Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri

Il 18 giugno l’Assemblea del Senato approva in prima deliberazione il ddl n. 935 sulle modifiche costituzionali per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera per la seconda deliberazione.

La 1a Commissione mercoledì 24 aprile ha concluso l’esame delle modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio (A.S. 830 e A.S. 935), avviato il 23 novembre (il 24 gennaio è stato adottato come testo base il ddl costituzionale n. 935, d’iniziativa governativa), con mandato al relatore.

Il 2, 4, 9, 10, 17, 18, 23 aprile la 1a Commissione Senato, in sede rwferente, esamina il DdL A.S. 935, Modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri (ddl connesso: n. 830).

Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a lunedì 5 febbraio.

La 1a Commissione del Senato, il 24 gennaio, ha adottato come testo base il ddl costituzionale n. 935, d’iniziativa governativa, sull’elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Sul provvedimento l’Ufficio di Presidenza della 1a Commissione del Senato ha svolto un ciclo di audizioni.


Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione di venerdì 3 novembre 2023, ha approvato un disegno di legge costituzionale per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la razionalizzazione del rapporto di fiducia.

La riforma costituzionale ha l’obiettivo di rafforzare la stabilità dei Governi, consentendo l’attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo; consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione; favorire la coesione degli schieramenti elettorali; evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare.

Il testo opera su cinque versanti:

  1. introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
  2. fissa in cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico; 
  3. garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
  4. affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
  5. supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.

Il testo si ispira a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale.