10 2000

31 ottobre Elezione OOCC

La CM 192/00 stabilisce che entro il 31 ottobre si svolgano le elezioni

  • dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione, e dei rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori nei consigli di classe e nei consigli d’istituto (a norma degli artt. 21 e 22 dell’OM 215/91);
  • dei due rappresentanti per ciascuna scuola o istituto (statale, paritario, pareggiato e legalmente riconosciuto) nella consulta provinciale degli studenti, in applicazione del 1° comma dell’art. 5 del DPR 156/99, che ha modificato l’art. 6 del DPR 567/96 e con la procedura semplificata prevista degli artt. 21 e 22 dell’OM 215/91.

Sul tema interviene dalle pagine di Educazione&Scuola, Eugenio Donadoni con:

decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436 (in GU 5 febbraio 2001, n. 29)
Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)

nota 31 ottobre 2000, Prot.n. 4690/A1
“Sottodiciotto Filmfestival – Cinema Scuola Ragazzi” (Torino, 3-9 novembre 2000) – Seminari di approfondimento tematico (Torino, 6 novembre 2000)

decreto 30 ottobre 2000
Formazione della graduatoria nazionale permanente dei Collaboratori scolastici (IV^ Q.F.) nel ruolo nazionale delle Accademie e dei Conservatori di musica statali

circolare 30 ottobre 2000, n. 245
Disponibilità posti di sostegno – Attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato

nota 30 ottobre 2000, Prot.n. 116 /DS
Legge n.124, art.8 – Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato Ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2000 per addetti a Lavori Socialmente Utili –

decreto 27 ottobre 2000, n. 244
Costituzione del Comitato Tecnico Nazionale per l’accreditamento degli Enti e la qualificazione delle associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, che offrono formazione

nota 27 ottobre 2000, Prot. 2560
Partecipazioni Olimpiadi di Informatica 2001

legge 27 ottobre 2000, n. 306 (in GU 28 ottobre 2000, n. 253)
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 agosto 2000, n. 240, recante Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001

27 ottobre Riforme

Il 27 ottobre il ministro della PI, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale della scuola cattolica, ha annunciato che la riforma dei cicli scolastici (il cui documento preparatorio è stato ultimato lo scorso settembre dalla Commissione insediatasi il 27 giugno us) sarà presentata al Consiglio dei ministri della prossima settimana.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, nella medesima mattinata, il regolamento di riorganizzazione del ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi del decreto legislativo 300/99.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa del MPI:

Il Consiglio dei ministri ha approvato questa mattina il regolamento di riorganizzazione del ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi del decreto legge n. 300/99 di riordino dei ministeri. L’ulteriore esame si è reso necessario per adeguarsi alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti. Il testo è stato ridotto da 18 a 9 articoli. Tutte le disposizioni, relative alla riorganizzazione dell’amministrazione centrale e periferica, restano sostanzialmente disciplinate così come era stato previsto dal provvedimento approvato nella seduta del 14 luglio 2000, ad eccezione di quelle relative agli uffici di diretta collaborazione con il ministro.

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

decreto 26 ottobre 2000, n. 243
Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

circolare 26 ottobre 2000, n. 240
Programmazione dei Fondi strutturali 2000/2006

nota MURST 26 ottobre 2000, Prot. 8230/22-SP
Scuole di specializzazioni mediche a.a. 2000/2001

25 – 26 ottobre Elezioni RSU

Il 25 ottobre ha inizio la procedura elettorale prevista dall’Accordo-Quadro del 7.8.1998 per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie della Scuola indette con Protocollo d’intesa 19.01.99, trasformato in Decreto Legge n. 5 del 22.01.99 e convertito in Legge n. 69 del 24.03.99, sottoscritto dall’ARAN e dalle Confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL e UGL.

Le elezioni si svolgeranno, secondo le modalità previste dalla nota prot. n. D7/2750 del 11.09.2000, dal 13 al 16 dicembre 2000 nelle istituzioni scolastiche riportate nell’Elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2000.

Queste le scadenze previste dalla nota prot. n. D7/2823 del 22.9.2000:

  • 25 ottobre: inizio procedura elettorale;
  • dal 26 ottobre: consegna elenco alfabetico elettori;
  • 4 novembre: termine per l’insediamento della commissione elettorale;
  • 9 novembre: termine per la costituzione della commissione elettorale;
  • 14 novembre: termine per la presentazione delle liste;
  • 5 dicembre: affissione liste elettorali;
  • dal 13 al 16 dicembre: elezioni;
  • 16 dicembre: scrutinio.

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

03 – 26 ottobre Scuola e Parlamento

Camera
Aula 17, 18 Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001Il 17 ottobre l’Aula respinge tutti gli emendamenti proposti; sono accolti i seguenti OdG:  9/7346/2 (riformulato), 9/7346/3 (riformulato), 9/7346/5 (come raccomandazione), 9/7346/7 (come raccomandazione), 9/7346/9, 9/7346/10 (riformulato), 9/7346/13 (come raccomandazione) e 9/7346/14 (come raccomandazione).

Il 18 ottobre è approvata definitivamente la Legge di conversione del Decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (168 voti favorevoli, 140 contrari ed 1 astenuto).

Aula 17, 18 Interpellanze18 ottobre 2000 – Problema del precariato e avvio dell’anno scolastico:

MARIA LENTI. Signor Presidente, signor ministro, riprendo alcuni dati che lei ha sottolineato in alcune interviste: mancano gli insegnanti, ci sono 80 mila cattedre vuote però ci sono anche i precari (si calcola che siano poco meno di 150 mila). Lei ha anche dichiarato che l’anno scolastico non è ancora decollato a pieno ritmo, ed è vero (lo constatiamo dappertutto). Tra il precariato che esiste, l’anno scolastico che non va avanti e che non inizia stabilmente, la difficile situazione degli insegnanti precari che ogni anno devono misurarsi con graduatorie, peraltro contestate, come in un’agenzia di questa mattina, non le sembra, signor ministro, che vi sia qualche discrepanza tra le dichiarazioni e i fatti? Cosa fa il Governo in questo senso? Come mi risponde?
TULLIO DE MAURO, Ministro della pubblica istruzione. Nel mese di luglio scorso l’amministrazione della pubblica istruzione ha chiesto al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alle assunzioni di personale di ruolo. Alla luce delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica che devono essere rispettate da tutte le amministrazioni, l’autorizzazione non potrà che coprire parzialmente il fabbisogno di personale docente e non docente, ma comunque lo coprirà in maniera da garantire la regolare erogazione del servizio scolastico. Il complesso iter procedurale, per pervenire all’autorizzazione all’assunzione in ruolo di circa 42 mila persone è in atto, a fronte di una disponibilità di posti di personale docente pari a 63.356, non si è ancora concluso. Lo attendiamo di giorno in giorno. Ovviamente, non si potrà coprire la disponibilità residua per l’anno 2000-2001 se non con un congruo numero di nomine a tempo determinato.
Attualmente, per consentire proprio l’avvio regolare dell’anno scolastico l’amministrazione ha emanato e sta attuando le disposizioni contenute nel decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 e ha dato indicazione agli uffici periferici per stabilizzare fin dai primi momenti dell’attività didattica, tramite conferme e nomine di personale a tempo determinato nei posti attualmente disponibili, il personale in esercizio sino a quando non sarà possibile provvedere con le nomine in ruolo.
Dai dati in possesso del Ministero, a tutt’oggi le scuole hanno stipulato circa 150 mila contratti di lavoro a tempo determinato tra personale docente e altro. Nel contempo, sono state emanate indicazioni per predisporre tutti gli atti per rendere immediatamente possibile le assunzioni a tempo indeterminato, non appena la funzione pubblica provvederà alla necessaria autorizzazione. Infine, nelle graduatorie permanenti predisposte ai sensi della legge n. 124 del 1999, da cui vengono tratti i destinatari delle nomine a tempo determinato e a tempo indeterminato, sono stati iscritti, anche ai soli fini dell’aggiornamento della propria posizione, i nominativi di circa 320 mila docenti che, in tempi contenuti, andranno a coprire i posti ancora vacanti. Tale cospicuo contingente garantisce nel tempo, attraverso il graduale scorrimento delle graduatorie le nomine in ruolo e il previsto turnover.
MARIA LENTI. Signor ministro, la ringrazio per la sua risposta ma credo vi siano ancora delle discrepanze tra quello che il suo Ministero ed il Governo affermano e la realtà: lei, per esempio, parla di 42 mila nuove assunzioni in ruolo, ma non ci dice, non dice a Rifondazione comunista, che in questo caso la interroga, quante saranno le nomine in ruolo con riferimento ai pensionamenti, quanti posti di precari verranno stabilizzati. Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, inoltre, credo non sia stata considerata a fondo (qui le buone intenzioni non bastano) la condizione dei precari, non solo quelli a tempo indeterminato, ma anche quelli che giornalmente suppliscono alle carenze della scuola.
Se la situazione di professori più fortunati, in quanto di ruolo, è migliore per certi aspetti e tuttavia carente – lei lo sa bene – per quanto riguarda gli stipendi, la situazione dei precari è addirittura da sottolineare in negativo. I più fortunati prendono tra i 18 e i 22 milioni all’anno e costano allo Stato 14 milioni in meno, perché lo Stato risparmia sulle vacanze, sulle ferie, su Pasqua e Natale, sugli scatti di anzianità. I precari ricevono lo stipendio dopo sei mesi, e forse più; i tagli ricadono su di loro: anche quest’anno, lo 0,5 per cento di tagli sulla finanziaria, naturalmente, è a carico dei precari. Con l’autonomia, che pure lei ha sottolineato, la situazione è ancora più disastrosa, perché l’autonomia dà alle scuole una funzione di sussidiarietà rispetto all’azione dello Stato, che poi è carente.
Vi sono ancora cattedre nuove, nonostante le immissioni in ruolo, ed i precari hanno con le supplenze il peso (e l’onore, dico io) della scuola sulle loro spalle, con poche gratificazioni. I precari, signor ministro, non possono prendere parte all’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie: non le sembra grave? Allora, signor ministro, le chiedo quando il Governo risolverà la situazione dei precari, quando tutte queste discrepanze e, direi io, questi scandali potranno avere fine: il Governo, quindi, dovrebbe non prevedere tagli nella finanziaria ma, per esempio, accettare gli emendamenti che Rifondazione comunista presenterà, proprio per dare ai più fortunati della scuola e ai meno fortunati, i precari, quello che aspettano da tanti anni.

17 ottobre 2000 – Insufficienza nell’assistenza software alle scuole:

