Archivi tag: Ruolo

7 agosto Immissioni in ruolo

Le immissioni in ruolo attualmente autorizzate per l’anno scolastico 2014/2015 sono 33.380, di cui
  • 28.781 al personale docente ed educativo
    • 15.439 su posti comuni
    • 13.342 su posti di sostegno
  • 4.599 al personale ATA

Nota 7 agosto 2014, AOODGPER Prot. n. 7955

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER L’AS. 2014/15 – ISTRUZIONI OPERATIVE.

Con il DM in corso di emanazione è stato assegnato un contingente, di 28.781 unità di personale docente ed educativo, di cui 13 .342 riservato alla copertura dei posti di sostegno agli alunni con disabilità – da autorizzare con le procedure previste dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2014/2015.
Si allegano, alla presente, le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno e per il personale educativo – del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A).
La tabella contiene, inoltre, la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di concorso e relativamente ai posti di sostegno, la ripartizione tra i diversi ordini di scuola e per la scuola secondaria di secondo grado tra le diverse aree disciplinari del personale docente ed educativo.
Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2014/15, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle a tal fine disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico. Il numero di contratti a tempo. indeterminato, invece, resta comunque subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero , di posti nell’ organico di diritto provinciale. La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2015/2016.
Si rammenta che ai sensi dell’art 15, comma 10 bis della L.128/2013 il personale docente assunto in ruolo non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio, a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo le deroghe previste dal CCNI concernente la mobilità.
Si richiama l’attenzione relativamente alla priorità di utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle nomine di cui all’oggetto, in applicazione dei criteri di cui al DL 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare dell’articolo 14, commi 17-20, ed all’art. 2 comma 3 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico.
Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.
Si richiama l’ attenzione, inoltre, su quanto introdotto per gli elenchi aggiuntivi di sostegno dal punto 14 dell’Allegato A.
Si raccomanda, anche in relazione al punto 20 dell ‘ allegato A, il puntuale rispetto di quanto previsto dalla nota prot . n. 999 del 9 aprile 2014 con la quale si trasmetteva il DM n. 235 del 1° aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle GAE in relazioni al movimento di fascicoli da una provincia all’altra.
Si richiama l’attenzione sull’urgenza delle attività soprarichiamate considerata la necessità di ultimare tutte le assunzioni entro il termine del 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre 2014, in quanto il 31 agosto è festivo, ed previsto dall’art. 9, comma 19, della legge n. 106 del 12 luglio 2011.
Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO.SS. sia sulle modalità di convocazione degli aspiranti, sia sulle operazioni effettuate.
Le istruzioni relative alle procedure di nomina sono riportate nell’allegato A.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

Allegati:
– allegato A (Istruzioni operative – Personale docente ed educativo)
tabella analitica dei contingenti del personale docente ed educativo


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Allegato A

ISTRUZIONI OPERATIVE

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

A.1      La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici.
Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili.
Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

A.2      Se in considerazione degli accantonamenti o per effetto delle utilizzazioni dei docenti in esubero, la disponibilità di posti in organico di diritto dovesse risultare inferiore al contingente di assunzione assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate su posti relativi ad altre graduatorie.

A.3      Il D.M., in corso di emanazione, prevede la possibilità di destinare le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola.

A.4      Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti.

A.5      Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre 2014 in quanto il 31 agosto 2014 è festivo, nel limite massimo dei posti messi a concorso.
Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo.
Si ricorda il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo.

A.6      Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’a.s. 2013/2014, ovviamente nei soli casi in cui i tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente,risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario.

A.7 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L’assegnazione della sede provvisoria ai neo assunti può essere effettuata anche sui posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili al 31 agosto della medesima provincia.

A.8      Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.9      La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.10    Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.

A.11    Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare.

A.12    Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.18 e A.19, 2° cpv..

A.13    Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell’ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell’anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, le cui graduatorie sono state rese definitive entro il 31 agosto p.v.

A.14    In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3 bis della legge n.143/04, si estende la validità della predetta norma anche a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012. A tal fine, per gli adempimenti conseguenti, si segnala la necessità che dagli elenchi aggiuntivi sul sostegno di cui alla succitata norma siano da espungere tutti i soggetti presenti nelle graduatorie di merito dei concorsi 1990 e 1999 che risultino caducate a seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito del concorso 2012 entro il termine del 31 agosto 2014.
Possono dunque presentare domanda negli elenchi aggiuntivi, qualora non già presenti:
a)         gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi 1990 e 1999 che non siano state caducate dal concorso 2012, che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente ai termini previsti dai rispettivi bandi concorsuali, ovvero che, in allora, non lo abbiano dichiarato;
b)         gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente ai termini previsti dal bando concorsuale, ovvero che, in allora, non lo abbiano dichiarato.
Tali elenchi aggiuntivi, che saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.13 sono costituiti secondo le medesime regole del punto A.13 citato.
Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

A.15    Anche per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento. Si procede alle nomine nei convitti ed educandati secondo le prescrizioni di cui all’art. 4 ter, comma 3, della legge 333 del 20 agosto 2001

A.16    Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A – strumento musicale nella scuola media -, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell’ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.

