Archivi categoria: Politico Sindacale

Azioni di sciopero previste per il 7 maggio 2025

Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ufficio di Gabinetto

AVVISO DI SCIOPERO (Rettifica)

Si comunica che per la giornata del 7 maggio 2025 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:

SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:

– Cobas Scuola Sardegna: “tutto il personale docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola, in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”, con l’adesione del FISI, del Sindacato Sociale di Base e dei Cobas scuola di Grosseto, dei Cobas scuola di Cagliari e dei Cobas scuola Umbria;

– Cobas Scuola. “personale docente, educativo ed ata della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado”;

SCIOPERO BREVE nella sola scuola primaria:

– SGB (Sindacato Generale di Base) e CUB SUR:

“Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, per la sola scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test Invalsi per il giorno 7 maggio (Prova di lettura – classi campione nella classe seconda e prova di Italiano nella classe quinta); sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione delle prove, nella sola scuola primaria, per il periodo della correzione dei test, a partire dal 7 maggio 2025 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica”, il quale ha altresì precisato che “si intende sciopero breve della prima ora qualora si tratti solo della somministrazione e anche/oppure dell’ultima ora del turno pomeridiano qualora si tratti della correzione ovvero della consegna dei test da correggere”.

SCIOPERO BREVE per ogni ordine e grado di scuola:

– Unicobas Scuola&Università:

“Sciopero per la prima ora del turno antimeridiano e/o ultima ora del turno pomeridiano per il personale docente ed ATA a tempo determinato e indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado in Italia e all’estero. Lo sciopero, per la sola scuola primaria, è articolato in sciopero breve delle attività funzionali all’insegnamento relative alle prove Invalsi, comprese le attività di correzione dei test”, il quale ha successivamente precisato che “la prima ora è riservata solo al personale docente ed ATA in servizio nel turno antimeridiano, mentre l’ultima ora è riservata solo al personale docente ed ATA del turno pomeridiano”


Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ufficio di Gabinetto

AVVISO DI SCIOPERO

Si comunica che per la giornata del 7 maggio 2025 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:

SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:

– Cobas Scuola Sardegna: “tutto il personale docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola, in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”, con l’adesione del FISI, del Sindacato Sociale di Base e dei Cobas scuola di Grosseto, dei Cobas scuola di Cagliari e dei Cobas scuola Umbria;

– Cobas Scuola. “personale docente, educativo ed ata della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado”;

SCIOPERO BREVE nella sola scuola primaria:

– SGB (Sindacato Generale di Base) e CUB SUR:

“Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test Invalsi per il giorno 7 maggio (Prova di lettura – classi campione nella classe seconda e prova di Italiano nella classe quinta); sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione delle prove nella sola scuola primaria, per il periodo della correzione dei test, a partire dal 7 maggio 2025 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica”, il quale ha altresì precisato che “si intende sciopero breve della prima ora qualora si tratti solo della somministrazione e anche/oppure dell’ultima ora del turno pomeridiano qualora si tratti della correzione ovvero della consegna dei test da correggere”;

– Unicobas Scuola&Università:

“Sciopero per la prima ora del turno antimeridiano e/o ultima ora del turno pomeridiano per il personale docente ed ATA a tempo determinato e indeterminato in Italia e all’estero. Lo sciopero, per la sola scuola primaria, è articolato in sciopero breve delle attività funzionali all’insegnamento relative alle prove Invalsi, comprese le attività di correzione dei test”, il quale ha successivamente precisato che “la prima ora è riservata solo al personale docente ed ATA in servizio nel turno antimeridiano, mentre l’ultima ora è riservata solo al personale docente ed ATA del turno pomeridiano”

Circolare Ministro e libertà d’insegnamento

Scuola, circolare Valditara lede libertà d’insegnamento. FLC CGIL: va ritirata

Roma, 30 aprile – “Le indicazioni contenute in una nota inviata dal Ministro Valditara a tutte le scuole, avente per oggetto “assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa”, costituiscono una vera e propria ingerenza nelle prerogative delle istituzioni scolastiche, nell’autonomia professionale e nella libertà di insegnamento dei singoli docenti.” È quanto si legge in una nota della FLC CGIL.

“Il tono paternalistico e moralista – continua la nota-  risulta insopportabile da parte di un Ministro che, anziché farsi carico dei problemi reali della scuola italiana e delle condizioni di lavoro degli insegnanti e del personale Ata, a partire da quelle salariali, si preoccupa di questioni di natura metodologico-didattica che, per loro natura, competono ai singoli docenti e agli organi collegiali e in quella sede possono e devono essere affrontate e risolte”.

