{"id":21098,"date":"2013-02-07T00:00:02","date_gmt":"2013-02-06T23:00:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.edscuola.eu\/wordpress\/?p=21098"},"modified":"2013-04-21T12:44:32","modified_gmt":"2013-04-21T10:44:32","slug":"decreto-ministeriale-7-febbraio-2013-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.edscuola.eu\/wordpress\/?p=21098","title":{"rendered":"Decreto Ministeriale 7 febbraio 2013"},"content":{"rendered":"<p>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<\/p>\n<p>Decreto Ministeriale 7 febbraio 2013<br \/>\n(GU n.92 del 19-4-2013)<\/p>\n<p>Linee guida di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell&#8217;istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). (13A03418)<\/p>\n<div>\n<div>\n<pre> \r\n                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, \r\n                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA \r\n\r\n                           di concerto con \r\n\r\n                       IL MINISTRO DEL LAVORO \r\n                      E DELLE POLITICHE SOCIALI \r\n\r\n                             IL MINISTRO \r\n                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO \r\n\r\n                                  E \r\n\r\n                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA \r\n                           E DELLE FINANZE \r\n\r\n  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; \r\n  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il\r\nsistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); \r\n  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  \u00abAttuazione\r\ndelle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui\r\nalla legge 14 febbraio 2003, n. 30\u00bb, e  successive  modificazioni  ed\r\nintegrazioni, e, in particolare, l'art. 50; \r\n  Visto il decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  76  \u00abDefinizione\r\ndelle  norme  generali  sul  diritto-dovere  all'istruzione  e   alla\r\nformazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge  28\r\nmarzo 2003, n. 53\u00bb; \r\n  Visto il decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77  \u00abDefinizione\r\ndelle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,  a  norma\r\ndell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53\u00bb; \r\n  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive\r\nmodificazioni, recante \u00abNorme generali  e  livelli  essenziali  delle\r\nprestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di\r\nistruzione e formazione, a norma dell'art. 2  della  legge  28  marzo\r\n2003, n. 53\u00bb; \r\n  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  \u00abCodice  dei\r\ncontratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in\r\nattuazione delle direttive 2004\/17\/CE e 2004\/18\/CE\u00bb; \r\n  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.  1,  comma  622,  che\r\nprevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione,  come\r\nmodificata dall'art. 64, comma 4-bis,  del  decreto-legge  25  giugno\r\n2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  nella  legge  6  agosto\r\n2008, n. 133; \r\n  Vista la medesima legge 27 dicembre 2006, n.  296,  art.  1,  comma\r\n631,  che  ha  previsto  la  riorganizzazione  del  predetto  sistema\r\ndell'IFTS; \r\n  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in\r\nmateria  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di\r\nistruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di\r\nraccordo tra la scuola e le universita'; \r\n  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con\r\nmodificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art.\r\n13,    disposizioni    urgenti    in    materia     di     istruzione\r\ntecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia  scolastica,\r\ncon particolare riferimento al comma 1- quinquies; \r\n  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle\r\nnorme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione\r\nuniversitaria e all'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,\r\nper il raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni\r\ndell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la\r\nvalorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti\r\nai fini dell'ammissione ai corsi di laurea  universitari  ad  accesso\r\nprogrammato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999,  n.  264,  a\r\nnorma dell'art. 2, comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  della  legge  11\r\ngennaio 2007, n. 1; \r\n  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo  alla\r\ndefinizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni\r\ne al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1,  della  legge  11  gennaio\r\n2007, n. 1; \r\n  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante \u00abDisposizioni per  lo\r\nsviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia\r\ndi energia\u00bb e, in particolare, l'art. 46; \r\n  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia\r\ndi  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e\r\nreclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e\r\nl'efficienza del sistema universitario e, in particolare,  l'art.  3,\r\ncomma 2 e l'art. 14, comma 3; \r\n  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 \u00abTesto unico\r\ndell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma  30,  della  legge  24\r\ndicembre 2007, n. 247\u00bb; \r\n  Visto  l'art.  52  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,\r\nconvertito, con modificazioni, nella legge  4  aprile  2012,  n.  35,\r\nrecante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di\r\nsviluppo; \r\n  Vista la legge 28 giugno  2012,  n.  92,  recante  disposizioni  in\r\nmateria di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di\r\ncrescita; \r\n  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.\r\n275  \u00abRegolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia   delle\r\nistituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge  15  marzo\r\n1997, n. 59\u00bb; \r\n  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.\r\n81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e  il\r\nrazionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai\r\nsensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.\r\n112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto  2008,  n.\r\n133; \r\n  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.\r\n87 \u00abRegolamento recante norme concernenti il riordino degli  istituti\r\nprofessionali ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25\r\ngiugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\u00bb e,\r\nin particolare, l'art. 2, comma 4; \r\n  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.\r\n88 \u00abRegolamento recante norme concernenti il riordino degli  istituti\r\ntecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno\r\n2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133\u00bb,  e  in\r\nparticolare, l'art. 2, comma 4; \r\n  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.