Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. (26G00139)
(GU Serie Generale n.153 del 04-07-2026)
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. (26G00139)
(GU Serie Generale n.153 del 04-07-2026)
Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. (26G00121)
(GU Serie Generale n.142 del 22-06-2026)
Legge 30 aprile 2026, n. 76
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. (26G00094)
(GU Serie Generale n.110 del 14-05-2026)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale
Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello
svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata
nazionale».
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le
regioni, le province, le citta’ metropolitane e i comuni possono
promuovere, nell’ambito della foro autonomia e delle rispettive
competenze, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri
pubblici e altre attivita’ finalizzati a valorizzare la liberta’ di
stampa e il ruolo svolto dall’informazione. Le iniziative e gli
eventi pubblici di cui al primo periodo sono organizzati informando
l’ordine dei giornalisti, le associazioni sindacali dei giornalisti e
i singoli professionisti e professioniste del giornalismo che operano
in contesti difficili e pericolosi come i teatri di guerra o che
svolgono inchieste sulla criminalita’ organizzata. Il Ministero della
cultura, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in collaborazione con
le organizzazioni di categoria piu’ rappresentative a livello
nazionale, puo’ organizzare altresi’ specifiche campagne di
comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare
attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
4. Nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e’
pubblicato l’elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento
della loro professione. L’elenco e’ altresi’ pubblicato nel sito
internet istituzionale dell’Ordine dei giornalisti. All’elenco e’
data ampia diffusione nell’ambito delle attivita’ ordinarie di
comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Nella Giornata nazionale le universita’, le scuole di
giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative
didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito
della loro attivita’ e ad approfondire la conoscenza dell’attivita’
professionale di giornalista nonche’ dedicare una lezione specifica
all’articolo 21 della Costituzione.
6. Per la Giornata nazionale possono essere promosse campagne
istituzionali per contrastare il linguaggio d’odio e le minacce
rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far
vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne
si sottolinea che la violenza on line e gli attacchi sono rivolti a
indebolire il giornalismo d’inchiesta, la liberta’ di espressione, la
critica e la fiducia che l’opinione pubblica ripone nella stampa;
7. Nell’ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale,
la societa’ concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal
contratto di servizio, puo’ dedicare adeguati spazi, nell’ambito
della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla
divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi
nell’esercizio della loro professione.
8. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della
presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 30 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
NOTE
Avvertenza
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni
in materia di ricorrenze festive», e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
– Si riporta il testo dell’articolo 21 della
Costituzione:
«Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione). La stampa non puo’ essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Si puo’ procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell’autorita’ giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non
sia possibile il tempestivo intervento dell’autorita’
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo’
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all’autorita’ giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge puo’ stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.».
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 91 del 20 aprile 2026). (26A02134)
(GU Serie Generale n.101 del 04-05-2026)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (26G00067)
(GU Serie Generale n.91 del 20-04-2026)
Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (26G00039)
(GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026)
Legge 7 aprile 2026, n. 53
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o societa’ sportive. (26G00069)
(GU Serie Generale n.94 del 23-04-2026)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso
l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, all’articolo 96 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «, nel rispetto dei criteri stabiliti
dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti:
«. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia,
sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a
disposizione delle societa’ e delle associazioni sportive gli
impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori
dell’orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attivita’
extracurricolari previste dal piano triennale dell’offerta formativa
nonche’ nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto
possono negare l’assenso all’utilizzo delle palestre, delle aree di
gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti
dall’articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di
gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi
scolastici nonche’ gli adempimenti occorrenti per garantire la
funzionalita’ degli stessi al termine di ogni utilizzo.
