Archivi categoria: Decreti PCM

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2026

Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. (26A01854)

(GU Serie Generale n.88 del 16-04-2026)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure
urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in
particolare l’art. 9, comma 1, il quale prevede che, nell’ambito
dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso
l’Autorita’ nazionale anticorruzione, e’ istituito l’elenco dei
soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale
di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi
dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 9, comma 2, quarto periodo, del citato decreto-legge
n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l’iscrizione tra
cui il carattere di stabilita’ dell’attivita’ di centralizzazione,
nonche’ i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni
di beni e servizi, con riferimento ad ambiti anche territoriali, da
ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione
della domanda;
Visto, altresi’, l’art. 9, comma 2, quinto periodo, del
decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa
con la Conferenza unificata, e’ istituito il Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita’ e le modalita’
operative;
Visto, inoltre, l’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 66 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, ai sensi del quale nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale,
oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso
linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori
pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte
dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d’asta e delle
modalita’ per non discriminare o escludere le micro e le piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al
Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui
al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente
motivata sulla quale il Comitato guida puo’ esprimere proprie
osservazioni;
Visto l’art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 66 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, il quale prevede che fermo restando quanto previsto dall’art. 1,
commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell’art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre
che dagli articoli 1, comma 7, art. 4, comma 3-quater e art. 15,
comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
unificata, sentita l’Autorita’ nazionale anticorruzione, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal fondo
per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del
comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni e
di servizi, nonche’ le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni e gli enti
regionali, gli enti locali di cui all’art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e
gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.a.
o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato
art. 9, per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l’art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e
servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente,
l’Autorita’ nazionale anticorruzione non rilasci il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione
degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano
a Consip S.p.a. o ad altro soggetto aggregatore;
Visto l’art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e servizi di cui al comma 3 della medesima disposizione,
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze il Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e
servizi, destinato al finanziamento delle attivita’ svolte dai
soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per
l’anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016
prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse
ad esso afferenti, che tengono conto anche dell’allineamento, da
parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle
indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quarto periodo,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i
requisiti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quinto periodo,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le
attivita’ e le modalita’ operative;
Visto, in particolare l’art. 5, comma 5, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, ai sensi del
quale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato guida presenta
al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di
acquisto aggregato, comprensivo della individuazione delle categorie
di beni e servizi, nonche’ delle soglie al superamento delle quali
potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai
sensi del comma 3, dell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66;
Visto, inoltre, l’art. 5, comma 6, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che prevede
che entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a
maggioranza, il piano integrato e, contestualmente, il Comitato guida
predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano
delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e
servizi nonche’ le soglie di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014 e la invia alla Presidenza del Consiglio
dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell’art. 9 da
adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci», e in particolare, l’art. 1, comma 2-bis, per cui le
procedure accentrate di acquisto di cui all’art. 9, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell’art. 1, comma 548, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all’acquisto dei
vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione
monocomponente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
luglio 2018, di attuazione dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie
di beni e servizi nonche’ le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni, gli enti
regionali, gli enti locali di cui all’art. 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche’ loro consorzi e associazioni, e gli
enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o
agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative
procedure;
Vista la deliberazione dell’Autorita’ nazionale anticorruzione del
22 settembre 2021, n. 643, con la quale l’Autorita’ ha proceduto
all’aggiornamento, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei
soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici» e in particolare l’art. 14 che individua le soglie di
rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici;
Considerata la necessita’ di proseguire e implementare il sistema
di acquisto aggregato con l’individuazione – ad integrazione delle
categorie e soglie gia’ individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2018 – di ulteriori categorie di
beni e servizi, nonche’ delle soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni, gli enti
regionali, gli enti locali di cui all’art. 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche’ loro consorzi e associazioni, e gli
enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.a. o
agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative
procedure, ai sensi dell’art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;
Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, ai fini dell’integrazione delle categorie
merceologiche individuate dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, con le ulteriori categorie
merceologiche e le relative soglie di obbligatorieta’ contenute nella
relazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le
note prot. n. 43751 del 7 ottobre 2024 e n. 18630 del 24 aprile 2025;
Vista la deliberazione n. 82641 del 31 luglio 2024 con la quale il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato le categorie di
beni e servizi da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ai fini dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all’art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.
89;
Tenuto conto di quanto specificato nella deliberazione n. 82641 del
31 luglio 2024 del Tavolo dei soggetti aggregatori, in base alla
quale, per la categoria merceologica relativa alla «Gestione e
manutenzione delle aree verdi», sono fatte salve le situazioni
specifiche di ogni regione, tenuto conto della normativa regionale di
riferimento e delle specificita’ caratterizzanti il proprio ambito
territoriale di riferimento;
Sentita l’Autorita’ nazionale anticorruzione;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi’ come sancita nella riunione
del 29 maggio 2025;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e’
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del
Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui
all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1 Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’art. 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dalla
data indicata nell’art. 3 del presente decreto e sino all’ emanazione
di successivo decreto, sono individuate le seguenti categorie di beni
e servizi e le relative soglie di obbligatorieta’:


2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come
importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per
ciascuna categoria merceologica da parte delle singole
amministrazioni, cosi’ come individuate dall’art. 9 comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le
soglie indicate al presente articolo sono da intendersi riferite
all’importo a base d’asta relativo all’intero periodo.
3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente
articolo l’Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.a. o ad altro
soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto
aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2.

