Archivi tag: Lavoro

Circolare Ministero del Lavoro 5 febbraio 2016, n. 6

Circolare Ministero del Lavoro 5 febbraio 2016, n. 6

Oggetto: D.Lgs. n. 8/2016 recante “diposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014. n. 67” – prime indicazioni operative

Circolare INAIL 23 dicembre 2015, n. 92

INAIL
Direzione generale
Direzione centrale prevenzione
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale organizzazione digitale

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a:
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all’esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Circolare INAIL 23 dicembre 2015, n. 92

Oggetto: Abolizione registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio.

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

(GU n. 144 del 24-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 34)

Vigente al: 25-6-2015IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, allo scopo di rafforzare le opportunita’ di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche’ di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu’ efficiente l’attivita’ ispettiva, delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi, di cui uno recante un testo semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera a), recante il criterio di delega volto a individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera b), recante il criterio di delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo piu’ conveniente, rispetto agli altri tipi di contratto, in termini di oneri diretti e indiretti;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera d), recante il criterio di delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera e), recante il criterio di delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalita’ e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento, e a prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera h), recante il criterio di delega volto a prevedere, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la possibilita’ di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del predetto comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivita’ lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita’ dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera i), recante il criterio di delega relativo all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta’ interpretative e applicative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
Art. 1 
Forma contrattuale comune 

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

Art. 2 
Collaborazioni organizzate dal committente 

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita’ di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attivita’ prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa’ e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore puo’ farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

4. Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 e’ comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

Art. 3 
Disciplina delle mansioni 

1. L’articolo 2103 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

«2103. Prestazione del lavoro. – Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo’ essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purche’ rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni e’ accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullita’ dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purche’ rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni e’ comunicato per iscritto, a pena di nullita’, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalita’ di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalita’ o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore puo’ farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attivita’ svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volonta’ del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non puo’ essere trasferito da un’unita’ produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e’ nullo.».

2. L’articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e’ abrogato.

Capo II 
Lavoro a orario ridotto e flessibile 
Sezione I 
Lavoro a tempo parziale 
Art. 4 
Definizione 

1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione puo’ avvenire a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale.

Art. 5 
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale 

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e’ stipulato in forma scritta ai fini della prova.

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e’ contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

3. Quando l’organizzazione del lavoro e’ articolata in turni, l’indicazione di cui al comma 2 puo’ avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

Art. 6 
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 

1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facolta’ di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro puo’ richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore puo’ rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare e’ retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale e’ consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, cosi’ come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003.

4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.

5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonche’ a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.

6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facolta’ del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullita’, le condizioni e le modalita’ con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, puo’ modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonche’ la misura massima dell’aumento, che non puo’ eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell’orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all’articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ riconosciuta la facolta’ di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.

8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Art. 7 
Trattamento del lavoratore a tempo parziale 

1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo e’ riproporzionato in ragione della ridotta entita’ della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro.

Art. 8 
Trasformazione del rapporto 

1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto e’ ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonche’ da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacita’ lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unita’ sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale e’ trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche’ nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilita’ lavorativa con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessita’ di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e’ riconosciuta la priorita’ nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di eta’ non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, e’ riconosciuta la priorita’ nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. Il lavoratore puo’ chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche’ con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro e’ tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e’ tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia’ dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita’ produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.

Art. 9 
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale 

1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unita’ intere di orario a tempo pieno.

Art. 10 
Sanzioni 

1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e’ dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.

2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore e’ dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalita’ temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita’ familiari del lavoratore interessato e della sua necessita’ di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita’ lavorativa, nonche’ delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalita’ e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

Art. 11 
Disciplina previdenziale 
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo cosi’ ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora non si possa individuare l’attivita’ principale per gli effetti dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS.3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e’ uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare e’ determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma e’ stabilita con le modalita’ di cui al comma 1.

4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianita’ relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all’orario effettivamente svolto, l’anzianita’ inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

Art. 12 
Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.

Sezione II 
Lavoro intermittente 
Art. 13 
Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente 

1. Il contratto di lavoro intermittente e’ il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo’ utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilita’ di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.2. Il contratto di lavoro intermittente puo’ in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di eta’, purche’ le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con piu’ di 55 anni.

3. In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente e’ ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilita’ a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennita’ di disponibilita’ di cui all’articolo 16.

5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14 
Divieti 

1. E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unita’ produttive nelle quali si e’ proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unita’ produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 15 
Forma e comunicazioni 

1. Il contratto di lavoro intermittente e’ stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell’articolo 13;

b) luogo e modalita’ della disponibilita’, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo’ essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennita’ di disponibilita’, ove prevista;

d) forme e modalita’, con cui il datore di lavoro e’ legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonche’ modalita’ di rilevazione della prestazione;

e) tempi e modalita’ di pagamento della retribuzione e della indennita’ di disponibilita’;

f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attivita’ dedotta in contratto.

2. Fatte salve le previsioni piu’ favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro e’ tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

3. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e’ tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalita’ applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonche’ ulteriori modalita’ di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e’ stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 16 
Indennita’ di disponibilita’ 

1. La misura dell’indennita’ mensile di disponibilita’, divisibile in quote orarie, e’ determinata dai contratti collettivi e non e’ comunque inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

2. L’indennita’ di disponibilita’ e’ esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

3. L’indennita’ di disponibilita’ e’ assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e’ tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennita’ di disponibilita’. Ove non provveda all’adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all’indennita’ per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.

5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo’ costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennita’ di disponibilita’ riferita al periodo successivo al rifiuto.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente puo’ versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell’indennita’ di disponibilita’ fino a concorrenza del medesimo importo.

Art. 17 
Principio di non discriminazione 

1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parita’ di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, e’ riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche’ delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternita’ e parentale.

Art. 18 
Computo del lavoratore intermittente 

1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente e’ computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Capo III 
Lavoro a tempo determinato 
Art. 19 
Apposizione del termine e durata massima 

1. Al contratto di lavoro subordinato puo’ essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attivita’ stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non puo’ superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi’ conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo’ essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche’ di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche’ le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo le modalita’ definite dai contratti collettivi.

Art. 20 
Divieti 

1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e’ ammessa:a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unita’ produttive nelle quali si e’ proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilita’, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unita’ produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 21 
Proroghe e rinnovi 

1. Il termine del contratto a tempo determinato puo’ essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita’ stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche’ nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa’, ovvero per il piu’ limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa’ gia’ costituite.

Art. 22 
Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine 

1. Fermi i limiti di durata massima di cui all’articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Art. 23 
Numero complessivo di contratti a tempo determinato 

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unita’ superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attivita’ nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e’ sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche’ da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attivita’, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa’ ovvero per il piu’ limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa’ gia’ costituite;

c) per lo svolgimento delle attivita’ stagionali di cui all’articolo 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di eta’ superiore a 50 anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra universita’ private, incluse le filiazioni di universita’ straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita’ di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita’ di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:

a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non e’ superiore a uno;

b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale e’ superiore a uno.

5. I contratti collettivi definiscono modalita’ e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato.

Art. 24 
Diritti di precedenza 

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o piu’ contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attivita’ lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia’ espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita’ di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attivita’ lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e’ altresi’ riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia’ espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attivita’ stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita’ stagionali.

4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 19, comma 4, e puo’ essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volonta’ in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

Art. 25 
Principio di non discriminazione 

1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro e’ punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l’inosservanza si riferisce a piu’ di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.

Art. 26 
Formazione 

1. I contratti collettivi possono prevedere modalita’ e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunita’ di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita’ occupazionale.

Art. 27 
Criteri di computo 

1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

Art. 28 
Decadenza e tutele 

1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalita’ previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi’ applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita’ ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia’ occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennita’ fissata dal comma 2 e’ ridotto alla meta’.

Art. 29 
Esclusioni e discipline specifiche 

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto gia’ disciplinati da specifiche normative:

a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;

b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, cosi’ come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Sono, altresi’, esclusi dal campo di applicazione del presente capo:

a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio;

b) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;

c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;

d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.

4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Capo IV 
Somministrazione di lavoro 
Art. 30 
Definizione

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e’ il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu’ lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita’ nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.


Art. 31 
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato 

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo’ eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unita’ superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attivita’ nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e’ utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 32 
Divieti 

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e’ vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unita’ produttive nelle quali si e’ proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unita’ produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;

d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 33 
Forma del contratto di somministrazione 

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e’ stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;

e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

f) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche’ la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore.

Art. 34 
Disciplina dei rapporti di lavoro 

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro e’ determinata l’indennita’ mensile di disponibilita’, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennita’ di disponibilita’ e’ esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo’ in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Il lavoratore somministrato non e’ computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato e’ computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l’articolo 3 della legge n. 604 del 1966.

Art. 35 
Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta’ 

1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parita’ di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’utilizzatore e’ obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalita’ e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresi’ diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unita’ produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa’ cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita’ di servizio.

4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita’ produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformita’ al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione puo’ prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e’ tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.

6. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che e’ riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

7. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.

8. E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta’ dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita’, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.


Art. 36 
Diritti sindacali e garanzie collettive 

1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

2. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di liberta’ e di attivita’ sindacale, nonche’ a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

3. Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.


Art. 37 
Norme previdenziali 

1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e’ inquadrato nel settore terziario. L’indennita’ di disponibilita’ e’ assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

2. Il somministratore non e’ tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Gli obblighi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l’attivita’ svolta dall’impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l’impresa utilizzatrice la stessa non sia gia’ assicurata.

4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

Art. 38 
Somministrazione irregolare 

1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro e’ nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore puo’ chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 39 
Decadenza e tutele 

1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita’ presso l’utilizzatore.

2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita’ ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita’ presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.

Art. 40 
Sanzioni 

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonche’, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all’articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all’articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

Capo V 
Apprendistato 
Art. 41 
Definizione 

1. L’apprendistato e’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Art. 42 
Disciplina generale 

1. Il contratto di apprendistato e’ stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e’ predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell’istituzione formativa, si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.

3. Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.

4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato e’ rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;

b) possibilita’ di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e’ finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianita’ di servizio;

c) presenza di un tutore o referente aziendale;

d) possibilita’ di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

e) possibilita’ del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche’ nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;

g) possibilita’ di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;

h) possibilita’ di definire forme e modalita’ per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

6. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l’invalidita’ e vecchiaia;

d) maternita’;

e) assegno familiare;

f) assicurazione sociale per l’impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e’ dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo’ assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non puo’ superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non puo’ superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita’. E’ in ogni caso esclusa la possibilita’ di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo’ assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

8. Ferma restando la possibilita’ per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e’ subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e’ in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.


Art. 43 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. 

1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore e’ strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all’articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attivita’, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di eta’ e fino al compimento dei 25. La durata del contratto e’ determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non puo’ in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore e’ rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l’esercizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all’articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facolta’ di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita’ professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato puo’ essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturita’ professionale all’esito del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresi’, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle gia’ previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, e’ abrogato il comma 2 dell’articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda gia’ attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente e’ iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che puo’ essere svolto in apprendistato, nonche’ il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome.
Nell’apprendistato che si svolge nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all’azienda e’ impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente e’ iscritto e non puo’ essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonche’ per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e’ esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e’ riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita’ di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attivita’ stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonche’ del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, e’ possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo’ eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5.

Art. 44 
Apprendistato professionalizzante 

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita’, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante puo’ essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta’. La qualificazione professionale al cui conseguimento e’ finalizzato il contratto e’ determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalita’ di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonche’ la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non puo’ essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilita’ del datore di lavoro, e’ integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalita’ di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita’ previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralita’, le modalita’ per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita’ in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita’ di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Art. 45 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita’, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita’ di ricerca, nonche’ per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita’ professionale all’esito del corso annuale integrativo.

2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente e’ iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita’, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi’, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita’ di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1. La formazione esterna all’azienda e’ svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente e’ iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo’, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.

3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e’ esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e’ riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita’ di ricerca o per percorsi di alta formazione e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, le universita’, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca e’ rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita’, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46 
Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze 

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005.

2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, e’ di competenza: a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; b)
dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali e’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della universita’ e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dall’istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.

Art. 47 
Disposizioni finali 

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita’ di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro e’ tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 42, comma 1, nonche’ per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata da 300 a 1500 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
L’autorita’ competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ la direzione territoriale del lavoro.

3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e’ possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta’, i lavoratori beneficiari di indennita’ di mobilita’ o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonche’, per i lavoratori beneficiari di indennita’ di mobilita’, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.

5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all’articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

6. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonche’ l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attivita’ pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu’ regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove e’ ubicata la sede legale e possono altresi’ accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove e’ ubicata la sede legale.

9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Capo VI 
Lavoro accessorio 
Art. 48 
Definizione e campo di applicazione 

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita’ lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalita’ dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attivita’ lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi’ rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attivita’ lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attivita’ agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta’ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita’;

b) alle attivita’ agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e’ consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita’ interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita’ di cui all’articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. E’ vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 49 
Disciplina del lavoro accessorio 

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalita’ telematiche uno o piu’ carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e’ fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attivita’ lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario e’ fissato in 10 euro e nel settore agricolo e’ pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita’ telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi’, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso e’ esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresi’ il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali puo’ essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita’, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e’ prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, puo’ stabilire specifiche condizioni, modalita’ e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita’ per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio gia’ richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 50 
Coordinamento informativo a fini previdenziali 

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attivita’ di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all’articolo 49, l’INPS e l’INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Capo VII 
Disposizioni finali 
Art. 51 
Norme di rinvio ai contratti collettivi 

1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Art. 52 
Superamento del contratto a progetto 

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia’ in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile.

Art. 53 
Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro 

1. All’articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non puo’ consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;

b) il comma terzo e’ abrogato.

2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Art. 54 
Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA 

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonche’ di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti gia’ parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

Art. 55 
Abrogazioni e norme transitorie 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;

b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo quanto previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) l’articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;

d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da 33 a 45, nonche’ da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

e) l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) l’articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole
«e’ fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo quanto disposto dall’articolo 47, comma 5;

h) l’articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

i) l’articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;

l) l’articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda gia’ attivati;

m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non espressamente richiamate, che siano incompatibili con la disciplina da esso introdotta.

2. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 e’ abrogato dal 1° gennaio 2017.

3. Sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.

Art. 56 
Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia 

1. Alle minori entrate contributive derivanti dall’attuazione degli articoli 2 e da 52 a 54 del presente decreto, connesse ad un maggior accesso ai benefici contributivi di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, valutate in 16 milioni di euro per l’anno 2015, 58 milioni di euro per l’anno 2016, 67 milioni di euro per l’anno 2017, 53 milioni di euro per l’anno 2018 e in 8 milioni di euro per l’anno 2019 si provvede:a) quanto a 16 milioni di euro per l’anno 2015, 52 milioni di euro per l’anno 2016, 40 milioni di euro per l’anno 2017, 28 milioni di euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 6 milioni per l’anno 2016, 20 milioni per l’anno 2017, 16 milioni di euro per l’anno 2018 e a 8 milioni di euro per l’anno 2019 mediante le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle medesime disposizioni;

c) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2017 e a 9 milioni di euro per l’anno 2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in misura pari a 12 milioni di euro per l’anno 2017 e a 15 milioni di euro per l’anno 2018 al fine di garantire la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate di cui al comma 1, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E’ conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonche’, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea, fino all’esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo del presente comma. Le somme accantonate e non utilizzate all’esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57 
Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 15 giugno 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

11 giugno Enti territoriali e Jobs Act in CdM

Il Consiglio dei Ministri si è riunito l’11 giugno 2015

ENTI TERRITORIALI

Misure urgenti per gli enti territoriali (decreto legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e finanze Pietro Carlo Padoan e  dell’interno  Angelino Alfano, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali. Nello specifico il testo prevede:
Patto di stabilità interno: sono previste norme che allentano i vincoli consentendo  a Comuni, Province e Città metropolitane margini maggiori per investimenti volti alla cura del territorio e all’erogazione dei servizi. In particolare, vengono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni 2015-2018 concedendo agli enti un maggiore contributo di 100 milioni di euro (in termini di spazi finanziari) l’anno così suddiviso: 10 milioni per eventi calamitosi e messa in sicurezza del territorio; 40 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per interventi di bonifica dei siti contaminati dall’amianto; 30 milioni per l’esercizio della funzione di ente capofila nel caso di gestione associata di alcune funzioni; 20 milioni per le spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e procedure di esprorio. Le norme non comportano maggiori oneri la finanza pubblica perché resta invariato l’obietto complessivo del patto di stabilità dei Comuni fissato dalla legge di stabilità
A favore dei Comuni viene previsto un ammorbidimento delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014. La sanzione, rappresentata dalla riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà, si applica in misura pari al 20% dello sforamento, anziché pari al 100%. Analogamente, per le Province e le Città metropolitane le risorse che vengono erogate dal fondo sperimentale di riequilibrio vengono ridotte del 20% anziché del 100% dello sforamento con il limite massimo previsto del 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.
Pagamento  debiti commerciali: per l’anno 2015 sono incrementate di 2 miliardi di euro le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014. L’importo di 2 miliardi è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario nazionale. Per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili dei Comuni maturati al 31 dicembre 2014, vengono concessi ulteriori 850 milioni.
Fondo compensazione IMU e TASI: per il 2015 è attribuito ai Comuni un contributo di 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro il 10 lugli 2015, viene stabilita , secondo una metodologia adottata dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, la quota di contributo spettante a ciascun  ente tenendo conto dei gettiti dell’IMU e della TASI del 2014.
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e Carta d’identità elettronica: si tratta di misure finalizzate all’ampliamento dell’ANPR attraverso l’informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva. Sono previste altresì disposizioni che consentono il superamento del documento digitale unificato attraverso la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica.
Misure per l’accelerazione della ricostruzione in Abruzzo: disposizioni per favorire l’accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Sono comprese ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici, compresi quelli di interesse storico, artistico e archeologico.
Zone Franche Urbane dell’Emilia Romagna: nei territorio dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 viene istituita la zona franca che beneficia di consistenti agevolazioni fiscali. Possono beneficiare di tali agevolazioni le imprese localizzate all’interno della zona franca che rientrano nella definizione di ‘microimprese’ e hanno avuto un reddito lordo 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti non superiore a 5 unità. Le agevolazioni per questi soggetti consistono nell’esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100.000 euro di reddito) e dall’IRAP (fino a 300.000 euro) delle attività prodotte nelle ZFU e dall’IMU per gli immobili siti nella zona franca. Le agevolazioni sono concesse per i periodi di imposta 2015 e 2016.
Sisma Lombardia: vengono stanziati 205 milioni di euro a favore delle popolazione della Lombardia colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. La somma viene erogata dal Presidente della Regione nella forma di contributi in conto capitale da destinare alla ricostruzione degli immobili, alle imprese che abbiano subito danni a scorte e beni strumentali, alla delocalizzazione tempora delle attività danneggiate al fine di garantire la continuità produttiva.
Clausola di salvaguardia: nel decreto viene introdotta una norma che evita nel 2015 l’aumento dell’accisa sulla benzina previsto dalla legge di stabilità in caso di mancata autorizzazione da parte della Ue del meccanismo del reverse charge dell’Iva nel settore della grande distribuzione.

DECRETI ATTUATIVI SUL JOBS ACT

1. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro  (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il provvedimento interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.  Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni.  Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.
In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.  Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. Importante l’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.
Il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico,  nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.

2. Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva,  un decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Con l’intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa. Rientra nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione anche l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.
Mansioni – Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così com’è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001), purché rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni «equivalenti», a mansioni, cioè, che implicano l’utilizzo della medesima professionalità. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
Vengono confermate le seguenti tipologie:

  • Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.
  • Contratto di somministrazione – Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (20%).
  • Contratto a chiamata – Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.
  • Lavoro accessorio (voucher) – Viene elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio, prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall’altro che debba comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.
  • Apprendistato – Con la revisione della disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma – che ora assume la nuova denominazione di «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» – nonché dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, si pongono le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa. Si intende, inoltre, rivitalizzare le predette due tipologie di apprendistato, che finora non hanno trovato un adeguato apprezzamento dal sistema delle imprese. Recependo, poi, la volontà espressa dal Governo nel disegno di legge «Scuola» lo schema prevede che possano accedere all’apprendistato, di durata massima quadriennale, anche gli studenti degli istituti scolastici statali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
  • Part-time – Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, più in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate, e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 25 per cento per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

3. Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e “autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Gli organi dell’Ispettorato sono:

  • il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
  • il consiglio di amministrazione;
  • il collegio dei revisori.

La principale funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).
In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.
Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede :

  • la stipula di appositi protocolli,  anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde  assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
  • l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.

In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l’Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro. Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti  gli atti degli organi ispettivi.

4. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise nei seguenti quattro gruppi fondamentali:

  • disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS);
  • disposizioni in materia di CIGO;
  • disposizioni in materia di CIGS;
  • disposizioni in materia di fondi di solidarietà.

Per effetto del decreto vengono estese le tutele a 1.400.000 lavoratori sinora esclusi.
Le disposizioni del decreto consentono risparmi di spesa, utilizzati per rendere strutturali la NASpI a 24 mesi anche dopo il 2016 e per rendere strutturali i  finanziamenti per importanti interventi di politica sociale in materia di: conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro; assegno di disoccupazione (ASDI); fondo per le politiche attive del lavoro. Il decreto comporta anche, come ripetutamente affermato dal governo, una salvaguardia, per il solo 2015, della durata della NASpI con riferimento ai lavoratori stagionali del settore del turismo

Disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS)

I principali interventi riguardano:

  • l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguente estensione degli obblighi contributivi (precisamente, gli apprendisti diventano destinatari della CIGO e, nel caso in cui siano dipendenti di imprese per le quali trova applicazione solo la CIGS, di quest’ultimo trattamento, limitatamente alla causale di crisi aziendale);
  • la revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: viene previsto, infatti, che per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possano superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando i contratti di solidarietà tale limite può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile;
  • l’introduzione di meccanismi di condizionalità concernenti le politiche attive del lavoro: nello specifico, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro sono convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato;
  • l’introduzione di un meccanismo di “chi usa di più paga di più” sulle aliquote pagate dalle imprese. Il decreto prevede un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d’uso (contributo addizionale). Viene infatti previsto un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

I principali interventi riguardano:

  • una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato su ogni lavoratore. L’aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese indipendentemente dall’utilizzo della cassa passa quindi dall’1,90% all’1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l’edilizia;
  • l’introduzione del divieto di autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGO, nonché il ricorso alla riduzione dell’orario di lavoro rispetto alla sospensione;
  • la semplificazione della procedura di concessione delle integrazioni salariali ordinarie: nello specifico, viene previsto che il trattamento sia concesso dalla sede INPS territorialmente competente, senza previa deliberazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

I principali interventi riguardano:

  • la razionalizzazione della disciplina concernente le causali di concessione del trattamento: nello specifico, viene previsto che l’intervento straordinario di integrazione salariale possa essere concesso per una delle seguenti tre causali:
    • riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale);
    • crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene previsto, tuttavia, che può essere autorizzata, per un limite massimo di 6 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, una prosecuzione della durata del trattamento di CIGS, qualora all’esito del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale);
    • contratto di solidarietà: pertanto, gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, diventano una causale di quest’ultima;
  • l’introduzione della previsione che per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possano essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGS; questa disposizione non opera per un periodo transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto;
  • la revisione della durata massima della CIGS e dei contratti di solidarietà; nello specifico:
    • per la causale di riorganizzazione aziendale viene confermata l’attuale durata massima di 24 mesi per ciascuna unità produttiva, eliminando però la possibilità, attualmente prevista, di concedere le c.d. “proroghe complesse” (ossia due proroghe della durata massima di 12 mesi ciascuna);
    • per la causale di crisi aziendale viene confermata la durata massima di 12 mesi;
    • per la causale di contratto di solidarietà viene confermata, rispetto agli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, la durata massima di 24 mesi. Tale durata può essere estesa a 36 mesi, in quanto viene previsto che la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, sia computata nella misura della metà. Oltre tale limite, la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali
I principali interventi riguardano:

  • la previsione dell’obbligo di estendere i fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente l’obbligo è previsto in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti);la previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale (ossia il fondo che opera per  tutti i settori i quali, oltre a non rientrare nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali) assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale ed è soggetto a una nuova disciplina. Gli aspetti salienti di tale nuova disciplina sono i seguenti:
    • rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente, invece, rientrano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l’aliquota sarà dello 0,65%).
    • il Fondo di Integrazione Salariale garantisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’erogazione di una nuova prestazione, ossia l’assegno di solidarietà. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta – per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile – ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo: tale nuova prestazione sostituisce i contratti di solidarietà di tipo “B”, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS. I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
    • nel caso di lavoratori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di Integrazione Salariale garantisce l’ulteriore prestazione consistente nell’assegno ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale);
  • revisione della disciplina dell’assegno ordinario corrisposto dai fondi di solidarietà bilaterali: i fondi (diversi dal fondo di integrazione salariale) stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della casuale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS (attualmente, invece, l’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, non può eccedere la durata massima prevista per la CIGO);
  • introduzione di requisiti di competenza ed assenza di conflitto di interesse per gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali membri dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali (ivi compreso il fondo di integrazione salariale);
  • introduzione di requisiti di onorabilità per tutti i membri dei comitati amministratori del Fondo di Integrazione Salariale e dei fondi di solidarietà bilaterali;
  • la previsione che, entro il 31 dicembre 2015, i fondi bilaterali cosiddetti puri, o alternativi al sistema sin qui descritto (quali il fondo bilaterale dell’artigianato) eroghino almeno una prestazione tra l’assegno ordinario per 13 settimane nel biennio o l’assegno di solidarietà per 26 settimane nel biennio, prevedendo un’aliquota di contribuzione al fondo dello 0,45% (diviso tra azienda e lavoratore secondo un accordo lasciato alle parti sociali).

5. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante diposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Il decreto legislativo istituisce  una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL. L’istituzione dell’ANPAL avverrà senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento saranno infatti trasferite dal Ministero del lavoro e dall’ISFOL, dei quali sarà effettuata una conseguente riorganizzazione.
Il Ministero del lavoro fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.
Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all’erogazione delle politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

Il Ministero del lavoro controllerà quindi il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorerà le politiche occupazionali.

Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro ed il fascicolo elettronico del lavoratore. All’istituzione dell’Albo provvederà l’ANPAL. L’obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sistema informativo e al fascicolo elettronico del lavoratore mirano ad una migliore gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate.  Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica. Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli interessati.  Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province. Ci sarà anche un Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale.

Quanto ai Fondi interprofessionali e bilaterali che faranno anch’essi parte della Rete –  l’ANPAL eserciterà la vigilanza su di essi, riferendo al Ministero del Lavoro. In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro si prevede che Regioni e Province autonome costituiscano uffici territoriali, denominati Centri per l’impiego, per svolgere, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.

Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato anche parziale e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.

Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego.
I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati  a stipulare il Patto di servizio personalizzato.
La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI).
I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti  a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.

Si prevede inoltre un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. L’assegno non costituirà reddito imponibile.

Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza.
L’utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale, erogato dall’INPS.  Si riordina infine la normativa in materia di incentivi all’occupazione con la previsione della istituzione, presso l’ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione. Vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un’omogenea applicazione; si provvede alla razionalizzazione di quelli relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca.

6. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali. Il primo concerne la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; il secondo i rapporti di lavoro; il terzo le pari opportunità.
Semplificazioni procedure e adempimenti
a) Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità.
Le linee caratterizzanti l’intervento riguardano:

  • la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, la stipula di convenzioni e l’assunzione diretta. Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;
  • l’integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

b) Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
I principali interventi riguardano:

  • la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
  • il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive;
  • l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.

c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le principali modifiche riguardano:

  • la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
  • la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
  • la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
  • l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
I principali interventi riguardano:

  • la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un determinato periodo di tempo;
  • la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
  • si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
  • si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;
  • si elimina l’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire “il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

I principali interventi riguardano:

  • la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore;
  • la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
  • l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico;
  • l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale.

Disposizioni in materia di pari opportunità

I principali interventi riguardano:

  • la revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province;

  • la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità;

  • la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione;

  • l’introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002;

  • la ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere;

  • l’introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l’efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.

Nota 12 maggio 2015, AOODGOSV 4092

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione Protocollo d’Intesa MIUR-ENIPG.

S’invia in allegato, con preghiera della più ampia diffusione alle Istituzioni scolastiche del territorio, il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il MIUR e l’ENIPG (Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica) volto a rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro nel settore grafico e della comunicazione.

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL., si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

ILDIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Carmela Palumbo


Protocollo d’Intesa MIUR-ENIPG 2015

 

Avviso 30 aprile 2015

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i Contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e la Statistica
Ufficio di statistica

Avviso 30 aprile 2015

Oggetto: Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni

L’Ufficio di Statistica del MIUR intende procedere ad una elaborazione, ancorché non inserita nel Programma Statistico Nazionale attualmente in vigore (PSN 2011-2013 aggiornamento 2013), raccordando i codici fiscali dei diplomati negli anni 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 con gli esiti occupazionali presenti nel Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie – SISCO – del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale elaborazione statistica si rende necessaria per fornire alle scuole secondarie di secondo grado elementi di valutazione necessari alla elaborazione del Rapporto di autovalutazione previsto dal DPR 28 marzo 2013, n. 80. Al riguardo viene pubblicata l’informativa ai sensi decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni

(art.13 decreto legislativo n. 196/2003)

 

Finalità del trattamento

Il Servizio statistico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio di statistica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fanno parte del Sistema Statistico Nazionale pertanto partecipano all’attuazione del programma statistico nazionale ed intendono procedere ad una elaborazione, ancorché non inserita nel Programma Statistico Nazionale attualmente in vigore (PSN 2011-2013 aggiornamento 2013), raccordando i codici fiscali dei diplomati negli anni 2009/10 – 2010/11 – 2011/122 con gli esiti occupazionali presenti nel Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie – SISCO – del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; eseguono il trattamento di dati personali degli studenti per la produzione di informazione statistica, in conformità al proprio ambito istituzionale, secondo le regole dettate dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica – Allegato A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

 

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

 

Incaricati del trattamento

I dati personali vengono trattati dal personale degli Uffici di Statistica individuati quali Incaricati dal Responsabile del trattamento.

 

Diritti dell’interessato

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato in ambito statistico il Codice di deontologia di settore prevede che (art. 13):

  1. In caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della Legge, l’interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
  2. In attuazione dell’art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall’interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell’archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull’analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

 

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti.

 

Conservazione dei dati

L’Ufficio di statistica del MLPS provvederà alla cancellazione di tutti i codici fiscali degli studenti ricevuti al fine di evitare la loro conservazione per ulteriori utilizzi.

 

Titolari e Responsabili del trattamento

l titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con sede a Roma in Viale di Trastevere, n. 76/A, cap 00153 e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie – SISCO). Responsabili del trattamento dei dati sono il direttore generale della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica e il direttore generale della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione, ai quali è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti degli interessati, inviando apposita richiesta rispettivamente a: MIUR – Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica – Viale Trastevere, 76/a 00153 Roma e MLPS – Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione – Via Fornovo n. 8, 00192 Roma.

 

Roma, 30 aprile 2015

 

Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22

Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22

Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa   in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036) 

(GU n.54 del 6-3-2015)

 

 Vigente al: 7-3-2015

 

Titolo I

Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l’Impiego (NASpI)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
il quale,  allo  scopo  di  assicurare,  in  caso  di  disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n.  183
del 2014, recante i criteri di  delega  relativi  al  riordino  della
normativa in materia di ammortizzatori sociali con  riferimento  agli
strumenti di sostegno in  caso  di  disoccupazione  involontaria,  in
particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione  sociale  per
l'impiego (ASpI); 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale,
allo scopo di  garantire  la  fruizione  dei  servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad  adottare  uno  o  piu'
decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della  legge  n.  183  del
2014, recante il criterio  di  delega  relativo  all'introduzione  di
principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di
un collegamento tra misure  di  sostegno  al  reddito  della  persona
inoccupata o disoccupata  e  misure  volte  al  suo  inserimento  nel
tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la
ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri
operatori  accreditati,  con  obbligo  di  presa  in  carico,  e   la
previsione  di  adeguati  strumenti   e   forme   di   remunerazione,
proporzionate   alla   difficolta'   di   collocamento,   a    fronte
dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di
fondi regionali a cio' destinati, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica statale o regionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 
 
  1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso  la  Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito  dell'Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo  2  della  legge  28
giugno  2012,  n.  92,  una  indennita'  mensile  di  disoccupazione,
denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una  tutela  di  sostegno  al
reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che  abbiano
perduto  involontariamente   la   propria   occupazione.   La   NASpI
sostituisce  le  prestazioni   di   ASpI   e   mini-ASpI   introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92  del  2012,  con  riferimento  agli
eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. 
                               Art. 2 
 
 
                             Destinatari 
 
  1.  Sono  destinatari  della  NASpI  i  lavoratori  dipendenti  con
esclusione dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
nonche' degli operai agricoli a tempo  determinato  o  indeterminato,
per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui  all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.  160,  all'articolo  25
della legge 8 agosto 1972, n. 457,  all'articolo  7  della  legge  16
febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,
n. 247. 
                               Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
  1. La NASpI e'  riconosciuta  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto
involontariamente   la   propria   occupazione   e   che   presentino
congiuntamente i seguenti requisiti: 
  a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  e
successive modificazioni; 
  b) possano far valere, nei quattro  anni  precedenti  l'inizio  del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; 
  c) possano far  valere  trenta  giornate  di  lavoro  effettivo,  a
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che  precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione. 
  2.  La  NASpI  e'  riconosciuta  anche  ai  lavoratori  che   hanno
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi  di  risoluzione
consensuale del rapporto  di  lavoro  intervenuta  nell'ambito  della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,
come modificato dall'articolo 1, comma 40,  della  legge  n.  92  del
2012. 
                               Art. 4 
 
 
                          Calcolo e misura 
 
  1. La NASpI e' rapportata  alla  retribuzione  imponibile  ai  fini
previdenziali degli ultimi quattro  anni  divisa  per  il  numero  di
settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 
  2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel
2015 all'importo di 1.195 euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base
della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
precedente, la NASpI e' pari  al  75  per  cento  della  retribuzione
mensile. Nei casi in cui la retribuzione  mensile  sia  superiore  al
predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per  cento  del  predetto
importo incrementato  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  della
differenza tra la retribuzione mensile  e  il  predetto  importo.  La
NASpI non puo' in ogni  caso  superare  nel  2015  l'importo  mensile
massimo di  1.300  euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni  mese  a  decorrere  dal
primo giorno del quarto mese di fruizione. 
  4. Alla NASpI non  si  applica  il  prelievo  contributivo  di  cui
all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
                               Art. 5 
 
 
                               Durata 
 
  1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di  settimane
pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro
anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi
contributivi  che  hanno  gia'  dato  luogo   ad   erogazione   delle
prestazioni di  disoccupazione.  Per  gli  eventi  di  disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2017  la  NASpI  e'  corrisposta  per  un
massimo di 78 settimane. 
                               Art. 6 
 
 
               Domanda e decorrenza della prestazione 
 
  1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS  in  via  telematica,
entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla  cessazione
del rapporto di lavoro. 
  2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno  successivo  alla
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,  qualora  la  domanda   sia
presentata successivamente a tale data, dal primo  giorno  successivo
alla data di presentazione della domanda. 
                               Art. 7 
 
 
                           Condizionalita' 
 
  1.  L'erogazione  della  NASpI  e'   condizionata   alla   regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa  nonche'  ai
percorsi  di  riqualificazione  professionale  proposti  dai  Servizi
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 
  2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n.  183,  sono  introdotte  ulteriori  misure
volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva  di
un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione  della
presente    disposizione    nonche'     le     misure     conseguenti
all'inottemperanza agli obblighi di  partecipazione  alle  azioni  di
politica attiva di cui al comma 1. 
                               Art. 8 
 
 
                Incentivo all'autoimprenditorialita' 
 
  1. Il lavoratore avente diritto  alla  corresponsione  della  NASpI
puo' richiedere  la  liquidazione  anticipata,  in  unica  soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli
e'  stato  ancora  erogato,  a  titolo  di  incentivo  all'avvio   di
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale  o  per  la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale  di  una  cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione  di
attivita' lavorative da parte del socio. 
  2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione  della  NASpI  non
da' diritto alla contribuzione figurativa,  ne'  all'Assegno  per  il
nucleo familiare. 
  3. Il  lavoratore  che  intende  avvalersi  della  liquidazione  in
un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS,  a  pena  di
decadenza, domanda di anticipazione in via  telematica  entro  trenta
giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma  o  di
impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di  una  quota  di
capitale sociale della cooperativa. 
  4. Il lavoratore che instaura un  rapporto  di  lavoro  subordinato
prima  della  scadenza  del  periodo  per  cui  e'  riconosciuta   la
liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di  lavoro
subordinato  sia  instaurato  con  la  cooperativa  della  quale   il
lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. 
                               Art. 9 
 
 
        Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato 
 
  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia
superiore al reddito minimo escluso  da  imposizione  fiscale  decade
dalla prestazione, salvo il caso in cui la  durata  del  rapporto  di
lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la  prestazione  e'
sospesa  d'ufficio  per  la  durata  del  rapporto  di   lavoro.   La
contribuzione versata durante il periodo di sospensione e'  utile  ai
fini di cui agli articoli 3 e 5. 
  2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia
inferiore al  reddito  minimo  escluso  da  imposizione  conserva  il
diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10,
a condizione che comunichi all'INPS entro trenta  giorni  dall'inizio
dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o,
qualora   il   lavoratore   sia   impiegato    con    contratto    di
somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di  lavoro
o dall'utilizzatore  per  i  quali  il  lavoratore  prestava  la  sua
attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha  determinato
il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi  rapporti  di
collegamento   o   di   controllo    ovvero    assetti    proprietari
sostanzialmente coincidenti. La contribuzione  versata  e'  utile  ai
fini di cui agli articoli 3 e 5. 
  3. Il  lavoratore  titolare  di  due  o  piu'  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei  detti  rapporti  a
seguito  di  licenziamento,  dimissioni  per  giusta  causa,   o   di
risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito  della  procedura  di
cui  all'articolo  7  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come
modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del  2012,  e
il  cui  reddito  sia  inferiore  al  limite  utile  ai  fini   della
conservazione dello stato di disoccupazione, ha  diritto,  ricorrendo
tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini
di cui all'articolo 10, a condizione  che  comunichi  all'INPS  entro
trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto. 
  4.   La   contribuzione   relativa    all'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  versata
in relazione all'attivita' di lavoro subordinato  non  da'  luogo  ad
accrediti contributivi ed e' riversata  integralmente  alla  Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo
24 della legge n. 88 del 1989. 
                               Art. 10 
 
 
Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'  lavorativa  in  forma
                  autonoma o di impresa individuale 
 
  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI
intraprenda   un'attivita'   lavorativa   autonoma   o   di   impresa
individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite  utile
ai fini della  conservazione  dello  stato  di  disoccupazione,  deve
informare  l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio   dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che  prevede  di  trarne.  La  NASpI  e'
ridotta di un importo pari all'80 per  cento  del  reddito  previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la  data  di  inizio
dell'attivita' e la data in  cui  termina  il  periodo  di  godimento
dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al  momento  della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e'
tenuto   a   presentare   all'INPS   un'apposita    autodichiarazione
concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma  o
di impresa individuale entro il 31 marzo  dell'anno  successivo.  Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto  a  restituire  la  NASpI  percepita  dalla  data  di   inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. 
  2.   La   contribuzione   relativa    all'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  versata
in  relazione  all'attivita'  lavorativa  autonoma   o   di   impresa
individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed  e'  riversata
integralmente alla  Gestione  prestazioni  temporanee  ai  lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989. 
                               Art. 11 
 
 
                              Decadenza 
 
  1. Ferme restando le  misure  conseguenti  all'inottemperanza  agli
obblighi di partecipazione alle azioni di  politica  attiva  previste
dal decreto di cui all'articolo 7,  comma  3,  il  lavoratore  decade
dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: 
  a) perdita dello stato di disoccupazione; 
  b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata  senza  provvedere
alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; 
  c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale senza provvedere alla comunicazione di  cui  all'articolo
10, comma 1, primo periodo; 
  d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato; 
  e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario  di  invalidita',
salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. 
                               Art. 12 
 
 
                      Contribuzione figurativa 
 
  1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla  retribuzione  di
cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione  pari  a
1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. 
  2. Le  retribuzioni  computate  nei  limiti  di  cui  al  comma  1,
rivalutate fino alla data di  decorrenza  della  pensione,  non  sono
prese in considerazione  per  la  determinazione  della  retribuzione
pensionabile qualora siano di  importo  inferiore  alla  retribuzione
media  pensionabile  ottenuta  non  considerando  tali  retribuzioni.
Rimane salvo il  computo  dell'anzianita'  contributiva  relativa  ai
periodi eventualmente  non  considerati  nella  determinazione  della
retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                               Art. 13 
 
 
            Misura dell'indennita' per i soci lavoratori 
                      ed il personale artistico 
 
  1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  aprile  1970,  n.  602,  e  per  il
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato,  a  decorrere
dal 1° maggio 2015 la  NASpI  e'  corrisposta  nella  misura  di  cui
all'articolo 4. 
                               Art. 14 
 
 
                               Rinvio 
 
  1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia  di  ASpI  in
quanto compatibili. 

Titolo II

Indennita’ di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL)

                               Art. 15 
 
Indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di
  collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL 
  1. In  attesa  degli  interventi  di  semplificazione,  modifica  o
superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo  1,  comma
7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via  sperimentale  per
il 2015, in relazione agli eventi di  disoccupazione  verificatisi  a
decorrere dal 1°  gennaio  2015  e  sino  al  31  dicembre  2015,  e'
riconosciuta ai collaboratori  coordinati  e  continuativi,  anche  a
progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati  e  privi  di
partita  IVA,  che  abbiano  perduto  involontariamente  la   propria
occupazione, una  indennita'  di  disoccupazione  mensile  denominata
DIS-COLL. 
  2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
  a) siano, al momento della domanda  di  prestazione,  in  stato  di
disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; 
  b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel  periodo
che va dal primo gennaio  dell'anno  solare  precedente  l'evento  di
cessazione dal lavoro al predetto evento; 
  c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento
di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto
di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese
e  che  abbia  dato  luogo  a  un  reddito  almeno  pari  alla  meta'
dell'importo  che  da'  diritto   all'accredito   di   un   mese   di
contribuzione. 
  3.  La  DIS-COLL  e'  rapportata  al  reddito  imponibile  ai  fini
previdenziali  risultante  dai  versamenti  contributivi  effettuati,
derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma  1,  relativo
all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro  e
all'anno  solare  precedente,  diviso  per  il  numero  di  mesi   di
contribuzione, o frazione di essi. 
  4.  La  DIS-COLL,  rapportata  al  reddito   medio   mensile   come
determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso  reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia  pari  o  inferiore  nel  2015
all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno  precedente.  Nel
caso in cui il  reddito  medio  mensile  sia  superiore  al  predetto
importo la DIS-COLL e' pari al 75  per  cento  del  predetto  importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della  differenza  tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non  puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile  di  1.300  euro  nel
2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione  dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere  dal
primo giorno del quarto mese di fruizione. 
  6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per  un  numero  di  mesi
pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che
va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare  precedente  l'evento   di
cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini  della  durata  non
sono computati i periodi contributivi che hanno gia'  dato  luogo  ad
erogazione della prestazione. La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso
superare la durata massima di sei mesi. 
  7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono  riconosciuti
i contributi figurativi. 
  8.  La  domanda  di  DIS-COLL  e'  presentata  all'INPS,   in   via
telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro. 
  9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno  successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro  o,  qualora  la  domanda  sia
presentata successivamente a tale data, dal primo  giorno  successivo
alla data di presentazione della domanda. 
  10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla  permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c),  del  decreto  legislativo  n.  181  del   2000,   e   successive
modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione  alle  iniziative
di  attivazione  lavorativa  e  ai   percorsi   di   riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi  dell'articolo
1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181  del  2000,  e
successive  modificazioni.  Con  il  decreto   legislativo   previsto
all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte
ulteriori misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel  tessuto
produttivo. 
  11.  In  caso  di  nuova  occupazione  con  contratto   di   lavoro
subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore  decade
dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto
di lavoro subordinato di durata non  superiore  a  cinque  giorni  la
DIS-COLL  e'  sospesa  d'ufficio,  sulla  base  delle   comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine  di  un
periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal  momento
in cui era rimasta sospesa. 
  12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL  che  intraprenda  un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale  derivi  un
reddito inferiore al limite utile ai fini della  conservazione  dello
stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni
dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che  prevede  di  trarne.
Nel  caso  di  mancata  comunicazione   del   reddito   previsto   il
beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla  data
di  inizio  dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o   di   impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un  importo  pari  all'80  per
cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al   periodo   di   tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data  in  cui
termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la
fine  dell'anno.  La  riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'
ricalcolata  d'ufficio   al   momento   della   presentazione   della
dichiarazione dei redditi. Il  lavoratore  esentato  dall'obbligo  di
presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a  presentare
all'INPS  un'apposita  autodichiarazione   concernente   il   reddito
ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale
entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo.  Nel  caso  di   mancata
presentazione  dell'autodichiarazione  il  lavoratore  e'  tenuto   a
restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio  dell'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale. 
  13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge
n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015  esclusivamente
delle prestazioni di  cui  al  presente  articolo.  Restano  salvi  i
diritti  maturati  in  relazione  agli   eventi   di   disoccupazione
verificatisi nell'anno 2013. 
  14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della
tutela  del  sostegno  al  reddito  dei  collaboratori  coordinati  e
continuativi di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92
del 2012, concorrono  al  finanziamento  degli  oneri  relativi  alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e  pertanto
in relazione allo  stesso  anno  2015  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da  51  a  56,  della
legge n. 92 del 2012. 
  15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di  cui
al presente articolo  anche  per  gli  anni  successivi  al  2015  si
provvede  con  le  risorse  previste  da   successivi   provvedimenti
legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in
particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   decreti   legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 

