 1985, in uno Stato membro esisteva un concorso per esami per scegliere, fra i titolari di cui al paragrafo 2, coloro che diverranno i titolari delle nuove farmacie di cui è stata decisa l’apertura nel quadro di un regime nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro può, in deroga al paragrafo 1, mantenere il concorso e sottoporre ad esso i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di formazione di farmacista di cui all’allegato V, punto 5.6.2 o che beneficiano del disposto dell’articolo 23.

Sezione 8

Architetto

Articolo 46

Formazione di architetto

1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l’architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:

a) capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell’architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell’uomo;

f) capacità di capire l’importanza della professione e delle funzioni dell’architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) conoscenza dei metodi d’indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l’integrazione dei piani nella pianificazione generale.

2. Le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l’aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

Articolo 47

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

1. In deroga all’articolo 46, è riconosciuta soddisfare l’articolo 21 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 46 e che dà accesso alle attività di cui all’articolo 48 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall’ordine professionale cui è iscritto l’architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L’ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall’architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all’articolo 46, paragrafo 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all’iscrizione all’ordine professionale.

2. In deroga all’articolo 46, è riconosciuta soddisfare l’articolo 21 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, che soddisfa i requisiti dell’articolo 46, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell’architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L’esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all’articolo 46, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 48

Esercizio dell’attività professionale di architetto

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.

2. Soddisfano i requisiti per esercitare l’attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a usare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all’autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi per la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La natura architettonica delle attività degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d’origine.

Articolo 49

Diritti acquisiti, specifici degli architetti

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto, di cui all’allegato VI, punto 6, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l’anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all’articolo 46, attribuendo loro ai fini dell’accesso alle e dell’esercizio delle attività professionale di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

A queste condizioni sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dall’ 8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli di cui al suddetto allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio dei titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l’attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l’accesso e l’esercizio dell’attività di architetto, alle seguenti date:

a) 1o gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;

b) 1o gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

c) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.

Gli attestati di cui al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l’attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestato.

CAPO IV

Disposizioni comuni in materia di stabilimento

Articolo 50

Documentazione e formalità

1. Quando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all’allegato VII.

I documenti di cui all’allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f) al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse.

2. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell’autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46.

3. In caso di dubbio fondato, qualora un titolo di formazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) sia stato rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro e riguardi una formazione ricevuta in toto o in parte in un centro legalmente stabilito nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può verificare presso l’autorità competente dello Stato membro di origine:

a) se il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione è stato formalmente certificato dal centro di formazione situato nello Stato membro di origine;

b) se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la formazione nello Stato membro di origine; e

c) se tale titolo conferisce gli stessi diritti professionali nel territorio dello Stato membro di origine.

4. Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.

Articolo 51

Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

1. L’autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.

2. La procedura d’esame della richiesta di autorizzazione per l’esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell’autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.

3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

Articolo 52

Uso del titolo professionale

1. Se uno Stato membro ospitante regolamenta l’uso del titolo professionale relativo a un’attività della professione in questione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale professione e ne usano l’eventuale abbreviazione.

2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un’associazione o organizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.

Se l’associazione o l’organizzazione subordina l’acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo solo alle condizioni previste dalla presente direttiva, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali,

TITOLO IV

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Articolo 53

Conoscenze linguistiche

I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

Articolo 54

Uso del titolo di studio

Fatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d’origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato. Se il titolo di studio dello Stato membro d’origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante, richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest’ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.

Articolo 55

Affiliazione a un regime assicurativo

Fatti salvi l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, primo comma, lettera b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d’esperienza professionale per essere affiliati ad un regime di assicurazione contro le malattie, dispensano da quest’obbligo i titolari di qualifiche professionali di medico e di dentista acquisite in un altro Stato membro.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E COMPETENZE ESECUTIVE

Articolo 56

Autorità competenti

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d’origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l’applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d’origine si scambiano informazioni concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [24], e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche [25]).

Lo Stato membro d’origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e la portata delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni di cui dispongono.

3. Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4. Ogni Stato membro designa un coordinatore dell’attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

a) promuovere un’applicazione uniforme della presente direttiva;

b) riunire ogni utile informazione per l’applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

Per portare a termine il compito di cui alla lettera b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di cui all’articolo 57.

Articolo 57

Punti di contatto

Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, un punto di contatto che ha i seguenti compiti:

a) fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche;

b) assistere i cittadini nell’ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

Su richiesta della Commissione, i punti di contatto informano quest’ultima del risultato dei casi trattati ai sensi della lettera b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi.

Articolo 58

Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in seguito denominato “il comitato”, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 59

Consultazione

La Commissione assicura che vengano adeguatamente consultati esperti dei gruppi professionali interessati, in particolare nel contesto del lavoro del comitato di cui all’articolo 58, e fornisce una relazione motivata a questo comitato in merito a dette consultazioni.

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 60

Relazioni

1. A partire dal 20 ottobre 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull’applicazione del sistema. Oltre a commenti generali, la relazione comprende una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall’applicazione della presente direttiva.

2. A partire dal 20 ottobre 2007, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione sull’attuazione della presente direttiva.

Articolo 61

Clausola di deroga

Se uno Stato membro incontra forti difficoltà nell’applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.

Eventualmente, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all’applicazione della norma in questione.

Articolo 62

Abrogazione

Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette direttive.

Articolo 63

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 64

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 65

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. Borrell Fontelles

Per il Consiglio

Il presidente

C. Clarke

[1] GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

[2] GU C 61 del 14.3.2003, pag. 67.

[3] Parere del Parlamento europeo dell’ 11 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 230), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004 (GU C 58 E dell’8.3.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo dell’ 11 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.

[4] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

[5] GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

[6] GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/108/CE della Commissione (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 15).

[7] GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77.

[8] GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[9] GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

[10] GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[11] GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[12] GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

[13] GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

[14] GU L 33 del 11.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[15] GU L 33 del 11.2.1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

[16] GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[17] GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE.

[18] GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[19] GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[21] GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[22] GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[23] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

[24] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

[25] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

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ALLEGATO I

Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

IRLANDA [1]

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland [2]

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland [2]

3. The Association of Certified Accountants [2]

4. Institution of Engineers of Ireland

5. Irish Planning Institute

REGNO UNITO

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

4. Chartered Association of Certified Accountants

5. Chartered Institute of Loss Adjusters

6. Chartered Institute of Management Accountants

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8. Chartered Insurance Institute

9. Institute of Actuaries

10. Faculty of Actuaries

11. Chartered Institute of Bankers

12. Institute of Bankers in Scotland

13. Royal Institution of Chartered Surveyors

14. Royal Town Planning Institute

15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry

17. British Psychological Society

18. Library Association

19. Institute of Chartered Foresters

20. Chartered Institute of Building

21. Engineering Council

22. Institute of Energy

23. Institution of Structural Engineers

24. Institution of Civil Engineers

25. Institution of Mining Engineers

26. Institution of Mining and Metallurgy

27. Institution of Electrical Engineers

28. Institution of Gas Engineers

29. Institution of Mechanical Engineers

30. Institution of Chemical Engineers

31. Institution of Production Engineers

32. Institution of Marine Engineers

33. Royal Institution of Naval Architects

34. Royal Aeronautical Society

35. Institute of Metals

36. Chartered Institution of Building Services Engineers

37. Institute of Measurement and Control

38. British Computer Society

[1] Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:

– Institute of Chartered Accountants in England and Wales

– Institute of Chartered Accountants of Scotland

– Institute of Actuaries

– Faculty of Actuaries

– The Chartered Institute of Management Accountants

– Institute of Chartered Secretaries and Administrators

– Royal Town Planning Institute

– Royal Institution of Chartered Surveyors

– Chartered Institute of Building.

[2] Solo ai fini dell’attività di revisione dei conti.

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ALLEGATO II

Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii)

1. Settore paramedico e sociopedagogico

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

– infermiere(a) puericultore(trice) (“Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”),

– esperto(a) di cinesiterapia [“Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)”] [1],

– ergoterapeuta (“Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut”),

– ortofonista (“Logopäde/Logopädin”),

– ortottico(a) [“Orthoptist(in)”],

– educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato [“Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)”],

– educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato [“Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)”],

– assistente tecnico medico di laboratorio [“medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)”],

– assistente tecnico medico in radiologia [“medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)”],

– assistente tecnico medico in diagnostica funzionale [“medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik”],

– assistente tecnico in medicina veterinaria [“veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)”],

– dietista [“Diätassistent(in)”],

– tecnico farmaceutico (“Pharmazieingenieur”), (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca o sul territorio dei nuovi Länder),

– infermiere(a) psichiatrico(a) [“Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger”]

– logoterapeuta [“Sprachtherapeut(in)”]

nella Repubblica ceca:

– assistente sanitario [“Zdravotnický asistent”],

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall’esame di “maturitní zkouška”.

– assistente nutrizionista (“Nutriční asistent”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall’esame di “maturitní zkouška”.

in Italia:

– odontotecnico

– ottico

a Cipro:

– odontotecnico (“οδοντοτεχνίτης”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di formazione professionale post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

– ottico (“τεχνικός oπτικός”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di istruzione post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

in Lettonia:

– infermiere odontoiatrico (“zobārstniecības māsa”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 3 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

– assistente tecnico biomedico di laboratorio (“biomedicīnas laborants”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

– odontotecnico (“zobu tehniķis”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

– assistente fisioterapista (“fizioterapeita asistents”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 3 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

in Lussemburgo:

– assistente tecnico medico in radiologia [“assistant(e) technique médical(e) en radiologie”)

– assistente tecnico medico di laboratorio [“assistant(e) technique médical(e) de laboratoire”]

– infermiere(a) psichiatrico(a) (“infirmier/ière psychiatrique”)

– assistente tecnico medico in chirurgia [“assistant(e) technique médical(e) en chirurgie”]

– infermiere(a) puericultore (puericultrice) (“infirmier/ière puériculteur/trice”)

– infermiere(a) anestesista (“infirmier/ière anesthésiste”)

– massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a) [“masseur/euse diplômé(e)”]

– educatore (educatrice) (“éducateur/trice”)

nei Paesi Bassi:

– assistente veterinario (“dierenartsassistent”)

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

i) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

iii) almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o

iv) nel caso degli assistenti veterinari (“dierenartsassistent”), tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime “MBO”) o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio (“LLW”), che si concludono in entrambi i casi con un esame.

in Austria:

– formazione di base specifica in puericultura (“spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege”)

– formazione di base specifica in assistenza psichiatrica (“spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”)

– ottico specializzato in lenti a contatto (“Kontaktlinsenoptiker”)

– podologo (“Fußpfleger”)

– tecnico audioprotesista (“Hörgeräteakustiker”)

– rivenditore di prodotti farmaceutici (“Drogist”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all’esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

– massaggiatore (“Masseur”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all’esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

– maestro/a di scuola materna (“Kindergärtner/in”)

– educatore (“Erzieher”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

in Slovacchia:

– insegnante di materie attinenti alla danza presso le scuole d’arte di base (“učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14,5 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di istruzione di scuola secondaria specializzata e un corso di cinque semestri di pedagogia della danza.

– educatore presso istituti d’istruzione speciale e centri di assistenza sociale (“vychovávateľ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8/9 anni di istruzione elementare, 4 anni di studi presso una scuola pedagogica secondaria o una scuola secondaria di altro tipo e 2 anni di studi pedagogici supplementari a tempo parziale.

2. Settore dei mastri artigiani (“Mester”/”Meister”/”Maître”) che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal titolo III, capo II della presente direttiva

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

– ottico (“optometrist”)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall’istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell’impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l’attività artigianale e dà diritto al titolo di “Mester”;

– ortopedico, meccanico ortopedico (“ortopædimekaniker”)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall’istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell’impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l’attività artigianale e dà diritto al titolo di “Mester”.

– calzolaio ortopedico (“ortopædiskomager”)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall’istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell’impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l’attività artigianale e dà diritto al titolo di “Mester”.

in Germania:

– ottico (“Augenoptiker”)

– odontotecnico (“Zahntechniker”)

– ortopedico (“Bandagist”)

– audioprotesista (“Hörgeräte-Akustiker”)

– meccanico ortopedico (“Orthopädiemechaniker”)

– calzolaio ortopedico (“Orthopädieschuhmacher”)

in Lussemburgo:

– ottico (“opticien”)

– odontotecnico (“mécanicien dentaire”)

– audioprotesista (“audioprothésiste”)

– meccanico ortopedico (“mécanicien orthopédiste/bandagiste”)

– calzolaio ortopedico (“orthopédiste-cordonnier”)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell’impresa e in parte dispensata dall’istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come dipendente avente una responsabilità di livello comparabile, un’attività considerata artigianale.

in Austria:

– ortopedico bendaggi (“Bandagist”)

– bustaio ortopedico (“Miederwarenerzeuger”)

– ottico (“Optiker”)

– calzolaio ortopedico (“Orthopädieschuhmacher”)

– tecnico ortopedico (“Orthopädietechniker”)

– odontotecnico (“Zahntechniker”)

– giardiniere (“Gärtner”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all’esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di “Meister”;

corsi di formazione per periti nel settore dell’agricoltura e delle foreste, ossia:

– perito agrario (“Meister in der Landwirtschaft”)

– perito in economia domestica rurale (“Meister in der ländlichen Hauswirtschaft”)

– perito orticoltore (“Meister im Gartenbau”)

– perito in orticoltura estensiva (“Meister im Feldgemüsebau”)

– perito in frutticoltura e lavorazione della frutta (“Meister im Obstbau und in der Obstverwertung”)

– perito in vitivinicoltura (“Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft”)

– perito in tecniche dell’industria lattiero-casearia (“Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft”)

– perito in tecniche dell’allevamento equino (“Meister in der Pferdewirtschaft”)

– perito in tecniche della pesca (“Meister in der Fischereiwirtschaft”)

– perito in tecniche dell’allevamento di pollame (“Meister in der Geflügelwirtschaft”)

– perito in apicoltura (“Meister in der Bienenwirtschaft”)

– perito in scienze forestali (“Meister in der Forstwirtschaft”)

– perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste (“Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft”)

– perito in magazzinaggio agricolo (“Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita nell’azienda e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all’esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di “Meister”.

in Polonia:

– insegnante di formazione professionale pratica (“Nauczyciel praktycznej nauki zawodu”),

che rappresenta un ciclo di formazione che ha una durata di:

i) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria o di istruzione secondaria equivalente in un settore pertinente, seguito da un corso di pedagogia di durata complessiva di almeno 150 ore, da un corso di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e da 2 anni di esperienza lavorativa nella professione che si dovrà insegnare; oppure

ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria e diploma di una scuola tecnica pedagogica post-secondaria; oppure

iii) 8 anni di istruzione elementare e 2-3 anni di formazione professionale di base secondaria e almeno 3 anni di esperienza professionale certificata da un titolo di maestro d’arte nella specifica professione, seguito da un corso di pedagogia di una durata complessiva di 150 ore.

in Slovacchia:

– maestro di formazione professionale (“majster odbornej výchovy”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di formazione professionale (formazione professionale secondaria completa e/o apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato), esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia o le università tecniche, oppure istruzione secondaria completa e apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato, esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia, oppure entro il 1o settembre 2005, formazione specializzata impartita nei centri metodologici per i maestri di formazione professionale presso le scuole speciali senza studi pedagogici supplementari.

3. Settore marittimo

a) Navigazione marittima

I seguenti corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

– allievo di coperta (“palubní asistent”),

– ufficiale responsabile della guardia di navigazione (“námořní poručík”),

– primo ufficiale (“první palubní důstojník”),

– comandante (“kapitán”),

– allievo di macchina (“strojní asistent”),

– ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina (“strojní důstojník”),

– primo ufficiale di macchina (“druhý strojní důstojník”),

– direttore di macchina (“první strojní důstojník”),

– elettrotecnico (“elektrotechnik”),

– primo ufficiale elettrotecnico (“elektrodůstojník”).

in Danimarca:

– comandante della marina mercantile (“skibsfører”),

– secondo ufficiale (“overstyrmand”),

– timoniere, ufficiale di guardia (“enestyrmand, vagthavende styrmand”),

– ufficiale di guardia (“vagthavende styrmand”),

– direttore di macchina (“maskinchef”),

– primo ufficiale di macchina (“l. maskinmester”),

– primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia (“l. maskinmester/vagthavende maskinmester”);

in Germania:

– comandante “AM” (“Kapitän AM”),

– comandante “AK” (“Kapitän AK”),

– ufficiale di coperta “AMW” (“Nautischer Schiffsoffizier AMW”),

– ufficiale di coperta “AKW” (“Nautischer Schiffsoffizier AKW”),

– direttore di macchina – primo ufficiale di macchina “CT” (“Schiffsbetriebstechniker CT – Leiter von Maschinenanlagen”),

– macchinista “CMa” – primo ufficiale di macchina (“Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen”),

– direttore di macchina “CTW” (“Schiffsbetriebstechniker CTW”),

– macchinista “CMaW” – ufficiale di macchina unico responsabile (“Schiffsmaschinist CMaW – Technischer Alleinoffizier”);

in Italia:

– ufficiale di coperta,

– ufficiale di macchina;

in Lettonia:

– ufficiale ingegnere elettronico di nave (“Kuģu elektromehāniķis”),

– operatore di macchine frigorifere (“Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”);

nei Paesi Bassi:

– pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [“stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”],

– motorista diplomato per la navigazione costiera (“diploma motordrijver”)

– funzionario VTS (“VTS-functionaris”);

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

– nella Repubblica ceca:

i) allievo di coperta (“palubní asistent”),

1. Età: 20 anni compiuti.

a) Accademia marittima o college marittimo – dipartimento di navigazione; entrambi i corsi si devono concludere con l’esame “maturitní zkouška” e con un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a sei mesi nel corso degli studi, o

b) servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a due anni come marinaio facente parte di una guardia di navigazione a livello ausiliario sulle navi e completamento di un corso riconosciuto, che soddisfi i livelli di competenza specificati nella sezione A-II/1 del codice STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) impartito da un’accademia o da un college marittimi della parte della convenzione STCW, e superamento dell’esame dinanzi alla commissione d’esame riconosciuta dalla CTM (Comitato per il trasporto marittimo della Repubblica ceca).

ii) Ufficiale responsabile della guardia di navigazione (“námořní poručík”),

1. servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college oppure di un’accademia marittimi oppure di un anno nel caso dei diplomati di un corso riconosciuto, comprendente almeno sei mesi in qualità di marinaio facente parte di una guardia di navigazione.

2. registro di formazione a bordo per i cadetti di coperta, debitamente compilato e vistato.

iii) Primo ufficiale (“první palubní důstojník”),

certificato di idoneità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di dodici mesi di servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità.

iv) Comandante (“kapitán”),

= certificato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3000 TSL

= certificato di idoneità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3000 t, non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3000 t.

v) Allievo di macchina (“strojní asistent”),

1. Età: 20 anni compiuti.

2. accademia marittima o college marittimo – dipartimento di navalmeccanica e servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a 6 mesi nel corso degli studi.

vi) Ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina (“strojní důstojník”),

servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di macchina per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college o di un’accademia marittimi.

vii) Primo ufficiale di macchina (“druhý strojní důstojník”),

servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi in qualità di secondo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW.

viii) Direttore di macchina (“první strojní důstojník”),

appropriato certificato di servizio in qualità di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW e servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità non inferiore a 6 mesi.

ix) Elettrotecnico (“elektrotechnik”),

1. Età: 18 anni compiuti.

2. Accademia marittima o altra accademia, facoltà di ingegneria elettrica o scuola o college tecnici oppure college di ingegneria elettrotecnica (tutti i corsi si devono concludere con il “maturitní zkouška” e con un tirocinio riconosciuto nel settore dell’ingegneria elettrica non inferiore a 12 mesi).

x) Primo ufficiale elettrotecnico (“elektrodůstojník”),

1. accademia o college marittimi, facoltà di elettromeccanica navale o altra accademia o scuola secondaria nel settore dell’elettromeccanica; tutti i corsi si devono concludere con il “maturitní zkouška” o con un esame di Stato.

2. servizio di navigazione riconosciuto in qualità di elettrotecnico per un periodo non inferiore a 12 mesi nel caso dei diplomati di un’accademia o di un college, o di 24 mesi nel caso dei diplomati della scuola secondaria.

in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

i) per l’ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

ii) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

in Lettonia

i) Ufficiale ingegnere elettronico di nave (“kuģu elektromehāniķis”),

1. Età: 18 anni compiuti.

2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni e 6 mesi, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 6 mesi almeno di servizio di navigazione come elettricista di nave o assistente dell’ingegnere elettrotecnico di navi aventi un generatore di potenza superiore a 750 kW. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

ii) Operatore di macchine frigorifere (“kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”),

1. Età: 18 anni compiuti.

2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 12 mesi almeno di servizio di navigazione come assistente dell’ingegnere di macchine frigorifere. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;

nei Paesi Bassi:

i) per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) [“stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera (“diploma motordrijver”), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi;

ii) per i funzionari VTS (“VTS-functionaris”), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore (“HBO”) o di formazione professionale intermedia (“MBO”), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame,

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

b) Pesca marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

– comandante “BG”/pesca (“Kapitän BG/Fischerei”),

– comandante “BLK”/pesca (“Kapitän BLK/Fischerei”),

– ufficiale di coperta “BGW”/pesca (“Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei”),

– ufficiale di coperta “BK”/pesca (“Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei”);

nei Paesi Bassi:

– pilota di nave, meccanico, di V (“stuurman werktuigkundige V”),

– meccanico di IV di nave da pesca (“werktuigkundige IV visvaart”),

– pilota di IV di nave da pesca (“stuurman IV visvaart”),

– pilota di nave, meccanico, di VI (“stuurman werktuigkundige VI”);

che sono formazioni:

– in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

– nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4. Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

– tecnico autorizzato, edile autorizzato (“autorizovaný technik, autorizovaný stavitel”),

ciclo di formazione professionale che ha una durata complessiva di almeno 9 anni, di cui 4 anni di formazione tecnica secondaria conclusa con il “maturitní zkouška” (esame di scuola tecnica secondaria) e 5 anni di esperienza professionale e un esame di attitudine professionale per lo svolgimento di attività professionali selezionate nell’ambito dell’edilizia [a norma della legge n. 50/1976 Racc. (legge sull’edilizia) e della legge n. 360/1992 Racc.].

– conducente di veicolo ferroviario (“fyzická osoba řídící drážní vozidlo”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale conclusa con il “maturitní zkouška”, e completato con l’esame di Stato sulla forza motrice dei veicoli.

– tecnico addetto alla revisione della linea ferroviaria (“drážní revizní technik”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola meccanica o elettrotecnica secondaria, completato dal “maturitní zkouška”.

– istruttore di guida su strada (“učitel autoškoly”),

età minima richiesta: 24 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria incentrata sul traffico o sulle macchine, completato dal “maturitní zkouška”.

– tecnico statale addetto alla revisione degli autoveicoli (“kontrolní technik STK”)

età minima richiesta: 21 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria, completato dal “maturitní zkouška”. A ciò si aggiungono almeno 2 anni di tirocinio pratico, il possesso della patente di guida, l’assenza di precedenti penali, il completamento della formazione speciale per tecnici statali di una durata complessiva di almeno 120 ore e il superamento del relativo esame.

– meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli (“mechanik měření emisí”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il “maturitní zkouška”. I candidati devono inoltre ultimare almeno 3 anni di tirocinio tecnico ed è richiesta la formazione speciale per “meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli”, della durata di 8 ore, nonché il superamento del relativo esame.

– conduttore di nave classe I (“kapitán I. třídy”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 15 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare e 3 anni di formazione, conclusa con il “maturitní zkouška” e con un esame convalidato da un certificato di idoneità. A detta formazione professionale devono far seguito 4 anni di tirocinio pratico completato da un esame.

– restauratore di monumenti che sono opere d’arte o artigianato d’arte (“restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni se comporta una formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro, oppure da 10 a 12 anni di studi in un corso correlato, più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa sancita dal “maturitní zkouška”, oppure 8 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria conclusa con l’esame di apprendistato finale.

– restauratore di opere d’arte diverse dai monumenti e conservate nelle collezioni di musei e gallerie, nonché di altri oggetti di valore culturale (“restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro sancita dal “maturitní zkouška”.

– responsabile della gestione dei rifiuti (“odpadový hospodář”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il “maturitní zkouška”, e almeno 5 anni di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti negli ultimi 10 anni.

– responsabile della tecnologia esplosiva (“technický vedoucí odstřelů”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il “maturitní zkouška”,

seguito da:

2 anni in qualità di fochino nel sottosuolo (per attività nel sottosuolo) e 1 anno in superficie (per attività in superficie); di quest’ultimo, sei mesi come allievo fochino;

corso di formazione teorico e pratico di 100 ore, concluso da un esame presso l’autorità mineraria distrettuale competente.

esperienza professionale di almeno sei mesi nella progettazione e realizzazione di attività esplosivistiche di notevole entità.

corso di formazione teorico e pratico di 32 ore, seguito da un esame presso l’autorità mineraria ceca.

in Italia:

– geometra,

– perito agrario,

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati

i) per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un’esperienza professionale di cinque anni,

ii) per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni,

seguito dall’esame di Stato;.

in Lettonia:

– assistente macchinista di locomotore (“vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs”),

Età: 18 anni compiuti, ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale. La formazione professionale deve concludersi con l’esame speciale presso un datore di lavoro. Certificato di idoneità rilasciato per 5 anni da un’autorità competente;

nei Paesi Bassi:

– ufficiale giudiziario (“gerechtsdeurwaarder”),

– odontotecnico (“tandprotheticus”),

che sono cicli di studi e di formazione professionale

i) nel caso dell’ufficiale giudiziario (“gerechtsdeurwaarder”), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d’istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull’esercizio della professione;

ii) nel caso dell’odontotecnico (“tandprotheticus”), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d’istruzione primaria, quattro anni d’istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull’esercizio della professione, concludentesi con un esame;

in Austria:

– guardia forestale (“Förster”),

– consulente tecnico (“Technisches Büro”),

– intermediario lavoro ad interim (“Überlassung von Arbeitskräften – Arbeitsleihe”),

– agente di collocamento (“Arbeitsvermittlung”),

– consulente finanziario (“Vermögensberater”),

– investigatore privato (“Berufsdetektiv”),

– agente di sicurezza (“Bewachungsgewerbe”),

– agente immobiliare (“Immobilienmakler”),

– amministratore di stabili (“Immobilienverwalter”),

– fiduciario immobiliare (“Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer”),

– agente per il recupero di crediti (“Inkassobüro/Inkassoinstitut”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d’istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame a livello di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

– consulente di assicurazioni (“Berater in Versicherungsangelegenheiten”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

– perito edile/progettazione e calcolo tecnico (“Planender Baumeister”),

– carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico (“Planender Zimmermeister”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d’istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all’esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all’esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi (“privilegio teresiano”).