Art. 2 Modalita’ attuative

1. L’individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle
iniziative di cui al precedente art. 1, con riferimento alle
categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorieta’ ivi
indicate, nonche’ l’individuazione dei soggetti per i quali le
menzionate iniziative vengono svolte, e’ effettuata nell’ambito del
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quinto periodo,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell’apposita
sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e’
reso disponibile l’elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto
aggregatore e’ responsabile, comprensivo delle tempistiche e del
relativo stato di avanzamento. Le modalita’ operative inerenti la
pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale
www.acquistinretepa.it – sono definite sulla base di quanto stabilito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre
2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quinto periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate
con i numeri 15, 16, 17, 18, 19 e 29 si intende che le stesse possono
essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia
in forma singola.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sostituiscono gli obblighi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 luglio 2018 recante «Individuazione delle categorie
merceologiche, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89».
Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2026

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 963


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2026

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2026

Autorizzazione alla spesa per assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico-amministrativo – anno accademico 2025/2026 – Istituzioni AFAM. (26A01684) 

(GU Serie Generale n.80 del 07-04-2026)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze;
Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508
del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;
Visto l'art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le
istituzioni statali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83 concernente il Regolamento recante le procedure e le modalita' per
la programmazione e il reclutamento del personale docente e del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,
recante proroga di termini in materia di universita' e ricerca, e, in
particolare, i commi 6, 7 e 8, relativamente all'utilizzo di
graduatorie vigenti ai fini del reclutamento e del conferimento di
incarichi e all'applicazione dall'anno accademico 2025/2026 del
regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 143/2019;
Visto l'art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che
disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli
assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori, che, in base a quanto previsto dal comma 1, deve aver
luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante
50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, i commi 653
e 655, con riferimento alle graduatorie, e il comma 654, relativo al
calcolo del turn over;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera e), che stabilisce
che, per le istituzioni statali di cui all'art. 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, le assunzioni a tempo indeterminato
sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, ai
sensi di quanto disposto all'art. 4, comma 2, tale decreto e' da
adottarsi entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a
quello di riferimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 17, comma 11, che stabilisce che, fino
all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del
personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene
prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
ed in particolare il comma 1, secondo cui, tra l'altro, le
graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che
ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili
per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle
altre graduatorie nazionali esistenti;
Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che
prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018 le graduatorie
nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del
2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n. 128 del
2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento;
Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che
dispone, tra l'altro, che il personale docente che non sia gia'
titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino
all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di
insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui
all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per
titoli e di quelle di cui al comma 653 del medesimo art. 1 della
legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;
Visto l'art. 4, comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, che
prevede l'applicazione anche per l'anno accademico 2025/2026 delle
disposizioni che consentono l'utilizzo delle graduatorie nazionali di
cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366
dell'art. 1 che prevede, tra l'altro, che le disposizioni relative
alle modalita' semplificate di reclutamento non si applicano alle
assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'art. 1,
comma 147-bis, che prevede tra l'altro che le disposizioni del comma
147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici
da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle
assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare
l'art. 22-bis in materia di statizzazione delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica non statali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 9 settembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, con cui sono
stati definiti i criteri per la determinazione delle dotazioni
organiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica in corso di statizzazione e per l'inquadramento nei ruoli
dello Stato del personale ivi in servizio;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare
l'art. 14, comma 4-quater, che prevede che gli elenchi A e B previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre
2021 siano mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di
approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a
tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li
costituisce, nonche' quali graduatorie d'istituto valide ai fini del
reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e in
particolare l'art. 6, comma 4-ter, come modificato dall'art. 6, comma
8, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede che
per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le istituzioni di alta
formazione artistica e musicale possano reclutare, nei limiti delle
facolta' assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, personale docente a tempo
indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di
cui al predetto art. 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36 del
