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Nota 11 dicembre 2025, AOODGOSV 95371

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici per la Formazione presso gli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
All’Unità di Missione PNRR
All’INDIRE
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole capofila di ambito

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’anno scolastico 2025-2026.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 347 unità di dirigenti scolastici, n. 48.504 unità di personale docente, n. 44 unità di personale educativo, n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 10.348 unità di personale A.T.A. – Amministrativo, tecnico e ausiliario. (25A04910) 

(GU Serie Generale n.208 del 08-09-2025)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 5 in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»
e, in particolare, l’art. 20 in merito, tra l’altro, al reclutamento
del personale scolastico;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e
versamenti fiscali» e, in particolare, l’art. 10 che proroga i
termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia
di istruzione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca»;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, che proroga termini in materia di istruzione e
merito;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567
e 828 dell’art. 1, relativamente alle variazioni dell’organico
dell’autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti
per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure
organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare
emergenza, nonche’ per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita’
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico
2025/2026»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti in materia di universita’ e ricerca, istruzione
e salute» e, in particolare, l’art. 2, comma 1-ter, relativamente
alle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico,
indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino
all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare
continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con
scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola
impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici
internazionali svolti in lingua straniera puo’ chiedere, al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento concernente la definizione delle modalita’ di
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del
2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in
particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in
materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti
scolastici, ai commi dall’11-quinquies all’11-novies disciplina una
procedura di reclutamento riservata e al comma 11-undecies adotta
misure relativamente a soggetti destinatari di provvedimenti di
revoca della nomina o di risoluzione del contratto adottati in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla
riorganizzazione del sistema scolastico;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare,
l’art. 19-quater in materia di mobilita’ straordinaria dei dirigenti
scolastici, come modificato, da ultimo, dall’art. 12, comma 1, del
citato decreto-legge n. 71 del 2024;
Visto l’art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del 2025,
relativamente alla disciplina transitoria relativa alla mobilita’
interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le
operazioni di mobilita’ dell’anno scolastico 2025/2026;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606 relativamente
agli interventi di qualificazione della scuola pubblica;
Visto il comma 114 dell’art. 1 della citata legge n. 107 del 2015,
relativamente al concorso per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni
scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 3 in merito
alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l’art. 17, comma 2,
lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b) in
materia di reclutamento del personale docente;
Visto l’art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in
particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e
all’abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il
comma 18-bis, relativamente all’utilizzo di graduatorie concorsuali;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, commi da 10, a 13, come modificato, da ultimo
dall’art. 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 45 del 2025;
relativamente alle modalita’ semplificate di svolgimento dei concorsi
ordinari;
Visto l’art. 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come
modificato dall’art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c) del
decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente all’integrazione delle
graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo;
Visto il decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera
c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di
sostegno;
Visto l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come
modificato dal decreto-legge n. 75 del 2023 e dal decreto-legge n.
132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i quali il
Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato a bandire una
procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura dei posti
vacanti di insegnanti di religione cattolica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2024, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito
e’ stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la
copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di
religione cattolica da ripartire in base alle percentuali previste
dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura
di reclutamento straordinaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024, con
il quale il Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno
scolastico 2024/2025, e’ stato autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, su posti vacanti e disponibili, tra l’altro, n. 406
unita’ di insegnanti di religione cattolica;
Visto il comma 8-bis dell’art. 4 del citato il decreto-legge n. 25
del 2025 che, nell’aggiungere il comma 2-bis all’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, introduce con la previsione secondo
cui per l’anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di
religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei
posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la
procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle
assunzioni gia’ autorizzate per l’anno scolastico 2024/2025, nel
limite dei posti vacanti e disponibili;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo
scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in
particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati
dall’art. 10, comma 2-quater, del citato decreto- legge n. 132 del
2023, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto l’art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
che, al comma 1-bis, prevede, tra l’altro, che i dipendenti pubblici,
con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,
delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la
contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per
l’inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all’art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 17
giugno 2025, prot. n. 103840, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1°
settembre 2025, pari a n. 371 unita’, e’ richiesta l’autorizzazione
all’assunzione di n. 347 dirigenti scolastici, di cui n. 21 per
trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 257, della
legge n. 208 del 2015, e n. 326 da destinare alle nuove immissioni in
ruolo;
Considerato che, con la suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n.
103840, viene comunicato che al 1° settembre 2025 i posti vacanti e
disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle
scuole statali ammontano a n. 326;
Preso atto che nella suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n.
103840, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in
ruolo sono presenti n. 13 unita’ dei soggetti inclusi nella
graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al D.D.G. –
decreto del direttore generale per il personale scolastico del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13
luglio 2011;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32102, di trasmissione della
nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183080, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2025/2026,
all’autorizzazione all’assunzione di n. 347 dirigenti scolastici,
comprensivi di n. 21 dirigenti scolastici per trattenimento in
servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13
giugno 2025, prot. n. 101491, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo di
personale docente per un contingente totale di n. 48.504 unita’ (di
cui n. 34.644 su posti comuni e n. 13.860 su posti di sostegno), a
fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a
n. 53.423 (di cui n. 39.562 su posti comuni e n. 13.861 su posti di
sostegno), ridotti a n. 52.885, detratto l’esubero di n. 538 unita’ e
gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal
servizio, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026, pari a n.
24.665;
Preso atto che, nella predetta nota del 13 giugno 2025, prot. n.
101491, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere
l’autorizzazione ad assumere unita’ di personale pari alla totalita’
dei posti vacanti residui a seguito della mobilita’, bensi’ di
quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione
alle effettive possibilita’ di reclutamento in base al numero di
aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la
successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali, in merito alle quali e’ stata presentata apposita
richiesta di autorizzazione con nota del 27 giugno 2025, prot. n.
111425;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 9 luglio 2025, prot. n. 30811, con la quale, acquisito il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito
all’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 48.504 unita’ di
personale docente per l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 17
giugno 2025, prot. n. 103842, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di n. 44 unita’ di personale educativo, a fronte di n.
47 cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025 e
detratte n. 3 unita’ in esubero, e tenendo conto che il numero
complessivo posti vacanti e disponibili totali e’ pari a n. 555
unita’;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32101, con la quale, nel
trasmettere la nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183068, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico – del medesimo Ministero, si comunica di non avere
osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter
dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 44 unita’ di
personale educativo per l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11
giugno 2025, prot. n. 97350, con la quale si richiede, per l’anno
scolastico 2025/2026, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n.
6.022 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, tenendo
conto che il numero complessivo posti vacanti totali e’ pari a n.
8.050 unita’, di cui n. 3.714 per la scuola dell’infanzia e primaria
e n. 4.336 per la scuola secondaria di I e II grado;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 2 luglio 2025, prot. n. 29579, che, nel trasmettere la
nota del 30 giugno 2025, n. 176122, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – del medesimo
Ministero, con richiesta di voler tener conto di quanto ivi indicato
riguardo alla definizione della dotazione organica del personale in
parola, comunica che non vi sono osservazioni da formulare ai fini
del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di
n. 6.022 unita’ di personale insegnante di religione cattolica per
l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 3
luglio 2025, prot. n. 116096, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di un contingente di n. 10.384 unita’ di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);
Considerato che, nella stessa nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene specificato che il predetto contingente e’ stato
individuato tenendo conto di n. 5 esuberi e che, relativamente alle
cessazioni dal servizio, per n. 9.795 unita’ la decorrenza e’ dal 1°
settembre 2025 e per n. 820 la decorrenza e’ dal 1° settembre 2024,
poiche’, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non
sono rientrate nella richiesta per l’anno scolastico 2024/2025;
Preso atto che le richiamate n. 9.795 cessazioni dal servizio
comprendono n. 654 cessazioni intervenute, a diverso titolo,
nell’anno scolastico 2024/2025, del personale immesso nel ruolo dei
collaboratori scolastici a seguito delle procedure di
internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi
dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del
2013;
Preso atto che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene, altresi’, richiesta l’autorizzazione, ad utilizzare n.
787 delle n. 820 cessazioni tardivamente rilevate, per le immissioni
in ruolo n. 561 unita’ nel profilo di funzionario, calcolate con un
criterio congiunto per teste e per costo;
Considerato che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono
presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nel decreto
interministeriale relativo alla definizione dell’organico del
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2025/2026, in corso di
formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che
comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 4 agosto 2025, prot. n. 36566, di trasmissione della nota
del 1° agosto 2025, prot. n. 192643, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo Ministero, con la quale viene comunicato, con le
precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere
per l’anno scolastico 2025/2026, nel limite di n. 10.348 unita’ di
personale A.T.A.;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che
l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare
per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove
sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito,
ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati
alle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:
– n. 347 unita’ di dirigenti scolastici;
– n. 48.504 unita’ di personale docente;
– n. 44 unita’ di personale educativo;
– n. 6.022 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
– n. 10.348 unita’ di personale A.T.A.
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2025;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
– n. 347 unita’ di dirigenti scolastici;
– n. 48.504 unita’ di personale docente;
– n. 44 unita’ di personale educativo;
– n. 6.022 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
– n. 10.348 unita’ di personale A.T.A.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2025, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Dato a Roma, addi’ 8 agosto 2025

