Archivi tag: Stipendi

Aumenti CCNI per DS

Il Ministero dell’istruzione e del merito, su precisa indicazione del Ministro Giuseppe Valditara, all’interno di una preziosa e fattiva collaborazione istituzionale con il MEF, ha lavorato per fare sì che già nel cedolino di settembre (data di inizio del nuovo anno scolastico) fossero accreditati ai dirigenti scolastici gli stipendi con gli aumenti previsti dal CCNI, firmato in via definitiva nel mese di Luglio, per l’anno scolastico 2023/2024.

Si tratta di una vera novità in quanto per la prima volta dall’introduzione dell’autonomia scolastica, dopo oltre venti anni di ritardi ed inefficienze, il 70% dei dirigenti scolastici (pari a 4.899 unità) percepirà da oggi la retribuzione allineata all’anno di riferimento, ed in gran parte con importi incrementati in misura rilevante, già nel mese di avvio dell’anno scolastico. Il restante 30% dei dirigenti, che hanno avuto un nuovo incarico quest’anno, vedrà l’adeguamento dello stipendio al CCNI a partire dal mese di ottobre.

Decreto per il pagamento delle supplenze

Scuola, Giannini e Padoan firmano decreto per il pagamento delle supplenze

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini e il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan hanno firmato il 23 dicembre il decreto che stanzia i fondi necessari per il completamento dei pagamenti relativi alle supplenze brevi degli ultimi mesi del 2015 e per assicurare la regolarità dei pagamenti di tutto il 2016.
Una prima tranche di pagamenti è già stata effettuata. Il Miur ha chiesto poi alle scuole di avviare entro il prossimo 28 dicembre le procedure per i pagamenti delle supplenze rimanenti. I pagamenti avverranno con emissione straordinaria il 12 gennaio 2016 e saranno accreditati il 19 gennaio. I fondi stanziati e il potenziamento dell’organico previsto dalla Buona Scuola garantiranno, nel 2016, da un lato le supplenze necessarie e dall’altro che tutti i pagamenti avvengano nei tempi previsti. Senza più ritardi.


Nota 1 settembre 2015, AOODGCASIS 2966

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
E p.c. Al Direttore della Direzione Generale del personale scolastico
Al Direttore della Direzione Generale risorse umane e finanziarie

Nota 1 settembre 2015, AOODGCASIS 2966

OGGETTO: Rilascio nuove funzioni SIDI – Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola.


Sentenza Corte Costituzionale 24 giugno 2015, n. 178

Corte Costituzionale
Ufficio Stampa

Blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici

La Corte Costituzionale, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze R.O. n. 76/2014 e R.O. n. 125/2014, ha dichiarato, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato.
La Corte ha respinto le restanti censure proposte

dal Palazzo della Consulta, 24 giugno 2015


Sentenza Corte Costituzionale 24 giugno 2015, n. 178

Avviso 16 dicembre 2014

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

Alle Istituzioni Scolastiche ed educative Statali
E, p.c.
Agli UU.SS.RR
Alla DGRUF
LORO SEDI

Oggetto: Pagamento al personale supplente breve, DDG RUF n. 355 del 13 dicembre 2014.

Si comunica che per consentire il completamento delle operazioni di pagamento al personale supplente breve, a fronte degli stanziamenti resi disponibili con avviso AOODGRUF prot.n. 18065 del 15 dicembre 2014, la disponibilità delle funzioni SIDI che permettono l’accesso al sistema federato MEF “NoiPa” sarà prolungata dalle ore 20 alle ore 22 nel giorno di martedì 16 dicembre, fermo restando il consueto termine delle ore 20.00 del servizio Help Desk.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Nota 15 dicembre 2014, AOODGRUF Prot. n. 18065

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Avviso 15 dicembre 2014

Si rende noto che sono stati già registrati dal competente Ufficio Centrale di Bilancio del MEF i Decreti di caricamento degli importi assegnati alle scuole in virtù del Decreto Legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014 per i pagamenti dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale della scuola, per cui le singole scuole, in via straordinaria ed eccezionale, possono operare da subito sul sistema NOIPA, che rimarrà aperto fino alle ore 17 del 17 dicembre 2014.
A ciascuna scuola pertanto sono stati attribuiti e già comunicati con specifica nota, che si allega, gli importi disponibili per le operazioni.


Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

All’Istituzione Scolastica XXX
E p.c. al Revisore dei conti del MIUR – per il tramite della scuola
All’U.S.R. competente per territorio
LORO SEDI

Oggetto: A.F. 2014 – comunicazione per pagamenti tramite Cedolino Unico spese supplenze brevi e saltuarie prestazioni rese fino a Novembre 2014 ( DDG n. 355 del 13 dicembre 2014)

Con la presente si comunica che, ai sensi di quanto disposto con il Decreto Legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014, a codesta Istituzione scolastica è assegnata una risorsa finanziaria pari ad euro IMPORTO (LORDO DIPENDENTE) per il pagamento degli stipendi delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario per le prestazioni rese, e non ancora retribuite, a partire dal mese di Settembre 2014 entro i limiti dell’importo indicato nella presente comunicazione.
Pertanto, in considerazione dell’eccezionalità della situazione venutasi a determinare, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 1 del predetto Decreto Legge 12 dicembre 2014, codesta istituzione scolastica è autorizzata a liquidare urgentemente le somme spettanti al personale sopra menzionato nel limite dell’importo disponibile sul POS (Punto Ordinante di Spesa), comprensivo dell’importo sopraindicato, che è in corso di registrazione a cura del competente Ufficio Centrale di Bilancio del MEF. Resta inteso che, con l’occasione, eventuali ulteriori importi per giacenze del POS, dovute ad assegnazioni già disposte per i contratti da settembre ad ottobre 2014 con i precedenti caricamenti, dovranno essere utilizzati contestualmente alla presente assegnazione fino al completo esaurimento delle disponibilità sul POS,
A tal fine si precisa che codesta istituzione scolastica potrà procedere con il caricamento dei contratti, nell’ipotesi in cui il caricamento stesso non fosse già stato effettuato, e con il calcolo del fabbisogno al lordo dipendente dando precedenza, qualora dovessero essere presenti, ai contratti stipulati e non liquidati dei mesi di settembre e ottobre 2014. Con riferimento ai contratti del mese di Novembre, si potrà procedere a liquidare, per tutti i contratti in essere, in proporzione una quota parte delle somme dovute fino a concorrenza dell’importo disponibile sul POS, quale tetto massimo spendibile dalla scuola.
Le competenze della restante quota del mese di novembre saranno pagate assieme alle competenze del mese di dicembre 2014 nell’esercizio finanziario 2015.
Infine si precisa che tutte le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro e non oltre la data di emissione speciale prevista eccezionalmente e perentoriamente per il17 dicembre p.v ore 17, in modo da soddisfare le esigenze del personale avente titolo, sempre fino a concorrenza dell’importo assegnato.
Il MEF-NoiPA procederà come di consueto alla liquidazione degli stipendi per il personale supplente breve e saltuario, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore.
Si rammenta che gli oneri riflessi saranno liquidati dal MEF-NoiPA direttamente e dunque codesta istituzione scolastica dovrà comunicare i compensi del suddetto personale al Lordo Dipendente.

Il Direttore Generale
Jacopo Greco

Messaggio MEF 20 agosto 2014, n. 107

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE
Area NoiPA

OGGETTO: CCNL scuola del 7 agosto 2014, per il reperimento delle risorse per il ripristino scatti anzianità anno 2012 e CCNL personale ATA per il ripristino delle posizioni economiche del 7 agosto 2014. Interventi previsti sul sistema NoiPA.