Dall’attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Le Associazioni e le Societa’ Sportive senza fini di
lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste
l’impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o
ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o
l’ammodernamento dell’impianto stesso. Se l’ente locale riconosce
l’interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con
l’associazione o la societa’ sportiva per l’uso gratuito
dell’impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al
valore dell’intervento. Dall’attuazione delle convenzioni di cui al
secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica»;
b) all’articolo 6:
1) al comma 4, la parola: «extracurriculari» e’ sostituita
dalla seguente: «extracurricolari» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «anche ai fini dello svolgimento delle sedute di
allenamento e delle gare ufficiali»;
2) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le finalita’ di cui al comma 4, i consigli di
istituto o di circolo, all’atto dell’approvazione o
dell’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa,
comunicano all’ente locale proprietario le attivita’ didattiche e
sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono
l’utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e
degli impianti sportivi scolastici».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Si riporta l’articolo 96 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, recante: “Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio
1994, come modificato dalla presente legge:
«Art. 96 (Uso delle attrezzature delle scuole per
attivita’ diverse da quelle scolastiche). – 1. Per lo
svolgimento delle attivita’ rientranti nelle loro
attribuzioni, e’ consentito alle regioni ed agli enti
locali territoriali l’uso dei locali e delle attrezzature
delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal
Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri
generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai
sensi della lettera f) dell’articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra
le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti
organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per
l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti
responsabili e le spese a carico della regione per il
personale, le pulizie, il consumo del materiale e l’impiego
dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono
essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico
per attivita’ che realizzino la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune
o la Provincia hanno facolta’ di disporne la temporanea
concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di
istituto. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis.
4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la
provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate,
mettono a disposizione delle societa’ e delle associazioni
sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative
attrezzature al di fuori dell’orario di svolgimento del
servizio scolastico e delle attivita’ extracurricolari
previste dal piano triennale dell’offerta formativa nonche’
nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico. I consigli di circolo o di
istituto possono negare l’assenso all’utilizzo delle
palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi
scolastici nei casi previsti dall’articolo 6, comma 4-bis,
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti
a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura
e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi
scolastici nonche’ gli adempimenti occorrenti per garantire
la funzionalita’ degli stessi al termine di ogni utilizzo.
Dall’attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in
volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato
formale istanza e devono stabilire le modalita’ dell’uso e
le conseguenti responsabilita’ in ordine alla sicurezza,
all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell’ambito delle strutture scolastiche, in orari
non dedicati all’attivita’ istituzionale o nel periodo
estivo, possono essere attuate, a norma dell’articolo 1
della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a
tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale
e la socializzazione della persona di eta’ minore al fine
di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in
attivita’ criminose.».
– Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante: “Attuazione
dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti
sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o
costruzione di impianti sportivi”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021″, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Associazioni e Societa’ Sportive senza fini
di lucro). – 1. Le Associazioni e le Societa’ Sportive
senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul
cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare,
riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare
accompagnato da un piano di fattibilita’ economico
finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e
l’ammodernamento e per la successiva gestione con la
previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e
l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale
riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida
direttamente la gestione gratuita dell’impianto
all’associazione o alla societa’ sportiva per una durata
proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento
e comunque non inferiore a cinque anni.
1-bis. Le Associazioni e le Societa’ Sportive senza
fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui
territorio insiste l’impianto sportivo scolastico da
rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la
rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento
dell’impianto stesso. Se l’ente locale riconosce
l’interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione
con l’associazione o la societa’ sportiva per l’uso
gratuito dell’impianto per una durata proporzionalmente
corrispondente al valore dell’intervento. Dall’attuazione
delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
«Art. 6 (Uso degli impianti sportivi). – 1. L’uso
degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali e’ aperto a tutti i cittadini e deve
essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte
le societa’ e associazioni sportive.
2. Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non
intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la
gestione e’ affidata in via preferenziale a societa’ e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei
soggetti affidatari.
3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti
nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, e della normativa euro-unitaria vigente.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell’attivita’ didattica e delle attivita’ sportive della
scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa’ e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti anche ai
fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle
gare ufficiali.
4-bis. Per le finalita’ di cui al comma 4, i consigli
di istituto o di circolo, all’atto dell’approvazione o
dell’aggiornamento del piano triennale dell’offerta
formativa, comunicano all’ente locale proprietario le
attivita’ didattiche e sportive della scuola, di cui al
medesimo comma 4, che impediscono l’utilizzo, anche
parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli
impianti sportivi scolastici.».
Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. (26G00054)
(GU Serie Generale n.72 del 27-03-2026)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 49 del 28 febbraio 2026). (26A01313) (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2026)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (26G00044)
(GU Serie Generale n.49 del 28-02-2026)
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (25G00213)
(GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025)
Legge 13 febbraio 2026, n. 18
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026. (26G00036)
(GU Serie Generale n.36 del 13-02-2026)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni
urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno
2026, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza:
Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
299 del 27 dicembre 2025.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 15.
