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Somministrazione di farmaci a scuola

Somministrazione di farmaci a scuola: obblighi inesistenti, doveri organizzativi reali e responsabilità del personale scolastico

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

1. Un falso problema e un problema vero

Sulla somministrazione di farmaci a scuola il dibattito pubblico continua a essere dominato da una domanda mal posta: gli insegnanti sono obbligati a somministrare i farmaci agli alunni?La risposta, sul piano generale, è negativa. Ma fermarsi qui significa perdere di vista il problema vero: se il singolo lavoratore non è gravato da un obbligo sanitario generalizzato, la scuola, come istituzione, non può sottrarsi al dovere di organizzare una risposta idonea a garantire insieme salute, sicurezza e diritto allo studio dell’alunno.

È proprio questo il punto di equilibrio offerto dalle Raccomandazioni congiunte MIUR-Ministero della Salute del 25 novembre 2005, ancora oggi asse portante della materia, pur in un quadro integrato da protocolli regionali, accordi con gli Uffici scolastici regionali e intese territoriali.

L’atto ministeriale chiarisce infatti che: “La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle aziende sanitarie; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.”.

In queste poche righe è già contenuta l’intera architettura del sistema: necessità clinica certificata, procedimentalizzazione, limiti tecnici dell’intervento del personale scolastico, coinvolgimento dei servizi sanitari e responsabilità organizzativa del dirigente.

2. Il quadro normativo: poche norme legislative, molte fonti organizzative

Sul piano strettamente normativo, la materia non è regolata da una legge unica e autosufficiente. Il quadro è piuttosto composito.

2.1. Le fonti di riferimento

Le principali fonti richiamate dalle Raccomandazioni del 2005 sono il d.lgs. n. 626/1994, il d.P.R. n. 275/1999, la l. n. 328/2000, il d.lgs. n. 165/2001, il d.lgs. n. 112/1998 e la l. n. 53/2003. A queste si affiancano:

  • le Raccomandazioni congiunte MIUR-Ministero della Salute del 25.11.2005, fonte nazionale di riferimento;
  • i protocolli regionali e le intese con gli USR, che disciplinano in concreto modulistica, formazione, autosomministrazione e raccordo con ASL/ATS/ASST;
  • il CCNL comparto Istruzione e Ricerca, rilevante non perché introduca un obbligo di somministrazione, ma perché definisce doveri generali di vigilanza, disciplina degli incarichi e cornice organizzativa interna.

Sul piano giurisprudenziale, merita particolare attenzione la giurisprudenza amministrativa che ha valorizzato il diritto dell’alunno alla frequenza scolastica in condizioni di sicurezza. Il TAR Campania ha affermato che, in prima battuta, compete al dirigente scolastico prevedere la conservazione del farmaco e individuare la persona deputata alla somministrazione; solo quando ciò non sia possibile, le altre amministrazioni sono chiamate a intervenire . Analogamente, il TAR Sardegna ha ritenuto lesivo del diritto all’istruzione il ritardo nell’attivazione del servizio, arrivando a riconoscere un risarcimento del danno .

2.2. A quali studenti si applica il servizio

Il servizio riguarda gli alunni affetti da patologie croniche o acute per le quali la terapia durante l’orario scolastico sia indispensabile e non differibile. Le fonti ministeriali e i protocolli territoriali convergono su questo punto: non si tratta di qualunque assunzione farmacologica, ma delle ipotesi in cui la mancata somministrazione a scuola comprometterebbe salute, incolumità o stessa possibilità di frequenza.

Quindi un protocollo d’istituto dovrà prevedere: “La somministrazione dei farmaci a scuola è riservata esclusivamente a situazioni di effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute” .

3. Il nodo centrale: i docenti e il personale ATA non sono obbligati

Il principio oggi più consolidato è che non esiste un obbligo legale generalizzato di somministrazione dei farmaci in capo al singolo docente o al personale ATA.

Le fonti lo affermano con chiarezza: “Poiché il personale della scuola non può essere obbligato a svolgere compiti di tipo sanitario, spetta eventualmente al dirigente scolastico risolvere il problema in altri modi (associazioni di volontariato, Comune, ASL…).”.

Nello stesso senso: “Il personale della scuola può offrire la propria disponibilità alla somministrazione dei farmaci ma non può esserne obbligato in alcun modo.”.

E ancora, le Raccomandazioni del 2005 assegnano al dirigente il compito di: “verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.”.

Il lessico della disponibilità è incompatibile con l’idea di un obbligo contrattuale automatico. Del resto, anche il CCNL non attribuisce al personale scolastico mansioni sanitarie tipiche.

4. I limiti dell’intervento: niente discrezionalità tecnica, niente attività specialistiche

L’assenza di obbligo individuale non significa irrilevanza del problema, ma spiega perché l’ordinamento circoscrive fortemente ciò che può essere chiesto al personale scolastico.

Le fonti ministeriali e territoriali sono univoche: l’intervento del personale non sanitario è ammissibile solo quando non richieda conoscenze specialistiche né scelte tecniche autonome .

Il punto è ribadito anche nella prassi scolastica: “L’assistenza richiesta per gli alunni non deve comportare il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica, ma rientra in un protocollo stabilito dal medico la cui omissione può causare danni alla persona.” .

Ne discende che il personale scolastico può intervenire solo in presenza di un piano terapeutico chiaro, predeterminato e attuabile senza valutazioni cliniche autonome. Sono quindi fuori perimetro, in linea di principio, attività che impongano:

  • valutazioni sintomatologiche complesse;
  • calcolo del dosaggio in base a variabili cliniche contingenti;
  • manovre invasive o tecnicamente specialistiche;
  • scelte terapeutiche alternative.

Il discrimine non è dato dall’etichetta “farmaco salvavita”, ma dalla fattibilità dell’atto da parte di personale non sanitariosecondo prescrizione medica .

5. Emergenza medica, obbligo di vigilanza e dovere di attivarsi

Se il personale scolastico non è tenuto a svolgere attività sanitarie specialistiche, resta però pienamente operante il diverso obbligo di vigilanza e di attivazione in caso di pericolo.

Il CCNL richiama i doveri generali del dipendente e, per il personale scolastico, i doveri di vigilanza sugli allievi. Sul piano penale, assumono rilievo:

  • l’art. 40 c.p., secondo cui “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” ;
  • l’art. 593 c.p. sull’omissione di soccorso ;
  • nei casi estremi e con i necessari presupposti, l’art. 591 c.p. sull’abbandono di minori o incapaci .

Queste norme, tuttavia, non trasformano il docente o il collaboratore scolastico in sanitario obbligato. Più correttamente, impongono che, di fronte all’emergenza, il personale:

  • non resti inerte;
  • attivi immediatamente il 118/112 secondo i protocolli territoriali;
  • allerti dirigente, famiglia e figure indicate nel piano;
  • presti l’assistenza consentita dal protocollo e dalle proprie competenze.

Le Raccomandazioni e i protocolli locali sono netti nel prescrivere il ricorso al pronto soccorso del SSN ogni volta che si configuri una situazione di emergenza o quando le misure programmabili risultino inadeguate .

In questo senso, il vero rischio giuridico non sta tanto nel mancato compimento di un atto sanitario specialistico non dovuto, quanto nell’inerzia, nel ritardo nell’attivare i soccorsi o nell’omessa applicazione del protocollo già predisposto.

6. La procedura burocratica: chi fa cosa

6.1. I compiti della famiglia

La procedura si attiva su impulso della famiglia:

  1. richiesta formale scritta indirizzata al dirigente scolastico;
  2. certificazione medica dettagliata;
  3. eventuale consegna del farmaco e della documentazione accessoria .

La certificazione deve indicare, in termini puntuali:

  • stato di malattia;
  • assoluta necessità della somministrazione in orario scolastico;
  • posologia;
  • modalità e tempi di somministrazione;
  • modalità di conservazione;
  • fattibilità da parte di personale non sanitario, ove del caso .

Sul piano privacy, il trattamento dei dati sanitari è generalmente ancorato alla gestione della somministrazione e alla tutela di interessi vitali, con circolazione delle informazioni solo verso i soggetti che ne abbiano effettiva necessità organizzativa e di sicurezza [Informativa-e-consenso-privacy-somministrazione-farmaci.pdf].

6.2. I doveri del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico è il vero snodo organizzativo della procedura. Le Raccomandazioni del 2005 gli attribuiscono il compito di:

  • verificare la presenza di locali idonei alla conservazione e somministrazione;
  • autorizzare l’accesso dei genitori o dei loro delegati;
  • verificare la disponibilità del personale docente e ATA;
  • favorire o promuovere la formazione in collaborazione con AUSL/ASL;
  • attivare soluzioni alternative tramite accordi o convenzioni .

La giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente rafforzato questo ruolo. Il TAR Campania ha affermato che spetta al dirigente scolastico individuare le modalità di conservazione del farmaco e la persona deputata alla somministrazione, e che il rifiuto o la mancata attivazione richiedono una motivazione effettiva sull’impossibilità organizzativa .

Non si tratta dunque di una mera funzione notarile di ricezione dell’istanza: il dirigente è tenuto a una istruttoria organizzativa concreta.

6.3. La formazione del personale

L’eventuale disponibilità del personale non basta da sola. Quindi si richiede che l’intervento avvenga dentro un quadro di informazione e formazione, spesso in collaborazione con i servizi sanitari territoriali.

La formazione, però, non trasforma il personale scolastico in personale sanitario. Serve piuttosto a rendere eseguibile in sicurezza un protocollo terapeutico già definito dai medici.

7. Autosomministrazione: quando è consentita

La disciplina dell’autosomministrazione non è uniforme a livello nazionale, ed è proprio qui che i protocolli regionali assumono un ruolo decisivo.

Ad esempio, il protocollo Toscana-USR del 30 marzo 2009 prevede espressamente la possibilità di autosomministrazione:

  • per gli studenti maggiorenni;
  • per quelli di età 14-17 anni, in ragione della maggiore autonomia;
  • anche per alunni sotto i 14 anni, se prevista nei progetti d’intervento concordati con USL e famiglia.

Anche la prassi d’istituto conferma la percorribilità dell’autosomministrazione, purché sorvegliata, autorizzata dai sanitari e recepita in un piano formalizzato .

Se ne può trarre un principio generale: l’autosomministrazione è ammissibile quando ricorrano congiuntamente:

  • adeguata capacità e autonomia dello studente;
  • prescrizione medica che la consenta;
  • consenso e richiesta della famiglia, se minorenne;
  • piano organizzativo scolastico che disciplini tempi, luoghi e vigilanza.

Non esiste, dunque, una regola unica per tutte le scuole italiane; esiste piuttosto una cornice nazionale aperta, da riempire con i protocolli territoriali applicabili.

8. Se nessuno si offre volontario: il problema non finisce, cambia livello

L’assenza di disponibilità del personale non chiude il procedimento. Lo sposta sul piano dell’organizzazione.

Le Raccomandazioni del 2005 e le fonti applicative indicano varie alternative:

  • accesso dei genitori o di loro delegati ai locali scolastici;
  • accordi o convenzioni con soggetti istituzionali del territorio;
  • coinvolgimento di ASL/AUSL/ASST;
  • convenzioni con enti o associazioni di volontariato, come la Croce Rossa.

È significativo che le fonti di sintesi consultate insistano proprio su questo dovere di ricerca di soluzioni alternative: “Il personale della scuola non può essere obbligato a svolgere compiti di questo tipo e spetta eventualmente al dirigente scolastico risolvere il problema in altri modi (associazioni di volontariato, Comune, ASL…).” .

Solo se nessuna soluzione risulti praticabile, il dirigente dovrà darne comunicazione formale e motivata alla famiglia e al Sindaco, secondo il modello già previsto dalle Raccomandazioni .

Il punto, allora, è chiaro: la volontarietà del personale non legittima l’inerzia dell’amministrazione scolastica.

9. Profili di responsabilità: nessuna immunità, ma responsabilità delimitata

9.1. Responsabilità del personale volontario

Il volontario non assume un’obbligazione sanitaria professionale piena; assume, piuttosto, l’impegno ad eseguire correttamente un’attività materialmente predeterminata da un protocollo medico e organizzativo.

Ne consegue che la sua responsabilità civile, penale e disciplinare va letta entro confini precisi:

  • correttezza nell’esecuzione delle istruzioni ricevute;
  • rispetto del piano terapeutico;
  • tempestiva attivazione dei soccorsi se necessario;
  • divieto di iniziative autonome extra-protocollo.

Alcune prassi scolastiche affermano che il personale che si attenga al protocollo sanitario sia “esente” da responsabilità penali o civili. L’affermazione va intesa in senso prudente: non esiste una clausola generale di irresponsabilità automatica, ma è indubbio che il rispetto rigoroso del protocollo riduce drasticamente l’area della colpa e costituisce il primo presidio difensivo.

Il rischio giuridico aumenta, invece, quando il volontario:

  • agisce fuori dalle istruzioni;
  • improvvisa scelte terapeutiche;
  • trascura segnali di aggravamento;
  • omette di chiamare i soccorsi in situazione critica.

9.2. Responsabilità del dirigente e dell’istituzione scolastica

Più marcati sono, in molti casi, i profili di responsabilità organizzativa del dirigente e dell’amministrazione scolastica. È su questo versante che si collocano:

  • carenze istruttorie;
  • mancata attivazione delle procedure;
  • assenza di ricerca di soluzioni alternative;
  • difetto di coordinamento con ASL/enti locali;
  • omissione di individuazione del personale o dei locali .

La giurisprudenza amministrativa mostra che la mancata organizzazione del servizio può tradursi non solo in illegittimità del comportamento amministrativo, ma anche in lesione del diritto all’istruzione .

10. Tracciamento dei farmaci: esiste un obbligo di registro?

Su questo punto è opportuno essere precisi. Nelle fonti nazionali esaminate non emerge un obbligo generale e nominato di un “registro d’istituto” in termini uniformi per tutte le scuole italiane. Tuttavia, i protocolli e la prassi organizzativa documentano con chiarezza la necessità di tracciamento.

Il protocollo dell’IC Montalcini prevede verbali di consegna del farmaco e documentazione di supporto. Le circolari scolastiche e la modulistica territoriale richiamano allegati, piani, verbali e modelli di prosecuzione o registrazione.

Perciò, più che di obbligo nazionale espresso, si deve parlare di necessità organizzativa fortemente raccomandabile, funzionale a:

  • tutela dell’alunno;
  • continuità assistenziale;
  • prova dell’avvenuta somministrazione;
  • tutela del personale;
  • corretta gestione dei dati e dei farmaci.

In termini pratici, ogni istituto dovrebbe dotarsi almeno di:

  • verbale di consegna del farmaco;
  • piano terapeutico individuale;
  • registro o scheda di somministrazione con data, ora, dose, operatore e annotazioni essenziali;
  • procedura per riconsegna, rinnovo e smaltimento.

11. La lezione di fondo: non obbligo del singolo, ma obbligo di sistema

La materia della somministrazione di farmaci a scuola va sottratta a due opposti equivoci.

Il primo equivoco è pensare che il docente, in quanto tale, debba trasformarsi in infermiere: non è così, e le fonti lo escludono nettamente.

Il secondo equivoco è credere che, proprio perché il singolo non è obbligato, la scuola possa lavarsene le mani: neppure questo è vero. La scuola deve organizzarsi; il dirigente deve istruire, motivare, cercare risorse interne ed esterne, coordinarsi con i sanitari e garantire, per quanto possibile, il diritto alla frequenza in sicurezza.

In definitiva, il principio corretto è questo: nessun obbligo sanitario generalizzato per il personale scolastico, ma pieno obbligo organizzativo dell’istituzione scolastica di non lasciare senza risposta il bisogno terapeutico non differibile dell’alunno.

Ed è probabilmente qui che si gioca la frontiera più delicata del diritto scolastico contemporaneo: non nella pretesa di imporre atti sanitari a chi sanitario non è, ma nella capacità dell’amministrazione di costruire protocolli seri, alleanze territoriali efficaci e responsabilità realmente sostenibili.

Appello per una mobilitazione generale

Un nuovo Anno Scolastico è iniziato e con esso un nuovo anno di mobilitazioni dei docenti ed educatori per il rispetto dei diritti umani, per una pace giusta e per l’autodeterminazione del popolo palestinese. 
Dopo 3 anni di acclarato genocidio, nulla è cambiato. La nostra Rete ha avvertito quindi il bisogno di rinnovare e rilanciare precise richieste alla politica, ai sindacati e alla società civile, prima fra tutte una mobilitazione generale in occasione dello sciopero del 30 Ottobre. 
Inoltriamo quindi in allegato il nostro appello, sperando di trovarvi ancora una volta uniti a noi in una lotta per la difesa di ciò che resta della nostra umanità. 
Per la sottoscrizione dell’appello, si prega di rispondere alla presente mail, indicando il nominativo e la professione in caso di sottoscrizione individuale o la denominazione della realtà associativa in caso di adesione collettiva.

Cordiali saluti, 
La Scuola per la Palestina Coordinamento Nazionale

Questo provvedimento segue la pubblicazione del rapporto dell’ONU consultabile all’indirizzo

In tale rapporto, Google viene segnalata come parte di una vasta rete di complicità aziendali nel genocidio perpetrato da Israele a Gaza.

Sciopero 16 ottobre 2026

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio di Gabinetto

AVVISO DI SCIOPERO

Si comunica che il SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – ha proclamato uno sciopero nazionale per il Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca per l’intera giornata del 16 ottobre 2026.
Per la medesima intera giornata del 16 ottobre 2026, l’USB P.I. Scuola ha proclamato uno sciopero di tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole della provincia di Livorno.

Il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170

Il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170: integrazione, inclusione, identità scolastica, PNRR e profili di criticità

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

1. Premessa

Il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, entrato in vigore il 1° ottobre 2026 e destinato alla conversione parlamentare entro sessanta giorni, si presenta come un intervento eterogeneo ma politicamente molto riconoscibile: regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, accompagnamento delle misure PNRR di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, ridefinizione di alcuni strumenti di inclusione, rimodulazione di risorse e, soprattutto, forte marcatura simbolica su integrazione degli studenti stranieri e assetto culturale della scuola.

Dal punto di vista giuridico, il decreto incide su almeno quattro piani distinti:

  1. diritti degli alunni e delle famiglie;
  2. organizzazione del servizio scolastico;
  3. rapporto tra fonte legislativa e autonomia scolastica;
  4. rapporto tra legge e disciplina contrattuale del personale .

L’analisi che segue risponde ai sei quesiti proposti.

2. Integrazione degli alunni stranieri e sanzioni: cosa prevede il decreto?

Le disposizioni più controverse sono contenute, negli artt. 12 e 13 del decreto .

2.1. Segnalazione ai servizi sociali e corsi obbligati per i genitori

Il decreto prevede che le istituzioni scolastiche segnalino ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri ostacolino l’integrazione scolastica o il percorso educativo del minore. A seguito della segnalazione, i servizi sociali possono predisporre un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità, comprendente un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i CPIA, finalizzato al conseguimento di un livello almeno A2 del QCER.

La mancata partecipazione al percorso, dopo diffida e in assenza di giustificazioni, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, con applicazione della legge n. 689/1981 in quanto compatibile; l’accertamento risulterebbe rimesso ai CPIA e l’irrogazione al prefetto. Sono inoltre previste esenzioni per ipotesi di disabilità, gravi patologie o impedimenti lavorativi documentati .

2.2. Divieto di partecipazione con volto coperto

Sempre l’art. 12, introduce il divieto di partecipare alle attività scolastiche curriculari ed extracurriculari con il volto coperto o comunque in modo da impedire il riconoscimento, salvo ragioni sanitarie o specifiche esigenze didattiche o formative. Anche qui la sanzione è amministrativa, da 200 a 1.000 euro, con accertamento da parte del dirigente scolastico e irrogazione da parte del prefetto .

2.3. Tetto del 30% nelle classi prime

L’art. 13 introduce poi una disciplina sulla composizione delle classi prime, con un tetto massimo del 30% di studenti stranieri individuati secondo criteri che variano per ordine di scuola.

Più precisamente:

  • scuola primaria: il limite riguarda gli alunni senza cittadinanza italiana non nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia;
  • scuola secondaria di primo e secondo grado: il limite riguarda gli studenti stranieri che non abbiano frequentato con esito positivo almeno tre anni scolastici nel sistema nazionale di istruzione.

Se il limite non è rispettabile, gli Uffici scolastici territoriali devono adottare misure organizzative di redistribuzione presso istituti viciniori, tenendo conto del principio di prossimità e delle esigenze familiari, inclusa l’assistenza a disabili gravi. Se neppure tale soluzione è praticabile, il decreto istituisce un fondo ministeriale per attività extracurricolari di potenziamento linguistico, con una dotazione di 3.400.000 euro per il 2027 e di 14.139.760 euro annui dal 2028 .

2.4. Valutazione d’insieme

Sul piano sostanziale, il decreto costruisce l’integrazione secondo una logica duale:

  • da un lato, misure di supporto linguistico;
  • dall’altro, strumenti conformativi e sanzionatori verso famiglie e distribuzione degli iscritti .

È questa la scelta di fondo che spiega gran parte del dibattito giuridico sul provvedimento.

3. Sostegno e inclusione: cosa prevede il decreto?

Il secondo asse del decreto, assai rilevante per famiglie, docenti e istituzioni scolastiche, riguarda PEI, ore di sostegno e funzionamento degli organismi dell’inclusione, con interventi che incidono direttamente sul d.lgs. n. 66/2017 e sulla legge n. 104/1992 .

3.1. PEI: nuove scadenze 

Quindi, per gli alunni di nuova iscrizione o con nuova certificazione, il PEI provvisorio va redatto entro giugno e il PEI definitivo entro il 15 ottobre. Per gli alunni già inseriti nella stessa scuola, il PEI definitivo deve invece essere adottato entro giugno, con possibilità di aggiornamento nelle prime due settimane di ottobre, salva la possibilità di ulteriori modifiche in presenza di nuove condizioni documentate .

La ratio dichiarata sembra essere quella di dare maggiore stabilità alla programmazione inclusiva, riducendo il continuo riavvio procedurale ad ogni anno scolastico .

3.2. Ore di sostegno: motivazione e continuità

Il decreto modifica anche il regime delle ore di sostegno. Secondo la sintesi più completa disponibile, il PEI deve definire, con adeguata motivazione, il numero delle ore di sostegno da attribuire alla classe . Inoltre, nel passaggio da un anno scolastico al successivo, va valutato prioritariamente il mantenimento del numero di ore dell’anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove condizioni; nei passaggi tra gradi di istruzione, il PEI può essere aggiornato ai fini della nuova definizione delle ore .

Questa disposizione rafforza il principio di continuità, ma al tempo stesso potrebbe irrigidire la dinamica di adattamento del sostegno ove le scuole o le amministrazioni la interpretassero in chiave meramente conservativa .

3.3. Approvazione del PEI anche in assenza di una componente

Un ulteriore profilo riguarda la possibilità che il GLO/GLI approvi il PEI anche in assenza di una delle componenti previste, purché questa sia stata regolarmente convocata e la mancata partecipazione impedisca il rispetto dei termini. La misura risponde a un’esigenza pratica evidente: evitare paralisi amministrative. Tuttavia, essa tocca il delicato equilibrio tra tempestività dell’adozione e pienezza della partecipazione delle famiglie e delle figure tecnico-sanitarie.

3.4. Altre misure collegate: orientamento, dispersione e inclusione

Il decreto rifinanzia anche strumenti di orientamento, tutoraggio e contrasto alla dispersione, con stanziamenti pari a 30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni di euro per il 2027. Pur non essendo misure di sostegno in senso stretto, esse si collocano entro una nozione più ampia di inclusione scolastica, intesa come permanenza effettiva nel percorso formativo.

3.5. Valutazione d’insieme

La linea del decreto in tema di sostegno appare quindi duplice:

  • maggiore standardizzazione procedurale;
  • rafforzamento della continuità amministrativa e didattica .

Il punto critico sarà verificare se tale standardizzazione riuscirà a convivere con la natura necessariamente individualizzata del diritto all’inclusione dell’alunno con disabilità.

4. Trasformazione dell’identità scolastica: tradizione vs modernità

Uno dei nuclei più simbolici del decreto riguarda la ridefinizione dell’identità del secondo ciclo e, più in generale, del profilo culturale della scuola italiana .

4.1. Tecnici e professionali “diventano” licei

L’art. 9 interviene sulla nomenclatura e sulla struttura dell’istruzione tecnico-professionale, prevedendo la ridenominazione degli istituti tecnici in licei tecnologici e degli istituti professionali in licei professionali .

La riforma non pare limitarsi a un mutamento lessicale. Tuttavia, viene anche precisato che resterebbe fermo l’assetto ordinamentale di fondo previsto dalla normativa previgente, il che lascia intuire una soluzione di compromesso: forte impatto identitario, ma continuità di impianto sul piano tecnico-ordinamentale .

4.2. Il ritorno del latino nella scuola secondaria di primo grado

L’art. 3, comma 2, introduce un’ora settimanale facoltativa di latino nella scuola secondaria di primo grado, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, affidata a docenti della classe A-12 in possesso dei requisiti previsti .

Si tratta di una disposizione fortemente evocativa: da un lato si richiama la tradizione umanistica, dall’altro la si presenta come opzionale e integrata in un percorso di educazione linguistica .

4.3. Significato politico-culturale della riforma

Queste norme suggeriscono che il decreto non si limita a misure tecniche di gestione del sistema scolastico. Esso esprime piuttosto una precisa idea di scuola:

  • più ordinata e riconoscibile sul piano simbolico;
  • più orientata alla lingua nazionale come fattore di integrazione;
  • più incline a recuperare segni della tradizione liceale e umanistica .

Sotto questo profilo, il decreto è anche un intervento di politica culturale.

5. Gestione delle risorse e PNRR: in cosa consiste?

Il quarto blocco normativo riguarda le risorse e l’apparato amministrativo necessario al completamento delle misure PNRR e alla tenuta ordinaria del sistema .

5.1. Rifinanziamenti e fondi dedicati

Tra le misure indicate emergono:

  • incremento delle risorse per orientamento, tutoraggio e contrasto alla dispersione: 30 milioni per il 2026 e 40 milioni per il 2027 ;
  • incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con 5 milioni di euro per il 2026, destinati a remunerare prestazioni straordinarie connesse agli adempimenti PNRR ;
  • risorse una tantum per revisori dei conti e per personale coinvolto nella rendicontazione dei progetti ;
  • stanziamenti per la retribuzione accessoria di personale comandato presso strutture ministeriali e per lavoro straordinario del personale delle amministrazioni centrali .

5.2. PNRR ed edilizia scolastica

Si segnalano inoltre la prosecuzione delle disposizioni speciali per il completamento degli interventi di edilizia scolastica PNRR già avviati ma non ultimati. Il decreto consentirebbe l’uso di procedure semplificate, l’impiego di quote fino al 2% delle risorse per assistenza tecnica e il ricorso a strumenti di cooperazione o affidamento in house per il supporto tecnico-operativo .

5.3. Il modello amministrativo sotteso

L’obiettivo sembra chiaro: rafforzare la capacità esecutiva dell’amministrazione scolastica e ministeriale nella fase finale del PNRR, evitando colli di bottiglia amministrativi e ritardi di spesa. Il decreto, sotto questo profilo, è costruito come una normativa di accelerazione: più fondi mirati, più flessibilità gestionale, più coperture per straordinari, controllo e rendicontazione.

5.4. Il rovescio della medaglia

Resta però un elemento problematico: molte coperture sembrano derivare da riallocazioni interne, riduzioni di altri fondi o accantonamenti preesistenti. Ne deriva il dubbio che l’efficienza venga perseguita più attraverso redistribuzione emergenziale di risorse che mediante una pianificazione strutturale.

6. C’è conflittualità del decreto con il CCNL scuola?

Il tema non può essere affrontato in termini assoluti. Non ogni intervento legislativo che incide sull’organizzazione del servizio scolastico viola il CCNL; tuttavia, il decreto apre alcune aree di potenziale tensione con la disciplina contrattuale .

6.1. Il quadro contrattuale di riferimento

Il CCNL 2022-2024 riserva alla contrattazione collettiva integrativa e alle relazioni sindacali un ruolo preciso in materie quali criteri di ripartizione del fondo d’istituto, compensi accessori, organizzazione di alcuni profili del lavoro, utilizzo delle risorse per progetti e formazione. Lo stesso CCNL afferma che la contrattazione integrativa si svolge nel rispetto delle procedure di legge e del contratto e che l’informazione del dirigente scolastico deve essere resa in tempi congrui rispetto alle operazioni di avvio dell’anno scolastico .

6.2. Primo punto di tensione: trattamento economico e incentivi

L’art. 3, comma 3 del decreto stabilisce: “nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale”, fisserebbe un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio pari al 10% del trattamento stipendiale in godimento. Qui la tensione con il CCNL non è automatica, perché il legislatore può intervenire su profili economici del pubblico impiego. Tuttavia, la scelta legislativa di quantificare unilateralmente un emolumento tipicamente collegato a dinamiche negoziali può comprimere lo spazio della contrattazione, soprattutto se la disciplina transitoria tende a stabilizzarsi o a orientare in modo vincolante il futuro assetto contrattuale .

6.3. Secondo punto di tensione: destinazione vincolata di fondi e compensi

L’incremento del MOF/FMOF per finalità specifiche legate al PNRR e ad attività straordinarie del personale, così come la previsione di stanziamenti per determinate voci accessorie, può generare attriti con le regole contrattuali che disciplinano criteri di utilizzo, ripartizione e contrattazione delle risorse accessorie .

Il punto, tecnicamente, non è se la legge possa stanziare fondi: certamente può. Il punto è quanto dettagliatamente possa conformarne l’utilizzo senza svuotare le sedi negoziali previste dal contratto.

6.4. Terzo punto di tensione: organizzazione del lavoro e nuovi adempimenti

Le nuove scansioni procedurali sul PEI, le attività di segnalazione ai servizi sociali, gli adempimenti connessi alle misure di integrazione, le attività ulteriori per orientamento e PNRR possono riflettersi su carichi di lavoro, funzioni e attività aggiuntive di docenti e personale ATA.

Anche in questo caso, non vi è necessariamente un contrasto frontale; vi è però un’area di frizione se gli oneri organizzativi dovessero tradursi in prestazioni ulteriori non correttamente governate mediante informazione, confronto e contrattazione integrativa, laddove richiesta.

6.5. Conclusione sul punto

Si può dunque affermare che il decreto non è in conflitto automatico e totale con il CCNL scuola, ma contiene disposizioni che possono generare tensioni applicative in almeno tre ambiti:

  1. trattamento economico accessorio;
  2. destinazione di risorse contrattualmente rilevanti;
  3. organizzazione del lavoro e relazioni sindacali .

La verifica decisiva dipenderà dal testo definitivo di conversione e, soprattutto, dagli atti applicativi.

7. Ci sono profili di illegittimità?

Sì, il decreto presenta diversi possibili profili di criticità, che tuttavia vanno distinti tra questioni di costituzionalità, questioni di legittimità amministrativa e questioni di coordinamento con fonti superiori o parallele.

7.1. Profili di costituzionalità sulle misure riguardanti studenti stranieri e famiglie

Le disposizioni sugli artt. 12 e 13 espongono il decreto a censure in relazione ai principi di uguaglianza, ragionevolezza, non discriminazione e diritto all’istruzione.

I punti più delicati sono almeno tre:

  • la selezione dei destinatari sulla base della combinazione tra cittadinanza, nascita in Italia e pregressa scolarizzazione nel sistema italiano;
  • la previsione di segnalazioni ai servizi sociali fondate su “persistenti barriere linguistiche” dei genitori, formula che può porre problemi di determinatezza del presupposto;
  • la sanzione economica nei confronti di nuclei familiari spesso già vulnerabili, con possibile dubbio di proporzionalità .

7.2. Libertà religiosa e divieto di volto coperto

Il divieto di partecipare alle attività scolastiche con volto coperto, sebbene giustificato dal valore dell’identificabilità e della sicurezza, può interferire con la libertà religiosa e con la libertà di manifestazione della propria identità personale. La sua tenuta costituzionale dipenderà essenzialmente dalla proporzionalità della misura, dalla chiarezza delle eccezioni, dalla neutralità applicativa e dal fatto che essa non si traduca in una discriminazione indiretta verso determinate confessioni o culture.

7.3. Tutela degli alunni con disabilità

Le norme sul PEI e sulle ore di sostegno sollevano questioni diverse. Il principio di continuità è in sé coerente con la tutela dell’alunno, ma la regola del mantenimento prioritario delle ore precedenti e la possibilità di approvazione del PEI in assenza di una componente dell’organismo competente potrebbero essere censurate ove, in concreto, riducano la personalizzazione del progetto o comprimano il diritto di partecipazione della famiglia.

In altri termini, il rischio di illegittimità non è tanto nella struttura astratta della norma, quanto nella sua possibile applicazione amministrativa standardizzata in danno di diritti soggettivi particolarmente protetti.

7.4. Uso del decreto-legge e requisito di necessità e urgenza

Poiché il decreto-legge è fonte straordinaria, resta sempre aperto il tema della coerenza delle singole misure con i requisiti di straordinaria necessità e urgenza. Mentre alcune disposizioni organizzative sull’avvio dell’anno scolastico o sul PNRR appaiono facilmente riconducibili a tale presupposto, altre — come la ridenominazione identitaria degli istituti o l’introduzione del latino facoltativo dal 2027/2028 — potrebbero risultare meno immediatamente collegate alla logica emergenziale tipica del decreto-legge.

7.5. Legittimità amministrativa delle misure attuative

Anche qualora la norma primaria superasse il vaglio costituzionale, restano possibili vizi degli atti applicativi, per esempio:

  • redistribuzione degli alunni senza adeguata motivazione o in violazione del principio di prossimità;
  • segnalazioni ai servizi sociali fondate su criteri indeterminati o prassi stereotipate;
  • gestione del PEI senza effettiva considerazione del caso concreto;
  • utilizzo delle risorse accessorie in modo non coerente con i vincoli contrattuali e procedurali.

8. Considerazioni conclusive

Il Decreto-Legge n. 170/2026 è, probabilmente più di altri recenti interventi in materia scolastica, un decreto “di indirizzo politico” oltre che di gestione amministrativa. Esso combina infatti:

  • misure di controllo e regolazione dell’integrazione degli alunni stranieri;
  • interventi di razionalizzazione dell’inclusione scolasticadegli alunni con disabilità;
  • una marcata operazione di ridefinizione simbolica dell’identità della scuola;
  • strumenti di accelerazione amministrativa e finanziariaper il PNRR .

Sul piano giuridico, il decreto non è destinato a suscitare solo problemi interpretativi, ma anche contenzioso. I principali fronti riguarderanno verosimilmente:

  1. la compatibilità delle norme su famiglie straniere e composizione delle classi con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione;
  2. la tutela effettiva del diritto all’inclusione degli alunni con disabilità;
  3. il rapporto tra disciplina legislativa d’urgenza e spazi riservati alla contrattazione collettiva nel comparto scuola.

In definitiva, il decreto si muove lungo la linea di confine tra esigenza di efficienza del sistema e compressione di garanzie individuali e collettive. Sarà la fase di conversione, e poi soprattutto l’attuazione amministrativa, a dire se tale equilibrio reggerà.

Manifesto contro la disumanizzazione

FLC CGIL e un’ampia rete di associazioni lanciano il “Manifesto contro la disumanizzazione”: “Basta narrazioni tossiche sui migranti, la scuola torni a essere comunità e inclusione”

Roma, 29 settembre – Contro la propaganda xenofoba, la criminalizzazione delle migrazioni nelle politiche scolastiche del Governo, la FLC CGIL promuove – insieme a un vasto e autorevole cartello di associazioni della società civile, del mondo dell’istruzione e dei movimenti studenteschi – il “Manifesto contro la disumanizzazione”.

Un Manifesto che nasce dall’esigenza di denunciare e contrastare una visione politica e culturale che riduce il migrante a minaccia e usa la paura per distogliere l’attenzione dai reali problemi del Paese. Questa narrazione si traduce in scelte governative preoccupanti per il settore dell’istruzione: la mancata ricostituzione dell’Osservatorio per l’integrazione degli alunni con background migratorio, le regressioni presenti nelle Indicazioni Nazionali 2025 e una concezione coercitiva dell’italiano L2, inteso non come strumento di partecipazione, ma come fattore di assimilazione forzata e sanzione. Assistiamo a un tentativo sfacciato di demolire il patrimonio interculturale costruito negli ultimi decenni dalle nostre scuole. Si vuole imporre un’idea di integrazione fondata sul sovranismo culturale, delegittimando le lingue madri e arrivando persino a colpevolizzare le famiglie. È una deriva autoritaria e occidentocentrica che rifiutiamo con forza. I dati di realtà, dalle rilevazioni INVALSI fino alle esperienze virtuose sui territori, dimostrano che la pluralità e la multiculturalità sono ricchezze che alzano la qualità didattica e sociale per tutti gli studenti.

Il Manifesto individua nella scuola e nelle istituzioni della conoscenza gli snodi fondamentali per la costruzione di una cittadinanza aperta, consapevole e plurale. Tra le proposte ci sono il potenziamento dei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), la valorizzazione del plurilinguismo e dell’educazione interculturale, il riconoscimento delle differenze culturali come risorsa formativa globale per tutte e tutti, superando e reali politiche di integrazione e diritto alla cittadinanza. La lingua non può e non deve essere la misura dell’appartenenza o una barriera per escludere; insegnare l’italiano significa offrire uno strumento di emancipazione e partecipazione, non un dazio da pagare per essere tollerati. 

Con questo Manifesto si ribadisce che la scuola pubblica è e resterà uno spazio aperto di comune umanità, diritti e democrazia.

Tra i primi firmatari del documento figurano: ACLI, ActionAid Italia, ARCI, Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, CGD, CIDI, CRID, Emergency, FLC CGIL, Italiani Senza Cittadinanza, Legambiente Scuola e Formazione, Libera, Link Coordinamento Universitario, MCE, Proteo Fare Sapere, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Studenti e UDU, MassimoBaldacci (docente università di Urbino) Luca Casarini (fondatore e attivista di Mediterranea Saving Humans) Daniela Dolci (Presidente Società Borgo Danilo Dolci) Don Emanuele Ferro (parroco di Taranto Vecchia) Italo Fiorin (Presidente Scuola Alta Formazione EIS (Educare all’incontro e alla Solidarietà)  Gianna Fracassi (segretaria generale FLC CGIL) Giuliano Franceschini (Professore Associato  Didattica e pedagogia speciale Unifi) Chiara Ingrao (scrittrice) Marco Mansi (Coop sociale Eteria) Tomaso Montanari (rettore Università per Stranieri di Siena) Elisabetta Nigris  (Professore Ordinario presso l’Università di Milano Bicocca) Maria Omodeo (linguista Università degli Studi di Siena) Vinicio Ongini (saggista esperto di intercultura) Christian Raimo (scrittore e docente) Francesca Traverso  (Scuola delle Arti Sociali di Genova) Federica Zanetti (Dipartimento Scienze dell’Educazione Università di Bologna).

Firma la petizione:
L’appello completo e il modulo di adesione alla petizione sono disponibili, sulla piattaforma CHANGE.ORG, a questo link.

Registro elettronico a scuola

Registro elettronico a scuola: responsabilità penali, privacy, orario di lavoro e valore degli atti

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

Il registro elettronico non è soltanto uno strumento organizzativo: nelle sue parti essenziali è un atto pubblico, perché documenta fatti e attività attestati dal docente nell’esercizio di una funzione pubblica e rilevanti anche per valutazioni, scrutini e titolo di studio.

Da questa qualificazione discendono conseguenze importanti: responsabilità penale, responsabilità disciplinare, obblighi di correttezza dei dati, tutela privacy degli studenti e anche questioni di orario di lavoro.

Di seguito, dodici domande fondamentali per i docenti.

1) Modificare un voto o un’assenza sul registro elettronico dopo qualche giorno: è falso materiale o ideologico?

In linea generale, la distinzione è questa:

  • falso materiale (art. 476 c.p.): quando il pubblico ufficiale forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero ;
  • falso ideologico (art. 479 c.p.): quando il pubblico ufficiale attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità .

Poiché il docente, nella compilazione del registro, opera quale pubblico ufficiale rispetto alle attestazioni rilevanti ai fini scolastici, la modifica di un dato può avere rilievo penale non per il semplice fatto di essere successiva, ma per il contenuto della modifica.

Il ruolo dell’art. 491-bis c.p.

Poiché il registro elettronico è un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, trova applicazione l’art. 491-bis c.p., il quale estende espressamente alla falsificazione di documenti informatici le stesse disposizioni previste per gli atti pubblici . La Corte di Cassazione, Sez. V, n. 34479/2021 ha chiarito definitivamente che il registro elettronico rientra in questa categoria e che la sua falsificazione integra i reati in questione indipendentemente dalla presenza di firma digitale qualificata, rilevando piuttosto la funzione probatoria del documento.

Un caso giudiziario recente: Tribunale di Torino, n. 25/2025

Il Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, con sentenza del 18 febbraio 2025 ha confermato la sanzione disciplinare irrogata a una docente che aveva:

  • inserito nel registro i risultati di prove orali qualificandoli come prove scritte;
  • inserito voti in una data in cui la classe era in uscita didattica;
  • effettuato modifiche sul registro in un arco di circa un mese tra giugno e luglio.

Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che le condotte contestate integrassero, nella loro materialità, fattispecie qualificabili come delitti ex artt. 476, 479 e 480 c.p. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica .

In concreto

  • Se il docente corregge un mero errore materiale, lasciando traccia della rettifica o potendola giustificare documentalmente, non si è automaticamente davanti a un reato.
  • Se invece modifica deliberatamente una presenza, un voto o un’attività didattica per rappresentare come vero un fatto non vero, il rischio principale è falsità ideologica ex art. 479 c.p. .
  • Se la condotta consiste nell’alterazione del documento informatico come tale, può rilevare anche falsità materiale ex art. 476 c.p. .

Regola prudenziale: non conta solo quando si modifica il dato, ma soprattutto perché e che cosa si cambia.

2) Cosa rischia penalmente il docente che compila il registro a fine giornata anziché in tempo reale durante la lezione?

Il rischio penale non deriva dal mero ritardo in sé, ma dal fatto che il registro serve ad attestare fatti avvenuti in presenza del docente e ha funzione probatoria.

Se il docente compila il registro a fine giornata:

  • non commette automaticamente un reato;
  • ma si espone a contestazioni se la registrazione tardiva determina o agevola attestazioni non corrispondenti al vero.

Il problema giuridico è duplice:

  1. accuratezza dell’attestazione: un’annotazione tardiva aumenta il rischio di errore o ricostruzione postuma di assenze, attività o voti;
  2. coerenza con la natura di atto pubblico: la sentenza del Tribunale di Catania n. 4478/2020 sottolinea che il registro, proprio perché atto pubblico, dovrebbe essere compilato al verificarsi o al concludersi degli eventi da registrare .

Se però la scuola non mette il docente in condizione tecnica di registrare in tempo reale, la responsabilità cambia. La giurisprudenza di merito esclude la colpa disciplinare del docente in mancanza di strumentazione o rete adeguata.

Conclusione pratica: la compilazione a fine giornata è giuridicamente rischiosa quando incide sulla veridicità dell’atto; è invece difendibile se dipende da impossibilità tecnica non imputabile al docente, da segnalare formalmente.

3) Il dirigente scolastico può modificare i dati inseriti dal docente sul registro elettronico? Chi risponde della paternità dell’atto?

Sul piano organizzativo, il dirigente può avere poteri di accesso, supervisione o rettifica del sistema; sul piano giuridico, però, la questione decisiva è la paternità della singola annotazione.

Il registro è atto pubblico in quanto formato dal pubblico ufficiale che attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti. Perciò:

  • il docente risponde delle annotazioni da lui inserite;
  • il dirigente risponde delle modifiche da lui eventualmente disposte o operate;
  • l’istituzione scolastica, come titolare del trattamento dei dati, risponde sul piano privacy dell’organizzazione del sistema e delle autorizzazioni agli accessi .

Il caso della modifica unilaterale del software: Tribunale di Catania n. 2405/2025

Il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2405 del 7 giugno 2025 ha affermato un principio importante: la scelta del software del registro elettronico rientra nelle prerogative del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti, non nella discrezionalità unilaterale del dirigente scolastico. La modifica unilaterale del software da parte del dirigente, in mancanza di delega degli organi collegiali, è stata dichiarata illegittima .

Ciò significa che non solo la modifica dei dati inseriti dal docente, ma anche la modifica del sistema informatico che li gestisce, deve rispettare i confini delle competenze istituzionali.

In pratica

Servono:

  • log di accesso;
  • tracciabilità delle modifiche;
  • chiara distinzione dei profili autorizzativi;
  • regole interne sulle rettifiche.

Senza questi elementi, cresce il contenzioso sulla paternità dell’atto e sulla sua attendibilità.

4) Note disciplinari visibili a tutti o visibilità dei voti: quando il registro elettronico viola il GDPR e rischia di esporre la scuola a risarcimenti?

Il GDPR impone che i dati siano trattati in modo lecito, corretto, trasparente e limitato a quanto necessario . In particolare:

  • i dati devono essere minimizzati ;
  • il trattamento deve avere una base giuridica ;
  • i dati particolari, inclusi quelli sanitari, richiedono presupposti ulteriormente stringenti .

Il Garante ha già sanzionato scuole per note o comunicazioni pubblicate nel registro elettronico in aree visibili a tutta la classe o a tutte le famiglie, qualificando tali condotte come comunicazione illecita di dati personali.

Un provvedimento recente: Garante, 11 giugno 2026

Con ordinanza-ingiunzione dell’11 giugno 2026, il Garante ha irrogato una sanzione di € 1.000 a un istituto scolastico per la pubblicazione nell’“Agenda” del registro elettronico (Classeviva) di una nota contenente giudizi comportamentali su uno studente, rimasta visibile ai compagni di classe e ai loro genitori per alcuni giorni. Il provvedimento:

  • ha qualificato la condotta come comunicazione illecita a terzi ex artt. 5(1)(a) e 6 GDPR e art. 2-ter del Codice privacy ;
  • ha richiamato la protezione rafforzata per i minori(considerando 38 GDPR) ;
  • ha confermato che la responsabilità ricade sul titolare del trattamento (l’istituto) anche quando la violazione è causata da errore materiale di un singolo docente, richiamando la sentenza CGUE C-741/21.

Il Vademecum “La scuola a prova di privacy” 2025

Il Garante ha chiarito nel Vademecum 2025 che:

  • la pubblicazione dei voti online — anche tramite registro elettronico accessibile a soggetti non direttamente interessati — costituisce una forma di diffusione particolarmente invasiva e non conforme al quadro normativo;
  • le prove differenziate per studenti con disabilità o DSA non devono essere indicate in aree visibili a terzi;
  • nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a destinatari specifici, non vanno inseriti dati che rendano identificabili studenti coinvolti in vicende disciplinari o particolarmente delicate .

Quando c’è violazione

La violazione è tipica quando:

  • una nota individuale è resa visibile a compagni e genitori non interessati;
  • vengono diffusi dati idonei a rivelare salute, disabilità, PEI, visite mediche o situazioni delicate dello studente;
  • il sistema consente una visibilità più ampia del necessario, in contrasto con i principi di minimizzazione e limitazione della finalità .

Chi rischia

  • la scuola, come titolare del trattamento, rischia sanzioni e richieste risarcitorie ;
  • il personale può rispondere disciplinarmente e, nei casi più gravi, anche civilmente.

Regola pratica: informazioni individuali devono essere visibili solo ai destinatari strettamente legittimati. La base giuridica per ogni comunicazione deve essere individuata con precisione: non basta la generica appartenenza alla comunità scolastica.

5) Chat dei genitori e screenshot del registro elettronico: come può tutelarsi legalmente il docente di fronte alla diffusione illecita dei propri commenti?

Lo screenshot del registro e la sua circolazione in chat possono integrare un ulteriore trattamento di dati personali non autorizzato, soprattutto se diffonde dati di studenti, famiglie o valutazioni individuali.

Se vengono diffusi commenti del docente:

  • può esserci una violazione privacy relativa ai dati dello studente o del docente;
  • in casi concreti può emergere anche un profilo di diffamazione, se il contenuto viene estrapolato o usato in modo lesivo;
  • sul piano interno, la scuola dovrebbe attivare misure organizzative e richiami sull’uso corretto delle informazioni estratte dal registro .

Il rischio per la scuola: responsabilità del titolare anche per atti dei dipendenti

Il Garante ha ribadito che il titolare del trattamento non può escludere la propria responsabilità invocando negligenza o inadempimento di un soggetto che agisce sotto la propria autorità. L’istituto è quindi responsabile per il sistema complessivo, incluse le impostazioni di visibilità che rendono possibile la diffusione tramite screenshot.

Come tutelarsi

Il docente, in termini pratici, dovrebbe:

  1. conservare prova della diffusione (screenshot, chat, data, ora);
  2. segnalare formalmente il fatto al dirigente e al DPO;
  3. chiedere l’immediata cessazione della diffusione e la rimozione dei contenuti;
  4. domandare che l’istituto valuti l’accaduto come violazione dei dati personali ex art. 33 GDPR;
  5. nei casi più gravi, valutare gli strumenti civilistici o penalistici correlati alla diffusione illecita.

Un cenno all’accesso abusivo al registro

Un aspetto correlato, emerso di recente, è quello dell’accesso non autorizzato al registro da parte di terzi — inclusi studenti che usano credenziali altrui. In tali casi può configurarsi il reato di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter c.p., che prescinde dall’evento di danno e dalla finalità perseguita dall’agente e si focalizza sull’introduzione non autorizzata nel sistema. Il registro elettronico è infatti qualificabile come sistema informatico protetto, contenente dati personali di minori e informazioni con valore giuridico.

6) L’accesso al registro con semplici username e password, senza SPID o CIE, garantisce davvero il valore legale della firma digitale?

Occorre distinguere nettamente tra:

  • autenticazione informatica;
  • firma digitale o firma elettronica qualificata.

Quindi il semplice accesso con username e password pone problemi di certezza della paternità dell’atto.

La risposta definitiva della Cassazione: sentenza n. 34479/2021

La Corte di Cassazione, Sez. V, n. 34479/2021 ha affrontato esplicitamente il tema, rigettando la tesi difensiva secondo cui solo i documenti informatici sottoscritti con firma digitale qualificata sarebbero dotati di efficacia probatoria. Il ragionamento della Corte è il seguente:

  • le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (artt. 20, 21, 22 e 23) attribuiscono efficacia probatoria privilegiata ai documenti con firma digitale, ma non escludono l’efficacia probatoria dei documenti informatici privi di tale sottoscrizione ;
  • il registro elettronico, anche accessibile con semplici credenziali, è un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria ai sensi dell’art. 491-bis c.p., e la sua falsificazione è penalmente rilevante ;
  • la sua efficacia probatoria può formare oggetto di libera valutazione da parte del giudice ex art. 20, co. 1-bis, d.lgs. n. 82/2005 .

Username e password consentono l’accesso al sistema, ma non equivalgono automaticamente a una firma digitale qualificata. Tuttavia, il registro non perde per questo il suo valore giuridico: quest’ultimo dipende dalla sua natura pubblica e dal sistema di tracciabilità complessivo.

Conclusione: l’autenticazione con credenziali semplici non equivale a firma digitale qualificata; può però contribuire all’attribuzione dell’atto se il sistema garantisce credenziali individuali non cedibili, log immodificabili e misure di sicurezza adeguate .

7) Se manca il Wi‑Fi in aula, il docente è tenuto a usare il proprio smartphone e i propri giga?

La risposta, in linea generale, è no.

La Giurisprudenza ha affermato che la scuola non può pretendere che il docente supplisca con strumenti personali alla carenza organizzativa dell’amministrazione. Il Tribunale di Trani (2018) ha annullato la sanzione disciplinare irrogata a una docente, affermando che «la mancanza di adeguata strumentazione a scuola all’epoca del fatto addebitato non può certamente attribuirsi alla volontà della docente» .

Il Tribunale di Catania n. 4478/2020 ha ribadito che «la redazione telematica dello stesso può essere considerata esigibile ed obbligatoria in quanto l’istituto scolastico sia dotato di rete e collegamenti adeguati oltre che di hardware che pongano il docente in condizione di operare in tempo reale» .

Il nuovo problema: il blocco automatico della firma dopo 10 minuti

Un caso pratico ha portato questo tema alla ribalta: la Circolare n. 24 del 17/09/2026 dell’IIS “Medardo Rosso” di Lecco ha disposto che «a far data da domani 18/09/2026 la funzione di firma sul registro elettronico verrà disattivata dopo 10 minuti dall’inizio di ogni lezione».

Questa misura presenta molteplici profili di criticità, come evidenziato dalla Bozza di diffida SNALS Confsal del 24/09/2026:

  1. Responsabilità di vigilanza (art. 2048 c.c.): il blocco della firma impedisce la registrazione in tempo reale di ingressi in ritardo, uscite anticipate per salute, variazioni in emergenza/infortunio/evacuazione, con potenziali conseguenze sulla prova documentale in caso di incidente;
  2. Limitazione arbitraria delle funzioni del pubblico ufficiale: non esiste base normativa (ministeriale, contrattuale o regolamentare) che preveda un blocco temporale della funzione di firma del registro;
  3. Sanzione tecnica collettiva preventiva: la misura è stata qualificata dal sindacato come misura sanzionatoria collettiva preventiva, non prevista dal CCNL né dalla normativa disciplinare, e pertanto contraria al principio di tipicità delle sanzioni e al divieto di sanzioni collettive;
  4. Omissione del confronto sindacale: la circolare è stata adottata senza preventiva informazione e confronto con RSU/RSA e organizzazioni sindacali territoriali, come richiesto dal CCNL;
  5. Illegittimità della scelta unilaterale del dirigente: come chiarito dal Tribunale di Catania n. 2405/2025 , la scelta del software e delle sue modalità operative rientra nelle prerogative degli organi collegiali, non nella discrezionalità unilaterale del dirigente.

Quindi

  • il docente non è tenuto a utilizzare device personali, traffico dati personale o a supplire a disfunzioni organizzative;
  • è essenziale segnalare formalmente l’assenza di rete o strumenti;
  • misure come il blocco temporale della firma sono giuridicamente contestabili tramite RSU, diffida formale e, ove necessario, ricorso al giudice del lavoro.

8) La compilazione del registro fuori dall’orario di servizio, ad esempio da casa la sera, costituisce lavoro straordinario non retribuito?

Il tema va tenuto distinto tra dovere di documentazione e tempo di lavoro.

Il CCNL riconosce:

  • il diritto alla disconnessione;
  • la necessità che l’uso di strumentazioni tecnologiche fuori orario sia regolato anche a livello di istituzione scolastica, con materie di confronto sindacale che includono esplicitamente i «criteri per lavoro agile» e il «diritto alla disconnessione».

Se il docente è costretto sistematicamente a compilare il registro da casa perché la scuola non rende possibile l’adempimento in servizio, si apre un serio problema organizzativo e contrattuale. Non ogni attività serale si traduce automaticamente in “straordinario” in senso tecnico, ma:

  • la prestazione fuori orario non può essere banalizzatacome conseguenza normale dell’informatizzazione;
  • se deriva da carenze strutturali della scuola, il costo organizzativo non dovrebbe ricadere sul singolo docente;
  • la materia richiede regole chiare d’istituto e confronto sindacale obbligatorio.

Conclusione pratica: la compilazione occasionale fuori orario non basta, da sola, a fondare automaticamente una pretesa economica; ma la pretesa sistematica di lavoro serale per supplire a disfunzioni organizzative è difficilmente compatibile con il quadro contrattuale.

9) Esiste un legittimo diritto alla disconnessione del docente rispetto alle notifiche inviate a famiglie e studenti tramite il registro?

Sì, il diritto alla disconnessione esiste sul piano contrattuale. Il CCNL lo afferma espressamente: «Il lavoratore ha diritto alla disconnessione».

L’art. 14 del CCNL disciplina:

  • una fascia di contattabilità (al massimo pari all’orario medio giornaliero);
  • una fascia di inoperabilità che comprende il riposo di 11 ore;
  • il divieto di contatti fuori fascia.

Il CCNL 2022-2024 prevede inoltre che le materie di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica includano esplicitamente il diritto alla disconnessione e i criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche fuori orario di servizio.

Cosa significa in concreto

  • il docente non è tenuto a una reperibilità continua;
  • notifiche, messaggi e piattaforme non possono trasformarsi in una disponibilità permanente;
  • le regole sull’uso del registro fuori orario devono essere definite tramite contrattazione di istituto, nel rispetto dei tempi di riposo.

Il problema non è il registro in sé, ma l’uso improprio del registro come canale di contatto senza limiti.

10) Mancata annotazione dei compiti o delle lezioni svolte: un vizio di forma sul registro elettronico può far annullare una bocciatura al TAR?

Di regola, no, non automaticamente.

La giurisprudenza afferma che i registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, ma che eventuali vizi o irregolarità nella loro tenuta non possono riflettersi automaticamente sulla legittimità del giudizio finale, che si concretizza in modo conclusivo nella decisione che il Consiglio di classe assume al termine di ciascun anno scolastico.

In pratica

Per ottenere l’annullamento di una bocciatura non basta mostrare una carenza formale del registro. Occorre dimostrare che il vizio:

  • ha inciso concretamente sul procedimento valutativo;
  • ha leso il diritto di partecipazione o difesa dell’alunno/famiglia;
  • ha compromesso la correttezza della decisione finale.

Quindi, la mancata annotazione dei compiti o di una lezione può essere un indice di disordine documentale o un elemento istruttorio rilevante, ma non basta di per sé a travolgere l’esito dello scrutinio.

11) Il “voto in itinere” inserito sul registro ha valore di provvedimento amministrativo impugnabile o è una mera annotazione interna?

In linea generale, il voto in itinere ha natura di annotazione valutativa interna al percorso didattico, non di provvedimento amministrativo finale immediatamente lesivo.

La giurisprudenza converge sul punto: il registro verbalizza l’andamento e il rendimento dell’alunno nel corso dell’anno, mentre la decisione giuridicamente conclusiva è quella assunta dal consiglio di classe in sede di scrutinio.

Conseguenza

  • il voto in itinere, da solo, normalmente non è l’atto finale impugnabile;
  • può però avere rilievo probatorio o istruttorio nel contestare la coerenza della valutazione finale;
  • se falsificato o alterato, resta comunque giuridicamente rilevante sul piano penale e disciplinare, proprio perché inserito in un atto pubblico.

La Cassazione n. 34479/2021 ha inoltre precisato che le valutazioni periodiche non sono espressione di discrezionalità assoluta del docente, ma devono rispettare obiettivi e standard formativi predeterminati, con esigenze di trasparenza e tempestività .

12) Il dirigente può disattivare automaticamente la firma dopo 10 minuti dall’inizio della lezione? 

 

Una circolare di un Istituto ha imposto la disattivazione automatica della funzione di firma sul registro elettronico dopo 10 minuti dall’inizio di ogni lezione, dichiaratamente «per contrastare ritardi nella firma del registro».

Perché la circolare è giuridicamente problematica

Sul piano del diritto del lavoro:

  • La misura non trova fondamento in norme di legge, regolamentari o contrattuali: il CCNL non prevede limitazioni temporali della funzione di firma del registro;
  • come chiarito dal Tribunale di Catania n. 2405/2025 , la modifica delle modalità operative del registro (inclusa la scelta del software e delle sue funzionalità) spetta al Consiglio di Istituto e al Collegio dei Docenti, non al dirigente scolastico in via unilaterale;
  • la circolare è stata adottata senza preventivo confronto sindacale, in violazione degli obblighi del CCNL.

Sul piano della responsabilità civile e penale:

  • Il blocco della firma impedisce la registrazione in tempo reale di ingressi in ritardo, uscite anticipate, emergenze e infortuni;
  • ciò pone problemi rispetto all’obbligo di vigilanza del docente ex art. 2048 c.c., che richiede la documentazione puntuale della presenza degli alunni;
  • in caso di incidente avvenuto dopo il blocco della firma, la mancata annotazione potrebbe essere usata come elemento a carico del docente in un giudizio civile.

Sul piano disciplinare:

  • la circolare configura di fatto una sanzione tecnica collettiva preventiva — il docente che non firma entro 10 minuti è automaticamente inadempiente — in assenza di previsione contrattuale e in violazione del principio di tipicità delle sanzioni disciplinari.

Come deve comportarsi il docente

  1. Non subire passivamente: la circolare è contestabile ed è già oggetto di diffida sindacale;
  2. Inviare comunicazione scritta al dirigente ogni volta che l’impossibilità di firmare entro 10 minuti dipenda da cause non imputabili al docente (ritardi nello spogliatoio, problemi tecnici, situazioni di emergenza);
  3. Coinvolgere la RSU di istituto per richiedere la revoca o la modifica della circolare tramite contrattazione;
  4. Conservare traccia documentale di ogni episodio di impossibilità, a tutela in eventuali procedimenti disciplinari.

Conclusioni operative per i docenti

Sul registro elettronico circolano molti equivoci. Le regole essenziali, invece, sono abbastanza chiare.

Da ricordare

  1. Il registro è un atto pubblico nelle sue componenti attestative essenziali.
  2. Modificare non è sempre illecito, ma alterare scientemente il vero può integrare falso ideologico o materiale ex artt. 476, 479 c.p. e documento informatico ex art. 491-bis c.p. .
  3. La scuola è titolare del trattamento dei dati e risponde per l’organizzazione del sistema e per le violazioni privacy, anche quando causate da errore del singolo docente.
  4. Note e dati dei minori non possono essere visibili indiscriminatamente: la pubblicazione dei voti online e la visibilità di informazioni riservate a soggetti non legittimati è illecita e sanzionata.
  5. Username e password non equivalgono a firma digitale qualificata, ma il registro ha efficacia probatoria anche senza firma qualificata, purché il sistema garantisca tracciabilità e sicurezza .
  6. Il docente non deve supplire con mezzi personali a carenze di rete o strumentazione .
  7. Misure tecniche unilaterali del dirigente (come il blocco temporale della firma) sono giuridicamente contestabili se non previste da norme o contratti e adottate senza confronto sindacale.
  8. Esiste il diritto alla disconnessione, riconosciuto dal CCNL, e l’uso del registro fuori orario non può diventare una reperibilità continua.
  9. I vizi formali del registro non annullano automaticamente una bocciatura, perché conta l’esito finale del procedimento valutativo.
  10. L’accesso non autorizzato al registro da parte di terzi— inclusi studenti — può integrare il reato di accesso abusivo ex art. 615-ter c.p., la cui configurabilità prescinde dall’evento di danno.

Il vero nodo, dunque, non è essere “pro” o “contro” il registro elettronico. Il punto è diverso: usarlo in modo giuridicamente corretto, tecnicamente sicuro e organizzativamente sostenibile — e pretendere che le istituzioni scolastiche ne garantiscano le condizioni.

Sciopero 2 ottobre 2026

Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ufficio di Gabinetto

AVVISO DI SCIOPERO

Si comunica che il CSLE, con adesione del FI-SI, ha proclamato uno sciopero plurisettoriale, che interessa anche il settore “Scuola” del Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca, per l’intera giornata del 2 ottobre 2026

DPCM 13 luglio 2026

Contro il DPCM 13 luglio 2026: cosa possono fare professori universitari e altri dipendenti pubblici

 Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

Il DPCM 13 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2026, ha disposto l’adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato con decorrenza 1° gennaio 2026, fissando l’incremento nella misura del 2,48%.

Per quanto qui interessa, il decreto incide direttamente anche su professori e ricercatori universitari, prevedendo che: “Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi … sono incrementate in misura pari al 2,48 per cento.”.

La domanda che molti si stanno ponendo è se tale DPCM possa essere impugnato davanti al TAR, in particolare da professori universitari, ricercatori e, più in generale, da altri soggetti appartenenti al pubblico impiego non contrattualizzato direttamente incisi dal provvedimento.

La risposta, in linea di principio, è sì: il ricorso appare giuridicamente proponibile, purché sorretto da un interesse concreto e da censure puntuali sul metodo di calcolo utilizzato dall’amministrazione.

1. Cosa prevede il DPCM 13 luglio 2026

Il decreto recepisce la comunicazione ISTAT del 4 marzo 2026e stabilisce l’adeguamento retributivo del personale non contrattualizzato nella misura del 2,48%, con effetto dal 1° gennaio 2026.

Secondo la documentazione fornita dall’utente, il provvedimento riguarda il personale rientrante nel meccanismo previsto dall’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e quindi, tra gli altri, docenti e ricercatori universitari.

In particolare, il documento giornalistico riepilogativo segnala che: “Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2026 … aumenta dal 1° gennaio 2026 stipendi, indennità integrativa speciale e assegni fissi del personale pubblico non contrattualizzato del 2,48%.”.

2. Qual è la base normativa dell’adeguamento

La disciplina di riferimento è l’art. 24, comma 1, della legge n. 448/1998, che prevede l’adeguamento annuale degli stipendi del personale non contrattualizzato in ragione degli incrementi medi calcolati dall’ISTAT .

Per i docenti universitari, tale meccanismo continua a rilevare anche nel vigente assetto normativo, come confermato dal D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, il cui art. 5 dispone: “Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , le tabelle di cui agli allegati 1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi delI’ articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.”

Ne consegue che il DPCM non è un atto libero o discrezionale nel risultato: esso deve applicare correttamente il criterio legale di adeguamento.

3. Perché si parla di possibile illegittimità del calcolo ISTAT

Il cuore della contestazione riguarda il metodo di calcoloutilizzato per determinare il 2,48%.

Secondo la ricostruzione contenuta nella documentazione fornita dall’utente, la censura principale è questa: “Il ricorso avrà ad oggetto il riconoscimento del diritto all’applicazione di un indice calcolato secondo la media matematica (aritmetica) e non secondo una media ponderata, in conformità a quanto previsto dall’art. 24, comma 1, della legge n. 448/1998.”.

La stessa tesi è stata espressa anche in sede sindacale nei seguenti termini: “l’ISTAT avrebbe fatto riferimento a una media pesata, anziché alla media aritmetica, che è invece quella prescritta dalla legge.”.

Accanto a questo profilo, vengono spesso prospettate anche altre censure:

  • esclusione di alcune voci retributive dalla base di calcolo;
  • mancata considerazione di tutte le categorie rilevantidel pubblico impiego;
  • difetto di istruttoria dell’ISTAT e dell’amministrazione procedente.

4. I precedenti favorevoli: Consiglio di Stato e TAR Lazio

Il dato più interessante è che questa linea difensiva non è teorica, ma trova oggi un supporto giurisprudenziale molto serio.

a) Il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, in materia di adeguamento stipendiale della magistratura, ha affermato che il riferimento normativo alle categorie del pubblico impiego: “non consente alcuna operazione di carattere manipolativo volta ad escludere alcune categorie”

e ha aggiunto che: “L’istruttoria condotta dall’Istituto si rivela dunque inadeguata e carente anche con riferimento all’assunzione a doveroso parametro, in base al chiaro tenore letterale delle norme, di tutte le categorie di dipendenti che devono essere monitorate ai fini dell’adeguamento triennale stesso…”

Sempre il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato, con specifico riguardo al criterio matematico, che: “compete all’amministrazione verificare, con adeguata istruttoria, il risultato ottenuto tramite la corretta applicazione del parametro della media aritmetica non ponderata”

Questi principi, pur resi nel contesto della magistratura, sono particolarmente rilevanti anche per il personale universitario, perché ruotano attorno allo stesso problema: la corretta applicazione della norma primaria che disciplina l’adeguamento retributivo del personale non contrattualizzato .

b) Il TAR Lazio

Anche il TAR Lazio ha confermato tale impostazione. In una pronuncia del 2026, il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze relative:

  • all’uso della media ponderata anziché di quella aritmetica;
  • alla mancata inclusione di tutte le voci e categorie rilevanti;
  • alla carenza dell’istruttoria amministrativa .

Molto chiaro, sul punto, è anche il materiale estratto dalla sentenza TAR Lazio depositata dall’utente, secondo cui:

“Il dato normativo prescrive, pertanto, di utilizzare come base di calcolo l’incremento medio delle categorie contrattuali e di applicare la media aritmetica tra categorie (intese come unità statistiche), senza poter riconoscere un peso al numero dei dipendenti della categoria.”.

e ancora:

“il trattamento economico complessivo comprende ogni componente corrisposta al lavoratore per il servizio prestato, a prescindere dal fondamento causale e dalla funzione… devono essere considerate anche tutte le voci di carattere ‘accessorio e variabile’ e tutti gli emolumenti comunque e a qualsiasi titolo corrisposti nel pubblico impiego, senza distinzioni, limitazioni ed esclusioni di sorta.”.

5. Questi precedenti valgono anche per i professori universitari?

In termini strettamente tecnici, non automaticamente, perché le sentenze richiamate riguardano vicende diverse e categorie differenti.

Tuttavia, sotto il profilo argomentativo, i precedenti sono molto significativi. La ragione è semplice: anche i professori universitari rientrano tra i soggetti cui si applica il meccanismo di adeguamento del personale non contrattualizzato .

Lo stesso materiale depositato dall’utente richiama espressamente i professori universitari come categoria interessata dalla disciplina:

“L’art. 24 disciplina, al comma 1, la retribuzione dei c.d. dipendenti pubblici non contrattualizzati. Si tratta, nella specie, di particolari categorie (quali i dirigenti apicali delle forze armate e di polizia o i professori universitari)…”.

Dunque, se il DPCM del 2026 fosse stato costruito mediante un metodo statistico incompatibile con il criterio legale, o attraverso un’istruttoria incompleta, il ricorso al TAR avrebbe una base giuridica non meramente congetturale.

6. Chi può proporre il ricorso

I soggetti maggiormente interessati sono:

  • professori ordinari e associati;
  • ricercatori universitari;
  • altri appartenenti al personale pubblico non contrattualizzato destinatario diretto del DPCM.

Per “altri dipendenti del comparto pubblico” occorre però una precisazione importante: il DPCM del 13 luglio 2026 riguarda il personale non contrattualizzato, non l’intero pubblico impiego contrattualizzato. Pertanto, la proponibilità del ricorso è immediatamente configurabile soprattutto per chi sia direttamente inciso dal decreto.

7. Quali motivi di ricorso possono essere prospettati

Ebbene, i motivi potenzialmente deducibili sono soprattutto i seguenti:

1. Violazione dell’art. 24 della legge n. 448/1998

Se il calcolo è stato effettuato mediante media ponderata e non media aritmetica, si prospetta una violazione diretta del criterio legale come interpretato dalla più recente giurisprudenza [Nota.doc].

2. Difetto di istruttoria

Se l’ISTAT o la Presidenza del Consiglio hanno utilizzato una base informativa incompleta, omettendo categorie o componenti retributive rilevanti, il provvedimento potrebbe risultare viziato per istruttoria insufficiente.

3. Eccesso di potere per illogicità e travisamento

L’adozione di un metodo non coerente con la norma primaria può integrare anche un vizio di eccesso di potere, specie se il risultato finale comprime l’adeguamento dovuto.

4. Omessa considerazione dell’intero trattamento economico rilevante

Secondo l’orientamento giurisprudenziale formatosi nei casi analoghi, l’amministrazione non può selezionare arbitrariamente le sole componenti considerate più agevoli da rilevare.

8. Quali effetti potrebbe avere una decisione favorevole

Una eventuale sentenza di accoglimento potrebbe portare:

  • all’annullamento del DPCM e degli atti presupposti impugnati;
  • all’obbligo per l’amministrazione di riformulare i conteggi secondo i criteri corretti;
  • alla corresponsione dei conguagli retributivieventualmente spettanti.

Nei precedenti analoghi, il giudice amministrativo ha anche precisato che, nelle more del ricalcolo, i provvedimenti impugnati possono continuare a produrre effetti e che gli importi già corrisposti non sono ripetibili, fermo il diritto ai successivi conguagli in aumento .

9. Conclusioni

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale oggi disponibile, il ricorso al TAR contro il DPCM 13 luglio 2026appare una strada seriamente praticabile per i professori universitari, i ricercatori e gli altri soggetti del pubblico impiego non contrattualizzato direttamente destinatari dell’adeguamento del 2,48%.

Il punto centrale non è contestare l’esistenza dell’adeguamento, ma verificare se esso sia stato calcolato correttamente secondo la legge. E oggi, dopo le più recenti pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, la questione della media aritmetica, della completezza della base di calcolo e della pienezza dell’istruttoria non può più essere considerata marginale.

In altre parole: il DPCM è impugnabile non perché sfavorevole in astratto, ma perché potrebbe essere il risultato di un procedimento tecnicamente e giuridicamente viziato.

Per il personale universitario interessato, il nodo decisivo resta quindi duplice: verificare la propria legittimazione e rispettare rigorosamente i termini di impugnazione.

Assegnazioni dei docenti alle classi

IL POTERE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI AI DOCENTI: LIMITI DIRIGENZIALI, DIRITTI COLLEGIALI E STRUMENTI DI TUTELA

di Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

Il momento dell’assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni e ai plessi rappresenta, ogni anno, uno dei passaggi più delicati della vita scolastica. È anche uno degli ambiti nei quali più frequentemente si genera contenzioso, perché qui si incontrano esigenze organizzative, tutela della continuità didattica, aspettative professionali dei docenti e limiti giuridici all’azione dirigenziale.

L’idea, ancora diffusa, secondo cui il Dirigente Scolastico potrebbe “decidere tutto da solo” non trova conferma nell’ordinamento. Al contrario, il quadro normativo e giurisprudenziale dimostra che l’assegnazione delle classi è sì atto gestionale del dirigente, ma è un atto che deve formarsi nel rispetto di una procedura vincolata, di criteri predeterminati e di obblighi di motivazione.


1.                  Il Dirigente Scolastico può decidere tutto da solo o ci sono dei limiti?

La risposta è no.

L’assegnazione dei docenti alle classi rientra certamente nei poteri organizzativi del Dirigente Scolastico, alla luce degli artt. 5 e 25 del D.Lgs. 165/2001, nonché dell’art. 396 del D.Lgs. 297/1994. Tuttavia, questi poteri non sono né assoluti né arbitrari.

La disciplina di riferimento individua una precisa distribuzione di competenze:

  • il Consiglio di Istituto fissa i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti;
  • il Collegio dei Docenti formula le proposte didattiche e tecniche sull’assegnazione;
  • il Dirigente Scolastico adotta il provvedimento finale, ma deve farlo sulla base di tali criteri e proposte.

Il principio è stato espresso in modo chiaro anche nella giurisprudenza della Cassazione del 2020: “l’assegnazione dei docenti alle classi deve essere effettuata applicando rigorosamente i criteri fissati dal Consiglio di istituto e tenendo nel debito conto il parere del Collegio dei docenti.”.

Dunque, il dirigente non agisce con “atto di mero imperio”, ma con un atto di organizzazione che deve essere coerente con il procedimento collegiale e con i principi di correttezza e buona fede.


2. La continuità didattica è un diritto del docente o solo degli alunni?

La continuità didattica non è, in senso proprio, un diritto soggettivo assoluto del docente. È soprattutto un valore funzionale all’interesse degli alunni e alla qualità del percorso educativo.

Per questo motivo essa costituisce un criterio di forte rilievo, spesso prioritario, ma non inderogabile. Anche i regolamenti interni più accurati chiariscono che la continuità è importante, ma non assoluta: “La continuità didattica non costituisce criterio assoluto… pertanto non è criterio strettamente vincolante.”.

In termini pratici, ciò significa che:

  • il docente non può pretendere automaticamente la conferma sulla stessa classe;
  • il dirigente non può però sacrificare la continuità in modo immotivato;
  • ogni deroga deve essere sorretta da ragioni reali: esigenze organizzative, riequilibrio dei carichi, tutela del clima di classe, specifiche necessità didattiche, incompatibilità documentate, modifiche dell’organico.

La continuità, quindi, non è un “diritto di proprietà” del docente sulla classe, ma nemmeno un criterio meramente ornamentale.


3. Quali regole deve seguire il Preside per non commettere un abuso?

Per evitare di incorrere in illegittimità, il Dirigente Scolastico deve rispettare almeno quattro regole fondamentali.

a) Rispettare la sequenza procedimentale

Prima vengono deliberati i criteri dal Consiglio di Istituto, poi intervengono le proposte del Collegio dei Docenti, infine il dirigente dispone le assegnazioni.

b) Motivare gli scostamenti

Se il dirigente intende discostarsi dai criteri o dalle proposte collegiali, deve spiegare perché. “Qualora il dirigente decida di discostarsi dai criteri definiti dal consiglio di istituto e dalle conseguenti proposte del collegio docenti, deve motivare adeguatamente la scelta effettuata, in riferimento ai presupposti di fatto e diritto che lo hanno spinto a discostarsi da quanto stabilito dagli organi collegiali.”.

c) Operare con trasparenza

La pubblicazione dei criteri, delle graduatorie interne rilevanti e del provvedimento finale è essenziale anche sotto il profilo anticorruzione. Non a caso: “La Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 include l’assegnazione dei docenti alle classi tra i processi a maggior rischio corruttivo all’interno delle istituzioni scolastiche.”.

d) Evitare finalità improprie

L’assegnazione non può essere usata come misura punitiva mascherata, né per isolare un docente, né per premiare altri al di fuori dei criteri approvati. L’atto, se discriminatorio, ritorsivo o immotivatamente penalizzante, è esposto a censura giudiziale.


4. Il punteggio in graduatoria d’istituto conta qualcosa nell’assegnazione delle classi?

Sì, conta, ma non sempre nello stesso modo.

Il punteggio della graduatoria interna d’istituto non attribuisce di per sé un diritto assoluto a scegliere la “migliore” classe. Tuttavia, esso assume rilievo:

  • nei casi di concorrenza tra più docenti per la medesima assegnazione;
  • nelle assegnazioni a plessi o sedi situati in comuni diversi;
  • quando i criteri adottati dalla scuola prevedano il richiamo espresso alla graduatoria.

Molti regolamenti scolastici, del resto, prevedono espressamente il ricorso alla graduatoria interna in caso di domande concorrenti.

Quindi: il punteggio non governa da solo l’assegnazione, ma è uno dei criteri oggettivi che il dirigente deve considerare, soprattutto quando occorre stabilire priorità tra docenti in posizione comparabile.


5. Chi ha la Legge 104 ha diritto a scegliere la classe o il plesso prima degli altri?

La risposta richiede una distinzione.

La Legge 104/1992 riconosce tutele forti nella scelta della sede di servizio e nella permanenza presso la sede, ma non si traduce automaticamente in un diritto incondizionato alla scelta della specifica classe o del plesso interno alla medesima istituzione scolastica.

Pertanto:

  • se si tratta di scelta della sede scolastica o del comune, la tutela è particolarmente intensa;
  • se invece si tratta di ripartizione interna tra classi, sezioni o plessi dello stesso istituto, il dirigente deve tenere in grande considerazione la situazione tutelata, ma resta tenuto a bilanciare con i criteri generali e con le esigenze organizzative.

Ne consegue che il docente beneficiario di tutela ex Legge 104 non acquisisce, solo per questo, un potere assoluto di opzione sulla classe più gradita; tuttavia una sua assegnazione logisticamente gravosa, irragionevole o incompatibile con le esigenze assistenziali richiede motivazione particolarmente accurata.


6. Cosa succede se vengo assegnato a un plesso distaccato o periferico?

L’assegnazione a un plesso distaccato rientra nel potere organizzativo del dirigente, ma non è una scelta libera da vincoli.

Quando il plesso si trova in comune diverso rispetto alla sede di organico, assumono rilievo i criteri del contratto sulla mobilità e della contrattazione di istituto, con particolare attenzione a:

  • continuità didattica;
  • graduatoria interna;
  • precedenze riconosciute dalla normativa e dal CCNI;
  • modalità definite a livello di istituzione scolastica.

Un’assegnazione a sede periferica può quindi essere legittima, ma diventa contestabile se:

  • viola la graduatoria senza motivo;
  • ignora precedenze o tutele specifiche;
  • determina un aggravio irragionevole non spiegato;
  • contraddice i criteri deliberati.

7. Se ho un part-time come si deve regolare la scuola? Se è un part-time al 50%, su quanti giorni e plessi posso lavorare?

Nel part-time il principio guida deve essere la coerenza della prestazione ridotta con la finalità del rapporto a tempo parziale.

Le fonti contrattuali sul lavoro a tempo parziale impongono che l’articolazione dell’orario sia ragionevole, non dispersiva e compatibile con la riduzione della prestazione.

Per un part-time al 50%, in termini pratici:

  • l’orario dovrebbe essere concentrato, di regola, su un numero contenuto di giorni;
  • la frammentazione su troppi giorni contraddice la ratio stessa del part-time;
  • la distribuzione su più plessi va evitata, salvo comprovata necessità organizzativa.

In particolare, imporre a un docente al 50% una prestazione spezzettata su numerosi giorni o su più plessi lontani può risultare sproporzionato e quindi contestabile sotto il profilo della ragionevolezza, della buona fede contrattuale e della corretta organizzazione del servizio.


8. Come posso contestare un’assegnazione che ritengo ingiusta o illegittima?

Il docente ha a disposizione sia strumenti interni sia strumenti giudiziali.

a) Richiesta di accesso e motivazione

Prima di tutto è opportuno chiedere formalmente:

  • i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto;
  • le proposte del Collegio dei Docenti;
  • la graduatoria interna, se rilevante;
  • il provvedimento di assegnazione e la sua motivazione.

b) Reclamo scritto

Secondo la prassi ricostruita dalla dottrina operativa, il docente può proporre un reclamo scritto entro 15 giorni dalla notifica o pubblicazione, contestando i vizi dell’atto.

c) Ricorso al giudice del lavoro

In caso di mancato accoglimento, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di atto datoriale nel pubblico impiego privatizzato.

La Cassazione ha affermato un principio molto importante: “nel rapporto di pubblico impiego privatizzato la violazione delle regole procedimentali, che costituiscono specificazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro”.

Questo significa che il docente può dolersi della violazione della procedura anche senza dover dimostrare, in termini assoluti, di avere un diritto soggettivo perfetto alla specifica classe richiesta.


9. Checklist di legittimità, errori più frequenti e difesa concreta del docente

Sul piano pratico, il contenzioso sull’assegnazione delle classi si concentra quasi sempre su alcuni vizi ricorrenti. È utile allora disporre di una vera e propria checklist di controllo.

A. Quando l’assegnazione è sospetta di illegittimità

L’atto merita particolare verifica se ricorre anche uno solo dei seguenti elementi:

  1. mancano i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto oppure non risultano pubblicati;
  2. il Collegio dei Docenti non è stato coinvolto o le sue proposte non sono state considerate;
  3. la continuità didattica è stata interrotta senza spiegazione;
  4. la graduatoria interna è stata ignorata in situazioni di concorrenza o di assegnazione ai plessi esterni;
  5. la motivazione è assente, stereotipata o meramente apparente;
  6. l’assegnazione appare punitiva o discriminatoria, specie se segue contrasti interni, segnalazioni o dissensi del docente;
  7. il docente part-time viene spezzettato su troppi giorni o plessi, senza necessità chiaramente esplicitata.

B. Gli errori più frequenti dei dirigenti scolastici

Dall’esperienza applicativa e dal contenzioso emergono alcuni errori tipici:

  • assegnare le classi prima dell’organico definitivo o senza chiaro quadro delle disponibilità;
  • usare criteri non deliberati, o peggio, criteri variabili da docente a docente;
  • non verbalizzare adeguatamente le ragioni dello scostamento dai criteri;
  • non lasciare traccia documentale delle richieste, preferenze, incompatibilità o osservazioni dei docenti;
  • confondere il potere organizzativo con una libertà assoluta di scelta, in contrasto con l’insegnamento della Cassazione.

C. Quali documenti deve procurarsi il docente

Chi intende contestare efficacemente l’assegnazione dovrebbe acquisire subito:

  • delibera del Consiglio di Istituto sui criteri;
  • verbale o estratto del Collegio dei Docenti con proposte;
  • provvedimento di assegnazione firmato dal dirigente;
  • eventuale graduatoria interna d’istituto;
  • comunicazioni interne, desiderata, richieste di cambio plesso o classe;
  • documentazione relativa a part-time, Legge 104, precedenze, esigenze di salute o assistenza;
  • eventuali prove di disparità di trattamento rispetto ad altri docenti.

D. La lezione della Cassazione 11548/2020

La pronuncia del 2020 ha segnato un punto fermo: la lesione procedimentale non è un vizio secondario, ma può rendere illegittima l’intera assegnazione.

Non a caso è stato osservato che: “la assegnazione delle classi era stata disposta dal dirigente scolastico senza consultare gli organi scolastici”.

Ed è proprio questa omissione ad aver confermato che il dirigente non può sostituire con una decisione solitaria il circuito di legalità interna costruito dagli organi collegiali.


10. Conclusioni

La domanda da cui siamo partiti — se il Dirigente Scolastico possa decidere tutto da solo — trova quindi una risposta giuridicamente precisa: no, non può.

Può certamente organizzare il servizio e adottare il provvedimento finale, ma deve farlo:

  • nel rispetto dei criteri del Consiglio di Istituto;
  • tenendo conto delle proposte del Collegio dei Docenti;
  • motivando gli eventuali scostamenti;
  • applicando i principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e buona fede.

La continuità didattica tutela anzitutto gli alunni; il punteggio in graduatoria rileva in specifiche situazioni comparative; la Legge 104 non attribuisce automaticamente il diritto di scegliersi la classe, ma impone una valutazione attenta della posizione del docente; il part-time deve essere organizzato in modo non irragionevolmente gravoso; e l’assegnazione illegittima può essere contestata con strumenti precisi, interni e giudiziali.

In definitiva, la scuola dell’autonomia non è la scuola della discrezionalità senza regole. È, al contrario, un’amministrazione complessa nella quale anche l’atto organizzativo apparentemente più “interno”, come l’assegnazione delle classi, resta sottoposto al diritto.

Incarichi esterni nelle istituzioni scolastiche

Incarichi esterni nelle istituzioni scolastiche: limiti, pensionati, procedure e rischi di illegittimità

Avv. Gianfranco Nunziata

Il conferimento di incarichi esterni da parte delle istituzioni scolastiche è uno di quei temi nei quali la prassi amministrativa tende spesso a semplificare ciò che, sul piano giuridico, semplificabile non è. Dietro un incarico di modesto importo, dietro una prestazione occasionale, dietro l’urgenza di risolvere un problema tecnico o organizzativo, si muovono in realtà principi fondamentali dell’azione amministrativa: imparzialità, buon andamento, trasparenza, corretta programmazione delle risorse umane, legalità della spesa e responsabilità contabile.

Le fonti normative e applicative oggi disponibili consegnano un quadro molto netto: il ricorso all’esterno è possibile, ma solo entro limiti rigorosi. E tali limiti si fanno ancora più stringenti quando l’incarico riguardi attività che appaiono riconducibili all’ordinaria amministrazione scolastica oppure venga conferito a soggetti già collocati in quiescenza.

L’incarico esterno è un’eccezione, non una modalità ordinaria di gestione

Il primo dato da ribadire è sistematico. L’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali di lavoro autonomo solo “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, purché ricorrano presupposti tassativi: coerenza dell’oggetto con le competenze dell’amministrazione, impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne, temporaneità e alta qualificazione della prestazione, preventiva determinazione di durata, oggetto e compenso.

Il Quaderno ministeriale n. 3, dedicato proprio agli incarichi individuali nelle scuole, recepisce questa impostazione e la traduce in termini operativi: la scuola deve prima verificare il personale interno, poi eventualmente ricorrere a collaborazioni plurime, e soltanto in via ulteriore rivolgersi all’esterno.

Ne consegue una regola di fondo spesso disattesa nella prassi: l’incarico esterno non è uno strumento di comodità gestionale, ma un istituto derogatorio e residuale.

Il divieto più importante: non si esternalizzano le attività ordinarie

Nel settore scolastico il limite è ulteriormente rafforzato dal D.I. 129/2018. L’art. 43, comma 3, pone un divieto espresso: “E’ fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attivita’ che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attivita’ ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonche’ la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.”.

Questa disposizione è centrale. Essa impedisce alle scuole di trasferire all’esterno compiti che spettano normalmente al personale docente, ATA o amministrativo. L’eccezione riguarda soltanto i contratti con esperti per particolari attività e insegnamenti, cioè per apporti specialistici realmente funzionali all’arricchimento dell’offerta formativa o a specifici progetti.

Il criterio decisivo, dunque, non è il nome dato all’incarico, ma il suo contenuto effettivo. Anche le più recenti indicazioni ANAC, richiamate nella documentazione, insistono proprio su questo punto: nella qualificazione dell’affidamento prevale la sostanza del rapporto sulla formula adoperata dall’amministrazione.

Ricognizione interna e comparazione: due passaggi distinti

Molte criticità nascono dall’equivoco secondo cui la sola ricognizione interna infruttuosa legittimerebbe automaticamente l’affidamento diretto all’esterno. Non è così.

La ricognizione interna serve ad accertare che la scuola non possa far fronte all’esigenza con il proprio personale. Ma, una volta esclusa tale possibilità, si apre normalmente una seconda fase: quella della procedura comparativa.

Difatti: “l’infruttuosità dell’indagine endogena costituisce, invero, unicamente il presupposto giuridico per poter rivolgere l’istanza di acquisizione di servizi al mercato esterno. Essa fa sorgere in capo all’ente procedente l’obbligo ineludibile di indire una procedura di valutazione comparativa, ai sensi del comma 6‑bis del citato articolo 7 del Testo Unico sul Pubblico Impiego.” .

Il Quaderno ministeriale conferma che l’avviso pubblico costituisce la via ordinaria, mentre l’affidamento diretto rappresenta una deroga eccezionale, ammissibile solo in situazioni puntualmente motivate, come unicità della prestazione o procedura andata deserta.

Per questa ragione, una nota documentale che affermi espressamente che non è stato fatto alcun bando assume rilievo non secondario: non prova da sola ogni illegittimità, ma rende particolarmente intensa l’esigenza di motivare la deroga al modello comparativo.

Il ruolo del Consiglio d’Istituto non sostituisce i presupposti di legge

Nelle scuole il dirigente non opera in un vuoto ordinamentale. L’art. 45 del D.I. 129/2018 attribuisce al Consiglio d’Istituto competenze deliberative in materia negoziale; occorre in particolare la necessità che i criteri e i limiti degli incarichi siano previamente definiti dall’organo collegiale.

Ciò però non significa che una delibera del Consiglio basti, da sola, a rendere legittimo qualsiasi incarico. La delibera è la cornice. Restano comunque indispensabili:

  • la concreta verifica dell’assenza di professionalità interne;
  • la coerenza dell’oggetto con i fini istituzionali;
  • la natura temporanea e qualificata della prestazione;
  • la determinazione preventiva di durata, oggetto e compenso;
  • la comparazione, salvo deroga effettiva e motivata.

Quali attività possono essere affidate all’esterno

Sul piano sostanziale, le attività esternalizzabili sono quelle che presentano un apporto specialistico personale, non sostituibile dalle risorse interne e funzionale all’attività istituzionale della scuola. Il Quaderno ministeriale e le guide operative richiamano, tra i casi ricorrenti, esperti madrelingua, psicologi, formatori, RSPP, medico competente, consulenti informatici, esperti musicali, tutor o specialisti di progetto.

In questi casi l’apporto esterno è ammissibile in quanto realmente aggiuntivo, specialistico e coerente con finalità formative, di sicurezza o progettuali.

Diverso è il caso in cui il contratto venga utilizzato per coprire attività amministrative ordinarie, esecutive o tipiche dell’ufficio di segreteria. In tale ipotesi la scuola entra in una zona di forte criticità, perché il rischio è quello di usare il lavoro autonomo come sostituto improprio dell’organizzazione ordinaria.

Pensionati: il divieto generale e la logica dell’interpretazione restrittiva

Il tema più sensibile è quello degli incarichi a soggetti in quiescenza. L’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 stabilisce il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi di studio e consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo.

La norma, come confermato dalla Corte dei conti, non guarda soltanto agli ex dipendenti della stessa amministrazione, ma in via generale a tutti i soggetti già titolari di pensione. La relativa ratio è duplice: contenimento della spesa e ricambio generazionale.

La giurisprudenza e la prassi hanno però chiarito che il divieto va interpretato restrittivamente: colpisce solo le tipologie espressamente vietate e non può essere esteso analogicamente. Il punto decisivo, ancora una volta, è l’oggetto sostanziale dell’incarico.

L’articolo specialistico prodotto in atti lo sintetizza così:

“ai fini dell’applicazione dei divieti occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l’oggetto dell’incarico.”.

Cosa può fare, allora, un pensionato per una scuola

La distinzione ormai abbastanza stabile.

1. Incarichi vietati a titolo oneroso

Sono vietati, se retribuiti:

  • incarichi di studio;
  • incarichi di consulenza;
  • incarichi dirigenziali o direttivi;
  • cariche di governo.

2. Incarichi gratuiti

Le collaborazioni rientranti nelle categorie vietate possono essere consentite solo a titolo gratuito, con eventuale rimborso di spese documentate, nei limiti di legge.

3. Docenza e formazione

Le norme applicative ammettono, invece, gli incarichi di docenza e formazione, purché siano reali, puntualmente descritti e non usati come schermo per attività diverse.

Quindi: “Il personale pensionato non può ricevere incarichi di consulenza. Può solo ricevere incarichi di docenza e formazione.”.

4. Affiancamento e supporto operativo

Più recente è l’apertura, registrata da alcune deliberazioni regionali della Corte dei conti, per attività temporanee di affiancamento, assistenza e primo supporto, purché non degenerino in consulenza specialistica.

Il limite è espresso in questi termini: “l’assistenza non comporti studio e consulenza; ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale”.

Questa apertura, però, non va sopravvalutata. Più l’attività affidata al pensionato viene descritta come specialistica, tecnica o amministrativamente qualificata, più cresce il rischio di rientrare nell’area vietata.

Durata, oggetto e compenso: elementi essenziali

L’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 richiede che durata, oggetto e compenso siano determinati preventivamente. Il Quaderno ministeriale ribadisce che la temporaneità è un requisito strutturale, non un dato formale.

Di conseguenza, un incarico privo di precisa delimitazione temporale o con oggetto generico si espone a una seria contestazione di legittimità. La diffida in atti collega proprio alla mancanza del termine finale un possibile vizio di nullità per indeterminatezza dell’oggetto.

Il punto è di sistema: la collaborazione esterna non può trasformarsi in un sostituto continuativo dell’organizzazione scolastica.

Le somme utilizzabili e il costo reale dell’incarico

Sul piano contabile, la scuola può utilizzare solo somme coerenti con il programma annuale, con il PTOF e con i criteri fissati dal regolamento o dalle delibere interne.

Le guide operative riportano inoltre alcuni parametri orientativi:

  • docenza: 35 euro lordo dipendente, 46,44 euro lordo Stato;
  • ore funzionali: 17,50 euro lordo dipendente, 23,22 euro lordo Stato;
  • formazione del personale: 44,84 euro lordo Stato.

Quanto al trattamento fiscale:

  • si applica normalmente la ritenuta d’acconto IRPEF del 20%;
  • oltre i 5.000 euro annui scatta l’obbligo contributivo verso la Gestione separata INPS;
  • l’IRAP grava sull’amministrazione scolastica, quale soggetto passivo.

Su questo ultimo punto: “Soggetti passivi IRAP infatti sono, tra gli altri, le Amministrazioni dello Stato (Istituzioni scolastiche comprese), come indicato all’art. 3, comma 2, lett. E-bis del D.Lgs. 446/1997, che la calcolano su tutti gli emolumenti corrisposti al proprio personale, dipendente o estraneo all’amministrazione.”.

La pubblicazione in Amministrazione Trasparente non sana i vizi genetici

Le scuole sono tenute agli obblighi di trasparenza sugli incarichi esterni e sui relativi compensi. Tuttavia la pubblicazione successiva dell’incarico non sana eventuali vizi originari.

Se mancano i presupposti sostanziali dell’art. 7, comma 6, se non vi è stata adeguata ricognizione interna, se l’oggetto è ordinario o se la comparazione è stata omessa senza valida motivazione, la trasparenza successiva non trasforma l’atto in legittimo.

Le conseguenze dell’illegittimità

Il conferimento illegittimo di un incarico esterno non è una mera irregolarità.

Le possibili conseguenze sono almeno quattro.

1. Invalidità del contratto

La violazione dei presupposti legali può incidere sulla validità dell’affidamento, soprattutto se risultano indeterminati elementi essenziali come oggetto e durata.

2. Annullamento in autotutela

L’amministrazione può essere sollecitata ad annullare d’ufficio il provvedimento ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, ove emergano violazioni manifeste dei presupposti normativi.

3. Responsabilità erariale

L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 collega espressamente ai contratti stipulati in violazione della norma la nullità e la responsabilità erariale. Anche la giurisprudenza contabile ribadisce che il ricorso improprio al lavoro autonomo può integrare danno erariale.

4. Contenzioso e richiesta risarcitoria

Quando l’illegittimità si traduca nell’esclusione impropria di potenziali concorrenti da una procedura che avrebbe dovuto essere comparativa, può aprirsi anche il tema della perdita di chance, come riconosciuto dal Consiglio di Stato in materia di incarichi a pensionati.

La lezione delle più recenti indicazioni applicative

Le più recenti indicazioni ANAC sul rapporto tra incarico individuale e appalto di servizi aggiungono un ulteriore livello di attenzione. La scuola deve qualificare correttamente il rapporto: se conferisce l’incarico direttamente a una persona fisica per una prestazione intuitu personae, si resta nell’orbita dell’art. 7, comma 6; se invece si affida a un soggetto organizzato che mette a disposizione professionalità, si entra nel diverso terreno dell’appalto di servizi, con ulteriori obblighi di tracciabilità e CIG.

Il messaggio di fondo è chiaro: non basta chiamare “incarico individuale” ciò che, nella sostanza, incarico individuale non è.

Conclusione

Il diritto scolastico contemporaneo impone un approccio rigoroso agli incarichi esterni. La scuola può ricorrere all’esterno, ma solo se:

  • l’esigenza è specifica e non fronteggiabile con personale interno;
  • la prestazione è temporanea e altamente qualificata;
  • l’oggetto non coincide con attività ordinarie dell’istituto;
  • durata, compenso e contenuti sono previamente determinati;
  • la scelta avviene, di regola, attraverso comparazione;
  • in caso di pensionati, l’incarico non ricade nell’area vietata di consulenza, studio, direzione o vertice, restando al più ammissibile per vera docenza, formazione o attività gratuite nei limiti di legge.

In definitiva, il punto non è se l’incarico esterno sia utile. Il punto è se sia giuridicamente costruito in modo corretto. E, nel sistema scolastico, utilità pratica e legalità amministrativa non coincidono automaticamente.

Precariato scuola

Precariato scuola: Il Ministro Valditara nasconde i dati, la FLC CGIL li rende pubblici

Il Ministro ha ragione, bisogna rivedere le cifre: i precari non sono 200 mila. Sono 302 mila. E, tra i docenti, quasi due su tre sono sul sostegno. 

In una recente intervista sul quotidiano La Repubblica, il Ministro Valditara, intervenendo sulla tematica dell’abnorme numero di precari docenti e ATA che affligge la scuola del nostro Paese, come al solito mena il can per l’aia, non risponde alla domanda della giornalista e indica nella FLC CGIL il solito sindacato che ogni anno dà gli stessi numeri, invitandola a rivederli.

Abbiamo raccolto l’invito e abbiamo verificato da soli, con i nostri mezzi, poiché da oltre un anno il Ministero non pubblica i dati come sarebbe suo dovere di legge.

E i dati sono questi.

300.000 sono stati i precari nell’anno scolastico appena concluso (2025/2026), 200.000 sono i contratti a termine di questo inizio d’anno tra docenti e personale ATA, una stima per difetto e parziale, destinata a crescere strada facendo.

Il totale dei supplenti nell’anno scolastico 2025/2026 cresce del 12,7%, rispetto al 2021/2022, ma la composizione cambia molto di più. Le deroghe sul sostegno passano da 65.000 a 145.000 e da sole superano l’intero incremento del totale; i supplenti ATA salgono del 39,5% su un organico che nel frattempo è rimasto fermo (219.000 nel 2021/22, 218.000 nel 2025/26).

Nel 2021/22 le deroghe su sostegno erano il 29% dei supplenti docenti; nel 2025/26 sono il 60%. I posti in deroga sono per definizione fuori organico di diritto e vengono autorizzati anno per anno; quindi, non sono stabilizzabili finché restano tali.

Il Ministro, invece di parlar delle immissioni in ruolo effettuate durante il suo mandato – e ci mancherebbe anche che non lo avesse fatto! – ha il dovere di rispondere a queste domande:

  • perché la scuola si deve reggere su centinaia di migliaia di precari?
  • perché l’Italia è stata condannata a giugno scorso dalla Corte di giustizia europea per reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato del personale ATA?
  •  perché, per quanto riguarda il personale educativo e ATA si fanno immissioni in ruolo solo sul turn over quando vi sono migliaia di posti liberi ormai cronicizzati di anno in anno?

Dicevamo dei dati e della verifica a cui siamo stati invitati.

Fatta la verifica presso il portale unico della scuola dello stesso MIM, i numeri non si discostano dalle nostre stime; risulta infatti che nell’anno scolastico ancora precedente, il 2024/2025,  i precari erano 293.245 così distribuiti:

DOCENTI
Posto comune97.118 Totale 236.782
sostegno139.664
Annuali44.417
Fino al termine delle attività192365
Personale ATA
Annuali17.781 Totale 56.463
Fino al termine delle attività38.682

Non c’è traccia, sul portale del MIM, dei dati relativi al personale educativo; è noto, però, che per il 2026/2027 sono state autorizzate 79 assunzioni su scala nazionale, a fronte di un organico di 2224 posti, di cui 624 vacanti.

I precari non sono una invenzione della FLC CGIL.

I dati sono anche certificati dalla RGS nel conto annuale 2024:

  • 314.844 unità annue a tempo determinato nel comparto Istruzione e Ricerca
  • 347.977 unità di lavoro flessibile complessivo
  • 33,9% è il rapporto tra lavoro flessibile e tempo indeterminato nella scuola, contro il 6,3% delle Funzioni Centrali e il 6,8% delle Funzioni Locali. Un lavoratore su tre nella scuola è precario.
  • 194.000 sono i soli docenti precari non annuali (supplenze fino al 30 giugno) in FTE nel 2024, raddoppiati rispetto ai 95.000 del 2015.

Il Ministro smentisca questi numeri, se può. Sono dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non della FLC CGIL.

Scuola, al via l’Anno Scolastico 2026/2027

Prima dell’avvio dell’Anno Scolastico 2026/2027, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha effettuato, entro il 31 agosto, tutte le immissioni in ruolo di docenti su posto comune, di sostegno e per l’insegnamento della Religione cattolica, per un totale di 37.430. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico le immissioni in ruolo erano 29.685.

Hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato anche le assunzioni effettuate dagli elenchi regionali, istituite per la prima volta quest’anno, con un’apposita norma. I posti non assegnati a ruolo riguardano, invece, insegnamenti le cui graduatorie si sono esaurite.

Al 31 agosto è stata anche coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118 mila posti. Inoltre, alla stessa data, sono stati confermati, su richiesta delle famiglie, ben 55.814 supplenti su posto di sostegno, quasi 10 mila in più rispetto al 2025/2026.

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato sono in servizio dal 1° settembre 2026.

È stata effettuata inoltre l’immissione in ruolo di 342 Dirigenti scolastici sui posti vacanti nelle varie Regioni, anch’essi in servizio dal 1° settembre 2026.

Sono in fase di conclusione anche le assunzioni di 12.284 unità di personale ATA.

La tempistica delle operazioni, che ha consentito la presa di servizio di tutto il personale interessato già presso le scuole di destinazione, permette la piena partecipazione a tutte le attività di programmazione, coordinamento e formazione che si svolgono in questi giorni presso le istituzioni scolastiche e garantirà la presenza in classe di tutti i docenti fin dall’inizio delle lezioni.

“Il nuovo anno parte con tutti i docenti in cattedra. Per il secondo anno consecutivo abbiamo completato le operazioni di assunzione prima dell’inizio dell’anno scolastico assicurando la presenza di tutti gli insegnanti in classe fin dal primo giorno di scuola. È un importante risultato per garantire la continuità didattica e il corretto funzionamento degli istituti, nell’interesse di ogni studente”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Registrazioni a scuola

Registrare di nascosto a scuola: autodifesa legittima o spionaggio da corridoio?

 Avv. Gianfranco Nunziata

Settembre. Si riaccendono le luci nelle aule, si riaprono i registri elettronici e — inevitabilmente — riprendono anche le tensioni: la battuta di troppo in sala professori, la convocazione “informale” nell’ufficio del Dirigente, la frase pronunciata a porte chiuse che nessuno vuole mettere per iscritto. E allora, sempre più spesso, il docente si pone la domanda: e se lo registrassi?

La risposta giuridica esiste, è articolata, e non è né un “sì, sempre” né un “no, mai”. Vediamola con ordine.

1. Registrare un collega che ti insulta in sala professori: si può?

Sì, a una condizione fondamentale: devi partecipare alla conversazione (o esservi legittimamente ammesso ad assistere). Chi registra un colloquio di cui è protagonista non compie un’intercettazione, ma una semplice memorizzazione di un fatto storico di cui può disporre.

Il principio è consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione e ribadito ancora oggi: «difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la “terzietà” del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre».

Attenzione però: non si può lasciare il telefono accesso e uscire dalla stanza. In quel caso viene a mancare il requisito della presenza e si scivola nell’intercettazione abusiva, penalmente rilevante. Lo stesso vale se registri una conversazione tra altri due colleghi a cui non prendi parte: è esattamente il caso — emblematico per il mondo scolastico — deciso dalla Cassazione nel 2025, dove un dipendente aveva registrato per due ore il colloquio tra il direttore del personale e una collega, senza esservi parte. La sanzione disciplinare è stata confermata [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 20487 del 21/07/2025].

2. E se è il Preside ad abusare del suo potere?

Se sei tu convocato nel suo ufficio e tu sei l’interlocutore, la registrazione del colloquio non costituisce intercettazione e non è, di per sé, illecita.

La giurisprudenza è chiara: la scriminante dell’esercizio del diritto di difesa (art. 51 c.p., in combinato con la normativa privacy) copre il lavoratore che registra per precostituirsi una prova: «si è giudicata legittima, cioè inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto ed essendo coperta dall’efficacia scriminante dell’art. 51 c.p., di portata generale nell’ordinamento e non limitata al solo ambito penalistico» [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 20487 del 21/07/2025]

E soprattutto: non serve attendere il ricorso al giudice. Il diritto di difesa «non va considerato limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso».

3. Il punto critico: i tre “paletti” che fanno la differenza

Qui si gioca tutta la partita. La registrazione occulta è scriminata solo se rispetta tre requisiti cumulativi:

  1. Pertinenza difensiva — deve esservi un nesso concreto con un diritto da tutelare, non una raccolta “esplorativa”.
  2. Non eccedenza — deve essere proporzionata e limitata a ciò che serve.
  3. Uso circoscritto — utilizzo esclusivamente per quella finalità e per il tempo strettamente necessario.

Il caso del 2025 è la migliore lezione pratica: la Cassazione ha confermato la sanzione perché la registrazione, avvenuta nel 2016 e prodotta solo nel 2018, aveva «una finalità meramente esplorativa e in nessun modo interferiva con i fatti posti a base dell’illecito disciplinare sanzionato nel 2012».

Tradotto per la scuola: registrare “per sicurezza”, “perché non si sa mai”, oppure archiviare mesi di conversazioni in attesa di trovarci qualcosa di utile, non è difesa: è inadempimento degli obblighi di correttezza e fedeltà, e legittima la sanzione disciplinare.

4. Che fine fa il file audio? Vale come prova?

Nel processo civile e del lavoro la registrazione fonografica rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., e ha natura di prova ammissibile.

Ma attenzione al meccanismo del disconoscimento: l’efficacia probatoria «è rimessa alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione […] Il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, nel senso che deve concretizzarsi nell’allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta».

Quindi: contestare genericamente l’“ammissibilità” non basta. Chi vuole neutralizzare l’audio deve dire che quella conversazione non è andata così.

E se la scuola scarta l’audio bollandolo come “illegale”? Il docente può impugnare la sanzione davanti al Giudice del Lavoro, che potrà acquisirlo come documento ex art. 2712 c.c.

Sul fronte privacy, nessun problema quando l’uso è difensivo: il trattamento senza consenso è legittimo se «volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», purché i dati siano trattati «esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

5. La trappola più insidiosa: la diffusione

Qui si passa dal lecito all’illecito in un secondo. Registrare può essere legittimo; girare il file su WhatsApp, in chat di plesso o sui social è un’altra cosa. «non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui».

Sul piano penale, l’art. 617-septies c.p. punisce con la reclusione fino a quattro anni chi, «al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo […] registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni […] svolte in sua presenza o con la sua partecipazione». La punibilità è esclusa solo se la diffusione «deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca».

Il messaggio è netto: dal registratore al fascicolo difensivo, mai al gruppo WhatsApp.

6. Il caso specifico delle lezioni in classe: qui il divieto è reale

Un capitolo a sé. Registrare la propria lezione non è come registrare un colloquio con il Dirigente, perché entrano in scena le voci degli alunni minorenni — dato personale che li rende identificabili in una comunità ristretta.

La Cassazione ha confermato la legittimità del divieto imposto dal Dirigente e del regolamento d’istituto che vieta l’uso di dispositivi di registrazione, ritenendo irrilevante la finalità “personale” addotta dal docente e valorizzando l’interesse superiore del minore.

Da qui una raccomandazione operativa: leggere il Regolamento d’Istituto. Il potere organizzativo del datore di lavoro pubblico può legittimamente vietare l’uso di apparecchi di registrazione in orario di servizio, e la violazione di quel divieto costituisce autonomo illecito disciplinare — indipendentemente dal contenuto del file.

Sul Collegio dei docenti, poi, la soluzione più prudente è una delibera esplicita che autorizzi l’eventuale registrazione, definendone finalità e limiti: l’unico atto giuridicamente rilevante resta comunque il verbale scritto, che ha valore di atto pubblico.

7. Genitori e alunni possono registrare i colloqui con i docenti?

Sì, se partecipano al colloquio, e alle stesse condizioni viste sopra: la registrazione del genitore presente all’incontro scuola-famiglia è memorizzazione di un fatto storico, utilizzabile a fini difensivi.

Ma valgono i medesimi limiti, e uno in più: il divieto assoluto di divulgazione. Il genitore che pubblica l’audio del colloquio con la docente su Facebook o nella chat di classe esce dall’ambito difensivo ed entra nel perimetro dell’art. 617-septies c.p. e della responsabilità civile per lesione della reputazione.

Per gli alunni, la registrazione delle lezioni per finalità di studio è tema distinto, che va coordinato con il Regolamento d’Istituto e — per gli studenti con DSA — con gli strumenti compensativi previsti nel PDP.

In conclusione, il decalogo in cinque righe

  1. Registra solo conversazioni in cui sei presente e partecipe.
  2. Registra solo se hai un diritto concreto e attuale da difendere.
  3. Mai le voci degli alunni; mai in violazione del Regolamento d’Istituto.
  4. Il file va in un fascicolo difensivo, non in una chat.
  5. Conserva per il tempo strettamente necessario, poi cancella.

In conclusione: la registrazione occulta non è né spionaggio da corridoio né arma libera. È un mezzo di prova legittimo ma “a consumo controllato”, che protegge chi lo usa con misura e punisce chi lo usa per accumulare potere sui colleghi. All’inizio di un nuovo anno scolastico, il consiglio è semplice: prima della prova, cercate la carta. Vince quasi sempre.

Dalla lavagna allo schermo

Il Caso Schettini e la Sentenza della Cassazione

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

Il nome di Vincenzo Schettini è noto a milioni di italiani: professore di fisica, volto della pagina e del canale YouTube “La Fisica che ci piace”, autore di libri e protagonista di un fenomeno mediatico che ha portato la scienza nelle case di studenti e curiosi di ogni età. Eppure, dietro quella lavagna virtuale diventata simbolo di divulgazione popolare, si è consumata una vicenda giudiziaria che merita di essere analizzata con rigore, perché la sentenza della Corte di Cassazione n. 23816 del 22 luglio 2026 non riguarda solo il Prof. Schettini: riguarda tutti i docenti pubblici che, nell’era dei social, si interrogano su cosa possano e non possano fare al di là dell’orario scolastico.

I Fatti: Dal Canale YouTube alla Decadenza dal Servizio

La vicenda ha radici lontane. L’amministrazione scolastica, dopo un lungo iter di diffide, contestazioni di addebito e procedimenti disciplinari avviati e archiviati nel periodo compreso tra il 2018 e il 2024, ha infine disposto la decadenza dal servizio del Prof. Schettini con decreto n. 861 del 19 marzo 2024, con decorrenza 20 marzo 2024.

La motivazione era netta: l’attività di youtuber, svolta dal docente tramite un canale monetizzato attraverso Google AdSense e strutturata in modo organizzato e continuativo, veniva qualificata dall’amministrazione come attività commerciale e imprenditoriale, in aperta violazione del divieto assoluto contenuto nell’art. 508, comma 10, del D.Lgs. n. 297/1994 — norma speciale per il personale docente — e dell’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, che vieta ai pubblici dipendenti di esercitare il commercio, l’industria o qualsiasi altra attività professionale.

Nei giudizi di merito, sia il Tribunale di Savona con la sentenza n. 35 del 13 febbraio 2025, sia la Corte d’Appello di Genova avevano confermato la legittimità del provvedimento di decadenza, ritenendo l’attività non autorizzabile per la sua natura imprenditoriale e il suo carattere incompatibile in modo assoluto con lo status di pubblico dipendente.

La Sentenza della Cassazione: Il Colpo di Scena Procedurale

La Suprema Corte, con la sentenza n. 23816/2026, ribalta il quadro — non contestando, si badi bene, la qualificazione dell’attività come imprenditoriale, ma individuando un vizio radicale di natura sia procedurale che sostanziale che inficia l’intero provvedimento di decadenza.

Il punto centrale, magistralmente elaborato dalla Corte, è il seguente: il Prof. Schettini era un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno. E questa circostanza cambia tutto.

La Cassazione ricostruisce con precisione il quadro normativo applicabile:

  • L’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 mantiene ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità di cui agli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957, ma fa salva la deroga prevista per i rapporti di lavoro a tempo parziale «dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
  • L’art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996 stabilisce con chiarezza che le disposizioni che vietano l’iscrizione in albi professionali e le norme sulle incompatibilità di cui all’allora art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 29/1993 (oggi art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001) non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
  • Confermando il proprio precedente orientamento espresso in Cass. n. 22497/2022 , la Corte ribadisce che il richiamo operato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ai «commi 57 e seguenti» della legge n. 662/1996 non si estende al comma 56, che — in quanto norma speciale, successiva e organica — governa autonomamente il regime dei dipendenti in part-time ridotto.

Ne deriva, nelle parole stesse della Cassazione, che: «nel particolare caso concreto, nei confronti del [docente] non avrebbe dovuto adottarsi il provvedimento di decadenza previsto in tema di “incompatibilità assoluta” per il personale docente, ma seguire la procedura di cui ai commi 61 e ss. dell’art. 1 della legge n. 662/1996 (trattandosi di lavoratore part-time con orario ridotto) e procedere con un provvedimento disciplinare di recesso, da emettersi, se del caso, in contraddittorio delle parti.»

In sintesi: l’amministrazione ha applicato lo strumento sbagliato. Ha usato la decadenza per incompatibilità assoluta — istituto riservato ai dipendenti a tempo pieno o in part-time superiore al 50% — nei confronti di un lavoratore per il quale quel regime non è applicabile. La procedura corretta era quella disciplinare prevista dai commi 61 e seguenti della legge n. 662/1996, da svolgersi necessariamente in contraddittorio tra le parti.

Le Particolarità della Sentenza: Tre Profili da Non Sottovalutare

1. La Specialità della Legge n. 662/1996

La Corte evidenzia con forza il principio di specialità della normativa del 1996 sul part-time pubblico rispetto alla disciplina generale dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994. La legge n. 662/1996 è successiva, speciale e organica: disciplina integralmente il rapporto lavorativo part-time nel pubblico impiego contrattualizzato . Questa affermazione ha implicazioni sistematiche importanti: significa che le incompatibilità “assolute” proprie dei dipendenti a tempo pieno non possono essere meccanicamente trasposte ai lavoratori in part-time ridotto senza passare attraverso la verifica della disciplina speciale applicabile.

2. L’Assorbimento della Questione sulla Natura dell’Attività

Con una scelta tecnica raffinata, la Cassazione non si pronunciasulla qualificazione dell’attività di youtuber come imprenditoriale o come mero lavoro autonomo. Il secondo motivo di ricorso — che censurava l’erronea qualificazione dell’attività come imprenditoriale — resta assorbito dall’accoglimento del primo. Questo significa che la questione rimane aperta e dovrà essere riesaminata nel giudizio di rinvio, con potenziali conseguenze diverse a seconda di come verrà risolta: se l’attività venisse qualificata come lavoro autonomo e non come impresa, il trattamento potrebbe essere ulteriormente differenziato.

3. Il Principio del Contraddittorio come Garanzia Indefettibile

La Corte ribadisce che qualunque procedura finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente in part-time ridotto deve svolgersi in contraddittorio tra le parti . Il mancato rispetto di questa garanzia procedurale inficia radicalmente il provvedimento adottato, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle contestazioni mosse al dipendente.

Come Continuerà il Processo

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Genova e ha disposto il rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi di diritto enunciati.

Il giudice del rinvio dovrà:

  1. Accertare il regime normativo applicabile al caso specifico, verificando — in base alla disciplina dei commi 61 e seguenti della legge n. 662/1996 — se l’amministrazione avesse o meno i presupposti per procedere a un recesso per giusta causa nei confronti del docente in part-time ridotto;
  2. Valutare la natura dell’attività svolta dal Prof. Schettini, poiché — sebbene la questione sia stata assorbita — essa rileva ai fini della procedura corretta da seguire: la legge n. 662/1996 distingue tra ipotesi diverse, e la qualificazione dell’attività come imprenditoriale, autonoma od occasionale incide sul percorso procedimentale;
  3. Pronunciarsi sulle conseguenze economiche: il giudice del rinvio deciderà anche sulle retribuzioni medio tempore non percepite dal docente nel periodo intercorso tra la decadenza (marzo 2024) e la pronuncia definitiva, nonché sulle spese del giudizio di cassazione.

È verosimile che il giudizio di rinvio si concentri sulla verifica della correttezza procedurale del provvedimento disciplinare di recesso che avrebbe dovuto essere adottato, e sulla proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta contestata, con l’eventuale applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità previsti dall’art. 154 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.

Cosa Devono Fare i Docenti per Non Incorrere in un Licenziamento Simile

La vicenda Schettini offre uno straordinario spunto di riflessione pratica per tutti gli insegnanti. Ecco le indicazioni operative che ogni docente dovrebbe tenere presenti.

A) Verificare la Natura Giuridica della Propria Attività Online o Extra-Scolastica

Non ogni canale YouTube è automaticamente un’impresa. Occorre distinguere tra:

  • Attività occasionale (redditi sporadici, assenza di organizzazione stabile): generalmente non incompatibile, ma soggetta a comunicazione;
  • Lavoro autonomo (attività professionale continuativa, anche con partita IVA): soggetta alle regole del part-time e al regime autorizzatorio;
  • Attività imprenditoriale (organizzazione di mezzi e persone, continuità, scopo di lucro): potenzialmente incompatibile anche per i part-time, salvo valutazione specifica.

L’elemento determinante è la combinazione di continuità, organizzazione, livello dei ricavi e struttura giuridica adottata (persona fisica, impresa individuale, società).

B) Comunicare Sempre all’Amministrazione

Indipendentemente dalla natura dell’attività, l’art. 1, comma 58, della legge n. 662/1996 e il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca (art. 36 CCNL 24.7.2023) impongono al dipendente in part-time di comunicare entro 15 giorni l’inizio o la variazione di qualsiasi attività lavorativa esterna. Questa comunicazione è fondamentale: consente all’amministrazione di valutare in concreto l’eventuale conflitto di interessi e tutela il dipendente da contestazioni future.

C) Richiedere l’Autorizzazione Preventiva

Per le attività che non rientrano nell’elenco di quelle liberalizzate dall’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, è indispensabile richiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico prima di avviare qualsiasi attività retribuita. Solo il dirigente scolastico può valutare se l’attività extra-scolastica sia compatibile con gli ordinari compiti di insegnamento . Il silenzio dell’amministrazione protratto per 30 giorni equivale ad accoglimento della richiesta.

D) Documentare Tutto

Ogni comunicazione, richiesta di autorizzazione, risposta dell’amministrazione deve essere conservata per iscritto. In caso di contenzioso, la prova documentale è spesso determinante.

E) Non Affidarsi a Precedenti Autorizzazioni Tacite

Il fatto che l’amministrazione non abbia mai contestato l’attività negli anni precedenti non equivale ad autorizzazione implicita. Come chiarisce la Cassazione , è necessaria un’autorizzazione espressa da parte del soggetto competente.

Il Caso Speciale del Docente in Part-Time al 50%: Diritti e Limiti

Per il docente che presta servizio con un orario non superiore al 50% di quello a tempo pieno, la sentenza n. 23816/2026 rappresenta un presidio normativo di straordinaria importanza.

Cosa è consentito:

Il regime di incompatibilità assoluta derivante dall’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 non si applica direttamente al dipendente in part-time ridotto . Questo significa che il docente al 50% può, in linea di principio, svolgere altra attività lavorativa, autonoma o subordinata, purché:

  • non intercorra con un’altra pubblica amministrazione (divieto del comma 58 della legge n. 662/1996);
  • non vi sia conflitto di interessi concreto con le mansioni svolte;
  • venga data comunicazione tempestiva all’amministrazione.

Cosa non è automaticamente consentito:

La sentenza non è una “carta bianca”. Come ribadisce la giurisprudenza di merito , le disposizioni in deroga al regime generale delle incompatibilità per i lavoratori in part-time, in quanto eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (art. 14 delle preleggi). In particolare:

  • L’esercizio di attività imprenditoriale in senso stretto — come la titolarità di un’impresa individuale, di una società di persone con responsabilità illimitata, o la gestione di un’attività commerciale organizzata — non è automaticamente compatibile nemmeno per il dipendente in part-time ridotto, e richiede una valutazione specifica caso per caso.
  • Il comma 58-bis della legge n. 662/1996 attribuisce alle amministrazioni il potere di individuare, con decreto ministeriale, le attività che — per interferenza con i compiti istituzionali — non sono comunque consentitenemmeno ai dipendenti in part-time ridotto.

La procedura applicabile in caso di violazione:

Qui sta il cuore della sentenza. Se l’amministrazione ritiene che il dipendente in part-time ridotto abbia violato le norme applicabili, non può adottare il provvedimento di decadenza per incompatibilità assoluta. Deve invece:

  1. Avviare il procedimento disciplinare previsto dai commi 61 e seguenti della legge n. 662/1996;
  2. Garantire il pieno contraddittorio tra le parti;
  3. Eventualmente procedere al recesso per giusta causa, se del caso, nel rispetto delle garanzie procedurali e dei principi di gradualità e proporzionalità sanciti dal CCNL.

Il docente in part-time ha quindi un diritto procedimentale rafforzato: prima che l’amministrazione possa risolvere il rapporto, deve essere messo nelle condizioni di difendersi in un contraddittorio effettivo.

Conclusioni

La sentenza n. 23816/2026 della Cassazione è molto più di una pronuncia su un caso individuale, per quanto mediaticamente rilevante. È un’affermazione di principio sul valore delle garanzie procedurali nel diritto del lavoro pubblico, e sul divieto di applicare in modo automatico e indiscriminato strumenti sanzionatori concepiti per fattispecie diverse.

Il messaggio ai dirigenti scolastici e alle amministrazioni è chiaro: prima di adottare qualsiasi provvedimento espulsivo nei confronti di un dipendente in part-time ridotto, è indispensabile verificare con scrupolo quale sia la normativa applicabile e seguire la procedura corretta, che — diversamente dalla decadenza per incompatibilità assoluta — richiede contradittorio, motivazione e proporzionalità.

Il messaggio ai docenti è altrettanto netto: la creatività digitale non è incompatibile con l’insegnamento pubblico, ma non è nemmeno uno spazio privo di regole. Comunicare, documentare, richiedere autorizzazioni e conoscere il proprio contratto sono le armi migliori per tutelare sé stessi — in aula e fuori.

Il Profilo del Docente nell’Era dell’IA

Il Profilo del Docente nell’Era dell’IA: Formazione, curricoli e compiti d’esame dopo il Decreto del 4 agosto 2026 del Consiglio dei Ministri

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

L’intelligenza artificiale entra stabilmente nella scuola italiana. È questo il messaggio politico e normativo più forte che emerge dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 in attuazione del quadro europeo sull’IA. Ci sarà un passaggio non episodico, ma strutturale: l’IA non sarà più solo oggetto di sperimentazioni o di prassi spontanee, ma diventerà contenuto formativo, strumento didattico e materia di organizzazione scolastica.

Il punto, però, non è soltanto tecnologico. È giuridico, organizzativo e contrattuale. Perché l’ingresso dell’IA nella scuola comporta obblighi di formazione, cautele su privacy e diritti fondamentali, revisione dei regolamenti d’istituto, nuove responsabilità dirigenziali e un inevitabile adeguamento della contrattazione collettiva.

1. La scuola diventa “deployer” di sistemi di IA

Le linee guida ministeriali già chiariscono che l’istituzione scolastica, quando usa sistemi di IA sotto la propria autorità, opera come deployer ai sensi dell’AI Act. Questo dato è decisivo, perché sposta il tema dall’innovazione facoltativa alla responsabilità giuridica dell’uso.

Nel quadro europeo, i sistemi di IA impiegati in istruzione e formazione possono essere classificati come ad alto rischio quando servono, ad esempio, a determinare accesso o ammissione, valutare risultati di apprendimento, incidere sul percorso formativo o monitorare comportamenti vietati durante prove ed esami. In questi casi non basta “adottare un software”: servono misure tecniche e organizzative, supervisione umana, documentazione, formazione del personale e, in alcuni casi, valutazioni d’impatto .

2. Cosa succederà concretamente nelle scuole

Emergono almeno cinque linee di cambiamento.

a) L’IA entrerà nei curricoli

Il decreto prevede l’aggiornamento delle Indicazioni nazionali del secondo ciclo, l’inserimento dell’IA nell’educazione civica e il rafforzamento delle competenze STEAM e dell’orientamento. Non si tratterà solo di “insegnare ad usare un programma”, ma di costruire alfabetizzazione critica, consapevolezza dei limiti dell’algoritmo, verifica delle fonti, uso responsabile e cittadinanza digitale.

b) L’IA entrerà nella didattica quotidiana

Le scuole potranno usare sistemi di IA come supporto alla personalizzazione dell’apprendimento, alla produzione di materiali, al tutoring e ad alcune funzioni amministrative. Ma proprio qui nasce il principale discrimine giuridico: l’IA potrà essere strumento di supporto, non sostituto della decisione educativa o valutativa umana.

c) Saranno creati presìdi di governance interna

L’istituzione di comitati tecnico-etici territoriali, con funzioni di indirizzo pedagogico, accompagnamento alla sperimentazione, tutela dei diritti fondamentali e protezione dei dati, nonché contributo all’aggiornamento dei regolamenti di istituto. Se questi organismi avranno natura consultiva, saranno un supporto; se invece finiranno per incidere di fatto sulle scelte organizzative delle scuole, si aprirà un tema delicato di rapporto con autonomia scolastica e competenze dirigenziali.

d) Crescerà il peso dei regolamenti d’istituto

L’uso dell’IA dovrà diventare “sicuro e verificabile” anche attraverso l’aggiornamento dei regolamenti interni. Ciò significa che scuole e dirigenti dovranno disciplinare: uso di strumenti generativi da parte di studenti e docenti, limiti alla valutazione assistita da IA, trattamento dei dati, trasparenza verso famiglie, verifiche, esami, uso di immagini e contenuti sintetici.

e) La formazione del personale diventa asse portante

Ci sarà un piano stabile di formazione dei docenti, con dotazione di 100 milioni di euro, centrato su funzionamento dei sistemi, rischi di errore e distorsione, tutela dei dati e uso responsabile dell’IA.

3. Cosa dovrà fare il personale scolastico

Docenti

Per i docenti il cambiamento sarà soprattutto professionale. Dovranno:

  • conoscere il funzionamento basilare dei sistemi di IA e i loro limiti;
  • saper distinguere tra output formalmente corretto e competenza realmente acquisita dallo studente;
  • ripensare verifiche, compiti, prove orali e criteri valutativi;
  • controllare le fonti, gli errori e i rischi di allucinazione del sistema;
  • usare l’IA nel rispetto di privacy, trasparenza e proporzionalità .

Non meno importante: se la scuola utilizza sistemi di IA ad alto rischio, la sorveglianza umana deve essere affidata a persone con competenza, formazione e autorità adeguate.

Dirigenti scolastici

Per i dirigenti il carico sarà più ampio:

  • mappare i sistemi di IA effettivamente usati nella scuola;
  • distinguere tra sistemi ordinari e sistemi potenzialmente ad alto rischio ;
  • aggiornare regolamenti, informative e procedure;
  • verificare basi giuridiche e conformità privacy;
  • assicurare formazione del personale;
  • garantire che nessuna decisione significativa su studenti o lavoratori sia rimessa unicamente all’algoritmo.

Personale ATA e figure tecnico-amministrative

Per il personale amministrativo e tecnico, l’impatto riguarderà soprattutto:

  • gestione documentale e amministrativa assistita da IA;
  • controllo dei flussi informativi e dei dati;
  • rapporti con fornitori di piattaforme;
  • conservazione dei log e tracciabilità, ove richieste dal sistema usato;
  • supporto organizzativo alla compliance.

4. Dove può migliorare la scuola italiana

Se attuata correttamente, la riforma può produrre miglioramenti reali.

Personalizzazione dell’apprendimento

L’IA può aiutare a costruire percorsi più adattivi, a differenziare materiali, a sostenere recupero e potenziamento.

Rafforzamento dell’alfabetizzazione critica

L’inserimento dell’IA nell’educazione civica e nei curricoli può migliorare la capacità degli studenti di leggere i processi algoritmici, riconoscere manipolazioni e usare responsabilmente la tecnologia.

Didattica più consapevole

La questione non è solo “usare” l’IA, ma insegnare a valutare gli output. Proprio qui può crescere la qualità professionale del docente: meno trasmissione meccanica, più progettazione, verifica, interpretazione, meta-apprendimento.

Migliore organizzazione amministrativa

Se ben governata, l’IA può anche alleggerire compiti ripetitivi e migliorare gestione di documenti, orientamento e supporti informativi, sempre entro i limiti di legalità e controllo umano.

5. Il nodo decisivo: i CCNL dovranno adeguarsi

L’attuazione del decreto non può avvenire “saltando” la contrattazione collettiva. I CCNL del comparto Istruzione e Ricerca già contengono regole che rendono il tema IA inevitabilmente contrattuale.

Il CCNL 2019-2021 prevede informazione preventiva, confronto e contrattazione integrativa su materie organizzative, formazione, innovazione, utilizzo di strumenti tecnologici e riflessi sul rapporto di lavoro. Il CCNL 2022-2024 ribadisce che sono materia di confronto e/o contrattazione i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione, nonché il ruolo dell’organismo paritetico per l’innovazione.

In concreto, i CCNL dovranno essere adeguati almeno su sei fronti:

  1. Formazione obbligatoria Occorrerà chiarire se la formazione IA sia obbligatoria, in che misura rientri nell’orario di lavoro, come venga certificata e come siano remunerate eventuali attività aggiuntive.
  2. Nuove competenze e profili professionali L’introduzione stabile dell’IA può richiedere figure di coordinamento, referenti, supporti tecnico-digitali, compiti di compliance o supervisione.
  3. Organizzazione del lavoro e mansioni Se l’uso dell’IA modifica in modo apprezzabile compiti, responsabilità o carichi, ciò non può restare privo di disciplina pattizia.
  4. Diritto alla trasparenza e alla disconnessione Le innovazioni tecnologiche non possono trasformarsi in espansione incontrollata della reperibilità digitale o del monitoraggio.
  5. Tutela dei lavoratori rispetto a sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati Il diritto del lavoro già conosce obblighi informativi specifici per sistemi automatizzati incidenti sul rapporto di lavoro; il decreto del 4 agosto, rafforza il divieto di decisioni esclusivamente automatizzate su costituzione, modifica o cessazione del rapporto.
  6. Compensi e finanziamenti Servirà un raccordo con fondi d’istituto e risorse contrattuali per remunerare formazione, incarichi, attività aggiuntive e responsabilità ulteriori.

6. C’è davvero un pericolo di illegittimità?

Sì, e non è marginale. Il rischio non è nell’idea di introdurre l’IA nella scuola, ma nel modo in cui verrà applicata.

a) Il rischio privacy e protezione dei dati

Le scuole trattano dati di minori, spesso anche dati particolarmente delicati. Il GDPR impone liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza . Quando un trattamento presenta rischio elevato, il titolare deve effettuare una valutazione d’impatto prima del trattamento . Le linee guida per la scuola precisano inoltre che, se si usa un sistema di IA ad alto rischio, la DPIA deve integrarsi con la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prevista dall’AI Act .

Se un istituto adottasse sistemi IA senza adeguata informativa, senza base giuridica chiara, senza DPIA ove necessaria o senza misure di sicurezza adeguate, il rischio di illegittimità sarebbe concreto .

b) Il rischio di decisioni automatizzate su studenti o lavoratori

L’art. 22 GDPR riconosce il diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente sulla persona. Sul piano lavoristico, le decisioni concernenti costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro, inclusi provvedimenti disciplinari e licenziamenti, non potranno essere adottate solo sulla base di un trattamento automatizzato, con nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto.

Ne consegue che sarebbe altamente esposto a contenzioso:

  • l’uso di algoritmi per valutare automaticamente prestazioni del personale;
  • l’uso di sistemi IA per sanzioni disciplinari o esclusioni procedurali senza controllo umano sostanziale;
  • l’uso di strumenti automatizzati per valutazioni scolastiche decisive senza verifica docente reale.

La giurisprudenza ha già mostrato, in altri contesti, una linea severa su trasparenza, imputabilità umana e sindacabilità delle decisioni algoritmiche .

c) Il rischio di violazione dell’AI Act sui sistemi ad alto rischio

Se una scuola usa sistemi rientranti nell’Allegato III AI Act, soprattutto in materia di valutazione, accesso o monitoraggio studenti, entrano in gioco obblighi molto stringenti . La mancata verifica della conformità del fornitore, della documentazione tecnica, delle misure di sorveglianza umana e delle istruzioni d’uso può tradursi in non conformità applicativa.

d) Il rischio sindacale e contrattuale

Anche quando una misura sia astrattamente conforme al decreto e al diritto UE, può restare illegittima sul piano del rapporto di lavoro se introdotta senza rispettare informazione, confronto o contrattazione previsti dal CCNL.

Questo vale in particolare per:

  • formazione imposta fuori dall’orario o senza disciplina economica;
  • attribuzione di nuovi incarichi o responsabilità senza atto formale e senza risorse;
  • introduzione di sistemi di monitoraggio del personale;
  • modifica dei criteri di lavoro, organizzazione o valutazione senza relazioni sindacali.

e) Il rischio di eccesso di potere dei comitati tecnico-etici

Se i comitati territoriali, annunciati come organismi di indirizzo e supporto, assumessero in concreto un ruolo para-vincolante sulle scelte interne delle scuole, potrebbero nascere problemi di compatibilità con autonomia scolastica, competenze del dirigente e fonti contrattuali.

7. Quando l’applicazione sarà legittima

L’applicazione delle nuove regole sarà giuridicamente più solida se le scuole seguiranno una filiera ordinata:

  1. mappatura degli usi di IA;
  2. classificazione del rischio dei sistemi utilizzati;
  3. verifica della documentazione del fornitore;
  4. valutazione privacy e, se necessario, DPIA/FRIA ;
  5. formazione effettiva del personale ;
  6. aggiornamento di regolamenti, informative e procedure;
  7. coinvolgimento delle relazioni sindacali secondo CCNL ;
  8. supervisione umana sostanziale, non simbolica ;
  9. trasparenza verso studenti, famiglie e lavoratori .

8. Una riforma promettente, ma solo se governata bene

Il decreto del 4 agosto 2026 può rappresentare una svolta per la scuola italiana. Può rendere più forte la didattica, più moderno l’orientamento, più critica l’educazione civica digitale, più efficiente l’organizzazione. Ma può farlo solo a una condizione: che l’IA non venga trattata come semplice dotazione tecnica.

Nella scuola, l’IA tocca direttamente diritto all’istruzione, libertà di insegnamento, tutela dei minori, protezione dei dati, diritti dei lavoratori e autonomia organizzativa. Per questo il vero discrimine non sarà l’annuncio politico, ma la qualità dell’attuazione.

Se la riforma passerà da formazione seria, governance trasparente, contrattazione corretta e supervisione umana reale, l’IA potrà migliorare la scuola italiana. Se invece sarà attuata in modo frettoloso, automatizzato o unilateralmente organizzativo, il rischio di contenzioso e di illegittimità sarà tutt’altro che teorico.

9. Il punto finale per le testate di diritto scolastico

La notizia non è soltanto che “l’IA entra a scuola”. La vera notizia è che da ora in avanti l’uso dell’IA nella scuola dovrà essere letto come materia di diritto scolastico, diritto del lavoro pubblico, protezione dei dati e regolazione europea insieme. È qui che si giocherà la partita decisiva dei prossimi mesi.

Finché non sarà disponibile il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, resterà necessario mantenere prudenza interpretativa. Ma una cosa è già chiara: per scuole, dirigenti, docenti, personale ATA e parti sociali, l’IA non è più un tema di futuro. È già un tema di compliance, di organizzazione e di legittimità.