“Inoltre, il rilievo e l’enfasi posti su un problema del tutto residuale rischiano di acuire situazioni di conflittualità tra docenti e famiglie e di svilire ulteriormente l’autorevolezza della scuola come istituzione e come luogo di crescita e di confronto democratico a cui la Costituzione affida il compito di formare le nuove generazioni”, spiega la FLC CGIL.

“Ricordiamo che lo stesso Ministro con una serie di discutibili controriforme, a partire da quella sulla valutazione, ha contribuito a peggiorare il lavoro degli insegnanti italiani. Anche le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo riscritte da una Commissione incaricata dallo stesso Valditara perseguono il medesimo scopo: ridurre l’autonomia scolastica e la docenza a funzioni esecutive di prescrizioni provenienti dall’alto”.

Per la FLC CGIL: “Siamo ormai al populismo ministeriale e non al rispetto di chi, nonostante stipendi bassi e condizioni difficili, fa quotidianamente il proprio dovere. La nostra organizzazione, dalla parte delle scuole che respingono con forza ogni tentativo di ingerenza e di imposizione dell’ideologia di Stato, esprime disapprovazione per le modalità e i contenuti della nota e ne chiede l’immediato ritiro”.

Conferenza stampa associazioni di insegnanti, dirigenti, studenti, genitori, sindacati e terzo settore

Il MONDO DELL’EDUCAZIONE, DELLA SCUOLA E DELLA RICERCA RIFIUTA LE INDICAZIONI NAZIONALI 2025

CONFERENZA STAMPA
delle associazioni di insegnanti, dirigenti, studenti, genitori, sindacati e terzo settore
Giovedì 17 aprile  – h 10:00
Camera dei Deputati – Sala Stampa Via della Missione 4 – Roma
(Accrediti alla mail tavolointerassociativo@gmail.com)

Roma, 16 aprile 2025 – Dopo la significativa giornata del 2 aprile presso l’Università Roma Tre – che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo della scuola, dell’università, della politica, del sindacato e della società civile – prosegue con forza e ampia mobilitazione il dibattito sul futuro delle Indicazioni Nazionali.

La recente revisione delle Indicazioni Nazionali 2012, condotta dalla commissione ministeriale e culminata nella pubblicazione del nuovo testo a marzo 2025, ha aperto una sbrigativa e irrispettosa fase di consultazione con modalità offensive e insufficienti a garantire un dibattito democratico e approfondito.

Le Indicazioni Nazionali sono un documento fondante della scuola italiana. È inaccettabile che esse vengano trasformate in un mezzo per ridurre la portata culturale, critica e democratica del sistema educativo. È fondamentale che il mondo della Scuola, dell’Università e della Ricerca siano parte attiva e protagonista nei processi decisionali, contribuendo in modo sostanziale a delineare il profilo educativo delle nuove generazioni.

Le associazioni di insegnanti, dirigenti, studenti, genitori, sindacati e terzo settore denunciano una pericolosa operazione di revisione della cultura democratica della Scuola e del Paese, in modo unidirezionale, ideologico, identitario e anacronistico.

Il mondo della Scuola, dell’Università e della Ricerca deve essere protagonista attivo dei cambiamenti che si vogliono realizzare in una delle più significative istituzioni democratiche della Repubblica e ribadisce il rifiuto del testo delle Indicazioni Nazionali 2025 per una riscrittura condivisa e partecipata.

Sciopero 11 aprile: settore “Scuola” escluso

Ministero dell’istruzione e del merito
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

Si informano le istituzioni scolastiche che, a seguito dell’indicazione immediata della Commissione di Garanzia del 3 aprile u.s., in allegato, il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca, settore “Scuola”, è stato escluso dallo sciopero generale previsto per l’intera giornata dell’11 aprile p.v. dall’organizzazione sindacale proclamante.

Si resta a disposizione per ogni utile informazione.

Sciopero 4 aprile 2025

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio di Gabinetto

AVVISO DI SCIOPERO
Si comunica che per l’intera giornata del 4 aprile 2025 è previsto uno sciopero dell’intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero, proclamato da USB Pubblico Impiego – Scuola.

