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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2022

Adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio asili nido ed aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2022. (22A06351)

(GU Serie Generale n.270 del 18-11-2022 – Suppl. Ordinario n. 41)

Elezioni amministrative 2017

Domenica 11 giugno 2017 si vota nei comuni delle regioni a statuto ordinario; l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci si svolge domenica 25 giugno.

Nelle scuole sedi di seggio elettorale per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative la terza prova scritta degli Esami di Stato si effettua il 27 giugno anziché il 26 (e comunque nella prima data utile dopo la restituzione delle aule all’istituzione scolastica).


27 marzo Fabbisogni standard in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 27 marzo, approva un decreto del Presidente del Consiglio di attuazione del decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”

FABBISOGNI STANDARD

Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per i Comuni in tema di istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell’ambiente, settore sociale e asili nido (Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha approvato in via definitiva un decreto del Presidente del Consiglio di attuazione del decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”.

Il DPCM adotta le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard, per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell’ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, smaltimento rifiuti, nel settore sociale al netto degli asili nido e sul servizio degli asili nido.

Il decreto segue quello già approvato il 23 luglio 2014, rappresenta un passo avanti nel percorso di adozione dei fabbisogni standard e costituisce un tassello importante dell’attuazione della riforma del federalismo fiscale. Rispetto all’esame preliminare, è stato modificato tenendo conto del parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

Inoltre, con specifico riferimento ai servizi per la prima infanzia e degli asili nido, il nuovo testo mantiene gli impegni presi dalla Presidenza del Consiglio per garantire un adeguato sostegno agli enti locali che, partendo da una situazione di particolare svantaggio nell’offerta di asili, realizzino nuove strutture o aumentino i posti o le ore del servizio. Nello specifico, il decreto prevede che i fabbisogni per il servizio degli asili nido vengano sottoposti a monitoraggio e rideterminazione con cadenza annuale, anziché triennale come previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010. Inoltre, la rideterminazione dovrà tenere conto delle variazioni intervenute nell’erogazione dei servizi da parte dei Comuni e degli obiettivi di servizio introdotti con il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 legato alle Politiche di Coesione. Nel caso della prima infanzia (0‐3 anni), il QSN ha posto ad esempio come obiettivo il raggiungimento del 12% di fornitura del servizio di nido, micro‐nido e servizi integrativi nelle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Il monitoraggio e la rideterminazione annuale rappresentano un efficace strumento di incentivo all’attivazione di questi servizi nei Comuni dove sono oggi sono assenti. In particolare si intende introdurre un meccanismo virtuoso che riconosca un fabbisogno a fronte dell’effettiva erogazione del servizio e non solo a fronte di una domanda meramente potenziale che non garantirebbe il cittadino.

I fabbisogni standard sono infatti uno dei criteri di riparto delle maggiori risorse (determinate a livello centrale) che verranno attribuite ai Comuni dal 2015 mediante il fondo di solidarietà comunale. Se le risorse venissero redistribuite sulla base di una domanda ‘potenziale’ di servizi, indipendentemente dalla loro effettiva erogazione, si determinerebbero effetti distorsivi nella redistribuzione delle risorse a vantaggio dei Comuni meno virtuosi e a scapito di quelli che hanno effettivamente attivato il servizio.

La scelta di un monitoraggio e rideterminazione annuale induce invece i Comuni ad attivare effettivamente il servizio, e a ottenere maggiori risorse solo a seguito dei maggiori fabbisogni rilevati.


Protocollo d’Intesa MIUR – Comune di Bologna

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
E
IL COMUNE DI BOLOGNA

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO E DI COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI, DESTINATI ALL’ISTRUZIONE STATALE

Edilizia scolastica (3 marzo 2014)

Edilizia scolastica: lettera di Renzi ai sindaci (3 marzo 2014)

Caro collega,

stiamo affrontando il momento più duro della crisi economica. Il più difficile dal punto di vista occupazionale. E un sindaco lo sa. Perché il disoccupato, il cassintegrato, il giovane rassegnato, il cinquantenne scoraggiato non si lamentano davanti a Palazzo Chigi: bussano alla porta del Comune. Voi Sindaci siete stati e siete sulla frontiera e paradossalmente lo avete fatto in un tempo di tagli senza precedenti. Grazie, a nome del Governo.

Ma dalla crisi non usciremo semplicemente con una ricetta economica, anche se fin dalla prossima settimana arriveranno i primi provvedimenti economici del nuovo Governo. No, dalla crisi si esce con una scommessa sul valore più grande che un Paese può incentivare: educazione, educazione, educazione.

Investire sull’educazione necessita naturalmente di un progetto ad ampio raggio, che parta dal recupero della dignità sociale delle insegnanti e degli insegnanti. Ci sarà modo per parlarne nel corso dei prossimi mesi. Ora la vostra e nostra priorità è l’edilizia scolastica. Nessun ragionamento sarà credibile finché la stabilità delle aule in cui i nostri figli passano tante ore della loro giornata non sarà considerata il cuore dell’azione amministrativa e di governo.

Non vi propongo un patto istituzionale, ma più semplicemente un metodo di lavoro. Vogliamo che il 2014 segni l’investimento più significativo mai fatto da un Governo centrale sull’edilizia scolastica. Stiamo lavorando per affrontare le assurde ricadute del patto di stabilità interno. Vi chiedo di scegliere all’interno del vostro Comune un edificio scolastico. Di inviarci entro il 15 marzo una nota molto sintetica sullo stato dell’arte. Non vi chiediamo progetti esecutivi o dettagliati: ci occorre – per il momento – l’indicazione della scuola, il valore dell’intervento, le modalità di finanziamento che avete previsto, la tempistica di realizzazione. Semplice e operativo come sanno essere i Sindaci.

