La Nota 13 marzo 2026, AOODGFIESD 24617, in riferimento alla predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2025, tenuto conto dell’aumento dei carichi di lavoro delle segreterie scolastiche impegnate nelle rendicontazioni dei progetti realizzati nonché nelle connesse attività per l’attuazione delle azioni del PNRR, con la presente, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dispone la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all’art. 23, commi 1-5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.
Le istituzioni scolastiche provvedono alla predisposizione del conto consuntivo 2025 secondo le tempistiche di seguito indicate:
• entro il 14 aprile 2026, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti; • entro il 15 maggio 2026, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo- contabile sul conto consuntivo con apposita relazione; • entro il 30 maggio 2026, le istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo.
Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Oggetto: Modello semplificato del Piano annuale dei flussi di cassa e adempimenti Delibera ANAC n .481/2025
Con riferimento alla nota prot. n. 25127 del 20/03/2026, si comunica che, a seguito di interlocuzioni con i competenti uffici del MEF, è stato ulteriormente aggiornato il modello semplificato per la compilazione del Piano annuale dei flussi di cassa.
Tale modello, in formato excel (allegato alla presente e-mail), è anche disponibile all’interno dell’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) al seguente percorso: SIDI> Gestione Finanziario-Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile > Documentazione > Programma Annuale, Conto Consuntivo e Inventario > Programma Annuale > “Allegato 1_Modello semplificato di Piano annuale dei flussi di cassa” Link: https://hdac.pubblica.istruzione.it/pham/documentation/accessoDocument/D000287/SD
Inoltre, con riferimento alla nota prot. n. 25128 del 20/03/2026, si invia (allegato alla presente e-mail) il modello aggiornato in formato excel. Tale modello, è anche disponibile all’interno dell’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) al seguente percorso: SIDI> Gestione Finanziario-Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile > Documentazione > Attività negoziali > Tracciabilità dei flussi finanziari > “Modello di pubblicazione pagamenti_Adempimenti ANAC Del.481 del 2025”
Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali LORO E-MAIL e, p.c. Ai Revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali
Oggetto: Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025. Obblighi di pubblicazione dei dati sui pagamenti ex art. 4-bis, D. Lgs. n. 33/2013 – Implementazione di una nuova funzione nel Sistema Bilancio Integrato Scuole, area SIDI
Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali LORO E-MAIL e, p.c. Ai Revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali Al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Oggetto: Compilazione automatica del Piano annuale dei flussi di cassa semplificato – Implementazione di una nuova funzione nel Sistema Bilancio Integrato Scuole, area SIDI
Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali E, p.c. Ai Revisori dei conti per il tramite delle Istituzioni scolastiche
Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Con riferimento alla nota prot. n. 25127 del 20 marzo scorso, relativa al piano semplificato dei flussi di cassa, si comunica che il modello semplificato è stato aggiornato a seguito di ulteriori verifiche. Si invita, pertanto, a fare riferimento al modello aggiornato che sostituisce quello precedentemente allegato alla nota suindicata.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Alle istituzioni scolastiche ed educative statali LORO-MAIL Ai revisori dei conti per il tramite della scuola
Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali LORO E-MAIL e, p.c. Ai Revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali Al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche Ufficio VII
Oggetto A.F. 2026 – Comunicazione dei codici IBAN da utilizzare per la restituzione delle somme all’entrata del bilancio dello Stato, validi dal 1° gennaio 2026.
Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. (26A01854)
(GU Serie Generale n.88 del 16-04-2026)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare l’art. 9, comma 1, il quale prevede che, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorita’ nazionale anticorruzione, e’ istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l’art. 9, comma 2, quarto periodo, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l’iscrizione tra cui il carattere di stabilita’ dell’attivita’ di centralizzazione, nonche’ i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda; Visto, altresi’, l’art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, e’ istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell’economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita’ e le modalita’ operative; Visto, inoltre, l’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d’asta e delle modalita’ per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida puo’ esprimere proprie osservazioni; Visto l’art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, art. 4, comma 3-quater e art. 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, sentita l’Autorita’ nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonche’ le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni e gli enti regionali, gli enti locali di cui all’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9, per lo svolgimento delle relative procedure; Visto l’art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l’Autorita’ nazionale anticorruzione non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.a. o ad altro soggetto aggregatore; Visto l’art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento delle attivita’ svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti, che tengono conto anche dell’allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attivita’ e le modalita’ operative; Visto, in particolare l’art. 5, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, ai sensi del quale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato, comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonche’ delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; Visto, inoltre, l’art. 5, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato e, contestualmente, il Comitato guida predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonche’ le soglie di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014 e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell’art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno; Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», e in particolare, l’art. 1, comma 2-bis, per cui le procedure accentrate di acquisto di cui all’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell’art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all’acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, di attuazione dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e servizi nonche’ le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche’ loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; Vista la deliberazione dell’Autorita’ nazionale anticorruzione del 22 settembre 2021, n. 643, con la quale l’Autorita’ ha proceduto all’aggiornamento, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e in particolare l’art. 14 che individua le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici; Considerata la necessita’ di proseguire e implementare il sistema di acquisto aggregato con l’individuazione – ad integrazione delle categorie e soglie gia’ individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018 – di ulteriori categorie di beni e servizi, nonche’ delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche’ loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell’art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dell’integrazione delle categorie merceologiche individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, con le ulteriori categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorieta’ contenute nella relazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le note prot. n. 43751 del 7 ottobre 2024 e n. 18630 del 24 aprile 2025; Vista la deliberazione n. 82641 del 31 luglio 2024 con la quale il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato le categorie di beni e servizi da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Tenuto conto di quanto specificato nella deliberazione n. 82641 del 31 luglio 2024 del Tavolo dei soggetti aggregatori, in base alla quale, per la categoria merceologica relativa alla «Gestione e manutenzione delle aree verdi», sono fatte salve le situazioni specifiche di ogni regione, tenuto conto della normativa regionale di riferimento e delle specificita’ caratterizzanti il proprio ambito territoriale di riferimento; Sentita l’Autorita’ nazionale anticorruzione; Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi’ come sancita nella riunione del 29 maggio 2025; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e’ stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 del presente decreto e sino all’ emanazione di successivo decreto, sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorieta’:
2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, cosi’ come individuate dall’art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi riferite all’importo a base d’asta relativo all’intero periodo. 3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l’Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.a. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2.
Art. 2 Modalita’ attuative
1. L’individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui al precedente art. 1, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorieta’ ivi indicate, nonche’ l’individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, e’ effettuata nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell’apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e’ reso disponibile l’elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore e’ responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalita’ operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it – sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 3. Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate con i numeri 15, 16, 17, 18, 19 e 29 si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.
Art. 3 Entrata in vigore
1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituiscono gli obblighi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018 recante «Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89». Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2026
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 963
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche Ufficio VII
Alle istituzioni scolastiche ed educative LORO E-MAIL e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali LORO E-MAIL ISTITUZIONALE Ai Revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali per il tramite della Scuola
Cosa prevede la nuova legge di Bilancio 2026 – entrata in vigore il primo gennaio 2026 – in materia di istruzione e scuola?
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
La nuova Legge di Bilancio 2026 introduce diverse misure in materia di istruzione e scuola, che spaziano dal sostegno economico alle famiglie, alla gestione del personale scolastico, fino all’inclusione degli alunni con disabilità e al potenziamento del diritto allo studio universitario. Le disposizioni intervengono sia sul sistema di istruzione pubblico sia su quello paritario, con alcune novità significative rispetto all’anno precedente.
Misure a Sostegno degli Studenti e delle Famiglie
La legge prevede interventi diretti a ridurre gli oneri economici a carico delle famiglie, garantendo il diritto allo studio.
1. Contributo per Libri Scolastici:
Viene istituito, presso il Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Questo fondo è destinato a erogare contributi ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 30.000 euro per l’acquisto di libri scolastici, anche in formato digitale, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Una condizione per accedere al beneficio è che la famiglia non abbia già usufruito di altre forme di sostegno per la medesima finalità.
2. Inclusione degli Alunni con Disabilità (LEP):
Una delle novità più strutturali è la definizione del Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni con disabilità.