Nuove Indicazioni Nazionali: appello per la Scuola democratica

NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI

Appello per la Scuola democratica

Incontro con il mondo della scuola e delle associazioni professionali per il dibattito pubblico sulle Indicazioni

Dati definitivi adesione Sciopero 8 marzo 2025

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio di Gabinetto
COMPARTO E AREA ISTRUZIONE E RICERCA
Settore scuola

Sciopero generale dell’intera giornata dell’8 marzo 2025 proclamato da
Confederazione CUB, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, ADL Cobas e CLAP, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, USB con adesione di USB PI e sciopero di tutto il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca proclamato da Flc Cgil.

Dati definitivi di adesione
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, si comunicano i dati definitivi di adesione allo sciopero del personale docente, dirigente, educativo e ATA, digitati dalle istituzioni scolastiche nell’apposito programma di rilevazione presente sul portale SIDI.
A tal proposito risulta che i dati definitivi dello sciopero in questione sono i seguenti:
– le scuole che hanno comunicato i dati di adesione sono state 3.136 su un totale di 7.796 (40,23%) comprese le istituzioni scolastiche di
Trento e Bolzano.
– per quanto attiene il personale, gli aderenti allo sciopero sono stati
4.147, cioè l’1,11% delle 371.936 unità di personale tenuto al
servizio. Questo numero non comprende le 65.751 unità di personale
assente per altri motivi (es: malattia, ferie, permesso, etc…).

Sistema nazionale di valutazione dei dirigenti scolastici: il Ministero rende l’informativa sugli obiettivi

L’ANP ha partecipato, in data odierna, alla riunione informativa sull’adozione del Decreto interdipartimentale di individuazione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti scolastici, secondo quanto previsto dal Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici ai sensi del decreto ministeriale 21 febbraio 2025, n. 28, della cui approvazione abbiamo dato notizia nel nostro comunicato del 27 febbraio scorso. 

Ricordiamo che il suddetto Decreto prevede, per il corrente a.s. 2024/2025, la definizione annuale degli obiettivi entro il mese di marzo 2025 e, conseguentemente, l’aggiornamento degli incarichi dirigenziali in atto con tali obiettivi. 

L’Amministrazione – rappresentata dalla Dott.ssa Carmela Palumbo, Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, e dalla Dott.ssa Antonella Tozza, Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – ha illustrato, ai sensi del suddetto decreto ministeriale, la bozza relativa alla definizione di un numero ridotto di obiettivi generali nazionali per l’a.s. 2024/2025, indicati di seguito: 

  • Funzionamento generale dell’istituzione scolastica, secondo criteri di efficacia, di efficienza e di buon andamento dei servizi 
  • Valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali 
  • Miglioramento del servizio scolastico, con riferimento ai documenti strategici obbligatori 
  • Direzione unitaria dell’istituzione scolastica, con riferimento alla realizzazione del PTOF 

In corrispondenza di tali obiettivi, la bozza prevede i seguenti indicatori: 

  • Tempi medi di autorizzazione delle rate dei contratti di supplenza, pubblicazione dell’attestazione OIV, tempi medi ponderati di pagamento delle fatture commerciali 
  • Definizione del piano di formazione e del funzionigramma nel PTOF 
  • Definizione e pubblicazione del RAV, definizione del PTOF e del Piano di miglioramento, presenza del Piano dell’inclusione 
  • Adesione a reti di scuole, attivazione di scambi internazionali, sperimentazioni e/o innovazioni organizzativo-didattiche 

Non è stato definito l’obiettivo regionale così come previsto in questo primo anno di attuazione del Sistema di valutazione. Ricordiamo che tali obiettivi pesano per 80 punti su 100; i rimanenti 20 punti saranno assegnati dai Direttori Generali degli USR in base alla valutazione dei comportamenti organizzativi e professionali. Il punteggio complessivo previsto sarà assegnato entro il mese di novembre 2025. 

L’Amministrazione ha inoltre comunicato che sarà prossimamente attivata l’apposita piattaforma dedicata alla valutazione nella quale saranno precaricati i dati desunti dal sistema informativo. La piattaforma sarà presentata in anteprima alle rappresentanze sindacali. 

L’ANP accoglie con favore la riduzione del numero di obiettivi e indicatori previsti per questo primo anno di attuazione del Sistema di valutazione. Tali obiettivi, infatti, si presentano raggiungibili e ciò faciliterà l’approccio dei dirigenti scolastici al nuovo sistema, evitando aggravi di lavoro. 

