A. Gazzola, Un tè a Chaverton House

Gazzola, una scrittrice di successo

di Antonio Stanca

   Lo scorso Gennaio è comparsa, presso Garzanti, una nuova edizione di Un tè a Chaverton House, romanzo di Alessia Gazzola. L’opera risale al 2021 e rientra tra le “altre” della scrittrice, non tra quelle in serie. La Gazzola ha solo quarantatré anni e tanto ha già scritto. La sua scrittura può essere detta del genere letterario Chick Lit, quello che negli anni ’90 ha preso l’avvio tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra e si è andato sempre più diffondendo e affermando. Protagoniste di queste opere sono donne giovani, abili, coraggiose, fisicamente dotate. Londra e New York gli ambienti dove si muovono e quelle della moda, dell’editoria, dei grandi affari le vicende che le vedono coinvolte. Sono i tempi del postfemminismo ed elementi diversi, da romanzo rosa, romanzo giallo, thriller, possono apparire combinati. È in questo senso di totalità che può essere fatta rientrare la vasta e varia produzione di Alessia Gazzola.

   Nata a Messina nel 1982, in questa città ha compiuto gli studi superiori, si è laureata in Medicina e specializzata in Medicina Legale. Ha esercitato questa professione fino al 2017, quando ha deciso di dedicarsi completamente alla scrittura. Vive a Verona con la famiglia, il marito e due figlie. L’esordio in narrativa è avvenuto nel 2011 col romanzo L’allieva, il primo della serie con protagonista Alice Allevi, quello che avrebbe procurato alla Gazzola un successo senza precedenti come opera prima. Sarebbe stato seguito, nella serie, da altri otto romanzi, un racconto breve e tutti avrebbero avuto traduzioni in molti paesi del mondo e riduzioni televisive in Italia.

   Diventata famosa all’improvviso, la Gazzola aveva continuato a scrivere. Altre serie, quella con protagonista Costanza Macallè e l’altra con Miss Bee, avrebbe concepito e prodotto. Anche queste avrebbero avuto successo e riconoscimenti che non sono mancati ai romanzi non in serie come Un tè a Chaverton House. A proposito dei libri della Gazzola va osservato che tra il numero delle copie vendute, dei luoghi dove avviene, delle lingue nelle quali sono tradotti, degli anni delle riduzioni televisive, ci si può confondere. Il suo successo, iniziatosi col primo romanzo, non si è mai fermato e riparte sempre, ad ogni opera, si tratti di una novità, di una ristampa, di una visione o di un audiolibro. È il modo di dire, è lo stile che cambia con lei rispetto a quello che generalmente si conosceva. È più vicina la Gazzola all’espressione della lingua narrativa inglese o americana, è una maniera la sua che non conosce limiti, non distingue tra tanti discorsi, tutti li comprende, li muove, li fa procedere sicché non c’è sua opera, qualunque sia il tema, che non s’identifichi con una totalità di anime e di corpi, di pensieri e di azioni, di tempi e di luoghi. Così pure in Un tè a Chaverton House dove l’occasione per un simile movimento è offerta dalle ricerche che la giovane, bella e atletica Angelica Bentivegna, trapiantata a Milano da tempo insieme ad altri familiari siciliani, decide di compiere per chiarire quello che è rimasto un segreto, un mistero per la famiglia, la scomparsa del bisnonno Angelo Longo (o Focante?), soldato dell’esercito italiano durante la seconda guerra mondiale. Di recente si era saputo che non era morto come e quando creduto ma era vissuto ancora dopo e non si era saputo niente. Angelica è un’insoddisfatta, un’insofferente, ha da poco lasciato la scuola poiché non le andava di fare supplenze d’Inglese, vive facendo lavori di traduzione e lezioni private. È uno spirito libero e come tale non ha problemi a dedicare il suo tempo ad una ricerca sulla vita dell’antenato Angelo. Sarà lunga, la porterà in molti posti, la metterà in contatto con molte persone, la mostrerà abile, sicura, capace di adattarsi alle più diverse circostanze se non a grosse difficoltà. Centrale risulterà in questo suo peregrinare la sosta di alcuni mesi a Chaverton House, un’antica, aristocratica dimora situata nella zona del Dorset, parte sudoccidentale dell’Inghilterra. Qui il bisnonno era stato condotto prigioniero degli inglesi quando la guerra stava per finire, in questa grande tenuta era stato utilizzato, insieme ad altri prigionieri, nel lavoro dei campi, qui aveva soggiornato, da qui si era spostato anche se dalla moglie e dalle due figlie non era più tornato. Altri contatti, altre esperienze aveva avuto, Angelica le scoprirà tutte, molto esperta si rivelerà. Intanto anche per lei Chaverton House si andava svelando nella sua ampiezza, nella sua ricchezza, in tutto quanto, tra terre, coltivazioni, allevamenti, ville, giardini, palazzi, saloni, biblioteche, musei, la componeva. La guida turistica accetterà di fare in un posto simile senza rinunciare alle indagini sul lontano parente. Altre scoperte compirà in quello e in altri posti, altre cose saprà da quelle e da altre persone. Sarà instancabile, non ci sarà difficoltà, pericolo che la trattenga, sempre procederà nella ricerca. E anche altro le giungerà, anche per una come lei, sempre rivolta all’esterno, quel posto riserverà delle sorprese, le farà trovare quanto era rimasto fuori da ogni programma o sospetto. Le farà incontrare quell’Alessandro, il manager di Chaverton House, che sarebbe diventato l’uomo della sua vita, avrebbe messo ordine tra i suoi pensieri, le sue azioni, l’avrebbe liberata dalle sue indecisioni e tutto questo mentre concludeva l’indagine sulla storia del bisnonno.