Titolo III

Assegno di disoccupazione

                               Art. 16 
 
 
                  Assegno di disoccupazione - ASDI 
 
  1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale
per l'anno  2015,  l'Assegno  di  disoccupazione  (ASDI),  avente  la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito  ai  lavoratori
beneficiari della Nuova  prestazione  di  Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di  questa
per l'intera sua durata entro il 31 dicembre  2015,  siano  privi  di
occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. 
  2.  Nel  primo   anno   di   applicazione   gli   interventi   sono
prioritariamente  riservati  ai  lavoratori  appartenenti  a   nuclei
familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima  al
pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra'  essere
erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7. 
  3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi
ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e,
comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale,
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto  1995,  n.  335.
L'ammontare di cui al periodo  precedente  e'  incrementato  per  gli
eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 
  4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro  i  redditi
derivanti da nuova occupazione possono essere  parzialmente  cumulati
con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di
cui al comma 6. 
  5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata all'adesione  ad  un
progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego,
contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di  lavoro,
disponibilita'  a  partecipare  ad  iniziative  di   orientamento   e
formazione,  accettazione  di  adeguate  proposte   di   lavoro.   La
partecipazione   alle   iniziative   di   attivazione   proposte   e'
obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: 
  a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare  di  cui
al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  non
computando  l'ammontare   dei   trattamenti   NASpI   percepiti   dal
richiedente l'ASDI; 
  b) l'individuazione di criteri di priorita' nell'accesso in caso di
risorse insufficienti ad erogare il  beneficio  ai  lavoratori  nelle
condizioni di cui al comma 2; 
  c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di
cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo; 
  d) i limiti ed i criteri di cumulabilita'  dei  redditi  da  lavoro
conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4; 
  e) le caratteristiche del  progetto  personalizzato  e  il  sistema
degli obblighi e delle  misure  conseguenti  all'inottemperanza  agli
impegni in esso previsti; 
  f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS  volti
ad alimentare il sistema informativo  dei  servizi  sociali,  di  cui
all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per  il  tramite
del  Casellario  dell'assistenza,  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione; 
  h) le modalita' di erogazione dell'ASDI  attraverso  l'utilizzo  di
uno strumento di pagamento elettronico. 
  7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante  le  risorse  di
uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo e'  pari
ad euro 200 milioni nel 2015 e  200  milioni  nel  2016.  Nel  limite
dell'1 per cento delle risorse attribuite al  Fondo,  possono  essere
finanziate attivita'  di  assistenza  tecnica  per  il  supporto  dei
servizi per l'impiego, per il monitoraggio  e  la  valutazione  degli
interventi, nonche' iniziative di  comunicazione  per  la  diffusione
della conoscenza sugli interventi.  All'attuazione  e  alla  gestione
dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS  riconosce  il
beneficio in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su
base pluriennale  con  riferimento  alla  durata  della  prestazione,
l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. 
  8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi  al
2015 si provvede con le risorse previste da successivi  provvedimenti
legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in
particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   decreti   legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 

Titolo IV

Contratto di ricollocazione

                               Art. 17 
 
 
                     Contratto di ricollocazione 
 
  1.  Il  Fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro,   istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e'
incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti  dal
gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della
legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi  del  presente
decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche
attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,  lettera  u),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il
contratto di ricollocazione. 
  2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.
181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o  dai
soggetti privati accreditati  un  servizio  di  assistenza  intensiva
nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto  di
ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che  il
soggetto effettui la procedura di definizione del  profilo  personale
di  occupabilita',  ai  sensi  del   decreto   legislativo   di   cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 10  dicembre  2014  n.  183,  in
materia di politiche attive per l'impiego. 
  3.  A  seguito  della  definizione   del   profilo   personale   di
occupabilita', al soggetto e' riconosciuta una somma denominata «dote
individuale  di  ricollocazione»   spendibile   presso   i   soggetti
accreditati. 
  4. Il contratto di ricollocazione prevede: 
  a) il diritto del  soggetto  a  una  assistenza  appropriata  nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata  e  gestita
secondo le migliori tecniche  del  settore,  da  parte  del  soggetto
accreditato; 
  b) il dovere del soggetto di rendersi parte  attiva  rispetto  alle
iniziative proposte dal soggetto accreditato; 
  c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative  di
ricerca, addestramento  e  riqualificazione  professionale  mirate  a
sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato
del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato. 
  5. L'ammontare della dote individuale e' proporzionato in relazione
al profilo personale di occupabilita' e il  soggetto  accreditato  ha
diritto a incassarlo soltanto  a  risultato  occupazionale  ottenuto,
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2. 
  6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel  caso  di  mancata
partecipazione alle iniziative previste dalle lettere  b)  e  c)  del
comma 4 o nel caso  di  rifiuto  senza  giustificato  motivo  di  una
congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  lettera
c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181  pervenuta  in
seguito  all'attivita'  di  accompagnamento  attivo  al  lavoro.   Il
soggetto  decade  altresi'  in  caso  di  perdita  dello   stato   di
disoccupazione. 
  7. All'eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1  negli
anni successivi al 2015 si provvede con  quota  parte  delle  risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega  di
cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183. 

Titolo V

Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 18 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a  15,  valutati
in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574  milioni  di  euro  per
l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni  di
euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per  l'anno  2019,  1.706
milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715  milioni  di  euro
per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per  l'anno
2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede,  quanto  a
114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle  risorse  di  cui
all'articolo  15,  comma  14  e,  per  la  restante  parte,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino,  o
siano  in  procinto  di  verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
previsioni di cui al comma 1, adotta  tempestivamente,  nel  rispetto
dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative  legislative
volte alla correzione dei predetti effetti,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima,  qualora
tali  scostamenti  siano  in  procinto  di  verificarsi  al   termine
dell'esercizio finanziario. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 19 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Madia, Ministro per la semplificazione  e
                            la pubblica amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23

Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo  indeterminato
a tutele crescenti, in attuazione della legge 10  dicembre  2014,  n.
183. (15G00037) 

(GU n.54 del 6-3-2015)

 

 Vigente al: 7-3-2015

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
recante delega al Governo allo scopo di rafforzare le opportunita' di
ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti  per
renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze  del  contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera c), della  medesima  legge  n.
183 del 2014, recante il criterio di delega volto a prevedere, per le
nuove  assunzioni,  il  contratto  a  tempo  indeterminato  a  tutele
crescenti in relazione all'anzianita' di servizio, escludendo  per  i
licenziamenti economici  la  possibilita'  della  reintegrazione  del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo  un  indennizzo  economico
certo e crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il diritto
alla reintegrazione ai  licenziamenti  nulli  e  discriminatori  e  a
specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare  ingiustificato,
nonche'   prevedendo   termini   certi   per    l'impugnazione    del
licenziamento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati
o quadri,  assunti  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il regime  di  tutela  nel  caso  di  licenziamento
illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  anche
nei  casi  di  conversione,  successiva  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato
in contratto a tempo indeterminato. 
  3. Nel  caso  in  cui  il  datore  di  lavoro,  in  conseguenza  di
assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata
in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di
cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei  lavoratori,
anche se assunti precedentemente a tale data, e'  disciplinato  dalle
disposizioni del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                Licenziamento discriminatorio, nullo 
                      e intimato in forma orale 
 
  1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara  la  nullita'
del licenziamento perche' discriminatorio a  norma  dell'articolo  15
della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni,
ovvero  perche'   riconducibile   agli   altri   casi   di   nullita'
espressamente previsti dalla  legge,  ordina  al  datore  di  lavoro,
imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.  A
seguito dell'ordine di  reintegrazione,  il  rapporto  di  lavoro  si
intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in  cui
abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di  cui  al
presente  articolo  si  applica  anche  al  licenziamento  dichiarato
inefficace perche' intimato in forma orale. 
  2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi'
il datore di lavoro al risarcimento del danno subito  dal  lavoratore
per il licenziamento  di  cui  sia  stata  accertata  la  nullita'  e
l'inefficacia,  stabilendo  a  tal  fine  un'indennita'   commisurata
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di  fine  rapporto,  corrispondente  al  periodo   dal   giorno   del
licenziamento sino a quello  dell'effettiva  reintegrazione,  dedotto
quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di
altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura  del  risarcimento
non  potra'  essere  inferiore  a   cinque   mensilita'   dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto. Il  datore  di  lavoro  e'  condannato,  altresi',  per  il
medesimo  periodo,  al  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali. 
  3. Fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento  del  danno  come
previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel  posto  di
lavoro,  un'indennita'  pari  a   quindici   mensilita'   dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del  rapporto  di
lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione  previdenziale.  La
richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta  giorni
dalla comunicazione del deposito della pronuncia  o  dall'invito  del
datore di lavoro a riprendere servizio, se  anteriore  alla  predetta
comunicazione. 
  4. La disciplina di cui al  presente  articolo  trova  applicazione
anche  nelle  ipotesi  in  cui  il  giudice  accerta  il  difetto  di
giustificazione per motivo consistente  nella  disabilita'  fisica  o
psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e
10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
                               Art. 3 
 
 
                Licenziamento per giustificato motivo 
                           e giusta causa 
 
  1. Salvo quanto disposto dal comma  2,  nei  casi  in  cui  risulta
accertato  che  non  ricorrono  gli  estremi  del  licenziamento  per
giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo  o
giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro  alla
data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di
un'indennita'  non  assoggettata  a  contribuzione  previdenziale  di
importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine  rapporto  per  ogni  anno  di
servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non  superiore
a ventiquattro mensilita'. 
  2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento  per  giustificato
motivo  soggettivo  o  per  giusta  causa  in  cui  sia  direttamente
dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato
al lavoratore, rispetto alla quale resta  estranea  ogni  valutazione
circa la  sproporzione  del  licenziamento,  il  giudice  annulla  il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione  del
lavoratore nel posto  di  lavoro  e  al  pagamento  di  un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di  riferimento  per
il calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto,  corrispondente  al
periodo dal giorno del licenziamento  fino  a  quello  dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito  per  lo
svolgimento di altre attivita'  lavorative,  nonche'  quanto  avrebbe
potuto percepire accettando una congrua offerta di  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 181, e successive  modificazioni.  In  ogni  caso  la
misura dell'indennita' risarcitoria relativa al  periodo  antecedente
alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore  a  dodici
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Il  datore  di  lavoro  e'  condannato,
altresi', al versamento dei contributi previdenziali e  assistenziali
dal  giorno  del   licenziamento   fino   a   quello   dell'effettiva
reintegrazione,  senza  applicazione  di   sanzioni   per   omissione
contributiva.  Al  lavoratore  e'  attribuita  la  facolta'  di   cui
all'articolo 2, comma 3. 
  3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non  trova
applicazione l'articolo 7 della legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
successive modificazioni. 
                               Art. 4 
 
 
                     Vizi formali e procedurali 
 
  1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione
del requisito di motivazione di cui all'articolo 2,  comma  2,  della
legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo  7  della
legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara  estinto  il  rapporto  di
lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro  al
pagamento  di  un'indennita'   non   assoggettata   a   contribuzione
previdenziale  di  importo  pari   a   una   mensilita'   dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non  inferiore
a due e non superiore a dodici mensilita', a  meno  che  il  giudice,
sulla base della domanda del lavoratore, accerti la  sussistenza  dei
presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2  e
3 del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
 
                      Revoca del licenziamento 
 
  1. Nell'ipotesi di revoca  del  licenziamento,  purche'  effettuata
entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore  di
lavoro dell'impugnazione del  medesimo,  il  rapporto  di  lavoro  si
intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto  del
lavoratore alla retribuzione maturata  nel  periodo  precedente  alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente decreto. 
                               Art. 6 
 
 
                      Offerta di conciliazione 
 
  1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui  all'articolo  1,
al fine di evitare il giudizio e ferma restando la  possibilita'  per
le parti di  addivenire  a  ogni  altra  modalita'  di  conciliazione
prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore,
entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento,  in
una delle sedi di cui all'articolo 2113,  quarto  comma,  del  codice
civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276, e successive modificazioni, un importo  che  non  costituisce
reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e non  e'  assoggettato  a  contribuzione  previdenziale,  di
ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per
il calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto  per  ogni  anno  di
servizio, in misura comunque non inferiore a due e  non  superiore  a
diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore  di  un  assegno
circolare. L'accettazione dell'assegno in  tale  sede  da  parte  del
lavoratore  comporta  l'estinzione  del  rapporto   alla   data   del
licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche
qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le  eventuali  ulteriori
somme pattuite nella stessa sede  conciliativa  a  chiusura  di  ogni
altra pendenza derivante dal rapporto  di  lavoro  sono  soggette  al
regime fiscale ordinario. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2  milioni
di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per  l'anno  2016,  13,8
milioni di euro per l'anno 2017, 17,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro  per
l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021,  30,8  milioni  di
euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per  l'anno  2023  e  37,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione.
A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del
rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21  aprile
2000, n.  181,  e  successive  modificazioni,  e'  integrata  da  una
ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro
entro 65 giorni dalla  cessazione  del  rapporto,  nella  quale  deve
essere indicata l'avvenuta ovvero la non  avvenuta  conciliazione  di
cui al comma 1 e la  cui  omissione  e'  assoggettata  alla  medesima
sanzione prevista per  l'omissione  della  comunicazione  di  cui  al
predetto  articolo  4-bis.   Il   modello   di   trasmissione   della
comunicazione  obbligatoria  e'  conseguentemente  riformulato.  Alle
attivita' di cui al presente comma si provvede con le risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 7 
 
 
                Computo dell'anzianita' negli appalti 
 
  1. Ai fini del calcolo  delle  indennita'  e  dell'importo  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  all'articolo  4,   e   all'articolo   6,
l'anzianita' di servizio del lavoratore  che  passa  alle  dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi  conto  di
tutto il periodo durante il quale il lavoratore  e'  stato  impiegato
nell'attivita' appaltata. 
                               Art. 8 
 
 
                  Computo e misura delle indennita' 
                        per frazioni di anno 
 
  1. Per le frazioni di anno d'anzianita' di servizio, le  indennita'
e l'importo di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  all'articolo  4,  e
all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese  uguali  o
superiori a quindici giorni si computano come mese intero. 
                               Art. 9 
 
 
            Piccole imprese e organizzazioni di tendenza 
 
  1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i  requisiti  dimensionali
di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n.  300  del
1970, non si applica l'articolo  3,  comma  2,  e  l'ammontare  delle
indennita'  e  dell'importo  previsti  dall'articolo  3,   comma   1,
dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e'  dimezzato  e
non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'. 
  2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di
lucro  attivita'  di  natura  politica,  sindacale,   culturale,   di
istruzione ovvero di religione o di culto, si applica  la  disciplina
di cui al presente decreto. 
                               Art. 10 
 
 
                      Licenziamento collettivo 
 
  1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4  e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  intimato  senza  l'osservanza
della forma scritta,  si  applica  il  regime  sanzionatorio  di  cui
all'articolo 2 del presente decreto.  In  caso  di  violazione  delle
procedure richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223  del  1991,
si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. 
                               Art. 11 
 
 
                          Rito applicabile 
 
  1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano  le
disposizioni dei commi da 48 a 68  dell'articolo  1  della  legge  28
giugno 2012, n. 92. 
                               Art. 12 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri          
 
               Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,  nonche'
in materia di riordino della disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  e
dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione  delle  esigenze
di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) 

(GU n.290 del 15-12-2014)

 