– contabile commerciale (“Gewerblicher Buchhalter”) a norma della legge del 1994 sul commercio, artigianato e industria (“Gewerbeordnung 1994”),

– contabile indipendente (“Selbständiger Buchhalter”) a norma della legge del 1999 sulle professioni nel campo della contabilità pubblica (“Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999”),

in Polonia:

– tecnico addetto alla revisione in un’apposita stazione degli autoveicoli a livello di base (“Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań”),

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli, un corso di base sulla revisione degli autoveicoli e 3 anni di pratica in una stazione di servizio o in un’officina, 51 ore di formazione di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell’esame di idoneità.

– tecnico addetto alla revisione in un’apposita stazione degli autoveicoli a livello di distretto (“Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów”),

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di pratica in una stazione di servizio o in un’officina (51 ore di corso di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell’esame di idoneità).

– tecnico addetto alla revisione in un’apposita stazione degli autoveicoli (“Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów”),

i) con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di esperienza professionale certificata nella stazione di servizio oppure

ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria in un settore diverso dagli autoveicoli e 8 anni di esperienza professionale certificata in una stazione di servizio o un’officina; complessivamente 113 ore di formazione completa compresa la formazione di base e la specializzazione con esami dopo ogni praticantato.

La durata in ore e il contenuto dei corsi particolari nell’ambito della formazione globale per tecnico vengono specificati a parte nel regolamento del ministero delle infrastrutture del 28 novembre 2002, sui requisiti relativi ai tecnici addetti alla diagnosi (GU del 2002, n. 208, pag. 1769).

– controllore del traffico ferroviario (“Dyżurny ruchu”),

ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 45 giorni più il superamento dell’esame di idoneità o ciclo di formazione che rappresenta 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 63 giorni.

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto “National Vocational Qualifications” o in quanto “Scottish Vocational Qualifications”

– infermiere veterinario registrato (“listed veterinary nurse”),

– ingegnere elettrotecnico minerario (“mine electrical engineer”),

– ingegnere meccanico minerario (“mine mechanical engineer”),

– odontoterapeuta (“dental therapist”),

– odontoigienista (“dental hygienist”),

– ottico diplomato (“dispensing optician”),

– sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza (“mine deputy”),

– curatore fallimentare (“insolvency practitioner”),

– notaio abilitato (“licensed conveyancer”),

– primo ufficiale – navi mercantili/passeggeri – senza restrizioni (“first mate – freight/passenger ships – unrestricted”),

– secondo ufficiale – navi mercantili/passeggeri – senza restrizioni (“second mate – freight/passenger ships – unrestricted”),

– terzo ufficiale – navi mercantili/passeggeri – senza restrizioni (“third mate – freight/passenger ships unrestricted”),

– ufficiale di coperta – navi mercantili/passeggeri – senza restrizioni (“deck officer – freight/passenger ships – unrestricted”),

– ufficiale di macchina – navi mercantili/passeggeri – area commerciale illimitata (“engineer officer – freight/passenger ships – unlimited trading area”),

– tecnico qualificato nel campo della gestione dei rifiuti (“certified technically competent person in waste management”),

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto “National Vocational Qualifications” (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto “Scottish Vocational Qualifications”, dei livelli 3 e 4 del “National Framework of Vocational Qualifications” del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

– Livello 3: competenza nell’esecuzione di un’ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l’inquadramento di altre persone.

– Livello 4: competenza nell’esecuzione di un’ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

[1] A partire dal 1o giugno 1994, il titolo professionale di “Krankengymnast(in)” è sostituito da quello di “Physiotherapeut(in)”. Tuttavia, i membri della professione che hanno ottenuto i loro diplomi prima di quella data possono, se lo desiderano, continuare a utilizzare il precedente titolo di “Krankengymnast(in)”.

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ALLEGATO III

Elenco delle formazioni regolamentate di cui all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma

Nel Regno Unito:

I corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto “National Vocational Qualifications” (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto “Scottish Vocational Qualifications”, dei livelli 3 e 4 del “National Framework of Vocational Qualifications” del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

– Livello 3: competenza nell’esecuzione di un’ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l’inquadramento di altre persone.

– Livello 4: competenza nell’esecuzione di un’ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania:

I seguenti corsi di formazione:

– I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico [“technischer(e) Assistent(in)”] e di assistente commerciale (“kaufmännischer(e) Assistent(in)”), alle professioni sociali (“soziale Berufe”) nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all’uso della parola e della voce [“staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)”], aventi una durata complessiva di almeno 13 anni, che presuppongono il superamento del primo ciclo dell’insegnamento secondario (“mittlerer Bildungsabschluss”) e comprendono:

i) almeno tre anni [1] di formazione professionale in una scuola specializzata (“Fachschule”), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata (“Fachschule”), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

iii) almeno due anni in una scuola specializzata (“Fachschule”), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici [“Techniker(in)”], periti di economia aziendale (“Betriebswirte(in)”), progettisti (“Gestalter(in)”) e assistenti familiari (“Familienpfleger(in)”) sanciti da un diploma statale (“staatlich geprüft”), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l’assolvimento dell’obbligo scolastico o di una formazione equivalente (della durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale (“Berufsschule”) di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l’assolvimento dell’obbligo scolastico (della durata di almento nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

Nei Paesi Bassi:

– I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l’assolvimento di otto anni d’istruzione primaria più quattro anni d’istruzione secondaria generale inferiore (“MAVO”) o di istruzione professionale preparatoria (“VBO”) o d’istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia (“MBO”), concludentesi con un esame.

– I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l’assolvimento di otto anni d’istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria (“VBO”) almeno o d’istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d’insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un’impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

In Austria:

– I corsi delle scuole professionali superiori (“Berufsbildende Höhere Schulen”) e degli istituti d’istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura (“Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten”), comprese le scuole di tipo speciale (“einschlieβlich der Sonderformen”), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

– I corsi di perfezionamento nell’ambito delle scuole tecniche professionali (“Meisterschulen”), di altri istituti (“Meisterklassen”), delle scuole tecniche industriali (“Werkmeisterschulen”) o delle scuole professionali edili (“Bauhandwerkerschulen”), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un’impresa e parallelamente in una scuola professionale (“Berufsschule”), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale (“Meisterschule”), in altri istituti (“Meisterklassen”), in una scuola tecnica industriale (“Werkmeisterschule”) o in una scuola professionale edile (“Bauhandwerkerschule”). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

[1] La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l’interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all’università (“Abitur”), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle “Fachhochschulen” (la “Fachhochschulreife”), ossia dodici anni di formazione preliminare.

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ALLEGATO IV

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 17, 18 e 19

Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE e 82/489/CEE

1 Direttiva 64/427/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

Classe | 23 | Industria tessile |

232 | Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero |

233 | Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero |

234 | Trasformazione di fibre tessili con sistema serico |

235 | Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa |

236 | Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami |

237 | Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze |

238 | Finissaggio dei tessili |

239 | Altre industrie tessili |

Classe | 24 | Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa |

241 | Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno) |

242 | Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione |

243 | Fabbricazione di articoli d’abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce) |

244 | Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento |

244 | Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo |

Classe | 25 | Industrie del legno e del sughero (esclusa l’industria del mobile in legno) |

251 | Taglio e preparazione industriale del legno |

252 | Fabbricazione di articoli semifiniti in legno |

253 | Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie) |

254 | Fabbricazione di imballaggi in legno |

255 | Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi) |

259 | Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli |

Classe | 26 | 260 Industrie del mobile in legno |

Classe | 27 | Industrie della carta e della sua trasformazione |

271 | Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone |

272 | Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta |

Classe | 28 | 280 Stampa, edizioni e industrie collegate |

Classe | 29 | Industria del cuoio e delle pelli |

291 | Concia del cuoio e delle pelli |

292 | Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle |

Ex classe | 30 | Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei |

301 | Trasformazione della gomma e dell’amianto |

302 | Trasformazione delle materie plastiche |

303 | Produzione di fibre artificiali e sintetiche |

Ex classe | 31 | Industria chimica |

311 | Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi |

312 | Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all’industria e all’agricoltura (compresa la fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312) |

313 | Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all’ufficio [(esclusa la fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)] |

Classe | 32 | 320 Lavorazione del petrolio |

Classe | 33 | Industria dei prodotti minerali non metallici |

331 | Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio |

332 | Industria del vetro |

333 | Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari |

334 | Fabbricazione di cemento, calce e gesso |

335 | Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso |

339 | Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici |

Classe | 34 | Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi |

341 | Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate) |

342 | Fabbricazione di tubi d’acciaio |

343 | Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo |

344 | Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi |

345 | Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi |

Classe | 35 | Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto) |

351 | Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi |

352 | Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli |

353 | Costruzioni metalliche |

354 | Costruzione di caldaie e serbatoi |

355 | Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso) |

359 | Attività ausiliarie delle industrie meccaniche |

Classe | 36 | Costruzione di macchine non elettriche |

361 | Costruzione di macchine e trattori agricoli |

362 | Costruzione di macchine per ufficio |

363 | Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine |

364 | Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire |

365 | Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini |

366 | Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l’edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto |

367 | Fabbricazione di organi di trasmissione |

368 | Costruzione di altri macchinari specifici |

369 | Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici |

Classe | 37 | Costruzione di macchine e materiale elettrico |

371 | Fabbricazione di fili e cavi elettrici |

372 | Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti |

373 | Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l’industria |

374 | Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali |

375 | Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici |

376 | Costruzione di apparecchi elettrodomestici |

377 | Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione |

378 | Produzione di pile ed accumulatori |

379 | Riparazione, montaggio, lavori d’installazione (di macchine elettriche) |

Ex Classe | 38 | Costruzione di materiale da trasporto |

383 | Costruzione di automezzi e loro parti staccate |

384 | Riparazione di automezzi, cicli, motocicli |

385 | Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate |

389 | Costruzione di materiale da trasporto n.c.a. |

Classe | 39 | Industrie manifatturiere diverse |

391 | Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo |

392 | Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse) |

393 | Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche |

394 | Fabbricazione e riparazione di orologi |

395 | Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose |

396 | Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali |

397 | Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi |

399 | Industrie manifatturiere diverse |

Classe | 40 | Edilizia e genio civile |

400 | Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione |

401 | Costruzione di immobili (d’abitazione ed altri) |

402 | Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc. |

403 | Installazioni varie per l’edilizia |

404 | Finitura dei locali |

2 Direttiva 68/366/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)

Nomenclatura NICE

Classe | 20A | 200 Industrie dei grassi vegetali e animali |

20B | Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande) |

201 | Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne |

202 | Industria casearia |

203 | Preparazione di conserve di frutta e di legumi |

204 | Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare |

205 | Lavorazione delle granaglie |

206 | Panetteria, pasticceria, biscottificio |

207 | Produzione e raffinazione dello zucchero |

208 | Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati |

209 | Fabbricazione di prodotti alimentari diversi |

Classe | 21 | Fabbricazione di bevande |

211 | Industria dell’alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche |

212 | Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto) |

213 | Produzione di birra e malto |

214 | Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate |

Ex 30 | Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei |

304 | Industria dei prodotti amilacei |

3 Direttiva 82/489/CEE

Nomenclatura ISIC

Ex 855 | Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti) |

Lista II

Classi comprese nelle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE

1 Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1)

Nomenclatura ISIC

Ex 04 | Pesca |

043 | Pesca nelle acque interne |

Ex 38 | Costruzione di materiale da trasporto |

381 | Costruzione navale e riparazione di navi |

382 | Costruzione di materiale ferroviario |

386 | Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale) |

Ex 71 | Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi: |

ex 711 | Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze |

ex 712 | Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori |

ex 713 | Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi) |

ex 714 | Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram) |

ex 716 | Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche) |

73 | Comunicazioni: poste e telecomunicazioni |

Ex 85 | Servizi personali |

854 | Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria |

ex 856 | Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l’attività di fotoreporter |

ex 859 | Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali |

2 Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l’attività è considerata industriale o artigianale)

Nomenclatura ISIC

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

– da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),

– su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

3 Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)

Gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

– nell’organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)],

– nell’agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell’effettuare varie operazioni collegate:

aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l’impresa e l’itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all’approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

– nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione,

– nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.).

[Attività di cui all’articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)]

Lista III

Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE

1 Direttiva 64/222/CEE

(Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE e 64/224/CEE)

1. Attività non salariate del commercio all’ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).

2. Attività professionali dell’intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.

3. Attività professionali dell’intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

4. Attività professionali dell’intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

5. Attività professionali dell’intermediario che effettua per conto di terzi vendite all’asta all’ingrosso.

6. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

7. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

2 Direttiva 68/364/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

Ex gruppo 612 ISIC: Commercio al minuto

Attività escluse :

012 | Locazione di macchine agricole |

640 | Affari immobiliari, locazione |

713 | Locazione di automobili, di vetture e di cavalli |

718 | Locazione di carrozze e vagoni ferroviari |

839 | Locazione di macchine per ditte commerciali |

841 | Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film |

842 | Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali |

843 | Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta |

853 | Locazione di camere ammobiliate |

854 | Locazione di biancheria |

859 | Locazione di indumenti |

3 Direttiva 68/368/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC

Ex classe 85 ISIC

1. | Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852). |

2. | Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853). |

4 Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

Tutte le attività elencate nell’allegato della direttiva 75/368/CEE, tranne le attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1 di detta direttiva (lista II, n. 1 del presente allegato).

Nomenclatura ISIC

Ex 62 | Banche e altri istituti finanziari |

Ex 620 | Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni |

Ex 71 | Trasporti |

Ex 713 | Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli |

Ex 719 | Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi |

Ex 82 | Servizi forniti alla collettività |

827 | Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici |

Ex 84 | Servizi ricreativi |

843 | Servizi ricreativi non classificati altrove: attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo,attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.),attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.). |

Ex 85 | Servizi personali |

Ex 851 | Servizi domestici |

Ex 855 | Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere |

Ex 859 | Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente: disinfezione e lotta contro gli animali nocivi,locazione di vestiti e guardaroba,agenzie matrimoniali e servizi analoghi,attività a carattere divinatorio e congetturale,servizi igienici ed attività connesse,pompe funebri e manutenzione dei cimiteri,guide accompagnatrici ed interpreti turistici. |

5 Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

– da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),

– su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

6 Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all’ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

7 Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

[Attività di cui all’articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D]

Tali attività consistono in particolare:

– nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci,

– nel fungere da intermediario nell’acquisto, vendita o nolo di navi,

– nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti,

– nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.,

– nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l’oggetto o la merce ricevuta in deposito,

– nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato,

– nell’effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli,

– nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

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ALLEGATO V

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

V.1. MEDICI

5.1.1. Titoli di formazione medica di base

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/ Belgien | Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine | Les universités/De universiteitenLe Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap | | 20 dicembre 1976 |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen ogTilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen | 20 dicembre 1976 |

Deutschland | Zeugnis über die Ärztliche PrüfungZeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | | 20 dicembre 1976 |

Eesti | Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίo Iατρικής | Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ | | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educación y CulturaEl rector de una Universidad | | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d’Etat de docteur en médecine | Universités | | 20 dicembre 1976 |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience | 20 dicembre 1976 |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia | 20 dicembre 1976 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού | Ιατρικό Συμβούλιο | | 1o maggio 2004 |

Latvija | ārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, | Jury d’examen d’Etat | Certificat de stage | 20 dicembre 1976 |

Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.) | Egyetem | | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja ta’ Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija | Universita` ta’ Malta | Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Geneeskunde | | 20 dicembre 1976 |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) | 1.Medizinische Fakultät einer Universität | | 1o gennaio 1994 |

2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom | 2.Österreichische Ärztekammer |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem “lekarza” | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de Curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde | 1o gennaio 1986 |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor medicine/doktorica medicine” | Univerza | | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor medicíny” (“MUDr.”) | Vysoká škola | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetKuopion yliopistoOulun yliopistoTampereen yliopistoTurun yliopisto | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience | 20 dicembre 1976 |

5.1.2. Titoli di formazione di medico specializzato

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/ Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | 20 dicembre 1976 |

Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | 20 dicembre 1976 |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Landesärztekammer | 20 dicembre 1976 |

Eesti | Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας | 1.Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση | 1o gennaio 1981 |

2.Νoμαρχία |

España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | 1o gennaio 1986 |

France | 1.Certificat d’études spéciales de médecine | 1.Universités | 20 dicembre 1976 |

2.Attestation de médecin spécialiste qualifié | 2.Conseil de l’Ordre des médecins |

3.Certificat d’études spéciales de médecine | 3.Universités |

4.Diplôme d’études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 4.Universités |

Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | 20 dicembre 1976 |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | 20 dicembre 1976 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | 1o maggio 2004 |

Latvija | “Sertifikāts”—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | 20 dicembre 1976 |

Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | 1o maggio 2004 |

Malta | Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku | Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti | 1o maggio 2004 |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der GeneeskunstSociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | 20 dicembre 1976 |

Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1.Grau de assistente | 1.Ministério da Saúde | 1o gennaio 1986 |

2.Titulo de especialista | 2.Ordem dos Médicos |

Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje | 1o maggio 2004 |

2.Zdravniška zbornica Slovenije |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet | 1o gennaio 1994 |

2.Kuopion yliopisto |

3.Oulun yliopisto |

4.Tampereen yliopisto |

5.Turun yliopisto |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | 20 dicembre 1976 |

5.1.3. Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

Paese | Anestesia Durata minima della formazione: 3 anni | Chirurgia generale Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | Chirurgie/Heelkunde |

Česká republika | Anesteziologie a resuscitace | Chirurgie |

Danmark | Anæstesiologi | Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme |

Deutschland | Anästhesiologie | (Allgemeine) Chirurgie |

Eesti | Anestesioloogia | Üldkirurgia |

Ελλάς | Αvαισθησιoλoγία | Χειρoυργική |

España | Anestesiología y Reanimación | Cirugía general y del aparato digestivo |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | Chirurgie générale |

Ireland | Anaesthesia | General surgery |

Italia | Anestesia e rianimazione | Chirurgia generale |

Κύπρος | Αναισθησιολογία | Γενική Χειρουργική |

Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija | Ķirurģija |

Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | Chirurgija |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | Chirurgie générale |

Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | Sebészet |

Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | Kirurġija Ġenerali |

Nederland | Anesthesiologie | Heelkunde |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | Chirurgie |

Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | Chirurgia ogólna |

Portugal | Anestesiologia | Cirurgia geral |

Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | Splošna kirurgija |

Slovensko | Anestéziológia a intenzívna medicína | Chirurgia |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård | Yleiskirurgia/Allmän kirurgi |

Sverige | Anestesi och intensivvård | Kirurgi |

United Kingdom | Anaesthetics | General surgery |

Paese | Neurochirurgia Durata minima della formazione: 5 anni | Ostetricia e ginecologia Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | Neurochirurgie | Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde |

Česká republika | Neurochirurgie | Gynekologie a porodnictví |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp |

Deutschland | Neurochirurgie | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |

Eesti | Neurokirurgia | Sünnitusabi ja günekoloogia |

Ελλάς | Νευρoχειρoυργική | Μαιευτική-Γυvαικoλoγία |

España | Neurocirugía | Obstetricia y ginecología |

France | Neurochirurgie | Gynécologie — obstétrique |

Ireland | Neurosurgery | Obstetrics and gynaecology |

Italia | Neurochirurgia | Ginecologia e ostetricia |

Κύπρος | Νευροχειρουργική | Μαιευτική — Γυναικολογία |

Latvija | Neiroķirurģija | Ginekoloģija un dzemdniecība |

Lietuva | Neurochirurgija | Akušerija ginekologija |

Luxembourg | Neurochirurgie | Gynécologie — obstétrique |

Magyarország | Idegsebészet | Szülészet-nőgyógyászat |

Malta | Newrokirurġija | Ostetriċja u Ġinekoloġija |

Nederland | Neurochirurgie | Verloskunde en gynaecologie |

Österreich | Neurochirurgie | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |

Polska | Neurochirurgia | Położnictwo i ginekologia |

Portugal | Neurocirurgia | Ginecologia e obstetricia |

Slovenija | Nevrokirurgija | Ginekologija in porodništvo |

Slovensko | Neurochirurgia | Gynekológia a pôrodníctvo |

Suomi/Finland | Neurokirurgia/Neurokirurgi | Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar |

Sverige | Neurokirurgi | Obstetrik och gynekologi |

United Kingdom | Neurosurgery | Obstetrics and gynaecology |

Paese | Medicina generale (interna) Durata minima della formazione: 5 anni | Oftalmologia Durata minima della formazione: 3 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Médecine interne/Inwendige geneeskunde | Ophtalmologie/Oftalmologie |

Česká republika | Vnitřní lékařství | Oftalmologie |

Danmark | Intern medicin | Oftalmologi eller øjensygdomme |

Deutschland | Innere Medizin | Augenheilkunde |

Eesti | Sisehaigused | Oftalmoloogia |

Ελλάς | Παθoλoγία | Οφθαλμoλoγία |

España | Medicina interna | Oftalmología |

France | Médecine interne | Ophtalmologie |

Ireland | General medicine | Ophthalmic surgery |

Italia | Medicina interna | Oftalmologia |

Κύπρος | Παθoλoγία | Οφθαλμολογία |

Latvija | Internā medicīna | Oftalmoloģija |

Lietuva | Vidaus ligos | Oftalmologija |

Luxembourg | Médecine interne | Ophtalmologie |

Magyarország | Belgyógyászat | Szemészet |

Malta | Mediċina Interna | Oftalmoloġija |

Nederland | Interne geneeskunde | Oogheelkunde |

Österreich | Innere Medizin | Augenheilkunde und Optometrie |

Polska | Choroby wewnętrzne | Okulistyka |

Portugal | Medicina interna | Oftalmologia |

Slovenija | Interna medicina | Oftalmologija |

Slovensko | Vnútorné lekárstvo | Oftalmológia |

Suomi/Finland | Sisätaudit/Inre medicin | Silmätaudit/Ögonsjukdomar |

Sverige | Internmedicin | Ögonsjukdomar (oftalmologi) |

United Kingdom | General (internal) medicine | Ophthalmology |

Paese | Otorinolaringoiatria Durata minima della formazione: 3 anni | Pediatria Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie | Pédiatrie/Pediatrie |

Česká republika | Otorinolaryngologie | Dětské lékařství |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | Pædiatri eller sygdomme hos børn |

Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | Kinder- und Jugendmedizin |

Eesti | Otorinolarüngoloogia | Pediaatria |

Ελλάς | Ωτoριvoλαρυγγoλoγία | Παιδιατρική |

España | Otorrinolaringología | Pediatría y sus áreas específicas |

France | Oto-rhino-laryngologie | Pédiatrie |

Ireland | Otolaryngology | Paediatrics |

Italia | Otorinolaringoiatria | Pédiatria |

Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία | Παιδιατρική |

Latvija | Otolaringoloģija | Pediatrija |

Lietuva | Otorinolaringologija | Vaikų ligos |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | Pédiatrie |

Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | Csecsemő- és gyermekgyógyászat |

Malta | Otorinolaringoloġija | Pedjatrija |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | Kindergeneeskunde |

Österreich | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | Kinder- und Jugendheilkunde |

Polska | Otorynolaryngologia | Pediatria |

Portugal | Otorrinolaringologia | Pediatria |

Slovenija | Otorinolaringológija | Pediatrija |

Slovensko | Otorinolaryngológia | Pediatria |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar | Lastentaudit/Barnsjukdomar |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | Barn- och ungdomsmedicin |

United Kingdom | Otolaryngology | Paediatrics |

Paese | Pneumologia Durata minima della formazione: 4 anni | Urologia Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | Pneumologie | Urologie |

Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci | Urologie |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme |

Deutschland | Pneumologie | Urologie |

Eesti | Pulmonoloogia | Uroloogia |

Ελλάς | Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία | Ουρoλoγία |

España | Neumología | Urología |

France | Pneumologie | Urologie |

Ireland | Respiratory medicine | Urology |

Italia | Malattie dell’apparato respiratorio | Urologia |

Κύπρος | Πνευμονολογία — Φυματιολογία | Ουρολογία |

Latvija | Ftiziopneimonoloģija | Uroloģija |

Lietuva | Pulmonologija | Urologija |

Luxembourg | Pneumologie | Urologie |

Magyarország | Tüdőgyógyászat | Urológia |

Malta | Mediċina Respiratorja | Uroloġija |

Nederland | Longziekten en tuberculose | Urologie |

Österreich | Lungenkrankheiten | Urologie |

Polska | Choroby płuc | Urologia |

Portugal | Pneumologia | Urologia |

Slovenija | Pnevmologija | Urologija |

Slovensko | Pneumológia a ftizeológia | Urológia |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi | Urologia/Urologi |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | Urologi |

United Kingdom | Respiratory medicine | Urology |

Paese | Ortopedia Durata minima della formazione: 5 anni | Anatomia patologica Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | Anatomie pathologique/Pathologische anatomie |

Česká republika | Ortopedie | Patologická anatomie |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser |

Deutschland | Orthopädie (und Unfallchirurgie) | Pathologie |

Eesti | Ortopeedia | Patoloogia |

Ελλάς | Ορθoπεδική | Παθoλoγική Αvατoμική |

España | Cirugía ortopédica y traumatología | Anatomía patológica |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | Anatomie et cytologie pathologiques |

Ireland | Trauma and orthopaedic surgery | Morbid anatomy and histopathology |

Italia | Ortopedia e traumatologia | Anatomia patologica |

Κύπρος | Ορθοπεδική | Παθολογοανατομία — Ιστολογία |

Latvija | Traumatoloģija un ortopēdija | Patoloģija |

Lietuva | Ortopedija traumatologija | Patologija |

Luxembourg | Orthopédie | Anatomie pathologique |

Magyarország | Ortopédia | Patológia |

Malta | Kirurġija Ortopedika | Istopatoloġija |

Nederland | Orthopedie | Pathologie |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | Pathologie |

Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | Patomorfologia |

Portugal | Ortopedia | Anatomia patologica |

Slovenija | Ortopedska kirurgija | Anatomska patologija in citopatologija |

Slovensko | Ortopédia | Patologická anatómia |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi | Patologia/Patologi |

Sverige | Ortopedi | Klinisk patologi |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | Histopathology |

Paese | Neurologia Durata minima della formazione: 4 anni | Psichiatria Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Neurologie | Psychiatrie de l’adulte/Volwassen psychiatrie |

Česká republika | Neurologie | Psychiatrie |

Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | Psykiatri |

Deutschland | Neurologie | Psychiatrie und Psychotherapie |

Eesti | Neuroloogia | Psühhiaatria |

Ελλάς | Νευρoλoγία | Ψυχιατρική |

España | Neurología | Psiquiatría |

France | Neurologie | Psychiatrie |

Ireland | Neurology | Psychiatry |

Italia | Neurologia | Psichiatria |

Κύπρος | Νευρολογία | Ψυχιατρική |

Latvija | Neiroloģija | Psihiatrija |

Lietuva | Neurologija | Psichiatrija |

Luxembourg | Neurologie | Psychiatrie |

Magyarország | Neurológia | Pszichiátria |

Malta | Newroloġija | Psikjatrija |

Nederland | Neurologie | Psychiatrie |

Österreich | Neurologie | Psychiatrie |

Polska | Neurologia | Psychiatria |

Portugal | Neurologia | Psiquiatria |

Slovenija | Nevrologija | Psihiatrija |

Slovensko | Neurológia | Psychiatria |

Suomi/Finland | Neurologia/Neurologi | Psykiatria/Psykiatri |

Sverige | Neurologi | Psykiatri |

United Kingdom | Neurology | General psychiatry |

Paese | Radiodiagnostica Durata minima della formazione: 4 anni | Radioterapia Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic/Röntgendiagnose | Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie |

Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody | Radiační onkologie |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | Onkologi |

Deutschland | (Diagnostische) Radiologie | Strahlentherapie |

Eesti | Radioloogia | Onkoloogia |

Ελλάς | Ακτιvoδιαγvωστική | Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία |

España | Radiodiagnóstico | Oncología radioterápica |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | Oncologie radiothérapique |

Ireland | Diagnostic radiology | Radiation oncology |

Italia | Radiodiagnostica | Radioterapia |

Κύπρος | Ακτινολογία | Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία |

Latvija | Diagnostiskā radioloģija | Terapeitiskā radioloģija |

Lietuva | Radiologija | Onkologija radioterapija |

Luxembourg | Radiodiagnostic | Radiothérapie |

Magyarország | Radiológia | Sugárterápia |

Malta | Radjoloġija | Onkoloġija u Radjoterapija |

Nederland | Radiologie | Radiotherapie |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | Strahlentherapie – Radioonkologie |

Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | Radioterapia onkologiczna |

Portugal | Radiodiagnóstico | Radioterapia |

Slovenija | Radiologija | Radioterapija in onkologija |

Slovensko | Rádiológia | Radiačná onkológia |

Suomi/Finland | Radiologia/Radiologi | Syöpätaudit/Cancersjukdomar |

Sverige | Medicinsk radiologi | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) |

United Kingdom | Clinical radiology | Clinical oncology |

Paese | Chirurgia plastica Durata minima della formazione: 5 anni | Biologia clinica Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | Biologie clinique/Klinische biologie |

Česká republika | Plastická chirurgie | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische (und Ästhetische) Chirurgie | |

Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | Laborimeditsiin |

Ελλάς | Πλαστική Χειρoυργική | Χειρουργική Θώρακος |

España | Cirugía plástica, estética y reparadora | Análisis clínicos |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Biologie médicale |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | Patologia clinica |

Κύπρος | Πλαστική Χειρουργική | |

Latvija | Plastiskā ķirurģija | |

Lietuva | Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija | Laboratorinė medicina |

Luxembourg | Chirurgie plastique | Biologie clinique |

Magyarország | Plasztikai (égési) sebészet | Orvosi laboratóriumi diagnosztika |

Malta | Kirurġija Plastika | |

Nederland | Plastische Chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | Medizinische Biologie |

Polska | Chirurgia plastyczna | Diagnostyka laboratoryjna |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | Patologia clínica |

Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |

Slovensko | Plastická chirurgia | Laboratórna medicína |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Paese | Microbiologia-batteriologica Durata minima della formazione: 4 anni | Biochimica Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | | |

Česká republika | Lékařská mikrobiologie | Klinická biochemie |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | Klinisk biokemi |

Deutschland | Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie | Laboratoriumsmedizin |

Eesti | | |

Ελλάς | 1.Iατρική Βιoπαθoλoγία2.Μικρoβιoλoγία | |

España | Microbiología y parasitología | Bioquímica clínica |

France | | |

Ireland | Microbiology | Chemical pathology |

Italia | Microbiologia e virologia | Biochimica clinica |

Κύπρος | Μικροβιολογία | |

Latvija | Mikrobioloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Microbiologie | Chimie biologique |

Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |

Malta | Mikrobijoloġija | Patoloġija Kimika |

Nederland | Medische microbiologie | Klinische chemie |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | Medizinische und Chemische Labordiagnostik |

Polska | Mikrobiologia lekarska | |

Portugal | | |

Slovenija | Klinična mikrobiologija | Medicinska biokemija |

Slovensko | Klinická mikrobiológia | Klinická biochémia |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi | Kliininen kemia/Klinisk kemi |

Sverige | Klinisk bakteriologi | Klinisk kemi |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | Chemical pathology |

Paese | Immunologia Durata minima della formazione: 4 anni | Chirurgia toracica Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | | Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | Kardiochirurgie |

Danmark | Klinisk immunologi | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme |

Deutschland | | Thoraxchirurgie |

Eesti | | Torakaalkirurgia |

Ελλάς | | Χειρουργική Θώρακος |

España | Immunología | Cirugía torácica |

France | | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire |

Ireland | Immunology (clinical and laboratory) | Thoracic surgery |

Italia | | Chirurgia toracica; Cardiochirurgia |

Κύπρος | Ανοσολογία | Χειρουργική Θώρακος |

Latvija | Imunoloģija | Torakālā ķirurģija |

Lietuva | | Krūtinės chirurgija |

Luxembourg | Immunologie | Chirurgie thoracique |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | Mellkassebészet |

Malta | Immunoloġija | Kirurġija Kardjo-Toraċika |

Nederland | | Cardio-thoracale chirurgie |

Österreich | Immunologie | |

Polska | Immunologia kliniczna | Chirurgia klatki piersiowej |

Portugal | | Cirurgia cardiotorácica |

Slovenija | | Torakalna kirurgija |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | Hrudníková chirurgia |

Suomi/Finland | | Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi |

Sverige | Klinisk immunologi | Thoraxkirurgi |

United Kingdom | Immunology | Cardo-thoracic surgery |

Paese | Chirurgia pediatrica Durata minima della formazione: 5 anni | Chirurgia vascolare Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | | Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde |

Česká republika | Dětská chirurgie | Cévní chirurgie |

Danmark | | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme |

Deutschland | Kinderchirurgie | Gefäßchirurgie |

Eesti | Lastekirurgia | Kardiovaskulaarkirurgia |

Ελλάς | Χειρoυργική Παίδωv | Αγγειoχειρoυργική |

España | Cirugía pediátrica | Angiología y cirugía vascular |

France | Chirurgie infantile | Chirurgie vasculaire |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | Chirurgia vascolare |

Κύπρος | Χειρουργική Παίδων | Χειρουργική Αγγείων |

Latvija | Bērnu ķirurģija | Asinsvadu ķirurģija |

Lietuva | Vaikų chirurgija | Kraujagyslių chirurgija |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | Chirurgie vasculaire |

Magyarország | Gyermeksebészet | Érsebészet |

Malta | Kirurgija Pedjatrika | Kirurġija Vaskolari |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Polska | Chirurgia dziecięca | Chirurgia naczyniowa |

Portugal | Cirurgia pediátrica | Cirurgia vascular |

Slovenija | | Kardiovaskularna kirurgija |

Slovensko | Detská chirurgia | Cievna chirurgia |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia/Barnkirurgi | Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Paese | Cardiologia Durata minima della formazione: 4 anni | Gastroenterologia Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | Cardiologie | Gastro-entérologie/Gastroenterologie |

Česká republika | Kardiologie | Gastroenterologie |

Danmark | Kardiologi | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme |

Deutschland | Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie | Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie |

Eesti | Kardioloogia | Gastroenteroloogia |

Ελλάς | Καρδιoλoγία | Γαστρεvτερoλoγία |

España | Cardiología | Aparato digestivo |

France | Pathologie cardio-vasculaire | Gastro-entérologie et hépatologie |

Ireland | Cardiology | Gastro-enterology |

Italia | Cardiologia | Gastroenterologia |

Κύπρος | Καρδιολογία | Γαστρεντερολογία |

Latvija | Kardioloģija | Gastroenteroloģija |

Lietuva | Kardiologija | Gastroenterologija |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | Gastro-enterologie |

Magyarország | Kardiológia | Gasztroenterológia |

Malta | Kardjoloġija | Gastroenteroloġija |

Nederland | Cardiologie | Leer van maag-darm-leverziekten |

Österreich | | |

Polska | Kardiologia | Gastrenterologia |

Portugal | Cardiologia | Gastrenterologia |

Slovenija | | Gastroenterologija |

Slovensko | Kardiológia | Gastroenterológia |

Suomi/Finland | Kardiologia/Kardiologi | Gastroenterologia/Gastroenterologi |

Sverige | Kardiologi | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi |

United Kingdom | Cardiology | Gastro-enterology |

Paese | Reumatologia Durata minima della formazione: 4 anni | Ematologia generale Durata minima della formazione: 3 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | Rhumathologie/reumatologie | |

Česká republika | Revmatologie | Hematologie a transfúzní lékařství |

Danmark | Reumatologi | Hæmatologi eller blodsygdomme |

Deutschland | Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie | Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie |

Eesti | Reumatoloogia | Hematoloogia |

Ελλάς | Ρευματoλoγία | Αιματoλoγία |

España | Reumatología | Hematología y hemoterapia |

France | Rhumatologie | |

Ireland | Rheumatology | Haematology (clinical and laboratory) |

Italia | Reumatologia | Ematologia |

Κύπρος | Ρευματολογία | Αιματολογία |

Latvija | Reimatoloģija | Hematoloģija |

Lietuva | Reumatologija | Hematologija |

Luxembourg | Rhumatologie | Hématologie |

Magyarország | Reumatológia | Haematológia |

Malta | Rewmatoloġija | Ematoloġija |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Polska | Reumatologia | Hematologia |

Portugal | Reumatologia | Imuno-hemoterapia |

Slovenija | | |

Slovensko | Reumatológia | Hematológia a transfúziológia |

Suomi/Finland | Reumatologia/Reumatologi | Kliininen hematologia/Klinisk hematologi |

Sverige | Reumatologi | Hematologi |

United Kingdom | Rheumatology | Haematology |

Paese | Endocrinologia Durata minima della formazione: 3 anni | Fisioterapia Durata minima della formazione: 3 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie |

Česká republika | Endokrinologie | Rehabilitační a fyzikální medicína |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie | Physikalische und Rehabilitative Medizin |

Eesti | Endokrinoloogia | Taastusravi ja füsiaatria |

Ελλάς | Εvδoκριvoλoγία | Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση |

España | Endocrinología y nutrición | Medicina física y rehabilitación |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | Rééducation et réadaptation fonctionnelles |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | Medicina fisica e riabilitazione |

Κύπρος | Ενδοκρινολογία | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση |

Latvija | Endokrinoloģija | Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna |

Lietuva | Endokrinologija | Fizinė medicina ir reabilitacija |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | Rééducation et réadaptation fonctionnelles |

Magyarország | Endokrinológia | Fizioterápia |

Malta | Endokrinoloġija u Dijabete | |

Nederland | | Revalidatiegeneeskunde |

Österreich | | Physikalische Medizin |

Polska | Endokrynologia | Rehabilitacja medyczna |

Portugal | Endocrinologia | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação |

Slovenija | | Fizikalna in rehabilitacijska medicina |

Slovensko | Endokrinológia | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia |

Suomi/Finland | Endokrinologia/Endokrinologi | Fysiatria/Fysiatri |

Sverige | Endokrina sjukdomar | Rehabiliteringsmedicin |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Paese | Neuropsichiatria Durata minima della formazione: 5 anni | Dermatologia e venerologia Durata minima della formazione: 3 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie |

Česká republika | | Dermatovenerologie |

Danmark | | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | Haut- und Geschlechtskrankheiten |

Eesti | | Dermatoveneroloogia |

Ελλάς | Νευρoλoγία — Ψυχιατρική | Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία |

España | | Dermatología médico-quirúrgica y venereología |

France | Neuropsychiatrie | Dermatologie et vénéréologie |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | Dermatologia e venerologia |

Κύπρος | Νευρολογία — Ψυχιατρική | Δερματολογία — Αφροδισιολογία |

Latvija | | Dermatoloģija un veneroloģija |

Lietuva | | Dermatovenerologija |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | Dermato-vénéréologie |

Magyarország | | Bőrgyógyászat |

Malta | | Dermato-venerejoloġija |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | Dermatologie en venerologie |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | Haut- und Geschlechtskrankheiten |

Polska | | Dermatologia i wenerologia |

Portugal | | Dermatovenereologia |

Slovenija | | Dermatovenerologija |

Slovensko | Neuropsychiatria | Dermatovenerológia |

Suomi/Finland | | Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi |

Sverige | | Hud- och könssjukdomar |

United Kingdom | | |

Paese | Radiologia Durata minima della formazione: 4 anni | Psichiatria infantile Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie |

Česká republika | | Dětská a dorostová psychiatrie |

Danmark | | Børne- og ungdomspsykiatri |

Deutschland | Radiologie | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |

Eesti | | |

Ελλάς | Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία | Παιδoψυχιατρική |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | Pédo-psychiatrie |

Ireland | Radiology | Child and adolescent psychiatry |

Italia | Radiologia | Neuropsichiatria infantile |

Κύπρος | | Παιδοψυχιατρική |

Latvija | | Bērnu psihiatrija |

Lietuva | | Vaikų ir paauglių psichiatrija |

Luxembourg | Électroradiologie | Psychiatrie infantile |

Magyarország | Radiológia | Gyermek-és ifjúságpszichiátria |

Malta | | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Polska | | Psychiatria dzieci i młodzieży |

Portugal | Radiologia | Pedopsiquiatria |

Slovenija | | Otroška in mladostniška psihiatrija |

Slovensko | | Detská psychiatria |

Suomi/Finland | | Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri |

Sverige | | Barn- och ungdomspsykiatri |

United Kingdom | | Child and adolescent psychiatry |

Paese | Geriatria Durata minima della formazione: 4 anni | Malattie renali Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | | |

Česká republika | Geriatrie | Nefrologie |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme |

Deutschland | | Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie |

Eesti | | Nefroloogia |

Ελλάς | | Νεφρoλoγία |

España | Geriatría | Nefrología |

France | | Néphrologie |

Ireland | Geriatric medicine | Nephrology |

Italia | Geriatria | Nefrologia |

Κύπρος | Γηριατρική | Νεφρολογία |

Latvija | | Nefroloģija |

Lietuva | Geriatrija | Nefrologija |

Luxembourg | Gériatrie | Néphrologie |

Magyarország | Geriátria | Nefrológia |

Malta | Ġerjatrija | Nefroloġija |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Polska | Geriatria | Nefrologia |

Portugal | | Nefrologia |

Slovenija | | Nefrologija |

Slovensko | Geriatria | Nefrológia |

Suomi/Finland | Geriatria/Geriatri | Nefrologia/Nefrologi |

Sverige | Geriatrik | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) |

United Kingdom | Geriatrics | Renal medicine |

Paese | Malattie trasmissibili Durata minima della formazione: 4 anni | Medicina comunitaria Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | | |

Česká republika | Infekční lékařství | Hygiena a epidemiologie |

Danmark | Infektionsmedicin | Samfundsmedicin |

Deutschland | | Öffentliches Gesundheitswesen |

Eesti | Infektsioonhaigused | |

Ελλάς | | Κοινωνική Iατρική |

España | | Medicina preventiva y salud pública |

France | | Santé publique et médecine sociale |

Ireland | Infectious diseases | Public health medicine |

Italia | Malattie infettive | Igiene e medicina preventiva |

Κύπρος | Λοιμώδη Νοσήματα | Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική |

Latvija | Infektoloģija | |

Lietuva | Infektologija | |

Luxembourg | Maladies contagieuses | Santé publique |

Magyarország | Infektológia | Megelőző orvostan és népegészségtan |

Malta | Mard Infettiv | Saħħa Pubblika |

Nederland | | Maatschappij en gezondheid |

Österreich | | Sozialmedizin |

Polska | Choroby zakaźne | Zdrowie publiczne, epidemiologia |

Portugal | Infecciologia | Saúde pública |

Slovenija | Infektologija | Javno zdravje |

Slovensko | Infektológia | Verejné zdravotníctvo |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar | Terveydenhuolto/Hälsovård |

Sverige | Infektionssjukdomar | Socialmedicin |

United Kingdom | Infectious diseases | Public health medicine |

Paese | Farmacologia Durata minima della formazione: 4 anni | Medicina del lavoro Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde |

Česká republika | Klinická farmakologie | Pracovní lékařství |

Danmark | Klinisk farmakologi | Arbejdsmedicin |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | Arbeitsmedizin |

Eesti | | |

Ελλάς | | Iατρική της Εργασίας |

España | Farmacología clínica | Medicina del trabajo |

France | | Médecine du travail |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | Occupational medicine |

Italia | Farmacologia | Medicina del lavoro |

Κύπρος | | Ιατρική της Εργασίας |

Latvija | | Arodslimības |

Lietuva | | Darbo medicina |

Luxembourg | | Médecine du travail |

Magyarország | Klinikai farmakológia | Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) |

Malta | Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika | Mediċina Okkupazzjonali |

Nederland | | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskundeArbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | Arbeits- und Betriebsmedizin |

Polska | Farmakologia kliniczna | Medycyna pracy |

Portugal | | Medicina do trabalho |

Slovenija | | Medicina dela, prometa in športa |

Slovensko | Klinická farmakológia | Pracovné lekárstvo |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | Työterveyshuolto/Företagshälsovård |

Sverige | Klinisk farmakologi | Yrkes- och miljömedicin |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | Occupational medicine |

Paese | Allergologia Durata minima della formazione: 3 anni | Medicina nucleare Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | Nukleární medicína |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |

Deutschland | | Nuklearmedizin |

Eesti | | |

Ελλάς | Αλλεργιoλoγία | Πυρηvική Iατρική |

España | Alergología | Medicina nuclear |

France | | Médecine nucléaire |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | Medicina nucleare |

Κύπρος | Αλλεργιολογία | Πυρηνική Ιατρική |

Latvija | Alergoloģija | |

Lietuva | Alergologija ir klinikinė imunologija | |

Luxembourg | | Médecine nucléaire |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) |

Malta | | Mediċina Nukleari |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | Nucleaire geneeskunde |

Österreich | | Nuklearmedizin |

Polska | Alergologia | Medycyna nuklearna |

Portugal | Imuno-alergologia | Medicina nuclear |

Slovenija | | Nuklearna medicina |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | Nukleárna medicína |

Suomi/Finland | | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin |

Sverige | Allergisjukdomar | Nukleärmedicin |

United Kingdom | | Nuclear medicine |

Paese | Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico) Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | |

Česká republika | Maxilofaciální chirurgie |

Danmark | |

Deutschland | |

Eesti | |

Ελλάς | |

España | Cirugía oral y maxilofacial |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie |

Ireland | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale |

Κύπρος | |

Latvija | Mutes, sejas un žokļu ķirurģija |

Lietuva | Veido ir žandikaulių chirurgija |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale |

Magyarország | Szájsebészet |

Malta | |

Nederland | |

Österreich | Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie |

Polska | Chirurgia szczekowo-twarzowa |

Portugal | Cirurgia maxilo-facial |

Slovenija | Maxilofaciálna kirurgija |

Slovensko | Maxilofaciálna chirurgia |

Suomi/Finland | |

Sverige | |

United Kingdom | |

Paese | Ematologia biologica Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione |

Belgique/België/Belgien | |

Česká republika | |

Danmark | Klinisk blodtypeserologi |

Deutschland | |

Eesti | |

Ελλάς | |

España | |

France | Hématologie |

Ireland | |

Italia | |

Κύπρος | |

Latvija | |

Lietuva | |

Luxembourg | Hématologie biologique |

Magyarország | |

Malta | |

Nederland | |

Österreich | |

Polska | |

Portugal | Hematologia clinica |

Slovenija | |

Slovensko | |

Suomi/Finland | |

Sverige | |

United Kingdom | |

Paese | Odontostomatologia Durata minima della formazione: 3 anni | Dermatologia Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | Dermatology |

Italia | Odontostomatologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Magyarország | | |

Malta | | Dermatoloġija |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Estomatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | Dermatology |

Paese | Venerologia Durata minima della formazione: 4 anni | Medicina tropicale Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Genito-urinary medicine | Tropical medicine |

Italia | | Medicina tropicale |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | Trópusi betegségek |

Malta | Mediċina Uro-ġenetali | |

Nederland | | |

Österreich | | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene |

Polska | | Medycyna transportu |

Portugal | | Medicina tropical |

Slovenija | | |

Slovensko | | Tropická medicína |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | Tropical medicine |

Paese | Chirurgia dell’apparato digerente Durata minima della formazione: 5 anni | Medicina infortunistica Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen | |

Česká republika | | Traumatologie Urgentní medicína |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme | |

Deutschland | Visceralchirurgie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | Emergency medicine |

Italia | Chirurgia dell’apparato digerente | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Abdominalinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Magyarország | | Traumatológia |

Malta | | Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | Medycyna ratunkowa |

Portugal | | |

Slovenija | Abdominalna kirurgija | |

Slovensko | Gastroenterologická chirurgia | Úrazová chirurgia Urgentná medicína |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | Accident and emergency medicine |

Paese | Neurofisiologia clinica Durata minima della formazione: 4 anni | Chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical neurophysiology | Oral and maxillo-facial surgery |

Italia | | |

Κύπρος | | Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale |

Magyarország | | Arc-állcsont-szájsebészet |

Malta | Newrofiżjoloġija Klinika | Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi | Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | Oral and maxillo-facial surgery |

5.1.4. Titoli di formazione di medico generico

Paese | Titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d’agrément de médecin généraliste | Huisarts/Médecin généraliste | 31 dicembre 1994 |

Česká republika | Diplom o specializaci “všeobecné lékařství” | Všeobecný lékař | 1o maggio 2004 |

Danmark | Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicin | Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin | 31 dicembre 1994 |

Deutschland | Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin | Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin | 31 dicembre 1994 |

Eesti | Diplom peremeditsiini erialal | Perearst | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής | Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής | 31 dicembre 1994 |

España | Título de especialista en medicina familiar y comunitaria | Especialista en medicina familiar y comunitaria | 31 dicembre 1994 |

France | Diplôme d’Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale) | Médecin qualifié en médecine générale | 31 dicembre 1994 |

Ireland | Certificate of specific qualifications in general medical practice | General medical practitioner | 31 dicembre 1994 |

Italia | Attestato di formazione specifica in medicina generale | Medico di medicina generale | 31 dicembre 1994 |

Κύπρος | Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής | Ιατρός Γενικής Ιατρικής | 1o maggio 2004 |

Latvija | Ģimenes ārsta sertifikāts | Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas | Šeimos medicinos gydytojas | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme de formation spécifique en medicine générale | Médecin généraliste | 31 dicembre 1994 |

Magyarország | Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány | Háziorvostan szakorvosa | 1o maggio 2004 |

Malta | Tabib tal-familja | Mediċina tal-familja | 1o maggio 2004 |

Nederland | Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst | Huisarts | 31 dicembre 1994 |

Österreich | Arzt für Allgemeinmedizin | Arzt für Allgemeinmedizin | 31 dicembre 1994 |

Polska | Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej | Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej | 1o maggio 2004 |

Portugal | Diploma do internato complementar de clínica geral | Assistente de clínica geral | 31 dicembre 1994 |

Slovenija | Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine | Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Diplom o špecializácii v odbore “všeobecné lekárstvo” | Všeobecný lekár | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård | Yleislääkäri/Allmänläkare | 31 dicembre 1994 |

Sverige | Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen | Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) | 31 dicembre 1994 |

United Kingdom | Certificate of prescribed/equivalent experience | General medical practitioner | 31 dicembre 1994 |

V.2. Infermiere responsabile dell’assistenza generale

5.2.1. Programma di studio per gli infermieri responsabili dell’assistenza generale

Il programma di studio per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico

a. Assistenza infermieristica:

– Orientamento ed etica professionali

– Principi generali dell’assistenza sanitaria e infermieristica

– Principi dell’assistenza infermieristica in materia di:

– medicina generale e specializzazioni mediche

– chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

– puericultura e pediatria

– igiene assistenza alla madre e al neonato

– igiene mentale e psichiatria

– assistenza alle persone anziane e geriatria

b. Materie fondamentali:

– Anatomia e fisiologia

– Patologia

– Batteriologia, virologia e parassitologia

– Biofisica, biochimica e radiologia

– Dietetica

– Igiene:

– Profilassi

– educazione sanitaria

Farmacologia

c. Scienze sociali:

– Sociologia

– Psicologia

– Principi di amministrazione

– Principi di insegnamento

– Legislazioni sociale e sanitaria

– Aspetti giuridici della professione

B. Insegnamento clinico

– Assistenza infermieristica in materia di:

– medicina generale e specializzazioni mediche

– chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

– puericultura e pediatria

– igiene assistenza alla madre e al neonato

– igiene mentale e psichiatria

– assistenza alle persone anziane e geriatria

– assistenza a domicilio

L’insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell’ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

L’insegnamento teorico e l’insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un’acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.

5.2.2. Titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d’infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d’hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin | De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d’enseignement reconnus/Die anerkannten AusbildungsanstaltenDe bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft | Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) | 29 giugno 1979 |

Česká republika | —Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) accompagnato dal certificato seguente: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Všeobecná sestra | 1o maggio 2004 |

—Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) accompagnato dal certificato seguente: Vysvědčení o absolutoriu | 2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 2.Všeobecný ošetřovatel |

Danmark | Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet | Sygeplejerske | 29 giugno 1979 |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger | 29 giugno 1979 |

Eesti | Diplom õe erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool3.Kohtla-Järve Meditsiinikool | õde | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών | 1.Πανεπιστήμιο Αθηνών | Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια | 1o gennaio 1981 |

2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) | 2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής | 3.Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας |

4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας | 4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας | 5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής | 6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

España | Título de Diplomado universitario en Enfermería | Ministerio de Educación y CulturaEl rector de una universidad | Enfermero/a diplomado/a | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | Infirmer(ère) | 29 giugno 1979 |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | Registered General Nurse | 29 giugno 1979 |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | Infermiere professionale | 29 giugno 1979 |

Κύπρος | Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής | 1o maggio 2004 |

Latvija | 1.Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu | 1.Māsu skolas | Māsa | 1o maggio 2004 |

2.Māsas diploms | 2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas | Bendrosios praktikos slaugytojas | 1o maggio 2004 |

2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją | 2.Kolegija |

Luxembourg | Diplôme d’Etat d’infirmierDiplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué | Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports | Infirmier | 29 giugno 1979 |

Magyarország | 1.Ápoló bizonyítvány | 1.Iskola | Ápoló | 1o maggio 2004 |

2.Diplomás ápoló oklevél | 2.Egyetem/főiskola |

3.Egyetemi okleveles ápoló oklevél | 3.Egyetem |

Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija | Universita` ta’ Malta | Infermier Registrat tal-Ewwel Livell | 1o maggio 2004 |

Nederland | 1.Diploma’s verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie | Verpleegkundige | 29 giugno 1979 |

2.Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) | 2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie |

3.Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) | 3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie |

4.Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4 | 4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling |

5.Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5 | 5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling |

Österreich | 1.Diplom als “Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger” | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege | Diplomierte KrankenschwesterDiplomierter Krankenpfleger | 1o gennaio 1994 |

2.Diplom als “Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger” | 2.Allgemeine Krankenpflegeschule |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem “magister pielęgniarstwa” | Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe wladze (istituto d’insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti) | Pielegniarka | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral | 1.Escolas de Enfermagem | Enfermeiro | 1o gennaio 1986 |

2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem | 2.Escolas Superiores de Enfermagem |

3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik” | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik | 1o maggio 2004 |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “magister z ošetrovateľstva” (“Mgr.”) | 1.Vysoká škola | Sestra | 1o maggio 2004 |

2.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “bakalár z ošetrovateľstva” (“Bc.”) | 2.Vysoká škola |

3.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra | 3.Stredná zdravotnícka škola |

Suomi/ Finland | 1.Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter | Sairaanhoitaja/Sjukskötare | 1o gennaio 1994 |

2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 2.Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet eller högskola | Sjuksköterska | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | State Registered NurseRegistered General Nurse | 29 giugno 1979 |

V.3. Odontoiatra

5.3.1. Programma di studi per l’odontoiatra

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L’insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell’ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

– Chimica

– Fisica

– Biologia

B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali

– Anatomia

– Embriologia

– Istologia, compresa la citologia

– Fisiologia

– Biochimica (o chimica fisiologica)

– Anatomia patologica

– Patologia generale

– Farmacologia

– Microbiologia

– Igiene

– Profilassi ed epidemiologia

– Radiologia

– Fisioterapia

– Chirurgia generale

– Medicina interna, compresa la pediatria

– Otorinolaringoiatria

– Dermatologia e venerologia

– Psicologia generale — psicopatologia — neuropatologia

– Anestesiologia

C. Materie specificamente odontostomatologiche

– Protesi dentaria

– Materiali dentari

– Odontoiatria conservatrice

– Odontoiatria preventiva

– Anestesia e sedativi usati in odontoiatria

– Chirurgia speciale

– Patologia speciale

– Clinica odontostomatologica

– Pedodonzia

– Ortodonzia

– Parodontologia

– Radiologia odontologica

– Funzione masticatrice

– Organizzazione professionale, deontologia e legislazione

– Aspetti sociali della prassi odontologica

5.3.2. Titoli di formazione di base di odontoiatra

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire | De universiteiten/Les universitésDe bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française | | Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire | 28 gennaio 1980 |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor) | Lékařská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce | Zubní lékař | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen | Tandlæge | 28 gennaio 1980 |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | | Zahnarzt | 28 gennaio 1980 |

Eesti | Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool | | Hambaarst | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίo Οδovτιατρικής | Παvεπιστήμιo | | Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una universidad | | Licenciado en odontología | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | | Chirurgien-dentiste | 28 gennaio 1980 |

Ireland | Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)Bachelor of Dental Surgery (BDS)Licentiate in Dental Surgery (LDS) | UniversitiesRoyal College of Surgeons in Ireland | | DentistDental practitionerDental surgeon | 28 gennaio 1980 |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Università | Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra | Odontoiatra | 28 gennaio 1980 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | | Οδοντίατρος | 1o maggio 2004 |

Latvija | Zobārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un “Sertifikāts” — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā | Zobārsts | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją | Gydytojas odontologas | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d’Etat de docteur en médecine dentaire | Jury d’examen d’Etat | | Médecin-dentiste | 28 gennaio 1980 |

Magyarország | Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.) | Egyetem | | Fogorvos | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja fil- Kirurġija Dentali | Universita` ta Malta | | Kirurgu Dentali | 1o maggio 2004 |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | | Tandarts | 28 gennaio 1980 |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades “Doktor der Zahnheilkunde” | Medizinische Fakultät der Universität | | Zahnarzt | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem “lekarz dentysta” | 1.Akademia Medyczna,2.Uniwersytet Medyczny,3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy | Lekarz dentysta | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | FaculdadesInstitutos Superiores | | Médico dentista | 1o gennaio 1986 |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine” | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica | Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor zubného lekárstva” (“MDDr.”) | Vysoká škola | | Zubný lekár | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetOulun yliopistoTurun yliopisto | Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring | Hammaslääkäri/Tandläkare | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i UmeåUniversitetet i GöteborgKarolinska InstitutetMalmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen | Tandläkare | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)Licentiate in Dental Surgery | UniversitiesRoyal Colleges | | DentistDental practitionerDental surgeon | 28 gennaio 1980 |

5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista

Ortodonzia |

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie | Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid | 27 gennaio 2005 |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | 28 gennaio 1980 |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie; | Landeszahnärztekammer | 28 gennaio 1980 |

Eesti | Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal | Tartu Ülikool | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδovτικής | Νoμαρχιακή ΑυτoδιoίκησηΝoμαρχία | 1o gennaio 1981 |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes | 28 gennaio 1980 |

Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | 28 gennaio 1980 |

Italia | Diploma di specialista in Ortognatodonzia | Università | 21 maggio 2005 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | 1o maggio 2004 |

Latvija | “Sertifikāts”— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā | Latvijas Ārstu biedrība | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1o maggio 2004 |

Magyarország | Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | 1o maggio 2004 |

Malta | Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fl-Ortodonzja | Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti | 1o maggio 2004 |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | 28 gennaio 1980 |

Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji | Centrum Egzaminów Medycznych | 1o maggio 2004 |

Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | 1o maggio 2004 |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetOulun yliopistoTurun yliopisto | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose | 28 gennaio 1980 |

Chirurgia odontostomatologia |

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi | Sundhedsstyrelsen | 28 gennaio 1980 |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie | Landeszahnärztekammer | 28 gennaio 1980 |

Ελλάς | Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December 2002) | Νoμαρχιακή ΑυτoδιoίκησηΝoμαρχία | 1o gennaio 2003 |

Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | 28 gennaio 1980 |

Italia | Diploma di specialista in Chirurgia Orale | Università | 21 maggio 2005 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1o maggio 2004 |

Magyarország | Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | 1o maggio 2004 |

Malta | Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq | Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti | 1o maggio 2004 |

Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | 28 gennaio 1980 |

Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej | Centrum Egzaminów Medycznych | 1o maggio 2004 |

Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetOulun yliopistoTurun yliopisto | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | 28 gennaio 1980 |

V.4. Veterinario

5.4.1. Programma di studi per i veterinari

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito.

L’insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell’ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

– Fisica

– Chimica

– Zoologia

– Botanica

– Matematica applicata alle scienze biologiche

B. Materie specifiche

a. Scienze fondamentali:

– Anatomia (comprese istologia ed embriologia)

– Fisiologia

– Biochimica

– Genetica

– Farmacologia

– Farmacia

– Tossicologia

– Microbiologia

– Immunologia

– Epidemiologia

– Deontologia

b. Scienze cliniche:

– Ostetricia

– Patologia (compresa l’anatomia patologica)

– Parassitologia

– Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l’anestesiologia)

– Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali

– Medicina preventiva

– Radiologia

– Riproduzione e turbe della riproduzione

– Polizia sanitaria

– Medicina legale e legislazione veterinarie

– Terapeutica

– Propedeutica

c. Produzione animale

– Produzione animale

– Nutrizione

– Agronomia

– Economia rurale

– Allevamento e salute degli animali

– Igiene veterinaria

– Etologia e protezione animale

d. Igiene alimentare

– Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale

– Igiene e tecnologia alimentare

– Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari)

La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell’autorità o dell’organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.

La ripartizione dell’insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere ponderata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.

5.4.2. Titolo di formazione di veterinario

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire | De universiteiten/Les universitésDe bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française | | 21 dicembre 1980 |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.) | Veterinární fakulta univerzity v České republice | | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | | 21 dicembre 1980 |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | | 21 dicembre 1980 |

Eesti | Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava | Eesti Põllumajandusülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίo Κτηvιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας | | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y CulturaEl rector de una universidad | | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire | | | 21 dicembre 1980 |

Ireland | Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | | 21 dicembre 1980 |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina veterinaria | 1o gennaio 1985 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου | Κτηνιατρικό Συμβούλιο | | 1o maggio 2004 |

Latvija | Veterinārārsta diploms | Latvijas Lauksaimniecības Universitāte | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) | Lietuvos Veterinarijos Akademija | | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d’Etat de docteur en médecine vétérinaire | Jury d’examen d’Etat | | 21 dicembre 1980 |

Magyarország | Állatorvos doktor oklevél — dr. med. vet. | Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar | | 1o maggio 2004 |

Malta | Liċenzja ta’ Kirurgu Veterinarju | Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji | | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen | | | 21 dicembre 1980 |

Österreich | Diplom-TierarztMagister medicinae veterinariae | Universität | Doktor der VeterinärmedizinDoctor medicinae veterinariaeFachtierarzt | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom lekarza weterynarii | 1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie2.Akademia Rolnicza we Wrocławiu3.Akademia Rolnicza w Lublinie4.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | | 1o gennaio 1986 |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine” | Univerza | Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor veterinárskej medicíny” (“MVDr.”) | Univerzita veterinárskeho lekárstva | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet | | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Lantbruksuniversitet | | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc) | 1.University of Bristol | | 21 dicembre 1980 |

2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc) | 2.University of Liverpool |

3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) | 3.University of Cambridge |

4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) | 4.University of Edinburgh |

5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) | 5.University of Glasgow |

6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 6.University of London |

V.5. Ostetrica

5.5.1. Programma di studi per le ostetriche (tipi di formazione I e II)

Il programma di studi per il conseguimento dei titoli di formazione di ostetrica comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico e tecnico

a. Materie fondamentali

– Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia

– Nozioni fondamentali di patologia

– Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia

– Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia

– Pediatria, con particolare riguardo ai neonati

– Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie

– Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all’alimentazione della donna, del neonato e del lattante

– Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale

– Nozioni fondamentali di farmacologia

– Psicologia

– Pedagogia

– Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria

– Deontologia e legislazione professionale

– Educazione sessuale e pianificazione familiare

– Protezione giuridica della madre e del bambino

b. Materie specifiche dell’attività di ostetrica

– Anatomia e fisiologia

– Embriologia e sviluppo del feto

– Gravidanza, parto e puerperio

– Patologia ginecologica e ostetrica

– Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici

– Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l’uso dell’attrezzatura ostetrica)

– Analgesia, anestesia e rianimazione

– Fisiologia e patologia del neonato

– Cure e sorveglianza del neonato

– Fattori psicologici e sociali

B. Insegnamento pratico e insegnamento clinico

Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:

– Visite a gestanti con almeno cento esami prenatali.

– Sorveglianza e cura di almeno quaranta partorienti.

– Pratica da parte dell’allieva di almeno quaranta parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre tale numero a un minimo di trenta, purché l’allieva partecipi inoltre a venti parti.

– Partecipazione attiva ai parti podalici; in caso di impossibilità dovuta ad un numero insufficiente di parti podalici, dovrà essere effettuata una formazione mediante simulazione.

– Pratica dell’episiotomia e iniziazione alla sutura. L’iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura delle episiotomie e delle lacerazioni semplici del perineo, che può essere realizzata, se assolutamente necessario, in modo simulato.

– Sorveglianza e cura di 40 gestanti, partorienti e puerpere in parti difficili.

– Sorveglianza e cura, compreso l’esame, di almeno cento puerpere e neonati normali.

– Osservazione e cura di neonati che necessitano di cure speciali, compresi quelli nati prima o dopo il termine, nonché di neonati di peso inferiore al normale e di neonati che presentano disturbi.

– Cura delle donne che presentano patologie attinenti alla ginecologia ed ostetricia.

– Avviamento alle cure in medicina e chirurgia, comprendente un insegnamento teorico ed esercizi clinici.

L’insegnamento teorico e tecnico (parte A del programma di formazione) e l’insegnamento clinico (parte B del programma di formazione) devono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, per consentire un’acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze di cui al presente allegato.

L’insegnamento ostetrico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.

5.5.2. Titoli di formazione di ostetrica

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d’accoucheuse | De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d’enseignementDe bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française | Vroedvrouw/Accoucheuse | 23 gennaio 1983 |

Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem | Porodní asistentka/porodní asistent | 1o maggio 2004 |

2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)Vysvědčení o absolutoriu | 2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | Jordemoder | 23 gennaio 1983 |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | HebammeEntbindungspfleger | 23 gennaio 1983 |

Eesti | Diplom ämmaemanda erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool | Ämmaemand | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) | 1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) | ΜαίαΜαιευτής | 23 gennaio 1983 |

2.Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) | 2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

España | Título de MatronaTítulo de Asistente obstétrico (matrona)Título de Enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | MatronaAsistente obstétrico | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme de sage-femme | L’Etat | Sage-femme | 23 gennaio 1983 |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | Midwife | 23 gennaio 1983 |

Italia | Diploma d’ostetrica | Scuole riconosciute dallo Stato | Ostetrica | 23 gennaio 1983 |

Κύπρος | Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | Εγγεγραμμένη Μαία | 1o maggio 2004 |

Latvija | Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu | Māsu skolas | Vecmāte | 1o maggio 2004 |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikacijąPažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje | 1.Universitetas | Akušeris | 1o maggio 2004 |

2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikacijąPažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje | 2.Kolegija |

3.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją | 3.Kolegija |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports | Sage-femme | 23 gennaio 1983 |

Magyarország | Szülésznő bizonyítvány | Iskola/főiskola | Szülésznő | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel | Universita` ta’ Malta | Qabla | 1o maggio 2004 |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen | Verloskundige | 23 gennaio 1983 |

Österreich | Hebammen-Diplom | HebammenakademieBundeshebammenlehranstalt | Hebamme | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem “magister położnictwa” | Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (istituto d’insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti) | Położna | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1.Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1.Ecolas de Enfermagem | Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1o gennaio 1986 |

2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 2.Escolas Superiores de Enfermagem |

3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 3.Escolas Superiores de EnfermagemEscolas Superiores de Saúde |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “diplomirana babica/diplomirani babičar” | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | diplomirana babica/diplomirani babičar | 1o maggio 2004 |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “bakalár z pôrodnej asistencie” (“Bc.”)2.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka | 1.Vysoká škola2.Stredná zdravotnícka škola | Pôrodná asistentka | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | 1.Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen | 1.Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovårdsläroanstalter | Kätilö/Barnmorska | 1o gennaio 1994 |

2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) | 2.Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | Barnmorska | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting | Various | Midwife | 23 gennaio 1983 |

V.6. Farmacista

5.6.1. Programma di studi per i farmacisti

– Biologia vegetale e animale

– Fisica

– Chimica generale e inorganica

– Chimica organica

– Chimica analitica

– Chimica farmaceutica, compresa l’analisi dei medicinali

– Biochimica generale e applicata (medica)

– Anatomia e fisiologia; terminologia medica

– Microbiologia

– Farmacologia e farmacoterapia

– Tecnologia farmaceutica

– Tossicologia

– Farmacognosia

– Legislazione e, se del caso, deontologia

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all’insegnamento il suo carattere universitario.

5.6.2. Titoli di formazione di farmacista

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien | De universiteiten/Les universitésDe bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française | | 1o ottobre 1987 |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) | Farmaceutická fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole | | 1o ottobre 1987 |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden | | 1o ottobre 1987 |

Eesti | Diplom proviisori õppekava läbimisest | Tartu Ülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση | | 1o ottobre 1987 |

España | Título de Licenciado en Farmacia | Ministerio de Educación y CulturaEl rector de una universidad | | 1o ottobre 1987 |

France | Diplôme d’Etat de pharmacienDiplôme d’Etat de docteur en pharmacie | Universités | | 1o ottobre 1987 |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | | | 1o ottobre 1987 |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università | | 1o novembre 1993 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού | Συμβούλιο Φαρμακευτικής | | 1o maggio 2004 |

Latvija | Farmaceita diploms | Universitātes tipa augstskola | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją | Universitetas | | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d’Etat de pharmacien | Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation nationale | | 1o ottobre 1987 |

Magyarország | Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm) | EG Egyetem | | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja fil-farmaċija | Universita` ta’ Malta | | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie | | 1o ottobre 1987 |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | | 1o ottobre 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades | | 1o ottobre 1987 |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv “magister farmacije/magistra farmacije” | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “magister farmácie” (“Mgr.”) | Vysoká škola | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Proviisorin tutkinto/Provisorexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetKuopion yliopisto | | 1o ottobre 1994 |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet | | 1o ottobre 1994 |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | | | 1o ottobre 1987 |

V.7. Architetto

5.7.1. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell’articolo 46

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Anno accademico di riferimento |

België/ Belgique/ Belgien | 1.Architect/Architecte2.Architect/Architecte3.Architect4.Architect/Architecte5.Architect/Architecte6.Burgelijke ingenieur-architect | 1.Nationale hogescholen voor architectuur2.Hogere-architectuur-instituten3.Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt4.Koninklijke Academies voor Schone Kunsten5.Sint-Lucasscholen6.Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten6.”Faculté Polytechnique” van Mons | | 1988/1989 |

1.Architecte/Architect2.Architecte/Architect3.Architect4.Architecte/Architect5.Architecte/Architect6.Ingénieur-civil — architecte | 1.Ecoles nationales supérieures d’architecture2.Instituts supérieurs d’architecture3.Ecole provinciale supérieure d’architecture de Hasselt4.Académies royales des Beaux-Arts5.Ecoles Saint-Luc6.Facultés des sciences appliquées des universités6.Faculté polytechnique de Mons |

Danmark | Arkitekt cand. arch. | Kunstakademiets Arkitektskole i KøbenhavnArkitektskolen i Århus | | 1988/1989 |

Deutschland | Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ. | Universitäten (Architektur/Hochbau)Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)Hochschulen für bildende KünsteHochschulen für Künste | | 1988/1989 |

Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH | Fachhochschulen (Architektur/Hochbau)Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen |

Eλλάς | Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής | Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής | 1988/1989 |

España | Título oficial de arquitecto | Rectores de las universidades enumeradas a continuación: Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès;Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid;Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia;Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares;Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada;Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;Universidad Europea de Madrid;Universidad de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona;Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia;Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. | | 1988/1989 1999/2000 1999/200 1997/1998 1998/1999 1999/2000 1998/1999 1999/2000 1994/1995 |

France | 1.Diplôme d’architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale. | 1.Le ministre chargé de l’architecture | | 1988/1989 |

2.Diplôme d’architecte ESA | 2.Ecole spéciale d’architecture de Paris |

3.Diplôme d’architecte ENSAIS | 3.Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture |

Ireland | 1.Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI) | 1.National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin | | 1988/1989 |

2.Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch)(Fino al 2002: -Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch)) | 2.Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin(College of Technology, Bolton Street, Dublin) |

3.Certificate of associateship (ARIAI) | 3.Royal Institute of Architects of Ireland |

4.Certificate of membership (MRIAI) | 4.Royal Institute of Architects of Ireland |

Italia | —Laurea in architettura | Università di CamerinoUniversità di Catania — Sede di SiracusaUniversità di ChietiUniversità di FerraraUniversità di FirenzeUniversità di GenovaUniversità di Napoli Federico IIUniversità di Napoli IIUniversità di PalermoUniversità di ParmaUniversità di Reggio CalabriaUniversità di Roma “La Sapienza”Universtià di Roma IIIUniversità di TriestePolitecnico di BariPolitecnico di MilanoPolitecnico di TorinoIstituto universitario di architettura di Venezia | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1988/1989 |

—Laurea in ingegneria edile — architettura | Università dell’AquillaUniversità di PaviaUniversità di Roma”La Sapienza” | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1998/1999 |

—Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura | Università dell’AquillaUniversità di PaviaUniversità di Roma “La Sapienza”Università di AnconaUniversità di Basilicata — PotenzaUniversità di PisaUniversità di BolognaUniversità di CataniaUniversità di GenovaUniversità di PalermoUniversità di Napoli Federico IIUniversità di Roma — Tor VergataUniversità di TrentoPolitecnico di BariPolitecnico di Milano | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 2003/2004 |

Laurea specialistica quinquennale in ArchitetturaLaurea specialistica quinquennale in ArchitetturaLaurea specialistica quinquennale in ArchitetturaLaurea specialistica in Architettura | Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”Università di FerraraUniversità di GenovaUniversità di PalermoPolitecnico di MilanoPolitecnico di BariUniversità di Roma IIIUniversità di FirenzeUniversità di Napoli IIPolitecnico di Milano II | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1998/1999 1999/2000 2003/2004 2004/2005 |

Nederland | 1.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur | 1.Technische Universiteit te Delft | Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46. | 1988/1989 |

2.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek | 2.Technische Universiteit te Eindhoven |

3.Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdamde Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdamde Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburgde Hogeschool voor de Kunsten te Arnhemde Rijkshogeschool Groningen te Groningende Hogeschool Maastricht te Maastricht | |

Österreich | 1.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 1.Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) | | 1998/1999 |

2.Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 2.Technische Universität Wien |

3.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 3.Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) |

4.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 4.Hochschule für Angewandte Kunst in Wien |

5.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 5.Akademie der Bildenden Künste in Wien |

6.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 6.Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92 | Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de LisboaFaculdade de arquitectura da Universidade do PortoEscola Superior Artística do PortoFaculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto | | 1988/1989 1991/1992 |

Suomi/Finland | Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen | Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki)Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerforstekniska högskolaOulun yliopisto/Uleåborgs universitet | | 1998/1999 |

Sverige | Arkitektexamen | Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet | | 1998/1999 |

United Kingdom | 1.Diplomas in architecture | 1.UniversitiesColleges of ArtSchools of Art | Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board. The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation. | 1988/1989 |

2.Degrees in architecture | 2.Universities | |

3.Final examination | 3.Architectural Association | |

4.Examination in architecture | 4.Royal College of Art | |

5.Examination Part II | 5.Royal Institute of British Architects | |

[1] 1o gennaio 1983

[2] 1o gennaio 1983

[3] 1o agosto 1987, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di questa data.

[4] 31 dicembre 1971.

[5] 31 ottobre 1999.

[6] I titoli di formazione non sono rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.

[7] 9 luglio 1984.

[8] 3 dicembre 1971.

[9] 31 ottobre 1993.

[10] I titoli di formazione non sono più rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.

[11] 8 luglio 1984.

[12] 1 gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l’hanno conclusa prima della fine del 1988.

[13] 31 dicembre 1994.

[14] 1 gennaio 1983.

[15] La formazione per il conseguimento del titolo di formazione di specialista in chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) presuppone il compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 24) e, inoltre, di studi di base di dentista (articolo 34).

