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Il riconoscimento dell’anno 2013

Il riconoscimento dell’anno 2013 nella progressione economica del personale scolastico: analisi tecnica e profili di criticità

di Leon Zingales e Giuseppa Antonietta Ioculano (*)

Il sistema di inquadramento retributivo del personale scolastico si fonda su un delicato equilibrio tra l’anzianità di servizio effettiva e la sostenibilità degli oneri finanziari a carico dello Stato. In questo scenario, l’annualità 2013 non rappresenta un mero intervallo temporale, ma si configura come una fattispecie giuridica peculiare definita “sterilizzazione economica”.

Il 2013 si pone come un’eccezione strutturale alla ricostruzione di carriera; infatti, non si tratta di un’interruzione del rapporto, ma di una sospensione degli effetti patrimoniali derivanti dall’anzianità. La sfida per l’Amministrazione consta nel governare questa asimmetria, applicando norme di contenimento della spesa che la giurisprudenza ha validato come espressione di un necessario dovere di solidarietà in contesti di crisi finanziaria.

Il fondamento normativo del blocco: la stratificazione legislativa e le pronunce giurisprudenziali

La genesi del blocco risiede nel D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha inibito per la prima volta gli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato. Tale misura è stata successivamente prorogata all’intero anno 2013 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.

Sotto il profilo tecnico-gestionale, occorre distinguere nettamente due situazioni:

  • Recupero 2010-2012: Le annualità del triennio precedente sono state oggetto di specifiche sessioni negoziali (le utilità sono state recuperate per l’anno 2010 con il decreto interministeriale del 14 gennaio 2011, per il 2011 mediante il CCNL del 13 marzo 2013 e per il 2012 con il CCNL del 7 agosto 2014) che hanno permesso di reperire le risorse necessarie per restituire utilità economica a quegli anni, sanando la progressione.
  • Cristallizzazione del 2013: Per l’anno 2013, in assenza di analoghi accordi negoziali finanziati, il blocco permane operativo nei sistemi informatici ministeriali (SIDI). Questi sono programmati per escludere automaticamente i 365 giorni di servizio prestato nel 2013 dal computo utile alla maturazione della fascia stipendiale successiva, traslando in avanti la decorrenza economica dei gradoni.

Come evidenziato dalla Nota MEF n. 8438 del 10 gennaio 2024, è essenziale non confondere la “Ricostruzione di carriera” (atto su domanda per servizi pre-ruolo) con il “Riallineamento” (meccanismo automatico ex DPR 399/88). Il blocco del 2013 agisce come un “freno” su entrambi: sposta in avanti la data di raggiungimento della fascia superiore nella ricostruzione e ritarda il raggiungimento della soglia temporale utile per il riallineamento automatico dei servizi pre-ruolo inizialmente riconosciuti solo in quota parte.

In tale contesto, appare utile un’analisi delle principali pronunce giurisprudenziali che hanno messo in evidenza: il diritto alla giusta retribuzione non implica un diritto incondizionato alla crescita automatica(Corte Costituzionale, Sentenza n. 310/2013), la piena possibilità di congelare le carriere per fini di bilancio (Corte Costituzionale, Sentenza n. 154/2014), il diniego ai giudici di merito il potere di ordinare pagamenti per il 2013, poiché tale potere spetta solo ai futuri contratti collettivi dotati di specifica copertura finanziaria (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 13618/2025)

Corte Costituzionale, Sentenza n. 310/2013 “Il blocco della crescita dei trattamenti economici… non è irragionevole, in quanto inserito in un quadro di misure eccezionali di contenimento della spesa pubblica. Il sacrificio richiesto non viola l’art. 36 della Costituzione poiché la norma non incide sulla congruità della retribuzione in sé, ma solo sui meccanismi di un suo incremento automatico, giustificato dalla dimensione solidaristica del rapporto di pubblico impiego, in cui il lavoratore è chiamato a concorrere alla stabilità del sistema economico generale.”   Significato: La Consulta stabilisce che il diritto alla giusta retribuzione non implica un diritto incondizionato alla sua crescita automatica. Il blocco è legittimo perché colpisce solo l’incremento futuro (lo scatto) e non lo stipendio già acquisito, giustificando tale sacrificio con il dovere del dipendente pubblico di contribuire al risanamento dei conti dello Stato.
Corte Costituzionale, Sentenza n. 154/2014 “Non esiste un automatismo costituzionale che imponga il riconoscimento degli scatti stipendiali indipendentemente dalla situazione di bilancio dello Stato. La scelta legislativa di operare un risparmio strutturale di spesa pubblica non risulta arbitraria, purché la misura sia limitata nel tempo e risponda a criteri di proporzionalità rispetto agli obiettivi di finanza pubblica predefiniti. La dimensione temporale della misura non ne altera la natura transitoria, purché finalizzata a evitare il dissesto finanziario.”   Significato: I giudici chiariscono che il legislatore ha piena facoltà di “congelare” le carriere per fini di bilancio. Il blocco del 2013 non è considerato un esproprio di diritti, ma una pausa necessaria e proporzionata; l’assenza di scatti è dunque una conseguenza legale diretta che l’Amministrazione è tenuta ad applicare.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 13618/2025 “L’anzianità di servizio maturata nell’anno 2013 deve essere pienamente riconosciuta ai fini della complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che l’operato del Ministero è corretto nel distinguere il valore giuridico del servizio dalla sua utilità ai fini della progressione economica.”   Significato: Questa sentenza introduce il concetto di “anzianità bifronte”. Il 2013 è valido “giuridicamente” (vale per la pensione, i trasferimenti e le graduatorie), ma è “economicamente sterile”. La Cassazione nega ai giudici di merito il potere di ordinare pagamenti per il 2013, poiché tale potere spetta solo ai futuri contratti collettivi dotati di specifica copertura finanziaria.

Considerazioni Finali e Suggerimenti Operativi

L’esclusione dell’anno 2013 dai benefici economici è l’applicazione rigorosa del quadro normativo vigente. Le istituzioni scolastiche dovrebbero dunque:

  1. Validare il servizio: Inserire l’anno 2013 come servizio effettivo nello stato matricolare per garantirne il valore giuridico.
  2. Specificare la sterilizzazione: Nei decreti di ricostruzione, esplicitare che tale annualità non è utile alla progressione economica in forza del D.P.R. 122/2013.
  3. Eccepire la prescrizione: In sede di contenzioso, sollevare sistematicamente l’eccezione di prescrizione quinquennale basata sulla sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 36197/2023.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 36197/2023 “Nel rapporto di pubblico impiego non sussiste quella condizione di metus reverenziale che impedirebbe il decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro. La stabilità del posto di lavoro di cui gode il dipendente pubblico gli consente di esercitare i propri diritti creditori senza timore di ritorsioni, con la conseguenza che le differenze retributive sono soggette a prescrizione quinquennale con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singolo rateo, indipendentemente dalla persistenza del rapporto d’impiego.”   Significato: Si sancisce la fine della tesi della prescrizione decennale o sospesa. Il personale scolastico, essendo tutelato dalla stabilità del ruolo, deve agire tempestivamente. Se un docente chiede oggi il recupero economico del 2013, l’Amministrazione può legittimamente rifiutare ogni pagamento riferito a più di cinque anni addietro, poiché il diritto al rateo mensile decade progressivamente nel tempo.

Bibliografia

  • D.L. n. 78/2010 e D.P.R. n. 122/2013;
  • Corte Costituzionale, sentenze n. 310/2013, n. 154/2014;
  • Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 36197/2023;
  • Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 13618/2025;
  • Nota del MEF n. 8438 del 10 gennaio 2024;
  • Leon Zingales e Clotilde Graziano, Ricostruzione e riallineamento di carriera: stato dell’arte e suggerimenti operativi, 9 gennaio 2025, Educazione&Scuola, ISSN 1973-252X.

(*) Dirigente e Funzionaria Ambito Territoriale di Messina

Dati adesione Sciopero 12 e 13 gennaio 2026

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio di Gabinetto
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
Settore scuola

Sciopero proclamato da CSLE, CONALPE, CONFSAI e FLP per le intere
giornate del 12 e 13 gennaio 2026.

Dati definitivi di adesione
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 146/1990, si comunicano i dati definitivi di adesione allo sciopero del personale docente e ATA, digitati dalle istituzioni scolastiche nell’apposito programma di rilevazione presente sul portale SIDI.
A tal proposito risulta che i dati definitivi dello sciopero in questione sono i seguenti:

Intera giornata del 12 gennaio:
– le scuole che hanno comunicato i dati di adesione sono state n. 6.396
su un totale di n. 7.671 (83,38%) comprese le istituzioni scolastiche
di Trento e Bolzano.
– per quanto attiene il personale, gli aderenti allo sciopero sono stati n.
7.869, pari allo 0,82% delle n. 959.229 unità di personale tenuto al
servizio. Questo numero non comprende le n. 87.092 unità di
personale assente per altri motivi (es: malattia, ferie, permesso,
etc…).

Intera giornata del 13 gennaio:
– le scuole che hanno comunicato i dati di adesione sono state n. 6.211
su un totale di n. 7.671 (80,97%) comprese le istituzioni scolastiche di
Trento e Bolzano.
– per quanto attiene il personale, gli aderenti allo sciopero sono stati n.
7.903, pari allo 0,84% delle n. 945.625 unità di personale tenuto al
servizio. Questo numero non comprende le n. 84.903 unità di
personale assente per altri motivi (es: malattia, ferie, permesso, etc…).

Direttiva contrasto fenomeni di illegalità nelle scuole

Nuova Direttiva Interministeriale: procedure, attuazione e impiego di strumenti di controllo negli istituti

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

La direttiva firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dal Ministro dell’Interno il 28/01/2026 delinea una strategia coordinata per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità negli istituti scolastici, quali violenza, spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti atti ad offendere. La procedura si articola attraverso una collaborazione istituzionale che vede come figure centrali i Prefetti e i Dirigenti scolastici.

1.                  Il processo può essere così sintetizzato:

Convocazione e Analisi: I Prefetti, d’intesa con i Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali, hanno il compito di convocare apposite sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questo organo funge da sede per l’analisi delle problematiche e la definizione di un indirizzo unitario per le attività di vigilanza e controllo, tenendo conto delle priorità e delle esigenze specifiche del territorio.

Approccio Multidisciplinare: Ai lavori del Comitato possono partecipare referenti di strutture sanitarie, servizi sociali e altre realtà istituzionali e territoriali. L’obiettivo è raggiungere una conoscenza condivisa delle dinamiche di disagio giovanile e individuare soluzioni calibrate sulle singole realtà provinciali.

Valutazione delle Criticità e Intervento Graduale: La direttiva adotta un approccio basato su un “livello di intervento crescente”. Per gli istituti scolastici che presentano “profili di criticità” — come episodi di violenza, spaccio o atti di bullismo reiterati e segnalati — il Comitato può valutare:

La loro temporanea inclusione nei Piani di controllo coordinato del territorio.

L’attivazione di controlli mirati.

Impiego di Strumenti di Controllo (Metal Detector): Nelle “situazioni più gravi”, la direttiva prevede la possibilità di disporre l’impiego di strumenti di controllo agli accessi degli edifici, incluso il ricorso a dispositivi manuali di rilevazione di oggetti metallici (metal detector). 

L’attivazione di tale misura è subordinata a precise condizioni:

Deve avvenire su richiesta dei Dirigenti scolastici interessati.

Deve essere preceduta da “previe intese” in sede di Comitato.

Deve essere attuata nel pieno rispetto della normativa vigente e dei diritti fondamentali delle persone.

2.                  Modalità Operative dei Controlli

Le modalità pratiche di adozione di tali strumenti sono definite in riunioni tecniche dedicate presso le Questure, alle quali possono partecipare anche i Dirigenti scolastici. Un punto fondamentale della direttiva è che l’attività di controllo resti affidata ai soli operatori di pubblica sicurezza, evitando ogni impropria partecipazione del personale degli istituti interessati.

3.                  Monitoraggio

È previsto un sistema di monitoraggio strutturato per verificare l’efficacia delle iniziative, valutarne l’impatto e identificare eventuali criticità o buone pratiche. I Prefetti sono invitati a trasmettere periodicamente informazioni sintetiche al Ministero dell’Interno sugli esiti delle azioni intraprese.

Analisi delle Potenziali Lacune e Profili di Criticità

Nonostante l’intento di creare una strategia complessiva, la direttiva presenta alcuni aspetti che potrebbero configurarsi come lacune o generare criticità applicative.

A.                  Discrezionalità e Assenza di Criteri Oggettivi

La direttiva affida al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica la valutazione circa l’adozione delle misure più invasive, basandosi su concetti quali “profili di criticità” e “situazioni più gravi”. Tuttavia, il documento non fornisce parametri oggettivi o soglie quantitative per definire tali situazioni (ad esempio, cosa si intende per “reiterati atti di bullismo”). Questa indeterminatezza conferisce un’ampia discrezionalità agli organi decisionali, con il rischio di applicazioni disomogenee sul territorio nazionale e di una difficile prevedibilità delle decisioni. La giurisprudenza amministrativa, sebbene in contesti diversi come i concorsi pubblici, ha qualificato l’impiego di cautele come i metal detector quale “mera facoltà” e non un obbligo, la cui adozione è rimessa all’apprezzamento dell’amministrazione. Tale principio, applicato al contesto scolastico, rafforza l’idea di una scelta ampiamente discrezionale.

B.                  Bilanciamento tra Sicurezza e Diritti Fondamentali

La direttiva menziona la necessità di agire nel “rispetto dei diritti fondamentali delle persone”. Tuttavia, non approfondisce le modalità con cui tale bilanciamento debba avvenire. L’introduzione di controlli sistematici all’ingresso di un istituto scolastico, assimilando di fatto la scuola a un’area ad alta sicurezza come un aeroporto, rappresenta un’ingerenza significativa nella vita quotidiana degli studenti e nella loro sfera di libertà personale. La scuola è un luogo con una specifica missione educativa e formativa, e la normalizzazione di pratiche di controllo di polizia potrebbe alterarne la natura. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sottolineato che qualsiasi misura restrittiva dei diritti fondamentali, come quelli tutelati dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (diritto alla vita privata e familiare), deve essere “strettamente proporzionata” allo scopo perseguito. La vaghezza dei criteri di attivazione delle misure rende complessa una valutazione a priori della loro proporzionalità.

C.                  Coinvolgimento della Comunità Scolastica

Il processo decisionale descritto dalla direttiva è di natura verticistica: il Dirigente scolastico richiede l’intervento, e gli organi di pubblica sicurezza decidono e attuano. Non è previsto un percorso formale di consultazione o coinvolgimento degli altri attori della comunità scolastica, come il collegio docenti, il consiglio d’istituto, i rappresentanti degli studenti e dei genitori.

D.                 Sbilanciamento tra Misure Repressive e Preventive

Sebbene la direttiva si proponga come una “strategia complessiva” che integra prevenzione e controllo, la parte più dettagliata e innovativa del documento riguarda le misure di controllo e repressione, come i metal detector. Le “iniziative di prevenzione sociale ed educativa” sono menzionate in termini generali, senza un’analoga strutturazione procedurale o l’indicazione di risorse dedicate. Esiste il rischio che l’attenzione e le risorse si concentrino prevalentemente sugli aspetti securitari, a scapito di interventi a lungo termine sul disagio giovanile, che è la causa primaria dei fenomeni che si intendono contrastare. La giurisprudenza ha riconosciuto che il contatto tra studenti e forze dell’ordine può rappresentare di per sé una “situazione di rischio e pericolo” che andrebbe, per quanto possibile, evitata all’interno delle scuole.