In esito alla sottoscrizione dei CCNL in oggetto, il Servizio NoiPA sta approntando le procedure per la relativa applicazione.
Il CCNL relativo al reperimento delle risorse per il ripristino degli scatti del personale Scuola del 7 agosto 2014, prevede il recupero dell’utilità dell’anno 2012 al fine della maturazione degli scatti di anzianità del personale con conseguente riconoscimento dei relativi incrementi economici.
Il CCNL del personale ATA, prevede il riconoscimento al personale della Scuola, già destinatario dell’attribuzione giuridica della posizione economica a decorrere dal 1° settembre 2011, di un emolumento “una tantum” a carattere stipendiale, temporalmente limitato al periodo 1° settembre 2011 – 31 agosto 2014.
Gli aggiornamenti derivanti dall’applicazione dei CCNL in questione saranno effettuati nei primi giorni di settembre, con adeguamento degli importi di stipendio sulla rata di ottobre e corresponsione degli eventuali arretrati, con emissione straordinaria ed esigibilità entro la fine di settembre.
Al fine di consentire le suddette applicazioni tramite intervento centralizzato, si chiede a codeste Ragionerie di non effettuare lavorazioni che abbiano impatto sugli stipendi e sugli assegni, se non strettamente necessarie.
Con successivi messaggi operativi verranno forniti i dettagli sulle modalità di applicazione degli interventi in oggetto.

Il DIRIGENTE
Roberta LOTTI

CCNL (ARAN, 7.8.14)

CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010 e dell’art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 ed al recupero dell’utilità dell’anno 2012 ai fini dell’anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola

11 giugno Ipotesi CCNL Scatti 2012 e Posizioni economiche ATA

Siglate l’11 giugno le ipotesi di CCNL per la copertura degli scatti del personale docente relativi al 2012 e delle posizioni economiche del personale ATA

 

Scuola, Giannini: Bene copertura scatti
Mantenuti impegni, ora lavorare su risorse per offerta formativa

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini esprime “soddisfazione” per l’accordo siglato stamattina all’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) per la copertura degli scatti del personale docente relativi al 2012 e delle posizioni economiche del personale Ata (Ausiliario tecnico e amministrativo).

“Con l’accordo siglato oggi si scongiura definitivamente la possibilità che il personale debba restituire, a causa di un pasticcio burocratico ereditato dal passato, somme già percepite. Il governo ha dunque mantenuto uno dei primi impegni presi dopo il suo insediamento. Ora – conclude il Ministro – dobbiamo lavorare per integrare il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa in parte utilizzato proprio per coprire gli scatti”.

Nota 9 giugno 2014, AOODGPFB Prot.n.4506

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio Settimo

All’Istituzione Scolastica XXX
E p.c. al Revisore del conti del MIUR – per il tramite della scuola
All’U.S.R. competente per territorio
LORO SEDI

Oggetto: A.F. 2014 – Cedolino Unico – avviso -201406071117- di prelevamento dai POS delle scuole dai capitoli 1227 1228 e 1229 destinati al pagamento delle spese di supplenze brevi e saltuarie e successivo riaccreditamento sul capitolo 1230 piano gestionale 1.

Si comunica che al fine di consentire operazioni di manutenzione del bilancio di previsione non più procrastinabili, si è provveduto a spostare quota parte pari ad € < > delle assegnazioni già disposte in favore di codesta istituzione per le supplenze brevi e saltuarie, dal capitolo < 1227, 1228, 1229> al capitolo 1230, fermo restando l’importo complessivo.
Pertanto codesta istituzione dovrà provvedere ai pagamenti tenendo conto della consistenza delle assegnazioni relative ciascun capitolo, come sopra modificate.
Si rammenta che gli oneri riflessi saranno liquidati dal MEF-NoiPA direttamente e dunque codesta istituzione scolastica dovrà liquidare i compensi al personale al Lordo Dipendente.

Il Direttore
(Marco Ugo Filisetti)

Allegato

Legge 19 marzo 2014, n. 41

Legge 19 marzo 2014, n. 41
(GU n.69 del 24-3-2014)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (14G00055)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 
                               Art. 1 

  1. Il decreto-legge 23 gennaio 2014,  n.  3,  recante  disposizioni
temporanee  e  urgenti  in  materia  di  proroga  degli   automatismi
stipendiali del personale della scuola, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 19 marzo 2014 

                             NAPOLITANO 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 

                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. 3

Testo del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 18 del 23  gennaio  2014),  coordinato  con  la
legge di conversione 19 marzo 2014, n. 41 (in questa stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni temporanee e urgenti
in materia di proroga degli  automatismi  stipendiali  del  personale
della scuola.". (14A02466)
 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

Posizioni  stipendiali  e   trattamenti   economici   del   personale
                             scolastico 

  1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale,
attivata ai sensi dell'articolo 8, comma  14,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilita'  dell'anno
2012  ai  fini  della  maturazione  dell'anzianita'  stipendiale,   e
comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre  2013,  n.  122,  non  sono  adottati  i
provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del
personale scolastico interessato dalla  predetta  sessione  negoziale
che ne  abbia  acquisita  una  superiore  nell'anno  2013  in  virtu'
dell'anzianita' economica attribuita nel  medesimo  anno.  Non  sono,
inoltre, adottati i provvedimenti  di  recupero  dei  pagamenti  gia'
effettuati  a   partire   dal   1°   gennaio   2013   in   esecuzione
dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. 
  2. In relazione alla mancata adozione per il  periodo  indicato  al
comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla  conclusione  della
sessione negoziale di cui al medesimo  comma  1,  e'  accantonata  la
somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme  iscritte  nel  conto
dei  residui  sul  Fondo  di  cui  all'articolo  64,  comma  9,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui  58,1  milioni  relativi  a
somme gia' corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva  la  facolta'  di
disporre delle predette somme con la sessione negoziale. 
  3. In caso di mancata conclusione entro il  30  giugno  2014  della
sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma  2  e'
conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta
acquisita all'erario. 
  4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco
della  maturazione  delle  posizioni  stipendiali  e   dei   relativi
incrementi  economici  di  cui  all'articolo   9,   comma   23,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato  dall'articolo  1,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2013, n. 122, per  il  personale  della  scuola  non  trova
applicazione per  l'anno  2014,  nell'ambito  degli  stanziamenti  di
bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in  relazione  alle
disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9,  comma  1,  del
predetto  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come   prorogato
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                            (( Art. 1 bis 

               Posizioni economiche del personale ATA 

  1.  In  relazione  alla  specificita'  delle  funzioni  svolte  dal
personale amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  nell'ambito
della scuola, per il  personale  ATA  gia'  destinatario  negli  anni
scolastici  2011/2012,  2012/2013   e   2013/2014   delle   posizioni
economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio  2008,  e'
resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una  specifica
sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una
tantum avente carattere stipendiale. 
  2. Nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui  al
comma 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale  ATA
interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle
somme gia' corrisposte negli anni scolastici  indicati  in  relazione
all'attribuzione delle posizioni di cui al comma 1. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 38,87  milioni,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione,   per   l'esercizio
finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4
della legge 18 dicembre 1997, n. 440. ))
                               Art. 2 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

18 marzo Automatismi stipendiali alla Camera

Il 18 marzo l’Aula della Camera approva definitivamente il Disegno di Legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, già approvato dal Senato.

L’11 ed il 13 marzo la 7a Commissione della Camera esamina il Disegno di Legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, già approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2157 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, già approvato dal Senato;

considerata la necessità che, in analogia con quanto disposto a favore del restante personale della scuola dal presente decreto-legge, così come modificato dal Senato, si riconosca – in maniera tangibile – la non ripetibilità dei compensi erogati a fronte di prestazioni professionali già rese e già riconosciute da fondi negoziati per i dirigenti scolastici;

rilevata, altresì, l’opportunità di individuare rapidamente una soluzione per la situazione che si è determinata nella regione Toscana, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato relativa al concorso per dirigenti scolastici;

