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Sciopero 31 ottobre 2024

Istruzione, FLC CGIL : il 31 ottobre sciopero di Scuola, Università, Ricerca, Accademie e Conservatori

Roma, 15 ottobre – Fallito il tentativo di conciliazione odierno a seguito della proclamazione dello stato di agitazione per il personale del comparto “Istruzione e Ricerca”, la FLC CGIL indice lo sciopero, di tutto il Comparto, per il prossimo 31 ottobre.“Dalla controparte governativa presente all’incontro per il tentativo di conciliazione che si è svolto oggi presso la sede del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non c’è stata nessuna risposta alle nostre richieste”, si legge in una nota della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL.

 
“In particolare, lo strumento dello sciopero si è reso necessario a seguito dell’assenza di risposte alla richiesta di risorse aggiuntive per il rinnovo del CCNL 2022/2024 al fine di tutelare la perdita del potere di acquisto dei salari erosi da un’inflazione che nel triennio di riferimento ha raggiunto quasi il 18%. Nessuna risposta, continua la nota, per quanto riguarda la stabilizzazione del precariato nei nostri settori a partire da ricerca e scuola, per il rafforzamento degli organici e contro nuovi tagli, per la salvaguardia della dimensione nazionale del Contratto contro qualsiasi ipotesi di regionalizzazione, per la fine delle invasioni di campo da parte del legislatore sulle materie contrattuali e nessuna risposta, infine, sul superamento delle numerose e pesanti emergenze affrontate quotidianamente dal personale di Scuola, Università, Ricerca e Afam”.

Per questo: “Proclamiamo lo sciopero per l’intera giornata del 31 ottobre con iniziative di mobilitazione su tutto il territorio nazionale”. Conclude la nota.

Sciopero 18 ottobre 2024

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio di Gabinetto

AVVISO DI SCIOPERO

Si comunica che, per l’intera giornata del 18 ottobre 2024, è previsto uno sciopero generale proclamato da SI COBAS e riguardante tutti i settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale.

Poiché, l’ azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, codesti Uffici, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5, le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti nelle sezioni:

  • N. personale scioperante;
  • N. personale;
  • N. personale assente per altri motivi;
  • N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al termine della rilevazione, come di consueto,  sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione “Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione.

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’articolo 5 citato, i Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.

Si prega inoltre di richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 2021, in particolare in materia di:

·         informazione ai lavoratori

·         raccolta delle adesioni

·         informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servizio;

·         pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola.

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione la scheda allegata alla presente, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza dell’istituzione scolastica e uno schema di avviso ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale degli Uffici in indirizzo e delle istituzioni scolastiche.

Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che:

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2022-2024-finale.html

  • per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo;
  • i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero;
  • i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale.

Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi.

Si informa, altresì, che il sindacato Saese ha indetto, per la medesima data, un’astensione nazionale dal lavoro. In merito a quest’ultima iniziativa è intervenuta la Commissione di garanzia sullo sciopero che, con Delibera del 25 settembre 2024 e, da ultimo, con Delibera del 10 ottobre 2024, comunicata in data odierna, ha statuito, confermando il proprio consolidato orientamento, che la predetta iniziativa “risulta estranea all’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito dall’art. 40”, e che “[…] sulla base delle suesposte considerazioni […] si esonerano il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione e del merito e gli Uffici scolastici regionali dall’onere di diramare la notizia dello sciopero proclamato dall’Organizzazione sindacale Saese per l’intera giornata del 18 ottobre 2024 […]”.

Si informa, infine, che la presente comunicazione sarà anticipata, a titolo collaborativo, alle Istituzioni scolastiche, fermi restando tutti gli adempimenti di competenza di codesti Uffici scolastici regionali.

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia per la collaborazione.


Ordinanze Tar Lazio Sezione III Bis 9 ottobre 2024, nn. 4518 e 4520

ABILITATI ESTERI. IL TAR LAZIO SOSPENDE DUE DECRETI DI DINIEGO AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI. ILLEGITTIME LE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE A NOTEVOLE DISTANZA DI TEMPO DALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL’INTERESSATO E BASATE SU CARENZE FORMALI. VIOLATO L’OBBLIGO DI COMPARAZIONE DEI PERCORSI PREVISTO DALLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Del 9 ottobre 2024 le ordinanze del Tar Lazio n°4518 e 4520 con le quali il Collegio della sezione III° Bis con il nuovo Presidente Dott.Tomassetti, ha accolto la sospensiva dei decreti di diniego delle istanze di riconoscimento del titolo abilitante per le classi di concorso di insegnamento rispettivamente A001 e A014 e A046 nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto del Lavoro Università Mercatorum.

Nello specifico, era stato adito il Tar Lazio per l’annullamento del decreto del Ministero Istruzione e Merito nella parte in cui recava il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia , emanato sul presupposto che la ricorrente non fosse in possesso di documentazione richiesta illegittimamente, con richiesta di integrazione formalizzata dal Ministero intimato, per la prima volta, a distanza di un notevole lasso di tempo dalla presentazione dell’istanza, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE.

Nel caso di specie, il Collegio ha stigmatizzato la illegittimità del procedimento amministrativo“ riaperto” a seguito di sentenza del Tar Lazio di condanna, e del preavviso di diniego del Ministero Istruzione e Merito , atto presupposto nella parte in cui il Ministero Istruzione e Merito aveva ritenuto sussistere carenze documentali con riferimento alla richiesta di riconoscimento per le classi di concorso suindicate.

Ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza, il Tar Lazio nell’ accogliere la sospensiva dei decreti ha riconosciuto la palese illegittimità del comportamento del Ministero Istruzione che aveva inviato all’ interessato la richiesta di integrazione documentale ed il preavviso di diniego ai sensi dell’art 10 bis della stessa legge, violando palesemente i principi fissati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n°18-22 del 29 dicembre 2022.

Tali conclusioni risultano chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere l’istanza cautelare ha sospeso i decreti con la seguente motivazione:

Considerato che il rigetto impugnato, basato su carenze di tipo formale, non appare prima facie conforme ai principi dettati in materia dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (in particolare sentenza n. 18/2022), posta la necessità di una verifica in concreto dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi conseguiti, allegati dall’istante;

Considerato altresì che la richiesta di integrazione documentale è stata formalizzata dal Ministero intimato, per la prima volta, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE, la quale peraltro non menziona espressamente alcuna necessità di apostille, dichiarazioni di valore o formule sacramentali (pur certamente non ostando a forme di controllo ex post dell’autenticità dei documenti, comunque attraverso una specifica procedura che non appare essere stata seguita nel caso di specie);

Ritenuto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, e nella sommaria sede cautelare fermo ogni ulteriore approfondimento nel merito, che sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio derivante al ricorrente dal diniego impugnato, in quanto suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi mantenibili e/o ottenibili;

Ritenuto, pertanto, che ad una delibazione sommaria tipica di questa fase processuale la domanda di misure cautelari collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento con cui il Ministero intimato ha rigettato l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente acquisita all’estero”.

Precariato

Iniziato l’8 ottobre il confronto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i sindacati per individuare misure che riducano il fenomeno del precariato. “Continuità didattica, qualità della docenza e stabilità del posto di lavoro sono gli obiettivi che ci prefiggiamo”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.

Durante l’incontro il Ministro ha illustrato i dati del fenomeno che dimostrano la riduzione del numero dei precari nell’anno scolastico in corso. In particolare, le supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica assegnate risultano essere 140.342 di cui 102.180 sul sostegno, che rappresenta il 72,8% del totale delle nomine a tempo determinato.

Nel prosieguo dell’anno scolastico le supplenze si potranno attestare sul numero di 155mila, considerando anche il fenomeno delle certificazioni tardive sul sostegno. Nell’anno scolastico 2023/2024 le supplenze sono state 160.564, mentre nell’anno scolastico 2022/2023 hanno raggiunto le 160.562 unità.

Il Ministro ha inoltre dato comunicazione di aver avviato il confronto con la Commissione europea per rendere più flessibili le norme sul reclutamento, consentendo tra l’altro una più rapida assunzione degli idonei dei precedenti concorsi, possibilmente da ricomprendere nella quota dei 70mila “vincitori” PNRR.

Per quanto riguarda le procedure di copertura delle cattedre, il Ministro si è impegnato ad anticiparne la conclusione entro luglio del prossimo anno per l’a.s. 2025/2026. Ciò sarà reso possibile anche dal fatto che non ci sarà la contestualità della conclusione del concorso PNRR e dell’aggiornamento delle Gps.

Il Ministro ha poi annunciato la riattivazione della Carta del Docente per un valore di 500 euro e ha sottolineato l’importanza di adottare una politica di welfare per contribuire a risolvere il problema delle rinunce, e dunque delle cattedre vacanti, nelle realtà che scontano un costo della vita più alto.

Sui dati OCSE

Scuola, FLC CGIL sui dati OCSE: serve aumentare la spesa e innalzare i livelli di istruzione secondaria, il contrario delle riforme Valditara 

Roma, 10 settembre – È stato pubblicato oggi l’annuale rapporto “Education at a Glance” curato dall’OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico, dove si può leggere che nel nostro Paese il 20% (la media OCSE è al 14%) dei giovani fra i 25 e i 34 anni non completa il ciclo di istruzione secondaria di secondo grado. Ciò comporta grosse conseguenze sull’occupazione in questa fascia d’età; infatti, solo il 57% dei 25-34enni senza diploma di maturità trova lavoro, a fronte del 69% dei diplomati. Inoltre, il 27% della popolazione fra i 25 e i 64 anni non diplomata guadagna la metà o meno del reddito medio.

Come da anni chiede la FLC CGIL, rispetto ai bisogni formativi dei giovani sarebbe essenziale elevare l’obbligo di istruzione almeno a 18 anni.

Invece, a fronte della necessità di innalzare la qualità e la durata dell’istruzione almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, il ministro Valditara si fregia di una riforma, la filiera tecnologico-professionale, che prevede l’abbassamento del percorso secondario a quattro anni e la sostanziale equiparazione tra scuola e addestramento (apprendistato, formazione professionale) per accedere agli ITS.

Per di più il rapporto conferma la triste profezia di uno scarso numero di laureati e diplomati tra gli studenti e le studentesse che appartengono a nuclei familiari di non laureati o non diplomati. Infatti, in Italia, mentre il 37% dei figli di genitori non diplomati non si diploma anch’esso, ben il 69% dei figli con almeno un genitore laureato consegue la laurea.

La scarsa attenzione alla qualità della scuola, da anni privata delle ore di laboratorio, di compresenze e di personale docente e ATA, viene assolutamente confermata dal rapporto. Secondo l’OCSE, l’Italia è sotto la media per quanto riguarda la spesa pubblica per l’istruzione (4% del Pil rispetto al 4,9% dei Paesi OCSE) ma anche per il rapporto studenti-insegnanti, fissato a 11 a 1 per la scuola primaria e di 10 a 1 per l’istruzione di secondo grado. 

La politica dei tagli, puntualmente denunciata dalla FLC CGIL, è rappresentata anche dai ridotti numeri di assunzioni che arrivano dopo molti anni di precariato, tanto che l’anagrafica dei docenti italiani è sensibilmente più alta rispetto a quella degli altri membri OCSE: il 53% del corpo docente infatti ha più di 50 anni, contro il 37% nella media dell’area OCSE. 

Così, mentre i Paesi OCSE sono impegnati ad innalzare la percentuale di istruzione della popolazione, il ministro Valditara si affanna a ideare riforme come i quadriennali della Filiera tecnologico-professionale o come il Liceo del made in Italy, che aumentano le ore di alternanza scuola-lavoro e diminuiscono la formazione generale per accelerare un rapido affaccio al mondo del lavoro che, alla fine, danneggia il reddito e il futuro dei giovani e impoverisce il tessuto produttivo del Paese. 

Ordinanza TAR Lazio 2 settembre 2024, n. 3868

RUOLO SOSTEGNO TITOLO ESTERO: IL TAR LAZIO IV BIS IN SEZIONE FERIALE SOSPENDE IL DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA IMMISSIONE IN RUOLO E IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO SUL SOSTEGNO STIPULATO AI SENSI DELL’ART.59 CO.4 DEL D.L. 73/2021 E CONDANNA IL MINISTERO ISTRUZIONE E L’USR PER IL PIEMONTE

 

Di particolare interesse l’ordinanza n°3868 di oggi 2 settembre 2024 del TAR Lazio-Roma in sez. feriale della IV BIS presieduta dalla Dott.ssa Tricarico che, in accoglimento della istanza di sospensiva della esclusione dal concorso ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito nel ricorso patrocinato dall’Avv.Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea della Università Teseo,  in applicazione dei principi della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n° 19,20,22 del 29 dicembre 2022,sospendendo il decreto  di esclusione dalla immissione in ruolo e il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sul sostegno stipulato ai sensi dell’art.59 co.4 del d.l. n°73/2021 dalla ricorrente.

Nel caso di specie la docente già immessa in ruolo e difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma adiva il Tar Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

1) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, mai comunicato alla ricorrente, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, emanato in adempimento alla sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Quarta Bis,

2) del decreto dell’USR Piemonte del 1° luglio 2024 di annullamento dell’individuazione con riserva della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59 co. 4, D.L. 73/2021, per la docente presso la sede dell’Istituto di classe di concorso ADSL Sostegno scuola sec. II grado;

3) della determinazione del Dirigente scolastico dell’IS 1° luglio 2024, con cui si dispone l’annullamento del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. del 1° settembre 2022 stipulato tra il Dirigente e la prof.ssa*** in qualità di docente per la scuola di ruolo per un posto di sostegno per l’insegnamento di ADSL -Sostegno nella Scuola Secondaria di Secondo Grado con decorrenza dall’a.s.2022-2023 e contestuale annullamento del provvedimento di conferma in ruolo ;

di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ministero dell’Istruzione e del Merito

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti il difensore come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che:

– occorre rinviare all’appropriata fase di merito la valutazione in ordine all’operato dell’Amministrazione sfociato nei gravati provvedimenti;

– sotto il profilo del periculum in mora questi ultimi rischiano di compromettere l’accesso della parte ricorrente alle graduatorie per le supplenze nonché di incidere in modo irreparabile sulla posizione lavorativa già acquisita;

Ritenuto, in ragione dell’esito, di compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):

– accoglie la suindicata domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione;

– compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

– rimette al Presidente della Sezione Quarta Bis per la fissazione dell’udienza di merito.

CSPI boccia linee guida educazione civica

Scuola: il CSPI boccia le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica del ministro Valditara

Gianna Fracassi: “Una solenne bocciatura rispetto ad una visione ideologica e arretrata della scuola pubblica”. 

Roma, 28 agosto – Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) riunito oggi in adunanza plenaria  ha  espresso, all’unanimità, parere negativo sullo schema di decreto ministeriale di adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica  in attuazione dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. predisposte dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Le Linee guida che sostituiscono, a partire dall’anno scolastico 2024/25, quelle emanate con il decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, sono state valutate dal massimo organo consultivo della scuola come irrispettose del lavoro dei docenti, ideologicamente tarate da privatismo, contenutisticamente venate da individualismo, formalmente – ma non sostanzialmente – coerenti con i valori della Costituzione. 

 Nel suo articolato e dettagliato parere, infatti, il CSPI mette in rilievo come  le precedenti Linee guida ormai assunte dalle scuole e oggetto di approfondita attività di formazione, non  richiedessero particolari revisioni, eccetto le necessarie sistemazioni in riferimento a specifiche novità normative intervenute.

Il CSPI, inoltre,  ha rilevato nell’impianto generale e nell’impostazione di dettaglio numerosi e significativi elementi di criticità a partire dal mancato riconoscimento del grande e importante lavoro pedagogico e culturale che le scuole, nel quadriennio 2020-2024, hanno già sviluppato per strutturare percorsi curricolari coerenti e interdisciplinari. 

In particolare, per quanto riguarda la Carta Costituzionale, è stata sottolineata la mancanza di un riferimento alla relazione sociale tra individuo e collettività per sostituirlo, di fatto, con un approccio “personalistico” e fortemente individualista. Così come l’educazione finanziaria viene ricondotta a mero strumento di valorizzazione e tutela del patrimonio privato quando  il suo scopo dovrebbe essere quello di incrementare conoscenze e competenze di cittadinanza economica intesa come funzionale allo sviluppo e al benessere della collettività. 

E tra le tante educazioni proposte manca un riferimento esplicito all’educazione contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

Viste le tante criticità, il Consiglio ha espresso un giudizio drasticamente negativo sul provvedimento invitando il ministro a rivedere interamente il testo. Secondo la segreteria generale della FLC CGIL, Gianna Fracassi: “Il parere suona come una solenne bocciatura rispetto ad una visione ideologica e arretrata della scuola pubblica”. 

 

Precariato scuola, diffida

Precariato scuola, FLC CGIL diffida ufficialmente il MIM: salvaguardare idonei, assumere docenti su tutti i posti disponibili

Roma, 27 agosto – La FLC CGIL ha formalmente diffidato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a adottare immediate e tempestive disposizioni per la stipula di contratti a tempo indeterminato, su tutti i posti vacanti e disponibili, per tutti i docenti in attesa di assunzione.

“Come FLC CGIL – si legge nella nota – continuiamo a condannare la scelta del Ministero di limitare il numero per le assunzioni a tempo indeterminato a soli 45.124 unità, rispetto ai 64.156 posti liberi e vacanti presenti in organico, e denunciamo la grave penalizzazione che ciò comporta per tanti docenti che, pur in possesso dei requisiti necessari, come in particolare gli idonei dei concorsi 2020, non verranno immessi in ruolo”.

Ancora una volta, a pagarne le conseguenze sarà la scuola statale, dal momento che i posti, che rimarranno comunque vacanti, saranno assegnati con contratti a tempo determinato, privando gli studenti della continuità didattica e costringendo tanti docenti a permanere in uno stato di precarietà.

Nuove edizioni dei libri scolastici

SCUOLA: BASTA CON LA TRUFFA DELLE NUOVE EDIZIONI DEI LIBRI SCOLASTICI

CODACONS: DENUNCIA PER TRUFFA E SEQUESTRO DEI LIBRI SCOLASTICI, MECCANISMO ILLEGALE CHE AGGRAVA LA SPESA DELLE FAMIGLIE ITALIANE

Mentre sta per abbattersi sulle famiglie italiane la consueta “stangata” di settembre legata all’acquisto di libri e materiali scolastico, con un esborso che può arrivare a 1.300 euro a studente, il Codacons fa esplodere il caso delle nuove edizioni dei libri scolastici: testi che le famiglie sono costrette a riacquistare a fronte di aggiunte minime o modifiche esteriori. 

Dall’Associazione, infatti, parte una denuncia in Procura per truffa, con la richiesta di sequestrare i libri scolastici presentati come “nuovi” per verificarne il contenuto, visto che – scrive il Codacons nell’esposto – “come ogni anno, attraverso piccole modifiche ai testi, una nuova prefazione, capitoli introduttivi, dunque cambiamenti minimi, si immette sul mercato un nuovo testo che come tale deve essere acquistato ex novo per sostituire quello dell’anno precedente”.

A pagare il prezzo di questo comportamento sono le famiglie degli studenti costrette a rinunciare alle soluzioni al risparmio, come mercatini dell’usato e scambi. È chiaro, infatti, che un meccanismo del genere condizioni negativamente “sia chi acquista libri usati in buone condizioni sia i privati che cercano di vendere i libri di testo utilizzati dai figli”, come scrive il Codacons nella denuncia. Un meccanismo dietro il quale “sembrerebbe celarsi una ben consolidata strategia di marketing che renderebbe inutilizzabile un libro dell’annata precedente”.

L’Associazione, che nell’esposto ha richiamato un monitoraggio dettagliato svolto sui testi proposti ai banchi di Lungotevere Oberdan, ha rilevato infatti una tendenza uniforme: modifiche minime (agli indici, alla copertina, ecc.), ma identici i contenuti all’interno di quella che è presentata come la nuova versione, rispetto alla precedente. È il caso, per fare un esempio tra gli altri, di un famoso manuale di letteratura italiana dedicato ai classici contemporanei (“I classici n.c.”), con modifiche davvero impercettibili tra la copertina e l’indice della due edizioni.

Per questo, si legge nell’esposto, “nella vicenda in esame parrebbero potersi ravvisare profili di rilevanza penale […] nella specie, la condotta […] parrebbe potersi sussumere nella fattispecie delittuosa prevista e punita dall’articolo 640 del Codice Penale”.
L’Associazione, che ritiene fondamentale un intervento specifico da parte del Governo, ricorda inoltre il Codice di Autoregolamentazione del Settore Editoriale Educativo impone regole ben precise per l’editore: si può porre in vendita la nuova edizione di un libro solo se lo stesso differisce dalla precedente per almeno il 20% dei contenuti.

Il Codacons quindi ha chiesto alla Procura di accertare “la sussistenza di fattispecie di rilevanza penale ed in caso di positivo riscontro di esperire l’azione penale nei confronti dei soggetti che ritiene responsabili”, e di disporre “il sequestro preventivo di tutti i libri di testo scolastici che vengono presentati come nuove edizioni, con il presunto inserimento di nuovi aggiornamenti rispetto alla precedente edizione, ai sensi dell’art. 321 del Codice di Procedura Penale, al fine di controllare/monitorare/verificare/ispezionare se all’interno del testo presentato come ‘nuova edizione’ vi sia un aggiornamento scientifico e/o didattico ovvero un differimento superiore alla soglia del 20% così come disciplinato dal Codice di Autoregolamentazione del Settore Editoriale Educativo, rispetto alla ‘vecchia’ edizione”.

Concorso DS: un’esclusione immeritata

CONCORSO DS: UN’ESCLUSIONE IMMERITATA!

La storia è arcinota, ma alcuni aspetti meritano una riflessione. Dopo svariati anni di impegno, studio, privazioni familiari e sociali, costose preparazioni e qualificati corsi specialistici, nell’ottobre del 2018 partecipiamo alla prova scritta del concorso DS2017. La correzione delle prove mette in evidenza innumerevoli anomalie del sistema di valutazione, per le quali vengono presentati innumerevoli ricorsi, di cui si fa carico la politica, tanto che con D.M. 8 giugno 2023, n. 107 si tiene la prova scritta straordinaria del 06.05.2024. Sembravano superate le anomalie, invece altro strazio: l’orario di avvio dello scritto su tablet, previsto per le 10:30, viene procrastinato alle 14:30 tra caos e indicibili disagi. Le criticità vissute prima, durante e dopo lo svolgimento sono state segnalate anchetramite la stampa; nel mentre, lo stesso Ministro Giuseppe Valditara dichiara che “Le disfunzioni di cui stiamo avendo notizia sono inammissibili”.

Gli esiti della prova scritta, avvenuta in modalità digitale, non vengono comunicati immediatamente ai candidati, come ci si aspetterebbe da una prova telematica, facendo sorgere la domanda: “Una procedura postuma di scioglimento dell’anonimato è garanzia di serietà della prova?” è evidente, invece, che la comunicazione immediata dei risultati individuali è ulteriore garanzia della serietà della prova. Inoltre, in alcuni quesiti si notano forti criticità testuali, poiché diversi appaiono incompleti o formulati in maniera alquanto ambigua, impedendo ad alcuni candidati, per UN SOLO PUNTO,  di raggiungere il 60 e di poter partecipare al corso intensivo di formazione, anche e soprattutto a causa di quesiti da più parti ritenuti errati nella formulazione della domanda, come nel caso di un quesito sul D.M. 328 del 2022,  erroneamente indicato come D.M. 32, o di quesiti privi di risposta esatta, come  per la questione “in materia di assenze retribuite cosa dispone per il dirigente scolastico l’art. 15 del CCNL” che ritiene “astenersi” e “assentarsi” come sinonimi (ma se ci si astiene dall’assenza, non si è forse presenti…?). Lo stesso CTS si accorge dei problemi emersi, tanto da rivedere un quesito, rettificandone l’attribuzione del punteggio, con conseguenze sconcertanti per chi dai 60 punti inizialmente comunicati (con relativo superamento della prova) passa a 59 punti e bocciatura in tronco, con un indicibile senso di sconfitta, che sa di beffarda ingiustizia, perché anche altri quesiti appaiono chiaramente erronei, ma non vengono in alcun modo presi in considerazione.

Oltre a ciò, i ricorsi dapprima al Tar e successivamente al CdS hanno prodotto finora una situazione paradossale e ulteriormente beffarda: accade, infatti, che alcuni candidati con un punteggio nettamente inferiore a quello conseguito da altri vengano ammessi con ordinanza cautelare al Corso Concorso Riservato, mentre altri, con punteggio di 59 su 60 (punteggio minimo di ammissione) ne vengano esclusi, vedendosi respinti i ricorsi presentati a distanza di poche ore dall’ordinanza di accoglimento riservata ai pochissimi “fortunati” e con ricorsi che vertono sulle medesime domande contestate dai primi come dai secondi e persino con il medesimo avvocato e con le medesime motivazioni!

A causa di tutto ciò, per ragioni misteriose, sembra che la sorte si sia accanita contro di noi: siamo stati fortemente lesi e danneggiati, abbiamo ricevuto un evidente grave nocumento, morale e materiale, un danno ingiusto e speriamo NON IRREPARABILE!

Tenuto conto che in uno Stato di diritto a noi cittadini devono essere garantiti, ai sensi di legge, pari protezione, tutela e rispetto dei diritti civili di base e, ripeto, nel caso di specie dei quesiti sono configurabili veri e propri errori che possono essere accertati in modo inequivocabile dal personale competente e preposto al rispetto della legge.

In conclusione, siamo fuori per uno o pochissimi punti, a causa di diversi quesiti errati, equivoci, mal posti o con nessuna risposta esatta: così sono stati ritenuti dai qualificati esperti interpellati, che hanno prodotto anche delle perizie ufficiali, che però almeno al momento sembrano non interessare la magistratura amministrativa.

Sarebbe doveroso da parte degli organi competenti rivedere l’attribuzione del punteggio relativamente almeno ai quesiti INEQUIVOCABILMENTE ERRATI.

Gruppo candidati “I ricorrenti con 59”

DL Scuola: stralciare subito emendamenti sul CSPI

DL Scuola, FLC CGIL: stralciare subito emendamenti sul CSPI, sono insulto alla scuola e al suo personale  

Roma, 9 luglio – Apprendiamo dalla discussione che si sta svolgendo in queste ore alla Camera per la conversione in legge del decreto Scuola, che il governo non desiste dal suo insano progetto di aumentare il numero dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione da 36 a 45, lasciando inalterata la componente elettiva a 18 membri e aumentando quella ministeriale da 18 a 27 componenti. 

L’intento è chiaro: far tacere il Consiglio sui provvedimenti oggetto di relazioni sindacali come graduatorie, supplenze, bandi concorso, valutazione, riducendo drasticamente il numero delle materie soggette al parere obbligatorio del CSPI.  Da una parte si depotenzia il Consiglio diminuendone la composizione delle rappresentanze della scuola e dall’altra se ne riduce la competenza e l’incidenza.  

 

Non intravediamo, tra l’altro, quale sia il carattere d’urgenza per mettere mano, tramite un decreto legge, alla composizione e alle competenze di un organo collegiale le cui votazioni per il rinnovo si sono concluse solo due mesi fa. Questa operazione si configura come un vero e proprio insulto alla scuola e a tutto il personale scolastico che, con una partecipazione ben più alta (il 50%) di quella a cui siamo solitamente abituati in altre consultazioni, ha dimostrato di avere un grande senso di responsabilità professionale e sociale.

Il relatore del provvedimento ha proposto l’accantonamento di questi emendamenti noi, invece, ne chiediamo con forza lo stralcio. Questi colpi di mano non fanno il bene di nessuno: lo stesso ministro, con questa operazione, si priva dell’autorevolezza dei pareri di un organismo equilibrato nella composizione e coerente nelle funzioni. 

Sentenza Consiglio di Stato sez.VII 9 luglio 2024

IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO, ANNULLA LA SENTENZA DEL TAR E IL DECRETO DEL MINISTERO CHE AVEVA RICONOSCIUTO UNA SOLA ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO “E’POSSIBILE E NON DISCRIMINATORIO RICHIEDERE E OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI PIÙ CLASSI DI CONCORSO ABILITANTI SULLA BASE DELLO STESSO PERCORSO FORMATIVO ANCHE IN MANCANZA DI DENOMINAZIONE SPECIFICA NELLA ADEVERINTA”

Di grande interesse e unica nel suo genere, la sentenza del Consiglio di Stato sez.VII di oggi 9 luglio 2024 di accoglimento del appello, patrocinato dagli Avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini del Foro di Roma con cui la docente impugnava la sentenza di primo grado con cui il Tar del Lazio, Roma, Sezione Terza aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento del diniego di riconoscimento della formazione conseguita all’estero, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A-27 (Matematica e Fisica nella scuola secondaria di II° grado) e A-28 (Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado),che aveva riconosciuto immediatamente all’istante la sola abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A-26 (Matematica), negandola per gli altri due codici (A-27 e A-28),negando le altre sulla base della circostanza che l’adeverinta finale non fosse corrispondente alla denominazione relativa alle altre classi di concorso.

Secondo la ricorrente la decisione era erronea anzitutto nella parte in cui aveva ritenuto che il Ministero abbia svolto correttamente l’istruttoria sull’istanza di riconoscimento, sia in quanto non sarebbe stato correttamente applicato l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2007 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, sia perché sarebbero stati travisati i fatti alla base dell’istruttoria medesima, tale per cui il primo giudice non si sarebbe nemmeno avveduto del possesso da parte della ricorrente medesima della laurea in “Matematica” c.d. vecchio ordinamento, conseguita in data 15 dicembre 1995 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, quale idoneo titolo di accesso per le procedure di reclutamento del personale docente previsto dal diritto interno e abilitante all’insegnamento per tutte le classi di concorso richieste (A-26 Matematica; A-27 Matematica e Fisica; A-28 Matematica e Scienze) (primo motivo di appello).

Inoltre, la sentenza era erronea nella parte in cui si era affermato che il Ministero avesse effettuato la valutazione e comparazione in concreto tra il percorso professionalizzante seguito dalla ricorrente e quanto richiesto in Italia per l’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso richieste (secondo motivo di appello).

Ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Istruzione e Ricerca scientifica ISFOA, la Settima sezione del Consiglio di Stato nell’accogliere l’appello fissa un nuovo principio giurisprudenziale in Italia con riferimento ai riconoscimento c.d.plurimi, avendo stabilito che non è discriminatorio, come sostenuto dal Ministero Istruzione e Merito richiedere e ottenere il riconoscimento di più classi di concorso abilitanti sulla base dello stesso percorso formativo e sia presentando una sola domanda o più domande, anche in mancanza di denominazione specifica nella adeverinta.

Questa la motivazione di accoglimento dell’appello :

Va infatti anzitutto accolto il terzo motivo di appello che censurava la sentenza nella parte in cui si era affermato che non sarebbe possibile richiedere e ottenere il riconoscimento, con la medesima o con plurime istanze, dell’abilitazione per più classi di concorso, in quanto ciò sarebbe discriminatorio nei confronti dei cittadini italiani che, svolgendo in Italia una sola formazione, potrebbero legittimamente

aspirare al riconoscimento di un solo percorso abilitante.

All’opposto, appare proprio nei fatti comprovato che il Ministero possa decidere di effettuare il riconoscimento per più classi di concorso anche a fronte di una sola formazione espletata, in quanto ciò che rileva è il contenuto sostanziale ed effettivo della formazione espletata e la sua astratta idoneità ad essere riconosciuta sotto più titoli.

In tale ottica prospettica, non può paventarsi alcun pericolo di discriminazione alla rovescia rispetto ai cittadini italiani che, svolgendo in Italia una sola formazione, hanno diritto al riconoscimento di un solo percorso abilitante, essendo il parametro oggettivo unico per tutti gli aspiranti docenti, e cioè la qualità e quantità della formazione svolta.

Fondati, sono, inoltre, gli altri due motivi che censurano la legittimità dell’operato ministeriale sotto il profilo della completezza dell’istruttoria svolta e la esplicitazione delle motivazioni a supposto del diniego opposto.

In particolare, per quanto è dato leggere nell’atto impugnato, il Ministero ha rilevato “la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13”, e inoltre che “non viene menzionata alcuna abilitazione all’insegnamento delle discipline specifiche, né nell’attestazione del Ministero rumeno né nel percorso professionalizzante svolto dall’interessata”.

Sotto questo profilo, non può essere anzitutto sottaciuto che tali affermazioni sono state svolte dal Ministero senza alcuna distinzione tra le due classi di concorso A- 27 e A-28, eppure, nelle more del giudizio, il Ministero medesimo ha riconosciuto la validità della formazione per la classe A-27.

Rimane quantomeno il dubbio, quindi, che sia stata effettuata una completa istruttoria anche per la classe di concorso A-28. A prescindere da ciò, è comunque evidente come nell’atto impugnato non siano state esplicitate le ragioni sulla base delle quali ritenere che sia stata effettuata in concreto la comparazione tra il percorso professionale conseguito dall’appellante in Romania e il titolo di abilitazione nazionale conseguibile in Italia.

Ritiene il Collegio che tale valutazione sarebbe stata indispensabile, sia in ossequio al principio generale del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia in relazione all’obbligo di rendere adeguata motivazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, sia sul piano del recepimento dei principi e delle norme contenute nella Direttiva 2005/36/CE, come attuata dal Decreto Legislativo n. 206/2007.

In particolare, in relazione a questo ultimo aspetto, è stato espressamente previsto che “il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano”.

Né può condividersi la motivazione su cui il primo giudice ha incentrato la reiezione del motivo, e cioè che la locuzione “l’Attestazione n. 73825 rilasciata in data 18/04/2019 dal Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all’interessata “il diritto all’insegnamento nel campo Matematica” contenuta nell’atto impugnato sarebbe di per ciò solo adeguata e sufficiente.

Ad avviso del Collegio, al contrario, tale locuzione non è affatto sufficiente ed anzi si pone in conflitto con l’indirizzo esegetico seguito in materia dall’Adunanza Plenaria (sentenze n. 18/2022), secondo cui la comparazione tra la formazione compiuta all’estero (Stato di provenienza) e quella prevista dallo Stato di appartenenza va sempre effettuata in concreto.

Anche da ultimo, l’Adunanza Plenaria n. 20 del 29 dicembre 2023 ha ribadito il principio che “Il Ministero […] deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento […] tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite […]”. Merita quindi di essere riformata la conseguente motivazione del Tar in cui si afferma che “l’Amministrazione appare aver svolto un esame del percorso formativo dell’istante, concludendolo in senso tuttavia negativo, in considerazione di due differenti ragioni entrambe da ritenersi logiche e coerenti con la disciplina vigente e idonee singolarmente a giustificare il diniego, riguardando in sostanza il mancato rispetto dei suddetti principi della “professione corrispondente” e della “identità di condizioni previste dall’ordinamento italiano”.”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ed in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il diniego impugnato.

Dall’annullamento dell’atto impugnato non deriva però alcun automatico riconoscimento, dovendo l’Amministrazione competente ripronunciarsi sulla istanza del ricorrente (ex multis, sull’obbligo di riprovvedere, anche disponendo idonee misure compensative, v. Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 4982/2023, a valere come precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).

Ferma la discrezionalità, la riedizione del potere sarà tuttavia astretta dai vincoli conformativi nascenti dall’odierno giudicato, che sono, in particolare: l’obbligo di comparare le formazioni in concreto e di espressamente motivare le ragioni della corrispondenza o, all’opposto, della non corrispondenza; e l’obbligo di valutare l’imposizione di misure compensative, ove necessario per evitare il rigetto integrale e automatico dell’istanza di riconoscimento.

Autonomia differenziata

Autonomia differenziata, Fracassi (FLC CGIL): una brutta giornata per la scuola italiana, lavoreremo per cancellare questo obbrobrio

Roma, 19 giugno – “Oggi è una brutta giornata per la scuola italiana e per le istituzioni pubbliche della conoscenza. Con l’autonomia differenziata si realizza un disegno secessionistico che fa carta straccia della coesione sociale e territoriale che sono alla base della nostra Repubblica”. Così Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC CGIL, commenta l’approvazione definitiva del disegno di legge sull’autonomia differenziata.


“Lo Stato fino ad oggi aveva competenza esclusiva sul sistema scolastico, da domani le norme generali sull’istruzione potranno essere devolute completamente alle Regioni sulla base di intese. Una autonomia a la carte, dove ciascuno sceglie cosa prendere”. Sottolinea la leader del sindacato dei lavoratori della Conoscenza.

“Tutto ciò – aggiunge- avverrà senza risorse, penalizzando non solo le regioni del Sud ma anche le aree interne e la periferia.  Il nostro diventerà un Paese a 20 velocità sull’istruzione, con l’aumento delle disuguaglianze territoriali anche all’interno della stessa Regione.”

“Il DDL – spiega la dirigente sindacale- prevede funzioni, tra le norme generali, che non hanno costo e che possono essere trasferite alle Regioni a prescindere dai Lep: la ridefinizione dei curricoli nei diversi ordini di scuola; la revisione dei criteri di formazione delle classi; la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici; fino agli orari e alla strutturazione dell’anno scolastico, alla formazione e al reclutamento degli insegnanti, all’autonomia scolastica e agli organi collegiali”.

“Una balcanizzazione dei diritti inaccettabile – tuona Fracassi- e un danno irreparabile soprattutto per gli studenti e le studentesse, perché spogliare lo Stato centrale di queste competenze fondamentali è in contrasto con gli articoli 33 e 34 della Costituzione sul versante dell’universalità dei diritti e del rispetto delle libertà, inclusa la libertà di insegnamento”.

“E ci sono Regioni che intendono arrivare alla stipulazione di contratti collettivi regionali, con una riedizione quindi delle gabbie salariali e un arretramento sul versante dei diritti dei lavoratori, con l’obiettivo di una progressiva privatizzazione del sistema pubblico di istruzione, analogamente a quanto sta accadendo sul sistema sanitario. Tutto ciò vale anche per la ricerca scientifica e quindi per Università e Ricerca dove la competenza delle Regioni da concorrente diventa esclusiva con effetti imponderabili sulle Università pubbliche e sugli Enti di Ricerca”.  

Per questi motivi, “la FLC non si fermerà. Crediamo che in ballo ci siano valori e diritti che non si possono svendere e useremo dunque tutti gli strumenti democratici per cancellare questo obbrobrio”, conclude Fracassi.

Sentenza TAR Lazio-Roma sez. III BIS 14 giugno 2024, n. 12705

ABILITATO ESTERO .IL TAR LAZIO CONDANNA IL MINISTERO E LA USR LAZIO.

LA RICORRENTE HA DIRITTO AL RUOLO EX ART 59. CO.4 D.L.N°73/2021 E A SOSTENERE LA PROVA DISCIPLINARE FINO A CHE IL MINISTERO NON DECIDE SULL’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO. OBBLIGO DI PROVVEDERE ANCHE CON COMMISSARIO AD ACTA

Di particolare interesse ed unica nel suo genere la sentenza  n°12075 di ieri 14 giugno 2024 del TAR Lazio-Roma sez. III BIS che, accogliendo il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto del Lavoro presso l’Università Mercatorum, condanna il Ministero Istruzione e del Merito e la USR Lazio  per violazione della sentenza del Tar Lazio sez.III Bis n°15187/ 2022, ordinando al Ministero Istruzione e del Merito e USR Lazio, di ottemperare alla stessa ai sensi dell’art.114 co.4 lett.a), reintegrando la docente tra i nominativi degli immessi in ruolo ai sensi dell’art 59 co.4 del d.l n°73/2021 per la classe di concorso AB24, e convocare la ricorrente per la prova disciplinare prevista dall’art.59 co. 7 del d.l. n°73/2021, al fine di poter terminare nel corrente anno scolastico 2023/2024, il percorso annuale di formazione prodromico alla immissione in ruolo.

Nel caso di specie la ricorrente prima immessa in ruolo con riserva ex art 59 co.4 del d.l.n°73/2021 dalle GPS, si era vista revocare dalla USR Lazio già nel 2022 il ruolo, per intervenuto decreto di rigetto riferito alla istanza di riconoscimento della classe AB24,  successivamente  annullato con ulteriore sentenza del Tar Lazio ,  ma pur avendo frequentato tutta la fase formativa dell’anno di prova non era mai stata convocata a sostenere, inspiegabilmente la prova disciplinare prevista dal D.L. n°73/2021 .

Orbene, il Collegio della sezione III BIS del Tar Lazio con riferimento alla peculiare fattispecie si è espresso con la seguente motivazione  :

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti di cui appresso.

Va premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2 c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

L’attività richiesta all’amministrazione in virtù dell’effetto conformativo della pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e richiamata sommariamente in epigrafe non appare essere stata svolta e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.

In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto dall’effetto conformativo della citata sentenza.

La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere nei termini di cui in dispositivo.

In tale attività l’amministrazione dovrà comunque tenere presente che, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente medesima, il titolo estero che fonda la sua pretesa non è stato ancora riconosciuto.

Pertanto, tutte le doverose attività richieste dalla ricorrente ed indicate in epigrafe dovranno essere svolte, ma apponendo come riserva il conseguimento del riconoscimento del titolo estero.

Qualora detto titolo non venga, infine, riconosciuto dovrà darsi luogo a tutte le necessarie attività volte a dichiarare la decadenza dai benefici ottenuti ed il ripristino dello status quo ante.

Qualora detto titolo venga riconosciuto con misure compensative, l’amministrazione dovrà valutare se ciò comporti un effetto ex tunc oppure ex nunc della validità del titolo in parola, e quali siano le relative conseguenze considerando tutte le circostanze del caso di specie.

In caso di infruttuoso decorso dei termini si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia, negli ulteriori termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.

Ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nei sensi ivi indicati, con l’apposizione comunque di una riserva collegata al conseguimento o meno del riconoscimento del titolo e/o all’eventuale riconoscimento con misure compensative, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se antecedente, della presente sentenza.

Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione

 

Ddl semplificazione

Ddl semplificazione, FLC CGIL: il governo  vuole silenziare i luoghi della conoscenza

Roma, 8 giugno – Il governo Meloni approfitta della legge annuale di semplificazione normativa per intervenire a gamba tesa sull’impianto democratico del sistema di istruzione.

Si tratta infatti di una delega in bianco che per la scuola riguarda il riassetto delle disposizioni legislative sugli ambiti di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso decreti legislativi che il governo dovrà adottare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge.

Si intende mettere mano agli organi collegiali, le strutture di rappresentanza democratica della scuola italiana, con il ventilato riordino del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), recentemente rinnovato nella parte elettiva, e la ridefinizione di funzioni e competenze degli organi collegiali territoriali rispetto al ruolo dei dirigenti scolastici.
Sarebbe estremamente grave la modifica di queste relazioni in senso autoritario, con lo stravolgimento della visione partecipata e democratica avviata con i decreti delegati.

Inoltre, si aprono ampie possibilità di intervento sulla gestione del personale e sulla governance del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, con ricadute sul peso e sulla funzione delle prove INVALSI.

Non meno grave l’attacco all’Università, all’AFAM e agli Enti pubblici di ricerca, dove il governo vorrebbe intervenire con lo strumento dei decreti legislativi a 360 gradi rispetto alla normativa di riferimento, prevedendo anche un non meglio precisato intervento sullo stato giuridico ed economico del personale.

Si tratta di un disegno che va nella stessa direzione verticistica, autoritaria e antidemocratica, già indicata e percorsa da questo esecutivo con i vari interventi di censura e delegittimazione della libera stampa e della magistratura, fino ai progetti di stravolgimento istituzionale. 

Gli ultimi resistenti presìdi di democrazia della nostra Repubblica, a partire dai luoghi di elaborazione culturale e di pensiero critico, per il governo devono essere silenziati.