{"id":10077,"date":"2012-05-07T00:00:40","date_gmt":"2012-05-06T22:00:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.edscuola.eu\/wordpress\/?p=10077"},"modified":"2012-05-10T08:33:57","modified_gmt":"2012-05-10T06:33:57","slug":"decreto-legge-7-maggio-2012-n-52","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.edscuola.eu\/wordpress\/?p=10077","title":{"rendered":"Decreto-Legge 7 maggio 2012 , n. 52"},"content":{"rendered":"<p><strong>Decreto-Legge 7\u00a0maggio\u00a02012 , n. 52<strong><br \/>\n(in GU 8 maggio 2012, n. 106)<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<pre>Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della  spesa  pubblica.\r\n(12G0074)<\/pre>\n<p><center>Capo I<\/p>\n<p>Norme organizzative <\/center><\/p>\n<pre> \r\n\r\n                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA \r\n\r\n  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; \r\n  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,   nell'ambito\r\ndell'azione del Governo volta all'analisi  ed  alla  revisione  della\r\nspesa pubblica, di  emanare  disposizioni  per  la  razionalizzazione\r\ndella spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando  la  qualita'\r\ndelle  procedure  di  acquisto   centralizzato   ed   incrementandone\r\nsignificativamente l'utilizzo; \r\n  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella\r\nriunione del 30 aprile 2012; \r\n  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro\r\ndell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti  con  il\r\nParlamento, di concerto con i Ministri  dello  sviluppo  economico  e\r\ndelle infrastrutture e dei trasporti; \r\n\r\n                                Emana \r\n\r\n                     il seguente decreto-legge: \r\n\r\n                               Art. 1 \r\n\r\n  Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica \r\n\r\n  1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche  volte\r\nall'analisi e al riordino  della  spesa  pubblica,  e'  istituito  un\r\nComitato interministeriale, presieduto dal Presidente  del  Consiglio\r\ndei Ministri e composto dal Ministro delegato  per  il  programma  di\r\nGoverno,  dal  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la\r\nsemplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze  o  vice\r\nMinistro da lui delegato e dal Sottosegretario  alla  Presidenza  del\r\nConsiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei  Ministri.  Il\r\nPresidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  proprio  decreto  puo'\r\nmodificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attivita'\r\ndi indirizzo e  di  coordinamento,  in  particolare,  in  materia  di\r\nrevisione dei programmi di  spesa  e  dei  trasferimenti  a  imprese,\r\nrazionalizzazione   delle   attivita'   e   dei   servizi    offerti,\r\nridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto\r\ndi beni e servizi, ottimizzazione dell'uso  degli  immobili  e  nelle\r\naltre  materie  individuate  dalla  direttiva  del   Presidente   del\r\nConsiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.<\/pre>\n<p><center>Capo I<\/p>\n<p>Norme organizzative <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 2 \r\n\r\nCommissario straordinario per la razionalizzazione  della  spesa  per\r\n                     acquisti di beni e servizi \r\n\r\n  1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica  ed  ai\r\nfini di coordinamento della finanza pubblica, di  perequazione  delle\r\nrisorse  finanziarie  e  di  riduzione  della  spesa  corrente  della\r\npubblica  amministrazione,  garantendo  altresi'  la   tutela   della\r\nconcorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle  relative\r\nprocedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del\r\nMinistro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti\r\ncon il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare\r\nun Commissario straordinario, al quale spetta il compito di  definire\r\nil livello di spesa per acquisti di  beni  e  servizi,  per  voci  di\r\ncosto, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario  svolge  anche\r\ncompiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento  dell'attivita'\r\ndi approvvigionamento di beni e  servizi  da  parte  delle  pubbliche\r\namministrazioni,   anche   in   considerazione   dei   processi    di\r\nrazionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresi'  con  il\r\nMinistro delegato per il programma  di  governo  per  l'attivita'  di\r\nrevisione della spesa delle pubbliche amministrazioni. \r\n  2.  Tra  le  amministrazioni  pubbliche  sono  incluse   tutte   le\r\namministrazioni, autorita', anche  indipendenti,  organismi,  uffici,\r\nagenzie o soggetti pubblici comunque denominati e  gli  enti  locali,\r\nnonche' le  societa'  a  totale  partecipazione  pubblica  diretta  e\r\nindiretta  e  le  amministrazioni  regionali  commissariate  per   la\r\nredazione  e  l'attuazione  del  piano  di  rientro   dal   disavanzo\r\nsanitario. \r\n  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la\r\nPresidenza della Repubblica, il Senato della  Repubblica,  la  Camera\r\ndei deputati e la Corte costituzionale. \r\n  4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle\r\nregioni, salvo quanto previsto  dal  comma  2,  il  Commissario,  nel\r\nrispetto del principio di sussidiarieta' e di  leale  collaborazione,\r\nformula   proposte   al   Presidente   della   regione   interessata,\r\ncomunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze. \r\n  5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  le\r\ndisposizioni di cui al presente  decreto  costituiscono  principi  di\r\ncoordinamento della finanza pubblica.