La valutazione dei dirigenti scolastici: una riflessione critica
di Carmelo Salvatore Benfante Picogna e Patrizia Fasulo (*)
È in corso in questi mesi un interessante dibattito su un processo cardine del sistema scolastico italiano, la valutazione per i Dirigenti scolastici. L’articolo 13 del Decreto-Legge n. 71 del 31 maggio 2024 (Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca) ha, infatti, introdotto un significativo aggiornamento normativo, enfatizzando il ruolo del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici nel definire obiettivi strategici e criteri valutativi. Tale sistema considera le specificità delle funzioni dirigenziali, i vincoli territoriali e le risorse disponibili, in una prospettiva che valorizza autonomia scolastica e responsabilità dirigenziale.
I soggetti coinvolti nel nuovo sistema sono:
i Capi Dipartimento, cui spetterà il compito di individuare gli obiettivi misurabili della valutazione;
i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali che potranno integrare, entro limiti prestabiliti, tali obiettivi e provvederanno alla loro assegnazione ai Dirigenti scolastici e alla definizione del punteggio di valutazione, che sarà quantificato in centesimi;
i Dirigenti amministrativi in servizio presso gli Ambiti territoriali e i Dirigenti tecnici con funzioni ispettive a supporto nella fase istruttoria della valutazione.
Permangono nell’attuale proposta, ancora da definirsi, alcuni richiami alla precedente normativa che rappresentano importanti spunti di riflessione e, taluni dei quali, perfino imprescindibili per la nuova regolamentazione.
La responsabilità condivisa e l’autonomia scolastica
La scuola è una istituzione che si basa sulla conoscenza e sull’apprendimento continuo dei suoi membri talché le esperienze di ciascun membro vanno a comporre il patrimonio dell’organizzazione stessa e il suo capitale sociale e conoscitivo. Le performance delle istituzioni, tuttavia, sono condizionate da variabili come, ad esempio, il background socioeconomico delle famiglie o la qualità dell’offerta formativa territoriale, che non dipendono, direttamente e immediatamente, dalla gestione dirigenziale. In questo senso è fondamentale che il futuro sistema di valutazione consideri gli esiti scolastici come il risultato di una responsabilità condivisa tra il dirigente, il corpo docente, le famiglie, le istituzioni locali e, per quanto possibile, con gli studenti. L’attuazione dell’autonomia scolastica, in tutte le sue molteplici declinazioni, che caratterizza il lavoro del Dirigente scolastico trova, infatti, dei limiti nella necessità di operare in un quadro normativo e organizzativo che non sempre favorisce la piena indipendenza decisionale. Il che, del resto, non può essere considerato un male assoluto! Purché si consideri un elemento distintivo della valutazione dei Dirigenti scolastici ovvero la consapevolezza che i risultati della scuola non dipendono esclusivamente dall’ operato del singolo, ma sono influenzati da una pluralità di fattori esterni e da attori sui quali non è possibile esercitare un controllo diretto né continuativo.
Proviamo qui a delineare alcuni strumenti che, a nostro avviso, potrebbero aiutare il Dirigente, responsabile dei risultati del servizio offerto all’utenza, a individuare, interpretare e governare tutte le condizioni prodromiche in grado di predire con buona probabilità di avveramento, che potrebbero influire positivamente o negativamente sulla sua valutazione:
in quest’ottica diventa fondamentale per ogni Dirigente un rilancio dell’autonomia dell’istituzione, considerando ogni singola realtà come un laboratorio permanente di ricerca organizzativa e didattica; adottando il modello del miglioramento continuo di pedagogia “glocal” che parta dall’assunto che le comunità si costruiscono creando dinamismi virtuosi; evitando di entrare nella dimensione dell’uomo/donna solo/a al comando in grado di risolvere tutti i problemi.
I dati Invalsi, ad esempio, rappresentano una straordinaria cartina di tornasole sull’equità del sistema scolasticoperché permettono di preconizzare interventi su misura in risposta ai diversi problemi emersi: divari territoriali, differenze di genere, inclusione, dispersione scolastica, ecc. Si ricollega a questa riflessione con immediatezza la necessità di prestare molta attenzione alla formazione delle classi e delle sezioni sin dalla scuola dell’infanzia, ricorrendo non a semplicistici quanto ingenui criteri di equieterogeneità ma, piuttosto, a strumenti scientifici validati come, ad esempio, il sociogramma di Moreno. La riduzione di alti livelli di variabilità fra le classi e le sezioni, al di là dei risultati nei livelli di apprendimento, va analizzata e ricondotta a indici fisiologici sin dalla prima infanzia, non solo per ridurre i divari che originano nelle fragilità territoriali e regionali ma anche per combattere il male di vivere delle nuove generazioni;
Altra utile riflessione, a parere di chi scrive, è una rinnovata attenzione al patto di corresponsabilità fra scuola e famiglia, menzionato per la prima volta nel D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235. È ormai pacifico, infatti, che la partecipazione dei genitori e, quando previsto, anche degli studenti, rappresenti una precondizione fondamentale per il successo educativo, soprattutto in contesti caratterizzati da un livello ESCS (indicatori socio-economici e culturali) medio-basso e quindi di forti, se non endemiche, condizioni di povertà educativa. In quest’ottica va ri-costruita una comunità educante, radicata in un territorio circoscritto,dove poter alimentare quegli elementi di appartenenza identitaria e spirito di comunità, legandoli all’apprendimento formalizzato, a quello informale e non formale ed alla cura dei beni comuni.
Un’altra dimensione da analizzare attiene alla mancata accettazione delle regole di funzionamento di una comunità: molte/i ragazze/i faticano a rispettarle poiché non ne riconoscono il valore mostrando, così, una forte insofferenza verso qualsiasi norma vissuta come un’imposizione. In genere quando queste ragazze e questi ragazzi arrivano a scuola hanno già in buona parte strutturato, nelle proprie famiglie e nei gruppi dei pari, i loro comportamenti nei confronti delle regole. Ecco perché, nei casi disfunzionali o a rischio, è necessario interagire in maniera sistematica con le strutture e gli enti preposti ad accogliere e accompagnare i nuclei familiari fragili, tenendo conto dei meccanismi e delle modalità di funzionamento della scuola al fine di riconsiderare la propria scala valoriale, condividerla e rispettarla.
Il contesto territoriale e i vincoli operativi
Il nuovo Sistema di Valutazione, sembra certo, dovrà essere incentrato su dati oggettivi quali la pubblicazione dei documenti strategici delle scuole (PTOF, RAV, PDM, Rendicontazione sociale ecc.), la corretta tenuta della sezione “Amministrazione trasparente” e l’adeguata gestione del sito web. Aspetti di sicuro condivisibili ma non esaustivi nella misura in cui non si considereranno le ricadute negative che condizionamenti e vincoli locali possono avere sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei Dirigenti scolastici.
Il contesto territoriale (vincoli, risorse, opportunità, condizionamenti umani e materiali ecc.) è, dunque, senza alcun dubbio, il fattore determinante attorno al quale deve ruotare la valutazione della scuola e, quindi, del suo personale. In questo caso del Dirigente scolastico. Le scuole situate in aree economicamente svantaggiate o caratterizzate da criticità sociali e culturali presentano sfide specifiche che influiscono direttamente sull’efficacia dell’azione dirigenziale. Ad esempio, in aree con alta percentuale di dispersione scolastica o con significative difficoltà di integrazione culturale, il Dirigente deve dimostrare competenze nella mediazione e nella costruzione di reti di supporto con enti locali e associazioni. La mancanza di infrastrutture adeguate o il basso coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo rappresentano ulteriori sfide che il Dirigente deve affrontare con approcci innovativi e flessibili. Pensiamo, ad esempio, alla gestione degli immobili, alle forniture, ai beni e ai servizi che gli Enti locali sono obbligati ad assicurare e alla fatica che queste interlocuzioni spesso rappresentano per il Dirigente scolastico, sia che ci si trovi in un piccolo centro, magari per la scarsità delle risorse, che nelle città metropolitane, a causa della numerosità degli istituti.
La valutazione del Dirigente scolastico, dunque, dovrebbe tenere conto di questi fattori, riconoscendo come il contesto territoriale condizioni non solo i risultati, ma anche la stessa definizione degli obiettivi strategici e, perfino, le necessarie basi di riconoscimento di ruoli e doveri.
Queste riflessioni dovrebbero condurci alla consapevolezza che il miglioramento è basato su due elementi indissolubili: la co-progettazione e la corresponsabilità dell’azione educativa. La partecipazione richiede di attivare un processo condiviso fin dal momento della progettazione iniziale (by default). Un processo di questo tipo ha bisogno di fra proprie diverse categorie e fra queste, il tempo è fondamentale. Il tempo inteso, non solo nel significato di quello che scorrere (Chronos) ma, soprattutto, nel senso di Kairos, ovvero quello che ci vuole, che è significativo per costruire una comunità che collabora, e i cui frutti dureranno molto a lungo; sarà faticoso all’inizio ma, una volta avviato, il processo sarà in grado di affrontare temi ed emergenze complesse per il medio-lungo periodo.
Il personale scolastico: una risorsa da sviluppare
Un altro aspetto cruciale nella valutazione del Dirigente è lo sviluppo delle risorse umane che rappresenta una risorsa fondamentale, ma la cui gestione presenta sfide specifiche. I Dirigenti devono non solo monitorare l’adeguatezza delle competenze del personale rispetto agli obiettivi della scuola, ma anche promuovere percorsi di formazione continua che rispondano alle esigenze educative e organizzative del territorio. I momenti della formazione iniziale e in servizio sono fondamentali per sollecitare nei docenti/ATA la capacità di comprendere le diversità, riflettere sul contesto e le proprie pratiche e attivare processi di cambiamento. È ovvio che nei contesti più difficili il turnover del personale rende questo percorso più difficile. Il ruolo del Dirigente diventa quindi ancor più significativo nel motivare il personale, creare un clima di lavoro positivo, affrontare e risolvere eventuali conflitti interni. Inoltre, l’abilità di valorizzare i talenti all’interno del corpo docente, ad esempio assegnando incarichi di responsabilità che stimolino la crescita professionale, contribuisce in modo significativo al miglioramento complessivo dell’istituzione scolastica attraverso risultati potenzialmente raggiungibili, non definibili sebbene auspicabili, a priori.
In tal senso, le azioni formative ipotizzate, devono garantire spazi di flessibilità per poter essere cucite su misura della singola realtà per espandere la consapevolezza dei docenti guidandoli a una corretta attribuzione del loro ruolo in diversi contesti. In primo piano si trovano i concetti di “locale” e “globale” che richiedono una maggiore inorporazione dell’innovazione che il contesto offre dal punto di vista educativo e una migliore capacità di gestire non solo l’integrazione del territorio nel curriculum, ma anche le specificità della classe.
Le risorse economiche della scuola
La gestione delle risorse economiche costituisce un altro pilastro della valutazione del Dirigente scolastico. L’autonomia scolastica prevede che i Dirigenti siano responsabili della pianificazione e attuazione amministrativo-contabile e dell’utilizzo dei fondi, ma spesso le risorse disponibili sono limitate e insufficienti per soddisfare tutte le necessità. In tale contesto, un dirigente efficace deve dimostrare abilità nell’individuare una scala di priorità degli interventi, concentrandosi su progetti che garantiscano il massimo impatto educativo. La capacità di reperire finanziamenti aggiuntivi, ad esempio attraverso la partecipazione a bandi europei o nazionali, rappresenta un indicatore di competenza gestionale. La trasparenza e l’efficienza nella gestione delle risorse economiche, inoltre, rafforzano la fiducia della comunità scolastica e degli enti finanziatori, contribuendo a costruire una reputazione positiva per l’istituto. In tal senso la rendicontazione sociale riveste un momento particolarmente importante per rendere il territorio e gli stakeholder avveduti conoscitori e, in ultima analisi, sostenitori, di come la scuola ha “speso” i soldi pubblici.
Conclusione
La valutazione dei dirigenti scolastici, come delineata dal Decreto-legge n. 71 del 2024, risulta un processo complesso e articolato, che richiede un approccio equilibrato e contestualizzato. Alla luce di quanto sopra, i nuclei fondamentali dovrebbero continuare ad articolarsi nei seguenti ambiti:
Gestione e organizzazione;
Sviluppo delle risorse umane;
Analisi e miglioramento della realtà scolastica;
Relazioni con la comunità e le istituzioni.
Riconoscere la specificità dei contesti territoriali, valorizzare il lavoro svolto in condizioni spesso difficili e considerare il contributo degli altri attori del sistema scolastico sono elementi fondamentali per garantire una valutazione equa ed efficace. Solo attraverso un’analisi approfondita e integrata di tutti i fattori coinvolti sarà possibile promuovere un sistema scolastico che risponda pienamente alle esigenze della comunità e al diritto del Dirigente scolastico di essere valutato secondo criteri chiaramente definiti e misurabili.
(*) Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Dirigente tecnico con funzioni ispettive Usr Sicilia
Patrizia Fasulo, già Dirigente tecnico con funzioni ispettive – Consulente Usr Sicilia
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per le risorse umane, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio V
Agli UU.SS.RR. A tutte le istituzioni scolastiche e p.c. Ai Dirigenti Scolastici
Oggetto: Chiarimenti nota prot. 2073 del 21.01.2025 – onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti dello Stato – comunicazione innovazioni Circolare MEF n. 41 del 16.12.2024 – nuovi IBAN per versamenti in conto entrata e soppressione conti Tesorerie Provinciali
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per le risorse umane, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio V
Al Capo di Gabinetto del Ministro SEDE Ai Capi dipartimento LORO SEDI AI Direttori generali dell’Amm.ne centrale e periferica LORO SEDI AI Dirigenti scolastici LORO SEDI Agli UU.SS.RR. LORO SEDI A tutte le istituzioni scolastiche LORO SEDI
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 1865/2025 DEL 26.09.2023
IL GIUDICE BOCCIA IL MINISTERO: riconosciuto il diritto della ricorrente portatrice di handicap e invalida civile al diritto di precedenza nell’assegnazione quale vincitrice del concorso Dirigenti scolastici Riservato ex artt.3, 21 e 33 Legge n.104/92 della sede più vicino alla sua residenza.
La ricorrente ha partecipato ad una procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici di cui al decreto numero 107 dell’8/6/2023, precisando di essere invalida civile al 67% e di avere diritto ai benefici di cui all’articolo 3, 21 e 33 legge n.104 del 1992. Dopo essere risultata vincitrice del concorso ha indicato le sue preferenze regionali inserendo al primo posto la Regione Lazio non essendovi posti disponibili nella Regione Campania di residenza.
La ricorrente veniva, invece, assegnata dal Ministero dapprima alla Regione Lombardia, ad oltre 800 Km da casa e poi l’USR Lombardia in seconda fase, solo nella scelta della sede in ambito regionale, decideva di applicare il suo diritto di precedenza ex lege 104/92.
Il Ministero sosteneva che per il concorso del 2017 – del quale quello della ricorrente rappresenta la coda – era previsto il reclutamento di dirigenti scolastici a livello nazionale; e la norma di cui all’articolo 15 comma 3 del bando disponeva l’applicazione dei benefici di cui alla legge 104 del 92 solo nella fase di assegnazione al ruolo regionale, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro con il direttore generale nell’ ufficio scolastico regionale di destinazione.
La ricorrente ha proposto ricorso sostenendo, invece, che il suo diritto di precedenza nella scelta della sede in qualità di vincitrice e invalida civile andava applicato immediatamente, in quanto una diversa interpretazione avrebbe significato di fatto una elusione delle finalità della norma stessa.
Il GIUDICE del Lavoro di Milano Dott. Atanasio accogliendo il ricorso ha affermato che del valore precettivo delle due disposizioni (art.21 e 33 L.104/92) non si può dubitare tenuto conto della letteralità delle espressioni usate: poi, l’art. 21 – la cui disposizione è rivolta agli enti pubblici quali il Ministero convenuto – è ancora più perentorio in quanto usa specificamente l’espressione “diritto di scelta prioritaria”.
“Nemmeno è rilevante la circostanza che il concorso abbia una estensione nazionale; al contrario, proprio per questa ragione l’applicazione della scelta prioritaria andava consentita su tutto il territorio nazionale non già dopo avere destinato la ricorrente alla Regione Lombardia, La considerazione del Ministero, per la quale in tal modo verrebbe svilito il merito, è del tutto priva di rilevanza in quanto il legislatore ha volutamente disposto che al di là del merito venisse agevolato – rispetto alla collocazione geografica – il candidato più sfavorito dal punto di vista della integrità fisica.”
Continua il Tribunale: “Tale condivisibile scelta legislativa non può certamente essere posta in discussione dal bando di concorso che, per tale motivo, deve considerarsi illegittimo e pertanto disapplicato da questo giudice”.
Il Giudice ha ritenuto altresì sussistere nel caso di specie Il periculum in mora in quanto la difficoltà della persona portatrice di handicap grave di vivere la propria condizione personale e familiare è ovviamente maggiormente impedita a causa della distanza che la separa dal suo luogo di normale residenza, che nel caso di specie dista circa 800 km. In conclusione la domanda è stata accolta ed è stato dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata alla sede più vicina a quella di residenza della ricorrente.
Questa pronuncia deve ritenersi molto importante in quanto è stato riconosciuto come il diritto di avvicinamento di cui all’art. 33, commi 5 e 6, L. 104/1992 è un diritto prevalente, in quanto la sua finalità è quella di rendere concreta la tutela dei diritti sanciti dalla Costituzione all’art.3 e all’art.32 per le persone invalide e fornisce così la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e la promozione della piena integrazione nella famiglia.
Sarà stato il 1985 o il 1986 quando il consiglio scolastico provinciale di Torino, che in quegli anni ebbi la ventura di presiedere, decise di procedere alla fusione delle scuole medie “Pavese” e “Casorati”. Dopo tre decenni di ininterrotta e tumultuosa crescita si trattò della prima soppressione di un istituto scolastico, non a caso nella periferia sud di Torino, case popolari costruite in fretta intorno allo stabilimento di Mirafiori. Da allora, a parte gli ultimi, ho seguito direttamente tutti i piani di dimensionamento che si sono succeduti nella provincia di Torino, nell’ambito del consiglio scolastico provinciale prima e a livello regionale poi nella consulta regionale per il diritto allo studio, istituita nel 2007.
Con precisione e puntualità tutte sabaude, le istituzioni scolastiche piemontesi sono state costantemente dimensionate secondo i parametri di legge.
Il crescente successo degli istituti comprensivi, nati per contrastare gli effetti derivanti dallo spopolamento nelle aree montane ma effettivamente in grado di rispondere a reali esigenze di continuità, ha inevitabilmente cambiato il quadro di riferimento. A causa, tuttavia, del già avvenuto dimensionamento, non è risultato semplice, nel contesto urbano torinese in particolare, procedere alla loro formazione che, in effetti, si è realizzata con notevole ritardo rispetto ad altre realtà nazionali, semplicisticamente accorpando scuole medie e direzioni didattiche, raddoppiandone la dimensione.
Una volta deciso, il passaggio generalizzato ai comprensivi è avvenuto in tempi relativamente rapidi rispetto alla media dei tempi di cambiamento della nostra scuola, con annesso effetto di trascinamento sulle dimensioni delle secondarie superiori, secondo due modalità invece piuttosto consuete. La prima è la casualità quasi assoluta e l’evidente assenza di progetto: gli istituti comprensivi hanno ormai soppiantato le altre tipologie (4.865 istituti comprensivi contro 313 direzioni didattiche e 121 scuole medie, dati MIM a.s. 23/24) senza un minimo di riflessione sulle dimensioni ottimali di un’istituzione scolastica, senza preoccuparsi di rendere omogeneo lo stato giuridico del personale docente, senza alcun percorso di formazione dedicato, senza prevedere funzioni di sistema adeguatamente strutturate e formate. La seconda è l’impulso irrefrenabile a tirare i cordoni della borsa quando si tratta di scuola (escluse ovviamente le spese relative al PNRR che rispondono a logiche del tutto particolari ed eccezionali); da decenni la priorità del risparmio caratterizza le politiche scolastiche (quota di PIL dedicato praticamente dimezzata in poco più di due decenni), in questo caso si tratta di risparmiare (neanche tanto, ma tutto fa cassa) sui dirigenti scolastici e sul personale amministrativo.
Mancanza di visione, pressapochismo, tagli indiscriminati alla spesa. Si tratta, a ben vedere, delle stesse modalità che hanno caratterizzato il tormentato percorso delle autonomie scolastiche. Nate per rispondere direttamente alle esigenze del territorio con proprie risorse finanziarie e di organico e presto abbandonate a se stesse, prive di risorse e caricate di ogni incombenza. Sono stati prontamente aboliti i provveditorati agli studi con le relative competenze, spesso pregevoli, che avrebbero potuto svolgere, trasformati in centri di servizio, preziose funzioni di supporto, per lasciare spazio alle direzioni regionali diventate tanti piccoli ministeri dispensatori di disposizioni e richieste continue. Così come, con altrettanta celerità, sono stati aboliti gli IRRSAE che avrebbero potuto efficacemente affiancare le scuole in materie delicate e complesse come la formazione, la ricerca e la sperimentazione, relegando ancora di più le autonomie scolastiche in una condizione di pressoché totale solitudine.
Dimensionamento e autonomia scolastica, due problematiche diverse ma interconnesse sulle quali sarebbe urgente intervenire rimediando gradualmente, ma con chiarezza e determinazione agli errori del passato, se non si vogliono ulteriormente aggravare non solo le condizioni di lavoro dei dirigenti scolastici ma anche, e soprattutto, i problemi, già ampiamente presenti, di gestione e di funzionamento delle nostre scuole. Purtroppo i ministri che si sono succeduti a viale Trastevere in quest’ultimo quarto di secolo mai se ne sono fatti carico e meno che mai sembra intenzionato a farlo quello attualmente in carica, impegnato com’è a piantare le proprie bandierine ideologiche tra sovranità nazionale, made in Italy e voti numerici nella scuola primaria).
In un recente articolo comparso sul “Corriere della Sera”, a seguito di uno specifico sondaggio, si parla dei dirigenti scolastici come di una categoria professionale particolarmente stressata, si lamentano fra l’altro “sintomi depressivi come la perdita di interesse o piacere nelle attività, l’affaticamentomentale cronico (in grassetto nell’articolo), il pianto frequente e la reattività emotiva accentuata”.
Con i livelli attuali di complessità dirigere una scuola con 800 alunni è profondamente diverso dal dirigerne una con 1500, magari articolata in una molteplicità di plessi e chissà che, fra le altre cose, non sia stata anche la gestione approssimata e sbrigativa del dimensionamento a porre i dirigenti scolastici piemontesi al vertice della classifica dello stress.
Prèsidi, FLC CGIL: nuovo sistema valutazione è contro autonomia scolastica, va ritirato Roma, 19 dicembre – La FLC CGIL considera l’impianto del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici un’operazione molto grave che, insieme alla delega sulla revisione di funzioni e prerogative degli organi collegiali, rappresenta lo strumento attraverso il quale esercitare un controllo diretto sull’attività dei dirigenti scolastici e smantellare l’autonomia scolastica tutelata dalla Costituzione.
Per questo, a conclusione del confronto sul decreto (71/2024) che introdurrà il nuovo sistema, ne abbiamo chiesto il ritiro.
Si tratta di un sistema di valutazione privo della sua principale finalità di valorizzazione e sviluppo professionale del dirigente scolastico, al quale spettano autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione per assicurare la qualità dei processi formativi, l’esercizio della libertà di insegnamento, l’esercizio della libertà di scelta delle famiglie, l’attuazione del diritto allo studio.
L’eliminazione dei nuclei di valutazione regionali, che assicuravano la collegialità del procedimento, e l’attribuzione ai Capi Dipartimento del compito di individuare annualmente gli obiettivi della valutazione rendono la dirigenza scolastica subalterna agli obiettivi politici del ministro pro tempore, condizionando pesantemente anche l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Questo modello conferma la volontà di fare dei dirigenti scolastici i meri esecutori di disposizioni calate dall’alto secondo una idea di scuola verticistica e gerarchica. Oltre a chiederne il ritiro siamo pronti, da subito, a tutelare in tutte le sedi l’autonomia delle istituzioni scolastiche e i dirigenti scolastici da ingerenze e pressioni esercitate attraverso lo strumento della valutazione.
E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Federazione Lavoratori della Conoscenzadella CGIL.
SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI. CHIUSO IL CONFRONTO AL MINISTERO. IL DECRETO PASSA AL CSPI PER IL PARERE OBBLIGATORIO.
Uil Scuola: restano i numerosi elementi di criticità sollevati durante tutto il negoziato.
Il decreto, a firma del Ministro Valditara, sarà emanato dopo il parere del CSPI. La UIL scuola Rua, nell’ultimo confronto tenuto al Ministero, ha ribadito la sua posizione e il suo totale disappunto per una procedura di valutazione dei dirigenti scolastici che presenta molte criticità.
Innanzitutto, di metodo: far partire la procedura, seppur alleggerita, ad anno scolastico iniziato, significa non tener conto dei numerosi compiti impropri che gravano sui dirigenti scolastici. Come UIL Scuola avevamo chiesto di rinviare l’inizio della procedura all’anno scolastico 25/26.
Poi, nel merito:
La valutazione dei dirigenti scolastici, così definita, assume una deriva amministrativa burocratica, dimentica della specificità del ruolo di rilevanza psico-socio-pedagogica in funzione della migliore organizzazione sistemica delle scuole.
Ai Direttori Generali con i 20 punti loro assegnati, decidono chi può aspirare al massimo della valutazione, rendendo di fatto questa procedura altamente discrezionale. Rischio tanto più manifesto nelle grandi regioni dove è materialmente impossibile che il Direttore Generale abbia conoscenze dirette delle competenze e dei meriti dei dirigenti scolastici soprattutto delle estreme periferie o delle isole o delle scuole di montagna.
Una valutazione che non supporta il lavoro dei dirigenti scolastici ma li mette in competizione alla ricerca del “top-manager”.
Una valutazione che da collegiale, con i nuclei di valutazione eliminati per mancanza di risorse, di fatto diventa monocratica: caso raro non riscontrabile in nessuno, ad esempio, dei paesi dell’Unione Europea.
Una valutazione che nel caso di valutazione negativa, ha come protagonisti il Direttore Generale da una parte e il dirigente scolastico dall’altra, senza la presenza di un terzo che possa mediare. Pertanto, il Direttore generale si trova nella duplice veste di chi indaga e poi di chi giudica (una sorta di giudice monocratico!), con una sentenza inappellabile se non davanti all’Organismo di garanzia. Per la UIL Scuola Rua quello proposto è, in definitiva, un sistema di valutazione che non è di stimolo alla passione, alla base di una scelta professionale che ha una forte componente empatica e circostanziata al contesto in cui opera.
Per l’amministrazione erano presenti i Capo Dipartimenti dott.ssa Carmela Palumbo e il dott. Jacopo Greco, del Direttore Generale dott.ssa Antonella Tozza. Per la Uil Scuola Rua hanno partecipato Rosa Cirillo e Andrea Codispoti.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Al Direttore Generale per l’Ufficio Scolastico per la Lombardia p.c.: Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Al Direttore Generale dell’Unità di missione per il PNRR Al Direttore Generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche Al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie
Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche Ex Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII
All’ USR per la Lombardia Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell’USR Servizio legale
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all’articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito
La valutazione dei dirigenti scolastici, ovvero il rischio di mistificazioni
di Mario Maviglia
È iniziato il confronto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali riguardante il nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici in relazione a quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge 71 del 31 maggio 2024, valutazione che – com’è noto – avrà anche un impatto sulla retribuzione di risultato dei singoli dirigenti. Dalle poche notizie filtrate da parte sindacale, appare chiara la volontà dell’Amministrazione di assimilare la valutazione dei dirigenti scolastici a quella dei dirigenti amministrativi, attraverso una procedura alquanto centralizzata e focalizzata su aspetti formali e burocratici.
Per circa 18 anni – quale dirigente di seconda fascia (ancorché tecnico) – ho “fruito” di questo tipo di valutazione e dunque sono in grado di spiegarne il meccanismo di funzionamento cui sembra ispirarsi il “nuovo” sistema di valutazione dei DS. In sostanza, la valutazione veniva allora effettuata (e tuttora viene effettuata) con riguardo a due macro-aree di valutazione (Direttiva 4072 del 12/05/2005):
• performance operativa, con riferimento: alle prestazioni che il dirigente tecnico doveva raggiungere sulla base degli obiettivi operativi contenuti nel proprio contratto individuale di lavoro e nelle direttive impartite dai capi degli uffici centrali e regionali; all’attività di sostegno alla progettazione e di supporto dei processi formativi, del processo di valutazione e autovalutazione e di supporto tecnico-didattico-pedagogico alla funzione ispettiva;
• comportamento organizzativo, relativamente alle capacità di: analisi dei fabbisogni formativi e individuazione delle strategie di intervento educativo; dominio delle dinamiche valutative del sistema istruzione e dei processi di autovalutazione delle istituzioni scolastiche; elaborazione e organizzazione di progetti concernenti gli esiti della ricerca scientifica, pedagogica e disciplinare; gestione dei processi di verifica e accertamento ispettivo.
Il tutto veniva condensato nella scheda SOR (Scheda Obiettivi e Risultati); in particolare la performance operativa veniva compilata direttamente dai singoli dirigenti sulla base degli obiettivi assegnati, del “peso”, in valore percentuale, assegnato ai singoli obiettivi (la cui somma complessiva era uguale a 100), dell’indicatore o parametro di riferimento di ciascun obiettivo, delle modalità di misurazione del risultato raggiunto per ciascun obiettivo e dell’autovalutazione per ogni obiettivo. Come detto, il punteggio massimo complessivo era 100 e ciò determinava – a seconda del punteggio che ogni dirigente si attribuiva – le seguenti posizioni: – di eccellenza, punti da 91 a 100; – medio-alta, punti da 51 a 90; – soddisfacente, punti da 31 a 50.
La valutazione del comportamento organizzativo era invece di competenza del Direttore Generale dell’USR di pertinenza, che aveva a disposizione fino a 10 punti da assegnare complessivamente a tre voci: Analisi e programmazione / Gestione e realizzazione / Relazione e coordinamento. Va comunque specificato che il DG, oltre ad attribuire fino questi 10 punti, poteva innalzare o abbassare i punteggi relativi alla performance operativa che il DS si era attribuito.
Pertanto, sulla base di quanto detto, la valutazione complessiva, in base ai punteggi attribuiti (100+10), classificava i dirigenti nel seguente modo:
1ᵃ fascia A: prestazione di eccellenza, punti da 91 a 110;
2ᵃ fascia B: prestazione più che soddisfacente, punti da 51 a 90;
3ᵃ fascia C: prestazione soddisfacente punti: da 31 a 50.
Per ogni fascia, ça va sans dire, corrispondeva una diversa retribuzione di risultato.
La prima volta che ho compilato la scheda SOR, per una sorta di ritegno professionale, mi sono dato un punteggio di 93, che comunque corrispondeva alla prima fascia (salvo “correzioni” al ribasso da parte del DG). Sentendo gli altri colleghi dirigenti, pressoché tutti si erano dati 100, anche perché il punteggio finale sarebbe stato comunque stabilito dal DG. Dalla seconda volta, obviously, non mi sono mai dato meno di 100.
Il Ministero sembra voler estendere questo sistema di valutazione anche ai DS, abbandonando l’impostazione della sperimentazione che è stata fatta in anni recenti e che era basata su un forte coinvolgimento del DS nel processo valutativo, attraverso la compilazione del Portfolio professionale, e soprattutto su una valutazione collegiale affidata a nuclei di valutazione incaricati di fare visite presso l’istituzione scolastica del DS interessato e di interloquire con i vari attori del servizio scolastico, oltre che raccogliere evidenze empiriche a supporto della valutazione finale da consegnare al DG competente.
Dalla mia quasi ventennale esperienza di “valutato” secondo il modello che il Ministero sta portando avanti nel confronto con i sindacati, ho tratto le seguenti convinzioni:
tutta l’operazione appare una sorta di teatrino, o gioco delle parti, se si preferisce, in cui i vari protagonisti recitano – in modo più o meno consapevole – il loro copione. I dirigenti fanno finta di valutarsi con coscienza sapendo che la valutazione vera e propria verrà fatta in fin dei conti dal DG. E d’altro canto quest’ultimo fa finta di lasciare spazio all’autovalutazione dei DS sapendo già, in linea di massima, a chi attribuirà la 1ᵃ, 2ᵃ o 3ᵃ fascia di valutazione. In questa situazione da “commedia dell’arte” perché un dirigente dovrebbe darsi meno di 100 come punteggio di sua pertinenza? Sarebbe solo masochismo…
Quand’anche il DG volesse condurre una valutazione “oggettiva” (ammesso che questo termine abbia senso in campo valutativo) agganciata a dati sostanziali e non solo formali, quali strumenti avrebbe per conoscere nello specifico le competenze e le prestazioni dei suoi DS? Questo forse è possibile in una regione come la Basilicata che conta complessivamente 30 istituzioni scolastiche (dati 2023/2024), ma non è pensabile che ciò sia possibile in una regione come la Lombardia che di istituzioni scolastiche ne conta 1115 (dati 2024/2025)? Peraltro non vi sono strutture intermedie (come i vecchi Provveditorati) che potrebbero fornire informazioni più attendibili al DG per la valutazione dei DS, non avendo gli attuali ambiti territoriali (UST) alcuna competenza in merito.
Questa procedura, pensata ed elaborata da organi amministrativi, necessariamente avrà una declinazione amministrativa (leggasi: burocratica), confermando la tendenza sempre più evidente dell’attuale gestione politica del Ministero a confinare i DS in una dimensione esecutiva di norme e disposizioni calate dall’alto (basti esaminare il bando di concorso per il reclutamento dei DS e alla composizione delle commissioni d’esame, fortemente sbilanciati l’uno e le altre in senso giuridico-amministrativo). Fa comodo dimenticare che il DS è a capo di una scuola autonoma e che il suo compito principale è quello di porsi come garante di un servizio finalizzato a far conseguire il successo formativo agli studenti e alle studentesse, creando le condizioni per assicurare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, un effettivo processo di inclusione e di attuazione del diritto allo studio, attraverso il coinvolgimento delle varie componenti scolastiche (leadership educativa). Quali competenze tecniche ha un DG, di formazione amministrativa, per valutare in modo soddisfacente questi aspetti che costituiscono la vera ragion d’essere di un DS all’interno di una istituzione scolastica autonoma?
Questo “nuovo” sistema di valutazione, nella caratterizzazione verticistica che sembra assumere, lascia trasparire il vero obiettivo della valutazione dei DS, ossia quello di tenerli sotto controllo, senza dissonanze rispetto a quanto deciso dall’alto. Certo, è una procedura meno complessa di quella avviata nel corso della sperimentazione e anche più economica (i nuclei di valutazione costano sicuramente di più della valutazione effettuata direttamente dal DG). Ma queste sono scelte politiche: nei prossimi due-tre anni le spese militari in Italia saranno raddoppiate a comprova del fatto che i fondi pubblici ci sono, ma vengono utilizzati per altri scopi.
Nella sperimentazione condotta negli scorsi anni, la valutazione dei DS cercava di assumere anche una valenza “formativa”, ossia finalizzata al miglioramento delle prestazioni professionali dei DS a supporto dell’autonomia delle scuole. Questa dimensione sembra del tutto trascurata in questo nuovo approccio, impostato secondo il consolidato ma inefficace paradigma dell’adempimento burocratico.
La valutazione dei DS non può essere trattata come una delle tante routine burocratiche dell’Amministrazione, ma richiede una visione e delle competenze che non sembrano albergare nell’apparato amministrativo. È un’operazione troppo seria e complessa per essere lasciata in mano a soggetti che non la sanno maneggiare.
Avviso 2 ottobre 2024, AOODGPER 155157 Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194. Calendario della PROVA SCRITTA
Nota 2 maggio 2024, AOODGPER 62602 Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194 – Indicazioni relative allo svolgimento della prova preselettiva computerizzata
Avviso 2 maggio 2024, AOODGPER 62313 Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194. Calendario della PROVA PRESELETTIVA
Avviso 22 gennaio 2024, AOODGPER 5914 Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788- Costituzione delle commissioni giudicatrici a norma del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194
L’Avviso 2 ottobre 2024, AOODGPER 155157, comunica che la prova scritta del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà il 30 ottobre 2024 in un unico turno giornaliero, su tutto il territorio nazionale, dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30 del giorno della prova.
Con l’Avviso 2 maggio 2024, AOODGPER 62313, il MIM comunica che la prova preselettiva del concorso ordinario per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici, si svolgerà il 23 maggio 2024. La prova preselettiva si svolgerà in turno unico su tutto il territorio nazionale nella sede individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione. Sarà il medesimo USR a rendere nota la sede almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova. La preselezione si è resa necessaria, in base a quanto prevede il Regolamento del concorso, poiché il numero dei candidati che ha presentato domanda di partecipazione è superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a bando. Supererà la prova preselettiva e accederà alla successiva prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. In ogni caso saranno ammessi anche tutti coloro che, all’esito della preselezione, avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Nota 18 ottobre 2024, AOODGPER 169737 Procedure concernenti l’assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2024/2025 – vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023. Conferimento degli incarichi e stipula dei contratti
TAR Lazio su concorso riservato DS: decisione favorevole del TAR Lazio circa la legittimità della graduatoria di merito della procedura riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici
Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024 Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 591 unità di dirigenti scolastici, 10.336 unità di personale A.T.A., 45.124 unità di personale docente, 43 unità di personale educativo e 406 unità di insegnanti di religione cattolica
Avviso Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319 Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali
Decreto Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187 Graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023
Avviso 5 aprile 2024, AOODGPER 46322 Convocazione per la prova in modalità SCRITTA di accesso al corso intensivo di formazione di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107
Avviso 29 dicembre 2023, AOODGPER 79720 DM 8 giugno 2023, n. 107 – Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2
Decreto Ministeriale 8 giugno 2023, AOOGABMI 107 Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione ed alla relativa prova finale destinata ai partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale (art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto- legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14)
Prova scritta concorso presidi, ammesso l’84,9%
Valditara: “Ho disposto accertamento responsabilità per le disfunzioni emerse”
Ieri, presso la Nuova Fiera di Roma, si è svolta la prova scritta della procedura concorsuale riservata ai ricorrenti del concorso per dirigente scolastico del 2017, prova prevista dal D.M. prot. 107 dell’8 giugno 2023, attuativo dell’art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
I risultati ufficiali riportano, a fronte di 2.321 candidati partecipanti alla prova scritta, un numero di ammessi pari a 1.971, e cioè l’84,9%.
Con riferimento ad alcune criticità registrate prima dello svolgimento, segnalate anche a mezzo stampa, il Ministro Giuseppe Valditara ha dichiarato: “Le disfunzioni di cui stiamo avendo notizia sono inammissibili e, per questo, ho disposto che gli Uffici ministeriali acquisiscano immediatamente tutti gli elementi necessari per individuare, tra i vari enti competenti per la procedura, quelli cui siano addebitabili i problemi riscontrati, affinché ne possano rispondere”.
Con Avviso 5 aprile 2024, AOODGPER 46322, tutti i candidati sono convocati alle ore 10,30 del 6 maggio 2024 presso il padiglione n. 7 della NUOVA FIERA DI ROMA, Via Portuense n.1645/1647, ingresso Nord, per la prova in modalità scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al Decreto Ministeriale 8 giugno 2023, AOOGABMI 107.
Come previsto dall’Avviso 22 gennaio 2024, AOODGPER 5914, nel periodo compreso dalle ore 10:00 del 22 gennaio 2024 alle ore 23:59 del 12 febbraio 2024, saranno aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla nomina a componente delle commissioni giudicatrici del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali (Decreto Dipartimentale 18 dicembre 2023, AOODPIT 2788).
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Avviso 29 dicembre 2023, AOODGPER 79720, che reca le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura riservata di reclutamento per i dirigenti scolastici, alla quale possono candidarsi alcune categorie di partecipanti al concorso ordinario bandito nel 2017. Questa procedura è organizzata secondo le modalità descritte nel Decreto Ministeriale 8 giugno 2023, AOOGABMI. 107. I candidati possono presentare domanda entro il 27 gennaio 2024.
Presentazione istanza di partecipazione al Concorso riservato per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, di cui al DM 107 8 giugno 2023
Regioni
Istanze inoltrate
Abruzzo
632
Calabria
1.130
Campania
3.599
Emilia Romagna
1.159
Friuli Venezia Giulia
301
Lazio
2.760
Liguria
270
Lombardia
4.031
Marche
583
Piemonte
1.456
Puglia
2.081
Sardegna
494
Sicilia
2.476
Toscana
1.726
Umbria
265
Veneto
1.981
TOTALE
24.944
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblica il bando per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici.
Al concorso – che prevede una prova preselettiva, una scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati – potrà partecipare il personale docente ed educativo di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti disponibili saranno ripartiti tra le regioni tenendo conto delle sedi vacanti nel prossimo triennio. Le domande dovranno esssere inoltrate tramite Istanze on Line (POLIS)entro le ore 23,59 del 17 gennaio 2024.
SEDE
N. POSTI
Abruzzo
12
Calabria
11
Campania
34
Emilia-Romagna
28
Friuli
11
Lazio
50
Liguria
6
Lombardia
156
Marche
14
Piemonte
65
Puglia
32
Sardegna
11
Sicilia
26
Toscana
54
Umbria
5
Veneto
72
TOTALE
587
Pubblicato il Decreto Ministeriale 8 giugno 2023, AOOGABMI. 107, adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto- legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, che definisce la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle seguenti condizioni: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.
Con la Sentenza 12 gennaio 2021, n. 395, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Ministero relativo al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 e ne ha confermato, dunque, la piena regolarità. Sono oltre 3.000 i vincitori della procedura, di cui oltre 2.500 già assunti fra il 2019 e il 2020.
Il 7 agosto 2020 il Consiglio dei Ministri autorizza il Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2020-2021, n. 529 dirigenti scolastici.
Decreto Dipartimentale 6 agosto 2020, AOODPIT 986 Rettifica graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017
Avviso 4 agosto 2020, AOODGPER 23350 Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali
Pubblicata con Avviso 30 agosto 2019 l’assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per Dirigenti Scolastici.
Avviso 30 agosto 2019 Concorso dirigenti scolastici. Ulteriore assegnazione dei vincitori alle regioni a seguito di rinunce all’assunzione
Con Avviso 28 agosto 2019, AOODGPER 38777, il MIUR ivita i candidati collocati dal posto 1985 al posto 2045 della graduatoria approvata con Decreto Dipartimentale 1 agosto 2019, AOODPIT 1205, ad indicare l’ordine di preferenza tra le 17 regioni esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15:00 del 28 agosto 2019 e fino alle ore 23:59 del 29 agosto 2019.
Avviso 28 agosto 2019, AOODGPER 38777 Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all’assunzione in servizio
L’8 agosto viene pubblicata dal MIUR l’assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici indetto con il D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017. I vincitori sono stati assegnati alle Regioni sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun Ufficio Scolastico Regionale per l’anno scolastico 2019/2020. Dei 1.984 vincitori assegnati, 1.147 sono stati destinati alla prima Regione scelta, 262 alla seconda e 146 alla terza.
Nota 8 agosto 2019, AOODGPER 36621 Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019
Il 7 agosto il MIUR, ravvisata la necessità di apportare rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati nella graduatoria allegata al Decreto Dipartimentale 1 agosto 2019, AOODPIT 1205, pubblica la graduatoria definitiva del concorso per dirigenti scolastici.
Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 6 agosto 2019, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto del Presidente della Repubblica che prevedono l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2019/2020, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 2.117 dirigente scolastici.
Pubblicata l’1 agosto la graduatoria del concorso per dirigenti scolastici.
Decreto Dipartimentale 1 agosto 2019, AOODPIT 1205 Graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Il MIUR ha reso noto che:
gli idonei al concorso sono in totale 3.420, dei quali saranno dichiarati vincitori 2.900;
sono state richieste al MEF 2.117 autorizzazioni all’immissione in ruolo, 1.984 delle quali appartengono alla procedura concorsuale in corso; i restanti posti sono relativi: – 39 alla precedente procedura concorsuale in Campania, – 67 a dirigenti trattenuti in servizio, – 1 a riammissione in servizio, – 21 a provvedimenti giurisdizionali riguardanti la Sicilia;
la graduatoria nazionale è pubblicata l’1 agosto 2019;
dalle ore 15.00 del 1^ agosto 2019 alle ore 23.59 del 4 agosto 2019 i candidati utilmente collocati nei primi 1.984 posti della graduatoria possono indicare l’ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili esclusivamente tramite ‘Polis’;
i vincitori saranno assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR.
Il MIUR ha inoltre reso disponibile una tabella con la distribuzione provvisoria dei posti nelle diverse Regioni (1.986 posti su 1.984 nominati):
Abruzzo 17
Basilicata 10
Calabria 71
Campania 0
Emilia Romagna 212
Friuli Venezia Giulia (lingua italiana) 66
Lazio 107
Liguria 68
Lombardia 359
Marche 80
Molise 13
Piemonte 240
Puglia 117
Sardegna 73
Sicilia 94
Toscana 158
Umbria 37
Veneto 264
TOTALE: 1986
Il MIUR con Nota 17 luglio 2019, AOODGPER 32565, rende noto il punteggio riconosciuto dalle Commissioni esaminatrici ai titoli dei candidati che hanno superato la prova orale del Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici.
Nota 17 luglio 2019, AOODGPER 32565 Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). Valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 e all’errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza 11 luglio 2019, n. 3512, “(…) considerato che – a prescindere dal merito delle questioni devolute in appello e da ogni valutazione sull’effettiva portata invalidante dei vizi dedotti (segnatamente dei vizi riscontrati dal primo giudice) –, sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto ed alla luce di una valutazione comparativa degli effetti scaturenti dall’esecuzione dell’appellata sentenza nelle more del giudizio di merito, con particolare riguardo all’incidenza sull’assetto organizzativo dell’amministrazione della scuola in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico, deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l’affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019 (…) accoglie le istanze cautelari proposte nell’ambito dei ricorsi principali (…) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della statuizione di accoglimento contenuta nella sentenza impugnata; fissa l’udienza pubblica per la discussione dei ricorsi nel merito al 17 ottobre 2019 (…)“.
Il TAR Lazio, Sezione Terza Bis, con sentenza 2 luglio 2019, n. 8655, accoglie il ricorso 6233/2019 “a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell’operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione.”
Prova orale concorso
La prova orale consiste in:
un colloquio che accerta la preparazione professionale del candidato nelle materie di esame;
una verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;
una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione e una conversazione nella lingua prescelta.
Punteggio e modalità di svolgimento Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell’accertamento della conoscenza dell’informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell’inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
La lettera estratta per l’inizio della prova orale è la lettera “M”.
Pubblicati il 10 maggio 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Bando, i quadri di riferimento della prova orale del concorso nazionale per dirigenti scolastici
Come previsto dall’Avviso 19 aprile 2019, AOODGPER 18824 (Prova scritta del concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica – D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 – riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati) a partire dall’ 8 maggio 2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta possono prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito, accedendo con le proprie credenziali all’area ‘Altri servizi’ di Polis.
Nota 2 aprile 2019, AOODGPER 13277 Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). Dichiarazione dei titoli culturali, di servizio, professionali e di preferenza a parità di merito e di titoli
Pubblicato il Decreto Dipartimentale 27 marzo 2019, AOODPIT 395 contenente l’elenco degli ammessi alla prova orale del Concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti: solo 3.795 candidati ,dei 9.376 partecipanti alla prova (circa 600 dei quali ammessi con riserva), hanno superato lo scritto.
Con nota 22 marzo 2019, AOODGPER 11180, il MIUR ha comunicato che il 25 e 26 marzo 2019 si procederà allo scioglimento dell’anonimato e che successivamente sarà pubblicato il decreto con il nominativo degli ammessi alla prova orale. La stessa nota indica i criteri con i quali i candidati ammessi alla prova orale verranno abbinati ad una delle 38 commissioni/sottocommissioni esaminatrici. Entro aprile saranno individuati i membri aggregati (informatica e lingua) delle commissioni di concorso ciascuna formata da 9 membri, compreso il segretario, per un totale di 342 commissari. Previsto per i primi giorni di maggio l’inizio delle prove orali con conclusione entro la data di avvio degli Esami di Stato per arrivare, a fine giugno, alla pubblicazione della graduatoria e, il 1° settembre 2019, all’immissione in ruolo.
Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). Prova scritta a Roma del 13 dicembre 2018 per i candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari
Il 13 dicembre 2018, i candidati di regioni diverse dalla Sardegna muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale, potranno sostenere la prova scritta nelle sedi appositamente individuate dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio e che saranno pubblicate sul sito internet del predetto U.S.R. e del Ministero.
I suddetti candidati destinatari di provvedimenti favorevoli dovranno presentarsi presso l’aula indicata muniti del provvedimento giurisdizionale che contenga l’espressa previsione del loro nominativo, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
Ogni ulteriore informazione e documentazione relativa alla prova scritta è disponibile nell’apposito spazio «Il corso-concorso dirigenti scolastici» sull’home page del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca www.miur.gov.it.
Diario 9 novembre 2018 Rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per i soli candidati della Regione Sardegna
La prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolge, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018, alle ore 10,00.
L’elenco delle sedi della prova scritta, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti, nella Regione Sardegna, in ordine alfabetico, viene comunicato entro il 27 novembre 2018 tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero.
In tali sedi potranno sostenere la prova eventuali candidati, residenti in Sardegna, muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale.
Avviso prova scritta regione Sardegna. Corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (Decreto Direttoriale protocollo 1259 del 23 novembre 2017)
(Martedì, 30 ottobre 2018) A seguito del rinvio dell’espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disposto a seguito dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17/10/2018, si comunica che il giorno e l’ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018.
Prova scritta del corso – concorso nazionale per dirigenti scolastici
La prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, unica su tutto il territorio nazionale, si svolge in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00 nelle sedi individuate dagli USR. Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato.
Articolazione e durata La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta sulle materie indicate nel bando e due quesiti in lingua straniera. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova ha la durata di 150 minuti.
Punteggio e ammissione alla prova orale A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.
Il 31 ottobre 2018 sono pubblicati i quesiti oggetto della prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018. Si comunica che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova “B”. Le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera sono disposte in ordine casuale. Sono altresì pubblicate le prove non estratte (A e C ).
L’elenco delle sedi della prova scritta, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti, analogamente alla prova preselettiva, nella regione di residenza in ordine alfabetico, e le ulteriori istruzioni operative, viene comunicato entro il 3 ottobre 2018 tramite avviso pubblicato sul sito internet del MIUR.
“Per consultare gli elenchi relativi agli abbinamenti candidati/aule selezionare l’Ufficio scolastico della propria regione di residenza. I candidati residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, sosterranno la prova nella regione Lazio. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano sosterranno la prova nella regione Veneto”
Diario 14 settembre 2018 Prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali
In allegato al Decreto Dipartimentale 24 luglio 2018, AOODPIT 1134, è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici. Si tratta di coloro che hanno superato la prova preselettiva, svoltasi il 23 luglio 2018 in tutta Italia, che ha dato ufficialmente il via alla selezione di 2.425 nuovi capi d’Istituto.
Alla prova hanno partecipato 24.082 candidati effettivi sui 34.580 iscritti: 17.279 donne e 6.803 uomini. Gli ammessi allo scritto sono 8.736: gli 8.700 previsti da bando, più 36 candidati che risultano a pari merito con un punteggio di 71,7.
La prova preselettiva del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, si è svolta il 23 luglio 2018 alle ore 10:00 nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali e pubblicate sul sito internet del Ministero entro il 6 luglio 2018. I partecipanti sono stati 24.082 su 34.580 candidati iscritti.
“Per consultare gli elenchi relativi agli abbinamenti candidati/aule selezionare l’Ufficio scolastico della propria regione di residenza. I candidati residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, sosterranno la prova nella regione Lazio. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano sosterranno la prova nella regione Veneto”
Concorso dirigenti scolastici al via domani con la prova preselettiva. I candidati sono oltre 34mila
(Domenica, 22 luglio 2018) Prenderà il via domani mattina, alle ore 10, la prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici, di cui 9 destinati alle scuole di lingua slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia. I candidati sono 34.580. Il 71% dei partecipanti alla prova è donna (24.477 candidate). L’età media è di 49 anni. I candidati, distribuiti in 1.984 aule, avranno a disposizione 100 minuti per rispondere a 100 domande a risposta multipla, estratte da un archivio di 4.000 quesiti.
Si tratta del primo concorso per l’assunzione di dirigenti scolastici dopo sette anni: l’ultimo risale al 2011. L’obiettivo è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il prossimo triennio, il 2018-2021, e il superamento del fenomeno delle reggenze. Attualmente sono 6.792 i dirigenti in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali.
“Questo nuovo concorso, che prenderà il via domani – sottolinea il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti – oltre ad essere un’occasione di sviluppo di carriera per i docenti interessati a svolgere un nuovo ruolo, permetterà di riportare alla normalità i carichi di lavoro dei dirigenti scolastici già in servizio. Ben 1.700 di loro sono infatti reggenti di una o più scuole, tutto a detrimento della qualità della gestione dei singoli Istituti, la cui organizzazione diviene tutti i giorni più complessa. È necessario superare il fenomeno delle reggenze e consentire ai dirigenti di lavorare con carichi sostenibili garantendo così agli studenti e alle famiglie il miglior funzionamento degli istituti scolastici”.
Il regolamento del concorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 settembre, prevede tre fasi: una concorsuale vera e propria, una formativa di due mesi e una di tirocinio presso le scuole.
La fase concorsuale prevede una prova preselettiva volta a verificare le conoscenze di base per l’espletamento delle funzioni dirigenziali, una prova scritta che si comporrà di cinque domande a risposta aperta e due domande a risposta chiusa in lingua straniera (livello B2), una prova orale. I candidati che supereranno le prove scritte e quella orale saranno ammessi, sulla base di una graduatoria che terrà conto anche dei titoli, al corso di formazione dirigenziale e di tirocinio selettivo, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali delle candidate e dei candidati.
Due i mesi di lezione in aula previsti e quattro quelli di tirocinio a scuola, che potranno essere integrati anche da sessioni di formazione a distanza. Al termine di questo periodo i candidati dovranno affrontare una valutazione scritta e un colloquio orale. Saranno dichiarati vincitori del corso-concorso quanti saranno collocati in posizione utile in graduatoria generale di merito.
Pubblicati il 27 giugno 2018 i quesiti relativi al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 24 novembre 2017.
Pubblicata la banca dati dei quesiti per la prova preselettiva del corso concorso per dirigenti scolastici
(Mercoledì, 27 giugno 2018) Si comunica che, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del Bando di corso concorso dirigenti scolastici di cui al Decreto direttoriale 1259 del 23 novembre 2017, è stata pubblicata la banca dati di 4.000 quesiti per la prova preselettiva. Sono altresì pubblicati i quadri di riferimento per la prova preselettiva previsti dall’articolo 13 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale 138 del 2017.
La Nota 13 giugno 2018, AOODGPER 27719 fornisce agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova preselettiva del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, di cui al D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017.
27 giugno 2018: pubblicazione dei quesiti oggetto della prova preselettiva
6 luglio 2018: elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati e le ulteriori istruzioni operative
23 luglio 2018, alle ore 10,00: prova preselettiva
8 maggio 2018: pubblicazione dei quesiti oggetto della prova preselettiva
14 maggio 2018: elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati
29 maggio 2018, ore 10,00: prova preselettiva del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali
Di ogni altra comunicazione relativa al corso-concorso, nonchè di una eventuale modifica delle suddette date, verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – del 24 aprile 2018.
Concorso dirigenti scolastici: il 29 maggio la prova preselettiva, la data pubblicata in GU
(Martedì, 27 febbraio 2018) La prova preselettiva del corso-concorso per dirigenti scolastici si terrà il prossimo 29 maggio 2018 alle ore 10.00. La data è stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, insieme ad alcune altre date utili ai partecipanti alla prova.
L’8 maggio sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (www.miur.gov.it), sarà pubblicata poi la banca dati dei 4.000 quiz da cui saranno estratti i quesiti della prova preselettiva e la pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Il 14 maggio, tramite avviso pubblicato sul sito internet del MIUR (www.miur.gov.it), sarà pubblicato l’elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione. Per esigenze organizzative, i candidati saranno distribuiti, ove possibile, secondo la regione di residenza in ordine alfabetico. Oltre all’elenco saranno fornite le ulteriori istruzioni operative.
Infine, il prossimo 24 aprile, sempre in GU, sarà pubblicata ogni altra comunicazione relativa al corso-concorso ed eventuali modifiche delle suddette date.
Il nuovo un corso-concorso per dirigenti ha come obiettivo la copertura dei posti disponibili per il prossimo triennio, il 2018-2021. Attualmente sono 6.792 i dirigenti in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali. Il concorso consentirà quindi di abbattere il fenomeno delle reggenze sino al 2020/2021, anche perché si tratta di un bando nazionale e non regionale come l’ultimo del 2011. Si eviteranno così casi di graduatorie sguarnite e di altre troppo piene.
Complessivamente sono state 35.044 le domande di partecipazione al corso-concorso inoltrate, il 70,7% sono state inviate da candidate donne, il 29,3% da uomini. L’età media delle candidate e dei candidati è di 49 anni. La Regione nella quale sono state presentate più domande è la Campania (7.039), seguita da Sicilia (5.595), Lazio (3.887), Puglia (3.719) e Lombardia (3.051). Saranno inoltre 15 i candidati residenti all’estero che sosterranno la prova preselettiva nel Lazio, come previsto dall’articolo 6 del bando di concorso emanato a novembre. I posti a bando sono 2.425, di cui 9 destinati al concorso per le scuole di lingua slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia.
Si sono concluse il 29 dicembre 2017, alle ore 14:00, con 39.264 domande presentate, di cui 35.044 effettivamente inoltrate, le iscrizioni al concorso per dirigenti scolastici bandito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca lo scorso novembre. Si tratta del primo concorso per l’assunzione di dirigenti scolastici dopo oltre sei anni: l’ultimo risale al 2011.
Delle 35.044 domande inoltrate, il 70,7% sono state inviate da candidate donne, il 29,3% da uomini. L’età media delle candidate e dei candidati è di 49 anni. La Regione nella quale sono state presentate più domande è la Campania (7.039), seguita da Sicilia (5.595), Lazio (3.887), Puglia (3.719) e Lombardia (3.051). Saranno inoltre 15 i candidati residenti all’estero che sosterranno la prova preselettiva nel Lazio, come previsto dall’articolo 6 del bando di concorso emanato a novembre. I posti a bando sono 2.425, di cui 9 destinati al concorso per le scuole di lingua slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia.
“Si tratta di un concorso atteso e molto diverso dal passato, che darà una risposta effettiva al problema delle reggenze – dichiara la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli -. Abbiamo un cronoprogramma di lavoro serrato e abbiamo previsto una modalità di selezione che tiene conto dei cambiamenti intervenuti in questi anni nella professione del dirigente scolastico. Non a caso, il nuovo concorso avrà una fase di tirocinio e accompagnamento successiva alle prove scritte, che sarà fondamentale per verificare sul campo le capacità gestionali e di organizzazione del lavoro delle candidate e dei candidati. La figura del dirigente è una figura centrale per la comunità scolastica. Ne siamo convinti. Anche per questo, con l’ultima legge di bilancio, abbiamo deciso di intervenire, anche qui dopo anni di attese e promesse, per armonizzare la retribuzione di chi dirige le nostre scuole con quella degli altri dirigenti della PA”.
Il calendario della prova preselettiva del concorso, comprensivo del giorno e dell’ora dello svolgimento della prova stessa, sarà reso noto sul numero del 27 febbraio 2018 della 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, della Gazzetta Ufficiale. Su quello stesso numero della Gazzetta sarà resa nota anche la data di pubblicazione dell’archivio di 4.000 domande da cui saranno estratti i quesiti della prova preselettiva. La banca dati dei quiz sarà comunque pubblicata sul sito del Miur almeno venti giorni prima dell’inizio della prova. L’elenco delle sedi della prova preselettiva e le ulteriori istruzioni operative saranno comunicati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove, tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero.
Il nuovo un corso-concorso per dirigenti ha come obiettivo la copertura dei posti disponibili per il prossimo triennio, il 2018-2021. Attualmente sono 6.792 i dirigenti in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali. Il 68,2% dei dirigenti in servizio è una donna, il 31,6% ha più di 60 anni (un dato comunque in calo rispetto al passato), l’età media è di 55,6 anni. I posti banditi corrispondono ai posti vacanti nell’anno scolastico in corso, più quelli che si renderanno liberi a seguito dei pensionamenti nel 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, detratti quelli che si possono coprire con le graduatorie esistenti nonché quelli delle scuole sottodimensionate (che non possono avere un dirigente titolare). Il concorso consentirà quindi di abbattere il fenomeno delle reggenze sino al 2020/2021, anche perché si tratta di un bando nazionale e non regionale come l’ultimo del 2011. Si eviteranno così casi di graduatorie sguarnite e di altre troppo piene. Nel frattempo, nel corrente anno scolastico, sono stati assunti 58 dirigenti scolastici idonei ancora presenti nelle graduatorie dell’ultimo concorso bandito nel 2011: di questi 52 sono stati assegnati a scuole della Campania e 6 a istituti dell’Abruzzo. A seguito di queste assunzioni, la graduatoria dell’Abruzzo risulta esaurita. Sono state inoltre autorizzate 36 richieste di trattenimento in servizio. In attesa dell’avvio delle prove concorsuali, sono state introdotte misure dedicate ai dirigenti scolastici nella legge di bilancio per l’anno 2018: è stata introdotta la possibilità di estendere al massimo per tre anni (erano due) la possibilità di trattenimento in servizio retribuito per chi è “impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera”.
Il regolamento del concorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 settembre, prevede tre fasi: una concorsuale vera e propria, una formativa di due mesi e una di tirocinio presso le scuole.
La fase concorsuale prevede una prova preselettiva unica a livello nazionale nel caso in cui le candidature siano almeno tre volte superiori ai posti messi a bando. Le candidate e i candidati dovranno rispondere a 100 quiz che saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova. Le domande punteranno a verificare le conoscenze di base per l’espletamento delle funzioni dirigenziali. La prova sarà svolta al computer. Sarà ammesso allo scritto, in base al punteggio ottenuto (il massimo è 100), un numero di candidate e candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale.
La prova scritta prevede: – cinque domande a risposta aperta su: normativa del settore istruzione, organizzazione del lavoro e gestione del personale, programmazione, gestione e valutazione presso le scuole, ambienti di apprendimento, diritto civile e amministrativo, contabilità di Stato, sistemi educativi europei. – due domande a risposta chiusa in lingua straniera (livello B2) su: organizzazione degli ambienti di apprendimento, sistemi educativi europei. Le candidate e i candidati che otterranno il punteggio minimo di 70 punti potranno accedere all’orale che mira ad accertare la preparazione professionale delle e degli aspiranti dirigenti anche attraverso la risoluzione di un caso pratico. Saranno testate anche le conoscenze informatiche e di lingua straniera. Entrambe le fasi sono uniche a livello nazionale.
Le candidate e i candidati che supereranno le prove scritta e orale saranno ammessi, sulla base di una graduatoria che tiene conto anche dei titoli, al corso di formazione dirigenziale e di tirocinio selettivo, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali delle candidate e dei candidati.
Due i mesi di lezione in aula previsti e quattro quelli di tirocinio a scuola, che potranno essere integrati anche da sessioni di formazione a distanza. Al termine le candidate e i candidati dovranno affrontare una valutazione scritta e un colloquio orale. Saranno dichiarati vincitori del corso-concorso le candidate e i candidati che saranno collocati in posizione utile in graduatoria generale di merito.
Sono 2.425 (9 per il Friuli Venezia Giulia) i posti disponibili. Le istanze potranno essere presentate on line tramite la piattaforma Polis dal 29 novembre al 29 dicembre 2017. La data della prova preselettiva (100 quesiti a cui rispondere in 100 minuti) sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2018.
Scuola, in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso da 2.425 posti per i dirigenti scolastici. Domande per la partecipazione dal 29 novembre al 29 dicembre. Fedeli: “Da bando risposta importante per abbattimento delle reggenze”
(Venerdì, 24 novembre 2017) Pubblicato il nuovo bando di concorso da 2.425 posti per dirigenti scolastici, di cui 9 destinati al concorso Friuli Venezia Giulia. Il bando è oggi in Gazzetta Ufficiale. Le domande per accedere al concorso si potranno effettuare dalle 9.00 del 29 novembre alle 14.00 del 29 dicembre prossimi, tramite la piattaforma del MIUR Polis. Nei prossimi giorni il Ministero attiverà un’apposita pagina web con tutta la documentazione relativa al concorso.
Attualmente sono 6.792 i dirigenti scolastici in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali. Il 68,2% dei dirigenti in servizio è una donna, il 31,6% ha più di 60 anni (un dato comunque in calo rispetto al passato), l’età media è di 55,6 anni.
I posti banditi corrispondono ai posti vacanti nell’anno scolastico in corso, più quelli che si renderanno liberi a seguito dei pensionamenti nel 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, detratti quelli che si possono coprire con le graduatorie esistenti nonché quelli delle scuole sottodimensionate (che non possono avere un dirigente titolare). Il concorso consentirà quindi di abbattere il fenomeno delle reggenze sino al 2020/2021, anche perché si tratta di un bando nazionale e non regionale come l’ultimo del 2011. Si eviteranno così casi di graduatorie sguarnite e di altre troppo piene.
“I numeri del bando garantiscono una risposta importante e adeguata a scuole, ragazze e ragazzi e famiglie, garantendo l’abbattimento delle reggenze”, spiega la Ministra Valeria Fedeli. “Il ruolo della dirigenza – ricorda – è fondamentale nelle scuole: per il coordinamento del lavoro, per tenere insieme la comunità scolastica. Il dirigente è un punto di riferimento. Abbattere il fenomeno delle reggenze significa, dunque, lavorare per la qualità del sistema”. Il concorso sarà innovativo sotto il profilo della selezione. “Sarà un corso-concorso, con una fase di tirocinio e accompagnamento successiva alle prove scritte, che è fondamentale per verificare sul campo le capacità gestionali e di organizzazione del lavoro delle candidate e dei candidati, chiamati anche a dimostrare la capacità di inserimento nella comunità scolastica ed educante, oltre che le loro conoscenze sulla normativa del settore. Si tratta, in sintesi, di un concorso che tiene conto dei cambiamenti che la professionalità del dirigente ha subito in questi anni per selezionare i migliori profili, valorizzando anche titoli ed esperienze fatte dalle e dagli aspiranti, compresi titoli di dottorato o attività di ricerca”, chiude Fedeli.
Le modalità del concorso Al corso-concorso possono partecipare le docenti e i docenti e il personale educativo di ruolo con almeno cinque anni di servizio. È utile anche il servizio precedente al ruolo. Tre le fasi previste per la selezione: una concorsuale vera e propria, una formativa di due mesi e una di tirocinio presso le scuole. La fase concorsuale prevede una prova preselettiva unica a livello nazionale nel caso in cui le candidature siano almeno tre volte superiori ai posti messi a bando. Le candidate e i candidati dovranno rispondere a 100 quiz che saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova. Le domande punteranno a verificare le conoscenze di base per l’espletamento delle funzioni dirigenziali. La prova sarà svolta al computer. Sarà ammesso allo scritto, in base al punteggio ottenuto (il massimo è 100), un numero di candidate e candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale.
La prova scritta prevede: – cinque domande a risposta aperta su: normativa del settore istruzione, organizzazione del lavoro e gestione del personale, programmazione, gestione e valutazione presso le scuole, ambienti di apprendimento, diritto civile e amministrativo, contabilità di Stato, sistemi educativi europei. – due domande a risposta chiusa in lingua straniera (livello B2) su: organizzazione degli ambienti di apprendimento, sistemi educativi europei.
Le candidate e i candidati che otterranno il punteggio minimo di 70 punti potranno accedere all’orale che mira ad accertare la preparazione professionale delle e degli aspiranti dirigenti anche attraverso la risoluzione di un caso pratico. Saranno testate anche le conoscenze informatiche e di lingua straniera. Entrambe le fasi sono uniche a livello nazionale.
Le candidate e i candidati che supereranno le prove scritta e orale saranno ammessi, sulla base di una graduatoria che tiene conto anche dei titoli, al corso di formazione dirigenziale e di tirocinio selettivo, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali delle candidate e dei candidati.
Due i mesi di lezione in aula previsti e quattro quelli di tirocinio a scuola, che potranno essere integrati anche da sessioni di formazione a distanza. Al termine le candidate e i candidati dovranno affrontare una valutazione scritta e un colloquio orale. Saranno dichiarati vincitori del corso-concorso le candidate e i candidati che saranno collocati in posizione utile in graduatoria generale di merito.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 220 del 20-09-2017, il Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Dirigenti scolastici, in Gazzetta Ufficiale il Regolamento del nuovo concorso. Fedeli: “Selezione di qualità. Sarà abbattuto il fenomeno delle reggenze”
(Mercoledì, 20 settembre 2017) È in Gazzetta Ufficiale il Regolamento che definisce le nuove modalità di selezione per il reclutamento delle e dei dirigenti scolastici. Dopo l’ultimo concorso del 2011 ripartono, infatti, le procedure di assunzione che consentiranno di abbattere il fenomeno delle reggenze. Oggi sono 6.792 i dirigenti scolastici in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali. Il 68,2% dei dirigenti in servizio è una donna, il 31,6% ha più di 60 anni (un dato comunque in calo rispetto al passato), l’età media è di 55,6 anni.
Il Regolamento pubblicato oggi, al quale farà seguito il bando di concorso che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero dell’Istruzione, prevede un corso-concorso in tre fasi, che ha come obiettivo la copertura dei posti disponibili per il prossimo triennio, il 2018-2021.
“Con il nuovo concorso affronteremo la carenza strutturale di personale dirigente nelle scuole che ha fatto crescere, di anno in anno, il fenomeno delle reggenze, fino a renderlo patologico – sottolinea la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli -. I numeri del bando rappresenteranno una risposta importante, che terrà conto delle necessità attuali e del turn over dei prossimi anni. Il ruolo della dirigenza – prosegue la Ministra – è fondamentale nelle scuole: per il coordinamento del lavoro, per tenere insieme la comunità scolastica. Il dirigente è anche un punto di riferimento per le famiglie. Abbattere il fenomeno delle reggenze significa, dunque, lavorare per la qualità del sistema. Il concorso sarà poi innovativo sotto il profilo della selezione: sarà un corso-concorso, con una fase importante di tirocinio e accompagnamento successiva alle prove scritte che è fondamentale per verificare sul campo le capacità gestionali e di organizzazione del lavoro delle candidate e dei candidati, chiamati anche a dimostrare la capacità di inserimento nella comunità scolastica ed educante, oltre che le loro conoscenze sulla normativa del settore. Si tratta, in sintesi, di un concorso che tiene conto dei cambiamenti che la professionalità del dirigente ha subito in questi anni per selezionare i migliori profili, valorizzando anche titoli ed esperienze fatte dalle e dagli aspiranti, compresi titoli di dottorato o attività di ricerca”.
Le fasi della selezione Al corso-concorso possono partecipare le docenti e i docenti e il personale educativo di ruolo con almeno cinque anni di servizio. Tre le fasi previste per la selezione: una concorsuale vera e propria, una formativa di due mesi e una di tirocinio presso le scuole.
La fase concorsuale prevede una prova preselettiva unica a livello nazionale nel caso in cui le candidature siano almeno tre volte superiori ai posti messi a bando. Le candidate e i candidati dovranno rispondere a 100 quiz che saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova. Le domande punteranno a verificare le conoscenze di base per l’espletamento delle funzioni dirigenziali. La prova sarà svolta al computer. Sarà ammesso allo scritto, in base al punteggio ottenuto (il massimo è 100), un numero di candidate e candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale.
La prova scritta prevede:
cinque domande a risposta aperta su: normativa del settore istruzione, organizzazione del lavoro e gestione del personale, programmazione, gestione e valutazione presso le scuole, ambienti di apprendimento, diritto civile e amministrativo, contabilità di Stato, sistemi educativi europei.
due domande a risposta chiusa in lingua straniera (livello B2) su: organizzazione degli ambienti di apprendimento, sistemi educativi europei.
Le candidate e i candidati che otterranno il punteggio minimo di 70 punti potranno accedere all’orale che mira ad accertare la preparazione professionale delle e degli aspiranti dirigenti anche attraverso la risoluzione di un caso pratico. Saranno testate anche le conoscenze informatiche e di lingua straniera. Entrambe le fasi sono uniche a livello nazionale.
Le candidate e i candidati che supereranno le prove scritta e orale saranno ammessi, sulla base di una graduatoria che tiene conto anche dei titoli, al corso di formazione dirigenziale e di tirocinio selettivo, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali delle candidate e dei candidati.
Due i mesi di lezione in aula previsti e quattro quelli di tirocinio a scuola, che potranno essere integrati anche da sessioni di formazione a distanza. Al termine le candidate e i candidati dovranno affrontare una valutazione scritta e un colloquio orale. Saranno dichiarati vincitori del corso-concorso le candidate e i candidati che saranno collocati in posizione utile in graduatoria generale di merito.
Il profilo professionale e le competenze del Dirigente tecnico con funzioni ispettive
di Pietro Boccia
a. Premessa
I Dirigenti tecnici sono professionisti, che, investiti di funzioni e compiti di rilevanza da svolgere individualmente o collegialmente, del sistema nazionale di istruzione, educazione e formazione, si interessano di questioni tecniche e infrastrutturali, relative alle istituzioni scolastiche. Hanno competenza e responsabilità soprattutto nell’assicurare che la logistica e la tecnologia siano armonizzate con gli obiettivi educativi. L’attività del contingente ispettivo (DPR. n. 80/2013) del Ministero dell’istruzione è costituito da dirigenti tecnici ed è un’espressione di alta professionalità in ambito educativo, pedagogico e didattico, prevista dall’articolo 419 del D.lgs. n. 297/1994. Storicamente solo nel 2021, il Decreto-Legge n. 73, convertito in Legge n. 106/2021, ha istituito una sezione destinata ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive e ha introdotto nuove modalità di reclutamento. All’ articolo 423, comma 1, infatti, le parole: “ispettore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente tecnico con funzioni ispettive”.
b. Art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 – Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni delloStato, anche ad ordinamento autonomo
All’articolo 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 – Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo – vengono fissate attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive, sostenendo che devono: provvedere, secondo le direttive del Ministro o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell’Amministrazione, al fine di accertarne sia la regolarità amministrativa e contabile sia il corretto svolgimento dell’azione amministrativa; verificare la razionale organizzazione dei servizi, l’adeguata utilizzazione del personale e l’andamento generale dell’ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgere opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento e il perfezionamento dell’azione amministrativa; riferire sull’esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all’organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati; comunicare all’ufficio organizzazione e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate; riferire direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare. Il disposto di cui all’art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive. I dirigenti con funzioni ispettive, che, nell’esercizio o a causa di tali loro funzioni, accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell’offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2 del Codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere trasmesso per notizia all’organo dal quale i dirigenti con funzioni ispettive dipendono e a quello che eventualmente ha disposto l’ispezione o l’inchiesta. Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev’essere comunicata anche al Ministro interessato. Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell’Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati. I dirigenti con funzioni ispettive sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d’ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se i dirigenti con funzioni ispettive abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza.
c. Art. 4 del DPR n. 417/1974 – La funzione ispettiva
Nel 1974, poi, con il decreto delegato n. 417 viene definita, all’articolo 4, la funzione del dirigente tecnico (allora ispettore tecnico). Tale articolo sostiene che la funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. Essa è esercitata (con due funzioni diversificate anche contrattualmente) da “ispettori” tecnici centrali e periferici. Gli “ispettori” tecnici centrali operano in campo nazionale e gli “ispettori” tecnici periferici in campo regionale o provinciale. I dirigenti tecnici (ispettori), secondo l’art. 4 del DPR n. 417, contribuiscono a promuovere e a coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione, di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dagli organi collegiali a livello provinciale in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche e attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi. I dirigenti tecnici (ispettori) svolgono, altresì, attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, gli ex soprintendenti scolastici e gli ex provveditori agli studi (attualmente Uffici scolastici regionali e ambiti territoriali). Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi. L’articolo 4 del DPR n. 517/1974 è, poi, confluito, nel 1994, nel D.lgs. n. 297 (artt. 419 e 420). Gli “ispettori” tecnici centrali e periferici, tuttavia, superano, dopo una lunga lotta dei secondi, con la Legge 27 dicembre 1989, n. 417, che ha convertito il D.L. n. 357/1989, la diversificazione, in base all’art. 5, comma 7 e diventano un unico ruolo con funzioni diversificate in base alle aree.
d. Art. 21 della Legge n. 59/1997 e l’autonomia delle istituzioni scolastiche
Nel 1997, la Legge n. 59 del 15 marzo ha, per di più, fissato, all’art. 21, l’autonomia didattica e organizzativa per le scuole. Il dirigente tecnico è una figura professionale, che, nella pubblica istruzione, svolge la funzione ispettiva e, in tale compito, nell’autonomia scolastica, diventa un valido tecnico, a livello conoscitivo e valutativo, diretto all’analisi dell’attività, svolta nelle varie realtà scolastiche con la finalità di supportarle nella crescita e nel miglioramento. Il servizio del corpo o contingente ispettivo-tecnico fa, a livello normativo, oggi parte, in maniera integrante, del Sistema nazionale di valutazione (DPR n. 80/2013). La denominazione di corpo ispettivo-tecnico è assunta dall’art. 9 del DPR n. 17 del 2009, che, al comma 1, recita “il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per l’istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro”. Il sistema nazionale di valutazione (DPR n. 80/2013), che attua la Legge n. 10 del 2011, ha rilevanza anche dal punto di vista dell’armonizzazione con le politiche dell’Unione europea, perché, attraverso le attività, che svolge, riesce a fare un’analisi accurata della condizione della scuola italiana, e, di conseguenza, a individuarne punti di forza e criticità. L’assunzione del ruolo di “ispettori” tecnici è, pertanto, diretto ad ampliare l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio scolastico, svolgendo compiti ampiamente rilevanti, nel sistema d’istruzione e formazione, sia a livello centrale che sul territorio. L’attività è esercitata nelle istituzioni scolastiche italiane statali e paritarie di ogni ordine e grado, a livello periferico, centrale e all’estero, secondo quanto disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 4716 del 23 luglio 2009. “L’ispettore”, oggi dirigente tecnico, per il suo compito e nella sua mansione: predispone ed elabora progetti per perseguire e realizzare gli obiettivi indicati dal MIUR per quanto concerne la politica scolastica; svolge assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche, ai sostegni didattici e alle tecnologie educative; promuove e facilita le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; organizza e svolge attività di assistenza tecnico-didattica, di studio, di ricerca e di consulenza sui progetti di sperimentazione; realizza verifiche e ispezioni, disposte dal Ministro e dagli Uffici dell’amministrazione scolastica; coordina il Sistema nazionale di valutazione e gli esami di Stato; vigila sugli Enti di formazione (Direttiva n. 170/2016); controlla e vigila sul sistema delle scuole paritarie e straniere (Decreti nn. 82 e 83/2009); interviene su ispezioni disposte (D.lgs. n. 297/1994); coordina il Nucleo esterno di valutazione (NEV); coordina il Nucleo di valutazione dei Dirigenti scolastici (Direttiva n. 36/2016); interviene quando un docente, immesso in ruolo, deve affrontare il secondo anno di prova, e su incarichi specifici.
e. La direttiva del 2 luglio 2002 e gli obblighi dell’ispettore tecnico
La Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto riguarda le attività di ispezione, al fine di garantire l’efficienza e l’imparzialità, ha emanato la Direttiva 2 luglio 2002 nella quale si elencano le gli obblighi dell’ispettore, oggi dirigente tecnico, vale a dire: porre le proprie iniziative su imparzialità, su autonomia di giudizio e su una buona conduzione dell’attività esercitata (principi sanciti dalla Costituzione); conoscere e analizzare l’attività e la normativa dell’ente o dell’ufficio sottoposto ad ispezione; condurre l’intera ispezione con rigorosa riservatezza; tenere un comportamento assertivo ma disponibile, esercitando le proprie funzioni nel rispetto dei diritti e delle opinioni di chi è ispezionato; avanzare osservazioni e proposte sulla base dell’obiettività metodologica, la significatività e la rilevanza degli elementi; non turbare il regolare funzionamento della struttura ispezionata; fondare i referti e i rilievi su elementi probanti e circostanziati; assicurare la trasparenza della documentazione in modo da rendere l’ispezione dimostrabile in ogni suo atto; comunicare i risultati dell’ispezione al soggetto o alla struttura ispezionata. Le regole proposte nella direttiva presuppongono che, quando l’ispettore incaricato, oggi dirigente tecnico, non si sente in grado di assicurare l’imparzialità e l’estraneità personale, deve rinunciare ad effettuare la verifica. La formazione, la professionalità e la competenza sono, pertanto, un diritto e un dovere dell’ispettore/dirigente tecnico. La sua preparazione deve essere costantemente aggiornata per iniziativa personale ovvero partecipando a corsi specifici. La formazione e la competenza sono i presupposti con cui l’ispettore/dirigente tecnico deve assolvere i propri obblighi di pubblico dipendente. La formazione dell’ispettore/dirigente tecnico è obbligatoria e si deve realizzare con la partecipazione ai corsi proposti dall’amministrazione di appartenenza, vale a dire con l’approfondimento e l’iniziativa personale. Per quanto concerne la formazione, non c’è distinzione tra chi assolve le mansioni di ispettore/dirigente tecnico con continuità e chi l’assolve per periodi di tempo circoscritti, in quanto tutte le esperienze di amministrazione attiva contribuiscono ad accrescere il bagaglio culturale necessario per lo svolgimento di una proficua attività ispettiva.