 Vigente al: 16-12-2014

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Allo  scopo  di   assicurare,   in   caso   di   disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e'  delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino   della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) con riferimento  agli  strumenti  di  tutela  in  costanza  di
rapporto di lavoro: 
      1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni  salariali  in
caso di cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo  di
essa; 
      2)  semplificazione  delle  procedure  burocratiche  attraverso
l'incentivazione di strumenti  telematici  e  digitali,  considerando
anche la  possibilita'  di  introdurre  meccanismi  standardizzati  a
livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti
certi ed esigibili; 
      3) necessita' di regolare  l'accesso  alla  cassa  integrazione
guadagni  solo  a   seguito   di   esaurimento   delle   possibilita'
contrattuali  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro,   eventualmente
destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione
a favore dei contratti di solidarieta'; 
      4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al  numero
massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di  intervento  della
cassa integrazione guadagni  ordinaria  e  della  cassa  integrazione
guadagni   straordinaria   e   individuazione   dei   meccanismi   di
incentivazione della rotazione; 
      5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte  delle
imprese utilizzatrici; 
      6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e  rimodulazione
degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo; 
      7)  revisione   dell'ambito   di   applicazione   della   cassa
integrazione guadagni  ordinaria  e  straordinaria  e  dei  fondi  di
solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
fissando un termine certo  per  l'avvio  dei  fondi  medesimi,  anche
attraverso   l'introduzione   di   meccanismi    standardizzati    di
concessione,  e  previsione  della  possibilita'  di  destinare   gli
eventuali  risparmi  di   spesa   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui alla  presente  lettera  al  finanziamento  delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 
      8) revisione dell'ambito di  applicazione  e  delle  regole  di
funzionamento  dei  contratti  di   solidarieta',   con   particolare
riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
nonche' alla messa a regime dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236; 
    b)  con  riferimento  agli  strumenti  di  sostegno  in  caso  di
disoccupazione involontaria: 
      1)  rimodulazione  dell'Assicurazione  sociale  per   l'impiego
(ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti
ordinari  e  ai  trattamenti  brevi,  rapportando   la   durata   dei
trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 
      2)  incremento  della  durata  massima  per  i  lavoratori  con
carriere contributive piu' rilevanti; 
      3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI,  con
estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al  suo  superamento,  e  con  l'esclusione  degli
amministratori  e  sindaci,  mediante  l'abrogazione  degli   attuali
strumenti  di  sostegno  del  reddito,  l'eventuale  modifica   delle
modalita' di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a  regime,  un  periodo
almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 
      4) introduzione di massimali in  relazione  alla  contribuzione
figurativa; 
      5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di  una
prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai
lavoratori, in disoccupazione  involontaria,  che  presentino  valori
ridotti dell'indicatore della situazione economica  equivalente,  con
previsione  di  obblighi  di  partecipazione   alle   iniziative   di
attivazione proposte dai servizi competenti; 
      6) eliminazione dello stato di  disoccupazione  come  requisito
per l'accesso a servizi di carattere assistenziale; 
    c) attivazione del  soggetto  beneficiario  degli  ammortizzatori
sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e  interventi  che
incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto
dal comma 4, lettera v); 
    d)  previsione  che  il  coinvolgimento   attivo   del   soggetto
beneficiario dei trattamenti di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  possa
consistere anche nello svolgimento di  attivita'  a  beneficio  delle
comunita' locali, con modalita' che non  determinino  aspettative  di
accesso agevolato alla pubblica amministrazione; 
    e) adeguamento delle  sanzioni  e  delle  relative  modalita'  di
applicazione,  in  funzione  della  migliore  effettivita',   secondo
criteri  oggettivi  e  uniformi,   nei   confronti   del   lavoratore
beneficiario di sostegno al reddito che non si rende  disponibile  ad
una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d). 
  3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto, per i profili di rispettiva  competenza,  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati al riordino della  normativa  in  materia  di
servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza  dell'intesa
nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede   con
deliberazione  motivata  ai  sensi  del  medesimo  articolo   3.   Le
disposizioni del presente comma  e  quelle  dei  decreti  legislativi
emanati in  attuazione  dello  stesso  si  applicano  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano  in  conformita'  a  quanto  previsto
dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  e  dalle  relative
norme di attuazione nonche'  dal  decreto  legislativo  21  settembre
1995, n. 430. 
  4. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  3  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da
collegare alle caratteristiche osservabili  per  le  quali  l'analisi
statistica evidenzi una minore probabilita' di trovare occupazione, e
a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 
    b)  razionalizzazione  degli  incentivi   per   l'autoimpiego   e
l'autoimprenditorialita', anche nella forma  dell'acquisizione  delle
imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la  previsione  di  una
cornice  giuridica  nazionale  volta  a  costituire   il   punto   di
riferimento anche per gli interventi posti in  essere  da  regioni  e
province autonome; 
    c) istituzione,  anche  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,   di   un'Agenzia   nazionale   per
l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato,
regioni e province autonome, vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al cui  funzionamento  si  provvede  con  le
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   gia'   disponibili   a
legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); 
    d) coinvolgimento delle parti  sociali  nella  definizione  delle
linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; 
    e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali  in  materia
di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; 
    f) razionalizzazione degli enti strumentali e  degli  uffici  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  allo  scopo  di
aumentare  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa,
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
gia' disponibili a legislazione vigente; 
    g)  razionalizzazione  e  revisione  delle  procedure   e   degli
adempimenti in  materia  di  inserimento  mirato  delle  persone  con
disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  degli  altri
soggetti aventi diritto al  collocamento  obbligatorio,  al  fine  di
favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento  e  l'integrazione  nel
mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare  le  competenze  delle
persone; 
    h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,  nei  ruoli
delle  amministrazioni  vigilanti   o   dell'Agenzia   il   personale
proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o  riorganizzati
in attuazione della lettera f) nonche' di altre amministrazioni; 
    i)  individuazione  del  comparto  contrattuale   del   personale
dell'Agenzia con modalita' tali da garantire  l'invarianza  di  oneri
per la finanza pubblica; 
    l) determinazione della dotazione organica di fatto  dell'Agenzia
attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella
pianta organica di fatto delle  amministrazioni  di  provenienza  del
personale ricollocato presso l'Agenzia medesima; 
    m) rafforzamento delle funzioni  di  monitoraggio  e  valutazione
delle politiche e dei servizi; 
    n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici  e  privati
nonche' operatori  del  terzo  settore,  dell'istruzione  secondaria,
professionale  e  universitaria,  anche  mediante   lo   scambio   di
informazioni  sul  profilo  curriculare  dei  soggetti  inoccupati  o
disoccupati, al  fine  di  rafforzare  le  capacita'  d'incontro  tra
domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine,  la  definizione
dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti  che
operano  sul  mercato  del  lavoro  e  la  definizione  dei   livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; 
    o) valorizzazione  della  bilateralita'  attraverso  il  riordino
della disciplina vigente in materia, nel  rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta', flessibilita' e prossimita' anche al fine di definire
un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei  servizi  di
welfare erogati; 
    p) introduzione di principi di politica  attiva  del  lavoro  che
prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno  al
reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al  suo
inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso  la  conclusione
di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per
il lavoro o altri operatori accreditati,  con  obbligo  di  presa  in
carico,  e  la  previsione  di  adeguati   strumenti   e   forme   di
remunerazione, proporzionate  alla  difficolta'  di  collocamento,  a
fronte dell'effettivo inserimento almeno per un  congruo  periodo,  a
carico di fondi regionali a cio' destinati, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; 
    q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo
di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di
lavoro e che tengano anche conto delle buone  pratiche  realizzate  a
livello regionale; 
    r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento  delle
funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al
fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive  e
delle politiche di sostegno del reddito; 
    s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli  enti
che, a livello centrale  e  territoriale,  esercitano  competenze  in
materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita'; 
    t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto  dei
livelli essenziali delle prestazioni che devono essere  garantite  su
tutto il territorio nazionale; 
    u) mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province  autonome
delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro; 
    v) attivazione del soggetto  che  cerca  lavoro,  in  quanto  mai
occupato,  espulso  dal  mercato  del  lavoro   o   beneficiario   di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva  di
una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione,
formazione professionale  e  lavoro,  anche  mediante  l'adozione  di
strumenti  di  segmentazione  dell'utenza  basati   sull'osservazione
statistica; 
    z) valorizzazione del sistema informativo  per  la  gestione  del
mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche
attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico  unico  contenente
le informazioni  relative  ai  percorsi  educativi  e  formativi,  ai
periodi lavorativi, alla fruizione di  provvidenze  pubbliche  ed  ai
versamenti contributivi,  assicurando  il  coordinamento  con  quanto
previsto dal comma 6, lettera i); 
    aa) integrazione del sistema informativo di cui alla  lettera  z)
con la raccolta sistematica dei  dati  disponibili  nel  collocamento
mirato nonche' di dati relativi alle  buone  pratiche  di  inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed adattamenti
utilizzati sui luoghi di lavoro; 
    bb)  semplificazione  amministrativa  in  materia  di  lavoro   e
politiche  attive,  con  l'impiego  delle  tecnologie   informatiche,
secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e  scambio
dei dati definite dal codice di cui al decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei  servizi  pubblici
nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione  con
i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti  atti  a
favorire il conferimento al sistema  nazionale  per  l'impiego  delle
informazioni relative ai posti di lavoro vacanti. 
  5.  Allo  scopo  di  conseguire  obiettivi  di  semplificazione   e
razionalizzazione delle procedure  di  costituzione  e  gestione  dei
rapporti di lavoro nonche' in  materia  di  igiene  e  sicurezza  sul
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu'  decreti
legislativi   contenenti   disposizioni    di    semplificazione    e
razionalizzazione delle procedure e degli  adempimenti  a  carico  di
cittadini e imprese. 
  6. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  5  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) razionalizzazione e semplificazione delle  procedure  e  degli
adempimenti, anche mediante abrogazione di  norme,  connessi  con  la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di
ridurre drasticamente il numero di  atti  di  gestione  del  medesimo
rapporto, di carattere amministrativo; 
    b)   semplificazione,   anche   mediante   norme   di   carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme  interessate  da  rilevanti
contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; 
    c)    unificazione    delle    comunicazioni    alle    pubbliche
amministrazioni  per  i  medesimi  eventi  e  obbligo  delle   stesse
amministrazioni   di   trasmetterle   alle   altre    amministrazioni
competenti; 
    d) introduzione del divieto per le pubbliche  amministrazioni  di
richiedere dati dei quali esse sono in possesso; 
    e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle  comunicazioni
in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei; 
    f)  revisione  del   regime   delle   sanzioni,   tenendo   conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da  favorire
l'immediata  eliminazione  degli  effetti  della  condotta  illecita,
nonche' valorizzazione degli istituti di tipo premiale; 
    g) previsione di modalita' semplificate per garantire data  certa
nonche'  l'autenticita'  della  manifestazione  di   volonta'   della
lavoratrice o del lavoratore in  relazione  alle  dimissioni  o  alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,  anche  tenuto  conto
della necessita' di  assicurare  la  certezza  della  cessazione  del
rapporto nel caso di comportamento concludente  in  tal  senso  della
lavoratrice o del lavoratore; 
    h) individuazione di modalita'  organizzative  e  gestionali  che
consentano di svolgere esclusivamente in  via  telematica  tutti  gli
adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione,
la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; 
    i) revisione degli adempimenti in materia di  libretto  formativo
del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale
informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della  legge  28  giugno
2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive  del
lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,
anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente; 
    l) promozione  del  principio  di  legalita'  e  priorita'  delle
politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte
le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del  9
ottobre  2008  sul  rafforzamento  della  lotta  al  lavoro  sommerso
(2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014  sulle  ispezioni  sul  lavoro
efficaci come strategia per migliorare le  condizioni  di  lavoro  in
Europa (2013/2112(INI)). 
  7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso  nel  mondo
del lavoro da parte di coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato  delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in  coerenza  con
la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali: 
    a)  individuare  e  analizzare  tutte   le   forme   contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva  coerenza  con  il
tessuto occupazionale  e  con  il  contesto  produttivo  nazionale  e
internazionale,  in  funzione  di  interventi   di   semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; 
    b)  promuovere,  in  coerenza  con  le  indicazioni  europee,  il
contratto a tempo indeterminato come forma  comune  di  contratto  di
lavoro rendendolo  piu'  conveniente  rispetto  agli  altri  tipi  di
contratto in termini di oneri diretti e indiretti; 
    c) previsione, per le nuove assunzioni,  del  contratto  a  tempo
indeterminato a  tutele  crescenti  in  relazione  all'anzianita'  di
servizio, escludendo per i licenziamenti  economici  la  possibilita'
della reintegrazione del lavoratore nel posto di  lavoro,  prevedendo
un  indennizzo  economico  certo  e  crescente  con  l'anzianita'  di
servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai  licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche  fattispecie  di  licenziamento
disciplinare ingiustificato, nonche'  prevedendo  termini  certi  per
l'impugnazione del licenziamento; 
    d) rafforzamento degli strumenti per  favorire  l'alternanza  tra
scuola e lavoro; 
    e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi
di  riorganizzazione,  ristrutturazione   o   conversione   aziendale
individuati  sulla  base  di   parametri   oggettivi,   contemperando
l'interesse  dell'impresa  all'utile  impiego   del   personale   con
l'interesse del lavoratore alla tutela del  posto  di  lavoro,  della
professionalita' e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo
limiti  alla   modifica   dell'inquadramento;   previsione   che   la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello,
stipulata   con   le   organizzazioni   sindacali   dei    lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  a  livello
interconfederale o di categoria possa individuare  ulteriori  ipotesi
rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera; 
    f) revisione della disciplina  dei  controlli  a  distanza  sugli
impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo  conto  dell'evoluzione
tecnologica e contemperando le esigenze produttive  ed  organizzative
dell'impresa con la tutela della dignita' e  della  riservatezza  del
lavoratore; 
    g) introduzione, eventualmente anche  in  via  sperimentale,  del
compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento,
ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei  settori
non   regolati   da   contratti   collettivi    sottoscritti    dalle
organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale,  previa
consultazione   delle    parti    sociali    comparativamente    piu'
rappresentative sul piano nazionale; 
    h) previsione, tenuto conto di quanto disposto  dall'articolo  70
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita'
di estendere,  secondo  linee  coerenti  con  quanto  disposto  dalla
lettera a) del presente comma, il ricorso  a  prestazioni  di  lavoro
accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali  nei
diversi settori produttivi, fatta salva la piena  tracciabilita'  dei
buoni   lavoro   acquistati,   con    contestuale    rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma  4,  ultimo  periodo,  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
    i) abrogazione di  tutte  le  disposizioni  che  disciplinano  le
singole forme contrattuali, incompatibili  con  le  disposizioni  del
testo  organico  semplificato,  al  fine  di  eliminare  duplicazioni
normative e difficolta' interpretative e applicative; 
    l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'  ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero  attraverso  l'istituzione,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, di una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del
lavoro, tramite l'integrazione  in  un'unica  struttura  dei  servizi
ispettivi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
dell'INPS e dell'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  prevedendo  strumenti  e  forme  di
coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie  locali
e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. 
  8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle  cure  parentali,
attraverso misure volte a tutelare la maternita' delle lavoratrici  e
favorire le opportunita' di conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di
lavoro per la generalita' dei lavoratori, il Governo e'  delegato  ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto,  per  i
profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi  per  la  revisione  e
l'aggiornamento delle misure volte a  tutelare  la  maternita'  e  le
forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
  9. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  8  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  ricognizione  delle  categorie  di  lavoratrici  beneficiarie
dell'indennita'  di  maternita',  nella  prospettiva  di   estendere,
eventualmente anche in modo graduale, tale  prestazione  a  tutte  le
categorie di donne lavoratrici; 
    b)  garanzia,  per  le  lavoratrici  madri  parasubordinate,  del
diritto alla prestazione  assistenziale  anche  in  caso  di  mancato
versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; 
    c)  introduzione  del  tax  credit,  quale  incentivo  al  lavoro
femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori
o disabili non autosufficienti e che si trovino al di  sotto  di  una
determinata   soglia   di   reddito   individuale   complessivo,    e
armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; 
    d) incentivazione di  accordi  collettivi  volti  a  favorire  la
flessibilita' dell'orario  lavorativo  e  dell'impiego  di  premi  di
produttivita', al fine di favorire la conciliazione  tra  l'esercizio
delle responsabilita' genitoriali e dell'assistenza alle persone  non
autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso il ricorso
al telelavoro; 
    e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con  il  diritto  ai
riposi  settimanali  ed  alle   ferie   annuali   retribuite,   della
possibilita' di  cessione  fra  lavoratori  dipendenti  dello  stesso
datore di lavoro di tutti o parte dei  giorni  di  riposo  aggiuntivi
spettanti in base al contratto collettivo  nazionale  in  favore  del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute; 
    f) integrazione dell'offerta di servizi  per  le  cure  parentali
forniti dalle aziende e dai  fondi  o  enti  bilaterali  nel  sistema
pubblico-privato dei servizi alla persona in  coordinamento  con  gli
enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la
promozione dell'utilizzo  ottimale  di  tali  servizi  da  parte  dei
lavoratori e dei cittadini  residenti  nel  territorio  in  cui  sono
attivi; 
    g)  ricognizione  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e della  paternita',  ai  fini  di  poterne
valutare la revisione per garantire una  maggiore  flessibilita'  dei
relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo  le  opportunita'
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,  anche  tenuto  conto
della funzionalita' organizzativa all'interno delle imprese; 
    h) introduzione di  congedi  dedicati  alle  donne  inserite  nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di  genere  debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza; 
    i) estensione dei principi di cui al presente  comma,  in  quanto
compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
ai   rapporti   di   lavoro   alle   dipendenze    delle    pubbliche
amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilita'
di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e  alle  misure
organizzative  finalizzate  al  rafforzamento  degli   strumenti   di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
    l) semplificazione e  razionalizzazione  degli  organismi,  delle
competenze e  dei  fondi  operanti  in  materia  di  parita'  e  pari
opportunita' nel lavoro e  riordino  delle  procedure  connesse  alla
promozione di azioni positive di competenza del Ministero del  lavoro
e  delle  politiche  sociali,  ferme  restando  le   funzioni   della
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di  parita'  e  pari
opportunita'. 
  10. I decreti legislativi di cui ai commi  1,  3,  5,  7  e  8  del
presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura  di  cui
all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  11. Gli schemi dei  decreti  legislativi,  corredati  di  relazione
tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi
ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi  derivanti   e   dei
corrispondenti  mezzi  di  copertura,  a  seguito  di   deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su  di  essi  siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di  trasmissione,  i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche  in  mancanza  dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri  parlamentari
di cui al presente comma scada nei  trenta  giorni  che  precedono  o
seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1,  3,  5,  7  e  8
ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente  legge  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine, per  gli  adempimenti  dei  decreti  attuativi
della  presente  legge,  le  amministrazioni  competenti   provvedono
attraverso una diversa allocazione  delle  ordinarie  risorse  umane,
finanziarie e strumentali, allo  stato  in  dotazione  alle  medesime
amministrazioni. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i decreti legislativi dai  quali  derivano  nuovi  o
maggiori oneri sono emanati solo  successivamente  o  contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa  la
legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
  13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi  e  criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con
la  medesima  procedura  di  cui  ai  commi  10  e  11,  disposizioni
integrative e correttive dei decreti  medesimi,  tenuto  conto  delle
evidenze attuative nel frattempo emerse. Il  monitoraggio  permanente
degli effetti degli interventi di attuazione  della  presente  legge,
con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del  mercato
del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini  e  sulle  modalita'  di
entrata e  uscita  nell'impiego,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei
decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal sistema permanente
di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a  statuto
speciale ed alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione,  le
competenze  delegate  in  materia  di  lavoro   e   quelle   comunque
riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e  all'articolo  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano
in vigore il giorno successivo  a  quello  della  loro  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 10 dicembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

3 dicembre Jobs act al Senato

Il 3 dicembre l’Aula del Senato con 166 voti favorevoli, 112 contrari e 1 astenuto, approva in via definitiva il ddl recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”. Il Governo aveva posto la questione di fiducia sull’approvazione del provvedimento.

Il 25 novembre l’Aula della Camera approva, con modifiche, il disegno di legge (C. 2660-A, approvato dal Senato) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il provvedimento torna ora all’esame del Senato.

L’Aula del Senato, l’8 ottobre, approva l’emendamento governativo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1428 di delega sul lavoro (cosiddetto jobs act), sull’approvazione del quale l’Esecutivo aveva posto la questione di fiducia; la parola passa alla Camera.

9 ottobre Finanza e Occupazione in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 9 ottobre, approva un Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sostegno all’occupazione ed all’attività delle imprese.

Il Consiglio ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio, Enrico Letta, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
In particolare il decreto legge contempla misure che consentono di contenere il deficit del bilancio 2013 entro un valore non superiore al 3% del Prodotto interno lordo.
Per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell’immigrazione, il Governo ha disposto la costituzione di un Fondo presso il Ministero dell’Interno con una dotazione di 190 milioni di euro per l’anno 2013.
Inoltre ha incrementato di 20 milioni di euro il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (il fondo è stato istituito con l’articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quinto periodo).
I complessivi 210 milioni di euro a copertura dei provvedimenti provengono per 90 milioni di euro dal Fondo rimpatri; per 70 milioni di euro dalle entrate dell’INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati; per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura».

Legge 7 ottobre 2013, n. 112

Legge 7 ottobre 2013, n. 112
(GU n.236 del 8-10-2013)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

Presentazione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 186 del 9 agosto 2013), coordinato con  la  legge
di conversione 7 ottobre 2013, n.  112  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela,
la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo.». (13A08109)

(GU n.236 del 8-10-2013)

 Vigente al: 8-10-2013

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

 
Avvertenza: 

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

Disposizioni urgenti  per  accelerare  la  realizzazione  del  grande
  progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la  riqualificazione
  ambientale   e   la   valorizzazione   delle    aree    interessate
  dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,
  nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
  del Polo Museale  di  Napoli  e  per  la  promozione  del  percorso
  turistico-culturale delle residenze borboniche. 
  1. Al fine  di  potenziare  ulteriormente  le  funzioni  di  tutela
dell'area archeologica di Pompei,  di  rafforzare  l'efficacia  delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e  di  valorizzazione
del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n.  C(2012)  2154  del  29
marzo 2012, nel quadro  del  programma  straordinario  e  urgente  di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione  e  restauro  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2011,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nomina  con  proprio
decreto, entro sessanta giorni (( dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, previo parere  delle
Commissioni  parlamentari   competenti,   un   rappresentante   della
realizzazione del Grande  Progetto  e  del  programma  straordinario,
denominato  «direttore  generale  di  progetto»,  nonche'   un   vice
direttore generale  vicario,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:
appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello  Stato
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165;  comprovata  competenza  ed  esperienza  pluriennale;
assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
viene definita l'indennita' complessiva per entrambe  le  cariche  di
direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a
100.000 euro lordi annui )), nel rispetto  dell'articolo  23-ter,  ((
commi 1 e 2 )), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le  funzioni,  i
compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente  in  ordine
alla gestione ordinaria del sito e quale  beneficiario  finale  degli
interventi ordinari  e  straordinari  attuati  nell'ambito  del  sito
medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore  generale  di
progetto»: 
    a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»; 
    b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento  delle  procedure
di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei  servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del  «Grande  Progetto
Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo  a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad  accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione  ed  esecuzione  dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e  la  coesione  economica,  del  supporto  fornito  alla
progettazione  e   all'attuazione   degli   interventi   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli  investimenti  per  lo  sviluppo  di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove  necessario  per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera,  alle
sue funzioni di centrale di committenza di  cui  all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  di  altri
soggetti terzi; 
    c) assicura la piu' efficace gestione del  servizio  di  pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti; 
    d) assume direttive atte a migliorare l'efficace  conduzione  del
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del  personale  della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento  delle  condizioni  di
fruizione e valorizzazione del sito; 
    e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita' di  tutela  e  di  valorizzazione  di
competenza della Soprintendenza; 
    f) svolge le funzioni di cui lettere  a),  b)  e  c)  sentito  il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al  fine  di  garantire  la
coerenza con le  funzioni  di  coordinamento  istituzionale,  impulso
all'attuazione e riferimento  unitario  per  i  collegamenti  con  la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione  Europea  di
detto Comitato; 
  (( f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo  stato
di  avanzamento  dei  lavori  e  su   eventuali   aggiornamenti   del
crono-programma; 
  f-ter) collabora per assicurare la trasparenza,  la  regolarita'  e
l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche  al  fine
di prevenire il rischio di  infiltrazioni  mafiose,  nel  quadro  del
Protocollo  di  legalita'  stipulato  con  la  prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo. 
  1-bis. Costituiscono motivi di revoca della  nomina  del  direttore
generale di progetto: 
  a) cause di incompatibilita' sopraggiunte; 
  b) conflitto di interessi inerente la gestione e  la  realizzazione
del progetto; 
  c) perdita dei requisiti necessari alla nomina. )) 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ((  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  ))  si  provvede  alla
costituzione di una  apposita  struttura  di  supporto  al  direttore
generale di progetto, con sede nell'area archeologica di  Pompei.  La
struttura  e'  composta  da  un  contingente  di   personale,   anche
dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti  unita',
proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo  o  delle  altre  amministrazioni
statali,   appartenente   ai   profili   professionali   tecnico    e
amministrativo, nonche'  da  cinque  esperti  in  materia  giuridica,
economica,  architettonica,  urbanistica   e   infrastrutturale.   Il
personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il  trattamento
economico  fondamentale   ed   accessorio   dell'amministrazione   di
provenienza,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  della  Struttura
medesima, ad esclusione del  trattamento  economico  fondamentale  ed
accessorio avente carattere fisso e  continuativo.  Con  il  medesimo
decreto  sono  ulteriormente  specificati  i  compiti  del  direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al  comma  1,  le
dotazioni  di  mezzi  e  di  personale  e  la  durata  dell'incarico.
L'incarico di «direttore generale  di  progetto»,  non  determina  un
incremento della dotazione organica del  personale  dirigenziale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. ((  Nel
sito internet della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  vengono
pubblicate  e  aggiornate  le  seguenti  informazioni:  gli   estremi
dell'atto di conferimento  dell'incarico  al  direttore  generale  di
progetto e ai componenti della  apposita  struttura  di  supporto  al
direttore generale di progetto; il  curriculum  vitae  del  direttore
generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto
al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati,  relativi  ai
rapporti di consulenza  e  collaborazione  prestati.  ))  Nelle  more
dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo  e  funzionale
previsto dal presente decreto il Comitato di  pilotaggio  del  Grande
Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre  2012
e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano,  in
continuita' con  l'azione  finora  svolta,  il  proseguimento,  senza
interruzioni e in coerenza con le  decisioni  di  accelerazione  gia'
assunte, (( dell'attuazione )) del Grande  progetto  Pompei  e  degli
interventi in esecuzione, in corso di affidamento,  progettati  e  in
corso di progettazione assumendo, in  via  transitoria,  le  funzioni
rafforzate di cui al  comma  1  successivamente  ((  assunte  dal  ))
«direttore generale di progetto». 
  3. Il direttore generale di progetto e  la  struttura  di  supporto
operano  nel  rispetto  delle  competenze  della  ((   soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, )) con
la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma
1. 
  4. Al  fine  di  consentire  il  rilancio  economico-sociale  e  la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  Unesco  «Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata», nonche' di  potenziare  l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita'  «Grande  Pompei».
L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei  piani,
dei progetti e degli interventi strumentali  al  conseguimento  degli
obiettivi sopra indicati. 
  5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e'  preposto
all'Unita' «Grande Pompei» e ne assume la rappresentanza  legale.  La
stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile.  Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  comma
2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito
di pervenire, entro 12 mesi (( dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  ))  del  presente  decreto,  sulla  base  della
proposta presentata dal direttore generale di  progetto,  di  cui  al
comma 6, all'approvazione di un «Piano strategico»  per  lo  sviluppo
delle aree comprese nel piano di gestione  di  cui  al  comma  4.  Il
Comitato di gestione svolge  anche  le  funzioni  di  «Conferenza  di
servizi permanente», ed e' composto, anche  eventualmente  attraverso
propri delegati, (( dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ))
Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente  della  Regione
Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai  Sindaci  dei
comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici  e
privati coinvolti. (( Nel Comitato di gestione  ))  sono  assunte  le
determinazioni   di   ciascun   soggetto   partecipante,   che   sono
obbligatoriamente espresse all'interno (( del Comitato )), ai sensi e
con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e  2,  comma  203,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.   662.   Le
determinazioni assunte (( all'interno del  Comitato  di  gestione  ))
sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta,
autorizzazione o atto di assenso comunque denominato  necessario  per
la realizzazione degli interventi approvati. L'Unita' «Grande Pompei»
assume le decisioni relative alla progettazione e alla  realizzazione
e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico  di  cui  al
comma 6.  Il  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri (( di cui al comma 2 )) detta la disciplina organizzativa  e
contabile dell'Unita', le modalita' di rendicontazione  delle  spese,
la sua durata e la dotazione di mezzi  e  risorse  umane  nel  limite
massimo  di   dieci   unita',   in   posizione   di   comando   dalle
amministrazioni da  cui  provengono  i  componenti  del  Comitato  di
gestione. Il personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il
trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione
di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unita' medesima,
ad esclusione del trattamento economico  fondamentale  ed  accessorio
avente carattere fisso e continuativo. L'Unita'  si  avvale  altresi'
della struttura di cui al comma 2. 
  6. L'Unita',  su  proposta  del  direttore  generale  di  progetto,
approva un piano strategico (( del tutto  congruente  e  in  completo
accordo col Grande Progetto Pompei  )),  comprendente:  l'analisi  di
fattibilita' istituzionale, finanziaria ed economica  del  piano  nel
suo complesso; il crono-programma. che  definisce  la  tempistica  di
realizzazione  del  piano  e   degli   interventi   individuati;   la
valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con riferimento  al
loro avanzamento progettuale; gli  adempimenti  di  ciascun  soggetto
partecipante; le  fonti  di  finanziamento  attivabili  per  la  loro
realizzazione. Il  piano  prevede,  in  particolare,  gli  interventi
infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di  accesso  e
le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale
dei paesaggi degradati e compromessi,  prioritariamente  mediante  il
recupero e il riuso di aree industriali  dismesse,  e  interventi  di
riqualificazione  e  di  rigenerazione  urbana,  nel   rispetto   del
principio del minor consumo  di  territorio  e  della  priorita'  del
recupero. Il piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione
e sollecitazione di  erogazioni  liberali  e  sponsorizzazioni  e  la
creazione di forme,  di  partenariato  pubblico-privato,  nonche'  il
coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di  volontariato,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non  lucrative  di
utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari  la
tutela e la valorizzazione del  patrimonio  culturale.  ((  Il  piano
inoltre  prevede  il  coinvolgimento  degli  operatori  del   settore
turistico e culturale ai  fini  della  valutazione  delle  iniziative
necessarie al rilancio dell'area in oggetto )). Il piano  ((  prevede
)), inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del  progetto  «Mille
giovani per la cultura» (( di cui all'articolo 2,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 )). L'Unita' predispone altresi'  un
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
articolato  in  un  piano  strategico  di   sviluppo   del   percorso
turistico-culturale integrato del sito Unesco «Aree archeologiche  di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel
processo  di  valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei  settori
produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresi',  i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al (( titolo II  del
libro III del codice di cui al ))  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Il  direttore  generale  di  progetto,  in  qualita'  di  legale
rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a  ricevere  donazioni  ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati,  finalizzati  agli
interventi  conservativi,  di  manutenzione  e   restauro   dell'area
archeologica di Pompei. (( Al fine di assicurarne la  tracciabilita',
qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore  a  1.000  euro
deve essere effettuata tramite bonifico bancario. )) 
  8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7  del  presente  articolo,
pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e  800.000,  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  9. All'articolo 15, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla   seguente:   «a)   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia»; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) la  soprintendenza  speciale  per  il  patrimonio  storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale (( della  citta'
di Napoli )) e della Reggia di Caserta». 
  10.  Fino  all'adeguamento  della  disciplina  organizzativa  degli
Istituti di cui al comma 9,  agli  stessi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni   concernenti,   rispettivamente,   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei  e
la soprintendenza speciale per il patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di  Napoli.  Per
rafforzare  le  attivita'  di   accoglienza   del   pubblico   e   di
valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente  articolo,  ((
sono )) impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e
dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani  per  la
cultura» (( di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 99. )) 
  11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei  dirigenti  di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E'  fatta  salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 1, commi  5  e  6,  della  legge  24
giugno 2013, n. 71. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
11, pari a euro 109.500,00 annui,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un  apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  un  piano  strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato  delle  residenze
borboniche,   promuovendo    l'integrazione,    nel    processo    di
valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei   settori   produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e  interventi  di
promozione   e    sollecitazione    di    erogazioni    liberali    e
sponsorizzazioni,   la   creazione   di   forme    di    partenariato
pubblico-privato,   il   coinvolgimento   di   cooperative   sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale.  Il  piano  prevede,  inoltre,  l'utilizzo  dei
giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per  la
cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura» (( di  cui
all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99.  ))
All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al (( titolo II  del
libro III del codice di cui al ))  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine  di  verificare  la
possibilita' di un proficuo utilizzo e impiego, per la  realizzazione
delle  finalita'  perseguite  dall'accordo  di   valorizzazione   del
percorso turistico-culturale integrato di cui al  presente  articolo,
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
                               Art. 2 

Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione
  e  digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  italiano   e   per
  l'attuazione del (( programma )) «500 giovani per la cultura». 
  1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
d'ora  innanzi  «Ministero»,   attua   un   programma   straordinario
finalizzato alla prosecuzione e  allo  sviluppo  delle  attivita'  di
inventariazione,  catalogazione  e  digitalizzazione  del  patrimonio
culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e  la
fruizione da parte del pubblico, (( anche  attraverso  l'utilizzo  di
appositi  portali  e  dispositivi  mobili  intelligenti.  ))  Per  la
realizzazione del (( programma )) e'  autorizzata  la  spesa  di  2,5
milioni di euro per l'anno 2014, (( integrata )) anche con  eventuali
finanziamenti europei. Il programma si conforma  ai  criteri  e  alle
linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo  17  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  il  codice  dei
beni  culturali  e  del  paesaggio,  dall'Istituto  centrale  per  il
catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il  catalogo
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
e dall'Istituto  centrale  per  gli  archivi  del  Ministero.  ((  Il
programma  prevede  l'implementazione   di   sistemi   integrati   di
conoscenza   attraverso   la   produzione   di   risorse    digitali,
digitalizzazione di immagini e riproduzioni del  patrimonio  medesimo
nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le
Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale
(AFAM), gli  Istituti  culturali  e  gli  altri  enti  e  istituzioni
culturali, nonche' con fondazioni  e  associazioni  interessate  alla
tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale  ivi  comprese
associazioni o fondazioni di  scopo  costituite  per  contribuire  al
programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da  parte  di
accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini. )) Lo svolgimento
del programma si inserisce nel quadro delle  indicazioni  dell'agenda
digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea
COM (2010) 245 definitivo/2 del 26  agosto  2010,  attraverso  azioni
coordinate dirette a favorire lo sviluppo di  domanda  e  offerta  di
servizi  digitali  innovativi,  a  incentivare  cittadini  e  imprese
all'utilizzo di servizi  digitali  e  a  promuovere  la  crescita  di
capacita' elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti  e
servizi  innovativi.  Per  il  supporto  tecnologico  e   strumentale
finalizzato alla progettazione  e  all'attuazione  del  programma  il
Ministero puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia
per l'Italia digitale di cui all'articolo  19  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, che  svolgera'  tali  funzioni  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,
nonche' di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee
qualificazioni tecniche e organizzative. 
  2. Il programma e' attuato presso gli istituti  e  i  luoghi  della
cultura statali  sotto  la  direzione  dei  titolari  degli  istituti
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione  di
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  laureati  nelle
discipline afferenti  al  programma  ((  o  in  possesso  del  titolo
rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,  n.
1409, )) da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attivita' di
inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i  luoghi
della cultura statali. (( Al termine del programma, e'  rilasciato  a
coloro che lo abbiano portato a  termine  un  apposito  attestato  di
partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive  procedure
selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati. )) 
  3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo  si
adeguano agli standard dei dati  aperti  e  accessibili,  cosi'  come
definiti in base alla legge 9  gennaio  2004,  n.  4,  e  al  decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  e
conseguenti  disposizioni  attuative,  nonche'  in  base  agli   atti
dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione  e  accessibilita'
in rete  dei  materiali  culturali  e  in  materia  di  conservazione
digitale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi  dell'articolo
15.
                            (( Art. 2 bis 

Modifiche all'articolo  52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
                              paesaggio 

  1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,  i
comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i  locali,  a
chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato
tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute
quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi  delle
convenzioni UNESCO di cui al medesimo  articolo  7-bis,  al  fine  di
assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto
della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo  41  della
Costituzione»; 
  b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Esercizio   del
commercio  in  aree  di  valore  culturale  e  nei   locali   storici
tradizionali». ))
                               Art. 3 

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la  regolare  apertura
         al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura 

  1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al  pubblico  e  il
corretto funzionamento  degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cultura,
nell'elenco 1, recante  «Disposizioni  legislative  autorizzative  di
riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007,  n.
244, al numero 14, rubricato «Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali», sono soppresse le seguenti parole:  «Decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110». I proventi di cui all'articolo
110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono  riassegnati
a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in
corso del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  2. All'articolo 110, comma 3, del codice  dei  beni  culturali,  le
parole «dei luoghi medesimi» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura  appartenenti
o in consegna allo Stato». 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  19,2  milioni
di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a  12,8  milioni  di
euro ai sensi dell'articolo  15  e  quanto  a  6,4  milioni  di  euro
mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24  dicembre
2007, n. 244.
                            (( Art. 3 bis 

       Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali 

  1. Per l'organizzazione e lo svolgimento  del  Forum  UNESCO  sulla
cultura e sulle industrie culturali, che  si  terra'  a  Firenze  nel
2014, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro. Al relativo  onere  si
provvede  mediante  utilizzo  dei  fondi  dedicati   alle   attivita'
culturali a valere sulle somme individuate dal comma 83 dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di  bilancio.
))
                            (( Art. 3 ter 

         Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO 

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» e' inserita la
seguente: «anche»; 
  b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei  siti  italiani
inseriti nella  lista  del  "patrimonio  mondiale"  sotto  la  tutela
dell'UNESCO,  nonche'  alla   diffusione   della   loro   conoscenza;
nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si  attua
anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita'
culturali delle scuole.». ))
                          (( Art. 3 quater 

                    Autorizzazione paesaggistica 

  1. All'articolo  146,  comma  4,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I lavori  iniziati  nel
corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro, e  non  oltre,  l'anno  successivo  la  scadenza  del
quinquennio medesimo». 
  2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' prorogato  di
tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in  corso  di
efficacia alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto.». ))
                         (( Art. 3 quinquies 

            Conseguimento della qualifica di restauratore 

  1. All'articolo 182 del codice di cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies, e' inserito il seguente: 
  «1-novies. I titoli di studio di cui alla  sezione  I,  Tabella  1,
dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al  comma
1, relativamente ai settori di competenza, di  cui  alla  sezione  II
dell'Allegato B, cui si  riferiscono  gli  insegnamenti  di  restauro
impartiti. Le posizioni di  inquadramento  di  cui  alla  sezione  I,
Tabella  2,  dell'Allegato  B  consentono  l'iscrizione   nell'elenco
relativamente  ai  settori  di  competenza  cui  si  riferiscono   le
attivita'   lavorative   svolte   a    seguito    dell'inquadramento.
L'esperienza  professionale  di  cui  alla  sezione  I,  Tabella   3,
dell'Allegato B consente l'iscrizione  nell'elenco  relativamente  al
settore di competenza cui si riferiscono  le  attivita'  di  restauro
svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno  due
anni». ))
                               Art. 4 

Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  delle  biblioteche  e
  degli archivi  e  per  la  promozione  della  recitazione  e  della
  lettura. 
  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e' aggiunto, infine, il seguente comma: 
    ((  «Non  e'  considerata  pubblica  la  recitazione   di   opere
letterarie effettuata, senza scopo di lucro,  all'interno  di  musei,
archivi e  biblioteche  pubblici  ai  fini  esclusivi  di  promozione
culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in  base
a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo». )) 
  2. (( I soggetti pubblici preposti all'erogazione o  alla  gestione
dei finanziamenti della  ricerca  scientifica  adottano,  nella  loro
autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto
ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o  superiore
al 50 per cento con fondi pubblici, quando  documentati  in  articoli
pubblicati su periodici a carattere scientifico  che  abbiano  almeno
due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda  di
progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno  concorso
alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza: 
  a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della
prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo  sia  accessibile  a
titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; 
  b) tramite la  ripubblicazione  senza  fini  di  lucro  in  archivi
elettronici  istituzionali  o   disciplinari,   secondo   le   stesse
modalita',  entro  18  mesi  dalla   prima   pubblicazione   per   le
pubblicazioni delle aree disciplinari  scientifico-tecnico-mediche  e
24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. 
  2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i  diritti
sui risultati delle attivita'  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione
godono  di  protezione  ai  sensi  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. )) 
  3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l'uso dell'informazione  culturale  e  scientifica,  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ed  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  adottano
strategie coordinate per  ((  l'unificazione  ))  delle  banche  dati
rispettivamente  gestite,   quali   quelle   riguardanti   l'anagrafe
nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali  e
la documentazione bibliografica. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  contenute  ((  nel  presente
articolo )) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  4-bis. (( All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio  2011,  n.
128, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis)  libri  venduti  a  centri   di   formazione   legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalita'  scientifiche  o  di
ricerca,  biblioteche,  archivi   e   musei   pubblici,   istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'». 
  4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo  2  della  legge  27
luglio 2011, n. 128, e' abrogata. 
  4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12  novembre  2011,
n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al terzo periodo, le parole: «90 milioni  di  euro,  per  l'anno
2013,» sono sostituite dalle seguenti: «91,3  milioni  di  euro,  per
l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni
culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17
ottobre 1996, n. 534»; 
  b) al quarto periodo, dopo le parole: «carattere finanziario»  sono
aggiunte le seguenti: «, ad esclusione  delle  risorse  da  destinare
alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo  cui  si  provvede
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo». 
  4-quinquies. All'onere derivante dal comma  4-quater,  pari  a  1,3
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
                            (( Art. 4 bis 

         Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili 

  1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio,  nelle  aree  pubbliche
aventi  particolare  valore  archeologico,   storico,   artistico   e
paesaggistico,  di  attivita'  commerciali  e  artigianali  in  forma
ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi  altra  attivita'  non
compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio  culturale,  con
particolare riferimento alla necessita' di assicurare il  decoro  dei
complessi monumentali e degli altri immobili  del  demanio  culturale
interessati da flussi turistici  particolarmente  rilevanti,  nonche'
delle aree a essi contermini,  le  Direzioni  regionali  per  i  beni
culturali e paesaggistici  e  le  soprintendenze,  sentiti  gli  enti
locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli  usi  da
ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di  tutela  e  di
valorizzazione, comprese le forme di  uso  pubblico  non  soggette  a
concessione di uso individuale, quali le  attivita'  ambulanti  senza
posteggio,  nonche',  ove  se  ne  riscontri  la  necessita',   l'uso
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio  di
concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.». ))
                            (( Art. 4 ter 

     Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale 

  1. E' riconosciuto il valore storico e culturale  nella  tradizione
italiana del carnevale e delle attivita'  e  manifestazioni  ad  esso
collegate, nonche' delle  altre  antiche  tradizioni  popolari  e  di
ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo sviluppo in accordo
con gli enti locali. ))
                               Art. 5 

Disposizioni urgenti per l'attuazione del  progetto  «Nuovi  Uffizi»,
  per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo  Italiano  e
  della Shoah e per ulteriori interventi di tutela. 
  1. E' autorizzata la spesa di otto  milioni  di  euro,  di  cui  un
milione per l'anno 2013 e sette  milioni  per  l'anno  2014,  per  la
prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto  «Nuovi
Uffizi». 
  2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro,  di  cui  un
milione per  l'anno  2013  e  tre  milioni  per  l'anno  2014,  quale
contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede
del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla
legge 17 aprile 2003, n. 91. 
  3. (( E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2014
per  il  restauro  del  Mausoleo  di  Augusto  in   occasione   delle
celebrazioni del bimillenario della morte  dell'imperatore  Ottaviano
Augusto. 
  3-bis. E' autorizzata la spesa di 8  milioni  di  euro,  di  cui  1
milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014, per fare  fronte
ad interventi di  particolare  rilevanza,  individuati  con  apposito
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al
fine di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica: 
  a) di tutela di beni  culturali  che  presentano  gravi  rischi  di
deterioramento; 
  b) di celebrazione di particolari ricorrenze. 
  4. Il decreto di cui al comma  3-bis  e'  adottato,  previo  parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
))
                            (( Art. 5 bis 

          Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma 

  1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli  anni
2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro  di  studi  per  la
ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma. 
  2. Il contributo di cui al comma 1  e'  destinato  a  sostenere  le
attivita'  di  ricerca  storica,  filologica  e  bibliografica  sulla
cultura umanistica italiana del Centro  Pio  Rajna,  con  particolare
attenzione alle iniziative mirate  allo  sviluppo  della  ricerca  su
Dante e sulla sua opera, in occasione del  settimo  centenario  della
morte del poeta, che cadra' nel 2021,  nonche'  all'informatizzazione
della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana
(BiGLI), pubblicata dal Centro  Pio  Rajna,  in  modo  da  garantirne
l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro. 
  3. Il Centro Pio Rajna trasmette  al  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  al  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministro degli  affari  esteri,
entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  una  relazione  sull'attivita'
svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei  contributi  pubblici
ricevuti, con  specifico  riferimento  ai  contributi  statali  e  al
perseguimento delle finalita' di cui al comma 2. 
  4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro  degli  affari  esteri
trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
))
                            (( Art. 5 ter 

Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del Museo tattile
                           statale «Omero» 

  1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile  statale
«Omero», istituito  con  la  legge  25  novembre  1999,  n.  452,  e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
ai sensi dell'articolo 15. ))
                          (( Art. 5 quater 

Interventi urgenti di  tutela  dei  siti  patrimonio  dell'UNESCO  in
                         provincia di Ragusa 

  1. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli  anni
2013, 2014 e 2015 per fare fronte a interventi urgenti di tutela  dei
siti inseriti nella lista del «patrimonio mondiale» sotto  la  tutela
dell'UNESCO in provincia di Ragusa. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
ai sensi dell'articolo 15. ))
                               Art. 6 

Disposizioni urgenti per la realizzazione  di  centri  di  produzione
  artistica, (( nonche' di musica, danza e teatro contemporanei. )) 
  1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di
spazi di creazione e produzione di (( arte, musica,  danza  e  teatro
contemporanei, )) entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, con  proprio  decreto
da adottarsi di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di
segnalazione dei soggetti interessati,  individua,  nel  rispetto  di
quanto   previsto    dalle    disposizioni    vigenti    in    ordine
all'utilizzazione, alla valorizzazione e al  trasferimento  dei  beni
immobili pubblici, i beni immobili di proprieta' dello Stato, ((  con
particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole  militari
inutilizzate, non utilizzabili per altre )) finalita' istituzionali e
non  trasferibili  agli  enti  territoriali  ai  sensi  del   decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono  essere  destinati  ad
ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. 
  (( 1-bis. Qualora l'attivita' dei giovani artisti di cui al comma 1
riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici  pubblici
e preveda l'esecuzione di opere d'arte  di  pittura  e  scultura,  di
decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di  una  parte
della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1  della  legge  29
luglio 1949, n. 717. )) 
  2. (( I beni individuati  ai  sensi  del  comma  1  sono  locati  o
concessi per un periodo non inferiore  a  dieci  anni  ad  un  canone
mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione
ordinaria a carico del locatario o  concessionario.  Tali  beni  sono
locati  o  concessi  esclusivamente  a  cooperative  di  artisti   ed
associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, dall'ente
gestore che predispone un bando pubblico  ai  fini  dell'assegnazione
dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I  soggetti  collettivi
beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati
dispongono di un adeguato progetto  artistico-culturale.  L'eventuale
sub-concessione   o   sub-locazione   deve   essere   preventivamente
autorizzata dall'ente gestore.  Le  entrate  derivanti  dal  presente
comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione  di  euro
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo
e' destinato all'erogazione di contributi a fondo  perduto  a  favore
delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che  compiano
opere  di  manutenzione  straordinaria,  in  proporzione  alle  spese
sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  individuati  i
criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo  precedente,
nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui  al  presente
comma. )) 
  3. (( Con successivo decreto del  ))  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  ((  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, )) di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni di cui
al  comma  1  per  finalita'  artistiche  nonche'  le  modalita'   di
sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,
(( anche )) al fine di sostenere,  in  tutto  o  in  parte,  i  costi
connessi alla locazione, concessione, gestione e  valorizzazione  del
bene stesso. 
  (( 3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tra  i  beni
immobili individuati ai  sensi  del  medesimo  comma  possono  essere
inseriti anche i beni confiscati  alla  criminalita'  organizzata  ai
sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo
6 settembre del 2011, n. 159. )) 
  4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti  di
cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con  le
modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'. 
  5. (( All'onere derivante dall'attuazione del comma 2  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione    della    parte    corrente
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b)  del  decreto  legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. )) 
  (( 5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attivita' della
Fondazione MAXXI, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui,
a decorrere dal 2014, incrementando  il  fondo  di  gestione  di  cui
all'articolo 25,  comma  1,  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69.
All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione    della    parte    corrente
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  nei  limiti  della
relativa spesa. ))

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITA’
MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

                               Art. 7 

Misure urgenti per la promozione della musica di  giovani  artisti  e
  compositori emergenti, (( nonche' degli eventi  di  spettacolo  dal
  vivo di portata minore. )) 
  1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale  italiano,
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui  e  fino  ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle  imprese  produttrici  di
fonogrammi e di videogrammi musicali di  cui  all'articolo  78  della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, (( ed  alle
imprese organizzatrici e produttrici  di  spettacoli  di  musica  dal
vivo, )) esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un  ((
credito d'imposta  ))  nella  misura  del  30  per  cento  dei  costi
sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione,  digitalizzazione  e
promozione di registrazioni fonografiche  o  videografiche  musicali,
secondo le modalita' di cui al comma 5 del  presente  articolo,  fino
all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per opere prime o seconde, (( a esclusione delle  demo
autoprodotte, )) di nuovi talenti definiti come  artisti,  gruppi  di
artisti, compositori o artisti-interpreti. (( Nel caso di  gruppi  di
artisti, il gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo se nella
stessa annualita' piu' della meta' dei componenti non ne abbiano gia'
usufruito. )) 
  3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le  imprese
hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per
cento del beneficio concesso nel territorio nazionale,  privilegiando
la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
  4. Le imprese di  cui  al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1998/2006 della Commissione europea del 15  dicembre  2006,  relativo
agli aiuti di importanza minore («de minimis»).  Esse,  inoltre,  non
devono essere controllate da parte di un  editore  di  servizi  media
audiovisivi. 
  5. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle
imposte  sui   redditi   ed   e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  6.  Le  disposizioni  applicative  del   presente   articolo,   con
riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle
procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di
spesa   eleggibile   per   singola   registrazione   fonografica    o
videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'
delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
sono dettate con decreto del Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottarsi entro tre mesi (( dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. )) 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli  anni
2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono abrogati. 
  (( 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che  si
svolgono entro le  ore  24  del  giorno  di  inizio,  la  licenza  e'
sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui
all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, presentata  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive o ufficio analogo»; 
  b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che  si
svolgono entro le  ore  24  del  giorno  di  inizio,  la  licenza  e'
sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui
all'articolo  19  della  legge  n.  241  del  1990,  presentata  allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»; 
    c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola:  «licenze»  sono
aggiunte le  seguenti:  «e  le  segnalazioni  certificate  di  inizio
attivita'». ))
                               Art. 8 

(( Disposizioni urgenti  concernenti  il  settore  cinematografico  e
                             audiovisivo 

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a  337,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  sono   rese
permanenti. 
  2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, quanto previsto al comma  1  si
estende  ai  produttori  indipendenti  di  opere  audiovisive,   come
definiti nel comma 5. 
  3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2  e'  concesso  nel  limite
massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a  decorrere  dal
2014. 
  4. Le disposizioni applicative dei commi  1  e  2,  nonche'  quelle
finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di
cui  al  comma  3  anche  con  riferimento  ai  limiti  da  assegnare
rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di  cui
al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo,  per  produttori
indipendenti di opere  audiovisive  si  intendono  gli  operatori  di
comunicazione che svolgono attivita' di produzioni  audiovisive,  che
non sono controllati da o collegati a  emittenti,  anche  analogiche,
che per un periodo di tre anni non destinino almeno  il  novanta  per
cento della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano
diritti relativi alle opere sulle quali sono  richiesti  i  benefici,
secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di  cui
al comma 4. 
  6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari  a
65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a  decorrere
dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  7. L'efficacia del  presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  provvede  a  richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. 
  8. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio decreto 6  maggio
1940, n. 635, e' abrogato. 
  9. In riferimento al programma promosso dalla  Commissione  europea
per il periodo 2014-2020 denominato «Europa creativa», finalizzato  a
sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al
credito degli operatori e a proteggere  e  promuovere  la  diversita'
culturale e linguistica europea, e' istituito presso il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  un  tavolo  tecnico
operativo, con il  coinvolgimento  diretto  dei  soggetti  potenziali
destinatari del programma. La composizione  del  suddetto  tavolo  e'
definita  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
                               Art. 9 

Disposizioni   urgenti   per   assicurare    la    trasparenza,    la
  semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica
  allo spettacolo dal vivo e al cinema. 
  1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  3,  della
legge 15 novembre 2005, n. 239, e con  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014, i criteri  per  l'erogazione  e  le  modalita'  per  la
liquidazione e l'anticipazione dei  contributi  allo  spettacolo  dal
vivo.  I  criteri  di  assegnazione  tengono  conto   dell'importanza
culturale della produzione svolta, dei  livelli  quantitativi,  degli
indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale
degli organismi. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo  stabilisce,
inoltre, che (( i pagamenti a saldo sono disposti ))  a  chiusura  di
esercizio  a  fronte  di  attivita'  gia'  svolte   e   rendicontate.
L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato. 
  (( 1-bis. Il decreto di cui al  comma  1  puo'  destinare  graduali
incentivi in favore di  esercenti  attivita'  circensi  e  spettacoli
viaggianti senza animali, nonche' esercenti  di  circo  contemporaneo
nell'ambito delle risorse ad essi assegnate. )) 
  2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati  a  valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive
modificazioni,  pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di  incarichi  amministrativi  ed  artistici  di
vertice e di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,
nonche' di collaborazione o consulenza: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
lavoro, di consulenza o di collaborazione. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti  ed
organismi entro il 31 gennaio di  ogni  anno  e  comunque  aggiornate
anche  successivamente.  Ai  predetti  soggetti  non  possono  essere
erogate  a   qualsiasi   titolo   somme   sino   alla   comunicazione
dell'avvenuto adempimento o aggiornamento. 
  4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e),  della  legge
30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, quarto comma, della legge  10
maggio 1983,  n.  182.  Di  conseguenza,  i  fondi  speciali  per  la
concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per
l'adeguamento delle strutture e per il  rinnovo  degli  arredi  delle
sale  teatrali  e  musicali,  di  cui  ai  predetti  articoli,   sono
soppressi. (( I beneficiari di contributi gia'  deliberati  entro  la
data di entrata in vigore del  presente  decreto  completano  l'invio
all'ente gestore della documentazione necessaria per la  liquidazione
entro il termine perentorio del 30 novembre  2013.  Con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del  presente  decreto,  sono  definite  le  ulteriori
disposizioni e modalita' tecniche di soppressione dei fondi  speciali
di cui al presente  comma.  ))  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al  comma  4  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del  compenso  dovuto,
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  al  soggetto
gestore dei fondi medesimi. 
  6. Sono tenute esenti dall'imposta  di  bollo,  come  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e
successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto  presso  le  competenti
direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: 
    a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione  del  Fondo
unico per lo spettacolo»; 
    b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261,  e
del Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  12  luglio  2005
recanti  «Vigilanza  antincendio   nei   luoghi   di   spettacolo   e
intrattenimento»; 
    c) decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma delle attivita' cinematografiche»; 
    d) legge 21 aprile 1962,  n.  161,  e  successive  modificazioni,
recante «Revisione dei film»; 
    e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di  agevolazioni
fiscali per le attivita' cinematografiche. 
  7.   Alla   copertura    finanziaria    degli    oneri    derivanti
dall'applicazione del comma  6  pari  ad  euro  216.000  a  decorrere
dall'anno 2014 si provvede (( mediante corrispondente riduzione della
parte corrente dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. ))
                               Art. 10 

