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Il dirigente scolastico oggi

Il dirigente scolastico oggi

di Stefano Stefanel 

La preparazione del dirigente scolastico, prima di essere assunto come tale tramite concorso ordinario o tramite straordinarietà varie o sentenze giudiziarie, verte su due elementi che si contrappongono:

a) la conoscenza teorica e manualistica delle norme del sistema scolastico italiano e la loro declinazione in una struttura perfettamente funzionante dove doveri, obblighi, progetti, controlli e poteri organizzativi si armonizzano inun’idea di scuola come comunità educante coesa e ben inserita nel contesto territoriale;

b) l’esperienza personale fatta come docente quasi sempre impegnato nella gestione della propria scuola, nello sviluppo di progetti, nella organizzazione del microcosmo autonomo che si colloca dentro il proprio istituto.

​Appena assunto in ruolo il dirigente scolastico si accorge, invece, di due cose diverse:

a) la teoria non coincide con la pratica, perché l’autonomia scolastica ha reso il sistema, in quanto tale, illeggibile e dunque ogni scuola ha una sua chiave di lettura;

b) l’esperienza pregressa si manifesta subito come un elemento negativo, perché le procedure di una scuola difficilmente si adattano ad un’altra scuola, magari di ordine diverso.

​Anche le attività formative in atto per la dirigenza non permettono di supportare l’ordinario, perché si riferiscono comunque a modelli coerenti e generali, mentre la coerenza e la generalità di ogni istituzione scolastica vanno verificate sui fatti. E, infatti, il “fatto” è l’elemento che caratterizza la dirigenza scolastica oggi: quando, come, dove, perché e se avviene un dato “fatto” è, però, del tutto imprevedibile.

​Dentro questa incertezza si insinua anche la confusione nata dalla contemporanea presenza nell’organizzazione scolastica di un dirigente scolastico dotato di poteri e responsabilità del servizio e di organi collegiali dotati di competenze. I concetti di “poteri”, “responsabilità” e “competenze” non sono sinonimi e ingenerano tutta una serie di complicazioni nella pratica quotidiana, dove l’equilibrio organizzativo della scuola non passa attraverso uno statoteorico, ma solo attraverso una situazione reale. In alcune scuole l’organo collegiale prevale sulla dirigenza, in altre la dirigenza tende a soffocare l’organo collegiale, in altre ancora l’equilibrio è perfetto: chi ha ragione? Impossibile dirlo, perché bisogna analizzare caso per caso.

​C’è poi il rapporto con l’Amministrazione dello Stato, laddove gli Uffici Scolastici Regionali vengono percepiti come uffici locali, quando invece sono uffici ministeriali decentrati: mentre gli Uffici provinciali in alcune parti d’Italia vengono chiamati ancora Provveditorati, in altre Uffici scolastici provinciali, in altre Ambiti Territoriali. Il tutto confonde molti dirigenti scolastici, che sperano in aiuti e consulenze da strutture che invece sono di controllo, e che cercano di ottenere, per le vie brevi, quello che per le vie ordinarie non sono riusciti ad ottenere (per lo più docenti e collaboratori scolastici in organico).

​Davanti a questa problematicità, che ha spostato la professione dirigenziale da un’azione collegiale delle scuole in accordo con lo stato alla gestione di “fatti” quotidiani operiodici, le strade, che stanno scegliendo la gran parte dei dirigenti scolastici, sono quelle dell’appartenenza, nella speranza che l’appartenenza possa attutire le problematiche. Dunque, la dirigenza scolastica non pare essere interessata alla costruzione di pratiche condivise, ma semmai a quella di raccordi con chi sembra il più forte, quindi il più in grado di dare aiuto. Il problema è che per i dirigenti scolastici le appartenenze sono plurime: vanno dai sindacati di categoria ai sindacati generalisti, dalle associazioni professionali alle associazioni miste, dalle chat chiuse ai gruppi Facebook, dalle conoscenze personali alle appartenenze ideologiche. Tutto questo fa prevalere lo schieramento alla riflessione e, dunque, la categoria si trova esposta a variazioni che generano incertezza e insicurezza quotidiana, dentro l’oscillazione delle collocazioni dell’appartenenza scelta.

​Nella gestione odierna la progettualità delle scuole dovrebbe avere più forza dell’ordinarietà e, infatti, le risorse sono riversate sul PNRR, che è una struttura progettuale che non considera l’ordinario come inamovibile. Invece il tentativo di far entrare il vecchio nel nuovo sta creando malessere nella categoria, che si sente oberata dai progetti dello Stato e non tutelata nell’ordinario. Anche perché un po’ tutte le organizzazioni che agiscono nei confronti delle scuole (sindacati, associazioni, uffici) e l’opinione pubblica danno per scontato che il dirigente scolastico si doti di una governance interna di tipo piramidale, funzionale oggi solo alla gestione di un potere fittizio, perché nella realtà attualenon è più possibile gestire in forma ordinata una scuola attraverso strutture piramidali vicarie. 

​L’idea che il controllo sulla scuola nasca dalla nomina di due collaboratori del dirigente è un’idea che non sta più in piedi e che costringe quest’ultimo a lunghe riunioni con staff riottosi e spesso non in sintonia con il resto del personale. Inoltre, la distanza per lo più irraggiungibile tra le competenze del Dirigente scolastico e quelle del DSGA ha scavato un solco tra quello che un dirigente vorrebbe fare e quello che il DSGA gli permette di fare, chiavi del “tesoro di famiglia” in mano. 

La strada della dirigenza scolastica non può essere l’apparente e allettante scorciatoia dell’appartenenza, perché l’unica strada percorribile è quella della competenza: se i dirigenti scolastici delegassero alcuni momenti di rappresentanza a chi ha più esperienza e competenza forse anche dai soggetti terzi (ministero, enti locali, altre scuole, studenti, famiglie, università) potrebbero venire risposte più sensate. Se invece tutto è demandato all’appartenenza e alla domanda fattuale (“oggi mi è successo questo, cosa faccio?”) vedo una strada futura della dirigenza in grande salita, in cui chi sa prima le cose le usa per fregare gli altri, dove le lamentale prevalgono sulla gestione delle criticità, dove le accuse a agli uffici di segreteria e ai docenti sopravanzano le autocritiche personali. Per delegare a chi ne sa di più bisogna però avere il coraggio di riconoscere che ne sa di più e questo è un passaggio molto difficile per un dirigente scolastico, che si vive troppo spesso come un’enciclopedia senza confini. Davanti ad una realtà che cambia anche la dirigenza deve cambiare, mentre vedo in giro tentativi di far finta che non sia cambiato nulla dall’avvento dell’autonomia scolastica: così diventa tutto una prova di forza, che però non interessa a nessuno (chi ha provato a smuovere l’opinione pubblica a favore della dirigenza scolastica, ad esempio sul tema della sicurezza, ha fatto solo un buco nell’acqua). Una dirigenza scolastica non compresa e non aiutata e che non sa creare le sue strutture di competenza e non di appartenenza viene sommersa da ogni notizia imbarazzante che la riguarda. O si lascia l’appartenenza da parte o il destino sarà quello di una dirigenza scolastica di tipo impiegatizio con un basso stipendio e troppi rischi.

CCNL Dirigenti Area “Istruzione e Ricerca” 2019 – 2021

Ipotesi CCNL (ARAN, 13 marzo 2024)
Dirigenti Area Istruzione e ricerca – Triennio 2019-2021


Il 13 marzo è stato sottoscritto, tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza scolastica, l’ipotesi del CCNL 2019 – 2021 dell’Area “Istruzione e Ricerca”.

Il nuovo contratto riconosce alla categoria dei Dirigenti scolastici un significativo miglioramento del livello retributivo e interviene su diversi istituti contrattuali che porteranno ad una ricaduta positiva e attesa dalla categoria.

Grazie alla volontà manifestata dal Ministro con la nota inviata al Ministro per la Pubblica Amministrazione al fine della predisposizione dell’Atto di indirizzo, è stato possibile ottenere i risultati attesi da anni dai Dirigenti scolastici, proseguendo così un percorso di valorizzazione della figura del Dirigente scolastico, avviata dal Ministero dell’istruzione e del merito in occasione della sottoscrizione del CCNI per l’individuazione delle fasce di complessità, dei criteri di riparto e d’impiego della risorsa costituente il Fondo unico nazionale (FUN), tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato, per l’a.s. 2023/2024.

In particolare, Il nuovo contratto potrà consentire di riconoscere aumenti medi del 3,78%, parte dei quali sono stati destinati alla retribuzione di risultato. Il Ministero potrà, inoltre, riconoscere ulteriori incrementi per i dirigenti scolastici utilizzando specifiche ed ulteriori risorse destinate dalla legislazione vigente.

L’ipotesi di contratto prevede i seguenti aumenti mensili:

dal 1° gennaio 2019 di € 84,00
rideterminato dal 1° gennaio 2020 in € 130,00
rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 135,00
Il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare è rideterminato, pertanto, da €. 45.260,73 in € 47.015,73.

Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, con relativi oneri a carico del FUN, è incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2021 di € 60,00 mensili lordi per 13 mensilità e, dunque, è rideterminato in € 13.345,11.

L’ipotesi di contratto sottoscritta, inoltre, è intervenuta su diversi istituti contrattuali nel senso auspicato dalla categoria, in particolare, rivedendo la materia della mobilità interregionale portando la percentuale dei posti disponibili annualmente per tale finalità dal 30% al 60%, fatta salva la capacità assunzionale e, dunque, i contingenti dei posti regionali messi a concorso.

È stata introdotta anche la figura del mentor, un dirigente o professionista esperto che potrà supportare ed affiancare i dirigenti scolastici neoassunti nella fase iniziale del servizio.

Nota MPA 24 gennaio 2024, Prot..n. 430

Presidenza del Consiglio dei iMinistri
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Oggetto: Prime indicazioni operative in materia sulla misurazione e di valutazione della performance individuale

Avviso 22 gennaio 2024, AOODGPER 5914

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788- Costituzione delle commissioni giudicatrici a norma del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194

Decreto Dipartimentale 18 dicembre 2023, AOODPIT 2788

Ministero dell’ i struzi one e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali

Valutazione dirigenti

Nuovo serial, prossimamente su reti MPA e MIM: valutazione dirigenti

di Gabriele Boselli

Sono sempre dispiaciute al Potere l’autonomia intellettuale, morale, tecnica e le garanzie di difesa giuridica dei “dipendenti” dello Stato, siano essi uomini di scuola, medici o magistrati. Costante -specie negli ultimi vent’anni- la volontà di farne attraverso sistemi di valutazione appositamente strutturati non dei titolari di funzione ma dei meri dipendenti; e non dallo Stato ma dal Governo.

Anno 41 p.C.n. e successivi

Lo Stato attraversa millenni e secoli, il governo gli anni se non i mesi. I funzionari dello Stato servono lo Stato e dipenderebbero, secondo un’ampia quanto ormai trascurata corrente della filosofia del diritto, dalla Legge e dalla Scienza, più che dai temporanei occupanti i vertici politico-amministrativi di un ministero. I quali vertici, tali divenuti non per comprovate competenze ma per i giochi della pseudo-politica (la politica disgiunta dalla Conoscenza), tendono ad affermare ed estendere il proprio potere assoggettando le competenze tecniche. Cercano periodicamente di farlo attraverso la valutazione dell’operato dei bistrattati “burocrati”, i titolari dei poteri inerenti alle funzioni proprie dell’Ufficio, sia questo una presidenza d’istituto, una direzione generale, un tribunale o un reparto ospedaliero.

La valutazione dei “dipendenti” è il principale strumento di controllo delle “elites” politico- amministrative sui titolari delle varie funzioni dello Stato: funzioni oggi non solo di politica estera, difesa e attuazione del diritto ma riguardanti anche la sanità, la ricerca scientifica, l’istruzione, la tutela dei beni artistici e naturali etc….. La pretesa dei politici senza alcuna competenza in materia e dei loro scherani di sorvegliare, premiare, punire, declassare o promuovere i titolari delle funzioni attinenti a questi campi fu esercitata in sommo grado da Caligola ma con pur diversa sicumera è una costante di tutte le forme di governo, anche di quelle che si dicono “democratiche”. Una pratica da qualche decennio accompagnata da anatemi verso la “tecnocrazia”, giustamente, dal loro punto di vista, percepita come un intrampolo, un peso, un limite. In fondo, l’essenza del potere vero non è la razionalità ma la capacità di coazione attraverso pratiche deterministiche ( C. Schmitt, Sul Leviatano, ed. it. Il Mulino, prefazione di Carlo Galli)

Anno 2016

Uno degli ultimi, periodici tentativi del Potere di assoggettamento dei dirigenti statali e scolastici in particolare -ancora non completamente selezionati in base a test mnemonici e di pensiero convergente- iniziò nel 2016 (operatività: da fine agosto 2017 a novembre 2019), incentrata su elementi di documentazione e su un colloquio, condotto a distanza per circa 45 minuti. Nellle operazioni valutative di sistema non si cercò di capire come stessero davvero le cose ma solo di produrre una rappresentazione utile ai gruppi di potere. Si tentò con la direttiva n.36 del 18/08/2016, scritta dai soliti diligenti estensori di circolari ministeriali, di capire la qualità funzionale dei dirigenti nel cercar di conseguire obiettivi e di produrre risultati ritenuti di gradimento per i decisori. Significativamente, un 35% dei DS non compilò una parte importante della documentazione, il famoso “Portfolio”. Non pochi dirigenti –anche per felice indicazione delle loro associazioni- non compilarono il Portfolio e tale difetto di documentazione portò alla non-assegnazione della massima qualifica a dirigenti prestigiosi e generalmente ritenuti di livello culturale, pedagogico e organizzativo molto elevato. Pure alcuni dirigenti scolastici componenti dei Nuclei di valutazione non compilarono il Portfolio. Inoltre in quella occasione, la valutazione si basò sulla sola voce del dirigente scolastico (considerato più compiacente) e senza far effettuare la visita in loco nè incontrare altri soggetti; risultò così impossibile una effettiva valutazione del contributo dell’azione professionale del DS alla vita della scuola. Come peraltro sempre accade nell’analisi delle situazioni molto complesse, anche se lo si fosse voluto risultò difficile comprendere se, al limite, ci si trovasse di fronte ad una scuola che “gestisce” il preside o a un preside proattivo che “guida” una scuola o, come augurabile, a una comunità di studio e di insegnamento in cui tutte le componenti assolvono degnamente i loro compiti.

Che fare per promuovere il rispetto dell’autonomia delle funzioni tecniche?

Specie negli ultimi 20/30 anni, ma in fondo da sempre, la fabbrica del disprezzo verso la Pubblica amministrazione e la Scuola ha lavorato (e lavora con rinnovata lena) a pieno regime.

La più nobile linea di difesa dalla supremazia degli inconoscenti/incompetenti, sempre egemoni nel MPA, nel MIUR o nel MIM, è quella culturale: sottoporre a una critica rigorosa i vari tentativi di assoggettamento attraverso la valutazione, intendendo per critica non generiche dichiarazioni di avversità ma l’analisi fondatamente decostruttiva dei testi e delle strategie di dominio. Unita questa a conseguenti proposte di pratiche alternative di valutazione rispettose delle autonomie funzionali. La critica da sola non basta, occorrono anche linee di proposta, altrimenti è la resa incondizionata.

Dirigenti scolastici: quel che varrebbe la pena di capire

Ad avviso di chi scrive le valutazioni estrinseche non attengono al valore ma alla valuta, al valore di servizio riconosciuto dalle élites, ovvero le associazioni-a-comandare variamente formalizzate e di solito prive di un autentico patrimonio di valori. Quel che è scritto sopra potrebbe valere per tutti i tipi di dirigenza pubblica. Per i dirigenti scolastici in particolare avanzo una proposta non originale (in parte era una buona pratica seguita con gli insegnanti fino a una trentina di anni fa): per corrispondere in qualche modo alla domanda di valutazione indotta dai media e iniziare una valutazione che premi quei dirigenti che dimostrino una risposta positiva alle domande che seguono: una riedizione dell’antico “concorso per merito distinto”. Una proposta che mi sembrerebbe utile anche per avviare a soluzione il problema della formazione in servizio: oggi si aggiorna solo chi vuole e alcuni, anche se non molti, abbandonano per sempre i libri senza alcuna conseguenza.

Si tratterebbe di bandire triennalmente un concorso per consentire a chi occupa un 30% dei posti di avere un aumento di stipendio del 10%: il concorso sarebbe basato su analisi delle pubblicazioni, una prova scritta (non a quiz, per carità!), e un esame orale in cui vengano discusse con una commissione di dirigenti e studiosi estratti a sorte e temporaneamente esonerati dal servizio la produzione teoretica e l’azione pratica dei candidati. Non si può infatti lasciare al solo dirigente generale la valutazione dei dirigenti: verrebbero favoriti il clientelismo e altri fenomeni ancor più gravi. Per la vera e propria patologia possono poi essere riattivati meccanismi già previsti per legge ma caduti in disuso, come le verifiche ispettive non solo per incarico disposto ma “motu proprio”dell’ispettore di territorio anche questi periodicamente valutato sulla propria produzione scientifica.

Cercar di comprendere se i dirigenti…

…..studino, pubblichino presso siti, editrici e riviste qualificati, siano soggetti attivi della cultura, coltivino ed esprimano il senso dello Stato, sappiano dialogare, ma in autonomia, con la cultura locale, operino per la libertà della scienza e dell’insegnamento, agiscano sempre in vista di un fine, o inseguano solo l’ effetto o un singolo obiettivo, provino ed esprimano benevolenza verso i cittadini e i colleghi, si preoccupino di ben figurare o di essere utili secondo le ragioni di fondo dell’essere-in-educazione.
La valutazione del personale scolastico è infatti attività -mai tassonomizzabile- di rappresentazione di quanto fra i docenti, gli ispettori, i DS e il mondo della scuola e della ricerca si pensa, si opera, si crea.
La valutazione allora sarebbe attività che verte non tanto sul dato obiettivabile (utile solo per la configurazione degli aspetti marginali) ma sulle fondazioni, sugli esiti e sulle risonanze degli stessi.

Nota 31 ottobre 2023, AOODGPER 64121

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio VI – Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Alle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
All’Ufficio di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il Sistema di Istruzione e Formazione
Ai Dirigenti scolastici in anno di formazione e prova (per tramite UU.SS.RR.)
LORO SEDI

OGGETTO: Linee operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2023-2024.


Decreto Ministeriale 16 ottobre 2019, AOOUFGAB 956
Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica

Decreto del Presidentessa del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2023

Decreto del Presidentessa del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2023

Autorizzazione ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico. (23A06375)

(GU Serie Generale n.271 del 20-11-2023)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare,
l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero
dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il
Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero
dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 29 relativo al
reclutamento dei dirigenti scolastici, che si realizza mediante
concorso selettivo per titoli ed esami, per tutti i posti vacanti nel
triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento concernente la definizione delle modalita’ di
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», che, al comma 557 dell’art.
1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98
del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il comma 978 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, come modificato dall’art. 1, comma 343, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, che prevede, tra l’altro, che, per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’,
ridotto fino a 300 unita’ per le istituzioni situate nelle piccole
isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita’ linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e, in particolare,
l’art. 19-quater in materia di mobilita’ straordinaria dei dirigenti
scolastici;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», e, in particolare, l’art. 47, relativo a misure
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
e’ titolare il Ministero dell’istruzione che, nel modificare il
predetto comma 978 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020,
introduce, al comma 8, misure in materia sia di mobilita’ regionali e
interregionali che di conferimento di ulteriori incarichi per i
dirigenti scolastici;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in
particolare, i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’art. 5,
concernenti, tra l’altro, la validita’ della graduatoria del
corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del MIUR
n. 1259 del 23 novembre 2017, e la previsione di una procedura
riservata ai partecipanti al predetto concorso con un contenzioso
pendente;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare,
l’art. 5 che, al comma 20-bis, novella il predetto art. 19-quater del
decreto-legge n. 4 del 2022, e, al comma 20-ter, prevede la
reintegrazione nel posto di lavoro dei destinatari dei provvedimenti
di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno
2025», e, in particolare, il comma 6-ter dell’art. 20 che modifica il
sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 198 del 2022, innovando il
comma 11-quinquies e aggiungendo i commi 11-decies e 11-undecies;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni», e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone,
tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione anticipata
per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le
disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 2 marzo
2023, prot. n. 28204, con la quale e’ richiesta, per gli anni
scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, l’autorizzazione ad
avviare le procedure per il reclutamento di complessivi n. 1.140
dirigenti scolastici, di cui almeno n. 684 destinati alla procedura
ordinaria e fino a n. 456 destinati alla procedura riservata di cui
al citato decreto-legge n. 198 del 2022;
Preso atto che con la stessa nota del 2 marzo 2023, prot. n. 28204,
con riferimento al triennio scolastico dal 2023/2024 al 2025/2026,
viene comunicato che il numero dei posti vacanti e disponibili per il
personale con qualifica di dirigente scolastico e’ stimato in n.
1.399 unita’ e viene specificato che le cessazioni dal servizio che
si prevede si verifichino sono stimate in n. 1.423 unita’, di cui n.
477 al 31 agosto 2023, n. 470 al 31 agosto 2024 e n. 476 al 31 agosto
2025;
Considerato che con la predetta nota del 2 marzo 2023, prot. n.
28204, viene anche comunicato che il numero delle istituzioni
scolastiche da coprire con incarico a tempo indeterminato ai
dirigenti scolastici oggetto del presente provvedimento ammonta a n.
7.519 per l’anno scolastico 2023/2024, a n. 7.461 per l’anno
scolastico 2024/2025 e a n. 7.401 per l’anno scolastico 2025/2026 e
che, pertanto, la riforma del dimensionamento di cui al citato art.
1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 comportera’, per gli anni
scolastici 2024/2025 e 2025/2026, una riduzione di n. 118 istituzioni
scolastiche;
Preso atto che nella piu’ volte richiamata nota del 2 marzo 2023,
prot. n. 28204, viene, altresi’, specificato che il contingente di n.
1.140 posti, per il quale si richiede l’autorizzazione a indire
procedure, e’ stato calcolato partendo dal fabbisogno triennale di
organico di n. 1.399 posti di dirigente scolastico, al quale vanno
sottratti n. 166 posti destinati alle immissioni in ruolo degli
idonei ancora in graduatoria del concorso nazionale bandito con
D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, n. 44 posti destinati alle
immissioni in ruolo degli idonei del concorso bandito con D.D.G. 13
luglio 2011, nonche’, in via prudenziale, n. 49 posti autorizzati ed
accantonati in attesa della definizione di contenzioso
giurisdizionale;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico del 20 giugno 2023, prot. n. 180287, trasmessa con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 28 giugno 2023, prot.
n. 27153, con la quale, nell’esprimere considerazioni in merito,
vengono richiesti ulteriori elementi utili alla definizione del
contingente di dirigenti scolastici per i quali dare avvio alle
procedure di reclutamento;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico del 4 agosto 2023, prot. n. 213433, trasmessa con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 9 agosto 2023, prot. n.
34601, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate,
l’assenso all’autorizzazione all’avvio di procedure di reclutamento
nel limite di n. 979 unita’ di dirigente scolastico, da ripartire in
base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di
reclutamento ordinaria per titoli ed esami e la procedura di
reclutamento riservata;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del
merito, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026,
all’avvio di procedure volte al successivo reclutamento di
complessivi n. 979 dirigenti scolastici, da ripartire in base alle
percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento
ordinaria per titoli ed esami e la procedura di reclutamento
riservata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per
gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ad avviare le
procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente
scolastico, da ripartire in base alle percentuali previste dalla
legge tra la procedura di reclutamento ordinaria ex art. 29 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e la procedura di reclutamento
riservata prevista dall’art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14.
2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano
ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti
effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 ottobre 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2839

Aumenti CCNI per DS

Il Ministero dell’istruzione e del merito, su precisa indicazione del Ministro Giuseppe Valditara, all’interno di una preziosa e fattiva collaborazione istituzionale con il MEF, ha lavorato per fare sì che già nel cedolino di settembre (data di inizio del nuovo anno scolastico) fossero accreditati ai dirigenti scolastici gli stipendi con gli aumenti previsti dal CCNI, firmato in via definitiva nel mese di Luglio, per l’anno scolastico 2023/2024.

Si tratta di una vera novità in quanto per la prima volta dall’introduzione dell’autonomia scolastica, dopo oltre venti anni di ritardi ed inefficienze, il 70% dei dirigenti scolastici (pari a 4.899 unità) percepirà da oggi la retribuzione allineata all’anno di riferimento, ed in gran parte con importi incrementati in misura rilevante, già nel mese di avvio dell’anno scolastico. Il restante 30% dei dirigenti, che hanno avuto un nuovo incarico quest’anno, vedrà l’adeguamento dello stipendio al CCNI a partire dal mese di ottobre.

Incarichi aggiuntivi conferibili al Dirigente scolastico

Incarichi aggiuntivi conferibili al Dirigente scolastico. Responsabilità ed adempimenti. Stato dell’arte e ricognizione normativa e contrattuale.

di Dario Angelo TUMMINELLI, Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Zaira MATERA

Qualunque incarico aggiuntivo conferito obbligatoriamente ad un Dirigente scolastico o da lui richiesto volontariamente comporta un onere lavorativo maggiore rispetto all’ordinario svolto quotidianamente che, ipoteticamente e con ragionevole probabilità andrà ad incidere su questo. Ecco perché ogni attività aggiuntiva non conferita d’ufficio deve essere formalizzata, autorizzata e dare seguito ad una retribuzione supplementare per l’aggravio e le responsabilità richieste in aggiunta a quelle rientranti negli obblighi contrattuali del Dirigente scolastico.

Il tema del compenso dell’incarico aggiuntivo è tutt’oggi abbastanza articolato e sentito in ambito scolastico da parte del personale dirigenziale che necessita della piena conoscenza dei principi sottesi e delle regole che governano e disciplinano le istanze di autorizzazione allo svolgimento.

È a tutti noto che la Legge 15 marzo 1997, n. 59 cosiddetta legge “Bassanini-semel”, con l’art. 21 ha attribuito l’autonomia funzionale alle Istituzioni scolastiche e, conseguentemente, il Decreto Legislativo del 6 marzo 1998, n. 59 (attuativo della legge) ha conferito la qualifica dirigenziale ai capi di istituto che le dirigevano. Si rese dunque necessaria una prima regolamentazione per gli incarichi aggiuntivi ai neo dirigenti.

Una delle prime circolari esplicative in merito all’argomento è la nota MIUR prot. n. 642 del 12 maggio 2003 avente per oggetto: “Applicazione del C.C.N.L. del 1° marzo 2002 e del C.I.N. del 23 settembre 2002 per il personale dirigente scolastico”. La nota in parola forniva le prime indicazioni per la costituzione dei fondi regionali dei Dirigenti scolastici, le modalità di pagamento degli incarichi aggiuntivi e la liquidazione dei compensi relativi alla retribuzione accessoria. In definitiva ne regolava l’aspetto giuridico ed economico.

Approfondimento La circolare prevedeva, a partire dal 23 settembre 2002 (data di sottoscrizione del C.I.N.), il versamento dei compensi per incarichi aggiuntivi non inclusi fra quelli che il Dirigente scolastico era tenuto ad accettare. Questi dovevano essere versati in apposito capitolo dello Stato di previsione dell’entrata (Capo XIII, capitolo 3408, articolo 3), amministrato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Tali estremi di versamento sono rimasti immutati nel tempo.

Con il passare degli anni la normativa di settore è stata più volte rimaneggiata e stratificata dai vari interventi legislativi e contrattuali che via via si sono succeduti nel tempo.

Senza entrare troppo nei tecnicismi, con l’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nota come “legge anticorruzione” o legge “Severino” (dal nome dell’ex guardasigilli del governo Monti), si è modificato l’art. 53 nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conosciuto come Testo Unico sul Pubblico Impiego.

Tale articolo disciplina tutti i casi di incompatibilità degli incarichi ai pubblici dipendenti, “nel quadro più generale dei principi della esclusività del rapporto di lavoro con l’Amministrazione a garanzia del buon andamento ed imparzialità dei pubblici Uffici.”  Vedi nota USR Puglia prot. n. A00DRPU826 del 03 febbraio 2016.

Invero, per quanto attiene al principio della onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti scolastici, l’art. 24, comma 3, del citato Testo Unico rubricato in “Trattamento economico” entra nel merito sui compensi. Il comma in parola aveva stabilito (recependo lo stesso articolo 24 del Decreto Legislativo 29/1993, oggi abrogato) il principio dell’onnicomprensività della retribuzione di tutti i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato (dunque anche per i Dirigenti scolastici), fissando la cornice del trattamento economico contrattuale nonché di ogni altro incarico aggiuntivo, anche a carattere non continuativo, conferito in ragione del proprio ufficio dall’Amministrazione (scolastica) o su designazione della stessa.

Per una migliore comprensione di quanto sopra descritto viene integralmente riportato il citato comma del TU per la lettura: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti […], nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.”

La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria prot. n. AOODRCAL/0016154 del 27 ottobre 2017, avente come oggetto “Compensi per incarichi aggiuntivi – Versamento fondo regionale Area V della dirigenza scolastica – Chiarimenti”, ha dato un ulteriore contributo sull’argomento, chiarendo maggiormente il principio dell’onnicomprensività previsto dal Testo Unico.

Come riporta la citata nota il Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, con parere del 4 maggio 2005 n. 173 ha avuto modo di chiarire che: “l’onnicomprensività dei compensi dirigenziali soddisfa molteplici esigenze, ed è in stretta relazione con la posizione “privatizzata”, assunta anche dai dirigenti pubblici dopo la riforma del pubblico impiego, e con i canoni di correttezza e trasparenza che informano i pubblici uffici. Tale principio, secondo il Consiglio di Stato, è pienamente applicabile agli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio, ossia agli incarichi strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata dal dirigente, il cui svolgimento può, fra l’altro, riflettersi direttamente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo dirigente, ma anche agli incarichi assegnati su designazione dell’Amministrazione che siano attinenti ad attività connesse al rapporto organico con l’amministrazione stessa, e a tutti gli incarichi comunque conferiti dall’Amministrazione che presuppongano l’accettazione, facoltativa, dell’interessato.”

Approfondimento Il Consiglio di Stato, in effetti, già in precedenza interpellato, aveva avuto modo di affermare il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti ai quali non vengono esclusi incarichi a titolo professionale conferiti dalla propria Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti legali e non costituiscano espletamen­to dei compiti d’istituto (Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 1997, n. 363; sez. V, 28 gennaio 1997, n. 95; sez. V, 20 ottobre 1994, n. 1183). Le sentenze erano riportate nel parere dall’Avvocatura dello Stato di Bologna con nota del 4 dicembre 2003, dove l’avvocatura aveva evidenziato l’orientamento consolidato della giurispru­denza tanto amministrativa quanto contabile.   Sentenze postume del Consiglio di Stato (sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5163; sez. V, 8 maggio 2002, n. 2492), infine, avevano un’altra volta confermato l’orientamento e il divieto di percepire compensi aggiuntivi per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell’onnicomprensività del trattamento retributivo. Maggiori informazioni sono reperibili nell’articolo di Francesco Contino “Compensi per incarichi aggiuntivi dei Dirigenti Scolastici” pubblicato su “Dirigere la Scuola” novembre 2006, consultabile dal seguente link: https://www.disal.it/objects/Pagina.asp?ID=5906

Fatta questa prima analisi ci addentriamo nel cuore dell’argomento entrando nel merito

Il principio dell’onnicomprensività più volte richiamato va coniugato con il combinato disposto degli articoli 19 (C.C.N.L. del 2006) e 10 (C.C.N.L. del 2010). In buona sostanza la contrattazione collettiva nazionale ha recepito i principi di onnicomprensività e di incompatibilità del dettato normativo regolamentando ulteriormente la materia (v. oltre).

Molto schematicamente la disciplina dell’incarico aggiuntivo è dunque regolamentata dalla contrattazione collettiva, nella fattispecie dall’art. 19 del C.C.N.L. della Dirigenza scolastica (Area V) siglata l’11 aprile 2006, successivamente modificato e integrato dai primi quattro commi dell’art. 10 del successivo C.C.N.L. firmato il 15 luglio 2010, a sua volta richiamato dall’art. 43 del vigente C.C.N.L. del 08 luglio 2019.

L’articolo 10, nel dettaglio prevede che gli incarichi aggiuntivi vengano distinti e classificati in tre categorie (natura obbligatoria, non obbligatoria, altri incarichi non obbligatori). In sintesi tutti gli incarichi aggiuntivi conferiti o comunque accettati dal Dirigente scolastico possono essere cosi di seguito classificati:

  1. Incarichi aggiuntivi obbligatori (art. 19, comma 1 C.C.N.L. Dirigenza scolastica 11 aprile 2006);
  2. Incarichi aggiuntivi non obbligatori conferiti ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D. Lgs 165/01 (art. 19, comma 2 C.C.N.L.);
  3. Altri incarichi aggiuntivi non obbligatori, esclusi da quelli previsti al punto 2 (art. 19, commi 3 e 4 C.C.N.L.).

Ne discende che per ogni incarico diverso da quello istituzionale previsto e consentito dalla citata normativa, ovverossia quelli di natura non obbligatoria, il Dirigente scolastico deve preventivamente presentare formale istanza di autorizzazione allo svolgimento presso l’Ufficio Scolastico Regionale di apparenza mentre sono esclusi dal regime autorizzatorio tutti gli incarichi obbligatori e quelli attribuiti direttamente o su designazione dell’Amministrazione di appartenenza (art. 19, comma 1, C.C.N.L. Area V dell’11 aprile 2006).

  1. , tutti gli incarichi aggiuntivi conferiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (uffici centrali) o dalle sue articolazioni periferiche (Direzioni regionali e Ambiti Territoriali provinciali) sulla base della normativa vigente, in quanto di natura obbligatoria, non sono declinabili; gli introiti sono percepiti direttamente dal Dirigente scolastico e retribuiti integralmente al 100%. Tali incarichi non necessitano di preventiva autorizzazione in quanto l’incarico conferito equivale ex se ad autorizzazione (v. oltre).

Art. 19 comma 1: “Il MIUR e le Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente conferire i seguenti incarichi, che il Dirigente è tenuto ad accettare:

  1. presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media;
  2. reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
  3. presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
  4. funzione di Commissario governativo;
  5. componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20;
  6. incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
  7. incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali;
  8. ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.”

Giova evidenziare che gli incarichi sopra enucleati sono in deroga a quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del D. Lgs n. 165/2001, dunque sottratti dall’onnicomprensività. Quest’ultimi in quanto obbligatori e non declinabili i compensi, ove previsti, devono essere interamente corrisposti e percepiti dagli interessati.

  1. Per quanto riguarda il secondo punto, diversamente dal punto precedente, si tratta di incarichi aggiuntivi di natura non obbligatoria conferiti ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D. Lgs n.165/01, enucleati nell’art. 19, comma 2 C.C.N.L. di seguito riportato;

Art. 19 comma 2: “Le attività svolte ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, non sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal Dirigente. Gli incarichi non soggetti a regime autorizzatorio sono i seguenti:

  1. collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
  2. utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  3. partecipazione a convegni e seminari;
  4. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) ai sensi dell’art. 7-novies della L. 43/2005, rientrano fra le previsioni di cui all’elenco l’attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché direzione di corsi, docenza e tutoraggio d’aula e di ricerca scientifica (modificato dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013).”  Vedi nota USR Friuli Venezia Giulia prot. n. AOODRFR/3906 del 22 aprile 2016

Si evidenzia che tali incarichi non sono soggetti a regime autorizzatorio ma è necessaria la mera comunicazione all’Ufficio Scolastico competente, dell’incarico svolto. Come per il primo punto i relativi eventuali introiti vengono integralmente e direttamente percepiti dal Dirigente scolastico.

  1. Si passa al terzo e ultimo punto. Vero tasto dolente sono proprio questi ultimi incarichi in quanto soggetti a varie decurtazioni in attuazione del principio di onnicomprensività più volte richiamato. Si tratta di altri incarichi aggiuntivi di natura non obbligatoria, esclusi dal precedentemente punto 2, sopra illustrato, disciplinati e regolamentati dall’art. 19, commi 3 e 4 del C.C.N.L di cui si riporta di seguito l’estratto.

Art. 19 comma 3: “Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l’attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all’80 %. Il residuo 20% confluisce nei Fondi Regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.”

Tra questi rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i progetti IFTS, i progetti finanziati dall’Unione europea, i progetti scolastici aperti al territorio.

Con nota prot. n. AOODGAI/11130 del 30 settembre 2008 avente come oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 – Compensi per i Dirigenti scolastici” il Ministero dell’Istruzione, riferendosi esclusivamente ai compensi spettanti ai Dirigenti scolastici partecipanti alla programmazione P.O.N. 2007/2013 “Programmi operativi Nazionali finanziati con Fondi europei” o finanziati con i Fondi Strutturali Europei (FSE), aveva fissato una deroga al principio dell’onnicomprensività su tutte le attività finanziate con i Fondi strutturali. Si era inoltre stabilito che eventuali compensi potevano essere percepiti per l’intero dai dirigenti e senza ritenuta del 20%.

Nel dettaglio, pur facendo rientrare l’intervento nella fattispecie di cui all’art. 19 comma 3, la nota aveva evidenziato il contrasto fra il disposto contrattuale e l’art. 80 del Regolamento Europeo (UE) n. 1083/2006, che stabilita: “i beneficiari ricevano l’importo totaledel contributo pubblico […] nella sua integrità» ed evidenziato anche il contrasto «con il principio generale inerente la specifica finalizzazione dei fondi strutturali in quanto l’importo che confluisce al fondo regionale perde ogni destinazione finalizzata tipica dei fondi strutturali stessi con la conseguente difficoltà di rendicontazione dell’importo totale attribuito al Dirigente Scolastico”. Vedi nota USR Calabria prot. n. AOODRCAL/0016154 del 27 ottobre 2017.

Così come la stessa deroga è stata nuovamente ripresa da una successiva circolare MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio II – prot. n. AOODGPER/16139 del 6 ottobre 2008 avente come oggetto “Fondi Strutturali Europei – Compensi per i Dirigenti scolastici” la quale prevedeva l’esenzione del versamento del 20% al fondo nazionale, e, fatte salve le dovute ritenute previdenziali ed assistenziali, la corresponsione dell’intero compenso ai Dirigenti scolastici. Vedi nota USR Friuli Venezia Giulia prot. n. AOODRFR/3906 del 22 aprile 2016.

Ad ogni buon fine si riporta quanto esplicitato nel comma 4 dell’art. 19 del C.C.N.L. Area V dell’11 aprile 2006 modificato dall’art. 10 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 che cita: “Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3, e debitamente autorizzati previa valutazione da parte del Direttore Generale regionale della compatibilità dell’incarico, viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. In questi casi l’Amministrazione, nell’autorizzare questa tipologia di incarichi aggiuntivi, avrà cura di precisare all’Ente erogatore del compenso la procedura ed il capitolo su cui dovrà essere versato tassativamente ed a cura dell’Ente stesso il compenso per l’incarico aggiuntivo”.

Rientrano in quest’ultima categoria:

  1. Gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio dirigenziale o comunque conferiti dalla propria Amministrazione;
  2. Gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio dirigenziale o comunque conferiti da altre amministrazioni pubbliche, da soggetti pubblici o privati, direttamente o su designazione della propria amministrazione. Vedi nota USR Friuli Venezia Giulia prot. n. AOODRFR/3906 del 22 aprile 2016.

Adempimenti

Su quest’ultimo punto corre l’obbligo di precisare che il citato fondo regionale (Area V) della Dirigenza scolastica viene incrementato con la quota di compensi per incarichi aggiuntivi versata, nell’apposito capitolo di bilancio, dai Dirigenti scolastici cui siano stati conferiti incarichi aggiuntivi.

Tale versamento viene effettuato presso la Sezione della Tesoreria Provinciale territorialmente competente, in conto Entrata Tesoro con imputazione Capo XIII, capitolo 3408, art. 3.

È degno di menzione quanto disposto dall’art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, comma modificato dall’art. 1, comma 42, Legge n. 190 del 2012: “In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. Vedi nota USR Friuli Venezia Giulia prot. n. AOODRFR/3906 del 22 aprile 2016.

Giova precisare, infine, che tale versamento costituisce obbligo contrattuale per il Dirigente scolastico ai sensi del comma 7-bis: “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti“. Vedi nota USR Calabria prot. n. AOODRCAL/0015989 del 24 ottobre 2017.

Anagrafe delle prestazioni

Si conclude l’argomento con gli adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioniovverossia la banca dati che raccoglie tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni sia ai dipendenti pubblici che ai consulenti. Ai sensi e per le finalità di cui all’art. 53 comma 11 e 12, così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. e), Legge 6 novembre 2012, n. 190 viene stabilita la comunicazione obbligatoria in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi e i relativi i compensi lordi erogati. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito Istituzionale PERLAPA dal link: https://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html

Riferimenti normativi

  • LEGGE 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
  • LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione
  • LEGGE n. 125 del 30 ottobre 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
  • DECRETO LEGISLATIVO del 6 marzo 1998, n. 59 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • NOTA MIUR prot. n. 642 del 12 maggio 2003 “Applicazione del C.C.N.L. del 1° marzo 2002 e del C.I.N. del 23 settembre 2002 per il personale dirigente scolastico
  • NOTA MIUR prot. n. AOODGAI/11130 del 30 settembre 2008 “Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 – Compensi per i Dirigenti scolastici
  • NOTA MIUR prot. n. AOODGPER/16139 del 6 ottobre 2008 “Fondi Strutturali Europei – Compensi per i Dirigenti scolastici
  • UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Calabria prot. n. AOODRCAL/0015989 del 24 ottobre 2017 “Compensi per incarichi aggiuntivi – Versamento fondo regionale Area V della dirigenza scolastica
  • UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Calabria prot. n. AOODRCAL/0016154 del 27 ottobre 2017 “Compensi per incarichi aggiuntivi – Versamento fondo regionale Area V della dirigenza scolastica – Chiarimenti
  • UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Puglia prot. n. A00DRPU826 del 03 febbraio 2016 “Incarichi aggiuntivi conferibili al personale appartenente all’Area V – Dirigenza. Ricognizione normativa, legislativa e contrattuale. Indicazioni operative – Modulistica”
  • CONSIGLIO DI STATO, parere del 4 maggio 2005 n. 173
  • C.C.N.L. Area V Dirigenza Scolastica II Biennio economico 2004-2005 del 11 aprile 2006
  • C.C.N.L. Area V Dirigenza Scolastica 2006-2009 e I Biennio economico 2006-2007 del 15 luglio 2010
  • C.C.N.L. Area dirigenziale “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 dell’8 luglio 2019

Sitografia

CCNI Dirigenti Scolastici

CCNI 1 agosto 2023
Individuazione delle fasce di complessità, dei criteri di riparto e impiego della risorsa costituente il Fondo unico nazionale (FUN), tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato, per l’a.s. 2023/2024

Ipotesi CCNI per l’individuazione delle fasce di complessità
Roma, 31 maggio 2023


Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i Sindacati della dirigenza scolastica all’unanimità hanno firmato l’1 agosto 2023 il testo definitivo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI). L’accordo individua le fasce di complessità, i criteri di riparto e d’impiego delle risorse che costituiscono il Fondo unico nazionale (FUN), tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato, per l’anno scolastico 2023/2024.

“La firma del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo conferma lo sforzo del MIM per garantire ai Dirigenti scolastici il giusto riconoscimento del loro ruolo nel sistema scolastico, prevedendo anche un innalzamento dei livelli retributivi in considerazione dell’impegno necessario a far fronte alle molteplicità di attività e responsabilità a cui la categoria è chiamata”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.

Dopo la certificazione dell’ipotesi di contratto da parte degli organi di controllo, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Dipartimento della funzione pubblica, si giunge così alla definitiva regolazione di un sistema che, fino a oggi, era contrassegnato da ingiustificate incongruità retributive tra i Dirigenti scolastici. Il CCNI prevede un miglioramento generalizzato e stabile delle retribuzioni grazie all’incremento della posizione di parte variabile, legata alla complessità delle Istituzioni scolastiche, e garantisce, al contempo, che nessun Dirigente scolastico subisca decrementi retributivi rispetto alla situazione attuale.

Il Ministero, su precisa indicazione del Ministro Valditara, ha agito, all’interno di una preziosa e fattiva collaborazione istituzionale con il MEF, per fare sì che il prossimo primo settembre (data di inizio del nuovo anno scolastico) possa diventare un momento di svolta per i presidi italiani.

Infatti, a partire da settembre 2023, per la prima volta dall’introduzione dell’autonomia scolastica, la categoria percepirà regolarmente i nuovi cedolini corrispondenti all’anno di riferimento, con una certezza degli importi e una conoscenza preventiva del livello di complessità dell’istituzione presso la quale prestano servizio. Gli importi delle posizioni variabili saranno aggiornati con gli incrementi rilevanti previsti dal nuovo Contratto nazionale.

In particolare, gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica hanno lavorato per definire l’adozione di un Decreto direttoriale per ciascun territorio regionale e l’invio di tali Decreti per il visto alle ragionerie territoriali entro il 31 luglio, in modo che si possano aggiornare i cedolini in tempo utile.

CCNI 1 agosto 2023

Ministero dell’Istruzione e del merito

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
AREA ISTRUZIONE E RICERCA
DIRIGENZA SCOLASTICA

Individuazione delle fasce di complessità, dei criteri di riparto e impiego della risorsa costituente il Fondo unico nazionale (FUN), tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato, per l’a.s. 2023/2024

Nota 16 giugno 2023, AOODGPER 35901

Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Direttori generali degli UUSSRR
Ai Dirigenti titolari degli UUSSRR per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e p.c. Alle organizzazioni sindacali
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
LORO SEDI

Oggetto: Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2023