[16] Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.</

————————————————–

ALLEGATO VI

Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

6. Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell’articolo 45, paragrafo 1

Paese | Titolo di formazione | Anno accademico di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura architecte – architect)Diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect)Diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte – architect)Diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte – architect)Diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall’ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte – architect)Diplomi d’architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte – architect)Diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingenieur-architect) | 1987/1988 |

Česká republika | Diplomi rilasciati dalle facoltà della “České vysoké učení technické” (Università tecnica ceca di Praga):”Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství” (Scuola superiore di architettura ed edilizia) (fino al 1951),”Fakulta architektury a pozemního stavitelství”(Facoltà di architettura ed edilizia) (dal 1951 al 1960),”Fakulta stavební” (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1960), indirizzi: costruzioni e strutture edili, edilizia, costruzioni e architettura; architettura (inclusi pianificazione urbanistica e assetto territoriale), costruzioni civili e costruzioni per la produzione industriale e agricola; o nel programma di studio di ingegneria civile, indirizzo: edilizia e architettura,”Fakulta architektury” (Facoltà di architettura) (dal 1976) indirizzi: architettura; pianificazione urbanistica e assetto territoriale o nel programma di studio: architettura e pianificazione urbanistica, indirizzi: architettura, teoria della concezione architettonica, pianificazione urbanistica e assetto territoriale, storia dell’architettura e ricostruzione dei monumenti storici, o architettura ed edilizia,Diplomi rilasciati dalla “Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše” (fino al 1951) nel settore dell’architettura e delle costruzioni;Diplomi rilasciati dalla “Vysoká škola stavitelství v Brně” (dal 1951 al 1956) nel settore dell’architettura e delle costruzioni;Diplomi rilasciati dalla “Vysoké učení technické v Brně”, “dalla Fakulta architektury” (Facoltà di architettura) (dal 1956), indirizzo: architettura e pianificazione urbanistica o dalla “Fakulta stavební” (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1956), indirizzo: costruzioni;Diplomi rilasciati dalla “Vysoká škola báňská — Technická” univerzita Ostrava, “Fakulta stavební” (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1997), indirizzo: strutture e architettura o indirizzo: ingegneria civile;Diplomi rilasciati dalla “Technická univerzita v Liberci”, “Fakulta architektury” (Facoltà di architettura) (dal 1994) nel programma di architettura e pianificazione urbanistica, indirizzo: architettura;Diplomi rilasciati dalla “Akademie výtvarných umění v Praze” nel programma di belle arti, indirizzo: concezione architettonica;Diplomi rilasciati dalla “Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze” nel programma di belle arti, indirizzo: architettura;Certificato dell’abilitazione rilasciata dal “Česká komora architektů” o del settore dell’edilizia senza specificazione del settore. | 2006/2007 |

Danmark | Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (architekt)Abilitazione rilasciata dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registreret arkitekt)Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di ingegneria civile (bygningskonstruktør), accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l’interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all’articolo 48 della presente direttiva | 1987/1988 |

Deutschland | Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.Ing., Architekt (HfbK)Diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomiDiplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall’ordine professionale conformemente alle disposizioni dell’articolo 47, paragrafo 1 (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi)Certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1o gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l’interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all’articolo 48 della presente direttiva | 1987/1988 |

Eesti | diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996, aastast (diploma di studi di architettura, rilasciato dalla Facoltà di architettura dell’Accademia estone delle arti dal 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (rilasciato dall’Università delle arti di Tallinn nel 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (rilasciato dall’Istituto statale d’arte della Repubblica socialista sovietica di Estonia nel 19511988). | 2006/2007 |

Eλλάς | Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architetturaDiplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall’Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architetturaDiplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architetturaDiplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall’Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architetturaDiplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architetturaDiplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architettura | 1987/1988 |

España | Titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) conferito dal ministero dell’istruzione e della scienza o dalle università | 1987/1988 |

France | Diplomi di “architecte diplômé par le gouvernement” rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica istruzione e dopo tale data dal ministero degli Affari culturali (architecte DPLG)Diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA)Diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo [ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architecte ENSAIS)] | 1987/1988 |

Ireland | Laurea di “Bachelor of Architecture” rilasciata dal “National University of Ireland” (B. Arch. N.U.I.) ai laureati in architettura dell'”University College” di DublinoDiploma di livello universitario in architettura rilasciato dal “College of Technology”, Bolton Street, Dublino (Diplom. Arch.)Certificato di membro associato del “Royal Institute of Architects of Ireland” (A.R.I.A.I.) Certificato di membro del “Royal Institute of Architects of Ireland” (M.R.I.A.I.) | 1987/1988 |

Italia | Diplomi di “laurea in architettura” rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un’apposita commissione, l’esame di stato che abilita all’esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto)diplomi di “laurea in ingegneria” nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all’esercizio indipendente di una professione nel settore dell’architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un’apposita commissione, l’esame di stato che lo abilita all’esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile | 1987/1988 |

Κύπρος | Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, (Certificato di iscrizione all’albo degli architetti rilasciato dalla Camera tecnica (ETEK) di Cipro) | 2006/2007 |

Latvija | “Arhitekta diploms”, ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inenierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un “Arhitekta prakses sertifikāts”, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (i diplomi di architetto (arhitekts) rilasciati dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura dell’Università statale lettone fino al 1958, dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura del Politecnico di Riga tra il 1958 ed il 1991, e dalla Facoltà di architettura dell’Università tecnica di Riga dal 1991 e 1992, e certificato di iscrizione all’Ordine lettone degli architetti) | 2006/2007 |

Lietuva | Diplomi di ingegnere-architetto/architetto rilasciati dal Kauno politechnikos institutas fino al 1969 (ininierius architektas/architektas),Diplomi di architetto/baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dal Vilnius ininerinis statybos institutas fino al 1990, dalla Vilniaus technikos universitetas fino al 1996, dalla Vilnius Gedimino technikos universitetas dal 1996 (architektas/architektūros bakalauras/architektūros magistras),Diplomi di specialisti che hanno completato il corso di architettura/baccellierato in architettura/dottorato in architettura rilasciati dall’ LTSR Valstybinis dailés institutas e dalla Vilniaus dailés akademija dal 1990 (architektûros kursas/architektūros bakalauras/architektûros magistras),Diplomi di baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dalla Kauno technologijos universitetas dal 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras),corredati del certificato rilasciato dalla Commissione di abilitazione che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell’architettura (architetto abilitato/Atestuotas architektas) | 2006/2007 |

Magyarország | Diploma di “okleveles építészmérnök” (diploma di architetto, dottore in scienze architettoniche) rilasciato dalle università,Diploma di “okleveles építész tervező művész” (diploma di dottore in scienze architettoniche e ingegneria edile) rilasciato dalle università | 2006/2007 |

Malta | Perit: Lawrja ta’ Perit rilsciato dall’Universita` ta’ Malta, che conferisce il diritto di iscrizione come “Perit” | 2006/2007 |

Nederland | Attestato che comprova l’esito positivo dell’esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni “Architettura” delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur)Diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect)Diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d’insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)Diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d’insegnamento superiore d’architettura (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)Attestato comprovante l’esito positivo nella prova d’esame organizzata dal consiglio degli architetti del “Bond van Nederlandse Architecten” (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect)Diploma della “Stichting Instituut voor Architectuur” (Fondazione “Istituto di architettura”) (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l’interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso dell’esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all’articolo 44 della presente direttivaAttestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, l’interessato è stato ammesso all’esame di “kandidaat in de bouwkunde” organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)Attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l’interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)Attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell’entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l’accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell’ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l’accesso a tali attività nell’ambito del titolo professionale di cui sopra | 1987/1988 |

Österreich | Diplomi rilasciati dalle università tecniche di Vienna e di Graz e dall’università di Innsbruck, facoltà di ingegneria civile e architettura, sezione architettura (Architektur), ingegneria civile (Bauingenieurwesen Hochbau) e costruzione (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)Diplomi rilasciati dall’università di ingegneria agraria, sezione tecnica delle colture ed economia dell’acqua (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)Diplomi rilasciati dal Collegio universitario delle arti applicate di Vienna, sezione architetturaDiplomi rilasciati dall’Accademia delle belle arti di Vienna, sezione architetturaDiplomi di ingegnere abilitato (Ing.), rilasciato dagli istituti tecnici superiori, dagli istituti tecnici, dagli istituti tecnici per l’edilizia, accompagnati dalla licenza di “Baumeister” attestante almeno sei anni di esperienza professionale in Austria sanzionati da un esameDiplomi rilasciati dal Collegio universitario di disegno industriale di Linz, sezione architetturaCertificati di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile o di ingegnere specializzato nel settore della costruzione (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), rilasciati ai sensi della legge sui tecnici dell’edilizia e dei lavori pubblici (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994) | 1997/1998 |

Polska | I diplomi rilasciati dalle facoltà di architettura delle seguenti università: Università di tecnologia di Varsavia, Facoltà di architettura di Varsavia (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; inżynier magister architektury, magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1948, titolo: nżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1951 al 1956, titolo: inżynier architekt; dal 1954 al 1957, seconda fase, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1957 al 1959, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1959 al 1964: magistra inżyniera architektury; dal 1964 al 1982, titolo: magistra inżyniera architekta; dal 1983 al 1990, titolo: magister inżynier architekt; dal 1991, titolo: magistra inżyniera architekta);Università di tecnologia di Cracovia, Facoltà di Architettura di Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architek (dal 1945 al 1953, Università di arte mineraria e metallurgia, Politecnico di architettura – Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)Università di tecnologia di Breslavia, Facoltà di Architettura di Breslavia (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt. (dal 1949 al 1964, titolo: inżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1956 al 1964, titolo: magister inżynier architektury; dal 1964, titolo: magister inżynier architekt);Università slesiana di tecnologia, Facoltà di Architettura di Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1955: Facoltà di ingegneria e costruzione – Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titolo: inżynier architekt; dal 1961 al 1969, Facoltà di costruzione industriale e ingegneria generale – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titolo: magister inżynier architekt; dal 1969 al 1976, Facoltà di ingegneria civile e architettura – Wydział Budownictwa i Architektury, titolo: magister inżynier architekt; dal 1977, Facoltà di architettura – Wydział Architektury, titolo: magister inżynier architekt e dal 1995 inżynier architekt)Università di tecnologia di Poznan, Facoltà di architettura di Poznan (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1945 al 1955, Scuola di ingegneria, Facoltà di architettura — Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architektury; dal 1978, titolo: magister inżynier architekt e dal 1999 inżynier architekt)Università tecnica di Danzica, Facoltà di architettura di Danzica (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1969 Facoltà di architettura – Wydział Architektury, dal 1969 al 1971 Facoltà di ingegneria civile e architettura – Wydział Budownictwa i Architektury, dal 1971 al 1981 Istituto di architettura e pianificazione urbanistica – Instytut Architektury i Urbanistyki, dal 1981 Facoltà di architettura – Wydział Architektury)Università tecnica di Białystok, Facoltà di Architettura di Białystok) (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt (dal 1975 al 1989 Istituto di Architettura – Instytut Architektury)Università tecnica di Łódź, Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale di Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architek (dal 1973 al 1993 Facoltà di ingegneria civile e architettura – Wydział Budownictwa i Architektury e dal 1992 Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titolo: dal 1973 al 1978 inżynier architekt, dal 1978 magister inżynier architekt)Università tecnica di Stettino, Facoltà di ingegneria civile e architettura di Stettino (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1948 al 1954, Scuola di alta ingegneria, Facoltà di architettura – Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architekt, dal 1970 magister inżynier architekt e dal 1998 inżynier architekt)tutti corredati del certificato di iscrizione rilasciato dalla competente sezione regionale dell’Ordine degli architetti che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell’architettura in Polonia. | 2006/2007 |

Portugal | Diploma “diploma do curso especial de arquitectura” rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di PortoDiploma d’architecte “diploma de arquitecto” rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di PortoDiploma “diploma do curso de arquitectura” rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di PortoDiploma “diploma de licenciatura em arquitectura” rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di LisbonaDiploma “carta de curso de licenciatura em arquitectura” rilasciato dall’università tecnica di Lisbona e dall’università di PortoLaurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dall’istituto tecnico superiore dell’università tecnica di LisbonaLaurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di ingegneria (Engenharia) dell’università di PortoLaurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di scienze e tecnologia dell’università di CoïmbraLaurea in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciata dall’università del Minho | 1987/1988 |

Slovenija | “Univerzitetni diplomirani inenir arhitekture/univerzitetna diplomirana inenirka arhitekture” (diploma universitario in architettura) rilasciato dalla Facoltà di architettura, corredato di un certificato dell’autorità competente nel settore dell’architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell’architettura,Diploma universitario rilasciato dalle facoltà tecniche che rilascia il titolo di “univerzitetni diplomirani inenir (univ.dipl.in.)/univerzitetna diplomirana inenirka” corredato di un certificato dell’autorità competente nel settore dell’architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell’architettura | 2006/2007 |

Slovensko | Diploma dell’indirizzo “architettura ed edilizia” (“architektúra a pozemné staviteľstvo”) rilasciato dall’Università tecnica slovacca (Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1950-1952 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “architettura” (“architektúra”) rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell’Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell’indirizzo “edilizia” (“pozemné staviteľstvo”) rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell’Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “architettura” (“architektúra”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell’indirizzo “edilizia” (“pozemné stavby”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “architettura” (“architektúra”) rilasciato dalla Facoltà di architettura dell’Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell’indirizzo “urbanistica” (“urbanizmus”) rilasciato dalla Facoltà di architettura dell’Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell’indirizzo “edilizia” (“pozemné stavby”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 1977-1997 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “architettura ed edilizia” (“architektúra a pozemné stavby”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 1998 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “edilizia – specializzazione: architettura” (“pozemné stavby — špecializácia: architektúra”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 2000-2001 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “edilizia e architettura” (“pozemné stavby a architektúra”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 2001 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “architettura” (“architektúra”) rilasciato dall’Accademia di belle arti e del design (Vysoká škola výtvarných umení) di Bratislava dal 1969 (titolo: Akad. arch. fino al 1990; Mgr. nel 1990 — 1992; Mgr. arch. nel 19921996; Mgr. art. dal 1997)Diploma dell’indirizzo “edilizia” (“pozemné staviteľstvo”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica (Stavebná fakulta, Technická univerzita) di Košice nel 1981-1991 (titolo: Ing.),tutti corredati del Certificato di abilitazione rilasciato dall’Ordine slovacco degli architetti (Slovenská komora architektov) di Bratislava senza specificazione del settore, o del settore dell'”edilizia” (“pozemné stavby”) o “assetto territoriale” (“územné plánovanie”) Certificato di abilitazione rilasciato dall’Ordine slovacco degli ingegneri civili (Slovenská komora stavebných ininierov) di Bratislvava del settore dell’edilizia (“pozemné stavby”). | 2006/2007 |

Suomi/Finland | Diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura delle università tecniche e dall’università di Oulu (arkkitehti/arkitekt)Diplomi rilasciati dagli istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) | 1997/1998 |

Sverige | Diplomi rilasciati dalla scuola di architettura dell’Istituto reale di tecnologia, dall’Istituto Chalmers di tecnologia e dall’Istituto di tecnologia dell’Università di Lund (arkitekt) Certificati di membro del Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), se gli interessati hanno compiuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva | 1997/1998 |

United Kingdom | Titoli conseguiti in seguito ad esami sostenuti presso :il Royal Institute of British Architectsle scuole di architettura delle università, politecnici, colleges, accademie (colleges privati), istituti di tecnologia e belle arti che erano riconosciuti il 10 giugno 1985 dall’Architects Registration Council del Regno Unito ai fini dell’iscrizione nell’albo professionale (Architect)Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6 (1) a, 6 (1) b, o 6 (1) d dell’Architects Registration Act del 1931 (Architect) Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell’Architects Registration Act del 1938 (Architect) | 1987/1988 |

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ALLEGATO VII

Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1

1. Documenti

a) Prova della nazionalità dell’interessato.

b) Copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione in questione ed eventualmente un attestato dell’esperienza professionale dell’interessato.

Inoltre le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, quali contemplate all’articolo 14. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, l’autorità competente dello Stato membro ospitante si rivolge al punto di contatto, all’autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro d’origine.

c) Per i casi di cui all’articolo 16, un attestato relativo alla natura e alla durata dell’attività, rilasciato dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero.

d) L’autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l’accesso a una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all’onorabilità, alla moralità o all’assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l’esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Le autorità competenti devono far pervenire i documenti richiesti entro il termine di due mesi.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata – o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne – prestata dall’interessato dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

e) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l’accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, esso accetta quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Quando lo Stato membro di origine non prescrive documenti del genere, lo Stato membro ospitante accetta un attestato rilasciato da un’autorità competente di detto Stato. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono far pervenire il documento richiesto entro il termine di due mesi.

f) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l’accesso a una professione regolamentata :

– una prova della capacità finanziaria del richiedente

– la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionali conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l’entità di tale garanzia

detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società d’assicurazione di un altro Stato membro.

2. Certificati

Per facilitare l’applicazione del titolo III, capo III della presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tale titolo è effettivamente quello di cui alla presente direttiva.

Legge 18 aprile 2005, n. 62

Legge 18 aprile 2005, n. 62
(in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005)

Disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto  dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie  e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la  materia,
di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva. 
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni  penali,  quelli  relativi
all'attuazione  delle  direttive  elencate  nell'allegato   A,   sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione,  i  decreti  sono
emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere  parlamentare  di  cui  al  presente  comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o  5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
  4. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,
2003/85/CE,  2003/87/CE,  2003/99/CE,  2003/122/Euratom,   2004/8/CE,
2004/12/CE,   2004/17/CE,   2004/18/CE,    2004/22/CE,    2004/25/CE,
2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE,  2004/67/CE  e  2004/101/CE  sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo  11-ter,  comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.  Su
di essi e' richiesto anche il parere delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,   quarto   comma,   della
Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i  testi,   corredati   dei
necessari  elementi  integrativi  di  informazione,  per   i   pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari  che
devono essere espressi entro venti giorni. 
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. ((9)) 
  5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 2007, N. 77. 
  6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente  adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in  vigore,  per  le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora  in  vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione  della  normativa  comunitaria  e  perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
normativa di attuazione adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma  nel  rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei  principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine  i
decreti  legislativi  recano  l'esplicita  indicazione  della  natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. 
  7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una  o
piu' deleghe  di  cui  al  comma  1  non  risulti  ancora  esercitata
trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla  direttiva  per  la
sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato  della
Repubblica una  relazione  che  dia  conto  dei  motivi  addotti  dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente  per  la  materia  a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive  da  parte
delle regioni e delle province autonome. 
  8.  Il  Governo,  quando  non   intende   conformarsi   ai   pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali  contenute
negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti   attuazione   delle
direttive comprese negli allegati A  e  B,  ritrasmette  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi  alla  Camera  dei
deputati ed al Senato della Repubblica per il parere  definitivo  che
deve essere espresso entro venti giorni. (6) 

------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 6 febbraio 2007, n. 13 ha disposto (con l'art. 10,  comma  2)
che il termine per l'esercizio della  delega  previsto  dal  presente
articolo e' prorogato fino al 31 gennaio 2007. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che
"Il termine di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  18  aprile
2005, n. 62, per l'esercizio della delega  integrativa  e  correttiva
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE  del
Consiglio,  del  22  settembre   2003,   relativa   al   diritto   al
ricongiungimento  familiare,  nonche'  del  decreto  legislativo   di
attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione  europea  e  dei  loro  familiari  di  circolare   e   di
soggiornare  liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri,   e`
prorogato di tre mesi."
                               Art. 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1.  Salvi  gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni  di  cui  al  capo  II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)    le    amministrazioni   direttamente   interessate   provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per
i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da  attuare, sono
introdotte  le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  103.291 euro e
dell'arresto  fino  a  tre  anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo  interessi  costituzionalmente  protetti.  In tali casi sono
previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le
infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o  espongano  a  pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate  sono  determinate  nella  loro entita', tenendo conto della
diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole,  comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri  di
prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o  all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni  identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti  per  le  violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d)  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme  occorrenti  per dare attuazione alle direttive nei soli limiti
occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione delle
direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla copertura
delle  minori  entrate  eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive,  in  quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati  alle  competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  per  un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)  i  decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la disciplina sia pienamente
conforme  alle  prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche
conto  delle  eventuali  modificazioni  comunque  intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  e le
competenze   delle  regioni  e  degli  altri  enti  territoriali,  le
procedure  per  salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la   trasparenza,   la   celerita',   l'efficacia   e  l'economicita'
nell'azione  amministrativa  e  la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
h)  i  decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva
parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli
altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare
il  massimo  livello  di armonizzazione possibile tra le legislazioni
interne  dei  vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli
stessi  sono  tenuti  a  rispettare,  con  particolare riferimento ai
requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di  attivita'  commerciali  e
professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai
cittadini degli altri Stati membri.
                               Art. 3.
(Delega al Governo per la  disciplina  sanzionatoria di violazioni di
                      disposizioni comunitarie)

1.   Al   fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2.  La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati  ai  sensi  dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi  si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione  del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo
1.
                               Art. 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1.  Gli  oneri  per  prestazioni  e controlli da eseguire da parte di
uffici  pubblici  nell'attuazione  delle  normative  comunitarie sono
posti  a  carico  dei  soggetti  interessati, ove cio' non risulti in
contrasto  con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
2.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe di cui al comma 1, qualora
riferite  all'attuazione  delle  direttive di cui agli allegati A e B
della  presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni  ed  i  controlli,  mediante  riassegnazione ai sensi del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
                               Art. 5.
(Delega al Governo   per   il   riordino   normativo   nelle  materie
              interessate dalle direttive comunitarie)

1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole   modificazioni   necessarie  a  garantire  la
semplificazione  e  la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
2.  I  testi  unici  di  cui  al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.  Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni
contenute  nei  testi  unici  non  possono essere abrogate, derogate,
sospese  o  comunque  modificate,  se  non in modo esplicito mediante
l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui al
comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del   Consiglio   dei  ministri  o  del  Ministro  per  le  politiche
comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia
e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni
finalizzate  a  prevenire  l'utilizzazione  del sistema finanziario a
scopo  di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in
materia  e  ad  apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei
seguenti principi:
a)  garantire  la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa;
b)   garantire   l'economicita',   l'efficienza   e  l'efficacia  del
procedimento  ove  siano  previste  sanzioni  amministrative  per  la
violazione della normativa antiriciclaggio.
4.  Dall'attuazione  del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

                               Art. 6.
(Abrogazione della legge 11 gennaio   2001,   n.   7,   sul   settore
                             fieristico)

1.  La  legge  11  gennaio  2001,  n.  7,  sul settore fieristico, e'
abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.
                               Art. 7.
(Modifica  dell'articolo  2  del  regolamento  di  cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio
1995, n. 342, in materia   di   ordinamento   della   professione  di
                consulente in proprieta' industriale)

1.  In  esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di giustizia delle
Comunita'   europee   del  13  febbraio  2003  nella  causa  C131/01,
l'articolo   2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n.
342,   recante  l'ordinamento  della  professione  di  consulente  in
proprieta'   industriale  e  la  formazione  del  relativo  Albo,  e'
sostituito dal seguente:
"Art.  2.  -  (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Puo' essere
iscritta  all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
qualsiasi persona fisica che:
a)  abbia  il  godimento  dei  diritti civili nel proprio ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b)  sia  cittadino  italiano  ovvero  cittadino  degli  Stati  membri
dell'Unione   europea  ovvero  cittadino  di  Stati  esteri  nei  cui
confronti vige un regime di reciprocita';
c)  abbia  la  residenza  ovvero un domicilio professionale in Italia
salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini
italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d)  abbia  superato  l'esame  di abilitazione di cui all'articolo 6 o
abbia  superato  la  prova  attitudinale prevista per i consulenti in
proprieta'   industriale   all'articolo   6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2.    Sono   altresi'   ammessi   all'attivita'   di   rappresentanza
professionale  di  fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con
carattere di temporaneita', previa dichiarazione all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati
membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali
richieste  dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e
legalmente  la  professione  corrispondente a quella di consulente in
proprieta' industriale.
3.  La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione
temporanea   e  automatica  all'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale  al  fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni
relative  al  godimento  dei  diritti e all'osservanza degli obblighi
previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
4.  Per  l'iscrizione  temporanea non si applicano i requisiti di cui
alle  lettere  c)  e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo
non  partecipano  all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono
essere   eletti   quali   componenti   del   Consiglio   dell'Ordine.
L'iscrizione   decade  con  il  decorso  del  periodo  per  il  quale
l'iscrizione e' stata effettuata.
5.  La  prestazione  di  servizi  di  cui  al  comma  2 e' effettuata
utilizzando,  in  lingua  originale,  o  il  titolo professionale, se
esistente,  o  il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di
cui allo stesso comma.
6.   L'iscrizione   e'   effettuata   dal  Consiglio  dell'Ordine  su
presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  ovvero includente le
autocertificazioni  previste  per  legge.  L'avvenuta  iscrizione  e'
prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano
brevetti e marchi".
                               Art. 8.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 538, in materia di distribuzione  all'ingrosso  dei medicinali per
                             uso umano)

1.  All'articolo  5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538,
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.  L'autorita'  competente  che ha concesso l'autorizzazione di
cui  al  comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in
quanto   sono   venuti   meno   i  requisiti  sulla  cui  base  detta
autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero
della  salute  inviando  copia  del  provvedimento  di  sospensione o
revoca.
4-ter.  Il  Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimento
di sospensione o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni
e  dalle  province  autonome  o  dalle autorita' da loro delegate, ne
informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4-quater.  Su  richiesta  della  Commissione  europea  o di uno Stato
membro,  il  Ministero  della  salute fornisce qualunque informazione
utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo".
                               Art. 9.
(Recepimento  della  direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  28  gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e
delle direttive della Commissione    di    attuazione    2003/124/CE,
                      2003/125/CE e 2004/72/CE)

