Capo I
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti
persecutori
1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il
seguente numero:
"11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e
l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale nonche' nel
delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in
danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in
stato di gravidanza.".
1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale e'
abrogato.
1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il
numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore,
anche adottivo, il tutore.".
2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il
numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza
convivenza.".
2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto
dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti
previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro
genitore";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli
572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno
dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la
comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e
seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile.".
2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole:
"fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro
1.032.".
3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge,
anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso
attraverso strumenti informatici o telematici";
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: "La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato
commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612,
secondo comma.".
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono
sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".
4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui all'articolo
612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale,
introdotto dall'articolo 7.".
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i
procedimenti penali per i delitti contro la persona
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il
pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona
offesa dal reato di tale facolta'. La persona offesa e' altresi'
informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni.";
0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta
la seguente:
"f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice
penale";
a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," sono
inserite le seguenti: "582, limitatamente alle ipotesi procedibili
d'ufficio o comunque aggravate,", le parole "e 609-octies" sono
sostituite dalle seguenti: ",609-octies e 612, secondo comma," e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalita' di
controllo previste all'articolo 275-bis";
a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad
un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi
socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne
da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della
valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2";
b) all'articolo 299:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste
dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei
procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla
persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della
polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore
della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei
procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia
stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena
di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo
caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il
difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il
predetto termine il giudice procede.";
3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei
procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena
di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo
caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio";
b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis";
b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti
dagli articoli" e' inserita la seguente: "572," e le parole: "e
609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e
612-bis";
c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta
la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e
dall'articolo 612-bis del codice penale;";
d) dopo l'articolo 384, e' inserito il seguente: "Art. 384-bis
(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa
autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente
e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento
urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi
abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi
e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma
6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte
criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale
pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona
offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento
degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.".
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui
dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione
orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di
allontanamento";
e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "dagli articoli"
e' inserita la seguente: "572,";
f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli
articoli" e' inserita la seguente "572," e le parole: "e 590, terzo
comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e
612-bis";
g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso
della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura
del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al
comma 3 e' elevato a venti giorni.";
h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al
difensore", sono inserite le seguenti: "nonche', quando si procede
per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale,
anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo,
alla persona offesa";
h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Quando una persona e' stata allontanata d'urgenza
dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia
giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico ministero,
alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale
convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che
cio' pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia
giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla
citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico
ministero."
i) all'articolo 498:
1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" e' inserita
la seguente: "572,";
2) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona
offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto
anche tenendo conto della particolare vulnerabilita' della stessa
persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e
ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o
del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.".
2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e'
inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572
e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;".
3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di
cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583-bis,
609-octies e 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per
l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si
provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro
per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi
anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000
euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7
milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5,
della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4-bis All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole:
«alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di
parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi
contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma,
ovvero contro il convivente.».
Art. 3
Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica
1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma
non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di
cui agli articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato o
tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il
questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le
informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite
le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del
fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza
domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di violenza
fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di
tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la
vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
come modificato dal presente decreto. Il questore puo' richiedere al
prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento
l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida
per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione
della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il
prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida
qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo
familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non
possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui
all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del
1992.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere
che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al
Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del
1981.
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di
cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' del segnalante,
salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La
segnalazione e' utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del
procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in cui
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche
ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e
582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al
comma 1 del presente articolo.
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
come modificato dal presente decreto, e del presente articolo,
informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili
sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute
mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di
cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli
autori di violenza domestica o di genere.
Art. 4
Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica
1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis
(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)
"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582,
583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei
delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale,
commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica,
siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno
straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua
incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima
violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere
favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta
di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi
alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per
violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di
tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la
vittima.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso
di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi
sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal
questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi
sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque
richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi
del comma 1.
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in
caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che
ne hanno giustificato il rilascio.
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente
articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere
disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi
dell'articolo 13 del presente testo unico.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.".
Art. 5
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere
1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi
del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro
la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che
deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel
territorio nazionale, persegue le seguenti finalita':
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo
di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei
conflitti nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la
realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale,
rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della
figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola
alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e
promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli
istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica
curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado,
la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti
al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la
discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata
valorizzazione della tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalita' che
entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio
nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti
con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di
accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle
relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i
casi di recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi
compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il
coordinamento delle banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto
delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono
assistenza nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i
livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e
sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul
territorio.
3. Il Ministro delegato per le pari opportunita' trasmette
annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.
4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' e' incrementato di 10
milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo
articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 5 bis
Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di
10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno
2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al
relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015,
mediante corrispon-dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annual-mente
a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo
conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi
per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati gia'
esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti
in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei centri
anti-violenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un
terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di
nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla
raccomanda-zione Expert Meeting sulla violenza contro le donne -
Finlandia, 8- 10 novembre 1999.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito
l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno
e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato
esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le
donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla
relazione tra donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in
forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera
integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali
territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la
protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora
svolgano funzioni di servizi specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e
dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la
formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse
dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello
relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa
altresi' parte della formazione degli operatori dei centri
antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni
della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto
presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30
marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate
nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro
delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30
giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle
risorse stanziate ai sensi del presente articolo.
Capo II
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL’ORDINE
E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI
FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE
Art. 6
Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi
del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto
sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
dell'Unione europea relative al Programma operativo nazionale
«Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013», a
valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e' autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle
risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle
quote di contributi europei e statali previste per il periodo
2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui
al periodo precedente, si provvede, per la parte europea, con
imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di
rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del
medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge
16 aprile 1987, n. 183.
2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma
restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014,
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro
6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni,
mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto
residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le
finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00,
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima
autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il cui importo giornaliero non potra', comunque,
eccedere la misura di lire 10.000 pro capite,» sono sostituite dalle
seguenti: «il cui importo giornaliero non potra', comunque, essere
inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»;
b) le parole «di concerto con il Ministro del tesoro» sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione».
5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per
l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di
16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese
sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria
verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in
conto residui.
Art. 6 bis
Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo
1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da
infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e
riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da
progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre
iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero
dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi
dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non
economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno
strumentale, finanziario e logistico delle attivita' di promozione
della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del
soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica
l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini
del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita'
di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche in
deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica
e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso
alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo e'
soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno,
rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del
testo unico delle di-sposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso
di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta puo'
prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta' pubblica in
cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione
di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di polizia.
Restano fermi i controlli di regolarita' ammini-strativa e contabile
previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite ulteriori modalita' attuative del presente comma,
nonche' individuate eccezionali esigenze per le quali puo' essere
altresi' consentito il ricorso alla predetta permuta.
3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto puo'
assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione
della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli
enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione
dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di
proprieta' pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono
conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 7
Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di
manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche' in
materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio
1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2016.».
2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al numero 3-bis), dopo le parole «articolo 624-bis» sono
aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o
privata difesa»;
b) dopo il numero 3-quater), e' aggiunto il seguente:
«3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona
ultrasessantacinquenne;
3-sexies) (soppresso).».
3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, la parola: «interamente» e' soppressa e dopo le
parole: «destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia» sono
inserite le seguenti: «nonche' di vigilanza di siti e obiettivi
sensibili».
3-bis. All'articolo 260 del codice penale e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano,
altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a
deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».
4. All'articolo 682 del codice penale e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano,
altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a
deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».
Art. 7 bis
Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia
1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri
dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle
autorita' competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad
operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalita'
indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono
attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto
dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.
2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati
internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli
accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del
relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati
dallo Stato, e' consentito unicamente in caso di legittima difesa
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi,
ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui
al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di
circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di
polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di
dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.
3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati
internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilita' civile e
penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri
dell'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel
territorio nazionale ai sensi del comma 2 e' regolata dagli accordi
di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla
normativa nazionale.
Art. 8
Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture
energetiche e di comunicazione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) e' inserito
il seguente:
«7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri
servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in
regime di concessione pubblica;»; b) all'articolo 648, primo comma,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata
quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di
rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di
estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma,
ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n.
7-bis).».
2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura
penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono
inserite le seguenti: «, nonche' 7-bis)» e dopo la lettera f) e'
inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del
codice penale;».
Art. 9
Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale
1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: «La pena e'
della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro
3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo
dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.»;
b) al terzo comma, dopo le parole «di cui al secondo» sono
inserite le seguenti: «e terzo».
2. (soppresso).
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello
svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono
inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei
dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei
casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.»;
b) (soppressa).
Art. 9 bis
Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli
pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della
direttiva 2013/29/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013
1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi
detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad
eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2,
nonche' dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le
seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non puo' essere facilmente estratto
dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo' avere
una funzione di detonante o non puo', com'e' progettato e fabbricato,
innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico e'
progettato in modo da non funzionare come detonante o, se e'
progettato per la detonazione, non puo', com'e' progettato e
fabbricato, innescare esplosivi secondari».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle
autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i
termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.
Capo III
NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 10
Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225
1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua
delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata
e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza,
fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con
specifico riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La
delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi
interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli
effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario
delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, indivi-duando
nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del
Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse
finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma 2,
risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto
agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una
relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente
determinazione in ordine alla necessita' di integrazione delle
risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della procedura
dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di
ulteriori 180 giorni.»;
c) al comma 2, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e
delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle
risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per
la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento,
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata
incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai
beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla
base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate
con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione
interessata.»;
c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e del Fondo per le emergenze nazionali»
d) al comma 5-quinquies le parole da «del Fondo Nazionale» a
«n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle
prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale
di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno
finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali
e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I Commissari
delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione
della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui
all'articolo 43 del presente decreto.».
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e
successive modificazioni, e' abrogato il comma 8.
4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogata.
4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 27
della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies
dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
successive modificazioni, sono soppressi.
Art. 10 bis
Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del
Dipartimento della protezione civile
1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle
attivita' di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme
riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' determinate le
caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' le relative modalita' d'uso e custodia.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11
Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'interno - Missione «Soccorso Civile»
- Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un fondo
per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di
spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno
2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo e'
determinato annualmente con la legge di bilancio.
2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15
milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per le finalita' di cui al
comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul
fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura
corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione
delle emergenze.
4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in
favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero
dell'interno - Missione «Soccorso Civile», ivi compresi quelli
relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio.
4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite le seguenti:
«e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
b) dopo le parole: «finalita' di giustizia,» sono inserite le
seguenti: «di soccorso pubblico,».
4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici,
carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali
alle esigenze del soccorso pubblico».
5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e le forze di polizia»
sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
«13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli
incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' effettuare
direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11,
relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui
dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»;
c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli
incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui
al comma 5 possono essere ef-fettuate direttamente dal Corpo
nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
Art. 11 bis
Interventi a favore della montagna
1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai
sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attivita' di
progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione
di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e
per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo,
le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM),
che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con
maggiore esperienza in attivita' di riqualificazione del territorio.
Capo IV
NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE E IN FAVORE
DEGLI ENTI LOCALI
Art. 12
(soppresso).
Art. 12 bis
Disposizioni finanziarie per gli enti locali
1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il
bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata entro il
termine massimo del 30 novembre 2013».
2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e' differito al 31 dicembre 2013.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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