Decreto PA 2026 e scuola: quattro novità tra riforme strutturali e possibili profili di illegittimità
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto 2026 un nuovo decreto-legge sulla pubblica amministrazione — già ribattezzato “decreto PA 2026” — che introduce misure urgenti destinate a incidere, in modo significativo, su quattro distinti ambiti del sistema scolastico nazionale: il reclutamento dei docenti e la gestione delle graduatorie, il regime delle scuole paritarie, la continuità dei servizi educativi comunali per l’infanzia e, infine, la videosorveglianza negli asili nido. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è soggetto a conversione parlamentare entro sessanta giorni, con possibilità di emendamenti.
Di seguito, una lettura ragionata delle singole misure, dei loro effetti pratici e dei profili di possibile frizione con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione europea.
1. Reclutamento docenti: la fine della cancellazione automatica dalle graduatorie dei concorsi ordinari
La modifica più dibattuta sul piano giuridico riguarda l’art. 13, comma 5, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59. Il testo del decreto PA 2026 sostituisce il primo periodo di tale disposizione nei seguenti termini:
«In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.»
In sostanza, la disciplina previgente prevedeva che il superamento dell’anno di formazione e prova e la conseguente conferma in ruolo comportassero la cancellazione automatica del docente da tutte le graduatorie in cui risultava iscritto — comprese le graduatorie di merito relative ad altri concorsi ordinari già superati. Come riportato dalla fonte di sintesi, questa previsione era considerata penalizzante in quanto poteva determinare la perdita di un diritto acquisito in una procedura concorsuale anche laddove la graduatoria non fosse ancora arrivata alla posizione del candidato.
La nuova norma elimina questo automatismo esclusivamente per le graduatorie dei concorsi ordinari: il docente immesso in ruolo potrà quindi continuare a figurare in tali graduatorie e valutare la successiva nomina quando verrà chiamato. Rimane invece immutata la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e di istituto.
La decorrenza della norma è fissata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, senza effetto retroattivo.
Profili di legittimità costituzionale e conformità al diritto UE
La misura, pur presentata come correzione di un’incoerenza sistematica, solleva questioni non banali sul piano dei principi costituzionali e del diritto amministrativo.
In primo luogo, occorre interrogarsi sulla compatibilità con gli artt. 3 e 97 della Costituzione — che tutelano, rispettivamente, il principio di uguaglianza e quello di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione — nella misura in cui la coesistenza di docenti di ruolo all’interno di graduatorie concorsuali aperte potrebbe alterare gli equilibri delle procedure selettive. Il pubblico concorso, come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, costituisce «lo strumento di selezione del personale, in linea di principio, più idoneo a garantire l’imparzialità e l’efficienza della P.A.» . La permanenza di docenti già stabilizzati nelle graduatorie di merito potrebbe complicare la valutazione comparativa tra candidati in situazioni professionali non omogenee.
In secondo luogo, la Corte Costituzionale ha già chiarito che restrizioni alla platea dei partecipanti alle procedure concorsuali possono risultare irragionevoli se non sorrette da una finalità proporzionata e coerente . Il ragionamento è simmetrico: un ampliamento artificioso della platea degli “idonei” — in questo caso, mantenendovi docenti già titolari di un posto di ruolo — deve parimenti superare il vaglio di non manifesta irragionevolezza.
Sul versante del diritto dell’Unione, la direttiva 1999/70/CE e il connesso Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato tutelano il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, ma non impongono allo Stato di mantenere i secondi nelle graduatorie aperte a entrambe le categorie. Non sembra dunque emergere, su questo specifico punto, una diretta violazione del diritto UE; tuttavia, la compatibilità con i principi di trasparenza e parità di trattamento nelle procedure di selezione del personale pubblico, quali declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, merita un approfondimento in sede parlamentare.
2. Scuole paritarie: proroga fino all’anno scolastico 2027/2028
Il decreto interviene sull’art. 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sostituendo il riferimento temporale attuale — «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» — con la formula «fino all’anno scolastico 2027/2028».
«All’articolo 1, comma 4-ter, primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno scolastico 2027/2028».»
La proroga estende dunque di un ulteriore anno scolastico la vigenza di una disciplina già in essere, senza introdurre modifiche sostanziali ai requisiti o ai meccanismi di accesso ai contributi. Degno di nota è il fatto che nella bozza approvata dal CdM non risultano presenti — contrariamente ad alcune ipotesi preliminari circolate — disposizioni sulla regolarizzazione del personale non abilitato nelle scuole paritarie.
Profili di legittimità
L’utilizzo reiterato di proroghe legislative a tutela di istituti concepiti come transitori può essere valutato, in linea di principio, come una progressiva “stabilizzazione indiretta” di regimi derogatori, con possibile tensione rispetto al principio di legalità della spesa pubblica e alla riserva di legge in materia di finanziamento del sistema scolastico. La Corte Costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni statali che destinavano risorse alle scuole paritarie senza il necessario raccordo con la Conferenza Stato-Regioni e senza rispettare le competenze regionali in materia di istruzione . Ogni proroga dovrebbe pertanto essere valutata alla luce di tale perimetro.
3. Nidi e servizi educativi comunali: proroga organici e aggiornamento contrattuale
L’art. 5 del decreto PA 2026 modifica l’art. 15-bis del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, su tre distinti aspetti:
Estensione temporale: le misure per garantire la continuità dei servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia vengono prorogate fino all’anno scolastico 2027/2028 (in luogo del precedente termine fissato all’anno 2026/2027);
Aggiornamento contrattuale: il riferimento al CCNL del comparto Funzioni locali viene aggiornato dal triennio 2019-2021 al triennio 2022-2024;
Differimento del termine di spesa: il limite del 31 dicembre 2027 viene prorogato al 31 dicembre 2028.
Vale ricordare che la disciplina originaria dell’art. 15-bis prevedeva già la possibilità, in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL, di utilizzare le graduatorie comunali vigenti per l’immissione in servizio del personale scolastico, educativo e ausiliario a tempo determinato e indeterminato . Con la nuova modifica, tale regime derogatorio viene ulteriormente prorogato.
Profili di legittimità
Il ricorso alla deroga ai requisiti di titolo di studio previsti dalla contrattazione collettiva, se originariamente giustificato dall’urgenza, rischia di perdere il proprio carattere eccezionale con il ripetersi delle proroghe. Occorre verificare la compatibilità di tale meccanismo con il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) rispetto ai soggetti che, non essendo già iscritti alle graduatorie comunali, non possono beneficiare della deroga — come espressamente chiarito dalla stessa norma originaria, che la limita «esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie» . Sul piano europeo, le risorse afferenti ai servizi educativi per l’infanzia sono strettamente collegate al raggiungimento del livello essenziale della prestazione (LEP) fissato al 33% della popolazione nella fascia 3-36 mesi entro il 2027 : una proroga delle deroghe agli organici deve raccordarsi con gli obiettivi di servizio annuali stabiliti dal legislatore e vigilati dalla Corte Costituzionale stessa .
4. Videosorveglianza negli asili nido: ampliamento della destinazione delle risorse già assegnate
L’ultima misura scolastica riguarda la modifica dell’art. 5-septies del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, con l’inserimento della possibilità di utilizzare le risorse già assegnate alle strutture anche per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio: «Le risorse assegnate possono essere utilizzate anche per l’installazione, secondo la disciplina statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio delle medesime strutture.»
Nessun nuovo stanziamento è previsto: si amplia la finalità d’uso di fondi già disponibili, con un richiamo alla «disciplina statale vigente in materia» come vincolo di legittimità dell’utilizzo.
Profili di legittimità e conformità al GDPR
Questo è, forse, il profilo più delicato sul piano del diritto europeo. La videosorveglianza in strutture frequentate da minori — si tratta di asili nido — richiede una valutazione particolarmente rigorosa alla luce del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I principi di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, proporzionalità del trattamento e tutela rafforzata dei dati di soggetti vulnerabili — in primo luogo i minori — impongono standard elevati che un semplice rinvio alla «disciplina statale vigente» potrebbe non essere sufficiente a garantire.
In particolare, si pone la questione della base giuridica del trattamento, dell’obbligo di informativa nei confronti delle famiglie, della durata della conservazione delle immagini e delle misure di sicurezza tecnico-organizzative. L’assenza di nuovi stanziamenti dedicati solleva inoltre un dubbio interpretativo: l’impiego di risorse già vincolate a finalità diverse (tipicamente, manutenzione e potenziamento delle strutture) per l’installazione di sistemi di sorveglianza potrebbe configurare un utilizzo difforme rispetto al vincolo di destinazione originario dei fondi, con possibile rilievo della Corte dei Conti sul piano del controllo di regolarità della spesa. È altresì necessario che, prima dell’installazione, le singole strutture procedano a una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), ai sensi dell’art. 35 GDPR, trattandosi di trattamento sistematico che riguarda categorie di soggetti vulnerabili.
In sintesi: un decreto che riforma, ma con cautele giuridiche aperte
Il decreto PA 2026 interviene su snodi nevralgici del sistema scolastico con misure che rispondono a esigenze concrete e — in alcuni casi — a lunghe attese del personale e dei sindacati. La modifica sulle graduatorie dei docenti vincitori di più concorsi è accolta positivamente dalle organizzazioni di categoria; le proroghe sui nidi comunali e sulle paritarie garantiscono continuità a servizi essenziali; la videosorveglianza risponde a esigenze di sicurezza del patrimonio pubblico.
Tuttavia, quattro aree di attenzione giuridica emergono con nitidezza e meritano esame approfondito in sede parlamentare di conversione:
Imparzialità e trasparenza dei concorsi pubblici (artt. 3 e 97 Cost.) rispetto al mantenimento dei docenti di ruolo nelle graduatorie di merito;
Proporzionalità e legalità delle deroghe ai requisiti del personale nei servizi comunali per l’infanzia, a rischio di trasformare il “temporaneo” in “strutturale”;
Compatibilità delle proroghe alle scuole paritarie con le competenze regionali e con i principi della Corte Costituzionale sul finanziamento del sistema paritario;
Conformità al GDPR dell’uso delle risorse per la videosorveglianza negli asili nido, con necessità di procedura di DPIA e di adeguate garanzie per i minori.
L’iter parlamentare costituirà la sede naturale per colmare queste lacune e rafforzare, ove necessario, le garanzie di legittimità del provvedimento.
Contrattazione di istituto: quando il dirigente scolastico risponde di condotta antisindacale
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Le violazioni procedurali, i ritardi informativi e gli accordi non validamente formati alla luce del CCNL 2019-2021 e della più recente giurisprudenza di merito
Abstract — La contrattazione integrativa di istituto è il banco di prova più concreto delle relazioni sindacali nella scuola. Omettere o ritardare l’informativa preventiva, non convocare tempestivamente la delegazione trattante, adottare atti unilaterali su materie riservate al tavolo negoziale, o pubblicare un contratto integrativo privo di valida sottoscrizione maggioritaria della RSU: sono queste le fattispecie che la giurisprudenza più recente — con decisioni del 2025 e del 2026 — ha ricondotto alla condotta antisindacale sanzionabile ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Il quadro normativo di riferimento è oggi delineato dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024) e dal CCNL Area Dirigenza Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 7 agosto 2024), che ridisegnano in modo organico gli obblighi procedurali del dirigente scolastico nelle relazioni con RSU e organizzazioni sindacali. Il presente contributo ricostruisce le fattispecie tipiche, i relativi presupposti e i rimedi giudiziali disponibili.
Il quadro di partenza: una nozione “teleologica” di antisindacalità
Parlare di condotta antisindacale del dirigente scolastico richiede anzitutto di chiarire cosa si intende, sul piano giuridico, per “comportamento antisindacale”. L’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 — lo Statuto dei lavoratori — sanziona i comportamenti del datore di lavoro diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero. Ma la norma non fornisce un catalogo tassativo di condotte vietate: la sua struttura è, per definizione, teleologica.
Ciò significa che non è la forma dell’atto a determinare l’antisindacalità, bensì la sua idoneità concreta a ledere gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha da tempo consolidato questo orientamento, precisando che l’elemento soggettivo — il dolo, l’intento persecutorio — è irrilevante: è sufficiente che il comportamento produca oggettivamente un effetto di compressione delle prerogative sindacali.
Applicato alla scuola, questo principio ha una portata pratica decisiva: un dirigente scolastico può rispondere di condotta antisindacale anche quando non abbia avuto alcuna intenzione di ostacolare il sindacato, ma si sia semplicemente comportato in modo negligente, disorganizzato o unilaterale nella gestione della contrattazione di istituto.
Il CCNL 2019-2021: un sistema di relazioni sindacali più strutturato
Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, siglato il 18 gennaio 2024, ridisegna in modo articolato il sistema delle relazioni sindacali nelle istituzioni scolastiche. La disciplina si fonda su tre istituti distinti — informazione, confronto e contrattazione integrativa — che non sono equivalenti né fungibili, ma formano una sequenza logica e giuridicamente vincolante.
L’informazione è il primo e imprescindibile gradino: deve essere resa in forma scritta, in modo puntuale e tempestivo, e deve consentire ai soggetti sindacali di prendere effettiva conoscenza delle questioni trattate. Come chiarisce espressamente l’art. 4 del CCNL: «L’informazione preventiva consiste nella trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.».
Il confronto si attiva, su richiesta sindacale, entro i termini contrattuali e non può protrarsi, nelle istituzioni scolastiche, oltre i dieci giorni. La contrattazione integrativa di istituto, infine, coinvolge il dirigente scolastico come parte datoriale e la delegazione sindacale composta dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Sul versante dirigenziale, il CCNL Area Dirigenza Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 7 agosto 2024, ribadisce gli stessi principi e introduce una disciplina specifica per la dirigenza scolastica, includendo — tra le tutele di sistema — le clausole di raffreddamento: durante il primo mese del negoziato, le parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.
Le fattispecie: una mappa delle violazioni più ricorrenti
1. L’omessa o tardiva informazione preventiva
È la violazione più frequente e, al tempo stesso, quella su cui la giurisprudenza più recente si è pronunciata con maggiore nettezza. Il Tribunale di Lodi, con decreto del 29 luglio 2026, ha accertato la condotta antisindacale di una dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “A. Tosi” di Codogno che, a fronte di una specifica richiesta della RSU datata 11 settembre 2025 — concernente organici, formazione classi, criteri per permessi, organizzazione del lavoro ATA, sicurezza e orario docenti — aveva sistematicamente disatteso l’obbligo informativo.
Il primo incontro reale sulla contrattazione integrativa si era tenuto solo il 20 febbraio 2026, e anche in quella sede l’amministrazione non aveva prodotto la documentazione sui pagamenti precedenti necessaria per verificare la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF). Le successive convocazioni erano state rinviate unilateralmente. Il tribunale ha chiarito che l’omessa, tardiva o incompleta informazione, quando incida concretamente sulla possibilità del sindacato di esercitare il proprio ruolo, integra condotta antisindacale, indipendentemente da qualsiasi intenzione lesiva della dirigente.
Il provvedimento contiene anche un passaggio che merita di essere sottolineato: la dirigente aveva imputato alla RSU un atteggiamento dilatorio. Il giudice ha disatteso questa ricostruzione, valorizzando al contrario la documentazione probatoria prodotta dal sindacato ricorrente e rilevando che la nota della dirigente del 7 aprile 2026 — con cui si attribuiva alla componente sindacale la responsabilità dello stallo — era parte di una gestione unilaterale complessivamente lesiva delle prerogative sindacali.
2. Il ritardo nell’avvio delle trattative
La contrattazione di istituto non è una trattativa libera nel tempo. Il CCNL prevede che la sessione negoziale sia avviata entro il 15 settembre e si concluda, di norma, entro il 30 novembre. La logica è evidente: le decisioni sulla ripartizione delle risorse del FMOF, sull’organizzazione del lavoro ATA, sulla flessibilità oraria devono essere assunte in tempo utile rispetto all’inizio dell’anno scolastico.
Quando l’avvio è ritardato per cause imputabili all’amministrazione, il danno per il sindacato è duplice: non solo viene compressa la partecipazione alle scelte organizzative, ma le stesse vengono spesso adottate in via di fatto prima ancora che la trattativa si apra. In questo contesto, la successiva stipula del contratto integrativo — avvenuta nelle more del procedimento — non sana la violazione già consumata. Il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 22 febbraio 2025, ha confermato l’antisindacalità della condotta pur prendendo atto che il contratto integrativo era stato poi sottoscritto: l’interesse all’accertamento giudiziario permane, in quanto serve a evitare che il decorso del tempo funga da legittimazione implicita di comportamenti prevaricatori.
3. L’esclusione di soggetti sindacali legittimati e le trattative “monche”
La delegazione sindacale nella contrattazione di istituto è composta, per espressa previsione contrattuale, dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni firmatarie del CCNL. La mancata convocazione di una sigla avente titolo o l’esclusione di fatto di un’organizzazione sindacale dagli incontri integra una lesione diretta della libertà sindacale nella sua dimensione collettiva, perché altera la composizione del tavolo e falsa la rappresentatività dell’accordo eventualmente concluso.
4. L’accordo integrativo sottoscritto senza la maggioranza della RSU
Questa fattispecie è stata al centro di una recente e significativa decisione del Tribunale di Matera, con decreto del 16 luglio 2026. I fatti: presso un istituzione scolastica, la parte economica del contratto integrativo per l’a.s. 2025-2026 era stata sottoscritta da soli tre componenti su sei della RSU, dopo che gli altri tre — espressione della FLC CGIL — si erano allontanati dal tavolo.
L’amministrazione scolastica aveva sostenuto che non fosse necessaria la firma della maggioranza dei componenti RSU, essendo sufficiente il “maggior consenso possibile”. Il tribunale ha respinto questa impostazione, richiamando l’art. 12 dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022: «Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.».
La RSU è un organo collegiale e, come tale, la sua volontà si forma a maggioranza. La sottoscrizione di soli tre componenti su sei non esprime la volontà dell’organo, e l’amministrazione che pubblica e applica un accordo fondato su tale sottoscrizione pone in essere una condotta antisindacale, perché si avvale di una rappresentanza sindacale non validamente costituita. Il tribunale ha dichiarato l’inefficacia erga omnes dell’atto e ha ordinato alla dirigente scolastica di riconvocare senza indugio la delegazione trattante.
