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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2024

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2024

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito ad avviare procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unità dell’area funzionari e dell’elevata qualificazione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. (24A03851) 

(GU Serie Generale n.173 del 25-07-2024)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del
2001, che al comma 1-bis prevede, tra l'altro, che i dipendenti
pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della
scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti
assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e
che la contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto istruzione e ricerca - periodo 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che all'art. 50 definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e'
articolato in quattro aree, fra cui quella dei funzionari e
dell'elevata qualificazione;
Visto l'art. 55 del sopra richiamato C.C.N.L. 18 gennaio 2024, che,
nel disciplinare gli incarichi di elevata qualificazione prevede, tra
l'altro, che presso ciascuna istituzione scolastica e' istituita una
posizione di lavoro di direttore dei servizi generali ed
amministrativi (D.S.G.A.) caratterizzata da un elevato grado di
responsabilita' ed autonomia gestionale e che ciascuna di dette delle
posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di elevata
qualificazione (E.Q.) attribuito a seguito di procedure cui devono
partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari e
dell'elevata qualificazione;
Visto l'allegato A del sopra richiamato C.C.N.L. 18 gennaio 2024,
recante la declaratoria delle aree del sistema di classificazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario del settore scuola e
l'allegato B, recante la tabella di trasposizione automatica nel
nuovo sistema di classificazione del personale A.T.A., secondo cui,
ex art. 59 del medesimo C.C.N.L, il personale in servizio nell'area D
alla data di entrata in vigore del contratto confluisce nell'area dei
funzionari e dell'elevata qualificazione del nuovo sistema di
classificazione con effetto automatico dalla stessa data;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 59 del sopra richiamato
C.C.N.L. 18 gennaio 2024, secondo cui, in applicazione del predetto
art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n.
165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e
professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate
dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo
ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno
2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative
cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti
indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'allegato D,
secondo cui i requisiti per accedere alle procedure valutative per il
passaggio dall'area degli assistenti all'area dei funzionari e
dell'elevata qualificazione sono il possesso della laurea magistrale
e almeno cinque anni di esperienza maturata nell'area degli
assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di
classificazione, oppure il possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado ed almeno dieci anni di esperienza maturata
nell'area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente
sistema di classificazione;
Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», che,
all'art. 19, nel disciplinare la razionalizzazione della spesa
relativa all'organizzazione scolastica, prevede ai commi dal 5 al
5-sexies misure per la definizione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, il comma 3, che, nel modificare l'art. 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, prevede la possibilita' di attivazione di un
ulteriore numero di autonomie scolastiche, in deroga al sopra
richiamato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2023, n. 127, recante
criteri per la definizione del contingente organico, tra l'altro, dei
direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni
scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e la sua distribuzione
tra le regioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
agosto 2023, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito
e' stato autorizzato, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e
2025/2026, ad avviare le procedure concorsuali per n. 2.584 posti di
direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.);
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito, prot. n.
112517 del 15 settembre 2023, con la quale e' stato richiesto il
ritiro dell'autorizzazione ad avviare le procedure selettive per la
copertura di n. 2.584 posti di direttore dei servizi generali e
amministrativi (D.S.G.A.), per gli anni scolastici 2023/2024,
2024/2025 e 2025/2026, riservandosi, lo stesso Dicastero, di
