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Accordo MIM con le Province

COMUNICATO CONGIUNTO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO / UPI

(Roma, 17 novembre 2022) Si è svolto oggi presso la sede del Ministero un proficuo incontro tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Presidente dell’UPI Michele de Pascale. Il Ministro ha recepito le richieste delle Province, annunciando la prossima emanazione di provvedimenti che daranno risposte positive, a partire dallo slittamento del termine di aggiudicazione lavori per i progetti legati al PNRR di messa in sicurezza delle scuole superiori, che dal 31 dicembre 2022 passerà al 15 settembre 2023. Il Ministro ha poi annunciato una proposta normativa per utilizzare i ribassi di asta dei progetti in essere, richiesta avanzata da tempo da UPI, anche per far fronte agli aumenti dei costi dei materiali.

“Sono molto soddisfatto del dialogo costruttivo col presidente de Pascale e con le Province italiane, un altro fondamentale tassello di quella Grande Alleanza per la Scuola e per il Merito che vogliamo costruire anche con gli attori istituzionali. Le scuole secondarie superiori sono centrali – dichiara il Ministro Valditara – dovranno diventare sempre più luoghi fulcro della comunità e della socialità dei territori. Per questo credo che la Scuola Amica che vogliamo costruire debba essere anche una Scuola Intelligente, una scuola che renda piacevole la permanenza del ragazzo e ne stimoli l’intelligenza, attraverso un’edilizia riqualificata, l’attenzione agli ambienti adibiti sia alla didattica che alla condivisione con gli altri, un luogo in grado di accompagnare quotidianamente la crescita degli studenti”.

“Abbiamo in mente un piano ambizioso per le scuole secondarie superiori – prosegue il Ministro – per questo stiamo valutando con grande favore la richiesta avanzata dall’UPI di finanziare tutti i progetti per la costruzione e la messa in sicurezza delle palestre delle scuole superiori – 134 progetti per un finanziamento di almeno 200 milioni – che sono stati presentati ai bandi PNRR ammessi ma non finanziati”.

“Dopo questa prima e già produttiva interlocuzione con Anci, con le Regioni, con UPI, ho intenzione di costituire un Tavolo di Lavoro comune, che sia di confronto permanente e di operatività immediata per affrontare le priorità strategiche condivise. In questo spirito di dialogo e di aggiornamento reciproco, la Segreteria tecnica del Ministero sarà individuata come referente immediato dei rapporti istituzionali, per permettere ai lavori di essere il più spediti possibile e di concentrarsi sul raggiungimento dei risultati” conclude il Ministro. 

Molto soddisfatto dell’incontro il Presidente dell’UPI Michele de Pascale: “La scuola superiore – ha detto – è stata molto colpita dalla mancanza di risorse negli ultimi anni. Questo approccio di grande collaborazione del Ministro riporta al centro delle priorità del Paese i bisogni degli oltre 2 milioni e mezzo di studenti medi che ci chiedono risposte e che pretendono impegno. Il finanziamento del Piano palestre che abbiamo proposto al Ministro sarebbe una svolta importante, perché permetterebbe di creare dei poli sportivi innovativi, accoglienti, al servizio di tutta la comunità. Così come sono essenziali le risposte positive che ci sono state date sulle nostre richieste rispetto alle tante sfide che stanno emergendo nella messa in opera dei progetti del PNRR”.

Deliberazione Giunta Provinciale Bolzano 15 dicembre 2015, n. 1434

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 1434
Seduta del 15/12/2015

Oggetto: Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del primo ciclo d’istruzione della scuola in lingua italiana della Provincia di Bolzano.


Circolare Funzione Pubblica 29 gennaio 2015, n. 1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Circolare Funzione Pubblica 29 gennaio 2015, n. 1

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di
personale e di altri profili  connessi  al  riordino  delle  funzioni
delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418
a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (15A01976) 

(GU n.62 del 16-3-2015)

 

 Vigente al: 16-3-2015

 

 
                            Alle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
                            all'articolo 1, comma 2,  del  d.lgs.  n.
                            165 del 2001 
 
  Attesa  la  rilevanza  e  l'urgenza   di   dare   attuazione   alle
disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino  delle
funzioni delle province e  delle  citta'  metropolitane,  nonche'  di
fornire chiarimenti in merito ad altri profili  di  raccordo  tra  le
disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190  (legge  di
stabilita' 2015) e quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n.  56,
si ritiene necessario adottare le seguenti linee guida. Sui contenuti
del presente documento e' stato sentito l'Osservatorio  nazionale  ed
e' stata data informativa alle Organizzazioni sindacali. 
    Roma, 29 gennaio 2015 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                     e la pubblica amministrazione    
                                                 Madia                
Il Ministro per gli affari regionali 
          e le autonomie 
             Lanzetta 