PRESIDENTE. Passiamo all’interpellanza Lenti n. 2-02381 (vedi l’allegato A – Interpellanze ed interrogazioni sezione 2).
L’onorevole Malentacchi, cofirmatario dell’interpellanza, ha facoltà di illustrarla.
GIORGIO MALENTACCHI. Signor Presidente, signor sottosegretario, il problema si evince da solo nel testo dell’interpellanza, ma le voglio sottolineare che la mancata assistenza tecnica sul software SISSI (sistema integrato segreterie scolastiche italiane), in uso obbligato dal 1o gennaio 2000, rende inutilizzabile l’intera strumentazione informatica recentemente fornita dal Ministero.
Gli interventi richiesti dalle scuole all’EDS, ente con il quale è stato stipulato il contratto di fornitura e assistenza tecnica del software, non sono stati ancora soddisfatti, purtroppo, a mesi di distanza dall’inoltro della domanda. Oggi, quindi, le scuole sono interessate da una disfunzione rappresentata dal blocco di tutte le aree gestite dal sistema; si rivela impossibile, pertanto, il ritorno al vecchio «ambiente scuole» non più coperto da assistenza.
Credo, quindi, che si pongano alla sua attenzione problemi molto delicati. Anzitutto, mi riferisco al pagamento degli stipendi a supplenti temporanei; come lei sa, lo stipendio è un assegno con funzioni di sostentamento e, come tale, la sua erogazione viene considerata prestazione di servizio pubblico. In secondo luogo, la lavorazione manuale degli stipendi, oltre che anacronistica, tenuto conto di una funzione ormai parzialmente integrata con il vecchio sistema, richiede un tempo sensibilmente maggiore soprattutto per le contabilizzazioni riepilogative necessarie ai correlati adempimenti contributivi e fiscali, ma anche per il ritorno alla trascrizione manuale dei dati nei vari registri. Si configura, pertanto, un lavoro aggiuntivo a carico del personale di segreteria.
Mi domando se il ministro ritenga legittimo lasciar privi di stipendio i dipendenti a tempo determinato a causa del fatto che la scuola è sprovvista degli strumenti di lavoro necessari e se pensi che sia legittimo far svolgere attività lavorativa aggiuntiva senza la sicurezza – fatto ancora più grave – di poter corrispondere la dovuta retribuzione accessoria posta a carico del fondo dell’istituzione scolastica, considerato che la programmazione delle attività è stata fatta ad inizio anno su altre basi e che essa si dimostra non comprimibile senza intaccare la didattica.
Credo francamente, signor sottosegretario, che sia necessario intervenire per risolvere i problemi che si sono accavallati e che ho richiamato brevemente.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.
SILVIA BARBIERI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, in premessa voglio precisare agli onorevoli interpellanti che il Ministero non ha mai vincolato le segreterie delle istituzioni scolastiche all’uso del pacchetto SISSI per alcun adempimento amministrativo, tant’è che ancora oggi migliaia di scuole usano altri prodotti di mercato. Tuttavia, si fa presente che i problemi ai quali fanno riferimento gli onorevoli interpellanti sono sorti, probabilmente, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e febbraio 2000, poiché in detto periodo risulta pervenuto al servizio desk, attivato dal gestore del sistema informativo in ottemperanza a quanto previsto dal contratto, un significativo numero di richieste di assistenza da parte delle scuole relativamente a problematiche di migrazione dei dati non corretti provenienti dai vecchi «pacchetti scuola».
È quindi una situazione di emergenza e di ingolfamento che può avere determinato ritardi nell’assistenza.
Il gestore ha al riguardo precisato che tutte le richieste di assistenza sono poi state trattate ed evase con tempestività compatibilmente con una situazione di difficoltà che si era venuta a creare.
Il gestore ha inoltre provveduto a fornire assistenza al vecchio pacchetto ambiente-scuola oltre la data di chiusura che era prevista per il 31 dicembre 1999, favorendo il passaggio dal vecchio al nuovo anche per quanto riguarda la procedura relativa alle retribuzioni di docenti temporanei, regolamentata adesso in modo dettagliato ed uniforme.
Si precisa che il pacchetto SISSI (Sistema integrato segreterie scolastiche italiane) è stato sviluppato dal gestore del sistema informativo in sostituzione del precedente pacchetto, in quanto quest’ultimo non risultava più adeguato alle necessità delle segreterie scolastiche.
Con riguardo poi alle problematiche connesse all’applicazione del decreto ministeriale n. 93 del 1999, al quale fanno riferimento gli onorevoli interpellanti, emanato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 29 della legge 3 dicembre 1998, n. 444 (la quale è poi il cuore del problema e, cioè, il pagamento degli stipendi ai supplenti), si fa presente che con circolari del 30 luglio 1999, n. 187 e, successivamente, dell’8 ottobre 1999, n. 235, è stato precisato che le assegnazioni per il reintegro delle giacenze di cassa devono privilegiare i fabbisogni delle istituzioni scolastiche chiamate a far fronte a situazioni di natura straordinaria, quali le maggiori spese per le supplenze brevi.
Si fa altresì presente che le assegnazioni dei fondi, disposte dai provveditori agli studi su richiesta delle istituzioni scolastiche, possono essere utilizzati indifferentemente sia per le spese relative a supplenze brevi, sia per il pagamento di compensi accessori al personale, sia per le spese relative al funzionamento amministrativo e didattico.
Si precisa infine che, a tutt’oggi, è stato erogato l’intero stanziamento disponibile sullo stato di previsione del ministero finalizzato al pagamento delle supplenze temporanee gravanti sui fondi del bilancio delle istituzioni scolastiche.
Detto finanziamento ha consentito di soddisfare, sia pure con qualche ritardo, le esigenze degli aventi diritto fino a tutto l’anno scolastico pregresso. Con il nuovo anno scolastico e fino al termine del corrente esercizio finanziario, sono state assegnate le risorse in termini di sola competenza in corrispondenza dei fabbisogni aggiuntivi segnalati e si sono invitati, nel contempo, i dirigenti scolastici – tramite i funzionari delegati – a rispettare le scadenze stipendiali attingendo alle disponibilità dei bilanci scolastici, anche ai sensi dell’intervenuta norma inserita all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge del 28 agosto 2000, n. 240, in fase di conversione in questi giorni in questo ramo del Parlamento; norma che consente, per l’appunto, di utilizzare le somme a disposizione della scuola con maggiore flessibilità ed elasticità e quindi con più ampio privilegio per i diritti dei lavoratori che hanno tutto il diritto di vedersi erogare tempestivamente i propri emolumenti.
Non appena sarà approvata la legge di assestamento del bilancio dello Stato, si provvederà a reintegrare le risorse anticipate dalle istituzioni scolastiche, ai sensi della normativa richiamata, per garantire il pagamento tempestivo delle retribuzioni in oggetto.
Tanto dovevo e ringrazio gli onorevoli interpellanti.
PRESIDENTE. L’onorevole Malentacchi, cofirmatario dell’interpellanza, ha facoltà di replicare.
GIORGIO MALENTACCHI. Sottosegretario Barbieri, prendo atto della risposta articolata e sollecita e delle assicurazioni fornitemi sul complesso delle questioni sollevate dalla collega e dal sottoscritto, convinto anch’io, indubbiamente, che i diritti dei lavoratori in modo particolare debbano essere tenuti nella giusta considerazione e che debbano trovare nelle risposte che ella ha dato motivo di soddisfazione.

Aula testo unificato delle proposte di legge sulle Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro (136, 2052, 3147, 3707, 3831, 3849, 3850, 3866, 3896, 4032, 4064, 4065, 4066 e 4451)
Aula in sede referente, DdL AC 6560, Istruzione e Ricerca
5a Com. Ddl AC 7328 bis Legge finanziaria per il 2001
7a Com. 24, 25 Interrogazioni
7a Com. 10, 12, 17 Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge è fissato alle ore 14 dell’11 ottobre 2000

Il 12 ottobre la Commissione dà mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240

Il 17 ottobre si riunisce il comitato dei nove per preparare il lavoro dell’Aula

(10 settembre 2000) Il relatore, riferisce sul decreto-legge n. 240 del 2000 emanato a causa delle difficoltà riscontrate per la prima attuazione della legge n. 124 del 1999 sulle graduatorie permanenti, difficoltà dovute al protrarsi delle sessioni riservate e al concorso per titoli ed esami.
Ribadisce anzitutto la validità dell’impostazione della legge n. 124 del 1999, che ha disciplinato le modalità di reclutamento del personale della scuola, precisando che il cinquanta per cento debba essere assunto tramite la graduatoria permanente e il cinquanta per cento attraverso un concorso per titoli ed esami; le graduatorie permanenti sono utilizzate altresì per le supplenze di lunga durata.
L’articolo 1 reca disposizioni relative al personale della scuola, disponendo, al comma 1, che le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000, ma comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d’esame previste dall’articolo 2, comma 4, della stessa legge n. 124. Allo scopo di garantire la continuità didattica nel corso dell’anno scolastico, senza ledere le posizioni degli aventi diritto all’assunzione, è previsto che le assunzioni del personale degli scaglioni di graduatorie approvati dopo il 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 saranno disposte, sui posti disponibili dal 1o settembre 2000 nel corso dell’anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1o settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1o settembre 2001. Sempre per garantire la continuità didattica, è previsto che i docenti nominati con supplenza annuale o supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche manterranno l’incarico sino al termine dell’anno scolastico, anche in caso di variazione degli scaglioni in sede di approvazione definitiva.
Il comma 2 riguarda invece le assunzioni sui posti disponibili dal 1o settembre 2000 da coprire mediante il concorso per titoli ed esami. Anche in questo caso le assunzioni del personale saranno disposte con decorrenza a fini giuridici dal 1o settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1o settembre 2001.
Il comma 5 riguarda il conferimento di supplenze di breve durata, confermando la competenza del Capo di istituto. Il comma 6 detta una disposizione relativa all’integrazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico.
Opportunamente, il Senato ha introdotto il comma 6-bis, che ammette alla sessione riservata di esami di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999 anche coloro che abbiano maturato i requisiti richiesti entro la data del 27 aprile 2000, vale a dire alla scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla sessione stessa.
Per quanto riguarda coloro che frequentano le scuole di specializzazione post-lauream di cui alla legge n. 341 del 1990, l’articolo 6-ter, anch’esso introdotto dal Senato, riconosce valore di prova concorsuale, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, all’esame di Stato sostenuto al termine del corso. Tale norma, del resto già approvata dalla VII Commissione nel corso dell’esame del disegno di legge n. 6560, appare quanto mai opportuna ed urgente, atteso che le scuole di specializzazione costituiscono una importante innovazione per l’accesso all’insegnamento.
I commi 7 e 7-bis modificano alcuni aspetti della nuova normativa in materia di utilizzazione del personale direttivo e docente, in posizione di comando o distacco, in compiti connessi con la scuola, introdotta dall’articolo 26, commi 8 e seguenti, della legge n. 448 del 1998 (collegato alla finanziaria 1999).
L’articolo 2 reca disposizioni per la piena attuazione dell’autonomia scolastica a decorrere dal 1o settembre 2001, prevedendo norme già presenti nel disegno di legge n. 6560 e la cui mancata approvazione ha reso necessaria l’anticipazione di alcune norme. Il comma 1, in particolare, integra la disposizione di cui all’articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di accesso alla dirigenza dei capi di istituto che siano in posizione di comando, distacco, utilizzazione o collocamento fuori ruolo, ovvero in posizione di esonero sindacale, per mandato parlamentare o amministrativo o, ancora, che siano membri del Governo.
Il comma 2 rifinanzia per il triennio 2000-2002 il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche, già avviate dal Ministero della pubblica istruzione, attribuendo un finanziamento straordinario alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di attrezzature informatiche. Il comma 2-bis, introdotto al Senato, prevede un contributo ad accademie di belle arti non statali, finanziate in misure prevalente dagli enti locali.
Il comma 3, sostanzialmente identico all’articolo 4, comma 5, del disegno di legge n. 6560-A, reca specificazioni circa l’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche, integrando l’articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997. Dopo aver sottolineato l’importanza dell’autonomia finanziaria ai fini dell’autonomia didattica, fa presente che la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche è costituita dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si divide in dotazione ordinaria e dotazione perequativa.
Infine, fa presente che il Senato ha introdotto l’articolo 2-bis che riguarda l’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
In conclusione, osserva che il decreto-legge è stato emanato dal Governo al fine di perfezionare il meccanismo della legge n. 124 del 1999 in vista della sua attuazione, nonché per l’urgenza di integrare le disposizioni normative necessarie all’entrata in vigore dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. L’intervento, peraltro necessario ed urgente, non modifica quindi l’impianto complessivo della legge n. 124.

7a Com. 10, 11, 12 parere alla 5a Commissione, Ddl AC 7328 bis Legge finanziaria per il 2001Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge è fissato alle ore 22 dell’11 ottobre 2000
7a Com. 3, 11 comitato dei nove, DdL AC 7011, 6914, 7049, 7217, Accesso ai Corsi Universitari
7a Com. conflitto di competenza, Deliberazione per l’elevazione di un conflitto di competenza concernente il progetto di legge sugli insegnanti di religione cattolica DdL AC 7238 (già approvato dal Senato)
7a Com. 17, 18, 24, 25 in sede referente, DdL AC 7307 Disciplina attività musicali (approvato dal Senato il 20 settembre 2000)
7a Com. 3, 17, 24 comitato ristretto, DdL Editoria AC 390, 794, 1441, 3380, 3381, 3672, 4349, 4627, 4629, 4950, 6946
7a Com. 4, 25 comitato ristretto, DdL AC 6562, Stato giuridico dei Docenti Universitari
7a Com. 5 in sede redigente, DdL AC 6130, Residenze universitarieLa Commissione approva il DdL AC 6130, Residenze universitarie
7a Com. 3, 4, 5, 12 in sede consultiva, Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialisticheIl 12 ottobre la Commissione approva il testo dello Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialistiche esprimendo il seguente parere:

La VII Commissione,
esaminato, in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto ministeriale recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie, assegnato alle Camere il 12 settembre 2000, corredato del parere del C.U.N. e del C.N.S.U.;
ricordato che la Commissione è tenuta a esprimersi sul testo del Governo tenendo in debito conto le proposte avanzate dai due organismi consultivi sopra citati;
premesso che, là ove non modificato dal presente parere, la Commissione ritiene complessivamente più opportuno il testo come risultante del parere oppresso dal C.U.N., soprattutto per quanto concerne l’indicazione delle attività formative indispensabili contenuta nei prospetti allegati allo schema di decreto;
sottolineato che il decreto ministeriale in oggetto costituisce un ulteriore, necessario e qualificante completamento della riforma universitaria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. relativamente all’articolato dello schema del decreto:
a) il testo sia reso omogeneo all’articolato del decreto sulle lauree, registrato dalla Corte dei conti il 18 settembre 2000;
b) all’articolo 1, comma 1, sia indicato il numero delle classi delle lauree specialistiche risultanti dalle modifiche che il Ministro vorrà apportare in relazione ai pareri delle Camere;
c) all’articolo 2, comma 2, dopo la parola «realizzati» e prima della parola «sulla», inserire «secondo le opportunità previste dall’articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»;
d) non sia accolto il riordino della sequenza dei commi dell’articolo 2 proposto dal C.U.N.;
e) all’articolo 5, comma 1, sia eliminata l’espressione «In prima applicazione»;
f) sia espressamente prevista per lo studente iscritto all’ultimo anno del corso di laurea la possibilità per gli atenei di iscriverlo con riserva al corso di laurea specialistica, a condizione che sia conseguito il titolo di laurea entro il primo anno del corso di laurea specialistica;
2. relativamente alla determinazione degli obiettivi formativi qualificanti:
a) togliere dai prospetti allegati che lo contengono il riferimento alla docenza nella scuola, in quanto oggetto di altro provvedimento;
b) mantenere nei prospetti delle classi che la contengono la dizione, proposta nel testo del Ministro, «alta responsabilità» e, comunque, rafforzare la specificità del livello specialistico in conformità al disposto dell’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 509/1999;
c) come già per le classi di laurea, ferma restando la flessibilità, si preveda l’indicazione di un minimo, ricompreso tra il 50 e il 60 per cento, come quota riservata allo studio individuale;
d) estendere i riferimenti alla cultura di genere e di pari opportunità, con particolare riferimento alle classi letterarie, storiche e filosofiche, ripristinandone comunque l’indicazione ove già prevista nella proposta del Ministro;
e) omogeneizzare, pur con la necessaria flessibilità, l’indicazione relativa agli stages e ai tirocini formativi in tutte le classi;
3. relativamente alla determinazione delle attività formative indispensabili:
a) i crediti formativi assegnati per la prova finale (tesi) siano uniformati per tipologia di classi raggruppabili in grandi aree disciplinari;
b) assicurare che le denominazioni degli ambiti disciplinari abbiano adeguata corrispondenza con i relativi settori scientifico-disciplinari e che il contenuto degli ambiti stessi sia sempre definito da un elenco di settori scientifico-disciplinari, in conformità all’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto ministeriale n. 509/1999;
c) evitare che settori scientifico-disciplinari qualificati come caratterizzanti vengano ricompresi anche tra gli affini e evitare altresì l’indicazione di elenchi non esaustivi di settori accompagnata dall’elencazione di aree di settori scientifico-disciplinari;
d) assicurare che la definizione di ciascuna classe di laurea specialistica abbia adeguato riscontro in almeno una classe delle lauree, così da consentire agli atenei il rispetto della disposizione di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 509/1999;
e) rivedere i prospetti allegati secondo criteri di omogeneità redazionale, provvedendo in particolare a correggere gli errori materiali presenti;
f) assicurare in ogni caso il rispetto dei vincoli imposti dalla disposizione di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999, uniformando in particolare alla cifra di 198 (pari al 66% dei 300 prescritti) il numero complessivo dei crediti formativi previsto per ciascuna classe;
4. relativamente alla denominazione delle classi:
a) evitare che la denominazione delle classi delle lauree specialistiche corrisponda a quella esistente per le lauree nell’ordinamento anteriore al decreto ministeriale n. 509/1999, ad eccezione dei corsi per i quali la denominazione stessa sia prevista dalla normativa vigente per l’accesso alle professioni (come, ad esempio, per psicologia);
b) uniformare il criterio per le classi delle scienze umane e sociali indicando per tutte quelle che le hanno, o per nessuna di esse, le «scienze applicate» (ad esempio, Classe 1/S antropologia culturale ed etnologia «e scienze etnoantropologiche applicate» e Classe 87/S scienze sociologiche «e sociologiche applicate»);
c) evitare la coincidenza con la denominazione delle classi delle lauree;
5. relativamente agli accorpamenti di classi proposti dal C.U.N., mentre si aderisce alla proposta riguardante le classi di storia (con la precisazione che la seconda classe delle due indicate dovrebbe denominarsi storia medievale, moderna e contemporanea), si ritengono immotivati i sottoindicati accorpamenti:
a) delle classi 8/S (biotecnologie mediche) e 9/S (biotecnologie veterinarie) e la parte farmaceutica della classe 7/S (biotecnologie industriali e farmaceutiche); valuti il Ministro l’eventuale opportunità di accorpare soltanto le prime due classi, ovvero di mantenere l’assetto originario delle proposte ministeriali;
b) delle classi 12/S (discipline dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo) e 53/S (progettazione e sperimentazione nei settori delle comunicazioni visive e dello spettacolo);
c) delle classi 38/S (interpretariato di conferenza) e 104/S (traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica);
d) delle classi 64/S (scienze delle attività motorie preventive e adattative) e 69/S (scienze e tecnica dello sport);
e) delle classi 89/S (scienze statistiche economiche, finanziarie e attuariali) e 88/S (scienze statistiche demografiche e sociali);
6. si provveda con separato provvedimento, come proposto dal C.U.N., per tutta l’area medica e delle professioni sanitarie (L e LS);
e con le seguenti osservazioni:
1. nelle attività formative indispensabili indicate per la classe 19/S (filosofia e storia della scienza) siano adeguatamente rafforzati la presenza e il peso dei settori scientifico-disciplinari più direttamente pertinenti alla denominazione e agli obiettivi formativi propri della classe, confermando la denominazione della medesima;
2. la classe 85/S assuma la denominazione di pedagogia e scienze della formazione; la classe 54/S assuma la denominazione di programmazione e gestione dei servizi educativi e psico-pedagogici;
3. sia confermata la denominazione proposta dal Ministro per le seguenti classi: 18/S (filologia moderna); 52/S (progettazione e gestione dei sistemi turistici e degli eventi culturali); 91/S (scienze, tecnologie e gestione dei sistemi agro-zootecnici); 92/S (scienze, tecnologie e gestione delle risorse del territorio rurale, forestali e agroambientali);
4. nella classe 55/S (programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) sia maggiormente esplicitata, quanto agli obiettivi formativi, la finalizzazione a professionalità di alta qualificazione nel campo dei servizi sociali e sia rafforzata, quanto alle attività formative indispensabili, la presenza dei settori scientifico-disciplinari più direttamente pertinenti alle scienze di servizio sociale;
5. si accolgano le proposte del C.U.N. relative all’istituzione delle seguenti nuove classi: a) scienze dell’universo; b) scienze e tecnologie per i beni culturali; c) finanza; d) scienze della nutrizione umana.

