Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021.
Il Ministro dell’Istruzione
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. d);
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” con particolare riferimento a articoli 7, comma 4, 151, 156, 188;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, riguardante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’articolo 15, recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare l’articolo 7, comma 1, sulla fornitura gratuita a favore degli alunni della scuola primaria dei libri di testo e degli altri strumenti didattici;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 concernente la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il decreto interministeriale 24 maggio 2018 , n. 92 (Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61);
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 73, comma 2-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 781, concernente l’adozione dei libri di testo in versione digitale o mista, e il relativo allegato;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 13 maggio 2020, n. 2 recante determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021;
RITENUTA l’opportunità di emanare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, disposizioni per le adozioni dei libri di testo relative all’anno scolastico 2020/2021;
SENTITI il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione;
ORDINA
Articolo 1
(Oggetto)
La presente ordinanza contiene disposizioni sulle adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22.
Articolo 2
(Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021)
1. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi ai libri di testo.
2. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, qualora per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si siano verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 la conferma dei libri di testo già adottati per l’anno scolastico 2019/2020.
Articolo 3
(Funzionamento degli organi collegiali per le deliberazioni sulle adozioni dei libri di testo)
1. Ove non previsto negli atti regolamentari interni di cui all’art. 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 73, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto la possibilità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza. Tale modalità deve intendersi adottabile in via esclusiva, fino alla data del 14 giugno 2020, stante quanto disposto all’art. 1, comma 1, lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ai sensi del quale sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
Articolo 4
(Comunicazioni dei dati adozionali)
1. Le istituzioni scolastiche comunicano i dati adozionali on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 22 giugno 2020. Le istituzioni scolastiche che non adottano libri di testo accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi.
Articolo 5
(Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti non vedenti o ipovedenti)
1. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni o studenti non vedenti o ipovedenti i dirigenti scolastici avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate dalla conferma dei libri di testo o dalle nuove scelte adozionali, e alle successive classi di passaggio interessate dagli scorrimenti.
IL MINISTRO
On. dott.ssa Lucia Azzolina
Mi piace:
Mi piace Caricamento...