<\/pre>\n<p><center>Capo I<\/p>\n<p>Norme organizzative <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 3 \r\n\r\n                Organizzazione e programma di lavoro \r\n\r\n  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  nomina\r\ndel Commissario straordinario stabilisce: \r\n    a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo; \r\n    b)  l'indennita'  del  Commissario,  comunque  non  superiore  al\r\ntrattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente\r\ngenerale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; \r\n    c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il\r\nCommissario nell'esercizio delle sue  funzioni  e  prestano  la  loro\r\nopera a titolo gratuito, fatto salvo il  solo  rimborso  delle  spese\r\neffettivamente sostenute, a carico  degli  ordinari  stanziamenti  di\r\nbilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; \r\n    d) gli uffici, il  personale  e  i  mezzi  della  Presidenza  del\r\nConsiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle  finanze\r\ndei quali il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri\r\na carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni. \r\n  2.  Il  Commissario  presenta  entro  15  giorni  dalla  nomina  un\r\nprogramma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo\r\n1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni  mensili  del\r\nCommissario.<\/pre>\n<p><center>Capo I<\/p>\n<p>Norme organizzative <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 4 \r\n\r\n                       Relazione al Parlamento \r\n\r\n  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  da  lui\r\ndelegato riferisce semestralmente  al  Parlamento  sull'attivita'  di\r\nrazionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto. \r\n  2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alla Corte dei\r\nconti.<\/pre>\n<p><center>Capo I<\/p>\n<p>Norme organizzative <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 5 \r\n\r\n                               Poteri \r\n\r\n  1.  Il  Commissario  ha  diritto  di  corrispondere  con  tutte  le\r\npubbliche amministrazioni e con gli enti di  diritto  pubblico  e  di\r\nchiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la  collaborazione\r\nper l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il  Commissario\r\nha il potere  di  chiedere  informazioni  e  documenti  alle  singole\r\namministrazioni e alle societa'  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,\r\nnonche' di disporre che vengano svolte, nei confronti  delle  stesse,\r\nispezioni a cura dell'Ispettorato per  la  funzione  pubblica  e  del\r\nDipartimento   della   Ragioneria   generale    dello    Stato.    Le\r\namministrazioni pubbliche  e  le  societa'  a  totale  partecipazione\r\npubblica che  svolgono  compiti  di  centrale  di  committenza  hanno\r\nl'obbligo di trasmettere i dati e  i  documenti  richiesti,  nonche',\r\ncomunque, di fornire la piu' ampia collaborazione al Commissario. \r\n  2. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  4,  il\r\nCommissario ha il potere di definire, per voci di costo,  il  livello\r\ndi  spesa  per  acquisti  di  beni   e   servizi   da   parte   delle\r\namministrazioni pubbliche. \r\n  3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al  Consiglio\r\nregionale interessato  le  norme  di  legge  o  di  regolamento  o  i\r\nprovvedimenti amministrativi di carattere generale,  che  determinano\r\nspese o voci di costo  delle  singole  amministrazioni,  che  possono\r\nessere oggetto  di  soppressione,  riduzione  o  razionalizzazione  e\r\npropone  a  tale  fine  i  necessari  provvedimenti   amministrativi,\r\nregolamentari e legislativi. \r\n  4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per\r\nrimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo' pubblicare i pareri\r\nnei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle\r\nsituazioni distorsive. \r\n  5. Su proposta del Commissario, il  Presidente  del  Consiglio  dei\r\nMinistri o il Ministro da questi  delegato  o,  per  le  Regioni,  il\r\nPresidente della Regione interessata  possono  adottare  le  seguenti\r\nmisure: \r\n    a)  sospensione,  revoca  o  annullamento  d'ufficio  di  singole\r\nprocedure relative all'acquisto di beni e servizi anche  per  ragioni\r\ndi opportunita'; \r\n    b) introduzione di obblighi informativi a carico delle  pubbliche\r\namministrazioni  finalizzati  alla   trasparenza   ed   all'effettivo\r\nesercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al\r\nCommissario ai sensi del comma 1. \r\n  6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai  fini\r\ndi quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n.  15,\r\nal Presidente della Corte dei conti, il quale , per  quanto  riguarda\r\nle  regioni,  li  comunica  alla  competente  sezione  regionale   di\r\ncontrollo della Corte medesima. \r\n  7.  