Allegato
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
27 DICEMBRE 2025, N. 196
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: «spettano, gli» sono sostituite dalle
seguenti: «spettano gli» e le parole: «lett. a) e c)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere a) e c)»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i compensi» sono
inserite le seguenti: «dei componenti»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026,
di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della
Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni
amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la
composizione degli uffici elettorali di sezione interessati
all'abbinamento e' determinata dalla normativa per le elezioni
amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i
referendum relativamente ai compensi dei componenti degli uffici
elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9
della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entita' delle
maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo
1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di
riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede,
nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie
e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle
elezioni amministrative»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il
Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni
politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione
dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, e' incrementato di 6.117.690 euro per
l'anno 2026. Ai conseguenti oneri, pari a 6.117.690 euro per l'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6.107.690 euro,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Disposizioni per la validita' delle elezioni
amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola
lista). - 1. Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco
e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e
votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella
lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia
riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per
cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla.
Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano
esercitato il diritto di voto».
Decreto-Legge 27 dicembre 2025, n. 196
Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026. (25G00210)
(GU Serie Generale n.299 del 27-12-2025)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 48 e 75 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l'articolo 7;
Considerata la necessita' di favorire la partecipazione degli
elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in
occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste
nell'anno 2026;
Ritenuta la conseguente necessita' e urgenza di consentire il
tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di
adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalita' dei
procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento
contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto
e di scrutinio;
Considerata, altresi', la necessita' e l'urgenza di adeguare i
compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali
di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia
e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di votazione per
le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 e
per il loro eventuale abbinamento
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e
referendarie relative all'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella
giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.
2. In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di
cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e
dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,
n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1,
commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70,
aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste
per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni.
3. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di
consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi
uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica,
si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche
suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli
concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli
uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo
9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Appena completate le operazioni
di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni
consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle
consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a
quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
4. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di
elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati
o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni
amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena
completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei
votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di
scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza
interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo
scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali e' rinviato alle
ore 9 del martedi'.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
6.107.690 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 301 del 30 dicembre 2025). (26A00149)
(GU Serie Generale n.16 del 21-01-2026 – Suppl. Ordinario n. 2)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212)
(GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 – Suppl. Ordinario n. 42)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (25G00203)
(GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025)
Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (25G00172)
(GU Serie Generale n.254 del 31-10-2025)
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. (25G00174)
(GU Serie Generale n.265 del 14-11-2025)
Legge 10 novembre 2025, n. 168
Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi. (25G00177)
(GU Serie Generale n.267 del 17-11-2025)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia
1. Al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di
prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con
particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista
compreso tra il 1922 e il 1945, nonche’ preservarne la memoria nelle
future generazioni, e’ prevista la redazione della Mappa della
memoria attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali
e archivistiche, nonche’ di manifestazioni, convegni, mostre,
pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 300.000
euro per l’anno 2025.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alla Struttura di
missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2
Viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di
internamento e di concentramento in Italia
1. Presso il Ministero dell’istruzione e del merito e’ istituito un
fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l’anno 2025, per
promuovere e incentivare, nel rispetto dell’autonomia scolastica, i
viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di
internamento e di concentramento in Italia, con particolare
riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso
tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole
di ogni ordine e grado.
2. Il Ministro dell’istruzione e del merito, con proprio decreto,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce le modalita’ di utilizzo delle
risorse di cui al comma 1, stabilendo altresi’ la tipologia di spese
finanziabili.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2 della
presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 1.000.000 di euro per l’anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione e del merito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 10 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
SENATO DELLA REPUBBLICA
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». (25A05968)
(GU Serie Generale n.253 del 30-10-2025)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026. (25G00173)
(GU Serie Generale n.257 del 05-11-2025)
Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026. (25G00135)
(GU Serie Generale n.209 del 09-09-2025)
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito
Piano sperimentale welfare
Decreto Direttoriale 6 ottobre 2025, AOODGRUF 1343
Avviso pubblico convenzione non onerosa per dipendenti MIM