valutata inoltre l’opportunità di ricostituire i fondi per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) da cui nel corso degli anni sono stati prelevati parte dei fondi per il pagamento degli scatti di anzianità;

valutata, infine, l’opportunità di ricostituire, per l’anno 2014, le risorse di cui all’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, ridotto di 38,87 milioni di euro, per il corrente esercizio finanziario, dal comma 3 dell’articolo 1-bis del provvedimento in esame, nonché di 20 milioni di euro dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si provveda, in analogia con quanto disposto dal presente disegno di legge, così come modificato dal Senato, a riconoscere – in maniera tangibile – anche ai dirigenti scolastici la non ripetibilità dei compensi erogati a fronte di prestazioni professionali già rese e già riconosciute da fondi negoziati;

b) si preveda di individuare rapidamente una soluzione per la situazione che si è determinata nella regione Toscana, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato relativa al concorso per dirigenti scolastici;

c) si valuti l’opportunità di ricostituire i fondi per il Miglioramento dell’offerta formativa (MOF) alla cifra iniziale di 1 miliardo e 400 milioni di euro;

d) si valuti altresì l’opportunità di ricostituire, per l’anno 2014, le risorse di cui all’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, ridotto di 38,87 milioni di euro, per il corrente esercizio finanziario, dal comma 3 dell’articolo 1-bis del provvedimento in esame, nonché di 20 milioni di euro dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.

