Circolare Ministero del Lavoro 5 febbraio 2016, n. 6
Oggetto: D.Lgs. n. 8/2016 recante “diposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014. n. 67” – prime indicazioni operative
Circolare Ministero del Lavoro 5 febbraio 2016, n. 6
Oggetto: D.Lgs. n. 8/2016 recante “diposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014. n. 67” – prime indicazioni operative
INAIL
Direzione generale
Direzione centrale prevenzione
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale organizzazione digitale
Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a:
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all’esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali
Circolare INAIL 23 dicembre 2015, n. 92
Oggetto: Abolizione registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio.
Il Consiglio dei Ministri si è riunito l’11 giugno 2015
ENTI TERRITORIALI
Misure urgenti per gli enti territoriali (decreto legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e finanze Pietro Carlo Padoan e dell’interno Angelino Alfano, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali. Nello specifico il testo prevede:
Patto di stabilità interno: sono previste norme che allentano i vincoli consentendo a Comuni, Province e Città metropolitane margini maggiori per investimenti volti alla cura del territorio e all’erogazione dei servizi. In particolare, vengono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni 2015-2018 concedendo agli enti un maggiore contributo di 100 milioni di euro (in termini di spazi finanziari) l’anno così suddiviso: 10 milioni per eventi calamitosi e messa in sicurezza del territorio; 40 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per interventi di bonifica dei siti contaminati dall’amianto; 30 milioni per l’esercizio della funzione di ente capofila nel caso di gestione associata di alcune funzioni; 20 milioni per le spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e procedure di esprorio. Le norme non comportano maggiori oneri la finanza pubblica perché resta invariato l’obietto complessivo del patto di stabilità dei Comuni fissato dalla legge di stabilità
A favore dei Comuni viene previsto un ammorbidimento delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014. La sanzione, rappresentata dalla riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà, si applica in misura pari al 20% dello sforamento, anziché pari al 100%. Analogamente, per le Province e le Città metropolitane le risorse che vengono erogate dal fondo sperimentale di riequilibrio vengono ridotte del 20% anziché del 100% dello sforamento con il limite massimo previsto del 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.
Pagamento debiti commerciali: per l’anno 2015 sono incrementate di 2 miliardi di euro le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014. L’importo di 2 miliardi è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario nazionale. Per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili dei Comuni maturati al 31 dicembre 2014, vengono concessi ulteriori 850 milioni.
Fondo compensazione IMU e TASI: per il 2015 è attribuito ai Comuni un contributo di 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro il 10 lugli 2015, viene stabilita , secondo una metodologia adottata dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, la quota di contributo spettante a ciascun ente tenendo conto dei gettiti dell’IMU e della TASI del 2014.
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e Carta d’identità elettronica: si tratta di misure finalizzate all’ampliamento dell’ANPR attraverso l’informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva. Sono previste altresì disposizioni che consentono il superamento del documento digitale unificato attraverso la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica.
Misure per l’accelerazione della ricostruzione in Abruzzo: disposizioni per favorire l’accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Sono comprese ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici, compresi quelli di interesse storico, artistico e archeologico.
Zone Franche Urbane dell’Emilia Romagna: nei territorio dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 viene istituita la zona franca che beneficia di consistenti agevolazioni fiscali. Possono beneficiare di tali agevolazioni le imprese localizzate all’interno della zona franca che rientrano nella definizione di ‘microimprese’ e hanno avuto un reddito lordo 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti non superiore a 5 unità. Le agevolazioni per questi soggetti consistono nell’esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100.000 euro di reddito) e dall’IRAP (fino a 300.000 euro) delle attività prodotte nelle ZFU e dall’IMU per gli immobili siti nella zona franca. Le agevolazioni sono concesse per i periodi di imposta 2015 e 2016.
Sisma Lombardia: vengono stanziati 205 milioni di euro a favore delle popolazione della Lombardia colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. La somma viene erogata dal Presidente della Regione nella forma di contributi in conto capitale da destinare alla ricostruzione degli immobili, alle imprese che abbiano subito danni a scorte e beni strumentali, alla delocalizzazione tempora delle attività danneggiate al fine di garantire la continuità produttiva.
Clausola di salvaguardia: nel decreto viene introdotta una norma che evita nel 2015 l’aumento dell’accisa sulla benzina previsto dalla legge di stabilità in caso di mancata autorizzazione da parte della Ue del meccanismo del reverse charge dell’Iva nel settore della grande distribuzione.DECRETI ATTUATIVI SUL JOBS ACT
1. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il provvedimento interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.
In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. Importante l’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.
Il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.2. Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Con l’intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa. Rientra nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione anche l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.
Mansioni – Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così com’è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001), purché rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni «equivalenti», a mansioni, cioè, che implicano l’utilizzo della medesima professionalità. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
Vengono confermate le seguenti tipologie:
- Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.
- Contratto di somministrazione – Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (20%).
- Contratto a chiamata – Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.
- Lavoro accessorio (voucher) – Viene elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio, prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall’altro che debba comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.
- Apprendistato – Con la revisione della disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma – che ora assume la nuova denominazione di «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» – nonché dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, si pongono le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa. Si intende, inoltre, rivitalizzare le predette due tipologie di apprendistato, che finora non hanno trovato un adeguato apprezzamento dal sistema delle imprese. Recependo, poi, la volontà espressa dal Governo nel disegno di legge «Scuola» lo schema prevede che possano accedere all’apprendistato, di durata massima quadriennale, anche gli studenti degli istituti scolastici statali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
- Part-time – Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, più in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate, e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 25 per cento per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
3. Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e “autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Gli organi dell’Ispettorato sono:
- il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori.
La principale funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).
In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.
Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede :
- la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
- l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.
In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l’Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro. Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.
4. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise nei seguenti quattro gruppi fondamentali:
- disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS);
- disposizioni in materia di CIGO;
- disposizioni in materia di CIGS;
- disposizioni in materia di fondi di solidarietà.
Per effetto del decreto vengono estese le tutele a 1.400.000 lavoratori sinora esclusi.