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento
dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei  settori  dei
                  beni e delle attivita' culturali 

  1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita'  giuridica
di diritto  privato,  che  operano  nel  settore  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  ivi  inclusi  i
teatri stabili  di  iniziativa  pubblica  e  i  relativi  circuiti  e
associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  la  misura
della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  a  decorrere
dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a  4  milioni
di  euro,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 15.
                               Art. 11 

Disposizioni   urgenti   per   il   risanamento   delle    fondazioni
  lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale  musicale  di
  eccellenza. 
  1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del  settore  e
di pervenire al  risanamento  delle  gestioni  e  al  rilancio  delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche,  gli  enti  di  cui  al
decreto  legislativo  29  giugno   1996,   n.   367,   e   successive
modificazioni, e di cui  alla  legge  11  novembre  2003,  n.  310  e
successive modificazioni, di  seguito  denominati  «fondazioni»,  che
versino  nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  21   del   decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte  ai
debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano  stati
in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la  ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario  di
cui al comma 3, (( un piano di risanamento che intervenga su tutte le
voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la  inderogabile
necessita' di  assicurare  gli  equilibri  strutturali  del  bilancio
stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che  economico-finanziario,
entro  i  tre  successivi  esercizi  finanziari.   ))   I   contenuti
inderogabili del piano sono: 
    a)  la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del   debito   della
fondazione che preveda uno stralcio del valore  nominale  complessivo
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi
maturati e degli eventuali interessi di mora, (( previa verifica  che
nei  rapporti  con  gli  istituti  bancari  gli  stessi  non  abbiano
applicato  nel  corso  degli  anni   interessi   anatocistici   sugli
affidamenti  concessi  alla  fondazione  stessa,  ))   nella   misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre  misure  di  cui  al
presente comma, la sostenibilita' del piano di  risanamento,  nonche'
gli  equilibri  strutturali  del  bilancio,  sia  sotto  il   profilo
patrimoniale che economico-finanziario della fondazione; 
    b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti  diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
    c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico  e
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al  31
dicembre 2012 (( e una razionalizzazione del personale artistico; )) 
    d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il  periodo
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di  cui  al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel  piano  devono
essere  indicate  misure  di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il
rimborso del finanziamento; 
    e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma  6,  per  contribuire  all'ammortamento  del  debito,  a
seguito  della   definizione   degli   atti   di   rinegoziazione   e
ristrutturazione di cui alla precedente lettera a),  e  nella  misura
strettamente  necessaria  a   rendere   sostenibile   il   piano   di
risanamento; 
    f) l'individuazione di soluzioni idonee, (( compatibili  con  gli
strumenti previsti dalle leggi  di  riferimento  del  settore,  ))  a
riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari  successivi,
nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno  di  equilibrio  del
conto economico; 
    g)  la  cessazione  dell'efficacia  dei   contratti   integrativi
aziendali  in  vigore,  l'applicazione   esclusiva   degli   istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  e  la  previsione  che  i  contratti  collettivi
dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli  finanziari
stabiliti dal piano; 
    (( g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona  del  legale
rappresentante, di verificare che nel  corso  degli  anni  non  siano
stati corrisposti interessi anatocistici agli  istituti  bancari  che
hanno concesso affidamenti. )) 
  2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari  a
dare dimostrazione della loro attendibilita',  della  fattibilita'  e
appropriatezza  delle   scelte   effettuate,   nonche'   dell'accordo
raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente  rappresentative
in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c)  e  g),  sono
approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di  cui
al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro  trenta
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il
finanziamento  erogabile  ai  sensi  del  comma   6.   Le   eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani  conseguenti  all'applicazione
del comma 3, lettera c), sono approvate,  su  proposta  motivata  del
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'  nominato  ((  un
commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di  risanamento  nel  settore  artistico-culturale.  Il   commissario
svolge, con i poteri previsti  dal  presente  articolo,  le  seguenti
funzioni: 
    a) riceve i piani di risanamento  con  allegato  quanto  previsto
dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle  fondazioni  ai  sensi
del comma 1  del  presente  articolo,  ne  valuta,  d'intesa  con  le
fondazioni, le eventuali modifiche e  integrazioni,  anche  definendo
criteri e modalita' per la rinegoziazione e la  ristrutturazione  del
debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone,  previa  verifica
della  loro  adeguatezza  e  sostenibilita',   all'approvazione   del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti
sulle previsioni di cui alle  lettere  c)  e  g)  del  comma  1  sono
rinegoziate  dalla   fondazione   con   le   associazioni   sindacali
maggiormente rappresentative. )) 
    b)  sovrintende  all'attuazione  dei  piani  di  risanamento   ed
effettua un monitoraggio semestrale dello stato di  attuazione  degli
stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla competente sezione  della  Corte
dei conti; 
    c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche  necessarie  al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al  presente  articolo,
tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei  piani  di  risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi; 
    d) assicura  il  rispetto  del  cronoprogramma  delle  azioni  di
risanamento previsto dai piani approvati; 
    e)  puo'  adottare,  sentiti  i  Ministeri  interessati,  atti  e
provvedimenti anche in via sostitutiva  per  assicurare  la  coerenza
delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa  diffida  a
provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni. 
  4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
assicura, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali   necessarie   per   lo
svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 
  5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  a  valere  sulle
risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
  6.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  di  rotazione  con  dotazione
pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino  a
un massimo di trenta anni. 
  7. Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui  al  comma  6,  il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,
indicati il tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le  misure  di
copertura annuale del rimborso del  finanziamento,  le  modalita'  di
erogazione  e  di  restituzione  delle  predette  somme,  prevedendo,
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme,  sia  l'applicazione  di  interessi
moratori.   L'erogazione   delle   somme    e'    subordinata    alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma
1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti  dal
presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,
si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al  comma
6, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della  «Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali». 
  9. Nelle more del perfezionamento del  piano  di  risanamento,  per
l'anno 2013  una  quota  fino  a  25  milioni  di  euro  puo'  essere
anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere  sulle
disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135,  e  successive
modificazioni, per la gestione dei fondi  assegnati  in  applicazione
dei  piani  di  spesa  approvati  ai  sensi   dell'articolo   7   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli  Istituti
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
nonche' a valere sulle somme giacenti presso  i  conti  di  tesoreria
unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e  successive  modificazioni,  a
favore delle fondazioni  di  cui  al  comma  1  che  versano  in  una
situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la  gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: 
    a) che la fondazione interessata, entro 30  giorni  dalla  nomina
del Commissario straordinario, comunichi  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero  dell'economia
e delle finanze l'avvio della negoziazione  per  la  ristrutturazione
del debito della fondazione  che  prevede  uno  stralcio  del  valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo  degli  interessi
maturati e  degli  eventuali  interessi  di  mora,  esistente  al  31
dicembre 2012, nella misura  sufficiente  ad  assicurare,  unitamente
alle altre misure di cui al comma 1,  la  sostenibilita'  finanziaria
del piano di risanamento,  gli  equilibri  strutturali  del  bilancio
della   fondazione,   sia   sotto   il   profilo   patrimoniale   che
economico-finanziario,  nonche'  l'avvio  delle  procedure   per   la
riduzione  della  dotazione  organica   del   personale   tecnico   e
amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
    b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione  di  cui  alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al  comma  1,
entro il termine previsto da tale  comma  per  la  presentazione  del
piano. 
  10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal  comma  9,
lettere a)  e  b),  determina  l'effetto  di  cui  al  comma  14.  Le
anticipazioni  finanziarie  concesse  ai  sensi  del  comma  9   sono
rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 
  11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei  beni
e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al  comma
9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi
pari a 3,5 milioni  di  euro  per  gli  anni  2013  e  2014,  per  la
successiva riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. 
  12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei  versamenti  di  cui
all'articolo 4, comma 85, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 
  13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante   in   eccedenza
all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo  restando  per
la durata del soprannumero il divieto  di  assunzioni  di  personale,
applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133. In caso di ulteriori eccedenze,  con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  informativa  alle
organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura  selettiva
di  idoneita'   e   il   successivo   trasferimento   del   personale
amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto nella societa' Ales S.p.A.,
nell'ambito delle vacanze di organico e  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali di tale societa' (( e senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. )) 
  14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non  sia  stato
presentato o non sia approvato  un  piano  di  risanamento  entro  il
termine di cui ai commi 1 e  2,  ovvero  che  non  raggiungano  entro
l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale  del  bilancio,
sia sotto il  profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,  del
conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
  15. Al  fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema  nazionale
musicale di eccellenza, le  fondazioni  adeguano  i  propri  statuti,
entro il (( 30 giugno 2014, )) alle seguenti disposizioni: 
    a) previsione  di  una  struttura  organizzativa  articolata  nei
seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui  compenso  e'
stabilito  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 
      1) il presidente, nella persona  del  sindaco  del  comune  nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona  da  lui  nominata,
con funzioni  di  rappresentanza  giuridica  dell'ente;  la  presente
disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia  nazionale
di Santa Cecilia, che e'  presieduta  dal  presidente  dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
      2) (( il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e  dai
membri designati da  ciascuno  dei  fondatori  pubblici  e  dai  soci
privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque
per  cento  del  contributo  erogato  dallo  Stato.  Il  numero   dei
componenti del consiglio di indirizzo non deve  comunque  superare  i
sette componenti, con la maggioranza  in  ogni  caso  costituita  dai
membri designati dai fondatori pubblici; )) 
      3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,  nominato
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  su
proposta del consiglio di indirizzo; il  sovrintendente  puo'  essere
coadiuvato  da   un   direttore   artistico   e   da   un   direttore
amministrativo; 
      4. (( (Soppresso). )) 
      5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre  membri,
rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni  di
presidente, designato dal Presidente della  Corte  dei  conti  fra  i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    b)  previsione  della  partecipazione   dei   soci   privati   in
proporzione agli apporti finanziari alla  gestione  o  al  patrimonio
della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; 
    c) previsione che il patrimonio sia articolato  in  un  fondo  di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese  correnti
di gestione dell'ente. 
  16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015. (( La decorrenza puo' comunque essere anticipata
in  caso  di  rinnovo  degli  organi  in  scadenza.  ))  Il   mancato
adeguamento dello statuto nei termini di cui al  comma  15  determina
l'applicazione dell'articolo 21 del  decreto  legislativo  29  giugno
1996, n. 367. 
  17.  L'organo  di  indirizzo  esercita  le  proprie  funzioni   con
l'obbligo di assicurare  il  pareggio  del  bilancio.  La  violazione
dell'obbligo comporta l'applicazione  dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista
dal  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni.    Le    spese    per    eventuali    rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da  imputare  in  bilancio
con copertura finanziaria specificamente deliberata. 
  18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo  in
materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione  delle
fondazioni   lirico-sinfoniche   coordinano   i   programmi   e    la
realizzazione  delle  attivita',  sia  all'interno   della   gestione
dell'ente  sia  rispetto  alle  altre  fondazioni  lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di  economie  di  scala  nella  gestione
delle risorse di settore e una  maggiore  offerta  di  spettacoli,  e
possono a tal fine  essere  riuniti  in  conferenza,  presieduta  dal
direttore generale competente,  che  la  convoca,  anche  per  gruppi
individuati per zone geografiche  o  specifici  progetti  comuni.  La
conferenza deve garantire  la  maggiore  diffusione  in  ogni  ambito
territoriale  degli  spettacoli,  nonche'  la  maggiore  offerta   al
pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con  ogni
idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento  e  la  riduzione  del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli
o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici  e  di
materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni al settore, anche con  riferimento  alla  nuova
produzione musicale. 
  19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a  mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione,  le
conseguenti  verifiche  e  le  relative  riduzioni  del   trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego.  Il
contratto aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del
contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'  sottoscritto  da   ciascuna
fondazione   con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di  accordo  da
inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei  costi  contrattuali.  La  Sezione
Regionale di controllo della Corte  dei  conti  competente  certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita'  con
gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro  trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si  intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione e'  comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Se  la
certificazione  e'  positiva,  la   fondazione   e'   autorizzata   a
sottoscrivere definitivamente l'accordo. In  caso  di  certificazione
non positiva della Sezione Regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente, le parti  contraenti  non  possono  procedere  alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di  accordo  e  la  fondazione
riapre le trattative per la sottoscrizione di una  nuova  ipotesi  di
accordo,  comunque  sottoposta  alla  procedura   di   certificazione
prevista dal  presente  comma.  Avverso  le  delibere  delle  Sezioni
regionali di controllo le parti interessate  possono  ricorrere  alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti  in  speciale  composizione  ai
sensi dell' articolo 1, comma 169 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo  di  indirizzo,
((  da  adottare  entro  il  30  settembre  2014,  ))   procedono   a
rideterminare l'organico necessario ((  all'attivita'  da  realizzare
nel triennio successivo. )) La delibera deve  garantire  l'equilibrio
economico-finanziario e la  copertura  degli  oneri  della  dotazione
organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilita'. 
  20. La quota del fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente  determinata,  sentita
la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo,  e'  attribuita  a  ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita  la
competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) il 50 per cento  della  quota  di  cui  ((  all'alinea  ))  e'
ripartita in considerazione dei costi  di  produzione  derivanti  dai
programmi di attivita' realizzati da  ciascuna  fondazione  nell'anno
precedente quello cui si riferisce la  ripartizione,  sulla  base  di
indicatori di rilevazione della produzione; 
    b) il 25 per cento  della  quota  di  cui  ((  all'alinea  ))  e'
ripartita in considerazione del  miglioramento  dei  risultati  della
gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
    c) il 25 per cento  della  quota  di  cui  ((  all'alinea  ))  e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica  dei  programmi,
(( con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente
in un arco circoscritto di tempo spettacoli  lirici,  di  balletto  e
concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale. 
  20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5  per  cento  del
Fondo   unico   per   lo   spettacolo   destinato   alle   fondazioni
lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni che abbiano  raggiunto
il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti. )) 
  21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, (( da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli
indicatori di  rilevazione  della  produzione,  i  parametri  per  la
rilevazione  del  miglioramento  dei  risultati  della  gestione,   i
parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei  programmi,
il  procedimento  di  erogazione  ai  fini  della  attribuzione   del
contributo di cui al comma 20.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE EFFICIENTI RISORSE AL SISTEMA DEI
BENI, DELLE ATTIVITA’ CULTURALI

                               Art. 12 

Disposizioni urgenti per agevolare  la  diffusione  di  donazioni  di
  modico valore in favore  della  cultura  e  il  coinvolgimento  dei
  privati. 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, (( da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  ))  sono
definite le modalita'  di  acquisizione  delle  donazioni  di  modico
valore (fino all'importo di euro (( diecimila ))) destinate ai beni e
alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: 
    a) massima  semplificazione  ed  esclusione  di  qualsiasi  onere
amministrativo a carico del privato; 
    b) garanzia  della  destinazione  della  liberalita'  allo  scopo
indicato dal donante; 
    c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego,
mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli  organi  di
controllo; 
    d) previsione della possibilita'  di  effettuare  le  liberalita'
mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'
interamente  tracciabili  idonee  a  consentire  lo  svolgimento   di
controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 
  2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della
Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle
indicazioni fornite  dalla  commissione  di  studio  gia'  costituita
presso il  Ministero,  forme  di  coinvolgimento  dei  privati  nella
valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a  beni
individuati con decreto del medesimo Ministro.
                               Art. 13 

Disposizioni  urgenti  per   assicurare   l'efficace   e   tempestivo
  svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura  e
  per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso
  il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  1. (( Allo scopo di assicurare il regolare, efficace  e  tempestivo
svolgimento delle attivita' di  valutazione  tecnica  previste  dalla
normativa vigente, le disposizioni dell'articolo  68,  comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non  si  applicano  nei  confronti
degli  organismi  operanti  nei  settori   della   tutela   e   della
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e  delle  attivita'
culturali, nonche' nei confronti  dei  nuclei  di  valutazione  degli
investimenti pubblici.  Ai  componenti  degli  organismi  di  cui  al
precedente periodo non spetta alcun compenso, indennita', gettone  di
presenza o rimborso spese  per  la  partecipazione  ai  lavori  degli
organismi stessi. I predetti organismi sono  ricostituiti  anche  ove
siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo.
In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata  prevista  dalle
disposizioni  che  ne  prevedono  l'istituzione  e  ne  regolano   il
funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui  al
presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10  per
cento. )) 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 operano  senza  oneri  a  carico
della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali  spese
di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni  previste  a
legislazione vigente per tali  categorie  di  spese  e  comunque  nei
limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per  le  medesime  spese.  Ai  componenti  dei   suddetti   organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'. 
  (( 2-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  continua  ad
avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica  di  cui  al
regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive  modificazioni,  e
al regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524,  che
ha il compito di esaminare  i  tipi  delle  nuove  monete  metalliche
nazionali, con esclusione del lato comune  delle  monete  euro  ed  i
relativi conii e di pronunziarsi su ogni  altro  argomento  affine  o
attinente alla monetazione. Per la  partecipazione  alla  Commissione
sono esclusi compensi e indennita' a  qualsiasi  titolo,  incluso  il
rimborso spese. ))
                               Art. 14 

                 Oli lubrificanti e accisa su alcool 

  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  l'aliquota  dell'imposta  di
consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  e'  fissata  in  euro  787,81  per  mille
chilogrammi. 
  2. Nell'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e  le  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le
aliquote di accisa relative ai  prodotti  di  seguito  elencati  sono
determinate nelle seguenti misure: 
    a) per l'anno 2014 
      Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; 
      Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; 
      Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro; 
    b) a decorrere dall'anno 2015 
      Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; 
      Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; 
      Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro. 
  3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale  sui  prodotti  da
fumo in misura tale  da  assicurare  maggiori  entrate  pari  a  euro
50.000.000 annui a partire dal medesimo anno. 
  Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette  al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  30
novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali
correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo.  In
caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede  ad
adeguare la misura del prelievo fiscale, al  fine  di  assicurare  le
predette maggiori entrate.
                               Art. 15 

                          Norme finanziarie 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica   economica,   e'
incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013,  11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. 
  2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari  a  200.000
euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno  2017,  all'articolo  2,
pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014,  all'articolo  3  pari  a
12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, (( all'articolo 5, pari  a
3 milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, agli articoli  5-ter  e  5-quater,  pari  a  600.000  euro  per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7, pari a ))  4,5
milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2014,  2015,  2016,  ((
all'articolo 8, pari a 65 milioni di euro per il 2014 e  110  milioni
di euro a decorrere dal 2015, )) all'articolo 10, pari a 4 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, (( comma 7, pari  a
3 milioni di euro )) a decorrere dal 2015, (( all'articolo 14 comma 1
pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2016 all'articolo  14,  comma  2,  pari  a  5,1
milioni di euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016  e  a
7,8 milioni di euro a decorrere dal 2017 )) e al comma 1 del presente
articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede: 
    a)  quanto  a   euro   3.000.000   per   l'anno   2013   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  conto   capitale
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze allo scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
    (( a-bis) per le finalita' di cui agli articoli 5-ter e 5-quater,
quanto a  600.000  euro  per  l'anno  2013,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma «'Fondi di riserva e speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo  Ministero  e,  quanto  a  euro
600.000 per ciascuno degli  anni  2014  e  2015,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b), limitatamente alla parte corrente,  del  decreto-legge  31  marzo
2011, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2011, n. 75; )) 
    b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000,  per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di  cui
all'articolo 11, comma 12; 
    c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a
decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 14, comma 2; 
    d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014,  a  euro  47.609.500
per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500
per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  di  cui  all'articolo
14, comma 3; 
    e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1; 
    (( e-bis) per le finalita' di  cui  all'articolo  5,  commi  3  e
3-bis, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore
incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma  2,
che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a  8  milioni  di
euro per l'anno 2014; 
    e-ter) per le finalita'  di  cui  all'articolo  8,  quanto  a  20
milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante  ulteriore  incremento
delle aliquote di  accisa  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  che
garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di  euro
a decorrere dal 2014. 
  2-bis. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  6  si  applicano,  a
decorrere dall'anno 2014,  nel  limite  di  spesa  complessivo  di  2
milioni di euro, ivi incluse le spese di  manutenzione  straordinaria
degli immobili e le eventuali minori entrate per  il  bilancio  dello
Stato. )) 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 16 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91

Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il  rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135)

(GU n.186 del 9-8-2013)

 Vigente al: 10-8-2013

Capo I

Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione
del patrimonio culturale italiano