2022, nonche' sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in
subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lettere a), b), c)
ed e) e comma 5-bis e all'art. 35-bis, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di criteri,
modalita' e requisiti di partecipazione definiti con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
180 del 29 marzo 2023 in materia di reclutamento del personale
docente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4-ter,
del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 17, comma 9, concernente la modalita' di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti fino alla conclusione
della prima procedura di abilitazione artistica nazionale di cui
all'art. 2 del decreto citato;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare
l'art. 59, comma 9-ter, introdotto dal decreto-legge 13 giugno 2023,
n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.
103, il quale prevede che a decorrere dall'anno accademico 2024/2025
e fino all'entrata in vigore del regolamento in materia di
reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale, le stesse possano indire, prioritariamente
rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'art. 6, comma 4-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, procedure di reclutamento
straordinarie riservate ai docenti che abbiano maturato negli ultimi
otto anni almeno tre anni accademici di insegnamento in corsi
ordinamentali con contratto a tempo determinato;
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, misure
urgenti anche in materia di scuola e universita', e in particolare il
comma 1 dell'art. 1-quater, in base al quale, tra l'altro, per il
reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa
dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7,
lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applicano le
disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n.
297 del 1994;
Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994,
recante «accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale»
del personale tecnico-amministrativo;
Visto il comma 3-bis del citato art. 19 del decreto-legge n. 104
del 2013, che prevede la possibilita' di assumere con contratto a
tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il
personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso
all'Area elevata professionalita' o all'Area terza di cui
all'Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;
Visto l'art. 64-bis, comma 3, del citato decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2019, n. 143, le istituzioni di alta formazione artistica e
musicale possono reclutare, nei limiti delle facolta' assunzionali
autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei
profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1 ed EP/2
con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, ed in particolare l'art. 17, comma 13, concernente la modalita'
di reclutamento a tempo indeterminato del personale
tecnico-amministrativo;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 18
gennaio 2024;
Considerato che tale Contratto collettivo nazionale di lavoro
introduce un nuovo ordinamento professionale del personale tecnico e
amministrativo delle Istituzioni di alta formazione artistica e
musicale, con decorrenza dal 1° maggio 2024;
Visto l'art. 3, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 in base al quale il turn over
del personale delle istituzioni AFAM e' pari al 100 per cento dei
risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico
precedente;
Visto, in particolare l'art. 3, comma 2, lettera e), del citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, il
quale prevede che, in prima applicazione, si disponga la conversione
delle assunzioni gia' autorizzate e non ancora effettuate dalle
Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale secondo quanto
previsto dalla Tabella 1 allegata al citato decreto;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per
accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella
pubblica amministrazione, prevede l'applicazione della normativa di
settore al comparto della scuola e alle universita';
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027;
Visto il comma 827 dell'art. 1 della citata legge n. 207 del 2024,
ove si dispone che le amministrazioni pubbliche possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi
ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
Visto che il 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni
relativi all'anno accademico 2024/2025 sono pari a euro
25.663.198,00;
Vista la nota del 26 settembre 2025, prot. n. 9526, con la quale il
Ministro dell'universita' e della ricerca richiede l'autorizzazione
per l'anno accademico 2025/2026 a destinare al reclutamento a tempo
indeterminato una spesa complessiva pari a euro 19.247.398,50, pari
al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio
dell'anno accademico precedente, come disposto dal comma 827
dell'art. 1 della citata legge n. 207 del 2024;
Considerato che con la suddetta nota del 26 settembre 2025, prot.
n. 9526, si comunica che i risparmi derivanti da cessazioni dal
servizio al 1° novembre 2025 sono pari a euro 19.247.398,50 come
calcolate avendo come riferimento la tabella 2 allegata al decreto
del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024 relativa agli indici
di costo medio equivalente delle cessazioni delle qualifiche AFAM
personale a tempo indeterminato;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze -
Gabinetto del 25 novembre 2025, prot. n. 57640, che, acquisito il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso
con nota prot. n. 247510 del 21 novembre 2025, ha espresso il formale
concerto sullo schema del presente decreto;
Vista la nota del Ministero per la pubblica amministrazione -
Ufficio legislativo del 19 dicembre 2025, prot. n. 1417, che ha
comunicato di non avere osservazioni ostative da formulare
all'ulteriore corso del provvedimento;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che
l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra' utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto, di poter autorizzare, per l'anno accademico 2025/2026,
l'assunzione in servizio a tempo indeterminato di personale nei
limiti della spesa complessiva pari a euro 19.247.398,50;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo;
Sulla proposta del Ministro per l'universita' e la ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per le esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), e' autorizzato per l'anno accademico 2025/2026 a una spesa
complessiva di euro 19.247.398,50 da destinare al reclutamento a
tempo indeterminato.
2. Nelle more della definizione dell'iter autorizzatorio previsto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, e
al fine di assicurare il regolare e ordinato avvio dell'anno
accademico 2025/2026, le Istituzioni AFAM possono procedere all'avvio
delle procedure di mobilita' e di reclutamento mediante inserimento
nei relativi bandi di apposita clausola che condizioni l'assunzione
in servizio all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri medesimo.