Le disposizioni del decreto consentono risparmi di spesa, utilizzati per rendere strutturali la NASpI a 24 mesi anche dopo il 2016 e per rendere strutturali i finanziamenti per importanti interventi di politica sociale in materia di: conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro; assegno di disoccupazione (ASDI); fondo per le politiche attive del lavoro. Il decreto comporta anche, come ripetutamente affermato dal governo, una salvaguardia, per il solo 2015, della durata della NASpI con riferimento ai lavoratori stagionali del settore del turismoDisposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS)
I principali interventi riguardano:
- l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguente estensione degli obblighi contributivi (precisamente, gli apprendisti diventano destinatari della CIGO e, nel caso in cui siano dipendenti di imprese per le quali trova applicazione solo la CIGS, di quest’ultimo trattamento, limitatamente alla causale di crisi aziendale);
- la revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: viene previsto, infatti, che per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possano superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando i contratti di solidarietà tale limite può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile;
- l’introduzione di meccanismi di condizionalità concernenti le politiche attive del lavoro: nello specifico, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro sono convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato;
- l’introduzione di un meccanismo di “chi usa di più paga di più” sulle aliquote pagate dalle imprese. Il decreto prevede un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d’uso (contributo addizionale). Viene infatti previsto un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre.
Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
I principali interventi riguardano:
- una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato su ogni lavoratore. L’aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese indipendentemente dall’utilizzo della cassa passa quindi dall’1,90% all’1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l’edilizia;
- l’introduzione del divieto di autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGO, nonché il ricorso alla riduzione dell’orario di lavoro rispetto alla sospensione;
- la semplificazione della procedura di concessione delle integrazioni salariali ordinarie: nello specifico, viene previsto che il trattamento sia concesso dalla sede INPS territorialmente competente, senza previa deliberazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni.
Disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
I principali interventi riguardano:
- la razionalizzazione della disciplina concernente le causali di concessione del trattamento: nello specifico, viene previsto che l’intervento straordinario di integrazione salariale possa essere concesso per una delle seguenti tre causali:
- riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale);
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene previsto, tuttavia, che può essere autorizzata, per un limite massimo di 6 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, una prosecuzione della durata del trattamento di CIGS, qualora all’esito del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale);
- contratto di solidarietà: pertanto, gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, diventano una causale di quest’ultima;
- l’introduzione della previsione che per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possano essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGS; questa disposizione non opera per un periodo transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto;
- la revisione della durata massima della CIGS e dei contratti di solidarietà; nello specifico:
- per la causale di riorganizzazione aziendale viene confermata l’attuale durata massima di 24 mesi per ciascuna unità produttiva, eliminando però la possibilità, attualmente prevista, di concedere le c.d. “proroghe complesse” (ossia due proroghe della durata massima di 12 mesi ciascuna);
- per la causale di crisi aziendale viene confermata la durata massima di 12 mesi;
- per la causale di contratto di solidarietà viene confermata, rispetto agli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, la durata massima di 24 mesi. Tale durata può essere estesa a 36 mesi, in quanto viene previsto che la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, sia computata nella misura della metà. Oltre tale limite, la durata di tali trattamenti viene computata per intero.
Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali
I principali interventi riguardano:
- la previsione dell’obbligo di estendere i fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente l’obbligo è previsto in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti);la previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale (ossia il fondo che opera per tutti i settori i quali, oltre a non rientrare nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali) assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale ed è soggetto a una nuova disciplina. Gli aspetti salienti di tale nuova disciplina sono i seguenti:
- rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente, invece, rientrano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l’aliquota sarà dello 0,65%).
- il Fondo di Integrazione Salariale garantisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’erogazione di una nuova prestazione, ossia l’assegno di solidarietà. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta – per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile – ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo: tale nuova prestazione sostituisce i contratti di solidarietà di tipo “B”, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS. I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
- nel caso di lavoratori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di Integrazione Salariale garantisce l’ulteriore prestazione consistente nell’assegno ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale);
- revisione della disciplina dell’assegno ordinario corrisposto dai fondi di solidarietà bilaterali: i fondi (diversi dal fondo di integrazione salariale) stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della casuale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS (attualmente, invece, l’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, non può eccedere la durata massima prevista per la CIGO);
- introduzione di requisiti di competenza ed assenza di conflitto di interesse per gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali membri dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali (ivi compreso il fondo di integrazione salariale);
- introduzione di requisiti di onorabilità per tutti i membri dei comitati amministratori del Fondo di Integrazione Salariale e dei fondi di solidarietà bilaterali;
- la previsione che, entro il 31 dicembre 2015, i fondi bilaterali cosiddetti puri, o alternativi al sistema sin qui descritto (quali il fondo bilaterale dell’artigianato) eroghino almeno una prestazione tra l’assegno ordinario per 13 settimane nel biennio o l’assegno di solidarietà per 26 settimane nel biennio, prevedendo un’aliquota di contribuzione al fondo dello 0,45% (diviso tra azienda e lavoratore secondo un accordo lasciato alle parti sociali).
5. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante diposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il decreto legislativo istituisce una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL. L’istituzione dell’ANPAL avverrà senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento saranno infatti trasferite dal Ministero del lavoro e dall’ISFOL, dei quali sarà effettuata una conseguente riorganizzazione.
Il Ministero del lavoro fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.
Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all’erogazione delle politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.Il Ministero del lavoro controllerà quindi il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorerà le politiche occupazionali.
Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro ed il fascicolo elettronico del lavoratore. All’istituzione dell’Albo provvederà l’ANPAL. L’obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sistema informativo e al fascicolo elettronico del lavoratore mirano ad una migliore gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate. Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica. Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli interessati. Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province. Ci sarà anche un Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale.
Quanto ai Fondi interprofessionali e bilaterali che faranno anch’essi parte della Rete – l’ANPAL eserciterà la vigilanza su di essi, riferendo al Ministero del Lavoro. In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro si prevede che Regioni e Province autonome costituiscano uffici territoriali, denominati Centri per l’impiego, per svolgere, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.
Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato anche parziale e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.
Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego.
I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il Patto di servizio personalizzato.
La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI).
I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.Si prevede inoltre un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. L’assegno non costituirà reddito imponibile.
Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza.
L’utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale, erogato dall’INPS. Si riordina infine la normativa in materia di incentivi all’occupazione con la previsione della istituzione, presso l’ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione. Vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un’omogenea applicazione; si provvede alla razionalizzazione di quelli relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca.6. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali. Il primo concerne la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; il secondo i rapporti di lavoro; il terzo le pari opportunità.