MATTARELLA


Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2330

Decreto Assunzioni in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta di lunedì 4 agosto 2025, ha approvato il decreto che autorizza le assunzioni per l’anno scolastico 2025/2026, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per un numero pari a n. 347 unità di dirigenti scolastici, n. 48.504 unità di personale docente, n. 44 unità di personale educativo, n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 10.348 unità di personale A.T.A.- amministrativo, tecnico e ausiliario.

“Le assunzioni in tutte le categorie del personale scolastico rappresentano un segnale forte e concreto della volontà del Governo e del Ministero di investire con decisione sul futuro dell’istruzione. Lo abbiamo detto e ora lo dimostriamo con i fatti: diamo stabilità al sistema scolastico, garantiamo continuità didattica agli studenti, miglioriamo la qualità dell’insegnamento e valorizziamo concretamente chi lavora ogni giorno nelle scuole italiane con serietà e passione. Attesa da oltre vent’anni l’assunzione di oltre 6.000 insegnanti di religione cattolica: è un atto di giustizia verso una categoria che per troppo tempo ha aspettato il giusto riconoscimento del proprio ruolo educativo. Di particolare rilievo l’immissione in ruolo di quasi 14.000 insegnanti di sostegno, resa possibile anche grazie all’incremento dell’organico di diritto previsto dall’ultima legge di bilancio: un passo fondamentale per garantire davvero il diritto allo studio agli studenti con disabilità”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Informativa MIM

INFORMATIVA DEL MIM SU: ASSUNZIONI DEI NEODS 25/26 – OBIETTIVI NAZIONALI E REGIONALI DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 25/26 – PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE PER IL 24/25 

L’ANP ha partecipato, in data odierna, alla riunione convocata dal MIM per rendere l’informazione sui seguenti punti: 

  1. i numeri del contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2025-2026 
  2. gli obiettivi nazionali e regionali che saranno oggetto del decreto interdipartimentale per la valutazione dei dirigenti scolastici nell’anno scolastico 2025-2026 
  3. le funzionalità della piattaforma informatica di valutazione per l’anno scolastico 2024-2025. 

Per il primo punto, l’Amministrazione è stata rappresentata dalla Dott.ssa Maria Assunta Palermo, Direttore Generale per il personale scolastico, e dalla Dott.ssa Maria Teresa Stancarone, Dirigente dell’Ufficio II della medesima direzione generale.  

In premessa, è stato comunicato che, per il 1° settembre 2025, sono state autorizzate in totale 347 assunzioni di cui 21 sono trattenimenti in servizio. Altri 8 posti sono destinati alla coda del concorso ordinario campano del 2011. Pertanto, risultano disponibili 318 posti che l’Amministrazione medesima ha interamente destinato all’assunzione dei vincitori dell’ultimo concorso ordinario, rendendone nota la distribuzione regionale. 

L’ANP ha chiesto che le procedure relative all’assunzione avvengano in tempi certi e brevi. 

Sul secondo punto, l’Amministrazione rappresentata dalla Dott.ssa Carmela Palumbo, CapoDipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, e dalla Dott.ssa Antonella Tozza, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha osservato che, per l’anno scolastico 2025/26: 

  • gli obiettivi nazionali saranno integrati con un obiettivo regionale di peso pari a 10, definito dai singoli USR in accordo con i Capi dipartimento, mantenendo immutato il meccanismo di determinazione del punteggio in base al peso, alla natura e al target dell’indicatore 
  • gli obiettivi generali e specifici di cui all’allegato A del D.I. n. 616/2025 saranno associati a un numero più ampio di indicatori rispetto alla prima attuazione del sistema di valutazione. 

Con riferimento agli obiettivi regionali, l’ANP ritiene condivisibile la distinzione rispetto al grado e all’ordine di scuola. Naturalmente, va posta particolare attenzione alla potenziale sovrapposizione tra competenze collegiali e prerogative dirigenziali – da risolvere mediante intervento legislativo primario – nonché all’interferenza tra norme pattizie e obiettivi relativi all’aggiornamento del personale. Inoltre, gli obiettivi devono essere circoscrivibili al singolo anno scolastico. 

Per quanto concerne il terzo punto, l’Amministrazione ha precisato che la piattaforma è stata aperta temporaneamente solo al fine di compiere una prova tecnica delle sue funzionalità ma che essa sarà disponibile da domani 1° agosto. Ha puntualizzato, altresì, che nei casi in cui l’attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte dei revisori dei conti non risultasse disponibile, essa non sarà presa in considerazione ai fini valutativi purché il dirigente ne fornisca l’evidenza. A seguito di una specifica richiesta dell’ANP, l’Amministrazione ha infine precisato che il parametro relativo alla celerità dei tempi di autorizzazione delle rate degli stipendi dei supplenti sarà calcolato tenendo conto dell’intervallo tra la data di autorizzabilità delle medesime e quella di effettiva autorizzazione da parte del dirigente.  

L’ANP ha anche chiesto che: 

  • la chiusura della piattaforma sia posticipata al 30 settembre; 
  • l’algoritmo di calcolo dei punteggi sia reso noto e pienamente trasparente; 
  • ciascun dirigente possa inserire evidenze in suo favore, qualora riscontri errori od omissioni in relazione ad alcuni dati indicativi del raggiungimento dei vari obiettivi. 

L’Amministrazione ha replicato che: 

  • la chiusura della piattaforma sarà effettivamente posticipata, individuando il 20 settembre quale possibile termine 
  • l’attribuzione dei punteggi discende direttamente dalla lettura dei dati inseriti, senza intervento di alcun algoritmo 
  • ciascun dirigente avrà facoltà di inserire le evidenze utili a comprovare il raggiungimento degli obiettivi. 

Assunzioni

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il Decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026, per un totale di 48.504 posti, dei quali 13.860 sul sostegno.
Con un successivo Decreto del Ministro, inoltre, sarà disciplinata l’assunzione di 6.022 docenti di religione, in seguito al concorso bandito del 2024. L’ultima procedura risaliva al 2004.

“Per settembre assumeremo oltre 54 mila docenti tra posti comuni, di sostegno e di religione. Un numero record. Contiamo così di dare maggiori garanzie di continuità didattica agli studenti e di stabilità agli insegnanti. Abbiamo dedicato particolare attenzione alla continuità didattica per il sostegno, consapevoli dell’importanza che essa riveste per i ragazzi più fragili. Sull’insegnamento della religione cattolica, stiamo realizzando la più importante immissione in ruolo degli ultimi venti anni”, ha dichiarato il Ministro Valditara.

In merito ai posti comuni e di sostegno, l’effettiva assegnazione dei contingenti alle singole classi di concorso sarà ora stabilita dagli Uffici Scolastici Regionali (USR), che gestiranno le relative procedure, sulla base dei posti vacanti e del numero degli aspiranti esistenti a livello territoriale.
Una volta determinata la distribuzione da parte degli USR, potranno essere assunti gli aspiranti inseriti a livello provinciale nelle graduatorie ad esaurimento e i vincitori ancora presenti nelle graduatorie regionali dei concorsi del 2016, del 2018 e del 2020. Il numero di gran lunga maggiore di assunzioni verrà effettuato utilizzando le graduatorie dei concorsi banditi nel 2023 e nel 2024 (i cosiddetti concorsi “PNRR1” e “PNRR2”) nella prospettiva della piena attuazione degli sfidanti target europei del PNRR.
Per massimizzare l’assunzione dei docenti sui posti di sostegno, eventuali residui non assegnati a queste procedure andranno ai docenti specializzati inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze su sostegno. In caso di esaurimento dei posti nella provincia di appartenenza, gli aspiranti potranno concorrere all’assegnazione dei posti residui anche nelle altre province della stessa regione o nelle province di una regione diversa, a loro scelta.

Avviso 7 luglio 2025, AOODGPER 154209

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale docente
Obbligo di accettazione

Nota 26 novembre 202, AOODGPER 202382

Ministero dell’i struzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici per la Formazione presso gli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole capofila di ambito

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’anno scolastico 2024-2025.

Nota 28 agosto 2024, AOODGPER 130813

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Dirigenti responsabili degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI
e, p.c., al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione SEDE
alla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica SEDE

OGGETTO: Personale docente e ATA immesso in ruolo per l’a.s. 2024/25 – Istruzioni operative per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Nota 14 giugno 2024, AOODGPER 86830

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio VI – Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Al Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Al Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Scolastico
Ai Dirigenti degli Uffici per la Formazione presso gli Uffici Scolastici Regionali
Ai Referenti della Formazione presso gli Uffici Scolastici Regionali
All’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa
All’ Ing. Maria Chiara Pettenati Dirigente di Ricerca Indire

Oggetto: Coordinamento e confronto di restituzione sulla Governance della Formazione per Docenti Neoassunti e in Passaggio di Ruolo a.s. 2023-24.

Assunzione Docenti Sostegno da GPS

Il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha costituito una apposita Commissione nazionale per redigere i quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata.
La Commissione incaricata ha elaborato i quadri di riferimento distinti per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (Nota 4237 del 10 giugno 2024). I quadri sono consultabili nell’apposita sezione dedicata alla Procedura straordinaria per il sostegno.

Procedura straordinaria per il sostegno

In via straordinaria, solo per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo, sono assegnati con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi.

Completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, prima dell’avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del Contingente di assunzioni autorizzato, la copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili sarà assicurata mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno


Firmato il decreto che disciplina le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati per l’insegnamento agli alunni con disabilità inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). La procedura, prevista dal decreto-legge n. 19 del 2024 (cosiddetto “PNNR quater”), permetterà di destinare alle immissioni in ruolo dei precari in possesso del titolo di specializzazione, o che lo conseguiranno entro il 30 giugno prossimo, i posti che, per carenza di aspiranti, non potranno essere assegnati ai vincitori dei concorsi attualmente in fase di svolgimento. Chi non troverà posti disponibili nella propria provincia potrà concorrere all’assegnazione dei posti di sostegno in province diverse, anche in altra regione rispetto a quella di inserimento in graduatoria.

“Il provvedimento si aggiunge ai tanti interventi posti in essere in questi mesi a tutela del diritto allo studio e dell’effettiva inclusione degli studenti con disabilità, da ultimo il decreto-legge approvato la scorsa settimana che consentirà di avere più docenti di sostegno specializzati e maggiore continuità didattica per gli alunni più fragili. Continueremo con determinazione lungo questa strada”, ha dichiarato Valditara, “per dare risposte concrete alle esigenze di tutti i nostri studenti, grazie a docenti sempre più competenti e motivati”.

La procedura troverà attuazione per i prossimi due anni scolastici. Una procedura simile è stata già sperimentata con successo nelle assunzioni dell’anno scolastico 2023/2024, consentendo l’assunzione a livello nazionale di circa 12.000 docenti specializzati, valorizzandone la preparazione e le professionalità.

Scheda di sintesi

I posti di sostegno vacanti e disponibili residuati dopo le ordinarie immissioni in ruolo saranno assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il sostegno.
Nel caso in cui, all’esito della procedura, residuino ulteriori posti, questi ultimi saranno assegnati con la c.d. “call veloce”, procedura disciplinata dall’art. 1, commi da 17-bis a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, finalizzata all’assunzione in regione diversa da quella di pertinenza delle graduatorie in cui i partecipanti risultano inclusi.

Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio e positiva valutazione di una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (24G00099)

(GU Serie Generale n.143 del 20-06-2024)

Nota 15 novembre 2022, AOODGPER 39972

Ministero dell’Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici per la Formazione presso gli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. All’Ufficio di Gabinetto SEDE
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione SEDE
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole capofila di ambito
LORO SEDI

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2022

Autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 di complessive 139 unità di personale tecnico-amministrativo per le esigenze delle istituzioni AFAM. (22A07005)

(GU Serie Generale n.288 del 10-12-2022)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e in particolare l’art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l’art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all’art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 concernente il regolamento recante le procedure e le modalita’ per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e le successive modificazioni, intervenute con riferimento all’art. 3-quater che prevede, tra l’altro, che le disposizioni del sopra richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonche’ le abrogazioni disposte dall’art. 8, comma 4 dello stesso, si applicano a decorrere dall’anno accademico 2023/2024;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, tra l’altro, misure urgenti in materia di scuola e universita’, e in particolare l’art. 1-quater, in base al quale per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

Visto l’art. 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e in particolare l’art. 19, comma 3-bis, che prevede la possibilita’ di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’Area Elevata professionalita’ o all’Area Terza di cui all’Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle universita’;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018;

Vista la nota del 29 luglio 2022, prot. n. 10505, con il quale il Ministro dell’universita’ e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2021/2022 settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori, e per l’anno accademico 2022/2023 sessanta unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori;

Considerato che con la suddetta nota del 29 luglio 2022, prot. n. 10505, si comunica che i posti vacanti per detto personale tecnico-amministrativo sono pari a venticinque direttori amministrativi EP/2, ventiquattro direttori di ragioneria EP/1, tredici direttori di biblioteca EP/1, duecentosessantuno collaboratori, trecentotrentasette assistenti e trecentosettantotto coadiutori e che il budget assunzionale e’ stato determinato considerando, per il 2021/2022, le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2021, pari a ottantatre’ unita’ (di cui un direttore di ragioneria EP/1, ventotto assistenti e cinquantaquattro coadiutori) e, per il 2022/2023, le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2022, pari a cinquanta unita’ (di cui tre direttori amministrativi EP/2, due direttori di ragioneria EP/1, undici assistenti e trentaquattro coadiutori), nonche’ l’importo relativo al budget assunzionale non utilizzato per le richieste relative all’anno accademico 2020/2021;

Considerato che l’amministrazione ritiene di utilizzare il budget assunzionale per assumere per l’anno accademico 2021/2022 settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori, e per l’anno accademico 2022/2023 sessanta unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato;

Ritenuto, fermo restando da parte dell’Amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide e l’espletamento di procedure concorsuali conformi al decreto legislativo 165 del 2001, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2021/2022, l’assunzione di settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori, e, per l’anno accademico 2022/2023, l’assunzione di sessanta unita’ complessive di personale tecnico- amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on.le Renato Brunetta;

Sulla proposta del Ministro per l’universita’ e la ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e’ autorizzato per l’anno accademico 2021/2022 ad assumere a tempo indeterminato settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori.

2. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del comma 1.

Art. 2

1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e’ autorizzato per l’anno accademico 2022/2023 ad assumere a tempo indeterminato sessanta unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori.

2. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3039

Decreto Ministeriale 16 agosto 2022, AOOGABMI 226

Ministero dell’Istruzione

“Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”.

Avviso 3 agosto 2022, AOODGPER 29005

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale

OGGETTO: D.M. 8 giugno 2020, n. 25. Avviso aperura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata di cui all’art. 1, commi da 17 a 17 septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.