Abbiamo chiesto, infine, informazioni sulle misure di accompagnamento previste, con particolare riferimento alla possibilità di pubblicazione di Linee guida ministeriali per l’attuazione del Sistema da parte degli Uffici Scolastici Regionali. L’Amministrazione ha riferito di aver già svolto una prima riunione di coordinamento con tutti i Direttori Generali degli USR. 

L’ANP esprime soddisfazione per l’avvio del Sistema di valutazione, da noi sempre sollecitato, perché così la dirigenza scolastica trova finalmente, all’interno della più ampia dirigenza pubblica, quel pieno riconoscimento che permette ora di richiedere con più forza l’armonizzazione retributiva con gli altri colleghi della medesima area contrattuale. 

Monitoreremo con estrema attenzione l’applicazione pratica del Sistema, in modo da superare le criticità che potrebbero scaturire dalle interferenze tra le prerogative della dirigenza e le competenze degli organi collegiali il cui coordinamento non appare ulteriormente rinviabile. 

Europa, Pace e Scuola

Europa, Pace e Scuola

Tutti i docenti, o almeno quelli che credono fermamente in quei valori umani e sociali che sono al centro del processo di formazione votato a creare solide fondamenta per la società del futuro, e di cui essi stessi sono i primi convinti promotori, si interrogano sulle prospettive future che potrebbero esserci per il nostro Paese, in seguito allo scorrere degli ultimi eventi nel panorama geopolitico mondiale. In questo periodo, infatti, è sotto gli occhi di tutti che stiano andando in fumo tutte quelle certezze derivate dalla nostra convinzione di far parte di una solida comunità internazionale. I valori incarnati dall’Unione Europea, fin dalla sua formazione, attraversano una fase profondamente critica, così come profonda è l’incertezza economica, militare e soprattutto culturale che tutti i Paesi membri stanno vivendo in questo particolare momento storico
L’Europa rischia di diventare l’anello debole di una catena che sostiene il peso dell’equilibrio mondiale e che nessuno potrà mai sostituire, per motivi geografici, storici e culturali. Tutti i Paesi dell’Unione hanno oggi una grande responsabilità perché determineranno, inesorabilmente, le sorti di una società globale che potrebbe vedere drasticamente spostato il proprio baricentro, a vantaggio sia di quelle potenze emergenti, dalla crescita ormai inarrestabile, sia dei soliti dispensatori di tavolette di cioccolato che progettano di trasformare in parco divertimenti i territori su cui hanno appena messo la bandierina del Risiko, ahimè macchiata di rosso.  

In tutto questo, il nostro Paese ha l’obbligo morale di schierarsi dalla parte giusta della storia, condannando qualunque forma di violenza e di prevaricazione a livello internazionale e soprattutto proponendo ed attuando delle politiche che riaffermino con forza la centralità dell’Europa a livello globale, evitando nella maniera più assoluta di spalleggiare i bulli del pianeta, nella speranza di godere di incondizionata protezione sotto la loro ala, errore fatale già commesso in passato.

Di fronte al mondo, la forza e l’autorità del Vecchio Continente possono essere riaffermate soltanto dimostrando compattezza e unità d’intenti, e questo può avvenire esclusivamente sostenendo politiche comuni e rispettando le direttive dell’Unione.

Il nostro Paese deve essere in prima linea nel combattere piaghe terribili come quelle della povertà, dell’emarginazione sociale, della disoccupazione o del precariato.

Quest’esempio di rinascita può e deve partire dall’istituzione pubblica Scuola, annullando le disuguaglianze fra gli alunni ma, nel contempo, stabilizzando i docenti precari, adeguandosi alla direttiva 70/1999 CE. Non si può dichiarare di volere un’Europa forte e unitaria se non se ne rispettano i principi e le regole essenziali. Non si può affermare che nel mondo è ingiusta la legge del più forte, se già in casa propria si offre l’istruzione e la formazione di base solo a chi può permettersela economicamente, investendo esclusivamente nel privato. Non si può volere la pace internazionale se all’interno dei propri confini non si cerca la pace sociale ma ci si basa su modelli di spietata competizione e prevaricazione.

I docenti di Scuola Lavoro e Libertà auspicano che il Governo italiano diventi promotore in Europa di un modello di giustizia sociale che veda la Scuola protagonista, una Scuola che costituisca un esempio di solidarietà, di civile convivenza, di sana formazione e di lotta alle disuguaglianze. La cultura del rispetto si affermi nella lotta allo sfruttamento del precariato e nell’offerta di pari opportunità a tutti i cittadini, agli alunni e ai lavoratori.