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
Reg.ne - Prev. n. 399 
                                                             Allegato 
Linee guida  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
  amministrazione e del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
  autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di
  personale e di altri profili connessi al  riordino  delle  funzioni
  delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1,  commi  da
  418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    L'intitolazione dei paragrafi e il richiamo dei  commi,  ove  non
diversamente previsto, sono riferiti all'articolo 1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). 
Sommario: 
Comma 735 - Decorrenza delle misure della legge di stabilita'. 
Commi 418 e 419 - Contenimento della  spesa  per  le  province  delle
  Regioni a statuto ordinario. 
Comma 420 - Contenimento della spesa di personale mediante divieti in
  materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti
  di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza. 
    Finalita' 
    Ambito soggettivo 
    Chiarimenti in merito ai divieti per le province  riguardanti  il
personale 
      Lettera  c):  divieto  di  procedere  ad  assunzioni  a   tempo
indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilita'. 
      Lettera  d):  divieto   di   acquisire   personale   attraverso
l'istituto del comando. I comandi in  essere  cessano  alla  naturale
scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi. 
      Lettera e): divieto di attivare rapporti  di  lavoro  ai  sensi
degli articoli 90 e 110 del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000,  n.  267)  I
rapporti in essere ai sensi del predetto articolo  110  cessano  alla
naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi. 
      Lettera f): divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
      Lettera  g):  divieto  di  attribuire  incarichi  di  studio  e
consulenza. 
Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti. 
    Comma 429 - Disciplina speciale per il personale  degli  enti  di
area vasta adibito a servizi per l'impiego  e  politiche  attive  del
lavoro (Finanziamento della spesa di personale a tempo  indeterminato
e delle proroghe per i tempi  determinati  e  per  le  collaborazioni
coordinate e continuative) 
    Finalita', ambito soggettivo e vigenza temporale 
    Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014 
    Contenuto 
    Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 -
Proroga dei contratti a valere sui fondi dell'articolo 9,  comma  28,
del D.L. 78/2010 
Comma  421  -  Riduzione  della  dotazione  organica   delle   citta'
metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario. 
    Finalita' e ambito soggettivo 
    Percentuali di riduzione della dotazione organica 
    Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo 
    Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni 
Comma 422 - Individuazione del personale che  rimane  assegnato  agli
  enti di area vasta e del personale  che  sara'  destinatario  delle
  procedure di mobilita'. 
    Partecipazione sindacale 
    Elenchi del personale e procedure di mobilita' in relazione  alle
funzioni 
    Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione
organica 
Comma 423 - Piani di riassetto organizzativo,  decreto  che  fissa  i
criteri per la mobilita', informatizzazione dei processi. 
Commi 424 e 425 - Ricollocazione del personale a  valere  sui  budget
delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche. 
    Ambito soggettivo e disciplina del comma 424 
    Ambito soggettivo e disciplina del comma 425 
    Incontro domanda e offerta di mobilita' 
    Mobilita' prioritaria verso gli uffici giudiziari 
    Divieti  ed  effetti  derivanti  dai  commi  424  e  425  per  le
amministrazioni pubbliche 
    Categorie infungibile 
Comma 426 - Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione. 
    Finalita' 
    Contenuto 
Comma 427 - Utilizzo del personale nelle more della conclusione delle
  procedure di mobilita' e forme di mobilita' temporanea in  caso  di
  delega di funzioni. 
Comma 428 - Riassorbimento e mobilita' del  personale  non  utilmente
  ricollocato. 
    Finalita' 
Comma 430 - Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui. 
    Finalita' e contenuto 
    Modalita' di rinegoziazione 
Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative. 
    Partita IVA 
    Collegio revisori 
    Comparto di contrattazione delle citta' metropolitane 
    Alienazione del patrimonio immobiliare 
Cronoprogramma. 
 Comma 735 - Decorrenza delle misure della legge di stabilita'. 
    La legge 23 dicembre 2014, n. 190  (legge  di  stabilita'  2015),
salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 17, 284, 397, 406,  487,
503, 512 e 701 della medesima legge, entra in vigore  il  1°  gennaio
2015. 
Commi 418 e 419 - Contenimento della  spesa  per  le  province  delle
  regioni a statuto ordinario. 
    Le province e le citta' metropolitane (di seguito  enti  di  area
vasta) concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di  euro  per  l'anno
2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2017. L'ammontare  della  riduzione  della
spesa corrente che  ciascun  ente  deve  conseguire  e'  definito  da
apposito  decreto  interministeriale  tenendo   conto   anche   della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 
    La riduzione incrementale della spesa corrente si coordina  anche
con la graduale attuazione dei processi di  mobilita'  del  personale
definiti dalla legge 56 del 2014 e dai  commi  da  420  a  428.  Tali
processi  determinano  una  progressiva  riduzione  della  spesa  del
personale sostenuta  dalle  citta'  metropolitane  e  dalle  province
attraverso una ricollocazione del personale in  mobilita'  presso  le
amministrazioni  titolari  delle   funzioni   non   fondamentale   in
attuazione della predetta legge 56/2014 e  in  altre  amministrazioni
pubbliche, a cui si aggiunge, nello stesso arco temporale del biennio
2015-2016, la riduzione di spesa del personale in servizio presso gli
enti di area vasta in ragione dell'estinzione dei rapporti di  lavoro
in relazione alle cessazioni dal servizio previste  dalla  disciplina
vigente (anche mediante applicazione dell'articolo 2,  comma  3,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125). 
Comma 420 - Contenimento della spesa di personale mediante divieti in
  materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti
  di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza. 
Finalita' 
    La previsione del comma 420 e' da collegare alla misura del comma
418 che dispone per le province e per  le  citta'  metropolitane  una
significativa e progressiva riduzione della spesa corrente. 
Ambito soggettivo 
    La previsione si applica solo alle province, comprese quelle  con
territorio interamente montano  e  confinanti  con  paesi  stranieri,
delle Regioni  a  statuto  ordinario.  Non  si  applica  alle  citta'
metropolitane. Questo si evince dalla formulazione del comma 420 (che
parla solo delle province) raffrontata con quella del comma 418  (che
cita espressamente sia le province,  sia  le  citta'  metropolitane).
Pertanto con riguardo al comma 421, che contempla tra  i  destinatari
tanto le province quanto le citta' metropolitane, il periodo  secondo
cui "Restano fermi i  divieti  di  cui  al  comma  420  del  presente
articolo." si intende riferito esclusivamente alle province. 
    Si evidenzia che, poiche' le misure del comma 418 sono  destinate
anche  alle  citta'  metropolitane,  pur  non   essendo   le   stesse
destinatarie del comma 420, e' evidente  che  la  compressione  delle
spese  correnti  si  riflettera'  anche  sulla  spesa  di   personale
riducendo notevolmente i margini di ampliamento  della  stessa  anche
per le medesime citta' metropolitane. 
    Si aggiunge, inoltre, che,  fintanto  che  permangono  presso  le
predette citta' metropolitane situazioni di  soprannumerarieta',  non
sara' comunque consentito alle stesse, in applicazione  dei  principi
generali che vietano  assunzioni  in  assenza  di  disponibilita'  di
posti, ricorrere  ad  assunzioni  di  personale  con  la  conseguente
sostanziale applicazione dei divieti di cui alle lettere c) e d). 
Chiarimenti in merito ai  divieti  per  le  province  riguardanti  il
personale 
Lettera c): divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato,
  anche nell'ambito di procedure di mobilita': 
    Il divieto era gia'  previsto  dall'articolo  16,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale divieto e'  stato  confermato
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
dall'articolo 3, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114. Fino al 31 dicembre 2014 il divieto si  applicava  alle
province  secondo  l'ordinamento  anteriore  alla  legge  56/2014.  A
decorrere dal 1°  gennaio  2015  il  divieto  si  applica  alle  sole
province e non anche  alle  citta'  metropolitane,  fatti  salvi  gli
effetti di riduzione della spesa corrente derivanti per queste ultime
dal citato comma 418. 
La lettera c) del comma precisa che il divieto, a  decorrere  dal  1°
  gennaio  2015,  si  estende  anche  all'acquisizione  di  personale
  mediante  mobilita',  anche  laddove  avviata  anteriormente   alla
  predetta data. 
    Resta  fermo  l'obbligo  di  assunzione  per  coprire  la   quota
riservata alle categoria protette, anche in deroga al divieto di  cui
alla lettera c). 
Lettera d): divieto di acquisire personale attraverso l'istituto  del
  comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza  ed  e'
  fatto divieto di proroga degli stessi. 
    Il divieto scaturisce  dal  principio  secondo  cui  l'onere  del
trattamento economico del personale in  posizione  di  comando  grava
sull'amministrazione utilizzatrice. 
Lettera e): divieto di attivare rapporti di  lavoro  ai  sensi  degli
  articoli 90 e 110 del TUEL  (d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267)  I
  rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano  alla
  naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi. 
    Alle province e' preclusa in modo assoluto, per le  finalita'  di
contenimento della spesa derivanti principalmente dalla misura di cui
al comma 418, la possibilita' di attivare nuovi rapporti di lavoro ai
sensi dell'articolo 90 (Uffici di supporto agli organi  di  direzione
politica) e 110 (Incarichi a contratto) del TUEL, sia per le province
che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono  ancora
svolgerle, ai sensi della legge 56/2014. Sul  punto  occorre  operare
una distinzione tra l'articolo  90  e  l'articolo  110,  nonche'  tra
disciplina a regime e disciplina transitoria. 
Disciplina a regime articolo 90. 
    Rispetto  all'articolo  90  il   divieto   interviene   impedendo
l'attivazione di  nuovi  rapporti  di  lavoro.  Ne  deriva  che,  per
supportare  il  Presidente  della  Provincia   nell'esercizio   delle
funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge lo stesso
puo' ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell'ente  senza
maggiori oneri.  In  nessun  caso,  invece,  e'  consentito  assumere
collaboratori  con  contratto  a  tempo   determinato,   secondo   le
prescrizioni del predetto articolo 90. 
Disciplina a regime articolo 110. 
    La distinzione tra  personale  interno  e  soggetti  esterni  non
rileva ai fini dell'articolo 110 in quanto  in  entrambi  i  casi  e'
presupposto  necessario  l'instaurazione  di  un  nuovo  rapporto  di
lavoro. In sostanza, le Province non possono  stipulare  contratti  a
tempo determinato ex articolo 110 neppure con personale  interno,  in
quanto  il  predetto  articolo  presuppone  l'attivazione  di   nuovi
rapporti di lavoro espressamente vietata dalla lettera e). 
Disciplina transitoria articolo 110. 
    La lettera e) prevede che i  rapporti  in  essere  ai  sensi  del
predetto articolo 110 cessano alla  naturale  scadenza  ed  e'  fatto
divieto di prorogare gli stessi. Resta inteso  che  il  contratto  e'
risolto di diritto nel caso di ente che dichiari il dissesto o  venga
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie (art. 110, c.
4). La disciplina transitoria dettata per l'articolo 110  si  applica
sia per le province che hanno  svolto  le  nuove  elezioni,  sia  per
quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della legge 56/2014. 
Disciplina transitoria articolo 90. 
    Per quanto riguarda i contratti in essere ai sensi  dell'articolo
90, per le  province  che  non  hanno  ancora  proceduto  alle  nuove
elezioni  si  applica  la  disciplina  ordinaria  sulla  durata   del
contratto, con la conseguenza che alla scadenza prevista il  rapporto
di lavoro  si  estingue  ed  e'  vietata  tanto  la  proroga,  quanto
l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro. 
Lettera f): divieto di instaurare rapporti di  lavoro  flessibile  di
  cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.
  122. 
    I rapporti di lavoro flessibile contemplati dal predetto articolo
9 comma 28 sono i contratti di lavoro: a)  a  tempo  determinato,  b)
quelli flessibili scaturenti da  convenzioni,  c)  di  collaborazione
coordinata e continuativa, d) di formazione-lavoro o  altri  rapporti
formativi, e) di somministrazione di lavoro, f) di lavoro accessorio.
Il divieto si estende anche alle proroghe  o  alla  prosecuzione  dei
predetti  rapporti  di  lavoro.  In  relazione  alle   finalita'   di
contenimento della spesa, si ritiene che il  divieto  si  estenda  al
caso in cui il costo  del  personale  sia  coperto  da  finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea ritenendo che per
i progetti connessi con tali fondi si possa utilizzare  il  personale
gia' in servizio presso gli enti di area vasta. Si aggiunge, ad  ogni
buon fine e  a  supporto  della  coerenza  esegetica,  che  la  legge
56/2014, all'articolo 1, comma 92 prevede la garanzia dei rapporti di
lavoro a tempo determinato in  corso  fino  alla  scadenza  per  essi
prevista. Pertanto, le  proroghe  sono  ammesse  nei  limiti  in  cui
eventuali disposizioni speciali di leggi le consentono come si andra'
meglio a dire nel paragrafo dedicato alle proroghe. 
Lettera g): divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza. 
    Nella  casistica  rientrano  tutte  le  tipologie   di   incarico
disciplinate dall'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti. 
    Sono fatte salve, in materia di  proroga,  per  le  tipologie  di
lavoro e  per  la  platea  dei  soggetti  ivi  indicate,  le  diverse
previsioni di legge quali, per  quanto  concerne  gli  enti  di  area
vasta, quelle contenute: 
      a) nell'articolo 1, comma 429, della legge 190/2014. 
      b) nell'articolo 1, comma  6,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192. 
Comma 429 - Disciplina speciale per il personale degli enti  di  area
  vasta adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro
  (finanziamento della spesa di personale  a  tempo  indeterminato  e
  delle proroghe per i tempi  determinati  e  per  le  collaborazioni
  coordinate e continuative). 
Finalita', ambito soggettivo e vigenza temporale 
    La previsione e'  indirizzata  agli  enti  di  area  vasta  e  ha
l'obiettivo di consentire il regolare funzionamento dei  servizi  per
l'impiego  e  la  conduzione  del  Piano   per   l'attuazione   della
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile  2013
sull'istituzione di una "garanzia per i giovani". 
    La norma deve intendersi di vigenza annuale in  quanto,  pur  non
fissando un dies ad quem delimitativo della  propria  efficacia,  una
norma di pari tenore, anch'essa priva di limite temporale,  era  gia'
prevista nella legge di stabilita' 2014 (l. n. 147/2013) e,  malgrado
cio', il legislatore ha ritenuto di disporre la  medesima  previsione
anche nella legge di stabilita' 2015. Cio' comprova l'intenzione  del
legislatore di attribuire anche al comma 429 efficacia annuale. 
Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014 
    La  previsione  detta  una  disciplina  speciale  per  le  citta'
metropolitane e le province che, a seguito o nelle more del  riordino
delle funzioni fondamentali, continuino a esercitare le funzioni ed i
compiti relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del
lavoro.  La  disciplina  speciale  per  il  personale  dedicato  alle
predette funzioni va letta in relazione al riordino  della  normativa
in materia di servizi per il lavoro e  di  politiche  attive  per  il
lavoro di cui alla legge delega n. 183/2014. Tale legge prevede,  tra
i principi delega del comma 4, l'istituzione di un'Agenzia  nazionale
per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome,
vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  cui
funzionamento  si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali   gia'   disponibili   a   legislazione    vigente,    la
razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali,  mediante  l'utilizzo  delle
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente,  la  possibilita'  di  far  confluire,  in  via
prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia
il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici  soppressi  o
riorganizzati. Come meglio si dira'  nel  prosieguo,  tale  personale
seguira' un percorso di ricollocazione separato da definire  in  sede
di attuazione della legge 183/2014, secondo i criteri di delega sopra
descritti. 
Contenuto 
    La norma autorizza gli enti suddetti a finanziare,  a  valere  su
piani e programmi nell'ambito  dei  fondi  strutturali,  le  seguenti
fattispecie: 
      rapporti di lavoro a tempo  indeterminato:  la  disciplina  del
comma 429 rende possibile finanziare,  a  valere  sui  programmi  dei
fondi strutturali, le spese del personale di ruolo adibito ai servizi
per l'impiego e alle politiche attive  del  lavoro.  Cio'  determina,
nelle more del riordino delle funzioni, anche per effetto della legge
183/2014, un effetto positivo sul bilancio degli enti di area  vasta.
Questo finanziamento straordinario e' in linea con  quanto  detto  in
merito al percorso  differenziato  riservato  al  personale  a  tempo
indeterminato adibito a tali funzioni; 
      proroghe  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato   e
prosecuzione   di   contratti   di   collaborazione   coordinata    e
continuativa,  che   siano   strettamente   indispensabili   per   la
realizzazione di attivita' di gestione dei fondi e di  interventi  da
essi finanziati. Si tratta di rapporti di lavoro finanziati a  valere
sui fondi comunitari, anche in applicazione della legge di stabilita'
2014, a cui gli enti fanno ricorso per garantire la  continuita'  del
servizio. 
    La disciplina recata dal comma 429,  in  quanto  derogatoria,  e'
soggetta ad applicazione restrittiva. Resta fermo il  rispetto  della
vigente normativa in materia di contenimento della spesa  complessiva
di personale. Ne consegue che,  atteso  il  finanziamento  con  fondi
comunitari, gli oneri sostenuti non si calcolano ai fini del rispetto
dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010 e
dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. 
    In merito alle conseguenze derivanti  dal  mancato  rispetto  del
patto di stabilita' si rinvia alla circolare n.  6  del  18  febbraio
2014 del Ministero dell'economia e delle finanze. Per completezza  si
fa rilevare che la previsione del comma 429 trova applicazione  anche
per le Regioni che  hanno  mantenuto  la  gestione  dei  servizi  per
l'impiego, come espressamente previsto dal comma 427. 
    Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera',  per
quanto di competenza, gli atti connessi con la parte della norma  che
autorizza lo stesso Dicastero, nei limiti di 60  milioni  di  euro  a
valere sul Fondo di  rotazione  per  la  formazione  professionale  e
l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n.  845,  a  concedere  anticipazioni  delle  quote
europee e di cofinanziamento nazionale dei  programmi  a  titolarita'
delle  regioni  cofinanziati  dall'Unione   europea   con   i   fondi
strutturali.  Per  la  parte   nazionale,   le   anticipazioni   sono
reintegrate  al  Fondo  a  valere  sulle  quote  di   cofinanziamento
nazionale riconosciute  per  lo  stesso  programma  a  seguito  delle
relative rendicontazioni di spesa. 
Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre  2014,  n.  192  -
  Proroga dei contratti a valere sui fondi dell'articolo 9, comma 28,
  del d.l. 78/2010. 
    La previsione di cui al predetto comma 6 e' applicabile sia  alle
province, sia alle citta' metropolitane. Infatti, il comma proroga al
31 dicembre 2015 il termine del 31 dicembre 2014 di cui  all'articolo
4, comma 9, terzo periodo del d.l. 101/2013 secondo  cui,  nel  testo
novellato, "Fermo restando  il  divieto  previsto  dall'articolo  16,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono
prorogare fino al 31 dicembre 2015 i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato per le  strette  necessita'  connesse  alle  esigenze  di
continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di  cui
al presente comma, del patto di stabilita' interno  e  della  vigente
normativa di contenimento  della  spesa  complessiva  di  personale."
L'accezione "province"  di  cui  al  predetto  comma  9  e'  riferita
all'assetto istituzionale anteriore alla legge 56/2014  e,  pertanto,
comprensiva  delle  citta'  metropolitane  succedute  alle   relative
province a decorrere dal 1° gennaio 2015. La possibilita' di  proroga
e' da riferire, in base al  contesto  normativo  di  riferimento,  al
personale a tempo  determinato  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  4,  comma  6,  del  d.l.  101/2013.  Sono  altresi'  da
rispettare i vincoli scaturenti dai seguenti articoli: 
      1, comma 557, della legge 296/2006; 
      9, comma 28, del d.l. 78/2010; 
      31, comma 26, lettera d), della legge n. 183 del 2011. 
    Resta   ininfluente,   in   caso   di   violazione   del   patto,
l'applicabilita'  del  comma  429  in  merito  alla  possibilita'  di
finanziare con i fondi  comunitari  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato in quanto non determinano alcuna forma di assunzione  o
di maggiore onere per l'ente. 
Comma  421  -  Riduzione  della  dotazione  organica   delle   citta'
  metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario. 
Finalita' e ambito soggettivo 
    Il comma ha l'obiettivo di ridurre ex lege la dotazione  organica
delle citta' metropolitane e delle province delle regioni  a  statuto
ordinario. 
    In  relazione  ai  processi  di  riordino  delle  funzioni  delle
province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56,  il
legislatore  ha  rapportato  le  dotazioni  organiche  delle   citta'
metropolitane e delle province delle regioni a statuto  ordinario  al
fabbisogno connesso con lo svolgimento  delle  funzioni  fondamentali
attribuite dalla predetta legge 56/2014. Le percentuali di  riduzione
sono tarate, infatti, in ragione  della  consistenza  delle  funzioni
fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta. 
Percentuali di riduzione della dotazione organica 
    La previsione dispone che, a decorrere dal 1°  gennaio  2015,  la
dotazione organica delle citta' metropolitane e delle province  delle
regioni a statuto ordinario e' ridotta in misura rispettivamente pari
al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla  data
di entrata in vigore della legge 7  aprile  2014,  n.  56  (8  aprile
2014).  Per  le  province,  con  territorio  interamente  montano   e
confinanti con Paesi stranieri,  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la predetta misura
di riduzione e' fissata nella percentuale del 30. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti
possono deliberare una riduzione superiore. 
    Si precisa, per esigenze di chiarezza, che  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015 il  valore  della  spesa  della  dotazione  organica  e'
ridotto ex lege nelle percentuali indicate e che, entro 30 giorni (31
gennaio  2015),  gli  enti  di  area  vasta  possono  effettuare  una
riduzione  maggiore  laddove  ritengano  che   il   loro   fabbisogno
complessivo di personale,  necessario  a  consentire  lo  svolgimento
delle funzioni fondamentali, possa essere inferiore. 
    Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di  stabilita'  2015  le  amministrazioni  provinciali  e  le  citta'
metropolitane comunicano, nel contesto degli osservatori regionali di
cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell'articolo  1,  comma
91, della legge 56/2014, la consistenza finanziaria  della  dotazione
organica ridotta, in misura non inferiore alle  percentuali  previste
dalla  legge,  e  la  base  di  computo  presa  a  riferimento.   Per
sottrazione si determinera' il valore finanziario  dei  soprannumeri.
Il termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo,
data  la  complessita'  dell'operazione  e  i  tempi  richiesti   per
l'adozione delle linee guida, potra', ove necessario, coincidere  con
quello  previsto  per  la  definizione   dei   piani   di   riassetto
organizzativo (1° marzo 2015), come si andra' a dire. 
    In chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421
con il comma 423, nonche' di coerenza dei criteri  che  sovraordinano
le misure di riorganizzazione, si ritiene che  l'articolazione  della
dotazione  organica  ridotta  possa  essere  declinata  in  sede   di
determinazione  dei  piani  di  riassetto  organizzativo,  economico,
finanziario e patrimoniale di ciascun ente di area  vasta,  piani  da
adottare entro il termine di 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di stabilita' (1° marzo 2015). 
    Alla data del 1°  marzo  2015,  ove  l'ente  ritenga  di  operare
un'ulteriore riduzione di dotazione organica, dovra'  procedere  alla
rideterminazione del valore finanziario della  stessa  e  quindi  del
soprannumero. I termini di cui sopra presuppongono una sincronia  con
i processi  di  riordino  delle  funzioni.  L'Osservatorio  nazionale
previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma  91,  della  legge
56/2014  adotta  le  iniziative  necessarie  di  impulso  e  raccordo
prevedendo, in caso di necessita', il riallineamento  delle  scadenze
nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato  di
attuazione del riordino. 
Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo. 
    Si deve precisare che con la nozione di "spesa del  personale  di
ruolo" deve intendersi la  spesa  complessiva  riferita  a  tutto  il
personale, (impegnato tanto nelle  funzioni  fondamentali  quanto  in
quelle non fondamentali), appartenente al  ruolo  della  provincia  o
della citta' metropolitana, ivi inclusi i  dipendenti  di  ruolo  che
prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre  amministrazioni  o
enti o eventualmente in aspettativa. La  commisurazione  della  spesa
complessiva deve avvenire  operativamente  facendo  riferimento  alla
spesa di  personale  "fotografata"  all'8  aprile  2014  prendendo  a
riferimento, per definire la base di computo,  il  costo  individuale
dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni  categoria
calcolato per ciascun ente  di  area  vasta.  Il  predetto  costo  si
determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello
accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico  del  datore  di
lavoro. 
Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni 
    La  quantificazione  in  termini  di   valore   finanziario   dei
sovrannumerari e' ripartita, entro il 31 gennaio  2015,  utilizzando,
ove possibile, anche i dati gia' forniti agli osservatori  regionali.
Ove necessario il termine puo' coincidere con  quello  del  1°  marzo
2015. 
    E'  utile  distinguere  il  valore  finanziario   del   personale
soprannumerario   stimandolo   in   relazione   alle   funzioni   non
fondamentali  svolte  [ad  esempio:  a)  personale  impegnato   nello
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia  di  servizi  per
l'impiego e politiche attive del lavoro; b) personale con  qualifiche
riguardanti lo svolgimento dei compiti  di  vigilanza  e  di  polizia
locale; c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di
riordino.] E' opportuno, inoltre, stimare il valore  finanziario  del
personale destinato al collocamento a riposo  entro  il  31  dicembre
2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le  previsioni  di
cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013. La  ripartizione  del
valore finanziario dei soprannumeri consente di quantificare, gia' in
questa fase, la consistenza finanziaria del personale che seguira'  i
vari percorsi che si andranno a delineare. 
Comma 422 - Individuazione del personale che  rimane  assegnato  agli
  enti di area vasta e del personale  che  sara'  destinatario  delle
  procedure di mobilita'. 
    La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha previsto un sistema di  riordino
delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta  stabilendo,
con  procedure  definite  in  sede  di  provvedimenti  attuativi,  le
modalita' di trasferimento delle risorse. 
    In particolare, rilevano i seguenti commi dell'articolo 1: 
      comma 92 secondo cui con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  [...]  sono  stabiliti,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza unificata, i criteri generali per  l'individuazione  [...]
delle risorse finanziarie, umane [...] connesse  all'esercizio  delle
funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97,
dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro
a tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in
corso fino alla scadenza per essi prevista. 
      comma 96, lettera  a),  secondo  cui  nei  trasferimenti  delle
funzioni oggetto del riordino il  personale  trasferito  mantiene  la
posizione giuridica ed  economica,  con  riferimento  alle  voci  del
trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio,   in   godimento
all'atto  del  trasferimento,  nonche'   l'anzianita'   di   servizio
maturata;  le  corrispondenti  risorse   sono   trasferite   all'ente
destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare  le  voci
fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche' la progressione
economica orizzontale, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici  fondi,  destinati
esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei piu' generali
fondi delle  risorse  decentrate  del  personale  delle  categorie  e
dirigenziale.  I  compensi  di  produttivita',  la  retribuzione   di
risultato  e  le  indennita'  accessorie  del  personale   trasferito
rimangono  determinati  negli  importi  goduti  antecedentemente   al
trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione
del  contratto   collettivo   decentrato   integrativo   sottoscritto
conseguentemente al primo contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 
    Quanto sopra e' opportunamente  richiamato  in  quanto  la  legge
56/2014 mantiene la sua portata  primaria  e  le  disposizioni  della
legge 190/2014 si configurano come misure aggiuntive per favorire  la
ricollocazione  del  personale  degli  enti   di   area   vasta.   Il
coordinamento tra le due leggi e' operato in fase applicativa,  sulla
base delle presenti linee guida. 
    In merito ai provvedimenti  attuativi  si  richiamano  quelli  di
seguito indicati: 
      Accordo sottoscritto in attuazione dell'articolo 1,  comma  91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. L'Accordo (1)  per i  fini  che  ci
riguardano ha previsto: 
        a) la costituzione di un osservatorio nazionale con funzioni,
tra l'altro, di: 
          a. impulso e  di  raccordo  per  l'attuazione  della  legge
56/2014 e di coordinamento con le sedi di concertazione  istituite  a
livello regionale (ovvero gli osservatori regionali); 
          b. supporto al monitoraggio delle attivita'  attuative  del
processo di riordino. 
        b) la costituzione di  osservatori  regionali  come  sedi  di
impulso  e  coordinamento  per   la   ricognizione   delle   funzioni
amministrative provinciali oggetto di riordino  con  formulazione  di
proposte concernenti la ricollocazione delle funzioni  stesse  presso
il livello istituzionale piu' adeguato. 
Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2014, in attuazione
  dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
    Il decreto del Presidente del Consiglio, adottato  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 92, della legge  7  aprile  2014,  n.  56  (2)
 rileva per i seguenti punti o criteri: 
      l'individuazione  dei  beni  e  delle  risorse  connessi   alle
funzioni  oggetto  di  riordino  tiene  prevalentemente  conto  della
correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di  entrata
in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni); 
      in applicazione del criterio di cui al  punto  precedente,  gli
enti di area  vasta  hanno  effettuato  un  mappatura  delle  risorse
connesse a tutte le funzioni fondamentali e non alla data di  entrata
in vigore della legge 56/2014 ( 8 aprile 2014); 
      attribuzioni  ai  soggetti  che   subentrano   nelle   funzioni
trasferite delle  risorse  spettanti  alle  province  dedotte  quelle
necessarie alle funzioni fondamentali; 
      garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso,
nonche' di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per
essi prevista. 
    Gli  osservatori  regionali,  tenuto  conto  del  riordino  delle
funzioni provinciali, devono individuare le modalita' e i criteri  in
base ai quali le Province e le Citta'  metropolitane  definiscono  il
personale che rimane a tali enti per l'esercizio delle loro  funzioni
e il personale che e' destinato a procedure di mobilita'. A tal  fine
occorre tenere conto di quanto segue. 
Partecipazione sindacale 
    In ogni fase dei processi che interessano il rapporto  di  lavoro
del personale, sono garantite le forme  di  partecipazione  sindacale
previste dalla normativa vigente. 
    Si rinvia alle previsioni del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 ed in particolare agli articoli: 
      6,  comma  1,  secondo  cui  nelle  amministrazioni   pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza
e  la  variazione  delle  dotazioni  organiche  sono  determinate  in
funzione delle finalita' indicate  all'articolo  1,  comma  1,  dello
stesso decreto previa verifica degli effettivi  fabbisogni  e  previa
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Nei casi
in  cui  processi  di  riorganizzazione   degli   uffici   comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi  di  mobilita',  al
fine  di  assicurare  obiettivita'  e   trasparenza,   le   pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a   darne   informazione,   ai   sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame  sui  criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i  processi
di mobilita'; 
      33 secondo la procedura individuata nell'articolo medesimo: 
    La legge 56/2014 ha previsto all'articolo 1: 
      comma 91 che sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo  puntuale,
mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le  funzioni  di
cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze; 
      comma 92 che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni  e  delle
risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative  connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite [...] dalle
province agli enti subentranti, garantendo i  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo  determinato  in
corso fino alla scadenza per essi prevista. Sullo schema di  decreto,
per  quanto  attiene  alle  risorse   umane,   sono   consultate   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
      comma 95 che la regione  provvede,  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo
di cui al comma 91. 
    L'Accordo sopracitato (ex  articolo  1,  comma  91,  della  legge
56/2014) prevede, al punto 17, che lo Stato e le  regioni  convengono
che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti  di  area
vasta e loro  rappresentanze  territoriali  sara'  garantito  l'esame
congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare  i  criteri
per la mobilita' e per affrontare le altre  questioni  riguardanti  i
rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo di
intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi aggiornamenti. 
    Rileva, altresi', il Protocollo d'intesa del 19 novembre 2013. 
    In merito alla  partecipazione  sindacale  si  evidenzia  che  la
stessa si svolgera' ai vari  livelli  previsti,  fermo  restando  che
quella ricadente nell'ambito di competenza del "datore di lavoro", in
relazione all'impatto diretto degli atti  adottati  sui  rapporti  di
lavoro dei dipendenti, dovra' essere curata dagli enti di area vasta. 
Elenchi del personale e procedure  di  mobilita'  in  relazione  alle
  funzioni 
    In sede di osservatori regionali, sulla base del  riordino  delle
funzioni, gli enti determinano i criteri affinche' gli enti  di  area
vasta definiscano l'elenco del personale che rimane  a  carico  della
dotazione organica degli enti medesimi di ciascuna regione a  statuto
ordinario  e  quello  da  destinare,  nel  rispetto  delle  forme  di
partecipazione  sindacale  previste  dalla  normativa  vigente,  alle
procedure di mobilita'. Il termine del 31 marzo  2015,  previsto  dal
comma 422 per l'individuazione del personale,  si  intende  che  puo'
essere diversamente modulato  in  relazione  al  completamento  degli
adempimenti  che  costituiscono   il   presupposto   dell'indicazione
nominativa del personale. Gli elenchi  nominativi  sono  definiti  in
relazione al criterio del citato d.P.C.M. 26 settembre 2014,  secondo
cui l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle  funzioni
oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione  e
della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della
legge (risorse correlate alle  funzioni).  I  percorsi  di  mobilita'
previsti sono: 
      a) ex  legge  56/2014.  Qualora  la  Regione,  sulla  base  del
precedente assetto, avesse delegato  alla  provincia  l'esercizio  di
funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche  in
forma  di  potesta'  impositiva,  comprese   le   entrate   derivanti
dall'esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri  di  personale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con  la
provincia,  lo  stesso  personale  e'  trasferito  alla  regione  con
relative  risorse   corrispondenti   all'ammontare   dei   precedenti
trasferimenti (v. punto 15 lettera e)  dell'accordo  ex  articolo  1,
comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale  provinciale
adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali  e'  trasferito
alla Regione con possibilita', ove necessario, di  ampliamento  della
dotazione organica. In termini finanziari deve  essere  garantita  la
neutralita' del processo, attese le risorse economiche gia' stanziate
e  assegnate  dalla  Regione  alla  Provincia,  comprese  le  entrate
derivanti dall'esercizio delle funzioni.  L'operazione  di  cui  alla
presente lettera si esaurisce nel corso dell'anno 2015  in  relazione
ai tempi di attuazione del riordino delle funzioni definito con legge
regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati dall'ente
di area vasta  d'intesa  con  le  regioni,  sulla  base  dei  criteri
definiti in sede di osservatorio regionale. Si  applica,  per  quanto
riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15  lettera
e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014. 
      b) ex commi da 421 a 425. Nei casi diversi da quelli  descritti
dalla lettera a), ossia nelle ipotesi in cui la Regione  in  base  al
precedente assetto non avesse delegato l'esercizio di  funzioni  alla
Provincia  il  personale  e'  trasferito  presso   la   Regione   con
ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle
risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal
comma 424. Rispetto alle altre amministrazioni che in base alla legge
56/2014 non ereditano la titolarita' delle funzioni non fondamentali,
al  passaggio  di  personale,  secondo  le  procedure  di   mobilita'
derivanti dai commi 424 e 425, non  corrisponde  anche  l'ampliamento
della dotazione organica. 
    In sede di osservatori regionali vengono,  percio'  definiti  gli
elenchi del personale di cui alle lettere a) e b). Sono  esclusi  dai
predetti  elenchi,  in  quanto  interessati  a  percorsi  diversi,  i
dipendenti che: 
      svolgono i compiti di polizia provinciale. Per questo personale
saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a  valle  degli
interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia  delle
funzioni di polizia, anche in funzione di una  migliore  cooperazione
sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralita' finanziaria; 
      svolgono  le  funzioni  presso  i  centri  per  l'impiego.   Il
personale sara' ricollocato in sede di attuazione del riordino  delle
funzioni in materia di servizi per l'impiego e politiche  attive  del
lavoro (art. 1, comma 4, della legge 183/2014); 
      saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche  in
virtu' dell'articolo 2, comma 3, d.l. 101/2013. 
Verifica del rispetto degli obblighi  di  riduzione  della  dotazione
  organica 
    Il valore  finanziario  degli  oneri  del  personale  di  cui  ai
predetti elenchi, destinatario delle procedure di mobilita',  nonche'
quello che sara' collocato a riposo entro il 31  dicembre  2016,  non
puo' essere inferiore al valore  finanziario  del  soprannumero  come
individuato dall'ente di area vasta al 31 gennaio o al 1°  marzo.  E'
fatta salva  la  possibilita'  di  un  valore  finanziario  superiore
laddove, in esito ai piani di riassetto organizzativo,  le  dotazioni
organiche sono ridotte in misura superiore rispetto al valore del  31
gennaio 2015. 
Comma 423 - Piani di riassetto organizzativo,  decreto  che  fissa  i
  criteri per la mobilita', informatizzazione dei processi. 
    Come anticipato nel  precedente  paragrafo,  nel  contesto  delle
procedure  e  degli   osservatori   di   cui   all'accordo   previsto
dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  sono
determinati, con il supporto dei  soggetti  o  enti  in  house  delle
amministrazioni  centrali  competenti  (SOSE  s.p.a.  e  Associazione
Formez), piani di riassetto organizzativo, economico,  finanziario  e
patrimoniale  degli  enti  di  area  vasta.  In  particolare  i  dati
elaborati da SOSE connessi con le funzioni, potranno essere  presi  a
riferimento per realizzare adeguati processi di razionalizzazione. 
    Sempre in tale contesto sono, altresi', definite le procedure  di
mobilita'  del  personale  interessato,  i  cui  criteri,  anche   in
riferimento all'ambito territoriale, sono fissati con il  decreto  di
cui al comma 2 dell'articolo 30  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge (1° marzo 2015). Tali criteri  tengono
conto di quanto previsto nelle presenti linee guida. 
    La  mobilita'  si  svolgera'  tenendo  conto  delle  tabelle   di
equiparazione  adottate  in  applicazione  dell'articolo  29-bis  del
d.lgs. 165/2001. 
    Gli altri criteri, che potranno tenere conto  di  caratteristiche
professionali, di anzianita' anagrafica e contributiva,  di  sede  di
domicilio, saranno condivisi in  sede  di  osservatorio  nazionale  e
recepiti con  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, nel rispetto delle forme di  partecipazione
sindacale previste. 
    E' il caso di evidenziare che  le  procedure  di  mobilita'  sono
finalizzate a garantire la continuita' dei  rapporti  di  lavoro  del
personale interessato e a valorizzare la  professionalita'  acquisita
favorendo la ricollocazione in  relazione  alle  competenze  ed  alle
precedenti esperienze. In  tale  senso  il  criterio  delle  funzioni
svolte e' prioritario laddove il personale e' trasferito per  effetto
del riordino di cui alla legge 56/2014. 
    Laddove  il  personale  si  dovra'   ricollocare   presso   altre
amministrazioni,  non  interessate  ai  processi  di  riordino  delle
funzioni, per accelerare i tempi di attuazione  e  la  ricollocazione
ottimale del personale, si fa ricorso a strumenti informatici gestiti
dai predetti soggetti o enti in  house.  Essi  predisporranno,  sulla
base delle indicazioni  delle  amministrazioni  centrali  competenti,
apposite  banche  dati  del  personale,  previa  ricognizione   delle
informazioni necessarie per quantificare e  censire  qualitativamente
il personale da ricollocare (Domanda di mobilita') e per rilevare  le
capacita'  di  assorbimento  da  parte   delle   amministrazioni   di
destinazione (Offerta di mobilita'), in relazione alle loro  esigenze
funzionali. 
    Il  personale  destinatario  delle  procedure  di  mobilita'   e'
prioritariamente ricollocato presso le  regioni  e  gli  enti  locali
secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le
modalita' di cui al comma 425. 
    Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 96, lettera a),
della legge n. 56 del 2014, come sopra richiamato. 
Commi 424 e 425 - Ricollocazione del personale a  valere  sui  budget
  delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche. 
    In  relazione  alla  necessita'  di  ricollocare   il   personale
soprannumerario, al netto di quello interessato  a  percorsi  diversi
secondo l'illustrazione precedente, il  legislatore  ha  previsto  di
vincolare le risorse destinate alle assunzioni a tempo  indeterminato
delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dei commi 424 e  425
rispondono alla medesima finalita'. 
Ambito soggettivo e disciplina del comma 424 
    Le  regioni  (strutture  di  tutta  l'amministrazione  regionale,
nonche' enti da queste dipendenti) e gli  enti  locali  destinano  il
budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalita'
individuate dal comma. Le regioni  valutano  se  estendere  l'obbligo
anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro
fabbisogno di personale amministrativo e adottano  appositi  atti  di
indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime  delle
assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale.  Gli
enti locali sono quelli definiti dal TUEL. 
    Il budget che e' vincolato dalla legge e'  quello  riferito  alle
cessazioni 2014 e 2015. 
    Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per  gli  enti
sottoposti al patto di stabilita' (articolo  3,  comma  5,  del  d.l.
90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno  2015  e
dell'80% per l'anno 2016. La percentuale e' fissata al 100%  per  gli
enti sottoposti al patto la cui spesa  di  personale  in  rapporto  a
quella corrente e' pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del
d.l. 90/2014). La percentuale di turn over legata  alle  facolta'  di
assunzioni deve essere destinata in  via  prioritaria  all'immissione
nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle  proprie
graduatorie vigenti o  approvate  al  1°  gennaio  2015.  Le  risorse
rimanenti, ovvero quelle derivanti  dalle  facolta'  ad  assumere  al
netto di quelle utilizzate per  l'assunzione  dei  vincitori,  devono
essere  destinate,  sommate  ai  risparmi  derivanti  dalla  restante
percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016),
ai processi di mobilita' del personale soprannumerario degli enti  di
area vasta. 
    In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare  il  100%
del turn over alla mobilita' del personale degli enti di area  vasta,
salvaguardando l'assunzione dei  vincitori  esclusivamente  a  valere
sulle facolta' ordinarie di assunzione. Sono  altresi'  salvaguardate
le esigenze  di  incremento  di  part-time  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007. 
    Il vincolo descritto si applica anche agli enti non sottoposti al
patto nel rispetto del regime delle assunzioni previsto. 
    Secondo i criteri di mobilita' definiti con  le  modalita'  sopra
illustrate, qualora l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del
personale da ricollocare e' completamente assorbito, vengono adottati
appositi atti per ripristinare le ordinarie  facolta'  di  assunzione
alle amministrazioni interessate. 
    Le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che  sono  in
regola con i vincoli del patto di  stabilita'  interno  e  che  hanno
sostenibilita' finanziaria di bilancio. 
    Le spese per il personale assorbito in mobilita' secondo il comma
in argomento non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o  ricollocabile
e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di
cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma  91,  della  legge  7
aprile  2014,  n.  56.  Si  precisa  al  riguardo  che,  in  sede  di
osservatorio nazionale, saranno predisposte  dal  Dipartimento  della
funzione pubblica schede di rilevazione delle capacita' di assunzione
e dei processi di mobilita' realizzati dagli enti, in  analogia  alla
ricognizione prevista dal comma 425. 
    La possibilita' di superamento della spesa di cui  al  comma  557
citato e' consentita, al netto delle assunzioni fatte per i vincitori
in  applicazione  del  comma  424,  per  assorbire  il  personale  in
mobilita'. Tale incremento va quantificato e si decurta  gradualmente
in coerenza con la disciplina prevista per il turn over. In  sostanza
rimane permanente nella misura in cui le facolta' ad assumere a tempo
indeterminato lo consentono. 
    I dati rilevati per via informatica  potranno  assolvere,  previa
valutazione di coerenza, agli obblighi di comunicazione previsti  dal
comma 424. 
Ambito soggettivo e disciplina del comma 425 
    Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, le universita'  e  gli  enti  pubblici  non  economici,  ivi
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  destinano  il  budget  delle
assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalita'  individuate
dal comma con 425. 
    Sono fatte salve le assunzioni, secondo il regime ordinario,  del
personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa  e  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti  di
ricerca. 
    La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  avvia  presso  le  citate   amministrazioni   una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale
di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi  di
mobilita'.  Le  amministrazioni  comunicano  un  numero   di   posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano
finanziario, alla disponibilita' delle  risorse  destinate,  per  gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo  indeterminato
secondo la normativa vigente. Saranno predisposte apposite schede  di
rilevazione  a  cui  le   amministrazioni   risponderanno   per   via
informatica.  Le  schede  indicheranno  i  parametri  finanziari   da
prendere a riferimento. 
    Anche in questa circostanza le risorse da destinare  ai  processi
di mobilita' degli enti di area vasta sono da considerare al netto di
quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi  pubblici
collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1°  gennaio  2015.
Sono altresi' salvaguardate le esigenze di  incremento  di  part-time
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  3,  comma  101,  della
legge 244/2007. 
Incontro domanda e offerta di mobilita' 
    Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  predispone  apposita
piattaforma pubblica al fine di rendere  trasparente  l'incontro  tra
domanda e offerta di mobilita' in applicazione dei commi 424  e  425,
nonche' dei criteri definiti nell'apposito decreto del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
Mobilita' prioritaria verso gli uffici giudiziari 
    Per quanto riguarda le amministrazioni di cui al  comma  425,  le
procedure di mobilita' si svolgono prioritariamente verso gli  uffici
giudiziari e facendo ricorso al fondo di cui all'articolo  30,  comma
2.3,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del  trattamento
economico   spettante   al   personale   trasferito   facente    capo
all'amministrazione  cedente.  Il  bando  di   mobilita'   volontaria
adottato dal Ministero  della  giustizia  con  provvedimento  del  25
novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, e'  destinato
a riassorbire il personale degli enti di area vasta  e  solo  in  via
residuale, in assenza di domanda di mobilita' da parte  del  predetto
personale, a processi di mobilita' di altro personale. 
Divieti  ed  effetti  derivanti  dai  commi  424   e   425   per   le
  amministrazioni pubbliche 
    Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424
e 425 alle amministrazioni sopra  individuate  e'  fatto  divieto  di
effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget  2015
e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi  424  e  425
sono nulle. 
    Rimangono consentite le assunzioni, a  valere  sui  budget  degli
anni precedenti, nonche' quelle previste da norme speciali. 
    Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie  protette  resta
fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A  tale  obbligo
si puo' adempiere anche attraverso  l'acquisizione  di  personale  in
mobilita' dagli enti di area  vasta  assunto  in  applicazione  della
normativa vigente in materia di categorie protette. 
    Le procedure concorsuali avviate,  anche  se  finanziate  su  una
programmazione che prevedeva  l'utilizzo  dei  budget  2015  e  2016,
possono  essere  proseguite  ove  l'amministrazione  possa  vincolare
risorse  relative  ad  anni  successivi.  Lo  stesso  dicasi  per  le
procedure di avviamento mediante collocamento. 
    Saranno fornite istruzioni separate  in  merito  all'applicazione
dell'articolo 1, comma 5, del d.l. 192/2014 secondo cui  "Le  risorse
per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera  b)  e  del
comma 2, per le quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, non e' stata presentata alle amministrazioni  competenti  la
relativa richiesta di autorizzazione  ad  assumere,  sono  destinate,
previa ricognizione da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  a   realizzare
percorsi di mobilita' a favore del personale degli enti di area vasta
in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7  aprile
2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in  favore
dei vincitori di concorso, del personale di cui  all'articolo  3  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  di   quello   non
amministrativo degli enti di ricerca." 
    Non e' consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015
e 2016, ne' procedure di mobilita'. 
    Le procedure di mobilita' volontaria avviate prima del 1° gennaio
2015 possono essere concluse. 
    Fintanto che non sara' implementata la piattaforma di incontro di
domanda e offerta di mobilita' presso il Dipartimento della  funzione
pubblica, e' consentito alle amministrazioni pubbliche  indire  bandi
di procedure di  mobilita'  volontaria  riservate  esclusivamente  al
personale di ruolo degli enti di area vasta. 
Categorie infungibile 
    Per  il  personale  infungibile  (es.:   magistratura,   carriera
prefettizia e diplomatica, docenza universitaria; personale educativo
e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di  idonei,
nel  rispetto  delle  procedure  di  autorizzazione  previsti   dalla
normativa vigente, non puo' superare  la  percentuale  di  turn  over
consentita secondo  il  regime  ordinario.  Dell'assunzione  di  tali
categorie ne va data comunicazione all'osservatorio  nazionale  e  al
Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi  informativi
previsti. 
Comma 426 - Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione 
Finalita' 
    La previsione mira a dilazionare di un  biennio  il  termine  per
l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei  precari  nelle
pubbliche amministrazioni. Il  disegno  di  politica  legislativa  di
contrasto  del  precariato  nel  lavoro  pubblico  non  viene  quindi
interrotto ma post-posto al fine di offrire  una  finestra  temporale
negli  anni   2015-2016   per   il   riassorbimento   del   personale
sovrannumerario degli enti di area vasta. 
Contenuto 
    La norma proroga al 31 dicembre 2018 il  termine  originariamente
fissato al  31  dicembre  2016  per  l'espletamento  delle  procedure
previste dall'art. 4, commi 6 e 8  del  D.L.  n.  101  del  2013;  si
prevede altresi' che si possa attingere, per le finalita' indicate  e
nel  rispetto  delle  percentuali  massime  previste  per   garantire
l'adeguato accesso dall'esterno,  alle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito
alle previste procedure di  reclutamento  speciale  transitorio  sono
utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti  di
lavoro a tempo determinato  sono  prorogabili,  nei  limiti  previsti
dall'articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018. 
Comma 427 - Utilizzo del personale nelle more della conclusione delle
  procedure di mobilita' e forme di mobilita' temporanea in  caso  di
  delega di funzioni. 
    Nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di  cui
ai commi da 421 a 428,  il  relativo  personale  rimane  in  servizio
presso le citta' metropolitane e  le  province  con  possibilita'  di
avvalimento da parte delle regioni e  degli  enti  locali  attraverso
apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni  e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore. 
    In merito  alla  possibilita'  delle  regioni  di  utilizzare  le
facolta' previste dal comma 429, si rinvia al relativo paragrafo. 
    A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai  commi  da
421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme,
anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di  cui  al
comma  421  o  ad  altri  enti  locali,  dispongono   contestualmente
l'assegnazione del relativo personale con oneri  a  carico  dell'ente
delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. 
    E' facilmente desumibile che in tale fattispecie, ove la funzione
fosse delegata all'ente di area vasta, il personale interessato  alla
funzione, ove sia transitato in  mobilita'  verso  la  regione,  puo'
essere distaccato all'ente di area vasta e di fatto non mutare la sua
sede lavorativa, pur mutando il suo rapporto di lavoro. 
Comma 428 - Riassorbimento e mobilita' del  personale  non  utilmente
  ricollocato 
Finalita' 
    La disposizione reca una  disposizione  di  chiusura  dell'intero
processo di riassorbimento del personale  sovrannumerario,  prendendo
in  considerazione  l'ipotesi  residuale  in  cui  vi  siano   unita'
sovrannumerarie non utilmente ricollocate all'esito  delle  procedure
previste dai commi 421-425. 
    La previsione si puo' applicare solo al 31 dicembre 2016. 
    A tal riguardo, il  legislatore  prevede  l'implementazione,  nel
rispetto delle prerogative sindacali,  di  istituti  contrattuali  di
solidarieta' che consistono nel ricorso al contratto a tempo parziale
al fine di ripartire tra  tutto  il  personale  rimasto  in  servizio
nell'ente di area vasta, senza piu' distinzione tra personale adibito
alle funzioni fondamentali e quello  precedentemente  individuato  in
soprannumero, il valore finanziario del personale soprannumerario non
ricollocato. 
    In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui  l'applicazione
di  tali  istituti  risulti  infruttuosa   ai   fini   del   completo
riassorbimento  dei  soprannumerari,  il  legislatore  prevede   come
extrema ratio l'attivazione del  collocamento  in  disponibilita'  di
tali unita' secondo la disciplina generale dell'articolo 33 commi 7 e
8 del d.lgs.165. 
Ambito soggettivo. 
    La norma si indirizza espressamente a  tutti  gli  enti  di  area
vasta,  pertanto  ne  sono  interessate  sia  Province   sia   Citta'
metropolitane.  Gli  atti  da  adottare   sono   in   capo   a   tali
amministrazioni. 
Contenuto 
    La norma stabilisce che, in caso  di  mancato  ricollocamento  di
tutto il personale soprannumerario, si definiscono  entro  30  giorni
criteri e tempi per l'utilizzo, presso ogni ente di  area  vasta,  di
forme contrattuali a tempo parziale che riguardino tutto il personale
e non solo il contingente  dei  sovrannumerari.  In  particolare,  la
definizione dei criteri per il ricorso a  queste  forme  contrattuali
deve avvenire previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali,
tenendo conto che la norma  stabilisce  espressamente  come  criterio
prioritario la maggiore anzianita' contributiva. 
    Si precisa che l'attivazione di questi istituti contrattuali deve
avvenire nel  limite  necessario  per  il  riassorbimento  dell'onere
finanziario relativo alle unita' soprannumerarie 
    In via esclusivamente residuale,  in  caso  di  mancato  completo
assorbimento con le modalita' appena illustrate, la norma prevede  da
ultimo  il  ricorso  al  collocamento  in  disponibilita'  ai   sensi
dell'art. 33, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 165 del 2001. 
Comma 430 - Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui 
Finalita' e contenuto 
    La disposizione prevede la facolta' per le province e  le  citta'
metropolitane - in considerazione del processo di trasferimento delle
funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile  2014,
n. 56 - di rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza  nell'anno
2015 dei mutui non trasferiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326. 
    Ne deriva la rimodulazione del relativo  piano  di  ammortamento,
anche in deroga alle disposizioni di cui  al  comma  2,  lettera  c),
dell'articolo 204 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    Gli oneri derivanti dall'applicazione della  disposizione  stessa
restano a carico dell'ente richiedente. 
Modalita' di rinegoziazione 
    Le operazioni di rinegoziazione dei mutui, da effettuare entro il
30 giugno 2015 ai fini di garantire la sterilizzazione del pagamento,
possono essere effettuate con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la
"CDP"), nonche' con gli altri soggetti finanziatori. 
    Non  possono  essere  oggetto  delle   suddette   operazioni   di
rinegoziazione i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e  delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326. 
    La CDP, previa  autorizzazione  dei  propri  organi  deliberanti,
regolamenta  le  operazioni  di  rinegoziazione  dei   propri   mutui
attraverso l'emanazione di apposite Circolari che ne rendono note  le
condizioni, i termini e le modalita'. Le  Circolari  sono  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito internet  della  CDP  onde
consentirne la massima pubblicita', nel rispetto di  quanto  previsto
dall'art. 13 del Decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 6 ottobre 2004. 
    Per  quanto  riguarda  i  mutui  concessi   da   altri   soggetti
finanziatori, gli  enti  potranno  formulare  apposita  richiesta  di
rinegoziazione al fine di consentire l'attivazione  dei  processi  di
valutazione istruttoria da parte degli stessi finanziatori. 
Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative 
Partita IVA 
    Le Citta' Metropolitane possono mantenere la  Partita  IVA/Codice
Fiscale delle omonime Province. 
Collegio revisori 
    La citta' metropolitano  puo'  deliberare  che  il  collegio  dei
revisori gia' in carica presso la provincia possa rimanere in  carica
sino alla naturale  scadenza  del  mandato  anche  presso  la  Citta'
Metropolitana, al fine di garantire la continuita' delle funzioni  di
controllo. 
Comparto di contrattazione delle citta' metropolitane 
    Fino alla nuova tornata contrattuale,  le  citta'  metropolitane,
poiche' succedono alle province, applicano  il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali. 
Alienazione del patrimonio immobiliare 
    Con riferimento al patrimonio  immobiliare  di  proprieta'  delle
Province, nell'ottica di una progressiva alienazione dello stesso, e'
possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad  un  fondo
immobiliare  sottoscritto  da  investitori   professionali   privati,
appositamente istituito da Invimit Sgr, societa' detenuta al 100% dal
MEF. 
    Gli immobili oggetto della vendita  possono,  in  prima  istanza,
essere individuati  fra  quelli  condotti  attualmente  in  locazione
passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato. 
    Tale operazione consente di rendere disponibile per  le  Province
risorse economiche importanti, eliminando anche i costi  di  gestione
degli  immobili,  e   per   lo   Stato   di   avviare   processi   di
razionalizzazione mirati accompagnati da  azioni  di  efficientamento
energetico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in  quanto
sono a carico del fondo  tutti  gli  oneri  connessi  al  portafoglio
immobiliare. 

