Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. (26A01854)
(GU Serie Generale n.88 del 16-04-2026)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure
urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in
particolare l’art. 9, comma 1, il quale prevede che, nell’ambito
dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso
l’Autorita’ nazionale anticorruzione, e’ istituito l’elenco dei
soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale
di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi
dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 9, comma 2, quarto periodo, del citato decreto-legge
n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l’iscrizione tra
cui il carattere di stabilita’ dell’attivita’ di centralizzazione,
nonche’ i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni
di beni e servizi, con riferimento ad ambiti anche territoriali, da
ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione
della domanda;
Visto, altresi’, l’art. 9, comma 2, quinto periodo, del
decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa
con la Conferenza unificata, e’ istituito il Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita’ e le modalita’
operative;
Visto, inoltre, l’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 66 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, ai sensi del quale nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale,
oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso
linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori
pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte
dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d’asta e delle
modalita’ per non discriminare o escludere le micro e le piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al
Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui
al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente
motivata sulla quale il Comitato guida puo’ esprimere proprie
osservazioni;
Visto l’art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 66 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, il quale prevede che fermo restando quanto previsto dall’art. 1,
commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell’art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre
che dagli articoli 1, comma 7, art. 4, comma 3-quater e art. 15,
comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
unificata, sentita l’Autorita’ nazionale anticorruzione, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal fondo
per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del
comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni e
di servizi, nonche’ le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni e gli enti
regionali, gli enti locali di cui all’art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e
gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.a.
o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato
art. 9, per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l’art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e
servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente,
l’Autorita’ nazionale anticorruzione non rilasci il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione
degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano
a Consip S.p.a. o ad altro soggetto aggregatore;
Visto l’art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e servizi di cui al comma 3 della medesima disposizione,
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze il Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e
servizi, destinato al finanziamento delle attivita’ svolte dai
soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per
l’anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016
prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse
ad esso afferenti, che tengono conto anche dell’allineamento, da
parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle
indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quarto periodo,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i
requisiti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quinto periodo,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le
attivita’ e le modalita’ operative;
Visto, in particolare l’art. 5, comma 5, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, ai sensi del
quale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato guida presenta
al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di
acquisto aggregato, comprensivo della individuazione delle categorie
di beni e servizi, nonche’ delle soglie al superamento delle quali
potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai
sensi del comma 3, dell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66;
Visto, inoltre, l’art. 5, comma 6, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che prevede
che entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a
maggioranza, il piano integrato e, contestualmente, il Comitato guida
predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano
delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e
servizi nonche’ le soglie di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014 e la invia alla Presidenza del Consiglio
dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell’art. 9 da
adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci», e in particolare, l’art. 1, comma 2-bis, per cui le
procedure accentrate di acquisto di cui all’art. 9, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell’art. 1, comma 548, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all’acquisto dei
vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione
monocomponente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
luglio 2018, di attuazione dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie
di beni e servizi nonche’ le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni, gli enti
regionali, gli enti locali di cui all’art. 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche’ loro consorzi e associazioni, e gli
enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o
agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative
procedure;
Vista la deliberazione dell’Autorita’ nazionale anticorruzione del
22 settembre 2021, n. 643, con la quale l’Autorita’ ha proceduto
all’aggiornamento, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei
soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici» e in particolare l’art. 14 che individua le soglie di
rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici;
Considerata la necessita’ di proseguire e implementare il sistema
di acquisto aggregato con l’individuazione – ad integrazione delle
categorie e soglie gia’ individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2018 – di ulteriori categorie di
beni e servizi, nonche’ delle soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni, gli enti
regionali, gli enti locali di cui all’art. 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche’ loro consorzi e associazioni, e gli
enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.a. o
agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative
procedure, ai sensi dell’art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;
Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, ai fini dell’integrazione delle categorie
merceologiche individuate dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, con le ulteriori categorie
merceologiche e le relative soglie di obbligatorieta’ contenute nella
relazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le
note prot. n. 43751 del 7 ottobre 2024 e n. 18630 del 24 aprile 2025;
Vista la deliberazione n. 82641 del 31 luglio 2024 con la quale il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato le categorie di
beni e servizi da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ai fini dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all’art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.
89;
Tenuto conto di quanto specificato nella deliberazione n. 82641 del
31 luglio 2024 del Tavolo dei soggetti aggregatori, in base alla
quale, per la categoria merceologica relativa alla «Gestione e
manutenzione delle aree verdi», sono fatte salve le situazioni
specifiche di ogni regione, tenuto conto della normativa regionale di
riferimento e delle specificita’ caratterizzanti il proprio ambito
territoriale di riferimento;
Sentita l’Autorita’ nazionale anticorruzione;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi’ come sancita nella riunione
del 29 maggio 2025;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e’
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del
Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui
all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’art. 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dalla
data indicata nell’art. 3 del presente decreto e sino all’ emanazione
di successivo decreto, sono individuate le seguenti categorie di beni
e servizi e le relative soglie di obbligatorieta’:
2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come
importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per
ciascuna categoria merceologica da parte delle singole
amministrazioni, cosi’ come individuate dall’art. 9 comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le
soglie indicate al presente articolo sono da intendersi riferite
all’importo a base d’asta relativo all’intero periodo.
3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente
articolo l’Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.a. o ad altro
soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto
aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2.
Art. 2 Modalita’ attuative
1. L’individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle
iniziative di cui al precedente art. 1, con riferimento alle
categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorieta’ ivi
indicate, nonche’ l’individuazione dei soggetti per i quali le
menzionate iniziative vengono svolte, e’ effettuata nell’ambito del
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quinto periodo,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell’apposita
sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e’
reso disponibile l’elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto
aggregatore e’ responsabile, comprensivo delle tempistiche e del
relativo stato di avanzamento. Le modalita’ operative inerenti la
pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale
www.acquistinretepa.it – sono definite sulla base di quanto stabilito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre
2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quinto periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate
con i numeri 15, 16, 17, 18, 19 e 29 si intende che le stesse possono
essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia
in forma singola.
Art. 3 Entrata in vigore
1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sostituiscono gli obblighi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 luglio 2018 recante «Individuazione delle categorie
merceologiche, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89».
Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2026
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 963


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