E.                  Ruolo e Responsabilità del Personale Scolastico

La direttiva esclude esplicitamente il personale scolastico dalla partecipazione alle attività di controllo fisico. Se da un lato questa previsione tutela i docenti e il personale ATA dall’assumere compiti impropri, dall’altro non chiarisce come questa misura si integri con gli obblighi generali di vigilanza e sicurezza che gravano sul datore di lavoro (il Dirigente scolastico) e sui preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Il Dirigente scolastico mantiene la responsabilità di “garantire la sicurezza della scuola” e, in caso di “pericolo grave e immediato”, ha il potere di interdire l’uso dei locali. La direttiva introduce un attore esterno (le Forze di Polizia) per una specifica funzione, ma lascia aperti interrogativi sulla gestione coordinata della sicurezza e sulla ripartizione delle responsabilità in scenari complessi.

Assenza totale degli alunni di una classe

Precisazioni in merito al comportamento che il docente deve avere in caso di assenza totale degli alunni di una classe

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

1.                  La Funzione Docente e l’Orario di Servizio

L’obbligazione lavorativa del personale docente non si esaurisce nella mera attività di insegnamento frontale in presenza di alunni. La giurisprudenza e la contrattazione collettiva delineano un quadro più ampio e complesso, definito come “funzione docente”. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che gli obblighi di lavoro del personale docente si estendono a tutte le attività funzionali all’insegnamento, che comprendono «programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi» (Cass. Civ., Sez. L, N. 7320 del 14-03-2019).

L’art. 29 del C.C.N.L. Scuola del 29.11.2007 distingue chiaramente tra adempimenti individuali (preparazione lezioni, correzione elaborati, rapporti con le famiglie) e attività a carattere collegiale (partecipazione a collegi docenti e consigli di classe). Queste attività, insieme all’insegnamento, costituiscono il complesso degli obblighi di servizio del docente, da espletarsi durante l’orario di lavoro stabilito. L’assenza degli alunni, pertanto, non fa venir meno l’orario di servizio, ma semplicemente modifica la tipologia di prestazione esigibile dal datore di lavoro in quelle ore.

2.                  L’Inapplicabilità dell’Art. 1256 del Codice Civile

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’impossibilità che estingue l’obbligazione deve essere “in senso assoluto ed obiettivo” , ovvero un impedimento definitivo e non superabile che rende impossibile l’intera prestazione.

Quindi, l’assenza degli alunni determina un’impossibilità meramente parziale e temporanea, relativa alla sola attività di didattica frontale. Non rende, tuttavia, “assolutamente” impossibile l’adempimento dell’obbligazione lavorativa nel suo complesso. Il docente, infatti, rimane a disposizione del Dirigente Scolastico per lo svolgimento di altre mansioni che rientrano nel suo profilo professionale. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, la risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta è un’ipotesi del tutto residuale, in quanto la prestazione lavorativa deve essere valutata con particolare rigore.

3.                  La Permanenza a Disposizione del Dirigente Scolastico

Durante l’orario di servizio, il docente è soggetto al potere di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane del Dirigente Scolastico, il quale assicura la gestione unitaria dell’istituzione e organizza l’attività scolastica (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Art. 25). È il Dirigente, in qualità di datore di lavoro, a poter disporre l’impiego del docente in altre attività, quali:

ü    Sostituzione di colleghi assenti.

ü    Attività di programmazione o progettazione didattica.

ü    Correzione di elaborati.

ü    Partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro.

ü    Altre attività funzionali all’insegnamento previste dal PTOF.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la “presentazione sul posto di lavoro” è un momento distinto dall’”assegnazione alle mansioni” ed è funzionale a “ridare concreta operatività al rapporto”, consentendo al datore di lavoro di disporre una diversa collocazione del dipendente . Pertanto, il docente ha l’obbligo di presentarsi e rimanere a scuola per tutto il suo orario, mettendosi a disposizione per le necessità dell’istituzione.

4.                  I Rischi dell’Allontanamento Arbitrario

L’allontanamento dal luogo di lavoro senza una specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico configura un’infrazione disciplinare. Il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 prevede, tra le condotte sanzionabili con la sospensione dal servizio, l’”assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso”.

In conclusione mera comunicazione al Dirigente Scolastico – via PEC o protocollata – non costituisce in alcun modo un’autorizzazione e non esime il docente dalle proprie responsabilità. Un atto unilaterale di allontanamento, anche se comunicato, espone il lavoratore al rischio di un procedimento disciplinare per abbandono del servizio.

Informativa su Valutazione Dirigenti scolastici e CCNI FUN 2024/2025

Al Capo Dipartimento dott.ssa Carmela PALUMBO

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

Al Capo Dipartimento dott. Nando MINNELLA

Dipartimento per le Risorse, l’Organizzazione e l’Innovazione digitale

Oggetto: Informativa su Valutazione Dirigenti scolastici e CCNI FUN 2024/2025

La UIL Scuola, in riferimento alla procedura di valutazione dei Dirigenti scolastici, segnala la mancata restituzione del punteggio definitivo. Nella consapevolezza che il Sistema di Valutazione viene applicato per la prima volta e che quindi possano insorgere problematiche non previste sia nella procedura di attribuzione del punteggio sia nella gestione della piattaforma dedicata sul SIDI, è necessario procedere in tempi stretti con la definizione del punteggio di valutazione, in modo che immediatamente dopo si possano attivare le procedure previste in caso contestazione da parte del Dirigente scolastico.

La restituzione del punteggio rimane un atto propedeutico alla completa applicazione del CCNI riguardante il riparto e l’utilizzo delle risorse del FUN 2024/2025, che rimane in attesa della firma definitiva dopo il visto degli organismi di controllo. La mancata sottoscrizione definitiva investe tutti i Dirigenti scolastici che hanno vista modificata la fascia di complessità della scuola di titolarità a seguito dei piani di dimensionamento regionali, con il rischio di dover restituire somme o di non percepire ancora la corretta retribuzione di parte variabile, conseguentemente verrebbe ritardato il pagamento dell’indennità di risultato delle reggenze.

Per quanto detto, la Uil Scuola chiede un riscontro urgente in merito alle criticità segnalate.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Giuseppe D’Aprile

Segretario Generale

Responsabilità Scolastica

Responsabilità Scolastica: chi paga per la tragedia di La Spezia?

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

L‘analisi della vicenda richiede un esame approfondito delle norme sulla responsabilità scolastica, dei doveri di vigilanza del personale e delle misure di prevenzione e sanzionatorie previste dall’ordinamento.

1. Responsabilità dell’Istituto Scolastico

La questione della responsabilità della scuola per un fatto di tale gravità si inquadra nell’ambito della responsabilità contrattuale e dell’obbligo di vigilanza.

Obbligo di Vigilanza

Con l’accettazione della domanda di iscrizione, tra l’istituto scolastico e l’allievo si instaura un vincolo negoziale. Da questo vincolo sorge per la scuola l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Questo obbligo non è limitato a impedire che gli alunni compiano atti dannosi verso terzi, ma si estende anche a evitare che gli stessi procurino danno a sé stessi o ad altri compagni.

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’ingresso dell’alunno nei locali scolastici e cessa solo al termine dell’orario, con il subentro reale o potenziale dei genitori. La scuola è quindi tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza, sia all’interno dell’edificio che nelle sue pertinenze.

“Culpa in Vigilando” e Onere della Prova

La responsabilità degli insegnanti, e per estensione dell’istituto, trova fondamento normativo nell’art. 2048, comma 2, del Codice Civile, che presume una “culpa in vigilando”. Si tratta di una presunzione di responsabilità che dispensa il danneggiato dal dover provare la colpa dell’insegnante. Per superare tale presunzione, l’istituto scolastico deve fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

Questa prova consiste nel dimostrare:

Di aver adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a prevenire l’evento dannoso.

Che l’evento è stato talmente imprevedibile e improvviso da non poter essere evitato, nonostante la diligente attuazione delle misure di vigilanza.

Nel caso specifico dell’accoltellamento, la responsabilità della scuola sussisterebbe qualora non fosse in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire l’aggressione. La valutazione del giudice si concentrerebbe su alcuni punti chiave:

Prevedibilità dell’evento: L’aggressore aveva manifestato in precedenza comportamenti violenti, minacciosi o problematici? Esistevano tensioni note tra i due studenti? Se sì, la scuola era a conoscenza di tali segnali? La giurisprudenza richiede di accertare il nesso di causalità secondo un criterio di probabilità logica, ovvero del “più probabile che non”. Se l’evento era prevedibile sulla base di precedenti episodi, l’omessa adozione di adeguate contromisure configurerebbe una chiara responsabilità.

Adeguatezza delle misure adottate: A fronte di eventuali segnali premonitori, la scuola ha attivato gli strumenti disciplinari e educativi a sua disposizione? Sono state applicate le sanzioni previste dal regolamento d’istituto? È stata informata la famiglia? Sono stati coinvolti i servizi sociali, se necessario?

Il Regolamento d’Istituto fornito, ad esempio, prevede sanzioni specifiche e graduate per atti di violenza. Per la “Violenza fisica (verso persone animali o cose)”, è previsto:

Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. e allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni a seconda della gravità, fatte salve le deroghe al limite dei 15 gg nei casi previsti dal D.P.R. n.134/2025 e dal presente regolamento. Per allontanamenti da 3 a 15 giorni, è prevista l’attivazione di attività di cittadinanza attiva e solidale.

Se la scuola fosse stata a conoscenza di precedenti atti di violenza o minacce e non avesse applicato tali misure, o le avesse applicate in modo inadeguato, la sua responsabilità sarebbe difficilmente contestabile. L’onere della prova grava sull’istituto, che deve dimostrare che l’evento è stato determinato da una causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.

 

2. Misure di Prevenzione per Evitare Simili Episodi

La prevenzione di episodi di violenza a scuola si basa su un approccio integrato che combina vigilanza, disciplina, educazione e collaborazione istituzionale. Le fonti forniscono un quadro dettagliato delle misure che la scuola avrebbe potuto e dovuto implementare.

Attuazione del Regolamento d’Istituto: Il primo strumento di prevenzione è l’applicazione rigorosa e coerente del regolamento disciplinare. I regolamenti scolastici devono individuare i comportamenti che costituiscono mancanze disciplinari e le relative sanzioni, che devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità. Il regolamento della scuola coinvolta, ad esempio, sanziona una vasta gamma di comportamenti, dall’offesa ai compagni fino alla violenza fisica, prevedendo sanzioni progressive che includono l’allontanamento e attività di “cittadinanza attiva e solidale”.

Gestione delle Infrazioni Gravi: Il D.P.R. n. 235/2007 prevede strumenti specifici per le infrazioni più gravi. L’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni può essere disposto per “gravi o reiterate infrazioni disciplinari”. Per periodi superiori, o quando vengono commessi reati che violano la dignità della persona o vi è pericolo per l’incolumità, la sanzione può essere estesa, arrivando fino all’esclusione dallo scrutinio finale nei casi di recidiva o violenza grave che generi allarme sociale. La scuola, quindi, ha il potere di allontanare uno studente pericoloso per tutelare la sicurezza della comunità.

Formazione del Personale: Il personale scolastico deve ricevere una formazione adeguata e specifica in materia di sicurezza, prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze. La recente Legge n. 25/2024 promuove corsi di formazione per il personale finalizzati alla prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto e al miglioramento della comunicazione con studenti e famiglie.

Vigilanza e Segnalazione: Il personale docente ha un preciso dovere di vigilanza sugli allievi e di segnalazione di situazioni di pericolo, inclusi episodi di bullismo e cyberbullismo. La mancata segnalazione di comportamenti a rischio può configurare una negligenza.

Collaborazione Scuola-Famiglia e Prevenzione del Disagio: La Legge n. 70/2024 rafforza il “Patto educativo di corresponsabilità”, che deve prevedere l’impegno congiunto di scuola e famiglia per far emergere episodi di bullismo, uso di sostanze e altre forme di dipendenza. La prevenzione passa anche attraverso la promozione di una cultura della legalità e del rispetto, come previsto da diverse normative regionali e nazionali.

In sintesi, la scuola avrebbe potuto prevenire l’accaduto attraverso una vigilanza attenta, l’intercettazione di segnali di disagio o aggressività, l’applicazione tempestiva e proporzionata delle sanzioni disciplinari previste dal proprio regolamento e dalla normativa nazionale, e l’attivazione di percorsi educativi e di recupero, coinvolgendo la famiglia e, se necessario, i servizi esterni.

 

3. Rischi e Responsabilità per il Personale Scolastico

La posizione del personale scolastico (dirigente e docenti) deve essere analizzata sotto tre profili: responsabilità civile, disciplinare e penale.

 

Responsabilità Civile

La responsabilità patrimoniale del personale scolastico per danni arrecati a terzi in connessione a comportamenti degli alunni è significativamente limitata. L’art. 61 della Legge n. 312/1980 stabilisce che l’Amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili, salvo rivalsa nei soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza.

Questo significa che il danneggiato (o la sua famiglia) agisce in giudizio contro il Ministero dell’Istruzione e non direttamente contro il docente o il dirigente. Sarà poi lo Stato, una volta risarcito il danno, a poter agire in rivalsa contro il dipendente, ma solo se prova che la sua condotta è stata intenzionale (dolo) o caratterizzata da una negligenza macroscopica e inescusabile (colpa grave).

 

Responsabilità Disciplinare

Indipendentemente dalla responsabilità civile, il personale scolastico è soggetto a responsabilità disciplinare per la violazione dei propri doveri. Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca elenca tra gli obblighi del dipendente il “rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi” e “assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo”.

La violazione di tali doveri può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, che variano a seconda della gravità dell’infrazione:

Rimprovero verbale o scritto (censura), Multa, Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (fino a 10 giorni, o anche superiore nei casi più gravi), Licenziamento.

L’art. 494 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola) prevede specificamente la sanzione della sospensione dall’insegnamento per “gravi negligenze in servizio” o per “avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”. Pertanto, un docente che, pur essendo a conoscenza di una situazione di pericolo, non abbia attivato le procedure di segnalazione e intervento, rischierebbe una sanzione disciplinare.

 

Responsabilità Penale

Questo è il profilo di rischio più grave. I principi generali del diritto penale sono applicabili. Una responsabilità penale a titolo di concorso omissivo in omicidio colposo (artt. 40, co. 2, e 589 c.p.) potrebbe essere ipoteticamente configurata a carico del personale scolastico qualora si dimostrasse che:

Il personale aveva un obbligo giuridico di impedire l’evento (l’obbligo di vigilanza).

Era a conoscenza di una situazione di pericolo concreto e imminente (ad esempio, sapere che uno studente era armato o aveva minacciato di usare un’arma).

Ha omesso volontariamente di intervenire (ad esempio, non allertando la dirigenza o le forze dell’ordine).

Il suo intervento avrebbe avuto un’alta probabilità di impedire l’evento.

Si tratta di un’ipotesi estrema, che richiede la prova di una colpa gravissima confinante con il dolo eventuale, ma non può essere esclusa a priori in una situazione di tale drammaticità.

Aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte dell’Esame di Maturità

Mercoledì 15 gennaio, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è tenuto l’incontro di informativa sull’emanazione del Decreto Ministeriale per l’“Individuazione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte dell’Esame di Maturità”.

A seguito delle modifiche apportate all’Esame di Maturità dal D.L. 127/2025, che riduce a quattro le materie di esame, si rende necessaria la revisione del D.M. 319/2015 ( “Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado” ), anche alla luce della riforma degli Istituti Tecnici e Professionali. Negli allegati al nuovo Decreto vengono individuate le aree disciplinari oggetto delle due prove scritte per ciascun indirizzo di studio.

La correzione degli elaborati potrà essere svolta per aree disciplinari ed essere affidata ad almeno due docenti per ogni area.

Posizione della UIL Scuola

Nel corso della discussione sono emersi alcuni elementi rispetto ai quali la UIL Scuola ha espresso la propria contrarietà.

• Le materie affidate ai due commissari interni saranno infatti scelte direttamente dal Ministero, con una grave lesione dell’autonomia scolastica.

• Inoltre, poiché la riforma è stata introdotta ad anno scolastico già avviato, quando i docenti erano stati assegnati alle classi, potrebbero emergere criticità nelle situazioni in cui non è stato possibile garantire la continuità didattica rispetto agli anni precedenti.

• È stato inoltre evidenziato che i commissari potranno verificare il candidato esclusivamente sulla materia oggetto d’esame e non anche su una disciplina afferente allo stesso ambito disciplinare (ad esempio, il docente interno di italiano e storia, nominato commissario per italiano, potrà formulare domande solo su tale disciplina e non anche sulla storia), con una evidente e significativa restrizione della possibilità di accertare le competenze interdisciplinari del candidato durante il colloquio.

Infine, l’Amministrazione è stata sollecitata ad avviare specifiche iniziative di formazione per i docenti sulle novità dell’Esame di Maturità. La partecipazione ai percorsi formativi costituirà titolo preferenziale per la nomina a Commissario esterno.

Per l’Amministrazione ha partecipato la Segreteria del Direttore Generale, dott.ssa Antonella Tozza.

Per la UIL Scuola hanno partecipato Rosa Cirillo e Andrea Codispot

CCNL 2022/2024

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PERIODO 2022-2024

Modifiche e integrazioni rispeto al CCNL 2019/21

a cura della UIL Scuola RUA

Rinnovo contratto

Rinnovo contratto. Aumenti e arretrati già in pagamento da gennaio 2026.
Valditara: “Promessa mantenuta. Continuiamo a lavorare per valorizzare il personale scolastico

Dopo la firma definitiva del nuovo contratto di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca avvenuta il 23 dicembre 2025, sono state disposte ieri le procedure di pagamento degli arretrati a oltre un milione e duecentomila docenti e personale ATA della scuola. Gli aumenti previsti dal rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 sono già visibili sul cedolino di gennaio 2026 sulla piattaforma NoiPA, mentre il pagamento degli arretrati è stato effettuato con una emissione straordinaria in data 13 gennaio e sarà esigibile entro lo stesso mese di gennaio. L’una tantum sarà erogata a febbraio 2026.

“Abbiamo mantenuto la promessa fatta a dicembre: pagare da gennaio aumenti ed arretrati. Continuiamo a valorizzare il personale scolastico con azioni concrete. Con una tempistica senza precedenti abbiamo voluto attuare rapidamente il contratto e mettere subito a disposizione le risorse degli incrementi stipendiali. Questo è un grande investimento sulla scuola e sul personale al di là di ogni possibile strumentalizzazione. Ma non ci fermiamo qui: sempre mantenendo gli impegni assunti abbiamo già avviato le procedure per la sottoscrizione del contratto 2025-2027, inviando a Funzione Pubblica la proposta di atto di indirizzo, colmando ancora una volta i ritardi del passato, per dare il giusto riconoscimento allo straordinario lavoro di tutto il personale scolastico”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Con il nuovo contratto sono stati riconosciuti incrementi retributivi mensili medi pari a 150 euro per i docenti e 110 euro per gli ATA. L’importo medio degli arretrati in pagamento con l’emissione straordinaria di gennaio è 1.948 euro per i docenti e 1.427 euro per gli ATA.

Scuole Paritarie e Sostegno

Scuole Paritarie e Sostegno: Il Tribunale decide sulla diligenza, non sul risultato

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

L’ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania del 7 gennaio 2026, pur riconoscendo il diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità, ha rigettato il reclamo del genitore, ritenendo l’operato della scuola paritaria legittimo. La decisione si fonda principalmente sulla valutazione della diligenza della scuola nell’adempimento dell’obbligo, piuttosto che sul risultato finale. 

Il genitore di un alunno con sindrome di Down aveva ottenuto un’ordinanza cautelare che imponeva alla scuola paritaria l’assegnazione di un insegnante di sostegno con i requisiti di legge.

La scuola, non trovando docenti specializzati disponibili, ha assunto un’educatrice con laurea in Scienze Pedagogiche, ma priva dell’abilitazione all’insegnamento e della specializzazione per il sostegno.

Il tribunale ha escluso la colpa della scuola, argomentando che l’istituto ha “fatto tutto il possibile per adempiere” (diligenza del debitore) e che la difficoltà di reperimento di personale qualificato era oggettiva.

Difatti, Le scuole paritarie, pur facendo parte del sistema nazionale di istruzione, sono enti privati con autonomia nella scelta del personale.

o    Accomodamento Ragionevole: La scelta della scuola è stata qualificata come un “accomodamento ragionevole”, ovvero la migliore soluzione possibile in assenza di alternative, per non lasciare il minore privo di supporto.

L’obbligo è stato interpretato come un’obbligazione di mezzi (fare il possibile) e non di risultato (garantire un docente specializzato). 

L’ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania ha implicazioni significative perché introduce un’interpretazione che potrebbe ridimensionare la portata del diritto al sostegno specializzato per gli alunni con disabilità nelle scuole paritarie.

Impatto sui Diritti degli Alunni

·         Rischio di standard inferiori: La decisione sposta l’attenzione dall’obbligo di garantire un insegnante specializzato (obbligazione di risultato) a quello di dimostrare di aver fatto il possibile per trovarne uno (obbligazione di mezzi). Ciò potrebbe tradursi nell’assegnazione di personale non qualificato, purché la scuola dimostri la difficoltà di reperimento .

·         Accomodamento Ragionevole “Inverso”: Il concetto di “accomodamento ragionevole”, tradizionalmente usato per imporre alle scuole le modifiche necessarie a garantire l’inclusione, è stato qui utilizzato per giustificare una prestazione qualitativamente inferiore.

·         Disparità di trattamento: Sebbene le sentenze di Cassazione precedenti abbiano stabilito che il diritto al sostegno nelle scuole paritarie debba essere garantito in modo equipollente a quello delle scuole statali, l’ordinanza introduce una potenziale disparità basata sulla “carenza strutturale” del personale, una problematica che tradizionalmente affligge le scuole statali, ma la cui gestione ora ricade sulla diligenza dell’istituto privato. 

In sintesi, la decisione, pur non negando il diritto all’istruzione inclusiva, subordina l’effettività della tutela giurisdizionale alle possibilità concrete dell’istituzione scolastica.

Sentenza TAR Lazio , sez. IV bis n. 464/2025

SOSTEGNO ESTERO SPAGNA. SENTENZA STORICA DEL TAR LAZIO CHE ANNULLA IL DINIEGO RITENENDO CHE L’AMMISSIONE DEL MINISTERO AI NUOVI PERCORSI INDIRE FA RITENERE CHE IL PERCORSO FORMATIVO SPAGNOLO SODDISFI I REQUISITI DI QUALITA’DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 77/2025

Di grande rilevanza la sentenza n° 464 del 2025 del Tar Lazio, sez. IV bis con cui è stato accolto il ricorso ad oggetto il diniego espresso dal Ministero Istruzione sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna formulata dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Unione Europea Università Ecampus.