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(7a Camera, 11.3.14) Simona Flavia MALPEZZI(PD), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, approvato, con modificazioni, dal Senato il 5 marzo 2014, e assegnato – in sede referente – all’XI Commissione della Camera, scade il 24 marzo 2014. Aggiunge che esso è stato emanato con lo scopo di risolvere la questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell’anno 2013, a tutela del principio dell’affidamento, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale intesa al riconoscimento dell’annualità 2012 avviata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, consentendo, in via transitoria, la corresponsione del trattamento economico – già definito nel 2013 – in ragione dell’acquisita classe stipendiale per il personale della scuola ed evitando il recupero di somme già corrisposte, in virtù del conseguimento di un nuovo livello stipendiale, al personale scolastico e dallo stesso percepite in buona fede. Specifica come, inizialmente, solo l’articolo 1 del decreto-legge in esame – composto allora da due articoli, di cui il secondo recante l’entrata in vigore – interveniva su questo aspetto concernente le posizioni stipendiali e i trattamenti economici del personale scolastico. Essendo emersa – nel corso dell’esame del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento – una specifica esigenza relativa alle posizioni economiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, al testo originario è stato aggiunto, per mezzo dell’approvazione di una proposta emendativa, l’articolo 1-bis, concernente appunto le posizioni economiche del personale ATA. Evidenzia come l’analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento iniziale, atto Senato n. 1254, ci ricordi che, con l’entrata in vigore, in data 9 novembre 2013, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, sia stato prorogato il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali disposto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Precisa che il predetto articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, al comma 1, aveva stabilito il blocco degli stipendi del personale pubblico per il triennio 2011-2013, incluso il personale scolastico statale e comunale, nonché il blocco delle progressioni economiche legate ai percorsi di carriera e, al comma 23, con specifico riferimento al personale scolastico, aveva previsto la non utilità, ai fini della progressione stipendiale, del triennio 2010-2012.
Osserva che l’articolo 1, comma 1, lettera a) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, ha quindi prorogato il blocco degli incrementi stipendiali dei dipendenti pubblici fino al 31 dicembre 2014, mentre, la lettera b) del medesimo articolo 1, comma 1, ha sancito il mancato riconoscimento per il personale scolastico dell’utilità 2013, ai fini della progressione di carriera e stipendiale. Sottolinea poi che l’analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento rileva che, fino all’adozione del suddetto decreto presidenziale n. 122 del 2013, il personale della scuola aveva legittimamente maturato dieci mesi di anzianità (1o gennaio 2013- 9 novembre 2013), utili, per alcuni dipendenti, per il passaggio alla classe stipendiale successiva e al riconoscimento del relativo trattamento economico: l’emanazione del decreto-legge n. 3 del 2014 si è quindi resa necessaria per evitare di dover far retrocedere alla classe stipendiale inferiore i soggetti che, a seguito della maturazione dei dieci mesi di anzianità, erano passati a quella superiore e, conseguentemente, di dover procedere con il recupero delle maggiori somme a essi già corrisposte a decorrere dal 1o gennaio 2013. Andando a esaminare il dettaglio delle disposizioni del provvedimento in esame, ricorda che l’articolo 1, al comma 1, prevede che, nelle more della conclusione di una specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell’utilità dell’anno 2012, ai fini della maturazione dell’anzianità stipendiale, non siano adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell’anno 2013, in virtù dell’anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013, in esecuzione dell’acquisizione di una nuova classe stipendiale. Precisa che la disposizione ha validità fino al 30 giugno 2014 e resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, cioè il blocco per il personale della scuola della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il 2013. Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 1 accantona, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al predetto comma 1, la somma di 120 milioni di euro a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo del cosiddetto 30 per cento (ai sensi dell’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008). Di tale somma, 58,1 milioni di euro sono relativi a somme già corrisposte nell’anno 2013. Resta salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale. Rileva poi che il comma 3, sempre dell’articolo 1, specifica che, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il comma 4 del medesimo articolo 1 stabilisce, poi, che per il personale della scuola non trova applicazione, per l’anno 2014, il blocco degli incrementi stipendiali. Il comma 5 dell’articolo 1, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sottolinea quindi che l’articolo 1-bis del testo in esame è invece intervenuto per risolvere una questione concernente il personale cosiddetto ATA, al quale – secondo quanto ricordato dalla relatrice del provvedimento presso il Senato, senatrice Puglisi, nella seduta della 7a Commissione di quel ramo del Parlamento del 18 febbraio 2014 – era stata richiesta la restituzione di somme per incarichi aggiuntivi svolti previa idonea formazione. La copertura finanziaria di questo articolo aggiuntivo – ha evidenziato la senatrice Puglisi – include l’anno scolastico in corso, evitando in tal modo, tanto la restituzione delle somme percepite dal personale ATA, quanto la possibile interruzione delle mansioni aggiuntive tutt’ora svolte. Precisa poi che, nello specifico, l’articolo 1-bis prevede che, in relazione alla specificità delle funzioni svolte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nell’ambito della scuola, per il personale ATA già destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale e che, nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui sopra e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all’attribuzione delle predette posizioni. Si dispone, infine, che, all’onere derivante da questa disposizione, pari a euro 38,87 milioni di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione, per l’esercizio finanziario 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 440 del 1997, concernente il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. Rimanda, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame, segnalando l’esigenza che appare necessario comprendere negli interventi normativi in discussione anche un riferimento alla situazione dei dirigenti scolastici, che risultano penalizzati da analoghi provvedimenti di riduzione stipendiale.

Il 5 marzo l’Aula del Senato, con 183 voti favorevoli e 56 astenuti, ha approvato il Disegno di Legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. Il testo passa ora all’esame della Camera.

Il 29 gennaio, 4, 5, 11, 12, 18 e 27 febbraio la 7a Commissione del Senato esamina il DdL di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

(7a Senato, 29.1.14) La relatrice PUGLISI (PD) illustra il provvedimento, sottolineando che esso ha l’intento di far chiarezza e rimediare ad un errore burocratico generato, a suo avviso, dal modo contraddittorio con cui si è normato negli anni, vessando il personale scolastico. Rammenta infatti che l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco degli automatismi stipendiali per gli anni 2011, 2012 e 2013 per tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT. Per questi anni dunque, la retribuzione del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche non poteva essere superiore a quello percepito nel 2010. Con riferimento al personale della scuola, il medesimo decreto-legge n. 78, all’articolo 9, comma 23, aveva previsto un blocco per gli anni 2010, 2011 e 2012, con una progressione temporale parzialmente diversa rispetto al resto dei dipendenti pubblici.