   Molti tempi, molti luoghi, molta vita, molta gente ha mostrato la Gazzola nell’opera, niente ha trascurato di quanto aveva fatto parte di una vicenda così complicata, l’ha ricostruita in tutte le sue parti fossero persone o cose, pensieri o sentimenti, vita dell’anima o del corpo, storia del passato o del presente. È questa la totalità della quale si era detto agli inizi, quella del genere letterario Chick Lit, è questa la Londra di quel genere, è questa la Gazzola di quel dire.

Il carcere di nessuno

Il carcere di nessuno

 di Vincenzo Andraous

Ogni giorno c’è qualcuno che prende la parola per dare senso a quel che resta dei valori inalienabili della Costituzione.

Personaggi noti afferrano la parola per non mollare gli ormeggi di fronte alle altre parole dette in fretta per non dire nulla, peggio, per continuare a affermare che il carcere è questo, non possiamo liberarcene, men che meno renderlo migliore di quello che è diventato.

C’è così tanta malafede e ritrosia umanitaria che ai silenzi protratti per tanti innumerevoli morti ammazzati dentro una cella, improvvisamente c’è l’ìmpatto con la ragione, con la coscienza, con la dignità di ognuno e di ciascuno, degli innocenti, delle vittime e dei colpevoli.

Per quanto sorprendente irrompe il rinculo, il dietro front rispetto ai toni indifferenti al dovere giustizia e legalità cui è tenuto chiunque dentro una prigione, uomini liberi e uomini ristretti.

Ecco che a qualcuno viene improvvisamente bene innalzare i vessilli del diritto penale e penitenziario,  di un art. 27 della nostra carta magna fino a ieri declassato a poco più di niente, di una non più rinviabile pena giusta e riparatrice. Sovraffollamento,  violenza e pene aggiuntive mai contemplate da alcun codice e riforma, non smuovevano di un passo le ideologie, quelle vetuste e quelle di un presente ripiegato su se stesso.