\r\n89  \u00abRegolamento  recante  \u00abRevisione   dell'assetto   ordinamentale,\r\norganizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64,  comma  4,\r\ndel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6\r\nagosto 2008, n. 133\u00bb; \r\n  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25\r\ngennaio 2008,  recante  \u00abLinee  guida  per  la  riorganizzazione  del\r\nSistema  di  istruzione  e  formazione   tecnica   superiore   e   la\r\ncostituzione degli istituti tecnici  superiori\u00bb  e,  in  particolare,\r\nl'art. 4, comma 3, e l'art. 8, comma 2, che rimandano ad  un  decreto\r\nadottato di concerto con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza\r\nsociale, la determinazione dei diplomi di  tecnico  superiore  e  dei\r\ncertificati di specializzazione tecnica superiore  con  l'indicazione\r\ndelle  figure  di  riferimento  a  livello  nazionale,  dei  relativi\r\nstandard delle competenze, delle modalita' di verifica  finale  delle\r\ncompetenze acquisite e della relativa certificazione; \r\n  Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con  il\r\nquale e' stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del\r\nsopracitato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; \r\n  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto\r\n2007, n. 139 \u00abRegolamento recante norme  in  materia  di  adempimento\r\ndell'obbligo di istruzione\u00bb, ai sensi dell'art. 1, comma  622,  della\r\nlegge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, tra l'altro, all'art. 2,\r\ncomma 2, \u00abl'equivalenza formativa di tutti i percorsi,  nel  rispetto\r\ndell'identita'  dell'offerta  formativa   e   degli   obiettivi   che\r\ncaratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi  e  indirizzi  di\r\nstudio\u00bb; \r\n  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e\r\ndella ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale e'  stato  adottato\r\nil modello di certificazione dei saperi e della competenze  acquisite\r\nnell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; \r\n  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e\r\ndella ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro\r\ne delle politiche sociali, adottato ai sensi della  legge  17  maggio\r\n1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti  i\r\ndiplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e  relative  figure\r\nnazionali di riferimento,  la  verifica  e  la  certificazione  delle\r\ncompetenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto\r\ndel Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; \r\n  Vista l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il\r\nMinistero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita'  e\r\nricerca, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,  per\r\nla  definizione  degli  standard  minimi   del   nuovo   sistema   di\r\naccreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi,\r\nsancita dalla Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008; \r\n  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e\r\ndella ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le\r\nregioni, le province autonome di Trento e  Bolzano,  le  province,  i\r\ncomuni e le comunita' montane riguardante la definizione  delle  aree\r\nprofessionali relative  alle  figure  nazionali  di  riferimento  dei\r\npercorsi di istruzione e formazione professionale di cui  al  decreto\r\nlegislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativo  allegato,  approvato\r\nin sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011; \r\n  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e\r\ndella ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le\r\nregioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  riguardante  gli\r\natti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei  percorsi  di\r\nistruzione e formazione professionale di cui al  decreto  legislativo\r\n17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato  in  sede\r\ndi Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 e recepito con  decreto\r\ndel Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di\r\nconcerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11\r\nnovembre 2011; \r\n  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e\r\ndella ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le\r\nregioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  sancito  dalla\r\nConferenza  Stato-regioni  nella  seduta   del   19   gennaio   2012,\r\nriguardante l'integrazione del Repertorio delle figure  professionali\r\ndi  riferimento  nazionale  approvato  con  l'Accordo  in  Conferenza\r\nStato-regioni del 27 luglio 2011; \r\n  Visto  l'Accordo  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  del   decreto\r\nlegislativo 14 settembre 2011, n.167, tra il Governo, le regioni e le\r\nprovince autonome di Trento e Bolzano  per  la  regolamentazione  dei\r\nprofili formativi dell'apprendistato per la qualifica  e  il  diploma\r\nprofessionale approvato in sede di  Conferenza  Stato-regioni  il  15\r\nmarzo 2012; \r\n  Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 4, del  decreto  legislativo  28\r\nagosto 1997, n. 281,  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  province\r\nautonome di Trento  e  Bolzano  per  la  definizione  di  un  sistema\r\nnazionale di certificazione delle competenze  comunque  acquisite  in\r\napprendistato  a  norma  dell'art.  6  del  decreto  legislativo   14\r\nsettembre 2011, n.167, approvato in sede di Conferenza  Stato-regioni\r\nil 19 aprile 2012; \r\n  Vista la decisione n. 2241\/2004\/CE del  Parlamento  europeo  e  del\r\nConsiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un  quadro  comunitario  unico\r\nper la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass); \r\n  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  18\r\ndicembre  2006  relativa  a  competenze  chiave  per  l'apprendimento\r\npermanente; \r\n  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  23\r\naprile 2008 sulla costituzione del Quadro  europeo  delle  qualifiche\r\nper l'apprendimento permanente; \r\n  Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  18\r\ngiugno 2009 sull'istituzione di un sistema  europeo  di  crediti  per\r\nl'istruzione e la formazione professionale (ECVET); \r\n  Considerata l'opportunita' di definire le linee guida in attuazione\r\ndell'art.  52  del   decreto-legge   n.   5\/2012,   convertito,   con\r\nmodificazioni,  nella  legge  n.  35\/2012,  attraverso  una   lettura\r\nintegrata  delle  misure   di   semplificazione   e   di   promozione\r\ndell'istruzione  tecnico  professionale  e  degli  Istituti   tecnici\r\nsuperiori (I.T.S.) di cui ai commi 1 e 2 del medesimo  articolo,  per\r\nrispondere ad entrambi gli obiettivi, ivi indicati, anche nel  quadro\r\ndell'attuazione dell'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n.\r\n92, sopra richiamata, con riferimento alla promozione e  al  sostegno\r\ndi  reti  territoriali  che  comprendono  l'insieme  dei  servizi  di\r\nistruzione, formazione e lavoro; \r\n  Considerata la necessita' e l'urgenza di  comprendere,  nell'ambito\r\ndelle predette linee guida, indicazioni  per  l'organizzazione  delle\r\ncommissioni  di  esame  per  la  verifica  finale  delle   competenze\r\nacquisite dagli studenti  che  hanno  frequentato  i  percorsi  degli\r\nI.T.S.; \r\n  Considerata l'importanza di definire le linee guida con l'ottica di\r\navvalorare  le  responsabilita'  istituzionali  che   concorrono   al\r\nraggiungimento  di  tali  obiettivi,  nel  rispetto  sostanziale  del\r\nprincipio di sussidiarieta' e  delle  specificita'  territoriali,  in\r\nconsiderazione   delle   competenze   regionali   in    materia    di\r\nprogrammazione, dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche  e  dei\r\nsoggetti  economici  e  sociali  del  mondo  del   lavoro   e   delle\r\nprofessioni; \r\n  Considerata la necessita' di strutturare, ai fini di cui sopra,  un\r\nsistema educativo innovativo  e  integrato  con  quello  economico  e\r\nproduttivo, capace di far si' che gli obiettivi di contenimento della\r\nspesa pubblica per far fronte ad una fase di crisi  siano  perseguiti\r\nin un'ottica che valorizzi lo  sviluppo  delle  \u00abhuman  capabilities\u00bb\r\npersonali e il  valore  potenziale  territoriale  per  accrescere  la\r\ncompetitivita' sui mercati internazionali; \r\n  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  26\r\nsettembre 2012 a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28  agosto\r\n1997, n. 281; \r\n\r\n                              Decreta: \r\n\r\n                               Art. 1 \r\n\r\n  1.  Allo  scopo   di   semplificare   e   promuovere   l'istruzione\r\ntecnico-professionale e  gli  Istituti  tecnici  superiori  (I.T.S.),\r\nanche attraverso la costituzione dei  poli  tecnico-professionali  di\r\ncui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito,\r\ncon modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate, a\r\npartire dal 1\u00b0 gennaio 2013, le linee  guida  concernenti  le  misure\r\ncontenute negli allegati A),  B),  C)  e  D),  parte  integrante  del\r\npresente decreto, in attuazione  dell'art.  52,  commi  1  e  2,  del\r\ndecreto-legge n.5\/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.