Art. 2

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in sede di
attribuzione della spesa complessiva per assunzioni alle istituzioni,
provvede alla conversione delle assunzioni gia' autorizzate e non
ancora effettuate dalle Istituzioni di alta formazione artistica e
musicale secondo quanto previsto dalla tabella 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83.

Art. 3

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca trasmette, per le
necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i
dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del
presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 febbraio 2026

per Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini


Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 880

Delibere Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2026

Esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in merito al piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 della Regione Umbria, con contestuale nomina del relativo Commissario ad acta. (26A00556)

Esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in merito al piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 della Regione Emilia-Romagna, con contestuale nomina del relativo Commissario ad acta. (26A00557)

Esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in merito al piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 della Regione Toscana, con contestuale nomina del relativo Commissario ad acta. (26A00558)

Esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in merito al piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 della Regione Sardegna, con contestuale nomina del relativo Commissario ad acta. (26A00559)

(GU Serie Generale n.27 del 03-02-2026)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  7 ottobre 2025

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  7 ottobre 2025

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito per il triennio scolastico 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, all’avvio delle procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente, di cui n. 50.866 su posto comune e n. 7.269 su posto di sostegno. (25A06040) 

(GU Serie Generale n.260 del 08-11-2025)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 4,
secondo cui, tra l’altro, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, e’ autorizzato l’avvio delle procedure concorsuali del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19, che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla
riorganizzazione del sistema scolastico;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, riguardante, tra l’altro, disposizioni
in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», e, in particolare, l’art. 1, in materia di reclutamento e
abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l’art. 1,
che prevede, al comma 980, misure per l’immissione in ruolo dei
docenti di sostegno e, al comma 968, l’incremento della dotazione
organica complessiva di cui all’art. 1, commi 64 e 65, della legge 13
luglio 2015, n. 107, ai fini del potenziamento dell’offerta formativa
nel relativo grado di istruzione;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico
2025/2026»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, commi da 10 a 13, come modificato, da ultimo
dall’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 45 del 2025,
relativamente alle modalita’ semplificate di svolgimento dei concorsi
ordinari;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 44, che introduce un
nuovo modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti,
l’art. 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione
della procedura di reclutamento degli insegnanti e l’art. 47, come
modificato dall’art. 2, comma 4-bis, lettere a), b) e c) del
decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente all’integrazione delle
graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il
comma 20 dell’art. 5, che apporta modificazioni all’art. 399 del
decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente, tra l’altro,
all’anno di prova e alle immissioni in ruolo;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»
e, in particolare, l’art. 20, relativamente al reclutamento del
personale scolastico e all’abilitazione all’insegnamento;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera
c-bis), riguardante l’immissione in ruolo dei docenti di sostegno;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca»;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 27
giugno 2025, prot. n. 111425, con la quale, al fine del
raggiungimento del target PNRR M4C1.14-ter, per il triennio
scolastico 2025/2026-2026/2027-2027/2028, e’ richiesta
l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali ordinarie, da
effettuarsi secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 10, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021, per un totale n. 58.135 posti di
personale docente, di cui n. 50.866 su posto comune e n. 7.269 su
posto di sostegno;
Preso atto che con la gia’ menzionata nota del Ministro
dell’istruzione e del merito del 27 giugno 2025, prot. n. 111425,
viene reso noto che il contingente di posti per i quali viene
richiesta l’autorizzazione a bandire procedure concorsuali e’
quantificato in n. 4.381 posti, derivanti dalla differenza tra i n.
52.885 posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilita’ al
netto degli esuberi e il numero di immissioni in ruolo previste per
l’anno scolastico 2025/2026, pari a n. 48.504, oggetto di specifica
richiesta di autorizzazione ad assumere, di cui alla nota del
Ministro dell’istruzione e del merito del 13 giugno 2025, prot. n.
101491, autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 1° settembre
2025, al n. 2330;
Preso atto, altresi’ che, con la sopra richiamata nota del Ministro
dell’istruzione e del merito del 27 giugno 2025, prot. n. 111425,
viene comunicato che la quantificazione del contingente totale di n.
58.135 posti di personale docente da autorizzare deriva dalla somma
del predetto contingente di n. 4.381 posti riferito all’anno
scolastico 2025/2026, con la proiezione di posti che si renderanno
vacanti e disponibili negli anni scolastici 2026/2027 (n. 25.314) e
2027/2028 (n. 28.440);
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 14 agosto 2025, protocollo n. 38202, con cui viene
trasmesso il parere di cui alla nota del 13 agosto 2025, protocollo
n. 19716 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei costi del lavoro pubblico (IGOP) – del medesimo Ministero, con il
quale viene ritenuta assentibile l’autorizzazione a bandire concorsi
per n. 58.135 unita’ di personale docente;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del
merito, al fine del raggiungimento del target PNRR M4C1.14-ter, per
il triennio scolastico 2025/2026-2026/2027-2027/2028, all’avvio delle
procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente, di
cui n. 50.866 su posto comune e n. 7.269 su posto di sostegno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per il triennio scolastico 2025/2026-2026/2027-2027/2028, all’avvio delle
procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente, di cui n. 50.866 su posto comune e n. 7.269 su posto di sostegno.
2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 7 ottobre 2025

p. Il Presidente del Consiglio

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2820

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2024, n. 185

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito. (24G00202) 

(GU Generale n.285 del 05-12-2024)

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2024

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Piano nazionale delle arti 2023-2025, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2024

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2024

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito ad avviare procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unità dell’area funzionari e dell’elevata qualificazione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. (24A03851) 

(GU Serie Generale n.173 del 25-07-2024)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del
2001, che al comma 1-bis prevede, tra l'altro, che i dipendenti
pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della
scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti
assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e
che la contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto istruzione e ricerca - periodo 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che all'art. 50 definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e'
articolato in quattro aree, fra cui quella dei funzionari e
dell'elevata qualificazione;
Visto l'art. 55 del sopra richiamato C.C.N.L. 18 gennaio 2024, che,
nel disciplinare gli incarichi di elevata qualificazione prevede, tra
l'altro, che presso ciascuna istituzione scolastica e' istituita una
posizione di lavoro di direttore dei servizi generali ed
amministrativi (D.S.G.A.) caratterizzata da un elevato grado di
responsabilita' ed autonomia gestionale e che ciascuna di dette delle
posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di elevata
qualificazione (E.Q.) attribuito a seguito di procedure cui devono
partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari e
dell'elevata qualificazione;
Visto l'allegato A del sopra richiamato C.C.N.L. 18 gennaio 2024,
recante la declaratoria delle aree del sistema di classificazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario del settore scuola e
l'allegato B, recante la tabella di trasposizione automatica nel
nuovo sistema di classificazione del personale A.T.A., secondo cui,
ex art. 59 del medesimo C.C.N.L, il personale in servizio nell'area D
alla data di entrata in vigore del contratto confluisce nell'area dei
funzionari e dell'elevata qualificazione del nuovo sistema di
classificazione con effetto automatico dalla stessa data;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 59 del sopra richiamato
C.C.N.L. 18 gennaio 2024, secondo cui, in applicazione del predetto
art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n.
165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e
professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate
dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo
ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno
2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative
cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti
indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'allegato D,
secondo cui i requisiti per accedere alle procedure valutative per il
passaggio dall'area degli assistenti all'area dei funzionari e
dell'elevata qualificazione sono il possesso della laurea magistrale
e almeno cinque anni di esperienza maturata nell'area degli
assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di
classificazione, oppure il possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado ed almeno dieci anni di esperienza maturata
nell'area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente
sistema di classificazione;
Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», che,
all'art. 19, nel disciplinare la razionalizzazione della spesa
relativa all'organizzazione scolastica, prevede ai commi dal 5 al
5-sexies misure per la definizione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, il comma 3, che, nel modificare l'art. 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, prevede la possibilita' di attivazione di un
ulteriore numero di autonomie scolastiche, in deroga al sopra
richiamato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2023, n. 127, recante
criteri per la definizione del contingente organico, tra l'altro, dei
direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni
scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e la sua distribuzione
tra le regioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
agosto 2023, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito
e' stato autorizzato, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e
2025/2026, ad avviare le procedure concorsuali per n. 2.584 posti di
direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.);
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito, prot. n.
112517 del 15 settembre 2023, con la quale e' stato richiesto il
ritiro dell'autorizzazione ad avviare le procedure selettive per la
copertura di n. 2.584 posti di direttore dei servizi generali e
amministrativi (D.S.G.A.), per gli anni scolastici 2023/2024,