Il successivo decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che il blocco poteva essere prorogato di un ulteriore anno con decreto del Presidente della Repubblica, cosa che poi è puntualmente accaduta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013, che ha rappresentato a suo giudizio la vera causa della incresciosa vicenda relativa agli scatti della scuola. Precisa infatti che, mentre per tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, il summenzionato decreto n. 122 del 2013 ha prorogato il blocco per un anno (2014) ancora da iniziare, per il personale della scuola il blocco ha avuto invece un effetto retroattivo, dal momento che riguardava l’anno 2013, non solo già iniziato ma addirittura quasi concluso, nel corso del quale il personale della scuola aveva percepito gli scatti del tutto legittimamente e in assoluta buona fede.

Ricorda inoltre che sullo schema di decreto, che poi è sfociato nel decreto n. 122, la Commissione era stata coinvolta in fase consultiva, ed aveva espresso osservazioni contrarie alla 1a Commissione, competente nel merito.

Non va poi dimenticato – prosegue la relatrice – che il decreto-legge n. 112 del 2008, disponendo una pesantissima opera di razionalizzazione della spesa scolastica, aveva disposto che il 30 per cento dei “cosiddetti” risparmi dovessero essere reinvestiti nella scuola. L’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 78 del 2010 aveva quindi previsto che queste somme potessero essere utilizzate per il recupero degli scatti stipendiali bloccati e così è stato per il 2010 e il 2011. Ma già nel 2011, oltre ai risparmi il Ministero ha dovuto utilizzare in parte anche le risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF). Sottolinea infatti che, secondo la legge di stabilità 2012, le risorse da dedicare al recupero degli scatti possono essere anche aggiuntive rispetto al 30 per cento dei risparmi; in questo caso, devono essere individuate attraverso una apposita sessione negoziale, senza ulteriori oneri per lo Stato. Nel comunicare che è in corso la sessione negoziale per il 2012, rileva che per il 2013 al personale della scuola è stato intimato di restituire gli scatti percepiti.

Soffermandosi dunque sull’articolato, segnala che in base all’articolo 1 le somme percepite non devono essere restituite, ma vanno a compensazione di quanto sarà recuperato  per gli scatti 2012, a conclusione della suddetta sessione negoziale. Come ha spiegato il ministro Maria Chiara Carrozza durante una recente audizione svolta in Commissione e come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, la copertura dei 120 milioni di euro necessari sarà anzitutto trovata dai residui del Fondo relativo al 30 per cento dei risparmi, di cui peraltro ella auspica una quantificazione, tenuto conto che tali risorse sono state già impiegate anche per altri scopi importanti, come ad esempio l’assunzione di docenti di sostegno. La relatrice puntualizza inoltre che laddove detto Fondo non sia sufficiente, come stabilito dai negoziati con le organizzazioni sindacali, le risorse saranno sottratte dai 463 milioni di euro accantonati dal MOF dell’anno scolastico 2013-2014.

Illustra poi il comma 3 dell’articolo 1, secondo cui dette disposizioni hanno validità fino al 30 giugno 2014; se la sessione negoziale non dovesse essere conclusa, la somma dovrà essere versata all’erario. Dà indi conto del comma 4, secondo cui per il 2014 per il personale della scuola non vige alcun blocco degli scatti stipendiali, nonché del comma 5, che autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Avviandosi alla conclusione, si augura che si apra presto una nuova stagione di discussione contrattuale in cui vengano affiancati, all’anzianità di servizio, anche nuovi criteri di progressione di carriera per il personale della scuola, basati sul vero riconoscimento del complesso lavoro svolto nell’ambito delle autonomie scolastiche. A tale scopo auspica altresì che venga gradualmente ripristinato il Fondo destinato alle scuole, non solo per il miglioramento dell’offerta formativa ma anche per aumentare la retribuzione di quel personale maggiormente impegnato nelle attività formative.