Il  Commissario  segnala  alle  amministrazioni  le  misure  di\r\nrazionalizzazione  della  spesa   e   fissa   un   termine   per   il\r\nraggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del  termine\r\nil  Consiglio   dei   Ministri   puo'   autorizzare,   nel   rispetto\r\ndell'articolo  120  della   Costituzione,   l'esercizio   di   poteri\r\nsostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti. \r\n  8.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione   dei   compiti\r\nprevisti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e\r\nfinanziarie disponibili a legislazione vigente.<\/pre>\n<p><center>Capo I<\/p>\n<p>Norme organizzative <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 6 \r\n\r\n                         Requisiti di nomina \r\n\r\n  1. Il Commissario opera in piena autonomia e  con  indipendenza  di\r\ngiudizio e di valutazione ed e' scelto  tra  persone  provenienti  da\r\nsettori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita',  di\r\nnotorie esperienza e capacita'.<\/pre>\n<p><center>Capo II<\/p>\n<p>Norme sostanziali <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 7 \r\n\r\nParametri di prezzo qualita' per l'espletamento  delle  procedure  di\r\n                              acquisto \r\n\r\n  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3,  della\r\nlegge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di  coordinamento  della\r\nfinanza  pubblica,  le  amministrazioni  pubbliche  nell'indizione  o\r\nnell'effettuazione delle  proprie  procedure  di  acquisto  applicano\r\nparametri  prezzo-qualita'  migliorativi  di   quelli   eventualmente\r\nindividuati in modo specifico nei  bandi  di  gara  pubblicati  dalla\r\nConsip S.p.A. per beni o servizi comparabili. \r\n  2. Per i bandi gia' pubblicati alla data di entrata in  vigore  del\r\npresente  decreto,  la  Consip  puo'  pubblicare  sul  sito  internet\r\nindividuato nei  bandi  medesimi  quale  profilo  del  committente  i\r\nparametri applicabili ai sensi del comma 1. \r\n  3.  Le  acquisizioni  effettuate  dalle  amministrazioni  pubbliche\r\ntramite  il  ricorso  ad  una  centrale  di  committenza   ai   sensi\r\ndell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.\r\n163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e\r\nla qualita' delle convenzioni stipulate da  Consip  S.p.A.  ai  sensi\r\ndell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  nonche'  i\r\nparametri di cui al comma 1.<\/pre>\n<p><center>Capo II<\/p>\n<p>Norme sostanziali <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 8 \r\n\r\n           Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi \r\n\r\n  1. Al fine di garantire  la  trasparenza  degli  appalti  pubblici,\r\nl'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e\r\nforniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e  le\r\ninformazioni  comunicati   dalle   stazioni   appaltanti   ai   sensi\r\ndell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12\r\naprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano  la  ricerca  delle\r\ninformazioni    anche    aggregate    relative    all'amministrazione\r\naggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto\r\ndi fornitura. \r\n  2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio,  analisi  e  valutazione\r\ndella  spesa  pubblica,  nonche'  delle  attivita'   strumentali   al\r\nProgramma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica\r\namministrazione, l'Osservatorio dei  contratti  pubblici  relativi  a\r\nlavori, servizi e forniture trasmette,  con  cadenza  semestrale,  al\r\nMinistero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip  S.p.A.\r\ni dati di cui al comma 1.<\/pre>\n<p><center>Capo II<\/p>\n<p>Norme sostanziali <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 9 \r\n\r\nAttivita' della centrale di committenza nazionale attraverso  sistema\r\n                             informatico \r\n\r\n  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione,\r\na titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione  in\r\nmodalita'  ASP  (Application  Service   Provider)   delle   pubbliche\r\namministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si  avvalgono  di\r\nConsip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29  del  decreto-legge  6\r\ndicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22\r\ndicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.<\/pre>\n<p><center>Capo II<\/p>\n<p>Norme sostanziali <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 10 \r\n\r\nAcquisizioni di  beni  e  servizi  relativi  ai  sistemi  informativi\r\n    automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza \r\n\r\n  1.  Il  parere  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del   decreto\r\nlegislativo 1\u00b0 dicembre 2009, n. 177, e' facoltativo per le  centrali\r\ndi committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per  le\r\nacquisizioni di beni e servizi.