1.  Al  testo  unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Le  informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai
sensi  dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad
altre  autorita'  italiane,  ivi  incluso il Ministro dell'economia e
delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite";
2) al comma 5-bis, le parole "equivalenti a quelle vigenti in Italia"
sono soppresse;
3)  al  comma  7,  sono  aggiunti  i  seguenti periodi: "Le autorita'
competenti  di  Stati  comunitari  o extracomunitari possono chiedere
alla  Banca  d'Italia  e  alla  CONSOB  di effettuare per loro conto,
secondo  le  norme  previste  nel  presente  decreto, un'indagine sul
territorio  dello  Stato.  Le predette autorita' possono chiedere che
venga  consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare
il   personale   della   Banca   d'Italia   e  della  CONSOB  durante
l'espletamento dell'indagine";
b)  all'articolo  64,  comma  1,  dopo  la  lettera b) e' inserita la
seguente:
"b-bis)  adotta  le  disposizioni  e gli atti necessari a prevenire e
identificare  abusi  di informazioni privilegiate e manipolazioni del
mercato;";
c)  all'articolo  97,  comma  1,  la  lettera  a) e' sostituita dalla
seguente:
"a)  l'articolo  114,  commi  5  e 6, dalla data di pubblicazione del
prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;";
d)  all'articolo  103,  comma  2,  la  lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a)  l'articolo  114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del
documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;";
e) l'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
"Art.  114.  - (Comunicazioni al pubblico) - 1. Fermi gli obblighi di
pubblicita'   previsti  da  specifiche  disposizioni  di  legge,  gli
emittenti  quotati  e  i  soggetti  che  li controllano comunicano al
pubblico,   senza   indugio,  le  informazioni  privilegiate  di  cui
all'articolo  181  che  riguardano  direttamente detti emittenti e le
societa'   controllate.  La  CONSOB  stabilisce  con  regolamento  le
modalita'  e  i  termini  di  comunicazione delle informazioni, detta
disposizioni  per  coordinare le funzioni attribuite alla societa' di
gestione  del  mercato  con  le proprie e puo' individuare compiti da
affidarle   per  il  corretto  svolgimento  delle  funzioni  previste
dall'articolo 64, comma 1, lettera b).
2.  Gli  emittenti  quotati  impartiscono  le disposizioni occorrenti
affinche'   le  societa'  controllate  forniscano  tutte  le  notizie
necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla
legge. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie
richieste.
3.  I  soggetti  indicati  nel  comma  1  possono,  sotto  la propria
responsabilita',   ritardare   la  comunicazione  al  pubblico  delle
informazioni  privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite
dalla  CONSOB  con  regolamento, sempre che cio' non possa indurre in
errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi
soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con
regolamento,  puo' stabilire che l'emittente informi senza indugio la
stessa  autorita'  della  decisione  di  ritardare la divulgazione al
pubblico  di  informazioni  privilegiate e puo' individuare le misure
necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4.  Qualora  i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca
in  loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del
lavoro,   della   professione,   della  funzione  o  dell'ufficio  le
informazioni  indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad
un  obbligo  di  riservatezza  legale,  regolamentare,  statutario  o
contrattuale,  gli  stessi  soggetti  indicati  al  comma  1 ne danno
integrale  comunicazione  al  pubblico,  simultaneamente  nel caso di
divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non
intenzionale.
5.  La  CONSOB  puo',  anche  in via generale, richiedere ai soggetti
indicati  nel  comma  1  che siano resi pubblici, con le modalita' da
essa  stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a
spese degli interessati.
6.  Qualora  i  soggetti  indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo
motivato,  che  dalla  comunicazione  al pubblico delle informazioni,
richiesta  ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli
obblighi  di  comunicazione  sono  sospesi.  La  CONSOB,  entro sette
giorni,  puo'  escludere  anche  parzialmente  o  temporaneamente  la
comunicazione  delle  informazioni, sempre che cio' non possa indurre
in  errore  il  pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7.  I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo
o  di  direzione  in  un  emittente quotato e i dirigenti che abbiano
regolare  accesso  a  informazioni privilegiate indicate al comma 1 e
detengano  il  potere  di  adottare decisioni di gestione che possono
incidere  sull'evoluzione  e  sulle prospettive future dell'emittente
quotato,  chiunque  detenga  azioni  in  misura almeno pari al 10 per
cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla
l'emittente  quotato,  devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le
operazioni,  aventi  ad  oggetto azioni emesse dall'emittente o altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta  persona.  Tale comunicazione deve essere effettuata anche
dal  coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a
carico,  nonche'  dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei
soggetti  sopra  indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla
CONSOB  con  regolamento,  in  attuazione  della direttiva 2004/72/CE
della  Commissione,  del  29  aprile 2004. La CONSOB individua con lo
stesso  regolamento  le  operazioni,  le  modalita' e i termini delle
comunicazioni,  le  modalita'  e  i termini di diffusione al pubblico
delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano
anche  con  riferimento  alle  societa'  in rapporto di controllo con
l'emittente  nonche'  ad  ogni  altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente
comma.
8.  I  soggetti  che  producono  o diffondono ricerche o valutazioni,
comprese  le  societa'  di  rating,  riguardanti strumenti finanziari
indicati  all'articolo  180,  comma 1, lettera a), o gli emittenti di
tali  strumenti,  nonche' i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni  che raccomandano o propongono strategie di investimento
destinate  ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare
l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro
interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari
cui l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b)  le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni
indicate  al  comma  8  prodotte  o diffuse da emittenti quotati o da
soggetti  abilitati, nonche' da soggetti in rapporto di controllo con
essi.
10.  Fatto  salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai
sensi  del  comma  9,  lettera  a),  non  si applicano ai giornalisti
soggetti  a norme di autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione  consenta  di  conseguire  gli stessi effetti. La CONSOB
valuta,  preventivamente  e  in via generale, la sussistenza di dette
condizioni.
11.  Le  istituzioni  che  diffondono  al pubblico dati o statistiche
idonei   ad  influenzare  sensibilmente  il  prezzo  degli  strumenti
finanziari  indicati  all'articolo  180,  comma 1, lettera a), devono
divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.
12.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano anche ai
soggetti  italiani  ed esteri che emettono strumenti finanziari per i
quali   sia   stata  presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle
negoziazioni nei mercati regolamentati italiani";
f) all'articolo 115, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis)   esercitare  gli  ulteriori  poteri  previsti  dall'articolo
187-octies";
g) dopo l'articolo 115, e' inserito il seguente:
"Art.  115-bis.  -  (Registri  delle  persone  che  hanno  accesso ad
informazioni privilegiate) - 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in
rapporto  di  controllo  con  essi, o le persone che agiscono in loro
nome  o  per  loro  conto, devono istituire, e mantenere regolarmente
aggiornato,  un registro delle persone che, in ragione dell'attivita'
lavorativa  o  professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte,
hanno  accesso  alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1.
La  CONSOB  determina  con  regolamento  le modalita' di istituzione,
tenuta e aggiornamento dei registri";
h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "Gli articoli 114" sono
inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 7,";
i) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Gli  acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli
2357  e  2357-bis,  primo  comma,  numero  1),  del codice civile, da
societa'  con  azioni  quotate,  devono  essere effettuati in modo da
assicurare  la  parita'  di  trattamento  tra  gli azionisti, secondo
modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento";
l)  nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, e' inserito
il seguente:
"Art. 170-bis. - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) -
1.  Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo 2638 del codice civile,
chiunque  ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB e'
punito  con  la  reclusione  fino  a  due anni e con la multa da euro
diecimila ad euro duecentomila";
m)  all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: "50, comma 1; 65" sono
inserite le seguenti: "; 187-nonies";
n) all'articolo 193:
1)  al comma 1, dopo le parole: "tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 113, 114 e 115" sono inserite le seguenti: "o
soggetti  agli obblighi di cui all'articolo 115-bis" e le parole: "da
lire  dieci  milioni  a  lire duecento milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro cinquemila ad euro cinquecentomila";
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i
quali  esercitano  funzioni  di  amministrazione,  di  direzione e di
controllo  presso  le  societa'  e gli enti che svolgono le attivita'
indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e
i   soggetti   indicati  nell'articolo  114,  comma  7,  in  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  ivi  previste nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e
11,  nonche'  di  quelle  di  attuazione  emanate  dalla  CONSOB, nei
confronti  della  persona fisica che svolge le attivita' indicate nel
comma  1-bis  e,  quando  non  ricorra la causa di esenzione prevista
dall'articolo  114,  comma 10, nei confronti della persona fisica che
svolge l'attivita' di giornalista";
3)  al  comma  2,  le  parole: "da lire dieci milioni a lire duecento
milioni"  sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila ad euro
cinquecentomila";
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo  non  si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689".
2.  Al  testo  unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti  modifiche
recanti  nuove  disposizioni  in  materia  di  abuso  di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato:
a)  nella  parte  V,  titolo  I,  la  partizione  "Capo IV - Abusi di
informazioni  privilegiate  e  aggiotaggio  su  strumenti finanziari"
comprendente gli articoli da 180 a 187-bis e' sostituita dal seguente
titolo:

                            "TITOLO I-BIS
   ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
                               CAPO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  180.  -  (Definizioni)  -  1.  Ai  fini  del presente titolo si
intendono per:
a)   ''strumenti   finanziari'':  gli  strumenti  finanziari  di  cui
all'articolo  1,  comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e'
stata  presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato  regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea,
nonche'  qualsiasi  altro  strumento  ammesso o per il quale e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle  negoziazioni  in un
mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
b)  "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo
1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali
e'  stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un  mercato  regolamentato  italiano  o  di  altro  Paese dell'Unione
europea,  nonche' qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci
ammesso  o  per  il  quale  e'  stata  presentata  una  richiesta  di
ammissione  alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese
dell'Unione europea;
c)  "prassi  di  mercato  ammesse":  prassi  di  cui  e'  ragionevole
attendersi  l'esistenza  in uno o piu' mercati finanziari e ammesse o
individuate   dalla   CONSOB  in  conformita'  alle  disposizioni  di
attuazione  della  direttiva  2003/6/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003;
d)  "ente":  uno  dei  soggetti  indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art.  181.  -  (Informazione  privilegiata) - 1. Ai fini del presente
titolo  per  informazione  privilegiata si intende un'informazione di
carattere  preciso,  che  non  e'  stata  resa pubblica, concernente,
direttamente   o  indirettamente,  uno  o  piu'  emittenti  strumenti
finanziari  o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica,
potrebbe  influire  in  modo  sensibile  sui prezzi di tali strumenti
finanziari.
2.  In  relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata
si  intende  un'informazione  di  carattere preciso, che non e' stata
resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu'
derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati
sono  negoziati  si  aspettano  di ricevere secondo prassi di mercato
ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a)  si  riferisce  ad  un complesso di circostanze esistente o che si
possa  ragionevolmente  prevedere  che  verra'  ad  esistenza o ad un
evento  verificatosi  o che si possa ragionevolmente prevedere che si
verifichera';
b)  e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni
sul  possibile  effetto del complesso di circostanze o dell'evento di
cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4.  Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile   sui   prezzi   di   strumenti   finanziari   si   intende
un'informazione   che   presumibilmente  un  investitore  ragionevole
utilizzerebbe  come  uno  degli  elementi  su  cui fondare le proprie
decisioni di investimento.
5.  Nel  caso  delle  persone  incaricate  dell'esecuzione  di ordini
relativi  a  strumenti  finanziari,  per informazione privilegiata si
intende  anche  l'informazione  trasmessa da un cliente e concernente
gli  ordini  del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere
preciso  e  che  concerne,  direttamente o indirettamente, uno o piu'
emittenti  di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari,
che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi
di tali strumenti finanziari.
Art.  182.  -  (Ambito  di applicazione). - 1. I reati e gli illeciti
previsti  dal  presente  titolo sono puniti secondo la legge italiana
anche   se   commessi   all'estero,  qualora  attengano  a  strumenti
finanziari ammessi o per i quali e' stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.
2.  Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli
184,  185,  187-bis  e  187-ter  si  applicano  ai  fatti concernenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in un
mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
Art.  183.  -  (Esenzioni).  -  1. Le disposizioni di cui al presente
titolo non si applicano:
a)  alle  operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
valutaria  o  alla  gestione del debito pubblico compiute dallo Stato
italiano,  da  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  dal Sistema
europeo  delle  Banche  centrali,  da una Banca centrale di uno Stato
membro  dell'Unione  europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente
designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
b)  alle  negoziazioni  di  azioni,  obbligazioni  e  altri strumenti
finanziari  propri  quotati,  effettuate  nell'ambito di programmi di
riacquisto  da  parte  dell'emittente  o  di  societa'  controllate o
collegate,   ed  alle  operazioni  di  stabilizzazione  di  strumenti
finanziari  che  rispettino  le condizioni stabilite dalla CONSOB con
regolamento.

                               CAPO II
                           SANZIONI PENALI

Art.  184. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. E' punito con
la  reclusione  da  uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro  tre  milioni  chiunque,  essendo  in  possesso  di informazioni
privilegiate  in  ragione  della  sua qualita' di membro di organi di
amministrazione,   direzione   o   controllo   dell'emittente,  della
partecipazione  al  capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di
un'attivita'  lavorativa, di una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio:
a)   acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,  direttamente  o
indirettamente,  per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b)  comunica  tali  informazioni  ad  altri,  al di fuori del normale
esercizio   del   lavoro,   della   professione,   della  funzione  o
dell'ufficio;
c)  raccomanda  o  induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2.  La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in
possesso  di  informazioni privilegiate a motivo della preparazione o
esecuzione  di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui
al medesimo comma 1.
3.  Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa  fino al triplo o fino al
maggiore  importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dal  reato  quando,  per  la rilevante offensivita' del fatto, per le
qualita'  personali  del colpevole o per l'entita' del prodotto o del
profitto  conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche se
applicata nel massimo.
4.  Ai  fini  del  presente  articolo  per  strumenti  finanziari  si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2,  il  cui  valore  dipende  da  uno  strumento  finanziario  di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Art.  185.  -  (Manipolazione  del  mercato).  - 1. Chiunque diffonde
notizie  false  o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo
di  strumenti  finanziari,  e'  punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2.  Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa  fino al triplo o fino al
maggiore  importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dal  reato  quando,  per  la rilevante offensivita' del fatto, per le
qualita'  personali  del colpevole o per l'entita' del prodotto o del
profitto  conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche se
applicata nel massimo.
Art.  186. (Pene accessorie). - 1. La condanna per taluno dei delitti
previsti   dal   presente  capo  importa  l'applicazione  delle  pene
accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice
penale  per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due
anni,   nonche'   la  pubblicazione  della  sentenza  su  almeno  due
quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art.  187.  (Confisca).  -  1.  In caso di condanna per uno dei reati
previsti dal presente capo e' disposta la confisca del prodotto o del
profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2.  Qualora  non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1,  la  stessa  puo'  avere  ad oggetto una somma di denaro o beni di
valore equivalente.
3.  Per  quanto  non  stabilito  nei  commi  1  e  2  si applicano le
disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

                              CAPO III
                       SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.  187-bis.  - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. Salve le
sanzioni  penali  quando il fatto costituisce reato, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  ventimila  a euro tre
milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in
ragione  della  sua  qualita' di membro di organi di amministrazione,
direzione   o   controllo  dell'emittente,  della  partecipazione  al
capitale   dell'emittente,   ovvero  dell'esercizio  di  un'attivita'
lavorativa,  di  una professione o di una funzione, anche pubblica, o
di un ufficio:
a)   acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,  direttamente  o
indirettamente,  per  conto proprio o per conto di terzi su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b)  comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio
del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c)  raccomanda  o  induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo
in  possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione
o  esecuzione  di  attivita' delittuose compie taluna delle azioni di
cui al medesimo comma 1.
3.  Ai  fini  del  presente  articolo  per  strumenti  finanziari  si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2,  il  cui  valore  dipende  da  uno  strumento  finanziario  di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4.  La  sanzione  prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in
possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere
in  base  ad  ordinaria  diligenza  il  carattere  privilegiato delle
stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5.  Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4
sono  aumentate  fino  al  triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte  il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per
le qualita' personali del colpevole ovvero per l'entita' del prodotto
o  del  profitto  conseguito  dall'illecito, esse appaiono inadeguate
anche se applicate nel massimo.
6.  Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e'
equiparato alla consumazione.
Art.  187-ter.  - (Manipolazione del mercato). - 1. Salve le sanzioni
penali  quando  il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  ventimila a euro cinque milioni
chiunque,  tramite  mezzi  di  informazione, compreso INTERNET o ogni
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti
che  forniscano  o  siano  suscettibili  di fornire indicazioni false
ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2.  Per  i  giornalisti  che  operano  nello  svolgimento  della loro
attivita'  professionale la diffusione delle informazioni va valutata
tenendo  conto  delle  norme di autoregolamentazione proprie di detta
professione,   salvo  che  tali  soggetti  traggano,  direttamente  o
indirettamente,  un  vantaggio  o  un profitto dalla diffusione delle
informazioni.
3.  Salve  le  sanzioni  penali quando il fatto costituisce reato, e'
punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1
chiunque pone in essere:
a)  operazioni  od  ordini  di  compravendita  che forniscano o siano
idonei   a   fornire   indicazioni   false  o  fuorvianti  in  merito
all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b)  operazioni  od  ordini  di  compravendita che consentono, tramite
l'azione  di  una  o  di  piu'  persone  che agiscono di concerto, di
fissare il prezzo di mercato di uno o piu' strumenti finanziari ad un
livello anomalo o artificiale;
c)  operazioni  od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od
ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d)  altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in
merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4.  Per  gli  illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non puo'
essere  assoggettato  a sanzione amministrativa chi dimostri di avere
agito  per  motivi  legittimi e in conformita' alle prassi di mercato
ammesse nel mercato interessato.
5.   Le   sanzioni   amministrative  pecuniarie  previste  dai  commi
precedenti  sono  aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo
di  dieci  volte  il  prodotto o il profitto conseguito dall'illecito
quando,  per  le  qualita' personali del colpevole, per l'entita' del
prodotto  o  del  profitto  conseguito  dall'illecito  ovvero per gli
effetti  prodotti  sul  mercato,  esse  appaiono  inadeguate anche se
applicate nel massimo.
6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, sentita la CONSOB
ovvero  su  proposta  della  medesima,  puo' individuare, con proprio
regolamento,  in  conformita'  alle  disposizioni di attuazione della
direttiva  2003/6/CE  adottate  dalla Commissione europea, secondo la
procedura   di   cui  all'articolo  17,  paragrafo  2,  della  stessa
direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste
nei   commi  precedenti,  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  del
presente articolo.
7.  La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le
circostanze  da  prendere  in  considerazione  per la valutazione dei
comportamenti  idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi
della  direttiva  2003/6/CE  e delle disposizioni di attuazione della
stessa.
Art.   187-quater.  -  (Sanzioni  amministrative  accessorie).  -  1.
L'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente   capo  importa  la  perdita  temporanea  dei  requisiti  di
onorabilita'  per  gli  esponenti  aziendali  ed  i  partecipanti  al
capitale  dei  soggetti  abilitati,  delle  societa'  di gestione del
mercato,  nonche'  per i revisori e i promotori finanziari e, per gli
esponenti  aziendali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea ad
assumere   incarichi   di   amministrazione,  direzione  e  controllo
nell'ambito  di  societa'  quotate  e  di  societa'  appartenenti  al
medesimo gruppo di societa' quotate.
2.  La  sanzione  amministrativa  accessoria di cui al comma 1 ha una
durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie  previste  dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della
gravita'  della  violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti  abilitati,  alle  societa'  di  gestione  del mercato, agli
emittenti  quotati  e  alle  societa'  di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore
a  tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti
ordini  professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto
all'ordine dall'esercizio dell'attivita' professionale.
Art.  187-quinquies.  -  (Responsabilita'  dell'ente). - 1. L'ente e'
responsabile  del  pagamento  di  una  somma  pari  all'importo della
sanzione  amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente
capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a)   da   persone   che  rivestono  funzioni  di  rappresentanza,  di
amministrazione  o  di  direzione  dell'ente  o  di  una  sua  unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche' da
persone  che  esercitano,  anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
b)  da  persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a).
2.  Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1,
il  prodotto  o  il  profitto  conseguito  dall'ente  e' di rilevante
entita',  la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o
profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel
comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4.  In  relazione  agli  illeciti  di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo
8  giugno  2001,  n.  231.  Il  Ministero  della giustizia formula le
osservazioni  di  cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001,  n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti
dal presente titolo.
Art.  187-sexies.  -  (Confisca).  - 1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste dal presente capo importa sempre
la  confisca  del  prodotto  o  del profitto dell'illecito e dei beni
utilizzati per commetterlo.
2.  Qualora  non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1,  la  stessa  puo'  avere  ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilita' di valore equivalente.
3.  In  nessun  caso puo' essere disposta la confisca di beni che non
appartengono  ad  una  delle  persone  cui  e'  applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria.
Art.  187-septies.  -  (Procedura  sanzionatoria).  -  1. Le sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB
con  provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli
interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi
trenta  giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi'
chiedere di essere sentiti personalmente.
2.   Il   procedimento   sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,   della  conoscenza  degli  atti  istruttori,  della
verbalizzazione  nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
3.  Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per
estratto  nel  Bollettino  della  CONSOB.  Avuto riguardo alla natura
delle   violazioni   e  degli  interessi  coinvolti,  possono  essere
stabilite  dalla  CONSOB  modalita' ulteriori per dare pubblicita' al
provvedimento,  ponendo  le relative spese a carico dell'autore della
violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, puo'
differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del
provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla
integrita'   del  mercato  ovvero  questa  possa  arrecare  un  danno
sproporzionato alle parti coinvolte.
4.  Avverso  il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente capo puo' proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione,  ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui
circoscrizione  e'  la  sede legale o la residenza dell'opponente. Se
l'opponente  non  ha  la  sede  legale o la residenza nello Stato, e'
competente  la  corte d'appello del luogo in cui e' stata commessa la
violazione.   Quando  tali  criteri  non  risultano  applicabili,  e'
competente  la  corte  d'appello  di  Roma.  Il  ricorso  deve essere
notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte
d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
5.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del provvedimento. La
corte   d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre  la
sospensione con decreto motivato.
6.  Il  giudizio  di  opposizione  si  svolge  nelle  forme  previste
dall'articolo  23  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili.
7.  Copia  della sentenza e' trasmessa a cura della cancelleria della
corte  d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto
nel Bollettino di quest'ultima.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo
non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

                               CAPO IV
                         POTERI DELLA CONSOB

Art. 187-octies. - (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB vigila sulla
osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le
altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2.  La  CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle
violazioni  delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando
i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.
3.  La  CONSOB  puo' nei confronti di chiunque possa essere informato
sui fatti:
a)  richiedere  notizie,  dati  o  documenti  sotto  qualsiasi  forma
stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b)  richiedere  le  registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il
termine per la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d)  procedere  al  sequestro  dei beni che possono formare oggetto di
confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f)  procedere  a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a)  avvalersi  della  collaborazione delle pubbliche amministrazioni,
richiedendo  la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga
ai  divieti  di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
30   giugno   2003,  n.  196,  ed  accedere  al  sistema  informativo
dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli
2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b)  chiedere  l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al
traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c)  richiedere  la comunicazione di dati personali anche in deroga ai
divieti  di  cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d)  avvalersi,  ove  necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei
conti  e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, secondo le modalita' indicate dall'articolo 3,
comma  4,  lettera  b),  del  decreto-legge  3  maggio  1991, n. 143,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197,
nonche'  acquisire  anche  mediante  accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio  indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979,  n.  625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15;
e)  accedere  direttamente, mediante apposita connessione telematica,
ai  dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di
cui  alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile 1994.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera
b),  sono  esercitati  previa  autorizzazione  del  procuratore della
Repubblica.  Detta  autorizzazione  e'  necessaria  anche  in caso di
esercizio  dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma
4,  lettera  c),  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dai soggetti
abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.
6.  Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di
violazioni  delle  norme  del  presente titolo, la CONSOB puo' in via
cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.
7.  E'  fatta  salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli
199,  200,  201,  202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene
redatto  processo  verbale  dei dati e delle informazioni acquisite o
dei  fatti  accertati,  dei  sequestri eseguiti e delle dichiarazioni
rese  dagli  interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto di averne copia.
9.  Quando  si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera
d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.
10.  Sull'opposizione  la  decisione  e'  adottata  con provvedimento
motivato  emesso  entro  il  trentesimo  giorno  successivo  alla sua
proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto
quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b)   viene  provato  che  gli  aventi  diritto  sono  terzi  estranei
all'illecito;
c)  l'atto  di  contestazione  degli  addebiti  non e' notificato nei
termini  prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata applicata entro
il termine di due anni dall'accertamento della violazione.
12.  Nell'esercizio  dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB
puo'  avvalersi  della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti
richiesti  agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini
dell'accertamento  dell'imposta  sul  valore aggiunto e delle imposte
sui redditi.
13.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i dati acquisiti dalla
Guardia  di  finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma
12  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio  e vengono, senza indugio,
comunicati esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria
ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.  Decorso inutilmente il termine
fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme
dovute  in  base  alle  norme  previste  per la riscossione, mediante
ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti
pubblici e previdenziali.
15.   Quando   l'autore   della   violazione   esercita  un'attivita'
professionale, il provvedimento che infligge la sanzione e' trasmesso
al competente ordine professionale.
Art.  187-novies. - (Operazioni sospette). - 1. I soggetti abilitati,
gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societa'
di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le
operazioni  che,  in  base  a  ragionevoli  motivi, possono ritenersi
configurare  una  violazione  delle  disposizioni  di cui al presente
titolo.  La  CONSOB  stabilisce,  con  regolamento,  le  categorie di
soggetti  tenuti  a  tale  obbligo,  gli elementi e le circostanze da
prendere  in  considerazione  per  la  valutazione  dei comportamenti
idonei  a  costituire  operazioni  sospette, nonche' le modalita' e i
termini di tali segnalazioni.

                               CAPO V
                      RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI

Art.  187-decies.  -  (Rapporti  con la magistratura). - 1. Quando ha
notizia  di  uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero
ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.
2.  Il  Presidente  della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con
una  relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento
dell'attivita'  di accertamento nel caso in cui emergano elementi che
facciano  presumere  la  esistenza di un reato. La trasmissione degli
atti   al  pubblico  ministero  avviene  al  piu'  tardi  al  termine
dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui al presente titolo, capo III.
3.  La  CONSOB  e l'autorita' giudiziaria collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento
delle  violazioni  di  cui al presente titolo anche quando queste non
costituiscono  reato.  A  tale  fine  la  CONSOB  puo'  utilizzare  i
documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei
modi  e  con  le  forme  previsti  dall'articolo 63, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dall'articolo  33,  terzo  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 187-undecies. - (Facolta' della CONSOB nel procedimento penale).
-  1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185,
la  CONSOB  esercita i diritti e le facolta' attribuiti dal codice di
procedura  penale  agli  enti  e alle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato.
2.  La CONSOB puo' costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di
riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrita' del mercato,
una  somma  determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo
comunque  conto dell'offensivita' del fatto, delle qualita' personali
del  colpevole  e dell'entita' del prodotto o del profitto conseguito
dal reato.
Art.   187-duodecies.   -   (Rapporti   tra   procedimento  penale  e
procedimento  amministrativo  e di opposizione). - 1. Il procedimento
amministrativo  di  accertamento  e il procedimento di opposizione di
cui  all'articolo  187-septies  non  possono  essere  sospesi  per la
pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o
fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.
Art.  187-terdecies.  -  (Esecuzione  delle  pene  pecuniarie e delle
sanzioni  pecuniarie  nel processo penale). - 1. Quando per lo stesso
fatto  e'  stata  applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione
amministrativa  pecuniaria  ai  sensi  dell'articolo 195, la esazione
della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato
e'  limitata  alla  parte  eccedente  quella  riscossa dall'Autorita'
amministrativa.
Art.  187-quaterdecies.  -  (Procedure  consultive).  -  1. La CONSOB
definisce  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  con  proprio  regolamento,  le modalita' e i
tempi  delle  procedure consultive da attivare, mediante costituzione
di  un  Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei
prestatori  di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in
occasione  delle  modifiche  regolamentari  in  materia  di  abusi di
mercato  e  in  altre  materie  rientranti  nelle  proprie competenze
istituzionali";
b)  nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, e' inserito il
seguente:
"Art.  187-quinquiesdecies.  -  (Tutela  dell'attivita'  di vigilanza
della  CONSOB).  -  1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del
codice  civile,  chiunque  non  ottempera  nei termini alle richieste
della  CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
duecentomila";
c) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
"Art.  195.  -  (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo  196,  le sanzioni amministrative previste nel presente
titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le
rispettive    competenze,    con   provvedimento   motivato,   previa
contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni
dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.
2.   Il   procedimento   sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,   della  conoscenza  degli  atti  istruttori,  della
verbalizzazione  nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
3.  Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per
estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca
d'Italia  o  la  CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e
degli  interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
4.  Avverso  il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal  presente  titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del
luogo  in  cui  ha  sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore
della  violazione  ovvero,  nei  casi  in  cui  tale criterio non sia
applicabile,  del  luogo  in  cui  la  violazione  e' stata commessa.
L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il
provvedimento  entro  trenta  giorni  dalla  sua comunicazione e deve
essere  depositata  presso la cancelleria della corte d'appello entro
trenta giorni dalla notifica.
5.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del provvedimento. La
corte   d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre  la
sospensione con decreto motivato.
6.  La  corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini
per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti, nonche' consentire
l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa a cura della cancelleria della
corte  d'appello  all'Autorita'  che  ha adottato il provvedimento ai
fini   della   pubblicazione,   per   estratto,   nel  Bollettino  di
quest'ultima.
9.  Le  societa'  e  gli  enti ai quali appartengono gli autori delle
violazioni  rispondono,  in  solido  con  questi, del pagamento della
sanzione  e  delle  spese di pubblicita' previste dal secondo periodo
del  comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso
i responsabili".
3.  Dopo  l'articolo  25-quinquies  del  decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art.  25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di
abuso  di  informazioni  privilegiate  e di manipolazione del mercato
previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui
al  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2.  Se,  in  seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il
prodotto  o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita',
la  sanzione  e'  aumentata  fino  a  dieci  volte  tale  prodotto  o
profitto".
4.  All'articolo  2637  del  codice  civile,  le  parole:  "strumenti
finanziari,  quotati  o non quotati," sono sostituite dalle seguenti:
"strumenti  finanziari  non  quotati  o  per  i  quali  non  e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle  negoziazioni  in un
mercato regolamentato,".
5.  Alla  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo 266 del codice di
procedura  penale,  dopo  le  parole:  "reati  di ingiuria, minaccia,
usura,  abusiva  attivita'  finanziaria,"  sono inserite le seguenti:
"abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,".
6.  Le  disposizioni  previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  28 febbraio 1998, n. 58, si
applicano  anche  alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  che le ha depenalizzate,
quando  il  relativo  procedimento penale non sia stato definito. Per
ogni  altro  effetto  si  applica  l'articolo  2  del  codice penale.
L'autorita'  giudiziaria,  in relazione ai procedimenti penali per le
violazioni  non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, se non deve pronunciare decreto di
archiviazione  o  sentenza  di  assoluzione  o di proscioglimento con
formula  che  esclude  la  rilevanza  penale  del  fatto,  dispone la
trasmissione  degli  atti  alla  CONSOB.  Da  tale momento decorre il
termine   di   centottanta   giorni  per  la  notifica  dell'atto  di
contestazione delle violazioni.
7. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del testo unico di cui al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, come sostituito dal
comma   2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  si  applicano  ai
procedimenti   sanzionatori  avviati  con  lettere  di  contestazione
inoltrate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge.  Le  disposizioni  del citato articolo 195 nel testo
vigente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
continuano  ad  essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati
prima della suddetta data.
8.  Al  fine  di  adeguare  la dotazione di personale della CONSOB ai
nuovi  compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo
dei   posti  della  pianta  organica  prevista  dall'articolo  2  del
decreto-legge  8  aprile  1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  giugno  1974, n. 216, e successive modificazioni, e'
aumentato da 450 a 600 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra
l'aliquota  del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del
personale  a  contratto a tempo determinato e' stabilita con apposita
deliberazione  adottata  dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal
nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95.  Resta  fermo  il  disposto  di  cui  al settimo comma del citato
articolo  2.  Gli  oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le
procedure  e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
                             Art. 9-bis.
  ((Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
    del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
   93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
     europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
  del Consiglio, nonche' della direttiva 2006/31/CE del Parlamento
     europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la
                       direttiva 2004/39/CE))

  ((1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  21  aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
che  modifica  le  direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva  2000/12/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio e che
abroga  la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonche' della direttiva
2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre  ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  apportare  al  testo  unico  delle disposizioni in materia di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le
integrazioni  necessarie  al  corretto  e integrale recepimento della
direttiva  e  delle  relative  misure  di esecuzione nell'ordinamento
nazionale   attribuendo  le  competenze  rispettivamente  alla  Banca
d'Italia  e  alla  Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa
(CONSOB)  secondo  i  principi  di cui agli articoli 5 e 6 del citato
testo  unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina
prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;
    b)  recepire  le  nozioni di servizi e attivita' di investimento,
nonche'   di  servizi  accessori  e  strumenti  finanziari  contenute
nell'allegato  I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con
la  Banca  d'Italia,  il  potere di recepire le disposizioni adottate
dalla  Commissione  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2, della
direttiva;
    c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo
professionale,  dei  servizi  e  delle  attivita' di investimento sia
riservato  alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di
societa'  per azioni nonche', limitatamente al servizio di consulenza
in  materia  di  investimenti,  alle  persone fisiche in possesso dei
requisiti   di   professionalita',   onorabilita',   indipendenza   e
patrimoniali   stabiliti   con   regolamento  adottato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
Resta  ferma  l'abilitazione  degli agenti di cambio ad esercitare le
attivita' previste dall'ordinamento nazionale;
    d)   prevedere  che  la  gestione  di  sistemi  multilaterali  di
negoziazione  sia  consentita  anche  alle  societa'  di  gestione di
mercati   regolamentati   previa  verifica  della  sussistenza  delle
condizioni indicate dalla direttiva;
    e)  individuare  nella  CONSOB,  in  coordinamento  con  la Banca
d'Italia,  l'autorita'  unica competente per i fini di collaborazione
con  le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri  stabiliti nella
direttiva  e  nelle  relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla
Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 64,
paragrafo 2, della medesima direttiva;
    f)  stabilire  i  criteri  generali di condotta che devono essere
osservati  dai  soggetti  abilitati  nella  prestazione dei servizi e
delle  attivita' di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai
principi   di   cura   dell'interesse   del  cliente,  tenendo  conto
dell'integrita'   del   mercato  e  delle  specificita'  di  ciascuna
categoria  di  investitori,  quali  i clienti al dettaglio, i clienti
professionali e le controparti qualificate;
    g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate,
ai  fini  dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di
soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonche'
le  corrispondenti  categorie  di soggetti di Paesi terzi; attribuire
alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con
regolamento,  tenuto  conto delle misure di esecuzione adottate dalla
Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 64,
paragrafo  2,  della  direttiva,  i  requisiti  di altre categorie di
soggetti   che   possono   essere   riconosciuti   come   controparti
qualificate;
    h)  attribuire  alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere
di disciplinare con regolamento, in conformita' alla direttiva e alle
relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla Commissione europea,
secondo  la  procedura  di  cui  all'articolo  64, paragrafo 2, della
medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che
i soggetti abilitati devono tenere:
      1)  le  misure  e  gli  strumenti  per identificare, prevenire,
gestire  e  rendere  trasparenti  i conflitti di interesse, inclusi i
principi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure
organizzative e politiche di gestione dei conflitti;
      2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al
grado   di   rischiosita'  di  ciascun  tipo  specifico  di  prodotti
finanziari  e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a
tale  fine,  la  CONSOB  puo'  avvalersi  della  collaborazione delle
associazioni  maggiormente  rappresentative  dei soggetti abilitati e
del  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli utenti previsto
dall'articolo   136  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
      3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;
      4)  l'affidamento  a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di
funzioni operative;
      5)  le  misure  da  adottare per ottenere nell'esecuzione degli
ordini  il  miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le
modalita' di registrazione e conservazione degli ordini stessi;
    i) disciplinare l'attivita' di gestione dei sistemi multilaterali
di  negoziazione  conferendo  alla  CONSOB il potere di stabilire con
proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;
    l)  al  fine  di  garantire  l'effettiva integrazione dei mercati
azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione
dei   prezzi,   eliminando  gli  ostacoli  che  possono  impedire  il
consolidamento  delle  informazioni messe a disposizione del pubblico
nei  diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita
la   Banca   d'Italia,   per   i   mercati   all'ingrosso  di  titoli
obbligazionari  privati  e  pubblici,  diversi  dai  titoli di Stato,
nonche'  per  gli scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma
2,  lettera  d),  del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58, e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici,  su  tassi  di  interesse  e  su  valute,  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
      1)  disciplinare  il  regime  di trasparenza pre-negoziazione e
post-negoziazione  per  le operazioni riguardanti azioni ammesse alla
negoziazione   nei  mercati  regolamentati,  effettuate  nei  mercati
medesimi,   nei   sistemi   multilaterali  di  negoziazione  e  dagli
internalizzatori sistematici;
      2)  estendere,  in tutto o in parte, quando cio' sia necessario
per  la  tutela  degli  investitori,  il  regime di trasparenza delle
operazioni  aventi  ad  oggetto  strumenti  finanziari  diversi dalle
azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;
    m)   conferire   alla   CONSOB  il  potere  di  disciplinare  con
regolamento,   in   conformita'  alla  direttiva  e  alle  misure  di
esecuzione  adottate  dalla Commissione europea, secondo la procedura
di  cui  all'articolo  64,  paragrafo 2, della medesima direttiva, le
seguenti materie:
      1) il contenuto e le modalita' di comunicazione alla CONSOB, da
parte  degli  intermediari,  delle  operazioni  concluse  riguardanti
strumenti   finanziari   ammessi   alle   negoziazioni   nei  mercati
regolamentati  prevedendo  anche  l'utilizzo  di  sistemi di notifica
approvati dalla CONSOB stessa;
      2)  l'estensione  degli  obblighi  di comunicazione alla CONSOB
delle  operazioni  concluse  da  parte  degli intermediari anche agli
strumenti  finanziari  non  ammessi  alle  negoziazioni  sui  mercati
regolamentati  quando  cio'  sia  necessario al fine di assicurare la
tutela degli investitori;
      3) i requisiti di organizzazione delle societa' di gestione dei
mercati regolamentati;
    n)  prevedere  che la CONSOB possa individuare i criteri generali
ai   quali   devono   adeguarsi  i  regolamenti,  adottati  ai  sensi
dell'articolo  62  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni, di gestione e
organizzazione  dei  mercati  regolamentati in materia di ammissione,
sospensione  e  revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni,
di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse
su   tali   mercati,  in  conformita'  ai  principi  di  trasparenza,
imparzialita'  e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure
di   esecuzione   adottate  dalla  Commissione  europea,  secondo  la
procedura  di  cui  all'articolo  64,  paragrafo  2,  della  medesima
direttiva;
    o)  conferire  alla  CONSOB,  d'intesa  con la Banca d'Italia, il
potere di disciplinare con regolamento, in conformita' alla direttiva
e  alle  relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla Commissione
europea,  secondo  la  procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,
della  medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti
in  base  ai  quali  subordinare  la  designazione  e  l'accesso alle
controparti  centrali  o  ai  sistemi  di  compensazione,  garanzia e
regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;
    p)  conferire  alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o
la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;
    q)  prevedere  che  la  CONSOB vigili affinche' la prestazione in
Italia   di  servizi  di  investimento  da  parte  di  succursali  di
intermediari   comunitari   avvenga  nel  rispetto  delle  misure  di
esecuzione  degli  articoli  19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva,
ferme  restando  le  competenze delle altre autorita' stabilite dalla
legge;
    r) prevedere la possibilita' per gli intermediari di avvalersi di
promotori  finanziari,  secondo  i  principi  gia' previsti dal testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
    s)  attribuire  alla  Banca  d'Italia  e  alla CONSOB i poteri di
vigilanza  e  di  indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva,
secondo  i  criteri  e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies
del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
    t)  prevedere,  fatte  salve le sanzioni penali gia' previste dal
testo  unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive  modificazioni,  per le violazioni delle regole dettate in
attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie  non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel
massimo  a  euro  250.000;  la  responsabilita'  amministrativa delle
persone  giuridiche;  l'esclusione  della  facolta'  di  pagamento in
misura  ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n.  689,  e successive modificazioni; l'adeguamento alla complessita'
dei  procedimenti  sanzionatori  dei  termini entro i quali procedere
alle  contestazioni;  la  pubblicita'  delle  sanzioni,  salvo che la
pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari
o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
    u)  estendere  l'applicazione  del  codice del consumo, di cui al
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206, alla tutela degli
interessi  collettivi  dei  consumatori  nelle materie previste dalla
direttiva;
    v)  prevedere  procedure  per  la  risoluzione  stragiudiziale di
controversie  relative  alla prestazione di servizi e di attivita' di
investimento  e  di  servizi  accessori  da  parte  delle  imprese di
investimento,  che consentano anche misure di efficace collaborazione
nella composizione delle controversie transfrontaliere;
    z)  disciplinare  i  rapporti  con  le autorita' estere anche con
riferimento  ai  poteri cautelari esercitabili nelle materie previste
dalla direttiva.
  2.  All'attuazione  del  presente  articolo si provvede nell'ambito
delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie  previste  a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.))
                              Art. 10.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in
materia di indicazione degli ingredienti   contenuti   nei   prodotti
                             alimentari)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  un  decreto  legislativo  per  il recepimento della
direttiva  2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
novembre  2003,  che  modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di
indicazione  degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con
specifico  riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli
ingredienti  che  possono  provocare  allergie  o  intolleranze, come
individuati  dall'allegato  III-bis  della  direttiva  2003/89/CE, il
Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)  stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della
salute,  sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili,
la  soglia  al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta
la presenza dei suddetti ingredienti;
b)  qualora  sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici
disponibili  a  livello  internazionale,  che la soglia di tossicita'
degli  ingredienti  di  cui  all'alinea,  per  i  soggetti affetti da
allergia  o  intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera
a),  nelle etichette dei prodotti alimentari puo' essere indicato che
i  suddetti  ingredienti  sono  presenti, ma in misura inferiore alla
soglia di tossicita';
c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono
adottare  per  la  verifica  della  presenza degli ingredienti di cui
all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai
processi di lavorazione utilizzati;
d)   stabilire   la   disciplina   relativa   all'indicazione   delle
informazioni  di  cui  al  presente  comma  in  etichetta, al fine di
garantire   l'agevole   leggibilita'  delle  medesime  da  parte  dei
consumatori.
                              Art. 11.
(Modifica all'articolo  5  della  legge  16  febbraio 1913, n. 89, in
            materia di accesso alla professione notarile)

1.  All'articolo  5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"I  requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere
sostituiti  dal  possesso del decreto di riconoscimento professionale
emanato  in  applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115".
                              Art. 12.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1991,     concernente     i     prodotti
                            fitosanitari)

1.  Al  fine  di  pervenire  alla  piena  attuazione  della direttiva
91/414/CEE  del  Consiglio,  del  15  luglio  1991,  recante norme in
materia  di  immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari, il
Governo  e'  delegato,  fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  ad
adottare,  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi recanti sanzioni
penali  o  amministrative  per  violazioni  al  regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
2.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1, il Governo si
attiene  ai  principi  ed  ai  criteri  direttivi  generali  indicati
dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione  del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.
                              Art. 13.
(Delega al Governo per la revisione  della  disciplina  in materia di
                           fertilizzanti)

1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  di  riordino  e  revisione  della disciplina in
materia  di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  adeguamento  e  ammodernamento  delle  definizioni di "concime" e
delle   sue   molteplici   specificazioni,   di  "fabbricante"  e  di
"immissione  sul  mercato",  ai sensi dell'articolo 2 del regolamento
(CE)  n.  2003/2003  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita
dall'articolo  6  del  citato  regolamento  (CE)  n.  2003/2003 per i
concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la
conformita'  dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 2003/2003;
d)  revisione  delle  sanzioni  da  irrogare  in  base ai principi di
effettivita',    proporzionalita'    e    dissuasivita',   ai   sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
                              Art. 14.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/87/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13  ottobre  2003,  che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita'  e  che  modifica la direttiva 96/61/CE
                           del Consiglio)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o   del   Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di  concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze  e  delle  attivita'  produttive,  un  decreto legislativo di
recepimento  della  direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  considerare  la  sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia
della  competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando,
nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia
elettrica,   la  diffusione  di  impianti  e  tecnologie  finalizzati
all'utilizzo   di   fonti  energetiche  rinnovabili,  secondo  quanto
previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c)  assicurare  la  trasparenza  e il pieno accesso del pubblico alle
informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del
controllo  delle  emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti
dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28   gennaio   2003,   sull'accesso   del  pubblico  all'informazione
ambientale;
d)  prevedere  sanzioni  efficaci,  proporzionate e dissuasive per le
violazioni  della  normativa  in materia di emissioni e scambio delle
relative  quote,  assicurando  anche  la pubblicita' delle infrazioni
stesse e delle relative sanzioni;
e)  assicurare  la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle
quote  di  emissione,  previsto  all'articolo  9  della  direttiva da
recepire,  con  il  piano  di  azione  nazionale per la riduzione dei
livelli  di  emissione  dei  gas  serra  e  per  l'aumento  del  loro
assorbimento,  mediante  il  riconoscimento  e  la valorizzazione dei
livelli   di   efficienza  gia'  raggiunti  dal  sistema  industriale
nazionale,  con  particolare  riferimento  al  settore  elettrico,  e
tenendo  conto  sia  del  rapporto  costo  ed efficacia delle diverse
opzioni   tecnologiche  per  la  riduzione  delle  emissioni  per  le
attivita'  contemplate  nell'allegato  I  della  direttiva, sia delle
potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni,
attraverso  l'impiego  dei  meccanismi  di progetto del Protocollo di
Kyoto,  Clean  Development  Mechanism e Joint Implementation, secondo
quanto  previsto  dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia
del  contenimento  dei  costi  amministrativi  per  le  imprese anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
f)  conformare  il  piano  nazionale  di  assegnazione delle quote di
emissione,  di  cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per
la  riduzione  dei  livelli di emissione di gas a effetto serra e per
l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo
le  modalita' stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 68 del 22 marzo 2003, allo
scopo  di  individuare  livelli  massimi  di  emissione consentiti ai
settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli
devono   tenere   conto   sia   degli   obiettivi  conseguibili,  sia
dell'efficienza  gia'  raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel
confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
g)  valorizzare,  attraverso  opportune  iniziative, gli strumenti di
programmazione  negoziata  al  fine  di rendere efficaci dal punto di
vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.
2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di
concerto  con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
individua,  con  proprio  decreto,  il  formato  e  le  modalita'  di
comunicazione  dei  dati  necessari  ai  fini  dell'attuazione  della
direttiva   2003/87/CE,  da  parte  dei  gestori  degli  impianti  in
esercizio   rientranti   nelle   categorie   di   attivita'  elencate
nell'allegato  I  della  citata  direttiva,  nonche'  le modalita' di
informazione e di accesso del pubblico.
3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 15.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/54/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato  interno  dell'energia  elettrica  e  che
                   abroga la direttiva 96/92/CE).

1.  Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore
elettrico,  il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di
cui  all'articolo  1,  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  per  dare
attuazione  alla  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno  dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e
ridefinire   conseguentemente   tutti   gli  aspetti  connessi  della
normativa   sul  sistema  elettrico  nazionale,  nel  rispetto  delle
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative
norme  di  attuazione  e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)  prevedere  che  l'apertura del mercato anche ai clienti civili si
attui  secondo  i  tempi  previsti  dalla  direttiva 2003/54/CE ed in
condizioni  di  trasparenza  e  di  reciprocita',  promuovendo idonee
misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del
servizio di ultima istanza;
b)  assicurare  ai  clienti  un'informazione  chiara sulle condizioni
della   fornitura,   l'accesso   non  discriminatorio  alle  reti  di
distribuzione  e  al  servizio  di misura prevedendone la separazione
almeno  amministrativa  dalle  attivita'  di  produzione e di vendita
dell'energia elettrica;
c)   promuovere   la   realizzazione  di  un  mercato  concorrenziale
dell'offerta  di  energia elettrica che tenga conto delle esigenze di
diversificazione  delle  fonti  e  delle aree di approvvigionamento e
della  sostenibilita'  sotto  il  profilo  ambientale,  con la chiara
identificazione   degli   obblighi   di   servizio  pubblico  imposti
nell'interesse  economico generale ed in maniera omogenea, efficiente
e  non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando
effetti  distorsivi  dovuti  a  ritardi  nello  sviluppo  delle  reti
dell'energia elettrica e del gas naturale;
d)  definire  indirizzi e priorita' che, nel rispetto delle regole di
libera   concorrenza,   sono   impartiti   per   la  loro  attuazione
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas e al Gestore della
rete  di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e
dello  sviluppo  delle  interconnessioni  con altri Paesi; garantire,
attraverso   l'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  la
regolazione  unitaria  delle condizioni tecnico-economiche di accesso
alle  reti  di  trasmissione  e  distribuzione,  secondo  criteri  di
efficienza, qualita' del servizio e non discriminazione;
e)  monitorare  il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e
della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la
promozione della concorrenza tra operatori;
f)  sviluppare  l'impiego  delle nuove fonti rinnovabili di energia e
della  cogenerazione  attraverso  strumenti di mercato, prevedendo il
riordino  degli  interventi  esistenti con misure anche differenziate
per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione
basati  su  gare  per la promozione delle soluzioni tecnologiche piu'
avanzate  e  ancora lontane dalla competitivita' commerciale, e ferma
restando,  alla  scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione,
senza  possibilita'  di  proroghe,  di  ogni  incentivazione  per gli
impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g)  definire  la  durata  delle concessioni per le grandi derivazioni
d'acqua  a  scopo  idroelettrico,  in  relazione  all'eliminazione di
clausole  di  preferenza  nel  rinnovo  delle concessioni, anche allo
scopo  di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e
alla   realizzazione  da  parte  delle  stesse  imprese  di  adeguati
interventi di ammodernamento degli impianti;
h)  prevedere che il Ministero delle attivita' produttive, in materia
di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti
operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e  l'economicita'  delle  forniture, salvaguardando la competitivita'
del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;
i)   promuovere  lo  sviluppo  e  la  diffusione  degli  impianti  di
produzione   di  energia  elettrica  di  potenza  inferiore  a  1  MW
attraverso  la  semplificazione  e  la  riduzione  degli  adempimenti
previsti  per  la  loro  realizzazione,  ivi comprese le procedure di
valutazione di impatto ambientale;
l)  promuovere  la  penetrazione  delle imprese nazionali sui mercati
esteri  dell'energia  anche  agevolando la definizione di accordi tra
imprese  italiane  ed  estere  e di iniziative di collaborazione e di
partecipazione   in  programmi  europei  per  lo  sviluppo  di  nuove
tecnologie  e  sistemi  per la produzione dell'energia elettrica, ivi
incluse  le  tecnologie nucleari, nonche' lo svolgimento di attivita'
di  realizzazione  e  di  esercizio  di  impianti,  ivi  compresi gli
impianti elettronucleari, localizzati all'estero.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 16.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/55/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato  interno del gas naturale e che abroga la
                         direttiva 98/30/CE)

1.  Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato
del  gas  naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le
modalita'  di  cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per
dare  attuazione  alla  direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  26  giugno 2003, relativa a norme comuni per il
mercato  interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE,
e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti
concernenti  tutte  le  componenti  rilevanti  del  sistema  del  gas
naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  accrescere  la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la
realizzazione   di   nuove   infrastrutture   di  approvvigionamento,
trasporto   e   stoccaggio   di   gas  naturale  in  sotterraneo,  il
potenziamento  di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione
dei  procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento;
b)  stabilire  norme  affinche'  il mercato nazionale del gas risulti
sempre  piu'  integrato nel mercato interno europeo del gas naturale,
promuovendo  la  formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione
di  regole  comuni  per  l'accesso  al  sistema  del  gas  europeo, e
garantendo  effettive  condizioni  di reciprocita' nel settore con le
imprese  degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se
in  posizione  dominante  nei  rispettivi  mercati  nazionali,  anche
individuando   obiettive  e  non  discriminatorie  procedure  per  il
rilascio  di  autorizzazioni  o concessioni, ove previsto dalle norme
vigenti;
c)  prevedere  lo  sviluppo  delle  capacita'  di  stoccaggio  di gas
naturale  in  sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema
nazionale  del  gas,  in  relazione  allo  sviluppo  della  domanda e
all'integrazione  dei  sistemi europei del gas naturale, definendo le
componenti  dello  stoccaggio  relative  alla prestazione dei servizi
essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema
nazionale  del  gas  naturale  relativamente  alle  nuove  importanti
infrastrutture  e all'aumento significativo della capacita' di quelle
esistenti,  e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove
fonti  di  approvvigionamento,  per  assicurarne  la conformita' alla
disciplina comunitaria;
e)  promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure
relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra
le  imprese  operanti  nelle  attivita' di trasporto, distribuzione e
stoccaggio  e  le  imprese  operanti  nelle  attivita' di produzione,
approvvigionamento,  misura  e  commercializzazione,  promuovendo  la
gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese
indipendenti;
f)  incentivare  le  operazioni  di  aggregazione  territoriale delle
attivita'  di  distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei
costi  di  distribuzione,  in base a criteri oggettivi, trasparenti e
non  discriminatori,  prevedendo  meccanismi  che tengano conto degli
investimenti  effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la
rivalutazione  delle  attivita' delle imprese concessionarie, anche a
favore dell'efficienza complessiva del sistema;
g)  stabilire  misure  per  lo sviluppo di strumenti multilaterali di
scambio  di  capacita'  e di volumi di gas, al fine di accrescere gli
scambi   e   la   liquidita'   del  mercato  nazionale,  avviando  ad
operativita',  con l'apporto dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas,  la  borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati
della  prima  esperienza  di  funzionamento  del  punto  virtuale  di
scambio;
h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attivita' produttive in
materia  di  indirizzo  e  valutazione  degli  investimenti  in nuove
infrastrutture  di  approvvigionamento  affinche'  gli  stessi  siano
commisurati  alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas
nonche'  in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo
strumenti  per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas,
l'economicita'  delle  forniture,  anche  promuovendo le attivita' di
esplorazione  e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione
di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 17.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del
Consiglio,  del  26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
        la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale)