riproporre una nuova richiesta che tenesse conto della riforma
ordinamentale prevista dall'adottando C.C.N.L.;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito, prot. n.
56673 del 12 aprile 2024, con la quale e' richiesta l'autorizzazione
ad avviare le procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870
unita' dell'area funzionari e dell'elevata qualificazione, per gli
anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;
Preso atto che con la suddetta nota prot. n 56673 del 12 aprile
2024 del Ministro dell'istruzione e del merito viene comunicato che
il personale titolare appartenente alla qualifica di direttore dei
servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) in servizio alla data
del 31 dicembre 2023 e' pari a n. 5.354 unita', che le cessazioni dal
servizio che si prevede si verifichino nel triennio dal 2024/2025 al
2026/2027 sono stimate in n. 915 unita' e che, pertanto, i titolari
in servizio nell'anno scolastico 2026/2027 si stima saranno pari a n.
4.439 unita';
Considerato che, con la citata nota prot. n 56673 del 12 aprile
2024 del Ministro dell'istruzione e del merito, viene comunicato che,
a fronte del dimensionamento scolastico, la consistenza del
contingente organico del personale precedentemente qualificato come
direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) sara' pari
a n. 7.461 unita' nell'anno scolastico 2024/2025, n. 7.401 nel
2025/2026 e n. 7.309 nel 2026/2027;
Considerato che il fabbisogno di n. 2.870 unita' dell'area
funzionari e dell'elevata qualificazione e' stato calcolato in via
prudenziale sottraendo dal contingente organico nel 2026/2027 del
personale precedentemente qualificato come direttore dei servizi
generali e amministrativi (D.S.G.A.), pari a n. 7.309 unita', le n.
4.439 unita' di personale che si stima saranno titolari in servizio
nel medesimo anno scolastico;
Considerato che la richiesta di autorizzazione a bandire, di cui la
suddetta nota prot. n. 56673 del 12 aprile 2024 del Ministro
dell'istruzione e del merito, riguarda sia le procedure concorsuali
di cui al decreto 28 giugno 2022, n. 146 - Regolamento del concorso,
per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale dell'ex
direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.), sia le
procedure di progressione tra le aree ex art. 59, comma 5, del
C.C.N.L. 18 gennaio 2024 in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis,
penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Preso atto che con la citata nota prot. n 56673 del 12 aprile 2024
del Ministro dell'istruzione e del merito viene comunicato che la
platea degli assistenti di ruolo che sono in possesso dei titoli di
studio e di servizio previsti dal sopra detto C.C.N.L. per la
partecipazione alla progressione ammonta a n. 1.781 unita' e che
l'amministrazione ritiene opportuno prevedere, nel bando di concorso
afferente alla procedura valutativa di progressione, la possibilita'
di destinare al concorso ordinario i posti non assegnati, laddove, a
seguito dell'espletamento della menzionata procedura, la platea dei
vincitori dovesse risultare inferiore ai posti messi a concorso,
considerata l'esigenza di assicurare il funzionamento del sistema
scolastico;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze -
Gabinetto prot. n. 23667 del 28 maggio 2024, con cui viene trasmessa
la nota prot. n. 145720 del 23 maggio 2024 del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
del medesimo Ministero, con la quale si esprime l'assenso all'avvio
delle procedure concorsuali per il reclutamento di n. 2.870 unita' di
personale dell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del
merito, in sostituzione integrale dell'autorizzazione rilasciata con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto
2023, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ad
avviare le procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unita'
dell'area funzionari e dell'elevata qualificazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1) Il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato, per
gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ad avviare le
procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unita' dell'area
funzionari e dell'elevata qualificazione.
2) La presente autorizzazione sostituisce integralmente quella
rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 2 agosto 2023, con il quale il Ministero dell'istruzione e del
merito, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e'
stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per n. 2.584
posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.).
3) Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1,
restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39,
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito
dei posti effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 luglio 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2027