cfp1_15_1

 

cfp1_15_2

(1) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre
    2014, repertorio atti n. 106/CU. 

(2) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre
    2014, repertorio atti n. 107/CU. 


Legge Provinciale Bolzano 26 gennaio 2015, n. 1

Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1

Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione, di stato giuridico del personale insegnante e di apprendistato

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1)  Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:

“10. La Provincia autonoma di Bolzano procede all’indizione di un nuovo corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, solo qualora siano stati nominati tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito dell’ultimo concorso bandito dalle rispettive Intendenze scolastiche.

11. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 48, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e in considerazione della particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano, l’Amministrazione provinciale organizzerà i futuri corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali ed esteri.”

(2)  Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:

“1/bis A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali per l’accesso ai singoli ruoli della scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono così ridisciplinate:

  1. le graduatorie provinciali istituite per l’anno scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli articoli 12/bis e 12/ter sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I docenti che, in base alla normativa vigente, sono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta entro l’anno scolastico 2016/2017, essi vengono depennati definitivamente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 non si procede più all’aggiornamento del punteggio;
  2. a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 la Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali, che verranno utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per tali graduatorie si applicano le disposizioni contenute in questo articolo e negli articoli 12/bis e 12/ter, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 12/bis, comma 1, lettere b), b/bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e l’utilizzo delle nuove graduatorie provinciali. Il servizio di insegnamento specifico, che i docenti delle scuole primarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione universitaria, e che i docenti delle scuole secondarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione, per un intero anno scolastico, viene maggiorato di un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i docenti hanno prestato o prestano senza i predetti requisiti. Le nuove graduatorie provinciali per l’accesso ai ruoli e per le classi di concorso delle scuole in lingua italiana vengono istituite d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione dopo l’entrata in vigore delle norme relative alla definizione delle classi di concorso adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, e comunque non prima dell’anno scolastico 2017/2018. Fino all’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana valgono le attuali graduatorie provinciali, che continuano ad espletare le funzioni previste dalla normativa vigente.

1/ter Fatte salve le eventuali disposizioni nazionali in merito agli insegnanti in possesso del diploma magistrale, a domanda, vengono inseriti nelle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1/bis, lettera b), anche gli insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, e che abbiano prestato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scolastico 2013/2014 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, nelle scuole primarie ed abbiano superato un corso-concorso selettivo di formazione. Il corso-concorso selettivo di formazione consiste in ogni caso in una valutazione del servizio prestato, in una prova scritta e in una prova orale sull’esperienza professionale e sull’aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale emana norme specifiche relative alla valutazione del servizio ed ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione. In sede di attribuzione del punteggio per l’inserimento di questi insegnanti nella nuova graduatoria provinciale viene detratto un punteggio pari al punteggio spettante per cinque anni interi di servizio.”

(3)  Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2/bis, 2/ter e 2/quater:

“2/bis A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il contingente complessivo dei posti annualmente disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado viene assegnato nel modo seguente:

  1. il 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;
  2. il 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al comma 1/bis, lettera a);
  3. il restante 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1/bis, lettera b).

2/ter Nel caso in cui sia esaurita una delle graduatorie di cui al comma 2/bis per l’accesso a un ruolo della scuola primaria o per una classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, il 50 per cento dei posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato viene assegnato scorrendo le restanti due graduatorie; nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti i posti vengono assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante.

2/quater Ai soli fini della stipulazione di contratti a tempo determinato viene presa in considerazione la migliore posizione che i docenti rivestono nelle graduatorie di cui al comma 2/bis, lettere b) e c).”

(4)  Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Fatto salvo l’accesso ai ruoli su posti vacanti, per la copertura di almeno il 50 per cento dei posti vacanti o dei posti annualmente disponibili dall’inizio dell’anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni, è istituita la dotazione organica provinciale supplementare. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’istituzione di tale dotazione, compresa la possibilità di inquadrare in detta dotazione i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali con più di 15 anni di servizio. Finché sono inquadrati nella dotazione organica provinciale supplementare, a tali docenti non viene assegnata alcuna sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni dei contratti collettivi provinciali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le disposizioni vigenti.”

(5)  Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:

“5. Ogni Intendenza scolastica può istituire un’apposita graduatoria al fine di coprire dei posti che richiedono l’impiego di personale specificamente qualificato in relazione a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di offerta formativa. L’inserimento in questa graduatoria è effettuato a domanda del personale docente interessato e previo superamento di una procedura selettiva. A tal fine valgono i seguenti presupposti:

  1. la particolare metodologia didattica o il particolare progetto devono essere previsti nel piano dell’offerta formativa della scuola e devono essere stati attivati da almeno un anno;
  2. i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d’istituto.

6. La Giunta provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e le tipologie dell’offerta formativa e stabilisce ulteriori modalità della procedura selettiva, che viene espletata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità.

7. Al fine di favorire la continuità didattica ed organizzativa possono richiedere la conferma sul posto di servizio dell’anno precedente sia i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, purché siano inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma, i docenti interessati devono aver superato un’apposita procedura di valutazione, che si svolge all’interno della rispettiva scuola. La valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in ogni caso una valutazione del servizio prestato ed un colloquio riguardante l’esperienza professionale e l’aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento della procedura di valutazione e la conferma del posto nella sede di servizio. È anche prevista la possibilità di contratti pluriennali a tempo determinato.”

(6)  Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“d/bis) a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 non è consentita la permanenza nelle graduatorie provinciali dei docenti che hanno già stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento nella scuola primaria o di classi di concorso delle scuole secondarie;”.

(7)  Dopo il comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Le graduatorie d’istituto sono istituite per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con il personale docente e sono articolate in fasce, in relazione alle abilitazioni e ai titoli. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine e le graduatorie di istituto di seconda lingua delle scuole in lingua italiana hanno validità annuale. Fatto salvo quanto previsto per le graduatorie di seconda lingua, le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana hanno validità triennale o comunque corrispondente a quella delle graduatorie di istituto nazionali, con aggiornamento annuale dei punteggi e delle posizioni dei docenti ivi inseriti. La validità triennale vale a partire dalle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2014/2015.”

(8)  Il comma 9 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale. Il trasferimento da altre province è possibile, in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nel rispetto della fascia di appartenenza, esclusivamente nell’anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali.”

(9)  Nell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è soppressa la parola “effettivo”.

(10)  L’articolo 12/quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

“Art. 12/quinquies (Mobilità del personale docente)

1. I docenti che hanno assolto la propria formazione nell’ambito della formazione professionale e che sono inquadrati con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale del personale docente delle scuole di musica e delle scuole della formazione professionale della Provincia (categoria docenti con diploma di laurea quinquennale o diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato), e i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole a carattere statale, possono accedere ai ruoli del personale docente delle scuole a carattere statale ovvero ai ruoli del personale docente delle scuole della formazione professionale della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda della competenza, rispettivamente dalla Giunta provinciale o dalla contrattazione collettiva.”

(11)  Dopo l’articolo 12/quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

”Art. 12/sexies (Periodo di inserimento professionale)

1. Nei primi due anni scolastici in cui il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio, stipula un contratto di lavoro a tempo determinato dall’inizio delle lezioni prevedibilmente fino ad almeno il 30 aprile, nella misura minima di 11 ore su 22 ore settimanali o di 9 ore su 18 ore settimanali, lo stesso si trova nel periodo di inserimento professionale.

2. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui al comma 1 è tenuto a partecipare alle iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico.

3. Le iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico svolte durante il periodo di inserimento professionale possono essere fatte valere ai fini dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Il primo anno scolastico del periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui al comma 1, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un’altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d’istituto.

5. I criteri dettagliati concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento dei corsi di formazione e dell’accompagnamento pratico nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale disciplina la definizione degli organici del personale ispettivo, dirigente e docente delle scuole, sulla base di quanto previsto nei commi 2, 3 e 4. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente, la Giunta provinciale prevede la durata pluriennale dei provvedimenti relativi agli esoneri, utilizzi, distacchi e al lavoro a tempo parziale e l’assegnazione definitiva delle sedi. La Giunta provinciale stabilisce anche i termini per la presentazione delle domande per la fruizione di assenze di durata annuale.”

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1)  Dopo l’articolo 1/ter della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 1/quater e 1/quinquies:

“Art. 1/quater (Riconoscimento delle offerte formative)

1. Tutte le scuole del primo ciclo di istruzione possono riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche. A tal fine, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, possono concedere alle alunne e agli alunni un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica per un massimo di 34 ore all’anno.

2. Le scuole del primo ciclo di istruzione in lingua tedesca concedono, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, alle alunne e agli alunni per seguire attività formative presso le scuole di musica della Provincia – anche in aggiunta all’esonero di cui al comma 1 – un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica, pari a 34 ore all’anno. Per le scuole in lingua italiana tale riconoscimento può avvenire all’interno del curricolo della medesima disciplina.

3. Le scuole del secondo ciclo di istruzione, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o delle studentesse e degli studenti maggiorenni, possono riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia, del Conservatorio di musica e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche e concedere l’esonero dall’orario di insegnamento obbligatorio per un massimo di 57 ore all’anno.

4. Nel rispetto delle indicazioni definite dalla Giunta provinciale, le scuole stabiliscono criteri di qualità e disposizioni dettagliate per il riconoscimento e la collaborazione e li inseriscono nel piano dell’offerta formativa. Il riconoscimento dell’offerta formativa extrascolastica presuppone il riferimento della stessa alle indicazioni provinciali e alla funzione educativa della scuola. I processi di apprendimento e il profitto nell’ambito delle offerte formative extrascolastiche non sono oggetto della valutazione da parte della scuola.

5. Il riconoscimento delle offerte formative delle scuole di musica della Provincia e dell’offerta formativa extrascolastica disciplinato dal presente articolo non ha ripercussioni sul contingente dell’organico delle singole scuole.

Art. 1/quinquies (Sistema informativo scolastico provinciale)

1. L’Amministrazione provinciale gestisce il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione, anche per le scuole dell’infanzia e le scuole paritarie e riconosciute, attraverso l’attivazione di un sistema informativo, secondo criteri e modalità che garantiscono in particolare l’utilizzazione in rete dei dati e delle informazioni. Il sistema informativo comprende l’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni. Per l’alimentazione del sistema informativo possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Il sistema informativo può contenere dati definiti sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il cui trattamento è strettamente necessario all’organizzazione del servizio educativo provinciale di istruzione e formazione.

3. I dati personali generali degli alunni e delle alunne possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti pubblici e privati che forniscono servizi diretti agli alunni e alle alunne, purché funzionali ad una migliore organizzazione del servizio scolastico, nonché ai comuni, all’Azienda sanitaria, al Sindaco del comune competente, all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché alle unità organizzative provinciali competenti esclusivamente per il conseguimento dei loro fini istituzionali.”

(2)  Il comma 6 dell’articolo 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

“6. All’esame di Stato sono ammessi anche le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, almeno il tredicesimo anno di età e che abbiano sostenuto, con esito positivo, l’esame preliminare. Le modalità dell’esame preliminare sono disciplinate con delibera della Giunta provinciale.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, recante “Ordinamento dell’apprendistato”)

(1)  Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

”6. La formazione aziendale può avvenire anche in istituzioni pubbliche nell’ambito di una misura di riabilitazione lavorativa, a condizione che la relativa istituzione adempia gli standard formativi stabiliti dalla Provincia per la relativa professione oggetto di apprendistato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’attuazione di tali misure.” 

Art. 4/bis (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma 4/bis:

4/bis. Nell’ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

2)L’art. 4/bis è stato inserito dall’art. 11, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 5 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la lettera e) del comma 1 dell’articolo 12/bis e il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;
  2. l’articolo 18 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 6 (Norma finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in 577.843,03 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (UPB 27115) dello stato di previsione per l’anno finanziario 2015.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

3)L’art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 11, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

23 luglio Fabbisogni Regioni e otto per mille all’Edilizia scolastica in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 23 luglio, esamina tre DPCM recanti:

– Adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo;

– Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna Provincia delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica ed alle funzioni di gestione del territorio – ESAME PRELIMINARE;

– Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità, nel campo dei trasporti, di gestione del territorio e dell’ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, sul servizio smaltimento rifiuti, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido – ESAME PRELIMINARE

In materia di edilizia scolastica il Consiglio approva uno schema di regolamento che aggiunge la tipologia “ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica” tra i destinatari dell’Otto per mille. 

Tre  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard di Comuni e Province

Su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e in via preliminare due schemi di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all’attuazione del decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province” per l’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo e dei fabbisogni standard, per ciascun Comune e Provincia delle Regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni fondamentali come definite dal medesimo decreto legislativo n. 216 del 2010.

