Proroga del termine di conclusione e di rendicontazione degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità’ degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. (26A02234)
(GU Serie Generale n.106 del 09-05-2026)
Con decreto direttoriale 24 marzo 2026, n. 123, il termine ultimo di conclusione dei lavori degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilita’ degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, autorizzati con decreto direttoriale 25 novembre 2024, n. 443, e’ stato prorogato al 31 dicembre 2026. Inoltre, la relativa attivita’ di rendicontazione degli deve essere conclusa entro il 31 marzo 2027. Il citato decreto, non soggetto ratione materiae a controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito nella seguente pagina web: https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-123-del-24-marzo-2026
Decreto Direttoriale 24 marzo 2026, AOODGFIESD 123 Proroga del termine di conclusione dei lavori e di rendicontazione degli interventi autorizzati con decreto direttoriale 25 novembre 2024, n. 443, di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Decreto di proroga del termine di conclusione dei lavori e di rendicontazione degli interventi autorizzati con decreto direttoriale 25 novembre 2024, n. 443, di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto da 23,1 milioni di euro che autorizza lo scorrimento delle graduatorie per la realizzazione e messa in sicurezza di ulteriori mense scolastiche, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’intervento consente di finanziare 59 nuovi progetti per potenziare l’offerta scolastica a tempo pieno in tutto il territorio nazionale.
“Il tempo pieno favorisce un migliore equilibrio tra vita privata e impegni lavorativi delle famiglie, sostiene il successo formativo degli studenti, contrasta le disuguaglianze educative. Con questo provvedimento proseguiamo con decisione il nostro impegno, rafforzando quanto già avviato con i programmi Agenda Sud e Agenda Nord, per colmare i divari territoriali, soprattutto nel Mezzogiorno. Vogliamo che ogni studente trovi nella scuola un luogo di crescita e socialità”, ha dichiarato il Ministro Valditara.
Il decreto prevede che oltre il 43% delle risorse sia destinato agli enti locali del Mezzogiorno.
Questa misura si aggiunge all’investimento pregresso di 960 milioni complessivi e ai 1.850 interventi già autorizzati.
Ministero dell’ i struzione e del merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica , le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e, p.c. Ai Direttori Generali/Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali Al Coordinamento tecnico delle Regioni Edilizia scolastica
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Al Ministro della cultura Alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome All’Unione Province d’Italia All’Associazione Nazionale Comuni Italiani
Approvazione delle graduatorie A e B di cui all’avviso 3 dicembre 2024 – decreto 22 novembre 2024, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, di efficientamento e adeguamento. (25A06274)
Ministero dell’ i struzione e del merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica , le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e, p.c. Ai Direttori Generali/Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali Al Coordinamento tecnico delle Regioni Edilizia scolastica
OGGETTO: Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica – ARES. Implementazione e aggiornamento delle Schede P.E.S. di competenza dei Dirigenti Scolastici.
Proroga del termine di aggiudicazione definitiva degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica – Piani 2023-2025. (25A04460)
(GU Serie Generale n.185 del 11-08-2025)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale di protezione civile; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica e, in particolare, l’art. 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita’ di protezione civile; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l’art. 80, comma 21; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, e in particolare l’art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’ d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l’art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita’; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l’art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano, facendo solo salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi, nonche’ i rapporti giuridici gia’ definiti; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto «Legge di contabilita’ e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; Visto in particolare il comma 4-sexies dell’art. 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalita’ di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall’esercizio finanziario 2013 e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca il Fondo unico per l’edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica»; Visti altresi’ i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedono che per l’inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all’uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell’offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne da’ loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l’art. 10; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma 160, nel quale si e’ stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita’ di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all’art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’; Visto in particolare l’art. 4, comma 3-quater del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che prevede che, a decorrere dall’anno 2018, le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gia’ confluite nel Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalita’ di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell’art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche’ sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualita’ 2014 e 2015; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; Visto l’Accordo, sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto tra l’altro all’approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 17 gennaio 2018 recante «Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l’art. 6, con cui si stabilisce che il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito»; Dato atto che le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono confluite nel Fondo unico dell’edilizia scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 – piano gestionale 1 – del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito; Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP); Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 con il quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse relative all’annualita’ 2023, 2024, 2025, pari a complessivi euro 61.000.000,00, utilizzando i medesimi criteri di riparto della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, come definiti nella richiamata Conferenza Unificata del 6 settembre 2018 e sono stati individuati gli enti locali beneficiari; Dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, «gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all’allegato A sono tenuti ad effettuare l’aggiudicazione definitiva dei lavori entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»; Considerato che il citato decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 9 del 13 gennaio 2025 e che, quindi, il termine di aggiudicazione definitiva dei lavori e’ fissato al 13 luglio 2025; Dato atto che l’art. 5, comma 1, lettera a), del suddetto decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254, prevede che il mancato rispetto del termine di aggiudicazione definitiva dei lavori costituisca un’ipotesi di revoca del finanziamento; Dato atto che con nota prot. DGFIESD n. 2992 del 14 maggio 2025, la Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle numerose richieste di proroga pervenute, ha avviato una ricognizione volta a verificare lo stato delle aggiudicazioni degli interventi; Dato atto che, dei trentadue interventi finanziati, e’ stato fornito riscontro alla menzionata ricognizione per trentuno interventi, per venticinque dei quali e’ emersa la necessita’ di disporre una proroga del termine di aggiudicazione; Considerato che i citati finanziamenti sono destinati all’adeguamento sismico degli edifici del sistema scolastico, nonche’ alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, che costituisce una priorita’ per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti; Ritenuto quindi, opportuno, alla luce delle criticita’ rappresentate dagli enti relativamente al rispetto del termine di aggiudicazione e della oggettiva necessita’ di realizzare i lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche alla luce delle anticipazioni di spesa gia’ erogate, individuare un nuovo termine per l’aggiudicazione degli interventi finanziati con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori
1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il termine di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254 (Piani 2023-2025), e’ prorogato, dal 13 luglio 2025, al 13 luglio 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal finanziamento concesso. 2. Il presente decreto e’ comunicato agli enti locali beneficiari del finanziamento dalla Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche. Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2025
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1545
Roma, 15 maggio 2025 – Si è insediato presso il MIM il Comitato tecnico per la proposta di revisione del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 «Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica».
Il Comitato , costituito da esperti di settore, provenienti dai diversi ambiti professionali, sia pubblici sia privati, con comprovata esperienza in materia di edilizia scolastica, si occuperà della redazione di un documento tecnico propedeutico all’aggiornamento e all’integrazione della disciplina. La revisione terrà conto dell’intensa evoluzione normativa che ha interessato il mondo dell’edilizia, nonché delle riforme degli ordinamenti scolastici, dell’innovazione nella didattica e dal ruolo che la “scuola” assume all’interno della comunità sociale.
Il Presidente del Comitato tecnico, istituito presso la Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell’istruzione e del merito è il Direttore Gianna Barbieri; la funzione di Coordinatore è svolta dall’Ing. Alessandra Cafardi, Dirigente presso la stessa Direzione generale.
«Esprimo grande soddisfazione per l’avvio dei lavori – ha dichiarato il Direttore Barbieri – è fondamentale contribuire all’aggiornamento e all’innovazione di una norma che rappresenta un pilastro per la qualità degli ambienti scolastici, insieme a un gruppo di tecnici ed esperti altamente qualificati.»
Proroga del termine di conclusione e di rendicontazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. (25A02400)
(GU Serie Generale n.94 del 23-04-2025)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di protezione civile e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 5, comma 3; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita'; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale e' stato disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca», e in particolare l'art. 10; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l'art. 1, comma 140; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e in particolare l'art. 1, comma 1072; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 27 ottobre 2023; Visto in particolare l'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 27 ottobre 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale vengono attribuite alla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, tra gli altri ivi indicati, compiti e funzioni nei seguenti ambiti di materie: a) svolgimento delle attivita' relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, comprese le attivita' di monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli interventi; b) gestione e monitoraggio dei finanziamenti relativi dell'edilizia scolastica, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 settembre 2005 recante «Norme tecniche per le costruzioni»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008 recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio 2010, n. 3879, del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalita' di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualita' 2014 e 2015; Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualita' 2016 e seguenti e' effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilita' finanziarie a favore delle regioni e delle province autonome beneficiarie nonche' sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosita' sismica delle scuole esistenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualita' 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono stati finanziati, ai sensi della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63; Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati approvati i piani regionali relativi all'Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68; Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, con il quale sono stati approvati i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria per un valore complessivo pari ad euro 4.278.722,68; Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi; Considerato che l'art. 4, comma 1, dei suddetti decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, 13 marzo 2020, n. 179, prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 marzo 2023, n. 49, con il quale sono stati differiti al 31 marzo 2024 il termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici finanziati con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, e 30 gennaio 2017, n. 43 (Annualita' I), 29 dicembre 2017, n. 1048 (Annualita' II) e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, e 13 marzo 2020, n. 179 (Piani 2018-2021). Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 marzo 2024, n. 48, con il quale e' stato differito al 31 marzo 2025 il termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici finanziati con i decreti del 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, e 13 marzo 2020, n. 179 (Piani 2018-2021); Dato atto che con nota prot. DGFIESD n. 507 del 30 gennaio 2025, la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche ha avviato una ricognizione volta a verificare la conclusione dei citati interventi, prevedendo quale termine ultimo per il riscontro la data del 14 febbraio 2025; Dato atto che, a fronte dei sessantasette interventi finanziati, e' pervenuto riscontro alla predetta ricognizione esclusivamente per trentuno interventi, in relazione ai quali e' emersa la necessita' di disporre una proroga del termine di conclusione e rendicontazione degli interventi; Dato atto che in ragione del riscontro parziale alla citata ricognizione, si pone dunque la necessita' di disporre una proroga del termine di ultimazione e di rendicontazione per tutti gli interventi finanziati; Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa le criticita' prodotte dall'aumento dei costi dei materiali che, in alcuni casi, hanno determinato anche la necessita' di espletare delle nuove procedure di gara; Considerate altresi', le istruttorie con esito negativo effettuate dal Ministero sulla documentazione implementata da alcuni enti locali nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione; Considerato che, in ossequio alle disposizioni dei citati decreti autorizzativi, l'esito negativo delle predette istruttorie non ha consentito al Ministero di procedere con le erogazioni delle risorse riconosciute; Considerato che i citati finanziamenti sono destinati all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici, che costituisce una priorita' per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti; Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento; Considerato che gli enti locali hanno gia' percepito parte del finanziamento riconosciuto e che, pertanto, sarebbero obbligati alla restituzione delle somme percepite in caso di revoca del finanziamento a causa del mancato rispetto del termine di conclusione degli interventi attualmente previsto; Ritenuta quindi la necessita', nonche' l'opportunita', di operare una proroga del termine di conclusione dei lavori da ultimo individuato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 marzo 2024, n. 48;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine di conclusione e rendicontazione
1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, e in ragione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il termine ultimo per il completamento degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica e' prorogato, dal 31 marzo 2025 al 31 dicembre 2025, per tutti gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, e 13 marzo 2020, n. 179 - Piani 2018-2021. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2025, gli enti locali beneficiari devono altresi' concludere la relativa rendicontazione nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione. 2. La proroga di cui al comma 1 e' disposta a condizione che siano stati rispettati i termini di aggiudicazione del 31 gennaio 2021, per gli interventi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, e 9 ottobre 2019, n. 847, e del 7 maggio 2021 per gli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179. 3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' causa di revoca del finanziamento concesso. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2025
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 661
Al via i lavori per il Manuale operativo per l’edilizia scolastica
Roma, 28 gennaio 2025 – Si è insediato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito il Gruppo di lavoro incaricato di redigere un Manuale Operativo per la promozione delle operazioni di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) nell’ambito dell’edilizia scolastica. Il progetto è promosso dalla Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, guidata dalla dott.ssa Gianna Barbieri.
Il Gruppo di lavoro è stato costituito con l’obiettivo di realizzare un prodotto che agevoli l’impiego dello strumento del PPP nel settore dell’edilizia scolastica, favorendo in quest’ambito una sinergia tra le risorse e le competenze del settore pubblico e quelle del settore privato. Attraverso un esame completo del quadro normativo vigente in materia e l’analisi delle peculiari caratteristiche dell’edilizia scolastica, il Manuale Operativo avrà lo scopo di fornire indicazioni utili agli Enti locali e ai privati che vogliano ricorre al citato strumento per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.
Tra i componenti del Gruppo di lavoro, coordinato dall’Ing. Alessandra Cafardi, figurano nomi di rilievo, come la dott.ssa Regina Genga e il dott. Alberto Fusco (MEF), il dott. Marco Tranquilli (DIPE), il dott. Luciano Abbonato (CDP), il dott. Samuele Borri (INDIRE), l’avv. Luigi Capriello (MIM), l’avv. Mario Comba e gli ingegneri Alberto De Marco e Antonino Lo Burgio, esperti del settore. Durante la prima riunione sono stati definiti gli obiettivi principali ed è stato stabilito il programma delle attività per i prossimi mesi.