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito ad avviare procedure concorsuali, ordinarie e straordinarie, per la copertura di complessivi 6.428 posti di insegnante di religione cattolica. (24A01749)

(GU Serie Generale n.80 del 05-04-2024)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare,
l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero
dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il
Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero
dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed
esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche» e 23 giugno 1990, n. 202,
recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e
la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14
dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.
175, recante «Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visti, in particolare, l’art. 1 della legge n. 186 del 2003,
relativo all’istituzione dei ruoli regionali e l’art. 2 concernente
le dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione
cattolica;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1 della legge n. 186 del
2003, secondo il quale, tra l’altro, l’accesso ai ruoli di cui
all’art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed
esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’intesa
di cui all’art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti
annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’art. 2,
commi 2 e 3;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», ed, in particolare, l’art. 1-bis, recante disposizioni
urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione
cattolica, come modificato, da ultimo, dall’art. 20, comma 6 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
Visto, in particolare, il novellato comma 1 dell’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a
bandire, entro l’anno 2024, previa intesa con il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30
per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che
si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal
2022/2023 al 2024/2025, ferme restando le procedure autorizzatorie di
cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
Visto, altresi’, il novellato comma 2 dell’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui, tra l’altro, il Ministero
dell’istruzione e’ autorizzato a bandire, contestualmente al concorso
di cui al sopra richiamato comma 1, una procedura straordinaria
riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in
possesso di determinati titoli e requisiti di servizio, alla quale e’
assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il
triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici
successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di
merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art.
39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista l’intesa sottoscritta in data 9 gennaio 2024 dal Ministro
dell’istruzione e del merito e il presidente della Conferenza
episcopale italiana finalizzata all’espletamento del concorso per
l’assunzione degli insegnanti di religione cattolica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione, stante la
previsione dell’allora vigente art. 1-bis, comma 1 del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, e’ stato autorizzato ad avviare due
procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 5.116 posti
di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Visto il comma 9 dell’art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», relativamente alla procedura straordinaria
riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano, tra
l’altro, svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole statali;
Visto l’art. 5, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», n.
14, relativamente alla proroga al 2023 dell’autorizzazione a bandire
un concorso ordinario per la copertura del 50% dei posti per
l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti
e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, ferme
restando le procedure di autorizzazione delle assunzioni;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni»;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare i commi 3
e 3-bis dell’art. 39, relativamente alla disciplina delle procedure
di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 29 settembre 2022,
prot. n. 80469, con la quale, alla luce delle innovazioni normative
intervenute, in superamento della precedente autorizzazione concessa
con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 luglio 2021, e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare due
procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.442 posti
di personale insegnante di religione cattolica, che si prevede
saranno vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, di cui n. 3.231 per il concorso ordinario e n.
3.211 per il concorso straordinario;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13
ottobre 2023, prot. n. 121799, con la quale, in superamento della
precedente autorizzazione concessa con il sopra richiamato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 e della
precedente nota del 29 settembre 2022, prot. n. 80469, e’ stata
richiesta l’autorizzazione all’avvio di procedure concorsuali, due
ordinarie e due straordinarie, per il reclutamento a tempo
indeterminato, nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, di n. 6.718 insegnanti di
religione cattolica;
Preso atto che nella sopra richiamata nota del 13 ottobre 2023,
prot. n. 121799, viene comunicato che il contingente complessivo di
n. 6.718 posti sara’ suddiviso in n. 2.017 posti da destinare alle
procedure concorsuali ordinarie – di cui n. 970 per la scuola
dell’infanzia e primaria e n. 1.047 per la scuola secondaria di primo
e secondo grado – mentre alle procedure straordinarie saranno
destinati n. 4.701 posti – di cui n. 2.261 per la scuola
dell’infanzia e primaria e n. 2.440 per la scuola secondaria di primo
e secondo grado;
Preso atto, altresi’, che dalla relazione allegata alla suddetta
nota del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, si evince che le
cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque
titolo, nel triennio in esame sono congrue rispetto ai posti per i
quali si chiede l’autorizzazione a bandire;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico dell’8 novembre 2023, prot. n. 255689, trasmessa con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 13 novembre 2023, prot.
n. 47464, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate,
l’assenso all’autorizzazione all’avvio di procedure di reclutamento
nel limite di n. 6.428 unita’ di insegnanti di religione cattolica,
da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la
procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento
straordinaria;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del
merito, in sostituzione integrale dell’autorizzazione rilasciata con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio
2021, all’avvio di procedure concorsuali, nel limite di n. 6.428
unita’ di insegnanti di religione cattolica, da ripartire in base
alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di
reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato ad
avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n.
6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica.
2. La presente autorizzazione sostituisce integralmente quella
rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione e’ stato
autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di
n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per
gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1,
restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39,
commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei
posti effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 febbraio 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 836

Decreto Capo Dipartimento Protezione civile 19 gennaio 2024, n.148

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ GIURIDICA
E LEGISLATIVA E DEL CONTENZIOSO
SERVIZIO ATTIVITÀ GIURIDICA E LEGISLATIVA

OGGETTO: Trasmissione del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2024 di adozione delle “Indicazioni Operative ai sensi del paragrafo 5 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020, e successive modificazioni, recante ‘Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert in riferimento alle attività di protezione civile”.

Indicazioni Operative ai sensi del paragrafo 5 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020, e successive modificazioni, recante ‘Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert in riferimento alle attività di protezione civile

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2023

Definizione delle figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) degli ITS Academy

Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2023 

Autorizzazione all’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, recante: «Disposizioni in merito alla fase transitoria, della durata di tre anni, dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99 – PNRR-M4C1, Riforma 1.2 ‘Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)’». (23A07209)

(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2023 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, ad integrazione dell’autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2023 – Anno scolastico 2023/2024. (24A00071)

(GU Serie Generale n.7 del 10-01-2024)

Decreto del Presidentessa del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2023

Decreto del Presidentessa del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2023

Autorizzazione ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico. (23A06375)

(GU Serie Generale n.271 del 20-11-2023)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare,
l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero
dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il
Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero
dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 29 relativo al
reclutamento dei dirigenti scolastici, che si realizza mediante
concorso selettivo per titoli ed esami, per tutti i posti vacanti nel
triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento concernente la definizione delle modalita’ di
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», che, al comma 557 dell’art.
1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98
del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il comma 978 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, come modificato dall’art. 1, comma 343, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, che prevede, tra l’altro, che, per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’,
ridotto fino a 300 unita’ per le istituzioni situate nelle piccole
isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita’ linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e, in particolare,
l’art. 19-quater in materia di mobilita’ straordinaria dei dirigenti
scolastici;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», e, in particolare, l’art. 47, relativo a misure
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
e’ titolare il Ministero dell’istruzione che, nel modificare il
predetto comma 978 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020,
introduce, al comma 8, misure in materia sia di mobilita’ regionali e
interregionali che di conferimento di ulteriori incarichi per i
dirigenti scolastici;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in
particolare, i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’art. 5,
concernenti, tra l’altro, la validita’ della graduatoria del
corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del MIUR
n. 1259 del 23 novembre 2017, e la previsione di una procedura
riservata ai partecipanti al predetto concorso con un contenzioso
pendente;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare,
l’art. 5 che, al comma 20-bis, novella il predetto art. 19-quater del
decreto-legge n. 4 del 2022, e, al comma 20-ter, prevede la
reintegrazione nel posto di lavoro dei destinatari dei provvedimenti
di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno
2025», e, in particolare, il comma 6-ter dell’art. 20 che modifica il
sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 198 del 2022, innovando il
comma 11-quinquies e aggiungendo i commi 11-decies e 11-undecies;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni», e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone,
tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione anticipata
per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le
disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 2 marzo
2023, prot. n. 28204, con la quale e’ richiesta, per gli anni
scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, l’autorizzazione ad
avviare le procedure per il reclutamento di complessivi n. 1.140
dirigenti scolastici, di cui almeno n. 684 destinati alla procedura
ordinaria e fino a n. 456 destinati alla procedura riservata di cui
al citato decreto-legge n. 198 del 2022;
Preso atto che con la stessa nota del 2 marzo 2023, prot. n. 28204,
con riferimento al triennio scolastico dal 2023/2024 al 2025/2026,
viene comunicato che il numero dei posti vacanti e disponibili per il
personale con qualifica di dirigente scolastico e’ stimato in n.
1.399 unita’ e viene specificato che le cessazioni dal servizio che
si prevede si verifichino sono stimate in n. 1.423 unita’, di cui n.
477 al 31 agosto 2023, n. 470 al 31 agosto 2024 e n. 476 al 31 agosto
2025;
Considerato che con la predetta nota del 2 marzo 2023, prot. n.
28204, viene anche comunicato che il numero delle istituzioni
scolastiche da coprire con incarico a tempo indeterminato ai
dirigenti scolastici oggetto del presente provvedimento ammonta a n.
7.519 per l’anno scolastico 2023/2024, a n. 7.461 per l’anno
scolastico 2024/2025 e a n. 7.401 per l’anno scolastico 2025/2026 e
che, pertanto, la riforma del dimensionamento di cui al citato art.
1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 comportera’, per gli anni
scolastici 2024/2025 e 2025/2026, una riduzione di n. 118 istituzioni
scolastiche;
Preso atto che nella piu’ volte richiamata nota del 2 marzo 2023,
prot. n. 28204, viene, altresi’, specificato che il contingente di n.
1.140 posti, per il quale si richiede l’autorizzazione a indire
procedure, e’ stato calcolato partendo dal fabbisogno triennale di
organico di n. 1.399 posti di dirigente scolastico, al quale vanno
sottratti n. 166 posti destinati alle immissioni in ruolo degli
idonei ancora in graduatoria del concorso nazionale bandito con
D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, n. 44 posti destinati alle
immissioni in ruolo degli idonei del concorso bandito con D.D.G. 13
luglio 2011, nonche’, in via prudenziale, n. 49 posti autorizzati ed
accantonati in attesa della definizione di contenzioso
giurisdizionale;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico del 20 giugno 2023, prot. n. 180287, trasmessa con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 28 giugno 2023, prot.
n. 27153, con la quale, nell’esprimere considerazioni in merito,
vengono richiesti ulteriori elementi utili alla definizione del
contingente di dirigenti scolastici per i quali dare avvio alle
procedure di reclutamento;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico del 4 agosto 2023, prot. n. 213433, trasmessa con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 9 agosto 2023, prot. n.
34601, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate,
l’assenso all’autorizzazione all’avvio di procedure di reclutamento
nel limite di n. 979 unita’ di dirigente scolastico, da ripartire in
base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di
reclutamento ordinaria per titoli ed esami e la procedura di
reclutamento riservata;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del
merito, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026,
all’avvio di procedure volte al successivo reclutamento di
complessivi n. 979 dirigenti scolastici, da ripartire in base alle
percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento
ordinaria per titoli ed esami e la procedura di reclutamento
riservata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per
gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ad avviare le
procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente
scolastico, da ripartire in base alle percentuali previste dalla
legge tra la procedura di reclutamento ordinaria ex art. 29 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e la procedura di reclutamento
riservata prevista dall’art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14.
2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano
ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti
effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 ottobre 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2839