Di colpo saggi e profani per risolvere il problema endemico all’Amministrazione Penitenziaria; il sovraffollamento, i suicidi in aumento, l’ingiustizia lasciata scorrazzare a briglia sciolta,  son tutti concordi ad accompagnare in un percorso di misure alternative migliaia di persone detenute, che fino a ieri restavano spintonati nell’angolo buio, oggi presi a esempio per risolvere qualche problemino sfuggito di mano.

Passare da una amnistia, un condono, una misura di clemenza, a una pratica effettiva delle misure alternative, queste si contemplate ma disattese da sempre, potrebbe significare riconsegnare scopo e utilità a un carcere fallimentare.

Da molti anni svolgo il mio servizio come operatore comunitario, conosco la fragilità e la solitudine di tanti ragazzi, cosa significa pregiudizio e indifferenza, rimanere soli ad affrontare la competitività di una società che sempre più non fa prigionieri.

Mi viene da pensare e consigliare sottovoce a qualcuno assai più lungimirante di me, di proseguire su questa strada finalmente, quindi approntando una rete efficace efficiente a sostenere persone detenute nella consapevolezza che la libertà è responsabilità di tutti nessuno escluso. 

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 163

163 del 16-07-2025

Rapporto di autovalutazione

Nota 11 luglio 2025, AOODGOSV 33906
SNV – apertura delle funzioni per il questionario scuola nella piattaforma RAV e prime indicazioni per la somministrazione del questionario docente


Con l’anno scolastico 2025/2026 si dà inizio al nuovo ciclo del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche definito dal D.P.R. n. 80/2013, che vede come prima fase l’autovalutazione e la predisposizione del Rapporto di autovalutazione (RAV).

Per le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo le funzioni di compilazione del questionario scuola saranno aperte dal 14 luglio al 25 settembre 2025. Ai fini della predisposizione del RAV, in avvio della prossima triennalità, è prevista per la prima volta la somministrazione, nel mese di settembre, anche di un questionario docente.

Mobilità 2025/2026

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Mobilità

Mobilita@edscuola.com

> Bollettini Ufficiali Scuole Statali a.s. 2025/2026


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Il 10 luglio è stata firmata l’Ipotesi del nuovo contratto integrativo sulla mobilità annuale per il triennio 2025-2028. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria da parte del personale docente, educativo e ATA possono essere presentate dal 14 al 25 luglio 2025.

Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 22 agosto 2025 al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ivi incluse quelle di cui al D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025.

Tipo di personaleTermine presentazione domande
Personale Docente14-25 luglio 2025
Personale Educativo14-25 luglio 2025
Personale IRC14-25 luglio 2025
Personale ATA14-25 luglio 2025

Trasferimenti

Disponibile la sezione del sito MIM dedicata alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2025/2026. La sezione contiene informazioni utili su come e quando presentare domanda.
La domanda può essere compilata e inoltrata esclusivamente online sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata alle Istanze online. Per accedere occorre essere registrati all’area riservata del portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID. All’interno della sezione sono disponibili alcune guide per accompagnare l’utente nella compilazione dell’istanza.

Di seguito il calendario per la presentazione delle domande: 

Termine presentazione domandeTermine acquisizione domandeDiffusione risultati
Personale Docente (1 – 2)7 – 25 marzo30 aprile23 maggio
Personale Educativo (3)7– 27 marzo30 aprile27 maggio
Personale ATA (4)14 – 31 marzo12 maggio3 giugno
Personale IRC (5)21 marzo – 17 aprile30 maggio
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni

Il 29 gennaio 2025 viene sottoscritta un’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità territoriale e professionale e la formulazione delle graduatorie di istituto del personale docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.


(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e pubblicano all’albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all’allegato E al presente accordo con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)

DL università e ricerca, istruzione e salute

Decreto-Legge 24 giugno 2025, n. 90
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute


Il disegno di legge di conversione in legge del Decreto-Legge 24 giugno 2025, n. 90 è nel calendario dell’Assemblea del Senato dal 22 al 24 luglio.


È stato approvato il 16 luglio, nel corso dell’esame del Decreto-Legge 24 giugno 2025, n. 90, da parte della 7a Commissione del Senato, l’emendamento del Governo che estende, a regime, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale docente a partire dall’anno scolastico 2025/2026. Dopo le sperimentazioni dei primi due anni, il Governo era infatti già intervenuto per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, la tutela assicurativa per gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole diventa dunque una misura strutturale a partire dal prossimo anno scolastico.


Il 1° luglio, la 7a Commissione Cultura e Istruzione ha avviato l’esame del disegno di legge di conversione in legge del Decreto-Legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute (cd. decreto università, A.S. 1553)


Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione di venerdì 20 giugno 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

Le norme introdotte sono finalizzate, tra l’altro, a:

  • potenziare l’attrattività degli enti pubblici di ricerca;
  • garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026;
  • consentire la prosecuzione dello svolgimento da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) delle proprie funzioni e delle attività istituzionali, nella composizione attualmente in carica, nelle more dell’imminente compimento del relativo intervento di riforma;
  • svincolare risorse finanziarie già stanziate per la costituzione di Ecosistemi dell’innovazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • definire un’uniforme regolamentazione dell’organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie (AOU).

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 166

166 del 19-07-2025

Obblighi vaccinali

L’articolo 3, comma 1, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, prevede che:

“1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di eta’ compresa tra zero e sedici anni (( e del minore straniero non accompagnato )), a richiedere ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, ai tutori (( o ai soggetti affidatari )) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (( obbligatorie )) indicate all’articolo 1, (( commi 1 e 1-bis )), ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguira’ le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’eta’, entro la fine dell’anno scolastico, (( o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale )). La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. (( Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. ))

L’articolo 3 bis, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, prevede:

1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonchè dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione ne’ impedisce la partecipazione agli esami. ))


L’art. 6, comma 3-quater, del Decreto-Legge n. 91/2018, convertito in Legge 22 settembre 2018, n. 108, prevede che “(…) l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 , è prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 165

165 del 18-07-2025

Scuola Futura Italia Osaka 2025

Intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito davanti alle delegazioni scolastiche italiane che partecipano a Expo 2025 Osaka, presso il Padiglione Italia. L’Expo costituisce una tappa internazionale del campus itinerante Scuola Futura Italia, con il nome di “Scuola Futura Italia Osaka 2025”, con l’obiettivo di far conoscere le buone pratiche della scuola italiana in un contesto globale e innovativo.

I nostri studenti partecipano al laboratorio didattico internazionale “Next Gen AI”, composto da 40 studenti di scuole italiane e da 40 studenti di scuole giapponesi. Durante l’Expo, i ragazzi di “Next Gen AI” si cimentano con attività interdisciplinari finalizzate a esplorare il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nei processi di apprendimento, nella didattica personalizzata, nella progettazione di ambienti innovativi.

Organici dirigenti scolastici 2026/2027

Organici dirigenti scolastici 2026/2027: migliori prospettive per mobilità e immissioni in ruolo

È stato pubblicato il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, a firma del Ministro dell’istruzione e del merito e del Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce l’organico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2026/2027. 

Ricordiamo che, in applicazione delle nuove norme sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche previste dall’art. 1, c. 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 aveva così fissato il numero di istituzioni scolastiche autonome e, di conseguenza, l’organico dei dirigenti scolastici, per tutto il triennio 2024-2027: 

– n. 7461 dirigenti per il 2023/2024 

– n. 7401 per il 2025/2026 

– n. 7309 per il 2026/2027.  

Quest’ultima previsione è stata aggiornata – incrementandola – per tenere conto dei recenti dati sul tasso di natalità che continua a diminuire ma in misura inferiore a quanto prospettato nel 2023. 

