Organici dirigenti scolastici 2026/2027

Organici dirigenti scolastici 2026/2027: migliori prospettive per mobilità e immissioni in ruolo

È stato pubblicato il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, a firma del Ministro dell’istruzione e del merito e del Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce l’organico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2026/2027. 

Ricordiamo che, in applicazione delle nuove norme sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche previste dall’art. 1, c. 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 aveva così fissato il numero di istituzioni scolastiche autonome e, di conseguenza, l’organico dei dirigenti scolastici, per tutto il triennio 2024-2027: 

– n. 7461 dirigenti per il 2023/2024 

– n. 7401 per il 2025/2026 

– n. 7309 per il 2026/2027.  

Quest’ultima previsione è stata aggiornata – incrementandola – per tenere conto dei recenti dati sul tasso di natalità che continua a diminuire ma in misura inferiore a quanto prospettato nel 2023. 

Il nuovo decreto, infatti, fissa a 7389 la consistenza dell’organico per il 2026/2027, cioè ottanta posti in più rispetto alla previsione iniziale e soltanto dodici in meno rispetto a quella dell’organico dell’anno scolastico 2025/2026. Il numero delle istituzioni scolastiche, inoltre, resterà invariato nella maggior parte delle regioni, con piccole riduzioni solo in Campania, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana e Umbria (2 posti in meno a regione) nonché in Piemonte e nelle scuole con insegnamento in lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia (un posto in meno).  

A parere dell’ANP gli effetti del “nuovo” organico sull’anno scolastico 2026/2027 saranno positivi sotto diversi profili: 

  • il dimensionamento sarà più graduale, riducendo il numero di istituzioni scolastiche soggette ad accorpamenti e fusioni e il numero di dirigenti “perdenti posto” 
  • aumenteranno i posti disponibili per la mobilità e il reclutamento dei dirigenti scolastici. In proposito, l’ANP chiede fin d’ora che si continui a destinare il 100% dei posti disponibili alla mobilità interregionale 
  • nel 2026/2027 molte graduatorie del concorso ordinario saranno esaurite e ciò favorirà la mobilità verso le regioni centro-meridionali. Inoltre, la sostanziale conferma dell’organico consentirà un più agevole esaurimento delle graduatorie delle regioni settentrionali 
  • un sostanzioso numero di dirigenti potrebbe essere immesso dalla graduatoria del concorso riservato 
  • verranno attenuate le negative conseguenze dell’innalzamento dell’età pensionabile che quest’anno ha pesantemente limitato il numero dei posti disponibili per la mobilità interregionale, frustrando le aspettative di tanti colleghi che speravano di rientrare nelle loro regioni dopo anni di servizio a grande distanza da casa e affetti. 

La lentezza con cui cala il tasso di natalità lascia ben sperare anche per la definizione degli organici per gli anni scolastici successivi al 2026/2027.  

Infatti, se tale rallentamento sarà confermato, ciò favorirà ancora di più sia lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi sia la mobilità interregionale. Le graduatorie del concorso ordinario, in particolare, saranno ben presto esaurite, lasciando spazio alle immissioni dal concorso riservato.  

Migliori prospettive, quindi, per i colleghi che attendono il passaggio nei ruoli della dirigenza e per quelli che vogliono rientrare presso le regioni di provenienza.  

Ribadiamo una volta di più che il 100% dei posti disponibili – e non il 60% stabilito dal CCNL – resta lo strumento più efficace per consentire un concreto piano di rientro dei dirigenti fuori regione. 

Rapporto di autovalutazione

Nota 11 luglio 2025, AOODGOSV 33906
SNV – apertura delle funzioni per il questionario scuola nella piattaforma RAV e prime indicazioni per la somministrazione del questionario docente


Con l’anno scolastico 2025/2026 si dà inizio al nuovo ciclo del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche definito dal D.P.R. n. 80/2013, che vede come prima fase l’autovalutazione e la predisposizione del Rapporto di autovalutazione (RAV).

Per le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo le funzioni di compilazione del questionario scuola saranno aperte dal 14 luglio al 25 settembre 2025. Ai fini della predisposizione del RAV, in avvio della prossima triennalità, è prevista per la prima volta la somministrazione, nel mese di settembre, anche di un questionario docente.

Mobilità 2025/2026

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Mobilità

Mobilita@edscuola.com

> Bollettini Ufficiali Scuole Statali a.s. 2025/2026


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Il 10 luglio è stata firmata l’Ipotesi del nuovo contratto integrativo sulla mobilità annuale per il triennio 2025-2028. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria da parte del personale docente, educativo e ATA possono essere presentate dal 14 al 25 luglio 2025.

Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 22 agosto 2025 al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ivi incluse quelle di cui al D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025.

Tipo di personaleTermine presentazione domande
Personale Docente14-25 luglio 2025
Personale Educativo14-25 luglio 2025
Personale IRC14-25 luglio 2025
Personale ATA14-25 luglio 2025

Trasferimenti

Disponibile la sezione del sito MIM dedicata alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2025/2026. La sezione contiene informazioni utili su come e quando presentare domanda.
La domanda può essere compilata e inoltrata esclusivamente online sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata alle Istanze online. Per accedere occorre essere registrati all’area riservata del portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID. All’interno della sezione sono disponibili alcune guide per accompagnare l’utente nella compilazione dell’istanza.