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 10 agosto 2023

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Criteri di riparto del contributo di cento milioni di euro in favore delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2023 e modalità di monitoraggio del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. (23A05482)

(GU Serie Generale n.232 del 04-10-2023)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2023

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2023

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio di procedure concorsuali volte al reclutamento di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno – Anno scolastico 2023/2024. (23A04997)

(GU Serie Generale n.211 del 09-09-2023)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca» e, in particolare, l’art.
1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e
della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero
dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il
Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero
dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 4,
secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all’avvio di
procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, laddove si dispone,
tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata
per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 59, comma 9 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, riguardante, tra l’altro, disposizioni
in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, relativamente a misure straordinarie per la
tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 46, relativamente al
perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento
degli insegnanti;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il
comma 20 dell’art. 5 che apporta modificazioni all’art. 399 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativamente all’accesso
ai ruoli del personale docente, con particolare riguardo all’anno di
prova e alle immissioni in ruolo;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in corso di
conversione, recante «Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di
sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l’anno 2025» e, in particolare, l’art. 20,
relativamente a disposizioni in merito al reclutamento del personale
scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16
giugno 2023, prot. n. 86559, con la quale, per l’anno scolastico
2023/2024, e’ richiesta l’autorizzazione all’avvio delle procedure
concorsuali ordinarie, da effettuarsi secondo quanto previsto
dall’art. 59, comma 10 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, per
un totale di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto
comune e n. 9.115 su posto di sostegno;
Preso atto che con la predetta nota del Ministro dell’istruzione e
del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, viene reso noto che il
contingente di posti per i quali viene richiesta l’autorizzazione a
bandire procedure concorsuali deriva dalla differenza tra i posti
vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilita’ al netto degli
esuberi (n. 81.023) e il numero di immissioni in ruolo stimate per
l’anno scolastico 2023/2024, pari a n. 50.807, oggetto di specifica
richiesta di autorizzazione ad assumere oggetto della nota del
Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n.
86471;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze dell’11 luglio 2023, protocollo n. 29009, con cui, nel
trasmettere il parere di cui alla nota del 6 luglio 2023, prot. n.
194272, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei costi del lavoro pubblico (IGOP) – del medesimo Ministero, si
rappresenta di non avere osservazioni da formulare;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del
merito, per l’anno scolastico 2023/2024, all’avvio delle procedure
concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente, di cui n.
21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2023/2024, all’avvio delle procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto
comune e n. 9.115 su posto di sostegno.
2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2407