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il  rilancio
dei beni e delle attivita'  culturali,  con  particolare  riferimento
alla  necessita'  indifferibile  di  garantire  misure  immediate  di
tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale  italiano,
in particolare per  il  sito  Unesco  delle  "Aree  archeologiche  di
Pompei, Ercolano e  Torre  Annunziata",  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  inventariazione  e  digitalizzazione  del   patrimonio
culturale italiano, per l'attuazione del progetto  "Nuovi  Uffizi"  e
per la realizzazione del Museo  Nazionale  dell'Ebraismo  Italiano  e
della Shoah; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
emanare disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  cinema,  delle
attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare
il   settore,   ponendo   rimedio   a   condizione   di   difficolta'
economico-finanziaria  e  patrimoniale  di  taluni  enti   lirici   e
ripristinando immediatamente condizioni minime  di  programmazione  e
attrattivita' nel territorio italiano per l'industria  di  produzione
cinematografica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Disposizioni urgenti  per  accelerare  la  realizzazione  del  grande
  progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la  riqualificazione
  ambientale   e   la   valorizzazione   delle    aree    interessate
  dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,
  nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
  del Polo Museale  di  Napoli  e  per  la  promozione  del  percorso
  turistico-culturale delle residenze borboniche 
  1. Al fine  di  potenziare  ulteriormente  le  funzioni  di  tutela
dell'area archeologica di Pompei,  di  rafforzare  l'efficacia  delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e  di  valorizzazione
del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n.  C(2012)  2154  del  29
marzo 2012, nel quadro  del  programma  straordinario  e  urgente  di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione  e  restauro  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2011,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nomina  con  proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  un  responsabile  unico  della  realizzazione  del
Grande Progetto e del programma straordinario, denominato  "direttore
generale di progetto". Con  successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  viene  definito  il  compenso   da
corrispondersi al  "direttore  generale  di  progetto"  nel  rispetto
dell'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Ferme  restando  le
funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente
in ordine alla gestione  ordinaria  del  sito  e  quale  beneficiario
finale degli interventi ordinari e straordinari  attuati  nell'ambito
del sito medesimo, e in stretto  raccordo  con  essa,  il  "direttore
generale di progetto": 
    a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del "Grande Progetto Pompei"; 
    b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento  delle  procedure
di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei  servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del  "Grande  Progetto
Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo  a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad  accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione  ed  esecuzione  dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e  la  coesione  economica,  del  supporto  fornito  alla
progettazione  e   all'attuazione   degli   interventi   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli  investimenti  per  lo  sviluppo  di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove  necessario  per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera,  alle
sue funzioni di centrale di committenza di  cui  all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  di  altri
soggetti terzi; 
    c) assicura la piu' efficace gestione del  servizio  di  pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti; 
    d) assume direttive atte a migliorare l'efficace  conduzione  del
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del  personale  della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento  delle  condizioni  di
fruizione e valorizzazione del sito; 
    e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita' di  tutela  e  di  valorizzazione  di
competenza della Soprintendenza; 
    f) svolge le funzioni di cui lettere  a),  b)  e  c)  sentito  il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al  fine  di  garantire  la
coerenza con le  funzioni  di  coordinamento  istituzionale,  impulso
all'attuazione e riferimento  unitario  per  i  collegamenti  con  la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione  Europea  di
detto Comitato; 
  2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  si
provvede alla costituzione di una apposita struttura di  supporto  al
direttore generale di progetto, con sede  nell'area  archeologica  di
Pompei. La struttura e' composta  da  un  contingente  di  personale,
anche dirigenziale, in posizione di comando, non  superiore  a  venti
unita', proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni
statali,   appartenente   ai   profili   professionali   tecnico    e
amministrativo, nonche'  da  cinque  esperti  in  materia  giuridica,
economica,  architettonica,  urbanistica   e   infrastrutturale.   Il
personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il  trattamento
economico  fondamentale   ed   accessorio   dell'amministrazione   di
provenienza,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  della  Struttura
medesima, ad esclusione del  trattamento  economico  fondamentale  ed
accessorio avente carattere fisso e  continuativo.  Con  il  medesimo
decreto  sono  ulteriormente  specificati  i  compiti  del  direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al  comma  1,  le
dotazioni  di  mezzi  e  di  personale  e  la  durata  dell'incarico.
L'incarico di "direttore generale  di  progetto",  non  determina  un
incremento della dotazione organica del  personale  dirigenziale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo.  Nelle
more  dell'effettiva  operativita'   dell'assetto   organizzativo   e
funzionale previsto dal presente decreto il  Comitato  di  pilotaggio
del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto  interministeriale  19
dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici  di  Pompei
assicurano,  in  continuita'   con   l'azione   finora   svolta,   il
proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le  decisioni  di
accelerazione gia' assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e
degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e
in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le  funzioni
rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte  del  "direttore
generale di progetto". 
  3. Il direttore generale di progetto e  la  struttura  di  supporto
operano nel rispetto delle competenze della  soprintendenza  speciale
per i beni archeologici  di  Pompei,  con  la  sola  eccezione  delle
funzioni e delle competenze indicate al comma 1. 
  4. Al  fine  di  consentire  il  rilancio  economico-sociale  e  la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  Unesco  "Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di  potenziare  l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita'  "Grande  Pompei".
L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei  piani,
dei progetti e degli interventi strumentali  al  conseguimento  degli
obiettivi sopra indicati. 
  5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e'  preposto
all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza  legale.  La
stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile.  Con
il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al
comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione  con  il
compito di pervenire, entro 12 mesi dalla  data  di  conversione  del
presente decreto, sulla base della proposta presentata dal  direttore
generale di progetto, di cui  al  comma  6,  all'approvazione  di  un
"Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel  piano  di
gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge  anche  le
funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed e' composto, anche
eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e del turismo, dal Ministro  per  la  coesione
territoriale, dal Presidente della Regione Campania,  dal  Presidente
della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati  e  dai
legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.  Nella
Conferenza di servizi  sono  assunte  le  determinazioni  di  ciascun
soggetto   partecipante,   che   sono   obbligatoriamente    espresse
all'interno della Conferenza, ai sensi e  con  gli  effetti  previsti
dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma  203,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno
della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento  e  ogni  altro
parere,  nulla  osta,  autorizzazione  o  atto  di  assenso  comunque
denominato  necessario  per   la   realizzazione   degli   interventi
approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla
progettazione  e  alla  realizzazione  e  gestione  degli  interventi
inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il  medesimo  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  detta  la  disciplina
organizzativa   e   contabile   dell'Unita',    le    modalita'    di
rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi  e
risorse umane nel limite massimo di dieci  unita',  in  posizione  di
comando dalle amministrazioni da  cui  provengono  i  componenti  del
Comitato di gestione. Il  personale  di  cui  al  periodo  precedente
mantiene  il  trattamento  economico   fondamentale   ed   accessorio
dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a  carico
dell'Unita'  medesima,  ad  esclusione  del   trattamento   economico
fondamentale ed accessorio avente  carattere  fisso  e  continuativo.
L'Unita' si avvale altresi' della struttura di cui al comma 2. 
  6. L'Unita',  su  proposta  del  direttore  generale  di  progetto,
approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di  fattibilita'
istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo  complesso;
il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione  del
piano e degli  interventi  individuati;  la  valutazione  delle  loro
condizioni  di  fattibilita'  con  riferimento  al  loro  avanzamento
progettuale; gli adempimenti di  ciascun  soggetto  partecipante;  le
fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano
prevede, in  particolare,  gli  interventi  infrastrutturali  urgenti
necessari a migliorare le vie di accesso  e  le  interconnessioni  ai
siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati
e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e  il  riuso  di
aree industriali dismesse, e  interventi  di  riqualificazione  e  di
rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di
territorio e della priorita' del recupero. Il piano prevede  altresi'
azioni e interventi di  promozione  e  sollecitazione  di  erogazioni
liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di  partenariato
pubblico-privato, nonche' il coinvolgimento di  cooperative  sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale. Il piano puo'  prevedere,  inoltre,  l'utilizzo
dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la  cultura".
L'Unita' predispone altresi' un accordo di valorizzazione,  ai  sensi
dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e
successive modificazioni, con il  coinvolgimento  di  altri  soggetti
pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del  sito  Unesco
"Aree  archeologiche  di  Pompei,  Ercolano  e   Torre   Annunziata",
promuovendo l'integrazione, nel  processo  di  valorizzazione,  delle
infrastrutture  e  dei  settori  produttivi  collegati.   All'accordo
partecipano, altresi', i Prefetti  delle  Province  di  Napoli  e  di
Caserta, nonche'  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Il  direttore  generale  di  progetto,  in  qualita'  di  legale
rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a  ricevere  donazioni  ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati,  finalizzati  agli
interventi  conservativi,  di  manutenzione  e   restauro   dell'area
archeologica di Pompei. 
  8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7  del  presente  articolo,
pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e  800.000,  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  9. All'articolo 15, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "a)   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia"; 
    b)  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "d)   la
soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  delle  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta". 
  10.  Fino  all'adeguamento  della  disciplina  organizzativa  degli
Istituti di cui al comma 9,  agli  stessi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni   concernenti,   rispettivamente,   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei  e
la soprintendenza speciale per il patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di  Napoli.  Per
rafforzare  le  attivita'  di   accoglienza   del   pubblico   e   di
valorizzazione delle soprintendenze  di  cui  al  presente  articolo,
possono essere impiegati i  giovani  tirocinanti  nei  settori  delle
attivita' e dei servizi per la cultura  di  cui  al  progetto  "Mille
giovani per la cultura". 
  11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei  dirigenti  di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E'  fatta  salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 1, commi  5  e  6,  della  legge  24
giugno 2013, n. 71. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
11, pari a euro 109.500,00 annui,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un  apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  un  piano  strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato  delle  residenze
borboniche,   promuovendo    l'integrazione,    nel    processo    di
valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei   settori   produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e  interventi  di
promozione   e    sollecitazione    di    erogazioni    liberali    e
sponsorizzazioni,   la   creazione   di   forme    di    partenariato
pubblico-privato,   il   coinvolgimento   di   cooperative   sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale. Il piano puo'  prevedere,  inoltre,  l'utilizzo
dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per
la cultura, di cui  al  progetto  "Mille  giovani  per  la  cultura".
All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui  al  Titolo  II  del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive
modificazioni, al fine di verificare la possibilita' di  un  proficuo
utilizzo e impiego, per la realizzazione delle  finalita'  perseguite
dall'accordo  di  valorizzazione  del  percorso   turistico-culturale
integrato di  cui  al  presente  articolo,  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata.
                               Art. 2 

Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione
  e  digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  italiano   e   per
  l'attuazione del progetto "500 giovani per la cultura". 
  1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
d'ora  innanzi  "Ministero",   attua   un   programma   straordinario
finalizzato alla prosecuzione e  allo  sviluppo  delle  attivita'  di
inventariazione,  catalogazione  e  digitalizzazione  del  patrimonio
culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e  la
fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto e'
autorizzata la  spesa  di  2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,
alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si
conforma ai criteri  e  alle  linee  direttive  elaborati,  anche  in
attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42,  recante  il  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
dall'Istituto  centrale  per  il  catalogo   e   la   documentazione,
dall'Istituto  centrale  per  il  catalogo  unico  delle  biblioteche
italiane  e  per  le  informazioni  bibliografiche  e   dall'Istituto
centrale  per  gli  archivi  del  Ministero.  Il  programma   prevede
l'implementazione di sistemi integrati di  conoscenza  attraverso  la
produzione di  risorse  digitali  basate  sulla  digitalizzazione  di
immagini e riproduzioni del patrimonio  medesimo  nelle  sue  diverse
componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel
Sistema archivistico nazionale, nel Sistema  generale  del  catalogo,
nel Portale della cultura italiana,  anche  tramite  accordi  con  le
Regioni, le Universita', gli Istituti culturali e gli  altri  enti  e
istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce  nel
quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea,  di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010)  245  definitivo/2
del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette  a  favorire
lo sviluppo di domanda e offerta di servizi  digitali  innovativi,  a
incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e  a
promuovere la crescita di capacita' elaborative adeguate a  sostenere
lo sviluppo  di  prodotti  e  servizi  innovativi.  Per  il  supporto
tecnologico  e   strumentale   finalizzato   alla   progettazione   e
all'attuazione del programma il Ministero  puo'  avvalersi,  mediante
apposita convenzione,  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  che  svolgera'
tali  funzioni  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente, nonche' di altri soggetti pubblici o
privati  in  possesso  delle   idonee   qualificazioni   tecniche   e
organizzative. 
  2. Il programma e' attuato presso gli istituti  e  i  luoghi  della
cultura statali  sotto  la  direzione  dei  titolari  degli  istituti
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione  di
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  laureati  nelle
discipline afferenti al programma,  da  formare,  per  la  durata  di
dodici mesi, nelle attivita' di inventariazione e di digitalizzazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. 
  3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo  si
adeguano agli standard dei dati  aperti  e  accessibili,  cosi'  come
definiti in base alla legge 9  gennaio  2004,  n.  4,  e  al  decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  e
conseguenti  disposizioni  attuative,  nonche'  in  base  agli   atti
dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione  e  accessibilita'
in rete  dei  materiali  culturali  e  in  materia  di  conservazione
digitale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi  dell'articolo
15.
                               Art. 3 

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la  regolare  apertura
         al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura 

  1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al  pubblico  e  il
corretto funzionamento  degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cultura,
nell'elenco 1, recante  "Disposizioni  legislative  autorizzative  di
riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007,  n.
244, al numero 14, rubricato "Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali", sono soppresse le seguenti parole:  "Decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all'articolo
110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono  riassegnati
a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in
corso del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  2. All'articolo 110, comma 3, del codice  dei  beni  culturali,  le
parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura  appartenenti
o in consegna allo Stato". 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  19,2  milioni
di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a  12,8  milioni  di
euro ai sensi dell'articolo  15  e  quanto  a  6,4  milioni  di  euro
mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24  dicembre
2007, n. 244.
                               Art. 4 

Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  delle  biblioteche  e
  degli archivi  e  per  la  promozione  della  recitazione  e  della
  lettura. 
  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Non sono
considerate  pubbliche  l'esecuzione,  la   rappresentazione   o   la
recitazione   dell'opera   effettuate,   senza   scopo   di    lucro,
alternativamente: 
    a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell'istituto di ricovero; 
    b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di  promozione
culturale e di valorizzazione delle opere stesse." 
  2.  Le  pubblicazioni  che  documentano  i  risultati  di  ricerche
finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento  con
fondi   pubblici,   indipendentemente   dal   formato   della   prima
pubblicazione e dalle modalita' della sua  distribuzione  o  messa  a
disposizione del pubblico, devono essere depositate,  non  oltre  sei
mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali  o  di
settore, predisposti in modo  tale  da  garantire  l'accesso  aperto,
libero e gratuito, dal luogo e nel  momento  scelti  individualmente,
l'interoperabilita' all'interno e all'esterno dell'Unione  Europea  e
la conservazione a lungo termine in formato elettronico.  I  soggetti
preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le
misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto  ai  risultati
della ricerca finanziata con fondi pubblici. 
  3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l'uso dell'informazione  culturale  e  scientifica,  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ed  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  adottano
strategie coordinate per la piena integrazione,  interoperabilita'  e
non duplicazione delle banche  dati  rispettivamente  gestite,  quali
quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della  ricerca,  il  deposito
legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. 
  4. Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente".
                               Art. 5 

Disposizioni urgenti per l'attuazione del  progetto  "Nuovi  Uffizi",
  per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo  Italiano  e
  della Shoah e per ulteriori interventi di tutela. 
  1. E' autorizzata la spesa di otto  milioni  di  euro,  di  cui  un
milione per l'anno 2013 e sette  milioni  per  l'anno  2014,  per  la
prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto  "Nuovi
Uffizi". 
  2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro,  di  cui  un
milione per  l'anno  2013  e  tre  milioni  per  l'anno  2014,  quale
contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede
del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla
legge 17 aprile 2003, n. 91. 
  3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un  milione
per l'anno 2013 e un milione per  l'anno  2014,  per  fare  fronte  a
interventi indifferibili e urgenti di tutela di  beni  culturali  che
presentano gravi rischi di deterioramento, individuati  con  apposito
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per  l'anno  2014,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 15.
                               Art. 6 

Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione  di
                         arte contemporanea 

  1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di
spazi di creazione e produzione di arte contemporanea,  entro  il  30
giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, su  indicazione  dell'Agenzia
del  Demanio,  anche  sulla  base  di   segnalazione   dei   soggetti
interessati,  individua,  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dalle
disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione
e al trasferimento dei beni immobili pubblici,  i  beni  immobili  di
proprieta'  dello  Stato,  non  utilizzabili  per   altre   finalita'
istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi  del
decreto legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,  che  possono  essere
destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani
e stranieri. 
  2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati  o  concessi
al canone di mercato  abbattuto  del  10  per  cento,  con  oneri  di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario  o  del
concessionario, in favore di cooperative di  artisti  e  associazioni
tra artisti, di eta' compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri,
a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con  evidenziazione
dei criteri di  aggiudicazione.  I  soggetti  collettivi  beneficiari
della misura devono dimostrare il possesso in capo  ai  soci  o  agli
associati  di   riconosciute   competenze   artistiche.   L'eventuale
sub-concessione   o   sub-locazione   deve   essere   preventivamente
autorizzata dall'ente gestore. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni  di  cui  al
comma  1  per  finalita'   artistiche   nonche'   le   modalita'   di
sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,
al fine di sostenere, in tutto o in  parte,  i  costi  connessi  alla
locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso. 
  4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti  di
cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con  le
modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'. 
  5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione
di cui ai commi 2 e 3 sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito
pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse
rivenienti dalle operazioni di cui al  comma  4  alla  riduzione  del
proprio debito.

Capo II

Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attivita’
musicali e dello spettacolo dal vivo

                               Art. 7 

Misure urgenti per la promozione della musica di  giovani  artisti  e
                        compositori emergenti 

  1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale  italiano,
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui  e  fino  ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle  imprese  produttrici  di
fonogrammi e di videogrammi musicali di  cui  all'articolo  78  della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,  esistenti
almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito imposta  nella
misura del  30  per  cento  dei  costi  sostenuti  per  attivita'  di
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di  registrazioni
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al
comma 5 del presente articolo, fino all'importo  massimo  di  200.000
euro nei tre anni d'imposta. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per opere prime o seconde di  nuovi  talenti  definiti
come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. 
  3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le  imprese
hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per
cento del beneficio concesso nel territorio nazionale,  privilegiando
la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
  4. Le imprese di  cui  al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto  dei  limiti  di  cui  al  regolamento  CE  n.
1998/2006 della Commissione europea del 15  dicembre  2006,  relativo
agli aiuti di importanza minore ("de minimis").  Esse,  inoltre,  non
devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto,  da  parte
di un editore di servizi media audiovisivi. 
  5. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle
imposte  sui   redditi   ed   e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  6.  Le  disposizioni  applicative  del   presente   articolo,   con
riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle
procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di
spesa   eleggibile   per   singola   registrazione   fonografica    o
videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'
delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono
dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico,  da  adottarsi
entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli  anni
2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono abrogati.
                               Art. 8 

     Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico 

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a  337,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244  e  successive  modificazioni,   sono   rese
permanenti. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno
2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai  sensi
dell'articolo 15. 
  3.  L'efficacia  dei  commi  1  e  2  e'  subordinata,   ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  provvede  a  richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea.
                               Art. 9 

Disposizioni   urgenti   per   assicurare    la    trasparenza,    la
  semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica
  allo spettacolo dal vivo e al cinema. 
  1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  3,  della
legge 15 novembre 2005, n. 239, e con  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014, i criteri  per  l'erogazione  e  le  modalita'  per  la
liquidazione e l'anticipazione dei  contributi  allo  spettacolo  dal
vivo.  I  criteri  di  assegnazione  tengono  conto   dell'importanza
culturale della produzione svolta, dei  livelli  quantitativi,  degli
indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale
degli organismi. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo  stabilisce,
inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio  a
fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate.  L'articolo  1  della
legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato. 
  2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati  a  valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive
modificazioni,  pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di  incarichi  amministrativi  ed  artistici  di
vertice e di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,
nonche' di collaborazione o consulenza: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
lavoro, di consulenza o di collaborazione. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti  ed
organismi entro il 31 gennaio di  ogni  anno  e  comunque  aggiornate
anche  successivamente.  Ai  predetti  soggetti  non  possono  essere
erogate  a   qualsiasi   titolo   somme   sino   alla   comunicazione
dell'avvenuto adempimento o aggiornamento. 
  4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e),  della  legge
30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo  2,  comma  4,  della  legge  10
maggio 1983,  n.  182.  Di  conseguenza,  i  fondi  speciali  per  la
concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per
l'adeguamento delle strutture e per il  rinnovo  degli  arredi  delle
sale  teatrali  e  musicali,  di  cui  ai  predetti  articoli,   sono
soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al  comma  4  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del  compenso  dovuto,
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  al  soggetto
gestore dei fondi medesimi. 
  6. Sono tenute esenti dall'imposta  di  bollo,  come  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e
successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto  presso  le  competenti
direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: 
    a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione  del  Fondo
unico per lo spettacolo"; 
    b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261,  e
del Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  12  luglio  2005
recanti  "Vigilanza  antincendio   nei   luoghi   di   spettacolo   e
intrattenimento"; 
    c) decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni, recante "Riforma delle attivita' cinematografiche"; 
    d) legge 21 aprile 1962,  n.  161,  e  successive  modificazioni,
recante "Revisione dei film"; 
    e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di  agevolazioni
fiscali per le attivita' cinematografiche. 
  7.   Alla   copertura    finanziaria    degli    oneri    derivanti
dall'applicazione del comma  6  pari  ad  euro  216.000  a  decorrere
dall'anno 2014 si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento annuale  previsto  a  favore  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  a  effettuare,  con  appositi   decreti,   le   relative
variazioni di bilancio.
                               Art. 10 

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento
  dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei
  beni e delle attivita' culturali. 
  1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita'  giuridica
di diritto  privato,  che  operano  nel  settore  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  ivi  inclusi  i
teatri stabili  di  iniziativa  pubblica  e  i  relativi  circuiti  e
associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  la  misura
della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  a  decorrere
dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a  4  milioni
di  euro,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 15.
                               Art. 11 