1.   Al   fine   di   garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza
dell'approvvigionamento  di  gas  naturale, il Governo e' delegato ad
adottare,  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  con  le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu'
decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del
Consiglio,  del  26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di gas naturale, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)   stabilire   norme  per  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti
trasparenti  e  non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti
operanti  nel  sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le
responsabilita';
b)  stabilire  misure  atte  ad  assicurare  un  adeguato  livello di
sicurezza  per  i  clienti  civili nelle eventualita' di una parziale
interruzione degli approvvigionamenti o di avversita' climatiche o di
altri  eventi eccezionali, nonche' la sicurezza del sistema elettrico
nazionale nelle stesse circostanze;
c)   stabilire  gli  obiettivi  minimi  indicativi  in  relazione  al
contributo  alla  sicurezza  degli approvvigionamenti che deve essere
fornito  dal  sistema  nazionale  degli  stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo;
d)   definire  strumenti  ed  accordi  con  altri  Stati  membri  per
l'utilizzo  condiviso,  qualora  le condizioni tecniche, geologiche e
infrastrutturali  lo  consentano,  di  stoccaggi  di  gas naturale in
sotterraneo tra piu' Stati;
e)  stabilire  procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani
di  emergenza  nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro
coordinamento  a  livello  di  Unione  europea  e  per la gestione di
emergenze  dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o piu' Stati
membri;
f)  prevedere che il Ministero delle attivita' produttive predisponga
ogni  tre  anni  il  programma  pluriennale  per  la  sicurezza degli
approvvigionamenti  di  gas  naturale  e  che  tale  programma  venga
presentato  al  Parlamento  prevedendo  strumenti  per  migliorare la
sicurezza  del  sistema  nazionale  del  gas e misure per lo sviluppo
delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 18.
(Obblighi   a   carico   dei   detentori   di  apparecchi  contenenti
policlorodifenili  e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono
e   diclorurati  di  cui  all'allegato,  punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 216, soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209,  nonche'  a  carico dei soggetti autorizzati a ricevere
           detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

1.  Lo  smaltimento  degli  apparecchi contenenti policlorodifenili e
policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui
all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio  1988,  n.  216,  di  seguito  denominati:  "PCB", soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999,  n. 209, e dei PCB in essi contenuti e' effettuato nel rispetto
del seguente programma temporale:
a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
c)  la  dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31
dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;
d)  i  trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB
compresa  tra  lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono
essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto
delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  5,  comma  4, del citato
decreto legislativo n. 209 del 1999.
2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti,
entro  le  scadenze  di  cui  al  comma  1,  a soggetti autorizzati a
riceverli ai fini del loro smaltimento.
3.  I  soggetti  autorizzati,  ai  sensi  del  decreto  legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti
costituiti  da  apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti
avviano  allo  smaltimento  finale detti rifiuti entro sei mesi dalla
data del loro conferimento.
4.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  cui al decreto legislativo 22
maggio  1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente,
il  mancato  smaltimento  finale  nei  tempi  previsti dal comma 3 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
50.000.
5.  Le  comunicazioni  previste  dall'articolo  3  del citato decreto
legislativo  n.  209  del  1999  sono integrate con l'indicazione del
programma  temporale  di  cui  al  comma 1, nonche' con l'indicazione
dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e
dei PCB in essi contenuti.
                              Art. 19.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE,
concernente la valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e
                      programmi sull'ambiente)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, un decreto legislativo di
recepimento  della  direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente  la valutazione degli
effetti  di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  prevedere  l'applicazione della valutazione ambientale strategica
ai   piani  e  programmi  che  possono  avere  effetti  significativi
sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche;
b)  garantire  l'informazione,  lo  svolgimento  di  consultazioni  e
l'accesso  al  pubblico,  nonche'  la valutazione del risultato delle
consultazioni  e  la  messa  a  disposizione delle informazioni sulla
decisione;
c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d)   garantire   la  partecipazione  al  processo  decisionale  delle
istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e
dei  programmi,  anche  al fine della tempestiva individuazione degli
effetti negativi e della adozione delle misure correttive;
f)  garantire  adeguate  consultazioni  nei casi in cui un piano o un
programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;
g)  assicurare  la  complementarieta'  con  gli  altri  strumenti  di
valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;
h)  prevedere  forme  di  coordinamento  con  piani  e  strumenti  di
pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i)  garantire  la  definizione  di  scadenze  temporali  definite  ed
adeguate per il procedimento.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
ordinari  stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
                              Art. 20.
(Delega  al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE,
come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
                             pericolose)

1.  Per  dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE
sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con
determinate  sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare,
entro  il  1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'articolo 1, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le  politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  un  decreto  legislativo  per recepire la direttiva
2003/105/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2003,   che  modifica  la  citata  direttiva  96/82/CE,  nonche'  per
introdurre,  contestualmente,  le  disposizioni correttive necessarie
per   superare   i   rilievi   formulati  dalla  Commissione  europea
nell'ambito   della  procedura  d'infrazione  2003/2014  avviata  per
recepimento   non   conforme   della   predetta  direttiva  96/82/CE,
apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 21.
(Disposizioni   per   l'attuazione   della  direttiva  2004/8/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11 febbraio 2004, sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia   e   che   modifica   la  direttiva
                             92/42/CEE)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze e dell'ambiente e
della   tutela   del   territorio,  un  decreto  legislativo  per  il
recepimento  della  direttiva  2004/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,    dell'11   febbraio   2004,   sulla   promozione   della
cogenerazione  basata  su  una  domanda  di  calore utile nel mercato
interno  dell'energia  e  che  modifica  la  direttiva 92/42/CEE, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione
ad  alto  rendimento,  basate  sulla  domanda  di  calore utile e sul
risparmio  di  energia  primaria,  secondo obiettivi di accrescimento
della  sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza
energetica, nonche' di tutela dell'ambiente;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della
cogenerazione  di  cui  alla  lettera  a)  con  il quadro normativo e
regolatorio  nazionale  sul  mercato interno dell'energia elettrica e
con  le  misure  per  la  riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli
investimenti effettuati;
c)   prevedere   l'avvio   di   un   regime   di  garanzia  d'origine
dell'elettricita'  prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e,
in  coordinamento  con  le  amministrazioni territoriali interessate,
l'istituzione   di   un   sistema   nazionale   per  l'analisi  delle
potenzialita'   della  cogenerazione  e  per  il  monitoraggio  sulle
realizzazioni  e  sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini
di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d)  agevolare  l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione
ad  alto  rendimento  e semplificare gli adempimenti amministrativi e
fiscali,  a  parita'  di gettito complessivo, per la realizzazione di
unita' di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 22.
(Delega al Governo   per   l'attuazione  della  direttiva  2004/22/CE
                 relativa agli strumenti di misura)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  un  decreto  legislativo  per  il recepimento della
direttiva  2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo  2004,  relativa  agli  strumenti di misura, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura
di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,  della direttiva, di tutti i
dispositivi  e  sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati
specifici  MI-001,  MI-002,  MI-003,  MI-004, M1-005, MI-006, MI-007,
MI-008, MI-009 e MI-010;
b)  prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati
della  direttiva,  la  valutazione  della  conformita', come previsto
dall'articolo 9 della direttiva stessa;
c)  prevedere  l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti
la  marcatura  di conformita', di cui all'articolo 7 della direttiva,
nel  caso  la  funzione  della  misura  investa  motivi  di interesse
pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza  pubblica,  ordine pubblico,
protezione  dell'ambiente,  tutela  dei  consumatori,  imposizione di
tasse e diritti, lealta' delle transazioni commerciali;
d)  prevedere per il Ministero delle attivita' produttive la qualita'
di   autorita'   competente   per   gli   adempimenti  connessi  alla
designazione,  nel  rispetto  dei  criteri  previsti dall'articolo 12
della  direttiva, nonche' alla relativa notifica, agli Stati membri e
alla  Commissione  europea,  degli  organismi  nazionali abilitati ai
compiti  previsti dai moduli di valutazione della conformita', di cui
all'articolo 9 della direttiva;
e)  prevedere  che  gli  strumenti  di  misura,  soggetti a controlli
metrologici  legali,  non conformi alle prescrizioni della direttiva,
non possono essere commercializzati ne' utilizzati per le funzioni di
cui alla lettera c);
f)  prevedere  che,  qualora  venga  accertata l'indebita apposizione
della  marcatura  "CE",  nel  rispetto  delle  disposizioni  previste
dall'articolo   21   della   direttiva,   vengano  introdotte  misure
finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1)  conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura
"CE";
2)  limitare  o  vietare  l'utilizzo  o  la commercializzazione dello
strumento di misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g)   prevedere   sanzioni   amministrative   volte  a  dissuadere  la
commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non
conformi alle disposizioni della direttiva;
h)   prevedere   l'armonizzazione   della  disciplina  dei  controlli
metrologici  legali  intesi  a verificare che uno strumento di misura
sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 23.
  (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche
         amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

  1.  L'ultimo  periodo  dell'articolo  6,  comma  2,  della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.
  2.  I  contratti  per  acquisti e forniture di beni e servizi, gia'
scaduti  o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di
entrata  in vigore della presente legge, possono essere prorogati per
il  tempo  necessario  alla  stipula dei nuovi contratti a seguito di
espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga
non  superi  comunque  i  sei  mesi  e  che  il  bando  di gara venga
pubblicato  entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13)).
                               Art. 24
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))
                              Art. 25.
(Delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina
le  procedure  di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli  enti  che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e
della  direttiva  2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici  di  lavori,  di forniture e di
                              servizi)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro   normativo   finalizzato   al   recepimento  della  direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che  coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di  energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali,  e  della  direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  31  marzo  2004,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di
forniture  e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)  compilazione  di un unico testo normativo recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due
direttive  coordinando  anche  le  altre  disposizioni  in vigore nel
rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b)   semplificazione   delle   procedure   di   affidamento  che  non
costituiscono   diretta  applicazione  delle  normative  comunitarie,
finalizzata  a  favorire  il  contenimento  dei  tempi  e  la massima
flessibilita' degli strumenti giuridici;
c)  conferimento  all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
in  attuazione  della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza
nei   settori   oggetto   della   presente  disciplina;  l'Autorita',
caratterizzata  da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa,
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi
di  organizzazione  e  di  analisi  dell'impatto della normazione per
l'emanazione  di  atti  di  competenza  e,  in  particolare,  di atti
amministrativi   generali,  di  programmazione  o  pianificazione.  I
compiti  di  cui  alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle
competenze  istituzionali  dell'Autorita',  che  vi  provvede  con le
strutture   umane   e   strumentali   disponibili  sulla  base  delle
disposizioni  normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il
parere  della  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, che si pronunzia entro trenta
giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche
in mancanza di detto parere.
3.  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti
legislativi  previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni
correttive  ed  integrative  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
4.  In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1,  al  settore  postale  si  applica la disciplina di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.
                              Art. 26.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di   razionalizzazione   della   finanza
                              pubblica)

1.  All'articolo  3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  le  parole:  "in misura non inferiore a lire 2 e non
superiore  a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e
non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non
inferiore  a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di
rifiuti"  sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore ad
euro  0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo
2   del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  13  marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del  21  marzo  2003;  in  misura non inferiore ad euro 0,00517 e non
superiore  ad  euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento
in  discarica  per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli
articoli 3 e 4 del medesimo decreto".
                               Art. 27
(Procedura   per   il   recupero  degli  aiuti  di  Stato  Dichiarati
illegittimi  dalla  decisione  2003/193/CE  della  Commissione, del 5
                            giugno 2002)

  1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla
  Corte di giustizia delle Comunita' europee, il recupero degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di
esenzione  fiscale  reso  disponibile,  per effetto degli articoli 3,
comma  70,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427, in favore delle societa' per
azioni  a  partecipazione  pubblica  maggioritaria, esercenti servizi
pubblici  locali,  costituite  ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142,  si  effettua  secondo le disposizioni del presente articolo, in
attuazione  della  decisione  2003/193/CE  della  Commissione,  del 5
giugno 2002.
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  3.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  4.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  5.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  6.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  7.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dalle  presenti  disposizioni
affluiscono  in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero
dell'economia  e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali.
Il conto speciale e' impignorabile.
  8.  In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma
1,  sono  definite  ai  commi successivi le modalita' per il recupero
delle  somme  relative  a  prestiti  a tassi agevolati concessi dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  ai  sensi dell'articolo 9-bis del
decreto-legge  1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  1986,  n.  488,  alle  societa' per azioni a
prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142.
  9.  Il  recupero  e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
  10. Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno
ottenuto  la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa
a  decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle
attualmente  titolari,  a  seguito di trasformazioni, di fusioni o di
altre  operazioni,  dei  finanziamenti  indicati,  sono tenute, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze il numero
identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina
i  piani  di  ammortamento  di  ciascun  mutuo  in  base  ai tassi di
interesse  indicati  dalla Commissione e quantifica i benefici goduti
in  relazione  a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il
tasso  applicato  per  ciascuna  operazione di prestito e il tasso di
riferimento indicato dalla Commissione.
  11.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze provvede, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ad  eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis
e  degli  ulteriori  casi che per ragioni attinenti al caso specifico
non  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  della  decisione della
Commissione  di  cui  al  comma  1,  a  richiedere  espressamente  il
pagamento  delle  somme  equivalenti  ai benefici goduti nei riguardi
delle  societa'  di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima
rata  di  ammortamento  e  fino  all'ultima  rata scaduta prima della
richiesta  di  pagamento,  maggiorate degli interessi calcolati sulla
base   del   tasso   di   riferimento   utilizzato   per  il  calcolo
dell'equivalente  sovvenzione  nell'ambito  degli  aiuti  a finalita'
regionale.   Contestualmente,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  invia  alle  societa'  di  cui al comma 10 il nuovo piano di
ammortamento  per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse,
a  partire  dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta
di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni
dalla richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata
al  Ministero  dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro.
Il   conto  speciale  e'  impignorabile.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  sono
stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni
ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni.
  12.  In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta,
oltre  agli  interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5
per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
  13.  Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza
del  termine  per  il  pagamento,  al Ministero dell'economia e delle
finanze  - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in
non  piu'  di  ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli
interessi  al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione
si intende accordata.
  14.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze-Dipartimento del
tesoro,  in  caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche
avvalendosi  dell'Agenzia  delle  entrate,  alla riscossione coattiva
degli  importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  15.  Alle  societa'  che omettono di effettuare la comunicazione di
cui  al  comma  10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, e'
applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.
  16.  E'  fatta  in  ogni caso salva la restituzione, anche mediante
compensazione,  delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni
caso  di  annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della
decisione della Commissione di cui al comma 1.
                               Art. 28
((ARTICOLO  ABROGATO  DAL D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115, CONVERTITO CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 17 AGOSTO 2005, N. 168))
                              Art. 29.
   (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in
  materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 aprile 2003,
                        nella causa C-65/01)

  1.  All'articolo  36  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "8-quinquies.  Il  datore  di  lavoro adegua ai requisiti di cui al
paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe
a  disposizione  dei  lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non
soggette  a  norme  nazionali  di attuazione di direttive comunitarie
concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
  8-sexies.  Fino  a  quando  non  siano  completati  gli adeguamenti
richiesti   per   dare   attuazione   alle   disposizioni  del  comma
8-quinquies,  il  datore  di  lavoro  adotta  misure  alternative che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
  8-septies.   Le   modifiche   apportate   alle   macchine  definite
all'articolo  1,  comma  2,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  459,  a seguito
dell'applicazione  delle  disposizioni  del  comma  8-quinquies,  non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, del predetto regolamento".
  2.  All'allegato  XV  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, dopo il paragrafo 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le
attrezzature di lavoro.
  2-bis.1  La  persona  esposta  deve  avere  il tempo e/o i mezzi di
sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto
e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
  2-bis.2  La  rimessa  in  moto  di un'attrezzatura dopo un arresto,
indipendentemente  dalla  sua  origine,  e il comando di una modifica
rilevante   delle  condizioni  di  funzionamento  di  un'attrezzatura
(velocita',  pressione,  eccetera)  devono  poter  essere  effettuati
soltanto  mediante  un'azione  volontaria  su  un  organo  di comando
concepito  a  tale  fine,  salvo che la rimessa in moto o la modifica
rilevante  delle  condizioni  di  funzionamento dell'attrezzatura non
presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
  2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere
prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto
dell'attrezzatura   di   lavoro,  o  dei  suoi  elementi  pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
  2-bis.4  Se  gli  elementi  mobili  di  un'attrezzatura  di  lavoro
presentano   rischi   di   contatto  meccanico  che  possono  causare
incidenti,  essi  devono  essere  dotati  di  protezioni o di sistemi
protettivi che:
  a) devono essere di costruzione robusta;
  b) non devono provocare rischi supplementari;
  c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
  d)  devono  essere  situati  ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa;
  e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo
di lavoro".
  3.  Il  datore  di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma
8-quinquies  dell'articolo  36  del  decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  All'attuazione  del  presente articolo si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  nei  limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera d), della presente legge.
                             Art. 29-bis
  (((Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla
 supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)))

  ((1.  Il  Governo,  su  proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di   entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  un  decreto
legislativo  recante  le  norme  per  il  recepimento della direttiva
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003,
relativa  alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici
aziendali o professionali.
  2.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  previsti  dal  comma  3,  e  con  la procedura
stabilita  per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare
disposizioni   integrative   e   correttive   del   medesimo  decreto
legislativo.
  3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai principi
in   essa  contenuti  in  merito  all'ambito  di  applicazione  della
disciplina,  alle  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  e ai
compiti   di  vigilanza,  nonche'  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:
    a)  disciplinare,  anche  mediante  l'attribuzione  dei  relativi
poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di
vigilanza  sui  fondi  pensione, di cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:
    1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare
quelle  che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la
corretta  gestione  delle  forme  pensionistiche  complementari  e ad
evitare  o  sanare  eventuali  irregolarita'  che  possano ledere gli
interessi  degli  aderenti  e  dei  beneficiari, incluso il potere di
inibire o limitare l'attivita';
    2)   l'irrogazione   di   sanzioni  amministrative  di  carattere
pecuniario,  da  parte  della  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione,  nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n.
689,   e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  seguenti  criteri
direttivi:  nell'ambito  del  limite  minimo di 500 euro e massimo di
25.000  euro,  le  suindicate  sanzioni  sono  determinate nella loro
entita',   tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di  specifiche  qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole  o  alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve
essere  sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i
responsabili  delle  violazioni,  per  il pagamento delle sanzioni, e
regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;
    3)  la  costituzione  e  la  connessa  certificazione  di riserve
tecniche  e di attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche
da   parte   dei  fondi  pensione  che  direttamente  coprono  rischi
biometrici  o  garantiscono  un  rendimento  degli  investimenti o un
determinato livello di prestazioni;
    4)  la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme
pensionistiche  complementari  con riguardo alle forme interne a enti
diversi dalle imprese bancarie e assicurative;
    5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle
forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di
cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19
della  direttiva  e  delle  misure di vigilanza che la Commissione di
vigilanza   sui   fondi   pensione  ritenga  necessarie  e  opportune
nell'esercizio  dei  suoi  poteri.  In  ogni  caso deve prevedersi il
diritto   di  applicare  le  disposizioni  della  direttiva  su  base
volontaria,  ferme  le esclusioni poste dall'articolo 2, paragrafo 2,
della stessa direttiva;
    b)  disciplinare,  anche  mediante  l'attribuzione  dei  relativi
poteri  e  competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, l'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, da parte
delle  forme  pensionistiche complementari aventi sede nel territorio
italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi
operanti,  in  particolare  individuando  i poteri di autorizzazione,
comunicazione,  vigilanza,  anche con riguardo alla vigente normativa
in  materia  di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonche'
in materia di informazione agli aderenti;
    c)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo scambio di
informazioni  tra  la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le
altre  autorita'  di  vigilanza,  il  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche  sociali  e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia
nella  fase  di  costituzione che nella fase di esercizio delle forme
pensionistiche  complementari,  regolando, in particolare, il divieto
di  opposizione  reciproca  del  segreto  d'ufficio  fra  le suddette
istituzioni;
    d)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo scambio di
informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie
e  quelle  degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio
delle rispettive funzioni.
  4.  Il  Governo,  al  fine  di  garantire  un corretto ed integrale
recepimento  della  direttiva  2003/41/CE,  provvede al coordinamento
delle  disposizioni  di attuazione della delega di cui al comma 1 con
le  norme  previste  dall'ordinamento  interno, in particolare con le
disposizioni  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante
i   principi   fondamentali   in   materia  di  forme  pensionistiche
complementari,  eventualmente adattando le norme vigenti in vista del
perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3.))
                               Art. 30 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
                                                           Allegato A 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6  novembre
2001, recante un codice comunitario relativo ai  medicinali  per  uso
umano. 
2003/38/CE del  Consiglio,  del  13  maggio  2003,  che  modifica  la
direttiva 78/660/CEE relativa ai conti  annuali  di  taluni  tipi  di
societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro. 
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio  2003,  recante  modifica
dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio. 
2003/93/CE del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003,  che  modifica  la
direttiva  77/799/CEE  relativa  alla  reciproca  assistenza  fra  le
autorita' competenti degli Stati membri  nel  settore  delle  imposte
dirette e indirette. 
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che  stabilisce  i
principi e le linee direttrici delle buone  prassi  di  fabbricazione
relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in
fase di sperimentazione. 
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  novembre
2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. 
2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003,  sul  controllo
delle sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta  attivita'  e  delle
sorgenti orfane. 
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio  2004,  che  deroga  alla
direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del  divieto
di commercio di taluni prodotti. 
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che modifica la direttiva 2001/82/CE recante  un  codice  comunitario
relativo ai medicinali veterinari. 
2004/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti  organici
volatili dovute all'uso di solventi  organici  in  talune  pitture  e
vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della
direttiva 1999/13/CE.
                                                           Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
2001/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente. 
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  settembre
2001, relativa  al  diritto  dell'autore  di  un'opera  d'arte  sulle
successive vendite dell'originale. 
2002/14/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2002, che istituisce un quadro generale relativo  all'informazione  e
alla consultazione dei lavoratori. 
2002/15/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2002,  concernente  l'organizzazione  dell'orario  di  lavoro   delle
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 
2003/10/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6  febbraio
2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza  e  di  salute  relative
all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli  agenti
fisici  (rumore)  (diciassettesima  direttiva  particolare  ai  sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,
che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio  sulla  protezione
dei  lavoratori  contro  i   rischi   connessi   con   un'esposizione
all'amianto durante il lavoro. 
2003/20/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  aprile
2003, che modifica la  direttiva  91/671/CEE  del  Consiglio  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza  sugli  autoveicoli  di  peso
inferiore a 3,5 tonnellate. 
2003/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  maggio
2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di
taluni  piani  e  programmi  in  materia  ambientale  e  modifica  le
direttive del Consiglio  85/337/CEE  e  96/61/CE  relativamente  alla
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. 
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti  pensionistici
aziendali o professionali. 
2003/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  giugno
2003,  relativa  alla  segnalazione  di  taluni  eventi  nel  settore
dell'aviazione civile. 
2003/51/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18  giugno
2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE  e
91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni
tipi di societa', delle banche e altri istituti  finanziari  e  delle
imprese di assicurazione. 
2003/54/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2003, relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. 
2003/55/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
e che abroga la direttiva 98/30/CE. 
2003/58/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  luglio
2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio  per  quanto
riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'. 
2003/59/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  luglio
2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e  formazione  periodica  dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri,  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85   del
Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva 76/914/CEE del Consiglio. 
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto
della  societa'  cooperativa   europea   per   quanto   riguarda   il
coinvolgimento dei lavoratori. 
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  settembre
2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il
divieto di utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica,
tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali. 
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,  relativa  a  misure
comunitarie  di  lotta  contro  l'afta  epizootica,  che  abroga   la
direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante
modifica della direttiva 92/46/CEE. 
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al  diritto
al ricongiungimento familiare. 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre
2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di  emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica  la  direttiva
96/61/CE del Consiglio. 
2003/88/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4  novembre
2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario  di
lavoro. 
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  novembre
2003, che  modifica  la  direttiva  2000/13/CE  per  quanto  riguarda
l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 
2003/92/CE del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003,  che  modifica  la
direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo  di  cessione
di gas e di energia elettrica. 
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre  2003,  che  ristruttura  il
quadro comunitario  per  la  tassazione  dei  prodotti  energetici  e
dell'elettricita'. 
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  novembre
2003, sulle misure di  sorveglianza  delle  zoonosi  e  degli  agenti
zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del  Consiglio
e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio. 
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre
2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul  controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose. 
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini  dei  paesi  terzi  che  siano  soggiornanti  di  lungo
periodo. 
2003/110/CE  del  Consiglio,   del   25   novembre   2003,   relativa
all'assistenza durante il transito nell'ambito  di  provvedimenti  di
espulsione per via aerea. 
2004/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  febbraio
2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una  domanda  di
calore utile nel mercato  interno  dell'energia  e  che  modifica  la
direttiva 92/42/CEE. 
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11  febbraio
2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio. 
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua  e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e  servizi
postali. 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle  procedure  di  aggiudicazione  degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa agli strumenti di misura. 
2004/25/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto. 
2004/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, sulla responsabilita' ambientale in materia  di  prevenzione  e
riparazione del danno ambientale. 
2004/38/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, relativa al  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro
familiari di circolare e di soggiornare  liberamente  nel  territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.  1612/68  ed
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,  72/194/CEE,  73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 
2004/39/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le
direttive  85/611/CEE  e  93/6/CEE  del  Consiglio  e  la   direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 
2004/48/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. 
2004/67/CE del Consiglio, del  26  aprile  2004,  concernente  misure
volte  a  garantire  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di   gas
naturale. 
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  ottobre
2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che  istituisce  un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto  serra
nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.