Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202)
(GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202)
(GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche’ misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta’ personale. (20G00195)
(GU Serie Generale n.314 del 19-12-2020)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche’ misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta’ personale, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 18 dicembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 319 del 24 dicembre 2020). (21A00049)
(GU Serie Generale n.5 del 08-01-2021 – Suppl. Ordinario n. 1)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00197)
(GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 43)
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166)
(GU Serie Generale n. 269 del 28-10-2020)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182)
(GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129.
3. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 27 novembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)
(GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui e’ noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanita’ ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di dare attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prorogare i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di assicurare la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) all’Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il numero 16 e’ inserito il seguente: «16-bis Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
2) il numero 18 e’ sostituito dal seguente: «18 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
3) dopo il numero 19 e’ inserito il seguente: «19-bis Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
4) dopo il numero 24 e’ inserito il seguente: «24-bis Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
«30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
7) dopo il numero 33 e’ inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
8) dopo il numero 34 e’ aggiunto il seguente: «34-bis Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».
4. All’articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 6 e 7».
Art. 2 Continuita’ operativa del sistema di allerta COVID
1. All’articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e’ consentita l’interoperabilita’ con le piattaforme che operano, con le medesime finalita’, nel territorio dell’Unione europea.»;
b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 3 Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
1. I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.
Art. 4 Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui e’ noto che possono causare malattie infettive nell’uomo
1. All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» e’ inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3»; la nota 0a) e’ cosi’ formulata: «0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento
2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.».
Art. 5 Ultrattivita’ del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020
1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche’ le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell’obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonche’ dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
b) per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.
Art. 6 Copertura finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell’allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, e’ autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Legge 13 novembre 2020, n. 155
Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. (20G00174)
(GU n.294 del 26-11-2020)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. E’ istituita la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonche’ del personale socioassistenziale e del volontariato, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorarne il lavoro, l’impegno, la professionalita’ e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell’anno 2020.
2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, e’ considerata solennita’ civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell’orario di lavoro negli uffici pubblici ne’, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Art. 2
1. Il Governo, anche in coordinamento con gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie e con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalita’ di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 13 novembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Legge Costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. (20G00151)
(GU n.261 del 21-10-2020 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il referendum indetto in data 17 luglio 2020 ha dato risultato favorevole;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge costituzionale:
Art. 1 Numero dei deputati
1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» e’ sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» e’ sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» e’ sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
Art. 2 Numero dei senatori
1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» e’ sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» e’ sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» e’ sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu’ alti resti».
Art. 3 Senatori a vita
1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica puo’ nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo’ in alcun caso essere superiore a cinque».
Art. 4 Decorrenza delle disposizioni
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 19 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (20G00145)
(GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
Art. 1
1. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data a Roma, addi’ 13 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05691)
(GU Serie Generale n.266 del 26-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 40)
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126 concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05822) (GU Serie Generale n.262 del 22-10-2020)
Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pagina 2, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dove e’ scritto: «alla rubrica e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “e di contratti di somministrazione”.», leggasi: «alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di contratti di somministrazione”.»;
alla pagina 4, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dove e’ scritto: «al comma 8, le parole da: “decreto ministeriale” fino a “4 gennaio 2000” sono sostituite…», leggasi: «al comma 8, le parole da: “decreto ministeriale” fino a: “4 gennaio 2000” sono sostituite…»;
alla pagina 12, seconda colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 37-bis al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dove e’ scritto: «Art. 37-bis (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337)», leggasi: «Art. 37-bis (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337)»;
alla pagina 13, seconda colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 37-ter al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 1, lettera b), i segni di interpunzione «;» presenti alla fine delle voci 16-bis e16-ter, ed il segno di interpunzione «.» presente alla fine della voce 16-quater, prima della chiusura degli apici, sono da intendersi espunti;
alla pagina 19, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 3-quinquies, dove e’ scritto: «13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi…», leggasi: «13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi…»; ed ancora, alla seconda colonna, al comma 3-novies, dove e’ scritto: «3-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in … e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivante dai commi 1 e 2 per l’anno 2022.», leggasi: «3-novies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 3-sexies a 3-octies, valutati in … e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivante dai commi 3-sexies e 3-septies per l’anno 2022.»;
alla pagina 20, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al primo capoverso, dove e’ scritto: «al comma 1, le parole: “e la relativa capacita’ fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “e la cui relativa capacita’ fiscale”;», leggasi: «al comma 1, le parole: “e la relativa capacita’ fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “e la cui capacita’ fiscale”;»;
alla pagina 32, seconda colonna, nella parte in cui si inserisce all’art. 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 2, alinea, un periodo dopo il primo, dove e’ scritto: «…CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992…», leggasi: «…CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992…»; ed ancora, alla pagina 33, prima colonna, al comma 22, dove e’ scritto: «al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le parole: “e dal Sindaco di Chioggia” sono sostituite dalle seguenti: “dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti” e le parole: “Cavallino Treporti, Chioggia,” sono soppresse;», leggasi: «al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le parole: “e dal Sindaco di Chioggia” sono sostituite dalle seguenti: “, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti” e le parole: “Cavallino Treporti, Chioggia,” sono soppresse;».