\r\n35\/2012. \r\n  2. Con le  linee  guida  di  cui  all'allegato  D)  e'  determinata\r\nl'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio\r\ndi diplomi di tecnico superiore, a  conclusione  dei  percorsi  degli\r\nI.T.S., nel rispetto dei criteri  generali  di  cui  all'art.  8  del\r\ndecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; \r\n  3. Per quanto concerne gli I.T.S., la  fase  transitoria  di  prima\r\napplicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25\r\ngennaio 2008, gia' prorogata dall'art. 7, comma 5-quater, della legge\r\nn. 25\/2010 di conversione del decreto-legge n. 194\/2009,  si  intende\r\nconclusa il 31 dicembre 2012. Le regioni adottano gli  atti  di  loro\r\nesclusiva competenza per modificare  o  integrare  la  programmazione\r\ndegli I.T.S. relativa a tale fase entro la programmazione  2013\/2015,\r\nin modo che in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per ciascun  ambito\r\nin cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal\r\ndecreto 7 settembre  2011,  adottato  dal  Ministro  dell'istruzione,\r\ndell'universita' e della ricerca di  concerto  con  il  Ministro  del\r\nlavoro  e  delle  politiche  sociali  e  successive  modificazioni  e\r\nintegrazioni. Ferma restando la necessita' di assicurare il  rispetto\r\ndel criterio sopra richiamato entro il 31 dicembre 2015,  sono  fatti\r\nsalvi gli atti di programmazione  regionale  relativi  alla  predetta\r\nfase transitoria. \r\n  4. Con riferimento alla programmazione 2013\/2015 degli I.T.S., sono\r\nconsiderati prioritari  i  programmi  di  intervento  multiregionali,\r\nvolti a valorizzare le complementarieta' tra  le  filiere  produttive\r\ndei territori interessati. A questo fine e allo scopo  di  soddisfare\r\nil  fabbisogno  formativo  di  una  determinata  filiera   produttiva\r\nterritoriale, l'I.T.S. puo' articolare, sulla  base  degli  indirizzi\r\ndella programmazione regionale, i percorsi  formativi  relativi  alle\r\nfigure nazionali di cui al decreto 7  settembre  2011  richiamato  al\r\ncomma 3, in specifici profili nonche' attivare  percorsi  riferiti  a\r\nfigure  relative  ad  ambiti  compresi  in  altre  aree  tecnologiche\r\nsempreche'  strettamente  correlati  a  documentate  esigenze   della\r\nfiliera produttiva di riferimento. \r\n  5.  Allo  scopo  di  evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni   di\r\ninterventi, le misure di cui al  comma  1  sono  oggetto,  a  livello\r\nregionale e nazionale, di: \r\n  confronto sistematico con le parti sociali  e  gli  altri  soggetti\r\ninteressati del mondo del  lavoro  e  delle  professioni,  anche  per\r\nsostenere lo sviluppo  di  piani  multiregionali  di  intervento  per\r\nambiti complessi,  mirati  a  valorizzare  la  complementarieta'  tra\r\nfiliere produttive e filiere formative, nonche'  per  l'aggiornamento\r\nperiodico degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento  degli\r\nI.T.S.; \r\n  monitoraggio e valutazione dell'applicazione delle linee  guida  di\r\ncui al presente decreto, anche con il coinvolgimento  dei  presidenti\r\ndelle fondazioni I.T.S. \r\n  6. L'assegnazione delle risorse stanziate sul Fondo di cui all'art.\r\n1,  comma  875,  della  legge  n.  296\/2006  agli  istituti   tecnici\r\nsuperiori, quali organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale,\r\navviene sulla base sia di criteri  e  requisiti  minimi  di  avvio  e\r\nriconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo sia\r\ndi  indicatori  di  realizzazione  e  di  risultato,  ai   fini   del\r\nmantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo  e  di\r\naccesso al finanziamento del Fondo secondo quanto stabilito al  punto\r\n5  dell'allegato  A),  sempreche'   compresi   nella   programmazione\r\ndell'offerta formativa delle Regioni. \r\n  7. Alla realizzazione delle  misure  di  cui  al  comma  1  e  alla\r\ncostituzione delle commissioni degli esami finali per il rilascio  di\r\ndiplomi  di  tecnico  superiore  di  cui  al  comma  2,  si  provvede\r\nnell'ambito delle risorse umane,  strumentali,  ivi  comprese  quelle\r\nlogistiche, e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza\r\nnuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento\r\npossono concorrere anche le risorse messe a disposizione  dall'Unione\r\neuropea, e quelle di cui alla legge n. 109\/1996, recante disposizioni\r\nin  materia  di  gestione  e  destinazione  di  beni  sequestrati   o\r\nconfiscati. \r\n  8. Le province autonome di Trento e Bolzano e la  Regione  autonoma\r\ndella Valle d'Aosta provvedono all'attuazione  delle  presenti  linee\r\nguida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai  sensi  dello\r\nstatuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto\r\ndisposto dai relativi ordinamenti. \r\n    Roma, 7 febbraio 2013 \r\n\r\n                    Il Ministro dell'istruzione, \r\n                  dell'universita' e della ricerca \r\n                               Profumo \r\n\r\n                       Il Ministro del lavoro \r\n                      e delle politiche sociali \r\n                               Fornero \r\n\r\n                             Il Ministro \r\n                      dello sviluppo economico \r\n                               Passera \r\n\r\n                      Il Ministro dell'economia \r\n                           e delle finanze \r\n                               Grilli \r\n\r\nRegistrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013 \r\nUfficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del  Min.  Salute  e\r\ndel Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 362<\/pre>\n<pre>                                                          Allegato A) \r\n\r\nPremessa. \r\n    Le linee guida hanno per oggetto indirizzi, standard e  strumenti\r\nper    coordinare,    semplificare    e    promuovere    l'istruzione\r\ntecnico-professionale, anche a  livello  terziario,  con  particolare\r\nriferimento agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.). Ai  fini  della\r\nloro interpretazione e applicazione, le  definizioni  di  riferimento\r\nsono esplicitate nel glossario di cui al punto 1. \r\n    Le linee guida costituiscono  uno  strumento  per  rafforzare  la\r\ndiffusione della cultura tecnica e scientifica, allo scopo di offrire\r\nun migliore orientamento scolastico e professionale agli studenti, ai\r\ngiovani e alle loro famiglie e un'efficace condizione di  supporto  e\r\nscambio con il sistema economico e produttivo dei territori. \r\n    Le  linee   guida   intendono   avvalorare   le   responsabilita'\r\nistituzionali che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, nel\r\nrispetto  sostanziale  del  principio  di  sussidiarieta'   e   delle\r\nspecificita'  territoriali,  in   considerazione   delle   competenze\r\nregionali  in  materia  di   programmazione,   dell'autonomia   delle\r\nistituzioni scolastiche e dei soggetti economici e sociali del  mondo\r\ndel lavoro e delle professioni. Le  stesse  vanno,  pertanto,  intese\r\ncome requisiti obiettivo ispirati a criteri flessibili  e  a  modelli\r\norientativi capaci di dare valore alle progettualita' territoriali  e\r\nrispondere alle esigenze e specificita' dei contesti attraverso  leve\r\ned indirizzi mirati a raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge. \r\n    Occorre, quindi, strutturare un sistema  educativo  innovativo  e\r\nintegrato con quello economico e produttivo, capace di  far  si'  che\r\ngli obiettivi di contenimento della spesa per far fronte ad una  fase\r\ndi crisi siano perseguiti in  un'ottica  che  valorizzi  lo  sviluppo\r\ndelle  \u00abhuman  capabilities\u00bb  personali  e   il   valore   potenziale\r\nterritoriale   per   accrescere   la   competitivita'   sui   mercati\r\ninternazionali. \r\n    In questo modo si potra', altresi', promuovere la crescita di  un\r\nsistema educativo orientato allo sviluppo del  potenziale  personale,\r\nsociale e produttivo dei  territori  in  una  logica  di  rete  e  di\r\ninnovazione,  di  lungo  periodo,  che  eviti,   nel   contempo,   la\r\nriproduzione   di   un'offerta   formativa   secondo    una    logica\r\nautoreferenziale o in risposta soltanto alla domanda produttiva. \r\n    Le linee  guida,  nel  rispetto  delle  norme  generali  e  degli\r\nstandard minimi definiti a livello nazionale a presidio  dei  livelli\r\nessenziali  delle  prestazioni,  vanno  mirate  anche  a   rafforzare\r\nl'azione regionale per  la  costruzione  unitaria  ed  integrata  del\r\nsistema educativo di istruzione e formazione, ivi compreso il sistema\r\ndi istruzione e formazione tecnica superiore, come articolato a norma\r\ndel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008\r\nnei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore  -  IFTS  e\r\nnegli Istituti tecnici superiori  -  I.T.S.  Un  sistema  che  dovra'\r\nconiugare e stimolare il  coinvolgimento  degli  attori  del  sistema\r\nlocale con la logica  della  addizionalita'  delle  risorse,  per  la\r\ncrescita delle capacita' e delle  competenze  degli  studenti  e  dei\r\ngiovani, il  miglioramento  dell'efficienza  del  sistema  educativo,\r\nanche attraverso la complementarieta' e l'integrazione dei percorsi e\r\ndelle filiere, anche in ambito multiregionale e nazionale. \r\n    In   questo   contesto,   i   riferimenti   e   i   richiami    a\r\n\u00abdefinizioni\/concetti\u00bb  quali,  ad   esempio,   filiere   produttive,\r\ndistretti industriali, cluster tecnologici, metadistretti,  distretti\r\nglobalizzati, devono essere intesi quali indicazioni di  riferimento,\r\nconfine  settoriale\/territoriale  riconosciuto   in   una   specifica\r\naggregazione  economico-produttiva,  ma  non  necessariamente   quali\r\nelementi  esaustivi  della  realta'  e  della  complessita'   di   un\r\ndeterminato    contesto,    che    possono    essere    riconosciute,\r\npotenziate\/implementate   ed   esaltate    solo    valorizzando    la\r\nprogettualita'  e  liberta'  espressa  responsabilmente  dai  sistemi\r\nlocali. \r\nObiettivi. \r\n    Le linee guida intendono perseguire i seguenti obiettivi: \r\n    a) accompagnare e sostenere  l'implementazione  delle  misure  di\r\nsemplificazione e promozione dell'istruzione tecnico - professionale,\r\nanche in vista dell'attuazione della legge  28  giugno  2012,  n.  92\r\n\u00abDisposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una\r\nprospettiva di crescita\u00bb, art. 4,  comma  55,  con  riferimento  alla\r\npromozione ed al sostegno della realizzazione  di  reti  territoriali\r\nche comprendono l'insieme dei servizi  di  istruzione,  formazione  e\r\nlavoro; \r\n    b) promuovere i percorsi in apprendistato  come  opportunita'  di\r\nimmediato accesso al lavoro dei giovani e  di  crescita  economica  e\r\nsociale; \r\n    c) realizzare le misure di cui alla lettera a), dando  definitivo\r\nimpulso all'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legge  31\r\ngennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2\r\naprile 2007, n. 40,  che  ha  introdotto,  nel  sistema  educativo  e\r\nformativo  nazionale,  la  costituzione,  in  ambito  provinciale   o\r\nsub-provinciale, dei poli  tecnico-professionali,  sulla  base  della\r\nprogrammazione dell'offerta formativa, comprensiva  della  formazione\r\ntecnica superiore, di competenza  esclusiva  delle  regioni.  I  poli\r\ncostituiscono  una  modalita'  organizzativa  di  condivisione  delle\r\nrisorse pubbliche e private disponibili, anche ai  fini  di  un  piu'\r\nefficiente  ed  efficace  ricorso   agli   spazi   di   flessibilita'\r\norganizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, con il pieno\r\nutilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti  in  vigore.  Nel\r\nquadro  della  citata  norma,  i  poli  possono   essere   costituiti\r\nprogressivamente, a partire dalla realizzazione di  progetti  pilota,\r\nsulla base  delle  determinazioni  delle  regioni,  anche  in  ambito\r\ninterprovinciale, con riferimento alle  caratteristiche  del  sistema\r\nproduttivo del territorio, da aggregazioni tra  soggetti  pubblici  e\r\nprivati formalizzate attraverso accordi di rete, redatti nel rispetto\r\ndegli standard minimi di cui all'allegato  C).  La  costituzione  dei\r\npoli puo' essere promossa anche dalle fondazioni  I.T.S.  nell'ambito\r\ndelle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) , del decreto del\r\nPresidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; \r\n    d) semplificare gli organi e la governance degli Istituti tecnici\r\nsuperiori (I.TS.) e potenziarne il ruolo come istituti di  eccellenza\r\nad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura  in\r\npercorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di  formazione\r\nterziaria non universitaria che risponde alla domanda  delle  imprese\r\ndi nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere\r\ni processi di innovazione, nella logica delle \u00absmart specialization\u00bb.\r\nLe regioni considerano, nella  loro  autonomia,  l'inserimento  degli\r\nI.T.S. nell'ambito delle strutture accreditate per l'alta formazione,\r\nai fini della partecipazione agli interventi cofinanziati dall'Unione\r\neuropea. \r\n    e) determinare l'organizzazione  delle  commissioni  degli  esami\r\nfinali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore, nel  rispetto\r\ndei criteri generali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del\r\nConsiglio dei Ministri  25  gennaio  2008,  secondo  quanto  previsto\r\nall'allegato D). \r\n\r\n1. Glossario. \r\n    Aree economico professionali: sono  intese  come  un  sistema  di\r\nreferenziazione statistica, realizzato a  partire  dai  codici  delle\r\nattivita' economiche  (classificazione  ATECO)  e  dai  codici  della\r\nnomenclatura  delle   unita'   professionali.   Le   aree   economico\r\nprofessionali sono state adottate per la referenziazione al mondo del\r\nlavoro della IeFP (Accordo in sede di Conferenza unificata 27  luglio\r\n2011),  dei  profili  nazionali  degli  Istituti  tecnici   superiori\r\n(decreto interministeriale MIUR\/MLPS del  7  settembre  2011)  e  dei\r\npercorsi di istruzione e formazione tecnica  superiore  in  corso  di\r\nrevisione; \r\n    Filiera  produttiva:  e'  intesa  come  insieme  delle  attivita'\r\ninterrelate che si articolano  lungo  la  catena  del  valore  di  un\r\nprodotto\/servizio; comprende tutte le attivita' che  concorrono  alla\r\ncreazione,  trasformazione,  distribuzione,   commercializzazione   e\r\nfornitura   di   quel   prodotto\/servizio.   Per   estensione,   puo'\r\ncomprendere,  altresi',  la  rete   delle   attivita'   professionali\r\ndirettamente o indirettamente connessa alla  filiera  produttiva.  Ai\r\nfini delle presenti linee guida, la filiera costituisce un quadro  di\r\nriferimento  generale,  senza  vincoli  definitori  stringenti,   per\r\ncostruire e articolare l'offerta formativa sul territorio; \r\n    Filiera formativa: e' intesa come insieme  dei  percorsi  per  il\r\nconseguimento di: \r\n    diplomi di istruzione tecnica e di  istruzione  professionale,  a\r\nconclusione dei percorsi scolastici, di  durata  quinquennale,  degli\r\nistituti tecnici e degli istituti professionali; \r\n    qualifiche  professionali,  di  durata   triennale,   e   diplomi\r\nprofessionali, di durata quadriennale, a conclusione dei percorsi del\r\nsistema  di  istruzione  e  formazione  professionale   (di   seguito\r\ndenominato IeFP); \r\n    certificati di  specializzazione  tecnica  superiore,  di  durata\r\nannuale, a  conclusione  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione\r\ntecnica superiore di cui al capo III del decreto del  Presidente  del\r\nConsiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (IFTS); \r\n    diplomi di tecnico superiore a  conclusione  dei  percorsi  degli\r\nIstituti tecnici superiori (I.T.S.), riferiti alle aree  tecnologiche\r\ndi cui al capo II  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei\r\nMinistri 25 gennaio 2008. \r\n    Le filiere formative assumono, come quadro  di  riferimento,  gli\r\nindirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente,\r\nle norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni di cui  al\r\ncapo III del decreto legislativo n. 226\/2005 e alla legge n. 92\/2012;\r\npossono  comprendere  anche  ulteriori   articolazioni   territoriali\r\ndell'offerta formativa, anche a livello terziario, sulla  base  delle\r\ndeterminazioni delle regioni. \r\n    Parchi tecnologici\/distretti ad alta tecnologia: sono intesi come\r\nreti o aggregazioni di aziende, supportate da  strutture  di  ricerca\r\nspecializzate  nel  trasferimento  tecnologico  e  da  strutture   di\r\nconsulenza,  capaci  di   promuovere   l'evoluzione   delle   