<\/pre>\n<p><center>Capo II<\/p>\n<p>Norme sostanziali <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 11 \r\n\r\n         Mercato elettronico della pubblica amministrazione \r\n\r\n  1.  All'articolo  11,  comma  10-bis,  lettera  b),   del   decreto\r\nlegislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  sono  aggiunte  in  fine,  le\r\nseguenti parole: \"e nel caso di  acquisto  effettuato  attraverso  il\r\nmercato   elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui\r\nall'articolo 328  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5\r\nottobre 2010, n. 207\".<\/pre>\n<p><center>Capo II<\/p>\n<p>Norme sostanziali <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 12 \r\n\r\nAggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente\r\n                          piu' vantaggiosa \r\n\r\n  1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto  del  Presidente  della\r\nRepubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo:\r\n\"La commissione apre  in  seduta  pubblica  i  plichi  contenenti  le\r\nofferte tecniche al fine di procedere alla  verifica  della  presenza\r\ndei documenti prodotti.\". \r\n  2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto  del  Presidente  della\r\nRepubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo:\r\n\"La commissione apre  in  seduta  pubblica  i  plichi  contenenti  le\r\nofferte tecniche al fine di procedere alla  verifica  della  presenza\r\ndei documenti prodotti\". \r\n  3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per  le\r\nquali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi  contenenti\r\nle offerte tecniche alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente\r\ndecreto.<\/pre>\n<p><center>Capo II<\/p>\n<p>Norme sostanziali <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 13 \r\n\r\n     Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi \r\n\r\n  1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e  servizi  degli\r\nenti  locali,  ove  i  beni  o  i  servizi  da  acquistare  risultino\r\ndisponibili mediante strumenti informatici  di  acquisto,  non  trova\r\napplicazione quanto previsto dall'articolo 40 della  legge  8  giugno\r\n1962, n. 604.<\/pre>\n<p><center>Capo II<\/p>\n<p>Norme sostanziali <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 14 \r\n\r\nMisure  in  tema  di  riduzione  dei  consumi   di   energia   e   di\r\n            efficientamento degli usi finali dell'energia \r\n\r\n  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del\r\ndecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi  dalla  data\r\ndi  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sulla  base   delle\r\nindicazioni  fornite  dall'Agenzia  del  demanio,   adottano   misure\r\nfinalizzate   al   contenimento   dei   consumi    di    energia    e\r\nall'efficientamento degli usi finali della stessa,  anche  attraverso\r\nil ricorso ai contratti di servizio energia di  cui  al  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  e  al  decreto\r\nlegislativo 30 maggio 2008, n. 115.<\/pre>\n<p><center>Capo II<\/p>\n<p>Norme sostanziali <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 15 \r\n\r\n                        Copertura finanziaria \r\n\r\n  1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  del\r\npresente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012  e  a  euro  78\r\nmila nell'anno 2013, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione\r\ndell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del\r\n1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre  2011,\r\nn. 183. \r\n  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad\r\napportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/pre>\n<p><center>Capo II<\/p>\n<p>Norme sostanziali <\/center><\/p>\n<pre>                               Art. 16 \r\n\r\n                          Entrata in vigore \r\n\r\n  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a\r\nquello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della\r\nRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione \r\n  in legge. \r\n  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito\r\nnella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica\r\nitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo \r\n  osservare. \r\n    Dato a Roma, addi' 7 maggio 2012 \r\n\r\n                             NAPOLITANO \r\n\r\n                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei\r\n                                Ministri e Ministro  dell'economia  e\r\n                                delle finanze \r\n\r\n                                Giarda, Ministro per i  rapporti  con\r\n                                il Parlamento \r\n\r\n                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo\r\n                                economico e  delle  infrastrutture  e\r\n                                dei trasporti \r\n\r\nVisto, il Guardasigilli: Severino<\/pre>\n <!-- AdSense Now! 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