Il decreto legislativo del 2010, a sua volta attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, mira al definitivo superamento del criterio della spesa storica di Comuni e Province, sostituendolo con il criterio del fabbisogno standard.

L’approvazione dei tre provvedimenti si inserisce all’interno di un complessivo processo volto a garantire una migliore allocazione delle risorse pubbliche, maggiore trasparenza del flusso dei trasferimenti, più equità nella redistribuzione delle risorse e maggiore efficienza nella gestione della spesa pubblica, in modo da promuovere un progressivo miglioramento della quantità e dell’efficienza dei servizi resi ai cittadini.

Il decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che l’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo e dei fabbisogni standard avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Le note metodologiche, a loro volta approvate dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo, sono volte ad illustrare il procedimento seguito per la determinazione dei relativi fabbisogni. Tale procedimento si è sviluppato, essenzialmente, in cinque fasi:

identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile, acquisiti sia da banche-dati ufficiali, sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari somministrati a Province, Comuni ed Unioni di Comuni;individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;analisi dei costi finalizzata all’individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;definizione di un sistema di indicatori per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire agli Enti locali di migliorarli.

Amministrazione, gestione e controllo – approvazione definitiva

Il Consiglio dei Ministri ha, quindi, approvato, in via definitiva, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo.

Lo schema di decreto era stato già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta 18 aprile 2013 e, successivamente, sottoposto all’esame Conferenza Stato-città e autonomie locali nonché delle competenti Commissioni parlamentari per l’acquisizione dei relativi pareri.

Nel merito del provvedimento, la funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo è stata distinta, per i Comuni, in quattro “macro servizi”, attinenti ai servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, ai servizi di ufficio tecnico, ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico ed, infine, ad altri servizi generali; i singoli coefficienti di riparto relativi ai predetti macro servizi sono stati utilizzati per la costruzione di un unico coefficiente di riparto aggregato relativamente alla funzione nel suo insieme. Per le province, invece, la nota metodologica ed il fabbisogno standard sono stati elaborati con riferimento alla funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo, considerata nel suo insieme.

Istruzione pubblica, gestione del territorio, viabilità, rifiuti – approvazione preliminare

Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, approvato, in via preliminare, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna Provincia delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica ed alle funzioni di gestione del territorio.

Inoltre, ha approvato, sempre in via preliminare, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità, nel campo dei trasporti, di gestione del territorio e dell’ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, sul servizio smaltimento rifiuti, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido.

Nel merito del provvedimento, le relative note metodologiche ed i fabbisogni standard si riferiscono alle funzioni fondamentali dei Comuni, come individuate dal decreto legislativo n. 216 del 2010, relative alle funzioni di istruzione pubblica, a quelle nel campo della viabilità e dei trasporti, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente ed, infine, alle funzioni nel settore sociale.

Con l’approvazione preliminare di tali provvedimenti, si avvia, pertanto, l’iter per l’adozione delle note metodologiche, già approvate dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo, rispettivamente, nelle sedute del 2 luglio e 23 dicembre 2013, e dei fabbisogni standard per ciascun Comune e Provincia in ordine alle menzionate funzioni di rispettiva competenza.

I due schemi di decreto verranno, quindi, sottoposti all’esame della Conferenza Stato – città e autonomie locali ed alle Commissioni parlamentari competenti, secondo quanto prescritto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010.

OTTO PER MILLE 
Otto per mille anche per le ristrutturazioni scolastiche – Decreto presidenziale

Su proposta del Presidente del Consiglio è stato approvato uno schema di regolamento che modifica ed integra il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 n.76, che specifica criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale.

Con queste modifiche il Governo si adegua a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014 che, all’articolo 1, comma 206, ha innovato la disciplina della destinazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a gestione statale prevedendo l’aggiunta alle quattro tipologie ivi previste “fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali” una quinta tipologia costituita da “ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica”. Con questo regolamento quindi viene assicurata una nuova categoria di destinatari del beneficio. Lo schema di regolamento verrà trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari di merito per i pareri prescritti.

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni. (14G00069)

(GU n.81 del 7-4-2014)

