{"id":115316,"date":"2019-05-20T06:21:50","date_gmt":"2019-05-20T04:21:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.edscuola.eu\/wordpress\/?p=115316"},"modified":"2019-05-20T06:21:56","modified_gmt":"2019-05-20T04:21:56","slug":"supplenze-fino-a-termine-lezioni-quali-contratti-spettano-per-scrutini-ed-esami","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.edscuola.eu\/wordpress\/?p=115316","title":{"rendered":"Supplenze fino a termine lezioni: quali contratti spettano per scrutini ed esami"},"content":{"rendered":"<p><i><span style=\"color: #2b2b2b; font-family: Arial;\">da Orizzontescuola<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #777777; font-family: 'PT Serif',serif; font-size: 14px; font-style: italic; font-variant: normal; font-weight: 300; letter-spacing: normal; line-height: 13px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\">di Paolo Pizzo<\/span><\/p>\n<div class=\"entry-summary\">\n<p>La guida \u00e8 rivolte a tutte le scuole che hanno in servizio dei docenti i cui contratti avranno come data ultima il \u201ctermine delle lezioni\u201d (ultimo giorno di scuola stabilito dal calendario regionale). Offriamo loro dei chiarimenti su come stipulare i contratti dei docenti per gli scrutini ed eventuali esami di I o II grado.<\/p>\n<\/div>\n<h2>Cosa si intende per Contratto \u201cfino al termine delle lezioni\u201d<\/h2>\n<p>\u201cTermine delle lezioni\u201d coincide con l\u2019ultimo giorno di scuola che pu\u00f2 cambiare a seconda dei calendari Regionali.<\/p>\n<p>Tale dicitura non \u00e8 da confondere con il \u201ctermine delle attivit\u00e0 didattiche\u201d che coincide con il 30\/6. Solo nella scuola dell\u2019infanzia i due termini coincidono (in tale ordine di scuola le lezioni terminano il 30\/6).<\/p>\n<h2>In quali casi un supplente lo stipula<\/h2>\n<p>Il contratto di un supplente pu\u00f2 arrivare \u201cfino al termine delle lezioni\u201d sostanzialmente in due casi:<\/p>\n<p>\u2022 attraverso delle proroghe o conferme contrattuali\u00a0fino al termine delle lezioni (es. una malattia, una interdizione\/maternit\u00e0 o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni):<br \/>\nin questo caso\u00a0il supplente ha una serie di contratti che si rinnovano attraverso delle proroghe o delle conferme ai sensi degli art. 7\/4 e 7\/5 del\u00a0DM 131\/07\u00a0(tali contratti potrebbero essere cominciati anche ad inizio anno e, con interruzioni per la sospensione delle lezioni, protratti \u201cfino al termine delle lezioni\u201d);<\/p>\n<p>\u2022 direttamente fino al termine delle lezioni: es. un posto che si \u00e8 reso disponibile dopo il 31\/12 e per tutto l\u2019anno causa aspettativa\/decesso del titolare ecc. o perch\u00e9 il docente titolare rientra a disposizione della scuola dopo il 30 aprile (art. 37 del CCNL\/2007):<br \/>\nin questo caso\u00a0il docente potrebbe avere gi\u00e0 sottoscritto un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perch\u00e9 il posto si \u00e8 reso disponibile dopo il 31\/12 o perch\u00e9 il titolare rientra nell\u2019art. 37 del CCNL\/2007 avendo gi\u00e0 maturato un\u2019assenza di 150\/90 giorni dopo il 30 di aprile. Non ultimo, ci potrebbe essere il caso di una riduzione oraria per allattamento richiesta dal docente titolare fino alla fine delle lezioni.<\/p>\n<h2>Il docente in servizio fino al termine delle lezioni ha diritto a partecipare a scrutini ed eventuali esami di I grado<\/h2>\n<p>Il supplente che arriva con un contratto \u201cfino al termine delle lezioni\u201d (indipendentemente dalla tipologia contrattuale ovvero se ci arriva con delle proroghe\/conferme del contratto in essere o direttamente)\u00a0ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini ed eventuali esami di I grado.<br \/>\nBisogna infatti garantire la continuit\u00e0 didattica degli allievi anche in relazione agli scrutini e alle valutazioni finali (esami).<\/p>\n<p>Pertanto, la condizione per il mantenimento in servizio del supplente per gli scrutini ed eventuali esami\u00a0\u00e8 che il contratto arrivi al termine delle lezioni (non importa quale sia e da quando decorre l\u2019assenza del titolare).<br \/>\nSoddisfatto questo elemento, il supplente\u00a0rimarr\u00e0 in servizio\u00a0anche per gli scrutini ed eventuali esami di terza media.<\/p>\n<h2>Il Dirigente non pu\u00f2 far partecipare agli scrutini o agli esami di I grado un docente interno<\/h2>\n<p>Il supplente che arrivi con contratto fino al termine delle lezioni non potr\u00e0 essere sostituito per tali adempimenti dal personale interno alla scuola.<br \/>\nIl Dirigente non potr\u00e0 quindi accampare scuse di nessun genere come quella di fare riferimento ad un ipotetico danno all\u2019erario che si verrebbe a creare se il supplente con contratto fino al termine delle lezioni avesse dei contratti per il periodo necessario allo svolgimento degli scrutini e degli esami, anche in presenza di titolari a disposizione della scuola o disponibili alla sostituzione dei colleghi assenti.<\/p>\n<h2>Cosa prevede l\u2019art. 37 del CCNL 2007<\/h2>\n<p>L\u2019art. 37 del CCNL\/2007 (\u201cRientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile\u201d) prevede che, qualora ricorrano le condizioni (e cio\u00e8 rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza\u00a0per\u00a0150 gg. o 90 nelle classi terminali)\u00a0il supplente in servizio,\u00a0per\u00a0ragioni di continuit\u00e0 didattica, \u00e8 \u201cmantenuto in servizio\u00a0per\u00a0gli\u00a0scrutini\u00a0e le valutazioni finali\u201d (per \u201cvalutazioni finali\u201d si intendono gli esami).