Disposizioni   urgenti   per   il   risanamento   delle    fondazioni
  lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale  musicale  di
  eccellenza. 
  1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del  settore  e
di pervenire al  risanamento  delle  gestioni  e  al  rilancio  delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche,  gli  enti  di  cui  al
decreto  legislativo  29  giugno   1996,   n.   367,   e   successive
modificazioni, e di cui  alla  legge  11  novembre  2003,  n.  310  e
successive modificazioni, di  seguito  denominati  "fondazioni",  che
versino  nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  21   del   decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte  ai
debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano  stati
in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la  ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario  di
cui al comma 3, un piano di  risanamento  idoneo  ad  assicurare  gli
equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale
che  economico-finanziario,   entro   i   tre   successivi   esercizi
finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono: 
    a)  la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del   debito   della
fondazione che preveda uno stralcio del valore  nominale  complessivo
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi
maturati  e  degli  eventuali  interessi  di   mora,   nella   misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre  misure  di  cui  al
presente comma, la sostenibilita' del piano di  risanamento,  nonche'
gli  equilibri  strutturali  del  bilancio,  sia  sotto  il   profilo
patrimoniale che economico-finanziario della fondazione; 
    b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti  diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
    c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico  e
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al  31
dicembre 2012; 
    d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il  periodo
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di  cui  al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel  piano  devono
essere  indicate  misure  di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il
rimborso del finanziamento; 
    e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma  6,  per  contribuire  all'ammortamento  del  debito,  a
seguito  della   definizione   degli   atti   di   rinegoziazione   e
ristrutturazione di cui alla precedente lettera a),  e  nella  misura
strettamente  necessaria  a   rendere   sostenibile   il   piano   di
risanamento; 
    f)  l'individuazione  di  soluzioni   idonee   a   riportare   la
fondazione,  entro  i  tre  esercizi  finanziari  successivi,   nelle
condizioni di attivo patrimoniale e almeno di  equilibrio  del  conto
economico; 
    g)  la  cessazione  dell'efficacia  dei   contratti   integrativi
aziendali  in  vigore,  l'applicazione   esclusiva   degli   istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  e  la  previsione  che  i  contratti  collettivi
dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli  finanziari
stabiliti dal piano. 
  2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari  a
dare dimostrazione della loro attendibilita',  della  fattibilita'  e
appropriatezza  delle   scelte   effettuate,   nonche'   dell'accordo
raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente  rappresentative
in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c)  e  g),  sono
approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di  cui
al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro  trenta
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il
finanziamento  erogabile  ai  sensi  del  comma   6.   Le   eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani  conseguenti  all'applicazione
del comma 3, lettera c), sono approvate,  su  proposta  motivata  del
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che  svolge,  con  i  poteri  previsti  dal
presente articolo, le seguenti funzioni: 
    a) riceve i piani di risanamento presentati dalle  fondazioni  ai
sensi del  comma  1,  ne  valuta,  d'intesa  con  le  fondazioni,  le
eventuali  modifiche  e  integrazioni,  anche  definendo  criteri   e
modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del  debito  di
cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica  della  loro
adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del Ministro dei  beni
e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    b)  sovrintende  all'attuazione  dei  piani  di  risanamento   ed
effettua un monitoraggio semestrale dello stato di  attuazione  degli
stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla competente sezione  della  Corte
dei conti; 
    c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche  necessarie  al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al  presente  articolo,
tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei  piani  di  risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi; 
    d) assicura  il  rispetto  del  cronoprogramma  delle  azioni  di
risanamento previsto dai piani approvati; 
    e)  puo'  adottare,  sentiti  i  Ministeri  interessati,  atti  e
provvedimenti anche in via sostitutiva  per  assicurare  la  coerenza
delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa  diffida  a
provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni. 
  4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
assicura, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali   necessarie   per   lo
svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 
  5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  a  valere  sulle
risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
  6.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  di  rotazione  con  dotazione
pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino  a
un massimo di trenta anni. 
  7. Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui  al  comma  6,  il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,
indicati il tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le  misure  di
copertura annuale del rimborso del  finanziamento,  le  modalita'  di
erogazione  e  di  restituzione  delle  predette  somme,  prevedendo,
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme,  sia  l'applicazione  di  interessi
moratori.   L'erogazione   delle   somme    e'    subordinata    alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma
1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti  dal
presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,
si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al  comma
6, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della  "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali". 
  9. Nelle more del perfezionamento del  piano  di  risanamento,  per
l'anno 2013  una  quota  fino  a  25  milioni  di  euro  puo'  essere
anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere  sulle
disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135,  e  successive
modificazioni, per la gestione dei fondi  assegnati  in  applicazione
dei  piani  di  spesa  approvati  ai  sensi   dell'articolo   7   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli  Istituti
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
nonche' a valere sulle somme giacenti presso  i  conti  di  tesoreria
unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e  successive  modificazioni,  a
favore delle fondazioni  di  cui  al  comma  1  che  versano  in  una
situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la  gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: 
    a) che la fondazione interessata, entro 30  giorni  dalla  nomina
del Commissario straordinario, comunichi  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero  dell'economia
e delle finanze l'avvio della negoziazione  per  la  ristrutturazione
del debito della fondazione  che  prevede  uno  stralcio  del  valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo  degli  interessi
maturati e  degli  eventuali  interessi  di  mora,  esistente  al  31
dicembre 2012, nella misura  sufficiente  ad  assicurare,  unitamente
alle altre misure di cui al comma 1,  la  sostenibilita'  finanziaria
del piano di risanamento,  gli  equilibri  strutturali  del  bilancio
della   fondazione,   sia   sotto   il   profilo   patrimoniale   che
economico-finanziario,  nonche'  l'avvio  delle  procedure   per   la
riduzione  della  dotazione  organica   del   personale   tecnico   e
amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
    b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione  di  cui  alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al  comma  1,
entro il termine previsto da tale  comma  per  la  presentazione  del
piano. 
  10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal  comma  9,
lettere a)  e  b),  determina  l'effetto  di  cui  al  comma  14.  Le
anticipazioni  finanziarie  concesse  ai  sensi  del  comma  9   sono
rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 
  11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei  beni
e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al  comma
9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi
pari a 3,5 milioni  di  euro  per  gli  anni  2013  e  2014,  per  la
successiva riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. 
  12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei  versamenti  di  cui
all'articolo 4, comma 85, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 
  13. Per  il  personale  risultante  in  eccedenza  all'esito  della
rideterminazione delle dotazioni organiche di  cui  al  comma  1,  le
fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del
soprannumero  il  divieto  di  assunzioni  di  personale,   applicano
l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  In
caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni
sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita'  e
il successivo trasferimento del personale  amministrativo  e  tecnico
dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto  nella  societa'  Ales  S.p.A.,  nell'ambito  delle
vacanze di organico e nei limiti delle facolta' assunzionali di  tale
societa'. 
  14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non  sia  stato
presentato o non sia approvato  un  piano  di  risanamento  entro  il
termine di cui ai commi 1 e  2,  ovvero  che  non  raggiungano  entro
l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale  del  bilancio,
sia sotto il  profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,  del
conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
  15. Al  fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema  nazionale
musicale di eccellenza, le  fondazioni  adeguano  i  propri  statuti,
entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni: 
    a) previsione  di  una  struttura  organizzativa  articolata  nei
seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui  compenso  e'
stabilito  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 
      1) il presidente, nella persona  del  sindaco  del  comune  nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona  da  lui  nominata,
con funzioni  di  rappresentanza  giuridica  dell'ente;  la  presente
disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia  nazionale
di Santa Cecilia, che e'  presieduta  dal  presidente  dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
      2) il consiglio di indirizzo, composto  dal  presidente  e  dai
membri designati da  ciascuno  dei  fondatori  pubblici  e  dai  soci
privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato
dallo Stato; 
      3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,  nominato
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  su
proposta del consiglio di indirizzo; il  sovrintendente  puo'  essere
coadiuvato  da   un   direttore   artistico   e   da   un   direttore
amministrativo; 
      4) l'organo monocratico di  monitoraggio  degli  atti  adottati
dall'organo di gestione, rinnovabile per non  piu'  di  due  mandati,
nominato  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  con  il   compito   di   verificare   la
sostenibilita' economico-finanziaria e la corrispondenza  degli  atti
adottati  dall'organo  di  gestione  con  le  indicazioni   formulate
dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione
al Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
sull'attivita' di validazione svolta, secondo un  prospetto  definito
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo; 
      5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre  membri,
rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni  di
presidente, designato dal Presidente della  Corte  dei  conti  fra  i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    b)  previsione  della  partecipazione   dei   soci   privati   in
proporzione agli apporti finanziari alla  gestione  o  al  patrimonio
della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; 
    c) previsione che il patrimonio sia articolato  in  un  fondo  di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese  correnti
di gestione dell'ente. 
  16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini
di cui al comma 15  determina  l'applicazione  dell'articolo  21  del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 
  17.  L'organo  di  indirizzo  esercita  le  proprie  funzioni   con
l'obbligo di assicurare  il  pareggio  del  bilancio.  La  violazione
dell'obbligo comporta l'applicazione  dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista
dal  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni.    Le    spese    per    eventuali    rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da  imputare  in  bilancio
con copertura finanziaria specificamente deliberata. 
  18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo  in
materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione  delle
fondazioni   lirico-sinfoniche   coordinano   i   programmi   e    la
realizzazione  delle  attivita',  sia  all'interno   della   gestione
dell'ente  sia  rispetto  alle  altre  fondazioni  lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di  economie  di  scala  nella  gestione
delle risorse di settore e una  maggiore  offerta  di  spettacoli,  e
possono a tal fine  essere  riuniti  in  conferenza,  presieduta  dal
direttore generale competente,  che  la  convoca,  anche  per  gruppi
individuati per zone geografiche  o  specifici  progetti  comuni.  La
conferenza deve garantire  la  maggiore  diffusione  in  ogni  ambito
territoriale  degli  spettacoli,  nonche'  la  maggiore  offerta   al
pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con  ogni
idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento  e  la  riduzione  del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli
o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici  e  di
materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni al settore, anche con  riferimento  alla  nuova
produzione musicale. 
  19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a  mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione,  le
conseguenti  verifiche  e  le  relative  riduzioni  del   trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego.  Il
contratto aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del
contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'  sottoscritto  da   ciascuna
fondazione   con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di  accordo  da
inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei  costi  contrattuali.  La  Sezione
Regionale di controllo della Corte  dei  conti  competente  certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita'  con
gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro  trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si  intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione e'  comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Se  la
certificazione  e'  positiva,  la   fondazione   e'   autorizzata   a
sottoscrivere definitivamente l'accordo. In  caso  di  certificazione
non positiva della Sezione Regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente, le parti  contraenti  non  possono  procedere  alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di  accordo  e  la  fondazione
riapre le trattative per la sottoscrizione di una  nuova  ipotesi  di
accordo,  comunque  sottoposta  alla  procedura   di   certificazione
prevista dal  presente  comma.  Avverso  le  delibere  delle  Sezioni
regionali di controllo le parti interessate  possono  ricorrere  alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti  in  speciale  composizione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo  di  indirizzo,
procedono  a  rideterminare   l'organico   necessario   all'attivita'
effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di  controllo.
La delibera deve garantire l'equilibrio  economico-finanziario  e  la
copertura degli oneri della dotazione  organica  con  risorse  aventi
carattere di certezza e stabilita'.  L'articolo  3,  comma  6,  primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010,  n.  64,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta  nel
senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in  soggetti
di diritto privato, non si applicano le  disposizioni  di  legge  che
prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come  conseguenza
della violazione delle norme in materia di stipulazione di  contratti
di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi
contratti. 
  20. La quota del fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente  determinata,  sentita
la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo,  e'  attribuita  a  ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita  la
competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) il 50 per cento della quota di cui al  periodo  precedente  e'
ripartita in considerazione dei costi  di  produzione  derivanti  dai
programmi di attivita' realizzati da  ciascuna  fondazione  nell'anno
precedente quello cui si riferisce la  ripartizione,  sulla  base  di
indicatori di rilevazione della produzione; 
    b) il 25 per cento  della  quota  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartita in considerazione del  miglioramento  dei  risultati  della
gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
    c) il 25 per cento  della  quota  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi. 
  21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo,  sentita  la  competente  commissione  consultiva,  sono
predeterminati gli indicatori  di  rilevazione  della  produzione,  i
parametri per la rilevazione del miglioramento  dei  risultati  della
gestione, i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini  della  attribuzione
del contributo di cui al comma 20.

Capo III

Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei
beni, delle attivita’ culturali

                               Art. 12 

Disposizioni urgenti per agevolare  la  diffusione  di  donazioni  di
  modico valore in favore  della  cultura  e  il  coinvolgimento  dei
  privati. 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le modalita' di acquisizione  delle  donazioni
di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila)  destinate  ai
beni e alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: 
    a) massima  semplificazione  ed  esclusione  di  qualsiasi  onere
amministrativo a carico del privato; 
    b) garanzia  della  destinazione  della  liberalita'  allo  scopo
indicato dal donante; 
    c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego,
mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli  organi  di
controllo; 
    d) previsione della possibilita'  di  effettuare  le  liberalita'
mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'
interamente  tracciabili  idonee  a  consentire  lo  svolgimento   di
controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 
  2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della
Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle
indicazioni fornite  dalla  commissione  di  studio  gia'  costituita
presso il  Ministero,  forme  di  coinvolgimento  dei  privati  nella
valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a  beni
individuati con decreto del medesimo Ministro.
                               Art. 13 

Disposizioni  urgenti  per   assicurare   l'efficace   e   tempestivo
  svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura  e
  per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso
  il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 
  1. Allo scopo di assicurare  il  regolare,  efficace  e  tempestivo
svolgimento delle attivita' di  valutazione  tecnica  previste  dalla
normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per le finanze dello  Stato,  del  Consiglio  superiore  per  i  beni
culturali   e    paesaggistici,    nonche'    di    altri    Comitati
tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e  nominati  con
decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 operano  senza  oneri  a  carico
della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali  spese
di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni  previste  a
legislazione vigente per tali  categorie  di  spese  e  comunque  nei
limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per  le  medesime  spese.  Ai  componenti  dei   suddetti   organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.
                               Art. 14 

                 Oli lubrificanti e accisa su alcool 

  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  l'aliquota  dell'imposta  di
consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  e'  fissata  in  euro  787,81  per  mille
chilogrammi. 
  2. Nell'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e  le  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le
aliquote di accisa relative ai  prodotti  di  seguito  elencati  sono
determinate nelle seguenti misure: 
    a) per l'anno 2014 
      Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; 
      Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; 
      Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro; 
    b) a decorrere dall'anno 2015 
      Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; 
      Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; 
      Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro. 
  3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale  sui  prodotti  da
fumo in misura tale  da  assicurare  maggiori  entrate  pari  a  euro
50.000.000 annui a partire dal medesimo anno. 
  Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette  al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  30
novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali
correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo.  In
caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede  ad
adeguare la misura del prelievo fiscale, al  fine  di  assicurare  le
predette maggiori entrate.
                               Art. 15 

                          Norme finanziarie 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica   economica,   e'
incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013,  11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. 
  2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari  a  200.000
euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno  2017,  all'articolo  2,
pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014,  all'articolo  3  pari  a
12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014,
all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il  2014  e
90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10,  pari  a  4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma  7
pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a
3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e  a  1,93  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni
di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro  per  il  2015  e  a  7,8
milioni di euro a decorrere dal  2016  e  al  comma  1  del  presente
articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede: 

    a)  quanto  a   euro   3.000.000   per   l'anno   2013   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  conto   capitale
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze allo scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
    b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000,  per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di  cui
all'articolo 11, comma 12; 
    c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a
decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 14 comma 2; 
    d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014,  a  euro  47.609.500
per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500
per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  di  cui  all'articolo
14, comma 3; 
    e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 16 

                          Entrata in vigore 

   1. Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Bray,  Ministro  dei  beni  e   delle
                                attivita' culturali e del turismo 

                                D'Alia,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione e la semplificazione 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Carrozza,   Ministro dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

                                Delrio,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

26 giugno DL Lavoro in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 26 giugno 2013, ha approvato un decreto legge per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro ed aumentare l’occupazione.

Di seguito il comunicato stampa:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta dei ministri del Lavoro, Enrico Giovannini, dell’Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, e della Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, un decreto legge per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l’occupazione, soprattutto quella giovanile, sostenere le famiglie in difficoltà.

Gli obiettivi perseguiti dal Governo attraverso gli interventi previsti dal decreto-legge mirano ad aumentare il contenuto occupazionale della ripresa accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato; creando nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l’inattività, favorendo l’alternanza scuola-lavoro; sostenendo il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali; incentivando le assunzioni di categorie deboli della società, come le persone con disabilità (sarà previsto un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità). Si interviene inoltre per potenziare il sistema delle politiche attive del lavoro, per aumentare le tutele dei lavoratori, migliorare la trasparenza e l’efficienza dei meccanismi di conciliazione in caso di licenziamento. Infine, il decreto, che vuole dare risposte concrete alle Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”), prevede un forte intervento per sostenere il reddito delle persone maggiormente in difficoltà, specialmente nel Mezzogiorno, cioè l’area caratterizzata da tassi di povertà più elevati. Gli interventi previsti dal decreto legge rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo per aumentare l’occupazione, specialmente giovanile, ridurre l’inattività e attenuare il disagio sociale. Un secondo gruppo di misure verrà definito non appena le istituzioni europee avranno approvato le regole per l’utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la “Garanzia giovani”.

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Vengono stanziati 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 (500 milioni per le regioni del Mezzogiorno, 294 milioni per le restanti) per incentivare l’assunzione di lavoratori in età compresa tra i 18 e i 29 anni e che godano di almeno una di queste condizioni:
a) Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) Siano lavoratori che vivono da soli con una o più persone a carico.

L’incentivo per il datore di lavoro è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali complessiva per un periodo di 18 mesi e non può superare i 650 euro per lavoratore. Se, invece, il datore di lavoro trasforma un contratto in essere da determinato a “indeterminato” il periodo di incentivazione è di 12 mesi. Alla trasformazione deve comunque corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore.

Un apprendistato che abbia valore
In una logica di una disciplina maggiormente omogenea sull’intero territorio nazionale, entro il 30 settembre 2013 la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida che disciplinino il contratto di apprendistato professionalizzante che le piccole e medie imprese e le microimprese dovranno adottare entro il 31 dicembre 2015.

Favorire i tirocini formativi
– Fino al 31 dicembre 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro un fondo di 2 milioni di euro annui per permettere alle amministrazioni che non abbiano a tal fine risorse proprie di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi.
– È anche autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per promuovere l’alternanza tra studio e lavoro e quindi l’attività di tirocinio curriculare per gli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno 2013-2014.
– Per creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l’inattività. Il provvedimento prevede il finanziamento di un ampio programma di tirocini formativi per giovani residenti nel Mezzogiorno che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni; un incentivo alle università che sottoscriveranno un protocollo standard definito dal Ministero dell’università e della ricerca per il finanziamento delle attività di tirocinio curriculare presso enti pubblici e privati per gli studenti universitari più meritevoli e in difficoltà economiche; un coordinamento più stretto con la formazione realizzata dagli istituti tecnici. Viene poi istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un’apposita struttura di missione, in vista dell’avvio della “Garanzia giovani”.

Un aiuto al Mezzogiorno
– In considerazione della grave situazione occupazionale che interessa i giovani residenti nelle aree del Mezzogiorno si è deciso di rifinanziare:
a) con 80 milioni di euro, delle misure per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
b) con 80 milioni di euro il Piano di Azione Coesione rivolta a enti e organizzazioni del privato sociale che coinvolgano giovani in progetti di valorizzazione dei beni pubblici e per l’inclusione sociale;
c) con 168 milioni di euro, borse di tirocinio formativo per giovani disoccupati, che non studiano, che non partecipano ad alcuna attività di formazione.
– Per ridurre la povertà e per sostenere le famiglie del Mezzogiorno in difficoltà, viene avviato il programma “Promozione dell’inclusione sociale, finanziato con 167 milioni di euro.

Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro
Si prevede una serie di interventi, in particolare relativi alla legge 92/2012 volti a chiarire la natura dei contratti e di semplificazione. In particolare sui contratti a termine e di somministrazione (come l’abrogazione del divieto di proroga del contratto “acausale”), contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio.

Rafforzare le tutele per i lavoratori e migliorare la trasparenza
In particolare, in caso di tentativo di conciliazione la mancata presentazione di una delle parti sarà valutata dal giudice nella sua decisione finale; estensione anche ai co.co.pro. delle norme contro le cosiddette “dimissioni in bianco”; rivalutazione del 9.6% delle ammende con rivalutazione della metà del flusso che ne deriva al rafforzamento di misure di vigilanza e prevenzione in materia di sicurezza sul luogo del lavoro; il monitoraggio dei contratti aziendali con deposito obbligatorio presso le direzioni territoriali del lavoro; comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei contratti valgono a tutti gli effetti.

IL MEZZOGIORNO AL LAVORO
Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno.

La riprogrammazione dei Fondi Strutturali 2007‐2013. Il Ministro per la Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, nell’ambito della complessiva strategia del Governo per l’occupazione giovanile ha messo a punto un intervento di riprogrammazione dei Fondi Strutturali 2007‐13, definito di concerto con gli altri Ministeri interessati, in coerenza con i Piani d’Azione Coesione del 2012‐13.
Questo intervento è centrato sulla creazione di nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno. Mira a contrastare la forte caduta dell’occupazione indotta dalla recessione e per accompagnare la sua possibile ripresa, così come la regolarizzazione di impieghi “sommersi”; a rafforzare la coesione sociale e territoriale nel paese; a contribuire ad un rafforzamento strutturale del sistema delle imprese; ad indurre un aumento dei consumi e della tassazione a vantaggio dell’intero paese.
I giovani al Sud, alcuni dati statistici. Poche cifre sono sufficienti per illustrare la necessità di questo intervento. Nel Mezzogiorno vi sono 1.250.000 giovani (15‐29 anni) che non studiano né lavorano, più che nell’intero CentroNord. Un giovane meridionale su 3 oggi non studia né lavora. I giovani diplomati del Sud hanno nel 2012 un tasso di occupazione del 31% e i giovani laureati del 49%; tassi entrambi di circa 15 punti inferiori rispetto al resto del paese; la durata media della ricerca della prima occupazione supera i tre anni.
Al tempo stesso cresce sensibilmente al Sud la partecipazione al mercato del lavoro, segno sia di assoluta necessità di impiego in moltissime famiglie, sia di esplicita volontà di contribuire al rilancio del paese. Come ricorda la Banca d’Italia, “l’ offerta di lavoro cresce più rapidamente nelle regioni in cui l’aumento della disoccupazione è più marcato”.
Quattro assi d’intervento. L’intervento è organizzato su quattro assi: a) incentivazione della creazione di lavoro a tempo indeterminato (500 milioni di euro); b) incentivazione dell’autoimprenditorialità e dell’impresa sociale (250 milioni); c) avvicinamento dei giovani che non studiano e non lavorano (NEET) al lavoro attraverso tirocini (150 milioni); d) contrasto alla povertà estrema (circa 170 milioni).
1. La misura principale del primo asse incentiva direttamente la creazione di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, per i giovani fino a 29 anni di età, attraverso una sensibile riduzione del relativo costo per le imprese. La riduzione è pari al 33% della retribuzione lorda complessiva per un periodo di 18 mesi (con una dotazione di 500 milioni). L’impatto di tale misura sarà rafforzato dalla sua durata nel tempo, almeno fino al giugno 2015, grazie alla certezza del suo rifinanziamento in caso di esaurimento delle risorse; si tenderà così a rendere massimo l’effetto di stimolo di nuove assunzioni non già programmate.
2. Il secondo asse interviene potenziando due strumenti di politica economica già attivi. Da un lato con un rifinanziamento della legge 185 sull’autoimpiego e l’autoimprenditorialità (170 milioni); dall’altro con un rifinanziamento della misura “giovani del non profit” (già definita nel Piani d’Azione Coesione) per sostenere progetti del privato sociale.
3. Parallelamente, come terzo asse, questo impatto sarà rafforzato dalla contemporanea attivazione di una misura per la promozione di stage/tirocini nelle imprese per i giovani NEET, che potranno consentire un processo di progressivo inserimento. Quest’ultima misura ha una ulteriore dotazione di circa 150 milioni di euro, e prevede l’erogazione di un contributo di 3.000 euro per uno stage di sei mesi direttamente al tirocinante, così come un meccanismo gestionale che faciliti l’incontro delle richiesta delle imprese e delle disponibilità delle persone.
4. Il quarto ed ultimo asse interviene sulla povertà estrema. Per motivare questo indispensabile intervento per la coesione sociale, basta ricordare che al Sud un cittadino su tre della popolazione ha sperimentato forme di grave deprivazione in uno degli ultimi due anni (uno su cinque nell’intero paese, Sud incluso). Il 12% dei meridionali è in permanente condizione di grave deprivazione. Con questa misura viene estesa a tutti i comuni del Mezzogiorno la sperimentazione della nuova carta acquisti per le famiglie in stato di indigenza estrema, già prevista per le maggiori città dell’intero paese.
Gli effetti stimati. L’impatto dell’intervento “Il Mezzogiorno al lavoro per l’Italia. Prima parte” sarà sensibile. Coinvolgerà oltre 300.000 persone: in particolare oltre 150.000 cittadini in condizione di povertà estrema. Determinerà la creazione di circa 80.000 nuovi posti di lavoro nel 2013‐14. Il suo impatto sull’economia del Mezzogiorno produrrà una crescita del PIL stimabile in circa il +0,2% per il 2014,rispetto al livello atteso, e il +0,4% per il 2015 e oltre.
Come per tutti gli interventi nel Mezzogiorno, ne beneficerà l’intera economia nazionale: in particolare l’impatto aggiuntivo sulla produzione nel CentroNord sarà fra i 100 e i 200 milioni di euro l’anno, grazie alla fornitura addizionale di beni e servizi al Mezzogiorno.
L’iter. Nelle prossime settimane il Ministro per la Coesione Territoriale definirà gli specifici contenuti dell’intervento: “Il Mezzogiorno al lavoro per l’Italia. Seconda parte”, che si muoverà con la stessa logica e che conterrà misure di rapido impatto per il rafforzamento strutturale delle imprese e dei territori del Mezzogiorno, compiendo un ulteriore passo verso il rapido e proficuo impiego dei Fondi Strutturali 2007‐13 non ancora spesi.
Le misure previste sono destinate a durare nel medio periodo: esse potranno essere rifinanziate sia a valere di ulteriori riprogrammazioni dei fondi 2007‐13, sia attraverso l’appostamento di nuove risorse sui programmi per il 2014‐20.

 

Disegno di Legge (5.4.12)

Disegno di legge

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Capo I
Disposizioni generali

Capo II
Tipologie contrattuali

Capo III
Disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

Sezione I – Disposizioni in materia di licenziamenti individuali
Sezione II – Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi
Sezione III – Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti

Capo IV
Ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori
anziani

Sezione I – Ammortizzatori sociali
Sezione II – Tutele in costanza di rapporto di lavoro
Sezione III – Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all’occupazione

Capo V
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

Capo VI
Politiche attive e servizi per l’impiego

Capo VII
Apprendimento permanente

Capo VIII
Copertura finanziaria