Pertanto si chiede a questo Governo, guidato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di accogliere le istanze presentate dai docenti precari italiani in Europa, con la petizione n. 1264/2024, per dare prova alla comunità internazionale della nostra convinzione nell’accettare i valori europei e per proporre a tutti, con l’esempio concreto, il nostro modello di pacificazione sociale basato sui principi di equilibrio, rispetto reciproco e solidarietà, sperando che tale modello possa costituire una matrice da cui siano forgiati solidi e duraturi rapporti internazionali. L’Italia fornisca a tutti un esempio di politiche concrete votate al welfare, dove gli investimenti servano a far salire il livello dell’ISU degli Stati europei e non le tensioni internazionali: non ci serve un debito di 150 miliardi di euro per riempire a pressione le nostre polveriere, come vorrebbe il folle progetto dettato dal cieco protagonismo della Presidente della Commissione Europea, ma abbiamo bisogno di libri , strutture antisismiche, docenti d’esperienza, medici, infermieri, nuovi poli ospedalieri e ammortizzatori sociali solidi. Le bombe non servono a costruire ma per demolire o essere demoliti!

Si invitano altresì tutti i docenti e tutti i cittadini, che non abbiano ancora provveduto, a sostenere la petizione europea che mira a restituire dignità alla categoria di lavoratori che instancabilmente continua a plasmare con mani sapienti, sul tornio dell’istruzione, una prospera società del futuro.

 

Link alla petizione

 

Scuola Lavoro e Libertà

Sciopero 8 marzo 2025

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio di Gabinetto

AVVISO DI SCIOPERO

Si comunica che per l’intera giornata dell’8 marzo 2025 è previsto uno sciopero generale di tutti i comparti pubblici e privati proclamato da Confederazione CUB, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, ADL Cobas e CLAP, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, USB con adesione di USB PI , e uno sciopero di tutto il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca proclamato da Flc Cgil.


Sentenza Tribunale Padova 21 febbraio 2025, n.193

TRIBUNALE DI PADOVA  SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 193/2025 DEL 21.02.2025

NUOVA PRONUNCIA SULLA ILLEGITTIMA REITERAZIONE CONTRATTI DOCENTI PRECARI RELIGIONE : RISARCIMENTO DI BEN 16 MENSILITA’ (QUASI 40 MILA EURO) A DOCENTE CON 16 ANNI DI ANZIANITA’ E RICONOSCIMENTO CARTA DOCENTE.

Il Tribunale del Lavoro di Padova in linea con un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, pronunciandosi su un ricorso proposto da un docente di religione precario  al sedicesimo rinnovo  di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale, ha affermato con la sentenza n.193/2025 come attese le peculiarità riguardanti l’insegnamento della religione cattolica nel nostro Paese, deve ritenersi consentito il reclutamento di personale docente con contratti a tempo determinato, ma ne è comunque vietato l’abuso oltre 36  mesi, non potendosi ricorrere alla stipulazione dei suddetti contratti per la copertura di stabili carenze di organico.

il Tribunale di Padova ha accolto la domanda  risarcitoria applicando per la prima volta i nuovi criteri introdotti dalla novella di cui all’art.12 del d.l. 131/2024 che ha modificato il 5 comma del d.lvo 165/2001, ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione a versare alla docente  un indennizzo pari a 16 mensilità di retribuzione, circa 40mila euro!!

Con lo stesso ricorso la docente aveva lamentato che per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato (ben otto anni!), pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposto agli stessi obblighi formativi, non aveva goduto del beneficio della carta elettronica del docente ed ha chiesto al Tribunale del Lavoro  il riconoscimento del suo diritto a goderne anche in via retroattiva.

Il Giudice si è pronunciato favorevolmente affermando come tale disparità di trattamento, riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, non risulta coerente rispetto alla finalità dell’istituto.

Di conseguenza il Tribunale ha condannato il Ministero a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 la “Carta elettronica per il Docente” per ben otto anni, con accredito sulla detta Carta della somma di Euro 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato.

Aspetto importante e innovativo  di tale decisione è stato soprattutto il rigetto dell’eccezione di prescrizione opposta dal MIM perché secondo il Giudice  in base alla regola generale, la prescrizione decorre da quando può essere esercitato il diritto: “Nel caso che qui occupa tale momento va fatto risalire alla sentenza della CGUE del marzo 2022 che ha riconosciuto la sussistenza del diritto oggi azionato. Quindi fino a marzo 2022 la prescrizione non è decorsa.”

Questa storica sentenza restituisce dignità alla figura dell’insegnante di religione

Avv. Massimo Vernola

Organi Collegiali di scuola: democrazia, partecipazione, professionalità, autonomia scolastica

FLC CGIL e associazioni mondo della scuola per riforma organi collegiali democratica e partecipata

Roma, 19 febbraio – Oggi, in occasione del convegno nazionale “Organi Collegiali di scuola: democrazia, partecipazione, professionalità, autonomia scolastica”, promosso dalla FLC CGIL e dall’associazione professionale Proteo Fare Sapere, è stata sottoscritta dai promotori dell’iniziativa e dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC), Centro Iniziativa Democratica Insegnanti (CIDI), Movimento Cooperazione Educativa (MCE), Rete degli Studenti Medi (RdS), Unione degli Studenti (UdS) e Coordinamento Genitori Democratici (CGD) la dichiarazione di intenti sulla riforma degli organi collegiali.

Ispirata ai principi costituzionali della libertà di insegnamento e dell’universalità del diritto sociale all’istruzione da garantire in maniera uguale su tutto il territorio nazionale, la dichiarazione auspica che gli interventi di revisione degli organi collegiali vadano nella direzione di una maggiore partecipazione dei soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione dell’autonomia delle unità scolastiche. Il rilancio di quest’ultima è, infatti, funzionale all’espressione del più elevato livello di qualità possibile del sistema educativo di istruzione e formazione ed è alla base del diritto all’apprendimento delle nuove generazioni e di un’educazione democratica per la più ampia e profonda formazione del cittadino.

Nel documento sottoscritto, la FLC CGIL e le realtà associative evidenziano le caratteristiche su cui si deve fondare il nuovo protagonismo collegiale: una dirigenza priva di connotati aziendalistico/produttivistici, una docenza che sia libera da formalità burocratiche, una componente genitoriale in grado di avanzare proposte per la comunità e la generazione del domani, una componente studentesca protagonista del processo di apprendimento e coprotagonista dell’esercizio del diritto allo studio come garanzia di crescita dell’intera comunità, un personale ata coinvolto attivamente nel percorso scolastico.

“Ogni intervento semplificatorio, che prescinda dal coinvolgimento e dal confronto con tutte le soggettività e sensibilità della più vasta comunità sociale e civile, è destinato al fallimento giacché la scuola è fatta, innanzitutto, di persone ed è destinata alla persona”. Si legge nella dichiarazione di intenti.

In allegato, la dichiarazione di intenti sulla riforma degli organi collegiali.

Sentenza Tribunale Benevento 4 febbraio 2025

TRIBUNALE DEL LAVORO DI BENEVENTO RIGETTA IL RICORSO DI URGENZA EX ART 700 DI DOCENTE CHE RICHIEDEVA IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE SU POSTO DELLA CONTROINTERESSATA ABILITATA ESTERA CONFERMANDO IL DIRITTO ALLA MOBILITA’ AI SENSI DEL CCNL 2024/2025 ,ANCHE SE IN ATTESA DI DECRETO DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ESTERO POICHE’ IMMESSA IN RUOLO AI SENSI DELL’ART.59 CO.4 DEL D.L.N°73/2021