Noi cercheremo nei successivi quindici giorni di individuare le strade per semplificare le procedure di gara, che come sapete sono spesso causa di lunghe attese burocratiche, e per liberare fondi dal computo del patto di stabilità interna.

Ma è fondamentale che nel giro di poche ore arrivino da voi – all’email sindaci@governo.it che abbiamo appositamente aperto – una sintetica nota sull’individuazione di un edificio scolastico – uno – che riteniate la priorità del Vostro comune.

Con il più caro augurio di buon lavoro,

Matteo Renzi

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014

Definizione di poteri derogatori ai sindaci  e  ai  presidenti  delle
province  interessati  che  operano   in   qualita'   di   commissari
governativi per l'attuazione  delle  misure  urgenti  in  materia  di
riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni
scolastiche statali. (14A02228)

(GU n.64 del 18-3-2014)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Visti gli articoli 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e  in  particolare  l'articolo
18, comma 8-ter, che prevede  l'attribuzione  di  poteri  derogatori,
fino al 31 dicembre 2014, ai sindaci e ai presidenti  delle  province
interessate per gli interventi e le  finalita'  di  cui  al  medesimo
articolo 18, commi 8 e 8-ter; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 5 novembre 2013, prot. n.  906,  con  il  quale  la
somma complessiva di  euro  150.000.000,00,  gia'  ripartita  tra  le
regioni dalla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 69 del 2013,  e'
stata  assegnata  agli  enti  locali  sulla  base  delle  graduatorie
predisposte e  approvate  dalle  regioni  competenti  in  virtu'  dei
progetti esecutivi immediatamente cantierabili trasmessi alle  stesse
entro il 15 settembre; 
  Considerata l'urgenza di intervenire in materia di riqualificazione
e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche,  con  particolare
riferimento a quelle in cui e' stata censita la presenza di  amianto,
e  di  garantire  pertanto  il  regolare  svolgimento  del   servizio
scolastico; 
  Considerato che per i suddetti fini e' stata  prevista  dal  citato
articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, una procedura piu'  snella  e
immediata che consente di assegnare in tempi rapidi agli enti  locali
le risorse disponibili e di procedere celermente all'affidamento  dei
lavori, proprio al fine di realizzare tutti gli interventi  nell'anno
2014; 
  Considerato che il richiamato articolo 18,  comma  8-ter,  prevede,
per le suddette finalita' e per gli interventi previsti dai commi 8 e
8-ter, che i  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  operino  in
qualita' di commissari governativi, con  poteri  derogatori  rispetto
alla normativa vigente, in  modo  da  poter  rispettare  i  tempi  di
affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, pena la revoca  dei
finanziamenti nonche' quelli di trasferimento delle risorse agli enti
locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,  secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati; 
  Ritenuto pertanto indispensabile  procedere  alla  definizione  dei
poteri derogatori rispetto alla normativa vigente  da  attribuire  ai
sindaci e ai presidenti delle province interessati  dagli  interventi
di   cui   al   citato   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  5  novembre  2013,  prot.  n.  906,
nonche' per gli interventi di cui al comma 8  del  medesimo  articolo
18; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

             Ambito di applicazione e poteri derogatori 

  1. I sindaci e  i  presidenti  delle  province,  interessati  dagli
interventi  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, e  di
cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
operano in qualita' di commissari governativi  fino  al  31  dicembre
2014  al  fine  di  attuare  le  misure   urgenti   in   materia   di
riqualificazione e messa in sicurezza delle  istituzioni  scolastiche
di cui all'articolo 18, commi 8 e 8-ter del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. 
  2. Per i  suddetti  interventi  i  sindaci  e  i  presidenti  delle
province di cui al comma 1 sono autorizzati a derogare, nel  rispetto
dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario,  alle  seguenti  disposizioni
normative: 
    a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
  1) articolo 11, commi 10 e 12; 
  2) articolo 12, comma 1, terzo periodo; 
  3) articolo 12, comma 2, terzo periodo; 
  4) articolo 12, comma 3, terzo periodo; 
  5) articolo 48, commi 1 e 1-bis; 
  6) articolo 70, nei  limiti  in  cui  ciascun  termine  minimo  ivi
previsto sia ridotto a non meno della meta'; 
  7) articolo 71; 
  8) articolo 122, comma 5, secondo periodo; 
  9) articolo 122, comma 6, nei limiti in cui ciascun termine  minimo
ivi previsto sia ridotto a non meno della meta'; 
  10) articolo 123, limitatamente ai termini di scadenza  di  cui  ai
commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni; 
  11) articolo 125, comma 6; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207:  tutte  le  disposizioni  strettamente  connesse  agli  articoli
derogabili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  indicati
alla lettera a); 
    c) articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) articolo 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, salvo che l'intervento comporti mutamenti  della
destinazione  d'uso  o  modificazioni  della   sagoma   di   immobili
sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
  3. I poteri derogatori di cui al comma 2 si  applicano  anche  agli
interventi cofinanziati con i fondi di cui all'articolo 18, commi 8 e
8-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella misura  minima
di euro 20.000,00 e per una percentuale minima del  venti  per  cento
dell'importo progettuale. 
  4. Le risorse assegnate agli interventi  di  cui  all'articolo  18,
comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono  trasferite  sulle
contabilita' di Tesoreria unica  degli  enti  locali  e  gestite  con
separata contabilizzazione e rendicontazione. 
    Roma, 22 gennaio 2014 

              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 

                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Carrozza 

                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 

                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                             Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2014, n. 622