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Legge 9 maggio 2025, n. 69

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. (25G00076) 

(GU Serie Generale n.109 del 13-05-2025 – Suppl. Ordinario n. 16)

Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. (25G00059) 

(GU Serie Generale n.81 del 07-04-2025)

Legge 25 marzo 2025, n. 41

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. (25G00048)

(GU Serie Generale n.78 del 03-04-2025)

Legge 25 marzo 2025, n. 46

ERRATA-CORRIGE   

Comunicato relativo alla legge 25 marzo 2025, n. 46 recante: “Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria», nei campi medesimi.”. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 82 dell’8 aprile 2025). (25A02283) 

(GU Serie Generale n.83 del 09-04-2025)

Il titolo della legge citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 1, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, è sostituito dal seguente: “Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria» nei campi medesimi.”.


Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria», nei campi medesimi. (25G00054) 

(GU Serie Generale n.82 del 08-04-2025)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo l’articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, e’
aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Presso il Ministero dell’istruzione e del
merito e’ istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per promuovere e
incentivare, nel rispetto dell’autonomia scolastica, i “viaggi nella
memoria” ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli
ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di
far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto
all’estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la
persecuzione nazista della Shoah.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si
provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025,
2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. Il Ministro dell’istruzione e del merito, con proprio decreto,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, definisce le modalita’ di utilizzo delle
risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di
spese finanziabili».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 25 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– La legge 20 luglio 2000, n. 211, recante:
«Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti»
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2000.
– Si riporta il testo del comma 200, dell’art. 1, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita’ 2015)» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016. Il Fondo e’ ripartito annualmente
con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440 recante: «Istituzione del Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e
per gli interventi perequativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997:
«Art. 1 (Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi).
– 1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1997, e’
istituito nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo denominato “Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e
per gli interventi perequativi” destinato alla piena
realizzazione dell’autonomia scolastica, all’introduzione
dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all’innalzamento del livello di scolarita’ e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo
della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
l’adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e
gradi, ad interventi per la valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione
di interventi perequativi in favore delle istituzioni
scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
degli organici provinciali, l’incremento dell’offerta
formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate
con i fondi strutturali dell’Unione europea.
1-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014
parte del Fondo di cui al comma 1 e’ espressamente
destinata al finanziamento di progetti volti alla
costituzione o all’aggiornamento, presso le istituzioni
scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici
che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare
l’attivita’ didattica laboratoriale secondo parametri di
alta professionalita’. Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca individua con proprio
decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali e’ possibile presentare proposte di progetto
finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1,
individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilita’ di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui all’art.
2. Le eventuali disponibilita’ non utilizzate nel corso
dell’anno sono utilizzate nell’esercizio successivo.».

Decreto-Legge 19 marzo 2025, n. 27

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025. (25G00039) 

(GU Serie Generale n.65 del 19-03-2025)

Legge 14 marzo 2025, n. 26

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. (25G00034)

 (GU Serie Generale n.64 del 18-03-2025)

Legge 28 febbraio 2025, n. 20

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche’ per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (25G00028)

(GU Serie Generale n.50 del 01-03-2025)

Legge 21 febbraio 2025, n. 16

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura. (25G00023) 

(GU Serie Generale n.46 del 25-02-2025)

Legge 21 febbraio 2025, n. 15

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 45 del 24 febbraio 2025). (25A01450)

(GU Serie Generale n.54 del 06-03-2025)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (25G00024) 

(GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025)


Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00227)

(GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024)

Legge 19 febbraio 2025, n. 22

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. (25G00029)

(GU Serie Generale n.53 del 05-03-2025)

Legge 17 febbraio 2025, n. 21

Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. (25G00021) 

(GU Serie Generale n.52 del 04-03-2025)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Finalita’ e oggetto

1. La presente legge persegue la finalita’ di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore.
2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Art. 2 Introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera h-bis) e’ aggiunta la seguente:
«h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro».

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 17 febbraio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio


NOTE
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 2:
– Si riporta l’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante: «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento). –
1. In attuazione dell’articolo 2, con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito sono definite linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che individuano, ove non gia’ previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonche’ con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identita’, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalita’ e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile;
h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;
h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
1-bis. Per l’insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell’istruzione e del merito determina i contenuti d’intesa con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita’ di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi.
2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresi’ promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale e l’educazione finanziaria. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.».

Decreto-Legge 16 gennaio 2025, n. 1

(Raccolta 2025)

Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (25G00006)

(GU Serie Generale n.12 del 16-01-2025)

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE 
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 305 del 31 dicembre 2024). (25A00110) 

(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2025 – Suppl. Ordinario n. 2)


Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229) 

(GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 – Suppl. Ordinario n. 43)

Legge 20 dicembre 2024 , n. 199

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita’, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (24G00217)

(GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024)


Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (24G00178) 

(GU Serie Generale n.253 del 28-10-2024)

Legge 13 dicembre 2024 , n. 203

Disposizioni in materia di lavoro. (24G00218)

(GU Serie Generale n.303 del 28-12-2024)