Archivi categoria: Leggi

Legge 10 novembre 2025, n. 168

Legge 10 novembre 2025, n. 168

Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi. (25G00177) 

(GU Serie Generale n.267 del 17-11-2025)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia

1. Al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di
prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con
particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista
compreso tra il 1922 e il 1945, nonche’ preservarne la memoria nelle
future generazioni, e’ prevista la redazione della Mappa della
memoria attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali
e archivistiche, nonche’ di manifestazioni, convegni, mostre,
pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 300.000
euro per l’anno 2025.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alla Struttura di
missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2

Viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di
internamento e di concentramento in Italia

1. Presso il Ministero dell’istruzione e del merito e’ istituito un
fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l’anno 2025, per
promuovere e incentivare, nel rispetto dell’autonomia scolastica, i
viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di
internamento e di concentramento in Italia, con particolare
riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso
tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole
di ogni ordine e grado.
2. Il Ministro dell’istruzione e del merito, con proprio decreto,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce le modalita’ di utilizzo delle
risorse di cui al comma 1, stabilendo altresi’ la tipologia di spese
finanziabili.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2 della
presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 1.000.000 di euro per l’anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione e del merito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 10 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Legge 10 novembre 2025, n. 167

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. (25G00174)

(GU Serie Generale n.265 del 14-11-2025)

Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159

Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (25G00172) 

(GU Serie Generale n.254 del 31-10-2025)

Comunicato Senato 30 ottobre 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». (25A05968) 

(GU Serie Generale n.253 del 30-10-2025)

Legge 30 ottobre 2025, n. 164

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026. (25G00173)

 (GU Serie Generale n.257 del 05-11-2025)


Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026. (25G00135) 

(GU Serie Generale n.209 del 09-09-2025)

Lettera 9 ottobre 2025, AOOGABMI 172779

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito

Piano sperimentale welfare


Decreto Direttoriale 6 ottobre 2025, AOODGRUF 1343
Avviso pubblico convenzione non onerosa per dipendenti MIM

Legge 8 ottobre 2025, n. 151

Legge 8 ottobre 2025, n. 151

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi. (25G00153) 

(GU Serie Generale n.236 del 10-10-2025)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi

1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della
fratellanza, della tutela dell’ambiente e della solidarieta’,
incarnati dalla figura di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia,
e’ istituita la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, da
celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
2. All’articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le
parole: «il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;» e’ inserito il
seguente capoverso:
«il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono
d’Italia;».
3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni
speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e» sono sostituite dalle
seguenti: «della Santa Patrona d’Italia» e, al secondo comma, le
parole: «i Santi Patroni speciali d’Italia sono» sono sostituite
dalle seguenti: «la Santa Patrona d’Italia e’»;
b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d’Italia San
Francesco d’Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa
Patrona d’Italia».

Art. 2 Celebrazioni istituzionali

1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le
scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore
possono favorire l’organizzazione di eventi, di manifestazioni e di
celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San
Francesco d’Assisi.
2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale
possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le
associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed
educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della
fraternita’ tra i popoli, dell’inclusione sociale e della tutela
dell’ambiente.
3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell’ambito
della propria autonomia, la realizzazione di attivita’ didattiche e
di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d’Assisi,
alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 3 Disposizioni finanziarie e finali

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, e’
autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall’anno
2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio
sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e’
incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall’anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a
decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1°
gennaio 2026.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 8 ottobre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 27 maggio
1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di
ricorrenze festive», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2
Sono considerati giorni festivi, agli effetti della
osservanza del completo orario festivo e del divieto di
compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della
festa nazionale, i giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell’anno;
il giorno dell’Epifania;
il giorno della festa, di San Giuseppe;
il 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
il giorno di lunedi’ dopo Pasqua;
il giorno dell’Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1° maggio: Festa del Lavoro;
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e
Paolo;
il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;
il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco
d’Assisi, patrono d’Italia;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell’unita’ nazionale;
il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.».
– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 4 marzo
1958, n. 132 recante: «Ricorrenza festiva del 4 ottobre in
onore della Santa Patrona d’Italia Santa Caterina da
Siena», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1
Il 4 ottobre e’ considerato solennita’ civile e
giornata della pace, della fraternita’ e del dialogo tra
appartenenti a culture e religioni diverse, in onore della
Santa Patrona d’Italia Santa Caterina da Siena, ai sensi
dell’art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
In occasione della solennita’ civile del 4 ottobre sono
organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare
nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori
universali indicati al primo comma di cui la Santa Patrona
d’Italia e’ espressione.».

Note all’art. 3:
– Si riporta il testo del comma 200, dell’art. 1, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato legge di stabilita’ 2015»:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016. Il Fondo e’ ripartito annualmente
con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».

Legge 3 ottobre 2025, n. 150

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming). (25G00159) 

(GU Serie Generale n.235 del 09-10-2025)

Legge 3 ottobre 2025, n. 150

Legge 3 ottobre 2025, n. 150

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming). (25G00159) 

(GU Serie Generale n.235 del 09-10-2025)

Leggi 26 settembre 2025, nn. 141-142

Legge 26 settembre 2025, n. 141
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2024 (25G00150)

Legge 26 settembre 2025, n. 142
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2025 (25G00151)

Legge 23 settembre 2025, n. 132

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. (25G00143)

(GU Serie Generale n.223 del 25-09-2025)

Legge 30 luglio 2025, n. 109

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di universita’ e ricerca, istruzione e salute. (25G00120) 

(GU Serie Generale n.177 del 01-08-2025)


Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. (25G00102) 

(GU Serie Generale n.144 del 24-06-2025)

Legge 18 luglio 2025, n. 106

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. (25G00114) 

(GU Serie Generale n.171 del 25-07-2025)

Legge 5 giugno 2025, n. 79

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. (25G00087)

(GU Serie Generale n.129 del 06-06-2025)


Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. (25G00059) 

(GU Serie Generale n.81 del 07-04-2025)

Legge 9 maggio 2025, n. 69

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. (25G00076) 

(GU Serie Generale n.109 del 13-05-2025 – Suppl. Ordinario n. 16)