Contenuto del LEP: Il LEP garantisce un supporto personalizzato e permanente, il cui contenuto fondamentale è il numero di ore di assistenza previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ciascun alunno.
Monitoraggio e Attuazione: Per quantificare il fabbisogno, viene istituito un registro nazionale alimentato con i dati dei PEI. In via transitoria per il 2026 e 2027, viene fissato un obiettivo di servizio per avviare o potenziare l’assistenza dove è più carente
3. Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo:
Viene autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2026 per il progetto “Educare al rispetto – Sport e Salute”, volto a prevenire bullismo, cyberbullismo e violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado.
DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA PUBBLICA
La legge interviene in modo specifico sulla gestione del personale e sull’organizzazione delle supplenze, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa e migliorare l’efficienza.
– Gestione delle Supplenze Brevi: Viene modificata la disciplina delle sostituzioni del personale docente. Per le supplenze fino a dieci giorni su posto comune nelle scuole secondarie, il dirigente scolastico “deve effettuare” la sostituzione con personale dell’organico dell’autonomia, salvo motivate esigenze didattiche. Per i docenti di sostegno e della scuola primaria, invece, il dirigente “può” utilizzare lo stesso personale.
– Monitoraggio e Risparmi: È introdotto un monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale e delle modalità di sostituzione. Gli eventuali risparmi derivanti dalla nuova gestione delle supplenze, rispetto all’anno scolastico 2024/2025, saranno destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
– Organico dell’Autonomia: Si conferma che la determinazione dell’organico dell’autonomia avviene annualmente, con la possibilità di definire una previsione pluriennale per i due anni scolastici successivi, al fine di migliorare la programmazione.
– Riforma Tecnici e Professionali: la riforma dell’istruzione tecnica e professionale è una realtà normativa definita dalla Legge n. 121/2024, che istituisce la filiera tecnologico-professionale. La Legge di Bilancio 2026 non ne detta i contenuti, ma si limiterà a stanziare le risorse necessarie al funzionamento del sistema scolastico, inclusa l’attuazione di tale riforma.
– Infine, per ciò che concerne la cd. “Carta Docente” per il personale a tempo determinato non è stata oggetto di una semplice “proroga” per il 2026, ma è stata resa un diritto strutturale per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che risultano pienamente efficaci. Quindi, la Legge di Bilancio 2026 non contiene ulteriori disposizioni in merito.
DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA PARITARIA
La Legge di Bilancio 2026 introduce un significativo sostegno economico, seppur indiretto, per le famiglie che scelgono la scuola paritaria.
Art. 1, comma 519. Per l’anno 2026, alle famiglie con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell’istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026.
DISPOSIZIONI PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE (UNIVERSITÀ)
La legge prevede anche importanti misure per l’università, focalizzate sul diritto allo studio e sulla disponibilità di alloggi per studenti.
Diritto allo Studio: Viene incrementato di 250 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il fondo statale per la concessione di borse di studio universitarie.
Student Housing: Viene previsto un investimento di 1,4 miliardi di euro per il periodo 2026-2033 per la creazione di nuovi posti letto per studenti universitari.
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 301 del 30 dicembre 2025). (26A00149)
(GU Serie Generale n.16 del 21-01-2026 – Suppl. Ordinario n. 2)
Nota 26 novembre 2024, AOODPPR 8235 Predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”
Con Nota 26 novembre 2024, AOODPPR 8235, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati prorogati di 45 giorni tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell’anno, dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle attività progettuali (azioni del PNRR) .
In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2025 sono le seguenti:
entro il 15 gennaio 2025, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
entro il 15 febbraio 2025, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
entro il 15 febbraio 2025, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2025, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
A tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali Al Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza (IGF) Ai revisori dei conti per il tramite dell’istituzione scolastica
Oggetto: Predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”).
entro il 14 aprile 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti;
entro il 15 maggio 2024, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo- contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
entro il 30 maggio 2024, le istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse umane e finanziarie –DGRUF Ufficio VII
Alle istituzioni scolastiche ed educative statali LORO-MAIL Ai revisori dei conti per il tramite della scuola
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