2024/2025 e 2025/2026, riservandosi, lo stesso Dicastero, di
riproporre una nuova richiesta che tenesse conto della riforma
ordinamentale prevista dall'adottando C.C.N.L.;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito, prot. n.
56673 del 12 aprile 2024, con la quale e' richiesta l'autorizzazione
ad avviare le procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870
unita' dell'area funzionari e dell'elevata qualificazione, per gli
anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;
Preso atto che con la suddetta nota prot. n 56673 del 12 aprile
2024 del Ministro dell'istruzione e del merito viene comunicato che
il personale titolare appartenente alla qualifica di direttore dei
servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) in servizio alla data
del 31 dicembre 2023 e' pari a n. 5.354 unita', che le cessazioni dal
servizio che si prevede si verifichino nel triennio dal 2024/2025 al
2026/2027 sono stimate in n. 915 unita' e che, pertanto, i titolari
in servizio nell'anno scolastico 2026/2027 si stima saranno pari a n.
4.439 unita';
Considerato che, con la citata nota prot. n 56673 del 12 aprile
2024 del Ministro dell'istruzione e del merito, viene comunicato che,
a fronte del dimensionamento scolastico, la consistenza del
contingente organico del personale precedentemente qualificato come
direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) sara' pari
a n. 7.461 unita' nell'anno scolastico 2024/2025, n. 7.401 nel
2025/2026 e n. 7.309 nel 2026/2027;
Considerato che il fabbisogno di n. 2.870 unita' dell'area
funzionari e dell'elevata qualificazione e' stato calcolato in via
prudenziale sottraendo dal contingente organico nel 2026/2027 del
personale precedentemente qualificato come direttore dei servizi
generali e amministrativi (D.S.G.A.), pari a n. 7.309 unita', le n.
4.439 unita' di personale che si stima saranno titolari in servizio
nel medesimo anno scolastico;
Considerato che la richiesta di autorizzazione a bandire, di cui la
suddetta nota prot. n. 56673 del 12 aprile 2024 del Ministro
dell'istruzione e del merito, riguarda sia le procedure concorsuali
di cui al decreto 28 giugno 2022, n. 146 - Regolamento del concorso,
per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale dell'ex
direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.), sia le
procedure di progressione tra le aree ex art. 59, comma 5, del
C.C.N.L. 18 gennaio 2024 in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis,
penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Preso atto che con la citata nota prot. n 56673 del 12 aprile 2024
del Ministro dell'istruzione e del merito viene comunicato che la
platea degli assistenti di ruolo che sono in possesso dei titoli di
studio e di servizio previsti dal sopra detto C.C.N.L. per la
partecipazione alla progressione ammonta a n. 1.781 unita' e che
l'amministrazione ritiene opportuno prevedere, nel bando di concorso
afferente alla procedura valutativa di progressione, la possibilita'
di destinare al concorso ordinario i posti non assegnati, laddove, a
seguito dell'espletamento della menzionata procedura, la platea dei
vincitori dovesse risultare inferiore ai posti messi a concorso,
considerata l'esigenza di assicurare il funzionamento del sistema
scolastico;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze -
Gabinetto prot. n. 23667 del 28 maggio 2024, con cui viene trasmessa
la nota prot. n. 145720 del 23 maggio 2024 del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
del medesimo Ministero, con la quale si esprime l'assenso all'avvio
delle procedure concorsuali per il reclutamento di n. 2.870 unita' di
personale dell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del
merito, in sostituzione integrale dell'autorizzazione rilasciata con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto
2023, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ad
avviare le procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unita'
dell'area funzionari e dell'elevata qualificazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1) Il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato, per
gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ad avviare le
procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unita' dell'area
funzionari e dell'elevata qualificazione.
2) La presente autorizzazione sostituisce integralmente quella
rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 2 agosto 2023, con il quale il Ministero dell'istruzione e del
merito, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e'
stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per n. 2.584
posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.).
3) Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1,
restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39,
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito
dei posti effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 luglio 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2027

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito ad avviare procedure concorsuali, ordinarie e straordinarie, per la copertura di complessivi 6.428 posti di insegnante di religione cattolica. (24A01749)

(GU Serie Generale n.80 del 05-04-2024)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare,
l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero
dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il
Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero
dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed
esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche» e 23 giugno 1990, n. 202,
recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e
la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14
dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.
175, recante «Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visti, in particolare, l’art. 1 della legge n. 186 del 2003,
relativo all’istituzione dei ruoli regionali e l’art. 2 concernente
le dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione
cattolica;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1 della legge n. 186 del
2003, secondo il quale, tra l’altro, l’accesso ai ruoli di cui
all’art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed
esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’intesa
di cui all’art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti
annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’art. 2,
commi 2 e 3;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», ed, in particolare, l’art. 1-bis, recante disposizioni
urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione
cattolica, come modificato, da ultimo, dall’art. 20, comma 6 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
Visto, in particolare, il novellato comma 1 dell’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a
bandire, entro l’anno 2024, previa intesa con il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30
per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che
si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal
2022/2023 al 2024/2025, ferme restando le procedure autorizzatorie di
cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
Visto, altresi’, il novellato comma 2 dell’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui, tra l’altro, il Ministero
dell’istruzione e’ autorizzato a bandire, contestualmente al concorso
di cui al sopra richiamato comma 1, una procedura straordinaria
riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in
possesso di determinati titoli e requisiti di servizio, alla quale e’
assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il
triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici
successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di
merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art.
39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista l’intesa sottoscritta in data 9 gennaio 2024 dal Ministro
dell’istruzione e del merito e il presidente della Conferenza
episcopale italiana finalizzata all’espletamento del concorso per
l’assunzione degli insegnanti di religione cattolica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione, stante la
previsione dell’allora vigente art. 1-bis, comma 1 del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, e’ stato autorizzato ad avviare due
procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 5.116 posti
di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Visto il comma 9 dell’art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», relativamente alla procedura straordinaria
riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano, tra
l’altro, svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole statali;
Visto l’art. 5, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», n.
14, relativamente alla proroga al 2023 dell’autorizzazione a bandire
un concorso ordinario per la copertura del 50% dei posti per
l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti
e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, ferme
restando le procedure di autorizzazione delle assunzioni;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni»;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare i commi 3
e 3-bis dell’art. 39, relativamente alla disciplina delle procedure
di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 29 settembre 2022,
prot. n. 80469, con la quale, alla luce delle innovazioni normative
intervenute, in superamento della precedente autorizzazione concessa
con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 luglio 2021, e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare due
procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.442 posti
di personale insegnante di religione cattolica, che si prevede
saranno vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, di cui n. 3.231 per il concorso ordinario e n.
3.211 per il concorso straordinario;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13
ottobre 2023, prot. n. 121799, con la quale, in superamento della
precedente autorizzazione concessa con il sopra richiamato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 e della
precedente nota del 29 settembre 2022, prot. n. 80469, e’ stata
richiesta l’autorizzazione all’avvio di procedure concorsuali, due
ordinarie e due straordinarie, per il reclutamento a tempo
indeterminato, nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, di n. 6.718 insegnanti di
religione cattolica;
Preso atto che nella sopra richiamata nota del 13 ottobre 2023,
prot. n. 121799, viene comunicato che il contingente complessivo di
n. 6.718 posti sara’ suddiviso in n. 2.017 posti da destinare alle
procedure concorsuali ordinarie – di cui n. 970 per la scuola
dell’infanzia e primaria e n. 1.047 per la scuola secondaria di primo
e secondo grado – mentre alle procedure straordinarie saranno
destinati n. 4.701 posti – di cui n. 2.261 per la scuola
dell’infanzia e primaria e n. 2.440 per la scuola secondaria di primo
e secondo grado;
Preso atto, altresi’, che dalla relazione allegata alla suddetta
nota del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, si evince che le
cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque
titolo, nel triennio in esame sono congrue rispetto ai posti per i
quali si chiede l’autorizzazione a bandire;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico dell’8 novembre 2023, prot. n. 255689, trasmessa con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 13 novembre 2023, prot.
n. 47464, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate,
l’assenso all’autorizzazione all’avvio di procedure di reclutamento
nel limite di n. 6.428 unita’ di insegnanti di religione cattolica,
da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la
procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento
straordinaria;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del
merito, in sostituzione integrale dell’autorizzazione rilasciata con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio
2021, all’avvio di procedure concorsuali, nel limite di n. 6.428
unita’ di insegnanti di religione cattolica, da ripartire in base
alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di
reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato ad
avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n.
6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica.
2. La presente autorizzazione sostituisce integralmente quella
rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione e’ stato
autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di
n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per
gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1,
restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39,
commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei
posti effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 febbraio 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 836

Decreto Capo Dipartimento Protezione civile 19 gennaio 2024, n.148

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ GIURIDICA
E LEGISLATIVA E DEL CONTENZIOSO
SERVIZIO ATTIVITÀ GIURIDICA E LEGISLATIVA

OGGETTO: Trasmissione del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2024 di adozione delle “Indicazioni Operative ai sensi del paragrafo 5 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020, e successive modificazioni, recante ‘Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert in riferimento alle attività di protezione civile”.

Indicazioni Operative ai sensi del paragrafo 5 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020, e successive modificazioni, recante ‘Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert in riferimento alle attività di protezione civile

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2023

Definizione delle figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) degli ITS Academy

Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2023 

Autorizzazione all’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, recante: «Disposizioni in merito alla fase transitoria, della durata di tre anni, dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99 – PNRR-M4C1, Riforma 1.2 ‘Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)’». (23A07209)

(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2023 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, ad integrazione dell’autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2023 – Anno scolastico 2023/2024. (24A00071)

(GU Serie Generale n.7 del 10-01-2024)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2023

Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale.

(GU Serie Generale n.20 del 25-01-2024)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208

Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito. (23G00216)

(GU Serie Generale n.300 del 27-12-2023)

Decreto del Presidentessa del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2023

Decreto del Presidentessa del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2023

Autorizzazione ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico. (23A06375)