<\/p>\n<h2>La norma si applica anche se il titolare assente per 150\/90 gg. non rientra fisicamente a disposizione a scuola<\/h2>\n<p>La norma va applicata\u00a0sia\u00a0nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile\u00a0(il titolare rientra \u201cfisicamente\u201d a disposizione della scuola dopo il 30 aprile),\u00a0sia\u00a0nel caso di \u201cmancato rientro\u201d (il titolare totalizza il numero di giorni previsto, 150 o 90, continuando per\u00f2 la sua assenza fino al termine delle lezioni, senza rientrare fisicamente a disposizione).<\/p>\n<h2>La norma si applica a qualsiasi ordine di scuola<\/h2>\n<p>L\u2019articolo non fa alcuna differenza tra ordini di scuola, pertanto la norma va applicata anche ai supplenti della scuola Primaria e dell\u2019Infanzia:<br \/>\nPer esempio, la condizione dei 90 giorni di assenza si applicher\u00e0 ad un titolare che insegna in una quinta classe di scuola primaria perch\u00e9 classe \u201cterminale\u201d, anche se per tale ordine di scuola non sono previsti esami; oppure ad un titolare di scuola dell\u2019Infanzia che ha totalizzato 150 giorni di assenza. Di conseguenza, i rispettivi supplenti, per continuit\u00e0 didattica, dovranno essere mantenuti in servizio per gli scrutini.<\/p>\n<h2>Ai fini del conteggio dei 150\/90 gg. di assenza del titolare si devono contare anche i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale e Pasqua)<\/h2>\n<p>A nulla rileva se tali periodi non sono coperti dall\u2019assenza del titolare (c.d. rientri formali). La continuit\u00e0 dei 150\/90 gg. \u00e8 infatti interrotta solo dal rientro in classe del titolare (rientro effettivo) prima del 30 aprile.<br \/>\nPertanto, \u00e8 necessario precisare il carattere continuativo del periodo di assenza\u00a0non pu\u00f2 essere interrotto, qualora il titolare rientri in servizio (formalmente) durante i periodi di festivit\u00e0 scolastica.<\/p>\n<h2>Contratto per il supplente che rientra nell\u2019art. 37<\/h2>\n<p>Un\u00a0contratto di proroga\u00a0con decorrenza dal giorno successivo a quello del \u201ctermine delle lezioni\u201d\u00a0fino all\u2019ultimo giorno di scrutinio\u00a0(indipendentemente se tra uno scrutinio e l\u2019altro ci siano giorni in cui non vi sono impegni) o\u00a0fino al termine delle operazioni di esami cui ha titolo a partecipare il supplente\u00a0(esami se diversi da quelli di maturit\u00e0).<br \/>\nEsempio: Ipotizzando che la scuola finisca il 7 giugno e gli scrutini siano fissati il 11 e il 13 giugno, Il contratto, originariamente stipulato fino al 7 giugno dovr\u00e0 essere prorogato,\u00a0senza nessuna interruzione, dall\u20198 giugno fino al 13 giugno (comprensivo di sabato e domenica).<br \/>\nNota bene:\u00a0Se poi tale docente insegna in una terza media, il contratto dovr\u00e0 essere prorogato dall\u20198 giugno e\u00a0sempre senza nessuna interruzione\u00a0fino all\u2019ultimo giorno di insediamento della Commissione per lo svolgimento degli esami (es. 28 giugno).<\/p>\n<h2>Contratto per il supplente che non rientra nell\u2019art. 37<\/h2>\n<p>Al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell\u2019art. 37 dovr\u00e0 essere predisposto uno specifico contratto\u00a0per\u00a0i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami.\u00a0In questo caso non dovr\u00e0 quindi essere predisposta una proroga contrattuale.<\/p>\n<p>Per rimanere nell\u2019esempio citato in precedenza: il docente che non rientra nell\u2019art. 37 avr\u00e0 un contratto solo per il 11 e il 13 giugno (con esclusione dei giorni intermedi) e poi un altro contratto per il periodo di esami a partire dal giorno di insediamento della Commissione e fino all\u2019ultimo giorno d\u2019esami (unico contratto).<\/p>\n<h2>Cosa \u00e8 previsto per gli Esami di Stato di II grado per chi ha contratto fino al termine delle lezioni<\/h2>\n<p>Per ci\u00f2 che riguarda gli Esami di Stato del II grado abbiamo due casi che si possono verificare (nota MIUR 14187 del 11\/07\/2007):<\/p>\n<p>1.\u00a0Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l\u2019attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d\u2019esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell\u2019istituzione scolastica sede degli esami.<br \/>\n2.\u00a0Quando invece la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano nell\u2019anno scolastico in corso lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all\u2019Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all\u2019espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo..<\/p>\n<h2>Cosa \u00e8 previsto per gli Esami di Stato II grado per contratto al 30 giugno<\/h2>\n<p>Sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto compete la proroga del relativo contratto, ovvero di pi\u00f9 contratti sino al termine delle attivit\u00e0 didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale.<\/p>\n<p>La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d\u2019esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio.<\/p>\n<p>Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d\u2019esame.<\/p>\n <!-- AdSense Now! 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