TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 142/2023 DEL 26.09.2023
Illegittima la reiterazione dei contratti oltre i 36 mesi anche per i docenti di religione.
Il Tribunale del Lavoro di Larino, in linea con un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, pronunciandosi su un ricorso proposto da un docente di religione precario al settimo rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale, ha affermato con la sentenza n.142/2023 come attese le peculiarità riguardanti l’insegnamento della religione cattolica nel nostro Paese, deve ritenersi consentito il reclutamento di personale docente con contratti a tempo determinato, ma ne è comunque vietato l’abuso, non potendosi ricorrere alla stipulazione dei suddetti contratti per la copertura di stabili carenze di organico.
Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Cassazione che con la pronuncia n.22256/2022, la quale ha altresì rilevato che la ragione per cui si deve concludere per l’abusività della reiterazione di contratti a tempo determinato deve ravvisarsi nel fatto che il legislatore non ha rispettato l’obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l’assunzione in ruolo di cui all’art. 3, comma 2, L. n. 186 del 2003, che, sebbene non riservati ai precari – se non nei limiti della riserva del 50% – sono funzionali all’evolversi di tale docenza verso il ruolo, risalendo l’ultimo concorso indetto addirittura al 2004!
Purtroppo il Tribunale di Larino ha rigettato la domanda principale di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma ha tuttavia accolto quella risarcitoria per la quale può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5 della L. n. 183 del 2010. In applicazione di detto criterio, considerato il numero di contratti a termine stipulati dal ricorrente ha ritenuto equo condannare il Ministero al risarcimento dei danni in suo favore nella misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
A nome dei tantissimi docenti precari di religione che attendono da quasi 30 anni una nuova procedura concorsuale in questo Paese, prendiamo atto con piacere di tale ennesima decisione favorevole, ma auspichiamo un ulteriore passo in avanti della giurisprudenza, in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia Europea, che con coraggio possa statuire anche sull’automatica conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stante il carattere eccezionale della loro situazione.
In tal modo si restituirebbe dignità alla figura dell’insegnante di religione e si consentirebbe anche il rispetto dei loro diritti costituzionalmente garantiti, anche con particolare riferimento a coloro che non possono godere a pieno dei benefici della L.nr.104/1992 stante la loro invalidità e le limitazioni conseguenti allo status di docente precario.
Avv. Massimo Vernola
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 142/2023 DEL 26.09.2023
“Carta docenti” per i precari: sentenza riconosce i 500 euro per tutti gli anni di supplenza anche in via retroattiva!
Come è noto il D.P.C.M. del 23.09.2015 ha introdotto la “Carta Docenti per una somma di Euro 500,00 annui stabilendo che può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato (ben sette anni!), pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposto agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica ed ha chiesto al Tribunale del Lavoro il riconoscimento del suo diritto a goderne anche in via retroattiva.
Il Giudice si è pronunciato favorevolmente affermando come tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell’istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
La Corte di Giustizia Europea a sua volta con una recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l’indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all’indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” Tra l’altro, deve notarsi che, da ultimo, come il Legislatore con l’art. 15 D.L. n. 69 del 2023 ha finalmente espressamente esteso, a partire dal 2023, l’applicabilità dell’istituto in esame anche ai docenti con contratto di supplenza annuale.
In base a quanto esposto, il tribunale ha dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente ai sette anni scolastici (dal 2016) per l’importo nominale di euro 500,00 per ciascuno di essi.
Avv. Massimo Vernola
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