Archivi categoria: Politico Sindacale

GRADUATORIE DI ISTITUTO: “ SU TITOLI VERGOGNOSO MERCIMONIO”

GRADUATORIE DI ISTITUTO, GILDA: “ SU TITOLI VERGOGNOSO MERCIMONIO”

“Sulle graduatorie di istituto si sta consumando un vergognoso mercimonio”. A denunciarlo è la Gilda degli Insegnanti che tuona contro alcuni corsi online a pagamento con cui è possibile ottenere punti. “E’ un metodo inaccettabile che mortifica l’insegnamento, basta mercanteggiare sui precari” attacca la Gilda, citando l’esempio di una certificazione che dà diritto a 3 punti in graduatoria e che è possibile conseguire pagando 60 euro, di cui soltanto 10 per il corso online, e sostendendo un semplice esame nell’arco di pochi giorni. Sono migliaia – spiega la Gilda – i docenti precari che stanno mettendo mani al portafoglio per conquistare 3 punti che alla fine non cambieranno le loro posizioni in graduatoria ma serviranno solamente a far guadagnare le società organizzatrici dei corsi”.

“La cattedra non è come una batteria di pentole da comprare con i punti della spesa al supermercato” conclude la Gilda, sottolineando che “è pronto il ricorso per bloccare le graduatorie di istituto”.

Istruzione adulti. Richiesta incontro

Prot. n. 168/2014 – flccgil – DP/stm

Al Dott. Luciano Chiappetta
Dipartimento per l’Istruzione
Alla Dott.ssa Carmela Palumbo
Direzione per gli Ordinamenti scolastici
Al Dott. Gildo De Angelis
Direzione per il personale e per gli affari generali
MIUR

Oggetto: Istruzione adulti. Richiesta incontro su c.m. 36/2014 (dpr 263/2012)

La messa a regime del DPR 263/2012 relativo alla riorganizzazione del sistema dell’istruzione degli adulti, tramite la circolare ministeriale 36/2014 sulla definizione degli organici e sulla doppia velocità con cui si procede alla riorganizzazione genera confusione e preoccupazione tra gli operatori del settore nonché tra gli stessi studenti a causa delle interpretazioni fortemente differenziate delle norme a livello territoriale,
a fronte di un quadro generale che necessita comunque di unitarietà.
Al fine di consentire un ordinato avvio delle attività per l’anno scolastico 2014-2015 le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono un incontro urgente.

In attesa di un cortese riscontro, porgono

Cordiali saluti.

FLC CGIL
Anna Fedeli
CISL SCUOLA
Rosa Mongillo
UIL SCUOLA
Noemi Ranieri
SNALS CONFSAL
Giuseppina Di Giacomo
GILDA UNAMS
Maria Domenica Di Patre

Assenze per prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Assenze per prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: la FLC CGIL impugna la circolare della Funzione Pubblica

Notificato al Tar Lazio il ricorso per chiedere l’annullamento della circolare.

Per la FLC CGIL la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica è profondamente lesiva dei diritti dei lavoratori pubblici dei comparti scuola, università, ricerca ed AFAM poiché impone misure fortemente restrittive al godimento di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito quale quello alla salute.

La circolare della FP, infatti, per l’effettuazione delle visite specialistiche impone il ricorso all’utilizzo dei permessi personali (permessi già insufficienti per i fini per i quali sono contrattualmente previsti) in luogo delle assenze per malattia, introducendo così limitazioni non previste dalla normativa primaria a cui la circolare si richiama (Legge 125/2013) oltre che in contrasto con tutte le disposizioni contrattuali dei comparti scuola, università, ricerca e afam.

Per questi motivi la FLC CGIL ha presentato ricorso al Tar Lazio chiedendo l’annullamento della circolare.

Quesito circa la comunicazione di dati personali (compensi individuali accessori)

Al Garante per la protezione
dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 ROMA

Oggetto: Quesito circa la comunicazione di dati personali (compensi individuali accessori).

Questa organizzazione sindacale, la più rappresentativa della dirigenza delle scuole, intende
proporre all’Ufficio del Garante un quesito relativo alla legittimità di disposizioni adottate nella
regione Marche, tendenti ad obbligare i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado a
comunicare alle OO.SS. i compensi individuali accessori di ciascun dipendente, in violazione
dell’art. 19.3 del codice 196/03 e di ripetute pronunce di codesto Ufficio.
FATTO
– il vigente CCNL della scuola prevede all’art. 6.2 l’obbligo di comunicare alle OO.SS. (in sede di
informazione successiva) unicamente i “nominativi del personale utilizzato nelle attività e
progetti retribuiti con il fondo di istituto”;
– il contratto integrativo regionale stipulato fra l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e le
OO.SS. in data 19 dicembre 2008 (tuttora vigente) stabilisce invece all’art. 17.6 che “il Dirigente
scolastico è tenuto alla consegna alle RSU ed alle OO.SS. aventi titolo, dei prospetti riepilogativi
dell’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica, con l’indicazione dei nominativi, attività,
impegni orari e relativi compensi […]”;
– numerosi dirigenti scolastici della regione interessata – ritenendo illegittima la statuizione del
contratto regionale (per i motivi che si illustreranno in seguito) – si sono limitati a consegnare
gli elenchi nominativi ed hanno fornito informazione sui compensi solo per aggregati di
destinazione di spesa;
– a fronte di tale atteggiamento, le OO.SS. hanno chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale la
convocazione di un tavolo di raffreddamento, composto unicamente di rappresentanti delle
OO.SS. firmatarie del contratto regionale e di funzionari dell’Ufficio, di fronte al quale sono stati
di volta in volta chiamati a comparire i singoli dirigenti scolastici (prevalentemente della
provincia di Ascoli Piceno). Il tavolo – composto, come si è detto, unicamente da coloro che
avevano a suo tempo sottoscritto il contratto contestato – ha ovviamente ribadito la vigenza
dello stesso e concluso per la “piena legittimità delle disposizioni dell’art. 17, comma 6, del
Contratto collettivo decentrato regionale del 19 dicembre 2008”, sostanzialmente intimando ai
dirigenti di volta in volta convocati di fornire i dati richiesti.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
– Il contratto decentrato regionale in questione – limitatamente all’art. 17.6 richiamato – si
pone in violazione di legge. Infatti:
a) le competenze proprie del livello di contrattazione decentrata regionale sono fissate dal
contratto nazionale vigente (art. 4 commi 3 e 4), che si allega in stralcio (allegato n. 1). Tali
competenze non includono in alcun modo l’informazione successiva a livello di singola
istituzione scolastica e le materie su cui essa si svolge. Dunque le parti hanno a suo tempo
stipulato fra loro su materia della quale non avevano la disponibilità;
b) l’informazione successiva a livello di istituzione scolastica è regolata direttamente dal
contratto collettivo nazionale (art. 6 comma 2 lettera n) – che si allega con il n. 2), che è fonte
pattizia di rango superiore rispetto al contratto regionale. Il comportamento delle parti al
tavolo regionale si è posto quindi in ulteriore violazione di legge, dal momento che – oltre a
stipulare di materia per esso indisponibile – lo ha anche fatto in contrasto rispetto alla fonte
legittima;
c) il contratto regionale ha bensì competenza nell’istituzione di un tavolo di “raffreddamento
dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica”:
ma ciò non può comportare anche la facoltà di modificare le clausole contrattuali proprie di un
altro ambito negoziale, né quella di auto-attribuirsi una competenza che la fonte legittima non
riconosce;
d) è pacifico in diritto che la responsabilità giuridica si accompagna alla disponibilità della
materia. L’intervento arbitrario del contratto regionale nelle relazioni sindacali a livello di
singola istituzione scolastica viola questo principio, in quanto espropria il dirigente scolastico
del potere di decisione in materia di informazione successiva, lasciandogli intatta la
responsabilità giuridica per l’eventuale comportamento antisindacale;
e) l’ARAN, ripetutamente interpellata sulla materia, si è sempre espressa per la vigenza
letterale della previsione del contratto nazionale. Fra le diverse pronunce rese in merito, se ne
allega a titolo di esempio una di appena qualche mese fa (allegato n. 3);
f) l’Ufficio del Garante ha a sua volta ripetutamente ribadito che la comunicazione di dati
personali in assenza di norme di legge o di regolamento costituisce violazione del codice
196/03. Nelle Linee guida (deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007 punto 5.2) questo concetto è
espresso con grande chiarezza nei termini seguenti:
“Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che
l’informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la
corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l’amministrazione può fornire alle organizzazioni
sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori
individuabili”.
La chiave di lettura – ad avviso di questa organizzazione – risiede nell’aggettivo “applicabile”.
Per le considerazioni sopra diffusamente esposte, esso va individuato nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del 29 novembre 2007 – allegato n. 2) che si limita a prescrivere la
comunicazione dei nominativi. Non si può invece considerare applicabile sul punto l’art. 17.6
del contratto decentrato regionale, in quanto non ha competenza in materia di relazioni
sindacali di istituto e statuisce nel merito in difformità dalla fonte superiore (il contratto
nazionale) dal quale anch’esso trae legittimità.
RICHIESTA CONCLUSIVA
Per i motivi anzidetti, questa organizzazione sindacale – a tutela dei dirigenti scolastici che essa
rappresenta in misura maggioritaria – chiede all’Ufficio del Garante una pronuncia formale che
confermi il divieto di comunicare dati personali eccedenti rispetto a quelli previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Nel rimanere in attesa di un positivo riscontro alla presente, è gradita l’occasione per formulare
distinti saluti.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp

L’EUROPA INSISTE: carriera per gli insegnanti e valutazione degli istituti

L’EUROPA INSISTE: carriera per gli insegnanti e valutazione degli istituti

Nella RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO europeo, del 2 giugno scorso,
sul programma nazionale di riforma 2014 dell’Italia e che formula anche un parere del
Consiglio sul programma di stabilità 2014, i temi su cui si insite sono sempre gli
stessi.
Riportiamo, a questo proposito, i punti del documento relativi alla Scuola:
“(14) È necessario compiere sforzi per migliorare la qualità dell’insegnamento e la
dotazione di capitale umano a tutti i livelli di istruzione: primario, secondario e
terziario. L’insegnamento è una professione caratterizzata da un percorso di carriera
unico e attualmente da prospettive limitate di sviluppo professionale. La
diversificazione della carriera dei docenti, la cui progressione deve essere
meglio correlata al merito e alle competenze, associata ad una valutazione
generalizzata del sistema educativo, potrebbero tradursi in migliori risultati della
scuola.”
L’aspetto della valorizzazione del capitale umano, in particolare di quello che
sorregge quella che, a detta dei più, è l’Istituzione che maggiormente meriterebbe
attenzione in Europa, cioè la Scuola, era già stato posto all’attenzione del Governo
Monti nel 2011 dal commissario europeo Olli Rehn con due puntuali quesiti:
1. “come verranno ristrutturate le singole scuole con risultati
insoddisfacenti nelle prove INVALSI” ?
2. “Come intende il governo italiano valorizzare il ruolo degli insegnanti
nelle singole scuole? Che tipo di incentivi saranno utilizzati a tal
scopo?”
Evidentemente in tre anni, di acqua ne è passata sotto i ponti ma praticamente
nulla è stato fatto se, nuovamente, il Consiglio europeo ripropone gli stessi temi e
raccomanda all’Italia che adotti provvedimenti nel periodo 2014-2015 al fine di:
“ rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti
scolastici per migliorare i risultati della scuola e, di conseguenza, ridurre i tassi
di abbandono scolastico; accrescere l’apprendimento basato sul lavoro negli istituti per
l’istruzione e la formazione professionale del ciclo secondario superiore e rafforzare
l’orientamento professione nel ciclo terziario; istituire un registro nazionale delle
qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze; assicurare che i
finanziamenti pubblici premino in modo più congruo la qualità dell’istruzione superiore
e della ricerca;”
Il ritardo del nostro paese verso un’armonizzazione con il resto d’Europa in
termini di costruzione dei requisiti del docente professionista, ha radici lontane: citerò
per l’ennesima volta la Raccomandazione dell’UNESCO che si poneva, già nel lontano
’66, il problema di “individuare i requisiti per una professionalizzazione degli
insegnanti” e il Consiglio Europeo di Barcellona che fin dal 2002 aveva posto
l’obiettivo, di ”ridurre gli ostacoli normativi al riconoscimento professionale degli
insegnanti al fine di promuoverne una dimensione europea” entro il 2010, data ormai
superata. Un ritardo che sta diventando imbarazzante.

Paola Tonna
Presidente APEF

Quale valutazione nel futuro dei nuovi dirigenti scolastici lombardi?

Nei giorni 26, 28 e 29 maggio si sono tenuti presso l’IIS Lagrange di Milano, a cura dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, i corsi di formazione destinati ai dirigenti che svolgeranno l’attività di mentoring a favore dei nuovi dirigenti scolastici che prenderanno servizio il prossimo 30 giugno . Tema centrale dell’incontro è stato quello riguardante la valutazione del sistema scolastico e l’autovalutazione dell’istituzione scolastica.
Le norme prevedono, infatti, che i nuovi dirigenti debbano svolgere un percorso di formazione nell’anno di prova con l’affiancamento di dirigenti mentor proprio intorno ai temi della valutazione e dell’autovalutazione, in linea con quanto già svolto nel corrente anno scolastico dai nuovi dirigenti nelle altre regioni italiane.
È noto altresì a tutto il personale della scuola che il prossimo anno scolastico entrerà in vigore il nuovo Sistema Nazionale di Valutazione, in applicazione di quanto prevede il DPR 80/2013.
In occasione del seminario lombardo è stato sottolineato da alcuni responsabili dell’USR che il sistema lombardo ha fino ad ora privilegiato il percorso  CAF della piattaforma ReQuS, in quanto lo si ritiene più adeguato rispetto ad altri modelli proposti dall’INVALSI e che intende sostenerne la sua applicazione negli istituti.
Le associazioni firmatarie del presente Comunicato Stampa dissentono da tale asserzione e, ritenendo che il sistema scolastico lombardo non debba andare in controtendenza rispetto agli indirizzi definiti a livello di norme generali e di sperimentazioni nazionali in atto, sottolineano che è urgente che:
–          l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia promuova e sostenga con convinzione il progetto Vales, in corso di svolgimento, e il prossimo avvio del Sistema Nazionale di Valutazione collaborando positivamente con l’INVALSI, l’INDIRE e il corpo ispettivo;
–          il CAF , o altri modelli di valutazione, già in uso in alcune reti di scuole, siano oggi riproposti come complementari  e non sostitutivi rispetto agli strumenti previsti dal DPR 80/2013;
–          l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia promuova proposte formative “aperte” – non solo quelle “istituzionali” ma anche quelle offerte dalle  associazioni professionali e dagli enti riconosciuti dal MIUR – lasciando alla responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome la scelta del percorso formativo ritenuto più idoneo per partecipare in modo consapevole ed adeguato al Sistema Nazionale di Valutazione.

LA FORMAZIONE ARTISTICA NON È SOLO LA STORIA DELL’ ARTE

LA FORMAZIONE ARTISTICA NON È SOLO LA STORIA DELL’ ARTE

Apprezzabile la sinergia tra il Ministero dell’ Istruzione e quello dei Beni culturali, come da “intesa del 28
maggio”, nell’ intento di tornare sui propri passi rispetto a quanto la riforma Gelmini ha imposto all’
insegnamento della storia dell’arte. Nel mio ruolo di “Referente” del gruppo di studio sulla “Formazione
Artistica” dell’ Associazione ARTEM DOCERE, ho contribuito all’azione instancabile e meritoria del sodalizio
per stimolare e sollecitare il Ministero dell’ Istruzione affinché rivedesse le sue scelte sulla cultura artistica
in Italia. L’Associazione ha confezionato per il Ministero e reso pubblico un ampio e corposo dossier che
pare abbia avuto una prima risposta limitatamente all’ insegnamento della storia dell’arte nelle scuole. Ma
questo non basta. L’ insegnamento della storia dell’ arte è solo un aspetto del grande campo dell’
educazione in generale e della formazione artistica. Entrambi devono contribuire a consolidare nei
cittadini la capacità di “leggere”, “comprendere”, e “applicare” un vero e proprio linguaggio con precise
conoscenze e abilità in campo creativo, così come avviene in quello della lettura, della scrittura e dei
saperi scientifici. Ciò può realizzarsi solo attraverso la ricostruzione di curricula specifici, in continuità e
successive specializzazioni, a partire dalla scuola dell’infanzia fino all’università, per trattare dell’ idea di
arte, della storia delle arti e del fare arte. Si tratta di assicurare un percorso generalista fino alle scuole
superiori per tutti i cittadini con pari dignità rispetto agli altri corpus disciplinari, accanto a percorsi
specialistici e professionalizzanti a partire delle scuole superiori fino alle università, alle accademie e alle
scuole speciali post diploma. Il tutto deve essere pensato e codificato in una visione unitaria e modulare
con garanzie di sicura eccellenza anche per il semplice cittadino in formazione che non ne volesse fare
una professione, visto il paese in cui ci troviamo. Avremmo così oltre che un incremento di professionisti
preparati e colti nella mente e nella mano e ad una spinta a valorizzare al meglio i nostri patrimoni
nazionali, visitatori di musei, fruitori di concerti, viaggiatori di città che non aumenteranno di numero
perché così fan tutti, ma perché le loro conoscenze e competenze e quindi la loro curiosità e sete di
sapere li porterà a osservare e studiare i beni paesaggistici, culturali e artistici con piena consapevolezza.
Non più “turisti per moda” a caccia di foto ricordo esibendo il tablet e le ridondanti foto nei social
networks, visitatori di un parco dei divertimenti!
La riforma scolastica va assolutamente rimodulata da questo punto di vista e nella scuola dell’ infanzia,
quella primaria, secondaria di primo grado e i tutti gli indirizzi di secondo grado e nell’ università
dovranno essere progettati e collocati curricoli fondamentali caratterizzati da teoria e pratica per l’
educazione artistica, la storia dell’arte e di tutte le arti applicate accanto a curricoli specialistici della
progettazione e del disegno, della scultura, della moda, dell’ architettura, dell’ oreficeria, della musica,
della danza …
Senza l’acquisizione e la padronanza di questi linguaggi, non solo a livello professionale, la metà della
nostra mente sarà irrimediabilmente compromessa, al di là di quanto riportano con estrema parzialità le
indagini e le rilevazioni internazionali sulla qualità dell’ apprendimento scolastico che, con pervicace
miopia, insistono sugli stereotipi del saper leggere scrivere e far di conto. A tal proposito è auspicabile
una lettura approfondita dei rapporti annuali sulle diverse aree dell’ educazione e dell’istruzione a cura
dell’ apposita Agenzia Europea (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Giuseppe Campagnoli
Referente Gruppo di Studio Formazione Artistica
Artem Docere

A proposito di assenze per visite specialistiche

A proposito di assenze per visite specialistiche

Il 22 aprile scorso, il MIUR ha diffuso la nota prot. 5181 con cui trasmetteva la Circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e ne riassumeva brevemente i contenuti.

In sintesi: per effettuare visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici, non si poteva più ricorrere all’istituto dell’assenza per malattia, ma solo a quello dei permessi brevi o retribuiti, secondo le ordinarie previsioni dei contratti di ciascun comparto.

La nota MIUR era indirizzata a “tutti gli Uffici Centrali e Periferici del Ministero”. Ne hanno tratto spunto alcuni sindacati del comparto scuola per sostenere che le sue prescrizioni non erano operanti per il personale della scuola (docenti ed ATA).

Alcune settimane dopo (29 maggio), un comunicato ministeriale ha confermato che la nota non era indirizzata alle scuole: ciò che da parte sindacale è stato letto come la conferma che nulla era cambiato per quanto riguardava il regime delle assenze per visite specialistiche.

Si tratta in realtà di un caso di ambiguità comunicativa, che rende solo più evidente l’infortunio in cui era incorsa l’Amministrazione: l’errore della nota 5181 non stava nel suo contenuto, ma nell’indicazione dei destinatari. In quanto emanata dal Dipartimento per l’Organizzazione, essa si rivolgeva alla struttura ministeriale: mentre l’altro Dipartimento, quello per l’Istruzione, taceva e tace tuttora.

Questo non significa che niente sia cambiato, dato che la fonte del cambiamento non è la nota MIUR, ma semmai, a monte di essa, quella della Funzione Pubblica (indirizzata a tutte le “Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del DLgs. 165/01”, compresi quindi “gli istituti e scuole di ogni ordine e grado”. Anzi, la vera fonte è di rango legislativo ed è l’art. 4, comma 16-bis, del Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, poi convertito in legge n. 128.

Quella norma non entra nel dettaglio operativo (come fa la circolare della Funzione Pubblica), ma – attraverso il cambio di una singola parola nell’art. 55-septies, comma 5-ter, del DLgs. 165/01 – trasforma la natura giuridica dell’assenza per visite specialistiche e simili in “permesso”. Da questo discende tutto il resto.

Pertanto, se è vero che la nota 5181 non riguarda il personale della scuola, non è vero che a quest’ultimo non si applicano le disposizioni relative. E’ solo che si applicano in forza di una norma di legge e di una circolare della Funzione Pubblica. Tutto il resto è – nella migliore delle ipotesi – un equivoco di comunicazione.

Detto questo, il suggerimento che ci sentiamo di dare ai colleghi è il seguente:

– se un dipendente chiede di assentarsi per visite specialistiche, terapie, esami diagnostici e simili, vedere in primo luogo se l’orario della prestazione è compatibile con un permesso breve (che comporta l’obbligo di restituire la prestazione entro il secondo mese); in caso contrario, concedergli un permesso retribuito (per motivi personali o familiari), da documentare al rientro secondo le dettagliate indicazioni della Circolare n. 2 della Funzione Pubblica;

– se il dipendente ha esaurito i tre giorni di permesso retribuito, vedere se lo si può collocare in ferie senza oneri per l’erario (ciò che di regola è sempre possibile per gli ATA, ma solo a certe condizioni per i docenti);

– se il dipendente non può essere posto in ferie (per esempio, se docente, per impossibilità di sostituzione senza oneri, ovvero per aver esaurito tutti e sei i giorni consentiti in periodo di lezioni), accordargli un giorno di assenza per malattia, con la trattenuta di legge. Quest’ultima previsione rappresenta una forzatura rispetto alla lettera del comma 5-ter sopra richiamato: ma ci sentiamo di suggerire di farvi ricorso, come ultima soluzione, piuttosto che assumersi l’onere, ben più rischioso, di negare ad un dipendente la possibilità di curarsi o di verificare il proprio stato di salute.

Senza entrare in sterili polemiche con il Ministero che tace o con qualche sindacato che parla troppo e non sempre a proposito, questa ci sembra la linea più ragionevole, che contempera il rispetto della norma per come è scritta con la tutela di interessi generali di rango superiore, in quanto direttamente tutelati dalla carta costituzionale.

Manifestazione pubblica di protesta contro il MIUR

Manifestazione pubblica di protesta contro il MIUR

Dove e quando: USR Toscana – via Mannelli 113 – FIRENZE. Martedì 3 GIUGNO 2014 ore 15.30
Martedì 3 giugno 2014 ore 15,30 è stata indetta una manifestazione pubblica in via Mannelli davanti
all’Ufficio Scolastico Regionale da parte degli insegnanti toscani frequentanti i Percorsi Abilitanti Speciali
(PAS), indignati contro il Ministro, Stefania Giannini, ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) per aver generato, con un atto unilaterale, una differenziazione di punteggio inaccettabile
tra percorsi di abilitazione equipollenti e per avere anticipato la scadenza dell’aggiornamento delle
Graduatorie di Istituto al 23 Giugno 2014.

I 1600 insegnanti PAS di Scuola Secondaria della Toscana solidali con i 40.000 colleghi di tutta Italia
protestano perché con l’emanazione unilaterale del Decreto Ministeriale 353/2014, senza preventiva e
opportuna concertazione, è stata introdotta una pericolosa sperequazione tra titoli di abilitazione equipollenti,
assegnando un punteggio nettamente inferiore al titolo PAS, penalizzandolo nell’inserimento in graduatoria e
per i futuri concorsi a cattedre.
Dal prossimo Anno Scolastico tutte le scuole con disponibilità di incarichi annuali attingeranno i nominativi
dalle nuove graduatorie ex DM 353/2014, in cui gli insegnanti precari PAS, sebbene dotati di numerosi anni
di servizio, occuperanno posizioni di rincalzo che offriranno minori possibilità di reclutamento. Si innescherà
così un pericoloso rimescolamento delle cattedre, in contrapposizione a quanto proclamato dal Premier Renzi
di porre fine al precariato della scuola in Italia.
Il percorso abilitante PAS ha preso il via nei primi mesi del 2014 dopo una serie infinita di ostacoli politici,
normativi, burocratici e organizzativi, e ora che è in pieno svolgimento manca la volontà politica di favorire
l’inserimento in graduatoria degli interessati. La scorsa settimana, infatti, il 23 Maggio 2014 il MIUR ha
anticipato i consueti termini di aggiornamento delle graduatorie al 23 Giugno, in modo tale che coloro che
stanno frequentando i corsi e da anni consentono lo svolgimento di un servizio pubblico, compreso lo
svolgimento degli Esami di Stato, non abbiano la possibilità di aggiornare i titoli e il punteggio in modo
adeguato con l’inserimento in II fascia. Al contrario, viene riconosciuta una ridicola, inutile e umiliante
precedenza in III fascia. Si fa presente che questi insegnanti hanno maturato tutti “rilevanti titoli di servizio”,
riconosciuti dalle normative europee come professionalmente abilitanti, sufficienti nel settore privato per
l’assunzione a tempo indeterminato, insufficienti per il solo settore pubblico della Scuola. Tutto ciò metterà a
repentaglio il posto di 40000 lavoratori in Italia e creerà grossi disagi a oltre un milione di studenti,
obbligherà centinaia di istituti a un imponente turn-over del corpo docente e tutte le attività didattiche
dovranno essere rifondate, a tutto discapito della efficienza e della continuità didattica.

Pietro Danesi
per il Coordinamento “PAS docenti precari della Toscana”

Inserimento in GaE: riapertura straordinaria adesione ricorsi

Inserimento in GaE: riapertura straordinaria adesione ricorsi Anief al Tar Lazio

 

Possibile registrarsi al portale Anief e compilare i form di preadesione fino alle ore 12:00 di martedì 3 giugno. La consegna del plico, completo di tutta la documentazione, potrà avvenire esclusivamente martedì 3 giugno negli orari e presso le sedi Anief indicate a questo link. Il ricorso interessa tutti coloro che hanno presentato la domanda cartacea per l’inserimento nella graduatoria aggiuntiva alla terza fascia della GaE entro il 17 maggio 2014.

 

A partire dalla settimana successiva sarà ancora possibile partecipare soltanto al ricorso al Presidente della Repubblica, le cui modalità di adesione saranno rese note con nuova comunicazione dell’Anief. Tutti i ricorsi al Tar Lazio saranno notificati entro sabato 7 giugno 2014. Pertanto il termine del 3 giugno è categorico per la consegna brevi manu di tutta la documentazione negli orari e presso le sedi indicate. Non saranno accettati plichi mancanti anche solo di parte della documentazione necessaria.

PAS: nuove vittorie in Consiglio di Stato

PAS: nuove vittorie Anief in Consiglio di Stato. Ammesse ai corsi altre centinaia di ricorrenti

Ancora conferme alle tesi dell’Anief dai giudici d’appello. Per essere ammessi ai pas i 180 giorni di servizio specifico possono essere cumulati in più anni o prestati nel medesimo ambito disciplinare. Diritto alla frequenza riconosciuto anche ai docenti di ruolo senza servizio specifico.

Con le ordinanze nn. 2197, 2198 e 2199 del 27 maggio 2014 sui ricorsi discussi dagli avv.ti De Michele e Galleano, in collaborazione con gli avv.ti Verticelli e Marcone, i giudici di Palazzo Spada accolgono gli appelli dell’Anief e ne condividono le tesi ammettendo ai corsi PAS i ricorrenti dei ruoli 10067/13, 10061/13 e 10068/13, inizialmente respinti dal Tar Lazio.

Nuovi successi, dunque, per il nostro sindacato nella tutela delle numerose tipologie di docenti, precari e di ruolo, cui il Miur intendeva negare la frequenza dei corsi PAS.

I ricorrenti interessati possono adesso chiedere all’USR competente l’ammissione immediata ai corsi nella regione richiesta o, in alternativa, il nulla osta per la frequenza del Pas on line dell’Università Roma Tre.

L’ordinanza 2197 per il ricorso 10061/13

L’ordinanza 2198 per il ricorso 10067/13

L’ordinanza 2199 per il ricorso 10068/13

Il modello per chiedere l’immediata ammissione ai PAS

La tabella aggiornata sullo stato del contenzioso PAS

 

Graduatorie d’istituto: novità per i Licei musicali

Graduatorie d’istituto: novità per i Licei musicali

L’ANIEF segnala una nuova impostazione per le supplenze nelle Graduatorie d’Istituto per i Licei Musicali.

All’art. 5 comma 8 del DM 353/14, si prevede che debbano essere stilate le graduatorie anche per le materie di indirizzo del Liceo Musicale“Esecuzione e Interpretazione”, “Laboratorio di Musica d’insieme”, “Storia della musica”, “Tecnologie musicali”, ” Teoria, analisi e composizione”, evitando così le graduatorie bandite dai singoli licei, ormai superate.

Come noto, in mancanza di specifiche classi di concorso, si utilizzano ancora requisiti d’accesso transitori per l’individuazione dei docenti, compresa la specifica tabella E (nota 3119/14); ma la novità è che le graduatorie saranno generate dal sistema informatico.

In altre parole: fate molta attenzione alla provincia dove inserite la graduatoria d’istituto, in quanto da lì verranno attinte le supplenze per il Liceo Musicale. E naturalmente non dimenticate di inserire il Liceo Musicale all’interno delle 20 istituzioni scelte.

Analoga procedura è prevista dall’art. 5 comma 9 del dm 353/14 per l’insegnamento di “Storia della musica” nel Liceo coreutico. In questo caso possono essere inseriti in graduatoria solo i docenti della A031 in possesso di specifici titoli di studio.

L’ANIEF condivide ad ogni modo la scelta di regolarizzare la situazione dei Licei Musicali, anche per semplificare la procedura delle supplenze.

SCATTI: “FINALMENTE IL 5 GIUGNO TRATTATIVA ALL’ARAN”

SCATTI, GILDA: “FINALMENTE IL 5 GIUGNO TRATTATIVA ALL’ARAN”

“Finalmente, dopo le nostre proteste, l’atto di indirizzo per il recupero degli scatti di anzianità 2012 è arrivato all’Aran e adesso ci auguriamo che la trattativa si concluda positivamente nel più breve tempo possibile”. Così il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, commenta la notizia della convocazione dei sindacati all’Aran il prossimo 5 giugno.
“Il nostro auspicio è che la questione si risolva entro la stessa giornata di giovedì”.

Sentenza sulla riduzione dell’orario negli istituti tecnici e professionali

Sentenza sulla riduzione dell’orario negli istituti tecnici e professionali – Lo Snals-Confsal ricorre al Tar per la sua esecuzione

Lo Snals-Confsal ha proceduto a notificare al Miur ricorso per ottenere in via coattiva l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio, che ha chiaramente stravolto le riduzioni orarie impugnate, non solo in relazione alla fase transitoria, ma anche in relazione..

Come già in precedenza comunicato, il Tar Lazio, su ricorso dello Snals-Confsal, con sentenza n. 3527/2013, passata in giudicato,  ha annullato le disposizioni normative recanti la riduzione dell’orario scolastico per le materie c.d. professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali.

Con lettera indirizzata al Ministro, lo Snals-Confsal invitava bonariamente l’Amministrazione  a dare esecuzione alla sentenza. L’invito è rimasto però senza risposta.

A questo punto inevitabile la decisione del sindacato di procedere ad una formale diffida al Miur, come in effetti avvenuto.

Il Ministero, a fronte dell’atto di significazione, ha rappresentato che, a suo avviso, la sentenza non sarebbe suscettibile di esecuzione in ragione dell’entrata a regime dei nuovi quadri orari di insegnamento.

Ritenendo tale risposta chiaramente elusiva del giudicato amministrativo, lo Snals-Confsal in questi giorni ha proceduto a notificare al Miur ricorso per ottenere in via coattiva l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio, che ha chiaramente travolto le riduzioni orarie impugnate, non solo in relazione alla fase transitoria, ma anche in relazione a quelli che avrebbero dovuto essere a regime i nuovi quadri orari di insegnamento.