5. Gli atti unilaterali su materie riservate
Un ulteriore profilo riguarda l’adozione da parte del dirigente di provvedimenti che incidono su materie riservate alla contrattazione o al confronto, senza aver previamente avviato le procedure contrattuali. La disciplina della contrattazione integrativa di istituto riserva al tavolo negoziale materie rilevanti: criteri per la ripartizione del FMOF, determinazione dei compensi accessori, criteri per gli incarichi ATA, flessibilità oraria, lavoro agile.
Agire unilateralmente su questi temi — anche quando l’atto rientri formalmente nelle prerogative dirigenziali — svuota di senso la funzione negoziale e può integrare condotta antisindacale. Il limite tra autonomia dirigenziale e obbligo di negoziare non è sempre nitido, ma la giurisprudenza ha chiarito che l’atto unilaterale su materie contrattuali è consentito solo a determinate condizioni, in via eccezionale e provvisoria, con obbligo di proseguire le trattative in buona fede.
Il problema dell’attualità: il tempo non sana la violazione
L’art. 28 St. lav. richiede l’attualità della condotta o la persistenza dei suoi effetti. Ma la giurisprudenza ha adottato un’interpretazione non formalistica di questo requisito: il fatto che la singola condotta si sia esaurita non preclude l’accertamento giudiziale dell’antisindacalità, quando permanga una situazione di incertezza o di compressione delle prerogative sindacali, o quando vi sia il rischio concreto di reiterazione.
Per il diritto scolastico, questo principio ha una ricaduta pratica importante. Le relazioni sindacali nella scuola sono strutturalmente cicliche: si ripetono ogni anno, con le stesse scadenze, le stesse materie, le stesse parti. Una condotta antisindacale commessa in un determinato anno scolastico — se non accertata e sanzionata — rischia di replicarsi nell’anno successivo. L’accertamento giudiziale, anche quando la specifica condotta si è esaurita, svolge quindi una funzione preventiva e non solo riparatoria.
I rimedi: ordini giudiziali e conseguenze concrete per l’istituzione scolastica
Quando il giudice del lavoro accerta la condotta antisindacale, gli strumenti di tutela previsti dall’art. 28 St. lav. si traducono in ordini molto concreti per la vita dell’istituzione scolastica:
Ordine di cessazione del comportamento illegittimo e astensione dalla sua reiterazione;
Rimozione degli effetti: il contratto integrativo privo di valida sottoscrizione maggioritaria della RSU viene dichiarato inefficace; la dirigente è tenuta a riconvocare la delegazione trattante;
Obbligo di fornire tempestivamente l’informativa e la documentazione dovuta ai sensi del CCNL;
Condanna alle spese processuali, con importi che, nei casi esaminati, si attestano tra i 1.800 e i 2.000 euro oltre oneri accessori.
Va sottolineato che l’inottemperanza al decreto giudiziale può avere conseguenze penali ai sensi dell’art. 650 c.p. Il dirigente scolastico si trova quindi di fronte a un sistema di tutele articolato, che non si esaurisce nella sfera delle relazioni sindacali ma può avere ripercussioni sul piano disciplinare e penale.
Conclusioni: la correttezza procedurale come condizione del buon andamento
Le decisioni esaminate delineano con crescente precisione i confini entro cui il dirigente scolastico deve muoversi nella gestione delle relazioni sindacali. Non si tratta di adempimenti burocratici da soddisfare formalmente: l’informazione preventiva, il confronto, la contrattazione integrativa nel rispetto delle procedure e dei tempi contrattuali sono il presupposto di una governance scolastica legittima e trasparente.
Il CCNL 2019-2021 — tanto nella parte comparto quanto in quella dell’area dirigenziale — ha rafforzato questo sistema, articolando con maggiore precisione obblighi, tempi e modalità delle relazioni sindacali. Le pronunce del 2025 e del 2026 dimostrano che i tribunali del lavoro sono disposti ad applicare queste regole con rigore, senza farsi condizionare dal fatto che la scuola sia un’istituzione pubblica con spazi di autonomia organizzativa. L’autonomia dirigenziale, nella scuola come altrove, trova il suo limite nel rispetto delle prerogative sindacali riconosciute dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La correttezza delle relazioni sindacali, in definitiva, non è soltanto un obbligo giuridico: è anche — e forse soprattutto — una condizione del buon andamento dell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
Valutazione dei dirigenti scolastici: incontro al MIM sul monitoraggio dei risultati dell’anno 2024/25 e sugli obiettivi per il 2026/27
(29 Luglio 2026) L’ANP ha partecipato, oggi 29 luglio 2026 presso il MIM, a una riunione informativa sul resoconto dei risultati della valutazione dell’anno scolastico 2024/25 e sulla definizione degli obiettivi per la valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti scolastici nell’anno scolastico 2026/27.
Per quanto riguarda il 2024/25, l’Amministrazione, rappresentata dalla Dott.ssa Antonella Tozza, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici a formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha preliminarmente comunicato che il Ministero ha affidato all’INVALSI l’analisi qualitativa dei risultati rilevati. È quindi intervenuto il Dott. Ricci, Presidente dell’INVALSI, che ha riferito dello svolgimento di alcuni focus-group che hanno coinvolto 31 dirigenti allo scopo di far emergere degli elementi non rilevabili dai soli dati analitici. Essi hanno apprezzato, in particolare, il carattere nazionale del sistema di valutazione, percepito come elemento di forza e di garanzia.
Sono quindi stati presentati i dati relativi all’andamento della valutazione dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2024/25. Su 7099 dirigenti sottoposti alla valutazione, 6114 hanno ottenuto il risultato più alto, 883 il livello intermedio, 94 il livello inferiore e solo 8 non hanno raggiunto il punteggio minimo (31). 711 dirigenti hanno chiesto il contraddittorio e soltanto 66 la conciliazione presso l’Organismo di garanzia.
La maggioranza dei colleghi, oltre l’86%, ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 80 punti, collocandosi nel livello più alto. Circa il 12,5% si è collocato al livello intermedio (55-79 punti) mentre solo l’1,3% si è classificato al livello più basso.
La Dott.ssa Tozza ha poi fornito alcune informazioni relative alla valutazione nell’anno scolastico 2025/26: a inizio agosto saranno restituiti i risultati conseguiti sui tempi di pagamento delle fatture commerciali e a fine agosto saranno restituiti quelli relativi alla pubblicazione dell’attestazione OIV. A breve, infine, saranno pubblicati i risultati conseguiti con riferimento all’obiettivo regionale e all’indicatore “Attuazione di sperimentazioni e/o innovazioni organizzativo-didattiche”.
Con riguardo alla bozza relativa agli obiettivi dell’anno scolastico 2026/27, infine, l’Amministrazione ha sottolineato che ha voluto garantire continuità con l’anno scolastico in corso, spostando progressivamente l’attenzione sulle azioni dei dirigenti scolastici, e che ha introdotto un obiettivo specificamente centrato sul successo formativo e sull’inclusione degli studenti, vero fulcro del sistema di istruzione e formazione.
L’ANP ha osservato preliminarmente che i risultati confermano l’efficacia del sistema di valutazione in quanto esso, nonostante alcune prevedibili criticità imputabili alla fase di rodaggio, si è dimostrato in grado di intercettare la grande professionalità dei colleghi. I risultati ottenuti dimostrano che non è più rinviabile la definitiva armonizzazione stipendiale con le altre dirigenze pubbliche contrattualizzate e, in particolare, con quelle disciplinate dal medesimo CCNL. Ad oggi, la parte principale dell’iniquità stipendiale riguarda proprio la retribuzione di risultato e questo è particolarmente inaccettabile, stante la messa a regime del Sistema di valutazione oggi in esame.
Per quanto riguarda le migliorie da apportarvi, l’ANP ha evidenziato che:
l’indicatore relativo alle supplenze brevi richiede tempi molto stringenti di autorizzazione (≤ 2 giorni) tanto che, benché tale obiettivo sia fissato dal DPCM 31/08/2016, abbiamo più volte chiesto di tenere conto delle disfunzioni tecniche delle piattaforme nonché delle carenze di organico delle segreterie delle scuole; analogo problema sussiste anche per i pagamenti delle fatture commerciali;
non sono state considerate le peculiarità dei CPIA, sia a livello nazionale, là dove si prevede un indicatore relativo all’orientamento riferito soltanto a direzioni didattiche e scuole secondarie, sia a livello regionale, poiché alcuni USR distinguono solo tra istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, sollevando il dubbio circa la riferibilità ai CPIA dell’uno o dell’altro indicatore, oppure prevedono indicatori dai quali i CPIA risultano esclusi;
abbiamo infine segnalato la vaghezza e l’ambiguità di alcuni dei nuovi indicatori inseriti nella bozza.
L’Amministrazione, in sede di replica, si è mostrata disponibile al confronto e si è impegnata a esaminare con attenzione le osservazioni espresse dall’ANP. Terremo informati i colleghi degli sviluppi di questa cruciale questione.
Denuncia per condotte ostili: come renderla valida e legittima
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Quando un docente segnala offese, umiliazioni o comportamenti ostili sul luogo di lavoro, non si è più davanti a un semplice “conflitto personale”. Se quei fatti incidono sulla salute psicofisica e sul clima professionale, entrano nel campo della tutela della sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di protezione datoriale e della prevenzione dello stress lavoro-correlato.
Nel settore scolastico questo tema è particolarmente delicato: la scuola è insieme ambiente di lavoro, comunità professionale e luogo educativo. Per questo, quando emergono condotte denigratorie, tensioni sistematiche o situazioni relazionali tossiche, il dirigente scolastico non può trattarle come questioni private da lasciare all’autoregolazione dei rapporti interni.
Quando la segnalazione del docente è giuridicamente rilevante
Una segnalazione formale del docente diventa rilevante quando descrive fatti che possono incidere su salute, dignità professionale e serenità lavorativa. È il caso, ad esempio, di episodi ripetuti di offese pubbliche, aggressività verbale, diffusione di voci calunniose, isolamento relazionale o comportamenti invasivi nei luoghi di lavoro, specie se accompagnati da documentazione medica o da un esplicito collegamento con uno stato di ansia e malessere.
In questo quadro, il riferimento normativo principale è l’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie, secondo esperienza e tecnica, per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La Cassazione ha ribadito che tale norma non configura una responsabilità oggettiva, ma impone al datore l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie di protezione.
Stress lavoro-correlato: perché riguarda anche la scuola
Sul piano prevenzionistico, la fonte centrale è la disciplina sullo stress lavoro-correlato, richiamata nella metodologia applicativa contenuta nella Lettera circolare 18 novembre 2010. La circolare chiarisce che la valutazione non riguarda casi isolati in astratto, ma gruppi omogenei di lavoratori, e si sviluppa in una fase preliminare obbligatoria e in una eventuale fase successiva, se emergono elementi di rischio.
Particolarmente importante è il passaggio in cui la circolare include, tra i fattori da esaminare, i fattori di contesto del lavoro, come:
ruolo nell’organizzazione,
autonomia decisionale,
conflitti interpersonali al lavoro,
evoluzione di carriera,
comunicazione organizzativa.
Questo significa che, in una scuola, una conflittualità ripetuta tra colleghi può assumere rilievo non solo disciplinare, ma anche come indice di rischio organizzativo da valutare ai fini della salute e sicurezza.
Cosa deve fare il dirigente scolastico dopo la denuncia
Ricevuta una segnalazione seria e circostanziata, il dirigente scolastico, quale datore di lavoro ai fini della sicurezza, non può limitarsi a registrare il problema. La procedura delineata dalla circolare del 2010 richiede una valutazione preliminare basata su indicatori oggettivi e verificabili, che comprendono eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto.
La stessa circolare precisa inoltre: “In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST.”.
Da ciò discende che, in presenza di una segnalazione di questo tipo, il dirigente deve attivare i soggetti della prevenzione aziendale, in particolare:
RSPP,
RLS/RLST,
medico competente, ove nominato.
Non solo. Se la situazione segnala un rischio concreto per la salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto anche a valutare misure correttive e organizzative idonee a ridurre l’esposizione al fattore stressogeno.
Mobbing, straining o semplice conflitto? Perché la distinzione conta
Nel linguaggio comune molte vicende vengono subito definite “mobbing”, ma sul piano giuridico la qualificazione è più rigorosa. La giurisprudenza richiede, per il mobbing, una pluralità di comportamenti sistematici e un intento persecutorio unificante.
La Cassazione, però, ha chiarito un punto decisivo: anche se il mobbing non è provato, il giudice deve comunque verificare se vi sia stata violazione dell’art. 2087 c.c. per mancata adozione delle misure necessarie a tutela del lavoratore.
Il principio è espresso in modo netto: “in caso di accertata insussistenza dell’ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore” [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 3791 del 12/02/2024].
La stessa ordinanza aggiunge che il datore deve evitare anche situazioni “stressogene”, pure in mancanza della prova di un preciso intento persecutorio. In quest’ottica, assumono rilievo anche le categorie di straining e di ambiente lavorativo stressogeno, ormai largamente utilizzate dalla giurisprudenza.
Ambiente scolastico tossico: il datore di lavoro deve intervenire?
Sì, se il contesto relazionale è lesivo della salute o idoneo a diventarlo. La Cassazione ha affermato che tra le misure dovute rientra anche la prevenzione e, ove possibile, la rimozione di un “contesto di conflittualità all’interno dell’istituto”.
Si tratta di un passaggio molto importante per il mondo scolastico, perché porta il problema sul terreno dell’organizzazione del lavoro. Non basta dire che “tra colleghi capita” o che si tratta di incompatibilità caratteriali. Se il conflitto si stabilizza, si manifesta in modo pubblico, incide sul benessere lavorativo e genera un danno o un rischio per la salute, il datore di lavoro deve attivarsi.
Naturalmente, non ogni disagio integra automaticamente una responsabilità datoriale. La giurisprudenza ha escluso la tutela quando manchino prova del danno, nesso causale o concrete condotte imputabili al datore, oppure quando il quadro si riduca a meri attriti interpersonali senza adeguata prova di una situazione lesiva.
Quali misure organizzative possono essere richieste
Sul piano pratico, una segnalazione ben costruita può chiedere l’adozione di misure organizzative coerenti con l’obbligo di protezione, come:
limitazione o regolazione dei contatti tra le persone coinvolte,
monitoraggio del clima lavorativo,
attivazione del RLS e del RSPP,
esame dei fattori di contesto del lavoro,
misure correttive per ridurre l’esposizione al conflitto,
interventi sul benessere organizzativo.
Una simile richiesta non è, di per sé, eccedente o impropria. Al contrario, si colloca nel solco della prevenzione dello stress lavoro-correlato e dell’obbligo datoriale di tutela.
Il ruolo della documentazione medica
Dal punto di vista probatorio, è molto rilevante che il docente colleghi i fatti denunciati a conseguenze concrete sulla salute, documentandole con certificazioni o percorsi di cura.
La Cassazione ha precisato infatti che il lavoratore deve provare:
il danno,
il nesso causale tra danno e ambiente di lavoro,
mentre sul datore grava la prova di avere adottato tutte le misure necessarie.
La giurisprudenza di merito mostra bene questa linea: le domande risarcitorie vengono rigettate quando le certificazioni siano generiche o fondate solo sul racconto della parte senza adeguati riscontri causali. Al contrario, quando vi siano fatti accertati e un pregiudizio dimostrato, può essere riconosciuta una responsabilità risarcitoria anche in assenza di piena prova del mobbing.
CCNL scuola e benessere organizzativo: c’è un supporto contrattuale?
Le fonti contrattuali del comparto Istruzione e Ricerca confermano la rilevanza del tema sul piano organizzativo. Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 richiama, tra i profili generali, anche sicurezza nei luoghi di lavoro, lavoro agile, welfare e relazioni sindacali. Il CCNL 2019-2021costituisce il quadro di riferimento sulle relazioni sindacali e sull’organizzazione del personale del comparto.
Anche se le fonti contrattuali non sostituiscono l’art. 2087 c.c. né la disciplina prevenzionistica, rafforzano l’idea che il benessere organizzativo e la corretta gestione delle relazioni interne non siano questioni marginali nel sistema scolastico.
Quando la denuncia è legittima
Alla luce delle fonti esaminate, la denuncia del docente è legittima quando:
è circostanziata nei fatti,
riguarda condotte potenzialmente lesive della salute o della dignità,
richiama la necessità di misure di prevenzione e tutela,
si inserisce nel quadro dello stress lavoro-correlato e dell’obbligo di sicurezza.
Non è necessario, in questa fase, provare già in modo pieno il mobbing. È sufficiente che la segnalazione faccia emergere una situazione che il datore di lavoro non può ignorare senza verifiche.
SEO Focus: cosa insegna questa vicenda al mondo della scuola
Per chi opera nel diritto scolastico, il punto centrale è questo: la segnalazione di vessazioni tra colleghi può attivare obblighi giuridici immediati in capo al dirigente scolastico. Non siamo soltanto sul terreno del procedimento disciplinare o della mediazione interna, ma anche su quello della:
sicurezza sul lavoro,
valutazione dei rischi psicosociali,
tutela della salute,
responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c..
In altre parole, il docente che denuncia condotte vessatorie non sta semplicemente esprimendo un disagio personale: può attivare un meccanismo di tutela previsto dall’ordinamento, soprattutto quando il problema investe il clima organizzativo e il rischio da stress lavoro-correlato.
Conclusione
Nel diritto scolastico contemporaneo, la gestione delle relazioni interne non è più un tema “minore”. La scuola, come qualunque altro luogo di lavoro, è tenuta a prevenire e governare i rischi che incidono sulla salute psicofisica dei lavoratori, compresi quelli derivanti da conflitti relazionali, umiliazioni e condizioni stressogene.
Per questo, una denuncia formale del docente, se seria e documentata, è uno strumento pienamente legittimo. E il dirigente scolastico, ricevuta quella segnalazione, non può restare fermo: deve valutare, coinvolgere i soggetti della prevenzione e adottare le misure organizzative necessarie, perché l’inerzia, in certi casi, può trasformarsi essa stessa in fonte di responsabilità.
Istruzione parentale: natura giuridica, limiti, adempimenti e profili costituzionali
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
L’istruzione parentale è una modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione alternativa alla frequenza scolastica, nella quale i genitori — o chi esercita la responsabilità genitoriale — provvedono direttamente, oppure tramite persona delegata, all’istruzione del minore. Il suo fondamento si colloca nel rapporto tra il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli di cui all’art. 30 Cost. e il diritto-dovere all’istruzione garantito dall’ordinamento, nel quadro dell’obbligo di istruzione.