Il nuovo decreto, infatti, fissa a 7389 la consistenza dell’organico per il 2026/2027, cioè ottanta posti in più rispetto alla previsione iniziale e soltanto dodici in meno rispetto a quella dell’organico dell’anno scolastico 2025/2026. Il numero delle istituzioni scolastiche, inoltre, resterà invariato nella maggior parte delle regioni, con piccole riduzioni solo in Campania, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana e Umbria (2 posti in meno a regione) nonché in Piemonte e nelle scuole con insegnamento in lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia (un posto in meno).  

A parere dell’ANP gli effetti del “nuovo” organico sull’anno scolastico 2026/2027 saranno positivi sotto diversi profili: 

  • il dimensionamento sarà più graduale, riducendo il numero di istituzioni scolastiche soggette ad accorpamenti e fusioni e il numero di dirigenti “perdenti posto” 
  • aumenteranno i posti disponibili per la mobilità e il reclutamento dei dirigenti scolastici. In proposito, l’ANP chiede fin d’ora che si continui a destinare il 100% dei posti disponibili alla mobilità interregionale 
  • nel 2026/2027 molte graduatorie del concorso ordinario saranno esaurite e ciò favorirà la mobilità verso le regioni centro-meridionali. Inoltre, la sostanziale conferma dell’organico consentirà un più agevole esaurimento delle graduatorie delle regioni settentrionali 
  • un sostanzioso numero di dirigenti potrebbe essere immesso dalla graduatoria del concorso riservato 
  • verranno attenuate le negative conseguenze dell’innalzamento dell’età pensionabile che quest’anno ha pesantemente limitato il numero dei posti disponibili per la mobilità interregionale, frustrando le aspettative di tanti colleghi che speravano di rientrare nelle loro regioni dopo anni di servizio a grande distanza da casa e affetti. 

La lentezza con cui cala il tasso di natalità lascia ben sperare anche per la definizione degli organici per gli anni scolastici successivi al 2026/2027.  

Infatti, se tale rallentamento sarà confermato, ciò favorirà ancora di più sia lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi sia la mobilità interregionale. Le graduatorie del concorso ordinario, in particolare, saranno ben presto esaurite, lasciando spazio alle immissioni dal concorso riservato.  

Migliori prospettive, quindi, per i colleghi che attendono il passaggio nei ruoli della dirigenza e per quelli che vogliono rientrare presso le regioni di provenienza.  

Ribadiamo una volta di più che il 100% dei posti disponibili – e non il 60% stabilito dal CCNL – resta lo strumento più efficace per consentire un concreto piano di rientro dei dirigenti fuori regione. 

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 164

164 del 17-07-2025

Reclutamento IRC

Avvisi 19 giugno 2025
Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Calendario della prova scritta


Avvisi 5 novembre 2024
Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Apertura funzioni telematiche per la presentazione delle istanze

Sono aperte le funzioni telematiche per la partecipazione al concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica
– nella scuola dell’infanzia e della primaria,
– nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
L’istanza di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 14.00 del giorno 5 novembre 2024, data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento, alle ore 23.59 del 4 dicembre 2024.


Avviso 12 luglio 2024, AOODGPER 106825
Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria ai sensi del decreto ministeriale 19 gennaio 2024, n. 9 – Costituzione delle commissioni giudicatrici

Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell’art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria ai sensi del comma 2 dell’art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159


Sono aperte le procedure straordinarie di concorso per gli insegnanti di religione destinate alla copertura di complessivi 2.164 posti nel triennio 2022/23-2024/25 nella scuola dell’infanzia e primaria e per 2.336 posti nel triennio 2022/23-2024/25 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Requisiti e modalità di partecipazione, bandi e altre informazioni nelle sezioni dedicate:


Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato due bandi che disciplinano le procedure ordinarie per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica (IRC) nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria. Si tratta di 1.928 posti, ripartiti tra le due procedure: 927 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

A questi si aggiungono altri 4.500 posti destinati alle procedure straordinarie, bandite contestualmente dal Ministero, così ripartiti: 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le assunzioni, complessivamente, saranno quindi 6.428.

