11 2002

30 novembre Esami di Stato

La CM 122/02, nel confermare le disposizioni impartite in materia di iscrizione agli esami con CM 174/01, fissa al 30 novembre 2002 il termine di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, previsto dall’art. 3, comma 11, del Regolamento emanato con DPR 323/98.

In Educazione&Scuola:

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

30 novembre Funzioni Obiettivo

La CM 104/02 prevede che per le funzioni obiettivo residue i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali definiscano, d’intesa con le OO.SS. territoriali, entro il 30 novembre 2002, un piano di distribuzione funzionale alle esigenze dell’offerta scolastica formativa emergenti in ambito regionale.

In Educazione&Scuola:

decreto ministero Economia e Finanze 29 novembre 2002
Limitazione agli impegni e all’emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali

nota 29 novembre 2002, Prot. n. 4995 /A2
3° Edizione Scuola Musicafestival – Prorogati al 20 dicembre i termini invio schede partecipazione al concorso

nota 28 novembre 2002, Prot. n. 3786
Rilevazione integrativa dati delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado. Anno scolastico 2002-2003, inizio attività

nota 27 novembre 2002
Segnalazione questionario on-line su reti locali scolastiche di computer edizione 2002/03

decreto 26 novembre 2002, Prot. N. 12671/MR
Autorizzazione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario per l’iscrizione in soprannumero al 2° anno della SSIS di coloro che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademie Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, per il conseguimento del diploma di specializzazione abilitante

nota 26 novembre 2002, Prot. n. 4919 /A2
Progetto di formazione on-line “www.educonsumer.net

nota 25 novembre 2002, Prot.n. 20780
Competizione “MATEMATICA SENZA FRONTIERE”: anno scolastico 2002/2003

23 novembre Linux Day 2002

Il 23 novembre 2002 si svolge – con la promozione della ILS (Italian Linux Society) e l’organizzazione dei LUG (Linux Users Group) – la seconda giornata nazionale dedicata a GNU/Linux ed al Software Libero.
Le linee guida per la partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Linux Day (http://www.linux.it/LinuxDay/); per informazioni è inoltre possibile scrivere all’indirizzo linuxday@linux.it.

Sul tema si veda in Educazione&Scuola:

legge 22 novembre 2002, n. 268 (in GU 25 novembre 2002, n. 268)
Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 212 (in GU 26 settembre 2002, n. 226)
Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale

decreto direttoriale 22 novembre 2002, Prot. n. 2634
Interventi prioritari previsti dalla Direttiva ministeriale n. 53/2002, tesi a comprendere le scuole paritarie nel sistema scolastico nazionale

nota 22 novembre 2002, Prot. 4882 /A2
“Motor show – Bologna 7-15 dicembre 2002”. II° Incontro Nazionale con le Consulte Scolastiche Provinciali – 9 dicembre ore 10.30-12.30

nota 21 novembre 2002, Prot.n. 3773
Rilevazione integrativa dati delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado. Anno scolastico 2002-2003

nota 20 novembre 2002, Prot. n.20534
Celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata Mondiale dell’alimentazione – 2002 – Concorso ” L’acqua, fonte di sicurezza alimentare”

20 novembre Misure Urgenti

Il 20 novembre 2002 la Camera approva definitivamente (con 192 voti favorevoli, 155 contrari ed un astenuto) la Legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale (per le classi di concorso in esubero si veda il DM 115/02).

Di seguito il comunicato stampa del MIUR:

(Roma, 20 novembre 2002) Questa mattina la Camera dei Deputati ha convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale.
In sede di conversione è stato introdotto, su iniziativa del Governo, l’articolo 3-bis, finalizzato a semplificare e accelerare la definizione delle pensioni dei dipendenti della scuola. Per queste pratiche si era accumulato un grandissimo arretrato, e di conseguenza i dipendenti della scuola alla cessazione del servizio ricevevano una pensione provvisoria e dovevano aspettare più di dieci anni per vedersi riconosciuta la pensione definitiva. Ovviamente la pensione provvisoria solitamente è più bassa di quella definitiva.
Gli interessati in questa situazione sono circa 911.000 (vedi prospetto sottoriportato). La norma che è stata approvata elimina un passaggio burocratico che doveva essere attuato all’interno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e che di conseguenza impediva finora di trasferire tutte le pratiche pensionistiche all’INPDAP, come sarebbe previsto dalla norme vigenti. L’articolo 3-bis consente di attuare da subito il trasferimento, e l’INPDAP ha comunicato che nel giro di poco più di un anno riuscirà a smaltire tutto l’arretrato.

Dirigenti 15.915
Docenti:
– Superiori
– Medie
– Elementari
– Materna
176.795
147.953
435.092
39.875
Personale ATA 94.007
Personale Educativo 1.677
TOTALE 911.314

Sul tema si veda in Educazione&Scuola:

20 novembre Giornata Infanzia e Adolescenza

Il 20 novembre si celebra – con il patrocinio dell’UNICEF – la Giornata dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Di seguito il comunicato stampa dell’UNICEF Italia:

(Roma, 14 novembre 2002) Il 20 novembre si celebrerà in Italia (come in molti altri paesi) la Giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. “E’ importante costruire un mondo a misura dei bambino – sottolinea il Presidente dell’UNICEF–Italia, Giovanni Micali – come è stato stabilito a New York, lo scorso maggio, da tanti Capi di stato e di governo, nella Sessione Speciale delle Nazioni Unite per l’Infanzia; appare sempre più necessario difendere i diritti fondamentali dei bambini, a partire dal diritto alla pace e dal diritto di essere ascoltati, di far sentire le loro voci anche nel fragore delle guerre. Dobbiamo cogliere l’occasione per ridare voce a bambini e adolescenti, per rimettere in moto una logica di pace e di comprensione tra i popoli e le culture”.
La data del 20 novembre segna il tredicesimo anniversario dell’approvazione, da parte dell’Assemblea generale dell’ONU, della Convenzione sui diritti dell’infanzia (ratificata da tutti i paesi del mondo, con due sole eccezioni: Somalia e USA). Ma, sottolinea l’UNICEF, la strada da percorrere per tradurre i diritti in realtà è ancora lunga: 1 bambino su 4 vive in estrema povertà in famiglie che hanno un reddito inferiore a un dollaro al giorno, un bambino su 12 muore prima di aver compiuto 5 anni, in gran parte per cause prevenibili, 211 milioni tra i 5 e i 14 anni lavorano, 120 milioni non hanno mai visto un’aula scolastica, oltre un milione di bambini ogni anno viene avviato alla prostituzione.
“Occorre una mobilitazione delle coscienze e delle risorse necessarie per attuare pienamente i diritti dell’infanzia sanciti dalla Convenzione ONU – ribadisce Micali – e per questo, in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’UNICEF-Italia parteciperà a numerose iniziative promosse da istituzioni nazionali e locali e associazioni e sarà promotore di eventi e manifestazioni: la Giornata deve essere un momento di verifica e impegno, una grande occasione di ascolto dei ragazzi, delle loro ragioni e delle loro speranze. Ma per non farne solo una celebrazione più o meno rituale, deve anche essere un’occasione di impegno concreto del mondo degli adulti, di assunzione di responsabilità, sul piano nazionale e internazionale, perché tutti i bambini abbiano davvero gli stessi diritti.
Vorrei ricordare inoltre anche i bambini e gli adolescenti che in Italia vivono in condizioni particolarmente disagiate, soprattutto quelli costretti a trascorrere lunghi periodi negli ospedali e nelle carceri minorili, i minori stranieri vittime del traffico di esseri umani, i bambini colpiti dal terremoto in Molise; tutti noi, istituzioni, enti locali, associazioni, dobbiamo farci carico di ognuno di questi bambini”.
Le iniziative in Italia
CALCIO – Il 16 e 17 novembre (con l’anticipo del 15 e il posticipo del 18 novembre) su tutti i campi di calcio di serie A e B, pochi minuti prima dell’inizio degli incontri, i calciatori e la terna arbitrale scenderanno in campo per l’UNICEF accompagnati da 25 bambini/e: i “grandi” indosseranno la maglietta UNICEF con la scritta “Un mondo a misura di bambino”; i “piccoli” si schiereranno in campo davanti ai calciatori formando, con le loro magliette, una grande scritta “Un mondo a misura di bambino”. Inoltre i capitani delle squadre di calcio giocheranno, eccezionalmente, con al braccio una speciale “fascia UNICEF”; con le “fasce firmate” verrà promossa un’asta di solidarietà. L’iniziativa, realizzata dall’UNICEF Italia in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio-Settore Giovanile Scolastico, la Lega Nazionale Professionisti, l’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana Arbitri, ha come testimonial d’eccezione: il capitano della A.S. Roma Francesco Totti e il Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Lino Banfi, che scenderà in campo sabato sera allo Stadio Olimpico a fianco dei bambini e dei giocatori. Inoltre, il 19 novembre, in occasione della gara amichevole con la Turchia, anche i calciatori della Nazionale dell’Italia Under 21 scenderanno in campo con i bambini per l’UNICEF.
CONFERENZA SULL’INFANZIA – L’UNICEF-Italia parteciperà alla Conferenza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza “…Mettiamoci il naso”, promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si terrà a Collodi e Pescia dal 18 al 20 novembre e sarà aperta dai due ragazzi italiani delegati, nello scorso maggio, a partecipare alla Sessione speciale ONU sull’infanzia.
Il Direttore del Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF, Marta Santos Pais, interverrà il 18 all’apertura dei lavori, con una relazione sull’attuazione nel mondo della Convenzione sui diritti dell’infanzia; altri relatori UNICEF, tra cui il Presidente dell’UNICEF Italia Giovanni Micali, prenderanno parte ai diversi seminari tematici previsti durante il 18 e il 19, in particolare, su: “Adolescenza: protagonismo e partecipazione”, “le esperienze internazionali e regionali”, “il lavoro minorile”.
Il Gruppo Partecipazione del Coordinamento “PIDIDA” (composto da Agesci, Amnesty International, ArciRagazzi, Associazione internazionale Noi Ragazzi del mondo, Centro Alfredo Rampi, Italia Nostra, Italianats, Legambiente e UNICEF Italia) co-organizzerà il Forum dei bambini e dei ragazzi che si svolgerà parallelamente, sempre a Pescia: 80 bambini e adolescenti di tutta Italia, già impegnati in un percorso di partecipazione e approfondimento sui temi dei diritti dell’infanzia, discuteranno in gruppi di lavoro e interverranno anche alla Conferenza nazionale, presentando il 20 novembre, in un incontro-dibattito con le Autorità, i risultati dei loro lavori, che confluiranno nel documento “Le idee dei bambini e dei ragazzi per un Piano nazionale a loro misura”.
ZECCHINO D’ORO – Tra il 19 e il 23 novembre verrà trasmesso su Rai Uno “Lo Zecchino d’Oro”: quest’anno l’Antoniano di Bologna ha deciso di dedicare per tutta la stagione 2002-2003 l’angolo della solidarietà “Il fiore della solidarietà” alla raccolta fondi per il progetto UNICEF in Cambogia, in particolare per la costruzione di alcune scuole a Poipet; l’iniziativa, promossa dall’Antoniano di Bologna, Rai-Segretariato Sociale e UNICEF Italia, verrà sostenuta con un spot televisivo in onda sulle tre reti Rai dal 20 al 28 novembre.
A livello locale, in tutta Italia molti Comitati regionali e provinciali per l’UNICEF organizzeranno eventi o parteciperanno ad iniziative promosse da istituzioni locali e organizzazioni.

Sul tema si veda in Statistiche a cura di Sergio Casiraghi e Vincenzo D’Aprile

nota 18 novembre 2002, Prot. n.4712/A2
Concorso “Regioni del mondo e ragioni del cuore: storie di immigrati e di emigranti”

nota 15 novembre 2002, Prot. n.4978/E/1/A
Formazione del personale della scuola dell’infanzia e scuola elementare impegnato nei processi di innovazione – Progetto nazionale di sperimentazione, di cui al D.M. n.100/2002

lettera circolare 15 novembre 2002, Prot. n° 875
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 94111 del 30/10/2002. Istruzioni relative ai piani di riparto recanti gli 8/12 (periodo gennaio/agosto 2002) della spesa annuale per le scuole non statali. A.S. 2001/2002

15 – 24 novembre Netd@ys e Cined@ys Europe 2002

Con la nota 4 settembre 2002, prot.n.4547, il MIUR invita le scuole, le associazioni giovanili, le università e le altre Istituzioni educative o culturali (quali centri di Formazione, Musei, Teatri, Cinema e Biblioteche), nonché autorità locali, a partecipare a Netd@ys e Cined@ys Europe 2002 – promosse dalla Commissione Europea – Direzione Generale Education And Culture Multimedia Unit – che si svolgeranno secondo il seguente calendario:

All’indirizzo http://www.netdayseurope.org/italiano/html/registration/index.php le organizzazioni partecipanti possono registrare i loro progetti.

Di seguito i comunicati del MIUR:

Mosaico per Cined@ys Europe 2002 (15-24 novembre 2002)
In occasione della manifestazione Cined@ys Europe 2002, promossa dalla Commissione Europea, al fine di promuovere il cinema europeo fra i giovani, Mosaico intende dedicare attenzione al tema del cinema, della produzione audiovisiva, delle sue tecnologie e delle professionalità.
Mosaico è un programma satellitare di Rai Educational, nato allo scopo di fornire alle scuole materiali didattici audiovisivi e multimediali che integrino le lezioni e affianchino i libri di testo. È strutturato come una sorta di “video on demand”, che sfrutta l’interazione di Internet e della televisione satellitare. Un catalogo pubblicato su Internet mette a disposizione di insegnanti, studenti, e di tutti coloro che lo desiderano, più di seimila titoli di unità audiovisive, selezionate da programmi di grande valore storico, scientifico e documentaristico. Per richiedere la messa in onda di queste unità, è sufficiente collegarsi al sito di Mosaico (www.mosaico.rai.it) e segnalare la propria preferenza. I materiali richiesti vengono poi mandati in onda da Rai Educational, nei giorni successivi, sui canali satellitari Rai Edu Cultura e Rai Edu Lab.
Mosaico per Cined@ys
Durante la settimana Cined@ys giovani e meno giovani avranno l’opportunità di scoprire i film del patrimonio cinematografico europeo, discutere sul cinema e più in generale sul mondo dell’immagine (audiovisiva, fotografica o multimediale), iniziare collaborazioni on line e scambi su Internet.
Consapevole della portata culturale e formativa di questa manifestazione, in segno di partecipazione all’iniziativa, dal 15 al 22 novembre, Rai Educational manderà in onda sul canale satellitare Edu Cultura, alcune puntate speciali dedicate a questi temi.
Programma
Venerdì 15 novembre
10.30 – 14.30: “La storia del cinema attraverso l`analisi di alcuni film di grandi registi”
Lunedì 18 novembre
10.30 -14.30: “Il cinema come si fa”
Martedì 19 novembre
10.30 -14.30: “Documentari sull`Italia degli anni Cinquanta realizzati da grandi registi (Ugo Zatterin, Vittorio de Seta, Luigi Comencini)”
Mercoledì 20 novembre
10.30 -14.30: “Storia dei media (radio, televisione, televisione per ragazzi, animazione, edutainment)”
Giovedì 21 novembre
10.30-14.30: “La storia dei media (informatica teorica, ipertesti ed editoria elettronica)”
Venerdì 22 novembre
10.30-14.30: “Il cinema come si fa (cinema digitale)”
Inoltre, nel periodo considerato, Mosaico si impegnerà a comunicare e a promuovere l’iniziativa sul sito www.mosaico.rai.it, da cui sarà possibile vedere il trailer di Cined@ays fornito dalla Commissione Europea.

Si comunica che dal 20 al 22 novembre 2002 Firenze sarà teatro dell’appuntamento nazionale Netd@ys il progetto lanciato dalla Commissione Europea per promuovere l’uso dei new media nei settori dell’istruzione e della cultura in generale.
Questo EVENT è organizzato dall’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (Indire).
L’iniziativa risponde a quanto indicato dalla Commissione Europea nell’ambito del NETDAYS-CINEDAYS a cui con nota prot. 4547 del 4 settembre 2002 il Servizio Innovazione Tecnologica del Miur ha invitato le scuole a partecipare.
Nel 2002, i Netd@ys privilegiano il tema dell’immagine, e coincidono con la Settimana del Cinema Europeo per stimolare i giovani a conoscere e ad apprezzare il patrimonio cinematografico europeo.
Per premiare l’impegno dei presentatori dei progetti, si svolgono, sia a livello europeo (vedi http://www.netdayseurope.org/it/competition/) che a livello nazionale (vedi http://www.bdp.it/netdays2002/), due competition che assegneranno ai migliori progetti presentati in rete degli strumenti per la didattica con le nuove tecnologie.

Sul tema si veda in Educazione&Scuola:

nota 14 novembre 2002, Prot. n. 2590
Rilascio di nulla osta al trasferimento, in corso d’anno, da scuola non statale ad altra

circolare 12 novembre 2002, n. 122
Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore. Candidati esterni – Anno scolastico 2002/2003

nota 12 novembre 2002, Prot. n. 2725/OF3
Attuazione dell’obbligo formativo – piano di riparto delle risorse e.f. 2002

nota 12 novembre 2002, Prot.n.184/segr.
Supplenza ATA – computabilità servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico e assistente amministrativo

nota 11 novembre 2002, Prot. n.3001/DIP/Segr.
Giornate di formazione per studenti a.s. 2002/2003

nota telegrafica 8 novembre 2002, Prot.Uff. VII/ 3323
TED – Fiera di Genova

circolare 7 novembre 2002, n. 121
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) al personale scolastico con contratto a tempo determinato

07 – 19 novembre Finanziaria e Scuola

Dal 19 novembre la Legge finanziaria per il 2003 (AS 1826 Governo) è all’esame delle Commissioni del Senato.

L’11 novembre la Camera approva (con 286 voti favorevoli, 114 contrari e 1 astenuto) la Legge finanziaria per il 2003 (AC 3200 bis Governo); il testo passa ora all’esame del Senato.

Il 7 novembre l’Aula della Camera approva con modifiche l’art. 25 della Legge finanziaria per il 2003.

Di seguito il testo degli articoli 24 e 25 con gli emendamenti approvati in Aula (sottolineati):

Art. 24.
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino ed alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali derivanti dall’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell’invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2001, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.
4. Per l’anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 140 milioni di euro per l’anno 2003 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l’approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le forze armate, i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l’indicazione delle esigenze più immediate ed urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 25 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
8. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l’anno 2002. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
9. Per l’anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002.
10. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età».
11. Per l’anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l’anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l’Istituto superiore di sanità, per l’Agenzia spaziale italiana e per l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all’articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.
11-bis. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 11 per la Pubblica Amministrazione, le assunzioni di personale delle Polizie Municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle Regioni.
12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che scadranno nell’anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
13. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e elle finanze sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare ed accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.
16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dai Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
17. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione»;
b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale».

Articolo 25
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri ed i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
2-bis. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici i servizi classificati «come funzioni miste» e attinenti alle mense scolastiche, e all’accoglienza e sorveglianza degli alunni.
3. Dall’anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d’istituto.
4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
6. Ai fini dell’integrazione scolastica delle persone handicappate si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata provvedono le Aziende unità sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della salute, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
7. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall’applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinata mente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di euro per l’anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 2, 3 e 5.
8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell’istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concreto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell’affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l’intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l’attivazione dei contratti.

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

nota ARAN 5 novembre 2002, Prot. 9069
RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – rilevazione dati

05 – 28 novembre Riforme e Controriforme

Dal 26 novembre 2002 il DdL AC 3387, concernente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, già approvato dal Senato e, i DdL AC 23, 353, 354, 661, 735, 749, 771, 779, 967, 1014, 1042, 1043, 1044, 1481, 1734, 1749, 2277, sulla Definizione delle norme generali sull’istruzione sono all’esame della 7a Commissione della Camera; ad essi sono abbinate  le proposte di legge AC 245, 1191, 1988, 989 e 1990 Parodi, concernenti l’insegnamento delle materie relative all’educazione civica, ambientale e sanitaria.
Dopo lo svolgimento della relazione introduttiva, il 26 novembre, si procede, a partire dal 28 novembre, ad una serie di audizioni informali, volte ad acquisire le considerazioni e le proposte dei soggetti coinvolti nella riforma.

Il 13 novembre il Senato con 124 voti a favore, 90 contrari e 3 astenuti, approva il DdL A.S. 1306.

La discussione generale sul DdL A.S. 1306, assunto quale testo base, dopo le relazioni di maggioranza e minoranza (3 ottobre us), si svolge in Aula al Senato il 5 e 6 novembre: approvati con emendamenti gli artt. 1 (6 novembre), 2 (7 novembre), 3, 4, 5, 6 (12 novembre) e 7 (13 novembre).

In Educazione&Scuola:

05 – 29 novembre Attività Sindacale

Proseguono gli incontri di ARAN e MIUR con le OOSS su:

  • 05, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 28, 29: rinnovo CCNL Comparto Scuola 2002-2005

  • 20: rinnovo del contratto della dirigenza scolastica

  • 08: informativa bando corso-concorso riservato per la dirigenza scolastica

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

decreto dirigenziale 4 novembre 2002
Creazione di un supporto tecnico all’Osservatorio scolastico del MIUR che seguirà le problematiche relative all’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, con particolare riferimento agli aspetti ordinamentali, organizzativi e operativi

circolare 4 novembre 2002, n. 120
Docenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso Università o enti

novembre Parlamento

Il 14 novembre Giovanni Paolo II si reca in visita al Parlamento italiano.
L’evento si è svolto nell’Aula di Palazzo Montecitorio, alla presenza dei deputati, dei senatori, delle massime autorità istituzionali e dei rappresentanti delle autonomie.
Di seguito la dichiarazione del Ministro Moratti dopo l’incontro con il Santo Padre alla Camera dei Deputati:

(Roma, 14 novembre 2002) Sono molto commossa per l’incontro in Parlamento con il Santo Padre e per la carezza affettuosa che ha voluto donarmi.
Sono certa che questo gesto era rivolto non tanto a me quanto ai genitori, agli studenti, a tutti coloro che lavorano in quella grande famiglia che è la scuola italiana.
Del suo discorso mi ha colpito il particolare richiamo allo spirito di servizio per i cittadini, che deve sempre ispirare e guidare il senso di responsabilità di chi opera nelle istituzioni. Ho condiviso pienamente il richiamo del Santo Padre ai rischi del relativismo etico e quindi alla necessità di distinguere sempre tra bene e male.
Dalle parole del Papa arriva un forte incoraggiamento al lavoro che stiamo facendo nella scuola, nell’università e nella ricerca, ponendo al centro la responsabilità primaria della famiglia, l’educazione intellettuale e morale dei giovani.
Porterò sempre nel mio cuore il richiamo finale del Santo Padre: “L’uomo vive di un’esistenza autenticamente umana grazie alla cultura. E’ mediante la cultura che l’uomo diventa più uomo, accede più intensamente all’essere che gli è proprio.”

Camera
Aula 18, 19, 20 Il 20 novembre la Camera approva con 192 voti favorevoli, 155 contrari ed un astenuto, il DdL di Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale

(18.11.02) PAOLO SANTULLI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli deputati, il decreto-legge di cui si propone la conversione in legge affronta temi diversi che vanno dalla razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e dalla funzionalità delle sedi scolastiche, ad interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale. Nell’insieme, tali misure tendono ad assicurare alcune condizioni indispensabili per la funzionalità delle strutture scolastiche, universitarie e della ricerca, il cui perseguimento ha chiesto l’adozione di un apposito provvedimento legislativo di urgenza.
Il Senato, nell’approvare il disegno di legge di conversione, ha introdotto modifiche ed integrazioni che appaiono condivisibili, affrontando questioni la cui soluzione non è più differibile.
In estrema sintesi, il contenuto degli undici articoli, (8 originari e 3 aggiunti dal Senato) che attualmente compongono il decreto-legge può essere riassunto come segue.
Per quanto riguarda la scuola, si interviene sulla riconversione professionale per i docenti in soprannumero, sui compensi per il personale docente impegnato negli esami di maturità, sui meccanismi di formazione delle classi e sui requisiti formali della nomina in ruolo dei docenti assunti prima del 1995. Si stanziano, inoltre, apposite risorse per i servizi di pulizia dei locali scolastici.
Nel campo dell’università, gli interventi principali riguardano l’individuazione di risorse per sanare situazioni debitorie delle università statali e per l’attribuzione di borse di studio agli studenti delle università non statali, oltre che il potenziamento delle attività di orientamento tutorato; tratta, inoltre, le procedure per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie e la composizione del consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). È prevista anche una proroga di ulteriori sei mesi per l’adeguamento dei corsi universitari ai nuovi orientamenti didattici.
Per quanto riguarda la ricerca, sono previste norme sui compensi per i componenti di commissioni e comitati coinvolti nelle procedure di selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca e sulla destinazione delle risorse assegnate dalla finanziaria 2001 al fondo per le agevolazioni alla ricerca.
Infine, con riferimento all’alta formazione artistica musicale, si segnalano le risorse destinate agli interventi urgenti di edilizia e, soprattutto, le nuove norme sulla validità dei titoli di studio da esse rilasciati. Gli interventi richiamati costituiscono una selezione di misure improcrastinabili per assicurare l’efficienza dell’azione governativa nei diversi campi di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La particolare urgenza che tali interventi hanno assunto per il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene è evidenziata anche dal fatto che il provvedimento reca numerose disposizioni già contenute in progetti di legge all’esame del Parlamento, i cui tempi di approvazione appaiono, però, incerti. Lo «stralcio» di tali interventi è volto a garantire la tempestività e, in alcuni casi, ad assicurare l’effettivo utilizzo delle risorse «accantonate» dalla legge finanziaria dello scorso anno.
Dal punto di vista politico, le posizioni assunte dai gruppi al Senato e alla Camera appaiono diversificate a seconda delle singole misure. Accanto ad interventi che hanno suscitato un acceso confronto tra maggioranza ed opposizione, in molti casi mi sembra di poter dire che si registri una sostanziale concordanza sull’opportunità e l’urgenza delle norme proposte. Per lo più le obiezioni prospettate si concentrano su aspetti di dettaglio, che sembrano poter essere affrontati e risolti in sede di attuazione della nuova normativa, magari sulla base delle indicazioni che potranno essere formulate tramite appositi ordini del giorno. Tale ragionamento vale anche per le osservazioni avanzate dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni parlamentari che hanno esaminato il provvedimento in sede consultiva, come pure dalla Conferenza unificata, Va inoltre segnalato che la Commissione, dati i tempi ristretti entro i quali ha dovuto procedere all’esame del decreto, che, lo ricordo, è coinciso con il periodo in cui la finanziaria era all’esame dell’Assemblea, non ha potuto svolgere una diretta attività di consultazione e confronto con i soggetti interessati al provvedimento (tramite, ad esempio opportune audizioni informali).
Posso assicurare però che si è tenuto conto di tutte le segnalazioni e i suggerimenti che da tali soggetti sono pervenuti nel corso delle ultime settimane, sia per iscritto sia in incontri informali tenuti in Commissione anche a livello personale dai deputati interessati.
Presidente, per economia di tempo chiedo l’autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione comprendente ulteriori considerazioni riguardanti il contenuto del provvedimento nel suo dettaglio.

Aula 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 L’11 novembre la Camera approva la Legge finanziaria per il 2003 (AC 3200 bis Governo) ed il Bilancio dello Stato per l’anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 (AC 3201 Governo)
Commissioni
7a 26, 27, 28 in sede referente, DdL AC 3387, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(27.11.02) Il ministro Letizia MORATTI esprime, innanzitutto, un sincero e sentito ringraziamento al deputato Angela Napoli per l’ampia relazione con la quale ha illustrato in maniera analitica e precisa i contenuti del disegno di legge, dando un prezioso contributo alla sua piena comprensione e mettendone in luce i principi fondanti. Ringrazia, in particolare, la relatrice per avere evidenziato l’importantissimo aspetto dell’integrazione europea. A tale riguardo, ritiene che la funzione della scuola italiana possa e debba essere protagonista del processo di interazione con i sistemi educativi degli altri paesi. Ritiene, inoltre, che il processo di armonizzazione dei sistemi di istruzione e la creazione di uno spazio educativo comune siano condizioni essenziali per porre le basi per costruire un’Europa politica basata su valori e principi condivisi. Osserva, peraltro, che i principi della cultura europea si rifanno al mondo classico e sono largamente presenti nel disegno di legge e condivisi nel paese.
Ritiene, altresì, che l’Italia con l’Europa debba rafforzare le politiche tese al miglioramento della qualità dei sistemi educativi e al potenziamento della cultura della valutazione dei risultati degli apprendimenti. In tale ottica, risulta prioritario l’impegno per promuovere le competenze e la professionalità dei docenti di fronte alle nuove sfide europee. Osserva che questi principi, come ha avuto modo di chiarire nel dibattito al Senato, sono in gran parte il frutto del lungo e approfondito dibattito avvenuto nella scorsa legislatura. Auspica che anche in questa Commissione, come è avvenuto al Senato, sarà possibile riconoscersi nelle scelte di fondo e nei valori di riferimento di questa iniziativa, che si pone l’obiettivo di ridefinire in modo organico e sistematico gli aspetti fondamentali del nostro sistema scolastico e formativo.
Sottolinea che i principi generali richiamati e sviluppati, in particolare, nei primi due articoli del provvedimento, sono in continuità con la migliore tradizione culturale e pedagogica sia cattolica che laica, e rappresentano per questo il vero legame unitario del nostro paese.
Sottolinea inoltre che il principio generale che permea il disegno di legge è quello di porre la persona umana al centro dello sviluppo educativo e di riaffermare l’importanza del patto educativo con le famiglie. Precisa, infatti, che la finalità generale del sistema educativo, così come previsto dal disegno di legge, é quella di favorire la crescita della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, in coerenza con i principi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione. La scuola quindi ha il compito e l’obiettivo di promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, garantendo a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali, assicurando a tutti il diritto all’istruzione per almeno dodici anni, o comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale. Sottolinea quindi l’importanza di tale concetto anche a livello europeo.
Osserva che anche i principi fondanti della scuola dell’infanzia, con l’obiettivo della sua generalizzazione, e quelli relativi agli altri cicli sono valori condivisi e comuni alla riflessione legislativa degli ultimi anni e alla storia della scuola italiana.
Ritiene che la sfida con l’integrazione europea debba renderci consapevoli del fatto che sia fondamentale una convergenza delle politiche educative, soprattutto per i riflessi nel mercato del lavoro. Poiché la competizione avviene sempre di più sulla base delle conoscenze, delle competenze e della cultura, ritiene necessario favorire i nostri giovani nel confronto, anche in termini di professionalità, con i loro coetanei europei.
Ritiene che la risposta a questa sfida parta, in primo luogo, dalla riaffermazione della nostra tradizione culturale con nuovi piani di studio e percorsi liceali rinnovati. A ciò si accompagna una apertura alla innovazione che consentirà all’Italia di stare al passo con gli altri paesi europei.
Non sfugge a nessuno che sia il processo di ampliamento comunitario sia lo sviluppo di una società multiculturale pongano al nostro paese l’urgenza, attraverso la scuola, di ritrovare quei valori comuni di civiltà che definiscono l’essere cittadino italiano, ed insieme d’Europa. La scuola avrà il difficile compito di favorire un incontro tra culture che dovrà fondarsi non solo sul rispetto, sulla tolleranza, sulla reciprocità, sulla solidarietà, ma soprattutto su una forte identità – sulla coscienza e memoria della propria storia e delle proprie tradizioni -, senza la quale sarà più difficile confrontarsi con la cultura e la tradizione degli altri. In secondo luogo, un aspetto importante riguarda la definizione del sistema dell’istruzione e formazione professionale che è di pari dignità ed efficacia di quello liceale. Sottolinea che questo punto ci ha allontanato dall’Europa e soprattutto dai bisogni, dalle esigenze di migliaia di ragazzi e di ragazze che vogliono riconosciuto un proprio progetto di vita e di lavoro e che non trovano risposte adeguate nel sistema di istruzione formale. Un sistema che per le sue rigidità non riesce a rispondere ad una domanda diffusa e differenziata di formazione.
In questo senso non ritiene più sufficiente la proposta che vuole ricondurre tutto il percorso di formazione alla dimensione scolastica, affermando il principio per cui la formazione al lavoro e alle professioni debba essere relegata in propri ambiti specifici, estranei ai processi di istruzione in base ad un paradigma ormai superato, secondo il quale prima si studia e poi si lavora. Ritiene che l’educazione e la formazione siano processi che durano per tutto l’arco della vita e alle soglie dell’adolescenza debbano intrecciarsi in percorsi flessibili e diversificati nei tempi, nelle metodologie e nei contenuti.
Ritiene inoltre che la vera sfida sia quella di fare in modo che nel processo di formazione dei giovani ogni segmento del percorso formativo possa valere per un livello successivo di istruzione o di qualificazione professionale. Su questo terreno vi è il conforto dei modelli dei sistemi europei ed internazionali che hanno introdotto flessibilità nei percorsi e sviluppato sistemi di formazione professionale di grande prestigio, di notevole efficacia e rispondenti ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. In Italia, invece, la mancanza di una valida alternativa agli studi liceali ha purtroppo privato troppi giovani di opportunità di formazione che valorizzassero le loro inclinazioni, attitudini e capacità.
Si è verificato, inoltre, che molti ragazzi, costretti alla frequenza di scuole tecniche e professionali licealizzate, sottoposti a un carico eccessivo di materie teoriche (fino a 14-16 materie) e a un peso orario di lezione (fino a 40 ore settimanali), fatto in prevalenza di lezioni teoriche, abbiano abbandonato completamente gli studi. Sottolinea che la dispersione scolastica e formativa ha raggiunto in questi ultimi anni cifre allarmanti: circa 240 mila giovani tra i 15 e i 18 anni non frequenta alcun percorso di obbligo formativo; circa 80 mila giovani abbandonano ogni anno la scuola nel corso dell’ultimo anno di obbligo scolastico o non si iscrivono a nessun percorso formativo successivo. Da questo punto di vista ritiene che, l’obbligo scolastico, se disgiunto dal successo educativo, sia un non senso.
Sperimentare il successo nel processo di apprendimento rappresenta, quindi, la condizione essenziale perché sia possibile continuare ad apprendere lungo tutto l’arco della vita.
Ritiene che un processo di sviluppo che ponga le premesse per una continua capacità di apprendimento debba essere fatto di esplorazioni, esperienze, di assunzioni di impegni, della capacità di progettare, della costruzione del senso di autostima: ciò potrà avvenire in una scuola profondamente rinnovata che consenta ai giovani di continuare ad imparare, di imparare a cambiare lavoro, a gestire la propria prospettiva professionale in un contesto mutevole, perché possano sempre rimanere «occupabili». Per questi motivi, ritiene che i percorsi formativi debbano essere personalizzati, ma soprattutto resi flessibili, attraverso una organizzazione dei piani di studio che contemplino la possibilità di differenziare lo studio e la formazione nei contenuti, nella durata, nei percorsi. Precisa che queste sono le ragioni per le quali si è inteso valorizzare al massimo la dimensione e lo strumento dell’orientamento e della reversibilità delle scelte. Ritiene che i ragazzi debbano sapere che qualsiasi segmento del percorso potrà e dovrà costituire un credito spendibile in ogni momento della loro vita formativa e professionale.
Esprime l’auspicio che un’altra modalità che rappresenterà presto un efficace elemento strutturale del sistema sia quella dell’alternanza tra scuola e lavoro. L’alternanza rappresenta una proposta didattica – una metodologia di apprendimento – rivolta a tutti i ragazzi della secondaria e che, se in qualche caso potrà costituire una vera alternativa al percorso formale, in tutti gli altri casi potrà costituire una modalità originale di accostarsi al mondo produttivo e civile, maturando senso di appartenenza, coscienza civile e solidarietà sociale. Si tratta, a suo avviso, di una esperienza positiva da fare, tra l’altro, anche nel «privato sociale», per consentire ai giovani di comprendere veramente gli ambiti dei propri interessi. Ritiene, infatti, che se non si vuole consegnare una parte dei giovani ad un destino di esclusi, sarà necessario offrire loro relazioni di apprendimento che li aiutino, in primo luogo, a diventare persone autonome, consapevoli, sicure di sé.
Sottolinea che, fin dall’insediamento del Governo, si è lavorato per il raggiungimento di tale obiettivo e che è in quest’ottica che è stato proposto il disegno di legge delega, che troverà la più compiuta attuazione attraverso i successivi decreti legislativi.
In questo processo di rinnovamento della scuola italiana, sarà a suo avviso fondamentale il ruolo svolto dal personale docente, la cui professionalità dovrà essere promossa e valorizzata.
Il disegno di legge in discussione, come ha avuto già modo di accennare al Senato, si fa carico anche di questa problematica, prevedendo un nuovo sistema di formazione iniziale, volto a superare il vecchio modello concorsuale ed a valorizzare sia i contenuti disciplinari che le competenze pedagogiche e didattiche e ad introdurre il tirocinio obbligatorio con valutazione finale da parte delle scuole, per l’abilitazione all’insegnamento. Anche da questo punto di vista, l’Italia si avvicinerà dunque alle migliori esperienze europee.
Precisa che in tale contesto sarà peraltro affrontato, nei decreti legislativi, anche il problema specifico del personale docente che ha già acquisito la professionalità e le competenze necessarie «sul campo», nell’esercizio concreto dell’insegnamento. Soluzioni transitorie in proposito saranno quindi ricercate per venire incontro alle aspettative di coloro che, ancora in attesa di nomina, sono iscritti nelle attuali graduatorie dell’assunzione in ruolo.
Auspica una rapida approvazione del disegno di legge, e confida nell’arricchimento che il dibattito saprà portare, così come è già avvenuto al Senato con il contributo offerto sia dalla maggioranza che dall’opposizione.
Ringrazia il presidente Adornato e tutta la Commissione anche per la disponibilità già dimostrata con la sollecita calendarizzazione del provvedimento, e confida che si possa pervenire rapidamente alla approvazione definitiva dello stesso, sapendo che ciò costituirà soltanto il primo passo per la realizzazione di un ampio e complesso processo di cambiamento e di riforma, che vedrà accanto al Governo e al Parlamento, come protagonisti, tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti: le regioni, le province, i comuni e soprattutto le scuole autonome.
In conclusione, rivolge alla Commissione l’augurio di buon lavoro.

(26.11.02) Angela NAPOLI (AN), relatore, illustrando i contenuti dei provvedimenti in titolo, sottolinea che la forte permeabilità dei mercati, la riduzione degli spazi geografici e l’alto livello di interazione fra le singole comunità rappresentano i risultati di maggior rilievo che hanno qualificato l’ultimo decennio del ventesimo secolo. Di fronte, quindi, ad un mondo sempre più piccolo, dove le leggi della finanza e le crisi dei relativi mercati superano i confini avvicinando gli Stati e le comunità più di quanto nessuna progettualità politica sia riuscita a fare, diventa importante individuare quali siano, oggi, gli spazi che il sistema formativo italiano deve affrontare in una realtà geopolitica e geoeconomica rivolta a realizzare un mercato globale.
Osserva che il riconoscimento del ruolo strategico che l’istruzione e la formazione assumono per il consolidamento di un comune spazio economico, sociale e culturale a livello comunitario è, ormai da molti anni, patrimonio delle classi dirigenti europee. Rileva che il frutto più immediato e tangibile dell’affermarsi di tale consapevolezza è, sul piano politico-istituzionale, l’introduzione all’atto di revisione del Trattato istitutivo della Comunità europea operata con il Trattato di Maastricht di norme volte a ricondurre a pieno titolo l’istruzione tra le competenze politiche comunitarie. Rileva, inoltre, che sulla carta, però, non esiste un modello scolastico «disegnato» dall’Unione europea ed al quale ogni paese membro dovrebbe adeguare le proprie strutture. Sottolinea, peraltro, che gli articoli 149 e 150 del Trattato istitutivo della Comunità europea attribuiscono all’Unione una competenza generale per la deliberazione degli indirizzi e delle azioni incentivanti in materia di istruzione e formazione professionale, escludendo esplicitamente «qualsiasi armonizzazione delle disposizione legislative e regolamentari degli Stati membri». Dopo aver richiamato i contenuti dei suddetti articoli 149 e 150, ricorda che il Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo del 2000) ha fissato per l’Unione un obiettivo strategico fondamentale: divenire l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, ed ha introdotto un nuovo metodo di coordinamento aperto, associato al potenziamento del ruolo di guida e di coordinamento del Consiglio europeo. Sottolinea quindi che, a seguito dell’incontro di Lisbona, il Consiglio ha adottato, il 14 febbraio del 2002, un programma di lavoro per il 2010 per i sistemi di istruzione e di formazione. Sottolinea inoltre che tale programma ha individuato tre obiettivi strategici: migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione dell’Unione europea; agevolare l’accesso delle categorie di persone più vulnerabili ai sistemi di istruzione e di formazione; aprire i sistemi di istruzione e di formazione al resto del mondo.
Ricorda che il Consiglio ha approvato, il 12 novembre 2002, un progetto di risoluzione sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nel quale si individua, tra le priorità, il rafforzamento della dimensione europea dell’istruzione e della formazione professionale. Ricorda, inoltre, che la Commissione europea in data 20 novembre 2002 ha adottato una comunicazione sui criteri di riferimento per l’istruzione e la formazione, in cui ha invitato il Consiglio dell’Unione a fissare alcuni criteri di riferimento da conseguire entro il 2010, tra i quali quello di ridurre almeno della metà, rispetto al 2000, il tasso dei giovani che lasciano prematuramente la scuola, per raggiungere un tasso medio nell’Unione europea del 10 per cento.
Se l’evoluzione del quadro comunitario deve costituire un dato orientativo di indiscutibile significato, non meno importante è, a suo avviso, l’analisi comparativa del settore educativo, nei maggiori paesi europei.
Per maggiore chiarezza, occorre subito precisare che l’analisi comparativa tra più paesi richiede particolare accortezza a causa delle differenze esistenti tra i singoli sistemi formativi nazionali, ma il punto di questa analisi sta proprio nel verificare le caratteristiche comuni dei vari paesi, non solo nei cicli formativi, ma anche nella loro durata.
Per quanto attiene alla questione del ruolo della formazione professionale, oggetto di annose e spesso inconcludenti dispute ideologiche, ritiene che non si possa non prendere atto che l’intero settore versa oggi in una situazione di estrema difficoltà. Si registra, infatti, una percentuale altissima di respinti nelle prime classi, mentre la rilevanza quantitativa dei corsi regionali è assai limitata. Il risultato finale è che un’alta percentuale di giovani non arriva a conseguire un titolo o una qualifica che gli consentano di entrare, in tempi ragionevoli, nel mondo del lavoro.
Osserva che, a livello statale, in Germania vige un sistema duale che offre ampie possibilità agli studenti di fare pratica presso le aziende. Si tratta di un modello che ha registrato ampi consensi, in quanto si è rivelato efficace nel contemperare le esigenze, solo apparentemente opposte, di rafforzare la cultura generale e di fornire una preparazione tecnica immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.
Osserva inoltre che in Inghilterra gli studenti possono conseguire un diploma sia nelle discipline di carattere generale che in quelle di ambito professionale, o in una combinazione di materie che afferiscono ad entrambi gli indirizzi.
Osserva, altresì, che anche in un paese come la Francia, le forze politiche, comprese quelle della sinistra socialista, hanno preso coscienza della necessità di sviluppare sistemi di alternanza, nonché di assicurare che nessun percorso di studio sia concluso senza la possibilità di accedere ad un titolo professionalizzante.
Sottolinea quindi che in Europa la formazione professionale è riconosciuta come parte legittima e non marginale dell’offerta formativa complessiva con pari dignità rispetto all’istruzione.
Rileva che, nell’attuale contesto storico, il sistema educativo e formativo italiano non è in grado di garantire il raggiungimento delle necessarie abilità per l’inserimento nel mondo del lavoro. Da ciò nasce la necessità di una riforma che punti sulla nozione di competenza (skill), delineata come «il patrimonio di conoscenze, abilità e comportamenti dell’individuo nel contesto di lavoro».
Rileva, inoltre, che nella sua definizione più autorevole, il concetto trova collocazione nei tre assi fondamentali individuati dall’Unesco: sapere, sapere essere, saper fare.
Osserva che la multivalenza del «saper fare», cioè della capacità e delle abilità individuali finalizzate ad una determinata azione, ha dirette implicazioni sulle procedure di accreditamento delle competenze in uscita, o in transito, dai diversi percorsi scolastici.
A conclusione di questo ragionamento, è perciò, a suo avviso essenziale che, uscendo da una prospettiva meramente funzionale all’economia, la costruzione di una competenza realmente fondata sul «sapere, saper essere e saper fare» dipenda da un intreccio molto forte e, purtroppo, non scontato, tra scuola e società.
Ricorda che il rapporto Censis 2000 ha sottolineato, purtroppo, il rischio di una società italiana rinchiusa in se stessa, alla ricerca di un’emozione individuale, o della propria personalissima visione del mondo dimenticando spesso condivisioni valoriali vissute in dimensioni collettive allargate.
Che la dimensione sulla quale impostare la nostra analisi sia ormai quella europea e globale, ritiene sia cosa pacifica e stabilita, ma occorre fare molta attenzione perché, accettare la sfida europea non significa cancellare i tratti indelebili della propria identità, della propria storia, della propria cultura e delle proprie tradizioni.
Accanto al contesto europeo, ritiene che non vada dimenticato che la ridefinizione del ruolo dello Stato e delle autonomie locali, stabilita dalla modifica del titolo V della Costituzione italiana, renda indispensabile ed urgente la riforma del nostro sistema di istruzione e di formazione.
Entrando nel merito del disegno di legge A.C. 3387, trasmesso dal Senato, osserva che esso definisce una disciplina generale in materia di istruzione; il provvedimento è composto da 7 articoli e fa ricorso, in alcuni casi, allo strumento della delega legislativa.
Osserva inoltre che il disegno di legge in questione parte da alcuni essenziali presupposti: il rispetto della Costituzione, che sancisce il diritto allo studio per tutti; il rispetto delle specifiche competenze legislative sulla materia, ripartite tra Stato, regioni, province e comuni; il rispetto del diritto dei giovani a formarsi attraverso il sistema educativo di istruzione e di formazione professionale, dando
pari dignità ai due percorsi che, attraverso diverse modalità, giungano allo stesso obiettivo: quello di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana.
Ritiene che il rispetto di questi basamenti strutturali, insieme alle modalità previste per l’attuazione del riordino, garantiscano un’integrazione nel panorama scolastico europeo, ma anche la costruzione di un sistema utile ad assicurare una elevata qualità culturale e professionale.
In merito all’articolo l, comma 1, precisa che esso delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. I decreti dovranno essere adottati nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, comuni e province e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Sottolinea che il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce la procedura per l’adozione dei citati decreti legislativi affidandone l’iniziativa al ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per i soli decreti in materia di istruzione e formazione professionale, è richiesta anche l’intesa con la Conferenza unificata.
In merito al comma 3, dell’articolo 1, osserva che esso prevede un piano programmatico di interventi finanziari per la realizzazione delle finalità della legge, che il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata. Precisa che il suddetto piano, in particolare, è volto al sostegno: della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia; dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico; dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche; dello sviluppo dell’attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti; della valorizzazione professionale del personale docente; delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale; del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione; degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti; degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica. Riguardo a tali previsioni, sottolinea che viene delineato un piano completo: giudica pertanto fuori luogo le critiche avanzate al riguardo.
Con riferimento all’articolo 2, che concerne la definizione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sottolinea che i criteri e le direttive estremamente importanti in esso contenuti contribuiscono a dare una risposta concreta a chi contesta la legge delega, vista la previsione di vincoli ben precisi, ai quali i decreti legislativi dovranno fare riferimento.
Sottolinea che tale articolo prevede, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi: in primo luogo, la promozione dell’apprendimento in tutto l’arco della vita e la garanzia della pari opportunità nel raggiungimento di elevati livelli culturali; in secondo luogo, il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea; in terzo luogo, l’assicurazione del diritto-dovere, legislativamente sanzionato, all’istruzione ed alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro i1 diciottesimo anno di età (l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione ed in quello di istruzione e formazione professionale); in quarto luogo, il cammino formativo prende il via con la scuola dell’infanzia, della durata di tre anni, che per prima interviene, attraverso adeguate metodologie, ad educare lo sviluppo del bambino in termini di affettività, motricità e socialità: pone cioè le prime essenziali condizioni per quello che sarà il futuro inserimento nel mondo scolastico (alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti, con criteri di gradualità, i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento); in quinto luogo, il percorso educativo di istruzione e di formazione si articola in due cicli: un primo ciclo, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ed un secondo ciclo, comprendente il sistema dei licei e quello parallelo dell’istruzione e della formazione professionale; in sesto luogo, quanto al primo ciclo scolastico, esso inizia a sei anni (ma anche in questo caso possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento) ed è composto da due moduli, uno di cinque anni ed uno di tre, con specificità ben distinte. Il primo modulo, definito scuola primaria, si articola in un primo anno in cui si conducono gli alunni al possesso di elementi cognitivi di base e, successivamente, in due bienni. In questo primo modulo, oltre alla promozione dello sviluppo della personalità ed all’acquisizione e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base, è prevista l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea oltre alla lingua italiana; è prevista, altresì, la competenza di base per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, nonché la valorizzazione delle capacità relazionali dei bambini e l’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile. Il secondo modulo, definito scuola secondaria di primo grado, oltre ad accrescere le capacità autonome di studio ed il rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale, accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, il tutto in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo. Sempre nella scuola secondaria di primo grado viene curata la dimensione sistematica delle discipline, vengono sviluppate le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; sono previsti, altresì, l’introduzione di una seconda lingua dell’Unione europea e l’aiuto all’orientamento per la successiva scelta. Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso ai percorsi successivi.
Osserva che l’ultimo criterio direttivo contenuto nell’articolo 2 è relativo al secondo ciclo ed è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire. Tale ciclo è costituito dal sistema dei licei della durata di cinque anni e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale della durata minima di quattro anni, con possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei e di passare dal sistema dei licei a quello dell’istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo il metodo dei crediti certificati e mediante apposite ed assistite iniziative didattiche.
Precisa che il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi corrispondenti ai diversi fabbisogni formativi. Il sistema dei licei, che ha una durata di cinque anni, si conclude con un esame di Stato e la relativa attività didattica si sviluppa in due periodi biennali ed in un quinto anno che non solo completa il percorso disciplinare ma che prevede, altresì, l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
Sottolinea che il sistema dell’istruzione e della formazione professionale è un percorso assolutamente parallelo a quello dei licei, di pari dignità e come tale tutelato per legge: esso consente il conseguimento di una qualifica professionale dopo un periodo di 3 anni. Gli studenti che abbiano frequentato corsi di durata almeno quadriennale, potranno inoltre, previa frequenza di un apposito corso annuale presso il sistema dell’istruzione, sostenere l’esame di Stato per accedere all’università
Sottolinea che l ‘accesso all’istruzione e alla formazione tecnica superiore è consentito agli studenti del sistema dei licei ammessi al quinto anno e agli studenti che abbiano completato il ciclo quadriennale di studi nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale.
In merito all’articolo 3, osserva che esso disciplina la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti prevedendo, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi: l’affidamento della valutazione, periodica e annuale, ai docenti delle istituzioni frequentate; lo svolgimento di verifiche periodiche delle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa ad opera dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione; l’attuazione dell’esame di Stato su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione.
Per quanto riguarda l’articolo 4, sottolinea che esso prevede la seconda delega legislativa relativamente all’alternanza scuola-lavoro. La finalità che il decreto legislativo dovrà perseguire sarà quella di assicurare agli studenti che abbiano compiuto 15 anni la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione del percorso formativo; tale alternanza viene concepita in collaborazione con le imprese ed è mirata ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di «competenze spendibili nel mercato del lavoro». Il termine per l’emanazione del decreto legislativo è previsto in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La procedura per l’adozione del decreto legislativo in questione è quella già illustrata, contenuta al comma 2 dell’articolo 1 di questo provvedimento, integrata dalle seguenti tre specificazioni: emanazione da parte del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro delle attività produttive; intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997; parere delle associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro.
Riguardo all’articolo 5, comma l, precisa che esso detta le norme sulla formazione iniziale dei docenti i cui contenuti verranno disciplinati dai decreti legislativi adottati dal Governo e previsti dall’articolo 1 del presente provvedimento. Precisa che la formazione iniziale dei docenti dovrà avere pari dignità e pari durata e che si realizzerà nelle università presso corsi di laurea specialistica, il cui accesso verrà programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche. Le classi dei corsi di laurea specialistica, finalizzate anche alla formazione dei docenti e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare per i docenti della scuola secondaria, saranno individuate attraverso decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997; tali decreti dovranno, inoltre, regolamentare le attività didattiche inerenti l’inserimento degli alunni portatori di handicap. Per accedere ai corsi di laurea specialistica si prevede il possesso di requisiti minimi curriculari. Il conseguimento della laurea specialistica sarà determinato da un esame finale avente valore abilitante per uno o più insegnamenti. Tutti coloro che conseguiranno la laurea specialistica e che intenderanno immettersi nei ruoli del personale docente, dovranno svolgere un periodo di attività di tirocinio, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro. Per questo le università dovranno definire l’istituzione e il funzionamento di apposite strutture di formazione, atte a sostenere i rapporti mediante convenzioni, con le istituzioni scolastiche. Osserva infine che le università avranno anche il compito della formazione in servizio dei docenti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutoraggio, di coordinamento delle attività didattiche e gestionali delle istituzioni scolastiche e formative.
Osserva che il comma 2 dell’articolo 5 prevede l’inserimento nei decreti legislativi, di cui al comma 1, di norme che riguarderanno anche la formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica previsti dalla legge n.508 del 1999.
Osserva inoltre che il comma 3, dell’articolo 5, introduce una disciplina transitoria relativa agli insegnanti che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, in modo da consentire loro un percorso abbreviato presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario; tale possibilità riguarda anche i possessori del diploma di Istituto superiore di educazione fisica, di Accademia di belle arti, di Istituto superiore per le industrie artistiche, di Conservatorio di musica o di Istituto musicale pareggiato.
Precisa che agli studenti specializzati per le attività di sostegno si offre inoltre la possibilità di essere iscritti in soprannumero e di svolgere un percorso abbreviato anche nell’ambito dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, il cui esame di laurea finale avrà, peraltro, valore abilitante all’insegnamento e consentirà l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Sottolinea che l’articolo 6 mantiene le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto riguarda l’articolo 7, precisa che esso, nell’ambito delle disposizioni finali ed attuative, al comma l, rimette ad uno o più regolamenti di delegificazione la disciplina dei seguenti ambiti: l’individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale (in particolare i regolamenti dovranno individuare gli obiettivi specifici di apprendimento, le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, gli orari, i limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle discipline); la determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
Riguardo al comma 4 dell’articolo 7, sottolinea che esso prevede che, compatibilmente con la disponibilità di posti e risorse finanziarie dei comuni, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004, potranno essere iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia e al primo anno della scuola primaria, rispettivamente, i bambini che avranno compiuto tre e sei anni entro il 28 febbraio 2004. A fronte del riconoscimento di tale possibilità, il comma 5 quantifica gli oneri in 12.731 migliaia di euro per il 2003, 45.929 per il 2004 e 66.198 per i1 2005, da coprire mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
In un’ottica di implementazione graduale della riforma, all’attuazione del piano di cui al comma 3 dell’articolo 1 della presente legge si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto nel DPEF (comma 6).
Per quanto riguarda i commi 10 e 11 dell’articolo 7, osserva che essi prevedono infine l’abrogazione delle leggi n. 30 del 2000 e n. 9 del 1999.
Per quanto riguarda i progetti di legge all’esame della Commissione ed i loro contenuti, rinvia al testo della relazione che verrà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.
In conclusione, nell’esprimere la convinzione che in questo momento sia in gioco il futuro del nostro paese, ritiene che gran parte di questo futuro dipenderà dalla scuola. Per tale motivo, afferma di sentire il dovere di richiamare i colleghi della maggioranza e dell’opposizione ad un dialogo necessario, scevro da pregiudizi, ma proficuo e costruttivo in un’Italia in cui cresce l’esigenza di un grande progetto educativo che parta dalla realtà e dal concreto agire del presente.

7a 27 comitato ristretto, AC 587, Disciplina delle attività musicali
7a 19, 20 Il 20 novembre la Commissione esprime parere favorevole sullo Schema di decreto interministeriale recante disposizioni sulla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2002-2003 (esame atto n. 156)
7a 20 Risoluzione, Insegnamento della storia
7a 5, 7, 8, 19 L’8 novembre la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all’Assemblea sul DdL di Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicaleIl termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per giovedì 7 novembre 2002, alle ore 11
7a 7 Il 7 novembre la Commissione esprime parere favorevole sullo schema di decreto per l’ulteriore ripartizione dei contributi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad enti ed altri organismi per l’anno 2002
7a 7 Interrogazioni a risposta immediata su questioni concernenti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
11a 28 Il 28 novembre la Commissione delibera di conferire mandato al relatore di riferire in senso favorevole all’Assemblea sul DdL Insegnanti di religione cattolica (DdL AC 561, 580, 737, 909, 1433, 1487, 1493, 1908/L, 1972, 2480), nel testo modificato
Senato
Aula 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 DdL AS 1187, Modifiche dell’articolo 117 della Costituzione
Aula 5, 6, 7, 12, 13 Il 13 novembre il Senato approva il DdL A.S. 1306, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionaleIl 5 ed il 6 novembre si svolge in Aula la discussione generale sul DdL A.S. 1306

(06.11.02) MORATTI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Rivolge in premessa un pensiero alle vittime del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, alle loro famiglie e agli insegnanti, rinnovando l’impegno non solo a ripristinare sollecitamente ed in condizioni di sicurezza l’attività scolastica in quel comune, ma anche ad avviare, cogliendo la condivisione di intenti manifestata da tutte le forze politiche, un miglioramento complessivo e la messa in sicurezza delle strutture scolastiche nazionali. La riforma degli ordinamenti scolastici in ordine alla quale il Governo chiede al Parlamento la delega conferma i principi di fondo ed i valori di riferimento individuati nel dibattito avviato da oltre trent’anni sulla scuola italiana e confermati nella scorsa legislatura, ponendo al centro dell’interesse la crescita e la valorizzazione della persona umana ed il rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle scelte educative delle famiglie e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, garantendo pari opportunità ed il diritto all’istruzione per almeno 12 anni e favorendo l’apprendimento lungo l’arco dell’intera vita. Nella definizione di tali principi, il Governo non si è mai ispirato a criteri individualistici o ad interessi aziendalistici o privatistici, avendo al contrario per obiettivo un sistema di istruzione pubblica unitario e di qualità aperto a tutti i cittadini, capace di rispondere, nel rispetto della tradizione culturale nazionale, alla sfida posta dai rapporti con l’Europa e dall’accelerazione del processo di integrazione, che richiede uno sforzo di armonizzazione dei sistemi formativi allo scopo di creare una base comune di valori condivisi. In tale ambito, è di particolare importanza la definizione di nuovi piani di studio e di un canale di formazione professionale di pari dignità rispetto a quello liceale, nella considerazione che l’elevamento degli standard formativi attraverso una pluralità effettiva di percorsi di studio è lo strumento più efficace per combattere la dispersione scolastica e lo sperpero di risorse. La scuola ha infatti lo scopo primario, da perseguire attraverso percorsi formativi personalizzati e flessibili, di consentire a tutti i giovani, ognuno con la consapevolezza delle proprie capacità ed attitudini e dei propri limiti, di uscire da una condizione di isolamento e di disagio latente per affrontare le sfide poste dalla società dell’informazione e della conoscenza, per assumere la responsabilità del proprio comportamento, per gestire la propria prospettiva professionale in un contesto mutevole. L’alternanza scuola-lavoro, perseguita attraverso accordi strategici con gli enti locali, e le misure per l’educazione degli adulti consentiranno di creare un percorso circolare ed interattivo tra formazione e professione, che andrà accompagnato con la generalizzazione dello studio dell’inglese nella scuola di base e di una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria e con l’introduzione delle nuove tecnologie. È obiettivo del Ministero governare e controllare il sistema scolastico per far prevalere finalmente gli aspetti qualitativi dell’istruzione e per questo il quadro di principi generali e di indirizzi definiti a livello centrale dovrà trovare attuazione a livello locale e di singole istituzioni scolastiche nella loro autonomia, al fine di adeguare l’offerta ai bisogni degli studenti. Di grande importanza è infine la promozione della professionalità dei docenti, che verrà conseguita attraverso un nuovo sistema di formazione iniziale, il tirocinio obbligatorio e la valutazione finale, avendo per obiettivo il raggiungimento degli standard professionali e retributivi europei sin dalla presente tornata contrattuale. Rimangono scoperti numerosi aspetti problematici ed il Governo è consapevole che l’azione riformatrice non può esaurirsi nel provvedimento in esame, ma assicura fin d’ora che lo sforzo di tradurre in norme i principi esposti e di attuare un processo di adeguamento continuo e di continua verifica degli obiettivi e dei risultati sarà costantemente sottoposto alla valutazione ed ai contributi del Parlamento.

Commissioni
7a 13, 26 Schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2002-2003
7a 12, 13, 26 Interrogazioni
7a 6, 27 Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

(06.11.02) Interviene quindi il ministro MORATTI, la quale afferma anzitutto che, sin dal suo insediamento, il Governo ha inteso affidare alle politiche di sostegno e coordinamento delle attività di ricerca scientifico–tecnologiche un ruolo di particolare importanza per il conseguimento del grande obiettivo di modernizzazione del Paese, impegnandosi al fine di rimuovere le anomalie più marcate del sistema nazionale: fra queste, ella cita una spesa per la ricerca che, partita da un valore nettamente inferiore a quello dei principali Paesi europei, nell’ultimo decennio si è ulteriormente ridotta, con particolare riferimento alla spesa per la ricerca di base; una persistente debolezza del rapporto scienza-mercato; un mercato del lavoro per i ricercatori che, oltre ad essere sottodimensionato ed esposto al processo di invecchiamento degli addetti, non offre prospettive che lo rendano attrattivo e competitivo; un limitato impiego di strumenti di finanza innovativa, come ad esempio venture capital per lo start up di nuove imprese; una ridotta capacità di attrarre investimenti internazionali diretti.
Il Ministro si sofferma quindi sugli aspetti programmatici che hanno caratterizzato l’azione del Ministero in questo primo anno e mezzo di Governo.
Anzitutto, ricorda l’approvazione delle nuove Linee guida per la politica scientifica e tecnologica; indi, richiama la posizione dell’Italia nel VI Programma Quadro dell’Unione europea, il nuovo Piano spaziale nazionale e il Programma nazionale di ricerca in Antartide.
Quanto alle nuove Linee guida, ella rammenta che sono state adottate dopo un’ampia e costruttiva consultazione con le pubbliche amministrazioni, la comunità scientifica, il mondo della produzione e le parti sociali. Esse nascono del resto da un’approfondita analisi del nostro sistema della ricerca e da una precisa identificazione dei suoi punti di forza e di debolezza, nonché dalla valutazione delle grandi opportunità che si aprono per la ricerca sullo scenario internazionale.
Esse identificano quattro assi strategici, su cui concentrare i futuri investimenti: avanzamento delle frontiere della conoscenza (ricerca pura); sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale (ricerca di base a medio-lungo periodo); potenziamento delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico, finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggiore valore aggiunto (ricerca di breve periodo); promozione della capacità d’innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese e creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale.
Attraverso le Linee guida – prosegue il Ministro – il Governo si pone l’obiettivo non solo di elevare, entro la fine della legislatura, i finanziamenti pubblici alla ricerca dall’attuale 0,6 per cento del PIL all’1 per cento, ma anche di riposizionare gli attori del sistema, con particolare riferimento agli enti pubblici di ricerca. Al riguardo, ella informa che il riordino degli enti e degli istituti di ricerca vigilati dal Ministero è già in fase avanzata di studio e potrà essere presentato nelle prossime settimane, dopo un ampio confronto con la comunità scientifica.
Quanto alla posizione dell’Italia rispetto ai programmi di ricerca europei, il Ministro precisa che il Governo ha dedicato particolare attenzione ai settori a maggiore valore aggiunto e in cui il Paese ha maggiori conoscenze, nell’ottica di focalizzare le risorse sui settori con più ampie potenzialità di ricadute.
Con particolare riferimento al VI Programma Quadro (2002-2006) della Unione europea, che – come è noto – definisce alcune aree tematiche prioritarie di intervento nei settori della ricerca, il Ministro sottolinea l’incisivo ruolo svolto dal Governo nel suo processo di definizione. Al riguardo, informa che nella bozza di Programma già definita in sede europea all’atto dell’insediamento del governo Berlusconi erano presenti vistose lacune rispetto agli interessi del nostro Paese, fra cui in particolare gli investimenti per le piccole e medie imprese. L’Italia si è pertanto impegnata nel ricercare alleanze con altri paesi fino ad ottenere la devoluzione di una parte specifica del Programma (pari a 430 milioni di euro) a tale specifico settore, nonché la riserva ad esso di una percentuale pari al 15 per cento di ogni area tematica. Si è altresì adoperata affinchè fossero inseriti altri settori di particolare interesse per l’Italia, fra cui quello dei trasporti (precedentemente incluso solo per gli aspetti relativi all’impatto ambientale), l’elicotteristica, le scienze marine, l’agro-industria, la conservazione del patrimonio culturale, lo studio e prevenzione dei disastri naturali per la gestione dei territorio, le tematiche energetiche ad alto potenziale di sviluppo tecnologico ed impatto economico.
Nell’ambito del Programma Quadro, resta tuttavia aperta la definizione della questione etica. In particolare, l’Italia ha proposto l’esclusione dal finanziamento delle attività di ricerca riguardanti la clonazione umana a fini riproduttivi, le terapie genetiche germinali, la produzione di embrioni a fini di ricerca o per il prelievo di cellule staminali. Il Governo ritiene infatti di assentire alla ricerca su cellule staminali o embrionali solo se presenti ad una data anteriore all’approvazione del Programma, onde evitarne il commercio. Su tale posizione, dapprima isolata, l’Italia ha registrato il progressivo consenso di altri Paesi fra cui Germania, Irlanda, Portogallo ed Austria, ottenendo la moratoria di un anno nel corso del quale nell’ambito del VI Programma Quadro non si farà ricerca in tali settori.
Passando al nuovo Piano spaziale nazionale (2003-2005), elaborato dall’ASI, il Ministro osserva che – per la prima volta – esso è stato elaborato nell’ottica delle Linee guida della ricerca. La nuova politica spaziale dell’Italia si focalizza strategicamente su progetti con forte ricaduta sull’industria nazionale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, asse portante della nostra economia. Al tempo stesso il Piano apre importanti scenari per la collaborazione spaziale europea. Tra gli obiettivi del Piano figurano la protezione dalle frane, dalle alluvioni, dagli incendi boschivi, attraverso lo sviluppo dell’osservazione satellitare; la sicurezza dei trasporti, attraverso la localizzazione satellitare integrata con sofisticati sistemi di telecomunicazione; lo sviluppo di sistemi di telecomunicazione capaci di aumentare qualità, quantità e varietà dei servizi offerti all’utente.
Il Piano si colloca inoltre in stretto collegamento con il Piano spaziale europeo elaborato dall’ESA, rispetto al quale il Governo ha ottenuto significativi successi fra cui condizioni di reciprocità nell’investimento su progetti di altri Paesi. L’Italia ha inoltre avanzato un importante progetto integrato per modelli di simulazione a fini di prevenzione dei disastri naturali, secondo un approccio interdisciplinare che ha suscitato un vasto interesse e sul quale il Ministro si augura si registri un’ampia partecipazione.
Dopo aver accennato al Programma nazionale di ricerca in Antartide, il Ministro passa ad illustrare le tre linee di intervento adottate dal Ministero sul piano operativo: sostegno alla ricerca di base; sostegno alla ricerca industriale; interventi specifici nel Mezzogiorno.
Quanto alla prima linea di intervento, il rilancio della ricerca di base e il potenziamento del relativo sostegno pubblico ha visto nel Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) il principale strumento di intervento. Attraverso di esso si sono infatti concentrati importanti investimenti e si sono aggregate competenze di diversa estrazione, pubbliche e private, che hanno riguardato settori scientifici di grande rilevanza quali il post-genoma, le neuroscienze, l’information tecnology e l’ingegneria medicale.
Inoltre, con i progetti FIRB si è data l’opportunità di favorire l’inserimento strutturale di giovani ricercatori nonché di ricercatori di chiara fama internazionale, contribuendo al necessario ringiovanimento e rafforzamento qualitativo del settore attraverso il reclutamento di circa 900 ricercatori.
In un arco temporale di sei mesi sono state inoltre realizzate le attività istruttorie su circa 1.500 domande di finanziamento, che hanno visto l’ammissione di oltre 320 progetti per un investimento pari a circa 430 milioni di euro.
Con il disegno di legge finanziaria per il 2003 si prevede inoltre un rifinanziamento della ricerca di base di 100 milioni di euro a partire dall’esercizio 2003. Al riguardo, il Ministro precisa peraltro che la ricerca di base, negli anni 2000-2001, era stata finanziata con un investimento iniziale di 39 milioni di euro. E’ pur vero che ad esso si sono aggiunti i proventi delle licenze UMTS, per un ammontare assai significativo (pari a circa 370 milioni di euro); si è trattato tuttavia di un finanziamento una tantum, che non è corretto porre a confronto con gli stanziamenti di carattere permanente.
Quanto alla seconda linea di intervento, relativa al sostegno alla ricerca industriale, il Ministro comunica che il potenziamento degli investimenti privati in favore della ricerca si è perseguito attraverso la completa operatività del decreto legislativo n. 297 del 1999, che sostiene le iniziative finalizzate alla definizione di nuovi processi e nuovi prodotti attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze scientifico-tecnologiche con ricadute nel breve-medio periodo.
Particolarmente intensa è stata l’azione di selezione dei progetti di ricerca e formazione presentati dalle imprese industriali. Nel corso del solo 2002, il Ministero ha infatti ammesso al finanziamento 187 progetti, per un costo complessivo di circa 480 milioni di euro e per un intervento ministeriale pari a circa 347 milioni di euro. Nel settore, vi è peraltro una rilevantissima domanda ed il Ministro assume l’impegno che tutte le domande presentate, che siano state valutate positivamente, ottengano il finanziamento.
Ella dà poi conto di un nuovo modello di investimenti, nei distretti industriali ad alta tecnologia. Si tratta di una innovazione che coinvolge, in un disegno strategico unitario, le imprese, il mondo scientifico e gli operatori della finanza privata, nonché le amministrazioni locali, che assumono un ruolo determinante nella proposta e nell’attuazione dell’iniziativa. Una sperimentazione in tal senso è già stata avviata in Piemonte per la realizzazione di un incubatore di ricerca idoneo a sviluppare ricerca e a creare nuova occupazione attraverso lo start up di nuove imprese. Analoghi progetti sono in via di definizione a Padova, Milano, Modena e in Sicilia, in settori in cui il territorio sia in grado di attirare investimenti privati.
Quanto infine alla terza linea di intervento, relativa al sostegno alla ricerca e alla formazione nel Mezzogiorno, il Ministro conferma che il Governo considera il Mezzogiorno un ambito di intervento prioritario. Il Ministero è del resto titolare del Programma operativo nazionale per la ricerca scientifica e l’alta formazione nel Mezzogiorno, cofinanziato dai Fondi strutturali dell’Unione Europea, i cui stanziamenti ammontano complessivamente a 2.038,7 milioni di euro, di cui 1.195,5 milioni di euro per risorse comunitarie e 847,2 milioni di euro per risorse nazionali.
Nell’ambito di tali interventi, il Ministero alla fine del 2001 ha emanato un bando per la presentazione di progetti di ricerca e formazione, da realizzarsi nel Mezzogiorno, e relativi a quattro specifici settori tecnologici: agro-industria, ambiente, beni culturali e trasporti.
A conclusione di un iter istruttorio particolarmente approfondito e complesso, il Ministero ha selezionato 85 progetti per un costo complessivo di circa 520 milioni di euro, a fronte dei quali l’impegno finanziario del Ministero è pari a circa 366 milioni di euro, di cui 303 per attività di ricerca e 63 per attività di formazione che garantiscono l’occupazione di circa 1000 nuovi ricercatori.
Sempre nell’ambito del predetto Programma operativo per il Mezzogiorno, il Ministero ha proceduto all’assegnazione di fondi per la realizzazione di attività di alta formazione, cofinanziando 176 master e 123 interventi per le donne. Complessivamente, i progetti cofinanziati prevedono l’attribuzione di circa 5000 borse di studio con un impegno finanziario del Ministero pari a circa 250 milioni di euro.
Infine, sono stati assegnati finanziamenti per il sostegno alla realizzazione dì infrastrutture di ricerca per il sistema scientifico pubblico: in particolare si sosterranno 74 progetti per un importo di 84,3 milioni di euro, a fronte di un costo complessivo di 109,9 milioni di euro. Si tratta di investimenti particolarmente importanti, in quanto consentono un migliore utilizzo dei fondi europei.
Il Ministro si sofferma infine sulle attività di valutazione, che rappresentano a suo giudizio un profilo essenziale delle Linee guida. Al riguardo, ella dà conto dell’incarico conferito al Comitato per la valutazione della ricerca (CIVR) per lo svolgimento di un’indagine sugli enti pubblici di ricerca, i cui risultati si impegna a trasmettere alla Commissione. Le metodologie della ricerca si sono fissate essenzialmente sulle capacità di autovalutazione e su una valutazione esterna da parte di comitati di esperti volta a non già alla penalizzazione delle strutture, bensì all’offerta di suggerimenti e consigli. Ciò ha consentito una prima mappatura degli enti in base alla loro produttività, rilevanza, impatto socio-economico, gestione del personale. Ne è emersa tuttavia la necessità dell’elaborazione di Linee guida anche con riferimento alla valutazione, al fine di conseguire standard e criteri oggettivi e diffusi. Al CIVR è stato pertanto conferito l’incarico di elaborare una proposta di Linee guida per la valutazione, che ella si augura di avere disponibili entro la fine del mese, onde sottoporre il documento al più ampio confronto. E’ del resto precisa volontà del Governo investire le risorse in tutti i settori della ricerca, ad eccezione di quella pura, solo previo un attento monitoraggio delle attività svolte e dell’utilizzo fatto dei fondi pubblici.

7a 19, 20, 21 Il 21 novembre la Commissione esprime rapporti favorevoli con osservazioni su:

Legge finanziaria per il 2003 (AS 1826 Governo)
– Bilancio dello Stato per l’anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 (AS 1827 Governo)

(21.11.02) Interviene quindi in replica il ministro Letizia MORATTI, la quale dichiara preliminarmente di aver molto apprezzato il tenore della discussione sui documenti di bilancio, atteso che, al di là delle differenti posizioni, da tutti gli interventi è emersa la necessità di sostenere politiche di investimento in favore dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che possano accompagnare i processi di riforma e di cambiamento in atto. Assicurando che il Governo è consapevole di questa necessità, ella richiama tuttavia la grave congiuntura economica – già ricordata dal senatore Monticone – che non consente, nell’immediato, politiche espansive di investimento.
Il Governo ritiene che la medesima congiuntura negativa possa essere superata da un lato agendo sulla qualificazione della spesa e liberando risorse da destinare ad obiettivi strategici di innalzamento della qualità del sistema, fra i quali la valorizzazione delle professionalità del personale docente; dall’altro lato, reperendo risorse aggiuntive da destinare soprattutto alle spese di investimento per l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e dei laboratori. In proposito, ella ricorda che da circa un decennio gli istituti tecnici e professionali non hanno disponibilità di bilancio in conto capitale.
Quanto alla grave situazione dell’edilizia scolastica e delle misure di sicurezza, il Ministro rileva che i tragici fatti determinati dal sisma in alcune regioni, e in particolare nel Molise, hanno evidenziato una situazione che già presentava elementi di pesante criticità. Esprime pertanto il proprio ringraziamento per i senatori che su questo tema hanno espresso posizioni convergenti circa l’urgenza di sostenere gli enti territoriali nella loro opera di pianificazione del sistema edilizio delle scuole. Da parte sua il Governo si è assunto l’impegno di approntare un piano straordinario di interventi per affiancare gli enti locali in questa difficile opera di ammodernamento e di messa a norma delle scuole. In questo senso, ella menziona il comma 20 dell’articolo 59 del disegno di legge finanziaria, che prevede interventi straordinari, aggiuntivi, peraltro, rispetto agli stanziamenti ordinari comunque contemplati dall’articolo 58 (Tabella 1) come limite di impegno per i mutui degli enti locali. L’inserimento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici all’interno del programma di infrastrutture strategiche consentirà, infatti, di intervenire in tempi certi e con procedure definite d’intesa con il Ministro delle infrastrutture, con priorità per le scuole situate in aree a rischio sismico.
Più in generale, il Ministro evidenzia che gli stanziamenti iscritti nella Tabella 7, non presentano significativi scostamenti rispetto ai corrispondenti stanziamenti iscritti nel bilancio assestato dell’anno 2002. In particolare, per quanto si riferisce alle spese di personale del comparto scuola, le stesse sono state integralmente confermate.
Relativamente a dette spese ella richiama l’attenzione sulla circostanza che i risparmi derivanti dal processo di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica, stimati in 381 milioni di euro per l’anno 2003 e nella somma di 726 milioni di euro per l’anno 2004, vengono destinati alla valorizzazione professionale dei docenti.
Una riduzione significativa, invece, è da registrare per il finanziamento, iscritto in conto capitale, per il contributo alle imprese per stabilizzare i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso le istituzioni scolastiche, il cui attuale stanziamento è pari a 296,96 milioni di euro. In proposito, ella precisa che la legge n. 388 del 2000 aveva previsto la stabilizzazione occupazionale, tra l’altro, di circa 16.000 lavoratori socialmente utili utilizzati nelle istituzioni scolastiche e aveva stanziato a questo fine apposite risorse solo per gli anni 2001 e 2002. In seguito però i decreti interministeriali che hanno definito le procedure per la stabilizzazione hanno previsto l’affidamento del servizio di pulizia sulla base di convenzioni quadro, la cui durata non poteva essere inferiore a 60 mesi. Pertanto, gli stanziamenti previsti dalla citata legge n. 388 del 2000 non garantiscono la copertura finanziaria per l’intero arco dei 60 mesi relativo alla durata delle convenzioni quadro. Va inoltre tenuto presente che gli appalti di pulizia nelle scuole affidati sulla base della stessa legge n. 388 del 2000, confrontati con le alternative possibili per l’affidamento del servizio di pulizia, risultano molto costosi e non possono quindi dirsi in linea con i principi di economicità ed efficienza amministrativa. Il Ministro dichiara tuttavia di essersi fatto promotore nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di quello dell’economia e delle finanze di una iniziativa per definire soluzioni adeguate, mirate al riassetto della convenzione quadro stipulata il 7 giugno 2001, con il coinvolgimento anche delle regioni interessate.
Ella osserva poi che l’ammontare del finanziamento destinato alle istituzioni scolastiche per il funzionamento amministrativo-didattico ha subìto una moderata riduzione, per effetto dell’applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa, riguardante gli acquisti di beni e servizi di tutta la pubblica amministrazione. Viceversa, la mancata conferma dello stanziamento iscritto in bilancio per l’anno 2002 per l’acquisto di nuove tecnologie non può, verosimilmente, ritenersi come effettiva riduzione di spesa, in quanto l’articolo 15 del disegno di legge finanziaria, innovando in materia di finanziamenti diretti all’innovazione tecnologica, prevede un fondo a cui dovranno fare carico le spese in questione.
Venendo alle somme iscritte in Tabella A per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno 2003, il Ministro ricorda che lo stanziamento è pari a 286,527 milioni di euro rispetto all’importo di 197,06 milioni di euro dell’anno 2002. E’ di tutta evidenza che il suddetto accantonamento, congiuntamente a quelli iscritti sempre in Tabella A per gli anni 2004 e 2005, assicura la copertura degli oneri stimati per la riforma degli ordinamenti scolastici. Al tempo stesso, relativamente al finanziamento del fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa, è stato confermato l’importo iscritto nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 2002, che già prevedeva, per l’anno 2003, una riduzione di 12,4 milioni di euro.
Ella rileva ancora che nel disegno di legge finanziaria non risulta confermata la somma destinata al rimborso delle spese di auto aggiornamento sostenute dal personale docente. Al riguardo, auspica che la previsione normativa possa essere ripristinata, essendosi l’autoaggiornamento rivelato un utile strumento di formazione e di miglioramento della qualità del servizio scolastico.
Il Ministro assicura inoltre che il Governo è impegnato ad un piano pluriennale di legislatura che, come previsto dal disegno di legge delega sulla scuola già approvato in prima lettura dal Senato (A.S. n. 1306), dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge. In proposito, ella puntualizza le finalità che il piano pluriennale dovrà sostenere ai sensi del predetto disegno di legge n. 1306.
In merito poi alle disposizioni riguardanti l’organizzazione dei posti di insegnamento dei docenti delle scuole secondarie, il Ministro afferma che la manovra di bilancio si pone in continuità con quanto approvato nella scorsa legge finanziaria e in coerenza con le norme contrattuali vigenti. Essa si pone l’obiettivo di avviare, con la necessaria gradualità, un processo di ottimizzazione della gestione delle risorse umane per consentire una effettiva stabilità dell’organico di istituto e superare la casualità degli interventi legati alle ore a disposizione. Contrariamente infatti a quanto teme la senatrice Acciarini, autonomia scolastica e stabilità di organico sono oggi inficiati dalla rigidità dell’organizzazione delle cattedre e dalla “polverizzazione” dei posti di insegnamento su più scuole, che creano disagio sia agli insegnanti sia alla medesima organizzazione didattica delle scuole.
In materia, il Ministro ricorda che le cattedre con orario inferiore alle 18 ore rappresentano circa il 58 per cento del totale per un equivalente di 27.900 posti di insegnamento e che ciò rappresenta, senza ombra di dubbio, uno spreco di prestazioni professionali che non vengono impiegate per l’insegnamento diretto.
Ella rassicura peraltro la senatrice Manieri che la misura di razionalizzazione andrà a vantaggio della qualità del servizio e della valorizzazione della professionalità dei docenti, i quali avranno più certezza di stabilità della sede, con evidenti ricadute positive sull’attività didattica e sulla progettazione delle scuole.
Per quanto attiene alle misure previste per il personale ATA, il Ministro rassicura i senatori che non si tratta di tagli indiscriminati, bensì di interventi che mirano, anche in questo caso, ad avviare un processo di qualificazione dell’organizzazione del servizio e del personale, soprattutto negli ambiti amministrativi e contabili, legati alla piena attuazione dell’autonomia organizzativa e finanziaria delle scuole. Del resto, la riflessione sulla composizione degli organici del personale ATA si è resa indifferibile anche a seguito di vistose incongruenze con le previsioni di spesa contenute nella legge n. 124 del 1999, in merito al passaggio di detto personale dagli enti locali allo Stato; operazione che ha comportato costi esorbitanti che hanno indotto a continui provvedimenti di assestamento di bilancio. Inoltre, una marcata differenza dei parametri di formazione degli organici tra Stato ed enti locali ha determinato una lievitazione dei posti, anche a seguito di una serie di deroghe concesse successivamente.
Per quanto riguarda il sostegno agli alunni in situazione di handicap, il Ministro ribadisce che – come opportunamente ricordato anche dal relatore Delogu – il disegno di legge finanziaria non modifica il rapporto fra alunni e insegnanti di sostegno, determinato in base alla legge n. 449 del 1997. Ella ricorda altresì che, negli anni successivi all’approvazione della legge citata, il parametro è stato sistematicamente superato: si sono attivati, da allora, per ciascun anno scolastico, circa 24.000 posti annuali in deroga, l’attivazione dei quali ha fatto lievitare l’organico, da un lato non ha garantendo un effettivo intervento aggiuntivo per i casi di maggiore gravità e dall’altro non assicurando equità nella distribuzione dei posti su tutto il territorio nazionale.
In questo senso, il richiamo alla legge n. 104 del 1992 appare utile per ribadire la natura degli interventi di sostegno alle persone handicappate, anche al fine di meglio concentrare le risorse umane di sostegno sui casi di maggiore gravità. Nel bilancio a legislazione vigente, infatti, sono stati confermati gli stanziamenti relativi alle spese per il personale previsti nel bilancio assestato del 2002 e comprensivi degli oneri riferiti a 18.000 docenti di sostegno assunti per l’anno scolastico 2001-2002, oltre ai posti già autorizzati in deroga. La ratio della norma non è, quindi, quella di procedere ad una riduzione di posti, ma di realizzare una più equa distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, commisurandoli alle effettive necessità e ai casi di maggiore gravità. Questa finalità è stata in ogni caso resa più chiara dall’emendamento approvato dalla Camera dei deputati, che ha soppresso il vincolo dell’organico nazionale per quanto riguarda i posti di sostegno, rendendo al contempo più rigoroso l’accertamento dell’handicap.
Ad ogni modo, in merito a questa delicata materia, il Ministro rende noto di avere recentemente presentato alla Commissione bicamerale per l’infanzia una relazione sullo stato dell’integrazione dei soggetti portatori di handicap, contenente informazioni, analisi e proposte, che giustificano l’intervento posto in essere con il disegno di legge finanziaria. Nel dichiarare che si appresta a consegnare tale relazione anche alla Commissione istruzione, ella esprime altresì soddisfazione per la proposta avanzata dalla senatrice Soliani in sede di discussione generale di svolgere un’indagine conoscitiva in materia. Del resto anche il Ministero, con il supporto degli istituti competenti, sta procedendo ad effettuare indagini mirate per impostare su nuove basi la politica dell’integrazione.
In merito quindi ai processi di devoluzione, il Ministro rassicura la senatrice Soliani che la proposta governativa fa chiarezza sulle funzioni che devono spettare al livello nazionale e sulle competenze del livello regionale, superando la genericità, complessità ed anche ambiguità della formula della legislazione concorrente. Né si può ignorare il fatto che si continua a governare con strumenti nazionali, e quindi uniformi, situazioni regionali diversificate che richiedono un’autonomia gestionale che ancora non è attuata. D’altra parte, la scelta di riforma del Titolo V della Costituzione, compiuta dai precedenti Governi e confermata con referendum dal popolo italiano, va in direzione di un’organizzazione federale della Repubblica. Quanto poi alla quota regionale dei piani di studio, ella fa presente che anche questa scelta è assolutamente coerente con l’organizzazione federale della Repubblica, come dimostra l’esperienza di tutti i paesi federali dell’Europa e del mondo.
Passando a trattare le questioni poste dai senatori intervenuti in materia di università, il Ministro riconosce che la disposizione che prevede il blocco delle assunzioni dei docenti, pur in presenza di un’apposita norma che individua le deroghe a tale blocco, potrebbe creare un problema di coerenza con il principio dell’autonomia universitaria. Infatti, i trattamenti economici del personale universitario e le connesse rivalutazioni sono a carico dei bilanci degli atenei.
Analoghe considerazioni, d’altra parte, ella svolge in relazione al blocco delle assunzioni a tempo indeterminato del personale degli enti di ricerca; mentre per quelle a tempo determinato, le cui modalità sono contemplate dall’articolo 22, comma 12, del disegno di legge finanziaria, ella ritiene auspicabile una rettifica del testo, nel senso di far salve tutte le assunzioni previste da contratti di ricerca nonché le collaborazioni coordinate e continuative.
Inoltre, circa le disposizioni afferenti alla revisione degli organici, il Ministro rileva che l’articolo 22, comma l, non sembra applicabile alle università, tenuto conto che le stesse, in virtù delle disposizioni recate dalla legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, non sono tenute ad adottare organici di diritto. Del resto, la individuazione dei soggetti destinatari, effettuata con esplicito riferimento a processi di riorganizzazione strutturale e funzionale per i trasferimenti di competenze statali alle regioni e agli enti locali, conferma l’assunto che la disposizione richiamata non abbia come destinatari gli atenei. Su tale problema interpretativo, comunque, saranno assunte iniziative specifiche di chiarimento nei riguardi del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Ministro precisa poi che si rende necessario prorogare di un anno, per gli effetti indotti dalla norma sul blocco delle assunzioni, la validità delle idoneità per i professori di prima e seconda fascia, che, in base alla legge n. 210 del 1998, hanno durata triennale. In tal senso, ella auspica un apposito emendamento che consenta agli idonei delle procedure di valutazione comparative di poter esercitare i loro diritti senza pregiudizi temporali.
Quanto all’incremento delle tasse e dei contributi universitari come rimedio per far fronte alla delicata situazione finanziaria degli atenei, il Ministro giudica inopportuno un eventuale intervento in questa direzione. Sottolinea poi la ristrettezza dell’attuale stanziamento previsto in Tabella C per il fondo di finanziamento ordinario delle università, che è inferiore alla quota del bilancio assestato 2002. Pertanto, pur consapevole dell’impostazione cautelativa del disegno di legge finanziaria per il 2003, ella auspica che la maggioranza, d’intesa con il Governo, possa predisporre un’integrazione in aumento del predetto fondo, così da consentire alle università una gestione corretta ed efficiente nell’interesse degli studenti.
Tale integrazione dovrà peraltro tenere conto della spesa che debbono sopportare i bilanci delle università per l’aumento automatico delle retribuzioni del personale docente. Per tale voce, del resto, si dovrà in futuro pervenire ad una soluzione che sia coerente con l’autonomia universitaria.
In relazione poi ai fondi per la ricerca previsti nel disegno di legge finanziaria, il Governo è ben consapevole che tali stanziamenti, per il 2003, non corrispondono a quanto previsto nelle “Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo” approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, nelle quali si indica l’obiettivo, nel prossimo quadriennio, dell’aumento della quota da destinare alla ricerca dallo 0,6 all’1 per cento del PIL.
Al riguardo, ella specifica che nell’anno 2001 il fondo per l’incentivazione della ricerca di base (F.I.R.B.) è stato incrementato di 377 milioni di euro per due esercizi finanziari e quindi, per non vanificare i risultati degli investimenti finora attuati, è auspicabile un congruo aumento di tale fondo secondo le previsioni delle predette “Linee guida per la ricerca”. Ugualmente, si rende necessario, con gli adeguati stanziamenti indicati nelle stesse “Linee guida”, sostenere sia l’attività di ricerca di base del sistema scientifico italiano, mirata all’avanzamento delle conoscenze, che quella della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale. Si deve peraltro rilevare che, presumibilmente per una svista, i contributi alle imprese per investimenti in ricerca non sono stati sciolti dai vincoli posti per i fondi rotativi, così come invece è avvenuto per i contributi per investimenti industriali: questa svista va certamente corretta.
In definitiva, Il Ministro auspica che, pur a saldi finanziari invariati, la Commissione possa condividere le considerazione ora espresse.

7a 5, 6, 12 Schema di decreto ministeriale concernente l’ulteriore ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2002, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota concernente il finanziamento degli istituti scientifici speciali
7a 5, 6 Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