 Vigente al: 8-4-2014
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

  1. La presente  legge  detta  disposizioni  in  materia  di  citta'
metropolitane, province, unioni  e  fusioni  di  comuni  al  fine  di
adeguare  il  loro  ordinamento  ai   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. 
  2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di area vasta con
le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con  le  seguenti  finalita'
istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio
metropolitano; promozione e gestione  integrata  dei  servizi,  delle
infrastrutture e delle  reti  di  comunicazione  di  interesse  della
citta' metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al
proprio livello,  ivi  comprese  quelle  con  le  citta'  e  le  aree
metropolitane europee. 
  3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai
sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente
montano  e  confinanti  con  Paesi  stranieri  sono  riconosciute  le
specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. 
  4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da  due  o  piu'
comuni per l'esercizio  associato  di  funzioni  o  servizi  di  loro
competenza; le unioni e le fusioni di comuni  sono  disciplinate  dai
commi da 104 a 141. 
  5. In attesa della riforma del titolo V della parte  seconda  della
Costituzione  e  delle  relative  norme  di  attuazione,  le   citta'
metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova,  Bologna,  Firenze,
Bari, Napoli e  Reggio  Calabria  sono  disciplinate  dalla  presente
legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli  114
e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando
la competenza  regionale  ai  sensi  del  predetto  articolo  117.  I
principi della presente legge valgono come principi di grande riforma
economica e sociale per la disciplina di citta' e aree  metropolitane
da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana  e  dalla
regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi statuti. 
  6. Il territorio della citta'  metropolitana  coincide  con  quello
della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni,  ivi
compresi i  comuni  capoluogo  delle  province  limitrofe,  ai  sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per  la  modifica
delle circoscrizioni provinciali  limitrofe  e  per  l'adesione  alla
citta' metropolitana. Qualora la regione  interessata,  entro  trenta
giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto
articolo 133, esprima parere contrario, in  tutto  o  in  parte,  con
riguardo alle proposte formulate  dai  comuni,  il  Governo  promuove
un'intesa tra la regione e i comuni interessati,  da  definire  entro
novanta giorni dalla data di  espressione  del  parere.  In  caso  di
mancato raggiungimento dell'intesa  entro  il  predetto  termine,  il
Consiglio dei ministri, sentita la relazione  del  Ministro  per  gli
affari regionali e del Ministro dell'interno,  udito  il  parere  del
presidente  della  regione,  decide  in  via  definitiva  in   ordine
all'approvazione e alla presentazione al Parlamento  del  disegno  di
legge contenente modifiche  territoriali  di  province  e  di  citta'
metropolitane,  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo  comma,   della
Costituzione. 
  7. Sono organi della citta' metropolitana: 
  a) il sindaco metropolitano; 
  b) il consiglio metropolitano; 
  c) la conferenza metropolitana. 
  8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e  presiede
il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici  e  all'esecuzione  degli
atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite  dallo  statuto.  Il
consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone
alla conferenza lo statuto e le sue modifiche,  approva  regolamenti,
piani  e  programmi;  approva  o  adotta  ogni  altro  atto  ad  esso
sottoposto dal sindaco  metropolitano;  esercita  le  altre  funzioni
attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco  metropolitano,  il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della
conferenza  metropolitana.  A  seguito  del  parere  espresso   dalla
conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo
dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della
popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via
definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri
propositivi e consultivi,  secondo  quanto  disposto  dallo  statuto,
nonche' i poteri di cui al comma 9. 
  9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo  statuto  e  le
sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano  con  i  voti  che
rappresentino almeno  un  terzo  dei  comuni  compresi  nella  citta'
metropolitana e la  maggioranza  della  popolazione  complessivamente
residente. 
  10. Nel rispetto della presente  legge  lo  statuto  stabilisce  le
norme fondamentali dell'organizzazione  dell'ente,  ivi  comprese  le
attribuzioni  degli  organi  nonche'   l'articolazione   delle   loro
competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9. 
  11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto: 
  a) regola le modalita' e gli strumenti di coordinamento dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano; 
  b) disciplina i rapporti tra i comuni  e  le  loro  unioni  facenti
parte della citta' metropolitana e la citta' metropolitana in  ordine
alle modalita'  di  organizzazione  e  di  esercizio  delle  funzioni
metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in
comune, eventualmente differenziate per aree  territoriali.  Mediante
convenzione che regola le modalita' di  utilizzo  di  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie,  i  comuni  e  le  loro  unioni  possono
avvalersi di strutture della citta' metropolitana, e  viceversa,  per
l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le  loro  unioni
possono delegare il  predetto  esercizio  a  strutture  della  citta'
metropolitana, e viceversa, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica; 
  c) puo' prevedere, anche  su  proposta  della  regione  e  comunque
d'intesa con la medesima,  la  costituzione  di  zone  omogenee,  per
specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita'  territoriali,
con organismi di coordinamento collegati  agli  organi  della  citta'
metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.
La mancata intesa puo' essere superata con decisione della conferenza
metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti; 
  d) regola le modalita' in base alle quali i comuni non compresi nel
territorio metropolitano possono  istituire  accordi  con  la  citta'
metropolitana. 
  12. Le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo
quanto previsto dal comma 18 per la citta'  metropolitana  di  Reggio
Calabria, e ai commi da 101  a  103  sono  costituite  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge nel territorio delle  province
omonime. 
  13. Il sindaco del comune capoluogo  indice  le  elezioni  per  una
conferenza statutaria per la redazione di  una  proposta  di  statuto
della citta' metropolitana. La conferenza e' costituita con un numero
di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per  il  consiglio
metropolitano, ed e' eletta in conformita' alle disposizioni  di  cui
ai  commi  da  25   a   39.   Le   liste   sono   presentate   presso
l'amministrazione provinciale il quinto giorno  antecedente  la  data
delle elezioni. La conferenza e' presieduta dal  sindaco  del  comune
capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30  settembre  2014
trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. 
  14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  325,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e
la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, restano in carica, a  titolo  gratuito,  fino  al  31
dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di
quanto  disposto  per  la  gestione  provvisoria  degli  enti  locali
dall'articolo  163,  comma   2,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,   di   seguito
denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili;  il
presidente assume fino a tale data anche le  funzioni  del  consiglio
provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente  legge
la provincia sia commissariata, il commissariamento e' prorogato fino
al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia  si  applicano  le
disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. 
  15. Entro  il  30  settembre  2014  si  svolgono  le  elezioni  del
consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo,  e
si   insediano   il   consiglio   metropolitano   e   la   conferenza
metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il  consiglio  metropolitano
approva lo statuto. 
  16. Il 1º gennaio 2015  le  citta'  metropolitane  subentrano  alle
province omonime e succedono ad esse in tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri  di
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno;
alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni
di sindaco metropolitano e  la  citta'  metropolitana  opera  con  il
proprio statuto e  i  propri  organi,  assumendo  anche  le  funzioni
proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta  data  non  sia
approvato lo  statuto  della  citta'  metropolitana,  si  applica  lo
statuto  della  provincia.  Le  disposizioni  dello   statuto   della
provincia relative  al  presidente  della  provincia  e  alla  giunta
provinciale si applicano al sindaco  metropolitano;  le  disposizioni
relative  al  consiglio  provinciale  si   applicano   al   consiglio
metropolitano. 
  17. In caso di mancata  approvazione  dello  statuto  entro  il  30
giugno 2015 si  applica  la  procedura  per  l'esercizio  del  potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  18. La citta' metropolitana di Reggio Calabria e'  costituita,  con
le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli
organi della provincia ovvero  comunque  entro  trenta  giorni  dalla
decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e,  comunque,
non entra in funzione prima del rinnovo degli organi  del  comune  di
Reggio Calabria.  I  termini  di  cui  ai  commi  da  12  a  17  sono
conseguentemente  rideterminati  sostituendo  la  predetta  data   di
costituzione della citta' metropolitana a quella di entrata in vigore
della presente legge. In ogni caso il termine del 30  settembre  2014
e' sostituito dal  centottantesimo  giorno  dalla  predetta  data  di
costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del  1º  gennaio  2015
sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza  degli
organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e'  sostituito  dal
trecentosessantacinquesimo  giorno  dalla   scadenza   degli   organi
provinciali. 
  19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il  sindaco  del  comune
capoluogo. 
  20.  Il   consiglio   metropolitano   e'   composto   dal   sindaco
metropolitano e da: 
  a)  ventiquattro  consiglieri  nelle   citta'   metropolitane   con
popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; 
  b) diciotto consiglieri nelle citta' metropolitane con  popolazione
residente superiore a 800.000 e inferiore  o  pari  a  3  milioni  di
abitanti; 
  c) quattordici consiglieri nelle altre citta' metropolitane. 
  21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In  caso
di rinnovo del consiglio del comune capoluogo,  si  procede  a  nuove
elezioni del consiglio  metropolitano  entro  sessanta  giorni  dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo. 
  22. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere l'elezione
diretta del sindaco e del  consiglio  metropolitano  con  il  sistema
elettorale che  sara'  determinato  con  legge  statale.  E'  inoltre
condizione necessaria, affinche' si possa far luogo  a  elezione  del
sindaco e del consiglio metropolitano  a  suffragio  universale,  che
entro la data  di  indizione  delle  elezioni  si  sia  proceduto  ad
articolare il territorio del comune capoluogo in piu' comuni.  A  tal
fine il comune capoluogo  deve  proporre  la  predetta  articolazione
territoriale, con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  adottata
secondo la procedura prevista dall'articolo 6,  comma  4,  del  testo
unico. La proposta del consiglio comunale deve  essere  sottoposta  a
referendum tra tutti  i  cittadini  della  citta'  metropolitana,  da
effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere
approvata dalla maggioranza dei partecipanti  al  voto.  E'  altresi'
necessario  che  la  regione  abbia  provveduto  con  propria   legge
all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione  ai  sensi
dell'articolo  133  della  Costituzione.  In  alternativa  a   quanto
previsto dai periodi precedenti, per le sole citta' metropolitane con
popolazione superiore  a  tre  milioni  di  abitanti,  e'  condizione
necessaria, affinche' si possa far luogo ad elezione  del  sindaco  e
del consiglio metropolitano a suffragio universale,  che  lo  statuto
della citta' metropolitana preveda la costituzione di zone  omogenee,
ai sensi del comma 11, lettera c), e che il  comune  capoluogo  abbia
realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone  dotate  di
autonomia amministrativa, in coerenza con  lo  statuto  della  citta'
metropolitana. 
  23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 60, comma 1: 
  1)  all'alinea,  dopo  le  parole:  «consigliere  comunale,»   sono
inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»; 
  2) il numero 12) e' sostituito dal seguente: 
      «12)  i   sindaci,   presidenti   di   provincia,   consiglieri
metropolitani, consiglieri comunali, provinciali  o  circoscrizionali
in carica, rispettivamente, in altro  comune,  citta'  metropolitana,
provincia o circoscrizione»; 
  b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le  parole:  «consigliere
comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»; 
  c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere  regionale,  comunale  e
circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche'
di sindaco e di assessore dei comuni compresi  nel  territorio  della
regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. 
  2. Le cariche  di  consigliere  comunale  e  circoscrizionale  sono
incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di
altro   comune   e   di   consigliere   circoscrizionale   di   altra
circoscrizione, anche di altro comune. 
  3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune». 
  24.   L'incarico   di   sindaco   metropolitano,   di   consigliere
metropolitano e di componente della conferenza  metropolitana,  anche
con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e'  esercitato
a titolo gratuito. 
  25.  Il  consiglio  metropolitano  e'  eletto  dai  sindaci  e  dai
consiglieri comunali dei  comuni  della  citta'  metropolitana.  Sono
eleggibili a consigliere metropolitano  i  sindaci  e  i  consiglieri
comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale  comporta  la
decadenza da consigliere metropolitano. 
  26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da
un numero di candidati non inferiore alla meta'  dei  consiglieri  da
eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi  diritto
al voto. 
  27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in
misura superiore al 60  per  cento  del  numero  dei  candidati,  con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero  dei  candidati
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore  a
50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma
29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti  al
sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo
da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.
La  lista  che,  all'esito  della  cancellazione  delle   candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello  minimo
prescritto dal comma 26 e' inammissibile. 
  28. Nei primi cinque anni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27. 
  29.  Le  liste  sono   presentate   presso   l'ufficio   elettorale
appositamente   costituito   presso   gli   uffici   del    consiglio
metropolitano   e,   in   sede   di   prima   applicazione,    presso
l'amministrazione provinciale dalle ore otto del  ventunesimo  giorno
alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione. 
  30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto diretto, libero e
segreto, attribuito a liste di  candidati  concorrenti  in  un  unico
collegio  elettorale  corrispondente  al  territorio   della   citta'
metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso  l'ufficio
elettorale di cui al comma 29. 
  31. Le  schede  di  votazione  sono  fornite  a  cura  dell'ufficio
elettorale di cui al comma 29  in  colori  diversi  a  seconda  della
dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto  al  voto,
secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli
aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al  comune
in cui sono in carica. 
  32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base
di un indice determinato in relazione  alla  popolazione  complessiva
della fascia demografica del comune di cui e' sindaco o  consigliere,
determinata ai sensi del comma 33. 
  33. Ai fini delle elezioni, i  comuni  della  citta'  metropolitana
sono ripartiti nelle seguenti fasce: 
  a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
  b) comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000  e  fino  a  5.000
abitanti; 
  c) comuni con  popolazione  superiore  a  5.000  e  fino  a  10.000
abitanti; 
  d) comuni con popolazione  superiore  a  10.000  e  fino  a  30.000
abitanti; 
  e) comuni con popolazione superiore  a  30.000  e  fino  a  100.000
abitanti; 
  f) comuni con popolazione superiore a  100.000  e  fino  a  250.000
abitanti; 
  g) comuni con popolazione superiore a  250.000  e  fino  a  500.000
abitanti; 
  h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di
abitanti; 
  i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. 
  34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce  demografiche
dei comuni appartenenti  alla  citta'  metropolitana  e'  determinato
secondo le modalita', le operazioni e i limiti indicati nell'allegato
A annesso alla presente legge. 
  35. Ciascun elettore puo' esprimere,  inoltre,  nell'apposita  riga
della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla  carica  di
consigliere  metropolitano  compreso  nella  lista,  scrivendone   il
cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il  cui  valore
e' ponderato ai sensi del comma 34. 
  36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma
dei  voti  ponderati  validi  riportati  da  ciascuna  di  esse.  Per
l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si  divide
la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,  4
... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi
si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti,  quelli  piu'  alti,  in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,  disponendoli  in
una  graduatoria   decrescente.   Ciascuna   lista   consegue   tanti
rappresentanti eletti quanti sono i  quozienti  a  essa  appartenenti
compresi nella graduatoria.  A  parita'  di  quoziente,  nelle  cifre
intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha  ottenuto
la maggiore cifra  elettorale  e,  a  parita'  di  quest'ultima,  per
sorteggio. 
  37.  L'ufficio  elettorale,  costituito  ai  sensi  del  comma  29,
terminate le operazioni di scrutinio: 
    a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista; 
  b) determina la cifra individuale ponderata dei  singoli  candidati
sulla base dei voti di preferenza ponderati; 
  c) procede al riparto dei  seggi  tra  le  liste  e  alle  relative
proclamazioni. 
  38. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato  eletto
il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli  eletti
della lista; in caso di ulteriore parita', e'  proclamato  eletto  il
candidato piu' giovane. 
  39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa
la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di  un  comune
della citta' metropolitana, sono attribuiti ai candidati  che,  nella
medesima  lista,  hanno  ottenuto  la  maggiore   cifra   individuale
ponderata. Non si  considera  cessato  dalla  carica  il  consigliere
eletto o rieletto sindaco o consigliere in  un  comune  della  citta'
metropolitana. 
  40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un  vicesindaco,  scelto
tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali  funzioni  a
lui delegate e  dandone  immediata  comunicazione  al  consiglio.  Il
vicesindaco esercita le funzioni del sindaco  in  ogni  caso  in  cui
questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi  dalla
carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco  del
proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento
del nuovo sindaco metropolitano. 
  41. Il sindaco metropolitano  puo'  altresi'  assegnare  deleghe  a
consiglieri   metropolitani,   nel   rispetto   del   principio    di
collegialita', secondo le modalita'  e  nei  limiti  stabiliti  dallo
statuto. 
  42.  La  conferenza   metropolitana   e'   composta   dal   sindaco
metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni
appartenenti alla citta' metropolitana. 
  43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni  della
conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da  5
a 11. 
  44. A valere sulle risorse proprie  e  trasferite,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque  nel  rispetto  dei
vincoli del patto di stabilita' interno,  alla  citta'  metropolitana
sono attribuite le funzioni  fondamentali  delle  province  e  quelle
attribuite alla citta'  metropolitana  nell'ambito  del  processo  di
riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a  97
del presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo  117,  secondo
comma,  lettera  p),  della  Costituzione,   le   seguenti   funzioni
fondamentali: 
  a)  adozione  e  aggiornamento  annuale  di  un  piano   strategico
triennale del  territorio  metropolitano,  che  costituisce  atto  di
indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni  dei  comuni  e
delle unioni di comuni compresi nel  predetto  territorio,  anche  in
relazione  all'esercizio  di  funzioni  delegate  o  assegnate  dalle
regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro
competenza; 
  b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le  strutture
di  comunicazione,  le  reti  di  servizi  e   delle   infrastrutture
appartenenti alla competenza  della  comunita'  metropolitana,  anche
fissando vincoli e  obiettivi  all'attivita'  e  all'esercizio  delle
funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; 
  c) strutturazione di sistemi coordinati  di  gestione  dei  servizi
pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di  interesse  generale
di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la  citta'
metropolitana puo' esercitare  le  funzioni  di  predisposizione  dei
documenti di  gara,  di  stazione  appaltante,  di  monitoraggio  dei
contratti di servizio e di organizzazione  di  concorsi  e  procedure
selettive; 
  d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la
coerenza  della  pianificazione  urbanistica   comunale   nell'ambito
metropolitano; 
  e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico  e  sociale,
anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e  di
ricerca  innovative  e  coerenti  con  la  vocazione   della   citta'
metropolitana come delineata nel piano strategico del  territorio  di
cui alla lettera a); 
  f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione in ambito metropolitano. 
  45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e  alle
regioni nelle materie di cui  all'articolo  117  della  Costituzione,
nonche' l'applicazione di quanto  previsto  dall'articolo  118  della
Costituzione. 
  46. Lo Stato e le regioni,  ciascuno  per  le  proprie  competenze,
possono attribuire ulteriori funzioni alle  citta'  metropolitane  in
attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza  di  cui  al  primo   comma   dell'articolo   118   della
Costituzione. 
  47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il  personale
e le risorse  strumentali  della  provincia  a  cui  ciascuna  citta'
metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti  attivi
e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro
alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni  mobili  e
immobili e' esente da oneri fiscali. 
  48.  Al  personale  delle  citta'  metropolitane  si  applicano  le
disposizioni vigenti per il personale delle  province;  il  personale
trasferito dalle province mantiene, fino al  prossimo  contratto,  il
trattamento economico in godimento. 
  49. In considerazione della necessita' di garantire  il  tempestivo
adempimento degli obblighi internazionali gia' assunti  dal  Governo,
nonche'  dell'interesse  regionale  concorrente  con  il   preminente
interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, la  regione  Lombardia,  anche  mediante
societa'   dalla   stessa   controllate,   subentra   in   tutte   le
partecipazioni azionarie di controllo  detenute  dalla  provincia  di
Milano nelle societa' che  operano  direttamente  o  per  tramite  di
societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione  di
infrastrutture   comunque   connesse    all'esposizione    universale
denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sono definite con decreto  del  Ministro
per gli affari regionali, da adottare  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il
trasferimento, in esenzione fiscale,  alla  regione  Lombardia  delle
partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data  del
31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in  regime
di esenzione fiscale alla citta' metropolitana. 
  50. Alle citta' metropolitane si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni in materia di comuni di cui al testo  unico,  nonche'
le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda  della
Costituzione e delle relative norme di attuazione, le  province  sono
disciplinate dalla presente legge. 
  52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle  materie
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,  e
le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
Le regioni riconoscono alle province  di  cui  al  comma  3,  secondo
periodo, forme particolari di  autonomia  nelle  materie  di  cui  al
predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. 
  53. Le norme di cui ai commi da 51 a  100  non  si  applicano  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  alla  regione  Valle
d'Aosta. 
  54. Sono organi  delle  province  di  cui  ai  commi  da  51  a  53
esclusivamente: 
  a) il presidente della provincia; 
  b) il consiglio provinciale; 
  c) l'assemblea dei sindaci. 
  55. Il presidente della provincia  rappresenta  l'ente,  convoca  e
presiede  il  consiglio  provinciale  e  l'assemblea   dei   sindaci,
sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi   e   degli   uffici   e
all'esecuzione degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite
dallo statuto. Il consiglio e' l'organo  di  indirizzo  e  controllo,
propone  all'assemblea  lo  statuto,  approva   regolamenti,   piani,
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad  esso  sottoposto  dal
presidente della provincia; esercita  le  altre  funzioni  attribuite
dallo  statuto.  Su  proposta  del  presidente  della  provincia   il
consiglio adotta gli schemi  di  bilancio  da  sottoporre  al  parere
dell'assemblea  dei  sindaci.   A   seguito   del   parere   espresso
dall'assemblea dei sindaci con i voti  che  rappresentino  almeno  un
terzo dei comuni compresi nella  provincia  e  la  maggioranza  della
popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via
definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea  dei  sindaci  ha  poteri
propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto  dallo
statuto.  L'assemblea  dei  sindaci  adotta  o  respinge  lo  statuto
proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con  i  voti
che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia
e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. 
  56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai  sindaci  dei  comuni
appartenenti alla provincia. 
  57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo  periodo,
possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione  di  zone
omogenee per specifiche  funzioni,  con  organismi  di  coordinamento
collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  58. Il presidente della provincia  e'  eletto  dai  sindaci  e  dai
consiglieri dei comuni della provincia. 
  59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni. 
  60. Sono eleggibili a presidente della provincia  i  sindaci  della
provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data
di svolgimento delle elezioni. 
  61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di  candidature,
sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al  voto.
Le  candidature   sono   presentate   presso   l'ufficio   elettorale
appositamente costituito presso la sede  della  provincia  dalle  ore
otto del ventunesimo giorno alle  ore  dodici  del  ventesimo  giorno
antecedente la votazione. 
  62. Il presidente della  provincia  e'  eletto  con  voto  diretto,
libero e segreto. L'elezione avviene  in  unica  giornata  presso  un
unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui
al comma 61 dalle ore otto alle ore venti.  Le  schede  di  votazione
sono fornite a cura dell'ufficio elettorale. 
  63. Ciascun elettore vota per un  solo  candidato  alla  carica  di
presidente della provincia. Il voto e' ponderato ai sensi  dei  commi
33 e 34. 
  64. E' eletto presidente della provincia il candidato che  consegue
il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione  di  cui  ai
commi 33 e 34. In caso di parita' di voti,  e'  eletto  il  candidato
piu' giovane. 
  65. Il presidente della provincia decade dalla carica  in  caso  di
cessazione dalla carica di sindaco. 
  66. Il presidente della provincia puo' nominare un  vicepresidente,
scelto  tra  i  consiglieri  provinciali,  stabilendo  le   eventuali
funzioni  a  lui  delegate  e  dandone  immediata  comunicazione   al
consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del  presidente  in
ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo'  altresi'
assegnare  deleghe  a  consiglieri  provinciali,  nel  rispetto   del
principio  di  collegialita',  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti
stabiliti dallo statuto. 
  67. Il consiglio  provinciale  e'  composto  dal  presidente  della
provincia e da  sedici  componenti  nelle  province  con  popolazione
superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con
popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti  nelle
province con popolazione fino a 300.000 abitanti. 
  68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni. 
  69.  Il  consiglio  provinciale  e'  eletto  dai  sindaci   e   dai
consiglieri comunali dei comuni della provincia.  Sono  eleggibili  a
consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
La  cessazione  dalla  carica  comunale  comporta  la  decadenza   da
consigliere provinciale. 
  70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da  un  numero
di candidati non superiore al numero dei consiglieri  da  eleggere  e
non inferiore alla meta' degli stessi, sottoscritte da  almeno  il  5
per cento degli aventi diritto al voto. 
  71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in
misura superiore al 60  per  cento  del  numero  dei  candidati,  con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero  dei  candidati
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore  a
50 centesimi. In  caso  contrario,  l'ufficio  elettorale  riduce  la
lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti  al  sesso  piu'
rappresentato,  procedendo  dall'ultimo  della  lista,  in  modo   da
assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La
lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti,
contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo  prescritto
dal comma 70 e' inammissibile. 
  72. Nei primi cinque anni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71. 
  73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui  al
comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle  ore  dodici  del
ventesimo giorno antecedente la votazione. 
  74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto,  libero  e
segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste,  in
un unico  collegio  elettorale  corrispondente  al  territorio  della
provincia. L'elezione avviene  in  unica  giornata  presso  l'ufficio
elettorale di cui al comma 61. 
  75. Le  schede  di  votazione  sono  fornite  a  cura  dell'ufficio
elettorale di cui al comma 61  in  colori  diversi  a  seconda  della
fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al
voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai  sensi  del  comma
33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del  colore  relativo
al comune in cui sono in carica. 
  76. Ciascun elettore esprime un solo voto per  uno  dei  candidati,
che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. 
  77. L'ufficio elettorale, terminate  le  operazioni  di  scrutinio,
determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati  sulla
base dei voti espressi e proclama eletti i candidati  che  conseguono
la  maggiore  cifra  individuale  ponderata.  A  parita'   di   cifra
individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente
al sesso meno rappresentato tra gli  eletti;  in  caso  di  ulteriore
parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane. 
  78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa
la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di  un  comune
della provincia, sono attribuiti ai  candidati  che,  nella  medesima
lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si
considera cessato dalla  carica  il  consigliere  eletto  o  rieletto
sindaco o consigliere in un comune della provincia. 
  79. In sede di prima applicazione della presente legge,  l'elezione
ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio  provinciale,  presieduto
dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta: 
  a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi  scadono
per fine mandato nel 2014; 
  b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro  trenta
giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla  decadenza  o
scioglimento anticipato degli organi provinciali. 
  80. Per le elezioni di cui al comma 79,  sono  eleggibili  anche  i
consiglieri provinciali uscenti. 
  81. Nel  caso  di  cui  al  comma  79,  lettera  a),  il  consiglio
provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge  fino  al  31
dicembre 2014  le  funzioni  relative  ad  atti  preparatori  e  alle
modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei
sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva  le  predette
modifiche entro il 31 dicembre  2014.  Entro  la  medesima  data,  si
procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a
65.  Per  le  prime  elezioni  di  cui  al  precedente  periodo  sono
eleggibili anche  i  consiglieri  provinciali  uscenti.  In  caso  di
mancata approvazione delle modifiche statutarie entro  il  30  giugno
2015 si applica la procedura per l'esercizio del  potere  sostitutivo
di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  82. Nel caso di cui  al  comma  79,  lettera  a),  in  deroga  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  325,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in  carica  alla
data di entrata in vigore della presente  legge  ovvero,  qualora  la
provincia sia  commissariata,  il  commissario,  assumendo  anche  le
funzioni del consiglio provinciale, nonche'  la  giunta  provinciale,
restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria  amministrazione,
comunque nei limiti di quanto disposto per  la  gestione  provvisoria
degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e  per
gli  atti  urgenti  e  indifferibili,   fino   all'insediamento   del
presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da  58  a  65  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2014. 
  83. Nel caso di cui  al  comma  79,  lettera  b),  l'assemblea  dei
sindaci approva le modifiche  statutarie  conseguenti  alla  presente
legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale.  In
caso di mancata approvazione  delle  modifiche  statutarie  entro  la
predetta data si applica la  procedura  per  l'esercizio  del  potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  84. Gli incarichi di presidente  della  provincia,  di  consigliere
provinciale  e  di  componente  dell'assemblea   dei   sindaci   sono
esercitati a titolo gratuito. 
  85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni
di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: 
  a)  pianificazione  territoriale  provinciale   di   coordinamento,
nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di
competenza; 
  b) pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale,
autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in
coerenza con  la  programmazione  regionale,  nonche'  costruzione  e
gestione delle strade provinciali e  regolazione  della  circolazione
stradale ad esse inerente; 
  c) programmazione provinciale della rete scolastica,  nel  rispetto
della programmazione regionale; 
  d)    raccolta    ed    elaborazione    di     dati,     assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali; 
  e) gestione dell'edilizia scolastica; 
  f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale  e
promozione delle pari opportunita' sul territorio provinciale. 
  86. Le province di cui al  comma  3,  secondo  periodo,  esercitano
altresi' le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: 
  a) cura dello sviluppo strategico  del  territorio  e  gestione  di
servizi in forma associata in base alle specificita'  del  territorio
medesimo; 
  b)  cura  delle  relazioni  istituzionali  con  province,  province
autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di
altri  Stati,  con  esse  confinanti  e  il  cui   territorio   abbia
caratteristiche montane, anche stipulando accordi e  convenzioni  con
gli enti predetti. 
  87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei
limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale  e
regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai
sensi  dell'articolo  117,  commi  secondo,  terzo  e  quarto,  della
Costituzione. 
  88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i  comuni,  esercitare
le funzioni di predisposizione dei documenti  di  gara,  di  stazione
appaltante,  di  monitoraggio  dei  contratti  di   servizio   e   di
organizzazione di concorsi e procedure selettive. 
  89. Fermo restando quanto disposto dal comma  88,  lo  Stato  e  le
regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le  funzioni
provinciali diverse da quelle di  cui  al  comma  85,  in  attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine  di  conseguire
le  seguenti  finalita':  individuazione   dell'ambito   territoriale
ottimale  di  esercizio  per  ciascuna  funzione;   efficacia   nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni  e  delle
unioni di comuni;  sussistenza  di  riconosciute  esigenze  unitarie;
adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli  enti
territoriali coinvolti nel processo di riordino,  mediante  intese  o
convenzioni. Sono altresi' valorizzate forme di  esercizio  associato
di funzioni da parte  di  piu'  enti  locali,  nonche'  le  autonomie
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono
trasferite dalle province ad altri enti  territoriali  continuano  ad
essere da esse esercitate fino  alla  data  dell'effettivo  avvio  di
esercizio da parte dell'ente subentrante; tale  data  e'  determinata
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
92 per le funzioni di competenza statale ovvero  e'  stabilita  dalla
regione  ai  sensi  del  comma  95  per  le  funzioni  di  competenza
regionale. 
  90. Nello specifico caso in cui disposizioni  normative  statali  o
regionali di  settore  riguardanti  servizi  di  rilevanza  economica
prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione  dei  predetti
servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o  agenzie  in
ambito  provinciale  o  sub-provinciale,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e
principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai
sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: 
  a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al
comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo  le  rispettive
competenze, prevedono la  soppressione  di  tali  enti  o  agenzie  e
l'attribuzione  delle  funzioni  alle  province  nel  nuovo   assetto
istituzionale, con tempi, modalita'  e  forme  di  coordinamento  con
regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino
di cui ai commi da 85 a 97,  secondo  i  principi  di  adeguatezza  e
sussidiarieta',  anche  valorizzando,  ove  possibile,  le  autonomie
funzionali; 
  b) per le regioni che  approvano  le  leggi  che  riorganizzano  le
funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di  uno
o piu' enti o agenzie, sono individuate misure premiali  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  per  gli  affari  regionali,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,   sentite    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo  puntuale,
mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le  funzioni  di
cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze. 
  92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto  di
quanto  previsto  dal  comma  96,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze,  sono  stabiliti,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni  e  delle
risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative  connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dei  commi  da  85  a  97,  dalle  province  agli  enti  subentranti,
garantendo i rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato  in  corso,
nonche' quelli a tempo determinato in corso fino  alla  scadenza  per
essi  prevista.  In  particolare,   sono   considerate   le   risorse
finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'articolo  119
della  Costituzione,  che  devono   essere   trasferite   agli   enti
subentranti per l'esercizio delle funzioni loro  attribuite,  dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto  salvo  comunque
quanto previsto dal comma 88. Sullo schema  di  decreto,  per  quanto
attiene  alle  risorse  umane,  sono  consultate  le   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dispone  anche  direttamente  in  ordine  alle
funzioni amministrative  delle  province  in  materie  di  competenza
statale. 
  93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al  comma
91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al  comma  92,
il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al
medesimo comma 92  dispone  comunque  sulle  funzioni  amministrative
delle province di competenza statale. 
  94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti
dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  92  possono
essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita' interno e  le
facolta' di assumere delle province e degli enti  subentranti,  fermo
restando  l'obiettivo  complessivo.   L'attuazione   della   presente
disposizione non deve determinare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  95. La regione, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, provvede, sentite le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al
comma 91. Decorso il termine senza che la regione  abbia  provveduto,
si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  96. Nei  trasferimenti  delle  funzioni  oggetto  del  riordino  si
applicano le seguenti disposizioni: 
  a) il personale  trasferito  mantiene  la  posizione  giuridica  ed
economica,  con  riferimento  alle  voci  del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio, in godimento all'atto  del  trasferimento,
nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti  risorse
sono  trasferite  all'ente  destinatario;  in   particolare,   quelle
destinate a finanziare le voci  fisse  e  variabili  del  trattamento
accessorio, nonche' la progressione  economica  orizzontale,  secondo
quanto previsto dalle  disposizioni  contrattuali  vigenti,  vanno  a
costituire specifici fondi,  destinati  esclusivamente  al  personale
trasferito,  nell'ambito  dei  piu'  generali  fondi  delle   risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I  compensi
di produttivita',  la  retribuzione  di  risultato  e  le  indennita'
accessorie  del  personale  trasferito  rimangono  determinati  negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati   fino   all'applicazione   del   contratto   collettivo
decentrato  integrativo  sottoscritto   conseguentemente   al   primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
  b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili  e'
esente da oneri fiscali; l'ente che  subentra  nei  diritti  relativi
alle partecipazioni societarie  attinenti  alla  funzione  trasferita
puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  c) l'ente che subentra nella funzione succede  anche  nei  rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il  trasferimento
delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite  le
risorse incassate relative a pagamenti  non  ancora  effettuati,  che
rientrano nei rapporti trasferiti; 
  d) gli effetti  derivanti  dal  trasferimento  delle  funzioni  non
rilevano, per gli enti subentranti,  ai  fini  della  disciplina  sui
limiti dell'indebitamento, nonche'  di  ogni  altra  disposizione  di
legge  che,  per  effetto   del   trasferimento,   puo'   determinare
inadempimenti  dell'ente  subentrante,  nell'ambito   di   variazioni
compensative a livello  regionale  ovvero  tra  livelli  regionali  o
locali e livello statale, secondo modalita' individuate  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali, sentita la  Conferenza  unificata,
che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio. 
  97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 92, uno o piu' decreti  legislativi,  previo
parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, in materia di adeguamento della  legislazione
statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato  e  degli  enti
territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei  medesimi
enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) salva la necessita' di  diversa  attribuzione  per  esigenze  di
tutela dell'unita' giuridica  ed  economica  della  Repubblica  e  in
particolare dei livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali, applicazione  coordinata  dei  principi  di
riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui
agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V  e  VII  della  legge  5
maggio 2009,  n.  42,  e  successive  modificazioni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle  province  ai  sensi
dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie  alle
funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5  a
11,  sono  attribuite  ai  soggetti  che  subentrano  nelle  funzioni
trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi  oggetto  della
successione, compresi i rapporti  di  lavoro  e  le  altre  spese  di
gestione. 
  98. Al commissario di cui  all'articolo  141  del  testo  unico,  e
successive modificazioni,  nonche'  ad  eventuali  sub-commissari  si
applica, per quanto compatibile, la disciplina  di  cui  all'articolo
38, comma 1-bis, del decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,
nonche' quanto  previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60,  in  materia
di  professionalita'  e  onorabilita'  dei  commissari  giudiziali  e
straordinari delle procedure di amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese in crisi.  Nei  confronti  degli  stessi  soggetti  si
applicano, altresi', le  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 
  99. I prefetti, nella nomina  dei  sub-commissari  a  supporto  dei
commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi
di  dirigenti  o  funzionari  del  comune  capoluogo,   senza   oneri
aggiuntivi. 
  100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali
sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  101.  Salvo  quanto  previsto  dai  commi  102  e  103,  la  citta'
metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle  norme  relative
alle citta' metropolitane di cui alla presente legge. 
  102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010,  n.
156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite
a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge
5 maggio 2009, n. 42. 
  103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma capitale, con le
modalita' previste al comma 11, disciplina i rapporti tra  la  citta'
metropolitana, il  comune  di  Roma  capitale  e  gli  altri  comuni,
garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata  a
svolgere  quale  sede  degli  organi  costituzionali  nonche'   delle
rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti,  presso
la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del  Vaticano  e
presso le istituzioni internazionali. 
  104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati. 
  105. All'articolo 32 del testo unico, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il terzo periodo del comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
consiglio e' composto da un  numero  di  consiglieri  definito  nello
statuto, eletti dai singoli  consigli  dei  comuni  associati  tra  i
propri componenti, garantendo la  rappresentanza  delle  minoranze  e
assicurando la rappresentanza di ogni comune»; 
  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e  ad  essa  si
applicano, in quanto compatibili e non derogati con  le  disposizioni
della legge recante disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi  previsti  per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le  modalita'
di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase  di
prima istituzione lo statuto dell'unione e'  approvato  dai  consigli
dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate  dal
consiglio dell'unione»; 
    c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter.  Il  presidente  dell'unione  di  comuni  si   avvale   del
segretario di un comune facente parte  dell'unione,  senza  che  cio'
comporti l'erogazione di  ulteriori  indennita'  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi  gli
incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati  ai  dipendenti
delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni  di
comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8  della  legge  23
marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni». 
  106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e  5-ter  dell'articolo
32 del testo  unico,  come  modificati  dal  comma  105,  lo  statuto
dell'unione  di  comuni  deve  altresi'  rispettare  i  principi   di
organizzazione e di funzionamento e  le  soglie  demografiche  minime
eventualmente disposti con legge regionale e assicurare  la  coerenza
con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti. 
  107. All'articolo 14 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente: 
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo  32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni»; 
    b) il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
  «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle  convenzioni
di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero  in
3.000  abitanti  se  i  comuni  appartengono  o  sono  appartenuti  a
comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni  devono
essere formate da almeno  tre  comuni,  e  salvi  il  diverso  limite
demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il  limite  non  si  applica
alle unioni di comuni gia' costituite». 
  108.  Tutte  le  cariche  nell'unione  sono  esercitate  a   titolo
gratuito. 
  109. Per il primo mandato amministrativo, agli  amministratori  del
nuovo comune nato dalla fusione di piu' comuni cui hanno preso  parte
comuni  con  popolazione  inferiore   a   5.000   abitanti   e   agli
amministratori  delle  unioni  di  comuni  comprendenti  comuni   con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano  le  disposizioni
in materia di ineleggibilita', incandidabilita',  inconferibilita'  e
incompatibilita' previste dalla legge per i  comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti. 
  110. Le seguenti attivita' possono essere svolte  dalle  unioni  di
comuni in forma associata anche per i comuni  che  le  costituiscono,
con le seguenti modalita': 
  a) le funzioni di responsabile anticorruzione  sono  svolte  da  un
funzionario nominato dal  presidente  dell'unione  tra  i  funzionari
dell'unione e dei comuni che la compongono; 
  b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un
funzionario nominato dal  presidente  dell'unione  tra  i  funzionari
dell'unione e dei comuni che la compongono; 
  c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni  formate  da
comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte
da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un
collegio di revisori; 
  d) le funzioni  di  competenza  dell'organo  di  valutazione  e  di
controllo di gestione sono  attribuite  dal  presidente  dell'unione,
sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa. 
  111. Il  presidente  dell'unione  di  comuni,  ove  previsto  dallo
statuto, svolge le funzioni attribuite  al  sindaco  dall'articolo  2
della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che  hanno
conferito  all'unione  la   funzione   fondamentale   della   polizia
municipale. 
  112.  Qualora  i  comuni   appartenenti   all'unione   conferiscano
all'unione la funzione della protezione civile,  all'unione  spettano
l'approvazione e  l'aggiornamento  dei  piani  di  emergenza  di  cui
all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24  febbraio  1992,
n.  225,   nonche'   le   connesse   attivita'   di   prevenzione   e
approvvigionamento, mentre i  sindaci  dei  comuni  restano  titolari
delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta  legge
n. 225 del 1992. 
  113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1,  lettera  b),
del codice di procedura penale, e di cui  all'articolo  5,  comma  1,
della legge  7  marzo  1986,  n.  65,  relative  all'esercizio  delle
funzioni  di  polizia   giudiziaria   nell'ambito   territoriale   di
appartenenza del personale della  polizia  municipale,  si  intendono
riferite, in caso di esercizio associato delle  funzioni  di  polizia
municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui
l'unione esercita le funzioni stesse. 
  114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di
comuni,  le  risorse  gia'  quantificate  sulla  base  degli  accordi
decentrati e destinate nel precedente anno dal  comune  a  finanziare
istituti contrattuali collettivi ulteriori  rispetto  al  trattamento
economico fondamentale,  confluiscono  nelle  corrispondenti  risorse
dell'unione. 
  115. Le disposizioni normative previste per  i  piccoli  comuni  si
applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore  a
5.000 abitanti. 
  116. In caso di fusione di uno o piu' comuni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla
fusione adotta uno statuto che puo' prevedere anche forme particolari
di collegamento tra il nuovo comune e le comunita' che  appartenevano
ai comuni oggetto della fusione. 
  117. L'articolo 15, comma 2, del  testo  unico  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. I comuni che hanno dato avvio al  procedimento  di  fusione  ai
sensi  delle  rispettive  leggi  regionali   possono,   anche   prima
dell'istituzione del  nuovo  ente,  mediante  approvazione  di  testo
conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire  lo  statuto
che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e  rimarra'
vigente fino alle modifiche dello stesso da parte  degli  organi  del
nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'  prevedere
che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano  assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi». 
  118. Al comune istituito a seguito di  fusione  tra  comuni  aventi
ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto  compatibili,
le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste
per i comuni con popolazione inferiore a  5.000  abitanti  e  per  le
unioni di comuni. 
  119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono  utilizzare  i
margini di indebitamento  consentiti  dalle  norme  vincolistiche  in
materia a uno o piu' dei comuni originari e nei limiti degli  stessi,
anche nel caso in cui dall'unificazione  dei  bilanci  non  risultino
ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente. 
  120. Il commissario nominato per la gestione del  comune  derivante
da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi,  da  un
comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione
dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori  oneri
per la finanza pubblica. Il comitato  e'  comunque  consultato  sullo
schema  di  bilancio  e  sull'eventuale  adozione  di  varianti  agli
strumenti  urbanistici.  Il  commissario  convoca  periodicamente  il
comitato, anche su richiesta della maggioranza  dei  componenti,  per
informare sulle attivita' programmate e su quelle in corso. 
  121. Gli obblighi  di  esercizio  associato  di  funzioni  comunali
derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive  modificazioni,  si  applicano  ai  comuni
derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge  regionale,
che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i  contenuti.  In
mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti  mediante
fusione che raggiungono una popolazione  pari  o  superiore  a  3.000
abitanti, oppure a 2.000 abitanti se  appartenenti  o  appartenuti  a
comunita' montane,  e  che  devono  obbligatoriamente  esercitare  le
funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal  citato
comma 28 dell'articolo 14, sono  esentati  da  tale  obbligo  per  un
mandato elettorale. 
  122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del
comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina
dei nuovi rappresentanti da parte del  nuovo  comune,  gli  incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati  dal
comune estinto per fusione in  enti,  aziende,  istituzioni  o  altri
organismi continuano a esercitare il loro mandato  fino  alla  nomina
dei successori. 
  123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle
politiche di sviluppo delle risorse umane e  alla  produttivita'  del
personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del  24
aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero
importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un
unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. 
  124. Salva diversa disposizione della legge regionale: 
  a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli  strumenti
urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla
data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli
ambiti territoriali e alla relativa popolazione  dei  comuni  che  li
hanno  approvati,  fino  alla  data  di   entrata   in   vigore   dei
corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune; 
  b) alla data  di  istituzione  del  nuovo  comune,  gli  organi  di
revisione contabile dei comuni estinti  decadono.  Fino  alla  nomina
dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni  sono
svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica,
alla  data  dell'estinzione,  nel  comune  di   maggiore   dimensione
demografica; 
  c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata
in vigore dello  statuto  e  del  regolamento  di  funzionamento  del
consiglio  comunale  del  nuovo  comune  si  applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni  dello  statuto  e  del  regolamento  di
funzionamento  del  consiglio  comunale  del   comune   di   maggiore
dimensione demografica tra quelli estinti. 
  125. Il comune risultante da fusione: 
  a) approva il bilancio di previsione, in deroga a  quanto  previsto
dall'articolo 151, comma 1, del testo  unico,  entro  novanta  giorni
dall'istituzione o  dal  diverso  termine  di  proroga  eventualmente
previsto per l'approvazione dei bilanci e  fissato  con  decreto  del
Ministro dell'interno; 
  b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per
l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume  come
riferimento  la  sommatoria  delle  risorse  stanziate  nei   bilanci
definitivamente approvati dai comuni estinti; 
  c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se  questi
non hanno gia' provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle
certificazioni del patto di stabilita' e delle dichiarazioni fiscali. 
  126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo  unico,  la
popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni
dei comuni estinti. 
  127. Dalla data  di  istituzione  del  nuovo  comune  e  fino  alla
scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini  e  delle
imprese, l'indicazione della residenza con  riguardo  ai  riferimenti
dei comuni estinti. 
  128. L'istituzione del nuovo  comune  non  priva  i  territori  dei
comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono,  stabiliti  in
loro  favore  dall'Unione  europea  e   dalle   leggi   statali.   Il
trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili dai  comuni
estinti al nuovo comune e' esente da oneri fiscali. 
  129. Nel nuovo comune istituito  mediante  fusione  possono  essere
conservati  distinti  codici  di  avviamento   postale   dei   comuni
preesistenti. 
  130. I comuni possono promuovere il procedimento di  incorporazione
in un comune contiguo. In tal caso, fermo  restando  il  procedimento
previsto dal comma 1 dell'articolo 15  del  testo  unico,  il  comune
incorporante conserva la propria personalita',  succede  in  tutti  i
rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo
decadono alla data di entrata in  vigore  della  legge  regionale  di
incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede  che  alle
comunita' del comune  cessato  siano  assicurate  adeguate  forme  di
partecipazione e di  decentramento  dei  servizi.  A  tale  scopo  lo
statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
della legge regionale di incorporazione. Le  popolazioni  interessate
sono sentite ai fini dell'articolo 133  della  Costituzione  mediante
referendum  consultivo  comunale,  svolto   secondo   le   discipline
regionali e prima che i consigli comunali  deliberino  l'avvio  della
procedura di richiesta alla regione di incorporazione.  Nel  caso  di
aggregazioni di comuni mediante incorporazione e'  data  facolta'  di
modificare anche la denominazione del  comune.  Con  legge  regionale
sono definite le ulteriori modalita' della procedura di  fusione  per
incorporazione. 
  131.  Le  regioni,  nella  definizione  del  patto  di   stabilita'
verticale, possono individuare idonee misure volte a  incentivare  le
unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di  finanza
pubblica attribuito alla medesima regione. 
  132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi,
possono mantenere tributi e tariffe differenziati  per  ciascuno  dei
territori degli enti preesistenti alla fusione,  non  oltre  l'ultimo
esercizio finanziario del  primo  mandato  amministrativo  del  nuovo
comune. 
  133. I comuni risultanti  da  una  fusione  hanno  tempo  tre  anni
dall'istituzione  del  nuovo  comune  per  adeguarsi  alla  normativa
vigente che  prevede  l'omogeneizzazione  degli  ambiti  territoriali
ottimali di gestione e la razionalizzazione  della  partecipazione  a
consorzi, aziende e societa' pubbliche  di  gestione,  salve  diverse
disposizioni specifiche di maggior favore. 
  134. Per l'anno 2014, e' data priorita' nell'accesso  alle  risorse
di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
ai progetti presentati dai comuni istituiti  per  fusione  nonche'  a
quelli presentati dalle unioni di comuni. 
  135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
  «a) per  i  comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti,  il
consiglio comunale e' composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due; 
  b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino  a  10.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori  e'  stabilito
in quattro»; 
  b) le lettere c) e d) sono abrogate. 
  136. I comuni interessati dalla disposizione di cui  al  comma  135
provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti  gli
oneri  connessi  con  le  attivita'  in  materia  di   status   degli
amministratori locali, di cui al titolo III,  capo  IV,  della  parte
prima del testo unico,  al  fine  di  assicurare  l'invarianza  della
relativa  spesa  in  rapporto  alla  legislazione   vigente,   previa
specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. 
  137. Nelle giunte dei comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in  misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. 
  138. Ai comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti  non  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51  del
testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un
numero massimo di tre mandati. 
  139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15.000 abitanti». 
  140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro
dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  un  decreto  legislativo
recante la disciplina  organica  delle  disposizioni  concernenti  il
comune di Campione d'Italia, secondo le modalita' e i  principi  e  i
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15  marzo  1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto del  seguente
principio e criterio direttivo: riordino delle  specialita'  presenti
nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale
separata del predetto comune e della  conseguente  peculiare  realta'
istituzionale, socio-economica,  urbanistica,  valutaria,  sanitaria,
doganale, fiscale e finanziaria. 
  141. Dall'attuazione del comma 140  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  142. All'articolo 1, comma 1, e  all'articolo  2,  comma  1,  della
legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni,  le  parole:
«e provinciali» sono soppresse. 
  143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e' abrogato. 
  144. Le regioni sono tenute ad  adeguare  la  propria  legislazione
alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi  dalla  data
della sua entrata in vigore. 
  145. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e
Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni
ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi  da
104  a  141  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto   speciale
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme  dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  146. Con riferimento alle  citta'  metropolitane  e  alle  province
trasformate ai sensi della presente legge, fino a una  revisione  del
patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite,
i nuovi enti sono  tenuti  a  conseguire  gli  obiettivi  di  finanza
pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione  previgente
ovvero alle quali subentrano. 
  147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli
obiettivi complessivi di economicita'  e  di  revisione  della  spesa
previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale  e  delle
citta' metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio
o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica  delle
pubbliche    amministrazioni.    Conseguentemente    le     pubbliche
amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando
ambiti  territoriali  ottimali  di  esercizio  delle   funzioni   non
obbligatoriamente  corrispondenti  al  livello  provinciale  o  della
citta'  metropolitana.  La  riorganizzazione  avviene  secondo  piani
adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; i piani  sono  comunicati  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  al  Ministero  dell'interno
per il coordinamento della logistica sul territorio,  al  Commissario
per  la  revisione  della  spesa  e  alle  Commissioni   parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i
risparmi  attesi  dalla  riorganizzazione  nel  successivo  triennio.
Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali  non
presentino i predetti piani nel termine indicato, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano. 
  148. Le disposizioni della presente legge non modificano  l'assetto
territoriale degli ordini, dei collegi professionali e  dei  relativi
organismi  nazionali  previsto  dalle  rispettive  leggi  istitutive,
nonche'  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura. 
  149.  Al  fine  di  procedere  all'attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  nonche'  per
accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi  di  riforma
di cui alla presente legge, il  Ministro  per  gli  affari  regionali
predispone, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica,  appositi  programmi  di  attivita'  contenenti   modalita'
operative  e  altre  indicazioni  finalizzate  ad  assicurare,  anche
attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini  previsti
per gli adempimenti di cui alla presente  legge  e  la  verifica  dei
risultati  ottenuti.  Su  proposta  del  Ministro  per   gli   affari
regionali, con  accordo  sancito  nella  Conferenza  unificata,  sono
stabilite le modalita' di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
della riforma. 
  150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  151. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 aprile 2014 