Semplificazioni procedure e adempimenti
a) Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità.
Le linee caratterizzanti l’intervento riguardano:
- la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, la stipula di convenzioni e l’assunzione diretta. Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;
- l’integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
b) Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
I principali interventi riguardano:
- la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
- il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive;
- l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.
c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le principali modifiche riguardano:
- la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
- la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
- la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
- lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
- il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
- la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
I principali interventi riguardano:
- la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un determinato periodo di tempo;
- la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
- si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
- si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;
- si elimina l’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire “il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
I principali interventi riguardano:
- la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore;
- la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
- l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico;
- l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale.
Disposizioni in materia di pari opportunità
I principali interventi riguardano:
la revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province;
la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità;
la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione;
l’introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002;
la ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere;
l’introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l’efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
OGGETTO: Trasmissione Protocollo d’Intesa MIUR-ENIPG.
S’invia in allegato, con preghiera della più ampia diffusione alle Istituzioni scolastiche del territorio, il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il MIUR e l’ENIPG (Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica) volto a rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro nel settore grafico e della comunicazione.
Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL., si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
ILDIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Carmela Palumbo
Protocollo d’Intesa MIUR-ENIPG 2015
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i Contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e la Statistica
Ufficio di statistica
Avviso 30 aprile 2015
Oggetto: Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni
L’Ufficio di Statistica del MIUR intende procedere ad una elaborazione, ancorché non inserita nel Programma Statistico Nazionale attualmente in vigore (PSN 2011-2013 aggiornamento 2013), raccordando i codici fiscali dei diplomati negli anni 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 con gli esiti occupazionali presenti nel Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie – SISCO – del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale elaborazione statistica si rende necessaria per fornire alle scuole secondarie di secondo grado elementi di valutazione necessari alla elaborazione del Rapporto di autovalutazione previsto dal DPR 28 marzo 2013, n. 80. Al riguardo viene pubblicata l’informativa ai sensi decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni
(art.13 decreto legislativo n. 196/2003)
Finalità del trattamento
Il Servizio statistico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio di statistica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fanno parte del Sistema Statistico Nazionale pertanto partecipano all’attuazione del programma statistico nazionale ed intendono procedere ad una elaborazione, ancorché non inserita nel Programma Statistico Nazionale attualmente in vigore (PSN 2011-2013 aggiornamento 2013), raccordando i codici fiscali dei diplomati negli anni 2009/10 – 2010/11 – 2011/122 con gli esiti occupazionali presenti nel Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie – SISCO – del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; eseguono il trattamento di dati personali degli studenti per la produzione di informazione statistica, in conformità al proprio ambito istituzionale, secondo le regole dettate dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica – Allegato A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Incaricati del trattamento
I dati personali vengono trattati dal personale degli Uffici di Statistica individuati quali Incaricati dal Responsabile del trattamento.
Diritti dell’interessato
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato in ambito statistico il Codice di deontologia di settore prevede che (art. 13):
Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti.
Conservazione dei dati
L’Ufficio di statistica del MLPS provvederà alla cancellazione di tutti i codici fiscali degli studenti ricevuti al fine di evitare la loro conservazione per ulteriori utilizzi.
Titolari e Responsabili del trattamento
l titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con sede a Roma in Viale di Trastevere, n. 76/A, cap 00153 e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie – SISCO). Responsabili del trattamento dei dati sono il direttore generale della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica e il direttore generale della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione, ai quali è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti degli interessati, inviando apposita richiesta rispettivamente a: MIUR – Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica – Viale Trastevere, 76/a 00153 Roma e MLPS – Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione – Via Fornovo n. 8, 00192 Roma.
Roma, 30 aprile 2015
Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036)
(GU n.54 del 6-3-2015)
Vigente al: 7-3-2015
Titolo I
Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l’Impiego (NASpI)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori produttivi; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 183 del 2014, recante i criteri di delega relativi al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI); Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo all'introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficolta' di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Art. 2 Destinatari 1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Art. 3 Requisiti 1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Art. 4 Calcolo e misura 1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 5 Durata 1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI e' corrisposta per un massimo di 78 settimane.
Art. 6 Domanda e decorrenza della prestazione 1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Art. 7 Condizionalita' 1. L'erogazione della NASpI e' condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione della presente disposizione nonche' le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.
Art. 8 Incentivo all'autoimprenditorialita' 1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio. 2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare. 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. 4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Art. 9 Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto. 4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Art. 10 Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. 2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Art. 11 Decadenza 1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Art. 12 Contribuzione figurativa 1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. 2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianita' contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13 Misura dell'indennita' per i soci lavoratori ed il personale artistico 1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI e' corrisposta nella misura di cui all'articolo 4.
Art. 14 Rinvio 1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili.
Titolo II
Indennita’ di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL)
Art. 15 Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL 1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. 2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. 4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. 7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. 8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. 13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013. 14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
Titolo III
Assegno di disoccupazione
Art. 16 Assegno di disoccupazione - ASDI 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. 2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7. 3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6. 5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI; b) l'individuazione di criteri di priorita' nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2; c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo; d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4; e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti; f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione; h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico. 7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. 8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
Titolo IV
Contratto di ricollocazione
Art. 17 Contratto di ricollocazione 1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione. 2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilita', ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego. 3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilita', al soggetto e' riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati. 4. Il contratto di ricollocazione prevede: a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato; b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato; c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato. 5. L'ammontare della dote individuale e' proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilita' e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2. 6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all'attivita' di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresi' in caso di perdita dello stato di disoccupazione. 7. All'eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.
Titolo V
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 18 Copertura finanziaria 1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l'anno 2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037)
(GU n.54 del 6-3-2015)
Vigente al: 7-3-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante delega al Governo allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva; Visto l'articolo 1, comma 7, lettera c), della medesima legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega volto a prevedere, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilita' della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche' prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. 3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e' disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale. 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita'. 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
Art. 4 Vizi formali e procedurali 1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita', a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art. 5 Revoca del licenziamento 1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.