Il Tribunale di Benevento, sezione lavoro con provvedimento del 4 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso d’urgenza ex art 700 c.p.c. presentato da un docente a tempo indeterminato, volto a ottenere il trasferimento a seguito della presentazione per l’a.s. 2024/25 di domanda di mobilità interprovinciale , lamentando di non averlo ottenuto per la provincia di Benevento ma nella provincia di Avellino ingiustamente, a scapito di altre due docenti controinteressate trasferite, a suo dire nella sede di Montesarchio per riconoscimento di indebita precedenza e punteggio, secondo il CCNL mobilità 2024-2025 e per mancanza di riconoscimento di titolo estero conseguito in Romania.
Con riferimento alla docente in possesso di titolo estero, difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma il ricorrente argomentava che la docente controinteressata fosse stata trasferita da Verona dove risultava inserita in graduatoria di I° fascia con “Riserva”, usufruendo di precedenza ex art.21 della L. 104/1992, come risulta dalla motivazione del provvedimento del Tribunale di Benevento che accoglie in pieno la tesi dell’Avv. Maurizio Danza riproposta nel provvedimento di rigetto del ricorso d’urgenza:
“parte ricorrente sostiene che la stessa non sarebbe in possesso del titolo di abilitazione per il sostegno conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir in Romania in Romania in quanto mancherebbe il riconoscimento di detto titolo da parte del Ministero dell’Istruzione, richiesto dall’ ‘art.5 del D.L. 44/2023.
Ad avviso del Giudice del Lavoro di Benevento, Dott.ssa Adriana Mari La doglianza è infondata.
All’uopo richiamava l’art.5 del D.L. 44/2023 che ha previsto: “13. Per l’anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso. 14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie”.
La doglianza è infondata.
Come risulta dagli atti la docente stipulava contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto SOSTEGNO e per l’insegnamento di A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE con decorrenza giuridica dal 1.9.2021 in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso- SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE-A046.
Non appare, pertanto, conferente il richiamo all’art.5 del D.L. 44/2023 considerato che la ricorrente non era iscritta per l’anno scolastico 2023/2024, nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, essendo già stata immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2021 con diversa procedura di reclutamento ai sensi dell’ art.59 co.8 D.L. n°73/2021.
Invero la docente nell’anno 2021 era stata immessa in ruolo in quanto in possesso di “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all’estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206” con data di presentazione domanda di riconoscimento il 15/07/2021.
In altre parole al momento della domanda di mobilità interprovinciale oggetto del presente giudizio la docente era docente immessa in ruolo, in possesso di titolo abilitativo avendo svolto dopo l’assegnazione dell’incarico a tempo determinato ex art. 59, comma 4, del Decreto Legge, il percorso annuale di formazione iniziale e prova con valutazione positiva .
Pertanto la docente, già immessa in ruolo dal 2021, legittimamente è stata assegnata alla sede di Montesarchio in quanto in possesso di precedenza ai sensi dell’art.21 della L. n°104/1992.
In definitiva ,ad avviso del Tribunale di Benevento anche l’altra docente ha legittimamente usufruito della precedenza prevista dall’Art. 13 del CCNL Mobilità 2024-2025 n.2, in quanto affetta da una grave patologia che richiede cure a carattere continuativo, circostanza attestata dalla documentazione medica allegata agli atti.
Per quanto sopra dedotto ed illustrato la domanda proposta in via cautelare dal ricorrente non può trovare accoglimento.

Ordinanza TAR Lazio-Roma  IV BIS 23 gennaio 2025, n. 426

RUOLO SOSTEGNO TITOLO ESTERO: IL TAR LAZIO IV BIS SOSPENDE IL DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLA IMMISSIONE IN RUOLO E LA REVOCA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO SUL SOSTEGNO STIPULATO EX’ART.59 CO.4 DEL D.L. 73/2021

Di particolare interesse l’ordinanza n°426 di oggi 23 GENNAIO 2025 del TAR Lazio-Roma  della IV BIS presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore che, in accoglimento della istanza di sospensiva del decreto di diniego su istanza di riconoscimento del titolo sostegno presso l’Università di Cantemir, ha accolto la istanza cautelare formulata nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea della Università Teseo,  in applicazione dei principi della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n° 19,20,22 del 29 dicembre 2022,sospendendo il decreto di diniego della istanza, cagionando la perdita del beneficio della  immissione in ruolo e del  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sul sostegno stipulato ai sensi dell’art.59 co.4 del d.l. n°73/2021 dalla ricorrente.

Nel caso di specie la docente già immessa in ruolo e difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma adiva il Tar Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

1) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, mai comunicato alla ricorrente, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, emanato in adempimento alla sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Quarta Bis,

2)del decreto n°21743 del 28/11/2024 dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE / AT TORINO di esclusione del docente dalle c.d. GRADUATORIE PROVINCIALI finalizzate al conferimento di contratti a tempo determinato per la classe di concorso ADSS – Sostegno scuola sec. II °grado, e contestuale revoca della individuazione quale destinatario della

assunzione a tempo indeterminato dalle GPS ai sensi dell’art 59 co.4 del D.L. n °73/2021

– di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare:

– l’amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato la documentazione

completa sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui il piano analitico del corso di studi, e l’esperienza professionale maturata dall’interessata nel settore di riferimento;

– le argomentazioni ostative inerenti l’assenza di natura abilitante del titolo rumeno (adeverinta) sono già state risolte dall’Adunanza plenaria (n. 18-22/2022);

– occorre valutare nell’appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi enunciati anche dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;

– la motivazione sulle “incolmabili differenze” dei due programmi formativi deve essere svolta in maniera rigorosa considerato il rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e i connessi obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di favore della circolazione dei lavoratori (in argomento cfr. questa Sezione n. 20976/2024);

– le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso l’imposizione di adeguate misure compensative;

– sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato rischia di compromettere l’accesso della ricorrente alle graduatorie per le supplenze per la materia sostegno e all’esercizio della professione;

ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

ritenuto di compensare le spese della presente fase, in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati anche ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 ottobre 2025.

