Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2023

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2023

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio di procedure concorsuali volte al reclutamento di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno – Anno scolastico 2023/2024. (23A04997)

(GU Serie Generale n.211 del 09-09-2023)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca» e, in particolare, l’art.
1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e
della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero
dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il
Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero
dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 4,
secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all’avvio di
procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, laddove si dispone,
tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata
per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 59, comma 9 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, riguardante, tra l’altro, disposizioni
in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, relativamente a misure straordinarie per la
tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 46, relativamente al
perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento
degli insegnanti;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il
comma 20 dell’art. 5 che apporta modificazioni all’art. 399 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativamente all’accesso
ai ruoli del personale docente, con particolare riguardo all’anno di
prova e alle immissioni in ruolo;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in corso di
conversione, recante «Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di
sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l’anno 2025» e, in particolare, l’art. 20,
relativamente a disposizioni in merito al reclutamento del personale
scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16
giugno 2023, prot. n. 86559, con la quale, per l’anno scolastico
2023/2024, e’ richiesta l’autorizzazione all’avvio delle procedure
concorsuali ordinarie, da effettuarsi secondo quanto previsto
dall’art. 59, comma 10 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, per
un totale di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto
comune e n. 9.115 su posto di sostegno;
Preso atto che con la predetta nota del Ministro dell’istruzione e
del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, viene reso noto che il
contingente di posti per i quali viene richiesta l’autorizzazione a
bandire procedure concorsuali deriva dalla differenza tra i posti
vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilita’ al netto degli
esuberi (n. 81.023) e il numero di immissioni in ruolo stimate per
l’anno scolastico 2023/2024, pari a n. 50.807, oggetto di specifica
richiesta di autorizzazione ad assumere oggetto della nota del
Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n.
86471;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze dell’11 luglio 2023, protocollo n. 29009, con cui, nel
trasmettere il parere di cui alla nota del 6 luglio 2023, prot. n.
194272, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei costi del lavoro pubblico (IGOP) – del medesimo Ministero, si
rappresenta di non avere osservazioni da formulare;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del
merito, per l’anno scolastico 2023/2024, all’avvio delle procedure
concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente, di cui n.
21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2023/2024, all’avvio delle procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto
comune e n. 9.115 su posto di sostegno.
2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2407