La selezione si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.

“Abbiamo deciso di bandire un nuovo concorso dopo 20 anni di fermo, nella consapevolezza che si tratta di una disciplina importante per la crescita degli studenti. Grazie a docenti competenti e motivati, avremo maggiori occasioni di approfondimento della nostra storia ma anche di confronto sui principi che rappresentano le radici della nostra civiltà”, ha dichiarato Valditara.

SCHEDA DI SINTESI

Le procedure concorsuali ordinarie

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti specifici: a) certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce; b) possesso di almeno uno dei titoli previsti dal punto 4 dell’Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012.

I due bandi recepiscono l’Intesa tra il Ministro e il Presidente della CEI n.1 dell’11 gennaio scorso nonché le precedenti Intese sottoscritte.

Il concorso si articola in una prova scritta (composta da 50 quesiti a risposta multipla computer-based), una prova orale (che comprende anche una lezione simulata) e nella successiva valutazione dei titoli.

Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli.

Le procedure concorsuali straordinarie.

Le procedure straordinarie sono finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso congiuntamente: a) di almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175; b) della certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce c) che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli.

La procedura concorsuale si articola in una prova orale didattico-metodologica, alla quale può essere assegnato un punteggio massimo di 100 punti, e nella valutazione dell’anzianità di servizio (fino a 100 punti) e dei titoli di qualificazione professionale (fino a 50 punti).​​​​​​​

Uno sfregio al sacro rito della Maturità

Uno sfregio al sacro rito della Maturità

di Giovanni Fioravanti

Non sono capace di celebrare l’esame di “Stato” né tanto meno quello di “Maturità” come il ministro Valditara promette di tornare a chiamarlo.  Non amo i riti di passaggio che considero una esclusiva tribale. Non mi piacciono gli adulti che stabiliscono cosa sia positivo o negativo per i giovani, che sentenziano che mettersi alla prova aiuta a formare alla vita.

Specie se questi adulti politicamente e professionalmente si occupano di scuola e non hanno alcun pudore nel manifestare la loro mancanza di equilibrio e di razionalità nel relazionarsi con le condotte, per loro sempre sorprendenti, dei giovani.

Persistono nell’assurda reazione di punire l’impegno nell’apprendimento a causa di un comportamento riprovevole, inaugurata con l’introduzione del cinque in condotta e della conseguente bocciatura.

Ti castigo nell’apprendimento dove invece meriteresti, anziché  a conseguenza dei tuoi comportamenti per i quali hai demeritato, finendo per penalizzare una buona condotta al posto di quella oggetto di riprovazione. In questo modo gli adulti educatori della scuola riescono a toccare il vertice dell’assurdità, pretendendo semmai che i giovani poi comprendano la lezione impartita. Ti avvilisco, non riconosco le tue capacità, i tuoi risultati, ti umilio, ti abbasso, ti faccio ripetere l’anno, come se questo potesse migliorare il tuo comportamento anziché inasprirlo, con quale nesso logico resta inesorabilmente inspiegato.

Su tutto prevale la sindrome del peccato da espiare, il valore morale della pena, l’annullarti, il cancellarti,   insieme alla più eclatante irrazionalità di sommare le mele con le pere.

Così, anziché il rigore razionale che la scuola dovrebbe praticare come luogo di istruzione, si persiste senza vergogna un’inquietante irrazionalità anche di fronte allo studente che si rifiuta di rispondere all’orale dell’esame di Stato perché lo ritiene uno strumento inadeguato a valutarlo.

E il ministro non esita a rassicurare che dal prossimo anno chi ancora osasse farlo sarà bocciato a prescindere dagli esiti del suo percorso scolastico.