La questione riguardava il riconoscimento del corso di formazione “curso superior de especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo” denominato, in lingua italiana, “corso superiore di specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’università Cardenal Herrera-Ceu di Castellón alla ricorrente, ma negato dal Ministero , in palese violazione dei principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di stato, con le sentenze nn. 18-22 del 2022, in tema di riconoscimento di titoli per l’insegnamento conseguiti in nazioni della comunità Europea.

Ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza la pronuncia appare di grande rilevanza atteso che il Collegio nella motivazione, non si limita ad annullare il diniego del Ministero Istruzione ritenendo il giudizio di comparazione espresso sul percorso formativo spagnolo carente, ed assunto sulla base di argomenti deboli e preconcetti, e che non tengono conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dalla ricorrente , ma perché risulta palesemente come l’aver ammesso il Ministero al percorso INDIRE a chi è in possesso di detto titolo spagnolo, soddisfi i requisiti di qualita’di cui al decreto interministerialen. 77 del 24.04.2025, attuativo dell’art.7 della Legge n°106/2024, ritenendolo dunque un titolo valido anche ai fini della previsione delle misure compensative previste dalla Direttiva dell’Unione europea n°36/2005.

Questo il punto saliente della motivazione evincibile dalla sentenza del Tar Lazio.

5.2. Il Ministero, nel caso di specie, dopo aver rilevato la natura non abilitante del titolo e richiamato “i criteri enunciati nelle Adunanze Plenarie n. 18, 19, 20 e 21 del 2022”, ha comunque proceduto al su citato esame comparativo tra la formazione conseguita all’estero e quella prevista in Italia per accedere all’insegnamento di insegnante nel sostegno, effettuando “un’analisi fondata sulle

competenze, conoscenze e qualifiche in concreto possedute dall’istante”. Al termine di detto confronto, l’Amministrazione ha respinto l’istanza di riconoscimento in ragione delle differenze riscontrate – sotto il profilo quantitativo e qualitativo – tra il percorso formativo previsto dalla normativa italiana per il conseguimento della specializzazione sul sostegno e il precorso formativo, complessivamente seguito (in Italia e in Spagna), che ha portato l’istante a conseguire l’attestato di formazione di cui chiede il riconoscimento in Italia.

Le obiezioni rivolte dall’Amministrazione al riconoscimento del titolo non resistono all’esame di legittimità proprio di questo giudizio per le seguenti assorbenti ragioni.

In primo luogo, va rammentato che in Italia l’insegnante di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe che ha acquisito le competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche necessarie ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che caratterizza la sua funzione.

Nel caso in esame, la valutazione ministeriale inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante, che non soddisferebbero, nemmeno parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, risulta affidata a rilievi di carattere generale e formale, come ad esempio, il richiamo ai requisiti per l’attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico previsti dall’art. 3 del D.M. 30.09.2011, il riferimento del corso seguito in Spagna al “sostegno educativo” e non al “sostegno didattico” di cui ai corsi di specializzazione previsti dalla normativa italiana, il rilievo in ordine alle modalità di conduzione di insegnamenti, laboratori e tirocinio nel corso spagnolo che – a differenza di quanto previsto dall’Allegato C del D.M. 30.09.2011 – sarebbero stati svolti in modalità blended

Ebbene, il giudizio espresso in ordine all’impossibilità di riconoscere il titolo formativo conseguito all’estero non appare adeguatamente motivato, se non sulla base, all’apparenza, di preconcetti e di argomenti deboli, che non tengono pienamente conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dalla ricorrente e attestate nella documentazione allegata all’istanza.

Dalla documentazione in atti (doc. 4 depositato unitamente al ricorso) e sulla base di un sintetico confronto, emerge una diffusa sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso spagnolo con gli insegnamenti previsti per il percorso formativo italiano dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011 (esemplificativamente si legge dalla documentazione allegata: Pedagogia speciale di gestione integrata del gruppo classe; Pedagogia e didattica speciale di disabilità intellettiva e dei disturbi; Didattica speciale: metodo metacognitivo e cooperativo; Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento; Neuropsichiatria infantile; Didattica speciale e apprendimento per la disabilità sensoriale).

Risulta poi che il corso prevede l’espletamento di laboratori e lo svolgimento in presenza di un tirocinio diretto.

5.3. Inoltre, a fronte delle differenze rilevate tra i due percorsi, il Ministero non ha neanche preso in considerazione la possibilità di individuare misure ulteriori idonee a compensare le diversità di formazione riscontrate, ritenendo tra l’altro che, laddove venisse riconosciuta la specializzazione sul sostegno sulla base di attestati e percorsi di formazione del tipo di quello posseduto dall’istante, si realizzerebbe una grave disparità di trattamento con i cittadini italiani che per accedere all’insegnamento sul sostegno in Italia seguono il percorso formativo universitario come disciplinato dal citato D.M. 30.09.2011.

Nel provvedimento di diniego (pag. 10) si afferma, infatti, che tale disparità deriverebbe da:

1) non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante, quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia;

2) incolmabile differenza sussistente tra la formazione inerente alla specializzazione su sostengo conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Spagna, di cui l’istante chiede il riconoscimento.

Tuttavia, l’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento del titolo, che può avvenire anche con misure compensative, eventualmente aggravate con la previsione di ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio, così da scongiurare la realizzazione delle disparità di trattamento paventate.

La giurisprudenza europea, infatti, riconosce l’assegnazione di misure compensative non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali e in assenza del titolo abilitativo (v. la sentenza della Corte di Giustizia Europa, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020, punto 42, che, in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36 ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, ha statuito che le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione richiesta;

Infine, il Collegio osserva che il legislatore ha recentemente avviato – ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 – dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all’estero e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, previa rinuncia della suddetta domanda di riconoscimento. Con il superamento di tali percorsi si consegue un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il comma 3 del richiamato articolo 7 ha poi rinviato ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, per la definizione dei criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità ed i corrispondenti requisiti di qualità.

Per quanto rileva in questa sede, l’art. 4 del successivo Decreto Interministeriale n. 77 del 24.04.2025 (recante rubrica “Criteri di ammissibilità e requisiti di qualità dei percorsi formativi svolti all’estero”) per l’ammissione a detti percorsi ha richiesto il superamento “presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU”.

L’art. 3 del citato decreto, in ragione del percorso formativo svolto all’estero, ha previsto poi il conseguimento di 48 crediti formativi (di cui 12 relativi all’attività di tirocinio, per coloro che non hanno maturato esperienza in Italia come docenti su posto sostegno) o 36 crediti formativi (per coloro che hanno svolto almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno, intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio), a fronte dei 60 crediti formativi richiesti dall’art. 7, comma 1 dell’art. 7 del D.M. 30 settembre 2011 per il rilascio del titolo di specializzazione sul sostegno attraverso i percorsi ordinari.

Ebbene, il Collegio rileva che il Dicastero ha ammesso ai nuovi percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero sul sostegno per cui è causa (rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón), ritenendo evidentemente che la formazione estera in esame soddisfi i requisiti di qualità richiesti dal Decreto Interministeriale (come emerso in altri ricorsi similari proposti presso questa Sezione e per i quali i ricorrenti hanno rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell’ammissione ai citati percorsi, cfr. sentenza n. 22025 del 5 dicembre 2025).

Ciò posto, il provvedimento di diniego impugnato, anche per quanto precede, non appare esente da mende, posto che non appaiono chiare le ragioni per le quali, in presenza del medesimo titolo estero ritenuto valido ai fini dell’ammissione ai percorsi di cui al Decreto Interministeriale n. 77/2025, l’adozione di proporzionate e adeguate misure compensative – eventualmente aggravate rispetto alla prassi – non sia in grado di colmare le differenze di una formazione che nell’ambito dei citati percorsi consente, unitamente al conseguimento di un numero variabile di crediti formativi e al superamento di un esame finale, il rilascio di un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di diniego, anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione dell’istanza di riconoscimento e dell’eventuale assegnazione di misure compensative.

Tutela reiterazione contratti a termine

Precariato Scuola: guida completa al risarcimento danni oltre i 36 mesi di servizio!

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

Tutela per l’Abusiva Reiterazione dei Contratti a Termine

Nel settore del pubblico impiego, e in particolare nel comparto scolastico, la violazione delle norme sulla durata massima dei contratti a tempo determinato non comporta la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato. Tale esito è precluso dal principio costituzionale dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico (art. 97 Cost.).

La tutela riconosciuta al lavoratore che ha subito un’abusiva reiterazione di contratti a termine consiste nel diritto al risarcimento del danno. La giurisprudenza ha elaborato la figura del cosiddetto “danno comunitario”, un danno presunto che non richiede una prova specifica da parte del lavoratore circa la perdita di chance lavorative, onere probatorio che sarebbe estremamente difficile da soddisfare.

Calcolo dei 36 Mesi e Distinzione tra Organico di Diritto e di Fatto

La giurisprudenza ha individuato nel superamento della durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, il parametro per configurare l’abuso nell’utilizzo di contratti a termine .

È fondamentale, tuttavia, la distinzione basata sulla natura del posto coperto:

1.            Organico di Diritto: Riguarda i posti vacanti e disponibili, che si presume siano stabili per l’intero anno scolastico. La Corte di Cassazione ha stabilito che la reiterazione di contratti a termine su questi posti per oltre 36 mesi è di per sé illegittima e configura un abuso [Cass. Civ., Sez. L, N. 14577 del 09-05-2022].

2.            Organico di Fatto: Concerne le supplenze su posti non vacanti ma resisi di fatto disponibili (es. per assenze temporanee del titolare) o per altre esigenze temporanee. In questo caso, la sola reiterazione dei contratti non è sufficiente a configurare automaticamente un abuso. Spetta al lavoratore allegare e provare che l’amministrazione ha fatto un ricorso improprio o distorto a questa tipologia di supplenze, dimostrando che, di fatto, si stavano coprendo esigenze permanenti e durevoli [Cass. Civ., Sez. L, N. 6441 del 06-03-2020].

Calcolo del Risarcimento del Danno

Il calcolo del risarcimento ha subito una recente e significativa evoluzione normativa.

•             Nuova Disciplina (D.L. “Salva Infrazioni” 2024): L’articolo 12 del Decreto Legge n. 131 del 2024 (convertito in Legge n. 166/2024) ha modificato l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, introducendo una disciplina specifica per il danno da abuso nella successione di contratti a termine. 

La nuova norma prevede che il giudice stabilisca un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questa nuova disciplina, in quanto ius superveniens, è applicabile anche ai giudizi in corso.

•             Prova del Maggior Danno: La nuova normativa fa espressamente salva la facoltà per il lavoratore di provare e richiedere il maggior danno subito, superando così il tetto delle 24 mensilità.

•             Base di Calcolo: La retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell’indennità è quella corrispondente al livello formale di inquadramento a cui il lavoratore aveva diritto nel momento in cui si è perfezionato l’illecito (cioè al superamento dei 36 mesi).

L’indennità così calcolata non è soggetta a tassazione.

Impugnazione Stragiudiziale e Termini di Prescrizione

Per far valere il proprio diritto, è necessario attivarsi entro termini specifici.

•             Impugnazione Stragiudiziale: Sebbene la giurisprudenza abbia in passato discusso sulla necessità di impugnare ogni singolo contratto, un orientamento consolidato, ribadito anche da fonti sindacali, sottolinea l’importanza di un atto formale. È indispensabile inviare una lettera di impugnazione stragiudiziale (solitamente tramite raccomandata A/R) al Ministero dell’Istruzione e del Merito entro 180 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto a termine. Il mancato rispetto di questo termine può comportare la decadenza dal diritto al risarcimento.

•             Prescrizione dell’Azione Giudiziaria: Il diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine è considerato un diritto unitario. La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione per l’azione giudiziaria è decennale e decorre dalla data di cessazione dell’ultimo contratto della serie illegittima.

Azione Giudiziaria in Caso di Immissione in Ruolo

L’avvenuta immissione in ruolo (stabilizzazione) non preclude in assoluto la possibilità di agire per il risarcimento del danno, ma la questione è complessa e dipende dalla modalità con cui è avvenuta la stabilizzazione.

•             Stabilizzazione come Misura Riparatoria: La giurisprudenza ha a lungo ritenuto che la stabilizzazione, se avvenuta tramite meccanismi che garantiscono una ragionevole certezza di assunzione (come lo scorrimento di graduatorie ad esaurimento – GAE), possa essere considerata una misura sanzionatoria idonea a “cancellare” il danno pregresso, assorbendolo [Cass. Civ., Sez. 6, N. 23050 del 22.10.2020]

•             Diritto a Danni Ulteriori: Anche in caso di stabilizzazione, la Cassazione ammette che il lavoratore possa agire per il risarcimento di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli riparati dall’immissione in ruolo. In questo scenario, però, l’onere di allegare e provare puntualmente tali danni grava interamente sul lavoratore, che non può più beneficiare della presunzione del “danno comunitario” [Cass. Civ., Sez. L, n. 14577 del 09.05.2022].

•             Stabilizzazione tramite Concorso: Se l’immissione in ruolo avviene a seguito del superamento di un concorso, anche se riservato, la giurisprudenza prevalente ritiene che questa non abbia efficacia sanante. Un concorso, per sua natura selettivo, offre solo una chance di assunzione e non costituisce una misura riparatoria diretta e automatica dell’abuso subito. Pertanto, anche chi viene assunto tramite concorso dopo anni di precariato mantiene il diritto a richiedere il risarcimento del danno per l’illegittima precarizzazione pregressa [Cass. Civ., Sez. L, N. 30779 del 23-11-2025]: “La Corte di Cassazione ha chiarito che non possiede caratteristiche di misura riparatoria “una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l’abuso opera come mero antecedente remoto dell’assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice “chance” di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria”.

Rilevanza della Partecipazione ai Concorsi

La mancata partecipazione a procedure concorsuali bandite durante il periodo di precariato non limita né preclude l’azione giudiziaria per il risarcimento del danno. Il diritto al risarcimento sorge dall’abuso commesso dal datore di lavoro (la Pubblica Amministrazione) nella reiterazione dei contratti, a prescindere dalle scelte individuali del lavoratore riguardo alla partecipazione a selezioni concorsuali, che, come visto, non sono considerate una misura sanante dell’illecito.

Aggiornamento GPS 2026/2028

Aggiornamento GPS 2026/2028: Tutte le Novità su Ripescaggio, Sostegno e Punteggi!

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

Dall’analisi comparata tra la precedente Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, relativa al conferimento delle supplenze per il biennio 2024/2026, e la bozza di ordinanza per il biennio 2026/2028, come delineata nel parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) del 12 dicembre 2025, emergono significative differenze normative e procedurali.

Le principali novità introdotte dalla bozza mirano a garantire maggiore equità nel sistema di assegnazione delle supplenze e a rafforzare il principio di continuità didattica, specialmente per gli alunni con disabilità.

1. Procedura di “Ripescaggio” per le Supplenze da GPS

Una delle modifiche più rilevanti introdotte dalla bozza di ordinanza per il biennio 2026/2028 riguarda il meccanismo di assegnazione delle supplenze da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Precedente Ordinanza Ministeriale n. 88/2024

L’articolo 12, comma 4, dell’O.M. 88/2024 stabilisce che la mancata indicazione di tutte le sedi, classi di concorso o tipologie di posto disponibili costituisce una rinuncia per le preferenze non espresse. Di conseguenza, un aspirante che, al proprio turno di nomina, non ottiene un incarico perché tutte le sedi da lui indicate sono già state assegnate, viene considerato rinunciatario per le sedi non espresse e non partecipa a ulteriori fasi di attribuzione per l’anno scolastico di riferimento, anche in presenza di disponibilità sopraggiunte.

Bozza di Ordinanza 2026/2028

La bozza di ordinanza, come evidenziato dal parere del CSPI, introduce un meccanismo di “ripescaggio”. L’articolo 12, comma 10, della bozza prevede che le disponibilità successive, anche quelle derivanti da rinunce, siano oggetto di ulteriori fasi di attribuzione a favore degli aspiranti che non abbiano già ottenuto un incarico. Il CSPI sottolinea come questa novità consenta di porre rimedio a un trattamento non equo:

Si tratta di una novità che consentirà di porre rimedio al non equo trattamento riservato ai docenti che, per non aver indicato tutte le sedi disponibili, erano considerati rinunciatari. 

Questo significa che un docente che non ottiene una supplenza nel proprio turno di nomina potrà essere riconsiderato per disponibilità sopraggiunte relative alle preferenze che aveva espresso, senza essere penalizzato per non averle indicate tutte.

2. Conferma del Docente di Sostegno su Richiesta della Famiglia

La bozza di ordinanza formalizza e disciplina una procedura specifica per la conferma del docente di sostegno a tempo determinato. Questa misura, volta a garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, è prevista dal Decreto Scuola n. 127/2025 e dal decreto 32 del 26 febbraio 2025 

Bozza di Ordinanza 2026/2028

L’articolo 13 della bozza è interamente dedicato a questa procedura. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

Richiesta della famiglia: La famiglia dell’alunno con disabilità presenta una richiesta di continuità al dirigente scolastico entro il 31 maggio .

Valutazione del Dirigente Scolastico: Il dirigente, sentito il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), valuta la sussistenza delle condizioni per la conferma nell’interesse dell’alunno e comunica l’esito all’Ufficio Scolastico, al docente e alla famiglia.

Consenso del docente: Il docente interessato esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta sul posto, indicando la tipologia di contratto desiderata (annuale o fino al termine delle attività didattiche).

Verifica e nomina: L’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) verifica la disponibilità del posto e il diritto alla nomina del docente, procedendo alla conferma con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate. La nomina deve avvenire improrogabilmente entro il 31 agosto.

I docenti che possono beneficiare di questa conferma includono sia quelli specializzati, sia, a determinate condizioni, quelli non specializzati che hanno prestato servizio su posto di sostegno da GPS di seconda fascia o da graduatorie incrociate.

3. Modifiche alla Valutazione dei Titoli

La bozza di ordinanza introduce alcune modifiche relative alla valutazione dei titoli.

Equiparazione Titolo di Sostegno per ITP: Il parere del CSPI evidenzia che la bozza colma una disparità di trattamento presente nell’O.M. 88/2024, equiparando la valutazione del titolo di sostegno per gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) a quella dei docenti “teorici”. La tabella A/5 della bozza conferma la valutazione del punteggio aggiuntivo per le abilitazioni.

Certificazioni Informatiche: A partire dall’aggiornamento 2026-2028, saranno valutabili solo le certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati ad “Accredia”. Tuttavia, viene prevista una clausola di salvaguardia per le certificazioni già dichiarate e valutate nei bienni precedenti.

4. Gestione degli Spezzoni Orari

La bozza di ordinanza modifica l’approccio alla gestione delle ore di insegnamento che non costituiscono cattedra intera (“spezzoni”).

Precedente Ordinanza Ministeriale n. 88/2024

L’articolo 2, comma 4, prevede che le ore pari o inferiori a sei settimanali siano attribuite prioritariamente, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella stessa scuola.

Bozza di Ordinanza 2026/2028

L’articolo 2, comma 3, della bozza introduce un criterio più sistematico, stabilendo che, al fine di ridurre il numero di contratti su spezzone, tutte le disponibilità orarie residue vengano aggregate a livello territoriale per formare “posti-orario”, privilegiando la costituzione di posti interi o con la maggiore entità oraria possibile, prima di procedere all’assegnazione delle supplenze.

5. Altre Modifiche

–    Istituzione di una nuova II fascia GPS per i posti di Educazione Motoria nella scuola primaria.

–    Conferma della valutabilità del servizio svolto nell’anno scolastico 2025/2026 anche se dichiarato dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, previa successiva conferma da parte dell’interessato.

Sciopero 12 e 13 gennaio 2026

Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ufficio di Gabinetto

AVVISO DI SCIOPERO

Si comunica che le Confederazioni sindacali CSLE, CONALPE, CONFSAI e FLP, in ottemperanza a quanto statuito dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali con deliberazione n. 3273 del 2 gennaio u.s., hanno comunicato lo spostamento dell’indizione dello sciopero del personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato del Comparto Istruzione e Ricerca, già proclamato per le intere giornate del 9 e 10 gennaio, alle intere giornate del 12 e 13 gennaio 2026*.

*https://cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/374104

https://crusc-gepas.perlapa.gov.it/home

Legge 104/92 e Legge di Bilancio 2026

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

Sebbene la Legge di Bilancio 2026 non modifichi il testo letterale della Legge 104/1992, essa introduce cambiamenti strutturali al sistema dei benefici per la disabilità attraverso la leva fiscale e amministrativa.

Ecco una sintesi dei punti chiave per l’anno in corso:

1. Revisione dell’ISEE e “Patrimonio Sommerso”

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 32-33) amplia la base del patrimonio mobiliare per il calcolo dell’ISEE. Per i nuclei familiari con persone con disabilità, ciò significa che:

·         Asset digitali ed esteri: Devono essere dichiarate giacenze in valuta estera e criptovalute.

·         Controlli automatizzati: L’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno ora procedure più stringenti per incrociare i dati sulle rimesse di denaro all’estero.

·         Effetto pratico: Un ISEE più alto può comportare la perdita di benefici economici accessori (come assegni locali o riduzioni rette) pur mantenendo lo status di “Persona con disabilità”.

2. Piena operatività del D.Lgs. 62/2024

Nel 2026 entrano a regime le modifiche del “Decreto Disabilità”:

·         Addio al termine “Handicap”: Nei documenti ufficiali e nelle certificazioni non si usa più il termine “persona handicappata”, sostituito da “persona con disabilità”.

·         Sostegno Intensivo: La vecchia dicitura “articolo 3 comma 3” (handicap grave) viene ora gestita sotto la definizione di “sostegno intensivo”. Chi ne ha diritto gode della priorità assoluta nei piani di assistenza.

·         Valutazione Multidimensionale: Il controllo non è più solo medico-legale ma si basa sul “Progetto di Vita” individuale, volto a rimuovere le barriere sociali e non solo a certificare una patologia.

3. Profili di criticità legale

Come evidenziato, il rischio di incostituzionalità riguarda il bilanciamento tra rigore fiscale e diritti inalienabili:

·         Ragionevolezza: Se l’inclusione di asset volatili (criptovalute) impedisce l’accesso a cure salvavita o assistenza domiciliare, l’atto può essere impugnato per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.

·         Diritti non condizionabili: La giurisprudenza della Corte Costituzionale (es. sent. 80/2010) ribadisce che i diritti dei disabili non possono essere sacrificati esclusivamente per esigenze di bilancio dello Stato.