Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse
e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale
scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati
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Legge 8 agosto 2024, n. 121
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. (24G00139)
(GU Serie Generale n.196 del 22-08-2024)
Legge 29 luglio 2024, n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. (24G00123)
(GU Serie Generale n.177 del 30-07-2024)
Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. (24G00089)
(GU Serie Generale n.126 del 31-05-2024)
Legge 4 luglio 2024, n. 95
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (24G00113)
(GU Serie Generale n.157 del 06-07-2024)
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (24G00077)
(GU Serie Generale n.105 del 07-05-2024)
Legge 4 luglio 2024, n. 104
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. (24G00120)
(GU Serie Generale n.168 del 19-07-2024)
Legge 28 giugno 2024, n. 90
Legge 28 giugno 2024, n. 90
Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (24G00108)
(GU Serie Generale n.153 del 02-07-2024)
Legge 28 giugno 2024, n. 90
Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (24G00108)
(GU Serie Generale n.153 del 02-07-2024)
Legge 26 giugno 2024, n. 86
Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (24G00104)
(GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024)
Legge 17 maggio 2024, n. 70
Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. (24G00086)
(GU Serie Generale n.125 del 30-05-2024)
Legge 29 aprile 2024, n. 56
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00074)
(GU Serie Generale n.100 del 30-04-2024 – Suppl. Ordinario n. 19)
Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 52 del 2 marzo 2024). (24A01284)
(GU Serie Generale n.54 del 05-03-2024)
Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 29, prima colonna, all’articolo 22, comma 1, lettera c), capoverso art. 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato), al comma 2, all’ultimo periodo, dove e’ scritto: «… per l’anno 2024 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall’anno 2025 … » leggasi: «… per l’anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall’anno 2027 … ».
Legge 15 aprile 2024, n. 55
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. (24G00072)
(GU Serie Generale n.95 del 23-04-2024)
Legge 4 marzo 2024, n. 25
Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. (24G00043)
(GU Serie Generale n.63 del 15-03-2024)
Legge 1 marzo 2024, n. 27
Legge 1 marzo 2024, n. 27
Istituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. (24G00044)
(GU Serie Generale n.64 del 16-03-2024)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate
1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate.
2. La Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2
Iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate
1. Per celebrare la Giornata di cui all’articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell’autonomia scolastica, possono
promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell’Unita’ nazionale, della difesa della Patria, nonche’ sul ruolo delle Forze armate nell’ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificita’ storiche e territoriali.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettivita’ in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilita’ e della tutela ambientale, le iniziative degli
istituti scolastici sono volte a far conoscere le attivita’ alle quali concorrono le Forze armate nell’ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamita’ e di straordinaria necessita’ e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalita’ e del terrorismo nonche’ di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 1° marzo 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
– La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
Legge 23 febbraio 2024, n. 18
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 49 del 28 febbraio 2024). (24A01282)
(GU Serie Generale n.60 del 12-03-2024 – Suppl. Ordinario n. 12)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00033)
(GU Serie Generale n.49 del 28-02-2024)
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (23G00227)
(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023)
Legge 21 febbraio 2024, n. 16
Legge 21 febbraio 2024, n. 16
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. (24G00029)
(GU Serie Generale n.47 del 26-02-2024)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca indice,
con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del “Giorno
del ricordo” di cui al comma 1, in collaborazione con le universita’
italiane e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM). Il concorso e’ rivolto ai laureandi sia del corso
triennale che di quello magistrale delle facolta’ di architettura,
design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo (DAMS), nonche’ dei corsi di primo e di
secondo livello presso le istituzioni dell’AFAM e ai dottorandi
afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e’
finalizzato a premiare il progetto piu’ meritevole per la
realizzazione di un’installazione temporanea, opera d’arte in
qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in
occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione,
differente ogni anno. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 200.000
euro annui a decorrere dall’anno 2024.
2-ter. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si
provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la
partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni
degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonche’ delle universita’ e
delle istituzioni dell’AFAM, che si avvale della consulenza a titolo
gratuito di storici dell’arte, per l’elaborazione del bando di
concorso e per l’individuazione dei criteri di valutazione delle
opere di cui al comma 2-bis, dell’eventuale premialita’ da
riconoscere, nonche’ della citta’ che annualmente ospita
l’installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai
sensi del medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitato
tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a
200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’universita’ e della ricerca»;
2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;
b) dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. – 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione e del merito e’ istituito un fondo, con una dotazione
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per
promuovere e incentivare, nel rispetto dell’autonomia scolastica, i
“Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell’esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli” per gli
studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la
coscienza civica delle nuove generazioni, nonche’ di favorire il
dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle
popolazioni dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della
Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre
alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di
garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale
italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi
formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione
secondo le linee guida del Ministero dell’istruzione e del merito per
la didattica della frontiera adriatica.
2. Il Ministro dell’istruzione e del merito, con proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato
tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro
dell’istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti
della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e
dalmati, definisce le modalita’ di utilizzo delle risorse di cui al
comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-ter. – 1. E’ concesso un finanziamento di 300.000 euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui a
ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per
la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di
Basovizza; l’Unione degli istriani di Trieste per la gestione del
“Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)”
di Padriciano a Trieste; l’Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle
masserizie dell’esodo “Magazzino 18” del Porto vecchio di Trieste; la
Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e
dalmati per attivita’ di formazione svolte d’intesa con il Ministero
dell’istruzione e del merito.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a
300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”
della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero»;
c) all’articolo 3, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito
interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 puo’
essere presentata altresi’ dal sindaco del comune di nascita degli
infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune
di nascita non rientri piu’ nel territorio dello Stato italiano, il
riconoscimento puo’ essere richiesto dalle associazioni storiche e
riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega
nazionale di Trieste».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 febbraio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge
30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del
ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli
infoibati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile
2004, n. 86, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio
quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di
tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e
della piu' complessa vicenda del confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste
iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi
presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. E'
altresi' favorita, da parte di istituzioni ed enti, la
realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in
modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali
iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio
culturale, storico, letterario e artistico degli italiani
dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare
ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni
trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e
culturale del territorio della costa nord-orientale
adriatica ed altresi' a preservare le tradizioni delle
comunita' istriano-dalmate residenti nel territorio
nazionale e all'estero.
2-bis. Il Ministero dell'universita' e della ricerca
indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in
occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in
collaborazione con le universita' italiane e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM). Il concorso e' rivolto ai laureandi sia del corso
triennale che di quello magistrale delle facolta' di
architettura, design, beni culturali, ingegneria e
discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
(DAMS), nonche' dei corsi di primo e di secondo livello
presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti
alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e'
finalizzato a premiare il progetto piu' meritevole per la
realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte
in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di
un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo
di regione, differente ogni anno. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, si provvede alla costituzione di un
comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di
rappresentanti della Federazione delle associazioni degli
esuli istriani, fiumani e dalmati nonche' delle universita'
e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della
consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte, per
l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione
dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma
2-bis, dell'eventuale premialita' da riconoscere, nonche'
della citta' che annualmente ospita l'installazione
artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del
medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitato
tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 e'
considerato solennita' civile ai sensi dell'articolo 3
della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina
riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici ne',
qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di
vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di
ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
"Art. 3. 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti
e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di
coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in
Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine
orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonche' ai
soggetti di cui al comma 2, e' concessa, a domanda e a
titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna
metallica con relativo diploma nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma
1.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti,
gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse
zone, sono stati soppressi mediante annegamento,
fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo
perpetrati. Il riconoscimento puo' essere concesso anche ai
congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo
il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte
sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e
prigionia, escludendo quelli che sono morti in
combattimento.
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono
stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2
mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a
servizio dell'Italia.
3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito
interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma
1 puo' essere presentata altresi' dal sindaco del comune di
nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1
e 2. Qualora il comune di nascita non rientri piu' nel
territorio dello Stato italiano, il riconoscimento puo'
essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute
degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega
nazionale di Trieste.».