Secondo la Direttiva 2 luglio 2002, la professionalità, che presuppone sensibilità ed equilibrio, si traduce, fondamentalmente, nella capacità di prestare ascolto, di dialogare e di saper convincere chi lavora nella struttura ispezionata, per evitare il ripetersi degli errori riscontrati e migliorare la qualità delle prestazioni. La conoscenza e l’analisi dell’attività e della normativa dell’ente o dell’ufficio sottoposto a ispezione sono, di conseguenza, presupposti necessari allo svolgimento proficuo delle verifiche. L’attività ispettiva presuppone una preparazione idonea e si effettua in modo adeguato allorquando si conoscono preventivamente: l’attività e l’organizzazione dell’ente o dell’ufficio da ispezionare; i nominativi dei funzionari responsabili e le caratteristiche della gestione e dei servizi erogati; la normativa relativa e i suoi aspetti specifici; le finalità istituzionali e i modi con cui sono perseguite; le eventuali interazioni con altre amministrazioni; i risultati di eventuali precedenti ispezioni. L’intera ispezione deve essere, secondo la Direttiva 2 luglio 2002, coperta da rigorosa riservatezza. Pertanto, sono riservati i dati e le informazioni raccolte durante l’ispezione. Non sono ammissibili dichiarazioni in ambienti privati o pubblici, né ad organi d’informazione. Tutti i dipendenti hanno l’obbligo di non servirsi delle informazioni d’ufficio per scopi personali. Nell’attività ispettiva, la riservatezza assume importanza determinante, perché il venir meno a quest’obbligo può: produrre un ingiusto danno all’ispezionato; ripercuotersi negativamente sull’immagine dell’amministrazione; ingenerare strumentalizzazioni da parte di altri soggetti. Fino al termine del lavoro, possono, inoltre, essere raccolti elementi nuovi, arrivando ad esiti conclusivi non prevedibili. L’ispettore/dirigente tecnico, quindi, non deve rilasciare dichiarazioni pubbliche, parlando nelle sedi dovute con i superiori o con gli organi competenti ed esprimendosi con verbali, referti, rilievi accessibili soltanto nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Chi effettua ispezioni deve essere assertivo, ma, nello stesso tempo, disponibile. Questo comportamento deve essere sempre orientato alla soluzione dei problemi emersi. I momenti sanzionatori e consultivi devono costituire una contrapposizione fisiologica dell’attività ispettiva. Va, comunque, evitato che emergano conflitti e incomprensioni con chi è sottoposto a ispezione o valutazione e che tende ad assumere atteggiamenti difensivi. È necessario che l’ispettore/dirigente tecnico faccia valere i propri principi ed eserciti i propri poteri senza prevaricazioni, nel rispetto dei diritti e delle opinioni di chi è ispezionato. Allo stesso tempo, la disponibilità, che si manifesta con un atteggiamento di ascolto e d’indirizzo, non deve svuotare i contenuti dell’attività ispettiva o ingenerare l’impressione di benevolenza, poiché essa ha unicamente lo scopo di contribuire alla soluzione dei problemi emersi e di ripristinare un funzionamento regolare nell’amministrazione. L’obiettivo da conseguire è sempre quello di generare nell’interlocutore tutta la collaborazione necessaria per analizzare le ragioni che hanno causato un determinato disservizio. L’obiettività metodologica, la significatività e la rilevanza degli elementi considerati sono alla base delle osservazioni e delle eventuali proposte di orientamento avanzate dall’ispettore/dirigente tecnico. Questi può, procedendo con metodo basato su elementi probanti, rendere condivisibili le osservazioni mosse, mostrare l’obiettività dei suoi accertamenti, il valore significativo delle proposte, la rilevanza dei risultati. Solo la validità della metodologia d’indagine porta, nell’ambito dell’ufficio ispezionato, un contributo che si concretizza in una amministrazione più forte nelle decisioni e più efficace nei servizi prestati.
L’ispettore/dirigente tecnico deve turbare il meno possibile il regolare funzionamento della struttura ispezionata, perché, intervenendo su una struttura che svolge servizi per la collettività, può anche provocare delle alterazioni rispetto al normale svolgimento dell’attività istituzionale; perciò, deve essere sua cura limitare al massimo disfunzioni o ostacoli al regolare funzionamento degli uffici onde evitare, anche parzialmente, la paralisi dell’ente o dell’ufficio ispezionato, fatta salva la necessità di evitare danni ulteriori. L’amministrazione ispezionata deve, comunque, mettere l’ispettore/dirigente tecnico nella condizione di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo tutte le informazioni richieste e i mezzi necessari, senza, per questo, andare incontro ad un innalzamento dei costi. I rilievi e i referti devono fondarsi su elementi probanti e circostanziati. Nei rilievi e nei referti da inviare agli uffici preposti e alle competenti magistrature, le relazioni dell’ispettore/dirigente tecnico devono essere sempre circostanziate, fondate su elementi evidenti e inconfutabili e, se necessario, verificate con i vertici della struttura ispezionata. L’ispezione deve essere dimostrabile in ogni suo atto. Questa condizione deve essere garantita dai verbali, dalle relazioni, dagli estratti della documentazione e di ogni altro elemento utile. L’ispezione, oltre ad essere oggettiva sia per il metodo sia per gli elementi probanti, deve essere dimostrabile e documentabile in ogni sua parte, partendo dalle problematiche incontrate sino ai risultati finali. Con il termine “dimostrabile” si fa riferimento alle raccolte, agli elenchi e ai verbali in cui sono riportati circostanze, documenti, elaborazioni, relazioni, testimonianze, dichiarazioni, come elementi che devono permettere di ricostruire l’intera ispezione senza ricorrere a nuove indagini e verifiche. I risultati dell’ispezione devono essere comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata. Questa condizione è necessaria per garantire interventi di correzione e di tutela da parte dei soggetti titolari degli organi coinvolti nell’ispezione. L’attività ispettiva fine a se stessa non serve a nulla e, perciò, ad essa devono seguire processi correttivi o di autotutela degli organi che sono abilitati ad intervenire. La comunicazione dei risultati dell’ispezione dà valore aggiunto al buon andamento della pubblica amministrazione e rispetta i principi enunciati nel Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il comunicare, per di più, i risultati di un’ispezione, condotta nel rispetto delle regole descritte nella direttiva, contribuisce a diffondere la trasparenza (Legge 241/1990, D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 97/2016) delle attività della pubblica amministrazione.
f. L’organizzazione del MIUR
Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all’art. 49, stabilisce, al comma 1, che al ((Ministero dell’istruzione e del merito)) sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e all’articolo 13, comma 1, del Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40. Al comma 2 si sostiene che al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti, di cui all’articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni e agli Enti locali. È fatta, altresì, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Lo stesso decreto, all’art. 50, afferma che il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l’organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; promozione del merito e valutazione dell’efficienza nell’erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l’attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle Regioni e degli Enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell’università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito; promozione dell’internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; supporto alla realizzazione di esperienze formative, finalizzate alla valorizzazione ((del merito e all’incremento)) delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l’istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale, nonché attivazione di politiche dell’educazione comuni ai paesi dell’Unione europea; consulenza e supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell’istruzione, finanziati dall’Unione europea; istituzioni, di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 300 si sostiene che il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali, di cui all’articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ((ventotto)), ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
Successivamente, nel 2003, il DPR n. 319 – Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – all’art. 2, recita che il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in tre dipartimenti (co. 1). I dipartimenti, al comma 2, assumono rispettivamente la denominazione di: Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione; Dipartimento per l’istruzione; Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Nell’ambito dei già menzionati dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale, di cui agli articoli 5, 6 e 7. Il Ministero è, al comma 3, articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali, di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al comma 4 si afferma che con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti. Negli anni successivi, il DPR del 21 dicembre 2007, n. 260 – Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione – all’art. 5, stabilisce che il dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell’efficienza dell’erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l’attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale, nonché attuazione di politiche dell’educazione comuni ai Paesi dell’Unione europea; assetto complessivo dell’intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi, degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie, di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attività relative all’associazionismo degli studenti e dei genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all’amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni, di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attività di comunicazione istituzionale, di convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione; campagne di sensibilizzazione e promozione di eventi; coordinamento del sito web del Ministero (co. 1).
Il comma 2 afferma che al dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali e ((n. 36 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva)). Il comma 3 recita che il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica; direzione generale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, nonché per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni; direzione generale per il personale scolastico; direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione. Il comma 4 fissa che la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: ordinamenti, curricula e programmi scolastici; definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonché dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; sistema delle scuole paritarie e non paritarie; ricerca e innovazione nei diversi gradi e settori dell’istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica; determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale; indirizzi in materia di libri di testo; esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado con riferimento anche alle problematiche attinenti alla predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami stessi; certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio stranieri; adempimenti ministeriali per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; attività preliminari all’adozione delle direttive, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; vigilanza sull’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e sull’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica; vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, nonché vigilanza e sorveglianza, di cui all’articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti.
Al comma 5 si afferma che la direzione generale, per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, svolge le funzioni di segreteria del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il comma 6 dispone che la direzione generale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: sostegno allo sviluppo dell’area dell’istruzione tecnico-professionale, ivi compresi gli aspetti riguardanti l’innovazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali; ordinamento dell’istruzione degli adulti nell’ambito dell’apprendimento permanente; predisposizione delle linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro o PCTO, di orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia; cura delle attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città metropolitane e autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell’alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali; cura delle attività istruttorie riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il comma 7 sostiene che la direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali ((. . .)), svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione; indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; definizione sia delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sia dei parametri per la ripartizione a livello regionale; definizione delle linee di indirizzo e di coordinamento della formazione e dell’aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, nonché della programmazione delle politiche formative a livello nazionale; indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti, di cui alla Legge 11 gennaio 1996, n. 23, e alla normativa collegata in raccordo con le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia; gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali. Al comma 8 si afferma che la direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, che si articola in ((n. 8 uffici dirigenziali non generali)), svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: disciplina e indirizzo in materia di status dello studente; cura dei servizi per l’integrazione degli studenti in situazione di handicap, nonché di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie; cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; elaborazione delle strategie sulle attività e sull’associazionismo degli studenti; cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti; attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario; interventi di orientamento e promozione del successo formativo e relativo monitoraggio; supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; cura delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra competenza in materia attribuita ad altri uffici dell’Amministrazione; cura delle attività di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità; cura dei rapporti con il Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti del Ministero; coordinamento del sito Web dell’amministrazione; promozione di attività, di convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione; analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti l’informazione e la relativa divulgazione; promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche, nonché campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di competenza del Ministero. Il comma 9 tratta la direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione come responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e come soggetto che indirizza l’attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
Il Decreto MIUR del 26 settembre 2014, n. 753 – Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – all’art. 2, comma 1, tratta gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero, individuati nell’allegato 1 del presente decreto. Il comma 2 recita che agli uffici dell’Amministrazione centrale possono essere, altresì, assegnati dirigenti con funzioni ispettive, nonché di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al comma 3 si sostiene che i dipartimenti e le direzioni generali dell’Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l’articolazione e con le attribuzioni indicate negli allegati 2, 3 e 4. Il comma 4 recita che ciascun ufficio dirigenziale non generale, ove non prevista la costituzione di appositi uffici, provvede, nelle materie di propria competenza, alla gestione del contenzioso, al monitoraggio e al coordinamento della normativa, al supporto dell’istruttoria di atti normativi e di sindacato ispettivo parlamentare, nonché all’istruttoria e alla redazione di provvedimenti di rilevanza generale. Al comma 5 si sostiene che Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca assicura il supporto agli organismi previsti dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca, di cui all’allegato 5. Il Decreto MIUR n 753/2014, all’art. 3, comma 1, stabilisce, altresì, che i posti di dirigente con funzione ispettiva tecnica, per un totale di 191 unità, sono assegnati all’Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, nel numero di 30, e agli Uffici scolastici regionali, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti ai predetti uffici, nel numero di 161, ripartiti come da allegato 6. I posti assegnati all’Amministrazione centrale sono ripartiti dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Al comma 2 stabilisce anche che i dirigenti con funzione ispettiva tecnica – ferma restando la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato – svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree: sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnicodidattico-pedagogico; funzione ispettiva anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell’assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici; supporto tecnico-scientifico per le tematiche e i processi definiti dall’Amministrazione. Con l’atto di indirizzo del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica.
Nel 2019, con due D.P.C.M. (nn. 47 e 48) del 4 aprile si regolamentano sia l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sia gli Uffici di diretta collaborazione. I provvedimenti disciplinano l’organizzazione del dicastero di viale Trastevere, nella sua articolazione a livello centrale nei tre Dipartimenti: il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca e il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, n. 48, ha disposto (con l’art. 14, comma 3, lettere a) e b)) che la tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 (11 febbraio 2014), è modificata come segue: con riferimento alle posizioni dirigenziali di prima fascia, sono soppresse le parole: «compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro»; con riferimento alle posizioni dirigenziali di seconda fascia amministrative, le parole soppresse sono «compresi dieci posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l’Organismo indipendente di valutazione» e sostituite dalle seguenti: «compresi otto posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro».
g. Gli atti di indirizzo e le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.
Nel 2010, il DM n. 60 stabilisce il primo atto di indirizzo con il quale vengono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva. Con la Nota del MIUR del 31 agosto 2010, prot. n. 2668, vengono, poi, determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva. Successivamente, il MIUR, nel 2017, ha emanato un altro atto di indirizzo per l’esercizio della funzione ispettiva tecnica mediante il D.M. n. 1046 del 28 dicembre, firmato dal Ministro Valeria Fedeli. Tale atto di indirizzo con una nota, datata 11 aprile del 2018, viene, poi, trasmesso con la firma del capo dipartimento del MIUR con le seguenti parole: è un atto che “rafforza il ruolo della funzione dirigenziale tecnica nei processi di attuazione del Sistema nazionale di valutazione e conferma la centralità della funzione ispettiva tecnica nell’azione di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche sottolineando, in proposito, la necessaria relazione sinergica che deve intercorrere tra l’esercizio dei compiti affidati al Corpo ispettivo e l’azione amministrativa affidata alle strutture centrali e territoriali dell’Amministrazione”. Infine, il Decreto ministeriale del 21 febbraio 2022, n. 41, fissa, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.166, in un documento, suddiviso in quattro parti, le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva. La premessa è la prima parte. Nella “Premessa” sono definiti identità, ruolo e importanza del corpo ispettivo, che concorre alla realizzazione dei compiti di istruzione e di formazione delle istituzioni scolastiche; orienta le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico, anche nella prospettiva internazionale; realizza l’attività ispettiva di supporto dei processi formativi e di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; svolge attività di studio, ricerca e consulenza tecnica. La dirigenza con funzione tecnico-ispettiva è qualificata come “espressione di alta professionalità in ambito educativo, pedagogico e didattico”, e come risorsa fondamentale per sostenere e sviluppare una scuola attenta, inclusiva e al servizio della persona. Ne viene fuori un ritratto a tutto tondo della figura, impegnata nella valutazione orientata al miglioramento, coinvolta nella formazione del personale scolastico e chiamata a sostenere l’innovazione. Una professione aperta ai migliori talenti coltivati nelle istituzioni scolastiche, capaci di affrontare le sfide del futuro.