La Cassazione ha qualificato l’istituto in termini netti: l’istruzione parentale è una scelta pienamente legittima, consentita dalla legge, e costituisce espressione di un diritto costituzionalmente garantito, purché esercitata sotto il controllo delle autorità competenti e nel rispetto delle regole previste.
1. Che cosa significa “istruzione parentale”
Sul piano normativo, il dato centrale è che l’ordinamento italiano impone l’istruzione, non necessariamente la frequenza di un istituto scolastico, purché siano rispettati i presupposti e i controlli previsti dalla legge.
In questa logica:
l’art. 30 Cost. attribuisce ai genitori il dovere e diritto di mantenere, istruire ed educare i figli ;
l’art. 34 Cost. sancisce l’apertura della scuola a tutti e l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore ;
l’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 76/2005 prevede espressamente che i genitori che intendano provvedere “privatamente o direttamente” all’istruzione dei figli devono dimostrare la capacità tecnica o economica e darne comunicazione annuale all’autorità competente;
l’art. 23 d.lgs. n. 62/2017 impone la comunicazione preventiva annuale al dirigente scolastico del territorio di residenza e l’esame annuale di idoneità fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La definizione operativa contenuta nelle linee guida ministeriali è coerente: si tratta di attività di istruzione svolta direttamente dai genitori o da persona da loro delegata.
2. Chi la può chiedere
Possono avvalersi dell’istruzione parentale i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Quindi, l’attività può essere svolta direttamente dagli stessi oppure tramite soggetto delegato.
Il presupposto soggettivo è dunque la titolarità della responsabilità genitoriale; sul piano costituzionale, ciò si ricollega direttamente all’art. 30 Cost. . La Cassazione, nella pronuncia del 2023, conferma che la scelta spetta ai genitori nell’esercizio della responsabilità sui figli minori .
3. Quando la famiglia può chiederla
La famiglia deve presentare una comunicazione preventiva annuale al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, entro il termine annuale fissato per le iscrizioni.
Inoltre, se il minore è già iscritto e la famiglia intende ritirarlo durante l’anno, la comunicazione di ritiro può essere accompagnata dall’avvio contestuale dell’istruzione parentale.
Ne consegue che la scelta può essere esercitata:
all’inizio del percorso di istruzione obbligatoria;
al momento delle iscrizioni per l’anno successivo;
eccezionalmente in corso d’anno, in caso di ritiro dalla scuola.
4. Gli adempimenti della famiglia
Dunque emerge un insieme piuttosto definito di oneri a carico dei genitori:
a) Comunicazione preventiva annuale
La comunicazione va presentata in forma cartacea al dirigente scolastico territorialmente competente.
b) Dichiarazione sulla capacità tecnica o economica
La famiglia deve allegare una dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione.
c) Progetto didattico-educativo
Va allegato un progetto didattico-educativo di massima, coerente con le Indicazioni nazionali o con le linee guida del ciclo di riferimento.
d) Domanda di iscrizione agli esami di idoneità
Per il primo ciclo, la domanda va presentata entro il 30 aprile; per il secondo ciclo, entro i termini fissati dalla scuola.
e) Esami annuali
Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
5. Quali adempimenti deve compiere la scuola
Le Indicazioni per le scuole del Ministero delineano il ruolo della cosiddetta scuola vigilante.
a) Prendere atto della scelta
Il dirigente scolastico prende atto della scelta dei genitori, senza entrare nel merito della richiesta e senza necessità di un provvedimento autorizzativo formale.
“Il dirigente scolastico della scuola vigilante prende atto della scelta espressa dai genitori di avvalersi dell’istruzione parentale, senza entrare nel merito della richiesta (salvo verificare che la comunicazione sia formalmente corretta) e senza la necessità di rilasciare alcun atto formale di autorizzazione.”.
b) Verificare la correttezza formale della comunicazione
Il controllo scolastico è innanzitutto formale: completezza della comunicazione, presenza della dichiarazione e del progetto.
c) Non richiedere documentazione aggiuntiva sulla capacità tecnica o economica
Le linee guida escludono espressamente che la scuola possa pretendere allegati ulteriori come titoli di studio, curriculum, ISEE o dati reddituali.
“Non deve essere richiesta alcuna documentazione aggiuntiva a supporto della dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei minori…”.
d) Vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione
La scuola che riceve la comunicazione è tenuta a vigilaresull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
e) Informare la famiglia sugli ulteriori adempimenti
Il dirigente deve informare i genitori, per iscritto, circa:
rinnovo annuale della comunicazione;
obbligo di presentare domanda agli esami di idoneità;
relative scadenze.
f) Registrazione amministrativa
La scuola vigilante registra la posizione nel SIDI; la scuola sede d’esame aggiorna il sistema con l’esito della prova e lo comunica alla scuola vigilante.
g) Sollecito e segnalazione dell’inadempimento
Se la famiglia non presenta domanda di esame nei termini, la scuola deve sollecitarla; in caso di inerzia, il dirigente segnala l’inadempimento al Sindaco, indicato come autorità preposta alla vigilanza sull’obbligo di istruzione.
h) Eventuale interlocuzione sul progetto didattico
La scuola può proporre, in chiave collaborativa, regolazioni al progetto se risulti significativamente incoerente con le Indicazioni nazionali .
6. La scuola può rifiutarla?
In conclusione precisa: non esiste un generale potere autorizzativo della scuola, e quindi non emerge un ordinario potere di “rigetto” della scelta familiare.
La scuola:
non autorizza;
prende atto;
verifica la regolarità formale;
vigila sull’adempimento dell’obbligo.
I possibili profili problematici non attengono a un rifiuto discrezionale della scelta, ma a situazioni di irregolarità o inadempimento, quali:
comunicazione non formalmente corretta o incompleta;
mancata presentazione della domanda di esame;
mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione accertato attraverso i controlli e gli esami;
presenza di un rischio di pregiudizio per il minore, che può giustificare misure limitative della responsabilità genitoriale, ma non per il solo fatto della scelta parentale .
La Cassazione afferma infatti che il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione di collaborazione con essi sono misure limitative della responsabilità genitoriale e possono essere adottate solo dopo l’accertamento del rischio di pregiudizio, non sulla sola base dell’istruzione parentale .
7. Gli esami di idoneità come snodo centrale del sistema
L’architettura dell’istituto ruota sugli esami annuali di idoneità, che rappresentano lo strumento di verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione .
Per il primo ciclo:
domanda entro il 30 aprile;
sessione unica prima dell’inizio delle lezioni o entro i termini fissati;
prove predisposte in coerenza con il progetto didattico e le Indicazioni nazionali.
Per il secondo ciclo:
la programmazione presentata deve risultare conforme ai curricoli ordinamentali;
l’ammissione all’esame dipende da tale conformità.
Qui si coglie già un primo terreno di possibile tensione giuridica: l’istruzione parentale è riconosciuta come percorso autonomo, ma l’accertamento finale resta fortemente parametrato ai curricoli del sistema scolastico.
8. I profili di conflitto con la Costituzione
I principali nodi costituzionali si collocano nel bilanciamento fra libertà educativa familiare e garanzia pubblica del diritto del minore all’istruzione.
a) Art. 30 Cost. versus art. 34 Cost.
L’art. 30 Cost. tutela il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli ; l’art. 34 Cost. impone l’obbligatorietà dell’istruzione . L’istruzione parentale vive precisamente in questo punto di equilibrio: la famiglia può scegliere il percorso, ma lo Stato deve garantire che il minore riceva effettivamente un’istruzione adeguata.
b) Libertà familiare e limiti ai controlli pubblici
La Cassazione ha chiarito che la scelta parentale non può di per sé far presumere un pregiudizio. Perciò, controlli o misure invasive — come il monitoraggio dei servizi sociali — diventano legittimi solo in presenza di un accertato rischio per il minore . Il conflitto costituzionale potenziale sta dunque nella proporzionalità del controllo pubblico.
c) Uniformità statale dell’istruzione
La Corte costituzionale ha affermato che il sistema generale dell’istruzione ha carattere nazionale e rientra nelle “norme generali sull’istruzione” di competenza statale, funzionali a garantire uniformità del servizio sull’intero territorio . Anche questo incide sull’istruzione parentale: la libertà educativa familiare non può tradursi in una sottrazione totale agli standard generali del sistema nazionale.
9. I profili di conflitto con la normativa europea e sovranazionale
Non c’è una disciplina europea che vieti in astratto l’istruzione parentale; al contrario, segnalano riferimenti sovranazionali al diritto all’istruzione e al ruolo dei genitori. In particolare:
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europeatutela i diritti fondamentali senza consentirne restrizioni abusive ;
le linee guida ministeriali richiamano l’art. 14, comma 3, della Carta UE e l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
I possibili attriti, non riguardano dunque la liceità dell’istituto in sé, ma il suo bilanciamento applicativo:
a) diritto del minore a un’istruzione effettiva e non meramente dichiarata
Il controllo pubblico, gli esami annuali e la vigilanza amministrativa sono giustificati dall’esigenza di assicurare un livello effettivo di istruzione.
b) proporzionalità delle restrizioni
Se le verifiche scolastiche o gli interventi esterni diventano eccessivamente invasivi, può porsi un problema di compressione sproporzionata del diritto dei genitori di scegliere il modello educativo.
c) coerenza tra progetto parentale e standard nazionali
L’obbligo di conformità del progetto o della programmazione ai curricoli e alle Indicazioni nazionali, soprattutto nel secondo ciclo, può generare tensioni con modelli pedagogici familiari meno standardizzati.
10. Conclusione
Emerge un quadro ormai piuttosto definito. L’istruzione parentale:
è legittima e parte dell’ordinamento ;
può essere scelta da genitori o esercenti la responsabilità genitoriale;
richiede comunicazione annuale, dichiarazione di capacità tecnica o economica, progetto didattico-educativo ed esami annuali di idoneità;
non è soggetta a un ordinario potere autorizzativo o discrezionale di rifiuto da parte della scuola;
può dar luogo a interventi limitativi solo in presenza di irregolarità, inadempimento dell’obbligo di istruzioneo rischio di pregiudizio per il minore.
Il punto giuridicamente più delicato resta il bilanciamento: da un lato, la libertà educativa della famiglia, radicata nell’art. 30 Cost.; dall’altro, l’interesse pubblico e costituzionale a garantire il diritto del minore a un’istruzione adeguata, uniforme e verificabile, secondo gli artt. 34 e 117 Cost. . Proprio in questo equilibrio si gioca, oggi, la tenuta costituzionale e sistematica dell’istruzione parentale nell’ordinamento italiano.
Lezioni private e funzione docente nella scuola pubblica: limiti di liceità, conflitto di interessi e responsabilità disciplinare
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
1. Premessa
Il tema delle lezioni private impartite dai docenti della scuola pubblica si colloca all’incrocio tra diritto scolastico, pubblico impiego e responsabilità disciplinare. La questione non può essere risolta nei termini semplificati di una alternativa secca tra liceità e divieto: l’ordinamento, infatti, ammette in via generale spazi di attività privata del docente, ma li sottopone a una disciplina restrittiva, volta a impedire che l’interesse economico individuale interferisca con l’esercizio imparziale della funzione educativa e valutativa.
La regola più netta è quella posta dall’art. 508 del Testo unico della scuola, come richiamata anche nella prassi amministrativa scolastica: al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Attorno a tale divieto si sviluppa un regime di controlli, autorizzazioni e possibili sanzioni che rende il fenomeno delle lezioni private giuridicamente rilevante non solo sul piano deontologico, ma anche su quello disciplinare e patrimoniale.
2. Il fondamento normativo: l’art. 508 d.lgs. n. 297/1994
La fonte speciale di riferimento è l’art. 508 del d.lgs. n. 297/1994, dedicato alle incompatibilità del personale scolastico.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito lo stesso impianto, precisando che per il personale docente l’insegnamento privato è “circondato da limiti e in qualche caso anche da divieti”, tra cui il divieto di lezioni agli alunni del proprio istituto, l’obbligo di informazione al dirigente e il potere di quest’ultimo di vietare o interrompere l’attività.
Ne deriva che il sistema delineato dall’art. 508 non contiene un divieto assoluto di lezioni private, ma una disciplina selettiva: divieto diretto per gli alunni del proprio istituto; ammissibilità condizionata per gli altri casi.
3. La liceità condizionata delle lezioni private
La prima conclusione, sul piano sistematico, è che il docente può svolgere lezioni private, ma solo entro limiti rigorosi. La Corte d’appello di Salerno ha chiarito che l’art. 508, comma 15, d.lgs. n. 297/1994 esprime il principio per cui non esiste una incompatibilità assoluta tra funzione docente e attività libero-professionale; al tempo stesso, la compatibilità va verificata in concreto dal dirigente scolastico, tenendo conto dell’assenza di pregiudizio per l’attività didattica e della compatibilità con l’orario di insegnamento e di servizio.
Nello stesso senso, la Cassazione ha affermato che ai docenti scolastici è consentito, previa autorizzazione, l’esercizio di libere professioni compatibili con la funzione docente; tuttavia, l’autorizzazione non elimina il limite generale del conflitto di interessi, anche solo potenziale.
Questo assetto consente di distinguere tre ipotesi:
lezioni private agli alunni del proprio istituto: vietate in via diretta;
lezioni private ad alunni esterni o provenienti da altri istituti: astrattamente consentite, ma soggette a informazione, comunicazione dei nominativi e controllo del dirigente;
attività professionali o incarichi retribuiti più ampi: leciti solo se previamente autorizzati e non incompatibili con i doveri d’ufficio né con l’imparzialità della funzione pubblica.
4. Il coordinamento tra art. 508 d.lgs. n. 297/1994 e art. 53 d.lgs. n. 165/2001
Il problema interpretativo centrale riguarda il rapporto tra la disciplina speciale della scuola e quella generale del pubblico impiego.
La Corte d’appello di Salerno ha escluso che l’art. 508, comma 15, costituisca una lex specialis integralmente derogatoria dell’art. 53, commi 7 e 8, d.lgs. n. 165/2001. Le due disposizioni, piuttosto, devono essere coordinate. Secondo tale ricostruzione:
l’art. 508 regola la compatibilità generale tra docenza e libera professione;
l’art. 53 disciplina i singoli incarichi retribuiti, imponendo la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
L’art. 53 prevede infatti che:
“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.”
La conseguenza è duplice. Da un lato, il docente non è sottratto al regime generale di controllo degli incarichi retribuiti; dall’altro, l’autorizzazione non ha natura meramente formale, ma richiede una verifica preventiva di compatibilità e di assenza di conflitto di interessi.
5. La ratio del divieto: imparzialità, terzietà della valutazione e buon andamento
Il divieto di lezioni private agli alunni del proprio istituto non è una scelta casuale o paternalistica: esso risponde a una precisa logica di garanzia dell’interesse pubblico.
Le fonti normative e giurisprudenziali convergono nel valorizzare il principio per cui il pubblico dipendente deve essere preservato da condizionamenti esterni suscettibili di alterare l’imparzialità dell’azione amministrativa. La Cassazione del 2025 collega espressamente il divieto di attività in conflitto di interessi alla “necessità di coerenza tra servizio pubblico e doveri primari di fedeltà”, richiamando l’art. 98 Cost.
Nel settore scolastico, tale ratio assume una valenza ancora più intensa. Il docente non è soltanto un prestatore d’opera intellettuale, ma il titolare di un potere valutativo incidente sul percorso formativo dello studente. Consentire un rapporto economico privato con l’alunno del proprio istituto significherebbe esporre la funzione valutativa al sospetto di parzialità, favoritismo o indebita pressione economica sulle famiglie.
In altri termini, il divieto è stabilito per evitare che l’attività privata:
comprometta la neutralità del docente;
condizioni la libertà di scelta delle famiglie;
alteri la fiducia nella correttezza di verifiche, scrutini ed esami;
trasformi la posizione pubblica in leva per un’utilità privata.
6. Il conflitto di interessi come limite generale
Anche quando le lezioni private o le altre attività professionali non riguardino studenti del proprio istituto, resta fermo il limite del conflitto di interessi.
La Cassazione ha chiarito che dall’intero impianto normativo “si colga un generale divieto di svolgere attività che siano in conflitto di interessi anche potenziale rispetto all’impiego pubblico e – per quanto qui rileva – alla docenza”, precisando che la violazione di tale limite integra “inadempimento e possibile illecito disciplinare”.
Il principio ha portata generale: l’autorizzazione eventualmente rilasciata dal dirigente scolastico contiene sempre, anche implicitamente, il limite del divieto di svolgere attività in conflitto, concreto o potenziale, con l’amministrazione di appartenenza. Ne segue che il docente non può invocare l’autorizzazione per neutralizzare ex post profili di incompatibilità che l’ordinamento considera strutturalmente rilevanti.
7. L’obbligo di previa autorizzazione e il controllo del dirigente scolastico
Le norme attribuiscono al dirigente scolastico un ruolo centrale.
Sul piano della disciplina speciale, il docente che assume lezioni private deve informare il dirigente e comunicare i nominativi degli allievi e la loro provenienza; il dirigente può vietare l’attività o interdirne la prosecuzione, sentito il consiglio di istituto.
Sul piano del pubblico impiego generale, l’autorizzazione agli incarichi retribuiti è condizione di liceità, e l’amministrazione è tenuta a verificare in via preventiva l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
La giurisprudenza di merito ha inoltre affermato che, per il personale docente, l’autorizzazione deve essere preventiva e che non sono ammissibili rinnovi taciti; la verifica di compatibilità deve poter essere rinnovata in relazione alle concrete condizioni didattiche e organizzative di ciascun anno scolastico. La mancanza di autorizzazione preventiva impedisce dunque all’amministrazione di compiere il giudizio ex ante richiesto dalla legge.
8. L’illecito: quando le lezioni private diventano disciplinarmente rilevanti
La violazione del divieto di impartire lezioni agli alunni del proprio istituto integra un fatto disciplinarmente rilevante.
Particolarmente significativa è la vicenda ricostruita nel documento giornalistico basato sulla giurisprudenza di legittimità: una docente, sanzionata per aver impartito lezioni private ai propri alunni, ha visto confermata la legittimità della censura, mentre è stata annullata la sospensione di un giornonon per insussistenza del fatto, ma per incompetenza dell’organo che l’aveva irrogata.
Il dato è importante: la condotta è stata ritenuta disciplinarmente illecita, ma il procedimento sanzionatorio deve rispettare le regole di competenza previste dall’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 e dalla disciplina speciale scolastica.
9. Le sanzioni disciplinari applicabili
Il sistema disciplinare del personale scolastico resta fondato, nelle more della disciplina negoziale specifica, sulle sanzioni previste dal d.lgs. n. 297/1994, richiamate anche dalla giurisprudenza di legittimità. A ciò si aggiunge il quadro generale del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, che ribadisce criteri di gradualità e proporzionalità nella scelta della sanzione, tenendo conto dell’intenzionalità, del danno, del ruolo rivestito, della recidiva e del possibile coinvolgimento di minori.
Le sanzioni possono comprendere:
rimprovero verbale;
rimprovero scritto o censura;
multa;
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
La concreta misura dipende dalla gravità del fatto. Nel caso di lezioni private impartite a studenti del proprio istituto almeno la censura è stata giudicata proporzionata e legittima.
10. La competenza disciplinare: dirigente scolastico o Ufficio procedimenti disciplinari
Un profilo tecnico di particolare rilievo è la competenza all’irrogazione delle sanzioni.
La Cassazione ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato e con specifico riferimento anche al personale docente, la competenza va determinata in base alla sanzione edittale astrattamente prevista per la fattispecie, non in base alla misura che l’amministrazione ritiene in concreto di applicare. Da ciò discende che, quando la fattispecie è astrattamente punibile con sanzioni superiori al limite di competenza del dirigente, il procedimento deve essere gestito dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
In questa prospettiva si spiega la giurisprudenza che ha annullato una sospensione di un giorno irrogata dal dirigente scolastico pur in presenza di un fatto disciplinarmente sussistente: la sanzione era stata adottata da organo incompetente, con violazione delle garanzie procedimentali di terzietà.
11. Le conseguenze patrimoniali: riversamento del compenso e responsabilità erariale
Oltre al piano disciplinare, la violazione degli obblighi autorizzatori può produrre effetti patrimoniali.
L’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 dispone che, in caso di incarichi retribuiti svolti senza previa autorizzazione, “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato” all’amministrazione di appartenenza. Il successivo comma 7-bis stabilisce che l’omissione del versamento da parte del dipendente costituisce ipotesi di responsabilità erariale.
La Corte d’appello di Salerno ha qualificato la disciplina dell’art. 53 come imperativa e inderogabile, sottolineando che la sua funzione è quella di garantire l’obbligo di esclusività del pubblico dipendente, fondato sugli artt. 97 e 98 Cost.
Pertanto, il docente che svolga attività retribuite senza autorizzazione rischia non solo la sanzione disciplinare, ma anche:
il riversamento del compenso percepito;
la possibile responsabilità erariale in caso di omesso versamento.
12. Il significato del divieto nel sistema scolastico
Il divieto di lezioni private agli alunni del proprio istituto va letto come presidio di sistema. Esso non tutela soltanto l’amministrazione in senso astratto, ma anche la correttezza della relazione educativa.
Il rapporto tra studente e docente, quando si trasferisce su un piano privatistico retribuito all’interno del medesimo contesto scolastico, rischia di produrre una torsione del ruolo istituzionale: il docente può apparire, anche solo esternamente, portatore di un duplice interesse, pubblico e privato, in rapporto al medesimo alunno. È precisamente questo rischio che l’ordinamento mira a prevenire con il divieto, con l’obbligo di comunicazione e con il potere di interdizione del dirigente.
La disciplina, dunque, non reprime in sé l’attività didattica privata, ma impedisce che essa si sviluppi in un’area in cui la commistione tra funzione pubblica e interesse economico individuale diventerebbe incompatibile con la terzietà dell’istituzione scolastica.
13. Conclusioni
Il quadro normativo e giurisprudenziale consente di formulare alcune conclusioni nette.
In primo luogo, il docente non è destinatario di un divieto assoluto di lezioni private. L’ordinamento ne ammette lo svolgimento, ma entro una logica di liceità condizionata.
In secondo luogo, esiste un divieto espresso e non derogabile di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto, accompagnato dall’obbligo di informare il dirigente scolastico, di comunicare i nominativi degli allievi e dalla possibilità, per il dirigente, di vietare o interrompere l’attività.
In terzo luogo, anche al di fuori di tale divieto specifico, resta operante il limite generale del conflitto di interessi, concreto o potenziale, che costituisce parametro decisivo per la legittimità dell’attività privata del docente.
Infine, la violazione delle regole poste dall’art. 508 e dall’art. 53 espone il docente a un sistema articolato di conseguenze: interdizione dell’attività, responsabilità disciplinare, eventuale invalidità degli incarichi non autorizzati, obbligo di riversamento dei compensi e possibile responsabilità erariale.
La ratio del divieto, in definitiva, è preservare l’essenza pubblica della funzione docente: imparzialità, affidabilità della valutazione, buon andamento dell’istituzione scolastica e fiducia delle famiglie nel carattere non mercificabile del rapporto educativo.
Il “Bonus Paritarie”: Analisi Giuridica di una Misura Controversa
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Il quadro normativo di riferimento
Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha introdotto per la prima volta su scala nazionale un contributo economico diretto a sostegno delle famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli a istituti scolastici paritari. La base normativa primaria è rinvenibile nell’art. 1 della citata legge, che ha delegato al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la definizione delle modalità attuative . Il decreto interministeriale attuativo è stato firmato dal Ministro Valditara il 2 luglio 2026 e inviato per la controfirma al Ministro Giorgetti.
La misura si inserisce in un più ampio contesto di incremento delle risorse pubbliche destinate alle scuole paritarie: la legge di bilancio 2026 prevede anche un aumento del fondo ordinario da meno di 800 milioni a 886 milioni di euro annui, nonché un’esenzione IMU per gli istituti che mantengano rette medie inferiori al costo medio per studente.
In cosa consiste il bonus
Il contributo, comunemente denominato “bonus paritarie” o “voucher scuola”, consiste in un’erogazione economica diretta alle famiglie — non agli istituti scolastici — parametrata al valore dell’ISEE del nucleo familiare. L’importo massimo è fissato in euro 1.500 per ciascuno studente avente diritto, ed è articolato secondo tre scaglioni reddituali inversamente proporzionali all’indicatore della situazione economica equivalente:
ISEE fino a 10.000 euro: contributo compreso tra 600 e 1.500 euro;
ISEE tra 10.000 e 20.000 euro: contributo tra 400 e 1.300 euro;
ISEE tra 20.000 e 30.000 euro: contributo tra 200 e 1.000 euro.
L’entità definitiva del contributo erogabile a ciascun beneficiario non è predeterminata in modo assoluto, bensì dipende dal numero complessivo di domande ammissibili, essendo vincolata a un limite massimo di spesa di 20 milioni di euro autorizzato dalla legge. Qualora le risorse residue di uno scaglione non vengano interamente assorbite, esse potranno essere redistribuite proporzionalmente tra i beneficiari degli altri scaglioni, fino al tetto assoluto di 1.500 euro per studente.
Il decreto prevede inoltre la possibilità di cumulare il bonus statale con eventuali contributi regionali già esistenti per la medesima finalità, entro un massimale complessivo di 5.000 euro. Nel calcolo del contributo, il sistema terrà conto delle somme già riconosciute dalle Regioni, in linea con quanto già previsto dalla norma primaria .
Chi può ottenere il contributo: i requisiti di accesso
I destinatari del beneficio sono le famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro i cui figli risultino iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2025/2026:
una scuola paritaria secondaria di primo grado(equivalente alla scuola media);
ovvero il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado (scuola superiore).
Gli studenti devono essere regolarmente censiti nel sistema SIDI(Sistema Informativo Dell’Istruzione), ovvero nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Sotto il profilo soggettivo, possono presentare domanda:
i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti interessati, purché appartenenti al medesimo nucleo familiare ISEE dello studente;
gli studenti maggiorenni, qualora siano indipendenti ai fini ISEE, i quali possono procedere in autonomia.
Chi non sia in possesso di un ISEE valido è considerato ex lege al di sopra della soglia massima richiesta, e pertanto escluso dal beneficio.
Le modalità di erogazione e la procedura
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma Unica del MIM, tramite l’apposito servizio digitale denominato “richiesta bonus paritarie”. È necessario presentare una domanda distinta per ciascun figlio avente i requisiti.
Il procedimento si articola come segue:
Il richiedente presenta la domanda sulla Piattaforma Unica, indicando il conto corrente su cui ricevere l’accredito e dichiarando se percepisce già contributi regionali per la medesima finalità;
L’INPS, per ciascun codice fiscale dello studente ricevuto, comunica alla Piattaforma l’esito della verifica, indicando i codici fiscali dei membri del nucleo familiare e la fascia ISEE individuata dal MIM. La procedura prosegue solo in caso di esito positivo;
Una verifica è effettuata anche tramite ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) per accertare lo status di genitore o esercente la responsabilità genitoriale;
Il MIM può effettuare controlli anche a campione;
L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente — individuato in base all’ubicazione della scuola frequentata dallo studente — provvede all’erogazione mediantebonifico diretto sul conto corrente indicato in fase di domanda.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto attuativo il 18 giugno 2026, evidenziando la corretta individuazione dei soggetti richiedenti, la minimizzazione dei dati trattati e la cancellazione immediata dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE dopo la verifica presso l’INPS.
La durata della misura
Il contributo è previsto, nella sua attuale configurazione normativa, per il solo anno 2026, riferito all’anno scolastico 2025/2026 . Si tratta dunque di una misura a carattere temporalmente limitato, non strutturale. Questa caratteristica ha già suscitato le preoccupazioni delle principali federazioni di scuole paritarie (FIDAE, FISM), le quali hanno auspicato che il sostegno diventi “strutturale, stabile e progressivamente più ampio”.
Profili di legittimità costituzionale: il nodo dell’art. 33 Cost.
La misura in esame solleva alcune questioni di non marginale rilievo costituzionale. Il dibattito ruota attorno a due versanti contrapposti.
Il versante pro-legittimità trova fondamento nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa consolidata. La Corte Costituzionale (sentenza n. 33 del 2005) ha chiarito che la legge n. 62/2000 «nel prevedere l’istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie» . La stessa Corte aveva già affermato (sentenza n. 298 del 2012) che le scuole paritarie, unitamente alle scuole statali, «costituiscono il servizio nazionale di istruzione, qualificato come oggettivamente pubblico», con finanziamento caratterizzato da una struttura “plurima” cui concorrono Stato, Regioni ed enti locali .
Sotto tale angolo visuale, il bonus è strutturato come un contributo alla famiglia (non all’istituto scolastico), finalizzato a rimuovere gli ostacoli economici che limitano la libertà di scelta educativa garantita dagli artt. 33 e 34 Cost. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5739/2019) ha confermato che «la scelta di destinare il buono scuola soltanto a studenti di scuole statali o paritarie sottoposti al pagamento di una retta non è in contrasto con i principî costituzionali», in quanto le scuole paritarie «fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione e svolgono un servizio pubblico» .
Il versante critico muove dal tenore testuale dell’art. 33, terzo comma, Cost., ai sensi del quale «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 5739/2019) e confermata dalla giurisprudenza di legittimità, tale norma fa sì che il finanziamento pubblico alle scuole paritarie «non forma oggetto di un diritto soggettivo», e il riconoscimento della parità scolastica «non può costituire di per sé fondamento sufficiente al fine di estendere alle scuole private paritarie i finanziamenti statali» . L’erogazione è dunque rimessa alla «lata discrezionalità pianificatoria degli enti competenti».
Nel caso del bonus in esame, tuttavia, la struttura del beneficio — erogato alle famiglie e non direttamente agli istituti — sembra attenuare significativamente la tensione con il divieto costituzionale di oneri per lo Stato. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto in più occasioni che le provvidenze ai sensi degli artt. 33 e 34 Cost. possono legittimamente assumere la forma di borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze .
Rischio di discriminazione rispetto agli studenti delle scuole statali
La critica più rilevante mossa alla misura in sede politica e che merita approfondimento giuridico riguarda la disparità di trattamento tra famiglie con il medesimo ISEE, a seconda che i figli frequentino una scuola statale o paritaria. Chi sceglie la scuola pubblica non riceve alcun contributo statale analogo, pur sostenendo spese per libri, trasporti e materiali didattici.
Questo profilo critico è tutt’altro che nuovo. Il TAR Lombardia (sentenza n. 859/2014) e il Consiglio di Stato (sentenza n. 2517/2015) avevano già affrontato una analoga questione in relazione al sistema lombardo della “Dote Scuola”, rilevando che le misure aventi la stessa funzione (acquisto di libri e strumenti scolastici) non possono essere quantificate in modo radicalmente diverso a seconda del tipo di scuola frequentata, poiché ciò «incide in modo oggettivamente pregiudizievole su coloro che frequentano la scuola pubblica, i quali, a parità di bisogno economico, possono contare su un’erogazione di danaro inferiore» .
Tuttavia, il “bonus paritarie” si differenzia strutturalmente da quelle fattispecie: la misura non pretende di finanziare l’acquisto di materiale scolastico — già assistito da altri strumenti nazionali e regionali destinati a tutti gli studenti — bensì mira specificamente a ridurre il costo aggiuntivo della retta di frequenza, esigenza che per definizione è propria e esclusiva di chi frequenta una scuola a pagamento. In quest’ottica, la differenziazione del beneficio non appare irragionevole, poiché si aggancia a situazioni oggettivamente diverse: come il Consiglio di Stato ha chiarito (n. 2517/2015), il “buono scuola” destinato agli studenti di scuole paritarie «non va confuso» con il sostegno al reddito per l’acquisto di materiali scolastici, avendo scopo diverso, ossia «rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impedirebbero l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi» .
Profili di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea: aiuti di Stato
Una distinta questione attiene alla compatibilità della misura con la disciplina europea degli aiuti di Stato (art. 107 TFUE). La giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 292/2016, richiamata nel decreto attuativo e della Corte di Cassazione (Sez. V Civile, sentenze nn. 32364 e 32366 del 2025; ordinanza n. 5965/2025) hanno affrontato con dovizia di argomenti il tema del confine tra esenzioni fiscali e aiuti di Stato nel comparto delle scuole paritarie.
I principi consolidati impongono che la qualificazione dell’assenza dello scopo di lucro «prescinde del tutto dallo status giuridico conferito a detta entità dalla legge nazionale» e che la sola condizione che legittimamente esclude il carattere commerciale dell’attività è «la gratuità o quasi gratuità del servizio offerto» . La Corte di Cassazione ha di recente ribadito (ordinanza n. 5965/2025) che il parametro rilevante ai fini della qualificazione non commerciale dell’attività è la percezione di un «corrispettivo simbolico e, ad ogni modo, idoneo a coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio», valutazione che impone un «accertamento in concreto» e non può risolversi nel mero confronto astratto tra corrispettivo medio (CM) e costo medio per studente (CMS) .
Rispetto al bonus in esame, va rilevato che il beneficio in questione è erogato alle famiglie, non alle scuole, e a titolo di contributo alla capacità reddituale, non di sussidio all’impresa. Ciò rende tendenzialmente inapplicabile la disciplina degli aiuti di Stato, la quale — come chiarito dalla CGUE — presuppone un vantaggio selettivo conferito a un’impresa. La sentenza Congregación de Escuelas Pías (CGUE, C-74/16, 27 giugno 2017) ha precisato che la qualificazione come impresa dipende dall’effettivo esercizio di un’attività economica, con la conseguenza che un contributo diretto alla domanda (famiglia) non si traduce automaticamente in un aiuto all’offerta (scuola) .
Conclusioni
Il “bonus paritarie” introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 rappresenta un intervento di politica scolastica di indubbio rilievo giuridico, il primo a livello nazionale a prevedere una erogazione diretta e sistematica alle famiglie che scelgono la scuola paritaria. La sua strutturazione come contributo alla famiglia — e non all’istituto — consente di superare almeno parzialmente le obiezioni di incostituzionalità derivanti dall’art. 33, terzo comma, Cost. e di limitare i rischi di qualificazione come aiuto di Stato.
I profili di potenziale criticità residua riguardano principalmente: (i) la limitazione del beneficio al solo comparto della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio delle superiori, con esclusione delle scuole dell’infanzia e del triennio superiore; (ii) la natura temporanea e non strutturale della misura; (iii) il rischio che, con un plafond di soli 20 milioni di euro a fronte di circa 800.000 studenti nelle scuole paritarie, il contributo effettivo risulti sensibilmente inferiore agli importi massimi comunicati, con possibili profili di aspettativa legittima non soddisfatta.
La giurisprudenza futura — amministrativa e ordinaria — sarà chiamata a verificare se il bonus sia in grado di superare il vaglio di ragionevolezza rispetto al principio di uguaglianza, tenuto conto che la libertà di scelta educativa, pur costituzionalmente garantita, non può tradursi in una disparità di trattamento economico strutturale in favore degli utenti delle scuole paritarie rispetto a coloro che frequentano le istituzioni scolastiche statali.
Permessi scuola: il dirigente può negarli o no? La battaglia legale che divide tribunali e sindacati
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Tre giorni l’anno per motivi personali o familiari: un diritto contrattuale che sembrava consolidato è oggi al centro di un acceso scontro giuridico. Una sentenza della Cassazione ha rimescolato le carte, e i docenti italiani si ritrovano in un limbo normativo. Il caso di una insegnante di sostegno di Maranello accende i riflettori su un problema che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori della scuola.
“Ho diritto a due giorni, me ne danno uno solo”
Un docente a tempo determinato presso un Istituto Comprensivo “, aveva un atto importante da firmare. Appuntamento improrogabile, a circa 800 chilometri di distanza. Ha fatto tutto come si deve: ha presentato la domanda in anticipo, ha allegato la documentazione. Il dirigente scolastico le ha concesso un giorno. Il secondo, no: troppo complicato trovare un supplente per l’alunno con disabilità grave che la docente segue, troppo lungo l’iter dell’interpello.
Il mese di maggio, tramite il suo avvocato, Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno, la docente ha inviato una diffida formale via PEC alla scuola, chiedendo la revoca immediata del diniego parziale e la restituzione delle somme decurtate dallo stipendio. La risposta del dirigente scolastico, non si è fatta attendere: il provvedimento, ha risposto la scuola, è pienamente legittimo.
Una storia apparentemente minuta, quella di un singolo giorno di permesso negato. Ma che in realtà apre una questione enorme: chi ha ragione, secondo la legge?
La risposta, oggi, non è semplice. E questo è il vero problema.
Cosa dice il contratto
Il punto di partenza è chiaro. L’articolo 15, comma 2, del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 stabilisce:
“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.”.
Due parole pesano come macigni: “ha diritto”. Non “può richiedere”. Non “può ottenere se il dirigente lo ritiene opportuno”. Ha diritto. Punto.
Per decenni, questa formula è stata letta in modo univoco: il docente chiede, documenta anche solo con una propria dichiarazione scritta, e ottiene. Il dirigente scolastico non entra nel merito. Controlla solo che la domanda sia formalmente corretta.
Questa interpretazione era stata ufficialmente avallata anche dall’ARAN, l’agenzia che rappresenta le amministrazioni pubbliche nella contrattazione collettiva. In un parere del 2 febbraio 2011, l’ARAN aveva scritto senza mezzi termini: “Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del Dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso… Chiarito, quindi, che non vi è nessuna discrezionalità del Dirigente nella concessione del permesso, in quanto egli non ha il potere di valutare l’apprezzabilità o la validità dei motivi per i quali il dipendente chiede di fruirne, spetta comunque al Dirigente di esercitare un controllo di tipo meramente formale.” [Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1163 del 19 Luglio 2024]
La svolta della Cassazione
Poi, il 13 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza — la numero 12991 — che ha capovolto il tavolo.
Il caso riguardava un docente milanese che aveva chiesto un giorno di permesso per “dover accompagnare la moglie fuori Milano”. Il dirigente aveva detto no. Il docente aveva fatto ricorso. I giudici di merito gli avevano dato torto. Il docente era arrivato fino alla Cassazione, convinto di avere ragione.
La Suprema Corte lo ha smentito. E lo ha fatto con una motivazione destinata a fare storia — e polemica: «…il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione… il motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente… abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze.» [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024]
In parole semplici: il motivo non può essere generico. Il dirigente non è un timbro automatico. Può valutare. Può bilanciare. Può — almeno in certi casi — dire no.
Il fronte sindacale insorge
La reazione del mondo sindacale è stata immediata.
La posizione sindacale è che le parti firmatarie del contratto abbiano volontariamente scelto una formula ampia — “motivi personali o familiari” — proprio per lasciare al lavoratore la libertà di valutare cosa per lui costituisce una necessità. Come ha scritto l’ARAN in uno dei suoi pareri:
“In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti ‘per motivi personali e familiari’ consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune.”.
La preoccupazione è concreta: dopo la sentenza della Cassazione, alcune scuole hanno già iniziato a emettere circolari interne che restringono le modalità di presentazione delle domande, richiedono motivazioni analitiche, impongono termini di preavviso non previsti dal contratto.
I tribunali: un panorama diviso
Cosa dicono i giudici? Il quadro è frammentato, ma istruttivo.
I tribunali di merito, nella grande maggioranza dei casi, danno ragione ai docenti. Il Tribunale di Cuneo, nel 2020, ha chiarito che i permessi ex art. 15 “sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, il quale non potrà opporre diniego nemmeno se motivato da esigenze organizzative dell’attività didattica, né potrà operare una valutazione delle motivazioni addotte dal docente richiedente, potendo esclusivamente effettuare un controllo di tipo formale” [Tribunale Ordinario Cuneo, sez. 1, sentenza n. 15/2020].
Il Tribunale di Fermo, nello stesso anno, ha scritto ancora più esplicitamente: i permessi retribuiti per motivi personali o familiari “sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore, non subordinato a valutazioni del dirigente scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda” [Tribunale Ordinario Fermo, sez. LA, sentenza n. 53/2020].
Il Tribunale di Teramo, nel novembre 2023, ha condannato il Ministero a restituire 285 euro decurtati dallo stipendio di un docente cui erano stati negati tre giorni di ferie per motivi familiari, rilevando che “nessun potere discrezionale è attribuito al Dirigente Scolastico in merito alla concessione o meno del permesso” [Tribunale di Teramo, Sentenza n.557 del 15 novembre 2023].
E il Tribunale di Velletri, nel luglio 2024 — dunque dopo la sentenza della Cassazione — ha ribadito che il dirigente “deve solo controllare la correttezza formale della richiesta” [Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1163 del 19 Luglio 2024].
La Cassazione, invece, ha aperto una breccia riconoscendo al dirigente un potere di valutazione, seppure circoscritto alla verifica che il motivo sia sufficientemente specifico e idoneo a giustificare l’assenza [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024].
Il punto più delicato: cosa basta scrivere nella domanda?
Questa è la domanda pratica che ogni docente si pone. E la risposta dipende, purtroppo, dall’orientamento che si segue.
Secondo i tribunali di merito e l’ARAN: basta indicare che si tratta di motivi personali o familiari, producendo eventualmente un’autocertificazione. Non serve elencare dettagli privati. Il Tribunale di Sciacca, già nel 2013, aveva affermato che “la formulazione ampia e generica del precetto (motivi personali o familiari) esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo”.
Secondo la Cassazione: il motivo deve essere adeguatamente specificato. Una formula troppo vaga — come il famoso “dover accompagnare la moglie fuori Milano” — non è sufficiente [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024].
E se il dirigente dice no lo stesso?
Qui la legge è chiara, almeno nelle conseguenze.
Se il giudice ritiene che il diniego fosse illegittimo, l’amministrazione scolastica viene condannata a:
restituire le somme trattenute dallo stipendio del docente;
pagare interessi e rivalutazione monetaria sulle somme;
rimborsare le spese legali del lavoratore.
Nei casi più gravi — come quando al docente viene contestata l’assenza ingiustificata o viene irrogata una sanzione disciplinare — il giudice può anche annullare i provvedimenti disciplinari.
Vale la pena ricordare il caso deciso dal Tribunale di Cuneo: due docenti che avevano fruito dei permessi nonostante il diniego del dirigente si erano visti comminare una censura scritta. Il giudice ha annullato anche quella sanzione, dichiarandola illegittima [Tribunale Ordinario Cuneo, sez. 1, sentenza n. 15/2020].
Chi ha diritto ai permessi? Anche i supplenti
Un ultimo chiarimento importante, spesso ignorato. I tre giorni di permesso retribuito non spettano solo ai docenti di ruolo. Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024) ha confermato che il diritto si estende anche al personale a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Cosa deve fare il docente in pratica
In sintesi, sulla base dell’attuale quadro giuridico:
Presentare sempre la domanda per iscritto, con congruo anticipo quando possibile;
Indicare il motivo in modo specifico — non basta scrivere “motivi personali”: meglio specificare la natura dell’evento (es. “visita specialistica improrogabile”, “assistenza a familiare ricoverato”);
Allegare documentazione o, se non disponibile preventivamente, produrre un’autocertificazione chiara;
In caso di diniego, chiedere sempre una risposta scritta e motivata dalla scuola;
La vera posta in gioco
Al di là del singolo caso, la vicenda della docente fotografa una tensione profonda nel diritto scolastico italiano: quella tra il testo contrattuale — che dice “ha diritto” — e una giurisprudenza di legittimità che, per la prima volta, ha aperto uno spiraglio alla discrezionalità dirigenziale.
I prossimi mesi diranno se l’ARAN risponderà alla richiesta delle Organizzazioni sindacali con un chiarimento ufficiale, e se i tribunali di merito continueranno a resistere all’orientamento della Cassazione o finiranno per adeguarsi. Nel frattempo, in migliaia di scuole italiane, il confine tra un diritto e una concessione rimane pericolosamente incerto.
Oltre la campanella: quando il registro elettronico deve andare a dormire
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Nell’era della digitalizzazione pervasiva, dove notifiche di registri elettronici, email istituzionali e messaggi su chat di gruppo non conoscono orari, il confine tra vita lavorativa e privata per il personale scolastico è diventato sempre più labile. A questa pressione risponde un istituto giuridico di crescente importanza: il diritto alla disconnessione. Il comparto Istruzione e Ricerca si è dimostrato un apripista in materia, avendo codificato questo diritto nei suoi contratti collettivi ben prima che il dibattito approdasse a proposte di legge di portata generale, come il recente disegno di legge Sensi. Questo articolo analizza il quadro normativo e contrattuale, i limiti pratici e le conseguenze in caso di violazione.
1. Il Quadro Normativo e Contrattuale: Un Diritto da Negoziare
A livello nazionale, la Legge n. 81/2017 sul lavoro agile è stata la prima a menzionare la necessità di misure per assicurare la disconnessione, seguita dal D.L. n. 30/2021 che ha riconosciuto espressamente tale diritto ai lavoratori agili. Tuttavia, è nella contrattazione collettiva del comparto scuola che il principio ha trovato una declinazione concreta e vincolante.
Una clausola fondamentale, riproposta con costanza, demanda la regolamentazione del diritto alla disconnessione alla contrattazione integrativa di istituto. Già il CCNL 2016-2018 (art. 22, comma 4, lett. c8) e da ultimo il recente CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025 (art. 11, comma 4, lett. c8), stabiliscono che sono oggetto di negoziazione a livello di singola scuola: «i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)».
Questo significa che ogni istituto scolastico, attraverso il confronto tra il Dirigente Scolastico e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), ha l’obbligo di definire le regole operative. Come sottolineato dalla UIL Scuola di Trento, tale disciplina ha natura contrattuale e non può essere imposta unilateralmente dal dirigente tramite un mero regolamento d’istituto. Gli accordi possono e devono specificare:
Fasce orarie protette in cui il personale non è tenuto a leggere o rispondere a comunicazioni.
I canali di comunicazione ufficiali (es. registro elettronico, email istituzionale), escludendo l’uso di chat private o gruppi WhatsApp come strumenti sostitutivi di adempimenti formali.
Le procedure da seguire per comunicazioni realmente urgenti, distinguendole dalla normale amministrazione.
Un esempio concreto di attuazione è la circolare di alcuni Istituti, che hanno stabilito precisi orari per la pubblicazione delle comunicazioni: “Le circolari e le comunicazioni saranno pubblicate dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30”, salvo emergenze.
2. Quando il Dirigente Può “Violare” la Disconnessione? I Limiti della Reperibilità
Il diritto alla disconnessione non è assoluto, ma le deroghe sono strettamente circoscritte. Un dirigente scolastico può legittimamente contattare il personale fuori orario solo in situazioni di reale necessità o emergenza, come previsto da diversi contratti integrativi.
È fondamentale non confondere il diritto alla disconnessione con l’obbligo di reperibilità. Quest’ultimo, come ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 7410/2018), non è un obbligo implicito derivante dal rapporto di lavoro (artt. 2094, 2104 c.c.), ma deve essere espressamente previsto e regolamentato (anche economicamente) dal contratto collettivo. Nel comparto scuola, non essendo previsto un istituto di reperibilità generalizzato, il dirigente non può imporlo.
Inoltre, l’obbligo di essere reperibili presuppone che il datore di lavoro fornisca la strumentazione necessaria. Se il docente utilizza il proprio smartphone o PC, non può essere costretto a mantenerli attivi per finalità lavorative fuori dall’orario di servizio.
3. Disconnessione e Sospensione delle Attività Didattiche: Facciamo Chiarezza
Con l’avvicinarsi dei periodi di sospensione delle lezioni (Pasqua, estate), la questione si fa più complessa. È un errore equiparare la sospensione delle attività didattiche a un periodo di ferie assolute. Durante tali periodi, il personale docente può essere legittimamente impegnato in attività funzionali all’insegnamento (es. scrutini, riunioni collegiali, formazione) purché queste siano state preventivamente programmate nel piano annuale delle attività.
Il diritto alla disconnessione totale e incondizionato si applica durante i giorni di ferie formalmente richiesti e autorizzati e nei giorni di sospensione del calendario regionale in cui non sia stata programmata alcuna attività lavorativa. Contattare un docente in ferie per questioni non emergenziali costituisce una violazione del suo diritto al riposo.
4. Conseguenze delle Violazioni: Cosa Rischia il Dirigente e Cosa Succede al Docente
Se il dirigente viola illegittimamente il diritto alla disconnessione, le conseguenze possono essere molteplici:
Azione sindacale: La violazione può essere denunciata alle RSU e ai sindacati, che possono attivare le procedure di confronto o, nei casi più gravi, un’azione per condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Responsabilità datoriale: La pressione costante e le richieste inopportune possono configurare una violazione dell’art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Ciò può dare adito a richieste di risarcimento per danno da stress psico-fisico.
Responsabilità disciplinare: Un comportamento sistematicamente lesivo del diritto alla disconnessione può essere qualificato come abuso di potere direttivo e segnalato all’Ufficio Scolastico Regionale per le opportune valutazioni disciplinari a carico del dirigente.
Se il docente non risponde a una comunicazione fuori orario, non incorre in alcuna sanzione disciplinare. Il CCNL 2019-2021 è esplicito nel sancire che, al di fuori delle fasce di contattabilità, “non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi”. Un eventuale procedimento disciplinare fondato su tale motivazione sarebbe palesemente illegittimo.
Conclusioni
Il diritto alla disconnessione nel comparto scuola è una conquista contrattuale solida, che affida alle singole istituzioni il compito di renderla effettiva. La sua tutela non è solo una questione di benessere individuale, ma un presupposto per la qualità del lavoro e per mantenere un sano equilibrio tra le esigenze della scuola e i diritti dei lavoratori.
Orbene, regolare le comunicazioni è anche una questione di “buona educazione” e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica. La sfida, ora, è trasformare il principio scritto in una prassi consolidata e rispettata in ogni istituto.
Guida pratica per i Dirigenti Scolastici: 8 passi per digitalizzare gli organi collegiali
GLI ORGANI COLLEGIALI ONLINE NELLE SCUOLE: L’ACCORDO MINISTERO-SINDACATI, I REQUISITI TECNICO-GIURIDICI E I PROFILI DI CRITICITÀ PER I DIRIGENTI SCOLASTICI
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
SOMMARIO:
1. Quadro normativo di riferimento. – 2. L’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali. – 3. Ambito di applicazione: quali organi collegiali possono operare online. – 4. I requisiti tecnico-giuridici per la validità delle sedute. – 5. Il voto segreto: il profilo di maggiore complessità. – 6. Il ruolo del lavoro agile. – 7. Gli adempimenti dei Dirigenti Scolastici. – 8. Profili di criticità e questioni di legittimità. – 9. Conclusioni operative.
Svolgimento a distanza delle attività di carattere collegiale che rivestono carattere deliberativo nelle istituzioni scolastiche. Esiti chiusura confronto con le organizzazioni sindacali
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La disciplina dello svolgimento a distanza degli organi collegiali nelle istituzioni scolastiche trova la propria fonte primaria nell’art. 44 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024. Tale disposizione contrattuale ha introdotto, per la prima volta in modo organico, la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome di estendere la modalità telematica non solo alle attività collegiali di carattere non deliberativo, ma anche — e questa costituisce la vera novità — a quelle rivestite di carattere deliberativo, vale a dire alle sedute nelle quali gli organi collegiali sono chiamati ad esprimere un voto giuridicamente vincolante.
Il comma 6 dell’art. 44 del citato CCNL subordina espressamente tale possibilità a due condizioni cumulative: (i) la definizione di criteri da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), previo confronto con le organizzazioni sindacali; (ii) l’adozione, da parte di ciascuna istituzione scolastica, di un apposito regolamento interno che recepisca tali criteri. Il quadro si completa con il rinvio al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in materia di sicurezza informatica.
Il completamento del ciclo normativo si è realizzato con la sottoscrizione dell’accordo tra il MIM e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2022-2024, avvenuta in data 24 giugno 2026, cui è allegato un apposito allegato tecnico-organizzativo ministeriale che definisce puntualmente i requisiti cui le piattaforme digitali devono conformarsi.
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2. L’ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
L’accordo del 24 giugno 2026 costituisce l’atto attuativo dell’art. 44, comma 6, del CCNL 2019-2021 e definisce le regole operative entro le quali le istituzioni scolastiche possono ricorrere allo svolgimento telematico delle proprie sedute deliberative. Il documento ha natura di accordo collettivo di comparto e, pertanto, produce effetti vincolanti per tutte le istituzioni scolastiche statali rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL medesimo.
Le organizzazioni sindacali hanno assunto posizioni non uniformi. Mentre la maggioranza dei sindacati firmatari ha espresso un orientamento favorevole all’innovazione, valorizzandone le potenzialità in termini di partecipazione e flessibilità organizzativa, la FLC CGIL ha sollevato riserve critiche di non poco momento, concernenti: (a) il rischio di una riduzione del confronto democratico e del dibattito collegiale, che tradizionalmente si alimenta della presenza fisica; (b) l’onere economico e organizzativo che la gestione delle piattaforme software e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria riversano direttamente sulle casse delle singole istituzioni scolastiche, aggravandone le già precarie risorse finanziarie.
Tali riserve, pur non avendo impedito la sottoscrizione dell’accordo da parte della maggioranza dei sindacati rappresentativi, costituiscono un segnale di attenzione che il legislatore contrattuale e le singole istituzioni scolastiche non possono permettersi di ignorare nella fase applicativa.
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3. AMBITO DI APPLICAZIONE: QUALI ORGANI COLLEGIALI POSSONO OPERARE ONLINE
L’accordo delimita con precisione il perimetro applicativo della nuova disciplina. Possono svolgersi in modalità telematica, anche con carattere deliberativo, le seguenti tipologie di sedute:
le riunioni del Collegio dei docenti;
i Consigli di classe, interclasse e intersezione;
le riunioni dei Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI);
le due ore di programmazione didattica collegiale dei docenti della scuola primaria, già in precedenza ammesse alla modalità a distanza ai sensi dell’art. 43, comma 5, del CCNL.
Va precisato che la disciplina in esame riguarda le attività di cui all’art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL 2019-2021, ossia quelle attività funzionali all’insegnamento che rivestono carattere collegiale. Non rientra nell’ambito di applicazione, almeno allo stato attuale della disciplina contrattuale, il Consiglio d’Istituto, che rimane soggetto alle norme generali sull’attività degli organi collegiali.
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4. I REQUISITI TECNICO-GIURIDICI PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE
L’accordo e il relativo allegato tecnico individuano i requisiti indefettibili che le piattaforme digitali devono possedere affinché le deliberazioni assunte in modalità telematica possano considerarsi giuridicamente valide. Tali requisiti possono essere sistematizzati come segue.
4.1. Identificazione certa e univoca dei partecipanti. Ogni partecipante deve essere identificato in modo certo e personale, nel rispetto delle previsioni del CAD. È espressamente vietato l’utilizzo di credenziali condivise tra più utenti. Il sistema deve garantire che la partecipazione alla seduta sia riconducibile, senza margini di dubbio, a ciascun avente diritto.
4.2. Carattere personale e univoco del voto. Il sistema deve assicurare che ogni avente diritto al voto esprima un solo voto, che tale voto sia integro nel suo contenuto e verificabile nella sua regolarità formale. Il principio “una testa, un voto” — cardine del funzionamento democratico degli organi collegiali — deve trovare piena attuazione anche nella dimensione digitale.
4.3. Trasparenza e verificabilità delle procedure. Le operazioni di voto devono essere trasparenti e verificabili, nel senso che deve essere possibile, a posteriori, ricostruire il regolare svolgimento della seduta e l’autenticità delle deliberazioni adottate.
4.4. Sicurezza e integrità dei dati. Le piattaforme devono rispettare gli standard di sicurezza informatica previsti dalle Linee guida AgID, con particolare riguardo alla cifratura delle comunicazioni, al monitoraggio degli accessi e alla predisposizione di sistemi di backup.
4.5. Protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti deve avvenire nel pieno rispetto del GDPR e del Codice Privacy. A tal fine, l’allegato tecnico prevede specifici adempimenti in materia di nomina del responsabile del trattamento e, nei casi previsti, di redazione della Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA). Come precisato dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), anche in contesti di innovazione organizzativa i titolari del trattamento sono tenuti a garantire la protezione dei dati degli interessati.
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5. IL VOTO SEGRETO: IL PROFILO DI MAGGIORE COMPLESSITÀ
Il voto segreto costituisce, senza dubbio, il profilo tecnico-giuridico di maggiore complessità nell’intera architettura della nuova disciplina. L’allegato tecnico ministeriale opera una netta distinzione tra le due modalità di voto, distinguendo regime di voto palese e regime di voto segreto.
Per il voto palese, il sistema deve garantire la tracciabilità e la piena riconducibilità del voto espresso al partecipante che lo ha espresso, in coerenza con il principio di responsabilità democratica che lo caratterizza.
Per il voto segreto, invece, l’allegato tecnico introduce il concetto di “separazione strutturale” tra la fase di autenticazione del votante e la fase di espressione del voto. In termini concreti, il sistema deve essere architetturalmente progettato in modo tale che, una volta acquisita la certezza dell’identità del votante ai fini del conteggio delle presenze e della verifica del quorum, il voto espresso risulti tecnicamente non riconducibile al soggetto che lo ha espresso.
Il documento chiarisce con rigore che:
“non sono idonee al voto segreto le soluzioni che: non garantiscono una separazione effettiva tra identità del votante e voto espresso; consentono, anche indirettamente, la riconducibilità del voto al soggetto; non permettono di dimostrare tecnicamente l’anonimato delle risposte.”
Parimenti, con riguardo all’idoneità tecnica generale dei sistemi adottati, il documento chiarisce che: “non sono idonee le soluzioni che non permettono di dimostrare tecnicamente l’anonimato delle risposte.”
Ne consegue che le piattaforme di videoconferenza comunemente in uso nelle scuole (quali, a titolo esemplificativo, Google Meet o Microsoft Teams), pur garantendo la connettività e la partecipazione a distanza, non sono di per sé sufficienti a soddisfare i requisiti richiesti per il voto segreto, richiedendo l’integrazione con appositi moduli o strumenti di voto online certificati che assicurino la separazione strutturale sopra descritta. La questione della conformità tecnica dei sistemi di voto attualmente in commercio con i requisiti posti dall’allegato ministeriale si presenta, pertanto, come uno dei nodi applicativi di maggiore rilevanza pratica per le istituzioni scolastiche.
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6. IL RUOLO DEL LAVORO AGILE
Un profilo interpretativo di particolare interesse attiene alla qualificazione giuridica della modalità di prestazione del personale docente che partecipa agli organi collegiali online. Sul punto, l’accordo recepisce l’orientamento ARAN del 12 giugno 2024 (id. 31472), il quale individua nel lavoro agile — disciplinato dalla L. n. 81/2017 e dal Protocollo Nazionale del 7 dicembre 2021 — la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa maggiormente compatibile con le attività collegiali a distanza.
Tale qualificazione non è priva di conseguenze sul piano pratico. In primo luogo, implica che la partecipazione alle sedute telematiche debba avvenire in conformità alle regole del lavoro agile, ivi incluse le previsioni in materia di diritto alla disconnessione, di tutela della salute e sicurezza del lavoratore e di copertura assicurativa INAIL. In secondo luogo, il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento di tali attività presuppone che l’istituzione scolastica abbia adottato — o adotti contestualmente — le necessarie regolamentazioni interne in materia, eventualmente integrate con accordi individuali.
Permangono, tuttavia, interrogativi interpretativi sulla piena sovrapponibilità tra la partecipazione a un organo collegiale deliberativo — che implica l’esercizio di funzioni pubbliche istituzionali — e il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa individuale. La questione merita approfondimento dottrinale e potrebbe formare oggetto di futura elaborazione giurisprudenziale.
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7. GLI ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
L’accordo e l’allegato tecnico ministeriale delineano un articolato sistema di adempimenti a carico dei Dirigenti Scolastici, che si configurano come i soggetti istituzionalmente responsabili della corretta implementazione della nuova disciplina nelle singole istituzioni. Tali adempimenti possono essere raggruppati nelle seguenti macro-categorie.
7.1. Adeguamento del Regolamento d’Istituto. La facoltà di svolgere online le sedute deliberative non è automatica: essa presuppone, quale condizione di legittimità indefettibile, che il Consiglio d’Istituto abbia approvato un apposito regolamento — o abbia integrato il Regolamento d’istituto vigente — disciplinando le modalità di svolgimento delle sedute a distanza, le procedure di voto, la gestione dei malfunzionamenti e i diritti di partecipazione attiva di tutti i componenti. Il Dirigente Scolastico è tenuto a proporre tale modifica regolamentare e a curarne l’adozione nei tempi e con le modalità previste dall’ordinamento scolastico.
7.2. Selezione e verifica di conformità delle piattaforme.Prima di procedere all’utilizzo di qualsiasi piattaforma digitale per lo svolgimento di sedute deliberative, il Dirigente Scolastico è tenuto ad acquisire dalla società fornitrice una dichiarazione di conformità tecnica, che attesti il rispetto dei requisiti previsti dall’allegato ministeriale. Tale verifica non può essere affidata a una valutazione empirica o basarsi sulla sola esperienza d’uso: richiede una documentazione tecnica formale che il Dirigente deve conservare agli atti della scuola.
7.3. Adempimenti in materia di protezione dei dati personali.Il Dirigente Scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali per conto dell’istituzione scolastica, è tenuto a:
procedere alla nomina del fornitore della piattaforma quale responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto che disciplini puntualmente le modalità del trattamento, le misure di sicurezza adottate e la localizzazione dei dati;
verificare che i dati personali dei partecipanti non vengano trasferiti verso paesi terzi in assenza delle garanzie richieste dal Capo V del GDPR, prestando particolare attenzione ai fornitori con sede negli Stati Uniti d’America alla luce delle note vicende giurisprudenziali in materia di trasferimenti transatlantici [Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 8174/2022];
valutare se sia necessario procedere alla redazione di una Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), in particolare nei casi in cui la piattaforma adottata preveda funzionalità di monitoraggio o analisi comportamentale dei partecipanti.
7.4. Individuazione delle figure responsabili. L’allegato tecnico richiede che siano chiaramente individuate, in sede di regolamentazione interna, le figure del Presidente e del Segretario della seduta online, con le rispettive responsabilità in ordine alla conduzione della riunione, alla verifica del quorum, alla gestione delle operazioni di voto e alla redazione del verbale.
7.5. Predisposizione di procedure di emergenza. Le istituzioni scolastiche devono dotarsi di procedure operative per la gestione dei malfunzionamenti tecnici che possano verificarsi nel corso delle sedute, ivi compresa la possibilità di sospendere temporaneamente la seduta o di rinviare le operazioni di voto, garantendo in ogni caso la regolarità e la completezza delle deliberazioni adottate.
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8. PROFILI DI CRITICITÀ E QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ
La nuova disciplina presenta taluni profili di criticità che meritano una valutazione giuridica attenta e che potranno formare oggetto di contenzioso amministrativo e lavoristico nei mesi e negli anni a venire.
8.1. La centralità del Regolamento d’Istituto come condizione di validità. Il Regolamento d’istituto non costituisce un mero adempimento formale, bensì la fonte di legittimazionedell’intera procedura deliberativa online. Ne consegue che le deliberazioni adottate in modalità telematica in assenza di un Regolamento conforme ai criteri ministeriali sarebbero potenzialmente annullabili per vizio di procedura, con le connesse conseguenze sul piano della responsabilità dirigenziale.
8.2. Il rischio di esclusione di componenti privi di adeguate competenze digitali. Il principio della piena partecipazione di tutti i componenti degli organi collegiali — che costituisce un valore fondante della democrazia scolastica — potrebbe essere pregiudicato dalla difficoltà di accesso alle piattaforme digitali da parte di soggetti privi di adeguata alfabetizzazione informatica o di connettività sufficiente. L’accordo richiama genericamente il rispetto di tale principio, ma non fornisce soluzioni operative specifiche per i casi di difficoltà di accesso.
8.3. L’idoneità tecnica dei sistemi di voto segreto. Come già evidenziato, la garanzia dell’anonimato effettivo e tecnicamente dimostrabile nelle operazioni di voto segreto rappresenta un requisito di elevata complessità tecnica, che difficilmente potrà essere soddisfatto con le piattaforme attualmente in dotazione alle scuole. Il rischio concreto è quello di deliberazioni adottate con sistemi di voto che dichiarano l’anonimato senza garantirlo tecnicamente, con conseguente invalidità delle deliberazioni medesime.
8.4. I costi a carico delle istituzioni scolastiche. Come denunciato dalla FLC CGIL in sede di confronto sindacale, l’adozione di piattaforme certificate e di sistemi di voto online conformi ai requisiti ministeriali comporta costi che le singole scuole dovranno sostenere con le proprie risorse, in un contesto di generalizzata scarsità di fondi. L’assenza di un finanziamento statale dedicato rischia di determinare una forte disomogeneità applicativa tra le istituzioni scolastiche, con quelle meglio dotate finanziariamente in grado di adempiere pienamente e le altre costrette a soluzioni approssimative o a rinunciare alla modalità telematica.
8.5. La questione della localizzazione dei dati. L’allegato tecnico richiede alle scuole di verificare la localizzazione dei dati trattati dalla piattaforma. Nella pratica, molti dei fornitori di piattaforme per videoconferenza hanno sede o localizzano i propri server in paesi terzi rispetto all’Unione Europea, ponendo problemi di conformità al GDPR che non sempre risultano di agevole soluzione, come già rilevato dalla giurisprudenza in materia [Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 8174/2022].
8.6. Il rischio di riduzione del confronto democratico. Sul piano più squisitamente pedagogico-istituzionale, ma con riflessi anche giuridici in termini di legittimità sostanziale delle deliberazioni, merita attenzione la preoccupazione espressa dalle organizzazioni sindacali circa il rischio che la modalità telematica impoverisca la qualità del confronto e del dibattito collegiale. La deliberazione degli organi collegiali scolastici non è un mero atto formale, ma è il frutto di un processo partecipativo che si alimenta dell’interazione diretta tra i partecipanti: la trasposizione digitale di tale processo potrebbe alterarne la natura, con effetti difficilmente quantificabili ma potenzialmente significativi sulla qualità dell’azione educativa.
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9. CONCLUSIONI OPERATIVE
L’accordo del 24 giugno 2026 tra il MIM e le organizzazioni sindacali, con il relativo allegato tecnico-organizzativo, rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione delle modalità di funzionamento degli organi collegiali scolastici, portando a compimento il percorso avviato dall’art. 44 del CCNL 2019-2021. La disciplina introdotta è, nel suo impianto complessivo, condivisibile sotto il profilo sistematico, in quanto consente alle istituzioni scolastiche di adattarsi alle esigenze organizzative contemporanee senza sacrificare i principi di legalità, trasparenza e partecipazione democratica.
Tuttavia, l’effettiva operatività della nuova disciplina richiederà un impegno organizzativo e finanziario non banale da parte delle istituzioni scolastiche. I Dirigenti Scolastici sono chiamati ad assumere un ruolo di regia attiva nell’implementazione di tutti gli adempimenti previsti, operando in stretto raccordo con i Consigli d’Istituto, i responsabili della protezione dei dati (DPO) e i fornitori tecnologici.
In sintesi, la check-list operativa per i Dirigenti Scolastici che intendano avvalersi della nuova disciplina comprende:
Proposta e approvazione da parte del Consiglio d’Istituto di un Regolamento specifico (o integrazione di quello vigente) sulle sedute deliberative online, conforme ai criteri ministeriali.
Selezione di una piattaforma digitale certificata con acquisizione della dichiarazione di conformità tecnica dal fornitore.
Stipula del contratto di nomina del fornitore quale responsabile del trattamento (art. 28 GDPR), con verifica della localizzazione dei dati.
Valutazione della necessità di effettuare la DPIA.
Individuazione e formalizzazione dei ruoli (Presidente, Segretario) per le sedute online.
Predisposizione di procedure operative per la gestione dei malfunzionamenti tecnici.
Verifica della compatibilità del sistema adottato con il regime di lavoro agile eventualmente applicabile al personale coinvolto.
Formazione del personale sull’utilizzo delle piattaforme e sulle procedure di voto online.
L’1 luglio, presso l’ARAN, viene sottoscritta definitivamente la parte economica del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027.
Si conclude l’iter di adozione della parte economica del CCNL, così come prospettato nell’atto di indirizzo del Ministro, che consentirà alle lavoratrici e ai lavoratori della Scuola di poter fruire degli ulteriori incrementi retributivi. Nello specifico di 143 euro per i docenti e di 107 euro per gli ATA, oltre agli arretrati, pari a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli ATA.
“Abbiamo mantenuto un altro fondamentale impegno finalizzato a valorizzare il personale della Scuola. Continueremo convintamente nelle attività che abbiamo avviato per migliorare le condizioni retributive e di welfare di chi lavora per la scuola italiana. Il Contratto è immediatamente efficace dalla sottoscrizione di oggi; pertanto, gli aumenti stipendiali, ivi inclusi gli arretrati, saranno corrisposti già nel periodo estivo ad oltre un milione di lavoratori. Dall’insediamento del Governo a oggi, abbiamo realizzato un risultato straordinario, sottoscrivendo tre Contratti del Comparto Scuola, che portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli ATA. Questo è stato possibile grazie ai finanziamenti assicurati dalle leggi di bilancio di questo Governo a cui abbiamo aggiunto, come Ministero dell’Istruzione e del Merito, risorse ulteriori per il personale scolastico, in particolare 300 milioni per il contratto 2019-2021 e 240 milioni per il 2022-2024”. Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
Il 30 giugno 2026 le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno rilasciato certificazione positiva all’Ipotesi di CCNL istruzione e ricerca (parte economica) 25/27.
Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri alla parte economica del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027.
Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di martedì 16 giugno 2026, ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole del Governo in relazione all’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2025-2027, sottoscritta il 1° aprile 2026 dall’ARAN e da tutte le Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria.
L’incremento retributivo medio previsto a regime è pari al 5,39%. La parte prevalente (5,15%) è destinata alla rivalutazione della retribuzione tabellare, mentre la quota restante (0,23%) alla rivalutazione delle indennità fisse aventi carattere accessorio. Inoltre, si prevede l’erogazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro di durata annuale o sino al termine dell’attività didattica, in servizio nell’anno scolastico 2025-2026, di un emolumento una tantum pari a 110 euro.
È quindi in dirittura d’arrivo il procedimento di adozione della parte economica del CCNL, così come prospettato nell’atto di indirizzo del Ministro Valditara, che consentirà alle lavoratrici e ai lavoratori della Scuola di poter fruire degli ulteriori incrementi retributivi. Nello specifico di 143 euro per i docenti e di 107 euro per gli ATA, oltre agli arretrati, pari a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli ATA.
Firmata il 1° aprile 2026 la pre-intesa sul contratto Istruzione e Ricerca 2025–2027.
Grazie alla firma da parte di sindacati ed Aran della parte economica del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 arrivano ulteriori incrementi retributivi mensili di 143 euro per i docenti e di 107 euro per gli ATA, oltre agli arretrati, pari a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli ATA.
“Ciò è stato possibile grazie alla nostra proposta di atto di indirizzo, condivisa dai sindacati e da Aran al tavolo negoziale. Ho richiesto l’anticipazione della parte economica, e la destinazione della quasi totalità delle risorse all’incremento dello stipendio tabellare, per garantire al meglio la continuità contrattuale e la tutela dei salari. Dall’insediamento del Governo a oggi, abbiamo realizzato un risultato storico, sottoscrivendo tre contratti del comparto Scuola, che portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli ATA. Questo è stato possibile grazie ai finanziamenti assicurati dalle leggi di bilancio di questo Governo a cui abbiamo aggiunto come Ministero dell’Istruzione e del Merito risorse ulteriori per il personale scolastico, in particolare 300 milioni per il contratto 2019/2021 e 240 milioni per il 2022/2024. Ci siamo definitivamente lasciati alle spalle la stagione dei blocchi e dei ritardi contrattuali. La nostra priorità è quella di migliorare sempre più le condizioni retributive e di welfare del personale della scuola“.
Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
Disegno di Legge n. 664 – Relazioni sindacali scavalcate: l’impatto sulla contrattazione integrativa
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Il Disegno di Legge n. 664, attualmente all’esame della 7ª Commissione del Senato e proposto dal senatore Roberto Marti, introduce un tema di grande attualità e rilevanza per il mondo della scuola: la formazione del personale docente su competenze relazionali e civiche. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere una cultura del rispetto, prevenire le discriminazioni e gestire in modo non violento i conflitti, dotando gli insegnanti di strumenti per sviluppare l’empatia e l’intelligenza emotiva negli studenti.
Sebbene le finalità del DDL siano ampiamente condivisibili, un’analisi giuridica più approfondita rivela diverse criticità, in particolare riguardo alla sua compatibilità con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca e con alcuni principi costituzionali ed europei.
Cosa Prevede il Disegno di Legge n. 664
Il testo del DDL mira a istituire, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, percorsi strutturati di aggiornamento per il personale docente del sistema nazionale di istruzione. Le aree tematiche individuate sono cruciali per l’educazione contemporanea:
Rispetto reciproco e promozione di relazioni consapevoli.
Gestione non violenta dei conflitti.
Sviluppo dell’empatia e dell’intelligenza emotiva.
Contrasto a stereotipi, pregiudizi e disuguaglianze.
Prevenzione della violenza e delle discriminazioni anche negli ambienti digitali.
Per l’organizzazione di tali percorsi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito potrà avvalersi dell’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), che curerebbe l’aggiornamento professionale, il supporto alla progettazione didattica e la diffusione di buone pratiche. Il DDL prevede inoltre che le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, possano inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) specifici progetti extracurricolari su queste tematiche.
Tuttavia, l’elemento più critico e potenzialmente problematico del disegno di legge risiede nella clausola di invarianza finanziaria. Il testo stabilisce esplicitamente che l’attuazione delle sue disposizioni non deve comportare “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Di conseguenza: “Le attività dovranno quindi essere realizzate utilizzando le risorse umane, organizzative e finanziarie già disponibili nelle scuole e negli enti coinvolti.”.
Questa clausola rappresenta il fulcro delle principali perplessità giuridiche che verranno analizzate di seguito.
Il Contrasto con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca è la fonte normativa che disciplina il rapporto di lavoro del personale scolastico, inclusi gli obblighi di servizio, l’orario di lavoro, la formazione e la retribuzione. Il DDL 664, in particolare a causa della clausola di invarianza finanziaria, rischia di entrare in conflitto con diverse disposizioni contrattuali.
Formazione e Orario di Lavoro: La formazione del personale docente è un “diritto-dovere” fondamentale. Il CCNL 2019-2021 stabilisce che gli obblighi di lavoro dei docenti si articolano in attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento, il cui piano annuale è deliberato dal collegio dei docenti. Qualsiasi attività formativa imposta per legge, se collocata al di fuori dell’orario di servizio e non riconducibile alle attività funzionali già previste e non retribuite, dovrebbe essere considerata un’attività aggiuntiva e, come tale, retribuita. Il CCNL 2019-2021 (parte 3) prevede specifiche tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive del personale docente. Imporre una nuova formazione obbligatoria senza prevedere una copertura finanziaria significa, di fatto, introdurre un obbligo di lavoro non retribuito, in palese contrasto con i principi contrattuali.
Violazione delle Prerogative della Contrattazione Integrativa: Il CCNL 2022-2024 riserva alla contrattazione collettiva integrativa, a livello di istituzione scolastica, materie fondamentali quali i “criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” e i “criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di tutelare i tempi di riposo e la disconnessione”. L’introduzione di un obbligo formativo senza stanziamenti dedicati costringerebbe le scuole a utilizzare le risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF), sottraendole alla loro destinazione naturale, che deve essere decisa in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Un intervento legislativo di questo tipo scavalcherebbe di fatto le relazioni sindacali e l’autonomia negoziale delle parti a livello locale, violando il sistema di governance delineato dal CCNL.
Profili di Illegittimità Costituzionale ed Europea
Le criticità non si limitano al solo contrasto con la normativa contrattuale, ma si estendono a potenziali profili di incostituzionalità e di non conformità con il diritto europeo.
Violazione dell’art. 36 della Costituzione: L’articolo 36 della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. L’imposizione di un’attività formativa obbligatoria da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, senza alcuna forma di compenso, si configurerebbe come una prestazione lavorativa gratuita, in potenziale violazione di tale principio fondamentale.
Violazione dell’art. 97 della Costituzione: Secondo il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, l’azione amministrativa deve essere efficace ed efficiente. Una legge che introduce un obbligo formativo ma, al contempo, nega le risorse necessarie per la sua corretta e capillare attuazione, rischia di essere una norma “manifesto”, priva di effettività. Si creerebbe un obbligo formale che le scuole non avrebbero gli strumenti per adempiere in modo sostanziale, con il rischio di una formazione disomogenea, insufficiente o, semplicemente, non realizzata.
Lesione dell’Autonomia Scolastica (Artt. 33 e 117 Cost.): Sebbene il DDL dichiari di voler rispettare l’autonomia scolastica, l’introduzione di un modello formativo centralizzato, gestito tramite INDIRE, potrebbe incidere sull’autonomia organizzativa e didattica delle singole istituzioni scolastiche, le quali sono titolari della programmazione delle attività formative per il proprio personale attraverso il PTOF.
Contrasto con i Principi Europei: Le finalità del DDL, volte a prevenire le discriminazioni, sono certamente in linea con i valori e gli obiettivi dell’Unione Europea, sanciti anche nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Tuttavia, le modalità di attuazione potrebbero entrare in conflitto con altri principi. L’articolo 31 della stessa Carta tutela il diritto a “condizioni di lavoro giuste ed eque”, che includono il rispetto degli orari di lavoro e una giusta retribuzione. L’imposizione di lavoro non retribuito potrebbe essere considerata una violazione di tali condizioni.
Conclusioni
Il Disegno di Legge n. 664 si prefigge obiettivi lodevoli e necessari per la scuola del XXI secolo. Tuttavia, la scelta di vincolarne l’attuazione a una rigida clausola di invarianza finanziaria ne compromette la sostenibilità giuridica e l’efficacia pratica. Per come è formulato, il DDL rischia di generare un conflitto insanabile con le disposizioni del CCNL in materia di orario di lavoro e contrattazione integrativa, oltre a sollevare fondati dubbi di legittimità costituzionale, in particolare riguardo al diritto a un’equa retribuzione (art. 36 Cost.) e al principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).
Affinché una riforma così importante possa essere attuata con successo, è indispensabile che il legislatore affronti il nodo delle risorse, prevedendo stanziamenti adeguati che consentano di remunerare l’impegno aggiuntivo richiesto ai docenti e di rispettare le prerogative della contrattazione collettiva, trasformando un’intenzione lodevole in un diritto esigibile e in una reale opportunità di crescita per tutto il sistema scolastico.
Maturità, errori nella traccia del liceo musicale. FLC CGIL: il Ministero faccia chiarezza
Roma 24 giugno- “La traccia somministrata lo scorso 19 giugno nella seconda prova dell’Esame di Stato dei licei musicali per la prova di teoria, analisi e composizione, presentava numerosi errori nello spartito proposto, tra cui note e accordi sbagliati, alterazioni fuori posto, ottave errate e battute non coerenti con la fonte musicale di riferimento, difformità tra lo spartito assegnato e l’audio fornito dal Ministero. Quanto accaduto è grave e merita una risposta chiara da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito”. E’ quanto si legge in una nota della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
“Si tratta di criticità che, in una prova d’esame nazionale, non possono essere considerate marginali. Le incongruenze riscontrate – sottolinea la nota- hanno sicuramente richiesto a studentesse e studenti un approfondimento aggiuntivo rispetto a materiali tra loro discordanti, rischiando di pregiudicare il superamento della prova. In una fase delicata come l’esame di Maturità la correttezza delle tracce e l’affidabilità dei materiali predisposti dall’amministrazione sono condizioni imprescindibili di equità, trasparenza e rispetto del lavoro svolto dalle scuole”.
Per il sindacato di categoria: ”Dietro gli annunci e le dichiarazioni propagandistiche del MIM, emergono procedure fragili, controlli insufficienti e una gestione che rischia di scaricare sulle comunità scolastiche responsabilità che appartengono all’amministrazione centrale. Infatti, se nella premessa delle nuove indicazioni Nazionali per i Licei si proclama: ‘Nella scuola assume infine densa rilevanza l’insegnamento della prossemica del rispetto, ovvero delle regole costituenti la grammatica dell’implicito che si apprende a scuola (anzitutto attraverso gli esempi dei docenti) …’ possiamo dire che ciò non vale come modello di comportamento per il Ministero”.
“È necessario che il MIM faccia immediata chiarezza sull’origine degli errori, sulle verifiche effettuate prima della somministrazione della prova e sulle misure che intende adottare per garantire che nessuna studentessa e nessuno studente venga penalizzato da una traccia difettosa. La FLC CGIL – conclude la nota – continuerà a vigilare affinché siano tutelati i diritti delle studentesse e degli studenti e sia riconosciuta la dignità professionale del personale scolastico, troppo spesso chiamato a gestire le conseguenze di decisioni e procedure ministeriali inadeguate”.
Presidi su WhatsApp: i rischi disciplinari che correte
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
La diffusione capillare della messaggistica istantanea ha profondamente modificato le abitudini comunicative anche all’interno delle istituzioni scolastiche. Dirigenti scolastici, docenti e personale ATA fanno ormai uso quotidiano di WhatsApp per scambiarsi informazioni, convocazioni e, sempre più spesso, veri e propri ordini di servizio. Tale prassi pone una serie di rilevanti questioni giuridiche che il presente parere si propone di esaminare in modo organico: (i) se gli ordini di servizio possano essere legittimamente impartiti tramite WhatsApp; (ii) quale valore abbiano le comunicazioni trasmesse con tale mezzo; (iii) quali cautele debba adottare il Dirigente Scolastico; (iv) se il personale possa rifiutarsi di ricevere comunicazioni o di far parte di gruppi WhatsApp; (v) entro quali limiti orari tali comunicazioni possano essere inviate.
II. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Prima di affrontare i singoli quesiti, è necessario delineare il quadro normativo entro il quale si inserisce la questione.
Sul piano del diritto del lavoro pubblico, il riferimento essenziale è il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, all’art. 5, attribuisce al dirigente il potere di organizzazione e il potere direttivo nei confronti del personale. Le circolari e gli ordini di servizio del Dirigente Scolastico rientrano, pertanto, nell’esercizio di tale potere organizzativo.
Sul piano del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, contiene disposizioni specifiche sull’uso degli strumenti informatici e dei social media da parte dei pubblici dipendenti. In particolare, l’art. 11-bis stabilisce che: “L’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione. L’utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale.”.
L’art. 11-ter dello stesso D.P.R., introdotto dalla novella del 2023, prevede che le comunicazioni afferenti il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sebbene WhatsApp, in quanto messaggistica privata chiusa, non sia assimilabile a un social media in senso stretto, il principio generale di riservatezza e di utilizzo di canali istituzionali si applica a fortiori.
Sul piano contrattuale, il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024) e il CCNL 2022-2024 (sottoscritto il 23 dicembre 2025) disciplinano i rapporti di lavoro del personale scolastico, con particolare riguardo al diritto alla disconnessione e all’utilizzo degli strumenti tecnologici fuori orario di servizio. Il CCNL 2022-2024, all’art. 11, comma 4, lettera c8), include tra le materie di contrattazione integrativa di istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.
Sul piano della tutela della riservatezza delle comunicazioni, la Corte Costituzionale ha affermato che i messaggi WhatsApp rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. Tale tutela, come ha precisato la stessa Corte, si estende anche ai messaggi già ricevuti e letti, conservati nella memoria dei dispositivi.
III. GLI ORDINI DI SERVIZIO VIA WHATSAPP: SONO LEGITTIMI?
3.1 Il principio generale
La risposta al primo quesito è, in linea di principio, negativa: WhatsApp non costituisce un canale istituzionale idoneo per ordini di servizio nel contesto scolastico.
Come chiarito in modo netto dalla prassi interpretativa e dalla dottrina giuslavorista: “Non è legittimo impartire ordini di servizio ai docenti comunicando con loro per le vie brevi, cercandoli attraverso il contatto WhatsApp personale o nel gruppo di servizio della scuola.”.
Le ragioni di tale conclusione sono molteplici e si fondano su precisi riferimenti normativi.
3.2 Il requisito della protocollazione e della tracciabilità
Le comunicazioni che costituiscono ordini di servizio sono atti recettizi, la cui efficacia è subordinata alla loro regolare comunicazione ai destinatari. Come ha affermato il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con sentenza del 15 ottobre 2019: “l’efficacia della circolare…contenendo delle disposizioni di servizio ed avendo, pertanto, natura recettizia, deve ritenersi condizionata alla relativa comunicazione…le disposizioni della circolare non regolarmente trasmessa, devono ritenersi prive di efficacia vincolante nei confronti del personale docente.”.
Gli ordini di servizio del Dirigente Scolastico devono essere protocollati. Le circolari interne che impartiscono istruzioni rientrano nel potere di organizzazione dirigenziale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e, pertanto, il personale è tenuto a prenderne visione solo ove siano state pubblicate attraverso i canali istituzionali. In particolare: “L’ordine di servizio impartito da un dirigente scolastico ad un docente… sono comunicazioni che devono essere recapitate al docente con un numero di protocollo elettronico.”.
A conferma di ciò, l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni. Ne consegue che solo le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale attraverso i canali ordinari (circolare protocollata, registro elettronico, posta elettronica istituzionale) hanno piena efficacia vincolante nei confronti del personale.
3.3 Il principio di tracciabilità del processo decisionale
Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, art. 9, comma 2, enuncia il principio generale di tracciabilità dei processi decisionali dei dipendenti pubblici, che deve essere garantita con adeguato supporto documentale. Tale principio implica che le comunicazioni di servizio debbano essere documentate in forma ufficiale e suscettibili di verifica successiva.
WhatsApp, nella sua configurazione ordinaria, non garantisce la tracciabilità richiesta per gli atti amministrativi: i messaggi possono essere cancellati, modificati attraverso la funzione di editing, non sono inseriti nel sistema di protocollo informatico dell’ente, e non consentono di verificare con certezza la data certa dell’atto.
3.4 L’eccezione: la regolamentazione interna
L’uso di WhatsApp per comunicazioni urgenti può tuttavia essere legittimato qualora la scuola stessa, mediante apposito regolamento o circolare interna formalmente adottata, abbia individuato WhatsApp come canale per comunicazioni tempestive di urgenza: “Se la scuola stessa con un regolamento o una circolare interna ha individuato anche WhatsApp come canale per le comunicazioni tempestive di urgenza, l’uso può diventare legittimo per quegli scopi.”.
Anche in questo caso, tuttavia, tale regolamentazione dovrebbe essere adottata nel rispetto del diritto alla disconnessione del personale e dei principi di riservatezza.
IV. IL VALORE LEGALE DELLE COMUNICAZIONI VIA WHATSAPP
4.1 Valore probatorio nei procedimenti giudiziari
Indipendentemente dalla questione dell’ufficialità come canale istituzionale, i messaggi WhatsApp possiedono un riconosciuto valore probatorio nei procedimenti giudiziari civili e del lavoro.
La Corte di Cassazione, con la fondamentale Sentenza n. 11197 del 27 aprile 2023 (Sezioni Unite) e con la successiva Ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, ha cristallizzato i seguenti principi: “i messaggi ‘whatsapp’ e gli ‘sms’ conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una ‘chat’ di ‘whatsapp’ mediante copia dei relativi ‘screenshot’, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi.”.
Sul piano normativo, tale orientamento si fonda sull’art. 2712 del Codice Civile, che stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La Cassazione ha ulteriormente precisato che il messaggio WhatsApp: “costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.”.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8802/2017, aveva già affrontato il tema, affermando che il messaggio WhatsApp è liberamente valutabile dal giudice quanto alla sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale.
4.2 Valore probatorio e contestazione non specifica
È importante sottolineare che la parte che intende contestare il valore probatorio di una comunicazione WhatsApp deve farlo in modo circostanziato, indicando specificamente quale documento si intende contestare e in quali aspetti esso differisce dalla realtà. Una contestazione generica è considerata inidonea a inficiare il valore probatorio della riproduzione.
4.3 Valore come comunicazione istituzionale
Ben diverso è il piano del valore istituzionale delle comunicazioni WhatsApp. Come si è detto, WhatsApp non è un canale istituzionale riconosciuto: “I messaggi del Ds o dei suoi collaboratori, inviati come ordini di servizio ai docenti, non hanno una validità di legittimità e non sono sostitutive a quelle ufficiali di circolari regolarmente protocollate. È priva di ogni fondamento giuridico l’idea che la comunicazione di Whatsapp possa considerarsi un avviso ‘per le vie brevi’ e quindi acquisire un valore di ufficialità.”.
Coerentemente con questo principio, le circolari di alcuni istituti scolastici hanno esplicitamente affermato che: “L’utilizzo dell’app di messaggistica WhatsApp riveste un ruolo puramente personale e non può assumere alcun rilievo istituzionale.”.
Quanto alle comunicazioni tra dirigente e personale, va segnalato che lo stesso CCNL Scuola (nel documento citato relativo all’art. 30 delle Linee Guida Sindacati confederati relative al CCNL 2016/18) stabilisce espressamente che: “Qualunque comunicazione…tramite l’utilizzo di altri canali (ad esempio facebook, whatsapp, sms o altri social network) non regolamentata dal presente contratto non ha alcun valore prescrittivo per il personale.”.
V. LE CAUTELE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esposto, il Dirigente Scolastico che utilizzi WhatsApp per comunicazioni con il proprio personale deve osservare le seguenti cautele:
5.1 Utilizzo di canali istituzionali per gli atti formali
Il Dirigente Scolastico deve utilizzare i canali istituzionali — circolare protocollata pubblicata sul sito, posta elettronica istituzionale, PEC, registro elettronico — per tutti gli atti che hanno natura di ordini di servizio o che incidono sul rapporto di lavoro del personale.
5.2 Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il Dirigente, in quanto dipendente pubblico, è tenuto a rispettare le disposizioni del D.P.R. 62/2013 e s.m.i. In particolare, l’art. 11-bis, comma 2, stabilisce che l’utilizzo di caselle di posta personali è “di norma evitato” per le comunicazioni afferenti il servizio. Per analogia, l’utilizzo del profilo WhatsApp personale per comunicazioni di servizio è da evitare, salvo casi di forza maggiore.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8642 del 2025, ha confermato la piena legittimità delle disposizioni del D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023, relative all’utilizzo degli strumenti informatici e dei social media, ritenendo che esse siano “dotate di sufficiente determinatezza” e che descrivano “in modo adeguatamente percepibile da una collettività di persone” il contenuto della condotta cui il dipendente deve conformarsi.
5.3 Divieto di trattare dati personali degli alunni tramite WhatsApp
Il Dirigente Scolastico deve assicurare che i docenti non trattino dati personali degli alunni su WhatsApp, in quanto titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): “i docenti non possono trattare dati personali degli alunni su WhatsApp. A norma delle vigenti disposizioni in tema di privacy il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente scolastica.”.
5.4 Regolamentazione formale dell’uso di WhatsApp
Qualora il Dirigente intenda consentire l’utilizzo di WhatsApp per comunicazioni urgenti internes, deve farlo con un apposito atto formale (circolare o regolamento protocollato), che definisca: (a) i casi e le finalità per cui WhatsApp può essere utilizzato; (b) le fasce orarie entro cui le comunicazioni possono essere inviate; (c) il rispetto del diritto alla disconnessione; (d) le misure per la tutela della riservatezza dei dati. Tale regolamentazione dovrebbe essere preceduta dalla contrattazione integrativa di istituto, in quanto il CCNL 2022-2024 rimette alla contrattazione di istituto i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche in orario diverso da quello di servizio.