(GU Serie Generale n.271 del 20-11-2023)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare,
l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero
dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il
Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero
dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 29 relativo al
reclutamento dei dirigenti scolastici, che si realizza mediante
concorso selettivo per titoli ed esami, per tutti i posti vacanti nel
triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento concernente la definizione delle modalita’ di
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», che, al comma 557 dell’art.
1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98
del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il comma 978 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, come modificato dall’art. 1, comma 343, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, che prevede, tra l’altro, che, per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’,
ridotto fino a 300 unita’ per le istituzioni situate nelle piccole
isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita’ linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e, in particolare,
l’art. 19-quater in materia di mobilita’ straordinaria dei dirigenti
scolastici;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», e, in particolare, l’art. 47, relativo a misure
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
e’ titolare il Ministero dell’istruzione che, nel modificare il
predetto comma 978 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020,
introduce, al comma 8, misure in materia sia di mobilita’ regionali e
interregionali che di conferimento di ulteriori incarichi per i
dirigenti scolastici;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in
particolare, i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’art. 5,
concernenti, tra l’altro, la validita’ della graduatoria del
corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del MIUR
n. 1259 del 23 novembre 2017, e la previsione di una procedura
riservata ai partecipanti al predetto concorso con un contenzioso
pendente;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare,
l’art. 5 che, al comma 20-bis, novella il predetto art. 19-quater del
decreto-legge n. 4 del 2022, e, al comma 20-ter, prevede la
reintegrazione nel posto di lavoro dei destinatari dei provvedimenti
di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno
2025», e, in particolare, il comma 6-ter dell’art. 20 che modifica il
sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 198 del 2022, innovando il
comma 11-quinquies e aggiungendo i commi 11-decies e 11-undecies;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni», e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone,
tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione anticipata
per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le
disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 2 marzo
2023, prot. n. 28204, con la quale e’ richiesta, per gli anni
scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, l’autorizzazione ad
avviare le procedure per il reclutamento di complessivi n. 1.140
dirigenti scolastici, di cui almeno n. 684 destinati alla procedura
ordinaria e fino a n. 456 destinati alla procedura riservata di cui
al citato decreto-legge n. 198 del 2022;
Preso atto che con la stessa nota del 2 marzo 2023, prot. n. 28204,
con riferimento al triennio scolastico dal 2023/2024 al 2025/2026,
viene comunicato che il numero dei posti vacanti e disponibili per il
personale con qualifica di dirigente scolastico e’ stimato in n.
1.399 unita’ e viene specificato che le cessazioni dal servizio che
si prevede si verifichino sono stimate in n. 1.423 unita’, di cui n.
477 al 31 agosto 2023, n. 470 al 31 agosto 2024 e n. 476 al 31 agosto
2025;
Considerato che con la predetta nota del 2 marzo 2023, prot. n.
28204, viene anche comunicato che il numero delle istituzioni
scolastiche da coprire con incarico a tempo indeterminato ai
dirigenti scolastici oggetto del presente provvedimento ammonta a n.
7.519 per l’anno scolastico 2023/2024, a n. 7.461 per l’anno
scolastico 2024/2025 e a n. 7.401 per l’anno scolastico 2025/2026 e
che, pertanto, la riforma del dimensionamento di cui al citato art.
1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 comportera’, per gli anni
scolastici 2024/2025 e 2025/2026, una riduzione di n. 118 istituzioni
scolastiche;
Preso atto che nella piu’ volte richiamata nota del 2 marzo 2023,
prot. n. 28204, viene, altresi’, specificato che il contingente di n.
1.140 posti, per il quale si richiede l’autorizzazione a indire
procedure, e’ stato calcolato partendo dal fabbisogno triennale di
organico di n. 1.399 posti di dirigente scolastico, al quale vanno
sottratti n. 166 posti destinati alle immissioni in ruolo degli
idonei ancora in graduatoria del concorso nazionale bandito con
D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, n. 44 posti destinati alle
immissioni in ruolo degli idonei del concorso bandito con D.D.G. 13
luglio 2011, nonche’, in via prudenziale, n. 49 posti autorizzati ed
accantonati in attesa della definizione di contenzioso
giurisdizionale;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico del 20 giugno 2023, prot. n. 180287, trasmessa con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 28 giugno 2023, prot.
n. 27153, con la quale, nell’esprimere considerazioni in merito,
vengono richiesti ulteriori elementi utili alla definizione del
contingente di dirigenti scolastici per i quali dare avvio alle
procedure di reclutamento;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico del 4 agosto 2023, prot. n. 213433, trasmessa con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 9 agosto 2023, prot. n.
34601, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate,
l’assenso all’autorizzazione all’avvio di procedure di reclutamento
nel limite di n. 979 unita’ di dirigente scolastico, da ripartire in
base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di
reclutamento ordinaria per titoli ed esami e la procedura di
reclutamento riservata;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del
merito, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026,
all’avvio di procedure volte al successivo reclutamento di
complessivi n. 979 dirigenti scolastici, da ripartire in base alle
percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento
ordinaria per titoli ed esami e la procedura di reclutamento
riservata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per
gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ad avviare le
procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente
scolastico, da ripartire in base alle percentuali previste dalla
legge tra la procedura di reclutamento ordinaria ex art. 29 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e la procedura di reclutamento
riservata prevista dall’art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14.
2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano
ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti
effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 ottobre 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2839