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05819) (GU Serie Generale n.262 del 22-10-2020)
Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020, alla pagina 22, prima colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 57-bis al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, lettera a), anziche’: «a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;», leggasi: «a) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: “1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;».
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05728) (GU Serie Generale n.259 del 19-10-2020)
Nell’allegato alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 32, seconda colonna, nella parte in cui viene inserito all’art. 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 2, alinea, un periodo dopo il primo, dove e’ scritto: «… del 30 novembre 209, e 92/43/CEE …», leggasi: «… del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE …»
dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (20G00145)
(GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37)
Art. 21 – bis Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
2. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavo-ro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, sal-vo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.
6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 -ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA, UNIVERSITÀ ED EMERGENZA
Art. 32. Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021.
1. Il fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nell’anno 2020 e di 600 milioni di euro nell’anno 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa.
2. Quota parte dell’incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell’anno 2020 e a 48 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata:
a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche;
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento cultura-le, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Quota parte dell’incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell’anno 2020 e a 552 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata:
a) al potenziamento delle misure previste all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermi restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui all’articolo 235 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;
b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 5, all’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e all’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgi-mento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.
4. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo , per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.
5. Con il decreto di cui all’articolo 235 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 sono determinate le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate.
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all’articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
6 -bis . Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previ-ste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall’azienda sanitaria locale, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.
6 -ter . Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
6 -quater . All’articolo 231 -bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali presta-zioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi».
6 -quinquies . Il decreto attuativo di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6 -sexies . All’articolo 1, comma 2 -bis , del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «valutazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione periodica e finale».
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.
7 -bis . Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all’attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 del-le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorri-mento della graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 e dell’avviso pubblico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 24404 dell’11 luglio 2019.
7 -ter . All’onere derivante dal comma 7 -bis , pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020, l’accantonamento relativo al Mini-stero dell’economia e delle finanze e, quanto a 10 milio-ni di euro per l’anno 2021, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 32 – bis Interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021
1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalità di cui all’articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto, prioritariamente per affitti di spa-zi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previ-ste dall’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l’edilizia scolastica, adottate ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell’istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall’articolo 58 -octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 di-cembre 2019, n. 157. Alle medesime finalità il Ministero dell’istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58 -octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo.
4. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 502, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All’articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il primo periodo è soppresso.
5. A decorrere dall’anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell’articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono iscritte in un apposi-to capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. La quota aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro è versata al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previ-ste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.
6. Nell’ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d’intesa con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. L’ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bi-lancio, può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell’istituto.
Art. 32 – ter Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche
1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche, limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall’articolo 4 -bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l’approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l’anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data del-la presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposi-zioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi prece-denti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell’incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell’attività di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all’assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell’istruzione attuative dell’articolo 231 -bis del medesimo decreto-legge, e all’articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.
2. Ai fini dell’utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall’anno scola-stico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.
3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50 per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L’istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall’articolo 35, comma 5 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso.
5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.
6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all’articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 126 del 2019.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 48. Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 è sostituito dal seguente: «63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.».
2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell’istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto de- finiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, di cui all’arti- colo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 114.
Art. 48 – bis Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni
1. Per l’anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educati- vo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. (20G00122)
(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 30)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 203 del 14 agosto 2020). (20A04573)
(GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020)
Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario, alla pagina 28, prima colonna, all’articolo 58, comma 2, terzo periodo, anziche’: «Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attivita’ a decorrere dal 1° gennaio 2019.» leggasi: «Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l’attivita’ a decorrere dal 1° gennaio 2019.».
Legge 25 settembre 2020, n. 124
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00143)
(GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 25 settembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83
Testo del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, (in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 214), coordinato con la legge di conversione 25 settembre 2020, n. 124 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica». (20A05271)
(GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020)
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dall’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Proroga dei termini previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche’ di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.
1-bis. All’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: «sospensione dei congressi,» sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli inerenti alle attivita’ medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),».
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».
3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell’allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
5. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
6. Al fine di garantire, anche nell’ambito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la piena continuita’ nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
b) all’articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
c) all’articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».
Art. 1-bis Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33
1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilita’ con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112)
(GU n.190 del 30-7-2020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanita’ ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche’ la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Proroga dei termini previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche’ di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».
3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell’allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
5. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
6. Al fine di garantire, anche nell’ambito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuita’ nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
b) all’articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
c) all’articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».
Art. 2 Disposizioni finanziarie
1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa.
Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 228 del 14 settembre 2020). (20A04997)
(GU Serie Generale n.241 del 29-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 35)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00139)
(GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Comunicato di rettifica relativo al testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale». (20A05241)
(GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020)
Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 228 del 14 settembre 2020, all’art. 17 (Stabilita’ finanziaria degli enti locali), comma 2, il periodo: «…qualora l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche’ in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.» e’ sostituito dal seguente: «…qualora l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorche’ in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.».
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096)
(GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020). (20A04049)
(GU Serie Generale n.184 del 23-07-2020)
Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario:
alla pagina 36, prima colonna, all’articolo 38, comma 1, lettera g), anziche’: «g) l’articolo 36, i commi 3 e 4 dell’articolo 145 e il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato n. 25, sono abrogati.» leggasi: «g) i commi 3 e 4 dell’articolo 145, nonche’ l’articolo 36 ed il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato 25, sono abrogati.»;
alla pagina 40, prima colonna, all’articolo 43, comma 7, anziche’: «7. All’articolo 38, comma 6» leggasi: «7. All’articolo 38, comma 7».
Legge 7 agosto 2020, n. 98
Conversione in legge del decreto-legge 3l luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (20G00117)
(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. E’ convertito in legge il decreto-legge 3l luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parita’ di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 agosto 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Bonetti, Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 luglio 2020, n. 86
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 191 del 31 luglio 2020), convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2020, n. 98 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di parita’ di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.». (20A04370)
(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)
Art. 1
Intervento sostitutivo in materia di consultazioni elettorali regionali per l’anno 2020
1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonche’ dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all’articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l’assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.
2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l’unita’ giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ciascun elettore puo’ esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall’altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;
b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all’annullamento della seconda preferenza.
3. Il Prefetto di Bari e’ nominato commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con il comma 2, fermo restando il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali di cui al comma 3 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86
Disposizioni urgenti in materia di parita’ di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (20G00116)
(GU Serie Generale n.191 del 31-07-2020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, che, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, stabilisce in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonche’ dei Consigli regionali;
Atteso che tra i principi fondamentali vincolanti per la funzione legislativa regionale in materia di sistemi elettorali e’ stabilito il principio di promozione delle pari opportunita’ tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20, che declina i criteri di attuazione del principio di promozione di pari opportunita’ tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive, prescrivendo meccanismi formali di garanzia di tale principio nella disciplina regolativa delle preferenze e delle candidature;
Ritenuto necessario a tutela dell’unita’ giuridica della Repubblica garantire l’effettivita’ del rispetto del principio di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ai sensi dell’articolo 51, primo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 120 della Costituzione;
Visto l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’atto di formale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alla Regione Puglia in data 23 luglio 2020, per adeguare, entro il 28 luglio 2020, le disposizioni della propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunita’ tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20;
Considerato che la Regione interessata non ha provveduto ad adottare, nel termine indicato, le necessarie disposizioni di adeguamento della propria legislazione elettorale;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell’unita’ giuridica della Repubblica;
Visto l’invito al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia, a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2020;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Intervento sostitutivo in materia di consultazioni elettorali regionali per l’anno 2020
1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonche’ dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all’articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l’assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.
2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l’unita’ giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ciascun elettore puo’ esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall’altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;
b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all’annullamento della seconda preferenza.
3. Il Prefetto di Bari e’ nominato commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con il comma 2, fermo restando il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali di cui al comma 3 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Bonetti, Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia
Lamorgese, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095)
(GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 17 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020). (20A04100)
(GU Serie Generale n.189 del 29-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 26)
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto.
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00052)
(Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02800)
(GU Serie Generale n.129 del 20-05-2020)
Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario:
– alla pagina 111, all’articolo 112:
nella rubrica le parole: «e comuni dichiarati zona rossa» sono soppresse;
al comma 1, primo periodo, le parole: «nonche’ i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, ….» sono soppresse;
– alla pagina 204, all’articolo 226, comma 1, anziche’: «… del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, …», leggasi: «… del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, ….»;
– alla pagina 228, all’articolo 249, comma 1, anziche’: «… del medesimo articolo 250, possono essere applicati…», leggasi: «… del medesimo articolo 247, possono essere applicati…».
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02801)
(GU Serie Generale n.129 del 20-05-2020)
La data riportata in calce al decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pagina 252, deve intendersi «19 maggio 2020» anziche’ «18 maggio 2020».
da Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Titolo III
Misure in favore dei lavoratori
Capo II
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali
Art. 83 Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’eta’ o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita’ che possono caratterizzare una maggiore rischiosita’. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilita’ di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo puo’ essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L’inidoneita’ alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non puo’ in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
4. Per le finalita’ di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita’ produttive in condizioni di salubrita’ e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita’ lavorative l’INAIL e’ autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta’ non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Titolo VIII
Misure di settore
Capo VIII
Misure in materia di istruzione
Art. 230 Incremento posti concorsi banditi
1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e’ stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.
2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e’ incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e’ stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell’istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori. All’onere di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 231 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021
1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attivita’ scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalita’:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonche’ di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilita’, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalita’ didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonche’ a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attivita’ didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonche’ interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell’istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell’istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell’Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate , in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno gia’ realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell’istruzione, con le modalita’ dallo stesso stabilite, la necessita’ di ulteriori risorse per le medesime finalita’ previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilita’ di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attivita’ in presenza, il Ministero dell’istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unita’ di personale coinvolti.
7. Per le finalita’ di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
8. Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell’istruzione, dal giorno seguente all’entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l’ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l’obiettivo di accelerare l’avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita’ in esso stabilite.
11. Il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 232 Edilizia scolastica
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: “Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l’assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell’istruzione qualora restino invariati le modalita’ di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione gia’ autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze.”.
2. In considerazione dell’attuale fase emergenziale e’ ammessa l’anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione gia’ autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. All’articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola “vincolate” e’ aggiunta la seguente “prioritariamente”;
b) dopo la parola “cantierizzazione” sono aggiunte le seguenti “e al completamento”.
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
5. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attivita’ didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalita’ sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, e’ da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell’istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.
8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche’ per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e’ incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020.
9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 233 Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni
1. Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e’ incrementato, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.
2. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita’ nell’erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l’anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell’adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall’intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.
3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e’ erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo e’ ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in eta’ compresa tra zero e sei anni di eta’. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.
4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e’ erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di eta’, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo e’ ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di eta’ iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 234 Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica
1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche’ per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l’organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell’istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarita’ del Ministero dell’istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.
Art. 235 Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell’istruzione
1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e’ istituito un fondo, denominato “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo e’ ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Capo XII
Accelerazioni concorsi
Sezione III
Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 263 Disposizioni in materia di flessibilita’ del lavoro pubblico e di lavoro agile
1. Al fine di assicurare la continuita’ dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita’ produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilita’ dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita’ di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalita’ organizzative possono essere individuate con uno o piu’ decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita’.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo e’ valutata ai fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e’ consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita’ sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00092)
(GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051)
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell’attuale stato della situazione epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure di contenimento della diffusione del COVID-19
Art. 2.
Sanzioni e controlli
Art. 3.
Disposizioni finali
Art. 4.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
SPERANZA, Ministro della salute
LAMORGESE, Ministro dell’interno
BONAFEDE, Ministro della giustizia
GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Legge 2 luglio 2020, n. 72
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (20G00090)
(GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 2 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30
Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 119 del 10 maggio 2020, Edizione straordinaria), coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2020, n. 72 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2». (20A03643)
(GU n.171 del 9-7-2020)
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT
1. In considerazione della necessita’ di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell’articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche’ dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanita’ pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualita’ di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalita’ individuate dal presente articolo e dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche’ nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Per l’esclusivo svolgimento dell’indagine di cui al comma 1, basata sull’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di un’apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute.
3. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i propri registri statistici individui, unita’ economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o piu’ campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di eta’, genere e settore di attivita’ economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2. 3-bis. Nell’ambito della relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono ricomprese le attivita’ svolte dall’ISTAT ai sensi del presente decreto.
4. L’ISTAT trasmette, con modalita’ sicure, alla piattaforma di cui al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonche’ degli esercenti la responsabilita’ genitoriale o del tutore o dell’affidatario dei minori d’eta’ rientranti nei medesimi campioni. I competenti uffici del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dare riscontro con modalita’ sicure, le utenze di telefonia dei clienti che rientrano nei campioni o che esercitano la responsabilita’ genitoriale o sono tutori o affidatari di minori rientranti nei campioni.
