IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990,
il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un
pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, ove il
conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti
a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di
pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo
non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il
pregiudizio grave e imminente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013,
con il quale l'on. Enrico Letta e' stato nominato Presidente del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
aprile 2013 recante conferimento di incarichi ai Ministri senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
maggio 2013, art. 1, comma 4, lettera g), con il quale il Ministro
senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e' stato delegato, tra l'altro, all'attuazione della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed
integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome
aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti
collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007 e del 1° febbraio
2008, della carriera prefettizia o diplomatica, ai professori e
ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la
loro attivita' nelle materie contemplate dalle leggi 4 giugno 1985,
n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n. 287, al personale delle autorita' amministrative
indipendenti, nonche' al personale dipendente dagli enti di cui
all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei ministri dalla legge n. 146/1990, e
successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i
casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni
dal lavoro regolamentate dalla citata legge 12 giugno 1990, n. 146,
per quanto non compreso nella riportata delega al Ministro senza
portafoglio in materia di pubblica amministrazione e semplificazione;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dalla data del presente decreto, l'esercizio delle
funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei
ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni e integrazioni, e' delegato, per quanto non compreso
nella delega in premessa e per i settori e gli ambiti di rispettiva
competenza al:
Ministro dell'interno;
Ministro della giustizia;
Ministro dell'economia e delle finanze;
Ministro dello sviluppo economico;
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Ministro della salute;
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2013
Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 291