Archivi tag: Sciopero

Norme di garanzia in caso di sciopero

  • Accordo nazionale (ARAN, 2.12.2020)
    Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca
  • Nota 13 gennaio 2021, AOOGABMI 1275
    Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020)

Entro l’11 febbraio 2021 (30 giorni dalla pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020, che sostituisce il precedente allegato al CCNL 1998-2001 pubblicato in G.U serie generale n. 109 del 9 giugno 1999), come previsto dall’art. 3, cc. 2 e 3, presso ogni istituzione scolastica ed educativa, il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative individuano, in un apposito protocollo di intesa, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi.

Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero dopo la scadenza del predetto termine, il dirigente scolastico emana uno specifico regolamento.

Nota 13 gennaio 2021, AOOGABMI 1275

Ministero dell’istruzione
Ufficio di Gabinetto

Agli Uffici scolastici regionali LORO SEDI
Alle Istituzioni scolastiche statali LORO SEDI

Oggetto: Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020).


  • Accordo nazionale (ARAN, 2.12.2020)
    Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca

Accordo nazionale (ARAN, 2.12.2020)

Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca

Sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020


COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Delibera 17 dicembre 2020, n. 303

Valutazione di idoneità dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020. (Delibera n. 20/303). (20A07403)

(GU Serie Generale n.8 del 12-01-2021)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2013

Delega  di  funzioni  e  dei  poteri  attribuiti  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  relativi  all'attuazione  del  diritto  di
sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri  competenti  per
materia. (13A06933)

(GU n.189 del 13-8-2013)

 

                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990,
il quale prevede che, quando  sussista  il  fondato  pericolo  di  un
pregiudizio   grave   e   imminente   ai   diritti   della    persona
costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  o  un  Ministro  da  lui  delegato,  ove  il
conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti
a desistere  dai  comportamenti  che  determinano  la  situazione  di
pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il  tentativo
non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire  il
pregiudizio grave e imminente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  aprile  2013,
con il quale l'on. Enrico Letta  e'  stato  nominato  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2013 recante  conferimento  di  incarichi  ai  Ministri  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
maggio 2013, art. 1, comma 4, lettera g), con il  quale  il  Ministro
senza   portafoglio   per   la   pubblica   amministrazione   e    la
semplificazione e' stato delegato, tra l'altro, all'attuazione  della
legge  12  giugno  1990,  n.  146,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni,  limitatamente  ai  dipendenti  delle   amministrazioni
pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle  autonome
aree  di  contrattazione  della  dirigenza,  di  cui   ai   contratti
collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007  e  del  1°  febbraio
2008, della carriera  prefettizia  o  diplomatica,  ai  professori  e
ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti  che  svolgono  la
loro attivita' nelle materie contemplate dalle leggi 4  giugno  1985,
n. 281, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e  10  ottobre
1990,  n.  287,   al   personale   delle   autorita'   amministrative
indipendenti, nonche' al  personale  dipendente  dagli  enti  di  cui
all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite  al
Presidente del Consiglio dei ministri  dalla  legge  n.  146/1990,  e
successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per  i
casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni
dal lavoro regolamentate dalla citata legge 12 giugno 1990,  n.  146,
per quanto non compreso nella  riportata  delega  al  Ministro  senza
portafoglio in materia di pubblica amministrazione e semplificazione; 

                              Decreta: 

                           Articolo unico 

  A decorrere dalla data  del  presente  decreto,  l'esercizio  delle
funzioni e dei poteri attribuiti  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  dalla  legge  12  giugno  1990,  n.   146,   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' delegato, per  quanto  non  compreso
nella delega in premessa e per i settori e gli ambiti  di  rispettiva
competenza al: 
  Ministro dell'interno; 
  Ministro della giustizia; 
  Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Ministro dello sviluppo economico; 
  Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Ministro della salute; 
  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 maggio 2013 

                                                 Il Presidente: Letta 

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 291