5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al fine di favorire l’adesione all’indagine, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano con modalita’ sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinche’ li informino dell’indagine in corso. Avvalendosi delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilita’ dei singoli all’effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l’appuntamento per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario predisposto dall’ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalita’ di cui al presente articolo, nonche’ indicando le fonti di cognizione delle informazioni complete. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili nei siti internet istituzionali del Ministero della salute e dell’ISTAT.
6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo sono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei predetti laboratori, comunicano, con modalita’ sicure, all’interessato i risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, comunicano i risultati delle analisi ai soggetti di cui al comma 1. I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani», istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009, nel rispetto delle Linee Guida per l’istituzione e l’accreditamento delle biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri il 19 aprile 2006. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati e’ effettuato per esclusive finalita’ di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, e successive modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica e’ il Ministero della salute e l’accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le predette finalita’ di ricerca, e’ consentito esclusivamente nell’ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le finalita’ di cui al presente comma presso la predetta banca biologica per un periodo non superiore a cinque anni.
7. I dati raccolti nell’ambito dell’indagine di cui al comma 1, privi di identificativi diretti, possono essere comunicati, per finalita’ scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche’ agli ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d’intesa con il Presidente dell’ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell’articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte dei soggetti di cui al comma 1. L’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono trattare i dati raccolti nell’ambito dell’indagine di cui al comma 1 per finalita’ di ricerca scientifica.
8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento dell’indagine, si avvalgono, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni, delle province autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonche’ dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalita’ di analisi e programmazione nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso, hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalita’ che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, e ai dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome in maniera anonima e aggregata, a soli fini comparativi. La diffusione dei dati e’ autorizzata solo in forma anonima e aggregata.
9. Ai fini dello svolgimento dell’indagine di cui al comma 1, possono essere acquisiti dati personali relativi ai soggetti rientranti nel campione presenti nel nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, nonche’ quelli presenti nell’anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257, del 5 novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie.
10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita’ di cui al presente articolo; per il perseguimento delle finalita’ statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e l’ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.
11. I dati personali raccolti ai sensi del presente articolo vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento delle finalita’ individuate dal presente articolo e nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti coinvolti.
12. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, per le finalita’ di cui al presente articolo, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonche’ ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1.
13. In ragione dell’urgenza e fermo restando quanto previsto dall’articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attivita’ di cui al presente articolo, i soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita’ descritte dall’articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
14. Per le finalita’ di cui al presente articolo, l’ISTAT, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi. Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro per l’anno 2020, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’ISTAT. Al relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 199.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
15. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, e’ autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 220.000 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Per l’attivita’ svolta dalla Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo, e’ autorizzata la spesa di euro 1.700.000; per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, e’ autorizzata la spesa di euro 700.000; per l’acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche e’ autorizzata la spesa di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 1 bis Modifiche all’articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
1. All’articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei unita’» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unita’»;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Per le finalita’ di cui al presente articolo, e’ autorizzata la spesa di euro 230.980 per l’anno 2020 e di euro 346.470 per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede:
a) per l’anno 2020:
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui all’articolo 613 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri, nonche’ per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita’ di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita’ operative, di cui all’articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l’anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri, nonche’ per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita’ di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita’ operative, di cui all’articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Legge 19 giugno 2020, n. 59
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020. (20G00085)
(GU Serie Generale n.154 del 19-06-2020)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 19 giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26
Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 103 del 20 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020.». (20A03311)
(GU n.154 del 19-6-2020)
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )). A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall’art. 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche’ dall’art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 e’ fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica ((e nel lunedi’ successivo compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono ((inserite)) nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020((. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell’anno 2021));
d) in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo e’ previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente ((tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo)) al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica ((e nel lunedi’ successivo compresi)) nei sei giorni ulteriori;
((d-bis) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi e’ prorogata la durata del mandato di quelli in carica.))
((Art. 1-bis Modalita’ di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020
1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi’, dalle ore 7 alle ore 15.
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all’accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all’art. 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresi’, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e’ rinviato alle ore 9 del martedi’, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e’ ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell’esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche’ di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e’ ridotto a un terzo.
6. E’ fatta salva per ciascuna regione la possibilita’ di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.))
((Art. 1-ter Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali
1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalita’ operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.))
Art. 2 Clausola di neutralita’ finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00059)
(GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 giugno 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.(20G00042)
(GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)