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2023 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2023 

Indirizzi di coordinamento e organizzazione volti a promuovere la gestione adeguata e coordinata delle minacce informatiche, degli incidenti e delle situazioni di crisi di natura cibernetica. (23A04469)

(GU Serie Generale n.184 del 08-08-2023)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell’Unione»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale» e, in particolare,
l’art. 2, che attribuisce, in via esclusiva, al Presidente del
Consiglio dei ministri, l’alta direzione e la responsabilita’
generale delle politiche di cybersicurezza, nonche’ il potere di
impartire le direttive per la cybersicurezza, ai fini dell’esercizio
di tale competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2022 con cui e’ stata adottata la «Strategia nazionale di
cybersicurezza» e il relativo «Piano di implementazione»;

Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza;

Adotta
la presente direttiva:

Premessa

L’intensificazione e la crescente sofisticazione delle minacce informatiche nell’attuale contesto geo-politico, caratterizzato in particolare dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, richiedono con sempre maggiore urgenza il raggiungimento di un alto livello di cybersicurezza, l’attuazione di efficaci misure di gestione dei relativi rischi, nonche’ la necessita’ di un’immediata e quanto piu’ completa conoscenza situazionale. Cio’ non solo al fine di conseguire una piu’ elevata capacita’ di protezione e risposta di fronte a emergenze cibernetiche, ma anche di disporre di un quadro analitico della minaccia funzionale all’esercizio dell’indirizzo politico.

In tale contesto, e’ affidato dall’ordinamento all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di sviluppare capacita’ nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, peculiarmente attribuito alla componente operativa dell’Agenzia (CSIRT Italia), al cui personale, peraltro, viene espressamente riconosciuta, nello svolgimento delle relative funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

Nell’esercizio di tale compito, e per un immediato ed efficace risultato ai fini del contenimento del rischio e della mitigazione del danno, l’Agenzia puo’ fare ricorso, in attuazione dell’art. 5, comma 5, del decreto istitutivo (decreto-legge n. 82 del 2021), alla collaborazione di altri organi dello Stato e altre amministrazioni.

Cio’ nel presupposto che la resilienza cibernetica del Paese non puo’ prescindere da uno sforzo collettivo e sinergico.

Ambito di applicazione, finalita’ e linee di indirizzo

La presente direttiva si rivolge alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fornisce indirizzi di coordinamento e organizzazione volti a promuovere la gestione adeguata e coordinata delle minacce informatiche, degli incidenti e delle situazioni di crisi di natura cibernetica, in coerenza con le finalita’ espresse in premessa.

Da tale ambito applicativo restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonche’ gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Appare dunque evidente l’esigenza che l’attivita’ di supporto dell’Agenzia, sviluppata in occasione di eventi e incidenti cibernetici, venga a dispiegarsi con la piu’ ampia collaborazione da parte dei soggetti impattati, nel loro stesso interesse e in quello, piu’ generale, della resilienza cibernetica del Paese, onde ridurre i rischi di possibili propagazioni di conseguenze lesive, ovvero del ripetersi di analoghi attacchi, in danno di ulteriori soggetti pubblici e privati. Rischi, questi, che potrebbero acquisire una rilevanza sistemica sino a determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Si richiamano, pertanto, le amministrazioni destinatarie ad operare garantendo:
i) che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nello svolgimento delle sue attivita’ istituzionali e, in particolare, gli operatori del CSIRT Italia anche nel caso di intervento in situ a seguito di incidente, dispongano del pieno supporto dei soggetti impattati, anche nel caso in cui si avvalgano di societa’ in house o comunque a controllo pubblico. Cio’ anche allo scopo di acquisire una completa ed esaustiva conoscenza situazionale volta a consentire, in corrispondenza, peraltro, agli impegni collaborativi nel quadro unionale, ogni utile operazione di analisi e valutazione della minaccia, funzionali alle attivita’ di prevenzione e gestione degli incidenti di cybersicurezza;
ii) conseguentemente, per tutto il tempo necessario al pieno esercizio delle proprie competenze, l’accesso ai locali, ai sistemi informativi e alle reti informatiche di pertinenza delle amministrazioni impattate, compatibilmente con i limiti e i vincoli derivanti dalle prerogative dell’autorita’ giudiziaria.

Si confida nella sensibilita’ di tutte le amministrazioni, ai fini della piena osservanza delle linee di indirizzo contenute nella presente direttiva.

Roma, 6 luglio 2023

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Meloni

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2110

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2023

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2023 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno scolastico 2023-2024 all’avvio della procedura di reclutamento di cui all’articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per millesettecentoquaranta posti di docente di educazione motoria. (23A04241)

(GU Serie Generale n.172 del 25-07-2023)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare, l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 4, secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e, in particolare, l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, riguardante, tra l’altro, disposizioni in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all’art. 1, commi da 329 a 338, ha previsto l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per le classi quinte a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per le classi quarte a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria»;

Visto il comma 334 dell’art. 1 della predetta legge n. 234 del
2021, secondo cui i posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023;

Visto il comma 335 dell’art. 1 della predetta legge n. 234 del 2021, che prevede, tra l’altro, che con decreto annuale del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022 e’ rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonche’ sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali e’ attivato l’insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento, nonche’ il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 90 dell’11 aprile 2022, con il quale, tra l’altro, sono rilevate le cessazioni di personale ed e’ rimodulato, per l’anno scolastico 2022/2023, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 74 del 28 aprile 2023, in corso di registrazione, con il quale, tra l’altro, sono rilevate le cessazioni di personale ed e’ rimodulato, per l’anno scolastico 2023/2024, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle amministrazioni pubbliche» in corso di conversione, e, in particolare, il comma 20 dell’art. 5, che apporta modificazioni all’art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente all’accesso ai ruoli del personale docente, con particolare riguardo all’anno di prova e alle immissioni in ruolo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione prot. n. 75786 del 14 settembre 2022, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, e’ richiesta l’autorizzazione all’avvio della procedura di reclutamento di cui all’art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che consiste in una procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli di personale docente per l’insegnamento dell’educazione motoria, per un contingente quantificato in n. 1.626 posti, ritenendo non attivabile la procedura concorsuale per l’anno scolastico 2022/2023, dato l’esiguo numero di posti interi rilevato;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito prot. n. 64765 del 13 aprile 2023, con la quale, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, viene reiterata la richiesta di autorizzazione all’avvio della procedura di reclutamento di cui all’art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un contingente rimodulato in n. 1.740 posti, cosi’ come individuato dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 74 del 28 aprile 2023, in corso di registrazione;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2023, n. 19664, con cui si trasmettono le valutazioni assunte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero di cui alla nota n. 113643 del 9 maggio 2023, attraverso cui, nell’esprimere considerazioni di merito, si esprime parere favorevole all’avvio delle procedure concorsuali per n. 1.740 unita’;

Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2023/2024, all’avvio della procedura di reclutamento di cui all’art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per n. 1.740 posti di docente di educazione motoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2023/2024, all’avvio della procedura di reclutamento di cui all’art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per n.1.740 posti di docente di educazione motoria.
2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.
3. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro della pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2044

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2023

Autorizzazione al Ministero dell’università e della ricerca per le esigenze delle istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), all’assunzione a tempo indeterminato di duecentodiciannove unita’ di personale docente e complessive centootto unità di personale tecnico-amministrativo per l’anno accademico 2023-2024. (23A04153)

(GU Serie Generale n.171 del 24-07-2023)