Di seguito il calendario per la presentazione delle domande: 

Termine presentazione domandeTermine acquisizione domandeDiffusione risultati
Personale Docente (1 – 2)7 – 25 marzo30 aprile23 maggio
Personale Educativo (3)7– 27 marzo30 aprile27 maggio
Personale ATA (4)14 – 31 marzo12 maggio3 giugno
Personale IRC (5)21 marzo – 17 aprile30 maggio
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni

Il 29 gennaio 2025 viene sottoscritta un’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità territoriale e professionale e la formulazione delle graduatorie di istituto del personale docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.


(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e pubblicano all’albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all’allegato E al presente accordo con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)

DL università e ricerca, istruzione e salute

Decreto-Legge 24 giugno 2025, n. 90
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute


Il disegno di legge di conversione in legge del Decreto-Legge 24 giugno 2025, n. 90 è nel calendario dell’Assemblea del Senato dal 22 al 24 luglio.


È stato approvato il 16 luglio, nel corso dell’esame del Decreto-Legge 24 giugno 2025, n. 90, da parte della 7a Commissione del Senato, l’emendamento del Governo che estende, a regime, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale docente a partire dall’anno scolastico 2025/2026. Dopo le sperimentazioni dei primi due anni, il Governo era infatti già intervenuto per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, la tutela assicurativa per gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole diventa dunque una misura strutturale a partire dal prossimo anno scolastico.


Il 1° luglio, la 7a Commissione Cultura e Istruzione ha avviato l’esame del disegno di legge di conversione in legge del Decreto-Legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute (cd. decreto università, A.S. 1553)


Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione di venerdì 20 giugno 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

Le norme introdotte sono finalizzate, tra l’altro, a:

  • potenziare l’attrattività degli enti pubblici di ricerca;
  • garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026;
  • consentire la prosecuzione dello svolgimento da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) delle proprie funzioni e delle attività istituzionali, nella composizione attualmente in carica, nelle more dell’imminente compimento del relativo intervento di riforma;
  • svincolare risorse finanziarie già stanziate per la costituzione di Ecosistemi dell’innovazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • definire un’uniforme regolamentazione dell’organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie (AOU).

Obblighi vaccinali

L’articolo 3, comma 1, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, prevede che:

“1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di eta’ compresa tra zero e sedici anni (( e del minore straniero non accompagnato )), a richiedere ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, ai tutori (( o ai soggetti affidatari )) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (( obbligatorie )) indicate all’articolo 1, (( commi 1 e 1-bis )), ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguira’ le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’eta’, entro la fine dell’anno scolastico, (( o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale )). La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. (( Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. ))

L’articolo 3 bis, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, prevede:

1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonchè dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione ne’ impedisce la partecipazione agli esami. ))


L’art. 6, comma 3-quater, del Decreto-Legge n. 91/2018, convertito in Legge 22 settembre 2018, n. 108, prevede che “(…) l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 , è prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

Reclutamento IRC

Avvisi 19 giugno 2025
Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Calendario della prova scritta


Avvisi 5 novembre 2024
Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Apertura funzioni telematiche per la presentazione delle istanze

Sono aperte le funzioni telematiche per la partecipazione al concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica
– nella scuola dell’infanzia e della primaria,
– nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
L’istanza di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 14.00 del giorno 5 novembre 2024, data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento, alle ore 23.59 del 4 dicembre 2024.


Avviso 12 luglio 2024, AOODGPER 106825
Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria ai sensi del decreto ministeriale 19 gennaio 2024, n. 9 – Costituzione delle commissioni giudicatrici

Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell’art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria ai sensi del comma 2 dell’art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159


Sono aperte le procedure straordinarie di concorso per gli insegnanti di religione destinate alla copertura di complessivi 2.164 posti nel triennio 2022/23-2024/25 nella scuola dell’infanzia e primaria e per 2.336 posti nel triennio 2022/23-2024/25 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Requisiti e modalità di partecipazione, bandi e altre informazioni nelle sezioni dedicate:


Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato due bandi che disciplinano le procedure ordinarie per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica (IRC) nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria. Si tratta di 1.928 posti, ripartiti tra le due procedure: 927 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

A questi si aggiungono altri 4.500 posti destinati alle procedure straordinarie, bandite contestualmente dal Ministero, così ripartiti: 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le assunzioni, complessivamente, saranno quindi 6.428.

La selezione si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.

“Abbiamo deciso di bandire un nuovo concorso dopo 20 anni di fermo, nella consapevolezza che si tratta di una disciplina importante per la crescita degli studenti. Grazie a docenti competenti e motivati, avremo maggiori occasioni di approfondimento della nostra storia ma anche di confronto sui principi che rappresentano le radici della nostra civiltà”, ha dichiarato Valditara.

SCHEDA DI SINTESI

Le procedure concorsuali ordinarie

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti specifici: a) certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce; b) possesso di almeno uno dei titoli previsti dal punto 4 dell’Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012.

I due bandi recepiscono l’Intesa tra il Ministro e il Presidente della CEI n.1 dell’11 gennaio scorso nonché le precedenti Intese sottoscritte.

Il concorso si articola in una prova scritta (composta da 50 quesiti a risposta multipla computer-based), una prova orale (che comprende anche una lezione simulata) e nella successiva valutazione dei titoli.

Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli.

Le procedure concorsuali straordinarie.

Le procedure straordinarie sono finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso congiuntamente: a) di almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175; b) della certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce c) che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli.

La procedura concorsuale si articola in una prova orale didattico-metodologica, alla quale può essere assegnato un punteggio massimo di 100 punti, e nella valutazione dell’anzianità di servizio (fino a 100 punti) e dei titoli di qualificazione professionale (fino a 50 punti).​​​​​​​