Art. 6 Offerta di conciliazione 1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita' per le parti di addivenire a ogni altra modalita' di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e' integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione e' assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria e' conseguentemente riformulato. Alle attivita' di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7 Computo dell'anzianita' negli appalti 1. Ai fini del calcolo delle indennita' e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianita' di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata.
Art. 8 Computo e misura delle indennita' per frazioni di anno 1. Per le frazioni di anno d'anzianita' di servizio, le indennita' e l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Art. 9 Piccole imprese e organizzazioni di tendenza 1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'. 2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.
Art. 10 Licenziamento collettivo 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 11 Rito applicabile 1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 12 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Orlando
Legge 10 dicembre 2014, n. 183
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196)
(GU n.290 del 15-12-2014)
Vigente al: 16-12-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori produttivi. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro: 1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di essa; 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili; 3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarieta'; 4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione; 5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici; 6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo; 7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarieta', con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria: 1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive piu' rilevanti; 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita' di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti; 6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale; c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v); d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attivita' a beneficio delle comunita' locali, con modalita' che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione; e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalita' di applicazione, in funzione della migliore effettivita', secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d). 3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430. 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialita', anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome; c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente; g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonche' di altre amministrazioni; i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima; m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonche' operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita' anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficolta' di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale; r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito; s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita'; t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale; u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro; v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica; z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i); aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti. 5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. 6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo; b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso; e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei; f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di tipo premiale; g) previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessita' di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore; h) individuazione di modalita' organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente; l) promozione del principio di legalita' e priorita' delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)). 7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali: a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilita' della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche' prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento; d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro; e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera; f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore; g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita' di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta' interpretative e applicative; l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. 8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita' delle lavoratrici e favorire le opportunita' di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalita' dei lavoratori, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternita' e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennita' di maternita', nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilita' dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttivita', al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilita' genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilita' di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi; g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilita' dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunita' di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalita' organizzativa all'interno delle imprese; h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza; i) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilita' di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parita' e pari opportunita'. 10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini e sulle modalita' di entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 dicembre 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Orlando
Il 3 dicembre l’Aula del Senato con 166 voti favorevoli, 112 contrari e 1 astenuto, approva in via definitiva il ddl recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”. Il Governo aveva posto la questione di fiducia sull’approvazione del provvedimento.
Il 25 novembre l’Aula della Camera approva, con modifiche, il disegno di legge (C. 2660-A, approvato dal Senato) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il provvedimento torna ora all’esame del Senato.
L’Aula del Senato, l’8 ottobre, approva l’emendamento governativo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1428 di delega sul lavoro (cosiddetto jobs act), sull’approvazione del quale l’Esecutivo aveva posto la questione di fiducia; la parola passa alla Camera.
Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 9 ottobre, approva un Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sostegno all’occupazione ed all’attività delle imprese.
Il Consiglio ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio, Enrico Letta, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
In particolare il decreto legge contempla misure che consentono di contenere il deficit del bilancio 2013 entro un valore non superiore al 3% del Prodotto interno lordo.
Per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell’immigrazione, il Governo ha disposto la costituzione di un Fondo presso il Ministero dell’Interno con una dotazione di 190 milioni di euro per l’anno 2013.
Inoltre ha incrementato di 20 milioni di euro il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (il fondo è stato istituito con l’articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quinto periodo).
I complessivi 210 milioni di euro a copertura dei provvedimenti provengono per 90 milioni di euro dal Fondo rimpatri; per 70 milioni di euro dalle entrate dell’INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati; per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura».
Legge 7 ottobre 2013, n. 112
(GU n.236 del 8-10-2013)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 9 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». (13A08109)
(GU n.236 del 8-10-2013)
Vigente al: 8-10-2013
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche. 1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato «direttore generale di progetto», nonche' un vice direttore generale vicario, in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita l'indennita' complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui )), nel rispetto dell'articolo 23-ter, (( commi 1 e 2 )), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore generale di progetto»: a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»; b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del «Grande Progetto Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di altri soggetti terzi; c) assicura la piu' efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti; d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito; e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attivita' di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza; f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato; (( f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma; f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalita' stipulato con la prefettura - Ufficio territoriale del Governo. 1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del direttore generale di progetto: a) cause di incompatibilita' sopraggiunte; b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione del progetto; c) perdita dei requisiti necessari alla nomina. )) 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, (( da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura e' composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unita', proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonche' da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico. L'incarico di «direttore generale di progetto», non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (( Nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al direttore generale di progetto e ai componenti della apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto; il curriculum vitae del direttore generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati, relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione prestati. )) Nelle more dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuita' con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione gia' assunte, (( dell'attuazione )) del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente (( assunte dal )) «direttore generale di progetto». 3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della (( soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, )) con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1. 4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonche' di potenziare l'attrattivita' turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita' «Grande Pompei». L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati. 5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e' preposto all'Unita' «Grande Pompei» e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di pervenire, entro 12 mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione )) del presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un «Piano strategico» per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni di «Conferenza di servizi permanente», ed e' composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, (( dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, )) Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. (( Nel Comitato di gestione )) sono assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse all'interno (( del Comitato )), ai sensi e con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte (( all'interno del Comitato di gestione )) sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. L'Unita' «Grande Pompei» assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (( di cui al comma 2 )) detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unita', le modalita' di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unita', in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unita' medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi' della struttura di cui al comma 2. 6. L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico (( del tutto congruente e in completo accordo col Grande Progetto Pompei )), comprendente: l'analisi di fattibilita' istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorita' del recupero. Il piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonche' il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. (( Il piano inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore turistico e culturale ai fini della valutazione delle iniziative necessarie al rilancio dell'area in oggetto )). Il piano (( prevede )), inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» (( di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 )). L'Unita' predispone altresi' un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresi', i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al (( titolo II del libro III del codice di cui al )) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 7. Il direttore generale di progetto, in qualita' di legale rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei. (( Al fine di assicurarne la tracciabilita', qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore a 1.000 euro deve essere effettuata tramite bonifico bancario. )) 8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia»; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale (( della citta' di Napoli )) e della Reggia di Caserta». 10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli. Per rafforzare le attivita' di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, (( sono )) impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura» (( di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. )) 11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E' fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71. 12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura» (( di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. )) All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al (( titolo II del libro III del codice di cui al )) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilita' di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalita' perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Art. 2 Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del (( programma )) «500 giovani per la cultura». 1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'ora innanzi «Ministero», attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita' di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico, (( anche attraverso l'utilizzo di appositi portali e dispositivi mobili intelligenti. )) Per la realizzazione del (( programma )) e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, (( integrata )) anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. (( Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali, digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonche' con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ivi comprese associazioni o fondazioni di scopo costituite per contribuire al programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da parte di accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini. )) Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacita' elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgera' tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonche' di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative. 2. Il programma e' attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma (( o in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, )) da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attivita' di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. (( Al termine del programma, e' rilasciato a coloro che lo abbiano portato a termine un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati. )) 3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi' come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni attuative, nonche' in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilita' in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
(( Art. 2 bis Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio 1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali». ))
Art. 3 Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura 1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attivita' culturali», sono soppresse le seguenti parole: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110». I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le parole «dei luoghi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato». 3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(( Art. 3 bis Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali 1. Per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, che si terra' a Firenze nel 2014, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi dedicati alle attivita' culturali a valere sulle somme individuate dal comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio. ))
(( Art. 3 ter Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» e' inserita la seguente: «anche»; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del "patrimonio mondiale" sotto la tutela dell'UNESCO, nonche' alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole.». ))
(( Art. 3 quater Autorizzazione paesaggistica 1. All'articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo». 2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». ))
(( Art. 3 quinquies Conseguimento della qualifica di restauratore 1. All'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies, e' inserito il seguente: «1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, Tabella 1, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'Allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, Tabella 2, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attivita' lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, Tabella 3, dell'Allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due anni». ))
Art. 4 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura. 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, infine, il seguente comma: (( «Non e' considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». )) 2. (( I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza: a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalita', entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. 2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. )) 3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottano strategie coordinate per (( l'unificazione )) delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. 4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute (( nel presente articolo )) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4-bis. (( All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'». 4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, e' abrogata. 4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: «90 milioni di euro, per l'anno 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534»; b) al quarto periodo, dopo le parole: «carattere finanziario» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». 4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
(( Art. 4 bis Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili 1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.». ))
(( Art. 4 ter Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale 1. E' riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attivita' e manifestazioni ad esso collegate, nonche' delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali. ))
Art. 5 Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela. 1. E' autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto «Nuovi Uffizi». 2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91. 3. (( E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 per il restauro del Mausoleo di Augusto in occasione delle celebrazioni del bimillenario della morte dell'imperatore Ottaviano Augusto. 3-bis. E' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014, per fare fronte ad interventi di particolare rilevanza, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica: a) di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento; b) di celebrazione di particolari ricorrenze. 4. Il decreto di cui al comma 3-bis e' adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
(( Art. 5 bis Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma 1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato a sostenere le attivita' di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana del Centro Pio Rajna, con particolare attenzione alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della morte del poeta, che cadra' nel 2021, nonche' all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), pubblicata dal Centro Pio Rajna, in modo da garantirne l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro. 3. Il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministro degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalita' di cui al comma 2. 4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro degli affari esteri trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
(( Art. 5 ter Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del Museo tattile statale «Omero» 1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale «Omero», istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. ))
(( Art. 5 quater Interventi urgenti di tutela dei siti patrimonio dell'UNESCO in provincia di Ragusa 1. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per fare fronte a interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nella lista del «patrimonio mondiale» sotto la tutela dell'UNESCO in provincia di Ragusa. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. ))
Art. 6 Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, (( nonche' di musica, danza e teatro contemporanei. )) 1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di (( arte, musica, danza e teatro contemporanei, )) entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprieta' dello Stato, (( con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre )) finalita' istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. (( 1-bis. Qualora l'attivita' dei giovani artisti di cui al comma 1 riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di una parte della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717. )) 2. (( I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, dall'ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongono di un adeguato progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti dal presente comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e' destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo precedente, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui al presente comma. )) 3. (( Con successivo decreto del )) Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, (( da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalita' artistiche nonche' le modalita' di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, (( anche )) al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso. (( 3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tra i beni immobili individuati ai sensi del medesimo comma possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalita' organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. )) 4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con le modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'. 5. (( All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. )) (( 5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attivita' della Fondazione MAXXI, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nei limiti della relativa spesa. ))
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITA’
MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 7 Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, (( nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore. )) 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, (( ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, )) esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un (( credito d'imposta )) nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, (( a esclusione delle demo autoprodotte, )) di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. (( Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualita' piu' della meta' dei componenti non ne abbiano gia' usufruito. )) 3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Esse, inoltre, non devono essere controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi. 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. (( 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»; b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»; c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attivita'». ))
Art. 8 (( Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono rese permanenti. 2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, quanto previsto al comma 1 si estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5. 3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 e' concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a decorrere dal 2014. 4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche' quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per produttori indipendenti di opere audiovisive si intendono gli operatori di comunicazione che svolgono attivita' di produzioni audiovisive, che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i benefici, secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di cui al comma 4. 6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. 8. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' abrogato. 9. In riferimento al programma promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 denominato «Europa creativa», finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversita' culturale e linguistica europea, e' istituito presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo e' definita con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema. 1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che (( i pagamenti a saldo sono disposti )) a chiusura di esercizio a fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato. (( 1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare graduali incentivi in favore di esercenti attivita' circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonche' esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate. )) 2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento. 4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. (( I beneficiari di contributi gia' deliberati entro la data di entrata in vigore del presente decreto completano l'invio all'ente gestore della documentazione necessaria per la liquidazione entro il termine perentorio del 30 novembre 2013. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori disposizioni e modalita' tecniche di soppressione dei fondi speciali di cui al presente comma. )) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi. 6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»; b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»; c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma delle attivita' cinematografiche»; d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante «Revisione dei film»; e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni fiscali per le attivita' cinematografiche. 7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede (( mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. ))
Art. 10 Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attivita' culturali 1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita' giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 11 Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza. 1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, (( un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessita' di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. )) I contenuti inderogabili del piano sono: a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, (( previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa, )) nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di risanamento, nonche' gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione; b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 (( e una razionalizzazione del personale artistico; )) d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento; e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; f) l'individuazione di soluzioni idonee, (( compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, )) a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano; (( g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. )) 2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita', della fattibilita' e appropriatezza delle scelte effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato (( un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni: a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative. )) b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti; c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi; d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati; e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni. 4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. 7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita' di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme e' subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali». 9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c); b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano. 10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita' e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella societa' Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facolta' assunzionali di tale societa' (( e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il (( 30 giugno 2014, )) alle seguenti disposizioni: a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 2) (( il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici; )) 3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo; 4. (( (Soppresso). )) 5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente. 16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. (( La decorrenza puo' comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. )) Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata. 18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita', sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale. 19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell' articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, (( da adottare entro il 30 settembre 2014, )) procedono a rideterminare l'organico necessario (( all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. )) La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilita'. 20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento della quota di cui (( all'alinea )) e' ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione; b) il 25 per cento della quota di cui (( all'alinea )) e' ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; c) il 25 per cento della quota di cui (( all'alinea )) e' ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi, (( con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale. 20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti. )) 21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, (( da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE EFFICIENTI RISORSE AL SISTEMA DEI
BENI, DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
Art. 12 Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati. 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) sono definite le modalita' di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro (( diecimila ))) destinate ai beni e alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato; b) garanzia della destinazione della liberalita' allo scopo indicato dal donante; c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo; d) previsione della possibilita' di effettuare le liberalita' mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita' interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio gia' costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.
Art. 13 Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 1. (( Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attivita' di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attivita' culturali, nonche' nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento. )) 2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'. (( 2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla Commissione sono esclusi compensi e indennita' a qualsiasi titolo, incluso il rimborso spese. ))
Art. 14 Oli lubrificanti e accisa su alcool 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi. 2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: a) per l'anno 2014 Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro; b) a decorrere dall'anno 2015 Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro. 3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno. Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.
Art. 15 Norme finanziarie 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. 2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, (( all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno 2014, agli articoli 5-ter e 5-quater, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7, pari a )) 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, (( all'articolo 8, pari a 65 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, )) all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, (( comma 7, pari a 3 milioni di euro )) a decorrere dal 2015, (( all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2017 )) e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede: a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; (( a-bis) per le finalita' di cui agli articoli 5-ter e 5-quater, quanto a 600.000 euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «'Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alla parte corrente, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; )) b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12; c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14, comma 2; d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3; e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1; (( e-bis) per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 8 milioni di euro per l'anno 2014; e-ter) per le finalita' di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano, a decorrere dall'anno 2014, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro, ivi incluse le spese di manutenzione straordinaria degli immobili e le eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato. )) 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135)
(GU n.186 del 9-8-2013)
Vigente al: 10-8-2013
Capo I
Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione
del patrimonio culturale italiano
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali, con particolare riferimento alla necessita' indifferibile di garantire misure immediate di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, in particolare per il sito Unesco delle "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi" e per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare il settore, ponendo rimedio a condizione di difficolta' economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e attrattivita' nel territorio italiano per l'industria di produzione cinematografica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche 1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto". Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definito il compenso da corrispondersi al "direttore generale di progetto" nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il "direttore generale di progetto": a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del "Grande Progetto Pompei"; b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande Progetto Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di altri soggetti terzi; c) assicura la piu' efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti; d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito; e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attivita' di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza; f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato; 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura e' composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unita', proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonche' da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico. L'incarico di "direttore generale di progetto", non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Nelle more dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuita' con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione gia' assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del "direttore generale di progetto". 3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1. 4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di potenziare l'attrattivita' turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita' "Grande Pompei". L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati. 5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e' preposto all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed e' composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse all'interno della Conferenza, ai sensi e con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unita', le modalita' di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unita', in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unita' medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi' della struttura di cui al comma 2. 6. L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di fattibilita' istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorita' del recupero. Il piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonche' il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano puo' prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura". L'Unita' predispone altresi' un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresi', i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 7. Il direttore generale di progetto, in qualita' di legale rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei. 8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia"; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle citta' di Napoli e della Reggia di Caserta". 10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli. Per rafforzare le attivita' di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille giovani per la cultura". 11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E' fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71. 12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano puo' prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura". All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilita' di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalita' perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Art. 2 Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto "500 giovani per la cultura". 1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'ora innanzi "Ministero", attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita' di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo, nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le Regioni, le Universita', gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacita' elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgera' tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonche' di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative. 2. Il programma e' attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attivita' di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. 3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi' come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni attuative, nonche' in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilita' in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 3 Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura 1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attivita' culturali", sono soppresse le seguenti parole: "Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle seguenti: "e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato". 3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 4 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura. 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente: a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero; b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse." 2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalita' della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilita' all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici. 3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilita' e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. 4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
Art. 5 Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi", per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela. 1. E' autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto "Nuovi Uffizi". 2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91. 3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014, per fare fronte a interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 6 Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea 1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprieta' dello Stato, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri. 2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di eta' compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalita' artistiche nonche' le modalita' di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso. 4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con le modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'. 5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione di cui ai commi 2 e 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione del proprio debito.
Capo II
Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attivita’
musicali e dello spettacolo dal vivo
Art. 7 Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. 3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Esse, inoltre, non devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi. 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
Art. 8 Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese permanenti. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 3. L'efficacia dei commi 1 e 2 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema. 1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato. 2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento. 4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi. 6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo"; b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 luglio 2005 recanti "Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento"; c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante "Riforma delle attivita' cinematografiche"; d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante "Revisione dei film"; e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni fiscali per le attivita' cinematografiche. 7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a effettuare, con appositi decreti, le relative variazioni di bilancio.
Art. 10 Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attivita' culturali. 1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita' giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 11 Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza. 1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono: a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di risanamento, nonche' gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione; b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012; d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento; e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano. 2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita', della fattibilita' e appropriatezza delle scelte effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un commissario straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni: a) riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze; b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti; c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi; d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati; e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni. 4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. 7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita' di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme e' subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". 9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c); b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano. 10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita' e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella societa' Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facolta' assunzionali di tale societa'. 14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni: a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato; 3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo; 4) l'organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati dall'organo di gestione, rinnovabile per non piu' di due mandati, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il compito di verificare la sostenibilita' economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sull'attivita' di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente. 16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata. 18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita', sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale. 19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attivita' effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilita'. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti. 20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente e' ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione; b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo e' ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo e' ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi. 21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.
Capo III
Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei
beni, delle attivita’ culturali
Art. 12 Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati. 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato; b) garanzia della destinazione della liberalita' allo scopo indicato dal donante; c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo; d) previsione della possibilita' di effettuare le liberalita' mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita' interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio gia' costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.
Art. 13 Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attivita' di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nonche' di altri Comitati tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette. 2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.
Art. 14 Oli lubrificanti e accisa su alcool 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi. 2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: a) per l'anno 2014 Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro; b) a decorrere dall'anno 2015 Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro. 3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno. Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.
Art. 15 Norme finanziarie 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. 2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma 7 pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede: a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12; c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14 comma 2; d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3; e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Bray, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze Carrozza, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Delrio, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 26 giugno 2013, ha approvato un decreto legge per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro ed aumentare l’occupazione.
Di seguito il comunicato stampa:
Il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta dei ministri del Lavoro, Enrico Giovannini, dell’Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, e della Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, un decreto legge per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l’occupazione, soprattutto quella giovanile, sostenere le famiglie in difficoltà.
Gli obiettivi perseguiti dal Governo attraverso gli interventi previsti dal decreto-legge mirano ad aumentare il contenuto occupazionale della ripresa accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato; creando nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l’inattività, favorendo l’alternanza scuola-lavoro; sostenendo il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali; incentivando le assunzioni di categorie deboli della società, come le persone con disabilità (sarà previsto un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità). Si interviene inoltre per potenziare il sistema delle politiche attive del lavoro, per aumentare le tutele dei lavoratori, migliorare la trasparenza e l’efficienza dei meccanismi di conciliazione in caso di licenziamento. Infine, il decreto, che vuole dare risposte concrete alle Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”), prevede un forte intervento per sostenere il reddito delle persone maggiormente in difficoltà, specialmente nel Mezzogiorno, cioè l’area caratterizzata da tassi di povertà più elevati. Gli interventi previsti dal decreto legge rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo per aumentare l’occupazione, specialmente giovanile, ridurre l’inattività e attenuare il disagio sociale. Un secondo gruppo di misure verrà definito non appena le istituzioni europee avranno approvato le regole per l’utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la “Garanzia giovani”.
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Vengono stanziati 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 (500 milioni per le regioni del Mezzogiorno, 294 milioni per le restanti) per incentivare l’assunzione di lavoratori in età compresa tra i 18 e i 29 anni e che godano di almeno una di queste condizioni:
a) Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) Siano lavoratori che vivono da soli con una o più persone a carico.L’incentivo per il datore di lavoro è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali complessiva per un periodo di 18 mesi e non può superare i 650 euro per lavoratore. Se, invece, il datore di lavoro trasforma un contratto in essere da determinato a “indeterminato” il periodo di incentivazione è di 12 mesi. Alla trasformazione deve comunque corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore.
Un apprendistato che abbia valore
In una logica di una disciplina maggiormente omogenea sull’intero territorio nazionale, entro il 30 settembre 2013 la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida che disciplinino il contratto di apprendistato professionalizzante che le piccole e medie imprese e le microimprese dovranno adottare entro il 31 dicembre 2015.Favorire i tirocini formativi
– Fino al 31 dicembre 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro un fondo di 2 milioni di euro annui per permettere alle amministrazioni che non abbiano a tal fine risorse proprie di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi.
– È anche autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per promuovere l’alternanza tra studio e lavoro e quindi l’attività di tirocinio curriculare per gli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno 2013-2014.
– Per creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l’inattività. Il provvedimento prevede il finanziamento di un ampio programma di tirocini formativi per giovani residenti nel Mezzogiorno che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni; un incentivo alle università che sottoscriveranno un protocollo standard definito dal Ministero dell’università e della ricerca per il finanziamento delle attività di tirocinio curriculare presso enti pubblici e privati per gli studenti universitari più meritevoli e in difficoltà economiche; un coordinamento più stretto con la formazione realizzata dagli istituti tecnici. Viene poi istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un’apposita struttura di missione, in vista dell’avvio della “Garanzia giovani”.Un aiuto al Mezzogiorno
– In considerazione della grave situazione occupazionale che interessa i giovani residenti nelle aree del Mezzogiorno si è deciso di rifinanziare:
a) con 80 milioni di euro, delle misure per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
b) con 80 milioni di euro il Piano di Azione Coesione rivolta a enti e organizzazioni del privato sociale che coinvolgano giovani in progetti di valorizzazione dei beni pubblici e per l’inclusione sociale;
c) con 168 milioni di euro, borse di tirocinio formativo per giovani disoccupati, che non studiano, che non partecipano ad alcuna attività di formazione.
– Per ridurre la povertà e per sostenere le famiglie del Mezzogiorno in difficoltà, viene avviato il programma “Promozione dell’inclusione sociale, finanziato con 167 milioni di euro.Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro
Si prevede una serie di interventi, in particolare relativi alla legge 92/2012 volti a chiarire la natura dei contratti e di semplificazione. In particolare sui contratti a termine e di somministrazione (come l’abrogazione del divieto di proroga del contratto “acausale”), contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio.Rafforzare le tutele per i lavoratori e migliorare la trasparenza
In particolare, in caso di tentativo di conciliazione la mancata presentazione di una delle parti sarà valutata dal giudice nella sua decisione finale; estensione anche ai co.co.pro. delle norme contro le cosiddette “dimissioni in bianco”; rivalutazione del 9.6% delle ammende con rivalutazione della metà del flusso che ne deriva al rafforzamento di misure di vigilanza e prevenzione in materia di sicurezza sul luogo del lavoro; il monitoraggio dei contratti aziendali con deposito obbligatorio presso le direzioni territoriali del lavoro; comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei contratti valgono a tutti gli effetti.IL MEZZOGIORNO AL LAVORO
Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno.La riprogrammazione dei Fondi Strutturali 2007‐2013. Il Ministro per la Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, nell’ambito della complessiva strategia del Governo per l’occupazione giovanile ha messo a punto un intervento di riprogrammazione dei Fondi Strutturali 2007‐13, definito di concerto con gli altri Ministeri interessati, in coerenza con i Piani d’Azione Coesione del 2012‐13.
Questo intervento è centrato sulla creazione di nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno. Mira a contrastare la forte caduta dell’occupazione indotta dalla recessione e per accompagnare la sua possibile ripresa, così come la regolarizzazione di impieghi “sommersi”; a rafforzare la coesione sociale e territoriale nel paese; a contribuire ad un rafforzamento strutturale del sistema delle imprese; ad indurre un aumento dei consumi e della tassazione a vantaggio dell’intero paese.
I giovani al Sud, alcuni dati statistici. Poche cifre sono sufficienti per illustrare la necessità di questo intervento. Nel Mezzogiorno vi sono 1.250.000 giovani (15‐29 anni) che non studiano né lavorano, più che nell’intero CentroNord. Un giovane meridionale su 3 oggi non studia né lavora. I giovani diplomati del Sud hanno nel 2012 un tasso di occupazione del 31% e i giovani laureati del 49%; tassi entrambi di circa 15 punti inferiori rispetto al resto del paese; la durata media della ricerca della prima occupazione supera i tre anni.
Al tempo stesso cresce sensibilmente al Sud la partecipazione al mercato del lavoro, segno sia di assoluta necessità di impiego in moltissime famiglie, sia di esplicita volontà di contribuire al rilancio del paese. Come ricorda la Banca d’Italia, “l’ offerta di lavoro cresce più rapidamente nelle regioni in cui l’aumento della disoccupazione è più marcato”.
Quattro assi d’intervento. L’intervento è organizzato su quattro assi: a) incentivazione della creazione di lavoro a tempo indeterminato (500 milioni di euro); b) incentivazione dell’autoimprenditorialità e dell’impresa sociale (250 milioni); c) avvicinamento dei giovani che non studiano e non lavorano (NEET) al lavoro attraverso tirocini (150 milioni); d) contrasto alla povertà estrema (circa 170 milioni).
1. La misura principale del primo asse incentiva direttamente la creazione di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, per i giovani fino a 29 anni di età, attraverso una sensibile riduzione del relativo costo per le imprese. La riduzione è pari al 33% della retribuzione lorda complessiva per un periodo di 18 mesi (con una dotazione di 500 milioni). L’impatto di tale misura sarà rafforzato dalla sua durata nel tempo, almeno fino al giugno 2015, grazie alla certezza del suo rifinanziamento in caso di esaurimento delle risorse; si tenderà così a rendere massimo l’effetto di stimolo di nuove assunzioni non già programmate.
2. Il secondo asse interviene potenziando due strumenti di politica economica già attivi. Da un lato con un rifinanziamento della legge 185 sull’autoimpiego e l’autoimprenditorialità (170 milioni); dall’altro con un rifinanziamento della misura “giovani del non profit” (già definita nel Piani d’Azione Coesione) per sostenere progetti del privato sociale.
3. Parallelamente, come terzo asse, questo impatto sarà rafforzato dalla contemporanea attivazione di una misura per la promozione di stage/tirocini nelle imprese per i giovani NEET, che potranno consentire un processo di progressivo inserimento. Quest’ultima misura ha una ulteriore dotazione di circa 150 milioni di euro, e prevede l’erogazione di un contributo di 3.000 euro per uno stage di sei mesi direttamente al tirocinante, così come un meccanismo gestionale che faciliti l’incontro delle richiesta delle imprese e delle disponibilità delle persone.
4. Il quarto ed ultimo asse interviene sulla povertà estrema. Per motivare questo indispensabile intervento per la coesione sociale, basta ricordare che al Sud un cittadino su tre della popolazione ha sperimentato forme di grave deprivazione in uno degli ultimi due anni (uno su cinque nell’intero paese, Sud incluso). Il 12% dei meridionali è in permanente condizione di grave deprivazione. Con questa misura viene estesa a tutti i comuni del Mezzogiorno la sperimentazione della nuova carta acquisti per le famiglie in stato di indigenza estrema, già prevista per le maggiori città dell’intero paese.
Gli effetti stimati. L’impatto dell’intervento “Il Mezzogiorno al lavoro per l’Italia. Prima parte” sarà sensibile. Coinvolgerà oltre 300.000 persone: in particolare oltre 150.000 cittadini in condizione di povertà estrema. Determinerà la creazione di circa 80.000 nuovi posti di lavoro nel 2013‐14. Il suo impatto sull’economia del Mezzogiorno produrrà una crescita del PIL stimabile in circa il +0,2% per il 2014,rispetto al livello atteso, e il +0,4% per il 2015 e oltre.
Come per tutti gli interventi nel Mezzogiorno, ne beneficerà l’intera economia nazionale: in particolare l’impatto aggiuntivo sulla produzione nel CentroNord sarà fra i 100 e i 200 milioni di euro l’anno, grazie alla fornitura addizionale di beni e servizi al Mezzogiorno.
L’iter. Nelle prossime settimane il Ministro per la Coesione Territoriale definirà gli specifici contenuti dell’intervento: “Il Mezzogiorno al lavoro per l’Italia. Seconda parte”, che si muoverà con la stessa logica e che conterrà misure di rapido impatto per il rafforzamento strutturale delle imprese e dei territori del Mezzogiorno, compiendo un ulteriore passo verso il rapido e proficuo impiego dei Fondi Strutturali 2007‐13 non ancora spesi.
Le misure previste sono destinate a durare nel medio periodo: esse potranno essere rifinanziate sia a valere di ulteriori riprogrammazioni dei fondi 2007‐13, sia attraverso l’appostamento di nuove risorse sui programmi per il 2014‐20.
Disegno di legge
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Capo I
Disposizioni generali
Capo II
Tipologie contrattuali
Capo III
Disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore
Sezione I – Disposizioni in materia di licenziamenti individuali
Sezione II – Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi
Sezione III – Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti
Capo IV
Ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori
anziani
Sezione I – Ammortizzatori sociali
Sezione II – Tutele in costanza di rapporto di lavoro
Sezione III – Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all’occupazione
Capo V
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
Capo VI
Politiche attive e servizi per l’impiego
Capo VII
Apprendimento permanente
Capo VIII
Copertura finanziaria