11a Com. DdL AC 7238, Stato giuridico degli IRC (già approvato dal Senato)
Senato
1a Com. 12, 17, 18, 19 DdL AS 3632 e 4809, Legge di modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione
7a Com. 25, 26 in sede consultiva, Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri
7a Com. 19, 24, 25, 26 in sede referente, DdL AS 545, 711, 4221, 4825, Norme in materia di edilizia universitaria
7a Com. 19, 24, 25, 26 in sede referente, DdL AS 4826, Residenze universitarie (già approvato dalla Camera)Il 26 ottobre la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede redigente ovvero – qualora tutti i Gruppi manifestino il proprio assenso – alla sede deliberante.
7a Com. 19, 25, 26 in sede referente, testo unificato DdL AS 4047 e 4110, Istituzione della cattedra di maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale nei Conservatori
7a Com. 4, 5, 10, 11 in sede consultiva, Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialisticheIl 12 ottobre la Commissione approva il testo dello Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialistiche esprimendo il seguente parere:

La Commissione ha esaminato a norma dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto in titolo.

Premesse

Il Parlamento è chiamato ad esprimersi sul testo degli articoli del decreto e sull’elenco delle classi delle lauree specialistiche, e relative tabelle, non potendo ignorare il parere già espresso sia, ai sensi della suddetta norma, dal Consiglio universitario nazionale (CUN), sia quello espresso, ai sensi dell’articolo 1, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1997, n. 491, dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ambedue trasmessi in allegato dal Ministro.
Con il decreto in oggetto si compie il secondo passo nell’attuazione del nuovo ordinamento didattico universitario, a carattere autonomistico, configurato dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509. Nello sviluppo della ratio immanente a tale fonte normativa tendono oggettivamente a confliggere, come traspare dalle stesse osservazioni del CUN e del CNSU, da un lato l’esigenza di non comprimere il dichiarato indirizzo autonomistico, volto a sciogliere la dinamica differenziatrice della ricerca e dell’alta formazione dai vincoli delle ossificazioni accademiche, e perciò ad attribuire alle classi la massima ampiezza possibile e la minima pretesa di disciplinamento tassonomico; dall’altro lato l’esigenza di non svalutare le lauree triennali, riducendone la specificità formativa e professionale e facendone mere fasi propedeutiche delle lauree specialistiche, il che frustrerebbe il preminente obiettivo politico della riqualificazione e della diffusione dello studio universitario in funzione delle attuali tendenze evolutive della società e dell’economia.
Gli studi propri delle lauree specialistiche necessariamente si connotano per il loro essere destinati in modo preminente non alla formazione di competenze immediatamente utilizzabili nella pratica di professionalità pur importanti ma relativamente semplici, bensì alla maturazione delle articolate condizioni intellettuali della ricerca innovativa, indispensabili tanto allo sviluppo della scienza quanto all’esercizio di professionalità altamente complesse.
Ideale, da questo punto di vista, sarebbe la determinazione di classi caratterizzate da uno “specialismo” forte, autenticamente trasversale, in cui competenze disciplinari molto diverse concorressero nel perseguire obiettivi di esplorazione euristica innovativa e nell’elaborare corrispondenti metodologie di avanguardia, come nel decreto in oggetto si dà nel caso esemplare della classe n. 60 (Scienze cognitive).
Parere
La Commissione esprime parere complessivamente favorevole alla proposta di decreto in esame alle seguenti

condizioni:

A) al fine di evitare confusioni con la classe delle lauree triennali definita come “Scienze e tecniche psicologiche”, la classe n. 86 (Scienze psicologiche) venga denominata “Psicologia”;
B) la tabella della classe n. 20 (Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica), così com’è formulata nella bozza del decreto, venga sostituita con la tabella proposta dal CUN, poiché sarebbe poco significativa una specializzazione in Filosofia ridotta al vagabondaggio tra costellazioni delle più varie discipline letterarie, sociologiche, storiche, assunte come formative “di base” e “caratterizzanti”, e rimasta ferma nella sua più propria specificità alla minore formazione acquisita per la laurea triennale, anziché essersi esercitata alla ricerca critica nell’assai complesso campo storico e teorico delle molte forme del sapere speculativo;
C) nella tabella della classe n. 64 (Scienze motorie preventive e adattative) e della classe n. 69 (Scienza e tecnica dello sport) va inserita tra le discipline “di base” o “caratterizzanti” la Neurologia, senza di cui evidentemente lo studio della motricità sarebbe impossibile.

Osservazioni

La Commissione ritiene altresì di dover esporre all’attenzione del Ministro le seguenti osservazioni, auspicando l’accoglimento delle istanze in esse espresse:
1) l’elencazione delle classi è preferibile avvenga non secondo un incerto e casuale ordine alfabetico ma con una ragionevole distribuzione per grandi regioni, affinché non solo risulti più comoda la consultazione, ma saltino più facilmente agli occhi consonanze e dissonanze, nonché opportunità di composizioni e scomposizioni, di accorpamenti e separazioni, di spostamenti riduzioni e incrementi nelle tabelle disciplinari;
2) non conviene che tra gli obiettivi formativi di alcune classi si trovi indicata l’attività di docenza e di ricerca, quasi che tale attività non sia costitutivamente un possibile traguardo di qualsiasi compiuto specialismo;
3) è desiderabile adottare, in ogni campo campo, il criterio di accorpare specialismi del fare e specialismi del gestire, dal momento che non può darsi vera capacità gestionale dove non esista pratica del fare;
4) per le considerazioni esposte nelle premesse è opportuna un’adeguata riduzione del numero delle classi che, così come risultano attualmente determinate, appaiono non poche volte o come cloni di un medesimo modello o come gelose riserve accademiche, sicché viene tradita l’ispirazione normativa delle classi come ampi contenitori, orizzonti entro cui possano ritrovarsi sotto un’unica denominazione generica molteplici corsi di laurea specialistica e non vengano soffocate preziose coimplicazioni di saperi.
Sono particolarmente degni di attenzione i seguenti casi:
a) la classe n. 3 (Architettura del paesaggio) non nasconde la sua intricazione con la classe n. 37 (Ingegneria per l’ambiente e per il territorio) e la n. 51 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
b) la classe n. 10 (Cultura e metodologia per la società dell’informazione) è sufficientemente generica per non mantenere distinta da sé la gracile classe n. 11 (Disciplina della comunicazione sociale e istituzionale);
c) la classe n. 42 (Lingue straniere applicate) non ha una caratterizzazione tale da giustificarne l’autonoma determinazione rispetto, da un lato, alla classe n. 18 (Scienze filologiche e letterarie dal medioevo all’età contemporanea) e, dall’altro lato alle classi n. 38 (Interpretariato di conferenza) e n. 104 (Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifico);
d) la classe n. 68 (Educazione degli adulti e della formazione continua) e n. 85 (Scienze pedagogiche e della formazione) non presentano ragioni tali da non essere accorpate in una; e, al limite, neppure la classe n. 54 (Programmazione e formazione dei servizi educativi e formativi) potrebbe essere considerata separabile dalle due suddette;
e) le classi n. 46 (Metodologie per la ricerca empirica delle scienze sociali) e n. 87 (Scienze sociologiche e sociologie applicate) sono con evidenza quasi coincidenti, anche perché non si comprende come si possano professare astratte metodologie separatamente dalla viva materia epistemica di cui le metodologie sono organi intrinseci;
f) le classi n. 88 (Scienze statistiche demografiche e sociali) e n. 89 (Scienze statistiche economiche, finanziarie e attuariali) andrebbero accorpate, come propone il CUN, ma sotto la più corretta denominazione generale di “Scienze statistiche teoriche e applicate”;
g) le classi n. 12 (Discipline dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo) e n. 53 (Progettazione e sperimentazione nei settori delle comunicazioni visive e dello spettacolo) utilmente potrebbero fondersi in una sola sotto il titolo, che il CUN suggerisce, di “Scienze dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo e della produzione e comunicazione artistica”;
h) il CUN propone di ampliare la denominazione della classe n. 32 (Ingegneria energetica) integrandola nella formula di “Ingegneria energetica e nucleare” poiché fra le discipline della relativa tabella non mancano tre riferimenti al nucleare; tuttavia la complessa specificità del nucleare sembra esigere, più che l’estensione nominale della classe n. 32, la previsione di una classe a parte con una propria adeguata tabella;
i) alla proposta emendativa del CUN di accorpare la classe n. 64 (Scienze delle attività motorie preventive ed adattative) e la classe n. 69 (Scienze e tecniche dello sport), appare preferibile la distinzione ministeriale, visto che la classe n. 64 ha un ben definito obiettivo di ricerca e di preparazione di tipo medico, cioè diagnostico e terapeutico, mentre la classe n. 69 ha come obiettivo la formazione di uno stretto supporto all’attività sportiva; semmai con la classe n. 69 potrebbe accorparsi la classe n. 50 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie);
l) le tre distinte classi dedicate alla storia – n. 93, Antica; n. 99, Medioevale; n. 100, Moderna – vanno razionalmente ridotte a due, l’una per la storia antica e l’altra per le storie medioevale, moderna e contemporanea, poiché la più profonda differenza di contesti epistemici e di plessi metodologici si colloca tra l’antica, da una parte, e la medioevale, moderna e contemporanea dall’altra parte; appare invece opportuno conservare la classe n. 101 sotto la denominazione di “Studi europeistici e delle politiche e istituzioni dell’Unione europea”;
m) la classe n. 21 (Giurisprudenza) finalizzata come essa appare alla formazione giuridica superiore, al cui conseguimento si riconosce la necessaria “consapevolezza dei risvolti culturali, pratici e di valore”, non può ridursi ad un organico tabellare di pochi fondamentali settori disciplinari esclusivamente giuridici ma dovrebbe prevedere tra le attività “caratterizzanti” e tra quelle “integrative” gli strumenti epistemici (storici, filosofici, psicologici, sociologici e antropologico-culturali) indispensabili alla maturazione della umanità critica del giurista;
n) la classe n. 61 (Scienze della natura) è un contenitore tanto generico quanto poco dotato di nuclei di saperi, sufficienti per la costruzione di ben definite competenze specialistiche, e la stessa dichiarata “trasversalità” dei curricola in questo caso sembra, più che un criterio organizzativo forte, un segno di debolezza;
o) la classe n. 55 (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) comprende in tabella, tra le attività formative “di base” e “caratterizzanti”, troppe discipline giuridiche ed economiche, talune palesemente superflue, ed è priva di fondamentali discipline antropologico-culturali e filosofico-morali;
p) nella tabella della classe n. 17 (Filologia e letteratura dell’antichità) risulta stranamente assente, tra le discipline “caratterizzanti”, la Filosofia antica ossia lo studio delle categorie interpretative messe in gioco da una parte assai rilevante della letteratura dell’antichità;
q) nella tabella della classe n. 18 (Scienze filologiche e letterarie dal medioevo all’età contemporanea) dovrebbero essere ragionevolmente inserite la Storia della filosofia e l’Estetica;
r) nella tabella della classe n. 22 (Informatica per le discipline umanistiche) non possono non essere inserite tra le “caratterizzanti” la “Storia della filosofia” o la “Filosofia teoretica” o la “Filosofia morale”, dal momento che anche le ricerche in questo campo sono investite dalle innovazioni informatiche e debbono pertanto a loro volta costituire parte integrante della competenza di una specializzazione informatica per le discipline umanistiche.

Com. Infanzia 05, 11, 25 in sede referente, DdL sull’Istituzione dello Psicologo scolastico (DdL as 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 e 3866)

Circolare ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 25 ottobre 2000
Nuove disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità. “Congedi parentali”. (legge 8 marzo 2000, n. 53)

lettera circolare 25 ottobre 2000, Prot.n. 112/DS
Legge n.124, art.8 – Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato Ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2000 per addetti a Lavori Socialmente Utili –

nota telefax 25 ottobre 2000, Prot. n. D1/9379
D.M. 146/2000. Graduatorie permanenti candidati inclusi in via provvisoria, in attesa frequenza corsi O.M. 33/2000

nota telefax 25 ottobre 2000, Prot. n. D1/7447
Sessione riservata abilitazione O.M. 153/1999 e O.M. 33/2000. Quesito

nota Direttori Generali Istruzione Secondaria di I Grado e Elementare 24 ottobre 2000, Prot. n. 12735
Valutazione degli alunni anno scolastico 2000/2001

nota telefax 23 ottobre 2000, Prot. n. D1/9351
O.M. 153/1999. Candidati che hanno superato gli esami con riserva

circolare 23 ottobre 2000, n. 238
Personale docente avente diritto alla mensa gratuita – Contributo erariale agli Enti Locali – Accreditamento dei fondi anno 1998-1999-2000

16 – 21 ottobre Settimana Europea Sicurezza

Con la circolare 9 del 17 luglio 2000, la presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione di quanto previsto dalla Commissione europea tramite “l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro” di Bilbao, organo dell’UE, organizza, nella terza settimana di ottobre, la Settimana europea 2000 per la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro, che ha, per quest’anno, come tema principale La prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici lavorativi.
Sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.it) è inoltre disponibile la versione aggiornata del corso di autoformazione dei lavoratori pubblici, sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si veda in merito anche la circolare ministeriale 3 ottobre 2000, n. 223.