A.17    Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre, in quanto il 31 agosto 2014 è festivo comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2014. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2014/2015 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo.

A.18    L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.12 e dal successivo A.19, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

A.19    L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero in altra provincia anche per lo stesso insegnamento per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province. (es: presenza di candidati sia in GAE di una provincia, che in graduatoria di concorso di altra provincia)
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.18, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

A 20    Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

A.21    Secondo le disposizioni, di cui all’art. 15, comma 10 bis della L.128/2013 i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, salvo specifiche deroghe previste da norme speciali e regolamentate dagli annuali contratti sulla mobilità.

A.22    Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.23    E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .

A.24    Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell’8aprile 2009).

A.25    Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

A.26    Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.
Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2014/2015.

Nota 7 agosto 2014, AOODGPER Prot. n. 7957

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE ATA PER L’A.S.2014/2015.

Si informano le SS.LL che, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, sono state autorizzate e assegnate, con D.M. in corso di emanazione, n. 4.599 unità di personale A.T.A la cui nomina avrà decorrenza giuridica ed economica dallo settembre 2014. Si informa, inoltre che il relativo D.M. è in corso di emanazione.
Si allega la tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare (allegato 1).
Successivamente, si darà corso alle nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato, utilizzando esclusivamente le graduatorie permanenti provinciali vigenti.
Il personale nominato attingendo dalle graduatorie otterrà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2015/16.
Il numero di contratti a tempo indeterminato resta comunque subordinato alla disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale per l’anno scolastico 2014/15, dopo l’effettuazione dei movimenti relativi a tale anno e su posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione prowisoria.
Per permettere l’utilizzo di eventuali aspiranti ancora presenti nelle graduatorie per responsabile amministrativo, previste dalla legge 124 del 2009, o in altre graduatorie ancora non esaurite o per sanare eventuali contenziosi in essere, è stato assegnato un apposito contingente per la nomina dei DSGA (1).
Si fa presente, inoltre, che possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali della medesima area professionale o in subordine in altra area professionale, nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità.
E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai sensi della legge n. 183/2010.
Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO.SS. sulle operazioni effettuate.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

Calcolo contingente nomine ATA

Nota:

(1) Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate, prioritariamente, in base alle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi della O.M. 10.7.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’ art. 6 , comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, – successivamente, secondo le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel D.M. 14 dicembre 1992, concernente i concorsi per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo.

Nota 2 agosto 2012, Prot. n. AOODGPER 5909

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Ai Direttori Generali degli U.S.R.
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.
LORO SEDI

Oggetto: Immissioni in ruolo a.s. 2012/13 – Convocazione del personale tramite PEC. – Precisazioni

In riferimento alla nota prot. n. 5838 del 31 luglio u.s., relativa alla nuova modalità di convocazione del personale interessato alla stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 2012/2013, si precisa che l’utilizzo di tale modalità (invio della convocazione all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’interessato) è sicuramente auspicabile – sia per i motivi illustrati nella nota di cui sopra, sia perché si inquadra nel progetto di informatizzazione in atto del rapporto tra P.A e cittadino – ma non può considerarsi esclusivo.

Di conseguenza, nel caso si verificasse che il personale interessato non fosse provvisto di PEC, gli uffici adotteranno le modalità tradizionali di convocazione.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

 

Nota 31 luglio 2012, Prot. n. AOODGPER 5838

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

 

Ai Direttori Generali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.

LORO SEDI

 

Oggetto: Immissioni in ruolo a.s. 2012/13 del personale Docente e A.T.A., iscritto in graduatorie concorsuali, ad esaurimento e permanenti. – Nuove indicazioni operative.

 

Si premette che, come ogni anno, questa Direzione ha provveduto ad inoltrare la prevista rchiesta di autorizzazione per il numero di posti da destinare alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2012/13.

Nelle more della definizione delle aliquote dei posti da destinare alle nomine sulle singole tipologie di posto, si invita il personale presumibilmente in attesa di nomina a:

  • dotarsi di casella di posta elettronica certificata. Al riguardo si precisa che può essere utilizzata la casella di postacertificat@gratuita e finalizzata al colloquio fra cittadini e Pubblica Amministrazione. Tale casella può essere richiesta accedendo al sito https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot. Si ricorda che nel caso in cui si scegliesse di usufruire di questo servizio, , l’operazione di registrazione dovrà essere completata tramite un ufficio postale qualsiasi;
  • comunicare il nome della casella di posta elettronica certificata attraverso il sito delle istanze on line, al link http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/, accedendo con utenza e password (si ricorda che occorre essere regolarmente registrati) e utilizzando l’apposita funzione disponibile al percorso: “Gestione UtenzaàGestione Indirizzo di Posta Certificata . Si ricorda che, dopo avere inserito il proprio indirizzo PEC e nel caso in cui esso non sia del tipo postacertificat@, tale casella va validata utilizzando la funzione “Gestione Utenzaà Validazione Indirizzo di Posta Certificata” secondo le istruzioni ricevute con apposita comunicazione nella casella PEC indicata. Solo dopo tale operazione l’indirizzo PEC può essere correttamente utilizzato dalle applicazioni di convocazione. Tale operazione dovrà essere necessariamente effettuata entro il 20 agosto. Dal giorno successivo, infatti, sarà possibile per gli uffici competenti iniziare ad inviare le e-mail di convocazione agli utenti.

In tal modo gli aspiranti docenti, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ed ATA, iscritti nelle graduatorie permanenti, potranno essere contattati tramite l’utilizzo di funzionalità analoghe a quelle già utilizzate per la convocazione dalle graduatorie d’istituto che consentono all’ufficio di:

  • inviare a più aspiranti contemporanemante lo stesso messaggio;
  • inviare a ciascun aspirante un sms che anticipa la ricezione dell’e-mail con il messaggio di dettaglio.

Gli aspiranti beneficeranno di questa modalità in quanto potranno consultare i messaggi da qualsiasi località, evitando così di essere vincolati, nel periodo di vacanza, all’attesa del telegramma.

Per le tipologie di graduatoria per i quali le suddette funzionalità non sono disponibili (ci si riferisce in particolare alle graduatorie dei concorsi ordinari del personale docente), gli uffici saranno dotati di appositi elenchi estratti dall’anagrafe delle istanze on line e le convocazioni saranno effettuate, nei casi possibili, dagli stessi sempre tramite posta elettronica certificata. Non è previsto, in questo caso l’invio parallelo di sms.

Si raccomanda il rispetto degli adempimenti richiesti al fine di favorire le attività di nomina che, com’è noto, si collocano in un periodo temporalmente ristretto a ridosso dell’avvio del nuovo anno scolastico.

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

 

Nota 10 agosto 2010 , Prot. n. AOODGPER 7574

Nota 10 agosto 2010 , Prot. n. AOODGPER 7574

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Uff. III

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI

REGIONALI

LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 75 del 10 agosto 2010 – Assunzioni a tempo indeterminato di personale scolastico per l’A.S. 2010/2011 – Istruzioni operative –

Si invia il D.M. 75 del 10/08/2010, che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito Internet e sulla rete Intranet, con il quale sono stati assegnati due contingenti,

rispettivamente, di 10.000 unità per il personale docente ed educativo e di 6.500 unità per il personale A.T.A., ai fini della stipula dei contratti a

tempo indeterminato per l’a.s. 2010/2011.

Al provvedimento sono allegate le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno, per il personale educativo e per il personale ATA – del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A) e le istruzioni relative al personale A.T.A. (allegato B).

Con comunicazione, a parte, viene inviata , la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di concorso del personale docente.

Si richiama l’attenzione sull’urgenza di ultimare tutte le assunzioni relative all’a.s. 2010/2011 entro il termine del 31 agosto 2010, previsto dall’art.36, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.14.

Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO. SS. sulle operazioni effettuate.

Per IL DIRETTORE GENERALE

f.to Giampaolo Pilo

Decreto Ministeriale 10 agosto 2010, n. 75

6 agosto Immissioni in ruolo

Il 6 agosto 2010 si svolge un incontro tra MIUR e OO.SS. sulle nomine in ruolo del personale docente, educativo e ATA, per l’anno scolastico 2010-2011.

10.000 le nomine in ruolo per il personale docente, 6.500 per il personale ATA e 170 per i dirigenti scolastici autorizzate ufficialmente dal MEF.

Di seguito la ripartizione regionale e provinciale prevista per il personale docente:

Provincia/Regione Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado Scuola secondaria di II grado Sostegno Personale
educativo
Totale
Chieti 18 3 7 2 50 80
L’Aquila 4 3 1 16 24
Pescara 10 1 9 3 26 49
Teramo 8 5 3 32 48
Abruzzo Totale 40 4 24 9 124 201
Matera 3 2 5 17 27
Potenza 14 2 4 4 55 1 80
Basilicata Totale 17 4 9 4 72 1 107
Catanzaro 6 2 7 9 26 1 51
Cosenza 14 4 21 3 45 1 88
Crotone 4 1 3 4 16 28
Reggio Calabria 12 19 7 37 1 76
Vibo Valentia 4 1 16 22 43
Calabria Totale 40 8 66 23 146 3 286
Avellino 9 8 11 44 72
Benevento 5 3 5 37 50
Caserta 18 18 9 90 135
Napoli 97 83 44 401 1 626
Salerno 22 19 17 65 123
Campania Totale 151 131 86 637 1 1.006
Bologna 47 41 21 9 78 196
Ferrara 7 7 10 2 36 62
Forli’ 17 6 10 5 19 57
Modena 35 36 20 12 58 161
Parma 9 14 11 4 24 1 63
Piacenza 7 8 9 2 37 63
Ravenna 17 17 11 6 26 77
Reggio Emilia 12 12 14 13 43 1 95
Rimini 4 4 10 8 17 43
Emilia Romagna Totale 155 145 116 61 338 2 817
Gorizia 10 3 2 7 22
Pordenone 11 6 13 3 23 56
Trieste 2 3 2 1 14 22
Udine 17 6 19 9 37 6 94
Friuli Venezia Giulia Totale 40 18 36 13 81 6 194
Frosinone 8 11 5 27 51
Latina 24 16 8 39 87
Rieti 16 5 3 12 36
Roma 109 110 168 72 452 911
Viterbo 12 7 1 19 39
Lazio Totale 169 110 207 89 549 1.124
Genova 16 4 17 10 86 133
Imperia 5 1 2 19 1 28
La Spezia 8 3 10 1 35 57
Savona 9 3 5 1 10 28
Liguria Totale 38 11 34 12 150 1 246
Bergamo 15 19 27 12 69 1 143
Brescia 25 52 37 13 70 1 198
Como 14 8 10 3 44 79
Cremona 15 8 9 7 25 64
Lecco 5 3 5 5 6 24
Lodi 7 4 4 5 17 37
Mantova 29 16 16 46 31 138
Milano 119 119 83 2 318 1 642
Pavia 26 13 12 4 33 88
Sondrio 2 1 6 6 15 1 31
Varese 6 16 22 12 47 103
Lombardia Totale 263 259 231 115 675 4 1.547
Ancona 20 5 16 3 32 76
Ascoli Piceno 7 14 6 25 52
Macerata 13 2 12 3 16 1 47
Pesaro 16 11 10 2 25 1 65
Marche Totale 56 18 52 14 98 2 240
Campobasso 10 2 6 3 24 1 46
Isernia 2 1 1 9 13
Molise Totale 12 2 7 4 33 1 59
Alessandria 19 4 13 2 53 1 92
Asti 5 3 7 1 28 44
Biella 6 3 7 3 28 47
Cuneo 14 6 27 2 60 109
Novara 16 8 31 55
Torino 91 52 78 27 162 2 412
Verbano-Cusio-Ossola 4 7 2 22 35
Vercelli 10 1 4 2 23 40
Piemonte Totale 165 69 151 39 407 3 834
Bari 64 40 26 184 314
Brindisi 7 17 4 51 79
Foggia 7 31 9 92 139
Lecce 7 14 8 50 79
Taranto 13 27 8 67 115
Puglia Totale 98 129 55 444 726
Cagliari 21 4 19 2 86 1 133
Nuoro 7 1 11 2 22 43
Oristano 1 2 2 18 23
Sassari 16 4 12 59 1 92
Sardegna Totale 45 9 44 6 185 2 291
Agrigento 4 17 1 10 32
Caltanissetta 2 14 1 16 33
Catania 18 42 8 188 256
Enna 2 7 10 19
Messina 9 4 2 30 45
Palermo 6 23 6 122 1 158
Ragusa 20 14 3 22 59
Siracusa 10 11 3 22 46
Trapani 5 6 2 20 33
Sicilia Totale 76 138 26 440 1 681
Arezzo 14 4 9 8 29 64
Firenze 68 39 41 27 67 242
Grosseto 10 1 6 1 9 27
Livorno 3 4 12 2 31 52
Lucca 12 4 10 3 33 62
Massa 5 2 7 3 3 1 21
Pisa 14 5 10 3 24 56
Pistoia 16 6 11 1 32 66
Prato 18 14 14 11 19 1 77
Siena 22 7 6 5 24 64
Toscana Totale 182 86 126 64 271 2 731
Perugia 46 7 13 8 48 122
Terni 6 3 8 1 15 33
Umbria Totale 52 10 21 9 63 155
Belluno 8 10 19 1 38
Padova 4 11 32 12 30 1 90
Rovigo 2 9 2 13 26
Treviso 14 6 45 33 42 140
Venezia 27 13 40 10 43 1 134
Verona 11 6 34 27 74 4 156
Vicenza 16 3 48 16 88 171
Veneto Totale 82 39 218 100 309 7 755
Totale complessivo 1.681 792 1.740 729 5.022 36 10.000