Ancora una volta ci si ostina convinti a punire la preparazione dello studente, il suo impegno nello studio anziché la condotta per le conseguenze che, a detta del stesso ministro, consisterebbero nella mancanza di rispetto  verso l’autorità dell’istituzione, rappresentata dalla commissione esaminatrice, e in una manifestazione inaccettabile di  indisciplina.

Tutto ciò nonostante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, DPR 24 giugno 1998, n. 249, all’articolo 4, comma 3 prescriva che “Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”.

Se il non rispondere all’orale dell’esame già di per sé comporta non poter sommare altro punteggio a quello già totalizzato per effetto del proprio curricolo, dei crediti acquisiti e della valutazione delle prove scritte, quale altra conseguenza deve essere pagata?

Solo chi è ispirato dalla logica che un affronto va lavato con il sangue dell’avversario può pensare ad una punizione esemplare, di fronte a una condotta del resto già contemplata dalla normativa e che attiene alla libera determinazione del candidato o della candidata.

Ed è sempre il DPR richiamato che al comma 4 dell’articolo citato recita: “In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità”.

Allora qui entra in causa la suscettibilità degli adulti che di fronte al silenzio o alle ragioni del candidato si sentirebbero sminuiti, “lesi nella loro personalità”, offrendo un terreno su cui sarebbe il caso di cogliere l’opportunità di riflettere seriamente, anziché lasciarsi andare a comportamenti irrazionali, scavando un baratro tra adulti e giovani generazioni che per di più giungono all’esame di stato già maggiorenni.

Deve trattarsi di un virus che affligge la nostra scuola quello di punire i suoi studenti sul profitto a causa della loro condotta. Ricordate il caso di Daniele Doronzo, 17 anni di Barletta? Studente brillante, ma che dal punto di vista del comportamento lasciava a desiderare e che i suoi insegnanti punirono con un sette in condotta e soprattutto abbassandogli il voto in fisica dove eccelleva, impedendogli così di anticipare l’esame di Stato e mettendo a rischio il suo sogno di andare al Cern.

Ma sull’obiettivo di raddrizzarti la schiena per la tua insolenza, ancora una volta prevale l’irrazionalità per effetto della paura che una condotta disdicevole possa restare impunita.

È un segno di debolezza imporre l’autorità attraverso il meccanismo della punizione anziché come effetto dell’autorevolezza dell’istituzione per la sua significatività, è evidente a tutti che, nel caso della scuola, luogo di apprendimento, di formazione e di pretesa educazione, è una solenne dichiarazione di fallimento.

Così, invece di interrogarsi sullo stato del nostro sistema scolastico, ormai fuori dal tempo, soprattutto fuori dal tempo presente e futuro dei giovani che pretenderebbe di formare, si spara al piccione, si colpisce il più debole, precludendo ogni dialogo, ogni atteggiamento di riflessione da parte dell’istituzione stessa.

Come in una sorta di crociata contro gli eretici e l’eresia si starnazza alla dissacrazione dell’ufficio celebrativo, alla condotta sacrilega di quattro giovani che hanno avuto l’ardire di osare di mettere in discussione il sacro rito dell’esame di Stato, che adulti immaturi ora vorrebbero riportare a strumento di valutazione della “maturità” delle giovani generazioni. Semmai brandendo la Costituzione che all’articolo 33 prescrive l’esame di Stato  per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, dimenticando che lo stesso comma non ha impedito a suo tempo che si procedesse all’abolizione dell’esame di quinta elementare e, ancora prima, quello di ammissione nel passaggio da un ordine scolastico all’altro.

Ma a colpire l’opinione pubblica è lo scoop che la stampa ha fatto dando risonanza alla lesa maestà dell’esame di Stato, anziché denunciare la preoccupante inadeguatezza, per  tacere d’altro, di quanti a cui questo paese ha affidato le sorti del suo sistema formativo.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 163

163 del 16-07-2025