(05.11.02) Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale osserva anzitutto che lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca completa il processo di riordino della struttura amministrativa competente in materia di istruzione già avviato con il decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha accorpato il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica a partire dalla XIV legislatura.
L’accorpamento riflette del resto l’evoluzione delle funzioni statali in materia di istruzione e ricerca, che ha portato all’attribuzione di una crescente autonomia, sia pure variamente configurata, alle istituzioni scolastiche, agli atenei e agli enti di ricerca. La conseguente riduzione dei compiti amministrativi in senso stretto ed il parallelo ampliamento delle funzioni di governo impone dunque un ridisegno del Ministero in termini di maggiore snellezza burocratica ed efficacia di indirizzo.
In tal senso occorre quindi disciplinare l’organizzazione del Ministero unificato, superando il pur recente riassetto operato per ciascuno dei due settori da cui il Ministero trae origine, rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000 per la Pubblica istruzione e n. 447 del 1999 per l’Università e la ricerca, del resto espressamente adottati in via transitoria rispetto al definitivo accorpamento. Completare il processo di unificazione appare pertanto un atto da un lato dovuto e, dall’altro, essenziale alla riorganizzazione e al buon funzionamento dell’apparato amministrativo unificato.
Né va dimenticato che gli uffici di diretta collaborazione del Ministro sono stati già unificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 2002, su cui peraltro la Commissione non riuscì ad esprimere il proprio parere, atteso che il provvedimento presentava margini di incertezza sull’invarianza della spesa e il Governo non trasmise in tempo utile la relazione tecnica che la Commissione bilancio aveva richiesto.
Il provvedimento in esame certifica invece che dalla sua attuazione non derivano aggravi di spesa (articolo 12), come confermato dal concerto accordato dai Ministeri dell’economia e della funzione pubblica, compensando fra l’altro l’aumento di quattro posti di livello dirigenziale generale con una contestuale riduzione di nove posti di livello dirigenziale non generale.
Quanto al dettaglio dello schema di regolamento, il Presidente relatore ricorda che esso individua tre Dipartimenti (per l’istruzione, articolato in quattro Direzioni generali; per l’università e l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, articolato in tre Direzioni generali; per la ricerca, articolato in tre Direzioni generali), sei Servizi extradipartimentali di livello dirigenziale generale e 18 uffici scolastici regionali anch’essi di livello dirigenziale generale. Precedentemente, i Dipartimenti erano analogamente tre (due presso il Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente competenti per lo sviluppo dell’istruzione e i servizi nel territorio, e uno presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, competente per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici). Le Direzioni generali erano invece sette, di cui tre presso il Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione e quattro presso il Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione. Il Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica si articolava invece in due servizi di livello dirigenziale generale. I Servizi extradipartimentali erano infine tre, tutti presso il Ministero della pubblica istruzione. Ne consegue che, se resta invariato il numero dei Dipartimenti, peraltro fissato dall’articolo 51 del decreto legislativo n. 300 del 1999, aumenta da 12 a 16 il numero delle strutture di livello dirigenziale generale. Tale aumento è tuttavia compensato – come si è detto – da una riduzione di nove posizioni di livello dirigenziale non generale. Restano invece invariati i posti di capo Dipartimento e le unità di personale non dirigenziale. Il personale dei due ex Ministeri confluisce nel ruolo unico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il Presidente relatore si sofferma quindi sul Dipartimento per l’istruzione, che accorpa tutte le strutture relative all’istruzione non universitaria ed ha competenza in materia di ordinamenti, curricoli, programmi, istruzione post-secondaria, studenti, politiche sociali, riequilibrio territoriale, personale della scuola, servizi amministrativi e scolastici, rapporti con i servizi formativi delle regioni e degli enti locali, scuola-lavoro, IRRE. Esso si articola in solo quattro Direzioni generali, competenti rispettivamente per gli ordinamenti scolastici, per lo studente, per l’istruzione post-secondaria e i rapporti con i servizi formativi delle regioni e degli enti locali, per il personale della scuola.
Si registra così una sensibile riduzione delle Direzioni generali (che prima erano sette), secondo una scelta coerente con l’autonomia scolastica, del resto apprezzata anche nel parere del Consiglio di Stato.
Quanto al Dipartimento per l’università e l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, il Presidente relatore precisa che esso si occupa essenzialmente dell’indirizzo, coordinamento, finanziamento, monitoraggio e valutazione, diritto allo studio, raccordo con gli altri sistemi formativi sia per l’università che per l’alta formazione artistica. Ne richiama altresì l’articolazione in tre Direzioni generali, competenti rispettivamente per l’università, per lo studente e il diritto allo studio, per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Al riguardo, egli fa presente peraltro che il Consiglio di Stato, considerata anche la scissione delle funzioni relative alla ricerca in un autonomo Dipartimento, ha rilevato criticamente la significativa crescita del numero delle Direzioni generali dei due nuovi Dipartimenti che, nonostante rispetti il principio dell’invarianza della spesa, dovrebbe essere più specificamente motivata con l’indicazione dei nuovi compiti e delle nuove esigenze organizzative che la giustificano.
Egli non giudica invece condivisibili le perplessità del Consiglio di Stato sulla collocazione della Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica in questo Dipartimento piuttosto che nel Dipartimento per l’istruzione, atteso che la legge di riforma n. 508 del 1999 sancisce inequivocabilmente il livello universitario delle istituzioni di alta formazione artistica.
Quanto infine al Dipartimento per la ricerca, il Presidente relatore chiarisce che esso si occupa delle attività di indirizzo, programmazione, coordinamento, finanziamento degli enti di ricerca non strumentali, monitoraggio e valutazione, partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali, integrazione fra ricerca applicata e pubblica e si articola in tre Direzioni generali, competenti rispettivamente per le relazioni internazionali, per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, per gli enti pubblici di ricerca. In proposito, egli dichiara di condividere pienamente la scelta di dedicare un intero Dipartimento alla ricerca, anche in considerazione della necessità di assegnare maggiore attenzione ad un settore particolarmente delicato sul piano nazionale ed internazionale.
Il Presidente relatore si sofferma poi sui Servizi extradipartimentali, che sono preposti all’esercizio di compiti strumentali di interesse comune ai tre Dipartimenti e forniscono il supporto necessario all’Amministrazione centrale e periferica per l’esercizio dell’attività amministrativa, secondo le direttive generali del Ministro. Al riguardo, il Presidente relatore ricorda che ne sono previsti sei, competenti rispettivamente per gli affari finanziari e bilancio, per gli affari internazionali, per la comunicazione istituzionale, per il personale del Ministero, per gli studi e la programmazione, per i sistemi informativi.
A tale proposito, il Presidente relatore fa presente che, a giudizio del Consiglio di Stato, la presenza di servizi di livello dirigenziale generale al di fuori dei Dipartimenti non appare, in linea generale, rispondente al modello organizzativo per Dipartimenti introdotto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, che implica la configurazione del Dipartimento come struttura autonoma e autosufficiente, all’interno della quale sono collocati i servizi strumentali di supporto. E’ sì vero – prosegue – che l’articolo 75, comma 2, del predetto decreto legislativo prevede la possibilità di individuare per la Pubblica istruzione servizi autonomi di supporto, ma comunque in numero non superiore a tre e solo in via transitoria. Giudica quindi condivisibile l’osservazione del Consiglio di Stato sulla necessità di un’adeguata motivazione del carattere non ancora definitivo dell’organizzazione del Ministero e comunque sull’opportunità di ridurre il numero dei Servizi extradipartimentali al massimo di tre previsto dal predetto articolo 75, comma 2.
Quanto alle competenze dei suddetti Servizi, egli rileva una potenziale sovrapposizione fra il ruolo del Servizio per gli affari internazionali e la Direzione generale per le relazioni internazionali del Dipartimento per la ricerca. Qualora si ritenesse di conservare fra i Servizi extradipartimentali anche quello per gli affari internazionali, occorrerebbe dunque chiarire che esso si occupa solo degli affari internazionali relativi all’istruzione e all’università.
Il Presidente relatore richiama, da ultimo, l’articolo 9 dello schema di regolamento, che assegna ai 18 uffici scolastici regionali le funzioni già spettanti agli uffici periferici della Pubblica istruzione, fatte salve le competenze riconosciute all’autonomia scolastica. Ciascuno di essi si articola, prosegue, a livello provinciale e/o subprovinciale, in centri servizi amministrativi; presso ciascuno di essi è altresì costituito un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati.
Al riguardo, egli ricorda le osservazioni del Consiglio di Stato, secondo cui tali disposizioni non tengono ancora conto del nuovo assetto della pubblica istruzione conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha fra l’altro elevato a rango costituzionale l’autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotto il principio della “sussidiarietà orizzontale” ed ha attribuito in via generale le funzioni amministrative ai comuni, demandando agli ulteriori livelli di governo i compiti di programmazione, indirizzo e fissazione di regole generali.
A ciò, si aggiungono le ulteriori innovazioni in corso, conseguenti alla piena attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione e alla devoluzione di ulteriori compiti amministrativi a regioni e comuni. Una volta definito il nuovo assetto dell’istruzione, il Presidente relatore ritiene che occorrerà dunque probabilmente rimettere mano all’organizzazione del Ministero, tenendo conto del fatto che la tendenza in atto accentua i suoi compiti di indirizzo e coordinamento rispetto a quelli gestionali e operativi. In questa ottica, potrebbe divenire indispensabile ripensare il ruolo degli uffici scolastici regionali, così come la collocazione presso di essi della predetta struttura a composizione mista.
Nel ricordare infine che il Consiglio di Stato ha espresso un parere favorevole sullo schema di regolamento in esame, raccomandando correzioni di mero carattere formale, senz’altro condivisibili, propone quindi a sua volta l’espressione di un parere favorevole sull’atto in titolo, riservandosi di recepire eventuali osservazioni che emergeranno nel dibattito.

novembre Governo

29 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 17,00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

-In apertura di seduta, il Consiglio ha condiviso la proposta del Presidente Berlusconi in ordine al conferimento dell’incarico per la funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella, ed alla conseguente delega di specifiche funzioni; al nuovo Ministro il Consiglio ha rivolto un augurio di buon lavoro. (…)
Il Presidente Berlusconi ha quindi illustrato al Consiglio una direttiva che ha l’obiettivo di realizzare un Portale informatico e di servizio in occasione dello svolgimento del semestre di presidenza dell’Unione europea che l’Italia assumerà dal 1° luglio 2003, con il fine di soddisfare le esigenze di informazione degli operatori istituzionali e di far conoscere e valorizzare le potenzialità dell’Italia nei vari settori produttivi ed in particolare in quello turistico, così da promuovere i conseguenti investimenti. Il sistema sarà integrato e coordinato con i siti delle amministrazioni e degli enti coinvolti, e le relative informazioni saranno redatte anche in inglese e in francese. (…)
La seduta ha avuto termine alle ore 19,30.

14 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 15,50 a Palazzo Chigi

Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del Ministro della giustizia, Castelli:
– un decreto presidenziale che parifica le quote di iscrizione all’Albo a carico dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti in pensione. Recependo una delibera del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, e con il fine di eliminare una discriminazione esistente fra le due categorie professionali, il provvedimento estende ai pubblicisti titolari di pensione di anzianità o invalidità il medesimo beneficio della contribuzione ridotta di cui hanno fino ad oggi goduto i soli giornalisti professionisti titolari di pensione di anzianità o di invalidità a carico dell’Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;
su proposta del Ministro della salute, Sirchia:
– un decreto presidenziale per l’organizzazione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) che ne disciplina la configurazione giuridica, le funzioni istituzionali, gli strumenti operativi, gli organi e le fonti di finanziamento. Sul provvedimento si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato; (…)
L’esame dello schema di regolamento in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del disegno di legge di ratifica della Carta europea per le lingue regionali e minoritarie è stato rinviato per successivi approfondimenti. (…)
La seduta ha avuto termine alle ore 16,55
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11 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 20,20 a Palazzo Chigi

Il Consiglio ha approvato la prima Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2003 e al bilancio pluriennale 2003-2005.
Su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Tremonti, è stato poi deliberato un decreto-legge che detta misure urgenti in materia tributaria e, in particolare, in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate e di compensazione di crediti di imposta, oltre che di sospensione di adempimenti previsti da disposizioni vigenti.
Il Consiglio ha, altresì, avviato la procedura per la determinazione degli atti di indirizzo tesi a definire criteri generali per il coordinamento dell’azione amministrativa del Governo ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, in base alla procedura prevista dal decreto-legge 6 settembre 2002, n.194, recentemente convertito, in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica. Tali atti verrano formalizzati con successivo decreto del Presidente del Consiglio previa trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per il parere prescritto dal citato decreto-legge.
La seduta ha avuto termine alle ore 21,00.

8 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,10 a Palazzo Chigi

– Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: (…)
su proposta del Presidente del Consiglio e, ad interim, Ministro degli affari esteri, Berlusconi:
– un disegno di legge che autorizza il finanziamento per la realizzazione di due distinte rassegne culturali previste da intese internazionali con la Federazione russa e con la Repubblica araba d’Egitto. La prima, da svolgersi a Roma nel 2004, sarà dedicata ai rapporti bilaterali fra Italia e Russia nel corso dei secoli; la seconda, che avrà luogo fra il 2003 ed il 2004, verterà sul patrimonio culturale italiano ed egiziano in campo artistico, archeologico e scientifico; (…)
su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, Matteoli:
– un decreto presidenziale che istituisce il Parco nazionale della Sila ed il relativo Ente di gestione. Cessa di esistere il Parco nazionale della Calabria e le due aree denominate “Sila grande “ e “Sila piccola” confluiscono nella nuova perimetrazione del Parco, la cui istituzione ha come principali obiettivi la tutela, la valorizzazione e la conservazione dell’area e lo sviluppo ecologicamente compatibile, sociale ed economico delle comunità presenti sul territorio. Sul provvedimento si è favorevolmente espressa la Conferenza Stato-Regioni e sono stati sentiti la Regione Calabria ed i comuni interessati; (…)
Il Consiglio ha poi deliberato di estendere al territorio della provincia di Foggia la dichiarazione di stato di emergenza per gli eventi sismici che si sono verificati il 31 ottobre 2002 nella provincia di Campobasso.
Il Consiglio dei Ministri ha preso atto, condividendone pienamente il contenuto, della direttiva del Presidente del Consiglio, illustrata dal Ministro della funzione pubblica, sulla valutazione e sul controllo strategico delle attività e dei risultati delle amministrazioni centrali. Entro i primi giorni di gennaio, ciascun Ministro adotterà una propria direttiva per fissare obiettivi, risorse e risultati per ciascun settore di propria competenza. La direttiva completa il percorso della recente riforma della dirigenza statale, allo scopo di un più efficace controllo della capacità strategica e manageriale in ciascuna amministrazione. (…)
La seduta ha avuto termine alle ore 13,30.

3 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,30 a Palazzo Chigi

Il Consiglio si è riunito stamani, in concomitanza con la celebrazione dei funerali delle vittime di San Giuliano, per partecipare idealmente al profondo dolore dei familiari e della comunità locale. Ha osservato quindi un minuto di silenzio.
Il Consiglio ha poi rivolto un pensiero particolare alle popolazioni così duramente colpite dalle recenti calamità naturali, assicurando il sostegno del Governo in questo difficile momento.
Il Governo ha ringraziato tutte le Nazioni che hanno fraternamente condiviso il dolore e la partecipazione del popolo italiano, nonché tutte le unità di Protezione civile e Vigili del fuoco duramente impegnate nelle attività di soccorso ed i volontari che si sono prodigati con assoluta abnegazione.
Il Consiglio ha assunto l’impegno per una rapida ripresa delle normali condizioni di vita ed ha quindi approvato un decreto-legge per lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per le prime e più urgenti iniziative di emergenza a favore delle zone del Molise colpite da eccezionali eventi sismici, nonché della provincia di Catania interessate da fenomeni eruttivi e sismici. Le risorse ammontano, rispettivamente, a 50 e 10 milioni di euro.
Il decreto prevede altresì che la Protezione civile, in stretta intesa con la Regione ed i comuni interessati, provveda a coordinare i piani di ricostruzione, anche ricorrendo a localizzazioni alternative. Particolare attenzione è prevista per la ricostruzione in Molise degli edifici scolastici danneggiati dal sisma. Sono infine sospesi fino al 31 marzo 2003 tutti i termini per i residenti nelle zone terremotate.
Nel luogo ove sorgeva la scuola di San Giuliano sarà realizzato un monumento in uno spazio verde, con il concorso di artisti di chiara fama.
La seduta ha avuto termine alle ore 12,15.


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