02 – 21 ottobre Mobilità Accademie e Conservatori

La nota Ispettorato Istruzione Artistica 2 ottobre 2000, Prot.n.30/8, fissa al 21 ottobre il termine ultimo per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale interessato.

Le OM 178/00 e OM 185/00, fissano la data della pubblicazione dei trasferimenti, rispettivamente, per il personale docente e non docente di Accademie e Conservatori.

Tipo di personale Diffusione risultati
Personale Docente
Accademie e
Conservatori
16 ottobre
Personale A.T.A.
Accademie e
Conservatori
2 ottobre

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

nota 20 ottobre 2000, Prot. n. R2/3409
A.S. 2000/2001 – Funzioni strumentali al P.O.F. – Circ. n. 204 del 28/8/00 – Funzioni aggiuntive personale A.T.A. Circolare in corso di predisposizione

circolare 20 ottobre 2000, n. 235
Piano di interventi e di finanziamenti per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap – A.S. 2000-2001

circolare 19 ottobre 2000, n. 234
Trattamento di quiescenza – applicazione dell’art.2 – commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n.335

circolare 18 ottobre 2000, n. 233
Convenzione MPI – Rai. Corsi di formazione a distanza sull’uso didattico delle tecnologie multimediali

nota 18 ottobre 2000, Prot. n. 1775
Trasmissione protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Compagnia di S. Paolo “Fondazione per la scuola” – Anno scolastico 2000-2001

circolare ARAN 17 ottobre 2000, Prot. 11256
Elezioni delle RSU nel comparto scuola del 13 – 16 dicembre 2000.Tempistica delle procedure elettorali e ulteriori note di chiarimenti

circolare 17 ottobre 2000, n. 231
Piano di attività relativo all’anno scolastico 2000-2001 – Interventi di formazione del personale

lettera circolare 16 ottobre 2000, Prot.306/Aut
Monitoraggio nazionale dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al punto 2 della Direttiva ministeriale n. 175 del 28 giugno 2000 e al punto 7 della lettera circolare n. 194 del 3 agosto 2000

nota Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado 16 ottobre 2000, Prot. n. 13105
Programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006 – Progetti relativi alla Misura 3 Azione 3.1 “Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale”

circolare 16 ottobre 2000, n. 229
Programma per la promozione e lo sviluppo delle Biblioteche Scolastiche ex L. n. 440/97 – 2° anno. Procedure di attuazione

circolare 16 ottobre 2000, n. 228
“Il ‘900. I Giovani e la memoria” Progetto destinato agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Anno scolastico 2000-2001

16 ottobre Giornata Mondiale dell’alimentazione

Come segnalato dalla circolare 25 settembre 2000, n. 219, il 16 ottobre la F.A.O. celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione sul tema “Un millennio libero dalla fame“.

decreto Ispettorato Istruzione Artistica 16 ottobre 2000
Trasferimenti del personale Docente del ruolo delle Accademie e dei Conservatori di musica, per l’anno accademico 2000/2001

15 ottobre Valutazione Capi d’Istituto

La circolare ministeriale 123/00 proroga al 15 ottobre il termine (già fissato dalla circolare ministeriale 21 dicembre 1999, n. 312 per il 10 settembre) entro il quale i sovrintendenti scolastici comunicano a ciascuno dei capi di istituto, presso la sede di servizio e in forma riservata, l’esito della valutazione che costituisce credito professionale.
La conclusione dei colloqui di restituzione condotti dai presidenti dei Nuclei di Valutazione avverrà entro il dicembre 2000.

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

lettera circolare 13 ottobre 2000, Prot. n. 1758
Conferenze interregionali di servizio sui finanziamenti per l’integrazione e sul lavoro di ricerca per la revisione dei servizi handicap in relazione alla riforma dell’amministrazione

decreto MURST 13 ottobre 2000
Preiscrizioni AA 2001-2002

nota MURST 12 ottobre 2000, Prot. n. 5028
Contingente residuo riservato a studenti non comunitari residenti all’estero, per l’a.a.200/2001

decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (in GU 18 novembre 2000, n. 270)
Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili

decreto Presidente Consiglio Ministri 10 ottobre 2000 (in GU 5 dicembre 2000, n. 284)
Determinazione del periodo di vigenza dell’ora legale per l’anno 2001

nota 10 ottobre 2000, Prot. n.8899
Operazioni di durata annuale

nota Direzione Generale Istruzione Tecnica 6 ottobre 2000, Prot. n. 2447
Catalogo delle esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro

05 ottobre Concorso Personale Educativo

Il 5 ottobre 2000 rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per esami e titoli, a posti di personale educativo nelle istituzioni educative (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale – n. 69 del 5.9.2000).

In Educazione&Scuola:

circolare 5 ottobre 2000, n. 225
Orario di servizio degli insegnanti

circolare 4 ottobre 2000, n. 224
Il censimento a scuola

circolare ARAN 3 ottobre 2000
Elezioni delle RSU nel comparto scuola del 13 – 16 dicembre 2000. Nota di chiarimenti

circolare 3 ottobre 2000, n. 223
Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni – Attività di competenza dei Capi d’istituto

circolare 3 ottobre 2000, n. 222
Progetto speciale per l’educazione scientifico-tecnologica a.s. 2000/2001

circolare 2 ottobre 2000, n. 221
Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio (artt. 5 e 29 del C.C.N.I. “Scuola”) – Anno Scolastico 2000-2001 – Indicazioni operative

decreto 2 ottobre 2000 (in GU 18 ottobre 2000, n. 244)
Linee guida d’uso dei videoterminali

lettera circolare 2 ottobre 2000, Prot. n. 4987
Corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici statali e LL.RR. Anno scolastico 2000-2001. Decreto legislativo n. 297/94, art. 191

nota Direzione Generale Istruzione Elementare 2 Ottobre 2000, Prot. n. 839
Educazione interculturale nella scuola dell’autonomia – Convenzione MPI-RAI – Anno scolastico 2000/01 – Replica del ciclo di trasmissioni concernenti il progetto di formazione a distanza –

decreto Ispettorato Istruzione Artistica 2 ottobre 2000
Trasferimenti del personale A.T.A. del ruolo nazionale delle Accademie e dei Conservatori di musica, per l’anno accademico 2000/2001

nota Ispettorato Istruzione Artistica 2 ottobre 2000, Prot.n.30/8
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.a.2000/2001

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