Le modalità di esercizio della funzione tecnico ispettiva sono la seconda parte. La sezione dedicata alle “modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva” si compone di un’ampia ricognizione delle diverse attività affidate ai dirigenti tecnici. Non un elenco di compiti, ma piuttosto una panoramica sui principali ambiti di intervento, organizzati e aggregati in cinque macroaree: “sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi”, “supporto al processo di valutazione e autovalutazione”, “supporto tecnico-didatticopedagogico”, “supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall’Amministrazione”, “accertamenti ispettivi”.
Nella terza parte è trattata la formazione dei dirigenti con funzione tecnico ispettiva. Un’importante novità, dedicata alla “Formazione dei dirigenti con funzione tecnico ispettiva”, che segnala la rilevanza del costante aggiornamento di competenze, visioni prospettiche e scenari di riferimento per l’impegno professionale del corpo ispettivo. La formazione continua e qualificata costituisce una condizione essenziale per le prestazioni professionali all’altezza delle attese di un’azione tecnica come un efficace supporto e accompagnamento e alle scelte didattiche innovative. La quarta parte affronta l’organizzazione della funzione tecnico ispettiva: il corpo o contingente ispettivo. L’ultima sezione, dedicata all’organizzazione della funzione, ribadisce la collocazione dei dirigenti tecnici a livello centrale e territoriale, i ruoli e i compiti del Coordinatore nazionale, di quelli regionali e delle Segreterie tecniche. Il decreto costituisce un passo importante nella direzione del potenziamento del corpo o contingente ispettivo, previsto nell’Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro. L’indizione del concorso per il reclutamento dei dirigenti tecnici costituisce, pertanto, un’ulteriore tappa per sostenere i molteplici compiti della dirigenza tecnica, al servizio della Scuola italiana.
h. La procedimentalizzazione dell’attività ispettiva
Il dirigente tecnico svolge, tra le altre mansioni, quelle previste nel Decreto Interministeriale n. 4716 del 23 luglio 2009, vale a dire: organizza ed elabora i progetti per attuare gli obiettivi indicati dal ministro in materia di politica scolastica; fa consulenza in merito ai programmi scolastici, ai sussidi didattici e alle tecnologie educative; favorisce e promuove le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado; fa attività di assistenza tecnico-didattica, di studio, di ricerca e di consulenza sui progetti di sperimentazione; esegue verifiche e ispezioni riguardanti alcune specifiche situazioni disposte dal Ministro o dagli uffici dell’Amministrazione scolastica.
L’attività ispettiva è, di regola, un’azione istruttoria che rappresenta un sub-procedimento di un procedimento amministrativo. Essa si compone di alcune fasi, quali l’iniziativa, l’istruttoria e la decisione. Durante la procedimentalizzazione dell’attività ispettiva, bisogna, nel rispetto della trasparenza, imparzialità e obiettività, assicurare che il soggetto ispezionato possa essere consapevole e compartecipe. La Legge n. 241/1990 è, infatti, una normativa che prospetta la necessità che tutte le amministrazioni dello Stato devono diventare serventi e mettersi al servizio dei cittadini. L’ANAC, istituito con la Legge n. 190/2012, ha, perciò, il 9 dicembre del 2014 prodotto un Regolamento in materia di vigilanza e di accertamenti ispettivi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300. A tal proposito, è stato istituito un Ufficio ispettivo, prevedendo che lo stesso svolgesse attività di verifica ispettiva per iniziare dei procedimenti. Il gruppo dell’attività ispettiva è generalmente formato da due unità (dirigenti tecnici, scelti nel provvedimento presidenziale ispettivo, e personale della Guardia di Finanza allo scopo individuato). Può, tuttavia, farne parte anche il Dirigente dell’Ufficio Ispettivo (UIS). Le ispezioni sono disposte sulla base di un piano ispettivo, approvato dal Consiglio dell’Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell’Ufficio piani di vigilanza generali o speciali. Nell’ambito degli accertamenti ispettivi svolti, esse possono essere richieste anche nell’ambito dei procedimenti istruttori, avviati dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del “Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi”. L’attività ispettiva può essere avviata “d’iniziativa” dell’ufficio ispettivo o a seguito di una richiesta d’intervento che deve essere quanto più circostanziata possibile al fine di semplificare le successive attività.
Il responsabile del procedimento è, in base all’art. 5 del Regolamento del 9 dicembre 2014, il dirigente dell’Unità Organizzativa competente per materia, il quale deve individuare il funzionario competente per lo svolgimento dell’istruttoria. Il dirigente, dopo aver esaminato gli esposti, conferisce all’incaricato un ordine di priorità tenendo conto dell’urgenza e della rilevanza delle questioni proposte. A parità di urgenza e/o rilevanza della segnalazione deve essere data priorità di trattazione agli esposti presentati con l’apposito modulo. Ogni 30 giorni, il dirigente competente invia al Consiglio l’elenco dei procedimenti avviati dall’Ufficio, con l’indicazione del funzionario come responsabile dell’istruttoria. La preparazione dell’ispezione è, in sostanza, una condizione basilare per la buona riuscita dell’iniziativa, giacché questa è diretta a conoscere preventivamente gli elementi essenziali non solo degli atti da acquisire ma anche del soggetto ispezionato. Nel 2002, la Direttiva del ministro Frattini (2 luglio), infatti, sostiene che ogni forma di “attività ispettiva presuppone una preparazione idonea e si effettua in modo adeguato se si conoscono preventivamente l’attività dell’ente o dell’ufficio da ispezionare, nonché la sua organizzazione; i nominativi dei funzionari responsabili, le caratteristiche della gestione e dei servizi erogati; la normativa relativa e i suoi aspetti specifici; le finalità istituzionali e i modi con cui sono perseguite; le eventuali interazioni con altre amministrazioni; i risultati di precedenti ispezioni”.
Le fasi del procedimento ispettivo
L’accertamento dell’attività ispettiva si articola, praticamente, in una successione di tre momenti distinti, vale a dire: il primo momento, nel quale sono, dopo l’accesso, svolte le attività di ricerca e di acquisizione dei documenti necessari alla successiva analisi; il secondo si identifica con l’esecuzione dell’ispezione nei luoghi indicati nell’incarico per verificare, rilevare e acquisire dati, informazioni e notizie, ritenuti necessari ai fini del perseguimento degli obiettivi dell’accertamento; il terzo momento (fase conclusiva) riassume le risultanze dell’attività svolta con una formale estrinsecazione nel redigere e nel sottoscrivere il verbale, nonché la conseguente redazione della relazione ispettiva da parte dei dirigenti tecnici. L’ispezione, in una logica di servizio e non di esercizio del potere, si deve svolgere secondo i parametri della correttezza, della trasparenza e dell’uniformità. La verbalizzazione dell’attività ispettiva deve non solo essere, perciò, svolta in loco ma anche dare un’immagine di oggettività e di neutralità, fotografando la situazione di indagine e di verifica. Il verbale di ispezione deve essere letto all’ispezionato, il quale ha anche il diritto di averlo in copia.
Il verbale di constatazione deve riportare l’indicazione degli ispettori che procedono all’ispezione con gli estremi delle lettere di incarico e dell’eventuale assistenza del personale della Guardia di Finanza; l’effettuazione della notifica e della consegna del provvedimento ispettivo con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto le notifiche; la data e l’ora dell’inizio e della chiusura delle operazioni; l’identificazione del soggetto ispezionato e della sede presso cui è stata svolta l’ispezione; l’oggetto dell’ispezione; la persona che ha assistito alle operazioni; le eventuali obiezioni e contestazioni; le richieste di informazioni e di chiarimenti, nonché le risposte o l’eventuale termine concesso; il rifiuto di rispondere alle richieste, specificando le eventuali motivazioni addotte; l’elenco dei documenti, di cui si acquisisce copia, e le eventuali contestazioni in ordine all’acquisizione, specificando i motivi addotti.
La relazione ispettiva
La relazione ispettiva, dopo la verifica e gli accertamenti disposti, da svolgere entro i termini fissati nella lettera di incarico per la conclusione dell’attività ispettiva, è redatta dai dirigenti tecnici e trasmessa, debitamente sottoscritta da tutti i partecipanti all’ispezione, al Dirigente dell’Ufficio ispettivo. La relazione ispettiva è, in sostanza, il documento conclusivo dell’attività svolta e deve essere consegnata, in coerenza con quanto stabilito dal vigente “Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi”, entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza temporale, fissata per la conclusione dell’attività ispettiva, o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. La relazione deve essere compilata con estrema precisione e cura, affinché possa rappresentare il massimo grado di comprensibilità ed esattezza; essa deve contenere gli estremi del mandato, la lettera di incarico, la data di inizio, la durata degli accertamenti ispettivi, la preliminare collocazione della fattispecie esaminata (specificando in termini sintetici l’ambito dell’istruttoria originaria in caso di accertamenti richiesti dagli Uffici Vigilanza), la rappresentazione oggettiva dei fatti rilevati e degli elementi riscontrati, gli eventuali profili di illegittimità, le eventuali criticità rilevate, nonché le eventuali circostanze che potrebbero configurare un’ipotesi di danno erariale o le fattispecie che assumono rilevanza penale e le eventuali proposte di soluzione. Nella stessa relazione si devono richiamare, in ordine progressivo, i documenti dell’ispezione e gli atti acquisiti dai dirigenti tecnici o corpo ispettivo a supporto delle considerazioni espresse; tali documenti e atti devono anche essere oggetto di specifica allegazione e accompagnati da un apposito indice esplicativo. I profili di una certa anomalia, rilevati nella relazione, devono avere, come riferimento, circostanze di rilievo e adeguatamente precisate. Tali rilievi devono, poi, essere riportati in modo oggettivo e circostanziato, nonché supportati da adeguati elementi probatori.
Ogni componente del contingente o corpo ispettivo deve, in ordine ai profili di anomalia da evidenziare, in modo preliminare, verificare se l’Autorità si sia già espressa al riguardo in precedenti pronunciamenti, e aver cura di chiarire nella relazione, nel caso che intenda discostarsi da tali orientamenti, le ragioni fattuali e giuridiche del diverso convincimento, al fine di consentire una compiuta valutazione da parte del Consiglio dell’Autorità. Il comma 11 dell’articolo 14 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi stabilisce che, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta nel corso delle visite, ogni dirigente tecnico o corpo ispettivo deve stilare una relazione finale, contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi e l’eventuale proposta di archiviazione del procedimento e/o di adozione di provvedimenti da parte del Consiglio. Il comma 12 fissa, poi, che, nei casi di cui al comma 2, la relazione ispettiva deve essere trasmessa, unitamente alla documentazione acquisita, agli Uffici competenti per la prosecuzione delle attività.
La relazione definitiva e conclusiva degli esiti ispettivi, redatta dai dirigenti tecnici o dal corpo ispettivo e controfirmata dal Dirigente dell’UIS, viene, infine, sottoposta al Consiglio dell’Autorità per le valutazioni di competenza. Nel caso emergano dall’attività ispettiva alcuni profili di irregolarità, soggetti a contestazione, la relativa comunicazione degli esiti degli accertamenti ispettivi deve essere fatta dal competente Ufficio di vigilanza in sede di contestazione degli addebiti; essa deve essere presentata e trasmessa nelle forme e con le modalità, di cui al Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi, e tenendo conto delle indicazioni, presenti nella relazione ispettiva, e della collaborazione degli stessi ispettori e del dirigente dell’UIS.
La responsabilità e l’obbligo di denuncia
Bisogna anche considerare che l’art. 24 del DPR n. 3 del 1957, ancora vigente, schiarisce che, quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso. Il Decreto legislativo n. 174 del 2016 del Codice contabile all’art. 52 (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione) afferma al comma 1 che, ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate. All’art. 53 (Contenuto della denuncia di danno) sostiene, inoltre, che la denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l’individuazione dei presunti responsabili, l’indicazione delle loro generalità e del loro domicilio.
Oggetto: Procedure concernenti l’assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2024/2025 – vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023. Conferimento degli incarichi e stipula dei contratti.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori delle scuole paritarie per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR. p.c. all’Ufficio di Gabinetto SEDE A IIS “F. Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere (MN) MNIS00300G@pec.istruzione.it IIS “Marco Polo” di Bari BAIS05900B@pec.istruzione.it Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso CBPS01000B@pec.istruzione.it IC “Amanzio-Ranucci-Alfieri” di Marano di Napoli NAIC8FU00X@pec.istruzione.it IPIA “A. Pacinotti” di Pontedera (PI) PIRI02000G@pec.istruzione.it IC “G. Perlasca” di Roma RMIC81000E@pec.istruzione.it Liceo Classico e Scientifico “Massimo D’Azeglio” di Torino TOPC070004@pec.istruzione.it IIS “Savoia – Benincasa” di Ancona ANIS01200G@pec.istruzione.it IC “L. Da Vinci” di Decimomannu (CA) CAIC84300E@pec.istruzione.it Convitto Nazionale “G. B. Vico” di Chieti CHVC010004@pec.istruzione.it Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro CZPC060004@pec.istruzione.it IIS “F. Maurolico” di Messina MEIS02900X@pec.istruzione.it IC “Ing. Carlo Stradi” di Maranello (MO) MOIC83400Q@pec.istruzione.it ITET “A. Capitini” di Perugia PGTD11000Q@pec.istruzione.it IC “Baragiano – Bella” (PZ) PZIC82400Q@pec.istruzione.it ITCT “A. Fossati – M. da Passano” di La Spezia SPTD110005@pec.istruzione.it Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli” di Udine UDPS010008@pec.istruzione.it I.I.S. “Masotto” di Noventa Vicentina (VI) VIIS00400E@pec.istruzione.it
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