Proroga del termine di conclusione dei lavori e relativa rendicontazione degli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. (25A00621)
(GU Serie Generale n.24 del 30-01-2025)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l’edilizia scolastica», e in particolare l’art. 3; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita’ e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca», e in particolare l’art. 10; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l’art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017; Visto in particolare, l’art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l’art. 1, comma 140; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l’art. 25, commi 1 e 2-bis; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si e’ proceduto alla ripartizione del fondo relativo all’art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito»; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita’ di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e’ stata approvata la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per l’assegnazione delle risorse tra le province e le citta’ metropolitane; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all’art. 25, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e sono state individuate le province e le citta’ metropolitane beneficiarie; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si e’ proceduto alla rettifica di alcuni interventi proposti; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con il quale sono state destinate risorse complessive pari ad euro 40.000.000,00 al finanziamento di un piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e ad euro 25.900.000,00 al finanziamento degli interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito di dette verifiche sui solai e sui controsoffitti; Dato atto che le richieste di finanziamento degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle predette indagini diagnostiche – inoltrate dagli enti locali mediante il sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell’istruzione per le indagini diagnostiche – superavano la disponibilita’ delle risorse destinate con il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, per un fabbisogno ulteriore complessivo pari ad euro 17.104.901,91; Dato atto altresi’, che si e’ reso, quindi, indispensabile l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie, nonche’ la definizione dei criteri per l’assegnazione delle medesime risorse agli enti locali che ne abbiano fatto richiesta; Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 sono state accertate economie, con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari a complessivi euro 67.548.422,82; Considerato che le citate risorse sono, per espresso dettato normativo, destinate ad interventi relativi alla messa in sicurezza di edifici di competenza di province e citta’ metropolitane; Dato atto che il fabbisogno ulteriore complessivo pari ad euro 17.104.901,91 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti ha trovato copertura nelle economie accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, relative al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607; Considerato pertanto, che, con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 43.004.901,91 al finanziamento di interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico; Dato atto che tali risorse sono state assegnate, per euro 17.104.901,91, in favore di province e citta’ metropolitane di cui all’allegato B al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore ad euro 20.000,00; Dato atto che la restante parte delle medesime risorse e’ stata assegnata, per euro 25.900.000,00, in favore dei comuni e delle unioni di comuni di cui all’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore ad euro 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione; Dato atto che, quanto all’individuazione dei criteri per l’assegnazione delle risorse di cui trattasi, lo stesso decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, ha previsto che i lavori da eseguire fossero di importo superiore ad euro 20.000,00 e che, nell’ambito dei predetti interventi, fossero finanziati gli enti locali che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione; Dato atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, «Il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi relativi al presente finanziamento e’ fissato al 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal presente contributo»; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 317, recante «Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254»; Considerato che, in virtu’ di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, e’ stato prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi gia’ conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione; Dato atto che, con nota recante prot. DGFIESD n. 5585 del 5 ottobre 2023, l’ufficio competente ha comunicato agli enti beneficiari l’apertura della piattaforma di monitoraggio e rendicontazione relativa alla linea di finanziamento in parola; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 novembre 2023, n. 219, recante «Decreto di individuazione di un nuovo termine ultimo per la conclusione dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254»; Considerato che, in virtu’ di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, e’ stato prorogato al 31 dicembre 2024; Considerato che, dall’attivita’ di ricognizione e di monitoraggio effettuata in data 11 ottobre 2024 dalla Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche e’ emerso che, a fronte della proroga da ultimo disposta con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 novembre 2023, n. 219, alcuni enti locali necessitano di un ulteriore periodo di proroga; Considerato che, la proroga richiesta dagli enti riguarda principalmente il termine relativo alla rendicontazione e per un numero esiguo di enti il termine per l’ultimazione dei lavori; Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa anche le criticita’ prodotte dapprima dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione pandemica del COVID-19 e, successivamente, dallo scenario geopolitico internazionale; Considerato che, quanto all’attivita’ di rendicontazione, le difficolta’ riscontrate dagli enti sono, in parte, da ricondurre alle tempistiche di predisposizione della relativa piattaforma di monitoraggio e rendicontazione; Considerato che i citati finanziamenti sono destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, che costituisce una priorita’ per garantire l’incolumita’ degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti; Ritenuto necessario garantire l’interesse pubblico al completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche alla luce delle gravi conseguenze che deriverebbero, in capo agli enti locali, da una eventuale decadenza dal finanziamento; Considerata l’urgenza, nonche’ la oggettiva necessita’ di consentire la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico; Ritenuto necessario consentire il corretto avvio dell’anno scolastico 2025/2026 per garantire il connesso diritto allo studio; Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticita’ rappresentate, l’individuazione di due differenti termini per l’ultimazione dei lavori e per la rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche finanziati con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione
1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi, autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, e successivi decreti modificativi, fissato al 31 dicembre 2024, e’ prorogato al 31 agosto 2025 per la conclusione dei lavori e al 31 dicembre 2025 per la rendicontazione finale. 2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi. 3. Nell’ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte degli enti locali all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 4. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254. Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2024
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 102
Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Decreto 22 novembre 2024, AOOGABMI 235 Individuazione delle modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
Individuazione delle modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157