Sentenza Tribunale Milano 20 gennaio 2025, n. 1865

TRIBUNALE DI MILANO  SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 1865/2025 DEL 26.09.2023

IL GIUDICE BOCCIA IL MINISTERO: riconosciuto il diritto della ricorrente portatrice di handicap e invalida civile al diritto di precedenza nell’assegnazione quale vincitrice del concorso Dirigenti scolastici Riservato ex artt.3,  21 e 33 Legge n.104/92 della sede più vicino alla sua residenza.

La ricorrente ha partecipato ad una procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici di cui al decreto numero 107 dell’8/6/2023, precisando di essere invalida civile al 67% e di avere diritto ai benefici di cui all’articolo 3, 21 e 33 legge n.104 del 1992. Dopo essere risultata vincitrice del concorso  ha indicato le sue preferenze regionali inserendo al primo posto la Regione Lazio non essendovi posti disponibili nella Regione Campania di residenza.

La ricorrente veniva, invece,  assegnata dal Ministero dapprima alla Regione Lombardia, ad oltre 800 Km da casa e poi l’USR Lombardia in seconda fase, solo nella scelta della sede in ambito regionale, decideva di applicare il suo diritto di precedenza ex lege 104/92.

Il Ministero sosteneva che per il concorso del 2017 – del quale quello della ricorrente rappresenta la coda – era previsto il reclutamento di dirigenti scolastici a livello nazionale; e la norma di cui all’articolo 15 comma 3 del bando disponeva l’applicazione dei benefici di cui alla legge 104 del 92 solo nella fase di assegnazione al ruolo regionale, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro con il direttore generale nell’ ufficio scolastico regionale di destinazione.

La ricorrente ha proposto ricorso sostenendo, invece,  che il suo diritto di precedenza nella scelta della sede in qualità di vincitrice e invalida civile  andava applicato immediatamente, in quanto una diversa interpretazione avrebbe significato di fatto una elusione delle finalità della norma stessa.

Il GIUDICE del Lavoro di Milano Dott. Atanasio accogliendo il ricorso ha affermato che del  valore precettivo delle due disposizioni (art.21 e 33 L.104/92) non si può dubitare tenuto conto della letteralità delle espressioni usate: poi, l’art. 21 – la cui disposizione è rivolta agli enti pubblici quali il Ministero convenuto – è ancora più perentorio in quanto usa specificamente l’espressione “diritto di scelta prioritaria”.

“Nemmeno è rilevante la circostanza che il concorso abbia una estensione nazionale; al contrario, proprio per questa ragione l’applicazione della scelta prioritaria andava consentita su tutto il territorio nazionale non già dopo avere destinato la ricorrente alla Regione Lombardia, La considerazione del Ministero, per la quale in tal modo verrebbe svilito il merito, è del tutto priva di rilevanza in quanto il legislatore ha volutamente disposto che al di là del merito venisse agevolato – rispetto alla collocazione geografica – il candidato più sfavorito dal punto di vista della integrità fisica.”

Continua il Tribunale: “Tale condivisibile scelta legislativa non può certamente essere posta in discussione dal bando di concorso che, per tale motivo, deve considerarsi illegittimo e pertanto disapplicato da questo giudice”.

Il Giudice ha ritenuto altresì sussistere nel caso di specie Il periculum in mora  in quanto la difficoltà della persona portatrice di handicap grave di vivere la propria condizione personale e familiare è ovviamente maggiormente impedita a causa della distanza che la separa dal suo luogo di normale residenza, che nel caso di specie dista circa 800 km. In conclusione la  domanda è stata accolta ed è stato dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata alla sede più vicina a quella di residenza della ricorrente.

Questa pronuncia deve ritenersi molto importante in quanto è stato riconosciuto come  il diritto di avvicinamento di cui all’art. 33, commi  5 e 6, L. 104/1992 è un diritto prevalente, in quanto la sua finalità è quella di rendere concreta la tutela dei diritti sanciti dalla Costituzione all’art.3 e all’art.32 per le persone invalide e fornisce così la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e la promozione della piena integrazione nella famiglia.

Avv. Massimo Vernola