filiere\r\nproduttive verso una dimensione tecnologica; \r\n    Cluster tecnologici: sono intesi come  aggregazioni  di  imprese,\r\nuniversita' e altre istituzioni pubbliche e private della  ricerca  e\r\ndi altri soggetti  attivi  nel  campo  dell'innovazione,  organizzate\r\nintorno a tecnologie abilitanti  (General  Purpose  Technology,  GPT)\r\ncioe' tecnologie  pervasive  che  trovano  applicazione  in  tutti  i\r\nsettori dell'economia e della societa'. I  cluster  tecnologici  sono\r\npertanto intesi come propulsori della crescita economica  sostenibile\r\ndei territori e dell'intero sistema economico nazionale; \r\n    Ambiti complessi: sono definiti a partire dalle intersezioni  tra\r\nfiliere produttive che si sviluppano anche  sulle  stesse  tecnologie\r\nabilitanti; \r\n    Poli tecnico-professionali: sono intesi come la  interconnessione\r\nfunzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese  della\r\nfiliera  produttiva,  che  si  identifica  in  \u00abluoghi  formativi  di\r\napprendimento in situazione\u00bb, fondata  su  accordi  di  rete  per  la\r\ncondivisione di  laboratori  pubblici  e  privati  gia'  funzionanti;\r\nconfigura  anche  sedi   dedicate   all'apprendimento   in   contesti\r\napplicativi, cosi' da utilizzare pienamente le risorse  professionali\r\ngia' esistenti anche  secondo  modalita'  di  \u00abbottega  a  scuola\u00bb  e\r\n\u00abscuola impresa\u00bb. \r\n    Nell'allegato  B)  e'  contenuta  una  tabella  indicativa  della\r\npossibile   correlazione,   a   legislazione   vigente,   tra    aree\r\nprofessionali, principali filiere produttive, individuate sulla  base\r\ndelle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico,  cluster\r\ntecnologici,  aree  tecnologiche  cui  si  riferiscono  gli   I.T.S.,\r\nindirizzi  di  studio  degli  istituti  tecnici  e   degli   istituti\r\nprofessionali, qualifiche e diplomi professionali di IeFP. \r\n\r\n2. I poli tecnico-professionali. \r\n    a. I poli in  una  logica  di  rete:  i  poli  costituiscono  una\r\nmodalita' organizzativa di condivisione  delle  risorse  pubbliche  e\r\nprivate disponibili, anche ai fini di un piu' efficiente ed  efficace\r\nutilizzo degli spazi di flessibilita' organizzativa delle istituzioni\r\nscolastiche e  formative,  con  il  pieno  utilizzo  degli  strumenti\r\nprevisti dagli ordinamenti in vigore. \r\n    Al  fine  di  garantire  l'unitarieta'  del   sistema   formativo\r\nterritoriale anche  in  relazione  alla  programmazione  dell'offerta\r\nformativa non interessata dalla costituzione  dei  poli,  la  regione\r\npredispone appositi confronti interistituzionali che includano  tutti\r\ni    soggetti    interessati    alla    programmazione    dei    poli\r\ntecnico-professionali.  Ne  consegue  che,  la  scelta  concertata  e\r\ncondivisa di fondo, da effettuare a priori sul territorio, coniuga le\r\nscelte di carattere amministrativo e di governance, propri degli enti\r\nlocali e della regione, con gli obiettivi e le finalita' educative  e\r\nformative di competenza  delle  istituzioni  scolastiche  autonome  e\r\nistituzioni formative, con le caratteristiche e vocazionalita'  delle\r\nfiliere  produttive  (imprese,  organizzazioni  datoriali   e   parti\r\nsociali), delle professioni (albi  professionali)  e  dei  centri  di\r\nricerca eventualmente  presenti  sul  territorio  (CNR,  universita',\r\ncentri pubblici e privati di ricerca). I confronti interistituzionali\r\nsono anche i luoghi ove si costruisce l'offerta dei servizi del polo. \r\n    Questa sinergia deve tradursi in  un  processo  finalizzato  alla\r\ncostituzione dei poli tecnico-professionali non solo per  determinare\r\nun sistema di istruzione e di formazione coerente  con  i  fabbisogni\r\nformativi dei processi produttivi, ma capace  di  consentire  la  sua\r\napertura  verso  momenti  diversificati  di  approfondimento   e   di\r\nspecializzazione e la sua valorizzazione come risorsa  utilizzata  in\r\nmodo sinergico con le altre offerte culturali del territorio. \r\n    Il sistema educativo,  in  sinergia  con  quello  produttivo,  e'\r\nchiamato a tener conto delle competenze  emergenti  e  a  rispondervi\r\nsulla  base  di  un  linguaggio  comune  ai  diversi   sistemi,   con\r\nriferimento alla correlazione fra il sistema educativo e  le  filiere\r\nproduttive di cui all'allegato B), al fine  di  garantire  un  legame\r\nsolido nella definizione ed esplicitazione dei  fabbisogni  formativi\r\nin termini di competenze o profili e nelle modalita' di soddisfazione\r\ndegli stessi attraverso interventi mirati e puntuali. \r\n    La correlazione, la  lettura  integrata  e  la  sinergia  tra  il\r\nsistema educativo di istruzione e formazione e quello del lavoro  con\r\ni sistemi economico-produttivi si fonda sulla progressiva adozione di\r\nlinguaggi comuni ai diversi sistemi, anche al fine  di  garantire  un\r\nlegame solido nella  definizione  ed  esplicitazione  dei  fabbisogni\r\nformativi, in termini di competenze o profili, e nelle  modalita'  di\r\nsoddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali. A\r\ntal fine, in fase di  prima  attuazione,  le  filiere  formative,  le\r\nfiliere produttive, i cluster tecnologici e le aree  tecnologiche  di\r\nriferimento  degli   I.T.S.   adottano   come   sistema   comune   di\r\nreferenziazione la classificazione delle attivita' economiche  ATECO,\r\nla nomenclatura delle unita' professionali e i criteri di descrizione\r\ne referenziazione delle competenze di cui  al  Quadro  europeo  delle\r\nqualificazioni (EQF). \r\n    b.   Significato   e   funzionalita'   del    polo:    il    polo\r\ntecnico-professionale e': \r\n    a) un ambiente di apprendimento  in  contesti  applicativi  e  di\r\nlavoro, dove  si  raccolgono  e  si  coordinano  saperi,  tecnologie,\r\nintelligenze e professionalita'; \r\n    b) un contesto didattico strutturato nelle  risorse,  nei  ruoli,\r\nnel percorso, nel risultato  atteso  ed  evoca  un  contesto  aperto,\r\nricco, fluido, composito; \r\n    c) un  luogo  dell'apprendimento  in  situazione  e  puo'  essere\r\ninserito all'interno di attivita' produttive e\/o professionali. \r\n    Esso  favorisce  la  collaborazione   tra   differenti   soggetti\r\ncoinvolgendo discenti e formatori in una \u00abcomunita' di pratica\u00bb. \r\n    Il polo tecnico-professionale consente di: \r\n    a)  creare  sinergia  tra  i  percorsi  ed  i  diversi   soggetti\r\ndell'offerta formativa e  le  imprese,  condividendo  risorse  umane,\r\nlaboratori, analisi di fabbisogni e progettualita'; \r\n    b) qualificare nell'apprendimento  in  situazione  gli  obiettivi\r\nspecifici dei singoli percorsi; \r\n    c) favorire la continuita' dei percorsi formativi ed il  successo\r\nformativo, contrastando il rischio di abbandono e dispersione; \r\n    d) promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative; \r\n    e) promuovere il contratto di  apprendistato  e  qualificarne  il\r\ncontenuto formativo, con particolare riferimento  al  primo  e  terzo\r\nlivello; \r\n    f) favorire l'esperienza di formazione in alternanza; \r\n    g) promuovere la formazione permanente e continua; \r\n    h) creare le condizioni  affinche'  le  autonomie  scolastiche  e\r\nformative  realizzino  la  flessibilita'  curricolare  con  il  pieno\r\nutilizzo degli strumenti esistenti; \r\n    i) attivare azioni di orientamento; \r\n    j) realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il\r\nrientro nel sistema educativo di istruzione e formazione; \r\n    k) realizzare interventi di  formazione  congiunta  di  carattere\r\nscientifico, tecnico e  tecnologico  per  i  docenti  e  i  formatori\r\nimpegnati nelle diverse istituzioni educative e formative. \r\n    Il funzionamento dei poli  consente  di  migliorare  l'efficienza\r\nnell'utilizzo di risorse sia professionali sia strumentali.  Esso  e'\r\nassicurato da: \r\n    l'integrazione  delle   risorse   professionali,   logistiche   e\r\nstrumentali di cui dispongono  gli  istituti  tecnici,  gli  istituti\r\nprofessionali, le strutture formative accreditate dalle regioni e gli\r\nistituti tecnici superiori a legislazione vigente; \r\n    l'impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie  risorse\r\nprofessionali e strumentali; \r\n    la flessibilita' organizzativa delle  istituzioni  scolastiche  e\r\nformative  attraverso  il   pieno   utilizzo   degli   strumenti   di\r\nflessibilita' esistenti. \r\n\r\n3. Indirizzi per la realizzazione di un'offerta coordinata a  livello\r\nterritoriale. \r\n    La   programmazione   regionale   favorisce   il    coordinamento\r\ndell'offerta formativa che caratterizza ogni filiera, e comprende  la\r\nvalorizzazione  dei  poli  tecnico-professionali,   perseguendo   gli\r\nobiettivi di: \r\n    rendere  organica,  nel  quadro  dell'apprendimento   permanente,\r\nl'offerta  educativa   di   istruzione   e   formazione,   anche   in\r\napprendistato, degli istituti tecnici, degli istituti  professionali,\r\ndelle strutture formative accreditate per la IeFP, degli I.T.S.,  dei\r\npercorsi IFTS, assicurandone la coerenza con riferimento alle filiere\r\nproduttive del territorio; \r\n    favorire l'allineamento sul territorio tra il sistema  produttivo\r\ne il sistema educativo di istruzione e  formazione,  con  particolare\r\nriferimento  ai  percorsi  di  istruzione  tecnico  professionale,  e\r\nfavorire il trasferimento degli esiti della ricerca industriale  alle\r\nimprese; \r\n    promuovere le specializzazioni e le complementarita' dei soggetti\r\nformativi in rete tra loro e con le imprese sia su base  territoriale\r\nsia  su  base  nazionale  nella  collaborazione  multiregionale,  con\r\nparticolare riferimento agli I.T.S.; \r\n    valorizzare la partecipazione e il contributo delle imprese nella\r\ndefinizione  dei  fabbisogni   formativi,   nella   progettazione   e\r\nrealizzazione dei percorsi; \r\n    promuovere l'apprendimento in contesti applicativi, sperimentando\r\nanche modalita' diverse dai tirocini curricolari che  si  configurino\r\ncome esperienze di formazione e lavoro, a partire dall'apprendistato,\r\nanche  con  modalita'  in  cui  la  formazione  e'  contestuale  alla\r\nproduzione di beni e servizi attraverso la realizzazione di  botteghe\r\nscuola e scuola azienda; \r\n    aggregare i percorsi in un numero limitato di I.T.S., ampliandone\r\ngradualmente il numero,  per  aumentare  la  capacita'  organizzativa\r\ninterna,  la  forza  nel  rapporto  con   i   territori,   l'ampiezza\r\ndell'offerta, il livello di efficienza. \r\n    La programmazione regionale  favorisce,  inoltre,  l'integrazione\r\ndelle risorse disponibili con la  costituzione  di  non  piu'  di  un\r\nI.T.S. per ambito, secondo quanto indicato all'art. 1, comma  3,  del\r\ndecreto. \r\n\r\n4. Indirizzi per l'Istruzione tecnica superiore (I.T.S.). \r\n    a)  Identita'  degli  I.T.S.:  gli  Istituti  tecnici   superiori\r\n(I.T.S.)  sono  istituti  di  eccellenza  ad  alta   specializzazione\r\ntecnologica, la cui offerta si configura in  percorsi  ordinamentali.\r\nEssi  costituiscono  il  segmento   di   formazione   terziaria   non\r\nuniversitaria che risponde alla domanda delle  imprese  di  nuove  ed\r\nelevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i  processi\r\ndi innovazione. \r\n    I percorsi I.T.S. si collocano nel V livello EQF. Essi consentono\r\nl'acquisizione di crediti riconosciuti dalle universita' in base alla\r\nlegislazione vigente in materia. \r\n    La programmazione  regionale  definisce  e  sostiene  l'identita'\r\ndegli I.T.S. attraverso i piani triennali previsti  dal  decreto  del\r\nPresidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. \r\n    La governance interna  dei  percorsi  degli  I.T.S.  spetta  alle\r\nrelative  fondazioni,  soggetti  di  diritto  privato  con  finalita'\r\npubbliche,  che  la  esercitano  nel  rispetto  della  programmazione\r\nregionale e degli standard definiti a livello nazionale. \r\n    Ferme  restando  le  competenze  delle  regioni  in  materia,  il\r\nmonitoraggio e la valutazione  dei  piani  di  intervento  realizzati\r\ndagli I.T.S. e' effettuato a norma dell'art. 14  del  citato  decreto\r\ndel Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  secondo  modalita'  che\r\nintegrano le risorse disponibili. \r\n    I controlli di legittimita' sull'amministrazione delle fondazioni\r\nsono esercitati dal Prefetto, competente per territorio, a norma  del\r\ncapo II, titolo II, libro I, del codice  civile  e,  in  particolare,\r\ndell'art. 3, ultimo comma, e degli articoli 25-28. \r\n    b)  Semplificazione  degli  organi  e  governance  interna  delle\r\nfondazioni I.T.S.:  gli  Istituti  tecnici  superiori  (I.T.S.)  sono\r\nfondazioni  di  partecipazione,  dotate  di   autonomia   statutaria,\r\ndidattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa  e  finanziaria,\r\nche  operano  nel  rispetto  degli  indirizzi  della   programmazione\r\nregionale  e  degli  standard  definiti  a  livello  nazionale,   con\r\nparticolare riferimento a quanto previsto dal decreto del  Presidente\r\ndel Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e dall'art. 52,  comma  2,\r\ndella legge n. 35\/2012. \r\n    Ai  fini  della  semplificazione   degli   organi,   si   segnala\r\nl'opportunita'  che,  qualora  si   manifesti   una   pluralita'   di\r\npartecipazioni  omologhe  (scuole,   imprese,   strutture   formative\r\naccreditate,  ecc.),  vengano   favorite   rappresentanze   unitarie,\r\nindividuate preferibilmente sulla base  di  accordi  tra  i  soggetti\r\ninteressati. \r\n    Come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei\r\nMinistri,  gli  organi  statutari  essenziali  della  fondazione   di\r\npartecipazione sono: l'Assemblea di partecipazione, il  Consiglio  di\r\nIndirizzo, il Comitato tecnico scientifico, il presidente e la giunta\r\nesecutiva, composta da un numero di membri, compreso  il  presidente,\r\nnon superiore a cinque. Sono membri di diritto, oltre al  presidente,\r\nil dirigente pro-tempore dell'istituto tecnico o  professionale  ente\r\ndi riferimento e il rappresentante dell'ente locale, individuato  tra\r\ni soci fondatori. Va, inoltre, assicurata la partecipazione di almeno\r\nun rappresentante  degli  imprenditori,  soci  fondatori,  secondo  i\r\ncriteri stabiliti dalla fondazione. \r\n    Il ruolo di presidente della fondazione e di dirigente scolastico\r\nsono tra loro incompatibili. La durata  in  carica  degli  organi  e'\r\ntriennale. \r\n    Nell'ambito dell'autonomia  statutaria  possono  essere  previsti\r\ndiversi pesi ponderali dei diversi partecipanti, di natura funzionale\r\ne\/o strutturale, evitando, comunque, che una  sola  componente  possa\r\nassumere una posizione dominante rispetto a tutte le altre. \r\n    Lo statuto delle fondazioni garantisce: \r\n    il principio  della  separazione  tra  funzioni  di  indirizzo  e\r\nfunzioni gestionali; \r\n    la partecipazione di tutti i soggetti  fondatori  agli  indirizzi\r\ndella fondazione; \r\n    la presenza degli organi di controllo. \r\n    Le fondazioni, nell'esercizio dei  poteri  e  facolta'  derivanti\r\ndall'avere una propria personalita' giuridica, sono da  ricomprendere\r\nnell'area degli \u00aborganismi di diritto pubblico\u00bb a norma dell'art.  3,\r\ncomma 26,  del  decreto  legislativo  n.  163\/2006,  con  obbligo  di\r\nosservanza della normativa e  dei  vincoli  di  finanza  pubblica.  I\r\nsoggetti pubblici partecipano alla costituzione  delle  fondazioni  e\r\nalle loro attivita' senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico\r\ndei propri bilanci. \r\n    Ciascuna fondazione si  dota,  nel  rispetto  della  norma  sopra\r\nrichiamata, di  un  proprio  regolamento  per  l'amministrazione,  la\r\nfinanza e la contabilita', nel rispetto dei seguenti principi: \r\n    pubblicita' degli atti; \r\n    annualita', unita', universalita' e  integrita'  dei  bilanci  da\r\nredigersi secondo i principi di competenza economica e di continuita'\r\naziendale; \r\n    equilibrio tra le entrate e le uscite; \r\n    utilizzazione degli stanziamenti, pubblici e privati, allo  scopo\r\nfinalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione,  stabilito  dai\r\nsoggetti erogatori; \r\n    controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione. \r\n    Le fondazioni  I.T.S.  possono  attivare  sedi  operative,  anche\r\nnell'ambito  di  progetti  multiregionali,  volti   a   favorire   la\r\ncomplementarieta' degli interventi e  l'integrazione  delle  risorse,\r\nferma restando l'ubicazione della sede legale di ciascuna  fondazione\r\nnella sede principale. \r\n    c. Indirizzi per  la  programmazione  multiregionale:  a  partire\r\ndalla programmazione territoriale dell'offerta formativa, nell'ambito\r\ndella collaborazione istituzionale regioni\/Ministeri si  realizza  la\r\nprogrammazione multiregionale  degli  I.T.S.  per  ambiti  complessi,\r\nanche  nella  sinergia  con  altri  programmi  di  intervento.   Tale\r\nprevisione  dovra'  essere  contenuta  in  un  piano   nazionale   da\r\ncondividere mediante un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. \r\n    d. Standard di riferimento: le fondazioni I.T.S. sono  costituite\r\nper soddisfare i fabbisogni  di  un  sistema  produttivo  chiaramente\r\nidentificato e che evidenzia un significativo fabbisogno  di  profili\r\nprofessionali ad alto contenuto tecnologico. \r\n    Le fondazioni I.T.S.  si  costituiscono  in  modo  sistematico  e\r\nstrutturato,  relazionandosi  e  coinvolgendo  sistemi   di   imprese\r\nriconoscibili e significativi  per  il  tessuto  produttivo,  tenendo\r\nconto anche di: \r\n    imprese di dimensioni medie  e  grandi  (secondo  la  definizione\r\nnormativa) e con le imprese della catena della sub-fornitura; \r\n    sistemi di aziende organizzate in  distretto  o  meta  distretti,\r\nfiliere produttive o cluster tecnologici; \r\n    soggetti che rappresentano aggregazioni di imprese  realizzate  a\r\nfini organizzativi,  di  sviluppo  di  innovazioni,  di  sviluppo  di\r\nmercati. \r\n    Le fondazioni I.T.S. si dotano  di  strumenti  di  selezione  del\r\npersonale docente e rendono disponibili sul  sito  i  loro  curricoli\r\nprofessionali. In via  prioritaria,  utilizzano  il  personale  delle\r\nimprese che costituiscono la fondazione. \r\n    La progettazione dei percorsi formativi e' strutturata in  unita'\r\nformative, riconducibili nei contenuti alle competenze definite negli\r\nstandard nazionali. Le unita' formative debbono essere  valutabili  e\r\ncertificabili. Le progettazioni formative sono rese visibili on line. \r\n    La progettazione formativa deve inoltre prevedere: \r\n    l'organizzazione di percorsi  di  alternanza\/praticantato  per  i\r\nquali sia definita una specifica progettazione; \r\n    la disponibilita' di risorse tecniche e  strumentali  adeguate  e\r\npienamente aggiornate al contesto tecnico\/tecnologico del settore; \r\n    la presenza di funzioni di orientamento e tutoring che supportino\r\ngli  allievi  in  ingresso,  in  itinere  e  in  uscita  al  percorso\r\nformativo; \r\n    la  presenza  di  funzioni  per  l'inserimento  lavorativo  e  il\r\nsostegno all'avvio di imprese; \r\n    la presenza di un sistema di valutazione delle competenze, finale\r\ne in itinere, e della relativa certificazione, secondo la modulistica\r\ne le regole standard definite a livello nazionale per  assicurare  la\r\nriconoscibilita' e la comparabilita' delle competenze certificate. \r\n    Il numero minimo di venti studenti per percorso I.T.S., stabilito\r\ndal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  25  gennaio\r\n2008,   va   incrementato   progressivamente   in   una   logica   di\r\npersonalizzazione  ed  organizzazione  flessibile  e  modulare,   nel\r\nrispetto del monte orario di  frequenza  per  ciascuno  studente.  Le\r\nfondazioni  I.T.S.  adottano,  nella  propria  autonomia,  le  misure\r\nnecessarie a consentire un proficuo inserimento in itinere di giovani\r\nche ne facciano richiesta, in  caso  di  decremento  del  numero  dei\r\nfrequentanti durante lo svolgimento dei percorsi rispetto  al  numero\r\ndegli iscritti. \r\n    e. Indicatori per il monitoraggio e la valutazione: le fondazioni\r\nI.T.S.  forniscono  le  necessarie  informazioni  per  consentire  il\r\nmonitoraggio e la valutazione dei percorsi e  del  sistema  I.T.S.  a\r\nlivello regionale e nazionale. \r\n    A tal fine risulta indispensabile un set minimo  di  informazioni\r\nrelative a: \r\n    la  composizione  della  domanda,   ovvero   le   caratteristiche\r\ndell'utenza  (per  genere,  eta',  titolo   di   studio,   condizione\r\noccupazionale); \r\n    il processo di erogazione (efficacia  interna  del  percorso)  in\r\ntermini di: numero domande di iscrizione, numero ammessi, abbandoni e\r\nritiri per annualita'  e  condizione  occupazionale,  numero  ammessi\r\nall'esame finale, tasso diplomati,  numero  allievi  con  crediti  in\r\nentrata riconosciuti; \r\n    la qualita' della formazione  (numero  di  ore  di  tirocinio  in\r\nrapporto al totale, numero  di  docenti  di  imprese  in  rapporto  a\r\ndocenti  di  scuole\/strutture  formative  di  IeFP,   iniziative   di\r\naccompagnamento al lavoro, iniziative di  orientamento  propedeutico,\r\ngrado di  personalizzazione  dei  percorsi,  tipologie  e  numero  di\r\nlaboratori e postazioni  internet,  numero  di  unita'  formative  in\r\nlingua straniera o all'estero); \r\n    indicatori di rete (numero di imprese fondatrici in relazione  al\r\nnumero fondatori totale, numero di imprese partecipanti in  relazione\r\nal numero dei soggetti partecipanti,  numero  di  imprese  che  hanno\r\nospitato allievi in tirocinio\/stage); \r\n    indicatori di efficienza, ovvero rapporto tra risorse impiegate e\r\nrisultati ottenuti (costo a preventivo per numero di  allievi,  costo\r\npreventivo per numero di ore, costo ora\/allievo, costo consuntivo per\r\nnumero di allievi, per numero di ore,  costo  ora\/allievo,  incidenza\r\npersonale docente); \r\n    indicatori di risultato (output)  e  di  impatto  (out  come)  in\r\ntermini di successo formativo e di placement (numero di diplomati  su\r\niscritti, grado di soddisfazione degli allievi, numero di occupati  e\r\noccupati coerenti a X mesi dalla conclusione  del  corso,  numero  di\r\nallievi  occupati  che  hanno  migliorato   la   propria   condizione\r\nprofessionale per reddito,  mansioni,  stabilita',  ecc.,  numero  di\r\nallievi occupati che utilizzano  le  competenze  apprese  durante  il\r\ncorso). \r\n\r\n5. Le risorse. \r\n    Le risorse stanziate sul Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  875,\r\ndella legge n. 296\/2006, cosi' come  modificato  dall'art.  7,  comma\r\n37-ter della legge n. 135, del 7  agosto  2012,  di  conversione  del\r\ndecreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, sono assegnate  agli  Istituti\r\ntecnici superiori sulla base di: \r\n    a) criteri e requisiti  minimi  di  avvio  e  riconoscimento  del\r\ntitolo, ai fini dell' accesso iniziale al Fondo; \r\n    b) indicatori di  realizzazione  e  di  risultato,  ai  fini  del\r\nmantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo  e  di\r\naccesso al finanziamento del Fondo. \r\n    a) Criteri e requisiti minimi di accesso iniziale  al  Fondo:  al\r\nfine dell'accesso iniziale al Fondo, le fondazioni I.T.S. devono: \r\n    essere ricomprese nei \u00abPiani territoriali\u00bb delle regioni, di  cui\r\nall'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  25\r\ngennaio 2008, che specificano anche i diplomi dei  relativi  percorsi\r\nattuabili; \r\n    disporre di un patrimonio che garantisca la  piena  realizzazione\r\ndi un ciclo completo di percorsi e l'avvio di uno successivo  (indice\r\ndi patrimonializzazione); \r\n    disporre  di  risorse  dedicate  -  strutturali,   professionali,\r\nstrumentali,  logistiche  -  rese  disponibili  dai  soci,  tali   da\r\ngarantire una loro partecipazione attiva  (indice  di  partecipazione\r\nattiva); \r\n    avere  una  rete   di   relazioni   stabili   con   imprese   e\/o\r\nsistemi\/organizzazioni  di  imprese  in   ambito   interregionale   e\r\ninternazionale, funzionali a garantire  una  ricaduta  dell'attivita'\r\nformativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno  in\r\ntermini  di  occupabilita'\/mobilita'  dei  giovani  e   risposta   ai\r\nfabbisogni delle imprese (indice di relazione). \r\n    b) Indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento\r\ndella autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso  al\r\nfinanziamento del Fondo: ai fini del mantenimento dell'autorizzazione\r\nal riconoscimento del titolo  e  di  accesso  del  finanziamento  del\r\nFondo, le fondazioni I.T.S. sono valutate, a norma dell'art.  14  del\r\ndecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  25  gennaio  2008,\r\nanche  con  la  partecipazione  dei  rappresentanti   del   Ministero\r\ndell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministero  per  lo   sviluppo\r\neconomico e  della  competente  Commissione  della  Conferenza  delle\r\nregioni,  in  base  ai   seguenti   indicatori   e   descrittori   di\r\nrealizzazione e di risultato: \r\n    attrattivita': selezione in ingresso  (n.  allievi  iscritti  \/n.\r\nrichieste di iscrizione); \r\n    successo formativo (n. iscritti\/n. allievi diplomati); \r\n    occupabilita': tasso di occupazione coerente a 6 mesi e a 12 mesi\r\ndal conseguimento del titolo (n. occupati coerenti\/n. iscritti); \r\n    professionalizzazione\/permanenza  in  impresa:  numero   di   ore\r\nformative sviluppate in contesti di impresa; \r\n    partecipazione attiva: ore docenza di  personale  di  impresa\/ore\r\ntotali; ore sviluppate in  laboratori  di  imprese  o  laboratori  di\r\nricerca\/ore totali; ore docenza universitaria \/ore totali; \r\n    reti interregionali: numero di allievi; numero di ore  sviluppate\r\nin imprese nazionali\/estere;  numero  di  formatori;  numero  di  ore\r\nprovenienti da imprese, istituzioni formative di altri regioni\/Stati. \r\n    Il costo standard dei percorsi degli  I.T.S.  e'  determinato  su\r\nbase capitaria nella  misura  prevista  dall'allegato  C)  al  citato\r\ndecreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   (6\/8   euro\r\nora\/allievo). Tale standard non comprende i costi relativi ai periodi\r\ndi apprendimento in  regioni  diverse  da  quella  di  frequenza  e\/o\r\nall'estero. In tale costo sono comprese anche le spese per gli  esami\r\nfinali. \r\n    Le  regioni  stabiliscono  i  criteri   per   la   determinazione\r\ndell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle\r\nfondazioni  I.T.S..  Gli  studenti  degli  I.T.S.  versano  la  tassa\r\nregionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo  importo\r\nprevisto per  gli  studenti  universitari  ed  accedono  ai  medesimi\r\nbenefici.<\/pre>\n<pre>                                                          <a href=\"http:\/\/www.edscuola.eu\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/allegatob.pdf\">Allegato B<\/a>) \r\n\r\n              Parte di provvedimento in formato grafico<\/pre>\n<pre>                                                          Allegato C) \r\n\r\n Standard minimi per la costituzione dei poli tecnico-professionali \r\n\r\n    I poli tecnico-professionali  sono  costituiti,  con  riferimento\r\nalle caratteristiche del sistema produttivo del territorio,  da  reti\r\nformalizzate tra soggetti pubblici e privati  attraverso  accordi  di\r\nrete, che contengono i seguenti elementi essenziali: \r\n    l'individuazione dei soggetti: almeno due  istituti  tecnici  e\/o\r\nprofessionali, due imprese iscritte nel relativo registro  presso  le\r\ncompetenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,\r\nun  I.T.S.  operante  in  ambito  regionale  ovvero,  sulla  base  di\r\ncollaborazioni multiregionali, anche in altre regioni ed un organismo\r\ndi formazione professionale. Nel predetto numero di istituti  tecnici\r\no professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e  le\r\nimprese  soci  fondatori   dell'I.T.S..   Nel   primo   triennio   di\r\napplicazione delle presenti  linee  guida,  la  partecipazione  degli\r\nI.T.S. non e' requisito vincolante per la costituzione del polo; \r\n    le risorse professionali dedicate; \r\n    le risorse strumentali, a partire dai  laboratori  necessari  per\r\nfar acquisire, agli studenti,  le  competenze  applicative  richieste\r\ndalle imprese della filiera di riferimento; \r\n    le risorse finanziarie allo scopo destinate; \r\n    il programma di rete, definito all'atto di costituzione del polo,\r\ncontenente gli obiettivi strategici di innovazione e di  innalzamento\r\ndella qualita' dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo  delle\r\nfiliere produttive sul territorio  e  dell'occupazione  dei  giovani,\r\nanche attraverso la promozione dei percorsi  in  apprendistato.  Tale\r\nprogramma determina l'individuazione degli organi del polo, le regole\r\nper l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni  materia  o\r\naspetto di interesse  comune;  l'enunciazione  dei  diritti  e  degli\r\nobblighi assunti da ciascun  partecipante,  anche  nei  confronti  di\r\nterzi, e le modalita' di realizzazione dello scopo comune; la  durata\r\ndel programma, almeno triennale; le modalita' concordate tra le parti\r\ncostitutive del polo per misurare l'avanzamento individuale  riferito\r\na ciascun soggetto partecipante e  comune,  ovvero  dall'insieme  dei\r\npartecipanti  al  polo  medesimo  verso  gli  obiettivi  fissati;  le\r\nmodalita'  per  l'adesione  di  altri  soggetti  all'attuazione   del\r\nprogramma;  ogni  altro  eventuale  aspetto  organizzativo   ritenuto\r\nrilevante dal  competente  Assessorato  della  regione  ai  fini  del\r\nriconoscimento del polo nell'ambito della programmazione regionale di\r\nesclusiva competenza. \r\n    Gli accordi di rete hanno la forma  dell'atto  pubblico  o  della\r\nscrittura privata autenticata. La pubblicita' dell'accordo di rete e'\r\nassicurata dalla registrazione,  che  ne  costituisce  condizione  di\r\nefficacia non solo nei confronti di  terzi,  ma  anche  nei  rapporti\r\ninterni tra i soggetti partecipanti al polo. \r\n    Ferma restando  l'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  la\r\nprogrammazione  dei  poli  tecnico-professionali  e'  di   competenza\r\nregionale. Nel rispetto degli standard organizzativi minimi nazionali\r\nsopra indicati,  si  basa  sui  seguenti  elementi  di  conoscenza  e\r\nvalutazione: \r\n    la descrizione territoriale delle complementarita' tra filiere; \r\n    la descrizione territoriale delle filiere formative e  di  quelle\r\nproduttive  di  riferimento,  che  espliciti   l'insieme   potenziale\r\ndell'offerta verticale e orizzontale di filiera  con  l'utilizzo  dei\r\ndati e delle analisi di livello regionale per supportare le scelte di\r\nindirizzo delle politiche e degli obiettivi di sviluppo del  capitale\r\numano nonche' dell'orientamento scolastico e professionale; \r\n    la descrizione delle reti  per  la  ricerca  industriale  (parchi\r\ntecnologici e cluster tecnologici).<\/pre>\n<pre>                                                          Allegato D) \r\n\r\n              Organizzazione delle commissioni di esame \r\n\r\n    Le commissioni di esame per la verifica finale  delle  competenze\r\nacquisite dagli studenti  che  hanno  frequentato  i  percorsi  delle\r\nfondazioni I.T.S. vengono cosi' costituite dai  dirigenti  scolastici\r\ndegli istituti tecnici o  professionali  enti  di  riferimento  delle\r\nfondazioni I.T.S., su proposta del comitato tecnico-scientifico,  per\r\nla scelta dei componenti di cui alle successive lettere a), b) e d): \r\n    a) un rappresentante dell'universita', con funzioni di presidente\r\ndella commissione d'esame, designato dal  Ministero  dell'istruzione,\r\ndell'universita' e della ricerca tra i docenti ordinari  o  associati\r\ndei corsi di laurea a carattere scientifico  e  tecnologico  che  non\r\nhanno prestato la loro opera nella progettazione e\/o realizzazione di\r\nalcun percorso della fondazione I.T.S.; \r\n    b)  un  rappresentante  della  scuola,  designato  dal  dirigente\r\nscolastico dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento\r\ndell'I.T.S., tra i  docenti  di  discipline  tecnico-professionali  a\r\ntempo indeterminato in servizio presso l'istituto medesimo; \r\n    c) un esperto  della  formazione  professionale  designato  dalla\r\nregione; \r\n    d) due esperti  del  mondo  del  lavoro  designati  dal  comitato\r\ntecnico-scientifico dell'I.T.S.: \r\n    il primo, che abbia svolto  funzioni  di  docenza\/tutoraggio  nel\r\npercorso dell'I.T.S., con almeno  cinque  anni  di  esperienza  nelle\r\nimprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce  il\r\npercorso stesso, impegnate nella  realizzazione  delle  attivita'  di\r\ntirocinio; \r\n    il secondo individuato tra una  rosa  di  esperti  segnalati  dai\r\npresidenti dei fondi interprofessionali  dell'area  professionale  di\r\nriferimento.<\/pre>\n<\/div>\n<\/div>\n <!-- AdSense Now! 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