5.5 Cautele per i gruppi WhatsApp con alunni e genitori
Il Dirigente deve vietare ai docenti di creare o partecipare a gruppi WhatsApp con alunni al di fuori dei canali istituzionali. Il Tribunale di Locri, con la sentenza n. 188 del 22 febbraio 2024, ha confermato la legittimità di sanzioni disciplinari irrogate a un docente che aveva intrattenuto chat private con un’alunna minorenne, ritenendo che tale condotta violasse i doveri di correttezza e buona fede incombenti sul docente, indipendentemente dall’esistenza di una circolare esplicita che la vietasse.
VI. IL DOCENTE E IL PERSONALE ATA POSSONO RIFIUTARSI DI RICEVERE COMUNICAZIONI VIA WHATSAPP?
6.1 Il principio di base: nessun obbligo di dotarsi di strumenti personali
Un principio fondamentale emerge con chiarezza: nessun docente o personale ATA può essere obbligato a dotarsi di un telefono cellulare personale, né a installare WhatsApp su di esso, né a comunicare il proprio numero personale all’amministrazione. Come afferma chiaramente la dottrina: “nessun docente può essere ‘obbligato’ a disporre di un telefono adeguatamente ‘equipaggiato’.”.
“l’Amministrazione scolastica dovrebbe dotare ogni docente di un telefono di servizio inserendo anche nelle norme contrattuali una disposizione che preveda l’obbligo di tenerlo acceso e di controllare con una certa frequenza messaggi e altro.”.
Affinché WhatsApp diventi un canale di comunicazione obbligatorio per il personale, sarebbe necessario: (a) che l’amministrazione dotasse ogni dipendente di un dispositivo di servizio con l’applicazione installata; (b) che una specifica norma contrattuale imponesse l’obbligo di tenerlo acceso e consultarlo con una determinata frequenza; (c) che tale obbligo fosse previsto dalla contrattazione integrativa di istituto, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.
6.2 L’assenza di un obbligo di lettura
Poiché WhatsApp non costituisce un canale istituzionale ufficiale, non esiste un obbligo giuridico per il personale di leggere i messaggi ricevuti su tale piattaforma: “ovviamente no, e per molte buone ragioni, al di là di ciò che sta scritto nel CCNL o di ciò che può essere stato concordato a livello di singola scuola con il contratto di istituto.”.
Ciò non significa che il personale possa ignorare le comunicazioni ufficiali della scuola: l’obbligo di lettura e ottemperanza riguarda le circolari protocollate pubblicate sul sito istituzionale, non i messaggi inviati su canali privati non istituzionali. Il richiamo disciplinare ricevuto dalla docente che non aveva letto un ordine di servizio inviato via WhatsApp non avrebbe, pertanto, alcun fondamento giuridico.
VII. IL PERSONALE PUÒ RIFIUTARSI DI FAR PARTE DI GRUPPI WHATSAPP?
7.1 Il principio generale
Anche su questo punto, la risposta deve essere tendenzialmente affermativa: in assenza di una specifica regolamentazione interna che individui un gruppo WhatsApp come canale ufficiale — adottata con le dovute garanzie procedurali — non sussiste un obbligo giuridico per il personale di aderire a gruppi WhatsApp personali come condizione di servizio.
Quindi, imporre l’adesione a un gruppo WhatsApp personale comporterebbe la comunicazione del numero di telefono personale del dipendente ad altri soggetti, con possibili profili problematici sotto il profilo della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR, Regolamento (UE) 2016/679.
7.2 La tutela della riservatezza delle comunicazioni nei gruppi WhatsApp
Va aggiunto che i messaggi scambiati all’interno di un gruppo WhatsApp composto da colleghi di lavoro, anche se contengono commenti critici o sfavorevoli nei confronti dell’amministrazione, godono della tutela costituzionale della segretezza della corrispondenza ai sensi dell’art. 15 Cost. La Cassazione ha affermato che tali messaggi “non sono assimilabili a forme di comunicazione pubblica e devono essere considerati alla stregua di corrispondenza privata, chiusa e inviolabile”. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 101 del 19 febbraio 2026, ha dichiarato illegittima una sanzione disciplinare basata su messaggi estratti da una chat WhatsApp privata tra colleghi, ribadendo che: “la comunicazione realizzata attraverso una chat ‘chiusa’ su piattaforma WhatsApp, cui accedono solo soggetti previamente selezionati, integra una forma di corrispondenza privata, attratta nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost.”.
VIII. FINO A CHE ORA SI PUÒ RICEVERE ORDINI DI SERVIZIO O COMUNICAZIONI VIA WHATSAPP?
8.1 Il diritto alla disconnessione nel CCNL
Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024), all’art. 14, disciplina le fasce di contattabilità e il diritto alla disconnessione per il personale in lavoro agile. In particolare, il contratto prevede che la fascia di inoperabilità comprenda un periodo di almeno 11 ore consecutive di riposo.
Il diritto alla disconnessione implica che, fuori dalle fasce di contattabilità previste dall’accordo individuale di lavoro agile, non sia richiesta al personale la lettura di messaggi, la risposta a telefonate o la risposta a comunicazioni di qualsiasi natura, incluse quelle via WhatsApp.
8.2 La contrattazione integrativa di istituto
Il CCNL 2022-2024, all’art. 11, comma 4, lettera c8), rimette alla contrattazione integrativa di istituto la definizione dei criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio. Ciò significa che, in assenza di una specifica regolamentazione adottata a livello di istituto — con il necessario coinvolgimento delle RSU — non esiste un orario generale entro cui comunicazioni via WhatsApp possano essere inviate obbligatoriamente al personale.
8.3 Il diritto al riposo e alla disconnessione come principio generale
Anche a prescindere dal formale regime del lavoro agile, il principio del diritto alla disconnessione costituisce un principio generale del diritto del lavoro, che trova fondamento nell’art. 36 della Costituzione (diritto al riposo) e nella normativa europea in materia di orario di lavoro. La Legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 19), prevede che l’accordo sul lavoro agile individui i tempi di riposo del lavoratore e le misure per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.
In applicazione di tali principi, il personale scolastico ha il diritto di non rispondere a comunicazioni di servizio inviate via WhatsApp fuori dall’orario di servizio e, in ogni caso, durante le ore di riposo. L’eventuale inerzia del dipendente di fronte a messaggi ricevuti fuori orario non può essere sanzionata disciplinarmente, in assenza di una specifica regolamentazione che impone fasce di reperibilità concordate.
8.4 La questione dell’orario di servizio
Per il personale scolastico che presta servizio in presenza, il riferimento è l’orario di servizio previsto dal contratto e dal piano annuale delle attività. Fuori da tale orario — e in assenza della specifica regolamentazione di cui al punto precedente — non sussiste alcun obbligo di leggere o rispondere a comunicazioni via WhatsApp. In presenza di casi di urgenza che richiedano comunicazioni fuori orario, il canale appropriato rimane la telefonata con fonogramma protocollabile, e non la messaggistica istantanea.
IX. PROFILI DISCIPLINARI
9.1 Le conseguenze per il Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico che utilizzi WhatsApp come unico canale per impartire ordini di servizio senza previa regolamentazione formale si espone a plurimi rischi: (a) l’inefficacia degli ordini impartiti; (b) l’impossibilità di sanzionare il personale per la mancata esecuzione di ordini non protocollati; (c) possibili profili di responsabilità per violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi degli artt. 16 e 23 del D.P.R. 62/2013, con conseguenti sanzioni disciplinari.
9.2 Le conseguenze per il personale
Il personale che riceva ordini di servizio via WhatsApp e non li esegua non può, in linea di principio, essere sanzionato per tale omissione, laddove l’ordine non sia stato previamente formalizzato attraverso i canali istituzionali. Tuttavia, qualora l’ordine impartito via WhatsApp rientri pacificamente nelle mansioni del dipendente e non comporti rischi o responsabilità aggiuntive, la giurisprudenza — pur con orientamenti non uniformi — ha talvolta ritenuto legittimi anche ordini verbali o informali, sulla base del principio generale di subordinazione gerarchica. In ogni caso, il dipendente che ritenga un ordine illegittimo ha l’obbligo — previsto dall’art. 17 del D.P.R. 3 febbraio 1957 e richiamato dal CCNL — di fare rimostranza al superiore; se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di eseguire, salvo che non si tratti di atto vietato dalla legge penale.
X. CONCLUSIONI
Alla luce dell’analisi svolta, è possibile formulare le seguenti conclusioni:
Gli ordini di servizio via WhatsApp non sono, in linea di principio, legittimi come modalità ordinaria di comunicazione istituzionale. I canali riconosciuti sono la circolare protocollata pubblicata sul sito, la PEC, il registro elettronico e, per le urgenze, la telefonata con fonogramma protocollato. L’utilizzo di WhatsApp può tuttavia essere legittimato se la scuola lo ha formalmente disciplinato con apposito regolamento adottato in sede di contrattazione integrativa.
Le comunicazioni WhatsApp hanno valore probatorioai sensi dell’art. 2712 c.c. e possono essere usate come prova in giudizio se non disconosciute in modo circostanziato, ma non costituiscono automaticamente comunicazioni istituzionali ufficiali.
Il Dirigente Scolastico deve adottare canali istituzionali per gli atti formali, non trattare dati degli alunni su WhatsApp, evitare l’uso di profili personali per comunicazioni di servizio, e — qualora intenda usare WhatsApp per urgenze — regolamentare formalmente l’utilizzo attraverso la contrattazione integrativa, nel rispetto del diritto alla disconnessione.
Il personale docente e ATA non è obbligato, in via generale, a dotarsi di uno smartphone con WhatsApp, a comunicare il proprio numero personale, né a leggere messaggi su tale piattaforma come se fossero comunicazioni ufficiali, in assenza di specifica regolamentazione e di dotazione di dispositivi di servizio.
Il personale non ha l’obbligo di aderire a gruppi WhatsApp in assenza di previsione contrattuale o regolamentare. I messaggi scambiati in gruppi privati tra colleghi godono della tutela della segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost. e non possono essere utilizzati a fini disciplinari.
Non esiste un orario generale entro cui le comunicazioni via WhatsApp possano essere obbligatoriamente recapitate al personale. Il diritto alla disconnessione — garantito dal CCNL e dal principio costituzionale di tutela del riposo — esclude qualsiasi obbligo di risposta fuori orario. Le fasce di contattabili devono essere definite dalla contrattazione integrativa di istituto.
Commissari e Presidenti di commissione: tutti i nodi su incompatibilità e sanzioni
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
In base alla normativa e alla prassi amministrativa vigente, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato costituisce un obbligo di servizio per il personale docente e dirigente. Tuttavia, la legge prevede specifiche cause di incompatibilità e di legittimo impedimento che possono precludere o giustificare la mancata partecipazione all’incarico di Presidente o di Commissario.
I. Obbligo di Partecipazione e Incarico
La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. L’incarico, una volta conferito, non può essere rifiutato o abbandonato se non per cause di legittimo impedimento, debitamente documentate e accertate. Come precisato, l’inosservanza di tale obbligo è suscettibile di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Quindi, l’incarico non può essere rifiutato o abbandonato, salvo casi di legittimo impedimento documentato, come motivi di salute. In tali situazioni è necessario comunicare tempestivamente l’impedimento e presentare la relativa documentazione entro tre giorni.”.
II. Requisiti per la Nomina a Presidente e Commissario
La normativa individua precise categorie di personale scolastico che possono o devono presentare domanda per ricoprire i ruoli di Presidente e di Commissario esterno.
A. Requisiti per i Presidenti Sono tenuti a presentare istanza di nomina come Presidente i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di II grado. Hanno facoltà di presentare domanda:
Dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo.
Docenti a tempo indeterminato in istituti di II grado con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
Docenti che, oltre ai 10 anni di ruolo, abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio l’incarico di collaboratore del dirigente scolastico.
Docenti di ruolo con laurea magistrale o specialistica e almeno 10 anni di servizio.
Dirigenti e docenti collocati a riposo da non più di tre anni.
B. Requisiti per i Commissari Esterni Possono presentare domanda come commissari esterni:
Docenti a tempo indeterminato o determinato (fino al termine dell’anno o delle attività didattiche) in servizio presso istituti di II grado, che insegnano discipline previste per l’ultimo anno o afferenti alle classi di concorso richieste.
Docenti che abbiano prestato servizio per almeno un anno negli ultimi tre con contratto a tempo determinato in istituti di II grado e siano in possesso di abilitazione.
Docenti di sostegno con abilitazione per la scuola secondaria di II grado.
Docenti tecnico-pratici [Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro oggi 13 aprile_ chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi.
C. Designazione dei Commissari Interni I commissari interni sono designati dai rispettivi consigli di classe tra i docenti, anche a tempo determinato, che insegnano le discipline oggetto della seconda prova scritta e quelle affidate ai commissari esterni. È un componente interno anche il docente della disciplina non linguistica del percorso CLIL.
III. Cause di Incompatibilità
Le incompatibilità mirano a garantire l’imparzialità e la trasparenza delle procedure d’esame, prevenendo conflitti di interesse, anche solo potenziali.
A. Incompatibilità Territoriali e di Servizio Non può essere nominato presidente o commissario esterno un docente:
Nella propria scuola di servizio.
Nelle scuole del medesimo distretto scolastico della sede di servizio.
Nelle scuole in cui abbia prestato servizio nei due anni precedenti.
Nelle scuole dove abbia già ricoperto l’incarico per due volte consecutive nei due anni precedenti.
B. Incompatibilità Personali e Conflitto di Interessi Le principali cause di incompatibilità, che devono essere dichiarate per iscritto da tutti i componenti, sono:
Lezioni private: L’aver impartito lezioni private a uno o più candidati della propria commissione. In tal caso, il componente deve essere immediatamente sostituito.
Rapporti di parentela o affinità: La presenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado, o di rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati da esaminare. In questi casi, l’autorità competente (USR per presidenti e commissari esterni, dirigente scolastico per interni) provvede alla sostituzione. L’ordinanza ministeriale prevede che il Presidente possa disporre deroghe motivate per i soli commissari interni solo in casi di “ineludibile necessità”.
C. Il Principio Generale di Imparzialità e l’Art. 51 c.p.c. La giurisprudenza consolidata estende alle commissioni di concorso e d’esame l’obbligo di astensione previsto dall’art. 51 del Codice di procedura civile, le cui cause sono considerate tassative e non suscettibili di estensione analogica. Oltre alla parentela, tali cause includono:
Avere un interesse proprio nella procedura.
Avere una causa pendente, grave inimicizia o rapporti di debito/credito con uno dei candidati.
Essere tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di uno dei candidati.
La giurisprudenza ha chiarito che non ogni rapporto professionale o di conoscenza integra un obbligo di astensione. È necessario che il legame sia così intenso da generare il fondato sospetto che il giudizio non sia imparziale, ma basato su conoscenza personale.
D. Incompatibilità Disciplinari e Penali Non possono essere nominati i docenti che:
Abbiano subito sanzioni disciplinari superiori alla censura.
Siano indagati o imputati per reati di particolare gravità.
Si siano resi responsabili di comportamenti scorretti in precedenti sessioni d’esame, che abbiano dato luogo a contestazioni.
E. Altre Cause di Incompatibilità
I docenti di sostegno che hanno seguito candidati con disabilità durante l’anno non possono essere nominati commissari esterni, in quanto devono assistere il proprio alunno durante le prove.
I docenti di religione con contratto a tempo indeterminato non hanno titolo per presentare domanda come presidente.
IV. Incompatibilità per Incarichi Politici e Sindacali
La normativa specifica per gli esami di Stato non prevede un divieto assoluto per chi ricopre cariche politiche o sindacali. Tuttavia, la questione va analizzata alla luce dei principi generali sul conflitto di interessi e l’imparzialità.
Incarichi politici: Un docente che svolge attività politica può essere nominato presidente o commissario, a condizione che non sussistano le specifiche situazioni di incompatibilità territoriale, di parentela o di conflitto di interessi. La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che l’incompatibilità non deriva dalla mera qualifica soggettiva, ma dalla concreta possibilità di influire sulla procedura.
Incarichi sindacali: Analogamente, la titolarità di una carica sindacale non è di per sé ostativa, a meno che non si configuri un conflitto di interessi specifico. È invece prevista una specifica incompatibilità per i docenti che usufruiscono di semidistacco o semiaspettativa sindacale, i quali non possono presentare domanda.
In generale, le note ministeriali e le norme sulla prevenzione della corruzione invitano a una valutazione caso per caso per evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale.
V. Il Legittimo Impedimento
Il legittimo impedimento è l’unica causa che consente di rifiutare l’incarico o di abbandonarlo una volta iniziato. Deve essere documentato e comunicato tempestivamente (di norma entro 3 giorni) all’organo competente (USR per presidenti e commissari esterni, dirigente scolastico per commissari interni). Le cause riconosciute come legittimo impedimento includono:
Gravi motivi di salute: Patologie certificate da una struttura sanitaria pubblica che rendono impossibile lo svolgimento dell’incarico.
Gravi motivi familiari: Eventi eccezionali e documentati, come un lutto grave o la necessità di assistenza continua a familiari stretti.
Gravidanza e puerperio: Durante i periodi di astensione obbligatoria previsti dalla legge.
Mandato parlamentare o amministrativo:L’esercizio di funzioni elettive può costituire causa di impedimento.
Beneficiari della Legge 104/1992: Il personale che fruisce delle agevolazioni previste dall’art. 33 della Legge 104/1992 ha facoltà di non accettare la nomina.
Cause di forza maggiore: Eventi imprevedibili e oggettivi, come calamità naturali.
VI. Gestione delle Assenze e Sostituzioni
Le assenze devono essere gestite secondo precise regole per garantire la validità delle operazioni d’esame.
Assenza temporanea (fino a 1 giorno): La commissione può proseguire le operazioni di correzione degli scritti se sono presenti il presidente (o il suo sostituto) e almeno i commissari della prima e seconda prova. Per il colloquio, invece, l’assenza anche temporanea di un commissario comporta l’interruzione delle operazioni.
Assenza prolungata (superiore a 1 giorno):Comporta la sostituzione del componente per l’intera durata residua dei lavori.