                             NAPOLITANO 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Alfano, Ministro dell'interno 

                                Lanzetta,  Ministro  per  gli  affari
                                regionali 

                                Boschi,  Ministro  per   le   riforme
                                costituzionali e i  rapporti  con  il
                                Parlamento  

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                           Allegato A 

                                               (articolo 1, comma 34) 

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato  cui
  e' commisurato il voto per l'elezione degli organi  elettivi  delle
  citta' metropolitane e delle province 

  Per la determinazione  degli  indici  di  ponderazione  relativi  a
ciascuna citta' metropolitana  e  a  ciascuna  provincia  si  procede
secondo le seguenti operazioni: 
    a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce
demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33  si
determina  il  totale  della  popolazione  di  ciascuna  delle  fasce
demografiche cui appartengono i comuni della citta'  metropolitana  o
della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione
della citta' metropolitana o della provincia; 
    b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche,  si  determina
il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale,  del
rapporto fra la popolazione  di  ciascuna  fascia  demografica  e  la
popolazione dell'intera citta' metropolitana o provincia; 
    c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la  popolazione
di un comune e la  popolazione  dell'intera  citta'  metropolitana  o
provincia sia maggiore di 45, il valore  percentuale  del  comune  e'
ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente  e'  assegnato
in aumento al valore percentuale delle  fasce  demografiche  cui  non
appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale
alla rispettiva popolazione; 
    d)  qualora  per  una  o  piu'  fasce  demografiche   il   valore
percentuale di cui alla lettera b),  eventualmente  rideterminato  ai
sensi della lettera c), sia maggiore di  35,  il  valore  percentuale
della fascia demografica e' ridotto a detta cifra; e' esclusa da tale
riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui  alla
lettera c); il valore percentuale eccedente e' assegnato  in  aumento
al valore percentuale delle altre fasce demografiche  della  medesima
citta' metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste
in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che
il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35;
e' esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il
comune di cui alla lettera c); 
    e) si determina infine l'indice di ponderazione  del  voto  degli
elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica;  tale  indice  e'
dato, con approssimazione alla terza cifra  decimale,  dal  risultato
della divisione  del  valore  percentuale  determinato  per  ciascuna
fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero
d),  per  il  numero  complessivo  dei  sindaci  e  dei   consiglieri
appartenenti  alla  medesima  fascia  demografica,  moltiplicato  per
1.000.

3 aprile DdL Province alla Camera

Il 3 aprile l’Aula della Camera approva definitivamente il Disegno di Legge recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

Il 26 marzo l’Aula del Senato, con 160 voti favorevoli e 133 contrari, approva il maxiemendamento sostitutivo del ddl n. 1212 (già approvato dalla Camera), su province e città metropolitane, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il 14, 15 e 22 gennaio, il 4 e 5 febbraio la 7a Commissione del Senato esamina il disegno di legge recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE (7a Senato, 5.2.14)

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che:

esso reca il riordino delle funzioni delle province e la contestuale istituzione delle città metropolitane, dettando altresì norme per le unioni, fusioni e incorporazioni di comuni,

tale impostazione era già stato oggetto del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review) successivamente travolti, per queste parti, dalla sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che siffatto intervento era incompatibile con le caratteristiche della decretazione d’urgenza,

in questa legislatura, il Governo ha pertanto presentato un disegno di legge ordinario alla Camera dei deputati, che è stato esaminato insieme ad altre proposte di origine parlamentare e giunge ora all’esame del Senato,

considerato che la competenza della Commissione riguarda il riassetto delle funzioni delle province di cui all’articolo 17, ed in particolare la scomparsa dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, l’introduzione di una programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto peraltro di quella regionale, nonché il carattere eventuale delle funzioni in materia di edilizia scolastica, attualmente attribuite invece di diritto alle province con riferimento all’istruzione secondaria superiore di secondo grado,

preso atto che, per le funzioni non più riconosciute alle province, il disegno di legge prevede che Stato e Regioni individuino, secondo la loro competenza, l’ambito territoriale ottimale di esercizio tramite accordo in Conferenza unificata, anche in considerazione di eventuali esigenze unitarie riconosciute,

manifestata tuttavia preoccupazione per il trasferimento delle competenze in materia di edilizia scolastica che, in attesa del compimento del processo, rischiano di rimanere in un “limbo” dalle conseguenze potenzialmente assai pericolose,

rilevato del resto che i comuni sono già competenti per la scuola materna, elementare e secondaria di primo grado,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che:

1)     sia espressamente riconosciuto dalla legge che le funzioni relative all’edilizia scolastica, per le scuole secondarie di secondo grado, rientrano fra quelle fondamentali dei comuni, e che sia affidato alla legge regionale, nell’ambito del processo di riordino di cui all’articolo 17, di stabilire le modalità di detto esercizio in forma associata, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, compresa la possibilità da parte dei comuni di stipulare convenzioni con la provincia per affidare l’esercizio di dette funzioni alla provincia medesima o per avvalersi degli uffici di questa;

2)     per assicurare la continuità amministrativa, la provincia continui comunque a esercitare in via transitoria le funzioni in materia di edilizia scolastica sulle scuole secondarie superiori di secondo grado, fino all’entrata in vigore della predetta legge regionale.

———-

(7a Senato, 14.1.14) Riferisce alla Commissione il relatore NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale rileva che la competenza della Commissione è investita prevalentemente dall’articolo 17, che riordina le competenze delle province. In particolare, viene introdotto un ruolo di programmazione provinciale della rete scolastica, già disposto dal decreto-legge n. 95 del 2012 e poi travolto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 per improprietà dello strumento, che viene ora inquadrata nell’ambito della più ampia cornice della programmazione regionale in materia.
Inoltre, scompare il compito, finora attribuito alle province, di valorizzare i beni culturali. Al riguardo, il relatore si dichiara d’accordo, reputando opportuno centralizzare detta funzione piuttosto che frammentarla ulteriormente.
Il provvedimento modifica altresì l’attuale ripartizione di competenze in materia di edilizia scolastica, atteso che il ruolo delle province sulle scuole secondarie di secondo grado diventa solo eventuale. In proposito, il relatore esprime una certa perplessità, tanto più a fronte della cronica mancanza di risorse per far fronte anche ai più elementari oneri di manutenzione. Considerato che, secondo la legislazione attuale, i comuni sono competenti per l’edilizia scolastica di tutti gli altri ordini e gradi di scuole (materna, elementare e secondaria di primo grado), reputa opportuno accentrare tutte le competenze in capo ad un unico organo.
Se la Commissione è d’accordo, propone pertanto di inserire nel parere la proposta di attribuire ai comuni le competenze in materia di edilizia scolastica anche per la scuola secondaria superiore di secondo grado, secondo modalità fissate con legge regionale, lasciando tuttavia alle province le attuali competenze fino all’approvazione della predetta legge regionale. In questo modo, i compiti sarebbero accentrati nel medesimo ente, che poi potrebbe avvalersi della facoltà di istituire unioni di comuni, prevista dal provvedimento in esame, attraverso le quali sottrarsi più facilmente ai vincoli del “Patto di stabilità” e disporre quindi di maggiori finanziamenti.

Il 21 dicembre la Camera approva il disegno di legge recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

ACCORDO CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 20 febbraio 2014

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/021/CR08/C9

ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN TEMA DI ESAMI A CONCLUSIONE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014

Definizione di poteri derogatori ai sindaci  e  ai  presidenti  delle
province  interessati  che  operano   in   qualita'   di   commissari
governativi per l'attuazione  delle  misure  urgenti  in  materia  di
riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni
scolastiche statali. (14A02228)

(GU n.64 del 18-3-2014)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Visti gli articoli 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e  in  particolare  l'articolo
18, comma 8-ter, che prevede  l'attribuzione  di  poteri  derogatori,
fino al 31 dicembre 2014, ai sindaci e ai presidenti  delle  province
interessate per gli interventi e le  finalita'  di  cui  al  medesimo
articolo 18, commi 8 e 8-ter; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 5 novembre 2013, prot. n.  906,  con  il  quale  la
somma complessiva di  euro  150.000.000,00,  gia'  ripartita  tra  le
regioni dalla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 69 del 2013,  e'
stata  assegnata  agli  enti  locali  sulla  base  delle  graduatorie
predisposte e  approvate  dalle  regioni  competenti  in  virtu'  dei
progetti esecutivi immediatamente cantierabili trasmessi alle  stesse
entro il 15 settembre; 
  Considerata l'urgenza di intervenire in materia di riqualificazione
e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche,  con  particolare
riferimento a quelle in cui e' stata censita la presenza di  amianto,
e  di  garantire  pertanto  il  regolare  svolgimento  del   servizio
scolastico; 
  Considerato che per i suddetti fini e' stata  prevista  dal  citato
articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, una procedura piu'  snella  e
immediata che consente di assegnare in tempi rapidi agli enti  locali
le risorse disponibili e di procedere celermente all'affidamento  dei
lavori, proprio al fine di realizzare tutti gli interventi  nell'anno
2014; 
  Considerato che il richiamato articolo 18,  comma  8-ter,  prevede,
per le suddette finalita' e per gli interventi previsti dai commi 8 e
8-ter, che i  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  operino  in
qualita' di commissari governativi, con  poteri  derogatori  rispetto
alla normativa vigente, in  modo  da  poter  rispettare  i  tempi  di
affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, pena la revoca  dei
finanziamenti nonche' quelli di trasferimento delle risorse agli enti
locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,  secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati; 
  Ritenuto pertanto indispensabile  procedere  alla  definizione  dei
poteri derogatori rispetto alla normativa vigente  da  attribuire  ai
sindaci e ai presidenti delle province interessati  dagli  interventi
di   cui   al   citato   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  5  novembre  2013,  prot.  n.  906,
nonche' per gli interventi di cui al comma 8  del  medesimo  articolo
18; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

             Ambito di applicazione e poteri derogatori 

  1. I sindaci e  i  presidenti  delle  province,  interessati  dagli
interventi  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, e  di
cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
operano in qualita' di commissari governativi  fino  al  31  dicembre
2014  al  fine  di  attuare  le  misure   urgenti   in   materia   di
riqualificazione e messa in sicurezza delle  istituzioni  scolastiche
di cui all'articolo 18, commi 8 e 8-ter del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. 
  2. Per i  suddetti  interventi  i  sindaci  e  i  presidenti  delle
province di cui al comma 1 sono autorizzati a derogare, nel  rispetto
dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario,  alle  seguenti  disposizioni
normative: 
    a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
  1) articolo 11, commi 10 e 12; 
  2) articolo 12, comma 1, terzo periodo; 
  3) articolo 12, comma 2, terzo periodo; 
  4) articolo 12, comma 3, terzo periodo; 
  5) articolo 48, commi 1 e 1-bis; 
  6) articolo 70, nei  limiti  in  cui  ciascun  termine  minimo  ivi
previsto sia ridotto a non meno della meta'; 
  7) articolo 71; 
  8) articolo 122, comma 5, secondo periodo; 
  9) articolo 122, comma 6, nei limiti in cui ciascun termine  minimo
ivi previsto sia ridotto a non meno della meta'; 
  10) articolo 123, limitatamente ai termini di scadenza  di  cui  ai
commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni; 
  11) articolo 125, comma 6; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207:  tutte  le  disposizioni  strettamente  connesse  agli  articoli
derogabili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  indicati
alla lettera a); 
    c) articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) articolo 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, salvo che l'intervento comporti mutamenti  della
destinazione  d'uso  o  modificazioni  della   sagoma   di   immobili
sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
  3. I poteri derogatori di cui al comma 2 si  applicano  anche  agli
interventi cofinanziati con i fondi di cui all'articolo 18, commi 8 e
8-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella misura  minima
di euro 20.000,00 e per una percentuale minima del  venti  per  cento
dell'importo progettuale. 
  4. Le risorse assegnate agli interventi  di  cui  all'articolo  18,
comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono  trasferite  sulle
contabilita' di Tesoreria unica  degli  enti  locali  e  gestite  con
separata contabilizzazione e rendicontazione. 
    Roma, 22 gennaio 2014 

              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 

                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Carrozza 

                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 

                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                             Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2014, n. 622

28 dicembre Misure finanziarie per Regioni ed EE.LL.

Nelle sedute, rispettivamente del 27 e 28 dicembre, Camera e Senato prendono atto della rinuncia del Governo alla conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

Il 23 dicembre l’Aula della Camera con 340 voti favorevoli e 155 voti contrari vota la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

Il 19 novembre l’Aula del Senato approva il Disegno di Legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

Il 19 novembre la 7a Commissione Senato esprime parere favorevole sul Disegno di Legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo recante due articoli rivolti agli enti locali, il primo inerente a misure finanziarie urgenti e il secondo relativo ad interventi economici per il sostegno del territorio;

rilevato che, tra le norme di interesse, l’articolo 1, comma 11, disciplina la destinazione di somme liquidate a titolo di risarcimento danni a favore dell’amministrazione dello Stato da parte di una società (Syndial), specificando che dette somme devono essere utilizzate per interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di Crotone, purtroppo contaminato, con particolare priorità per l’area archeologica Kroton;

tenuto conto che, lo scorso agosto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha sottoscritto a Roma, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed alla Regione Calabria l’Accordo di programma quadro concernente il “Recupero e la valorizzazione dell’Area archeologica antica Kroton” ricompresa all’interno del sito di interesse nazionale di “Crotone-Cassano e Cerchiara”, la quale versa in uno stato di abbandono ed è stata contaminata dalle emissioni inquinanti prodotte dalla lavorazioni eseguite nella vicina area industriale,

considerato altresì che l’articolo 2, comma 16, modifica il decreto-legge n. 91 del 2013 (valore cultura) nella parte relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche per aspetti di natura contabile in merito alle modalità di versamento all’entrata del bilancio dello Stato, e di successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle giacenze già indicate nel decreto “valore cultura”;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Legge 15 ottobre 2013, n. 119

Legge 15 ottobre 2013, n. 119

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e
per il contrasto  della  violenza  di  genere,  nonche'  in  tema  di
protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163)

(GU n.242 del 15-10-2013)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

  1. Il decreto-legge 14 agosto 2013,  n.  93,  recante  disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza  di
genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di  commissariamento
delle province, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                               Art. 2 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i  provvedimenti  di
scioglimento degli organi e di  nomina  dei  commissari  straordinari
delle  amministrazioni   provinciali,   adottati,   in   applicazione
dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
nonche' gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata  in
vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari. 
  2.  Fino  al  30  giugno  2014  e'  sospesa  l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 15 ottobre 2013 

                             NAPOLITANO 

                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 

                            Alfano, Ministro dell'interno 

                            Giovannini, Ministro del lavoro  e  delle
                            politiche sociali 

                            Cancellieri, Ministro della giustizia 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 191 del 16  agosto  2013),  coordinato  con  la
legge di conversione 15  ottobre  2013,  n.  119  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: «Disposizioni  urgenti  in
materia di sicurezza e per il contrasto  della  violenza  di  genere,
nonche' in tema di protezione  civile  e  di  commissariamento  delle
province.». (13A08425)

(GU n.242 del 15-10-2013)

 Vigente al: 15-10-2013

Capo I

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche'  dell'art.10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

Norme  in  materia  di  maltrattamenti,  violenza  sessuale  e   atti
                             persecutori 

  1. All'articolo 61 del codice  penale  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente numero: 
    "11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita  e
l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale  nonche'  nel
delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza  o  in
danno di un minore di anni diciotto ovvero in  danno  di  persona  in
stato di gravidanza.". 
  1-bis. Il secondo comma dell'articolo  572  del  codice  penale  e'
abrogato. 
  1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma,  del  codice  penale,  il
numero 5) e' sostituito dal seguente: 
    "5) nei confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
diciotto della quale il  colpevole  sia  l'ascendente,  il  genitore,
anche adottivo, il tutore.". 
  2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice  penale,  dopo  il
numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: 
    "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
    5-quater) nei confronti di persona della quale il  colpevole  sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e' o e' stato legato  da  relazione  affettiva,  anche  senza
convivenza.". 
  2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo  le  parole:  "per  il  delitto  previsto
dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti
previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi  in  danno  di  un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in  danno  dell'altro
genitore"; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      "Qualora riguardi taluno dei delitti  previsti  dagli  articoli
572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne  o  da  uno
dei genitori  di  un  minorenne  in  danno  dell'altro  genitore,  la
comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche  ai
fini dell'adozione dei provvedimenti  di  cui  agli  articoli  155  e
seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile.". 
  2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole:
"fino a euro  51"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino  a  euro
1.032.". 
  3. All'articolo  612-bis  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      "La pena e' aumentata se il  fatto  e'  commesso  dal  coniuge,
anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione  alla  persona  offesa  ovvero  se  il  fatto  e'  commesso
attraverso strumenti informatici o telematici"; 
    b) al quarto comma, dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti:  "La  remissione  della  querela   puo'   essere   soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato
commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612,
secondo comma.". 
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
le  parole:  "valuta  l'eventuale  adozione  di  provvedimenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti". 
  4-bis. All'articolo 11, comma  1,  del  decreto-legge  23  febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2009, n. 38, le parole: "di atti  persecutori,  di  cui  all'articolo
612-bis  del  codice  penale,  introdotto   dall'articolo   7"   sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572,  600,  600-bis,
600-ter,  anche  se  relativo  al  materiale  pornografico   di   cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis  del  codice  penale,
introdotto dall'articolo 7.".
                               Art. 2 

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti  i
  procedimenti penali per i delitti contro la persona 

  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Al momento dell'acquisizione  della  notizia  di  reato  il
pubblico ministero e la  polizia  giudiziaria  informano  la  persona
offesa dal reato di tale facolta'.  La  persona  offesa  e'  altresi'
informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e
successive modificazioni."; 
    0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta 
  la seguente: 
  "f-quater)  delitto  previsto  dall'articolo  612-bis  del   codice
penale"; 
    a) all'articolo 282-bis, comma 6,  dopo  la  parola  "571,"  sono
inserite le seguenti: "582, limitatamente  alle  ipotesi  procedibili
d'ufficio o comunque  aggravate,",  le  parole  "e  609-octies"  sono
sostituite dalle seguenti: ",609-octies e 612, secondo comma," e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le  modalita'  di
controllo previste all'articolo 275-bis"; 
      a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad
un programma di prevenzione della violenza  organizzato  dai  servizi
socio-assistenziali del territorio, il responsabile del  servizio  ne
da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice  ai  fini  della
valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2"; 
    b) all'articolo 299: 
      1) dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2  relativi  alle  misure  previste
dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286,  applicate  nei
procedimenti aventi ad oggetto delitti  commessi  con  violenza  alla
persona,  devono  essere  immediatamente  comunicati,  a  cura  della
polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali  e  al  difensore
della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa."; 
      2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis,  282-ter,  283,  284,  285  e  286,  applicate  nei
procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia
stata proposta in sede di interrogatorio  di  garanzia,  deve  essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a  pena
di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa  o,  in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo  che  in  quest'ultimo
caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.  Il
difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121.  Decorso  il
predetto termine il giudice procede."; 
      3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis,  282-ter,  283,  284,  285  e  286,  applicate  nei
procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a  pena
di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa  o,  in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo  che  in  quest'ultimo
caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio"; 
    b-bis) all'articolo 350, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis"; 
    b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le  parole:  "previsti
dagli articoli" e' inserita la  seguente:  "572,"  e  le  parole:  "e
609-undecies" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  609-undecies  e
612-bis"; 
    c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e'  aggiunta
la seguente: "l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
conviventi e  di  atti  persecutori,  previsti  dall'articolo  572  e
dall'articolo 612-bis del codice penale;"; 
    d) dopo l'articolo 384, e' inserito il  seguente:  "Art.  384-bis
(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria  hanno  facolta'  di  disporre,  previa
autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente
e confermata per iscritto, o  per  via  telematica,  l'allontanamento
urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai  luoghi
abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti  di  chi
e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis,  comma
6, ove  sussistano  fondati  motivi  per  ritenere  che  le  condotte
criminose possano  essere  reiterate  ponendo  in  grave  ed  attuale
pericolo la vita o  l'integrita'  fisica  o  psichica  della  persona
offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento
degli  obblighi  di  informazione  previsti  dall'articolo   11   del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.". 
    2. Si applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  di  cui
dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo.  Si  osservano  le
disposizioni di cui all'articolo 381, comma  3.  Della  dichiarazione
orale di  querela  si  da'  atto  nel  verbale  delle  operazioni  di
allontanamento"; 
    e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "dagli articoli"
e' inserita la seguente: "572,"; 
    f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le  parole  "di  cui  agli
articoli" e' inserita la seguente "572," e le parole: "e  590,  terzo
comma," sono sostituite  dalle  seguenti:  ",  590,  terzo  comma,  e
612-bis"; 
    g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente:
"3-bis. Per i delitti commessi con violenza  alla  persona,  l'avviso
della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato,  a  cura
del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di  cui  al
comma 3 e' elevato a venti giorni."; 
    h)  all'articolo  415-bis,  comma  1,  dopo  le  parole   "e   al
difensore", sono inserite le seguenti: "nonche',  quando  si  procede
per i reati di cui agli articoli 572 e  612-bis  del  codice  penale,
anche al difensore della persona offesa o,  in  mancanza  di  questo,
alla persona offesa"; 
    h-bis) all'articolo 449, comma  5,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Quando una persona e' stata allontanata  d'urgenza
dalla casa familiare  ai  sensi  dell'articolo  384-bis,  la  polizia
giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico  ministero,
alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la  contestuale
convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che
cio' pregiudichi gravemente le  indagini.  In  tal  caso  la  polizia
giudiziaria  provvede  comunque,  entro  il  medesimo  termine,  alla
citazione  per  l'udienza  di   convalida   indicata   dal   pubblico
ministero." 
    i) all'articolo 498: 
      1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli"  e'  inserita
la seguente: "572,"; 
      2) dopo il comma 4-ter  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona
offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga  condotto
anche tenendo conto della  particolare  vulnerabilita'  della  stessa
persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e
ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona  offesa  o
del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.". 
  2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera  a),  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  e'
inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli  572
e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;". 
  3.  Al  comma  4-ter  dell'articolo  76  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai  reati  di
cui  agli  articoli"  sono  inserite  le  seguenti:  "572,   583-bis,
609-octies e 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per
l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2014  si
provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e  400.000  euro
per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione,  per  i  medesimi
anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a  400.000
euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo  al  Ministero  degli
affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo  15,  comma  5,
della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra  in  vigore
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  4-bis All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo  le  parole:
«alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a  querela  di
parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi
contro uno dei soggetti elencati dall'articolo  577,  secondo  comma,
ovvero contro il convivente.».
                               Art. 3 

      Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 

  1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato,  in  forma
non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai  reati  di
cui agli articoli  581,  nonche'  582,  secondo  comma,  consumato  o
tentato, del codice penale, nell'ambito  di  violenza  domestica,  il
questore, anche in assenza di querela,  puo'  procedere,  assunte  le
informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite
le persone  informate  dei  fatti,  all'ammonimento  dell'autore  del
fatto. Ai fini  del  presente  articolo  si  intendono  per  violenza
domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non  episodici,  di  violenza
fisica,  sessuale,  psicologica  o  economica   che   si   verificano
all'interno della famiglia o  del  nucleo  familiare  o  tra  persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di  matrimonio  o  da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore  di
tali atti condivida o abbia condiviso  la  stessa  residenza  con  la
vittima. 
  2.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
come modificato dal presente decreto. Il questore puo' richiedere  al
prefetto del luogo di  residenza  del  destinatario  dell'ammonimento
l'applicazione della misura della sospensione della patente di  guida
per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la  sospensione
della patente di guida ai sensi dell'articolo 218  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285.  Il
prefetto non da'  luogo  alla  sospensione  della  patente  di  guida
qualora,  tenuto  conto  delle  condizioni  economiche   del   nucleo
familiare, risulti che le esigenze  lavorative  dell'interessato  non
possono  essere  garantite  con  il  rilascio  del  permesso  di  cui
all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285  del
1992. 
  3.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro  elaborazione
dati di cui all'articolo 8  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,
elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere
che  costituisce  un'autonoma  sezione  della  relazione  annuale  al
Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge  n.  121  del
1981. 
  4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di
cui al comma 1 devono essere omesse le  generalita'  del  segnalante,
salvo  che  la  segnalazione  risulti  manifestamente  infondata.  La
segnalazione  e'  utilizzabile  soltanto  ai  fini   dell'avvio   del
procedimento. 
  5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11  del  decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in  cui
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le  istituzioni  pubbliche
ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli  581  e
582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui  al
comma 1 del presente articolo. 
  5-bis.  Quando  il  questore  procede  all'ammonimento   ai   sensi
dell'articolo  8  del  decreto-legge  23  febbraio   2009,   n.   11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  2009,  n.  38,
come modificato  dal  presente  decreto,  e  del  presente  articolo,
informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi  disponibili
sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi  di  salute
mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano  di
cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire  nei  confronti  degli
autori di violenza domestica o di genere.
                               Art. 4 

       Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica 

  1.  Dopo  l'articolo  18  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' inserito il seguente: 
  "Art. 18-bis 
  (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) 
  "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582,
583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno  dei
delitti previsti dall'articolo 380 del codice  di  procedura  penale,
commessi sul territorio nazionale in ambito  di  violenza  domestica,
siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti  di  uno
straniero ed emerga un  concreto  ed  attuale  pericolo  per  la  sua
incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima
violenza o per effetto  delle  dichiarazioni  rese  nel  corso  delle
indagini preliminari o del  giudizio,  il  questore,  con  il  parere
favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero  su  proposta
di  quest'ultima,  rilascia  un  permesso  di  soggiorno   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla  vittima  di  sottrarsi
alla violenza. Ai  fini  del  presente  articolo,  si  intendono  per
violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero  non  episodici,  di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si  verificano
all'interno della famiglia o  del  nucleo  familiare  o  tra  persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di  matrimonio  o  da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore  di
tali atti condivida o abbia condiviso  la  stessa  residenza  con  la
vittima. 
  2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono  comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale. 
  3. Il medesimo permesso di soggiorno  puo'  essere  rilasciato  dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel  corso
di interventi assistenziali  dei  centri  antiviolenza,  dei  servizi
sociali   territoriali   o   dei   servizi   sociali    specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'  valutata  dal
questore sulla base della  relazione  redatta  dai  medesimi  servizi
sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno  e'  comunque
richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria  competente  ai  sensi
del comma 1. 
  4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3  e'  revocato  in
caso  di  condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
segnalata  dal  procuratore  della  Repubblica  o,  per   quanto   di
competenza, dai servizi  sociali  di  cui  al  comma  3,  o  comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni  che
ne hanno giustificato il rilascio. 
  4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a  seguito  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del  presente
articolo, commessi in ambito di violenza  domestica,  possono  essere
disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai  sensi
dell'articolo 13 del presente testo unico. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.".
                               Art. 5 

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 

  1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi
del  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle   pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro
la violenza e dei centri antiviolenza, e  adotta,  previa  intesa  in
sede di Conferenza unificata ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  un  «Piano  d'azione  straordinario  contro  la
violenza sessuale e di genere», di seguito  denominato  «Piano»,  che
deve essere predisposto  in  sinergia  con  la  nuova  programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. 
  2. Il Piano, con  l'obiettivo  di  garantire  azioni  omogenee  nel
territorio nazionale, persegue le seguenti finalita': 
    a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro   le   donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo
di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione  dei
conflitti nei rapporti interpersonali; 
    b) sensibilizzare gli operatori dei  settori  dei  media  per  la
realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale,
rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare,  della
figura  femminile  anche   attraverso   l'adozione   di   codici   di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; 
    c) promuovere un'adeguata formazione del personale  della  scuola
alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere  e
promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il  curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione,  delle
indicazioni nazionali per  i  licei  e  delle  linee  guida  per  gli
istituti tecnici  e  professionali,  nella  programmazione  didattica
curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado,
la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione  degli  studenti
al fine di prevenire la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la
discriminazione   di    genere,    anche    attraverso    un'adeguata
valorizzazione della tematica nei libri di testo; 
    d) potenziare le forme di assistenza e  di  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee  di
rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali,  dei   centri
antiviolenza e dei  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza; 
    e) garantire la  formazione  di  tutte  le  professionalita'  che
entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking; 
    f)  accrescere  la  protezione  delle   vittime   attraverso   il
rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le   istituzioni
coinvolte; 
    g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio
nazionale, di azioni, basate su metodologie  consolidate  e  coerenti
con  linee  guida  appositamente  predisposte,  di  recupero   e   di
accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di  violenza  nelle
relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i
casi di recidiva; 
    h)  prevedere   una   raccolta   strutturata   e   periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati  del  fenomeno,  ivi
compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche  attraverso  il
coordinamento delle banche di dati gia' esistenti; 
    i) prevedere specifiche azioni positive che tengano  anche  conto
delle competenze delle amministrazioni impegnate  nella  prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
stalking  e  delle  esperienze  delle   associazioni   che   svolgono
assistenza nel settore; 
    l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i
livelli di governo, che si basi  anche  sulle  diverse  esperienze  e
sulle  buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle  reti  locali  e  sul
territorio. 
  3.  Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita'   trasmette
annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano. 
  4. Per il finanziamento  del  Piano,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' e'  incrementato  di  10
milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni. 
  5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo, fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  4  del  medesimo
articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                             Art. 5 bis 

         Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio 

  1. Al fine di dare attuazione a quanto  previsto  dall'articolo  5,
comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro  per  l'anno
2014 e di 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2015.  Al
relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno
2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2015,
mediante corrispon-dente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede  annual-mente
a ripartire tra le regioni le risorse  di  cui  al  comma  1  tenendo
conto: 
  a) della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi
per contrastare la violenza nei confronti delle donne; 
  b) del numero dei  centri  antiviolenza  pubblici  e  privati  gia'
esistenti in ogni regione; 
  c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti
in ogni regione; 
  d)  della  necessita'  di  riequilibrare  la  presenza  dei  centri
anti-violenza e delle case-rifugio in  ogni  regione,  riservando  un
terzo dei fondi disponibili all'istituzione  di  nuovi  centri  e  di
nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto  dalla
raccomanda-zione Expert Meeting sulla  violenza  contro  le  donne  -
Finlandia, 8- 10 novembre 1999. 
  3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito
l'anonimato, sono promossi da: 
  a) enti locali, in forma singola o associata; 
  b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del  sostegno
e dell'aiuto alle donne vittime di  violenza,  che  abbiano  maturato
esperienze e competenze specifiche in materia di violenza  contro  le
donne, che utilizzino una metodologia  di  accoglienza  basata  sulla
relazione tra donne, con personale specificamente formato; 
  c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in
forma consorziata. 
  4. I centri antiviolenza  e  le  case-rifugio  operano  in  maniera
integrata con la rete  dei  servizi  socio-sanitari  e  assistenziali
territoriali, tenendo conto  delle  necessita'  fondamentali  per  la
protezione  delle  persone  che  subiscono  violenza,  anche  qualora
svolgano funzioni di servizi specialistici. 
  5. Indipendentemente dalle metodologie  di  intervento  adottate  e
dagli specifici profili professionali degli operatori  coinvolti,  la
formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al  fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle  diverse
dimensioni  della  violenza   subita   dalle   persone,   a   livello
relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa
altresi'  parte  della  formazione   degli   operatori   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle  dimensioni
della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 
  6.  Le  regioni  destinatarie  delle  risorse  oggetto  di  riparto
presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30
marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative  adottate
nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. 
  7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro
delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro  il  30
giugno di ogni anno, una relazione  sullo  stato  di  utilizzo  delle
risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

Capo II

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL’ORDINE
E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI
FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE

                               Art. 6 

Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi
  del PON  Sicurezza  nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  il  comparto
  sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa 

  1.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse
dell'Unione  europea  relative  al  Programma   operativo   nazionale
«Sicurezza per lo Sviluppo  -  Obiettivo  Convergenza  2007-2013»,  a
valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge  16
aprile 1987, n. 183, e' autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle
risorse disponibili, su richiesta del Ministero  dell'interno,  delle
quote di  contributi  europei  e  statali  previste  per  il  periodo
2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo  di  cui
al periodo  precedente,  si  provvede,  per  la  parte  europea,  con
imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a  titolo  di
rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e,  per  la  parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore  del
medesimo programma nell'ambito delle procedure previste  dalla  legge
16 aprile 1987, n. 183. 
  2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza  e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
non si applica alle Forze di  polizia  e  alle  Forze  armate,  ferma
restando  per  le  stesse  Forze  l'applicazione,  per  l'anno  2014,
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,  pari  ad  euro
6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro  4  milioni,
mediante corrispondente utilizzo delle  somme  disponibili  in  conto
residui dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma
155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  del  bilancio  dello  Stato  per  le
finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00,
mediante corrispondente riduzione  per  l'anno  2013  della  medesima
autorizzazione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
di bilancio. 
  4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,
eccedere la misura di lire 10.000 pro capite,» sono sostituite  dalle
seguenti: «il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,  essere
inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»; 
    b) le parole «di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro»  sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione». 
  5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo  23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate  per
l'anno 2013 ai pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro  e  la  somma  di
16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese
sostenute  in  conseguenza  dello  stato  di   emergenza   umanitaria
verificatosi nel territorio nazionale  in  relazione  all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti  ai  paesi  del  nord  Africa.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio  anche  in
conto residui.
                             Art. 6 bis 

     Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo 

  1.  Per  le  aree  interessate  da  insediamenti  produttivi  o  da
infrastrutture logistiche ovvero da progetti  di  riqualificazione  e
riconversione  di  siti  industriali  o  commerciali  dismessi  o  da
progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre
iniziative di sviluppo territoriale, gli  accordi  tra  il  Ministero
dell'interno e le regioni e  gli  enti  locali,  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 439, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche  non
economici,  e  di   soggetti   privati,   finalizzata   al   sostegno
strumentale, finanziario e logistico delle  attivita'  di  promozione
della sicurezza dei cittadini, del controllo  del  territorio  e  del
soccorso pubblico. Per  le  predette  contribuzioni  non  si  applica
l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere,  ai  fini
del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita'
di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche  in
deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita'  pubblica
e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso
alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo e'
soggetto  a  specifica  autorizzazione  del  Ministero  dell'interno,
rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569  a  574  del
testo  unico  delle  di-sposizioni  regolamentari   in   materia   di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In  caso
di accordi tra enti pubblici, anche non economici,  la  permuta  puo'
prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta' pubblica in
cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla  ristrutturazione
di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di  polizia.
Restano fermi i controlli di regolarita' ammini-strativa e  contabile
previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro  dell'interno,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono definite ulteriori modalita' attuative del presente  comma,
nonche' individuate eccezionali esigenze per  le  quali  puo'  essere
altresi' consentito il ricorso alla predetta permuta. 
  3. Relativamente alle aree di cui al  comma  1,  il  prefetto  puo'
assumere iniziative volte alla  semplificazione  e  all'accelerazione
della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli
enti pubblici interessati, anche indirettamente,  alla  realizzazione
dei  progetti  di  sviluppo  territoriale.  Ove  riguardino  beni  di
proprieta' pubblica, gli accordi di cui  al  presente  articolo  sono
conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
                               Art. 7 

Disposizioni in materia di  arresto  in  flagranza  in  occasione  di
  manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche'  in
  materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio 

  1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2016.». 
  2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 3-bis),  dopo  le  parole  «articolo  624-bis»  sono
aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la  pubblica  o
privata difesa»; 
    b) dopo il numero 3-quater), e' aggiunto il seguente: 
      «3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di  persona
ultrasessantacinquenne; 
      3-sexies) (soppresso).». 
  3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, la parola: «interamente» e' soppressa e dopo  le
parole: «destinate a servizi  di  perlustrazione  e  pattuglia»  sono
inserite le seguenti: «nonche'  di  vigilanza  di  siti  e  obiettivi
sensibili». 
  3-bis. All'articolo 260 del codice penale e' aggiunto, in fine,  il
seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di  reparto  o  a
deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.». 
  4. All'articolo 682 del codice penale  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma:  «Le  disposizioni  del  primo  comma  si  applicano,
altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio,  di  reparto  o  a
deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».
                             Art. 7 bis 

Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia 

  1. Agli appartenenti agli organi  di  polizia  degli  Stati  membri
dell'Unione europea e degli  altri  Stati  esteri,  distaccati  dalle
autorita' competenti, che partecipano  nel  territorio  nazionale  ad
operazioni congiunte disposte  sulla  base  e  secondo  le  modalita'
indicate da accordi internazionali di cooperazione  di  polizia  sono
attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza  e
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto  previsto
dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi. 
  2.  Fatte  salve  diverse  disposizioni  contenute   nei   trattati
internazionali ratificati dall'Italia,  nei  casi  contemplati  dagli
accordi di cui al comma  1,  l'uso  delle  armi  di  servizio  e  del
relativo munizionamento, che siano stati preventivamente  autorizzati
dallo Stato, e' consentito unicamente in  caso  di  legittima  difesa
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi,
ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale  di  cui
al comma 1 si applicano le  stesse  norme  nazionali  in  materia  di
circolazione stradale previste  per  l'espletamento  dei  servizi  di
polizia, comprese quelle concernenti le  prerogative  di  impiego  di
dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi. 

  3.  Fatte  salve  diverse  disposizioni  contenute   nei   trattati
internazionali ratificati dall'Italia, la  responsabilita'  civile  e
penale degli appartenenti agli organi di polizia degli  Stati  membri
dell'Unione europea e  degli  altri  Stati  esteri  che  operano  nel
territorio nazionale ai sensi del comma 2 e' regolata  dagli  accordi
di cooperazione di cui  al  medesimo  comma  e,  in  mancanza,  dalla
normativa nazionale.
                               Art. 8 

Contrasto  al  fenomeno  dei  furti  in   danno   di   infrastrutture
                   energetiche e di comunicazione 

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7)  e'  inserito
il seguente: 
      «7-bis) se il fatto e'  commesso  su  componenti  metalliche  o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate  all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di  altri
servizi pubblici e gestite da  soggetti  pubblici  o  da  privati  in
regime di concessione pubblica;»; b) all'articolo 648,  primo  comma,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  pena  e'  aumentata
quando il fatto riguarda denaro o  cose  provenienti  da  delitti  di
rapina  aggravata  ai  sensi  dell'articolo  628,  terzo  comma,   di
estorsione aggravata  ai  sensi  dell'articolo  629,  secondo  comma,
ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n.
7-bis).». 
  2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice  di  procedura
penale, dopo le parole «numeri 2),  prima  ipotesi,  3)  e  5)»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' 7-bis)» e  dopo  la  lettera  f)  e'
inserita la seguente: «f-bis) delitto di  ricettazione,  nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo,  del
codice penale;».
                               Art. 9 

  Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale 

  1. All'articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:  «La  pena  e'
della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600  a  euro
3.000  se  il  fatto  e'  commesso  con  furto  o  indebito  utilizzo
dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.»; 
    b) al terzo comma, dopo  le  parole  «di  cui  al  secondo»  sono
inserite le seguenti: «e terzo». 
  2. (soppresso). 
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma  7,  nell'ambito  dello
svolgimento della propria specifica attivita', gli  aderenti  possono
inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita'  dei
dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei
casi in cui ritengono  utile,  sulla  base  della  valutazione  degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.»; 
    b) (soppressa).
                             Art. 9 bis 

Adeguamento dei requisiti  essenziali  di  sicurezza  degli  articoli
  pirotecnici in attuazione  dell'articolo  47,  paragrafo  2,  della
  direttiva 2013/29/ UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
  12 giugno 2013 

  1. Il punto 4) della  prima  sezione  dell'allegato  I  annesso  al
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
    «4) Gli  articoli  pirotecnici  non  devono  contenere  esplosivi
detonanti diversi da polvere nera o  miscele  ad  effetto  lampo,  ad
eccezione degli articoli  pirotecnici  di  categoria  P1,  P2  o  T2,
nonche' dei fuochi d'artificio  di  categoria  4  che  soddisfino  le
seguenti condizioni: 
      a) l'esplosivo detonante non puo'  essere  facilmente  estratto
dall'articolo pirotecnico; 
      b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non  puo'  avere
una funzione di detonante o non puo', com'e' progettato e fabbricato,
innescare esplosivi secondari; 
      c) per le categorie 4,  T2  e  P2,  l'articolo  pirotecnico  e'
progettato in  modo  da  non  funzionare  come  detonante  o,  se  e'
progettato  per  la  detonazione,  non  puo',  com'e'  progettato   e
fabbricato, innescare esplosivi secondari». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 18,  comma  7,  del  decreto
legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  si   applicano   anche   alle
autorizzazioni concesse relative  alle  istanze  presentate  entro  i
termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Capo III

NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE

                               Art. 10 

            Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 

  1. All'articolo 5, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua
delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del  Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata
e comunque  acquisitane  l'intesa,  delibera  lo  stato  d'emergenza,
fissandone la durata e determinandone l'estensione  territoriale  con
specifico riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
disponendo in  ordine  all'esercizio  del  potere  di  ordinanza.  La
delibera  individua  le  risorse  finanziarie  destinate   ai   primi
interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine  agli
effettivi ed  indispensabili  fabbisogni  da  parte  del  Commissario
delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le  emergenze
nazionali istituito ai sensi  del  comma  5-quinquies,  indivi-duando
nell'ambito dello stanziamento complessivo  quelle  finalizzate  alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma  2.  Ove  il  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  verifichi  che  le   risorse
finalizzate alla  attivita'  di  cui  alla  lett.  a)  del  comma  2,
risultino o siano in procinto  di  risultare  insufficienti  rispetto
agli interventi da porre  in  essere,  presenta  tempestivamente  una
relazione motivata al Consiglio  dei  Ministri,  per  la  conseguente
determinazione  in  ordine  alla  necessita'  di  integrazione  delle
risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza  per  venir  meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto  della  procedura
dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis.  La  durata  della  dichiarazione  dello   stato   di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu'  di
ulteriori 180 giorni.»; 
    c) al comma 2, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: 
      «Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
        a) all'organizzazione ed  all'effettuazione  dei  servizi  di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
        b) al ripristino della funzionalita' dei servizi  pubblici  e
delle infrastrutture  di  reti  strategiche,  entro  i  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili; 
        c) alla realizzazione di interventi, anche  strutturali,  per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita'; 
        d) alla ricognizione dei fabbisogni per il  ripristino  delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e  private,  danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai
beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre  in  essere  sulla
base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
        e) all'avvio  dell'attuazione  delle  prime  misure  per  far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro  i  limiti
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive  dettate
con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita   la   Regione
interessata.»; 
        c-bis) al  comma  4-quinquies  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e del Fondo per le emergenze nazionali» 
        d) al comma 5-quinquies le parole da «del Fondo Nazionale»  a
«n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione  civile.  Per  il  finanziamento  delle
prime esigenze del suddetto  Fondo  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del  Fondo  nazionale
di  protezione  civile  di  cui  all'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla  tabella  C
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere   dall'anno
finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le  emergenze  nazionali
e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine  di  ciascun  anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".». 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
dopo il comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  I  Commissari
delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la  prevenzione
della corruzione di cui  all'articolo  1,  comma  7,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per  la  trasparenza  di  cui
all'articolo 43 del presente decreto.». 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  30  novembre  2005,  n.  245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21,  e
successive modificazioni, e' abrogato il comma 8. 
  4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma  2-sexies  dell'articolo  2
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogata. 
  4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1  dell'articolo  27
della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma  2-septies
dell'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
successive modificazioni, sono soppressi.
                             Art. 10 bis 

Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la  bandiera  del
                Dipartimento della protezione civile 

  1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in grado di essere prontamente  individuato  nell'espletamento  delle
attivita' di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono  stabilite  le  norme
riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono  altresi'  determinate  le
caratteristiche della  bandiera  d'istituto  del  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' le relative modalita' d'uso e custodia. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 11 

Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili  del
                                fuoco 

  1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno - Missione «Soccorso Civile»
- Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso  pubblico»  un  fondo
per l'anticipazione  delle  immediate  e  indifferibili  esigenze  di
spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di  euro  per  l'anno
2013. A decorrere  dall'anno  2014,  lo  stanziamento  del  fondo  e'
determinato annualmente con la legge di bilancio. 
  2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari  a  euro  15
milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per  le  finalita'  di  cui  al
comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate  a  valere  sul
fondo di cui al comma 1,  restano  acquisite  all'erario,  in  misura
corrispondente, le risorse rimborsate a  qualsiasi  titolo  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per le spese  sostenute  in  occasione
delle emergenze. 
  4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma  1  in
favore degli stanziamenti della stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  -  Missione  «Soccorso  Civile»,  ivi  compresi  quelli
relativi al trattamento economico accessorio spettante  al  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze  informatiche
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite   l'Ufficio
centrale del bilancio. 
  4-bis. Al comma 5-bis  dell'articolo  40  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite  le  seguenti:
«e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  b) dopo le parole:  «finalita'  di  giustizia,»  sono  inserite  le
seguenti: «di soccorso pubblico,». 
  4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo  48  del  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive
modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo  nazionale  dei
vigili del  fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,  macchine  operatrici,
carrelli elevatori e ogni altro mezzo per  uso  speciale,  funzionali
alle esigenze del soccorso pubblico». 
  5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e  le  forze  di  polizia»
sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di  polizia  e  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente: 
      «13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  puo'  effettuare
direttamente  le  verifiche  periodiche   di   cui   al   comma   11,
relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato  VII  di  cui
dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco provvede  a  tali  adempimenti  con  le  risorse
umane,  strumentali  e   finanziarie   disponibili   a   legislazione
vigente.»; 
    c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza  dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, la formazione  e  l'abilitazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui
al  comma  5  possono  essere  ef-fettuate  direttamente  dal   Corpo
nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
                             Art. 11 bis 

                 Interventi a favore della montagna 

  1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno  ai
sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, pari a 1 milione di  euro,  sono  utilizzate  per  attivita'  di
progettazione preliminare di interventi pilota per  la  realizzazione
di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e
per la promozione dell'uso delle energie alternative. A  tale  scopo,
le risorse sono assegnate con decreto del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei  comuni  italiani
(ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani  (UNCEM),
che indicano i  comuni  con  maggiore  rischio  idrogeologico  e  con
maggiore esperienza in attivita' di riqualificazione del territorio.

Capo IV

NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE E IN FAVORE
DEGLI ENTI LOCALI

                               Art. 12 

  (soppresso).
                             Art. 12 bis 

            Disposizioni finanziarie per gli enti locali 

  1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno  approvato  il
bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata entro  il
termine massimo del 30 novembre 2013». 

  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, e' differito al 31 dicembre 2013.
                               Art. 13 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93

Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province. (13G00141)

(GU n.191 del 16-8-2013)

Capo I

Prevenzione e contrasto della violenza di genere

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza  in
danno di donne e il conseguente allarme sociale che  ne  e'  derivato
rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita'
dissuasive, il trattamento  punitivo  degli  autori  di  tali  fatti,
introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione  finalizzate
alla anticipata tutela delle donne e  di  ogni  vittima  di  violenza
domestica; 
  Considerato,  altresi',  necessario  affiancare  con   urgenza   ai
predetti interventi misure  di  carattere  preventivo  da  realizzare
mediante la predisposizione  di  un  piano  di  azione  straordinario
contro  la  violenza  sessuale  e  di  genere,  che  contenga  azioni
strutturate e condivise, in ambito sociale,  educativo,  formativo  e
informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime; 
  Ravvisata la necessita' di intervenire con ulteriori misure urgenti
per alimentare  il  circuito  virtuoso  tra  sicurezza,  legalita'  e
sviluppo a sostegno del  tessuto  economico-produttivo,  nonche'  per
sostenere adeguati livelli di efficienza  del  comparto  sicurezza  e
difesa; 
  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  di  introdurre  disposizioni
urgenti in materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  a  tutela  di
attivita' di particolare rilievo strategico,  nonche'  per  garantire
soggetti deboli, quali anziani e  minori,  e  in  particolare  questi
ultimi per quanto attiene all'accesso agli  strumenti  informatici  e
telematici, in  modo  che  ne  possano  usufruire  in  condizione  di
maggiore  sicurezza  e  senza  pregiudizio  della   loro   integrita'
psico-fisica; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   apportare
ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24  febbraio  1992,  n.
225,  in  materia  di   protezione   civile,   anche   sulla   scorta
dell'esperienza  acquisita  nel  periodo  successivo  all'entrata  in
vigore del decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  nonche'  di
introdurre disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, potenziandone l'operativita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni   per   assicurare    legittimazione    alle    gestioni
commissariali delle  amministrazioni  provinciali  interessate  dagli
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio
2013, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo
23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche' per garantire  la  continuita'  amministrativa  degli  organi
provinciali  ordinari  e  straordinari,  nelle  more  della   riforma
organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del giorno 8 agosto 2013; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  con
delega alle pari  opportunita',  del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

                 Norme in materia di maltrattamenti, 
                violenza sessuale e atti persecutori 

  1. All'articolo 572, secondo comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni  quattordici"
sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore  degli  anni
diciotto". 
  2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice  penale,  dopo  il
numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: 
    "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
    5-quater) nei confronti di persona della quale il  colpevole  sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e' o e' stato legato  da  relazione  affettiva,  anche  senza
convivenza.". 
  3. All'articolo  612-bis  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato"
sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e  dopo
le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le  seguenti:  "ovvero
se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti   informatici   o
telematici"; 
    b) al quarto comma,  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: "La querela proposta e' irrevocabile.". 
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
le  parole:  "valuta  l'eventuale  adozione  di  provvedimenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".
                               Art. 2 

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti  i
  procedimenti penali per i  delitti  di  cui  all'articolo  572  del
  codice penale 

  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 282-bis,  comma  6,  dopo  la  parola  "571,"  e'
inserita  la  seguente:  "582,"  e  le  parole  "e  609-octies"  sono
sostituite dalle seguenti: "609-octies e 612, secondo comma"; 
    b) all'articolo 299: 
      1) dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2  relativi  alle  misure  previste
dagli  articoli  282-bis  e  282-ter  devono  essere   immediatamente
comunicati al difensore  della  persona  offesa  o,  in  mancanza  di
questo, alla persona offesa  e  ai  servizi  socio-assistenziali  del
territorio."; 
      2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata,  a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'." 
      3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata,  a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'.". 
    c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e'  aggiunta
la seguente: "l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
conviventi e  di  atti  persecutori,  previsti  dall'articolo  572  e
dall'articolo 612-bis del codice penale;"; 
    d) dopo l'articolo 384, e' inserito il  seguente:  "Art.  384-bis
(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria  hanno  facolta'  di  disporre,  previa
autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla
casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai  luoghi  abitualmente
frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi  e'  colto  in
flagranza dei delitti di  cui  all'articolo  282-bis,  comma  6,  ove
sussistano fondati motivi per  ritenere  che  le  condotte  criminose
possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita
o l'integrita' fisica della persona offesa. 
    2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli
articoli 385 e seguenti del presente titolo."; 
    e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "agli  articoli"
sono inserite le seguenti: "572,"; 
    f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le  parole  "di  cui  agli
articoli" sono inserite le seguenti "572,"; 
    g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente:
"3-bis. Per il reato di  cui  all'articolo  572  del  codice  penale,
l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato,
a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il  termine  di
cui al comma 3 e' elevato a venti giorni."; 
    h)  all'articolo  415-bis,  comma  1,  dopo  le  parole   "e   al
difensore", sono aggiunte le seguenti: "nonche',  quando  si  procede
per il reato di cui all'articolo 572  del  codice  penale,  anche  al
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa"; 
    i) all'articolo 498: 
      1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" sono inserite
le seguenti: "572,"; 
      2) dopo il comma 4-ter  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona
offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga  condotto
anche tenendo conto della  particolare  vulnerabilita'  della  stessa
persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e
ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona  offesa  o
del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.". 
  2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera  a),  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  e'
inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli  572
e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;". 
  3.  Al  comma  4-ter  dell'articolo  76  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai  reati  di
cui  agli  articoli"  sono  inserite  le  seguenti:  "572,   583-bis,
612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno  2013
e a 2,7 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2014  si  provvede,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per  l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi  anni,  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro
per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e quanto a  400.000  euro  per  l'anno  2014,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e  quanto
a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e  a  2,7  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012,
n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra  in  vigore
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.
                               Art. 3 

      Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 

  1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia  segnalato  un  fatto
che debba ritenersi riconducibile al reato di cui  all'articolo  582,
secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di
violenza domestica, il questore, anche in assenza  di  querela,  puo'
procedere, assunte le informazioni necessarie da parte  degli  organi
investigativi   e   sentite   le   persone   informate   dei   fatti,
all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente  articolo
si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si  verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare  o  tra  attuali  o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto  che  l'autore  di  tali  atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 
  2.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo  di  residenza  del
destinatario  dell'ammonimento  l'applicazione  della  misura   della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre  mesi.
Il prefetto dispone la sospensione della patente di  guida  ai  sensi
dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Il
prefetto non da'  luogo  alla  sospensione  della  patente  di  guida
qualora,  tenuto  conto  delle  condizioni  economiche   del   nucleo
familiare, risulti che le esigenze  lavorative  dell'interessato  non
possono  essere  garantite  con  il  rilascio  del  permesso  di  cui
all'articolo 218, secondo comma, del citato  decreto  legislativo  n.
285 del 1992. 
  3.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro  elaborazione
dati di cui all'articolo 8  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,
elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere
che  costituisce  un'autonoma  sezione  della  relazione  annuale  al
Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge  n.  121  del
1981. 
  4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di
cui al comma 1 devono essere  omesse  le  generalita'  dell'eventuale
segnalante. 
  5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11  del  decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in  cui
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le  istituzioni  pubbliche
ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli  572  o
609-bis del codice penale.
                               Art. 4 

       Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica 

  1.  Dopo  l'articolo  18  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 18-bis 
    (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) 
    "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o  di
un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli  articoli  572,
582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno
dei delitti  previsti  dall'articolo  380  del  codice  di  procedura
penale, commessi sul  territorio  nazionale  in  ambito  di  violenza
domestica,  siano  accertate  situazioni  di  violenza  o  abuso  nei
confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale  pericolo
per la sua incolumita', come conseguenza della  scelta  di  sottrarsi
alla medesima violenza o per effetto  delle  dichiarazioni  rese  nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il  questore,  anche
su proposta  del  procuratore  della  Repubblica,  o  con  il  parere
favorevole della stessa autorita', rilascia un permesso di  soggiorno
ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per  consentire  alla  vittima  di
sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si  intendono
per violenza domestica tutti gli atti,  non  episodici,  di  violenza
fisica,  sessuale,  psicologica  o  economica   che   si   verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare  o  tra  attuali  o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto  che  l'autore  di  tali  atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 
    2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale. 
    3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere  rilasciato  dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel  corso
di  interventi  assistenziali  dei  servizi   sociali   specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'  valutata  dal
questore sulla base della  relazione  redatta  dai  medesimi  servizi
sociali. 
    4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato  in
caso  di  condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
segnalata  dal  procuratore  della  Repubblica  o,  per   quanto   di
competenza, dai  servizi  sociali  di  cui  al  coma  3,  o  comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni  che
ne hanno giustificato il rilascio. 
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in  quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.".
                               Art. 5 

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 

  1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi
del  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle   pari
opportunita' di cui all'articolo 19, comma  3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, e adotta, previa acquisizione  del  parere  in  sede  di
Conferenza Unificata, un  "Piano  d'azione  straordinario  contro  la
violenza sessuale e di genere", di seguito  denominato  "Piano",  che
deve essere predisposto  in  sinergia  con  la  nuova  programmazione
comunitaria per il periodo 2014-2020. 
  2. Il Piano persegue le seguenti finalita': 
    a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro   le   donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo  di
eliminazione della violenza contro le donne; 
    b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza  e
la discriminazione di genere  nell'ambito  dei  programmi  scolastici
delle scuole di ogni ordine  e  grado,  al  fine  di  sensibilizzare,
informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti
delle  donne  e  la  discriminazione  di  genere,  anche   attraverso
un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; 
    c) potenziare le  forme  di  assistenza  e  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della
rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei  servizi
di assistenza alle donne vittime di violenza; 
    d) garantire la  formazione  di  tutte  le  professionalita'  che
entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking; 
    e)  accrescere  la  protezione  delle   vittime   attraverso   un
rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le   istituzioni
coinvolte; 
    f) prevedere una raccolta  strutturata  dei  dati  del  fenomeno,
anche attraverso il coordinamento delle banche dati gia' esistenti; 
    g) prevedere specifiche azioni positive che tengano  anche  conto
delle competenze delle Amministrazioni impegnate  nella  prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
stalking; 
    h) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i
livelli di governo, che si basi  anche  sulle  diverse  esperienze  e
sulle  buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle  reti  locali  e  sul
territorio. 
  3.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di
fenomeni di particolare allarme sociale

                               Art. 6 

Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi
  del PON  Sicurezza  nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  il  comparto
  sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa 

  1.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse
comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Sicurezza  per
lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", il Fondo di rotazione
di cui  alla  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e'  autorizzato  ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili,  su  richiesta  del
Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari  e  statali
previste per il periodo  2007-2013.  Per  il  reintegro  delle  somme
anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si  provvede,  per
la  parte  comunitaria,  con  imputazione  agli  accrediti   disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle  spese  effettivamente
sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli  stanziamenti
autorizzati  in  favore  del  medesimo  programma  nell'ambito  delle
procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza  e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si  applica  alle
Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando  per  le  stesse
Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con riferimento anche al  medesimo  articolo  9,  comma
2-bis. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,  pari  ad  euro
6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro  4  milioni,
mediante corrispondente utilizzo delle  somme  disponibili  in  conto
residui dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma
155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  che  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  del  bilancio  dello  Stato  per  le
finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00,
mediante corrispondente riduzione  per  l'anno  2013  della  medesima
autorizzazione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
di bilancio. 
  4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,
eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite  dalle
seguenti: "il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,  essere
inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,"; 
    b) le parole "di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro"  sono
sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione". 
  5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo  23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate  per
l'anno  per  l'anno  2013  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro  e
la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione  civile,
per le spese  sostenute  in  conseguenza  dello  stato  di  emergenza
umanitaria  verificatosi  nel  territorio  nazionale   in   relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del  nord
Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui.
                               Art. 7 

Disposizioni in materia di  arresto  in  flagranza  in  occasione  di
  manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche'  in
  materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio 

  1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 2016.". 
  2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 3-bis),  dopo  le  parole  "articolo  624-bis"  sono
aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la  pubblica  o
privata difesa"; 
    b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti: 
      "3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di  persona
ultrasessantacinquenne; 
      3-sexies) se il fatto e' commesso in presenza di un minore.". 
  3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
la parola "interamente" e' sostituita dalla seguente: "anche". 
  4. All'articolo 682 del codice  penale,  dopo  il  primo  comma  e'
aggiunto il seguente:  "Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano, altresi', agli immobili adibiti  a  sedi  di  ufficio,  di
reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, il  cui  accesso  e'  vietato  per  ragioni  di  sicurezza
pubblica.".
                               Art. 8 

              Contrasto al fenomeno dei furti in danno 
          di infrastrutture energetiche e di comunicazione 

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7)  e'  aggiunto
il seguente: 
      "7-bis) se il fatto e'  commesso  su  componenti  metalliche  o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate  all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di  altri
servizi pubblici e gestite da  soggetti  pubblici  o  da  privati  in
regime di concessione pubblica;"; 
    b) all'articolo 648,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La pena e'  aumentata  quando  il  fatto  riguarda
denaro o cose provenienti da delitti di  rapina  aggravata  ai  sensi
dell'articolo 628, terzo comma,  di  estorsione  aggravata  ai  sensi
dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai  sensi
dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).". 
  2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice  di  procedura
penale, dopo le parole "numeri 2),  prima  ipotesi,  3)  e  5)"  sono
inserite le seguenti: ", nonche' 7-bis)" e  dopo  la  lettera  f)  e'
inserita la seguente: "f-bis) delitto di  ricettazione,  nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;".
                               Art. 9 

  Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale 

  1. All'articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: 
      "La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 600 a euro 3.000  se  il  fatto  e'  commesso  con  sostituzione
dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti."; 
    b) all'ultimo comma, dopo le parole  "di  cui  al  secondo"  sono
inserite le seguenti: "e terzo". 
  2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231, le  parole  "e  635-quinquies"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole:
"codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  dei  delitti  di
cui agli articoli 55, comma 9, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e di cui alla  Parte  III,  Titolo  III,  Capo  II  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.". 
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  7,  nell'ambito
dello svolgimento della propria  specifica  attivita',  gli  aderenti
possono   inviare   all'ente   gestore    richieste    di    verifica
dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base
della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l'identita'
delle medesime."; 
    b) all'articolo 30-sexies,  dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
      "3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro, puo' essere rideterminata  la
misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.".

Capo III

Norme in tema di protezione civile

                               Art. 10 

            Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 

  1. All'articolo 5, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      "1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua
delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del  Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata
e comunque  acquisitane  l'intesa,  delibera  lo  stato  d'emergenza,
fissandone la durata e determinandone l'estensione  territoriale  con
specifico riferimento alla natura e alla qualita'  degli  eventi.  La
delibera  individua  le  risorse  finanziarie  destinate   ai   primi
interventi di soccorso e di assistenza nelle more della  ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni  da  parte  del
Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell'  apposito
stanziamento sul Fondo di protezione  civile  destinato  allo  scopo,
individuando  nell'ambito  dello  stanziamento   complessivo   quelle
finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove
il Capo del Dipartimento della protezione  civile  verifichi  che  le
risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma  2,
risultino o siano in procinto  di  risultare  insufficienti  rispetto
agli interventi da porre  in  essere,  presenta  tempestivamente  una
relazione motivata al Consiglio  dei  Ministri,  per  la  conseguente
determinazione  in  ordine  alla  necessita'  di  integrazione  delle
risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza  per  venir  meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto  della  procedura
dettata per la delibera dello stato d'emergenza."; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      "1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di  emergenza
non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di  ulteriori
180 giorni."; 
    c) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
      "Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
        a) all'organizzazione ed  all'effettuazione  dei  servizi  di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
        b) al ripristino della funzionalita' dei servizi  pubblici  e
delle infrastrutture  di  reti  strategiche,  entro  i  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili; 
        c) alla realizzazione di interventi, anche  strutturali,  per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita'; 
        d) alla ricognizione dei fabbisogni per il  ripristino  delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e  private,  danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai
beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre  in  essere  sulla
base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
        e) all'avvio  dell'attuazione  delle  prime  misure  per  far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro  i  limiti
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive  dettate
con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita   la   Regione
interessata."; 
    d) al comma 5-quinquies le parole da "del Fondo Nazionale" a  "n.
196." sono sostituite dalle seguenti: "del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione  civile.  Per  il  finanziamento  delle
prime esigenze del suddetto  Fondo  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del  Fondo  nazionale
di  protezione  civile  di  cui  all'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla  tabella  C
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere   dall'anno
finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le  emergenze  nazionali
e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine  di  ciascun  anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".". 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della  legge
24 febbraio 1992,  n.  225,  svolgono  direttamente  le  funzioni  di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui  all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.". 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  30  novembre  2005,  n.  245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21,  e
successive modificazioni, e' abrogato il comma 8.
                               Art. 11 

Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili  del
                                fuoco 

  1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile"
- Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso  pubblico"  un  fondo
per l'anticipazione  delle  immediate  e  indifferibili  esigenze  di
spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di  euro  per  l'anno
2013. A decorrere  dall'anno  2014,  lo  stanziamento  del  fondo  e'
determinato annualmente con la legge di bilancio. 
  2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari  a  euro  15
milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per  le  finalita'  di  cui  al
comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate  a  valere  sul
fondo di cui al comma 1,  restano  acquisite  all'erario,  in  misura
corrispondente, le risorse rimborsate a  qualsiasi  titolo  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per le spese  sostenute  in  occasione
delle emergenze. 
  4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma  1  in
favore degli stanziamenti della stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  -  Missione  "Soccorso  Civile",  ivi  compresi  quelli
relativi al trattamento economico accessorio spettante  al  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze  informatiche
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite   l'Ufficio
centrale del bilancio. 
  5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 4, le parole "e  le  forze  di  polizia"
sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di  polizia  e  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco"; 
    b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente: 
      "13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  puo'  effettuare
direttamente  le  verifiche  periodiche   di   cui   al   comma   11,
relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato  VII  di  cui
dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco provvede  a  tali  adempimenti  con  le  risorse
umane,  strumentali  e   finanziarie   disponibili   a   legislazione
vigente."; 
    c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      "5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza  dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, la formazione  e  l'abilitazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui
al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale
medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.".

Capo IV

Norme in tema di gestioni commissariali delle province

                               Art. 12 

                Gestioni commissariali delle province 

  1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi  e
di  nomina  dei   commissari   straordinari   delle   amministrazioni
provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo  23,  comma  20,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  ai  sensi
dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  2. Sono, altresi', fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  dai  commissari
straordinari di cui al comma 1. 
  3. Le gestioni commissariali di cui  al  comma  1,  nonche'  quelle
disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115,  terzo  periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo,
della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento  si
applicano ai casi di scadenza naturale del mandato  o  di  cessazione
anticipata degli organi provinciali  che  intervengano  in  una  data
compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. 
  5.  Fino  al  30  giugno  2014  e'  sospesa  l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori
entrate ne' nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 13 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 agosto 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Alfano, Ministro dell'interno 

                                Giovannini,  Ministro  del  lavoro  e
                                delle politiche sociali 

                                Cancellieri, Ministro della giustizia 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri